| TESTO DEL REGOLAMENTO |
MODIFICA PROPOSTA |
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Art. 22
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Art. 22
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Il comma 1 è sostituito dal seguente:
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1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
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1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:
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| I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;
| I - Affari istituzionali, sicurezza e immigrazione;
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| II - Giustizia;
| II - Giustizia;
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| III - Affari esteri e comunitari;
| III - Affari esteri e difesa;
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| IV - Difesa;
| IV - Bilancio, programmazione economica e finanze;
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| V - Bilancio, tesoro e programmazione;
| V - Cultura, ricerca e istruzione;
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| VI - Finanze;
| VI - Territorio, mobilità e infrastrutture;
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| VII - Cultura, scienza e istruzione;
| VII - Energia, sviluppo economico e rurale e tutela della concorrenza;
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| VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;
| VIII - Politiche socio-sanitarie e del lavoro;
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| IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;
| IX - Tutela dell'ambiente e del paesaggio;
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| X - Attività produttive, commercio e turismo;
| X - Politiche dell'Unione europea.
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| XI - Lavoro pubblico e privato;
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| XII - Affari sociali;
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| XIII - Agricoltura;
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| XIV - Politiche dell'Unione europea.
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Art. 23
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Art. 23
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Il comma 10 è sostituito dai seguenti:
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10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di
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10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di
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| lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, è riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attività inerenti al mandato parlamentare
| lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni in modo da assicurare che le Commissioni permanenti si riuniscano il lunedì dalle 15 alle 17 e il giorno di martedì al mattino e l'Assemblea nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. Il Presidente della Camera promuove le intese necessarie con il Presidente del Senato della Repubblica, per assicurare che le Commissioni bicamerali e d'inchiesta si riuniscano il lunedì dalle 17.30 alle 20 e il giorno di martedì al pomeriggio. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, è riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attività inerenti al mandato parlamentare.
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10-bis. Escluso il periodo in cui si svolge la sessione di bilancio, la ripartizione dei tempi di cui al comma 10 è eccezionalmente derogabile con il consenso unanime dei presidenti dei Gruppi.
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Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:
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Art. 25-bis
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1. I calendari dei lavori di cui agli articoli 24 e 25 sono predisposti in modo tale da rispettare quanto previsto dall'articolo 23, comma 10.
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