Doc. IV, n. 8-A-bis





Onorevoli Colleghi ! - In qualità di relatore di minoranza, riferisco all'Assemblea sulla domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan, nell'ambito del procedimento penale n. 12236/13 RGNR.
La richiesta è stata avanzata dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia lo scorso 4 giugno 2014, con riferimento a due diversi capi di imputazione per corruzione, ai sensi delle fattispecie previste e punite dagli articoli 319 e 321 del codice penale.
La Giunta ha esaminato la domanda in oggetto nelle sedute del 4, 11, 18 e 25 giugno 2014, nonché, ottenuta la proroga del termine di cui all'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera, nelle sedute del 2, del 9 ed infine, in quella del 10 luglio 2014.
Nella citata seduta del 10 luglio 2014 la Giunta ha altresì respinto la proposta, formulata dall'onorevole Di Lello, di deliberare nel senso della restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria in ragione dell'esigenza che quest'ultima rivaluti l'ordinanza adottata alla luce del mutato quadro normativo, eventualmente rinnovandola sulla base di un diverso apparato motivazionale.
Da parte mia, ho invece espresso il voto favorevole a tale proposta, condividendone pienamente le motivazioni espresse dal collega Di Lello, che costituiscono parte integrante della presente relazione di minoranza.
In pari data la Giunta per le autorizzazioni ha quindi deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione richiesta, su cui ho dichiarato il mio voto contrario, basato sulle argomentazioni esposte negli interventi svolti nel corso del dibattito dal sottoscritto e da altri colleghi, che intendo riproporre in questo documento.

Prima ancora di entrare nel merito della questione, ritengo però opportuno richiamare l'attenzione dei membri dell'Assemblea sui profili di delicatezza della decisione che si è chiamati ad assumere.
Essa non si riflette esclusivamente sulla posizione del singolo deputato interessato alla deliberazione e sulla sua libertà personale, che pure costituisce un valore di assoluto rilievo costituzionale: non a caso, nella storia repubblicana, i casi in cui l'organo assembleare ha consentito di dare esecuzione ad una misura di tale gravità sono stata assolutamente rari.
Ma, ancora, ogni deliberazione ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione declina un principio costituzionale dettato a tutela dell'istituzione parlamentare. Si tratta di un principio ineludibile di protezione della sfera di indipendenza del potere legislativo e, dunque, si riflette sull'assetto costituzionale e sul rapporto di separazione tra i poteri dello Stato. È stato opportunamente rilevato come la stessa operatività della norma che tutela l'insindacabilità delle opinioni e dei voti dei membri delle Camere sia ormai drasticamente ridimensionata dall'interpretazione datane dalla Corte costituzionale nella sua costante giurisprudenza. Analoga operazione ermeneutica è stata condotta dalla Suprema Corte in ordine al divieto di intercettare le comunicazioni dei parlamentari. Dubbi sulla legittimità delle norme a presidio del principio della autodichia di ciascuna Camera sono altresì formulati anche in una recente pronuncia della Consulta.
Non si può quindi ignorare il rischio di un sostanziale svilimento di quelle prerogative parlamentari che saggiamente la Carta costituzionale aveva previsto e che invece la prassi politica odierna mira sempre più a svuotare di contenuti. Altrettanto grave il rischio che decisioni assunte in modo non sereno, frutto di condizionamenti mediatici, possano condurre ad errori gravi come quello già commesso alcuni mesi or sono nei confronti del deputato Genovese.
Non mi appare casuale la posizione del relatore di maggioranza che, nel corso del dibattito in Giunta, non ha voluto nascondere la sua idea di un'ulteriore riduzione della sfera di operatività dell'articolo 68 della Costituzione, fino a confinarla alla sola insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi. Ciò significa ignorare la natura di presidio alla libertà democratica dell'immunità parlamentare, nella parte in cui tutela l'integrità dell'organo rappresentativo del corpo elettorale e quindi la sua sovranità.
Occorre dunque che la classe politica abbia oggi il coraggio di assumersi le proprie responsabilità, senza far prevalere miopi logiche di schieramento o pigra voglia di assecondare la pubblica opinione, nel dare piena attuazione al principio costituzionale dell'immunità dei membri della Camere, riconoscendo in esso un fondamentale istituto a protezione della democrazia parlamentare.
Ove il dibattito in Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione all'arresto del deputato Giancarlo Galan avesse realmente preso in esame il merito della questione, l'orientamento maggioritario dell'organo parlamentare sarebbe stato, a mio avviso, certamente diverso.
