929 GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 2017

ALLEGATO

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

AREA TEMATICA N. 2.
(Sterilizzazione dell'incremento di aliquote dell'Iva e delle accise).

(ART. 1, comma 2)

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. All'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque per cento»;
   b) al comma 5, le parole da: «La vendita» fino a: «in via esclusiva» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva»;
   c) al comma 5, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6»;
   d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita: dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, già attivi alla data di entrata in vigore del presente comma, nonché per le farmacie e le parafarmacie attive nella vendita dei medesimi prodotti alla stessa data, sono stabilite, con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei medesimi prodotti, con esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio. Nelle more dell'adozione del decreto agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività»;
   e) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907 nonché le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50».

  2-ter. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque per cento».
  2-quater. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. È vietata la vendita a distanza transfrontaliera di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica, di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato»;
   b) dopo il comma 11, è inserito il seguente:
  «11-bis. La vendita a distanza non transfrontaliera di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato è consentita in regime di autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014.»;
   c) il comma 12 e sostituito dal seguente:
  «12. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web che effettuano vendite a distanza transfrontaliera ed i siti web che effettuano vendite a distanza non transfrontaliera in difetto dell'autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, ai quali inibire l'accesso attraverso le predette reti, offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina ai sensi dell'articolo 62-quater comma 1-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.».

  2-quinquies. Agli articoli 62-quater, comma 1-bis, e 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento».
  2-sexies. Con le modalità di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino alla data di entrata in vigore del presente comma. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all'85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate mensili pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.
  2-septies. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del comma 2-sexies mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve prevedere la concessione da parte dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.
  2-octies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 2-quinquies. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 2-sexies. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  2-novies. Le maggiori entrate derivanti dalle norme di cui ai commi da 2-quinquies a 2-septies calcolate in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2004, n. 307.
2. 10. Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis sono stabilite con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione dell'attività di tali esercizi e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis osservando i seguenti criteri:
   a) il regime autorizzativo non sia discriminante nei confronti di alcun soggetto attivo sul mercato o intenzionato ad intraprendere una nuova attività nel settore;
   b) non ricomprendere nell'ambito della vendita a distanza vietata dal comma 11 dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6, la vendita online effettuata dai medesimi soggetti di cui alla lettera a).
2. 13. Cristian Iannuzzi, Galgano.

  Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. L'articolo 19-quinquies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 è abrogato.
2. 3. Galgano, Menorello, Catalano, Mucci, Molea, Oliaro, Monchiero.

AREA TEMATICA N. 3.
(Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili, detrazione per sistemazione a verde e cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato).

(ART. 1, commi 3-9)

  Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
  2) ai commi 1 e 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1o gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».

  Conseguentemente dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), numero 2), valutati in 5 milioni di euro annui dal 2018 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 66. Misiani, Giampaolo Galli, Carra.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
   4-bis) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
  2-bis.1. Dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, e per le indagini diagnostiche per la sicurezza negli edifici è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
  2-bis.2. L'importo della detrazione di cui al comma 2-bis.1 è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà.
  2-bis.3. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
3. 61. Vallascas, Sorial, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
   5) al comma 2-ter le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito.»;

  Conseguentemente:
   dopo il numero 5) inserire il seguente:
   5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso.

   alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
   1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.

   alla lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
  2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
*3. 257. Pagani.

  Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
   5) al comma 2-ter le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito.»;

  Conseguentemente:
   dopo il numero 5) inserire il seguente:
   5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso.

   alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
   1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.

   alla lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
  2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
*3. 253. La VI Commissione.

  Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
   5) al comma 2-ter le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito.»;

  Conseguentemente:
   dopo il numero 5) inserire il seguente:
   5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso.

   alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
   1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.

   alla lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
  2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
*3. 225. Bini, Fregolent, Rubinato, Antezza, Vico.

  Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
   5) al comma 2-ter le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito.»;

  Conseguentemente:
   dopo il numero 5) inserire il seguente:
   5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso.

   alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
   1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.

   alla lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
  2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
*3. 245. Moretto, Marco Di Maio, Fregolent, Donati, Gadda.

  Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
   5) al comma 2-ter le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito.»;

  Conseguentemente:
   dopo il numero 5) inserire il seguente:
   5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso.

   alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
   1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.

   alla lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
  2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
*3. 246. Moretto, Marco Di Maio, Donati.

  Al comma 3, lettera a) dopo il numero 6), inserire il seguente:
   6-bis) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
  «2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischi inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.».

  Conseguentemente, il Fondo di cui comma 624, è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2018, 7 milioni di euro annui per l'anno 2019 e il 2020, 9 milioni di euro annui per l'anno 2022 e 2023, 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 e 20 milioni di euro annui per l'anno 2030 e 2031.
3. 58. Misiani, Vico, Carra.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1, inserire il seguente:
   1-bis) al comma 1-bis, le parole: «per unità immobiliare per ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «per unità immobiliari relative a costruzioni adibite ad abitazione e con un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 200.000 per unità immobiliari relative a costruzioni adibite in modo esclusivo ad attività produttive.».

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –   900.000;
   2019: –14.400.000;
   2020: –27.300.000.
3. 39. Marchi.

  Al comma 3, lettera b), numero 2), aggiungere il seguente capoverso:
   1-sexies.2. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo e nei manufatti contenenti amianto strumentali all'attività agricola, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 3 inserire il seguente:
   «3-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-sexies.2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 3 del presente articolo sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2018,10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020.»;
   alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 5.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –15.000.000.
*3. 2. La XIII Commissione.

  Al comma 3, lettera b), numero 2), aggiungere il seguente capoverso:
   1-sexies.2. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo e nei manufatti contenenti amianto strumentali all'attività agricola, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 3 inserire il seguente:
   «3-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-sexies.2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 3 del presente articolo sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2018,10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020.»;
   alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 5.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –15.000.000.
*3. 204. Lavagno.

  Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018».

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica, economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 16. Saltamartini, Molteni.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) al comma 1-septies le parole: «zone classificate a rischio sismico 1» sono sostituite dalle seguenti: «zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, lettera b), numero 2-bis), pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 32 milioni di euro per l'anno 2019, 50,5 milioni di euro per l'anno 2020, 69 milioni di euro per l'anno 2021, 84,5 milioni di euro per l'anno 2022, 73,5 milioni di euro per l'anno 2023, 38 milioni di euro per l'anno 2024, 17,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 41. Misiani, Marchi, Carra.

  Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  3-bis. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo, si prescrive in due anni. Nei contratti di cui al primo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al terzo periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.
  3-quater. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
  3-quinquies. L'Autorità per l'energia, elettrica, il gas e il sistema idrico può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.
  3-sexies. Entro il 1o luglio 2019, il soggetto gestore del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, provvede agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere attraverso esso ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  3-septies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.
  3-octies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:
   a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) per il settore del gas, al 1o gennaio 2019;
   c) per il settore idrico al 1o gennaio 2020.
3. 171. Baldelli, Becattini, Ricciatti, Allasia, Rampelli, Crippa, Galgano, Vignali, Paglia, Gigli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  3-ter. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2019, 28 milioni di euro per l'anno 2020, 38 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029, 3 milioni di euro per l'anno 2030, e 8 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 40. Marchi, Carra.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sono individuati criteri e modalità volti a favorire la diffusione della tecnologia vehicle to grid, anche prevedendo la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.
  3-ter. Al fine di incentivare l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica, entro il medesimo termine di cui al comma 3-bis, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce le tariffe per il consumo dell'energia elettrica per la ricarica del veicoli, non superiori alle attuali tariffe previste per i clienti domestici residenti, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
3. 63. Fraccaro, Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello, Fantinati.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, le parole: «l'utilizzo di fonti rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «l'installazione di impianti da fonti rinnovabili e/o di unità di microcogenerazione come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20».
3. 75. Pelillo.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per la riallocazione dei «Sussidi ambientalmente dannosi» a favore dei «Sussidi ambientalmente favorevoli», così come indicati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli», reso noto in data 23 febbraio 2017, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
  3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo Cop 21 Agenda 2030 ONU», dotato ed alimentato da risorse annuali di origine riallocativa, con riferimento al Catalogo dei Sussidi del Ministero Ambiente, previsto dall'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 nonché da eventuali altre entrate. Il CIPE, è incaricato della gestione e del reimpiego delle risorse di cui al citato Fondo ai fini di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla nuova occupazione permanente, destinando altresì una parte delle risorse non inferiore al 20 per cento ad azioni di compensazione a favore dell'occupazione nei settori che cedono risorse e prevedendo, altresì, un piano specifico per l'agricoltura.
  3-quater. Il processo riallocativo avrà inizio dal 1o gennaio 2018 e dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
3. 108. Pastorino, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:
   a) soggetti pubblici, associazioni e società sportive senza fini di lucro, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici non compresi nel Piano di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2015 convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
   b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico di edifici pubblici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.»;
   b) conseguentemente, alla rubrica dell'articolo dopo la parola: «scolastici» sono inserite le seguenti: «sanitari, sportivi».

  3-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire l'immediato accesso ai finanziamenti per gli interventi di cui al precedente comma 3-bis, lettera a), a valere sulle risorse di cui al comma 1, dell'articolo 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ancora disponibili alla predetta data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della, tutela del territorio e del mare, sono integrati il decreto interministeriale 14 aprile 2015, recante «Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici», il decreto ministeriale 22 febbraio 2016, recante «Riprogrammazione delle risorse del Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici» e il decreto ministeriale 27 giugno 2017, recante «Proroga del termine di presentazione delle istanza a valere sulle risorse del Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici».
  3-quater. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «che operano» sono sostituite dalle seguenti: «e ad enti territoriali per effettuare interventi e attività»;
   b) al comma 1, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: d-ter) infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, riqualificazione, elettrica dei veicoli e in generale mobilità sostenibile»;
   c) al comma 2, sono soppressi il primo, il secondo e il terzo periodo;
   d) al comma 6, dopo le parole: «Ai progetti di investimento presentati» sono aggiunte le seguenti: «dagli enti territoriali,»;
   e) conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure per lo sviluppo della green economy».
3. 128. Catalano, Mucci, Oliaro, Galgano, Monchiero.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, si applicano anche alle spese sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per un ammontare di spesa complessivo non superiore a 12.000 euro.
  3-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, stimati in 13 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 24 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 238. Richetti, Arlotti.

  Al comma 4, alinea, sostituire le parole: Per l'anno 2018, con le seguenti: Per gli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.200 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
*3. 3. La XIII Commissione.

  Al comma 4, alinea, sostituire le parole: Per l'anno 2018, con le seguenti: Per gli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.200 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
*3. 252. Falcone.

  Al comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: La detrazione di cui al presente comma è altresì riconosciuta per le spese documentate per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano, gazebo e dehor destinati alla realizzazione di spazi ricreativi. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 3,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 1. Vignali, Carra.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. I commi da 1 a 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:
  1. Ai fini del presente articolo, per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, stipulati a qualsiasi finalità, compresa quella turistica, dal titolare di diritto reale sull'immobile, dal locatario dello stesso o dal comodatario, di durata non superiore a 30 giorni, ivi compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia del locali stipulati direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero per il tramite di piattaforme telematiche che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
  2. Gli immobili locati, per intero o solo in parte, secondo i contratti di cui al comma 1 mantengono la destinazione ad uso abitativo e non sono assimilabili alle strutture ricettive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  3. A decorrere dal 1o giugno 2017, sui canoni e corrispettivi lordi derivanti dai contratti di cui al comma 1, in cui il locatore agisca in qualità di persona fisica al di fuori dell'attività di impresa, nonché nell'ambito dell'offerta di alloggio a titolo oneroso in strutture ricettive non imprenditoriali disciplinate ai sensi delle normative turistiche regionali, si applicano le disposizioni sulla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con l'aliquota del 21 per cento, salva opzione per il regime ordinario da esercitare in dichiarazione dei redditi.
  4. I soggetti che, senza incassare o intervenire nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi di cui al comma 1, esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
  5. Al fine di contrastare l'evasione fiscale, la cedolare secca di cui al comma 2 si applica con l'aliquota del 10 per cento anche qualora il contratto di cui al comma 1 sia concluso per il tramite di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero per il tramite delle piattaforme telematiche di cui al comma 1, a condizione che i relativi canoni o corrispettivi siano incassati da tali soggetti tramite metodi di pagamento tracciabili e che tali soggetti operino, in qualità di sostituti d'imposta, la ritenuta della cedolare secca in misura ridotta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario. Tali soggetti provvedono al versamento delle suddette ritenute con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla loro certificazione e dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La comunicazione dei dati di cui al precedente comma 4 è assolta mediante la certificazione e la dichiarazione di cui al periodo precedente. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione dei regime di cui al presente comma, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non fiscalmente residenti in Italia né ivi stabiliti, ma operanti da uno Stato che consente lo scambio di informazioni e che abbiano optato per la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati per il loro tramite in luogo di locatori, possono scegliere di adempiere gli obblighi di cui al comma 5 direttamente dal loro luogo di stabilimento ovvero tramite rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  5-ter. L'adempimento degli obblighi di cui al comma 5-bis da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e delle piattaforme telematiche operanti in libera prestazione di servizi da un altro Stato membro non comporta la presenza di una stabile organizzazione in Italia di tali soggetti.
  5-quater. L'accesso ai dati comunicati dai soggetti di cui al comma 5 è consentito esclusivamente alle amministrazioni fiscali e finanziarie dello Stato, le quali assicurano idonee misure organizzative e di sicurezza per evitare ogni ulteriore circolazione dei dati personali dei contribuenti non strettamente necessaria per finalità di accertamento e controllo degli adempimenti fiscali previsti dalla presente legge.
  5-quinquies. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «coloro che alloggiano nelle strutture ricettive» sono aggiunte le parole: «o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».
  5-sexies. All'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo le parole: «coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città» sono aggiunte le parole: «o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50» e le parole: «da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione» sono sostituite dalle parole: «da applicare, esclusivamente secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –18.250.000;
   2019: –18.250.000;
   2020: –18.250.000.
3. 172. Palese.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal presente comma, i soggetti titolari delle concessioni autostradali sono obbligati ad affidare una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle medesime concessioni autostradali mediante procedura ad evidenza pubblica; la restante quota può essere realizzata da società direttamente o indirettamente controllate o collegate, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato;
   b) al comma 3, le parole: «del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti cui al comma 1, relativi agli affidamenti,» e le parole: «rispetto al limite indicato» dalle seguenti: «rispetto ai limiti indicati».
3. 201. Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  «7-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ove il genitore affidatario sia fiscalmente a carico di altro soggetto che sostiene anche le spese per i figli affidati, la detrazione spetta a tale soggetto.”».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
3. 150. Rampelli.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:

Art. 10-bis.
(Principio di risarcibilità del contribuente).

  1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.
  2. Il risarcimento e stabilito nella misura del trenta per cento della somma richiesta.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.
3. 158. Giorgia Meloni, Rampelli.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti»;
   b) all'articolo, 19, comma 1 le parole: «settantadue rate» sono sostituite dalle seguenti «centoventi rate»;
   c) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: «redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze» sono inserite le seguenti: «secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta».
   d) all'articolo 30, le parole «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi», sono sostituite dalle parole con gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi di interesse sui titoli di Stato ad un anno, maggiorate dell'uno per cento».
  7-ter. Sui ruoli emessi a partire dal 1o gennaio 2018 la percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, è ridotta di 2 punti percentuali.
  7-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3. 159. Giorgia Meloni, Rampelli.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi cinque anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.
  7-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente comma, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma 7-bis.
  7-quater. All'onere derivante dai commi 7-bis e 7-ter, pari a 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, 307.
3. 274. Matarrese, Latronico, Vargiu, Dambruoso.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». All'onere derivante dal presente comma, pari a 14.3 milioni di euro per l'anno 2018, 28.6 milioni di euro per l'anno 2019 e 42.9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 275. Matarrese, Latronico, Vargiu, Dambruoso.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le strutture ricettive all'aperto, come definite dalla normativa vigente e le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali»;
   b) al comma 5, le parole: «e di 60 milioni di euro nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 75 milioni di euro nell'anno 2020, di 30 milioni di euro nell'anno 2021 e di 15 milioni di euro nell'anno 2022».

  8-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
  8-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
*3. 117. La X Commissione.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le strutture ricettive all'aperto, come definite dalla normativa vigente e le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali»;
   b) al comma 5, le parole: «e di 60 milioni di euro nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 75 milioni di euro nell'anno 2020, di 30 milioni di euro nell'anno 2021 e di 15 milioni di euro nell'anno 2022».

  8-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
  8-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
*3. 242. Benamati, Senaldi, Arlotti, Camani.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di favorire la ripresa economica dei piccoli esercizi di vicinato, in via sperimentale per il biennio 2018 e 2019, le persone fisiche e le società di persone, esercenti servizi commerciali di prima necessità nei territori dei piccoli comuni, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, possono essere assoggettate ad un'imposta, operata nella forma di cedolare secca, in ragione di un'aliquota del 21 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione dell'immobile in cui si svolge l'attività commerciale e le relative pertinenze locate congiuntamente. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.
  8-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno anno del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 24. Guidesi, Allasia, Saltamartini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, e successive modificazioni dopo la lettera q-decies) è aggiunta la seguente:
   q-undecies) «soggetti auto-produttori»: imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte – con cessione alla rete –), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
*3. 44. Montroni.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, e successive modificazioni dopo la lettera q-decies) è aggiunta la seguente:
   q-undecies) «soggetti auto-produttori»: imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte – con cessione alla rete –), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
*3. 219. Realacci.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, e successive modificazioni dopo la lettera q-decies) è aggiunta la seguente:
   q-undecies) «soggetti auto-produttori»: imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte – con cessione alla rete –), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
*3. 167. Laffranco.

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
  9-bis. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle facciate e delle parti comuni degli edifici privati dei centri storici o di aree di particolare pregio dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, presso il Ministero per beni culturali e ambientali è istituito il «Fondo per il recupero delle facciate degli immobili siti nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti» con una dotazione annuale di 50 milioni di euro per il triennio 2018-2020.
  9-ter. Hanno accesso ai finanziamenti gli interventi finalizzati al recupero delle facciate degli edifici che nei centri storici nelle «zone omogenee A» interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni. Nell'erogazione delle risorse, hanno priorità gli immobili di maggior pregio storico e architettonico, o che necessitano di più urgenti e importanti interventi di recupero.
  9-quater. I contributi, erogati dal Comune, coprono fino al 50 per cento dei costi dei lavori e spese tecniche relativamente agli interventi di cui al comma 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse dei fondo di cui al comma 1. I comuni possono stabilire di coprire il 100 per cento dei costi per le spese tecniche solo nel caso che i soggetti proprietari siano in condizioni accertate di impossibilità a sostenere i costi relativi al recupero delle facciate.
  9-quinquies. Ai fini delle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa vigente, i soggetti proprietari possono riferirsi alle somme eccedenti la quota di contributo erogata dal comune ai sensi del comma 9-quater.

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
  621-bis. Limitatamente agli anni 2018, 2019, e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
3. 102. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia, Melilla.

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
  9-bis. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 31) è sostituito dal seguente:
   «31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, a propulsione elettrica, ibrida, GPL o metano, ovvero di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a propulsione elettrica, ibrida, GPL o metano ovvero di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico».

  9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 232. Sanga, Cinzia Maria Fontana, Carnevali, Arlotti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di promuovere la regolarizzazione fiscale del mercato dei biocombustibili legnosi, per le spese documentate relative all'acquisto di legna da ardere per l'alimentazione di generatori di calore finalizzati alla climatizzazione invernale degli edifici ad uso residenziale, spetta in via sperimentale e nel limite massimo di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, una detrazione dall'imposta lorda, in un'unica quota annuale, per una quota pari al 14 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150 euro per contribuente. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ad uso residenziale in grado di comprovare l'effettivo acquisto tramite i documenti fiscali previsti dalla vigente legislazione.

  Conseguentemente:
   al comma 7 sostituire le parole: di cui ai commi da 4 a 6 con le seguenti: di cui ai commi da 4 a 6-bis;
   al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: è incrementato di 297 milioni di euro per gli anni 2018, 2019, 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
*3. 4. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di promuovere la regolarizzazione fiscale del mercato dei biocombustibili legnosi, per le spese documentate relative all'acquisto di legna da ardere per l'alimentazione di generatori di calore finalizzati alla climatizzazione invernale degli edifici ad uso residenziale, spetta in via sperimentale e nel limite massimo di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, una detrazione dall'imposta lorda, in un'unica quota annuale, per una quota pari al 14 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150 euro per contribuente. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ad uso residenziale in grado di comprovare l'effettivo acquisto tramite i documenti fiscali previsti dalla vigente legislazione.

  Conseguentemente:
   al comma 7 sostituire le parole: di cui ai commi da 4 a 6 con le seguenti: di cui ai commi da 4 a 6-bis;
   al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: è incrementato di 297 milioni di euro per gli anni 2018, 2019, 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
*3. 202. Zanin.

AREA TEMATICA N. 3-bis.
(Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative e di sostegno e incentivo all'affitto).

(ART. 1, commi 10-12)

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 109, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che alla dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le quotazioni immobiliari semestrali fissate dall'osservatorio del mercato immobiliare costituito presso l'Agenzia delle entrate, diminuite del trenta per cento per i conduttori titolari di un contratto di locazione con la medesima amministrazione pubblica da almeno dieci anni.
*3-bis. 9. Tancredi.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 109, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che alla dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le quotazioni immobiliari semestrali fissate dall'osservatorio del mercato immobiliare costituito presso l'Agenzia delle entrate, diminuite del trenta per cento per i conduttori titolari di un contratto di locazione con la medesima amministrazione pubblica da almeno dieci anni.
*3-bis. 14. Fiano.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2018 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  12-ter. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.
  12-quater. Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 10 gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».
  12-quinquies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, al fine di individuare modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 12-bis, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziate, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.
  12-sexies. La dotazione del fondo di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è aumentata di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e rifinanziata di euro 10 milioni per l'anno 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 19.000.000;
   2019: – 19.000.000;
   2020: – 25.000.000.
3-bis. 12. Zaratti, Formisano, Kronbichler, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tal fine è autorizzata la spesa massima complessiva di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza del fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
  12-ter. Le disposizioni di cui al comma 12-bis si applicano ai veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere al 10 gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2019.
  12-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis. 23. Cenni, Arlotti, Carra, Castricone.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera i-sexies) le parole «o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate» sono sostituite con le seguenti: «e comunque in una provincia diversa» e il secondo periodo è soppresso;
   b) dopo la lettera i-sexies), è aggiunta la seguente:
    « i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.»
  12-ter. All'articolo 20 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 8-bis è abrogato.
3-bis. 26. Ghizzoni, Carnevali.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 1-ter, introdotto dall'articolo 11-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole «sottoscritti con firma digitale» sono sostituite dalle seguenti: «stipulati con atto pubblico informatico»;
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli articoli 2436, comma 1 e 2556, comma 2, del codice civile».
3-bis. 2. Castelli, Bonafede, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al terzo periodo. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.

  Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 10.000.000.
*3-bis. 24. Realacci, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Carra.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al terzo periodo. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.

  Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 10.000.000. 
*3-bis. 28. Pastorelli, Locatelli.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. Le società per azioni che abbiano nella ragione sociale la finalità di locare unità immobiliari residenziali e relative pertinenze e che il proprio patrimonio sia costituito almeno da 200 unità immobiliari residenziali, possono considerare tali unità immobiliari beni strumentali per l'esercizio di impresa ai fini della determinazione del reddito. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione del presente comma, nei limiti di spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis. 17. Palese.

AREA TEMATICA N. 4.
(Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico).

(ART. 1, comma 13)

  Al comma 13, lettera a), numero 1), lettera i-decies), sostituire le parole: per un importo non superiore a 250 euro con le seguenti: inclusi quelli svolti con treni ad alta velocità, per un importo non superiore a 500 euro.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 13, lettera a), numero 1) della lettera i-decies) aggiungere, in fine, il seguente periodo: al maggior onere derivante dalla precedente disposizione si provvede, mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a circa 180 milioni di euro nell'anno 2019 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2020, di quota parte del maggior gettito derivante dall'aumento del prelievo erariale sugli apparecchi di cui al comma 621-bis.;
   dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  «621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
4. 27. Paglia, Fassina, Marcon, Pastorino, Placido, Melilla.

  Al comma 13, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   c) all'articolo 92, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. La valutazione delle rimanenze dei prodotti suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro il periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, fatta esclusione per i prodotti alimentari e non, il cui consumo e/o utilizzo è consentito, per legge, entro una scadenza certa e prestabilita o, in ogni caso, determinabile, è effettuata, secondo quanto previsto dal comma 5, applicando i seguenti coefficienti: primo esercizio, 80 per cento del costo d'acquisto; secondo esercizio, 60 per cento del costo d'acquisto; terzo esercizio, 40 per cento del costo d'acquisto; quarto esercizio, 20 per cento del costo d'acquisto. Al termine del quarto esercizio le rimanenze devono essere distrutte, salvi i casi in cui le stesse siano donate ad organizzazioni umanitarie; in tali casi le suddette rimanenze hanno valore pari a zero.
  5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce i criteri per la determinazione delle rimanenze per anno d'acquisto in relazione a specifici metodi di valutazione adottati dalle, imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio e, con periodicità annuale, la percentuale di abbattimento ai fini della formazione del reddito di esercizio per le attività commerciali in modo da calcolare il valore effettivo delle rimanenze».
4. 61. Mannino.

  Dopo il comma 13 inserire i seguenti:
  13-bis. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione per le imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alle legge 6 giugno 1974 n. 298 autorizzate alla locazione di veicoli senza conducente ai sensi dell'articolo 84 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 comma 6, ultimo periodo, dopo la parola: «conducente» sono inserite le seguenti: «, e tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte nel relativo albo».
  13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis, valutati in 120 milioni di euro per il 2018, in 74 milioni di euro per il 2019 e in 94 milioni e 200 mila euro all'anno a partire dal 2020, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 38. Fauttilli.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione per le imprese, iscritte all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alle legge 6 giugno 1974 n. 298 autorizzate alla locazione di veicoli senza conducente ai sensi dell'articolo 84 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 comma 6, ultimo periodo, dopo la parola «conducente» sono inserite le seguenti «, e tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte nel relativo albo».

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -120.000 euro;
   2019: -74.000 euro;
   2020: -94.200 euro.
4. 37. Fauttilli.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:
   « i-decies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute, per l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché presso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -20.000.000;
   2019: -23.600.000;
   2020: -23.600.000.
*4. 55. La VII Commissione.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:
   « i-decies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute, per l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché presso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -20.000.000;
   2019: -23.600.000;
   2020: -23.600.000.
*4. 35. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Al fine di ridurre l'inquinamento acustico nelle aree facenti parte dell'intorno aeroportuale e migliorare altresì la vivibilità dei territori coinvolti dalla attività aeroportuali, per favorire uniformità di disciplina nelle regioni a statuto ordinario, sono definiti con legge dello Stato criteri uniformi per il calcolo dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), il cui gettito sarà destinato alle regioni di pertinenza, a sostegno del costo degli interventi necessari per il contenimento del rumore. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri per la definizione di un valore minimo del livello dei tributi, univoco per tipologia e caratteristiche del velivolo.
4. 14. Spessotto, Liuzzi, Dell'Orco, Ferraresi, De Lorenzis, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Crippa, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
  13-bis. A decorrere dall'anno 2018 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è ridotta del 50 per cento per i seguenti soggetti:
   a) coloro i quali richiedono la licenza per la prima volta;
   b) gli ultrasessantacinquenni;
   c) i disoccupati da almeno sei mesi.

  13-ter. All'articolo 5 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 4 aggiungere il seguente: «4-bis. È dovuta in misura ridotta del 50 per cento da coloro i quali richiedono la licenza per la prima volta, dagli ultrasessantacinquenni e dai disoccupati da almeno sei mesi.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -25.000.000;
   2019: -25.000.000;
   2020: -25.000.000.
4. 8. Borghesi, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono, soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  Conseguentemente:
   al comma 624, sostituire le parole: 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108,596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 3.868.200 euro per l'anno 2019, di 75.812.100 euro per l'anno 2020, 120.008.500 euro per l'anno 2021, di 109.304.300 euro per l'anno 2022, di 63.800.700 euro per l'anno 2023, di 48.596.400 euro per l'anno 2024, di 79.392.100 euro per l'anno 2025, di 89.387.900 euro per l'anno 2026, di 81.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 84.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029;
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli importi previsti:
   2019: -50.000.000.
*4. 58. La VI Commissione.

  Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono, soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  Conseguentemente:
   al comma 624, sostituire le parole: 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800,700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 3.868.200 euro per l'anno 2019, di 75.812.100 euro per l'anno 2020, 120.008.500.euro per l'anno 2021, di 109.304.300 euro per l'anno 2022, di 63.800.700 euro per l'anno 2023, di 48.596.400 euro per l'anno 2024, di 79.392.100 euro per l'anno 2025, di 89.387.900 euro per l'anno 2026, di 81.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 84,383.600 euro a decorrere dall'anno 2029;
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli importi previsti:
   2019: -50.000.000.
*4. 17. Vignali.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi.»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessiva» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile fa perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  13-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 13-bis a 13-quater, stimato in 100 milioni di euro per il 2019, e di 60 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
*4. 49. Capezzone, Latronico.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi.»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessiva» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile fa perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  13-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi da 13-bis a 13-quater pari a 100 milioni di euro per il 2019, e a 60 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*4. 65. Romanini, Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  13-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 13-bis a 13-quater, pari a 100 milioni per il 2019, e 60 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**4. 29. Locatelli, Pastorelli, Marzano.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  13-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 13-bis a 13-quater, pari a 100 milioni per il 2019, e 60 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**4. 25. Oliaro, Galgano.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  13-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 13-bis a 13-quater, pari a 100 milioni per il 2019, e 60 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**4. 36. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto, Gelmini.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  13-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 13-bis a 13-quater, pari a 100 milioni per il 2019, e 60 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**4. 43. Gebhard, Alfreider, Schullian, Plangger, Ottobre.

AREA TEMATICA N. 5.
(Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti).

(ART. 1, commi 14-20)

  Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alta lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Per far fronte al minor gettito derivante dall'eccezione disposta ai sensi del comma 14, primo periodo, stimato in 30 milioni di euro nel 2018, 60 milioni di euro nel 2019, 110 milioni di euro nel 2020, 93 milioni di euro nel 2021, 87 milioni di euro nel 2022, 86 milioni di euro nel 2023 e 27 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*5. 17. Bombassei, Oliaro, Librandi, Catalano, Monchiero.

  Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alta lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Per far fronte al minor gettito derivante dall'eccezione disposta ai sensi del comma 14, primo periodo, stimato in 30 milioni di euro nel 2018, 60 milioni di euro nel 2019, 110 milioni di euro nel 2020, 93 milioni di euro nel 2021, 87 milioni di euro nel 2022, 86 milioni di euro nel 2023 e 27 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*5. 13. Vignali, Garofalo.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'Allegato B di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti spese:
   sistemi tecnologici per la multicanalità online e offline;
   sistemi di gestione della supply chain finalizzata al « drop shipping» nell’e-commerce;
   strumenti informativi, di amministrazione, digestione e di prenotazione online e mobile, dei servizi turistici e commerciali;
   piattaforme digitali per acquisti collettivi di beni e servizi nell'ambito del co-retail;
   software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata, applicazioni mobile;
   sistemi di customer relationship management e utilizzo dei big data per analisi del mercato e del comportamento di acquisto dei clienti in ambito artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, ivi compreso il software gestionale di servizi turistici digitali;
   piattaforme condivise per lo sviluppo di marketplace;
   software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -8.000.000;
   2019: -8.000.000;
   2020: -8.000.000.
5. 8. Sorial.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti» le parole: «macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici» sono sostituite dalle seguenti: «macchine operanti con laser ed altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni, protoni e fotoni) elettroerosione, processi elettrochimici, ionizzazioni»;
   b) all'allegato A, sezione «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità» le parole da: «sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali» a: «sistema informativo aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi per l'ispezione, la caratterizzazione, la verifica e la diagnosi (ad esempio macchine di prova di materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi o diagnosi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche e morfologiche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni, caratteristiche fisiche di composizione) e di generare opportuni report da inserire, nei casi richiesti, all'interno del sistema informativo aziendale.
  20-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 20-bis, pari a euro 0,7 milioni per il 2018, euro 2,8 milioni per il 2019, euro 3 milioni per il 2020, euro 3,1 milioni per il 2021, euro 3,3 milioni per il 2022 e euro 2,5 milioni per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del tendo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5. 3. La X Commissione.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti» le parole: «macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici» sono sostituite dalle seguenti: «macchine operanti con laser ed altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni, protoni e fotoni) elettroerosione, processi elettrochimici, ionizzazioni»;
   b) all'allegato A, sezione «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità» le parole da: «sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali» a: «sistema informativo aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi per l'ispezione, la caratterizzazione, la verifica e la diagnosi (ad esempio macchine di prova di materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi o diagnosi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche e morfologiche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni, caratteristiche fisiche di composizione) e di generare opportuni report da inserire, nei casi richiesti, all'interno del sistema informativo aziendale.
  20-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 20-bis, pari a euro 0,7 milioni per il 2018, euro 2,8 milioni per il 2019, euro 3 milioni per il 2020, euro 3,1 milioni per il 2021, euro 3,3 milioni per il 2022 e euro 2,5 milioni per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del tendo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5. 1. Bargero, Benamati, Senaldi, Becattini, Vico, Marchi, Arlotti, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Ginefra, Iacono, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Scuvera, Senaldi, Taranto, Tentori, Vico.

  Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:
  20-bis. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che acquistano beni strumentali nuovi che utilizzano tecniche ecologiche, quali la tecnica del diserbo fisico, per abbattere le erbe infestanti nel verde urbano e nelle aree agricole, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  20-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo dei beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine dei rispetto del limite di spesa di cui al comma 20-quater e al relativo monitoraggio.
  20-quater. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 20-bis non può comportare oneri superiori a 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.
**5. 2. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:
  20-bis. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che acquistano beni strumentali nuovi che utilizzano tecniche ecologiche, quali la tecnica del diserbo fisico, per abbattere le erbe infestanti nel verde urbano e nelle aree agricole, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  20-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo dei beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine dei rispetto del limite di spesa di cui al comma 20-quater e al relativo monitoraggio.
  20-quater. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 20-bis non può comportare oneri superiori a 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.
**5. 36. Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Cenni.

AREA TEMATICA N. 6.
(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018).
(ART. 1, comma 21)

  Al comma 21, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16, del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote».
*6. 2. D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, De Menech.

  Al comma 21, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16, del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote».
*6. 105. Tentori, Gasparini, Carnevali.

  Al comma 21, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Tale disposizione non si applica relativamente alla tassa di soggiorno.».
6. 52. Tancredi.

  Al comma 21, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 26 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ferma restando la sospensione di cui al primo periodo, le regioni potranno modulare la tassa automobilistica regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, differenziandola (bonus-malus) in funzione della maggiore efficienza energetica e del minore livello di emissioni inquinanti del veicolo. Da tale previsione non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
6. 94. Marco Di Maio, Carrescia.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al colma 2, terzo periodo, le parole; «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al camma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  21-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 21-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
  21-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 21-bis e 21-ter, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 123. La VI Commissione.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al colma 2, terzo periodo, le parole; «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al camma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  21-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 21-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
  21-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 21-bis e 21-ter, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 6. Ginato, Fregolent, Marco Di Maio, Moretto.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al colma 2, terzo periodo, le parole; «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al camma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  21-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 21-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
  21-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 21-bis e 21-ter, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 66. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole; «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al camma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  21-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 21-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
  21-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 21-bis e 21-ter, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 106. Taranto, Fregolent.

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) per le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. La riduzione di cui alla presente lettera non si applica agli immobili, o porzioni di immobili, dotati di autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, da censire nell'appropriata categoria catastale, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri».
  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -5.000.000;
   2020: -5.000.000.
**6. 115. La VI Commissione.

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) per le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. La riduzione di cui alla presente lettera non si applica agli immobili, o porzioni di immobili, dotati di autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, da censire nell'appropriata categoria catastale, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri».
  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -5.000.000;
   2020: -5.000.000.
**6. 95. Marco Di Maio, Guerra.

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) per le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. La riduzione di cui alla presente lettera non si applica agli immobili, o porzioni di immobili, dotati di autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, da censire nell'appropriata categoria catastale, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri».
  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -5.000.000;
   2020: -5.000.000.
**6. 99. Donati, Guerra, Benamati.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. L'esenzione di cui al precedente periodo non si applica agli immobili o porzioni di immobili che presentano autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri, che sono comunque dichiarati in catasto come unità immobiliari autonome, censite nella categoria catastale più appropriata.».
  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -8.000.000;
   2019: -8.000.000;
   2020: -8.000.000.
*6. 116. La VI Commissione.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. L'esenzione di cui al precedente periodo non si applica agli immobili o porzioni di immobili che presentano autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri, che sono comunque dichiarati in catasto come unità immobiliari autonome, censite nella categoria catastale più appropriata.».
  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -8.000.000;
   2019: -8.000.000;
   2020: -8.000.000.
*6. 96. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. L'esenzione di cui al precedente periodo non si applica agli immobili o porzioni di immobili che presentano autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri, che sono comunque dichiarati in catasto come unità immobiliari autonome, censite nella categoria catastale più appropriata.».
  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -8.000.000;
   2019: -8.000.000;
   2020: -8.000.000.
*6. 98. Donati.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e 2018».
**6. 15. Lodolini, Fragomeli, Gasparini.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e 2018».
**6. 117. La VI Commissione.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 654-bis è abrogato.
  21-ter. All'onere di cui al comma 21-bis, pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede:
   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018; mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
   d) quanto a 316 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 379, aggiungere il seguente:
  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 316 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 316 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -45.000.000;
   2019: -45.000.000;
   2020: -45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000;
   2020; -1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2018: -2.000.000;
   2019: -2.000.000;
   2020: -2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: -9.000.000;
   2019: -9.000.000;
   2020: -9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
   2018: -2.000.000;
   2019: -2.000.000;
   2020: -2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019; -1.000.000;
   2020: -1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2018: -4.000.000;
   2019: -4.000.000;
   2020: -4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000;
   2020: -1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2018: -19.000.000;
   2019: -19.000.000;
   2020: -19.000.000.
6. 4. Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:
  21-bis. Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, dopo l'articolo 2-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-ter.
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).
  1. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono escluse in ogni caso le attività di incasso diretto di tali entrate.». Conseguentemente, al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 2 dell'articolo 7, la lettera gg-septies) è abolita.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso un decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individua le modalità di accesso del soggetto affidatario alle rendicontazioni dei pagamenti intervenute con riferimento alle entrate affidate sui diversi canali di pagamento disponibili, anche di natura elettronica e le modalità con le quali gli enti locali assicurano ai soggetti privati affidatari dei servizi il pagamento delle prestazioni in termini temporali certi e correlati all'acquisizione delle entrate dell'ente impositore nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ricettivo della direttiva comunitaria 2011/7/UE. Il medesimo provvedimento può prevedere altresì un sistema di split payment, che gli enti locali possono inserire nei capitolati d'oneri riguardanti gli affidamenti delle attività remunerate in relazione alle risultanze delle rendicontazioni dei pagamenti, che consenta ai soggetti affidatari di ricevere il pagamento delle prestazioni rese contestualmente all'acquisizione delle entrate da parte dell'ente titolare, ferma restando la verifica della coerenza delle prestazioni stesse con le pattuizioni contrattuali.
  3. L'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la sola esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto stesso. Oltre alle norme previste dalla procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, possono applicarsi le norme del processo di esecuzione di cui al codice di procedura civile.
  4. Tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali possono essere iscritte a ruolo a seguito della emissione e della notifica dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva degli enti locali. L'ingiunzione è emessa dall'ente locale o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera h), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso del conferimento in concessione di tale funzione, ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche ed integrazioni.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1o gennaio 2017. Per la definizione dei rapporti tra i comuni ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.
  6. Le presenti disposizioni costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Art. 2-quater.
(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali).
  1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:
   a) ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;
   b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere a riscossione coattiva, accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA – SALA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
   c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;
   d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;
   e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006;
   f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-sexies, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006.
  2. All'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono, in fine, aggiunti i seguenti periodi: «La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Agli enti locali è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi, Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse modalità di notifica previste per gli atti di accertamento possono essere utilizzate per la notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.».
  3 All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera gg-sexies) è sostituita come segue;
   «gg-sexies). Ai fini di cui alla lettera gg-quater), il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni domandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, comuni da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'ente locale.».

Art. 2-quinquies.
(Tutela dei diritti del contribuente: moratoria sta crediti di modesta entità, regolazione della fase pre-coattiva, dilazioni di pagamento, certezza degli oneri della riscossione coattiva).
  1. Non si procede all'emissione di ingiunzione per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura, il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.
  2. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento delle procedure di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o prima di applicare una misura cautelare a seguito della notifica di ingiunzione, purché decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si ricorda che il termine di adempimento è scaduto e che qualora non si provveda al pagamento entro 90 giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari.
  3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione precoattiva, relativamente alle fasi sia precedenti che successive all'emissione dell'ingiunzione, fermo restando il limite temporale di cui al successivo comma 6.
  4. Al fine di dare attuazione alle attività di cui ai commi precedenti, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato possono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, avvalersi dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero dei soggetti abilitati all'attività di recupero crediti, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 4.
  5. Sugli atti di riscossione precoattiva di cui ai commi 2 e 3, successivi alla notifica dell'ingiunzione, si applicano gli interessi di mora di cui al successivo comma 13. I costi di istruttoria, elaborazione, spedizione e di eventuale notifica possono essere determinati attraverso deliberazione dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.
  6. In ragione della efficacia precettizia del titolo esecutivo, pari a due anni la fase precoattiva deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.
  7. Su richiesta del contribuente debitore, l'ente territoriale creditore o il soggetto da questo incaricato può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, secondo il seguente schema: – fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; – da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili; – da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili; – da euro 3.000.01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili; – da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili; – oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili;
  8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
  9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente titolare o la società affidataria può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
  10. In caso di mancato pagamento di cinque rate nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; b) il carico non può più essere rateizzato.
  11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 7, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
  12. L'ente locale, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute.
  13. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.
  14. La riscossione coattiva dovrà svolgersi senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ad eccezione di quelli espressamente previsti dalle norme di legge. Il costo di elaborazione, di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle entrate e viene determinato nelle seguenti modalità: a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro; b) una quota denominata «spese esecutive», correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore nella misura fissata con decreto non regolamentare del MEF, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano, le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000; c) una quota a carico del debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla lettera b).
  15. Le spese di notifica degli atti sono ripetibili, nei limiti parametrati a quelli fissati dalla legge con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione. Qualora l'ingiunzione sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario è ripetibile la totalità delle spese di notifica, ivi compresi i diritti, effettivamente sostenute.

Art. 2-sexies.
(Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale).
  1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti: a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche 8 con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni; b) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; c) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi dei contratti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali; d) definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per le aziende abilitate al recupero crediti che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti locali.
  2. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 527, le parole: «e di rimborso» sono sostituite da: «, non si fa luogo al rimborso»;
   b) al comma 528 sono aggiunti i seguenti periodi: «Con riferimento alle quote previste dal presente comma, gli enti creditori possono procedere alla riscossione delle stesse, tranne nel caso in cui siano cadute in prescrizione, attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. A tal fine, il ministero dell'economia e delle finanze integra il decreto di cui al primo periodo così da comprendere tra le informazioni oggetto di comunicazione l'indicazione dell'ultimo atto notificato di ciascuna delle posizioni sulle quali l'agente della riscossione ha esaurito le attività di competenza. Tale facoltà è sempre consentita all'ente locale, in alternativa alla reiscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».

Art. 2-septies.
(Modifiche alla disciplina dei rapporti tra comuni e soggetti affidatari).
  1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), punto 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono eliminate le parole: «iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto«.
  2. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, è in fine aggiunto il seguente periodo: «Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

Art. 2-octies.
(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche).
  1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.
  2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni,
  3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.
  5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
  6. Le tasse e i diritti per atti giudiziari compresi quelli dovuti all'Ufficiale giudiziario anche per le notifiche e le iscrizioni a ruolo nei tribunali in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva azionato con ingiunzione di pagamento, continuano a essere ridotti alla metà e possono essere prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente se diversa dal soggetto procedente.».
6. 28. Cariello, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, le parole: «enti territoriali», sono sostituite dalle seguenti: «enti locali».
*6. 3. Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, le parole: «enti territoriali», sono sostituite dalle seguenti: «enti locali».
*6. 16. Misiani.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, le parole: «enti territoriali», sono sostituite dalle seguenti: «enti locali».
*6. 139. Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Al comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, il secondo periodo è soppresso.
6. 21. Cariello, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Latronico.

  Dopo il comma 21, aggiungere seguente:
  21-bis. All'articolo 1, comma 11, ultimo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 dopo le parole: «sono affidate» inserire le seguenti: «ai soggetti muniti di licenza ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché».
6. 97. Sani.

AREA TEMATICA N. 7.
(Sostegno agli investimenti delle PMI – Nuova Sabatini)

(ART. 1, commi 22-24)

  Al comma 22, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il numero: «33» con il seguente: «36,5»;
   b) sostituire il numero: «66» con il seguente: «74,7»;

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 338 a 343.
7. 16. Mazziotti Di Celso, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
  24-bis. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese in software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela del marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto, sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni come rifinanziato dal comma 1 è riservata agli investimenti di cui al presente comma.
7. 35. Senaldi, Montroni, Carra.

  Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
  24-bis. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente, in compensazione; ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  24-ter. Le disposizioni di cui al comma 39-bis si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
  24-quater. Il credito di imposta di cui al comma 24-bis si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  24-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento dei beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del reddito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 39-sexies e al relativo monitoraggio.
  24-sexies. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 24-bis al 24-quinquies non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018,2019 e 2020, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 2. La XIII Commissione.

  Dopo il camma 24, aggiungere il seguente:
  24-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo III e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -15.000.000;
   2020: -20.000.000.
*7. 1. La XIII Commissione.

  Dopo il camma 24, inserire il seguente:
  24-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo III e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -15.000.000;
   2020: -20.000.000.
*7. 29. Fiorio, Romanini, Cenni.

  Dopo il comma 24, inserire il seguente:
  24-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

  Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: Voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2018: -5.000.000;
   2019: -15.000.000;
   2020: -20.000.000.
*7. 22. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Sandra Savino.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
  24-bis. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 24-ter a 24-septiesdecies sono considerati posizioni in sofferenza i rapporti giuridici tra banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominato «testo unico bancario», soggetti autorizzati in base alla normativa vigente all'esercizio del credito, comprese le società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e agenzie di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito complessivamente denominati «soggetti autorizzati all'esercizio del credito», e i loro debitori, quando siano classificati come crediti in sofferenza secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia e risultino tali al 31 dicembre 2016 presso la Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia, di seguito denominati «debitori».
  24-ter. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informano i debitori del valore netto del credito di cui al comma 24-bis iscritto in bilancio alla medesima data. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il debitore può proporre al soggetto autorizzato all'esercizio del credito una transazione stragiudiziale per il pagamento a saldo e stralcio della somma dovuta, in base a un piano di ammortamento concordato tra le parti, per un importo non superiore al valore netto di bilancio di ciascuna esposizione, come risultante dal bilancio al 31 dicembre 2016.1 soggetti autorizzati all'esercizio del credito non possono rifiutare la proposta transattiva se l'importo offerto in pagamento dal debitore è pari al valore netto di bilancio di ciascun credito.
24-quater. L'atto di transazione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve prevedere la rinuncia del creditore al maggior credito e alle garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'ultimo effettivo pagamento a saldo previsto dall'accordo transattivo, 11 credito oggetto della transazione rimane iscritto nella Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia solo per la parte rideterminata contrattualmente. L'atto di transazione è esente dalle imposte di bollo e di registro.
  24-quinquies. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche sono a carico del soggetto autorizzato all'esercizio del credito.
  24-sexies. Al debitore non è consentito, senza l'accordo scritto dal creditore, di effettuare atti dispositivi dei proprio patrimonio immobiliare detenuto alla data della richiesta di cui al comma 24-ter fino al momento in cui non ha ultima i pagamenti previsti nell'accordo transattivo di cui allo stesso comma 24-ter.
  24-septies. Qualora il debitore sia un'impresa, alle riduzioni dei debiti proposte ai sensi della presente legge si applicano le esclusioni di cui all'articolo 88, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  24-octies. L'eventuale procedura esecutiva conseguente al mancato rispetto dei termini dell'accordo transattivo è disposta sul valore del eredito residuo del nuovo piano di ammortamento concordato sulla base del valore netto del credito iscritto in bilancio del soggetto autorizzato all'esercizio del credito.
  24-novies. Qualora il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non ottemperi alla richiesta avanzata dal debitore ai sensi del comma 24-quater ovvero lo faccia in ritardo rispetto al termine ivi indicato ovvero fornisca un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, allo stesso si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un minimo di 300.000 euro fino a un massimo del 10 per cento del fatturato.
  24-decies. Per i crediti ipotecati classificati come crediti in sofferenza al 31 dicembre 2016 per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, il soggetto autorizzato all'esercizio del credito e il debitore, in alternativa alla transazione con pagamento in un'unica soluzione a saldo e stralcio, possono concordare il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di tale credito al 31 dicembre 2016. Il ripristino del contratto di finanziamento ai sensi del presente comma comporta l'applicazione obbligatoria, secondo i diversi casi e sempre che il creditore non vi rinunci espressamente, di quanto previsto dagli articoli 48-bis e 120-quinquiesdecies del testo unico bancario. Si applicano comunque gli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  24-undecies. Qualora il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non aderisca alla proposta del debitore di formalizzare la transazione ai sensi dei precedenti commi le eventuali svalutazioni e perdite registrate nei quattro anni successivi sui relativi crediti non sono fiscalmente deducibili.
  24-duodecies. In ogni caso, qualora il credito oggetto della proposta di transazione rifiutata sia ceduto a terzi, non sono fiscalmente deducibili le perdite commisurate alla differenza tra il valore proposto dal debitore e l'eventuale minor prezzo di cessione realizzato sul relativo credito ceduto.
  24-terdecies. Le maggiori perdite dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito conseguenti alla formalizzazione degli accordi transattivi di cui ai precedenti commi sono interamente deducibili ai fini fiscali nell'esercizio in cui sono state registrate, con una maggiorazione del 20 per cento da dedurre: in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro esercizi successiva.
  24-quaterdecies. I crediti per i quali è stata proposta dal debitore al soggetti autorizzati all'esercizio dal credito una transazione ai sensi dei precedenti commi, per i tre anni successivi alla data della proposta di transazione, non possono esseri ceduti a terzi a qualunque titolo per un importo inferiore al loro valore netto iscritto in bilancio al 31 dicembre 2016.
  24-quinquiesdecies. In tutti i casi in cui, nella vigenza di un accordo transattivo formalizzato tra il soggetto autorizzato all'esercizio del credito e il debitore ai sensi dei commi precedenti, il debitore non provvede al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalle singole scadenze previste dall'accordo transattivo o dal ripristinato finanziamento ipotecario, il soggetto autorizzato all'esercizio del credito ha diritto di pretendere l'intero importo del debito originariamente dovuto dal debitore. Non si applica in tal caso il divieto di cessione di cui al comma 24-quaterdecies.
  24-sexiesdecies. Qualora il soggetto autorizzato all'esercizio del credito intenda cedere a terzi, in tutto o in parte, un credito considerato in sofferenza ai sensi del comma 24-bis, è tenuto a informarne per iscritto in tempo utile il debitore comunicandogli il prezzo di cessione concordato con il cessionario. Il debitore ha diritto di pagare al creditore cedente l'equivalente del prezzo comunicatogli entro novanta giorni dalla comunicazione del medesimo. Il pagamento così avvenuto libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore e tutte le garanzie cessano di avere efficacia.
  24-septiesdecies. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi dei commi precedenti comporta l'automatica cancellazione della posizione di sofferenza del debitore iscritta nella Centrale dei rischi dalla Banca d'Italia.
7. 11. Alberti, Pesco, Villarosa, Sorial, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sibilia.

AREA TEMATICA N. 8.
(Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0).
(ART. 1, commi 25-35)

  Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

  Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:
  2018
   CP: -500.000.000
   CS: -500.000.000
  2019
   CP: -500.000.000
   CS: -500.000.000
  2020
   CP: -500.000.000
   CS: -500.000.000
*8. 84. La VI Commissione.

  Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

  Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:
  2018
   CP: -500.000.000
   CS: -500.000.000
  2019
   CP: -500.000.000
   CS: -500.000.000
  2020
   CP: -500.000.000
   CS: -500.000.000
*8. 32. Vignali.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 19. Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 26. Castricone.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 34. Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 44. Oliaro, Galgano.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 52. Locatelli, Pastorelli, Marzano.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 63. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto, Gelmini.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 73. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 75. Realacci, Borghi.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 76. Taricco.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 78. Basso, Giacobbe, Tullo.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 79. Bini, Fregolent, Rubinato, Antezza, Vico.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 82. Lodolini.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 85. Prataviera, Matteo Bragantini, Galati.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 89. Carra.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 90. Donati.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 91. Dell'Aringa.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 92. Cani.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 93. Nastri.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 95. Falcone.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 97. Romanini, Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 81. Capezzone, Latronico.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 101. Vico.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Per i lavoratori di imprese con sede entro i 20 chilometri dal confine di Stato con la Svizzera, il limite di importo complessivo previsto al comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è elevato a 9000 euro lordi.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -9.000.000;
   2019: -9.000.000;
   2020: -9.000.000.
8. 43. Guerra, Gribaudo, Braga, Borghi, Gadda, Fragomeli, Senaldi, Plangger, Arlotti, Tentori.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Al fine di promuovere la sperimentazione e la ricerca agraria, il credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 spetta anche ai progetti delle aziende agrarie sperimentali di proprietà delle università nazionali in materia di adattamenti ai cambiamenti climatici, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
  35-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri di finanziamento dei progetti di cui al comma 35-bis.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
*8. 3. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Al fine di promuovere la sperimentazione e la ricerca agraria, il credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 spetta anche ai progetti delle aziende agrarie sperimentali di proprietà delle università nazionali in materia di adattamenti ai cambiamenti climatici, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
  35-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri di finanziamento dei progetti di cui al comma 35-bis.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
*8. 72. Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 35-ter, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. Sono imprese culturali e creative tutte le imprese o i soggetti di cui al titolo II del libro primo del codice civile che svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia, e che abbiano quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e sono previste adeguate forme di pubblicità.
  35-ter. Le imprese di cui al comma 35-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»). Il credito d'imposta di cui al comma 35-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  35-quater. Le disposizioni applicative dei commi 35-bis e 35-ter, con riferimento, in particolare, al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 17.085.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020.
**8. 88. La VII Commissione.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 35-ter, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. Sono imprese culturali e creative tutte le imprese o i soggetti di cui al titolo II del libro primo del codice civile che svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia, e che abbiano quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e sono previste adeguate forme di pubblicità.
  35-ter. Le imprese di cui al comma 35-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»). Il credito d'imposta di cui al comma 35-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  35-quater. Le disposizioni applicative dei commi 35-bis e 35-ter, con riferimento, in particolare, al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 17.085.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020.
**8. 62. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. I commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono sostituiti dai seguenti:
  «60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite, cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.
  61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 60 con almeno 1.000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore del contributo il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2 per cento del fatturato conseguito negli ultimi cinque anni.
  61-bis. I soggetti erogatori dei contributi, di cui ai commi 1 e 2 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.
  61-ter. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a sostenere le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  35-ter. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.
  35-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 35-ter, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -30.000.000;
   2019: -30.000.000;
   2020: -30.000.000.
8. 57. Ricciatti, Ferrara, Epifani, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla, Cimbro.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Al fine di catalizzare investimenti nei settori infrastrutturale, logistico ed industriale, connessi all'insediamento di nuove imprese o per lo sviluppo di imprese già esistenti in alcune aree del Paese, da cui discenda un maggiore aumento in termini di produzione, di maggiori opportunità di lavoro, di trasferimento tecnologico e di volume delle esportazioni, e per favorire l'acquisizione di maggiore competitività, soprattutto con riferimento agli interscambi commerciali con i Paesi esterni all'Unione europea, nei territori delle Città Metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono essere istituite le Zone Economiche Speciali consistenti in aree geograficamente delimitate situate entro i confini dello Stato ed individuate in detti territori, destinate allo svolgimento di attività economiche specificamente mirate per promuovere la crescita economica, attraverso la previsione di agevolazioni fiscali, amministrative ed infrastrutturali.
  35-ter. L'introduzione di ulteriori agevolazioni ed incentivi di natura doganale è disciplinata dal Codice Doganale dell'Unione europea.
  35-quater. L'istituzione di Zone Economiche Speciali è approvata con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nelle aree delle Città Metropolitane di cui al comma 1, individuate in base alle delimitazioni proposte con decreto dalle Regioni interessate, tenuto conto dei corrispondenti Piani Strategici triennali dei territori metropolitani di cui all'articolo 1, comma 44, della legge n. 54 del 2016.
  35-quinquies. Per l'attuazione delle zone economico speciali di cui ai precedenti commi è istituito un fondo la cui dotazione può essere alimentata da contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo modalità stabilite con decreto, ovvero attraverso la procedura prevista dal comma 876 della legge n. 208 del 2015. I predetti provvedimenti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione.
8. 45. Oliaro, Galgano, Catalano, Monchiero, Mognato.

  Dopo il comma 35, inserire i seguenti:
  35-bis. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3 del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   35-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
   35-quater. Il credito di imposta di cui al comma 35-bis si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
   35-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative, con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 35-sexies e al relativo monitoraggio.
   35-sexies. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –15.000.000;
   2019: –15.000.000;
   2020: –15.000.000.
*8. 2. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 35, inserire i seguenti:
  35-bis. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3 del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   35-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
   35-quater. Il credito di imposta di cui al comma 35-bis si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
   35-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative, con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 35-sexies e al relativo monitoraggio.
   35-sexies. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 631, alla tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –15.000.000;
   2019: –15.000.000;
   2020: –15.000.000.
*8. 71. Carra, Luciano Agostini, Antezza, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 35, inserire il seguente:
  35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –15.000.000;
   2019: –15.000.000;
   2020: –15.000.000.
**8. 4. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 35, inserire il seguente:
  35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –15.000.000;
   2019: –15.000.000;
   2020: –15.000.000.
**8. 25. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 35, inserire il seguente:
  35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –15.000.000;
   2019: –15.000.000;
   2020: –15.000.000.
**8. 66. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 35, inserire il seguente:
  35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –15.000.000;
   2019: –15.000.000;
   2020: –15.000.000.
**8. 74. Fiorio, Romanini, Cenni, Carra.

  Dopo il comma 35, inserire il seguente:
  35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –15.000.000;
   2019: –15.000.000;
   2020: –15.000.000.
**8. 99. Alberto Giorgetti, Sandra Savino.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi ai costi di struttura e di funzionamento, nei limite di 2 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare, alle microimprese di donne fondate da donne vittime di violenza.
  35-ter. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
8. 1. Galgano, Mucci, Bueno, Menorello, Catalano, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Monchiero, Gribaudo, Gelmini, Cenni, Tentori.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
  35-bis. All'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera f), numero 5, dopo le parole: «delle utenze», sono inserite le seguenti: «, con indicazione separata del numero raggiunto con cavi e condutture proprie e utenze per le quali è erogato il solo servizio utilizzando cavi e condutture di terzi, specificando inoltre i soggetti proprietari delle occupazioni»;
   b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata comunicazione di cui al comma 2, lettera f), comporta una sanzione pari a 10 volte l'importo minimo di cui al numero 3) della lettera f) del comma 2.».
8. 23. Crippa, Colletti, Fantinati, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
  «9. A decorrere dall'anno 2017 le start-up innovative sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

  35-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n.307.
8. 22. Della Valle, Crippa, Vallascas, Da Villa, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
  35-bis. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

  Conseguentemente dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
8. 37. Marcon, Pastorino, Paglia, Civati, Airaudo, Fratoianni, Melilla.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari» al fine di erogare appositi contributi alle start up, micro, piccole e medie imprese del settore manifatturiero dell'abbigliamento e del settore calzaturiero e tessile.
  35-ter. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 35-bis sono utilizzati esclusivamente per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi.
  35-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione delle risorse di cui al Fondo di cui al comma 35-bis, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate per le finalità di cui al comma 35-bis, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle risorse di cui l'impresa ha eventualmente fruito indebitamente.
  35-quinquies. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al Fondo di cui al comma 35-bis non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -5.000.000;
   2020: -5.000.000.
8. 58. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli, Cimbro.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. I titoli digitali sono titoli, emessi esclusivamente in forma digitale, con l'impiego di strumenti tecnologici atti ad assicurare l'identificazione univoca del titolo e la relativa titolarità esclusiva.
  35-ter. I titoli digitali conferiscono a chi ne abbia la disponibilità la legittimazione all'esercizio dei diritti da essi rappresentati in base agli obblighi assunti dall'emittente all'atto della relativa emissione secondo le regole di circolazione proprie del titolo e le norme di legge vigenti.
  35-quater. I diritti rappresentati dal titolo digitale e gli obblighi degli emittenti possono essere modificati, successivamente all'emissione, nei limiti ed alle condizioni di legge in funzione della natura del titolo.
8. 64. Baldassarre.

AREA TEMATICA N. 9.
(Promozione del sistema della formazione terziaria non universitaria).
(ART. 1, commi 36-38)

  Al comma 36, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni e le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni;
   al comma 625 ridurre ulteriormente, per importi pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2020 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 1. Simonetti, Palese.

  Dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  «36-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2018, per i contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2 lettera a) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stipulati a decorrere dalla medesima data ed entro il 31 dicembre 2018, è riconosciuto ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
  36-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui al camma 36-bis è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 36-bis, pari a 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 9.000.000 euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 9.000.000 euro per l'anno 2019, 9.000.000 euro per l'anno 2020 e 9.000.000 euro per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più, deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
9. 4. Gelmini, Calabria.

  Dopo il comma 38, inserire il seguente:
  38-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, le start up innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, sono esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività. Ai finì dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si individuano i criteri e le condizioni ai quali le start up devono attenersi per poter accedere benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 8. Calabria, Gelmini, Palmieri.

  Dopo il comma 38, inserire il seguente:
  38-bis. Per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto sociale, le start up innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, anche al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché al fine di favorirne l'uso sociale, possono chiederne l'utilizzo, per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. L'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese più meritevoli per adeguatezza del progetto.
9. 9. Calabria, Gelmini, Palmieri.

  Dopo il comma 38, inserire il seguente:
  38-bis. Per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto sociale, le start up innovativo, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. L'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese più meritevoli per adeguatezza del progetto.
9. 10. Calabria, Gelmini, Palmieri.

  Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:
  38-bis. Al fine di sostenere, d'intesa con le Regioni e gli enti locali, nuovi progetti di sostegno agli esercizi commerciali di prossimità nei comuni montani, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per il supporto allo sviluppo produttivo dei comuni montani", con una dotazione di 5 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020.
  32-ter. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, emana un decreto ministeriale per stabilire criteri e modalità di utilizzo del fondo, con particolare riferimento al potenziamento delle misure fiscali, nonché per favorire i centri multifunzionali, ovvero i negozi che vendono prodotti e allo stesso tempo svolgono servizi, anche attivando o sostenendo opportune intese con associazioni locali presenti nei piccoli comuni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000.
9. 3. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli, Cimbro.

AREA TEMATICA N. 10.
(Sperimentazione della mobilità sostenibile).
(ART. 1, comma 39)

  Al comma 39, primo periodo, dopo le parole: mezzi su gomma aggiungere le seguenti: o imbarcazioni.
10. 2. Moretto, Arlotti.

  Al comma 39, secondo periodo, dopo la parola: finalizzate, aggiungere le seguenti: alla riconversione dei mezzi già in uso in veicoli ad emissioni di CO2 pari a zero e.
10. 58. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 39, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  «Il CIPE, entro sessanta giorni dalla vigenza della presente legge, assume una delibera quadro di programmazione delle risorse disponibili per il finanziamento nel 2018 di interventi aventi natura coerente con il presente articolo, assicurando adeguata priorità alle infrastrutture finalizzate all'implementazione di sistemi di mobilità sostenibile».
10. 38. Menorello, Secco, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:
  39-bis. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «nonché» è soppressa;
   b) dopo le parole: «ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali» sono aggiunte le seguenti: «nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».
  39-ter. Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «nonché» è soppressa;
   b) dopo le parole: «su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima.».
  39-quater. Al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare».
  39-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dell'articolo 1, alla lettera f), dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare,»;
   b) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti: «e della modalità di trasporto per vie navigabili interne»;
   c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
    6-bis. Agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco, incluso il conteggio dell'eventuale peso del contenitore. Il contributo può essere erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole.
  39-sexies. All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 1, le parole: «all'articolo 3 della» sono sostituite con la parola: «alla»;
   dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
    2-bis. Al fine dello sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario padano veneta nonché ai fini di tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione, a ciascuna impresa armatoriale che effettua lavori di ammodernamento dell'unità operante regolarmente su un porto fluviale interno, installa a bordo della stessa nuove dotazioni, apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), dispositivi anche di ausilio alle operazioni di carico e scarico della merce o di imbarco e sbarco di persone, o nuovi motori dotati delle più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni, è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi ed in Conformità al regolamento Ue n. 1407/2013. L'aiuto è altresì riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni portuali nei porti fluviali interni, ai fini dell'acquisto o ammodernamento di applicazioni telematiche, di apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), ovvero ai fini dell'ammodernamento delle attrezzature per il carico e lo scarico della merce. Ai fini dell'ottenimento l'armatore o l'operatore portuale presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto erogante, specifica istanza corredata da relazione illustrativa indicante l'oggetto dell'intervento da effettuare.
  39-septies. Al comma 647, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «servizi marittimi» sono aggiunte le seguenti: «o di navigazione interna»;
   b) dopo le parole: «48,9 milioni di euro per l'anno 2018.» è aggiunto il seguente periodo: «Per il miglioramento e lo sviluppo della catena intermodale di cui al periodo precedente nonché ai fini della crescita della occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, le imprese armatrici della navigazione interna, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 133 dei codice della navigazione ed imbarcato sia unità navali iscritte nei registri della navigazione interna e adibite al trasporto merci lungo il sistema idroviario padano veneto, nonché lo stesso personale, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge».
  39-octies. A copertura degli oneri, valutati in euro 1.000.000,00 derivanti dall'attuazione dei commi 39-bis e 39-ter, euro 1,500.000,00 derivanti dall'attuazione dei commi 39-quater e 39-quinquies, euro 1.500.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 39-sexies e euro 700.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 639-septies si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 8. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 39, sono inseriti i seguenti commi:
  39-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'articolo 19-quinquies è soppresso.
  39-ter. Agli articoli 62-quater, comma 1-bis, e 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» ogni qual volta ricorrano sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».
  39-quater. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all'entrata in vigore della presente norma. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all'85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.
  39-quinquies. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente commina 39-quater mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve prevedere la concessione da parte –dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.
  39-sexies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi: aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 39-quater. Nel caso in cui tali provvedimenti siano statu oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 39-quinquies. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

  Conseguentemente: alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -45.000.000;
   2019: -45.000.000;
   2020: -45.000.000.
10. 10. Fedriga, Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 39, sono inseriti i seguenti commi:
  39-bis. Agli articoli 62-quater, comma 1-bis, e 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» ogni qual volta ricorrano sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».
  39-ter. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi di all'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all'entrata in vigore della presente norma. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all'85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti, tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.
  39-quater. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente comma 39-ter mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro sessanta giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve, prevedere la concessione da parte dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita; ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.
  39-quinquies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 39-ter. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 39-quater. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  39-sexies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle norme di cui ai commi 39-bis, 39-ter, 39-quater e 39-quinquies.
10. 47. Rotta, Boccadutri, Malpezzi, Morani, Paola Bragantini, Barbanti, De Menech.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
  39-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, i treni adibiti al trasporto passeggeri e le autolinee a media e lunga percorrenza, sono equipaggiati di cassette di primo soccorso, erogatori di ossigeno e kit di coperte isotermiche, nonché di defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) per garantire tempestive prestazioni di primo soccorso ai passeggeri in caso di emergenza.
  39-ter. La dotazione minima di Primo Soccorso Passeggeri (PSP) cui al comma 39-bis è definita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza delle Regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con il medesimo decreto sono individuati modalità e criteri per la formazione del personale viaggiante sui treni a media e lunga percorrenza sulla sicurezza del trasporto passeggeri.
  39-quater. A titolo di contributo per l'acquisto della PSP di cui al comma 39-ter la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui al comma 301 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è incrementata di 2 milioni di euro nonché le risorse del contratto di servizio di Trenitalia per il trasporto ferroviario passeggeri destinate alla sicurezza del trasporto sono incrementate di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  39-quinquies. Agli oneri di cui ai commi 39-bis e 39-quater, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015).
10. 16. Rostellato, Arlotti, Paola Boldrini, Capone, Carra, Crivellari, Donati, Iacono, La Marca, Manfredi, Melilli, Narduolo, Terrosi, Venittelli, Di Salvo, Cenni.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
  39-bis. Al fine di razionalizzare il sistema di trasporto pubblico locale e favorirne l'efficienza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi esclusivamente in favore delle aziende di trasporto pubblico locale, a totale partecipazione statale, in stato debitorio e commissariate purché dotate di un piano industriale di ristrutturazione e rilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di 500 milioni a decorrere dal 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
  39-ter. Agli oneri di cui al comma 39-bis pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2018 si provvede ai sensi dei commi da 39-quater a 39-septies.
  39-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportatele seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  39-quinquies. Al decreto legislativo l5 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  39-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 39-quater e 39-septies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  39-septies. Le modifiche introdotte dai commi 39-quater e 39-septies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41 sopprimere la lettera b).
10. 28. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo comma 39 aggiungere i seguenti:
  39-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto del 5 agosto 2016, a decorrere dall'anno 2018, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, nonché per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.
  39-ter. A decorrere dal 1o giugno 2018 e successivamente con cadenza annuale, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria invia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento di attuazione degli interventi di cui al comma precedente.
  39-quater. Agli oneri di cui ai commi 39-bis e 39-ter si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 39-quinquies e 39-sexies.
  39-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  39-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  39-septies. Le maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui ai commi 39-quinquies e 39-sexies eccedenti la quota parte di cui al comma 1, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
10. 34. Gregori, Marcon, Pastorino, Paglia, Melilla.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il testing e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000.
*10. 63. La IX Commissione.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il testing e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000.
*10. 67. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il testing e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000.
*10. 66. Gandolfi, Carra, Tentori.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il testing e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000.
*10. 53. Abrignani.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il testing e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000.
*10. 51. Causin.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il testing e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000.
*10. 39. Bombassei, Oliaro, Catalano, Librandi, Monchiero.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
  39-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   «e-bis) Lo 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo è destinato annualmente alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
**10. 64. La IX Commissione.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
  39-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   «e-bis) Lo 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo è destinato annualmente alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
**10. 70. Carloni.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
  39-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alle lettere a), b) e e) del comma 2 e del successivo comma 8, le percentuali di riparto di cui alla tabella allegata al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 novembre 2014, sono modificate con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, a decorrere dall'esercizio 2018, in ragione dell'incidenza che sulle stesse hanno le variazioni del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con decorrenza dal 1o gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
10. 65. Gandolfi.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. All'articolo 1, comma 89 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserita la seguente lettera:
   b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati e/o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer lending) gestione o da società autorizzate da Banca d'Italia in quanto finanziarie ex articolo 106 del Testo Unico Bancario e/o istituti di pagamento ex articolo 114 del testo unico bancario o da soggetti operanti e vigilanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri stati dell'Unione europea.
10. 61. Pelillo, Valiante, Castricone, Ginefra.

AREA TEMATICA N. 11.
(PIR e società immobiliari)
.
(ART. 1, comma 40)

  Al comma 40, all'alinea, sopprimere le parole: , comma 102,.

  Conseguentemente:
   premettere le seguenti lettere:
   0a) il comma 88 è sostituito dal seguente:
  88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo;
   0b) al comma 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero in obbligazioni emesse dalle predette imprese»;
    2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   c) in crediti classificati a sofferenza, secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia, detenuti da banche o intermediari finanziari individuati ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
   0c) al comma 91, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La previsione di cui al secondo periodo non si applica qualora le somme conseguite dalla cessione siano integralmente reinvestite negli strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta giorni.»;
   0d) il comma 92 è sostituito dal seguente:
  «92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.».
   0e) al comma 94, dopo il terzo periodo e inserito il seguente: «La previsione di cui al terzo periodo non si applica qualora le somme conseguite dalla cessione siano integralmente reinvestite negli strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta giorni.»;
   0f) al comma 101 le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro».

   alla lettera a) dopo la parola: al aggiungere le seguenti: comma 102, e aggiungere, infine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché di imprese di piccola e media dimensione non quotate dotate di piani di sviluppo sostenibili e che rispettano sia i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia i criteri sociali minimi adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, certificati da un ente terzo, per il tramite di fondi o soggetti individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, anche attraverso l'uso di canali e veicoli appropriati come equity crowfunding e fondi impact.»;

   dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al medesimo comma 102 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal presente comma sono calcolate sull'ammontare dei soli investimenti effettivamente realizzati».;

   dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
   b-bis) Al comma 104 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, nonché le quote di fondi comuni di investimento immobiliare il cui patrimonio sia prevalentemente costituito da immobili situati nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Si considerano altresì investimenti qualificati le quote di fondi comuni di investimento immobiliare costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 nonché le somme investite nei crediti di cui al comma 89, lettera c).»;
   b-ter) al comma 106, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Le previsioni di cui al secondo e al terzo; periodo non si applicano qualora le somme conseguite dalla cessione siano integralmente reinvestite negli strumenti finanziari di cui ai commi 102 e 104 entro novanta giorni.»;

   dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:
  40-bis. Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione da parte delle PMI di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 91 e 102 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori, semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.
  40-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
  «1-quinquies, L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica nella misura del 12,50 per cento ai proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, quotati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione, emessi da consorzi di piccole e medie imprese costituiti al solo scopo delle predette emissioni. La disciplina dei predetti consorzi è demandata ad un regolamento della CONSOB, da emanarsi nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

  40-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 40 a 40-ter, valutati in 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
11. 2. Giacomoni, Gelmini, Palmieri, Sandra Savino.

  Al comma 40, premettere la seguente lettera:
   0a) all'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre. 2016, n. 232, le parole: «a 30.000 euro» sono sostituite dalle segmenti: «100.000 euro» ovunque ricorrano e le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro» ovunque ricorrano.
   a-bis) dopo le parole: «o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati» aggiungere, infine, le seguenti: «e per almeno l'1,5 per cento in organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali, che investono per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rispettivo rendiconto di gestione o bilancio d'esercizio, in start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, o in incubatori certificati, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»;
   alla lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo:
  
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 28,2 milioni di euro per l'anno 2018, 73,5 milioni di euro per l'anno 2019, 133,8 milioni di euro per l'anno 2020, 209,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 290,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*11. 5. Fregolent, Bernardo, Barbanti.

  Al comma 40, premettere la seguente lettera:
   0a) all'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre. 2016, n. 232, le parole: «a 30.000 euro» sono sostituite dalle segmenti: «100.000 euro» ovunque ricorrano e le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro» ovunque ricorrano;
   a-bis) dopo le parole: «o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati» aggiungere, infine, le seguenti: «e per almeno l'1,5 per cento in organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali, che investono per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rispettivo rendiconto di gestione o bilancio d'esercizio, in start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, o in incubatori certificati, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»;
   alla lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo:
  
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 28,2 milioni di euro per l'anno 2018, 73,5 milioni di euro per l'anno 2019, 133,8 milioni di euro per l'anno 2020, 209,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 290,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*11. 6. La VI Commissione.

  Al comma 40, lettera a) aggiungere in fine, le seguenti parole:
  e sono aggiunte, in fine, le parole: ”, nonché di imprese di piccola e media dimensione non quotate dotate di piani di sviluppo sostenibili e che rispettano sia i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia i criteri sociali minimi adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, certificati da un ente terzo, per il tramite di fondi o soggetti individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, anche attraverso l'uso di canali e veicoli appropriati come equity crowfunding e fondi impact.
11. 3. Giacomoni, Gelmini, Palmieri, Sandra Savino.

  Al comma 40, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.» sono sostituite dalle seguenti: «imprese di piccola e media dimensione non quotate dotate di piani di sviluppo sostenibili e che rispettano sia i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia i criteri sociali minimi adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, certificati da un ente terzo, per il tramite di fondi o soggetti individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, anche attraverso l'uso di canali e veicoli appropriati come equity crowfunding e fondi impact».
11. 4. Giacomoni, Gelmini, Palmieri, Sandra Savino.

  Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
  40-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 102, dopo le parole: «con stabili organizzazioni nel territorio medesimo» sono aggiunte le seguenti: «, e in quote o azioni, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nel sistemi multilaterali di negoziazione, di organismi di investimento collettivo dei risparmio residenti net territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente in crediti; anche a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
   b) all'articolo 1, comma 104, dopo le parole: «dell'attivo in strumenti finanziari» sono aggiunte le seguenti: «e in quote o azioni»;
   c) all'articolo 1, comma 89, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «c) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che Investono prevalentemente in crediti, anche a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
11. 20. Bernardo, Pelillo.

  Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:
  40-bis. Le persone fisiche e giuridiche, debitrici di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, soggetti autorizzati in base alla normativa vigente all'esercizio del credito, comprese le società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e agenzie di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931;, n. 773, di seguito complessivamente denominati «soggetti autorizzati all'esercizio del credito», le cui posizioni siano classificate a sofferenza nella centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia alla data del 31 dicembre 2016, possono inoltrare, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di transazione stragiudiziale a saldo di quanto dovuto.
  40-ter. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito sono tenuti a rispondere per iscritto entro trenta giorni alla richiesta di cui al comma 40-bis, evidenziando il valore contabile dell'esposizione bancaria del richiedente nonché dei relativi accantonamenti registrati nei propri bilanci come credito in sofferenza al 31 dicembre 2016.
  40-quater. I debitori di cui al comma 40-bis, entro trenta giorni dalla risposta dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono proporre una transazione per un valore compreso tra il 50 per cento del credito in sofferenza e l'entità dell'accantonamento relativo alla propria posizione nel bilancio del creditore.
  40-quinquies. I destinatari della richiesta di cui al comma 40-bis sono tenuti a comunicare la loro decisione entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta. Le parti possono stabilire un ulteriore proroga di pari durata per concordare modifiche al contenuto della transazione. L'atto di transazione è esente dalle imposte di bollo c di registro.
  40-sexies. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito non possono rifiutare la proposta transattiva qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore sia pari o superiore al valore netto di bilancio di ciascuno dei crediti.
  40-septies. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione in forma scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stessa detenuto alla data dell'istanza di cui al comma 40-bis e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore possa compromettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato. Il debitore a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.
  40-octies. Per tutti i crediti ipotecari classificati a sofferenza alla data del 31 dicembre 2016, per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, i soggetti autorizzati all'esercizio del eredito e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione di cui al comma 40-bis, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2016.
  40-novies. Qualora i soggetti autorizzati all'esercizio del credito non ottemperino all'istanza avanzata dal proprio debitore ai sensi del comma 40-bis, lo facciano in ritardo rispetto al termine ivi indicato, ovvero forniscano un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, sono soggetti alle sanzioni stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.
  40-decies. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito che decidono di cedere a terzi un credito classificato a sofferenza di cui al comma 40-bis, sia singolarmente che nell'ambito di operazioni di cessione massiva, sono tenuti a comunicare a ciascun debitore il prezzo di cessione concordato con il cessionario per la relativa quota di debito in sofferenza, pena l'invalidità della cessione eventualmente perfezionata nonostante la mancata comunicazione.
  40-undecies. Il debitore che riceve la comunicazione di cui al comma 40-decies può proporre al soggetto autorizzato all'esercizio del credito cedente di perfezionare una transazione a saldo e a stralcio da definire entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione.
  40-duodecies, Il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non può rifiutare la proposta di transazione se il valore, offerto è pari o superiore al prezzo di cessione comunicato ai sensi del comma 40-decies.
  40-terdecies. Qualora la cifra proposta a transazione dal debitore ai sensi del comma 40-quater sia pari o superiore al valore netto di bilancio del credito come comunicato dal soggetto autorizzato all'esercizio del credito ai sensi del comma 40-ter e il soggetto stesso la rifiuti, le eventuali perdite aggiuntive, in caso di cessione a terzi dei relativi crediti, non sono fiscalmente deducibili.
  40-quaterdecies. Qualora il debitore, non rispettando i termini concordati nella transazione, effettui anche uno solo dei pagamenti previsti con un ritardo superiore a centottanta giorni, la transazione perfezionata decade e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono agire anche giudizialmente per l'intero importo originariamente dovuto.
  40-quinquiesdecies. Gli accordi transattivi perfezionati ai sensi dei commi precedenti, se: efficacemente rispettati, comportano la relativa esdebitazione del debitore e la conseguente cancellazione dalla centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia della segnalazione a sofferenza del suo nominativo.
11. 7. Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:
  40-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 10-bis, dopo le parole: «Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo» sono aggiunte le seguenti: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia»;
   b) al comma 10-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia».

  40-ter. Le disposizioni di cui al comma 40-bis si applicano con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionate a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.
  40-quater. Al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento ai sensi dell'articolo 1, comma 151, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 40-bis.
*11. 8. Monchiero, Catalano.

  Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:
  40-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 10-bis, dopo le parole: «Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo» sono aggiunte le seguenti: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia»;
   b) al comma 10-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia».

  40-ter. Le disposizioni di cui al comma 40-bis si applicano con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionate a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.
  40-quater. Al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento ai sensi dell'articolo 1, comma 151, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 40-bis.
*11. 9. Bargero.

  Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
  40-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano a decorrere dall'anno 2018 con le modalità previste nel medesimo comma. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 15. Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

AREA TEMATICA N. 12.
(Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRES).
(ART. 1, commi 41-43)

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  «43-bis. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i soggetti individuati ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 92, in deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11) e per le cessioni di materiale d'oro, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso assunto nel giorno della cessione, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Le stesse disposizioni si applicano alle cessioni di prodotti semilavorati, componenti, accessori, parti di materiali, tutti contenenti oro o altri metalli preziosi, anche se destinati ad essere incorporati in altri prodotti in corso di lavorazione o alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, sempreché il valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il calore di quotazione come sopra individuato».

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero delle economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –30.000.000;
   2019: –30.000.000;
   2020: –30.000.000.
12. 9. Tancredi.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  43-bis. A fini previdenziali la quota di reddito prodotta dalle società di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, è equiparata al reddito d'impresa.
12. 12. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 43, inserire il seguente:
  43-bis. Ai fini della semplificazione e della perequazione dei trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione per le imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alle legge 6.6.74 n. 298 autorizzate alla locazione di veicoli senza conducente ai sensi dell'articolo 84 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 6, ultimo periodo, dopo la parola: «conducente» sono inserite le seguenti: «e tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte nel relativo albo,».

  Conseguentemente, alla Tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –120.000;
   2019: – 74.000;
   2020: – 94.200.
12. 14. Fauttilli.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  43-bis. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione per le imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alle legge 6.6.74 n. 298 autorizzate alla locazione di veicoli senza conducente ai sensi dell'articolo 84 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 comma 6, ultimo periodo, dopo la parola: «conducente» sono inserite le seguenti: e tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte nel relativo albo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 120 milioni di euro per il 2018, in 74 milioni di euro per il 2019 e in 94 milioni e 200 mila euro all'anno a partire dal 2020, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta di.
12. 15. Fauttilli.

AREA TEMATICA N. 13.
(Imposta di registro).
(ART. 1, commi 44-45)

  Al comma 44, lettera a), dopo le parole all'articolo 20, comma 1, aggiungere le seguenti al fine di chiarire la corretta modalità di applicazione del principio normativo da esso recato.
13. 22. Enrico Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:
  44-bis. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente:
  «2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. La sanzione non può in ogni caso superare l'importo complessivo delle maggiori imposte sui redditi accertate, nei confronti dell'autore della violazione e dei rispettivi cedenti e cessionari o prestatori e committenti dei beni o dei servizi non effettivamente scambiati o prestati, in relazione ai componenti positivi e negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
  44-ter. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, comma 3, dei decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
  44-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 44-bis e 44-ter del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
13. 20. Giacomoni.

  Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:
  44-bis. Al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche al contrasto all'evasione fiscale, a decorrere dal 2018, per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, e applicato un canone fisso mensile per l'utilizzo e la gestione del servizio, comprensivo di tutte le commissioni relative alle transazioni elettroniche effettuate nel corso del mese, nonché dei costi di noleggio degli apparecchi.
  44-ter. Il canone di cui al comma precedente, applicato ad ogni apparecchio dai prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di pagamento mediante carta, non deve superare il limite massimo di 20 euro mensili.
  44-quater. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  44-quinquies. Al comma 4-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: «delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «del canone mensile, nonché».
  44-sexies. Il CICR adotta disposizioni applicative dei commi 44-bis e seguenti, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali, si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
13. 4. Molteni, Guidesi.

  Dopo il comma 44, è inserito il seguente:

  44-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 44 hanno natura interpretativa.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: di 12,585.300 euro per l'anno 2018 e di 48.868.200 euro per l'anno 2019, di 130.812.100 euro per l'anno 2020, 175.008.500 euro per l'anno 2021, di 164.304.300 euro per l'anno 2022, di 118.800.700 euro per l'anno 2023, di 103.596.400 euro per l'anno 2024, di 134.392.100 euro per l'anno 2025, di 144.387.900 euro per l'anno 2026, di 136.083,600 euro per ciascuna degli anni 2027 e 2028 e di 139.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
13. 8. Giampaolo Galli, Misiani, Guerra.

AREA TEMATICA N. 14.
(Credito d'imposta per spese per consulenze relative a quotazione PMI).

(ART. 1, commi 46-49)

  Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:
  49-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano all'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane e dei monopoli salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina dettata, per le medesime agenzie, negli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.»;
  49-ter. All'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; sono apportate le seguenti modifiche:
   a) la rubrica «Personale» è sostituita dalla seguente: «Autonomia regolamentare e personale»;
   b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Al fine di garantire il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata all'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane e dei monopoli, e in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte e delle specifiche professionalità utilizzate, il regolamento di amministrazione, deliberato dal comitato di gestione, su proposta del direttore dell'agenzia, e sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60:
    a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
    b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale, nonché per la valutazione dello stesso;
    c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;
    d) prevede l'articolazione delle posizioni dirigenziali di livello non generale secondo diversi livelli di responsabilità a cui consegue la graduazione della retribuzione di posizione di parte variabile e, in caso di valutazione positiva prevede l'attribuzione della retribuzione di risultato, sulla base del livello di valutazione riportata;
    e) prevede la facoltà di istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 135; disciplina il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti; prevede il riconoscimento ai titolari delle posizioni del potere di organizzare, gestire e controllare le risorse umane e finanziarie ad essi affidate; prevede l'articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di responsabilità con conseguente graduazione della retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, l'attribuzione della retribuzione di risultato, sulla base del livello di valutazione annuale riportata; attribuisce ai titolari delle posizioni organizzative il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; attribuisce ai medesimi titolari i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
  4. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli procedono al reclutamento del personale con le seguenti modalità:
   a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione del bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste ma o più prove preselettive di carattere psico-attitudinali e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati, con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce il concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione e ma prova finale;
   b) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in ma prova scritta, a carattere tecnico-pratico, ed in urta orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, nelle materie e secondo le modalità stabilite nel bando, con la possibilità di prevedere ma prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni alla data del bando funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di cui al comma 3, lettera f), nonché quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 755, ed all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, », 125. I componenti delle commissioni di valutazione sono individuati tra i magistrati ordinari, amministrativi a contabili, gli avvocati dello Stato, i professori di prima fascia di università pubbliche o private, i dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni svolte dalle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Vengono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli; con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.».
  49-quater. Il secondo periodo dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso. Le posizioni organizzative di cui al citato articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2, sono ridefinite in coerenza con. i criteri di individuazione delle posizioni organizzative di cui all'articolo 71, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal comma 2 del presente articolo, rideterminandone conseguentemente il trattamento retributivo. L'abrogazione di cui al primo periodo ha effetto dalla data di attivazione delle predette posizioni organizzative.
  49-quinquies. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  49-sexies. Le disposizioni di cui al citato articolo 71, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano a tutte le procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, comprese quelle previste dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
14. 9. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:
  49-bis. Le persone fisiche e giuridiche, debitrici di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, soggetti autorizzati in base alla normativa vigente all'esercizio del credito, comprese le società, di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e agenzie di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito complessivamente denominati «soggetti autorizzati all'esercizio del credito», le cui posizioni siano classificate a sofferenza nella centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia alla data del 31 dicembre 2016, possono inoltrare, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di transazione stragiudiziale a saldo di quanto dovuto.
  49-ter. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito sono tenuti a rispondere per iscritto entro trenta giorni alla richiesta di cui al comma 49-bis, evidenziando il valore contabile dell'esposizione bancaria del richiedente nonché dei relativi accantonamenti registrati nei propri bilanci come credito in sofferenza al 31 dicembre 2016.
  49-quater. I debitori di cui al comma 49-bis, entro trenta giorni dalla risposta dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono proporre una transazione per un valore compreso tra il 50 per cento del credito in sofferenza e l'entità dell'accantonamento relativo alla propria posizione nel bilancio del creditore.
  49-quinquies. I destinatari della richiesta di cui al comma 49-bis sono tenuti a comunicare la loro decisione entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta. Le parti possono stabilire un'ulteriore proroga di pari durata per concordare modifiche al contenuto della transazione. L'atto di transazione è esente dalle imposte di bollo e di registro.
  49-sexies. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito non possono rifiutare la proposta transattiva qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore sia pari o superiore al valore netto di bilancio di ciascuno dei crediti.
  49-septies. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione in forma scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stesso detenuto alla data dell'istanza di cui al comma 49-bis e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore; possa compromettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato, il debitore; a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.
  49-octies, Per tutti i crediti ipotecari classificati a sofferenza alla data dei 31 dicembre 2016, per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione di cui al comma 49-bis il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2016.
  49-novies. Qualora i soggetti autorizzati all'esercizio del credito non ottemperino all'istanza avanzata dal proprio debitore ai sensi del comma 49-bis, lo facciano in ritardo rispetto al termine ivi indicato, ovvero forniscano un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, sono soggetti alle sanzioni stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.
  49-decies. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito che decidono di cedere a terzi un credito classificato a sofferenza di cui al comma 49-bis, sia singolarmente che nell'ambito di operazioni di cessione massiva, sono tenuti a comunicare a ciascun debitore il prezzo di cessione concordato con il cessionario per la relativa quota di debito in sofferenza, pena l'invalidità della cessione eventualmente perfezionata nonostante la mancata comunicazione.
  49-undecies. Il debitore che riceve la comunicazione di cui al comma precedente può proporre al soggetto autorizzato all'esercizio del credito cedente di perfezionare una transazione a saldo e a stralcio da definire entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione.
  49-duodecies. Il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non può rifiutare la proposta di transazione se il valore offerto è pari o superiore al prezzo di cessione comunicato ai sensi del comma 49-decies.
  49-terdecies. Qualora la cifra proposta a transazione dal debitore ai sensi del comma 49-quater sia pari o superiore al valore netto di bilancio del credito come comunicato dal soggetto autorizzato all'esercizio del credito ai sensi del comma 49-ter e il soggetto stesso la rifiuti, le eventuali perdite aggiuntive, in caso di cessione a terzi dei relativi crediti, non sono fiscalmente deducibili.
  49-quaterdecies. Qualora il debitore, non rispettando i termini concordati nella transazione, effettui anche uno solo dei pagamenti previsti con un ritardo superiore a centottanta giorni, la transazione perfezionata decade e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono agire anche giudizialmente per l'intero importo originariamente dovuto.
  49-quinquedecies. Gli accordi transattivi perfezionati ai sensi dei commi precedenti, se efficacemente rispettati, comportano la relativa esdebitazione del debitore e la conseguente cancellazione dalla centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia della segnalazione a sofferenza del suo nominativo.
14. 22. Paglia, Marcon, Pastorino, Melilla.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 decreto legislativo 385 del 1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 decreto legislativo 385 del 1993 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  49-ter. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma precedente, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al creditore ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso del curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.
  49-quater. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuale a norma dell'articolo 41 comma 2, del decreto legislativo del 1o settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 49-bis il curatore non può procederci alla vendita in sede fallimentare se nell'ambito dell'esecuzione individuale sia stata già disposta la vendita ai sensi dell'articolo 569 cpc. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.
  49-quinquies. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 49-ter, il credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura conforme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatto ai sensi dell'articolo, 2855 c.c. L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; è attribuita al fallimento la somma incassata ai sensi del comma 49-ter eccedente la quota che risulta spettante al creditore ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  49-sexies. Le disposizioni dei commi 49-bis e 49-ter si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data.
*14. 25. Tancredi.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 decreto legislativo 385 del 1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 decreto legislativo 385 del 1993 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  49-ter. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma precedente, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al creditore ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso del curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.
  49-quater. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuale a norma dell'articolo 41 comma 2, del decreto legislativo del 1o settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 49-bis il curatore non può procederci alla vendita in sede fallimentare se nell'ambito dell'esecuzione individuale sia stata già disposta la vendita ai sensi dell'articolo 569 cpc. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.
  49-quinquies. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 49-ter, il credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura conforme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatto ai sensi dell'articolo, 2855 c.c. L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; è attribuita al fallimento la somma incassata ai sensi del comma 49-ter eccedente la quota che risulta spettante al creditore ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  49-sexies. Le disposizioni dei commi 49-bis e 49-ter si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data.
*14. 59. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito delle aziende termali di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020.
  49-ter. Al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione in favore delle aziende stesse per gli anni 2018-2020. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 250.000 euro per ciascun beneficiario e comunque nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 49-quater. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposta sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto, legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I criteri e le modalità di concessione del credilo d'imposta, nonché le spese ammissibili, sono stabiliti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  49-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 49-ter è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000;
   2019: –20.000;
   2020: –20.000.
14. 40. Fanucci, Camani, Arlotti, Capone.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 100-ter, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
   «2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione, anche nel caso non ci si sia avvalsi del regime alternativo in sede di sottoscrizione, di quote rappresentative del capitale di start-up innovative, di piccole e medie imprese innovative e di imprese sociali costituite in forma di società a responsabilità limitata:
   a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto del sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;
   b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:
    1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
    2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sodali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;
    3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;
    4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;
   c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

  2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove, in ogni momento successivo all'offerta, è possibile richiedere l'applicazione del regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  49-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49-bis, pari a 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14. 49. La VI Commissione.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  49-ter. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma precedente, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al creditore ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso dei curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.
  49-quater. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuate a norma dell'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 49-bis il curatore non può procedere alla vendita in sede fallimentare se, nell'ambito dell'esecuzione individuale, sia stata già disposta la vendita ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.
  49-quinquies. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 49-ter, il credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura conforme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatta ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile. L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; è attribuita al fallimento la somma Incassata ai sensi del comma 49-ter eccedente la quota che risulta spettante al creditore ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V dei titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  49-sexies. Le disposizioni dei commi 49-bis e 49-ter si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data.
*14. 5. Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  49-ter. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma precedente, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al creditore ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso dei curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.
  49-quater. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuate a norma dell'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 49-bis il curatore non può procedere alla vendita in sede fallimentare se, nell'ambito dell'esecuzione individuale, sia stata già disposta la vendita ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.
  49-quinquies. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 49-ter, il credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura conforme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatta ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile. L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; è attribuita al fallimento la somma Incassata ai sensi del comma 49-ter eccedente la quota che risulta spettante al creditore ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V dei titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  49-sexies. Le disposizioni dei commi 49-bis e 49-ter si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data.
*14. 52. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti.
  49-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entra il limite di euro 3,5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia di cui al presente comma.
  49-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**14. 3. Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti.
  49-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entra il limite di euro 3,5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia di cui al presente comma.
  49-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**14. 54. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti.
  49-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entra il limite di euro 3,5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia di cui al presente comma.
  49-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**14. 60. Tancredi.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti.
  49-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entra il limite di euro 3,5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia di cui al presente comma.
  49-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**14. 2. Guidesi.

  Dopo il comma 49, inserire il seguente:
  «49-bis. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), è riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
  49-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 49-bis è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro per l'anno 2020. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro per l'anno 2020.
  49-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 49-bis e 49-ter, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 49-ter». Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ulteriormente ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni di euro per l'anno 2020.
14. 16. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
  49-bis. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale e la continuità dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati dai confidi soci al pagamento del contributo previsto ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
14. 50. La VI Commissione.

AREA TEMATICA N. 16.
(Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile).
(ART. 1, commi 50-65)

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1o gennaio 2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1o gennaio 2016, si applicano per un periodo massimo di trentasei mesi le aliquote di cui al comma 3, articolo 4, della medesima legge n. 381 dell'8 novembre 1991, entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000.
16. 98. Giuseppe Guerini, Scuvera.

  Dopo il comma 50, inserire il seguente:
  50-bis. L'esonero di cui al precedente comma, nella misura del 100 per cento del contributo, si applica, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, alle assunzioni di collaboratori di studio, assistenti sanitari, infermieri professionali e altre professionalità effettuate dai medici di assistenza primaria della medicina generale presso i propri ambulatori. L'esonero contributivo di cui al periodo precedente si applica anche ai neo assunti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 100 milioni di euro a partire dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 80. Marazziti.

  Al comma 54, sostituire le parole: licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva con le seguenti: licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, relativi a lavoratori inquadrati con la medesima qualifica del lavoratore che si intende assumere con l'esonero di cui al comma 50 nella medesima unità produttiva.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17,585.300 euro per l'anno 2018 con le seguenti: 12.585.300 euro per l'anno 2018.
16. 11. Giampaolo Galli, Tinagli.

  Sopprimere il comma 58.
16. 46. Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Al comma 58, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) studenti che svolgono o hanno svolto attività di caregiver familiare come definito al comma 146, o che contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura prestato dal caregiver familiare che sia un affine entro il secondo grado, in favore dell'assistito di cui al comma 146, con il quale convivono.

  Conseguentemente dopo il comma 58 aggiungere il seguente:
  58-bis. Al fine dell'attuazione della lettera a-bis) del comma 58, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, sentite le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, riconosce l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura ai fini dell'obbligo alternanza scuola-lavoro, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di caregiver familiare come definito al comma 146, o che contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura prestato dal caregiver familiare che sia un affine entro il secondo grado, in favore dell'assistito di cui al comma 146, con il quale convivono.
*16. 8. Saltamartini, Guidesi, Simonetti.

  Al comma 58, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) studenti che svolgono o hanno svolto attività di caregiver familiare come definito al comma 146, o che contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura prestato dal caregiver familiare che sia un affine entro il secondo grado, in favore dell'assistito di cui al comma 146, con il quale convivono.

  Conseguentemente dopo il comma 58 aggiungere il seguente:
  58-bis. Al fine dell'attuazione della lettera a-bis) del comma 58, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, sentite le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, riconosce l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura ai fini dell'obbligo alternanza scuola-lavoro, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di caregiver familiare come definito al comma 146, o che contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura prestato dal caregiver familiare che sia un affine entro il secondo grado, in favore dell'assistito di cui al comma 146, con il quale convivono.
*16. 26. Placido, Marcon, Pastorino, Paglia, Carnevali, Melilla.

  Al comma 58, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dottori di ricerca per i quali il requisito anagrafico è soddisfatto rispetto agli anni compiuti al momento dell'ammissione al dottorato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 8.000.000;
   2019: – 8.000.000;
   2020: – 8.000.000.
**16. 33. Gribaudo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli.

  Al comma 58, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dottori di ricerca per i quali il requisito anagrafico è soddisfatto rispetto agli anni compiuti al momento dell'ammissione al dottorato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 8.000.000;
   2019: – 8.000.000;
   2020: – 8.000.000.
**16. 4. La XI Commissione.

  Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
  58-bis. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 72 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridefinito attraverso decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di favorire l'occupazione delle giovani donne di età inferiore a 40 anni, in particolare prevedendo una forma di agevolazione fiscale o contributiva di entità non inferiore ai 5.000 euro per la loro assunzione a tempo indeterminato. Fino all'emanazione del decreto restano valide le disposizioni vigenti a valere su tale fondo.
16. 2. Gribaudo, Fabbri, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Narduolo, Carnevali, Gelmini, Cenni.

  Dopo il comma 58 aggiungere il seguente:
  58-bis. La condizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e successive modificazioni e integrazioni, si intende soddisfatta anche da parte dei cittadini italiani rimpatriati che avevano stabilito, nei cinque periodi d'imposta precedenti il rimpatrio, la propria residenza secondaria nel Paese terzo secondo la normativa ivi vigente. La disposizione si applica a tutte le fattispecie e controversie per le quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2019.
16. 116. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 58 aggiungere il seguente:
  58-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile l'ammontare dei costi sostenuti dai neodiplomati per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento necessarie per i certificati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, ottenuti entro 12 mesi dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo ciclo, presso un istituto tecnico di indirizzo trasporti e logistica, previa presentazione dell'estratto di matricola o fotocopia autenticata del libretto di navigazione attestanti l'avvenuto imbarco, è a carico dello Stato, entro il limite annuo di 800.000 euro, per chi ha un reddito da modello Isee familiare inferiore ai 13.000 euro.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 800.000;
   2019: – 800.000;
   2020: – 800.000.
16. 57. Carocci, Tullo, Carloni, Rocchi, Manzi, Malisani, Narduolo, Blazina, Rampi, D'Ottavio.

  Dopo il comma 58 aggiungere il seguente:
  58-bis. Al fine di poter fruire del regime speciale concesso ai lavoratori impiegati, per i soggetti che abbiano effettivamente svolto attività di studio all'estero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 20 dicembre 2010, n. 238, e successive modifiche e integrazioni, il requisito della continuità ed effettività dell'attività di studio all'estero si intende soddisfatto anche in presenza di fisiologiche interruzioni dell'anno accademico.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2019.
16. 87. Gebhard.

  Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
  58-bis. Agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle parole: «ventiquattro mesi», ovunque ricorrano.
16. 22. Gribaudo, Paris, Rotta, Fregolent, Raciti, Bonomo, Capozzolo, Coccia, Cominelli, Culotta, Lattuca, Moscatt, Narduolo, Piazzoni, Giuditta Pini, Tentori.

  Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:
  59-bis. Nell'ambito delle competenze digitali correlate al processo Industria 4.0, le scuole di ogni ordine e grado prevedono corsi di orientamento riferiti al settore delle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 10 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16. 71. Centemero, Palese.

  Al comma 63, primo periodo, sopprimere le parole: non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 7. Simonetti, Fedriga.

  Dopo il comma 64, aggiungere i seguenti:
  64-bis. Le lavoratrici donne che abbiano compiuto il sessantatreesimo anno di età, che siano iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e siano in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore ai venticinque anni, nei limiti delle risorse di cui al comma 64-ter, possono richiedere la copertura contributiva previdenziale, fino ad un massimo di cinque anni, per i periodi di interruzione dell'attività lavorativa verificatisi nei venti anni precedenti all'atto della richiesta. I periodi di interruzione lavorativa di cui al primo periodo del presente comma non possono comunque essere superiori, nel loro complesso ad otto anni.
  64-ter. Per le finalità di cui al comma 64-bis è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato «Integrazione Donna» con una dotazione pari a 50.000.000 di euro per ciascuno degli dal 2018 al 2027.
  64-quater. Le modalità di attuazione dei commi 64-bis e 64-ter sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:
   a) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui al comma 64-bis;
   b) l'attività di monitoraggio delle richieste pervenute;
   c) la documentazione da presentare per accedere al beneficio;.

