Doc. IV, n. 2-A





Onorevoli Colleghi! - La Giunta per le autorizzazioni riferisce alla Camera su una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di conversazioni nei confronti di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 2).
Nell'ambito del procedimento penale (n. 30547/10 RGNR - n. 16607/10 RG GIP) a carico di diversi indagati (non parlamentari), il Pubblico ministero richiedeva al giudice per le indagini preliminari, in sede di udienza preliminare, mediante perizia, la trascrizione integrale di diverse conversazioni e comunicazioni. Tra di esse si rilevavano anche dei colloqui tra gli indagati iscritti nel procedimento penale e l'onorevole Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti, l'onorevole Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti e l'onorevole Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti.
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, in data 17 aprile 2013, richiedeva indistintamente alla Camera dei deputati ed al Senato l'autorizzazione all'utilizzo delle comunicazioni nei confronti dei citati parlamentari.
La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha dedicato all'esame di tale richiesta le sedute del 22 maggio, del 12 e del 25 giugno, nonché del 3, 9, 23 e 30 ottobre e, infine, del 6 e 7 novembre 2013 ed ha acquisito agli atti anche le note difensive prodotte dall'onorevole Cosentino. Per completezza, alla presente relazione si allegano i resoconti delle citate sedute.

a) I contenuti dell'inchiesta giudiziaria. Al fine di consentire ai colleghi di maturare un giudizio sul delicato bilanciamento tra l'interesse supremo al pieno svolgimento della funzione giurisdizionale e la tutela delle prerogative costituzionali riconosciute ai parlamentari ed attuate nelle forme previste dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, si riassumono di seguito i principali passaggi dell'inchiesta giudiziaria.
Il giudice per le indagini preliminari scrive che, secondo le prospettazioni offerte dall'organo inquirente, i parlamentari avrebbero posto in essere condotte astrattamente riconducibili ai delitti di cui all'articolo 416 c.p., commi 1 e 2, ed all'articolo 2 della legge n. 17 del 1982.
Essi, infatti, avrebbero «unitamente agli imputati comuni, costituito, organizzato e diretto un'associazione per delinquere, diretta a realizzare una serie indeterminata di delitti di corruzione, abuso di ufficio, illecito finanziamento, diffamazione e violenza privata; associazione caratterizzata dalla segretezza degli scopi, dell'attività e della composizione, e volta altresì a condizionare il funzionamento di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché di apparati della pubblica amministrazione dello Stato e degli enti locali, con l'obiettivo di rafforzare (...) la propria capacità di penetrazione negli apparati medesimi mediante il collocamento in posizioni di rilievo di persone a sé gradite (...)». Secondo l'accusa i parlamentari, unitamente ad altri imputati comuni, «avrebbero sviluppato una fitta rete di conoscenze nei settori della magistratura e della politica e dell'imprenditoria, da sfruttare per i fini segreti del sodalizio (...)» (doc. IV, n. 2 pagina 7).
Sebbene l'ordinanza del giudice remittente accomuni le condotte dei parlamentari, occorre segnalare da subito un punto su cui la presente relazione si soffermerà anche nei successivi paragrafi: la richiesta di rinvio a giudizio - datata 30 dicembre 2011 - per l'onorevole Cosentino non comprende reati associativi ma i delitti di concorso in diffamazione a mezzo stampa e in violenza privata tentata. In questo, dunque, la posizione dell'onorevole Cosentino si differenzia da quella degli altri parlamentari, ai quali viene addebitato il reato di associazione per delinquere.
L'ordinanza del giudice remittente riporta le specifiche condotte contestate dalla pubblica accusa, che proverebbero come gli imputati, tra cui i parlamentari, avrebbero operato stabilmente come un vero e proprio gruppo di potere occulto, avvalendosi di una specifica struttura e di idonei mezzi finanziari. Essi avrebbero dunque agito nella prospettiva di un pactum sceleris che prevedeva un programma esteso di interventi, con lo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti cosiddetti «reati fine».
Secondo la pubblica accusa gli imputati avrebbero posto in essere azioni di interferenza sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali e di amministrazioni pubbliche finalizzate:
a realizzare un progetto di sviluppo di impianti di produzione di energia eolica in Sardegna (capi B) - C) - D) - E) - F) - G) - H) - I) della richiesta di rinvio a giudizio);
ad interferire nel giudizio costituzionale sulla legge n. 124 del 2008 in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato, operando tentativi di avvicinamento di giudici della Corte costituzionale (capi J) - K) - L) della richiesta di rinvio a giudizio);
ad attuare una campagna diffamatoria in danno dell'onorevole Stefano Caldoro per la candidatura alla presidenza della Regione Campania (con interventi anche sul Presidente della Corte di cassazione);
ad interferire nei confronti di componenti del Consiglio superiore della magistratura;
ad interferire nel giudizio sull'esclusione della lista «Per la Lombardia» dalle elezioni regionali in Lombardia.

b) Questione concernente la competenza di Camera e Senato. La richiesta da parte del giudice di utilizzo delle intercettazioni è riferita contemporaneamente al deputato Cosentino ed al senatore Dell'Utri, ora cessati dal mandato parlamentare, nonché al senatore in carica Verdini per l'utilizzo di comunicazioni effettuate quando quest'ultimo era però membro della Camera dei deputati.
Le Giunte dei due rami del Parlamento - investite ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, della medesima richiesta - si sono quindi preliminarmente confrontate per definire il rispettivo ambito di competenza.
Fin dall'inizio, si è affermato l'unanime convincimento della necessità di ricercare una soluzione interpretativa condivisa tra i due rami del Parlamento - per scongiurare il rischio di un diniego di competenza da parte di entrambi gli organi - in ossequio allo spirito di leale collaborazione tra le Istituzioni e nella consapevolezza che la decisione applicata alla specifica richiesta di autorizzazione avrebbe rivestito il valore di criterio generale per le future questioni di analogo tenore.
La Giunta della Camera, nella seduta del 3 ottobre, ha accolto all'unanimità la proposta di restituire all'autorità giudiziaria gli atti relativi alla posizione di Marcello Dell'Utri, che era senatore al momento in cui le comunicazioni sono state intercettate e che attualmente non è parlamentare, rilevando l'incompetenza della Camera dei deputati a valutare tale richiesta, rientrante nell'esclusiva sfera delle attribuzioni del Senato della Repubblica.
Analogamente, sempre con deliberazione unanime, la Giunta della Camera ha affermato la propria competenza per l'esame della domanda giudiziale con riguardo alla posizione dell'onorevole Cosentino, su cui anche la Giunta del Senato aveva già dichiarato la propria incompetenza, in quanto membro della Camera al momento delle conversazioni intercettate e attualmente cessato dal mandato parlamentare.
Infine, relativamente all'attribuzione della competenza in merito alla posizione del senatore Verdini, dal dibattito svolto nelle rispettive sedi sono emersi elementi che hanno indotto le Giunte di Camera e Senato ad assumere l'identica soluzione interpretativa di attribuire la competenza alla Camera cui il parlamentare appartiene al momento della richiesta dell'autorità giudiziaria.
Risultando la soluzione interpretativa del caso concreto idonea ad assurgere a criterio ermeneutico generale in tema di riparto di competenza per le richieste trasmesse ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, appare opportuno soffermarsi sulle valutazioni che hanno condotto a tale scelta.
Il riscontro sulle prassi parlamentari si è rivelato non decisivo, atteso che situazioni di analogo tenore si sono verificate in pochi casi e, comunque, i precedenti non sono univoci. Si osserva che, nella XIV legislatura, il Senato ha esaminato e quindi deliberato su una richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, riferita ad un senatore che era tuttavia deputato all'epoca dei fatti. Le deliberazioni del 21 dicembre 2007 (sul Doc. IV, n. 1) sono state sottoposte allo scrutinio della Corte costituzionale e non censurate sotto il profilo della competenza dell'organo che le ha adottate. Ciò a differenza di quanto avvenuto per il precedente parlamentare di segno opposto verificatosi alla Camera dei deputati sempre nella XIV legislatura, che non è sfociato in alcuna deliberazione.
La Giunta si è quindi soffermata sulla formulazione del citato articolo 6, rilevando come ad esso debba essere dato un portato normativo diverso rispetto a quello dell'articolo 3 della medesima legge, che pure adotta identiche locuzioni per indicare la Camera competente ad esaminare le richieste d'insindacabilità avanzate ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Vero è che entrambe le disposizioni disciplinano la competenza attribuendola «alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto», ma è altrettanto vero che, proprio con riguardo alle deliberazioni in materia di insindacabilità per coloro che erano deputati all'epoca dei fatti e poi sono passati al Senato (o viceversa), la Corte costituzionale ha chiarito che l'esclusiva competenza della Camera cui il parlamentare apparteneva al momento del fatto discende dalle caratteristiche proprie dell'istituto della insindacabilità. Per cui «la riconducibilità delle opinioni espresse all'esercizio delle funzioni parlamentari non può non spettare all'organo, di cui fa parte il membro del Parlamento quando esprime le opinioni in questione» (sentenze n. 30 del 2002 e n. 252 del 1999).
Peraltro, in tal senso è anche univocamente orientata la prassi parlamentare, quantomeno a partire dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni della Camera presentata il 13 maggio 1998 (Doc. IV-quater, n. 23). Vale la pena segnalare che, anche in questa legislatura, il suddetto criterio ha trovato esplicita applicazione ad opera del Presidente del Senato, che ha restituito all'autorità giudiziaria una richiesta di insindacabilità riferita ad un senatore che era tuttavia deputato all'epoca dei fatti. I relativi atti sono stati quindi inoltrati alla Camera dei deputati (Doc. IV-ter, n. 9).
L'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 - che pure attribuisce la competenza ad autorizzare l'utilizzo di comunicazioni alla Camera alla quale il parlamentare appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate - non può essere interpretata nello stesso modo del citato articolo 3 della medesima legge.
In primo luogo, si tratta di istituti immunitari ontologicamente diversi.
La prerogativa costituzionale dell'insindacabilità parlamentare presuppone un nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare tipica. Da ciò discende che la competenza a verificare se sussiste l'insindacabilità spetta necessariamente alla Camera cui appartiene il parlamentare al momento in cui ha reso le dichiarazioni. Invece, la protezione del parlamentare in ordine all'utilizzo processuale delle sue comunicazioni, casualmente ed indirettamente acquisite dall'organo inquirente, afferisce ad una misura in un certo senso limitativa della libertà personale (sia pure «postuma»), che legittima a pronunciarsi il ramo del Parlamento cui l'interessato appartiene nel momento in cui perviene la richiesta di autorizzazione da parte del giudice, essendo istituzionalmente interessato alla tutela delle sue guarentigie.
Siffatta interpretazione è avvalorata dalla lettura testuale e sistematica della disciplina legislativa.
Sul piano sistematico, si è osservato come il comma 4 dell'articolo 6 della citata legge n. 140 preveda, in caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, che la richiesta del giudice all'utilizzo delle intercettazioni perda efficacia e che, pertanto, l'autorità giudiziaria debba rinnovarla, all'inizio della nuova legislatura, presentandola alla Camera competente.
Il combinato disposto dei commi 2 e 4 del citato articolo 6 sembra univocamente attribuire alla Camera alla quale il parlamentare «apparteneva», la competenza relativa alle sole richieste riferite a soggetti che non siano più parlamentari. Il comma 4 integra il precetto per il caso in cui il soggetto interessato sia confermato nel mandato parlamentare - anche diventando membro dell'altro ramo del Parlamento, che è l'ipotesi che ricorre nel caso di specie per l'onorevole Verdini - attribuendo la competenza alla Camera cui il soggetto appartiene al momento della domanda. In altre parole, solo quando la carica di parlamentare viene meno subentra il criterio che attribuisce la competenza alla Camera di cui faceva parte il parlamentare all'epoca delle comunicazioni intercettate.
Anche l'autorità giudiziaria, in una recente occasione, si è orientata in questa direzione: a seguito del sopravvenuto scioglimento delle Camere, il giudice remittente ha rinnovato la richiesta alla Camera di cui il parlamentare è entrato a far parte e non a quella cui egli apparteneva al momento delle intercettazioni. Si veda, al riguardo, la richiesta trasmessa alla Camera dei deputati nel corso della XVI legislatura (Doc. IV, n. 28), poi rinnovata al Senato nella XVII legislatura (Doc. IV, n. 1).
Infine, la soluzione interpretativa adottata ha, altresì, il pregio di essere univoca e coerente con quanto statuito dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003. Non è casuale la circostanza che la disciplina di «rinnovazione» della richiesta dell'autorità giudiziaria non sia prevista per le deliberazioni in materia di insindacabilità. Essa invece compare nell'articolo 4 della medesima legge, in ordine alle richieste di autorizzazione «preventiva» all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione che inevitabilmente riguardano un soggetto che è membro del Parlamento al momento della richiesta.
A voler aggiungere un'argomentazione a contrario, una lettura della disposizione che fosse volta ad attribuire la competenza alla Camera cui il parlamentare apparteneva al momento in cui le comunicazioni sono state intercettate, renderebbe superflua la locuzione legislativa nella parte in cui si riferisce alla «Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene».
Infine, nel corso del dibattito è stato anche evidenziato come l'adozione di un criterio di riparto della competenza che privilegi la Camera cui l'interessato appartiene al momento in cui si esamina una richiesta di autorizzazione ad acta nei suoi confronti si riverbera anche su una più efficace possibilità per l'interessato di esprimere le proprie valutazioni, potendo perfino prendere la parola nel dibattito che si svolge in Assemblea.
In esito alla ricostruzione interpretativa illustrata, nella seduta del 23 ottobre 2013, la Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati ha accolto, a larga maggioranza, la proposta del deputato Costa, in quel momento relatore sulla richiesta in oggetto, di restituzione all'autorità giudiziaria, per il tramite della Presidenza della Camera, degli atti relativi alla posizione del senatore Verdini, in quanto inidonei a radicare una competenza della Giunta e della Camera dei deputati.
Coerentemente con la suddetta deliberazione, anche la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha approvato, con votazione unanime, la proposta della relatrice Pezzopane di riconoscere la propria competenza a deliberare in ordine alla richiesta di autorizzazione di cui al Doc. IV, n. 2, con riferimento al senatore Verdini.

