Doc. IV, n. 6-A





Onorevoli Colleghi! - La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Francantonio Genovese, nell'ambito del procedimento penale n. 7696/11 RGNR.
La richiesta è stata avanzata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina lo scorso 18 marzo 2014, con riferimento ai reati di associazione a delinquere (articolo 416 c.p.), concorso nei reati - legati dal vincolo della continuazione - di riciclaggio (articolo 648-bis c.p.), peculato (articolo 314 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis c.p.), dichiarazioni fraudolente ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (articoli 2 e 8 del d.lgs. 74 del 2000).
La Giunta ha esaminato la domanda in oggetto nelle sedute del 26 marzo, del 10, 15 e 16 aprile 2014 nonché, ottenuta la proroga del termine di cui all'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera, nelle sedute del 29 e 30 aprile, ed infine del 6 e del 7 maggio 2014. Per completezza, alla presente relazione si allegano i resoconti delle citate sedute.
Nel corso dell'istruttoria, ha avuto altresì luogo l'audizione del deputato Genovese, che si è avvalso anche della facoltà di presentare note difensive e documenti.
Su iniziativa della Giunta è stata richiesta, inoltre, all'Autorità Giudiziaria un'integrazione della documentazione che era stata già trasmessa in allegato alla domanda in oggetto.
La Giunta ha così potuto esaminare una notevole quantità di documenti, atti giudiziari e sentenze che via via sono stati portati alla sua attenzione perché ritenuti importanti e o rilevanti al fine di decidere.
La Giunta, in adempimento della funzione di cui all'articolo 18 del Regolamento, ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione richiesta in base al disposto dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Il quadro accusatorio.

Secondo l'ipotesi accusatoria, fatta propria dal Giudice per le indagini preliminari, in assenza di efficaci controlli amministrativi, alcuni enti privati siciliani - gonfiando i costi di esercizio per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale - erano divenuti strumento per la sottrazione di fondi regionali e comunitari dalla loro destinazione.
In particolare, la Procura ha messo a fuoco la gestione di due enti denominati ARAM e LUMEN Onlus, destinatari rispettivamente di circa 23,4 milioni di euro (per il periodo 2006-2012) e 3,3 milioni di euro (per il periodo 2006-2011). La loro gestione sarebbe stata caratterizzata dal sistematico ricorso, con costi esorbitanti, a società riconducibili ai medesimi amministratori degli enti in parola per il noleggio di attrezzature, la locazione di immobili e la formazione di contratti fittizi.
L'inchiesta descritta nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari prende le mosse dalle vicende che, già nel mese di luglio del 2013, ha indotto la medesima Autorità Giudiziaria a disporre l'applicazione di misure cautelari per dieci indagati, tra cui persone strettamente connesse per ragioni di parentela o legate ad altro titolo a Francantonio Genovese.
Per tali soggetti il procedimento penale è già in fase dibattimentale, in primo grado, dinanzi la II sezione penale del Tribunale di Messina.
Mentre nell'ambito del primo filone di indagine l'attenzione era stata focalizzata su coloro che avevano assunto le cariche sociali degli enti di cui si è detto, ad avviso del Giudice per le indagini preliminari, nell'evoluzione investigativa si è giunti alla conclusione che gli enti coinvolti sono in realtà riconducibili ad un unitario centro di interessi «...individuato, in ultimo, nella persona dell'onorevole Francantonio Genovese. Infatti è costui che, nel corso del tempo - con l'evidente consapevolezza dei cospicui guadagni illeciti realizzabili e dei potenziali vantaggi probabilmente di natura elettorale - ha provveduto ad acquisire, per il tramite di una rete di complici ricavata in parte nella propria cerchia familiare, il controllo di diversi enti di formazione sparsi nella Regione Siciliana; quindi, parallelamente, a costituire una rete di società mediante le quali giustificare le appropriazioni ed attraverso le quali fare transitare i profitti illeciti...».
L'impianto accusatorio ruota intorno all'influenza politica dell'onorevole Francantonio Genovese sull'Assessorato regionale alla formazione, che avrebbe assicurato cospicue erogazioni ad enti di formazione di cui progressivamente lo stesso Genovese assumeva il controllo per il tramite di terze persone (la moglie, la cognata, la sua segretaria particolare, persone a lui strettamente legate da rapporti di amicizia e lavoro, professionisti legati al suo sistema societario).
Ciò gli avrebbe quindi consentito di far stipulare a tali enti contratti per beni e servizi a costi esorbitanti, ovvero consulenze o somministrazioni fittizie con società direttamente riferibili a lui ed alla sua organizzazione.
Inoltre, si sarebbe giovato dell'assunzione presso un ente, a valere quindi sui fondi per la formazione, di due persone che invece prestavano servizio nella sua segreteria politica.
A tal riguardo il Tribunale di Messina, chiamato a giudicare sulla richiesta di riesame su misure cautelari disposte a carico di uno dei soggetti coinvolti (signor Salvatore Natoli) nel procedimento penale già in fase dibattimentale, così illustrava dettagliatamente il sistema nell'ordinanza di rigetto del 2 agosto 2013: «Il meccanismo si basava, in particolare, su un rapporto di cointeressenza, che spesso trasmodava nella coincidenza di centri di interesse, tra i titolari dell'ente di formazione e alcune società di servizi, le quali locavano immobili o noleggiavano attrezzature da soggetti terzi a prezzi correnti, per poi proporli in subaffitto all'ente di formazione a tariffe esorbitanti.
I costi venivano, quindi, sottoposti dall'ente di formazione alla Regione in sede di richiesta prima, e di approvazione del rendiconto poi, di specifici progetti di formazione.
La funzione delle società era, essenzialmente, duplice.
Esse fungevano da schermo tra il regolare mercato e l'ente finanziatore, facendo apparire come congrui e allineati ai valori ordinari oneri in realtà sproporzionati, permettendo all'ente di formazione di esibire e documentare, a seconda delle fasi della procedura, all'amministrazione regionale preventivi di spesa falsati.
Contestualmente tali società costituivano la cassaforte "privata" in cui far confluire, una volta ottenuto il finanziamento, il denaro pubblico drenato dall'ente di formazione attraverso il meccanismo di sovrafatturazione appena illustrato, permettendo in tal modo a quest'ultimo, statutariamente una onlus, di lucrare sulla differenza tra quanto effettivamente speso e quanto fittiziamente dichiarato.
Non a caso, in tutti gli episodi al centro dell'indagine le società "interposte" facevano capo, in tutto o in parte, agli stessi titolari degli enti di formazione (Trinacria 2001, El.FI. Immobiliare, Centro Servizi 2000) o a loro familiari (Euroedil, Caleservice, GE.Imm.), ovvero a soggetti a questi collegati da rapporti di cointeressenza (Na.PI. Service, Sicilia Service)».

Nella medesima pronuncia giurisdizionale sono descritti anche alcuni episodi esemplificativi di tale meccanismo, che vale la pena richiamare in questa sede: «... un primo gruppo di capi di imputazione attiene alla vicenda della locazione dell'immobile sito in Caltanissetta, Via Borremans n. 8, di proprietà dell'Oratorio del Sacro Cuore.
Nel mese di febbraio dell'anno 2007 (capi 19 e 20) la Sicilia Service s.r.l., rappresentata dal Natoli, prendeva in affitto l'immobile in oggetto (due locali da adibire a laboratori artigianali e una stanza da adibire a segreteria, oltre all'uso dei servizi igienici) per il canone di euro 10.000,00, comprensivo di consumi elettrici, idrici e dei costi per le pulizie. In pari data la Sicilia Service 2000, sempre rappresentata dall'odierno ricorrente, subaffittava l'unità immobiliare all'ARAM, rappresentata da Sauta Elio, all'iperbolico canone di euro 70.000,00, IVA inclusa.
Nel mese di ottobre del 2007 (capi 23 e 24) l'Oratorio Salesiano concedeva in affitto alla Sicilia Service 2000, firmatario sempre il Natoli, ulteriori due locali e un parcheggio per il canone mensile di euro 7.000,00.
Anche questa volta, addirittura con contratto riportante data precedente rispetto a quella dell'accordo presupposto, benché registrato successivamente, la Sicilia Service 2000 concedeva nuovamente in sublocazione l'immobile all'ente di formazione a fronte di un canone di euro 49.500,00 IVA inclusa. (...)
La contestazione di cui ai capi 21) e 22) attiene alla locazione dell'immobile di Agrigento, ubicato in via Lombardia, stipulata in data 1o marzo 2007 dalla Sicilia Service 2000 s.r.l, rappresentata da Natoli Salvatore al canone annuo di euro 14.400,00.
In conformità del solito meccanismo operativo in pari data la Sicilia Service 2000 sublocava all'ARAM, rappresentata dal Sauta, "il locale ad uso ufficio sito in Agrigento via Lombardia, primo piano, composto da n. 7 vani con annessi servizi igienici" al canone annuo di euro 24.000.
Singolarmente, con un parallelo contratto datato 9 marzo 2007, ma registrato nel mese di ottobre, la medesima Sicilia Service 2000 subaffittava lo stesso immobile, sempre all'ARAM, nella persona del Sauta, questa volta con un'ulteriore maggiorazione, attestandosi l'importo del canone a euro 30.000,00, con spese accessorie, inoltre, a carico del sub conduttore (...). L'assenza di qualsiasi elemento che giustifichi le variazioni di costi a detrimento dell'Aram dimostra ancora una volta la funzione meramente strumentale della Sicilia Service 2000 ...
».
Ed ancora il Tribunale di Messina, in data 8 agosto 2010, pronunciando sulla richiesta di riesame proposta da Schirò Chiara, moglie del deputato Francantonio Genovese, ed in riferimento al quadro indiziario e fattuale poi riferito al Genovese stesso, così precisa: «...Indubbio, pertanto, il fumus commissi delicti nei termini sopra chiariti. E d'altra parte, ai fini del mero fumus non possono smentire le conclusioni a cui si è pervenuti le consulenze prodotte dalle difese in sede di discussione. Le stesse, infatti, non sono valse neppure a ritenere scolorito il quadro di gravità indiziaria idoneo a supportare l'applicazione della misura personale...».
Un ulteriore capo di imputazione prende in esame «... un anomalo e vorticoso giro di fatture che ha interessato Genovese Francantonio e le società che al medesimo fanno pressoché univoco riferimento».
In particolare, nell'ordinanza si afferma che Francantonio Genovese conferiva risorse ad una sua società - la Caleservice s.r.l, definita nell'ordinanza come una «cartiera» - come corrispettivo di operazioni in tutto o in parte non realmente effettuate, ai fini dell'abbattimento del reddito imponibile, dunque funzionali unicamente a consentire evasione fiscale e creare disponibilità per acquisti di immobili (la società Caleservice risulterebbe intestataria di circa 62 unità immobiliari, cui se ne aggiungerebbero ulteriori in conseguenza dell'incorporazione di Medioimpresa s.r.l. ed Euroedil s.r.l.).
Per quest'ultima condotta l'Autorità Giudiziaria formula l'ipotesi di riciclaggio, individuando in essa il tentativo consapevole di attivare un meccanismo complesso di occultamento della natura illecita del denaro conseguito.
Come già evidenziato, nell'ordinanza si configura l'ipotesi di reato di associazione a delinquere, nell'ambito della quale Francantonio Genovese «...si colloca chiaramente al vertice del sodalizio criminale...», con il ruolo di «... promozione e direzione, contestualmente stratega e principale beneficiario dei proventi illeciti...».
Avvalendosi di una propria struttura già esistente, egli avrebbe costruito una ragnatela di enti e di istituti, collocandovi al vertice familiari ed altre persone di sua fiducia, ampliando la rete degli enti di formazione controllati ed estendendo la propria influenza ai vertici delle Istituzioni, al fine di controllare le vie di accesso al finanziamento. Attraverso questa struttura complessa, secondo i Giudici procedenti, l'onorevole Francantonio Genovese avrebbe quindi tratto profitti illeciti confluiti nel suo patrimonio.

Le esigenze cautelari espresse nell'ordinanza.

Il Giudice, preso atto delle risultanze investigative, con l'ordinanza in esame ha ritenuto di accogliere la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Francantonio Genovese.
Ciò in quanto si ritengono sussistere i reati ascritti e si qualifica in termini di eccezionale gravità la condotta dell'indagato.
Il Giudice a tal riguardo osservava: «Tali elementi rendono l'idea di una organizzazione criminale diffusa, ben avviata ed adeguatamente potente; che ha delinquito e ragionevolmente continuerà a delinquere. (...) Appare, dunque, ragionevolmente certa la reiterazione delle medesime condotte criminose».
In ordine all'adeguatezza della misura cautelare, nell'ordinanza si legge: «Deve ritenersi che unica misura adeguata a soddisfare le esigenze cautelari sia quella della custodia cautelare in carcere».
Sul punto, vale la pena osservare fin d'ora che l'ordinanza propone un parallelismo tra la misura disposta per Francantonio Genovese e la posizione di uno degli imputati nel procedimento oggi in fase dibattimentale, tal Elio Sauta. Quest'ultimo, colpito da diverse pronunce cautelari a partire dal luglio del 2013, si è visto disporre dal Tribunale del Riesame la misura della custodia cautelare in carcere. Si legge quindi nella presente ordinanza: «Il Sauta, come detto, è il vertice dell'organizzazione criminale. Tuttavia, (...) occupa una posizione subordinata rispetto al Genovese. Quella del Genovese è decisamente una condizione assai più grave ed insidiosa in termini di potere di reiterazione delle condotte criminali. Basti, in proposito, osservare come questi operi raramente in prima persona, avvalendosi, invece, di una rete amplissima di prestanome e collaboratori che, di volta in volta, espone ed utilizza per operazioni lecite e illecite, e sui quali esercita uno straordinario potere di succubanza. (...) In tal senso la misura della custodia in carcere appare l'unica in grado quanto meno di attenuare i legami esistenti tra l'indagato e la rete di collaboratori e prestanome per il tramite dei quali lo stesso ha sinora agito».

L'esame istruttorio svolto dalla Giunta.

La Giunta ha preliminarmente acquisito la memoria difensiva prodotta dal deputato interessato, poi integrata - oltre che in sede di audizione personale - da altre note e documenti, in parte richiesti dalla Giunta e in parte da lui spontaneamente prodotti.

* * *

Nelle sue memorie difensive prodotte presso la Giunta, il deputato Francantonio Genovese ha formulato argomentazioni a sostegno della sussistenza, nei suoi confronti ed a suo dire, di un evidente fumus persecutionis.
Gli elementi addotti riguardano, in primo luogo, l'asserito abuso di mezzi investigativi, caratterizzato dall'acquisizione e dall'uso indebito delle intercettazioni delle sue conversazioni.
Inoltre, vi sarebbero state distorsioni macroscopiche nell'interpretazione delle norme penali sostanziali applicate, con lo scopo di formulare fattispecie di reato più gravi e segnatamente il riciclaggio e il peculato, quest'ultimo in luogo del reato di truffa in contrasto con un giudicato cautelare interno (Cass. pen. Sez. VI Sent. n. 5889 depositata il 6 febbraio 2014). L'Autorità Giudiziaria avrebbe quindi qualificato le fattispecie penali in modo artificioso e meramente funzionale all'obiettivo di pervenire a pene edittali più elevate e rendere più plausibile la misura cautelare della custodia in carcere (oltre che aumentare i termini massimi di custodia cautelare).
Ad avviso del deputato Genovese, si assisterebbe inoltre ad un travisamento dei fatti per come ricostruiti nel corso dell'indagine, cui si accompagnerebbe un immotivato rifiuto di approfondire o addirittura acquisire - mediante incidente probatorio - prova su elementi di fatto essenziali per l'integrazione delle figure di reato contestate.
Nelle memorie difensive si palesa anche la possibile manipolazione di alcune fasi processuali, in quanto la contestazione del reato nei suoi confronti sarebbe dovuta eventualmente avvenire in una fase precedente e non quando effettivamente è accaduto, con lo scopo di affievolire la sua posizione difensiva.
Il deputato interessato ha anche richiamato elementi di condizionamento del Giudice procedente, testimoniati dalla formulazione di un'istanza di astensione, per gravi ragioni di convenienza; istanza poi rigettata dal Presidente del Tribunale di Messina, in quanto, ad avviso di Francantonio Genovese, essa non avrebbe in realtà enunciato in modo completo i rapporti tra alcuni imputati e la moglie ed il cognato del Giudice, peraltro emersi ben prima della decisione sulla richiesta di custodia cautelare nei suoi confronti.
Infine, il deputato Genovese denuncia la sistematica fuga di notizie che avrebbe caratterizzato, anticipandone i contenuti, ogni atto giudiziario relativo all'inchiesta, così da sollecitare nell'opinione pubblica la convinzione della colpevolezza degli indagati e rendere doverose le ordinanze di custodia in carcere.
Quanto poi alla sua posizione nell'ambito delle vicende oggetto di indagine, l'onorevole Genovese - nei suoi atti difensivi - ha posto all'attenzione della Giunta alcuni elementi di valutazione, che si riassumono di seguito.
In primo luogo, la limitatissima incidenza che le somme contestate avrebbero in ordine alla sua complessiva posizione patrimoniale, maturata in trenta anni di partecipazioni societarie e attività politica e professionale.
In secondo luogo, il mancato riconoscimento - senza prove ed al solo scopo di configurare una condotta, invero anomala, di riciclaggio - dell'effettivo svolgimento da parte sua di attività professionale fatturata alle società a lui riferibili e dell'attività della sua società Caleservice, erroneamente definita dal giudice come una «cartiera», senza riconoscere il notevole patrimonio - superiore ai 15 milioni di euro - e senza preoccuparsi di acquisirne i bilanci, circostanza che a suo dire smentirebbe in radice l'accusa di false fatturazioni e di frode fiscale.
Inoltre, l'onorevole Genovese ha ribadito con forza, in ogni suo atto difensivo, l'impossibilità di configurare nei suoi confronti l'ipotesi di reiterazione del reato.
Nel rivendicare il suo comportamento di piena collaborazione per l'accertamento dei fatti, testimoniato da diverse iniziative processuali, egli sostiene che la valutazione del Giudice non risulta ancorata ad un giudizio di oggettiva concretezza del pericolo della reiterazione, ma solo ad elementi meramente congetturali ed astratti, testimoniati dall'espressione recata nell'ordinanza: "ragionevolmente certa la reiterazione delle medesime condotte".
Infine, ad avviso di Francantonio Genovese, la scelta del Giudice non appare in alcun modo ispirata al canone di adeguatezza o di proporzionalità rispetto alla reale gravità della condotta.

* * *

La Giunta si è concentrata, in particolar modo, sull'analisi delle motivazioni dell'ordinanza a supporto dell'adozione della misura cautelare in carcere ed ha, conseguentemente, assunto una doppia iniziativa istruttoria.
La prima è stata funzionale a maturare un convincimento sulla coerenza dell'affermazione posta a base della misura della custodia cautelare e cioè sul presupposto della ragionevole certezza della reiterazione delle medesime condotte criminose.
Essa ha riguardato l'acquisizione, dall'onorevole Genovese, di documenti comprovanti l'attività in corso degli enti di formazione a lui riconducibili e, parallelamente, dalla medesima Autorità Giudiziaria, dei documenti eventualmente acquisiti agli atti del procedimento relativi all'attività dell'ente Training Service.
La seconda si innesta nel quadro del collegamento - posto in evidenza nella stessa ordinanza del Giudice per le indagini preliminari oggetto di esame - tra la posizione del deputato Genovese e le esigenze cautelari riferite ad altri indagati tra cui, in particolare, il signor Elio Sauta; tale seconda iniziativa si è concretizzata nella richiesta all'Autorità Giudiziaria di acquisire le pronunce in materia di provvedimenti cautelari adottati nell'ambito dei due tronconi del procedimento riguardante l'onorevole Francantonio Genovese.
Benché si sia potuto verificare che gli enti di formazione oggetto di indagine (LUMEN e ARAN) in oggi non siano più accreditati presso la Regione Sicilia e quindi abbiano cessato la loro attività, per contro si deve dare atto che, in effetti, è ancora operativo nel campo della formazione professionale un ente, denominato Training Service, che Francantonio Genovese stesso riconosce essere a lui indirettamente riconducibile.
Al riguardo, la nota difensiva precisa che i relativi progetti formativi sono stati ammessi al finanziamento nell'agosto del 2012, con la previsione di una prosecuzione per gli anni a venire, come poi avvenuto per il 2014 peraltro con un significativo decremento del finanziamento; l'ente ha un unico contratto (di locazione immobiliare) con una società riferibile all'onorevole Francantonio Genovese e non ha partecipato, allo stato, ad ulteriori bandi, avendo in corso solo ed esclusivamente l'attività formativa riconducibile alla seconda annualità dell'avviso pubblico n. 20 del 2011.
La documentazione acquisita dalla Giunta e relativa alla Training service sostanzialmente fornisce riscontro alle dichiarazioni del deputato Genovese circa lo svolgimento di attività formativa e a quanto affermato nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, circa la riconducibilità di tale ente al deputato Genovese, circa i diversi contratti stipulati con la Caleservice e con altri enti ricollegabili al medesimo deputato cui, secondo gli inquirenti, spettava ogni decisione in ordine alla gestione societaria.
La seconda iniziativa istruttoria assunta dalla Giunta, come detto, ha invece riguardato la ricostruzione cronologica delle pronunce in materia di provvedimenti cautelari adottati nell'ambito dei due tronconi del procedimento riguardante l'onorevole Genovese.
Si sono così acquisite le informazioni relative allo stato delle misure cautelari in atto nei confronti del signor Elio Sauta. Per quest'ultimo, colpito il 9 luglio 2013, da ordinanza che ne disponeva gli arresti domiciliari, il Collegio per il riesame, il 14 ottobre 2013, accogliendo l'appello della Procura, ha emesso ordinanza di custodia in carcere, non esecutiva in quanto oggetto di ricorso per Cassazione. Successivamente, il 22 gennaio 2014, la II sezione penale del Tribunale di Messina, ha poi revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari e, da ultimo, il 24 marzo 2014, il Collegio per il riesame, accogliendo l'appello dei Pubblici Ministeri, ha riformato la precedente ordinanza nel senso del ripristino della misura degli arresti domiciliari. Anche tale decisione non è ancora esecutiva fino alla sua definitività.

Le valutazioni emerse nel corso del dibattito.

Nella seduta del 6 maggio 2014 il relatore originariamente designato, onorevole Antonio Leone, ha formulato la proposta di non concedere l'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare.
La premessa, certamente condivisa, è nel senso che occorre muoversi sulla prassi applicativa dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, che affida alla Camera di appartenenza la decisione sulla concessione o il diniego dell'autorizzazione sulla base di due criteri valutativi consolidati.
Il primo parametro è la sussistenza o meno del fumus persecutionis.
Il secondo parametro discende dal bilanciamento tra due valori di primaria rilevanza costituzionale: l'interesse al pieno esercizio della funzione giurisdizionale nei confronti di tutti i cittadini e l'interesse alla salvaguardia dell'integrità dell'organo parlamentare, a tutela di ogni indebita alterazione dell'equilibrio tra le forze politiche scaturito dal voto popolare.
Quanto al primo parametro, sulla base dei precedenti parlamentari, la richiesta di eseguire la misura coercitiva deve considerarsi inaccoglibile qualora si ravvisasse l'intento persecutorio delle persone che compongono l'ufficio giudiziario («fumus persecutionis soggettivo»).
Il medesimo orientamento deve essere assunto qualora - indipendentemente dall'intento soggettivo - si evidenziassero oggettivi indici sintomatici di un uso distorto delle funzioni giudiziarie, quali vizi procedurali gravi, o carenze nella motivazione o una manifesta infondatezza dell'azione giudiziaria, tali da rivelare un utilizzo abnorme degli strumenti giudiziari per colpire l'esponente politico ben al di là delle effettive necessità di giustizia («fumus persecutionis oggettivo»).
In altri termini, non è possibile escludere la sussistenza del fumus persecutionis quando l'iter del procedimento giudiziario si sviluppa in modo contraddittorio e senza assicurare il pieno rispetto delle garanzie processuali che il nostro ordinamento offre ai cittadini oggetto di indagini.
Quanto al secondo parametro, esso risiede nell'esigenza di garantire l'integrità dell'organo parlamentare, che costituisce il fine prevalente dell'istituto costituzionale contemplato dall'articolo 68 della Costituzione.
In una logica di bilanciamento dei diversi valori costituzionali, pertanto, la tutela del plenum può essere sacrificata solo in presenza di casi particolarmente gravi, in cui la natura del reato, la pericolosità del soggetto, l'indispensabilità assoluta della privazione della libertà personale del parlamentare ai fini del corretto progredire del procedimento penale sono tali da prevalere sul principio dell'integrità dell'organo parlamentare.
Ad avviso del relatore originariamente designato, nel caso di specie, sarebbero ravvisabili oggettivi indici sintomatici di una criticabile modalità di svolgimento del procedimento giudiziario, che non consentirebbero né di superare il dubbio di un fumus persecutionis né di ravvisare la sussistenza di quelle peculiari condizioni che, sul terreno giuridico-costituzionale, giustificano il sacrificio del plenum assembleare.
Le argomentazioni a supporto di tale proposta sono così sintetizzabili:
a) la qualificazione giuridica delle condotte delittuose contestate risulta oggettivamente errata e formulata con l'evidente intento di prefigurare fattispecie delittuose di maggiore gravità;
b) l'attività di intercettazione delle conversazioni del parlamentare appare essere avvenuta in forme palesemente illegittime ed elusive delle prerogative costituzionali dei membri delle Camere;
c) sussistono forti dubbi sul limpido e corretto sviluppo del procedimento giudiziario e sul modo con cui è stato formato e provato l'impianto accusatorio;
d) le motivazioni addotte a supporto della richiesta di applicare la misura cautelare della custodia in carcere non troverebbero alcuna reale giustificazione né sul terreno strettamente penalistico (gravità del quadro indiziario, possibile reiterazione delle medesime condotte, proporzionalità all'entità del fatto), né sul terreno giuridico-costituzionale, che consente il sacrificio del plenum assembleare solo ove si verifichino peculiari condizioni che giustificano la privazione della libertà personale del parlamentare.