  Conseguentemente:
   al comma 41, sopprimere, la lettera b);
   dopo il comma 41, inserire i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

   al comma 624 sostituire le parole da: 180.008.500 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 130.008.500 euro per l'anno 2021, 119.304.300 euro per l'anno 2022, 73.800.700 euro per l'anno 2023, 58.596.400 euro per l'anno 2024, 89.392.100 euro per l'anno 2025, 99.387.900 euro per l'anno 2026, 91.083.600 euro per l'anno 2027.
   dopo il comma 624, aggiungere il seguente:
  624-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.»;

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 40.000.000;
   2020: – 40.000.000.
16. 49. Nicchi, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Martelli, Cimbro, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 64, aggiungere i seguenti:
  64-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis. – (Calcolo per lavoratori stagionali). – 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è calcolata nel seguente modo: 50 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di almeno 104 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI.
  2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL – per l'intensificazione dell'attività produttiva dell'azienda in alcuni periodi dell'anno – nonché i lavoratori dello spettacolo e quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.
  3. In ogni caso la NASPI non può superare nel 2018 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.;
   b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.;
   c) all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.»;
    2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.»;
   d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso.

  64-ter. Dal comma 64-bis discendono oneri pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente:
   al comma 41, sopprimere la lettera b);
   dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

   dopo il comma 624, aggiungere il seguente:
  624-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
16. 50. Nicchi, Duranti, Melilla, Albini, Cimbro, Marcon, Pastorino.

  Sostituire il comma 65 con il seguente:
  65. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sopprimere le parole: «nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata». Per l'attuazione delle presente disposizione il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, n. 190, come rifinanziato dal comma 624, è ridotto di 25 milioni per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro a decorrere dal 2019.
16. 113. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 65 aggiungere il seguente:
  65-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), le parole: «nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 e dal 1o gennaio al 31 dicembre 2018»;
   b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   «e) per il periodo 1o gennaio 2018 – 31 dicembre 2018, ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
   2018: – 8.000.000.
16. 1. Vignali.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. Al fine di promuovere la sperimentazione e la ricerca agraria, il credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 spetta anche ai progetti delle aziende agrarie sperimentali di proprietà delle università nazionali in materia di adattamenti ai cambiamenti climatici, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2011 e 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri di finanziamento dei progetti di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2017: –1.000.000;
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000.
*16. 102. Falcone.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. Al fine di promuovere la sperimentazione e la ricerca agraria, il credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 spetta anche ai progetti delle aziende agrarie sperimentali di proprietà delle università nazionali in materia di adattamenti ai cambiamenti climatici, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2011 e 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri di finanziamento dei progetti di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2017: –1.000.000;
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000.
*16. 3. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2017 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, viene incrementata del 35 per cento. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 57 milioni di euro per l'anno 2018 e in 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 97. Patrizia Maestri, Arlotti, Marchetti, Albanella, Damiano, Gnecchi.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza, al fine di favorire la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale, al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «reddito imponibile», sono inserite le seguenti: «e, con riferimento alle rotte infra comunitarie, è attribuito a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario»;
   b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «Registro Internazionale di cui all'articolo 1», sono inserite le seguenti: «con riferimento alle rotte infracomunitarie, a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce versamento del contributi di cui in seguito, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario» e dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «in ogni caso».
16. 15. Ruocco, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «1,4 per cento» sono sostituite con le seguenti: «3 per cento».
16. 96. Misiani, Carnevali.

AREA TEMATICA N. 17.
(Sgravi contributivi under 40).
(ART. 1, commi 66-67)

  Al comma 66, primo periodo, sostituire le parole quaranta anni con le seguenti quarantacinque anni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 624, con il seguente:
  «624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 15.085.300 euro per l'anno 2018 e di 51.368.200 euro per l'anno 2019, di 133.312.100 euro per l'anno 2020, 177.508.500 euro per l'anno 2021, di 166.804.300 euro per l'anno 2022, di 121.300.700 euro per l'anno 2023, di 106.096.400 euro per l'anno 2024, di 136.892.100 euro per l'anno 2025, di 146.887.900 euro per l'anno 2026, di 138.583.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 141.883.600 euro a decorrere dall'anno 2029.».
17. 5. Rampelli.

  Dopo il comma 67, aggiungere i seguenti:
  67-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) aggiungere la seguente lettera:
   « e-quater). i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici.».

  67-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 67-bis, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 624.
17. 9. Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. Alla legge 11 febbraio 1992 n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 7 dell'articolo 12 è sostituito con il seguente:
    «7. Non costituiscono esercizio venatorio, e a essi non si applicano le disposizioni della presente legge, il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d), nonché gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di abbattimento di cui all'articolo 19 secondo e terzo comma.».
   b) il comma 3 dell'articolo 19 è sostituito con il seguente:
    «3. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono effettuare gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di abbattimento di cui al comma 2 anche avvalendosi di privati, muniti di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio, che abbiano frequentato con profitto appositi corsi di formazione da esse organizzati e i cui contenuti siano stati preventivamente sottoposti ed approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).».
17. 10. Parrini, Fanucci, Carrescia.

AREA TEMATICA N. 17-ter.
(Sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore della pesca).

(ART. 1, commi 70-71)

  Dopo il comma 70, aggiungere i seguenti:
  70-bis. Con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, è istituita la piattaforma italiana del fosforo, con dotazione per l'anno 2018 di 100.000 euro, con le seguenti finalità:
   a) realizzazione di uno studio mirato al raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo del Fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche Europee dedicate;
   b) raccolta delle migliori pratiche di recupero del Fosforo dal ciclo di gestione dei rifiuti;
   c) raccolta e diffusione di Informazioni riguardanti la filiera di approvvigionamento del Fosforo, con particolare riguardo all'importazione da paesi esterni all’ Unione Europea;
   d) messa a punto di proposte, anche di carattere legislativo o regolamentare, per incoraggiare il recupero del Fosforo e prevenirne gli sprechi;
   e) istituzione di un tavolo tematico sulla conservazione e il recupero del Fosforo, con la partecipazione di centri di ricerca, istituzioni pubbliche e private, aziende, associazioni per la difesa dell'ambiente;
   f) realizzazione di un portale telematico per la raccolta e la pubblicazione delle attività del tavolo tematico, dei documenti elaborati e delle altre informazioni raccolte durante le attività della piattaforma.

  70-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 70-bis, pari a 100 mila euro per l'anno 2018, si provvede, per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2001, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come modificato dal comma 625.
17-ter. 8. Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:
  70-bis. Le indennità di cui al comma 70 nonché le indennità di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non concorrono alla formazione del reddito.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
*17-ter. 4. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:
  70-bis. Le indennità di cui al comma 70 nonché le indennità di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non concorrono alla formazione del reddito.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
*17-ter. 12. Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 71, dopo la parola: integrata, inserire le seguenti: di 3 milioni di euro per l'anno 2018 e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Agli oneri per l'anno 2018 derivanti dal precedente periodo, nella misura pari a 3 milioni di euro si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154. A tal fine le predette risorse, nella misura di 3 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –3.000.000;
   2019: –3.000.000;
   2020: –3.000.000.
**17-ter. 1. La XIII Commissione.

  Al comma 71, dopo la parola: integrata, inserire le seguenti: di 3 milioni di euro per l'anno 2018 e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Agli oneri per l'anno 2018 derivanti dal precedente periodo, nella misura pari a 3 milioni di euro si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154. A tal fine le predette risorse, nella misura di 3 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –3.000.000;
   2019: –3.000.000;
   2020: –3.000.000.
**17-ter. 13. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli.

  Dopo il comma 71 inserire i seguenti:
  71-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica ed a basso impatto ambientale, dal 1o gennaio 2017 al 30 giugno 2017 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  71-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vengono riportate le modalità, i criteri ed i soggetti beneficiari di cui al comma 71-bis.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire la parola: 17.585.300 con la seguente: 7.585.300.
*17-ter. 2. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 71 inserire i seguenti:
  71-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica ed a basso impatto ambientale, dal 1o gennaio 2017 al 30 giugno 2017 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  71-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vengono riportate le modalità, i criteri ed i soggetti beneficiari di cui al comma 71-bis.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire la parola: 17.585.300 con la seguente: 7.585.300.
*17-ter. 17. Falcone.

  Dopo il comma 71 aggiungere i seguenti:
  71-bis. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
  «11-bis. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 4 a 8, affluiscono in un apposito “Fondo antibracconaggio ittico”, istituito presso il Ministero dell'interno, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro a decorrere dal 2018, destinato a potenziare i controlli nelle acque interne, da parte del Comando Unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare (CUTFAA).
  11-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto col Ministro della difesa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 11-bis, la cui dotazione può essere incrementata da parte delle regioni».

  71-ter. Per gli oneri derivati dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 71-bis del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, è ridotto di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 218, 2019 e 2020.
17-ter. 7. Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Guidesi.

  Dopo il comma 71 aggiungere il seguente:
  71-bis. Al fine di poter completare le procedure di liquidazione dei danni già accertati alla data di entrata in vigore della presente legge derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme eventualmente eccedenti la copertura dei danni già accertati vanno ad integrare la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14, decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.
*17-ter. 3. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 71 aggiungere il seguente:
  71-bis. Al fine di poter completare le procedure di liquidazione dei danni già accertati alla data di entrata in vigore della presente legge derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme eventualmente eccedenti la copertura dei danni già accertati vanno ad integrare la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14, decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.
*17-ter. 14. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

AREA TEMATICA N. 17-quater.
(Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa)
(ART. 1, commi 72-74)

  Al comma 72, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -8.000.000;
   2020: -13.000.000.
*17-quater. 9. La XIII Commissione.

  Al comma 72, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -8.000.000;
   2020: -13.000.000.
*17-quater. 49. Capone, Massa, Mariano, Vico.

  Al comma 72, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2018,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 14.585.300 euro per l'anno 2018 e di 48.868.200 euro per l'anno 2019, di 130.812.100 euro per l'anno 2020.
**17-quater. 10. La XIII Commissione.

  Al comma 72, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2018,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 14.585.300 euro per l'anno 2018 e di 48.868.200 euro per l'anno 2019, di 130.812.100 euro per l'anno 2020.
**17-quater. 41. Mongiello, Castricone, Chaouki, Ginefra, Grassi, Marroni, Pelillo, Taranto, Valiante, Antezza.

  Al comma 72, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro con le seguenti: 4 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   al comma 73 sostituire le parole: pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019 con le seguenti: pari a 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019.;
   al comma 74, lettera a), capoverso comma 1-ter, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2 milioni di euro.;
   alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -2.000.000;
   2019: -4.000.000;
   2020: -3.000.000.
17-quater. 47. Palese, Sandra Savino.

  Dopo il comma 72 aggiungere il seguente:
  72-bis. In relazione agli effetti non concorrenziali derivanti dall'importazione di prodotti agricoli, in particolare il riso, provenienti dalla Cambogia e dal Myanmar è concesso un contributo una tantum pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2018 in favore delle imprese risicole delle province di Novara, Vercelli, Pavia.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire la parola: 17.585.000 con la seguente: 12.585.000.
*17-quater. 11. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 72 aggiungere il seguente:
  72-bis. In relazione agli effetti non concorrenziali derivanti dall'importazione di prodotti agricoli, in particolare il riso, provenienti dalla Cambogia e dal Myanmar è concesso un contributo una tantum pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2018 in favore delle imprese risicole delle province di Novara, Vercelli, Pavia.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire la parola: 17.585.000 con la seguente: 12.585.000.
*17-quater. 60. Falcone, Furnari.

  Dopo il comma 74 aggiungere i seguenti:
  74-bis. Al fine di sostenere l'apparato produttivo delle imprese agricole, in stato di difficoltà temporanea, con particolare riferimento al mantenimento dell'occupazione, è istituito un Fondo di sostegno, nello stato di previsione del Ministro dello sviluppo economico con una dotazione 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020.
  74-ter. Possono accedere agli interventi del Fondo di cui al comma 74-bis le imprese, che versano in uno stato di transitoria difficoltà ai sensi del successivo comma 74-quater, qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa e ricorrano i seguenti ulteriori requisiti:
   a) l'impresa sia in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assicurativi obbligatori nei confronti dei propri dipendenti;
   b) l'impresa e i suoi amministratori siano in regola conia certificazione antimafia;
   c) gli amministratori dell'impresa non siano stati in precedenza dichiarati falliti;

  74-quater. I requisiti di cui al comma 74-bis devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa e devono essere mantenuti per tutto il periodo di durata di tale stato, a pena della revoca del contributo erogato, ai sensi del comma 74-decies.
  74-quinquies. La domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa è presentata al Ministero dello sviluppo economico. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:
   a) lo stato patrimoniale e il conto dei profitti e delle perdite dell'impresa relativi all'ultimo esercizio finanziario;
   b) l'andamento dell'indebitamento alla data di presentazione della domanda;
   c) una relazione contenente il piano economico-finanziario per la ristrutturazione dell'impresa e la descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali derivanti dall'eventuale cessazione dell'attività.

  74-sexies. Alla domanda di cui al precedente comma deve, altresì, essere allegata una dichiarazione con la quale l'imprenditore si impegna, in caso di concessione dei contributi previsti dalla presente legge, a salvaguardare per tutto il periodo di difficoltà i livelli occupazionali delle imprese di cui al comma 74-bis esistenti alla data di presentazione della domanda.
  74-septies. Entro un mese dalla data di presentazione della domanda il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ove ne riscontri i presupposti, dichiara lo stato di difficoltà temporanea delle imprese, definendo, altresì, le date di inizio e di fine del periodo di crisi.
  74-octies. Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e i criteri di priorità da applicare nell'accoglimento delle domande, nonché la definizione di eventuali riserve in favore di imprese appartenenti a determinati settori o aventi determinati requisiti.
  74-novies. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori che prevedono una disciplina più restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (CE) n. 1998/2006.
  74-decies. Le risorse del Fondo di cui al comma 74-bis, sono erogate alle imprese fino all'esaurimento delle stesse.
  74-undecies. Ferme restando le disposizioni penali previste in materia, qualora successivamente all'erogazione del contributo sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge ai fini della sua concessione, il Ministro delle, politiche agricole alimentari e forestali dispone la revoca del contributo stesso.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -30.000.000;
   2019: -30.000.000;
   2020: -30.000.000.
17-quater. 33. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 74, aggiungere i seguenti:
  74-bis. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria, nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti ricompresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo nel limite di 5 milioni di euro a decorrere dal 2018, finalizzato all'adozione, d'intesa con le Regioni interessate, di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli Enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza.
  74-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 74-bis, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  «11-bis. Le utenze di fornitura di energia elettrica per il sollevamento e lo scolo delle acque degli impianti degli Enti, costituiti ai sensi dell'articolo 59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e delle rispettive leggi regionali, ricadenti nei territori di cui al comma 15 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono esenti dagli oneri generali afferenti il sistema elettrico di cui al comma 11».

  74-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 74-bis e 74-ter, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*17-quater. 39. Gallinella, Ferraresi, L'Abbate, Gagnarli, Lupo, Parentela, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Crivellari, Pagani, Romanini.

  Dopo il comma 74, aggiungere i seguenti:
  74-bis. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria, nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti ricompresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo nel limite di 5 milioni di euro a decorrere dal 2018, finalizzato all'adozione, d'intesa con le Regioni interessate, di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli Enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza.
  74-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 74-bis, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  «11-bis. Le utenze di fornitura di energia elettrica per il sollevamento e lo scolo delle acque degli impianti degli Enti, costituiti ai sensi dell'articolo 59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e delle rispettive leggi regionali, ricadenti nei territori di cui al comma 15 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono esenti dagli oneri generali afferenti il sistema elettrico di cui al comma 11».

  74-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 74-bis e 74-ter, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*17-quater. 63. Gallinella, Ferraresi, L'Abbate, Lupo, Parentela, Gagnarli, Zolezzi.

  Dopo il comma 74 aggiungere il seguente:
  74-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Al fine di superare le emergenze derivate dagli organismi nocivi Liothrips oleae e Halyomorpha halys, dal Citrus Tristeza Virus, e dal Dryocosmus kuriphilus, il Fondo di cui al comma 1 è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite da Liothrips oleae e Halyomorpha halys, nonché al settore agrumicolo nelle aree colpite dal Citrus Tristeza Virus, nonché al settore castanicolo nelle aree colpite da Dryocosmus Kuriphilus.
  1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato, per le finalità di cui al comma 1-bis, di 12 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, alla ricostituzione del potenziale produttivo agrumicolo danneggiato dal Citrus Tristeza Virus ed al sostegno della ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dal medesimo virus alle condizioni e modalità previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in misura pari a 3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 all'attuazione di misure di contrasto del Dryocosmus kuriphilus.
  1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui ai commi 1-bis ed 1-ter del Fondo, ivi comprese l'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo dei benefici, la documentazione richiesta per l'ottenimento dei benefici stessi e le relative cause di decadenza e revoca, l'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riferimento all'applicazione di nuove tecniche colturali, di controllo e di contenimento ed al relativo monitoraggio.
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio dei settori colpiti da fitopatie e organismi nocivi».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -12.000.000;
   2019: -12.000.000;
   2020: -12.000.000.
*17-quater. 12. La XIII Commissione.

  Sostituire il comma 74 con il seguente:
  74. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Al fine di superare le emergenze derivate dal batterio Xylella fastidiosa, dal Citrus Tristeza Virus, e dagli insetti infestanti Liothrips oleae e Halyomorpha halys, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 7 milioni di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative, con particolare riguardo, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo dei benefici, alla documentazione richiesta per l'ottenimento dei benefici stessi e alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, ivi compresa l'applicazione di nuove tecniche colturali, di controllo e di contenimento e al relativo monitoraggio.
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio dei settori colpiti da fitopatie e insetti infestanti».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 631, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -12.000.000;
   2019: -12.000.000;
   2020: -12.000.000.
*17-quater. 53. Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Terrosi, Venittelli, Zanin, Capone.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, il Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è esteso al settore zootecnico e conseguentemente incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuna della annualità 2019 e 2020 da destinare ad interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate. Gli interventi sono erogati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, alla condizioni e con i criteri, anche di natura altimetrica, stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -10.000.000;
   2019: -5.000.000;
   2020: -5.000.000.
**17-quater. 5. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, il Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è esteso al settore zootecnico e conseguentemente incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuna della annualità 2019 e 2020 da destinare ad interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate. Gli interventi sono erogati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, alla condizioni e con i criteri, anche di natura altimetrica, stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -10.000.000;
   2019: -5.000.000;
   2020: -5.000.000.
**17-quater. 55. Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. Al fine di incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo, nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti ed agli accordi di filiera, con una dotazione pari 7 milioni di euro per ciascuna della annualità 2018, 2019 e 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo, attribuendo priorità alla aziende aderenti alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -7.000.000;
   2019: -7.000.000;
   2020: -7.000.000.
*17-quater. 8. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. Al fine di incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo, nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti ed agli accordi di filiera, con una dotazione pari 7 milioni di euro per ciascuna della annualità 2018, 2019 e 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo, attribuendo priorità alla aziende aderenti alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -7.000.000;
   2019: -7.000.000;
   2020: -7.000.000.
*17-quater. 58. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. È istituito presso il Servizio Fitosanitario Nazionale un fondo per la ricerca e la sperimentazione di metodi di lotta contro la Cimice asiatica (Halyomorpha halys), privilegiando sistemi biologici o comunque a basso impatto ambientale, da realizzarsi anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe. Per le attività connesse alla attuazione del presente comma il fondo ha una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Il Ministero delle politiche agricole e agroalimentari con proprio provvedimento ne definisce condizioni e modalità di attuazione, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -5.000.000.
**17-quater. 7. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. È istituito presso il Servizio Fitosanitario Nazionale un fondo per la ricerca e la sperimentazione di metodi di lotta contro la Cimice asiatica (Halyomorpha halys), privilegiando sistemi biologici o comunque a basso impatto ambientale, da realizzarsi anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe. Per le attività connesse alla attuazione del presente comma il fondo ha una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Il Ministero delle politiche agricole e agroalimentari con proprio provvedimento ne definisce condizioni e modalità di attuazione, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -5.000.000.
**17-quater. 57. Taricco.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convetito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -250.000;
   2019: -250.000;
   2020: -250.000.
*17-quater. 2. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convetito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -250.000;
   2019: -250.000;
   2020: -250.000.
*17-quater. 54. Falcone, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. È istituto, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo nazionale per i centri di recupero della fauna selvatica di cui agli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all'articolo 31 della legge del 29 luglio 2010, n. 120, destinato al funzionamento e alla conduzione dei centri regolarmente autorizzati, gestiti dalle associazioni ambientalistiche riconosciute e dalle associazioni di volontariato.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23. Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: -8.000.000;
   CS: -8.000.000.
  2019:
   CP: -8.000.000;
   CS: -8.000.000.
  2020:
   CP: -8.000.000;
   CS: -8.000.000.
17-quater. 20. Gagnarli, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 8-bis è abrogato.
17-quater. 37. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

AREA TEMATICA N. 19.
(Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano).
(ART. 1, commi 76-77)

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018 ai lavoratori delle imprese per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono aperti tavoli di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico è riconosciuta, su richiesta, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la proroga fino al 30 giugno 2018 della mobilità in essere al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, dopo il comma 624, aggiungere i seguenti:
  624-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un maggior gettito su base annua non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  624-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 624-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*19. 16. Miccoli, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Arlotti, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Carra.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018 ai lavoratori delle imprese per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono aperti tavoli di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico è riconosciuta, su richiesta, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la proroga fino al 30 giugno 2018 della mobilità in essere al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, dopo il comma 624, aggiungere i seguenti:
  624-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un maggior gettito su base annua non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  624-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 624-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*19. 34. La XI Commissione.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis, Con effetto dall'esercizio finanziario 2018, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stabilita nella misura del 78 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali, Ai maggiori oneri di cui al periodo precedente, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19. 10. Cinzia Maria Fontana, Sanga, Carnevali, Arlotti, Carrescia.

  Dopo il comma 76, inserire il seguente:
  76-bis. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli stessi, alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152, così come modificato dall'articolo comma 607, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2019».
19. 11. Carnevali, Cinzia Maria Fontana, Sanga.

  Dopo il comma 76, inserire i seguenti:
  76-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro»;
  76-ter. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 76-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
19. 33. Marchi, Carra.

  Dopo il comma 76 aggiungere il seguente:
  «76-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
  «6-ter. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre negli anni 2017 e 2018, anche in deroga ai limiti di durata di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, la proroga in continuità delle prestazioni non ancora cessate, da esse autorizzate alla data del 31 dicembre 2017, riguardanti crisi aziendali oggetto di accordo stipulato o in corso di esame in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione o provincia autonoma interessata, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse ad esse attribuite, per tale finalità, negli anni 2014, 2015 e 2016».
19. 27. Michele Bordo, Mongiello.

  Dopo il comma 76 aggiungere i seguenti:
  76-bis. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, nonché, alla consolidata giurisprudenza italiana, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario part-time verticale ciclico sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.
  76-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 76-bis quantificato in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 76-quater a 76-quinquies.
  76-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
  76-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
  76-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 76-quater e 76-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
19. 8. Cominardi, Dall'Osso, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Tripiedi, Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 76 aggiungere il seguente:
  76-bis. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione e di recupero o tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali con i tavoli istituiti presso l'unita di crisi del Ministero dello sviluppo economico, le Regioni nel limite massimo del 50 per cento delle risorse a loro assegnate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1) del decreto legislativo 24 settembre 2016 n. 185, possono prorogare per un periodo massimo di 24 mesi, le prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), autorizzate anche in deroga entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. 28. Distaso, Latronico.

  Sostituire il comma 77 con i seguenti:
  77. A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, un'indennità giornaliera onnicomprensiva, che non concorre alla formazione del reddito, fino ad un importo massimo di 30 euro nei casi di sospensione dell'attività lavorativa previsti da accordi e avvisi comuni nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  77-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al comma 77. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 77 pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19. 30. De Girolamo, Palese.

  Dopo il comma 77 aggiungere i seguenti:
  «77-bis. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo. Coerentemente con le disposizioni del Parlamento europeo che a gennaio 2016 ha deciso che tutto l'abbigliamento motociclistico dovrà rispondere a standard europei relativi alla protezione offerta, rispettando in tutta Europa gli stessi standard di sicurezza, la detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN pubblicati dal CEDI: (European Committee for Standardization): EN13595, EN1621-1, EN1621–2, EN1621-4, EN13594, EN13634. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.
  77-ter. La misura di cui al comma 77-bis si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Ove il predetto limite sia superato la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del limite medesimo, Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per i medesimi anni.

  Conseguentemente al comma 624 sostituire le parole: e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008,50 euro per l'anno 2021, con le parole: e di 43.868.200 milioni per l'anno 2019, di 125.812.100 per l'anno 2020, 170.008.500 per l'anno 2021.
19. 1. Garofalo, Carbone.

AREA TEMATICA N. 20.
(Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi).

(ART. 1, commi 78-79)

  Dopo il comma 78, inserire il seguente:
  78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle imprese in crisi, limitando il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente:
  «3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».
*20. 5. Cariello.

  Dopo il comma 78, inserire il seguente:
  78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle imprese in crisi, limitando il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente:
  «3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».
*20. 7. D'Alia.

  Dopo il comma 78, inserire il seguente:
  78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle imprese in crisi, limitando il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente:
  «3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».
*20. 8. Ginefra, Chaouki, Grassi, Marroni, Mongiello, Pelillo, Taranto, Valiante.

  Dopo il comma 78, inserire il seguente:
  78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle imprese in crisi, limitando il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente:
  «3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».
*20. 12. Leva, Rostan, Cimbro.

  Dopo il comma 78, inserire il seguente:
  78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle imprese in crisi, limitando il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente:
  «3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».
*20. 18. Abrignani.

  Dopo il comma 78, inserire il seguente:
  78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle imprese in crisi, limitando il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente:
  «3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».
*20. 19. Narduolo.

  Dopo il comma 78, inserire il seguente:
  78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle imprese in crisi, limitando il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente:
  «3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».
*20. 20. Massa.

  Dopo il comma 78, inserire il seguente:
  78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle, imprese in crisi, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma dell'articolo 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. 1 soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni».
20. 22. Cera.

  Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
  79-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i datori di lavoro che ricorrono a licenziamenti rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, sono tenuti a riconoscere una indennità non inferiore a otto mensilità e non superiore a trentasei mensilità, nonché un'indennità fissa pari a 1.000 euro, rivalutabili annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzata ad incrementare le dotazioni finanziarie destinate all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
*20. 25. La XI Commissione.

  Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
  79-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i datori di lavoro che ricorrono a licenziamenti rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, sono tenuti a riconoscere una indennità non inferiore a otto mensilità e non superiore a trentasei mensilità, nonché un'indennità fissa pari a 1.000 euro, rivalutabili annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzata ad incrementare le dotazioni finanziarie destinate all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
*20. 9. Damiano, Boccuzzi, Baruffi, Miccoli, Incerti, Patrizia Maestri, Giacobbe, Casellato, Albanella, Giorgio Piccolo, Nicchi, Melilla.

  Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
  79-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 33, è aggiunto il seguente: «33-bis. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei casi di risoluzione di diritto del contratto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 10.000.000.
**20. 1. La XI Commissione.

  Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
  79-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 33, è aggiunto il seguente: «33-bis. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei casi di risoluzione di diritto del contratto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 10.000.000.
**20. 10. Rostellato, Miccoli, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Arlotti, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rotta, Tinagli.

AREA TEMATICA N. 20-bis.
(Implementazione dell'assegno di ricollocazione).
(ART. 1, comma 80)

  Al comma 80, sostituire le parole: dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale, con le seguenti: delle misure nazionali di politica attiva del lavoro, ivi compresi l'assegno di ricollocazione e l'alternanza scuola-lavoro.
*20-bis. 4. Tinagli, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Arlotti, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta.

  Al comma 80, sostituire le parole: dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale, con le seguenti: delle misure nazionali di politica attiva del lavoro, ivi compresi l'assegno di ricollocazione e l'alternanza scuola-lavoro.
*20-bis. 8. La XI Commissione.

  Dopo comma 80 aggiungere il seguente:
  «80-bis. Al fine di sostenere la promozione e lo sviluppo di nuove imprese e la conseguente crescita dei livelli occupazionali, alle società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, per le finalità di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49 e all'articolo 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le nuove assunzioni effettuate tra il 1o gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dei complessivi contributi previdenziali, dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo di 10.000 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero ha una durata di 24 mesi per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e di 12 mesi per i contratti di lavoro a tempo determinato.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 10.000.000 per l'anno 2018, di euro 40.000.000 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. per l'anno 2019 e di euro 343.000.000 a decorrere dall'anno 2020.
20-bis. 3. Lombardi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

AREA TEMATICA N. 21.
(Prosecuzione di CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi complessa).

(ART. 1, comma 81)

  Dopo il comma 81, aggiungere i seguenti:
  81-bis. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, corrisposta per la sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al primo periodo del presente comma, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.
  81-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 81-bis, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21. 37. Dell'Aringa, Montroni.

  Dopo il comma 81 aggiungere i seguenti:
  81-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui al comma 1, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

  81-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma 81-bis, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.
  81-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 81-bis, pari a 2 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21. 3. Misiani.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. All'articolo 15, comma 15-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole: «1o luglio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
*21. 5. Gribaudo, Paris, Rotta, Fregolent, Raciti, Bonomo, Capozzolo, Coccia, Cominelli, Culotta, Lattuca, Moscatt, Narduolo, Piazzoni, Giuditta Pini, Tentori.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. All'articolo 15, comma 15-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole: «1o luglio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
*21. 36. La XI Commissione.

  Dopo il colma 81, aggiungere il seguente;
  81-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 dopo il comma 7, e aggiunto il seguente;
  «7-bis. I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti possono ricorrere alle prestazioni di cui al presente articolo per compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro».
21. 7. Camani, Gribaudo, Tentori.

  Dopo il comma 81, inserire il seguente:
  Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero e/o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso l'unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico e/o delle Regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 le Regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso l'unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico e/o delle stesse Regioni possono autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di CIGD concesse entro la data del 31 dicembre 2016 ed aventi durata con effetti nell'anno 2017.
21. 10. Ginefra, Grassi, Castricone, Chaouki, Mongiello, Marroni, Pelillo, Taranto, Valiante.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. All'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ultimo periodo, le parole: «con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione delle risorse erogate ai destinatari in base all'effettivo utilizzo dei corrispondenti trattamenti di cassa o mobilità in deroga».
21. 6. Miccoli, Baruffi, Albanella, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. All'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: «ed erogate ai destinatari in base all'effettivo utilizzo dei corrispondenti trattamenti di cassa o mobilità in deroga».
21. 34. Pilozzi, Melilli.

  Dopo il comma 81 inserire il seguente:
  81-bis. All'articolo 46 comma 2 del decreto legislativo 19 settembre 2015 n. 148 le lettere: « a)» e « b)» sono abrogate.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000;
   2020: -1.000.000.
21. 19. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente;
  81-bis. All'articolo 18, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammenda da euro 10.000 a euro 20.000 per ogni lavoratore occupato».
21. 13. Baruffi, Patrizia Maestri, Albanella, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Incerti.

  Dopo il comma 81 inserire i seguenti:
  81-bis. I trattamenti straordinari di integrazione salariale e quelli di mobilità in deroga, nel limite delle risorse di cui al comma 81-ter, sono prorogati al 31 dicembre 2018 per le aziende non appartenenti ad aree di crisi complessa e per le quali e in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure preso il Ministero dello sviluppo economico finalizzate al superamento ovvero alla soluzione della crisi aziendale.
  81-ter. Ai fini di cui al comma 81-bis il fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è rifinanziato di euro quaranta milioni per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2018: -40.000.000.
21. 18. Martelli, Melilla, Duranti, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 81, inserire il seguente:
  81-bis. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23. Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP –2.000.000;
   CS –2.000.000.
  2019:
   CP –1.500.000;
   CS –1.500.000.
  2020:
   CP –1.500.000;
   CS –1.500.000.
21. 27. Dellai, Realacci.

  Dopo il comma 81, inserire il seguente:
  81-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsto dal medesimo comma 12-bis deve essere emanato il 30 giugno 2018.
21. 1. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

AREA TEMATICA N. 21-bis.
(Misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare).

(ART. 1, commi 82-95)

  Sostituire il comma 82 con il seguente:
  82. All'articolo 24, comma 13, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «con decorrenza 1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza 2021».

  Conseguentemente, all'onere a decorre dal 2018 si provvede mediante:
   a)
quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 400 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
   d) quanto a 84 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –45.000.000;
   2019: –45.000.000;
   2020: –45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: –9.000.000;
   2019: –9.000.000;
   2020: –9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti, variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000;
   2020: –4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2018: –19.000.000;
   2019: –19.000.000;
   2020: –19.000.000.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 378;
   b) dopo il comma 379, inserire il seguente:

  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1,500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019;
   c) dopo il comma 597, inserire il seguente:
  597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 82.
   d) a decorrere dal 1o gennaio 2018 l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in capo alle società cooperative la cui attività è assimilata al reddito di impresa nonché alle società cooperative operanti nel settore dell'accoglienza dei migranti è elevato di 5 punti percentuali.
21-bis. 10. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 83, dopo le parole: comma 84, inserire le seguenti: nonché per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 85;
   ai relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo di quota parte del maggior gettito derivante, a decorrere dall'1o gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, così modificato: le parole:
nella misura del 26 per cento, sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 26,5 per cento.
21-bis. 85. Rizzetto.

  Dopo il comma 83, inserire i seguenti:
  83-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è fissato a 65 anni. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la disposizione di cui al presente comma.
  83-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».
  83-quater. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 83-ter eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 83-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
21-bis. 67. Marcon, Airaudo, Pastorino, Civati, Paglia, Fratoianni, Fassina, Melilla.

  All'allegato B, di cui al comma 84, lettera a) aggiungere la seguente lettera:
   r) lavoratori che svolgono attività di guida alpina, in particolare con accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna; accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

  Conseguentemente il Fondo per inferenti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, già oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 1, comma 625, è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2018, di 340 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020.
21-bis. 78. Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 89, inserire i seguenti:
  89-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita una pensione di base finanziata dalla fiscalità generale, di importo pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rivalutabile ai sensi delle medesime disposizioni. L'importo della pensione di base è riconosciuto pro quota sulle pensioni liquidate a decorrere dal 1o gennaio 2018, in ragione di un quinto per anno fino al raggiungimento della quota di cinque quinti nell'anno 2022 ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e ai lavoratori iscritti ai fondi artigiani, ai commercianti e ai coltivatori diretti. Ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui al periodo precedente è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti: quindici anni di contribuzione, anche se non continuativa, in una o più gestioni di previdenza obbligatoria; aver compiuto sessantacinque anni di età fatta eccezione per le lavoratrici per le quali l'età può essere anticipata di due anni per ogni figlio, fermo restando come limite minimo aver compiuto sessanta anni di età per avere accesso alla pensione. La pensione complessivamente posta in pagamento non può comunque superare l'importo dato dalla somma del trattamento pensionistico spettante a calcolo e l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, annualmente rivalutato secondo le norme vigenti.
  89-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai lavoratori iscritti per la prima volta a forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 e iscritti alla Gestione separata o ad una delle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi, si applicano meccanismi differenziati di calcolo della pensione, articolati secondo l'anzianità di contribuzione effettiva, nella forma di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti.
  89-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 50 milioni di euro ogni due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, si provvede per pari importo, per ogni biennio corrispondente, mediante riduzione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato, fino alla copertura del fabbisogno complessivo,.
*21-bis. 2. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 89, inserire i seguenti:
  89-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita una pensione di base finanziata dalla fiscalità generale, di importo pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rivalutabile ai sensi delle medesime disposizioni. L'importo della pensione di base è riconosciuto pro quota sulle pensioni liquidate a decorrere dal 1o gennaio 2018, in ragione di un quinto per anno fino al raggiungimento della quota di cinque quinti nell'anno 2022 ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e ai lavoratori iscritti ai fondi artigiani, ai commercianti e ai coltivatori diretti. Ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui al periodo precedente è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti: quindici anni di contribuzione, anche se non continuativa, in una o più gestioni di previdenza obbligatoria; aver compiuto sessantacinque anni di età fatta eccezione per le lavoratrici per le quali l'età può essere anticipata di due anni per ogni figlio, fermo restando come limite minimo aver compiuto sessanta anni di età per avere accesso alla pensione. La pensione complessivamente posta in pagamento non può comunque superare l'importo dato dalla somma del trattamento pensionistico spettante a calcolo e rassegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, annualmente rivalutato secondo le norme vigenti.
  89-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai lavoratori iscritti per la prima volta a forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 e iscritti alla Gestione separata o ad una delle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi, si applicano meccanismi differenziati di calcolo della pensione, articolati secondo l'anzianità di contribuzione effettiva, nella forma di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti.
  89-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 50 milioni di euro ogni due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, si provvede per pari importo, per ogni biennio corrispondente, mediante riduzione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato, fino alla copertura del fabbisogno complessivo.
*21-bis. 81. Fiorio, Romanini, Cenni.

  Dopo il comma 89 aggiungere il seguente:
  89-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile anche nel caso di lavoratori autonomi che versano contributi alla Gestione artigiani presso l'INPS e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero che prestano attività lavorativa nel settore edile.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 567 aggiungere il seguente:
  567-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 4 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione.;
   al comma 625 sostituire le parole: è ridotto di 6.050.000 euro per l'anno 2018, di 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 44.700.000 euro per l'anno 2025, di 66.900.000 euro per l'anno 2026 e di 70,400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: è ridotto di 106.050.000 euro per l'anno 2018, di 101.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 100.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2.024, di 144.700.000 euro per l'anno 2025, di 166.900.000 euro per l'anno 2026 e di 170.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
21-bis. 95. Prataviera, Matteo Bragantini, Galati.

  Dopo il comma 89 aggiungere il seguente:
  89-bis. Alla Tabella A di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 è inserita la seguente voce: «edicolanti».

  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21-bis. 100. De Girolamo, Palese.

  Dopo il comma 89 aggiungere il seguente:
  89-bis. Ai medici che al compimento dei settanta anni di età non hanno completato i quaranta anni di contribuzione è data facoltà di rimanere in servizio sino al compimento del settantaduesimo anno di età.
21-bis. 56. La Russa.

  Dopo il comma 90 sono inseriti i seguenti:
  90-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.
  90-ter. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.
  90-quater. Agli oneri di cui al comma 90, valutati in 2 miliardi per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 90-sexies.
  90-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  90-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  90-septies. Le disposizioni di cui ai commi 90-quater e 90-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
21-bis. 32. Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 91 inserire, il seguente:
  91-bis. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 34, dopo la parola: «integrativa,» sono aggiunte le seguenti: «socio-assistenziale, di sostegno al reddito e dell'esercizio della libera professione, nonché di welfare,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la sostenibilità della gestione previdenziale, gli enti possono destinare alle finalità di cui al presente comma e del comma 34-bis una quota non superiore all'1,5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio».
   b) dopo il comma 34 è inserito il seguente:
  «34-bis. Al fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 34 gli enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, anche per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, istituiscono appositi organismi di monitoraggio e verifica degli andamenti dei flussi finanziari, dei redditi, delle prestazioni, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria».
21-bis. 73. Russo.

  Dopo il comma 92, inserire il seguente:
  92-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1, che, nel corso dei mandato non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare, con oneri totalmente a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto, non superiore ad un mandato amministrativo, applicando il metodo contributivo.».
*21-bis. 76. La I Commissione.

  Dopo il comma 92, inserire il seguente:
  92-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1, che, nel corso dei mandato non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare, con oneri totalmente a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto, non superiore ad un mandato amministrativo, applicando il metodo contributivo.».
*21-bis. 62. Fabbri, Marchi, Guerra, Carra.

  Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
  95-bis. A decorrere dal l9 gennaio 2017, i soggetti iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione dal compimento di sessantatré anni e sette mesi di età a condizione che risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno 35 anni di contribuzione e che l'importo della pensione, calcolato prima dell'applicazione dell'eventuale riduzione di cui all'articolo 2, risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1o gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di cui al comma 1 a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere inferiore all'importo soglia mensile così come determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al requisito anagrafico di cui al presente comma si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
  95-ter. Il comma 10, dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 20011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
  « 10. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 41 anni. Al requisito contributivo di cui al presente comma non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni».

  95-quater. A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 95-bis e 95-ter, all'articolo 24, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, le parole: «nonché al requisito contributivo di cui al comma 10» sono soppresse. A decorrere dalla medesima data è abrogato il secondo periodo, del comma 2-quater, dell'articolo 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e successive modificazioni.

  Conseguentemente, all'onere si provvede a decorrere dal 2018 mediante:
   a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
   c) quanto a 400 milioni di euro a valere sul d Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   d) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze;
   e) quanto a 84 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai finì del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –45.000.000;
   2019: –45.000.000;
   2020: –45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 9.000.000;
   2019: – 9.000.000;
   2020: – 9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000.000;
   2020: – 4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 19.000.000;
   2019: – 19.000.000;
   2020: – 19.000.000.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 378;
   b) dopo il comma 379, inserire il seguente: « 379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica, Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019»;
   c) dopo il comma 597, inserire il seguente: «597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero f all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 82;
   d) A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in capo alle società cooperative la cui attività è assimilata al reddito di impresa nonché alle società cooperative operanti nel settore dell'accoglienza dei migranti è elevato di 5 punti percentuali.
21-bis. 7. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
  95-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, i trattamenti pensionistici vigenti sono sostituiti dalle seguenti prestazioni:
   a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente, in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, al raggiungimento del requisito di età anagrafica pari a 63 anni;
   b) «pensione di anzianità», conseguita esclusivamente, a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un'anzianità contributiva pari ad almeno 41 anni.;
   c) «pensione con quota», conseguita esclusivamente al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e contributiva, con un minimo di 40 anni di contributi ovvero di 60 anni di età anagrafica.

  95-ter. Per il periodo 2017-2019, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato i requisiti minimi di legge per l'accesso al pensionamento di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalle disposizioni vigenti e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
  95-quater. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che ha esercitato la facoltà di cui al comma 2 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalle disposizioni vigenti e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
  95-quinquies. Le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, di cui al comma 2 del presente articolo, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente determinato ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità dopo aver maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni vigenti.
  95-sexies. L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato. L'abrogazione del comma 10 del medesimo articolo 24 ha effetto retroattivo e le riduzioni percentuali applicate sui trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014 sono restituite in rate mensili con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2018.

  Conseguentemente, all'onere a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
   a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
   c) quanto a 84 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
   d) quanto a 400 milioni di euro a valere sul d Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 45.000.000;
   2019: – 45.000.000;
   2020: – 45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 9.000.000;
   2019: – 9.000.000;
   2020: – 9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca appartare le seguenti variazioni:
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000.000;
   2020: – 4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 19.000.000;
   2019: – 19.000.000;
   2020: – 19.000.000.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 378;
   b) dopo il comma 379, inserire il seguente: «379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019»;
   c) dopo il comma 597, inserire il seguente: «597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero f all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 82»;
   d) a decorrere dal 1o gennaio 2018 l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in capo alle società cooperative la cui attività è assimilata al reddito di impresa nonché alle società cooperative operanti nel settore dell'accoglienza dei migranti è elevato di 5 punti percentuali.
21-bis. 6. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 95, inserire il seguente:
  95-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata fino al 31 dicembre 2018, la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n.243, Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al predetto articolo 1, comma 9, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande presentate ai fini del rispetto dei limiti di spesa. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al comma 1, la facoltà di accesso alla sperimentazione è riconosciuta con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda.

  Conseguentemente, all'onere a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
   a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
   c) quanto a 84 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
   d) quanto a 400 milioni di euro a valere sul d Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 45.000.000;
   2019: – 45.000.000;
   2020: – 45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 9.000.000;
   2019: – 9.000.000;
   2020: – 9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000,

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000.000;
   2020: – 4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 19.000.000;
   2019: – 19.000.000;
   2020: – 19.000.000.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 378;
   b) dopo il comma 379, inserire il seguente:
«379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019»;
   c) dopo il comma 597, inserire il seguente: «597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero f all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 82»;
   d) a decorrere dal 1o gennaio 2018 l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in capo alle società cooperative la cui attività è assimilata al reddito di impresa nonché alle società cooperative operanti nel settore dell'accoglienza dei migranti è elevato di 5 punti percentuali.
21-bis. 4. Simonetti, Fedriga, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 95, inserire il seguente:
  95-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 24, primo comma, primo periodo, le parole: «dall'inizio del Fanno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo» sono sostituite dalle seguenti: «di norma dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo, e su domanda fino al settantesimo,»;
   b) all'articolo 34, settimo comma, primo periodo, le parole; «fino al compimento del sessantacinquesimo» sono sostituite dalle seguenti: «di norma fino al compimento del sessantacinquesimo, e su domanda fino al settantesimo,».
21-bis. 51. Pisicchio.

  Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
  95-bis. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 3, le parole: «di età compresa tra i 18 e 65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età compresa tra i 18 e 67 anni»;
   b) all'articolo 7, comma 4, le parole: «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento»;
   c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «in lire 25.000 annue» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 20,00 annui»;
   d) All'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Per gli infortuni in ambito domestico è corrisposto l'assegno per assistenza personale continuativa, di cui all'articolo 76 e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124»;
   e) all'articolo 10, comma 4, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Annualmente, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, sono destinate delle risorse, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Fondo medesimo, per la realizzazione, a cura dell'INAIL, di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione».

  95-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il presidente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modifiche al decreto ministeriale 15 settembre 2000, recante «Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico» in attuazione delle disposizioni di cui al comma 95-bis.

  Conseguentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al comma 624 di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
21-bis. 75. Fregolent, Arlotti.

  Dopo il comma 95 inserire i seguenti:
  95-bis. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane s.p.a., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze finanziato con 91 milioni di euro annui dal 2018 al 2027 e con 4 milioni di euro annui dal 2028 al 2040.
  95-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 95-bis nel limite delle somme del predetto Fondo.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, inserire il seguente:
  621-bis. La percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal primo gennaio 2018 e in misura pari all'8 per cento a decorrere dal primo gennaio 2019.
21-bis. 22. Fassina, Marcon, Airaudo, Pastorino, Paglia, Melilla.

AREA TEMATICA N. 22.
(Azioni conferite ai dipendenti e anticipo pensionistico (APE)).

(ART. 1, commi 96-97)

  Al comma 96 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) All'allegato C di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente lettera «N. Il personale civile dell'Amministrazione Difesa impiegati presso l'Area Tecnico Industriale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare e dei Poli di mantenimento dell'esercito italiano ex esposti all'amianto con certificazione INAIL».

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, alla lettera d) sostituire le parole da: 688,7 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 718 milioni di euro per l'anno 2018, di 770,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 572,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 366,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 133 milioni di euro per l'anno 2022 e di 39,4 milioni di euro per l'anno 2023.;
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –30.000.000;
   2019: –30.000.000;
   2020: –30.000.000.;
   al comma 624, sostituire le parole da: 180.008.500 fino a: l'anno 2023, con le seguenti: 150.008.500 euro per il 2021, 139.304.300 euro per l'anno 2022, 93.800.700 euro per l'anno 2023,.
22. 43. Duranti, Melilla, Albini, Cimbro, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 96 aggiungere i seguenti:
  96-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2019, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
  96-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 96-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e dei regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa di 767,20 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 96-bis.
  96-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 96-ter sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  96-quinquies. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 96-bis si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,1 milioni di euro per l'anno 2020; 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente:
   al comma 41, sopprimere la lettera b);
   dopo il comma 41, inserire i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
22. 45. Melilla, Albini, Capodicasa, Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla, Cimbro.

  Sostituire il comma 97, con il seguente:
  97. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 166, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»;
   b) alla lettera a) del comma 179 e alla lettera a), del comma 199, dopo le parole: «procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966. n. 604,», sono inserite le seguenti: «ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato»;
   c) alla lettera a) del comma 179 e alla lettera a) del comma 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; salvo che lo stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non derivi dalla volontà del lavoratore, la mancata fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione dei rapporto di lavoro non comporta l'esclusione dalle misure di cui al presente comma;
   d) al comma 179, la lettera d), è sostituita dalla seguente: d) sono lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, rispetto al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni; per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno nove mesi di lavoro ogni anno;
   e) dopo il comma 179, è inserito il seguente: « 179-bis. Ai fini dei riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di un anno per ogni figlio, nei limite massimo di due anni;
   f) al comma 186, primo periodo, le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 688,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 740,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 336,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 103,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9,4 milioni di euro per l'anno 2023»;
   g) al comma 186, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte risultino risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per essere nuovamente destinate al beneficio dell'indennità, disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185»;
   h) al comma 199, la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) sono lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nell'allegato E annesso alla presente legge che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento, ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67; per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno nove mesi di lavoro ogni anno».

  Conseguentemente:
   dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

  97-bis, A decorrere dal 1o gennaio 2018, gli allegati C ed E annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono sostituiti dall'allegato 13 annesso alla presente legge;
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –40.000.000;
   2019: –50.000.000;
   2020: –50.000.000.
*22. 102. La XI Commissione.

  Sostituire il comma 97, con il seguente:
  97. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 166, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»;
   b) alla lettera a) del comma 179 e alla lettera a), del comma 199, dopo le parole: «procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966. n. 604,», sono inserite le seguenti: «ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato»;
   c) alla lettera a) del comma 179 e alla lettera a) del comma 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; salvo che lo stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non derivi dalla volontà del lavoratore, la mancata fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione dei rapporto di lavoro non comporta l'esclusione dalle misure di cui al presente comma;
   d) al comma 179, la lettera d), è sostituita dalla seguente: d) sono lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, rispetto al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni; per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno nove mesi di lavoro ogni anno;
   e) dopo il comma 179, è inserito il seguente: « 179-bis. Ai fini dei riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di un anno per ogni figlio, nei limite massimo di due anni;
   f) al comma 186, primo periodo, le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 688,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 740,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 336,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 103,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9,4 milioni di euro per l'anno 2023»;
   g) al comma 186, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte risultino risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per essere nuovamente destinate al beneficio dell'indennità, disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185»;
   h) al comma 199, la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) sono lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nell'allegato E annesso alla presente legge che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento, ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67; per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno nove mesi di lavoro ogni anno».

  Conseguentemente:
   dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

  97-bis, A decorrere dal 1o gennaio 2018, gli allegati C ed E annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono sostituiti dall'allegato 13 annesso alla presente legge;
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –40.000.000;
   2019: –50.000.000;
   2020: –50.000.000.
*22. 41. Gnecchi, Giacobbe, Albanella, Baruffi, Incerti, Miccoli, Patrizia Maestri, Casellato, Boccuzzi, Paris, Damiano, Arlotti, Lavagno, Rotta, Di Salvo, Rostellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Tinagli.

  Al comma 97, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) al comma 179, all'alinea, le parole «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019».

  Conseguentemente, dopo il comma 629, aggiungere i seguenti:
  629-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia

  Al comma 97, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) al comma 179, dopo le parole: «74 per cento» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero che rientrano nei soggetti di cui all'articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138,».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –500.000;
   2019: –500.000;
   2020: –500.000.
22. 75. Marchi, Gribaudo, Rubinato.

  All'articolo 1, comma 97, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
dopo il comma 179 inserire i seguenti:
  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio non disabile, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile.;
  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari» di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i «caregiver familiari» di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni;

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
  621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,1 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
22. 33. Placido, Marcon, Pastorino, Paglia, Melilla.

  All'articolo 1, comma 97, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
dopo il comma 179 inserire i seguenti:
  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio non disabile, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile.;
  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari» di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i «caregiver familiari» di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni;

  Conseguentemente, il comma 624 è sostituito dal seguente:
  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019, di 125.812.100 euro per l'anno 2020, 170.008.500 euro per l'anno 2021, di 159.304.300 euro per l'anno 2022, di 113.800.700 euro per l'anno 2023, di 98.596.400 euro per l'anno 2024, di 129.392.100 euro per l'anno 2025, di 139.387.900 euro per l'anno 2026, di 131.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 134.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
*22. 6. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  All'articolo 1, comma 97, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
dopo il comma 179 inserire i seguenti:
  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio non disabile, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile.;
  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari» di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i «caregiver familiari» di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni;

  Conseguentemente, il comma 624 è sostituito dal seguente:
  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019, di 125.812.100 euro per l'anno 2020, 170.008.500 euro per l'anno 2021, di 159.304.300 euro per l'anno 2022, di 113.800.700 euro per l'anno 2023, di 98.596.400 euro per l'anno 2024, di 129.392.100 euro per l'anno 2025, di 139.387.900 euro per l'anno 2026, di 131.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 134.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
*22. 66. Abrignani.

  Al comma 97, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il comma 179 inserire i seguenti:
  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio non disabile, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile.
  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari» di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i «caregiver familiari» di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni;

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai precedente commi, valutati in 18 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22. 62. Marazziti.

  Al comma 97, lettera c), capoverso 179-bis, sopprimere le parole: nel limite massimo di due anni sono soppresse.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 10 milioni di euro all'anno a partire dal 2018 si provvede con analoga riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22. 63. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:
  97-bis. L'istituto del cumulo dei periodi assicurativi di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica anche ai fini dell'accesso a una delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi da 212 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché dell'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n.  243.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000.
*22. 1. La XI Commissione.

  Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:
  97-bis. L'istituto del cumulo dei periodi assicurativi di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica anche ai fini dell'accesso a una delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi da 212 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché dell'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n.  243.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000.
*22. 42. Baruffi, Cinzia Maria Fontana, Miccoli, Albanella, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Arlotti, Di Salvo, Gregorio Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli.

  Dopo il comma 97, inserire i seguenti:
  97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
  97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2018 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura e secondo le modalità ivi previste.
  97-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 97-bis, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22. 67. Taranto, Gnecchi.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:
  «97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
  97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 nella misura e secondo le modalità ivi previste».
*22. 57. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:
  «97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
  97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 nella misura e secondo le modalità ivi previste».
*22. 30. Vignali.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:
  «97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
  97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 nella misura e secondo le modalità ivi previste».
*22. 17. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:
  «97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
  97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 nella misura e secondo le modalità ivi previste».
*22. 10. Allasia, Simonetti.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:
  «97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
  97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 nella misura e secondo le modalità ivi previste».
*22. 9. Sorial.

  Dopo il comma 97, inserire i seguenti:
  97-bis. I commi da 1 a 20 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono abrogati.
  97-ter. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per conseguire la pensione di vecchiaia sono fissati a 67 anni.
  97-quater. Il requisito anagrafico di cui al comma 97-ter non costituisce età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchia, potendo i lavoratori optare per un'uscita flessibile dal lavoro a partire dal raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni, purché abbiano maturata un'anzianità contributiva di 40 anni, e fino a 70 anni.
  97-quinquies. Il proseguimento dell'attività lavorativa oltre i 70 anni è consentito, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, sulla base dell'incremento delle speranze di vita accertato dall'ISTAT, validato da Eurostat, e aggiornato in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, integrato dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
  97-sexies. L'accesso flessibile alla pensione di vecchiaia dei lavoratori nel regime misto a partire dai 62 anni di età comporta il ricalcolo interamente contributivo della prestazione pensionistica.
  97-octies. L'ISTAT accerta entro il 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli standard dell'Unione europea e internazionali.
  97-novies. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dall'ISTAT annualmente entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socioeconomiche sulle speranze di vita il dato deve essere distinto anche in base al genere.
  97-decies. L'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dai seguenti:
  «6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, rideterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, sono individuati coefficienti di trasformazione standard distinti per attività lavorativa sulla base delle tavole sulle speranze di vita rese disponibili dall'ISTAT.
  6-bis. I coefficienti di trasformazione standard per attività lavorativa, rideterminati periodicamente, ai sensi del comma 11, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono proporzionalmente più alti rispetto a quello relativo alla media della popolazione italiana e vengono applicati per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato del lavoratore, che è elaborato tenendo conto del numero di anni o delle frazioni di anno in cui ha svolto una o più professioni.
  6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dodici esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, quattro indicati dall'istituto nazionale di statistica e quattro indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2018, le formule matematiche per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato. Qualora la Commissione non termini i suoi lavori entro il 30 giugno 2018, le formule sono elaborate dall'ISTAT entro il 31 luglio 2017. La Commissione può chiedere all'ISTAT di integrare la classificazione delle professioni con quelle attività lavorative che non vi fossero già incluse.
  6-quater. Le tavole recanti i coefficienti di trasformazione per ogni professione moltiplicate per il montante individuale dei contributi e le formule per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato sono adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  6-quinquies. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa».

  97-undecies. Il lavoratore che svolge un'attività lavorativa che impatta negativamente sulle speranze di vita può richiedere, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 2, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia.
  97-duodecies. Il beneficio di cui al comma 97-undecies è riconosciuto se le speranze di vita del lavoratore sono ridotte di almeno un anno rispetto alla media della popolazione italiana accertata dall'ISTAT e abbia maturato almeno 35 anni di contributi.
  97-terdecies. L'anticipo dell'età anagrafica di accesso alla pensione, anche in deroga a quanto previsto dai commi da 97-bis a 97-sexies, è pari alla riduzione delle speranze di vita, accertata dall'INPS sulla base del comma 97-octies, entro tre mesi dalla richiesta del lavoratore, inviata anche telematicamente.
  97-quaterdecies. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente standard di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento reso disponibile dall'ISTAT.
  97-quinquiesdecies. L'estratto conto inviato annualmente ad ogni assicurato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, indica altresì le speranze di vita del lavoratore in ragione delle attività lavorative svolte.
  97-sexiesdecies. Al fine di tutelare la salute delle donne e riconoscere il valore della maternità, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuto alla lavoratrice, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi della maternità, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio.
  97-septiesdecies. In caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 97-sedecies, nel settore pubblico e privato è riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.
  97-octiesdecies. In alternativa all'anticipo di cui al comma 97-sedecies, la lavoratrice può optare per la determinazione dell'importo della pensione annuo con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o quattro figli e maggiorato di tre anni in caso di cinque o più figli.
  97-noviesdecies. I benefici di cui ai commi 97-sedecies e 97-septiesdecies sono riconosciuti anche se la donna risulta inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e anche in assenza di precedenti versamenti contributivi.
  97-vicies. Il requisito anagrafico per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è ridotto, per le donne, di un anno per ogni figlio.
  97-viciessemel. Per il riconoscimento dei benefici previsti dalla presente legge, la persona interessata presenta richiesta, secondo modalità semplificate, anche tramite un ente di patronato, all'ente previdenziale. Nelle comunicazioni inviate dagli enti previdenziali alle lavoratrici è sempre riportata in nota la comunicazione della possibilità di avvalersi dei benefici di cui ai commi 97-sedecies e 97-octiesdecies, 97-viciesbis. La lettera c) del comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.
  97-viciester. Al fine di garantire pensioni adeguate nel sistema contributivo ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno avuto carriere discontinue e periodi di disoccupazione involontaria, l'importo della pensione, al raggiungimento dell'età anagrafica di cui al comma 97-ter, è incrementato mediante il cumulo con l'assegno sociale, secondo quanto previsto dal comma seguente.
  97-viciesquater. Ai lavoratori e alle lavoratrici nei sistema contributivo che abbiano versato almeno 15 anni di contributi, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 40 per cento dell'importo dell'assegno sociale. Tale somma è incrementata del 2 per cento annuo per ogni anno di contributi versati in più rispetto a 15, fino a un numero di anni di contributi versati pari a 25. A partire da 26 anni di contributi versati, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 61 per cento dell'assegno sociale, incrementato dell'1 percento per ogni anno in più di contributi versati.
  97-viciesquinquies. Nel caso in cui l'importo della pensione calcolato ai sensi del comma precedente fosse inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, al lavoratore o alla lavoratrice è corrisposto l'intero ammontare dell'assegno sociale.
  97-viciessexies. All'onere delle disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-vicies quinquies si provvede anche con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle seguenti disposizioni:
   a) a decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento»;
   b) i soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa;
   c) l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al periodo precedente.
   d) Alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.
   e) All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
   f) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
    2) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
   g) All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
   h) All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 491:
     1a) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
     1b) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
     1c) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;

  2) al comma 492 le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo, comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
  3) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
  4) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente».
   i) i commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal l9 gennaio 2016:
  48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.
  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, dei testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;
   d) a favore ed altri soggetti: 15 per cento.
  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
   l) le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate
   m) all'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
   a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono, sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia dei Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».

  2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
   b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
  669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

  3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
  b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:
  671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
  b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;

  4) la lettera c) è abrogata;
  5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
   d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
  681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
22. 98. Airaudo, Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Melilla.

  Dopo il comma 97, sono inseriti i seguenti commi:
  97-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 216 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dell'articolo 42; comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 6.000 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere a), b), c), d), e), f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra. Quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra Per i lavoratori mobilitati la lettera e) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4,11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati la lettera d) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è sostituito dal seguente: « d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente al 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività».
  95-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultima stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 6.000 posti in platea e dei limiti di spesa di 340,00 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.
  95-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147,
  95-quinquies. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 97-bis del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 41,5 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20,0 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro per l'anno 2030.
22. 11. Simonetti, Fedriga.

  Dopo il comma 97, inserire il seguente:
  97-bis. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Agli oneri derivanti dalla nona salvaguardia si provvede mediante l'utilizzo di quota parte del maggior gettito derivante, a decorrere dall'1o gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, così modificato: le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 26,5 per cento».
22. 69. Rizzetto.

  Dopo il comma 97 sono aggiunti i seguenti:
  97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua una ricognizione dei risparmi conseguenti all'attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e trasmette una relazione annuale al Parlamento. Le economie di cui al primo periodo, sono destinate all'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del «Fondo speciale Ape Sociale», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro, finalizzato ad ampliare la platea dei beneficiari.
  97-ter. Agli oneri di cui al comma 97-bis, valutato in 800 milioni per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede ai sensi dei successivi commi da 97-quater a 97-sexies.
  97-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) a comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  97-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  97-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 97-quater e 97-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
22. 28. Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 97, inserire i seguenti:
  97-bis. I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che ricevono la lettera di certificazione dall'Inps per l'accesso alle misure di cui dall'articolo 1 commi 166,179,188 e 199 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, possono accedere alla relativa indennità, ovvero al trattamento pensionistico anticipato, a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 59,comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  97-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 261-bis, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 54. Malpezzi, Coscia, Gnecchi, Piccoli Nardelli, Crimì, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Carnevali.

  Dopo il comma 97 inserire i seguenti:
  97-bis. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2018 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale.
  97-ter. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma 1, al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo periodo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi successivi.
  97-quater. Agli oneri di cui ai commi 97-bis e 97-ter, valutati in 2 miliardi e 80 milioni di euro per l'anno 2018, in 2 miliardi e 150 milioni di euro per l'anno 2019, in 2 miliardi e 150 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dei commi da 97-quinquies a 97-sexies, nonché ai sensi del comma 97-octies.
  97-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportata le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  97-sexsies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  97-septies. Le disposizioni di cui ai commi 97-quater e 97-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  97-octies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 80.000.000 per l'anno 2018, di euro 150.000.000 per l'anno 2019 e di euro 150.000.000 a decorrere dall'anno 2020.
22. 29. Ciprini, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 97, inserire i seguenti:
  97-bis. In considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori esodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento alla normativa vigente alla data degli accordi.
  97-ter. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 97-bis è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 97-quinquies, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 97-bis, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
  97-quater. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma 97-bis. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  97-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 97-bis a 97-quater si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 97-sexies.
  97-sexies. A decorrere dal 12 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 26,5 per cento».
22. 100. Airaudo, Andrea Maestri, Marcon, Paglia, Fassina, Pellegrino, Fratoianni, Placido, Melilla.

  Dopo il comma 97 inserire il seguente:
  97-bis. A decorrere dal 2018 ai soggetti nati nel 1952 che hanno avuto accesso al pensionamento negli anni 2012, 2013 e 2014 con il sistema contributivo è riconosciuto un incremento nella misura del 20 per cento del trattamento pensionistico in godimento, senza la corresponsione di arretrati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 84. Buttiglione, Palese.

AREA TEMATICA N. 23.
(Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata – RITA).

(ART. 1, commi 98-99)

  Dopo il comma 98, inserire il seguente:
  98-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti i casi di cessazione o sospensione dal servizio, l'iscritto all'ex gestione INPDAP che abbia attivato la procedura di riscatto del percorso legale di laurea e della specializzazione professionale o altri periodi di formazione specificamente riconosciuti dalla legge ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184 e successive modificazioni e integrazioni, e che per qualsiasi causa abbia interrotto gli ulteriori versamenti, ha facoltà di proseguire il piano alle seguenti condizioni:
   a) che abbia regolarmente avviato il periodo di ammortamento per almeno trenta rate;
   b) che sia disponibile a pagare le rate scadute in un'unica soluzione gravata degli interessi relativi al periodo di mancato versamento.

  Ad avvenuto versamento delle rate scadute e non pagate, la sede INPS comunica l'importo degli interessi legali maturati alla data del versamento e l'iscritto riprende a effettuare i pagamenti con singoli modelli F24, attenendosi sia alle scadenze che all'ammontare della rata del piano di ammortamento iniziale.
23. 18. Galati, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 99, aggiungere il seguente:
  99-bis. Tenuto conto della particolare gravosità del lavoro organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
23. 31. L'XI Commissione.

  Dopo il comma 99 inserire il seguente:
  99-bis. All'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «, della retribuzione effettivamente corrisposta» sono soppresse;
   b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Tutte le aziende pubbliche o private che occupano oltre di 15 dipendenti sono tenute a dichiarare, con cadenza annuale, all'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) l'importo della retribuzione corrisposta, a parità di mansione, a lavoratrici e lavoratori. Nei casi in cui l'importo della retribuzione corrisposta alle lavoratrici e ai lavoratori dell'azienda sia uguale, in riferimento a tutte le parti, sia fisse che accessorie, l'ANPAL rilascia la dichiarazione di regolarità.
  4-ter. Le Pubbliche Amministrazioni in sede di predisposizione degli atti relativi agli affidamenti di servizi, lavori pubblici e/o acquisizione di beni prevedono sistemi premianti per le aziende in possesso della dichiarazione di regolarità attestante l'uguaglianza salariale di cui al comma 5.
  4-quater. Al fine di consentire il riequilibrio su tutto il territorio nazionale della differenza salariale tra donne e uomini presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è costituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Ministro del lavoro, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dell'entrata in vigore del presente comma, stabilisce le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo.
  4-quinquies. È costituita presso l'ANPAL una banca dati accessibile finalizzata mappatura delle retribuzioni corrisposte alle lavoratrici e ai lavoratori, distinta per regioni, su tutto il territorio nazionale,».

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –11.000.000;
   2019: –11.000.000;
   2020: –11.000.000.
23. 1. Martelli, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Gribaudo, Gelmini.

  Dopo il comma 99 inserire il seguente:
  99-bis. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è differita al 30 giugno 2018. Fermo restando l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico a partire dal 1o gennaio 2019, l'Istat in collaborazione con Inps e Inail, sono impegnati a produrre entro il 1o giugno 2018 un sistema differenziato di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prendendo a riferimento la nuova edizione della classificazione delle professioni Istat (2013). Suddetto sistema differenziato di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico non dovrà comunque comportare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
23. 13. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

AREA TEMATICA N. 23-bis.
(Disposizioni in materia di previdenza complementare).
(ART. 1, commi 100-101)

  Dopo il comma 101, inserire i seguenti:
  101-bis. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la parola: «religiose» sono inserite le seguenti: «assistenziali, di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51».
  101-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 101-bis, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23-bis. 1. Librandi.

AREA TEMATICA N. 23-ter.
(Disposizioni in materia di fondi integrativi territoriali del Servizio sanitario nazionale).
(ART. 1, comma 102)

  Dopo il comma 102, inserire il seguente:
  102-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 200 milioni di euro per anno 2017, 537,6 milioni di euro per l'anno 2018, 588,7 milioni di euro per l'anno 2019, 580,9 milioni di euro per l'anno 2020, 539,8 milioni di euro per l'anno 2021, 484,7 milioni di euro per anno 2022, 418,3 milioni di euro per l'anno 2023, 401,8 milioni di euro per l'anno 2025. A decorrere dall'anno 2018, 400 milioni di euro dell'incremento del Fondo di cui al periodo precedente sono destinati ad incrementare le risorse destinate alla spesa per gli ammortizzatori sociali.».
   b) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e per 400 milioni a decorrere dall'anno 2018 dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter,»;
   c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
   «3-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: “nei limiti del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti del 95 per cento”.
   3-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 6, comma 9, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 95 per cento”;
    b) all'articolo 7, comma 2, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 95 per cento”.
   3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018.
   3-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
23-ter. 12. Fassina, Paglia, Marcon, Pastorino, Andrea Maestri, Melilla.

  Dopo il comma 102, inserire il seguente:
  102-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato in Conferenza Stato-regioni, si disciplina l'intervento regionale in tema di assistenza sanitaria e sociale integrative al fine di assicurarne l'effettiva integrazione con i servizi sanitari e assistenziali regionali. Tale intervento potrà articolarsi mediante interventi sperimentati di fondi integrativi territoriali o interventi diretti ad integrare fondi nazionali, quale che ne sia la natura, con i sistemi sanitari e assistenziali regionali anche al di fuori degli ambiti di assistenza di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La conferenza Stato-regioni dedica una seduta annuale, presente il Ministro per la sanità o suo delegato, alla verifica degli interventi regionali posti in essere in attuazione delle suddette previsioni.
23-ter. 16. Dell'Aringa.

  Dopo il comma 102, inserire i seguenti:
  102-bis. Presso il Ministero della salute è istituto in fondo, con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 102-ter.
  102-ter. Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 e successive modificazioni.
  102-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 102-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23-ter. 13. Parrini, Carrescia, Cenni.

  Dopo il comma 102 aggiungere i seguenti:
  102-bis. All'allegato 10B del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 nell'ambito delle prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica escluse dalla partecipazione al costo per tutti i trimestri si aggiunge la seguente prestazione: «estrazione del DNA (91.36.5)»;
  102-ter. Il comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
   «6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 97,5 per cento della fiscalità complessiva gravante sul "PMP-sigarette", di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, troncato alla seconda cifra decimale».

  102-quater. L'articolo 1, comma 2. lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituito dal seguente:
   « a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali a euro 5,00 ed a 2,3 punti percentuali;

  102-quinquies. L'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituito dal seguente:
   «3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione».
23-ter. 9. Ravetto, Palese, De Girolamo, Gelmini.

AREA TEMATICA N. 24.
(Regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e l'INPS).
(ART. 1, commi 103-104)

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le associazioni e le fondazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà delle stesse di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi».
  104-ter. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in considerazione della specifica missione istituzionale da essi svolta, non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo.
* 24. 2. La XI Commissione.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le associazioni e le fondazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà delle stesse di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi».
  104-ter. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in considerazione della specifica missione istituzionale da essi svolta, non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo.
*24. 26. Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Boccadutri.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. Al fine di garantire l'applicazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, con cui si stabilisce l'obbligo di rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell'INPS e dell'INAIL e la previsione di coperture assicurative per eventi non coperti dal sistema assicurativo obbligatorio e dall'INAIL, si autorizza uno stanziamento in favore dell'INL di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
24. 17. Boccuzzi, Albanella, Baruffi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Patrizia Maestri, Mognato.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. Al fine di consentire all'Ispettorato nazionale del lavoro lo svolgimento delle funzioni ad esso normativamente assegnate, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività ispettive di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nonché con riguardo alla funzione di rappresentanza in giudizio, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire un concorso per 100 funzionari amministrativi e 150 funzionari ispettivi.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –25.000.000;
   2019: –25.000.000;
   2020: –25.000.000.
* 24. 24. Boccuzzi, Lavagno, Damiano, Mognato.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. Al fine di consentire all'Ispettorato nazionale del lavoro lo svolgimento delle funzioni ad esso normativamente assegnate, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività ispettive di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nonché con riguardo alla funzione di rappresentanza in giudizio, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire un concorso per 100 funzionari amministrativi e 150 funzionari ispettivi.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –25.000.000;
   2019: –25.000.000;
   2020: –25.000.000.
* 24. 30. Lavagno.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità alle lavoratrici di imprese che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove».

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135,812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108, 596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387,900 euro per l'anno 2026 e di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 7.583.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019, di 125.812.100 euro per l'anno 2020, 170.008.500 euro per l'anno 2021, di 159.304.300 euro per l'anno 2022, di 113.800.700 euro per l'anno 2023, di 98.596.400 euro per l'anno 2024, di 129.392.100 euro per l'anno 2025, di 139.387.900 euro per l'anno 2026 e di 131.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 134.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029.
24. 29. Di Salvo, Paris, Giuliani, Fregolent, Fabbri, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Gribaudo, Albanella, Baruffi, Casellato, Damiano, Incerti, Carnevali, Carra, Cenni, Antezza.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.
  104-ter. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito oltre alla restituzione a scadenza dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero.
  104-quater. Per le finalità di cui al comma precedente, il Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche (FGOP), istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché per le operazioni di capitalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.
  104-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 104-ter e 104-quater, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvarranno anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza Italia» istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.
  104-sexies. Al Comitato di cui al precedente comma è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere direttamente o incaricando altri soggetti, iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscano alle forme di previdenza, assistenza e welfare complementare in genere.
  104-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi anni 2019 e 2020, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 14.585.300 euro per l'anno 2018 e di 49.868.200 euro per l'anno 2019, di 131.812.100 euro per l'anno 2020.
24. 35. Francesco Saverio Romano, Galati.

AREA TEMATICA N. 24-bis.
(Prestazione assistenziale per i malati di mesotelioma).
(ART. 1, commi 105-106)

  Dopo il comma 106, aggiungere i seguenti:
  106-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro attività in processi produttivi legati all'amianto, nei comuni che presentano un tasso di mortalità per patologie asbesto correlate significativamente superiore a quello medio nazionale, individuati con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'Inps, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  106-ter. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande di riconoscimento del beneficio di cui al comma 106-bis e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di rivalutazione contributiva e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del medesimo comma 106-bis l'Inps non prende in esame ulteriori domande di riconoscimento del beneficio.
  106-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefìci ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
24-bis. 6. Boccuzzi, Blazina, Albanella, Baruffi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Patrizia Maestri, Melilla, Scuvera, Antezza.

AREA TEMATICA N. 25.
(Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà).
(ART. 1, commi 107-114)

  Dopo il comma 108, inserire il seguente:
  108-bis. Ai medesimi fini di cui al comma precedente e limitatamente all'applicazione del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dell'articolo 4, comma 2, la lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è così modificata: « f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione della rendita per inabilità permanente erogata dall'INAIL ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.».

  Conseguentemente, all'onere pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 derivante dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
25. 4. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 110, inserire i seguenti:
  110-bis. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «incrementato di ulteriori 80 euro al mese per ogni componente del nucleo familiare a partire dal sesto».
  110-ter. All'onere di cui al precedente comma 110-bis, quantificato in 26 milioni di euro annui a partire dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 37. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 113, aggiungere il seguente:
  113-bis. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1, lettera g) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite della metà delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali per il servizio sociale professionale in deroga ai divieti e alle limitazioni di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto ai sensi degli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
25. 13. Piazzoni, Giacobbe, Covello, Pilozzi, Ribaudo, Carnevali, Lenzi, Amato, Capone, Grassi, Casati, D'Incecco, Beni, Mariano, Miotto, Patriarca, Sbrollini, Piccione, Paola Boldrini, Scuvera.

  Dopo il comma 113 aggiungere il seguente:
  113-bis. La dotazione finanziaria del Fondo Povertà, come rideterminata dai precedenti commi, ed i relativi limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico, sono ulteriormente incrementati di quota parte fino ad un miliardo di euro annui delle maggiori entrate rivenienti dall'attuazione dei successivi commi 621-bis e 621-ter.

  Conseguentemente dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:
  621-bis. La coltivazione della cannabis nonché l'introduzione o la vendita della stessa e dei suoi derivati sono vietate e soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni.
  621-ter. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio).

  1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

  1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale).

  1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis).

  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio).

  1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile).

  1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;
  2) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
25. 15. Paglia, Daniele Farina, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 113, inserire i seguenti:
  «113-bis. Ai fini del riconoscimento della condizione di daltonico nella scuola e della promozione di iniziative volte al superamento delle difficoltà che ne derivano, a partire dall'anno scolastico 2019/2020 è attivata una campagna di screening gratuito in favore di studenti della scuola dell'obbligo.
  113-ter. Lo screening di cui al comma 113-bis viene eseguito entro il primo anno di iscrizione alla scuola dell'obbligo. Unicamente per l'anno scolastico 2019/2020, in sede di prima applicazione, l'obbligo di cui al presente comma è esteso a tutti gli iscritti della scuola dell'obbligo. I docenti della scuola dell'obbligo partecipano allo screening su base volontaria.
  113-quater. Al fine di adeguare le attività dell'insegnamento alle esigenze degli alunni daltonici, a partire dall'anno scolastico 2019/2020 gli insegnanti della scuola dell'obbligo partecipano a corsi di formazione sul daltonismo predisposti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca nel limite delle risorse di cui al comma 7 lettera b). I corsi e le attività propedeutiche di cui al presente comma, che possono essere svolti anche in modalità telematica, sono attivati in tempi e modalità utili a consentirne la conclusione entro il 31 agosto di ogni anno e in ogni caso prima dell'avvio dell'anno scolastico successivo.
  113-quinquies. A partire dall'anno scolastico 2018/2019 il materiale didattico, digitale o stampato, utilizzato all'interno delle scuole è predisposto da parte degli editori e dei produttori in modo che siano identificabili le pubblicazioni totalmente leggibili agli alunni daltonici.
  113-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 113-bis il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge dall'anno 2018 specifiche attività di sensibilizzazione e informazione sul daltonismo tra cui mostre e iniziative sociali sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio similari. Nel corso di ogni anno scolastico gli insegnanti provvedono altresì a programmare discussioni informative in materia di daltonismo nelle classi.
  113-septies. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede a dare attuazione e applicazione alle indicazioni di cui ai commi da 113-bis a 113-sexies entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  113-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 113-bis a 113-octies, si provvede:
   a) per le disposizioni di cui ai commi da 113-bis a 113-ter (screening) nel limite massimo di cinquecento mila euro per l'anno 2019 e di centomila euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) per le disposizioni di cui al comma 113-quater (formazione) nel limite massimo di 200.000 euro nell'anno 2018 (attività preparatoria), di 2,3 milioni di euro nell'anno 2019 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   c) per le disposizioni di cui al comma 113-sexies (attività informative) nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di cinquecentomila euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018- 2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
25. 25. Capelli, Tabacci.

  Dopo il comma 114, inserire il seguente:
  114-bis. I costi sostenuti delle famiglie per la frequentazione dei figli di asili nido sono detraibili dal reddito nella misura del 60 per cento, fino ad un ammontare massimo di euro 3.000.
  All'onere derivante dal presente comma pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. 9. Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 114, inserire i seguenti:
  114-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è fissato a 65 anni. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la disposizione di cui al precedente periodo.
  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione del comma 114-quater.
  114-quater. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.
25. 22. Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:
  114-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 11 dicembre 2016 n.232 è incrementata di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -40.000.000;
   2019: -40.000.000;
   2020: -40.000.000.
25. 23. Murer, Albini, Melilla, Capodicasa, Roberta Agostini, Martelli, Ricciatti, Simoni, Duranti, Cimbro, Marcon, Pastorino, Mognato.

  Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:
  114-bis. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. In presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuto l'esonero totale dall'importo dell'Irpef regionale e comunale».
  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 250 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. 26. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:
  114-bis. All'articolo 13 comma 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per i soggetti con almeno quattro figli a carico, l'importo di cui ai punti 1) e 2) viene incrementato di 240 euro per ogni figlio a carico, e i relativi limiti di reddito vengono incrementati di euro 2000 per ogni figlio a carico. Per questi soggetti l'intera detrazione viene riconosciuta anche in caso di incapienza rispetto all'imposta lorda dovuta».
  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 100 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. 27. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:
  114-bis. Dopo la lettera i-novies dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, inserire la seguente: «i-decies) Per le famiglie con quattro o più figli a carico, le spese, per un importo non superiore a 250 euro pro capite, sostenute per l'acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale.».
  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 10 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui l'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 30. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:
  114-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente: «e-ter) per le famiglie con quattro o più figli la spesa pro capite per libri di testo e di cancelleria per un massimo di 80 euro per le scuole elementari, 200 euro per le scuole medie, 400 euro per le scuole medie superiori e di 600 euro per le università.».
  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 50 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui l'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 28. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:
  114-bis. Alla lettera i-sexies dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, le parole: «100 chilometri», sono sostituite dalle seguenti: «50 chilometri».
  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 50 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui l'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 29. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:
  114-bis. La misura degli assegni al nucleo familiare da corrispondersi al cittadino italiano lavoratore in un Paese membro della Unione europea, stabilita ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è aumentata del 20 per cento in presenza di quattro o più figli.
  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 20 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 34. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:
  114-bis. Per le famiglie con almeno quattro figli a carico, l'acquisto di un autoveicolo per uso privato con almeno sei posti è soggetto all'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento.
  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 50 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 35. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114 inserire i seguenti:
  114-bis. Per l'assunzione di genitori lavoratori con quattro o più figli, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2018 con riferimento con contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 100 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. 36. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:
  114-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, e di contrastare la povertà, in particolare quella minorile, e l'esclusione sociale, è riconosciuto ai figli minori o con disabilità grave appartenenti a nuclei familiari in condizioni di povertà un assegno mensile, per una spesa complessiva di 2.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2018. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità di erogazione degli assegni, nonché procedure per la determinazione dei beneficiari e dei benefici medesimi, prevedendo un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, nei limiti delle risorse di cui al periodo precedente.
  114-ter. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 114-bis, pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
25. 46. Carfagna.

  Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:
  114-bis. Al fine di valorizzare la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, in particolare attraverso la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in àmbito minorile, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, della legge 1o agosto 2003, n. 206, è rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
25. 47. Laffranco.

AREA TEMATICA N. 26.
(Promozione del welfare di comunità).

(ART. 1, commi 115-118)

  Al comma 115, dopo le parole: agli anziani e ai disabili inserire le seguenti: «e a sostegno delle attività delle Case rifugio e dei Centri antiviolenza.».
*26. 1. Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 115, dopo le parole: agli anziani e ai disabili inserire le seguenti: «e a sostegno delle attività delle Case rifugio e dei Centri antiviolenza.».
*26. 30. Carfagna.

  Dopo il comma 115, aggiungere il seguente:
  115-bis. All'articolo 101, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, al comma 2, dopo le parole: «Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore,» inserire le seguenti: «salvo quanto previsto dal successivo comma 2-bis,».

  Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Nelle more della operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai fini del riconoscimento di associazioni e fondazioni del terzo settore, si intende adeguato il possesso di un patrimonio minimo avente i requisiti previsti dall'articolo 22, comma 4.».
26. 19. Guerra, Tentori.

  Dopo il comma 118 aggiungere il seguente:
  118-bis. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione sociale è istituito, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per l'innovazione sociale». A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 25 milioni di euro nel triennio 2018-2020, di cui 5 milioni nel 2018, 10 milioni di euro nel 2019 e 10 milioni di euro nel 2020.
  118-ter. Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi:
   a) studi di fattibilità e sviluppo di capacità delle Pubbliche Amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili;
   b) strutturazione e realizzazione di strumenti di finanziamento specifici ad impatto sociale con evidenza dei risultati, denominati «Accordi ad impatto sociale». Tutti i finanziamenti saranno erogabili attraverso procedure ad evidenza pubblica.

  Gli interventi di cui alla precedente lettera a) avranno una durata massima di un anno. Quelli di cui alla lettera b) potranno avere una durata pluriennale, fino ad un massimo complessivo di quattro annualità consecutive. Le risorse saranno erogate alla chiusura del progetto e saranno proporzionali all'effettivo raggiungimento dei risultati individuati nella definizione dello strumento finanziario o dell'accordo ad impatto sociale proposto inizialmente.
  118-quater. Le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1 da parte di Ministeri, Regioni, Città metropolitane, Enti locali territoriali ed aggregazioni temporanee di Enti locali, le aree di intervento e gli importi per la remunerazione degli investitori legati alle diverse tipologie di progetto ed aree di investimento nonché l'eventuale soggetto deputato alla gestione del fondo medesimo o le modalità per un suo accrescimento anche tramite il concorso dei privati saranno disciplinate con uno o più decreti che la Presidenza del consiglio dei Ministri adotterà annualmente.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
26. 25. Argentin, Losacco, Preziosi, Carra.

  Dopo il comma 118 aggiungere il seguente:
  118-bis. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione sociale è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'innovazione sociale.
  Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di 10 milioni nel 2019, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi:
   a) studi di fattibilità e sviluppo di capacità delle Pubbliche Amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili;
   b) strutturazione e realizzazione di Social Impact Bond e di strumenti di finanziamento pay by result erogabili attraverso procedure ad evidenza pubblica.

  Gli interventi di cui alla lettera a) hanno durata annuale. Quelli di cui alla lettera b) possono avere anche una durata triennale a decorrere dall'anno 2019.
  Le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 1, nonché le relative aree di intervento sono stabilite con uno o più decreti del presidente del consiglio da adottare entro il 30 marzo 2018.

  Conseguentemente, al comma 47, primo periodo, sostituire le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti: di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
26. 24. Fregolent.

  Dopo il comma 118 aggiungere il seguente:
  118-bis. Al fine di contrastare le forme di esclusione sociale attraverso lo sviluppo delle iniziative finalizzate alla creazione di nuova autoimprenditorialità e di lavoro autonomo mediante l'accesso agli strumenti di microfinanza, con particolare riguardo ai giovani e alle donne, è assegnato all'Ente Nazionale per il Microcredito un contributo di 1.000.000 di euro a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente:
   a) alla Tabella A: voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –820.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
   b) alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione (32) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma (32.3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: –180.000;
   CS: –180.000.
26. 18. Tancredi.

  Dopo il comma 118, aggiungere i seguenti:
  118-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera b) legge 19 agosto 2016 n. 166, le parole: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.» sono sostituite con: «gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117».
  118-ter. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma 6, le parole: «gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106.» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117».
  118-quater. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2016, n. 147, le parole: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017».
  118-quinquies. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, le parole: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106,» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117».
  118-sexies. All'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 primo periodo, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117» e al terzo periodo, le parole: «agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.» sono sostituite con: «agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117».
26. 2. Moretto, Gadda, Sanga.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) favorire il recupero e la donazione di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;»;
   b) all'articolo 2, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:
   « h) “medicinali destinati alla donazione”: i medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (AlC), legittimamente in possesso del donatore, in confezionamento primario e secondario integro, in corso di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, senza obbligo di prescrizione, da banco e i relativi campioni gratuiti. I farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per altri motivi similari tali in ogni caso da non compromettere l'idoneità di utilizzo in termini di qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere donati alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o farmacisti presso le stesse associazioni, l'efficacia dei medesimi medicinali. Possono altresì essere donati, sulla base di principi stabiliti dal decreto del Ministero della sanità dell'11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1997 n. 72, e con le modalità previste dalla circolare del Ministro della salute del 23 marzo 2017, i medicinali per i quali non è ancora stata autorizzata l'immissione in commercio in Italia;
   i) “Soggetti donatori del farmaco”; ai fini della presente legge si intendono per soggetti donatori dei farmaco, le farmacie, i grossisti, le parafarmacie, così come individuate ai sensi del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AlC), i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori;
   l) “articoli di medicazione”: gli articoli di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   m) “altri prodotti”; i prodotti che saranno individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e).».
   c) all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

  «4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, il Tavolo potrà avvalersi anche di gruppi di lavoro costituiti dai soggetti indicati dai componenti di cui al comma 1 lettera b) nonché di altri esperti di settore.»;
   d) all'articolo 9, comma 2, dopo la parola: «medesimi.» è aggiunto il seguente periodo: «Le campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità e le campagne volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari sono pianificate sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (CNCU).»;
   e) all'articolo 11:
    1) Alla rubrica dopo la parola: «innovativi» inserire le seguenti parole: «integrati, o di rete,»;
    2) al comma 2 dopo la parola: «innovativi» inserire le seguenti parole: «integrati, o di rete,»;
   e) all'articolo 16:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale»;
    2) i commi 1, 2,3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie di beni qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b):
   a) delle eccedenze alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
   b) dei medicinali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), donati secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro della salute da adottarsi ai sensi dell'articolo 15;
   c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie;
   d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per altri motivi similari;
   e) degli altri prodotti che saranno individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi del comma 7, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per altri motivi similari.

  2. I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1917 e successive modificazioni.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che:
   a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto avente le caratteristiche determinate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ovvero un documento equipollente;
   b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente, nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;
   c) l'ente donatario rilasci trimestralmente al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, una apposita dichiarazione, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, in cui si impegna ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle sue finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nell'esercizio di un'attività commerciale.

  4. Al comma 7, le parole: «destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo».
   d) all'articolo 18, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: «2. Sono fatte salve le disposizioni della legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2, commi 350, 351 e 352.»;
   e) dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«ART. 19.
(Abrogazioni).

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 10, primo comma, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   b) l'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441;
   c) l'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
   d) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460».
26. 3. Gadda, Fiorio, Cenni, Richetti, Giachetti, Cuperlo, Lenzi, Sanga, Marchi, Realacci, Vazio, Borghi, Guerra, Fiano, Moretto, Cinzia Maria Fontana, Marco Di Maio, Galperti, Dallai, Donati, Ascani, Fanucci, Coppola, Quartapelle Procopio, Parrini, Morani, Ermini, Capone, Braga, Venittelli, Famiglietti, Crimì, Mariani, Marroni, Giovanna Sanna, Cominelli, Tino Iannuzzi, Mazzoli, Manfredi, Massa, Nardi, Patrizia Maestri, Arlotti, Lodolini, Librandi, Fragomeli, Carocci, Burtone, Di Salvo, Garavini, Rotta, Malpezzi, Tartaglione, Pes, Paolo Rossi, Carrescia, Patriarca, Stella Bianchi, De Menech, Zardini, Francesco Sanna, Rampi, Marantelli, D'Ottavio, Tentori, Sbrollini, Cardinale, Luciano Agostini, Zan, Romanini, Scuvera, Cova, Carnevali, Carra, Barbanti, Gribaudo, Currò, Andrea Romano, Narduolo.

  Dopo il comma 118 aggiungere i seguenti:
  118-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.
(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare).

  1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:
   a) dal contribuente;
   b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
   c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
   d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
   e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

  2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del nucleo familiare, stabilita nei modi seguenti:
   a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;
   b) contribuenti coniugati senza figli a carico: 2;
   c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;
   d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
   e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;
   f) contribuenti coniugati con due figli a carico: 3;
   g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;
   h) contribuenti coniugati con tre figli a carico: 4;
   i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;
   j) contribuenti coniugali con quattro figli a carico: 5;
   k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;
   l) contribuenti coniugati con cinque figli a carico: 6;
   m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;
   n) contribuenti coniugati con sei figli a carico: 7.

  3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 2 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.
  4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 2 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del nucleo familiare.
  6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.
  7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 190 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
  8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma i, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.
  9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma i del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.».

  118-ter. Le disposizioni del comma 118-bis hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
  118-quater. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 118-bis, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
26. 28. Nastri.

AREA TEMATICA N. 26-ter.
(Estensione del congedo per le donne vittime di violenza di genere).

(ART. 1, comma 120)

  Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:
  120-bis. Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1o luglio 2016 si applicano, anche in assenza di sentenza, le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, così come modificato dalla legge n. 56 del 2003 di conversione del decreto-legge n. 13 del 2003.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –200 mila euro;
   2019: –60 mila euro;
   2020: –60 mila euro.
26-ter. 4. Quintarelli, Mucci, Palmieri, Coppola, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:
  120-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: «i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare» sono aggiunte le seguenti: «le donne vittime di violenza di genere inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per i primi cinque anni successivi al loro riconoscimento».
26-ter. 15. Tentori, Gribaudo, Camani, Fabbri, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pes, De Girolamo, Gelmini, Carra, Cenni, Scuvera.

  Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
  «120-bis. All'articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro giorni per l'anno 2018» con le seguenti: «cinque giorni per l'anno 2018 e dieci giorni a decorrere dall'anno 2019».

  Conseguentemente al medesimo comma sopprimere il terzo periodo».

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ulteriormente ridotto di 10 milioni per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
26-ter. 1. Di Salvo, Paris, Fabbri, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Gribaudo, Albanella, Baruffi, Casellato, Damiano, Incerti, Carnevali, Narduolo, Carra, Cenni, Tentori.

  Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:
  120-bis. La lavoratrice che subisce violenza sessuale sul luogo di lavoro o nell'ambito dello svolgimento della sua attività lavorativa ha diritto a ricevere un'indennità risarcitoria. A tal fine presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione di euro tre milioni per ciascuno degli anni 2018-2020. L'attuazione del presente comma è demandata ad un decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
   2018: –3.000.000;
   2019: –3.000.000;
   2020: –3.000.000.
26-ter. 8. Roberta Agostini, Martelli, Cimbro, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 120, inserire il seguente:
  120-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:
  «1-ter. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1-bis, ai quadri apicali dipendenti privati è consentito di accedere alla qualifica superiore, ovvero alla qualifica di dirigente. Il suddetto beneficio è riconosciuto con decorrenza economica dal 1o settembre 2004, se pensionati al 26 agosto 2004, ovvero dalla data del pensionamento; se successiva, il conseguente riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.
  1-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2007, il beneficio dell'Incremento del 7,5 per cento si applica anche alla pensione e all'Indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente di cui al comma 1 e all'aumento figurativo di cui al comma 1 dell'articolo 3, della presente legge, in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico o i figli siano nati successivamente al medesimo evento, nonché, in mancanza di coniuge o di figli, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita ovvero deceduti includendo quelli defunti alla data del 26 agosto 2004, con invalidità non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1»;
   b) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 3-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'invalido sia deceduto prima del 1o gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo la morte dell'invalido, con decorrenza economica dal 12 gennaio 2014»;
    2) al comma 3-ter, sono abrogate le parole: «o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento»;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1o gennaio 2014»;
   c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica inclusiva del danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di intercorso aggravamento le percentuali di invalidità già accertate devono essere rivalutate seguendo il medesimo criterio. La percentuale unica in ogni caso non può superare la misura del cento per cento.
  1-bis. Le valutazioni e rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, ivi incluse le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti prima e dopo il 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, comprensiva anche del danno biologico e morale secondo quanto previsto dall'avicolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009.
  1-ter. Le domande di revisione per intervenuto aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione»;
   d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Art. 7.

  A decorrere dal 26 agosto 2004, ai trattamenti pensionistici diretti spettanti alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai familiari di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché ai trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità spettanti agli stessi soggetti è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alla suddetta rivalutazione si aggiunge un incremento annuale percentuale pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La sommatoria dei due valori percentuali determina l'incremento percentuale complessivo annuo da applicarsi alla misura della pensione dell'anno precedente.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
   2018: –9.000.000;
   2019: –7.000.000;
   2020: –5.000.000.
26-ter. 12. Bolognesi, De Maria, Fabbri, Marchi.

  Dopo il comma 120, inserire il seguente:
  120-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-septies del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: «2.100 euro» con le parole: «3.000 euro».

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ulteriormente ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2018.
26-ter. 14. Misiani, Carnevali, Patrizia Maestri, Arlotti.

  Dopo il comma 120, aggiungere i seguenti:
  120-bis. Il congedo di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 si applica anche alle persone molestate sui luoghi di lavoro.
  120-ter. Al fine di stabilire misure atte a prevenire e a contrastare le molestie e le molestie sessuali ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei luoghi e nei rapporti di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore che denuncia una molestia sul luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 26, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune di natura informativa e formativa al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e contrasto di cui al presente comma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2018.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026 e di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 16.483.300 euro per l'anno 2018 e di 52.869.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021, di 168.304.300 euro per l'anno 2022, di 122.800.700 euro per l'anno 2023, di 107.596.400 euro per l'anno 2024, di 138.392.100 euro per l'anno 2025, di 148.387.900 euro per l'anno 2026 e di 140.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029.
*26-ter. 7. Di Salvo, Paris, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Rostellato, Rotta, Tinagli, Fregolent, Giuliani.

  Dopo il comma 120, aggiungere i seguenti:
  120-bis. Il congedo di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 si applica anche alle persone molestate sui luoghi di lavoro.
  120-ter. Al fine di stabilire misure atte a prevenire e a contrastare le molestie e le molestie sessuali ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei luoghi e nei rapporti di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore che denuncia una molestia sul luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 26, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune di natura informativa e formativa al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e contrasto di cui al presente comma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2018.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026 e di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 16.483.300 euro per l'anno 2018 e di 52.869.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021, di 168.304.300 euro per l'anno 2022, di 122.800.700 euro per l'anno 2023, di 107,596.400 euro per l'anno 2024, di 138.392.100 euro per l'anno 2025, di 148.387.900 euro per l'anno 2026 e di 140.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029.
*26-ter. 3. La XI Commissione.

AREA TEMATICA N. 27.
(Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione per Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale).

(ART. 1, comma 121)

  Al comma 121 sostituire le parole: 2 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 con le seguenti: 4 milioni per gli anni 2018, 2019 e 2020 e 2 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 2021.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 200.
27. 5. Mazziotti di Celso, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 121, sono aggiunti i seguenti:
  121-bis. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie attraverso l'erogazione di mutui, lo Stato, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore (de minimis), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, garantisce l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 121-quater.
  121-ter. Gli aiuti di cui al comma precedente sono concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.
  121-quater. Alla lettera a) del comma 100, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni sono aggiunte, infine, le seguenti parole: nonché a favore delle giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  121-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 121-quater.
  121-sexies. Per le finalità previste dai commi da 121-bis a 121-quater del presente articolo, è previsto l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
  121-septies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 121-bis a 121-sexies, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
27. 7. Nastri.

AREA TEMATICA N. 28.
(Spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative).

(ART. 1, commi 122-123)

  Dopo il comma 122 aggiungere i seguenti:
  122-bis. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono prorogate al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in ASU.
  122-ter. Per le finalità del comma 122-bis, le previsioni di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché quelle dell'articolo 1, comma 163, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano anche per l'anno 2018.
  122-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'adozione del decreto di cui all'articolo 1, commi 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed alla conseguente attuazione dei successivi commi 211 e 212, con riferimento alla spesa sostenuta a livello statale, fermo restando che le risorse individuate sono utilizzate quale incentivo, nel limite individuale annuo di euro 9.297, per l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori interessati da parte degli enti pubblici utilizzatori nel rispetto della disciplina richiamata.
28. 3. Paris, Covello, Bruno Bossio, Manfredi, Aiello, Barbanti, Battaglia, Censore, Magorno, Oliverio.

AREA TEMATICA N. 29.
(Censimenti permanenti).

(ART. 1, commi 124-133)

  Sopprimere i commi da 124 a 133.

  Conseguentemente al comma 333, primo periodo sostituire le parole: 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 42 milioni di euro per l'anno 2018, di 67,8 milioni di euro per l'anno 2019, e 122,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
29. 19. Fregolent.

  Al comma 125, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: previo protocollo d'intesa tra Istat e Acquirente Unico S.p.A. sentite l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il settore idrico, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
*29. 16. Realacci, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Galati.

  Al comma 125, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: previo protocollo d'intesa tra Istat e Acquirente Unico S.p.A. sentite l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il settore idrico, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
*29. 12. Galati.

  Al comma 125, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: previo protocollo d'intesa tra Istat e Acquirente Unico S.p.A. sentite l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il settore idrico, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
*29. 13. Abrignani.

  Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
  126-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale, l'ISTAT sulla base delle fonti di dati di cui al comma 2, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di perimetrare le zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma.
**29. 15. La I Commissione.

  Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
  126-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale, l'ISTAT sulla base delle fonti di dati di cui al comma 2, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di perimetrare le zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma.
**29. 10. Giorgis, Lattuca, Cenni.

  Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
  126-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale, l'ISTAT sulla base delle fonti di dati di cui al comma 2, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di perimetrare le zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma.
**29. 9. Zampa, Gnecchi, Giacobbe.

  Dopo il comma 133, inserire i seguenti:
  133-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1913, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Il personale militare di cui all'articolo 1919, comma 1, lettera a), è reiscritto d'ufficio al rispettivo fondo previdenziale integrativo all'atto del rientro nel ruolo di provenienza.»;
   b) all'articolo 1914 dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Con riferimento alle posizioni giuridiche di cui all'articolo 1913, comma 3-bis, il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di rientro nei ruoli di provenienza.»;
   c) l'articolo 1917, comma 1, è sostituito dal seguente:
  «1. Agli iscritti che cessano dal servizio senza diritto all'indennità supplementare e salvo quanto previsto dall'articolo 1919, comma 1, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913 maggiorati degli interessi semplici maturati. Le predette somme sono reversibili.»;
   d) all'articolo 1919:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. L'indennità di cui all'articolo 1914 è dovuta anche a coloro i quali, iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, siano:
   a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili Ministero della difesa ovvero di altra amministrazione dello Stato;
   b) transitati in altra categoria con decorrenza dalla data di immissione nel nuovo ruolo, salvo espressa rinuncia.»;
    2) il comma 2 è abrogato.

  133-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente riguardano esclusivamente i fondi previdenziali interessati, non possono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
29. 18. Cirielli.

AREA TEMATICA N. 29-bis.
(Disposizioni in materia di prestito sociale nelle società cooperative).
(ART. 1, commi 134-139)

  Sostituire i commi da 134 a 139 con i seguenti:
  134. Nel rispetto delle prerogative del CICR di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e di Banca d'Italia, le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute all'impiego delle somme raccolte sotto forma di prestito sociale in operazioni strettamente caratteristiche previste nell'oggetto sociale.
  135. Le società cooperative con un indebitamento nei confronti dei soci superiore nell'ammontare a 500.000 euro, e con un numero di soci superiore a 50 unità possono raccogliere prestito sociale limitativamente al valore del proprio Patrimonio Netto consolidato, tale limite è elevato fino al doppio del Patrimonio netto solo in presenza delle garanzie di cui al comma 137.
  136. Le cooperative che alla data dell'entrata in vigore della presente legge presentano un indebitamento riferito al prestito sociale di entità superiore al proprio Patrimonio Netto di gruppo consolidato, hanno obbligo di rientrare nei limiti stabiliti entro i 12 mesi successivi.
  137. Le cooperative di cui al comma 135 con un ammontare complessivo del prestito sociale superiore al proprio Patrimonio Netto consolidato devono prevedere nel regolamento del prestito sociale un importo pari al settantacinque per cento del valore del prestito sociale conferito da persone fisiche, eccedente il patrimonio netto della cooperativa, sia assistito dalla costituzione, nell'ambito dell'attivo patrimoniale e con obbligo di specifico rendiconto in apposito allegato del bilancio di esercizio, di un patrimonio separato da quello della società cooperativa, vincolato al rimborso dei soci privati medesimi, secondo criteri e le modalità previsti dai commi successivi:
   a) La società cooperativa è tenuta ad affidare in custodia ed amministrazione le relative risorse ad un intermediario sottoposto a vigilanza prudenziale, con il compito di investire le risorse medesime in strumenti finanziari adeguati per liquidità, redditività, diversificazione e profilo di rischio, quotati in mercati regolamentati, provvisti di rating investment grade, individuati di comune accordo con la società cooperativa medesima, con obbligo altresì di liquidare con scadenza semestrale i relativi proventi alla società cooperativa, salvo che essi non risultino necessari per assicurare il rispetto della soglia del 75 per cento. L'intermediario dovrà altresì:
   b) monitorare l'investimento attraverso una valutazione a Fair-Value e ove necessario, tempestivamente richiedere alla società cooperativa eventuali ulteriori versamenti in caso di riduzione del margine di garanzia, comprensivo dei proventi maturati nel periodo, al di sotto della soglia del 75 per cento della quota selezionata di prestito sociale. In difetto di tali versamenti la società cooperativa è tenuta a ridurre senza indugio il prestito soci in misura tale da ripristinare la predetta soglia di garanzia;
   c) tempestivamente restituire alla società cooperativa che ne faccia richiesta, con conseguente venir meno del vincolo di separazione patrimoniale in riferimento ad essa, l'eventuale eccedenza delle risorse investite ai sensi del presente comma comprensivo dei proventi maturati nel periodo; al di sopra della soglia del 75 per cento.
  138. Le risorse di cui al comma 135 costituiscono patrimonio separato per effetto dell'iscrizione a norma dell'articolo 2436 del codice civile della deliberazione dell'Organo amministrativo adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la quale deve indicare:
   a) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
   b) il contenuto dell'accordo con l'intermediario finanziario previsto al precedente comma 135;
   c) le regole di rendicontazione.

