Doc. IV, n. 7-A





Onorevoli Colleghi ! - La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Francantonio Genovese, nell'ambito del procedimento penale n. 7696/11 RGNR - n. 2298/12 RG GIP.
La richiesta è stata avanzata dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Messina lo scorso 3 giugno 2014, in relazione al procedimento per il quale la medesima autorità giudiziaria ha già domandato (e ottenuto da questa Assemblea lo scorso 15 maggio 2014) l'esecuzione della misura di custodia cautelare in carcere per il deputato Genovese. La precedente relazione della Giunta per le autorizzazioni presentata il 13 maggio 2014 (Doc. n. 6-A) reca la compiuta rappresentazione dei fatti oggetto di indagine e la descrizione dei relativi addebiti nei confronti del parlamentare.
In questa sede ci si può quindi limitare a ricordare che si procede per vicende legate alla gestione dei fondi pubblici destinati dalla regione Sicilia alla formazione professionale che, secondo l'accusa, sarebbero stati in parte distratti dalla loro destinazione a vantaggio di un sodalizio criminale in cui il deputato Genovese rivestiva un ruolo di vertice. I capi di imputazione configurano quindi i reati di associazione a delinquere (416 c.p.), riciclaggio (648-bis c.p.), peculato (314 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.) ed, infine, il reato di dichiarazioni fraudolente ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000).
La Giunta, esaminata la domanda in oggetto nelle sedute del 18 giugno, del 16, 23 e 30 luglio 2014, ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione richiesta per le sole comunicazioni del parlamentare precedenti al giorno della sua iscrizione nel registro degli indagati, avvenuta il 12 dicembre 2011. Per completezza, alla presente relazione si allegano i resoconti delle citate sedute.
Nell'organizzazione dei lavori dell'organo parlamentare si è altresì tenuto conto della esigenza di garantire comunque all'interessato, che ne aveva formulato richiesta, di avvalersi della facoltà di fornire chiarimenti alla Giunta, pur essendo ancora in stato di detenzione domiciliare. A tal fine, per consentirne la presenza, la Giunta ha indicato alcune date utili per la sua audizione, che sono state sottoposte alla competente autorità giudiziaria, ottenendone così le autorizzazioni necessarie.
Purtuttavia, il deputato Genovese ha poi ritenuto di affidare ad una memoria scritta il proprio contributo ai lavori dell'organo parlamentare, che si è altresì avvalso, per l'esame istruttorio, delle informative di polizia giudiziaria acquisite dalla procura di Patti in data 26 novembre e 26 dicembre 2011 (quest'ultima riguardante attività tecnico investigativa svolta antecedentemente alla iscrizione dell'onorevole Francantonio Genovese nel registro degli indagati).

I contenuti dell'ordinanza dell'autorità giudiziaria richiedente.

Il Giudice per le indagini preliminari di Messina, rinviando anche agli atti giudiziari relativi alla sua precedente richiesta di autorizzare la misura cautelare della custodia in carcere, formula la domanda di autorizzazione all'uso processuale di conversazioni e comunicazioni del deputato captate in via indiretta, cioè su utenze che non erano nella sua disponibilità.
Esse sono state acquisite principalmente dalla procura di Patti, nell'ambito di indagini per fatti originariamente diversi da quelli relativi alla formazione professionale. Solo in un secondo momento, il procedimento è poi confluito in quello in corso a Messina. Oggetto della domanda sono 193 conversazioni (peraltro la Procura ne indica una in più, individuata con il n. 1140), avvenute tra il 25 ottobre 2011 ed il 28 giugno 2013, relative a comunicazioni di Genovese, su utenze di terzi.
L'ordinanza - che accoglie totalmente l'istanza formulata dall'organo inquirente il 28 febbraio 2014 e poi integrata il 1o ed il 24 aprile 2014 - si sofferma sui due parametri cui la Corte costituzionale lega l'operatività del precetto di cui all'articolo 68, comma terzo, della Costituzione, ovvero la natura casuale delle captazioni e le circostanze che le rendono «non manifestamente irrilevanti», ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.
Quanto alla loro natura casuale, l'ordinanza precisa preliminarmente che nessuna intercettazione è stata eseguita eludendo il divieto costituzionale, secondo l'interpretazione datane dalla consolidata giurisprudenza costituzionale. Si legge, infatti, che «tutte le utenze intercettate sono risultate riferibili esclusivamente a persone diverse dall'On. Genovese e l'attività è stata svolta in funzione delle condotte illecite a costoro riconducibili». Al riguardo, l'organo richiedente precisa quindi che il reale obiettivo dell'indagine «non era, neanche in termini di mera eventualità, il deputato, bensì le attività poste in essere dai soggetti direttamente sottoposti ad intercettazione (...). È oggettivamente impensabile e concettualmente illogico anche solo ipotizzare che l'attività di intercettazione sia stata realizzata allo scopo di captare il deputato, e non, piuttosto, di ricostruire le condotte ed il ruolo degli utilizzatori delle utenze».
Né, ad avviso del magistrato, per revocare in dubbio il loro carattere fortuito, potrebbe addursi l'argomento della rilevanza numerica delle intercettazioni. Si legge, infatti, nell'ordinanza che si tratta comunque di numeri trascurabili rispetto alla complessiva attività di controllo esercitata sugli altri indagati («si evidenzia come sull'utenza in uso a Lamacchia Salvatore, in circa un anno sono state ascoltate oltre 21.000 tra telefonate, contatti e messaggi: solo circa 300, pari a poco più dell'1 per cento, sono quelle rilevanti che vedono partecipe l'on. Genovese»).
Quanto alla circostanza che fosse possibile, probabile o prevedibile ex ante, l'intrusione nella sfera comunicativa del parlamentare, correttamente il magistrato precisa che ciò non esclude in alcun modo il controllo sui suoi potenziali interlocutori, non operando certamente per questi ultimi la prerogativa costituzionale.
Quanto infine al criterio della «necessità» processuale dell'utilizzo delle intercettazioni, enunciato dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare, nella recente sentenza n. 74 del 2013, il giudice premette che «ai fini della prova dei fatti contestati, la funzione dell'attività captativa, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, ha avuto un ruolo marginale e di contorno». Ed in effetti, occorre ricordare che nella già citata ordinanza di custodia cautelare emessa lo scorso marzo nei confronti del parlamentare, la medesima autorità giudiziaria aveva esplicitato che non intendeva fare alcun uso né alcuna menzione delle intercettazioni riferite al parlamentare.
Purtuttavia, la richiesta di uso processuale viene adesso formulata, in quanto «talune delle conversazioni intercettate appaiono rilevanti ai fini delle indagini, benché nella quasi totalità (...) non documentino direttamente la commissione di un reato, né forniscano una prova diretta del reato medesimo. La rilevanza appare, invece, limitata ai riscontri, diretti o indiretti, specifici o generici, che da esse si traggono».
Per altro verso «nessuna di tali conversazioni, poi, può qualificarsi come “manifestamente irrilevante” ai fini della ricostruzione delle vicende oggetto di indagine, atteso che tutte riguardano lo svolgimento dei fatti per cui è processo: il coinvolgimento dell'On. Genovese nella gestione degli enti di formazione che si sono ritenuti al medesimo riferibili e mediante i quali si assumono poste in essere le condotte illecite; i rapporti tra l'On. Genovese e gli altri protagonisti delle vicende; ecc.».
Nel riportare l'elenco delle conversazioni, l'ordinanza riepiloga in modo schematico i fatti che esse contribuirebbero a documentare, ovvero i rapporti esistenti tra Genovese e alcuni coindagati in relazione a taluni episodi descritti nell'ordinanza di custodia cautelare.

La memoria del deputato Francantonio Genovese.

