Onorevoli Colleghi! - La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di conversazioni e comunicazioni nei confronti di Francesco Proietti Cosimi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 4).
Domenico ROSSI, relatore ALLEGATO
(Esame e rinvio).
Domenico ROSSI (SCpI), relatore, ricorda che il procedimento deriva dalla richiesta del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, dott. Imperiali, di autorizzare l'utilizzo di conversazioni e comunicazioni nei confronti di Francesco Proietti Cosimi, deputato all'epoca dei fatti. L'indagine riguarda l'accertamento di capi di imputazione di diversa natura: bancarotta fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonché violazione delle norme sul finanziamento dei partiti politici. L'ordinanza del GIP accoglie le prospettazioni del pubblico ministero che richiede l'utilizzo di dieci conversazioni e comunicazioni telefoniche cui ha partecipato l'onorevole Proietti Cosimi, svoltesi tra il 16 aprile 2012 e il 25 maggio 2012, su utenze intestate ad altri soggetti, a lui legati da rapporti familiari. Trova dunque attuazione la procedura riferita all'utilizzo di intercettazioni «indirette», ovvero di conversazioni del parlamentare captate su utenze non a lui intestate. Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, il giudice per le indagini preliminari: qualora le ritenga irrilevanti, in tutto o in parte ai fini del procedimento ne dispone la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti; viceversa, qualora ritenga necessario utilizzarle richiede l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento dell'intercettazione. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione è distrutta.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, invita a valutare con attenzione gli elementi forniti dal giudice per le indagini preliminari, dai quali dovrebbe desumersi - ma la circostanza non appare in modo chiaro - che il Proietti Cosimi aveva la gestione diretta delle risorse intestate alla società oggetto della procedura fallimentare, nonché a tenere in debita considerazione il fatto che le conversazioni di cui si richiede l'utilizzo processuale rilevano esclusivamente nel qualificare la condotta del solo Proietti Cosimi.
Danilo LEVA (PD), condividendo l'impostazione del relatore secondo cui occorre concentrarsi principalmente sulla verifica della corretta applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, rileva come la documentazione in possesso della Giunta non consenta di fugare tutti i dubbi. In particolare, appaiono esservi indizi di un coinvolgimento del Proietti Cosimi nelle fattispecie oggetto di indagine anche prima della sua iscrizione nel registro degli indagati e, finanche, precedentemente all'acquisizione delle comunicazioni telefoniche in oggetto. Su questo ritiene opportuno svolgere i dovuti approfondimenti.
Anna ROSSOMANDO (PD) si associa all'esigenza di valutare con attenzione ogni elemento utile alle decisioni che la Giunta dovrà assumere, tra i quali sicuramente rileva quello citato dal collega Leva che riguarda, peraltro, comportamenti risalenti al 2005 ed al 2007.
Domenico ROSSI (SCpI), relatore, precisa che agli atti non risulta se il Proietti Cosimi abbia realmente utilizzato in modo diretto le somme rientranti nella disponibilità della società oggetto dell'indagine.
Antonio LEONE (PdL) evidenzia che - ai fini di una decisione ponderata ma anche tempestiva - la Giunta potrebbe chiedere all'autorità giudiziaria procedente, ove vi sia la necessità, di integrare la documentazione trasmessa, come già avvenuto in altre occasioni nelle precedenti legislature.
Franco VAZIO (PD) osserva che la richiesta del Pubblico ministero di disporre le operazioni di intercettazioni telefoniche che hanno determinato la captazione delle comunicazioni del parlamentare, così come il decreto di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, cita informative della Guardia di finanza del febbraio 2012. Rileva che - ove possibile - potrebbe essere utile acquisire tale documentazione.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, riassumendo i termini del dibattito, evidenzia la necessità di fugare ogni dubbio sulla corretta attuazione delle norme a presidio delle prerogative parlamentari, di cui all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, come attuato dall'articolo 4 della citata legge n. 140 del 2003. In questo senso, occorre prestare particolare attenzione alla tempistica delle conversazioni intercettate in correlazione con il momento in cui il Proietti Cosimi viene iscritto nel registro degli indagati (e dunque si verifica il cosiddetto «mutamento dell'obiettivo delle indagini»).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Ignazio LA RUSSA, Presidente, informa che, come già preannunciato in sede di Ufficio di Presidenza lo scorso 11 giugno, l'onorevole Proietti Cosimi ha trasmesso alla Giunta un'istanza di rigetto della richiesta in titolo.