Per tali ragioni, non essendovi elementi sufficienti per superare il sospetto di un fumus persecutionis in senso oggettivo né per ritenere sussistenti le peculiari condizioni che rendono sacrificabile l'interesse costituzionale all'integrità dell'Assemblea parlamentare, la proposta del collega Leone è stata nel senso di negare l'autorizzazione richiesta.
L'orientamento maggioritario in Giunta per le autorizzazioni è stato però di segno opposto.
Nella seduta del 7 maggio 2014 la Giunta ha infatti respinto la proposta dell'onorevole Leone deliberando, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere per il deputato Francantonio Genovese.
Conseguentemente, al sottoscritto relatore è stato affidato il compito di predisporre la relazione per l'Assemblea.

Le motivazioni della proposta approvata dalla Giunta per le autorizzazioni.

A supporto della deliberazione assunta dalla Giunta, vale la pena richiamare le argomentazioni emerse nel corso del dibattito.
È opportuno premettere come dalla notevole mole di atti processuali trasmessi alla Giunta, per di più integrati dalla copiosa documentazione acquisita successivamente, anche su iniziativa del deputato Genovese, emerge un quadro estremamente articolato e complesso, che tuttavia la Giunta ha potuto approfondire in modo ampio: in tal senso, sicuramente utile si sono rivelate sia la proroga del termine entro cui riferire all'Assemblea, sia le richieste istruttorie formulate al deputato interessato ed all'Autorità Giudiziaria.
In particolare, l'attenzione dei commissari si è soffermata sui contenuti delle diverse note difensive prodotte dal deputato Genovese, proprio al fine di valutare la fondatezza delle censure mosse all'operato dell'Autorità Giudiziaria.
a) Un primo elemento di critica si incentra sul rifiuto di acquisire prove prodotte dalla difesa in ordine alla congruità di determinati canoni contrattuali a carico di taluni enti di formazione.
Al riguardo occorre ricordare che tale facoltà non è riconosciuta in modo assoluto nel nostro ordinamento processuale, dal momento che l'incidente probatorio, ai sensi dell'articolo 392, lettera f), del codice di procedura penale, può essere legittimamente richiesto nelle sole ipotesi in cui la prova riguarda un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile.
Il fatto che il Giudice procedente non abbia quindi accolto la richiesta di incidente probatorio appare coerente con il quadro normativo e dunque non può essere ritenuto sintomatico di un fumus persecutionis.
b) Nelle sue memorie difensive, il deputato interessato ha altresì evidenziato il contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione giuridica delle condotte allo stesso addebitate.
La difesa dell'onorevole Francantonio Genovese contesta il fatto che il Giudice per le indagini preliminari qualifica in termini di peculato una condotta che, invece, è derubricata nel meno grave reato di truffa, ancorché aggravata, in una pronuncia della Cassazione, avente valore di giudicato cautelare interno, tra l'altro richiamata nella medesima ordinanza (Cass. pen. Sez. VI Sent. n. 5889 depositata il 6 febbraio 2014).
Nel caso in questione il Giudice per le indagini preliminari affronta il suddetto tema interpretativo non contestando tanto i presupposti e le conclusioni giuridiche, quanto confutando nel merito le relative conseguenze.
Ad avviso della maggioranza dei componenti la Giunta, tale circostanza ha però un peso sostanzialmente marginale.
È stato in proposito evidenziato come il citato giudicato cautelare interno non riveste alcun valore vincolante per il magistrato procedente, le cui valutazioni sulla riconducibilità dei fatti alle figure di reato non sono sindacabili dalla Giunta, chiamata non certo a condividerle ma, tutt'al più, a verificarne la congruità e l'adeguata motivazione.
In più, l'ordinanza cautelare fa perno su ben otto capi di imputazioni, tra i quali la truffa aggravata che, in ragione delle pene edittali previste, è già di per sé sufficiente a legittimare la custodia in carcere.
Inoltre non si può omettere di osservare che dal contesto complessivo dell'ordinanza risulta in modo incontrovertibile che l'inchiesta ruota intorno al reato associativo (articolo 416 c.p.) e a poco rileva la configurazione in modo oscillante di altri reati ad esso connessi.
È infine apparso decisivo il fatto che - a fronte delle diverse interpretazioni delle condotte in termini di peculato ovvero di truffa aggravata da parte degli organi giudiziari competenti - nessuna diversa interpretazione ha invece riguardato i fatti emersi dalle indagini. Occorre prendere atto che essi sono passati al vaglio di diversi organi della magistratura - monocratici e collegiali - che si sono espressi tutti per la fondatezza dell'impianto accusatorio.
c) In merito all'accertamento dei fatti oggetto dell'inchiesta giudiziaria, la Giunta è pervenuta alla conclusione che il quadro probatorio - anche sotto il profilo della sua intrinseca gravità - sviluppato nell'ordinanza cautelare sia suffragato anche dalle pronunce in materia di misure cautelari da parte di organismi giudiziari diversi rispetto a quello che ha sottoscritto l'ordinanza.
In particolare, talune decisioni assunte dal Collegio per il riesame in merito alle misure cautelari reali adottate nei confronti di altri soggetti coinvolti nell'inchiesta (il signor Salvatore Natoli e la signora Chiara Schirò), forniscono, come già illustrato in precedenza, una minuziosa descrizione dei meccanismi di funzionamento, dei presupposti e delle finalità dell'asserito sodalizio criminale. Gli stessi elementi sono rinvenibili anche in altre pronunce giurisdizionali e trovano riscontro anche sul piano documentale.
d) Al di là della congruità dei canoni e dei corrispettivi contrattuali erogati dagli enti di formazione - che saranno oggetto di valutazione processuale - nel dibattito è emerso come dagli atti di indagine si abbia l'impressione di una piena coincidenza tra gli enti predetti e le società riferibili all'onorevole Francantonio Genovese.
Trattandosi di contratti stipulati tra enti di formazione e società riconducibili ai medesimi soggetti e gestiti dalle medesime persone, pare ragionevole la tesi accusatoria, fatta propria dal Giudice per le indagini preliminari, che la Regione siciliana sia stata tenuta a pagare un surplus solo per effetto di un meccanismo interno fra soggetti che interagivano tra loro, talvolta legati da rapporti di parentela e perseguivano i medesimi interessi economici in quanto facenti parte dalla stessa compagine sociale.
Sempre in merito all'esame del quadro accusatorio, è stato posto in evidenza nel dibattito il profilo temporale concernente il trasferimento di immobili e di diritti sugli stessi. Il succedersi in tempi assolutamente ristretti dell'acquisizione di un immobile e l'affitto e il subaffitto dello stesso appare difficilmente giustificabile sul piano delle prassi di mercato.
Inoltre la contestata ed illegittima locupletazione - in molti casi davvero ingente per dimensione e determinata in tempi ridottissimi e francamente sospetti - toglie molti argomenti al tema difensivo afferente il valore di mercato degli immobili e degli affitti poi rimborsati dalla Regione Sicilia.
Infatti se risulta vera la riconducibilità degli enti e delle società all'onorevole Francantonio Genovese, l'aumento irragionevole dei costi, solo determinato dalla volontà del medesimo soggetto che richiede il rimborso e che acquisisce il servizio, non può essere sopito dal fatto che il costo rimborsato e rendicontato sia pretesamente equivalente ai parametri di mercato, cosa peraltro decisamente e documentalmente contestata dai Giudici: se acquisire un contratto o un servizio è costato meno al soggetto che, senza scopi di lucro, dovrebbe chiederne il rimborso, questo vantaggio spetta all'ente pagatore - Regione Sicilia - e non può essere surrettiziamente ed illegittimamente aumentato dallo stesso in forza di alchimie contrattuali.
e) Un altro elemento di valutazione riguarda la potenziale lesione delle prerogative costituzionali concernenti il divieto delle intercettazioni telefoniche delle conversazioni dei parlamentari.
Su questo aspetto, non vi sono ragioni per dubitare di quanto chiaramente esplicitato nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, segnatamente nel passaggio in cui si afferma che l'ordinanza non si fonda in alcun modo sulle conversazioni intercettate, né nei confronti del parlamentare, né nei confronti dei suoi interlocutori.
Se così è, non è certamente oggetto di decisione in questa sede la valutazione sulla natura casuale o meno dell'attività captativa nell'ambito dell'inchiesta che vede coinvolto il parlamentare; ove una richiesta in tal senso verrà formulata dall'Autorità Giudiziaria, resta comunque impregiudicata ogni decisione della Giunta in merito all'autorizzazione al loro uso processuale.
Pertanto anche sotto questo profilo non emergono elementi tali da far ritenere sussistente un fumus persecutionis.
f) Nel dibattito in Giunta è emersa altresì l'esigenza di precisare la portata del principio di salvaguardare la tutela del plenum assembleare nei casi in cui l'organo parlamentare, divergendo dalle valutazioni del Giudice richiedente, non ritenga indispensabile la privazione della libertà personale del parlamentare ai fini del corretto progredire del procedimento penale. Si è opportunamente rilevato che tale criterio di valutazione può trovare spazio nelle ipotesi in cui la misura cautelare discenda da un pericolo di inquinamento probatorio e, forse, di fuga, ma non è invece invocabile nel caso di specie. Nessun pregiudizio allo svolgimento dell'azione penale può infatti derivare dalla concessione o dal diniego dell'esecuzione di una misura cautelare di custodia in carcere motivata in ragione del pericolo di reiterazione del reato.
g) Infine, la Giunta non ritiene condivisibili i sospetti sul condizionamento e sulla terzietà dell'Autorità Giudiziaria, che anzi appare al di sopra di ogni sospetto proprio in ragione della sua iniziativa di formulare un'istanza di astensione dal giudizio; elemento quest'ultimo che certamente smentisce ogni ipotesi di intento persecutorio in senso soggettivo.
h) Con riferimento all'ipotizzata reiterazione delle condotte criminose, la Giunta ha svolto un duplice ordine di considerazioni.
Il primo è di carattere generale.
Dall'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari emerge che il prospettato pericolo di reiterazione delle medesime condotte criminose viene principalmente ricondotto, più che all'attività relativa agli enti di formazione, agli elementi caratterizzanti l'organizzazione criminale asseritamente gestita dal deputato Genovese. È infatti sulla complessità dell'organizzazione che si concentra l'attenzione del Giudice che dispone la misura cautelare, il quale pone l'accento sull'esistenza di un'associazione costituita da soggetti che, senza autonomia di giudizio, rispondono a ordini e comandi, facendo sì che la reiterazione della condotta criminosa possa ritenersi preventivabile.
Il secondo concerne gli elementi posti all'attenzione della Giunta in merito alla Training Service.
A tale proposito, è fuori dubbio, avendolo confermato lo stesso deputato Genovese, che tale società è a lui indirettamente riconducibile e che svolge tuttora attività formativa.
Pur essendo vero che il bando relativo all'attività di formazione risale al 2011, è anche vero che le istanze, le note, gli incontri e i perfezionamenti di queste istanze avvengono dall'agosto al dicembre del 2013, in un periodo in cui erano state già disposte ed erano in corso misure cautelari nell'ambito dei succitati procedimenti penali.
Fermo restando che sarà compito della difesa dell'onorevole Genovese andare a verificarli e confutarli, si osserva che risulta agli atti che dall'agosto del 2013 alla fine del medesimo anno la Training Service ha presentato istanza alla Regione Sicilia per ricevere finanziamenti per circa 243 mila euro e per 81 mila euro (come risulta dai documenti forniti dallo stesso Francantonio Genovese per mano dell'amministratore unico della Training Service).
Peraltro, non può trovare credito l'obiezione avanzata dal deputato Genovese che, se tali iniziative di formazione fossero state interrotte, si sarebbe determinata una perdita di posti di lavoro: tale argomentazione non ha pregio giuridico né riflessi giudiziari in riferimento ai processi in corso e quindi come tale non rileva ai fini della decisione della Giunta.
i) Sotto altro profilo ed in relazione ad altre censure è il caso di evidenziare che il compito della Giunta è solo quello di valutare se le motivazioni che sorreggono la previsione in ordine al pericolo di reiterazione dei reati siano state formulate in modo fondato e ragionevole, sulla base di elementi documentali e fattuali convincenti.
Del resto, se si utilizzasse una logica diversa, si dovrebbe paradossalmente concludere che tutte le ordinanze e tutti gli atti direttamente o indirettamente viziati da illegittimità, siano affetti da fumus persecutionis. Ciò che viene richiesto per far emergere tale profilo non è solo l'illegittimità dell'atto, ammesso e non concesso che vi sia, ma anche un particolare e aggiuntivo elemento, perché altrimenti si verrebbero a determinare un effetto automatico e una duplicazione del giudizio che non corrispondono né al dettato costituzionale né alla suddivisione dei poteri presente nel nostro ordinamento.
l) Infine, non è apparso neppure condivisibile il parallelismo proposto dal relatore originariamente designato tra la posizione di Francantonio Genovese e la cessazione delle misure cautelari nei confronti di altri soggetti coinvolti nella medesima inchiesta, seppure sottoposti ad un processo penale formalmente distinto.
La revoca delle misure cautelari adottate nei confronti di alcuni imputati discende da motivazioni che non sono in alcun modo riferibili alla posizione di Francantonio Genovese. Infatti, il Tribunale di Messina giustifica la revoca delle misure cautelari nei confronti della signora Chiara Schirò e del signor Elio Sauta in ragione dell'avvenuta apertura del dibattimento e dell'avvio dell'istruttoria, con l'esame dei testimoni e il conferimento degli incarichi peritali: cosa che per l'onorevole Francantonio Genovese non sussiste in alcun modo, essendo il processo ad esso pertinente ancora nella fase delle indagini preliminari.
Peraltro, è corretto evidenziare che a seguito dell'impugnazione da parte del Pubblico Ministero, il Collegio per il riesame - chiamato a pronunciarsi in sede di appello (nei confronti di altri soggetti coinvolti) sul provvedimento assunto dal Tribunale di Messina in composizione collegiale investito del merito - ha comunque riconosciuto che permangono le esigenze cautelari, seppure in misura attenuata.
È di tutta evidenza che la posizione dell'onorevole Genovese, in quanto estraneo a quel processo, non sia in alcun modo assimilabile a quella dei predetti imputati.

La deliberazione della Giunta.

Sulla base delle predette argomentazioni, la Giunta non ha rinvenuto alcun intento persecutorio nei confronti dell'onorevole Genovese.
Pertanto, nella seduta del 7 maggio 2014 la Giunta ha respinto la proposta dell'onorevole Leone di diniego dell'autorizzazione richiesta ed ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere per il deputato Genovese.

* * *

Il sottoscritto relatore desidera conclusivamente chiarire che nessuna determinazione assunta dalla Giunta può e deve sostituirsi all'accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità penali nelle sedi proprie.
Non è infatti competenza dell'organo parlamentare sviluppare un giudizio sulla fondatezza delle accuse e sulla colpevolezza o innocenza del deputato oggetto di indagine.
La determinazione della Giunta, ben consapevole del peso e della gravità di tale scelta, si è mossa nel solco del principio secondo cui la Camera è chiamata ad interpretare l'articolo 68 della Costituzione nel suo spirito più genuino, che impone di negare l'autorizzazione ad una richiesta dell'organo giudiziario solo ove si riconosca in essa un intento persecutorio.
Ciò in quanto la richiamata prerogativa costituzionale è a tutela dell'Istituzione e non del suo singolo membro, la cui libertà personale e i cui diritti individuali devono trovare piena esplicazione nelle sedi proprie e, segnatamente, nelle procedure definite dal nostro ordinamento processuale.
Alla Giunta non spettava ed alla Camera non spetta alcuna forma di giudizio parallelo rispetto a quello che si svolge nelle aule giudiziarie.
All'organo parlamentare compete solo di valutare se nel caso concreto sia ravvisabile o meno il fumus persecutionis ed in questo senso la Giunta ha concluso i propri lavori.

Franco VAZIO,
relatore per la maggioranza


ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 26 marzo, 10, 15, 16, 29 e 30 aprile, 6 e 7 maggio 2014

26 marzo 2014.

(Rinvio dell'esame).

Ignazio LA RUSSA, Presidente, fa presente che l'onorevole Leone, relatore sulla domanda di autorizzazione in oggetto, ha segnalato l'esigenza di avere a disposizione un tempo adeguato per svolgere un attento esame della documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria e predisporre la relazione introduttiva.
Fa altresì presente che l'onorevole Genovese ha manifestato l'intenzione di essere ascoltato dalla Giunta. Ritiene che a tale audizione sia opportuno procedere dopo che l'onorevole Leone avrà svolto la sua relazione.

Anna ROSSOMANDO (PD) evidenzia come la quantità degli atti relativi alla questione in esame richieda adeguati spazi di approfondimento e di confronto in sede di Giunta. A tal fine potrebbe essere opportuno definire sin d'ora un calendario delle sedute da dedicare all'esame della domanda di autorizzazione.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, rilevato che il tema dell'organizzazione dei lavori potrà essere affrontato in sede di ufficio di presidenza, non essendovi obiezioni rinvia l'esame della domanda in titolo ad altra seduta.

10 aprile 2014.

(Esame e rinvio).

Ignazio LA RUSSA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Francantonio Genovese. La richiesta è stata inoltrata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina. Ad essa è allegata ampia documentazione che è a disposizione dei colleghi per la consultazione, nel rispetto del regime di riservatezza degli atti processuali.
Avverte, inoltre, che il deputato Genovese, nella giornata di giovedì 3 aprile scorso, ha trasmesso una memoria corredata da numerosi allegati, che è stata immediatamente messa a disposizione dei colleghi. Nella giornata di mercoledì 9 aprile, egli ha inoltre presentato una ulteriore memoria con allegati, che è stata anch'essa messa a disposizione dei colleghi.
L'onorevole Genovese, ritualmente convocato, ha fatto sapere che intende altresì avvalersi della facoltà di essere ascoltato dalla Giunta per fornire ulteriori chiarimenti.
Ricorda che, nella riunione del 2 aprile scorso, l'Ufficio di Presidenza ha concordato sul fatto che nella seduta odierna, oltre alla relazione dell'onorevole Leone, si procederà all'audizione del deputato Genovese e, ove vi siano richieste in tal senso, agli interventi dei colleghi.
Dà quindi la parola al relatore, onorevole Leone.