In adempimento della propria funzione istituzionale, la Giunta ha acquisito la memoria prodotta dal deputato Genovese - ancora in stato di detenzione domiciliare durante l'esame istruttorio - in cui si evidenzia come il sostrato indiziario dell'indagine derivi, in via pressoché esclusiva, dall'intercettazione di conversazioni telefoniche o ambientali, la cui modalità di esecuzione sono, a suo avviso, rivelatrici di un evidente fumus persecutionis nei suoi confronti.
La Giunta non ha ritenuto di soffermarsi sulle censure mosse dal deputato in ordine all'inutilizzabilità processuale delle sue comunicazioni, essendo state intercettate dopo la scadenza dei termini delle indagini, e comunque disposte in un diverso procedimento, circostanza che ne inibirebbe l'uso nell'attuale giudizio ai sensi dell'articolo 270 del codice di rito. Si tratta, infatti, di eccezioni prettamente processuali, che peraltro l'ordinanza in esame affronta e che troveranno soluzione nella loro sede propria, ovvero il processo.
Nel dibattito si è invece affrontata - rientrando nei profili di stretta competenza della Giunta - la censura concernente l'elusione della prerogativa costituzionale che impone all'autorità giudiziaria di richiedere preventivamente l'autorizzazione parlamentare per sottoporre ad intercettazione le comunicazioni di un membro delle Camere.
Secondo il deputato interessato, la violazione della prerogativa deriverebbe dalla decisione degli organi inquirenti di intercettare utenze della sua cerchia di familiari, di collaboratori e di amici, nella piena consapevolezza che il parlamentare era un loro interlocutore tutt'altro che infrequente e quindi che il parlamentare stesso era, fin dall'inizio, il principale obiettivo di indagine, in quanto capo e promotore dell'associazione a delinquere oggetto dell'inchiesta.
Ne costituirebbero prova - a suo giudizio - le frasi contenute in alcuni atti processuali. In particolare, nella richiesta di proroga delle intercettazioni formulata dalla procura di Patti il 17 gennaio 2012 (nella memoria erroneamente datata 12 gennaio 2012), si legge: «emerge comunque chiaramente che l'intero gruppo è al servizio dell'on. Genovese, per cui gestisce l’iter di approvazione dei progetti e da cui si reca frequentemente»; ancora, che le indagini fossero direttamente a lui riferibili troverebbe ulteriore conferma esplicita in alcuni passaggi delle informative di Polizia giudiziaria dell'11 novembre 2013 («la presente informativa è volta a evidenziare attraverso i risultati delle indagini il complesso sistema di illecita gestione di enti di formazione riconducibili in via diretta e indiretta all'on. Francantonio Genovese») e del 22 novembre 2013 («il presente lavoro intende palesare la struttura, le articolazioni, gli uomini chiave del sistema della formazione riferibile all'on. Francantonio Genovese»).
Ulteriore censura del deputato interessato è mossa in relazione alla circostanza che, nella richiesta di proroga delle attività di controllo delle utenze formulate dalla procura di Patti il 13 agosto 2012, si ometteva addirittura di rappresentare al giudice competente che egli stesso era da tempo iscritto nel registro degli indagati. E, dal canto suo, l'autorità giudiziaria di Messina ha autorizzato, nell'agosto del 2013, il controllo sulle utenze del signor Lamacchia, nonostante agli atti vi fossero già numerose loro interlocuzioni, fin dagli ultimi mesi del 2011.
Infine, secondo l'onorevole Genovese - ma tale circostanza è smentita in modo perentorio nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari ed effettivamente non risulta agli atti - sarebbe stata controllata anche un'utenza (intestata ad una società) di cui aveva uso esclusivo.

Le valutazioni della Giunta per le autorizzazioni.