La Giunta concorda.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Domenico ROSSI (SCpI), relatore, dà conto dei contenuti dell'ulteriore documentazione a disposizione della Giunta. A seguito di specifica richiesta, l'autorità giudiziaria ha infatti trasmesso la richiesta della Procura della Repubblica rivolta alla Guardia di finanza per approfondimenti investigativi, nonché la relativa risposta del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria del 27 febbraio 2012.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, chiede se l'inchiesta giornalistica cui si fa riferimento sia stata pubblicata precedentemente alla captazione delle conversazioni oggetto della richiesta di autorizzazione. Invita, inoltre, il relatore a precisare il periodo che decorre dalla prima all'ultima delle conversazioni del Proietti Cosimi di cui si tratta, anche al fine di valutare se nel lasso di tempo intercorso non si fossero realmente determinate le condizioni per attivare la procedura di cui alla legge n. 140 del 2003.
Domenico ROSSI (SCpI), relatore, precisa che l'articolo a cui è stato fatto riferimento risulta pubblicato nel febbraio 2011, mentre le telefonate sono state intercettate tra il 16 aprile e il 25 maggio 2012. Rileva che il Giudice per le indagini preliminari motiva la necessità di utilizzare le suddette conversazioni in quanto esse costituirebbero elemento di prova dell'ingerenza del Proietti Cosimi nella gestione della società KE.IS. Assumerebbe in questo ambito rilevanza, in particolare, una sua richiesta di ricevere una somma di denaro della società, peraltro di entità piuttosto risibile rispetto ai volumi di movimentazione di denaro documentati dalle indagini della Guardia di finanza.
Andrea COLLETTI (M5S) chiede delucidazioni al relatore in merito alla rilevanza processuale del citato articolo del settimanale Panorama.
Domenico ROSSI (SCpI), relatore, ribadisce che il Pubblico Ministero, nella documentazione da ultimo pervenuta alla Giunta, richiama semplicemente notizie di stampa ma non cita espressamente tale fonte. Tuttavia, tale articolo è citato nell'informativa della Guardia di finanza nonché allegato alla medesima.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Giunta prosegue l'esame della domanda in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 4 luglio 2013.
Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto a nome del suo gruppo sulla proposta di diniego dell'autorizzazione avanzata dal relatore nella scorsa seduta, ritiene che sia di fondamentale importanza evitare che - sia pure in via mediata - si venga a determinare un'impunità anche per familiari dei parlamentari. Non è questo l'obiettivo della prerogativa assicurata dalla norma costituzionale né il tenore letterale della disposizione legislativa che attua il suddetto precetto e che, come noto, il MoVimento 5 Stelle si propone di modificare in senso restrittivo.
Antonio LEONE (PdL) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore. Intende, altresì, precisare che, a differenza di quanto sostenuto dal collega Colletti, la sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 ha già chiarito che l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, cui oggi viene data applicazione, non prevede alcuna autorizzazione all'utilizzo processuale di intercettazioni nei confronti di soggetti terzi.
Daniele FARINA (SEL) rileva come sia piuttosto frequente nella pratica investigativa utilizzare mezzi d'indagine ad ampio raggio anche quando può essere prevedibile di imbattersi in conversazioni di parlamentari che, come tali, godono di una protezione maggiore. È questo anche il frutto di una ambiguità normativa e di una prassi applicativa meritevoli di attenta riflessione. Deve, pur tuttavia, precisare che la Giunta è semplicemente chiamata a valutare se sussistano o meno i presupposti per la concessione della autorizzazione prevista dall'articolo 6 della citata legge e non rileva sussistere, in merito, profili ostativi.
Anna ROSSOMANDO (PD) concorda con l'onorevole Farina circa l'esigenza di sviluppare una riflessione complessiva sulla disciplina attuativa dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, che presenta evidenti lacune e offre il fianco a margini interpretativi definiti in modo talvolta creativo dalla giurisprudenza costituzionale.