Non è mio intendimento criticare in modo pregiudiziale la magistratura, di cui ho riconosciuto - come ha coraggiosamente voluto fare lo stesso Galan, dichiarando di non sentirsi perseguitato - la serietà dell'operato e, per alcune parti, la fondatezza dell'attività inquirente.
Non può però negarsi che, con specifico riguardo agli elementi di valutazione della Giunta riferiti esclusivamente alla posizione di Galan, essa palesa evidenti carenze, tali da configurare fumus persecutionis in senso oggettivo che, per costante giurisprudenza parlamentare, si ravvisa quando l'azione giudiziaria è «oggettivamente ingiusta», in quanto assume una direzione distorta e volta a colpire l'esponente politico ben al di là delle esigenze di accertamento delle responsabilità penali.
Nel caso di specie non viene, quindi, in discussione alcun intento persecutorio soggettivo da parte dell'Autorità giudiziaria, ma oggettivi indici sintomatici di uno sviamento della funzione.
Il primo consiste nel rifiuto dei pubblici ministeri di aderire alla richiesta di Galan di esporre la sua versione dei fatti.
Galan ha chiesto con formali istanze di interloquire con l'Autorità giudiziaria, dichiarandosi disponibile a rendere spontanee dichiarazioni ma anche a rispondere a tutte le domande che gli organi inquirenti volessero formulare. A tale istanza è stato opposto un diniego con motivazioni inconferenti. Sorge il sospetto che la volontà dei pubblici ministeri sia quella di ascoltare il deputato solo nella situazione di soggezione dovuta alla carcerazione, modalità di indagine oggettivamente persecutoria, oltre che non degna di uno Stato di diritto.
Il secondo è rappresentato dai gravissimi ed ingiustificabili errori compiuti non tanto della magistratura quanto dalla Guardia di Finanza, che addirittura ha omesso di computare somme corrisposte a Galan da pubblici organismi.
Gli esiti degli accertamenti patrimoniali sulla famiglia Galan sono assolutamente falsati: non solo non vengono calcolati i suoi averi nel periodo precedente al 2000 ma addirittura - e ciò appare particolarmente grave - non sono compresi introiti che erano dovuti per legge da enti pubblici e che, più di ogni altro compenso, potevano e dovevano facilmente essere computati dalla polizia giudiziaria.
Tale omissione è ben più grave di quanto appaia, in quanto l'intero impianto accusatorio - del tutto privo di reali riscontri sul passaggio di denaro a Galan - si fonda sull'asserito squilibrio tra le entrate e le uscite del suo bilancio familiare, che costituirebbe indizio certo di tangenti percepite. Se invece, come è evidente agli atti, vi sono le prove della congruità dell'intero bilancio familiare, il castello accusatorio entra in crisi.
Un ulteriore indice sintomatico dell'irregolare svolgimento del procedimento giudiziario consiste nella inspiegabile omissione di qualsiasi valutazione sulla maturazione della prescrizione di gran parte dei fatti contestati, risalendo alcuni di essi allo scorso decennio (dal 2005 in poi). Orbene, da nessun elemento recato nell'ordinanza traspare l'avvenuta interruzione del decorso della prescrizione.
Ma vi è una ragione per ritenere che l'omessa archiviazione da parte dei pubblici ministeri non sia solo un errore procedurale, ma un'ulteriore conferma del fumus persecutionis. Infatti, vi è la prova della consapevolezza dell'intervenuta prescrizione: nella richiesta di sequestro preventivo depositata dai pubblici ministeri l'individuazione del prezzo del reato è fissata solo sulla base dei fatti che non si sono ancora prescritti. Ciò legittima il sospetto che i medesimi fatti - pur già prescritti - siano stati addebitati comunque all'onorevole Galan allo scopo precipuo di rendere più plausibile l'irrogazione della misura cautelare massimamente afflittiva.
Un ulteriore elemento significativo risiede nella data della sua iscrizione nel registro degli indagati, che è avvenuta tardivamente e senza nessuna comunicazione, né all'interessato né alla Giunta, ingenerando sospetti sul legittimo sviluppo delle indagini.
Premesso che tale informazione è stata resa nota alla Giunta ed al deputato interessato solo dopo reiterate richieste di quest'ultimo, si è venuti a conoscenza del fatto che l'iscrizione è avvenuta solo il 17 aprile 2013, dunque alcuni mesi dopo le deposizioni della sua ex segretaria, Claudia Minutillo, da cui emergevano elementi a suo carico.