c) I contenuti dell'ordinanza. Per quanto illustrato in precedenza, la Giunta per le autorizzazioni riferisce all'Assemblea con esclusivo riferimento alla posizione di Nicola Cosentino, deputato all'epoca in cui le comunicazioni sono state captate.
L'onorevole Cosentino, pur iscritto nel registro degli indagati il 12 luglio 2010 per i reati di associazione per delinquere, di cui all'articolo 416 c.p. e di associazione segreta ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 17 del 1982, risulta invece oggetto di una richiesta di rinvio a giudizio - formulata dalla Procura il 30 dicembre 2011 - per il delitto di concorso in diffamazione a mezzo stampa, aggravato dalla finalità di commettere altro reato, ovvero il concorso nel delitto di tentata violenza privata, che si configura come ulteriore autonomo capo di imputazione.
Nella richiesta della pubblica accusa, accolta dal giudice per le indagini preliminari e dunque sottoposta all'autorizzazione parlamentare, si chiede di poter utilizzare nel processo 92 intercettazioni, avvenute tra il 24 settembre 2009 ed il 14 febbraio 2010, relative a comunicazioni di Cosentino con imputati comuni, captate sulle utenze di questi ultimi.
Al fine di illustrare ai colleghi gli elementi a supporto della richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni, si collazionano i principali passaggi con cui l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Camera dei deputati descrive la condotta dell'onorevole Cosentino.
«Assume il Pm che nella metà del mese di gennaio 2010 gli imputati avrebbero posto in essere una campagna denigratoria del candidato proposto dal centro-destra alla carica di Governatore della Regione Campania, ossia l'on. Stefano Caldoro, che si sarebbe rivelata quale progetto di diffusione di notizie diffamatorie per offuscarne l'immagine e colpirne le aspettative elettorali. L'opera di screditamento sarebbe stata programmata ed organizzata dagli imputati (...) con il contributo fattivo dell'on. Cosentino (...).
Con tale condotta gli imputati avrebbero operato per favorire la candidatura alla carica di Presidente della Regione Campania di persona ritenuta a loro favorevole; obiettivo in sé non illecito, ma che - secondo il Pm - sarebbe stato perseguito con mezzi illegali, consistiti prima nell'interferenza sulla Corte di Cassazione (...) finalizzata ad ottenere una decisione sollecita e favorevole sul ricorso proposto dall'on. Cosentino contro l'ordinanza cautelare emessa a suo carico; quindi - sempre secondo l'accusa (...), attraverso un piano diffamatorio che mirava a costringere i dirigenti del partito, con la minaccia di uno scandalo pubblico, a rinunciare alla candidatura dell'on. Caldoro in favore di altro candidato "gradito" al gruppo
».
Il piano diffamatorio si sarebbe concretizzato nelle forme così descritte: «il 9 febbraio, in effetti, sul blog www.campaniaelezioni.altervista.org veniva pubblicato un articolo, dal titolo "Un Marrazzo in pectore: le 'passioni' strane di Caldoro" che trova rispondenza nell'oggetto di alcune conversazioni dei giorni precedenti (...). Il giorno successivo, 10 febbraio 2010, sullo stesso blog compariva altro articolo diffamatorio, dal titolo "Pentito di camorra accusa: nel '99 stringemmo patto con Caldoro"».
L'ordinanza riferisce di incontri «preceduti da contatti che, secondo il Pm, erano finalizzati proprio a concordare le operazioni di formazione e di consegna dei dossier da girare a Verdini».
L'ordinanza (Doc. IV, n. 2 pagina 34) cita diversi colloqui che la pubblica accusa ritiene particolarmente significativi, a partire da una conversazione del 18 gennaio 2010 in cui Cosentino cita luoghi ed alberghi che poi verranno richiamati nel blog diffamatorio pubblicato contro l'onorevole Caldoro il 9 febbraio 2010 («Miravalle (...) si, questo sta a via degli Astroni, cioè quando alla rotonda di Agnano sali sopra nella (inc) anno dovrebbe essere tra il 1999 ed il 2000 (...) sarebbero o quelli di Traiano o quelli di Napoli non si capisce bene insomma (...) roba di Carabinieri»).
Sono altresì citate altre conversazioni:
conversazione del 20 gennaio 2010 - in cui Cosentino riferisce ad altro imputato di essere stato contattato da Verdini, il quale gli ha rivelato di essere venuto a conoscenza delle notizie sulla vita privata di Caldoro e che lui stesso ne ha confermato la fondatezza. Nel prosieguo del colloquio, Cosentino riferisce al suo interlocutore di avere consigliato a Verdini di comunicare la cosa al capo del partito, anche perché se le notizie fossero uscite sui giornali, loro non avrebbero avuto giustificazioni da opporre. La conversazione si conclude con l'affermazione del parlamentare: «quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto» (Doc. IV, n. 2 pagina 40);
conversazione del 22 gennaio 2010, (Doc. IV, n. 2 pagina 41) in cui l'onorevole Cosentino, uscendo da una riunione politica, comunica che sembra confermata la candidatura del Caldoro e dunque invita l'interlocutore ad intervenire sulla divulgazione delle notizie;
conversazione del 27 gennaio 2010, (Doc. IV, n. 2 pagina 41) in cui Cosentino, commentando il rinvio della decisione della Corte di cassazione sul ricorso relativo all'ordinanza cautelare a suo carico, confermerebbe l'intenzione di agire a danno del suo rivale;
inoltre agli atti processuali si rileva (Doc. IV, n. 2 pagina 42) un SMS inoltrato prima del lancio della campagna diffamatoria contro l'onorevole Caldoro dall'onorevole Cosentino ad altro interlocutore preannunciando la diffusione della notizia sul «rapporto di Caldoro con i trans»;
ed infine il giudice nell'ordinanza riporta una conversazione del 9 febbraio 2010 avente ad oggetto la candidatura che dovrà esprimere il PdL qualora dovesse saltare quella di Caldoro.

d) Gli elementi di giudizio sulla natura casuale delle intercettazioni e sulla loro rilevanza e necessità processuale. La Giunta ha la funzione istituzionale di formulare all'Assemblea una proposta motivata per concedere o negare l'autorizzazione richiesta dal giudice all'utilizzo in sede processuale delle conversazioni di Nicola Cosentino (ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003).
Esula dalle competenze della Giunta ogni sindacato di merito sulla fondatezza o meno delle accuse mosse all'indagato.
Le valutazioni dell'organo parlamentare si sono dunque concentrate sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria per dimostrare la natura occasionale, casuale e fortuita delle intercettazioni, nonché la rilevanza e necessità del loro utilizzo processuale.
È indispensabile chiarire che, nel caso che ci occupa, il soggetto intercettato non era l'onorevole Cosentino ma costui viene captato casualmente in quanto colloquiante con altri soggetti indagati. Se non si fosse trattato di intercettazioni casuali, il giudice per le indagini preliminari - prima di autorizzare l'attività di intercettazione richiesta dal P.M. - avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione alla Camera, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, e non come ha fatto nel caso in esame, l'autorizzazione (postuma) per utilizzare le intercettazioni già captate, ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge.
Occorre ricordare che il giudizio sulla casualità delle intercettazioni si forma - in ossequio alla nota sentenza n. 390 del 2007 della Corte costituzionale - in base alla verifica non già della titolarità o disponibilità dell'utenza captata, ma della «direzione dell'atto d'indagine». Se l'atto di indagine è rivolto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata preventivamente è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento penale riguardi terzi soggetti o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi. Se l'indagine non è invece indirizzata verso il parlamentare, non occorre la preventiva autorizzazione parlamentare (ma solo, eventualmente, quella successiva ove sia necessario un uso processuale del mezzo di prova), in quanto appunto si tratta di conversazioni captate in modo occasionale.
Precisa la stessa Corte costituzionale - nelle sentenze nn. 113 e 114 del 2010 - che solo qualora si ritenga sopravvenuto un mutamento di obiettivi dell'indagine, ogni «casualità» iniziale verrebbe evidentemente meno e le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero «mirate» (risultando quindi acquisite illegittimamente in assenza di preventiva autorizzazione parlamentare). Al fine di verificare la «casualità» dell'intercettazione e dunque escludere che vi sia stata un'elusione delle garanzie costituzionali, la Corte costituzionale indica alcuni elementi valutativi quali, ad esempio, i rapporti intercorrenti tra il parlamentare ed il soggetto terzo sottoposto ad intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; l'arco di tempo durante il quale l'attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.
I citati parametri definiti dalla giurisprudenza costituzionale sono stati vagliati con attenzione dal giudice remittente per verificare la legittima assunzione delle intercettazioni da parte dell'organo inquirente.
Il giudice remittente ha motivato nell'ordinanza del 26 luglio 2012, anch'essa trasmessa alla Camera, il rigetto delle eccezioni difensive che miravano a rendere «inutilizzabili» le intercettazioni coinvolgenti i parlamentari.
Sulla medesima tematica, nell'ambito di un procedimento penale che non coinvolgeva in modo diretto l'onorevole Cosentino, la Corte di cassazione aveva annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame per carenza di motivazione.
La Suprema Corte aveva infatti censurato l'ordinanza del giudice del riesame in quanto mancava una puntuale verifica della natura delle conversazioni che coinvolgevano i parlamentari, che tenesse conto degli «specifici dati processuali segnalati» nella memoria difensiva e «delle emergenze investigative fondanti i diversi decreti di proroga delle attività di intercettazione». Il giudice del riesame, in sede di giudizio di rinvio, ha riaffermato l'utilizzabilità delle intercettazioni, in virtù della loro casualità, con provvedimento che non veniva impugnato dalla difesa, e scriveva: «a carico di alcuni parlamentari "casualmente" intercettati sono emersi, nel corso delle indagini e delle attività di intercettazione, indizi di reità, ma questo è avvenuto, nel caso di Cosentino, iscritto nel registro degli indagati in data 12 luglio 2010 per il reato associativo ascritto ai ricorrenti, solo successivamente alle ultime conversazioni alle quali il parlamentare ha partecipato [...] Al momento in cui sono stati emessi i decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni difettava qualunque elemento per ritenere che il fine di tali intercettazioni fosse quello di acquisire elementi indiziari a carico dei parlamentari».
Le medesime valutazioni sono condivise e quindi riprodotte dal giudice remittente nella citata ordinanza del 26 luglio 2012, questa volta con riguardo allo specifico procedimento in oggetto.
La motivazione del giudice per le indagini preliminari assume come presupposto il principio secondo cui il giudizio sulla natura occasionale delle intercettazioni deve fondarsi su una ricostruzione dei fatti basata su elementi e dati di conoscenza noti ex ante, ovvero al momento della prima autorizzazione allo svolgimento delle intercettazioni e di ciascun decreto che ne proroga i termini.
Con riguardo alle conversazioni dell'onorevole Cosentino, la loro natura casuale si desume dalla circostanza che, al momento dell'emissione dei decreti che autorizzavano il controllo di utenze nella disponibilità di terze persone, risultava semplicemente che Cosentino era interessato - comportamento di per sé assolutamente lecito - alla sua vicenda processuale in Cassazione, nonché alla candidatura alla presidenza della Regione Campania. «Sulla vicenda (...) l'organo investigativo si sofferma solo nel momento in cui si comincia a delineare l'ipotesi di reato associativo e soprattutto dopo che, a partire dal dicembre del 2009, emergono i contatti tra Lombardi e il primo presidente della Cassazione relativi al ricorso presentato nell'interesse dell'on. Cosentino (...) e soltanto dopo l'esame delle trascrizioni delle conversazioni del parlamentare di cui all'informativa del 18 giugno 2010, si lascia ipotizzare un ruolo del parlamentare nella vicenda diffamatoria (...)».
Il giudice per le indagini preliminari precisa come l'organo inquirente abbia proceduto alla regolare iscrizione nell'apposito registro degli indagati tempestivamente, ovvero dopo che dagli elementi di fatto e dai dati riferiti nelle informative, alla stregua del tenore dei colloqui, si sono venuti delineando indizi di reità nei confronti dell'onorevole Cosentino, fino ad allora casualmente intercettato.
Ciò avviene, in particolare, il 12 luglio 2010, in conseguenza dei contenuti dell'informativa del 18 giugno 2010. Le conversazioni intercettate risalgono invece ad alcuni mesi prima: tra il settembre del 2009 ed il febbraio del 2010.
Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 il giudice richiede alla Camera di riferimento del parlamentare l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni che ritiene «non irrilevanti» e necessarie. Tale giudizio per l'autorità giudiziaria è basato su un controllo a «maglie larghe», nel senso che non irrilevante è anche la prova astrattamente utile a sostegno delle tesi difensive.
In altre parole, le conversazioni di cui è possibile escludere l'acquisizione sono soltanto quelle palesemente irrilevanti, il cui utilizzo in giudizio rischierebbe di tradursi in un gratuito sacrificio della riservatezza delle comunicazioni, anche al fine di evitare che una nozione stringente di rilevanza possa provocare l'effetto paradossale di pregiudicare le stesse ragioni difensive del parlamentare imputato, sottraendogli mezzi di prova utili al sostegno di un'ipotesi alternativa rispetto a quella dell'accusa.
Con queste motivazioni l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Camera dei deputati conclude nel senso che sussiste la rilevanza delle conversazioni in esame ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità penali, in quanto secondo la pubblica accusa le conversazioni avvalorano «il ruolo» che gli onorevoli Verdini, Dell'Utri e Cosentino avevano nell'ambito del sodalizio, il loro peso nelle relazioni politiche ed esterne e, infine, gli interventi che vengono loro addebitati.