Domenico ROSSI (SCpI), relatore, replicando al collega Colletti, precisa che la pubblica accusa era nelle condizioni di conoscere la qualità di parlamentare del Proietti Cosimi anche prima di acquisire la prima conversazione. Lo testimonia proprio la nota informativa della Guardia di finanza del 27 febbraio 2012.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda di aver partecipato a suo tempo alla stesura del testo della legge n. 140 del 2003. Durante i lavori preparatori era emersa una tesi più garantista nei confronti dei parlamentari, incentrata sul principio secondo cui l'assenza di autorizzazione preventiva dovesse comportare - in ogni caso - la distruzione di ogni conversazione a cui partecipasse un parlamentare. La sua posizione personale, non pienamente in sintonia con quella della sua parte politica, era invece improntata ad un'attuazione più restrittiva dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione quale poi si è cristallizzata nella formulazione attuale dell'articolo 6 della legge.
La Giunta approva a maggioranza (con 11 voti favorevoli e 4 contrari) la proposta del relatore nel senso che l'autorizzazione all'utilizzo di conversazioni e comunicazioni sia negata e conferisce mandato al relatore di redigere il documento per l'Assemblea.
La domanda proviene dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento penale n. 12230/11 RGNR - n. 26514/11 RG, che si svolge su più versanti e nei confronti di una pluralità di soggetti.
Con specifico riferimento alla posizione di Proietti Cosimi, l'indagine è diretta all'accertamento di fatti inerenti a capi di imputazione di diversa natura: bancarotta fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti nonché violazione delle norme sul finanziamento dei partiti e dei soggetti politici.
La Giunta ha dedicato all'esame della richiesta le sedute del 5 e del 25 giugno, nonché del 4 e del 9 luglio 2013. Ha, altresì, acquisito agli atti anche una memoria prodotta dal diretto interessato, che non si è avvalso della facoltà di intervenire in prima persona nei lavori della Giunta. Per completezza, alla presente relazione si allegano i resoconti delle citate sedute.
Nello svolgimento della sua funzione istituzionale, la Giunta per le autorizzazioni ha avuto ben chiaro che esula dalle proprie competenze ogni sindacato di merito sulla fondatezza o meno delle accuse mosse all'indagato, che costituisce esclusivo oggetto di esame in sede giurisdizionale. Le valutazioni dell'organo parlamentare si sono dunque concentrate sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria a supporto della richiesta - trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 -, in funzione dell'assolvimento dell'obbligo di formulare all'Assemblea una proposta motivata sulla concessione ovvero sul diniego della autorizzazione all'utilizzo in sede processuale di comunicazioni e conversazioni di Proietti Cosimi, captate durante il periodo in cui egli era deputato.
Al fine di consentire ai colleghi di maturare un giudizio sul delicato bilanciamento tra l'interesse supremo al pieno svolgimento della funzione giurisdizionale e la tutela delle prerogative costituzionali riconosciute ai parlamentari ed attuate nelle forme previste dall'articolo 6 delle legge n. 140 del 2003, si riassumono di seguito i principali passaggi dell'inchiesta giudiziaria in corso, per la parte che riguarda Proietti Cosimi.
L'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari formula la suddetta richiesta in quanto condivide le prospettazioni del pubblico ministero circa la necessità di utilizzare in sede processuale - data la loro rilevanza - dieci conversazioni e comunicazioni telefoniche cui ha partecipato l'ex deputato Proietti Cosimi, svoltesi tra il 16 aprile 2012 e il 25 maggio 2012, su utenze intestate ad altri soggetti, a lui legati da rapporti familiari (segnatamente, la figlia e il nipote).
Il contenuto delle medesime comunicazioni assumerebbe rilevanza in quanto testimonierebbe il diretto interesse del parlamentare nelle vicende legate alla conclusione della procedura fallimentare di una società - il cui amministratore unico è il nipote - ed alla liquidazione del residuo attivo da parte del curatore fallimentare. Secondo le valutazioni dell'autorità giudiziaria, egli avrebbe esercitato dunque un'attività gestionale diretta sulla società e sulle relative risorse, a fronte di riscontrate gravi irregolarità contabili della medesima società e, soprattutto, della assenza di giustificazione delle somme di denaro ad essa versate (per di più immediatamente e sistematicamente prelevate), nonché di una sospetta emissione di fatture per operazioni inesistenti.
