TESTO DEL REGOLAMENTO |
MODIFICA PROPOSTA |
Art. 63.
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Art. 63.
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Il comma 1 è sostituito dal seguente: |
1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti: |
1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti: |
I – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni; |
I – Affari istituzionali, sicurezza e immigrazione; |
II – Giustizia; |
II – Giustizia; |
III – Affari esteri e comunitari; |
III – Affari esteri e difesa; |
IV – Difesa; |
IV – Bilancio, programmazione economica e finanze; |
V – Bilancio, tesoro e programmazione; |
V – Cultura, ricerca e istruzione; |
VI – Finanze; |
VI – Territorio, mobilità e infrastrutture; |
VII – Cultura, scienza e istruzione; |
VII – Energia, sviluppo economico e rurale e tutela della concorrenza; |
VIII – Ambiente, territorio e lavori pubblici; |
VIII – Politiche socio-sanitarie e del lavoro; |
IX – Trasporti, poste e telecomunicazioni; |
IX – Tutela dell'ambiente e del paesaggio; |
X – Attività produttive, commercio e turismo; |
X – Politiche dell'Unione europea. |
XI – Lavoro pubblico e privato; |
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XII – Affari sociali; |
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XIII – Agricoltura; |
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XIV – Politiche dell'Unione europea. |
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Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente: |
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Art. 25-bis. |
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1. I calendari dei lavori di cui agli articoli 24 e 25 sono predisposti in modo |
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da assicurare che le Commissioni permanenti si riuniscano al mattino nei giorni di lunedì e martedì e l'Assemblea si riunisca nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. Il Presidente della Camera promuove le intese necessarie con il Presidente del Senato della Repubblica, per assicurare che le Commissioni bicamerali e d'inchiesta si riuniscano al pomeriggio nei giorni di lunedì e martedì. |
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2. Escluso il periodo in cui si svolge la sessione di bilancio, la ripartizione dei tempi di cui al comma 1 è eccezionalmente derogabile con il consenso unanime dei presidenti dei Gruppi parlamentari. |