  A seguito dell'iscrizione della deliberazione i creditori della cooperativa diversi dai soci prestatori non possono far valere alcun diritto sul patrimonio separato così costituito, essendo questo destinato esclusivamente alla soddisfazione dei crediti dei soci aventi titolo nel rapporto di prestito sociale, sino a che questo non sia stato utilizzato per il rimborso dello stesso, nella misura sopra specificata.
  139. La garanzia sulle medesime somme può essere inoltre costituita secondo una delle seguenti forme:
   a) dalla prestazione di una fideiussione a prima richiesta da parte dei soggetti di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 da adeguarsi entro il 31 gennaio di ogni anno in base all'ammontare dei prestiti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. La fideiussione è stipulata dalla cooperativa esclusivamente a favore dei soci prestatori a garanzia della restituzione del prestito soci. In caso di insolvenza della cooperativa, le somme garantite sono escluse dalla procedura concorsuale;
   b) le cooperative in fase di collocamento del prestito sociale ai sensi delle presenti disposizioni, utilizzano, nella relativa documentazione e nelle attività di marketing, esclusivamente la denominazione: «Prestito sociale».
29-bis. 7. Pesco, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.

  Dopo il comma 135, aggiungere il seguente:
  135-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 2 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.»
29-bis. 5. Marchi, Marco Di Maio, Montroni.

  Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
  139-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche, sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile»;
   b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico»;
   c) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
  «5-ter. Lo scioglimento di un ente cooperativo è comunicato dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».
  139-ter. All'articolo 2542 del codice civile, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, comma 2, si applica la disposizione prevista dal comma 2 dell'articolo 2383».
  139-quater. All'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, sono apportate le seguenti modifiche:
   al primo comma, le parole: «irregolare funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi»;
   al terzo comma le parole: «di cui ai commi precedenti» sono sostituite con le parole: «di cui al comma seguente»;
   dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.»
29-bis. 2. La X Commissione.

  Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
  139-bis. La lettera b) del comma 2, dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato dalla legge n. 161 del 2017 è sostituita dalla seguente:
   « b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento».
29-bis. 14. Marchi, Marco Di Maio, Arlotti.

  Dopo il comma 139 aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo le parole «Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente» inserire le seguenti: «che abbiano che abbiano un fatturato annuo inferiore a un milione di euro».
29-bis. 12. Giorgia Meloni, Rampelli.

AREA TEMATICA N. 29-ter.
(Bonifica e messa in sicurezza del sito Officina Grande Riparazione ETR di Bologna).
(ART. 1, comma 140)

  Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
  140-bis. L'estensione sperimentale delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso l'INAIL, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per gli anni 2018, 2019, 2020, a valere sulle risorse disponibili nel medesimo Fondo, e fino a loro eventuale esaurimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo modalità attuative definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  140-ter. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
*29-ter. 2. La XI Commissione.

  Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
  140-bis. L'estensione sperimentale delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso l'INAIL, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per gli anni 2018, 2019, 2020, a valere sulle risorse disponibili nel medesimo Fondo, e fino a loro eventuale esaurimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo modalità attuative definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  140-ter. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
*29-ter. 17. Boccuzzi, Lavagno, Albanella, Arlotti, Baruffi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Bargero, Carra.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni;
   a) al primo periodo, le parole: «per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica», sono sostituite dalle seguenti: «durante le operazioni di bonifica», dopo le parole: «per il periodo corrispondente alla medesima bonifica» sono aggiunte le seguenti: «e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono inserite le seguenti: «corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti»;
   c) al secondo periodo, le parole: «7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotta di 2,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2022, e di 1,6 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2023.
29-ter. 27. Fanucci, Bini, Parrini.

  Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
  140-bis. I lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nel settore manutenzione rotabili ferroviari in officine specializzate in grandi riparazioni di rotabili coibentati in amianto rispetto ai quali sentenze definitive abbiano certificato esposizioni di durata superiore a dieci anni e che fino al 31 dicembre 1995 non risultavano iscritti all'assicurazione obbligatoria INAIL, possono fare domanda per chiedere il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui al comma 8, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
  140-ter. Per i lavoratori che hanno prestato la loro attività in processi produttivi legati all'amianto, nei comuni che presentano un tasso di mortalità per patologie asbesto correlate significativamente superiore a quello medio nazionale, individuati con decreto dei Ministri della Salute e del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
  140-quater. Nei casi di sentenze che abbiano riconosciuto l'esposizione per più di dieci anni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il lavoratore accede ai benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
  140-quinquies. I benefìci sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  140-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2017, n. 244.
29-ter. 4. Marchi.

  Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
  140-bis. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché prorogata, per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1 comma 354 della legge 11 dicembre 2016, n. 32, è ulteriormente prorogata per gli anni 2019 e 2020. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a sette giorni per gli anni 2018, 2019 e 2020. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 60 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.

  Conseguentemente, al comma 625 sostituire le parole da: 6.050.000 fino alle parole: 2020 con le seguenti: 66.050.000 euro per l'anno 2018, di 61.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
29-ter. 18. Roberta Agostini, Martelli, Cimbro, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
  140-bis. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché prorogata, per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1 comma 354 della legge 11 dicembre 2016, n. 32, è ulteriormente prorogata per gli anni 2019 e 2020. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a sette giorni per gli anni 2018, 2019 e 2020. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 30 milioni per il 2018 e in 70 milioni annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, al comma 625 sostituire le parole da: 6.050.000 fino alle parole: 2020 con le seguenti: 36.050.000 euro per l'anno 2018, di 71.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
29-ter. 1. Roberta Agostini, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Gribaudo, Cenni.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis. Le norme per il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano anche alle donne che hanno subito violenza domestica o nei luoghi di lavoro, nonché ai figli delle stesse in caso di decesso o di invalidità permanente con conseguente inidoneità totale al lavoro,».
29-ter. 3. Saltamartini, Guidesi.

AREA TEMATICA N. 29-quater.
(Stabilizzazione e rideterminazione dell'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
(ART. 1, commi 141-142)

  Sostituire i commi 141 e 142 con i seguenti:
  «141. Per ciascun figlio di età compresa tra zero e sei anni di età è riconosciuto un assegno mensile pari a 400 euro. Ai fini del riconoscimento del contributo il nucleo familiare di appartenenza del minore deve essere in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 50.000 euro annui.
  142. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 141 si provvede per una quota pari a 185 milioni di euro per il 2018, 235 milioni di euro per l'anno 2019 e a 201,5 milioni di euro dal 2020 a valere sulle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili come rideterminato dal comma 624 della presente legge, e, per la quota rimanente, valutata in 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2018, mediante variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali, disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.».
29-quater. 35. Giorgia Meloni, Rampelli.

  Sostituire il comma 141 col seguente:
  141. All'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

  Conseguentemente:
   al comma 142 sostituire le parole:
previsioni di spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2018, di 235 milioni di euro per l'anno 2019 e di 201,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti previsioni di spesa di 370 milioni di euro per l'anno 2018, di 470 milioni di euro per l'anno 2019 e di 403 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.;
   dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
  «142-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 142 si provvede: a) mediante riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 pari a 100 milioni per l'anno 2018, 50 milioni per l'anno 2019 e 103 milioni a decorrere dall'anno 2020; b) mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pari a 85 milioni per l'anno 2018, 185 milioni per l'anno 2019 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2020».
29-quater. 26. Lupi, Tancredi.

  Al comma 141, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: Con riferimento alle prestazioni relative agli anni 2019 e 2020 e limitatamente alle mensilità liquidate nei medesimi anni, l'importo mensile dell'assegno previsto ai sensi del primo periodo del presente comma: è aumentato di 27 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente rassegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui ed è aumentato di 54 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere i commi da 46 a 49;
   b) sopprimere i commi da 115 a 118;
   c) sopprimere i commi da 124 a 133.
29-quater. 50. Fregolent.

  Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
  « 142-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da destinare ad interventi per le politiche, della famiglia con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 100 milioni di euro annui a partire dal 2018.
29-quater. 48. Gigli, Sberna.

  Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
  142-bis. Al comma 412, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016», sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 100 milioni di euro annui a partire dal 2018.
29-quater. 49. Gigli, Sberna.

  Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
  142-bis. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'anno 2016, dall'articolo 1 comma 205, della legge 28 dicembre 2015, 208, nonché per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 354 della leggi 11 dicembre 2016, n. 232 è prorogata anche per l'anno 2019. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente per l'anno 2018 è aumentata a sei giorni consecutivi, con esclusione dei giorni di riposo previsti dal contratto di lavoro. Per l'anno 2019 la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a nove giorni consecutivi, con esclusione dei giorni di riposo previsti dal contratto di lavoro; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2019 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un importo pari a 60 milioni per il 2018 e 180 milioni per il 2019.
29-quater. 3. Locatelli, Marzano, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Gelmini, Cenni.

  Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
  142-bis. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 354 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è prorogata anche per l'anno 2019. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a cinque giorni consecutivi per l'anno 2019; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2019 il padre lavoratore dipendente puoi astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019.
29-quater. 2. Locatelli, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Gelmini, Cenni.

  Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:

  142-bis. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «950 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1050 euro» e le parole: «1220 euro» con le seguenti: «1350».

  Conseguentemente la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotta di 150 milioni partire dal 2018.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018.
29-quater. 22. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
  142-bis. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente comma: «3-ter. Dall'importo dovuto ai sensi dei precedenti commi si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico».

  Conseguentemente la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotta di 150 milioni partire dal 2018.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 300 milioni di euro annui a partire dal 2018.
29-quater. 23. Sberna, Gigli.

AREA TEMATICA N. 30-bis.
(Risorse per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia).
(ART. 1, commi 143-144)

  Dopo il comma 144, aggiungere i seguenti:
  144-bis. All'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, dopo le parole: «alle quali si riferiscono» sono aggiunte le seguenti: «fatte salve quelle di cui al comma 2-bis»;
   b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che il figlio possieda un'età non superiore a 24 anni ed un reddito da lavoro non superiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili».

  144-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 144-bis, valutati in 92,8 milioni di euro per l'anno 2018, 132,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 119,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
30-bis. 8. Preziosi, Marchi, Carra, Scuvera.

AREA TEMATICA N. 30-ter.
(Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare).
(ART. 1, commi 145-147)

  Al comma 145 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 200 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione: 5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 180.000.000;
   CS: – 180.000.000.
  2019:
   CP: – 180.000.000;
   CS: – 180,000.000.
  2020:
   CP: – 180.000.000;
   CS: – 180.000.000.
30-ter. 3. Giorgia Meloni, Rampelli.

  Al comma 145, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, con le seguenti: 20 milioni di euro l'anno 2018, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, al comma 116, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni.
30-ter. 1. Fregolent.

  Dopo il comma 146 inserire il seguente:
  146-bis. Il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 è incrementato per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, di 30 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
  621-bis. Per gli anni dal 2018, 2019 e 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,3 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
30-ter. 5. Civati, Brignone, Marcon, Pastorino, Paglia, Melilla.

  Dopo il comma 147 inserire i seguenti:
  147-bis. A decorrere dall'anno 2018, è autorizzata l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, nonché dell'assistenza domiciliare ai nuclei con persone non autosufficienti, anche al fine di far emergere e promuovere, di concerto con la rete dei servizi sociali locali, il lavoro di cura.
  147-ter, A copertura delle disposizioni di cui al comma 147-bis, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 147-quater e 147-quinquies.
  147-quater. All'articolo 96 del testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  147-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
30-ter. 17. Fossati, Murer, Fontanelli, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 147, aggiungere i seguenti:
  147-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente: « e-ter). Le spese effettivamente sostenute nell'arco dell'anno composta per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare assunti con contratto di lavoro subordinato, a titolo di retribuzioni mensili ed annuali e trattamento di fine rapporto, fino all'importo di euro 4.800 per ciascuna annualità. Il beneficio non è cumulabile tra contribuenti conviventi;». Alla copertura della disposizione di cui al presente comma, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dall'attuazione di cui al successivo comma 147-ter.
  147-ter, All'articolo 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25,5 per cento».
30-ter. 15. Nicchi, Albini, Melilla, Cimbro, Capodicasa, Fossati, Murer, Fontanelli, Duranti, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:
  147-bis. All'INPS è concesso un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, 20 milioni di euro per l'anno 2019, e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato all'incremento degli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69.

  Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:
  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 33.868.200 euro per l'anno 2019, di 105.812.100 euro per l'anno 2020, 150.008.500 euro per l'anno 2021, di 139.304.300 euro per l'anno 2022, di 93.800.700 euro per l'anno 2023, di 78.596.400 euro per l'anno 2024, di 109.392.100 euro per l'anno 2025, di 119.387.900 euro per l'anno 2026, di 111.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 114.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
30-ter. 14. Rampelli.

  Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:
  147-bis. Limitatamente agli anni 2019, 2020 e 2021, ai fini della fruizione delle detrazioni per figli a carico, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, le somme percepite da ciascun figlio a titolo di pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità, di importo complessivo pari o inferiore ad euro 2.500 annui, non sono computate ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 2 del medesimo articolo 12.

  Conseguentemente, al comma 116, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2019, e a 27 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
30-ter. 10. Fregolent, Antezza.

  Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:
  147-bis. Il Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente incrementato di 150 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2018-2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
  621-bis. Limitatamente agli anni 2018, 2019 e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissati in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
30-ter. 21. Brignone, Marcon, Pastorino, Paglia, Airaudo, Melilla.

AREA TEMATICA N. 31.
(Presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa).
(ART. 1, comma 148)

  Al comma 148, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 6 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

   2018: -3.000.000.
*31. 6. La III Commissione.

  Al comma 148, sostituire le parole 3 milioni con le seguenti 6 milioni.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -3.000.000.
*31. 7. Quartapelle Procopio.

  Dopo il comma 148, inserire il seguente:

  148-bis. In occasione del 70o anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per la realizzazione, nel 2018, delle iniziative celebrative, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato Storico Scientifico per gli anniversari di interesse nazionale.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -500.000.
**31. 4. La III Commissione.

  Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:
  148-bis. In occasione del 70o anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per la realizzazione, nel 2018, delle iniziative celebrative, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato Storico Scientifico per gli anniversari di interesse nazionale.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -500.000.
**31. 3. Locatelli, Marzano.

AREA TEMATICA N. 31-bis.
(Partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai).
(ART. 1, comma 149)

  Dopo il comma 149, aggiungere il seguente:
  149-bis. All'articolo 1, comma 485, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola: «scolastica» sono aggiunte le seguenti: «e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni».

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000.
31-bis. 1. Cancelleri, D'Incà, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello.

AREA TEMATICA N. 31-ter.
(Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali).

(ART. 1, comma 150)

  Dopo il comma 150 inserire i seguenti:
  «150-bis. Al fine di prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2018, 2019 e 2020, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
  150-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i limiti di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 150-quinquies. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione delle banche e dei gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico-finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, di seguito, «istituti di credito» ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 150-quinquies.
  150-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo, con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 150-bis. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.
  150-quinquies. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati identificativi dell'unità, immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo base della successiva asta. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte a proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore o il garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi presente comma e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione senza obbligo di motivazione.
  150-sexies. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 150-quinquies, il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui comma 150-bis, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.
  150-septies. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 150-quinquies, secondo le modalità di cui al comma 150-decies del presente articolo, o partecipare alle singole aste giudiziarie secondo le modalità di cui al comma 150-undecies del presente articolo.
  150-octies. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri creditori intervenuti.
  150-novies. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.
  150-decies. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di cui al comma 150-quinquies.
  150-undecies. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto del comma 150-quinquies e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al comma 150-novies.
  150-duodecies. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate, in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 150-quater. Il Fondo può delegare tali attività e professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da a altri enti pubblici.
  150-terdecies. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 150-bis, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al comma 150-quater, dal rischio di perdita della disponibilità dell'Unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel quale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in locazione a canone agevolato le Unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse.
  150-quaterdecies. Il Fondo, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 150-quater, può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione: del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita di cui ai presente comma, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.
  150-quinquiesdecies. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018, 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi dì razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati; provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese paria 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; previo parere delle. Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
31-ter. 2. Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Laffranco.

AREA TEMATICA N. 32.
(Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana).
(ART. 1, commi 151-157)

  Sopprimere i commi da 151 a 157.
*32. 3. Bernardo, Fregolent.

  Sopprimere i commi da 151 a 157.
*32. 8. Capezzone, Latronico.

  Dopo il comma 157 inserire i seguenti:
  157-bis. Il diritto agli indennizzi previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98, e successive modificazioni, spetta ai cittadini, agli enti e alle società italiane che abbiano crediti che abbiano subito svalutazione e/o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico-economica del Venezuela.
  157-ter. L'indennizzo per le perdite di cui al comma 157-bis sarà liquidato, anche tramite riconoscimento di un equivalente credito d'imposta, in favore degli aventi diritto.
  157-quater. A seguito della liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 157-bis e 157-ter, lo Stato subentra ex-lege nella titolarità del credito vantato dagli aventi diritto.
  È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura degli oneri di cui al comma 1, con dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato.
  157-quinquies. Gli indennizzi di cui al presente articolo integrano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come modificati dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: 12.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019, di 115.812.100 euro per l'anno 2020.
32. 6. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato, Sandra Savino.

AREA TEMATICA N. 32-bis.
(Misure per l'efficientamento del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per il sostegno all’export e all'internazionalizzazione del sistema produttivo).
(ART. 1, commi 158-159)

  Dopo il comma 159, aggiungere i seguenti:
  159-bis. Il diritto agli indennizzi previsti dalla legge 26 gennaio 1980; n. 16, e successive modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985; n. 135, e successive modificazioni, e dalla legge 19 gennaio 1994, n. 98, e successive modificazioni, spetta ai cittadini, agli enti e alle società italiane che abbiano crediti che abbiano subito svalutazione o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico economica della Libia.
  159-ter. L'indennizzo per le perdite di cui al comma precedente sarà liquidato, anche tramite riconoscimento di un equivalente credito d'imposta, in favore degli aventi diritto.
  159-quater. A seguito della liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 159-bis e 159-ter, lo Stato subentra ex legge nella titolarità del credito vantato dagli aventi diritto.
  159-quinquies. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura degli oneri di cui al comma 159-bis, con dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato.
  159-sexies. Gli indennizzi di cui ai commi 159-bis, 159-ter, 159-quater e 159-quinquies integrano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985 n. 135, come modificati dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98.
  159-septies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 159-bis a 159-sexies, pari a 40 milioni nel 2018 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32-bis. 6. Tidei.

  Dopo il comma 159, inserire i seguenti:
  159-bis. L'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capitali di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso a tutti i Paesi non appartenenti all'unione europea non ancora ricompresi nel Fondo stesso. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto di natura non regolamentare uniforma le modalità e le condizioni dell'intervento del Fondo.
  159-ter. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: «fino al 40 per cento» sono sostituite dalle parole: «fino al 49 per cento» e sono soppresse le parole: «Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad un miliardo di lire e, comunque,».
  159-quater. La Società italiana per le imprese all'estero – SIMEST S.p.A., istituita ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, può partecipare in società e imprese con soci esteri quando tale partecipazione sia funzionale ad attività di interesse nazionale per l'economia sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione dei processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché partecipare ad iniziative e progetti funzionali ad attività di interesse nazionale con riferimento all'attività produttiva o alla fornitura di beni o servizi delle imprese, anche cofinanziati o partecipati da istituzioni finanziarie europee o dalle istituzioni finanziarie multilaterali di cui lo Stato italiano è membro.
  159-quinquies. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea» sono sostituite dalle seguenti: «internazionalizzazione» e dopo le parole: «aiuti di importanza minore (de minimis)», sono aggiunte le seguenti parole: «, dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 o comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.»
*32-bis. 8. Fitzgerald Nissoli, Preziosi.

  Dopo il comma 159, inserire i seguenti:
  159-bis. L'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capitali di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso a tutti i Paesi non appartenenti all'unione europea non ancora ricompresi nel Fondo stesso. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto di natura non regolamentare uniforma le modalità e le condizioni dell'intervento del Fondo.
  159-ter. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: «fino al 40 per cento» sono sostituite dalle parole: «fino al 49 per cento» e sono soppresse le parole: «Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad un miliardo di lire e, comunque,».
  159-quater. La Società italiana per le imprese all'estero – SIMEST S.p.A., istituita ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, può partecipare in società e imprese con soci esteri quando tale partecipazione sia funzionale ad attività di interesse nazionale per l'economia sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione dei processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché partecipare ad iniziative e progetti funzionali ad attività dì interesse nazionale con riferimento all'attività produttiva o alla fornitura di beni o servizi delle imprese, anche cofinanziati o partecipati da istituzioni finanziarie europee o dalle istituzioni finanziarie multilaterali di cui lo Stato italiano è membro.
  159-quinquies. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea» sono sostituite dalle seguenti: «internazionalizzazione» e dopo le parole: «aiuti di importanza minore (de minimis)», sono aggiunte le seguenti parole: «, dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 o comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.»
*32-bis. 9. Gigli.

  Dopo il comma 159 aggiungere i seguenti:
  159-bis. Alla lettera a) del comma 4, dell'articolo 7, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il regime è altresì accessibile ai soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale».
  159-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo le parole: «in cui avviene l'investimento e durature» sono inserite le seguenti: «e le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano».
**32-bis. 10. La VI Commissione.

  Dopo il comma 159 aggiungere i seguenti:
  159-bis. Alla lettera a) del comma 4, dell'articolo 7, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il regime è altresì accessibile ai soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale».
  159-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo le parole: «in cui avviene l'investimento e durature» sono inserite le seguenti: «e le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16, commi 1-ter, l-quater e 1-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano».
**32-bis. 3. Bernardo.

AREA TEMATICA N. 33-bis.
(Interventi per gli italiani all'estero).
(ART. 1, comma 165)

  Sostituire il comma 165 con il seguente:
  165. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:
   a) la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
   b) la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) è abrogata;
   c) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, a favore dei Comitati degli italiani all'estero;
   d) la spesa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2018, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto;
   e) la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni;
   f) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, ad integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
   g) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 a favore delle Camere di commercio italiane all'estero.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.900.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.500.000.
*33-bis. 15. La III Commissione.

  Sostituire il comma 165 con il seguente:
  165. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:
   a) la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
   b) la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) è abrogata;
   c) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, a favore dei Comitati degli italiani all'estero;
   d) la spesa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2018, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto;
   e) la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni;
   f) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, ad integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
   g) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 a favore delle Camere di commercio italiane all'estero.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.900.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.500.000.
*33-bis. 22. Fedi, Garavini, Gianni Farina, La Marca, Porta, Tacconi.

  Al comma 165, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) la spesa di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per il finanziamento di lettorati di lingua italiana presso istituzioni universitarie estere, da conferire in via preferenziale a personale dotato di dottorato di ricerca.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –500.000;
   2019: –500.000;
   2020: –500.000.
**33-bis. 12. La III Commissione.

  Al comma 165, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) la spesa di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per il finanziamento di lettorati di lingua italiana presso istituzioni universitarie estere, da conferire in via preferenziale a personale dotato di dottorato di ricerca.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –500.000;
   2019: –500.000;
   2020: –500.000.
**33-bis. 8. Nicoletti, Carrozza, Franco Cassano, Quartapelle Procopio.

  Al comma 165, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) la spesa di 300.000 euro per incrementare il numero dei così detti «funzionari itineranti» inviati dai Consolati italiani sul proprio territorio di competenza ai fini della raccolta delle impronte digitali dei connazionali per il rilascio del passaporto.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2018: – 300.000;
   2019: – 300.000;
   2020: – 300.000.
33-bis. 11. Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 165, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: soprattutto per favorire la promozione turistica.
33-bis. 3. Secco, Menorello, Catalano, Monchiero.

  Al comma 165 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   g-bis) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, ad integrazione delle misure in corso di applicazione, a sostegno della particolare condizione di emergenza riguardante gli italiani residenti in Venezuela, con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di disagio sociale.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2018: –1.500.000;
*33-bis. 14. La III Commissione.

  Al comma 165 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   g-bis) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, ad integrazione delle misure in corso di applicazione, a sostegno della particolare condizione di emergenza riguardante gli italiani residenti in Venezuela, con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di disagio sociale.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2018: –1.500.000;
*33-bis. 6. Porta, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, tacconi, Quartapelle Procopio.

  Al comma 165, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   g-bis) la spesa di euro 272.000 per il 2018, di euro 22.000 per il 2019 e di euro 22.000 per il 2020 per la ristrutturazione, manutenzione e guardiania del cimitero italiano di Hammangi nella città di Tripoli in Libia e della sola guardiania a decorrere dal 2019. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**33-bis. 13. La III Commissione.

  Al comma 165, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   g-bis) la spesa di euro 272.000 per il 2018, di euro 22.000 per il 2019 e di euro 22.000 per il 2020 per la ristrutturazione, manutenzione e guardiania del cimitero italiano di Hammangi nella città di Tripoli in Libia e della sola guardiania a decorrere dal 2019. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**33-bis. 7. Quartapelle Procopio.

  Dopo il comma 165, inserire i seguenti:
  165-bis. Al fine di dare attuazione all'accordo di Pace sottoscritto il 24 novembre 2016 tra il Governo della Repubblica di Colombia e le Forze Armate Rivoluzionarie Colombiane – Esercito del Popolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2018 2019 e 2020 per interventi di cooperazione finalizzati al compimento dell'accordo di Pace, in particolare finalizzate a:
   a) reincorporazione socio-economica individuale e collettiva delle ex-guerrigliere e guerriglieri;
   b) politiche pubbliche finalizzate a favorire l'equa partecipazione delle donne nella fase di implementazione dell'accordo come definito dalla risoluzione ONU n. 1325/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
   e) la capacitazione economica delle comunità contadine e gruppi etnici, nelle zone maggiormente colpite dal conflitto armato, come definito dall'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
   d) politiche pubbliche destinate a superare gli effetti delle migrazioni forzate sia interne che esterne, causate dai conflitto armato.

  165-ter. Gli interventi di cui al comma precedente dovranno essere concordati nell'ambito della Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo. Il piano economico dei progetti ammessi al finanziamento, nei termini individuati dalla Agenzia preposta, dovrà prevedere che, almeno il 75 per cento delle risorse previste siano direttamente assegnate ai partners colombiani operanti nelle comunità individuate e coinvolti direttamente nella progettazione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000.
33-bis. 4. Martelli, D'Ottavio, Piras, Scotto, Palazzotto, Airaudo, Andrea Maestri, Cimbro.

  Dopo il comma 165, inserire i seguenti:
  165-bis. Al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Agenzie di stampa a diffusione nazionale).

  1. Alle agenzie stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416 edite da oltre 5 anni da cooperative di giornalisti che entro l'anno 2018 adeguano il proprio statuto ai requisiti previsti dall'articolo 4 e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere a), b) c), d), e) e g) è concesso un contributo annuo pari ai 75 per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, nei limiti dell'articolo 8, comma 2, lettera a), comunque non superiore a 800.000 euro per ciascuna impresa.
  2. Il beneficio di cui al precedente comma è riconosciuto agli aventi diritto nei limiti delle risorse annualmente disponibili e secondo l'ordine di priorità conseguente alla data della domanda.
  3. Alle agenzie stampa a diffusione nazionale si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 4, 14 lettera d), 15 e 16.
  165-ter. Per l'attuazione del comma 165-bis, è autorizzata la spesa fino a un milione di euro all'anno a decorrere dall'anno 2018 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33-bis. 16. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
  165-bis. Le liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di 0,04 euro, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

  Conseguentemente, al comma 625, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
33-bis. 2. Gianni Farina.

AREA TEMATICA N. 34.
(Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose).
(ART. 1, commi 166-167)

  Dopo il comma 167 aggiungere il seguente:
  167-bis. All'articolo 145-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. La commissione straordinaria, di concerto con il comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 144, al fine di ripristinare i servizi essenziali e il buon funzionamento dell'amministrazione dell'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143, può chiedere un finanziamento alla società Cassa depositi e prestiti Spa. L'importo di tale finanziamento deve essere determinato in base a un conto preventivo dei costi che si prevedono di sostenere ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le caratteristiche, le modalità di richiesta, di erogazione e di restituzione di tali finanziamenti.
  4-ter. Gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per la durata di cinque anni dal termine della gestione straordinaria di cui al medesimo articolo 143, per le procedure relative agli appalti di opere, lavori, forniture o servizi, compresi i bandi di gara e le procedure negoziali per l'acquisizione di beni e servizi, anche sotto forma di trattativa privata, si avvalgono della centrale di committenza della regione di appartenenza ove costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, il, 296, ovvero di Consip Spa.
  4-quater. I contratti conclusi dagli enti locali in violazione degli obblighi di cui al comma 4-quater sono nulli.
  4-quinquies. Il comitato di sostegno e monitoraggio verifica di cui all'articolo 144, per i cinque anni successivi alla conclusione della gestione straordinaria, il buon andamento e l'imparzialità degli enti locali, in particolare per quanto riguarda il buon funzionamento dei servizi e la correttezza delle procedure per l'assegnazione di incarichi, servizi, appalti e altri compiti.
34. 12. Nuti, Nesci.

AREA TEMATICA N. 34-bis.
(Misure in favore degli orfani per crimini domestici e femminicidio).
(ART. 1, commi 168-170)

  Dopo il comma 168, inserire i seguenti:
  168-bis. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è incrementato di ulteriori 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
  168-ter. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, al fine di garantire efficienza ed economicità, istituiscono direttamente, in convenzione o tramite associazione, i servizi pubblici per l'adozione internazionale di cui all'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, hanno la facoltà di operare, informando la Commissione per le Adozioni internazionali, in tutti i Paesi che hanno ratificato o sottoscritto la Convenzione de L'Aja.
  168-quater. La Commissione per le Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, tramite convenzione, utilizzando le risorse del Fondo per le adozioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dei servizi pubblici per l'adozione internazionale di cui all'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, per ogni adempimento procedurale in cui ritenga necessario l'intervento del servizio pubblico.
  168-quinquies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 168-bis e 168-quater, pari a 2.000.000 euro per l'anno 2018, a 2.000.000 euro per l'anno 2019 e a 2.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34-bis. 2. Rossomando, Quartapelle Procopio, Zampa, Carnevali, Carra, Cenni, Tentori.

  Dopo il comma 169, inserire i seguenti:
  169-bis. All'articolo 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'indennizzo è elargito in favore delle vittime, ovvero degli aventi diritto, per la rifusione delle spese mediche, assistenziali e legali per gli onorari di costituzione di parte civile, nonché per il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato.».
  169-ter, Per le finalità di cui al comma 169-bis la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10,000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
34-bis. 3. Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 170, inserire i seguenti:
  170-bis. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
  «1-ter. Gli interventi del fondo di garanzia di cui al comma 1-bis possono essere assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai relativi eventuali oneri si provvede a valere sul fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009»;
   b) all'articolo 12:
    1) al comma 2, le parole: «tenuto conto della relazione di cui al comma 4» sono soppresse;
    2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: «in allegato allo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo» sono soppresse;
   c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4» sono soppresse;
   d) all'articolo 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Al rendiconto generale dello Stato è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4, per la parte relativa agli stanziamenti dei Ministeri»;
   e) all'articolo 21, comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «dal direttore dell'Agenzia» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cui agli articoli 8 e 27, dal direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze»;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: «all'ordine del giorno e» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto al primo periodo,».
   f) all'articolo 26, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per il 30 per cento dell'importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi all'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia è svincolata in seguito ad approvazione della rendicontazione finale dell'iniziativa.»;
   g) all'articolo 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8 può essere destinata a:
   a) concedere finanziamenti in qualsiasi forma, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
   b) concedere finanziamenti in qualsiasi forma ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino, secondo modalità identificate dal CIGS, imprese miste in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi;
   c) costituire un fondo di garanzia per finanziamenti in qualsiasi forma a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti».

  170-ter. All'articolo 18, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, la lettera e) è soppressa.
  170-quater. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui 2 milioni, sempre a decorrere dall'anno 2018, per maggiori spese di funzionamento.».
*34-bis. 21. La III Commissione.

  Dopo il comma 170, inserire i seguenti:
  170-bis. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
  «1-ter. Gli interventi del fondo di garanzia di cui al comma 1-bis possono essere assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai relativi eventuali oneri si provvede a valere sul fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009»;
   b) all'articolo 12:
    1) al comma 2, le parole: «tenuto conto della relazione di cui al comma 4» sono soppresse;
    2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: «in allegato allo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo» sono soppresse;
   c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4» sono soppresse;
   d) all'articolo 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Al rendiconto generale dello Stato è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4, per la parte relativa agli stanziamenti dei Ministeri»;
   e) all'articolo 21, comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «dal direttore dell'Agenzia» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cui agli articoli 8 e 27, dal direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze»;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: «all'ordine del giorno e» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto al primo periodo,».
   f) all'articolo 26, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per il 30 per cento dell'importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi all'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia è svincolata in seguito ad approvazione della rendicontazione finale dell'iniziativa.»;
   g) all'articolo 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8 può essere destinata a:
   a) concedere finanziamenti in qualsiasi forma, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
   b) concedere finanziamenti in qualsiasi forma ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino, secondo modalità identificate dal CIGS, imprese miste in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi;
   c) costituire un fondo di garanzia per finanziamenti in qualsiasi forma a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti».

  170-ter. All'articolo 18, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, la lettera e) è soppressa.
  170-quater. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui 2 milioni, sempre a decorrere dall'anno 2018, per maggiori spese di funzionamento.».
*34-bis. 15. Quartapelle Procopio, Stella Bianchi.

  Dopo il comma 170, inserire i seguenti:
  170-bis. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2018,10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2019, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Fondo per l'assistenza psicologica alle vittime di violenza di genere, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, stalking e maltrattamenti, al fine di garantire loro assistenza psicologica in ogni stato e grado del procedimento, sin dal primo contatto con l'autorità procedente.
  170-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 170-bis pari a 10.000,000 euro per l'anno 2018, a 10.000.000 euro per l'anno 2019 e a 10.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34-bis. 14. Giuliani, Ferranti, Verini.

  Dopo il comma 170, inserire il seguente:
  170-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «nel triennio 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2016/2019»;
   b) al comma 6, le parole: «e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 6.205.577 per l'anno 2018, di euro 6.488.245 per l'anno 2019 e di euro 8.147.805 a decorrere dall'anno 2020».

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 17.585.300 per l'anno 2018, di euro 53.585.532 per l'anno 2019, di euro 133.869.872 per l'anno 2020, di euro 178.066.272 per l'anno 2021, di euro 167.362.072 per l'anno 2022, di euro 121.858.472 per l'anno 2023, di euro 106.654.172 per l'anno 2024, di euro 137.449.872 per l'anno 2025, di euro 147.445.672 per l'anno 2026, di euro 139.141.372 per l'anno 2027, di euro 139.141.372 per l'anno 2028, di euro 142.441.372 a decorrere dall'anno 2029.
* 34-bis. 23. La III Commissione.

  Dopo il comma 170, inserire il seguente:
  170-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, primo periodo, le parole: «nel triennio 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2016/2019»;
   b) al comma 6, le parole: «e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 6.205.577 per l'anno 2018, di euro 6.488.245 per l'anno 2019 e di euro 8.147.805 a decorrere dall'anno 2020».

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 17.585.300 per l'anno 2018, di euro 53.585.532 per l'anno 2019, di euro 133.869.872 per l'anno 2020, di euro 178.066.272 per l'anno 2021, di euro 167.362.072 per l'anno 2022, di euro 121.858.472 per l'anno 2023, di euro 106.654.172 per l'anno 2024, di euro 137.449.872 per l'anno 2025, di euro 147.445.672 per l'anno 2026, di euro 139.141.372 per l'anno 2027, di euro 139.141.372 per l'anno 2028, di euro 142.441.372 a decorrere dall'anno 2029.
* 34-bis. 18. Quartapelle Procopio.

  Dopo il comma 170 aggiungere il seguente:
  «170-bis. Ai fini della realizzazione di progetti di inserimento o reinserimento lavorativo e di riqualificazione professionale di donne vittime di violenza di genere, degli autori di reati di violenza di genere e degli orfani di donne vittime di femminicidio con età compresa tra i 16 e i 29 anni può essere concesso un contributo straordinario fino a 1 milione di euro per l'anno 2018 a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti da parte degli enti promotori dei progetti.».
34-bis. 13. Taglialatela.

  Dopo il comma 170, aggiungere il seguente:
  170-bis. È autorizzata, in favore del Ministero della difesa, la spesa di 600.000 euro per l'anno 2018 per le operazioni di messa in sicurezza, trasporto e installazione presso l'Università degli studi di Milano del relitto del naufragio avvenuto il 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia.

  Conseguentemente, al comma 624, primo periodo, sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 16.985.300 euro.
* 34-bis. 27. La IV Commissione.

  Dopo il comma 170, aggiungere il seguente:
  170-bis. È autorizzata, in favore del Ministero della difesa, la spesa di 600.000 euro per l'anno 2018 per le operazioni di messa in sicurezza, trasporto e installazione presso l'Università degli studi di Milano del relitto del naufragio avvenuto il 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia.

  Conseguentemente, al comma 624, primo periodo, sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 16.985.300 euro.
* 34-bis. 11. Moscatt, Quartapelle Procopio.

AREA TEMATICA N. 36.
(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

(ART. 1, commi 171-177)

  Dopo il comma 171, inserire i seguenti:
  171-bis. Al fine di assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento delle graduatorie vigenti.
  171-ter. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma si applica quanto previsto dal comma 174 del presente articolo con decorrenza 1o ottobre 2018. In caso di incapienza delle graduatorie vigenti, le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.
  171-quater. Gli oneri derivanti dal comma 171-ter sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 2.945.854;
   2019: – 12.124.370;
   2020: – 12.124.370.
*36. 61. La I Commissione.

  Dopo il comma 171, inserire i seguenti:
  171-bis. Al fine di assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento delle graduatorie vigenti.
  171-ter. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma si applica quanto previsto dal comma 174 del presente articolo con decorrenza 1o ottobre 2018. In caso di incapienza delle graduatorie vigenti, le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.
  171-quater. Gli oneri derivanti dal comma 171-ter sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 2.945.854;
   2019: – 12.124.370;
   2020: – 12.124.370.
*36. 5. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni, Antezza.

  Dopo il comma 171, inserire i seguenti:
  171-bis. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile dei fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento della graduatoria.
  171-ter. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco, con decorrenza 1o ottobre 2018, ai sensi del presente comma, si applica quanto previsto dal comma 174.
  171-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi precedenti pari a 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:
   al comma 174, primo periodo, sostituire le parole: 171 a 176 con le seguenti: 171, 171-ter, 171-quater e 176.
   al medesimo comma 174 sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini delle predette assunzioni, nonché di quelle di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è eccezionalmente derogato. Per il personale volontario di età fino a 40 anni sono necessari i soli requisiti già richiesti per l'iscrizione nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del corpo medesimo. Per il personale volontario con età ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 250 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a 150 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di un richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Per il personale con età superiore ai 46 anni compiuti il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 400 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a 200 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Resta fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente.
  Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i criteri di verifica dell'idoneità psico-fisica, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.
  Al personale volontario in possesso dei requisiti di cui al presente comma, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato, a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per territorio, l'attestato di idoneità per addetto antincendio in attività a rischio elevato.
36. 46. Fabbri, Fiano, Piccione, Richetti, Lattuca, Famiglietti, De Menech, Marco Di Maio, Ferrari, Giorgis, Francesco Sanna, Paola Boldrini, D'Incecco, Albanella, Iacono, Incerti, Valeria Valente, Baruffi, Giuditta Pini, Nardi, Arlotti, Carra.

  Dopo il comma 171, inserire il seguente:
  171-bis. Al fine sancito dal precedente comma 171, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alla vigente normativa in materia di accesso ai ruoli ispettori dei corpi di polizia, per l'anno 2018, la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, 350 e 100 unità di personale nei rispettivi ruoli ispettori, esclusivamente mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato (G.U. IV serie speciale, n. 94 del 29 novembre 2011), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
36. 77. Fucci, Latronico, Distaso.

  Dopo il comma 171, inserire il seguente:
  171-bis. Nell'ambito delle risorse già previste per la realizzazione di nuove caserme dell'Arma dei Carabinieri, 5 milioni di euro sono destinati, in via prioritaria alla realizzazione di caserme nei comuni nei quali già esiste una caserma ed è in dismissione.
36. 1. Russo.

  Dopo il comma 173, inserire il seguente:
  173-bis. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di sicurezza nazionale che interessano in particolare il territorio della Città metropolitana di Napoli, per incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dall'anno 2018, per un contingente massimo di 200 unità delle Forze di polizia, nei limiti di spesa di 17 milioni di euro annui, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
36. 55. Carfagna, Vito, Russo.

  Al comma 174, secondo periodo, sostituire le parole: elevato a 40 anni con le seguenti: elevato a 45 anni.
36. 67. Verini, Marchi, Carra.

  Dopo il comma 174, aggiungere i seguenti:
  174-bis. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di garantire gli interventi di soccorso in particolare negli eventi sismici e nelle calamità naturali a partire dall'anno 2018 si procede alla stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali.
  174-ter. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti alla data del 31 dicembre 2017:
   a) avere effettuato da almeno tre anni il corso 120 ore o il servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
   b) avere effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.

  174-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto definisce le modalità, i criteri e i termini per l'attuazione di quanto previsto dal comma 36-bis del presente articolo relativo alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 36-ter.
   c) avere percepito almeno uno stipendio negli ultimi cinque anni da parte del ministero dell'interno.
   d) non essere in possesso di un contratto a tempo indeterminato al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

  174-quinquies. L'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2015 è soppresso.
  174-sexies. Agli oneri di cui ai commi da 174-bis a 174-quater, pari a 300 milioni di euro a decorre dal 2018 si provvede in quota parte con le maggiori entrate di cui ai commi da 41-bis a 41-quinquies della presente legge.

  Conseguentemente:
   al comma 41, sopprimere la lettera b);
   dopo il comma 41, inserire i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
36. 26. Melilla, Cimbro, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 174, aggiungere i seguenti:
  174-bis. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
   174-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 174-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni corrispondenti, degli stanziamenti alla Tabella A, voce Ministero dell'interno.
36. 60. La I Commissione.

  Dopo il comma 174, inserire il seguente:
  174-bis. Le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di finanza autorizzate con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione emanato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 4 agosto 2017, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fino ad esaurimento delle stesse, anche attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso bandito per l'anno 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199.
36. 45. Fiano, Arlotti.

  Dopo il comma 175, inserire i seguenti:
  175-bis. All'articolo 52-quater, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo la parola: «definisce,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2018,»;
   b) al primo periodo, dopo le parole: «l'ordinamento giuridico» sono aggiunte le seguenti: «ed economico»;
   c) al secondo periodo, le parole: «Il trattamento economico» sono sostitute con le seguenti: «In sede di prima applicazione, il trattamento economico».

  175-ter. Per le finalità di cui al comma 175-bis l'ANAC provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio.
36. 71. Dell'Aringa, Giampaolo Galli, Marchi, Misiani, Rubinato, Tancredi.

  Dopo il comma 177, inserire i seguenti:
  177-bis. Per le finalità del comma 171, in aggiunta a quanto previsto dai commi da 370 a 378 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2018, sono stanziati:
   a) 70 milioni di euro annui da destinare al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;
   b) 2,5 milioni di euro annui per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; da destinare al personale ivi previsto, ripartiti, in fase di prima applicazione, tra le Forze di polizia e le Forze armate in proporzione al personale complessivamente interessato e a quello che, con decorrenza 1o gennaio 2018, non rientra più nelle procedure previste dal predetto decreto legislativo n. 195 del 1995.

  177-ter. Alla ripartizione delle, risorse si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e delle pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.
  177-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 177-bis, pari a 72,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
36. 44. Fiano, Carra.

  Dopo il comma 177, inserire il seguente:
  177-bis. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2019, per l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrati ve od operative diverse da quelle connesse al soccorso, e per l'equiparazione del trattamento economico connesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 1.500.000;
   CS: – 1.500.000;
  2019:
   CP: – 1.000.000;
   CS: – 1.000.000;
  2020
   CP: – 1.000.000;
   CS: – 1.000.000.
*36. 19. Carnevali.

  Dopo il comma 177, inserire il seguente:
  177-bis. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2019, per l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrati ve od operative diverse da quelle connesse al soccorso, e per l'equiparazione del trattamento economico connesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 1.500.000;
   CS: – 1.500.000;
  2019:
   CP: – 1.000.000;
   CS: – 1.000.000;
  2020
   CP: – 1.000.000;
   CS: – 1.000.000.
*36. 65. Matteo Bragantini, Prataviera, Galati.

  Dopo il comma 177, inserire il seguente:
  177-bis. Allo scopo di adeguare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale in caso di grave infortunio o decesso applicato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a decorrere dal 1o gennaio 2018 la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio è equiparata al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. A decorrere dalla medesima data, il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari è altresì equiparato a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.500.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.
36. 4. Molteni, Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 177, inserire il seguente:
  177-bis. Le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A:
   alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze: 2018 – 80.000.000;
   alla voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: 2018 – 15.000.000;
   alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 2018 – 5.000.000.
36. 56. Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido, Melilla.

  Dopo il comma 177, inserire il seguente:
  177-bis. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro svolto in turni notturni o festivi e in turni notturni festivi dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, di qualifica o categoria non direttiva e non dirigente, sono equiparate a quelle percepite dal personale delle Forze di polizia con medesima qualifica, di cui all'articolo 6 del decreto dei Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 40.000.000;
   2020: – 40.000.000.
36. 30. Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Marcon, Pastorino.

AREA TEMATICA N. 38.
(Assunzioni presso il Ministero dell'interno e Piano industriale industrie della difesa).
(ART. 1, commi 179-180)

  Dopo il comma 179, inserire i seguenti:
  179-bis. A decorrere dall'anno 2018 sono stanziati 5 milioni di euro annui destinati all'incremento delle risorse per la piena attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso gli allineamenti necessari per assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e dei connessi trattamenti economici, di cui ai decreti legislativi attuativi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
  179-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 179-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
38. 5. Fiano.

  Dopo il comma 179, inserire il seguente:
  179-bis. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità del Dipartimento della protezione civile e per valorizzare la professionalità acquisita dal personale in servizio all'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), dopo le parole: «nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo» sono aggiunte le seguenti: «con decorrenza di servizio ad ogni effetto giuridico dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
   b) alla lettera a)-bis, dopo le parole: «nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo» sono aggiunte le seguenti: «con decorrenza di servizio ad ogni effetto giuridico dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
38. 10. Francesco Saverio Romano, Galati.

  Dopo il comma 179, inserire il seguente:
  179-bis. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza connesse all'espletamento, anche in sede locale, dei compiti in materia di immigrazione di minori non accompagnati, previsti dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, l'Autorità garante è autorizzata ad avvalersi di ulteriori 10 unità di personale poste in posizione di comando obbligatorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 112, per gli anni 2018,2019 c 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 260.000;
   2019: – 260.000;
   2020: – 260.000;
38. 4. Zampa, Fregolent.

  Dopo il comma 179, inserire il seguente:
  179-bis. Alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, è fatto divieto di procedere, a decorrere dall'anno 2018, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Gli enti locali che violano questa disposizione sono assoggettati a sanzione pecuniaria, corrispondente alla diminuzione del 30 per cento del trasferimento delle risorse statali.
38. 16. Nuti.

  Dopo il comma 179, inserire i seguenti:
  179-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 119 è aggiunto il seguente:

«Art. 119-bis.

  1. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale o il certificato dei carichi pendenti siano richiesti da coloro che intendono candidarsi a elezioni per le quali siano stati convocati i comizi elettorali dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati sia finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, queste sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
  2. Ai fini dell'attuazione del precedente comma 1 è autorizzata quale tetto massimo la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

  179-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

  Rilascio di certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti per uso elettorale».
38. 3. Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 180, inserire il seguente:
  180-bis. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica. Ogni presidio deve essere composto da almeno un ufficiale di polizia giudiziaria e due agenti. Nei presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia, è previsto, nelle direttive del Ministero dell'interno e, conseguentemente, nei Piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti, che agenti di polizia sorveglino tali presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del eredito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
38. 11. Galati, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 180, inserire il seguente:
  180-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
38. 12. Galati, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 180, inserire il seguente:
  180-bis. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, all'articolo 2, comma 4-bis, le parole: «entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla data di autorizzazione delle missioni da parte delle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 74 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche».
*38. 7. Vito, Gregorio Fontana, Palmizio, Sammarco, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 180, inserire il seguente:
  180-bis. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, all'articolo 2, comma 4-bis, le parole: «entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla data di autorizzazione delle missioni da parte delle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 74 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche».
*38. 18. La IV Commissione.

AREA TEMATICA N. 38-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia ambientale (Poligoni militari))
.
(ART. 1, comma 181)

  Sopprimere il comma 181.
38-bis. 11. Rampelli.

  Dopo il comma 181, inserire i seguenti:
  181-bis. A decorrere dal 2018, presso il Ministero della difesa, è istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa (FASI), riservato ai militari di tutte le Forze Annate e ai dipendenti civili di tutte le Forze Armate, che abbiano partecipato a missioni all'estero in teatri bellici e che si siano ammalati, durante il periodo di servizio, anche per cause non connesse all'attività militare, o dopo il congedo per patologie conseguenti l'attività militare, di patologie neoplastiche, neurodegenerative, autoimmuni, di ipersensibilità a fattori fisici e/o chimici, infiammatorie, neurologiche, psichiatriche e psicosomatiche, e patologie correlate a stress lavoro correlato e/o a stress da combattimento, che non consentano più l'espletamento del servizio. Hanno diritto all'accesso al Fondo anche coloro che, censiti dal Ministero della difesa, hanno contratto la patologia in periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge.
  181-ter. I soggetti di cui al precedente comma in relazione alle patologie ivi previste, fruiscono, presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e le strutture convenzionate, di un'esenzione totale dal ticket sanitario per le prestazioni sanitarie che non risultino già esenti in base alle norme della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nonché di un rimborso per l'acquisto di farmaci e/o presidi sanitari necessari e per l'effettuazione di esami di accertamento e controllo in strutture sanitarie pubbliche e/o private nazionali ed estere. L'erogazione del rimborso forfettario per le spese connesse ed accessorie avviene con un anticipo quadrimestrale delle spese, rendicontate entro il giorno 15 del mese successivo. Tale rimborso non è imponibile ai fini fiscali.
  181-quater. Il Fondo, nel suo complesso, può erogare annualmente fino a un massimo di 25.000 euro l'anno per avente diritto, indicizzato annualmente all'inflazione. Il Fondo si alimenta mediante un prelievo progressivo dal trattamento economico dei militari e del personale civile del Ministero della difesa. Il calcolo del prelievo viene effettuato considerando il numero dei malati censiti presso il Ministero della difesa moltiplicato per l'erogazione massima qui prevista, in rapporto al numero dei militari e dei dipendenti civili in capo alle forze annate. Questo ammontare viene rideterminato ogni anno in automatico. I costi per il mantenimento e il funzionamento del fondo sono a carico del fondo stesso.
  181-quinquies. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento e di accesso al fondo, ivi compresa la documentazione da presentare nonché le procedure per l'inserimento dei non compresi negli elenchi del Ministero della difesa, che si siano ammalati in servizio o dopo il congedo. Con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza stato regioni, sono determinate le modalità per l'erogazione dei servizi in esenzione, nonché l'acquisto di farmaci a carico del fondo.
38-bis. 9. Catalano, Mucci, Oliaro, Galgano, Prodani, Monchiero.

  Dopo il comma 181, inserire il seguente:
  181-bis. Al fine di prevenire procedure di infrazione sulle misure di Conservazione previste dalla direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatica, le regioni competenti predispongono un piano di bonifica e di incidenza degli interventi proposti nelle aree militari ricadenti in tutto o in parte in Siti di Importanza Comunitaria. Tali interventi di bonifica e ripristino delle condizioni iniziali sono finanziati attraverso un piano triennale approvato dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. Al fine di avviare entro il 2018 le attività di bonifica e di ripristino delle aree oggetto del piano sono stanziati 200 milioni per il 2018, 200 milioni per il 2019 e 200 milioni per il 2020.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della Difesa, missione 1 «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: –200.000.000;
   CS: –200.000.000.
  2019:
   CP: –300.000.000;
   CS: –300.000.000.
  2020:
    CS: –300.000.000;
    Cp: –300.000.000.
38-bis. 8. Pili.

  Dopo il comma 181, inserire il seguente:
  181-bis. L'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è sostituito dal seguente:

«Art. 177.
(Affidamenti dei concessionari).
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari al sessanta per cento del valore complessivo dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alla concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.
  2. Le concessioni di cui al comma 1 già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
  3. Il limite di cui al comma 1, pari al sessanta per cento, e riferito esclusivamente agli affidamenti a partire dalla data del 19 aprile 2018, non tiene conto di quanto eseguito fino a tale data ed è sottoposto a verifica da parte dei soggetti preposti e dell'Anac, effettuata, annualmente, secondo le modalità indicate dall'Anac stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di reiterate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedure ad evidenza pubblica».
38-bis. 18. Pastorelli, Locatelli.

AREA TEMATICA N. 39.
(Interventi strutturali in materia di patrimonio culturale).

(ART. 1, commi 182-210)

  Dopo il comma 184, inserire il seguente:
  184-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative».
39. 128. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 185, inserire i seguenti:
  185-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
  185-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 185-bis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.
  185-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
* 39. 33. Milanato.

  Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
  185-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
  185-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 185-bis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.
  185-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
* 39. 56. Taglialatela, Rampelli.

  Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
  185-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
  185-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 185-bis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.
  185-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
* 39. 93. Abrignani.

  Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
  185-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
  185-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 185-bis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.
  185-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
* 39. 90. Fanucci, Camani, Berlinghieri, Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
  185-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
  185-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 185-bis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.
  185-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
* 39. 92. Fauttilli.

  Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
  185-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
  185-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 185-bis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.
  185-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
* 39. 98. Cenni, Scuvera.

  Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
  185-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
  185-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 185-bis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.
  185-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
* 39. 101. De Mita.

  Dopo il comma 185, inserire i seguenti:
  185-bis. Allo scopo di salvaguardare la storia e la memoria delle aree terremotate, dirute e abbandonate e ricostituirle quali luoghi culturali a cielo aperto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 300 mila euro a decorrere dall'anno 2018. Il Fondo per la rinascita culturale finanzia progetti degli Enti territoriali per iniziative volte a promuovere le culture e le tradizioni locali a rischio di scomparsa, eventi culturali e commemorativi finalizzati a rivitalizzare le aree colpite e a sviluppare il turismo con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, caratteristiche e modalità di presentazione dei progetti di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2018: –300.000;
   2019: –300.000;
   2020: –300.000.
39. 39. Moscatt, Fanucci.

  Dopo il comma 185, inserire i seguenti:
  185-bis. All'articolo 1, comma 485 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le parole: «, e 5 milioni di euro destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale italiana della cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni. I Comuni in cui non sono presenti avanzi di amministrazione utilizzabili a tali fini possono fruire di un credito d'imposta di compiessero pari importo per spese da destinare alle medesime finalità».
  185-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 185-bis.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
39. 55. Murgia, Capelli, Pes, Marrocu, Mura, Pinna, Cani, Pili.

  Dopo il comma 185, inserire i seguenti:
  185-bis. Per la realizzazione del «Piano per l'arte contemporanea» di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2018, l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: di 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029
39. 83. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Sgambato, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli.

  Dopo il comma 185, inserire il seguente:
  185-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 185, entro il 31 marzo 2018, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia apposita selezione per titoli e colloquio finalizzata all'inquadramento, nel rispetto della dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, profili di funzionano archeologo, architetto e ingegnere, delle unità di personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106. Alla selezione di cui al precedente periodo possono partecipare le unità di personale che siano state reclutate a seguito di procedura selettiva pubblica e che, entro la suddetta data del 31 marzo 2018, abbiano prestato servizio per almeno trentasei mesi presso la Segreteria tecnica di progettazione di cui al medesimo articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014, conv. legge n. 106 del 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
39. 84. Sgambato, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli.

  Dopo il comma 185, aggiungere il seguente:
  185-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per tutti gli interventi previsti nel Contratti Istituzionali di Sviluppo di cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa è individuata quale soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dei Contratti istituzionali di Sviluppo».
39. 8. Covello, Tartaglione, Antezza, Oliverio, Pes, Vico, Iacono.

  Al comma 187, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 10, comma 1, al primo periodo, sono premesse le parole: «Fatta eccezione per i beni culturali immobili di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».
*39. 85. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 187, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 10, comma 1, al primo periodo, sono premesse le parole: «Fatta eccezione per i beni culturali immobili di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.».
*39. 114. La VII Commissione.

  Dopo il comma 188, inserire il seguente:
  188-bis. All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
   a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
   b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1;
   c) la documentazione che attesti la legittimità del beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della legge 229/2016;
   d) relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;
   e) relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.

  1-bis. L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse».
  1-ter. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
   a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;
   b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6.
39. 143. Baldelli.

  Dopo il comma 188, inserire seguente:
  188-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, i contributi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 10 gennaio 2019, è abrogato l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 31, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «dagli articoli 35 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 5».

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –10.000.000;
   2020: –20.000.000.
* 39. 78. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 188, inserire seguente:
  188-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, i contributi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 10 gennaio 2019, è abrogato l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 31, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «dagli articoli 35 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo».

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –10.000.000;
   2020: –20.000.000.
* 39. 115. La VII Commissione.

  Dopo il comma 189, inserire il seguente:
  189-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica, i circuiti teatrali regionali e le associazioni, non si applica l'articolo 50, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000.
** 39. 72. Malisani, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Ghizzoni, Sgambato, Narduolo, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli.

  Dopo il comma 189, inserire il seguente:
  189-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica, i circuiti teatrali regionali e le associazioni, non si applica l'articolo 50, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000.
** 39. 116. La VII Commissione.

  Dopo il comma 190, inserire i seguenti:

  190-bis. Per l'anno finanziario 2018, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza, I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2018 possono esserlo in quello successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'arano 2018.
  190-ter. Ai maggiori oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 164, dell'articolo 1 del presente disegno di legge.
39. 107. Ciracì, Latronico.

  Al comma 192, primo periodo, sostituire le parole: pari a 3 milioni di euro con le seguenti: pari a 5 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   al comma 193, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o altre spese individuate dal decreto di cui al comma 195, anche in relazione all'assenza di librerie sul territorio comunale;
   al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: di 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
*39. 79. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Antezza.

  Al comma 192, primo periodo, sostituire le parole: pari a 3 milioni di euro con le seguenti: pari a 5 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   al comma 193, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o altre spese individuate dal decreto di cui al comma 195, anche in relazione all'assenza di librerie sul territorio comunale;
   al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: di 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
*39. 117. La VII Commissione.

  Al comma 192, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2019, al Fondo affluisce altresì una quota parte delle risorse destinate alla carta di cui all'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed eventualmente non utilizzate. Detta quota è accertata con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e dei turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dal termine previsto per l'utilizzo della carta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**39. 86. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 192, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2019, al Fondo affluisce altresì una quota parte delle risorse destinate alla carta di cui all'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed eventualmente non utilizzate. Detta quota è accertata con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e dei turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dal termine previsto per l'utilizzo della carta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**39. 118. La VII Commissione.

  Dopo il comma 192, inserire i seguenti:
  192-bis. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva» sono aggiunte le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente»;
   b) all'articolo 180, comma 1, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle entità di gestione indipendente».

  192-ter. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 il comma 2 è abrogato.
*39. 25. Mazziotti di Celso, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 192, inserire i seguenti:
  192-bis. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva» sono aggiunte le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente»;
   b) all'articolo 180, comma 1, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle entità di gestione indipendente».

  192-ter. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 il comma 2 è abrogato.
*39. 104. Latronico, Capezzone.

  Dopo il comma 192, inserire il seguente:
  192-bis. Le risorse non utilizzate e non impegnate al 31 dicembre 2017, finalizzate al finanziamento del « bonus cultura» a favore dei giovani di età inferiore a diciotto anni, di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, confluiscono nel «Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale», di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.
39. 49. Nicchi, Bossa, Scotto, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

  Dopo il comma 192, inserire il seguente:
  192-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione, nei termini ivi previsti, anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2018, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui ai citato comma 979, anche per l'acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani e periodici, anche nella versione digitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella presente legge.
39. 136. Palese, Calabria.

  Al comma 196, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tra i quali l'individuazione dei beni architettonici da tutelare come monumenti nazionali.
39. 24. Secco, Menorello, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 196, inserire il seguente:
  196-bis. In occasione del settantatreesimo anniversario della fondazione, dell'AIG (Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù) e del settantesimo anniversario di elezione ad Ente morale (decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 1948) e assistenziale (decreto ministeriali 6 novembre 1959 n. 10) è autorizzata la spesa di euro 100,000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 al fine di potenziare la rete del turismo giovanile internazionale nel nostro Paese.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –100.000;
   2019: –100.000;
   2020: –100.000.
39. 35. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Dopo il comma 196, inserire i seguenti:
  196-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali, effettuate nei periodi d'imposta a quelli successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, per interventi di manutenzione, protezione e restauro a favore di beni culturali riconosciuti dal Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo di proprietà di fondazioni e di privati, purché regolarmente aperti al pubblico.
  196-ter. Il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo pubblica su apposito sito internet i dati relativi all'ordine di arrivo della documentazione fiscale richiesta e all'ammontare delle donazioni, e li aggiorna in tempo reale.
  196-quater. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 5 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39. 142. Gigli, Sberna.

  Dopo il comma 196, inserire il seguente:
  196-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di assicurare il completamento del percorso del loro risanamento, nonché di favorire le erogazioni liberali assoggettate, all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:
   a) all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e di 15 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2022»;
   b) all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: «entro l'esercizio finanziario 2018» sono sostituite dalla seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2019»;
   c) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, parole: «entro l'esercizio 2018» sono sostituite dalla seguenti: «entro l'esercizio 2019».

  Conseguentemente:
   a) al comma 47, primo periodo, sostituire le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro con le seguenti: di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 25 milioni di euro;
   b) al comma 124, lettera b), le parole: dall'anno 2018 con le seguenti: dall'anno 2019;
   c) al comma 133, sopprimere le parole: di euro 5.000.000 per l'anno 2018;
   d) al comma 624 sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 12.585.300 euro per l'anno 2018.
*39. 80. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 196, inserire il seguente:
  196-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di assicurare il completamento del percorso del loro risanamento, nonché di favorire le erogazioni liberali assoggettate, all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:
   a) all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e di 15 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2022»;
   b) all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: «entro l'esercizio finanziario 2018» sono sostituite dalla seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2019»;
   c) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, parole: «entro l'esercizio 2018» sono sostituite dalla seguenti: «entro l'esercizio 2019».

  Conseguentemente:
   a) al comma 47, primo periodo, sostituire le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro con le seguenti: di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 25 milioni di euro;
   b) al comma 124, lettera b), le parole: dall'anno 2018 con le seguenti: dall'anno 2019;
   c) al comma 133, sopprimere le parole: di euro 5.000.000 per l'anno 2018;
   d) al comma 624 sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 12.585.300 euro per l'anno 2018.
*39. 122. La VII Commissione.

  Dopo il comma 197, inserire il seguente:
  197-bis. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2003, n. 291, il contributo annuo riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità di cui al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248, è incrementato di euro 250.000. Ai relativi maggiori oneri, valutati in 250 mila euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della, legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 624, della presente legge.
39. 126. Alfreider.

  Dopo il comma 198, inserire i seguenti:
  198-bis. Al fine di promuovere e valorizzare la grande tradizione gastronomica del nostro Paese, anche attraverso forme di confronto e competizione ira le diverse realtà territoriali, promuovendo le peculiarità delle tradizioni culinarie del territorio, il turismo gastronomico e la cucina tipica, è istituito il programma per il conferimento annuale del titolo di «Capitale italiana della gastronomia».
  198-ter. Ogni anno il Consiglio dei ministri conferisce il titolo di «Capitale italiana della gastronomia» a una città italiana sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La città vincitrice del titolo deve, nel corso dell'anno:
   a) operare per assegnare alla gastronomia del territorio un ruolo rilevante nell'attrattiva turistica, per valore culturale, per importanza economica e come elemento di coesione territoriale;
   b) contribuire alla diffusione dell'offerta gastronomica di eccellenza promuovendola a livello nazionale e internazionale, incentivando programmi e attività volti a diffondere la conoscenza delle specifiche peculiarità e tradizioni locali;
   c) promuovere attività e iniziative volte allo sviluppo e alla promozione del turismo ricettivo;
   d) valorizzare chef, cuochi del territorio e, in particolar modo, i giovani studenti delle scuole alberghiere e di gastronomia;
   e) coinvolgere la filiera agro-alimentare nel suo complesso: ristoranti, trattorie, pizzerie, pasticcerie, paninoteche, forni, caseifici, macellerie, mulini, aziende agricole, cantine, birrerie e tutte le attività produttive e imprenditoriali di piccole dimensioni o a gestione familiare, che hanno reso la nostra Italia leader della gastronomia a livello mondiale;
   f) contribuire alla promozione e alla diffusione dei prodotti agro-alimentari tipici della zona, i prodotti agro-alimentari tradizionali (PAT), i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP).

  198-quater. Per le finalità di cui ai commi 198-bis e 198-ter è istituito, in via sperimentale, un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, denominato «Fondo per la Capitale italiana della gastronomia» con una dotazione di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  198-quinquies. Ai fini di cui al comma 198-bis lo Stato, le regioni e i comuni possono definire specifici accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  198-sexies. In sede di prima attuazione, la procedura di cui ai commi da 198-bis a 198-quinquies si applica per il conferimento, entro il 31 marzo 2019, del titolo di «Capitale italiana della gastronomia» per l'anno 2020. Tenuto conto delle esperienze acquisite nello svolgimento della procedura e nell'attuazione dei programmi della città proclamata «Capitale italiana della gastronomia», il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può emanare ulteriori disposizioni attuative e definire i termini della procedura relativa agli anni successivi.

  Conseguentemente, al comma 164 sostituire le parole: e di 53.868.200 euro per l'anno 2019; di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021 con le seguenti: e di 52.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021.
39. 145. Ciracì, Latronico.

  Dopo il comma 198, inserire i seguenti:
  198-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono aggiunte in fine, le parole: «e di cui 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da comuni che hanno partecipato alla candidatura di Capitale italiana della cultura, diversi da quelli vincitori. Per progetti di rete s'intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più comuni».
  198-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 5 milioni di euro annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.
39. 138. Capelli, Tabacci.

  Dopo il comma 198, inserire il seguente:
  198-bis. Al comma 2 dell'articolo 7-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «400.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro per il 2017, 550.000 euro per gli anni 2018 e 2019 e 200.000 euro per l'anno 2020».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: –150.000;
   2019: –150.000;
   2020: –200.000.
39. 105. Latronico.

  Al comma 203, sostituire le parole: a 200.000 annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le seguenti: a 200.000 annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo: Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, valutate decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante:
   a) riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 pari a 150 milioni per l'anno 2018, 50 milioni per l'anno 2019 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2020;
   b) riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, pari a 50 milioni per l'anno 2018, 150 milioni per l'anno 2019 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2020.
39. 38. Tancredi.

  Al comma 203, sostituire le parole: a 200.000 annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le seguenti: a 200.000 annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvederà mediante riduzione del fondo di cui al comma 624 nella misura di 200.000 euro nell'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2021.
39. 134. Brunetta, Palese.

  Dopo il comma 203, inserire i seguenti:
  203-bis. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, destinata alle seguenti Istituzioni: Civico Museo della Risiera di San Sabba – monumento nazionale, Fondazione ex Campo Fossoli, Istituto e Museo Alcide Cervi, Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema.
  203-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 203-bis si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39. 76. Incerti, Mariani, Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Blazina, De Maria, Carra, Scuvera.

  Dopo il comma 205, inserire i seguenti:
  205-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede ad adottare:
   a) le linee guida volte a disciplinare l'inserimento dell'educazione alla pace tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria;
   b) i piani per la formazione continua degli insegnanti, anche avvalendosi del contributo dei corpi civili di pace all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  205-ter. Ai fini di cui al comma 205-bis è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere 2 dall'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.500.000;
   2019: –1.500.000;
   2020: –1.500.000.
39. 67. Zanin, Scuvera, Marcon.

  Dopo il comma 207, inserire il seguente:
  207-bis. Per il triennio 2018-2020 è istituito un fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica con una dotazione di 5 milioni di euro per anno. Al fondo possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psico-sociologica, sanitaria tutte le forme e a favore del bambino affetto da malattia oncologica e alla sua famiglia. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, è disposto con regolamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000;
39. 88. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Palese.

  Dopo il comma 207, inserire il seguente:
  207-bis. È istituito l'Osservatorio Culture Migranti (OCM), laboratorio di ricerca indipendente dedicato allo studio sulle attività culturali degli immigrati e dei cittadini stranieri in Italia e finalizzato a stimolare l'integrazione sociale in una prospettiva interculturale. L'Osservatorio collabora con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche in relazione al progetto speciale «MigrArti» ed è curato dall'Istituto Italiano per l'industria Culturale (IsICult), ente culturale di ricerca fondato nel 1992 con sede a Roma, in collaborazione con la Fondazione Migrantes (CEI). L'Osservatorio predispone ogni anno una relazione al Ministero medesimo sulle dinamiche culturali dei cittadini immigrati e stranieri, nonché una mappatura aggiornata delle attività culturali da essi realizzate e monitora l'immagine degli immigrati nel sistema dei media. All'onere per il funzionamento dell'Osservatorio, valutato in euro 300.000 annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
39. 36. Pisicchio, Pastorelli.

  Al comma 210 sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 215, inserire i seguenti:
  215-bis. Ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 278, alla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi con sede in Roma è erogato un contributo straordinario di 2,5 milioni di Euro per l'anno 2018, per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime aggiuntive;
  215-ter. Al line di realizzare valutazioni e test di affidabilità, usabilità, accessibilità, relativi ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi e agli ipovedenti, con conseguente rilascio di «bollino di qualità», all'istituto Nazionale di Valutazione degli Ausili e delle Tecnologie è erogato un contributo straordinario di 300.000 Euro per l'anno 2018;
   al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018, e di euro 53.868.200 euro per l'anno 2019, con le seguenti: 14.785.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868.200 euro per l'anno 2019.
39. 111. Cenni, Marchi, De Maria, Rubinato, Carra, Castricone.

AREA TEMATICA N. 39-ter.
(Contributi a istituti culturali).

(ART. 1, commi 212-213)

  Dopo il comma 212, inserire il seguente:
  212-bis. I costi di cui al decreto interministeriale n. 663 del 12 settembre 2017, relativo alla prima costituzione dell'organico tecnico-amministrativo dell'ISIA di Pescara, sono posti a carico del capitolo di spesa del Bilancio dello Stato sul quale vengono imputati gli oneri per il personale tecnico-amministrativo degli altri ISIA nazionali.
39-ter. 5. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 213, inserire il seguente:
  213-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di contributi in favore delle Scuole di Eccellenza Nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Al relativo riparto, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 16.585.300 euro.
39-ter. 1. Vignali.

AREA TEMATICA N. 39-quater.
(Trieste capitale europea della scienza 2020).

(ART. 1, commi 214-215)

  Dopo il comma 215, inserire il seguente:
  215-bis. Al fine di consentire il pieno conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, gli accordi di valorizzazione ed i conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, possono includere, anche ai fini del relativo trasferimento, beni demaniali pertinenziali ancorché non assoggettati a vincolo ai sensi della predetta normativa ed anche appartenenti al demanio marittimo, qualora I beni stessi risultino direttamente e strettamente necessari all'attuazione dei programmi e piani strategici di valorizzazione culturale.
39-quater. 14. Fregolent, Moretto.

  Dopo il comma 215, inserire i seguenti:

  215-bis. Anche in coerenza con quanto previsto dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158, ed in particolare dall'articolo 11 della medesima legge, al fine di sostenere le produzioni locali italiane di qualità, in particolare artigianali e agroalimentari, nonché la relativa filiera commerciale collocata nei centri storici a vocazione turistica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti, locali possono prevedere forme e modalità di riduzione dei tributi locali e, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, procedimenti amministrativi con livelli ulteriori di semplificazione rispetto a quelli previsti dal citato decreto, nonché politiche di sostegno per le attività produttive o esercizi commerciali da riqualificare o dismessi, a condizione che siano in grado di rafforzare la produzione locale di qualità e l'esperienza turistica dei visitatori, collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne.
  215-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 215-bis, sono concessi contributi ai sistemi di aggregazione delle attività produttive, degli esercizi commerciali e delle imprese che offrono servizi turistici e ristorativi collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne. I contributi sono concessi, con procedura pubblica a seguito di pubblicazione di avviso pubblico per l'anno in corso ed i due anni successivi alla data dell'entrata in vigore della presente norma entro il limite dell'importo annuale di euro 5.000.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
  215-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le disposizioni applicative del comma 215-ter, con particolare riferimento a:
   a) le tipologie di sistemi di aggregazione, ed i relativi esercizi commerciali, attività produttive e imprese che possono fame parte, ammessi al contributo;
   b) le tipologie di servizi turistici e ristorativi, destinati alla valorizzazione della produzione locale di qualità e alla relativa commercializzazione, che i sistemi di aggregazione devono offrire per essere ammessi al contributo;
   c) le procedure e i criteri per l'ammissione al contributo, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 215-ter.
*39-quater. 22. La X Commissione.

  Dopo il comma 215, inserire i seguenti:
  215-bis. Anche in coerenza con quanto previsto dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158, ed in particolare dall'articolo 11 della medesima legge, al fine di sostenere le produzioni locali italiane di qualità, in particolare artigianali e agroalimentari, nonché la relativa filiera commerciale collocata nei centri storici a vocazione turistica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali possono prevedere forme e modalità di riduzione dei tributi locali e, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, procedimenti amministrativi con livelli ulteriori di semplificazione rispetto a quelli previsti dal citato decreto, nonché politiche di sostegno per le attività produttive o esercizi commerciali da riqualificare o dismessi, a condizione che siano in grado di rafforzare la produzione locale di qualità e l'esperienza turistica dei visitatori, collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne.
  215-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 215-bis, sono concessi contributi ai sistemi di aggregazione delle attività produttive, degli esercizi commerciali e delle imprese che offrono servizi turistici e ristorativi collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne. I contributi sono concessi, con procedura pubblica a seguito di pubblicazione di avviso pubblico per l'anno in corso ed i due anni successivi alla data dell'entrata in vigore della presente norma entro il limite dell'importo annuale di euro 5.000.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge n. 190 del 2014.
  215-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con Ministro dello sviluppo economico, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del comma 215-ter, con particolare riferimento a:
   a) le tipologie di sistemi di aggregazione, ed i relativi esercizi commerciali, attività produttive e imprese che possono farne parte, ammessi al contributo;
   b) le tipologie di servizi turistici e ristorativi, destinati alla valorizzazione della produzione locale di qualità e alla relativa commercializzazione, che i sistemi di aggregazione devono offrire per essere ammessi al contributo;
   c) le procedure e i criteri per l'ammissione al contributo, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 215-ter.
*39-quater. 23. Tancredi.

  Dopo il comma 215, inserire i seguenti:
  215-bis. Anche in coerenza con quanto previsto dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158, ed in particolare dall'articolo 11 della medesima legge, al fine di sostenere le produzioni locali italiane di qualità, in particolare artigianali e agroalimentari, nonché la relativa filiera commerciale collocata nei centri storici a vocazione turistica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali possono prevedere forme e modalità di riduzione dei tributi locali e, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, procedimenti amministrativi con livelli ulteriori di semplificazione rispetto a quelli previsti dal citato decreto, nonché politiche di sostegno per le attività produttive o esercizi commerciali da riqualificare o dismessi, a condizione che siano in grado di rafforzare la produzione locale di qualità e l'esperienza turistica dei visitatori, collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne.
  215-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 215-bis, sono concessi contributi ai sistemi di aggregazione delle attività produttive, degli esercizi commerciali e delle imprese che offrono servizi turistici e ristorativi collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne. I contributi sono concessi, con procedura pubblica a seguito di pubblicazione di avviso pubblico per l'anno in corso ed i due anni successivi alla data dell'entrata in vigore della presente norma entro il limite dell'importo annuale di euro 5.000.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge n. 190 del 2014.
  215-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del comma 215-ter, con particolare riferimento a:
   a) le tipologie di sistemi di aggregazione, ed i relativi esercizi commerciali, attività produttive e imprese che possono farne parte, ammessi al contributo;
   b) le tipologie di servizi turistici e ristorativi, destinati alla valorizzazione della produzione locale di qualità e alla relativa commercializzazione, che i sistemi di aggregazione devono offrire per essere ammessi al contributo;
   c) le procedure e i criteri per l'ammissione al contributo, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 215-ter.
*39-quater. 24. Benamati, Senaldi, Arlotti, Bargero, Becattini, Bini, Cani, Donati, Ginefra, Iacono, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Scuvera, Taranto, Tentori, Vico.

AREA TEMATICA N. 40.
(Disposizioni in materia di sport).
(ART. 1, commi 216-234)

  Sopprimere il comma 216.
*40. 14. Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Simonetti.

  Sopprimere il comma 216.
*40. 48. Melilla, Cimbro.

  Sopprimere il comma 216.
*40. 56. Fossati, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 216, lettera a), capoverso comma 3-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, con le seguenti: 4 milioni di euro nell'anno 2018 e 34 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 333, inserire il seguente: 333-bis. Per la costruzione di edifici da destinare al Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
   dopo il comma 466, inserire il seguente: 466-bis. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle suddette province e città metropolitane nonché ad interventi di riqualificazione degli edifici scolastici e sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2018 sopprimere i commi da 641 a 643.
40. 17. Carbone.

  Al comma 216, lettera a), dopo il capoverso comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-ter. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, destina al CONI una quota pari al 2 per cento delle risorse economiche e finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, per il finanziamento di progetti di associazioni sportive dilettantistiche relativi a discipline sportive diverse da quelle calcistiche, assicurando priorità a progetti destinati a promuovere interventi socio-educativi per la mediazione dei conflitti, il superamento del disagio sociale, la promozione dell'inclusione sociale e scuole, in collaborazione con scuole, università, enti locali.
40. 37. Marcon, Fossati, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano, Albini, Capodicasa, Nicchi, Melilla.

  Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, comma 1, lettera b), dopo le parole: sportivi conseguiti aggiungere le seguenti: e rispetto allo share televisivo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 4.
*40. 13. Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Simonetti.

  Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, comma 1, lettera b), dopo le parole: sportivi conseguiti aggiungere le seguenti: e rispetto allo share televisivo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 4.
*40. 47. Palese, Pisicchio.

  Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, comma 1, lettera b), dopo le parole: sportivi conseguiti aggiungere le seguenti: con un rapporto tra fa prima classificata e l'ultima pari a cinquanta ad uno.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 4.
**40. 12. Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Simonetti.

  Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, comma 1, lettera b), dopo le parole: sportivi conseguiti aggiungere le seguenti: con un rapporto tra fa prima classificata e l'ultima pari a cinquanta ad uno.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 4.
**40. 49. Latronico.

  Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I criteri di cui al comma 1, lettere b) e c) devono essere calcolati sui seguenti criteri di ponderazione:

Posizione in Classifica Punteggio
1 50
2 42
3 36
4 30
5 26
6 22
7 18
8 16
9 14
10 12
11 10
12 9
13 8
14 7
15 6
16 5
17 4
18 3
19 2
20 1

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al comma 3, sopprimere la parola: principalmente;
   sopprimere il comma 4.
*40. 15. Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Simonetti.

  Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I criteri di cui al comma 1, lettere b) e c) devono essere calcolati sui seguenti criteri di ponderazione:

Posizione in Classifica Punteggio
1 50
2 42
3 36
4 30
5 26
6 22
7 18
8 16
9 14
10 12
11 10
12 9
13 8
14 7
15 6
16 5
17 4
18 3
19 2
20 1

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al comma 3, sopprimere la parola: principalmente;
   sopprimere il comma 4.
*40. 50. Palese.

  Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La ripartizione dei fondi dei diritti tv si applica con un criterio di premialità (bonus) per le società che hanno nelle rose delle prime squadre calciatori professionisti cresciuti, dai primi calci al professionismo, nei SGS italiani, anche dilettantistici. Tale bonus è previsto per ogni singolo calciatore in rosa che è nelle condizioni suddette ed è rapportato al numero delle partite effettivamente giocate.
40. 8. Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Simonetti.

  Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, comma 3, sopprimere la parola: principalmente.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: nonché in subordine l’audience televisiva certificata.
40. 67. Sbrollini.

  Sopprimere i commi 217, 218, 219, 220, 221 e 222.
*40. 21. Guidesi, Giancarlo Giorgetti.

  Sopprimere i commi 217, 218, 219, 220, 221 e 222.
*40. 25. Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, D'incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Sopprimere i commi 217, 218, 219, 220, 221 e 222.
*40. 29. Marcon, Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Pastorino.

  Sopprimere i commi 217, 218, 219, 220, 221 e 222.
*40. 40. Beni, Patriarca, Miotto.

  Sopprimere i commi 217, 218, 219, 220, 221 e 222.
*40. 57. Fossati, Melilla, Nicchi, Albini, Bossa, Capodicasa, Scotto, Cimbro, Marcon, Pastorino.

  Al comma 217, dopo le parole: sportive dilettantistiche aggiungere le seguenti: affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal CONI.
40. 16. Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Simonetti.

  Dopo il comma 219, inserire il seguente:
  219-bis. All'articolo 89, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: «la legge 16 dicembre 1991 n. 398» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 2004 e iscritte nell'apposito registro, tenuto dallo stesso CONI». All'onere derivante dal presente comma, pari a 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 33. Molea, Sbrollini, Coccia, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 220, inserire i seguenti:
  220-bis. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come individuate dal Coni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
  220-ter. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni costituiscono redditi di cui all'articolo 67, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni costituiscono redditi di cui all'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  220-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del cinquanta per cento del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in analoga misura, Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per invalidità, vecchiaia e superstiti.
  220-quinquies. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 24 le parole: «a tutte le società e associazioni sportive» sono sostituite dalle seguenti: «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
   b) al comma 25, dopo la parola: «società» sono aggiunte le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
   c) al comma 26 le parole: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche».

  220-sexies. All'onere derivante dai commi da 220-bis a 220-quinquies, pari a 30 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 34. Molea, Sbrollini, Coccia, Catalano, Monchiero.

  Sopprimere il comma 222.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 con le seguenti: è incrementato di 14.785.300 euro per l'anno 2018.
40. 51. Tancredi.

  Al comma 223, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è ulteriormente incrementato di 3.561.258 per l'anno 2018 e di 3.561.737 per gli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri», Programma «Organi costituzionali», apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: –3.561.258;
   CP: –3.561.737.
  2019:
   CP: –3.561,737;
   CS: –3.561.258.
  2020:
   CS: –3.561.737;
   CS: –3.561.737.
40. 72. La I Commissione.

  Sostituire i commi da 224 a 227, con i seguenti:
  224. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
  225. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 224 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 224 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.
  226. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 224, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dello sport l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale; nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione dell'impianto 6; gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Il Ministero dello sport provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  227. Con apposito regolamento di organizzazione del Ministero dello sport si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 226. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 19. Guidesi, Saltamartini.

  Sostituire il comma 227 con i seguenti:
  227. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come individuate dal Coni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata c continuativa.
  227-bis. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni costituiscono redditi di cui all'articolo 67, lettera m) del testo unico delle imposte sui redditi, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni costituiscono redditi di cui all'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  227-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del cinquanta per cento del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in analoga misura. Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per invalidità, vecchiaia e superstiti.
  227-quater. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 24 le parole: «a tutte le società e associazioni sportive» sono sostituite dalle seguenti: «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»; b) al comma 25, dopo la parola: «società» sono aggiunte le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»; c) al comma 26 le parole: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «invia preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche».
40. 68. Sbrollini, Molea, Coccia.

  Sopprimere il comma 228.
40. 55. Fossati, Nicchi, Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 228, inserire i seguenti:
  228-bis. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'IRES e IRAP per i quali non è stato instaurato, alla medesima data, un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione con versamento volontario, delle imposte relative ai medesimi periodi di imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodo di imposta regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta.
  228-ter. La regolarizzazione di cui al comma 228-bis, si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi: in presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP, con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo. In ogni caso o se in presenza di dichiarazioni negative, l'importo relativo a ciascun periodo d'imposta non potrà essere inferiore ad 800 euro ai fini IRES ed a 500 euro ai fini IRAP. In caso di omesse dichiarazioni l'importo da versare per la regolarizzazione ammonta ad euro 1.600 ai fini IRES e ad euro 1.000 ai fini IRAP per ciascun periodo d'imposta cui la regolarizzazione si riferisce.
  228-quater. In presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 o per la proposizione del ricorso, i soggetti di cui al precedente articolo 1 possono procedere alla regolarizzazione di cui al comma 228-ter, riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate ed al 5 per cento delle sanzioni comminate o dell'ammontare degli interessi accertati.
  228-quinquies. I soggetti di cui al comma 228-bis, possono procedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie od al giudice ordinario con il versamento volontario del:
   a) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
   b) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;
   c) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni ed interessi accertati in caso di soccombenza della società o associazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

  228-sexies. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versamento e la conseguente regolarizzazione, si intende l'importo che ha formato oggetto di contestazione in primo grado.
  228-septies. La definizione agevolata di cui ai commi da 228-bis a 228-undecies è preclusa quando l'ammontare complessivo delle imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a euro 30.000 per ciascuna imposta, IRES e IRAP, accertata o contestata.
  228-octies. Il modello di definizione e le modalità di versamento con i codici di tributo relativi alle diverse imposte, saranno oggetto di provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  228-nonies. Le somme di cui ai commi precedenti possono essere versate ratealmente, gravate di interessi legali, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima o di una delle rate successive determina automaticamente annullamento della regolarizzazione e la conseguente acquisizione all'erario delle rate eventualmente già pagate.
  228-decies. Il modello di definizione relativo ad uno o più periodi d'imposta dovrà essere inviato all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della data e dell'importo versato della prima o unica rata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  228-undecies. La regolarizzazione con versamento volontario o la definizione agevolata di cui ai commi 228-bis e seguenti rende definitiva la liquidazione delle imposte dovute e preclude nei confronti del soggetto che la effettua ogni accertamento tributario con riferimento alle imposte medesime; comporta, inoltre, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie nonché l'esclusione della punibilità per i reati tributari.
40. 6. Guidesi.

  Dopo il comma 228, inserire il seguente:
  228-bis. Nei limiti di reddito di cui al comma 228, i contributi previdenziali sono versati alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
*40. 4. La XI Commissione.

  Dopo il comma 228, inserire il seguente:
  228-bis. Nei limiti di reddito di cui al comma 228, i contributi previdenziali sono versati alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
*40. 52. Incerti, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli.

  Dopo il comma 228, inserire il seguente:
  228-bis. Per l'anno 2018, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche alle spese, per un importo non superiore a 210,00 euro, sostenute dai soggetti di età superiore a settanta anni. All'onere derivante dal presente comma, pari a 7 milioni per il 2018 e a 75 milioni per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 35. Molea, Sbrollini, Coccia, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 229, inserire il seguente:
  229-bis. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è ammessa la possibilità di acquisire opera lavorativa non abituale nell'ambito di attività ricreative, culturali e sportive. Il contratto di opera lavorativa non abituale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui al comma 2, acquisisce, con modalità semplificate, specifiche prestazioni di lavoro, di cui al comma 1, non abituali o continuative di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 3. Alle prestazioni di cui alle presenti disposizioni possono fare ricorso le persone fisiche e gli esercenti attività d'impresa o professionali organizzatori di eventi e/o manifestazioni nell'ambito delle attività di cui al periodo precedente. Gli utilizzatori di cui al precedente cui al periodo precedente possono avvalersi dei prestatori di lavoro occasionale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del ministero dell'interno 8 agosto 2007, come modificato dal decreto del ministero dell'interno 24 febbraio 2010, la cui opera è estesa, ai sensi delle presenti disposizioni, agli ulteriori ambiti di attività di cui al comma 1, intendendosi per tali opere lavorative non abituali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
   a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
   b) per ciascun utilizzatore, con riferimento a ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.

  Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Non possono essere acquisite opere lavorative non abituali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con esclusione del lavoro intermittente. Per l'accesso all'opera lavorativa non abituale di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge il gennaio 1979, n. 12, all'interno della piattaforma informatica INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento del compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso il sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Ciascun utilizzatore di cui al comma 2, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, presso gli uffici postali, il Libretto Famiglia, per il pagamento dell'opera lavorativa non abituale resa a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito delle attività di cui al primo periodo. Per ciascun titolo di pagamento erogato, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, contenuto nel Libretto di Famiglia, sono Interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento dell'opera lavorativa non abituale, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata dell'opera lavorativa non abituale, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso. L'utilizzatore di cui al primo periodo, è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio dell'opera lavorativa non abituale, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:
   a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
   b) il luogo di svolgimento dell'opera lavorativa non abituale;
   c) l'oggetto dell'opera lavorativa non abituale;
   d) la data e l'ora di inizio e di termine dell'opera lavorativa non abituale.
   e) il compenso pattuito per l'opera lavorativa non abituale, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata.

  Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. Nel caso in cui l'opera lavorativa non abituale non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al primo periodo, è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento dell'opera lavorativa non abituale, in mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle opere lavorative non abituali e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 15. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del contratto dell'opera lavorativa non abituale retribuite attraverso il Libretto di Famiglia nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori di cui al comma 1, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa, Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 1, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle opere lavorative non abituali del periodo rendicontato. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.
40. 2. Palese.

  Al comma 230, secondo periodo, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, dopo il comma 230 inserire il seguente:
  230-bis. Ai fini del sostegno alla maternità delle atlete non professioniste è istituito presso l'Ufficio per lo Sport un fondo denominato «Fondo a tutela della maternità delle atlete», cui è destinato per l'anno 2018 un importo pari a 40 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di pari opportunità e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti, i criteri e le modalità di accesso del contributo economico alle atlete non professioniste che ne fanno richiesta. I criteri tengono conto anche del reddito complessivo del nucleo familiare e del tesseramento presso una federazione sportiva affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Ai maggiori oneri di spesa di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.
40. 26. Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 230, secondo periodo, aggiungere in fine le parole:
   f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale ed internazionale.
40. 5. Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 230, inserire i seguenti:
  230-bis. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'istituto per il Credito Sportivo in chiusura nel 2018, 2019 e 2020 sono destinati, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, al «Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva» di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
  230-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
40. 7. Guidesi.

  Dopo il comma 233, inserire il seguente:
  233-bis. A decorrere dal 2018 la quota del contributo di cui al comma 407 dell'articolo 1 della legge del 28 dicembre 2015 n. 208 è incrementata di 300.000 euro.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2018: –300.000;
   2019: –300.000;
   2020: –300,000.
40. 76. Latronico.

  Sopprimere il comma 234.
40. 3. Palese.

  Dopo il comma 234, inserire il seguente:
  234-bis. A decorrere dall'anno 2018, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato alle attività del «progetto Filippide» un contributo annuo pari a 500.000 euro.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –500.000;
   2019: –500.000;
   2020: –500.000.
40. 66. Coccia, Covello, Sbrollini, Molea.

  Dopo il comma 234, inserire il seguente:
  234-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 maggio 2012, n. 65, l'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che, in relazione allo svolgimento dei Giochi, risultino ricompresi in accordi di programma o altri strumenti di programmazione negoziata.».
40. 74. Costa, Galati.

  Dopo il comma 234, inserire il seguente:
  234-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro»;
   b) al comma 6, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91»;
   c) al comma 10, dopo le parole: «lettera a)», sono aggiunte le seguenti: «e lettera b-bis)»;
   d) al comma 10, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) attività di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2007 limitatamente alle società sportive di cui al comma 6 lettera b-bis) del presente articolo».
40. 78. Losacco, Rotta.

  Dopo il comma 234, inserire il seguente:
  234-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, le parole: «nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore e dal 1o gennaio 2020 nella misura dell’ 1,8 per cento, di cui 0,9 per cento a carico del datore di lavoro e 0,9 per cento a carico del lavoratore»;
   b) all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, le parole: «nella misura dell'1,2 per cento di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore e dal 1o gennaio 2020 nella misura dell’ 1,8 per cento, di cui 0,9 per cento a carico del datore di lavoro e 0,9 per cento a carico del lavoratore»;
   c) all'articolo 3, comma 8, le parole: «ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico».
40. 89. Sbrollini, Molea, Coccia.

AREA TEMATICA N. 40-bis.
(Misure urgenti per la realizzazione dell'Universiade 2019).
(ART. 1, commi 235-248)

  Al comma 236, primo periodo, dopo le parole: nonché con il centro universitario sportivo italiano (CUSI), aggiungere le seguenti: e con enti morali ed assistenziali che favoriscono e promuovono il turismo giovanile.
*40-bis. 2. Auci, D'Agostino, Vezzali.

  Al comma 236, primo periodo, dopo le parole: nonché con il Centro universitario sportivo (CUSI) aggiungere le seguenti: e con enti morali e assistenziali che favoriscono e promuovono il turismo giovanile.
*40-bis. 3. Menorello, Secco.

  Al comma 236, primo periodo, dopo le parole: nonché con il Centro universitario sportivo (CUSI) aggiungere le seguenti: e con enti morali e assistenziali che favoriscono e promuovono il turismo giovanile.
*40-bis. 4. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

AREA TEMATICA N. 41.
(Misure in materia sanitaria).
(ART. 1, commi 249-261)

  Al comma 249, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  Il ripiano di cui al periodo precedente è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

  Conseguentemente, dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
  251-bis. L'AIFA determina il ripiano per l'anno 2017 in modo tale che, in caso di superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, i titolari di AIC di uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per i quali non siano disponibili i dati di vendita relativi ai 12 mesi dell'anno precedente partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche per la determinazione degli oneri di ripiano accertati dall'AIFA a decorrere dall'anno 2018.
*41. 141. La XII Commissione.

  Al comma 249, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  Il ripiano di cui al periodo precedente è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

  Conseguentemente, dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
  251-bis. L'AIFA determina il ripiano per l'anno 2017 in modo tale che, in caso di superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, i titolari di AIC di uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per i quali non siano disponibili i dati di vendita relativi ai 12 mesi dell'anno precedente partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche per la determinazione degli oneri di ripiano accertati dall'AIFA a decorrere dall'anno 2018.
*41. 130. Sottanelli, Galati.

  Al comma 249, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  Il ripiano di cui al periodo precedente è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

  Conseguentemente, dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
  251-bis. L'AIFA determina il ripiano per l'anno 2017 in modo tale che, in caso di superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, i titolari di AIC di uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per i quali non siano disponibili i dati di vendita relativi ai 12 mesi dell'anno precedente partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche per la determinazione degli oneri di ripiano accertati dall'AIFA a decorrere dall'anno 2018.
*41. 77. Lenzi, Gelli, Sbrollini, D'Incecco, Miotto.

  Al comma 249, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  Il ripiano di cui al periodo precedente è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

  Conseguentemente, dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
  251-bis. L'AIFA determina il ripiano per l'anno 2017 in modo tale che, in caso di superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, i titolari di AIC di uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per i quali non siano disponibili i dati di vendita relativi ai 12 mesi dell'anno precedente partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche per la determinazione degli oneri di ripiano accertati dall'AIFA a decorrere dall'anno 2018.
*41. 72. Monchiero.

  Al comma 249, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La determinazione dell'AIFA avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera individua l'importo spettante a ciascuna regione e provincia autonoma e costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio della stessa regione e provincia autonoma della quota ad essa spettante.
**41. 140. La XII Commissione.

  Al comma 249, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La determinazione dell'AIFA avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera individua l'importo spettante a ciascuna regione e provincia autonoma e costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio della stessa regione e provincia autonoma della quota ad essa spettante.
**41. 123. Fanucci, Gelli.

  Al comma 249, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La determinazione dell'AIFA avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera individua l'importo spettante a ciascuna regione e provincia autonoma e costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio della stessa regione e provincia autonoma della quota ad essa spettante.
**41. 60. Gelli, Lenzi, Piazzoni, Carnevali, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Capone, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Miotto, Piccione, Sbrollini.

  Dopo il comma 251 aggiungere i seguenti:
  251-bis. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche ai fini del contenimento della spesa farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale, considerato che i tetti sono calcolati al lordo IVA, AIFA procede alla determinazione delle quote di ripiano per il superamento, nel 2016, del tetto della spesa farmaceutica al lordo IVA in coerenza con la normativa vigente. A tal fine, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che:
   a) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ai fini del ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, come ridefinito dall'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché per quelli effettuati ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del ripiano del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, come ridefinito dall'articolo 1, comma 398, della stessa legge n. 232 del 2016, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l'imposta sul valore aggiunto determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate nell'articolo 27, secondo comma, dello stesso decreto n. 633 del 1972, dall'ammontare dei versamenti effettuati;
   b) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quali importi equivalenti a quelli che sarebbero derivati dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci, nonché per quelli effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrisposti per un importo pari all'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l'imposta sul valore aggiunto da applicarsi sull'ammontare dei versamenti stessi, a condizione che ad integrazione dei versamenti effettuati sia operato un ulteriore versamento a favore dell'erario, di ammontare pari a detta imposta, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  251-ter. Il diritto alla detrazione dell'imposta di cui al comma 251-bis sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma 251-bis sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.
  251-quater. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi del comma 251-bis, le aziende farmaceutiche emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel quale sono indicati gli estremi del fatto con cui l'AIFA ha determinato, in via definitiva, gli importi da versare.
  251-quinquies. Per i versamenti di cui al comma 251-bis, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno di detta entrata in vigore. In relazione ai versamenti di cui al comma 251-bis, lettera a), sono fatti salvi i comportamenti delle aziende farmaceutiche, adottati ai fini contabili e ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che hanno dedotto il costo relativo all'imposta sul valore aggiunto nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; in tali casi, l'applicazione delle disposizioni di cui alla stessa lettera a) comporta l'iscrizione di una sopravvenienza attiva ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari ai l'importo dell'imposta detratta, nel periodo d'imposta in cui la detrazione è operata. In relazione ai versamenti di cui al comma 251-bis, lettera b), qualora le aziende farmaceutiche hanno detratto l'IVA scorporandola dall'ammontare dei versamenti effettuati, provvedono, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad effettuare un'apposita annotazione in rettifica a loro debito sul registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; qualora la detrazione dell'imposta sia stata operata nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tale rettifica comporta l'iscrizione di una sopravvenienza passiva ai sensi dell'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1936, n. 917, pari all'importo della medesima, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  251-sexies. A partire dal 1o gennaio 2018, i versamenti di cui al comma 251-bis, lettera b), sono conteggiati al lordo dell'IVA ai sensi dei commi 251-octies e 251-nonies. La disposizione di cui al comma 251-octies si applica ai versamenti dovuti in relazione alla sospensione dalla riduzione dei prezzi richiesta per l'anno 2018 calcolati sulla base dei dati dei consumi dell'anno 2017 e per gli anni successivi. La disposizione di cui al comma 251-nonies si applica ai versamenti calcolati sulla base dei dati dei consumi dell'anno 2018 e successivi. A tali versamenti si applicano le disposizioni del comma 251-bis, lettera a).
  251-septies. All'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «è calcolata» sono inserite le seguenti: «al lordo dell'IVA».
  251-octies. All'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al secondo periodo, dopo le parole: «degli importi» sono aggiunte le seguenti: «al lordo dell'IVA»;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: «alle singole regioni» sono aggiunte le seguenti: «e all'erario»;
   c) al quarto periodo, dopo le parole: «alle singole regioni» sono aggiunte le seguenti: «e all'erario»;
   d) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del secondo periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

  251-novies. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al quarto periodo, dopo le parole: «alle regioni medesime» sono aggiunte le seguenti: «e all'erario» e le parole «al netto dell'imposta sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «al lordo dell'IVA»;
   b) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del quarto periodo sono versati per il 90,91 per cento alte singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

  251-decies. Le disposizioni dei commi da 251-bis a 251-novies si applicano anche in relazione alle cessioni di farmaci soggette al regime della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  251-undecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 251-bis a 251-decies, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41. 12. Sanga, Marchi, Lenzi.

  Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:
  251-bis. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, concernente i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, per il triennio 2018-2020, è avviata, in tre regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 1 del richiamato decreto legislativo, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 251-quinquies.
  251-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le tre regioni, con una popolazione residente superiore ai due milioni di abitanti, in cui avviare la sperimentazione di cui al comma 251-bis, tenendo conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al Nord, al Centro e al Sud.
  251-quater. La sperimentazione di cui al comma 251-bis è sottoposta a monitoraggio da parte dei Tavoli di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di verificarne le modalità organizzative e gli impatti, nonché un'eventuale estensione sull'intero territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
  251-quinquies. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al comma 251-bis, stanziato l'importo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
41. 120. Fauttilli.

  Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:
  251-bis. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, concernente i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, per il triennio 2018-2020, è avviata, in tre regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 1 del richiamato decreto legislativo, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 251-quinquies.
  251-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le tre regioni, con una popolazione residente superiore ai due milioni di abitanti, in cui avviare la sperimentazione di cui al comma 251-bis, tenendo conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al Nord, al Centro e al Sud.
  251-quater. La sperimentazione di cui al comma 251-bis è sottoposta a monitoraggio da parte dei Tavoli di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di verificarne le modalità organizzative e gli impatti, nonché un'eventuale estensione sull'intero territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
  251-quinquies. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al comma 251-bis, è stanziato l'importo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere, sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
41. 85. Tancredi.

  Dopo il comma 251 aggiungere il seguente:
  251-bis. L'AIFA, nell'ambito delle competenze istituzionali definite dal vigente ordinamento, al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto dei tetti di spesa programmati provvede:
   a) entro il 31 dicembre di ogni anno, con propria determinazione all'aggiornamento dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, adottando meccanismi quali il delisting dalla classe A alla classe C/C-bis di categorie terapeutiche a basso costo utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche;
   b) a prevedere, contestualmente nell'ambito dell'aggiornamento di cui alla lettera a), misure di controllo del rispetto delle note AIFA, attraverso linee guida basate su evidenze che sottolineano i possibili danni da uso non appropriato al fine di favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci.
*41. 49. Binetti.

  Dopo il comma 251 aggiungere il seguente:
  251-bis. L'AIFA, nell'ambito delle competenze istituzionali definite dal vigente ordinamento, al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto dei tetti di spesa programmati provvede:
   a) entro il 31 dicembre di ogni anno, con propria determinazione all'aggiornamento dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, adottando meccanismi quali il delisting dalla classe A alla classe C/C-bis di categorie terapeutiche a basso costo utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche;
   b) a prevedere, contestualmente nell'ambito dell'aggiornamento di cui alla lettera a), misure di controllo del rispetto delle note AIFA, attraverso linee guida basate su evidenze che sottolineano i possibili danni da uso non appropriato al fine di favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci.
*41. 81. Tancredi.

  Dopo il comma 251 aggiungere il seguente:
  251-bis. L'AIFA, nell'ambito delle competenze istituzionali definite dal vigente ordinamento, al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto dei tetti di spesa programmati provvede:
   a) entro il 31 dicembre di ogni anno, con propria determinazione all'aggiornamento dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, adottando meccanismi quali il delisting dalla classe A alla classe C/C-bis di categorie terapeutiche a basso costo utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche;
   b) a prevedere, contestualmente nell'ambito dell'aggiornamento di cui alla lettera a), misure di controllo del rispetto delle note AIFA, attraverso linee guida basate su evidenze che sottolineano i possibili danni da uso non appropriato al fine di favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci.
*41. 146. Fucci.

  Dopo il comma 251 aggiungere il seguente:
  251-bis. L'AIFA, nell'ambito delle competenze istituzionali definite dal vigente ordinamento, al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto dei tetti di spesa programmati provvede:
   a) entro il 31 dicembre di ogni anno, con propria determinazione all'aggiornamento dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, adottando meccanismi quali il delisting dalla classe A alla classe C/C-bis di categorie terapeutiche a basso costo utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche;
   b) a prevedere, contestualmente nell'ambito dell'aggiornamento di cui alla lettera a), misure di controllo del rispetto delle note AIFA, attraverso linee guida basate su evidenze che sottolineano i possibili danni da uso non appropriato al fine di favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci.
*41. 35. Vignali.

  Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
  251-bis. L'Aifa, nell'ambito della negoziazione del prezzo dei farmaci, applica la procedura prezzo/volume (P/V) in base alla quale viene fissato uno sconto progressivo in rapporto all'aumento del fatturato. Entro il 31 giugno 2018 il direttore generale dell'AIFA, acquisito il parere della commissione tecnico scientifica (CTS) e dei comitato rimborso e prezzi (CPR), adotta un provvedimento nel quale sono indicate le soglie di incremento di fatturato a cui applicare gli sconti progressivi sul prezzo negoziato. L'AIFA entro il 31 Marzo di ogni anno applica gli sconti sui dati di fatturato dell'anno precedente.
41. 16. Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 252, primo periodo, dopo le parole: farmaci innovativi e innovativi oncologici aggiungere le seguenti: e dei vaccini.