L'attenzione della Giunta, ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo delle richiamate intercettazioni «indirette», si è mossa nel solco delle posizioni espresse dal giudice costituzionale circa il giudizio sul loro carattere occasionale, casuale e fortuito. Siffatto giudizio - come chiarito dalla Corte Costituzionale già a partire dalla fondamentale sentenza n. 390 del 2007 - si forma in base alla verifica non già della titolarità o disponibilità dell'utenza captata, ma della «direzione dell'atto d'indagine». Se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi. Se l'indagine non è invece indirizzata verso il parlamentare, non occorre la preventiva autorizzazione parlamentare (ma solo, eventualmente, quella successiva ove sia necessario il loro uso processuale) in quanto appunto si tratta di conversazioni captate in modo occasionale.
Precisa la Corte in una successiva pronuncia, segnatamente la sentenza n. 113 del 2010, che non può escludersi un sopravvenuto mutamento di obiettivi dell'indagine. Quando ciò accadesse, ogni «casualità» iniziale verrebbe evidentemente meno e le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero «mirate» (risultando quindi acquisite illegittimamente in assenza di preventiva autorizzazione parlamentare).
La Giunta non ha potuto esimersi dal rilevare come, nel caso concreto, siano emersi elementi che concretizzano il forte sospetto di una avvenuta elusione della garanzia costituzionale posta a protezione delle comunicazioni dei membri del Parlamento.
Al riguardo, si sono assunti a parametro di valutazione gli «elementi significativi per affermare o escludere la "casualità" dell'intercettazione» che nella sentenza n. 114 del 2010 il giudice delle leggi suggerisce di tenere in conto, ovvero i rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; l'arco di tempo durante il quale l'attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.
Con riferimento agli ambiti valutativi illustrati, nell'ordinanza del giudice si legge che appare «innegabile che la captazione delle conversazioni del parlamentare sia stata solo indiretta (...) e casuale», in quanto «nel momento in cui venivano captate le sue conversazioni, il parlamentare non era sottoposto ad indagini né agli atti del procedimento vi era un qualche elemento che potesse condurre non solo ad ipotizzare un suo coinvolgimento nel fatto-reato oggetto di indagine, ma anche un qualche collegamento (diverso dal rapporto di parentela) tra il parlamentare e gli altri indagati e la società fallita». Si precisa, altresì, che l'autorizzazione a controllare le utenze telefoniche è stata acquisita il 12 marzo 2012 e le comunicazioni oggetto della richiesta sono intercorse dal 16 aprile 2012 al 25 maggio 2012: esse dunque si concentrano in un ristretto arco di tempo, precedente alla iscrizione nel registro degli indagati del parlamentare che è invece avvenuta dopo la conclusione dell'attività di captazione delle sue conversazioni.
Siffatte affermazioni dell'autorità giudiziaria sono state revocate in dubbio nel corso del dibattito in Giunta per le autorizzazioni: in particolare, non si è condivisa la formulazione del giudizio relativo alla posizione del Proietti Cosimi nell'indagine che, in ossequio allo spirito delle norme e della loro interpretazione giurisprudenziale, deve avvenire ex ante, cioè avuto riguardo alle risultanze processuali che apparivano disponibili al momento in cui era stata autorizzata l'attività di intercettazione delle utenze di stretti parenti dell'ex parlamentare.
In prima battuta, si è osservato che - ponendo sotto controllo le utenze di suoi strettissimi parenti - vi era una certezza quasi assoluta di incorrere in comunicazioni cui partecipava il parlamentare. Sebbene la previsione della sicura intromissione nella sfera comunicativa di un membro della Camera, di per sé, non basta a configurare una elusione del dettato costituzionale né a rendere illegittima la tecnica investigativa, la stessa Corte Costituzionale, nella pronuncia n. 114 del 2010, ha ammesso che, nel caso vi sia la elevata probabilità che le intercettazioni, disposte in un procedimento che riguarda (anche) il parlamentare, finiscano comunque per captarne le comunicazioni, «il sospetto dell'elusione della garanzia è più forte». Ciò in quanto «comunque, l'ingresso del parlamentare - già preventivamente raggiunto da indizi di reità - nell'area di ascolto evoca con maggiore immediatezza, nell'autorità giudiziaria, la prospettiva che la prosecuzione dell'attività di intercettazione su utenze altrui servirà (anche) a captare comunicazioni del membro del Parlamento, suscettibili di impiego a suo carico: ipotesi nella quale la captazione successiva di tali comunicazioni perde ogni "casualità", per divenire mirata».