Ma ciò non costituisce solo una ipotetica iscrizione tardiva, in violazione dell'obbligo per il pubblico ministero di iscrivere «immediatamente» il nome della persona cui il reato è attribuito. Sorge infatti il sospetto che questo dato sia stato celato per poter indagare sul deputato ben oltre il termine che il codice fissa per lo svolgimento e la chiusura delle indagini preliminari, salvo proroghe espresse e notificate all'interessato. È a tutti noto che le attività investigative condotte tardivamente saranno processualmente inutilizzabili.
Dunque si rivela, anche in questo caso, un'alterazione macroscopica delle regole poste a tutela del diritto alla difesa, costituzionalmente protetto. Costituisce un ennesimo sintomo di un atteggiamento investigativo che - in modo eufemistico - potremmo definire quantomeno disinvolto, ma in realtà altro non è se non oggettivamente persecutorio.
Infine, sollecito una riflessione dell'Assemblea sulle motivazioni addotte a supporto della richiesta di custodia cautelare in carcere.
Viene disposta l'applicazione della più grave tra le misure custodiali sul presupposto del pericolo di reiterazione, che il Giudice per le indagini preliminari descrive in modo identico per tutti gli indagati che avrebbero ricevuto dazioni corruttive come «elevatissimo», anzi «certo».
Si tratta di una motivazione del tutto illogica. Il pericolo di reiterazione riguarderebbe condotte risalenti addirittura a tre o quattro anni fa e il deputato interessato da tempo non riveste più la carica di Presidente della Regione. In altre parole, egli non è più in grado di delinquere, nemmeno se volesse.
In primo luogo, appare veramente inverosimile ritenere che sia reiterabile una condotta che il giudice stesso afferma essere stata posta in essere solo in epoca risalente. Addirittura, due dazioni di denaro sono collocate nel 2005 e altre due, che sarebbero invece avvenute nel 2007, riguarderebbero però il corrispettivo per il suo interessamento a delibere di organi regionali adottate nel lontano 2002, nel 2004 e nel 2005.
Ed ancora, il deputato interessato dal 2010 non è più Governatore del Veneto e i suoi ipotetici corruttori di un tempo non sono oggetto di alcuna misura cautelare. Anzi, per alcuni di loro ogni conto con la giustizia sarebbe già saldato con il patteggiamento di pene molto miti.
La decisione del giudice contrasta quindi anche con i principi di adeguatezza e di proporzionalità che dovrebbero informare ogni scelta in materia cautelare. Basti ricordare che la richiesta di arresto per Galan è formulata nonostante sia incensurato e - come per gli altri - anche in caso di condanna certamente potrebbe avvalersi dei benefici di legge per non doverla scontare in cella. Ma allora sorge il dubbio che la carcerazione preventiva sia utilizzata come strumento persecutorio o, addirittura, come mezzo di estorsione della confessione, mezzo che fa a pugni con la dignità del cittadino.
La sussistenza del fumus persecutionis è altresì insito nella formulazione di addebiti palesemente ed oggettivamente infondati nei confronti di Galan.
Essi si fondano sulle dichiarazioni accusatorie di soggetti (principalmente Baita, Minutillo e Mazzacurati) del tutto inattendibili. Le loro testimonianze sono animate esclusivamente dall'interesse a conseguire benefici processuali rispetto alla loro custodia in carcere e, successivamente, alla conclusione dei procedimenti a loro carico. E tale scopo è stato ottenuto: i primi due hanno, in effetti, trovato un accordo con i pubblici ministeri per un patteggiamento di pena così mite da sembrare una vera e propria presa in giro per la giustizia: un anno e 4 mesi di reclusione per la Minutillo (con il beneficio della sospensione condizionale della stessa) e un anno e 10 mesi per Baita (anche per costui con il beneficio della sospensione condizionale della pena).
E comunque, tali dichiarazioni accusatorie avrebbero dovuto essere oggetto di riscontri documentali. Invero, ciò non è avvenuto, ed i fatti contestati a Galan si sono rivelati semplicemente falsi.
Quanto alla presunta dazione avvenuta con versamento di 50 mila euro presso una banca di San Marino, su un conto a suo nome, esso è stato utilizzato da terzi senza che il deputato ne fosse a conoscenza e con la falsificazione delle sue firme, come attestato da ben due perizie tecniche agli atti della Giunta.