e) Le valutazioni della Giunta. Gli elementi addotti dall'autorità giudiziaria a supporto della richiesta sono stati esaminati in Giunta e sono state altresì esaminate le valutazioni opposte, contenute nella memoria prodotta dalla difesa dell'onorevole Cosentino alla Giunta.
Le note sottoscritte dalla difesa di quest'ultimo hanno inteso mettere in evidenza che era «prevedibile», a partire da una certa data, che il parlamentare si introducesse nella sfera delle comunicazioni degli altri indagati. La prevedibilità quindi che Cosentino potesse inserirsi nei colloqui dimostrerebbe che era lui il «bersaglio dell'accertamento», circostanza che avrebbe imposto all'organo inquirente - a pena di illegittimità - di attivarsi per richiedere l'autorizzazione parlamentare, prima di procedere ulteriormente nell'attività di intercettazione.
Inoltre, la memoria difensiva considera errato il momento in cui la pubblica accusa verrebbe a conoscenza degli indizi su Cosentino, ritenendo che tale momento debba essere agganciato all'informativa di Polizia giudiziaria del 23 gennaio 2010, o quantomeno a quella successiva, del 28 gennaio 2010.
Il relatore originariamente designato, ha riportato gli esiti della sua istruttoria nella seduta del 7 novembre 2013.
A suo avviso, nella fattispecie in esame sono ravvisabili - sia per l'elevato numero delle comunicazioni intercettate, sia per l'ampio arco di tempo in cui si sono protratte le registrazioni, sia per il riscontro degli abituali contatti tra il parlamentare e i soggetti direttamente sottoposti al controllo delle utenze - alcuni «indici sintomatici» di un'elusione delle garanzie costituzionali. Secondo il giudizio dell'originario relatore da un dato momento le successive captazioni non sono più da ritenersi fortuite, ma «mirate» ad intercettare l'onorevole Cosentino, esigendo pertanto l'autorizzazione preventiva della Camera.
In particolare, secondo il relatore originariamente designato, le conversazioni intercettate nel periodo che intercorre tra il settembre del 2009 e il gennaio del 2010 avvengono nell'ambito di un filone investigativo concentrato su due accertamenti: le attività di interferenza sulla Corte di cassazione, per un sollecito esame del ricorso relativo all'ordinanza di custodia cautelare emesso nei confronti di Cosentino e l'azione di supporto della sua candidatura alla Presidenza della Regione Campania.
Poiché in entrambe le vicende il Cosentino era interessato in prima persona, il relatore pro tempore ha ritenuto verosimile che l'organo inquirente abbia progressivamente spostato la sua attenzione anche sul ruolo di Cosentino e fosse in grado - già dall'informativa del 23 gennaio 2010, acquisita dalla pubblica accusa il 25 gennaio 2010 - di valutare le prime risultanze investigative e di ricavarne l'emersione di elementi a carico del parlamentare. Contrariamente a questa tesi nel prosieguo della presente relazione, si dà atto che il ruolo di Cosentino si delinea per gli investigatori solo dopo l'esame delle trascrizioni delle conversazioni di cui all'informativa del 18 giugno 2010.
Nella seduta del 7 novembre 2013, da parte dell'originario relatore è stata formulata la proposta di negare l'autorizzazione all'uso processuale delle comunicazioni dell'onorevole Cosentino assunte successivamente al 25 gennaio 2010, poichè a partire da quella data, era «prevedibile» che altre comunicazioni di Cosentino sarebbero state registrate e pertanto l'operazione investigativa aveva come bersaglio anche il parlamentare.
L'orientamento maggioritario in Giunta per le autorizzazioni è stato però di segno diverso e la suddetta proposta è stata quindi respinta.
Non si sono infatti ravvisati elementi idonei a revocare in dubbio i giudizi svolti in sede giurisdizionale sulla legittima assunzione delle intercettazioni né sulla loro rilevanza e necessità di uso processuale.
La maggioranza dei componenti la Giunta ha basato il suo giudizio sui consolidati parametri normativi e giurisprudenziali posti a presidio di un corretto bilanciamento tra il bene giuridico dell'inviolabilità delle comunicazioni del parlamentare, e il principio di uguaglianza dei cittadini, anche sul piano della loro sottoposizione alla giurisdizione.
Uno di questi imprescindibili parametri è stato ravvisato in quello - sancito dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2013 - che nega «al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria», riconoscendogli il diverso compito di «verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa» e dunque «accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda - ovvero, "da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la "necessità" di quanto si chiede di autorizzare» - e che la asserita necessità dell'atto sia "motivata in termini di non implausibilità"».
Interpretando i contenuti che la giurisprudenza costituzionale enuclea dalla disciplina dettata dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, la maggioranza della Giunta ha ritenuto necessario sottrarsi alla tentazione di esprimere valutazioni sulla fondatezza degli elementi probatori che supportano l'azione penale. Ciò al fine di concentrare il sindacato dell'organo parlamentare sull'obiettivo di valutare, in termini astratti, se il processo di formazione e di rappresentazione al Parlamento del giudizio dell'autorità procedente sia maturato su motivazioni tutt'altro che implausibili.
In tal senso è opportuno richiamare il passaggio della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010, nella parte in cui pone in capo all'autorità giudiziaria l'obbligo «di dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale (...) e poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, "negativo" dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, "positivo" della affermata "necessità" dell'atto, motivata in termini di non implausibilità».
L'orientamento maggioritario della Giunta ritiene che la documentazione trasmessa descriva in modo esaustivo tutti i principali passaggi della vicenda processuale e, in modo altrettanto dettagliato, fornisca risultanze documentali che supportano le argomentazioni del giudice remittente.
Merita richiamare la recente sentenza n. 74 del 2013 della Corte costituzionale anche nella parte in cui afferma che «l'articolo 68 della Costituzione protegge l'attività parlamentare dalle interferenze giudiziarie a condizione che queste (...) siano anche "illegittime", ossia impiegate "con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione" (...). Ne consegue che soltanto qualora la richiesta di autorizzazione avanzata dal giudice per le indagini preliminari abbia ad oggetto intercettazioni fortuite la cui utilizzazione non risponda al richiamato criterio di "necessità", l'esercizio del potere giudiziario andrebbe ritenuto illegittimo e riveli l'intento persecutorio della richiesta».
Nel caso di specie la Giunta non ha rinvenuto nei confronti dell'onorevole Cosentino alcun intento persecutorio nelle deliberazioni della magistratura sulla natura casuale delle intercettazioni e sulla rilevanza processuale delle stesse, nel senso di pertinenza alla res iudicanda, indipendentemente dalla loro forza processuale che, peraltro, non spetta alla Giunta sindacare.
A sostegno della proposta di concedere l'autorizzazione richiesta milita, in primo luogo, l'assenza di elementi idonei a porre in dubbio la legittima emissione del decreto di autorizzazione delle intercettazioni e delle successive proroghe delle operazioni di registrazione delle conversazioni. Appare infatti decisiva l'argomentazione esposta dal giudice secondo cui, al momento in cui venivano emessi, i decreti non erano volti ad accedere intenzionalmente nella sfera delle comunicazioni del parlamentare.
In secondo luogo, la lettura dei passaggi cruciali delle citate informative del gennaio del 2010 conferma solamente l'interesse legittimo dell'onorevole Cosentino al sollecito esito del ricorso in Cassazione, da lui proposto, per l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare. L'interesse alla rapida definizione di un processo di impugnazione costituisce un comportamento del tutto lecito, avallato anche dalla ratio delle norme costituzionali sul giusto processo. L'avere continuato ad intercettare le utenze di altri soggetti indagati non palesa affatto l'intento di intercettare indirettamente l'onorevole Cosentino.
In base ad una valutazione ex ante, il controllo sulle utenze degli imputati comuni era funzionale ad accertare eventuali profili illeciti della condotta di questi ultimi e non di quella di Cosentino. Ne è riprova, ex post, la circostanza che tale filone investigativo non ha portato ad alcun specifico addebito al Cosentino dei reati contestati agli altri imputati.
Altrettanto comprensibile è il coinvolgimento dell'esponente politico campano nelle vicende legate all'individuazione del candidato del suo partito alla presidenza della Regione Campania, nonché la sua azione di supporto della propria designazione. A quel tempo, la motivazione addotta a supporto della richiesta del P.M. di svolgere intercettazioni e delle successive proroghe, non prefigurava né l'ipotesi accusatoria dell'associazione per delinquere per il Cosentino, né profili di commistione del Cosentino nelle attività illecite degli imputati comuni. L'operazione di captazione era dunque teleologicamente orientata ad acquisire gli elementi probatori delle attività illecite poste in essere da questi ultimi.
Come evidenziato dal giudice remittente, a quel tempo il «bersaglio» dell'organo inquirente non era il Cosentino, sul cui ruolo l'attenzione degli investigatori si sposta solo in un secondo momento: «soltanto dopo l'esame delle trascrizioni delle conversazioni del parlamentare di cui all'informativa del 18 giugno 2010, si lascia ipotizzare un ruolo del parlamentare nella vicenda diffamatoria». Il riferimento è, in particolare, ad un colloquio del 18 gennaio 2010 in cui il parlamentare cita luoghi ed alberghi che poi verranno richiamati nel blog diffamatorio del 9 febbraio 2010.
Il giudice per le indagini preliminari precisa come il Pubblico ministero abbia quindi proceduto a regolare iscrizione nell'apposito registro degli indagati tempestivamente, ovvero solo quando dagli elementi di fatto e dai dati riferiti nelle informative, alla stregua del tenore dei colloqui, si sono venuti delineando indizi di reità nei confronti di Cosentino. Ciò avviene il 12 luglio 2010, in conseguenza dei contenuti dell'informativa del 18 giugno 2010.
Le conversazioni di cui si chiede l'uso processuale risalgono invece ad alcuni mesi prima: tra il settembre del 2009 ed il febbraio del 2010.
L'opinione della maggioranza della Giunta - che alcuni membri hanno anche motivato nel senso di ritenere il momento dell'iscrizione nel registro degli indagati come un riferimento ineludibile rispetto all'operatività della disciplina dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 - coincide con la prospettazione fornita dall'autorità giudiziaria. È apparso cioè del tutto plausibile che l'emersione di un concreto collegamento dell'onorevole Cosentino nella vicenda diffamatoria a danno del presidente Caldoro sia avvenuta solo dopo l'acquisizione delle trascrizioni delle conversazioni del mese di febbraio del 2010 e, dunque, è legittimo ipotizzare che il Pubblico ministero abbia mutato la direzione della propria attività investigativa solo dopo aver potuto verificare tale elemento, ovvero dopo aver ricevuto l'informativa del 18 giugno 2010.
La Giunta ha altresì esaminato le diverse valutazioni esposte nella citata memoria difensiva secondo cui non si sarebbero potute utilizzare le comunicazioni dell'onorevole Cosentino per il solo fatto che era prevedibile una sua interlocuzione con i soggetti intercettati.
È opportuno esplicitare che il concetto di «prevedibilità» o «probabilità» è estraneo alla legge n. 140 del 2003. La Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 390 del 2007, ha escluso che l'autorizzazione preventiva vada sempre richiesta - chiunque sia la persona da sottoporre a controllo - in ragione della «elevata probabilità» che siano anche captate le comunicazioni di un parlamentare. Siffatta interpretazione è considerata priva di riscontro nella lettera della norma e produrrebbe l'effetto di introdurre una limitazione all'attività di indagine di dubbio fondamento razionale, oltre a condurre ad una illogica dilatazione della prerogativa parlamentare.
Inoltre la Giunta non ha ritenuto valida l'obiezione della difesa del Cosentino in ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni per lo specifico capo di imputazione formulato nella richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico ministero.
Trattasi evidentemente di una questione interpretativa del codice di procedura penale la cui esclusiva sede di soluzione è il processo. Peraltro, su tale problematica si registrano affermazioni inequivoche della Suprema Corte secondo cui i risultati delle intercettazioni disposte per un reato rientrante tra quelli indicati nell'articolo 266 del codice di procedura penale sono utilizzabili anche relativamente ad altri reati per i quali si procede nel medesimo procedimento, pur se per essi le intercettazioni non sarebbero state consentite (Cass. pen. Sez. VI, 05-04-2012, n. 22276).
Conclusivamente, la Giunta non ha rinvenuto alcun intento persecutorio nei confronti dell'onorevole Cosentino e ha riconosciuto la rilevanza delle intercettazioni, nel senso della loro pertinenza al giudizio e indipendentemente dalla loro forza processuale che, peraltro, non spetta alla Giunta sindacare.
Non condividendone i presupposti, nella seduta del 7 novembre 2013 la Giunta ha quindi respinto la proposta dell'onorevole Costa di concedere solo parzialmente l'autorizzazione e, previo affidamento dell'incarico di relatore ad altro componente del Collegio, ha quindi approvato, a maggioranza, la proposta di concedere, senza alcuna limitazione, l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti.

Sofia AMODDIO, relatore


ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 22 maggio, del 12 e 25 giugno, del 3, 9, 23 e 30 ottobre e del 6 e 7 novembre 2013

Mercoledì 22 maggio 2013.

Comunicazioni del Presidente su due domande di autorizzazione ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (docc. IV, nn. 2 e 3).

Ignazio LA RUSSA, Presidente, facendo seguito alle comunicazioni rese nell'Ufficio di Presidenza dello scorso 15 maggio, informa la Giunta che sono pervenute due richieste di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 68, commi secondo e terzo, della Costituzione. La prima riguarda la richiesta di utilizzo di intercettazioni di conversazioni del senatore Denis Verdini, di Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, nonché di Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, inoltrata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma (nell'ambito del procedimento penale n. 30547/10 RGNR - n. 16607/10 RG GIP). Al riguardo, comunica di aver affidato l'incarico di svolgere le funzioni di relatore al deputato Costa.
La seconda riguarda l'autorizzazione all'esecuzione della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese ed uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti del deputato Angelo Antonio D'Agostino, inoltrata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma (nell'ambito del procedimento penale n. 49905/12 RGNR). L'incarico di svolgere le funzioni di relatore è stato affidato alla deputata Rossomando.
Emerge l'esigenza di valutare con attenzione i profili relativi alla competenza della Camera dei deputati in riferimento al citato Doc. IV n. 2. Infatti, la richiesta riferita al senatore Dell'Utri risulta evidentemente estranea alla sfera di competenza di questo ramo del Parlamento, mentre ulteriori dubbi si pongono con riferimento alla posizione del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca delle intercettazioni. Ricorda, al riguardo, che l'autorità giudiziaria ha ritenuto di trasmettere la richiesta ad entrambi i rami del Parlamento.
Ritiene quindi opportuno dare mandato al relatore di valutare preliminarmente le questioni inerenti la competenza della Camera dei deputati su una richiesta che è comunque riferita ad un parlamentare, già deputato, e oggi membro del Senato, eventualmente prendendo gli opportuni contatti con l'omologa Giunta del Senato, una volta costituita, per acquisire le valutazioni dell'altro ramo del Parlamento su questo delicato tema. È di tutta evidenza che occorra evitare sovrapposizione nell'esame di questa richiesta, sia pure compatibilmente con l'esigenza di concluderne l'esame nei termini previsti per questa peculiare deliberazione.

Andrea COLLETTI (M5S), richiamando i contenuti del suo intervento nella seduta del 15 maggio scorso, invita nuovamente la Presidenza ad adottare un criterio di nomina dei relatori teso ad evitare che l'incaricato di riferire alla Giunta sia dello stesso gruppo politico del parlamentare interessato alla deliberazione. Reputa che una simile prassi sarebbe un segnale di etica istituzionale di fronte all'opinione pubblica.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda di aver già precisato nella richiamata seduta del 15 maggio scorso le ragioni per le quali non intende precostituire criteri rigidi nella scelta dei relatori, che rientra nella sua esclusiva responsabilità. Comprende le ragioni di fondo della visione prospettata dal collega Colletti, fermo restando che la Giunta decide in base alla logica dei numeri - non essendo certo composta secondo un criterio paritetico di rappresentanza - e il relatore non assume dunque alcun ruolo predominante. In senso inverso al ragionamento proposto dal deputato Colletti si potrebbe osservare che vi sia una maggiore forma di garanzia nell'affidare l'incarico ad un deputato che - quantomeno - faccia parte della stessa coalizione elettorale del parlamentare interessato alla deliberazione anche se non appartenente allo stesso partito.

Mattia FANTINATI (M5S) rileva che un simile criterio non sarebbe comunque applicabile alle deliberazioni relative a deputati del suo movimento che, come noto, non è parte di alcuna coalizione.

Matteo BRAGANTINI (LNA) precisa che il suo gruppo parlamentare, pur avendo fatto parte della coalizione elettorale del centro-destra, si colloca adesso tra le forze di opposizione al Governo.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, preso atto dell'imminente avvio delle sedute delle Commissioni permanenti, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta, che avrà luogo mercoledì 29 maggio 2013 alle ore 13 e si riserva altresì di convocare l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per martedì 28 maggio alle ore 12,30.

Mercoledì 12 giugno 2013.

Sui lavori della Giunta.

Anna ROSSOMANDO (PD) invita il Presidente a prendere contatti con l'omologa Giunta del Senato al fine di avviare un confronto per definire le questioni concernenti il riparto di competenze tra i due rami del Parlamento in ordine alle richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.
Inoltre, sottopone all'attenzione dei colleghi l'opportunità di svolgere una riflessione sui criteri generali di applicazione della prerogativa parlamentare di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione così da orientare le deliberazioni della Giunta in materia di insindacabilità e di conflitti di attribuzione. Auspica, al riguardo, che tale argomento possa essere oggetto di apposite sedute dell'organo.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, informa che all'omologa Giunta del Senato per il tramite degli Uffici è stata già trasmessa - al fine di acquisirne i relativi orientamenti - la richiesta di affrontare congiuntamente le questioni riferite al riparto di competenze tra i due rami del Parlamento in materia di richieste ai sensi dell'articolo 68, secondo e terzo comma della Costituzione.
Dichiara la sua disponibilità ad incardinare, fin dalla prossima seduta, un dibattito volto all'elaborazione di parametri di giudizio destinati ad orientare l'attività della Giunta, pur consapevole che le valutazioni della Giunta, al di là di criteri predefiniti, non possano mai prescindere da un esame attento del caso concreto.