Nel caso di specie l'autorità procedente avrebbe dovuto porsi il dubbio circa l'effettiva direzione degli atti di indagine che in quel momento si intendevano realizzare.
La convinzione nei membri della Giunta che la pubblica accusa fosse nelle condizioni di effettuare ex ante un giudizio di possibile illegittima intromissione nella sfera comunicativa del parlamentare è maturata anche sulla base della documentazione richiesta dalla Giunta e acquisita nel corso dell'esame. In particolare, è agli atti che, in data antecedente alla richiesta di porre sotto controllo le utenze della figlia e del nipote del Proietti Cosimi, il nome ed il ruolo di quest'ultimo fossero già all'attenzione degli inquirenti, che infatti investivano la Polizia Giudiziaria del compito specifico di approfondire i contenuti di «notizie di stampa» che riguardavano l'allora parlamentare. Il riferimento - esplicitato nella informativa del nucleo della Guardia di Finanza, cui viene opportunamente allegato l'articolo di stampa citato - è all'inchiesta pubblicata dal settimanale Panorama e viene interpretata dalla Polizia giudiziaria nel senso di approfondire possibili operazione di transito di somme di denaro verso «apparati di natura politica riferibili a Proietti Cosimi Francesco».
È apparso certamente singolare che, nonostante l'articolo di stampa in questione - che come detto, entra a pieno titolo nel fascicolo processuale - si riferisse a rapporti sospetti del Proietti Cosimi con un altro esponente politico (non parlamentare), l'attività di indagine e di intercettazione telefonica si siano poi diretti esclusivamente su quest'ultimo, mentre formalmente il parlamentare veniva iscritto nel registro degli indagati solo dopo più di un anno e solo dopo averne intercettato le conversazioni oggetto della richiesta in esame.
Un ulteriore elemento di valutazione posto in luce nel dibattito svolto in Giunta concerne l'ampiezza dell'attività di captazione delle comunicazioni del parlamentare, in connessione con la «necessità» e la «rilevanza» processuale delle medesime. Il tempo che intercorre tra la prima e l'ultima delle conversazioni di cui si chiede l'utilizzo processuale appare eccessivo, in quanto il dato probatorio che si ritiene di ricavare dalle conversazioni medesime è esclusivamente legato alla supposta ingerenza del Proietti Cosimi nella gestione della società fallita.
Da un lato, l'interesse dell'ex deputato alla procedura di liquidazione della società ed al residuo attivo sono intuibili già dalle prime conversazioni e - ove le si fosse ritenute rilevanti - si sarebbe dovuto attivare tempestivamente la procedura di cui alla legge n. 140 del 2003, interrompendo le intercettazioni. Dall'altro, non sembra supportata né adeguatamente motivata in modo plausibile l'affermazione della rilevanza per il giudizio di tale elemento probatorio, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella mera richiesta di ricevere una somma di denaro assolutamente risibile in rapporto al volume di affari stimato della medesima società.
Per quanto descritto, l'esame della richiesta - nell'assolvimento del compito riconosciuto alle Camere dalla medesima Corte Costituzionale di «
Pertanto, la Giunta per le autorizzazioni ha deliberato a maggioranza nel senso di proporre all'Assemblea di non concedere l'autorizzazione oggetto della richiesta giudiziale.
Le valutazioni della Giunta dovranno quindi muoversi nel solco delle posizioni espresse dal giudice costituzionale in materia di intercettazioni indirette, nonché di rilevanza e necessità processuale del loro utilizzo.
Per quanto riguarda le intercettazioni indirette, ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, secondo la Corte il criterio da prendere in considerazione «non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto d'indagine». Se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi. Se l'indagine non è invece indirizzata verso il parlamentare, si può considerare che le conversazioni siano captate in modo «occasione, casuale e fortuito», e non sarebbe quindi richiesta la preventiva autorizzazione parlamentare.