Gli elementi addotti dall'autorità giudiziaria a supporto della richiesta e quelli desumibili dalla memoria del deputato interessato sono stati esaminati alla luce delle pronunce della Corte costituzionale che chiariscono i margini di sindacato parlamentare in materia.
In primo luogo - come peraltro è stato ancora una volta ribadito nel corso del dibattito - occorre avere presente che l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nell'imporre la previa autorizzazione parlamentare per sottoporre i membri delle Camere ad intercettazioni, sancisce una guarentigia a tutela della funzione parlamentare.
Destinatari della prerogativa costituzionale non sono i parlamentari uti singuli ma l'Istituzione nel suo complesso. Il bene protetto dalla Costituzione - che non è quello della riservatezza delle comunicazioni - si identifica invece nell'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giudiziario nei confronti dei membri del Parlamento, a protezione della funzionalità delle Camere rispetto ad indebite interferenze del potere giudiziario (Corte costituzionale sentenza n. 390 del 2007).
Le disposizioni che sanciscono siffatte immunità e prerogative per i parlamentari non possono quindi essere interpretate in modo estensivo, costituendo esse una deroga al principio di uguaglianza, declinato come parità di trattamento davanti alla giurisdizione, «principio che si pone alle origini dello Stato di diritto» (Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2004).
Venendo ai principi della giurisprudenza costituzionale invocabili nel caso di specie, la Giunta ha avuto ben presente che, ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, l'unico criterio da prendere in considerazione è rappresentato dalla «direzione dell'atto d'indagine» (Corte costituzionale, sentenza n. 390 del 2007)
Non assume quindi rilevanza decisiva la circostanza che i magistrati abbiano disposto le intercettazioni su utenze di terzi, nella consapevolezza della «elevata probabilità» che sarebbero incorsi in comunicazioni cui partecipa un parlamentare. La Corte ha infatti chiarito, anche nella sentenza da ultimo citata, che la prerogativa non si estende certamente agli interlocutori - anche se abituali - del parlamentare e che le comunicazioni del deputato casualmente captate in tale contesto non richiedono la preventiva autorizzazione parlamentare, essendo comunque casuali.
Tuttavia, merita ricordare anche un altro paradigma interpretativo fissato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui, se nel procedimento anche il parlamentare risulti già sottoposto alle indagini, «è indubbio che la qualificazione dell'intercettazione come casuale richieda una verifica particolarmente attenta (...). Ma è altrettanto vero che, nella fattispecie considerata, il sospetto dell'elusione della garanzia è più forte e che, comunque, l'ingresso del parlamentare - già preventivamente raggiunto da indizi di reità - nell'area di ascolto evoca con maggiore immediatezza, nell'autorità giudiziaria, la prospettiva che la prosecuzione dell'attività di intercettazione su utenze altrui servirà (anche) a captare comunicazioni del membro del Parlamento, suscettibili di impiego a suo carico: ipotesi nella quale la captazione successiva di tali comunicazioni perde ogni “casualità”, per divenire mirata» (Corte costituzionale, sentenza n. 114 del 2010).
Tale principio ermeneutico è sicuramente aderente al caso di specie. Infatti, a partire dal 12 dicembre 2011 il parlamentare - a suo dire peraltro tardivamente - è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati.
Pertanto, occorre verificare se il magistrato abbia motivato adeguatamente il suo giudizio sulla natura casuale delle intercettazioni avvenute successivamente a tale data, tenendo conto degli indici significativi enunciati nella sentenza n. 113 del 2010 ovvero «i rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; l'arco di tempo durante il quale l'attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare».
Proprio basandosi sui suddetti «indici significativi» la maggioranza della Giunta - concordando con le valutazioni del sottoscritto relatore - ha rilevato non esservi una plausibile e circostanziata motivazione nell'ordinanza volta a giustificare la prosecuzione di intercettazioni che, in primo luogo, riguardavano soggetti i cui rapporti con il parlamentare erano evidentemente strettissimi. Si consideri, altresì, che lo stesso Francantonio Genovese è stato iscritto nel registro degli indagati anche per la fattispecie di associazione a delinquere, quindi in relazione ad un'attività di inchiesta che aveva come obiettivo un sodalizio criminoso di cui evidentemente il deputato era partecipe.
Quanto agli altri due indici sintomatici delineati dalla Corte costituzionale, basti evidenziare come il numero di conversazioni del parlamentare captate sia estremamente elevato in termini assoluti - circa 300 - anche se il magistrato ne rileva la scarsa incidenza sul piano percentuale (solo l'1 per cento rispetto alle 21.000 telefonate intercettate del Lamacchia) e copra un arco di tempo estremamente ampio, di quasi due anni.
Alla luce di ciò, appare quindi possibile individuare negli atti una precisa data in cui è possibile collocare - senza incertezze - un mutamento dell'obiettivo dell'indagine, a partire dalla quale la motivazione fornita nell'ordinanza a giustificazione della casualità della captazione delle conversazioni appare poco plausibile. Tale data corrisponde al momento di formale iscrizione del deputato nel registro degli indagati, ovvero il 12 dicembre 2011.
A partire da quella data non solo era «prevedibile» che altre comunicazioni del parlamentare sarebbero state assunte (circostanza di per sé non decisiva), ma soprattutto, è inverosimile ritenere che l'organo inquirente non abbia spostato la sua attenzione anche sul ruolo del parlamentare in vicende in cui era obiettivamente coinvolto in prima persona.
In altre parole, da quella data si deve ritenere che sia sopravvenuto - per usare le parole della Corte costituzionale - «nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obbiettivi: (...). Quando ciò accadesse, ogni “casualità” verrebbe evidentemente meno: le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero “mirate” (...), esigendo quindi l'autorizzazione preventiva della Camera» (sentenze n. 113 e 114 del 2010).
A rafforzare il convincimento che le intercettazioni avvenute dopo tale data siano state assunte eludendo il dettato costituzionale hanno contribuito i documenti trasmessi dalla procura di Patti, richiesti espressamente dalla Giunta per l'oggettiva esigenza istruttoria, legata al peculiare sviluppo dell'inchiesta di Patti.
Al riguardo, vale la pena premettere che la Giunta non disponeva - né ha acquisito agli atti - il fascicolo processuale relativo all'inchiesta che si è sviluppata su iniziativa degli organi inquirenti di Patti, pur avendo contezza dell'esistenza di numerose note e informative del 2011 formate dal Commissariato di pubblica sicurezza di Patti, a beneficio del pubblico ministero competente, datate 6 maggio, 3 e 18 giugno, 28 settembre, 3 ottobre, 17 novembre e 7 dicembre.
Le uniche informazioni in possesso della Giunta, derivanti dagli atti trasmessi dal giudice di Messina, hanno comunque consentito di apprendere che a Patti era stata avviata un'articolata attività investigativa in relazione a false attestazioni di residenza per partecipare alle competizioni elettorali amministrative svoltesi nel maggio del 2011. Da questa originaria indagine si sono sviluppati due filoni investigativi, uno dei quali riguarda la formazione professionale e vede il coinvolgimento dell'onorevole Genovese, i cui atti sono confluiti alla procura di Messina mediante il deposito di due informative del 19 agosto e 4 settembre 2013.
Non è indicata una data precisa in cui dall'originario procedimento sono germogliati i due filoni investigativi. Ma sono presenti due richieste di proroga delle attività di captazione per l'interlocutore pressoché unico di Genovese, Lamacchia, avanzate dalla procura di Patti, entrambe accolte dal Giudice per le indagini preliminari.
La prima, del novembre 2011, è motivata dagli organi inquirenti in ragione dell'indagine sull'attività del gruppo legato a Lamacchia. Si informa l'autorità giudiziaria di un «incontro a cui deve partecipare anche l'onorevole Genovese».
La seconda, del 9 dicembre 2011, è più esplicita. Si legge: «quanto poi alla posizione di Lamacchia Salvatore, questi mostra di essere il vero motore della distribuzione di finanziamenti regionali per la formazione, anello di congiunzione tra l'assessore Centorrino e l'on. Genovese, che gli impartisce le direttive da seguire a livello regionale; questi è in grado di intervenire nelle cooperative assegnatarie di fondi per l'assunzione di personale (...) e nel contempo, organizza gli incontri politici fondamentali per la gestione dei fondi».
L'autorità giudiziaria di Patti ha dunque inviato alla Giunta esclusivamente due comunicazioni di notizie di reato della Polizia Giudiziaria, datate 26 novembre e 26 dicembre 2011, precisando che quest'ultima riguarda «attività tecnico investigativa svolta antecedentemente alla iscrizione dell'onorevole Francantonio Genovese nel registro degli indagati».
Da tali atti emerge che - mentre nessun riferimento alla posizione dell'onorevole Genovese compare nella prima comunicazione - la seconda riferisce degli esiti di un'attività investigativa risalente a diversi mesi prima l'iscrizione del deputato nel registro degli indagati, riportando anche conversazioni tra uno degli indagati e il parlamentare, qualificato come referente politico del primo, del maggio e del giugno 2011.
Tale documentazione da ultimo acquisita, ad avviso della Giunta, costituisce un'ulteriore conferma del convincimento precedentemente espresso, secondo cui il mutamento degli obiettivi dell'indagine può essere ancorato, sul piano temporale, al momento dell'iscrizione dell'onorevole Genovese nel registro degli indagati.

La deliberazione della Giunta.

Sulla base delle predette argomentazioni, nella seduta del 30 luglio 2014 la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'uso processuale delle sole comunicazioni del parlamentare precedenti al giorno della sua iscrizione nel registro degli indagati, avvenuta il 12 dicembre 2011.

Gea SCHIRÒ, relatore


ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 18 giugno e 16, 23 e 30 luglio 2014

Mercoledì 18 giugno 2014.

(Esame e rinvio).

Ignazio LA RUSSA, Presidente, informa che il legale del deputato interessato, cui è stata inviata la rituale comunicazione sulla convocazione della Giunta e sulla facoltà per il suo assistito di fornire alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni gli ha trasmesso una nota lo scorso 14 giugno 2014. Nel confermare l'intenzione dell'onorevole Genovese di essere sentito personalmente, ha invitato la Giunta ad indicare alcune date utili per l'audizione, così da poter richiedere alla competente autorità giudiziaria le autorizzazioni a tal fine necessarie.
Tenuto conto dell'impegno della Giunta di audire il deputato Galan mercoledì 25 giugno e del termine di conclusione dell'esame della questione che riguarda quest'ultimo, propone di indicare come date possibili quelle di martedì 8 luglio, alle ore 13 ovvero di mercoledì 16 luglio, alle ore 13.

La Giunta concorda.

