929 GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 2017
ALLEGATO
BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE
AREA TEMATICA N. 2.
(Sterilizzazione dell'incremento di aliquote dell'Iva e delle accise).
(ART. 1, comma 2)
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis. All'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque per cento»;
b) al comma 5, le parole da: «La vendita» fino a: «in via esclusiva» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva»;
c) al comma 5, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6»;
d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita: dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, già attivi alla data di entrata in vigore del presente comma, nonché per le farmacie e le parafarmacie attive nella vendita dei medesimi prodotti alla stessa data, sono stabilite, con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei medesimi prodotti, con esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio. Nelle more dell'adozione del decreto agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività»;
e) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907 nonché le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50».
2-ter. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque per cento».
2-quater. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. È vietata la vendita a distanza transfrontaliera di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica, di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato»;
b) dopo il comma 11, è inserito il seguente:
«11-bis. La vendita a distanza non transfrontaliera di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato è consentita in regime di autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014.»;
c) il comma 12 e sostituito dal seguente:
«12. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web che effettuano vendite a distanza transfrontaliera ed i siti web che effettuano vendite a distanza non transfrontaliera in difetto dell'autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, ai quali inibire l'accesso attraverso le predette reti, offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina ai sensi dell'articolo 62-quater comma 1-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.».
2-quinquies. Agli articoli 62-quater, comma 1-bis, e 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento».
2-sexies. Con le modalità di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino alla data di entrata in vigore del presente comma. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all'85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate mensili pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.
2-septies. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del comma 2-sexies mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve prevedere la concessione da parte dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.
2-octies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 2-quinquies. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 2-sexies. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2-novies. Le maggiori entrate derivanti dalle norme di cui ai commi da 2-quinquies a 2-septies calcolate in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2004, n. 307.
2. 10. Abrignani, Galati.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis sono stabilite con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione dell'attività di tali esercizi e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis osservando i seguenti criteri:
a) il regime autorizzativo non sia discriminante nei confronti di alcun soggetto attivo sul mercato o intenzionato ad intraprendere una nuova attività nel settore;
b) non ricomprendere nell'ambito della vendita a distanza vietata dal comma 11 dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6, la vendita online effettuata dai medesimi soggetti di cui alla lettera a).
2. 13. Cristian Iannuzzi, Galgano.
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. L'articolo 19-quinquies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 è abrogato.
2. 3. Galgano, Menorello, Catalano, Mucci, Molea, Oliaro, Monchiero.
AREA TEMATICA N. 3.
(Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili, detrazione per sistemazione a verde e cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato).
(ART. 1, commi 3-9)
Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) ai commi 1 e 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1o gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».
Conseguentemente dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), numero 2), valutati in 5 milioni di euro annui dal 2018 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 66. Misiani, Giampaolo Galli, Carra.
Al comma 3, lettera a), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
4-bis) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
2-bis.1. Dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, e per le indagini diagnostiche per la sicurezza negli edifici è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
2-bis.2. L'importo della detrazione di cui al comma 2-bis.1 è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà.
2-bis.3. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000.
3. 61. Vallascas, Sorial, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.
Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
5) al comma 2-ter le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito.»;
Conseguentemente:
dopo il numero 5) inserire il seguente:
5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso.
alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.
alla lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Conseguentemente, ai maggiori oneri, stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
*3. 257. Pagani.
Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
5) al comma 2-ter le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito.»;
Conseguentemente:
dopo il numero 5) inserire il seguente:
5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso.
alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.
alla lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Conseguentemente, ai maggiori oneri, stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
*3. 253. La VI Commissione.
Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
5) al comma 2-ter le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito.»;
Conseguentemente:
dopo il numero 5) inserire il seguente:
5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso.
alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.
alla lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Conseguentemente, ai maggiori oneri, stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
*3. 225. Bini, Fregolent, Rubinato, Antezza, Vico.
Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
5) al comma 2-ter le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito.»;
Conseguentemente:
dopo il numero 5) inserire il seguente:
5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso.
alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.
alla lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Conseguentemente, ai maggiori oneri, stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
*3. 245. Moretto, Marco Di Maio, Fregolent, Donati, Gadda.
Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
5) al comma 2-ter le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito.»;
Conseguentemente:
dopo il numero 5) inserire il seguente:
5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso.
alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.
alla lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Conseguentemente, ai maggiori oneri, stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
*3. 246. Moretto, Marco Di Maio, Donati.
Al comma 3, lettera a) dopo il numero 6), inserire il seguente:
6-bis) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
«2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischi inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.».
Conseguentemente, il Fondo di cui comma 624, è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2018, 7 milioni di euro annui per l'anno 2019 e il 2020, 9 milioni di euro annui per l'anno 2022 e 2023, 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 e 20 milioni di euro annui per l'anno 2030 e 2031.
3. 58. Misiani, Vico, Carra.
Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1, inserire il seguente:
1-bis) al comma 1-bis, le parole: «per unità immobiliare per ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «per unità immobiliari relative a costruzioni adibite ad abitazione e con un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 200.000 per unità immobiliari relative a costruzioni adibite in modo esclusivo ad attività produttive.».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 900.000;
2019: –14.400.000;
2020: –27.300.000.
3. 39. Marchi.
Al comma 3, lettera b), numero 2), aggiungere il seguente capoverso:
1-sexies.2. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo e nei manufatti contenenti amianto strumentali all'attività agricola, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Conseguentemente,
dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-sexies.2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 3 del presente articolo sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2018,10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020.»;
alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –15.000.000.
*3. 2. La XIII Commissione.
Al comma 3, lettera b), numero 2), aggiungere il seguente capoverso:
1-sexies.2. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo e nei manufatti contenenti amianto strumentali all'attività agricola, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Conseguentemente,
dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-sexies.2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 3 del presente articolo sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2018,10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020.»;
alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –15.000.000.
*3. 204. Lavagno.
Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:
9-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica, economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 16. Saltamartini, Molteni.
Al comma 3, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:
2-bis) al comma 1-septies le parole: «zone classificate a rischio sismico 1» sono sostituite dalle seguenti: «zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3».
Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, lettera b), numero 2-bis), pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 32 milioni di euro per l'anno 2019, 50,5 milioni di euro per l'anno 2020, 69 milioni di euro per l'anno 2021, 84,5 milioni di euro per l'anno 2022, 73,5 milioni di euro per l'anno 2023, 38 milioni di euro per l'anno 2024, 17,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 41. Misiani, Marchi, Carra.
Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
3-bis. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo, si prescrive in due anni. Nei contratti di cui al primo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al terzo periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.
3-quater. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
3-quinquies. L'Autorità per l'energia, elettrica, il gas e il sistema idrico può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.
3-sexies. Entro il 1o luglio 2019, il soggetto gestore del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, provvede agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere attraverso esso ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
3-septies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.
3-octies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:
a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) per il settore del gas, al 1o gennaio 2019;
c) per il settore idrico al 1o gennaio 2020.
3. 171. Baldelli, Becattini, Ricciatti, Allasia, Rampelli, Crippa, Galgano, Vignali, Paglia, Gigli.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
3-ter. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2019, 28 milioni di euro per l'anno 2020, 38 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029, 3 milioni di euro per l'anno 2030, e 8 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 40. Marchi, Carra.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sono individuati criteri e modalità volti a favorire la diffusione della tecnologia vehicle to grid, anche prevedendo la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.
3-ter. Al fine di incentivare l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica, entro il medesimo termine di cui al comma 3-bis, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce le tariffe per il consumo dell'energia elettrica per la ricarica del veicoli, non superiori alle attuali tariffe previste per i clienti domestici residenti, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
3. 63. Fraccaro, Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello, Fantinati.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, le parole: «l'utilizzo di fonti rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «l'installazione di impianti da fonti rinnovabili e/o di unità di microcogenerazione come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20».
3. 75. Pelillo.
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per la riallocazione dei «Sussidi ambientalmente dannosi» a favore dei «Sussidi ambientalmente favorevoli», così come indicati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli», reso noto in data 23 febbraio 2017, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo Cop 21 Agenda 2030 ONU», dotato ed alimentato da risorse annuali di origine riallocativa, con riferimento al Catalogo dei Sussidi del Ministero Ambiente, previsto dall'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 nonché da eventuali altre entrate. Il CIPE, è incaricato della gestione e del reimpiego delle risorse di cui al citato Fondo ai fini di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla nuova occupazione permanente, destinando altresì una parte delle risorse non inferiore al 20 per cento ad azioni di compensazione a favore dell'occupazione nei settori che cedono risorse e prevedendo, altresì, un piano specifico per l'agricoltura.
3-quater. Il processo riallocativo avrà inizio dal 1o gennaio 2018 e dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
3. 108. Pastorino, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:
a) soggetti pubblici, associazioni e società sportive senza fini di lucro, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici non compresi nel Piano di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2015 convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico di edifici pubblici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.»;
b) conseguentemente, alla rubrica dell'articolo dopo la parola: «scolastici» sono inserite le seguenti: «sanitari, sportivi».
3-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire l'immediato accesso ai finanziamenti per gli interventi di cui al precedente comma 3-bis, lettera a), a valere sulle risorse di cui al comma 1, dell'articolo 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ancora disponibili alla predetta data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della, tutela del territorio e del mare, sono integrati il decreto interministeriale 14 aprile 2015, recante «Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici», il decreto ministeriale 22 febbraio 2016, recante «Riprogrammazione delle risorse del Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici» e il decreto ministeriale 27 giugno 2017, recante «Proroga del termine di presentazione delle istanza a valere sulle risorse del Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici».
3-quater. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che operano» sono sostituite dalle seguenti: «e ad enti territoriali per effettuare interventi e attività»;
b) al comma 1, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: d-ter) infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, riqualificazione, elettrica dei veicoli e in generale mobilità sostenibile»;
c) al comma 2, sono soppressi il primo, il secondo e il terzo periodo;
d) al comma 6, dopo le parole: «Ai progetti di investimento presentati» sono aggiunte le seguenti: «dagli enti territoriali,»;
e) conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure per lo sviluppo della green economy».
3. 128. Catalano, Mucci, Oliaro, Galgano, Monchiero.
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, si applicano anche alle spese sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per un ammontare di spesa complessivo non superiore a 12.000 euro.
3-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, stimati in 13 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 24 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 238. Richetti, Arlotti.
Al comma 4, alinea, sostituire le parole: Per l'anno 2018, con le seguenti: Per gli anni 2018 e 2019.
Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.200 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
*3. 3. La XIII Commissione.
Al comma 4, alinea, sostituire le parole: Per l'anno 2018, con le seguenti: Per gli anni 2018 e 2019.
Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.200 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
*3. 252. Falcone.