Nessun interesse o operazione economica in Indonesia è a lui riconducibile.
Ancor più inverosimile, se possibile, è la vicenda delle due dazioni corruttive, ciascuna da 900 mila euro che - secondo la ricostruzione offerta dall'ordinanza - sarebbero ricollegabili al suo intervento sulla Commissione di Salvaguardia del 20 gennaio 2004 (parere sul progetto definitivo del MO.S.E.), e sulle Commissioni VIA regionali del 4 novembre 2002 e 28 gennaio 2005, afferenti le bocche di porto di Malamocco e Chioggia.
Le dazioni sarebbero avvenute a distanza di diversi anni, in quanto l'accusa le colloca rispettivamente nel 2007/2008 e nel 2006/2007: la tangente più importante sarebbe dunque stata consegnata addirittura dopo quattro anni dall'atto contrario ai doveri di ufficio.
La ricostruzione dell'organo inquirente che gli addebita di aver agevolato i project financing della società Adria Infrastrutture non tengono conto delle dichiarazioni del suo stesso accusatore, Giuseppe Baita, secondo cui nessuna dazione di denaro sarebbe avvenuta per i project financing delle società a lui riconducibili ed, anzi, nel corso dell'ultimo mandato da Presidente della Regione (2005-2010) non avrebbe mai vinto alcuna gara concernente la finanza di progetto.
Ma la vicenda più emblematica per comprendere l'infondatezza del quadro accusatorio riguarda la ristrutturazione dell'abitazione di Cinto Euganeo, che l'accusa sostiene essersi svolta in due fasi, nel 2007 e nel 2011 e che - per questa seconda fase - gli oneri sono sostenuti dai presunti corruttori di Galan.
Ebbene, documenti inoppugnabili e perfino prove fotografiche dimostrano che i lavori si sono conclusi già nel 2007, circostanza che smentisce l'accusa di Baita e che - si badi bene - trova conferma nella testimonianza resa da un collaboratore dell'architetto che si occupava dei lavori, assunta dai pubblici ministeri solo lo scorso 24 giugno (dunque dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare) e non comunicata né alle parti né al giudice procedente. Viene da chiedersi per quale motivo non è ritenuto credibile il citato testimone - vale a dire colui che ha eseguito la ristrutturazione - mentre vengono considerate attendibili le dichiarazioni rese da Baita.
A conclusione della mia relazione, invito a tenere in debito conto degli effetti sulla questione in esame della nuova formulazione dell'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, a seguito della novella introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2014.
Tale disposizione fissa il principio secondo cui non può più applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.
Nel sottolineare come la predetta modifica sia condivisa da un ampio spettro di forze politiche, osservo che, anche qualora venissero accertati i reati contestati all'onorevole Galan, egli è incensurato ed è nelle condizioni di ricorrere ad uno dei riti abbreviati. Se si tiene conto, altresì, delle attenuanti speciali sicuramente applicabili in questo caso, l'eventuale condanna nei suoi confronti sarà certamente inferiore ai tre anni di reclusione.
Opportunamente in Giunta per le autorizzazioni l'onorevole Di Lello ha formalizzato la richiesta volta a deliberare nel senso di proporre all'Assemblea la restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria, così da porre quest'ultima in condizione di valutare la conformità e la legittimità dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere con la nuova disciplina dell'istituto della carcerazione preventiva.
La Camera, infatti, non può e non deve entrare nel merito del giudizio e delle relative responsabilità penali, ma non può nemmeno esimersi dall'esprimere una valutazione sulla legittimità formale del provvedimento giurisdizionale che si chiede di eseguire. Si tratta solo di valutare se un evento sopravvenuto sia astrattamente idoneo a produrre o meno effetti su un atto posto in essere precedentemente.
In altre parole, nessun organo parlamentare si può sostituire all'apprezzamento del giudice, ma è di altrettanta evidenza che la Camera abbia il dovere di chiedere all'Autorità giudiziaria un riesame del provvedimento alla luce dello ius superveniens. Questo era il senso della proposta, che tuttavia non ha trovato il consenso della maggioranza della Giunta per le autorizzazioni.
Per le ragioni espresse nella presente relazione, invito quindi l'Assemblea a respingere la proposta della Giunta per le autorizzazioni di concedere l'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'onorevole Giancarlo Galan.

Gianfranco CHIARELLI,
relatore di minoranza

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