Antonio LEONE (NCD), relatore, osserva come il procedimento derivi dalla richiesta del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, dottor De Marco, di autorizzare l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei confronti del deputato Francantonio Genovese.
In ossequio al disposto dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, la Giunta è quindi chiamata a valutare se concedere o meno l'autorizzazione all'esecuzione di questa misura cautelare.
Preliminarmente ricorda che, in relazione al medesimo procedimento, già nel luglio del 2013 l'autorità giudiziaria ha disposto l'applicazione di misure cautelari per dieci coimputati (tra cui persone strettamente imparentate o legate all'onorevole Genovese), per i quali sono adesso venuti meno le esigenze cautelari.
Con riferimento al quadro accusatorio, fa presente come il deputato Genovese sia indagato per associazione a delinquere (416 c.p.), nonché per concorso nei reati - legati dal vincolo della continuazione - di riciclaggio (648-bis c.p.), peculato (314 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.), dichiarazioni fraudolente ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (artt. 2 e 8 del d.lgs. 74 del 2000).
Quanto al ruolo dell'onorevole Genovese nella gestione di enti di formazione, secondo l'ipotesi accusatoria, in assenza di efficaci controlli amministrativi, alcuni enti privati - gonfiando i costi di esercizio per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale - erano strumento per la sottrazione di fondi regionali e comunitari dalla loro destinazione.
In particolare, la gestione di due enti - ARAM e LUMEN Onlus, destinatari rispettivamente di circa 23,5 milioni di euro (per il periodo 2006-2012) e 3,5 milioni (per il periodo 2006-2011) - sarebbe stata caratterizzata dal sistematico ricorso, a costi esorbitanti, a ditte riconducibili ai medesimi amministratori degli enti per il noleggio di attrezzature, la locazione di immobili, la formazione di contratti fittizi.
Ad avviso del GIP, gli enti coinvolti sono in realtà riconducibili ad un unitario centro di interessi «individuato, in ultimo, nella persona dell'onorevole Francantonio Genovese. Infatti è costui che, nel corso del tempo - con l'evidente consapevolezza dei cospicui guadagni illeciti realizzabili e dei potenziali vantaggi probabilmente di natura elettorale - ha provveduto ad acquisire, per il tramite di una rete di complici ricavata in parte nella propria cerchia familiare, il controllo di diversi enti di formazione sparsi nella Regione Siciliana; quindi, parallelamente, a costituire una rete di società mediante le quali giustificare le appropriazioni ed attraverso le quali fare transitare i profitti illeciti».
L'impianto accusatorio ruota intorno alla sua influenza politica sull'Assessorato alla formazione, volta ad assicurare cospicue erogazioni ad enti di formazione di cui progressivamente il deputato Genovese assumeva il controllo per il tramite di terze persone (la moglie, la cognata, la sua segretaria particolare, persone a lui strettamente legate da rapporti di amicizia e lavoro, professionisti legati al suo sistema societario).
Ciò gli avrebbe quindi consentito di far stipulare agli enti contratti per beni e servizi a costi esorbitanti, ovvero consulenze o somministrazioni fittizie con società direttamente riferibili a lui ed alla sua organizzazione. Inoltre, si sarebbe giovato dell'assunzione presso un ente, a valere quindi sui fondi per la formazione, di due persone che invece prestavano servizio nella sua segreteria politica.
Con riferimento ai reati fiscali e tributari nonché alla contestazione del reato di riciclaggio, osserva come un altro filone d'inchiesta riguardi «un anomalo e vorticoso giro di fatture che ha interessato Genovese Francantonio e le società che al medesimo fanno pressoché univoco riferimento».
In particolare, nell'ordinanza si afferma che l'onorevole Genovese conferiva risorse ad una sua società come corrispettivo di operazioni in tutto o in parte non realmente effettuate, ai fini dell'abbattimento del reddito imponibile, dunque funzionali unicamente a consentire evasione fiscale e creare disponibilità per acquisti di immobili (la società Caleservice risulterebbe intestataria di circa 62 unità immobiliari, cui se ne aggiungerebbero ulteriori in conseguenza dell'incorporazione di Medioimpresa s.r.l. ed Euroedil s.r.l.).
Per quest'ultima condotta l'autorità giudiziaria formula l'ipotesi di riciclaggio, individuando in essa il tentativo consapevole di attivare un meccanismo complesso di occultamento della natura illecita del denaro conseguito.
In merito alla contestazione del reato associativo osserva che, secondo l'ordinanza, Francantonio Genovese «si colloca chiaramente al vertice del sodalizio criminale», con il ruolo di «promozione e direzione, contestualmente stratega e principale beneficiario dei proventi illeciti».
Avvalendosi di una propria struttura già esistente, avrebbe costruito una ragnatela di enti e di istituti, collocandovi al vertice familiari ed altre persone di sua fiducia, ampliando la rete degli enti di formazione controllati ed estendendo la propria influenza ai vertici delle Istituzioni, al fine di controllare le vie di accesso al finanziamento. Attraverso questa struttura complessa ha quindi tratto profitti illeciti confluiti nel suo patrimonio.
Illustra, quindi, il contenuto delle memorie difensive, iniziando da quelle prodotte nel procedimento giudiziario.
Osserva, in particolare, come in diversi passaggi l'ordinanza qualifichi come non plausibile la giustificazione recata dalla memoria difensiva depositata in procura delle fatture emesse dal deputato in termini di consulenze rese, sul presupposto che «le parti del contratto erano tutte riferibili, in maniera più o meno diretta, al medesimo Genovese». Al contrario, il giudice ritiene che tale giustificazione configurerebbe un'ammissione della sua partecipazione «quale mandante, alle singole operazioni fraudolente».
Fa presente come lo scorso 3 aprile il deputato interessato abbia trasmesso alla Giunta una nota difensiva in cui formula argomentazioni a sostegno della sua richiesta di negare l'autorizzazione ad eseguire la misura cautelare nei suoi confronti.
Sussisterebbe infatti, nei suoi confronti un fumus persecutionis desumibile da un abuso di mezzi investigativi, con acquisizione ed uso indebito delle intercettazioni delle sue conversazioni, da distorsioni macroscopiche nell'interpretazione delle norme penali sostanziali applicate - con lo scopo di costruire il reato di riciclaggio a sostegno della misura cautelare della custodia in carcere - nonché dal travisamento dei fatti risultanti dall'indagine, e dal rifiuto di approfondire o addirittura acquisire, mediante incidente probatorio, prova sugli elementi di fatto essenziali per l'integrazione delle figure di reato contestate.
Nel rinviare alla nota prodotta dall'onorevole Genovese, per ogni approfondimento, in questa sede si limita a riassumere sinteticamente gli elementi addotti a sostegno di tali affermazioni.
Quanto all'abuso dei mezzi investigativi, Genovese afferma che il sostrato indiziario che sorregge la richiesta di custodia cautelare è derivato, in via pressoché esclusiva, dall'intercettazione di conversazioni telefoniche o ambientali, anche riferite a lui stesso.
A suo avviso, le intercettazioni sono solo formalmente «indirette», ma in realtà disposte con il fine principale di captare le sue comunicazioni, in violazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.
Tale affermazione poggia sulla seguente considerazione: «È di palmare evidenza che l'obiettivo dell'attività di indagine era (ed è) diretto verso la mia figura, quale asserito capo e promotore, secondo l'accusa, di un'associazione a delinquere composta, peraltro, da soggetti a me vicini per evidenti ed inequivocabili ragioni affettive e/o politiche».
In estrema sintesi, afferma essersi realizzata una modalità di esecuzione chiaramente rivelatrice di un uso distorto del potere giudiziario desumibile sia dagli obiettivi dell'indagine espressi negli atti, sia dal controllo delle utenze (che è avvenuto sulla cerchia di familiari, di collaboratori, di amici più stretti ed anche su un'utenza societaria di cui aveva uso esclusivo), sia infine dal tempo di ben due anni decorso tra dalla sua prima conversazione captata all'ultima.
Sul piano più strettamente procedurale, si formulano altresì rilievi in ordine alla loro inutilizzabilità in sede processuale, ai sensi dell'articolo 270 c.p.p., in quanto assunte in altro procedimento e senza rispettare i termini di autorizzazione giudiziale.
In merito alle conversazioni intercettate, vale la pena ricordare che nella richiesta dell'organo inquirente di disporre la misura cautelare, avanzata nel dicembre 2013, si precisa invece che le intercettazioni di conversazioni telefoniche dell'onorevole Genovese sono state assunte in via «indiretta» e che sono prese in esame dalla procura esclusivamente per provare la responsabilità di terzi e l'esistenza dell'associazione a delinquere, e dunque non nei confronti del deputato Francantonio Genovese. Si preannuncia peraltro che verrà trasmessa alla Camera la richiesta di utilizzazione processuale anche nei confronti del deputato interessato.
Analoga precisazione viene svolta nell'ordinanza («nel corpo della presente ordinanza non si farà alcun uso delle intercettazioni in parola né, ovviamente, nei confronti del parlamentare né, in sostanza nei confronti dei suoi interlocutori»), unitamente all'affermazione che trattasi, in ogni caso, di conversazioni captate in via casuale («obiettivo della captazione non era, neanche in termini di mera eventualità, il deputato»).
Quanto alle distorsioni dell'interpretazione delle norme penali sostanziali applicate, il fumus persecutionis sarebbe individuabile nella scelta dell'autorità giudiziaria di formulare i reati di peculato e - soprattutto - di riciclaggio in modo artificioso e meramente funzionale all'obiettivo di pervenire a pene edittali più elevate e rendere più plausibile la misura cautelare della custodia in carcere (oltre che aumentarne i termini massimi).
In questo ambito, l'onorevole Genovese ribadisce che, in relazione all'ordinanza di custodia cautelare del luglio 2013, fondata sui medesimi addebiti, prima il Tribunale della libertà e poi la stessa Corte di cassazione (VI sez. penale n. 5889/2014) hanno riqualificato le ipotesi dell'accusa in «truffa aggravata», negando la configurabilità del peculato. Aderendo alla tesi che la Cassazione ha già enunciato nel caso concreto, non potrebbe che sopravvivere la sola ipotesi di reato di truffa (pena edittale minima pari a 1 anno), rendendo sostanzialmente sproporzionata la misura cautelare.
Sul punto, nulla quaestio. Anche il giudice, nell'ordinanza di custodia cautelare, ha riaffermato la sua ricostruzione giuridica dell'imputazione di peculato e truffa aggravata ma ha, nel contempo, ammesso che le posizioni del Tribunale del riesame e della Corte di cassazione sono in senso opposto.
Ancora più grave - secondo l'onorevole Genovese - è la formulazione dell'addebito di riciclaggio «giuridicamente e fattualmente insostenibile», che sarebbe stato utilizzato dall'autorità giudiziaria in quanto «strategico ai fini della misura cautelare».
L'illogicità del percorso giudiziario risiederebbe nel fatto che - dopo averlo raffigurato come capo di un'associazione che ha perseguito condotte illecite - non sono a lui addebitate le principali e più gravi condotte dei reati-presupposti, proprio allo scopo di potergli contestare il reato di riciclaggio e, in ogni caso, precostituire una sorta di imputazione alternativa (riciclaggio-truffa-peculato) idonea a supportare la misura cautelare più estrema, e tale da rendere però impossibile ogni valutazione sulla «proporzionalità» della misura al fatto ed alla sanzione.
Sul punto, nell'ordinanza di custodia cautelare l'ipotesi di riciclaggio viene sostenuta in relazione al tentativo consapevole di attivare un meccanismo complesso di occultamento della natura illecita del denaro conseguito e si precisa che, quand'anche dovesse cadere per effetto del coinvolgimento diretto di Francantonio Genovese nei cosiddetti reati-presupposti «questi consentirebbero comunque l'applicazione dell'invocata misura cautelare».
Quanto all'ultimo aspetto richiamato in precedenza, la memoria difensiva lamenta il travisamento dei fatti risultanti dall'indagine, nonché il rifiuto di approfondire o addirittura acquisire - mediante incidente probatorio - prova sugli elementi di fatto essenziali per l'integrazione delle figure di reato contestate.
Tra le numerose rimostranze in ordine al corretto svolgimento della procedura di accertamento dei fatti e alla coerenza delle conclusioni cui l'indagine è giunta - che egli ritiene essere frutto di un atteggiamento non imparziale del giudice (forse anche dovute a ragioni private emerse in taluni articoli di stampa) - si possono richiamare: le considerazioni sull'irrilevanza penale della contestazione di costituire una rete di società cui gli enti di formazione ricorrevano per beni e servizi (la memoria difensiva - ricordando i tempi ritardati con cui la regione eroga i fondi - afferma essere lecito e necessario per gli enti di formazione rivolgersi a «società consorelle» che si assumono gli oneri nei confronti dei privati, in attesa di ricevere i fondi dalla Regione per l'acquisizione dei beni strumentali allo svolgimento dei corsi); la descrizione in termini macroscopici di un «sistema di associazione criminale» per condotte che, in ogni caso, riguarderebbero i rapporti tra un'unica società a lui riconducibile (Centro Servizi) e due soli enti di formazione; la mancata dimostrazione del carattere fittizio dei costi sostenuti dagli enti formativi, se non sulla base di una perizia discutibile e negando alle parti (anche alla moglie nel procedimento parallelo) di produrre consulenze - che egli invece allega alla memoria difensiva - che avrebbero confutato in modo incontrovertibili in sede di incidente probatorio le affermazioni dell'accusa, circa la stima di un immobile e l'effettiva erogazione e congruità dei costi di taluni servizi; la mancata acquisizione delle prove documentali sull'effettivo svolgimento, da parte sua, delle prestazioni professionali fatturate alle società a lui riferibili e dello svolgimento di attività professionale a favore della Caleservice da parte di altri professionisti, circostanza che smentisce in radice l'accusa di false fatturazioni e di frode fiscale e, in termini più generali, l'assunto accusatorio secondo cui lui si sarebbe giovato dei proventi illecitamente sottratti alla formazione; l'attribuzione a suo carico della fattispecie delittuosa collegata alla fittizia assunzione di due unità di personale presso l'ente di formazione, escludendo che fossero adibiti alla sua segreteria.
Come segnalato dal presidente, l'onorevole Genovese ha prodotto, lo scorso 9 aprile, una seconda memoria.
In essa il collega integra le motivazioni della sua richiesta alla Giunta di negare l'esecuzione della misura cautelare in ragione della sussistenza del fumus persecutionis nei suoi confronti. In particolare, pone l'accento sulla limitatissima incidenza che le fatture contestate avrebbero in ordine alla sua complessiva posizione patrimoniale, maturata in trenta anni di partecipazioni societarie e attività politica e professionale, sulla reale natura della società Caleservice, definita dal giudice come una «cartiera», senza riconoscere il notevole patrimonio - superiore ai 15 milioni di euro - e senza preoccuparsi di acquisirne i bilanci, e sul condizionamento del giudice procedente, che pure aveva riconosciuto l'inopportunità di continuare ad occuparsi della vicenda e aveva formulato istanza di astensione, per gravi ragioni di convenienza.
A quest'ultimo riguardo, il collega osserva che l'istanza sarebbe stata rigettata dal Presidente del Tribunale di Messina, in quanto essa non enunciava in modo completo i rapporti tra alcuni imputati e la moglie ed il cognato del Giudice. Altrettanto grave sarebbe poi stata la tempistica della procedura di astensione, ben dopo l'ordinanza di custodia cautelare che ha colpito la moglie dell'onorevole Genovese e nelle more della decisione sulla richiesta di custodia cautelare nei suoi confronti, a distanza di diversi mesi da quando erano emersi i collegamenti dell'inchiesta con i familiari del giudice.
Nella sua seconda memoria, l'onorevole Genovese richiama infine l'attenzione sulla «fuga di notizie» che avrebbe caratterizzato, anticipandone i contenuti, ogni atto giudiziario relativo all'inchiesta, così da sollecitare nell'opinione pubblica la convinzione della colpevolezza degli indagati e rendere doverose le ordinanze di custodia in carcere.
Sul capo dell'ordinanza relativo alle esigenze cautelari, rileva come il giudice, preso atto delle risultanze investigative, con l'ordinanza in esame abbia ritenuto di accogliere la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Genovese.
Si ritengono sussistere gravi indizi per i reati ascritti e si qualifica in termini di eccezionale gravità la condotta dell'indagato, atteso che dalle indagini emerge la presenza di «una organizzazione criminale diffusa, ben avviata ed adeguatamente potente; che ha delinquito e ragionevolmente continuerà a delinquere. (...). Appare, dunque, ragionevolmente certa la reiterazione delle medesime condotte criminose. Deve ritenersi che unica misura adeguata a soddisfare le esigenze cautelari sia quella della custodia cautelare in carcere. (...) Quella dell'onorevole Genovese è decisamente una condizione assai più grave ed insidiosa in termini di potere di reiterazione delle condotte criminali. Basti, in proposito, osservare come questi operi raramente in prima persona, avvalendosi, invece, di una rete amplissima di prestanome e collaboratori che, di volta in volta, espone ed utilizza per operazioni lecite e illecite, e sui quali esercita uno straordinario potere di succubanza. (...) In tal senso la misura della custodia in carcere appare l'unica in grado quanto meno di attenuare i legami esistenti tra l'indagato e la rete di collaboratori e prestanome per il tramite dei quali lo stesso ha sinora agito».
Evidenzia come proprio dalle motivazioni delle esigenze cautelari espresse nell'ordinanza, la memoria difensiva dell'onorevole Genovese colga la sussistenza del fumus persecutionis. Nella memoria, infatti, si osserva che la valutazione del giudice non risulta ancorata ad un giudizio di oggettiva concretezza del pericolo della reiterazione, ma solo ad elementi meramente congetturali ed astratti che condurrebbero ad una «ragionevole certezza», né la scelta del giudice appare ispirata al canone di adeguatezza o di proporzionalità rispetto alla reale gravità della condotta.
Completato l'excursus sul contenuto dell'ordinanza e delle note difensive, ritiene opportuno sottoporre ai colleghi della Giunta alcuni spunti di riflessione, in parte anche richiamando quanto già detto, e talune indicazioni per rendere più agevole l'ulteriore approfondimento del documento in esame.
Osserva, in primo luogo, come dalla lettura degli atti emergano talune circostanze e taluni fatti che possono essere ritenuti pacifici.
All'onorevole Genovese, in particolare, viene contestato, tra gli altri, il reato associativo poiché ritenuto al vertice di un'organizzazione, composta da persone fisiche, enti di formazione e società, avente lo scopo di distrarre risorse pubbliche destinate alla formazione, soprattutto in considerazione un pervasivo potere di condizionamento politico nei confronti della fonte principale dei finanziamenti pubblici: la Regione Sicilia. Eppure i soggetti la cui azione dovrebbe rappresentare la conditio sine qua non per la realizzazione del piano criminoso o non sono coinvolti dall'indagine o ne sono solo marginalmente lambiti. Si riferisce, in particolare, all'assessore pro tempore competente ed ai responsabili degli uffici dell'Amministrazione regionale.
Inoltre, l'associazione a delinquere della quale l'onorevole Genovese è considerato il capo e il promotore viene descritta come un'entità estremamente complessa e composita. Tuttavia, la prova (indiziaria) dell'esistenza della stessa viene ricavata da alcuni specifici e limitati rapporti intercorrenti fra soli tre soggetti: due enti di formazione (ARAM e LUMEN) ed una società riconducibile all'onorevole Genovese (Centro Servizi).
Vi è poi il tema della centralità dell'accertamento tecnico relativo alla congruità dei corrispettivi pagati dagli enti di formazione (come già detto, solo ARAM e LUMEN) per l'acquisto di beni e servizi da società (come precisato, soltanto la Centro Servizi) riconducibili allo stesso deputato Genovese. Tale accertamento, infatti, finisce per produrre importanti riflessi sulla qualificazione delle condotte in termini di illecito penale. In tale contesto si colloca la già citata questione, posta dall'onorevole Genovese nella sua memoria, delle richieste di incidente probatorio rigettate dal GIP.
Evidenzia, quindi, ulteriori questioni che presentano profili problematici e che, pertanto, meriterebbero uno specifico approfondimento - anche in termini di verifica della documentazione agli atti - da parte dei colleghi della Giunta.
Su riferisce, in primo luogo, alla presenza nei fascicoli trasmessi di un rilevante numero di intercettazioni disposte dalla Procura di Patti (e, quindi, provenienti da altro procedimento) nonché di intercettazioni definite dal GIP «casuali»: relative cioè a conversazioni tra taluni degli indagati e un deputato, l'onorevole Genovese.
Evidenzia, inoltre, talune peculiarità nel percorso logico-giuridico che ha condotto alla qualificazione di alcune condotte in termini di illecito penale.
Il Giudice della misura, segnatamente, ha ritenuto di qualificare talune condotte contestate all'onorevole Genovese in termini di peculato anziché di truffa, in contrasto con un giudicato cautelare interno.
Inoltre, in un altro passo dell'ordinanza, il GIP sembrerebbe configurare una sorta di imputazione sui generis, sostenendo che, per le medesime condotte, l'onorevole Genovese potrebbe essere imputato, in modo alternativo e forse anche cumulativo, per peculato, truffa e riciclaggio. Un simile modus operandi potrebbe fare ritenere che talune imputazioni abbiano un carattere, per così dire, «provvisorio».
Dalla lettura dell'ordinanza non si comprende agevolmente quali siano gli elementi di fatto emersi dopo il mese di luglio 2013 (ovvero dopo la prima ordinanza cautelare, che non ha riguardato l'onorevole Genovese, ma i suoi parenti e collaboratori), giacché sono proprio tali elementi sopravvenuti che dovrebbero giustificare, oggi, la richiesta di applicazione della misura cautelare a carico di Francantonio Genovese.
Sempre con riferimento al rapporto fra i due citati procedimenti cautelari sottolinea la particolarità rappresentata della sottoposizione agli arresti domiciliari, con la prima ordinanza, della moglie dell'onorevole Genovese, in costanza di convivenza con il Genovese medesimo.
Segnala, inoltre, di non avere rinvenuto nell'ordinanza, né negli atti di indagine, particolari elementi a sostegno della tesi accusatoria secondo la quale l'onorevole Genovese non svolgerebbe effettivamente la professione forense. Dalla consultazione degli atti non emergono attività di indagine volte, ad esempio, a verificarne l'iscrizione all'Albo, le cause patrocinate, la struttura e l'esistenza di collaboratori di studio.
Quanto, infine, alle esigenze cautelare invita i colleghi a valutare con la massima attenzione, tenendo conto delle peculiarità del caso di specie, la sola sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione dei reati, giacché il GIP non ha motivato con riferimento al pericolo di fuga ed al pericolo di inquinamento delle prove che devono, pertanto, ritenersi insussistenti.

Ignazio LA RUSSA, presidente, avverte che l'onorevole Genovese è presente e ne dispone quindi l'audizione.

(Viene introdotto il deputato Francantonio Genovese).