  Conseguentemente al comma 253 aggiungere, in fine, le parole: e dei vaccini di cui al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.
41. 17. Colonnese, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:
  252-bis. Al fine di corrispondere alle accresciute esigenze connesse alle nuove metodiche della minaccia terroristica internazionale, anche di natura fondamentalista, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per rafforzare il personale delle sezioni, i compiti ed i servizi degli agenti di polizia postale, nonché per incrementare ed aggiornare la tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 252-bis pari a 100 milioni, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 625.
41. 7. D'Ambrosio, Cecconi, Toninelli, Lombardi, Dadone, Dieni, Cozzolino, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 252, inserire il seguente:
  252-bis. Al fine di corrispondere alle accresciute esigenze di sicurezza nazionale connesse alle nuove metodiche della minaccia terroristica, anche di natura fondamentalista, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per l'addestramento permanente degli agenti di polizia operanti sul territorio nazionale.

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 252-bis pari a 100 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 625.
41. 6. D'Ambrosio, Cecconi, Toninelli, Lombardi, Dadone, Dieni, Cozzolino, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 253, inserire il seguente:
  253-bis. All'articolo 48, comma 19, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il numero 4) sono aggiunti i seguenti:
   5) alla copertura degli eventuali maggiori oneri relativi alla spesa farmaceutica derivanti dalla rimozione della preclusione per i medici di medicina generale della prescrizione di terapie innovative e di comprovata efficacia e sicurezza, come le terapie orali a beneficio di pazienti affetti da diabete di tipo 2 che agiscono sul sistema incretinico quali i DPP-4I nonché di LAMA/LABA e ICS, anche in associazione, a beneficio di pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva;
   6) alla copertura dell'eventuale superamento del tetto di spesa per l'acquisto di ossigeno terapeutico, al netto del costo dei servizi accessori alla fornitura del medesimo.
41. 165. Marazziti, Bernardo.

  Dopo il comma 253, inserire il seguente:
  253-bis. All'articolo 48, comma 19, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
  «5) alla copertura degli eventuali maggiori oneri relativi alla spesa farmaceutica derivanti dalla rimozione della preclusione per i medici di medicina generale della prescrizione di terapie innovative e di comprovata efficacia e sicurezza, come le terapie orali a beneficio di pazienti affetti da diabete di tipo 2 che agiscono sul sistema incretinico quali i DPP-4I nonché di LAMA/LABA e ICS, anche in associazione, a beneficio di pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva».
*41. 134. La XII Commissione.

  Dopo il comma 253, inserire il seguente:
  253-bis. All'articolo 48, comma 19, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
  «5) alla copertura degli eventuali maggiori oneri relativi alla spesa farmaceutica derivanti dalla rimozione della preclusione per i medici di medicina generale della prescrizione di terapie innovative e di comprovata efficacia e sicurezza, come le terapie orali a beneficio di pazienti affetti da diabete di tipo 2 che agiscono sul sistema incretinico quali i DPP-4I nonché di LAMA/LABA e ICS, anche in associazione, a beneficio di pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva».
*41. 119. Marazziti.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
  253-bis. All'articolo 48, comma 19, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
  «5) alla copertura degli eventuali maggiori oneri relativi alla spesa farmaceutica derivanti dalla rimozione della preclusione per i medici di medicina generale della prescrizione di terapie innovative e di comprovata efficacia e sicurezza, come le terapie orali a beneficio di pazienti affetti da diabete di tipo 2 che agiscono sul sistema incretinico quali i DPP-4I nonché di LAMA/LABA e ICS, anche in associazione, a beneficio di pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva».
*41. 73. Gelli, Lenzi, Patriarca, Amato, Casati, Paola Boldrini, Carnevali, Sbrollini, D'Incecco, Beni, Capone, Giuditta Pini, Miotto, Piccione.

  Dopo il comma 253, inserire il seguente:
  253-bis. Entro il 31 gennaio 2018, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, con proprio decreto, individua le tariffe relative ai medicinali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 che hanno espletato la procedura di cui all'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dovute dalle aziende titolari per la variazione, il trasferimento e il rinnovo quinquennale delle autorizzazioni in commercio dei medesimi medicinali. Gli importi di cui al periodo precedente sono stabiliti in misura non superiore al 10 per cento delle somme indicate dall'allegato 1 decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2017, n. 25, nella parte riferita ai medicinali omeopatici concernente la modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio e la modifica di una registrazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 14 della direttiva 2001/83/CE e relativi diritti per il rinnovo e per il trasferimento.
41. 61. Monchiero, Vecchio, Catalano.

  Dopo il comma 253, inserire il seguente:
  253-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed il contenimento della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 1, all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «hanno facoltà di» sono sostituite con le seguenti: «provvedono a»;
   b) al comma 1 la lettera a) è soppressa.
41. 29. Mantero, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 253, inserire il seguente:
  253-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 399 è aggiunto il seguente: «399-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sforamento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sforamento è stato accertato».
41. 70. Monchiero, Vecchio, Catalano.

  Dopo il comma 256, inserire il seguente:
  256-bis. L'AIFA, nell'ambito delle competenze istituzionali definite dai vigente ordinamento, al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto dei tetti di spesa programmati provvede:
   a) entro il 31 dicembre di ogni anno, con propria determinazione all'aggiornamento dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, adottando meccanismi quali il delisting dalla classe A e C alla classe C/Cbis di categorie terapeutiche in relazione ai principi di efficacia e appropriatezza;
   b) a prevedere, contestualmente nell'ambito dell'aggiornamento di cui alla lettera a), misure di controllo del rispetto delle note AIFA, attraverso linee guida basate su evidenze che sottolineano i possibili danni da uso non appropriato e le implicazioni economiche conseguenti agli effetti collaterali dovuti al sovrautilizzo, al fine di favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci.
41. 53. Galgano, Catalano, Menorello, Molea, Mucci, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 259, inserire i seguenti:
  259-bis. Per l'anno 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è rideterminato in 114.998 milioni di euro, in coerenza con quanto indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per gli anni 2019 e 2020 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è rideterminato rispettivamente in 116.500 milioni di euro e in 118.000 milioni di euro.
  259-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 259-bis pari a 998 milioni di euro nell'anno 2018, 1500 milioni nell'anno 2019 e 3000 milioni di euro nell'anno 2020 si provvede attraverso quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 259-quater.
  259-quater. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.
41. 89. Speranza, Laforgia, Fossati, Murer, Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, D'Attorre, Cimbro, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 259, inserire i seguenti:
  259-bis. È istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018.
  259-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di registrazione delle DAT presso la banca dati di cui al comma precedente.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –;
   2020: –.
*41. 135. La XII Commissione.

  Dopo il comma 259, inserire i seguenti:
  259-bis. È istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018.
  259-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di registrazione delle DAT presso la banca dati di cui al comma precedente.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –;
   2020: –.
*41. 64. Lenzi, Gelli, Patriarca, Amato, Casati, Paola Boldrini, Carnevali, Sbrollini, D'Incecco, Beni, Capone, Giuditta Pini, Mariano, Miotto, Piazzoni, Grassi.

  Dopo il comma 259, inserire i seguenti:
  259-bis. È istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018.
  259-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di registrazione delle DAT presso la banca dati di cui al comma precedente.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –;
   2020: –.
*41. 117. Marazziti.

  Dopo il comma 259, inserire i seguenti:
  259-bis. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, nonché di avviare un rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali:
   a) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 584, lettera a) le parole «al 2020» sono sostituite dalle seguenti «al 2017»;
   b) nelle more del completamento delle procedure per la predisposizione e la verifica dei piani di cui al comma 541, lettera b), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a bandire, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, da destinare all'adeguamento del personale dipendente operante nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, riabilitazione, centri trapianti e di alta specialità, assistenza domiciliare, a condizione che gli oneri derivanti siano recuperati per almeno il 50 per cento tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute, da parte dei medesimi enti, per l'acquisizione di lavoro a tempo determinato e di lavoro temporaneo, nonché per l'acquisizione di servizi sanitari intermedi di diagnosi, cura e assistenza. Le assunzioni sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani.

  259-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 259-bis si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 259-quater.
  259-quater. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017 , n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
41. 87. Fossati, Murer, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 259, inserire il seguente:
  259-bis. Al fine di garantire misure adeguate a favorire l'accesso a un'assistenza sanitaria e socio-sanitaria che tenga conto delle specifiche esigenze delle persone con disagio e disturbo mentale, nonché di promuovere la prevenzione dei disturbi severi, delle dipendenze e dei suicidi in quanto priorità di salute pubblica, le regioni e le province autonome, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministero della salute, di concerto con il Dipartimento per la semplificazione e la pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono bandire concorsi per l'assunzione, in deroga alle disposizioni vigenti, delle figure professionali operanti nei Dipartimenti di salute mentale nei limiti della spesa complessiva di 50 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2018 per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 625 aggiungere il seguente:

  625-bis. A decorrere dall'anno 2018 il costo del libretto connesso al rilascio della licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati di cui all'articolo 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed agli articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, nonché al rilascio della licenza di porto fucile anche per uso di caccia di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è pari a 10 euro.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 40.000.000;
   2020: – 40.000.000.
41. 88. Murer, Fossati, Nicchi, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Marcon, Pastorino, Mognato.

  Dopo il comma 259, inserire il seguente:
  259-bis. Nell'ambito delle iniziative di investimento in start-up, in forma diretta o indiretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, per quanto concerne le aree della protesica e della riabilitazione l'INAIL valuta prioritariamente i progetti e le attività dei distretti produttivi e di ricerca correlati alle funzioni e competenze dei propri centri, protesici e riabilitativi, con particolare riferimento alle esigenze di sviluppo del polo integrato Inail-Regione Calabria di Lamezia Terme.
41. 122. Di Gioia, Galati.

  Dopo il comma 259 aggiungere il seguente:
  259-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, al comma 7, il sesto periodo è soppresso.
41. 2. Cariello, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Sopprimere il comma 260.
41. 83. Fossati, Melilla, Murer, Capodicasa, Albini, Fontanelli, Cimbro.

  Al comma 260, capoverso comma 16, sostituire le parole: articolo 64, comma 2 con le seguenti: articolo 64, commi 2 e 3.
41. 136. La XII Commissione.

  Dopo il comma 260, inserire i seguenti:
  260-bis. Nella tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-bis) è inserito il seguente: «1-ter) Beni ceduti ad enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per la successiva donazione ad Aziende Sanitarie. Fino alla operatività del registro unico nazionale del terzo settore in luogo degli enti del terzo settore di cui al primo periodo si fa riferimento alle organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
  260-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 260-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41. 129. Donati, Becattini, Ermini, Venittelli, Morani, Marco Di Maio, Camani, Dallai, Manfredi, Cani, Vico, Arlotti, Coppola, Famiglietti, Bargero, Di Lello, Capozzolo, Ascani, Iori, Senaldi, Mongiello, Montroni, Impegno, Barbanti, Galperti, Baruffi, Berretta, Iacono, Benamati, Basso, Crimì, Alfreider, Gadda, Cenni, Manciulli, Francesco Saverio Romano, Pastorino, Capone.

  Dopo il comma 260, inserire il seguente:
  260-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006 n.296, devono intendersi riferite al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2007 e fino all'entrata in vigore del decreto del ministro della salute del 18 ottobre 2012, pubblicato come supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013.
41. 106. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 261, inserire i seguenti:
  261-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore a 604 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  261-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 261-bis, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  261-quater. Il maggior gettito di cui al comma 261-bis confluisce nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
41. 137. La XII Commissione.

  Dopo il comma 261, inserire i seguenti:
  261-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
  261-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 261-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*41. 143. La VII Commissione.

  Dopo il comma 261, inserire i seguenti:
  261-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
  261-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 261-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*41. 95. Crimì, Coscia, Lenzi, Piccoli Nardelli, Gelli, Carnevali, Giuditta Pini, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Capone.

  Dopo il comma 261, inserire il seguente:
  261-bis. Le risorse della retribuzione individuale di anzianità del personale del Servizio sanitario nazionale cessato dal servizio, con decorrenza dal 1o gennaio 2018, incrementano i corrispettivi fondi individuati nelle aree contrattuali per la contrattazione decentrata integrativa e non rilevano ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. I contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità di attribuzione agli specifici fondi contrattuali favorendo la tendenziale perequazione tra gli enti del Servizio sanitario nazionale della stessa regione o provincia autonoma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –45.000.000;
   2019: –45.000.000;
   2020: –45.000.000.
**41. 138. La XII Commissione.

  Dopo il comma 261, inserire il seguente:
  261-bis. Le risorse della retribuzione individuale di anzianità del personale del Servizio sanitario nazionale cessato dal servizio, con decorrenza dal 1o gennaio 2018, incrementano i corrispettivi fondi individuati nelle aree contrattuali per la contrattazione decentrata integrativa e non rilevano ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. I contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità di attribuzione agli specifici fondi contrattuali favorendo la tendenziale perequazione tra gli enti del Servizio sanitario nazionale della stessa regione o provincia autonoma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –45.000.000;
   2019: –45.000.000;
   2020: –45.000.000.
**41. 65. Gelli, Lenzi, Carnevali, Piazzoni, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Capone, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Miotto, Piccione, Sbrollini, Grassi.

  Dopo il comma 261, inserire i seguenti:
  261-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire la continuità e l'organica disciplina dei rapporti di lavoro con il personale della ricerca sanitaria operante con forme contrattuali a tipiche, è istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali di seguito denominati «Istituti», a valere sulle risorse dedicate alla ricerca, uno specifico percorso di sviluppo professionale del personale di ricerca. Il percorso è distinto in due aree, area «ricercatore», per il personale chiamato a svolgere direttamente attività di ricerca, e area «professionalità della ricerca», per il personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività delle direzioni scientifiche e alle corrispondenti funzioni degli istituti zooprofilattici sperimentali ed è articolato su tre livelli:
   a) personale di ricerca;
   b) personale di ricerca esperto;
   c) personale di ricerca senior.

  261-ter. Al primo livello nel percorso di cui al comma l si accede con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse aree e professionalità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e  !a pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  261-quater. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali di cui al comma 2, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio, come personale di ricerca con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata, rispettivamente, per il personale dell'area «ricercatore» di dieci anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni e, per il personale dell'area «professionalità della ricerca» di sei anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 3 anni, secondo l'articolazione di cui ai commi da 5 a 8, Al termine del percorso di sviluppo professionale di cui al presente articolo e previa valutazione positiva, il personale di ricerca, su richiesta, può accedere al ruolo del SSN ai sensi dei commi 6 e 8 compatibilmente con la disponibilità della relativa posizione nella dotazione organica dell'ente.
  261-quinquies. Il personale assunto ai sensi dei commi 261-bis e 261-ter è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per il passaggio al livello successivo, secondo le modalità ed i criteri di produttività stabiliti con decreto del Ministro della salute. Il passaggio tra i livelli è, altresì, subordinato alla preventiva verifica da parte dell'istituto della necessaria disponibilità finanziaria. E ammessa la mobilità tra Istituti, con il mantenimento del livello e dell'anzianità di servizio maturati.
  261-sexies. Salvo quanto previsto al comma 261-opties per l'area «ricercatore» la permanenza nel livello iniziale non può essere inferiore a cinque e superiore a sette anni e, nel livello «esperto», inferiore a tre e superiore a cinque 21 ottobre 2017 17.35 35 anni. La permanenza nel livello senior può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di quindici anni. Il superamento a qualunque titolò dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.
  261-septies. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello senior dell'area «ricercatore» consente a domanda, previa verifica del requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti l'immissione nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza,
  261-octies. Per l'area «professionalità della ricerca» la permanenza nel livello iniziale e nel livello «esperto» non può essere, per ciascun livello, inferiore a due e superiore a tre anni. La permanenza nel livello senior può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di nove anni, il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.
  261-novies. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello senior dell'area «professionalità della ricerca» consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, nei ruoli nei corrispondenti profili del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.
  261-decies. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono inquadrare di diritto nel livello iniziale dell'area «ricercatore» « Principal Investigator» vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali e nel livello «esperto» i « Principal Investigator» vincitori di bandi pubblici europei, con perdita del beneficio in caso di mancato completamento, con valutazione positiva, del progetto di ricerca. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziaria per stipulare, nella medesima area, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri del livello «esperto» o «senior».
  261-undecies. L'anzianità maturata dal personale con i contratti di cui al comma 3 è integralmente valutata come servizio di ruolo ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della pubblica amministrazione. Il personale dell'area «ricercatore» può concorrere per l'accesso in soprannumero ai corsi di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  261-duodecies. Il rapporto di lavoro del personale dell'area «ricercatore» è disciplinato da specifica sezione dei CCNL dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità, con esclusione, per tale personale, dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale dell'area «professionalità della ricerca» è disciplinato da specifica sezione del CCNL del Comparto della Sanità.
  261-terdecies. Il trattamento economico, differenziato per livello ed area di appartenenza, si compone di una parte fissa definita dai CCNL di cui al comma 11 e di una parte variabile alimentata dalla quota disponibile dei finanziamenti a qualunque titolo ricevuti dagli Istituti per l'attività di ricerca.
  261-quaterdecies. Con il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, assunto a seguito di procedura selettiva con le forme contrattuali flessibili, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, è stipulato il contratto di lavoro subordinato di cui al comma 3 per la durata di 10 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni per il personale dell'area «ricercatore» e di 6 anni con eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni per il personale dell'area «professionalità della ricerca», Il medesimo personale è inserito in uno dei livelli di cui al comma 1, secondo i parametri di performance raggiunti, stabiliti ai sensi del comma 4. L'accesso ai moli del Servizio Sanitario Nazionale per il personale di cui al presente comma, che abbia maturato requisiti di cui ai commi 6 e 8, rimane subordinato al collocamento utile nell'ambito di graduatorie per l'accesso al SSN, a seguito di concorso pubblico, anche presso altri enti della regione o di altre regioni.
  261-quinquiesdecies. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e nelle more della stipula dei Contratti Collettivi di cui al comma 11 e dell'individuazione dei criteri di produttività di cui al comma 4, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al comma 13.
  261-sexiesdecies. Al fine di dare attuazione alla presente legge, ove già non abbiano provveduto, gli Atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma Sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di 21 ottobre 2017 17.35 36 ricerca, facente capo, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al Direttore Scientifico e negli Istituti zooprofilattici sperimentali al Direttore Generale.
  261-septiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi da 261-bis a 261-sexiesviciessemel articolo, nel limite di spesa annua di 42 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 36 della presente legge.
  261-octiesdecies. Le leggi regionali e provinciali possono disciplinare l'estensione della normativa di cui ai commi precedenti al personale di ricerca operante presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle procedure di mobilità di cui al comma 4.
  261-noviesdecies. Per le finalità di cui al comma 261-bis nel limite di spesa annuale previsto dal comma 261-septiesdecies, i contratti a tempo determinato di cui ai commi da 261-bis a 261-sexiesdecies sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ed ai vincoli di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 così come modificato dall'articolo 1, comma 584 lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  261-vicies. Al fine di dare continuità all'attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, di base e finalizzata nonché all'attività di sorveglianza epidemiologica, di prevenzione e sperimentazione, gli Istituti zooprofilattici sperimentali che presentano l'equilibrio economico dal 2014 sono autorizzati, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni nonché alle procedure di cui all'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, a bandire, nel triennio 2017-2019, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di personale, ivi inclusi i profili professionali individuati nell'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre n. 298, con riserva non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 20 che opera presso gli istituti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  261-viciessemel. Al fine valorizzare la professionalità acquisita, la riserva del cinquanta per cento dei posti di cui al comma 19 si applica al personale che al momento della pubblicazione del bando ha maturato negli ultimi otto anni un'esperienza lavorativa ovvero di ricerca, in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di convenzioni ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005, e successive modificazioni, di lavoro flessibile ovvero di borse di studio, di almeno tre anni non continuativi anche presso Istituti zooprofilattici sperimentali diversi da quello che bandisce il concorso.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 624 con il seguente:
  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 33.868.200 euro per l'anno 2019, di 115.812,100 euro per l'anno 2020, 160.008.500 euro per l'anno 2021, di 149.304.300 euro per l'anno 2022, di 103.800.700 euro per l'anno 2023, di 88.596.400 euro per l'anno 2024, di 119.392.100 euro per l'anno 2025, di 129.387.900 euro per l'anno 2026, di 121.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 124.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
   alla Tabella A, voce Ministero delle economia e finanze apportare le seguenti modifiche:
   2018: –20.000.000.
41. 1. Tancredi.

  Dopo il comma 261, inserire i seguenti:
  261-bis. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002».
  261-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 261-bis, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*41. 162. Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 261, inserire i seguenti:
  261-bis. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002».
  261-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 261-bis, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*41. 133. Marchi.

  Dopo il comma 261, inserire il seguente:
  261-bis. Il Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 2018 è incrementato di 300 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
41. 78. Marcon, Pastorino, Paglia, Civati, Melilla.

  Dopo il comma 261, inserire il seguente:
  261-bis. Al comma 2 dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) programmi di assistenza a elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona dalle strutture ospedaliere di riabilitazione intensiva;
  b) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
   gg) programmi di supporto alle attività di ricerca traslazionale svolta dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.
41. 156. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 261, inserire il seguente:
  261-bis. All'articolo 8-octies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Le regole di cui al punto a), cui le Regioni devono attenersi in relazione all'applicazione delle regressioni tariffarie e delle eventuali sanzioni all'esito dei controlli di congruità e di appropriatezza dei ricoveri, per motivi di equità, devono essere le medesime sull'intero territorio nazionale. A tale fine, le Regioni, per le prestazioni considerate inappropriate, devono prevedere una riduzione massima della tariffa fino al 10 per cento, comprensiva anche della eventuale sanzione.
*41. 157. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 261, inserire il seguente:
  261-bis. All'articolo 8-octies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Le regole di cui al punto a), cui le Regioni devono attenersi in relazione all'applicazione delle regressioni tariffarie e delle eventuali sanzioni all'esito dei controlli di congruità e di appropriatezza dei ricoveri, per motivi di equità, devono essere le medesime sull'intero territorio nazionale. A tale fine, le Regioni, per le prestazioni considerate inappropriate, devono prevedere una riduzione massima della tariffa fino al 10 per cento, comprensiva anche della eventuale sanzione.
*41. 158. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

AREA TEMATICA N. 41-ter.
(Istituzione della Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie).
(ART. 1, commi 263-264)

  Dopo il comma 264, inserire il seguente:
  264-bis. All'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Al fine di rafforzare, su tutto il territorio nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, il Centro nazionale sangue svolge attività di verifica e controllo ai fini della certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni normative nazionali ed europee, quale strumento di garanzia propedeutico al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome, previsti dall'articolo 20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse.
  4-ter. Con decreto del Ministro della salute, acquisita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento, in seno al Centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
  4-quater. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4-bis della presente legge, e destinata, in modo vincolato, alle attività del Centro nazionale sangue la somma di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dal lo gennaio 2018, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 34.».
*41-ter. 1. Paola Boldrini, Piazzoni, Amato, Argentin, Beni, Capone, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Piccione, Sbrollini, Carnevali.

  Dopo il comma 264, inserire il seguente:
  264-bis. All'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Al fine di rafforzare, su tutto il territorio nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, il Centro nazionale sangue svolge attività di verifica e controllo ai fini della certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni normative nazionali ed europee, quale strumento di garanzia propedeutico al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome, previsti dall'articolo 20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse.
  4-ter. Con decreto del Ministro della salute, acquisita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento, in seno al Centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
  4-quater. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4-bis della presente legge, è destinata, in modo vincolato, alle attività del Centro nazionale sangue la somma di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dal lo gennaio 2018, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 34.».
*41-ter. 18. La XII Commissione.

  Dopo il comma 264, inserire i seguenti:
  264-bis. Le risorse destinate alla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, comprensivi della rivalutazione dell'indennità integrativa, erogati dalle regioni a statuto ordinario, sono incrementate di 130 milioni di euro per l'anno 2018.
  264-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 264-bis, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**41-ter. 16. La XII Commissione.

  Dopo il comma 264, inserire i seguenti:
  264-bis. Le risorse destinate alla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, comprensivi della rivalutazione dell'indennità integrativa, erogati dalle regioni a statuto ordinario, sono incrementate di 130 milioni di euro per l'anno 2018.
  264-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 264-bis, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**41-ter. 2. Miotto, Patriarca, Amato, Casati, Paola Boldrini, Carnevali, Sbrollini, D'Incecco, Gelli, Beni, Capone, Giuditta Pini, Mariano, Piazzoni.

  Dopo il comma 264, inserire il seguente:
  264-bis. Fra i beneficiari dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono inclusi anche i familiari dei deceduti danneggiati, anche se agiscono solo iure proprio, a condizione che abbiano fatto domanda di accesso all’iter transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro la data del 19 gennaio 2010.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
*41-ter. 3. Miotto, Lenzi, Patriarca, Amato, Casati, Paola Boldrini, Carnevali, Sbrollini, D'Incecco, Gelli, Beni, Capone, Giuditta Pini, Mariano, Piazzoni.

  Dopo il comma 264, inserire il seguente:
  264-bis. Fra i beneficiari dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono inclusi anche i familiari dei deceduti danneggiati, anche se agiscono solo iure proprio, a condizione che abbiano fatto domanda di accesso all’iter transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro la data del 19 gennaio 2010.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
*41-ter. 17. La XII Commissione.

  Dopo il comma 264, inserire i seguenti.

  264-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. Per la dirigenza medica e sanitaria, il personale delle professioni infermieristiche, tecnica sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro, conclusione e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La partecipazione a dette procedure è consentita anche al personale di cui al presente comma che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. La partecipazione alle medesime procedure è altresì consentita al personale di cui al presente comma che garantisce servizi essenziali con modalità di fornitura di servizio da almeno cinque anni presso l'amministrazione che indìce le procedure concorsuali. Fino all'espletamento delle suddette procedure straordinarie le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale in servizio di cui al presente comma per il quale già sostengono la relativa spesa».

  246-ter. Ai fini di cui al comma 10 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dal comma 264-bis, la finalizzazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aumentata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
41-ter. 14. Melilli, Minnucci.

  Dopo il comma 264, inserire seguente:
  264-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:
  «e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, tino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 3.880.000;
   2019: – 7.780.000;
   2020: – 11.660.000;
   2021: – 15.000.000.
41-ter. 5. Gribaudo, Albanella, Baruffi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 264, inserire il seguente:
  La trasmissione dei dati per il Registro Nazionale delle Coagulopatie Congenite, ufficialmente istituito presso l'istituto Superiore di Sanità, come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie», in attuazione del decreto-legge n. 179 del 2012, costituiscono debito informativo delle Regioni nei confronti dell'Istituto Superiore di Sanità.
41-ter. 9. Russo.

  Dopo il comma 264 aggiungere il seguente:
  La fornitura di dati adeguati ad alimentare il RNCC diviene debito informativo verso l'ISS.
41-ter. 8. Russo.

  Dopo il comma 264 aggiungere il seguente:
  Le Regioni istituiscono ed individuano al proprio interno Centri dell'Emofilia, delle Malattie Malattie Emorragiche Congenite e Trombosi, ispirandosi a quelli già individuati secondo le Reti già esistenti MEC.
41-ter. 10. Russo.

AREA TEMATICA N. 41-quater.
(Disposizioni in materia di società titolari di farmacie).
(ART. 1, comma 265)

  Dopo il comma 265, inserire il seguente:
  265-bis. Dopo l'articolo 4-bis, comma 6, della legge n. 247 del 2012, come modificata dall'articolo 141 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono inseriti i seguenti commi:
  «7. Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere ed inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione “società tra avvocati” nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 576/1980 e successive modificazioni, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA importo che dovrà essere riversato annualmente alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. In caso di mancato versamento del contributo integrativo da parte della società, i singoli soci avvocati restano obbligati, in solido con la società, per quanto dovuto per ciascun anno di esercizio, nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
  8. I redditi derivanti dagli utili ai soci iscritti in un Albo professionale Forense, in relazione alle quote di competenza, sono equiparati, agli effetti previdenziali, a redditi derivanti da attività professionale e, quindi, assoggettati al pagamento del contributo soggettivo dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nella misura prevista dai suoi regolamenti.
  9. I compensi percepiti dai professionisti iscritti in un Albo forense per le cariche di cui al comma 2 del presente articolo, sono equiparati, agli effetti previdenziali, a redditi derivanti da attività professionale e, quindi, assoggettati al pagamento del contributo soggettivo dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nella misura prevista dai suoi regolamenti.
  10. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con proprio regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione dei principi contenuti nei commi 7, 8 e 9 del presente articolo. Il regolamento di cui sopra sarà sottoposto ad approvazione Ministeriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509/1994».
41-quater. 11. Di Gioia, Galati.

  Dopo il comma 265, aggiungere il seguente:
  265-bis. Al fine di tutelare le piccole farmacie rurali e per garantire la loro funzione di presidio sanitario unico nelle zone periferiche e disagiate, il fatturato del dispensario farmaceutico per loro vigente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, non concorre al fatturato della farmacia principale con riguardo agli sconti a carico delle farmacie in favore del servizio sanitario nazionale a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624, è ridotto di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018.
41-quater. 12. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 265, aggiungere il seguente:
  265-bis. Le società operanti nel settore odontoiatrico, di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, versano un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla gestione «Quota B» del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio.
41-quater. 7. Tancredi.

AREA TEMATICA N. 41-quinquies.
(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali).
(ART. 1, commi 266-270)

  Dopo il comma 270, aggiungere i seguenti:
  270-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei princìpi della Carta europea del Ricercatore (raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005) e per consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati «Istituti », un ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.
  270-ter. Il rapporto di lavoro dei ricercatori è disciplinato da specifica sezione del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità con esclusione dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, mentre per il personale di supporto alla ricerca è disciplinato da specifica sezione del CCNL del comparto sanità.
  270-quater. Ai fini del presente articolo, gli atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca.
  270-quinquies. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse finanziarie disponibili trasferite dal Ministero della salute, nonché di quelle provenienti da altri finanziamenti destinati alla ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto dei CCNL di cui al 270-ter, da destinare alla ricerca sanitaria ed alle attività di supporto alla ricerca.
  270-sexies. Previo Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il reclutamento del personale della ricerca sanitaria e dell'attività di supporto avviene con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse figure professionali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei CCNL di cui al comma 270-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.
  270-septies. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento di cui ai commi 270-quinquies e 270-sexies, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa valutazione. Modalità, criteri e condizioni per la valutazione di idoneità sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
  270-octies. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale e dei requisiti di accesso previsti dalla disciplina concorsuale per i rispettivi profili, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica, possono procedere all'inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva.
  270-novies. Il personale di cui al presente articolo, che opera in strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
  270-decies. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma 270-ter, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile instaurato a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina prevista nel decreto di cui al comma 270-septies.
  270-undecies. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'inquadramento di cui al comma 270-decies, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma 270-decies attraverso la proroga dei contratti in essere.
  270-duodecies. Per le finalità di cui ai commi da 270-bis a 270-undecies, nei limiti delle risorse di cui al comma 270-quinquies, i contratti a tempo determinato di cui ai predetti commi sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  270-terdecies. Gli oneri derivanti dai commi da 270-bis a 270-duodecies sono valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2018 e in 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 625 con il seguente:
  625. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 6.050.000 euro per l'anno 2018, di 25.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 68.700.000 euro per l'anno 2025, di 90.900.000 euro per l'anno 2026 e di 94.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
   b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000.
41-quinquies. 35. La XII Commissione.

  Dopo il comma 270, inserire i seguenti:
  270-bis. Le Aziende sanitarie possono stipulare per la durata di massimo un anno, rinnovabili fino ad un massimo di tre anni, contratti d'opera con operatori sanitari e con personale nel ruolo professionale qualora ricorrano delle seguenti condizioni:
   a) la sussistenza di motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni e per garantire i livelli essenziali di assistenza;
   b) l'oggetto del rapporto, deve concernere un'attività istituzionale delle Aziende sanitarie per la quale il rispettivo posto in organico non è coperto;
   c) il concorso pubblico bandito nell'arco dei 12 mesi precedenti per la copertura, dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo;
   d) l'impossibilità di provvedere in base alla normativa vigente alla sostituzione del titolare del posto;
   e) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente.

  270-ter. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento del servizio sanitario, i professionisti sono inseriti, sulla base del contratto d'opera stipulato con l'Azienda sanitaria, nei moduli organizzativi e operativi delle singole strutture ospedaliere.
  270-quater. I compensi orari del personale assunto con i contratti di cui al comma 270-bis sono stabiliti dalle singole Aziende Sanitarie e non possono eccedere il costo orario per il personale di ruolo.
  270-quinquies. I rapporti instaurati sulla base delle disposizioni di cui ai commi 270-bis, 270-ter e 270-quater non danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.
41-quinquies. 34. Schullian, Plangger, Gnecchi.

  Dopo il comma 270 inserire i seguenti
  270-bis. Gli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento nelle forme previste dalla legislazione vigente, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio con contratti di lavoro subordinato rinnovabili a tempo determinato della durata massima di cinque anni (primo periodo contrattuale), con possibilità di ulteriori rinnovi per la durata massima di ulteriori cinque anni (secondo periodo contrattuale), previa valutazione. Modalità, criteri e condizioni per la valutazione di idoneità sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale, gli Istituti possono in automatico sottoscrivere i contratti a tempo determinato con i « Principal Investigator» vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali o europei per progetti da attivare o già attivi ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
  270-ter, in sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del relativo contratto collettivo, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile o borsa di studio instaurato a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque anni, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.
41-quinquies. 5. Guidesi.

  Dopo il comma 270, aggiungere il seguente:
  270-bis. Al fine di valorizzare e ridare piena centralità ai Consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, quale strumento essenziale per le politiche di prevenzione e promozione della maternità e della paternità libera e responsabile, attraverso un adeguamento delle risorse, della rete di servizi, degli organici, delle sedi, sono stanziati 40 milioni di euro per il 2018 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al riparto delle somme di cui al periodo precedente, si provvede previa intesa in sede di Conferenza unificata.

  Conseguentemente:
   a) al comma 624, sostituire le parole 17.585.300, con le parole 7.585.300,
   b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018 –30.000.000
   2019 – 60.000.000
   2020 – 60.000.000
41-quinquies. 25. Nicchi, Albini, Melilla, Capodicasa, Fossati, Duranti, Cimbro.

  Dopo il comma 270 aggiungere il seguente:
  270-bis. Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3. Il riscatto è posto a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2 ottobre 2001.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018 – 5.000.000
   2019 – 5.000.000
   2020 – 5.000.000
41-quinquies. 26. Nicchi, Fossati, Melilla, Albini, Capodicasa, Murer, Fontanelli, Duranti, Cimbro, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 270, aggiungere il seguente:
  270-bis. Le limitazioni al salario accessorio dei dirigenti sanitari previste dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, cessano di avere efficacia, senza recupero degli arretrati, al 31 dicembre 2017. Al comma 3 dello stesso articolo le parole «con esclusione degli» sono sostituite con le parole «nonché gli»

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –45.000.000;
   2019: –45.000.000;
   2020: –45.000.000.
41-quinquies. 19. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Dopo il comma 270 inserire il seguente:
  270-bis. Al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché per consentire il corretto svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, l'Agenzia Italiana del farmaco può, nel triennio 2018-2020, assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale che possegga i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2018, ed in possesso dei requisiti previsti dalle normative concorsuali per la pubblica amministrazione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41-quinquies. 33. Palese.

  Dopo il comma 270 aggiungere il seguente:
  270-bis. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole «della spesa di personale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,».
41-quinquies. 2. Guidesi, Grimoldi.

AREA TEMATICA N. 41-sexies.
(Contributo in favore della ricerca).

(ART. 1, comma 271)

  Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:
  271-bis. Per l'anno 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è rideterminato in 114.998 milioni di euro, in coerenza con quanto indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per gli anni 2019 e 2020 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre Io Stato è rideterminato rispettivamente in 116.500 milioni di euro e in 118.000 milioni di euro.
  271-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 998 milioni di euro nell'anno 2018, 1.500 milioni nell'anno 2019 e 3.000 milioni di euro nell'anno 2020 si provvede attraverso quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 271-quater.
  271-quater. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n, 208 del 2015..
41-sexies. 37. Brignone, Marcon, Pastorino, Paglia, Melilla.

  Dopo il comma 271 aggiungere il seguente:
  271-bis. All'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Sono considerati beneficiari della somma di denaro a titolo di equa riparazione di cui al comma 1 anche i familiari che hanno subito il danno iure proprio per la morte del congiunto, purché abbiano fatto domanda di accesso all’iter transattivo di cui alle leggi n. 222 e n. 244 del 2007, nonché i familiari che sono stati contagiati dal danneggiato da sangue infetto».

  Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 1, comma 631, voce Ministero dell'economa, e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –1.500.000;
  2019: –1.500.000;
  2020: –1.500.000.
41-sexies. 31. Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
  271-bis. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dall'anno 2018 ha una dotazione di 10 milioni di euro annui. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non utilizzate per l'anno 2017 confluiscono per l'anno 2018 nel fondo medesimo.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1 comma 632, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
  2018: –5.000.000;
  2019: –5.000.000;
  2020: –5.000.000.
41-sexies. 8. Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
  271-bis. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999.

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
41-sexies. 3. Guidesi.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
  271-bis. I contributi, di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono rifinanziati anche per l'anno 2018 e sono estesi alle regioni ad autonomia speciale.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 271-bis pari a 70 milioni si provvede, per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.
41-sexies. 15. Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
  271-bis. Nelle regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, la nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commissari ad acta che siano incompatibili ai sensi del primo periodo del presente comma decadono dall'incarico e sono sostituiti dai commissari ad acta nominati ai sensi della legislazione vigente. Conseguentemente i commi 395 e 396 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati.
41-sexies. 14. Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
  271-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 nonché alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie e al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione e stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale. La mancata adozione degli atti di cui al precedente periodo non consente alle regioni di stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
41-sexies. 11. Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
  271-bis. L'articolo 19-quinquies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 è soppresso.
41-sexies. 1. Paolo Bernini, Del Grosso, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Villarosa, Fantinati.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
  271-bis. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «della spesa di personale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,».
*41-sexies. 6. Misiani, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Parrini, Preziosi, Rubinato, Carnevali.

  Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
  271-bis. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «della spesa di personale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,».
*41-sexies. 4. Antezza, Carnevali.

AREA TEMATICA N. 42.
(Funzionalità dell'amministrazione giudiziaria).
(ART. 1, commi 272-274)

  Al comma 272, sostituire le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e le parole: e dei consigli giudiziari, con le seguenti:, dei consigli giudiziari e per la corresponsione delle borse di studio ai tirocinanti presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 73, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 8-bis, sopprimere le parole: «e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181»;
    b) il comma 8-ter è sostituito dal seguente: «il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo e i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis.»;
   2) dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. All'onere di cui al comma 272 si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dall'incremento, a decorrere dal primo gennaio 2018, della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
42. 22. Daniele Farina, Andrea Maestri, Marcon, Pastorino, Paglia, Fassina, Melilla.

  Al comma 272, dopo le parole: degli uffici giudiziari aggiungere le seguenti: e degli istituti penitenziari.
42. 30. Manzi, Carrescia, Morani, Marchetti, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Verini, Pastorelli.

  Dopo il comma 272, aggiungere seguente:
  272-bis. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, entrambi i termini di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono prorogati di ulteriori dodici mesi dalla data di pubblicazione della delibera di assegnazione del finanziamento.
42. 2. Giulietti, Fragomeli, Tentori.

  Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:
  272-bis. Alla legge 17 ottobre 2017, n. 161, all'articolo 2, comma 1, lettera b) capoverso comma 4 dopo le parole: «ove la persona dimori» le parole: «nel corrispondente circondario» sono sostituite con le seguenti «rispettivamente nel territorio delle province di Trapani e Caserta».
42. 21. Ferranti, Verini, Mattiello, Sgambato, Bindi, Sgambato.

  Dopo il comma 273 è aggiunto il seguente:
  273-bis. Al fine di preservare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica e tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile, il termine per il collocamento a riposo dei magistrati della Corte medesima in servizio alla data del 1o dicembre 2017 e collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 è prorogato fino all'effettiva immissione in ruolo dei nuovi magistrati nominati all'esito delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.
*42. 20. Tancredi.

  Dopo il comma 273 è aggiunto il seguente:
  273-bis. Al fine di preservare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica e tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile, il termine per il collocamento a riposo dei magistrati della Corte medesima in servizio alla data del 1o dicembre 2017 e collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 è prorogato fino all'effettiva immissione in ruolo dei nuovi magistrati nominati all'esito delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.
*42. 27. Cera.

  Dopo il comma 273 aggiungere il seguente:
  273-bis. Ai fini di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, trovano applicazione anche ai fini della nomina negli organi di controllo e revisione delle società partecipate non quotate come individuate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e nei confronti del personale amministrativo della Corte dei conti addetto alle attività di revisione in possesso dei prescritti requisiti professionali.
42. 18. Tancredi.

  Dopo il comma 273 è inserito il seguente comma:
  273-bis. All'articolo 11, comma 8, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole «quattro magistrati», sono sostituite dalle seguenti: «da otto magistrati di cui uno fra quelli di nomina governativa».
*42. 11. Tancredi.

  Dopo il comma 273 è inserito il seguente comma:
  273-bis. All'articolo 11, comma 8, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole «quattro magistrati», sono sostituite dalle seguenti: «da otto magistrati di cui uno fra quelli di nomina governativa».
*42. 28. Cera.

  Dopo il comma 273, aggiungere il seguente:
  273-bis. Al personale civile in servizio presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2018. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario non si applicano le condizioni reddituali indicate nelle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1, comma 631, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
   2018: – 200.000;
   2019: – 200.000;
   2020: – 200.000.
42. 32. Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 273 aggiungere il seguente:
  273-bis. Al personale civile in servizio presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2018. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario non si applicano le condizioni reddituali indicate nelle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 per l'anno 2018. Agli oneri finanziari derivanti dall'attribuzione del suindicato contributo straordinario si provvederà, senza incremento di ulteriori aggravi per il bilancio dello Stato, con le risorse disponibili nel Fondo Unico Giustizia.
*42. 33. Dambruoso, Catalano, Monchiero, Melilla.

  Dopo il comma 273 aggiungere il seguente:
  273-bis. Al personale civile in servizio presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2018. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario non si applicano le condizioni reddituali indicate nelle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 per l'anno 2018. Agli oneri finanziari derivanti dall'attribuzione del suindicato contributo straordinario si provvederà, senza incremento di ulteriori aggravi per il bilancio dello Stato, con le risorse disponibili nel Fondo Unico Giustizia.
*42. 24. Giulietti, Melilla.

  Al comma 274, capoverso comma 97-bis, lettera a), sostituire le parole: da un unico operatore con le seguenti: dall'operatore incaricato del servizio con medesimo segno distintivo.
**42. 3. Marchi.

  Al comma 274, capoverso comma 97-bis, lettera a), sostituire le parole: da un unico operatore con le seguenti: dall'operatore incaricato del servizio con medesimo segno distintivo.
**42. 4. Tullo, Carloni.

  Al comma 274, capoverso comma 97-bis, lettera a), sostituire le parole: da un unico operatore con le seguenti: dall'operatore incaricato del servizio con medesimo segno distintivo.
**42. 5. Spessotto, Liuzzi, Dell'Orco, Ferraresi, De Lorenzis, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 274, capoverso comma 97-bis, lettera a), sostituire le parole: da un unico operatore con le seguenti: dall'operatore incaricato del servizio con medesimo segno distintivo.
**42. 6. Garofalo.

  Al comma 274, capoverso comma 97-bis, lettera a), sostituire le parole: da un unico operatore con le seguenti: dall'operatore incaricato del servizio con medesimo segno distintivo.
**42. 9. Catalano, Mucci, Oliaro, Galgano, Monchiero.

  Al comma 274, capoverso comma 97-bis, lettera a), sostituire le parole: da un unico operatore con le seguenti: dall'operatore incaricato del servizio con medesimo segno distintivo.
**42. 31. Carloni.

  Al comma 274, capoverso comma 97-bis, alla lettera e), sostituire il capoverso «Art. 6» con il seguente:
  «Art. 6. — 1. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma l'operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spesa, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo ed a farlo avere al mittente che abbia assolto i propri obblighi di pagamento. Il duplicato dell'avviso di ricevimento può essere trasmesso in via telematica, quando l'Autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assicura, sentito il Ministero della giustizia, la conformità e l'uniformità delle modalità di invio telematico di ciascun operatore postale.».
*42. 1. Fanucci, Parrini, Arlotti.

  Al comma 274, capoverso comma 97-bis, alla lettera e), sostituire il capoverso «Art. 6» con il seguente:
  «Art. 6. — 1. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma l'operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spesa, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo ed a farlo avere al mittente che abbia assolto i propri obblighi di pagamento. Il duplicato dell'avviso di ricevimento può essere trasmesso in via telematica, quando l'Autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assicura, sentito il Ministero della giustizia, la conformità e l'uniformità delle modalità di invio telematico di ciascun operatore postale.».
*42. 8. D'Alia.

  Al comma 274, capoverso comma 97-bis, alla lettera e), sostituire il capoverso «Art. 6» con il seguente:
  «Art. 6. — 1. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma l'operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spesa, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo ed a farlo avere al mittente che abbia assolto i propri obblighi di pagamento. Il duplicato dell'avviso di ricevimento può essere trasmesso in via telematica, quando l'Autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assicura, sentito il Ministero della giustizia, la conformità e l'uniformità delle modalità di invio telematico di ciascun operatore postale.».
*42. 25. Latronico.

  Dopo il comma 274 aggiungere i seguenti:
  274-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, penali, amministrativi e tributari, lo stato di gravidanza e la maternità costituiscono legittimo impedimento del difensore a comparire:
   a) alle udienze penali;
   b) alle udienze di lavoro istruttorie e di discussione della causa ex articolo 420 del codice di procedura civile;
   c) alle udienze civili di comparizione personale delle parti ex articolo 185 del codice di procedura civile, di istruzione probatoria ed eventuale discussione della causa ex articolo 281-quinquies, comma 2 e 281-sexies;
   d) in altri procedimenti e fasi, assimilabili alle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c).
  274-ter. La gravidanza e la maternità sono riconosciute quali cause di legittimo impedimento durante il periodo corrispondente al congedo obbligatorio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nei due mesi che precedono la data presunta del parto e nei tre mesi successivi.
  274-quater. È altresì causa di legittimo impedimento l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento di minore, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dall'ingresso in famiglia del minore; in caso di adozione internazionale, il legittimo impedimento può essere invocato anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza del genitore all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva per un periodo massimo di cinque mesi.
  274-quinquies. Nel periodo successivo a quello disciplinato dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e sino al compimento del terzo anno di vita della prole, possono costituire cause di legittimo impedimento le necessità di allattamento e malattia del bambino.
  274-sexies. Il difensore avrà cura di organizzare, in quanto possibile, la propria sostituzione, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il difensore comunica tempestivamente all'autorità procedente il legittimo impedimento a comparire, formulando apposita istanza motivata di rinvio dell'udienza o dell'atto da compiere, da depositare in cancelleria a mezzo posta elettronica certificata e comunicata altresì, con congruo anticipo, anche ai difensori delle altre parti.
  274-septies. L'istanza, corredata da idonea documentazione, indica la causa dell'impedimento, le ragioni per cui è necessaria la presenza del difensore, e quelle per cui non è possibile procedere alla sostituzione.
  274-octies. Il difensore può altresì formulare, nelle medesime ipotesi di legittimo impedimento, istanza di anticipazione dell'udienza, ovvero per richiedere la precedenza nell'ordine di trattazione dei procedimenti o per posticiparla ad orario fisso nella medesima giornata.
  274-nonies. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 274-sexies e 274septies, l'autorità giudiziaria procedente emette un provvedimento motivato, disponendo il rinvio dell'udienza o dell'atto da compiere. Il rinvio concesso non potrà essere superiore a due mesi dalla cessazione del legittimo impedimento.
  274-decies. Nel caso di cui al comma 274-octies, l'autorità giudiziaria procedente, con provvedimento motivato, dispone l'anticipazione dell'udienza ovvero la trattazione anticipata o posticipata del procedimento nella medesima udienza ad orario fisso, preventivamente concordato con il difensore che formula l'istanza.
  274-undecies. Il difensore avrà cura di richiedere il rinvio per legittimo impedimento nel rispetto dei principi di lealtà processuale di cui al codice deontologico forense e avendo riguardo al concreto ricorrere delle esigenze di cui alle fattispecie disciplinate dalla presente normativa.
  274-duodecies. Le istanze all'autorità procedente sono prodotte unitamente alla documentazione idonea a dimostrare l'impedimento.
  274-terdecies. In ogni caso, ai fini di cui al comma precedente è da considerarsi documentazione idonea:
   a) per l'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, un certificato medico indicante la data presunta del parto o il certificato di nascita del figlio, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La stessa documentazione può essere prodotta a corredo di istanza per allattamento ai sensi dell'articolo 1, comma 5;
   b) per l'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 4, documentazione attestante l'effettivo ingresso del minore nella famiglia, ovvero certificazione dell'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di effettuare la procedura di adozione internazionale per il periodo di permanenza all'estero;
   c) nei casi di malattia del bambino, certificazione del medico curante ovvero dell'autorità sanitaria competente.
  274-quaterdecies. Nei casi di urgenza e malattia improvvisa il difensore può formulare l'istanza, riservandosi di produrre, entro tre giorni la documentazione o certificazione necessaria.
  274-quinquiesdecies. I magistrati, gli avvocati ed il personale degli uffici giudiziari, nello svolgimento delle attività giudiziarie e degli adempimenti di cancelleria, daranno la precedenza all'avvocata, alla praticante ed alla delegata in stato di gravidanza, ovvero che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento ovvero ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita e ad altre gravi necessità dei figli. A tal fine potrà essere consentito l'accesso agli uffici giudiziari anche al di fuori dei limiti di orario eventualmente previsti, previo accordo con i responsabili e con il personale degli uffici interessati.
42. 23. De Girolamo, Ravetto, Locatelli, Gnecchi, Centemero, Carloni, Schirò, Gelmini, Sandra Savino.

AREA TEMATICA N. 42-bis.
(Proroga di termine in materia di spese di funzionamento degli uffici giudiziari).
(ART. 1, comma 275)

  Dopo il comma 275, aggiungere il seguente:
  275-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Le spese relative alle attività di cui al comma 1, autorizzate dal procuratore generale, presso la corte d'appello di Roma, sono imputate ai fondi iscritti nel programma «Sicurezza democratica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
  1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di ristoro dei costi sostenuti, in forma di canone annuo, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni effettuate nell'anno precedente, individuate con apposito repertorio».
*42-bis. 6. Verini, Ferranti.

  Dopo il comma 275, aggiungere il seguente:
  275-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Le spese relative alle attività di cui al comma 1, autorizzate dal procuratore generale, presso la corte d'appello di Roma, sono imputate ai fondi iscritti nel programma «Sicurezza democratica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
  1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di ristoro dei costi sostenuti, in forma di canone annuo, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni effettuate nell'anno precedente, individuate con apposito repertorio».
*42-bis. 7. La II Commissione.

AREA TEMATICA N. 42-ter.
(Consiglio di Stato della provincia di Bolzano).
(ART. 1, comma 276)

  Dopo il comma 276 aggiungere il seguente:
  276-bis. Al comma 2 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, il terzo e quarto periodo sono soppressi.
42-ter. 1. Tancredi.

  Dopo il comma 276 inserire il seguente:
  276-bis. Al comma 4 dell'articolo 22, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei.».
42-ter. 9. Tancredi.

AREA TEMATICA N. 43.
(Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo).
(ART. 1, commi 277-278)

  Dopo il comma 278 inserire il seguente:
  278-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, prima dell'articolo 239 (R) è inserito il seguente articolo:

«Art. 238-bis (L).
  (Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate).

  1. Entro la fine di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni dette pene pecuniarie effettuati nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.
  2. L'ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
  3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi 24 mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2 non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.
  4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che sono rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione.
  5. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente.
  6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del debitore, può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che gli stessi possiedono altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
  7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, l'agente della riscossione riavvia le attività di competenza sullo stesso articolo di ruolo.
  8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne dà comunicazione all'agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l'articolo di ruolo relativo.
  9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime».
*43. 1. La II Commissione.

  Dopo il comma 278 inserire il seguente:
  278-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, prima dell'articolo 239 (R) è inserito il seguente articolo:

«Art. 238-bis (L).
(Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate).

  1. Entro la fine di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni dette pene pecuniarie effettuati nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.
  2. L'ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
  3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi 24 mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2 non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.
  4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che sono rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione.
  5. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente.
  6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del debitore, può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che gli stessi possiedono altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
  7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, l'agente della riscossione riavvia le attività di competenza sullo stesso articolo di ruolo.
  8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne dà comunicazione all'agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l'articolo di ruolo relativo.
  9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime».
*43. 6. Verini, Ferranti, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
  278-bis. All'articolo 2751-bis, comma 1, numero 2) del codice civile, dopo le parole: «le retribuzioni dei professionisti» sono aggiunte le seguenti: «compresi il contributo integrativo da versarsi alla Cassa di Previdenza ed Assistenza e il credito di rivalsa per Iva».
43. 7. Castricone.

  Dopo il comma 278 aggiungere il seguente:
  278-bis. All'articolo 2751-bis, comma 5, del codice civile, sono aggiunte dopo le parole: «vendita dei manufatti», le seguenti: «nonché, i crediti delle imprese che gestiscono un servizio strumentale alla pubblica amministrazione o alle società da questa partecipate o controllate, anche in house providing, per gli oneri retributivi dei propri dipendenti compresi il contributo integrativo da versarsi alla Cassa di Previdenza ed Assistenza e il credito di rivalsa per Iva».
43. 2. Ginefra, Castricone, Chaouki, Grassi, Marroni, Mongiello, Pelillo, Taranto, Valiante.

AREA TEMATICA N. 44.
(Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario).
(ART. 1, comma 279)

  Dopo il comma 279 aggiungere i seguenti:
  279-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 312, le parole «In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017», sono sostituite dalle seguenti: «In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».
  279-ter. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 87, le parole: «per l'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: – 3.000.000;
   2019: – 3.000.000;
   2020: 0.
*44. 2. Verini, Ferranti, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo il comma 279 aggiungere i seguenti:
  279-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 312, le parole «In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017», sono sostituite dalle seguenti: «In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».
  279-ter. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 87, le parole: «per l'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: – 3.000.000;
   2019: – 3.000.000;
   2020: 0.
*44. 3. La II Commissione.

AREA TEMATICA N. 45.
(Assunzione di magistrati ordinari e di avvocati e procuratori dello Stato).
(ART. 1, commi 282-285)

  Dopo il comma 283, aggiungere i seguenti:
  283-bis. Al fine di conseguire una riduzione dei tempi del contenzioso giudiziario, il Ministero della giustizia è altresì autorizzato nell'anno 2018, a indire un concorso per esami, al fine di assumere, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, cinquecento magistrati ordinari.
  283-ter. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 288-bis è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2018.
  283-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 288-bis e 288-ter, è autorizzata la spesa nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 42 milioni di euro per gli anni 2019, a 46 milioni di euro per l'anno 2020, a 46.6 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, a 61 milioni di euro per l'anno 2024, a 62 milioni di euro per l'anno 2025, a 63 milioni di euro per l'anno 2026 e a 64,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

  Conseguentemente:
   a) alla tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
   2018 –21.000.000;
   2019: –...;
   2020: –...
   b) il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625, è ulteriormente 15 milioni di euro per l'anno 2018, a 42 milioni di euro per gli anni 2019, a 46 milioni di euro per l'anno 2020, a 46,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, a 61 milioni di euro per l'anno 2024, a 62 milioni di euro per l'anno 2025, a 63 milioni di euro per l'anno 2026 e a 64,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
45. 2. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 285, aggiungere il seguente:
  285-bis. All'articolo 19-quaterdecies, comma, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. Al comma 2 le parole: «tenuto conto dei» sono sostituite con le seguenti: «e conforme ai»;
   2. Al comma 5 le parole: «salvo che siano state oggetto di specifica trattativa» sono eliminate;
   3. Al comma 6 dopo le parole: «lettere a) e c)» aggiungere: « b), d), e), g), h) ed i)»;
   4. Al comma 6 le parole: «anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione» sono eliminate;
   5. Il comma 9 dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è abrogato.
45. 1. De Girolamo, Sandra Savino.

AREA TEMATICA N. 46.
(Personale dell'amministrazione giudiziaria)

(ART. 1, commi 286-288)

  Dopo il comma 286 aggiungere i seguenti:
  286-bis. Le assunzioni di cui al comma 286 sono riservate, nel limite massimo del 50 per cento, al personale che dal 2010 ha partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari.
  286-ter. Nelle more dell'espletamento delle assunzioni di cui al comma 286, al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, è autorizzato, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015. Durante il periodo autorizzato a norma del presente comma è riconosciuto il diritto all'attribuzione della borsa di studio per l'importo e con le modalità di cui all'articolo 9 del citato decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.
  286-quater. La domanda di cui al comma 286-ter è redatta e trasmessa secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione dei Ministero della giustizia e fatta pervenire al predetto Ministero, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un'attestazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dalla quale risulti che lo svolgimento da parte del richiedente dell'ulteriore periodo di perfezionamento di cui al comma 286-ter è funzionale alle esigenze dell'ufficio.
  286-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 286-ter resta fermo il riconoscimento dei titoli di preferenza e di merito in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, 343. Per le finalità di cui ai commi da 286-bis a 286-quater è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:
   2018: – 5,807.509.
46. 5. Rostan, Leva, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato.

  Dopo il comma 288 aggiungere il seguente:
  288-bis. Al fine di garantire l'efficienza del sistema giudiziario e la ragionevole durata del processo, è indetta una procedura speciale di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1115 posti, ai sensi dell'articolo 35 comma 3-bis lettera b) del decreto legislativo n. 165 del 2001, per coloro che hanno svolto tirocinio, con esito positivo, per il periodo gennaio 2017 dicembre 2017 ed in possesso dell'attestato per l'anno 2017-riferimento: «legge 11 dicembre 2016 n. 232 comma 340 al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'Ufficio per il Processo con la partecipazione dei soggetti (articolo 37 legge 15 luglio 2001 articolo 37) di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014» n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, è autorizzato lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a 12 mesi presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della Giustizia 20 ottobre 2015.
  Al fine di garantire la continuità e la funzionalità degli Uffici giudiziari, nelle more dell'espletamento delle procedure suindicate, al personale impegnato presso gli Uffici per il Processo ed in possesso delle condizioni di cui sopra, si applica l'articolo 30 comma 8 decreto legislativo n. 75 del 2017.
  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
46. 16. Polverini, Sandra Savino.

  Dopo il comma 288 aggiungere il seguente:
  288-bis. Al fine di consentire la ragionevole durata del processo, l'efficienza del sistema giudiziario nonché rispondere all'esigenza del fabbisogno del personale degli uffici giudiziari, è indetta una procedura concorsuale con la partecipazione dei soggetti laureati che hanno svolto tirocinio nell'ambito dell'Ufficio del Processo con esito positivo per il periodo gennaio 2017 – dicembre 2017 ed in possesso dell'attestato, ai sensi della legge 11 dicembre 2016 n. 232 comma 340, di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 5 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
46. 33. De Girolamo.

  Dopo il comma 288 inserire il seguente:
  288-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al terzo periodo dopo le parole «A decorrere dall'anno 2015» sono inserite le seguenti «e sino all'anno 2017»;
    2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui al terzo periodo è destinata a fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario è disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili.»;
   b) al comma 12, primo periodo, le parole «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile di ciascuno degli anni interessati»;
   c) il comma 13, è sostituito dal seguente:
  «13. L'organo di autogoverno della magistratura tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.
  Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia provvede, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici della giustizia ordinaria in conformità ai criteri di cui al primo periodo».
*46. 14. Verini, Ferranti, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

  Dopo il comma 288 inserire il seguente:
  288-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al terzo periodo dopo le parole «A decorrere dall'anno 2015» sono inserite le seguenti «e sino all'anno 2017»;
    2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui al terzo periodo è destinata a fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario è disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili.»;
   b) al comma 12, primo periodo, le parole «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile di ciascuno degli anni interessati»;
   c) il comma 13, è sostituito dal seguente:
  «13. L'organo di autogoverno della magistratura tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.
  Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia provvede, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici della giustizia ordinaria in conformità ai criteri di cui al primo periodo».
*46. 19. La II Commissione.

  Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:
  288-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1: le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2017-2019» e le parole: «60 unità» sono sostituite dalle seguenti: «300 unità»;
   b) al comma 3: le parole: «e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 4.493.000 per l'anno 2018 e di euro 11.958.000 annui a decorrere dall'anno 2019».

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:
   voce Ministero dell'economia e delle finanze:
    2018: –;
    2019: –;
    2020: –140.000.
   voce Ministero della giustizia:
    2018: –2.093.000;
    2019: –9.558.000;
    2020: –9.418.000.
**46. 15. Ferranti, Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan, Piazzoni.

  Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:
  288-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1: le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2017-2019» e le parole: «60 unità» sono sostituite dalle seguenti: «300 unità»;
   b) al comma 3: le parole: «e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 4.493.000 per l'anno 2018 e di euro 11.958.000 annui a decorrere dall'anno 2019».

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:
   voce Ministero dell'economia e delle finanze:
    2018: –;
    2019: –;
    2020: –140.000.
   voce Ministero della giustizia:
    2018: –2.093.000;
    2019: –9.558.000;
    2020: –9.418.000.
**46. 20. La II Commissione.

  Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:
  288-bis. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia delle Entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dal 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
46. 25. Sanga, Fragomeli.

AREA TEMATICA N. 46-bis.
(Determinazione del numero dei notai e misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili).
(ART. 1, comma 289)

  Al comma 289, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 93-ter è aggiunto, infine, il seguente comma:
  «Agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare si applica l'articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
*46-bis. 11. Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 289, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 93-ter è aggiunto, infine, il seguente comma:
  «Agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare si applica l'articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
*46-bis. 15. Gregorio Fontana, Prestigiacomo.

  Al comma 289, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 93-ter è aggiunto, infine, il seguente comma:
  «Agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare si applica l'articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
*46-bis. 27. Tabacci.

  Dopo il comma 289, aggiungere i seguenti:
  289-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera b-bis) è abrogata.
  289-ter. All'articolo 5, numero 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: «continuativamente dopo la laurea», sono aggiunte le seguenti: «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137.».
46-bis. 5. Colletti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

AREA TEMATICA N. 46-ter.
(Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici).
(ART. 1, comma 290)

  Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Non è soggetto al contributo unificato il processo inerente le discriminazioni di genere.»

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.
*46-ter. 1. Nicchi, Albini, Melilla, Capodicasa, Valeria Valente, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Gelmini.

  Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
  290-bis. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Non è soggetto al contributo unificato il processo inerente le discriminazioni di genere.»

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.
*46-ter. 8. Nicchi, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti, Cimbro, Gribaudo.

AREA TEMATICA N. 47.
(Distretti del cibo).

(ART. 1, comma 291)

  Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
   b) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

  Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: –250.000.000;
   CS: –250.000.000.
  2019
   CP: –250.000.000;
   CS: –250.000.000.
  2020:
   CP: –250.000.000;
   CS: –250.000.000.
*47. 5. La X Commissione.

  Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
   b) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

  Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: –250.000.000;
   CS: –250.000.000.
  2019
   CP: –250.000.000;
   CS: –250.000.000.
  2020:
   CP: –250.000.000;
   CS: –250.000.000.
*47. 42. Basso, Giacobbe, Tullo.

  Al comma 291, capoverso Art. 13, comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   g-bis) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori in cui agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori, enti locali abbiano stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione, per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in merito ai biodistretti e/o ai distretti biologici, la definizione sarà quella riportata nella legge medesima.
**47. 2. La XIII Commissione.

  Al comma 291, capoverso Art. 13, comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   g-bis) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori in cui agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori, enti locali abbiano stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione, per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in merito ai biodistretti e/o ai distretti biologici, la definizione sarà quella riportata nella legge medesima.
**47. 39. Terrosi, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Venittelli, Zanin, Cenni.

  Al comma 291, capoverso Art. 13 comma 3, dopo le parole: Le regioni inserire le seguenti: e le Province autonome.
47. 28. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, Furnari.

  Al comma 291, capoverso Art. 13, comma 5, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,.
*47. 1. La XIII Commissione.

  Al comma 291, capoverso Art. 13, comma 5, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,.
*47. 38. Antezza, Luciano Agostini, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 291, capoverso «Art. 13 – (Distretti del cibo).» sopprimere il comma 7.
**47. 6. Sorial.

  Al comma 291, capoverso «Art. 13 – (Distretti del cibo).» sopprimere il comma 7.
**47. 15. Vignali.

  Al comma 291, capoverso «Art. 13 – (Distretti del cibo).» sopprimere il comma 7.
**47. 30. Rampelli.

  Al comma 291, capoverso «Art. 13 – (Distretti del cibo).» sopprimere il comma 7.
**47. 34. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Al comma 291, capoverso «Art. 13 – (Distretti del cibo).» sopprimere il comma 7.
**47. 48. Senaldi, Carrescia, Montroni.

  All'articolo 1, comma 291, capoverso Art. 13, comma 7, dopo la parola: nonché inserire le seguenti: ed al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, dopo le parole: stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza inserire le seguenti:, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,.
*47. 55. Dell'Aringa.

  All'articolo 1, comma 291, capoverso Art. 13, comma 7, dopo la parola: nonché inserire le seguenti: ed al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, dopo le parole: stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza inserire le seguenti:, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,.
*47. 21. Patrizia Maestri, Narduolo, Rostellato.

  Dopo il comma 291, inserire il seguente:
  291-bis. Al fine di potenziare le attività volte alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nell'agenda Onu 2030, nonché per la realizzazione di eventi ed iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura dell'Italia per COP 26/2020, e in continuità con Expo 2015 e la Carta di Milano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a favore del Milan Center for Food Law and Policy.

  Conseguentemente, all'articolo 92, comma 625, sostituire le parole: è ridotto di 6.050.000 euro per l'anno 2018, di 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le seguenti: è ridotto di 7.050.000 euro per l'anno 2018, di 2.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,.
47. 11. Guerra, Boccadutri, Gelmini.

  Dopo il comma 291, aggiungere il seguente:
  291-bis. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo della ristorazione collettiva scolastica, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui destinato a garantire agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado l'accesso al servizio di ristorazione collettiva scolastica, da ritenersi ai sensi di legge parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche. Le risorse sono destinate in via principale al sostegno delle famiglie che non riescono a garantire l'accesso ai medesimi servizi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000,
*47. 3. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 291, aggiungere il seguente:
  291-bis. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo della ristorazione collettiva scolastica, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui destinato a garantire agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado l'accesso al servizio di ristorazione collettiva scolastica, da ritenersi ai sensi di legge parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche. Le risorse sono destinate in via principale al sostegno delle famiglie che non riescono a garantire l'accesso ai medesimi servizi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000,
*47. 37. Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli.

  Dopo il comma 291, inserire il seguente:
  291-bis. Per il potenziamento delle azioni di promozione del Made in Italy agroalimentare all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017,», sono inserite le seguenti: «nonché 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 624, sostituire le parole: 17,585,300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 14.585.300 euro per l'anno 2018 e di 50.868.200 euro per l'anno 2019, di 132.812.100 euro per l'anno 2020.
47. 7. Di Gioia, Galati.

AREA TEMATICA N. 47-bis.
(Disciplina dell'attività di enoturismo).
(ART. 1, commi 292-295)

  Sostituire il comma 292 con il seguente:
  292. Con il termine «enoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, le iniziative a carattere didattico e ricreativo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, nell'ambito delle cantine, anche in abbinamento alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP).
47-bis. 22. Dellai.

  Al comma 292 sostituire le parole: ad alimenti con le seguenti: alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DQP) o indicazione geografica protetta (IGP) cosi come disciplinate dall'articolo 87 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
*47-bis. 10. Oliaro.

  Al comma 292 sostituire le parole: ad alimenti con le seguenti: alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) così come disciplinate dall'articolo 87 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
* 47-bis. 15. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 292, inserire i seguenti:
  292-bis. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio, culturale immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su di un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.
  292-ter. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.
  292-quater. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni c province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  92-quinquies. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
  292-sexies. Per attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e dette finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 500.000;
   2019: – 500.000;
   2020: – 500.000.
** 47-bis. 2. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 292, inserire i seguenti:
  292-bis. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio, culturale immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su di un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.
  292-ter. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.
  292-quater. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni c province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  92-quinquies. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
  292-sexies. Per attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e dette finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 500.000;
   2019: – 500.000;
   2020: – 500.000.
** 47-bis. 7. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.

  Al comma 293, primo periodo, sostituire le parole: di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 con le seguenti: di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
* 47-bis. 3. La XIII Commissione.

  Al comma 293, primo periodo, sostituire le parole: di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 con le seguenti: di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
* 47-bis. 26. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 294, prima periodo, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
** 47-bis. 4. La XIII Commissione.

  Al comma 294, prima periodo, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
** 47-bis. 25. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 294, dopo le parole: standard minimi di qualità inserire le seguenti: con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio.
* 47-bis. 1. La XIII Commissione.

  Al comma 294, dopo le parole: standard minimi di qualità inserire le seguenti: con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio.
* 47-bis. 23. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Sostituire il comma 295 con il seguente:
  295. L'attività enoturistica è esercitata da cantine aderenti alle «strade del vino», ove presenti, di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268, previa presentazione al Comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 299.
47-bis. 21. Dellai.

  Dopo il comma 295, inserire i seguenti:
  295-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
  295-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 295-bis è fissata ad euro 100,00 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.
  295-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 295-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non fanno cumulo con altri redditi della persona fisica.
  295-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto e stata effettuata.
  295-sexies. Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 295-quinquies, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 295-bis, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  295-septies. I raccoglitori imprenditori agricoli che effettuano cessioni di prodotto sono assoggettati ai regimi fiscali del settore agricolo.
  295-octies. All'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovunque presente, la parola: «occasionale» è eliminata.
  295-novies. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: «occasionale» è eliminata.
  295-decies. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122 è abrogato.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –;
   2019: – 8.400.000;
   2020: – 4.100.000.
* 47-bis. 5. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 295, inserire i seguenti:
  295-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
  295-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 295-bis è fissata ad euro 100,00 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.
  295-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 295-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non fanno cumulo con altri redditi della persona fisica.
  295-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto e stata effettuata.
  295-sexies. Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 295-quinquies, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 295-bis, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  295-septies. I raccoglitori imprenditori agricoli che effettuano cessioni di prodotto sono assoggettati ai regimi fiscali del settore agricolo.
  295-octies. All'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovunque presente, la parola: «occasionale» è eliminata.
  295-novies. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: «occasionale» è eliminata.
  295-decies. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122 è abrogato.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –;
   2019: – 8.400.000;
   2020: – 4.100.000.
* 47-bis. 24. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

AREA TEMATICA N. 48.
(IVA agevolata carne).
(ART. 1, comma 296)

  Sostituire il comma 296 con il seguente:
  Al fini dell'attuazione dell'Agenda di Parigi, degli obiettivi del Piano Nazionale dei Cambiamenti Climatici e della strategia per la qualità dell'aria e visti gli obiettivi di sviluppo Sostenibile individuati dall'Agenda 2030, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il Fondo per la riconversione agricola e zootecnica sui criteri agroecologici e di sostenibilità ambientale definiti dalla normativa europea e nazionale, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 296 pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede, per il 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.
48. 4. Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 296 aggiungere i seguenti:
  «296-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
   “41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia;”.

  296-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
48. 9. Giorgia Meloni, Rampelli.

  Dopo il comma 296, aggiungere il seguente:
  296-bis. (Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa a prodotti igienici, alimentari e accessori per l'infamia).
  In via sperimentale, per il triennio 2018-2020, al fine di favorire la natalità, alla Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «quater) latte in polvere e liquido per neonati».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
48. 11. Gigli, Sberna.

AREA TEMATICA N. 48-bis.
(Interventi per il settore avicolo).
(ART. 1, commi 297-300)

  Al comma 297, dopo la lettera b) inserire la seguente:
  b-bis) avviamento di allevamenti avicoli con metodo biologico.
*48-bis. 8. Terrosi, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Venittelli, Zanin, Cenni.

  Al comma 297, dopo la lettera b) inserire la seguente:
  b-bis) avviamento di allevamenti avicoli con metodo biologico.
*48-bis. 1. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. Alle imprese agricole che hanno subito danni in seguito alle calamità naturali ed agli eventi atmosferici avversi nell'anno 2017 dichiarati eccezionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è riconosciuto un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti, negli anni 2018 e 2019, per interessi su mutui bancari contratti alla data del 31 dicembre 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare dei Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente misura e di istruttoria delle domande, anche avvalendosi degli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché di soggetti specializzati iscritti all'Albo degli Intermediari Finanziari non bancari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo al rispetto del limite di spesa previsto dalla presente disposizione ed al relativo monitoraggio. L'attuazione della presente disposizione non può comportare oneri superiori a 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 631, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: – 20.000,000;
   2019: – 20.000.000;
   2020: – 0.
*48-bis. 7. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
  300-bis. Alle imprese agricole che hanno subito danni in seguito alle calamità naturali ed agli eventi atmosferici avversi nell'anno 2017 dichiarati eccezionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è riconosciuto un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti, negli anni 2018 e 2019, per interessi su mutui bancari contratti alla data del 31 dicembre 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare dei Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente misura e di istruttoria delle domande, anche avvalendosi degli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché di soggetti specializzati iscritti all'Albo degli Intermediari Finanziari non bancari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo al rispetto del limite di spesa previsto dalla presente disposizione ed al relativo monitoraggio. L'attuazione della presente disposizione non può comportare oneri superiori a 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 631, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: – 20.000,000;
   2019: – 20.000.000;
   2020: – 0.
*48-bis. 2. La XIII Commissione.

AREA TEMATICA N. 48-ter.
(Apicoltura in aree montane).

(ART. 1, comma 301)

  Dopo il comma 301 inserire i seguenti:
  301-bis. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'Unesco ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale-immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adattato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.
  301-ter. Il Piano di cui al comma 301-bis promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.
  301-quater. Il Piano di cui al comma 301-bis è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il comitato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  301-quinquies. Per l'attuazione dei Piano di cui al comma 301-bis, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria(Crea).
  301-sexies. Per attuazione del Piano di cui al comma 301-bis è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –500,000;
   2019: –500.000;
   2020: –500.000.
*48-ter. 54. Fiorio.

  Dopo il comma 301 inserire i seguenti:
  301-bis. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'Unesco ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale-immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adattato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.
  301-ter. Il Piano di cui al comma 301-bis promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.
  301-quater. Il Piano di cui al comma 301-bis è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il comitato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  301-quinquies. Per l'attuazione dei Piano di cui al comma 301-bis, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria(Crea).
  301-sexies. Per attuazione del Piano di cui al comma 301-bis è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –500,000;
   2019: –500.000;
   2020: –500.000.
*48-ter. 7. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:
  301-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi appartenenti alla classe Ateco 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
  301-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 301-bis è fissata ad euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe Ateco 02.30.
  301-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 301-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non supera il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.
  301-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 306-bis con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.
  301-sexies. Per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 301-quinquies, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 306-bis, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: –3.000.000;
   2019: –3.000.000;
   2020: –3.000.000.
**48-ter. 47. Fiorio.

  Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:
  301-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi appartenenti alla classe Ateco 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
  301-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 301-bis è fissata ad euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe Ateco 02.30.
  301-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 301-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non supera il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.
  301-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 306-bis con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.
  301-sexies. Per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 301-quinquies, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 306-bis, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: –3.000.000;
   2019: –3.000.000;
   2020: –3.000.000.
**48-ter. 6. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:
  301-bis. All'articolo 35 dei decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni cd integrazioni, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 3-bis con il seguente:
  3-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della Legge 1354 del 1962, l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno:
   <5.000 hl/anno – riduzione del 50 per cento;
   <10.000 hl/anno – riduzione del 40 per cento;
   <20.000 hl/anno – riduzione del 30 per cento;
   <40.000 hl/anno – riduzione del 20 per cento.
   b) dopo il comma 7 inserire il seguente:
  «7-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della Legge 1354 del 1962, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze sono stabilite modalità particolari per l'esercizio dei controlli, senza, tuttavia, imporre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata di cui al periodo precedente».

  301-ter. Ai i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 301-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*48-ter. 43. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Gagnarli.

  Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:
  301-bis. All'articolo 35 dei decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni cd integrazioni, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 3-bis con il seguente:
  3-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della Legge 1354 del 1962, l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno:
   <5.000 hl/anno – riduzione del 50 per cento;
   <10.000 hl/anno – riduzione del 40 per cento;
   <20.000 hl/anno – riduzione del 30 per cento;
   <40.000 hl/anno – riduzione del 20 per cento.
   b) dopo il comma 7 inserire il seguente:
  «7-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della Legge 1354 del 1962, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze sono stabilite modalità particolari per l'esercizio dei controlli, senza, tuttavia, imporre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata di cui al periodo precedente».
  301-ter. Ai i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 301-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*48-ter. 4. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
  301-bis. All'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole: «di fondi precedentemente affittati singolarmente.», sono aggiunte le seguenti: «Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.».
  301-ter. Per i contratti di affitto a coltivatori diretti ed a soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 7, della legge 3 maggio 1982, n. 203, ferma restando comunque l'esenzione ai fini IVA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, punto 8) del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e l'esclusione dall'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal punto 25 della TABELLA allegato B decreto del Presidente della Repubblica 642/72, l'imposta di registro minima è ridotta del 20 per cento.»

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 6.000,000;
   2019: – 6.000.000;
   2020: – 6.000.000.
**48-ter. 5. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
  301-bis. All'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole: «di fondi precedentemente affittati singolarmente.», sono aggiunte le seguenti: «Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.».
  301-ter. Per i contratti di affitto a coltivatori diretti ed a soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 7, della legge 3 maggio 1982, n. 203, ferma restando comunque l'esenzione ai fini IVA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, punto 8) del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e l'esclusione dall'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal punto 25 della TABELLA allegato B decreto del Presidente della Repubblica 642/72, l'imposta di registro minima è ridotta del 20 per cento.»

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: – 6.000,000;
   2019: – 6.000.000;
   2020: – 6.000.000.
**48-ter. 42. Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 301, inserire i seguenti:
  301-bis. Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo con gli Enti territoriali, di cui alle delibere CIPE n. 25/2016, n. 26/2016, n. 55/2016 e n. 56/2016 al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne ed ai presidi di protezione civile (vie di fuga), confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  301-ter. Nell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e convertito con modificazione dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è soppresso il secondo periodo.
48-ter. 18. Covello, Tartaglione, Antezza, Oliverio, Pes, Vico, Iacono.

  Dopo il comma 301, inserire il seguente:
  301-bis. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 successive modificazioni.
48-ter. 21. Gianluca Pini

  Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
  301-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557. convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».
  301-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 301-bis, valutate in 5,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.
48-ter. 37. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Al fine di tutelare l'economia ittica e la salvaguardia ambientale dei compendi lagunari della regione SARDEGNA è riconosciuto per gli anni 2018, 2019, 2020 un contributo pari a 13 milioni di euro per il risarcimento dei danni alle imprese ittiche, e ai relativi consorzi riconosciuti e operanti negli specchi acquei gravemente aggrediti dall'attività predatoria di specie volatili.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2018 – 13.000.000;
   2019 – 13.000.000;
   2020 – 13.000.000.
48-ter. 28. Pili.

  Dopo il comma 301, inserire il seguente:.
  301-bis. Il campo di applicazione delle aliquote. di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche i soggetti che svolgono la propria attività su fondi agricoli condotti a titolo di comodato in forma verbale.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.
*48-ter. 17. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 301, inserire il seguente:.
  301-bis. Il campo di applicazione delle aliquote. di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche i soggetti che svolgono la propria attività su fondi agricoli condotti a titolo di comodato in forma verbale.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.
*48-ter. 29. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, Furnari.

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 250.000;
   2018: – 250.000;
   2019: – 250.000.
48-ter. 11. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. All'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le parole da «ad uso abitativo» alle parole «di cui all'articolo 2135 del codice civile» sono soppresse.
*48-ter. 8. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
  301-bis. All'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le parole da «ad uso abitativo» alle parole «di cui all'articolo 2135 del codice civile» sono soppresse.
*48-ter. 46. Sani.

AREA TEMATICA N. 49.
(Piano invasi).

(ART. 1, commi 302-304)

  Al comma 302, dopo le parole: reti acquedottistiche inserire le seguenti: anche per il loro ampliamento, la loro ristrutturazione e per la creazione di nuovi sistemi di interconnessione da attuare attraverso l'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1 comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 allegato 1 lettera c).

  Conseguentemente al comma 632 apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera c) sopprimere la parola: «anche»;
   2) dopo il secondo periodo inserire il seguente: «le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono destinate agli interventi di cui alla lettera c) del presente comma attraverso uno stanziamento di 500 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019».
49. 9. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 302, dopo le parole: reti acquedottistiche, inserire le seguenti: ovvero a implementare o realizzare nuovi impianti di captazione,.
*49. 2. Misiani.

  Al comma 302, dopo le parole: reti acquedottistiche, inserire le seguenti: ovvero a implementare o realizzare nuovi impianti di captazione,.
*49. 11. Daga, Zolezzi, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Al comma 302, dopo le parole: reti acquedottistiche, inserire le seguenti: ovvero a implementare o realizzare nuovi impianti di captazione,.
*49. 15. Cinzia Maria Fontana, Realacci.

  Al comma 302, dopo le parole: reti acquedottistiche, inserire le seguenti: ovvero a implementare o realizzare nuovi impianti di captazione,.
*49. 20. Abrignani.

  Al comma 302, dopo le parole: reti acquedottistiche, inserire le seguenti: ovvero a implementare o realizzare nuovi impianti di captazione,.
*49. 27. Romele.

  Al comma 303, dopo le parole: per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, aggiungere le seguenti: esecutiva ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni,.
**49. 1. La XIII Commissione.

  Al comma 303, dopo le parole: per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, aggiungere le seguenti: esecutiva ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni,.
**49. 23. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:
  304-bis. Per i comuni nel cui territorio insiste almeno un serbatoio idrico naturale utilizzato per l'emungimento di acqua destinata al consumo umano, che abbiano subito, per la crisi idrica dell'estate 2017, una consistente diminuzione del volume complessivo ed una conseguente riduzione del livello idrometrico rispetto al valore di riferimento naturale (zero altimetrico) e rispetto al livello massimo di oscillazione sostenibile dall'ecosistema del bacino, è prevista la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione di interventi volti a mitigare gli effetti dei danni ambientali prodottisi e ad affrontare le situazioni di crisi occupazionale ed economica conseguenti al deterioramento della qualità dell'ambiente.
  304-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
49. 25. Minnucci, Melilli, Borghi.

  Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
  304-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con le regioni interessate, si provvede all'individuazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza delle grandi derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate in zone 1 e 2 o ad elevato rischio idrogeologico. I progetti definitivi delle opere previste dal predetto decreto sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici; detta approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle stesse. L'ente di governo dell'ambito che utilizza la derivazione in via prevalente provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione di conclusione della conferenza costituisce anche variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, inclusi i piani paesaggistici. Per gli interventi di cui al presente comma, la regione costituisce autorità espropriante e può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al soggetto gestore del servizio idrico integrato che realizza le opere.
*49. 28. Romele.

  Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
  304-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con le regioni interessate, si provvede all'individuazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza delle grandi derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate in zone 1 e 2 o ad elevato rischio idrogeologico. I progetti definitivi delle opere previste dal predetto decreto sono approvati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici; detta approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle stesse. L'ente di governo dell'ambito che utilizza la derivazione in via prevalente provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione di conclusione della conferenza costituisce anche variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, inclusi i piani paesaggistici. Per gli interventi di cui al presente comma, la regione costituisce autorità espropriante e può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al soggetto gestore del servizio idrico integrato che realizza le opere.
*49. 29. Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
  304-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con le regioni interessate, si provvede all'individuazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza delle grandi derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate in zone 1 e 2 o ad elevato rischio idrogeologico. I progetti definitivi delle opere previste dal predetto decreto sono approvati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici; detta approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle stesse. L'ente di governo dell'ambito che utilizza la derivazione in via prevalente provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione di conclusione della conferenza costituisce anche variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, inclusi i piani paesaggistici. Per gli interventi di cui al presente comma, la regione costituisce autorità espropriante e può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al soggetto gestore del servizio idrico integrato che realizza le opere.
*49. 16. Cinzia Maria Fontana.

  Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
  304-bis. All'articolo 113, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».
**49. 22. La I Commissione.

  Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
  304-bis. All'articolo 113, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».
**49. 19. Fabbri, Marchi, Guerra.

AREA TEMATICA N. 49-bis.
(Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA).
(ART. 1, commi 305-308)

  Sopprimere i commi 305, 306, 307 e 308.
*49-bis. 3. Guidesi, Grimoldi, Castiello, Saltamartini.

  Sopprimere i commi 305, 306, 307 e 308.
*49-bis. 6. Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Sopprimere i commi 305, 306, 307 e 308.
*49-bis. 14. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere i commi 305, 306, 307 e 308.
*49-bis. 23. Senaldi.

  Al comma 305, sostituire le parole da: sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico fino a: legge 14 novembre 1995, n.481, con le seguenti: il Ministero dell'ambiente assume.
49-bis. 17. Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 306, inserire il seguente:
  306-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –250.000;
   2019: –250.000;
   2020: –250.000.
*49-bis. 1. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 306, inserire il seguente:
  306-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –250.000;
   2019: –250.000;
   2020: –250.000.
*49-bis. 8. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 307, aggiungere il seguente:
  307-bis. Analogamente a quanto previsto al comma 307 ed in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di vigilanza a tutela dei risparmiatori anche in considerazione dei nuovi compiti assegnati ai sensi del decreto legislativo 14 novembre 2016 n. 224, la Consob procede mediante selezione pubblica, nel limite di spesa di euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite massimo di 40 unità della relativa dotazione della pianta organica per mantenete elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali.
49-bis. 16. Tancredi.

  Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
  308-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 27 dopo le parole: «Il tributo è dovuto alle regioni.» è aggiunto il seguente periodo: «Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico-sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all'impianto, io sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani.»; al secondo periodo le parole: «Il gettito» sono sostituite con le seguenti: «Il restante gettito»;
   b) al comma 30, quarto, periodo, dopo le parole: «presentazione della dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita.».
*49-bis. 4. Simonetti, Guidesi, Allasia, Saltamartini.

  Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
  308-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 27 dopo le parole: «Il tributo è dovuto alle regioni.» è aggiunto il seguente periodo: «Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico-sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all'impianto, io sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani.»; al secondo periodo le parole: «Il gettito» sono sostituite con le seguenti: «Il restante gettito»;
   b) al comma 30, quarto, periodo, dopo le parole: «presentazione della dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita.».
*49-bis. 30. Costa, Galati.

AREA TEMATICA N. 49-ter.
(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
(ART. 1, commi 309-312)

  Al comma 311, dopo le parole anno 2018 aggiungere le seguenti:, così ripartito: 6,5 milioni di euro all'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e 500 mila euro all'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale.
49-ter. 28. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 312, aggiungere i seguenti:
  312-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 per incentivare i Comuni a promuovere e sostenere forme di multiproprietà delle autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone ai sensi dell'articolo 4 del decreto Ministeriale 27 marzo 1998.
  312-ter. La incentivazione di cui al comma 312-bis è ammessa a condizione che i servizi di uso collettivo ottimale e le forme di multiproprietà avvengano con autoveicoli elettrici.
  312-quater. Entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge è adottato il decreto del Ministero dell'ambiente per stabilire i criteri e le modalità di cui ai commi 312-bis e 312-ter.
  312-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 312-bis pari a 20 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49-ter. 3. Dell'Orco, Crippa, Spessotto, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
  312-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto elettriche e di colonnine per la ricarica elettrica ad uso residenziale e domestico da installare in aree private. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49-ter. 5. Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
  312-bis. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile su gomma e acqua in utilizzo nelle regioni che superano le soglie di allarme di cui all'allegato XII della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il retrofit e per il revamping del materiale rotabile su gomma e acqua la cui dotazione è di 10 milioni di euro per ogni annualità a partire dal 2018 fino al 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma.
49-ter. 6. Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Crippa, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
  312-bis. Al fine di favorire il rinnovo, nonché la riqualificazione elettrica e il miglioramento dell'efficienza energetica del materiale rotabile su gomma e acqua in utilizzo nelle regioni che superano le soglie di allarme di cui all'allegato XII della direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Agli oneri di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49-ter. 7. Dell'Orco, Spessotto, Sorial, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Crippa, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Dopo il comma 312 aggiungere il seguente:
  312-bis. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera prodotte nelle attività di allevamento zootecnico con particolare riferimento a quelle provenienti da installazioni localizzate nelle regioni del Bacino Padano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, per l'adozione di interventi per la limitazione delle predette emissioni in atmosfera, con specifico riferimento al contrasto di quelle prodotte dallo spargimento di liquami e dall'uso fertilizzanti sulla base di un approccio integrato delle fonti inquinanti emissive e di una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari, a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49-ter. 10. Busto, Zolezzi, Crippa, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto.

  Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
  312-bis. Al fine di consentire all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale di adeguare la propria struttura operativa e organizzativa per far fronte ai compiti istituzionali straordinari richiesti dal Commissario Straordinario alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia del 2016 e dalle Regioni e i Comuni interessati, di approfondimento conoscitivo, monitoraggio del rischio idrogeologico e aggiornamento delle mappe di rischio quale supporto alle attività per la localizzazione di aree insediativi provvisorie e permanenti e di previsione urbanistica per la ricostruzione; nonché per consentire la più rapida apertura di sedi territoriali dell'Autorità nelle Regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio e il loro allestimento, è assegnato uno stanziamento annuo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Per l'adeguamento della propria struttura organizzativa l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è altresì autorizzata, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un idoneo contingente di personale nei limiti della propria dotazione organica. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49-ter. 25. Realacci, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
  312-bis. All'articolo 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) dopo la parola «definisce» aggiungere le seguenti parole: «entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge»;
    2) dopo le parole «ordinamento giuridico» aggiungere le seguenti parole: «ed economico»;
    3) dopo le parole «legge 14 novembre 1995, n. 481», aggiungere le seguenti: «In sede di prima applicazione».
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Per le finalità del presente comma l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio.»
*49-ter. 21. Tancredi.

  Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
  312-bis. All'articolo 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) dopo la parola «definisce» aggiungere le seguenti parole: «entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge»;
    2) dopo le parole «ordinamento giuridico» aggiungere le seguenti parole: «ed economico»;
    3) dopo le parole «legge 14 novembre 1995, n. 481», aggiungere le seguenti: «In sede di prima applicazione».
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Per le finalità del presente comma l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio.»
*49-ter. 27. Cera.

  Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
  312-bis. All'articolo 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) dopo la parola «definisce» aggiungere le seguenti parole: «entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge»;
    2) dopo le parole «ordinamento giuridico» aggiungere le seguenti parole: «ed economico»;
    3) dopo le parole «legge 14 novembre 1995, n. 481», aggiungere le seguenti: «In sede di prima applicazione».
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Per le finalità del presente comma l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio.»
*49-ter. 22. Labriola, Palese.

  Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
  312-bis. All'articolo 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) dopo la parola «definisce» aggiungere le seguenti parole: «entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge»;
    2) dopo le parole «ordinamento giuridico» aggiungere le seguenti parole: «ed economico»;
    3) dopo le parole «legge 14 novembre 1995, n. 481», aggiungere le seguenti: «In sede di prima applicazione».
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Per le finalità del presente comma l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio.»
*49-ter. 29. Dell'Aringa, Giampaolo Galli, Misiani.

  Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
  312-bis. All'articolo 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) dopo la parola «definisce» aggiungere le seguenti parole: «entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge»;
    2) dopo le parole «ordinamento giuridico» aggiungere le seguenti parole: «ed economico»;
    3) dopo le parole «legge 14 novembre 1995, n. 481», aggiungere le seguenti: «In sede di prima applicazione».
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Per le finalità del presente comma l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio.»
*49-ter. 19. Tancredi.

  Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
  312-bis. All'articolo 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) dopo la parola «definisce» aggiungere le seguenti parole: «entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge»;
    2) dopo le parole «ordinamento giuridico» aggiungere le seguenti parole: «ed economico»;
    3) dopo le parole «legge 14 novembre 1995, n. 481», aggiungere le seguenti: «In sede di prima applicazione».
   b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Per le finalità del presente comma l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio.»
*49-ter. 20. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

AREA TEMATICA N. 50.
(Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi).
(ART. 1, comma 313)

  Dopo il comma 313 aggiungere i seguenti:
  313-bis. All'articolo 20, al comma 3, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «66 milioni di euro».
  313-ter. All'articolo 20, comma 5, sopprimere le lettere f) e g), e dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Il prestito di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 febbraio 2015, n. 283, è prorogato, per l'importo non ancora speso alla data della conversione in legge del presente decreto-legge, fino all'aggiudicazione del trasferimento della proprietà del Gruppo ILVA e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria del Gruppo ILVA. Il predetto prestito è rimborsato nell'anno 2019 con le modalità previste dal comma 6-bis dell'articolo 1 del predetto decreto-legge.

  Conseguentemente all'articolo 1 dopo il comma 562 aggiungere il seguente:
  562-bis. A decorrere dal 19 gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 7,5 percento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto.
50. 23. Marcon, Pannarale, Pellegrino, Pastorino, Paglia, Melilla.

  Dopo il comma 313 aggiungere il seguente:
  313-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al terzo periodo. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.

  Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 10.000.000.
50. 65. Pastorelli, Locatelli.

AREA TEMATICA N. 51.
(Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia – Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo).

(ART. 1, commi 314-324)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 316, lettera c), sostituire le parole:, e gestione con le seguenti: , gestione coordinamento;
   b) dopo il comma 316 inserire il seguente:
  316-bis. L'Agenzia svolge le attività di cui al comma 316 anche in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano secondo le modalità definite con le convenzioni di cui al comma 9;
   c) al comma 322, primo periodo, sostituire le parole da: e la stipula di apposite convenzioni fino alla fine del periodo con le seguenti: oppure tramite la stipula di apposite convenzioni per la definizione delle attività di collaborazione tra l'Agenzia e i soggetti interessati, in particolare le strutture meteorologiche regionali o servizi meteorologici regionali del SNPA di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132;
   d) al comma 323, sostituire le parole: del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le seguenti: della Presidenza del Consiglio del Ministri;
   e) dopo il comma 324, aggiungere i seguenti:
  324-bis. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano dal relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
  324-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più decreti ministeriali per disciplinare in modo organico il settore della meteorologia privata, riconoscere giuridicamente la figura professionale del Meteorologo civile e disciplinare un sistema nazionale in grado di assicurare gli indispensabili controlli circa la preparazione tecnico scientifica e la condotta deontologica dei soggetti privati 1 quali, a scopi commerciali ovvero non commerciali, elaborino modelli matematici previsionali o eroghino al cittadini ovvero alle imprese informazioni in ambito meteorologico.
51. 31. Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo il comma 318, aggiungere i seguenti:
  318-bis. Al fine di assicurare adeguato indennizzo dei danni provocati dal lupo al settore agricolo e zootecnico del Paese, nel rispetto della normativa comunitaria, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.
  318-ter. Il fondo è finalizzato a garantire un'adeguata copertura alla finalità di indennizzo dei danni provocati dal lupo al settore agricolo e zootecnico, ad integrazione delle previsioni di cui all'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  318-quater. Le risorse sono ripartite secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 marzo di ogni anno.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 624, primo periodo, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 12.585.300 euro per l'anno 2018 e di 48.868.200 euro per l'anno 2019, di 130.812.100 euro per l'anno 2020.
*51. 18. Tancredi.

  Dopo il comma 318, aggiungere i seguenti:
  318-bis. Al fine di assicurare adeguato indennizzo dei danni provocati dal lupo al settore agricolo e zootecnico del Paese, nel rispetto della normativa comunitaria, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.
  318-ter. Il fondo è finalizzato a garantire un'adeguata copertura alla finalità di indennizzo dei danni provocati dal lupo al settore agricolo e zootecnico, ad integrazione delle previsioni di cui all'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  318-quater. Le risorse sono ripartite secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 marzo di ogni anno.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 624, primo periodo, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 12.585.300 euro per l'anno 2018 e di 48.868.200 euro per l'anno 2019, di 130.812.100 euro per l'anno 2020.
*51. 26. Oliverio.

  Dopo il comma 318 sono aggiunti i seguenti:
  318-bis. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432.
  318-ter. Per le finalità di cui al comma 318-bis, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 250.000 euro annui per l'anno 2018.
  318-quater. Dal 1o gennaio 2019 è fatto divieto di commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432 ed è obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti modificazioni:
   2018: – 250.000.
51. 29. Realacci, Borghi, Misiani, Mariani, Braga, Bergonzi, Cominelli, Giovanna Sanna, Gadda, Valiante, Stella Bianchi, Zardini, Carrescia, Marroni, Tino Iannuzzi, Terzoni, Micillo, De Rosa, Zolezzi, Daga, Cristian Iannuzzi, Castiello, Vella, Pellegrino, Zaratti, Pastorelli.

  Dopo il comma 324 inserire i seguenti:
  324-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 e nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate, per il triennio 2018-2020, in deroga alla normativa vigente in materia di capacità assunzionali, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il contingente necessario ad assicurare le suddette attività. A tal fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle Regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento.
  324-ter. Per le finalità assunzionali di cui al comma 324-bis, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate ad utilizzare graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, con validità in corso, banditi dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ovvero da altre Agenzie regionali o delle Province autonome. L'inquadramento verrà effettuato mediante l'utilizzo delle tabelle di equiparazioni vigenti ovvero, in caso di graduatorie di concorso per Tecnologo o Ricercatore, non equiparati ai sensi della normativa vigente, mediante inquadramento nel profilo di collaboratore tecnico professionale esperto.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000.
51. 27. Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo il comma 324 aggiungere i seguenti:
  324-bis. Al fine di sviluppare la raccolta differenziata nell'ambito di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e al fine di conseguire una maggiore tutela dell'ambiente tramite la riduzione di emissioni nell'atmosfera è istituto il piano denominato «Riciclo totale» per la cui attuazione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stanziato un apposito fondo di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.
  324-ter. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 324-bis e a valere sul fondo di cui al medesimo comma sono adottate le seguenti misure:
   a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge su tutto il territorio nazionale sono costituiti otto distretti di riciclo comprendenti al loro interno impianti in grado di selezionare tutte le tipologie di materiali secchi, ivi compresi i rifiuti rinvenienti dall'attività di spazzamento delle strade pubbliche, i materiali decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché il residuo secco rimanente al termine della raccolta differenziata;
   b) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono realizzati otto impianti di gestione anaerobica del rifiuto organico differenziato e di quello proveniente dal sottovaglio degli impianti di trattamento meccanico biologico (tmb) e relativi impianti di compostaggio del digestato, con dimensioni atte a soddisfare le esigenze del bacino regionale servito;
   c) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla ristrutturazione ovvero all'implementazione degli impianti di trattamento meccanico biologico (tmb) dei rifiuti indifferenziati esistenti al fine di elevare il recupero di materia per evitare il conferimento in discarica degli scarti prodotti;
   d) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua una ricognizione su tutto il territorio nazionale finalizzata alla mappatura degli impianti esistenti per il trattamento del rifiuto indifferenziato;
   e) realizzazione di nuovi impianti per il trattamento del rifiuto indifferenziato nelle aree del territorio nazionale che ne siano prive sulla base delle risultanze della ricognizione di cui alla lettera d);
   f) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge revoca dell'autorizzazione ad operare fino a saturazione del carico termico per gli impianti di incenerimento con recupero energetico con conseguente divieto di incenerire i rifiuti urbani indifferenziati non appartenenti al territorio regionale di appartenenza dell'impianto;
   g) destinazione al recupero di materia del combustibile da rifiuti (CDR) e del combustibile solido secondario (CSS) prodotto dagli impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato, lo scarto fine nastro degli impianti di selezione del rifiuto secco, nonché del rifiuto secco rimanente dopo la raccolta differenziata;
   h) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'ecotassa sulle discariche per i materiali riciclabili provenienti dal sopravaglio e sottovaglio degli impianti trattamento meccanico biologico (tmb) nonché per il conferimento delle plastiche miste (plasmix) è aumentata del 50 per cento per i materiali contraddistinti dai codici CER di cui Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, di seguito riportati:
    1. 191210 CDR;
    2. 191212 rifiuti da impianti di trattamento meccanico dei rifiuti;
    3. 150102 imballaggi in plastica;
    4. 101199 rifiuti di vetroresina;
    5. 191204 plastica e gomma;
    6. 101103 scarti in fibra di vetro;
    7. 030307 scarti di recupero carta e cartone;
    8. 200110 scarti di fibre di tessuti;
    9. 150105 poliaccoppiati scarti compositi.

  324-quater. L'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 10 agosto 2016 sono abrogati.
  324-quinquies. L'attuazione dei commi da 324-bis a 324-quater è demandata ad un Decreto del Presidente del consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  324-sexies. Dall'attuazione dei commi 324-bis a 324-quater discendono oneri pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente:
   a) al comma 41 la lettera b) è soppressa;
   b) dopo il comma 41 inserire i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
51. 14. Zaratti, Formisano, Kronbichler, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 324 aggiungere i seguenti:
  324-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall'articolo 21, comma 4, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 1307, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «informazione ambientale», aggiungere, le seguenti: «nonché per i ricorsi previsti dall'articolo 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349 e 146, comma 12, del decreto legislativo n. 42/2004».
  324-ter. All'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 dopo la parola: «atti» sono aggiunte: «procedimentali, amministrativi e giudiziari».
  324-quater. All'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) dopo le parole: «esercitano attività economica» sono aggiunte le seguenti: «ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000.
51. 16. Kronbichler, Formisano, Zaratti, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Aggiungere i seguenti commi:
  324-bis. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Fondo per cambiamenti climatici, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, per l'erogazione di finanziamenti destinati all'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici nonché per interventi di manutenzione, riqualificazione e adattamento degli spazi pubblici e di allarme per la messa in sicurezza dei cittadini.
  324-ter. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con proprio decreto i criteri di accesso e valutazione dei processi.
  324-quater. La dotazione del Fondo di cui al comma 324-bis può essere incrementata mediante la compartecipazione di risorse europee o regionali.

  Conseguentemente, all'articolo 1 dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
  621. Per gli anni dal 2018 al 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
51. 4. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia, Melilla.

  Aggiungere i seguenti commi:
  324-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Conferenza internazionale di Parigi COP21, a decorrere dal 1o gennaio 2018 è introdotto un costo minimo per le emissioni di CO2 in atmosfera da applicare nel settore di generazione termoelettrica per i soli impianti soggetti alla direttiva europea 87/2003 e successive modificazioni, nell'ottica di avviare un programma di interventi che consentano di:
   a) perseguire e attuare gli impegni internazionali di riduzione delle emissioni di CO2 responsabili dei cambiamenti climatici, dando stabilità alla politica energetica ambientale nazionale attraverso un meccanismo che permetta di garantire un livello minimo di internalizzazione dei costi ambientali per la generazione termoelettrica;
   b) stabilizzare le entrate dello Stato in relazione alle previsioni di vendita delle quote di emissioni ai sensi della direttiva 87/2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità Europea, per alcuni settori produttivi, tra cui la generazione termoelettrica;
   c) assicurare un gettito prevedibile da destinare a strumenti a sostegno dell'occupazione nei settori maggiormente esposti alla riforma dei sistemi energetici nonché a strumenti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e efficienza energetica.

