Doc. IV, n. 8-A





Onorevoli Colleghi ! - La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan, nell'ambito del procedimento penale n. 12236/13 RGNR.
La richiesta è stata avanzata dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia lo scorso 4 giugno 2014, con riferimento a due diversi capi di imputazione per corruzione, ai sensi delle fattispecie previste e punite dagli articoli 319 e 321 del codice penale.
La Giunta ha esaminato la domanda in oggetto nelle sedute del 4, 11, 18, e 25 giugno 2014, nonché, ottenuta la proroga del termine di cui all'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera, nelle sedute del 2, del 9 e del 10 luglio 2014. Per completezza, alla presente relazione si allegano i resoconti delle citate sedute.
Nel corso dell'istruttoria, ha avuto altresì luogo l'audizione del deputato Galan, che si è avvalso anche della facoltà di presentare note difensive e documenti, esaminate unitamente all'intero fascicolo processuale che l'Autorità giudiziaria ha ritenuto di trasmettere. Quest'ultimo, destinato ad integrare la già corposa ordinanza di custodia cautelare, è risultato composto da ben 19 faldoni acquisiti in formato elettronico, ed è pervenuto sette giorni dopo la richiesta oggetto del presente procedimento.
La Giunta per le autorizzazioni ha così potuto esaminare una notevole quantità di documenti portati alla sua attenzione e - previa richiesta di una breve proroga del termine fissato dall'articolo 18 del Regolamento - ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione richiesta in base al disposto dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Il quadro accusatorio.

L'ordinanza di custodia cautelare ricostruisce in modo estremamente dettagliato le vicende su cui si è concentrata l'indagine, originata dalle verifiche fiscali effettuate - già a partire dal 2008 - sui soggetti imprenditoriali esecutori dell'infrastruttura denominata MO.S.E.
Dalla scoperta di reati tributari e di fondi extra-contabili sono originate tre ordinanze di misure cautelari - una il 28 febbraio 2013 e le altre due il 12 luglio 2013 - che, secondo il Giudice per le indagini preliminari, «hanno già avuto il conforto sia della conferma da parte del tribunale del Riesame, sia in qualche caso della già avvenuta definizione in sede di giudizio con riti alternativi».
Uno dei principali protagonisti della vicenda, destinatario anch'egli di misura custodiale il 12 luglio 2013, è l'ingegner Mazzacurati che, nella veste di presidente del Consorzio Venezia Nuova, avrebbe dettagliato le accuse già rese agli inquirenti da altri indagati e prodotto «essenziali conferme non solo all'impianto accusatorio relativo alle frodi fiscali, nonché alle turbative d'asta, ma altresì all'esistenza ed alla destinazione finale dell'ingente massa di danaro creata con le attività illecite».
L'ordinanza ipotizza un meccanismo corruttivo ad ampio raggio, gestito dal citato presidente del Consorzio Venezia Nuova, Giovanni Mazzacurati, che avrebbe concordato con i principali consorziati di corrispondere denaro allo scopo di influire sulle decisioni inerenti l'esecuzione dell'opera MO.S.E. ed, in generale, l'attività del Consorzio.
L'organo giudiziario assume che, a tal fine, era stato costituito, con il meccanismo della retrocessione in contanti, un fondo comune di denaro contante versato pro-quota dalle imprese consorziate, che venivano ricompensate mediante contratti per prestazioni tecniche fittizie o inesistenti (e quindi con false fatturazioni) o anticipazioni su riserve sovradimensionate. Ad avviso degli inquirenti, con un collaudato sistema di frodi fiscali e di sovraffatturazioni le provviste illegali così costituite sono state destinate ad alimentare dazioni corruttive per alterare i meccanismi decisionali dei pubblici apparati. A tale sistema avrebbero preso parte per anni (forse decenni) imprenditori, funzionari pubblici, organi di controllo contabili ed amministrativi, nonché ambienti politici di diversa collocazione.
Emblematiche le espressioni allarmanti cui ricorre il Giudice per le indagini preliminari per descrivere «un sistema corruttivo diffuso e ramificato, in cui il legame tra corrotti e corruttori era talmente profondo che non sempre è stato possibile individuare il singolo atto specifico contrario ai doveri di ufficio oggetto dell'attività corruttiva», finanche arrivando a sostenere che «i funzionari e i politici coinvolti sono da tempo “a libro paga”».
Altrettanto significativi, nella loro crudezza, i concetti usati per descrivere la sistematica e pervicace azione di illecita interferenza nelle pubbliche funzioni, laddove si distingue tra l'esigenza delle imprese di provvedere al soddisfacimento di un fabbisogno sistemico, di un fabbisogno episodico regolare, o di semplici emergenze.
Ed, invero, nell'ordinanza del GIP si evidenzia che il meccanismo «arriva al punto di integrare in un'unica società corrotti e corruttori: è il caso di Adria Infrastrutture (di cui è stata, per un periodo, formale titolare Minutillo Claudia, segretaria di Giancarlo Galan fino al 2005), il cui capitale sociale viene, tramite prestanome, detenuto in effetti anche dal già presidente della regione (Galan) e dal suo assessore di riferimento in materia di infrastrutture (Chisso, assessore ancor oggi [rectius, sino al 4 giugno u. s. data in cui ha rassegnato le dimissioni]), che sono coloro i quali, ai vertici della Regione, si dovevano occupare della assegnazione e realizzazione dei progetti presentati dalla stessa Adria Infrastrutture, società controllata dalla Mantovani che è la società principale, (...).
E il meccanismo arriva al punto che a volte la mazzetta viene pagata anche quando il pubblico ufficiale corrotto ha cessato l'incarico o quando il politico ha cessato il suo ruolo a livello locale, quale rendita di posizione che prescinde dal singolo atto illecito commesso e che trova giustificazione solo nel ruolo rivestito dal pubblico ufficiale e nella possibilità, che egli comunque mantiene, di poter influire sfruttando le proprie conoscenze e relazioni personali con i funzionari che permangono in servizio».
Le ricostruzioni dei fatti direttamente riferibili al deputato Galan - unitamente all'assessore regionale Chisso, al magistrato della Corte dei conti Giuseppone ed a due funzionari della Regione Veneto - sono rappresentate in alcune informative dell'ottobre, novembre e dicembre 2013, la bontà delle cui interpretazioni il giudice rileva essere «stata poi suffragata sia dalle acquisizioni documentali (cartacee ed informatiche), sia dalle molteplici e convergenti prove dichiarative dei principali protagonisti».
In relazione a questi ultimi, occorre da subito porre in evidenza come il Giudice per le indagini preliminari riconosca ai soggetti collaboranti un sufficiente grado di credibilità ed attendibilità. Tale giudizio poggia sulla considerazione che essi hanno dato il loro contributo in fase di indagini preliminari anche quando avevano già ottenuto misure attenuate, continuando a collaborare attivamente quando già liberi, dimostrando spontaneità nel riferire fatti anche non noti agli inquirenti e finanche auto-incriminanti su fatti non ancora scoperti, con ciò indubbiamente aggravando la loro posizione processuale.

I due capi di imputazione.

Il primo capo di imputazione riguarda l'accusa di aver ricevuto dal presidente del Consorzio Venezia Nuova, Giovanni Mazzacurati, per il tramite di altri soggetti e nella sua qualità di Presidente della Regione Veneto «uno stipendio annuale di circa 1.000.000 euro; euro 900.000 nel periodo tra il 2007 e il 2008 (...); euro 900.000 nel periodo tra il 2006 e il 2007».
A supporto del descritto capo di imputazione, l'ordinanza pone in rilievo due dati anomali nei controlli e negli atti autorizzativi di competenza della Regione Veneto in merito all'attività del Consorzio Venezia Nuova.
Il primo consiste nell'attribuzione della Presidenza Commissione VIA al Settore Infrastrutture, in violazione della legge regionale n. 10/99, che ne prevederebbe l'attribuzione al Settore Ambiente. Il secondo dato anomalo sarebbe invece rappresentato dall'estromissione di un organo di controllo terzo, ovvero l'I.S.P.R.A. - emanazione del Ministero dell'Ambiente - dal monitoraggio dei lavori del MO.S.E., avvenuto con lo Schema di accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e quello delle Infrastrutture, recepito da deliberazione n. 33 del 21/1/2013 della Giunta Regionale, con il quale la Regione subentrava all'I.S.P.R.A. nei monitoraggi sulle attività connesse al progetto MO.S.E.
L'interpretazione dell'Autorità giudiziaria di tali decisioni è la seguente: «se si collegano entrambe queste decisioni, si assiste ad una concentrazione da un lato del potere di VIA al Settore Infrastrutture retto dall'Assessore Chisso e, dall'altro, all'estromissione dell'I.S.P.R.A. dai monitoraggi, e alla sua sostituzione con la Regione, il che, tenuto conto della riorganizzazione Regionale, voleva dire di nuovo al Settore Infrastrutture retto dall'Assessore Chisso. Sono fatti anomali che potevano preludere - come in effetti poi è emerso - ad accordi di tipo corruttivo tra vertici CVN [Consorzio Venezia Nuova] e vertici della Regione, finalizzato a facilitare gli iter autorizzativi».
Al riguardo, l'accusa di aver ricevuto somme di denaro, frutto di accordo corruttivo, troverebbe conferme in diverse testimonianze acquisite agli atti, tra cui spicca quella di Mazzacurati che confermerebbe la circostanza - riportata nell'ordinanza - che «Galan era stato nel corso degli anni sistematicamente stipendiato dal Consorzio Venezia Nuova mediante la corresponsione della somma di un milione di euro all'anno». Ciò in ragione dei suoi atti contrari ai doveri d'ufficio volti ad influire «sul merito, e sugli ordinari tempi e modi dei processi decisionali inerenti il rilascio dei nulla osta da parte delle competenti Commissioni regionali VIA e Salvaguardia in ordine all'esecuzione delle dighe in sasso e le approvazioni degli atti di competenza regionale necessari all'esecuzione dell'opera MO.S.E. ed, in generale, all'attività del Consorzio Venezia Nuova».
Peraltro, le due dazioni di euro 900 mila ciascuna, collocate tra il 2006 e il 2008, sono ricollegate dagli inquirenti al suo intervento per il rilascio del parere favorevole, rispettivamente, sul progetto definitivo del sistema MO.S.E. da parte della Commissione di Salvaguardia del 20 gennaio 2004, e sui progetti delle scogliere esterne alle bocche di porto di Malamocco e Chioggia resi dalla Commissione VIA dell'ente regionale nelle adunanze del 4 novembre 2002 e del 28 gennaio 2005.
Il secondo capo di imputazione riguarda l'accusa di aver ricevuto benefici economici dai vertici della società Adria Infrastrutture, che partecipa al gruppo Mantovani e, segnatamente, dal vicepresidente Giuseppe Baita e dall'amministratore delegato, Claudia Minutillo. Ciò come corrispettivo per la sua azione (unitamente all'assessore Chisso) volta ad agevolare l’iter procedimentale dei project financing presentati dalla medesima Adria Infrastrutture, anche fornendo informazioni riservate e inserendo nelle posizioni chiave della struttura organizzativa regionale persone a loro legate e di gradimento dei vertici di Adria e del gruppo Mantovani.
Le accuse per Galan, in tale ambito, si specificano nell'accusa di aver ricevuto partecipazioni societarie, denaro in occasione della campagna elettorale del 2005 e, infine, la ristrutturazione di un suo immobile.
In particolare, al deputato viene contestato di aver intestato alla società P.V.P. S.r.l. le cui quote erano detenute fiduciariamente per suo conto da Paolo Venuti, suo amico, commercialista di fiducia e prestanome, il 7% delle quote di Adria Infrastrutture e il 70% delle quote di Nord Est Media; di aver ricevuto, nel 2005, una somma di 200 mila euro all'Hotel Santa Chiara di Venezia e un'erogazione di 50 mila euro in un conto corrente acceso presso una banca di San Marino. Infine, secondo l'accusa, i corruttori avrebbero sostenuto gli oneri di ristrutturazione della sua abitazione sita in Cinto Euganeo, che si sarebbero svolti in due fasi: nel periodo 2007 e 2008 i lavori nel corpo principale e, nel 2011, la ristrutturazione della «Barchessa», per un valore stimato di un milione e 100 mila euro.
Significativa la valutazione espressa in merito dal giudice per le indagini preliminari, secondo cui, trattandosi di un periodo in cui Galan non era più Governatore, ciò dimostrerebbe «come i pagamenti siano continuati anche dopo la cessazione dalla carica che dava una competenza specifica al Galan sui project financing, solo per il ruolo di influenza politica che il Galan a livello generale poteva continuare a garantire».
Nel riassumere i capi di imputazione, l'ordinanza esprime un giudizio severo sui vertici dell'amministrazione regionale, che avrebbero dunque «totalmente asservito le rispettive pubbliche funzioni di natura politico-istituzionale agli interessi delle società private componenti il Consorzio Venezia Nuova, a fini di lucro proprio, personale e ingente, per un periodo di tempo consistente di un numero rilevante di anni, condotta quindi di rilevante gravità sia per durata, sia per entità delle utilità oggetto di corruzione, sia per la rilevantissima compromissione delle funzioni politico-amministrative».

Le esigenze cautelari espresse nell'ordinanza.

Da ultimo, appare opportuno soffermarsi sulle esigenze cautelari in base alle quali l'ordinanza fonda la richiesta per il deputato Galan e per il gruppo dei soggetti destinatari della misura custodiale più rigorosa.
Sul punto, la richiesta di custodia in carcere viene preliminarmente motivata in termini generali per tutti coloro che hanno preso parte a questo segmento della vicenda criminosa, rilevando in tale ambito l'estrema gravità delle condotte, sia per entità delle cifre evase sia per pervicacia ed imponenza dell'azione corruttrice, nonché la loro sistematicità e reiterazione professionale nel tempo, l'indifferenza di alcuni soggetti imprenditoriali rispetto ai controlli e, infine, una pericolosità sociale eccezionalmente elevata.
Con riguardo alla posizione di Galan - per il quale si asserisce esservi stata la corresponsione di benefici anche dopo la formale cessazione dalla carica, in ragione della sua posizione politica - la necessità di applicare la misura cautelare della custodia in carcere viene motivata in quanto ritenuta «unica in grado di prevenire i comportamenti descritti, la cui sistematicità e reiterazione nel tempo è tale da fondare un certo pericolo di reiterazione di condotte analoghe».
Nel corso della sua audizione personale e nelle sue memorie prodotte dinanzi alla Giunta, il deputato Giancarlo Galan ha formulato argomentazioni a sostegno della sussistenza, a suo dire, di un evidente fumus persecutionis nei suoi confronti.
Il deputato censura preliminarmente il rifiuto dell'Autorità giudiziaria di ascoltare la sua versione dei fatti.
Nel documentare la volontà, dichiarata da tempo anche in sedi pubbliche, di rispondere agli inquirenti, Galan ha anche prodotto le istanze, avanzate nei giorni scorsi, con cui chiedeva alla Procura della Repubblica di Venezia di rispondere alle domande dei pubblici ministeri o, quantomeno, di rendere spontanee dichiarazioni. Esse sarebbero state dapprima ignorate e - da ultimo - avrebbero ricevuto un «immotivato diniego», basato essenzialmente sull'invito a depositare una memoria difensiva. Peraltro, anche la richiesta di incontro dei suoi legali con il giudice procedente ha ricevuto risposta negativa, con una motivazione che Galan ritiene piuttosto singolare.
Un secondo aspetto messo in evidenza nei suoi scritti difensivi riguarda gli esiti degli accertamenti patrimoniali svolti nei confronti suoi e di sua moglie.
Tale elemento - non sviluppato nell'ordinanza - è stato acquisito dalla Procura e citato nell'integrazione della richiesta di misura cautelare depositata dai pubblici ministeri nonché dagli organi di stampa. Sul punto, merita evidenziare che Galan, rinviando ad una copiosa documentazione, contesta i conteggi svolti dalla Guardia di Finanza, che conterrebbero grossolani errori: non comprenderebbero, infatti, né i suoi averi nel periodo precedente al 2000 (nel corso del quale egli afferma di aver accumulato un consistente patrimonio) né gli ingenti emolumenti non imponibili percepiti in quegli anni (indennità, diaria, ecc .. ). La somma di quegli importi - secondo quanto asseverato anche in una consulenza redatta da un professionista che Galan ha depositato - dimostrerebbe la congruità dell'intero bilancio familiare, anzi attesterebbe un differenziale positivo tra entrate e uscite della famiglia (pari a + 702.895,66 euro). Conseguentemente, gli accertamenti patrimoniali non recherebbero alcun indizio di tangenti percepite.
Galan rileva altresì taluni indici sintomatici del fumus persecutionis desumibili dalle peculiari modalità in cui si è sviluppata l'azione giudiziaria.
In primo luogo, non sarebbe stata rilevata la maturazione della prescrizione di gran parte dei fatti contestati, ovvero di tutti quelli risalenti a più di sei anni. A suo dire, l'omessa archiviazione costituirebbe un'ulteriore spia del fumus persecutionis, atteso che ciò sarebbe avvenuto consapevolmente: a riprova di tale consapevolezza si cita la richiesta di sequestro preventivo depositata dai pubblici ministeri in data 31 marzo 2014. Infatti, scrive il deputato Galan, «in quella richiesta ed in particolare nella parte relativa all'individuazione del prezzo del reato (...), i PP.MM. mostrano di essersi confrontati con tale questione, e individuano l'ammontare del prezzo «sequestrabile» solo sulla base dei fatti che non si sono ancora prescritti».
Con la medesima argomentazione, ritiene potersi evincere fumus persecutionis anche nel comportamento dell'Autorità giudiziaria che avrebbe consapevolmente scelto di irrogare la misura cautelare più afflittiva, nonostante l'articolo 273, comma 2, c.p.p. lo vieti ove sussista una causa di estinzione del reato.
Secondo la prospettazione del deputato Galan, un indice sintomatico della presenza di irregolarità del procedimento giudiziario è costituito dalla data della sua iscrizione nel registro delle notizie di reato avvenuta tardivamente e senza nessuna comunicazione all'interessato. Tale elemento non è rinvenibile nemmeno nella copiosa documentazione trasmessa alla Giunta e di questa informazione la Giunta medesima è venuta in possesso solo su iniziativa del deputato medesimo che, a sua volta, lo aveva in modo reiterato richiesto agli organi giudiziari. Dalla circostanza che l'iscrizione è avvenuta solo il 17 aprile 2013, dunque alcuni mesi dopo le deposizioni della sua ex segretaria, Claudia Minutillo, da cui emergevano elementi a suo carico, il deputato ne deriva due convincimenti: in primo luogo che essa è avvenuta tardivamente, in violazione dell'obbligo per il pubblico ministero di iscrivere «immediatamente» il nome della persona cui il reato è attribuito; in secondo luogo, che ciò legittima il sospetto che questo dato sia stato celato per poter indagare sul deputato ben oltre il termine che il codice fissa per lo svolgimento e la chiusura delle indagini preliminari, salvo proroghe espresse e notificate all'interessato. Con l'effetto di rendere processualmente inutilizzabili le attività investigative condotte tardivamente, sulla base delle quali si chiede comunque il suo arresto.
Analogamente, sul piano strettamente processuale si contesta la competenza territoriale del giudice che ha emesso l'ordinanza, in ragione delle norme codicistiche che radicano la competenza nel luogo di commissione del primo reato - asseritamente consumato nello Stato estero di San Marino - ovvero, in questa peculiare ipotesi, nel luogo di residenza dell'imputato, a suo tempo fissata in provincia di Padova.
Il deputato si è soffermato in modo dettagliato anche sui fatti che concretizzano i capi di imputazione a suo carico. Negando di aver mai richiesto o ricevuto alcuna utilità, direttamente o per il tramite della sua ex segretaria, da Baita, da Mazzacurati e da Chisso o di avere alcun interesse economico in Indonesia (come invece adombrato nell'ordinanza) o di possedere conti segreti, ha indicato le ragioni legate all'apertura dei due conti in Croazia - legati essenzialmente ad acquisti immobiliari - e di quello di San Marino. Quanto alla presunta dazione avvenuta con il versamento su quest'ultimo conto di 50 mila euro, Galan sostiene che quel conto sarebbe stato utilizzato da terzi senza che ne fosse a conoscenza e con la falsificazione delle sue firme, come attestato in due perizie tecniche redatte da esperti e depositate presso la Giunta.
Dinanzi a tale organo ha altresì fornito un'articolata descrizione delle vicende legate alla ristrutturazione dell'abitazione di Cinto Euganeo, al fine di dimostrare che i lavori si sarebbero conclusi già nel 2007, circostanza che smentisce le accuse nei suoi confronti; su questo aspetto si sofferma anche nell'ultima sua nota difensiva, citando la testimonianza resa da un collaboratore dell'architetto che si occupava dei lavori, assunta dai pubblici ministeri solo lo scorso 24 giugno e, secondo Galan, non comunicata né alle parti né al giudice procedente.
Nel confermare, inoltre, la sua partecipazione in alcune società - come investimento per precostituire un'attività economica da intraprendere solo nel momento in cui avrebbe cessato gli incarichi politici - ha tuttavia precisato che esse non hanno mai operato.
Sempre sul merito delle accuse, Galan ha altresì invocato l'evidente inverosimiglianza delle due dazioni corruttive, ciascuna di 900 mila euro che - secondo la ricostruzione offerta dall'ordinanza - sarebbero ricollegabili al suo intervento sulla Commissione di Salvaguardia del 20 gennaio 2004 (parere sul progetto definitivo del MO.S.E.), e sulle Commissioni VIA regionali del 4 novembre 2002 e 28 gennaio 2005, afferenti le bocche di porto di Malamocco e Chioggia. Ad avvalorare la sua estraneità evidenzia, preliminarmente, come le dazioni sarebbero avvenute a distanza di diversi anni, in quanto l'accusa le colloca rispettivamente nel 2007/2008 e nel 2006/2007: dunque addirittura dopo tre o quattro anni dall'atto contrario ai doveri di ufficio.
Infine, rileva che le stesse testimonianze a suo carico sarebbero state rese, in alcuni casi peraltro in forma estremamente vaga, da accusatori scarsamente credibili (Baita, Minutillo e Mazzacurati).
Tali soggetti, a suo dire, avrebbero reso dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti anche in previsione dei benefici processuali che ne sarebbero conseguiti rispetto alla loro custodia in carcere e, successivamente, alla conclusione dei procedimenti a loro carico, con patteggiamento di pene piuttosto miti in rapporto agli addebiti: un anno e 4 mesi di reclusione per Minutillo (con il beneficio della sospensione condizionale della stessa) e un anno e 10 mesi per Baita (anche per costui con il beneficio della sospensione condizionale della pena). Infine, anche Mazzacurati, in principio colpito da ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari il 12 luglio 2013, si vede revocata la misura nei primi giorni del mese di agosto 2013, ancora una volta a seguito delle dichiarazioni effettuate.
In ultimo, merita segnalare che Galan ha radicalmente contestato la sussistenza dei presupposti della misura cautelare della custodia in carcere.
Le motivazioni recate nell'ordinanza sul pericolo di reiterazione vengono da lui valutate come illogiche ed indimostrate, atteso che sono passati più di tre anni dall'ultimo episodio di reato in contestazione e che dal 2010 non riveste più la carica di Presidente della Regione.
L'argomentazione addotta nella sua nota difensiva è la seguente: «se da un lato il sottoscritto viene ritenuto soggetto che può certamente reiterare il reato, dall'altro lato per i miei correi, concorrenti necessari, non vi è nemmeno la richiesta di misura, evidentemente perché non ritenuti pericolosi ! ! Ma allora, ed il quesito sorge spontaneo, chi potrebbe corrompermi ? Da chi potrei ricevere il prezzo del reato ?».
Né appare per Galan ravvisabile un qualsiasi elemento che avvalori l'attualità del pericolo di reiterazione. Peraltro, osserva che da una eventuale condanna per i fatti non prescritti, per un soggetto incensurato ne conseguirebbe certamente la possibilità di non scontare la relativa pena in carcere, circostanza che renderebbe palese come la scelta della custodia in carcere sia contrastante con il principio di proporzionalità.
Ad integrazione delle sue valutazioni, Galan ha infine posto in evidenza la novità legislativa introdotta con il decreto legge n. 92 del 2014 che, all'articolo 8, modifica il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, stabilendo il principio secondo cui non può più applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni, situazione nella quale egli sostiene di versare in modo inequivoco. Tale modifica normativa sopravvenuta all'ordinanza del giudice, a suo avviso, ne avrebbe mutato il quadro giuridico di riferimento.
Da ultimo, si ritiene opportuno mettere in evidenza fin d'ora che il deputato interessato ha inteso precisare di non sentirsi oggetto di persecuzione. Anzi - pur giudicando irragionevole la misura cautelare emessa nei suoi confronti senza riscontri e senza aver previamente acquisito la sua versione dei fatti - ha giustificato parzialmente l'operato dei giudici proprio in ragione degli atti portati alla loro attenzione, che sono stati erroneamente formulati ovvero derivanti da dichiarazioni false rese dai suoi accusatori.

Le valutazioni emerse nel corso del dibattito.