Francantonio GENOVESE (PD) ringrazia anticipatamente il Presidente e i componenti della Giunta per l'attenzione che gli riserveranno.
Prima di soffermarsi sulla genesi del procedimento penale che lo riguarda, sottolinea con rammarico di non essere riuscito ad ottenere, nonostante le ripetute richieste presentate in sede processuale dai suoi avvocati difensori, la possibilità di fornire in giudizio una prova piena della insussistenza delle accuse a lui rivolte, che avrebbe potuto essere l'elemento dirimente dell'intera vicenda giudiziaria. Ciò gli avrebbe evitato di dover comparire oggi dinanzi alla Giunta per giustificare comportamenti che sono stati considerati non rispettosi della legge.
Come risulta dagli atti di accusa e dalle memorie difensive da lui prodotte, il procedimento nasce da una vicenda circoscritta e specifica che riguarda la congruità dei canoni di locazione riferiti ad un immobile intestato alla società Centro Servizi, della quale è socio, e il noleggio di attrezzature. Il procedimento trae dunque origine da due contratti di locazione e da alcuni contratti di noleggio di attrezzature.
Ricorda che, in relazione alle vicende in questione, nel luglio del 2013 l'autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di sua moglie, amministratrice della società Centro Servizi fino al 2010, e della sua più stretta collaboratrice, amministratrice dell'ente di formazione LUMEN fino al 2008. L'ordinanza ha riguardato anche altri soggetti, tra i quali una persona a lui politicamente vicina, che era il responsabile di un altro ente di formazione, l'ARAM, e un filone di inchiesta che riguardava un altro ente di formazione, l'ANCOL, che non aveva nulla a che vedere né con la sua parte politica né con le società a lui collegate.
Sin dal mese di novembre 2012, e ancor più da maggio 2013, è risultato a lui chiaro che si stesse mettendo in atto un disegno che prevedeva il coinvolgimento pieno e integrale della sua persona, anche sotto l'aspetto della sua attività imprenditoriale. Il dato che emerge nel corso del tempo è, infatti, che i suoi avvocati hanno invano tentato, con ripetute richieste, di riuscire a formare in giudizio, e prima che potessero essere emesse le ordinanze di custodia cautelare, una prova piena dell'assoluta congruità del canone, cosa che ad avviso della difesa è pienamente accertabile.
La valutazione sulla congruità dei canoni sia delle locazioni sia del noleggio delle attrezzature è stata affidata a due periti, il dottor Barreca e l'ingegner Megna, che alla luce dei fatti - è un'opinione della difesa - risultano soggetti non competenti a gestire in maniera chiara e lineare un passaggio cruciale delle indagini, che ha portato all'emissione delle ordinanze cautelari. Sorvola sul fatto che l'ingegner Megna sia poco più che trentenne (perché esistono giovani brillanti, molto preparati); così come ritiene di sorvolare sulla circostanza che questi abbia conseguito una laurea triennale e che sia iscritto alla sezione B dell'albo dell'ordine degli ingegneri di Palermo, nella quale sono iscritti gli ingegneri specializzati in ingegneria chimica, industriale e meccanica, mentre la sezione A riguarda l'ingegneria edile. Al di là di tali considerazioni, osserva che la questione più rilevante riguarda il ribaltamento dei risultati ai quali sono pervenuti Barreca e Megna ad opera di ben cinque perizie di parte, effettuate non solo da ingegneri messinesi di comprovata esperienza, alcuni dei quali anche consulenti della Procura di Messina, ma anche da un'ulteriore consulenza commissionata al professor Sergio Mattia, titolare della Cattedra di Estimo del Politecnico di Milano. Tali perizie dimostrano, ad avviso della difesa in maniera inequivocabile, la congruità assoluta dei canoni di locazione applicando i criteri scientifici che sono dettati in maniera chiara anche dall'Agenzia del territorio. Di tali criteri si avvalgono tutti gli enti pubblici quando affittano locali da privati, mediante ricorso al metodo delle comparazioni che rappresenta un meccanismo scientificamente approvato.
Le perizie dell'ingegner Megna e del dottor Barreca sono state effettuate senza utilizzare questo metodo, nonostante il Pubblico Ministero nel quesito originario avesse previsto che la comparazione dovesse essere effettuata con immobili ubicati nella stessa zona censuaria e con le stesse caratteristiche. Occorre però tenere conto di un dato fondamentale: l'immobile in questione di proprietà della Centro Servizi era destinato a scuola e stanti le caratteristiche specifiche di tale immobile, così come stabilito dalla stessa Agenzia del territorio, ma anche dal Manuale operativo per le stime immobiliari (il MOSI), sarebbe stato necessario utilizzare i cosiddetti coefficienti di omogeneizzazione che tengono conto della durata del contratto, delle tecnologie di cui dispone l'immobile, della vetustà e di altre caratteristiche.
Ricorda che queste comparazioni sono state effettuate in relazione a 15 immobili ubicati nella città di Messina. Da tali comparazioni la congruità dei canoni di locazione rispetto ai citati criteri è apparsa e appare evidente, con coefficienti che variano a seconda delle caratteristiche proprie dell'immobile.
L'ultima perizia, quella commissionata al professor Mattia, mette invece a confronto in via immediata e diretta due immobili, quello della società Centro Servizi e un altro, posto a 200 metri di distanza dal primo, che a sua volta risulta locato all'Università degli studi di Messina e alla provincia di Messina. Effettuando un calcolo matematico, partendo dal costo di costruzione si arriva al risultato finale che è assolutamente congruo.
Evidenzia che il pool di pubblici ministeri e il giudice per le indagini preliminari si sono avventurati in una ricerca affannosa di suoi contatti, collegamenti, costruzioni societarie, disponibilità di enti di formazione non approdando, di fatto, ad alcun risultato se non a quello di sostenere che l'unico profilo di illiceità riguardi l'immobile di viale Principe Umberto.
Osserva che il primo procedimento sta ancora andando avanti ancorché le misure di custodia cautelare siano state revocate dal Tribunale di Messina nel mese di gennaio.
Fa presente che, in relazione a tale procedimento, due giorni fa una parte dei difensori dei coindagati hanno interrogato il dottor Barreca, estensore delle perizie. Preannuncia che appena disporrà delle trascrizioni dell'interrogatorio, le metterà a disposizione della Giunta. Desidera porre l'attenzione sul fatto che alla domanda posta dai difensori al dottor Barreca circa la sua esperienza in materia di valutazioni immobiliari e di contratti di noleggio, il perito ha risposto testualmente: «Non ricordo di avere mai fatto alcuna perizia relativa a valutazioni immobiliari o perizie che riguardino noleggi informatici, attrezzature informatiche». Alla ulteriore domanda posta al Barreca dai legali su quale fosse stato il criterio da lui utilizzato nell'effettuare perizie in relazione al noleggio di attrezzature informatiche in qualità di esperto del settore, la risposta è stata altrettanto chiara, vale a dire: «nessun criterio», essendosi basato sulla sua opinione personale. La perizia si è basata quindi sul metodo personale del dottor Barreca e non sulla comparazione dei metodi utilizzati, ad esempio, dagli altri enti di formazione in Sicilia con quelli utilizzati in altre parti del Paese. Il Barreca ribadiva quindi che secondo la sua opinione di fondo - e questa gli era stata chiesta dai PM - la valutazione doveva necessariamente oscillare tra il 40 e il 60 per cento del costo eventuale.
Non ritiene di prolungarsi ulteriormente su tali aspetti in quanto, come accennato poc'anzi, è sua intenzione trasmettere le trascrizioni della deposizione del perito per consentire ai componenti della Giunta di valutare con piena consapevolezza anche il livello fattuale su cui si basa tutto l'impianto accusatorio.
In relazione all'utilizzo delle società satellite e delle «società consorelle», aspetto sul quale si sofferma il GIP, osserva che in Sicilia è diffusa l'idea che la macchina amministrativa non funzioni e vi sono scarse disponibilità economiche. Pertanto l'utilizzo delle società consorelle, di supporto agli enti di formazione, rappresenta non la prassi, ma una regola consolidata: tali enti, infatti, non riuscendo ad avere un capitale ed un patrimonio propri, vivono esclusivamente di ciò che deriva dal finanziamento regionale, che arriva con estremo ritardo, e quindi in tempi che non sarebbero idonei a consentire la sopravvivenza degli stessi enti. E questo non è codificato in provvedimenti legislativi, ma risulta nei fatti, così come ha dichiarato lo stesso direttore generale della formazione di allora, Ludovico Albert, nell'interrogatorio reso dinanzi al GIP.
Ciò che il GIP contesta è la effettiva erogazione di prestazioni da parte degli enti di formazione e la loro congruità rispetto ai valori di mercato.
Desidera ribadire che nel procedimento giudiziario non vi è mai stata alcuna contestazione relativa a «corsi fantasma». Osserva, infatti, che sono stati interrogati 421 allievi che hanno dichiarato di aver frequentato i corsi e di aver incassato gli assegni relativi alla loro diaria giornaliera. Evidenzia che solo un partecipante ai corsi ha dichiarato di non essere sicuro di aver firmato la ricevuta ma di aver senz'altro incassato l'assegno.
Al di là della «cortina fumogena» creatasi attorno alla vicenda giudiziaria che lo riguarda e che ha assunto dimensioni straordinariamente rilevanti sul piano mediatico, come se la gestione di decine di milioni di euro fosse finalizzata al trasferimento di tale denaro nelle mani di qualche manigoldo, osserva che le somme effettivamente contestate sono pari a 350 mila euro, in relazione ai canoni di locazione, e a 150-200 mila euro, con riferimento ai contratti di fornitura di attrezzature.
Richiama l'accusa formulata dal GIP nei suoi confronti di aver utilizzato, di fatto, una società «cartiera» finalizzata a tale scopo, oltre che un gran numero di prestanomi, di collaboratori diretti e di familiari. Evidenzia come il giudice, aderendo alla prospettazione avanzata dai PM, si sia formato il convincimento che dalla rete dei rapporti di carattere familiare, politico ed economico a lui riconducibile discenda necessariamente la creazione di un'associazione a delinquere. Osserva tuttavia come su tale aspetto non sia stata acquisita, né ricercata, alcuna prova.
Ritiene opportuno soffermarsi sugli elementi dai quali, a suo avviso, emerge la sussistenza del fumus persecutionis nei suoi confronti. Pone l'accento, in particolare, sulle intercettazioni, sia quelle disposte dal tribunale di Patti, relative ad un procedimento completamente diverso e che non aveva nulla a che vedere con quello del tribunale di Messina, sia quelle disposte in relazione al procedimento in esame, che a suo avviso appaiono non casuali, nonostante il giudice continui ad affermare, in maniera un po' affannosa, la casualità delle stesse.
Richiama, a tal proposito, le frequenti intercettazioni riportate anche nelle note informative delle conversazioni della sua segretaria, del suo più stretto collaboratore e di sua moglie, nonché quelle relative ad un'utenza telefonica che - seppure intestata alla società Caronte Tourist Spa - era ed è noto agli inquirenti che fosse di suo uso esclusivo. Alla luce di tali elementi, reputa pertanto difficile poter considerare casuale l'attività di captazione, che sotto questo profilo configura quindi una violazione immediata e diretta delle prerogative parlamentari, come stabilito dalla Corte costituzionale in sentenze del 2007 e del 2010.
Ritiene, inoltre, che vi sia stata di fatto una manipolazione di alcune fasi processuali che appare oltremodo evidente, in quanto la contestazione del reato a lui addebitato, se fosse stata fondata, sarebbe dovuta avvenire in una fase precedente, e non quando effettivamente è accaduto, ricorrendo del resto a formule, a suo parere, un po' raffazzonate per coinvolgerlo in un procedimento già in corso. Sottolinea che il rifiuto opposto dal GIP alle sue richieste di esperire l'incidente probatorio rappresenta l'aspetto che più di ogni altro fa sorgere il sospetto che si vogliano mettere da parte gli elementi idonei a porre in dubbio la fondatezza dell'impianto accusatorio. Del resto, la stessa motivazione formale fornita dal GIP a sostegno del diniego, a suo giudizio, è abbastanza banale in quanto fondata sulla semplice circostanza di fatto che i 60 giorni della fase dibattimentale sarebbero stati sufficienti per completare una perizia. Ricorda, a tal proposito, che nella sua memoria ha già rilevato che tale giustificazione non appare plausibile ed è stata anche smentita dagli atti processuali, tenuto conto che nel procedimento relativo alla prima tranche di indagini le perizie dell'ingegner Megna e del dottor Barreca sono state consegnate una il 18 marzo 2014 e un'altra proprio in questi giorni, in un tempo di gran lunga superiore ai richiamati 60 giorni.
Ribadisce ancora una volta che il nucleo essenziale della vicenda giudiziaria riguarda l'immobile di viale Principe Umberto, richiamando le accuse dei magistrati che gli attribuiscono un ruolo preminente nella commissione del reato associativo senza concretamente riconoscergli il ruolo di soggetto operativo attribuito ad altri. Evidenzia pertanto la contraddizione dell'impianto accusatorio in base al quale è chiamato a rispondere per il macro reato associativo, mentre rispetto ai reati fine risulta assolutamente estraneo. Ciò mette in luce la strategia utilizzata nei suoi confronti: si tratta a suo avviso solo ed esclusivamente di un attacco processuale, perché non rispondendo dei reati fine può essergli contestata, attraverso le false fatturazioni, l'ipotesi di riciclaggio.
Considera questa una ingegnosa macchinazione che comunque fa venir meno la clausola di riserva prevista dall'articolo 648-bis del codice penale. Osserva che l'accusa di riciclaggio di fatto è contraddittoria sotto ogni profilo: infatti, o egli viene chiamato a rispondere dei reati di truffa e peculato, venendo quindi meno l'ipotesi del riciclaggio, oppure dei reati di truffa e peculato devono rispondere solo ed esclusivamente Cannavò e Schirò in relazione all'altro procedimento penale in corso. In questo secondo caso sarebbe evidente la sua assoluta estraneità ai fatti che pure sono a lui addebitati. Tuttavia, tale evenienza non può conciliarsi con la circostanza che, ad avviso del GIP, la Cannavò sarebbe una mera esecutrice delle sue indicazioni e compirebbe ogni atto solo ed esclusivamente dietro sua specifica direttiva.
A suo parere, queste tesi sembrano fra loro inconciliabili e forniscono un indizio del livello di credibilità con il quale il GIP affronta l'accusa di riciclaggio, che appare strategicamente strumentale ai fini della richiesta di misura cautelare. Ciò emerge con una certa evidenza anche in un passaggio dell'ordinanza nel quale si prospetta, quasi in termini alternativi tra loro, la contestazione di una serie di reati - fra cui il riciclaggio, la ricettazione, il peculato e la truffa - al fine di assicurare, qualunque sia l'ipotesi di reato da contestare, la base giuridica per l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
Ritiene di non doversi dilungare sull'accusa di peculato, essendo sufficiente richiamare il fatto che, nonostante il giudicato cautelare interno di cui alla sentenza del 6 febbraio del 2014, che ha derubricato il reato di peculato in truffa aggravata, pervicacemente il GIP continua a contestargli il reato di peculato, con il solo intento di rendere più grave la sua posizione.
In relazione ai reati fiscali, ritiene che questi meritino una trattazione a parte, evidenziando che le relative accuse appaiono strumentali rispetto alla contestazione del reato di riciclaggio. Non risulta, infatti, lo svolgimento di alcun approfondimento tecnico al riguardo, ma solo ed esclusivamente l'acquisizione di documentazione contabile, con l'esclusione di qualunque altro elemento probatorio.
Ricorda che, in merito a tali accuse, il teste fondamentale è il notaio Parisi, il quale sostiene di conoscerlo soltanto nella sua veste di imprenditore e di politico, ma non in quella di avvocato. A tal riguardo, confessa di non comprendere su quali basi sia stata formulata tale affermazione nei suoi confronti, dal momento che dal 1994 svolge la professione forense e che nel 2009 è diventato avvocato patrocinante in Cassazione. Chiarisce, inoltre, che la sua attività professionale di avvocato risulta abbastanza avviata e con un fatturato significativo, in particolare nel settore societario.
Non riesce, pertanto, a comprendere su quali basi, e senza procedere ad alcun approfondimento, si vada a sostenere un'ipotesi di tale genere. Dall'altra parte, poi, si giunge all'ipotesi, a suo avviso altrettanto schizofrenica, secondo la quale egli avrebbe fatturato prestazioni inesistenti alla Centro Servizi, drenando in tal modo denaro pubblico, ed avrebbe trasferito le somme relative alla società Caleservice. Quest'ultima è una società di servizi che gli fornisce tutto ciò che è necessario affinché il suo studio possa svolgere le proprie attività. Non riesce a comprendere quale potrebbe essere il motivo per cui, una volta eventualmente acquisiti i proventi illeciti, egli dovrebbe trasferirli a una società con cui esiste un contratto di consulenza e di gestione dal 1997, contratto rinnovato nel 2004: ciò a meno che non si ritenga che già all'epoca egli avrebbe ipotizzato un riciclaggio di denaro che deriva dai finanziamenti regionali alla formazione a far data dal 2006.
Quanto al fatto che la Caleservice sarebbe una «cartiera», egli ritiene che possa essere definita cartiera una società priva di patrimonio e utilizzata solo per gestire attività truffaldine. La Caleservice, invece, è una società che gestisce il patrimonio suo personale e della sua famiglia e che, nel corso degli anni, è sempre stata gestita in maniera chiara e trasparente.
In relazione ai reati fiscali ipotizzati, ribadisce che nessuna documentazione è stata richiesta, ma tale documentazione è disponibile e da essa risulta che ogni fattura trova una sua effettiva giustificazione.
Nella sua prima memoria in maniera sfumata, e in modo più diretto nella seconda memoria, ha inoltre affrontato la questione del Giudice delle indagini preliminari. Questi ha sentito il bisogno di presentare una richiesta di astensione al Presidente del Tribunale, peraltro con una formulazione che, con un po' di malizia, si potrebbe sostenere che orientava anche la risposta del Presidente del tribunale: il giudice sembra avere un po' sottovalutato la questione, riferendosi soltanto al Lamacchia - quando lo stesso giudice ha sostenuto che Lamacchia era un suo fedelissimo esecutore politico e amministrativo - ed anche in relazione al fatto che avrebbe appreso della vicenda che riguardava il cognato e la moglie solo il 23 gennaio, quindi dopo che era già stata formulata, in data 28 dicembre, la richiesta di misura cautelare. Peraltro, già in un'informativa del 4 settembre c'era un riferimento al cognato del giudice quale persona che gravitava nell'area di Innovazione, che faceva capo all'onorevole Genovese e ad altri esponenti politici. Tale informativa era allegata al fascicolo di proroga delle indagini preliminari, la cui richiesta gli è stata notificata il 12 novembre, e che era stata depositata, fuori termine, il 10 novembre con la scritta «senza il relativo fascicolo». Le ipotesi, al riguardo, sono due: o il predetto fascicolo non è mai arrivato e quindi il giudice ha concesso una proroga «al buio» senza verificare se la proroga fosse legittima e nonostante l'opposizione formulata dai suoi legali con riferimento al rispetto dei termini di legge, oppure il fascicolo è effettivamente arrivato al giudice e, in tal caso, il riferimento al cognato doveva essere a lui noto già il 12 novembre. In ogni caso, nel mese di novembre vi era stato anche un susseguirsi di notizie giornalistiche al riguardo che avrebbero comunque potuto mettere in allarme il giudice.
Invita i componenti della Giunta a valutare con attenzione anche l'aspetto relativo alle esigenze cautelari, tenendo conto anche della riforma recentemente deliberata dalla Camera, modificata dal Senato, e di nuovo all'esame di questo ramo del Parlamento. L'ordinanza afferma che la sua sarebbe una condizione assai grave ed insidiosa in termini di reiterazione delle condotte criminali, in relazione alla quantità e intensità dei rapporti intrattenuti con soggetti all'interno delle Istituzioni nonché alla sua disponibilità di sofisticati sistemi di occultamento dei proventi illeciti. Peraltro, se i sistemi di occultamento dei proventi illeciti consistono nel fatto che egli stesso effettuerebbe delle prestazioni e poi girerebbe i relativi proventi ad un'altra società, deve dire di non avere mai visto un riciclatore di denaro che per far perdere le tracce di tali rapporti trasferisce le somme ad una società a lui riconducibile, in forme regolarmente tracciate attraverso conti correnti bancari.
Esprime, in conclusione, la sua preoccupazione per la vicenda che lo riguarda, tanto in termini di costruzione dell'impianto accusatorio quanto in relazione al volume dei reati che gli vengono addebitati.

Ignazio LA RUSSA, presidente, ricorda come compito della Giunta sia quello di verificare l'eventuale sussistenza di un fumus persecutionis non rispetto al merito dei fatti, ma avendo riguardo alla richiesta di custodia cautelare: va evidenziato in proposito che, nel caso di specie, l'elemento fondante della richiesta è il pericolo di reiterazione. Su questo aspetto, decisivo per valutare la fondatezza della richiesta di custodia cautelare, al di là del merito della vicenda, chiede all'onorevole Genovese se intenda chiarire quali siano oggi le attività connesse alla formazione professionale di enti e società a lui direttamente o indirettamente riferibili. Chiede, inoltre, se l'asserita capacità di attrarre i finanziamenti derivasse dal suo ruolo di politico regionale e quale sia attualmente il suo ruolo in questo contesto.

Francantonio GENOVESE (PD) dichiara che è evidente, e anche accertabile, che il suo rapporto con la regione è radicalmente cambiato, e non è un caso che gli attacchi principali rispetto alle sue vicende giudiziarie provengano proprio dall'attuale Presidente della regione e dall'Assessore regionale alla formazione. Fa presente come l'atteggiamento dell'amministrazione regionale nei suoi confronti sia di chiusura totale e ritiene che tale situazione perdurerà fino a quando le sue vicende giudiziarie non saranno chiarite con sentenza definitiva. Parimenti di chiusura totale è l'atteggiamento dell'amministrazione regionale nei confronti degli enti di formazione ARAN e LUMEN, che hanno peraltro già cessato ufficialmente le loro attività, anche rilasciando i relativi immobili.
Ricorda come la capacità di attrarre finanziamenti regionali non possa essere in nessun modo e in nessun caso ricollegata, in questo settore, a soggetti singoli. Gli enti di formazione, negli ultimi anni, hanno visto nella migliore delle ipotesi confermato ovvero diminuito il finanziamento che avevano già in essere: per quanto gli consta, nessun incremento è previsto negli anni a venire. A suo avviso, risulta chiaro che la possibilità di una eventuale remota ipotesi di reiterazione del reato da parte sua è fuori da ogni logica, tenuto conto dell'attuale situazione dei suoi rapporti con la regione.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) chiede all'onorevole Genovese chiarimenti in merito alle richieste di incidente probatorio respinte dal GIP, nonché se le misure cautelari disposte con l'ordinanza del mese di luglio 2013 siano state nel frattempo revocate.

Francantonio GENOVESE (PD) precisa che la prima richiesta di incidente probatorio è stata presentata da sua moglie e da altri coindagati nell'ambito del procedimento relativo al primo filone di indagine ed è stata rigettata in quanto ritenuta improcedibile: ciò, a suo giudizio, al solo scopo di procrastinare i termini della fase cautelare. La seconda richiesta è stata da lui presentata lo scorso 6 febbraio ed è stata rigettata in quanto è stato ritenuto che la consulenza tecnica potesse concludersi nel termine di sessanta giorni: quest'ultimo fatto, come già chiarito, è stato già processualmente smentito.
Quanto alle misure cautelari in questione, esse sono state revocate dal Tribunale ordinario nel scorso mese di gennaio.

Giulia GRILLO (M5S) chiede all'onorevole Genovese chiarimenti sulla Caleservice e sulle relative attività di consulenza.

Francantonio GENOVESE (PD) ricorda che la Caleservice ha svolto una sola consulenza del valore di 15.000 euro in favore della LUMEN. A fronte di tale consulenza vi è un contratto tra l'ente di formazione e la società, nonché un contratto tra la Caleservice e l'avvocato Antonella Russo, che di fatto ha espletato il lavoro. Fa presente di essere in possesso di tale documenti, che potrà depositare, ove richiesto. Tiene peraltro a precisare come nell'ordinanza sia presente un errore, nella parte in cui si sostiene che la Caleservice avrebbe emesso una fattura di 95.000 euro in favore della Centro Servizi, mentre è vero sostanzialmente il contrario: è infatti la Centro Servizi che ha svolto una consulenza tecnica in favore della Caleservice relativamente ad alcuni immobili.

Giulia GRILLO (M5S) invita l'onorevole Genovese a fornire ulteriori precisazioni circa la funzione e le attività della Caleservice.

Francantonio GENOVESE (PD) chiarisce che la Caleservice è una società fondata nel 1997 ed è tuttora attiva. In questo arco di tempo la società ha svolto attività di consulenza e di gestione in favore del suo studio professionale, dal momento che esso non dispone di propri dipendenti né collaboratori, ma ottiene dalla stessa tutti i servizi necessari in base ad un apposito contratto di natura omnicomprensiva. Inoltre, la Caleservice è una società immobiliare e di partecipazioni.

Giulia GRILLO (M5S) vorrebbe altresì sapere dall'onorevole Genovese se egli attualmente ricopre incarichi di partito.

Ignazio LA RUSSA, presidente, fa presente che questa domanda potrebbe essere rilevante solo nel caso in cui si ipotizzasse l'esistenza di un fumus persecutionis nei confronti dell'onorevole Genovese con riferimento alla sua attività politica.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) chiede all'onorevole Genovese se sia in grado di chiarire la rilevanza della figura di Piero David nella sua vicenda processuale, dal momento che, da un lato, questa appare marginale, dall'altro però essa viene posta addirittura a fondamento della richiesta di astensione presentata dal GIP.

Francantonio GENOVESE (PD) precisa che Piero David è un iscritto al PD, che attualmente fa parte della direzione regionale del partito. In passato è stato il capo della segreteria tecnica dell'Assessore alla formazione Mario Centorrino, rivestendo quindi quella che è sostanzialmente la seconda carica in ordine di importanza dell'assessorato.

Franco VAZIO (PD) chiede all'onorevole Genovese se può confermare, ed eventualmente documentare, se oltre ad ARAM e LUMEN vi siano oggi enti di formazione riconducibili direttamente o indirettamente alla sua persona, ovvero a società da lui partecipate in quota significativa.

Francantonio GENOVESE (PD) precisa che esiste attualmente una sola società con le caratteristiche richiamate dall'onorevole Vazio. Tale società, che sta esaurendo la propria attività, è la Training Service, una società consortile a responsabilità limitata con sede nel comune di Barcellona, che ha attualmente in atto un finanziamento relativo alla formazione professionale «Avviso 20». Non ricorda esattamente l'ammontare della quota di finanziamento, peraltro ormai definito e cristallizzato. Si riserva di fornire quanto prima la relativa documentazione, come richiesto dall'onorevole Vazio.

Franco VAZIO (PD) rileva come sia dall'ordinanza sia dalle memorie difensive risulti che il Tribunale avrebbe revocato gli arresti disposti nei confronti degli imputati del primo filone di indagine. Poiché questo provvedimento non risulta agli atti, chiede all'onorevole Genovese se egli possa metterlo a disposizione della Giunta, al fine di conoscere le motivazioni per le quali le esigenze cautelari sarebbero venute meno.

Francantonio GENOVESE (PD) assicura che porrà quanto prima a disposizione della Giunta anche copia di questo documento.

Ignazio LA RUSSA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa l'audizione del deputato Francantonio Genovese.

(Il deputato Francantonio Genovese si allontana dall'aula).

Ignazio LA RUSSA, presidente, osserva che - dopo la relazione dell'onorevole Leone e l'audizione del deputato Genovese - i membri della Giunta hanno molti elementi su cui riflettere. Ipotizza pertanto una breve sospensione dei lavori per avviare successivamente, alla ripresa della seduta, la discussione.

Franco VAZIO (PD) osserva che sarebbe utile proseguire l'esame avendo già acquisito la ulteriore documentazione che il collega Genovese si è dichiarato disponibile a fornire.

Ignazio LA RUSSA, presidente, preso atto di questa esigenza e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

15 aprile 2014.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 10 aprile 2014.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica che il deputato Francantonio Genovese, facendo seguito alle esigenze istruttorie emerse nel corso della sua audizione, ha trasmesso alla Giunta una terza memoria difensiva, cui farà seguito - nei prossimi minuti - la trasmissione degli allegati, nei quali sono ricompresi i documenti a lui richiesti la scorsa volta.
Comunica, altresì, che - in sede informale - i colleghi del MoVimento 5 Stelle hanno avanzato la richiesta di poter estrarre copia degli atti processuali trasmessi dalla magistratura. Al riguardo, fa presente a tutti i componenti della Giunta che per prassi costante tali atti possono essere consultati presso gli uffici della Giunta medesima, previa firma per presa visione, senza possibilità di estrarne copia per ragioni di riservatezza. Tale possibilità è prevista, invece, con riferimento alle memorie presentate alla Giunta dal parlamentare cui la misura cautelare si riferisce.

Antonio LEONE (NCD), relatore, in relazione a questa ulteriore corposa documentazione in corso di produzione, chiede al presidente di valutare le modalità di svolgimento dell'esame della domanda di autorizzazione in titolo.

Daniele FARINA (SEL) invita il presidente a tener conto anche dell'organizzazione dei lavori della Commissione Giustizia, impegnata in questi giorni su un importante provvedimento che egli segue in prima persona, essendo il rappresentante del suo gruppo in quel consesso.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, nel rinviare ogni determinazione sul punto all'Ufficio di presidenza - che convoca fin d'ora per le ore 14.45 della giornata odierna -, ritiene opportuno consentire da subito di intervenire nel dibattito a coloro che ne facciano richiesta.