Martedì 25 giugno 2013.

Seguito delle comunicazioni del Presidente su una domanda di autorizzazione ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (Doc. IV, n. 2).

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che risulta ancora pendente la richiesta di utilizzo di intercettazioni di conversazioni del senatore Denis Verdini, di Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, nonché di Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, inoltrata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma (nell'ambito del procedimento penale n. 30547/10 RGNR - n. 16607/10 RG GIP).
L'incarico di relatore è stato già affidato all'onorevole Costa, unitamente al compito di istruire le delicate questioni concernenti la sfera di competenza di ciascun ramo del Parlamento nei confronti dei soggetti interessati. Risulta che l'Ufficio di Presidenza della omologa Giunta del Senato ha affidato alla vicepresidente, senatrice Pezzopane, l'incarico di interfacciarsi con la Giunta della Camera per istruire la questione.
Quanto alle concrete modalità di interlocuzione con l'altro ramo del Parlamento, aveva già manifestato il proprio orientamento favorevole allo svolgimento di un dibattito in una sede formale. È consapevole, in ogni caso, che - laddove il confronto sulle risultanze istruttorie e sulle conseguenti decisioni non maturi in una sede esclusivamente informale - dovrà essere rimessa alle Presidenze dei due rami del Parlamento l'indicazione sul percorso da seguire per giungere ad una decisione comune.
Ipotizza, peraltro, che la soluzione relativa al riparto di competenze in ordine alle richieste di utilizzazione di comunicazioni riferite a deputati o senatori che al momento della richiesta dell'autorità giudiziaria sono divenuti membri dell'altra Camera possa anche essere oggetto di un apposito disegno di legge recante norme di interpretazione autentica della disciplina di cui alla legge n. 140 del 2003.
Conclusivamente, sollecita l'onorevole Costa a riferire quanto prima sugli esiti dei contatti con la collega del Senato.

Giovedì 3 ottobre 2013.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del senatore Denis Verdini, di Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, nonché di Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 2).
(Esame e rinvio - Restituzione degli atti con riferimento alla posizione di Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti).

Ignazio LA RUSSA, Presidente, con riferimento alla domanda in titolo, comunica che la richiesta inoltrata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, dottoressa Tamburelli, nell'ambito del procedimento penale n. 30547/10 RGNR - n. 16607/10 RG GIP, è stata integrata lo scorso 5 luglio 2013, con la materiale consegna del supporto informatico recante le trascrizioni delle conversazioni.
Ricorda che, nello scorso Ufficio di Presidenza del 26 settembre, si è stabilito di affrontare preliminarmente la questione concernente i profili di riparto delle competenza tra i due rami del Parlamento, anche alla luce degli spunti emersi nella seduta della omologa Giunta del Senato dello scorso 24 settembre 2013 e del suo colloquio telefonico con il presidente Stefano.

Enrico COSTA (PdL), relatore, evidenzia che la richiesta dell'autorità giudiziaria pone il problema di dirimere le questioni concernenti la sfera di competenza di ciascun ramo del Parlamento, atteso che anche l'autorità giudiziaria procedente ha ritenuto prudenzialmente di trasmettere la medesima richiesta sia alla Camera che al Senato.
Come preannunciato nell'Ufficio di Presidenza dello scorso 26 settembre, la sua proposta al plenum della Giunta è nel senso di dichiarare fin d'ora l'incompetenza della Giunta per le autorizzazioni e della Camera dei deputati in merito all'esame della domanda relativa al senatore Dell'Utri, che non era deputato all'epoca dei fatti né lo è attualmente.
Propone, invece, di affermare la competenza di questa Giunta in merito all'esame della domanda con esclusivo riferimento alla posizione dell'onorevole Cosentino, deputato all'epoca dei fatti ed ora cessato dal mandato parlamentare.
Infine, relativamente alla posizione del senatore Verdini, deputato all'epoca dei fatti, ritiene indispensabile proseguire il confronto sui profili attinenti alla competenza con l'omologa Giunta del Senato, nelle sedi che si riterranno più opportune, al fine di giungere ad una soluzione condivisa. Al riguardo, ha già avuto occasione di esprimere le sue posizioni nella citata seduta dell'Ufficio di Presidenza, sulla base di una documentazione che pone a disposizione dei colleghi.

Anna ROSSOMANDO (PD), non ritenendo opportuno in questa sede - anche in relazione all'assenza dei rappresentanti di alcuni gruppi politici - assumere unilateralmente decisioni sul riparto di competenze in merito alla posizione del senatore Verdini, condivide l'esigenza di un coordinamento tra i due rami del Parlamento, peraltro evocata sin dall'inizio dalla sua parte politica. Concorda, altresì, sulla proposta del relatore relativamente alla deliberazione circa la competenza della Camera dei deputati sulla richiesta riferita a Nicola Cosentino e, di riflesso, sulla declaratoria di incompetenza per quanto concerne la richiesta relativa a Marcello Dell'Utri.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, pone quindi in votazione la proposta del relatore di restituzione all'autorità giudiziaria della domanda in esame, con esclusivo riferimento alla posizione di Marcello Dell'Utri, non essendo né questa Giunta né la Camera competenti in merito a richieste riferite ad un soggetto che non è attualmente deputato e non lo era nemmeno al momento delle conversazioni intercettate.
(La Giunta approva).

Ignazio LA RUSSA, presidente, informerà la Presidente della Camera della deliberazione assunta.

Franco VAZIO (PD) si interroga sugli effetti paradossali che potrebbero discendere dalla circostanza in cui entrambe le Giunte di Camera e Senato neghino la propria competenza in ordine al senatore Verdini. Proprio in ragione di ciò, si pone il dubbio se la Giunta sia legittimata ad assumere direttamente tale decisione o se, invece, sia comunque necessaria una deliberazione del plenum dell'Assemblea.

Dalila NESCI (M5S) chiede al presidente di illustrare gli esiti del colloquio con il presidente Stefano e le ragioni per le quali non si è inteso programmare una riunione congiunta degli uffici di presidenza delle giunte della Camera e del Senato, come pure era stato prefigurato nell'Ufficio di Presidenza dello scorso 26 settembre.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, con riguardo alla richiesta avanzata dalla collega Nesci, comunica di aver rappresentato al presidente Stefano l'orientamento emerso nell'Ufficio di Presidenza della Giunta, favorevole allo svolgimento di una riunione congiunta dei due organismi, proposta su cui il suo interlocutore si è riservato di dare riscontro, atteso che la medesima proposta era stata avanzata dalla relatrice, senatrice Pezzopane, ma non è stata unanimente condivisa.
Quanto alla necessità di evitare gli effetti paradossali prefigurati dal deputato Vazio, ribadisce l'esigenza di agire in ossequio allo spirito di leale collaborazione tra le istituzioni e, quindi, di ricercare le modalità più opportune per giungere ad una condivisa ripartizione delle competenze in ordine alla posizione del senatore Verdini.
Nella consapevolezza che ogni determinazione assunta è destinata inevitabilmente ad incidere sulla sfera di attribuzioni di questo ramo del Parlamento, ritiene indispensabile informare in merito la Presidenza della Camera, non potendosi escludere che quest'ultima - anche eventualmente attivando la Giunta per il Regolamento - assuma in prima persona la responsabilità di definire l'intesa con il Senato.
Ritiene, altresì, doveroso per la Giunta fornire alla Presidenza le proprie valutazioni in ordine alla definizione di un criterio di riparto di competenze tra i due rami del Parlamento in materia di richieste ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.
A tal fine, propone di dedicare la prossima seduta - che convoca sin d'ora per mercoledì 9 ottobre - al seguito dell'esame della domanda in titolo con esclusivo riferimento alla posizione dell'onorevole Cosentino, nonché al dibattito concernente la ripartizione delle competenze in ordine alla posizione del senatore Verdini affinché possano essere rappresentate alla Presidente della Camera le valutazioni emerse in quella sede.

La Giunta concorda.

Mercoledì 9 ottobre 2013.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del senatore Denis Verdini, di Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, nonché di Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 2).
(Seguito dell'esame e rinvio - Restituzione degli atti con riferimento alla posizione del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti).

Danilo LEVA, Presidente, comunica che il presidente La Russa, con lettera del 7 ottobre 2013, ha rappresentato alla Presidenza della Camera le determinazioni assunte all'unanimità nella seduta del 3 ottobre circa la restituzione all'Autorità giudiziaria degli atti relativi alla posizione di Marcello Dell'Utri - in quanto inidonei a radicare una competenza della Giunta e della Camera dei deputati - nonché la scelta di dedicare la seduta odierna all'esame della domanda in titolo con esclusivo riferimento alla posizione dell'onorevole Cosentino e al dibattito concernente la ripartizione delle competenze in ordine alla posizione del senatore Verdini.
Nella medesima missiva il presidente La Russa ha, altresì, informato la Presidenza delle problematiche concernenti la definizione di un criterio condiviso sul riparto di competenze tra i due rami del Parlamento in materia di richieste ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione; criterio che consentirà sia di rispondere alla specifica domanda di autorizzazione avanzata dall'autorità giudiziaria, sia di dirimere eventuali future analoghe questioni.

Anna ROSSOMANDO (PD) in via preliminare ritiene opportuno sottoporre ai colleghi una riflessione sulla necessità di riconsiderare le modalità di organizzazione dei lavori della Giunta. L'intensa attività dell'Assemblea e delle Commissioni ha reso oggettivamente difficile un ordinato svolgimento delle riunioni di quest'organo, che finiscono per sovrapporsi frequentemente a quelle delle Commissioni e che comunque sono confinate in ristretti limiti di tempo tali da non consentire una adeguata discussione su questioni di notevole rilevanza sia sul piano giuridico che politico, come quella oggi all'esame. Per evitare la concomitanza con le sedute degli altri organi, a suo avviso, occorre ipotizzare sedute al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea eventualmente con cadenza quindicinale.
In ordine alla domanda in titolo, nel prendere atto dell'iniziativa assunta dal presidente, ribadisce l'esigenza di una trattazione congiunta con l'omologo organo del Senato per la definizione dei criteri di riparto delle competenze in materia al fine di addivenire ad un orientamento condiviso e che valga come indirizzo generale, a prescindere dal caso concreto. Auspica che la Presidenza della Camera, investita ormai ufficialmente della questione, si faccia parte attiva nel favorire un coordinamento con l'altro ramo del Parlamento.

Paola CARINELLI (M5S), essendo sopraggiunto il relatore Costa, chiede se questi possa fornire alla Giunta elementi che consentano di entrare nel merito della discussione, evitando l'ennesimo rinvio della questione. A suo avviso, infatti, ogni ulteriore dilazione dei tempi sarebbe inaccettabile, anche considerato che il Senato ha già iniziato autonomamente l'esame della domanda. Ritiene, pertanto, doveroso che la Giunta oggi si pronunci in merito con un voto evitando ulteriori perdite di tempo.

Enrico COSTA (PdL), relatore, precisa di aver già fornito alla Giunta la documentazione relativa all'istruttoria da lui svolta, dalla quale traspare anche la sua proposta di soluzione della problematica riferita al riparto di competenza sulla domanda in titolo. Ritiene, tuttavia, che non sia compito del relatore sostituirsi alla Giunta nella definizione del metodo da seguire per interloquire con il Senato.

Danilo LEVA, Presidente, dopo aver invitato la collega Carinelli ad utilizzare un linguaggio più rispettoso delle attività che si svolgono nelle sedi parlamentari, ritiene che la proposta dell'onorevole Rossomando appare da privilegiare, nell'ottica di pervenire ad un orientamento conforme dei due rami del Parlamento. Condivide l'esigenza di assumere iniziative che - senza alcun intento dilatorio - possano consentire una tempestiva soluzione della questione in piena concordia con l'omologo organo del Senato.

Anna ROSSOMANDO (PD) precisa che non corrisponde a verità l'affermazione della collega Carinelli che vi sia stata una perdita di tempo.
In primo luogo, nella scorsa seduta si è definita la posizione relativa a Marcello Dell'Utri, con la deliberazione unanime nel senso della restituzione degli atti all'Autorità giudiziaria.
In secondo luogo, si è acquisito un approfondito lavoro istruttorio sulla problematica relativa alla competenza, di cui è stata investita anche la Presidenza della Camera, nell'eventualità che si verifichi un difforme orientamento del Senato.
Ricorda, inoltre, che nella scorsa seduta il presidente La Russa ha proposto come metodo di lavoro quello di discutere - senza però procedere a votazioni per non precostituire posizioni che potrebbero rivelarsi contrastanti con quelle del Senato - i termini della questione relativa alla competenza nell'ipotesi della successione delle cariche rivestite nei due rami nel Parlamento, in modo da addivenire ad un primo orientamento da consegnare alla Presidenza della Camera. Tale proposta era stata da tutti condivisa.
A suo giudizio, in questa fase, tenuto conto delle circostanze in cui si svolge la seduta odierna, appare opportuno soprassedere allo svolgimento del dibattito - che riguarda un argomento giuridicamente rilevante e che necessita un esame approfondito. Ribadisce, dunque, la proposta di promuovere una riunione congiunta degli uffici di presidenza delle Giunte dei due rami del Parlamento.

Giulia GRILLO (M5S), nel rilevare che partecipa alla seduta odierna un numero congruo di componenti, si interroga sull'opportunità di svolgere un dibattito senza pervenire ad una deliberazione. Ciò, a suo giudizio, non consente di assumere una posizione chiara da parte della maggioranza delle forze politiche presenti in Giunta.
Posto che normalmente ogni dibattito si conclude con un voto, nel caso di specie si crea invece una sorta di «zona grigia» che non rende nemmeno concretamente possibile verificare se vi è un effettivo conflitto tra le posizioni dei due rami del Parlamento.
Osserva, da ultimo, che il paventato rischio di perdere del tempo appare concreto, considerato che è la quarta volta che l'argomento in esame viene trattato ripetendo cose già dette. A suo giudizio, si tratta di un comportamento poco serio.

Matteo BRAGANTINI (LNA) rileva che l'obiettivo che ci si era prefissi era quello di far emergere un orientamento della Giunta che fosse basato su un confronto di tesi giuridiche e su un approfondito ragionamento. Pertanto, non sarebbe opportuno in questa fase procedere ad un votazione che rischierebbe, nel caso le posizioni di Camera e Senato fossero in contrasto tra loro, di creare una impasse che richiederebbe tempi lunghi per potere essere superata.
Ritiene, quindi, condivisibile il percorso delineato dalla collega Rossomando in questa seduta, che appare idoneo a consentire una soluzione della problematica in tempi brevi. Ribadisce, comunque, che la discussione non rappresenta una perdita di tempo se finalizzata ad una più approfondita conoscenza degli argomenti e al raggiungimento di posizioni maggiormente condivise.