Ciò almeno fino a quando non sopravvenga, eventualmente, un mutamento di obiettivi dell'indagine. Al riguardo, la Corte, con sentenza n. 113 del 2010, si è pronunciata nel senso che «ove nel corso dell'attività di intercettazione emergano, non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga, nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obbiettivi: (...). Quando ciò accadesse, ogni "casualità" verrebbe evidentemente meno: le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero "mirate" (e, con ciò, "indirette"), esigendo quindi l'autorizzazione preventiva della Camera». La Corte specifica ulteriormente che per determinarsi la necessità dell'autorizzazione preventiva non è sufficiente «l'elevata probabilità che le intercettazioni, disposte in un procedimento che riguarda (anche) il parlamentare, finiscano comunque per captarne le comunicazioni, ove pure il controllo venga materialmente effettuato su altri soggetti. Ma è altrettanto vero che, nella fattispecie considerata, il sospetto dell'elusione della garanzia è più forte (...)».
Né può essere accolto - a giudizio della Corte - il principio secondo cui l'autorizzazione preventiva andrebbe richiesta sempre allorché un parlamentare figuri tra gli indagati, in quanto «siffatta dilatazione del perimetro applicativo dell'articolo 4 si basa, peraltro, su una presunzione priva di riscontro nella lettera della norma (...); e introduce, al tempo stesso, una limitazione all'attività di indagine che può apparire di dubbio fondamento razionale, specie quando il procedimento concerna numerosi fatti e soggetti» (sentenza n. 390 del 2007).
Infine, la Corte, al fine di verificare la «casualità» dell'intercettazione e dunque escludere che vi sia stata un'elusione delle garanzie costituzionali, suggerisce di valutare alcuni elementi significativi quali, ad esempio: i rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; l'arco di tempo durante il quale l'attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare (sentenza n. 114 del 2010).
Quanto invece alla valutazione della rilevanza e necessità processuale dell'utilizzo delle intercettazioni, appare opportuno richiamare la recente sentenza n. 74 del 2013 della Corte che, in sede di conflitto di attribuzione, ha annullato una deliberazione della Camera che negava l'utilizzazione di conversazioni nei confronti di un parlamentare.
Nella citata pronuncia, la Corte censura l'impostazione secondo cui la decisione del Parlamento possa avvenire alla stregua di criteri discrezionalmente scelti caso per caso. Il giudice delle leggi precisa invece che il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri delle Camere va valutato esclusivamente in base al criterio della «necessità» processuale. Tale criterio ha una duplice valenza: da un lato, è condizione per l'utilizzazione delle intercettazioni in sede processuale; dall'altro, è un limite per l'autorità giudiziaria nei confronti dei parlamentari. Ne consegue che soltanto qualora la richiesta di autorizzazione avanzata dal giudice abbia ad oggetto intercettazioni fortuite la cui utilizzazione non risponda al richiamato criterio di «necessità», l'esercizio del potere giudiziario andrebbe ritenuto illegittimo e rileverebbe un intento persecutorio.
Secondo l'impostazione del giudice delle leggi, spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale necessità; essa, pertanto, è tenuta a dare adeguato conto delle relative ragioni con motivazione non implausibile nella richiesta di autorizzazione, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale. Spetta, invece, al Parlamento - non assegnandogli il citato articolo 6 della legge n. 140 del 2003 alcun potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria - verificare che la richiesta sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa. La Camera deve quindi accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda, ovvero le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili; la loro attitudine a fare sorgere la necessità di quanto si chiede, ed, infine, che la asserita necessità dell'atto sia «motivata in termini di non implausibilità».
Con riferimento agli ambiti valutativi illustrati evidenzia i seguenti aspetti del materiale in possesso della Giunta.
Quanto alla natura occasionale delle intercettazioni, nell'ordinanza del giudice si afferma che appare «innegabile che la captazione delle conversazioni del parlamentare sia stata solo indiretta (...) e casuale». A supporto di tale assunto l'autorità giudiziaria puntualizza che le comunicazioni sono concentrate in un arco di tempo ristretto e che la direzione dell'investigazione non aveva, né poteva avere, come obiettivo il deputato, iscritto nel registro degli indagati solo dopo la conclusione dell'attività captativa.
Quanto alla rilevanza e necessità processuale delle conversazioni, esse sono valutate dal giudice «particolarmente rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento, anche perché le stesse documentano, insieme agli altri elementi acquisiti, il suo ruolo di gestione di fatto della società fallita, sicché sussiste la necessità di utilizzarle conversazioni di cui si tratta».
