Doc. IV, n. 10-A





Onorevoli Colleghi! - La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 325/11 RG Mod. 16 - n. 61604/10 RG Mod. 21 DDA.
La richiesta, dalla quale risulta che Nicola Cosentino è imputato del delitto di cui agli articoli 110 e 416-bis del codice penale, è stata avanzata con apposita ordinanza dal Presidente della I sezione penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere lo scorso 12 giugno (doc. IV n. 10).
Merita precisare sin d'ora come la peculiarità del caso in esame sia rappresentata dalla circostanza che le intercettazioni in questione risultano essere le stesse delle quali la Camera dei deputati ha già autorizzato l'utilizzo nella seduta del 27 novembre 2013, con riferimento però ad altro e diverso procedimento penale sempre nei confronti di Nicola Cosentino, ma pendente innanzi al Tribunale di Roma (Doc. IV n. 2 e Doc. IV n. 2-A).
L'Autorità giudiziaria di Roma, infatti, ha disposto le intercettazioni in questione, ottenendo poi dalla Camera l'autorizzazione ad utilizzarle nell'ambito del procedimento di propria competenza. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha successivamente acquisito, ai sensi dell'articolo 270 del codice di procedura penale, le stesse intercettazioni già disposte dal Tribunale di Roma ed oggi presenta autonoma richiesta di autorizzazione al fine di utilizzarle nel diverso procedimento penale dal quale è originata la citata ordinanza.

Il contenuto dell'ordinanza dell'autorità giudiziaria richiedente.

L'ordinanza riporta la formulazione dell'imputazione, in base alla quale Nicola Cosentino risulta imputato del delitto di cui agli articoli 110 e 416-bis del codice penale, e quindi, di concorso esterno in associazione mafiosa, in ragione del sostegno che avrebbe fornito all'associazione armata di tipo mafioso denominata «clan dei casalesi».
Ai fini delle valutazioni che la Camera è chiamata a svolgere in ordine alla necessità dell'utilizzo probatorio delle intercettazioni rilevano, in particolare, due tra le molteplici condotte descritte nei capi d'imputazione. In primo luogo l'imputato avrebbe intrecciato rapporti con detta organizzazione «nella prospettiva dello scambio "voti contro favori" - infatti, dal sodalizio Cosentino riceveva sostegno in occasione delle elezioni a cui partecipava quale candidato (...)». Inoltre «contribuiva in modo decisivo alla programmazione ed attuazione del progetto finalizzato - in particolare concretizzato attraverso (...) il Consorzio CE4 e gli altri consorzi della Provincia di Caserta, dallo stesso controllati - a realizzare, nella regione Campania, un ciclo integrato dei rifiuti alternativo e concorrenziale a quello legittimamente gestito (...)».
Quanto allo stato del procedimento penale, il dibattimento risulta in fase di avanzata istruzione, pur non essendo ancora completa l'articolata attività di raccolta del materiale probatorio. In ordine al sub-procedimento cautelare, nell'ordinanza si precisa come l'imputato sia attualmente in stato di detenzione in carcere.
Il Pubblico ministero ha quindi avanzato al Collegio l'istanza per l'acquisizione di intercettazioni di conversazioni disposte in un diverso procedimento penale (ai sensi dell'articolo 270 c.p.p.) e per la trasmissione alla Camera competente della richiesta di autorizzazione all'utilizzo processuale di quelle, tra le predette intercettazioni, alle quali risulta aver preso parte l'imputato (ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003).
Il Collegio ha ritenuto la richiesta del Pubblico ministero meritevole di accoglimento, in quanto legittima e non manifestamente superflua o irrilevante (secondo i criteri generali di ammissibilità della prova previsti dal codice di rito).
Sotto il profilo della non manifesta superfluità o irrilevanza della prova, il Collegio osserva come le intercettazioni siano - almeno in parte - attinenti ai fatti contestati, in quanto evidenziano i rapporti tra Cosentino e Pasquale Lombardi, all'epoca componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio CE4 (citato nel capo d'imputazione).
Le risultanze delle intercettazioni, comunque, mettono complessivamente in luce la condotta dell'imputato in un contesto illecito, sebbene diverso da quello relativo alle vicende oggetto dell'imputazione e, pertanto, secondo il Tribunale richiedente, non possono ritenersi manifestamente superflue o irrilevanti nell'ambito del procedimento, poiché offrono elementi di valutazione della personalità e della capacità a delinquere dell'imputato rilevanti ai sensi dell'articolo 133 del codice penale.
Sotto il profilo della legittimità della prova, il Collegio ha ritenuto sussistenti le condizioni previste dall'articolo 270 c.p.p., che consente di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, sempre che risultino «indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza».
In primo luogo si osserva come ricorra il presupposto del titolo di reato, essendo Nicola Cosentino imputato di concorso esterno in associazione mafiosa, delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio. Inoltre, le concrete risultanze delle intercettazioni «hanno rivelato fatti in precedenza del tutto ignoti all'A.G.» e, quindi, deve ritenersi sussistente anche il presupposto dell'indispensabilità, giacché «la prova non può essere altrimenti acquisita se non utilizzando le intercettazioni di cui trattasi».
Nell'ordinanza si precisa anche come non rilevi che i risultati delle intercettazioni disposte nel diverso procedimento «non siano specificamente attinenti ai fatti che, secondo l'accusa, concretano il concorso esterno dell'imputato nell'associazione mafiosa», atteso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento è ammissibile non solo quando detti risultati attengano propriamente al fatto-reato, ma anche quando riguardino, tra gli altri, i fatti relativi alla determinazione della pena.
Il Collegio, pertanto, conclude nel senso che «non v'è dubbio che nel caso di specie l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento [pendente presso il Tribunale di Roma] debba ritenersi legittima quanto meno al fine di accertare la condotta dell'imputato, che ai sensi dell'articolo 133 costituisce indice della capacità a delinquere dell'imputato di cui il giudice deve tener conto».
Il Tribunale richiedente ritiene, inoltre, sussistenti i presupposti di cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, ovvero la natura «casuale» delle intercettazioni e la «necessità» dell'utilizzazione delle intercettazioni ai fini di prova.
Quanto alla natura casuale delle intercettazioni, ritiene che «meritano piena adesione i rilievi e le considerazioni dell'A.G. di Roma, già ritenuti fondati dalla Camera dei deputati con la menzionata deliberazione del 27/11/2013». Inoltre, «il presupposto della "necessità" del mezzo di prova rappresenta un minus rispetto a quello della "indispensabilità" di cui all'articolo 270 c.p.p. e, pertanto, è da ritenersi senz'altro ricorrente nei sensi sopra indicati».
Ciò premesso, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, visto l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, chiede che la Camera dei deputati voglia autorizzare l'utilizzazione processuale delle intercettazioni in questione.