Al comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: La detrazione di cui al presente comma è altresì riconosciuta per le spese documentate per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano, gazebo e dehor destinati alla realizzazione di spazi ricreativi. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 3,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 1. Vignali, Carra.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. I commi da 1 a 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:
1. Ai fini del presente articolo, per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, stipulati a qualsiasi finalità, compresa quella turistica, dal titolare di diritto reale sull'immobile, dal locatario dello stesso o dal comodatario, di durata non superiore a 30 giorni, ivi compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia del locali stipulati direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero per il tramite di piattaforme telematiche che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
2. Gli immobili locati, per intero o solo in parte, secondo i contratti di cui al comma 1 mantengono la destinazione ad uso abitativo e non sono assimilabili alle strutture ricettive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
3. A decorrere dal 1o giugno 2017, sui canoni e corrispettivi lordi derivanti dai contratti di cui al comma 1, in cui il locatore agisca in qualità di persona fisica al di fuori dell'attività di impresa, nonché nell'ambito dell'offerta di alloggio a titolo oneroso in strutture ricettive non imprenditoriali disciplinate ai sensi delle normative turistiche regionali, si applicano le disposizioni sulla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con l'aliquota del 21 per cento, salva opzione per il regime ordinario da esercitare in dichiarazione dei redditi.
4. I soggetti che, senza incassare o intervenire nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi di cui al comma 1, esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
5. Al fine di contrastare l'evasione fiscale, la cedolare secca di cui al comma 2 si applica con l'aliquota del 10 per cento anche qualora il contratto di cui al comma 1 sia concluso per il tramite di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero per il tramite delle piattaforme telematiche di cui al comma 1, a condizione che i relativi canoni o corrispettivi siano incassati da tali soggetti tramite metodi di pagamento tracciabili e che tali soggetti operino, in qualità di sostituti d'imposta, la ritenuta della cedolare secca in misura ridotta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario. Tali soggetti provvedono al versamento delle suddette ritenute con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla loro certificazione e dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La comunicazione dei dati di cui al precedente comma 4 è assolta mediante la certificazione e la dichiarazione di cui al periodo precedente. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione dei regime di cui al presente comma, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non fiscalmente residenti in Italia né ivi stabiliti, ma operanti da uno Stato che consente lo scambio di informazioni e che abbiano optato per la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati per il loro tramite in luogo di locatori, possono scegliere di adempiere gli obblighi di cui al comma 5 direttamente dal loro luogo di stabilimento ovvero tramite rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5-ter. L'adempimento degli obblighi di cui al comma 5-bis da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e delle piattaforme telematiche operanti in libera prestazione di servizi da un altro Stato membro non comporta la presenza di una stabile organizzazione in Italia di tali soggetti.
5-quater. L'accesso ai dati comunicati dai soggetti di cui al comma 5 è consentito esclusivamente alle amministrazioni fiscali e finanziarie dello Stato, le quali assicurano idonee misure organizzative e di sicurezza per evitare ogni ulteriore circolazione dei dati personali dei contribuenti non strettamente necessaria per finalità di accertamento e controllo degli adempimenti fiscali previsti dalla presente legge.
5-quinquies. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «coloro che alloggiano nelle strutture ricettive» sono aggiunte le parole: «o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».
5-sexies. All'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo le parole: «coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città» sono aggiunte le parole: «o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50» e le parole: «da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione» sono sostituite dalle parole: «da applicare, esclusivamente secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –18.250.000;
2019: –18.250.000;
2020: –18.250.000.
3. 172. Palese.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal presente comma, i soggetti titolari delle concessioni autostradali sono obbligati ad affidare una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle medesime concessioni autostradali mediante procedura ad evidenza pubblica; la restante quota può essere realizzata da società direttamente o indirettamente controllate o collegate, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato;
b) al comma 3, le parole: «del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti cui al comma 1, relativi agli affidamenti,» e le parole: «rispetto al limite indicato» dalle seguenti: «rispetto ai limiti indicati».
3. 201. Abrignani, Galati.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ove il genitore affidatario sia fiscalmente a carico di altro soggetto che sostiene anche le spese per i figli affidati, la detrazione spetta a tale soggetto.”».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
3. 150. Rampelli.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:
Art. 10-bis.
(Principio di risarcibilità del contribuente).
1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.
2. Il risarcimento e stabilito nella misura del trenta per cento della somma richiesta.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –2.000.000;
2019: –2.000.000;
2020: –2.000.000.
3. 158. Giorgia Meloni, Rampelli.
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti»;
b) all'articolo, 19, comma 1 le parole: «settantadue rate» sono sostituite dalle seguenti «centoventi rate»;
c) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: «redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze» sono inserite le seguenti: «secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta».
d) all'articolo 30, le parole «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi», sono sostituite dalle parole con gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi di interesse sui titoli di Stato ad un anno, maggiorate dell'uno per cento».
7-ter. Sui ruoli emessi a partire dal 1o gennaio 2018 la percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, è ridotta di 2 punti percentuali.
7-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3. 159. Giorgia Meloni, Rampelli.
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi cinque anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.
7-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente comma, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma 7-bis.
7-quater. All'onere derivante dai commi 7-bis e 7-ter, pari a 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, 307.
3. 274. Matarrese, Latronico, Vargiu, Dambruoso.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». All'onere derivante dal presente comma, pari a 14.3 milioni di euro per l'anno 2018, 28.6 milioni di euro per l'anno 2019 e 42.9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 275. Matarrese, Latronico, Vargiu, Dambruoso.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le strutture ricettive all'aperto, come definite dalla normativa vigente e le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali»;
b) al comma 5, le parole: «e di 60 milioni di euro nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 75 milioni di euro nell'anno 2020, di 30 milioni di euro nell'anno 2021 e di 15 milioni di euro nell'anno 2022».
8-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
8-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
*3. 117. La X Commissione.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le strutture ricettive all'aperto, come definite dalla normativa vigente e le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali»;
b) al comma 5, le parole: «e di 60 milioni di euro nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 75 milioni di euro nell'anno 2020, di 30 milioni di euro nell'anno 2021 e di 15 milioni di euro nell'anno 2022».
8-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
8-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
*3. 242. Benamati, Senaldi, Arlotti, Camani.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di favorire la ripresa economica dei piccoli esercizi di vicinato, in via sperimentale per il biennio 2018 e 2019, le persone fisiche e le società di persone, esercenti servizi commerciali di prima necessità nei territori dei piccoli comuni, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, possono essere assoggettate ad un'imposta, operata nella forma di cedolare secca, in ragione di un'aliquota del 21 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione dell'immobile in cui si svolge l'attività commerciale e le relative pertinenze locate congiuntamente. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.
8-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno anno del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 24. Guidesi, Allasia, Saltamartini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, e successive modificazioni dopo la lettera q-decies) è aggiunta la seguente:
q-undecies) «soggetti auto-produttori»: imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte – con cessione alla rete –), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
*3. 44. Montroni.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, e successive modificazioni dopo la lettera q-decies) è aggiunta la seguente:
q-undecies) «soggetti auto-produttori»: imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte – con cessione alla rete –), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
*3. 219. Realacci.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, e successive modificazioni dopo la lettera q-decies) è aggiunta la seguente:
q-undecies) «soggetti auto-produttori»: imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte – con cessione alla rete –), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
*3. 167. Laffranco.
Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle facciate e delle parti comuni degli edifici privati dei centri storici o di aree di particolare pregio dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, presso il Ministero per beni culturali e ambientali è istituito il «Fondo per il recupero delle facciate degli immobili siti nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti» con una dotazione annuale di 50 milioni di euro per il triennio 2018-2020.
9-ter. Hanno accesso ai finanziamenti gli interventi finalizzati al recupero delle facciate degli edifici che nei centri storici nelle «zone omogenee A» interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni. Nell'erogazione delle risorse, hanno priorità gli immobili di maggior pregio storico e architettonico, o che necessitano di più urgenti e importanti interventi di recupero.
9-quater. I contributi, erogati dal Comune, coprono fino al 50 per cento dei costi dei lavori e spese tecniche relativamente agli interventi di cui al comma 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse dei fondo di cui al comma 1. I comuni possono stabilire di coprire il 100 per cento dei costi per le spese tecniche solo nel caso che i soggetti proprietari siano in condizioni accertate di impossibilità a sostenere i costi relativi al recupero delle facciate.
9-quinquies. Ai fini delle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa vigente, i soggetti proprietari possono riferirsi alle somme eccedenti la quota di contributo erogata dal comune ai sensi del comma 9-quater.
Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
621-bis. Limitatamente agli anni 2018, 2019, e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
3. 102. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia, Melilla.
Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 31) è sostituito dal seguente:
«31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, a propulsione elettrica, ibrida, GPL o metano, ovvero di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a propulsione elettrica, ibrida, GPL o metano ovvero di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico».
9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 232. Sanga, Cinzia Maria Fontana, Carnevali, Arlotti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di promuovere la regolarizzazione fiscale del mercato dei biocombustibili legnosi, per le spese documentate relative all'acquisto di legna da ardere per l'alimentazione di generatori di calore finalizzati alla climatizzazione invernale degli edifici ad uso residenziale, spetta in via sperimentale e nel limite massimo di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, una detrazione dall'imposta lorda, in un'unica quota annuale, per una quota pari al 14 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150 euro per contribuente. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ad uso residenziale in grado di comprovare l'effettivo acquisto tramite i documenti fiscali previsti dalla vigente legislazione.
Conseguentemente:
al comma 7 sostituire le parole: di cui ai commi da 4 a 6 con le seguenti: di cui ai commi da 4 a 6-bis;
al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: è incrementato di 297 milioni di euro per gli anni 2018, 2019, 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
*3. 4. La XIII Commissione.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di promuovere la regolarizzazione fiscale del mercato dei biocombustibili legnosi, per le spese documentate relative all'acquisto di legna da ardere per l'alimentazione di generatori di calore finalizzati alla climatizzazione invernale degli edifici ad uso residenziale, spetta in via sperimentale e nel limite massimo di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, una detrazione dall'imposta lorda, in un'unica quota annuale, per una quota pari al 14 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150 euro per contribuente. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ad uso residenziale in grado di comprovare l'effettivo acquisto tramite i documenti fiscali previsti dalla vigente legislazione.
Conseguentemente:
al comma 7 sostituire le parole: di cui ai commi da 4 a 6 con le seguenti: di cui ai commi da 4 a 6-bis;
al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: è incrementato di 297 milioni di euro per gli anni 2018, 2019, 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
*3. 202. Zanin.
AREA TEMATICA N. 3-bis.
(Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative e di sostegno e incentivo all'affitto).
(ART. 1, commi 10-12)
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 109, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che alla dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le quotazioni immobiliari semestrali fissate dall'osservatorio del mercato immobiliare costituito presso l'Agenzia delle entrate, diminuite del trenta per cento per i conduttori titolari di un contratto di locazione con la medesima amministrazione pubblica da almeno dieci anni.
*3-bis. 9. Tancredi.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 109, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che alla dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le quotazioni immobiliari semestrali fissate dall'osservatorio del mercato immobiliare costituito presso l'Agenzia delle entrate, diminuite del trenta per cento per i conduttori titolari di un contratto di locazione con la medesima amministrazione pubblica da almeno dieci anni.