Deve peraltro rilevare che agli atti risultano esservi 11 comunicazioni intercettate cui partecipa il parlamentare, mentre la richiesta di utilizzo riguarda solo 10 conversazioni.
Da queste ultime non sembrano emergere in ogni caso elementi che possano essere collegati al capo di imputazione legato al finanziamento della politica. Le conversazioni appaiono eventualmente riferibili alla vicenda del fallimento di una società intestata al nipote e - secondo le prospettazioni della accusa fondate su un supposto interesse personale del Proietti Cosimi - gestita di fatto da Francesco Proietti Cosimi e da sua figlia che avrebbero, dunque, ruolo anche con riguardo all'eventuale emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di altro organismo societario, peraltro anche quest'ultimo amministrato formalmente dal nipote e non dal parlamentare.
Si riserva, quindi, di formulare una proposta in relazione agli esiti del dibattito.
Preso atto che la richiesta dell'onorevole Vazio è unanimemente condivisa e che pertanto si attiverà in tal senso, rinvia il seguito dell'esame.
Ricorda altresì che, a seguito di quanto statuito nella seduta del 5 giugno, ha provveduto a richiedere all'autorità giudiziaria competente le informative della Guardia di finanza citate negli atti trasmessi alla Giunta ma non allegate alla richiesta di autorizzazione. Comunica, al riguardo, che l'autorità giudiziaria ha trasmesso la documentazione lo scorso 21 giugno.
Preso atto dell'assenza del relatore, propone di rinviare il seguito dell'esame ad una successiva seduta.
Precisa che già nella citata richiesta si fa esplicito riferimento a notizie di stampa, ovvero, da quanto si desume dall'informativa di Polizia Giudiziaria, all'articolo pubblicato da Panorama, in cui effettivamente compare il nome del Proietti Cosimi. L'informativa analizza in particolare movimenti finanziari legati ad un'associazione culturale di Subiaco nonché alla società KE.IS. Essendo state verificate una serie di irregolarità contabili, nonché una movimentazione di somme di denaro non giustificata, la Polizia Giudiziaria suggeriva di rivolgere una penetrante attività investigativa nei confronti dell'amministratore della suddetta società, che - come noto - è il nipote del Proietti Cosimi. La successiva attività di controllo delle utenze riferite al nipote porta poi ad acquisire le conversazioni di cui adesso l'autorità giudiziaria chiede l'utilizzo.
A sua volta, l'interessato ha trasmesso alla Giunta lo scorso 11 giugno 2013 un'istanza di rigetto della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di conversazioni e comunicazioni. Nell'istanza si argomenta che «l'acquisizione del contenuto di tali conversazioni nell'ambito del procedimento penale pendente, è del tutto illegittima, così come affetta da illegittimità è l'attività di intercettazione posta in essere nei confronti del sottoscritto». Vi sarebbe dunque stata una sostanziale elusione delle prerogative parlamentari dell'articolo 68 della Costituzione.
La nota difensiva evidenzia, in particolare, come il grado di parentela intercorrente con i soggetti originariamente intercettati inevitabilmente comportava la previsione di una illegittima intromissione nella sfera comunicativa del parlamentare; inoltre, il capo di imputazione, ovvero il finanziamento illecito alla politica, presupponeva evidentemente che l'attività investigativa fosse diretta all'acquisizione di elementi a carico del parlamentare. Infine, nell'istanza in oggetto si sostiene che il numero e l'arco di tempo delle intercettazioni sono sicuramente molto più ampi di quanto indicato nella richiesta dell'autorità giudiziaria.
L'istanza dell'interessato si conclude, dunque, con la considerazione del «fumus persecutionis» che ha pervaso l'attività investigativa, in palese elusione della garanzia costituzionale ex articolo della 68 Costituzione.
Sul piano strettamente giuridico, reputa utile richiamare le affermazioni recate dalla sentenza n. 390 del 2007 della Corte Costituzionale secondo cui, a stretto rigore di logica, le intercettazioni fortuite non possono mai essere persecutorie, proprio in quanto casuali. Le sue perplessità si concentrano, tuttavia, proprio sulla natura fortuita della captazione delle conversazioni che riguardano il deputato.