Franco VAZIO (PD) ritiene opportuno ribadire che quanto affermato dall'onorevole Rossomando si muove inequivocabilmente nel senso di pervenire tempestivamente ad una conclusione del processo di decisione in merito alla questione in esame. Il percorso proposto, ovvero quello di verificare la possibilità di convocare un ufficio di presidenza congiunto per addivenire ad un orientamento condiviso con il Senato, appare il più efficace.
Solo qualora ciò non fosse possibile o comunque non si abbia un riscontro positivo a tale proposta nel corso della prossima settimana, la Giunta dovrebbe valutare altre strade e, in ipotesi, ove assuma una decisione in contrasto con quella del Senato, individuare le modalità per risolvere la controversia, nella consapevolezza che in questo caso i tempi si allungherebbero.
Infine, condividendo l'esigenza manifestata dalla collega Rossomando di una diversa organizzazione dei lavori della Giunta, riterrebbe opportuno valutare anche convocazioni prima dell'inizio dei lavori antimeridiani dell'Assemblea, in modo da assicurare spazi adeguati di discussione, stante la rilevanza primaria delle funzioni attribuite a questo organo e la circostanza che le sue decisioni producono effetti nelle attività degli organi giudiziari e nella sfera soggettiva di coloro che sono interessati alle questioni assegnate alla Giunta.

Daniele FARINA (SEL) osserva che l'esperienza dimostra come la tempistica con cui la Giunta perviene ad una decisione talvolta può favorire la definizione della questione oggetto di esame, come si è verificato, ad esempio, in ordine alla domanda di insindacabilità nei confronti di Pietro Tidei, essendosi create, nelle more della decisione della Giunta, le condizioni per una sua definizione stragiudiziale.
Ciò premesso, con riferimento alla vicenda in esame, ritiene che il rinvio di una settimana della discussione sia quanto mai utile in quanto occorre scongiurare un conflitto di competenza con il Senato, che produrrebbe la paralisi dell'attività delle due Giunte. Rileva, peraltro, che l'omologa Giunta del Senato è stata impegnata in quest'ultimo periodo in una vicenda a tutti nota e politicamente molto delicata, il che giustifica - probabilmente - le difficoltà di interlocuzione sulla problematica oggetto di questa discussione. Resta fermo che, in assenza di un accordo, questa Giunta dovrà comunque assumere una sua posizione.
Per quanto concerne, infine, l'organizzazione dei lavori della Giunta, si dichiara disponibile a ragionare sugli orari di convocazione, ma esprime perplessità sulla proposta di riunirsi prima dell'inizio dei lavori antimeridiani dell'Assemblea, poiché vi sarebbe una frequente sovrapposizione con l'attività della Commissione Giustizia di cui sono componenti numerosi membri della Giunta.

Giulia GRILLO (M5S) rileva che non era sua intenzione sminuire l'importanza di un confronto dialettico in questa sede, purché esso sia propedeutico ad assumere le dovute decisioni. Deve, invece, constatare che dall'inizio della seduta si sono susseguiti soltanto interventi sul metodo, senza minimamente affrontare le questioni che attengono al merito della problematica. Non può sottrarsi al sospetto che non ci sia la volontà dei Gruppi di manifestare le proprie posizioni su come definire la competenza sulla domanda riferita al senatore Verdini. Al momento, prende comunque atto positivamente che il collega Vazio ha assunto - a nome del suo Gruppo - precisi impegni sui modi e sui tempi entro cui procedere.

David ERMINI (PD) si associa alle considerazioni espresse dai colleghi del suo Gruppo anche per ciò che concerne le proposte di organizzazione dei lavori di un organo - quale è la Giunta per le autorizzazioni - che inevitabilmente hanno un diretto impatto su soggetti esterni all'alveo parlamentare. Rileva che la domanda in esame pone preliminarmente un problema complesso che non può essere in alcun modo sottovalutato né pretermesso, anche perché il criterio che si deciderà di adottare andrà ovviamente applicato non solo alla specifica domanda di autorizzazione avanzata dall'autorità giudiziaria ma anche a tutte le eventuali future analoghe questioni.

Dalila NESCI (M5S) ribadisce, conclusivamente, che la posizione del MoVimento 5 Stelle è nel senso di conferire al presidente La Russa il mandato di confrontarsi con il Senato su una proposta che sia già stata deliberata dalla maggioranza della Giunta. Ciò sul presupposto che, ove vi sia uniformità di vedute al Senato, vi sarebbero le condizioni per procedere speditamente nell'esame del merito. Accede, in ogni caso, alla tempistica proposta dai colleghi, reputando però che non si possa rinviare oltre la prossima settimana la trattazione della domanda per la parte di competenza di quest'organo.

Danilo LEVA, presidente, alla luce del dibattito appena svoltosi, si riserva di informare il presidente La Russa circa la richiesta - avanzata da più parti - di dedicare un ufficio di presidenza alla definizione di modalità di organizzazione dei lavori della Giunta che tengano conto delle esigenze sollevate dai colleghi.
Quanto all'esigenza di definire un criterio condiviso sul riparto di competenze in materia di domande trasmesse ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, rappresenterà la richiesta - anch'essa largamente condivisa dai componenti di questa Giunta - di assumere nuovamente contatti con il presidente dell'omologo organo del Senato per la convocazione di una riunione congiunta degli uffici di presidenza delle Giunte dei due rami del Parlamento.

Mercoledì 23 ottobre 2013.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del senatore Denis Verdini, di Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, nonché di Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti. (Doc. IV, n. 2).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Ignazio LA RUSSA, Presidente, con riferimento al procedimento da cui origina la domanda in titolo, segnala che nella giornata del 14 ottobre scorso si è svolta l'udienza preliminare dinanzi al giudice Elvira Tamburelli che - preso atto che le Camere non si sono ancora espresse sulla richiesta di utilizzo delle intercettazioni - ha disposto la separazione delle posizioni di Verdini, Dell'Utri e Cosentino e ha rinviato il relativo procedimento al prossimo 3 dicembre. L'esame della posizione degli altri imputati è invece proseguito il 17 ottobre con le richieste di rinvio a giudizio da parte dei pubblici ministeri.
Ricorda, inoltre, che lo scorso 3 ottobre la Giunta ha già deliberato, all'unanimità, la restituzione all'Autorità giudiziaria degli atti relativi alla posizione di Marcello Dell'Utri in quanto inidonei a radicare una competenza della Giunta e della Camera dei deputati ed ha invece affermato la propria competenza ad esaminare la posizione dell'onorevole Cosentino.
Comunica, infine, di aver preso contatti con il presidente della Giunta del Senato, senatore Stefàno, e di averlo informato degli orientamenti emersi nei dibattiti presso quest'organo del 3 e del 9 ottobre scorsi circa la questione concernente il riparto della competenza in merito alla posizione del senatore Verdini. Nel condividere la necessità di pervenire ad un accordo interistituzionale che definisca tale problematica, da raggiungere eventualmente in una riunione informale dei due uffici di Presidenza, le presidenze hanno altresì preso atto che sono in corso contatti tra i gruppi dei due rami del Parlamento per cui, ove si siano già realizzate le condizioni per formulare una soluzione interpretativa largamente condivisa, nulla osta a che essa sia affermata in questa sede con un'apposita deliberazione.
Al riguardo, nella seduta della Giunta del Senato del 22 ottobre 2013 la relatrice sulla medesima questione, senatrice Pezzopane, ha effettivamente riportato gli orientamenti dei gruppi - maturati in sede informale - volti a attribuire la competenza a quel ramo del Parlamento, ove essi siano ratificati dalle Giunte in sede plenaria. Invita quindi il relatore, onorevole Costa, a cui era stato affidato il compito di istruire la questione, a riferire in merito.

Enrico COSTA (PdL), relatore, ricorda di aver già rappresentato ai membri dell'Ufficio di Presidenza della Giunta - ponendo a disposizione dei colleghi anche una nota riassuntiva - gli elementi che, a suo giudizio, rendono preferibile la soluzione interpretativa volta a riconoscere la competenza del Senato.
Essa, in estrema sintesi, si basa sull'interpretazione letterale e sistematica dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, peraltro avvalorata da una recente applicazione da parte dell'autorità giudiziaria in senso conforme a quello indicato.
Inoltre, appare potersi affermare che - pur essendo i precedenti parlamentari pochi e tra loro non coerenti - il precedente della XV legislatura verificatosi al Senato sia prevalente su quello di segno opposto verificatosi alla Camera.
In conclusione, ribadisce anche in questa sede che la sua proposta, con riferimento al senatore Verdini, è nel senso di adottare il criterio secondo cui la competenza spetta alla Camera cui il parlamentare appartiene al momento della richiesta dell'Autorità giudiziaria.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, si esprime in senso favorevole alla proposta del relatore di deliberare la restituzione all'Autorità giudiziaria, per il tramite della Presidenza della Camera, degli atti relativi alla posizione del senatore Verdini, in quanto inidonei a radicare una competenza della Giunta e della Camera dei deputati. Ciò non solo in quanto sottoscrive pienamente i criteri ermeneutici adottati dall'onorevole Costa, ma anche per il fatto che tale soluzione consente all'interessato - essendo membro della Camera che esamina una richiesta di autorizzazione ad acta nei suoi confronti - di poter prendere la parola nel dibattito che si svolge in Assemblea.

Anna ROSSOMANDO (PD) evidenzia che la proposta del relatore giunge in esito ad un'approfondita riflessione - svolta in sedi informali e interloquendo con i colleghi senatori - che è stata funzionale a scongiurare il rischio del diniego di competenza da parte di entrambe le Giunte dei due rami del Parlamento, che avrebbe prodotto l'effetto paradossale di paralizzare l'iter parlamentare della richiesta anziché accelerarlo.
Rileva che vi è una prassi consolidata per quanto concerne l'attribuzione della competenza riferita all'esame delle domande di insindacabilità, che non vi è ragione di mettere in discussione, secondo cui si fa riferimento alla Camera cui il parlamentare apparteneva al momento del fatto, in coerenza con il dettato normativo dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.
Quanto, invece, alle richieste formulate dall'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge, la soluzione interpretativa non può fondarsi esclusivamente sulle precedenti applicazioni in casi analoghi, essendo esigue e tra loro non coerenti. Occorre, quindi, un esame analitico della norma basato sul tenore letterale della disposizione e sulla natura dell'istituto della autorizzazione ivi prevista, che si differenzia nettamente dalla prerogativa costituzionale della insindacabilità parlamentare. Se quest'ultima presuppone un nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare tipica - e, pertanto, la competenza a valutarne la sussistenza non può che essere della Camera cui il parlamentare appartiene all'epoca delle dichiarazioni rese - ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 della citata legge n. 140, in caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa. Tale ultima disposizione sembra, dunque, presupporre che la competenza segua il cursus honorum del parlamentare interessato, interpretazione cui peraltro si è attenuta l'Autorità giudiziaria che ha avanzato al Senato un'ulteriore richiesta nei confronti del senatore Verdini, dopo che la Camera aveva restituito gli atti allo scadere della legislatura.
Nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta del relatore, ritiene che siano mature le condizioni per un sollecito esame della domanda in titolo con riferimento alla posizione dell'onorevole Cosentino.

Antonio LEONE (PdL) pur prendendo atto che l'orientamento prevalente della Giunta è nel senso di riconoscere la competenza del Senato ad esaminare la domanda autorizzatoria relativa al senatore Verdini, interviene a titolo personale per manifestare i propri dubbi sulla proposta del relatore.
Ritiene che, proprio in ragione della scarsa chiarezza del dettato normativo, non possa essere asseverata l'argomentazione addotta dalla collega Rossomando circa la necessità di adottare in materia di autorizzazioni all'utilizzo di intercettazioni un criterio di riparto di competenza diverso da quello che la legge medesima, in modo inequivoco, detta in materia di insindacabilità parlamentare. Né si può, a suo giudizio, argomentare la sussistenza di un diverso criterio di riparto della competenza in base al solo elemento della diversa natura dell'atto oggetto della domanda dell'Autorità giudiziaria. Ad avvalorare la tesi della competenza del Senato non assumono un rilievo decisivo neanche i precedenti, troppo esigui per poter essere posti a fondamento di un orientamento, e peraltro non univoci.
Pur riconoscendo che la questione richiederebbe un maggior approfondimento dal punto di vista tecnico, ritiene che de iure condito si debba seguire la normativa in tema di insindacabilità.

Sofia AMODDIO (PD), nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla collega Rossomando, dichiara di non nutrire alcun dubbio circa la titolarità in capo al Senato della competenza ad esaminare la posizione del senatore Verdini, anche alla luce della lettura sistematica del comma 4, dell'articolo 6, della legge n. 140 del 2003. Ricorda che in tal senso tale disciplina è stata interpretata di recente anche dalla medesima Autorità giudiziaria con riguardo ad una diversa richiesta - ma sempre riferita all'allora deputato Verdini - restituita dalla Camera dei deputati alla scadenza della scorsa legislatura e, dunque, avanzata presso il Senato.

Franco VAZIO (PD) ritiene decisivo, a sostegno della tesi della competenza del Senato, il tenore letterale del citato articolo 6, comma 4, della legge n.140.
Mentre con riferimento ai documenti di insindacabilità il permanere della competenza in capo al ramo del Parlamento al quale il parlamentare apparteneva al momento delle dichiarazioni discende dalla valutazione sulla sussistenza del nesso di funzionalità tra le opinioni espresse e l'esercizio delle funzioni di parlamentare analoga esigenza non si pone, invece, per le domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.
In relazione a queste ultime assume, infatti, un rilievo dirimente il combinato disposto dei commi 2 e 4 del citato articolo 6. Il comma 2, nel fare riferimento alla Camera alla quale il parlamentare «apparteneva», è volto a disciplinare l'ipotesi del soggetto che non sia più parlamentare; il comma 4 integra il precetto per il caso in cui il soggetto interessato diventi membro dell'altro ramo del Parlamento, che è l'ipotesi che ricorre nel caso di specie, attribuendo la competenza alla Camera cui il soggetto appartiene al momento della domanda.

Dalila NESCI (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta del relatore.

Ignazio LA RUSSA, presidente, pone dunque in votazione la proposta del relatore di restituzione all'Autorità giudiziaria, per il tramite della Presidenza della Camera, degli atti relativi alla posizione del senatore Verdini, in quanto inidonei a radicare una competenza della Giunta e della Camera dei deputati.
(È approvata con 15 voti favorevoli e 1 astenuto).

Ignazio LA RUSSA, Presidente, dà quindi la parola al relatore in riferimento all'esame della domanda in titolo con esclusivo riguardo alla posizione dell'onorevole Cosentino.