  324-ter. Il costo minimo per il 2018 è stabilito in 20 euro per ciascuna tonnellata emessa di CO2 dai suddetti impianti. Il costo minimo è incrementato annualmente a partire dal 2018 in maniera lineare fino a raggiungere il valore di 30 euro per ciascuna tonnellata di CO2 al 2022. Il costo minimo per tonnellata di emissione di CO2 si applica ai volumi di emissione degli impianti del settore elettrico come calcolati in ottemperanza alle prescrizioni derivanti dall'applicazione della direttiva 87/2003. Il costo minimo include il valore che gli operatori sono tenuti a pagare in ottemperanza della direttiva 87/2003, acquistando all'asta i permessi di emissione.
  324-quater. La differenza tra il costo minimo definito per l'anno in corso ed il valore dei diritti di emissione scambiati sui mercati europei è calcolata mensilmente dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Il GME è tenuto a pubblicare sul suo sito internet, entro il 10 di ogni mese il valore calcolato ai sensi del comma 2. Tale differenza è denominata valore residuale costo emissioni.
  324-quinquies. Qualora il valore residuale costo emissioni come calcolato dal GME risulti positivo, gli operatori degli impianti sono tenuti a pagare alla Agenzia delle Entrate, entro il 25esimo giorno del mese successivo, il valore residuale costo emissioni moltiplicato per il numero di tonnellate di CO2 emesso nel mese dai relativi impianti. Qualora il prezzo delle quote di emissione ai sensi della Direttiva 87/2003 sia uguale o superiore al costo minimo come aggiornato annualmente, ed il valore residuale costo emissioni risulti nullo o negativo, nulla è dovuto dagli operatori per effetto del presente provvedimento.
  324-sexies. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un apposito fondo per gli interventi previsti al comma 1, lettera c).
51. 5. Marcon, Pellegrino, Pastorino, Paglia, Melilla.

AREA TEMATICA N. 52.
(Interventi urgenti per la sicurezza stradale).
(ART. 1, commi 325-327)

  Al comma 325, primo periodo, la parola: 100 è sostituita dalla seguente: 270 e al secondo periodo le parole: n. 40 unità nel 2018, 30 nel 2019 e 30 nel 2020 sono sostituite dalle seguenti: n. 200 unità nel 2018, 50 nel 2019 e 20 unità nel 2020;

  Conseguentemente, al comma 380 sostituire le parole: di euro 11.537.000 per l'anno 2018, di euro 12.690.000 per l'anno 2019 e di euro 13.843.000 a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di euro 17.686.000 per l'anno 2018, di euro 19.607.000 per l'anno 2019 e di euro 20.376.100 a decorrere dall'anno 2020.
52. 10. Carnevali.

  Dopo il comma 325, aggiungere i seguenti:
  325-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  325-ter. La sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018.
* 52. 19. Abrignani.

  Dopo il comma 325, aggiungere i seguenti:
  325-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  325-ter. La sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018.
* 52. 20. Francesco Saverio Romano, Galati.

  Dopo il comma 327, aggiungere i seguenti commi:
  327-bis. Al fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2018.
  327-ter. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra i seguenti interventi:
   a) ampliamento della carreggiata nel comune di Capalbio da 2 corsie a 4 corsie per circa 15 chilometri per complessivi 43 milioni di euro;
   b) realizzazione di 3 cavalcavia in sostituzione degli accessi a raso in località: Capalbio Scalo (Comune di Capalbio), Quattro Strade (Comune di Orbetello), Loc. Uccellina Incrocio con Strada 56 di San Donato Prov.le n. (comune di Orbetello) per un totale di 6 milioni di euro;
   c) interventi per rendere trasparente il rilevato stradale ai fini dei corretto smaltimento ovvero definizione delle acque di monte verso valle nel tratto di S.S. Aurelia da Loc. Patanella, comune di Orbetello, ad Albinia per un totale di 4 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018 -53.000.000;
   2019: –
   2020: –
52. 15. Nicchi, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Cimbro.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327-bis. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21), entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, emana un decreto ministeriale per la concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminal ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
52. 14. Franco Bordo, Mognato, Folino, Cimbro, Mongiello, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 327, inserire il seguente:
  327-bis. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal presente comma, i soggetti titolari delle concessioni autostradali sono obbligati ad affidare una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e relative a medesime concessioni autostradali mediante procedura di evidenza pubblica; la restante quota può essere realizzata da società direttamente o indirettamente controllate o collegate, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.»;
   b) al comma 3, le parole: «del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento, » sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti di cui al comma 1, relativi agli affidamenti,» e le parole: «rispetto al limite indicato» dalle seguenti: «rispetto ai limiti indicati».
52. 32. Bargero, Tullo, Carrescia, Lorenzo Guerini, Giampaolo Galli, Fiorio, Mazzoli, Borghi, Rossomando, Arlotti, Galperti, Paolo Rossi, D'Ottavio, Senaldi, Baruffi, Schirò, Incerti, Ginefra, Gasparini, Gandolfi, Berretta, Bonaccorsi, Sgambato, D'Incecco, Beni, Ginoble, Giacobbe, Lattuca, Giovanna Sanna, Montroni, Lodolini, Pagani, Giulietti, Bruno Bossio, Marchetti, Becattini, Manzi, Manfredi, Fregolent, Damiano, Morani, Marroni, Ventricelli, Franco Cassano, Casellato, Casati, Censore, Crivellari, Gadda, Iori, Tartaglione, Malpezzi, Iacono, Tentori, Berlinghieri, Carocci, Capone, Ermini, Fabbri, Lavagno, Fusilli, Paola Bragantini, Patrizia Maestri, Peluffo, Petrini, Taricco, Parrini, Scuvera, Carra, Gnecchi, Ferrari, Marco Di Maio, Marantelli, Cova, La Marca, Fedi, Sanga, Cuomo, Martella, Di Lello, Valiante, Terrosi, Luciano Agostini, Sbrollini, Piccoli Nardelli, Preziosi, Cinzia Maria Fontana, Donati, Dallai, Carbone, Romanini, Bergonzi, Lauricella, Famiglietti, Brandolin, Bonomo, Vico, Losacco, Boccuzzi, Bazoli, Cominelli, Prina, Misiani, Lacquaniti, Pisicchio, Portas, Pastorino.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente comma:
  327-bis. Al fine di procedere alla regolarizzazione dei rapporti con Trenitalia S.p.A. relativi ai servizi ferroviari regionali nelle Regioni a statuto speciale e indivisi già eserciti, è stanziato un importo pari a 18.000.000 euro per l'anno 2018 e 20.000.000 euro per l'anno 2019. Nelle more della definizione dei relativi rapporti contrattuali e nel rispetto della vigente normativa europea è inoltre autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia S.p.A. delle somme dovute in relazione a detti servizi, nel limite delle risorse già impegnate, ivi inclusi i residui perenti, nonché di quelle iscritte in bilancio. Con apposito Atto sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Trenitalia S.p.A. si procede alla ricognizione dei relativi rapporti contrattuali e alla programmazione dei servigi a tutto il 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede ad affidare i servizi relativi agli anni 2020 e seguenti ai sensi degli articoli 5 e 7 del Regolamento (CE) 1370/2007.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –15.000.000;
   2019: –20.000.000;
*52. 34. Carloni, Fanucci.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente comma:
  327-bis. Al fine di procedere alla regolarizzazione dei rapporti con Trenitalia S.p.A. relativi ai servizi ferroviari regionali nelle Regioni a statuto speciale e indivisi già eserciti, è stanziato un importo pari a 18.000.000 euro per l'anno 2018 e 20.000.000 euro per l'anno 2019. Nelle more della definizione dei relativi rapporti contrattuali e nel rispetto della vigente normativa europea è inoltre autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia S.p.A. delle somme dovute in relazione a detti servizi, nel limite delle risorse già impegnate, ivi inclusi i residui perenti, nonché di quelle iscritte in bilancio. Con apposito Atto sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Trenitalia S.p.A. si procede alla ricognizione dei relativi rapporti contrattuali e alla programmazione dei servigi a tutto il 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede ad affidare i servizi relativi agli anni 2020 e seguenti ai sensi degli articoli 5 e 7 del Regolamento (CE) 1370/2007.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –15.000.000;
   2019: –20.000.000;
*52. 36. Garofalo.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327-bis. All'articolo 703 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 15-quinquies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al quinto comma, dopo la parola: «realizzati» secondo periodo, sono inserite le parole: «o acquisiti»;
   b) al quinto comma, secondo periodo, le parole: «inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC» sono sostituite dalle parole: «inseriti nel contratto di programma o approvati dall'ENAC»;
   c) al sesto comma, dopo la parola: «realizzati» sono inserite le parole: «o acquisiti»;
   d) al sesto comma, dopo le parole: «alcun rimborso» sono inserite le parole: «salvo quelli per cui sia stata autorizzata la realizzazione o l'acquisizione dall'ENAC, per i quali spetta un rimborso pari al valore contabile residuo da contabilità analitica regolatoria»;
   e) al settimo comma, le parole: «salvo diversa e motivata determinazione dall'ENAC,» sono sostituite dalle parole: «salvo diversa determinazione dell'ENAC motivata»;
   f) l'ottavo comma, dopo le parole: «precedente concessionario» è inserita la parola: «almeno».
** 52. 24. Paola Bragantini, Guerra.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327-bis. All'articolo 703 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 15-quinquies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al quinto comma, dopo la parola: «realizzati» secondo periodo, sono inserite le parole: «o acquisiti»;
   b) al quinto comma, secondo periodo, le parole: «inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC» sono sostituite dalle parole: «inseriti nel contratto di programma o approvati dall'ENAC»;
   c) al sesto comma, dopo la parola: «realizzati» sono inserite le parole: «o acquisiti»;
   d) al sesto comma, dopo le parole: «alcun rimborso» sono inserite le parole: «salvo quelli per cui sia stata autorizzata la realizzazione o l'acquisizione dall'ENAC, per i quali spetta un rimborso pari al valore contabile residuo da contabilità analitica regolatoria»;
   e) al settimo comma, le parole: «salvo diversa e motivata determinazione dall'ENAC,» sono sostituite dalle parole: «salvo diversa determinazione dell'ENAC motivata»;
   f) l'ottavo comma, dopo le parole: «precedente concessionario» è inserita la parola: «almeno».
**52. 35. Marchi.

  Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
  329-bis. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, l'ENAC, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di turn over nonché di facoltà assunzioni, è autorizzato, in considerazione dei significativi incrementi degli investimenti in opere aeroportuali, del numero dei passeggeri e delle merci trasportate, a procedere, previo svolgimento di procedure selettive pubbliche, alle assunzioni di 93 unità di personale appartenenti alle categorie professionali ed operative, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4 comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per lo svolgimento, in particolare, di attività di certificazione, ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche.

  Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:
  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 12.535.300 euro per l'anno 2018 e di 48.818.200 euro per l'anno 2019, di 130.762.100 euro per l'anno 2020, 174.958.500 euro per l'anno 2021, 164.254.300 euro per l'anno 2022, di 118.750.700 euro per l'anno 2023, di 103.546.400 euro per l'anno 2024, di 134.342.100 euro per l'anno 2025, di 144.337.900 euro per l'anno 2026, di 136.033.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 139.333.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
52. 37. Mognato, Franco Bordo, Murer, Zoggia, Cimbro, Marcon.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327-bis. Per interventi urgenti nella città di Matera, designata Capitale Europea della Cultura per il 2019, finalizzati a migliorare l'accoglienza, l'accessibilità dei visitatori e turisti, il sistema di sicurezza della mobilità e il decoro urbano, nonché per l'attuazione del programma culturale da parte della Fondazione Matera-Basilicata 2019, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro nel 2018 e di 20 milioni di euro nel 2019. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 40 milioni di euro nel 2018 e 20 milioni di euro nel 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
52. 1. Antezza, Covello, Vico.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327-bis. All'articolo 29, comma 1-ter, lettera b), capoverso 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche già omologati per l'istallazione e la circolazione su strada da parte di enti statali di altro Stato dell'Unione europea, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle omologazioni rilasciate dai suddetti enti statali.».
52. 41. Sorial.

AREA TEMATICA N. 52-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo).
(ART. 1, comma 328)

  Dopo il comma 328, aggiungere i seguenti:
  328-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale rientranti nelle autorità di sistema portuale di cui all'Allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi portuali afferenti merci e passeggeri di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta funzionalità dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali di cui al presente comma, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
  328-ter. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 328-bis, ovvero i concessionari, a far data dal 1o gennaio 2018, possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, per la revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da quelli doganali, l'intestatario, ovvero il concessionario, allega all'atto di aggiornamento apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla utilizzazione dei depositi per operazioni e servizi portuali di cui al comma 328-bis, in base ad autorizzazione della competente autorità di sistema portuale. Resta fermo l'obbligo di dichiarare in catasto, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta funzionalità degli stessi alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 328-bis.
  328-quater. Limitatamente all'anno di imposizione 2018, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 328-ter, presentati entro il 15 giugno 2018, le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili già censiti hanno effetto dai 1o gennaio 2018.
  328-quinquies. Gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli di cui al comma 328-bis, che sono destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica, per la quale resta fermo quanto disposto al secondo periodo del comma 328-bis.
  328-sexies. Entro il 30 settembre 2018, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 328-quater, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1o gennaio 2018; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2018, il decreto per ripartire il contributo annuo nell'importo massimo di 11 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2018. A decorrere dall'anno 2019, il contributo annuo nell'importo massimo di 11 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2019, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2019, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2018 ai sensi del comma 328-ter e a quelle già iscritte in catasto dal 1o gennaio 2018. Entro il 30 aprile 2020, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 11 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2018 ai sensi del comma 328-ter, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1o gennaio 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 28.000.000;
   2019: – 28.000.000;
   2020: – 28.000.000.
52-bis. 7. Tullo, Guerra, Carrescia.

  Dopo il comma 329 aggiungere i seguenti:
  329-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale rientranti nelle Autorità di sistema portuale di cui all'Allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi portuali afferenti merci e passeggeri di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta funzionalità dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali di cui al presente comma, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
  329-ter. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 1, ovvero i concessionari, a far data dal 1o gennaio 2018, possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, per la revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 1. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da quelli doganali, l'intestatario, ovvero il concessionario, allega all'atto di aggiornamento apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla utilizzazione dei depositi per operazioni e servizi portuali di cui al comma 1, in base ad autorizzazione della competente autorità di sistema portuale; resta fermo l'obbligo di dichiarare in catasto, ai sensi dell'articolo 20 del Regio Decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta funzionalità degli stessi alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 1.
  329-quater. Limitatamente all'anno di imposizione 2018, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 329-ter, presentati entro il 15 giugno 2018, le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili già censiti hanno effetto dal 1o gennaio 2018.
  329-quinquies. Gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli di cui al comma 1, che sono destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma 1, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle dei gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto.
  329-sexies. Entro il 30 settembre 2018, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 3, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1o gennaio 2018; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2018, il decreto per ripartire il contributo annuo nell'importo massimo di 11 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2018. A decorrere dall'anno 2019, il contributo annuo nell'importo massimo di 11 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2019, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2019, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2018 ai sensi del comma 2 e a quelle già iscritte in catasto dal 1o gennaio 2018. Entro il 30 aprile 2020 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 11 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2018 ai sensi del comma 329-ter, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1o gennaio 2018.
  329-septies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 329-bis a 329-sexies, pari a 28 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
52-bis. 8. Oliaro, Catalano, Monchiero.

AREA TEMATICA N. 52-ter.
(Contributo per l'attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica).
(ART. 1, comma 329)

  Dopo il comma 329, inserire i seguenti:
  329-bis. Al fine di garantire gli investimenti in infrastrutture di automazione leggera e la digitalizzazione della logistica per le regioni del Paese, interessate dal progetto Belt and Road, per gli anni 2018-2022 e fino ad un importo di 30 milioni di euro, il soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (PLN), di cui all'articolo 61-bis del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzato a contrarre un mutuo con la BEI di pari importo. A tale scopo il suddetto soggetto attuatore redige il progetto preliminare a base dell'investimento nel limite di spesa di 900.000 euro per l'anno 2018. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni nella convenzione con il citato soggetto attuatore.
  329-ter. Per dotare dei necessari mezzi propri il soggetto attuatore di cui al comma 329-bis, anche in deroga alle disposizioni vigenti, le autorità di sistema portuale e le società a totale o parziale partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, operanti nei settori dell'intermodalità, dei trasporti, della promozione industriale, della logistica e dell'informatica sono autorizzate ad acquisire quote del capitale del soggetto attuatore di cui al comma 329-bis nel rispetto del disposto del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fino ad un importo totale massimo, inclusivo di eventuale sovrapprezzo, di 5 milioni di euro.
  329-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuerà, gli opportuni strumenti atti a garantire l'investimento della BEI.

  Conseguentemente, alla tabella A , voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –900.000;
52-ter. 3. Tullo, Pagani, Brandolin.

  Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
  329-bis. L'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 88 è sostituito dal seguente:
  «1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999, sono dirette ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per interventi di efficientamento energetico, come stabiliti dal decreto di cui al comma 6, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla trasformazione dei motori per un utilizzo del GNL quale combustibile.
  3. Le presenti disposizioni si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2017 o in tale anno avviati da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'articolo 143 del codice della navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, sempreché gli investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea.
  4. Per «investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2017» si intendono esclusivamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti che alla data del 1o gennaio 2017 erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione e per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o negli anni successivi.
  5. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per iniziative di investimento relative alle unità navali di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche: finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.
  6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto individua gli interventi considerati ammissibili e i criteri e modalità di concessione dei contributi relativi al finanziamento di progetti nel campo navale.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –40.000.000;
   2019: –40.000.000;
   2020: –40.000.000.
52-ter. 1. Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 329 aggiungere il seguente:
  329-bis. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
*52-ter. 9. Garofalo.

  Dopo il comma 329 aggiungere il seguente:
  329-bis. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
*52-ter. 34. Carloni.

  Dopo il comma 329 aggiungere il seguente:
  329-bis. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
*52-ter. 26. Latronico.

  Dopo il comma 329 aggiungere il seguente:
  329-bis. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
*52-ter. 23. Biasotti.

  Dopo il comma 329 aggiungere il seguente:
  329-bis. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
*52-ter. 14. Catalano, Mucci, Oliaro, Galgano.

  Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
  329-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11-quinquies, aggiungere il seguente:
  «11-sexies. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo è destinato al finanziamento della demolizione dei carri merci non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria che, alla data del 1o gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e che siano entrati in servizio da almeno venti anni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri e le modalità di ammissione al programma di cui al presente comma.»

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
52-ter. 35. Carloni, Fanucci.

  Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
  329-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11-quinquies, aggiungere il seguente:
  «11-sexies. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato al finanziamento della demolizione dei carri merci non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria che, alla data del 1o gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e che siano entrati in servizio da almeno venti anni Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri e le modalità di ammissione al programma di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti variazioni:
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000;
   2020: –4.000.000.
**52-ter. 13. Garofalo.

  Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
  329-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11-quinquies, aggiungere il seguente:
  «11-sexies. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato al finanziamento della demolizione dei carri merci non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria che, alla data del 1o gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e che siano entrati in servizio da almeno venti anni Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri e le modalità di ammissione al programma di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti variazioni:
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000;
   2020: –4.000.000.
**52-ter. 27. Latronico.

  Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
  329-bis. Al fine di consentire la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione, così come definite dall'articolo 5, comma 9, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nei porti di categoria II, classe I e II, è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di 10 milioni di euro. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto ad individuare i porti che necessitano di urgenti interventi di manutenzione, con particolare riferimento alla costruzione di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali, al fine di garantire il ripristino delle condizioni necessarie ad assicurare la fruizione delle connesse funzioni infrastrutturali. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, le disposizioni della presente legge si applicano, in deroga all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, anche ai porti di categoria II, classe III, i quali sono individuati secondo la procedura descritta, sentite le regioni interessate.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000,000;
   2019: –10.000,000;
   2020: –10.000.000.
52-ter. 19. Mongiello.

  Dopo il comma 329 aggiungere il seguenti:
  329-bis. Alle concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, o dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto di concessione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –3.595.000;
   2019: –3.595.000;
   2020: –3.595.000.
52-ter. 24. Arlotti, Marchetti, Antezza.

  Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
  329-bis. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica ed i trasporti cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti e delle associazioni di categoria più rappresentative, che svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di Governo nel settore della logistica e dei trasporti e si avvale della Società RAM – Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. per le funzioni di segretariato tecnico. Per il funzionamento del Partenariato per la logistica ed i trasporti è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per l'anno 2018 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il Partenariato per la logistica ed i trasporti presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato della logistica e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate la composizione del Partenariato e le modalità di organizzazione e gestione delle attività.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: –500,000;
   2019: –100.000;
   2020: –100.000.
52-ter. 28. La IX Commissione.

  Dopo il comma 329, aggiungere i seguenti:
  329-bis. Al fine di dare attuazione alle azioni 3.6 e 7.3 del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015:
   a) al comma 2-ter dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare»;
   b) al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006 n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera f) del comma 2, dell'articolo 1, dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare,»;
    2) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti; «e della modalità di trasporto per vie navigabili interne»;
    3) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Ai fini della tutela dell'ambiente e del territorio, agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce, di qualunque tipo, per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima in luogo della modalità stradale, è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco. Se la merce è trasportata in contenitori, il contributo include il conteggio del peso del contenitore ed è erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole. Le modalità e la procedura per la corresponsione del contributo sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

  329-ter. Agli oneri derivanti dal comma 329-bis, valutati in euro 1.500.000,00, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*52-ter. 29. La IX Commissione.

  Dopo il comma 329, aggiungere i seguenti:
  329-bis. Al fine di dare attuazione alle azioni 3.6 e 7.3 del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015:
   a) al comma 2-ter dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare»;
   b) al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006 n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera f) del comma 2, dell'articolo 1, dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare,»;
    2) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti; «e della modalità di trasporto per vie navigabili interne»;
    3) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Ai fini della tutela dell'ambiente e del territorio, agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce, di qualunque tipo, per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima in luogo della modalità stradale, è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco. Se la merce è trasportata in contenitori, il contributo include il conteggio del peso del contenitore ed è erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole. Le modalità e la procedura per la corresponsione del contributo sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

  329-ter. Agli oneri derivanti dal comma 329-bis, valutati in euro 1.500.000,00, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*52-ter. 30. Carra.

AREA TEMATICA N. 52-quater.
(Disposizioni per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio).
(ART. 1, comma 330)

  Al comma 330, dopo le parole: 1 milione di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2018 e.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000.
52-quater. 13. Tancredi.

  Dopo il comma 330, aggiungere i seguenti:
  330-bis. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Lazio, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, e, in particolare, delle attività di combustione illecita dei rifiuti, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
  330-ter. Almeno 500 unità del personale di cui al comma precedente dovrà essere impiegato nel territorio di Roma Capitale.
  330-quater. Nel corso delle operazioni di cui al comma 330-bis i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
  330-quinquies. Il personale di cui al comma 330-bis è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2019.
52-quater. 14. Rampelli.

AREA TEMATICA N. 52-quinquies.
(Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili).
(ART. 1, comma 331)

  Al comma 331, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
  a-bis) al comma 149, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per quindici anni dal rientro in esercizio degli impianti»;
   a-ter) al comma 150, le parole: «pari all'80 per cento di» sono abrogate.
52-quinquies. 3. Palese.

  Al comma 331, dopo la lettera a) inserire la seguente:
  a-bis) al comma 149, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per quindici anni dal rientro in esercizio degli impianti».
52-quinquies. 4. Mongiello, Marroni, Ginefra.

  Al comma 331, dopo la lettera a) inserire la seguente:
  a-bis) al comma 149, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti».
* 52-quinquies. 5. Tancredi.

  Al comma 331, dopo la lettera a) inserire la seguente:
  a-bis) al comma 149, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti».
* 52-quinquies. 6. Marroni, Ginefra, Chaouki, Valiante.

  Al comma 331, dopo la lettera a) inserire la seguente:
  a-bis) al comma 149, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti».
* 52-quinquies. 7. Palese.

  Al comma 331, dopo la lettera a) inserire la seguente:
  a-bis) al comma 150, le parole: «pari all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 90 per cento».
52-quinquies. 8. Palese.

  Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
  331-bis. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché tra i professionisti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.
  331-ter. Nei contratti di cui al comma 331-bis del presente articolo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al presente comma e di informarlo dei conseguenti diritti.
  331-quater. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al comma 331-ter ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
  331-quinquies. Le disposizioni dei commi 331-bis, 331-ter e 331-quater non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.
  331-sexies. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi,
  331-septies. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.
  331-octies. Entro il 1o luglio 2019, il Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, permette ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  331-novies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.
  331-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 331-bis a 331-novies si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:
   a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) per il settore dei gas, al 1o gennaio 2019;
   c) per il settore idrico, al 1o gennaio 2020.
* 52-quinquies. 10. La X Commissione.

  Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
  331-bis. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché tra i professionisti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.
  331-ter. Nei contratti di cui al comma 331-bis del presente articolo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al presente comma e di informarlo dei conseguenti diritti.
  331-quater. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al comma 331-ter ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
  331-quinquies. Le disposizioni dei commi 331-bis, 331-ter e 331-quater non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.
  331-sexies. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi,
  331-septies. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.
  331-octies. Entro il 1o luglio 2019, il Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, permette ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  331-novies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.
  331-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 331-bis a 331-novies si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:
   a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) per il settore dei gas, al 1o gennaio 2019;
   c) per il settore idrico, al 1o gennaio 2020.
*52-quinquies. 9. Crippa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
  331-bis. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché tra i professionisti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.
  331-ter. Nei contratti di cui al comma 331-bis del presente articolo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al presente comma e di informarlo dei conseguenti diritti.
  331-quater. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al comma 331-ter ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
  331-quinquies. Le disposizioni dei commi 331-bis, 331-ter e 331-quater non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.
  331-sexies. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi,
  331-septies. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.
  331-octies. Entro il 1o luglio 2019, il Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, permette ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  331-novies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.
  331-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 331-bis a 331-novies si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:
   a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) per il settore dei gas, al 1o gennaio 2019;
   c) per il settore idrico, al 1o gennaio 2020.
* 52-quinquies. 11. Becattini, Benamati, Senaldi, Bargero, Donati, Camani, Scuvera, Cani, Montroni, Basso, Tentori, Ginefra, Martella, Arlotti, Peluffo, Carra.

  Dopo il comma 331, inserire i seguenti:
  331-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, e nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate, per il triennio 2018/2020, in deroga alla normativa vigente in materia di capacità assunzionali, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il contingente necessario ad assicurare le suddette attività. A tal fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle Regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento.
  331-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  331-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare».
  331-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le segmenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nelle misure del 94 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 percento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  331-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 331-ter a 331-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
  331-septies. Le modifiche introdotte dai commi 331-ter a 331-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
52-quinquies. 12. De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 331, sono aggiunti i seguenti:
  331-bis. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica anche nel caso di fruizione della detassazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e incentivati con certificati verdi, tariffa onnicomprensiva e tariffa incentivante, entrati in esercizio ai fini del riconoscimento dell'incentivo erogato dal GSE dal 1o gennaio 2009.
  331-ter Per i soli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica incentivati con la tariffa incentivante da parte del GSE ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e del decreto ministeriale 5 luglio 2012, il cumulo con la detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è consentito nei limiti del 20 per cento inteso quale risparmio d'imposta rispetto al costo sostenuto dall'impresa iscritto a bilancio per l'acquisizione del bene agevolato.
  331-quater. L'agevolazione va calcolata secondo l'articolo 23, comma 3, del Regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800.

  Conseguentemente, al comma 632, sostituire le parole: 940 milioni di euro con le seguenti: 910 milioni di euro e le parole: 1.940 milioni di euro con le seguenti: 1.910 milioni di euro.
52-quinquies. 14. Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
  331-bis. La Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN), di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzata ad investire sino ad un massimo di 10 milioni di euro con impegno di spesa entro il biennio 2018-2019 nello sviluppo della tecnologia di disattivazione dei rifiuti radioattivi mediante reazioni DST.
  331-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 331-bis, pari a 10 milioni per gli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624.
52-quinquies. 25. Pisicchio.

  Dopo il comma 331, inserire il seguente:
  331-bis. Gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW che presentano richiesta di accesso agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dai relativi decreti di attuazione hanno diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti. L'accettazione delle richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 cessa, per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date:
   a) il 1o dicembre 2019;
   b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2 del decreto ministeriale medesimo.
* 52-quinquies. 16. Realacci, Borghi.

  Dopo il comma 331, inserire il seguente:
  331-bis. Gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW che presentano richiesta di accesso agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dai relativi decreti di attuazione hanno diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti. L'accettazione delle richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 cessa, per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto, decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date:
   a) il 1o dicembre 2019;
   b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2 del decreto ministeriale medesimo.
* 52-quinquies. 21. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 331, inserire il seguente:
  331-bis. Gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW che presentano richiesta di accesso agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dai relativi decreti di attuazione hanno diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti. L'accettazione delle richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 cessa, per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto, decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date:
   a) il 1o dicembre 2019;
   b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2 del decreto ministeriale medesimo.
* 52-quinquies. 17. Mongiello, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Realacci, Borghi.

  Dopo il comma 331, inserire il seguente:  331-bis. Gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW che presentano richiesta di accesso agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dai relativi decreti di attuazione hanno diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti. L'accettazione delle richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 cessa, per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto, decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date:
   a) il 1o dicembre 2019;
   b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2 del decreto ministeriale medesimo.
* 52-quinquies. 22. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.

  Dopo il comma 331 inserire il seguente:
  331-bis. Al comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il primo periodo è sostituito dal seguente: «423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili, sino a 1.000.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario».

  Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:
  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868,200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020,178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
52-quinquies. 24. Murgia.

  Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
  331-bis. Per salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonte eolica, la potenza nominale dell'impianto viene verificata esclusivamente con riguardo alla potenza nominale effettivamente installata, ai fini dell'ammissione dello stesso alla tariffa omnicomprensiva a seguito di regolare iscrizione al registra EOLN RG 2012 e dei successivi registri, rimanendo indifferente la potenza indicata nella relazione tecnica, allegata alla richiesta di PAS ovvero alla richiesta di altra autorizzazione, anche al fine del controllo della regolarità di iscrizione al registro.
52-quinquies. 32. Alfreider.

  Dopo il comma 331 è inserito il seguente:
  331-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  3.1. Ai fini della gradualità delle sanzioni, salve le fattispecie di dolo o colpa grave, non determinano la decadenza dagli incentivi, le violazioni, gli inadempimenti e le inesattezze dei dati forniti dai soggetti responsabili che non abbiano avuto rilevanza ai fini dell'ottenimento delle tariffe incentivanti. In tali casi, il GSE, qualora riscontri violazioni che rilevano ai fini della esatta quantificazione degli incentivi ovvero del premi, recupera le somme indebitamente erogate e dispone le sanzioni più opportune.
52-quinquies. 36. Pelillo, Castricone, Ginefra, Valiante.

AREA TEMATICA N. 52-sexies.
(Risorse per le esigenze operative del Corpo delle capitanerie di porto).
(ART. 1, comma 332)

  Al comma 332, sostituire le parole: per fronteggiare il con le seguenti: per contribuire al salvataggio delle persone in mare e per la gestione del.
52-sexies. 1. Andrea Maestri, Marcon, Palazzotto, Pastorino, Paglia, Melilla.

  Dopo il comma 332, inserire i seguenti:
  332-bis. Per supportare l'effettivo efficientamento dello strumento militare di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa da operarsi nel rispetto delle vigenti consistenze massime, nonché ai fini di una effettiva valorizzazione e ottimizzazione dell'impiego di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, con profilo di assistente e attribuzione della seconda fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto c attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, in conformità al CCNL comparto Ministeri.
  332-ter. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato, per le stesse finalità di cui al comma 332-bis, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area funzionale alla terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area.
  332-quater. Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno di cui alle procedure dei precedenti commi 332-bis e 332-ter è fissato, nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate nel biennio 2017-2018, gli accessi conseguenti ai transiti di personale militare eccedenti la quota del cinque per cento di cui al comma 3 dell'articolo 2209-quinquies, nonché quelli di cui all'articolo 2231-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  332-quinquies. Per le finalità di cui ai commi 332-bis, 332-ter e 332-quater, si provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sulle facoltà assunzionali annuali del Ministero della difesa.
52-sexies. 2. Galperti.

  Dopo il comma 332, inserire il seguente:
  332-bis. Dopo l'articolo 614 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:
  «Art. 614-bis.Fondo per l'attribuzione di compensi per il personale civile del Ministero della difesa – 1. In relazione alla peculiarità del personale civile contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, è istituito, un fondo da ripartire attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa volto a prevedere compensi per il supporto fornito alle attività delle Forze armate in tema di difesa e sicurezza nazionale. La relativa dotazione finanziaria è pari a 21 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede, per il triennio 2018-2020, mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.».
52-sexies. 5. Galperti.

AREA TEMATICA N. 53.
(Dirigenti scolastici).
(ART. 1, comma 333)

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Al fine di definire il contenzioso in corso relativo al concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 15 luglio 2011, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, fino al 31 dicembre 2018, per consentire, e reinserimento in ruolo dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, da tenersi entro il 30 giugno 2018, previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica 20 luglio 2015, n. 499, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso sono ammessi coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato la prova preselettiva e abbiano un contenzioso in corso, in relazione al suddetto concorso e nello stesso tempo, un contenzioso in corso avverso il citato decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015. Al termine del corso di formazione i candidati che hanno superato la prova finale, sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza giuridica ed economica a partire dal 1o settembre 2018.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123,800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387,900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 12.585.300 euro per l'anno 2018 e di 38.868.200 euro per l'anno 2019, di 120.812.100 euro per l'anno 2020, 165.008.500 euro per l'anno 2021, di 154.304.300 euro per l'anno 2022, di 108.800.700 euro per l'anno 2023, di 93.596,400 euro per l'anno 2024, di 124.392.100 euro per l'anno 2025, di 135.387.900 euro per l'anno 2026, di 126.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 129.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
53. 31. Misuraca, Lainati.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Al fine di salvaguardare le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di prevenire e/o contenere le ripercussioni sul sistema scolastico relative ai possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che hanno partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  333-ter. Al suddetto corso sono ammessi coloro che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 abbiano superato la prova preselettiva e contemporaneamente abbiano un contenzioso in corso, in relazione al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e, nello stesso tempo, un contenzioso in corso avverso il decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015 in attuazione dei commi 87-90 della legge n. 107 del 2015, «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107», recante le istruzioni per l'attuazione dei commi dall'87 al 90 della legge n. 107 del 2015. Al termine del corso di formazione i candidati che hanno superato la prova finale, hanno titolo per essere immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in corso d'anno.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente dopo il comma 41 inserire i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5, è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
53. 57. Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107, gli incarichi di funzione dirigenziale tecnica o amministrativa di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19 commi 5, 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche, entrati per concorso nei ruoli della pubblica amministrazione e che abbiano già svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, nel caso di almeno tre valutazioni positive e di tre rinnovi contrattuali consecutivi, hanno accesso ad una procedura selettiva, ai fini dell'inserimento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il limite dei posti disponibili della relativa dotazione organica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
  333-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro che siano in possesso dei requisiti previsti al comma 333-bis, accedono ad una selezione per titoli e colloquio.
  333-quater. Salvo buon esito della selezione di cui al comma 333-ter, i medesimi saranno tenuti alla frequenza di un corso di alta formazione previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge n. 448 del 2001 con esito positivo.
  333-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 333-bis, pari ad euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.
53. 12. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Al fine di stabilizzare il personale di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, facente funzione di assistente amministrativo-tecnico presso le istituzioni scolastiche a valere su posti accantonati, è avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.
  333-ter. Con apposito bando da pubblicare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma 333-bis.
  333-quater. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma 333-ter, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati.
  333-quinquies. L'onere derivante dall'attuazione dei commi da 333-bis a 333-quater è pari a 5.401.201 euro per l'anno 2018 e ad euro 16.203.603 a decorrere dall'anno 2019.
  333-sexies. Nelle more dell'espletamento della selezione, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 10.802.402 per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –18.000.000;
   2019: –17.000.000;
   2020: –17.000.000.
53. 9. Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Al fine di valorizzare la professionalità delle e dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, è istituito un apposito fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale fondo, progressivo, prevede uno stanziamento iniziale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2018.
  333-ter. La contrattazione per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 333-bis è svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:
   a) valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;
   b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

  333-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 333-bis si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 15, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
53. 13. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Carra.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è prorogata ai fini dell'inclusione dei candidati che vi abbiano superato la prova preselettiva o comunque avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015, con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4a serie speciale n. 56 del 2011. I candidati svolgono un corso intensivo, senza oneri a carico dello Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 20 luglio 2015, prot. n. 499, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi da 87 a 91, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo la quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza 1o gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:
  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 16.585.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868,200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021, di 168.304.300 euro per l'anno 2022, di 122.800.700 euro per l'anno 2023, di 107.596.400 euro per l'anno 2024, di 138.392.100 euro per l'anno 2025, di 148.387.900 euro per l'anno 2026, di 140.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
53. 30. Rampelli.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso di cui al comma 1-bis, articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è prorogata ai fini dell'inclusione dei candidati che vi abbiano superato la prova preselettiva, o comunque avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015, con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4a serie speciale n. 56 del 2011. I candidati svolgono un corso intensivo, senza oneri a carico dello Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 2015, prot. n. 499, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi da 87 a 91, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo la quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza 1o gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, riformulare il comma 624 del medesimo articolo 1 come segue:
  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 16.585.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868,200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021, di 168.304.300 euro per l'anno 2022, di 122.800.700 euro per l'anno 2023, di 107.596.400 euro per l'anno 2024, di 138.392.100 euro per l'anno 2025, di 148.387.900 euro per l'anno 2026, di 140.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
53. 29. Rampelli.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) oltre le ordinarie facoltà assunzionali, nella misura di:
   a) 2.500 posti di collaboratore scolastico e 500 di assistente amministrativo nell'anno scolastico 2018/2019;
   b) tutti i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

  333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 333-bis, lettera a), pari ad euro 23,9 milioni nel 2018 ed euro 73,73 milioni a decorrere dal 2019 e dal comma 333-bis, lettera b), pari ad euro 21,8 milioni nel 2019 ed euro 81,7 a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*53. 20. La VII Commissione.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) oltre le ordinarie facoltà assunzionali, nella misura di:
   a) 2.500 posti di collaboratore scolastico e 500 di assistente amministrativo nell'anno scolastico 2018/2019;
   b) tutti i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

  333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 333-bis, lettera a), pari ad euro 23,9 milioni nel 2018 ed euro 73,73 milioni a decorrere dal 2019 e dal comma 333-bis, lettera b), pari ad euro 21,8 milioni nel 2019 ed euro 81,7 a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*53. 19. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo, Carra.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.
  333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 333-bis, pari a 45,8 milioni nel 2018 ed euro 171,75 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**53. 17. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo, Carra.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.
  333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 333-bis, pari a 45,8 milioni nel 2018 ed euro 171,75 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**53. 18. La VII Commissione.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  333-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 333-bis pari ad euro 16,94 milioni nel 2018 ed euro 25,40 milioni nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*53. 22. La VII Commissione.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  333-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 333-bis pari ad euro 16,94 milioni nel 2018 ed euro 25,40 milioni nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*53. 21. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo, Carra.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2015, n. 65, al fine di procedere ad un complessivo processo di stabilizzazione del personale delle sezioni primavera allocate presso le scuole dell'infanzia pubbliche e comunali il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni di educatori e di docenti, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, nel limite di spesa di 10 milioni di euro in ragione annua.
  333-ter. Agli oneri derivanti dal comma 333-bis, pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 13, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.
53. 23. Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia, Melilla.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. I candidati partecipanti alla procedura selettiva per titoli ed esami indetta con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali e che le abbiano portate a termine ottenendo giudizio positivo, conseguono comunque l'idoneità e vengono inseriti nelle graduatorie finali di seguito all'ultimo idoneo e nell'ordine ad essi spettante in base al punteggio conseguito.
53. 54. Sgambato, Tartaglione, Manfredi, Di Lello.

AREA TEMATICA N. 54.
(Personale amministrativo).
(ART. 1, commi 334-336)

  Dopo il comma 334, aggiungere i seguenti:
  334-bis. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all'articolo 400, comma 01, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  334-ter. Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.
* 54. 50. La VII Commissione.

  Dopo il comma 334, aggiungere i seguenti:
  334-bis. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all'articolo 400, comma 01, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  334-ter. Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.
* 54. 41. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo, Carra.

  Dopo il comma 334, inserire il seguente:
  334-bis. All'articolo 1, comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
   c-bis) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:
  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 14.585.300 euro per l'anno 2018 e di 50.868.200 euro per l'anno 2019, di 132.812.100 euro per l'anno 2020, 177.008.500 euro per l'anno 2021, di 166.304.300 euro per l'anno 2022, di 120.800.700 euro per l'anno 2023, di 105.596.400 euro per l'anno 2024, di 136.392.100 euro per l'anno 2025, di 146.387.900 euro per l'anno 2026, di 138.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 141.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
54. 46. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
  336-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle medesime dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche non facilmente reperibili all'interno delle stesse Istituzioni scolastiche quali, ad esempio, la gestione del contenzioso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, di n. 510 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti tecnici, 5 dirigenti amministrativi e 500 funzionari, area III, posizione economica F1.
  336-ter. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 411-bis del codice di procedura civile, a seguito delle assunzioni del personale all'esito delle procedure concorsuali di cui al comma 336-bis, per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola, i dirigenti territorialmente competenti ed i direttori generali degli Uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche esclusivamente nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e non possono delegare ai medesimi la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione.
  336-quater. Alle risorse umane necessarie per l'attuazione dei commi 336-bis e 336-ter si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  336-quinquies. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 336-bis avvengono in deroga sia alle ordinarie procedure autorizzatorie sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
  336-sexies. Per l'attuazione dei commi da 336-bis a 336-quinquies è autorizzata la spesa di euro 1.544.949,84 per l'anno 2018 e di euro 20.084.347,92 a decorrere dall'anno 2019.
  336-septies. Al maggior onere di cui al presente articolo, pari ad euro 1.544,949,84 per l'anno 2018, si provvede con lo stanziamento di pari importo a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero previste per gli anni 2017 e 2018.
  336-octies. All'onere di euro 20.084.347,92 a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per un importo di euro 1.544.949,84, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previste per gli anni 2017 e 2018; per il restante importo di euro 18.539.398,08 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
* 54. 52. la VII Commissione.

  Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
  336-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle medesime dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche non facilmente reperibili all'interno delle stesse Istituzioni scolastiche quali, ad esempio, la gestione del contenzioso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, di n. 510 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti tecnici, 5 dirigenti amministrativi e 500 funzionari, area III, posizione economica F1.
  336-ter. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 411-bis del codice di procedura civile, a seguito delle assunzioni del personale all'esito delle procedure concorsuali di cui al comma 336-bis, per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola, i dirigenti territorialmente competenti ed i direttori generali degli Uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche esclusivamente nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e non possono delegare ai medesimi la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione.
  336-quater. Alle risorse umane necessarie per l'attuazione dei commi 336-bis e 336-ter si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  336-quinquies. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 336-bis avvengono in deroga sia alle ordinarie procedure autorizzatorie sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
  336-sexies. Per l'attuazione dei commi da 336-bis a 336-quinquies è autorizzata la spesa di euro 1.544.949,84 per l'anno 2018 e di euro 20.084.347,92 a decorrere dall'anno 2019.
  336-septies. Al maggior onere di cui al presente articolo, pari ad euro 1.544,949,84 per l'anno 2018, si provvede con lo stanziamento di pari importo a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero previste per gli anni 2017 e 2018.
  336-octies. All'onere di euro 20.084,347,92 a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per un importo di euro 1.544.949,84, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previste per gli anni 2017 e 2018; per il restante importo di euro 18.539.398,08 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
* 54. 45. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo, Carra.

  Dopo il comma 336 aggiungere il seguente:
  336-bis. Si istituiscono test di valutazione psicoattitudinali quale prova concorsuale per i docenti della scuola dell'infanzia. Per i soggetti in graduatoria si prevedono test psicoattitudinali, da espletarsi

  Dopo il comma 336, inserire i seguenti:
  336-bis. Al fine di qualificare gli investimenti pubblici nei settore dell'istruzione e ricerca, per migliorare l'offerta formativa, valorizzare le professionalità e armonizzare progressivamente le retribuzioni del personale alla media europea, il «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», di cui al comma 202 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 500 milioni di euro nell'anno 2018 e di ulteriori 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  336-ter. Ai fini di una gestione complessiva e trasparente di tutte le risorse disponibili, nel suddetto fondo potranno essere ricondotti tutti i finanziamenti attualmente disponibili e destinati alle diverse attività educative e d'istruzione.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a)
al comma 41, sopprimere la lettera b);
   b)
dopo il comma 41, inserire i seguenti:
  «41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) al comma 5-bis le parole: 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: 82 per cento.

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituire dalle seguenti: «82 per cento»;.

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
54. 28. Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
  336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro 177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti comuni e a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.
  336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro 177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
* 54. 51. La VII Commissione.

  Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
  336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge il dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro 177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti comuni e a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.
  336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro 177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
* 54. 43. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo, Di Lello, Carra.

  Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
  336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro 105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilita a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.
  336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro 105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
** 54. 53. La VII Commissione.

  Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
  336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro 105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilita a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.
  336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro 105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**54. 44. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo, Di Lello, Carra.

  Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
  336-bis. Ai fini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il contingente dell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e incrementato di 1.700 posti comuni e di 300 posti di sostegno agli alunni con disabilità.
  336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari ad 21,27 milioni di euro nel 2018, 67,77 milioni nel 2019, 68,05 milioni nel 2020, 69,04 milioni nel 2021, 69,99 milioni nel 2022, 71,41 milioni nel 2023, 72,49 milioni nel 2024, 73,58 milioni nel 2025, 74,69 milioni nel 2026, 75,71 milioni nel 2017 e 76,62 milioni a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*54. 55. La VII Commissione.

  Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
  336-bis. Ai fini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il contingente dell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e incrementato di 1.700 posti comuni e di 300 posti di sostegno agli alunni con disabilità.
  336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari ad 21,27 milioni di euro nel 2018, 67,77 milioni nel 2019, 68,05 milioni nel 2020, 69,04 milioni nel 2021, 69,99 milioni nel 2022, 71,41 milioni nel 2023, 72,49 milioni nel 2024, 73,58 milioni nel 2025, 74,69 milioni nel 2026, 75,71 milioni nel 2017 e 76,62 milioni a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*54. 42. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì,   Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo, Di Lello, Carra.

AREA TEMATICA N. 54-bis.
(Assistenti amministrativi e tecnici nelle segreterie scolastiche).
(ART. 1, comma 337)

  Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:
  337-bis. Al fine di garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e relativamente al personale di sostegno, tutti i posti in organico di fatto sono convertiti in organico di diritto a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, attingendo a tal fine alle graduatorie ad esaurimento e ai vincitori del concorso 2016 ancora in graduatoria.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanza, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 60.000.000;
   2020: – 60.000.000.
54-bis. 8. Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:
  337-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo formativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano di cui all'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della predetta legge il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.
*54-bis. 19. La VII Commissione.

  Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:
  337-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo formativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano di cui all'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo l, comma 68, della predetta legge il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.
*54-bis. 18. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo, Carra.

  Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:
  337-bis. Al fine del riconoscimento delle competenze acquisite, il personale docente di terza fascia con almeno tre anni di servizio nell'insegnamento, può accedere al percorso biennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (percorso FIT), di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, senza prove di sbarramento, e conseguire l'abilitazione in itinere, ai fini dell'accesso alle immissioni in ruolo mediante graduatoria di merito regionale.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 35.000.000;
   2019: – 50.000.000;
   2020: – 50.000.000.
54-bis. 9. Bossa, Cimbro, Nicchi, Melilla, Albini, Scotto, Capodicasa, Cimbro.

AREA TEMATICA N. 54-ter.
(Concorso riservato per i collaboratori scolastici nelle scuole della provincia di Palermo).
(ART. 1, commi 338-343)

  Al comma 338, dopo le parole: è avviata dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: entro sei mesi dell'approvazione della presente legge.
54-ter. 53. Mannino.

  Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
  343-bis. Il fondo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole dell'infanzia paritarie, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*54-ter. 46. Rubinato, Malpezzi, Sanga, Moretto, Carrescia.

  Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
  343-bis. Il fondo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole dell'infanzia paritarie, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*54-ter. 32. Patriarca, Miotto.

  Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
  343-bis. I comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008, e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre. 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624.
54-ter. 10. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

  Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
  343-bis. Alle misure del Programma Operativo Nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», relativo alla programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17 dicembre 2014, partecipano anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni a norma del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, parte costitutiva della «Rete nazionale delle scuole professionali», di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, per il raggiungimento degli scopi ivi indicati. Ai progetti da esse presentati è destinato il 5 per cento delle risorse del P.O.N. Scuola.
54-ter. 24. Menorello, Secco, Vaccaro, Catalano, Monchiero.

AREA TEMATICA N. 55.
(Scatti stipendiali dei professori universitari).
(ART. 1, commi 344-346)

  Sostituire i commi 344 e 345 con il seguente:
  344. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi ottenibili previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Le classi della nuova progressione biennale saranno ottenibili previa valutazione, con cadenza quadriennale, da effettuare con le modalità, ricondotte ad una durata quadriennale, definite dall'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente torna nelle disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e viene riassegnata, nell'anno successivo, al fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020 di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente:
   al comma 41, sopprimere la lettera b);
   dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine dei comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
55. 12. Scotto, Nicchi, Bossa, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Al comma 344, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: docenti universitari con le seguenti: professori e ricercatori universitari; le parole: dall'articolo 8 con le seguenti: dagli articoli 6, comma 14, e dall'articolo 8; ovunque ricorrano, sopprimere le parole: su base premiale;
   b) sopprimere il secondo periodo;
   c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per i professori e i ricercatori universitari che maturano il triennio nel corso dell'anno 2017, l'effetto economico del passaggio al regime di progressione biennale decorre comunque dalla data del 1o gennaio 2020. A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1o gennaio 2011, o hanno preso servizio tra il 1o gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2015, è attribuito, negli anni 2018 e 2019, un importo ad personam una tantum in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo ad personam una tantum cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di camera. Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aumentato di 60 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, al comma 347, apportare le seguenti modifiche:
   a) al secondo periodo, sostituire la parola: l'obiettivo con le seguenti: gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: si fa riferimento aggiungere le seguenti: per l'obiettivo del riequilibrio, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore; per l'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca;
   c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dall'anno 2018, senza maggiori oneri per lo Stato, le facoltà assunzionali delle università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le università statali, con esclusione degli istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno un numero di ricercatori a tempo indeterminato e di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inferiore al numero di professori di II fascia, il numero di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge, deve essere almeno pari al numero di professori di I e II fascia reclutati nel medesimo periodo maggiorato del 50 per cento nei limiti delle risorse disponibili. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027 le percentuali di cui all'articolo 1, comma 335, lettera a) e lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento.
*55. 33. La VII Commissione.

  Al comma 344, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: docenti universitari con le seguenti: professori e ricercatori universitari; le parole: dall'articolo 8 con le seguenti: dagli articoli 6, comma 14, e dall'articolo 8; ovunque ricorrano, sopprimere le parole: su base premiale;
   b) sopprimere il secondo periodo;
   c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per i professori e i ricercatori universitari che maturano il triennio nel corso dell'anno 2017, l'effetto economico del passaggio al regime di progressione biennale decorre comunque dalla data del 1o gennaio 2020. A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1o gennaio 2011, o hanno preso servizio tra il 1o gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2015, è attribuito, negli anni 2018 e 2019, un importo ad personam una tantum in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo ad personam una tantum cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di camera. Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aumentato di 60 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, al comma 347, apportare le seguenti modifiche:
   a) al secondo periodo, sostituire la parola: l'obiettivo con le seguenti: gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: si fa riferimento aggiungere le seguenti: per l'obiettivo del riequilibrio, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore; per l'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca;
   c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dall'anno 2018, senza maggiori oneri per lo Stato, le facoltà assunzionali delle università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le università statali, con esclusione degli istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno un numero di ricercatori a tempo indeterminato e di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inferiore al numero di professori di II fascia, il numero di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge, deve essere almeno pari al numero di professori di I e II fascia reclutati nel medesimo periodo maggiorato del 50 per cento nei limiti delle risorse disponibili. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027 le percentuali di cui all'articolo 1, comma 335, lettera a) e lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento.
*55. 2. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.

  Al comma 344, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: docenti universitari con le seguenti: professori e ricercatori universitari; le parole: dall'articolo 8 con le seguenti: dagli articoli 6, comma 14, e dall'articolo 8; ovunque ricorrano, sopprimere le parole: su base premiale;
   b) sopprimere il secondo periodo;
   c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per i professori e i ricercatori universitari che maturano il triennio nel corso dell'anno 2017, l'effetto economico del passaggio al regime di progressione biennale decorre comunque dalla data del 1o gennaio 2020. A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1o gennaio 2011, o hanno preso servizio tra il 1o gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2015, è attribuito, negli anni 2018 e 2019, un importo ad personam una tantum in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo ad personam una tantum cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di camera. Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aumentato di 60 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, al comma 347, apportare le seguenti modifiche:
   a) al secondo periodo, sostituire la parola: l'obiettivo con le seguenti: gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: si fa riferimento aggiungere le seguenti: per l'obiettivo del riequilibrio, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore; per l'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca;
   c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dall'anno 2018, senza maggiori oneri per lo Stato, le facoltà assunzionali delle università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le università statali, con esclusione degli istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno un numero di ricercatori a tempo indeterminato e di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inferiore al numero di professori di II fascia, il numero di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge, deve essere almeno pari al numero di professori di I e II fascia reclutati nel medesimo periodo maggiorato del 50 per cento nei limiti delle risorse disponibili. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027 le percentuali di cui all'articolo 1, comma 335, lettera a) e lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento.
*55. 34. Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Giorgis.

  Al comma 344, ovunque ricorra, sostituire le parole: su base premiale con le seguenti: previa valutazione da effettuare con le modalità dell'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010.
55. 23. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Dopo il comma 344, inserire il seguente:
  344-bis. Alla legge 28 dicembre 2015 n. 208, comma 257, primo periodo, le parole: «non più di due anni» sono sostituite con le seguenti: «non più di tre anni».
55. 10. Marroni.

  Dopo il comma 346, aggiungere il seguente:
  346-bis. A decorrere dall'anno 2018 le regioni a statuto ordinario e gli enti strumentali ad esse collegati, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono superare il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 3.000.000;
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 7.000.000.
*55. 1. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 346, aggiungere il seguente:
  346-bis. A decorrere dall'anno 2018 le regioni a statuto ordinario e gli enti strumentali ad esse collegati, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono superare il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 3.000.000;
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 7.000.000.
*55. 31. Prina, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 346 inserire il seguente:
  346-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «albi professionali» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle collaborazioni giornalistiche, che, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, per i rapporti di collaborazione giornalistica instaurati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento trova applicazione la previgente normativa fino alla rispettiva scadenza contrattuale e comunque non oltre al 30 giugno 2018».
55. 25. Verini, Ginefra, Albanella, Baruffi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Patrizia Maestri.

AREA TEMATICA N. 56.
(Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca).
(ART. 1, comma 347)

  Al comma 347, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, con le seguenti: per l'assunzione di ricercatori e tecnologi di III livello negli enti pubblici di ricerca;
   b) dopo il terzo periodo, aggiungere, il seguente: Negli enti ed istituzioni di ricerca ove si applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la metà dei fondi assegnati viene destinata all'assunzione di giovani ricercatori con contratto flessibile aventi i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del suddetto decreto, secondo le procedure indicate.
56. 1. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
  347-bis. In applicazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, al fine della stabilizzazione del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), tenuto conto del fabbisogno di nuovo personale pari a 4500 unità del medesimo ente, è previsto a decorrere dall'anno 2018 un finanziamento straordinario di 190 milioni di euro annui. L'assegnazione del predetto finanziamento straordinario è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente:
   al comma 41 sopprimere la lettera b);
   dopo il comma 41 inserire i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione dei valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare».
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 82 per cento;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
  41-quater, Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo composta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
56. 14. Laforgia, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Fontanelli, Cimbro.

  Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
  347-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 347, al fine di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato nonché valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la dotazione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ulteriormente incrementata dalle maggiori entrate rivenienti dall'attuazione del successivo comma 621-bis. L'assegnazione dei fondi e la sua ripartizione avviene nelle stesse modalità e con i medesimi criteri indicati al comma 347.

  Conseguentemente, dopo il comma il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 21 per cento dell'ammontare delle somme giocate. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento.
56. 15. Pannarale, Fassina, Paglia, Marcon, Pastorino, Melilla.

  Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
  347-bis. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 347, la dotazione finanziaria del Fondo ordinano per gli Enti di Ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ulteriormente incrementata dalle maggiori entrate rivenienti dall'attuazione del successivo comma 621-ter.

  Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
  347-bis. All'articolo 15, comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere la seguente lettera:
  « c-bis) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I conseguenti risparmi di spesa sono ottenuti mediante la riduzione di 3 milioni di euro dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2018».
* 56. 22. La VII Commissione.

  Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
  347-bis. All'articolo 15 comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aggiungere la seguente lettera:
  « c-bis) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I conseguenti risparmi di spesa sono ottenuti mediante la riduzione di 3 milioni di euro dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2018».
* 56. 21. Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Giorgis, Scuvera.

  Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
  347-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «nel limite» sono sostituite dalle parole: «sulla base dell'utilizzazione integrale» e, dopo la parola: «nonché» sono aggiunte le seguenti: «nel limite».
**56. 23. La VII Commissione.

  Dopo il comma 347 aggiungere il seguente:
  347-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole «nel limite» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dell'utilizzazione integrale» e, dopo la parola «nonché» sono aggiunte le seguenti: «nel limite».
**56. 25. Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Giorgis, Scuvera.

AREA TEMATICA N. 57.
(Incremento del fondo per il diritto allo studio universitario e delle borse di dottorato).
(ART. 1, commi 348-352)

  Sostituire i commi 348 e 349 con i seguenti:

  Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 ed il cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338 è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019. Al fine di rendere più accessibile e funzionale il predetto cofinanziamento il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e della Conferenza Stato-Regioni, provvede a modificare il relativo bando di accesso e ad emanare il successivo entro il 31 dicembre 2018.
  349. All'onere di cui al comma 348, pari a 200 milioni di euro nell'anno 2018 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le maggiori risorse rivenienti dal comma 569-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 569, aggiungere il seguente:
   569-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento».
57. 4. Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia.

  Sostituire il comma 348 con il seguente:
  «348. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di, cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 e il cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie formato dalla legge del 14 novembre 2000, n. 338 è incrementato di 50 milioni a decorrere dal triennio 2019-2021.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 41 la lettera b) è soppressa;
   b) dopo il comma 41 inserire i seguenti:
    41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) alla fine del comma 5 e inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
  b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
    41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Dopo il comma 349 aggiungere i seguenti:
  349-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca viene definito un piano assunzionale straordinario per 8.800 unità per l'anno 2018. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilita la corrispettiva quota assunzionale, a seguito della ricognizione ottenuta da appelli per l'applicazione dei suddetti commi indetti negli enti interessati entro e non oltre il 4 gennaio 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, allo scopo di determinare il 50 per cento da destinare al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono individuate le unità destinate, per livello di accesso, al comma 1 da sottrarre alle 8.800 unità di cui al piano assunzionale straordinario.
  349-ter. II personale con i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, idoneo a selezioni per il conseguimento di contratti a tempo determinato o di idoneità a concorsi nazionali a tempo indeterminato può essere assunto ai sensi del comma 1 del citato articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il 50 per cento delle unità, così come determinate con le modalità di cui al comma 349-bis, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata, è messo a concorso nazionale per titoli ed esami. Le procedure di cui ai commi 349-bis e 349-ter sono concluse entro il mese di dicembre 2018. I bandi di concorso di cui al comma 349-ter sono emanati entro il 30 aprile 2019 e sono raggruppati per titolo di studio. Le procedure assunzionali, in seguito ai bandi di concorso di cui al presente comma devono concludersi entro il 30 aprile 2020.
  349-quater. Agli oneri di cui ai commi 349-bis e 349-ter, nel limite di un miliardo di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 349-quinquies a 349-octies.
  349-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, in fine, è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».
  349-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono appostate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».
  349-septies. Le disposizioni di cui ai commi 349-quinquies e 349-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  349-octies. Le modifiche introdotte dai commi 349-quinquies e 349-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).
57. 12. D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial, Grillo.

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
  349-bis. Al fine di assicurare la continuità dell'insegnante di sostegno agli alunni con disabilità e una definizione del fabbisogno relativo all'organico sulla base delle effettive esigenze delle scuole, per l'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad adottare un piano di assunzioni a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno entro il limite massimo di spesa di un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e i commi 2 e 2-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono abrogati.
  349-ter. Agli oneri di cui al comma 349-bis, nel limite di un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 349-quater a 349-septies.
  349-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sano apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 è aggiunto, in fine, seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».
  349-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».
  349-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 349-quater e 349-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  349-septies. Le modifiche introdotte dai commi 349-quater e 349-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).
57. 13. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
  349-bis. Al fine di migliorare l'offerta formativa e garantire la continuità e la qualità didattica, il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2021/2022, nei limiti di spesa di 338.500.000 euro per l'anno 2018, 1.180.000.000 euro per l'anno 2019, 1.715.100.000 euro per l'anno 2020 e 2.130.000.000 euro a decorrere dall'anno 2021».
  349-ter. Agli oneri di cui al comma 349-bis nel limite di un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 349-quater a 349-septies.
  349-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
  349-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
  349-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 349-quater e 349-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  349-septies. Le modifiche introdotte dai commi 349-quater e 349-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).
57. 14. Chimienti, Marzana, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
  349-bis. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn-over del personale delle istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  349-ter. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 349-bis, nei limiti del posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
   2018: — 4.000.000;
   2019: — 4.000.000;
   2020: — 4.000.000.
57. 17. Brescia, Corda, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
  349-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il «Fondo per i servizi relativi ai servizi essenziali per gli studenti», finalizzato all'emissione di risorse volte a garantire servizi di trasporto, ristorazione e abitativi agevolati per la totalità degli studenti iscritti presso le scuole statali durante il periodo di istruzione obbligatoria. La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è determinata nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2018, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse di cui al secondo comma, sono ripartite tra le regioni, anche a statuto speciale, e gli enti locali per l'anno 2018 in base al numero di studenti iscritti in ciascuna regione. A decorrere dall'anno 2019 la distribuzione avviene in misura proporzionale al fabbisogno regionale, assegnando le risorse in via prioritaria ai territori svantaggiati ed in maggiore difficoltà economica.
  349-ter. Agli oneri derivanti dal comma 349-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come rideterminato dal comma 625.
57. 27. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
  349-bis. Al fine di favorire il diritto allo studio universitario e incrementare il numero di iscritti all'università, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 255, lettera a) le parole: «13.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «24.000 euro»;
   b) al comma 257, le parole: «13.001 euro» sono sostituite dalle seguenti: «24.001 euro» e le parole «13.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «24.000 euro»;
   c) al comma 265, le parole: «105 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
  349-ter. Agli oneri di cui al comma 349-ter si provvede mediante riduzione per 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
57. 23. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:
  349-bis. All'articolo 5, comma 1-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo le parole: «comma 1-ter,» sono aggiunte le seguenti: «per gli studenti internazionali e».
57. 36. Vignali.

  Dopo il comma 352, aggiungere i seguenti:
  352-bis. A decorrere dall'anno 2018 le facoltà assunzionali delle università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le Università statali, con esclusione degli Istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre del 2017 riportano un valore dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, superiore a 1,20, sia consentito assumere personale oltre il limite imposto al turnover ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con oneri a carico del proprio bilancio previa relazione analitica del Collegio dei revisori dei conti dell'Ateneo.
  352-ter. All'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono soppresse.
*57. 51. Misiani, Carnevali.

  Dopo il comma 352, aggiungere i seguenti:
  352-bis. A decorrere dall'anno 2018 le facoltà assunzionali delle università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le Università statali, con esclusione degli Istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre del 2017 riportano un valore dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, superiore a 1,20, sia consentito assumere personale oltre il limite imposto al turnover ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con oneri a carico del proprio bilancio previa relazione analitica del Collegio dei revisori dei conti dell'Ateneo.
  352-ter. All'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono soppresse.
*57. 52. Centemero, Palese.

  Dopo il comma 352, aggiungere i seguenti:
  352-bis. Al fine di potenziare gli interventi posti in essere dalla università per favorire l'attività sportiva degli studenti universitari e al fine di sostenere la promozione dello sport universitario, il contributo delle Università di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, iscritto ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di due milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  352-ter. Agli oneri derivanti dal comma 352-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
57. 53. Dell'Aringa, Misiani, D'Ottavio, Marco Meloni.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
  352-bis. Al fine di perseguire i medesimi obiettivi cui al comma 352, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993 n. 537, è incrementato di ulteriori 9,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L'assegnazione degli ulteriori fondi previsti dal presente comma alle singole Università è effettuata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*57. 71. La VII Commissione.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
  352-bis. Al fine di perseguire i medesimi obiettivi cui al comma 352, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993 n. 537, è incrementato di ulteriori 9,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L'assegnazione degli ulteriori fondi previsti dal presente comma alle singole Università è effettuata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*57. 66. Crimì.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
  352-bis. I commi 255, 256, 257 e 258 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono sostituiti dai seguenti:
  «255. Sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) appartengono ad un nucleo familiare il cui «Indicatore della situazione economica equivalente», di seguito «ISEE», calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 28.000 euro;
   b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi.
  256. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, il contributo omnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente 28.000 euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.
57. 56. Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia, Melilla.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
  352-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 626 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono prorogate per l'anno 2018, secondo le modalità ivi previste, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni euro. La misura del contributo una tantum, destinato all'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, con esclusione dei personal computer, è ridotta al 50 per cento del prezzo finale per un massimo di euro 1000 a studente. Sono esclusi dal contributo gli studenti che hanno beneficiato del bonus ai sensi dell'articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre, 2016, n. 232. È riconosciuta al produttore o al rivenditore la facoltà di optare per rimborso della quota non utilizzata del credito d'imposta di cui al presente comma nella misura massima del 50 per cento del credito d'imposta maturato. L'opzione va esercitata al momento della prenotazione.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 2.585.300 euro;
   b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 5.000.000.
57. 63. Vignali, Tino Iannuzzi.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
  352-bis. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, ai fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il fondo comune d'investimento immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il fondo comune d'investimento immobiliare deve dichiarare di subentrate negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e, laddove non risultino rispettate le prescrizioni, può vietare il trasferimento. In mancanza di comunicazione da parte del Ministero nel termine predetto il trasferimento al fondo di investimento immobiliare si intende assentito. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, stimate in 2 milioni di euro annui, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
57. 65. Vignali.

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
  352-bis. Per il personale civile in servizio alla data del 1o gennaio 1994 presso «Maritelradar» di Livorno, nel passaggio dal Comparto Ministeri al Comparto ricerca, gli inquadramenti nei profili professionali Ricerca, dal III al X livello, come previsti dalla tabella di equiparazione, sono effettuati tutti con il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio pregressa, comunque maturata alla data di passaggio dell'Istituto nel computo ricerca.

  Conseguentemente, Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000.
57. 64. Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 352, inserire il seguente:
  352-bis. Ciascuna università statale, nell'esercizio della propria autonomia normativa, approva il regolamento che disciplina un programma di raccolta di capitali per la costituzione e il sostegno alle start-up innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, nonché per lo sviluppo, la valorizzazione, la produzione o la distribuzione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico, anche mediante l'uso di nuove tecnologie e lo sviluppo di software originali. Il programma prevede l'istituzione di una piattaforma un line che abbia come finalità-esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative e di donazioni. Lo stesso regolamento di cui al

  Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
  352-bis. I Nuclei di valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale previsti dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sui funzionamento dell'istituzione oltre che al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca anche all'Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini. L'ANVUR verifica l'adozione nelle relazioni cui al precedente periodo, dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito.
  352-ter. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è sostituito dal seguente: «1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le, linee guida relative elaborati dall'ANVUR».
  352-quater. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti di cui ai commi 352-bis e 352-ter attribuiti all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2018, di una unità di Area terza del contratto collettivo nazionale di lavoro, Ministeri (con mansioni di funzionario valutatore tecnico nel settore AFAM) mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al relativo onere, pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo.
57. 49. Vignali.

AREA TEMATICA N. 57-bis.
(Sblocco delle risorse degli anni 2016-2017 accantonate per il finanziamento premiale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR).
(ART. 1, commi 353-354)

  Al comma 353, alinea, dopo le parole: Al fine di aggiungere le seguenti: incentivare gli investimenti in regime di cofinanziamento per l'assunzione di persone di cui al comma 366 e di.
57-bis. 3. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:
  354-bis. In coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale delle ricerca (PNR) 2015 – 2020, nonché del Programma nazionale in Antartide (PNRA) e allo scopo di sostenere la ricerca italiana in aree polari da sempre legata ai mezzi navali che hanno costituito la spina dorsale della ricerca scientifica consentendo, tra l'altro, la gestione logistica della base antartica, è assegnato all'Istituto di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS un finanziamento di 12 milioni di euro finalizzato all'acquisto di una nave quale infrastruttura di ricerca scientifica e di supporto alla base Antartica. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro è a valere sullo stanziamento dell'esercizio finanziario 2018 del fondo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
57-bis. 12. Blazina.

AREA TEMATICA N. 57-ter.
(Norme in materia di aerospazio).
(ART. 1, comma 355)

  Dopo il comma 355, aggiungere il seguente:
  355-bis. Ai fini del potenziamento della capacità di produrre conoscenze nel Mezzogiorno d'Italia e del funzionamento di base del centro di ricerca CEINGE – Biotecnologie Avanzate S.C. a r. l. di Napoli, ente senza fini di lucro, interamente partecipato direttamente o indirettamente da amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, è istituito un fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca scientifica, servizi e formazione nel campo della biologia avanzata, della biomedicina e delle biotecnologie mediche, da destinare secondo criteri e modalità individuati dal Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
57-ter. 1. Valeria Valente, Manfredi.

  Dopo il comma 355, aggiungere il seguente:
  355-bis. Il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, corrisponde a quello disciplinato dalla vigente normativa in materia, per il conseguimento del trattamento pensionistico previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Il comma 5 dell'articolo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.
57-ter. 2. Francesco Saverio Romano, Galati.

AREA TEMATICA N. 57-quater.
(Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica).
(ART. 1, comma 356)

  Dopo il comma 356, aggiungere il seguente:
  356-bis. Al fine di promuovere e sviluppare le competenze scientifiche nell'ambito delle scienze religiose è autorizzata, a decorrere dall'anno 2018, la spesa di euro 1.000,000 a favore del Progetto di Traduzione del Talmud Babilonese (sviluppato dal MIUR, dal CNR e dall'Unione delle comunità ebraiche italiane) da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Alla copertura dell'onere complessivo derivante dall'applicazione del precedente periodo, pari a 1.000,000 di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
57-quater. 1. Melilli, Fiano, Bonaccorsi, Malpezzi.

AREA TEMATICA N. 57-quinquies.
(Disposizioni in materia di statizzazione e di razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché di riorganizzazione e di razionalizzazione dell'AFAM)
(ART. 1, commi 357-359)

  Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
  357-bis. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica nell'ambito degli enti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettere a), b), g) e i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. A seguito dell'emanazione di tali regolamenti gli istituti superiori di studi musicali, in ottemperanza di quanto previsto all'articolo 2, comma 7, lettera h), in combinato disposto con l'articolo 2, comma 8, lettera i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono, ai sensi della presente legge, costituirsi in poli di ambito regionale o interregionale sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione e valorizzazione dell'offerta formativa, con istituti che operano nell'ambito dell'alta formazione pubblici o privati. La costituzione dei poli è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui alla lettera g), tenendo conto dell'identità e dell'integrità degli istituti che vi confluiscono.
  357-ter. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul reclutamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  357-quater. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-ter del presente articolo nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  357-quinquies. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n 132, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  357-sexies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 359-bis a 359- quinquies, valutato in euro 2.522.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi del comma 624.
57-quinquies. 25. La VII Commissione.

  Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
  357-bis. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul reclutamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  357-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
  359-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  357-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 357-bis, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 30.000.000;
   2019: – 30.000.000;
   2020; – 30.000.000.
57-quinquies. 23. Bossa, Scotto, Melilla, Nicchi, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
  357-bis. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul reclutamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. Sono inseriti nelle medesime graduatorie tutti coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno acquisito i titoli richiesti dalla citata legge n. 128 del 2013 per accedervi.
  357-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
  357-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  357-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 357-bis, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  357-sexies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti criteri e modalità di inserimento nelle graduatorie di cui al comma 357-quinquies.
  357-septies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 357-bis a 357-sexies, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.
57-quinquies. 17. Pannarale, Pellegrino, Marcon, Pastorino, Melilla.

  Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
  357-bis. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul reclutamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  357-ter. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inelusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 357-bis nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  357-quater. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  357-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui ai commi 357-bis, 357-ter e 357-quater, valutati in euro 2.522.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
57-quinquies. 1. Vignali, Crimì, Crivellari, Tancredi, Carra, Tino Iannuzzi.

  Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
  357-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  357-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che abbia maturato, entro l'anno accademico 2017-2018, almeno 3 anni, anche non consecutivi, di insegnamento, è istituita una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di posti che risultino vacanti e disponibili in subordine alle graduatorie nazionali previste al comma 357-bis ed all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
  357-quater. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
  357-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 357-bis, 357-ter e 357-quater, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*57-quinquies. 28. La VII Commissione.

  Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
  357-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  357-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che abbia maturato, entro l'anno accademico 2017-2018, almeno 3 anni, anche non consecutivi, di insegnamento, è istituita una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di posti che risultino vacanti e disponibili in subordine alle graduatorie nazionali previste al comma 357-bis ed all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
  357-quater. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
  357-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 357-bis, 357-ter e 357-quater, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*57-quinquies. 27. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.

  Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
  357-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  357-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che abbia maturato, entro l'anno accademico 2017-2018, almeno 3 anni, anche non consecutivi, di insegnamento, è istituita una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di posti che risultino vacanti e disponibili in subordine alle graduatorie nazionali previste al comma 357-bis ed all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
  357-quater. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
  357-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 357-bis, 357-ter e 357-quater, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*57-quinquies. 30. Crimì, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Cinzia Maria Fontana, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Covello, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Vico, Antezza, Tino Iannuzzi, Ribaudo, Cenni, Crivellari, Rotta, Cova, Bini, Rigoni, Zan, Carnevali, Carra, Capone, Tentori.

  Dopo il comma 357, aggiungere il seguente:
  357-bis. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione, in analogia con i criteri adottati dal sistema pubblicistico. Con regolamento, da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988. n. 400, su proposta del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

  Conseguentemente:
   all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui con le seguenti: di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui;
   alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 20.000.000;
   2019: – 20.000.000;
   2020: – 20.000.000.
57-quinquies. 35. Vignali.

  Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
  357-bis. I nuclei di valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale previsti dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione oltre che al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche all'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini.
  357-ter. L'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) verifica l'adozione nelle relazioni di cui al comma 357-bis dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito;
  357-quater. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è sostituito dal seguente: «Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida relative elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca».
  357-quinquies. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti attribuiti all'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di una unità di Area terza del CCNL Ministeri (1 funzionario valutatore tecnico nel settore AFAM), mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  357-sexies. Per i fini di cui ai commi da 357-bis a 357-quinquies, è autorizzata la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –200.000;
   2019: –200.000;
   2020: –200.000.
57-quinquies. 21. La VII Commissione.

  Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
  357-bis. I requisiti per l'accesso alla no tax, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati secondo le previsioni di cui al comma 357-ter.
  357-ter. Sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) appartengano ad un nucleo familiare il cui «Indicatore della Situazione Economica Equivalente», di seguito «ISEE», calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159, sia inferiore o eguale a 28,000 euro;
   b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi;
  357-quater. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alla lettera b) del comma 357-ter, il contributo omnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente a 28.000 euro.

  Conseguentemente:
   al comma 41 sopprimere la lettera b);
   dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.
   b) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;
   b) al comma 9, primo periodo, dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
57-quinquies. 16. Cimbro, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Bossa.

  Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:
  359-bis. Il Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano, già Istituto di alta formazione artistica e musicale (AFAM), è accorpato alla libera Università di Bolzano (LUB) ed assume la denominazione di Facoltà di musica «Conservatorio Claudio Monteverdi» della libera università di Bolzano.
  359-ter. Il consiglio della libera Università di Bolzano approva le opportune modifiche ed integrazioni allo statuto e ai regolamenti, d'intesa con il direttore del conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano.
  359-quater. Le modifiche e le integrazioni di cui al precedente comma sono approvate con decreto del Ministro per la istruzione, l'università e la ricerca, d'intesa con il Presidente della provincia autonoma di Bolzano, in applicazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  359-quinquies. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il nuovo assetto ordinamentale della Facoltà di musica della LUB «Conservatorio Claudio Monteverdi», le norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245, ivi comprese quelle relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente e amministrativo del Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano.
  359-sexies. Fino al completamento delle operazioni e delle attività di accorpamento, restano ferme le vigenti disposizioni di legge sulle procedure e modalità di trasferimento a domanda del personale docente del Conservatorio di musica di Bolzano ad altro conservatorio, nonché quelle sulle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, dal decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
57-quinquies. 22. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

AREA TEMATICA N. 57-octies.
(Disposizioni per la stabilizzazione di ricercatori e tecnologi).
(ART. 1, commi 364-367)

  Al comma 364, primo periodo dopo le parole: percorso di stabilizzazione, inserire le seguenti: del personale.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, primo periodo sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni e le parole: 50 milioni con le seguenti: 55 milioni;
   al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è corrispondentemente ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro per l'anno 2019;
   al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 12.585.300 euro e le parole: 53.868.200 euro con le seguenti: 48.868.200.
57-octies. 22. Dallai, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Capone.

  Al comma 364, primo periodo, sostituire le parole: dei ricercatori e dei tecnologi con le seguenti: del personale.

  Conseguentemente:
   al comma 366, sostituire le parole: aventi carattere di certezza e stabilità con le seguenti:, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 218 del 2016,;
   dopo il comma 367, aggiungere il seguente:
  367-bis. Al fine di consentire la realizzazione delle procedure di cui ai commi 364 e 367, gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con le risorse disponibili a legislazione vigente, possono prorogare i contratti a tempo determinato e flessibili in essere alla data del 31 dicembre 2017 fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
57-octies. 25. Miccoli, Albanella, Baruffi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Patrizia Maestri.

  Al comma 364, primo periodo, sostituire le parole: ricercatori e dei tecnologi con le seguenti: di tutto il personale degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
   al comma 366, sostituire le parole: risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti con le seguenti: risorse proprie nei limiti di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 40 milioni di euro annui per il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
57-octies. 1. Ginefra, Losacco, Capone.

  Al comma 364, primo periodo, sostituire le parole da: 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 fino alla fine del comma con le seguenti: 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 76,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 124 a 133.
57-octies. 2. Marco Di Maio, Carrescia.

  Dopo il comma 366, aggiungere il seguente:
  366-bis. Entro il 31 dicembre 2018, le università con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono attivare procedure di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato riservate a personale già in servizio presso altre università, che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento. A tal fine, il turn over derivante dalla cessazione presso l'ateneo di appartenenza del suddetto personale è assegnato all'università che dispone la chiamata.
57-octies. 26. Pilozzi, Manfredi.

AREA TEMATICA N. 57-novies.
(Misure in favore dell'Università degli studi di Padova e dell'Università degli studi di Napoli «Federico II»).
(ART. 1, commi 368-369)

  Sostituire il comma 368 con i seguenti:
  368. In occasione dell'ottavo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Padova, avvenuta nel 1222, e dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», avvenuta nel 1224, è concesso un contributo straordinario di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annuo per il periodo 2019-2022 all'Università degli studi di Padova e di 500.000 euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro annuo per il periodo 2021-2024 all'Università degli studi di Napoli «Federico II».
  368-bis. All'onere di cui al comma 368, pari a 500.000 euro per l'anno 2018 e a 1 milione di euro annuo per il periodo 2019-2022 e di 500.000 euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro annuo per il periodo 2021-2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
57-novies. 1. Narduolo, Manfredi, Sgambato, Crivellari, Naccarato, Valeria Valente, Zan, Rostellato, Di Lello, Camani.

AREA TEMATICA N. 58.
(Politiche invariate).

(ART. 1, commi 370-378)

  Dopo il comma 370, aggiungere i seguenti:
  370-bis. All'articolo 4, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: «È autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata la spesa di euro 6,6 milioni a decorrere dall'anno 2018».
  370-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
58. 69. Fiano.

  Dopo il comma 370, aggiungere i seguenti:
  370-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate è dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 370, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 150 milioni di euro per l'anno 2019 e 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinati ad incrementare i trattamenti accessori relativi all'espletamento delle specifiche funzioni per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, comprensivi di 5 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinati all'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ripartiti tra le Forze di polizia e le Forze armate anche in proporzione del personale che con decorrenza 1o gennaio 2018 non rientra più nelle procedure previste dal predetto decreto legislativo n. 195 del 1995. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e delle pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in aggiunta a quanto previsto dal comma 370, sono stanziati 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, comprensivi delle risorse per finanziare i conseguenti miglioramenti economici del restante personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, per il triennio 2019-2021, sono stanziati 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, comprensivi delle risorse per finanziare i conseguenti miglioramenti economici del restante personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.
  370-ter. Agli oneri derivanti, dal comma 370-bis pari a 57 milioni di euro per l'anno 2018, 182 milioni di euro per l'anno 2019 e 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*58. 90. Fiano.

  Dopo il comma 370, aggiungere i seguenti:
  370-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate è dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 370, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 150 milioni di euro per l'anno 2019 e 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinati ad incrementare i trattamenti accessori relativi all'espletamento delle specifiche funzioni per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, comprensivi di 5 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinati all'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ripartiti tra le Forze di polizia e le Forze armate anche in proporzione del personale che con decorrenza 1o gennaio 2018 non rientra più nelle procedure previste dal predetto decreto legislativo n. 195 del 1995. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e delle pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in aggiunta a quanto previsto dal comma 370, sono stanziati 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, comprensivi delle risorse per finanziare i conseguenti miglioramenti economici del restante personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, per il triennio 2019-2021, sono stanziati 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, comprensivi delle risorse per finanziare i conseguenti miglioramenti economici del restante personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.
  370-ter. Agli oneri derivanti, dal comma 370-bis pari a 57 milioni di euro per l'anno 2018, 182 milioni di euro per l'anno 2019 e 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*58. 118. La I Commissione.

  Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:
  374-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del 2005 e allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche nonché per incentivare la creazione, all'interno delle medesime amministrazioni, di autonome strutture organizzative dedicate a tale finalità, è prevista l'istituzione, dell'Albo dei dirigenti informatici presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale si accede mediante superamento di concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi del comma 374-sexies.
  374-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, procedono, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'istituzione di un'apposita struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, cui è preposto il dirigente di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005. L'assunzione del dirigente è disposta utilizzando la prima unità di personale disponibile nell'albo di cui al comma 374-bis, al verificarsi delle seguenti condizioni:
   a) la dotazione organica dell'ente presenti almeno due posizioni dirigenziali di livello generale;
   b) l'ente avvii la procedura per la copertura di una posizione dirigenziale di livello generale;
   c) non risulti già in servizio nell'ente un dirigente di livello generale in possesso dei requisiti ed incaricato in via esclusiva delle funzioni di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005.

  374-quater. L'assunzione del dirigente generale di cui al comma 374-ter è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata. È data facoltà di procedere all'assunzione anche a valere sulle risorse derivanti dall'utilizzo, per una quota finanziariamente equivalente, delle facoltà assunzionali relative al personale non dirigenziale. L'assunzione ha durata triennale e può essere rinnovata.
  374-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate le amministrazioni che, in ragione della specificità delle funzioni svolte o della ridotta dimensione della dotazione organica, non sono tenute all'applicazione delle norme di cui ai commi 374-ter e 374-quater.
  374-sexies. In applicazione dei commi da 374-bis a 374-quater, nell'anno 2018 e con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è bandito un concorso per la formazione di un elenco di soggetti da inserire nell'Albo dei dirigenti informatici. L'inserimento nell'Albo avviene in base ad una graduatoria di merito e non dà diritto all'assunzione. I requisiti per la partecipazione al concorso sono fissati nel bando in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In esito alla formazione della graduatoria di ogni concorso successivo a quello bandito nel 2018, l'intero elenco degli iscritti all'Albo formato in precedenza è sostituito da quello formato in esito allo svolgimento della nuova procedura. All'atto dell'assegnazione di un incarico e decorsi i tre anni, il soggetto può essere iscritto nuovamente all'Albo a condizione che la valutazione della performance individuale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia, stata pari o superiore al 90 per cento. All'onere relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle dotazioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  374-septies. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di livello dirigenziale, valutano la possibilità di assumere, in via prioritaria, un soggetto a cui assegnare le funzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine i predetti enti possono utilizzare la prima unità di personale disponibile nell'Albo di cui al comma 374-bis.
  374-octies. Presso la Presidenza: del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo incentivante l'innovazione digitale con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, finalizzato all'erogazione di contributi alle amministrazioni che costituiscono le strutture di cui al comma 374-ter e procedono alle assunzioni di cui ai commi da 374-bis a 374-sexies nonché alle regioni e agli enti locali che procedono ad assunzioni ai sensi del comma 374-septies. I contributi sono finalizzati ad agevolare il processo di digitalizzazione delle amministrazioni e degli enti destinatari e sono erogati nella misura del 30 per cento del costo del personale e in ordine di priorità di arrivo delle richieste, fino a esaurimento del Fondo.
  374-novies. All'onere di cui al comma 374-octies, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  374-decies. Il mancato rispetto delle previsioni di cui ai commi da 374-bis a 374-novies comporta l'erogazione di sanzioni individuate con regolamento del Ministro per lo sviluppo economico, sentito il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e stabilite con parere conforme dell'Agenzia per l'Italia digitale. Tali sanzioni sono individuate anche attraverso un decurtamento delle somme stanziate a favore delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto stabilito dal Piano operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 e dal Piano operativo nazionale 2014-2020.
58. 30. Mucci, Bruno, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:  
  374-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche nonché per incentivare la creazione, all'interno delle medesime amministrazioni, di autonome strutture organizzative dedicate a tale finalità, è prevista l'istituzione dell'Albo del dirigenti per la transizione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale si accede mediante superamento di concorso pubblico per titoli ed esami di cui al comma 374-sexies.
  374-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, procedono, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'istituzione di un'apposita struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, cui è preposto il dirigente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'assunzione del dirigente è disposta utilizzando la prima unità di personale disponibile nell'Albo di cui al comma 374-bis, al verificarsi delle seguenti condizioni:
   a) la dotazione organica dell'ente presenti almeno due posizioni dirigenziali di livello generale;
   b) l'ente avvii la procedura per la copertura di una posizione dirigenziale di livello generale;
   c) non risulti già in servizio nell'ente un dirigente di livello generale in possesso dei requisiti ed incaricato in via esclusiva delle funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

  374-quater. L'assunzione del dirigente generale di cui al comma 374-ter è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata. È data facoltà di procedere all'assunzione anche a valere sulle risorse derivanti dall'utilizzo, per una quota finanziariamente equivalente, delle facoltà assunzionali relative al personale non dirigenziale. L'assunzione ha durata triennale e può essere rinnovata.
  374-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate le amministrazioni che, in ragione della specificità delle funzioni svolte o della ridotta dimensione della dotazione organica, non sono tenute all'applicazione delle norme di cui al comma 374-ter.
  374-sexies. In applicazione dei commi da 374-bis a 374-quater, nell'anno 2018 e con cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è bandito un concorso per la formazione di un elenco di soggetti da inserire nell'Albo dei dirigenti per la transizione digitale. L'inserimento nell'Albo avviene in base ad una graduatoria di merito e non dà diritto all'assunzione. I requisiti per la partecipazione al concorso sono fissati nel bando in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In esito alla formazione della graduatoria di ogni concorso successivo a quello bandito nel 2018, l'intero elenco degli iscritti all'Albo formato in precedenza è sostituito da quello formato in esito allo svolgimento della nuova procedura. All'atto dell'assegnazione di un incarico e decorsi i tre anni, il soggetto può essere iscritto nuovamente all'Albo a condizione che la valutazione della performance individuate, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia stata pari o superiore al 90 per cento. All'onere relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle dotazioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  374-septies. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di livello dirigenziale, valutano la possibilità di assumere, in via prioritaria, un soggetto a cui assegnare le funzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine i predetti enti possono utilizzare la prima unità di personale disponibile nell'albo di cui al comma 374-bis.
  374-octies. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo incentivante l'innovazione digitale con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 finalizzato all'erogazione di contributi alle amministrazioni che costituiscono le strutture di cui al comma 374-ter e procedono alle assunzioni di cui ai commi da 374-bis a 374-sexies nonché alle regioni e agli enti locali che procedono ad assunzioni ai sensi del comma 374-septies. I contributi sono finalizzati ad agevolare il processo di digitalizzazione delle amministrazioni e degli enti destinatari è sono erogati nella misura del 30 per cento del costo del personale e in ordine di priorità di arrivo delle richieste, fino a esaurimento del Fondo.
  374-novies. All'onere di cui al comma 374-octies, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*58. 91. Coppola, Bruno Bossio, Bonaccorsi, Boccadutri, Catalano, Mucci, Incerti, Carrozza, Quintarelli, Dallai, Barbanti, Fragomeli, Tentori, Bonomo.

  Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:  
  374-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche nonché per incentivare la creazione, all'interno delle medesime amministrazioni, di autonome strutture organizzative dedicate a tale finalità, è prevista l'istituzione dell'Albo del dirigenti per la transizione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale si accede mediante superamento di concorso pubblico per titoli ed esami di cui al comma 374-sexies.
  374-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, procedono, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'istituzione di un'apposita struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, cui è preposto il dirigente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'assunzione del dirigente è disposta utilizzando la prima unità di personale disponibile nell'Albo di cui al comma 374-bis, al verificarsi delle seguenti condizioni:
   a) la dotazione organica dell'ente presenti almeno due posizioni dirigenziali di livello generale;
   b) l'ente avvii la procedura per la copertura di una posizione dirigenziale di livello generale;
   c) non risulti già in servizio nell'ente un dirigente di livello generale in possesso dei requisiti ed incaricato in via esclusiva delle funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

  374-quater. L'assunzione del dirigente generale di cui al comma 374-ter è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata. È data facoltà di procedere all'assunzione anche a valere sulle risorse derivanti dall'utilizzo, per una quota finanziariamente equivalente, delle facoltà assunzionali relative al personale non dirigenziale. L'assunzione ha durata triennale e può essere rinnovata.
  374-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate le amministrazioni che, in ragione della specificità delle funzioni svolte o della ridotta dimensione della dotazione organica, non sono tenute all'applicazione delle norme di cui al comma 374-ter.
  374-sexies. In applicazione dei commi da 374-bis a 374-quater, nell'anno 2018 e con cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è bandito un concorso per la formazione di un elenco di soggetti da inserire nell'Albo dei dirigenti per la transizione digitale. L'inserimento nell'Albo avviene in base ad una graduatoria di merito e non dà diritto all'assunzione. I requisiti per la partecipazione al concorso sono fissati nel bando in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In esito alla formazione della graduatoria di ogni concorso successivo a quello bandito nel 2018, l'intero elenco degli iscritti all'Albo formato in precedenza è sostituito da quello formato in esito allo svolgimento della nuova procedura. All'atto dell'assegnazione di un incarico e decorsi i tre anni, il soggetto può essere iscritto nuovamente all'Albo a condizione che la valutazione della performance individuate, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia stata pari o superiore al 90 per cento. All'onere relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle dotazioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  374-septies. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di livello dirigenziale, valutano la possibilità di assumere, in via prioritaria, un soggetto a cui assegnare le funzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine i predetti enti possono utilizzare la prima unità di personale disponibile nell'albo di cui al comma 374-bis.
  374-octies. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo incentivante l'innovazione digitale con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 finalizzato all'erogazione di contributi alle amministrazioni che costituiscono le strutture di cui al comma 374-ter e procedono alle assunzioni di cui ai commi da 374-bis a 374-sexies nonché alle regioni e agli enti locali che procedono ad assunzioni ai sensi del comma 374-septies. I contributi sono finalizzati ad agevolare il processo di digitalizzazione delle amministrazioni e degli enti destinatari è sono erogati nella misura del 30 per cento del costo del personale e in ordine di priorità di arrivo delle richieste, fino a esaurimento del Fondo.
  374-novies. All'onere di cui al comma 374-octies, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*58. 21. Mucci.

  Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:  
  374-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche nonché per incentivare la creazione, all'interno delle medesime amministrazioni, di autonome strutture organizzative dedicate a tale finalità, è prevista l'istituzione dell'Albo del dirigenti per la transizione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale si accede mediante superamento di concorso pubblico per titoli ed esami di cui al comma 374-sexies.
  374-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, procedono, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'istituzione di un'apposita struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, cui è preposto il dirigente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'assunzione del dirigente è disposta utilizzando la prima unità di personale disponibile nell'Albo di cui al comma 374-bis, al verificarsi delle seguenti condizioni:
   a) la dotazione organica dell'ente presenti almeno due posizioni dirigenziali di livello generale;
   b) l'ente avvii la procedura per la copertura di una posizione dirigenziale di livello generale;
   c) non risulti già in servizio nell'ente un dirigente di livello generale in possesso dei requisiti ed incaricato in via esclusiva delle funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

  374-quater. L'assunzione del dirigente generale di cui al comma 374-ter è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata. È data facoltà di procedere all'assunzione anche a valere sulle risorse derivanti dall'utilizzo, per una quota finanziariamente equivalente, delle facoltà assunzionali relative al personale non dirigenziale. L'assunzione ha durata triennale e può essere rinnovata.
  374-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate le amministrazioni che, in ragione della specificità delle funzioni svolte o della ridotta dimensione della dotazione organica, non sono tenute all'applicazione delle norme di cui al comma 374-ter.
  374-sexies. In applicazione dei commi da 374-bis a 374-quater, nell'anno 2018 e con cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è bandito un concorso per la formazione di un elenco di soggetti da inserire nell'Albo dei dirigenti per la transizione digitale. L'inserimento nell'Albo avviene in base ad una graduatoria di merito e non dà diritto all'assunzione. I requisiti per la partecipazione al concorso sono fissati nel bando in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In esito alla formazione della graduatoria di ogni concorso successivo a quello bandito nel 2018, l'intero elenco degli iscritti all'Albo formato in precedenza è sostituito da quello formato in esito allo svolgimento della nuova procedura. All'atto dell'assegnazione di un incarico e decorsi i tre anni, il soggetto può essere iscritto nuovamente all'Albo a condizione che la valutazione della performance individuate, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia stata pari o superiore al 90 per cento. All'onere relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle dotazioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  374-septies. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di livello dirigenziale, valutano la possibilità di assumere, in via prioritaria, un soggetto a cui assegnare le funzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine i predetti enti possono utilizzare la prima unità di personale disponibile nell'albo di cui al comma 374-bis.
  374-octies. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo incentivante l'innovazione digitale con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 finalizzato all'erogazione di contributi alle amministrazioni che costituiscono le strutture di cui al comma 374-ter e procedono alle assunzioni di cui ai commi da 374-bis a 374-sexies nonché alle regioni e agli enti locali che procedono ad assunzioni ai sensi del comma 374-septies. I contributi sono finalizzati ad agevolare il processo di digitalizzazione delle amministrazioni e degli enti destinatari è sono erogati nella misura del 30 per cento del costo del personale e in ordine di priorità di arrivo delle richieste, fino a esaurimento del Fondo.
  374-novies. All'onere di cui al comma 374-octies, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*58. 22. D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.

  Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:
  374-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche nonché per incentivare la creazione, all'interno delle medesime amministrazioni, di autonome strutture organizzative dedicate a tale finalità, è prevista l'istituzione dell'Albo dei dirigenti informatici presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale si accede mediante superamento di concorso pubblico per titoli ed esami di cui al comma 374-sexies.
  374-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, procedono, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'istituzione di una apposita struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, cui è preposto il dirigente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'assunzione del dirigente è disposta utilizzando la prima unità di personale disponibile nell'Albo di cui al comma 374-bis, al verificarsi delle seguenti condizioni:
   a) la dotazione organica dell'ente presenti almeno due posizioni dirigenziali di livello generale;
   b) l'ente avvii la procedura per la copertura di una posizione dirigenziale di livello generale;
   c) non risulti già in servizio nell'ente un dirigente di livello generale in possesso dei requisiti ed incaricato in via esclusiva delle funzioni di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005.
  374-quater. L'assunzione del dirigente generale di cui al comma 374-ter è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata. È data facoltà di procedere all'assunzione anche a valere sulle risorse derivanti dall'utilizzo, per una quota finanziariamente equivalente, delle facoltà assunzionali relative al personale non dirigenziale. L'assunzione ha durata triennale e può essere rinnovata.
  374-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate le amministrazioni che, in ragione della specificità delle funzioni svolte o della ridotta dimensione della dotazione organica, non sono tenute all'applicazione delle norme di cui ai commi 374-ter e 374-quater.
  374-sexies. In applicazione dei commi da 374-bis a 374-quater, nell'anno 2018 e con cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è bandito un concorso per la formazione di un elenco di soggetti da inserire nell'Albo dei dirigenti informatici. L'inserimento nell'Albo avviene in base ad una graduatoria di merito e non dà diritto all'assunzione, I requisiti per la partecipazione al concorso sono fissati nel bando in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005. In esito alla formazione della graduatoria di ogni concorso successivo a quello bandito nel 2018, l'intero elenco degli iscritti all'Albo formato in precedenza è sostituito da quello formato in esito allo svolgimento della nuova procedura. All'atto dell'assegnazione di un incarico e decorsi i tre anni, il soggetto può essere iscritto nuovamente all'Albo a condizione che la valutazione della performance individuale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia stata pari o superiore al 90 per cento. All'onere relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle dotazioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
58. 104. Palmieri, Crimi.

  Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:
  374-bis. Nelle more della piena applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'indennità di vacanza contrattuale del personale dipendente delle amministrazioni dello Stato con decorrenza dal 1o gennaio 2018 è annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, nel limite massimo della disponibilità di 800 milioni di euro annui. Per tutti i soggetti aventi diritto e che non hanno conseguito l'indennità nel periodo 2011-2015, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2018, un apposito fondo di 300 milioni di euro. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al periodo precedente, è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le parti sociali,
  374-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 374-bis, pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2018, e a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2018; entro la data del 15 gennaio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la previsione relativa al 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
58. 79. Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Laffranco.

  Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
  374-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del fenomeno mafioso nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo denominato «Fondo per l'insegnamento della storia del contrasto alle mafie», con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per la formazione del personale docente finalizzata all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze necessarie all'insegnamento della storia del contrasto del fenomeno mafioso, relativo al complesso dell'impegno istituzionale, civile e religioso condotto contro ogni forma di associazione mafiosa, nonché contro ogni altra associazione criminale similare, anche straniera.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -2.000.000;
   2019: -2.000.000;
   2020: -2.000.000.
58. 33. Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
  374-bis. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, al personale interessato che presta servizio presso i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, tenendo conto delle predette modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nel limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, Con determina del Capo Dipartimento sono individuati i soggetti beneficiari.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -7.000.000;
   2019: -7.000.000;
   2020: -7.000.000.
*58. 36. Tancredi.

  Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
  374-bis. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, al personale interessato che presta servizio presso i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, tenendo conto delle predette modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nel limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, con determina del Capo Dipartimento sono individuati i soggetti beneficiari.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -7.000.000;
   2019: -7.000.000;
   2020: -7.000.000.
*58. 10. Giulietti.

  Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
  374-bis. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, al personale interessato che presta servizio presso i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, tenendo conto delle predette modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nel limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, con determina del Capo Dipartimento sono individuati i soggetti beneficiari.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -7.000.000;
   2019: -7.000.000;
   2020: -7.000.000.
*58. 80. Alberto Giorgetti, Palese.

  Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
  374-bis. Per il riequilibrio del salario accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, inquadrato nei ruoli regionali e proveniente dalle province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono utilizzare le risorse di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e le risorse di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
58. 119. Marchi.

  Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
  374-bis. In fase sperimentale, al fine di garantire la continuità assistenziale territoriale nei limiti massimi di 50 milioni di euro per il triennio 2018-2020, è istituita una indennità di rischio per i medici esercenti la professione nelle guardie mediche delle aziende sanitarie locali, La definizione delle modalità di attribuzione del suddetto corrispettivo è demandata ad apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. All'onere di cui alla presente disposizione pari a 50 milioni di euro nel triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
58. 112. Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
  374-bis. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
58. 113. Enrico Zanetti, Galati.

  Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
  374-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, nel caso di inadempienza da parte delle amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché da parte dei concessionari di servizi pubblici e delle società a prevalente partecipazione o controllo pubblico, rispetto agli obblighi nei termini indicati dalla presente legge è disposta una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio loro spettanti pari al 2 per cento. L'inadempienza nei termini di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, a una sanzione pecuniaria a carico del rispettivo trattamento economico, pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.
58. 9. Cecconi, Toninelli, Lombardi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
  374-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «nel triennio 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio 2013-2017» e dopo le parole: «la contestuale e definitiva riduzione» sono inserite le seguenti: «, nella misura del 50 per cento,».
58. 19. Guerra, Carnevali, Tentori.

  Sostituire il comma 375 con il seguente:
  375. A decorrere dal 1 settembre 2018, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le procedure di gara con convenzione CONSIP sono sospese e le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia, limitatamente al numero degli addetti destinatari del presente provvedimento, per il tempo strettamente necessario per perfezionare dell'assunzione di tutto il personale di cui al presente comma, e comunque non oltre 30 settembre 2018.
  375-bis. Ai fini di cui al comma 375 entro il 1o maggio 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione di appositi bandi per l'inserimento a domanda nelle graduatorie provinciali del personale ATA di prima fascia e per la copertura del totale dei posti accantonati, del personale occupato alla data di entrata in vigore della presente legge ed utilizzato inforza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con mansioni assimilabili alla qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali. Entro il 1o maggio 2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede altresì all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda altresì al personale di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e delle previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 20 aprile 2001, n. 66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici ed amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato decreto n. 66 del 2001.
  375-ter. Agli oneri, derivanti dai commi 375 e 375-bis si provvede in parte a valere sugli stanziamenti e nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017, di 192 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018 c di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019 ed in parte con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 569-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 569 aggiungere il seguente:
  569-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019».
58. 45. Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Marcon, Pastorino, Melilla.

  Dopo il comma 376, aggiungere i seguenti:
  376-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni del testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. L'assicurazione di detto personale è attuata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, su proposta della commissione scientifica istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, formulata previa individuazione delle malattie professionali derivanti dalle attività del personale di cui al primo periodo sulla base della verifica delle denunce ricevute. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sostituire le parole: «del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» con le seguenti: «del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e finanze».
  376-ter. Al personale di cui al comma 376-bis continuano ad applicarsi gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di cura e degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
  376-quater. L'assolvimento dell'obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla provvidenza dell'equo indennizzo. L'accertamento positivo sulla sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale effettuato dall'INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della medesima lesione od infermità. Le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono cumulabili con le provvidenze previste in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, dei familiari di militari vittime del servizio nonché con i trattamenti privilegiati ordinari o speciali correlati alla causa di servizio con esclusione dell'equo indennizzo.
  376-quinquies. Le Amministrazioni di cui al comma 376-bis, trasmettono all'INAIL entro dodici mesi, con modalità da concordare, la denuncia telematica di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per l'evento lesivo o infermità che costituisce oggetto del procedimento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'accertamento della dipendenza della lesione o dell'infermità da causa di servizio. Gli infortuni sui lavoro verificatisi e le malattie professionali manifestatesi prima dell'entrata in vigore della presente legge e in relazione ai quali sia già intervenuto un provvedimento definitivo sulla dipendenza da causa di servizio, senza concessione della provvidenza dell'equo indennizzo, possono essere denunciati all'INAIL, a pena di decadenza, entro dodici mesi.
  376-sexies. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. (Obblighi del datore di lavoro committente e sorveglianza sanitaria nell'ambito dell'Amministrazione della difesa). 1. Per il personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture cui si applicano le disposizioni dell'articolo 256 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal presente decreto sono a carico del datore di lavoro delle medesime, fatti salvi gli obblighi del datore di lavoro committente previsti dall'articolo 26 del presente decreto legislativo.