Gea SCHIRÒ (PI), relatore, riferisce che il procedimento deriva dalla richiesta del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, dottor De Marco, di autorizzare l'utilizzo di conversazioni e comunicazioni nei confronti di Francantonio Genovese. Il procedimento penale porta il numero n. 7696/11 RGNR - n. 2298/12 RG GIP ed è il medesimo nel contesto del quale la stessa autorità giudiziaria ha già domandato - e ottenuto dall'Assemblea lo scorso 15 maggio - l'autorizzazione alla custodia cautelare in carcere. Per i fatti si può quindi rinviare all'esame del Doc. IV, n. 6.
Risulta che, allo stato, per il deputato Genovese siano stati disposti gli arresti domiciliari.
In questa sede viene all'esame della Giunta l'ordinanza che chiede l'autorizzazione all'uso processuale di conversazioni e comunicazioni del deputato captate in via indiretta, cioè su utenze che non erano nella sua disponibilità. Esse sono state acquisite dalla procura di Patti, nell'ambito di indagini per fatti originariamente diversi da quelli relativi alla formazione professionale. Solo in un secondo momento, il procedimento è poi confluito in quello di Messina.
L'ordinanza accoglie totalmente l'istanza formulata dall'organo inquirente il 28 febbraio 2014 e poi integrata il 1o ed il 24 aprile 2014, dando conto in modo sommario - per ciascuna delle 186 intercettazioni elencate (peraltro la procura ne indica una in più, individuata con il numero 1140) - delle circostanze che le rendono «non manifestamente irrilevanti».
A corredo della richiesta, l'autorità giudiziaria ha trasmesso alla Camera anche la copia delle richieste formulate in merito dalla Procura e dei verbali delle udienze in cui sono state esaminate, nonché i verbali delle trascrizioni delle conversazioni oggetto della richiesta e i relativi files audio.
Trova dunque attuazione la procedura dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, secondo le interpretazioni e le posizioni espresse dal giudice costituzionale in materia di intercettazioni indirette e di rilevanza e necessità processuale del loro utilizzo.
Quanto alla natura casuale delle intercettazioni, l'ordinanza precisa preliminarmente che nessuna intercettazione è stata eseguita eludendo il divieto costituzionale. Si legge, infatti, che «contrariamente a quanto affermato dalla difesa (...) nessuna utenza in uso all'On. Genovese (...) è stata mai sottoposta ad intercettazione. Tutte le utenze intercettate sono risultate riferibili esclusivamente a persone diverse dall'On. Genovese e l'attività è stata svolta in funzione delle condotte illecite a costoro riconducibili».
Nell'ordinanza, nel dar conto degli orientamenti consolidati della giurisprudenza costituzionale in materia, l'organo richiedente precisa in questi termini il reale obiettivo dell'indagine: «obiettivo della captazione non era, neanche in termini di mera eventualità, il deputato, bensì le attività poste in essere dai soggetti direttamente sottoposti ad intercettazione». Viene, altresì, sottolineato come l'attività captativa nei confronti del deputato si è svolta anche in termini quantitativamente trascurabili rispetto all'attività di controllo esercitata sugli altri indagati. Si porta ad esempio «come sull'utenza in uso a Lamacchia Salvatore, in circa un anno sono state ascoltate oltre 21.000 tra telefonate, contatti e messaggi: solo circa 300, pari a poco più dell'1 per cento, sono quelle rilevanti che vedono partecipe l'on. Genovese».
L'ordinanza conclude nel senso che «È oggettivamente impensabile e concettualmente illogico anche solo ipotizzare che l'attività di intercettazione sia stata realizzata allo scopo di captare il deputato, e non, piuttosto, di ricostruire le condotte ed il ruolo degli utilizzatori delle utenze».
Rileva come un secondo aspetto oggetto di attenzione sia la rilevanza e necessità processuale dell'utilizzo delle intercettazioni, avendo - nella sentenza n. 74 del 2013 - la Corte precisato che il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri delle Camere va valutato esclusivamente in base al criterio della «necessità» processuale. Esso opera, infatti, sia come condizione per l'utilizzazione delle intercettazioni in sede processuale, sia come limite per l'autorità giudiziaria nei confronti dei parlamentari. La medesima pronuncia giurisdizionale reca infatti la seguente affermazione: «ne consegue che soltanto qualora la richiesta di autorizzazione avanzata dal Giudice per le indagini preliminari abbia ad oggetto intercettazioni fortuite la cui utilizzazione non risponda al richiamato criterio di «necessità», l'esercizio del potere giudiziario andrebbe ritenuto illegittimo e riveli l'intento persecutorio della richiesta».
Con riferimento a tale ambito valutativo, occorre ricordare che la citata ordinanza di custodia cautelare emessa lo scorso marzo nei confronti del parlamentare non faceva alcun uso né alcuna menzione delle intercettazioni riferite al parlamentare.
Il Giudice per le indagini preliminari premette, anche in questa sede, che «ai fini della prova dei fatti contestati, la funzione dell'attività captativa, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, ha avuto un ruolo marginale e di contorno».
Purtuttavia, la richiesta viene formulata, in quanto «talune delle conversazioni intercettate appaiono rilevanti ai fini delle indagini, benché nella quasi totalità (...) non documentino direttamente la commissione di un reato, né forniscano una prova diretta del reato medesimo. La rilevanza appare, invece, limitata ai riscontri, diretti o indiretti, specifici o generici, che da esse si traggono».
L'ordinanza conclude quindi nel senso che «Nessuna di tali conversazioni, poi, può qualificarsi come “manifestamente irrilevante” ai fini della ricostruzione delle vicende oggetto di indagine, atteso che tutte riguardano lo svolgimento dei fatti per cui è processo: il coinvolgimento dell'On. Genovese nella gestione degli enti di formazione che si sono ritenuti al medesimo riferibili e mediante i quali si assumono poste in essere le condotte illecite; i rapporti tra l'On. Genovese e gli altri protagonisti delle vicende; ecc.
».
Nel riportare l'elenco delle conversazioni, l'ordinanza riepiloga, in modo schematico, i fatti che esse contribuirebbero a documentare, ovvero i rapporti esistenti tra Genovese e alcuni coindagati in relazione a taluni episodi descritti nell'ordinanza di custodia cautelare.
Per i profili di interesse in questa sede, ritiene opportuno ricordare che, nelle memorie difensive prodotte da Genovese nel procedimento che la Giunta ha svolto precedentemente, il deputato ha insistito più volte sulla illegittima captazione delle sue conversazioni.
Il deputato Genovese ha infatti sostenuto dinanzi alla Giunta che il sostrato indiziario che sorregge la richiesta di custodia cautelare era derivato, in via pressoché esclusiva, dall'intercettazione di conversazioni telefoniche o ambientali, la cui modalità di esecuzione, era chiaramente rivelatrice di fumus persecutionis nei suoi confronti.
In particolare, Genovese aveva evidenziato che l'attività di captazione aveva fatto da supporto ad una inchiesta che lo vedeva come principale obiettivo di indagine in quanto, secondo l'accusa, era capo e promotore di un'associazione a delinquere.
Per tali ragioni sarebbero state controllate utenze della sua cerchia di familiari, di collaboratori e di amici con i quali i colloqui erano abituali, nonché addirittura un'utenza di cui aveva uso esclusivo.
Conclusivamente, nel riservarsi di formulare una proposta alla Giunta in esito agli elementi che emergeranno dal dibattito, che auspica sia il più possibile condivisa, ritiene utile evidenziare fin d'ora due elementi.
In primo luogo, occorre osservare che l'attività di captazione delle conversazioni del deputato - effettuate in forma indiretta - si è protratta per un arco significativo di tempo. La prima comunicazione risale infatti al 25 ottobre 2011 e l'ultima è datata 28 giugno 2013.
La seconda considerazione riguarda la circostanza che il deputato risulta già iscritto nel registro degli indagati, secondo quanto si apprende dall'ordinanza, dal 12 dicembre 2011 e tale elemento va sicuramente valutato in relazione al criterio ermeneutico espresso dalla Corte costituzionale in più occasioni, allorquando le intercettazioni riguardano un parlamentare che figuri già nel novero delle persone sottoposte a indagini. In tale circostanza «è indubbio che la qualificazione dell'intercettazione come «casuale» richiede una verifica particolarmente attenta»; in tale eventualità, difatti, pur non potendo ipotizzarsi una presunzione assoluta del carattere «indiretto» dell'intercettazione, tale da fare sorgere sempre l'esigenza dell'autorizzazione preventiva (sentenza n. 390 del 2007), il sospetto dell'elusione della garanzia è comunque più forte». Si vedano al riguardo le sentenze n. 114 e n. 263 del 2010.

Mercoledì 16 luglio 2014.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 18 giugno 2014.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, informa che il deputato Genovese - per il tramite del suo avvocato cui era stata inviata la rituale comunicazione sulla facoltà per il suo assistito di fornire alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni - ha comunicato di non voler svolgere la propria audizione e di affidare la propria difesa ad una memoria scritta, che è stata messa a disposizione dei colleghi già nella mattina di ieri.