Enrico COSTA (PdL), relatore, illustra preliminarmente gli elementi salienti della ordinanza del Giudice delle indagini preliminari e della ulteriore documentazione a disposizione della Giunta, per le parti che riguardano gli aspetti di competenza.
Ricorda, in particolare, che l'onorevole Cosentino risulta iscritto nel registro degli indagati il 12 luglio 2010, per i reati di cui all'articolo 416 del codice penale, (associazione a delinquere) e all'articolo 2 della legge n. 17 del 1982 (associazione segrete).
Risulta agli atti anche la richiesta di rinvio a giudizio della Procura, formulata in data 30 dicembre 2011 che riguarda invece il delitto di concorso in diffamazione a mezzo stampa aggravato dalla finalità di commettere un altro reato, ovvero il concorso nel delitto di tentata violenza privata, che si configura come ulteriore autonomo capo di imputazione.
Nella richiesta della pubblica accusa, accolta dal GIP, si chiede quindi di utilizzare nel processo 92 conversazioni, avvenute tra il 24 settembre 2009 ed il 14 febbraio 2010, relative a comunicazioni di Cosentino con Lombardi e Martino, su utenze di questi ultimi.
Al fine di descrivere sinteticamente la vicenda processuale che ha dato origine alla richiesta, richiama alcuni passaggi dell'ordinanza.
«Assume il Pm che nella metà del mese di gennaio 2010 gli imputati avrebbero posto in essere una campagna denigratoria del candidato proposto dal centro-destra alla carica di Governatore della Regione Campania, ossia l'onorevole Stefano Caldoro, che si sarebbe rivelata quale progetto di diffusione di notizie diffamatorie per offuscarne l'immagine e colpirne le aspettative elettorali. L'opera di screditamento sarebbe stata programmata ed organizzata dagli imputati Carboni, Martino e Lombardi con il contributo fattivo dell'on. Cosentino e di Ernesto Sica al quale sarebbe stata anche prospettata la possibilità di una sua candidatura».
L'ordinanza riferisce di incontri «preceduti da contatti che, secondo il Pm, erano finalizzati proprio a concordare le operazioni di formazione e di consegna dei dossier da girare a Verdini».
In un altro passaggio si richiamano alcune comunicazioni intercettate che «indicherebbero, secondo l'accusa, che il Sica ebbe ad occuparsi della predisposizione dei dossier sull'on. Caldoro e dell'operazione di lancio della campagna mediatica su internet, dietro incarico di Martino e dell'on. Cosentino».
Si citano, inoltre, alcuni accadimenti avvenuti il 9, il 10 e il 12 febbraio.
«Il 9 febbraio, in effetti, sul blog www.campaniaelezioni.altervista.org veniva pubblicato un articolo, dal titolo "Un Marrazzo in pectore: le "passioni" strane di Caldoro" che trova rispondenza nell'oggetto di alcune conversazioni dei giorni precedenti; in particolare, nell'articolo si fa riferimento all'Hotel Miravalle e all'Hotel Excelsior, citati nel corso del colloquio del 28.1.2010 tra SICA e MARTINO; mentre il Miravalle è menzionato nel corso di una conversazione fra l'on. COSENTINO e MARTINO del 18.1.2010: "Miravalle (...) si, questo sta a via degli Astroni, cioè quando alla rotonda di Agnano sali sopra nella (inc) anno dovrebbe essere tra il 1999 ed il 2000 (...) sarebbero o quelli di Traiano o quelli di Napoli non si capisce bene insomma (...) roba di Carabinieri". Il giorno successivo, 10 febbraio 2010, sullo stesso blog compariva altro articolo diffamatorio, dal titolo "Pentito di camorra accusa: nel '99 stringemmo patto con Caldoro" [...]. Risulta che il 12 febbraio 2010 l'on. Caldoro aveva presentato querela per diffamazione e che, già a partire dal giorno precedente, il blog contenente gli articoli diffamatori non era più accessibile».
Scrive sempre il Giudice delle indagini preliminari: «A prescindere da ogni valutazione di merito circa la fondatezza delle accuse, secondo la ricostruzione della vicenda come sintetizzata nel capo d'imputazione, con tale condotta gli imputati avrebbero operato per favorire la candidatura alla carica di Presidente della Regione Campania di persona ritenuta a loro favorevole; obiettivo in sé non illecito, ma che - secondo il Pm - sarebbe stato perseguito con mezzi illegali, consistiti prima nell'interferenza sulla Corte di Cassazione operata dal LOMBARDI sfruttando la conoscenza con il presidente CARBONE, finalizzata ad ottenere una decisione sollecita e favorevole sul ricorso proposto dall'on. COSENTINO contro l'ordinanza cautelare emessa a suo carico; quindi - sempre secondo l'accusa (v. anche richiesta di adozione di titolo cautelare nei confronti degli imputati CARBONI, LOMBARDI e MARTINO, sopra già richiamata ed allegata), attraverso un piano diffamatorio che mirava a costringere i dirigenti del partito, con la minaccia di uno scandalo pubblico, a rinunciare alla candidatura dell'on. CALDORO in favore di altro candidato "gradito" al gruppo».
Con specifico riferimento agli elementi probatori contenuti nelle conversazioni di cui si richiede l'utilizzo processuale, l'ordinanza cita, in particolare, i colloqui del 18, 20, 22 e 27 gennaio 2010, nonché un SMS ed una conversazione nei giorni 8 e 9 febbraio 2010.
Ritiene utile porre all'attenzione della Giunta la valutazione effettuata in sede giudiziaria sulla natura «casuale» delle intercettazioni indirette e sulla loro rilevanza e necessità processuale.
Segnala, in particolare, che il 26 luglio 2012, con apposita ordinanza allegata alla richiesta in esame, l'Autorità giudiziaria procedente ha disposto il rigetto delle eccezioni difensive concernenti la «inutilizzabilità» delle intercettazioni sollevate nelle udienze camerali del 3 e 4 luglio 2012, i cui verbali - è opportuno sottolinearlo fin d'ora - non risultano nell'elenco degli atti trasmessi a questa Giunta.
Prima ancora, sempre con riferimento alle vicende processuali in oggetto, con sentenza del 9 settembre 2010 la Corte di cassazione annullava l'ordinanza del Giudice del riesame del 15 luglio 2010 per omessa valutazione e apprezzamento delle circostanze di fatto indicate nella memoria depositata dalla difesa di Carboni, con le quali veniva posto il problema della natura «casuale» o «indiretta» delle intercettazioni. Nell'annullare con rinvio, la Corte evidenziava, in particolare, la necessità di una puntuale verifica della natura delle conversazioni che coinvolgevano i parlamentari, che tenesse conto degli «specifici dati processuali segnalati» nella memoria difensiva e «delle emergenze investigative fondanti i diversi decreti di proroga delle attività di intercettazione».
Il 2 novembre 2010 il Giudice del riesame riconosceva la natura casuale delle intercettazioni, ritenendole pienamente utilizzabili, con le seguenti motivazioni: «a carico di alcuni parlamentari "casualmente" intercettati sono emersi, nel corso delle indagini e delle attività di intercettazione, indizi di reità, ma questo è avvenuto nel caso di Cosentino, iscritto nel registro degli indagati in data 12 luglio 2010 per il reato associativo ascritto ai ricorrenti, solo successivamente alle ultime conversazioni alle quali il parlamentare ha partecipato [...] Al momento in cui sono stati emessi i decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni difettava qualunque elemento per ritenere che il fine di tali intercettazioni fosse quello di acquisire elementi indiziari a carico» dell'onorevole Cosentino.
La citata ordinanza del 26 luglio 2012 richiama le eccezioni delle difese, sollevate nuovamente nel corso del giudizio che ha originato la richiesta in esame, volte a denunciare che le operazioni hanno avuto ad oggetto le conversazioni dei parlamentari non per mera casualità e che, pertanto, sono radicalmente inutilizzabili.
In particolare, per quanto riguarda la posizione dell'onorevole Cosentino, erano state avanzate due specifiche eccezioni: «sin dal 16 settembre 2009 era noto il ruolo attivo svolto dagli onorevoli Verdini e Cosentino in vista della designazione di quest'ultimo quale presidente della Regione Campania, fortemente voluta, secondo l'assunto accusatorio, dagli indagati per favorire gli interessi imprenditoriali di Martino»; «le conversazioni intercettate sulle utenze in uso a Carboni, Lombardi e Martino (all'epoca indagati) in cui figurano i parlamentari, dai toni amichevoli e confidenziali, «sono numerose, protratte nel tempo e attinenti sin dal principio ai reati in contestazione e per i quali oggi anche tali parlamentari risultano indagati (imputati)».
Fondando il ragionamento sulle posizioni espresse dalla Corte Costituzionale in ordine all'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, la citata ordinanza ribadisce la natura occasionale delle intercettazioni. In estrema sintesi, essa afferma il principio secondo cui il giudizio deve partire da una ricostruzione dei fatti basata su elementi e dati di conoscenza noti ex ante, ovvero al momento della prima autorizzazione allo svolgimento delle intercettazioni e di ciascun decreto che ne proroga i termini.
Assume il GIP che le intercettazioni indirette - con specifico riferimento alle conversazioni dell'onorevole Cosentino - sono casuali in quanto al momento dell'emissione dei decreti autorizzativi (per utenze nella disponibilità di terze persone) risultava semplicemente che Cosentino fosse interessato alla sua vicenda processuale in Cassazione, nonché alla candidatura alla presidenza della Regione Campania: «sulla vicenda ... l'organo investigativo si sofferma solo nel momento in cui si comincia a delineare l'ipotesi di reato associativo e soprattutto dopo che, a partire dal dicembre del 2009, emergono i contatti tra Lombardi e il primo presidente della Cassazione relativi al ricorso presentato nell'interesse dell'on. Cosentino [...] e soltanto dopo l'esame delle trascrizioni delle conversazioni del parlamentare di cui all'informativa del 18 giugno 2010, si lascia ipotizzare un ruolo del parlamentare nella vicenda diffamatoria [...]».
Il GIP precisa come l'organo inquirente abbia proceduto a regolare iscrizione nell'apposito registro degli indagati tempestivamente, ovvero solo quando dagli elementi di fatto e dai dati riferiti nelle informative, alla stregua del tenore dei colloqui, si sono venuti delineando indizi di reità nei confronti dell'onorevole Cosentino casualmente intercettato.
Ciò avviene, in particolare, il 12 luglio 2010, in conseguenza dei contenuti dell'informativa del 18 giugno 2010, mentre le conversazioni intercettate risalgono invece ad alcuni mesi prima: tra il settembre 2009 ed il febbraio del 2010.
Il relatore evidenzia, infine, che l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Camera espone le motivazioni che supportano il giudizio dell'Autorità procedente sulla rilevanza e necessità di utilizzo processuale delle conversazioni captate, precisando anche che il loro utilizzo in giudizio possa essere astrattamente utile al pieno esercizio del diritto di difesa.
Conclusivamente, non può sottrarsi dal notare come gli esiti dell'attività captativa siano, nel caso concreto, utilizzabili a supporto di un capo d'imputazione - si riferisce in particolare al reato di diffamazione - che sarebbe estraneo all'area delle fattispecie penali per le quali si può attivare questo particolare strumento di indagine.

Franco VAZIO (PD) evidenzia come la relazione abbia fatto emergere l'esigenza di affrontare questioni complesse che richiedono indubbiamente tempi congrui di approfondimento. A suo giudizio, ciò deve comunque avvenire in un dibattito concentrato da svolgere in tempi serrati.
Quanto alla notazione conclusiva del relatore, rileva che le intercettazioni sono state consentite in ragione dell'originaria formulazione della notizia di reato ascritta all'onorevole Cosentino, ovvero l'associazione a delinquere. Tale reato, peraltro, costituisce il principale capo d'imputazione per gli altri soggetti coinvolti nel procedimento, nei cui confronti gli esiti dell'attività captativa saranno sicuramente utilizzabili. Il fatto che lo possano essere anche per l'onorevole Cosentino, nonostante la richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti sia formulata con riferimento ad altri capi d'imputazione, costituisce indubbiamente una delle peculiarità tipiche del nostro sistema penale.

Paola CARINELLI (M5S), condividendo l'esigenza di effettuare ogni utile approfondimento, chiede alla presidenza di assicurare adeguati spazi di dibattito nelle sedute dedicate a tale argomento.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, rileva come il complesso degli elementi forniti dal relatore rende evidente l'esigenza, nei tempi che saranno necessari, di maturare un giudizio su ciascuno di essi fondato su ragioni tecnico-giuridiche, oltre che su valutazioni politiche, dato il carattere parlamentare dell'organo.
Quanto all'organizzazione del dibattito, si riserva di assumere l'iniziativa di invitare le Commissioni di cui fanno parte il maggior numero di membri della Giunta a programmare i propri lavori in modo da lasciare spazio all'attività di quest'organo per l'intero orario pomeridiano del prossimo mercoledì. Ritiene che, ove ciò sia condiviso dai colleghi della Giunta e dai presidenti delle Commissioni interessate, si potrebbe persino adottare una modalità di organizzazione dei lavori tale da consentire di replicare il medesimo schema almeno con cadenza mensile. Resta fermo che, proprio per la delicatezza e l'importanza delle questioni affrontate in questa sede, quand'anche vi siano sovrapposizioni dei lavori degli organi parlamentari, è rimesso alla sensibilità di ciascuno valutare l'opportunità di partecipare comunque ai lavori della Giunta.

Matteo BRAGANTINI (LNA) deve, tuttavia, far presente l'opportunità di evitare che la Giunta e le Commissioni si convochino nei medesimi orari, soprattutto per non recare pregiudizio ai Gruppi di minore consistenza per i quali è evidentemente più difficile attivare il meccanismo delle sostituzioni.

Ignazio LA RUSSA, presidente, nel ricordare che è già stato trasmesso l'invito all'onorevole Cosentino ad esercitare la facoltà di fornire alla Giunta i chiarimenti che ritenga opportuni, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Mercoledì 30 ottobre 2013.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del senatore Denis Verdini, di Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, nonché di Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti. (Doc. IV, n. 2).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Ignazio LA RUSSA, Presidente, informa che l'onorevole Cosentino, ritualmente convocato, per il tramite del suo rappresentante legale, avvocato Stefano Montone, ha declinato l'invito a partecipare ai lavori della Giunta, preannunciando la trasmissione di una «sintetica nota tecnica» entro il prossimo 3 novembre. Invita, pertanto, i colleghi ad esprimersi sull'opportunità di aggiornare i lavori della Giunta.

Enrico COSTA (PdL), relatore, scusandosi per l'impossibilità di presenziare ulteriormente ai lavori odierni in ragione di concomitanti impegni istituzionali, valuta favorevolmente la proposta di rinvio del seguito dell'esame del documento in titolo.

Anna ROSSOMANDO (PD) reputa doveroso attendere che l'interessato possa rappresentare le proprie posizioni a quest'organo, tanto più che si è impegnato a far pervenire la propria memoria entro un termine estremamente ravvicinato. Reputa, altresì, altrettanto doveroso - una volta concentrata l'attenzione della Giunta sull'esame della sola posizione dell'onorevole Cosentino - programmare i lavori in modo tale da prevederne in tempi contenuti la conclusione dell'esame, eventualmente fissando fin d'ora la convocazione di più sedute nella prossima settimana.

Dalila NESCI (M5S), rilevando che l'articolo 18 del Regolamento riconosce all'interessato la facoltà di fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, non solleva obiezioni sulla proposta di aggiornare i lavori alla prossima settimana. Segnala, in ogni caso, la necessità che l'odierno ufficio di presidenza discuta dell'orario di convocazione delle sedute della Giunta, atteso che quello ordinariamente prescelto, in molti casi, non ha assicurato il compiuto svolgimento delle sedute, mentre appare sicuramente più funzionale la convocazione nella fascia oraria mattutina.

Franco VAZIO (PD), nel convenire sull'opportunità di attendere le memorie difensive prima di concludere l'esame del documento, rileva che sarebbe stato comunque possibile in questa sede confrontarsi sulle questioni problematiche sollevate dal relatore nell'ultima parte del suo intervento nella scorsa seduta, qualora questi avesse potuto assicurare la sua presenza ai lavori odierni.