Le valutazioni della Giunta per le autorizzazioni.

La Giunta per le autorizzazioni ha esaminato la domanda di autorizzazione ad essa assegnata nelle sedute del 18 e 24 giugno, 8 e 15 luglio 2015.
L'interessato non ha apportato ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli risultanti dagli atti trasmessi dal Tribunale richiedente, non avendo ritenuto - per quanto ritualmente invitato a farlo - di esercitare la facoltà di fornire alla Giunta i chiarimenti di cui all'articolo 18, comma 1, del Regolamento.
Pertanto, sono stati esaminati, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale, che chiariscono i margini del sindacato parlamentare in materia, i soli elementi addotti dall'autorità giudiziaria a supporto della richiesta. In particolare, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, la Giunta ha tenuto presente come sia estraneo alle proprie competenze ogni sindacato di merito sulla fondatezza delle accuse mosse all'indagato e come le valutazioni dell'organo parlamentare debbano invece concentrarsi sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria per dimostrare la natura «casuale» delle intercettazioni e la «necessità» del loro utilizzo processuale.

a) Quanto alla valutazione sulla natura «casuale» delle intercettazioni, si tratta di verificare che il soggetto intercettato non fosse Nicola Cosentino ma che costui sia stato captato casualmente in quanto colloquiante con altri soggetti indagati. Se non si trattasse di intercettazioni casuali, infatti, il giudice avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione preventiva alla Camera, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, e non - come nel caso in esame - l'autorizzazione (postuma) per utilizzare le intercettazioni già captate, ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge. La Corte costituzionale ha precisato come il giudizio sulla casualità delle intercettazioni si formi in base alla verifica non già della mera titolarità o disponibilità dell'utenza captata, ma della «direzione dell'atto d'indagine». Se l'atto di indagine è rivolto in concreto ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata preventivamente è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento penale riguardi terzi soggetti o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi (si veda, in particolare, la sentenza n. 390 del 2007).
Per quanto concerne la natura delle intercettazioni in questione, occorre ribadire la peculiarità del caso di specie.
Infatti, come anticipato nelle premesse, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha acquisito i risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito di altro procedimento penale, pendente dinanzi al Tribunale di Roma, nei confronti di Nicola Cosentino. Delle stesse intercettazioni il Tribunale di Roma ha già richiesto e ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo nello specifico processo penale innanzi ad esso pendente: la Camera dei deputati ha infatti deliberato di concedere l'autorizzazione nella seduta del 27 novembre 2013, ritenendo quindi sussistente, tra l'altro, lo specifico requisito della natura «casuale» delle intercettazioni (Doc. IV, n. 2 e Doc. IV, n. 2-A).
Oggi viene nuovamente richiesta l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse intercettazioni, ma da un'Autorità giudiziaria diversa da quella che le ha disposte ed al fine di utilizzarle in un diverso processo penale, nel quale sono state acquisite ai sensi dell'articolo 270 c.p.p..
Ciò premesso, occorre evidenziare come il requisito della natura casuale delle intercettazioni debba essere necessariamente valutato con riferimento alla direzione assunta dall'attività investigativa svolta dal soggetto che ha disposto ed eseguito le operazioni di captazione (cioè, nel caso di specie, dall'Autorità giudiziaria di Roma), e non con riferimento all'Autorità giudiziaria attualmente richiedente (che si è limitata ad acquisirne successivamente i risultati). Tanto è vero che il Tribunale richiedente, nel motivare sul punto della natura casuale delle intercettazioni, si limita a rilevare che «meritano piena adesione i rilievi e le considerazioni dell'A.G. di Roma».
Ne consegue che si può ritenere che la Camera, allorché ha autorizzato il Tribunale di Roma all'utilizzo delle intercettazioni in questione, con deliberazione del 27 novembre 2013, ha già valutato che l'obiettivo dell'atto di indagine all'epoca delle intercettazioni non era Nicola Cosentino, allora deputato, e si è dunque già sostanzialmente pronunciata nel senso di riconoscere la natura casuale delle intercettazioni.
Sulla base di questo ragionamento, la Giunta, quindi, ha ritenuto che la specifica questione possa considerarsi già definita e che, per un principio di coerenza delle deliberazioni parlamentari e di rispetto del ne bis in idem, si debba dare per acquisita la natura casuale delle intercettazioni in questione.

b) L'esame della Giunta si è quindi focalizzato sulla valutazione della sussistenza dell'ulteriore presupposto della «necessità» processuale, da effettuare con riferimento allo specifico contesto fattuale e probatorio che caratterizza il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Sul versante della necessità probatoria, requisito richiesto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, la Corte costituzionale ha precisato che la Camera alla quale appartiene (o apparteneva) il parlamentare le cui conversazioni siano state captate deve accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda - ovvero, da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la «necessità» di quanto si chiede di autorizzare - e che l'asserita necessità dell'atto sia motivata in termini di «non implausibilità». La Corte ha, inoltre, delineato con chiarezza i limiti del potere di valutazione della Giunta e della Camera, laddove ha affermato che la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale «necessità» spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente, la quale è peraltro tenuta a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale. La norma in questione, dunque, non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria, ma consente alla Camera di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa (vedi, in particolare, le sentenze n. 188 del 2010 e n. 74 del 2013).
L'ordinanza in esame, per come motivata, appare conforme ai predetti principi e criteri enunciati dalla giurisprudenza costituzionale.
Per quanto concerne la coerenza con l'impianto accusatorio, il Collegio ha rilevato come una parte dei risultati delle intercettazioni sia attinente ai fatti contestati all'imputato (evidenziando, come già accennato, i rapporti fra costui e Pasquale Lombardi).
Non tutti i risultati delle intercettazioni attengono specificamente ai fatti oggetto di imputazione: alcuni riguardano fatti dei quali, secondo le disposizioni generali in materia di prova, il giudice deve tenere conto ai fini della determinazione della pena. Si tratta, segnatamente, di quei fatti dai quali è possibile desumere la capacità a delinquere dell'imputato. Per motivare la rilevanza nel processo de quo anche dei predetti risultati delle intercettazioni, si richiama sostanzialmente il combinato disposto degli articoli 187 del codice di procedura penale e 133 del codice penale, dal quale si può inferire che sono oggetto di prova anche quei fatti (diversi dal fatto-reato, ma) antecedenti, contemporanei o successivi al fatto-reato, che devono essere tenuti in considerazione dal giudice ai fini della determinazione della pena, in quanto indici rivelatori della capacità a delinquere. Inoltre, i risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento e relativi a fatti rilevanti ai fini della determinazione della pena, possono essere acquisiti ex articolo 270 c.p.p. in virtù di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Nell'ordinanza sono specificamente indicati i fatti, risultanti dalle intercettazioni, dai quali si ritiene possibile desumere la capacità a delinquere dell'imputato. Si fa riferimento, segnatamente, «alla vicenda relativa alla candidatura alla Presidenza della Regione Campania per le elezioni dell'anno 2010» e si cita anche «l'altra vicenda, che il PM indica come il "tentativo di aggiustamento" della decisione della Corte di Cassazione sul ricorso proposto dall'imputato avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti il 7.11.2009».
Il Collegio conclude nel senso che le intercettazioni in questione sono «indispensabili» ai sensi dell'articolo 270 c.p.p. e, a fortiori, necessarie ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.
Ciò posto, la Giunta ha ritenuto che il Tribunale richiedente, nel rispetto dei principi e criteri enunciati in materia dalla giurisprudenza costituzionale, abbia indicato le specifiche emergenze probatorie disponibili ed abbia motivato, in modo plausibile, la loro attitudine a fare sorgere la «necessità» di quanto si chiede di autorizzare, ponendo la Giunta stessa e, quindi, la Camera nelle condizioni di apprezzare compiutamente i requisiti di legalità costituzionale dell'ordinanza e la sua coerenza con l'impianto accusatorio.