Nel corso del dibattito in Giunta per le autorizzazioni sono emerse posizioni contrastanti.
La proposta del sottoscritto relatore di autorizzare l'esecuzione della misura cautelare, che ha incontrato il favore della maggioranza dei componenti l'organo parlamentare, muove dalla premessa - unanimemente condivisa - di definire con chiarezza il compito istituzionalmente devoluto all'organo parlamentare. Ad esso non compete certamente accertare fatti e eventuali responsabilità penali, né sviluppare giudizi sulla fondatezza delle accuse e sulla colpevolezza o innocenza del deputato oggetto di indagine.
Spetta alla Giunta esclusivamente interpretare l'articolo 68 della Costituzione, nel suo spirito più genuino.
Vale la pena premettere un principio solennemente espresso in più occasioni dalla Suprema Corte: nel nostro sistema costituzionale, le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative per i parlamentari non possono essere interpretate in modo estensivo, costituendo esse una deroga al principio di uguaglianza, declinato come parità di trattamento davanti alla giurisdizione, «principio che si pone alle origini dello Stato di diritto» (Corte cost. sentenza n. 24 del 2004).
Le prerogative sancite dalla Carta costituzionale all'articolo 68 sono poste a tutela non dei parlamentari uti singuli ma dell'Istituzione nel suo complesso, a protezione della sua funzionalità rispetto ad indebite interferenze del potere giudiziario (Corte cost. sentenza n. 390 del 2007). La protezione del bene della libertà personale e dei diritti individuali dei singoli membri deve quindi trovare piena esplicazione nelle sedi proprie e, segnatamente, nelle procedure definite dal nostro ordinamento processuale per la generalità dei consociati.
In altre parole, la Giunta non deve certo svolgere alcun giudizio parallelo rispetto a quello che avviene nelle aule giudiziarie o sostituirsi al tribunale del Riesame.
Al contrario, nella consapevolezza del peso e della gravità di ogni scelta in questo ambito, essa deve pronunciarsi per il diniego dell'autorizzazione richiesta solo ove vi riconosca un intento persecutorio, nelle accezioni che tale espressione ha assunto nella prassi applicativa delle Camere.
Ovvero, in primo luogo, qualora sia ravvisabile negli intenti soggettivi delle persone che ricoprono gli uffici giudiziari procedenti il fumus persecutionis («soggettivo»).
O ancora qualora - indipendentemente dall'intento soggettivo - si evidenziassero oggettivi indici sintomatici di un uso distorto delle funzioni giudiziarie, quali vizi procedurali gravi, o carenze nella motivazione o una manifesta infondatezza dell'azione giudiziaria, tali da rivelare un utilizzo abnorme degli strumenti giudiziari per colpire l'esponente politico ben al di là delle effettive necessità di giustizia (fumus persecutionis «oggettivo»).
Venendo al caso di specie, la Giunta ha acquisito l'unanime convincimento che le vicende oggetto di indagine siano particolarmente gravi, in quanto disvelerebbero un collaudato meccanismo di frodi fiscali, sovraffatturazioni, dazioni corruttive e illecite interferenze nei meccanismi decisionali dei pubblici apparati, cui partecipavano per anni (forse decenni) imprenditori, funzionari pubblici, organi di controllo contabili ed amministrativi, nonché ambienti politici di diversa collocazione.
Occorre dunque evidenziare che l'inchiesta fa luce su un meccanismo corruttivo che non si esaurisce negli ambiti politici, ma proietta una luce sinistra sui più importanti settori del ceto dirigente di questo Paese, non solo politico.
Per le valutazioni di competenza dell'organo parlamentare, assume rilievo la circostanza che la prospettazione dei fatti offerta dagli organi inquirenti - che, come detto, evidenzia fattispecie delittuose estremamente gravi - nasce da iniziative investigative tutt'altro che sporadiche ed isolate.
L'attuale richiesta di applicare misure cautelari costituisce infatti lo sviluppo giudiziario di un'attività investigativa originata da verifiche fiscali effettuate già a partire dal 2008 su taluni soggetti imprenditoriali esecutori dell'infrastruttura denominata MO.S.E.
I precedenti atti processuali, a cominciare dalle tre ordinanze di misure cautelari emesse nel 2013, hanno già trovato conferme nelle aule dei tribunali, perfino in sentenze di condanna già adottate che hanno accertato reati e responsabilità penali a fronte di risultanze probatorie ritenute evidentemente fondate.
È dunque innegabile che il procedimento giudiziario sia strutturato in forma estremamente complessa ed articolata. In altre parole, può escludersi che l'inchiesta sia affetta da una manifesta infondatezza o da un distorto uso dei mezzi giudiziari così evidente da configurarsi come persecutoria.
Si deve al riguardo rimarcare la correttezza dell'atteggiamento dello stesso Galan che non ha in alcun modo sminuito la portata dell'inchiesta: egli stesso, in alcuni interventi pubblici - per come riportati dagli organi di informazione - ha invece ipotizzato che vi siano stati illeciti passaggi di denaro, sia pure ovviamente proclamandosi del tutto estraneo agli stessi.
Né può sostenersi che l'azione giudiziaria si presenti intrinsecamente persecutoria in quanto artatamente mirata a colpire il parlamentare o la sua parte politica.
Al riguardo, nel dibattito è emerso - e non è certo questo un dato consolante - che l'ordinanza applicativa di misure cautelari ha colpito un numero elevato di soggetti. Complessivamente, a fronte della richiesta della Procura di procedere alla carcerazione preventiva nei confronti di 40 indagati, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura degli arresti domiciliari per 10 soggetti e la misura custodiale più rigorosa per altri 25 indagati, tra cui il deputato Galan.
In più, come noto, l'azione investigativa sembra muoversi anche in direzione di esponenti di altre forze politiche, oltre che aver coinvolto il sindaco di Venezia, appartenente allo schieramento avverso a quello di Galan.
Non va taciuta la correttezza di quest'ultimo che - pure in un frangente così difficile - non ha voluto trincerarsi dietro il facile scudo della delegittimazione dell'operato dell'Autorità giudiziaria né ha inteso calarsi nel ruolo di perseguitato, come abbiamo potuto apprezzare durante la stessa audizione in Giunta. Anzi, ha dichiarato pubblicamente di volersi difendere - nel processo e non dal processo - avendo fiducia nell'operato della magistratura di Venezia e nello Stato di diritto.
Da più parti, si è riconosciuto come l'inchiesta non abbia abusato di mezzi invasivi di ricerca delle prove. Anzi, per certi versi, l'azione investigativa è stata persino portata ad esempio di legittimo uso delle intercettazioni (si rimanda alla nota politica del gruppo Forza Italia della Camera dei deputati, il «Mattinale» del 12 giugno 2014) e comunque anche i colleghi della Giunta che hanno sostenuto posizioni minoritarie ne hanno riconosciuto la correttezza dell'impostazione.
Nella proposta del sottoscritto relatore si è altresì osservato che sarebbe sospettabile un fumus persecutionis anche laddove - anche a fronte di un impianto accusatorio plausibile - la figura del parlamentare fosse manifestamente estranea ai fatti contestati. Sul punto, è certamente legittimo il ragionamento difensivo di Galan in merito alla credibilità dei suoi accusatori che - a suo dire - avrebbero reso dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti anche in previsione dei benefici processuali che ne sarebbero conseguiti, sia rispetto alla loro custodia in carcere sia, successivamente, alla conclusione dei procedimenti a loro carico.
Si è però rilevato, per converso, che l'Autorità giudiziaria non ha omesso di svolgere valutazioni in merito per approdare infine al convincimento di ritenere che i soggetti collaboranti siano attendibili e che le loro dichiarazioni siano concordanti.
L'ordinanza precisa che i soggetti collaboranti hanno dato il loro contributo anche quando avevano già ottenuto misure attenuate o, ancora, quando erano già liberi. Hanno altresì reso spontaneamente dichiarazioni auto-incriminanti anche su fatti non ancora scoperti, aggravando la loro posizione processuale e, al contempo, rafforzando evidentemente la loro attendibilità.
Peraltro, stando agli atti e senza voler con questo confermarne l'autenticità, risulta che gli inquirenti abbiano anche sottoposto le dichiarazioni accusatorie al vaglio dei riscontri documentali, dimostrando anche in questo modo di non essere mossi da logiche pregiudiziali.
Ciò posto, appare sicuramente condivisibile la più totale censura verso certi attuali atteggiamenti dei principali accusatori di Galan, che contrastano con il comune senso di giustizia e di etica. Indipendentemente dal fatto che alcuni di essi siano rei confessi di reati gravi e che, in ipotesi, abbiano già saldato il conto con la giustizia patteggiando pene molto miti (forse troppo miti), come relatore ho inteso esprimere sdegno per la sgradevole visione dei medesimi soggetti che, indisturbati, continuano a svolgere le medesime attività di prima, senza che vi siano strumenti per tenerli lontani dalle commesse pubbliche. Anche in questi casi andrebbe applicato una sorta di D.A.SPO. (divieto di accedere alle manifestazioni sportive), riferito agli appalti ed alle relazioni economiche con i pubblici poteri.
Un ulteriore aspetto oggetto di attenzione durante il dibattito ha riguardato le modalità di svolgimento del procedimento giudiziario, che Galan ritiene essere state così peculiari ed irregolari da desumerne una volontà persecutoria nei suoi confronti.
Non risulta però che siano ravvisabili oggettivi indici sintomatici di uno sviluppo così alterato ed irrispettoso delle garanzie difensive - quelle che il nostro ordinamento offre ai cittadini oggetto di indagini - tale da ingenerare il dubbio del fumus persecutionis.
Vero è che il deputato censura il rifiuto dell'Autorità giudiziaria di ascoltare la sua versione dei fatti, pur avendo formalmente e ripetutamente avanzato tale istanza alla Procura e avendo altresì i suoi legali richiesto al Giudice per le indagini preliminari un incontro.
Ma, ad avviso del sottoscritto relatore, non si può ritenere che sia indice sintomatico di intento persecutorio il rifiuto di compiere un'attività che il codice di rito non impone. La facoltà prevista dall'articolo 374 c.p.p. (riconosciuta a chi abbia comunque appreso di essere oggetto di indagini) di presentarsi al pubblico ministero e rilasciare dichiarazioni cosiddette spontanee non configura un obbligo dell'organo della pubblica accusa: «la facoltà di esporre personalmente le proprie ragioni all'organo inquirente ben può essere esercitata anche con altri strumenti difensivi, come la presentazione di memorie»: così si è espressa la Corte di Cassazione (Cass. Pen. I sez. n. 8158/2010) proprio in relazione ad un precedente caso riferito alla richiesta di custodia cautelare per un parlamentare. Ebbene, nel caso di specie la Procura ha comunque consentito di depositare memorie difensive.
Né è apparsa animata da intento persecutorio la reiezione dell'istanza da parte del Giudice per le indagini preliminari, in quanto essa viene motivata proprio con l'esigenza di non adottare decisioni differenti rispetto a quelle precedentemente adottate nei confronti di altri coindagati.
Nelle sue note difensive, il deputato Galan formula ulteriori censure sull'operato della magistratura, essenzialmente legate all'asserita incompetenza territoriale del giudice procedente, all'intervenuta prescrizione degli addebiti ed alla data di effettiva iscrizione nel registro degli indagati. Su quest'ultimo punto, nella sua più recente memoria, Galan si sofferma per evidenziare che egli è stato iscritto solo il 17 aprile 2013, dunque dopo alcuni mesi dall'acquisizione degli elementi a suo carico derivanti dalle testimonianze della sua ex segretaria, Claudia Minutillo. Ciò comporterebbe, da un lato, la violazione dell'obbligo per il pubblico ministero di iscrivere «immediatamente» il nome della persona cui il reato è attribuito (articolo 335 c.p.p.); ma soprattutto, dall'altro lato, non essendo avvenuta alcuna proroga del termine, le indagini preliminari si sarebbero dovute concludere entro sei mesi da quella data, con conseguente inutilizzabilità processuale di ogni tardivo atto di indagine (articolo 407 c.p.p.).
Pur affrontati nel dibattito, la maggioranza della Giunta ha tuttavia ritenuto che questi argomenti si configurano come eccezioni difensive riferite a questioni di carattere processuale, che esulano dagli ambiti di valutazione dell'organo parlamentare.
Analogamente, non spetta alla Giunta entrare nel merito delle argomentazioni difensive con cui Galan nega ogni sua diretta responsabilità per i fatti a lui imputati.
È chiaro che la ricostruzione giudiziaria del ruolo del deputato potrà e dovrà essere valutata nelle sedi competenti, e che Galan avrà tutti gli strumenti per discolparsi dalle gravi accuse che gli sono mosse con espressioni molto forti: scrive l'Autorità giudiziaria, con riguardo ad entrambi i capi di imputazione, che i vertici dell'amministrazione regionale avrebbero «totalmente asservito le rispettive pubbliche funzioni di natura politico-istituzionale agli interessi delle società private (...), a fini di lucro proprio, personale e ingente, per un periodo di tempo consistente di un numero rilevante di anni (....), condotta quindi di rilevante gravità sia per durata, sia per entità delle utilità oggetto di corruzione, sia per la rilevantissima compromissione delle funzioni politico-amministrative del Galan e del Chisso all'interno dell'ente territoriale della Regione».
Lo stesso Galan ammette di avere sottoscritto quote societarie tramite una società fiduciaria in aziende del gruppo Mantovani, associandosi nell'impresa a quelli che si sono rivelati poi i suoi principali accusatori. Egli dichiara di averlo fatto in una prospettiva di costruzione del suo futuro fuori dalla politica e che tali enti non hanno sostanzialmente mai operato. Resta però il fumus boni iuris di quella parte dell'inchiesta che, invece, individua in questo comportamento un caso emblematico di conflitto di interesse e di commistione dei ruoli tra chi esercita i pubblici poteri e le imprese che partecipano alle commesse pubbliche e ricevono fondi dagli apparati dello Stato.
Nel dibattito in Giunta è stata affrontata da più angolazioni la valutazione più delicata, quella relativa alla richiesta di misura cautelare in carcere, che il Giudice per le indagini preliminari commina in quanto descrive - in modo identico per tutti gli indagati che avrebbero ricevuto dazioni corruttive - come «elevatissimo», anzi «certo» il pericolo di reiterazione delle medesime condotte.
Condividendo le impostazioni espresse nelle note difensive, alcuni colleghi hanno contestato la scelta dell'Autorità giudiziaria di irrogare la più afflittiva delle misure cautelari, reputando del tutto indimostrato il giudizio sul pericolo di reiterazione. Si è altresì sottolineato come siano passati più di tre anni dall'ultimo episodio di reato in contestazione e che, non rivestendo dal 2010 la carica di Presidente della Regione ed essendo i presunti corruttori esclusi dal novero dei soggetti considerati potenzialmente pericolosi, risulti illogico ipotizzare una reiterazione della condotta. L'adeguatezza e proporzionalità della carcerazione preventiva sarebbe infine in palese contraddizione con la sua qualità di soggetto incensurato, incolpato di fatti-reato per gran parte già prescritti e dunque certamente passibile - anche se condannato - di non scontare la relativa pena in carcere.
Sul punto, nel dibattito è però prevalso un diverso orientamento.
Il sottoscritto relatore ha inteso ribadire il suo convincimento secondo cui il meccanismo ordinamentale della custodia cautelare in carcere presenta profili applicativi sicuramente opinabili e che appare auspicabile il prosieguo della discussione parlamentare della proposta di riforma dell'istituto, orientata a delimitarne l'uso mediante una specificazione dei presupposti che ne legittimano l'irrogazione. Si tratta, in ogni caso di una prospettiva de iure condendo, che non può influenzare l'esame del caso di specie.
Né spetta alla Giunta compiere una rivalutazione del materiale probatorio acquisito dalla magistratura al fine di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dal codice di procedura penale per l'applicazione delle misure cautelari.
L'ordinanza fonda l'irrogazione della misura cautelare più afflittiva sull'estrema gravità delle condotte, sulla loro sistematicità e reiterazione professionale nel tempo e desume il pericolo di reiterazione dalla capacità di condizionamento dei pubblici poteri, che perdurerebbe «anche dopo la formale cessazione dalle cariche». In più, secondo l'ordinanza, Galan avrebbe ricevuto dazioni «anche dopo aver lasciato l'incarico di presidente della Regione in virtù dei benefici che avrebbe potuto continuare ad assicurare in virtù del rilievo della sua posizione politica».
E conclude nel senso di applicare la misura cautelare più rigorosa, «unica in grado di prevenire i comportamenti descritti, la cui sistematicità e reiterazione nel tempo è tale da fondare un certo pericolo di reiterazione di condotte analoghe».
Non può e non deve la Giunta sovrapporsi all'Autorità giudiziaria nel valutare se le predette conclusioni siano condivisibili, né se la custodia in carcere sia necessaria o opportuna.
Deve invece limitarsi a verificare se la coerenza logica tra fatti, riscontri e qualificazione giuridica delle condotte - coerentemente ad uno sviluppo investigativo e procedimentale che non sembra affetto da fumus persecutionis - conduca a formulare una richiesta di misura cautelare plausibilmente motivata.
E questo è stato il convincimento espresso nella proposta del sottoscritto relatore - condiviso dalla maggioranza della Giunta - che poggia le basi sull'esigenza di affermare il principio di uguaglianza tra i cittadini dinanzi all'esercizio della giurisdizione.
E, dunque - non potendosi riconoscere alcun privilegio personale per i membri delle Camere - deve esserci parità di trattamento tra il parlamentare e coloro che sono stati colpiti da misure cautelari nella medesima ordinanza per imputazioni similari, alcuni dei quali peraltro hanno già ottenuto modifiche migliorative della misura adottata nei loro confronti da parte del Tribunale della libertà.
Da ultimo, occorre riportate gli esiti del dibattito in Giunta relativo alla portata applicativa dell'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2014, espressamente richiamato nella seconda memoria prodotta da Galan e negli interventi di alcuni colleghi.
Come noto, il recentissimo decreto-legge n. 92, entrato in vigore solo il 28 giugno scorso, riscrive parzialmente l'articolo 275 del codice di procedura penale nella parte in cui fissa i criteri di scelta delle misure cautelari. L'innovazione normativa non incide sui presupposti per l'applicazione della misura né su quelli per la valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari. Essa però interviene sul divieto - presente nell'articolo 275, comma 2-bis, c.p.p. già prima della novella - di disporre la custodia cautelare in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Il divieto viene adesso, da un lato, esteso anche alla misura cautelare degli arresti domiciliari e, dall'altro, si precisa che la custodia in carcere non può altresì essere disposta quando il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.
Il recente decreto-legge introduce quindi una norma simile (ma non identica) alla disposizione - deliberata nell'identico testo da entrambe le Camere - contenuta nella proposta di legge n. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, richiamata anche in precedenza. In essa, con formula più articolata, si dispone il divieto di adottare la misura della custodia in carcere o degli arresti domiciliari nell'ipotesi in cui il giudice ritiene che all'esito del giudizio, l'esecuzione della pena possa essere sospesa e sostituita da misure alternative (in via ordinaria quando la pena detentiva non è superiore a tre anni e in altri casi particolari).
In ragione di siffatta novità legislativa, l'onorevole Di Lello ha formulato una specifica richiesta di deliberare nel senso della restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria, motivandola con l'esigenza che quest'ultima rivaluti l'ordinanza adottata alla luce del mutato quadro normativo, eventualmente rinnovandola sulla base di un diverso apparato motivazionale.
Tale richiesta è stata posta in votazione e respinta nella seduta del 10 luglio 2014.
L'orientamento che è prevalso - e che è pienamente conforme alla proposta formulata dal sottoscritto relatore - è nel senso di ritenere che la nuova disciplina introdotta dal citato decreto-legge n. 92 non abbia incidenza rispetto alla questione oggetto di esame.
In primo luogo, rientra nelle competenze della Giunta per le autorizzazioni esclusivamente il compito di verificare se nella richiesta dell'Autorità giudiziaria siano ravvisabili elementi sintomatici di un qualche intento persecutorio. Evidentemente, nessuna interferenza su questo giudizio può derivare dallo ius superveniens riferito all'istituto giuridico della misura custodiale oggetto di richiesta. Non si può certo riconoscere il fumus persecutionis in un provvedimento giudiziario per il fatto - del tutto opinabile - che esso in ipotesi non sia conforme ad una disposizione che non esisteva al momento della sua emanazione.
In secondo luogo, non è apparso possibile affermare che la novella legislativa abbia comportato ipso iure una sorta di revoca della richiesta giudiziaria, tal che la Giunta non avrebbe più titolo ad autorizzarne l'esecuzione, in quanto essa è ormai divenuta palesemente e radicalmente contraria alla legislazione vigente.
La nuova disciplina legislativa non indica infatti alcun criterio di successione di leggi nel tempo e, quindi, non precisa in quale misura operi sui procedimenti in corso. Né appaiono univoci sul punto gli orientamenti giurisprudenziali: per un verso, si può ritenere che la sopravvenuta modifica di requisiti legislativi che legittimano l'applicazione delle misure cautelari sia applicabile anche ai procedimenti in corso (Cassazione Sez. VI, sent. n. 48462 del 08/10/2013). Vero è che, per altro verso, la stessa Cassazione (Sezioni Unite n. 27919 del 31/03/2011) ha ritenuto che, in assenza di una disposizione transitoria, la misura cautelare in corso di esecuzione, non possa subire modifiche unicamente per effetto di una nuova e più sfavorevole normativa. Infine, la stessa Cassazione (Sezioni Unite sentenza n. 27919 del 31/03/2011) ha ritenuto che il principio del favor rei non costituisce un principio dell'ordinamento processuale, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari.
Ma, soprattutto, la nuova disciplina codicistica non reca alcun automatismo, ma subordina il divieto di irrogare la misura della custodia in carcere all'esito di un giudizio prognostico sull'ipotetica entità della pena detentiva da eseguire. Non è assolutamente possibile che sia la Giunta (o comunque la Camera) a sostituirsi al giudice nel valutare (o nel rivalutare) i predetti presupposti applicativi della misura custodiale, giungendo a prevedere finanche se il giudizio condurrà ad una pena detentiva da eseguire non superiore a tre anni, limite peraltro inferiore al massimo edittale previsto per le fattispecie delittuose addebitate al deputato Galan.
In conclusione, non essendovi automatismi, non può prefigurarsi la sussistenza del fumus persecutionis, ove la nuova disciplina non sia ritenuta applicabile. Sia la magistratura a valutare - in tempi ragionevolmente brevi - la conformità del provvedimento restrittivo più afflittivo con le recenti modifiche legislative dell'istituto della carcerazione preventiva, recate dal decreto in via di conversione da parte delle Camere.

La deliberazione della Giunta.

Sulla base delle predette argomentazioni, la Giunta non ha rinvenuto alcun intento persecutorio nei confronti dell'onorevole Giancarlo Galan.
Pertanto, nella seduta del 10 luglio 2014 la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere per il deputato Galan.

Mariano RABINO,
relatore


ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 4, 11, 18 e 25 giugno e 2, 9 e 10 luglio 2014

Mercoledì 4 giugno 2014.

Sui lavori della Giunta.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica che è pervenuta nella giornata di ieri la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Francantonio Genovese, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Messina, nell'ambito del medesimo procedimento per il quale era stata richiesta la misura cautelare nei confronti del deputato (doc IV, n. 6).
Inoltre, con nota pervenuta in data odierna, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda - avanzata dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale - di autorizzazione l'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan, nell'ambito del procedimento penale n. 12236/13 Rgnr - n. 9476/13 Rg Gip.
La documentazione trasmessa consiste nella sola ordinanza, che sarà quanto prima stampata (doc. IV, n. 8).
Ricorda che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento, il termine entro il quale la Giunta deve deliberare su quest'ultimo documento scadrà il prossimo venerdì 4 luglio.
Pertanto, anche in ragione della singolare circostanza per cui la richiesta di uso delle intercettazioni non è stata formulata contestualmente alla richiesta di misura cautelare nei confronti dello stesso deputato, ritiene opportuno esaminare in via prioritaria la domanda relativa al deputato Galan.
Invita quindi fin d'ora il relatore - che ha individuato nel collega Rabino da lui personalmente contattato - a verificare eventuali esigenze istruttorie di integrazione documentale. Ciò al fine di consentire alla Giunta di formulare eventuali richieste di acquisire altri documenti già nella prossima seduta, che convoca sin d'ora per mercoledì 11 giugno 2014, alle ore 13, e di poter concludere tempestivamente l'esame della questione.

La Giunta concorda.

Mercoledì 11 giugno 2014.

(Esame e rinvio).

Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica che l'onorevole Galan ha manifestato nella giornata del 10 giugno 2014 l'intendimento di avvalersi della facoltà di rendere chiarimenti alla Giunta nei seguenti termini: «È senz'altro mia intenzione rilasciare dichiarazioni e depositare memorie alla Giunta. Ciò potrò fare non appena mi sarà consegnata copia degli atti depositati, copia che i miei difensori hanno tempestivamente richiesto e che verrà consegnata in forma digitale solo nella giornata di oggi 10/6/2014. Invito cortesemente peraltro la Giunta a richiedere all'Autorità Giudiziaria di Venezia copia completa degli atti depositati a garanzia di completezza degli stessi».
Avverte, altresì, che nella giornata odierna è pervenuta dall'autorità giudiziaria procedente copia informatica integrale del fascicolo relativo all'ordinanza di misura cautelare in esame.
Secondo la prassi, tali documenti sono acquisiti agli atti della Giunta per le sue esigenze istruttorie ed è pertanto solo ai suoi componenti che essi devono ritenersi rivolti. Costoro li possono consultare soltanto presso gli uffici della Giunta medesima, senza possibilità di estrarne copia.