  2. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alle verifiche previste dall'articolo 41, comma 4, del presente decreto sono effettuati dal medico competente, che, per accertamenti diagnostici, può avvalersi degli organi della Sanità militare, ai sensi dell'articolo 929 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del libro quarto, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
  3. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori civili e militari dell'Amministrazione della difesa, fatta salva la piena autonomia del medico competente, il Servizio sanitario militare, vista la specificità delle Forze armate:
   a) effettua attività di studio e ricerca in materia di medicina occupazionale, trasferendone i risultati a favore degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa;
   b) fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;
   c) definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per la salute elaborando, altresì, i protocolli da applicare per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori militari e civili dell'Amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell'attività svolta.»;

   b) all'articolo 9, comma 4, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
   « d-ter) fornisce alle Forze armate, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro»;

   c) all'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. L'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del fuoco è condotta da nuclei composti dal personale ispettivo del ministero interessato e dell'Ispettorato nazionale del lavoro con le modalità stabilite dal Comitato di indirizzo di cui al comma 2-bis»;
    2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Comitato di indirizzo sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del fuoco, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da un rappresentante del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare, del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della giustizia. Al Comitato partecipa, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL. Il Comitato ha il compito di:
   a) stabilire le linee-guida della vigilanza a livello nazionale nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco;
   b) disciplinare le modalità con cui condurre l'attività ispettiva anche tenuto conto delle particolari esigenze di riservatezza;
  2-ter. Il personale dell'Ispettorato nazione del lavoro destinato allo svolgimento delle attività di vigilanza di cui al comma 1-bis deve essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza, qualora prevista.
  376-septies. All'articolo 206-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «con il Ministro della salute», sono inserite le seguenti: «sentita la Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
  376-octies. All'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «coloro che abbiano» sono aggiunte le parole: «riportato lesioni o».
  376-novies. Ai fini dell'attuazione dei commi da 376-bis a 376-octies è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
58. 96. Scanu, Damiano, Marazziti, Duranti, Catalano, Boccuzzi, Casati, Zardini, Amato, Paola Boldrini, Capelli, Carrozza, Cova, Crivellari, Grillo, Lacquaniti, Rizzo, Albini, Antezza, Argentin, Bargero, Bolognesi, Borghi, Burtone, Brandolin, Campana, Cani, Carloni, Carella, Carra, Caruso, Casellato, Cenni, Chaouki, Coppola, Crimì, Dallai, De Maria, Marco Di Maio, Ermini, Fedi, Fauttilli, Cinzia Maria Fontana, Fontanelli, Fregolent, Fusilli, Giampaolo Galli, Garavini, Gasparini, Giacobbe, Ginefra, Ginoble, Grassi, Gribaudo, Tino Iannuzzi, Lattuca, Lauricella, Lodolini, Andrea Maestri, Malisani, Marchi, Marcon, Martella, Marzano, Mazzoli, Melilla, Minnucci, Mognato, Mongiello, Montroni, Morani, Mura, Nicoletti, Oliverio, Pastorelli, Patriarca, Piccione, Giuditta Pini, Pinna, Preziosi, Ribaudo, Romanini, Rostellato, Rubinato, Francesco Sanna, Giovanna Sanna, Sberna, Sbrollini, Sgambato, Simonetti, Speranza, Stumpo, Taricco, Tullo, Venittelli, Zanin, Zappulla, Zoggia, Paola Bragantini, Guerra, Librandi, Pastorino, Capodicasa.

  Dopo il comma 376, aggiungere il seguente:
  376-bis. Al fine di agevolare la mobilità del personale militare, con particolare riguardo a quello appartenente ai ruoli della truppa, nella regione dove presta servizio; è istituito presso il Ministero della difesa un fondo con una dotazione pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato a consentire la realizzazione di convenzioni con le regioni, intese a garantire allo stesso personale la possibilità di fruire gratuitamente dei trasporti pubblici regionali.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -300,000;
   2019: -300.000;
   2020: -300.000.
58. 135. La IV Commissione.

  Al comma 378 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'importo di cui al secondo periodo, è destinato, per un ammontare non superiore ad un milione di euro per il 2018, alle finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
58. 56. Tancredi.

  Al comma 378, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse destinate ai programmi a sostegno della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili sono assegnate, prioritariamente, ai progetti di stabilizzazione dei lavoratori in servizio presso gli enti locali in cui è impegnato un numero di lavoratori non inferiore a 50 unita.
58. 114. Michele Bordo, Manfredi, Mongiello.

  Dopo il comma 378, aggiungere il seguente:
  378-bis. All'articolo 9, comma 33, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti «20 per cento».
58. 81. Alberto Giorgetti.

AREA TEMATICA N. 59.
(Misure di razionalizzazione della spesa pubblica).

(ART. 1, commi 379-392)

  Dopo il comma 379 aggiungere il seguente:
  379-bis. Per garantire la tempestiva copertura dei posti dirigenziali vacanti tenuto conto delle reiterate limitazioni assunzionali e al fine di assicurare l'efficienza e la piena operatività degli uffici, in coerenza con il dettato recato dall'articolo 97 della Costituzione, con il principio di economicità e di trasparenza delle procedure e nel limite dell'assorbimento delle graduatorie dirigenziali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali provvedono ai propri fabbisogni attingendo dalle graduatorie vigenti interne di dirigenti vincitori o idonei a seguito di selezione per pubblico concorso, o, in assenza, dalle graduatorie dirigenziali di altre Amministrazioni, come risultanti dal monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Entro trenta giorni all'entrata in vigore della presente legge, tutte le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali, comunicano al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione le vacanze relative alle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei successivi trenta giorni emana un decreto atto a definire le graduatorie vigenti dalle quali attingere ed i criteri da utilizzare, per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato, tenendo conto delle preferenze espresse. Si intendono vigenti le graduatorie attualmente in vigore in base all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Le singole Amministrazioni non potranno essere autorizzate a bandire alcun concorso per la qualifica dirigenziale, né ad alcuna assunzione dirigenziale neanche a tempo determinato, se non previa verifica, presso le graduatorie vigenti, della insussistenza della necessaria professionalità dirigenziale. Il dirigente entra nel ruolo dell'amministrazione presso cui è contrattualizzato. Il dirigente, durante il primo anno di servizio, è tenuto frequentare un corso di formazione organizzato dalla SNA secondo le previsioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
59. 15. Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 379 aggiungere il seguente:
  379-bis. Ai fini della stipula definitiva del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto dell'Istruzione e della Ricerca e per la relativa area dirigenziale previsto per il triennio 2016-2018, oltre agli Enti Pubblici di Ricerca indicati all'articolo 5, comma 1, del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali sottoscritto il 13 luglio 2016, la contrattazione collettiva si rivolge, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, anche all'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni su lavoro e malattie professionali — INAIL limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4 e 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro — ANPAL, limitatamente al personale ed alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
59. 11. D'Alia.

  Dopo il comma 380 aggiungere il seguente:

  380-bis. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342, è sostituito dal seguente:

Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli).

  1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'ASI e dal RIVS e per i motoveicoli dall'FMI, un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
  2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
   c) i veicoli quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume;
   d) veicoli prodotti in serie limitate che rivestono un particolare interesse da tutelare.

  3. I veicoli indicati al comma 2 in possesso del Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica rilasciato dall'ASI, dei registri di marca e dal FMI sono individuati con propria determinazione dall'ASI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
  4. L'esenzione ci cui al comma 2 è estesa anche per i veicoli con anzianità di produzione compresa tra i 20 ed i 29 anni non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni se in possesso del Certificato di identità rilasciato dall'ASI.
  5. Il certificato di rilevanza storica e collezionistica ed il certificato di identità hanno validità per un periodo di quattro anni trascorsi i quali l'ente che l'ha rilasciato dovrà riesaminare il veicolo per verificare la permanenza dei requisiti che consentono di qualificarli come veicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico. La mancata permanenza dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio comporterà il mancato rinnovo di validità dei certificati di cui al primo periodo e la conseguente sospensione delle agevolazioni fiscali. Le agevolazioni fiscali potranno riottenersi a seguito di ulteriore esame del veicolo.
  6. I veicoli ultraventennali in possesso del certificato di rilevanza storica e collezionistica o del certificato di identità dovranno essere sottoposti, con le modalità disposte dalla Motorizzazione Civile, a revisione tecnica quadriennale finalizzata alla verifica della rispondenza tecnica ai parametri originari che hanno consentito la circolazione all'epoca della costruzione con eventuale integrazione degli aggiornamenti dovuti per legge. La revisione di cui al periodo precedente dovrà essere effettuata presso le officine autorizzate o presso gli uffici della Motorizzazione Civile.
  7. Al fine di incentivare il mantenimento e la salvaguardia del patrimonio motoristico storico italiano, i proprietari di veicoli storici in possesso del Certificato di identità e del Certificato di rilevanza storica e collezionistica potranno beneficiare di un'aliquota IVA pari al 10 per cento sull'acquisto di ricambi e sulla mano d'opera relativa agli interventi di manutenzione e restauro, finalizzati al mantenimento e alla valorizzazione dei veicoli suddetti. Qualora sia sottoposto a restauro un veicolo le cui condizioni non permettano di ottenere i certificati di cui al periodo precedente è richiesto agli enti preposti il rilascio di un apposito certificato di rilevanza storica e collezionistica ai fini del restauro con il quale si potrà beneficiare di un'aliquota IVA pari al 10 per cento.

  Conseguentemente, al comma 625, ridurre ulteriormente di 100 milioni per l'anno 2018 e di 150 milioni a decorrere dal 2019 il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
59. 29. Brunetta.

  Dopo il comma 380, aggiungere il seguente:

  380-bis. All'articolo 703 del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e sue modificazioni, come modificato dall'articolo 15-quinquies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al quinto comma, dopo la parola: «realizzati» e prima delle parole: «dal concessionario uscente» sono aggiunte le seguenti: «o acquisiti»;
   b) al quinto comma, le parole: «inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC» sono sostituite dalle seguenti: «inseriti nel contratto di programma o approvati dall'ENAC»;
   c) al sesto comma, dopo la parola: «realizzati» e prima delle parole: «dal concessionario uscente» sono aggiunte le seguenti: «o acquisiti»;
   d) al sesto comma, dopo le parole: «alcun rimborso» sono aggiunte le seguenti: «salvo quelli per cui sia stata autorizzata la realizzazione o l'acquisizione dall'ENAC, per i quali spetta un rimborso pari al valore contabile residuo da contabilità analitica regolatoria»;
   e) al settimo comma, le parole: «salvo diversa e motivata determinazione dell'ENAC,» sono sostituite dalle seguenti: «salvo diversa determinazione dell'ENAC motivata»;
   f) all'ottavo comma, dopo le parole: «precedente concessionario» e prima delle parole: «il valore contabile residuo» è aggiunta la seguente «almeno».
59. 25. Biasotti.

  Dopo il comma 380, aggiungere il seguente:

  380-bis. Al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il decreto di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo, il termine per l'adozione di eventuali decreti integrativi è di 24 mesi».
59. 19. Rampelli.

  Dopo il comma 383, aggiungere il seguente:
  383-bis. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, è autorizzata la spesa di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico si provvede a ripartire predetto importo tra le finalità di cui ai commi 2 e 8-bis del predetto articolo.

  Conseguentemente, al comma 625 ridurre ulteriormente 140 milioni di euro annui, per il triennio 2018-2020, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
59. 14. Guidesi, Allasia.

  Dopo il comma 384 aggiungere i seguenti:
  384-bis. Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente e favorire interventi di elevata qualità di efficientamento energetico, entro il 31 dicembre 2022 è promossa la realizzazione, da parte degli enti locali, di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà, tali da ottenere, entro il 31 dicembre 2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 ed ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano una emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (Im/W), fermo restando quanto previsto all'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  384-ter. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 384-bis, gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo ivi previsti possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. e, ove realizzati da imprese, possono essere agevolati, nel limite di 288 milioni di euro, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca — FRI di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il decreto di cui al comma 357 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  384-quater. Non possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 384-ter gli impianti per i quali siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico, nonché gli impianti per i quali siano stati installati apparecchi per l'illuminazione pubblica a tecnologia LED.
  384-quinquies. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 384-bis, tenendo conto degli interventi di efficientamento energetico già eseguiti o in corso di esecuzione, dell'avvenuto ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A., nonché le modalità di raccolta dei dati sui consumi e di monitoraggio dei risultati raggiunti e dei risparmi conseguiti.
59. 32. Gutgeld, Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 388 aggiungere il seguente:
  388-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica il programma Joint Strike Fighter (F-35) è integralmente definanziato.
59. 1. Basilio, Corda, Frusone, Rizzo, Tofalo, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 389, sopprimere la lettera a).
59. 31. Famiglietti.

  Dopo il comma 392 aggiungere il seguente:
  392-bis. L'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è abrogato.
59. 7. Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 392 aggiungere il seguente:
  «392-bis. Le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, sono interamente destinate a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.».
59. 21. Giorgia Meloni, Rampelli.

AREA TEMATICA N. 60.
(Contributo straordinario in favore del comune de L'Aquila).
(ART. 1, commi 393-394)

  Al comma 394 sostituire le parole: Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro con le seguenti: Per il triennio 2018 – 2020 è destinato un contributo pari a 2,5 milioni di euro annui, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere»

  Conseguentemente, dopo il comma 394 aggiungere il seguente:
  394-bis. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 394, pari a 500.000 euro per il 2018, 2,5 milioni per il 2015 e 2,5 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
60. 15. Tancredi.

  Dopo il comma 394, inserire i seguenti:
  394-bis. 1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. A decorrere dal 2019, fermo restando il contributo di cui al comma 1, è assegnato un contributo di 7 milioni di euro annui.».

  394-ter. All'articolo 1, comma 443, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) prima delle parole: «Le eventuali economie» sono aggiunte le seguenti: «Nei casi di somme giacenti sui conti vincolati alla scadenza del periodo di utilizzo dei conto vincolato disciplinato dalla Convenzione tra l'Associazione Bancaria Italiana e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulata ai sensi delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 e n. 3790 del 2009, i Comuni, qualora non abbiano già provveduto, sono tenuti ad adottare, entro il 30 giugno 2018, i provvedimenti stato finale lavori, di proroga lavori nonché di revoca, parziale o totale, in ordine a ciascuno del contributi concessi per gli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed a notificarli nei successivi trenta giorni agli istituti di credito. I predetti provvedimenti possono estendere l'originario periodo di utilizzo del conto vincolato fissato da ciascun contratto di finanziamento fino a un massimo di ulteriori quattro anni, prorogabile, con successivo provvedimento comunale, una sola volta per ulteriori due anni»;
   b) le parole: «decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,» sono soppresse.

  3. Per le graduatorie concorsuali formatesi a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con vigenza al 31 dicembre 2018, al fine di continuare a garantire, mediante l'istituto dello scorrimento, le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, in deroga all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2019.
  4. Al fine di realizzare il centro di arte e creatività contemporanea denominato «MAXXI L'Aquila» a decorrere dal 2018 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui».

  Conseguentemente:
   agli oneri derivanti dai commi 394 e 394-
bis, pari a 50 milioni di euro nel 2018 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 624.
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -7.000.000;
   2019: -7.000.000;
   2020: -7.000.000.
60. 14. Melilla, Tancredi, Castricone, Cimbro.

  Dopo il comma 394 aggiungere il seguente:
  394-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
* 60. 31. Ciracì, Latronico.

  Dopo il comma 394 aggiungere il seguente:
  394-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
* 60. 36. Cirielli.

  Dopo il comma 394 aggiungere il seguente:
  394-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
* 60. 9. De Menech, Borghi, Nicoletti, Cenni, Antezza, Bini, Rigoni, Tino Iannuzzi, Mariani, Mariano.

  Dopo il comma 394 aggiungere il seguente:
  394-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
* 60. 20. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, De Girolamo, Milanato, Russo, Centemero, Sisto, Squeri.

  Dopo il comma 394 aggiungere il seguente:
  394-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
* 60. 5. Simonetti, Caparini, Guidesi, Invernizzi.

  Dopo il comma 394 è aggiunto il seguente:
  394-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
* 60. 29. Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 394 è aggiunto il seguente:
  394-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
* 60. 1. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Dopo il comma 394 è aggiunto il seguente:
  394-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
* 60. 17. Venittelli.

AREA TEMATICA N. 60-bis.
(Contributo a favore della scuola internazionale Gran Sasso Science Institute).
(ART. 1, comma 395)

  Dopo il comma 395 aggiungere il seguente:
  395-bis. A decorrere dall'esercizio 2018 lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 1 milione di euro per le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
60-bis. 1. De Menech, Borghi.

  Dopo il comma 395 aggiungere il seguente:
  395-bis. Per favorire la costruzione dello spazio europeo dei big data e rafforzare il ruolo dell'Italia attraverso le università e gli enti nazionali di ricerca, potenziandone l'attività di ricerca e le infrastrutture di calcolo disponibili, è autorizzata la spesa per la predisposizione degli spazi necessari alla localizzazione dei Data Center Tier-1 CNAF dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e alla collocazione di una nuova macchina di calcolo parallelo pre-exascale, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono attribuite le risorse necessarie per la predisposizione delle infrastrutture di cui al presente comma.

  Conseguentemente, al comma 641, sostituire le parole 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 240 milioni di euro per l'anno 2019, 243 milioni di euro per l'anno 2020 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
60-bis. 2. Marchi, Benamati, Lenzi, Fabbri, De Maria.

AREA TEMATICA N. 62.
(Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).

(ART. 1, commi 397-399)

  Dopo il comma 397, aggiungere i seguenti:
  397-bis. Agli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono riconosciuti i benefici di cui il punto 1 a condizione che:
   a) esercitino l'opzione per remissione esclusivamente di fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativamente alle operazioni, e alle eventuali variazioni delle stesse, che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, nonché, sussistendone i presupposti, optino contestualmente per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo. L'opzione, e comunicata nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo in cui la stessa ha avuto effetto e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione;
   b) appongano il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulle dichiarazioni cui sono obbligati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a);
   c) sia attestata, da parte dei soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati al rilascio del visto di conformità di cui alla precedente lettera b) la corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziare, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a cinquecento euro. L'attestazione è rilasciata dal soggetto incaricato tramite la propria sottoscrizione di un apposito campo della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa a ciascuno del periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a).
  397-ter. I benefici riconosciuti ai soggetti e alle condizioni di cui al comma 397-bis sono i seguenti:
   a) l'esclusione dell'obbligo di tenuta del registri delle fatture emesse e dei corrispettivi di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   b) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente ai dati delle fatture emesse;
   c) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni, anche se con valenza esclusivamente statistica, di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea;
   d) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c) ed e);
   e) le premialità di cui all'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici di cui al medesimo articolo 9-bis, con le seguenti differenze:
    1) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla lettera b) del comma 1 del citato articolo 9-bis si applica per importi non superiori a 100.000 euro annui;
    2) la riduzione del termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista dalla lettera e) del comma 1 del citato articolo 9-bis è in ogni caso, pari a tre anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a cinquecento euro;
    3) l'esclusione della determinazione sintetica, del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 9-bis, si applica a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, quindicimila euro;
   f) l'esonero dalla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
   g) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell’hardware, del software e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico di cui alla lettera a) del comma 1 e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
   h) un credito di imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1, da riconoscere entro un limite massimo di spesa stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno.
  397-quater. L'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive consente la compensazione dei corrispondenti crediti di imposta risultanti dalle stesse dichiarazioni, indipendentemente dal loro importo, fatti salvi gli ulteriori vincoli eventualmente previsti.
  397-quinquies. Fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse, e delle eventuali variazioni delle stesse, nonché, sussistendone i presupposti, dei dati dei corrispettivi ovvero di mancanza del visti di conformità e della attestazione, vengono meno gli effetti previsti dal comma 397-ter, salvo che il contribuente, relativamente ai predetti visti di conformità e attestazione, presenti dichiarazione integrativa, corredata dei visti e dell'attestazione eventualmente mancanti, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa, al periodo d'imposta successivo.
  397-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 397-bis a 397-sexies.
62. 1. Bernardo.

  Dopo il comma 399 aggiungere i seguenti:
  399-bis. Al fine di recuperare gli effetti del divario insulare e le ripercussioni economiche e sociali rispetto alle altre regioni italiane ed europee il territorio della regione Sardegna è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca, in attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni e del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998;
  399-ter. Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la regione e stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e d'intesa con il Presidente della regione Sardegna.
  399-quater. Sino all'entrata in vigore del regime di zona franca di cui al comma 399-bis previsto per il territorio della regione Sardegna, è consentita l'immissione in consumo finalizzato alla produzione in detto territorio per il fabbisogno locale di prodotti indicati da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in esenzione dal dazio doganale e dalle imposte erariali di fabbricazione ed erariali di consumo,
  399-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 399-bis a 399-quater hanno efficacia per la durata di anni dieci, prorogabili con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le modalità indicate al comma 399-ter.
  399-sexies. In via transitoria e fino all'approvazione di un Piano Attuativo di riequilibrio insulare della Sardegna e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50 per cento da applicare ai redditi d'impresa:
   a) realizzati per le attività svolte nel territorio della regione Sardegna nei settori del turismo, dell'agroindustria, dell'agropastorizia del manifatturiero legato alle trasformazioni secondarie e terziarie di materie prime prodotte nel territorio regionale e della telematica, individuate in un elenco approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della regione Sardegna, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) realizzati dalle società di persone e di capitali che operano nel settore dei trasporti e dei servizi annessi negli aeroporti e nei porti della regione Sardegna esclusivamente per i redditi conseguiti da attività di trasporto di passeggeri e di merci in transito da e per la medesima regione.
  399-septies. L'imposta sostitutiva di cui al comma 399-sexies non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
  399-octies. In via transitoria e fino all'approvazione del PARIS e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote delle imposte dirette sono ridotte del 50 per cento per:
   a) i redditi conseguiti da enti e da società pubblici e privati che operano nell'ambito della ricerca e della formazione limitatamente alla quota realizzata dall'effettiva attività nel territorio della regione Sardegna;
   b) i redditi conseguiti in attuazione di progetti sperimentali e produttivi legati alla produzione di energia rinnovabile, non ricadente in aree agricole o di pregio paesaggistico e ambientale e alla produzione di idrogeno limitatamente alla quota realizzata nel territorio della regione Sardegna;
   c) i redditi conseguiti in attuazione di progetti di forestazione e di rigenerazione paesaggistica, nonché di attività produttive riconducibili alla ricostituzione del patrimonio ambientale con particolare riferimento alle specie endogene e alle attività produttive collegate alla produzione energetica limitatamente alla quota realizzata nel territorio della regione Sardegna.
  399-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Presidente della regione Sardegna sono definite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione dei commi da 399-sexies a 399-octies.
  399-decies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 399-sexies a 399-novies è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  399-undecies. A decorrere dall'anno accademico 2018/2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato;
  399-duodecies. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 gennaio 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
62. 3. Pili.

  Dopo il comma 399 aggiungere i seguenti:
  399-bis. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni per le zone franche urbane di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi incluse quelle relative ai comuni della provincia di Carbonio-Iglesias di cui al comma 4-bis del medesimo articolo e alla zona franca urbana del comune di Lampedusa istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché delle agevolazioni per la zona franca urbana del comune dell'Aquila di cui all'articolo 70 del decreto-legge 4 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, decadono dalle agevolazioni concesse qualora non abbiano avviato la fruizione dei benefici entro la data del 28 febbraio 2018.
  399-ter. Le somme disimpegnate a seguito di quanto disposto dal comma 399-bis sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 604, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mediante l'adozione di nuovi bandi nelle medesime zone franche urbane dalle quali provengono le somme disimpegnate. Con riferimento alla misura di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, comma 4-bis, le risorse rivenienti dalle predette revoche sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure del Piano Sulcis.
62. 4. Francesco Sanna.

  Dopo il comma 399, aggiungere i seguenti:
  399-bis. Il territorio del comune di Trieste costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro annui. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia e subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
  399-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 399-bis, pari a 50 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 201.4, n. 190.
62. 6. Sandra Savino.

AREA TEMATICA N. 63.
(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili).
(ART. 1, commi 400-403)

  Dopo il comma 400, aggiungere il seguente:
  400-bis. Al fine di accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione può destinare, fino al termine dello stato di emergenza e mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a un massimo di 0,5 milioni di euro per ciascun anno, aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per rimborsare i costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134. Le assunzioni delle unità di personale di cui al presente comma, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono effettuate dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile avviene previa intesa tra i comuni e le unioni.
63. 1. Carra.

  Dopo il comma 402, aggiungere il seguente:
  402-bis. In relazione alle esigenze legate alla ricostruzione a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, ai comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'anno 2018 a titolo di compensazione del minore gettito derivante dall'esenzione di cui all'articolo 8, comma 3, del suddetto decreto-legge n. 122 del 2012, come prorogato dal comma 400 della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 10.000.000.
63. 9. Guidesi, Saltamartini, Gianluca Pini, Ferraresi.

  Dopo il comma 402, aggiungere il seguente:
  402-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativa al contributo a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p,A., è incrementata di 58 milioni di euro per l'anno 2018 ed è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro per l'anno 2022.
* 63. 12. Paola Bragantini.

  Dopo il comma 402, aggiungere il seguente:
  402-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativa al contributo a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p,A., è incrementata di 58 milioni di euro per l'anno 2018 ed è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro per l'anno 2022.
* 63. 13. Ginoble, Borghi, Fusilli.

  Dopo il comma 402, aggiungere il seguente:
  402-bis. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dopo il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2018».
63. 16. Sanga, Fragomeli, Ferraresi.

  Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:
  403-bis. Al fine di compensare il mancato gettito agli enti locali derivante dall'applicazione del comma 403 il Fondo di solidarietà comunale è aumentato di 200 milioni di euro annui. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, è ridotto di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
63. 32. Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Ferraresi.

AREA TEMATICA N. 64-bis.
(Mutui dei comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017).
(ART. 1, commi 408-409)

  Dopo il comma 409, aggiungere il seguente:
  409-bis. Al fine di consentire l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni ed alle partecipate di primo livello delle amministrazioni locali, il Fondo di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno n. 113, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018.».

  Conseguentemente:
   a) Al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 69.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 3.868.200 euro per l'anno 2019, di 85.812.100 euro per l'anno 2020, 130.008.500 euro per l'anno 2021, di 119.304.300 euro per l'anno 2022, di 3.800.700 euro per l'anno 2023, di 58.596.400 euro per l'anno 2024, di 89.392.100 euro per l'anno 2025, di 99.387.900 euro per l'anno 2026, di 91.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 94.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
   b) alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –40.000.000.
64-bis. 2. Sorial, Cariello, Brugnerotto, Castelli, Caso, D'Incà.

  Dopo il comma 409, aggiungere i seguenti:
  409-bis. Al fine di dare immediato avvio alla ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico dei 21 agosto 2017, il Presidente della Regione Campania è nominato Commissario straordinario per la ricostruzione. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia colpito dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2018, che confluiscono su apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale intestata al Commissario straordinario di cui al presente comma. Con provvedimento del Commissario, sentito il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati, previa ricognizione e valutazione dei fabbisogni.
  409-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-quater, pari 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
64-bis. 5. Impegno, Manfredi, Tartaglione, Tino Iannuzzi.

AREA TEMATICA N. 65.
(Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016).
(ART. 1, commi 410-412)

  Dopo il comma 410, aggiungere il seguente:
  410-bis. L'articolo 43, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:
  «5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti n. 203 del 1o dicembre 2015, la vita tecnica e le revisioni speciali e generali degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 2016 sono prorogate di un anno previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali».
65. 53. Bergamini, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 411, aggiungere il seguente:
  411-bis. I Comuni ricompresi negli allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di edifici scolastici di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 20113, n. 326, continuano ad usufruire dei suddetti finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilità dell'edificio a seguito degli eventi sismici e della conseguente collocazione in siti diversi delle scuole, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 in materia di espletamento delle procedure. L'edificio oggetto del finanziamento può avere una diversa destinazione pubblica e non può essere alienato prima di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
65. 58. Melilli.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:
  412-bis. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti all'articolo 52, comma 2, per gli anni 2017 e 2018».
  412-ter. All'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo».
  412-quater. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera d) è soppressa;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui al comma 13 dell'articolo 6, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.».

  412-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 7-bis è soppresso.
  412-sexies. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i commi 1, 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, con priorità per le imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, ma i cui fondi siano situati in tali territori.
  2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo provve-dono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.».

  412-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.»;
   c) il comma 4 è soppresso.

  412-octies. Le agevolazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, spettano, a valere sulle residue risorse di cui al medesimo articolo non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, che hanno subito nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.
  412-novies. Per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari, le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione.
  412-decies. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie» sono soppresse.
  412-undecies. Per quanto non diversamente previsto dai commi 412-octies, 412-novies e 412-decies, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  412-duodecies. All'articolo 1, comma 492, lettera 0a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «legge 7 agosto 2012, n. 134», sono inserite le seguenti: «e delle relative province, nonché delle province nei cui territori ricadono i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
  412-terdecies. Al fine di trasferire le strutture abitative d'emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i medesimi comuni, le Regioni, l'Agenzia del Demanio e il Dipartimento della protezione civile stipulano accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, con i quali si disciplinano, altresì, le procedure per l'attivazione degli interventi di manutenzione. I Comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile e/o per lo sviluppo socio-economico del territorio. Le strutture di cui alla presente disposizione sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati. Alle iniziative di cui al primo periodo si provvede a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la situazione di emergenza di cui al presente comma.
  412-quaterdecies. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dapprima dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, lettera a), le parole: «degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto» sono sostituite dalle seguenti: «degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto;
   b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto.».

  412-quinquiesdecies. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dapprima dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera a) dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni.».

  412-sexiesdecies. All'articolo 66, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse alla ricostruzione, i comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme possono assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli oneri derivanti dal presente comma, individuati nella misura di euro 353.600 si provvede a valere sul fondo di cui al comma 1 per la successiva assegnazione ai Comuni di cui al primo periodo.».

  412-septiesdecies. All'articolo 50, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dapprima dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività istruttorie e di controllo sulla ricostruzione privata, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. nonché con il Corpo della Guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.».
65. 11. Carrescia, Marchetti, Preziosi, Sereni, Borghi, Cominelli, Giovanna Sanna, Morani, Manzi, Donati, Luciano Agostini, Dallai, Iori, Venittelli, Ascani, Gadda, Lodolini, Manfredi, Crimì, Verini, Mazzoli, Giulietti, Senaldi, Ginoble, Melilli.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:
  412-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis La richiesta per l'accesso all'indennità di cui al comma 4 deve essere presentata entro il 31 gennaio 2018 corredata dalla notifica dell'ordinanza di inagibilità».
  412-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 412-bis sono quantificati nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 50.000.000 per l'anno 2018, di euro 50.000.000 per l'anno 2019 e di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2020.
65. 20. Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Cecconi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:
  412-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018, La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato»
   b) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018, I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
   c) al comma 12 le parole: «febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2018»;
   d) al comma 12-bis le parole: «nell'anno 2017» sostituite dalle seguenti: «negli anni 2017 e 2018» le parole: «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;
   e) il comma 12-ter è sostituito dal seguente:
  «12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno».

  412-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto- legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1o dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse, Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

  412-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 412-bis e 412-ter, valutati in 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
65. 12. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:
  412-bis. All'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 2, primo periodo, le parole: «Le imprese» sono sostituite dalle parole: «i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo»;
   al comma 2, primo periodo, le parole: «nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015»;
   al comma 2 lettera c) dopo le parole: «per l'esercizio dell'attività economica» sono aggiunte le seguenti: «e professionale»;
   al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente: d-bis) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per rassicurazione obbligatoria infortunistica a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente;
   al comma 3 le parole: «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017»;
   il comma 4 è i sostituito dal seguente: «4. le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per le imprese già attive alla data del sisma, mentre per le imprese di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività della nuova impresa»;
   al comma 5 le parole: «dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015».

  412-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 412-bis sono quantificati nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2018
65. 36. Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Cecconi, Gallinella, Ciprini.

  Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:
  412-bis. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le medesime regioni possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo anche mediante proroghe di contratti in essere a tempo determinato, purché nel limite massimo imposto dalle disposizioni UE, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 9 comma 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma sono a carico dei bilanci regionali delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
65. 1. Tancredi.

  Dopo il comma 412 aggiungere il seguente:
  412-bis. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti, anche infrastrutturali, e la produzione dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma Flussi migratori, interventi per la coesione sociale , garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: -200.000.000;
   CS: -200.000.000;
  2019:
   CP: -200.000.000;
   CS: -200.000.000;
  2020:
   CP: -200.000.000;
   CS: -200.000.000.
65. 47. Giorgia Meloni, Rampelli.

AREA TEMATICA N. 65-bis.
(Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012).
(ART. 1, commi 413-414)

  Dopo il comma 414 aggiungere il seguente:
  414-bis. Al fine di consentire i rimborsi di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma è rifinanziata di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente al comma 625 sostituire le parole da: 6.050.000 fino a: 2020 con le seguenti 96.050.000 euro per l'anno 2018, di 91.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
65-bis. 4. Zappulla.

  Dopo il comma 414, aggiungere il seguente:
  414-bis. Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, si applicano integralmente anche al territorio del Comune di Bergantino. Conseguentemente, anche ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente comma, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, è inserito, nell'elenco della provincia di Rovigo, il seguente comune: «Bergantino».
65-bis. 1. Busin, Guidesi.

AREA TEMATICA N. 66.
(Misure in favore dei territori dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017).

(ART. 1, commi 415-417)

  Dopo il comma 417, inserire i seguenti:
  417-bis. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.
  417-ter. Le risorse di cui al comma 417-bis sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  417-quater. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate in stretto raccordo con il Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;
   b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;
   c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato;
   d) per i danni a beni immobili la domanda di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;
   e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.

  417-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 417-bis a 417-quater si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014.
  417-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 417-bis, pari a euro 56.188.553,83 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
* 66. 12. Albini, Nicchi, Fossati, Simoni, Melilla, Capodicasa, Fontanelli, Cimbro.

  Dopo il comma 417, inserire i seguenti:
  417-bis. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.
  417-ter. Le risorse di cui al comma 417-bis sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  417-quater. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate in stretto raccordo con il Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;
   b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;
   c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato;
   d) per i danni a beni immobili la domanda di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;
   e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.

  417-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 417-bis a 417-quater si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014.
  417-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 417-bis, pari a euro 56.188.553,83 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
* 66. 27. Bini.

  Dopo il comma 416, inserire i seguenti:
  416-bis. I proprietari degli immobili edificati in conformità alla vigente normativa in materia urbanistico-edilizia possono usufruire delle risorse finanziarie previste dal fondo di cui al comma precedente per la realizzazione delle opere di ricostruzione nel caso in cui queste vengano eseguite nella medesima area nonché con il medesimo consumo di suolo e con la stessa cubatura autorizzata ed a condizione che vengano utilizzate esclusivamente le migliori tecnologie esistenti per la sicurezza antisismica.
  416-ter. I proprietari degli immobili di cui al comma precedente possono, in alternativa, accedere alle suddette risorse finanziare per procedere all'acquisto di un immobile già esistente in area non ad elevato rischio sismico.
66. 29. Mannino.

  Dopo il comma 417, aggiungere il seguente:
  417-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2018, da destinare a interventi nelle regioni e nei comuni interessati da incendi che hanno colpito il territorio nazionale nel corso dell'anno 2017, a cui è stato riconosciuto, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri lo stato di emergenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 50 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
66. 23. Fregolent.

  Dopo il comma 417 è aggiunto il seguente:
  417-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo – Servizio II Attività Teatrali e non ancora liquidati, in favore delle associazioni ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilitate alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma dell'aprile 2009, s'intendono comunque erogati, fatta salva successiva rendicontazione.
66. 26. Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 417, inserire i seguenti:
  417-bis. Per consentire il completamento dell'opera di ricostruzione nei territori delle regioni Campania e Basilicata, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, sono trasferite alle singole regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le relative funzioni statali, con particolare riferimento a quelle di coordinamento e controllo attualmente attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  417-ter. Nello stesso termine di sessanta giorni sono trasferite altresì alle singole regioni le risorse già assegnate ai comuni ed ancora giacenti presso le tesorerie provinciali della Banca d'Italia.
  417-quater. Entro il 31 dicembre di ogni anno le regioni trasmettono al Governo una dettagliata rendicontazione sull'utilizzo delle risorse trasferite e sul raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 417-bis.
  417-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 417-bis a 417-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
66. 28. Famiglietti, Borghi, Tino Iannuzzi, Tartaglione, Paris.

AREA TEMATICA N. 67
(Regime fiscale dei premi relativi a polizze assicurative aventi ad oggetto calamità naturali – Polizze catastrofali).

(ART. 1, commi 418-420)

  Dopo il comma 418, aggiungere il seguente:
  418-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per le micro imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, il costo delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a costruzioni adibite ad attività produttive è maggiorato del 50 per cento.

  Conseguentemente al comma 420, sostituire le parole: commi 418 e 419 con le seguenti: commi 418, 418-bis e 419 e dopo il comma 420, inserire il seguente:
  420-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 418-bis, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
67. 2. Misiani.

  Dopo il comma 418, inserire il seguente:
  418-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo delle assicurazioni contro i rischi connessi ad eventi calamitosi è maggiorato del 50 per cento.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –35.000.000;
   2019: –35.000.000;
   2020: –35.000.000.
*67. 3. Bini.

  Dopo il comma 418, inserire il seguente:
  418-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo delle assicurazioni contro i rischi connessi ad eventi calamitosi è maggiorato del 50 per cento.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –35.000.000;
   2019: –35.000.000;
   2020: –35.000.000.
*67. 4. Galgano, Catalano, Menorello, Molea, Mucci, Monchiero.

  Dopo il comma 418, inserire il seguente:
  418-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo delle assicurazioni contro i rischi connessi ad eventi calamitosi è maggiorato del 50 per cento.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –35.000.000;
   2019: –35.000.000;
   2020: –35.000.000.
*67. 5. Verini.

  Dopo il comma 418, inserire il seguente:
  418-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo delle assicurazioni contro i rischi connessi ad eventi calamitosi è maggiorato del 50 per cento.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –35.000.000;
   2019: –35.000.000;
   2020: –35.000.000.
*67. 6. Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Dopo il comma 418, inserire il seguente:
  418-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo delle assicurazioni contro i rischi connessi ad eventi calamitosi è maggiorato del 50 per cento.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –35.000.000;
   2019: –35.000.000;
   2020: –35.000.000.
*67. 7. Abrignani.

  Al comma 419, terza colonna della Tabella, sopprimere le parole: ad uso abitativo.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
**67. 8. Sottanelli, Galati.

  Al comma 419, terza colonna della Tabella, sopprimere le parole: ad uso abitativo.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
**67. 9. Abrignani.

  Al comma 419, terza colonna della Tabella, sopprimere le parole: ad uso abitativo.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
**67. 10. De Mita.

  Al comma 419, terza colonna della Tabella, sopprimere le parole: ad uso abitativo.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
**67. 11. Alberto Giorgetti.

  Al comma 419, terza colonna della Tabella, sopprimere le parole: ad uso abitativo.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
**67. 12. Melilli.

  Al comma 419, terza colonna della Tabella, sopprimere le parole: ad uso abitativo.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
**67. 13. Galgano, Nesi, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 420, inserire i seguenti:
  420-bis. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2007, i quali intervenendo quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, è istituto presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive causate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 febbraio 2007» con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.
  420-ter. Ai comuni di cui al comma 420-bis che, nel corso dell'esercizio finanziario 2012 hanno subito sentenze condanna e/o ordini coattivi di pagamento da parte del giudice anche per le necessarie procedure di esproprio e che per far fronte a detti pagamenti utilizzano avanzo di amministrazione, con il conseguente mancato raggiungimento dell'obbiettivo di pareggio di bilancio, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, commi 425 e 476, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  420-quater. I comuni di cui al comma 420-bis possono fare istanza per l'accesso al fondo, Ministero degli interni, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero degli interni. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro degli interni. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.
67. 18. Catanoso.

AREA TEMATICA N. 67-bis.
(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione in Piemonte del 1994).
(ART. 1, commi 421-424)

  Sostituire i commi da 421 a 424 con i seguenti:
  421. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  422. Per le imprese di cui al precedente comma il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.
  423. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 421, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  424. Il rimborso di cui al comma 421, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 10.000.000;
67-bis. 1. Simonetti, Guidesi, Allasia, Saltamartini.

  Al comma 421, dopo le parole: del 14 agosto 2015 aggiungere le seguenti: a condizione che abbiano presentato la relativa istanza nel termine di prescrizione decennale decorrente dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 422 con il seguente:
  422. Alle imprese di cui al comma 421 il contributo di cui al medesimo comma è riconosciuto altresì per i tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che abbiano presentato la relativa istanza nel termine di prescrizione decorrente dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.
   dopo il comma 422 aggiungere il seguente:
  422-bis. I contributi di cui ai commi 421 e 422 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. 
  al comma 423, dopo le parole: comma 421 aggiungere le seguenti: e comma 422 e sostituire le parole: per l'anno 2019 con le seguenti: 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2021.
   al comma 424, dopo le parole: al comma 421 aggiungere le seguenti: e comma 422.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021 con le seguenti: 130.812.100 euro per l'anno 2020, 175.008.500 per l'anno 2021.
67-bis. 17. Bargero, Fiorio, Taricco, Monchiero.

  Dopo il comma 424, inserire i seguenti:
  424-bis. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, viene istituto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive causate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007 con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.
  424-ter. I comuni di cui al comma 424-bis che, nel corso dell'esercizio finanziario 2017, a seguito di ordini coattivi di pagamento da parte del giudice, nelle more dell'attivazione del fondo di cui al comma precedente, hanno subito l'aggressione finanziaria, sono autorizzati a non computare dette somme in uscita nel calcolo finanziario relativo al pareggio di bilancio così come previsto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  424-quater. I comuni di cui al comma 424-bis possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.

  Conseguentemente al comma 624 sostituire le parole: è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 12.585.300 euro per l'anno 2018 e di 48.868.200 euro per l'anno 2019, di 130.812.100 euro per l'anno 2020.
67-bis. 9. Tancredi.

  Dopo il comma 424, aggiungere il seguente:
  424-bis. Per il completamento, entro il 2040, della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali, nonché per la realizzazione, ove, necessario, di carte geotematiche ad essa collegate, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 da iscrivere in un apposito Fondo nel bilancio dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

  Conseguentemente al comma 624 sostituire le parole: di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 48.868.200 euro per l'anno 2019, di 130.812.100 euro per l'anno 2020, 175.008.500 euro per l'anno 2021
67-bis. 8. Tancredi.

  Dopo il comma 424, aggiungere il seguente:
  424-bis. Al fine del recupero strutturale del cinema teatro comunale di Aulla (MS) le cui attività, anche di carattere culturale e artistico, sono totalmente interrotte a seguito dei danni causati dall'alluvione del 25 ottobre 2011 che hanno comportato l'inagibilità totale dell'edificio, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 e di 800.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
67-bis. 18. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

AREA TEMATICA N. 68.
(Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto ordinario).

(ART. 1, commi 425-455)

  Dopo il comma 455, inserire i seguenti:
  455-bis. Al fine di sostenere le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per l'anno 2018, sulla, base dell'anno scolastico di riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo
  455-ter. Agli oneri di cui al comma 113-bis, pari a 75 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
68. 116. (ex 25.14) Carnevali, Miotto, Lenzi, Piazzoni, Misiani, Fanucci, Marchi, Mauri, Di Salvo, Carloni, Patrizia Maestri, Giacobbe, Incerti, Mariani, Burtone, Sanga, Gnecchi, Scuvera, Berlinghieri, Cinzia Maria Fontana, Bini, De Maria, Pollastrini, Parrini, Iacono, Prina, Romanini, Manzi, Piccoli Nardelli, Cova, Casati, Amato, Ghizzoni, Rondini, Paola Boldrini, D'Incecco, Sbrollini, Beni, Patriarca, Argentin, Capone, Mariano, Giuditta Pini, Carbone, Carra.

  Al comma 426, alinea, dopo le parole: legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere le seguenti: tenendo conto dei dati epidemiologici e di morbilità nelle aree territoriali di ciascuna regione.
68. 4. Nesci, Grillo, Colonnese, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 426, alinea, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma 426, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2018.
*68. 7. Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 426, alinea, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma 426, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2018.
*68. 8. Marchi, Misiani, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carra.

  Al comma 426, alinea, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma 426, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2018.
*68. 6. Guidesi, Grimoldi.

  Al comma 426, lettera c), sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 31 gennaio.
**68. 14. Tancredi.

  Al comma 426, lettera c), sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 31 gennaio.
**68. 15. Marchi, Misiani, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato.

  Al comma 426, lettera c), sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 31 gennaio.
**68. 16. Guidesi, Grimoldi.

  Al comma 426, lettera c), sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 31 gennaio.
**68. 17. Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 426, aggiungere il seguente:
  426-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) i commi da 497 a 500 sono soppressi;
   b) dopo il comma 496, è inserito il seguente: «496-bis. Dall'anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le regioni in sede di autocoordinamento. La proposta di riparto è recepita con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno.».
*68. 18. Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 426, aggiungere il seguente:
  426-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) i commi da 497 a 500 sono soppressi;
   b) dopo il comma 496, è inserito il seguente: «496-bis. Dall'anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le regioni in sede di autocoordinamento. La proposta di riparto è recepita con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno.».
*68. 19. Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 427, aggiungere il seguente:
  427-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 501, è inserito il seguente: «501-bis. A decorrere dall'anno 2018 gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti fra le regioni in sede di autocoordinamento. La proposta di riparto è recepita con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento.».
68. 20. Marchi, Misiani, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato.

  Dopo il comma 428, aggiungere i seguenti:
  428-bis. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Commissione tecnica per l'analisi dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario, a supporto dei lavori della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La Commissione è composta, dal Ragioniere Generale dello Stato con funzioni di Presidente, dal Direttore del Dipartimento Affari regionali e le Autonomie, dal Direttore dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dal Direttore delle Politiche fiscali e da tre rappresentanti delle regioni a statuto ordinario. La Commissione è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese.
  428-ter. La Commissione di cui al comma 428-bis entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
   a) individua tutti i trasferimenti statali del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, da sopprimere;
   b) determina l'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), rispetto alla vigente aliquota di base, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti soppressi. Contestualmente la Commissione determina le aliquote dell'IRPEF di competenza statale che devono essere ridotte per mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente;
   c) le regioni che, applicando l'aliquota di cui alla lettera b), ricevono risorse eccedenti rispetto all'ammontare dei trasferimenti soppressi, alimentano attraverso l'eccedenza un fondo perequativo orizzontale, da cui attingono le regioni che applicando l'aliquota di cui alla lettera b) ricevono risorse inferiori ai trasferimenti soppressi, in modo tale che nel primo anno di applicazione a ciascuna regione sia comunque corrisposto un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'IRPEF;
   d) negli anni successivi al primo anno di applicazione, e fino all'applicazione delle norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui alla lettera a) è applicata al reddito imponibile IRPEF complessivo delle regioni a statuto ordinario. Le regioni propongono in autocoordinamento la ripartizione delle risorse;
   e) l'attribuzione annuale delle risorse è effettuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
*68. 24. Marchi.

  Dopo il comma 428, aggiungere i seguenti:
  428-bis. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Commissione tecnica per l'analisi dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario, a supporto dei lavori della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La Commissione è composta, dal Ragioniere Generale dello Stato con funzioni di Presidente, dal Direttore del Dipartimento Affari regionali e le Autonomie, dal Direttore dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dal Direttore delle Politiche fiscali e da tre rappresentanti delle regioni a statuto ordinario. La Commissione è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese.
  428-ter. La Commissione di cui al comma 428-bis entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
   a) individua tutti i trasferimenti statali del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, da sopprimere;
   b) determina l'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), rispetto alla vigente aliquota di base, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti soppressi. Contestualmente la Commissione determina le aliquote dell'IRPEF di competenza statale che devono essere ridotte per mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente;
   c) le regioni che, applicando l'aliquota di cui alla lettera b), ricevono risorse eccedenti rispetto all'ammontare dei trasferimenti soppressi, alimentano attraverso l'eccedenza un fondo perequativo orizzontale, da cui attingono le regioni che applicando l'aliquota di cui alla lettera b) ricevono risorse inferiori ai trasferimenti soppressi, in modo tale che nel primo anno di applicazione a ciascuna regione sia comunque corrisposto un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'IRPEF;
   d) negli anni successivi al primo anno di applicazione, e fino all'applicazione delle norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui alla lettera a) è applicata al reddito imponibile IRPEF complessivo delle regioni a statuto ordinario. Le regioni propongono in autocoordinamento la ripartizione delle risorse;
   e) l'attribuzione annuale delle risorse è effettuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
*68. 25. Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 428, aggiungere i seguenti:
  428-bis. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Commissione tecnica per l'analisi dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario, a supporto dei lavori della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La Commissione è composta, dal Ragioniere Generale dello Stato con funzioni di Presidente, dal Direttore del Dipartimento Affari regionali e le Autonomie, dal Direttore dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dal Direttore delle Politiche fiscali e da tre rappresentanti delle regioni a statuto ordinario. La Commissione è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese.
  428-ter. La Commissione di cui al comma 428-bis entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
   a) individua tutti i trasferimenti statali del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, da sopprimere;
   b) determina l'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), rispetto alla vigente aliquota di base, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti soppressi. Contestualmente la Commissione determina le aliquote dell'IRPEF di competenza statale che devono essere ridotte per mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente;
   c) le regioni che, applicando l'aliquota di cui alla lettera b), ricevono risorse eccedenti rispetto all'ammontare dei trasferimenti soppressi, alimentano attraverso l'eccedenza un fondo perequativo orizzontale, da cui attingono le regioni che applicando l'aliquota di cui alla lettera b) ricevono risorse inferiori ai trasferimenti soppressi, in modo tale che nel primo anno di applicazione a ciascuna regione sia comunque corrisposto un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'IRPEF;
   d) negli anni successivi al primo anno di applicazione, e fino all'applicazione delle norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui alla lettera a) è applicata al reddito imponibile IRPEF complessivo delle regioni a statuto ordinario. Le regioni propongono in autocoordinamento la ripartizione delle risorse;
   e) l'attribuzione annuale delle risorse è effettuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
*68. 26. Guidesi, Grimoldi.

  Al comma 429, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: accertato al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, sostituire il comma 432, con il seguente:
  432. Le regioni di cui al comma 429 adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014 e 2015, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione del comma 429, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo degli anni 2014 e 2015. Nel caso in cui il piano di rientro sia definito sulla base del consuntivo approvato dalla Giunta regionale, il piano di rientro di cui al periodo precedente è adeguato a seguito dell'approvazione dei rendiconti 2014 e 2015 da parte del consiglio regionale.
68. 29. Tino Iannuzzi, Tartaglione, Manfredi, Impegno, Famiglietti, Palma, Cuomo, Carloni, Valiante, Capozzolo.

  Dopo il comma 431, aggiungere il seguente:
  431-bis. All'articolo 1, comma 680, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle risorse destinate al Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, delle risorse destinate al Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e delle risorse destinate al Fondo per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112.».
*68. 32. Paglia, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 431, aggiungere il seguente:
  431-bis. All'articolo 1, comma 680, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle risorse destinate al Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, delle risorse destinate al Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e delle risorse destinate al Fondo per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112.».
*68. 33. Piazzoni, Carnevali, Amato, Lenzi, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Capone, Casati, D'Incecco, Gelli, Grassi, Mariano, Miotto, Patriarca, Piccione, Sbrollini, Paola Bragantini.

  Dopo il comma 431, aggiungere il seguente:
  431-bis. All'articolo 1, comma 680, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle risorse destinate al Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, delle risorse destinate al Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e delle risorse destinate al Fondo per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112.».
*68. 34. La XII Commissione.

  Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:
  432-bis. Le camere di commercio, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottano programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta dell'Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.
68. 36. Dell'Aringa.

  Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:
  432-bis. Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1o gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata, le regioni che non avessero ancora approvato il rendiconto 2014, in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014 previsto dall'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018.
68. 39. Lorenzo Guerini, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali.

  Dopo il comma 434, aggiungere il seguente:
  434-bis. Al fine di risparmiare la spesa per gli interessi legati ai mutui finalizzati ad investimenti, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica richiesto a ciascun ente nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nonché quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano anche agli esercizi 2017 e 2018, con riferimento, rispettivamente, agli indicatori di tempestività dei pagamenti riferiti agli anni 2016 e 2017. Il presente comma entra in vigore con la pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.
*68. 41. Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 434, aggiungere il seguente:
  434-bis. Al fine di risparmiare la spesa per gli interessi legati ai mutui finalizzati ad investimenti, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica richiesto a ciascun ente nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nonché quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano anche agli esercizi 2017 e 2018, con riferimento, rispettivamente, agli indicatori di tempestività dei pagamenti riferiti agli anni 2016 e 2017. Il presente comma entra in vigore con la pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.
*68. 42. Marchi.

  Dopo il comma 434, aggiungere il seguente:
  434-bis. Al fine di risparmiare la spesa per gli interessi legati ai mutui finalizzati ad investimenti, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica richiesto a ciascun ente nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nonché quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano anche agli esercizi 2017 e 2018, con riferimento, rispettivamente, agli indicatori di tempestività dei pagamenti riferiti agli anni 2016 e 2017. Il presente comma entra in vigore con la pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.
*68. 43. Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 440, aggiungere il seguente:
  440-bis. I comuni compresi entro il cratere degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono esentati fino al 31 dicembre 2018 dagli adempimenti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
68. 44. Paglia, Marcon, Pastorino, Melilla.

  Sostituire i commi da 441 a 444 con i seguenti:
  441. Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidare l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o dell'ente regionale competenti, ai sensi della disciplina regionale, per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 442. Il personale delle province e delle città metropolitane, in servizio presso i centri per l'impiego, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione, diversa dagli enti di cui al comma 441, è trasferito dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.
  442. Per le finalità di cui al comma 441, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 249,25 milioni di euro, a decorrere dal 2018. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2018.
  443. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, in attuazione del comma precedente il Ministro dell'economia e delle finanze adotta entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente legge un decreto di trasferimento di dette risorse previa intesa nella Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono, secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 445-bis, nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, individuati sulla base di tabelle condivise tra Ministero del lavoro e Conferenza delle regioni e delle province autonome, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  444. Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 445. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018, ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla loro conclusione. I contratti di cui al presente comma non sono computati ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 445 aggiungere il seguente:
  445-bis. Il trasferimento del personale di cui al comma 441 e la successione nei rapporti di lavoro di cui al comma 443, per l'effettivo subentro nell'esercizio delle funzioni, sono effettuati secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 443, previa intesa nella Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino al termine stabilito dal decreto di cui al presente comma i rapporti tra le regioni e gli enti di area vasta continuano a essere regolati dagli atti assunti dalle regioni e dagli enti medesimi in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e delle convenzioni stipulate tra lo Stato e le regioni. Al personale dei Centri per l'impiego trasferiti alle regioni non si applicano le disposizioni sul trattamento economico accessorio di cui al comma 96 dell'articolo 1, della legge n. 56 del 2014. Le regioni, le agenzie o gli enti strumentali regionali possono procedere a decorrere dal 1o gennaio 2018, con riferimento al valore medio pro capite del fondo per la contrattazione decentrata anno 2017 e in deroga ai limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, all'aumento dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, nei limiti delle risorse trasferite di cui alla presente legge, in misura proporzionale al numero delle unità di personale che viene trasferito con corrispondente incremento della dotazione organica. Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite le altre modalità di gestione del personale trasferito, le modalità per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili a titolo gratuito e senza oneri fiscali, ovvero per il subentro nei rapporti in corso con altre amministrazioni e con soggetti terzi; le modalità di calcolo e di rimborso degli oneri di personale e delle spese di funzionamento anticipati dagli enti cedenti fino alla data di effettivo trasferimento del personale e di effettivo subentro nell'esercizio delle funzioni da parte dell'ente subentrante. Salvo diversa disciplina regionale, fino alla suddetta data di effettivo trasferimento e subentro, le amministrazioni cedenti assicurano, sulla base di indirizzi impartiti dagli enti subentranti, l'ordinaria amministrazione delle funzioni trasferite, e provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro del personale soggetto a trasferimento. Presso la Conferenza Unificata è istituito un tavolo tecnico di monitoraggio per l'attuazione dei commi da 441 a 445 e dai commi 451 e 452 del presente articolo, cui partecipano rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del Ministero dell'economia e delle finanze e delle regioni interessate.;
   sostituire il comma 451 con il seguente:
  451. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dei commi 442 e 445, i trasferimenti di personale alle regioni, alle agenzie o agli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini del calcolo dei limiti assunzionali vigenti. Ai fini dell'attuazione del presente comma possono essere mutuate le modalità previste all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160.;
   dopo il comma 452, aggiungere il seguente:
  452-bis. Le regioni, le agenzie o gli enti strumentali regionali e subentranti, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e nei limiti della sostenibilità finanziaria, possono procedere a decorrere dal 1o gennaio 2018, con riferimento al valore medio pro capite del fondo per la contrattazione decentrata anno 2016 e in deroga ai limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, all'aumento dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per il riequilibrio del trattamento economico accessorio rispetto ai limiti previsti dall'articolo 10 del decreto ministeriale 14 settembre 2015, in misura proporzionale al numero delle unità di personale trasferito ai sensi della legge 8 aprile 2014, n. 56, e limitatamente alla parte eccedente il turnover.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -19.250.000;
   2019: -19.250.000;
   2020: -19.250.000.
68. 49. Gribaudo, Paris, Rotta, Fregolent, Raciti, Bonomo, Capozzolo, Coccia, Cominelli, Culotta, Lattuca, Moscatt, Narduolo, Piazzoni, Giuditta Pini, Tentori, Carrescia.

  Al comma 442, dopo le parole: comma 441 aggiungere le seguenti: e per assicurare la continuità dei servizi dei servizi pubblici all'impiego già erogati dal personale a tempo indeterminato operante anche nell'ambito di Aziende Speciali di cui agli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di proprietà pubblica ed accreditate a livello regionale per l'erogazione di servizi al lavoro.
*68. 59. Mauri, Rampi, Baruffi, Casati, Gasparini, Carnevali.

  Al comma 442, dopo le parole: comma 441 aggiungere le seguenti: e per assicurare la continuità dei servizi dei servizi pubblici all'impiego già erogati dal personale a tempo indeterminato operante anche nell'ambito di Aziende Speciali di cui agli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di proprietà pubblica ed accreditate a livello regionale per l'erogazione di servizi al lavoro.
*68. 60. Polverini.

  Al comma 442, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I benefici di cui al comma precedente e i trasferimenti di cui al presente comma sono riconosciuti a condizione che al personale oggetto delle medesime disposizioni sia conservato lo status di dipendente pubblico ed escluso qualsiasi trattamento peggiorativo.
68. 61. Menorello, Secco, Vaccaro, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 446, aggiungere il seguente:
  446-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 446 nonché al fine di garantire il regolare funzionamento dei centri per l'impiego, a far data dal 1o gennaio 2018:
   a) le agenzie, le società partecipate o gli altri enti delle regioni preposte alla gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro con il personale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle società partecipate pubbliche delle città metropolitane e delle province organizzativamente attribuiti al funzionamento dei centri per l'impiego alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) le stesse agenzie, società partecipate o enti regionali possono procedere, anche in deroga alle norme vigenti in materia di assunzioni, alla proroga o al rinnovo dei contratti di lavoro temporaneo del personale in servizio presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -20.000.000;
   2019: -20.000.000;
   2020: -20.000.000.
68. 73. Miccoli, Rostellato, Minnucci, Albanella, Baruffi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Patrizia Maestri, Carrescia.

  Dopo il comma 448, aggiungere il seguente:
  448-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «albi professionali», sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione delle collaborazioni giornalistiche, che, a decorrere dal 2017, sono ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo. Per i rapporti di collaborazione giornalistica instaurati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge trova applicazione la previgente normativa fino alla rispettiva scadenza contrattuale e comunque non oltre al 31 dicembre 2017».
68. 78. Scotto, Cimbro.

  Sostituire il comma 449 con il seguente:
  449. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non è dovuta dai disoccupati e dai titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni, nonché dai loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 18.460,79 euro, incrementato fino a 22.460,79 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 916,46 euro per ogni figlio a carico. Per le finalità di cui al presente comma il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.

  Conseguentemente il Fondo di cui al 625 è ridotto di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018.
68. 82. Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 449, sostituire le parole: 60 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
68. 87. Capelli, Tabacci.

  Dopo il comma 452, aggiungere il seguente:
  452-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
68. 102. Carfagna, Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 454, aggiungere il seguente:
  454-bis. Al fine di risparmiare la spesa per gli interessi legati ai mutui finalizzati ad investimenti, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica richiesto a ciascun ente nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nonché quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano anche agli esercizi 2017 e 2018, con riferimento, rispettivamente, agli indicatori di tempestività dei pagamenti riferiti agli anni 2016 e 2017.
68. 1. Tancredi, Vignali, Menorello.

  Dopo il comma 455, inserire il seguente:
  455-bis. Al fine di superare il precariato e valorizzare le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato, resta ferma l'applicazione dell'articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle selezioni comunque effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
68. 108. Melilli, Carrescia.

  Dopo il comma 455, aggiungere il seguente:
  455-bis. All'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «tecnico-professionale e infermieristico del servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «, dirigenziale e non, di cui al comma 10».
68. 109. Lenzi, Grassi, Amato, Carnevali, Miotto, D'Incecco, Paola Boldrini, Capone.

  Dopo il comma 455, aggiungere il seguente:
  455-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 699 è sostituito dal seguente:
  «699. La quota del disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 698 è ripianata nel tempo previsto per il rimborso dell'anticipazione medesima.
  2. I risultati di gestione considerati al netto della quota di disavanzo costituiscono, se positivi, quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, da utilizzarsi per le finalità indicate nel comma 6 del medesimo articolo.».
68. 112. Ginefra, Marroni, Valiante, Mongiello, Chaouki.

  Sostituire i commi 449 e 450 con i seguenti:
  449. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro.» e la lettera p-bis) è abrogata;
   b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è soppresso;
   c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, le parole: «i disoccupati» sono sostituite dalle seguenti: «i non occupati», in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

  450. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere a decorrere dal 1o gennaio 2018 la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta.
  450-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 449, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente:
   al comma 41 sopprimere la lettera b);
   dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sodo apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

   dopo il comma 624, aggiungere i seguenti:
  624-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 19 gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
  624-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.;

   dopo il comma 625, aggiungere il seguente:
  625-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 20 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
68. 113. Laforgia, Speranza, Scotto, Fossati, Murer, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Lacquaniti, Cimbro, Marcon, Pastorino.

AREA TEMATICA N. 69.
(Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto speciale).

(ART. 1, commi 456-459)

  Al comma 459 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono, inoltre, escluse le maggiori spese per il servizio del debito sostenute nel 2017 rispetto all'anno 2016 scaturenti dalla rimodulazione dei mutui effettuata nel 2015, nonché le spese per le quote interessi delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

  Conseguentemente dopo il comma 459, aggiungere i seguenti:
  459-bis. All'articolo 1, comma 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche ed integrazioni le parole: «per gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente, in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017, riduzioni strutturali della spesa corrente finanziata con risorse regionali acquisibili nel medesimo anno e non già contabilizzate in esercizi precedenti, in misura non inferiore al 3 per cento rispetto al corrispondente importo dell'anno precedente».
  459-ter. Dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegna a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti, incrementando gli impegni complessivi per investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.
  459-quater. All'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-novies. Nell'ipotesi dell'insediamento del Governo regionale successivamente alla scadenza del 30 settembre 2017 prevista per l'approvazione del bilancio consolidato 2016, il termine per l'approvazione dei documenti contabili e l'applicazione delle relative sanzioni previste dal comma 1-quinquies sono rinviate al 30 giugno 2018».
69. 9. Prestigiacomo, Alberto Giorgetti, Milanato, Palese.

  Dopo il comma 459, aggiungere i seguenti:
  459-bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 484, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, a decorrere dal 1o gennaio 2018. Il contributo di cui al predetto articolo, già trattenuto nell'anno 2017 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è restituito alla Regione autonoma Valle d'Aosta, anche mediante conguaglio sull'ammontare del restante contributo complessivo al risanamento della finanza pubblica dovuto nell'anno 2018 dalla Regione ai sensi della normativa vigente.
  459-ter. All'onere derivante dal comma 459-bis, pari a 289 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
69. 11. Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 459, aggiungere i seguenti:
  459-bis. All'articolo 1, comma 400, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la tabella è sostituita dalla seguente:

Regione o provincia autonoma

Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro)
Anni 2015-2017 Anno 2018
Valle d'Aosta 10.000,00 10.000,00
Provincia autonoma
di Bolzano
Provincia autonoma
di Trento
Friuli-Venezia Giulia 87.000,00 87.000,00
Regione siciliana 273.000,00 273.000,00
Sardegna 97.000,00 97.000,00
Totale autonomie speciali 467.000,00 467.000,00

  459-ter. All'onere derivante dal comma 459-bis, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
69. 16. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Nicoletti.

  Dopo il comma 459, aggiungere il seguente:
  459-bis. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, al fine di ridurre il contenzioso e assicurare la prosecuzione delle attività, sono adottate le seguenti misure:
   a) all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 732, le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono soppresse e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017»;
    2) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2018»;
   b) all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «alla data del 15 novembre 2015» sono soppresse;
   c) nelle more della revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, dal 1o gennaio 2018 alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi si applicano le misure unitarie di canone previste dall'articolo 3 comma 1, lettera b), numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni;
   d) a decorrere dal 1o gennaio 2018 l'importo annuo dei canoni dovuti a corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00.
69. 1. Pizzolante, Tancredi.

AREA TEMATICA N. 69-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 – Concessioni idroelettriche Trentino-Alto Adige).
(ART. 1, commi 460-462)

  Dopo il comma 460, aggiungere i seguenti:
  460-bis. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla Regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 120 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019, per far fronte ai debiti verso le società esercenti i servizi di TPL automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di TPL ferroviari regionali.
  460-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma precedente sono portati in prededuzione dalla quota ancora da assegnare alla medesima Regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.
69-bis. 8. Antezza, Covello.

  Sostituire i commi 461 e 462 con i seguenti:
  461. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, entro un anno dall'approvazione della presente legge le regioni disciplinano con legge regionale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge regionale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario. Qualora le regioni non attuino il presente comma entro il termine suddetto, i ministeri competenti entro due anni disciplinano la presente norma.
  461-bis. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal comma 461, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle regioni per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato.
  461-ter. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico, accordate in forza delle disposizioni normative vigenti, che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2019, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le regioni e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalle leggi regionali di cui al comma 461.
  461-quater. In materia di sistema idrico, le regioni sono previamente consultate sugli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con le disposizioni di cui ai commi 461 e 462 e le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le regioni, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alle regioni, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.
  461-quinquies. I princìpi di cui ai commi da 461 a 461-quater si applicano alle regioni a statuto speciale in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
69-bis. 10. Crippa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 461, aggiungere il seguente:
  461-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge.
*69-bis. 13. Milanato, De Girolamo.

  Dopo il comma 461, aggiungere il seguente:
  461-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge.
*69-bis. 23. De Mita.

  Dopo il comma 461, aggiungere il seguente:
  461-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge.
*69-bis. 20. Abrignani.

  Dopo il comma 461, aggiungere il seguente:
  461-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge.
*69-bis. 14. Lainati, Tancredi.

  Dopo il comma 461, aggiungere il seguente:
  461-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge.
*69-bis. 16. Taglialatela, Rampelli.

  Dopo il comma 461, aggiungere il seguente:
  461-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge.
*69-bis. 18. Fauttilli.

  Dopo il comma 461, aggiungere il seguente:
  461-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge.
*69-bis. 24. Melilli, Cenni.

  Dopo il comma 461, aggiungere il seguente:
  461-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge.
*69-bis. 19. Abrignani.

  Dopo il comma 461 aggiungere i seguenti:
  461-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 732, le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono soppresse e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017»;
   b) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2018».

  461-ter. All'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «alla data del 15 novembre 2015» sono soppresse.
  461-quater. Nelle more della revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, dal 1o gennaio 2018 alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi si applicano le misure unitarie di canone previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni.
  461-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'importo annuo dei canoni dovuti a corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00.
69-bis. 22. Arlotti, Marchetti, Crivellari.

  Dopo il comma 462 aggiungere i seguenti:
  462-bis. Al fine di armonizzare sul territorio nazionale le disposizioni di cui al comma 462, all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le regioni e le province autonome, entro un termine congruo prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo congruo, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo prioritariamente riguardo agli interventi che assicurano il miglioramento e il risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alla consistenza e alla qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, comunque, la piena efficienza ed il regolare funzionamento dei beni e delle opere di cui di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, alle misure di compensazione ambientale e territoriale – anche a carattere finanziario – per le comunità locali interessate, oltre ad un programma per la valorizzazione tecnologica e strutturale dei beni, delle opere e degli impianti afferenti le grandi concessioni idroelettriche teso al miglioramento delle prestazioni in termini energetici. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2018, per le quali non è tecnicamente applicabile il termine di cui al primo periodo del presente comma, le regioni attribuiscono le concessioni a titolo oneroso secondo le procedure di cui al presente articolo entro e non oltre il 31 dicembre 2023 e, in ogni caso, con decorrenza delle nuove concessioni dal 1o gennaio 2024. Le risorse finanziarie derivanti dalle procedure di proroga delle concessioni sono impiegate per il miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di competenza, ivi compresi interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, nonché per la compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati da definirsi mediante accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, tra comuni del bacino imbrifero interessato e le regioni di pertinenza. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara è indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalità e durata»;
   b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto sono stabiliti le modalità, i termini di indizione e le procedure di affidamento della concessione, i requisiti organizzativi, finanziari e tecnici per la partecipazione al procedimento, i parametri e i termini per lo svolgimento da parte delle amministrazioni competenti delle procedure concorrenziali ad evidenza pubblica anche a seguito delle valutazioni di pianificazione dell'uso delle risorse idriche effettuate dalle amministrazioni competenti. Col medesimo decreto sono disciplinati anche i criteri e i parametri per l'aggiudicazione della concessione e per stabilire la durata della stessa in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i criteri e i parametri tecnico-economici per la definizione dell'oggetto della procedura di assegnazione e per determinare diritti e obblighi del nuovo concessionario e di quello uscente».

  462-ter. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale e la sicurezza degli impianti, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda, definito e concordato fra il concessionario uscente e l'amministrazione concedente prima dell'indizione della procedura, comprensivo dei beni e delle opere individuate ai sensi dall'articolo 25, commi 1 e 2, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, funzionali all'esercizio della concessione, nonché dei rapporti giuridici afferenti alla stessa.
69-bis. 28. Borghi, Realacci, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

AREA TEMATICA N. 69-ter.
(Insularità della Sardegna).
(ART. 1, comma 463)

  Dopo il comma 463, aggiungere i seguenti:
  463-bis. Lo Stato e la regione autonoma della Sardegna adottano un piano di interventi finalizzato a compensare gli svantaggi economici e produttivi e infrastrutturali derivanti alla medesima regione dalla condizione di insularità attraverso l'adozione di misure economiche e fiscali. Tali misure saranno destinate prioritariamente al potenziamento ed efficientamento della rete infrastrutturale per il trasporto di persone e merci, garantendo la continuità territoriale, alla realizzazione di una zona franca insulare, ovvero di zone franche urbane, per il rilancio del tessuto produttivo e l'incremento dei livelli occupazionali, all'attuazione del Piano straordinario per il Sulcis, all'introduzione di misure volte a compensare il maggior costo dell'energia elettrica derivante dalla mancata metanizzazione dell'isola.
  463-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 463-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
69-ter. 2. Murgia, Rampelli.

  Dopo il comma 463, aggiungere il seguente:
  463-bis. Al fine di favorire l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al citato comma 1 dell'articolo 4, è aggiunto in fine, il seguente periodo «Nelle regioni insulari la superficie massima delle Zone Economiche Speciali (ZES) è determinata nell'1,5 per mille dell'intero territorio».
69-ter. 3. Capelli, Tabacci.

AREA TEMATICA N. 70.

(Risorse per province e città metropolitane).
(ART. 1, commi 464-466)

  Al comma 464, sostituire le parole: contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: contributo complessivo di 522 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 464, aggiungere i seguenti:
  464-bis. Il contributo spettante a ciascuna Provincia, di cui al comma 464, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.
  464-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 464, pari a 170 milioni per il 2018 e 130 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*70. 13. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Al comma 464, sostituire le parole: contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: contributo complessivo di 522 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente, dopo il comma 464, aggiungere i seguenti:
  464-bis. Il contributo spettante a ciascuna Provincia, di cui al comma 464, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.
  464-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 464, pari a 170 milioni per il 2018 e 130 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*70. 16. Lorenzo Guerini, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Gasparini, Borghi, Nicoletti, De Menech, Antezza, Bini, Rigoni, Tino Iannuzzi, Mariani, Mariano, Carnevali, Carra, Scuvera.

  Al comma 464, sostituire le parole: 352 milioni di euro con le seguenti: 422 milioni di euro e le parole: 82 milioni di euro con le seguenti: 152 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 625, sostituire le parole: 6.050.000 euro, con le seguenti: 76.050.000 euro.
70. 18. Marchi, Gasparini, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carra, Scuvera.

  Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con le seguenti: Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto.
*70. 28. Cirielli.

  Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con le seguenti: Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto.
*70. 31. Tino Iannuzzi, Misiani, Tartaglione, Famiglietti, Manfredi, Impegno, Valeria Valente, Cuomo, Carloni.

  Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con le seguenti: Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto.
*70. 38. Ciracì, Latronico.

  Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con le seguenti: Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto.
*70. 42. Sottanelli, Galati.

  Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con le seguenti: Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto.
*70. 109. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Borghi, Nicoletti, De Menech, Cenni, Antezza, Bini, Rigoni, Tino Iannuzzi, Mariani, Mariano, Scuvera.

  Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con le seguenti: Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto.
*70. 123. Simonetti, Caparini, Guidesi, Invernizzi.

  Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con le seguenti: Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto.
*70. 106. Pastorino, Marcon.

  Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con le seguenti: Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto.
*70. 96. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con le seguenti: Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto.
*70. 86. Venittelli.

  Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con le seguenti: Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto.
*70. 74. Venittelli.

  Al comma 466, sostituire le parole: Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con le seguenti: Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto.
*70. 65. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, De Girolamo, Milanato, Russo, Centemero, Sisto, Squeri.

  Al comma 466 sostituire le parole: alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione con le seguenti: alla data del 31 dicembre 2017, risultano in dissesto, hanno deliberato o presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione.
70. 30. Capozzolo, Valiante, Carrescia.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  466-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
*70. 29. Cirielli.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  466-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
*70. 39. Ciracì, Latronico.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  466-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
*70. 41. Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  466-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
*70. 47. Taricco.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  466-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
*70. 110. Lorenzo Guerini, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Gasparini, Borghi, Nicoletti, De Menech, Cenni, Antezza, Bini, Rigoni, Tino Iannuzzi, Mariani, Mariano, Carra, Scuvera.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  466-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
*70. 107. Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  466-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
*70. 91. Lavagno.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  466-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
*70. 97. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  466-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
*70. 75. Venittelli.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  466-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
*70. 58. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
  466-ter. A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 466-bis e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  466-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  466-quinquies. Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
*70. 66. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, De Girolamo, Milanato, Russo, Centemero, Sisto, Squeri.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:
  466-bis. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sia delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**70. 24. Cirielli.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:
  466-bis. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sia delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**70. 34. Ciracì, Latronico.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:
  466-bis. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sia delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**70. 45. Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:
  466-bis. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sia delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**70. 122. Simonetti, Caparini, Guidesi, Invernizzi.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:
  466-bis. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sia delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**70. 118. Misiani, Borghi, Nicoletti, De Menech, Cenni, Antezza, Bini, Rigoni, Tino Iannuzzi, Mariani, Mariano, Carra.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:
  466-bis. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sia delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**70. 101. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:
  466-bis. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sia delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**70. 92. Ginefra, Castricone, Chaouki, Grassi, Marroni, Mongiello, Pelillo, Taranto, Valiante.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:
  466-bis. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sia delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**70. 82. Venittelli.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:
  466-bis. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sia delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**70. 76. Venittelli.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:
  466-bis. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sia delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**70. 67. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, De Girolamo, Milanato, Russo, Centemero, Sisto, Squeri.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:
  466-bis. Ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve intendersi il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per almeno tre esercizi finanziari consecutivi. La procedura per la deliberazione del dissesto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, non può comunque essere avviata o completata qualora alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la sezione regionale della Corte dei conti abbia già accertato il grave inadempimento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per meno di tre esercizi finanziari consecutivi. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'ente locale può revocare la deliberazione di dissesto già adottata in conseguenza dell'accertato il grave inadempimento del piano di riequilibrio finanziario, pluriennale reiterato per meno di tre esercizi finanziari consecutivi, laddove il suddetto accertamento sia intervenuto nel corso dell'anno 2017.
70. 68. Minardo.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Per l'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267, del 2000.
*70. 26. Cirielli.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Per l'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267, del 2000.
*70. 36. Ciracì, Latronico.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Per l'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267, del 2000.
*70. 44. Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Per l'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267, del 2000.
*70. 112. Misiani, Borghi, Nicoletti, De Menech, Cenni, Antezza, Bini, Rigoni, Tino Iannuzzi, Mariani, Mariano.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Per l'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267, del 2000.
*70. 98. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Per l'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267, del 2000.
*70. 72. Venittelli.

  Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:
  466-bis. Per l'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo n. 267, del 2000.
*70. 63. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, De Girolamo, Milanato, Russo, Centemero, Sisto, Squeri.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:
  466-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
**70. 51. Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:
  466-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
**70. 115. Gasparini, Giulietti, Guerra, Cinzia Maria Fontana, Misiani, Lodolini.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:
  466-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
**70. 102. Pastorino, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 466, aggiungere il seguente:
  466-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
**70. 77. Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

AREA TEMATICA N. 70-bis.
(Contributo alla regione Sardegna).
(ART. 1, comma 467)

  Dopo il comma 467, aggiungere i seguenti:
  467-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia sono assegnati, per l'anno 2018, 10 milioni al fondo di cui al comma 741 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che sono ripartiti tra i comuni che compongono il comitato interministeriale secondo deliberazione dello stesso.
  467-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 467-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
70-bis. 1. Moretto, De Menech.

  Dopo il comma 467, aggiungere il seguente:
  467-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo economico della Regione Sardegna, ritardato a causa dell'insularità, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro per il sostegno delle imprese ittiche che subiscono danni a seguito dell'attività predatoria di specie volatili.

  Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
70-bis. 4. Piras, Pes, Cimbro.

  Dopo il comma 467, aggiungere il seguente:
  467-bis. Nelle more della trattativa tra lo Stato e la Regione Veneto relativamente alla definizione di risorse e materie da trasferire alla stessa in base al referendum consultivo celebrato in data 22 ottobre 2017, è riconosciuto alla Regione Veneto un contributo straordinario pari a 20 milioni di euro nel triennio 2018-2020, per il completamento di opere di viabilità ordinaria, già ricomprese nella programmazione degli interventi di società concessionarie autostradali nazionali quali opere complementari al sistema autostradale, e non ancora realizzate.

  Conseguentemente, al comma 632, sostituire le parole: 940 con le seguenti: 920 e le parole: 1940 con le seguenti: 1920.
70-bis. 5. Alberto Giorgetti, Milanato.

AREA TEMATICA N. 71.
(Interventi a favore dei comuni).
(ART. 1, commi 468-483)

  Dopo il comma 479 aggiungere il seguente:
  479-bis. Al fine di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali derivano da soccombenza in procedimenti giudiziari relativi ad espropri, giunti a sentenza definitiva entro il 31 gennaio 2017:
   a) all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «cedimenti» inserire le seguenti: «, o procedure di esproprio relativi a piani di insediamento produttivi (Pip)»;
    2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «cedimenti strutturali» aggiungere le seguenti: «o procedure di esproprio relativi a piani di insediamento produttivi (Pip)»;
    3) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le soccombenze relative a procedure di esproprio di cui ai precedenti periodi devono essere state definite entro il 31 gennaio 2017»;
    4) al comma 2 sostituire le parole: «31 marzo» con le parole: «30 giugno»;
    5) la rubrica dell'articolo 4 è sostituita con la seguente: «Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o espropri relative a piani di insediamento produttivi (Pip)».

   b) All'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera d) del comma 2, sono soppresse le parole: «, in via residuale,»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Qualora in sede di verifica di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento.»;
   c) al comma 3 le parole: «10 maggio» sono sostituite dalle parole: «30 giugno»;
   d) sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: «Sospensione termini di certificazione enti locali in dichiarazione di dissesto e misure per prevenire situazioni di dissesto finanziario dei medesimi».
71. 119. Oliaro, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 476 aggiungere i seguenti:
  476-bis. In applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando l'inderogabilità dell'obbligo di cessione ivi previsto, e nel rispetto dei principi di parità e tutela della concorrenza sono incentivati, con le misure previste dai commi successivi, appositi programmi di intervento per la dismissione e per il rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, di proprietà di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, nonché di enti, fondazioni, anche di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.
  476-ter. 1 programmi di cui al comma 476-bis, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome interessate per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per le attività istruttorie e valutative sui programmi anzidetti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.
  476-quater. I programmi di cessione e di rilancio di cui al comma 476-bis, devono prevedere la dismissione immediata degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso procedure di evidenza pubblica in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:
   a) il valore dei beni oggetto della cessione con i relativi criteri di valutazione adottati;
   b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
   c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
   d) la valutazione dell'impatto socio-economico, turistico e occupazionale sul territorio;
   e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

  476-quinquies. A seguito della presentazione del programma di cui al comma 476-bis al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale o ai beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stesso stabilimento.
  476-sexies. L'approvazione del programma di cui al comma 485-bis consente la concessione alle amministrazioni pubbliche interessate di mutui assistiti da garanzia dello Stato, per fare fronte alle eventuali posizioni debitorie residue gravanti sulle amministrazioni medesime, originate e connesse alla proprietà o alla gestione degli stabilimenti e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. Su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipula con i soggetti pubblici interessati alle dismissioni apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte alle anzidette posizioni debitorie. Tali operazioni sono escluse dai vincoli di indebitamento massimo di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  476-septies. Le risorse provenienti dalle operazioni di cessione come individuate dai programmi di cui al comma 485-bis sono interamente ed obbligatoriamente riversate dalle amministrazioni introitanti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni eventualmente sottoscritte ai sensi del comma 476-sexies.
  476-octies. Nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
  476-novies. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 476-bis, possono essere promossi specifici accordi di programma finalizzati in particolare al rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi. Successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.
  476-decies. Nell'ambito delle risorse disponibili sulla programmazione comunitaria, le amministrazioni pubbliche beneficiarie individuano apposite misure finanziarie per supportare gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, e per lo sviluppo dell'economia turistica dei territori interessati.
  476-undecies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine indicato nel programma di cui al comma 476-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero della salute, può provvedere, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati nonché, ove esistenti, delle strutture alberghiere e delle altre attività eventualmente afferenti, mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.
  476-duodecies. Con uno o più decreti, il Ministero dell'economia e delle finanze regola l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 746-bis a 746-undecies. All'uopo si provvede mediante ¡’istituzione di un apposito fondo di supporto al patrimonio termale pubblico presso il Ministero medesimo, avente una dotazione annua di cinque milioni di euro per il triennio 2018-2020, da utilizzare secondo criteri e procedure definiti con le modalità indicate al periodo precedente.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
*71. 33. De Mita.

  Dopo il comma 476 aggiungere i seguenti:
  476-bis. In applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando l'inderogabilità dell'obbligo di cessione ivi previsto, e nel rispetto dei principi di parità e tutela della concorrenza sono incentivati, con le misure previste dai commi successivi, appositi programmi di intervento per la dismissione e per il rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, di proprietà di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, nonché di enti, fondazioni, anche di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.
  476-ter. 1 programmi di cui al comma 476-bis, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome interessate per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per le attività istruttorie e valutative sui programmi anzidetti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.
  476-quater. I programmi di cessione e di rilancio di cui al comma 476-bis, devono prevedere la dismissione immediata degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso procedure di evidenza pubblica in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:
   a) il valore dei beni oggetto della cessione con i relativi criteri di valutazione adottati;
   b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
   c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
   d) la valutazione dell'impatto socio-economico, turistico e occupazionale sul territorio;
   e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

  476-quinquies. A seguito della presentazione del programma di cui al comma 476-bis al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale o ai beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stesso stabilimento.
  476-sexies. L'approvazione del programma di cui al comma 485-bis consente la concessione alle amministrazioni pubbliche interessate di mutui assistiti da garanzia dello Stato, per fare fronte alle eventuali posizioni debitorie residue gravanti sulle amministrazioni medesime, originate e connesse alla proprietà o alla gestione degli stabilimenti e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. Su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipula con i soggetti pubblici interessati alle dismissioni apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte alle anzidette posizioni debitorie. Tali operazioni sono escluse dai vincoli di indebitamento massimo di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  476-septies. Le risorse provenienti dalle operazioni di cessione come individuate dai programmi di cui al comma 485-bis sono interamente ed obbligatoriamente riversate dalle amministrazioni introitanti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni eventualmente sottoscritte ai sensi del comma 476-sexies.
  476-octies. Nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
  476-novies. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 476-bis, possono essere promossi specifici accordi di programma finalizzati in particolare al rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi. Successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.
  476-decies. Nell'ambito delle risorse disponibili sulla programmazione comunitaria, le amministrazioni pubbliche beneficiarie individuano apposite misure finanziarie per supportare gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, e per lo sviluppo dell'economia turistica dei territori interessati.
  476-undecies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine indicato nel programma di cui al comma 476-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero della salute, può provvedere, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati nonché, ove esistenti, delle strutture alberghiere e delle altre attività eventualmente afferenti, mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.
  476-duodecies. Con uno o più decreti, il Ministero dell'economia e delle finanze regola l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 746-bis a 746-undecies. All'uopo si provvede mediante ¡’istituzione di un apposito fondo di supporto al patrimonio termale pubblico presso il Ministero medesimo, avente una dotazione annua di cinque milioni di euro per il triennio 2018-2020, da utilizzare secondo criteri e procedure definiti con le modalità indicate al periodo precedente.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
*71. 34. Cenni, Scuvera.

  Dopo il comma 476 aggiungere i seguenti:
  476-bis. In applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando l'inderogabilità dell'obbligo di cessione ivi previsto, e nel rispetto dei principi di parità e tutela della concorrenza sono incentivati, con le misure previste dai commi successivi, appositi programmi di intervento per la dismissione e per il rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, di proprietà di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, nonché di enti, fondazioni, anche di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.
  476-ter. 1 programmi di cui al comma 476-bis, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome interessate per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per le attività istruttorie e valutative sui programmi anzidetti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.
  476-quater. I programmi di cessione e di rilancio di cui al comma 476-bis, devono prevedere la dismissione immediata degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso procedure di evidenza pubblica in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:
   a) il valore dei beni oggetto della cessione con i relativi criteri di valutazione adottati;
   b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
   c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
   d) la valutazione dell'impatto socio-economico, turistico e occupazionale sul territorio;
   e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

  476-quinquies. A seguito della presentazione del programma di cui al comma 476-bis al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale o ai beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stesso stabilimento.
  476-sexies. L'approvazione del programma di cui al comma 485-bis consente la concessione alle amministrazioni pubbliche interessate di mutui assistiti da garanzia dello Stato, per fare fronte alle eventuali posizioni debitorie residue gravanti sulle amministrazioni medesime, originate e connesse alla proprietà o alla gestione degli stabilimenti e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. Su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipula con i soggetti pubblici interessati alle dismissioni apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte alle anzidette posizioni debitorie. Tali operazioni sono escluse dai vincoli di indebitamento massimo di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  476-septies. Le risorse provenienti dalle operazioni di cessione come individuate dai programmi di cui al comma 485-bis sono interamente ed obbligatoriamente riversate dalle amministrazioni introitanti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni eventualmente sottoscritte ai sensi del comma 476-sexies.
  476-octies. Nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
  476-novies. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 476-bis, possono essere promossi specifici accordi di programma finalizzati in particolare al rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi. Successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.
  476-decies. Nell'ambito delle risorse disponibili sulla programmazione comunitaria, le amministrazioni pubbliche beneficiarie individuano apposite misure finanziarie per supportare gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, e per lo sviluppo dell'economia turistica dei territori interessati.
  476-undecies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine indicato nel programma di cui al comma 476-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero della salute, può provvedere, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati nonché, ove esistenti, delle strutture alberghiere e delle altre attività eventualmente afferenti, mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.
  476-duodecies. Con uno o più decreti, il Ministero dell'economia e delle finanze regola l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 746-bis a 746-undecies. All'uopo si provvede mediante ¡’istituzione di un apposito fondo di supporto al patrimonio termale pubblico presso il Ministero medesimo, avente una dotazione annua di cinque milioni di euro per il triennio 2018-2020, da utilizzare secondo criteri e procedure definiti con le modalità indicate al periodo precedente.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
*71. 36. Abrignani.

  Dopo il comma 476 aggiungere i seguenti:
  476-bis. In applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando l'inderogabilità dell'obbligo di cessione ivi previsto, e nel rispetto dei principi di parità e tutela della concorrenza sono incentivati, con le misure previste dai commi successivi, appositi programmi di intervento per la dismissione e per il rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, di proprietà di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, nonché di enti, fondazioni, anche di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.
  476-ter. 1 programmi di cui al comma 476-bis, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome interessate per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per le attività istruttorie e valutative sui programmi anzidetti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.
  476-quater. I programmi di cessione e di rilancio di cui al comma 476-bis, devono prevedere la dismissione immediata degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso procedure di evidenza pubblica in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:
   a) il valore dei beni oggetto della cessione con i relativi criteri di valutazione adottati;
   b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
   c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
   d) la valutazione dell'impatto socio-economico, turistico e occupazionale sul territorio;
   e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

  476-quinquies. A seguito della presentazione del programma di cui al comma 476-bis al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale o ai beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stesso stabilimento.
  476-sexies. L'approvazione del programma di cui al comma 485-bis consente la concessione alle amministrazioni pubbliche interessate di mutui assistiti da garanzia dello Stato, per fare fronte alle eventuali posizioni debitorie residue gravanti sulle amministrazioni medesime, originate e connesse alla proprietà o alla gestione degli stabilimenti e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. Su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipula con i soggetti pubblici interessati alle dismissioni apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte alle anzidette posizioni debitorie. Tali operazioni sono escluse dai vincoli di indebitamento massimo di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  476-septies. Le risorse provenienti dalle operazioni di cessione come individuate dai programmi di cui al comma 485-bis sono interamente ed obbligatoriamente riversate dalle amministrazioni introitanti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni eventualmente sottoscritte ai sensi del comma 476-sexies.
  476-octies. Nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
  476-novies. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 476-bis, possono essere promossi specifici accordi di programma finalizzati in particolare al rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi. Successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.
  476-decies. Nell'ambito delle risorse disponibili sulla programmazione comunitaria, le amministrazioni pubbliche beneficiarie individuano apposite misure finanziarie per supportare gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, e per lo sviluppo dell'economia turistica dei territori interessati.
  476-undecies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine indicato nel programma di cui al comma 476-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero della salute, può provvedere, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati nonché, ove esistenti, delle strutture alberghiere e delle altre attività eventualmente afferenti, mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.
  476-duodecies. Con uno o più decreti, il Ministero dell'economia e delle finanze regola l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 746-bis a 746-undecies. All'uopo si provvede mediante ¡’istituzione di un apposito fondo di supporto al patrimonio termale pubblico presso il Ministero medesimo, avente una dotazione annua di cinque milioni di euro per il triennio 2018-2020, da utilizzare secondo criteri e procedure definiti con le modalità indicate al periodo precedente.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
*71. 37. Taglialatela, Rampelli.

  Dopo il comma 476 aggiungere i seguenti:
  476-bis. In applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando l'inderogabilità dell'obbligo di cessione ivi previsto, e nel rispetto dei principi di parità e tutela della concorrenza sono incentivati, con le misure previste dai commi successivi, appositi programmi di intervento per la dismissione e per il rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, di proprietà di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, nonché di enti, fondazioni, anche di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.
  476-ter. 1 programmi di cui al comma 476-bis, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome interessate per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per le attività istruttorie e valutative sui programmi anzidetti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.
  476-quater. I programmi di cessione e di rilancio di cui al comma 476-bis, devono prevedere la dismissione immediata degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso procedure di evidenza pubblica in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:
   a) il valore dei beni oggetto della cessione con i relativi criteri di valutazione adottati;
   b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
   c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
   d) la valutazione dell'impatto socio-economico, turistico e occupazionale sul territorio;
   e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

  476-quinquies. A seguito della presentazione del programma di cui al comma 476-bis al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale o ai beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stesso stabilimento.
  476-sexies. L'approvazione del programma di cui al comma 485-bis consente la concessione alle amministrazioni pubbliche interessate di mutui assistiti da garanzia dello Stato, per fare fronte alle eventuali posizioni debitorie residue gravanti sulle amministrazioni medesime, originate e connesse alla proprietà o alla gestione degli stabilimenti e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. Su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipula con i soggetti pubblici interessati alle dismissioni apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte alle anzidette posizioni debitorie. Tali operazioni sono escluse dai vincoli di indebitamento massimo di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  476-septies. Le risorse provenienti dalle operazioni di cessione come individuate dai programmi di cui al comma 485-bis sono interamente ed obbligatoriamente riversate dalle amministrazioni introitanti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni eventualmente sottoscritte ai sensi del comma 476-sexies.
  476-octies. Nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
  476-novies. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 476-bis, possono essere promossi specifici accordi di programma finalizzati in particolare al rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi. Successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.
  476-decies. Nell'ambito delle risorse disponibili sulla programmazione comunitaria, le amministrazioni pubbliche beneficiarie individuano apposite misure finanziarie per supportare gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, e per lo sviluppo dell'economia turistica dei territori interessati.
  476-undecies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine indicato nel programma di cui al comma 476-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero della salute, può provvedere, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati nonché, ove esistenti, delle strutture alberghiere e delle altre attività eventualmente afferenti, mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.
  476-duodecies. Con uno o più decreti, il Ministero dell'economia e delle finanze regola l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 746-bis a 746-undecies. All'uopo si provvede mediante ¡’istituzione di un apposito fondo di supporto al patrimonio termale pubblico presso il Ministero medesimo, avente una dotazione annua di cinque milioni di euro per il triennio 2018-2020, da utilizzare secondo criteri e procedure definiti con le modalità indicate al periodo precedente.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
*71. 38. Lainati, Tancredi.

  Dopo il comma 476 aggiungere i seguenti:
  476-bis. In applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando l'inderogabilità dell'obbligo di cessione ivi previsto, e nel rispetto dei principi di parità e tutela della concorrenza sono incentivati, con le misure previste dai commi successivi, appositi programmi di intervento per la dismissione e per il rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, di proprietà di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, nonché di enti, fondazioni, anche di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.
  476-ter. I programmi di cui al comma 476-bis, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome interessate per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per le attività istruttorie e valutative sui programmi anzidetti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.
  476-quater. I programmi di cessione e di rilancio di cui al comma 476-bis, devono prevedere la dismissione immediata degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso procedure di evidenza pubblica in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:
   a) il valore dei beni oggetto della cessione con i relativi criteri di valutazione adottati;
   b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
   c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
   d) la valutazione dell'impatto socio-economico, turistico e occupazionale sul territorio;
   e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

  476-quinquies. A seguito della presentazione del programma di cui al comma 476-bis al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale o ai beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stesso stabilimento.
  476-sexies. L'approvazione del programma di cui al comma 476-bis consente la concessione alle amministrazioni pubbliche interessate di mutui assistiti da garanzia dello Stato, per fare fronte alle eventuali posizioni debitorie residue gravanti sulle amministrazioni medesime, originate e connesse alla proprietà o alla gestione degli stabilimenti e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle Strutture alberghiere, oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. Su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipula con i soggetti pubblici interessati alle dismissioni apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte alle anzidette posizioni debitorie. Tali operazioni sono escluse dai vincoli di indebitamento massimo di cui all'articolo 204 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267.
  476-septies. Le risorse provenienti dalle operazioni di cessione come individuate dai programmi di cui al comma 476-bis sono interamente ed obbligatoriamente riversate dalle amministrazioni introitanti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni eventualmente sottoscritte ai sensi del comma 476-sexies.
  476-octies. Nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
  476-novies. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 476-bis, possono essere promossi specifici accordi di programma finalizzati in particolare al rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi. Successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.
  476-decies. Nell'ambito delle risorse disponibili sulla programmazione comunitaria, le amministrazioni pubbliche beneficiarie individuano apposite misure finanziarie per supportare gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, e per lo sviluppo dell'economia turistica dei territori interessati.
  476-undecies. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine indicato nel programma di cui al comma 476-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero della salute, può provvedere, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati nonché, ove esistenti, delle strutture alberghiere e delle altre attività eventualmente afferenti, mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.
  476-duodecies. Con uno o più decreti, il Ministero dell'economia e delle finanze regola l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 476-bis a 476-undecies. All'uopo si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo di supporto al patrimonio termale pubblico presso il Ministero medesimo, avente una dotazione annua di cinque milioni di euro per il triennio 2018-2020, da utilizzare secondo criteri e procedure definiti con le modalità indicate al periodo precedente.

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
71. 35. Fauttilli.

  Sostituire il comma 477 con i seguenti:
  477. Al comma 640 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2018, ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti è attribuito un contributo, nel complessivo importo di 50 milioni di euro annui e comunque per un importo per ciascun ente non superiore a 500.000 euro annui, da destinare al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Gli enti beneficiari, nonché i criteri di riparto e di attribuzione del contributo di cui al periodo precedente sono disciplinati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2018».
  477-bis. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000»;
   b) le parole: «che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio,» sono soppresse.

  477-ter. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito dal seguente: «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».
  477-quater. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».
  477-quinquies. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli».
  477-sexies. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti.
  477-septies. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto della essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e coordinamento della finanza pubblica:
   a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione.»;
   b) all'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o derivanti da anticipazioni di tesoreria non rimborsate, con relativi interessi e accessori».

  Conseguentemente, al comma 494, sopprimere le parole da: semplificato fino alla fine del comma medesimo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –40.000.000;
   2019: –40.000.000;
   2020: –40.000.000.
71. 85. Guerra, Cinzia Maria Fontana, Misiani, Carnevali, Scuvera, Tentori, Capone.

  Al comma 477, sostituire le parole da: da destinare al finanziamento di interventi diretti alla tutela fino alla fine del comma con le seguenti: da destinare al fondo di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
71. 44. Borghi, Realacci, Misiani, Tino Iannuzzi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Cenni, Scuvera, Antezza.

  Dopo il comma 477, inserire il seguente:
  477-bis. Al comma 741 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2016, 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
71. 39. Brunetta, Milanato.

  Dopo il comma 477, è inserito il seguente:
  477-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 3-bis è soppresso.
71. 72. Baldelli, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 477, inserire il seguente:
  477-bis. Il comma 3 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
  «3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i quindici anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati a una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono».
71. 73. Palese, Capone.

  Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:
  478-bis. Il comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:
  «714. Al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, qualora all'atto della presentazione o dell'approvazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano al fine di ripianare l'intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Il piano di riequilibro rimodulato non è sottoposto alle procedure di approvazione di cui all'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto, fatta eccezione per la diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall'anno in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell'ambito della durata originaria del piano stesso. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano limitatamente agli enti con popolazione residente non superiore a 100.000 abitanti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
71. 97. Palese, Occhiuto.

  Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:
  478-bis. Il comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:
  «714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, qualora all'atto della presentazione o dell'approvazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano al fine di ripianare l'intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Fatta eccezione per la diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall'anno in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell'ambito della durata originaria del piano stesso.
71. 99. Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 478, aggiungere il seguente:
  478-bis. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:
  «7-quater. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  7-quinquies. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento, da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019, avendo quale riferimento il piano rimodulato nel 2018. Eventuali procedimenti in corso, nonché l'efficacia di eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione effettuata in base alle disposizioni precedenti».
71. 100. Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 478, inserire il seguente:
  478-bis. Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali potranno avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, al fine di finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento.
  Tale possibilità è consentita solo per gli enti locali che:
   a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a due;
   b) che in sede di bilancio di previsione non determinino incrementi di spesa corrente ad esclusione di quella derivante da maggiori livelli di attività nei servizi pubblici locali;
   c) siano in regola con gli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità.
71. 103. Quartapelle Procopio, Tabacci, Librandi.

  Dopo il comma 478, inserire il seguente:
  478-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si intendono prorogato per il triennio 2018-2020.
71. 104. Quartapelle Procopio, Tabacci, Librandi.

  Dopo il comma 478, è inserito il seguente:
  478-bis. Le Camere di commercio, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottano programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, condivisi con le Regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta dell'Unioncamere autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.
71. 105. Prestigiacomo.

  Dopo il comma 479 aggiungere i seguenti:
  479-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 463 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 475, lettera a), quarto quinto e sesto periodo, in materia di recupero pro quota nel triennio successivo a quello di inadempienza.»;
   b) al comma 475, lettera a) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «Per i comuni con popolazione inferiore a 1,000 abitanti, qualora la sanzione della riduzione dei trasferimenti sia superiore alla metà del bilancio dell'anno di riferimento, le riduzioni di cui ai precedenti periodi sono applicate in quote costanti nel decennio successivo a quello di inadempienza.».

  479-ter. La misura di cui al comma 479-bis si applica anche agli enti inadempienti nell'anno 2016. Ai maggiori oneri valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
71. 108. Tancredi.

  Dopo il comma 479 aggiungere il seguente:
  479-bis. L'erogazione delle risorse di cui al decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, avviene anche in anticipazione, analogamente a quanto previsto nel programma di spesa denominato «Patti per il Sud», nonché in armonia con l'ordinamento vigente in materia di appalti, secondo quanto previsto per le anticipazioni del prezzo dall'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il codice degli appalti.
71. 114. Battaglia.

  Dopo il comma 479 aggiungere il seguente:
  479-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2015 convertito dalla legge n. 125 del 2015 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell'allegato 5.2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo.
71. 115. Battaglia.

  Sostituire il comma 480 con il seguente:
  480. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 65 per cento a decorrere dall'anno 2018»;
71. 128. Guerra, Cinzia Maria Fontana.

  Dopo il comma 481 aggiungere i seguenti:
  481-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

  1-ter. Per l'istituzione di un nuovo comune, scaturente dalla fusione di almeno due comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti ciascuno, a partire dall'anno 2018 il contributo decennale è pari ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 ad ognuno dei beneficiari senza alcuna decurtazione e senza limite massimo di spesa.
  481-ter. All'onere derivante dal comma 481-bis, pari a 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
71. 129. Monchiero, Catalano.

  Dopo il comma 481 inserire i seguenti:
  481-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, per l'integrazione, la valorizzazione e la coesione dei territori svantaggiati dei comuni veneti confinanti e contigui con la Regione Friuli-Venezia Giulia, per finanziare progetti, iniziative di natura strategica o di particolare rilevanza, di durata anche pluriennale, indirizzati allo sviluppo economico e sociale delle suddette aree, è istituito presso il Ministero dell'interno apposito Fondo per lo sviluppo dei comuni di confine del Veneto con il Friuli-Venezia Giulia con dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.
  481-ter. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno, sulla base dell'intesa fra il Ministro degli affari regionali, Regione Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma precedente, da destinare a ciascuno dei comuni interessati sulla base dei seguenti criteri:
   a) numero di comuni confinanti e contigui con la regione Friuli Venezia Giulia;
   b) in relazione alla superficie montana dei comuni confinanti e contigui con la regione Friuli Venezia Giulia;
   c) popolazione residente dei medesimi comuni negli ultimi dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e relativo trend demografico con particolare attenzione alle aree che evidenziano spopolamento, una natalità più bassa e un indice di invecchiamento più elevato.

  481-quater. Al termine del triennio il Ministero dell'interno presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione ed i risultati della sperimentazione di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2018: –20.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000.
71. 136. D'Incà.

  Dopo il comma 483 aggiungere il seguente:
  483-bis. All'articolo 248, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate» sono soppresse;
   b) dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le anticipazioni di cassa erogate alla data della dichiarazione di dissesto non rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione il cui obbligo di restituzione resta in capo all'ente locale».
71. 8. Lorenzo Guerini, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Scuvera.

  Dopo il comma 483 aggiungere i seguenti:
  483-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.

  483-ter. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.
  483-quater. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
  483-quinquies. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali che gli operatori economici devono possedere per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso.
71. 16. Guerra, Cinzia Maria Fontana, Misiani, Scuvera.

  Dopo il comma 483 aggiungere il seguente:
  483-bis. Per i comuni turistici con una popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, che non abbiano conseguito l'obiettivo del saldo finanziario previsto dal Patto di stabilità per l'anno 2014, non trova applicazione la sanzione del divieto di assunzione di personale nell'anno successivo a quello in cui sia stata accertata la violazione, quando sia stato comunque osservato il limite di spesa del personale.
71. 28. Paola Bragantini.