La deliberazione della Giunta.

Sulla base delle predette argomentazioni, nella seduta del 15 luglio 2015, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'utilizzo processuale delle intercettazioni di conversazioni nei confronti di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti.

Matteo BRAGANTINI, relatore


ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 18 e 24 giugno e 8 e 15 luglio 2015

Giovedì 18 giugno 2015.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Ignazio LA RUSSA, Presidente, avverte che è pervenuta la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti, trasmessa in data 12 giugno 2015 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Doc. IV, n. 10).
Osserva come tale richiesta presenti talune particolarità.
In primo luogo, le intercettazioni in ordine alle quali si chiede l'autorizzazione risultano essere le medesime delle quali la Camera dei deputati ha già autorizzato l'utilizzo nella seduta del 27 novembre 2013, con riferimento però ad altro e diverso procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Roma nei confronti di Nicola Cosentino (vedi Doc. IV, n. 2). Ciò in quanto il Tribunale oggi richiedente, su istanza del Pubblico Ministero, ha acquisito dal Tribunale di Roma le predette intercettazioni ai sensi dell'articolo 270 del codice di procedura penale. Si tratterà quindi di verificare se ed in quale misura sia applicabile al caso di specie il principio del ne bis in idem.
Inoltre, sotto il profilo dell'utilizzo probatorio, da una sommaria lettura degli atti trasmessi alla Giunta risulta che le intercettazioni in questione siano ritenute necessarie non tanto al fine di accertare i fatti di reato oggetto dell'imputazione, quanto piuttosto per acquisire elementi di valutazione della personalità dell'imputato.
Comunica, infine, di avere affidato l'incarico di svolgere le funzioni di relatore al deputato Matteo Bragantini.

Matteo BRAGANTINI (Misto) preannuncia la predisposizione di una relazione introduttiva che si limiterà ad evidenziare i principali temi trattati nell'ordinanza del Tribunale richiedente. Si riserva, quindi, di acquisire gli orientamenti che emergeranno nel corso del dibattito, per poi operarne una sintesi da riversare nella proposta di deliberazione che sottoporrà alla Giunta.

Mercoledì 24 giugno 2015.

(Esame).

Ignazio LA RUSSA, Presidente, informa che i legali di Nicola Cosentino, cui è stata inviata la rituale comunicazione sulle convocazioni della Giunta e sulla facoltà per il loro assistito di fornire alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, hanno trasmesso una nota lo scorso 22 giugno, nella quale rappresentano, in particolare, le difficoltà di contattare l'onorevole Cosentino, detenuto presso il carcere di Terni, per concordare eventuali chiarimenti - che in ogni caso egli, personalmente o tramite i suoi legali, intende dare - e stabilire le modalità di interlocuzione con la Giunta. Chiedono quindi «che sia fissato un termine onde poter fornire alla Giunta i chiarimenti opportuni e far conoscere le intenzioni di Nicola Cosentino circa le modalità di interlocuzione».
Tenuto conto che l'eventuale audizione dell'onorevole Cosentino richiederebbe la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente, propone di indicare come possibili date per tale audizione quelle di mercoledì 8 luglio, alle ore 13, ovvero giovedì 9 luglio, alle ore 13. Qualora l'interessato, entro i predetti termini, non ritenesse di fornire chiarimenti, personalmente o tramite il deposito di note scritte, la Giunta proseguirebbe comunque l'esame della domanda.

La Giunta concorda.

Paola CARINELLI (M5S) chiede se vi sia una programmazione dei tempi d'esame della domanda di autorizzazione in oggetto da parte della Giunta.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ritiene che la Giunta debba oggi iniziare l'esame della domanda di autorizzazione, dedicare le sedute delle prossime due settimane agli opportuni approfondimenti - compresa la valutazione delle eventuali deduzioni dell'interessato - e formulare la proposta all'Assemblea entro la metà del mese di luglio. Non essendovi obiezioni, dà la parola al relatore Bragantini.