Gea SCHIRÒ (PI), relatore, si riserva di formulare una proposta di deliberazione sulla domanda in titolo dopo lo svolgimento del dibattito e, comunque, entro la prossima seduta.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, evidenzia l'opportunità che la conclusione dell'attività istruttoria della Giunta sulla domanda in oggetto avvenga in tempi compatibili con l'esigenza dell'Assemblea di programmarne l'esame entro la chiusura dei lavori per la pausa estiva.
Propone pertanto di svolgere e concludere nella seduta odierna il dibattito, con l'intesa di pervenire alla deliberazione finale sulla proposta del relatore - previe dichiarazioni di voto - nella seduta che convoca sin d'ora per mercoledì 23 luglio 2014 alle ore 13.

Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di condividere la proposta del Presidente sull'organizzazione dei lavori, concordando sull'esigenza di consentire all'Assemblea di disporre di tempi congrui.
Evidenzia altresì che, in ragione della preannunciata audizione dell'onorevole Genovese - poi saltata - per la seduta di oggi, il suo gruppo aveva già programmato di intervenire nella discussione nella successiva seduta in cui, alla luce delle indicazioni del Presidente, si procederà al voto finale.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, preso atto che non vi sono obiezioni alla proposta sull'organizzazione dei lavori da lui formulata e non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame.

Mercoledì 23 luglio 2014.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 16 luglio 2014.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che il deputato Genovese, rinunciando alla facoltà di essere audito, ha trasmesso una memoria scritta, già a disposizione dei colleghi dalla scorsa settimana.
Pertanto, la Giunta, ove non fosse possibile pervenire già oggi alla deliberazione finale, è comunque nelle condizioni di acquisire la proposta del relatore affinché nella prossima seduta si addivenga al voto finale, in tempi compatibili con l'esigenza per l'Assemblea di programmarne l'esame entro la chiusura dei lavori per la pausa estiva, come convenuto nella precedente seduta.

Anna ROSSOMANDO (PD) ricorda di aver in prima persona appoggiato la proposta di un celere esame presso la Giunta, compatibilmente con l'esigenza di un approfondito lavoro istruttorio in un quadro di lavori parlamentari particolarmente impegnativo per i membri di quest'organo. In rappresentanza del suo gruppo ritiene, quindi, di dover promuovere una ulteriore richiesta di carattere istruttorio, che sarà compiutamente formulata dal collega Vazio e che discende dall'attento studio degli atti a disposizione di questo consesso.

Franco VAZIO (PD) rileva preliminarmente che la Camera è chiamata a deliberare su una domanda dell'autorità giudiziaria fondata sul giudizio secondo cui le comunicazioni del deputato Genovese sono state captate in modo «casuale e fortuito».
Ove così non fosse, ne discenderebbe una elusione del dettato costituzionale che trova attuazione nell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.
Ai fini delle valutazioni di quest'organo assume quindi rilevanza decisiva la circostanza che il deputato Genovese sia stato iscritto nel registro degli indagati alcuni mesi dopo l'inizio dell'attività di intercettazione disposta nei confronti di un soggetto terzo, ovvero il 12 dicembre 2011. Sul valore da attribuire a questo elemento nell'ambito del giudizio sulla «casualità» delle conversazioni captate sarà opportuno riferirsi agli orientamenti ormai consolidati della giurisprudenza costituzionale, su cui - in questa sede - non si sofferma.
Richiama, invece, l'attenzione dei colleghi sul periodo antecedente a tale data, dovendosi verificare - secondo i medesimi parametri - se vi sia stata in quella finestra temporale l'elusione della disciplina costituzionale che impone la preventiva autorizzazione delle Camere.
Si tratta, evidentemente, di un approfondimento particolarmente delicato e difficile dal momento che occorre ricostruire se - al tempo - le intercettazioni fossero «mirate», in ragione della identificazione del deputato Genovese come obiettivo dell'azione investigativa, già prima del suo ingresso nella sfera degli indagati per il reato di associazione a delinquere. Ritiene opportuno diradare i dubbi sulla reale direzione degli atti di indagine, cosa che potrà avvenire solo ove la Giunta sia in possesso dei relativi documenti.
Per questi motivi, avanza la proposta di richiedere alle procure interessate le informative di polizia giudiziaria acquisite dall'autorità giudiziaria nel periodo antecedente all'iscrizione dell'onorevole Francantonio Genovese nel registro degli indagati, nell'ambito dell'originario procedimento penale iniziato dalla procura di Patti nel 2011.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, reputa la proposta ammissibile ed anzi opportuna, purché compatibile con l'esigenza, da lui già espressa, di una tempestiva deliberazione della Giunta su una domanda pervenuta diverse settimane or sono. In tal senso, si impegna a inoltrare la richiesta all'autorità giudiziaria in tempi strettissimi e con l'avvertenza che la Giunta procederà comunque alle deliberazioni di sua competenza entro il 30 luglio 2014.
Resta quindi inteso che i lavori proseguiranno anche se i magistrati non offrissero un tempestivo riscontro alla richiesta istruttoria, elemento che - a suo avviso - non rafforzerebbe la fondatezza della domanda dell'autorità giudiziaria.
Ha, peraltro, già acquisito dal relatore, onorevole Gea Schirò - che si è dichiarata già in grado di sottoporre all'attenzione dei colleghi la sua proposta - la disponibilità a rinviarne alla prossima settimana la formulazione, proprio allo scopo di emendarla alla luce di nuove acquisizioni istruttorie.

Anna ROSSOMANDO (PD), sottoscrivendo la richiesta istruttoria del collega Vazio, condivide pienamente la posizione testé espressa dal presidente sui lavori della Giunta.

Giulia GRILLO (M5S) ritiene che l'esigenza istruttoria sia stata espressa in termini plausibili. Dichiara pertanto di non opporsi purché essa non celi alcun tentativo dilatorio sui tempi di conclusione dell'esame di una domanda il cui rinvio - si badi bene - era stato deciso al solo scopo di consentire al deputato interessato di poter svolgere la sua audizione presso la Giunta. Prende atto che, una volta ottenuta l'autorizzazione del magistrato, il deputato ha rinunciato alla facoltà di fornire personalmente i propri chiarimenti in Giunta e, pertanto, ritiene che i tempi siano maturi per assumere una decisione già nella prossima seduta.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, rileva che il senso della sua proposta si rispecchia pienamente nelle parole della deputata Grillo e prende atto anche dell'assenso degli altri colleghi presenti.

Gea SCHIRÒ (PI), relatore, apprezza la richiesta istruttoria avanzata dal collega Vazio, che è evidentemente ispirata a sciogliere i dubbi da lei stessa evidenziati nella relazione introduttiva. Nel confermare di essere in grado di formulare già nella seduta odierna una proposta, rivela di nutrire ancora alcune riserve su taluni aspetti della domanda dell'autorità giudiziaria, che auspica possano essere pienamente sciolte dalla integrazione dei documenti a disposizione della Giunta.

La Giunta approva all'unanimità la proposta del deputato Vazio.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame.

Mercoledì 30 luglio 2014.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 23 luglio 2014.