Mariano RABINO (SCpI), relatore, ritiene utile offrire alla Giunta alcuni elementi ricavabili dalla corposa ordinanza di custodia cautelare, che si è assunto l'impegno di studiare a fondo.
Preliminarmente ricorda che il procedimento deriva dalla richiesta del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia, dottor Alberto Scaramuzza, di autorizzare l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei confronti del deputato Giancarlo Galan. Quest'ultimo è indagato per corruzione, ai sensi delle fattispecie previste e puniti dagli articoli 319 e 321 del codice penale.
L'ordinanza del GIP tratta congiuntamente due distinte richieste di applicazione di misure cautelari, formulate dall'organo inquirente rispettivamente il 4 e il 6 dicembre 2013 - poi modificate ed integrate il 10 e 19 marzo 2014, ed ancora il 24 aprile e 13 maggio 2014 - cui si connette anche la richiesta di sequestro preventivo depositata il 2 aprile 2014. Con specifico riguardo al deputato Galan, la richiesta dell'organo inquirente è stata formulata il 4 dicembre 2013.
Complessivamente, a fronte della richiesta di eseguire misure cautelari per quaranta indagati, il GIP ha disposto la misura degli arresti domiciliari per dieci soggetti e la misura custodiale più rigorosa per altri venticinque indagati, tra cui il deputato Galan.
L'esecuzione della misura nei suoi confronti è però sospesa, in ossequio al disposto dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, che attribuisce alla Camera la funzione di deliberare se autorizzare o meno l'esecuzione del provvedimento.
La disciplina attuativa del precetto costituzionale specifica che, nella richiesta, «l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento» (articolo 5 della legge n. 140 del 2003). All'organo parlamentare era stata in origine trasmessa la sola ordinanza, mentre oggi gli è stata consegnata l'intera documentazione, come peraltro il GIP si era esplicitamente riservato di fare, con riguardo a «gli ulteriori atti depositati ai sensi dell'articolo 291 c.p.p. ove ciò risulti necessario ai fini della richiesta di autorizzazione».
L'ordinanza di custodia cautelare ricostruisce in modo estremamente dettagliato le vicende su cui si è concentrata l'indagine, originata dalle verifiche fiscali effettuate - già a partire dal 2008 (06/03/2008 poi 11/06/2010 poi 05/10/2010) - sui soggetti imprenditoriali esecutori dell'infrastruttura denominata «MOSE».
Dalla scoperta di reati tributari e di fondi extra-contabili sono originate tre ordinanze di misure cautelari - una il 28 febbraio 2013 e le altre due il 12 luglio 2013 - «che hanno già avuto il conforto sia della conferma da parte del Tribunale del Riesame, sia in qualche caso della già avvenuta definizione in sede di giudizio con riti alternativi».
Uno dei principali protagonisti della vicenda, destinatario di misura cautelare il 12 luglio 2013 è l'ingegner Mazzacurati, Presidente del CONSORZIO VENEZIA NUOVA. Questi avrebbe dettagliato le accuse già rese agli inquirenti da altri indagati e prodotto «essenziali conferme non solo all'impianto accusatorio relativo alle frodi fiscali, nonché alle turbative d'asta, ma altresì all'esistenza ed alla destinazione finale dell'ingente massa di danaro creata con le attività illecite».
In estrema sintesi, l'ordinanza ipotizza un meccanismo corruttivo ad ampio raggio gestito dal Presidente Giovanni Mazzacurati, che avrebbe concordato con i principali consorziati di corrispondere denaro allo scopo di influire sulle decisioni inerenti l'esecuzione dell'opera MOSE ed, in generale, l'attività del Consorzio.
A tal scopo, era stato costituito, con il meccanismo della retrocessione in contanti, un fondo comune di denaro contante, denominato «fondo Neri» (dal nome del contabile del fondo, Luciano Neri), versato pro-quota dalle imprese, che venivano ricompensate mediante contratti per prestazioni tecniche fittizie o inesistenti (e quindi con false fatturazioni) o anticipazioni su riserve sovradimensionate.
Su questo punto, il GIP usa parole estremamente allarmanti: parla di «sistema corruttivo diffuso e ramificato, in cui il legame tra corrotti e corruttori era talmente profondo che non sempre è stato possibile individuare il singolo atto specifico contrario ai doveri di ufficio oggetto dell'attività corruttiva, poiché spesso non era necessario un pagamento per un singolo atto» e afferma che «la ricostruzione complessiva evidenzia casi in cui i funzionari e i politici coinvolti sono da tempo «a libro paga» del Mazzacurati e del Baita», quest'ultimo vicepresidente di ADRIA INFRASTRUTTURE, «al punto da chiedere la consegna di somme a prescindere dai singoli atti compiuti nel corso dell'espletamento dei loro uffici. In tale contesto i favori chiesti dagli indagati, da un lato, non sono sempre esattamente quantificabili a priori e, dall'altro lato, a volte comportano un'elargizione dilazionata nel tempo».
Si ricordano a questo proposito le definizioni di «fabbisogno sistemico», di «fabbisogno episodico regolare» e di «emergenze».
Secondo il GIP è emblematico il fatto che il meccanismo «arriva al punto di integrare in un'unica società corrotti e corruttori: è il caso di ADRIA INFRASTRUTTURE (di cui è stata, per un periodo, formale titolare Minutillo Claudia, segretaria di Giancarlo Galan fino al 2005), il cui capitale sociale viene, tramite prestanome, detenuto in effetti anche dal già presidente della regione (Galan) e dal suo assessore di riferimento in materia di infrastrutture (Chisso, assessore ancor oggi [rectius, sino al 4 giugno u. s. data in cui ha rassegnato le dimissioni una volta arrestato]), che sono coloro i quali, ai vertici della Regione, si dovevano occupare della assegnazione e realizzazione dei progetti presentati dalla stessa ADRIA, società controllata dalla Mantovani che è la società principale, emergendo che ogni affidamento di lavori o approvazione di project financing a questa società comportava un utile immediato ed automatico per tutti i soci occulti della medesima, nonché per i pubblici funzionari che avevano deliberato ed approvato le assegnazioni o partecipato alle procedure autorizzative.
E il meccanismo arriva al punto che a volte la mazzetta viene pagata anche quando il pubblico ufficiale corrotto ha cessato l'incarico o quando il politico ha cessato il suo ruolo a livello locale, quale rendita di posizione che prescinde dal singolo atto illecito commesso e che trova giustificazione solo nel ruolo rivestito dal pubblico ufficiale e nella possibilità, che egli comunque mantiene, di poter influire sfruttando le proprie conoscenze e relazioni personali con i funzionari che permangono in servizio
».
Nel medesimo passaggio dell'ordinanza, il GIP cita, a titolo di mero esempio, «che viene chiesto al gruppo Mantovani di far lavorare imprese con le quali l'assessore Renato Chisso era «in debito di favori» oppure il presidente Galan Giancarlo chiede di partecipare finanziariamente alla ristrutturazione della propria abitazione assegnando ad un proprio architetto di fiducia, tramite il gruppo Mantovani, lavori ed assegnazioni che durano diversi anni».
Venendo ai capi di imputazione per Galan, quanto alle fattispecie di reato rubricate al capo 5, l'ordinanza precisa che le ricostruzioni dei fatti direttamente riferibili a Galan (unitamente all'assessore Chisso ed al magistrato della corte dei Conti Giuseppone) sono rappresentate in tre informative dell'ottobre e novembre 2013, che si sono avvalse «di indagini tecniche (intercettazioni telefoniche ed ambientali, appostamenti e Servizi di OCP), la bontà delle cui interpretazioni è stata poi suffragata sia dalle acquisizioni documentali (cartacee ed informatiche), sia dalle molteplici e convergenti prove dichiarative dei principali protagonisti».
A questo proposito emerge dall'ordinanza che i soggetti collaboranti hanno dato il loro contributo in fase di indagini preliminari anche quando avevano già ottenuto misure attenuate: hanno continuato a collaborare attivamente quando erano già liberi. Inoltre, risulta accertata la loro volontà, manifestata negli interrogatori che si sono succeduti, di parlare di fatti ulteriori e diversi rispetto a quelli per i quali erano stati originariamente arrestati, dimostrando quindi spontaneità nel riferire fatti anche non noti agli inquirenti e dimostrando di essere in grado di rendere spontaneamente dichiarazioni auto-incriminanti anche su fatti non ancora scoperti con conseguenti dichiarazioni rese contra se, indubbiamente aggravanti la loro posizione processuale ma certamente rafforzanti la loro attendibilità.
Dall'ordinanza non emerge, peraltro, che sia stato sottoposto ad intercettazione delle sue comunicazioni il deputato Galan, proclamato in questa legislatura il 5 marzo 2013, ed altresì parlamentare anche per una porzione della XII legislatura (1994-1995), nonché dal 18 aprile 2006 al 12 luglio 2006 e, ancora, per pochi giorni, all'inizio della scorsa legislatura (dal 22 aprile 2008 al 29 aprile 2008).
Il capo d'imputazione rubricato al numero 5 si concretizza nell'accusa di aver ricevuto dal Presidente del CONSORZIO VENEZIA NUOVA (CVN), Giovanni Mazzacurati, o per il tramite di soggetti diversi, e nella sua qualità di Presidente della Regione Veneto «per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri uno stipendio annuale di circa 1.000.000 euro; euro 900,000 nel periodo tra il 2007 e il 2008 per il rilascio nell'adunanza della Commissione di Salvaguardia del 20 gennaio 2004, del parere favorevole e vincolante sul progetto definitivo del «Sistema MOSE»; euro 900,000 nel periodo tra il 2006 e il 2007 per il rilascio nell'adunanza del 4 novembre 2002 e del 28 gennaio 2005 del parere favorevole della Commissione VIA della Regione del Veneto, sui progetti delle scogliere esterne alle bocche di porto di Malamocco e Chioggia».
Con specifico riguardo al capo 5), l'ordinanza pone in rilievo due dati anomali nei controlli della Regione Veneto sul CONSORZIO VENEZIA NUOVA (CVN), la cui attività si fonda su atti autorizzativi di competenza statale ma anche regionale. Con riferimento alla Regione, in particolare sono rilevanti i nulla-osta delle commissioni VIA e Salvaguardia per la realizzazione delle dighe in sasso.
In primo luogo, si rileva che l'attribuzione della Presidenza Commissione VIA al Settore Infrastrutture avviene in violazione della Legge Regionale 10/99, che ne prevede l'attribuzione al Settore Ambiente.
Secondo dato anomalo sarebbe rappresentato dall'estromissione di un organo di controllo terzo, ovvero l'I.S.P.R.A. - emanazione del Ministero dell'Ambiente - dal monitoraggio dei lavori del MOSE, avvenuto con lo Schema di accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e quello delle Infrastrutture, recepito da deliberazione n. 33 del 21/1/2013 della Giunta Regionale, con il quale la Regione subentrava all'I.S.P.R.A. nei monitoraggi sulle attività connesse al progetto MOSE.
Osserva l'autorità giudiziaria: «ora, se si collegano entrambe queste decisioni, si assiste ad una concentrazione da un lato del potere di VIA al Settore Infrastrutture retto dall'Assessore Chisso e, dall'altro, all'estromissione dell'ISPRA dai monitoraggi, e alla sua sostituzione con la Regione, il che, tenuto conto della riorganizzazione Regionale, voleva dire di nuovo al Settore Infrastrutture retto dall'Assessore Chisso. Sono fatti anomali che potevano preludere - come in effetti poi è emerso - ad accordi di tipo corruttivo tra vertici CVN e vertici della Regione, finalizzato a facilitare gli iter autorizzativi».
Al riguardo, l'accusa è supportata dalle testimonianze dei vertici del CONSORZIO VENEZIA NUOVA (CVN), Mazzacurati, Pravatà, Savioli e Baita nonché dalle dichiarazioni di Buson e Minutillo. «Dal complesso di queste dichiarazioni si sono potute dettagliare: somme di denaro consegnate a Chisso Renato frutto di accordo corruttivo per favorire il CVN e destinate allo stesso Chisso Renato; somme di denaro consegnate a Chisso Renato frutto di accordo corruttivo per favorire il CVN e destinate a Galan Giancarlo, per il tramite di Chisso Renato; somme di denaro consegnate direttamente a Galan Giancarlo frutto di accordo corruttivo per favorire il CVN e destinate a Galan Giancarlo».
In particolare, nell'ordinanza si legge che Mazzacurati, nel suo interrogatorio ha confermato che «Galan era stato nel corso degli anni sistematicamente stipendiato dal CONSORZIO VENEZIA NUOVA mediante la corresponsione della somma di un milione di euro all'anno che il CONSORZIO VENEZIA NUOVA provvedeva a fargli recapitare previa costituzione della provvista da parte di Baita e Savioli, al fine di avere l'appoggio della Regione nella realizzazione dell'opera e non avere ostacoli nel rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale».
Quanto all'individuazione degli atti contrari ai doveri d'ufficio, il GIP, nelle sue osservazioni preliminari evidenzia come «il legame tra corrotti e corruttori era talmente profondo che non sempre è stato possibile individuare il singolo atto specifico contrario ai doveri d'ufficio oggetto dell'attività corruttiva, poiché spesso non era necessario un pagamento per un singolo atto». Inoltre, nell'offrire una panoramica sulla «2a Area: Reati di corruzione da capo 1) a capo 10)», il GIP ha altresì specificato che ai fini della contestazione del reato di corruzione propria - secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 30058 del 16/5/2012) - non è necessario individuare in modo specifico il singolo atto contrario ai doveri d'ufficio: «tale elemento oggettivo deve ritenersi integrato allorché la condotta presa in considerazione dall'illecito rapporto tra privato e pubblico ufficiale sia individuabile anche genericamente, in ragione della competenza o della concreta sfera di intervento di quest'ultimo, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al genus previsto».
Nell'ordinanza si assume che, in ragione del patto corruttivo, Galan e Chisso abbiano compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio consistiti: «nell'influire in generale sul merito, e sugli ordinari tempi e modi dei processi decisionali inerenti il rilascio dei nulla osta da parte delle competenti Commissioni regionali VIA e Salvaguardia in ordine all'esecuzione delle dighe in sasso e le approvazioni degli atti di competenza regionale necessari all'esecuzione dell'opera MOSE ed, in generale, all'attività del CONSORZIO VENEZIA NUOVA; influendo in tal modo in particolare sul rilascio nell'adunanza della Commissione di Salvaguardia del 20 gennaio 2004, del parere favorevole e vincolante sul progetto definitivo del «Sistema MOSE»; nonché sul rilascio nell'adunanza del 04 novembre 2002 e del 28 gennaio 2005 del parere favorevole della Commissione VIA della Regione del Veneto sui progetti delle scogliere esterne alle bocche di porto di Malamocco e Chioggia».
Secondo il GIP, i vertici dell'amministrazione regionale avrebbero dunque «totalmente asservito le rispettive pubbliche funzioni di natura politico-istituzionale agli interessi delle società private componenti il CONSORZIO VENEZIA NUOVA, a fini di lucro proprio, personale e ingente, per un periodo di tempo consistente di un numero rilevante di anni (un decennio per Galan, 13 anni per CHISSO ed almeno 8 anni per Giuseppone), condotta quindi di rilevante gravità sia per durata, sia per entità delle utilità oggetto di corruzione, sia per la rilevantissima compromissione delle funzioni politico-amministrative del Galan e del Chisso all'interno dell'ente territoriale della Regione».
Venendo all'altro capo d'imputazione rubricato al numero 8), l'ordinanza precisa anche in questo caso che le ricostruzioni dei fatti direttamente riferibili a Galan (unitamente all'assessore Chisso ed ai funzionari della Regione Veneto Giovanni Artico e Giuseppe Fasiol) sono rappresentate in tre informative del novembre e dicembre 2013 che si sono avvalse «di indagini tecniche (intercettazioni telefoniche ed ambientali, appostamenti e Servizi di OCP), la bontà delle cui interpretazioni è stata poi suffragata anche in questo caso sia dalle acquisizioni documentali (cartacee ed informatiche), sia dalle molteplici e convergenti prove dichiarative dei principali protagonisti».
Ebbene, il capo d'accusa si configura per aver ricevuto da ADRIA INFRASTRUTTURE, nelle persone del vicepresidente Baita e dell'amministratore delegato Minutillo, denaro, partecipazioni societarie e la ristrutturazione di un immobile, come corrispettivo per la sua azione (unitamente all'assessore Chisso) volta ad agevolare l’iter procedimentale dei project financing (procedura la cui applicazione in Veneto viene rappresentata in modo davvero singolare ed eventualmente meritevole di approfondimento in sede di dibattito) presentati da ADRIA INFRASTRUTTURE S.p.A., anche fornendo informazioni riservate e inserendo nelle posizioni chiave della struttura organizzativa regionale persone a loro legate e di gradimento dei vertici di ADRIA e del GRUPPO MANTOVANI.
In particolare, secondo la prospettazione del GIP, Galan faceva intestare alla società P.V.P. S.r.l. le cui quote erano detenute fiduciariamente per suo conto da Paolo Venuti, suo amico, commercialista di fiducia e prestanome, il 7 per cento delle quote di ADRIA INFRASTRUTTURE S.p.A e il 70 per cento delle quote di NORD EST MEDIA S.r.l.; gli interrogatori convergenti di Buson, Minutillo e Baita confermerebbero che «la società P.V.P. in realtà era società di Galan, le cui quote come detto erano detenute fiduciariamente da Venuti».
Inoltre «riceveva nel 2005 la somma di 200.000 euro all'Hotel Santa Chiara di Venezia da Baita tramite la Minutillo» e «si faceva versare nel 2005 in un conto corrente acceso presso la banca S. M. lnternational Bank S.p.a di San Marino la somma di euro 50.000 ». Circostanza che sarebbe confermata negli interrogatori di Mazzacurati, Baita, Buson e Minutillo e, per quanto riguarda l'accredito bancario a San Marino, dagli accertamenti bancari nel frattempo condotti. Ancora, secondo l'accusa, «si faceva ristruttura l'abitazione sita in Cinto Euganeo, ove venivano svolti dal 2007 al 2008 lavori nel corpo principale e successivamente nell'anno 2011 nella barchessa» per un valore stimato di 1.100.000 euro.
Anche in questo caso i riscontri sono nelle testimonianze dei coindagati. Inoltre il Baita avrebbe riferito circostanze relative al periodo in cui Galan non era più Presidente della Regione, ma Ministro, che secondo il Gip dimostrano che «Galan continuava a chiedere soldi solo per il fatto di essere Ministro, e ciò è importante poiché dimostra come i pagamenti siano continuati anche dopo la cessazione dalla carica che dava una competenza specifica al Galan sui project financing, solo per il ruolo di influenza politica che il Galan a livello generale poteva continuare a garantire».
Infine, l'ordinanza evidenzia come per pagare i servigi di Galan e Chisso, veniva da questi ultimi richiesto di «far partecipare ai projects una serie di imprese con cui Galan e Chisso avevano dei debiti».
Conclusivamente, l'ordinanza rileva che «trattasi di una condotta in cui Galan, Chisso (...) hanno totalmente asservito le rispettive pubbliche funzioni di natura politico-istituzionale (..) agli interessi delle società private componenti il gruppo MANTOVANI, a fini di lucro proprio, personale e ingente, per un periodo di tempo consistente di un numero rilevante di anni, condotta quindi di rilevante gravità sia per durata, sia per entità delle utilità oggetto di corruzione, sia per la rilevantissima compromissione (..) delle funzioni politico-amministrative del Galan e del Chisso all'interno dell'ente territoriale della Regione».
Da ultimo, ritiene opportuno soffermarsi sulle esigenze cautelari in base alle quali l'ordinanza fonda la richiesta per Galan e per il gruppo dei soggetti destinatari della misura custodiale. Sul punto, la richiesta di custodia in carcere viene preliminarmente motivata in termini generali per tutti coloro che hanno preso parte alla vicenda criminosa, rilevando in tale ambito l'estrema gravità delle condotte, sia per entità delle cifre evase sia per pervicacia ed imponenza dell'azione corruttrice, la loro sistematicità e reiterazione professionale nel tempo, l'indifferenza di alcuni soggetti imprenditoriali rispetto ai controlli, una pericolosità sociale eccezionalmente elevata.
Rileva il GIP esservi nel caso di specie «un intenso pericolo di reiterazione dimostrato dalla capacità di condizionamento dei pubblici poteri», nonché - per taluni dei soggetti coinvolti - anche un tentativo volto a contrastare ed impedire le indagini.
Con specifico riguardo alla posizione di Galan e di altri politici locali, l'ordinanza ricorda come l'inchiesta abbia dimostrato la loro capacità «di continuare a godere dei benefici dei corruttori anche dopo la formale cessazione dalle cariche, e di essere in grado di influire sulle scelte dei pubblici uffici anche indipendentemente dalla loro collocazione (venendo per esempio il Galan pagato anche dopo aver lasciato l'incarico di presidente della Regione in virtù dei benefici che avrebbe potuto continuare ad assicurare in virtù del rilievo della sua posizione politica)».
Infine l'ordinanza motiva la necessità di applicare la misura cautelare più rigorosa in quanto «unica in grado di prevenire i comportamenti descritti, la cui sistematicità e reiterazione nel tempo è tale da fondare un certo pericolo di reiterazione di condotte analoghe».
Conclusivamente, ricorda che nei confronti di Galan viene altresì disposto il sequestro preventivo di beni. Al riguardo, il GIP dispone che «l'esecuzione avvenga con modalità tali da non violare le prerogative del parlamentare, e quindi con divieto di procedure invasive di luoghi privati pertinenti al parlamentare (casa di abitazione, cassette di sicurezza ecc.)».

Ignazio LA RUSSA, presidente, ringraziando il relatore per l'accurato lavoro ricorda che i lavori della Giunta vanno organizzati da un lato in ragione dell'esigenza di esaminare gli atti che soltanto oggi l'autorità giudiziaria ha ritenuto di trasmettere all'organo parlamentare, e dall'altro dall'esigenza di rispettare i termini regolamentari.
In questo quadro, ritiene che sia utile assicurare tempi congrui ai commissari per l'approfondimento della documentazione a disposizione della Giunta, e dunque ritiene di non fissare la prossima settimana l'audizione del deputato Galan.

Anna ROSSOMANDO (PD) rileva che l'iniziativa del giudice di trasmettere autonomamente la copia integrale degli atti relativi all'ordinanza di custodia cautelare per il deputato Galan supera l'interrogativo, che pure legittimamente si poteva porre, su quale fossero i documenti effettivamente necessari ai fini dell'istruttoria. A suo avviso, infatti, un'eventuale richiesta di integrazione documentale avrebbe dovuto presupporre la valutazione della necessità imprescindibile di disporre di ulteriori atti. L'organo parlamentare è quindi nelle condizioni di approfondire compiutamente la domanda all'ordine del giorno eventualmente anche in una fase antecedente all'audizione del deputato interessato, che può quindi avvenire nei tempi indicati dalla Presidenza.

Franco VAZIO (PD) osserva che l'istruttoria della Giunta potrebbe tuttavia essere agevolata ove il deputato Galan, anche prima della sua audizione, faccia pervenire le memorie che ha preannunciato di voler produrre.

Giulia GRILLO (M5S) non manifesta obiezioni sull'organizzazione dei lavori prospettata, ma ritiene altresì una forma di garanzia per il deputato Galan consentirgli - ove da lui espressamente richiesto - di avvalersi in tempi più ristretti della facoltà di fornire alla Giunta i chiarimenti che ritiene necessari.

Mariano RABINO (SCpI), relatore, concordando con i colleghi, ritiene opportuno disporre del tempo necessario per esaminare una mole ingente di documentazione, situazione in cui si trova evidentemente, secondo quando da lui stesso dichiarato, anche il deputato Galan. Giusto quindi accordargli tempi congrui per preparare i suoi atti difensivi, fermo restando che la Giunta deve essere nelle condizioni di valutare anche una sua eventuale richiesta di anticipare alla prossima settimana la sua audizione.

Ignazio LA RUSSA, presidente, precisa che sarà sua cura convocare un apposito Ufficio di Presidenza per adottare le opportune decisioni qualora una richiesta in tal senso fosse formulata dal collega Galan.

Daniele FARINA (SEL), si chiede se sia possibile verificare la completezza della documentazione pervenuta o se - memore di quanto avvenuto in passato - anche in questo caso provvederà a integrare la documentazione qualche solerte membro della Giunta.

Mercoledì 18 giugno 2014.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo l'11 giugno 2014.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica che l'onorevole Galan ha confermato la sua intenzione di essere audito in questa sede. Ricorda, altresì, che la Giunta aveva già ipotizzato di svolgere la suddetta audizione nel corso della prossima settimana e che, pertanto, convoca fin d'ora la seduta per mercoledì 25 giugno, alle ore 13.
In relazione alla sua prevedibile durata, si riserva di prendere contatti con i presidenti delle Commissioni permanenti al fine di consentire ai colleghi di partecipare ai lavori della Giunta, evitando - ove possibile - sovrapposizioni con le attività di tali organi.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Mercoledì 25 giugno 2014.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 18 giugno 2014.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 11 giugno, il relatore, onorevole Rabino ha svolto la relazione introduttiva e che, nella medesima giornata, l'autorità giudiziaria ha trasmesso - in formato elettronico - la documentazione contenuta nel fascicolo, che quindi è stata resa disponibile alla Giunta sette giorni dopo la trasmissione dell'ordinanza in oggetto.
Comunica altresì che il deputato Galan, nella giornata di lunedì 23 giugno, ha trasmesso una memoria, corredata da numerosi allegati, che è stata immediatamente messa a disposizione dei colleghi e che risulta essere stata consegnata anche agli organi di informazione ad opera del deputato interessato.
Procede pertanto ad introdurre l'audizione dell'onorevole Galan.

(Viene introdotto il deputato Giancarlo Galan).