Matteo BRAGANTINI (Misto), relatore, rileva come il 12 giugno 2015 sia pervenuta alla Camera dei deputati l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, recante la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 325/11 RG Mod. 16 - n. 61604/10 RG Mod. 21 DDA, avanzata dal Presidente della I sezione penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (doc. IV, n. 10).
Tale richiesta, dalla quale si apprende che Nicola Cosentino è imputato del delitto di cui agli articoli 110 e 416-bis del codice penale (e, dunque, di «concorso esterno in associazione mafiosa»), è stata assegnata alla Giunta per le autorizzazioni.
Nell'ordinanza, in particolare, si chiede che la Camera «voglia autorizzare l'utilizzazione processuale delle intercettazioni indicate dal P.M., eseguite nell'ambito del procedimento n. 48291/08 Mod. 21 (ora 30547/10 a seguito di stralcio) della Procura della Repubblica di Roma, alle quali risulta aver preso parte l'imputato Nicola Cosentino, all'epoca componente dell'Assemblea legislativa».
Chiarisce sin d'ora come la peculiarità del caso in esame sia rappresentata dalla circostanza che le intercettazioni in questione risultino essere le medesime delle quali la Camera dei deputati ha già autorizzato l'utilizzo nella seduta del 27 novembre 2013, con riferimento però ad altro e diverso procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Roma sempre nei confronti di Nicola Cosentino, imputato dei delitti di diffamazione aggravata e tentata violenza privata (vedi Doc. IV, n. 2 e Doc. IV, n. 2-A).
L'Autorità giudiziaria di Roma, infatti, ha disposto le intercettazioni in questione, ottenendo poi dalla Camera l'autorizzazione ad utilizzarle nell'ambito del procedimento di sua competenza. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, invece, si è limitato ad acquisire le stesse intercettazioni, già disposte dal Tribunale di Roma, ed oggi presenta autonoma richiesta di autorizzazione al fine di utilizzarle nel diverso procedimento penale dal quale è originata la citata ordinanza.
In tale contesto, merita evidenziare come l'articolo 270 del codice di procedura penale consenta di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, sempre che risultino «indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza».
Osserva, inoltre, come il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pur avendo richiesto l'autorizzazione all'utilizzo delle sole intercettazioni di conversazioni alle quali risulta aver preso parte Nicola Cosentino (si tratta di circa 90 intercettazioni, avvenute tra il 24 settembre 2009 e il 14 febbraio 2010), abbia ritenuto comunque opportuno allegare all'ordinanza il complesso delle trascrizioni delle intercettazioni acquisite dal procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Roma e, dunque, anche intercettazioni di conversazioni alle quali l'imputato non ha partecipato.
Ricorda come la Giunta abbia la funzione di formulare all'Assemblea una proposta motivata per concedere o negare l'autorizzazione richiesta (ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003).
Come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, esula dalle competenze della Giunta ogni sindacato di merito sulla fondatezza o meno delle accuse mosse all'indagato. Le valutazioni dell'organo parlamentare devono, dunque, concentrarsi sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria per dimostrare la natura «casuale» delle intercettazioni e la «necessità» del loro utilizzo processuale.
Quanto alla valutazione sulla natura «casuale» delle intercettazioni, evidenzia come si tratti di verificare che il soggetto intercettato non fosse l'onorevole Cosentino ma che costui sia stato captato casualmente in quanto colloquiante con altri soggetti indagati. Se non si trattasse di intercettazioni casuali, infatti, il giudice avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione preventiva alla Camera, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, e non - come nel caso in esame - l'autorizzazione (postuma) per utilizzare le intercettazioni già captate, ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge.
Il giudizio sulla casualità delle intercettazioni si forma - in ossequio alla sentenza n. 390 del 2007 della Corte costituzionale - in base alla verifica non già della mera titolarità o disponibilità dell'utenza captata, ma della «direzione dell'atto d'indagine». Se l'atto di indagine è rivolto in concreto ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata preventivamente è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento penale riguardi terzi soggetti o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi. Se l'indagine non è invece indirizzata verso il parlamentare, non occorre la preventiva autorizzazione parlamentare (ma solo, eventualmente, quella successiva ove sia necessario un uso processuale del mezzo di prova), in quanto appunto si tratta di conversazioni captate in modo occasionale. Precisa la stessa Corte costituzionale - nelle sentenze nn. 113 e 114 del 2010 - che solo qualora si ritenga sopravvenuto un mutamento di obiettivi dell'indagine, ogni «casualità» iniziale verrebbe evidentemente meno e le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero «mirate» (risultando quindi acquisite illegittimamente in assenza di preventiva autorizzazione parlamentare).
Ritiene di tutta evidenza che la valutazione circa la natura casuale o meno delle intercettazioni debba essere sempre e necessariamente riferita all'attività investigativa svolta dal soggetto che le ha disposte e, quindi, individuando in tale contesto quale sia la «direzione degli atti d'indagine». Pertanto, la natura casuale o meno delle intercettazioni acquisite (ma non disposte) dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deve essere valutata con riferimento alla direzione che gli atti di indagine hanno assunto nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Roma, poiché è in quella sede che le intercettazioni sono state disposte. Ciò vale indipendentemente dalla circostanza che le intercettazioni siano destinate ad essere utilizzate nell'ambito del medesimo procedimento nel quale sono state disposte ovvero anche, a seguito di acquisizione ai sensi dell'articolo 270 c.p.p., in un diverso procedimento pendente dinanzi ad altro giudice.
Come già accennato, peraltro, la peculiarità del caso in esame consiste proprio nel fatto che l'Assemblea, nella seduta del 27 novembre 2013, ha già autorizzato - su proposta in tal senso della Giunta - l'utilizzo delle intercettazioni in questione nell'ambito del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma. Con ciò sembra essere stata già effettuata dalla Camera una valutazione positiva circa la sussistenza del presupposto della natura casuale delle intercettazioni, con riferimento alla direzione che gli atti di indagine hanno assunto nell'ambito del procedimento nel quale le intercettazioni sono state disposte.
Questo dato emerge con chiarezza dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni allora sottoposta all'esame dell'Assemblea, che conteneva la proposta di concedere l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni, corredata da una puntuale motivazione volta, tra l'altro, a dimostrare la sussistenza del presupposto della natura casuale delle intercettazioni.
Nella relazione si legge che «a sostegno della proposta di concedere l'autorizzazione richiesta milita, in primo luogo, l'assenza di elementi idonei a porre in dubbio la legittima emissione del decreto di autorizzazione delle intercettazioni e delle successive proroghe delle operazioni di registrazione delle conversazioni. Appare infatti decisiva l'argomentazione esposta dal giudice secondo cui, al momento in cui venivano emessi, i decreti non erano volti ad accedere intenzionalmente nella sfera delle comunicazioni del parlamentare. (...) In base ad una valutazione ex ante, il controllo sulle utenze degli imputati comuni era funzionale ad accertare eventuali profili illeciti della condotta di questi ultimi e non di quella di Cosentino» (Doc. IV, n. 2-A).
Poiché l'approvazione di una proposta costituisce, sotto il profilo giuridico, anche un «atto di appropriazione» delle motivazioni circa la sussistenza dei presupposti sui quali si fonda la proposta medesima, si può ritenere che l'Assemblea (ovvero l'organo che ha il potere di esprimere in via definitiva la volontà della Camera) si sia già sostanzialmente pronunciata nel senso di riconoscere la natura casuale e, quindi, la legittimità - sotto questo profilo - delle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento penale n. 30547/10 RGNR pendente innanzi al Tribunale di Roma.
E di tale pronuncia occorre tenere conto oggi con riferimento alla richiesta del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Pertanto, come correttamente rilevato dal Presidente La Russa nella seduta della Giunta del 18 giugno scorso, appare necessario verificare se, limitatamente alla specifica questione, essa possa considerarsi già definita e quindi la Giunta, per un principio di coerenza delle proprie deliberazioni e di rispetto del ne bis in idem, debba dare per acquisita la natura casuale delle intercettazioni; l'esame della Giunta dovrebbe focalizzarsi invece sulla sussistenza dell'ulteriore presupposto della «necessità» processuale.
La valutazione circa la «necessità» dell'utilizzo processuale delle intercettazioni deve essere effettuata - come è ovvio - con riferimento allo specifico contesto fattuale e probatorio che caratterizza il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
In base all'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, il giudice richiede l'autorizzazione alla Camera competente qualora «ritenga necessario utilizzare le intercettazioni» a fini probatori.
La Corte Costituzionale ha avuto modo di individuare gli ambiti di valutazione che, rispetto al requisito della necessità, competono, rispettivamente al giudice richiedente e alla Camera di appartenenza del parlamentare.
In particolare, la Corte, nella sentenza n. 188 del 2010, ha precisato che «la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale "necessità" spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente», la quale è peraltro tenuta «a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale». Pertanto, la Camera alla quale appartiene (o apparteneva) il parlamentare le cui conversazioni siano state captate deve accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda - ovvero, «da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la "necessità" di quanto si chiede di autorizzare» - e che la asserita necessità dell'atto sia «motivata in termini di non implausibilità».