*3-bis. 14. Fiano.
Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
12-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2018 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
12-ter. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.
12-quater. Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 10 gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».
12-quinquies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, al fine di individuare modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 12-bis, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziate, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.
12-sexies. La dotazione del fondo di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è aumentata di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e rifinanziata di euro 10 milioni per l'anno 2020.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 19.000.000;
2019: – 19.000.000;
2020: – 25.000.000.
3-bis. 12. Zaratti, Formisano, Kronbichler, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
12-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tal fine è autorizzata la spesa massima complessiva di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza del fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
12-ter. Le disposizioni di cui al comma 12-bis si applicano ai veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere al 10 gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2019.
12-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis. 23. Cenni, Arlotti, Carra, Castricone.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera i-sexies) le parole «o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate» sono sostituite con le seguenti: «e comunque in una provincia diversa» e il secondo periodo è soppresso;
b) dopo la lettera i-sexies), è aggiunta la seguente:
« i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.»
12-ter. All'articolo 20 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 8-bis è abrogato.
3-bis. 26. Ghizzoni, Carnevali.
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 1-ter, introdotto dall'articolo 11-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «sottoscritti con firma digitale» sono sostituite dalle seguenti: «stipulati con atto pubblico informatico»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli articoli 2436, comma 1 e 2556, comma 2, del codice civile».
3-bis. 2. Castelli, Bonafede, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al terzo periodo. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000.
*3-bis. 24. Realacci, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Carra.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al terzo periodo. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000.
*3-bis. 28. Pastorelli, Locatelli.
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
12-bis. Le società per azioni che abbiano nella ragione sociale la finalità di locare unità immobiliari residenziali e relative pertinenze e che il proprio patrimonio sia costituito almeno da 200 unità immobiliari residenziali, possono considerare tali unità immobiliari beni strumentali per l'esercizio di impresa ai fini della determinazione del reddito. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione del presente comma, nei limiti di spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis. 17. Palese.
AREA TEMATICA N. 4.
(Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico).
(ART. 1, comma 13)
Al comma 13, lettera a), numero 1), lettera i-decies), sostituire le parole: per un importo non superiore a 250 euro con le seguenti: inclusi quelli svolti con treni ad alta velocità, per un importo non superiore a 500 euro.
Conseguentemente:
al medesimo comma 13, lettera a), numero 1) della lettera i-decies) aggiungere, in fine, il seguente periodo: al maggior onere derivante dalla precedente disposizione si provvede, mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a circa 180 milioni di euro nell'anno 2019 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2020, di quota parte del maggior gettito derivante dall'aumento del prelievo erariale sugli apparecchi di cui al comma 621-bis.;
dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
«621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
4. 27. Paglia, Fassina, Marcon, Pastorino, Placido, Melilla.
Al comma 13, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
c) all'articolo 92, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. La valutazione delle rimanenze dei prodotti suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro il periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, fatta esclusione per i prodotti alimentari e non, il cui consumo e/o utilizzo è consentito, per legge, entro una scadenza certa e prestabilita o, in ogni caso, determinabile, è effettuata, secondo quanto previsto dal comma 5, applicando i seguenti coefficienti: primo esercizio, 80 per cento del costo d'acquisto; secondo esercizio, 60 per cento del costo d'acquisto; terzo esercizio, 40 per cento del costo d'acquisto; quarto esercizio, 20 per cento del costo d'acquisto. Al termine del quarto esercizio le rimanenze devono essere distrutte, salvi i casi in cui le stesse siano donate ad organizzazioni umanitarie; in tali casi le suddette rimanenze hanno valore pari a zero.
5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce i criteri per la determinazione delle rimanenze per anno d'acquisto in relazione a specifici metodi di valutazione adottati dalle, imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio e, con periodicità annuale, la percentuale di abbattimento ai fini della formazione del reddito di esercizio per le attività commerciali in modo da calcolare il valore effettivo delle rimanenze».
4. 61. Mannino.
Dopo il comma 13 inserire i seguenti:
13-bis. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione per le imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alle legge 6 giugno 1974 n. 298 autorizzate alla locazione di veicoli senza conducente ai sensi dell'articolo 84 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 comma 6, ultimo periodo, dopo la parola: «conducente» sono inserite le seguenti: «, e tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte nel relativo albo».
13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis, valutati in 120 milioni di euro per il 2018, in 74 milioni di euro per il 2019 e in 94 milioni e 200 mila euro all'anno a partire dal 2020, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 38. Fauttilli.
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
13-bis. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione per le imprese, iscritte all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alle legge 6 giugno 1974 n. 298 autorizzate alla locazione di veicoli senza conducente ai sensi dell'articolo 84 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 comma 6, ultimo periodo, dopo la parola «conducente» sono inserite le seguenti «, e tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte nel relativo albo».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: -120.000 euro;
2019: -74.000 euro;
2020: -94.200 euro.
4. 37. Fauttilli.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:
« i-decies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute, per l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché presso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -20.000.000;
2019: -23.600.000;
2020: -23.600.000.
*4. 55. La VII Commissione.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:
« i-decies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute, per l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché presso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -20.000.000;
2019: -23.600.000;
2020: -23.600.000.
*4. 35. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo.
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis. Al fine di ridurre l'inquinamento acustico nelle aree facenti parte dell'intorno aeroportuale e migliorare altresì la vivibilità dei territori coinvolti dalla attività aeroportuali, per favorire uniformità di disciplina nelle regioni a statuto ordinario, sono definiti con legge dello Stato criteri uniformi per il calcolo dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), il cui gettito sarà destinato alle regioni di pertinenza, a sostegno del costo degli interventi necessari per il contenimento del rumore. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri per la definizione di un valore minimo del livello dei tributi, univoco per tipologia e caratteristiche del velivolo.
4. 14. Spessotto, Liuzzi, Dell'Orco, Ferraresi, De Lorenzis, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Crippa, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis. A decorrere dall'anno 2018 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è ridotta del 50 per cento per i seguenti soggetti:
a) coloro i quali richiedono la licenza per la prima volta;
b) gli ultrasessantacinquenni;
c) i disoccupati da almeno sei mesi.
13-ter. All'articolo 5 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 4 aggiungere il seguente: «4-bis. È dovuta in misura ridotta del 50 per cento da coloro i quali richiedono la licenza per la prima volta, dagli ultrasessantacinquenni e dai disoccupati da almeno sei mesi.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: -25.000.000;
2019: -25.000.000;
2020: -25.000.000.
4. 8. Borghesi, Guidesi, Grimoldi.
Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
b) all'articolo 55-bis:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono, soppresse;
e) all'articolo 116:
1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
Conseguentemente:
al comma 624, sostituire le parole: 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108,596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 3.868.200 euro per l'anno 2019, di 75.812.100 euro per l'anno 2020, 120.008.500 euro per l'anno 2021, di 109.304.300 euro per l'anno 2022, di 63.800.700 euro per l'anno 2023, di 48.596.400 euro per l'anno 2024, di 79.392.100 euro per l'anno 2025, di 89.387.900 euro per l'anno 2026, di 81.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 84.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli importi previsti:
2019: -50.000.000.
*4. 58. La VI Commissione.
Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
b) all'articolo 55-bis:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono, soppresse;
e) all'articolo 116:
1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
Conseguentemente:
al comma 624, sostituire le parole: 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800,700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 3.868.200 euro per l'anno 2019, di 75.812.100 euro per l'anno 2020, 120.008.500.euro per l'anno 2021, di 109.304.300 euro per l'anno 2022, di 63.800.700 euro per l'anno 2023, di 48.596.400 euro per l'anno 2024, di 79.392.100 euro per l'anno 2025, di 89.387.900 euro per l'anno 2026, di 81.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 84,383.600 euro a decorrere dall'anno 2029;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli importi previsti:
2019: -50.000.000.
*4. 17. Vignali.
Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi.»;
b) all'articolo 55-bis:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessiva» è soppressa;
d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
e) all'articolo 116:
1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile fa perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
13-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 13-bis a 13-quater, stimato in 100 milioni di euro per il 2019, e di 60 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
*4. 49. Capezzone, Latronico.
Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi.»;
b) all'articolo 55-bis:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessiva» è soppressa;
d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
e) all'articolo 116:
1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile fa perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
13-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi da 13-bis a 13-quater pari a 100 milioni di euro per il 2019, e a 60 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*4. 65. Romanini, Patrizia Maestri.
Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
b) all'articolo 55-bis:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
e) all'articolo 116:
1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
13-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 13-bis a 13-quater, pari a 100 milioni per il 2019, e 60 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**4. 29. Locatelli, Pastorelli, Marzano.
Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
b) all'articolo 55-bis:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
e) all'articolo 116:
1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
13-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 13-bis a 13-quater, pari a 100 milioni per il 2019, e 60 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**4. 25. Oliaro, Galgano.
Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
b) all'articolo 55-bis:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
e) all'articolo 116:
1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
13-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 13-bis a 13-quater, pari a 100 milioni per il 2019, e 60 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**4. 36. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto, Gelmini.
Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
b) all'articolo 55-bis:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
e) all'articolo 116:
1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
13-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 13-bis a 13-quater, pari a 100 milioni per il 2019, e 60 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**4. 43. Gebhard, Alfreider, Schullian, Plangger, Ottobre.
AREA TEMATICA N. 5.
(Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti).
(ART. 1, commi 14-20)
Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alta lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.
Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Per far fronte al minor gettito derivante dall'eccezione disposta ai sensi del comma 14, primo periodo, stimato in 30 milioni di euro nel 2018, 60 milioni di euro nel 2019, 110 milioni di euro nel 2020, 93 milioni di euro nel 2021, 87 milioni di euro nel 2022, 86 milioni di euro nel 2023 e 27 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*5. 17. Bombassei, Oliaro, Librandi, Catalano, Monchiero.
Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alta lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.
Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
14-bis. Per far fronte al minor gettito derivante dall'eccezione disposta ai sensi del comma 14, primo periodo, stimato in 30 milioni di euro nel 2018, 60 milioni di euro nel 2019, 110 milioni di euro nel 2020, 93 milioni di euro nel 2021, 87 milioni di euro nel 2022, 86 milioni di euro nel 2023 e 27 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*5. 13. Vignali, Garofalo.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'Allegato B di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti spese:
sistemi tecnologici per la multicanalità online e offline;
sistemi di gestione della supply chain finalizzata al « drop shipping» nell’e-commerce;
strumenti informativi, di amministrazione, digestione e di prenotazione online e mobile, dei servizi turistici e commerciali;
piattaforme digitali per acquisti collettivi di beni e servizi nell'ambito del co-retail;
software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata, applicazioni mobile;
sistemi di customer relationship management e utilizzo dei big data per analisi del mercato e del comportamento di acquisto dei clienti in ambito artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, ivi compreso il software gestionale di servizi turistici digitali;
piattaforme condivise per lo sviluppo di marketplace;
software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -8.000.000;
2019: -8.000.000;
2020: -8.000.000.
5. 8. Sorial.
Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
20-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti» le parole: «macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici» sono sostituite dalle seguenti: «macchine operanti con laser ed altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni, protoni e fotoni) elettroerosione, processi elettrochimici, ionizzazioni»;
b) all'allegato A, sezione «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità» le parole da: «sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali» a: «sistema informativo aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi per l'ispezione, la caratterizzazione, la verifica e la diagnosi (ad esempio macchine di prova di materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi o diagnosi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche e morfologiche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni, caratteristiche fisiche di composizione) e di generare opportuni report da inserire, nei casi richiesti, all'interno del sistema informativo aziendale.
20-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 20-bis, pari a euro 0,7 milioni per il 2018, euro 2,8 milioni per il 2019, euro 3 milioni per il 2020, euro 3,1 milioni per il 2021, euro 3,3 milioni per il 2022 e euro 2,5 milioni per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del tendo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5. 3. La X Commissione.
Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
20-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti» le parole: «macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici» sono sostituite dalle seguenti: «macchine operanti con laser ed altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni, protoni e fotoni) elettroerosione, processi elettrochimici, ionizzazioni»;
b) all'allegato A, sezione «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità» le parole da: «sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali» a: «sistema informativo aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi per l'ispezione, la caratterizzazione, la verifica e la diagnosi (ad esempio macchine di prova di materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi o diagnosi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche e morfologiche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni, caratteristiche fisiche di composizione) e di generare opportuni report da inserire, nei casi richiesti, all'interno del sistema informativo aziendale.
20-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 20-bis, pari a euro 0,7 milioni per il 2018, euro 2,8 milioni per il 2019, euro 3 milioni per il 2020, euro 3,1 milioni per il 2021, euro 3,3 milioni per il 2022 e euro 2,5 milioni per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del tendo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5. 1. Bargero, Benamati, Senaldi, Becattini, Vico, Marchi, Arlotti, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Ginefra, Iacono, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Scuvera, Senaldi, Taranto, Tentori, Vico.
Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:
20-bis. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che acquistano beni strumentali nuovi che utilizzano tecniche ecologiche, quali la tecnica del diserbo fisico, per abbattere le erbe infestanti nel verde urbano e nelle aree agricole, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
20-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo dei beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine dei rispetto del limite di spesa di cui al comma 20-quater e al relativo monitoraggio.
20-quater. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 20-bis non può comportare oneri superiori a 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –2.000.000;
2019: –2.000.000;
2020: –2.000.000.
**5. 2. La XIII Commissione.
Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:
20-bis. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che acquistano beni strumentali nuovi che utilizzano tecniche ecologiche, quali la tecnica del diserbo fisico, per abbattere le erbe infestanti nel verde urbano e nelle aree agricole, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
20-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo dei beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine dei rispetto del limite di spesa di cui al comma 20-quater e al relativo monitoraggio.
20-quater. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 20-bis non può comportare oneri superiori a 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –2.000.000;
2019: –2.000.000;
2020: –2.000.000.
**5. 36. Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Cenni.
AREA TEMATICA N. 6.
(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018).
(ART. 1, comma 21)
Al comma 21, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16, del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote».
*6. 2. D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, De Menech.
Al comma 21, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16, del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote».
*6. 105. Tentori, Gasparini, Carnevali.
Al comma 21, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Tale disposizione non si applica relativamente alla tassa di soggiorno.».
6. 52. Tancredi.
Al comma 21, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 26 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ferma restando la sospensione di cui al primo periodo, le regioni potranno modulare la tassa automobilistica regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, differenziandola (bonus-malus) in funzione della maggiore efficienza energetica e del minore livello di emissioni inquinanti del veicolo. Da tale previsione non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
6. 94. Marco Di Maio, Carrescia.
Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
b) all'articolo 55-bis:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
2) al colma 2, terzo periodo, le parole; «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
e) all'articolo 116:
1) al camma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
21-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 21-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
21-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 21-bis e 21-ter, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 123. La VI Commissione.
Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
b) all'articolo 55-bis:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
2) al colma 2, terzo periodo, le parole; «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
e) all'articolo 116:
1) al camma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
21-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 21-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
21-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 21-bis e 21-ter, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 6. Ginato, Fregolent, Marco Di Maio, Moretto.
Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
b) all'articolo 55-bis:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
2) al colma 2, terzo periodo, le parole; «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
e) all'articolo 116:
1) al camma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
21-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 21-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
21-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 21-bis e 21-ter, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 66. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
b) all'articolo 55-bis:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
2) al comma 2, terzo periodo, le parole; «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
e) all'articolo 116:
1) al camma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
21-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 21-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
21-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 21-bis e 21-ter, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 106. Taranto, Fregolent.
Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) per le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. La riduzione di cui alla presente lettera non si applica agli immobili, o porzioni di immobili, dotati di autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, da censire nell'appropriata categoria catastale, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -5.000.000;
2019: -5.000.000;
2020: -5.000.000.
**6. 115. La VI Commissione.
Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) per le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. La riduzione di cui alla presente lettera non si applica agli immobili, o porzioni di immobili, dotati di autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, da censire nell'appropriata categoria catastale, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -5.000.000;
2019: -5.000.000;
2020: -5.000.000.
**6. 95. Marco Di Maio, Guerra.
Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) per le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. La riduzione di cui alla presente lettera non si applica agli immobili, o porzioni di immobili, dotati di autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, da censire nell'appropriata categoria catastale, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -5.000.000;
2019: -5.000.000;
2020: -5.000.000.
**6. 99. Donati, Guerra, Benamati.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. L'esenzione di cui al precedente periodo non si applica agli immobili o porzioni di immobili che presentano autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri, che sono comunque dichiarati in catasto come unità immobiliari autonome, censite nella categoria catastale più appropriata.».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -8.000.000;
2019: -8.000.000;
2020: -8.000.000.
*6. 116. La VI Commissione.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. L'esenzione di cui al precedente periodo non si applica agli immobili o porzioni di immobili che presentano autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri, che sono comunque dichiarati in catasto come unità immobiliari autonome, censite nella categoria catastale più appropriata.».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -8.000.000;
2019: -8.000.000;
2020: -8.000.000.
*6. 96. Marco Di Maio.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. L'esenzione di cui al precedente periodo non si applica agli immobili o porzioni di immobili che presentano autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri, che sono comunque dichiarati in catasto come unità immobiliari autonome, censite nella categoria catastale più appropriata.».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -8.000.000;
2019: -8.000.000;
2020: -8.000.000.
*6. 98. Donati.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e 2018».
**6. 15. Lodolini, Fragomeli, Gasparini.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e 2018».
**6. 117. La VI Commissione.
Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 654-bis è abrogato.
21-ter. All'onere di cui al comma 21-bis, pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede:
a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018; mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
d) quanto a 316 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 379, aggiungere il seguente:
379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 316 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 316 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: -45.000.000;
2019: -45.000.000;
2020: -45.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
2018: -1.000.000;
2019: -1.000.000;
2020; -1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2018: -2.000.000;
2019: -2.000.000;
2020: -2.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
2018: -9.000.000;
2019: -9.000.000;
2020: -9.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
2018: -2.000.000;
2019: -2.000.000;
2020: -2.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
2018: -1.000.000;
2019; -1.000.000;
2020: -1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
2018: -4.000.000;
2019: -4.000.000;
2020: -4.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2018: -1.000.000;
2019: -1.000.000;
2020: -1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2018: -19.000.000;
2019: -19.000.000;
2020: -19.000.000.
6. 4. Guidesi, Busin.
Dopo il comma 21, inserire il seguente:
21-bis. Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, dopo l'articolo 2-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-ter.
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).
1. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono escluse in ogni caso le attività di incasso diretto di tali entrate.». Conseguentemente, al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 2 dell'articolo 7, la lettera gg-septies) è abolita.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso un decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individua le modalità di accesso del soggetto affidatario alle rendicontazioni dei pagamenti intervenute con riferimento alle entrate affidate sui diversi canali di pagamento disponibili, anche di natura elettronica e le modalità con le quali gli enti locali assicurano ai soggetti privati affidatari dei servizi il pagamento delle prestazioni in termini temporali certi e correlati all'acquisizione delle entrate dell'ente impositore nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ricettivo della direttiva comunitaria 2011/7/UE. Il medesimo provvedimento può prevedere altresì un sistema di split payment, che gli enti locali possono inserire nei capitolati d'oneri riguardanti gli affidamenti delle attività remunerate in relazione alle risultanze delle rendicontazioni dei pagamenti, che consenta ai soggetti affidatari di ricevere il pagamento delle prestazioni rese contestualmente all'acquisizione delle entrate da parte dell'ente titolare, ferma restando la verifica della coerenza delle prestazioni stesse con le pattuizioni contrattuali.
3. L'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la sola esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto stesso. Oltre alle norme previste dalla procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, possono applicarsi le norme del processo di esecuzione di cui al codice di procedura civile.
4. Tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali possono essere iscritte a ruolo a seguito della emissione e della notifica dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva degli enti locali. L'ingiunzione è emessa dall'ente locale o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera h), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso del conferimento in concessione di tale funzione, ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1o gennaio 2017. Per la definizione dei rapporti tra i comuni ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.
6. Le presenti disposizioni costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Art. 2-quater.
(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali).
1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:
a) ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;
b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere a riscossione coattiva, accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA – SALA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;
d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;
e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006;
f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-sexies, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006.
2. All'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono, in fine, aggiunti i seguenti periodi: «La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Agli enti locali è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi, Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse modalità di notifica previste per gli atti di accertamento possono essere utilizzate per la notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.».
3 All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera gg-sexies) è sostituita come segue;
«gg-sexies). Ai fini di cui alla lettera gg-quater), il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni domandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, comuni da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'ente locale.».
Art. 2-quinquies.
(Tutela dei diritti del contribuente: moratoria sta crediti di modesta entità, regolazione della fase pre-coattiva, dilazioni di pagamento, certezza degli oneri della riscossione coattiva).
1. Non si procede all'emissione di ingiunzione per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura, il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.
2. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento delle procedure di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o prima di applicare una misura cautelare a seguito della notifica di ingiunzione, purché decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si ricorda che il termine di adempimento è scaduto e che qualora non si provveda al pagamento entro 90 giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari.
3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione precoattiva, relativamente alle fasi sia precedenti che successive all'emissione dell'ingiunzione, fermo restando il limite temporale di cui al successivo comma 6.
4. Al fine di dare attuazione alle attività di cui ai commi precedenti, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato possono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, avvalersi dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero dei soggetti abilitati all'attività di recupero crediti, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 4.
5. Sugli atti di riscossione precoattiva di cui ai commi 2 e 3, successivi alla notifica dell'ingiunzione, si applicano gli interessi di mora di cui al successivo comma 13. I costi di istruttoria, elaborazione, spedizione e di eventuale notifica possono essere determinati attraverso deliberazione dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.
6. In ragione della efficacia precettizia del titolo esecutivo, pari a due anni la fase precoattiva deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.