Giancarlo GALAN (FI-PdL) desidera illustrare i principali elementi di valutazione sviluppati nella memoria depositata agli atti della Giunta, che era peraltro sua intenzione portare preliminarmente a conoscenza dell'autorità giudiziaria, la quale non ha però a ciò consentito.
Il primo punto su cui invita la Giunta a riflettere riguarda il rifiuto dell'autorità giudiziaria di ascoltare la sua versione dei fatti.
Sin dalle primissime indiscrezioni apparse sugli organi di stampa circa le dichiarazioni accusatorie rese a suo carico da quelli che si sono rivelati essere i suoi principali accusatori colpiti da mandato di custodia cautelare, aveva dichiarato la propria disponibilità a rispondere a tutte le domande degli organi inquirenti. La procura procedente non ha però ritenuto di convocarlo, reputando di escutere solamente i suoi odierni accusatori. Anche dopo l'emissione dell'ordinanza cautelare, ha formulato due istanze con cui chiedeva di rendere spontanee dichiarazioni, rigettate con motivazioni a suo avviso singolari. Identica sorte è toccata alla richiesta di incontro tra i suoi legali e il giudice per le indagini preliminari. Da tali circostanze egli desume che l'autorità giudiziaria abbia intenzione di ascoltarlo solo una volta eseguita l'ordinanza, nella condizione di carcerato. In questa fase, pertanto, l'unico luogo in cui svolgere le proprie considerazioni difensive è dinanzi alla Giunta.
Un secondo aspetto che ritiene meritevole di attenzione - sia per l'importanza conferitagli dagli inquirenti sia per la divulgazione che esso ha avuto negli organi di informazione - riguarda gli esiti degli accertamenti patrimoniali condotti sul bilancio del suo nucleo familiare. Sul punto la Guardia di finanza ha effettuato un confronto tra le entrate e le uscite nel periodo 2000-2010, ma per certi versi anche fino al 2013, concludendo nel senso di una evidente sproporzione delle uscite, pari a un saldo negativo di 1.281.552,64 euro.
Gli errori compiuti dalla Guardia di finanza sono a suo giudizio numerosi e meritevoli di essere analiticamente richiamati.
Al riguardo, non gli appare condivisibile, sotto il profilo del metodo, porre in verifica solamente il decennio che va dal 2000 al 2010, atteso che negli anni precedenti egli aveva già accumulato un consistente patrimonio: nel biennio 1993-1994 aveva guadagnato 660 mila di lire quale dirigente di Publitalia, e successivamente aveva ricevuto, sempre da quell'azienda, una liquidazione di 700 mila di lire, poi investiti in Banca Antonveneta, con un guadagno di ulteriori 400 mila di lire.
Ancora più evidenti risulterebbero, a suo avviso, gli errori nei calcoli compiuti dalla Guardia di Finanza nella parte in cui sono computate le entrate per le sole somme imponibili. Non sono, invece, calcolati gli ingenti emolumenti non imponibili ricevuti in ragione dei suoi mandati elettivi, il cui totale supera abbondantemente il milione di euro, spiegano incontrovertibilmente le ragioni di quella sproporzione derivante dai calcoli operati dalla Guardia di finanza, senza contare poi il patrimonio che possedeva prima di entrare in politica.
Rileva, ad esempio, che le somme non imponibili ricevute in qualità di presidente di Regione nel periodo 1997-2010 assommano a 671.323,71 euro, cui si devono aggiungere il trattamento di fine rapporto ricevuto, gli emolumenti percepiti da deputato e da senatore, un indennizzo assicurativo ed altre voci minori, peraltro tutte soggette a rivalutazione secondo l'indice Istat.
Evidenzia all'attenzione dei colleghi che si tratta di entrate espressamente previste dalle norme e tutte documentate e documentabili. Sorprende, pertanto, che gli organi preposti non si siano attivati per effettuare gli opportuni accertamenti.
Ha, comunque, incaricato un professionista di stilare di stilare una consulenza in ordine al suo patrimonio, le cui conclusioni intende testualmente leggere: «Infatti si rileva con evidenza documentale e non in modo presuntivo come fatto dai militari della G. di F. che non vi è alcuna sproporzione negativa (quantificata erroneamente dai militari della G. di F. in - 1.281.552,64) fra i redditi dichiarati nel periodo 2000-2013 dal nucleo famigliare Galan/Persegato ed il proprio tenore di vita personale, ma bensì si rileva che le entrate reddituali/patrimoniali, fiscalmente e non rilevanti, percepite dai due coniugi Galan negli anni 2000/2013, se aggiunte ai risparmi accumulati dagli stessi negli anni pregressi (ante anno 2000), sono più che sufficienti a giustificare le spese e gli investimenti patrimoniali della famiglia Galan, così come rilevate dalla Guardia di Finanza di Venezia nei loro prospetti di ricostruzione, facendo emergere un differenziale positivo tra le entrate complessive di - 3.461.709,55 e le uscite complessive - 2.758.813,89 con risultato differenziale positivo di - + 702.895,66».
Un terzo argomento difensivo circa i fatti oggetto di imputazione, riguarda la presunta dazione avvenuta con il versamento di 50 mila euro presso una banca di San Marino su un conto a suo nome. Ricorda di aver aperto il conto bancario come iniziativa simbolica a suggello del primo accordo intervenuto tra una Regione ed uno Stato estero, che faceva seguito ad una previsione dello Statuto veneto che fu oggetto di forte polemica politica con l'allora titolare del dicastero preposto. L'apertura del conto avvenne in modo palese e regolare, addirittura con la sua carta d'identità nel mese di luglio 2004. Invero, non ha mai effettuato nessun movimento su quel conto. Le ulteriori operazioni di deposito della suddetta somma, nel gennaio 2005, e di prelievo della medesima, nel dicembre 2005, sono invece avvenute da parte di terzi con una evidente falsificazione delle sue firme come attestato da ben due perizie da lui acquisite. Deve, invece, rilevare che gli organi inquirenti non hanno ritenuto di svolgere analogo accertamento investigativo peritale, che pure sarebbe stato opportuno di fronte ad un'accusa di tale gravità.
La quarta argomentazione difensiva che sviluppa in questa sede è solo apparentemente processuale mentre si manifesta, in realtà, come un'ulteriore spia del fumus persecutionis nei suoi confronti. Si riferisce alla circostanza secondo cui la gran parte degli episodi corruttivi a lui addebitati sono in realtà già certamente colpiti da prescrizione.
Infatti, poiché viene indagato per un delitto che, all'epoca dei fatti, prevedeva una pena edittale massima di cinque anni, la prescrizione dovrebbe maturare in sei anni dalla consumazione dei fatti e dovrebbe essersi quindi già prodotta per numerosi capi d'imputazione. Si riferisce, in particolare, alla presunta dazione di un milione dall'inizio del 2005 al mese di maggio 2008; alla dazione di 900 mila euro, quantomeno sino al maggio 2008 per la Commissione Salvaguardia del 20 gennaio 2004; alla dazione di 900 mila euro per le due Commissioni VIA regionali, essendo avvenuta, secondo quanto riportato nel capo d'imputazione tra il 2006 e il 2007; alla dazione di 200 mila euro da parte della Minutillo per conto di Baita presso l'Hotel S. Chiara a Venezia nel 2005; ai lavori di ristrutturazione del corpo principale dell'abitazione di Cinto Euganeo avvenuti tra il 2007 e il 2008; al versamento di 50 mila euro nel 2005 nel conto acceso in una banca di San Marino.
Osserva che l'intervenuta prescrizione degli elencati episodi non è stata rilevata né dai pubblici ministeri in sede di richiesta della misura cautelare personale né, tantomeno, dal giudice per le indagini preliminari in sede di ordinanza cautelare, che sul punto non ha speso una sola parola, dimenticando che è fatto divieto irrogare una misura cautelare relativamente a fatti oramai prescritti.
Denuncia quindi il fumus persecutionis che si evince dal comportamento tenuto dall'autorità giudiziaria atteso che ha scelto consapevolmente di irrogare la misura cautelare più afflittiva. A suo avviso, la riprova della consapevolezza dell'intervenuta prescrizione di quelle pretese dazioni corruttive la si individua nella richiesta di sequestro preventivo depositata dai pubblici ministeri. In quella richiesta ed in particolare nella parte relativa all'individuazione del prezzo del reato essi mostrano di essersi confrontati con tale questione, e individuano l'ammontare del prezzo «sequestrabile» solo sulla base dei fatti che non si sono ancora prescritti.
Un quinto elemento di valutazione che offre alla Giunta riguarda la sua iscrizione tardiva nel registro degli indagati. Ricorda che sin dal primo interrogatorio del 4 marzo 2013, la signora Minutillo ha reso dichiarazioni gravissime nei suoi confronti. Si chiede per quali motivi i pubblici ministeri non abbiano eseguito la doverosa iscrizione nel registro delle notizie di reato. Né essa risulta tra gli atti depositati dalla procura di Venezia a sostegno della richiesta della misura cautelare. Al riguardo, nonostante abbia rivolto una specifica istanza, gli organi inquirenti hanno ritenuto di non dare alla difesa alcuna risposta. Il sospetto che dunque emerge è che l'iscrizione sia avvenuta tardivamente allo scopo di portare avanti le indagini per un lungo periodo senza alcun avviso nei suoi confronti, conculcando in tal modo i diritti della difesa.
Si sofferma incidentalmente su una sesta censura all'operato dell'autorità giudiziaria, segnatamente riferita alla incompetenza territoriale del giudice che ha emesso l'ordinanza.
Evidenza infatti che il primo reato contestato sarebbe commesso a San Marino quindi, essendo in uno stato estero, la competenza dovrebbe essere determinata in ragione del luogo di residenza dell'autore del fatto. Precisa che a quel tempo sia lui che la signora Minutillo erano residenti in provincia di Padova.
Desidera infine richiamare la Giunta su uno dei profili più delicati della vicenda che lo riguarda, che concerne la radicale insussistenza dei presupposti per irrogare la misura cautelare della custodia in carcere. Non solo non sussistono gravi indizi di colpevolezza per le ragioni che ha ampiamente esposto ma, soprattutto, non sussiste il cosiddetto pericolo di reiterazione.
Il giudice argomenta in ordine a tale fondamentale profilo riservando un'identica motivazione per tutti i soggetti destinatari, in tesi di accusa, delle dazioni corruttive descrivendo le condotte come gravissime e i loro autori come «soggetti dimostratisi tutti meritevoli della massima misura, unica in grado di prevenire i comportamenti descritti, la cui sistematicità e reiterazione nel tempo è tale da fondare un certo pericolo di reiterazione di condotte analoghe».
Si chiede se sia legittimo applicare la misura cautelare più afflittiva a distanza di più di tre anni dall'ultimo episodio di reato in contestazione, giustificandola nel senso che il pericolo di reiterazione è «attuale». Ribadisce, ancora una volta, che la ristrutturazione della sua abitazione è terminata nel 2007, e non nel 2011, come è facilmente dimostrabile, sia con mezzi fotografici, sia acquisendo le testimonianze dei suoi ospiti che vi hanno dimorato, a partire dallo stesso Berlusconi in occasione del suo matrimonio nel 2009. Pertanto, a tutto concedere, sono passati tre anni. In più dal 2010 ha cessato definitivamente dalla carica di Presidente della Giunta regionale. A suo giudizio appare quindi palesemente illogica, prima che indimostrata, l'affermazione secondo la quale, oggi, vi sarebbe certamente il pericolo di reiterazione, del tutto priva di substrato motivazionale non potendosi certamente ritenere tale l'argomento del tutto inconsistente ed evanescente del suo presunto attuale potere politico oppure del suo ipotetico asservimento al gruppo criminale. Peraltro, quanto al suo potere d'influenza sull'apparato amministrativo regionale, osserva come l'attuale Governatore del Veneto non è persona politicamente a lui vicina.
Ritiene inoltre censurabile la valutazione dell'autorità giudiziaria circa la proporzionalità e l'adeguatezza della misura cautelare irrogata nei suoi confronti. Pur tralasciando ogni valutazione sulla possibilità che altre misure cautelari - meno afflittive - siano altrettanto idonee a soddisfare le esigenze cautelari, ci tiene a precisare come la carcerazione preventiva colpirebbe un soggetto inquisito per un reato punito, all’ epoca dei fatti, da due a cinque anni, per di più incensurato. Verosimilmente qualora intervenisse una sentenza di condanna, la pena irrogata sarà calibrata sul minimo edittale e gli sarebbe certamente consentito di non scontarla in carcere. Ciò rende evidente come la richiesta nei suoi confronti sia contrastante con il principio di proporzionalità.
Conclusivamente, fermo restando che nessuno lo ha direttamente chiamato in causa come percettore di denaro, pone ai membri della Giunta un interrogativo sulla credibilità ed attendibilità dei suoi accusatori, anche alla luce degli immediati benefici processuali che sono conseguiti alle loro dichiarazioni. Sul punto ricorda che sia la signora Minutillo sia l'ingegnere Baita erano stati colpiti a loro volta da ordinanze di custodia cautelare per capi d'imputazioni gravissimi. Eppure per i reati contestati in quel procedimento, che prevedono pene molto elevate, tali soggetti hanno patteggiato con i pubblici ministeri delle pene estremamente miti, ovvero un anno e quattro mesi per la signora Minutillo, ed un anno e dieci mesi per Baita. Entrambi, peraltro, usufruiscono della sospensione condizionata della pena.
Dubbi sull'attendibilità delle accuse coinvolgono anche l'ingegnere Mazzacurati, atteso che egli stesso ha ammesso di avere in più occasioni attinto denaro dal Consorzio per sue esigenze personali. Ed anche per tale soggetto non si sono più aperte le porte del carcere.
Gli sembra quindi incredibile che mentre lui stesso viene reputato, dopo tre anni dall'ultimo presunto episodio corruttivo, soggetto che certamente può reiterare il reato, invece, per coloro che si autodefiniscono corruttori seriali con contestazioni gravissime e diffusamente esaminate in gran parte della ordinanza di custodia cautelare, l'organo inquirente abbia scelto di non proporre alcuna misura cautelare.
Venendo alla contestazione specifica dei singoli addebiti, egli invoca l'evidente inverosimiglianza delle dazioni corruttive ciascuna da 900 mila euro che avrebbe ricevuto per agevolare o comunque influire sulla Commissione di Salvaguardia del 20 gennaio 2004 e sulle Commissioni VIA regionali del 4 novembre 2002 e 28 gennaio 2005. Rileva preliminarmente che la Commissione di Salvaguardia per Venezia, cui ha preso parte un'unica volta, è composta da un nutrito numero di soggetti e non si configura come organo regionale. D'altronde, come noto, il progetto di costruzione del MOSE non è certamente un'opera gestita dalla Regione Veneto ma direttamente dallo Stato centrale. In merito alla Commissione VIA, precisa che non ne faceva parte, che non vi ha mai partecipato e che, peraltro, non aveva alcun potere sulla stessa. Gli appare dunque incredibile che abbia percepito le dazioni corruttive a distanza di anni dal rilascio del singolo provvedimento amministrativo oggetto di corruzione e che la tangente più importante gli sia stata consegnata addirittura dopo quattro anni dall'atto contrario ai doveri di ufficio.
Quanto all'accusa sostenuta dal solo ingegnere Mazzacurati di avergli elargito all'anno ben 1 milione di euro per i presunti interventi volti ad accelerare l’iter di approvazione degli atti di competenza regionale necessari all'esecuzione del MOSE, evidenzia che le dichiarazioni accusatorie sono state rese in forma estremamente vaga, con tentennamenti e ripensamenti anche sull'importo esatto della somma, nonché con importanti ammissioni di appropriazione del denaro per esigenze personali dello stesso Mazzacurati. Nessuna prova è stata invece acquisita sul passaggio di quel denaro a suo favore.
Un altro addebito riguarda l'accusa di aver ricevuto denari o altre utilità per aver agevolato i project financing della società ADRIA INFRASTRUTTURE. Sul punto, si limita ad evidenziare l'incongruenza derivante dalla circostanza che lo stesso amministratore della società, dichiara che nel corso del secondo mandato da Presidente della Regione (2005-2010) non ha mai vinto alcuna gara concernente la finanza di progetto, ed esclude di aver mai corrisposto alcunché a suo favore.

Paola CARINELLI (M5S) inviata il deputato Galan a chiarire le motivazioni connesse alla delibera n. 252 del 2006 della Giunta regionale che avrebbe determinato l'attribuzione al settore infrastrutture della presidenza della Commissione VIA, in violazione della legge regionale in materia che ne prevede un'attribuzione al settore ambiente.

Giancarlo GALAN (FI-PdL) precisa di non avere ricordi diretti della vicenda, che ha scoperto solo leggendo gli atti processuali. Nel premettere che nessuno dei funzionari regionali preposti agli incarichi è stato oggetto di indagine a suo carico, trattandosi di persone di riconosciuto e indiscusso livello professionale, ricorda come i primi atti del suo mandato di Presidente della Giunta regionale siano stati improntati alla responsabilizzazione delle strutture tecniche. In questo senso egli ha posto fine alla prassi che vedeva gli assessori presiedere le commissioni tecniche regionali.

David ERMINI (PD) chiede al deputato Galan se è in grado di chiarire se nel complesso delle spese da lui dichiarate siano comprese soltanto spese per investimenti ovvero anche le spese che lui ha ordinariamente sostenuto in questi anni per lo svolgimento degli incarichi istituzionali da lui ricoperti quali ad esempio quelle erogate a favore di gruppi parlamentari o collaboratori.
Gli chiede inoltre di informare la Giunta in ordine alla proposizione o meno della istanza di riesame dell'ordinanza cautelare a suo carico e a chiarire quale sia la sua opinione sulle motivazioni per le quali l'autorità giudiziaria o i suoi accusatori possano avere intenti persecutori nei suoi confronti.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ritiene corretto chiedere precisazioni sulle dichiarazioni rese dal deputato Galan in merito al suo bilancio familiare. Ritiene tuttavia opportuno che la domanda in merito sia riformulata al fine di fare generico riferimento alle voci in uscita, senza costringere l'onorevole Galan ad impegnarsi in una dettagliata ricostruzione delle sue spese, connesse o meno ai suoi mandati elettivi.

David ERMINI (PD) precisa che la finalità della sua domanda era esclusivamente quella di acquisire elementi di conoscenza sui dati reali, oggetto di contestazione del patrimonio del deputato.

Giancarlo GALAN (FI-PdL) premettendo di non avere alcuna obiezione a fornire con massima trasparenza ogni elemento di informazione che gli sia chiesto, ricorda di aver rivestito la carica di parlamentare per un periodo della XII, della XIV e dell'attuale legislatura. Medio tempore ha ricoperto la carica di Governatore del Veneto per quindici anni e quella di Ministro nell'ultimo Governo Berlusconi. Ha quindi fatto riferimento alle erogazioni attestate ufficialmente dagli organi istituzionali ai quali ha preso parte.
Quanto all'istanza di riesame, afferma di non avere informazioni, avendo demandato ogni valutazione in merito ai suoi legali.
Infine, tiene a precisare di non sentirsi certamente come un perseguitato. Anzi giustifica l'operato dei giudici in ragione degli atti erroneamente formulati, portati alla loro attenzione, fermo restando che non avrebbe comunque, al loro posto, irrogato una misura cautelare quale quella emessa nei suoi confronti senza riscontri adeguati, del tutto assenti nel caso di specie e senza aver acquisito la versione dei fatti dell'indagato.
Non si sofferma invece sulle possibili motivazioni che avrebbero animato i suoi accusatori, ritenendo di aver già risposto sufficientemente nel corso della sua audizione.

Mariano RABINO (SCpI), relatore, si sofferma sulla censura mossa dal deputato Galan in ordine ai tempi di iscrizione nel registro degli indagati. Rileva come l'indagine abbia preso le mosse diversi anni or sono e che lo stesso Galan ha riferito di averne avuto indiscrezioni all'inizio dello scorso anno. Sappiamo ora che nel dicembre del 2013 è stata formulata la richiesta di applicazione della misura cautelare per numerosi indagati e che tale richiesta è stata ampiamente accolta con l'ordinanza emessa nel giugno del 2014. Gli sembra quindi utile ricevere da Galan un chiarimento sul momento in cui egli ha ricevuto il primo atto giudiziario in merito.

Giancarlo GALAN (FI-PdL) ricorda che il giorno 3 giugno 2014 alle 7,30 mentre era in uno studio televisivo ha ricevuto la comunicazione che era stata notificata al suo domicilio l'ordinanza. Nessuna informazione era stata a lui precedentemente data in ordine al suo coinvolgimento nell'indagine. Come ha avuto già occasione di chiarire, ha ritenuto di serbare il silenzio in attesa di una convocazione della magistratura fino a quando tale possibilità gli è stata negata, proprio per rispetto della magistratura.

Franco VAZIO (PD), richiamando i contenuti della nota difensiva concernente la presunta dazione illecita sul conto della banca di San Marino, chiede al deputato Galan se abbia sospetti su chi possa aver operato su quel conto.

Giancarlo GALAN (FI-PdL) pur avendo sospetti legati alla grafia femminile della firma artefatta, dichiara di non essersi soffermato sulla vicenda avendo soltanto pochi giorni or sono ricevuto la perizia calligrafica che attesta la falsificazione della sua firma.

Anna ROSSOMANDO (PD), prendendo atto che è stata depositata una nota difensiva destinata ad essere acquisita agli atti della Giunta, nonché una seconda memoria difensiva, chiede di sapere se questa seconda memoria fosse stata in realtà predisposta per essere prodotta in sede processuale.

Giancarlo GALAN (FI-PdL) conferma tale circostanza, precisando che non essendo stato possibile consegnarla agli organi giudiziari, ha ritenuto opportuno eliminarne alcuni passaggi prima di metterla a disposizione dell'organo parlamentare.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che la richiesta dei pubblici ministeri era formulata nel senso di eseguire misure cautelari nei confronti di quaranta indagati e che il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari per dieci soggetti e la custodia in carcere per altri venticinque. Chiede all'onorevole Galan se abbia informazioni sull'attuale stato di detenzione di tali soggetti.

Giancarlo GALAN (FI-PdL) dichiara di non essere in possesso di informazioni precise ma di avere l'impressione che solo un numero esiguo di soggetti colpiti dalla custodia cautelare siano ancora in stato di detenzione. Tra questi vi è sicuramente il suo commercialista Paolo Venuti e l’ex assessore Chisso.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ringrazia l'onorevole Galan per gli elementi di informazione forniti alla Giunta e dichiara conclusa la sua audizione.

(Il deputato Giancarlo Galan si allontana dall'aula).

Ignazio LA RUSSA, Presidente, chiede al relatore se intenda formulare una proposta nella seduta odierna o in una prossima seduta.

Mariano RABINO (SCpI), relatore, ribadisce il suo convincimento circa l'importanza di addivenire, mediante uno sforzo collettivo, a posizioni unitarie, soprattutto nei casi in cui, come quello in esame, la Giunta è chiamata ad esprimersi in merito all'autorizzazione all'esecuzione della più grave tra le misure cautelari previste dal nostro ordinamento. Ritiene opportuno, pertanto, formulare la sua proposta solo dopo lo svolgimento di un dibattito che auspica il più possibilmente ampio.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ritiene che la Giunta debba esaminare la domanda utilizzando tutto il tempo a sua disposizione per garantire un dibattito approfondito, con ciò naturalmente evitando dilazioni immotivate. Osserva peraltro che nel caso in esame, a differenza di quello dell'onorevole Genovese, non vi sia necessità di acquisire ulteriore documentazione rispetto a quella già trasmessa. Valuta, pertanto, che la Giunta possa concludere l'esame della richiesta riservando una prima seduta nella prossima settimana al dibattito, per poi procedere nella settimana successiva alle dichiarazioni di voto e alla votazione della proposta del relatore.

Paola CARINELLI (M5S) nel richiamare l'attenzione sulla necessità di rispettare il termine regolamentare entro il quale la Giunta è chiamata ad assumere le sue decisioni, che nel caso specifico scade il 4 luglio, osserva che dall'organizzazione dei lavori testé prospettata dal Presidente sembrerebbe emergere, invece, l'intenzione di chiedere una proroga del termine al Presidente della Camera. In tal caso, riterrebbe opportuno che la Giunta fosse chiamata a pronunciarsi con un voto in ordine a tale richiesta.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda preliminarmente che il Regolamento nello stabilire il termine di trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera per la presentazione della relazione all'Assemblea, fa salva comunque la possibilità di richiedere una proroga. A tal proposito occorre considerare che parte della documentazione è stata depositata l'11 giugno scorso, vale a dire una settimana dopo la trasmissione dell'ordinanza. A suo avviso tale circostanza legittimerebbe di per sé una richiesta di proroga di sette giorni del termine per riferire all'Assemblea.
Precisa che ha ritenuto di sottoporre direttamente alla Giunta, e non all'Ufficio di Presidenza, la decisione sui tempi dell'esame della domanda proprio in ragione dell'opportunità di sottoporre tale decisione al voto della Giunta, auspicando che la stessa si esprima in modo unitario.
Propone pertanto di richiedere al Presidente della Camera una proroga, fino all'11 luglio 2014, del termine previsto dall'articolo 18, comma 1, del Regolamento, consentendo in tal modo alla Giunta di poter disporre di altre due settimane piene per la conclusione dell'esame. Ciò garantisce adeguatamente a tutti i componenti la possibilità di partecipare al dibattito, senza comunque incidere in modo significativo sulla congruità dei tempi a disposizione dell'Assemblea nel periodo che precede la pausa estiva dei lavori parlamentari.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene condivisibile la proposta del Presidente, atteso che la Giunta ha già a sua disposizione l'intera documentazione necessaria per un'analisi completa della domanda. Non sembrano esservi questioni aperte che possano far sorgere l'esigenza di acquisire ulteriore documentazione e la stessa audizione odierna ha sostanzialmente confermato gli elementi già presenti nella memoria difensiva prodotta. Ciò non toglie l'esigenza di approfondire nei tempi disponibili la notevole mole di documentazione afferente la questione e di svolgere un adeguato dibattito. A tal fine non si oppone ad una richiesta di breve proroga del termine, per soli sette giorni, al Presidente della Camera.