Dunque, come chiarito dalla Corte nella sentenza n. 74 del 2003, la norma in commento «non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria. Consente, tuttavia, alle Camere di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa». D'altra parte, «l'articolo 68 della Costituzione protegge l'attività parlamentare dalle interferenze giudiziarie a condizione che queste (...) siano anche «illegittime», ossia impiegate «con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione» (...). Ne consegue che soltanto qualora la richiesta di autorizzazione avanzata dal giudice (...) abbia ad oggetto intercettazioni fortuite la cui utilizzazione non risponda al richiamato criterio di «necessità», l'esercizio del potere giudiziario andrebbe ritenuto illegittimo e riveli l'intento persecutorio della richiesta».
Al fine di consentire alla Giunta di concentrare il proprio sindacato sull'obiettivo di valutare, in termini astratti, se il processo di formazione e di rappresentazione al Parlamento del giudizio dell'autorità procedente sia maturato su motivazioni «non implausibili», secondo i criteri enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, si riportano i passaggi più significativi dell'ordinanza trasmessa dal Tribunale richiedente.
L'ordinanza riporta la formulazione dell'imputazione, in base alla quale Nicola Cosentino risulta imputato del delitto di cui agli articoli 110 e 416-bis del codice penale, e quindi, di concorso esterno in associazione mafiosa, in ragione del sostegno fornito all'associazione armata di tipo mafioso denominata «clan dei casalesi».
Ai fini dell'esame che la Giunta è chiamata a svolgere rilevano, in particolare, due tra le molteplici condotte descritte nei capi d'imputazione. In primo luogo l'imputato intrecciava rapporti con detta organizzazione «nella prospettiva dello scambio "voti contro favori" - infatti, dal sodalizio Cosentino riceveva sostegno in occasione delle elezioni a cui partecipava quale candidato (...)». Inoltre «contribuiva in modo decisivo alla programmazione ed attuazione del progetto finalizzato - in particolare concretizzato attraverso (...) il Consorzio CE4 e gli altri consorzi della Provincia di Caserta, dallo stesso controllati - a realizzare, nella regione Campania, un ciclo integrato dei rifiuti alternativo e concorrenziale a quello legittimamente gestito (...)».
Quanto allo stato del procedimento penale, il dibattimento risulta in fase di avanzata istruzione, pur non essendo ancora completa l'articolata attività di raccolta del materiale probatorio (in particolare, non è stata ancora ultimata una complessa perizia per la trascrizione di una ingente mole di intercettazioni).
In ordine al sub-procedimento cautelare, nell'ordinanza si precisa come l'imputato sia attualmente in stato di detenzione in carcere.
Inoltre, si segnala come il P.M. abbia avanzato al Collegio l'istanza per l'acquisizione di intercettazioni di conversazioni disposte in un diverso procedimento penale (ai sensi dell'articolo 270 c.p.p.) e per la trasmissione alla Camera competente della richiesta di autorizzazione all'utilizzo processuale di quelle, tra le predette intercettazioni, alle quali risulta aver preso parte l'imputato (ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003).
Il Collegio ha ritenuto la richiesta del P.M. meritevole di accoglimento, in quanto legittima e non manifestamente superflua o irrilevante (secondo i criteri generali di ammissibilità della prova previsti dal codice di rito). Si riportano, quindi, i passaggi più significativi della motivazione.
Sotto il profilo della non manifesta superfluità o irrilevanza della prova, il Collegio osserva che: «a sostegno della sua richiesta, il P.M. ha rilevato che le intercettazioni di cui trattasi evidenziano i rapporti tra il Cosentino e Pasquale Lombardi e, indubbiamente, tali rapporti non possono considerarsi estranei ai temi oggetto di imputazione, tenuto conto che il Lombardi fu componente del C.d.A. del Consorzio CE4».
Si rileva, inoltre che «le risultanze delle intercettazioni di cui trattasi mettono in luce la condotta dell'imputato in un contesto comunque illecito, sebbene diverso da quello relativo alle vicende oggetto dell'imputazione, e, pertanto, non possono ritenersi manifestamente superflue o irrilevanti nell'ambito del presente procedimento, poiché offrono elementi di valutazione della personalità e della capacità a delinquere dell'imputato rilevanti ai sensi dell'articolo 133 c.p. Invero, secondo la previsione dell'articolo 187 c.p.p., sono oggetto di prova anche «i fatti che si riferiscono (...) alla determinazione della pena» e quindi, tra gli altri, «la condotta (...) antecedente (...) contemporanea o susseguente al reato», che ai sensi dell'articolo 133 c.p. costituisce indice della capacità a delinquere dell'imputato di cui il giudice deve tenere conto».
Nel contesto del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Roma, Nicola Cosentino «è imputato dei delitti di diffamazione aggravata e tentata violenza privata ai danni di Caldoro Stefano in relazione alla vicenda relativa alla candidatura alla Presidenza della Regione Campania per le elezioni dell'anno 2010. Con riferimento a tale vicenda l'ammissibilità della prova richiesta dal PM nei sensi sopra indicati appare conseguentemente evidente».
Ad avviso del Collegio, inoltre, «elementi di valutazione rilevanti ai sensi dell'articolo 133 cp si ricavano anche dalle intercettazioni che riguardano l'altra vicenda, che il PM indica come il «tentativo di aggiustamento» della decisione della Corte di Cassazione sul ricorso proposto dall'imputato avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti il 7.11.2009, sebbene il Cosentino per tale vicenda non risulti imputato del delitto di corruzione in atti giudiziari, ascritto ai soli Lombardi Pasquale, Martino Arcangelo e Carbone Vincenzo. Ed invero, effettivamente le intercettazioni rivelano le sollecitazioni del Cosentino affinché Lombardi Pasquale, avvalendosi delle sue conoscenze presso la Corte di Cassazione, ottenga «un giudizio accelerato» (...) e favorevole».
Quanto alla legittimità della prova, il Collegio ha ritenuto sussistenti le condizioni previste dall'articolo 270 c.p.p., che consente di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, sempre che risultino «indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza».
In primo luogo si osserva come ricorra il presupposto del titolo di reato, essendo Nicola Cosentino imputato di concorso esterno in associazione mafiosa, delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio. Il Collegio, peraltro, ha ritenuto opportuno sottolineare come non rilevi che i risultati delle intercettazioni disposte nel diverso procedimento «non siano specificamente attinenti ai fatti che, secondo l'accusa, concretano il concorso esterno dell'imputato nell'associazione mafiosa», richiamando il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento è ammissibile non solo quando detti risultati attengano propriamente al fatto-reato, ma anche quando riguardino, tra gli altri, i fatti relativi alla determinazione della pena.
Il Collegio precisa, inoltre, che il presupposto della indispensabilità della prova «va inteso nel senso che la prova non può essere altrimenti acquisita se non utilizzando le intercettazioni di cui trattasi. Ciò deve ritenersi nel caso di specie, avuto riguardo alle concrete risultanze delle intercettazioni che hanno rivelato fatti in precedenza del tutto ignoti all'A.G.». Sicché, in definitiva, «non v'è dubbio che nel caso di specie l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento [pendente presso il Tribunale di Roma] debba ritenersi legittima quanto meno al fine di accertare la condotta dell'imputato, che ai sensi dell'articolo 133 costituisce indice della capacità a delinquere dell'imputato di cui il giudice deve tener conto».
Il Tribunale richiedente ritiene sussistenti i presupposti di cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, ovvero la natura «casuale» delle intercettazioni e la «necessità» dell'utilizzazione delle intercettazioni ai fini di prova.
Quanto alla natura causale delle intercettazioni, tema già affrontato nella prima parte della relazione, si afferma che «meritano piena adesione i rilievi e le considerazioni dell'A.G. di Roma, già ritenuti fondati dalla Camera dei deputati con la menzionata deliberazione del 27/11/2013». Segue, quindi, una diffusa citazione di brani dell'ordinanza con la quale il GIP di Roma aveva chiesto alla Camera l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni nell'ambito del procedimento n. 30547 RGNR - n. 16607 RG GIP.
Il Collegio ritiene, infine, che «il presupposto della "necessità" del mezzo di prova rappresenta un minus rispetto a quello della "indispensabilità" di cui all'articolo 270 c.p.p. e, pertanto, è da ritenersi senz'altro ricorrente nei sensi sopra indicati.».
Ciò premesso, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, letto l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, chiede che la Camera dei deputati voglia autorizzare l'utilizzazione processuale delle intercettazioni in questione.
Si riserva di formulare una compiuta proposta alla Giunta all'esito della discussione.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ribadisce come la peculiarità del caso in esame consista nel fatto che l'Assemblea ha già autorizzato l'utilizzo delle intercettazioni in questione nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Roma. Pertanto, come illustrato dal relatore, è stata già effettuata dalla Camera una valutazione positiva circa la sussistenza del presupposto della natura casuale delle intercettazioni. La Giunta dovrà quindi valutare se tenere conto di tale pronuncia - per un principio di coerenza delle deliberazioni e di rispetto del ne bis in idem - e considerare acquisita la natura causale delle intercettazioni, concentrando l'esame sulla valutazione circa la «necessità» dell'utilizzo processuale di tali mezzi di prova nell'ambito del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al fine di escludere qualsiasi intento persecutorio nei confronti di Nicola Cosentino.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Mercoledì 8 luglio 2015.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 24 giugno 2015.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, fa presente come i legali dell'interessato abbiano comunicato che l'onorevole Cosentino non fornirà i chiarimenti di cui all'articolo 18 del Regolamento della Camera personalmente, né tramite il deposito di note scritte. Ritiene quindi che la Giunta possa proseguire l'esame della domanda per formulare, nel corso della prossima settimana, una proposta da sottoporre all'Assemblea.