Matteo BRAGANTINI (LNA) rileva che - non potendo il relatore ulteriormente prendere parte ai lavori - non appare utile introdurre il dibattito ipotizzato dal collega Vazio, che poi, inevitabilmente, dovrebbe essere replicato nella prossima seduta. Appare, invece, funzionale ad un celere esame del documento poter acquisire tempestivamente, una volta presentata, la nota della difesa dell'onorevole Cosentino.
Condivide, infine, l'esigenza di individuare modalità di svolgimento dei lavori maggiormente compatibili con gli impegni nelle rispettive Commissioni permanenti di appartenenza, eventualmente posticipando la convocazione della Giunta all'orario serale.

Paola CARINELLI (M5S) rileva che sia interesse di tutti i componenti della Giunta evitare il più possibile la sovrapposizione tra i lavori di quest'organo e le attività delle Commissioni permanenti che, per prassi, il mercoledì si convocano tutte nella fascia oraria compresa tra le sedute antimeridiana e pomeridiana dell'Assemblea.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, preso atto dell'unanime decisione della Giunta di aggiornare i propri lavori alla prossima settimana in funzione dell'esigenza di acquisire la nota tecnica preannunciata dalla difesa dell'onorevole Cosentino, rinvia il seguito dell'esame.
Condividendo, altresì, la richiesta di definire un programma dei lavori idoneo ad un esame serrato del documento, comunica fin d'ora che - trattandosi dell'esame di una domanda di autorizzazione ad acta - la Giunta è convocata per le giornate di mercoledì 6 novembre alle ore 9 e di giovedì 7 novembre alle ore 13,30.
Quanto alle questioni sollevate in ordine all'orario delle convocazioni, comprende la preoccupazione dei colleghi di coordinare i diversi impegni parlamentari, nel convincimento - sicuramente condiviso da tutti - dell'alto valore e delle rilevantissime funzioni affidate a quest'organo che, in nessun caso, può essere posposto nella gerarchia degli impegni di ciascun deputato.
Nel riservarsi di valutare in sede di ufficio di presidenza le proposte che verranno avanzate, informa al proposito di essersi confrontato, per il tramite degli uffici, con le presidenze delle Commissioni I e II, con l'obiettivo di coordinare i rispettivi lavori. La proposta avanzata è nel senso di riservare un tempo adeguato ai lavori della Giunta, sia garantendo che almeno una seduta al mese di quest'organo possa svolgersi con tempi ampi sia - nei restanti giorni - avendo l'accortezza di evitare che si svolgano contemporaneamente sedute di Giunta e di Commissioni nelle quali siano previste votazioni.

Walter VERINI (PD), nel condividere le posizioni espresse dal presidente sul ruolo primario della Giunta, ribadisce l'esigenza di assicurare, proprio per tale ragione, uno spazio congruo per la sua attività che potrebbe, ad esempio, essere individuato nella fascia oraria mattutina.

Mercoledì 6 novembre 2013.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del senatore Denis Verdini, di Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, nonché di Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti. (Doc. IV, n. 2, per la parte relativa a Nicola Cosentino).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Ignazio LA RUSSA, presidente, con riferimento alla domanda in titolo, comunica che l'onorevole Cosentino, per il tramite dell'avvocato Montone, ha trasmesso una nota difensiva che è stata messa a disposizione tempestivamente di tutti i membri della Giunta.
Ad avviso della difesa dell'onorevole Cosentino sussisteva una evidente prevedibilità di intrusione nella sfera delle comunicazioni di un parlamentare che avrebbe dovuto imporre - a pena di illegittimità - di richiedere l'autorizzazione parlamentare prima di procedere ulteriormente nell'attività di intercettazione delle comunicazioni.

Enrico COSTA (PdL), relatore, invita i commissari a valutare con attenzione le articolate argomentazioni formulate dalla citata nota difensiva in merito alla natura casuale delle intercettazioni di comunicazioni dell'onorevole Cosentino e della loro rilevanza processuale.
Da parte sua aggiunge anche la richiesta di porsi preliminarmente il dubbio circa la sussistenza di elementi idonei a innescare un giudizio relativo alla sindacabilità della condotta del deputato interessato. Tale circostanza scaturisce dalla presa d'atto che una delle imputazioni formulate a carico di Cosentino è quella di diffamazione a mezzo stampa. Si tratta in ogni caso di un giudizio che potrà essere concretamente sviluppato solo se intervenga una specifica richiesta in tal senso.

Anna ROSSOMANDO (PD) ricorda che l'attività della Giunta si orienta su parametri normativi e giurisprudenziali consolidati per il corretto bilanciamento tra il bene giuridico della inviolabilità delle comunicazioni del parlamentare, a salvaguardia della funzione di rappresentanza della Nazione, e il principio di uguaglianza dei cittadini anche sul piano della loro sottoposizione alla giurisdizione.
Nel documento prodotto dalla difesa dell'onorevole Cosentino si accentua consapevolmente ogni elemento che possa far emergere una illegittima acquisizione delle intercettazioni. Occorre, tuttavia, che questa Giunta ancori le proprie valutazioni alle prospettazioni formulate dal giudice rimettente e ne verifichi, da un lato, che siano motivate in modo esaustivo e plausibile e, dall'altro, che non vi sia alcun intento persecutorio.
Venendo al merito delle argomentazioni sviluppate nella nota difensiva, non può essere accolto il principio secondo cui la «prevedibilità» della captazione di una conversazione di un parlamentare imponga la preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza. Un siffatto criterio - come peraltro espressamente evidenziato dalla Corte costituzionale - rappresenterebbe una illogica e inaccettabile estensione della prerogativa parlamentare. In secondo luogo, risulta agli atti che l'emersione di un concreto collegamento dell'onorevole Cosentino nella vicenda diffamatoria a danno del presidente Caldoro avvenga solo il 9 febbraio 2010 e, dunque, è legittimo ipotizzare che il pubblico ministero abbia mutato la direzione della propria attività investigativa solo dopo aver potuto verificare tale elemento. Anche in questo si sostanzia la differenza della vicenda oggetto di esame con quella relativa a Proietti Cosimi su cui, invece, vi erano evidenze documentali da cui sia la Giunta che l'Aula hanno desunto che egli fosse il bersaglio diretto dell'attività di indagine nel momento in cui erano state registrate le sue comunicazioni.
Quanto alla pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni per sostenere un capo di imputazione per il quale il codice di procedura penale non consente tale strumento di indagine, rileva che tale questione debba trovare una sua soluzione esclusivamente in sede processuale, fermo restando che risulta esservi una giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che smentisce tale assunto. Parimenti non appare esservi alcun presupposto per discutere - come invece sembra suggerire il relatore - di un'eventuale insindacabilità del comportamento del deputato interessato.

Sofia AMODDIO (PD), nel ricordare che l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 impone di verificare se il giudice abbia adeguatamente motivato il suo operato, ritiene che la magistratura ha agito nel rispetto delle norme sia nel valutare la natura casuale delle intercettazioni sia la rilevanza processuale delle stesse.
Non appare, infatti, rinvenibile alcun intento persecutorio nei confronti dell'onorevole Cosentino mentre è indubbia la rilevanza delle intercettazioni, nel senso di pertinenza al giudizio, indipendentemente dalla loro forza processuale che, peraltro, non spetta alla Giunta sindacare.
Valuta, inoltre, non condivisibile quanto affermato nella memoria difensiva che considera irrilevanti le intercettazioni per lo specifico capo di imputazione formulato nella richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero. Osserva, peraltro, come la valutazione del requisito in concreto della necessità dell'utilizzo processuale delle intercettazioni sia rimessa al giudice, fermo restando il potere della Giunta di verificare in astratto tale requisito per il tramite delle motivazioni espresse dal giudice rimettente, che devono essere formulate in termini plausibili. Tali motivazioni sono esaustivamente contenute nell'ordinanza del 26 luglio 2012, con specifico riferimento alle comunicazioni captate all'onorevole Cosentino.
Ricorda, infine, che, sempre con riguardo alle vicende processuali in oggetto, la Corte di cassazione aveva annullato l'ordinanza del Giudice del riesame proprio in quanto non era stata effettuata una puntuale verifica della natura «casuale» o «indiretta» delle intercettazioni, che comunque è stata poi sviluppata dal Giudice del riesame, ancora una volta nel senso di riconoscerne la natura «casuale» e di affermarne la piena utilizzabilità processuale.
Venendo al merito della nota difensiva, non è condivisibile l'affermazione secondo cui non possono essere utilizzate quelle dell'onorevole Cosentino per il solo fatto che era prevedibile una sua interlocuzione con i soggetti intercettati. Resta, invece, decisiva l'argomentazione secondo cui al momento in cui venivano acquisite esse non erano volte ad accedere intenzionalmente nella sfera delle comunicazioni del parlamentare.
In conclusione, ritiene che la Giunta debba autorizzare l'utilizzo delle conversazioni e comunicazioni nei confronti dell'onorevole Cosentino.

Giulia GRILLO (M5S) ricorda preliminarmente che l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione è disciplinata dalla legge n. 140 del 2003, nella quale ha trovato collocazione - all'articolo 1 - il cosiddetto «Lodo Schifani», relativo ai processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato su cui è intervenuto nel 2004 il giudizio di illegittimità costituzionale. Con specifico riferimento alla domanda in titolo, trova invece attuazione l'articolo 6 della medesima legge n. 140.
Manifesta preliminarmente perplessità per la circostanza di dover disquisire su un documento che appare evidentemente - se non esclusivamente - avere valenza processuale.
In ogni caso, tale memoria, seppure apprezzabile sotto il profilo dello sforzo muscolare compiuto per giustificare l'ingiustificabile, parte dall'assunto erroneo che le intercettazioni siano avvenute eludendo la citata normativa. La tesi difensiva è nel senso della illegittimità della attività di intercettazione in quanto il pubblico ministero e il giudice rimettente erano consapevoli dei costanti contatti dell'allora deputato con i soggetti sottoposti al controllo delle utenze.
Tale valutazione esula però dalla sfera di competenza della Giunta. Non spetta, infatti, a tale organo giudicare le intenzioni né l'operato del magistrato bensì prendere atto delle richieste che vengono avanzate senza avventurarsi in interpretazioni autentiche. All'organo parlamentare tocca invece verificare che il nome dell'allora deputato Cosentino non figurasse iscritto nel registro delle notizie di reato nel procedimento penale in cui tali intercettazioni sono state disposte ed autorizzate.
Il momento dell'iscrizione rappresenta una linea di demarcazione indefettibile rispetto alla quale qualsiasi valutazione di parte lascia il tempo che trova in questa sede, poiché essa rappresenta un dato di fatto ineluttabile che non lascia scampo a nessuna valutazione contraria. Né la logica del sospetto insinuata dal difensore che induce a sospettare che i magistrati abbiano agito con colpa cosciente o con dolo eventuale è in alcun modo dimostrata potendo, invece, ritenersi altamente probabile che gli indizi di reità a carico dell'allora deputato Cosentino siano insorti o comunque resi noti alla pubblica accusa in un momento cronologicamente successivo rispetto a quello della autorizzazione delle intercettazioni a carico di soggetti terzi non tutelati dalle guarentigie dell'articolo 68 della Costituzione.

Enrico COSTA (PdL), relatore, ribadisce preliminarmente che, nel prospettare l'ipotesi di spostare il giudizio sulla condotta di Cosentino sul piano della eventuale insindacabilità, è ben consapevole che ciò può avvenire solo se intervenga una specifica richiesta in tal senso.
Quanto alla nota della difesa, essa essenzialmente solleva tre interrogativi: sul momento in cui datare l'emersione di indizi su Cosentino, sul momento in cui tale elemento è stato prospettato alla pubblica accusa e, infine, sul fatto che - dopo aver acquisito ben tredici conversazioni - fosse assolutamente prevedibile che ne sarebbero state intercettate altre all'atto di prorogare le intercettazioni.
Dalla risoluzione di questi interrogativi discende la valutazione circa la legittima assunzione di questo mezzo di prova nei confronti del parlamentare.

Ignazio LA RUSSA, presidente, sottolinea come sia compito della Giunta affrontare il giudizio circa la legittimità delle intercettazioni delle conversazioni di un parlamentare che l'Autorità giudiziaria assume prevedendone lo svolgimento con soggetti sottoposti a controllo delle utenze.

Franco VAZIO (PD), riferendosi alla collega Grillo, ricorda che la nota fatta pervenire dalla difesa dell'onorevole Cosentino costituisce esercizio della facoltà attribuita al soggetto interessato di fornire i chiarimenti che reputi opportuni e, specularmente, costituisce un dovere della Giunta esaminarla nell'ambito delle proprie competenze.
Precisa, in primo luogo, che non sussistono i presupposti di fatto per svolgere adesso alcuna valutazione, alla quale pure ha fatto riferimento il relatore, in ordine alla insindacabilità della condotta dell'onorevole Cosentino.
Allo stato attuale, la Giunta è chiamata a pronunciarsi su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni: si tratta, dunque, di valutare se nell'attività di captazione sia rinvenibile un intento persecutorio da parte dell'autorità giudiziaria o se comunque le intercettazioni siano avvenute in violazione della legge, circostanza che si verificherebbe qualora si accerti che il Cosentino avrebbe dovuto essere iscritto nel registro degli indagati in un momento antecedente e che, conseguentemente, fosse sorto l'obbligo da parte del giudice di richiedere l'autorizzazione preventiva.
Sotto questo profilo, a suo avviso, la magistratura ha agito correttamente. Tra gli elementi posti a supporto della richiesta di proroga delle intercettazioni non figurano, infatti, né l'ipotesi accusatoria dell'associazione a delinquere della quale avrebbe fatto parte il Cosentino, né profili di commistione del Cosentino nelle attività illecite degli imputati comuni. L'attività di intercettazione della quale era stata richiesta la proroga era dunque teleologicamente orientata ad acquisire gli elementi probatori delle attività illecite poste in essere da questi ultimi.
La prevedibile intrusione nella sfera di comunicazioni del parlamentare non consente, di per sé, di fondare il sospetto che la magistratura abbia agito in violazione della legge.
Non essendo questa la sede appropriata, tralascia qualsiasi riflessione sulla natura dei fatti che emergono dalle intercettazioni, che non stenta a definire inquietanti, in quanto hanno portato alla luce un vero e proprio tentativo di interferenza sull'attività delle istituzioni democratiche; dovendosi dunque limitare al solo dato formale, ricorrono a suo avviso i presupposti per concedere l'autorizzazione.

Ignazio LA RUSSA, presidente, ritiene che il giudizio sulla natura casuale o meno delle intercettazioni indirette rappresenti un tema estremamente delicato, trattandosi di definire l'ambito di una prerogativa costituzionalmente riconosciuta alle Assemblee parlamentari e non di un privilegio del singolo deputato.
A tale proposito, ricorda come anche nel corso della seduta di ieri dell'Aula, dedicata all'esame dell'autorizzazione all'utilizzo di conversazioni e comunicazioni nei confronti di Francesco Proietti Cosimi, sia emersa la problematica dell'utilizzo delle intercettazioni indirette e della necessità e rilevanza delle stesse. In quel caso, a suo avviso, la Camera ha sviluppato un ragionamento approfondito e sereno che auspica possa guidare l'attività della Giunta anche in questa occasione.

Franco VAZIO (PD) concorda con il Presidente circa la delicatezza della questione, ricordando, in ogni caso, che - come opportunamente sottolineato dall'onorevole Rossomando - nell'esame della domanda riferita a Proietti Cosimi era emerso un dato documentale su cui la Giunta aveva fondato le proprie valutazioni che, nel caso in esame, è invece assente.