Paola CARINELLI (M5S) giudica che la Giunta possa organizzare i propri lavori nel rispetto del termine regolamentare, senza necessità di richiedere una proroga. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta del Presidente.

Mariano RABINO (SCpI), relatore, pur condividendo l'esigenza prospettata dal Presidente di disporre di un tempo congruo per valutare la domanda in esame, ritiene tuttavia opportuno che la Giunta non escluda anche l'ipotesi di concludere l'esame della domanda nei trenta giorni previsti dal Regolamento, anche alla luce del fatto che, come osservato dall'onorevole Rossomando, non sono fin qui emersi nuovi elementi documentali da acquisire.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, alla luce degli orientamenti emersi dal dibattito, propone di formulare la richiesta di proroga fino all'11 luglio 2014 del termine di cui all'articolo 18, comma 1, del Regolamento alla Presidenza della Camera, con la precisazione che di tale proroga, richiesta in via precauzionale, la Giunta si avvarrà solo ove non si verifichino le condizioni per concludere l'esame entro il termine ordinario del prossimo 4 luglio.

La Giunta, a maggioranza dei presenti, approva la proposta formulata dal Presidente.

Mercoledì 2 luglio 2014.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 25 giugno 2014.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella scorsa seduta la Giunta ha deliberato la richiesta di proroga fino all'11 luglio 2014 del termine di cui all'articolo 18, comma 1, del Regolamento, con la precisazione che di tale proroga, richiesta in via precauzionale, la Giunta si avvarrà solo ove non si verifichino le condizioni per concludere l'esame entro il termine ordinario.
Comunica altresì che il deputato Galan, nella giornata di ieri, ha trasmesso un'ulteriore memoria, corredata da alcuni allegati, che è a disposizione dei colleghi.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL), con riguardo a tale ulteriore memoria, evidenzia l'esigenza di disporre di tempi sufficienti per approfondirne i contenuti. Osserva, infatti, che le argomentazioni prodotte dal deputato Galan, ad esempio quelle ulteriormente chiarificatrici della sua capacità reddituale, siano meritevoli di particolare attenzione, dal momento che, sembrano mettere radicalmente in crisi l'intero impianto accusatorio.
Inoltre, meritevole di attenzione è anche la novità legislativa introdotta con il decreto legge n. 92 del 2014 che, all'articolo 8, modifica il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale, stabilendo il principio secondo cui non può più applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.
Invero, il provvedimento giudiziario oggetto di esame richiede inevitabilmente di essere rivalutato alla luce del citato ius superveniens, entrato in vigore il 28 giugno scorso, e ciò giustifica una richiesta di sospensione del procedimento in Giunta di cui fa formalmente promotore.

Paola CARINELLI (M5S) si oppone alla richiesta del collega, ricordando come la Giunta abbia il dovere di rispettare termini regolamentari che, peraltro, si è già deciso di prorogare. Nessuna ulteriore proroga è quindi ammissibile, essendo doveroso deliberare nei termini che la Giunta stessa in modo pressoché unanime si è data, senza alcuna dilazione derivante da memorie difensive tardivamente prodotte o che dovessero nel frattempo pervenire.

Antonio LEONE (NCD) rileva che la proposta del collega Chiarelli, certamente fondata nelle sue motivazioni, può essere accolta purché sia chiaro che non vi è alcuna volontà dilatoria di andare oltre i tempi che il Regolamento assegna alla Giunta e, dunque, della data risultante dalla proroga del termine che la Giunta ha deliberato nella scorsa seduta.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ritiene che un punto di equilibrio possa trovarsi nella scelta di aprire il dibattito nella seduta odierna, proseguendone lo svolgimento in una successiva seduta e fissando altresì entro il termine dell'11 luglio la data in cui avranno luogo le dichiarazioni di voto e la votazione finale. Ciò consentirà a ciascun membro della Giunta di approfondire le questioni poste all'attenzione dal deputato Galan, senza tuttavia impedire di esprimere le proprie posizioni a coloro che ritengano di farlo già oggi.

Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di condividere pienamente l'organizzazione dei lavori proposta dal presidente, rilevando che da parte del suo gruppo vi è interesse ad un approfondito dibattito ma anche la convinzione che, tuttavia, esso debba necessariamente concludersi entro il termine, già prorogato, dell'11 luglio.

Mariano RABINO (SCpI), relatore, coglie l'occasione per ringraziare il presidente di aver assunto nella scorsa seduta l'iniziativa in merito alla proroga del termine. Infatti, pur dichiarandosi nelle condizioni di poter esprimere già nella seduta odierna un proprio orientamento, ritiene quanto mai utile disporre di tempo aggiuntivo per le ulteriori valutazioni sollecitate dalla memoria del deputato Galan e dal dibattito in Giunta.

Paola CARINELLI (M5S) intervenendo nel merito della discussione, evidenzia come le argomentazioni difensive espresse dal deputato Galan nel corso della sua audizione e nelle memorie prodotte, non appaiono convincenti ed anzi sollevano ulteriori interrogativi. Genera perplessità, ad esempio, la versione dei fatti concernenti il versamento di una dazione corruttiva presso una banca di San Marino ed il relativo prelievo, che addirittura sarebbe avvenuto con un semplice fax, il tutto a sua insaputa e senza che abbia in alcun modo reagito.
In sintesi - nel riservarsi di svolgere più complete valutazioni in sede di dichiarazioni di voto - ritiene che nel corso dell'esame ed anche nell'ultima memoria difensiva non siano emersi elementi da cui desumere la sussistenza di intenti persecutori nei confronti del deputato Galan.

Franco VAZIO (PD), osserva che, ad un primo esame, la memoria difensiva depositata ieri dal deputato Galan non fornisce elementi ulteriori rispetto a quelli emersi dalla documentazione già trasmessa, ma sviluppa gli argomenti già trattati e definisce con maggiori dettagli il quadro della situazione economica-reddituale del destinatario della misura custodiale.
In relazione alla recente modifica dell'articolo 275 del codice di procedura penale cui ha fatto riferimento il collega Chiarelli, deve presumersi che i suoi effetti si possano esplicare esclusivamente su un piano processuale, legittimando eventualmente un'impugnazione della misura cautelare disposta, senza incidere minimamente sulla valutazione della sussistenza del fumus persecutionis da parte della Giunta. È poi tutta da dimostrare la circostanza che la stessa novità legislativa abbia realmente rilevanza nel caso in esame.
Nel ricordare che non spetta alla Giunta entrare nel merito delle accuse, né esprimersi sull'attendibilità dei testimoni utilizzati dalla pubblica accusa, reputa le imputazioni rivolte nei confronti del deputato Galan di particolare gravità per la dimensione organizzativa, per la rilevanza economica e per la durata della condotta. Ritiene che, ad oggi, il quadro accusatorio sia sufficientemente circostanziato, documentato e anche probatoriamente fondato, se rapportato al fatto che ci si muove pur sempre in una fase preventiva di irrogazione di misure cautelari. Richiama, infatti, la presenza di elementi fattuali raccolti dall'accusa che circostanziano le dichiarazioni eteroaccusatorie, come nel caso delle interferenze nell'attività della Commissione VIA o del bonifico e del successivo prelievo operato sul conto acceso presso una banca di San Marino.
Rileva come le argomentazioni sottoposte dal deputato Galan all'attenzione della Giunta affrontino il merito delle questioni, essendo volte principalmente ad escludere il suo coinvolgimento nelle attività criminose, ma si soffermino solo marginalmente sulla sussistenza del fumus persecutionis. Ricorda, a tal proposito, che nel corso della sua audizione il deputato Galan ha dichiarato di non sentirsi perseguitato dalla magistratura, sostenendo invece che il pubblico ministero sia stato fuorviato dagli atti erroneamente predisposti dalla Guardia di finanza con particolare riferimento alle relazioni concernenti la sua posizione reddituale. Peraltro le giustificazioni fornite dal Galan in relazione alle operazioni contabili sopra richiamate, a suo avviso, appaiono piuttosto deboli.
Soffermandosi sugli elementi strettamente attinenti alla valutazione del fumus persecutionis, osserva, in primo luogo, che la ritardata iscrizione nel registro degli indagati non ha comportato una lesione delle prerogative della difesa, trovando presumibilmente giustificazione nel segreto istruttorio che ha assistito la fase delle indagini.
Anche la circostanza che il pubblico ministero non abbia ritenuto di ascoltare il deputato Galan, non può rappresentare un indice sintomatico dell'intento persecutorio dell'autorità giudiziaria, in quanto non vi è un obbligo in tal senso e, peraltro, ciò non costituisce una anomalia rispetto alle consuete strategie processuali utilizzate dagli organi inquirenti.
Svolge, infine, alcune riflessioni sul ricorso alla misura cautelare della custodia in carcere, evidenziando tuttavia come non spetti alla Giunta esprimere valutazioni de iure condendo, dovendo essa limitarsi a verificare la sussistenza di eventuali violazioni di norme esistenti nelle quali potrebbe ravvisarsi un intento persecutorio della magistratura.
Quanto poi al pericolo di reiterazione del reato, ritiene che il giudice per le indagini preliminari abbia corredato la richiesta della misura cautelare adducendo motivazioni ragionevoli e fondate, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, nonché fornendo sufficienti prove documentali.
Conclusivamente, preannunciando che il suo gruppo si riserva di svolgere ulteriori valutazioni nel prosieguo del dibattito, reputa che gli elementi sui quali il deputato Galan fonda la sussistenza del fumus persecutionis nei suoi confronti non siano ictu oculi convincenti, e ritiene, invece, che il quadro accusatorio delineato debba essere valutato con particolare attenzione.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, rinvia il seguito dell'esame che, come concordato, proseguirà la prossima settimana in due sedute che si riserva di convocare in orari compatibili con l'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Mercoledì 9 luglio 2014.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 2 luglio 2014.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica che il deputato Galan, nella giornata di ieri, ha trasmesso un'ulteriore breve nota difensiva corredata da alcuni allegati, che è stata immediatamente messa a disposizione dei colleghi.
Ricorda che, in base all'organizzazione dei lavori concordata nella scorsa seduta in funzione dell'esigenza di concludere l'esame del documento entro il termine - non ulteriormente prorogabile - dell'11 luglio 2014, in data odierna avranno luogo gli interventi di tutti i deputati che desiderano partecipare alla discussione.
Nella seduta già convocata per domani, giovedì 10 luglio 2014, alle ore 13,15, avrà quindi luogo la votazione finale previe dichiarazioni di voto, per le quali fissa un tempo massimo di intervento pari a cinque minuti per ciascun componente.

Giulia GRILLO (M5S) rileva come, dall'ordinanza del giudice e dagli ulteriori atti a disposizione della Giunta, emerga un quadro di particolare gravità. Agli occhi dell'opinione pubblica si configurano i contorni di un fenomeno criminale di dimensioni assai notevoli, protrattosi per oltre un decennio, che ha visto il coinvolgimento di numerosi soggetti. Ne costituisce testimonianza l'applicazione di misure cautelari per ben trentacinque indagati, nonché lo svolgimento di procedimenti giudiziari paralleli, diversi dei quali già conclusi con condanne che hanno confermato ed accertato reati e responsabilità penali a fronte di risultanze probatorie ritenute evidentemente fondate.
Vi sono quindi motivi per ritenere che la ricostruzione proposta dagli organi giudiziari sia del tutto plausibile. Appare, in particolare, provato che vi era un collaudato meccanismo di frodi fiscali e di costituzione di fondi extra bilancio funzionali a costituire provviste usate per ottenere illeciti vantaggi dai diversi esponenti politici coinvolti. È di questi giorni la notizia dell'arresto dell'ex deputato Milanese, il cui nome compare nell'ordinanza per aver ricevuto una consistente somma di denaro in cambio del suo intervento sul CIPE e sul Governo pro tempore per la delibera che assegnava fondi al progetto MO.S.E.
Nell'ordinanza in oggetto sono evidenziate erogazioni di denaro - ma anche di altre utilità, che vanno dal pagamento di vacanze ad interventi di vario genere nel loro percorso di carriera - a favore di taluni soggetti coinvolti. Si riferisce, ad esempio, agli elementi svelati dall'inchiesta in merito alla designazione del Magistrato delle acque e all'operato di esponenti della Corte dei conti, le cui determinazioni risultano essere state quanto meno concordate con i soggetti destinatari della loro azione di controllo.
Genera sicuramente perplessità la circostanza che tra i principali protagonisti figuri un personaggio come Baita, già noto alle cronache per vicende legate al fenomeno di Tangentopoli, risalente a più di vent'anni fa. Gli organi di informazione hanno perfino riportato che a tale soggetto sono riconducibili quasi trecento conti correnti bancari e che sia in possesso di software in grado di proteggere le operazioni commerciali effettuate in via telematica.
Ancor più allarmante il fatto che - a quanto pare - il gruppo Mantovani si fosse dotato di una struttura istituzionalmente dedicata ad agire sui titolari di poteri pubblici al fine di tutelare i propri interessi in modo illecito e di proteggere le società ad esso aderenti perfino dai controlli delle forze dell'ordine.
Giancarlo Galan, per numerosi anni Governatore del Veneto, non sembra certamente estraneo a questo contesto di gravi illeciti, così come il suo stretto collaboratore, l'assessore Chisso.
Gli elementi a carico del deputato discendono dall'incrocio di numerose deposizioni tra loro concordanti, che hanno trovato riscontro in altre attività investigative e in documenti acquisiti agli atti. Si limita a ricordare come l'ingegner Mazzacurati abbia addirittura affermato che Galan era «a libro paga» del Consorzio Venezia Nuova.
Negli atti si ricostruiscono dazioni di denaro di rilevante entità, partecipazioni azionarie tramite prestanome acclarate su base documentale e, finanche, suoi ipotetici interessi in investimenti nel mercato indonesiano curati dal suo commercialista, anch'egli colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere.
Non può, pertanto, in alcun modo essere ipotizzabile un intento persecutorio nei suoi confronti.
Tra gli addebiti, quello che appare politicamente più significativo - a suo avviso - risulta essere la modifica delle responsabilità concernenti gli organi di controllo. L'ordinanza rileva che l'attribuzione della Presidenza Commissione VIA al Settore Infrastrutture, avviene in violazione della Legge Regionale 10/99, che ne prevede l'attribuzione al Settore Ambiente. Analogamente, Giancarlo Galan avrebbe estromesso un organo di controllo terzo, ovvero l'I.S.P.R.A. - emanazione del Ministero dell'Ambiente - dal monitoraggio dei lavori del MO.S.E. Entrambe le decisioni testimoniano un abuso delle sue funzioni e risulta che abbiano portato addirittura ad una censura degli organi competenti dell'Unione Europea.
Altrettanto grave è che gli effetti di queste deliberazioni anomale - così le definisce il giudice - non sono stati rimossi, circostanza che, presumibilmente, comporterà un'ulteriore procedura di infrazione a livello europeo. Peraltro, non risulta che siano nemmeno rimossi i funzionari regionali coinvolti che, anzi, sono tornati in servizio sia pure con altri incarichi.
Soffermandosi sulle motivazioni addotte dal giudice a sostegno della misura cautelare della custodia in carcere, evidenzia come - per quanto detto - il rischio di perpetuazione dei fenomeni corruttivi è decisamente elevato. Al riguardo, è innegabile che Galan continui a godere di una rete di rapporti tali da poter comunque incidere nell'esercizio di funzioni pubbliche. E ciò assume rilevanza se si considera che una delle contestazioni nei suoi confronti riguarda anche l'appoggio all'approvazione di project financing proposti da aziende del gruppo Mantovani nelle quali aveva diretti interessi personali.
Segnala che i suddetti project financing riguardano l'esecuzione di lavori tutt'altro che marginali, tra i quali si può ricordare persino la costruzione di un ospedale.
Non ritiene utile soffermarsi, infine, su altri capi di imputazione, quali ad esempio quelli relativi agli oneri di ristrutturazione della sua abitazione, né sulle argomentazioni difensive prodotte in Giunta dal deputato interessato, reputando che non siano decisive in ordine alle valutazioni di competenza della Giunta, su cui si riserva, eventualmente, di ritornare in sede di dichiarazione di voto.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) intende svolgere alcune valutazioni riservandosi comunque di approfondire determinate problematiche in sede di dichiarazione di voto, auspicando di avere tempi anche più ampi di quelli indicati dal presidente.
Esprime preliminarmente tutte le sue perplessità per le affermazioni - rese poc'anzi dalla collega Grillo - secondo cui la vicenda concernente il deputato Galan assumerebbe una rilevanza di natura politica più che giuridica.
Considera, infatti, che il compito della Giunta, al di là dell'appartenenza politica dei suoi componenti, sia quello di esaminare gli atti processuali e le problematiche di carattere giudiziario e di fondare le proprie determinazioni basandosi esclusivamente sui profili giuridici delle questioni.
A tal proposito, confessa di essere rimasto fortemente deluso dalla decisione assunta a suo tempo dalla Giunta di autorizzare la custodia in carcere del deputato Genovese. A suo avviso, alla base di tale decisione - principalmente per quanto concerne la scelta di voto del gruppo di appartenenza del deputato interessato - hanno prevalso ragioni di natura prettamente politica su quelle squisitamente tecnico-giuridiche che avrebbero dovuto condurre ad un diverso esito. Ne è prova il fatto che l'onorevole Genovese è stato trattenuto in carcere per due soli giorni, essendo stata poi disposta nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.
Tale vicenda rafforza in lui il convincimento che vi sia da parte di alcuni magistrati un uso distorto delle misure cautelari, di fronte al quale è compito della Giunta valutare in modo serio e approfondito la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge per la loro applicazione.
Pur non volendo apparire come pregiudizialmente orientato, sottolinea che la problematica sopra evidenziata è particolarmente avvertita dal suo gruppo che ha spesso costituito l'obiettivo di strumentali azioni giudiziarie.
Con riferimento alla domanda in esame, osserva preliminarmente che la procura di Venezia ha svolto a suo avviso una buona indagine fondata per alcuni aspetti su solidi elementi. Tuttavia, si domanda se la custodia in carcere rappresenti la misura cautelare più adeguata nei confronti dell'onorevole Galan, tenuto conto che egli non riveste più da anni la carica di presidente della Regione e del notevole lasso di tempo trascorso dal compimento dei fatti che gli vengono contestati.
Invita, quindi, i colleghi a riflettere in particolare su tre aspetti.
In primo luogo, segnala che la nuova formulazione dell'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, a seguito della novella introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2014, fissa il principio secondo cui non può più applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni. Nel sottolineare come la predetta modifica sia condivisa da un ampio spettro di forze politiche, osserva che, anche qualora venissero accertati i reati contestati all'onorevole Galan, egli è incensurato ed è nelle condizioni di ricorrere ad uno dei riti abbreviati. Se si tiene conto, altresì, delle attenuanti speciali sicuramente applicabili in questo caso, l'eventuale condanna nei suoi confronti sarà certamente inferiore ai tre anni di reclusione.
In secondo luogo, pone l'attenzione sul fatto che l'iscrizione dell'onorevole Galan nel registro delle notizie di reato è avvenuta il 17 aprile 2013, vale a dire alcuni mesi dopo le deposizioni della sua ex segretaria Claudia Minutillo e dall'emersione di elementi a carico di Giancarlo Galan. Il codice impone al pubblico ministero di iscrivere immediatamente la persona interessata nel registro degli indagati e tale obbligo è rimasto invece a lungo inadempiuto.
Manifesta, infine, le sue perplessità in merito alla pubblicazione da parte di alcuni organi di stampa del contenuto degli interrogatori svolti nell'ambito dell'indagine ancor prima che gli atti stessi fossero messi a disposizione delle parti e dello stesso giudice procedente.
In particolare, con riferimento alla vicenda della ristrutturazione della villa di Cinto Euganeo, ricorda che Giancarlo Galan ha sostenuto essersi conclusa già nel 2007, circostanza che smentisce l'accusa nei suoi confronti; su questo aspetto si sofferma anche l'ultima nota difensiva trasmessa, citando la testimonianza resa da un collaboratore dell'architetto che si occupava dei lavori, assunta dai pubblici ministeri solo lo scorso 24 giugno e non comunicata né alle parti né al giudice procedente. Si chiede per quali ragioni non è ritenuto credibile il citato testimone - vale a dire colui che ha eseguito la ristrutturazione - mentre vengono considerate attendibili le dichiarazioni rese da Baita.
Nel riservarsi di evidenziare ulteriori incongruenze in sede di dichiarazione di voto, sottolinea la necessità di pervenire con coscienza ed obiettività ad una decisione scevra da condizionamenti ideologici e da eventuali pressioni - soprattutto mediatiche - di matrice giustizialista.
In caso contrario ne risulterebbe a suo avviso svilita, se non del tutto annullata, la funzione di garanzia della Giunta. Questa, nel caso in esame, è chiamata ad esprimersi sulla esistenza del fumus persecutionis attraverso la verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'applicazione della misura cautelare più afflittiva, quale l'arresto. L'esigenza di un'attenta verifica di tali presupposti si pone in termini ancora più stringenti nel caso di specie, se si considera che tale misura non è stata richiesta o è stata prontamente revocata nei confronti di alcuni coindagati che si trovano ormai da tempo in regime di libertà, finanche al di fuori dal territorio nazionale.