Giulia GRILLO (M5S), in coerenza con i principi del movimento cui appartiene, rileva che le Camere, nell'applicare l'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, debbano evitare di sostituirsi alla magistratura.
Non compete, infatti, alla Giunta accertare i fatti contestati, dare loro una qualificazione giuridica e valutarne l'attribuibilità, ma solo pronunziarsi sulla eventuale sussistenza del fumus persecutionis ovvero di un «attacco politico» nei confronti del deputato sottoposto a misura cautelare.
Dovendosi incentrare l'esame della Giunta sul provvedimento restrittivo che promana dal GIP, essa non può esimersi dall'autorizzare l'esecuzione della misura cautelare ove i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari risultino sufficientemente indicati e supportati da elementi di prova. In caso contrario, la Camera eserciterebbe indebitamente un potere che la Costituzione affida alla giurisdizione e farebbe prevalere la politica sulla giurisdizione, alimentando nei cittadini la convinzione che la cosiddetta «casta» sia unicamente protesa a trasformare l'immunità in impunità e la prerogativa in privilegio. In questo modo la politica, già mal vista dai cittadini, finirebbe per perdere del tutto quel poco della stima che ancora qualcuno le riserva.
Il provvedimento cautelare all'esame della Giunta scaturisce da complesse ed articolate indagini su venticinque soggetti indagati a vario titolo, per un totale di ben cinquantaquattro capi d'imputazione. Quasi tutti i soggetti sono ritenuti responsabili di far parte di un'associazione per delinquere, di cui Francantonio Genovese risulta essere capo e promotore, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata dei reati di peculato, truffa aggravata, riciclaggio, reati finanziari e contro la pubblica amministrazione, attraverso l'attività degli enti di formazione, direttamente o indirettamente riconducibili ai soggetti facenti parte della predetta associazione ed a mezzo di società, sempre a loro riferibili, che erogavano servizi ai predetti enti.
In tale ordinanza emerge quindi nel Genovese il ruolo non di semplice partecipe o di concorrente esterno, ma di capo e promotore di un'associazione a delinquere che opera nel territorio nazionale e che si avvale di mezzi che in definitiva sfruttano il ruolo e l'influenza dello stesso capo al fine di distrarre somme di denaro pubblico e di orientarle sia al profitto personale sia alla propaganda elettorale.
A suo avviso non può passare inosservato il reato di truffa aggravata di cui al capo 41 dell'ordinanza in cui si contesta al deputato un ruolo di gestore di fatto dell'ente ENFAP Sicilia ammesso a godere di finanziamenti pubblici per oltre tredici milioni di euro e ritenuto acquisito e controllato sia direttamente che indirettamente dal deputato. Evidenzia sul punto le dichiarazioni di Rosario Passari, quelle di Giovanni Terranova ed infine l'organigramma della compagine societaria presente in atti unitamente alle informative che indicano i rapporti di parentela ed i legami tra i soggetti coinvolti.
Tutto ciò fa trasparire l'oggettiva insussistenza di un fumus persecutionis non fosse altro per il fatto che gli elementi a carico si sostanziano in dichiarazioni accusatorie ed in attività di riscontro di natura tecnica.
Oltre alla fattispecie associativa, il deputato Genovese risulta destinatario della misura cautelare anche in ordine alla contestazione di altre condotte criminose, qualificate in termini di riciclaggio, peculato, truffa aggravata, evasione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Nel ricordare gli esiti dell'indagine, che avrebbero accertato l'esistenza di un artificioso meccanismo creato per attuare una sistematica distrazione di risorse pubbliche destinate ad attività formative, nonché per frodare il fisco, evidenzia che dalla stessa è emerso un consistente quadro probatorio.
A suo giudizio, è impossibile non rilevare che quanto riportato nell'ordinanza sia indice di un particolare allarme sociale che dovrebbe orientare i membri della Giunta a concedere l'autorizzazione non solo per la gravità delle accuse, ma ancor più per la mole di documentazione a sostegno, ritenendo senza alcun pregiudizio che il deputato Genovese si debba difendere dalle accuse allo stesso mosse nelle sedi cautelari di merito e di legittimità che l'ordinamento processuale garantisce, così come farebbe qualsiasi cittadino italiano.
Rimarca come il deputato Genovese respinga le suddette accuse, sollevando eccezioni di tipo procedurale e di rilevanza costituzionale, nonché formulando contestazioni nel merito dei fatti addebitati. Egli sostiene la mancanza di prova in ordine alla dimostrazione che si sia trattato di corsi «fantasma», che la valutazione giuridica delle condotte contestate sarebbe «dipesa dalla centralità della sua partecipazione quale parlamentare alle attività delittuose oggetto di incolpazione» e che da parte della magistratura sarebbe evidente il fumus persecutionis basato su alcuni elementi. Secondo il deputato Genovese, infatti, l'indagine è strutturata in maniera tale da eludere le norme costituzionali: egli contesta, sotto tale profilo, l'uso distorto del potere giurisdizionale nell'attività di intercettazione e ritiene che gli inquirenti abbiano eluso le garanzie di cui all'articolo 68 della Costituzione e all'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, captando in modo indiretto le sue comunicazioni, nonché di aver utilizzato intercettazioni disposte nell'ambito di un procedimento penale diverso.
Sotto il profilo sostanziale, a parere dell'imputato, i presupposti che legittimano il ricorso alle misure cautelari personali, sono sproporzionati rispetto alla gravità dei fatti-reato contestati, senza che se ne dia una concreta motivazione e vi è una manipolazione delle figure di reato contestate. Sotto il profilo processuale, egli afferma che sussiste un abuso degli strumenti investigativi impiegati dall'accusa ed un rifiuto della prova, offerta dalla propria difesa.
Giudica, tuttavia, che quanto affermato dal Genovese rientri in un ambito di valutazione a cui è istituzionalmente chiamata la magistratura; pertanto non deve rilevare ai fini dell'autorizzazione richiesta alla Camera. Sotto il profilo delle intercettazioni casuali riguardanti il deputato Genovese sottolinea che il GIP specifica che tali intercettazioni non sono state utilizzate nei confronti del deputato né nei confronti dei suoi interlocutori. A suo avviso, da ciò discende innanzitutto non solo che l'elemento addotto a discarico ha ad oggetto un aspetto ininfluente ai fini della concessione dell'autorizzazione a procedere, ma che gli elementi di prova a carico si fondano su altri e ben più pregnanti elementi che escludono ab initio il sospetto di un fumus persecutionis.
Osserva che in passato si è distinto tra fumus soggettivo e fumus oggettivo, essendo costituito il primo dall'intento persecutorio da parte dei magistrati che avanzano la richiesta e il secondo dall'oggettiva presenza, nel provvedimento da eseguire, di vizi e incongruenze tali da renderlo intrinsecamente ingiusto.
A tal riguardo, ritiene che l'ordinanza del tribunale sia improntata al maggior garantismo possibile. Soltanto in essa la Giunta dovrebbe - se ne ravvisasse gli estremi - cercare gli indici di un eventuale fumus persecutionis, che dovrebbe sostanziarsi nell'intento di perseguire il deputato in ragione della sua attività politico-parlamentare.
La Giunta non può trascurare che si tratta di reati gravi che, dal punto di vista del fumus oggettivo, giustificano il provvedimento restrittivo, ampiamente motivato - sotto il profilo delle esigenze cautelari richieste dal codice di procedura penale - dal pericolo di reiterazione del reato o di reiterazione di reati della stessa indole (articolo 274, lettera c) c.p.p.).
A suo avviso, l'indagine non sembra essere viziata da lacune e carenze investigative tali da far emergere il fumus persecutionis che anzi sembra potersi escludere tenuto conto proprio dell'accuratezza e della complessità delle indagini stesse.
Peraltro, il deputato Genovese in alcuni casi neppure smentisce l'ipotesi accusatoria, come ad esempio nella sua memoria difensiva con riferimento al reato di truffa in relazione al caso ENFAP.
Per quanto esposto, non sussistendo dubbi in merito ai presupposti richiesti dagli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale in relazione all'articolo 68, secondo comma della Costituzione, ai fini dell'applicazione della misura cautelare disposta, esprime sin da ora, a nome del suo gruppo, l'orientamento favorevole alla concessione dell'autorizzazione della custodia in carcere.

Vincenzo CASO (M5S), ad integrazione di quanto affermato dalla collega Grillo, ritiene opportuno precisare che, in base ai documenti in suo possesso, che si riserva di mettere a disposizione dei colleghi, l'ordinanza con cui è stata disposta la revoca degli arresti domiciliari nei confronti della moglie del deputato Genovese e della sua segretaria particolare, cui ha fatto riferimento il deputato Genovese nel corso della sua audizione, è stata annullata dal tribunale di Messina il 3 marzo scorso. Nei confronti dei medesimi coimputati il tribunale ha adottato una nuova misura cautelare che consiste nel divieto di dimora. Precisa, altresì, che in relazione alla moglie l'adozione di quest'ultima misura cautelare è stata motivata adducendo la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati.

Anna ROSSOMANDO (PD), con riferimento a quanto affermato dall'onorevole Caso, reputa utile fare chiarezza sulla posizione processuale degli altri soggetti coinvolti nella vicenda giudiziaria. Tale aspetto è tutt'altro che irrilevante considerato che il reato contestato al collega Genovese è quello di associazione a delinquere e che la motivazione posta a base della richiesta di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare si appunta sulla esistenza di una rete di vincoli e di rapporti personali, di cui il deputato Genovese sarebbe il promotore, tale da far emergere il pericolo della reiterazione dei reati.
Si sofferma sul passaggio dell'ordinanza in cui il GIP nel riferirsi ai compartecipi afferma che per gli stessi è già in corso il dibattimento. Si domanda, dunque, se vi sia stato un ulteriore stralcio oltre a quello che ha dato luogo al procedimento condotto dalla procura di Patti, nell'ambito del quale sono state disposte intercettazioni telefoniche ritenute dal giudice utilizzabili anche in relazione al filone di indagini che ha portato alla richiesta della misura cautelare, in virtù della connessione dei fatti di reato contestati.
È di tutta evidenza che, per pervenire ad una completa valutazione del caso in esame, occorra conoscere - qualora le informazioni riportate dall'onorevole Caso trovino riscontro in un atto giudiziario - le motivazioni che sono state poste alla base dell'adozione nei confronti dei concorrenti nel reato associativo del divieto di dimora, che è una misura cautelare meno restrittiva rispetto agli arresti domiciliari disposti in precedenza, con ciò lasciando presupporre una attenuazione nella valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che l'onorevole Genovese, nella sua memoria difensiva, ha già preannunciato che avrebbe prodotto tale documentazione processuale.

Giulia GRILLO (M5S) si chiede per quali ragioni debba essere attribuita rilevanza decisiva a pronunce giurisdizionali che, in ogni caso, riguardano la posizione processuale di terzi soggetti che, sia pure compartecipi della condotta criminosa, non rivestono quel ruolo apicale nell'organizzazione criminosa attribuito al deputato Genovese. Ritiene, pertanto, inutile incentrare l'attenzione sui contenuti di tali atti processuali e rimarca la contrarietà del suo gruppo verso ogni tentativo di far emergere una carenza nella documentazione in possesso di questa Giunta che, invece, come ha avuto modo di esplicitare, è assolutamente idonea a consentirne le deliberazioni di sua competenza.

Franco VAZIO (PD), nel ricordare che alla memoria difensiva presentata in data odierna dall'onorevole Genovese dovrebbero essere allegate le pronunce giurisdizionali riferite ai coimputati, si chiede tuttavia se quelle a cui fa riferimento l'onorevole Caso siano state emesse nel mese di gennaio ovvero nel mese di marzo del 2014.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, precisa che l'acquisizione delle informazioni sulla vicenda processuale riferita ai vari membri della asserita associazione per delinquere può comunque risultare utile per l'istruttoria di quest'organo, fermo restando che nessuna conseguenza automatica si può far discendere nella valutazione della posizione del deputato Genovese.
Nel comunicare che quest'ultimo gli ha preannunciato la produzione degli allegati entro pochi minuti, propone di rinviare il seguito dell'esame ad una prossima seduta da definire nell'Ufficio di presidenza già convocato per la giornata odierna.

16 aprile 2014.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 15 aprile 2014.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, nel comunicare che il deputato interessato ha trasmesso la documentazione allegata alla memoria difensiva prodotta nella giornata di ieri, avverte che, allo scopo di precostituire le condizioni per svolgere, nella giornata odierna, un approfondito dibattito sulla domanda in titolo ha sensibilizzato la Presidenza della Camera sulla necessità di disporre - nel corso della parte antimeridiana della giornata odierna - di tempi adeguati per lo svolgimento dei lavori della Giunta.
Avverte, inoltre, che è stata informalmente contattata l'Autorità giudiziaria di Messina per avere alcune delucidazioni sull'iter processuale delle vicende oggetto dell'indagine che coinvolge l'onorevole Genovese e i numerosi altri imputati, che si svolge in due diversi tronconi, il primo dei quali - che non riguarda direttamente il deputato - è giunto alla fase del dibattimento.

Anna ROSSOMANDO (PD), nel ringraziare il presidente per essersi fatto carico di acquisire le informazioni da lei sollecitate nella seduta di ieri, rileva l'evidente connessione materiale tra i due procedimenti, stante la coincidenza delle persone coinvolte e dei capi d'imputazione.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, precisa che, a quanto si è appreso, nessuna formale connessione intercorre tra i due procedimenti.

Antonio LEONE (NCD), relatore, osserva che, l'esame degli atti in possesso della Giunta non consente di sciogliere un dubbio particolarmente delicato. Si riferisce al collegamento proposto nell'ordinanza tra le esigenze di custodia cautelare in carcere relative alla posizione del deputato Genovese e quelle ravvisate in relazione ad uno degli imputati del primo troncone dell'indagine, ovvero il signor Elio Sauta.
L'ordinanza presuppone che anche per quest'ultimo si sia resa necessaria la custodia cautelare in carcere, laddove - a quanto si è appreso dal dibattito di ieri - nei suoi confronti sono invece attualmente disposti gli arresti domiciliari.
Essendo state adottate nell'ambito dei diversi filoni del procedimento in esame una pluralità di pronunce giurisdizionali sulle misure cautelari a partire dal mese di luglio del 2013 fino ad oggi, nel corso del tempo revocate in modo totale o parziale, ciascuna delle quali corredata di motivazione in ordine alla sussistenza o meno di esigenze cautelari, ne propone la formale acquisizione agli atti.

Danilo LEVA (PD), nel concordare con la proposta del relatore, chiede altresì di acquisire anche i documenti relativi alla attività della società Training Service. Tale richiesta discende da quanto rappresentato nella memoria difensiva del deputato Genovese prodotta nella giornata di ieri, nella parte in cui afferma che tale ente, rimasto l'ultimo degli enti di formazione riconducibile alla sua sfera di interesse, non ha più avanzato richiesta di finanziamento pubblico e svolge solo attività formativa per bandi già assegnati negli anni scorsi.
Precisa che tale richiesta non cela intenti dilatori ma solo l'esigenza di compiere approfondimenti necessari legati alla motivazione della reiterabilità della condotta criminosa per assumere una decisione delicata che, a suo parere, dovrebbe avvenire già nel corso della prossima settimana.

Giulia GRILLO (M5S) reputa singolare che una siffatta richiesta di integrazione documentale giunga in prossimità della scadenza dei termini regolamentari entro cui la Giunta è chiamata a riferire all'Assemblea sui provvedimenti coercitivi della libertà personale riguardanti deputati. Ove si fosse rilevata tale necessità, sarebbe stato opportuno avanzare la richiesta in una fase precedente. Aggiunge, peraltro, che la richiesta riguarda atti concernenti la posizione processuale di soggetti diversi dal deputato e coinvolti in un procedimento formalmente separato, quindi irrilevanti ai fini dell'esame dell'organo.
Si dichiara, quindi, contraria alla proposta del relatore.
Invita, inoltre, la presidenza a valutare se, per il buon andamento dei lavori della Giunta, sia opportuno consentire al deputato Genovese di presentare, di volta in volta, nuove note difensive, ovvero se limitare tale facoltà.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, concorda con la collega Grillo in ordine all'opportunità di considerare ormai esercitata la facoltà del deputato Genovese di produrre proprie memorie difensive.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che l'approfondimento della notevole mole di documentazione trasmessa alla Giunta consenta di circoscrivere i punti su cui concentrare l'attenzione dell'organo. Assume, evidentemente, rilievo decisivo acquisire elementi di conoscenza sulle motivazioni a supporto della richiesta di custodia cautelare in carcere, basate sul pericolo di reiterazione delle condotte criminose. Condivide, quindi, la richiesta di integrazione documentale, che non costituisce certamente una manovra dilatoria, ma risponde all'esigenza di svolgere un'adeguata istruttoria prima di assumere le determinazioni conclusive, auspicabilmente entro i prossimi giorni.

Sofia AMODDIO (PD), concordando con la collega Rossomando, qualifica la richiesta di acquisire questi documenti come un vero e proprio atto dovuto, alla luce delle affermazioni contenute nell'ordinanza, segnatamente nel paragrafo dedicato alla descrizione delle esigenze cautelari relativamente all'onorevole Genovese. Propone che in quest'occasione si verifichi anche l'avvenuta notifica degli atti di cui si chiede l'acquisizione, alcuni dei quali sono stati esibiti in Giunta dai deputati del MoVimento 5 Stelle, senza che probabilmente siano stati neanche portati a conoscenza dei diretti interessati.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, comprende lo spirito con il quale la collega Amoddio formula la sua proposta. Pur essendo personalmente persuaso che gli atti di cui si richiede l'acquisizione non siano né indispensabili né necessari per consentire alla Giunta di svolgere un'istruttoria completa, la presidenza deve dar corso ad una siffatta richiesta, ove condivisa dalla maggioranza, in quanto sicuramente rientra nella sfera di interesse della Giunta la conoscenza del loro contenuto. Non può, invece, dar corso alla richiesta avanzata dalla collega Amoddio in quanto non è funzionale alle decisioni di competenza di quest'organo accertare l'eventuale avvenuta notifica alle parti interessate.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL), esprimendo una posizione favorevole alle proposte del relatore e dell'onorevole Leva, evidenzia il dovere di quest'organo di valutare ogni elemento utile ad assumere le deliberazioni di propria competenza, sulla base dei documenti prodotti dall'Autorità giudiziaria, dal diretto interessato, ovvero degli atti acquisiti formalmente dalla Giunta, e non certo di quelli esibiti ieri da alcuni colleghi, sulla cui provenienza sorgono interrogativi.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, pone, quindi, ai voti la proposta del relatore di richiedere all'Autorità giudiziaria competente tutte le pronunce giurisdizionali in materia di misure cautelari relative ai due tronconi del procedimento riguardante il deputato Genovese fin qui adottate, nonché la proposta del collega Leva di richiedere ogni documentazione, presente nel fascicolo processuale ed ulteriore rispetto a quella già inviata, relativa alla società Training Service.

La Giunta approva con 12 voti favorevoli e 2 voti contrari.

Sofia AMODDIO (PD) ribadisce l'opportunità di integrare la richiesta di documentazione con una specifica verifica sull'avvenuta notifica degli atti di cui si richiede copia.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, replica nuovamente nel senso di ritenere che tale richiesta esuli dal potere della Giunta di acquisire i soli elementi istruttori funzionali alla decisione di sua competenza.
Alla luce della deliberazione testé assunta dalla Giunta, preso atto della necessità di richiedere alla Presidenza della Camera una proroga del termine entro cui riferire all'Assemblea, propone di formulare una richiesta di proroga per ulteriori trenta giorni.

Matteo BRAGANTINI (LNA) si domanda se non sia sufficiente una proroga del termine di soli quindici giorni.

Antonio LEONE (NCD), relatore, osserva che appare plausibile ipotizzare che l'acquisizione dei documenti richiesti avvenga nei prossimi giorni. Pertanto, la Giunta dovrebbe essere nelle condizioni di deliberare entro termini più brevi di quelli indicati dal presidente.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che la Giunta ha ritenuto indispensabile richiedere ulteriore documentazione all'Autorità giudiziaria e, pertanto, non avrebbe senso fissare un termine, non ulteriormente prorogabile, che potrebbe venire a scadenza prima dell'acquisizione di tali atti. Naturalmente, si impegna a convocare la Giunta non appena se ne verificheranno le condizioni, proprio al fine di concludere l'esame della domanda in titolo il prima possibile.

Giulia GRILLO (M5S) esprime la propria contrarietà alla richiesta di proroga e chiede di assumere il formale impegno che non saranno più avanzate richieste di integrazione degli atti a disposizione della Giunta.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, precisa che - anche ove fossero avanzate richieste in tal senso - non saranno accolte dalla presidenza.

La Giunta approva la proposta del presidente di avanzare la richiesta alla Presidenza della Camera di proroga del termine per riferire all'Assemblea di ulteriori trenta giorni, con 9 voti favorevoli e 4 voti contrari.

29 aprile 2014.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 16 aprile 2014.

Danilo LEVA, presidente, comunica che, a seguito della deliberazione assunta dalla Giunta nella riunione del 16 aprile scorso, la Presidente della Camera ha concesso la proroga di trenta giorni del termine entro cui la Giunta è tenuta a riferire all'Assemblea. Nella sua lettera viene specificato che si prende atto dell'esigenza di acquisire taluni documenti dall'autorità giudiziaria competente, nonché dell'impegno della Giunta di riprendere l'esame non appena essi siano acquisiti al fine di assumere le relative deliberazioni nei tempi più brevi possibili. Il nuovo termine scade pertanto il 18 maggio.
Nella citata seduta della Giunta del 16 aprile è stata, altresì, approvata la richiesta di acquisire dall'autorità giudiziaria le pronunce relative alle misure cautelari disposte nell'ambito del procedimento penale nonché la documentazione - ulteriore rispetto a quella già presente negli atti trasmessi - concernente la società Training service.
Quanto ai provvedimenti cautelari, il Presidente del tribunale di Messina, che ringrazia a nome della Giunta per la sollecita cooperazione, ha inviato i suddetti atti. Quest'ultimo ha altresì comunicato che la documentazione concernente la società Training service è nella disponibilità della locale procura della Repubblica, alla quale il presidente della Giunta ha immediatamente rivolto la medesima richiesta.