Matteo BRAGANTINI (Misto), relatore, nel richiamarsi alla propria relazione, osserva come la natura casuale delle intercettazioni possa considerarsi appurata, atteso che a Camera si è già pronunciata su tale questione allorché ha concesso l'autorizzazione all'utilizzo delle medesime intercettazioni su richiesta del Tribunale di Roma, sia pure con riferimento ad un diverso procedimento penale nei confronti di Nicola Cosentino. Pertanto, ciò che la Giunta dovrà valutare è essenzialmente la sussistenza dell'ulteriore requisito della necessità dell'utilizzo probatorio di tali intercettazioni nel diverso contesto del processo pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Invita quindi i colleghi ad intervenire per fornire elementi di valutazione.

Paola CARINELLI (M5S) ritiene che l'ordinanza del Tribunale richiedente sia adeguatamente motivata in ordine al requisito della necessità dell'utilizzo delle intercettazioni ai fini probatori e che, pertanto, non vi siano motivi per negare l'autorizzazione.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Mercoledì 15 luglio 2015.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo l'8 luglio 2015.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda come si fosse stabilito di concludere l'esame della domanda di autorizzazione in oggetto entro la metà del mese corrente. Oggi, pertanto, la Giunta dovrà deliberare su una proposta del relatore.
Nessuno chiedendo di intervenire, dà la parola al relatore.