Sottolinea, ad esempio, come il Pubblico Ministero, nel formulare la richiesta di indagine alla Guardia di finanza per lo svolgimento di attività investigative - pur essendo l'indagine riferita al finanziamento illecito di apparati politici - non fa stranamente alcun riferimento al Proietti Cosimi, ma solo a «notizie di stampa». Eppure, l'articolo che viene implicitamente richiamato concerne, invece, in modo diretto, l'allora parlamentare insieme ad un altro soggetto (al tempo assessore alla cultura di Subiaco). Risulta certamente sospetta la circostanza che la suddetta richiesta citi esplicitamente solo quest'ultimo.
Inoltre, come detto, il Giudice per le indagini preliminari motiva la necessità di utilizzare le suddette conversazioni in quanto esse supportano la tesi dell'ingerenza del Proietti Cosimi nella gestione della società KE.IS. In realtà, già dalle prime comunicazioni intercettate, sembra possibile desumere quali siano le reali interconnessioni tra l'ex deputato e la gestione del residuo attivo della suddetta società al termine della procedura di liquidazione. Non sembra, quindi, giustificato il protrarsi della attività di captazione delle sue conversazioni senza che sia invece attivata tempestivamente la procedura di cui alla legge n. 140 del 2003.
Per tali ragioni è orientato a proporre il diniego dell'autorizzazione.
Venendo al merito della questione, ritiene che non sia decisiva la circostanza secondo cui l'attività di captazione si sia protratta per un significativo lasso di tempo. Non è, infatti, possibile nemmeno escludere che durante le intercettazioni gli investigatori non fossero in grado di riconoscere la qualità di parlamentare di uno degli interlocutori.
Inoltre, nell'articolo di stampa citato dall'informativa della Guardia di finanza del 27 febbraio 2012 acquisita agli atti dalla Giunta, il nome del Proietti Cosimi compare solo in ragione dei suoi rapporti con il presidente Fini e non certo per suoi interessi di natura patrimoniale nella società KE.IS. sulla cui attività finanziaria si incentra l'attività investigativa.
Per tali ragioni, esprime il voto contrario del suo gruppo alla proposta del relatore.
Dichiara quindi il proprio voto contrario alla proposta del relatore.
Rimarca che il suo gruppo, in questa come in ogni altra occasione, intende garantire pienamente lo svolgimento della funzione giurisdizionale che, a sua volta, deve però muoversi nel solco delle norme attuali. La disciplina di riferimento, concernente le cosiddette intercettazioni indirette e casuali, è stata interpretata dalla giurisprudenza costituzionale nel senso che l'elemento decisivo è costituito dalla «direzione delle indagini». Sotto questo aspetto occorre notare che nella informativa della Guardia di finanza si cita esplicitamente una inchiesta giornalistica, che viene addirittura allegata. L'articolo di stampa entra così a far parte a pieno titolo del fascicolo processuale. Naturalmente non è questa la sede per valutare la veridicità dei fatti in esso enunciati, che peraltro sono di contenuto vario. Segnala però che nelle righe del pezzo giornalistico si rappresentano in modo chiaro alcune circostanze: l'esistenza di alcune società che operano nel settore dei giochi legali, l'operato di un assessore del comune di Subiaco e le strane vicende societarie della KE.IS.
Tali circostanze sono tutte pacificamente messe in relazione con il Proietti Cosimi e, al di là del loro valore probatorio, sono elementi che fanno parte dell'indagine e ne condizionano la direzione. Anche nell'atto con cui il Pubblico Ministero ha investito la Guardia di finanza del compito di indagare si citano le notizie di stampa che, evidentemente, hanno costituito l'occasione, la notitia criminis, che ha ispirato questa specifica attività investigativa.
Pur trattandosi di una vicenda che presenta profili di incertezza, ritiene quindi opportuno dichiarare il voto favorevole del suo gruppo alla proposta del relatore.
Ritiene che sia pienamente legittimo aprire un dibattito sulla necessità di conservare o meno in Costituzione le immunità parlamentari. Tuttavia, fino a quando l'articolo 68 resta in vigore, una disciplina attuativa è costituzionalmente necessaria e richiede di essere applicata in modo coerente. Proprio in ragione dell'esigenza di dare un'interpretazione misurata e coerente con la previsione costituzionale del citato articolo 6 con riguardo al caso concreto, esprime il suo orientamento favorevole alla proposta del relatore.
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