Antonio LEONE (NCD), relatore, ritiene opportuno offrire ai colleghi una sintetica disamina degli elementi istruttori prodotti dal deputato interessato, ovvero acquisiti dalla Giunta su propria iniziativa nel corso dell'esame della domanda.
Già nella relazione introduttiva aveva fatto cenno ai contenuti della prima memoria difensiva prodotta dal deputato interessato, poi integrata - oltre che in sede di audizione presso la Giunta - da altre note e documenti, in parte richiesti dalla Giunta e in parte da lui spontaneamente prodotti.
Nelle sue memorie difensive, nonché nella sua audizione, Genovese formula argomentazioni a sostegno della sussistenza, nei suoi confronti, di un evidente fumus persecutionis.
Ciò sarebbe desumibile, in primo luogo, dall'abuso di mezzi investigativi, caratterizzato dall'acquisizione e dall'uso indebito delle intercettazioni delle sue conversazioni; inoltre, secondo Genovese, vi sarebbero state distorsioni macroscopiche nell'interpretazione delle norme penali sostanziali applicate, con lo scopo di formulare - in modo artificioso e meramente funzionale all'obiettivo di pervenire a pene edittali più elevate e rendere più plausibile la misura cautelare della custodia in carcere (oltre che aumentarne i termini massimi) - fattispecie di reato più gravi e, segnatamente il peculato in luogo del reato di truffa (in contrasto con il giudicato cautelare interno: Cass. VI sez. pen. n. 5889/2014) e - soprattutto - il riciclaggio.
Ad avviso del deputato Genovese, si assisterebbe inoltre ad un travisamento dei fatti per come ricostruiti nel corso dell'indagine, cui si accompagnerebbe un immotivato rifiuto di approfondire o addirittura acquisire - mediante incidente probatorio - prova su elementi di fatto essenziali per l'integrazione delle figure di reato contestate.
Nelle memorie difensive si palesa anche la possibile manipolazione di alcune fasi processuali, in quanto la contestazione del reato nei suoi confronti sarebbe dovuta eventualmente avvenire in una fase precedente e non quando effettivamente è accaduto, con lo scopo di affievolire la sua posizione difensiva.
Il deputato interessato ha anche richiamato elementi di condizionamento del giudice procedente, testimoniati dalla formulazione di un'istanza di astensione, per gravi ragioni di convenienza, che sarebbe stata rigettata dal Presidente del tribunale di Messina, in quanto essa non avrebbe enunciato in modo completo i rapporti tra alcuni imputati e la moglie ed il cognato del giudice, peraltro emersi ben prima della decisione sulla richiesta di custodia cautelare nei suoi confronti.
Infine, il deputato Genovese denuncia la sistematica fuga di notizie che avrebbe caratterizzato, anticipandone i contenuti, ogni atto giudiziario relativo all'inchiesta, così da sollecitare nell'opinione pubblica la convinzione della colpevolezza degli indagati e rendere doverose le ordinanze di custodia in carcere.
Quanto poi alla sua posizione nell'ambito delle vicende oggetto di indagine, Genovese - nei suoi atti difensivi - ha posto all'attenzione della Giunta alcuni elementi di valutazione, che si riassumono di seguito.
In primo luogo, la limitatissima incidenza che le somme contestate avrebbero in ordine alla sua complessiva posizione patrimoniale, maturata in trenta anni di partecipazioni societarie e attività politica e professionale.
In secondo luogo, il mancato riconoscimento - senza prove ed al solo scopo di configurare una condotta, invero anomala, di riciclaggio - dell'effettivo svolgimento da parte sua di attività professionale fatturata alle società a lui riferibili e dell'attività della sua società Caleservice, erroneamente definita dal giudice come una «cartiera», senza riconoscere il notevole patrimonio - superiore ai 15 milioni di euro - e senza preoccuparsi di acquisirne i bilanci, circostanza che smentisce in radice l'accusa di false fatturazioni e di frode fiscale.
Infine, l'onorevole Genovese ha ribadito con forza, in ogni suo atto difensivo, l'impossibilità di configurare nei suoi confronti l'ipotesi di reiterazione del reato, atteso che gli enti di formazione oggetto di indagine (LUMEN e ARAN) non sono più accreditati presso la Regione Sicilia e hanno già cessato la loro attività. Residua una sola società a lui indirettamente riconducibile - denominata Training Service - che è ancora operativa nel campo della formazione professionale. Al riguardo, la nota difensiva precisa che i relativi progetti formativi sono stati ammessi al finanziamento nell'agosto del 2012, con la previsione di una prosecuzione per gli anni a venire, come poi avvenuto per il 2014 peraltro con un significativo decremento del finanziamento; l'ente ha un unico contratto (di locazione immobiliare) con una sua società e non ha partecipato ad ulteriori bandi, avendo in corso solo ed esclusivamente l'attività formativa riconducibile alla seconda annualità dell'avviso pubblico n. 20 del 2011, destinata ormai ad esaurirsi nei mesi a venire.
Come già ricordato dalla presidenza, nella seduta dello scorso 16 aprile la Giunta ha deliberato di richiedere all'Autorità giudiziaria le pronunce in materia di provvedimenti cautelari adottati nell'ambito dei due tronconi del procedimento riguardante l'onorevole Genovese.
La richiesta di integrazione documentale derivava dal collegamento - posto in evidenza nella stessa ordinanza del GIP oggetto di esame - tra la posizione di Genovese e le esigenze cautelari riferite ad altri indagati tra cui, in particolare, il signor Elio Sauta.
Per quest'ultimo offre la seguente ricostruzione dei provvedimenti cautelari che lo hanno riguardato: il 9 luglio 2013 è stata emessa l'ordinanza che ne disponeva gli arresti domiciliari; l'8 agosto 2013 il collegio per il riesame ha rigettato il ricorso del Sauta, confermando la misura degli arresti domiciliari, in quanto «unica cautela adeguata allo stato a garantire le prospettate necessità di tutela sociale è da ritenersi quella degli arresti domiciliari, la quale, ampiamente proporzionata alla natura, alla gravità ed al numero degli illeciti contestati, vale a prevenire (...) il pericolo di reiterazione di condotte analoghe a quelle oggetto di contestazione»; il 14 ottobre 2013, accogliendo invece l'appello della procura, il collegio per il riesame ha disposto la custodia in carcere in sostituzione degli arresti domiciliari, in quanto «solo la misura della custodia cautelare in carcere è idonea a scongiurare il pericolo di reiterazione di reati della medesima natura (...). Ricorre, inoltre, un serio pericolo di inquinamento probatorio»; risulta che l'esecuzione dell'ordinanza sia stata sospesa, essendo stato proposto ricorso in Cassazione; il 23 dicembre 2013, la II sezione penale del tribunale di Messina ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto «permangono inalterate le esigenze cautelari poste a fondamento della misura - fronteggiabili unicamente con una misura custodiale»; il 22 gennaio 2014, la II sezione penale del tribunale di Messina, ha invece revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari in atto, con la seguente motivazione: «l'apertura del dibattimento e l'avvio dell'istruttoria, con l'esame dei primi testimoni e il conferimento degli incarichi peritali costituiscono elementi che (...) assumono sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare, essendo senz'altro idonei a spiegare piena efficacia deterrente su dei soggetti sostanzialmente incensurati ed alla prima esperienza detentiva; (..) pertanto, possono ritenersi del tutto cessate le esigenze preventive sottese al trattamento cautelare».
Da ultimo, il 24 marzo 2014, il Collegio per il riesame accoglieva l'appello dei PM e riformava l'ordinanza del 22 gennaio 2014 nel senso del ripristino della misura degli arresti domiciliari in quanto «l'attuale stato di avanzamento dell'attività istruttoria (...) non vale ad escludere che l'imputato, se lasciato libero di ricompattare il sistema di legami e agganci di cui godeva, possa proseguire nell'attività criminosa, anche avvalendosi del paravento costituito dall'interposizione di soggetti terzi. (...). La misura degli arresti domiciliari vale a costituire un sicuro margine alla ripetizione delle condotte illecite»; decisione non esecutiva fino alla sua definitività.
Per completezza, essendo stata evocata in alcuni passaggi del dibattito in Giunta, offre anche una sintetica ricostruzione dei provvedimenti cautelari adottati nei riguardi della moglie dell'onorevole Genovese, Chiara Schirò: il 9 luglio 2013 è stata emessa l'ordinanza che ne disponeva gli arresti domiciliari; l'8 agosto 2013 il collegio per il riesame ha rigettato la richiesta di riesame della signora Chiara Schirò, confermando la misura degli arresti domiciliari, in quanto «proporzionata alla gravità dei fatti ed idonea ad infrenare il predetto pericolo di reiterazione del reato»; il 23 dicembre 2013, la II sezione penale del tribunale di Messina ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare in quanto «permangono inalterate le esigenze cautelari poste a fondamento della misura - fronteggiabili unicamente con una misura custodiale»; il 22 gennaio 2014, la II sezione penale del tribunale di Messina, ha invece revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari con la seguente motivazione: «l'apertura del dibattimento e l'avvio dell'istruttoria, con l'esame dei primi testimoni e il conferimento degli incarichi peritali costituiscono elementi che (...) assumono sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare, essendo senz'altro idonei a spiegare piena efficacia deterrente su dei soggetti sostanzialmente incensurati ed alla prima esperienza detentiva; (...) pertanto, possono ritenersi del tutto cessate le esigenze preventive sottese al trattamento cautelare»; il 3 marzo 2014 il Collegio per il riesame accoglieva parzialmente l'appello dei PM e riformava l'ordinanza del 22 gennaio 2014 disponendo il divieto di dimora a Messina in quanto «possono ritenersi solo affievolite le originarie esigenze cautelari, permanendo, nondimeno, la necessità che l'imputata non operi nel territorio messinese», decisione non esecutiva fino alla sua definitività.
Alla Giunta sono state altresì trasmesse numerose ordinanze concernenti le misure cautelari reali adottate nel corso del procedimento, sui cui contenuti non si sofferma.
Resta ancora pendente la richiesta, avanzata dalla Giunta al tribunale di Messina e, successivamente, alla locale procura della Repubblica, di visionare i documenti eventualmente acquisiti agli atti dall'autorità giudiziaria relativi all'attività dell'ente Training Service.
Si tratta di una richiesta istruttoria chiaramente funzionale a maturare un convincimento sulla fondatezza dell'affermazione recate nell'ordinanza che fonda la misura della custodia cautelare sul presupposto della ragionevole certezza della «reiterazione delle medesime condotte criminose».
Ricorda che l'ordinanza del GIP cita marginalmente le vicende legate a tale ente, essenzialmente allo scopo di sostenerne la riconducibilità a Genovese e ricordando che essa tra il dicembre del 2011 e il novembre del 2012 ha stipulato cinque contratti di locazione ed un contratto di comodato con la Caleservice e nel dicembre 2012 altri contratti con enti ricollegabili all'onorevole Genovese.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) ringrazia il relatore per aver fornito alla Giunta una guida alla lettura della nuova documentazione pervenuta, corposa ancorché incompleta. In ragione di ciò, ritiene di dover rinviare lo svolgimento del suo intervento nella discussione ad un momento successivo, non essendo stato nelle condizioni di approfondire i nuovi elementi istruttori a disposizione, pervenuti solo nella giornata di ieri, peraltro in modo parziale.

Giulia GRILLO (M5S) rileva preliminarmente di intuire dalle parole del collega Chiarelli la volontà di rinviare ulteriormente la conclusione dell'esame già programmata per la seduta di domani.
Osserva che ciascun gruppo politico può avere una propria legittima posizione ideologica in ordine all'utilizzo delle misure restrittive della libertà personale e che questa posizione può influire sulla decisione che ciascun gruppo è chiamato ad assumere in relazione ai casi sottoposti all'esame della Giunta.
Tiene a chiarire, per la sua parte politica, che invece il Movimento 5 Stelle non muove da un presupposto di tipo ideologico. Sebbene, infatti, il gruppo al quale appartiene abbia un atteggiamento critico sulla prassi applicativa di alcune prerogative parlamentari che oggi appaiono solo come dei privilegi della classe politica, comprende tuttavia la ratio ad esse sottesa, che è quella di salvaguardare l'autonomia del parlamentare che potrebbe essere inficiata da azioni persecutorie della magistratura. Ciò giustifica le funzioni della Giunta, che è un organo politico, e non tecnico - come dimostra anche il fatto che non è previsto che i suoi componenti abbiano una specifica competenza nel settore giudiziario - in ordine alla valutazione della sussistenza del fumus persecutionis oggettivo o soggettivo.
Dopo aver esaminato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP e una parte rilevante della documentazione trasmessa alla Giunta, ritiene di poter concludere che la quantità di elementi probatori enunciati sia dal GIP che dalla procura sia tale da giustificare la richiesta di restrizione della libertà personale nei confronti del deputato Genovese.
Sottolinea inoltre che vi sono elementi attinenti al contesto storico-ambientale nel quale si inquadra la vicenda in esame che a suo avviso fanno cadere la tesi della sussistenza del fumus persecutionis.
Osserva infatti che le indagini sugli enti di formazione in Sicilia non si riferiscono solo al Genovese, perché vi sono altri filoni di indagine che riguardano altri esponenti politici di altre province della regione (Palermo e Catania) che evidenziano come il sistema di gestione degli enti di formazione sia particolarmente fallace e si presti ad una concreta e difficilmente controllabile possibilità di truffe da parte di soggetti esterni. Il sistema di acquisizione del controllo degli enti di formazione, che sono enti no profit, consiste sostanzialmente nell'introdurre all'interno del consigli di amministrazione persone di fiducia dei vari politici di turno; diversi esponenti politici hanno infatti operato in Sicilia in questa direzione, servendosi degli enti di formazione come bacino di voti, secondo un meccanismo collaudato. Ne è prova il fatto che in Sicilia, in relazione alla gestione degli enti di formazione, è stata istituita una Commissione d'inchiesta, cui si fa riferimento anche negli atti processuali trasmessi dall'autorità giudiziaria. Ciò fa comprendere anche come l'inchiesta che riguarda Genovese non costituisca un fatto isolato, ma si inserisca in un'indagine più complessa che si è sviluppata in varie direzioni. A suo giudizio questo è un elemento oggettivo che esclude la possibilità di ravvisare un'azione persecutoria della magistratura nei confronti di Genovese.
Evidenzia poi un ulteriore elemento che, a suo avviso, demolisce la tesi sostenuta dalla difesa di Genovese secondo la quale, venendo meno l'operatività di alcuni enti o di alcune società direttamente o indirettamente riconducibili a Genovese o a suoi sodali, verrebbe meno anche la sua capacità di delinquere, e quindi la sua possibilità di reiterare il reato.
Ritiene infatti che dagli atti emerga l'esistenza di sistemi abbastanza rodati che consentono la reiterazione del reato e che si basano non tanto sulle caratteristiche degli enti, che possono essere ancora attivi o cessati, ma sulla conoscenza dei meccanismi attraverso i quali operano gli enti stessi e dei metodi di aggiudicazione degli appalti. Si tratta di meccanismi che sono rimasti inalterati, posto che la Regione siciliana non ha introdotto criteri diversi rispetto a quelli che c'erano prima delle indagini; è sufficiente quindi avere questo know how per poter reiterare il reato, sia pure con i tempi più lunghi che si rendono necessari nel momento in cui occorre riattivare un ente o utilizzare un'altra società.
Pur riconoscendo che oggettivamente le condizioni per poter reiterare il reato si sono fortemente indebolite - visto che alcuni collaboratori del deputato Genovese non hanno più la possibilità di operare in modo occulto e che, anche se non sono incorsi in misure restrittive della libertà personale, certamente non hanno la libertà di attivare contatti telefonici o intrattenere rapporti - osserva però che rimane in piedi il know how che riguarda sia il deputato Genovese che i suoi collaboratori.
Con riferimento alla Società Caleservice, contesta le affermazioni del deputato Genovese in ordine al fatto che tale società non sarebbe una «cartiera». Dagli atti emerge che questa presunta società di servizi in realtà veniva utilizzata per esigenze personali e familiari di Genovese, come rivelano in modo palese alcune fatture acquisite agli atti. A suo giudizio, pertanto, risulta chiaro che la Caleservice era una società che serviva agli scopi più disparati e che comunque a confondere le tracce su una serie di operazioni, come risulta da una ricostruzione degli inquirenti.
Da ultimo, valuta gravissimo, nonché pretestuoso e strumentale quanto affermato da Genovese in merito al condizionamento del giudice che ha adottato la misura cautelare. Ne costituisce testimonianza la richiesta di astensione dal procedimento che lo stesso giudice ha formulato al momento in cui è venuto a conoscenza, mediante una intercettazione casuale, della situazione del cognato che svolgeva il suo lavoro all'interno dell'assessorato alla formazione. A suo avviso il comportamento del GIP va letto non come una volontà di persecuzione nei confronti dell'onorevole Genovese ma, al contrario, come la volontà di distaccarsi dalla situazione che si era creata. Pur ritenendo di non dover entrare nel merito delle valutazioni del presidente del tribunale, osserva che questi ha ritenuto che tale elemento non fosse così rilevante da distogliere il GIP dalla conduzione del procedimento. Confessa quindi di non capire come Genovese possa rinvenire in tale situazione un indice di una volontà persecutoria nei suoi confronti, tanto più che alla sua vicenda giudiziaria è stato dato poco risalto dagli organi di informazione e che le poche ricostruzioni apparse in articoli di stampa non appaiono orientate a colpevolizzarlo.

Antonio LEONE (NCD), relatore, richiamando le affermazioni dell'onorevole Grillo desidera precisare che, nella sua funzione di relatore nonché di membro della Giunta, nessun suo comportamento è orientato da pregiudizi ideologici in ordine all'istituto processuale delle misure cautelari. In questa sede l'unica sua preoccupazione è quella di consentire alla Giunta di svolgere la funzione istituzionale di valutare la richiesta dell'autorità giudiziaria al fine di proporne all'Assemblea l'accoglimento ovvero il rigetto.

Giulia GRILLO (M5S) accoglie con soddisfazione la precisazione del collega Leone, aggiungendo che, a suo avviso, ad escludere radicalmente il fumus persecutionis milita anche un ulteriore argomento. Non si rinviene, infatti, nell'attività parlamentare del deputato Genovese, che peraltro non riveste incarichi istituzionali o di partito, alcuna iniziativa di particolare rilievo tale da costituire plausibile motivo di accanimento giudiziario persecutorio nei suoi confronti.

Daniele FARINA (SEL) si domanda quale sia la connessione tra l'attività politica del deputato Genovese e la sussistenza o meno del fumus persecutionis.

Giulia GRILLO (M5S) precisa che il suo ragionamento muoveva dal presupposto fattuale secondo cui anche l'attività politica potrebbe essere motivo, in estrema ipotesi, di individuare un parlamentare come bersaglio da colpire.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che l'odierno dibattito sia stato molto utile, non solo in quanto ha consentito di apprezzare ulteriori elementi istruttori, ma anche per aver messo l'accento sui parametri di valutazione della Giunta.
Certamente parametrare l'eventuale sussistenza di un intento persecutorio all'attività parlamentare svolta dal deputato nella presente legislatura costituisce un argomento scivoloso, sebbene non si possa escludere che l'assunzione di posizioni politiche particolarmente accentuate possa esporre il parlamentare anche a rischi di questo tipo.
Riprendendo inoltre le considerazioni svolte dal relatore e dalla collega Grillo sulla necessità di non assumere posizioni pregiudiziali ed ideologiche, osserva che ciascuna opzione politica è ammissibile nella sede propria. In questo senso è in corso un significativo dibattito nell'ambito della Commissione Giustizia sulla riconfigurazione delle misure cautelari, che tuttavia non deve inficiare in alcun modo le scelte che i membri della Giunta sono tenuti a compiere nell'esame della richiesta che riguarda l'onorevole Genovese.
Rileva che la Giunta non si è sottratta allo svolgimento di un approfondito lavoro istruttorio e che, allo stato, dispone di un'ampia documentazione, che sarà presumibilmente integrata nei prossimi giorni con gli atti provenienti dalla procura di Messina. Si può dire pertanto che la fase della acquisizione documentale è ormai esaurita, fermo restando che i membri della Giunta non possono sottrarsi allo sforzo di un esame approfondito degli atti, come richiesto dalla delicatezza della decisione che sono chiamati ad assumere.
Conclusivamente allo scopo di un ordinato svolgimento dei lavori e della definizione della data in cui approdare alla deliberazione finale, invita la Presidenza a convocare un apposito Ufficio di presidenza già nella parte antimeridiana della giornata di domani. Esprime fin d'ora, a nome del Gruppo democratico, l'impegno a svolgere limitati interventi in dichiarazione di voto, per consentire una tempestiva conclusione dei lavori della Giunta.

Paola CARINELLI (M5S) ricorda che l'Ufficio di Presidenza si è già tenuto la scorsa settimana e che era stata assunta la decisione di addivenire alla deliberazione finale già nella seduta convocata per la giornata del 30 aprile.

Daniele FARINA (SEL) dichiara di condividere la proposta sull'ordine dei lavori dell'onorevole Rossomando.

Antonio LEONE (NCD), relatore, esprime a sua volta condivisione per la proposta della collega Rossomando.

Giulia GRILLO (M5S) invita la collega Rossomando, affinché rimanga agli atti, ad esplicitare le motivazioni della sua proposta. Se, sul piano metodologico, essa si giustificherebbe in ragione di una volontà di approfondimento degli atti, compresi quelli non ancora a disposizione della Giunta, sul piano del merito non appare chiaro che rilievo possa avere questa integrazione documentale concernente la Training Service.

Anna ROSSOMANDO (PD) si limita a rilevare che la richiesta di acquisire la suddetta documentazione è stata formalmente deliberata dalla Giunta nella scorsa seduta. Spetta quindi alla Giunta assumere una diversa decisione, qualora si ritenga di soprassedere dalla richiesta o di verificarne l'incompatibilità con l'esigenza di concludere celermente i lavori.

Danilo LEVA (PD), presidente, preso atto degli orientamenti emersi nel dibattito, dichiara che sarà sua cura informare il presidente La Russa sulle proposte concernenti l'ordine dei lavori della Giunta. Rinvia quindi il seguito ad una successiva seduta, già convocata per domani alle ore 13.

30 aprile 2014.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 29 aprile 2014.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, informa i colleghi che è pervenuta la risposta della Procura della Repubblica presso il tribunale di Messina relativa alla richiesta di integrazione documentale formulata dalla Giunta. Il procuratore, dottor Lo Forte, comunica che la documentazione concernente la società Training Service presente negli atti trasmessi al GIP risulta essere già stata trasmessa alla Camera e che non risulta altra documentazione ulteriore.
Comunica altresì che, in base a quanto stabilito nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, il seguito dell'esame della domanda in titolo riprenderà nella seduta di martedì 6 maggio con la formulazione della proposta di deliberazione da parte del relatore ed eventuali interventi in dichiarazione di voto. Nella seduta di mercoledì 7 maggio, previe dichiarazioni di voto per un massimo di dieci minuti per ciascun gruppo, avrà luogo la deliberazione finale.

Vincenzo CASO (M5S) desidera che rimanga agli atti l'opposizione del gruppo del MoVimento 5 Stelle all'ulteriore rinvio del voto finale che si era a suo tempo convenuto di svolgere nella seduta odierna. Sottolinea, peraltro, come la risposta della Procura della Repubblica testimoni con chiarezza l'intento dilatorio che aveva motivato la richiesta della Giunta e che il suo gruppo aveva già messo in evidenza.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, precisa preliminarmente che nessun rinvio dei lavori è stato motivato dalla mancata acquisizione di questi documenti, non essendo - a suo avviso - la loro mancanza valutabile come un elemento impeditivo al prosieguo dell'esame ed alla deliberazione finale. La decisione assunta in ufficio di presidenza è stata adottata al fine di consentire al relatore, che ne aveva espresso la necessità, di disporre di un tempo adeguato per formulare una proposta articolata. I colleghi presenti alla riunione dell'ufficio di presidenza possono testimoniare la volontà espressa dalla presidenza di contenere in tempi estremamente limitati il prosieguo dell'esame della domanda presso la Giunta.
Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che convoca fin d'ora per le ore 12.30 di martedì 6 maggio 2014.

6 maggio 2014.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 30 aprile 2014.