Antonio LEONE (NCD), richiama preliminarmente l'attenzione dei membri della Giunta sul delicato ruolo di preminente rilevanza costituzionale di quest'organo. Le sue decisioni non si riflettono esclusivamente sulla posizione del singolo deputato interessato alla deliberazione, ma declinano un principio costituzionale dettato a tutela dell'istituzione parlamentare.
Trattandosi, a suo avviso, di un principio ineludibile di protezione della sfera di indipendenza del potere legislativo da altri poteri dello Stato, ha sempre coerentemente ispirato il suo comportamento all'applicazione del medesimo, indipendentemente dall'appartenenza politica del deputato per il quale viene chiesta la carcerazione preventiva.
Richiamando alcune riflessioni già svolte dal collega Chiarelli nel suo intervento, si chiede se vi siano, nel caso di specie, le condizioni per superare i dubbi sulla presenza del fumus persecutionis, dal momento che in più fasi del procedimento giudiziario sono emersi evidenti indici sintomatici di vizi procedimentali gravi.
Si chiede ulteriormente se essi siano tali da configurare fumus persecutionis in senso oggettivo, che, per costante giurisprudenza parlamentare, si ravvisa quando l'azione giudiziaria è «oggettivamente ingiusta», in quanto assume una direzione distorta e volta a colpire l'esponente politico ben al di là delle esigenze di accertamento delle responsabilità penali. Non viene, quindi, in discussione alcun intento persecutorio soggettivo da parte dell'autorità giudiziaria, ma oggettivi indici sintomatici di uno sviamento della funzione, che di seguito riassume.
Il primo consiste nel rifiuto dei pubblici ministeri di aderire alla richiesta di Galan di esporre la sua versione dei fatti. È agli atti la richiesta con cui Galan chiede di interloquire con l'autorità giudiziaria. Tiene a segnalare che non si dichiara disponibile solo a rendere spontanee dichiarazioni, ma chiede di essere sottoposto ad un vero e proprio interrogatorio.
Pertanto, la motivazione con cui viene rigettata tale istanza è inconferente: si legge che «il fine difensivo di dichiarazioni spontanee - per loro stessa natura dispersive e incomplete - ben può essere perseguito attraverso il deposito di una articolata e documentata memoria», ma nulla si dice invece sulla possibilità di svolgere un vero interrogatorio.
Tale circostanza insospettisce in quanto sembra sottendere che la volontà degli organi inquirenti sia quella di ascoltare il deputato solo nella situazione di soggezione dovuta alla carcerazione. Ma ciò, oltre a non essere degno di uno Stato di diritto, rivela inequivocabilmente l'intento oggettivamente persecutorio.
Il secondo è rappresentato dalla circostanza che di fronte alla Giunta si sia palesato un grossolano e gravissimo errore non tanto della magistratura quanto degli apparati di polizia, e segnatamente della Guardia di finanza, struttura in cui peraltro, anche per ragioni familiari, dichiara di avere grande fiducia.
Tuttavia, gli esiti degli accertamenti patrimoniali sulla famiglia Galan sono assolutamente falsati: non solo non vengono calcolati i suoi averi nel periodo precedente al 2000 ma addirittura - e ciò appare particolarmente grave - non sono compresi introiti che erano dovuti per legge da aziende private e da enti pubblici e che, più di ogni altro cespite patrimoniale, potevano e dovevano facilmente essere computati dalla polizia giudiziaria.
Un ulteriore indice sintomatico dell'irregolare svolgimento del procedimento giudiziario consiste nella inspiegabile omissione di qualsiasi valutazione sulla maturazione della prescrizione.
Rileva come già dalla prima lettura dell'ordinanza ciascun membro della Giunta si è posto il quesito se fosse o meno maturata la prescrizione di gran parte dei fatti contestati, risalendo alcuni di essi allo scorso decennio (dal 2005 in poi). Orbene, da nessun elemento recato nell'ordinanza traspare l'avvenuta interruzione del decorso della prescrizione.
Se così fosse, l'omessa archiviazione da parte dei pubblici ministeri non sarebbe solo un errore procedurale, ma costituirebbe un'ulteriore spia del fumus persecutionis, essendo acclarato che vi era consapevolezza dell'intervenuta prescrizione: nella richiesta di sequestro preventivo depositata dai Pubblici Ministeri infatti, l'individuazione del prezzo del reato è fissata solo sulla base dei fatti che non si sono ancora prescritti. Ciò legittima il sospetto che i fatti siano stati addebitati comunque all'onorevole Galan allo scopo precipuo di rendere più plausibile l'irrogazione della misura cautelare massimamente afflittiva.
Segnala, altresì, come la data di iscrizione nel registro degli indagati è avvenuta tardivamente e senza nessuna comunicazione, né all'interessato né alla Giunta, ingenerando sospetti sul legittimo sviluppo delle indagini.
Né dalla copiosa documentazione trasmessa si può conoscere tale data. Tale informazione è stata resa nota alla Giunta ed al deputato interessato solo dopo reiterate richieste di quest'ultimo. L'ultima memoria difensiva presentata dice che l'iscrizione è avvenuta solo il 17 aprile 2013, dunque alcuni mesi dopo le deposizioni della sua ex segretaria, Claudia Minutillo, da cui emergevano elementi a suo carico.
Ma ciò non costituisce solo una ipotetica iscrizione tardiva, in violazione dell'obbligo per il pubblico ministero di iscrivere «immediatamente» il nome della persona cui il reato è attribuito. Sorge infatti il sospetto che questo dato sia stato celato per poter indagare sul deputato ben oltre il termine che il codice fissa per lo svolgimento e la chiusura delle indagini preliminari, salvo proroghe espresse e notificate all'interessato. È a tutti noto che le attività investigative condotte tardivamente saranno processualmente inutilizzabili.
Dunque si rivela, anche in questo caso, un'alterazione macroscopica delle regole poste a tutela del diritto alla difesa, costituzionalmente protetto. Costituisce un ennesimo sintomo di un atteggiamento investigativo che - in modo eufemistico - potremmo definire quantomeno disinvolto, ma in realtà altro non è se non oggettivamente persecutorio. Come già ha avuto modo di precisare, ha ragione Giancarlo Galan nell'escludere una volontà di persecuzione del giudice nei suoi confronti, ma sussiste comunque un evidente fumus persecutionis oggettivo.
Infine, la misura cautelare viene motivata in ragione del solito argomento del pericolo di reiterazione, che il Giudice per le indagini preliminari descrive in modo identico per tutti gli indagati che avrebbero ricevuto dazioni corruttive come «elevatissimo», anzi «certo». Ha già avuto occasione di esprimere l'opinione secondo cui il pericolo di reiterazione dovrebbe essere cancellato tra i presupposti che legittimano la carcerazione preventiva, o - quanto meno - dovrebbe essere legato ad un giudizio prognostico del giudice basato sulla qualità e sugli elementi soggettivi del destinatario.
Sul punto, si limita ad osservare che il pericolo di reiterazione riguarderebbe condotte risalenti addirittura a tre o quattro anni fa e che il deputato interessato dal 2010 non riveste più la carica di Presidente della Regione. In altre parole, egli non è più in grado di delinquere, nemmeno se volesse.
Conclusivamente, rileva la necessità di uscir fuori da un equivoco in merito all'applicazione delle prerogative parlamentari. L'operatività della norma che tutela l'insindacabilità delle opinioni e dei voti dei membri delle Camere è stata drasticamente ridimensionata dall'interpretazione datane dalla Corte costituzionale nella sua costante giurisprudenza. Analoga operazione ermeneutica è stata condotta dalla Suprema Corte in ordine al divieto di intercettare le comunicazioni dei parlamentari. Dubbi sulla legittimità delle norme a presidio del principio della autodichia di ciascuna Camera sono altresì formulati in una recente pronuncia della Consulta.
Per converso, nelle pieghe del recente decreto-legge in materia di pubblica amministrazione, il Consiglio Superiore della Magistratura ha, invece, ottenuto di sottrarre parzialmente le proprie deliberazioni al sindacato della giurisdizione amministrativa.
A suo avviso, anche avendo il coraggio di assumere posizioni non conformi alle populistiche campagne di stampa, occorre affermare la necessità per un sistema democratico di preservare istituti posti a tutela della libera esplicazione del mandato parlamentare, in quanto insostituibili forme di protezione del sistema democratico. Si trova costretto a richiamare alla memoria la decisione assunta appena due mesi fa in relazione alla carcerazione preventiva richiesta per l'onorevole Genovese e concessa dalla Camera. Ebbene, dopo soli due giorni, la misura cautelare è stata derubricata in arresti domiciliari. Ritiene che tale vicenda sia emblematica, anche per il fatto che la richiesta dell'Autorità giudiziaria esplicitamente escludeva l'esigenza di rifarsi ad intercettazioni delle conversazioni del deputato, salvo poi richiederne l'uso processuale pochi giorni dopo la deliberazione della Camera sull'arresto.
Invita, quindi, i membri della Giunta a riflettere sull'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione nel caso di specie, auspicando che prevalga un orientamento contrario alla concessione dell'autorizzazione richiesta.

Sofia AMODDIO (PD) ricorda che la Giunta non deve valutare se sussistono i presupposti della misura cautelare massimamente afflittiva, ma solo se il GIP manifesta un intento persecutorio verso quel determinato parlamentare in ragione soprattutto della funzione che riveste.
Nel caso in esame non ravvisa alcun fumus persecutionis da parte del GIP. Quest'ultimo non richiede la custodia cautelare in carcere solo per il parlamentare Galan, ma per tutti i soggetti indagati di corruzione, con una motivazione da cui non trapela nessun intento persecutorio, e che anzi equipara la condotta del deputato Galan a quella di altri indagati.
Secondo la motivazione dell'ordinanza, per diversi anni, numerosi soggetti - compreso l'onorevole Galan - hanno gestito pubblici uffici, hanno lucrato benefici personali di vario genere, ricevendo denaro o partecipazioni societarie, anche per interposta persona.
Il giudice motiva la richiesta di misura cautelare con il pericolo di reiterazione, in quanto sarebbe ancora in grado di influire sulle scelte dei pubblici uffici ed in quanto - anche dopo aver lasciato l'incarico da Presidente della Regione - ha continuato ad essere pagato in virtù dei benefici che avrebbe potuto continuare ad assicurare, per il rilievo della sua posizione politica, essendo i funzionari regionali da lui conosciuti attualmente in carica.
Per escludere il fumus persecutionis da parte dell'Autorità giudiziaria, ritiene opportuno svolgere alcune riflessioni in merito alle tesi difensive illustrate dall'onorevole Galan durante la sua audizione e riportate nelle memorie da lui depositate.
Nella sua prima memoria lamenta che il pubblico ministero non ha accolto la sua richiesta di interrogatorio non appena sui giornali sono apparse le prime indiscrezioni che si stava procedendo a interrogare Baita e la ex segretaria di Galan Minutillo.
È utile precisare, in questa sede, che nemmeno da questa circostanza può evincersi il fumus persecutionis, perché ai sensi dell'odierna legislazione la modalità di espletamento delle indagini è rimessa esclusivamente all'organo inquirente. In altre parole, nessun pubblico ministero ha l'obbligo di interrogare la persona nei cui confronti sta svolgendo le indagini. Ricorda che ancora oggi le indagini non sono chiuse. L'obbligo per il pubblico ministero di sentire l'imputato - solo su sua richiesta - nasce dal momento in cui l'indagato riceve l'avviso di conclusione delle indagini e non prima.
L'onorevole Galan scrive nella memoria di avere richiesto di rendere spontanee dichiarazioni anche dopo aver ricevuto la notifica dell'ordinanza. C’è una enorme differenza tra interrogatorio e spontanee dichiarazioni. Con le spontanee dichiarazioni, l'onorevole Galan può dire ciò che ritiene a lui utile, così come ha fatto in Giunta, ma non può essergli rivolta alcuna domanda, come diversamente avviene nell'interrogatorio. Anche per le spontanee dichiarazioni - in fase di indagini - non sorge alcun obbligo in capo né al GIP né al pubblico ministero.
Non si evince dagli atti alcun fumus persecutionis, nemmeno negli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza. L'onorevole Galan sostiene che la Guardia di finanza non ha tenuto conto di alcuni introiti - acquisiti da lecite attività nel periodo 1993/1994. Si sottolinea che, tuttavia, la Guardia di finanza ha monitorato il periodo tra il 2000 ed il 2010, che si sovrappone in parte al periodo relativo ai presunti reati a lui contestati.
Inoltre il giudice, nel richiedere la misura della custodia in carcere non tiene conto soltanto dei dati acquisiti dalla Guardia di finanza, ma si riferisce ai riscontri esterni provenienti dalle dichiarazioni accusatorie di numerosi soggetti (Buson, Baita, Minutillo e Mazzacurati).
Dai loro interrogatori, ad avviso del GIP, gli indizi risultano gravi e concordanti in quanto riferiscono di somme di denaro consegnate all'assessore regionale Renato Chisso e, per suo tramite, allo stesso deputato Galan, frutto di accordo corruttivo per favorire il Consorzio Venezia Nuova. In particolare, Giovanni Mazzacurati ha dichiarato che l'onorevole Galan, nel corso degli anni, era stipendiato dal Consorzio Venezia Nuova, con un milione di euro annui - previa costituzione di una provvista di fondi neri - al fine di avere l'appoggio della Regione per realizzare l'opera del MO.S.E. e non avere ostacoli al rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale.
In merito al capo d'imputazione rubricato al numero 8), si esclude ancora la sussistenza dell'intento persecutorio in quanto il GIP si riferisce ai riscontri provenienti dagli interrogatori convergenti di Buson, Minutillo e Baita, dalle cui dichiarazioni si rileva che l'onorevole Galan faceva intestare alla società P.V.P. srl le quote detenute per suo conto da Paolo Venuti, suo commercialista, amico e prestanome.
Precisa, al riguardo, che il giudice motiva la richiesta della misura cautelare sul materiale probatorio acquisito dagli organi inquirenti.
Non rientra tra i poteri della Giunta valutare se era opportuno disporre una misura meno grave, perché tale giudizio spetta solo alla magistratura attraverso i motivi di gravame previsti dalla legge. L'onorevole Galan, infatti, avrebbe potuto impugnare l'ordinanza del GIP richiedendo direttamente una valutazione al Tribunale del riesame, ancor prima che decida la Giunta, ma ogni scelta in questo ambito riguarda, ovviamente, la sua strategia difensiva; non è comunque dalla gravità della misura che si richiede di eseguire che la Giunta può desumere la sussistenza del fumus persecutionis, perché essa deve essere proporzionale alla gravità dei fatti addebitati.
Giancarlo Galan, in sede di audizione, ha sostenuto che i reati rubricati al capo di imputazione numero 5) risultano prescritti e che quindi il GIP non poteva richiedere la misura custodiale per le condotte temporalmente collocate nel 2005. Rileva, tuttavia, che al deputato Galan viene contestata una dazione di ben un milione di euro annui anche per il periodo che va anche dal 2008 al 2011, ovviamente non colpite da prescrizione che, in ragione delle attuali pene edittali, matura dopo più di sette anni.
Inoltre Galan è chiamato a rispondere anche del reato di avere ricevuto denaro e quote della società Adria Infrastrutture che, in ragione della data dei fatti, non può essersi ancora prescritto.
Ancora non è ravvisabile il fumus persecutionis nemmeno nella circostanza riferita dal deputato Galan, quando sostiene che i soggetti che lo accusano hanno un interesse a farlo.
Questi soggetti, infatti, non accusano soltanto Giancarlo Galan, ma anche loro stessi: operano quindi una chiamata di correo, dichiarando proprie responsabilità e fornendo elementi di riscontro che diversamente non sarebbero stati scoperti.
Dagli atti si evince, altresì, che l'onorevole Galan ha operato un versamento di 50 mila euro in un conto bancario da lui stesso aperto a San Marino. L'accusa, sulla base delle dichiarazioni della sua ex segretaria Claudia Minutillo, sostiene trattarsi del corrispettivo che Giancarlo Galan ha ricevuto per favorire il project financing della società Adria Infrastrutture.
Quest'ultimo ha ammesso di aver aperto il conto bancario, ma sostiene di non avere mai effettuato operazioni su questo conto e che il prelievo di 50 mila euro è avvenuto a sua insaputa.
Appare francamente poco plausibile l'affermazione dell'onorevole Galan secondo cui - in qualità di Governatore del Veneto - dopo avere stipulato un accordo commerciale con la Repubblica di San Marino, ha aperto un conto bancario per «operare un gesto simbolico a suggello dell'accordo» senza poi versare alcuna somma.
Analogamente, suscita perplessità l'affermazione circa la falsificazione della sua firma per operare - a sua insaputa - il suddetto prelievo. Se, da un lato, una banca può consentire a terzi di effettuare versamenti, dall'altro, appare più difficile che consenta di prelevare a chi non è titolare del conto o che si accontenti di una semplice delega.
Ha inteso richiamare tali elementi non certo per valutare la fondatezza delle accuse o le responsabilità penali, ma solo per evidenziare come l'Autorità giudiziaria abbia ricostruito con accuratezza un quadro indiziario grave. Ciò è sufficiente a ritenere sussistenti i presupposti legali per richiedere la misura cautelare e per fugare i sospetti che tale richiesta celi intenti persecutori.
Desidera, altresì, replicare ai colleghi che hanno fatto riferimento alla precedente deliberazione della Giunta relativa al deputato Genovese.
A suo avviso, non si può ritenere che l'organo parlamentare abbia commesso un errore per il solo fatto che due giorni dopo gli sono stati concessi gli arresti domiciliari, né è possibile desumere da tale circostanza la sussistenza del fumus persecutionis nella richiesta dell'Autorità giudiziaria.
Ribadisce che in quell'occasione la Giunta si è correttamente astenuta da ogni valutazione sulla scelta della misura cautelare più idonea. Peraltro, l'onorevole Genovese non è stato posto in libertà, ma agli arresti domiciliari dopo avere sostenuto l'interrogatorio, i cui contenuti non è dato sapere.
Si sofferma, infine, sugli effetti dell'entrata in vigore della modifica delle norme codicistiche in materia di misura cautelare in carcere, da cui, a suo giudizio, non può discendere alcuna valutazione sul fumus persecutionis.
Ciò per la semplice ragione che la richiesta è pervenuta ancor prima della adozione del decreto-legge e, in ogni caso, la nuova norma collega i suoi effetti ad un giudizio prognostico rimesso integralmente alla discrezionalità del GIP. Non può la Giunta sostituirsi al giudice nel valutare se l'onorevole Galan - qualora condannato - possa essere sottoposto ad una pena inferiore a tre anni, ovvero superiore, anche in virtù della applicazione della continuazione tra i reati e dell'entità della somma asseritamente percepita.

Antonio LEONE (NCD), replicando alla collega Amoddio, precisa che, nel suo intervento, ha fatto correttamente riferimento ai contenuti delle istanze avanzate dai legali del collega Galan ai pubblici ministeri, che si esprimono nei seguenti termini: «(...) sottoporre a interrogatorio l'indagato e comunque di consentire la presentazione spontanea dello stesso per rendere dichiarazioni (...)».

Mariano RABINO (SCpI), relatore, nel ringraziare i colleghi per i preziosi spunti offerti dal dibattito, ritiene di aver ormai maturato una posizione in merito alla domanda in esame. Alla luce degli elementi emersi sia dagli interventi dei colleghi sia dalla ulteriore nota difensiva, intende formulare una proposta motivata in modo articolato.
A tal fine si impegna a trasmettere informalmente a tutti i colleghi, entro la giornata odierna, il testo della proposta che presenterà formalmente nella prossima seduta, così da consentirne la conoscibilità in tempo utile per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto previste nella giornata di domani.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, preso atto che non vi sono obiezioni, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, giovedì 10 luglio 2014, alle ore 13,15.

Giovedì 10 luglio 2014.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 9 luglio 2014.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che, in base all'organizzazione dei lavori concordata in funzione dell'esigenza di concludere l'esame del documento entro il termine - non ulteriormente prorogabile - dell'11 luglio 2014, in data odierna avrà luogo la votazione finale previe dichiarazioni di voto, per le quali ha fissato un tempo massimo di intervento pari a cinque minuti per ciascun componente.
Comunica di aver altresì inviato in via precauzionale una nota alla Presidente della Camera per chiedere di inserire i nominativi dei componenti dell'organo come pre-votanti nella chiama dei deputati prevista per l'odierna seduta comune del Parlamento. Pertanto, ove necessario, la Giunta potrà riprendere i lavori nel pomeriggio, dopo una breve sospensione per consentire ai colleghi di partecipare al voto in Assemblea per appello nominale.

Mariano RABINO (SCpI), relatore, facendo seguito all'impegno assunto nella scorsa seduta, ha informalmente messo a disposizione dei membri della Giunta il testo della sua proposta nella giornata di ieri. Pertanto chiede che sia allegata al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 1).

Ignazio LA RUSSA, Presidente, lo consente secondo la prassi consueta.

Mariano RABINO (SCpI), relatore, nel rinviare al testo integrale, formula la proposta di concedere l'autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan. Tale scelta è maturata dopo una attenta valutazione degli atti e degli elementi emersi nel corso del dibattito e costituisce una decisione sofferta per la delicatezza della questione che investe la libertà personale di un parlamentare.
Tuttavia, ha inteso far prevalere su ogni diversa valutazione di carattere etico o giudiziario, l'esigenza di assumere la responsabilità politica di ritenere insussistente ogni forma di intento persecutorio nel procedimento giudiziario a carico del deputato interessato. D'altra parte lo stesso Galan con grande coraggio, così come anche i colleghi di diverso orientamento - ricorda al riguardo l'intervento dell'onorevole Chiarelli - hanno riconosciuto che l'inchiesta è fondata, poggia su pilastri solidi, non si è mossa su binari precostituiti e ha coinvolto un'ampia gamma di soggetti. Viene anzi spontaneo osservare come l'azione giudiziaria abbia svelato un imponente fenomeno criminale al quale partecipavano a pieno titolo imprenditori e titolari di funzioni giudiziarie ed amministrative di controllo, così da smentire il luogo comune della dicotomia tra una classe politica avvezza all'illegalità ed una società civile dai comportamenti moralmente ineccepibili.
Desidera svolgere alcune considerazioni di carattere generale. La prima riguarda la necessità di intervenire in tempi brevi sul regime legislativo degli appalti e delle commesse pubbliche, attualmente regolati da leggi del tutto inidonee a prevenire comportamenti criminali.
La seconda notazione riguarda invece la difficoltà di coniugare il fondamentale principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge ed alla giurisdizione con la prerogativa sancita dall'articolo 68 della Costituzione a favore dei parlamentari. Ricorda di aver studiato tale istituto costituzionale frequentando l'università ai tempi di Tangentopoli e di aver apprezzato la riforma costituzionale approvata in quegli anni per delimitarne l'ambito. Ritiene che i tempi siano adesso maturi per una ulteriore riforma del principio di immunità dei parlamentari, da ricondurre alla sola insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi.
Infine, ritiene che la questione sottoposta all'attenzione della Giunta possa fornire un ulteriore stimolo ad una riflessione a tutto campo sulla disciplina della carcerazione preventiva, che auspica venga riformata al fine di limitarne l'ambito di operatività.
Pur essendo un argomento non pertinente al dibattito odierno, desidera anche rimarcare il suo stupore per l'assenza di strumenti giuridici che impediscano a chi ha commesso e confessato gravi reati contro la pubblica amministrazione di poter continuare - in ipotesi dopo aver patteggiato pene miti (forse troppo miti) - a gestire società e consulenze direttamente legate al settore delle commesse pubbliche. Si riferisce, evidentemente, alla situazione in cui versa Baita che è uno dei protagonisti dell'inchiesta. Dovrebbe dunque trovare applicazione anche in tale ambito un provvedimento analogo al D.A.SPO. per sancire una sorta di «Divieto di Selezione per le Pubbliche Opere».
Tornando al merito della proposta segnala di aver dedicato la parte conclusiva ad una riflessione in merito agli effetti sul caso di specie che potevano derivare dalla modifica legislativa apportata dal recentissimo decreto-legge n. 92 del 2014, entrato in vigore solo il 28 giugno scorso, sull'articolo 275 del codice di procedura penale, nella parte in cui fissa i criteri di scelta delle misure cautelari.
In essa ha precisato che non essendovi automatismi, non può prefigurarsi la sussistenza del fumus persecutionis, ove la nuova disciplina non sia ritenuta applicabile. Ha tuttavia rimesso alla magistratura il compito di valutare - in tempi ragionevolmente brevi, che egli auspicava potessero esaurirsi ancor prima della pronuncia definitiva della Camera - la conformità del provvedimento restrittivo più afflittivo con le recenti modifiche legislative dell'istituto della carcerazione preventiva, recate dal decreto in via di conversione da parte delle Camere.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), intervenendo sull'ordine dei lavori prende spunto dalle parole del relatore per formalizzare una richiesta che, sia pure non esplicitata nell'intervento di ieri del collega Chiarelli, era implicitamente in esso contenuta.
Si riferisce all'invito alla Giunta di proporre all'Assemblea la restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria, così da porre quest'ultima in condizione di valutare la conformità e la legittimità dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere con la nuova disciplina dell'istituto della carcerazione preventiva.
Ritiene infatti che la Giunta non possa esimersi dall'esprimere una valutazione sulla legittimità formale del provvedimento giurisdizionale che si chiede di eseguire. Non si tratterebbe infatti di entrare nel merito del giudizio e delle relative responsabilità penali, ma solo di valutare se un evento sopravvenuto sia astrattamente idoneo a produrre o meno effetti su un atto posto in essere precedentemente. In altre parole, si deve richiedere ai giudici di dirimere quell'ondivago orientamento giurisprudenziale correttamente riportato dal relatore nella sua proposta.
È di tutta evidenza che la Giunta non si può sostituire all'apprezzamento del giudice, ma è di altrettanta evidenza che per la Giunta - ove non la si voglia confinare ad un ruolo del tutto marginale - sia doveroso chiedere all'Autorità giudiziaria un riesame del provvedimento alla luce dello ius superveniens.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, rileva preliminarmente che la richiesta testé avanzata sia stata formulata tardivamente. Ricorda infatti di aver organizzato i lavori della Giunta concedendo un congruo periodo di riflessione a ciascun deputato per valutare eventuali richieste preliminari o pregiudiziali rispetto alla deliberazione di merito. Aveva anzi espressamente consegnato agli organi di stampa il suo pensiero circa l'opportunità che medio tempore fosse la stessa magistratura ad assumere d'ufficio ogni iniziativa conseguente all'entrata in vigore di una nuova norma codicistica in materia di custodia cautelare.
Si potrebbe anzi osservare che la Giunta sia legittimata a maturare i propri orientamenti sulla sussistenza o meno del fumus persecutionis anche sulla base del fatto che non sembra esservi stata nessuna reazione del giudice procedente.
Tuttavia la proposta di deliberare nel senso della restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria costituisce, per prassi, uno dei possibili sbocchi della procedura incardinata presso la Giunta. Pertanto la considera ammissibile e, in ragione della sua natura pregiudiziale rispetto ad ogni deliberazione di merito, la porrà subito in votazione, previe brevi dichiarazioni di voto.

Anna ROSSOMANDO (PD), esprime il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria, non condividendone in alcun modo le motivazioni.
Il citato decreto-legge n. 92 del 2014 condiziona l'irrogazione della misura della custodia cautelare in carcere ad un giudizio prognostico che non può non essere formulato dall'organo giudiziario che procede. In questo senso esso è del tutto simile a quanto già adesso avviene in ordine al giudizio prognostico sulla sospensione condizionale della pena.
Non si può far discendere dalla nuova formulazione dell'articolo 275 c.p.p. alcun effetto sulla legittimità delle ordinanze in materia cautelare adottate prima della sua entrata in vigore né, tantomeno, si può ipotizzare di sostituirsi all'apprezzamento discrezionale del magistrato.
Aggiunge, infine, che la recente norma non reca una radicale modifica dei presupposti applicativi delle misure cautelari, ma incide solo sulla scelta della tipologia di misura cautelare irrogabile nel caso concreto.
Replicando a quanto affermato dal collega Di Lello, tiene altresì a specificare che il ruolo della Giunta non è confinato su un piano marginale, bensì su un piano diverso rispetto alla magistratura ma di dignità pari se non superiore: all'organo parlamentare è infatti affidato il compito di declinare il principio costituzionale della tutela dell'Istituzione e della funzione parlamentare da indebite invasioni di altri poteri dello Stato.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) si esprime favorevolmente sulla proposta del collega Di Lello di cui sottoscrive integralmente le motivazioni. Così come invita nuovamente i membri della Giunta a riflettere sulla funzione di questo organo che, per sua natura, deve essere sottratto ad ogni forma di demagogia politica. Non vi è bisogno di precisare che non è un organo giudiziario per affermare che comunque alla Giunta spetti certamente il compito di verificare l'impatto dello ius superveniens sulle questioni oggetto del suo esame.

Danilo LEVA (PD), condividendo la posizione espressa dalla collega Rossomando, desidera ulteriormente precisare l'incongruenza della proposta di restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria motivata dalla modifica di una norma di carattere esclusivamente processuale e che pertanto potrà certamente essere fatta valere nelle sedi proprie dalla difesa dei soggetti colpiti da misure custodiali ma non certamente da parte della Giunta.

La Giunta respinge la proposta di restituire gli atti all'Autorità giudiziaria con 14 voti contrari, 4 favorevoli e 1 astenuto.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, dichiara aperta la fase delle dichiarazioni di voto sulla proposta del relatore.

Matteo BRAGANTINI (LNA), condividendo le argomentazioni poste a base della proposta del relatore, si dichiara a favore della concessione dell'autorizzazione all'arresto.

Gea SCHIRÒ (PI), pur avvertendo un senso di profondo disagio nel trovarsi ad esaminare una richiesta di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere, preannunzia il suo voto a favore della proposta del relatore rinviando, quanto alle motivazioni, ad un testo scritto che chiede di poter depositare agli atti (vedi allegato 2).

Ignazio LA RUSSA, Presidente, lo consente secondo la prassi consueta.