Gea SCHIRÒ (PI), relatore, ricorda che la Giunta è chiamata ad esprimersi sulla richiesta della pubblica accusa, accolta dal Giudice per le indagini preliminari di Messina, di utilizzare nel processo 193 conversazioni (peraltro la procura ne indica una in più, individuata con il numero 1140), avvenute tra il 25 ottobre 2011 ed il 28 giugno 2013, relative a comunicazioni di Genovese, su utenze di terzi.
Il deputato Genovese ha trasmesso alla Giunta una memoria con cui invita a rigettare la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle sue conversazioni, di cui ritiene opportuno preliminarmente dare conto.
In analogia a quanto già affermato nelle memorie difensive prodotte nel diverso procedimento riferito alla richiesta di arresto, il deputato Genovese sostiene anche in questo caso che il sostrato indiziario che sorreggeva la richiesta di custodia cautelare derivava, in via pressoché esclusiva, dall'intercettazione di conversazioni telefoniche o ambientali, la cui modalità di esecuzione, era chiaramente rivelatrice di fumus persecutionis nei suoi confronti.
In particolare, il deputato ha evidenziato l'illegittima captazione delle sue conversazioni, nonché la loro inutilizzabilità processuale in quanto eseguite dopo la scadenza dei termini delle indagini, e comunque disposte in un diverso procedimento, circostanza che ne inibisce l'uso nell'attuale giudizio ai sensi dell'articolo 270 del codice di rito.
Non ritiene necessario soffermarsi su questo secondo aspetto, che ha un'evidente rilevanza prettamente processuale, mentre - in quanto attinente ai profili di stretta competenza della Giunta - rappresenta come l'onorevole Genovese abbia evidenziato che l'attività di captazione ha fatto da supporto ad una inchiesta che lo vedeva come principale obiettivo di indagine, in quanto - secondo quanto esplicitamente sostenuto dall'accusa - egli era capo e promotore di un'associazione a delinquere.
Ne costituisce prova - a suo giudizio - la stessa affermazione contenuta nella richiesta di proroga delle intercettazioni formulata dalla Procura di Patti il 17 gennaio 2012 (nella memoria erroneamente datata 12 gennaio 2012), secondo cui «emerge comunque chiaramente che l'intero gruppo è al servizio dell'on. Genovese, per cui gestisce l’iter di approvazione dei progetti e da cui si reca frequentemente ».
Che le indagini fossero direttamente a lui riferibili troverebbe ulteriore conferma esplicita in alcuni passaggi delle informative di Polizia giudiziaria del novembre 2013. Nell'informativa dell'11 novembre 2013 si legge infatti: «(...) la presente informativa è volta a evidenziare attraverso i risultati delle indagini il complesso sistema di illecita gestione di enti di formazione riconducibili in via diretta e indiretta all'on. Francantonio Genovese». Con parole simili si esprime l'informativa del 22 novembre 2013: «Il presente lavoro intende palesare la struttura, le articolazioni, gli uomini chiave del sistema della formazione riferibile all'on. Francantonio Genovese».
Il deputato interessato ravvisa dunque la violazione della prerogativa costituzionale, dal momento che la Procura di Patti e, successivamente, quella di Messina, hanno richiesto di procedere alle intercettazioni di utenze della sua cerchia di familiari, collaboratori e amici nella piena consapevolezza che il parlamentare fosse un loro interlocutore tutt'altro che infrequente.
Ulteriore censura è rappresentata dal deputato interessato in relazione alla circostanza che, nella richiesta di proroga delle attività di controllo delle utenze, formulata dalla Procura di Patti il 13 agosto 2012, si ometteva addirittura di rappresentare al giudice competente che egli stesso era da tempo iscritto nel registro degli indagati. E, dal canto suo, l'Autorità giudiziaria di Messina ha autorizzato, nell'agosto del 2013, il controllo sulle utenze del signor La Macchia, nonostante agli atti vi fossero già numerose loro interlocuzioni, fin dagli ultimi mesi del 2011.
Infine, secondo l'onorevole Genovese - ma tale circostanza è smentita in modo perentorio nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari ed effettivamente non risulta agli atti - sarebbe stata controllata anche un'utenza (intestata ad una società) di cui aveva uso esclusivo.
Ritiene che la deliberazione della Giunta sul caso di specie possa essere rigorosamente indirizzata e definita dai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale.
In primo luogo, occorre avere presente che l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nell'imporre la previa autorizzazione parlamentare per sottoporre i membri delle Camere ad intercettazioni, sancisce una guarentigia a tutela della funzione parlamentare.
Destinatari della prerogativa costituzionale non sono i parlamentari uti singuli ma l'Istituzione nel suo complesso. Il bene protetto dalla Costituzione si identifica infatti nell'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giudiziario nei confronti dei membri del Parlamento, a protezione della funzionalità delle Camere rispetto ad indebite interferenze del potere giudiziario (sentenza n. 390 del 2007).
Le disposizioni che sanciscono siffatte immunità e prerogative per i parlamentari non possono essere interpretate in modo estensivo, costituendo esse una deroga al principio di uguaglianza, declinato come parità di trattamento davanti alla giurisdizione, «principio che si pone alle origini dello Stato di diritto» (sentenza n. 24 del 2004).
Venendo ai principi della giurisprudenza costituzionale invocabili nel caso di specie, ricorda che, ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, l'unico criterio da prendere in considerazione - esplicitato dalla fondamentale sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 - è rappresentato dalla «direzione dell'atto d'indagine».
Pertanto, non assume rilevanza decisiva la circostanza che i magistrati abbiano disposto le intercettazioni su utenze di terzi, nella consapevolezza dell'elevata probabilità che nel caso di specie sarebbero incorsi in comunicazioni cui partecipa un parlamentare. La Corte ha infatti chiarito, anche nella sentenza da ultimo citata, che la prerogativa non si estende certamente agli interlocutori - anche se abituali - del parlamentare. E le comunicazioni del deputato casualmente captate in tale contesto non richiedono la preventiva autorizzazione parlamentare, essendo comunque casuali (sentenza n. 390 del 2007).
Tuttavia, merita ricordare anche un altro paradigma interpretativo fissato dalla Corte costituzionale nella successiva sentenza n. 114 del 2010, secondo cui, se nel procedimento anche il parlamentare risulti già sottoposto alle indagini, «è indubbio che la qualificazione dell'intercettazione come casuale richieda una verifica particolarmente attenta (...). Ma è altrettanto vero che, nella fattispecie considerata, il sospetto dell'elusione della garanzia è più forte e che, comunque, l'ingresso del parlamentare - già preventivamente raggiunto da indizi di reità - nell'area di ascolto evoca con maggiore immediatezza, nell'autorità giudiziaria, la prospettiva che la prosecuzione dell'attività di intercettazione su utenze altrui servirà (anche) a captare comunicazioni del membro del Parlamento, suscettibili di impiego a suo carico: ipotesi nella quale la captazione successiva di tali comunicazioni perde ogni “casualità”, per divenire mirata».