7. Su richiesta del contribuente debitore, l'ente territoriale creditore o il soggetto da questo incaricato può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, secondo il seguente schema: – fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; – da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili; – da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili; – da euro 3.000.01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili; – da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili; – oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili;
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente titolare o la società affidataria può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
10. In caso di mancato pagamento di cinque rate nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; b) il carico non può più essere rateizzato.
11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 7, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
12. L'ente locale, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute.
13. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.
14. La riscossione coattiva dovrà svolgersi senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ad eccezione di quelli espressamente previsti dalle norme di legge. Il costo di elaborazione, di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle entrate e viene determinato nelle seguenti modalità: a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro; b) una quota denominata «spese esecutive», correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore nella misura fissata con decreto non regolamentare del MEF, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano, le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000; c) una quota a carico del debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla lettera b).
15. Le spese di notifica degli atti sono ripetibili, nei limiti parametrati a quelli fissati dalla legge con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione. Qualora l'ingiunzione sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario è ripetibile la totalità delle spese di notifica, ivi compresi i diritti, effettivamente sostenute.
Art. 2-sexies.
(Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale).
1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti: a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche 8 con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni; b) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; c) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi dei contratti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali; d) definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per le aziende abilitate al recupero crediti che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti locali.
2. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 527, le parole: «e di rimborso» sono sostituite da: «, non si fa luogo al rimborso»;
b) al comma 528 sono aggiunti i seguenti periodi: «Con riferimento alle quote previste dal presente comma, gli enti creditori possono procedere alla riscossione delle stesse, tranne nel caso in cui siano cadute in prescrizione, attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. A tal fine, il ministero dell'economia e delle finanze integra il decreto di cui al primo periodo così da comprendere tra le informazioni oggetto di comunicazione l'indicazione dell'ultimo atto notificato di ciascuna delle posizioni sulle quali l'agente della riscossione ha esaurito le attività di competenza. Tale facoltà è sempre consentita all'ente locale, in alternativa alla reiscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».
Art. 2-septies.
(Modifiche alla disciplina dei rapporti tra comuni e soggetti affidatari).
1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), punto 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono eliminate le parole: «iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto«.
2. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, è in fine aggiunto il seguente periodo: «Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».
Art. 2-octies.
(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche).
1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.
2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni,
3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.
5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
6. Le tasse e i diritti per atti giudiziari compresi quelli dovuti all'Ufficiale giudiziario anche per le notifiche e le iscrizioni a ruolo nei tribunali in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva azionato con ingiunzione di pagamento, continuano a essere ridotti alla metà e possono essere prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente se diversa dal soggetto procedente.».
6. 28. Cariello, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, le parole: «enti territoriali», sono sostituite dalle seguenti: «enti locali».
*6. 3. Guidesi, Grimoldi.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, le parole: «enti territoriali», sono sostituite dalle seguenti: «enti locali».
*6. 16. Misiani.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, le parole: «enti territoriali», sono sostituite dalle seguenti: «enti locali».
*6. 139. Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, il secondo periodo è soppresso.
6. 21. Cariello, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Latronico.
Dopo il comma 21, aggiungere seguente:
21-bis. All'articolo 1, comma 11, ultimo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 dopo le parole: «sono affidate» inserire le seguenti: «ai soggetti muniti di licenza ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché».
6. 97. Sani.
AREA TEMATICA N. 7.
(Sostegno agli investimenti delle PMI – Nuova Sabatini)
(ART. 1, commi 22-24)
Al comma 22, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il numero: «33» con il seguente: «36,5»;
b) sostituire il numero: «66» con il seguente: «74,7»;
Conseguentemente, sopprimere i commi da 338 a 343.
7. 16. Mazziotti Di Celso, Catalano, Monchiero.
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese in software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela del marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto, sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni come rifinanziato dal comma 1 è riservata agli investimenti di cui al presente comma.
7. 35. Senaldi, Montroni, Carra.
Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
24-bis. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente, in compensazione; ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
24-ter. Le disposizioni di cui al comma 39-bis si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
24-quater. Il credito di imposta di cui al comma 24-bis si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
24-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento dei beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del reddito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 39-sexies e al relativo monitoraggio.
24-sexies. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 24-bis al 24-quinquies non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018,2019 e 2020, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 2. La XIII Commissione.
Dopo il camma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo III e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: -5.000.000;
2019: -15.000.000;
2020: -20.000.000.
*7. 1. La XIII Commissione.
Dopo il camma 24, inserire il seguente:
24-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo III e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: -5.000.000;
2019: -15.000.000;
2020: -20.000.000.
*7. 29. Fiorio, Romanini, Cenni.
Dopo il comma 24, inserire il seguente:
24-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: Voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2018: -5.000.000;
2019: -15.000.000;
2020: -20.000.000.
*7. 22. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Gelmini, Sandra Savino.
Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
24-bis. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 24-ter a 24-septiesdecies sono considerati posizioni in sofferenza i rapporti giuridici tra banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominato «testo unico bancario», soggetti autorizzati in base alla normativa vigente all'esercizio del credito, comprese le società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e agenzie di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito complessivamente denominati «soggetti autorizzati all'esercizio del credito», e i loro debitori, quando siano classificati come crediti in sofferenza secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia e risultino tali al 31 dicembre 2016 presso la Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia, di seguito denominati «debitori».
24-ter. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informano i debitori del valore netto del credito di cui al comma 24-bis iscritto in bilancio alla medesima data. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il debitore può proporre al soggetto autorizzato all'esercizio del credito una transazione stragiudiziale per il pagamento a saldo e stralcio della somma dovuta, in base a un piano di ammortamento concordato tra le parti, per un importo non superiore al valore netto di bilancio di ciascuna esposizione, come risultante dal bilancio al 31 dicembre 2016.1 soggetti autorizzati all'esercizio del credito non possono rifiutare la proposta transattiva se l'importo offerto in pagamento dal debitore è pari al valore netto di bilancio di ciascun credito.
24-quater. L'atto di transazione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve prevedere la rinuncia del creditore al maggior credito e alle garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'ultimo effettivo pagamento a saldo previsto dall'accordo transattivo, 11 credito oggetto della transazione rimane iscritto nella Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia solo per la parte rideterminata contrattualmente. L'atto di transazione è esente dalle imposte di bollo e di registro.
24-quinquies. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche sono a carico del soggetto autorizzato all'esercizio del credito.
24-sexies. Al debitore non è consentito, senza l'accordo scritto dal creditore, di effettuare atti dispositivi dei proprio patrimonio immobiliare detenuto alla data della richiesta di cui al comma 24-ter fino al momento in cui non ha ultima i pagamenti previsti nell'accordo transattivo di cui allo stesso comma 24-ter.
24-septies. Qualora il debitore sia un'impresa, alle riduzioni dei debiti proposte ai sensi della presente legge si applicano le esclusioni di cui all'articolo 88, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
24-octies. L'eventuale procedura esecutiva conseguente al mancato rispetto dei termini dell'accordo transattivo è disposta sul valore del eredito residuo del nuovo piano di ammortamento concordato sulla base del valore netto del credito iscritto in bilancio del soggetto autorizzato all'esercizio del credito.
24-novies. Qualora il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non ottemperi alla richiesta avanzata dal debitore ai sensi del comma 24-quater ovvero lo faccia in ritardo rispetto al termine ivi indicato ovvero fornisca un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, allo stesso si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un minimo di 300.000 euro fino a un massimo del 10 per cento del fatturato.
24-decies. Per i crediti ipotecati classificati come crediti in sofferenza al 31 dicembre 2016 per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, il soggetto autorizzato all'esercizio del credito e il debitore, in alternativa alla transazione con pagamento in un'unica soluzione a saldo e stralcio, possono concordare il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di tale credito al 31 dicembre 2016. Il ripristino del contratto di finanziamento ai sensi del presente comma comporta l'applicazione obbligatoria, secondo i diversi casi e sempre che il creditore non vi rinunci espressamente, di quanto previsto dagli articoli 48-bis e 120-quinquiesdecies del testo unico bancario. Si applicano comunque gli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
24-undecies. Qualora il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non aderisca alla proposta del debitore di formalizzare la transazione ai sensi dei precedenti commi le eventuali svalutazioni e perdite registrate nei quattro anni successivi sui relativi crediti non sono fiscalmente deducibili.
24-duodecies. In ogni caso, qualora il credito oggetto della proposta di transazione rifiutata sia ceduto a terzi, non sono fiscalmente deducibili le perdite commisurate alla differenza tra il valore proposto dal debitore e l'eventuale minor prezzo di cessione realizzato sul relativo credito ceduto.
24-terdecies. Le maggiori perdite dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito conseguenti alla formalizzazione degli accordi transattivi di cui ai precedenti commi sono interamente deducibili ai fini fiscali nell'esercizio in cui sono state registrate, con una maggiorazione del 20 per cento da dedurre: in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro esercizi successiva.
24-quaterdecies. I crediti per i quali è stata proposta dal debitore al soggetti autorizzati all'esercizio dal credito una transazione ai sensi dei precedenti commi, per i tre anni successivi alla data della proposta di transazione, non possono esseri ceduti a terzi a qualunque titolo per un importo inferiore al loro valore netto iscritto in bilancio al 31 dicembre 2016.
24-quinquiesdecies. In tutti i casi in cui, nella vigenza di un accordo transattivo formalizzato tra il soggetto autorizzato all'esercizio del credito e il debitore ai sensi dei commi precedenti, il debitore non provvede al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalle singole scadenze previste dall'accordo transattivo o dal ripristinato finanziamento ipotecario, il soggetto autorizzato all'esercizio del credito ha diritto di pretendere l'intero importo del debito originariamente dovuto dal debitore. Non si applica in tal caso il divieto di cessione di cui al comma 24-quaterdecies.
24-sexiesdecies. Qualora il soggetto autorizzato all'esercizio del credito intenda cedere a terzi, in tutto o in parte, un credito considerato in sofferenza ai sensi del comma 24-bis, è tenuto a informarne per iscritto in tempo utile il debitore comunicandogli il prezzo di cessione concordato con il cessionario. Il debitore ha diritto di pagare al creditore cedente l'equivalente del prezzo comunicatogli entro novanta giorni dalla comunicazione del medesimo. Il pagamento così avvenuto libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore e tutte le garanzie cessano di avere efficacia.
24-septiesdecies. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi dei commi precedenti comporta l'automatica cancellazione della posizione di sofferenza del debitore iscritta nella Centrale dei rischi dalla Banca d'Italia.
7. 11. Alberti, Pesco, Villarosa, Sorial, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sibilia.
AREA TEMATICA N. 8.
(Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0).
(ART. 1, commi 25-35)
Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:
2018
CP: -500.000.000
CS: -500.000.000
2019
CP: -500.000.000
CS: -500.000.000
2020
CP: -500.000.000
CS: -500.000.000
*8. 84. La VI Commissione.
Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:
2018
CP: -500.000.000
CS: -500.000.000
2019
CP: -500.000.000
CS: -500.000.000
2020
CP: -500.000.000
CS: -500.000.000
*8. 32. Vignali.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 19. Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 26. Castricone.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 34. Pastorino, Marcon.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 44. Oliaro, Galgano.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 52. Locatelli, Pastorelli, Marzano.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 63. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto, Gelmini.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 73. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 75. Realacci, Borghi.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 76. Taricco.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 78. Basso, Giacobbe, Tullo.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 79. Bini, Fregolent, Rubinato, Antezza, Vico.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 82. Lodolini.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 85. Prataviera, Matteo Bragantini, Galati.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 89. Carra.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 90. Donati.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 91. Dell'Aringa.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 92. Cani.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 93. Nastri.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 95. Falcone.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 97. Romanini, Patrizia Maestri.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 81. Capezzone, Latronico.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 101. Vico.
Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
25-bis. Per i lavoratori di imprese con sede entro i 20 chilometri dal confine di Stato con la Svizzera, il limite di importo complessivo previsto al comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è elevato a 9000 euro lordi.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -9.000.000;
2019: -9.000.000;
2020: -9.000.000.
8. 43. Guerra, Gribaudo, Braga, Borghi, Gadda, Fragomeli, Senaldi, Plangger, Arlotti, Tentori.
Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. Al fine di promuovere la sperimentazione e la ricerca agraria, il credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 spetta anche ai progetti delle aziende agrarie sperimentali di proprietà delle università nazionali in materia di adattamenti ai cambiamenti climatici, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
35-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri di finanziamento dei progetti di cui al comma 35-bis.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
*8. 3. La XIII Commissione.
Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. Al fine di promuovere la sperimentazione e la ricerca agraria, il credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 spetta anche ai progetti delle aziende agrarie sperimentali di proprietà delle università nazionali in materia di adattamenti ai cambiamenti climatici, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
35-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri di finanziamento dei progetti di cui al comma 35-bis.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
*8. 72. Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli.
Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 35-ter, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. Sono imprese culturali e creative tutte le imprese o i soggetti di cui al titolo II del libro primo del codice civile che svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia, e che abbiano quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e sono previste adeguate forme di pubblicità.
35-ter. Le imprese di cui al comma 35-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»). Il credito d'imposta di cui al comma 35-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
35-quater. Le disposizioni applicative dei commi 35-bis e 35-ter, con riferimento, in particolare, al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 17.085.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020.
**8. 88. La VII Commissione.
Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 35-ter, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. Sono imprese culturali e creative tutte le imprese o i soggetti di cui al titolo II del libro primo del codice civile che svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia, e che abbiano quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e sono previste adeguate forme di pubblicità.
35-ter. Le imprese di cui al comma 35-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»). Il credito d'imposta di cui al comma 35-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
35-quater. Le disposizioni applicative dei commi 35-bis e 35-ter, con riferimento, in particolare, al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 17.085.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020.
**8. 62. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. I commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono sostituiti dai seguenti:
«60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite, cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.
61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 60 con almeno 1.000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore del contributo il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2 per cento del fatturato conseguito negli ultimi cinque anni.
61-bis. I soggetti erogatori dei contributi, di cui ai commi 1 e 2 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.
61-ter. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a sostenere le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
35-ter. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.
35-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 35-ter, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: -30.000.000;
2019: -30.000.000;
2020: -30.000.000.
8. 57. Ricciatti, Ferrara, Epifani, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla, Cimbro.
Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. Al fine di catalizzare investimenti nei settori infrastrutturale, logistico ed industriale, connessi all'insediamento di nuove imprese o per lo sviluppo di imprese già esistenti in alcune aree del Paese, da cui discenda un maggiore aumento in termini di produzione, di maggiori opportunità di lavoro, di trasferimento tecnologico e di volume delle esportazioni, e per favorire l'acquisizione di maggiore competitività, soprattutto con riferimento agli interscambi commerciali con i Paesi esterni all'Unione europea, nei territori delle Città Metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono essere istituite le Zone Economiche Speciali consistenti in aree geograficamente delimitate situate entro i confini dello Stato ed individuate in detti territori, destinate allo svolgimento di attività economiche specificamente mirate per promuovere la crescita economica, attraverso la previsione di agevolazioni fiscali, amministrative ed infrastrutturali.
35-ter. L'introduzione di ulteriori agevolazioni ed incentivi di natura doganale è disciplinata dal Codice Doganale dell'Unione europea.
35-quater. L'istituzione di Zone Economiche Speciali è approvata con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nelle aree delle Città Metropolitane di cui al comma 1, individuate in base alle delimitazioni proposte con decreto dalle Regioni interessate, tenuto conto dei corrispondenti Piani Strategici triennali dei territori metropolitani di cui all'articolo 1, comma 44, della legge n. 54 del 2016.
35-quinquies. Per l'attuazione delle zone economico speciali di cui ai precedenti commi è istituito un fondo la cui dotazione può essere alimentata da contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo modalità stabilite con decreto, ovvero attraverso la procedura prevista dal comma 876 della legge n. 208 del 2015. I predetti provvedimenti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione.
8. 45. Oliaro, Galgano, Catalano, Monchiero, Mognato.
Dopo il comma 35, inserire i seguenti:
35-bis. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3 del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
35-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
35-quater. Il credito di imposta di cui al comma 35-bis si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
35-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative, con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 35-sexies e al relativo monitoraggio.
35-sexies. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –15.000.000;
2019: –15.000.000;
2020: –15.000.000.
*8. 2. La XIII Commissione.
Dopo il comma 35, inserire i seguenti:
35-bis. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3 del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
35-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
35-quater. Il credito di imposta di cui al comma 35-bis si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
35-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative, con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 35-sexies e al relativo monitoraggio.
35-sexies. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente all'articolo 1, comma 631, alla tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –15.000.000;
2019: –15.000.000;
2020: –15.000.000.
*8. 71. Carra, Luciano Agostini, Antezza, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Dopo il comma 35, inserire il seguente:
35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –15.000.000;
2019: –15.000.000;
2020: –15.000.000.
**8. 4. La XIII Commissione.
Dopo il comma 35, inserire il seguente:
35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –15.000.000;
2019: –15.000.000;
2020: –15.000.000.
**8. 25. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 35, inserire il seguente:
35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –15.000.000;
2019: –15.000.000;
2020: –15.000.000.
**8. 66. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 35, inserire il seguente:
35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –15.000.000;
2019: –15.000.000;
2020: –15.000.000.
**8. 74. Fiorio, Romanini, Cenni, Carra.
Dopo il comma 35, inserire il seguente:
35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –15.000.000;
2019: –15.000.000;
2020: –15.000.000.
**8. 99. Alberto Giorgetti, Sandra Savino.
Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi ai costi di struttura e di funzionamento, nei limite di 2 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare, alle microimprese di donne fondate da donne vittime di violenza.
35-ter. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
8. 1. Galgano, Mucci, Bueno, Menorello, Catalano, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Monchiero, Gribaudo, Gelmini, Cenni, Tentori.
Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera f), numero 5, dopo le parole: «delle utenze», sono inserite le seguenti: «, con indicazione separata del numero raggiunto con cavi e condutture proprie e utenze per le quali è erogato il solo servizio utilizzando cavi e condutture di terzi, specificando inoltre i soggetti proprietari delle occupazioni»;
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata comunicazione di cui al comma 2, lettera f), comporta una sanzione pari a 10 volte l'importo minimo di cui al numero 3) della lettera f) del comma 2.».
8. 23. Crippa, Colletti, Fantinati, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.
Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«9. A decorrere dall'anno 2017 le start-up innovative sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».
35-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n.307.
8. 22. Della Valle, Crippa, Vallascas, Da Villa, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.
Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.
Conseguentemente dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
8. 37. Marcon, Pastorino, Paglia, Civati, Airaudo, Fratoianni, Melilla.
Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari» al fine di erogare appositi contributi alle start up, micro, piccole e medie imprese del settore manifatturiero dell'abbigliamento e del settore calzaturiero e tessile.
35-ter. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 35-bis sono utilizzati esclusivamente per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi.
35-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione delle risorse di cui al Fondo di cui al comma 35-bis, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate per le finalità di cui al comma 35-bis, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle risorse di cui l'impresa ha eventualmente fruito indebitamente.
35-quinquies. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al Fondo di cui al comma 35-bis non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: -5.000.000;
2019: -5.000.000;
2020: -5.000.000.
8. 58. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli, Cimbro.
Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. I titoli digitali sono titoli, emessi esclusivamente in forma digitale, con l'impiego di strumenti tecnologici atti ad assicurare l'identificazione univoca del titolo e la relativa titolarità esclusiva.
35-ter. I titoli digitali conferiscono a chi ne abbia la disponibilità la legittimazione all'esercizio dei diritti da essi rappresentati in base agli obblighi assunti dall'emittente all'atto della relativa emissione secondo le regole di circolazione proprie del titolo e le norme di legge vigenti.
35-quater. I diritti rappresentati dal titolo digitale e gli obblighi degli emittenti possono essere modificati, successivamente all'emissione, nei limiti ed alle condizioni di legge in funzione della natura del titolo.
8. 64. Baldassarre.
AREA TEMATICA N. 9.
(Promozione del sistema della formazione terziaria non universitaria).
(ART. 1, commi 36-38)
Al comma 36, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni e le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni;
al comma 625 ridurre ulteriormente, per importi pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2020 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 1. Simonetti, Palese.
Dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
«36-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2018, per i contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2 lettera a) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stipulati a decorrere dalla medesima data ed entro il 31 dicembre 2018, è riconosciuto ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
36-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui al camma 36-bis è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 36-bis, pari a 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 9.000.000 euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 9.000.000 euro per l'anno 2019, 9.000.000 euro per l'anno 2020 e 9.000.000 euro per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più, deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
9. 4. Gelmini, Calabria.
Dopo il comma 38, inserire il seguente:
38-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, le start up innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, sono esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività. Ai finì dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si individuano i criteri e le condizioni ai quali le start up devono attenersi per poter accedere benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 8. Calabria, Gelmini, Palmieri.
Dopo il comma 38, inserire il seguente:
38-bis. Per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto sociale, le start up innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, anche al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché al fine di favorirne l'uso sociale, possono chiederne l'utilizzo, per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. L'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese più meritevoli per adeguatezza del progetto.
9. 9. Calabria, Gelmini, Palmieri.
Dopo il comma 38, inserire il seguente:
38-bis. Per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto sociale, le start up innovativo, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. L'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese più meritevoli per adeguatezza del progetto.
9. 10. Calabria, Gelmini, Palmieri.
Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:
38-bis. Al fine di sostenere, d'intesa con le Regioni e gli enti locali, nuovi progetti di sostegno agli esercizi commerciali di prossimità nei comuni montani, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per il supporto allo sviluppo produttivo dei comuni montani", con una dotazione di 5 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020.