Matteo BRAGANTINI (Misto), relatore, osserva come la Giunta abbia la funzione di formulare all'Assemblea una proposta motivata per concedere o negare l'autorizzazione richiesta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.
Per quanto concerne la descrizione del fatto imputato a Nicola Cosentino (per il delitto di cui agli articoli 110 e 416-bis del codice penale), lo svolgimento del processo penale pendente presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nonché la struttura ed il contenuto dell'ordinanza trasmessa alla Camera, si riporta alla relazione introduttiva illustrata nella seduta del 24 giugno 2015, osservando come l'interessato non abbia apportato ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli risultanti dagli atti trasmessi dal Tribunale richiedente, non avendo ritenuto di fornire alla Giunta i chiarimenti di cui all'articolo 18 del Regolamento.
Ricorda, pertanto, che - come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale - che esula dalle competenze della Giunta ogni sindacato di merito sulla fondatezza o meno delle accuse mosse all'indagato, e che le valutazioni dell'organo parlamentare devono concentrarsi sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria per dimostrare la natura «casuale» delle intercettazioni e la «necessità» del loro utilizzo processuale.
Quanto alla natura casuale o meno delle intercettazioni, occorre ribadire la peculiarità del caso di specie.
Infatti, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha acquisito i risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito di altro procedimento penale, pendente dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti di Nicola Cosentino, ai sensi dell'articolo 270 del codice di procedura penale (tale disposizione stabilisce che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza).
Delle stesse intercettazioni, peraltro, il Tribunale di Roma ha già richiesto e ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo nello specifico processo penale innanzi ad esso pendente: la Camera dei deputati ha infatti deliberato di concedere l'autorizzazione nella seduta del 27 novembre 2013, ritenendo quindi sussistente, tra l'altro, lo specifico requisito della natura «causale» delle intercettazioni (vedi Doc. IV n. 2 e Doc. IV n. 2-A).
Dunque, oggi viene nuovamente richiesta l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse intercettazioni, ma da un'Autorità giudiziaria diversa da quella che le ha disposte ed al fine di utilizzarle in un diverso processo penale, nel quale sono state acquisite ai sensi dell'articolo 270 c.p.p.
Ciò premesso, evidenzia come il requisito della natura casuale delle intercettazioni debba essere necessariamente valutato con riferimento alla direzione assunta dall'attività investigativa svolta dal soggetto che ha disposto ed eseguito le operazioni di captazione (cioè dall'Autorità giudiziaria di Roma), e non con riferimento all'Autorità giudiziaria richiedente (che si è limitata ad acquisirne i risultati da un diverso processo). Perciò si può ritenere che la Camera, allorché ha autorizzato il Tribunale di Roma all'utilizzo delle intercettazioni in questione, con la deliberazione del 27 novembre 2013, abbia già valutato che l'obiettivo dell'atto di indagine non era Nicola Cosentino, all'epoca deputato, e si sia già sostanzialmente pronunciata nel senso di riconoscere la natura casuale delle intercettazioni.
Pertanto, ritiene che la specifica questione possa considerarsi già definita e che la Giunta, per un principio di coerenza delle proprie deliberazioni e di rispetto del ne bis in idem, debba dare per acquisita la natura casuale delle intercettazioni in questione.
L'esame della Giunta dovrà, allora, focalizzarsi sulla valutazione della sussistenza dell'ulteriore presupposto della «necessità» processuale, da effettuare con riferimento allo specifico contesto fattuale e probatorio che caratterizza il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Sul versante della necessità probatoria, requisito richiesto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, la Corte Costituzionale ha precisato che la Camera alla quale appartiene (o apparteneva) il parlamentare le cui conversazioni siano state captate deve accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda - ovvero, da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la «necessità» di quanto si chiede di autorizzare - e che l'asserita necessità dell'atto sia motivata in termini di «non implausibilità». La Corte ha, inoltre, delineato con chiarezza i limiti del potere di valutazione della Giunta e della Camera, laddove ha affermato che la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale «necessità» spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente, la quale è peraltro tenuta a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, così da porre la Camera competente in condizione di «apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale». La norma in esame, dunque, non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria, ma consente alla Camera di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa (si vedano, in particolare, le sentenze n. 188 del 2010 e n. 74 del 2013).
L'ordinanza in esame, per come motivata, appare conforme ai predetti principi e criteri enunciati dalla giurisprudenza costituzionale.
Per quanto concerne la coerenza con l'impianto accusatorio, ricorda come, secondo la formulazione dell'imputazione, Nicola Cosentino intrecciasse rapporti con il «clan dei casalesi» «nella prospettiva dello scambio "voti contro favori" - infatti, dal sodalizio Cosentino riceveva sostegno in occasione delle elezioni a cui partecipava quale candidato (...)». Inoltre «contribuiva in modo decisivo alla programmazione ed attuazione del progetto finalizzato - in particolare concretizzato attraverso (...) il Consorzio CE4 e gli altri consorzi della Provincia di Caserta, dallo stesso controllati - a realizzare, nella regione Campania, un ciclo integrato dei rifiuti alternativo e concorrenziale a quello legittimamente gestito (...)». Il Collegio evidenzia, quindi, come una parte dei risultati delle intercettazioni evidenzi «i rapporti tra il Cosentino e Pasquale Lombardi e, indubbiamente, tali rapporti non possono considerarsi estranei ai temi oggetto di imputazione, tenuto conto che il Lombardi fu componente del C.d.A. del Consorzio CE4».
Non tutti i risultati delle intercettazioni, peraltro, attengono specificamente ai fatti oggetto di imputazione: alcuni riguardano fatti dei quali, secondo le disposizioni generali in materia di prova, il giudice deve tenere conto ai fini della determinazione della pena. Si tratta, segnatamente, di quei fatti dai quali è possibile desumere la capacità a delinquere del soggetto.