Antonio LEONE (NCD), presidente e relatore, informa i colleghi che il deputato Genovese ha integrato la documentazione già trasmessa in allegato alla sua terza memoria difensiva, accompagnandola con una breve nota introduttiva. In particolare, come aveva preannunciato nella sua audizione, ha inteso consegnare il verbale della seconda udienza (29 aprile 2014) dedicata all'esame in sede dibattimentale di un consulente dell'accusa, dottor Barreca, ad integrazione del verbale relativo alla prima udienza dell'8 aprile 2014, già a disposizione della Giunta.
Il presidente La Russa lo ha pregato di precisare che tale integrazione documentale non costituirà motivo di rinvio della deliberazione finale che, in base all'organizzazione dei lavori definita nello scorso ufficio di presidenza, è prevista nella giornata di domani.
Non essendovi richieste di intervento, passa quindi ad illustrare la sua proposta.
Premette che essa intende fondarsi sulla prassi applicativa dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, che affida alla Camera di appartenenza la decisione sulla concessione o il diniego dell'autorizzazione sulla base di due criteri valutativi consolidati. Il primo parametro è la sussistenza o meno del «fumus persecutionis». Il secondo parametro discende dal bilanciamento tra due valori di primaria rilevanza costituzionale: l'interesse al pieno esercizio della funzione giurisdizionale nei confronti di tutti i cittadini e l'interesse alla salvaguardia dell'integrità dell'organo parlamentare, a tutela di ogni indebita alterazione dell'equilibrio tra le forze politiche scaturito dal voto popolare.
Sulla base dei precedenti parlamentari, la richiesta di eseguire la misura coercitiva deve infatti considerarsi inaccoglibile qualora si ravvisasse l'intento persecutorio delle persone che compongono l'ufficio giudiziario (cosiddetto «fumus persecutionis soggettivo»).
Il medesimo orientamento deve essere assunto qualora - indipendentemente dall'intento soggettivo - si evidenziassero oggettivi indici sintomatici di un uso distorto delle funzioni giudiziarie, quali vizi procedurali gravi, o carenze nella motivazione o una manifesta infondatezza dell'azione giudiziaria, tali da rivelare un utilizzo abnorme degli strumenti giudiziari per colpire l'esponente politico ben al di là delle effettive necessità di giustizia (cd «fumus persecutionis oggettivo»).
In altri termini, non è possibile escludere la sussistenza del fumus persecutionis quando l'iter del procedimento giudiziario si sviluppa in modo contraddittorio e senza assicurare il pieno rispetto delle garanzie processuali che il nostro ordinamento offre ai cittadini oggetto di indagini.
A suo avviso, nel caso di specie, sono ravvisabili oggettivi indici sintomatici di una criticabile modalità di svolgimento del procedimento giudiziario, evidenziata in quattro specifiche argomentazioni.
La prima riguarda la qualificazione giuridica delle condotte delittuose contestate, che appare oggettivamente errata e formulata con l'evidente intento di prefigurare fattispecie delittuose di maggiore gravità.
L'Autorità giudiziaria, che ha sottoscritto l'ordinanza di custodia cautelare, ha riaffermato la sua ricostruzione giuridica dell'imputazione di peculato e truffa aggravata ammettendo che le posizioni del Tribunale del riesame e della Corte di cassazione sono in senso opposto. È dunque lo stesso giudice a confermare che la qualificazione giuridica delle condotte imputate è formulata in evidente contrasto con un giudicato cautelare interno: la Corte di cassazione ha derubricato - con riguardo all'ordinanza cautelare emessa nel procedimento parallelo - le condotte contestate da peculato a truffa aggravata, individuando dunque una fattispecie le cui pene edittali sono notevolmente inferiori (da 1 a 6 anni in luogo di 3 e 10 anni).
Che vi sia dunque un vizio procedurale nell'impianto accusatorio su un aspetto di assoluta rilevanza - quale è la qualificazione giuridica della condotta come reato di maggiore gravità - appare confermato in ben due gradi di giudizio e, segnatamente in una sentenza della Cassazione passata in giudicato (Cass. VI sez. pen. n. 5889/2014).
Ritiene che tale aspetto sia meritevole di approfondimento anche su altri due fronti.
In primo luogo, a suo giudizio, non è certamente il modo migliore per assicurare il pieno svolgimento delle prerogative difensive quello di configurare - come pure avviene in alcuni passaggi dell'ordinanza - una sorta di «imputazione alternativa», sostenendo che, per le medesime condotte, l'onorevole Genovese potrebbe essere imputato, in modo alternativo e forse anche cumulativo, per peculato, truffa e riciclaggio. Un simile modus operandi potrebbe fare ritenere che talune imputazioni abbiano un carattere, per così dire, «provvisorio», e siano descritte in modo artificioso e meramente funzionale all'obiettivo di pervenire a pene edittali più elevate e rendere più plausibile la misura cautelare della custodia in carcere (oltre che aumentarne i termini massimi).
In secondo luogo, appare condivisibile l'obiezione di Genovese secondo cui - dopo averlo raffigurato come capo di un'associazione che ha perseguito condotte illecite - non sono a lui addebitate le principali e più gravi condotte dei reati-presupposti, proprio allo scopo di contestare l'ipotesi delittuosa di riciclaggio, idonea a supportare la misura cautelare più estrema.
La seconda argomentazione, che innegabilmente genera perplessità, è relativa all'intercettazione delle conversazioni del parlamentare, che appare essere avvenuta in forme palesemente illegittime. Il buon senso, prima ancora della disamina puntuale degli atti, suggerisce di aderire con estrema cautela alle affermazioni in ordine alla natura «casuale» di un rilevante numero di intercettazioni del deputato Genovese.
Quest'ultimo, dinanzi alla Giunta, ha evidenziato che era lui il reale obiettivo dell'indagine individuato negli atti. Ha altresì fatto presente che sono state controllate utenze della sua cerchia di familiari e di collaboratori ed amici con i quali i colloqui erano abituali; in più anche un'utenza (intestata ad una società) di cui aveva uso esclusivo in prima persona era soggetta a controllo. Inoltre, ha segnalato che sono trascorsi ben due anni dalla sua prima conversazione captata all'ultima.
Il giudice per le indagini preliminari si premura di precisare che «nel corpo della presente ordinanza non si farà alcun uso delle intercettazioni in parola né, ovviamente, nei confronti del parlamentare né, in sostanza nei confronti dei suoi interlocutori», unitamente all'affermazione che trattasi, in ogni caso, di conversazioni captate in via casuale («obiettivo della captazione non era, neanche in termini di mera eventualità, il deputato»).
Tuttavia, egli rileva esservi in ciò una evidente contraddizione: queste affermazioni risultano - sia pure in una fase successiva - palesemente smentite nei fatti: la Giunta è a conoscenza dell'iniziativa della procura della Repubblica volta ad attivare la procedura di richiesta alla Camera di autorizzazione all'uso processuale che - come noto - presuppone la rilevanza e la necessità processuale delle conversazioni captate.
Come terza argomentazione, solleva forti dubbi sul limpido e corretto sviluppo del procedimento giudiziario e sul modo con cui è stato formato e provato l'impianto accusatorio.
Ciò in quanto risulta difficile da comprendere il rifiuto di svolgere i dovuti accertamenti su un punto fondamentale della vicenda penale, ovvero sulla congruità dei corrispettivi pagati dagli enti di formazione per l'acquisto di beni e servizi dalla società Centro Servizi, riconducibile allo stesso deputato Genovese. Quest'ultimo - nei suoi atti difensivi prodotti dinanzi alla Giunta - ha dato prova della sua volontà di chiarire in sede processuale questo elemento di centrale rilevanza per la qualificazione delle condotte in termini di illecito penale. Non appare revocabile in dubbio quanto da lui dichiarato dinanzi alla Giunta, circa la produzione di perizie che dimostrerebbero, in maniera inequivocabile, la congruità dei canoni di locazione e l'erronea valutazione dei periti originariamente incaricati. Ovviamente, non deve essere la Giunta a valutarne il merito, ma sarebbe stato dunque opportuno concedere all'indagato tale possibilità, mentre le richieste di incidente probatorio sono state rigettate.
Risulta altrettanto difficile comprendere come mai l'associazione a delinquere della quale l'onorevole Genovese è considerato il capo e il promotore, da un lato viene descritta come un'entità estremamente complessa e composita, mentre la prova (indiziaria) della sua esistenza viene poi ricavata da alcuni specifici e limitati rapporti intercorrenti fra soli tre soggetti: due enti di formazione, denominati ARAM e LUMEN, ed una sola società riconducibile all'onorevole Genovese (la Centro Servizi).
Nell'ambito delle prospettazioni formulate dall'onorevole Genovese a sua difesa, merita sicuramente credito quella che contesta alla tesi accusatoria di negare - non si comprende su che basi - l'esercizio di una effettiva attività professionale debitamente remunerata e fatturata.
Inoltre, in relazione ai reati fiscali, lo stesso magistrato in più occasioni evidenzia le carenze investigative, tali che si è reso necessario - secondo quanto comunica lo stesso onorevole Genovese - disporre un nuovo sequestro documentale nei suoi confronti.
Pur non essendo un aspetto centrale ma solo idoneo a raffigurare un quadro ambientale di valenza generale, ricorda che un qualche elemento di condizionamento soggettivo del giudice procedente - in ragione del potenziale coinvolgimento nell'inchiesta di suoi stretti parenti - potrebbe essersi verificato, come si desumerebbe dal fatto che il medesimo magistrato ha formulato un'istanza di astensione per gravi ragioni di convenienza, sia pure rigettata dal Presidente del tribunale di Messina.
Infine, come quarta argomentazione, evidenzia come le motivazioni addotte a supporto della richiesta di applicare la misura cautelare della custodia in carcere non trovino alcuna reale giustificazione né sul terreno strettamente penalistico (gravità del quadro indiziario, possibile reiterazione delle medesime condotte, proporzionalità all'entità del fatto), né sul terreno giuridico-costituzionale che consente il sacrificio del plenum assembleare solo ove si verifichino peculiari condizioni che giustificano la privazione della libertà personale del parlamentare.
Siffatto ragionamento si aggancia al secondo criterio di valutazione che deve orientare la deliberazione della Giunta, rappresentato dall'esigenza di garantire l'integrità dell'organo parlamentare, esigenza che costituisce il fine prevalente dell'istituto costituzionale contemplato dall'articolo 68 della Costituzione, a tutela di ogni indebita alterazione dell'equilibrio tra le forze politiche scaturito dal voto popolare.
In una logica di bilanciamento dei diversi valori costituzionali, pertanto, la tutela del plenum può essere sacrificata solo in presenza di casi particolarmente gravi, in cui la natura del reato, la pericolosità del soggetto, l'indispensabilità assoluta della privazione della libertà personale del parlamentare ai fini del corretto progredire del procedimento penale sono tali da prevalere sul principio dell'integrità dell'organo parlamentare.
Preliminarmente, occorre prendere atto che le motivazioni addotte nell'ordinanza a giustificazione delle esigenze cautelari di custodia in carcere, poggiano esclusivamente sulla sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione dei reati, e non anche sul pericolo di fuga e di inquinamento delle prove che devono, pertanto, ritenersi insussistenti.
Sempre in via preliminare vale la pena evidenziare che dalla lettura dell'ordinanza non si comprende agevolmente quali siano gli elementi di fatto emersi dopo il mese di luglio 2013 (ovvero dopo la prima ordinanza cautelare, che non ha riguardato l'onorevole Genovese, ma i suoi parenti e collaboratori), giacché sono proprio tali elementi sopravvenuti che dovrebbero giustificare, oggi, la richiesta di applicazione della misura cautelare a carico di Francantonio Genovese, che peraltro, si è trovato nella grottesca condizione di convivere con la moglie, coinvolta nella medesima inchiesta e sottoposta agli arresti domiciliari con la prima ordinanza.
Quanto, poi, alla gravità del quadro accusatorio, occorre rifarsi ad un sicuro fattore oggettivo: l'entità della pena edittale prevista per fattispecie delittuose ricostruite dall'Autorità giudiziaria, della quale la Giunta non deve evidentemente condividere le conclusioni, quanto la coerenza logica tra fatti, riscontri e qualificazione giuridica delle condotte.
Ebbene, proprio in relazione a quest'ultimo aspetto non sembra possibile riconoscere legittimità alla qualificazione giuridica delle condotte per le quali si chiede la custodia in carcere, dovendosi invece propendere per ipotesi di reato la cui pena edittale è significativamente inferiore.
Quanto, infine, alla valutazione dell'indispensabilità assoluta della privazione della libertà personale del parlamentare ai fini del corretto progredire del procedimento penale, va premesso che non spetta alla Giunta compiere una rivalutazione del materiale probatorio acquisito dalla magistratura al fine di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dal codice di procedura penale per l'applicazione delle misure cautelari.
Spetta però al Parlamento, in esercizio della sua prerogativa costituzionale, valutare se ritenere le esigenze cautelari prevalenti sul bene dell'integrità dell'organo parlamentare, e la necessità di un suo sacrificio.
Nel caso di specie, la misura della custodia cautelare viene disposta in quanto appare «ragionevolmente certa la reiterazione delle medesime condotte criminose». A suo avviso, vi è una palese contraddizione nel ragionamento giuridico proposto nell'ordinanza nella parte in cui il magistrato sostiene che la condotta sarebbe connotata da eccezionale gravità in quanto realizzata senza operare in prima persona. Ma, proprio per questo, la probabilità - elevata o addirittura certa - di reiterazione della medesima condotta criminosa presupporrebbe l'attuale, piena operatività di tutta la catena di trasmissione che, tramite prestanome, enti di formazione e società di comodo, consentirebbe di tradurre le direttive del deputato Genovese in concreti atti di distrazione di denaro pubblico.
Invero, lo stesso magistrato afferma che le misure cautelari disposte per le persone che hanno svolto questi ruoli sono state revocate sull'assunto del venir meno delle esigenze cautelari, e dunque negando la probabilità - né elevata né certa - di reiterazione della medesima condotta criminosa. Nel corso dell'attività istruttoria, la Giunta ha potuto appurare che per alcune di loro sono state rinnovate misure cautelari di minore rigore (divieto di dimora e arresti domiciliari, misure peraltro attualmente non in corso di esecuzione), ma la custodia in carcere - che non è in atto nei confronti di nessuno degli indagati, né lo è mai stata in passato - viene adesso chiesta per il solo deputato Genovese.
Quanto al pericolo di reiterazione del reato, non può ignorarsi inoltre che lo stesso onorevole Genovese ha comunicato esservi una sola società a lui indirettamente riconducibile - denominata Training Service - che è ancora operativa nel campo della formazione professionale.
Al riguardo, la nota difensiva precisa che i relativi progetti formativi sono stati ammessi al finanziamento nell'agosto del 2012, con la previsione di una prosecuzione per gli anni a venire, come poi avvenuto per il 2014, peraltro con un significativo decremento; l'ente ha un unico contratto (di locazione immobiliare) con una sua società e non ha partecipato ad ulteriori bandi, avendo in corso solo ed esclusivamente l'attività formativa riconducibile alla seconda annualità dell'avviso pubblico 20/2011, destinata ormai ad esaurirsi nei mesi a venire.
Infine, non gli sembra convincente l'ordinanza nella parte in cui giustifica la misura cautelare della custodia in carcere sul piano della proporzionalità ed adeguatezza. Essa non solo è in parte motivata per relationem con riferimento alle misure cautelari disposte dal collegio per il riesame nei confronti del signor Elio Sauta ma - in più - non sembra valutare altre possibili diverse misure cautelari di minore intensità ed afflittività.
Conclusivamente, desidera precisare che - pur avendo un proprio convincimento sull'istituto delle misure cautelari personali e sul loro rapporto con l'articolo 68 della Costituzione - la proposta che sottopone ai colleghi è maturata esclusivamente in relazione all'esame della documentazione processuale e non discende da alcuna pregiudiziale né politica né personale. E, dunque, proprio a seguito dell'approfondito studio del materiale documentale in possesso della Giunta, è arrivato a formulare la proposta di diniego dell'autorizzazione richiesta.

Franco VAZIO (PD), nell'accingersi ad esporre, in modo ragionevolmente sintetico, le posizioni della sua parte politica, desidera svolgere alcune considerazioni preliminari.
In primo luogo, tiene a precisare che esse non si sono cristallizzate in ragione di pregiudizi ideologici o preconcette logiche di schieramento, ma sono via via maturate solo ed esclusivamente sulla base dell'attento esame degli atti a disposizione della Giunta, sia di quelli trasmessi dall'autorità giudiziaria sia di quelli prodotti dal deputato interessato.
In secondo luogo, ritiene doveroso chiarire che nessuna determinazione assunta dalla Giunta, né in un senso né nell'altro, può e deve sostituirsi all'accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità penali nelle sedi proprie. Non è certo competenza dell'organo parlamentare sviluppare un giudizio sulla fondatezza delle accuse e sulla colpevolezza o innocenza del deputato oggetto di indagine. Né si può assumere in questa sede una decisione sulle critiche che, in modo assolutamente legittimo, il deputato Genovese ha mosso nei confronti dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti e sull'intero impianto accusatorio.
L'auspicio, ovviamente, è che l'indagato possa far valere in modo pieno e convincente le sue argomentazioni nell'ambito del procedimento penale ma, evidentemente, esse non possono incidere sulle valutazioni della Giunta, che è chiamata a svolgere un diverso tipo di giudizio.
Venendo al merito della questione, ricorda che dalla notevole mole di atti processuali trasmessi alla Giunta, integrati dalla copiosa documentazione acquisita successivamente, anche su iniziativa del deputato Genovese, emerge un quadro estremamente articolato e complesso, ma sufficientemente approfondito.
In particolare, ha esaminato con particolare attenzione i contenuti delle diverse note difensive prodotte dal deputato Genovese, proprio al fine di valutare la fondatezza delle censure mosse all'operato dell'Autorità giudiziaria.
Un primo elemento di critica - peraltro fatto proprio dal relatore - si incentra sul rifiuto di acquisire prove prodotte dalla difesa in ordine alla congruità di determinati canoni contrattuali a carico di taluni enti di formazione.
Al riguardo, pur essendo del tutto comprensibili le rimostranze di parte difensiva, occorre ricordare che tale facoltà non è legittima nel nostro ordinamento processuale, dal momento che l'incidente probatorio può essere richiesto nelle sole ipotesi in cui la prova riguarda un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile, ai sensi dell'articolo 392, lettera f), del codice di procedura penale. Il fatto che il giudice procedente non abbia accolto la richiesta di incidente probatorio non può, dunque, essere ritenuto sintomatico di un fumus persecutionis.
Nelle sue memorie difensive, il deputato interessato ha altresì evidenziato il contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione giuridica delle condotte a lui addebitate. Si tratta di una notazione inconfutabile, ma sostanzialmente marginale. Vero è che la qualificazione giuridica delle condotte in termini di peculato ovvero di truffa aggravata è oggetto di interpretazioni differenti da parte degli organi giudiziari competenti. Resta però fermo che nessuna diversa interpretazione ha invece riguardato i fatti emersi dalle indagini. Occorre prendere atto che essi sono passati al vaglio di diversi organi della magistratura che si sono espressi tutti per la fondatezza dell'impianto accusatorio. In più, dal contesto complessivo dell'ordinanza risulta in modo incontrovertibile che l'inchiesta ruota intorno al reato associativo e la qualificazione giuridica dei reati-fine può evidentemente essere oggetto di diversa valutazione in sede processuale, fermo restando che anche la pena edittale prevista per il reato di truffa aggravata legittima la misura cautelare della custodia in carcere.
Un altro elemento di valutazione riguarda la potenziale lesione delle prerogative costituzionali concernenti il divieto delle intercettazioni telefoniche delle conversazioni dei parlamentari. Su questo aspetto, non vi sono ragioni per dubitare di quanto chiaramente esplicitato nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, segnatamente nel passaggio in cui si afferma che l'ordinanza non si fonda in alcun modo sulle conversazioni intercettate né nei confronti del parlamentare né nei confronti dei suoi interlocutori.
Ove la richiesta verrà formulata, resta comunque impregiudicata ogni decisione della Giunta in merito all'autorizzazione al loro uso processuale e, dunque, in merito alla natura casuale o meno dell'attività captativa.
Infine, non considera condivisibili i sospetti di condizionamento dell'Autorità giudiziaria, che anzi appare al di sopra di ogni sospetto proprio in ragione della sua iniziativa di formulare un'istanza di astensione dal giudizio, elemento quest'ultimo che certamente smentisce ogni ipotesi di intento persecutorio in senso soggettivo.
In merito all'accertamento dei fatti oggetto dell'inchiesta giudiziaria, ritiene che essi siano suffragati da diversi elementi. Non si riferisce esclusivamente al quadro probatorio sviluppato nell'ordinanza cautelare in esame ma anche alle pronunce in materia di misure cautelari da parte di organismi giudiziari diversi rispetto a quello che ha sottoscritto l'ordinanza.
In particolare richiama le decisioni assunte dal Collegio per il riesame in merito alle misure cautelari reali adottate nei confronti del signor Salvatore Natoli e della signora Chiara Schirò, da cui è possibile acquisire una minuziosa descrizione dei meccanismi di funzionamento, dei presupposti e delle finalità dell'asserito sodalizio criminale. Gli stessi elementi sono rinvenibili anche in altre pronunce giurisdizionali e trovano riscontro anche sul piano documentale.
Osserva che, al di là della congruità dei canoni e dei corrispettivi contrattuali erogati dagli enti di formazione - che saranno oggetto di apposita perizia - ciò che si ricava dagli atti di indagine è la piena coincidenza tra le due parti contrattuali, trattandosi di contratti stipulati tra società riconducibili al medesimo soggetto. A tale proposito, richiama il fatto che le società di servizio e i centri di formazione appaiono sostanzialmente gestiti dalle medesime persone, il che legittima il sospetto che la Regione siciliana sia stata tenuta a pagare un surplus per effetto di un meccanismo interno fra soggetti che interagivano tra loro, talvolta legati da rapporti di parentela, e perseguivano i medesimi interessi economici in quanto facenti parte dalla stessa compagine sociale.
Desidera richiamare, infine, l'attenzione anche su un altro elemento di valutazione, relativo al profilo temporale concernente il trasferimento di immobili. Il succedersi in tempi assolutamente ristretti dell'acquisizione di un immobile e l'affitto e il subaffitto dello stesso è difficilmente giustificabile sul piano delle prassi di mercato.
Con riferimento all'ipotizzata reiterazione delle condotte criminose, invita a svolgere un duplice ordine di considerazioni. Il primo è di carattere generale. Dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari emerge che il prospettato pericolo di reiterazione delle medesime condotte criminose viene principalmente ricondotto, più che all'attività relativa agli enti di formazione, agli elementi caratterizzanti l'organizzazione criminale asseritamente gestita dal deputato Genovese. È infatti sulla complessità dell'organizzazione che si concentra l'attenzione del giudice che dispone la misura cautelare, il quale pone l'accento sull'esistenza di un'associazione costituita da soggetti che, senza autonomia di giudizio, rispondono a ordini e comandi, facendo sì che la reiterazione della condotta criminosa possa ritenersi preventivabile.
Il secondo concerne gli elementi che l'onorevole Genovese ha portato all'attenzione della Giunta in merito alla Training Service. A tale proposito, la Giunta non è a conoscenza dell'esistenza di indagini in corso su questo aspetto, seppure in alcune pronunce giurisdizionali si evidenzia l'opportunità di approfondimenti in merito. È però fuori dubbio, avendolo confermato lo stesso Genovese, che tale società è a lui indirettamente riconducibile e che svolge tuttora attività formativa. Pur essendo vero che il bando relativo all'attività di formazione risale al 2011, è anche vero che le istanze, le note e i perfezionamenti di queste istanze avvengono dall'agosto al dicembre del 2013, in un periodo in cui erano state già disposte misure cautelari restrittive della libertà nei confronti di alcuni coindagati. Fermo restando che sarà compito della difesa del Genovese andare a verificarli e confutarli, osserva che risulta agli atti che dall'agosto del 2013 alla fine del medesimo anno la Training Service ha presentato istanza alla regione per ricevere finanziamenti per circa 243 mila euro e per 81 mila euro, come risulta dai documenti forniti dal Genovese per mano dell'amministratore unico della Training Service. Peraltro, reputa che l'obiezione avanzata dal Genovese in relazione alla circostanza che in seguito alle note vicende si sarebbe determinata una perdita di posti di lavoro non rileva ai fini della decisione della Giunta.
Ritiene, infatti, che il compito della Giunta sia solo quello di valutare se le motivazioni che sorreggono la previsione in ordine al pericolo di reiterazione dei reati siano state formulate in modo ragionevole, sulla base di elementi documentali e fattuali convincenti.
Del resto, se si utilizzasse una logica diversa, si dovrebbe paradossalmente concludere che tutte le ordinanze e tutti gli atti direttamente o indirettamente viziati da illegittimità, siano affetti da fumus persecutionis. A suo giudizio, ciò che viene richiesto per far emergere tale profilo non è solo l'illegittimità dell'atto, ammesso e non concesso che vi sia, ma anche un particolare e aggiuntivo elemento, perché altrimenti si verrebbe a determinare un effetto automatico e una duplicazione del giudizio che non corrisponde né al dettato costituzionale né alla suddivisione dei poteri presente nel nostro ordinamento.
Svolge, infine, una considerazione in merito alla questione della revoca delle misura cautelari adottate nei confronti di alcuni imputati, osservando come le motivazioni poste a base di tali decisioni non siano in alcun modo riferibili alla posizione di Genovese. Infatti, il tribunale di Messina giustifica la revoca delle misure cautelari nei confronti della signora Chiara Schirò e del signor Elio Sauta in ragione dell'avvenuta apertura del dibattimento e dell'avvio dell'istruttoria, con l'esame dei testimoni e il conferimento degli incarichi peritali. Peraltro, a seguito dell'impugnazione da parte del pubblico ministero ha comunque riconosciuto che permane una esigenza in tal senso, seppure in misura attenuata.
E di tutta evidenza che la posizione di Genovese, in quanto estraneo a quel processo, non sia in alcun modo assimilabile.
In conclusione, ritiene che nella richiesta del giudice non sia rinvenibile un fumus persecutionis e, pertanto, non condivide la conclusione del relatore. Annuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo in merito alla concessione dell'autorizzazione richiesta.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame, per giungere alla deliberazione finale previe dichiarazioni di voto per un massimo di dieci minuti per ciascun gruppo, alla seduta già convocata per domani, mercoledì 7 maggio 2014, alle ore 12,30.