32-ter. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, emana un decreto ministeriale per stabilire criteri e modalità di utilizzo del fondo, con particolare riferimento al potenziamento delle misure fiscali, nonché per favorire i centri multifunzionali, ovvero i negozi che vendono prodotti e allo stesso tempo svolgono servizi, anche attivando o sostenendo opportune intese con associazioni locali presenti nei piccoli comuni.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.
9. 3. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli, Cimbro.
AREA TEMATICA N. 10.
(Sperimentazione della mobilità sostenibile).
(ART. 1, comma 39)
Al comma 39, primo periodo, dopo le parole: mezzi su gomma aggiungere le seguenti: o imbarcazioni.
10. 2. Moretto, Arlotti.
Al comma 39, secondo periodo, dopo la parola: finalizzate, aggiungere le seguenti: alla riconversione dei mezzi già in uso in veicoli ad emissioni di CO2 pari a zero e.
10. 58. Cristian Iannuzzi.
Al comma 39, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Il CIPE, entro sessanta giorni dalla vigenza della presente legge, assume una delibera quadro di programmazione delle risorse disponibili per il finanziamento nel 2018 di interventi aventi natura coerente con il presente articolo, assicurando adeguata priorità alle infrastrutture finalizzate all'implementazione di sistemi di mobilità sostenibile».
10. 38. Menorello, Secco, Catalano, Monchiero.
Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:
39-bis. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «nonché» è soppressa;
b) dopo le parole: «ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali» sono aggiunte le seguenti: «nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».
39-ter. Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «nonché» è soppressa;
b) dopo le parole: «su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima.».
39-quater. Al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare».
39-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dell'articolo 1, alla lettera f), dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare,»;
b) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti: «e della modalità di trasporto per vie navigabili interne»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
6-bis. Agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco, incluso il conteggio dell'eventuale peso del contenitore. Il contributo può essere erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole.
39-sexies. All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole: «all'articolo 3 della» sono sostituite con la parola: «alla»;
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Al fine dello sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario padano veneta nonché ai fini di tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione, a ciascuna impresa armatoriale che effettua lavori di ammodernamento dell'unità operante regolarmente su un porto fluviale interno, installa a bordo della stessa nuove dotazioni, apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), dispositivi anche di ausilio alle operazioni di carico e scarico della merce o di imbarco e sbarco di persone, o nuovi motori dotati delle più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni, è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi ed in Conformità al regolamento Ue n. 1407/2013. L'aiuto è altresì riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni portuali nei porti fluviali interni, ai fini dell'acquisto o ammodernamento di applicazioni telematiche, di apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), ovvero ai fini dell'ammodernamento delle attrezzature per il carico e lo scarico della merce. Ai fini dell'ottenimento l'armatore o l'operatore portuale presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto erogante, specifica istanza corredata da relazione illustrativa indicante l'oggetto dell'intervento da effettuare.
39-septies. Al comma 647, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «servizi marittimi» sono aggiunte le seguenti: «o di navigazione interna»;
b) dopo le parole: «48,9 milioni di euro per l'anno 2018.» è aggiunto il seguente periodo: «Per il miglioramento e lo sviluppo della catena intermodale di cui al periodo precedente nonché ai fini della crescita della occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, le imprese armatrici della navigazione interna, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 133 dei codice della navigazione ed imbarcato sia unità navali iscritte nei registri della navigazione interna e adibite al trasporto merci lungo il sistema idroviario padano veneto, nonché lo stesso personale, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge».
39-octies. A copertura degli oneri, valutati in euro 1.000.000,00 derivanti dall'attuazione dei commi 39-bis e 39-ter, euro 1,500.000,00 derivanti dall'attuazione dei commi 39-quater e 39-quinquies, euro 1.500.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 39-sexies e euro 700.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 639-septies si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 8. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 39, sono inseriti i seguenti commi:
39-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'articolo 19-quinquies è soppresso.
39-ter. Agli articoli 62-quater, comma 1-bis, e 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» ogni qual volta ricorrano sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».
39-quater. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all'entrata in vigore della presente norma. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all'85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.
39-quinquies. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente commina 39-quater mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve prevedere la concessione da parte –dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.
39-sexies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi: aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 39-quater. Nel caso in cui tali provvedimenti siano statu oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 39-quinquies. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Conseguentemente: alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -45.000.000;
2019: -45.000.000;
2020: -45.000.000.
10. 10. Fedriga, Guidesi, Saltamartini, Busin.
Dopo il comma 39, sono inseriti i seguenti commi:
39-bis. Agli articoli 62-quater, comma 1-bis, e 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» ogni qual volta ricorrano sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».
39-ter. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi di all'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all'entrata in vigore della presente norma. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all'85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti, tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.
39-quater. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente comma 39-ter mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro sessanta giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve, prevedere la concessione da parte dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita; ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.
39-quinquies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 39-ter. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 39-quater. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
39-sexies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle norme di cui ai commi 39-bis, 39-ter, 39-quater e 39-quinquies.
10. 47. Rotta, Boccadutri, Malpezzi, Morani, Paola Bragantini, Barbanti, De Menech.
Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
39-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, i treni adibiti al trasporto passeggeri e le autolinee a media e lunga percorrenza, sono equipaggiati di cassette di primo soccorso, erogatori di ossigeno e kit di coperte isotermiche, nonché di defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) per garantire tempestive prestazioni di primo soccorso ai passeggeri in caso di emergenza.
39-ter. La dotazione minima di Primo Soccorso Passeggeri (PSP) cui al comma 39-bis è definita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza delle Regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con il medesimo decreto sono individuati modalità e criteri per la formazione del personale viaggiante sui treni a media e lunga percorrenza sulla sicurezza del trasporto passeggeri.
39-quater. A titolo di contributo per l'acquisto della PSP di cui al comma 39-ter la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui al comma 301 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è incrementata di 2 milioni di euro nonché le risorse del contratto di servizio di Trenitalia per il trasporto ferroviario passeggeri destinate alla sicurezza del trasporto sono incrementate di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
39-quinquies. Agli oneri di cui ai commi 39-bis e 39-quater, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015).
10. 16. Rostellato, Arlotti, Paola Boldrini, Capone, Carra, Crivellari, Donati, Iacono, La Marca, Manfredi, Melilli, Narduolo, Terrosi, Venittelli, Di Salvo, Cenni.
Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
39-bis. Al fine di razionalizzare il sistema di trasporto pubblico locale e favorirne l'efficienza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi esclusivamente in favore delle aziende di trasporto pubblico locale, a totale partecipazione statale, in stato debitorio e commissariate purché dotate di un piano industriale di ristrutturazione e rilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di 500 milioni a decorrere dal 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
39-ter. Agli oneri di cui al comma 39-bis pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2018 si provvede ai sensi dei commi da 39-quater a 39-septies.
39-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportatele seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
39-quinquies. Al decreto legislativo l5 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
39-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 39-quater e 39-septies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
39-septies. Le modifiche introdotte dai commi 39-quater e 39-septies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, al comma 41 sopprimere la lettera b).
10. 28. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo comma 39 aggiungere i seguenti:
39-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto del 5 agosto 2016, a decorrere dall'anno 2018, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, nonché per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.
39-ter. A decorrere dal 1o giugno 2018 e successivamente con cadenza annuale, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria invia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento di attuazione degli interventi di cui al comma precedente.
39-quater. Agli oneri di cui ai commi 39-bis e 39-ter si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 39-quinquies e 39-sexies.
39-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
39-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
39-septies. Le maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui ai commi 39-quinquies e 39-sexies eccedenti la quota parte di cui al comma 1, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
10. 34. Gregori, Marcon, Pastorino, Paglia, Melilla.
Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
39-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il testing e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2018: -1.000.000;
2019: -1.000.000.
*10. 63. La IX Commissione.
Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
39-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il testing e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2018: -1.000.000;
2019: -1.000.000.
*10. 67. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.
Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
39-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il testing e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2018: -1.000.000;
2019: -1.000.000.
*10. 66. Gandolfi, Carra, Tentori.
Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
39-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il testing e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2018: -1.000.000;
2019: -1.000.000.
*10. 53. Abrignani.
Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
39-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il testing e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2018: -1.000.000;
2019: -1.000.000.
*10. 51. Causin.
Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
39-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il testing e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2018: -1.000.000;
2019: -1.000.000.
*10. 39. Bombassei, Oliaro, Catalano, Librandi, Monchiero.
Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
39-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) Lo 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo è destinato annualmente alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
**10. 64. La IX Commissione.
Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
39-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) Lo 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo è destinato annualmente alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
**10. 70. Carloni.
Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
39-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alle lettere a), b) e e) del comma 2 e del successivo comma 8, le percentuali di riparto di cui alla tabella allegata al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 novembre 2014, sono modificate con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, a decorrere dall'esercizio 2018, in ragione dell'incidenza che sulle stesse hanno le variazioni del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con decorrenza dal 1o gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
10. 65. Gandolfi.
Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
39-bis. All'articolo 1, comma 89 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserita la seguente lettera:
b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati e/o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer lending) gestione o da società autorizzate da Banca d'Italia in quanto finanziarie ex articolo 106 del Testo Unico Bancario e/o istituti di pagamento ex articolo 114 del testo unico bancario o da soggetti operanti e vigilanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri stati dell'Unione europea.
10. 61. Pelillo, Valiante, Castricone, Ginefra.
AREA TEMATICA N. 11.
(PIR e società immobiliari).
(ART. 1, comma 40)
Al comma 40, all'alinea, sopprimere le parole: , comma 102,.
Conseguentemente:
premettere le seguenti lettere:
0a) il comma 88 è sostituito dal seguente:
88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo;
0b) al comma 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero in obbligazioni emesse dalle predette imprese»;
2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
c) in crediti classificati a sofferenza, secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia, detenuti da banche o intermediari finanziari individuati ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
0c) al comma 91, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La previsione di cui al secondo periodo non si applica qualora le somme conseguite dalla cessione siano integralmente reinvestite negli strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta giorni.»;
0d) il comma 92 è sostituito dal seguente:
«92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.».
0e) al comma 94, dopo il terzo periodo e inserito il seguente: «La previsione di cui al terzo periodo non si applica qualora le somme conseguite dalla cessione siano integralmente reinvestite negli strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta giorni.»;
0f) al comma 101 le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro».
alla lettera a) dopo la parola: al aggiungere le seguenti: comma 102, e aggiungere, infine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché di imprese di piccola e media dimensione non quotate dotate di piani di sviluppo sostenibili e che rispettano sia i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia i criteri sociali minimi adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, certificati da un ente terzo, per il tramite di fondi o soggetti individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, anche attraverso l'uso di canali e veicoli appropriati come equity crowfunding e fondi impact.»;
dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al medesimo comma 102 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal presente comma sono calcolate sull'ammontare dei soli investimenti effettivamente realizzati».;
dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
b-bis) Al comma 104 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, nonché le quote di fondi comuni di investimento immobiliare il cui patrimonio sia prevalentemente costituito da immobili situati nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Si considerano altresì investimenti qualificati le quote di fondi comuni di investimento immobiliare costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 nonché le somme investite nei crediti di cui al comma 89, lettera c).»;
b-ter) al comma 106, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Le previsioni di cui al secondo e al terzo; periodo non si applicano qualora le somme conseguite dalla cessione siano integralmente reinvestite negli strumenti finanziari di cui ai commi 102 e 104 entro novanta giorni.»;
dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:
40-bis. Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione da parte delle PMI di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 91 e 102 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori, semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.