Tale principio ermeneutico è sicuramente aderente al caso di specie. A partire, infatti, dal 12 dicembre 2011, il parlamentare - a suo dire peraltro tardivamente - è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati. Pertanto, occorre verificare se il giudice abbia motivato adeguatamente sulla natura casuale delle intercettazioni avvenute successivamente a tale data, tenendo conto degli indici significativi enunciati nella sentenza n. 113 del 2010 ovvero: «i rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine»; «il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare»; «l'arco di tempo durante il quale l'attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare».
Rileva come su questi elementi non vi sia una plausibile e circostanziata motivazione nell'ordinanza volta a giustificare la prosecuzione di intercettazione che, in primo luogo, riguardavano soggetti i cui rapporti con il parlamentare erano evidentemente strettissimi; si consideri altresì che lo stesso Francantonio Genovese è stato iscritto nel registro degli indagati anche per la fattispecie di associazione a delinquere, quindi in relazione ad un'attività di indagine che aveva come obiettivo un sodalizio criminoso di cui evidentemente il deputato era partecipe. Quanto agli altri due indici sintomatici delineati dalla Corte costituzionale, basti evidenziare come il numero di conversazioni sia estremamente elevato in termini assoluti - circa 300 - anche se il magistrato ne rileva la scarsa incidenza sul piano percentuale (su 21.000 telefonate di La Macchia, pari a circa l'1 per cento) e copra un arco di tempo di quasi due anni.
Alla luce di ciò, ritiene che sia possibile individuare negli atti una precisa data in cui è possibile collocare - senza incertezze - un mutamento dell'obiettivo dell'indagine, a partire dal quale le motivazioni fornite dall'ordinanza a giustificazione della loro casualità appaiono poco plausibili: tale data corrisponde al momento di formale iscrizione del deputato nel registro degli indagati, ovvero il 12 dicembre 2011.
A partire da quella data non solo era «prevedibile» che altre comunicazioni del parlamentare sarebbero state assunte (circostanza di per sé non decisiva), ma soprattutto, è inverosimile ritenere che l'organo inquirente non abbia spostato la sua attenzione anche sul ruolo di Francantonio Genovese in vicende in cui era obiettivamente coinvolto in prima persona.
In altre parole, da quella data si deve ritenere che sia sopravvenuto - per usare le parole della sentenza n. 114 del 2010 della Corte costituzionale - «nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obbiettivi: (...). Quando ciò accadesse, ogni “casualità” verrebbe evidentemente meno: le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero “mirate” (...), esigendo quindi l'autorizzazione preventiva della Camera».
Pertanto, ha maturato il convincimento di proporre il diniego dell'autorizzazione quantomeno, con riferimento alle comunicazioni captate a partire dalla data di iscrizione del deputato nel registro degli indagati, potendo affermare con un sufficiente grado di certezza che le intercettazioni avvenute dopo siano state assunte eludendo il dettato costituzionale.
In tal senso avrebbe formulato la sua proposta già nella scorsa seduta, nel corso della quale ha ritenuto, però, opportuno svolgere un supplemento di riflessione sulle comunicazioni precedenti a quella data, acquisite durante le indagini svolte dalla procura di Patti.
Ha quindi compreso lo spirito con il quale è stata avanzata la richiesta, approvata dalla Giunta il 23 luglio 2014, volta a ricevere le informative di polizia giudiziaria acquisite dalla procura nel periodo antecedente l'iscrizione dell'onorevole Genovese nel registro degli indagati. Essa muove da un'oggettiva esigenza istruttoria, legata al peculiare sviluppo dell'inchiesta di Patti.
Effettivamente, la Giunta non disponeva - né dispone adesso - dell'intero fascicolo processuale relativo all'inchiesta che si è sviluppata su iniziativa degli organi inquirenti di Patti.
Dagli atti trasmessi da Messina si è infatti appreso che a Patti era stata avviata un'articolata attività investigativa in relazione a false attestazioni di residenza per partecipare alle competizioni elettorali svoltesi a Patti nel maggio del 2011.
Da questa originaria indagine si sono sviluppati due filoni investigativi, uno dei quali riguarda la formazione professionale e vede il coinvolgimento dell'onorevole Genovese, i cui atti sono confluiti alla procura di Messina mediante il deposito di due informative del 19 agosto e 4 settembre 2013. Non è indicata una data precisa in cui dall'originario procedimento sono germogliati i due filoni investigativi.
È possibile però riscontrare due richieste di proroga delle attività di captazione per l'interlocutore pressoché unico di Genovese, La Macchia, avanzate dalla procura di Patti, entrambe accolte dal Giudice per le indagini preliminari.
La prima, del novembre 2011, è motivata dagli organi inquirenti in ragione dell'indagine sull'attività del gruppo legato a La Macchia. Si informa l'autorità giudiziaria di un «incontro a cui deve che partecipare anche l'onorevole Genovese».
La seconda, del 9 dicembre 2011 è più esplicita. Si legge «quanto poi alla posizione di La Macchia Salvatore, questi mostra di essere il vero motore della distribuzione di finanziamenti regionali per la formazione, anello di congiunzione tra l'assessore Centorrino e l'on. Genovese, che gli impartisce le direttive da seguire a livello regionale; questi è in grado di intervenire nelle cooperative assegnatarie di fondi per l'assunzione di personale (...) e nel contempo, organizza gli incontri politici fondamentali per la gestione dei fondi».
Aggiunge che dagli atti che erano già in possesso della Giunta si evince che l'autorità giudiziaria ha formulato le suddette richieste anche sulla base di numerose note e informative del 2011 del Commissariato di PS di Patti, datate 6 maggio, 3 e 18 giugno, 28 settembre, 3 ottobre, 17 novembre e 7 dicembre.
L'autorità giudiziaria di Patti ha risposto in modo tempestivo, tuttavia inviando alla Giunta esclusivamente due comunicazioni di notizie di reato della Polizia Giudiziaria datate 26 novembre e 26 dicembre 2011, «quest'ultima riguardante attività tecnico investigativa svolta antecedentemente alla iscrizione dell'onorevole Francantonio Genovese nel registro degli indagati». Da contatti informali è emerso che la suddetta documentazione assume il valore di ‘informative finali’ a compendio delle precedenti attività di indagine.
Da tali atti emerge che - mentre nessun riferimento alla posizione dell'onorevole Genovese compare nella prima comunicazione - la seconda riferisce degli esiti di un'attività investigativa risalente a diversi mesi prima l'iscrizione del deputato nel registro degli indagati, riportando anche conversazioni tra uno degli indagati e il parlamentare, qualificato come referente politico del primo, del maggio e del giugno 2011.
Ritiene, quindi, che tale ulteriore documentazione acquisita costituisca un'ulteriore conferma del convincimento precedentemente espresso.
Formula quindi la proposta di concedere l'autorizzazione all'uso processuale di tutte le comunicazioni del parlamentare precedenti al giorno della sua iscrizione nel registro degli indagati; ne consegue che non sarebbero processualmente utilizzabili quelle assunte a partire dal 12 dicembre 2011.