Daniele FARINA (SEL), ritiene sia evidente a tutti - considerato anche il suo voto a favore della proposta di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria - che egli non appartiene alla schiera di coloro che all'infallibilità papale hanno sostituto l'infallibilità dei magistrati, facendone una sorta di religiosità laica che reputa sbagliata poiché la mole di errori giudiziari ai quali si assiste rende questa (presunta) infallibilità piuttosto traballante.
Non intende tornare sulla questione affrontata dai colleghi sulla modifica dell'articolo 275 del codice di procedura penale, in quanto condivide le motivazioni ampiamente espresse dal relatore nel testo messo a disposizione dei componenti della Giunta.
Ritiene, invece, che la proposta di restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari avrebbe meritato una diversa valutazione da parte della Giunta poiché ad essa era sottesa l'esigenza, a suo giudizio fondata sulla legge, di rimettere le carte alla valutazione del giudice per le indagini preliminari al fine di una precisazione in merito alla tipologia della misura custodiale richiesta.
In ogni caso, la prognosi sull'andamento della custodia cautelare in carcere dell'onorevole Galan gli appare facilmente intuibile: come è accaduto di recente per la domanda concernente il deputato Genovese, nel giro di pochi giorni (se non 48 ore) la misura della custodia cautelare in carcere sarà derubricata in quella degli arresti domiciliari, con tutto ciò che se ne può dedurre in termini di pericolosità degli indagati e della gravità dei reati agli stessi ascritti.
A suo avviso, l'esame della richiesta di autorizzazione all'arresto del deputato Galan ripropone l'esigenza di svolgere una riflessione più generale sulla prassi affermatasi nel nostro Paese del ricorso eccessivo alla custodia cautelare in carcere, istituto sul quale - non a caso - Parlamento e Governo sono già intervenuti, e che a suo avviso deve essere oggetto di una più ampia riforma. Osserva, infatti, che nonostante le modifiche legislative intervenute nell'ultimo periodo, i magistrati sembrano agire ancora come se la custodia cautelare in carcere fosse la misura principale e le altre fossero delle subordinate minori, anche se ormai non è più questo il quadro fornito dal nostro ordinamento.
Senza dubbio occorre fare una valutazione sul rapporto tra la misura cautelare richiesta e il fumus persecutionis nella sua doppia accezione oggettiva e soggettiva, valutando in particolare la proporzionalità della misura cautelare con i reati ipotizzati e le pene per essi previste, aspetto sul quale Giancarlo Galan nella sua memoria si è soffermato ampiamente. A tal proposito è opportuno ricordare che la misura degli arresti in carcere non è un'anticipazione della pena, né un acconto della pena, come invece sembra spesso essere intesa da più parti.
In relazione al pericolo di reiterazione del reato con cui il magistrato motiva la sua richiesta, osserva che, analogamente a quanto avvenuto per Genovese, questo pericolo appare in realtà piuttosto improbabile. Diversa valutazione avrebbe espresso, invece, nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari avesse motivato la propria richiesta sul pericolo di inquinamento delle prove, più plausibile in astratto.
Rileva inoltre, incidentalmente, che in questa inchiesta appare esservi stato un uso corretto delle intercettazioni da parte della magistratura; ferma restando che ritiene condivisibile l'esigenza manifestata dal relatore di riformare anche tale strumento investigativo, ciò dimostra che la qualità del lavoro della procura è superiore alla norma.
In relazione alla chiamata in correità, che è uno degli elementi di cui si sostanzia l'accusa, richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che la stessa, lungi dall'essere un atto gratuito e di liberalità, è spesso derivante da costrizione e da convenienza, e quindi deve essere suffragata da elementi di riscontro seri e approfonditi. Proprio muovendo da tale ultima considerazione, ritiene di poter rovesciare il ragionamento sin qui svolto nel senso di riconoscere - come del resto è stato evidenziato da tutti - che l'inchiesta è corposa, solida ed è suffragata da un quadro di elementi che evidenziano una rete di relazioni molto estesa nel tempo e nello spazio.
Per tali ragioni, alla luce dell'esame della documentazione che è stata trasmessa alla Giunta, preannunzia il suo voto favorevole alla proposta del relatore.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) nel ringraziare preliminarmente il relatore per il lavoro svolto e i colleghi per gli stimoli di riflessione che hanno offerto con i loro interventi, osserva come ancora una volta la Giunta si trovi di fronte al compito disagevole di dover decidere in ordine all'applicazione di misure cautelari che vanno ad incidere sulla libertà personale di un cittadino, oltre che di un parlamentare.
Ricorda che tale problematica è stata da lui già evidenziata in occasione dell'esame della richiesta nei confronti dell'onorevole Genovese, e che origina dal fatto che i membri della Giunta, nelle vesti di parlamentari, sono espressione del consenso popolare cui si riconnette il dovere di rispondere dei loro comportamenti dinnanzi al corpo elettorale. Nel contempo sono chiamati a svolgere una funzione paragiurisdizionale di applicazione delle norme giuridiche garantendo il rispetto del dettato costituzionale.
In relazione alle vicende in esame, manifesta il proprio sdegno per gli illeciti commessi, ritenendo comunque di non dover entrare nel merito. Fa presente, tuttavia, che negli atti si individua un solo atto contrario alla legge attribuito a Galan, vale a dire l'attribuzione al settore infrastrutture della presidenza della Commissione VIA, in violazione della legge regionale in materia che ne prevede un'attribuzione al settore ambientale. Nel ricordare come tale attribuzione sia stata disposta con una delibera della Giunta regionale e non sia quindi riconducibile unicamente all'allora Governatore, ritiene singolare che tale atto sia stato assunto dai magistrati a riprova del patto scellerato che avrebbe legato Galan stesso all'associazione criminale.
Si sofferma poi sull'accusa mossa nei confronti di Galan di aver percepito per anni dazioni corruttive, rilevando come la stessa non sia stata adeguatamente motivata dai magistrati - se non attraverso suggestioni circa la presunta influenza che il deputato avrebbe potuto esercitare nei riguardi di funzionari pubblici da lui conosciuti - denotando la debolezza dell'impianto accusatorio.
Pur riconoscendo che la confutazione di tali accuse spetta unicamente ai suoi legali e non potendo quindi la Giunta sostituirsi agli organi giudiziari, richiama con forza la necessità di non consentire che i magistrati sostituiscano i politici. A tale proposito, considera inaccettabili le osservazioni critiche mosse nell'ordinanza all'istituto legislativo del project financing e sui presunti effetti criminogeni riconducibili al suo utilizzo. A suo avviso, la funzione di critica sulla bontà delle leggi deve spettare solo alla politica e non certamente alla magistratura, ancor di più quando tali critiche siano espresse in atti processuali.
Reputa, inoltre, inaccettabile il fatto che ai magistrati sia consentito di violare le leggi come è accaduto in relazione alle intercettazioni disposte - a suo avviso in modo illegittimo, seppure la Giunta ne abbia consentito l'utilizzo - nei confronti dell'onorevole Cosentino.
In relazione alla domanda in esame, esprime il convincimento che occorra richiamare anche i magistrati al rispetto della norma che, in materia di utilizzo degli atti processuali lo esclude in assenza di proroga delle indagini. Sono dunque inutilizzabili gli atti processuali, che sono stati compiuti trascorsi sei mesi dall'iscrizione dell'onorevole Galan nel registro degli indagati.
Una analoga violazione della legge da parte dei magistrati è, a suo avviso, ravvisabile anche nel mancato riconoscimento della maturazione della prescrizione di alcuni fatti di reato contestati.
Dopo aver evidenziato che i magistrati hanno ravvisato il totale asservimento di Giancarlo Galan al gruppo economico-criminale, fondando anche su tale elemento il pericolo di reiterazione del reato, si domanda come tale pericolo possa attualmente sussistere dal momento che tale sodalizio criminoso è venuto meno. Richiama quindi, con riferimento al pericolo di reiterazione, quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezione VI penale, nella sentenza 10 luglio - 3 ottobre 2013, n. 40954 laddove si richiede che il «parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può essere affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti, e «che a supporto del ritenuto pericolo di recidiva vengano evidenziati in modo puntuale e logico circostanze di fatto».
Pertanto preannuncia il voto contrario alla proposta del relatore.

La seduta sospesa alle 14.25 è ripresa alle 14.45.

Vincenzo CASO (M5S), nel preannunziare che il MoVimento 5 Stelle voterà a favore della concessione dell'autorizzazione all'arresto, chiede alla presidenza di poter depositare agli atti il testo scritto della propria dichiarazione di voto (vedi allegato 3).

Ignazio LA RUSSA, Presidente, lo consente secondo la prassi consueta.

Antonio LEONE (NCD) dichiara il proprio voto contrario alla proposta del relatore, richiamandosi alle considerazioni svolte nell'intervento reso nella seduta di ieri, che ritiene ancor più convincenti dopo aver letto il testo formulato dal relatore. Manifesta la propria amarezza per il tenore di alcuni argomenti emersi nel dibattito, taluni frutto di un'ipocrisia politica dalla quale si è sempre voluto distinguere, ed altri (si riferisce all'intervento del collega Farina) frutto di un'evidente contraddizione tra le motivazioni e le conclusioni cui si giunge.
Ribadisce ancora una volta l'importanza di valorizzare il lavoro della Giunta nell'enucleare dal principio costituzionale il concetto di fumus persecutionis e di definirne i contorni applicativi. In questa occasione non può in buona fede affermarsi che sia superato il dubbio sulla sussistenza di un fumus persecutionis in senso oggettivo, atteso che esso è sicuramente desumibile dalle patologie che caratterizzano lo svolgimento del procedimento giudiziario.
Paventa il rischio di un sostanziale svilimento delle prerogative parlamentari che saggiamente la Carta costituzionale aveva definito e che invece la prassi politica odierna mira sempre più a svuotare di contenuti, palesando una mancanza di coraggio della classe politica nel decidere senza condizionamenti da parte dell'opinione pubblica quando quest'ultimi possono condurre ad errori gravi, come quello già commesso nei confronti del deputato Genovese e quello che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni nei confronti di Galan.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) richiamando i contenuti dei suoi precedenti interventi, invita i colleghi nuovamente a riflettere responsabilmente sul ruolo che la Giunta è chiamata a svolgere.
Sottolinea l'importanza di questa riflessione, che egli sollecita non già in qualità di esponente di un partito come Forza Italia da sempre su posizioni critiche nei confronti dell'uso strumentale del potere giudiziario, ma in forza del fatto che - come già messo in evidenza dai colleghi Di Lello e Leone - ogni deliberazione odierna della Giunta non incide esclusivamente su un singolo, ma produce effetti sull'assetto costituzionale dei rapporti tra poteri dello Stato.
Riferendosi a quanto riportato dal relatore desidera precisare che aveva espresso nella seduta di ieri il convincimento che la procura di Venezia abbia svolto una buona indagine fondata per alcuni aspetti su solidi elementi. Non ha dunque espresso un giudizio complessivo ma ne ha riconosciuto solo parzialmente la validità dell'impianto accusatorio, che viceversa risulta estremamente debole nella parte in cui configura la posizione del deputato Galan.
Dal momento che la Giunta non è però chiamata a valutare la fondatezza degli addebiti, ma solo la sussistenza del fumus persecutionis in senso oggettivo, ribadisce anche in questa occasione che vi sono indici sintomatici di un distorto svolgimento del procedimento giudiziario di assoluta evidenza, frutto probabilmente di negligenza o di errata interpretazione della normativa e dei fatti. Tali elementi, peraltro, pur citati nella parte motiva della proposta del relatore, non sono stati approfonditi nel loro pieno significato, probabilmente in quanto lo stesso relatore aveva forti riserve sul punto.
Si riferisce in particolare alla data d'iscrizione nel registro degli indagati, alla scelta della misura cautelare più rigorosa effettuata in contrasto con i principi di proporzionalità ed adeguatezza, al rifiuto di consentire a Galan di confrontarsi con gli organi inquirenti, all'assenza di ogni reale elemento probatorio a supporto di addebiti che - come si è facilmente dimostrato in relazione alla ristrutturazione dell'abitazione di Cinto Euganeo - si rivelano palesemente fasulli.
Ma altrettanto grave ed immotivato risulta il giudizio formulato dal giudice per le indagini preliminari sul pericolo di reiterazione del reato e sulla attendibilità delle dichiarazioni accusatorie nei confronti del deputato Galan, rese da soggetti con l'evidente obiettivo, che poi si è realizzato, di migliorare la loro posizione processuale e di ottenere rapidamente la libertà.
Invita dunque i colleghi della Giunta ad assumere le proprie decisioni in modo sereno e non condizionato da pressioni esterne, dal momento che la funzione di garanzia della Giunta diventa inutile se ancora una volta, come già avvenuto in occasione del voto sul deputato Genovese, prevalgono quelle logiche di schieramento che adesso spingono la maggioranza ad appoggiare la proposta del relatore.
Da parte sua si esprime contro la suddetta proposta.

Anna ROSSOMANDO (PD) reputa ingiustificato il giudizio negativo espresso dal deputato Chiarelli sull'importanza e sul valore di questo organo, nel cui ambito si è sviluppato un prezioso lavoro di discussione e di confronto tra posizioni diverse. Anche per tale via potrebbe prodursi un proficuo dibattito sul senso attuale e sulle eventuali prospettive di riforma delle prerogative parlamentari.
Intende replicare altresì all'accusa di aver commesso errori consapevoli in sede di deliberazione sulla richiesta di carcerazione preventiva avanzata nei confronti del deputato Genovese. La scelta anche in quella occasione è stata ampiamente meditata ed approfondita, come richiedeva la peculiare complessità del caso.
Altrettanto difficile è la decisione che occorre assumere nella seduta odierna. Non può al riguardo ignorarsi il fatto che l'ordinanza riferita a Galan aveva anche numerosi altri destinatari e che, per quanto è dato conoscere dagli organi di informazione, è stata eseguita ed è tuttora applicata per la gran parte degli originari destinatari. Richiama questo elemento al solo fine di escludere che si possa ritenere esservi stato accanimento giudiziario per colpire l'esponente politico.
La richiesta di custodia cautelare è contenuta in un'ordinanza corposa, complessa e ben motivata supportata da riscontri oggettivi e documentali, nonché da valutazioni dell'Autorità giudiziaria, evidentemente non sindacabili in sede di Giunta per le autorizzazioni. Precisa ciò anche allo scopo di escludere che una mera interpretazione della legge «cattiva o erronea» possa originare il fumus persecutionis, trattandosi di elementi che possono esclusivamente essere fatti valere con gli strumenti di gravame che l'ordinamento assicura ad ogni cittadino.
È consapevole che il concetto stesso di fumus persecutionis presenta contorni difficili da definire, ma deve essere chiaro che esso si colloca nell'area di confine tra la funzione parlamentare e l'uso strumentale della giustizia, essendo intimamente legato al principio di separazione dei poteri e, contemporaneamente, di leale collaborazione tra gli stessi. Pertanto costituisce la linea guida delle deliberazioni della Giunta sia quando essa delibera il diniego sia quando si esprime nel senso di concedere le autorizzazioni richieste.
Alcuni colleghi hanno, a suo avviso erroneamente, affermato in questa sede l'esigenza di rafforzare gli istituti posti a garanzia della libertà personale dei cittadini. Si tratta di tematiche di assoluta importanza e sulle quali negli scorsi anni non si sono create le condizioni politiche per intervenire, ma che devono essere svolte nelle sedi opportune, per recuperare le occasioni perse nello scorso decennio. L'odierno dibattito, tuttavia, non afferisce alle garanzie di libertà dei cittadini ma solo ed esclusivamente alle forme di operatività della prerogativa costituzionale dell'immunità dei membri delle Camere che costituisce un presidio allo svolgimento della funzione parlamentare, e che impone di negare l'autorizzazione all'esecuzione di un provvedimento giudiziario solo in situazioni peculiari.
Esprime pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, prima di passare al voto, intende ringraziare i membri della Giunta per l'equilibrato e proficuo dibattito, che si è svolto sul corretto piano tecnico-politico in coerenza con la natura dell'organo parlamentare. Rileva che la funzione di quest'ultimo sia insostituibile se si vuole conservare il principio - a suo avviso necessario per un ordinamento democratico - che la funzione di presidio della libertà personale dei parlamentari sia sottratto all'esclusivo ambito del potere giudiziario.
L'importanza della funzione della Giunta consiste anche nell'opportunità di confronto e di approfondimento nel merito delle questioni, così da evitare che su di esse, una volta sottoposte al plenum, si addivenga a deliberazioni di carattere esclusivamente politico.
Proprio al fine di facilitare il più ampio dibattito in Giunta e di consentire lo sviluppo del ragionamento di ciascun membro, ha accolto ed ha messo ai voti prioritariamente la proposta di deliberare la restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria, pur senza nascondere le sue riserve.
Essendo stata respinta la suddetta proposta, pone quindi in votazione la proposta del relatore di concedere l'autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan.
La Giunta approva la proposta con 16 voti favorevoli e 3 contrari, conferendo altresì il mandato al deputato Rabino di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) preannunzia l'intendimento di assumere le funzioni di relatore di minoranza.

ALLEGATO 1

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan (doc. IV, n. 8).

PROPOSTA DEL RELATORE SULLA AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO GIANCARLO GALAN (DOC. IV, N. 8)

Alla luce delle risultanze istruttorie emerse a seguito dell'approfondito lavoro maturato in questa sede, formulo la proposta di deliberare nel senso di concedere l'autorizzazione richiesta, per le ragioni che mi accingo ad illustrare.
Ricordo preliminarmente che la corposa ordinanza di custodia cautelare oggetto della richiesta è stata successivamente integrata con la trasmissione dell'intero fascicolo processuale - composto da ben 19 faldoni acquisiti in formato elettronico - ed anche il deputato Galan ha ritenuto di integrare i contenuti della sua audizione con tre note difensive, anch'esse corredate da numerosi allegati.
Al riguardo, ritengo quindi che la deliberazione della Giunta di richiedere, in via precauzionale, una breve proroga del termine regolamentare sia stata opportuna proprio al fine di assicurare tempi congrui di decisione e di consentire un adeguato e proficuo dibattito.
Naturalmente, nel compiere le mie valutazioni ho ben presente come il compito istituzionalmente devoluto all'organo parlamentare non sia certamente quello di accertare i fatti e le eventuali responsabilità penali, né di sviluppare un giudizio sulla fondatezza delle accuse e sulla colpevolezza o innocenza del deputato oggetto di indagine.
Spetta alla Giunta esclusivamente interpretare l'articolo 68 della Costituzione, nel suo spirito più genuino.
Vale la pena premettere un principio solennemente espresso in più occasioni dalla Corte costituzionale: nel nostro sistema costituzionale, le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative per i parlamentari non possono essere interpretate in modo estensivo, costituendo esse una deroga al principio di uguaglianza, declinato come parità di trattamento davanti alla giurisdizione, «principio che si pone alle origini dello Stato di diritto» (sentenza n. 24 del 2004).
Le prerogative sancite dall'articolo 68 sono poste a tutela non dei parlamentari uti singuli ma dell'Istituzione nel suo complesso, a protezione della sua funzionalità rispetto ad indebite interferenze del potere giudiziario (sentenza n. 390 del 2007).
La protezione del bene della libertà personale e dei diritti individuali dei singoli membri deve quindi trovare piena esplicazione nelle sedi proprie e, segnatamente, nelle procedure definite dal nostro ordinamento processuale per la generalità dei consociati.
In altre parole, la Giunta non deve certo svolgere alcun giudizio parallelo rispetto a quello che avviene nelle aule giudiziarie o sostituirsi al Tribunale del Riesame.
Al contrario, nella consapevolezza del peso e della gravità di ogni scelta in questo ambito, deve pronunciarsi per il diniego dell'autorizzazione richiesta solo ove si riconosca in essa un intento persecutorio, nelle accezioni che tale istituto ha assunto nella prassi applicativa delle Camere, ovvero, in primo luogo, qualora sia ravvisabile negli intenti soggettivi delle persone che ricoprono gli uffici giudiziari procedenti il fumus persecutionis (cosiddetto «soggettivo»).
O ancora qualora - indipendentemente dall'intento soggettivo - si evidenziassero oggettivi indici sintomatici di un uso distorto delle funzioni giudiziarie, quali vizi procedurali gravi, o carenze nella motivazione o una manifesta infondatezza dell'azione giudiziaria, tali da rivelare un utilizzo abnorme degli strumenti giudiziari per colpire l'esponente politico ben al di là delle effettive necessità di giustizia («fumus persecutionis oggettivo»).

GRAVITÀ DELLA VICENDA MOSE NEL SUO COMPLESSO - È unanime convincimento che le vicende oggetto di indagine siano particolarmente gravi, in quanto disvelerebbero un collaudato meccanismo di frodi fiscali e di sovraffatturazioni per costituire provviste illegali destinate ad alimentare dazioni corruttive per alterare i meccanismi decisionali dei pubblici apparati. Al sistema avrebbero preso parte per anni (forse decenni) imprenditori, funzionari pubblici, organi di controllo contabili ed amministrativi, nonché ambienti politici di diversa collocazione.
Mi permetto di soffermarmi su questo punto. L'inchiesta fa luce su un meccanismo corruttivo che non si esaurisce negli ambiti politici, partecipando ad esso importanti settori della cosiddetta società civile e personalità del ceto dirigente di questo Paese: non solo politici !
Il Giudice per le indagini preliminari fa uso di espressioni allarmanti nella descrizione di «un sistema corruttivo diffuso e ramificato, in cui il legame tra corrotti e corruttori era talmente profondo che non sempre è stato possibile individuare il singolo atto specifico contrario ai doveri di ufficio oggetto dell'attività corruttiva», arrivando ad affermare che «i funzionari e i politici coinvolti sono da tempo “a libro paga”». Non è certo confortante la distinzione - recata nell'ordinanza - tra i concetti di «fabbisogno sistemico» e di «fabbisogno episodico regolare».

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE - La prospettazione dei fatti offerta dagli organi inquirenti - che, come detto, evidenzia fattispecie delittuose estremamente gravi - nasce da iniziative investigative che sono tutt'altro che sporadiche ed isolate.
L'attuale richiesta di applicare misure cautelari costituisce lo sviluppo giudiziario di un'attività investigativa originata da verifiche fiscali effettuate già a partire dal 2008 su taluni soggetti imprenditoriali esecutori dell'infrastruttura denominata «MOSE».
Dalla scoperta di reati tributari e di fondi extra-contabili sono originate tre precedenti ordinanze di misure cautelari - una il 28 febbraio 2013 e le altre due il 12 luglio 2013 che, secondo il Giudice per le indagini preliminari, «hanno già avuto il conforto sia della conferma da parte del Tribunale del Riesame, sia in qualche caso della già avvenuta definizione in sede di giudizio con riti alternativi».
Indipendentemente dall'effettivo accertamento di responsabilità penali, è innegabile che il procedimento giudiziario sia strutturato in forma estremamente complessa ed articolata. In altre parole, può escludersi che l'inchiesta sia affetta da una manifesta infondatezza o da un distorto uso dei mezzi giudiziari così evidente da configurarsi come persecutoria.
Va anzi dato atto a Giancarlo Galan di non aver in alcun modo sminuito la portata dell'inchiesta, ma di avere egli stesso, in alcuni interventi pubblici - per come riportati dagli organi di informazione - ipotizzato che vi siano stati illeciti passaggi di denaro, sia pure ovviamente proclamandosi del tutto estraneo agli stessi.
Né può sostenersi che l'azione giudiziaria si presenti intrinsecamente persecutoria in quanto artatamente mirata a colpire il parlamentare o la sua parte politica.
Al riguardo, deve notarsi - e non è certo questo un dato consolante - che l'ordinanza applicativa di misure cautelari ha colpito un numero elevato di soggetti. Complessivamente, a fronte della richiesta della Procura di eseguire misure cautelari nei confronti di 40 indagati, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura degli arresti domiciliari per dieci soggetti e la misura custodiale più rigorosa per altri 25 indagati, tra cui il deputato Galan.
In più, come noto, l'azione investigativa sembra muoversi anche in direzione di esponenti di altre forze politiche, oltre che aver coinvolto il sindaco di Venezia, appartenente allo schieramento avverso a quello di Galan.
Non va taciuta la correttezza di quest'ultimo che - pure in un frangente così difficile - non ha voluto trincerarsi dietro il facile scudo della delegittimazione dell'operato dell'Autorità giudiziaria né ha inteso calarsi nel ruolo di perseguitato, come abbiamo potuto apprezzare durante la stessa audizione in Giunta.
Anzi, ha dichiarato pubblicamente di volersi difendere - nel processo e non dal processo - avendo fiducia nell'operato della magistratura di Venezia e nello Stato di diritto.
Aggiungo che, da più parti, si è riconosciuto come l'inchiesta non abbia abusato di mezzi invasivi di ricerca delle prove. Anzi, per certi versi, l'azione investigativa è stata persino portata ad esempio di legittimo uso delle intercettazioni (si rimanda alla nota politica del gruppo Forza Italia della Camera dei deputati, il «Mattinale «del 12 giugno 2014).
Naturalmente, sarebbe sospettabile un fumus persecutionis laddove - anche a fronte di un impianto accusatorio plausibile - la figura del parlamentare fosse manifestamente estranea ai fatti contestati.
Sul punto, è certamente legittimo il ragionamento difensivo di Galan in merito alla credibilità dei suoi accusatori che - a suo dire - avrebbero reso dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti anche in previsione dei benefici processuali che ne sarebbero conseguiti, sia rispetto alla loro custodia in carcere sia, successivamente, alla conclusione dei procedimenti a loro carico.
Rilevo però che l'Autorità giudiziaria non ha omesso di svolgere valutazioni in merito e approda al convincimento di ritenere che i soggetti collaboranti siano attendibili e che le loro dichiarazioni siano concordanti.
Dagli organi di informazione apprendiamo peraltro che il Tribunale del riesame si è già espresso con riguardo alla posizione di numerosi coindagati, sostanzialmente confermando l'impianto accusatorio fatto proprio dal Giudice per le indagini preliminari.
L'ordinanza di quest'ultimo precisa che i soggetti collaboranti hanno dato il loro contributo anche quando avevano già ottenuto misure attenuate o, ancora, quando erano già liberi. Hanno altresì reso spontaneamente dichiarazioni auto-incriminanti anche su fatti non ancora scoperti, aggravando la loro posizione processuale e, al contempo, rafforzando evidentemente la loro attendibilità.
Peraltro, stando agli atti e senza voler con questo confermarne l'autenticità, risulta che gli inquirenti abbiano anche sottoposto le dichiarazioni accusatorie al vaglio dei riscontri documentali, dimostrando anche in questo modo di non essere mossi da logiche pregiudiziali.
Ciò posto, voglio rimarcare che il mio senso di giustizia e di etica del lavoro si ribella nel vedere certi attuali atteggiamenti dei principali accusatori di Galan.
Indipendentemente dal fatto che alcuni di essi siano rei confessi di reati gravi e che, in ipotesi, abbiano già saldato il conto con la giustizia patteggiando pene molto miti (forse troppo miti), credo che sia assolutamente sgradevole vederli continuare, indisturbati, a svolgere le medesime attività di prima, senza che vi siano strumenti per tenerli lontani dalle commesse pubbliche. Anche in questi casi andrebbe applicato un D.A.SPO. (divieto di accedere alle manifestazioni sportive), riferito agli appalti ed alle relazioni economiche con i pubblici poteri.