  Dopo il comma 483 sono inseriti i seguenti:
  483-bis. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro e non oltre la data del 31 luglio 2018, possono provvedere, in deroga alla normativa vigente, a rimodulare o riformulare il piano stesso, prevedendo che il disavanzo, così come la restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata per quote costanti in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello di approvazione definitiva del piano di riequilibrio.
  Nella riformulazione del piano gli enti locali possono tenere conto degli eventuali disavanzi risultanti dai rendiconti al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016, nonché dei debiti fuori bilancio anche emersi dopo l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, purché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
  Dall'adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
  483-ter Gli enti locali che si avvalgono della rimodulazione trentennale del piano di riequilibrio finanziario si impegnano per il triennio 2018/2020 ad:
   a) aumentare di almeno il 25 percento la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, entro il termine dei due esercizi immediatamente successivi alla rimodulazione trentennale, calcolata sulla media dei due esercizi precedenti;
   b) incrementare di una quota pari al 20 percento della spesa liberata per effetto della rideterminazione della quota di ripiano trentennale, e, comunque entro il limite massimo di 10 euro pro-capite, sia le risorse stanziate che i pagamenti complessivi in favore delle spese per le politiche sociali, con particolare riferimento alle fasce più deboli. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, nonché individuate le categorie dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela.
  483-quater. Qualora gli enti locali che si avvalgono della rimodulazione trentennale del piano di riequilibrio finanziario non rispettino anche una soltanto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 483-ter gli stessi decadono dal beneficio della rimodulazione del piano con l'obbligo di riadeguarsi alla durata precedente ripianando il differenziale sulle quote di disavanzo rideterminate, entro la prima scadenza utile, e, comunque, non oltre l'esercizio successivo dalla decadenza.
71. 138. Carfagna, Russo.

  Dopo il comma 483 aggiungere il seguente:
  483-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».
71. 141. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian.

  Dopo il comma 483 aggiungere i seguenti:
  483-bis. Al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, è consentito, agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti dal Piano di riequilibrio pluriennale finanziario senza che tale riconoscimento influisca sui parametri degli enti strutturalmente deficitari.
  483-ter. Le disposizioni di cui al comma 483-bis si applicano, entro il limite massimo di cui al comma 483-quater, limitatamente agli enti con popolazione residente non superiore a 100,000 abitanti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
  483-quater. All'attuazione della disposizione di cui al comma 483-bis si provvede, nel limite massimo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
71. 143. Palese, Occhiuto.

  Dopo il comma 483 aggiungere i seguenti:
  483-bis. Al fine di assicurare le prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne hanno conseguito l'approvazione possono:
   a) procedere alla ricapitalizzazione delle società a totale partecipazione pubblica in perdita o, concedere contributi per investimenti alle società a totale partecipazione pubblica che, ancorché in perdita presentino un piano di ristrutturazione finanziaria che deve essere approvato dall'Ente che detiene le quote attraverso l'assunzione di mutui presso Cassa Depositi e Prestiti con oneri a totale carico dello stato;
   b) procedere, nel rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, alla assunzione di mutui con oneri a totale carico dello Stato per investimenti sulla mobilità sostenibile, in deroga a quanto previsto dal comma 9-bis dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per il rilancio delle società partecipate inerenti il trasporto pubblico locale.

  483-ter. Le disposizioni di cui al comma 483-bis si applicano limitatamente agli enti con popolazione residente non superiore a 100.000 abitanti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
  483-quater. All'attuazione della disposizione di cui al comma 483-bis si provvede, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
71. 144. Palese, Occhiuto.

  Dopo il comma 483, inserire il seguente:
  483-bis. In caso di cessione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle partecipazioni in enti o società interamente partecipati da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione non concorrono a formare reddito imponibile e non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale interessato.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 378.
71. 149. Matteo Bragantini, Prataviera, Galati.

  Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:
  483-bis. All'articolo 1, comma 557-bis, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dal computo delle spese di cui al comma 557, quelle sostenute per personale assente dal servizio per maternità o malattia».
71. 155. Gadda.

  Dopo il comma 483, è aggiunto il seguente:
  483-bis. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo nazionale politiche e servizi per l'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 20 luglio 2010, n. 122.
71. 162. Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido, Melilla.

  Dopo il comma 483 aggiungere il seguente:
  «483-bis. Per l'anno 2018 agli enti locali con popolazione residente non superiore a 20,000 abitanti che abbiano presentato i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, negli anni 2016 e 2017, che non hanno richiesto, anticipatamente, il fondo di rotazione o, se richiesto, non risulta essere stato utilizzato, per i quali sia intervenuta nell'anno 2017 una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni riunite è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il 31 dicembre 2018».
71. 171. Palese, Occhiuto.

  Dopo il comma 483, aggiungere il seguente:
  483-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:
  «12-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 8, e 25 si applicano, salvo diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti delle aziende e dei consorzi, costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, posti in liquidazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  12-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai dipendenti delle aziende e dei consorzi già posti in liquidazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché dipendenti nella fase di avvio della liquidazione, anche qualora successivamente licenziati.».
71. 197. Rubinato.

AREA TEMATICA N. 72.
(Interventi in materia di enti territoriali).

(ART. 1, commi 484-488)

  Dopo il comma 485, inserire il seguente:
  485-bis. A decorrere dal 2018, le spese sostenute dai Comuni relative all'assunzione di personale pubblico da adibire al servizio di polizia locale o per le prestazioni di servizi da parte di società di sicurezza private, non concorrono, nel limite massimo di 1.000 milioni di euro, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente, dopo il comma 379, inserire il seguente:
  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscano, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.000 milioni di euro di minori spese a decorrere dai 2019.
72. 116. Molteni, Invernizzi, Guidesi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 484, aggiungere il seguente:
  484-bis. Fermo restando che l'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere attività d'impresa, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dopo detta data, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi possono essere rivisti alla luce dei criteri contenuti nel decreto ministeriale 10 settembre 2010 e, segnatamente, nei punti 1.1. e 13.4 del medesimo decreto.
*72. 114. Michele Bordo, Mongiello.

  Dopo il comma 484, aggiungere il seguente:
  484-bis. Fermo restando che l'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere attività d'impresa, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dopo detta data, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi possono essere rivisti alla luce dei criteri contenuti nel decreto ministeriale 10 settembre 2010 e, segnatamente, nei punti 1.1. e 13.4 del medesimo decreto.
*72. 117. Massa, Borghi.

  Al comma 484, lettera a), capoverso 485, aggiungere in fine, il seguente periodo: Sono altresì assegnati, nel limite degli spazi finanziari di cui al periodo precedente, 5 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, destinati ai Comuni delle prime dieci città in graduatoria nella procedura di selezione per il conferimento del titolo «Capitale Italiana della Cultura» di cui all'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014.
*72. 4. La VII Commissione.

  Al comma 484, lettera a), capoverso 485, aggiungere in fine, il seguente periodo: Sono altresì assegnati, nel limite degli spazi finanziari di cui al periodo precedente, 5 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, destinati ai Comuni delle prime dieci città in graduatoria nella procedura di selezione per il conferimento del titolo «Capitale Italiana della Cultura» di cui all'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014.
*72. 24. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Sgambato, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli, Lavagno, Di Salvo, Bargero, De Menech.

  Al comma 484, lettera a), capoverso comma 485, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì assegnati nel limite degli spazi finanziari di cui al periodo precedente, 5 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, destinati ai progetti di rete, elaborati da Comuni diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di «Capitale Italiana della Cultura». Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni.
*72. 3. La VII Commissione.

  Al comma 484, lettera a), capoverso comma 485, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì assegnati nel limite degli spazi finanziari di cui al periodo precedente, 5 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, destinati ai progetti di rete, elaborati da Comuni diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di «Capitale Italiana della Cultura». Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni.
*72. 28. Di Salvo.

  Al comma 484 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera c) sostituire le parole: «20 gennaio di ciascun anno» con le seguenti: «20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi»;
   b) alla lettera d), sostituire le parole: «del 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi» con le seguenti: «del 20 gennaio di ciascun anno»;
   c) sostituire la lettera: h) con la seguente:
    h) il comma 489 è sostituito dal seguente: «489. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport individuano gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 10 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui ai commi 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, l'importo eccedente è destinato alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 10 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale»;
   d) sopprimere la lettera i);
   e) dopo la lettera l), inserire la seguente:
    l-bis) al comma 492 dopo la lettura 0b) è inserita la seguente:
    0c) investimenti già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al presente comma;
   f) sopprimere la lettera m);
   g) dopo la lettera n), aggiungere la seguente n-bis):
    n-bis. Al comma 492, alla lettera a), dopo il punto 2) è aggiunto il seguente: «3) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa»;
   h) sostituire la lettera o) con la seguente:
    o) al comma 493, le parole: «Oa), a), a-bis), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «Oa), Ob), Oc), a), a-bis), c), d) ed e)».
   i) sopprimere le lettere p), q), r), s),;
   l) sostituire la lettera t) con la seguente: « t) il comma 507 è sostituito dal seguente: «507. L'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento».
72. 38. Lorenzo Guerini, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Scuvera.

  Dopo il comma 484, aggiungere il seguente:
  484-bis. Per l'anno 2018, ai comuni che, a causa della mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di altre amministrazioni pubbliche, nell'anno 2017 non hanno raggiunto l'obiettivo del saldo di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della medesima legge.
72. 47. Da Villa, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 484, aggiungere i seguenti:
  484-bis. Per sostenere l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese, e agevolare il finanziamento degli investimenti previsti nel piano Industria 4.0, nel triennio 2018-2020 gli enti del sistema camerale destinano i risparmi conseguiti ai sensi delle norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modifiche e integrazioni, alla concessione di garanzie, anche di portafoglio, da parte dei Confidi.
  484-ter. L'Unioncamere trasmette annualmente al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sul monitoraggio delle somme erogate e degli interventi realizzati in attuazione della disposizione di cui al precedente comma.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -40.000.000;
   2019: -40.000.000;
   2020: -40.000.000.
72. 49. Da Villa, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 484, aggiungere il seguente:
  484-bis. Le regioni nel rispetto della normativa vigente, con proprio provvedimento possono adottare l'obbligo di corresponsione di contributi a favore dei comuni connessi all'insediamento e alla gestione di:
   a) impianti per il compostaggio, il trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti urbani e speciali, assimilabili, nonché rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
   b) impianti per il trattamento e lo stoccaggio di sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 e le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

  Sono fatte salve le norme già adottate.
  Ferma restando la validità degli utilizzi pregressi, a decorrere dall'anno 2018, le risorse generate saranno utilizzate dai comuni secondo le finalità di cui al comma 485 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
72. 14. Taricco, Borghi.

  Dopo il comma 484, aggiungere il seguente:
  484-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: «delle attività» sono aggiunte le seguenti: «e delle finalità»;
   2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «  e-bis) sostegno alla finanza etica come definita dall'articolo 111-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
72. 32. Marcon, Pastorino, Paglia, Placido, Melilla.

  Al comma 485, sostituire le parole: I commi 10 e 11 con le seguenti: Il comma 1-ter dell'articolo 36 e i commi 10 e 11.
*72. 61. Prestigiacomo, Gregorio Fontana.

  Al comma 485, sostituire le parole: I commi 10 e 11 con le seguenti: Il comma 1-ter dell'articolo 36 e i commi 10 e 11.
*72. 62. Boccadutri, Guerra.

  Al comma 485, sostituire le parole: I commi 10 e 11 con le seguenti: Il comma 1-ter dell'articolo 36 e i commi 10 e 11.
*72. 63. Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 485, sostituire le parole: I commi 10 e 11 con le seguenti: Il comma 1-ter dell'articolo 36 e i commi 10 e 11.
*72. 67. Pastorino, Marcon.

  Al comma 485, sostituire le parole: I commi 10 e 11 con le seguenti: Il comma 1-ter dell'articolo 36 e i commi 10 e 11.
*72. 69. Vignali.

  Dopo il comma 485, aggiungere il seguente:
  485-bis. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole da «Le attività di supporto» fino a termine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da esse partecipate sono affidate a soggetti in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Restano affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 le funzioni e le attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da esse partecipate ove vengano attribuiti a detti soggetti poteri pubblicistici ovvero il maneggio di denaro di pertinenza dell'ente pubblico».
72. 57. Distaso, Latronico.

  Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:
  487-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto della essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e coordinamento della finanza pubblica:
   a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione»;
   b) all'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o derivanti da anticipazioni di tesoreria non rimborsate, con relativi interessi e accessori».
*72. 82. Melilli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:
  487-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto della essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico- finanziaria, anche per finalità di tutela e coordinamento della finanza pubblica:
   a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione»;
   b) all'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o derivanti da anticipazioni di tesoreria non rimborsate, con relativi interessi e accessori».
*72. 83. Mariani, Sanga, Melilli, Mazzoli, Mongiello.

  Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:
  487-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto della essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e coordinamento della finanza pubblica:
   a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione»;
   b) all'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o derivanti da anticipazioni di tesoreria non rimborsate, con relativi interessi e accessori».
*72. 84. Franco Bordo, Melilla, Mognato, Folino, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:
  487-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto della essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e coordinamento della finanza pubblica:
   a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione»;
   b) all'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o derivanti da anticipazioni di tesoreria non rimborsate, con relativi interessi e accessori».
*72. 85. Tancredi, Vignali, Palese.

  Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:
  487-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto della essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e coordinamento della finanza pubblica:
   a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione»;
   b) all'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o derivanti da anticipazioni di tesoreria non rimborsate, con relativi interessi e accessori».
*72. 87. Sanga.

  Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:
  487-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto della essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, anche per finalità di tutela e coordinamento della finanza pubblica:
   a) all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione»;
   b) all'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o derivanti da anticipazioni di tesoreria non rimborsate, con relativi interessi e accessori».
*72. 89. Fragomeli.

  Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:
  487-bis. A decorrere dal 2018, ai fini del saldo di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 710 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tra le entrate valide va considerato fino al 50 per cento della quota di avanzo libera per la parte utilizzata per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come risultato dal rendiconto dell'anno precedente.

  Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede:
   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
   d) quanto a 316 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 379 inserire il seguente:
  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica, Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 316 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 316 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -45.000.000;
   2019: -45.000.000;
   2020: -45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000;
   2020: -1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2018: -2.000.000;
   2019: -2.000.000;
   2020: -2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: -9.000.000;
   2019: -9.000.000;
   2020: -9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
   2018: -2.000.000;
   2019: -2.000.000;
   2020: -2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000;
   2020: -1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2018: -4.000.000;
   2019: -4.000.000;
   2020: -4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000;
   2020: -1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2018: -19.000.000;
   2019: -19.000.000;
   2020: -19.000.000.
72. 90. Guidesi.

  Dopo il comma 487 aggiungere il seguente:
  487-bis. I commi 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 si interpretano nel senso che spetta al consiglio comunale la competenza esclusiva per quel che riguarda l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e che, qualora il consiglio, non si pronunci o non ritenga di pronunciarsi, non sono addebitabili responsabilità agli organi tecnici e gestionali dell'ente. 
72. 86. Pizzolante, Tancredi.

  Dopo il comma 488, aggiungere il seguente:
  488-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le lettere a) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino in forma associata funzioni, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
   c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a), che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
72. 102. Parrini, Carrescia, Arlotti, Cenni.

  Dopo il comma 488, aggiungere il seguente:
  1. I comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Progetti sulle aree di degrado urbano delle grandi città) sono autorizzati ad utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi trasferite per l'attuazione di interventi anche di natura infrastrutturale aventi le stesse finalità di cui al citato articolo 14. A tal fine i comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettano al Ministero dello sviluppo economico, per la preventiva approvazione, un programma d'interventi di durata non superiore a 5 anni.
  2. Le risorse di cui al comma 1 non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 sono versate dai comuni, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata del bilancio dello Stato. Sono parimenti versate all'entrata dello Stato le somme resesi disponibili a qualsiasi titolo oltre il predetto termine a fronte d'impegni assunti entro la data citata.
  3. I comuni di cui al comma 1 presentano annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione di sintesi delle azioni avviate e delle spese sostenute.
72. 103. Francesco Sanna.

  Dopo il comma 488, aggiungere il seguente:
  488-bis. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «e a spese di progettazione per opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «e, nella misura massima del 2 per cento del complesso dei proventi riscossi nell'anno precedente, a spese di progettazione per opere pubbliche.
72. 105. Catania.

  Dopo il comma 488 aggiungere i seguenti:
  488-bis. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.
  488-ter. Possono essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato di cui al punto 5.4 dell'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esigibili negli anni successivi anche se non interamente impegnate sulla base di un progetto approvato nel quadro economico progettuale. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, comprese le spese di progettazione.
  488-quater. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si computa nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  488-quinquies. I comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 13 comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, possono accertare gli importi attribuiti a valere sull'annualità 2017 anche nell'esercizio finanziario 2018, in relazione all'esigibilità della spesa.
  488-sexies. Al fine di promuovere l'elaborazione dei piani urbani della mobilità sostenibile dei comuni e delle città metropolitane, le cui linee guida sono state individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017, n. 397, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione saranno a carico e nei limiti dei fondi destinati al funzionamento della Struttura Tecnica di Missione di cui all'articolo 214, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.
72. 111. Cinzia Maria Fontana, Misiani, Guerra, Carrescia.

AREA TEMATICA N. 72-bis.
(Fondo crediti di dubbia esigibilità: quote accantonamento in bilancio di previsione).
(ART. 1, comma 489)

  Sostituire il comma 489 con il seguente:
  489. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante: «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2017 e nel 2018 è pari almeno al 70 per cento, nel 2019 è pari almeno all'80 per cento, nel 2020 è pari almeno al 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».
72-bis. 5. Guerra, Cinzia Maria Fontana, Scuvera, Tentori.

  Dopo il comma 489, aggiungere i seguenti:
  489-bis. I comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
  489-ter. Analogamente, i comuni che, a seguito di verifica contabile, abbiano accertato negli anni 2016 o 2017 la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1o gennaio 2015, possono accedere alle procedure di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando che il maggiore disavanzo è ripianato entro l'anno 2044.
  489-quater. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima del riaccertamento straordinario di cui al comma 489-bis o a seguito del comma 489-ter, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto delle modifiche introdotte dallo stesso comma 1. Per la rimodulazione o riformulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-quater, commi 1 o 7-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
72-bis. 2. Marchi, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Scuvera.

AREA TEMATICA N. 72-quater.
(Revisione della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale per gli anni 2018 e 2019).
(ART. 1, comma 491)

  Sostituire il comma 491, con il seguente:
  491. All'articolo 1, comma 449, lettera e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «il 40 per cento per l'anno 2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «il 40 per cento per gli anni 2017 e 2018, il 55 per cento per l'anno 2019».

72-quater. 1. Guerra, Cinzia Maria Fontana, Scuvera, Tentori.

AREA TEMATICA N. 72-quinquies.
(Finalizzazione degli accantonamenti del Fondo di solidarietà comunale non utilizzati).
(ART. 1, comma 492)

  Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:
  492-bis. All'articolo 1, comma 492, lettera 0a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «legge 7 agosto 2012, n. 134,» inserire le seguenti: «e delle relative province, nonché delle province nei cui territori ricadono i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».
72-quinquies. 4. Manzi, Carrescia, Lodolini, Marchetti, Luciano Agostini, Morani, Petrini, Melilli, Sereni.

AREA TEMATICA N. 72-sexies.
(Priorità nell'attribuzione degli spazi finanziari agli investimenti comunali per ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito di stato di emergenza).
(ART. 1, comma 493)

  Al comma 493, capoverso lettera 0b), sostituire le parole: investimenti dei comuni con le seguenti: investimenti degli enti locali.
*72-sexies. 1. Simonetti, Caparini, Guidesi, Invernizzi.

  Al comma 493, capoverso lettera 0b), sostituire le parole: investimenti dei comuni con le seguenti: investimenti degli enti locali.
*72-sexies. 2. Misiani, Borghi, Nicoletti, De Menech, Cenni, Antezza, Bini, Rigoni, Tino Iannuzzi, Mariani, Mariano.

  Al comma 493, capoverso lettera 0b), sostituire le parole: investimenti dei comuni con le seguenti: investimenti degli enti locali.
*72-sexies. 3. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Al comma 493, capoverso lettera 0b), sostituire le parole: investimenti dei comuni con le seguenti: investimenti degli enti locali.
*72-sexies. 4. Lavagno.

  Al comma 493, capoverso lettera 0b), sostituire le parole: investimenti dei comuni con le seguenti: investimenti degli enti locali.
*72-sexies. 5. Venittelli.

  Al comma 493, capoverso lettera 0b), sostituire le parole: investimenti dei comuni con le seguenti: investimenti degli enti locali.
*72-sexies. 7. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, De Girolamo, Milanato, Russo, Centemero, Sisto, Squeri.

  Al comma 493, capoverso lettera 0b), sostituire le parole: investimenti dei comuni con le seguenti: investimenti degli enti locali.
*72-sexies. 10. Sottanelli, Galati.

  Al comma 493, capoverso lettera 0b), sostituire le parole: investimenti dei comuni con le seguenti: investimenti degli enti locali.
*72-sexies. 13. Ciracì, Latronico.

  Al comma 493, capoverso lettera 0b), sostituire le parole: investimenti dei comuni con le seguenti: investimenti degli enti locali.
*72-sexies. 14. Cirielli.

AREA TEMATICA N. 72-septies.
(Semplificazione del Documento unico di programmazione per i piccoli comuni (DUP).

(ART. 1, comma 494)

  Dopo il comma 494, aggiungere i seguenti:
  494-bis. All'articolo 222, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «accertate» è sostituita dalla seguente: «riscosse»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'anticipazione di cassa deve essere materialmente restituita dall'Ente al Tesoriere nell'esercizio finanziario in cui la stessa è concessa e, nel caso di procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente, non può essere pignorata».

  494-ter. All'articolo 248, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate» sono soppresse;
   b) dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le anticipazioni di cassa erogate alla data della dichiarazione di dissesto non rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione il cui obbligo di restituzione resta in capo all'ente locale.».

  494-quater. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 25 e 26 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto, e dalle disposizioni di Vigilanza emanate dalle Autorità competenti, alle società per azioni di cui all'articolo 208, comma 1 lettera b) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che alla data del 25 febbraio 1995 erano in possesso del codice per operare in tesoreria unica, è concessa, a richiesta, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, a condizione che alla data del 31 dicembre 2017 abbiano un capitale sociale interamente versato non inferiore a 10 milioni di euro e che la raccolta di denaro sia impiegata prevalentemente a favore degli enti locali per i quali è svolto il servizio di tesoreria.
72-septies. 36. Di Lello, Di Gioia, D'Incecco, Massa, Impegno, Valeria Valente, Dallai.

  Dopo il comma 494, aggiungere il seguente:
  494-bis. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
  7-quater. La definizione delle modalità di applicazione è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rateazioni dei carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai precedenti commi 7-bis e 7-ter».

  Conseguentemente, al comma 625, sostituire le parole: di 44.700.000 euro per l'anno 2025, di 66.900.000 di euro per l'anno 2026 e di 70.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, con le seguenti: di 41.500.000 euro per l'anno 2025, di 63.700.000 di euro per l'anno 2026 e di 67.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, ed è incrementato di 3.200.000 euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.100.000;
   2019: –2.100.000;
   2020: –2.100.000.
72-septies. 22. Lorenzo Guerini, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Carnevali, Carra, Scuvera.

  Dopo il comma 494, aggiungere il seguente:
  494-bis. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

  2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente o del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.
  3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
  4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
   b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

  5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.
  6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.
  7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni per gli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 494-bis, pari a 300 milioni si provvede, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.
72-septies. 11. Cariello, Sorial, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 494, aggiungere il seguente:
  494-bis. Allo scopo di ottemperare alla sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 2015 e alla sentenza della II Sezione del TAR del Lazio n. 4878 del 2014, è attribuito al comune di Torino un contributo di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 24 milioni di euro per l'anno 2019. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo vincolato con una dotazione iniziale di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 24 milioni di euro per l'anno 2019. Resta comunque salvo l'onere, di cui alle citate sentenze, di rideterminazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, dei gettiti delle imposte IMU e ICI e delle conseguenti differenze e variazioni delle assegnazioni derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di attribuzione del gettito derivante dalle predette imposte immobiliari.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 49-bis pari a 24 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.
72-septies. 12. Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 494, aggiungere il seguente:
  494-bis. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 5, le parole: «della durata massima di dieci anni», sono sostituite dalle parole: «della durata compresa tra quattro e venti anni»;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al Titolo I delle spese del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni
Titolo I
Durata massima piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 2% 4 anni
Superiore al 20% e fino al 60% 10 anni
Superiore al 60% e fino al 100% 15 anni
Oltre il 100% 20 anni

  Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, al fine di avvalersi delle modifiche introdotte dal presente comma. Gli enti che intendono avvalersi di tale facoltà trasmettono la deliberazione consiliare contenente la relativa richiesta alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti e al Ministro dell'Interno nel termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio dell'Ente locale, entro il termine perentorio di 45 giorni alla data di esecutività della delibera di cui al predetto comma 2, approva il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario. Al procedimento di formazione e di approvazione del Piano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 243-bis, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis ed all'articolo 243-quater del decreto legislativo, 267 del 2000; i termini previsti dall'articolo 243-quater del decreto legislativo 267 del 2000 sono ridotti alla metà. Per gli enti per i quali la competente sezione regionale della Corte dei conti alla data di entrata in vigore della presente legge ha già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario, fermo restando le eventuali misure prescritte ai sensi dell'articolo 148-bis del TUEL, un ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano rimodulato o riformulato, accertato nell'ambito della procedura di controllo di cui all'articolo 243-quater, comma 6, del TUEL, integra l'ipotesi della reiterazione ai sensi del medesimo articolo 243-quater, comma 7.
72-septies. 15. Marchi.

  Dopo il comma 494, aggiungere i seguenti:
  494-bis. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province, città metropolitane e loro partecipate dirette (primo livello), e al fine di adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, è autorizzata la rinegoziazione dei mutui dei suddetti enti gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003, mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.
  Gli enti locali possono richiedere la rinegoziazione dei debiti, trasmettendo entro il 15 marzo 2018, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente o del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da rinegoziare.
  I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di rinegoziazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
  Possono essere oggetto di rinegoziazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;
   b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

  Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo non può superare il rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo.
  Al fine di consentire le finalità di cui al presente articolo, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018- 2020.

  494-ter. Agli oneri di cui al comma 494-bis si provvede ai sensi dei commi da 494-quater a 494-septies.
  494-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  494-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  494-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 494-quater e 494-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  494-septies. Le modifiche introdotte dai commi 494-quater e 494-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).
72-septies. 1. Sorial, Cariello, Brugnerotto, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 494, aggiungere il seguente:
  494-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:
  «9-bis. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.
72-septies. 40. Zan, Camani, Ginato, Miotto, Marcon, Paglia, Pastorino, Latronico.

AREA TEMATICA N. 74.
(Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno).
(ART. 1, commi 496-497)

  Al comma 496, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con riferimento all'esonero contributivo previsto dall'articolo 1 comma 50, le misure di cui al presente comma assicurano comunque una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
74. 1. Valeria Valente, Fabbri, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Gribaudo, Cenni.

AREA TEMATICA N. 75.
(Integrazione del finanziamento per le aree interne).

(ART. 1, commi 498-499)

  Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
  499-bis. All'articolo 1, comma 11, ultimo periodo, del decreto-legge 16 ottobre n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «sono affidate» inserire le seguenti: «ai soggetti muniti di licenza ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche, nonché».
*75. 2. Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
  499-bis. All'articolo 1, comma 11, ultimo periodo, del decreto-legge 16 ottobre n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «sono affidate» inserire le seguenti: «ai soggetti muniti di licenza ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche, nonché».
*75. 3. Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
  499-bis. All'articolo 1, comma 11, ultimo periodo, del decreto-legge 16 ottobre n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «sono affidate» inserire le seguenti: «ai soggetti muniti di licenza ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche, nonché».
*75. 4. Tancredi.

  Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
  499-bis. All'articolo 1, comma 11, ultimo periodo, del decreto-legge 16 ottobre n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «sono affidate» inserire le seguenti: «ai soggetti muniti di licenza ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche, nonché».
*75. 5. Prestigiacomo.

  Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
  499-bis. All'articolo 1, comma 11, ultimo periodo, del decreto-legge 16 ottobre n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «sono affidate» inserire le seguenti: «ai soggetti muniti di licenza ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche, nonché».
*75. 7. Tancredi.

  Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
  499-bis. All'articolo 1, comma 11, ultimo periodo, del decreto-legge 16 ottobre n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «sono affidate» inserire le seguenti: «ai soggetti muniti di licenza ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche, nonché».
*75. 8. Marco Di Maio.

AREA TEMATICA N. 76.
(Fondo imprese Sud).

(ART. 1, commi 500-506)

  Dopo il comma 506, aggiungere i seguenti:
  506-bis. A decorrere dall'anno 2018 è istituito il Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di cui all'articolo 1, commi 5 e 101, della legge 7 aprile 2014, n. 56, di durata decennale, di seguito denominato «Piano», nel rispetto delle prerogative delle regioni, delle città metropolitane, e dei comuni, al fine di migliorare le condizioni occupazionali, sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali del loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, mediante interventi elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e dei soggetti pubblici e privati interessati.
  506-ter. Il Piano, attraverso progetti per il rilancio dell'economia territoriale sostenibile, il potenziamento e la creazione di servizi socio-culturali, di infrastrutture e di recupero edilizio, la mobilità sostenibile, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati e con lo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, e garantendo la partecipazione dei cittadini dei territori interessati, contribuisce a sanare le condizioni di degrado e di abbandono che generano fenomeni di disoccupazione, precarietà, esclusione sociale, discriminazione e ghettizzazione degli abitanti delle periferie urbane, favorendo la percezione di vivere in un ambiente più sano e più sicuro.
  506-quater. Gli ambiti d'intervento del Piano sono i contesti urbani periferici e marginali delle aree metropolitane interessate da alti tassi di disoccupazione, carenza di attrezzature e servizi, degrado degli edifici e degli spazi aperti e processi di esclusione sociale, compresi i contesti urbani storici interessati dal degrado del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici e da fenomeni di disagio sociale; i contesti urbani storici interessati da processi di sostituzione sociale e di terziarizzazione; le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate.
  506-quinquies. L'insieme degli accordi di programma stipulati ai sensi dei commi successivi costituiscono il Piano.
  506-sexies si intende per:
   a) «rigenerazione urbana»: un'azione di politica pubblica integrata e intersettoriale promossa da un soggetto pubblico, anche in collaborazione con soggetti privati interessati, finalizzata al recupero complessivo e duraturo di un'area urbana degradata nelle sue competenti ambientali, economiche e sociali;
   b) «programma integrato di rigenerazione delle periferie» (PIRP): un atto di pianificazione integrata e strategica costituito da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, socio-culturali ed economici nelle aree urbanizzate, in particolare finalizzato al miglioramento delle condizioni abitative, sociali, economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani, nel rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale e di partecipazione sociale;
   c) «periferia»: un'area urbana caratterizzata da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, misurati attraverso l'indice di, disagio sociale (IDS) e l'indice di disagio edilizio (IDE). L'IDS è pari alla media ponderata degli scostamenti tra il valore degli indicatori di seguito elencati, rilevati dall'ultimo censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibile nell'area urbana considerata e il corrispondente valore medio nazionale; tali indicatori sono: il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il tasso di concentrazione giovanile, il tasso di scolarizzazione. L'IDE compara lo stato di conservazione degli edifici residenziali dell'area urbana considerata con il valore medio nazionale, secondo un coefficiente di ponderazione di volta in volta stabilito. Entrambi tali indici devono risultare obbligatoriamente superiori all'unità;
   d) «documento programmatico di rigenerazione urbana» (DPUR): un atto di pre-pianificazione e di indirizzo del consiglio metropolitano, propedeutico all'elaborazione del PIRP;
   e) «struttura di piano»: una mappa concettuale in forma di tabella nidificata, con struttura ad albero, articolata in obiettivi generali, obiettivi specifici, strategie, azioni e interventi, la cui funzione principale è quella di rappresentare una sequenza ordinata delle intenzioni progettuali, delle modalità di intervento e dei risultati attesi per ognuno degli interventi che costituiscono il PIRP.
  506-septies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, per gli anni dal 2018 al 2028, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di seguito denominato «Fondo», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 2 miliardi di euro annui per il periodo considerato per il finanziamento dei programmi integrati di rigenerazione delle periferie. Sono altresì autorizzate le ulteriori spese necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 76-decies per gli anni 2018, 2019 e 2020.
  506-octies. 1. Il Fondo è alimentato dalle risorse provenienti dai risparmi e dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 76-duodecies.
  506-novies. I PIRP sono strumenti annuali o pluriennali volti a promuovere la riqualificazione di parti significative delle periferie delle città metropolitane mediante interventi organici di interesse pubblico. I comuni del territorio metropolitano possono presentare al consiglio metropolitano, entro il 31 gennaio di ogni anno, proposte per il programma integrato della città metropolitana di appartenenza individuando le possibili aree di intervento. I PIRP si fondano su un'idea guida di rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell'ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle istanze degli abitanti. Essi comportano un insieme coordinato di interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi occupazionali, di degrado fisico e di disagio socio-economico che, in relazione alle specificità del contesto interessato, includono:
   a) la previsione di azioni volte a creare nuove opportunità occupazionali sfruttando le potenzialità del territorio e nell'ambito di un'economia sostenibile, dando la priorità agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di messa in sicurezza degli edifici a partire da quelli scolastici, di sviluppo di energie alternative, per il verde pubblico e per l'agricoltura urbana con l'avvio di progetti di orti urbani comunitari nel quali valorizzare la biodiversità del tessuto urbano e che siano anche terreno di incontro intergenerazionale e interculturale, nonché per i servizi sociali;
   b) la riqualificazione dell'ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, garantendo la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale;
   c) la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi nonché la previsione delle relative modalità di gestione;
   d) il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una molteplicità di funzioni e tipi di utenti nonché di interventi materiali e immateriali nei settori abitativo, socio-sanitario, dell'educazione, della formazione, del lavoro e dello sviluppo;
   e) il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, sentieri didattici e museali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l'usa di fonti energetiche rinnovabili e l'adozione di criteri di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie;
   f) la limitazione degli effetti dei processi di trasformazione e uso del suolo sulle condizioni di salute e di benessere generale degli abitanti.

   I PIRP sono predisposti dalle città metropolitane. A tale fine esse predispongano il Decreto del Presidente della Repubblica da mettere a punto con la partecipazione degli abitanti, tenendo conto anche delle proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici e da soggetti privati, da approvare con apposito atto deliberativo del consiglio metropolitano. Il PIRP è parte integrante del piano strategico triennale del territorio metropolitano di cui alla lettera del comma 44 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. Esso, inoltre, ha valore di piano attuativo, comunque denominato nelle legislazioni regionali, relativamente alla strumento urbanistico generale del singolo comune della città metropolitana.
   I PIRP devono interessare ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati e non possono comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali. Il PIRP può tuttavia prevedere altre tipologie di trasformazioni in variante allo strumento urbanistico del comune interessato; in tale caso per la sua approvazione si applica la disciplina prevista dalla legislazione regionale per la stessa fattispecie.
   Il decreto del Presidente della Repubblica individua parti significative di città o sistemi urbani aventi le caratteristiche elencate al comma 3 dell'articolo 76-bis, che richiedono interventi prioritari di rigenerazione urbana. Basandosi sull'analisi dei problemi di degrado fisico e disagio abitativo e socio-economico, il decreto del Presidente della Repubblica definisce:
   a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da perseguire a livello di area metropolitana;
   b) gli ambiti territoriali da sottoporre a PIRP;
   c) le politiche pubbliche, in particolare occupazionali, abitative, urbanistiche, paesaggistico-ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo, che concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
   d) le iniziative per assicurare la partecipazione civica e il coinvolgimento di altri enti e delle forze sociali, economiche e culturali all'elaborazione e all'attuazione dei programmi integrati;
   e) i criteri per valutare la fattibilità dei programmi integrati, inclusi la possibilità di richiedere risorse provenienti dai Fondi strutturali europei e l'apporto di finanziamenti privati;
   f) i soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nell'elaborazione, nell'attuazione e nella gestione dei PIRP e le modalità di selezione dei soggetti privati.

   La mancata approvazione del decreto del Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non impedisce la presentazione di proposte di PIRP da parte di soggetti pubblici o privati, sulle quali il consiglio metropolitano deve pronunciarsi entro novanta giorni.

  506-decies. Il PIRP si fonda su un'idea guida capace di orientare il processo di rigenerazione urbana e di legare fra loro interventi diversi afferenti alle politiche occupazionali, abitative, urbanistiche, ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo. Il PIRP riguarda prioritariamente:
   a) l'indicazione di un piano per favorire la creazione di nuova occupazione nell'ambito di uno sviluppo sostenibile del territorio come indicato dall'articolo 76-quinquies, comma 1, lettera a), anche avviando programmi di formazione e di orientamento lavorativo, istituendo corsi e incontri nel territorio, coinvolgendo associazioni e sindacati e utilizzando luoghi del patrimonio pubblico in disuso o all'interno delle scuole di secondo grado con consulenti, formatori, traduttori e mediatori culturali;
   b) il recupero, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica di immobili destinati o da destinare alla residenza, con particolare riguardo all'edilizia residenziale sociale, garantendo la tutela del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale e l'uso di materiali e di tecniche della tradizione;
   c) la realizzazione, la manutenzione o l'adeguamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie;
   d) l'eliminazione delle barriere architettoniche e altri interventi atti a garantire la fruibilità di edifici e spazi pubblici da parte di tutti gli abitanti, con particolare riguardo ai disabili, ai bambini e agli anziani;
   e) il miglioramento della dotazione, dell'accessibilità e della funzionalità dei servizi socio-assistenziali, con particolare attenzione all'apertura di nuovi presidi sanitari e al potenziamento di quelli già esistenti, con riguardo ai presidi pediatrici, geriatrici e ginecologici e ai consultori, in coerenza con la programmazione dei piani sociali di zona;
   f) il sostegno dell'istruzione, del contrasto dell'analfabetismo funzionale e di ritorno, della formazione professionale e dell'occupazione, l'avvio di asili nido in casa, utilizzando le normative vigenti o emanando bandi per convenzionare nuove strutture di asili nido, di scuola dell'infanzia e di ludoteche;
   g) la rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio delle risorse, con particolare riferimento a suolo, acqua ed energia, alla riduzione delle diverse forme di inquinamento urbano, al miglioramento della dotazione di infrastrutture ecologiche e alla diffusione della mobilità sostenibile;
   h) la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici per migliorare la qualità insediativa e la fruibilità degli spazi pubblici;
   i) il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l'insediamento di attività turistico-ricettive, culturali, commerciali e artigianali nei contesti urbani interessati da degrado edilizio e disagio sociale.

   Il PIRP è costituito da elaborati scritto-grafici atti a descrivere e a rappresentare in scala adeguata al carattere operativo degli interventi previsti:
   a) l'area d'intervento e le relative caratteristiche economico-sociali, paesaggistico-ambientali, urbanistiche, dimensionali e proprietarie;
   b) le soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento ai caratteri morfologici degli insediamenti e all'integrazione nel tessuto urbano, alle destinazioni d'uso e ai tipi edilizi e insediativi, ai requisiti di qualità e di sostenibilità edilizia e urbana, al risparmio dell'uso delle risorse, con particolare riferimento al suolo, all'acqua e all'energia, alla dotazione di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi nel rispetto degli standard urbanistici, specificando gli impatti attesi dalle soluzioni stesse;
   c) le misure adottate per rispondere ai bisogni abitativi espressi dai soggetti svantaggiati e per contrastare l'esclusione sociale degli abitanti, con particolare riguardo a interventi e servizi socio-assistenziali e sanitari e a sostegno dell'istruzione, della formazione professionale e dell'occupazione, in coerenza con i rispettivi programmi e politiche di settore;
   d) l'esistenza di eventuali vincoli normativi gravanti sull'area d'intervento, con particolare riferimento a quelli storico-culturali, paesaggistici, ambientali, urbanistici, idrogeologici e sismici, e le misure di salvaguardia e di prevenzione adottate;
   e) gli alloggi eventualmente necessari per l'allocazione temporanea degli abitanti degli edifici da risanare;
   f) gli immobili o gli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica e sociale da realizzare, recuperare o ristrutturare, eventualmente previa acquisizione degli stessi al patrimonio pubblico;
   g) le iniziative assunte per assicurare la partecipazione civica all'elaborazione e all'attuazione del programma integrato, con particolare riferimento agli abitanti che risiedono od operano nel contesto da riqualificare o negli ambiti ad esso contigui e il grado di condivisione da parte degli stessi, opportunamente documentati;
   h) le iniziative assunte per coinvolgere le forze sociali, economiche e culturali nell'elaborazione e nell'attuazione del programma integrato e il grado di condivisione da parte delle stesse, opportunamente documentate;
   i) l'eventuale articolazione in fasi dell'attuazione del programma integrato, alle quali possono corrispondere anche diversi strumenti esecutivi;
   l) i soggetti pubblici e privati partecipanti alla realizzazione e alla gestione degli interventi previsti dal PIRP o i criteri di selezione degli stessi, secondo principi di concorrenzialità e di trasparenza;
   m) i costi dei singoli interventi e le relative fonti di finanziamento e modalità gestionali, specificando la ripartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel PIRP;
   n) lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra la città metropolitana e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del PIRP e nella gestione delle iniziative da questo previste.

   I PIRP, inoltre, devono sempre:
   a) contenere un'idea guida chiaramente individuata, alla cui attuazione sia possibile legare l'esito degli obiettivi posti;
   b) comprende, nella documentazione progettuale, i verbali degli incontri di partecipazione svolti con tutti i portatori di interesse;
   c) individuare i portatori di interesse da coinvolgere, in modo che rappresentino esaustivamente potenziali interessi per le azioni di progetto;
   d) comprendere, nella documentazione progettuale, una struttura di piano articolata per obiettivi generali, obiettivi specifici, strategie, azioni e interventi;
   e) integrare azioni e interventi materiali con azioni e interventi immateriali; per le azioni e gli interventi immateriali, è fatto obbligo di prevedere una quota parte di investimenti pari almeno al 20 per cento del quadro economico generale.

  506-undecies. I PIRP devono essere presentati dalle città metropolitane all'Agenzia di cui all'articolo 76-novies entro il 31 marzo di ogni anno. Le città metropolitane possono presentare anche più di un PIRP.
  I PIRP, a pena di inammissibilità, devono essere stati approvati in via definitiva dal consiglio metropolitano, previa acquisizione del parere dei consigli comunali del territorio metropolitano che deve essere espresso entro il 28 febbraio di ogni anno. In caso di mancata espressione del parere entro tale data esso si intende acquisito.
  I PIRP che recano interventi che insistono su beni culturali, su immobili o su aree sottoposti a tutela paesaggistica devono essere corredati delle autorizzazioni o di una preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità degli interventi proposti, rilasciate dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti seconda e terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  Se l'intervento proposto ricade nella tipologia soggetta a vincolo ambientale, il PIRP deve essere corredato delle autorizzazioni e dei nulla osta rilasciati dalle autorità competenti in materia ambientale.
  Una quota del 5 per cento delle risorse relative al PIRP per ciascuna città metropolitana può essere destinata alla predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità, investimenti immateriali quali e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi e formazione, collegati e funzionali al PIRP.

  506-undecies. Nella selezione dei PIRP sono applicati i seguenti criteri di valutazione con relativi punteggi:
   a) capacità di innescare un processo di rivitalizzazione occupazionale, economica, sociale e culturale del contesto urbano di riferimento, anche con riguardo al miglioramento della mobilità tramite il trasporto pubblico anche nelle fasce notturne: fino a 20 punti;
   b) tempestiva esecutività degli interventi: fino a 10 punti;
   c) capacità di attivare la partecipazione decisionale e gestionale dell'associazionismo di base e degli abitanti: fino a 10 punti;
   d) fattibilità economica e finanziaria e coerenza interna del PIRP: fino a 10 punti; qualità e innovatività del PIRP sotto il profilo organizzativo, gestionale, ecologico ambientale e architettonico: fino a 20 punti;
   f) previsione di misure per favorire, nei bandi per la conversione ecologica, la manutenzione e il restauro degli spazi pubblici del patrimonio edilizio, le piccole e medie imprese o le associazioni che operano nel territorio proponenti i PIRP: fino a 10 punti;
   g) impiego di tecniche, tecnologie, materiali, componenti e sistemi riconducibili alla bioedilizia e bioarchitettura: fino a 20 punti.

   1. L'ammontare del finanziamento, nel limite complessivo annuo di 2 miliardi di euro fissato dall'articolo 76-quater, è determinato dall'Agenzia di cui all'articolo 76-novies, sulla base di quanto richiesto da ogni città metropolitana e del punteggio conseguito, fino a un massimo annuo di 40 milioni di euro e complessivamente di 200 milioni di euro per ogni PIRP. I PIRP presentati devono indicare, congiuntamente all'importo complessivamente richiesto, il limite di finanziamento pubblico al di sotto del quale il soggetto proponente è in grado di garantire comunque la fattibilità dell'intervento, facendo ricorso a risorse proprie o a finanziamenti privati o ridimensionando gli interventi, assicurando comunque l'efficacia dei risultati parziali in tale modo conseguibili.

  506-duodecies. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Agenzia per la valutazione dei programmi di rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di seguito denominata «Agenzia». L'Agenzia è composta da tre rappresentanti nominati, rispettivamente, uno dal Governo con la funzione di presidente, uno dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché da sei esperti nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, due dal Consiglio universitario nazionale e uno dall'Istituto nazionale di urbanistica, scelti tra urbanisti, architetti, economisti, sociologi ed esperti di finanza di progetto e dotati delle necessarie competenze.
  L'Agenzia ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati.
  La nomina dei componenti dell'Agenzia avviene dopo il termine ultimo di presentazione dei PIRP. Per ciascuno dei componenti effettivi può essere designato un componente supplente. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi stabilite per gli organi di Governo.
  L'Agenzia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  L'Agenzia è convocata dal suo presidente e opera con la presenza di tutti i suoi componenti. Il presidente convoca la prima seduta entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei PIRP. Nella prima seduta sono definite le modalità operative di funzionamento dell'Agenzia, nonché gli ulteriori criteri di valutazione dei PIRP.
  Le decisioni sulle valutazioni sono espresse, di regola, all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza dei componenti.
  L'Agenzia dura in carica fino a marzo 2029 per effettuare il monitoraggio degli accordi di programma sottoscritti di cui al comma 12.
  Ai fini delle attività connesse alla valutazione dei PIRP, l'Agenzia si avvale del supporto di una segreteria tecnica composta da personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in un numero di componenti non superiore a dieci unità, senza ricorrere a modalità di distacco o di comando comunque denominate. Il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mantiene la dipendenza funzionale e il trattamento economico complessivo percepito dall'amministrazione di appartenenza.
  I componenti dell'Agenzia e della segreteria tecnica sono individuati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, su designazione delle amministrazioni o degli enti interessati.
  Per attività di supporto e di assistenza gestionale alle attività successive alla valutazione dei PIRP, la Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare convenzioni e accordi con enti pubblici e privati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie esistenti.
  Ai componenti dell'Agenzia e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.
  Sulla base dell'istruttoria svolta, l'Agenzia seleziona i programmi in coerenza con le disposizioni degli dagli articoli 76-quinquies, 76-sexies, 76-septies e 76-octies, con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati PIRP da inserire nel Piano ai fini della stipulazione di accordi di programma con gli enti promotori dei programmi medesimi. Tali accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei PIRP, le risorse finanziarie, incluse quelle a valere sul Fondo, e i tempi di attuazione dei programmi medesimi, nonché i criteri per la revoca del finanziamenti in caso di inerzia nella realizzazione. Le amministrazioni che sottoscrivono gli accordi di programma forniscono all'Agenzia i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio dei PIRP, il monitoraggio dei PIRP avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile.
  L'Agenzia, entro il primo anno dalla sua istituzione, elabora, anche attraverso il contributo di esperti del mondo scientifico e universitario di comprovata competenza specialistica, linee guida esplicative, contenenti soluzioni metodologiche replicabili nei diversi possibili contesti metropolitani nonché uno strumento di valutazione oggettiva degli effetti dei PIRP finanziati ai sensi della presente legge.
  Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e al potenziamento e all'efficientamento del trasporto pubblico, con particolare riguardo ai mezzi meno inquinanti e a favore dei comuni con maggiore crisi ambientale, l'incentivazione dell'intermodalità, l'introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile, la realizzazione di percorsi vigilati protetti Casa-scuola, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale e il potenziamento delle reti di distribuzione del gas metano, del gas di petrolio liquefatto, dell'energia elettrica e dell'idrogeno sono resi disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 530 milioni di euro per il 2018, 700 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni di euro dal 2020 al 2028, per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante le risorse del Fondo.
  Gli immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico sono destinati a:
   a) progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole;
   b) progetti di auto-recupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica;
   c) altri interventi finalizzati alla riduzione del disagio abitativo;
   d) sedi per le attività produttive di nuove imprese giovanili;
   e) sedi per servizi pubblici o per attività socio-culturali;
   f) riconversione a verde pubblico;
   g) sedi per attività socio-culturali autogestite.

  1. L'articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è abrogato.
  L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.
  Le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, opportunamente rendicontate, sono versate in quota parte e fino al limite di 2.000 milioni di euro annui all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, a decorrere dall'anno 2018 e fino al 2028, al Fondo di cui all'articolo 76-quater.
  Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo eccedenti la quota parte di cui al comma 1, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

Art. 171.1.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, costituiti da servizi di search advertising, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partite IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono sostituiti dai seguenti:
  48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e di diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle medesime lettere.

  4. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono abrogate.
  5. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento»;

  Conseguentemente al comma 632, sostituire il primo periodo con il seguente: Il fondo da ripartire di cui 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è rifinanziato per 410 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.240 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.
76. 5. Costantino, Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia, Melilla.

AREA TEMATICA N. 76-bis.
(Disposizioni per l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche nel Mezzogiorno).

(ART. 1, commi 507-508)

  Sostituire i commi 507 e 508 con i seguenti:
  507. All'articolo 21, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «e posto in liquidazione», sono aggiunte le seguenti: «Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il Commissario predisporre comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018».

508. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le funzioni del soppresso ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno 2018 alla società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Alla società possono partecipare le Regioni Basilicata, Campania, Puglia, garantendo alle stesse, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità e all'utilizzo delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sui territori regionali delle infrastrutture di captazione e grande adduzione della Società. Lo Statuto prevede la possibilità per le predette Regioni di conferire ulteriori infrastrutture di trasporto e approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, anche gestite da società attive in servizi idrici correlati, previa riorganizzazione delle stesse; per consentire ciò, le concessioni in scadenza di dette società sono prolungate di 24 mesi; nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori correlati, nonché per le ulteriori Regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma. La costituita Società e il Commissario liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo Commissario liquidatore, attività e passività, eventualmente residue dalla liquidazione, che sono trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa. Le passività non trasferite sono poste a carico dello Stato. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012. All'onere derivante dalla costituzione della società di cui al presente comma, pari a 2.000.000 di euro, si provvede, tenuto conto dell'ambito territoriale di attività, nell'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, programmazione 2014-2020».
76-bis. 8. Ginefra, Pelillo, Mongiello, Palese.

  Dopo il comma 508, aggiungere i seguenti:
  508-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito del patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 9-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora le imprese non abbiano provveduto all'invio della documentazione finale di spesa entro la data del 30 giugno 2018, accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale è altresì disposto il recupero dei contributi erogati.
  508-ter. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di procedure di gestione delle misure di cui al comma 508-bis, per le imprese non interessate dalle disposizioni di decadenza di cui al medesimo comma 1, la definizione del procedimento agevolativo avviene con procedura semplificata stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico che disciplina altresì in caso di inerzia di soggetti proposti alla definizione dei procedimenti, le modalità di attribuzione di specifici poteri sostitutivi a soggetti pubblici o privati individuati d'intesa con le Regioni interessate.
  508-quater. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, le risorse residue dei patti territoriali laddove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, per il finanziamento di progetti pilota, presentati, per i rispettivi territori di riferimento per il tramite dei Soggetti Responsabili dei patti territoriali, laddove posseggano i requisiti previsti dal «Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratta d'area e del Soggetto responsabile di patto territoriale, ai sensi del regolamento approvato con Decreto Ministeriale n. 320 del 31 luglio 2000» con il conferimento ad essi di analoghe funzioni e responsabilità di quelle previste dal Disciplinare stesso, per la realizzazione di interventi di sviluppo locale a valenza interregionale o che interessino vaste aree territoriali, volti tra l'altro a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi. Nella definizione dei predetti progetti è data priorità ai territori regionali interessati da richieste di rimodulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, accertate dallo stesso Ministero dello sviluppo economico con il decreto Direttoriale del 3 gennaio 2017 se non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per indisponibilità delle risorse. Ai medesimi accordi di programma, possono essere destinate altresì le risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, impegnate in favore delle Regioni e non utilizzate entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d'area».
*76-bis. 15. Cenni, Sereni, Castricone.

  Dopo il comma 508, aggiungere i seguenti:
  508-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito del patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 9-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora le imprese non abbiano provveduto all'invio della documentazione finale di spesa entro la data del 30 giugno 2018, accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale è altresì disposto il recupero dei contributi erogati.
  508-ter. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di procedure di gestione delle misure di cui al comma 508-bis, per le imprese non interessate dalle disposizioni di decadenza di cui al medesimo comma 1, la definizione del procedimento agevolativo avviene con procedura semplificata stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico che disciplina altresì in caso di inerzia di soggetti proposti alla definizione dei procedimenti, le modalità di attribuzione di specifici poteri sostitutivi a soggetti pubblici o privati individuati d'intesa con le Regioni interessate.
  508-quater. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, le risorse residue dei patti territoriali laddove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, per il finanziamento di progetti pilota, presentati, per i rispettivi territori di riferimento per il tramite dei Soggetti Responsabili dei patti territoriali, laddove posseggano i requisiti previsti dal «Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratta d'area e del Soggetto responsabile di patto territoriale, ai sensi del regolamento approvato con Decreto Ministeriale n. 320 del 31 luglio 2000» con il conferimento ad essi di analoghe funzioni e responsabilità di quelle previste dal Disciplinare stesso, per la realizzazione di interventi di sviluppo locale a valenza interregionale o che interessino vaste aree territoriali, volti tra l'altro a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi. Nella definizione dei predetti progetti è data priorità ai territori regionali interessati da richieste di rimodulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, accertate dallo stesso Ministero dello sviluppo economico con il decreto Direttoriale del 3 gennaio 2017 se non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per indisponibilità delle risorse. Ai medesimi accordi di programma, possono essere destinate altresì le risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, impegnate in favore delle Regioni e non utilizzate entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d'area».
*76-bis. 4. Covello, Tartaglione, Antezza, Oliverio, Pes, Vico, Iacono.

  Dopo il comma 508, aggiungere il seguente:
  508-bis. All'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 5 dicembre 2017, le parole da: «dopo le parole» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti parole: «del Comune di Campomarino (Campobasso)» sono sostituite con le seguenti: «dei comuni di Campomarino e Termoli (Campobasso) e del comune di San Salvo (Chieti)».
76-bis. 17. Venittelli, Rostellato.

  Dopo il comma 508, aggiungere il seguente:
  508-bis. Fermo restando l'impegno di spesa assunto ed i tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, finanziati dalla Gestione Commissariale ex Agensud, cessata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dei decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con la legge n. 91 del 2015, in favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità, assegnati ad organismi associativi di produttori ai sensi dell'articolo 1, punto ter, comma 2, lettera c), della legge 11 novembre 2005, n. 231 e dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con la legge 3 agosto 2009, n. 102, e non formalmente già definiti alla data del 30 giugno 2017, è prorogato d'ufficio al 30 giugno 2018 il termine per la presentazione e/o l'esame da parte dei competenti uffici ministeriali, della documentazione di spesa relativa ai suddetti finanziamenti, Alla suddetta data è demandata altresì ogni verifica sulla congruità e legittimità della spesa certificata.
*76-bis. 2. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 508, aggiungere il seguente:
  508-bis. Fermo restando l'impegno di spesa assunto ed i tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, finanziati dalla Gestione Commissariale ex Agensud, cessata ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito con la legge n. 91 del 2015, in favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità, assegnati ad organismi associativi di produttori ai sensi dell'articolo 1, punto ter, comma 2, lettera c) della legge 11 novembre 2005, n. 231 e dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78 convertito con la legge 3 agosto 2009 n. 102 e non formalmente già definiti alla data del 30 giugno 2017, è prorogato d'ufficio al 30 giugno 2018 il termine per la presentazione e/o l'esame da parte dei competenti uffici ministeriali, della documentazione di spesa relativa ai suddetti finanziamenti. Alla suddetta data è demandata altresì ogni verifica sulla congruità e legittimità della spesa certificata.
*76-bis. 13. Antezza, Oliverio.

AREA TEMATICA N. 77.
(Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale).

(ART. 1, commi 509-513)

  Dopo il comma 513 aggiungere il seguente:
  513-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano nei confronti di piccole e medie imprese e soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 250 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose».
77. 124. Giorgia Meloni, Rampelli.

  Al comma 509, lettera a), punto 3, capoverso comma 3, dopo le parole: che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aggiungere il seguente periodo:, nonché i produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 5 milioni di euro.
77. 59. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, Furnari.

  Al comma 509, lettera a) n. 3, dopo le parole: secondo il formato di cui al comma 2 aggiungere il seguente periodo: Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio, mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell'emittente fattura nei confronti del committente o cessionario.
*77. 109. Losacco, Boccadutri.

  Al comma 509, lettera a) n. 3, dopo le parole: secondo il formato di cui al comma 2 aggiungere il seguente periodo: Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio, mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell'emittente fattura nei confronti del committente o cessionario.
*77. 99. Cera.

  Dopo il comma 509, aggiungere i seguenti:
  509-bis. I datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
   a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
   b) strumenti di pagamento elettronico;
   c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro;
   d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

  509-ter. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
  509-quater. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 509-bis, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
  509-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 509-bis e 509-ter non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 509-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
  509-sexies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 509-bis, 509-ter e 509-quater. Gli obblighi di cui ai commi 509-bis, 509-ter e 509-quater e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –100.000.
*77. 2. La XI Commissione.

  Dopo il comma 509, aggiungere i seguenti:
  509-bis. I datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
   a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
   b) strumenti di pagamento elettronico;
   c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro;
   d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

  509-ter. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
  509-quater. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 509-bis, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
  509-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 509-bis e 509-ter non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 509-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
  509-sexies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 509-bis, 509-ter e 509-quater. Gli obblighi di cui ai commi 509-bis, 509-ter e 509-quater e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –100.000.
*77. 51. Di Salvo, Paris, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Rostellato, Rotta, Tinagli.

  Dopo il comma 509, aggiungere il seguente:
  509-bis. Non è necessario, a carico degli esercizi commerciali, il versamento della commissione per i pagamenti elettronici di importo inferiore a 20 euro.
77. 68. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 512, aggiungere il seguente:
  512-bis. All'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 22, sostituire la lettera d) con la seguente: « d) il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l'attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione»;
   b) il comma 22.1 è sostituito dal seguente:
  «22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese o REA ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge n. 39 del 1989.
  Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati identificativi di tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all'atto della cessione dell'immobile ed a quale titolo intervengono.
  In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso.
  In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione ed indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro e 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».
77. 90. Polidori.

  Al comma 513, dopo le parole: alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 aggiungere le seguenti: e della Società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

  Conseguentemente, dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:
  513-bis. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: «affidabilità fiscale» sono inserite le seguenti: «la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi,». All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 12, è introdotto il seguente:
  «12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di cui al precedente comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, della SOGEI, nonché delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute».

  513-ter. La commissione consultiva di cui all'articolo 10, comma 12-bis, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, esprime entro il 30 novembre 2018 un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA.
  513-quater. Al comma 15, ultimo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «Dipartimento del tesoro».
*77. 110. La VI Commissione.

  Al comma 513, dopo le parole: alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 aggiungere le seguenti: e della Società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

  Conseguentemente, dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:
  513-bis. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: «affidabilità fiscale» sono inserite le seguenti: «la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi,». All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 12, è introdotto il seguente:
  «12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di cui al precedente comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, della SOGEI, nonché delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute».

  513-ter. La commissione consultiva di cui all'articolo 10, comma 12-bis, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, esprime entro il 30 novembre 2018 un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA.
  513-quater. Al comma 15, ultimo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «Dipartimento del tesoro».
*77. 31. Pelillo, Bernardo.

  Al comma 513, dopo le parole: alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 aggiungere le seguenti: e della Società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

  Conseguentemente, dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:
  513-bis. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: «affidabilità fiscale» sono inserite le seguenti: «la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi,». All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 12, è introdotto il seguente:
  «12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di cui al precedente comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, della SOGEI, nonché delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute».

  513-ter. La commissione consultiva di cui all'articolo 10, comma 12-bis, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, esprime entro il 30 novembre 2018 un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA.
  513-quater. Al comma 15, ultimo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «Dipartimento del tesoro».
*77. 122. Tancredi.

  Al comma 513, dopo le parole: alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 aggiungere le seguenti: e della Società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

  Conseguentemente, dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:
  513-bis. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: «affidabilità fiscale» sono inserite le seguenti: «la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi,». All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 12, è introdotto il seguente:
  «12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di cui al precedente comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, della SOGEI, nonché delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute».

  513-ter. La commissione consultiva di cui all'articolo 10, comma 12-bis, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, esprime entro il 30 novembre 2018 un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA.
  513-quater. Al comma 15, ultimo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «Dipartimento del tesoro».
*77. 67. Alberto Giorgetti.

  Al comma 513, dopo le parole: alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 aggiungere le seguenti: e della Società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

  Conseguentemente, dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:
  513-bis. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: «affidabilità fiscale» sono inserite le seguenti: «la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi,». All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 12, è introdotto il seguente:
  «12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di cui al precedente comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, della SOGEI, nonché delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute».

  513-ter. La commissione consultiva di cui all'articolo 10, comma 12-bis, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, esprime entro il 30 novembre 2018 un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA.
  513-quater. Al comma 15, ultimo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «Dipartimento del tesoro».
*77. 43. Cinzia Maria Fontana.

  Dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:
  513-bis. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 71 sotto aggiunte infine le seguenti parole: «fatto salvo quanto stabilito dal comma 71-bis.»;
   b) dopo il comma 71 è inserito il seguente:
  «71-bis. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime dei minimi abbia conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia limite riferita al codice di attività di appartenenza, nel limite di 10.000 euro di maggiori ricavi o compensi, il contribuente può avvalersi, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare superiore alla sua soglia limite sia applicata l'aliquota del 27 per cento. Tale possibilità è limitata ad un massimo di due anni, non consecutivi, nell'arco di 5 anni.».

  513-ter. Agli eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 513-bis, nel limite di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 624. Ove il suddetto limite fosse superato, l'aliquota di cui al comma 513-bis è incrementata sino a concorrenza delle minori entrate. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono adottate le misure per il recupero della maggiore imposta dovuta entro l'anno di riferimento.
77. 1. Vignali.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:
  513-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale e agevolare l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative e delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente:
   a) all'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche, sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2511, primo comma, lettera d), del codice civile»;
    2) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»;
    3) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
  «5-ter. Lo scioglimento di un ente cooperativo è comunicato dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».
   b) all'articolo 2542 del codice civile, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dal secondo comma dell'articolo 2383»;
   c) all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, le parole: «irregolare funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi»;
    2) al terzo comma, le parole: «di cui ai commi precedenti» sono sostituite dalle parole: «di cui al comma seguente.»;
    2) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati».
77. 21. Basso, Marchi, Baruffi, Beni, Giacobbe, Marco Di Maio, Montroni, Benamati, Arlotti, Bargero, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Ginefra, Iacono, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Scuvera, Senaldi, Taranto, Tentori, Vico, Mognato.

  Dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:
  513-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti di piccole e medie imprese e soggetti i cui compensi sono assoggettati a: ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito si applicano nella misura dell'ottanta per cento dell'IVA applicata in fattura.
  513-ter. Per fare fronte ai maggiori oneri previsti dall'applicazione del comma 513-bis, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 40 milioni di euro annui, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
77. 63. Giorgia Meloni, Rampelli.

  Dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:
  513-bis. All'articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, se il contribuente provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3 del predetto articolo 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, l'ammontare delle sanzioni è ridotto a un sesto.».
  513-ter. La disposizione di cui al comma 513-bis si applica a partire dalle comunicazioni degli esiti del controllo per le quali il termine di trenta giorni non è ancora decorso alla data di entrata in vigore della presente legge.
77. 111. La VI Commissione.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:
  513-bis. Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo è fissato al 30 settembre e il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell'articolo 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza al 30 settembre, è prorogato al 31 ottobre.
*77. 123. La VI Commissione.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:
  513-bis. Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo è fissato al 30 settembre e il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell'articolo 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza al 30 settembre, è prorogato al 31 ottobre.
*77. 30. Pelillo, Bernardo.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:
  513-bis. Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente:
   « a-quinquies) alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che si sono resi aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale i predetti soggetti sono tenuti ad emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni».
77. 38. Tancredi.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:
  513-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aggiungere il seguente periodo: «In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto dei cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».
77. 50. Ginefra, Castricone, Chaouki, Grassi, Marroni, Mongiello, Pelillo, Taranto, Valiante, Pisicchio.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:
  513-bis. In via sperimentale per il triennio 2018-2020, al fine di contrastare l'evasione fiscale nel campo della stipula dei contratti di locazione a studenti universitari fuori sede, il limite complessivo di spesa soggetto a detrazione così come disciplinato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), è innalzato a 3.000 euro.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 50.000.000;
   2019: – 50.000.000;
   2020: – 50.000.000.
77. 92. Fauttilli.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:
  513-bis. In via sperimentale per il triennio 2018-2020, al fine di contrastare l'evasione fiscale nel campo della stipula dei contratti di locazione a studenti universitari fuori sede, il limite complessivo di spesa soggetto a detrazione così come disciplinato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), è innalzato a 3.000 euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 624.
77. 93. Fauttilli.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:
  513-bis. Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale e degli altri illeciti in materia economico-finanziaria, all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono altresì utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalità, anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, e per le altre finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché dal Dipartimento delle finanze, ai fini della quantificazione e del monitoraggio del tax gap»;
   b) al comma 4-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La relazione contiene anche i risultati relativi all'attività svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al comma 4. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante Generale della Guardia di finanza».
77. 112. La VI Commissione.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:
  513-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre di ciascun anno.»;
   b) al comma 4-bis, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre di ciascun anno.»;
   c) al comma 6-quinquies, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1.»;
    2) nell'ultimo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo,».
77. 113. La VI Commissione.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:
  513-bis. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: «il 7 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «il 23 luglio»;
   b) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) alla lettera a) le parole: «entro il 7 luglio di ciascun anno» sono eliminate;
    2) alla lettera b) le parole: «e comunque entro il 7 luglio» sono eliminate;
    3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte»;
   c) all'articolo 16, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entro:
    1) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
    2) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
    3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 23 luglio;
    4) nell'articolo 16, comma 2, sostituire le seguenti parole: “le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b)” con le seguenti: “le comunicazioni, le consegne e le trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c)”».
77. 114. La VI Commissione.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:
  513-bis. Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
77. 115. La VI Commissione.

  Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:
  513-bis. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'ultimo periodo è soppresso.
77. 119. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

AREA TEMATICA N. 78.
(Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli oli minerali).

(ART. 1, commi 514-518)

  Dopo il comma 517, aggiungere i seguenti:
  «517-bis. All'articolo 19, comma 1, dei decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: «ed è esercitato» fino a: «del diritto medesimo.» sono sostituite dalle seguenti: «e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita dei diritto medesimo».
  517-ter. All'articolo 25, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: «nella quale» fino a: «medesimo anno.» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta».
  517-quater. Le disposizioni dei commi 517-bis e 517-ter si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1o gennaio 2017.
  517-quinquies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi dal 517-bis al 517-quater, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
78. 8. Misiani, Giampaolo Galli, Bernardo.

AREA TEMATICA N. 79.
(Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi).

(ART. 1, commi 519-533)

  Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:
  533-bis. Al fine di garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatore previsto dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 e, conseguentemente, contrastare i fenomeni di elusione e evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL, al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera a), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2359» sono aggiunte le seguenti: «, comma 1, numeri 1) e 2)»;
   b) agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma, lettera a), comma 1, numeri 1) e 2)»;
   c) all'articolo 10, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
  «8. In alternativa alle procedure di cui ai precedenti commi 2, 5 e 7, l'azienda distributrice può avere la disponibilità delle cauzioni ed è obbligata a prestare idonea copertura assicurativa o bancaria a garanzia della restituzione delle suddette cauzioni, ivi comprese quelle istituite precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
  9. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 8, l'azienda distributrice è tenuta a far pervenire al Ministero per lo sviluppo economico copia della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria corrispondente all'ammontare delle cauzioni in carico al momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'azienda distributrice adegua annualmente l'importo della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria all'ammontare delle cauzioni detenute, dandone comunicazione al Ministero per lo sviluppo economico.»;
   d) all'articolo 18, comma 12, le parole: «Nel caso previsto dal comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti nei commi 1, 2, 3 e 7»;
   e) all'articolo 18, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: «15. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 1, chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non può esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni competenti periferiche adottano i relativi provvedimenti inibitori dell'attività».
  533-ter. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge controllano o sono controllate da società titolari dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 3) del codice civile si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 533-bis, lettera a) entro dodici mesi dalla data di entrate in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.
  533-quater. I consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 533-bis, lettera b), entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.
*79. 5. La X Commissione.

  Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:
  533-bis. Al fine di garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatore previsto dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 e, conseguentemente, contrastare i fenomeni di elusione e evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL, al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) agli articoli 8 e 13 comma 2, lettera a) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2359» sono aggiunte le seguenti: «comma 1) e 2)»;
   b) agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b) sono aggiunte in fine le parole: «e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma, lettera a), comma 1, numeri 1) e 2)»;
   c) dopo il comma 7 dell'articolo 10 sono aggiunti i seguenti commi:
  8. In alternativa alle procedure di cui ai precedenti commi 2, 5 e 7, l'azienda distributrice può avere la disponibilità delle cauzioni ed è obbligata a prestare idonea copertura assicurativa o bancaria a garanzia della restituzione delle suddette cauzioni, ivi comprese quelle istituite precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
  9. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 8, l'azienda distributrice è tenuta a far pervenire al Ministero per lo sviluppo economico copia della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria corrispondente all'ammontare delle cauzioni in carico al momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'azienda distributrice adegua annualmente l'importo della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria all'ammontare delle cauzioni detenute, dandone comunicazione al Ministero per lo sviluppo economico.
   d) all'articolo 18, comma 12, le parole: «Nel caso previsto dal comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti nei commi 1, 2, 3 e 7.
   e) all'articolo 18, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente 15: «Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 1, chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non può esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni competenti periferiche adottano i relativi provvedimenti inibitori dell'attività».
  533-ter. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge controllano o sono controllate da società titolari dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 ai semi dell'articolo 2359, comma 1, numero 3) del codice civile si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 533-bis, lettera a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128»,
  533-quater. I consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 533-bis, lettera b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.
*79. 1. Vignali.

  Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:
  533-bis. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in materia di unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 2, le parole: «ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «ad un quinto»;
   b) all'articolo 3 le parole: «ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «ad un terzo».
  533-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione alle comunicazioni di irregolarità notificate a decorrere dal 1o gennaio 2018.
  533-quater. Agli oneri derivanti dai commi 533-bis e 533-ter, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, così come modificato dal comma 625 del presente articolo.
79. 9. Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:
  533-bis. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni, ultimo periodo, dopo le parole: «di competenza statale» sono aggiunte le seguenti: «ed accedono direttamente ai meccanismi d'incentivazione».
  533-ter. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 il comma 9 è sostituto dal seguente:
  «9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti specifici incentivi non inferiori a 230 euro MWh per gli impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010, per una potenza complessiva impegnata pari a 50 MWh».
79. 13. Abrignani, Galati.

  All'articolo 1, dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:
  533-bis. Al comma 27 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, la lettera g) è soppressa.
  533-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221, il comma 2 è abrogato.
79. 15. Sanga, Fragomeli.

  Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:
  533-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «1o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019».
  533-ter. Agli oneri derivanti dal comma 533-bis, valutati in euro 100 milioni per gli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come modificato dal comma 625 del presente articolo.
79. 24. Pisano, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 533 aggiungere il seguente:
  533-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi «In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20 per cento e l'80 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo»;
   b) al comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) le violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo ai sensi del secondo periodo del presente comma».
79. 34. La X Commissione.

  Dopo il comma 533 aggiungere il seguente:
  533-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 3, sono aggiunti i seguenti periodi «In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20 per cento per cento e l'80 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile ai di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo.
   b) Al comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: c-bis): «c-bis. Le violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo ai sensi del secondo periodo del presente comma»
79. 26. Benamati, Arlotti, Bargero, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Ginefra, Iacono, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Scuvera, Senaldi, Taranto, Tentori, Vico, Alfreider.

  Dopo il comma 533, aggiungere il seguente:
  533-bis. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte di accisa di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli imprenditori agricoli che effettuano le lavorazioni di cui al medesimo punto 5 su terreni condotti in comodato verbale devono disporre di documentazione comprovante la conduzione anche nelle forme di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
*79. 28. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 533, aggiungere il seguente:
  533-bis. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte di accisa di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli imprenditori agricoli che effettuano le lavorazioni di cui al medesimo punto 5 su terreni condotti in comodato verbale devono disporre di documentazione comprovante la conduzione anche nelle forme di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
*79. 29. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni, Antezza.

  Dopo il comma 533, aggiungere il seguente:
  533-bis. Al fine di evitare la formazione sistemica di eccedenza di IVA a credito, ai soggetti che effettuano, in misura esclusiva o prevalente, cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la possibilità, previo esercizio dell'opzione, di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente comma.
79. 35. Alberti, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 533, aggiungere il seguente:
  533-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «commi 1 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2-bis e 2-ter» e le parole: «e dell'articolo 21» sono sostituite dalle seguenti: «e degli articoli 21 e 21-bis»
79. 40. Sibilia, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 533, aggiungere il seguente:
  533-bis. Al comma 4, lettera b) dell'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazione dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
79. 4. L'Abbate, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

AREA TEMATICA N. 80.
(Smaltimento del contenzioso tributario di legittimità).

(ART. 1, commi 534-554)

  Sostituire i commi da 534 a 554 con i seguenti:
  534. Presso la Corte di cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge saranno destinati a tale Sezione cinquanta magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado.
  534-bis. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente articolo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze.
  534-ter. Dall'applicazione dei commi 534 e 534-bis non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
80. 22. Sisto.

  Dopo il comma 554, aggiungere i seguenti:
  554-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis le parole: «entro il 31 agosto 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2018»;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre dei numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 giugno 2018 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 settembre 2018; b) la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 marzo 2019. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge lo dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda»;
   c) al comma 6 le parole: «Entro il 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2018»;
   d) al comma 8 le parole: «fino al 10 ottobre 2017» di cui al primo periodo sono sostituite dalle seguenti: «fino al 10 luglio 2018» e le parole: «fino al 31 dicembre 2018» di cui al secondo periodo sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2019»;
   e) al comma 9 le parole: «Entro il 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2018»;
   f) al comma 10 le parole: «entro il 31 luglio 2018» di cui al primo periodo sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2019» e le parole: «entro il 31 dicembre 2018» di cui al secondo periodo sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2019».

  554-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano anche alle controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione di cui al comma 6 del predetto articolo 11 il processo non sia concluso con pronuncia definitiva.
  554-quater. Al fine di incentivare l'attivazione di istituti deflattivi del contenzioso tributario, in relazione alle procedure di (conciliazione giudiziale di cui agli articoli 48 e 48-bis dei decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché rinuncia alla impugnazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sarà dovuto il pagamento di tutti gli importi che hanno formato oggetto di accordo con le autorità fiscali, o accertamento negli avvisi in caso di rinuncia all'impugnazione, nonché degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino alla data di versamento, mentre non saranno dovute le sanzioni collegate al tributo, a condizione che le relative procedure si siano perfezionate entro il 30 giugno 2018 e entro la medesima data sia eseguito il versamento di quanto dovuto o della prima rata. Dagli importi dovuti ai sensi del presente comma si scomputano quelli eventualmente già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio ovvero quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge lo dicembre 2016, n. 225 senza diritto alla restituzione di eventuali somme già versate ancorché eccedenti rispetto al dovuto.
80. 31. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il 554 è aggiunto il seguente:
  554-bis. All'articolo 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Avvenuto l'accollo del debito d'imposta altrui, lo stesso può essere estinto utilizzando in compensazione crediti dell'accollante».
80. 6. Tancredi.

AREA TEMATICA N. 81.
(Procedure amichevoli nella fiscalità internazionale – Mutual Agreement Procedures – Map).

(ART. 1, commi 555-556)

  Dopo il comma 556, aggiungere i seguenti:
  556-bis. All'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, dopo il comma 2, il seguente comma:
  «2-bis. La disposizione del comma 2, primo periodo, non si applica se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
   a) l'attività in fatto esercitata dalla società controllata nei periodi di imposta in cui le perdite sono state realizzate è identica a quella in fatto esercitata dalla società che ne possiede la maggioranza delle partecipazioni aventi diritti di voto nelle assemblee ordinarie nei due periodi di imposta antecedenti a quello di acquisizione della maggioranza delle partecipazioni. Tale condizione deve ricorrere sino alla fine del periodo d'imposta in cui è esercitata l'opzione per il regime di consolidato;
   b) la società controllata ha avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità nei due periodi di imposta antecedenti alla data dell'acquisizione della maggioranza delle partecipazioni. Tale condizione deve ricorrere sino alla fine del periodo d'imposta in cui è esercitata l'opzione per il regime di consolidato;
   c) dal conto economico della società controllata dell'esercizio anteriore a quello in cui è stata acquisita la maggioranza delle partecipazioni aventi diritti di voto nelle assemblee ordinarie risulta un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al quaranta per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tale condizione deve ricorrere sino alla fine del periodo d'imposta in cui è esercitata l'opzione per il regime di consolidato.».

  556-ter. Il comma 556-bis si applica ai regimi di tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti dei testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la cui opzione è esercitata per la prima volta a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017. Limitatamente a tale periodo di imposta, l'opzione può essere esercitata entro sei mesi dalla sua chiusura.
  556-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 556-bis, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2018, 120 milioni di euro per l'anno 2019, 90 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021 e 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
81. 2. Sanga, Fragomeli.

AREA TEMATICA N. 82.
(Pagamenti delle pubbliche amministrazioni).
(ART. 1, commi 557-560)

  Dopo il comma 560, aggiungere il seguente:
  560-bis. All'articolo 19-quaterdecies, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» sono sostituite dalle seguenti: «i cui parametri economici di equità dei compensi ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono determinati con cadenza biennale, sentito il tavolo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tali parametri vengono stabiliti avendo riguardo alla durata, alla quantità e alla complessità del lavoro svolto, al contenuto della prestazione, al livello di esperienza professionale richiesta e ai costi di produzione necessari per lo svolgimento della prestazione. Per le professioni regolamentate in ordini e collegi, i parametri di comma 10 non possono in ogni caso essere inferiori ai valori stabiliti dai decreti recanti la determinazione dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni».
82. 11. Gribaudo, Albanella, Baruffi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Patrizia Maestri, Carnevali.

  Dopo il comma 577, aggiungere il seguente:
  577-bis. All'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al secondo comma del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
   a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
   b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

  Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
  Il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma.
82. 15. La VI Commissione.

  Dopo il comma 577, aggiungere il seguente:
  577-bis. All'articolo 23, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al numero 1) dopo le parole: «in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «e sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da un soggetto che gestisce ovvero amministra l'attività di un mercato regolamentato».
82. 16. La VI Commissione.

  Dopo il comma 577, aggiungere il seguente:
  577-bis. All'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è il seguente:
  2-bis. Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al secondo comma del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
   a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
   b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

  Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
  Il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma.
82. 6. Bernardo.

AREA TEMATICA N. 83.
(Sospensione deleghe di pagamento).
(ART. 1, comma 561)

  Dopo il comma 561, aggiungere il seguente:
  561-bis. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis.
(Archivio informatico unico).

  1. I soggetti indicati dall'articolo 3 conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.
  2. A tal fine i soggetti di cui al primo comma istituiscono un archivio unico informatica.
  3. L'archivio unico informatico è formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione. Esso deve essere strutturato in modo tale da contenere gli oneri gravanti sui diversi destinatari, tenere conto delle peculiarità operative dei diversi destinatari esemplificare le registrazioni.
  4. L'istituzione dell'archivio unico informatica e obbligatoria solo qualora vi siano dati o informazioni da registrare.
  5. Per l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico e possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.
  6. Gli intermediari finanziari facenti parte di un medesimo gruppo possono avvalersi, per la tenuta e gestione dei propri archivi, di un unico centro di servizio affinché un delegato possa trarre evidenze integrate a livello di gruppo anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 35. Deve essere comunque garantita la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun intermediario.
  7. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti continuativi, alle prestazioni professionali e alle operazioni, possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre, con un'unica interrogazione, informazioni integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati.
  8. La Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorità di vigilanza e sentita la UIF, emana disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico.
  9. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
83. 7. Artini, Bechis, Segoni, Turco.

AREA TEMATICA N. 84.
(Versamento dell'imposta sulle assicurazioni).

(ART. 1, commi 562-563)

  Dopo il comma 563, aggiungere i seguenti:
  563-bis. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dai comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la sogli di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
  563-ter. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono soppresse.
84. 2. Marcon, Paglia, Pastorino, Melilla.

  Dopo il comma 563, aggiungere i seguenti:
  563-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'occupazione nel settore delle birra in Italia, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa al prodotto birra è rideterminata, a decorrere dal 1o gennaio 2018, ad euro 2,93 per ettolitro e per grado-Plato.
  563-ter. Al fine di valorizzare i piccoli birrifici indipendenti che rappresentano una realtà produttiva molto dinamica e ad alto livello qualitativo, all'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 3-bis è sostituito con il seguente:
  «3-bis. Ai piccoli birrifici indipendenti, sotto i 60.000 hl si applica l'aliquota di cui all'Allegato I, sezione “Alcole e bevande alcoliche”, relativa alla voce “Birra”, ridotta del 30 per cento. Il pagamento delle accise avviene dopo l'emissione della fattura di vendita con l'uscita del prodotto dallo stabilimento».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000.
84. 3. Gianluca Pini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Molteni, Invernizzi, Pagani, Santanchè, Rizzetto, Rabino, Palese, Stumpo, Pizzolante, Latronico, Causin, Palazzotto, Molea, Mucci, Prataviera, Mongiello, Carra, Vezzali, De Girolamo, Capezzone, Corsaro, Allasia, Rondini.

AREA TEMATICA N. 84-bis.
(Disposizioni in materia di garanzia assicurativa per l'attività di mediazione).
(ART. 1, comma 564)

  Dopo il comma 564, aggiungere i seguenti:
  564-bis. A decorrere dall'anno 2018, le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:
   a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
   b) euro 1.150 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
   c) euro 1.200 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
   d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
   e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
   f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
   g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
   h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
   i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
   l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

  564-ter. Restano salvi i regimi di riduzione ed esenzione di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  564-quater. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 564-bis i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma precedente affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.
  564-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, vengono definiti modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 564-bis a 564-quater.
84-bis. 7. Marcon, Paglia, Pastorino, Melilla.

  Dopo il comma 564, aggiungere il seguente:
  564-bis. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 c con effetti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui al presente articolo, è fissata al 27,5 per cento.
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta, nel primo anno di applicazione.
84-bis. 6. Paglia, Pastorino, Marcon, Melilla.

AREA TEMATICA N. 86.
(Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica).

(ART. 1, comma 567)

  Dopo il comma 567, aggiungere i seguenti:
  567-bis. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, articolo 27-bis dopo le parole: «documenti» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi gli atti ed i documenti processuali o comunque riguardanti le attività processuali».
  567-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  567-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sul redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento dei loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare.
  567-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare;
   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammantare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  567-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 567-ter e 567-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
  567-septies. Le modifiche introdotte dai commi 567-ter e 567-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corsa al 31 dicembre 2017.
86. 1. De Rosa, Realacci, Cristian Iannuzzi, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

AREA TEMATICA N. 88.
(Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa).
(ART. 1, commi 570-577)

  Dopo il comma 577, aggiungere i seguenti:
  577-bis. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'applicazione dell'articolo 167, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferirli al cessionario.
  577-ter. Ai fini del comma 577-bis, gli utili distribuiti dai soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
  577-quater. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli utili provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, e le remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione dei reddito della società o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 167, comma 5, lettera a), l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato della stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un eredito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.».
88. 3. Marco Di Maio.

AREA TEMATICA N. 88-bis.
(Misure fiscali per l'economia digitale).

(ART. 1, commi 578-597)

  Dopo il comma 578, aggiungere i seguenti:
  578-bis. Al fine di definire la base imponibile relativa agli introiti derivanti da pubblicità e promozione su piattaforme informatiche, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i fornitori di servizi che ospitano sistemi di pubblicità e promozione on-line, definiscono, su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, le procedure informatiche per assegnare univocamente, per ogni dominio internet registrato, il codice fiscale o la partita IVA del soggetto a cui assegnare gli introiti delle transazioni.
  578-ter. Per le piattaforme di pubblicità e promozione su sistemi informatici che condividono sul medesimo dominio internet spazi suddivisi in sottocartelle, i fornitori di servizi definiscono, su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, le procedure informatiche per assegnare univocamente, per ogni sottocartella registrata, il codice fiscale o la partita IVA del soggetto a cui assegnare gli introiti delle transazioni.
  578-quater. I fornitori di servizi di cui al comma 578-bis e 578-ter, entro 60 giorni dalla data di entrata della presente legge, su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, definiscono le modalità per verificare le transazioni on-line per un dato codice fiscale o partita IVA.
  578-quinquies. Gli utenti, registrati sulle piattaforme informatiche di pubblicità e promozione, devono, entro 15 giorni dalla definizione delle procedure informatiche, di cui ai commi 578-bis e 578-ter, indicare il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario degli introiti derivanti dalle transazioni on-line. I fornitori di servizi sono tenuti a disabilitare le utenze ed il trasferimento degli introiti agli utenti che non ottempereranno alle disposizioni del presente comma.
  578-sexies. I fornitori di servizi che non ottemperano alle disposizioni precedentemente indicate sono perseguiti con una sanzione pari al 3 per cento del fatturato annuale.
88-bis. 13. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Sostituire il comma 586, con il seguente:
  586. È istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici. Si considerano effettuate tramite mezzi elettronici le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fornite attraverso internet o una rete elettronica; vi sono comprese le transazioni relative ad attività di e-commerce.

  Conseguentemente, al comma 588, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi di cui al comma 586 con le seguenti: con l'aliquota del 3 per cento su tutte, le transazioni di cui al comma 586.
88-bis. 5. Paglia, Marcon, Pastorino, Melilla.

  Sostituire il comma 595, con il seguente:
  595. Le disposizioni di cui ai commi da 586 a 593 si applicano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 587.
88-bis. 9. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 597, aggiungere il seguente:
  597-bis. Al fine di promuovere la crescita del microcredito, come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti in favore degli operatori del microcredito, individuati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, purché costituite da almeno un anno con un capitale sociale minimo di almeno 1 milione di euro, da destinare in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova Costituzione, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Lo statuto della Cassa depositi e prestiti recepisce le disposizioni previste, per le finalità del presente comma.
88-bis. 18. Enrico Zanetti, Francesco Saverio Romano, Galati.

AREA TEMATICA N. 89.
(Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G).

(ART. 1, commi 598-617)

  Al comma 598, secondo periodo, dopo le parole: In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: ivi incluso quello di facilitare l'ingresso nel mercato a nuovi entranti.
*89. 1. Pagani.

  Al comma 598, secondo periodo, dopo le parole: In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: ivi incluso quello di facilitare l'ingresso nel mercato a nuovi entranti.
*89. 42. Garofalo.

  Al comma 598, secondo periodo, dopo le parole: In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: ivi incluso quello di facilitare l'ingresso nel mercato a nuovi entranti.
*89. 33. Tullo, Bruno Bossio, Fanucci.

  Al comma 598, secondo periodo, dopo le parole: In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: ivi incluso quello di facilitare l'ingresso nel mercato a nuovi entranti.
*89. 45. Franco Bordo, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mongiello.

  Al comma 598, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nella definizione delle predette procedure di selezione competitiva, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua meccanismi atti a favorire l'ingresso nel mercato di nuovi entranti.
89. 41. Liuzzi, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 598, aggiungere il seguente:
  598-bis. In coerenza con gli obiettivi dell'iniziativa WiFi4EU della Commissione europea è istituito nel Ministero dell'economia e delle finanza un fondo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000.
89. 3. Liuzzi, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli.

  Al comma 602, secondo periodo, dopo le parole: settembre 2018, aggiungere le seguenti: ai fini della riassegnazione.

  Conseguentemente:
   al terzo periodo sopprimere le parole: L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso;
   al quarto periodo, sostituire la parola: terzo, con la seguente: secondo e sostituire la parola: ad con la seguente: agli.
*89. 54. Palese.

  Al comma 602, secondo periodo, dopo le parole: settembre 2018, aggiungere le seguenti: ai fini della riassegnazione.

  Conseguentemente:
   al terzo periodo sopprimere le parole: L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso.
   al quarto periodo, sostituire la parola: terzo, con la seguente: secondo e sostituire la parola: ad con la seguente: agli.
*89. 63. Fauttilli.

  Al comma 602, secondo periodo, dopo le parole: settembre 2018, aggiungere le seguenti: ai fini della riassegnazione.

  Conseguentemente:
   al terzo periodo sopprimere le parole: L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso;
   al quarto periodo, sostituire la parola: terzo, con la seguente: secondo e sostituire la parola: ad con la seguente: agli.
*89. 69. Abrignani.

  Al comma 602, secondo periodo, dopo le parole: settembre 2018, aggiungere le seguenti: ai fini della riassegnazione.

  Conseguentemente:
   al terzo periodo sopprimere le parole: L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso;
   al quarto periodo, sostituire la parola: terzo, con la seguente: secondo e sostituire la parola: ad con la seguente: agli.
*89. 89. Piso, Roccella, Galati.

  Al comma 602, secondo periodo, dopo le parole: settembre 2018, aggiungere le seguenti: ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.

  Conseguentemente al quarto periodo sostituire la parola: ad, con la seguente: agli.
**89. 52. Palese.

  Al comma 602, secondo periodo, dopo le parole: settembre 2018, aggiungere le seguenti: ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.

  Conseguentemente al quarto periodo sostituire la parola: ad, con la seguente: agli.
**89. 71. Abrignani.

  Al comma 602, secondo periodo, dopo le parole: settembre 2018, aggiungere le seguenti: ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.

  Conseguentemente al quarto periodo sostituire la parola: ad, con la seguente: agli.
**89. 91. Piso, Roccella, Galati.

  Dopo il comma 603, aggiungere il seguente:
  603-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 602, secondo le scadenze che verranno previste nella roadmap di cui al comma 603 e comunque al più tardi a partire dal 31 dicembre 2019 non vengono più diffusi in tecnica digitale terrestre programmi codificati MPEG-2.
*89. 58. Palese.

  Dopo il comma 603, aggiungere il seguente:
  603-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 602, secondo le scadenze che verranno previste nella roadmap di cui al comma 603 e comunque al più tardi a partire dal 31 dicembre 2019 non vengono più diffusi in tecnica digitale terrestre programmi codificati MPEG-2.
*89. 64. Fauttilli.

  Dopo il comma 603, aggiungere il seguente:
  603-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 602, secondo le scadenze che verranno previste nella roadmap di cui al comma 603 e comunque al più tardi a partire dal 31 dicembre 2019 non vengono più diffusi in tecnica digitale terrestre programmi codificati MPEG-2.
*89. 73. Abrignani.

  Dopo il comma 603, aggiungere il seguente:
  603-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 602, secondo le scadenze che verranno previste nella roadmap di cui al comma 603 e comunque al più tardi a partire dal 31 dicembre 2019 non vengono più diffusi in tecnica digitale terrestre programmi codificati MPEG-2.
*89. 94. Piso, Roccella, Galati.

  Al comma 607, secondo periodo, sostituire le parole: agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1o luglio 2022 con le seguenti: al 10,25 per cento delle somme versate a decorrere dalla data di mancata liberazione prevista dalla tabella di marcia nazionale definita ai sensi del comma 608.
**89. 5. Librandi.

  Al comma 607, secondo periodo, sostituire le parole: agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1o luglio 2022 con le seguenti: al 10,25 per cento delle somme versate a decorrere dalla data di mancata liberazione prevista dalla tabella di marcia nazionale definita ai sensi del comma 608.
**89. 35. Liuzzi, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 607, secondo periodo, sostituire le parole: agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1o luglio 2022 con le seguenti: al 10,25 per cento delle somme versate a decorrere dalla data di mancata liberazione prevista dalla tabella di marcia nazionale definita ai sensi del comma 608.
**89. 47. Boccadutri.

  Al comma 607, secondo periodo, sostituire le parole: agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1o luglio 2022 con le seguenti: al 10,25 per cento delle somme versate a decorrere dalla data di mancata liberazione prevista dalla tabella di marcia nazionale definita ai sensi del comma 608.
**89. 79. Abrignani.

  Al comma 607, secondo periodo, sostituire le parole: agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1o luglio 2022 con le seguenti: al 10,25 per cento delle somme versate a decorrere dalla data di mancata liberazione prevista dalla tabella di marcia nazionale definita ai sensi del comma 608.
**89. 81. Schullian.

  Al comma 610, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I suddetti importi si incrementano proporzionalmente nel caso di ulteriori introiti derivanti dall'attuazione dei commi 598 e 599 rispetto a quanto previsto al comma 616.
*89. 60. Palese.

  Al comma 610, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I suddetti importi si incrementano proporzionalmente nel caso di ulteriori introiti derivanti dall'attuazione dei commi 598 e 599 rispetto a quanto previsto al comma 616.
*89. 65. Fauttilli.

  Al comma 610, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I suddetti importi si incrementano proporzionalmente nel caso di ulteriori introiti derivanti dall'attuazione dei commi 598 e 599 rispetto a quanto previsto al comma 616.
*89. 75. Abrignani.

  Al comma 610, alinea, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I suddetti importi si incrementano proporzionalmente nel caso di ulteriori introiti derivanti dall'attuazione dei commi 598 e 599 rispetto a quanto previsto al comma 616.
*89. 96. Piso, Roccella, Galati.

  Al comma 610, lettera a), sostituire le parole da: a fronte dei fino alle parole: ove si renda necessario, con le seguenti: per gli operatori di rete in ambito nazionale per i costi sostenuti per l'adeguamento degli impianti di trasmissione e di indennizzo per la liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario, di misure compensative per i costi sostenuti.
89. 80. Tabacci.

  Sostituire il comma 617 con il seguente:
  617. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 165 è sostituito dal seguente:
  «165. Le maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 GHz, secondo quanto previsto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il perseguimento delle seguenti finalità:
   a) promuovere la digitalizzazione della pubblica amministrazione;
   b) favorire la diffusione di reti di banda ultra larga;
   c) compiere interventi di infrastrutturazione di reti di banda ultra larga per la connessione degli edifici scolastici e incentivare gli istituti scolastici che attivano il servizio di connettività su reti a banda ultraveloci.
89. 39. Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Dopo il comma 617, aggiungere il seguente:
  617-bis. Le espressioni «mensile o di multipli del mese» di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e «mensile o suoi multipli» di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, sono da intendersi come riferite a un mese solare.
89. 40. Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Dell'Orco, Ferraresi, Spessotto, De Lorenzis, Carinelli, Nicola Bianchi, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

AREA TEMATICA N. 89-bis.
(Disposizioni in materia di attività svolte da call center).
(ART. 1, comma 618)

  Sopprimere il comma 618.
*89-bis. 4. Liuzzi, Dell'Orco, Ferraresi, Spessotto, De Lorenzis, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Sopprimere il comma 618.
*89-bis. 6. Minnucci, Gribaudo.

  Sopprimere il comma 618.
*89-bis. 7. Miccoli, Albanella, Damiano.

  Sopprimere il comma 618.
*89-bis. 13. Ginefra, Palese, Antezza, Vico.

  Al comma 618, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), capoverso comma 6-bis, dopo le parole: commi 5 e 6 aggiungere le seguenti: non e sostituire le parole: in favore di un committente, anche se controllati o collegati a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile con le seguenti: in via diretta, anche se attraverso società controllate al 100 per cento dall'operatore con sede in Italia e con personale dipendente assunto a tempo indeterminato sul territorio nazionale;
   b) alla lettera b) sopprimere le parole: e dopo le parole: «servizi di call center» sono inserite le seguenti: «, come individuati ai sensi del comma 6-bis,».
**89-bis. 2. Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 618, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), capoverso comma 6-bis, dopo le parole: commi 5 e 6 aggiungere le seguenti: non e sostituire le parole: in favore di un committente, anche se controllati o collegati a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile con le seguenti: in via diretta, anche se attraverso società controllate al 100 per cento dall'operatore con sede in Italia e con personale dipendente assunto a tempo indeterminato sul territorio nazionale;
   b) alla lettera b) sopprimere le parole: e dopo le parole: «servizi di call center» sono inserite le seguenti: «, come individuati ai sensi del comma 6-bis,».
**89-bis. 5. Vignali.

  Al comma 618, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), capoverso comma 6-bis, dopo le parole: commi 5 e 6 aggiungere le seguenti: non e sostituire le parole: in favore di un committente, anche se controllati o collegati a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile con le seguenti: in via diretta, anche se attraverso società controllate al 100 per cento dall'operatore con sede in Italia e con personale dipendente assunto a tempo indeterminato sul territorio nazionale;
   b) alla lettera b) sopprimere le parole: e dopo le parole: «servizi di call center» sono inserite le seguenti: «, come individuati ai sensi del comma 6-bis,».
**89-bis. 11. Francesco Sanna.

  Dopo il comma 618, aggiungere il seguente:
  618-bis. Il comma 1 della Tabella 1 di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, è sostituito dal seguente:
  «1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alte emittenti televisive e radiofoniche è ripartito in sede di prima attuazione secondo le aree e aliquote sotto riportate:

Aree Aliquote
a) Relativa al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) e b) 80%
b) Relativa al criterio riguardante i dati Auditel di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) (per emittenti televisive) ed i ricavi per vendita di spazi i pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) 10%
c) Relativa al criterio riguardante i costi sostenuti per spese in tecnologie innovative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) 10%

89-bis. 8. Rampelli.

  Dopo il comma 618, aggiungere il seguente:

  618-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
   d-bis) a partire dai contributi riferiti all'anno 2017, per raggiungere i livelli occupazionali richiesti dalla lettera a), le società proprietarie di emittenti possono partecipare al bando anche tramite delle associazioni temporanee d'impresa (ATI).
89-bis. 9. Rampelli.

AREA TEMATICA N. 90.
(Disposizioni in materia di giochi).
(ART. 1, commi 619-622)

  Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:
  620-bis. Considerata la segnalazione resa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 9 settembre 2010 ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in deroga parziale a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, fermo restando quanto disposto in ordine alla prosecuzione del rapporto concessorio in essere, nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sul l'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con propri decreti:
   a) avvia, entro il 30 maggio 2018, secondo i medesimi criteri e requisiti definiti ai fini della individuazione dell'attuale concessionario in esecuzione dell'articolo 21, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la procedura di selezione per l'aggiudicazione della concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea e della relativa forma di partecipazione a distanza ad ulteriori qualificati soggetti, in numero non superiore a tre, con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. I termini c le condizioni della concessione affidata agli operatori di cui alla presente lettera sono i medesimi della concessione dell'attuale concessionario;
   b) dispone che i concessionari di cui alla precedente lettera a) sono scelti mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria che preveda il rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che garantisca entrate erariali in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro per l'anno 2018 e a 300 milioni di euro per l'anno 2019;
   c) dispone che gli aggiudicatari della procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) corrispondano gli importi di cui alla precedente lettera b), in quote paritarie, determinate in ragione del numero di concessionari, incluso l'attuale concessionario, tenuto conto di quanto già versato da quest'ultimo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
   d) dispone altresì che, nell'ipotesi in cui alla procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) non partecipi alcun operatore o che, all'esito della stessa, non si proceda ad alcuna aggiudicazione, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
*90. 1. Palese.

  Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:
  620-bis. Considerata la segnalazione resa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 9 settembre 2010 ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in deroga parziale a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, fermo restando quanto disposto in ordine alla prosecuzione del rapporto concessorio in essere, nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sul l'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con propri decreti:
   a) avvia, entro il 30 maggio 2018, secondo i medesimi criteri e requisiti definiti ai fini della individuazione dell'attuale concessionario in esecuzione dell'articolo 21, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la procedura di selezione per l'aggiudicazione della concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea e della relativa forma di partecipazione a distanza ad ulteriori qualificati soggetti, in numero non superiore a tre, con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. I termini c le condizioni della concessione affidata agli operatori di cui alla presente lettera sono i medesimi della concessione dell'attuale concessionario;
   b) dispone che i concessionari di cui alla precedente lettera a) sono scelti mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria che preveda il rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che garantisca entrate erariali in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro per l'anno 2018 e a 300 milioni di euro per l'anno 2019;
   c) dispone che gli aggiudicatari della procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) corrispondano gli importi di cui alla precedente lettera b), in quote paritarie, determinate in ragione del numero di concessionari, incluso l'attuale concessionario, tenuto conto di quanto già versato da quest'ultimo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
   d) dispone altresì che, nell'ipotesi in cui alla procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) non partecipi alcun operatore o che, all'esito della stessa, non si proceda ad alcuna aggiudicazione, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
*90. 9. Guidesi.

  Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:
  620-bis. Considerata la segnalazione resa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 9 settembre 2010 ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in deroga parziale a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, fermo restando quanto disposto in ordine alla prosecuzione del rapporto concessorio in essere, nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sul l'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con propri decreti:
   a) avvia, entro il 30 maggio 2018, secondo i medesimi criteri e requisiti definiti ai fini della individuazione dell'attuale concessionario in esecuzione dell'articolo 21, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la procedura di selezione per l'aggiudicazione della concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea e della relativa forma di partecipazione a distanza ad ulteriori qualificati soggetti, in numero non superiore a tre, con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. I termini c le condizioni della concessione affidata agli operatori di cui alla presente lettera sono i medesimi della concessione dell'attuale concessionario;
   b) dispone che i concessionari di cui alla precedente lettera a) sono scelti mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria che preveda il rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che garantisca entrate erariali in misura non inferiore complessivamente a 500 milioni euro per l'anno 2018 e a 300 milioni di euro per l'anno 2019;
   c) dispone che gli aggiudicatari della procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) corrispondano gli importi di cui alla precedente lettera b), in quote paritarie, determinate in ragione del numero di concessionari, incluso l'attuale concessionario, tenuto conto di quanto già versato da quest'ultimo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
   d) dispone altresì che, nell'ipotesi in cui alla procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) non partecipi alcun operatore o che, all'esito della stessa, non si proceda ad alcuna aggiudicazione, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
*90. 38. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:
  620-bis. Considerata la segnalazione resa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 9 settembre 2010 ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in deroga parziale a quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, fermo restando quanto disposto in ordine alla prosecuzione del rapporto concessorio in essere, nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con propri decreti:
   a) avvia, entro il 30 maggio 2018, secondo i medesimi criteri e requisiti definiti ai fini della individuazione dell'attuale concessionario in esecuzione dell'articolo 21, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la procedura di selezione per l'aggiudicazione della concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea e della relativa forma di partecipazione a distanza ad ulteriori qualificati soggetti, in numero non superiore a tre, con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. I termini e le condizioni della concessione affidata agli operatori di cui alla presente lettera sono i medesimi della concessione dell'attuale concessionario;
   b) dispone che i concessionari di cui alla precedente lettera a) sono scelti mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria che preveda il rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che garantisca entrate erariali in misura non inferiore a 750 milioni euro per l'anno 2018;
   c) dispone che gli aggiudicatari della procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) corrispondano gli importi di cui alla precedente lettera b), in quote paritarie, determinate in ragione del numero di concessionari, incluso l'attuale concessionario, tenuto conto di quanto già versato da quest'ultimo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;
   d) dispone altresì che, nell'ipotesi in cui alla procedura di selezione di cui alla precedente lettera a) non partecipi alcun operatore o che, all'esito della stessa, non si proceda ad alcuna aggiudicazione, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
90. 61. Palese.