7 maggio 2014.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 6 maggio 2014.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, avverte che nella seduta odierna avrà luogo il seguito delle dichiarazioni di voto sulla proposta del relatore Leone di non concedere l'autorizzazione richiesta, formulata nella scorsa seduta. Comunica, inoltre, che - qualora non si giunga alla deliberazione finale entro le ore 13 - sospenderà la seduta, che riprenderà al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL), intervenendo a nome del suo gruppo, dichiara di condividere i contenuti della proposta del relatore.
È consapevole che la decisione rimessa alla Giunta presenta profili di particolare delicatezza, impattando su un valore di assoluto rilievo costituzionale quale deve intendersi la libertà personale di un membro del Parlamento. Gli risulta, pertanto, difficile comprendere le posizioni espresse nella precedente seduta dal rappresentante del gruppo del Partito Democratico che, evidentemente, ha la pretesa di porsi in continuità con le posizioni assunte nelle precedenti legislature, sempre favorevoli alle istanze provenienti dalla magistratura.
A suo avviso, si tratta di un ambito in cui non dovrebbe certo invocarsi l'esigenza di coerenza, dal momento che ciascuna questione sottoposta alla Giunta presenta sue peculiarità e deve pertanto essere valutata esclusivamente nel merito e senza essere condizionati da pregiudizi di nessun genere. Né si può parlare di coerenza per un partito che ha prima candidato Genovese e adesso non si assume le relative responsabilità politiche, probabilmente condizionato dalla risonanza mediatica della vicenda e dei suoi potenziali effetti sull'imminente tornata elettorale. Esprime profondo disappunto per tale atteggiamento.
Pur non avendo nessun rapporto personale con il deputato Genovese, peraltro esponente dell'opposto schieramento politico, sente che nei suoi confronti si è ancora una volta manifestata una volontà demolitoria nei confronti della politica di parte della magistratura, secondo uno schema ormai noto e diffuso. Auspica che il collega possa dimostrare la sua innocenza ed esercitare le sue prerogative difensive nel corso dei diversi gradi di giudizio, non spettando alla Giunta alcuna valutazione sulla fondatezza delle accuse.
Certo è che il procedimento, per come si è sviluppato, suscita numerose perplessità, ben evidenziate nella proposta del relatore. In particolare, ricorda l'istanza di astensione sottoscritta dal giudice ed il suo reiterato rifiuto di consentire al deputato di provare in modo tempestivo la sua innocenza mediante incidente probatorio. Né può lasciare tranquilli, a suo avviso, la circostanza che alcuni colleghi della Giunta - si riferisce ai rappresentanti del MoVimento 5 Stelle - fossero giunti in possesso di atti relativi al procedimento con modalità tutte da verificare, ma certamente non trasparenti.
Ulteriori dubbi sorgono inevitabilmente se si prendono in esame i tempi dell'azione giudiziaria, intrapresa a partire dal 2011 e che più di due anni dopo è addivenuta a questo sbocco.
Con riguardo, inoltre, alle motivazioni addotte dal giudice a supporto della richiesta di esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, ritiene che siano formulabili diverse censure. Non sussiste, infatti, nel caso di specie, nessuno dei tre presupposti che legittimano l'adozione di una siffatta misura punitiva secondo il nostro codice di rito.
Esprime, pertanto, a nome del suo gruppo il voto favorevole sulla proposta del relatore di negare l'autorizzazione richiesta dall'Autorità giudiziaria.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) confessa un certo disagio, che sfocia in un sentimento di frustrazione, per il ruolo e la funzione che la Giunta è chiamata a svolgere. Considera il caso in esame un'occasione per una riflessione ad ampio raggio, ancora una volta, sul senso dell'esistenza di tale organo, soprattutto nell'Italia attuale. Ricorda che l'introduzione in Costituzione della prerogativa di cui all'articolo 68 trova la sua ragione d'essere come garanzia di libertà del Parlamento alla luce di quanto accaduto durante il Ventennio; oggi però tale garanzia di libertà viene considerata dal Paese come un insopportabile privilegio di casta.
Esiste, a suo avviso, un problema che deve essere affrontato, in questa come in altre occasioni, e che origina dal fatto che, da un lato, nelle vesti di parlamentari i membri della Giunta sono espressione del consenso popolare cui si riconnette il dovere di rispondere dei loro comportamenti dinanzi al corpo elettorale e, dall'altro lato, sono chiamati a svolgere una funzione paragiurisdizionale di applicazione delle norme giuridiche, proprio a partire dal dettato costituzionale.
Pur non ritenendo di doversi soffermare sulla ricostruzione del quadro indiziario e sulla mole di documentazione trasmessa alla Giunta, manifesta perplessità sul fatto che un magistrato abbia potuto emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere sulla base di indagini che egli stesso, in più occasioni nella propria ordinanza, definisce frammentarie e incomplete.
Posto che la Giunta non è chiamata a celebrare un processo, considera doveroso per i componenti della Giunta porsi la domanda se il Giudice per le indagini preliminari avrebbe richiesto la misura di custodia cautelare in carcere qualora Genovese non fosse parlamentare. Si tratta di un interrogativo legittimo in quanto connesso alla valutazione circa la sussistenza del fumus persecutionis.
Osserva che, a partire dal 9 luglio 2013, nei confronti di altri indagati non sono mai stati adottati provvedimenti cautelari di custodia in carcere, bensì misure meno afflittive. Soltanto nei confronti del signor Elio Sauta è stata disposta, ma da parte del collegio per il riesame, la custodia in carcere, mai eseguita, in sostituzione degli arresti domiciliari, in quanto ritenuto il vertice dell'organizzazione criminale.
In modo del tutto singolare, e certamente non conforme alle regole basilari della geometria, ai fini della richiesta in esame il GIP individua nella persona di Francantonio Genovese un ulteriore vertice dell'organizzazione gerarchica dell'associazione in virtù della quantità ed intensità dei rapporti dallo stesso intrattenuti con soggetti all'interno delle istituzioni. A suo giudizio, per l'onorevole Genovese si decide per il carcere solo perché è un uomo politico, un parlamentare e, quindi, in quanto tale può delinquere.
Richiamando la proposta del relatore, si chiede cosa sia cambiato nel periodo tra il 9 luglio 2013 - quando viene scoperchiata la pentola del malaffare a Messina - al 18 marzo 2014, atteso che durante questo periodo Genovese non è stato destinatario di nessun provvedimento restrittivo e attesa la frammentarietà e l'incompletezza delle indagini. Tale circostanza ingenera dubbi nei componenti della Giunta sulla congruità della misura richiesta.
Peraltro, il GIP ha meritoriamente dimostrato una sua autonomia di giudizio, non sposando interamente l'ipotesi accusatoria del Pubblico ministero, salvo poi discostarsi dalle valutazioni del collegio del riesame e della Corte di cassazione in ordine alla qualificazione giuridica dei reati contestati.
Reputa, inoltre, necessario richiamare l'attenzione sull'atteggiamento della Procura in ordine alle modalità delle intercettazioni telefoniche, la cui problematica non è stata, a suo giudizio, debitamente considerata dalla Giunta in relazione a casi analoghi verificatisi nel corso di questa legislatura. Ancora, appare censurabile l'atteggiamento del GIP che ha negato l'incidente probatorio pur in presenza, come già sottolineato, di un quadro indiziario definito dal medesimo magistrato frammentario e incompleto.
Si tratta, a suo avviso, di atteggiamenti che non aiutano a fugare i dubbi in merito alla sussistenza del fumus persecutionis.
Chiarisce di non nutrire simpatie personali nei confronti dell'onorevole Genovese, ritenendo che, ove le accuse fossero provate, il comportamento di una persona facoltosa che lucra sulle risorse pubbliche sarebbe meritevole del massimo disprezzo. Non è però compito della Giunta celebrare il processo.
Evocando l'impatto mediatico che la vicenda ha avuto, si sente di esprimere apprezzamento per il travaglio - il solo \`travaglio' per lui degno di apprezzamento - di alcuni componenti della Giunta, posto che dalla loro decisione dipenderà se un cittadino conoscerà o meno le patrie galere e che probabilmente, almeno in fase cautelare, non avrebbe conosciuto se costui non fosse stato un parlamentare.
Manifesta, infine, il proprio disagio al pensiero che qualcuno voglia o possa utilizzare questo voto nel corso della campagna elettorale: la galera in cambio del consenso è pratica solo dei peggiori regimi.
Annuncia pertanto il suo voto favorevole sulla proposta del relatore e auspica che l'Assemblea si esprima sulla richiesta in esame solo all'indomani delle elezioni europee al fine di evitare qualsiasi strumentalizzazione.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, concordando sull'opportunità di evitare ogni forma di strumentalizzazione politica delle deliberazioni assunte in quest'organo, precisa che non è competenza della Giunta assumere determinazioni in ordine all'iscrizione della questione all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Gea SCHIRÒ (PI) desidera premettere alla sua dichiarazione di voto un ragionamento di ordine politico sulla figura del deputato Genovese. Già al tempo della sua candidatura, che vi fossero ombre nella sua vita pubblica - e forse anche indagini penali in corso - era cosa nota. I meccanismi che all'interno di un partito e, più in generale, nella politica italiana conducono alla elezione di siffatti rappresentanti sono assolutamente criticabili e combattuti dalla sua parte politica. Personalmente, ritiene che tali meccanismi abbiano creato una frattura insanabile tra le Istituzioni ed i cittadini che, infatti, si sono sempre più allontanati dalla politica. A questo meccanismo non è certamente immune la pratica delle primarie di partito, in cui il deputato Genovese ha raccolto numerosissimi consensi, ponendosi quasi come rappresentante negativo della \`mala politica' siciliana.
Ma tutte queste considerazioni si muovono su un piano squisitamente politico e non possono, né devono, influenzare le decisioni da assumere in questo organo.
Certamente, avrebbe apprezzato da parte del collega Genovese il gesto di rassegnare le dimissioni da deputato, a testimonianza dell'alto senso delle Istituzioni che dovrebbe muovere chiunque ne faccia parte. Tale gesto non è stato compiuto.
Non per questo si può abdicare al compito istituzionale di quest'organo di esaminare le singole fattispecie per esprimere un giudizio sulla sussistenza o meno del fumus persecutionis. A questo riguardo, l'analisi degli atti, lo svolgimento del dibattito, la valutazione del diverso atteggiamento che l'Autorità inquirente ha riservato agli altri coindagati, la dubbia legittimità delle intercettazioni del parlamentare, costituiscono elementi oggettivi per ritenere l'inchiesta animata da un intento persecutorio.
Per tali ragioni esprime il suo voto favorevole sulla proposta del relatore Leone.
Peraltro, è consapevole della possibile strumentalizzazione politica di ogni deliberazione assunta dalla Giunta nel caso in esame, circostanza che avrebbe reso preferibile sviluppare il dibattito dopo le elezioni europee.

Daniele FARINA (SEL) avverte la difficoltà di esprimere una posizione in merito ad una vicenda di particolare gravità quale è certamente la richiesta di eseguire la custodia in carcere di un parlamentare.
Considera meritevoli di riflessione le motivazioni che il relatore ha espresso a sostegno della sua proposta di non concedere l'autorizzazione all'esecuzione di tale misura cautelare. In particolare, suscita anche in lui perplessità l'argomentazione recata dall'ordinanza su cui si fonda la previsione della ragionevole certezza di reiterazione delle medesime condotte criminose. Essa sarebbe sicuramente stata più efficace se la misura custodiale fosse stata coeva a quelle che hanno colpito gli altri soggetti coinvolti nell'inchiesta. Diventa, invece, meno giustificabile se, come è avvenuto, l'ordinanza nei confronti del deputato viene adottata dopo circa otto mesi, dunque in un momento in cui si può ragionevolmente ritenere che la struttura organizzativa del sodalizio criminoso è stata smantellata e resa inoffensiva la capacità di reiterare i medesimi reati.
Pur non nascondendo le sue perplessità, ritiene tuttavia che non possa configurarsi quell'intento persecutorio dell'Autorità giudiziaria che costituirebbe l'unica ragione d'essere di una decisione di diniego. Per questi motivi, a nome del suo gruppo, dichiara che voterà contro la proposta del relatore di non concedere l'autorizzazione richiesta.
Conclusivamente, desidera tuttavia che resti agli atti la sua totale censura del comportamento tenuto dai colleghi del MoVimento 5 Stelle in occasione della esibizione di atti giudiziari che, indipendentemente dal fatto che siano coperti o meno dal segreto istruttorio, possono essere acquisiti dalla Giunta solo nelle forme proprie e nel rispetto delle regole.

Mariano RABINO (SCpI) si associa alle considerazioni formulate precedentemente dai colleghi che si sono espressi a favore della proposta del relatore Leone, di cui sottoscrive integralmente i contenuti.

Vincenzo CASO (M5S) ritiene che non spetti alla Giunta compiere una valutazione del materiale probatorio acquisito dalla magistratura al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure cautelari, dovendo tale organo limitarsi a declinare i due criteri di valutazione richiamati dal relatore nella sua proposta.
Si riferisce, in particolare, all'esistenza o meno del fumus persecutionis, nonché all'esigenza di garantire l'integrità dell'organo parlamentare, sacrificabile solo in presenza di casi particolarmente gravi, in cui la natura del reato, la pericolosità del soggetto, l'indispensabilità assoluta della privazione della libertà personale del parlamentare ai fini del corretto progredire del procedimento penale sono tali da prevalere sul principio dell'integrità dell'organo parlamentare.
Reputa che le memorie difensive e l'audizione del deputato Genovese, considerate alla luce di tali criteri valutativi, non possono condurre a decisione diversa da quella di concedere l'autorizzazione.
Non può, infatti, accogliersi la prospettazione del deputato Genovese circa la futilità e inconsistenza delle accuse mosse. Fermo restando che non è questa la sede per accertare responsabilità penali, è certo che la contestazione del reato di truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione è di per sé sufficiente a giustificare l'applicazione della misura cautelare adottata. Per di più, il primo capo di accusa riguarda la partecipazione, in veste di promotore e di capo, ad un sodalizio criminale.
Le argomentazioni circa il preteso intento persecutorio appaiono pertanto palesemente pretestuose e non avvalorate da alcun elemento che possa indurre la Giunta a ritenere l'azione giudiziaria intrinsecamente ingiusta.
L'eventuale travisamento dei fatti - secondo le censure mosse dal deputato Genovese all'impianto accusatorio - è evidentemente ambito di valutazione in cui è chiamata istituzionalmente la magistratura che non deve e non può rilevare ai fini dell'autorizzazione richiesta alla Camera, così come qualsiasi altra doglianza procedurale o di merito.
Richiamando i contenuti della proposta del relatore, evidenzia come - in base agli atti processuali - le intercettazioni nelle quali compare anche il deputato Genovese riguardano prevalentemente soggetti terzi. Si tratta, quindi, per buona parte di intercettazioni relative ad altri indagati e quindi di regolare attività di indagine. Sarebbe pertanto azzardato, a suo giudizio, dare credito alle argomentazioni difensive dell'interessato che si basano sul sospetto che le intercettazioni siano state eseguite per trovare a tutti i costi fatti a lui imputabili.
Quanto alle censure del deputato Genovese in ordine all'interpretazione delle norme penali sostanziali applicate, osserva che ancora una volta il deputato interessato mira a minimizzare e a sviare l'attenzione sulla reale gravita dei fatti e delle fattispecie contestate. Ricorda, infatti, che la misura della custodia cautelare in carcere è stata richiesta con riferimento al reato di associazione a delinquere nonché per taluni reati specifici di peculato, di truffa aggravata, di riciclaggio nonché di reati finanziari commessi attraverso l'attività di alcuni enti di formazione e società ritenuti dai magistrati direttamente o indirettamente riconducibili al deputato Genovese.
Né può attribuirsi - come pure afferma il deputato Genovese - rilevanza decisiva ad una perizia, asseritamente affidata a consulente inesperto, sulla congruità dei canoni di locazione di contratti, rappresentando tale elemento in realtà solo una delle modalità di realizzazioni delle condotte criminose per le quali il tribunale di Messina sta procedendo.
Richiama le considerazioni difensive del deputato interessato volte a sostenere l'esistenza del fumus persecutionis e che si basano sull'impossibilità di configurare nei suoi confronti l'ipotesi di reiterazione del reato dato che gli enti di formazione oggetto di indagine - ARAM e LUMEN Onlus - non sono più accreditati presso la regione siciliana e hanno cessato la loro attività; esisterebbe una sola società a lui indirettamente riconducibile, vale a dire la Training Service, titolare di un solo contratto di locazione e con attività di formazione ormai molto ridotta e destinata a scemare nei prossimi mesi.
A tal proposito, dalla documentazione trasmessa alla Giunta emerge invece che un gran numero di società possono essere ricondotte al deputato. In più, come evidenziato nell'intervento della collega Grillo, assume rilievo decisivo il riconoscimento a Francantonio Genovese di un peculiare know-how, riferibile alle sue conoscenze politiche utilizzate per fini criminali, circostanza che rende quindi plausibile il pericolo di reiterazione dei medesimi reati.
Osserva, infine, che le argomentazioni svolte in merito alla tipologia di misure di custodia cautelare disposte nei confronti di altri soggetti coinvolti nella medesima inchiesta non consentono di individuare il fumus persecutionis, così come invece sostenuto dal relatore.
In particolare, quanto alla posizione del signor Sauta, individuato quale figura di spicco dell'organizzazione criminale, ritiene che essa sia assimilabile a quella del deputato in questione, dal momento che anche a quest'ultimo è attribuita una posizione apicale nella medesima struttura criminale, in forme tali da giustificare la richiesta della misura cautelare della custodia in carcere nei loro confronti.
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte in queste e nelle scorse sedute, annuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta del relatore.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, come preannunciato in apertura di seduta, sospende il dibattito che proseguirà al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

(La seduta, sospesa alle 13.20, è ripresa alle 14.40).

Anna ROSSOMANDO (PD), nell'intervenire per dichiarazione di voto, desidera rivendicare il grande senso di responsabilità manifestato dal suo gruppo nell'esame della domanda in titolo, che si è concretizzato nella volontà di approfondire la questione di merito esclusivamente sulla base degli atti a disposizione della Giunta. Nel rifuggire, dunque, ogni posizione pregiudiziale, si è inteso svolgere ogni utile attività istruttoria, nei tempi ritenuti congrui, in relazione alla importanza della decisione da assumere e delle sue potenziali gravi conseguenze.
In ragione di ciò desidera formulare un sincero ringraziamento a tutti i membri della Giunta per l'atteggiamento costruttivo dimostrato nel corso del dibattito e, in particolare, al relatore Leone per il meticoloso lavoro che ha condotto ad una proposta molto puntuale ed approfondita. Pur riconoscendone la serietà delle argomentazioni, ritiene però di dover dissentire dalla suddetta proposta.
Naturalmente condivide il richiamo al fondamentale valore che deve essere riconosciuto all'istituto di cui all'articolo 68 della Costituzione, non a caso introdotto dopo un periodo di privazione delle libertà politiche. Esso rappresenta un presidio di tutela alla libertà dell'organo rappresentativo, che non va confusa con la protezione del singolo membro delle Camere, costituendo piuttosto uno strumento di garanzia del corretto e pieno svolgimento della funzione parlamentare.
La posizione che oggi assume la sua parte politica, ben consapevole del peso e della gravità di tale scelta, si muove proprio nel solco del principio secondo cui la Camera è chiamata ad interpretare l'articolo 68 della Costituzione nel suo spirito più genuino, che impone di negare l'autorizzazione ad una richiesta dell'organo giudiziario solo ove si riconosca in essa un chiaro intento persecutorio.
Ciò - come detto - in quanto la richiamata prerogativa costituzionale è a tutela dell'Istituzione e non del suo singolo membro, la cui libertà personale e i cui diritti individuali devono trovare piena esplicazione nelle sedi proprie e, segnatamente, nelle procedure definite dal nostro ordinamento processuale.
Né le posizioni assunte in questa sede possono trovare giustificazione nelle proprie convinzioni politiche in ordine all'utilizzo delle misure cautelari e delle modalità di svolgimento della funzione giurisdizionale, tema che trova ampio spazio di dibattito nelle sedi legislative proprie.
Non spetta alla Giunta alcuna forma di giudizio parallelo rispetto a quello che si svolge nelle aule giudiziarie, ma solo di valutare se nel caso concreto sia ravvisabile o meno il fumus persecutionis. Coerentemente, da parte sua, anche nei casi precedentemente esaminati da questa Giunta, ha sempre operato un giudizio di merito, assumendo di volta in volta posizioni favorevoli o contrarie alla concessione dell'autorizzazione richiesta in base al caso concreto.
Così è avvenuto anche in relazione all'esame della domanda riferita all'onorevole Genovese. Non si può, infatti, convenire con le valutazioni espresse dal relatore Leone in merito all'erronea qualificazione giuridica dei reati. In questo ambito il relatore invoca una sorta di contrasto con un giudicato cautelare interno. Si può però rilevare che la citata pronuncia, in quanto tale, non assume alcun valore vincolante per gli organi giudicanti. In più, sono ben otto i capi d'imputazione rilevanti per la decisione del Giudice per le indagini preliminari, che - in ragione delle pene edittali previste dal codice penale - rendono legittima la misura cautelare della custodia in carcere.
Né si può convenire con le argomentazioni del relatore nella parte in cui critica l'ordinanza in esame in quanto formulerebbe imputazioni tra loro alternative. Senza entrare nel merito, occorre tuttavia ribadire che sulle valutazioni operate dagli organi giudiziari in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte criminose - a loro avviso avvenute in modo frazionato e dilatato nel tempo e, dunque, riconducibili a differenti figure di reato - non spetta alla Giunta alcuna forma di sindacato, che non deve certo condividerle ma tutt'al più verificarne la congruità e l'adeguata motivazione.
Ricorda che il relatore ha anche prefigurato una probabile illegittima attività di intercettazione delle conversazioni di un parlamentare. Si tratta, come è a tutti evidente, di un aspetto che non è però oggetto della deliberazione odierna e che potrà venire all'attenzione della Giunta solo se vi sarà un'apposita richiesta dell'autorità giudiziaria di un loro uso processuale.
Fin da ora si può però osservare che il Giudice ha opportunamente precisato che non è stato fatto alcun uso probatorio delle suddette conversazioni che, dunque, non possono essere al momento considerate decisive sotto il profilo tecnico-processuale.
Il relatore, nella sua proposta, ha fatto propria anche una censura emersa nelle memorie difensive, relativa alla mancata assunzione di alcune prove in sede di incidente probatorio. Anche per tale aspetto - come già evidenziato dal collega Vazio nel suo intervento - occorre ribadire che le ipotesi che rendono esperibile l'incidente probatorio sono tassativamente predeterminate dal nostro codice di procedura. Pertanto, il diniego del GIP su tale istanza processuale non può certamente configurarsi in termini di fumus persecutionis.
Infine, richiama la proposta del relatore nella parte in cui individua tra i criteri di giudizio la indispensabilità assoluta della privazione della libertà personale del parlamentare ai fini del corretto progredire del procedimento penale. Tale criterio, che evidentemente può trovare spazio nelle ipotesi in cui la misura cautelare discenda da un pericolo di inquinamento probatorio e, forse, di fuga, non è invece invocabile nel caso di specie. Nessun pregiudizio allo svolgimento dell'azione penale può infatti derivare dalla concessione o dal diniego dell'esecuzione di una misura cautelare di custodia in carcere motivata in ragione del pericolo di reiterazione del reato.
Conclusivamente, tenuto conto dell'approfondita istruttoria svolta dalla Giunta e delle valutazioni espresse nel corso del dibattito, ritiene che la richiesta di esecuzione della misura cautelare debba essere accolta in quanto non può ravvisarsi nel caso di specie alcun intento persecutorio nei confronti del deputato Genovese. Esprime, pertanto, a nome del suo gruppo il voto contrario sulla proposta del relatore.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, prima di passare alla votazione sulla proposta del relatore di non concedere l'autorizzazione richiesta, avverte che, in caso di reiezione della proposta, si deve intendere che la Giunta abbia deliberato la concessione dell'autorizzazione e, conseguentemente, il conferimento dell'incarico di predisporre la relazione per l'Assemblea ad un nuovo relatore.

La Giunta respinge la proposta con 12 voti contrari e 5 voti favorevoli, deliberando pertanto nel senso di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione alla esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Francantonio Genovese. Conferisce altresì mandato al deputato Vazio di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

Franco VAZIO (PD), relatore, in ragione dell'esigenza di assolvere nel modo migliore l'incarico testé conferitogli e di poter esaustivamente riferire all'Assemblea dell'istruttoria svolta e delle motivazioni della deliberazione finale, rappresenta la necessità di disporre di tempi adeguati per la redazione del testo.

Antonio LEONE (NCD) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) si riserva di presentare, a sua volta, una relazione di minoranza.

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