REGOLARITÀ DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - Galan desume - con argomentazioni legittime - esservi una volontà persecutoria nei suoi confronti che si rivelerebbe nelle peculiari ed irregolari modalità di svolgimento del procedimento giudiziario.
Non risulta però che siano ravvisabili oggettivi indici sintomatici di uno sviluppo così alterato ed irrispettoso delle garanzie difensive - quelle che il nostro ordinamento offre ai cittadini oggetto di indagini - tale da ingenerare il dubbio del fumus persecutionis.
Vero è che il deputato censura il rifiuto dell'Autorità giudiziaria di ascoltare la sua versione dei fatti, pur avendo formalmente e ripetutamente avanzato tale istanza alla Procura e avendo altresì i suoi legali richiesto al Giudice per le indagini preliminari un incontro.
Ma, ad avviso del sottoscritto relatore, non si può ritenere che sia indice sintomatico di intento persecutorio il rifiuto di compiere un'attività che il codice di rito non impone. La facoltà prevista dall'articolo 374 c.p.p. (riconosciuta a chi abbia comunque appreso di essere oggetto di indagini) di presentarsi al P.M. e rilasciare dichiarazioni cosiddette spontanee non configura un obbligo dell'organo della pubblica accusa e «la facoltà di esporre personalmente le proprie ragioni all'organo inquirente ben può essere esercitata anche con altri strumenti difensivi, come la presentazione di memorie»: così si è espressa la Corte di Cassazione (Cass. Pen. I sez. n. 8158/2010) proprio in relazione ad un precedente caso riferito alla richiesta di custodia cautelare per un parlamentare. Ebbene, nel caso di specie la Procura ha comunque consentito di depositare memorie difensive.
Né appare animata da intento persecutorio la reiezione dell'istanza da parte del Giudice per le indagini preliminari, in quanto essa viene motivata proprio con l'esigenza di non adottare decisioni differenti rispetto a quelle precedentemente adottate nei confronti di altri coindagati.
Nelle sue note difensive, il deputato Galan formula ulteriori censure sull'operato della magistratura, essenzialmente legate all'asserita incompetenza territoriale del giudice procedente, all'intervenuta prescrizione degli addebiti ed alla data di effettiva iscrizione nel registro degli indagati.
Su quest'ultimo punto, nella sua più recente memoria, Galan si sofferma per evidenziare che egli è stato iscritto solo il 17 aprile 2013, dunque dopo alcuni mesi dall'acquisizione degli elementi a suo carico derivanti dalle testimonianze della sua ex segretaria, Claudia Minutillo. Ciò comporterebbe, da un lato, la violazione dell'obbligo per il pubblico ministero di iscrivere «immediatamente» il nome della persona cui il reato è attribuito (articolo 335. c.p.p.); ma soprattutto, dall'altro lato, non essendo avvenuta alcuna proroga del termine, le indagini preliminari si sarebbero dovute concludere entro sei mesi da quella data, con conseguente inutilizzabilità processuale di ogni tardivo atto di indagine (articolo 407 c.p.p.).
Trattasi evidentemente di eccezioni difensive riferite a questioni di carattere processuale, che questa Giunta non ha alcuna competenza per valutare.

LE RESPONSABILITÀ PENALI DI GALAN - Analogamente, non spetta alla Giunta entrare nel merito delle argomentazioni difensive con cui Galan nega ogni sua diretta responsabilità per i fatti a lui imputati, che comunque riassumo qui di seguito:
1. la presunta dazione corruttiva avvenuta con versamento di 50.000 euro presso una banca di San Marino, su un conto a suo nome ed il relativo prelievo sono stati effettuati da terzi senza che ne fosse a conoscenza e con la falsificazione delle sue firme;
2. non sussistono suoi interessi economici in Indonesia;
3. sono inverosimili i tempi e i modi ricostruiti dall'accusa per dimostrare le due dazioni corruttive, ciascuna da 900.000,00 euro, che avrebbe ricevuto per il suo intervento sulla Commissione di Salvaguardia del 20 gennaio 2004 e sulle Commissioni VIA regionali del 4 novembre 2002 e 28 gennaio 2005;
4. l'accusa di aver agevolato i project financing della società ADRIA INFRASTRUTTURE è smentita dalle parole del suo stesso accusatore, Baita;
5. non sussiste nessuna prova che egli abbia richiesto o ricevuto alcuna utilità, direttamente o per il tramite della sua ex segretaria, signora Minutillo, sia presso l'hotel Santa Chiara di Venezia nel 2005, sia in ogni altra circostanza, da Baita, da Mazzacurati e da Chisso;
6. la ristrutturazione dell'abitazione di Cinto Euganeo si è conclusa già nel 2007, circostanza che smentisce l'accusa nei suoi confronti; su questo aspetto si sofferma anche nell'ultima nota difensiva trasmessa, citando a supporto delle sue affermazioni la testimonianza resa da un collaboratore dell'architetto che si occupava dei lavori, assunta dai pubblici ministeri solo lo scorso 24 giugno e, secondo Galan, non comunicata né alle parti né al giudice procedente;
7. la perizia da lui prodotta in merito al suo stato patrimoniale - correggendo i gravi errori compiuti dalla polizia giudiziaria - dimostra l'assoluta congruità del bilancio del suo nucleo familiare.
È chiaro che la ricostruzione giudiziaria di Galan potrà e dovrà essere valutata nelle sedi competenti, in cui dovrà discolparsi da gravi accuse, essendo indagato per le fattispecie di reato previste dagli articoli 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 321 c.p. (pene per il corruttore), segnatamente per aver ricevuto ingenti somme ed altre utilità per il compimento di atti contrari ai suoi doveri d'ufficio.
Mi limito ad osservare che - secondo quanto scrive l'Autorità giudiziaria con riguardo ad entrambi i capi di imputazione - i vertici dell'amministrazione regionale avrebbero «totalmente asservito le rispettive pubbliche funzioni di natura politico-istituzionale agli interessi delle società private (...), a fini di lucro proprio, personale e ingente, per un periodo di tempo consistente di un numero rilevante di anni (....), condotta quindi di rilevante gravità sia per durata, sia per entità delle utilità oggetto di corruzione, sia per la rilevantissima compromissione delle funzioni politico-amministrative del Galan e del Chisso all'interno dell'ente territoriale della Regione».
Lo stesso Galan ammette di avere sottoscritto quote societarie tramite una società fiduciaria in aziende del gruppo Mantovani, associandosi nell'impresa a quelli che si sono rivelati poi i suoi principali accusatori. Egli dichiara di averlo fatto in una prospettiva di costruzione del suo futuro fuori dalla politica e che tali enti non hanno sostanzialmente mai operato.
Resta però il fumus boni iuris di quella parte dell'inchiesta che invece individua in questo comportamento un caso emblematico di conflitto di interesse e di commistione dei ruoli tra chi esercita i pubblici poteri e le imprese che partecipano alle commesse pubbliche e ricevono fondi dagli apparati dello Stato.

LE ESIGENZE CAUTELARI CHE SUPPORTANO LA RICHIESTA DI CARCERAZIONE PREVENTIVA — Occorre da ultimo affrontare la valutazione più delicata, quella relativa alla richiesta di misura cautelare in carcere, che il Giudice per le indagini preliminari commina in quanto descrive - in modo identico per tutti gli indagati che avrebbero ricevuto dazioni corruttive - come «elevatissimo», anzi «certo» il pericolo di reiterazione delle medesime condotte.
Galan ne contesta radicalmente la sussistenza dei presupposti, evidenziando in modo particolare l'assenza di ogni pericolo di reiterazione in quanto la considera illogica ed indimostrata, atteso che sono passati più di tre anni dall'ultimo episodio di reato in contestazione e che, non rivestendo dal 2010 la carica di Presidente della Regione ed essendo i presunti corruttori esclusi dal novero dei soggetti considerati potenzialmente «pericolosi», risulta difficile una reiterazione della condotta.
Oltre a non essere attuale il pericolo di reiterazione, secondo Galan la misura è stata irrogata, altresì, senza tener conto dei principi di adeguatezza e di proporzione dal momento che, anche se condannato, ad un soggetto incensurato sarebbe certamente consentito di non scontare la relativa pena in carcere.
Sul punto, occorre premettere che il meccanismo ordinamentale della custodia cautelare in carcere presenta profili applicativi a mio avviso sicuramente opinabili.
È appena il caso di ricordare che è in stato avanzato di discussione una proposta di riforma legislativa dell'istituto, orientata a delimitarne l'uso mediante una specificazione dei presupposti che ne legittimano l'irrogazione. Tra l'altro, si vorrebbe inserire la necessità che anche il pericolo di reiterazione sia «attuale» (oltre al pericolo di fuga, per cui è già stabilito), e che le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possano essere desunte in via esclusiva dalla gravità della fattispecie per la quale si procede.
Si tratta, in ogni caso di una prospettiva de iure condendo, che non può influenzare i lavori di quest'organo.
La seconda premessa è che non spetta alla Giunta compiere una rivalutazione del materiale probatorio acquisito dalla magistratura al fine di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dal codice di procedura penale per l'applicazione delle misure cautelari.
L'ordinanza fonda l'irrogazione della misura cautelare più afflittiva sulla estrema gravità delle condotte, sulla loro sistematicità e reiterazione professionale nel tempo e desume il pericolo di reiterazione dalla capacità di condizionamento dei pubblici poteri, che perdurerebbe «anche dopo la formale cessazione dalle cariche».
In più, secondo l'ordinanza Galan avrebbe ricevuto dazioni «anche dopo aver lasciato l'incarico di presidente della Regione in virtù dei benefici che avrebbe potuto continuare ad assicurare in virtù del rilievo della sua posizione politica».
E conclude nel senso di applicare la misura cautelare più rigorosa, «unica in grado di prevenire i comportamenti descritti, la cui sistematicità e reiterazione nel tempo è tale da fondare un certo pericolo di reiterazione di condotte analoghe».
Non può e non deve la Giunta sovrapporsi all'Autorità giudiziaria nel valutare se le predette conclusioni siano condivisibili, né se la custodia in carcere sia necessaria o opportuna.
Deve invece limitarsi a verificare se la coerenza logica tra fatti, riscontri e qualificazione giuridica delle condotte - coerentemente ad uno sviluppo investigativo e procedimentale che non sembra affetto da fumus persecutionis - conduca a formulare una richiesta di misura cautelare plausibilmente motivata.
E questo è il mio convincimento nel caso concreto, che poggia le basi - come ho avuto modo di indicare in premessa - sull'esigenza di affermare il principio di uguaglianza tra i cittadini.
E, dunque - non potendosi riconoscere alcun privilegio personale per i membri delle Camere - deve esserci parità di trattamento tra il parlamentare e coloro che sono stati colpiti da misure cautelari nella medesima ordinanza, alcuni dei quali peraltro hanno già ottenuto modifiche migliorative della misura adottata nei loro confronti da parte del Tribunale della libertà.

LA NOVELLA DELL'ARTICOLO 275 C.P.P. — Da ultimo, ritengo necessario affrontare la questione relativa alla portata applicativa dell'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2014, espressamente richiamato nella seconda memoria prodotta da Galan e negli interventi di alcuni colleghi che hanno partecipato al dibattito.
Come noto, il recentissimo decreto-legge n. 92, entrato in vigore solo il 28 giugno scorso, riscrive parzialmente l'articolo 275 del codice di procedura penale nella parte in cui fissa i criteri di scelta delle misure cautelari.
L'innovazione normativa non incide sui presupposti per l'applicazione della misura né su quelli per la valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari.
Essa però interviene sul divieto - presente nell'articolo 275, comma 2-bis, c.p.p. già prima della novella - di disporre la custodia cautelare in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Il divieto viene adesso, da un lato, esteso anche alla misura cautelare degli arresti domiciliari e, dall'altro, si precisa che la custodia in carcere non può altresì essere disposta quando il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.
Il recente decreto-legge introduce quindi una norma simile (ma non identica) alla disposizione - deliberata nell'identico testo da entrambe le Camere - contenuta nella proposta di legge n. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, richiamata anche in precedenza. In essa, con formula più articolata, si dispone il divieto di adottare la misura della custodia in carcere o degli arresti domiciliari nell'ipotesi in cui il giudice ritiene che all'esito del giudizio, l'esecuzione della pena possa essere sospesa e sostituita da misure alternative (in via ordinaria quando la pena detentiva non è superiore a tre anni e in altri casi particolari).
Esprimo la convinzione che la nuova disciplina introdotta dal citato decreto-legge n. 92 non abbia incidenza rispetto alla questione all'esame della Giunta.
In primo luogo, rilevo che rientra nelle competenze della Giunta per le autorizzazioni esclusivamente il compito di verificare se nella richiesta dell'Autorità giudiziaria siano ravvisabili elementi sintomatici di un qualche intento persecutorio.
Evidentemente, nessuna interferenza su questo giudizio può derivare dallo ius superveniens riferito all'istituto giuridico della misura custodiale oggetto di richiesta. Non si può certo riconoscere il fumus persecutionis in un provvedimento giudiziario per il fatto - del tutto opinabile - che esso in ipotesi non sia conforme ad una disposizione che non esisteva al momento della sua emanazione.
In secondo luogo, occorre valutare se la novella legislativa abbia comportato ipso iure una sorta di revoca della richiesta giudiziaria, tal che la Giunta non avrebbe più titolo ad autorizzarne l'esecuzione, in quanto essa è ormai divenuta palesemente e radicalmente contraria alla legislazione vigente.
Anche su questo aspetto, ritengo che la Giunta non abbia alcun titolo per assumere che la norma di legge trovi applicazione in tal senso.
La nuova disciplina legislativa non indica alcun criterio di successione di leggi nel tempo e, quindi, non precisa in quale misura operi sui procedimenti in corso.
Né appaiono univoci sul punto gli orientamenti giurisprudenziali: per un verso, si può ritenere che la sopravvenuta modifica di requisiti legislativi che legittimano l'applicazione delle misure cautelari sia applicabile anche ai procedimenti in corso (Cassazione Sez. VI, sent. n. 48462 del 08/10/2013, riferita alla novella legislativa che innalzava da quattro a cinque anni il limite minimo del massimo edittale necessario per disporre la custodia cautelare in carcere).
Vero è che, per altro verso, la stessa Cassazione (Sezioni Unite n. 27919 del 31/03/2011) ha ritenuto che, in assenza di una disposizione transitoria, la misura cautelare in corso di esecuzione, non può subire modifiche unicamente per effetto di una nuova e più sfavorevole normativa (in riferimento ad una modifica dell'articolo 275 c.p.p. che ampliava il catalogo dei reati per i quali vale la presunzione legale di adeguatezza della sola custodia carceraria). Infine, la stessa Cassazione (Sezioni Unite sentenza n. 27919 del 31/03/2011) ha ritenuto che il principio del favor rei non costituisce un principio dell'ordinamento processuale, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari.
Ma, soprattutto, la nuova disciplina codicistica non reca alcun automatismo, ma subordina il divieto di irrogare la misura della custodia in carcere all'esito di un giudizio prognostico sull'ipotetica entità della pena detentiva da eseguire.
Non è assolutamente possibile che sia la Giunta (o comunque la Camera) a sostituirsi al giudice nel valutare (o nel rivalutare) i predetti presupposti applicativi della misura custodiale, giungendo a prevedere finanche se il giudizio condurrà ad una pena detentiva da eseguire non superiore a tre anni.
Aggiungo, peraltro, che i due capi di imputazione per il deputato Galan fanno riferimento entrambi a reati puniti con una pena massima superiore a tale periodo: l'articolo 319 c.p. punisce la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio fino a 5 anni di reclusione, elevati nel novembre 2012 a 8 anni; l'articolo 321 c.p. prevede che tali pene si applichino anche al corruttore.
In conclusione, la nuova disciplina non comporta automatismi applicabili ipso iure al caso di specie tali da prefigurare un fumus persecutionis, ove non siano applicati. Sia la magistratura a valutare - in tempi ragionevolmente brevi - la conformità del provvedimento restrittivo più afflittivo con le recenti modifiche legislative dell'istituto della carcerazione preventiva, recate dal decreto in via di conversione da parte delle Camere.

Mariano RABINO, relatore.

ALLEGATO 2

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan (doc. IV, n. 8).

DICHIARAZIONE DI VOTO DELLA DEPUTATA GEA SCHIRÒ

Dichiaro il voto favorevole del mio gruppo alla proposta del relatore. Con l'opportuno disagio, che condivido con le parole pronunciate ieri dal collega Chiarelli, credo che tale posizione sia coerente con la prassi e i principi sottesi all'istituto di cui all'articolo 68 della Costituzione.
Esso non costituisce, infatti, un privilegio assicurato al singolo membro delle Camere ma rappresenta un presidio a tutela del corretto e pieno svolgimento della funzione parlamentare.
La Carta costituzionale impone di negare l'autorizzazione ad una richiesta dell'organo giudiziario solo ove si riconosca in essa un chiaro intento persecutorio. A seguito dell'ampia istruttoria svolta in questa sede - alla luce degli atti in nostro possesso - non si configurano gli estremi per ritenere sussistente il fumus persecutionis nei confronti del deputato Galan.
Siamo infatti di fronte ad una inchiesta che investe un fenomeno criminale di ampie proporzioni, certamente non pregiudizialmente rivolta a colpire il singolo deputato o la sua sola parte politica.
Né si possono desumere dalle note difensive argomenti convincenti a sostegno della tesi di un pretestuoso coinvolgimento del parlamentare che, viceversa, è chiamato in causa da numerose testimonianze e riscontri documentali ritenuti significativi dagli inquirenti.
Non è questa la sede nemmeno per valutare se la ricostruzione dei fatti proposta dall'Autorità giudiziaria sia pienamente rispondente alla realtà: il nostro ordinamento offre a ciascun cittadino gli strumenti per far valere nelle sedi proprie il diritto alla difesa e nessun giudizio sulle responsabilità penali può svolgersi in questa sede.
All'organo parlamentare spetta esclusivamente il difficile compito di valutare se nel caso concreto sia ravvisabile o meno il fumus persecutionis. Al riguardo, da parte mia, ho sempre operato - anche nei casi precedentemente esaminati dalla Giunta - un giudizio di merito, assumendo di volta in volta posizioni favorevoli o contrarie alla richiesta dell'Autorità giudiziaria in base al caso concreto e senza far prevalere, come d'altronde tutti i colleghi, logiche di schieramento.
Con questo spirito ho valutato la proposta del relatore di votare per la concessione della autorizzazione richiesta, che condivido.

ALLEGATO 3

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giancarlo Galan (doc. IV, n. 8).

DICHIARAZIONE DI VOTO DEL DEPUTATO VINCENZO CASO

Non spetta alla Giunta compiere una valutazione del materiale probatorio acquisito dalla magistratura al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure cautelari. Sulla base dei precedenti parlamentari, il primo parametro che la Giunta deve valutare per assumere le proprie determinazioni è quello relativo all'esistenza o meno del fumus persecutionis. In presenza di palesi anomalie procedurali che evidenzino un uso distorto delle funzioni giudiziarie in danno del parlamentare si dovrebbe giungere alla decisione di non accogliere la richiesta di applicazione della misura coercitiva che il giudice ha ritenuto necessaria.
Quando la Giunta ritiene di dover escludere la sussistenza di qualsiasi intento persecutorio, l'ulteriore parametro di valutazione è rappresentato dall'esigenza di garantire l'integrità dell'organo parlamentare. È noto, infatti, il consolidato indirizzo giurisprudenziale delle Camere, secondo cui la tutela del plenum assembleare può essere sacrificata in presenza di fattispecie particolarmente gravi, in cui la natura del reato, e l'esigenza di privazione della libertà del parlamentare ai fini del corretto svolgersi del procedimento penale e della tutela della collettività siano tali da prevalere, in una logica di bilanciamento di diversi valori costituzionali e di compiuta attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.
Le difese e le audizioni del deputato Galan, però, non appaiono tali da incidere in nessuna maniera sui predetti ambiti di indagine.
Sui rilievi di carattere procedurale circa la durata delle indagini si rileva che la difesa di Galan fa riferimento solo all'articolo 406 c.p.p. e non anche all'articolo 407 che prevede una durata «che non può superare i diciotto mesi. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano; notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità dei fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini; indagini che richiedono il compimento di atti all'estero».
Quanto alla vicenda legata alla ristrutturazione della villa le argomentazioni del deputato Galan fanno riferimento non a documenti ma a dichiarazioni rese da terzi (arch. Zanaica - collaboratore del titolare dell’ impresa Tecnostudio). È compito della magistratura e non della Camera mettere a confronto le dichiarazioni e fare chiarezza;
Quanto all'asserita impossibilità di spiegare e difendersi, vero è che i magistrati non hanno dato seguito alle richieste di rendere dichiarazioni ma hanno comunque sollecitato l'invio di memorie scritte che, tuttavia, pare che la difesa di Galan non abbia ritenuto opportuno far pervenire ai magistrati.
Vi è poi la vicenda relativa al deposito bancario a S. Marino anche in questo caso la difesa appare inconsistente e ingenua: «non ne sapevo niente....hanno operato con firme false..».
Contro queste affermazioni, chiaramente di parte, rilevano prove documentali che costituiscono chiari elementi accusatori contro i quali solo il processo dovrà eventualmente fare chiarezza. Prove documentali contro affermazioni di parte inducono a ritenere del tutto corretto l'operato dei magistrati che, pertanto, non appare affatto connotato da fumus persecutionis.
Le argomentazioni circa il preteso accanimento appaiono, pertanto, palesemente pretestuose e restano mere affermazioni difensive non avvalorate da alcun elemento di evidenza che possa essere oggetto di valutazione in questa sede e tale da connotare l’ attività della magistratura come viziata tanto da apparire intrinsecamente ingiusta.
L'eventuale inattendibilità di dichiarazioni è evidentemente ambito di valutazione cui è chiamata istituzionalmente la magistratura e che non deve e non può rilevare ai fini dell'autorizzazione richiesta alla Camera.
Qualunque doglianza procedurale o di merito non deve e non può essere materia per celebrare un processo in una sede che non è e non deve diventare luogo per accuse e difese.
Bisogna poi analizzare la gravità dei fatti imputati considerando che si tratta sostanzialmente degli stessi fatti per cui sono state applicate misure cautelari nei confronti di altri imputati, misure cautelari che sono state tutte riconfermate dal tribunale del riesame; è dello scorso 2 luglio il provvedimento di conferma della custodia in carcere per Alessandro Mazzi (vicepresidente del Consorzio Venezia Nuova). In particolare il tribunale del riesame ha ritenuto attendibili le deposizioni di Mazzacurati e Tomarelli.
È facile sostenere - come si legge nelle difese di Galan - che le affermazioni degli accusatori sono opera di fantasia; anche in questo caso ogni valutazione spetta alla magistratura che, sino ad ora, sta dimostrando - come confermato dalle pronunce di conferma dei provvedimenti cautelari - di considerarle assolutamente credibili.
I capi 5 e 8 di imputazione si riferiscono alle seguenti fattispecie di reato:
Art. 319 c.p. Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio: reclusione da 2 a 5 anni;
Art. 321 c.p. Pene per il corruttore: stesse pene del 319 c.p.
Art. 81 c.p. Concorso formale reato continuato: pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
Sono all'evidenza reati gravissimi per i quali appare verosimile, anche alla luce della vastità dei fatti contestati e dei soggetti coinvolti, un'applicazione di una pena ben più elevata dei tre anni per i quali è stato sollevato il problema della nuova normativa applicabile in tema di misure cautelari.
Quanto detto evidenzia la gravità dei fatti contestati, l'accuratezza delle valutazioni dei magistrati inquirenti, confermate dal tribunale della libertà per gli imputati accusati di aver agito in concorso con il deputato Galan, e la debolezza delle argomentazioni portate a difesa dal deputato che appaiono limitarsi ad una banale contestazione circa la veridicità delle accuse non supportate da alcun sostegno probatorio.
Per questo motivo annuncio il voto favorevole.

Vincenzo Caso.

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