  Dopo il comma 620, inserire il seguente:
  620-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 16 ottobre n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Per assicurare la maggiore concorrenzialità economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, in previsione della scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro il 31 dicembre 2017 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa alla raccolta, anche a distanza, delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari; individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.
  1-bis. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio comprensivo del compenso non inferiore all'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.
  1-ter. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio, dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:
   a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 800 milioni di euro nell'anno 2018, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;
   b) previsione di una entrata a titolo di cauzione da parte dei partecipanti alla gara pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017;
   c) offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non limitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;
   d) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore ai punti vendita garantiti dall'attuale concessionario, da attivare entro il 31 dicembre 2019, fermo restando il divieto a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.

  1-quater. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'amministrazione concedente da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione».
90. 24. Pastorino, Marcon, Melilla.

  Al comma 621, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fermo restando comunque quanto previsto all'ultimo capoverso del punto 5 della medesima intesa.
90. 68. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:
  621-bis. In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 650, e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1o gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete «fisica» nella misura del 33 per cento e per il «gioco a distanza» nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
  621-ter. Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 28 per cento e per il «gioco a distanza» al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 23 per cento e per il «gioco a distanza» al 27 per cento.
  621-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.
  621-quinquies. Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.
  621-sexies. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169, dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot.
  621-septies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.
  621-octies. Qualora dall'applicazione dei commi da 621-bis a 621-septies del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma 621-bis in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate.
  621-novies. Al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse dei cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni, avvia la riforma del settore attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b) della Legge 28 luglio 2016, n. 154. Le disposizioni al presente comma valgono come proroga e definizione dei termini di ulteriori sei mesi dell'articolo 15, comma 3, lettera h) di cui alla Legge 28 luglio 2016, n. 154.
*90. 4. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:
  621-bis. In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 650, e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1o gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete «fisica» nella misura del 33 per cento e per il «gioco a distanza» nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
  621-ter. Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 28 per cento e per il «gioco a distanza» al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 23 per cento e per il «gioco a distanza» al 27 per cento.
  621-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.
  621-quinquies. Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.
  621-sexies. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169, dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot.
  621-septies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.
  621-octies. Qualora dall'applicazione dei commi da 621-bis a 621-septies del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma 621-bis in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate.
  621-novies. Al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse dei cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni, avvia la riforma del settore attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b) della Legge 28 luglio 2016, n. 154. Le disposizioni al presente comma valgono come proroga e definizione dei termini di ulteriori sei mesi dell'articolo 15, comma 3, lettera h) di cui alla Legge 28 luglio 2016, n. 154.
*90. 53. Laffranco, Russo.

  Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:
  621-bis. In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 650, e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1o gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete «fisica» nella misura del 33 per cento e per il «gioco a distanza» nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
  621-ter. Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 28 per cento e per il «gioco a distanza» al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 23 per cento e per il «gioco a distanza» al 27 per cento.
  621-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.
  621-quinquies. Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.
  621-sexies. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot.
  621-septies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.
  621-octies. Qualora dall'applicazione dei commi da 621-bis a 621-septies del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma 621-bis in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate.
  621-novies. Al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse dei cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni, avvia la riforma del settore attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b) della Legge 28 luglio 2016, n. 154. Le disposizioni al presente comma valgono come proroga e definizione dei termini di ulteriori sei mesi dell'articolo 15, comma 3, lettera h) di cui alla Legge 28 luglio 2016, n. 154.
*90. 59. Sani, Palma, Cova, Romanini, Luciano Agostini, Carra, Lattuca, De Maria.

  Dopo il comma 621 aggiungere i seguenti:
  621-bis. In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 650, e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della Legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1o gennaio 2018, In analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete «fisica» nella misura del 33 per cento e per il «gioco a distanza» nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
  621-ter. Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 28 per cento e per il «gioco a distanza» al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 23 per cento e per il «gioco a distanza» al 27 per cento.
  621-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprite 1998, n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.
  621-quinquies. Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.
  621-sexies. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169, dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot.
  621-septies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.
  621-octies. Qualora dall'applicazione dei commi da 621-bis a 621-octies del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma 621-bis in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate.
**90. 55. Russo, Laffranco.

  Dopo il comma 621 aggiungere i seguenti:
  621-bis. In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 650, e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della Legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1o gennaio 2018, In analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete «fisica» nella misura del 33 per cento e per il «gioco a distanza» nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
  621-ter. Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 28 per cento e per il «gioco a distanza» al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 23 per cento e per il «gioco a distanza» al 27 per cento.
  621-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprite 1998, n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.
  621-quinquies. Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.
  621-sexies. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169, dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a Jackpot.
  621-septies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.
  621-octies. Qualora dall'applicazione dei commi da 621-bis a 621-octies del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma 621-bis in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate.
**90. 60. Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 621, inserire i seguenti:
  621-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dall'entrata in vigore della presente legge le clausole di decreti ministeriali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.
  621-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del comma 621-bis, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma 621-bis.
  621-quater. A decorrere dal 30 settembre 2018, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento.
  621-quinquies. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero ogni apparecchio elettronico che consenta la partecipazione ai giochi pubblici sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Gli apparecchi di cui al precedente periodo sono altresì dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l'importo inserito e scommesso, l'importo della vincita e l'importo restituito. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché l'adeguamento dei sistemi di gioco già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge hanno efficacia a decorrere dal 1o luglio 2018.
  621-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.
90. 13. Mantero, Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche od on line. In caso di violazione del divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 euro a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l'effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa.
90. 27. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

  Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'aliquota del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 59 per cento dell'ammontare della somma risultante dalla differenza tra il totale delle somme giocate e l'ammontare delle somme restituite in vincita e delle somme spettanti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di canone.
*90. 29. Tancredi.

  Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'aliquota del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 59 per cento dell'ammontare della somma risultante dalla differenza tra il totale delle somme giocate e l'ammontare delle somme restituite in vincita e delle somme spettanti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di canone.
*90. 56. Tabacci.

  Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. Al fine di evitare possibili manipolazioni, i sistemi di gioco di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a), del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono prevedere sempre la continuità del servizio e, in caso di malfunzionamento che provoca una temporanea interruzione di collegamento, consentire la fruizione del gioco, fino ad un massimo di sessanta secondi, attraverso la memorizzazione di un numero limitato di esiti generati da un generatore di numeri casuali remoto.
90. 30. Tancredi.

  Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110 comma 6, lettera a), del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vengano dismessi dal mercato, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituita, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli stessi.
90. 31. Tancredi.

  Dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
  621-bis. I dipendenti delle imprese iscritte nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di apparecchi con distribuzione di vincite in denaro, previsto dall'articolo 1, comma 533, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 1, comma 82, della legge n. 220 del 2010, ed istituito con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2011, devono possedere i requisiti soggettivi di buona condotta previsti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 88 Tulps. La verifica preventiva all'assunzione della sussistenza dei requisiti è eseguita, su richiesta degli interessati dalla questura competente per territorio.
90. 51. Baldassarre.

  Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:
  621-bis. Al fine di consentire l'estinzione dell'ingente contenzioso pendente in materia e conseguentemente, limitare l'esposizione finanziaria derivante da condanne al risarcimento del danno:
   1) ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 relative agli anni dal 2006 al 2012;
   2) il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli definiscono in via transattiva ogni questione di natura risarcitoria con le agenzie ippiche, o loro aventi causa, già titolari di concessioni per attività di raccolta per conto dello Stato di gioco a totalizzatore e quota fissa ed altre scommesse di ippica nazionale ed internazionale, attenendosi ai seguenti criteri: ai concessionari o aventi causa è riconosciuto un importo a titolo restitutorio o risarcitorio pari alla percentuale dell'1,50 sul volume di incasso di ciascuna agenzia, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dall'anno 2000 e per tutta la durata di esercizio della concessione; l'importo riconosciuto può essere compensato in caso di debenza di quote di prelievo risultanti dall'applicazione del punto 1 del presente comma.

  621-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 621-bis, nei limiti di 115 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
90. 62. Francesco Saverio Romano, Galati.

  Dopo il comma 622, aggiungere il seguente:
  622-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.
(Registro dei distributori ed esercenti).

  1. È istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco.
  2. Nel registro sono annotati:
   a) il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo e del codice fiscale del responsabile legale e del preposto, del distributore e dell'esercente;
   b) l'indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del distributore e dell'esercente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;
   c) l'espressa indicazione della tipologia e modalità dell'attività di gioco per come definita dall'articolo 1, comma 3, lettera a) del presente decreto.

  3. Nel registro è altresì annotata l'estinzione del rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi della previsione di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d) e comunicata dai concessionari di gioco, secondo le modalità definite dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli con le linee guida di cui all'articolo 52, comma 4. La responsabilità solidale del concessionario prevista dall'articolo 64, comma 4, è esclusa qualora il medesimo concessionario abbia comunicato l'estinzione nelle modalità e nei termini previsti dalle linee guida di cui al presente comma, sempreché le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, non siano già state contestate o, comunque, i controlli di cui all'articolo 64, comma 2, non abbiano avuto inizio.
  4. Nel registro sono annotati anche i provvedimenti di sospensione emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 64, comma 5. A tale fine, il decreto che dispone la sospensione è comunicato, a cura della Guardia di finanza, all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli per l'annotazione nel registro.
  5. L'accesso al registro è consentito, senza restrizioni, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Guardia di Finanza, alla Direzione investigativa antimafia e alla UIF, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L'accesso è altresì consentito alle Questure per l'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e titoli autorizzatori di cui agli articoli 86 e 88 TULPS, e relative norme esecutive, nonché ai concessionari di gioco, a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato.
  6. Le modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, in modo che siano garantiti:
   a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui al comma 5;
   b) le modalità di consultazione da parte dei concessionari di gioco per le finalità di cui al comma 5;
   c) la tempestiva annotazione dei dati di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e dei relativi aggiornamenti;
   d) l'interfaccia tra il registro ad accesso riservato di cui al comma 1 e gli altri elenchi o registri tenuti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e ai concessionari di gioco l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;
   e) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto».
90. 63. Boccadutri, Bernardo, Pelillo.

  Dopo il comma 622, inserire il seguente:
  622-bis. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al «Fondo speciale per concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva» di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
90. 3. Abrignani, Galati.

AREA TEMATICA N. 91.
(Differimento disciplina IRI)
.
(ART. 1, comma 623)

  Dopo il comma 623, aggiungere il seguente:
  623-bis. All'articolo 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, il quale può essere liberato solo dietro presentazione di idonea polizza assicurativa o fidejussione bancaria a garanzia dei crediti tributari dell'accollante utilizzati per la compensazione».
*91. 32. Petrini, Causi, Orfini.

  Dopo il comma 623, aggiungere il seguente:
  623-bis. All'articolo 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, il quale può essere liberato solo dietro presentazione di idonea polizza assicurativa o fidejussione bancaria a garanzia dei crediti tributari dell'accollante utilizzati per la compensazione».
*91. 43. La VI Commissione.

  Dopo il comma 623, aggiungere:
  621-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
**91. 2. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 623, aggiungere:
  621-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
**91. 14. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 623, aggiungere:
  621-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
**91. 17. Vignali.

  Dopo il comma 623, aggiungere:
  621-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
**91. 27. Rampelli.

  Dopo il comma 623, aggiungere:
  621-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
**91. 31. Bini, Fregolent, Rubinato, Antezza, Vico.

  Dopo il comma 623, aggiungere:
  621-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
**91. 37. Moretto, Marco Di Maio, Fregolent, Donati, Gadda, Carra.

  Dopo il comma 623, aggiungere il seguente:
  623-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
**91. 45. Pagani.

  Dopo il comma 623 aggiungere il seguente:
  623-bis. I soggetti passivi che, in prospettiva dell'applicazione dell'articolo 55-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo d'imposta 2017, hanno omesso o versato in modo inferiore a quanto dovuto in base dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, possono regolarizzare tale inadempimento eseguendo spontaneamente il pagamento entro il 30 giugno 2018, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi e delle riscossioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
*91. 29. Alfreider, Schullian, Plangger, Gebhard.

  Dopo il comma 623 aggiungere il seguente:
  623-bis. I soggetti passivi che, in prospettiva dell'applicazione dell'articolo 55-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo d'imposta 2017, hanno omesso o versato in modo inferiore a quanto dovuto in base dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, possono regolarizzare tale inadempimento eseguendo spontaneamente il pagamento entro il 30 giugno 2018, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi e delle riscossioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
*91. 34. Petrini.

  Dopo il comma 623 aggiungere il seguente:
  623-bis. I soggetti passivi che, in prospettiva dell'applicazione dell'articolo 55-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo d'imposta 2017, hanno omesso o versato in modo inferiore a quanto dovuto in base dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, possono regolarizzare tale inadempimento eseguendo spontaneamente il pagamento entro il 30 giugno 2018, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi e delle riscossioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
*91. 44. La VI Commissione.

  Dopo il comma 623, aggiungere il seguente:
  623-bis. La spesa massima mensile corrisposta per l'accoglienza di ciascun richiedente asilo non può superare l'importo della pensione sociale.
91. 26. Giorgia Meloni, Rampelli.

AREA TEMATICA N. 92.
(Rideterminazione del Fondo esigenze indifferibili, FISPE, Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, Fondo riforma degli ammortizzatori sociali. Previdenza complementare dei dipendenti pubblici).
(ART. 1, commi 624-628)

  Dopo il comma 624 inserire i seguenti:
  624-bis. La dotazione del Fondo rimpatri, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
  624-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 624-bis, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
92. 8. Rampelli.

  Dopo il comma 628 aggiungere il seguente:
  628-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 545 le parole «180.000» sono sostituite con le seguenti «200.000»;
   b) al comma 546, dopo le parole: «di biglietterie automatizzate» sono aggiunte le seguenti: «introdurre l'obbligo di vendita di titoli nominali per l'accesso alle attività di spettacolo di maggior rilievo,».
92. 2. Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Sorial.

AREA TEMATICA N. 95.
(Fondo investimenti).

(ART. 1, commi 632-633)

  Sostituire i commi 632 e 633 con i seguenti:
  632. Il comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dai seguenti:
  «140. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione e alla messa in sicurezza del territorio, alla prevenzione del rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, a investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, a investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità per uno sviluppo sostenibile sul piano sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese, di seguito denominato «Fondo».
  140-bis. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al comma 140, il Governo emana, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data entrata in vigore della presente disposizione, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 140 è riservata ai territori del Mezzogiorno.
  140-ter. I regolamenti di cui al comma 140-bis prevedono in particolare:
   a) la definizione di un programma triennale di interventi che coinvolga enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la realizzazione di asili nido pubblici, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo destinati prioritariamente:
    1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché all'ideazione di nuovi prodotti che realizzino un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché alla prevenzione del rischio sismico;
    2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;
    3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
    4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi;
    5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, nonché per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento delle rete idrica;
   b) la ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse;
   c) la previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Piano di cui al comma 140;
   d) la previsione di forme di collaborazione per la realizzazione di progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali o interdipartimentali;
   e) la definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione e al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

  140-quater. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 140-bis sono acquisiti l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione del rispettivo schema. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
  140-quinquies. Fino al limite massimo di 8.000 milioni di euro annui, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, al Fondo di cui al comma 140 affluiscono le maggiori entrate, opportunamente accertate, rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nonché dal comma da 140-sexies, Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano di cui al comma 140 nei limiti delle risorse del Fondo stesso.
  1401-sexies. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015».
*95. 30. Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Laforgia, D'Attorre, Cimbro, Marcon, Pastorino.

  Sostituire i commi 632 e 633 con i seguenti:
  632. Il comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dai seguenti:
  «140. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione e alla messa in sicurezza del territorio, alla prevenzione del rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, a investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, a investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità per uno sviluppo sostenibile sul piano sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese, di seguito denominato «Fondo».
  140-bis. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al comma 140, il Governo emana, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data entrata in vigore della presente disposizione, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 140 è riservata ai territori del Mezzogiorno.
  140-ter. I regolamenti di cui al comma 140-bis prevedono in particolare:
   a) la definizione di un programma triennale di interventi che coinvolga enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la realizzazione di asili nido pubblici, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo destinati prioritariamente:
    1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché all'ideazione di nuovi prodotti che realizzino un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché alla prevenzione del rischio sismico;
    2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;
    3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
    4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi;
    5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, nonché per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento delle rete idrica;
   b) la ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse;
   c) la previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Piano di cui al comma 140;
   d) la previsione di forme di collaborazione per la realizzazione di progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali o interdipartimentali;
   e) la definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione e al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

  140-quater. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 140-bis sono acquisiti l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione del rispettivo schema. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
  140-quinquies. Fino al limite massimo di 8.000 milioni di euro annui, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, al Fondo di cui al comma 140 affluiscono le maggiori entrate, opportunamente accertate, rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nonché dal comma da 140-sexies, Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano di cui al comma 140 nei limiti delle risorse del Fondo stesso.
  1401-sexies. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015».
*95. 44. Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido, Melilla.

  Al comma 632, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Una quota non inferiore al 15 per cento delle risorse del Fondo di cui al presente comma è destinata a interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, anche attraverso misure non strutturali, di cui il 5 per cento per interventi di manutenzione ordinaria.
95. 9. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 632, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sulla dotazione finanziaria del fondo di cui al primo periodo, è autorizzata l'erogazione di almeno 1.000 milioni di euro alle regioni del Mezzogiorno, con particolare riferimento ad interventi di spesa per il trasporto pubblico, attraverso il rinnovamento del parco treni, viabilità e infrastrutture.
95. 18. Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo il comma 632, inserire il seguente:
  632-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 632, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018, 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 140.
95. 2. Borghesi, Grimoldi, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 632, inserire il seguente:
  632-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 632, per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 30 milioni di euro per l'anno 2019, è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento della progettazione e realizzazione del collegamento acquedottistico strutturale tra Piazzola sul Brenta (PD) e Madonna di Lonigo (VI), al fine di collegare alle condotte del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V) le zone colpite da problematica PFAS. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 140.
95. 4. Busin, Grimoldi, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 632, inserire il seguente:
  632-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 632, per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, è attribuita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla realizzazione degli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasferisce le risorse alle province interessate, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le province certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
95. 5. Grimoldi, Busin, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 632, inserire il seguente:
  632-bis. A valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 632, per la parte di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2018 è destinata alla realizzazione del II lotto «San Gerolamo» della riqualificazione della Lecco-Bergamo ex SS.639 da trasferire alla provincia di Lecco.
95. 3. Grimoldi.

  Dopo il comma 632, aggiungere i seguenti:
  632-bis. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane con uno stanziamento di 1.500 milioni così ripartiti nelle annualità:
   300 milioni per il 2018;
   400 milioni per il 2019;
   400 milioni per il 2020;
   400 milioni per il 2021.
  632-ter. Con decreto del ministero delle Infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 632-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
*95. 49. Cirielli.

  Dopo il comma 632, aggiungere i seguenti:
  632-bis. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane con uno stanziamento di 1.500 milioni così ripartiti nelle annualità:
   300 milioni per il 2018;
   400 milioni per il 2019;
   400 milioni per il 2020;
   400 milioni per il 2021.
  632-ter. Con decreto del ministero delle Infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 632-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
*95. 33. Venittelli.

  Dopo il comma 632, aggiungere i seguenti:
  632-bis. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane con uno stanziamento di 1.500 milioni così ripartiti nelle annualità:
   300 milioni per il 2018;
   400 milioni per il 2019;
   400 milioni per il 2020;
   400 milioni per il 2021.
  632-ter. Con decreto del ministero delle Infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 632-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
*95. 48. Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 632, aggiungere i seguenti:
  632-bis. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane con uno stanziamento di 1.500 milioni così ripartiti nelle annualità:
   300 milioni per il 2018;
   400 milioni per il 2019;
   400 milioni per il 2020;
   400 milioni per il 2021.

  632-ter. Con decreto del ministero delle Infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 632-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
*95. 39. Ciracì, Latronico.

  Dopo il comma 632, aggiungere i seguenti:
  632-bis. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane con uno stanziamento di 1.500 milioni così ripartiti nelle annualità:
   300 milioni per il 2018;
   400 milioni per il 2019;
   400 milioni per il 2020;
   400 milioni per il 2021.

  632-ter. Con decreto del ministero delle Infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 632-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
*95. 6. Simonetti, Caparini, Guidesi, Invernizzi.

  Dopo il comma 632, aggiungere i seguenti:
  632-bis. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane con uno stanziamento di 1.500 milioni così ripartiti nelle annualità:
   300 milioni per il 2018;
   400 milioni per il 2019;
   400 milioni per il 2020;
   400 milioni per il 2021.

  632-ter. Con decreto del ministero delle Infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 632-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
*95. 12. Lorenzo Guerini, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Gasparini, Borghi, Nicoletti, De Menech, Cenni, Antezza, Bini, Rigoni, Tino Iannuzzi, Mariani, Mariano, Carra, Scuvera.

  Dopo il comma 632, aggiungere i seguenti:
  632-bis. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane con uno stanziamento di 1.500 milioni così ripartiti nelle annualità:
   300 milioni per il 2018;
   400 milioni per il 2019;
   400 milioni per il 2020;
   400 milioni per il 2021.
  632-ter. Con decreto del ministero delle Infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 632-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
*95. 16. Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 632, aggiungere i seguenti:
  632-bis. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane con uno stanziamento di 1.500 milioni così ripartiti nelle annualità:
   300 milioni per il 2018;
   400 milioni per il 2019;
   400 milioni per il 2020;
   400 milioni per il 2021.

  632-ter. Con decreto del ministero delle Infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 632-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
*95. 28. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Dopo il comma 632, aggiungere i seguenti:
  632-bis. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane con uno stanziamento di 1.500 milioni così ripartiti nelle annualità:
   300 milioni per il 2018;
   400 milioni per il 2019;
   400 milioni per il 2020;
   400 milioni per il 2021.

  632-ter. Con decreto del ministero delle Infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 632-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
*95. 31. Lavagno.

  Dopo il comma 633, inserire i seguenti:
  633-bis. Al fine di assicurare la copertura finanziaria
   a) di un piano di prevenzione dal rischio idrogeologico nelle Regioni del Centro-Nord,
   b) degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del «Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione» e non ancora finanziati,
   c) di interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia è autorizzata, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a stipulare operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma 632 che sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per una rata massima di 70 milioni di euro annui dal 2018 al 2033.

  633-ter. Gli interventi di cui al comma 633-bis, lettere a) e c), sono individuati, sulla base dei criteri di selezione definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata al programma di investimento.
95. 47. Braga, Mariani, Scuvera.

  Dopo il comma 633, inserire i seguenti:
  633-bis. Il termine del 30 giugno 2008 di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 è differito al 31 dicembre 2018. Le agevolazioni di cui al comma 4 del predetto decreto legislativo sono riconosciute nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2018. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 624 della presente legge.
95. 32. Tancredi.

AREA TEMATICA N. 95-bis.
(Fondo per la progettazione degli enti locali).

(ART. 1, commi 634-639)

  Dopo il comma 634 inserire i seguenti:
  634-bis. Allo scopo di favorire la ripresa degli investimenti e, l'adeguamento della dotazione infrastrutturale, è istituito, per gli anni 2018 e 2019, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la formazione dei funzionari e dei dipendenti pubblici, responsabili in materia di appalti, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019.
  634-ter. A valere sulle risorse di cui al comma 634-bis, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni rappresentative degli enti territoriali e locali, adotta un piano per il finanziamento di corsi di formazione di alto livello che le amministrazioni centrali, gli enti territoriali e locali organizzano per la professionalizzazione dei rispettivi funzionari e dipendenti responsabili in materia di appalti pubblici, al fine di promuovere una gestione più efficiente degli appalti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture e di prevenire l'insorgere di nuovo contenzioso, come prospettato nella raccomandazione (UE) 2017/1805 della Commissione europea.

  Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti modificazioni:
   voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
    2018: –3.000.000;
    2019: –6.000.000.
   voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
    2018: –2.000.000;
    2019: –4.000.000.
95-bis. 24. Mariani, Borghi, Braga, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Carra, Scuvera.

  Dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:
  639-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.
  639-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.
  639-quater. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.
  639-quinquies. L'accesso al presente fondo per le demolizioni delle opere abusive è, altresì consentito, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica e previa sottoscrizione di apporti protocolli di intesa sulle responsabilità di ciascun amministratore locale anche ai comuni che si trovano nelle condizioni di dissesto o pre-dissesto finanziario o che si trovano in gestione commissariale.
  639-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
95-bis. 21. Mannino, Realacci.

  Dopo il comma 639, aggiungere il seguente:
  639-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo periodo, le parole: «in costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e alle linee tramviarie ivi compreso il materiale rotabile» ed è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Il riparto delle predette risorse e dei successivi rifinanziamenti è effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
*95-bis. 32. La IX Commissione.

  Dopo il comma 639, aggiungere il seguente:
  639-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo periodo, le parole: «in costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e alle linee tramviarie ivi compreso il materiale rotabile» ed è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Il riparto delle predette risorse e dei successivi rifinanziamenti è effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
*95-bis. 31. Paola Bragantini, Arlotti.

AREA TEMATICA N. 95-ter.
(Tutela e valorizzazione del made in Italy).
(ART. 1, comma 640)

  Dopo il comma 640, aggiungere il seguente:
  640-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Gli effetti traslativi di cui al comma 4 si estendono ai corrispettivi derivanti da attribuzione di concessione sorti in data antecedente al 10 ottobre 2012, rateizzati ed esigibili successivamente alla predetta data, nonché alle situazioni debitorie relative a contributi ricevuti per progetti autostradali in concessione, non impiegate per il finanziamento delle relative opere. Sono fatti salvi i corrispettivi, ancorché rateizzati, già percepiti da Anas S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le posizioni debitorie, compensate da quelle creditorie, trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il trasferimento decorre dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti del predetto decreto interministeriale. A partire da tale data, ogni richiamo a “Anas S.p.A.” di cui all'articolo 52-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è da riferire a “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
  4-ter. All'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole “Il 21 per cento del predetto canone è corrisposto” con le seguenti “Una quota pari al 42 per cento del predetto canone, diminuita annualmente dell'1 per cento a partire dal 2018 è corrisposta”».

  Conseguentemente, al comma 632, sostituire il primo periodo con il seguente: Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 890 milioni di euro per l'anno 2018, di 1890 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033.
95-ter. 13. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 640, aggiungere i seguenti:
  640-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per le finalità di cui al comma 640-ter.
  640-ter. Le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma 640-bis, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
95-ter. 6. Scuvera, Rubinato, Benamati, Arlotti, Bargero, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Ginefra, Iacono, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Senaldi, Taranto, Tentori, Vico, Narduolo, Carra.

  Dopo il comma 640, aggiungere il seguente:
  640-bis. A decorrere dall'anno 2018 il Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 1, comma 202, lettera b) della legge 13 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 50 milioni di euro.

  Conseguentemente,
   al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300, con le parole: 7.585.300;
   alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –40.000.000;
   2019: –50.000.000;
   2020: –50.000.000.
95-ter. 2. La X Commissione.

  Dopo il comma 640, aggiungere il seguente:
  640-bis. Al fine di rafforzare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per le finalità di cui ai commi dal 2 al 6, dell'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*95-ter. 1. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 640, aggiungere il seguente:
  640-bis. Al fine di rafforzare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per le finalità di cui ai commi dal 2 al 6, dell'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*95-ter. 10. Sani, Catania, Mongiello, Cenni.

  Dopo il comma 640, aggiungere il seguente:
  640-bis. Al fine di promuovere il settore turistico italiano e di valorizzare la produzione del Made in Italy, attraverso il consumo e l'acquisto di prodotti tipici, all'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente detta Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
   i) alle parole: «Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea» sono premesse le seguenti: «A partire dal 1o luglio 2019»;
   ii) al primo periodo, le parole: «a lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «70 euro».

  Conseguentemente, la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politico economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di ulteriori 6,85 milioni di euro per il 2019, e di ulteriori 13,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.
95-ter. 9. Boccadutri.

AREA TEMATICA N. 96.
(Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività).
(ART. 1, commi 641-643)

  Dopo il comma 641 inserire i seguenti:
  641-bis. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) può sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento agli organismi gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero partecipati dalle medesime società quotate, la cui politica di investimento sia prevalentemente rivolta, anche in via alternativa:
   a) ad imprese con significativo potenziale di crescita nel proprio settore di attività e impegnate nel rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva;
   b) ad imprese attive nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali;
   c) alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante il sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione.
  641-ter. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede a valere sul livello massimo delle disponibilità che l'Inail può detenere presso le aziende di credito e Poste Italiane S.p.A. ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, emanato ai sensi dell'articolo 40, comma ottavo, della legge 30 marzo 1981, n. 119.
*96. 7. Tancredi, Vignali.

  Dopo il comma 641 inserire i seguenti:
  641-bis. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) può sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento agli organismi gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero partecipati dalle medesime società quotate, la cui politica di investimento sia prevalentemente rivolta, anche in via alternativa:
   a) ad imprese con significativo potenziale di crescita nel proprio settore di attività e impegnate nel rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva;
   b) ad imprese attive nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali;
   c) alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante il sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione.
  641-ter. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede a valere sul livello massimo delle disponibilità che l'Inail può detenere presso le aziende di credito e Poste Italiane S.p.A. ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, emanato ai sensi dell'articolo 40, comma ottavo, della legge 30 marzo 1981, n. 119.
*96. 16. Mariani, Sanga, Melilli.

  Dopo il comma 641 inserire i seguenti:
  641-bis. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) può sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento agli organismi gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero partecipati dalle medesime società quotate, la cui politica di investimento sia prevalentemente rivolta, anche in via alternativa:
   a) ad imprese con significativo potenziale di crescita nel proprio settore di attività e impegnate nel rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva;
   b) ad imprese attive nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali;
   c) alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante il sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione.
  641-ter. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede a valere sul livello massimo delle disponibilità che l'Inail può detenere presso le aziende di credito e Poste Italiane S.p.A. ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, emanato ai sensi dell'articolo 40, comma ottavo, della legge 30 marzo 1981, n. 119.
*96. 3. Fragomeli.

  Dopo il comma 641 inserire i seguenti:
  641-bis. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) può sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento agli organismi gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero partecipati dalle medesime società quotate, la cui politica di investimento sia prevalentemente rivolta, anche in via alternativa:
   a) ad imprese con significativo potenziale di crescita nel proprio settore di attività e impegnate nel rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva;
   b) ad imprese attive nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali;
   c) alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante il sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione.
  641-ter. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede a valere sul livello massimo delle disponibilità che l'Inail può detenere presso le aziende di credito e Poste Italiane S.p.A. ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, emanato ai sensi dell'articolo 40, comma ottavo, della legge 30 marzo 1981, n. 119.
*96. 17. Melilli.

  Al comma 642, dopo le parole l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, aggiungere le seguenti: anche nell'ambito di iniziative multilaterali quali Mission Innovation di cui l'Italia è parte, invece di;.
*96. 2. Palese.

  Al comma 642, dopo le parole l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, aggiungere le seguenti: anche nell'ambito di iniziative multilaterali quali Mission Innovation di cui l'Italia è parte, invece di;.
*96. 11. Galati.

  Al comma 642, dopo le parole l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, aggiungere le seguenti: anche nell'ambito di iniziative multilaterali quali Mission Innovation di cui l'Italia è parte, invece di;.
*96. 13. Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 642 inserire il seguente:
  642-bis. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, al fine di valorizzare il personale a qualunque titolo operante per lo svolgimento delle funzioni di ricerca, adegua le proprie politiche di trasferimento tecnologico alle indicazioni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dello sviluppo economico ed utilizza le proprie partecipate e quelle detenute dallo Stato eventualmente indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze per la costituzione di fondi di investimento per operare e facilitare il trasferimento tecnologico e l'avvio di nuove attività di impresa legate alle attività d'istituto. A tal fine il Consiglio Nazionale delle Ricerche sottoscrive quote di fondi mobiliari istituiti o da istituire dalle proprie partecipate e quelle di proprietà dello Stato eventualmente indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di accelerare l'inserimento tecnologico e valorizzare le risorse di cui al primo periodo.
96. 10. Boccadutri.

  Dopo il comma 643, aggiungere il seguente:
  643-bis. Alle concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate ai sensi dei decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 o dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto di concessione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –3.595.000;
   2019: –3.595.000;
   2020: –3.595.000.
*96. 8. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli, Cimbro, Prodani.

  Dopo il comma 643, aggiungere il seguente:
  643-bis. Alle concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate ai sensi dei decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 o dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto di concessione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –3.595.000;
   2019: –3.595.000;
   2020: –3.595.000.
*96. 9. Rampelli.

  Dopo il comma 643, aggiungere il seguente:
  643-bis. Alle concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate ai sensi dei decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 o dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto di concessione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –3.595.000;
   2019: –3.595.000;
   2020: –3.595.000.
*96. 14. Abrignani.

  Dopo il comma 643, aggiungere il seguente:
  643-bis. Alle concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate ai sensi dei decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 o dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto di concessione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –3.595.000;
   2019: –3.595.000;
   2020: –3.595.000.
*96. 5. Vignali.

  Dopo il comma 643, aggiungere i seguenti:
  643-bis. È istituito, a decorrere dall'anno 2018, un Fondo destinato al miglioramento dei servizi consolari con una dotazione annua di 96 milioni di euro, corrispondenti alla diminuzione delle risorse dovute dal 2008 ad oggi. Il Fondo è ripartito tramite distribuzione proporzionale ai consolati stessi in proporzione al numero di italiani residenti all'estero in ogni circoscrizione consolare.

  Conseguentemente
   al comma 632, sostituire le parole: 940 milioni di euro con le seguenti: 844 milioni di euro;
   alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: — 96.000.000;
   2020: — 96.000.000.
96. 18. Merlo, Borghese, Galati.

  Dopo il comma 643, inserire i seguenti:
  643-bis. Al fine di pervenire ad una piena e corretta attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e nel contempo consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quella delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge.
  643-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di comma 643-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
96. 12. Camani, Fanucci, Berlinghieri, Patrizia Maestri, De Girolamo, Cenni.

AREA TEMATICA N. 97
(Disciplina finanziaria e contabile della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

(ART. 1, comma 644)

  Al comma 644, aggiungere in fine, il seguente periodo: È fatto obbligo per la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e per le altre società televisive di stipulare contratti giornalistici per i dipendenti che compaiono in video e che effettuano interviste.
97. 14. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 644 inserire i seguenti:
  644-bis. All'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 42 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il primo periodo è sostituito con il seguente:
  «A decorrere dall'anno 2018, per i soggetti con un reddito familiare non superiore complessivamente a euro 923,07 per tredici mensilità, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa.».
  644-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 644-bis, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
97. 3. Caparini, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 644, inserire il seguente:
  644-bis. Il comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio, n. 177 – Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici – TUSMAR, è sostituito dal seguente: «3. Entro il primo gennaio di ciascun quinquennio, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento per i successivi cinque anni. In fase di prima applicazione, la scadenza del termine è il 15 aprile 2018. L'ammontare del canone netto spettante alla società concessionaria della fornitura del servizio deve consentire a questa di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti per adempiere gli specifici obblighi previsti nel contratto del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale. Per la determinazione del canone spettante alla concessionaria sono presi in considerazione: gli obblighi fissati nel contratto, l'ultimo bilancio trasmesso, il tasso di inflazione programmato, la quantità e la tipologia degli ascolti conseguite e quelle eventualmente previste nel contratto, i ricavi pubblicitari conseguiti e quelli prevedibili sulla base degli spazi vendibili. Per migliorare l'efficienza della gestione aziendale, una parte del canone netto può essere corrisposta, nell'esercizio successivo, in misura proporzionata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati, con le modalità indicate nel contratto di servizio. La ripartizione del gettito del canone deve essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.».
97. 40. Bonaccorsi, Orfini.

  Dopo il comma 644, inserire il seguente:
  644-bis. All'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sede di Bolzano, in relazione agli obblighi di legge specifici, svolge il ruolo di unità organizzativa e operativa con propria Direzione autonoma e le redazioni giornalistiche che operano all'interno di essa assumono responsabilità di testata. Gli eventuali ulteriori oneri rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano.».
  644-ter. Agli oneri derivanti dal comma 644-bis, valutati in 100.000 euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624.
97. 41. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

AREA TEMATICA N. 97-bis.
(Disposizioni in materia di certificato di agibilità per attività di spettacolo).
(ART. 1, comma 645)

  Al comma 645, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il presente articolo si applica anche agli accertamenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché a quelli precedenti per i quali non sia intervenuta sentenza definitiva di annullamento o conferma prima dell'entrata in vigore della presente norma.
97-bis. 4. Fauttilli.

AREA TEMATICA N. 98.
(Liquidazione patrimoni).

(ART. 1, commi 646-648)

  Dopo il comma 648, inserire seguenti:
  648-bis. La pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite dagli uffici dei tribunali competenti in materia di esecuzioni immobiliari, è assicurata mediante i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e attraverso i siti web, come previsto a legislazione vigente. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.
  648-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 648-bis è autorizzata la spesa 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000,000;
   2019; – 1.000.000;
   2020; – 1.000.000.
98. 6. Palese.

  Dopo comma 648, inserire il seguente:
  684-bis. Al fine di assicurare la trasparenza in materia di appalti, la pubblicità delle gare in caso di subappalto è assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti web, così come previsto dalla normativa vigente. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.
98. 5. Palese.

AREA TEMATICA N. 100.
(Strumenti di debito chirografario di secondo livello).
(ART. 1, commi 649-651)

  Sopprimere i commi da 649 a 651.
100. 2. Fregolent.

  Dopo il comma 649, aggiungere il seguente:
  649-bis. All'articolo 1260 del codice civile sostituire il secondo comma con il seguente: «È fatto divieto alle parti di escludere la cedibilità del credito per crediti inferiori a 100 mila euro». Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
100. 4. Sorial.

  Sostituire il comma 650 con il seguente:
  650. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 5-novies, dopo le parole: «investono prevalentemente in piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «e di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129»;
   b) all'articolo 30-bis, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in materia di investimenti» aggiungere le parole «nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies» e i commi 2 e 3 del medesimo articolo sono abrogati;
   c) all'articolo 31, comma 4, ultimo periodo sopprimere le parole: «All'Organismo» e aggiungere infine i seguenti periodi: «All'albo di cui al presente comma, nella sezione dei consulenti finanziari autonomi, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi, possono essere iscritti anche i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili, Sezione A. A tal fine l'organismo di cui al presente comma, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili, Sezione A devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. L'attività dell'organismo di cui al presente comma, anche nei rapporti con i terzi è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. È in ogni caso esclusa l'applicazione all'organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici»;
   d) all'articolo 50-quinquies, al comma 2, sono soppresse le parole: «rappresentativi di capitale»;
   e) dopo l'articolo 60-bis.4 è aggiunto il seguente: «Art. 60-bis.5. — (Strumenti di debito chirografario di secondo livello). — 1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica, l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario.»;
   f) all'articolo 100-ter, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal Codice Civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob e deve avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio.».
100. 7. Tancredi.

  Al comma 651 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sostituire le parole: 250.000 euro con le seguenti: 100.000 euro;
   b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, dopo il collocamento, non possono in ogni caso essere oggetto di circolazione tra investitori non qualificati o non professionali.
100. 11. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 651 aggiungere il seguente:
  651-bis. All'articolo 7.1, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole «gruppo bancario,» sono inserite le seguenti: «o di un intermediario finanziario autorizzato all'esercizio dell'attività di leasing finanziario e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario e»;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli atti aventi ad oggetto la costituzione ed il trasferimento a favore della società veicolo di diritti reali sui beni immobili di cui al presente comma non si applicano le nullità di cui agli articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Quando l'immobile ceduto si trova nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il cessionario presenta domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla conclusione del contratto di cessione.».
100. 17. Petrini, Abrignani, Pelillo.

  Dopo il comma 651, inserire il seguente:
  651-bis. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le mieto, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per un periodo di tre anni, anche frazionato, rinnovabile per una sola volta, il pagamento della quota capitale delle rate. Dopo la definizione dell'accordo le banche ed i soggetti autorizzati all'esercizio del credito sono tenuti ad indicare nei contratti di credito la facoltà e le condizioni della sospensione della quota capitale delle rate. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, l'applicazione delle misure di cui al presente comma fino al 31 dicembre 2027.
100. 14. Cariello, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Sibilia.

AREA TEMATICA N. 100-bis.
(Fondo di ristoro finanziario).
(ART. 1, commi 652-655)

  Dopo il comma 655, aggiungere i seguenti:
  655-bis. La rubrica del decreto-legge n. 99 del 2017 è sostituita con la seguente: «Disposizioni in materia di risoluzione della crisi delle banche in dissesto o soggette a rischio di dissesto».
  655-ter. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, di seguito denominato «decreto-legge n. 99 del 2017», è sostituito dal seguente: «1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale delle banche in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, di seguito denominate “Banche”, sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Gli esponenti degli organi di amministrazione e controllo delle Banche sono individuati mediante decreto tra persone di comprovata esperienza nel settore del diritto e della finanza».
  655-quater. Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 99 del 2017 sono abrogati.
  655-quinquies. L'articolo 4 del decreto-legge n. 99 del 2017 è sostituito dal seguente: «Art. 4. – (Interventi dello Stato). – 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua una due diligence di tutte le attività e le passività delle Banche. Ad esito della due diligence se le Banche necessitano di un ulteriore adeguamento ai requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, un aumento di capitale riservato agli enti pubblici della Repubblica. 3. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9-bis, con uno o più decreti concede la garanzia dello Stato sulle azioni di nuova emissione».
  655-sexies. All'articolo 5 del decreto-legge n. 99 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) le parole: «prevede che i commissari liquidatori procedano alla» sono sostituite dalle seguenti: «dispone la»;
    2) le parole: «e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4» sono soppresse;
    3) le parole da: «Alla cessione» fino alle parole: «l'articolo 3, comma 2» sono soppresse;
   b) al comma 2, le parole: «rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA, pari» sono sostituite dalle seguenti: «determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione»;
   c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Le maggiori entrate derivanti dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 del presente articolo sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1».

  655-septies. L'articolo 6 e l'articolo 7 del decreto-legge n. 99 del 2017 sono abrogati. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del periodo precedente sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 99 del 2017, come modificato dall'articolo 5 della presente legge.
  655-octies. All'articolo 9 del decreto-legge n. 99 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  1-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  1-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 1-bis e 1-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».

  655-novies. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge n. 99 del 2017, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: «Art. 9-bis. – (Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale riservato a enti pubblici). – 1. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, pari a 905 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 2. Le garanzie prestate, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, a valere sulle risorse disponibili di cui al comma 1 del presente articolo sono concesse in conformità alla normativa di settore».

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).
100-bis. 28. Ruocco, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.

  Sostituire il comma 652 con i seguenti:
  652. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di solidarietà di ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Le risorse del Fondo sono destinate al risarcimento del danno oggettivo subito dai risparmiatori derivante dalla violazione anche di uno solo degli obblighi di informazione, di diligenza, di correttezza e di trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, riscontrati nelle procedure attuate dalle banche per collocare a terzi i titoli azionari rappresentativi delle quote di partecipazione al capitale sociale delle stesse banche, aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione. Il danno è accertato da sentenza passata in giudicato o titolo equivalente o a seguito di procedimento speciale davanti all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie secondo criteri e modalità tali da assicurare , in ogni caso, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela ai sensi dell'articolo 128-bis, comma 2, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. La decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) relativa alle fattispecie di cui al presente comma è vincolante nel merito, e può essere oggetto di esecuzione forzata. Resta fermo il diritto del risparmiatore di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.
  652-bis. Entro il 30 marzo 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione relativa all'attuazione dei commi da 652 a 655 dell'articolo 1 della presente legge nella quale comunica il numero dei risparmiatori ristorati ai sensi del comma 652, delle risorse della dotazione del Fondo a tale scopo destinate nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del Fondo. Con la medesima relazione il Ministro dell'economia e delle finanze comunica l'ammontare stimato delle risorse destinate al ristoro degli azionisti aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell'anno 2020.

  Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
100-bis. 1. Rubinato.

  Al comma 652, primo periodo, sostituire le parole da: Nello stato di previsione fino a: aventi sede legale in Italia con le seguenti: Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di solidarietà di ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Le risorse del Fondo dovranno essere utilizzate per risarcire il danno oggettivo subito dai risparmiatori e accertato da sentenza passata in giudicato o titolo equivalente o a seguito di specifica istruttoria documentale eseguita in via amministrativa dall'ente/organismo all'uopo individuato. Il danno oggettivo dovrà derivare dalla violazione anche di uno solo degli obblighi di informazione, di diligenza, di correttezza e di trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riscontrati nelle procedure attuate dalle banche per collocare a terzi i titoli azionari rappresentativi delle quote di partecipazione al capitale sociale delle stesse banche, aventi sede legale in Italia.
*100-bis. 3. Busin.

  Al comma 652, primo periodo, sostituire le parole da: Nello stato di previsione fino a: aventi sede legale in Italia con le seguenti: Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di solidarietà di ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Le risorse del Fondo dovranno essere utilizzate per risarcire il danno oggettivo subito dai risparmiatori e accertato da sentenza passata in giudicato o titolo equivalente o a seguito di specifica istruttoria documentale eseguita in via amministrativa dall'ente/organismo all'uopo individuato. Il danno oggettivo dovrà derivare dalla violazione anche di uno solo degli obblighi di informazione, di diligenza, di correttezza e di trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riscontrati nelle procedure attuate dalle banche per collocare a terzi i titoli azionari rappresentativi delle quote di partecipazione al capitale sociale delle stesse banche, aventi sede legale in Italia.
*100-bis. 21. D'Incà, Villarosa, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia, Spessotto.

  Al comma 652, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: altro titolo equivalente aggiungere le seguenti: o che abbiano presentato istanza di ammissione al passivo ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, indi dopo il comma 655 aggiungere i seguenti:
  655-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 652, pari a 950 milioni di euro si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi da 655-ter a 655-sexies.
  655-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  655-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  655-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 655-ter e 655-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  655-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 655-ter e 655-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente al comma 41 la lettera b) è soppressa.
100-bis. 5. Villarosa, D'Incà, Ferraresi, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia, Spessotto, Busin.

  Al comma 652, primo periodo, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 65 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 40.000.000.
100-bis. 13. Zoggia, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Mognato, Busin.

  Al comma 652, primo periodo, sostituire le parole da: per l'erogazione di misure fino a: emessi da banche con le seguenti: Le risorse del fondo devono essere utilizzate per risarcire il danno oggettivo subito dai risparmiatori e accertato da sentenza passata in giudicato o titolo equivalente o a seguito di specifica istruttoria documentale eseguita in via amministrativa dall'ente/organismo all'uopo individuato. Il danno oggettivo deve derivare dalla violazione anche di uno solo degli obblighi di informazione, di diligenza, di correttezza e di trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riscontrati nelle procedure attuate dalle banche per collocare a terzi i titoli azionari rappresentativi delle quote di partecipazione al capitale sociale delle stesse banche.

  Conseguentemente, al comma 653, primo periodo, sostituire le parole: 180 giorni con le seguenti: 60 giorni.
100-bis. 4. Menorello, Secco, Vaccaro, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 652, aggiungere il seguente:
  652-bis. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7-quater è inserito il seguente:

«Art. 7-quinquies.
(Veicoli d'investimento alternativo).

  1. È istituita la forma d'investimento del Veicolo d'investimento alternativo (VIA), costituito nella forma di fondo comune di investimento o di società di capitali, finalizzata a porre in essere operazioni d'investimento in uno o più attivi finanziate attraverso l'emissione di quote, azioni o strumenti di debito.
  2. Il VIA è classificato e regolato come Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) alternativo. Ciascuna operazione di investimento posta in essere dal VIA è soggetta alle previsioni dell'articolo 3, commi 2, 2-bis e 2-ter. Il regolamento o lo statuto del VIA possono indicare le categorie di attivi ammessi.
  3. Il VIA può essere cessionario di crediti pecuniari, ivi inclusi crediti deteriorati, con applicazione delle previsioni dell'articolo 4 e 7.1. Ciascuna operazione di investimento è finanziata attraverso l'emissione di quote, azioni o titoli di debito, che possono generare diritti differenziati sugli interessi e sul capitale. Non è in ogni caso ammessa la possibilità di segmentazione o di subordinazione del rischio di credito associato. Ai titoli emessi dal VIA per finanziare le operazioni di investimento si applicano le previsioni dell'articolo 5.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto in particolare le condizioni di emissione di titoli di debito da parte del VIA.
100-bis. 17. Fregolent.

  Dopo il comma 655, aggiungere i seguenti:
  655-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 655-ter per «investitori» si intendono: la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, il coniuge, il suo convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.
  655-ter. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 344 è aggiunto il seguente:
  «344-bis. Ai benefici di cui al comma 343, nei limiti della disponibilità del Fondo, sono ammessi gli investitori non professionali, che hanno investito in obbligazioni subordinate ed azioni e che hanno subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione, collocamento, intermediazione di tali strumenti finanziari da parte di banche aventi sede legale in Italia, di succursali di banche extracomunitarie e di società preposte alla sottoscrizione, collocamento, intermediazione di strumenti finanziari. Dai benefici di cui al comma 343 sono esclusi agli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari dopo il 31 dicembre 2015. Sono esclusi altresì gli investitori che hanno avuto accesso a procedure di indennizzo forfettario o transazioni sui medesimi strumenti finanziari oggetto di richiesta di risarcimento. La facoltà di accesso al fondo è istituita tramite procedura Arbitrale semplificata determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il limite per la richiesta di rimborso è pari a 100 mila euro per ciascun investitore.».

  655-quater. All'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte infine le seguenti parole: «Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite della Guardia di finanza, monitora il corretto rispetto degli obblighi previsti dal medesimo regolamento».
  655-quinquies. Al Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono destinati 100 milioni di euro.
  655-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 655-bis a 655-quinquies, pari a 1 miliardo di euro, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, per un importo pari a euro 100.000.000 a decorrere dall'anno 2018.
100-bis. 30. Pesco, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia, Spessotto.

  Dopo il comma 655, aggiungere i seguenti:
  655-bis. A valere sulle risorse del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Fondo per le vittime di frodi finanziarie di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), presso il Ministero dell'economia e delle finanze sono rimborsate le somme indebitamente pagate da mutuatari a banche in fase di estinzione anticipata di contratti di mutuo in euro indicizzati in valuta estera, o di contratti di mutuo in valuta estera, in violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nei contratti di mutuo e nella prestazione di servizi finanziari e in violazione delle disposizioni dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario) in materia di surrogazione e portabilità nei contratti di finanziamento, con espresso diritto di surroga dello Stato, fino a concorrenza di tali somme rimborsate, nei diritti dei mutuatari verso le citate Banche, fermo restando il diritto dei mutuatari al risarcimento del danno per responsabilità aggravata delle banche medesime.
  655-ter. L'ammontare delle somme di cui al comma 655-bis è accertato da sentenza passata in giudicato o titolo equivalente o a seguito di procedimento speciale davanti all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie secondo criteri e modalità tali da assicurare, in ogni caso, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela ai sensi dell'articolo 128-bis, comma 2, del t.u.b. La decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) relativa alle fattispecie di cui al comma 655-bis è vincolante nel merito, e può essere oggetto di esecuzione forzata. Resta fermo il diritto del mutuatario di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.
  655-quater. Entro il 30 giugno 2018 il Ministro dell'economia e delle finanze sottoscrive un protocollo d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana, sentiti l'Associazione per la tutela dei consumatori finanziari (Tu.con.fin) e le associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare – in breve tempo e con semplici ed essenziali adempimenti – la surrogazione dei contratti di mutuo in euro indicizzati in valuta estera, o mutui in valuta estera, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario), alle condizioni stipulate tra il mutuatario e l'intermediario subentrante, per l'importo residuo corrispondente al solo valore in euro, indicato nel piano di ammortamento, quale risulta dopo il saldo dell'ultima rata pagata dal mutuatario, senza l'applicazione di rivalutazioni, penali o altri oneri di qualsiasi natura da parte della banca cedente o cessionaria.
100-bis. 32. Rubinato.

  Dopo il comma 655 inserire i seguenti:
  655-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro per l'erogazione, nei limiti delle risorse del medesimo Fondo, di misure di ristoro in favore dei risparmiatori che subiscono un danno ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dalle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione ed al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie. Le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Fondo sono fornite dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie mediante il versamento di un contributo straordinario il cui importo è determinato dalla Banca d'Italia.
  655-ter. Il Fondo di cui al precedente comma 655-bis, a seguito dell'erogazione delle misure di ristoro, può rivalersi sugli esponenti degli organi di amministrazione e controllo responsabili del danno ingiusto.
  655-quater. Gli esponenti degli organi di amministrazione e controllo ed i dirigenti delle banche aventi sede legale in Italia e delle banche extracomunitarie sono tenuti a versare il 30 per cento dei propri emolumenti al Fondo di cui al comma 655-bis. Tali somme sono bloccate per un periodo minimo di 5 anni a titolo di garanzia per l'eventuale rivalsa posta in essere ai sensi del precedente comma 655-ter.
100-bis. 33. Villarosa, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia, Spessotto.

  Dopo il comma 655, aggiungere il seguente:
  655-bis. Nell'ambito delle misure in favore dei risparmiatori, su richiesta dei possessori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti, le azioni o obbligazioni subordinate emesse da Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio-Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A., possedute alla data del 22 novembre 2015, ovvero emesse da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca, possedute dai predetti risparmiatori alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, se ancora in possesso dei predetti risparmiatori, sono convertite, a titolo gratuito, in diritti di opzione per la sottoscrizione di nuove azioni da esercitare in occasione dell'aumento di capitale delle banche succedute agli emittenti di cui al presente comma. I diritti di opzione incorporano uno sconto non inferiore al 25 per cento del valore delle azioni fissato in occasione dell'aumento di capitale, e sono assegnati a ciascun risparmiatore che ne faccia richiesta entro il 30 giugno 2018 per un ammontare corrispondente all'entità del credito vantato o del valore dei titoli azionari di cui al primo periodo del presente comma. La richiesta di assegnazione dei diritti di opzione di cui al presente comma può essere esercitata anche dagli eredi dei risparmiatori di cui al primo periodo in via parziaria e per l'entità della rispettiva quota ereditaria, ovvero dal coniuge, dal convivente o dai parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento per atto tra vivi. L'assegnazione dei diritti di opzione di cui al presente comma è subordinata alla rinuncia incondizionata alle procedure giudiziali o arbitrali in corso o attivabili dagli interessati, con compensazione integrale delle spese tra le parti.
100-bis. 41. Brunetta, Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo, Giacomoni, Sandra Savino, Busin.

AREA TEMATICA N. 101-bis.
(Modifiche alla legge n. 394 del 1991 «Parco Delta del Po»).
(ART. 1, commi 658-661)

  Al comma 658, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 661.
*101-bis. 1. Busin, Grimoldi, Castiello, Guidesi.

  Al comma 658, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 661.
*101-bis. 2. Benedetti, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Al comma 658, lettera b), sostituire il numero 1 con il seguente:
  1) La lettera g) è sostituita dalla seguente:
   g) Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli – Capo di Leuca.
101-bis. 4. Capone, Massa.

  Dopo il comma 658, aggiungere i seguenti:
  658-bis. Dopo l'articolo 614 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:
  Art. 614-bis. – Fondo per l'attribuzione di compensi per il personale civile del Ministero della difesa – 1. In relazione alla peculiarità del personale civile contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, e istituito un fondo da ripartire attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa volto a prevedere compensi per il supporto fornito alle attività delle Forze armate in tema di difesa e sicurezza nazionale. La relativa dotazione finanziaria è pari a 21 milioni di euro annui per il triennio 2018-2019.
  658-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede, per il triennio 2018-2020, mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –21.000.000;
   2019: –21.000.000;
   2020: –21.000.000.
101-bis. 8. Duranti, Melilla, Capodicasa, Albini, Cimbro, Marcon, Pastorino.

AREA TEMATICA N. 101-ter.
(Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991 «Parco del Matese e Parco di Portofino»).
(ART. 1, commi 662-664)

  Dopo il comma 664, aggiungere il seguente:
  664-bis. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente, al finanziamento delle attività previste dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
101-ter. 8. Borghi, Realacci, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo il comma 664, aggiungere il seguente:
  664-bis. Alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate con atto formale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla scadenza prevista nell'atto di concessione.
101-ter. 9. Matteo Bragantini, Prataviera, Galati.

  Dopo il comma 665, aggiungere il seguente:
  665-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.
*101-ter. 6. La II Commissione.

  Dopo il comma 665, aggiungere il seguente:
  665-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.
*101-ter. 5. Giuseppe Guerini.

AREA TEMATICA N. 101-quater.
(Proroghe di termini previsti da norme di legge).

(ART. 1, commi 665-678)

  Dopo il comma 665, aggiungere il seguente:
  All'articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2018».
101-quater. 98. Pastorino, Marcon, Paglia, Melilla.

  Al comma 666, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) Al fine di incrementare il ricorso alla misura del ritorno volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è previsto l'avvio, in via sperimentale, di un «Piano Nazionale la realizzazione di interventi di RVA comprensivi di misure di reintegrazione e di reinserimento dei rimpatriati nel paese di origine». Tale piano prevede l'istituzione fino ad un massimo di trenta sportelli comunali che svolgano, in concorso con le associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e in accordo con Prefetture, Questure e con le organizzazioni internazionali, attività informativa, di supporto, di orientamento, assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi di RVA esistenti; la formazione ad hoc di personale interno; l'informazione sui progetti che prevedano, in partenariato, la reintegrazione nei paesi di origine dei destinatari delle misure di RVA. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'interno stabiliscono le linee guida e le modalità di attuazione del suddetto Piano. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente lettera, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2018, a 1.500.000 euro per l'anno 2019 e a 1.500.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
101-quater. 195. Misiani, Giulietti, Carnevali.

  Al comma 666, lettera f), dopo le parole: le graduatorie vigenti aggiungere le seguenti: al 31 dicembre 2017.
*101-quater. 262. Carrescia.

  Al comma 666, lettera f), dopo le parole: le graduatorie vigenti aggiungere le seguenti: al 31 dicembre 2017.
*101-quater. 150. Fucci, Latronico, Distaso.

  Al comma 666, lettera f), dopo le parole: le graduatorie vigenti aggiungere le seguenti: al 31 dicembre 2017.
*101-quater. 268. Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 666, alla lettera g), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «ad eccezione della» con la seguente: «la»;
   b) sostituire le parole: «all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e comunque non oltre il» con la seguente: «al».*
**101-quater. 245. La I Commissione.

  Al comma 666, alla lettera g), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «ad eccezione della» con la seguente: «la»;
   b) sostituire le parole: «all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e comunque non oltre il» con la seguente: «al».
**101-quater. 194. Fabbri, Fiano, Baruffi, Orfini, Lodolini, Cenni.

  Al comma 666, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   «g-bis) Al fine di garantire la copertura delle relative vacanze d'organico senza ulteriori aggravi per il bilancio pubblico, la validità della graduatoria del concorso interno per l'ammissione al 22o corso trimestrale di 720 allievi vice brigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri è prorogata sino al 31 dicembre 2018.».
101-quater. 285. Petrenga, Rampelli.

  Al comma 666, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) all'articolo 7, comma 9-duodecies, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
101-quater. 241. Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 666, aggiungere il seguente:
  666-bis. In attesa della revisione delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in coerenza con le disposizioni costituzionali in materia di comuni, province e città metropolitane, gli organi di governo delle province sono prorogati fino alla determinazione della nuova disciplina sugli organi e sul loro sistema di elezione e comunque non oltre 18 mesi dalla loro decadenza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 65, della stessa legge.
101-quater. 138. Melilli.

  Dopo il comma 666, aggiungere il seguente:
  666-bis. Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 per l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 4 della legge 11 novembre 2017, n. 165, e per l'implementazione dei sistemi informativi a supporto dei nuovi adempimenti degli uffici elettorali e per la trasmissione in formato elettronico alle Camere di tutti i dati necessari per la proclamazione degli eletti, e, anche in considerazione dei termini connessi alla nuova determinazione dei collegi elettorali in attuazione dell'articolo 3 della legge 11 novembre 2017, n. 165, per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ridotto ad un quarto. Per liste di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, richiamato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, o di cui all'articolo 2, comma 36, della legge n. 52 del 2015 e successive modificazioni, e per le liste ad esse collegate ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali è presentata separatamente dalla lista dei candidati nel collegio plurinominale, con la sola sottoscrizione di cui al comma 1-bis, secondo periodo, del medesimo articolo 18-bis.
  666-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2018.
101-quater. 72. Ferrari.

  Al comma 667, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, l'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo previgente al decreto legislativo 3 agosto 2017 n. 129, e i relativi provvedimenti di attuazione, continuano ad applicarsi fino all'applicazione delle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) n. 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, da attuarsi secondo i criteri previsti dall'articolo 5 della legge di delegazione europea 2016-2017, legge 25 ottobre 2017, n. 163.
*101-quater. 131. Sottanelli, Galati.

  Al comma 667, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, l'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo previgente al decreto legislativo 3 agosto 2017 n. 129, e i relativi provvedimenti di attuazione, continuano ad applicarsi fino all'applicazione delle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) n. 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, da attuarsi secondo i criteri previsti dall'articolo 5 della legge di delegazione europea 2016-2017, legge 25 ottobre 2017, n. 163.
*101-quater. 114. Fusilli, Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 667, aggiungere i seguenti:
  667-bis. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la seguente proroga di termini:
   all'articolo 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 6 le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio 2018»;
   2) al comma 9 le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio 2018».

  667-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
101-quater. 230. Santerini.

  Dopo il comma 667, aggiungere il seguente:
  667-bis. Nelle more dell'adeguamento della legislazione nazionale relativa alla «attività di commercio su aree pubbliche» ai principi fissati con direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, il termine di durata delle concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2016 è prorogato fino al 31 dicembre 2023.
101-quater. 67. Della Valle, Crippa, Vallascas, Da Villa, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 668, è aggiunto il seguente:
  668-bis. In considerazione delle nuove competenze e funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento alla aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, al monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, al completamento della riforma del bilancio, nonché al potenziamento delle attività di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo delle entrate e della spesa e all'armonizzazione dei bilanci pubblici, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze può coprire, per il 2018, le proprie carenze nei profili professionali di terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2018, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1o gennaio 2010; nonché procedere, anche all'inquadramento nell'area superiore, del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*101-quater. 271. Tancredi.

  Dopo il comma 668, è aggiunto il seguente:
  668-bis. In considerazione delle nuove competenze e funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento alla aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, al monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, al completamento della riforma del bilancio, nonché al potenziamento delle attività di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo delle entrate e della spesa e all'armonizzazione dei bilanci pubblici, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze può coprire, per il 2018, le proprie carenze nei profili professionali di terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2018, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1o gennaio 2010; nonché procedere, anche all'inquadramento nell'area superiore, del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*101-quater. 34. Giulietti.

  Dopo il comma 668, è aggiunto il seguente:
  668-bis. In considerazione delle nuove competenze e funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento alla aggregazione e centralizzazione degli acquisti pubblici, al monitoraggio, indirizzo e coordinamento delle partecipazioni pubbliche, al completamento della riforma del bilancio, nonché al potenziamento delle attività di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo delle entrate e della spesa e all'armonizzazione dei bilanci pubblici, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze può coprire, per il 2018, le proprie carenze nei profili professionali di terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2018, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1o gennaio 2010; nonché procedere, anche all'inquadramento nell'area superiore, del personale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*101-quater. 305. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 668, aggiungere il seguente:
  668-bis. Il comma 8, dell'articolo 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente: «8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2023 e non ancora oggetto di procedure di selezione pubblica concluse, è prorogato fino a tale data. Fino alla medesima data a tali concessioni si applica il rinnovo automatico annuale con il pagamento dei diritti di istruttoria pari a 16 euro annui per concessione. Nelle more del complessivo riordino della disciplina in materia di concessioni di commercio su aree pubbliche sono fatti salvi gli effetti delle procedure di selezione concluse e sono sospese le procedure di selezione pubblica già avviate dalle amministrazioni competenti ma non ancora concluse».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
101-quater. 27. Allasia, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 668 aggiungere il seguente:
  668-bis. All'articolo 19-terdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 1, alle lettere a) e b), le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro».
101-quater. 223. Russo, Santelli, Occhiuto.

  Al comma 669, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   « b-bis) Il comma 3) dell'articolo 17 della legge 30 ottobre 2014 n. 161, è sostituito dal seguente:
  «3) La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o giugno 2019.
101-quater. 289. Prestigiacomo, Alberto Giorgetti, Elvira Savino, Laffranco.

  Al comma 669, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   « b-bis) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modifiche:

  1) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.»

  2) all'articolo 3:
   a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224».»
*101-quater. 31. Guidesi, Saltamartini, Allasia, Busin, Simonetti, Molteni, Pagano.

  Al comma 669, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   « b-bis) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:

  1) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.»

  2) all'articolo 3:
   a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224».»
*101-quater. 62. Vignali.

  Al comma 669, aggiungere in fine, la seguente lettera:
   b-bis) Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono aggiunti seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.»
    2) all'articolo 3:
     a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. 1 termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224.».
*101-quater. 76. Locatelli, Pastorelli, Marzano.

  Al comma 669, aggiungere in fine, la seguente lettera:
   b-bis) Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono aggiunti seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.»
    2) all'articolo 3:
     a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. 1 termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224.».
*101-quater. 79. Pastorino, Marcon.

  Al comma 669, aggiungere in fine, la seguente lettera:
   b-bis) Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono aggiunti seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.»
    2) all'articolo 3:
     a)
al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. 1 termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224.».
*101-quater. 132. Lodolini.

  Al comma 669, aggiungere in fine, la seguente lettera:
   b-bis) Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.»
    2) all'articolo 3:
     a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224.».
*101-quater. 41. Castricone.

  Al comma 669, aggiungere in fine, la seguente lettera:
   b-bis) Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.»
    2) all'articolo 3:
     a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. 1 termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224.».
*101-quater. 167. De Mita.

  Al comma 669, aggiungere in fine, la seguente lettera:
   b-bis) Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono aggiunti seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.»
    2) all'articolo 3:
     a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. 1 termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224.».
*101-quater. 288. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Al comma 669, aggiungere in fine, la seguente lettera:
   b-bis) Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono aggiunti seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.»
    2) all'articolo 3:
     a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. 1 termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224.».
*101-quater. 151. Carra, Cenni.

  Al comma 669, aggiungere in fine, la seguente lettera:
   b-bis) Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono aggiunti seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.»
    2) all'articolo 3:
     a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. 1 termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224.».
*101-quater. 171. Bini, Fregolent, Rubinato, Antezza, Vico.

  Al comma 669, aggiungere in fine, la seguente lettera:
   b-bis) Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono aggiunti seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.»
    2) all'articolo 3:
     a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. 1 termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224.».
*101-quater. 123. Falcone.

  Al comma 669 aggiungere infine la seguente lettera:
   b-bis) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni».
    2) all'articolo 3:
     a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registra delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224.».
* 101-quater. 120. Nastri.

  Al comma 669 aggiungere infine la seguente lettera:
   b-bis) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni».
    2) all'articolo 3:
     a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registra delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224.».
* 101-quater. 101. Oliaro, Galgano.

  Al comma 669 aggiungere infine la seguente lettera:
   b-bis) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni».
    2) all'articolo 3:
     a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registra delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224.».
* 101-quater. 122. Romanini, Patrizia Maestri.

  Al comma 669 aggiungere infine la seguente lettera:
   b-bis) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni».
    2) all'articolo 3:
     a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registra delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224.».
* 101-quater. 145. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 669 aggiungere infine la seguente lettera:
   b-bis)
alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni».
    2) all'articolo 3:
     a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registra delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224.».
* 101-quater. 144. Vico.

  Al comma 669 aggiungere infine la seguente lettera:
   b-bis) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni».
    2) all'articolo 3:
     a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registra delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224.».
*101-quater. 172. Basso, Giacobbe, Tullo.

  Al comma 669 aggiungere infine la seguente lettera:
   b-bis) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni».
    2) all'articolo 3:
     a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registra delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224.».
*101-quater. 182. Capezzone, Latronico.

  Al comma 669 aggiungere infine la seguente lettera:
   b-bis) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Entro il 1o luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai princìpi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
  1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni».
    2) all'articolo 3:
     a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;
     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registra delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224.».
*101-quater. 164. Taricco.

  Dopo il comma 669, aggiungere il seguente:
  669-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2019»;
   b) al comma 1-bis le parole: «15 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2019».
101-quater. 190. Vito.

  Dopo il comma 669, aggiungere il seguente:
  669-bis. Nelle more della revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, dal 1o gennaio 2018 alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi si applicano le misure unitarie di canone previste dall'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni.
  A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'importo annuo dei canoni dovuti a corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00.
101-quater. 219. Bergamini.

  Dopo il comma 669, aggiungere il seguente:
  669-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 732, le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono soppresse e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017»;
   b) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2018».
* 101-quater. 50. Gianluca Pini.

  Dopo il comma 669, aggiungere il seguente:
  669-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 732, le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono soppresse e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017»;
   b) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2018».
* 101-quater. 220. Bergamini.

  Dopo il comma 670, aggiungere il seguente:
  670-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2018,» e all'ultimo periodo le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2018»;
   b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «31 dicembre 2018».
101-quater. 264. Carrescia, Marchetti, Preziosi, Borghi, Cominelli, Giovanna Sanna, Morani, Donati, Dallai, Iori, Venittelli, Ascani, Gadda, Manfredi, Crimì, Senaldi.

  Al comma 671, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 3.
101-quater. 100. Catalano, Mucci, Oliaro, Galgano, Monchiero.

  Dopo il comma 671, aggiungere il seguente:
  671-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma 671-bis, pari a 5 milioni di euro anche a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.
*101-quater. 78. Locatelli, Pastorelli, Marzano.

  Dopo il comma 671, aggiungere il seguente:
  671-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma 671-bis, pari a 5 milioni di euro anche a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.
*101-quater. 279. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 671, inserire il seguente:
  671-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano».
**101-quater. 146. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 671, inserire il seguente:
  671-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano».
**101-quater. 152. Carra.

  Dopo il comma 671 inserire il seguente:
  671-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano».
**101-quater. 292. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Dopo il comma 671 inserire il seguente:
  671-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano».
**101-quater. 121. Cani.

  Dopo il comma 671 inserire il seguente:
  671-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano».
**101-quater. 161. Realacci, Borghi.

  Dopo il comma 671 inserire il seguente:
  671-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano».
**101-quater. 48. Castricone, Melilla.

  Dopo il comma 671 inserire il seguente:
  671-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano».
**101-quater. 175. Bini, Fregolent, Rubinato, Antezza, Vico.

  Dopo il comma 671 inserire il seguente:
  671-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano».
**101-quater. 183. Capezzone, Latronico.

  Dopo il comma 671 inserire il seguente:
  671-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano».
**101-quater. 118. Romanini, Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 671 inserire il seguente:
  671-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano».
**101-quater. 174. De Mita.

  Dopo il comma 671 inserire il seguente:
  671-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano».
**101-quater. 173. Basso, Giacobbe, Tullo.

  Dopo il comma 671 inserire il seguente:
  671-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano».
**101-quater. 63. Vignali.

  Dopo il comma 671 inserire il seguente:
  671-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano».
**101-quater. 133. Lodolini.

  Dopo il comma 671 inserire il seguente:
  671-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano».
**101-quater. 126. Falcone.

  Dopo il comma 671 inserire il seguente:
  671-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano».
**101-quater. 102. Oliaro, Galgano.

  Dopo il comma 671 inserire il seguente:
  671-bis. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano».
**101-quater. 124. Nastri.

  Dopo il comma 671, aggiungere il seguente:
  671-bis. Nelle materie concernenti il trasporto pubblico locale, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 2, lettera d), le parole: «30 settembre 2017» sono sostitute dalle seguenti: «31 marzo 2018».
*101-quater. 52. Guidesi.

  Dopo il comma 671, aggiungere il seguente:
  671-bis. Nelle materie concernenti il trasporto pubblico locale è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 2, lettera d), le parole: «30 settembre 2017» sono sostitute dalle seguenti: «31 marzo 2018».
*101-quater. 260. Bruno Bossio.

  Dopo il comma 672, aggiungere in fine il seguente periodo: all'articolo 3 comma 3-bis del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014 n. 164, è prorogato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'effettiva disponibilità delle risorse, nel caso in cui vi siano giudizi pendenti o procedimenti di esproprio non conclusi.
**101-quater. 149. Tartaglione, Tino Iannuzzi, Impegno, Famiglietti.

  Dopo il comma 672, aggiungere in fine il seguente periodo: all'articolo 3 comma 3-bis del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014 n. 164, è prorogato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'effettiva disponibilità delle risorse, nel caso in cui vi siano giudizi pendenti o procedimenti di esproprio non conclusi.
**101-quater. 110. Pastorelli, Locatelli, Marzano.

  Dopo il comma 672, aggiungere il seguente:
  All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   2) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2018».
101-quater. 251. Famiglietti.

  Al comma 673, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) al decreto legislativo n. 178 del 2012, articolo 5, comma 6, le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

  Conseguentemente, è abrogato il decreto ministeriale emanato dal Ministero della Difesa il 9 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2017, n. 163, riguardante la «Determinazione della data dalla quale il personale del Corpo militare in servizio attivo, collocato nel contingente di cui al medesimo articolo 5, comma 6, transita nel ruolo civile dell'Ente strumentale della CRI e diviene soggetto alle misure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.»
101-quater. 192. Palmizio.

  Sostituire il comma 674 con il seguente:
  674. Le disposizioni di cui agli articoli 25, comma 1, lettera c) e 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in materia di acquisizione dell'informazione e della documentazione antimafia per i terreni agricoli, sono prorogate al 31 dicembre 2018 per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo superiore a 25.000 euro e al 31 dicembre 2019 per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro. Le suddette proroghe non si applicano in caso di acquisizione dei certificati antimafia per la partecipazione a bandi per la concessione di terreni agricoli pubblici.
*101-quater. 3. La XIII Commissione.

  Sostituire il comma 674 con il seguente:
  674. Le disposizioni di cui agli articoli 25, comma 1, lettera c) e 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in materia di acquisizione dell'informazione e della documentazione antimafia per i terreni agricoli, sono prorogate al 31 dicembre 2018 per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo superiore a 25.000 euro e al 31 dicembre 2019 per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro. Le suddette proroghe non si applicano in caso di acquisizione dei certificati antimafia per la partecipazione a bandi per la concessione di terreni agricoli pubblici.
*101-quater. 246. Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 674, dopo le parole: le disposizioni di cui all'articolo aggiungere le seguenti: 25, comma 1, lettera c) e di cui all'articolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: dell'informazione con le seguenti: della documentazione.
101-quater. 4. La XIII Commissione.

  Al comma 674, dopo le parole: le disposizioni di cui all'articolo, aggiungere le seguenti: 25, comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis e di cui all'articolo.
*101-quater. 5. La XIII Commissione.

  Al comma 674, dopo le parole: le disposizioni di cui all'articolo, aggiungere le seguenti: 25, comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis e di cui all'articolo.
*101-quater. 160. Fiorio, Romanini, Cenni.

  Al comma 674, sostituire le parole: non superiore a 25.000 euro, con le seguenti: non superiore a 50.000 euro.
**101-quater. 6. La XIII Commissione.

  Al comma 674, sostituire le parole: non superiore a 25.000 euro, con le seguenti: non superiore a 50.000 euro.
**101-quater. 155. Fiorio, Romanini, Cenni.

  Dopo il comma 674, aggiungere il seguente:
  674-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), e all'articolo 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, è differita al 20 novembre 2018.
*101-quater. 7. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 674, aggiungere il seguente:
  674-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), e all'articolo 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, è differita al 20 novembre 2018.
*101-quater. 158. Fiorio, Romanini, Cenni.

  Dopo il comma 674, aggiungere il seguente:
  674-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 20 novembre 2017.
*101-quater. 8. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 674, aggiungere il seguente:
  674-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 20 novembre 2017.
*101-quater. 159. Fiorio, Romanini, Cenni.

  Al comma 676, lettera a), sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: alla data di approvazione della presente disposizione.
101-quater. 43. Ciprini, Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Al comma 676, lettera a), sostituire le parole: di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 31 dicembre 2017.
* 101-quater. 10. La XI Commissione.

  Al comma 676, lettera a), sostituire le parole: di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 31 dicembre 2017.
* 101-quater. 13. Saltamartini, Guidesi, Simonetti.

  Al comma 676, lettera a), sostituire le parole: di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 31 dicembre 2017.
* 101-quater. 107. D'Alia.

  Al comma 676, lettera a), sostituire le parole: di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 31 dicembre 2017.
* 101-quater. 113. Latronico.

  Al comma 676, lettera a), sostituire le parole: di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 31 dicembre 2017.
* 101-quater. 115. Marroni.

  Al comma 676, lettera a), sostituire le parole: di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 31 dicembre 2017.
* 101-quater. 129. Gasparini, Carrescia.

  Al comma 676, lettera a), sostituire le parole: di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 31 dicembre 2017.
* 101-quater. 140. Rizzetto.

  Al comma 676, lettera a), sostituire le parole: di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: del 31 dicembre 2017.
* 101-quater. 272. Paris, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Rostellato, Rotta, Tinagli, Marroni.

  Al comma 676, lettera d), dopo il capoverso 2) aggiungere il seguente:
   2-bis) al comma 2-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, modificativo dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque». Contestualmente, all'articolo 46, comma 3, della medesima legge n. 247 del 2012 le parole: «diritto comunitario ed internazionale privato» sono sostituite dalle seguenti: «diritto dell'Unione Europea, diritto internazionale privato».
101-quater. 99. Menorello, Vaccaro, Catalano, Monchiero.

  Al comma 676, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) i dipendenti assunti dall'Amministrazione Centrale dello Stato in deroga al divieto di assunzioni secondo la disposizione «fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità», muniti di laurea e di master universitario, che, alla data, di pubblicazione della presente legge, abbiano maturato 5 anni di servizio in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, con decorrenza dal 1o gennaio 2018, accedono alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, a condizione che nell'Amministrazione presso la quale sono stati assunti o prestano servizio siano disponibili posti per incarichi dirigenziali di II fascia per il conferimento dell'incarico, ancorché ricoperti con incarico ad interim da dirigente titolare di altro incarico, o conferiti a personale non avente qualifica dirigenziale.
101-quater. 258. Chiarelli.

  Al comma 676, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019».
*101-quater. 9. La XI Commissione.

  Al comma 676, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019».
*101-quater. 274. Paris, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Rostellato, Rotta, Tinagli.

  Dopo il comma 676, aggiungere il seguente:
  676-bis. Al fine di preservare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica e tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile, il termine per il collocamento a riposo dei magistrati della Corte medesima in servizio alla data del 1o dicembre 2017 e collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 è prorogato fino all'effettiva immissione in ruolo dei nuovi magistrati nominati all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in gazzetta ufficiale della presente legge.
101-quater. 293. Prestigiacomo, Polidori.

  Dopo il comma 676, aggiungere il seguente:
  676-bis. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 3 ottobre 2017 conservano la propria efficacia.
101-quater. 47. Chimienti, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 676, aggiungere il seguente:
  676-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette».
101-quater. 205. Sisto.

  Dopo il comma 676, aggiungere il seguente:
  676-bis. Il termine di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2016, n. 225 è prorogato al 30 settembre 2018.
101-quater. 12. Russo.

  Dopo il comma 678, aggiungere il seguente:
  678-bis. Per le esigenze di funzionalità delle sedi delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, il termine di cui all'articolo 2, comma 2-bis, decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», è ulteriormente prorogato al 13 settembre 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2018: –8.000.000;
   2019: –8.000.000;
   2020 e successivi: –8.000.000.
*101-quater. 236. La II Commissione.

  Dopo il comma 678, aggiungere il seguente:
  678-bis. Per le esigenze di funzionalità delle sedi delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, il termine di cui all'articolo 2, comma 2-bis, decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», è ulteriormente prorogato al 13 settembre 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2018: –8.000.000;
   2019: –8.000.000;
   2020 e successivi: –8.000.000.
*101-quater. 96. Marotta, D'Alia.

  Dopo il comma 678, aggiungere il seguente:
  678-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018 e a tal fine è autorizzata la spesa di 5.807.509 di euro per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.
101-quater. 235. La II Commissione.

  Dopo il comma 678 aggiungere il seguente:
  678-bis. All'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per i successivi trentasei mesi» sono sostituite dalle parole: «sino al 31 dicembre 2032».
101-quater. 53. Castricone, Tancredi, Amato, Vacca, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 669, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   « b-bis) all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole «sino al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2018», e le parole «entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2018».
101-quater. 75. Cinzia Maria Fontana.

AREA TEMATICA N. 101-quinquies.
(Fondo casa).
(ART. 1, comma 679)

  Dopo il comma 679, aggiungere il seguente:
  679-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, nonché all'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2019».
*101-quinquies. 2. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 679, inserire il seguente:
  679-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, nonché all'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2019».
*101-quinquies. 4. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.

  Dopo il comma 679, aggiungere il seguente:
  679-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, nonché all'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2019».
*101-quinquies. 10. Mongiello, Antezza.

AREA TEMATICA N. 101-sexies.
(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano).
(ART. 1, comma 680)

  Dopo il comma 680, aggiungere il seguente:
  680-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8-bis:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «degli enti territoriali» sono aggiunte le seguenti: «e di altri immobili di proprietà del demanio dello Stato»;
    2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli immobili di tipo residenziale in uso al Ministero della difesa acquisiti dai citati fondi ai sensi del presente comma contribuiscono al raggiungimento della quota minima di alloggi da alienare fissata dal comma 3, dell'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, i relativi introiti, sono destinati alla realizzazione del programma pluriennale di cui all'articolo 297 dello stesso codice.»;
   b) al comma 8-quater, il quinto periodo è soppresso e sostituito con il seguente: «Al predetto dicastero, a fronte del conferimento e su indicazione del conferente, è riconosciuto direttamente in quote del costituendo fondo il trenta per cento del valore di apporto dei beni, da impiegarsi con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale riassegnazione allo stato di previsione della spesa della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione. In ogni caso fino a quando la procedura di valorizzazione di cui al precedente comma 4 non sia stata completata, secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio, il Ministero della difesa non potrà alienare la maggioranza delle predette quote.».
101-sexies. 2. Sanga, Fragomeli.

AREA TEMATICA N. 101-septies.
(Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine – Stazione Zoologica Anton Dohrn).
(ART. 1, comma 681)

  Dopo il comma 681, aggiungere i seguenti:
  «681-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e integrato di 20 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento di progetti di sviluppo economico e di integrazione:
   a) di tutti i comuni appartenenti alle province, confinanti con due regioni a statuto speciale e che non possono accedere alle misure di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
   b) dei comuni confinanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario che confinano con due regioni a statuto speciale e che non possono accedere alle misure di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

  681-ter. Le modalità e i criteri di erogazione, sono stabiliti con decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, tenendo conto dell'effettiva condizione di svantaggio del comune in termini sociali, economici e morfologici.
  681-quater. Agli oneri derivanti dal comma 681-bis pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
101-septies. 5. De Menech, Moretto, Rubinato.

AREA TEMATICA N. 101-octies.
(Attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali).
(ART. 1, comma 682)

  Al comma 682, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 682, aggiungere il seguente:
  682-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 682, pari 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
* 101-octies. 4. Marchi, Losacco.

  Al comma 682, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 682, aggiungere il seguente:
  682-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 682, pari 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
* 101-octies. 5. Losacco, Boccadutri.

  Dopo il comma 682, aggiungere il seguente:
  682-bis. 1. Al comma 1 dell'articolo 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «l'ordinamento giuridico» aggiungere le parole: «ed economico»;
   b) al secondo periodo, prima delle parole: «il trattamento economico del personale» aggiungere le parole: «In sede di prima applicazione».

  682-ter. Per le fìnalità di cui al comma 682-bis l'Autorità provvede con proprio Regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse disponibili nel proprio bilancio.
101-octies. 3. Rampelli.

AREA TEMATICA N. 102-ter.
(Completamento opere inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche).
(ART. 1, comma 684)

  Dopo il comma 684, aggiungere i seguenti:
  684-bis. All'articolo 45 comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;
  684-ter. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito Fondo, alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 684-bis, destinato agli interventi per la riparazione, ricostruzione e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.
  684-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la ripartizione e l'accesso al Fondo di cui al precedente comma.
102-ter. 68. Nastri.

  Dopo il comma 684, aggiungere i seguenti:
  684-bis Richiamata la Strategia italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la partecipazione italiana all’International Arctic Science Committee (IASC), al Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) ed al Ny Alesund Science Managers Committee (NySMAC), nonché l'adesione dell'Italia alla Dichiarazione congiunta dei ministri della ricerca firmata alla prima Arctic Science Ministerial a Washington il 28 settembre 2016, è istituito per il triennio 2018-2020 il Programma di ricerche in Artico (PRA), finalizzato al sostegno dell'Italia come Paese osservatore del Consiglio artico.
  684-ter. Le linee strategiche e di indirizzo attuativo del PRA sono elaborate e proposte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nell'ambito di un Comitato scientifico per l'Artico (CSA), di cui ai commi da 684-quinquies a 684-septies.
  684-quater. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto tra loro, approvano il PRA, contenente le linee strategiche e di indirizzo attuativo, i programmi annuali di ricerca e vigilano sulla sua attuazione.
  684-quinquies. Allo scopo di elaborare, proporre e gestire il PRA è istituito presso il CNR, nell'ambito del Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente (DTA), il Comitato scientifico per l'Artico che provvede a:
   a) elaborare su base triennale il PRA ed i relativi programmi annuali;
   b) assicurare il collegamento con gli organismi scientifici internazionali;
   c) coordinare le attività di ricerca italiane con quelle di altri Paesi presenti in Artico;
   d) promuovere collaborazioni e sinergie tra il PRA e le altre iniziative nazionali in Artico, in particolare quelle inserite in progetti europei;
   e) predisporre alla fine del triennio una relazione per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   f) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attività scientifiche svolte in Artico.

  684-sexies. Il CSA è nominato dal presidente del CNR ed è composto da un presidente e da 6 membri designati dal CNR e selezionati tra esperti di problematiche polari appartenenti alla comunità scientifica nazionale degli enti pubblici di ricerca, individuati secondo i seguenti criteri:
   a) un esperto del CNR;
   b) un esperto dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
   c) un esperto dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS);
   d) un esperto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
   e) il delegato italiano allo IASC;
   f) il rappresentante italiano nel NySMAC.

  684-septies. Alle riunioni del CSA partecipano di diritto il Capo della delegazione italiana al Consiglio artico (Senior Arctic Official) e un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  684-octies. Il CNR provvede all'attuazione del Programma annuale (PA) nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il PA deve indicare le attività di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Artico, il supporto tecnico-logistico necessario, le risorse umane impegnate per le attività e la ripartizione delle spese. Il PA deve assicurare quote di partecipazione a favore dei soggetti (università, enti di ricerca pubblici e privati) selezionati attraverso bandi pubblici emanati dal CNR. I progetti di ricerca sono valutati e approvati sulla base dei seguenti criteri: adeguatezza scientifica, culturale e tecnica, contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie alla loro realizzazione.
  684-novies. L'attuazione operativa del PA è affidata al CNR. Attraverso le risorse del PRA, il CNR provvede all'acquisto, al noleggio e alla manutenzione delle infrastrutture e delle apparecchiature installate presso la Stazione Dirigibile Italia a Ny Alesund – Svalbard e presso strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche. Le spese fisse per i contratti di affitto che assicurano la disponibilità della stazione Dirigibile Italia, dei servizi basilari e delle aree riservate all'attività scientifica sono a carico dei competenti uffici del CNR.
  684-decies. Per assicurare la copertura finanziaria del PRA, valutata in 6 milioni di euro per il triennio 2018-2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il programma di ricerche in Artico con dotazione di 2 milioni di euro per il 2018, 2 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro per il 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.
102-ter. 54. La III Commissione.

  Dopo il comma 684, aggiungere i seguenti:
  684-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla Strategia italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale, assicurare la partecipazione italiana all’International Arctic Science Committee (IASC), al Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) ed al Ny Alesund Science Managers Committee (NySMAC), ed attuare gli impegni assunti dall'Italia con la Dichiarazione congiunta dei ministri della ricerca firmata alla prima Arctic Science Ministerial a Washington il 28 settembre 2016, è istituito per il triennio 2018-2020 il Programma di ricerche in Artico (PRA), finalizzato al sostegno dell'Italia quale Stato osservatore del Consiglio artico.
  684-ter. Le linee strategiche e di indirizzo attuativo del PRA sono elaborate e proposte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nell'ambito di un Comitato scientifico per l'Artico (CSA), di cui ai commi da 684-quinquies a 684-sexies.
  684-quater. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto tra loro, approvano il PRA, contenente le linee strategiche e di indirizzo attuativo, i programmi annuali di ricerca e vigilano sulla sua attuazione.
  684-quinquies. Allo scopo di elaborare, proporre e gestire il PRA è istituito presso il CNR, nell'ambito del Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente (DTA), il Comitato scientifico per l'Artico che provvede a:
   a) elaborare su base triennale il PRA ed i relativi programmi annuali;
   b) assicurare il collegamento con gli organismi scientifici internazionali;
   c) coordinare le attività di ricerca italiane con quelle di altri Paesi presenti in Artico;
   d) promuovere collaborazioni e sinergie tra il PRA e le altre iniziative nazionali in Artico, in particolare quelle inserite in progetti europei;
   e) predisporre alla fine del triennio una relazione per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   f) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attività scientifiche svolte in Artico.
   g) incentivare, anche attraverso borse di studio, la conoscenza e lo studio delle tematiche polari e dei cambiamenti climatici.

  684-sexies. Il Comitato è composto dai seguenti nove membri, aventi mandato triennale rinnovabile:
   a) un presidente nella persona del Capo della delegazione italiana al Consiglio artico (Senior Arctic Official);
   b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   d) il rappresentante italiano nell’International Arctic Science Committee;
   e) il rappresentante italiano di NySMAC,
   f) quattro esperti in problematiche polari, nominati dal presidente del CNR su designazione, rispettivamente, del CNR stesso, dell'istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);
   g) un esperto in problematiche polari, anche non di cittadinanza italiana, indipendente dagli enti di cui al presente comma e nominato dal CNR.

  684-septies. Il CNR provvede all'attuazione del Programma annuale (PA) nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il PA deve indicare le attività di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Artico, il supporto tecnico-logistico necessario, le risorse umane impegnate per le attività e la ripartizione delle spese. Il PA deve assicurare quote di partecipazione a favore dei soggetti (università, enti di ricerca pubblici e privati) selezionati attraverso bandi pubblici emanati dal CNR. I progetti di ricerca sono valutati e approvati sulla base dei seguenti criteri: adeguatezza scientifica, culturale e tecnica, contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie alla loro realizzazione.
  684-octies. L'attuazione operativa del PA è affidata al CNR. Attraverso le risorse del PRA, il CNR provvede all'acquisto, al noleggio e alla manutenzione delle infrastrutture e delle apparecchiature installate presso la Stazione Dirigibile Italia a Ny Alesund – Svalbard e presso strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche. Le spese fisse per i contratti di affitto che assicurano la disponibilità della stazione Dirigibile Italia, dei servizi basilari e delle aree riservate all'attività scientifica sono a carico dei competenti uffici del CNR.
  684-novies. Per assicurare la copertura finanziaria del PRA, valutata in 6 milioni di euro per il triennio 2018-2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il programma di ricerche in Artico con dotazione di 2 milioni di euro per il 2018, 2 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro per il 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.
102-ter. 49. Cicchitto, Causi, Scagliusi.

  Dopo il comma 684, aggiungere i seguenti:
  684-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.
  684-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1o gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1o gennaio 2018.

  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2019, 51 milioni di euro per il 2020, 55 milioni per il 2021, 54 milioni di euro per il 2022, 60 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.
*102-ter. 36. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.

  Dopo il comma 684, aggiungere i seguenti:
  684-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.
  684-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1o gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1o gennaio 2018.

  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2019, 51 milioni di euro per il 2020, 55 milioni per il 2021, 54 milioni di euro per il 2022, 60 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.
*102-ter. 16. Guidesi.

  Dopo il comma 684, aggiungere i seguenti:
  684-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.
  684-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1o gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1o gennaio 2018.

  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2019, 51 milioni di euro per il 2020, 55 milioni per il 2021, 54 milioni di euro per il 2022, 60 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.
*102-ter. 17. Tancredi.

  Dopo il comma 684, aggiungere i seguenti:
  684-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.
  684-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1o gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1o gennaio 2018.

  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2019, 51 milioni di euro per il 2020, 55 milioni per il 2021, 54 milioni di euro per il 2022, 60 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.
*102-ter. 18. Bernardo.

  Dopo il comma 684, aggiungere i seguenti:
  684-bis. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data.
  684-ter. In relazione a quanto disposto dal comma 684-bis e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. La Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede conseguentemente all'integrazione del criteri previsti dall'Intesa di cui all'articolo 70 comma 5 del decreto legislativo 26/03/2010, n. 59 stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, tanto nella medesima area quanto in diverse aree, mercatali e non mercatali.
102-ter. 35. Donati, Becattini, Richetti, Fiano, Ermini, Impegno, Nardi, Morani, Dallai, Basso, Manfredi, Paola Bragantini, Tino Iannuzzi, Carra, Mariano, Valeria Valente, Paris, Minnucci, Orfini, Palladino, Palese, Berlinghieri, Cenni.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:
  684-bis. All'articolo 49, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96 le parole: «nonché apposito preventivo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione» sono eliminate.

  Dopo il comma 7 dell'articolo 49, comma 7 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, 21 giugno 2017 viene aggiunto:
  7-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione verifica in via preventiva, ai sensi dell'articolo 213, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50, la correttezza della procedura adottata da ANAS per la definizione degli accordi bonari e/o delle transazioni di cui al comma 1. Le modalità di svolgimento della verifica preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata tra Anas S.p.A. e Autorità nazionale anticorruzione nella quale è individuata anche la documentazione oggetto di verifica.
102-ter. 30. Tancredi, Palese.

  Dopo il comma 685, aggiungere il seguente:
  685-bis. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni per ciascuno degli anni 2019 e al 2020, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 20.000.000;
   2020: – 20.000.000.
102-ter. 28. Zoggia, Mognato, Murer, Martella, Cimbro, Marcon.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:
  684-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 7, lettera a), dopo le parole: «comunica con posta» eliminare la parola: «ordinaria» ed inserire le parole: «raccomandata o con servizio elettronico di recapito certificato qualificato»;
   2) al comma 7, lettera b) inserire dopo la parola: «comunica» le parole: «con posta raccomandata o con servizio elettronico di recapito certificato qualificato»;
   3) al comma 8, lettera a) dell'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «comunica al debitore» inserire le seguenti: «con posta raccomandata o con servizio elettronico di recapito certificato qualificato».
102-ter. 19. Mucci, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:
  684-bis. All'articolo 32 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, aggiungere dopo le parole: «sottoposte alle verifiche di cui al comma 1» inserire il seguente periodo: «La piattaforma di cui il precedente periodo deve essere realizzata in conformità con quanto previsto dal piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, come stabilito dall'articolo 14-bis, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
102-ter. 15. Mucci, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:
  684-bis. All'articolo 16, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 380, sono soppresse le parole: «chiese ed altri edifici religiosi».
102-ter. 12. Mucci, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:
  684-bis. Al fine di contrastare il perdurare dello stato di crisi del settore editoriale, all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, le parole: «1 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019».
102-ter. 10. Guerra.

  Dopo il comma 684 aggiungere il seguente:
  684-bis. Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come rifinanziato dall'articolo 56-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, e di 6 milioni di euro per l'anno 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –6.000.000.
102-ter. 3. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:
  684-bis. Il pagamento dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21, riferita agli anni 2014 e 2015, può essere effettuato, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 giugno 2018.
102-ter. 2. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:
  684-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies) le parole: «2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 euro»;
   all'articolo 10, comma 2 le parole: «lire 3.000.0000» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro».

  Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 75 milioni per l'anno 2018 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».
102-ter. 1. Patrizia Maestri, Nicchi, Valeria Valente, Fabbri, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Gribaudo, Cenni.

TAB. A

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 3.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: + 3.000.000;
   CS: + 3.000.000.
*Tab. A. 10. La III Commissione.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 3.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: + 3.000.000;
   CS: + 3.000.000.
*Tab. A. 15. Porta, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Tacconi.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.

  2019:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.

  2020:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.
**Tab. A. 2. La XIII Commissione.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.

  2019:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.

  2020:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.
**Tab. A. 9. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.505.214;
   2019: – 2.294.412;
   2020: – 2.299.125.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.7 Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: + 1.505.214;
   CS: + 1.505.214.

  2019:
   CP: + 2.298.412;
   CS: + 2.298.412.

  2020:
   CP: + 2.299.125;
   CS: + 2.299.125.
Tab. A. 1. Manlio Di Stefano, Di Battista, Scagliusi, Spadoni, Grande, Del Grosso, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Castelli.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 3 Ricerca e innovazione, Programma 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.

  2019:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.

  2020:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.
Tab. A. 13. Francesco Saverio Romano, Galati.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 900.000;
   2019: – 1.271.000;
   2020: – 2.271.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 1.2 Vigilianza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: + 900.000;
   CS: + 900.000.

  2019:
   CP: + 1.271.000;
   CS: + 1.271.000.

  2020:
   CP: + 2.271.000;
   CS: + 2.271.000.
Tab. A. 8. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 800.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: + 800.000;
   CS: + 800.000.
*Tab. A. 11. La III Commissione.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 800.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: + 800.000;
   CS: + 800.000.
*Tab. A. 14. La Marca, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Porta, Tacconi.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 700.000;

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 3 Ricerca e innovazione, Programma 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: + 700.000;
   CS: + 700.000.
Tab. A. 3. Francesco Saverio Romano, Galati, Sottanelli.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 500.000;
   2019: – 500.000;
   2020: – 500.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 3 Ricerca e innovazione, Programma 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.

  2019:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.

  2020:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.
Tab. A. 12. Marcolin, De Menech, Galati.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 200.000;
   2019: – 200.000;
   2020: – 200.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.7 Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: + 200.000;
   CS: + 200.000.

  2019:
   CP: + 200.000;
   CS: + 200.000.

  2020:
   CP: + 200.000;
   CS: + 200.000.
Tab. A. 6. Quartapelle Procopio.

AREA TEMATICA N. 104.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

(ART. 3, commi 1-19)

  Al comma 19, sostituire le parole: destinate alle attività sportive del personale della Guardia di finanza con le seguenti: dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, per essere destinate alle spese per la costruzione, il potenziamento e il mantenimento funzionale degli impianti sportivi della Guardia di finanza, ai relativi interventi di manutenzione straordinaria nonché per lo sviluppo dell'educazione fisica e dell'attività sportiva concernenti il Corpo della Guardia di finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
104. 3. Palese.

AREA TEMATICA N. 119.
(Disposizioni diverse).
(ART. 18, commi 1-33)

  Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
  33-bis. L'importo di 80 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 10 ottobre 2017 sul capitolo 2368, articolo 8, è destinato nell'esercizio 2017 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, di cui al comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017.
119. 1. Baldelli, Sereni, Luigi Di Maio, Giachetti, Dambruoso, Gregorio Fontana, Fontanelli.

TAB. 2.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire programma 23.1 Fondi da assegnare apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: – 80.000.000;
   CS: – 80.000.000.

  2019:
   CP: – 80.000.000;
   CS: – 80.000.000.

  2020:
   CP: – 80.000.000;
   CS: – 80.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 18 Giovani e sport, programma 18.2 Incentivi a sostegno alla gioventù, apportare le seguenti variazioni:

  2017:
   CP: + 80.000.000;
   CS: + 80.000.000.

  2018:
   CP: + 80.000.000;
   CS: + 80.000.000.

  2019:
   CP: + 80.000.000;
   CS: + 80.000.000.
Tab. 2. 5. Bonomo, Piazzoni, Beni, Miotto, Narduolo.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, Programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.

  2019:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 3, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.

  2019:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.
*Tab. 2. 13. La XII Commissione.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, Programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.

  2019:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.

  2019:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.
*Tab. 2. 4. Carnevali, Lenzi, Piazzoni, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Capone, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Miotto, Patriarca, Piazzoni, Piccione, Sbrollini, Paola Bragantini.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, Fondi da ripartire programma 23.1 apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: – 4.000.000;
   CS: – 4.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: +4.000.000;
   CS: +4.000.000.
*Tab. 2. 10. D'Alessandro, Galati.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, Fondi da ripartire Programma 23.1 apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: – 4.000.000;
   CS: – 4.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: +4.000.000;
   CS: +4.000.000.
*Tab. 2. 9. Prestigiacomo.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, Fondi da ripartire Programma 23.1 apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: – 4.000.000;
   CS: – 4.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: + 4.000.000;
   CS: + 4.000.000.
*Tab. 2. 1. Saltamartini, Altieri.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, Fondi da ripartire Programma 23.1, Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: – 500.000;
   CS: – 500.000.

  2019:
   CP: – 500.000;
   CS: – 500.000.

  2020:
   CP: – 500.000;
   CS: – 500.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.

  2019:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.

  2020:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.
*Tab. 2. 12. La VII Commissione.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, Fondi da ripartire Programma 23.1, Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: – 500.000;
   CS: – 500.000.

  2019:
   CP: – 500.000;
   CS: – 500.000.

  2020:
   CP: – 500.000;
   CS: – 500.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.

  2019:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.

  2020:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.
*Tab. 2. 8. Narduolo, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Manfredi.

TAB. 7.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, programma 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria, apportare le seguenti variazioni:

  2018: 
   CP: +3.000.000;
   CS: +3.000.000.

  2019:
   CP: +3.000.000;
   CS: +3.000.000.

  2020:
   CP: +3.000.000;
   CS: +3.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: –3.000.000;
   CS: –3.000.000.

  2019:
   CP: –3.000.000;
   CS: –3.000.000.

  2020:
   CP: –3.000.000;
   CS: –3.000.000.
Tab. 7. 2. Mucci, Catalano, Monchiero.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, programma 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria, apportare le seguenti variazioni:

  2018: 
   CP: +3.000.000;
   CS: +3.000.000.

  2019:
   CP: +3.000.000;
   CS: +3.000.000.

  2020:
   CP: +3.000.000;
   CS: +3.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: –3.000.000;
   CS: –3.000.000.

  2019:
   CP: –3.000.000;
   CS: –3.000.000.

  2020:
   CP: –3.000.000;
   CS: –3.000.000.
Tab. 7. 3. Tancredi.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 3 Ricerca e innovazione, programma 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.

  2019:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.

  2020:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: – 2.000.000;
   CS: – 2.000.000.

  2019:
   CP: – 2.000.000;
   CS: – 2.000.000.

  2020:
   CP: – 2.000.000;
   CS: – 2.000.000.
Tab. 7. 1. Mongiello.

TAB. 9.

  Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: + 3.000.000;
   CS: + 3.000.000.
  2019:
   CP: + 3.000.000;
   CS: + 3.000.000.

  2020:
   CP: + 3.000.000;
   CS: + 3.000.000.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23. 1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 3.000.000;
   CS: – 3.000.000.
  2019:
   CP: – 3.000.000;
   CS: – 3.000.000.
  2020:
   CP: – 3.000.000;
   CS: – 3.000.000.
Tab. 9. 1. Mongiello, Palese.

TAB. 10.

  Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: + 210.000.000;
   CS: + 350.000.000.

  2019:
   CP: + 180.000.000;
   CS: + 180.000.000.

  2020:
   CP: + 70.000.000;
   CS: + 0.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: – 210.000.000;
   CS: – 350.000.000.

  2019:
   CP: – 180.000.000;
   CS: – 180.000.000.

  2020:
   CP: – 70.000.000;
   CS: – 0.
Tab. 10. 2. Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

TAB. 13.

  Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti variazioni:
  a) Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio:

  2018:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2019:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.

  2020:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.
  b) Missione 3 Turismo programma 3.1 Sviluppo e competitività del turismo:

  2020:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici Programma 1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2019:
   CP: - 500.000;
   CS: - 500.000.

  2020:
   CP: – 2.500.000;
   CS: – 2.500.000.
*Tab. 13. 1. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti variazioni:
  a) Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio:

  2018:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2019:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.

  2020:
   CP: + 500.000;
   CS: + 500.000.
  b) Missione 3 Turismo programma 3.1 Sviluppo e competitività del turismo:

  2020:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici Programma 1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2019:
   CP: - 500.000;
   CS: - 500.000.

  2020:
   CP: – 2.500.000;
   CS: – 2.500.000.
*Tab. 13. 2. La VII Commissione.