Quanto alla rilevanza nel processo de quo anche di tali ulteriori risultati delle intercettazioni, nella motivazione si richiamano gli articoli 187 del codice di procedura penale e 133 del codice penale. In base alla prima disposizione, sono oggetto di prova non solo i fatti che attengono all'imputazione, ma anche quelli che si riferiscono alla determinazione della pena. L'articolo 133 c.p. consente poi di chiarire quali siano i fatti che ineriscono alla determinazione della pena: stabilisce infatti che, nell'esercizio del potere discrezionale relativo alla determinazione della pena, il giudice deve tenere conto anche della capacità a delinquere del soggetto desunta, tra l'altro, dalla condotta antecedente, contemporanea o susseguente al reato. Dunque, dal combinato disposto delle due disposizioni, risulta che sono oggetto di prova anche quei fatti (diversi dal fatto-reato, ma) antecedenti, contemporanei o successivi al fatto-reato, che devono essere tenuti in considerazione da giudice ai fini della determinazione della pena, in quanto indici rivelatori della capacità a delinquere.
Quanto alla legittimità dell'acquisizione anche di tali risultati delle intercettazioni ex articolo 270 c.p.p., la motivazione richiama il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento è ammissibile non solo quando detti risultati attengano propriamente al fatto-reato, ma anche quando riguardino, tra gli altri, i fatti relativi alla determinazione della pena.
Il Collegio evidenzia, perciò, come «le risultanze delle intercettazioni in questione mettono in luce la condotta dell'imputato in un contesto comunque illecito, sebbene diverso da quello relativo alle vicende oggetto dell'imputazione, e, pertanto, non possono ritenersi manifestamente superflue o irrilevanti nell'ambito del presente procedimento, poiché offrono elementi di valutazione della personalità e della capacità a delinquere dell'imputato rilevanti ai sensi dell'articolo 133 c.p.».
Nell'indicare gli specifici fatti rilevanti ai fini della determinazione della pena, nell'ordinanza si sottolinea che nel processo pendente innanzi al Tribunale di Roma, Nicola Cosentino «è imputato dei delitti di diffamazione aggravata e tentata violenza privata ai danni di Caldoro Stefano in relazione alla vicenda relativa alla candidatura alla Presidenza della Regione Campania per le elezioni dell'anno 2010. Con riferimento a tale vicenda l'ammissibilità della prova richiesta dal PM nei sensi sopra indicati appare conseguentemente evidente». Inoltre, «elementi di valutazione rilevanti ai sensi dell'articolo 133 c.p. si ricavano anche dalle intercettazioni che riguardano l'altra vicenda, che il PM indica come il "tentativo di aggiustamento" della decisione della Corte di Cassazione sul ricorso proposto dall'imputato avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti il 7.11.2009 (...)».
Il Collegio conclude nel senso di ritenere le intercettazioni «indispensabili» ai sensi dell'articolo 270 c.p.p., poiché «la prova non può essere altrimenti acquisita se non utilizzando le intercettazioni di cui trattasi. Ciò deve ritenersi nel caso di specie, avuto riguardo alle concrete risultanze delle intercettazioni che hanno rivelato fatti in precedenza del tutto ignoti all'A.G.». E, quindi, anche nel senso che «il presupposto della "necessità" del mezzo di prova rappresenta un minus rispetto a quello della "indispensabilità" di cui all'articolo 270 c.p.p. e, pertanto, è da ritenersi senz'altro ricorrente nei sensi sopra indicati».
Ciò premesso, ritiene che il Tribunale richiedente, nel rispetto dei principi e criteri enunciati in materia dalla giurisprudenza costituzionale, abbia indicato le specifiche emergenze probatorie disponibili ed abbia motivato, in modo plausibile, la loro attitudine a fare sorgere la «necessità» di quanto si chiede di autorizzare, ponendo la Giunta nelle condizioni di apprezzare compiutamente i requisiti di legalità costituzionale dell'ordinanza e la sua coerenza con l'impianto accusatorio.
Per queste ragioni è orientato a proporre la concessione dell'autorizzazione.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene opportuno evidenziare quanto ricordato dal relatore in merito alla circostanza che la Giunta si sia già espressa sulla richiesta del Tribunale di Roma all'utilizzo delle stesse intercettazioni con riferimento ad altro procedimento penale, dovendo ora la Giunta valutare la natura casuale delle medesime intercettazioni e la necessità del loro utilizzo in relazione ad un diverso procedimento.
Per quanto concerne la natura casuale delle intercettazioni, ribadisce l'orientamento già manifestato dal Gruppo del Partito Democratico in occasione della precedente richiesta di autorizzazione avanzata dal Tribunale di Roma, osservando come non vi siano elementi che possano condurre ad una valutazione diversa rispetto a quella già assunta a suo tempo.
Con riferimento all'aspetto riguardante la necessità del loro utilizzo, reputa opportuno svolgere alcune considerazioni, trattandosi di un contesto nuovo e non assimilabile a quello preso in considerazione in occasione della precedente richiesta. Reputa che l'aspetto della necessità debba essere vagliato, in via preliminare, rispetto alle norme del codice penale e del codice di procedura penale e in tale prospettiva, a suo giudizio, le intercettazioni sono pacificamente acquisibili e utilizzabili ai sensi dell'articolo 270 del codice di procedura penale.
Inoltre, l'aspetto della necessità deve essere valutato sotto il profilo della non pretestuosità della richiesta con riferimento all'indicazione degli elementi di prova ed alla coerenza della motivazione. In particolare, il provvedimento deve indicare le «emergenze probatorie» e motivare il collegamento tra le stesse e il thema probandum. A tale riguardo, rileva che entrambi questi requisiti sono soddisfatti in quanto risultano compiutamente presenti nell'ordinanza. Sul punto richiama peraltro anche la giurisprudenza costituzionale, la quale ha precisato che l'asserita necessità dell'atto investigativo sia motivata in termini di «non implausibilità».
Alla luce delle considerazioni svolte, osserva come la Giunta sia chiamata a pronunciarsi sull'utilizzazione del mezzo di prova e non debba spingersi oltre, fino ad addentrarsi nella valutazione della prova.
In conclusione, nel rilevare come il Tribunale abbia fornito delle motivazioni coerenti e adeguatamente argomentate in merito al requisito dell'indispensabilità dell'utilizzo delle intercettazione, al fine dell'acquisizione del mezzo di prova a sostegno della tesi accusatoria, annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta dell'onorevole Bragantini.

Paola CARINELLI (M5S) ricorda di essersi già espressa nel senso della concessione dell'autorizzazione e preannuncia, pertanto, il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta del relatore.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore di concedere l'autorizzazione all'utilizzo processuale delle intercettazioni di conversazioni di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti.

La Giunta approva la proposta con 12 voti favorevoli, 2 contrari ed un astenuto, conferendo altresì al deputato Bragantini il mandato di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

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