Mariano RABINO (SCpI) concorda con la proposta del relatore.

Vincenzo CASO (M5S) richiama la recente sentenza della Corte costituzionale, n. 74 del 23 aprile 2013 in tema di utilizzazione delle intercettazioni a carattere «casuale» od «occasionale» effettuate nei confronti di un membro del Parlamento, che ha chiarito i limiti della prescrizione normativa di cui all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140.
La suddetta pronuncia, precisando i contenuti della sentenza n. 390 del 2007 di parziale illegittimità, e la sentenza n. 188 del 2010, individua il criterio di «necessità» come parametro di bilanciamento tra l'esigenza investigativa e la disciplina costituzionale di protezione delle comunicazioni dei parlamentari.
Essa recita: «la Camera deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, “negativo” dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, “positivo” della affermata “necessità” dell'atto, motivata in termini di non implausibilità».
Con ciò la Corte ha voluto, quindi, chiarire che la «necessità», sul piano della sostanza e su quello della motivazione, non può e non deve essere confusa con la «decisività» della prova di cui viene chiesta l'utilizzazione.
Venendo al caso di specie, ricorda che alla procura della Repubblica presso il tribunale di Messina sono state depositate una richiesta (il 28 febbraio 2014) e due richieste integrative (il 1o e il 24 aprile 2014) di utilizzo di intercettazioni telefoniche e ambientali coinvolgenti il deputato Genovese. Il magistrato richiedente ha puntualmente motivato tali istanze, come previsto dalla sentenza del 2010 precisando, da un lato, la «rilevanza e necessità» di tutte le conversazioni intercettate e soprattutto chiarendo ogni aspetto in merito alle eccezioni sollevate della difesa del deputato mostrando così di aver vagliato con attenzione la ragionevolezza delle richieste.
Con riferimento alla «mancata casualità delle intercettazioni», lamentate dalla difesa del deputato, l'ordinanza precisa che: «obiettivo della captazione non era, neanche in termini di mera eventualità il deputato, bensì le attività poste in essere dai soggetti direttamente sottoposti ad intercettazione».
La puntualizzazione appare convincente sotto il profilo dell'attenzione che la magistratura ha riservato alla questione dell'occasionalità dell'intercettazione, rispettosa del principio della prescritta tutela delle garanzie costituzionali riservate ai parlamentari.
Sotto altro profilo, si deve evidenziare che la richiesta di autorizzazione appare adeguatamente motivata anche in tema di necessità dell'utilizzo dell'intercettazione argomento sul quale il Parlamento deve limitarsi a verificare la sussistenza del requisito dell'adeguata motivazione non avendo il potere di sostituire una propria valutazione a quella del magistrato procedente.
Il sindacato parlamentare ha, pertanto, come punto di riferimento la motivazione dell'atto giudiziale, e la sua capacità di illustrare la «necessità» dell'invocata autorizzazione in «termini di non implausibilità» come stabilito dalla citata sentenza n. 188 del 2010.
Anche sotto tale profilo la richiesta dell'autorità giudiziaria competente si è espressa con convincente motivazione, rilevando, tra l'altro che «a norma dell'articolo 268 comma 6 c.p.p. va disposta l'acquisizione delle conversazioni indicate dalle parti che non appaiono manifestamente irrilevanti». Sulla base di tale preciso assunto, mostrando attenzione e precisione nell'operato, la procura ha richiesto l'acquisizione solo di una serie di conversazioni che sono puntualmente richiamate, quanto alla rilevanza, alle circostanze descritte nelle varie informative di atti.
Conclusivamente, osserva come la prerogativa parlamentare in discussione costituisca una importante deroga al principio generale dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed è per questo che gli organi parlamentari devono porre massima attenzione nell'evitare l'illegittima strumentalizzazione di tale prerogativa, affinché non diventi un mero privilegio.
Solo questa è, e deve essere, la ratio dell'indagine circa l'eventuale sussistenza del fumus persecutionis; nel caso di specie, non appare in alcun modo che a carico del deputato Francantonio Genovese sia stato perpetrato, da parte della magistratura, un trattamento persecutorio o anche solo poco responsabile, anzi, dagli atti - ivi compresi quelli da ultimo acquisiti - si può tranquillamente desumere che non vi sia da temere alcun abuso della funzione giudiziaria.
Per quanto detto annuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta del relatore.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, replicando all'intervento del deputato Caso, precisa che l'attività della Giunta non può configurarsi come volta a riconoscere privilegi, ma solo e soltanto a definire l'ambito di operatività di una prerogativa costituzionale. Se è ammissibile discuterne la ratio, non è invece certamente corretto invocare la disapplicazione di una norma di rango costituzionale che differenzia la posizione dei membri delle Camere e quella dei cittadini per ragioni ben note e che costituisce la ragion d'essere di questo organo parlamentare.

Anna ROSSOMANDO (PD) desidera svolgere tre considerazioni che reputa essenziali al fine di motivare la posizione del suo gruppo in relazione alla domanda in esame.
In primo luogo, in linea con quanto sottolineato dal presidente La Russa, osserva in via generale che i destinatari delle prerogative previste dall'articolo 68 della Costituzione non sono i parlamentari uti singuli, ma l'Istituzione nel suo complesso, al fine di garantirne la funzionalità e porla al riparo da illecite ingerenze. Esprime, pertanto, il suo disaccordo rispetto alle affermazioni del collega del MoVimento 5 Stelle. Nell'esaminare i singoli casi, tenendo conto della copiosa giurisprudenza costituzionale, è necessario operare un bilanciamento tra i diversi interessi tutelati a livello costituzionale: in questo contesto il principio di uguaglianza, a suo avviso, serve a delucidare l'ambito di applicazione delle prerogative parlamentari, evitando così il rischio che queste si trasformino in un indebito privilegio.
In secondo luogo, richiama alcuni elementi di fatto della vicenda in esame che assumono un particolare significato ai fini della decisione della Giunta. Segnala innanzitutto che la domanda di autorizzazione all'utilizzo delle conversazioni telefoniche del Genovese si riferisce solo ad una parte delle captazioni, vale a dire quelle effettuate a partire dal 25 ottobre 2011, nonostante dagli atti processuali risulti l'esistenza di ulteriori intercettazioni disposte nei suoi confronti antecedentemente a tale data. Evidenzia poi la peculiare rilevanza della data di iscrizione del Genovese nel registro degli indagati, avvenuta il 12 dicembre 2011, poiché da quel momento in poi, si verifica un mutamento dell'obiettivo delle indagini. Sottolinea infine il fatto che sebbene l'onorevole Genovese sia stato iscritto nel registro degli indagati per un reato associativo, non vi è una assoluta coincidenza fra i soggetti coindagati dei due diversi filoni di indagine delle procure di Patti e di Messina, ad eccezione del La Macchia che funge da elemento di collegamento fra gli appartenenti al sodalizio criminoso.
Rispetto alle argomentazioni addotte dal collega Caso, osserva che, nel caso di specie, il criterio dirimente ai fini della valutazione della legittimità della richiesta dell'autorità giudiziaria, è rappresentato non tanto dall'acquisizione delle conversazioni che non appaiono manifestamente irrilevanti, quanto dalla direzione degli atti di indagine, che è un aspetto sul quale l'ordinanza del GIP non appare adeguatamente motivata. Ricorda, a tal proposito, che le indagini sono state avviate dalla procura di Patti in relazione ad una serie di trasferimenti di residenza sospetti avvenuti in coincidenza con una tornata elettorale. Prendendo spunto da tali indagini, incentrata in modo particolare sulla figura del La Macchia, la procura di Messina è giunta a disvelare il sistema di malaffare legato ai corsi di formazione e il ruolo di primo piano in esso svolto dal Genovese, che ha portato alla iscrizione di quest'ultimo nel registro degli indagati per un reato associativo.
In relazione a tali aspetti osserva che le intercettazioni effettuate dal 25 ottobre 2011 e fino alla data di iscrizione nel registro degli indagati appaiono semplicemente volte a documentare i contatti tra La Macchia e Genovese, senza che le stesse assumessero una rilevanza tale da indurre i magistrati a mutare l'indirizzo dell'azione investigativa. Al contrario, le intercettazioni disposte successivamente al 12 dicembre 2011, tenuto conto in primis della natura associativa del reato contestato al Genovese, appaiono consapevolmente indirizzate dai magistrati verso la captazione di sue conversazioni. A tal proposito, ritiene che il dato concernente il limitato numero di intercettazioni riguardanti l'onorevole Genovese, calcolato sul totale delle intercettazioni disposte dalla procura, non possa essere considerato un elemento probante dell'asserita natura casuale delle intercettazioni.
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta del relatore.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), nell'apprezzare le articolate valutazioni espresse dal relatore e dall'onorevole Rossomando, manifesta comunque i propri dubbi sulla reale direzione delle indagini anche nel periodo precedente all'iscrizione di Francantonio Genovese nel registro degli indagati. Sono, infatti, agli atti documenti della procura ed informative di polizia giudiziaria le cui date andrebbero attentamente valutate per comprendere l'effettivo andamento dell'azione investigativa.
Si chiede, infine, se i passaggi citati nella memoria difensiva del deputato Genovese e correttamente replicati nell'intervento del relatore non debbano indurre a ritenere elusa la prerogativa costituzionale anche nei mesi precedenti la sua iscrizione nel registro degli indagati.
Per tali ragioni preannuncia il suo voto di astensione.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, precisa che le informative cui la memoria dell'onorevole Genovese fa riferimento compendiano un'attività investigativa che si è svolta in un ampio arco di tempo, ma risultano comunque trasmesse all'autorità giudiziaria nel novembre 2013.
Pone, quindi, in votazione la proposta del relatore di concedere l'autorizzazione all'uso processuale di tutte le comunicazioni del parlamentare precedenti al giorno della sua iscrizione nel registro degli indagati. Precisa che - in caso di approvazione della proposta - ne consegue la scelta di non rendere processualmente utilizzabili quelle assunte a partire dal 12 dicembre 2011.

La Giunta approva la proposta con 10 voti favorevoli, 3 contrari ed un astenuto, conferendo altresì alla deputata Schirò il mandato di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

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