Doc. II, n. 20



TESTO DEL REGOLAMENTO MODIFICA PROPOSTA

Art. 63.

Art. 63.

  Il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:   1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

  I – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;

  I – Affari istituzionali, sicurezza e immigrazione;

  II – Giustizia;

  II – Giustizia;

  III – Affari esteri e comunitari;

  III – Affari esteri e difesa;

  IV – Difesa;

  IV – Bilancio, programmazione economica e finanze;

  V – Bilancio, tesoro e programmazione;

  V – Cultura, ricerca e istruzione;

  VI – Finanze;

  VI – Territorio, mobilità e infrastrutture;

  VII – Cultura, scienza e istruzione;

  VII – Energia, sviluppo economico e rurale e tutela della concorrenza;

  VIII – Ambiente, territorio e lavori pubblici;

  VIII – Politiche socio-sanitarie e del lavoro;

  IX – Trasporti, poste e telecomunicazioni;

  IX – Tutela dell'ambiente e del paesaggio;

  X – Attività produttive, commercio e turismo;

  X – Politiche dell'Unione europea.

  XI – Lavoro pubblico e privato;

 

  XII – Affari sociali;

 

  XIII – Agricoltura;

 

  XIV – Politiche dell'Unione europea.

 
 

Dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

 

Art. 25-bis.

    1. I calendari dei lavori di cui agli articoli 24 e 25 sono predisposti in modo
  da assicurare che le Commissioni permanenti si riuniscano al mattino nei giorni di lunedì e martedì e l'Assemblea si riunisca nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. Il Presidente della Camera promuove le intese necessarie con il Presidente del Senato della Repubblica, per assicurare che le Commissioni bicamerali e d'inchiesta si riuniscano al pomeriggio nei giorni di lunedì e martedì.
    2. Escluso il periodo in cui si svolge la sessione di bilancio, la ripartizione dei tempi di cui al comma 1 è eccezionalmente derogabile con il consenso unanime dei presidenti dei Gruppi parlamentari.