Enrico COSTA (PdL), relatore, si riserva di formulare la propria proposta in una prossima seduta, anche allo scopo di valutare se articolarla in modo differente con riguardo alle intercettazioni effettuate prima e a quelle effettuate dopo le informative di Polizia giudiziaria richiamate nella nota difensiva.

Giulia GRILLO (M5S) invita il relatore a formulare comunque una sua proposta nella prossima seduta.

Anna ROSSOMANDO (PD) ricorda che la Giunta è già convocata per domani su questo medesimo oggetto e che, in quella sede, si dovrebbe concludere l'esame della domanda in titolo.

Ignazio LA RUSSA, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, giovedì 7 novembre alle ore 13,30, riservandosi di verificare se, in quella sede, siano maturate le condizioni per procedere al voto.

Giovedì 7 novembre 2013.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del senatore Denis Verdini, di Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, nonché di Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 2, per la parte relativa a Nicola Cosentino).
(Seguito dell'esame e conclusione).

Enrico COSTA (PdL), relatore, ricorda che la Giunta è chiamata ad esprimersi sulla richiesta dell'Autorità giudiziaria di utilizzo in sede processuale di novantadue conversazioni, avvenute tra il 24 settembre 2009 ed il 14 febbraio 2010, relative a comunicazioni di Cosentino.
Preliminarmente rileva che le operazioni di intercettazione, quantomeno con riguardo al deputato interessato, riguardano numerose conversazioni, che proseguono per un arco di tempo piuttosto ampio (più di quattro mesi) ed evidenziano che vi era una certa abitualità nei contatti tra il parlamentare e i soggetti direttamente sottoposti al controllo delle utenze.
Ciò assume rilievo in quanto, proprio al fine di verificare la «casualità» delle intercettazioni e dunque escludere che vi sia stata un'elusione delle garanzie costituzionali, la stessa Corte Costituzionale, nella pronuncia n. 114 del 2010, suggerisce di valutare alcuni elementi significativi quali, ad esempio, i rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; l'arco di tempo durante il quale l'attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.
Evidenzia, altresì, che - con riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine - le indagini erano finalizzate, a quel tempo, ad accertare le eventuali attività illecite di interferenza sugli organi istituzionali degli indagati comuni in merito a due ipotesi criminose che, in modo lampante, toccavano direttamente la posizione dell'onorevole Cosentino.
Si riferisce, in particolare, alle supposte pressioni sulla Corte di cassazione per un sollecito esame del ricorso relativo all'ordinanza di custodia cautelare emesso nei confronti di Cosentino e all'azione di supporto della sua candidatura alla Presidenza della Regione Campania.
Reputa arduo immaginare che l'organo inquirente non abbia in alcun modo concentrato la sua attenzione anche su quale fosse il grado di coinvolgimento del diretto interessato nell'ipotetica attività criminosa.
Invita i colleghi a valutare con attenzione gli elementi che emergono in modo oggettivo dagli atti in possesso della Giunta. Si evince chiaramente che i primi esiti di questo filone di indagine sono già desumibili dall'informativa del 23 gennaio 2010, che è stata acquisita dalla pubblica accusa il 25 gennaio 2010. Tale atto investigativo indica in modo esplicito i contenuti dell'indagine e, in modo altrettanto evidente, testimonia che vi sono contatti abituali tra gli indagati e il Cosentino: basti pensare che si registrano più di dieci conversazioni in soli quattro giorni.
All'atto della proroga delle operazioni di intercettazione, a partire da quella data, non solo era «prevedibile» che altre comunicazioni del parlamentare sarebbero state registrate ma, soprattutto, è inverosimile ritenere che l'organo inquirente non abbia spostato la sua attenzione anche sul ruolo di Cosentino in vicende in cui era obiettivamente coinvolto in prima persona. La stessa nota difensiva fatta pervenire dal deputato interessato rileva che questi elementi sono tutti immediatamente rinvenibili nella informativa del 23 gennaio 2010 (e forse anche in quella precedente del 15 gennaio che, tuttavia, la difesa non ha inteso citare testualmente).
In altre parole, da quella data si deve ritenere che sia sopravvenuto - per usare le parole della pronuncia della Corte Costituzionale n. 114 del 2010 - «nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obbiettivi (...). Quando ciò accadesse, ogni «casualità» verrebbe evidentemente meno: le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero "mirate" (e, con ciò, "indirette"), esigendo quindi l'autorizzazione preventiva della Camera».
Per queste ragioni, formula la proposta di negare l'autorizzazione all'uso processuale di quelle intercettazioni di comunicazioni dell'onorevole Cosentino assunte successivamente al 25 gennaio 2010.

Daniele FARINA (SEL) rileva che la prospettazione dell'iter giudiziario avanzato dal relatore accentua in modo improprio dati che dovrebbero indurre a ritenere eluso il dettato costituzionale e la relativa disciplina attuativa. A suo avviso, invece, nessuno di questi elementi può realmente indurre a ritenere che l'Autorità giudiziaria non abbia operato in modo assolutamente legittimo. Preannuncia, quindi, il suo voto contrario alla proposta del relatore.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) è ben consapevole della difficoltà di svolgere un esame della vicenda sottraendosi alle pressioni mediatiche e anche ai propri convincimenti politici personali, da sempre avversi a quelli dell'onorevole Cosentino.
Sente, in ogni caso, la responsabilità di affermare anche in questa sede il principio secondo cui sono soggetti alla legge tutti i cittadini, compresi coloro che amministrano la giustizia. La declinazione, nel caso concreto, di tale principio porta a dare rilievo all'elemento che emerge in modo inequivoco dagli atti e cioè che l'ordinamento imponeva all'autorità procedente di richiedere l'autorizzazione parlamentare per proseguire le intercettazioni telefoniche a partire dalla data del 25 gennaio 2010. Pertanto, a suo avviso, le comunicazioni assunte in un periodo successivo dovrebbero essere considerate processualmente inutilizzabili.

Sofia AMODDIO (PD) si sofferma sulla argomentazione principale addotta dalla difesa dell'onorevole Cosentino nella nota oggetto della discussione della seduta precedente e che, in parte, è stata riproposta dal relatore. Si riferisce, in particolare, alla necessità per l'autorità giudiziaria di richiedere l'autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 laddove vi sia una «elevata probabilità» di intrusione nella sfera comunicativa di un parlamentare.
Sul punto ricorda che la sentenza n. 390 del 2007 della Corte costituzionale ha chiarito in modo inequivoco l'infondatezza di un siffatto criterio che, da un lato, dilata eccessivamente il perimetro applicativo del citato articolo 4 e, dall'altro, introduce «una limitazione all'attività di indagine che può apparire di dubbio fondamento razionale».
Peraltro, se ciò vale sicuramente in astratto, appare pienamente valido anche per la fattispecie concreta dove non vi era una assoluta e reale probabilità di contatti tra persone che non sono certamente in rapporti amicali.
Per tali ragioni, esprime a nome del suo Gruppo il voto contrario alla proposta del relatore, ritenendo, dunque, necessario concedere l'autorizzazione richiesta con riferimento a tutte le intercettazioni oggetto della domanda.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, evidenzia che gli atti giudiziari sembrano, tuttavia, dimostrare effettivamente e senza ombra di dubbio l'elevata probabilità di intrusione nella sfera comunicativa di un parlamentare e che tale elemento era conosciuto o conoscibile da parte degli inquirenti.

Paola CARINELLI (M5S), intervenendo a nome del suo Gruppo, ribadisce che l'esame attento della documentazione disponibile conduce a ritenere sicuramente necessario concedere, senza alcuna limitazione, l'autorizzazione richiesta dall'Autorità giudiziaria con argomentazioni convincenti ed esaustive. In particolare, non appare revocabile in dubbio che gli indizi di coinvolgimento dell'onorevole Cosentino in ipotesi di reato siano emersi solo dopo l'ultima delle intercettazioni di cui si richiede l'utilizzo processuale.

Matteo BRAGANTINI (LNA) sottolinea la peculiarità della domanda in esame. Vi sono sicuramente i margini per ritenere che il magistrato potesse verificare l'eventualità di richiedere una autorizzazione alla Camera prima di quando ciò sia effettivamente avvenuto. Nello stesso tempo, non si può affermare con certezza che sia stata posta in essere un'azione di consapevole aggiramento delle norme che tutelano le prerogative parlamentari. Non essendo questa la sede per esprimersi in senso favorevole o contrario alla permanenza di una siffatta prerogativa, la Giunta non può far altro che verificare, finché essa è in vigore, la corretta applicazione della disciplina ordinamentale.
Per tali motivi ritiene che la proposta del relatore costituisca un giusto punto di equilibrio.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ritiene utile svolgere qualche riflessione sul merito del documento in esame.
In primo luogo, osserva che la proposta del relatore non va intesa come un diniego di autorizzazione. Essa, in realtà, conforta la richiesta dell'Autorità giudiziaria con riguardo ad un numero rilevante di intercettazioni che, peraltro, comprende quelle ritenute più significative dal Giudice rimettente sul piano probatorio. La proposta del relatore va quindi letta, sempre che il relatore lo confermi, come una «concessione parziale» dell'autorizzazione, proprio a significare che non si vuole ostacolare il corso della giustizia, ma solo delimitare il confine oltre il quale - sia pure inconsapevolmente e in assoluta buona fede - alcuni comportamenti dell'organo inquirente finiscano con il pregiudicare l'espressione di una delle residue prerogative parlamentari.
Ritiene necessario un approfondimento, senza il quale non gli è possibile esprimere alcun voto, per verificare i contenuti delle venticinque comunicazioni di cui - secondo la proposta del relatore - si negherebbe l'utilizzo processuale. Chiede, quindi, ai colleghi di esprimersi in ordine ad una sospensione della seduta o ad un rinvio di qualche giorno, sempre che ne sia condivisa l'utilità.

Enrico COSTA (PdL), relatore, nel riformulare la sua proposta nel senso indicato dal presidente, rileva che il suo Gruppo riterrebbe comunque necessario un aggiornamento dei lavori nel caso in cui essa fosse respinta: occorre, infatti, nominare un nuovo relatore cui dare il tempo necessario per avanzare una motivata ed articolata proposta alternativa.

Anna ROSSOMANDO (PD) osserva che la Giunta ha avuto a disposizione un ampio margine di tempo per valutare gli atti a sua disposizione ed ha svolto, anche grazie all'opera del relatore, un serio approfondimento dei documenti trasmessi. Se da un punto di vista teorico ogni richiesta di approfondimento è sempre condivisibile, nel caso concreto sono però maturi i termini per una decisione sulla richiesta dell'Autorità giudiziaria che sia fondata su parametri normativi e giurisprudenziali consolidati.
Quanto alle valutazioni in ordine alla valenza probatoria più o meno incisiva delle singole conversazioni telefoniche, rileva che la Giunta non deve entrare nel merito delle decisioni dell'Autorità giudiziaria se non tangenzialmente, vale a dire in modo strumentale alle decisioni che la Giunta stessa è chiamata ad assumere.
Non ravvisa, pertanto, alcuna utilità nell'ipotesi di lavoro illustrata dal presidente, che comprende essere dettata dall'esigenza di salvaguardare uno spirito di condivisione del metodo di lavoro della Giunta. Né ritiene necessario che, una volta respinta la proposta del relatore, si debbano necessariamente aggiornare i lavori dell'organo ad una prossima seduta.

Paola CARINELLI (M5S) si dichiara contraria ad ogni ipotesi di rinvio della seduta che non consenta di concludere oggi stesso l'esame della domanda in titolo.

Dalila NESCI (M5S), associandosi alla collega Rossomando, chiede di evitare tattiche dilatorie.
Considera infatti irricevibili sia la proposta del relatore sia l'ipotesi di un rinvio della votazione finale dettata dalla necessità, una volta respinta - come appare probabile - quella dell'onorevole Costa, di incaricare un nuovo relatore per formulare la proposta.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, prende atto che la maggioranza dei componenti della Giunta non ritiene opportuno aggiornare i lavori della Giunta al fine di svolgere gli approfondimenti da lui proposti.
Pone, quindi, in votazione la proposta del relatore come riformulata in corso di seduta, con l'avvertenza che, in caso di reiezione, conferirà l'incarico di assumere le funzioni di relatore e di formulare, ove ritenga di farlo già oggi, una nuova proposta da porre ai voti nella seduta odierna alla deputata Amoddio, avendo ella espresso la dichiarazione di voto a nome del Gruppo di maggioranza relativa.

La Giunta respinge la proposta del relatore con 12 voti contrari e 3 favorevoli.

Sofia AMODDIO (PD), relatore, si dichiara disponibile a sottoporre sin d'ora alla Giunta una proposta di deliberazione.
Richiamando le valutazioni già espresse nella scorsa seduta, ribadisce il suo convincimento circa la legittimità dell'operazione investigativa oggetto della domanda giudiziale, che va pertanto accolta nella sua interezza.
Tale proposta appare pienamente conforme alla prassi applicativa dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, evitandone quelle dilatazioni interpretative suggerite dalla memoria difensiva depositata nell'interesse dell'onorevole Cosentino e nella piena convinzione dell'assenza di ogni intento persecutorio da parte dell'Autorità giudiziaria rimettente.

Enrico COSTA (PdL), intervenendo non più in veste di relatore, ravvisa una fuorviante interpretazione delle norme di riferimento. Considerato che la richiesta dell'Autorità giudiziaria non ha ad oggetto l'esecuzione di una misura cautelare, ma l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni, reputa non pertinente il richiamo al fumus persecutionis e all'articolo 68 della Costituzione. Né oggetto del giudizio della Giunta può essere il contenuto della memoria difensiva, cui pure nuovamente la collega Amoddio ha fatto cenno. In questo caso la Giunta è chiamata infatti a valutare se l'attività di captazione sia stata effettivamente casuale o se, invece, l'Autorità giudiziaria avrebbe dovuto richiedere un'autorizzazione preventiva.
Conclusivamente, osserva che sia buona regola non confondere le convinzioni con le convenienze e auspica che in futuro il Partito Democratico assuma la stessa posizione anche con riferimento ad eventuali analoghe richieste dell'autorità giudiziaria che non dovessero riguardare esponenti di schieramenti avversi.

Anna ROSSOMANDO (PD), replicando al collega Costa, ribadisce che è assolutamente pertinente il richiamo all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, che, come noto, costituisce disciplina attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, nella parte in cui si tratta delle intercettazioni telefoniche. Quanto alla valutazione sulla sussistenza o meno di un intento persecutorio, rileva che ciò costituisce uno dei criteri che orientano l'attività della Giunta anche con riguardo alla fattispecie concreta.

Matteo BRAGANTINI (LNA), nell'annunciare il voto favorevole sulla proposta della relatrice, ritiene necessario motivare tale posizione, anche alla luce del fatto che si era già espresso favorevolmente in merito anche alla proposta dell'onorevole Costa.
Infatti, a suo giudizio la maggior parte delle intercettazioni oggetto della domanda ha natura casuale e solo su una minima parte di esse può sorgere il sospetto che tale requisito difetti. Considerato che la proposta dell'onorevole Amoddio investe la totalità delle intercettazioni, valuta coerente un suo voto a favore.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, pone ai voti la proposta del relatore, deputata Amoddio, di concedere l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti.

La Giunta approva la proposta con 13 voti favorevoli e 1 contrario.

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