40-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
«1-quinquies, L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica nella misura del 12,50 per cento ai proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, quotati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione, emessi da consorzi di piccole e medie imprese costituiti al solo scopo delle predette emissioni. La disciplina dei predetti consorzi è demandata ad un regolamento della CONSOB, da emanarsi nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.».
40-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 40 a 40-ter, valutati in 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
11. 2. Giacomoni, Gelmini, Palmieri, Sandra Savino.
Al comma 40, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre. 2016, n. 232, le parole: «a 30.000 euro» sono sostituite dalle segmenti: «100.000 euro» ovunque ricorrano e le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro» ovunque ricorrano.
a-bis) dopo le parole: «o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati» aggiungere, infine, le seguenti: «e per almeno l'1,5 per cento in organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali, che investono per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rispettivo rendiconto di gestione o bilancio d'esercizio, in start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, o in incubatori certificati, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»;
alla lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo:
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 28,2 milioni di euro per l'anno 2018, 73,5 milioni di euro per l'anno 2019, 133,8 milioni di euro per l'anno 2020, 209,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 290,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*11. 5. Fregolent, Bernardo, Barbanti.
Al comma 40, premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre. 2016, n. 232, le parole: «a 30.000 euro» sono sostituite dalle segmenti: «100.000 euro» ovunque ricorrano e le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro» ovunque ricorrano;
a-bis) dopo le parole: «o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati» aggiungere, infine, le seguenti: «e per almeno l'1,5 per cento in organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali, che investono per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rispettivo rendiconto di gestione o bilancio d'esercizio, in start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, o in incubatori certificati, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»;
alla lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo:
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 28,2 milioni di euro per l'anno 2018, 73,5 milioni di euro per l'anno 2019, 133,8 milioni di euro per l'anno 2020, 209,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 290,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*11. 6. La VI Commissione.
Al comma 40, lettera a) aggiungere in fine, le seguenti parole:
e sono aggiunte, in fine, le parole: ”, nonché di imprese di piccola e media dimensione non quotate dotate di piani di sviluppo sostenibili e che rispettano sia i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia i criteri sociali minimi adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, certificati da un ente terzo, per il tramite di fondi o soggetti individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, anche attraverso l'uso di canali e veicoli appropriati come equity crowfunding e fondi impact.
11. 3. Giacomoni, Gelmini, Palmieri, Sandra Savino.
Al comma 40, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.» sono sostituite dalle seguenti: «imprese di piccola e media dimensione non quotate dotate di piani di sviluppo sostenibili e che rispettano sia i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia i criteri sociali minimi adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, certificati da un ente terzo, per il tramite di fondi o soggetti individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, anche attraverso l'uso di canali e veicoli appropriati come equity crowfunding e fondi impact».
11. 4. Giacomoni, Gelmini, Palmieri, Sandra Savino.
Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
40-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 102, dopo le parole: «con stabili organizzazioni nel territorio medesimo» sono aggiunte le seguenti: «, e in quote o azioni, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nel sistemi multilaterali di negoziazione, di organismi di investimento collettivo dei risparmio residenti net territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente in crediti; anche a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) all'articolo 1, comma 104, dopo le parole: «dell'attivo in strumenti finanziari» sono aggiunte le seguenti: «e in quote o azioni»;
c) all'articolo 1, comma 89, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«c) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che Investono prevalentemente in crediti, anche a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
11. 20. Bernardo, Pelillo.
Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:
40-bis. Le persone fisiche e giuridiche, debitrici di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, soggetti autorizzati in base alla normativa vigente all'esercizio del credito, comprese le società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e agenzie di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931;, n. 773, di seguito complessivamente denominati «soggetti autorizzati all'esercizio del credito», le cui posizioni siano classificate a sofferenza nella centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia alla data del 31 dicembre 2016, possono inoltrare, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di transazione stragiudiziale a saldo di quanto dovuto.
40-ter. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito sono tenuti a rispondere per iscritto entro trenta giorni alla richiesta di cui al comma 40-bis, evidenziando il valore contabile dell'esposizione bancaria del richiedente nonché dei relativi accantonamenti registrati nei propri bilanci come credito in sofferenza al 31 dicembre 2016.
40-quater. I debitori di cui al comma 40-bis, entro trenta giorni dalla risposta dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono proporre una transazione per un valore compreso tra il 50 per cento del credito in sofferenza e l'entità dell'accantonamento relativo alla propria posizione nel bilancio del creditore.
40-quinquies. I destinatari della richiesta di cui al comma 40-bis sono tenuti a comunicare la loro decisione entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta. Le parti possono stabilire un ulteriore proroga di pari durata per concordare modifiche al contenuto della transazione. L'atto di transazione è esente dalle imposte di bollo c di registro.
40-sexies. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito non possono rifiutare la proposta transattiva qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore sia pari o superiore al valore netto di bilancio di ciascuno dei crediti.
40-septies. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione in forma scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stessa detenuto alla data dell'istanza di cui al comma 40-bis e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore possa compromettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato. Il debitore a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.
40-octies. Per tutti i crediti ipotecari classificati a sofferenza alla data del 31 dicembre 2016, per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, i soggetti autorizzati all'esercizio del eredito e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione di cui al comma 40-bis, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2016.
40-novies. Qualora i soggetti autorizzati all'esercizio del credito non ottemperino all'istanza avanzata dal proprio debitore ai sensi del comma 40-bis, lo facciano in ritardo rispetto al termine ivi indicato, ovvero forniscano un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, sono soggetti alle sanzioni stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.
40-decies. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito che decidono di cedere a terzi un credito classificato a sofferenza di cui al comma 40-bis, sia singolarmente che nell'ambito di operazioni di cessione massiva, sono tenuti a comunicare a ciascun debitore il prezzo di cessione concordato con il cessionario per la relativa quota di debito in sofferenza, pena l'invalidità della cessione eventualmente perfezionata nonostante la mancata comunicazione.
40-undecies. Il debitore che riceve la comunicazione di cui al comma 40-decies può proporre al soggetto autorizzato all'esercizio del credito cedente di perfezionare una transazione a saldo e a stralcio da definire entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione.
40-duodecies, Il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non può rifiutare la proposta di transazione se il valore, offerto è pari o superiore al prezzo di cessione comunicato ai sensi del comma 40-decies.
40-terdecies. Qualora la cifra proposta a transazione dal debitore ai sensi del comma 40-quater sia pari o superiore al valore netto di bilancio del credito come comunicato dal soggetto autorizzato all'esercizio del credito ai sensi del comma 40-ter e il soggetto stesso la rifiuti, le eventuali perdite aggiuntive, in caso di cessione a terzi dei relativi crediti, non sono fiscalmente deducibili.
40-quaterdecies. Qualora il debitore, non rispettando i termini concordati nella transazione, effettui anche uno solo dei pagamenti previsti con un ritardo superiore a centottanta giorni, la transazione perfezionata decade e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono agire anche giudizialmente per l'intero importo originariamente dovuto.
40-quinquiesdecies. Gli accordi transattivi perfezionati ai sensi dei commi precedenti, se: efficacemente rispettati, comportano la relativa esdebitazione del debitore e la conseguente cancellazione dalla centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia della segnalazione a sofferenza del suo nominativo.
11. 7. Busin, Guidesi.
Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:
40-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, dopo le parole: «Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo» sono aggiunte le seguenti: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia»;
b) al comma 10-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia».
40-ter. Le disposizioni di cui al comma 40-bis si applicano con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionate a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.
40-quater. Al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento ai sensi dell'articolo 1, comma 151, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 40-bis.
*11. 8. Monchiero, Catalano.
Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:
40-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, dopo le parole: «Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo» sono aggiunte le seguenti: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia»;
b) al comma 10-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia».
40-ter. Le disposizioni di cui al comma 40-bis si applicano con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionate a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.
40-quater. Al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento ai sensi dell'articolo 1, comma 151, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 40-bis.
*11. 9. Bargero.
Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
40-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano a decorrere dall'anno 2018 con le modalità previste nel medesimo comma. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 15. Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.
AREA TEMATICA N. 12.
(Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRES).
(ART. 1, commi 41-43)
Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
«43-bis. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i soggetti individuati ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 92, in deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11) e per le cessioni di materiale d'oro, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso assunto nel giorno della cessione, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Le stesse disposizioni si applicano alle cessioni di prodotti semilavorati, componenti, accessori, parti di materiali, tutti contenenti oro o altri metalli preziosi, anche se destinati ad essere incorporati in altri prodotti in corso di lavorazione o alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, sempreché il valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il calore di quotazione come sopra individuato».
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero delle economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –30.000.000;
2019: –30.000.000;
2020: –30.000.000.
12. 9. Tancredi.
Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
43-bis. A fini previdenziali la quota di reddito prodotta dalle società di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, è equiparata al reddito d'impresa.
12. 12. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
43-bis. Ai fini della semplificazione e della perequazione dei trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione per le imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alle legge 6.6.74 n. 298 autorizzate alla locazione di veicoli senza conducente ai sensi dell'articolo 84 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 6, ultimo periodo, dopo la parola: «conducente» sono inserite le seguenti: «e tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte nel relativo albo,».
Conseguentemente, alla Tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: –120.000;
2019: – 74.000;
2020: – 94.200.
12. 14. Fauttilli.
Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
43-bis. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione per le imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alle legge 6.6.74 n. 298 autorizzate alla locazione di veicoli senza conducente ai sensi dell'articolo 84 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 comma 6, ultimo periodo, dopo la parola: «conducente» sono inserite le seguenti: e tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte nel relativo albo.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 120 milioni di euro per il 2018, in 74 milioni di euro per il 2019 e in 94 milioni e 200 mila euro all'anno a partire dal 2020, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta di.
12. 15. Fauttilli.
AREA TEMATICA N. 13.
(Imposta di registro).
(ART. 1, commi 44-45)
Al comma 44, lettera a), dopo le parole all'articolo 20, comma 1, aggiungere le seguenti al fine di chiarire la corretta modalità di applicazione del principio normativo da esso recato.
13. 22. Enrico Zanetti, Galati.
Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:
44-bis. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. La sanzione non può in ogni caso superare l'importo complessivo delle maggiori imposte sui redditi accertate, nei confronti dell'autore della violazione e dei rispettivi cedenti e cessionari o prestatori e committenti dei beni o dei servizi non effettivamente scambiati o prestati, in relazione ai componenti positivi e negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
44-ter. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, comma 3, dei decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
44-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 44-bis e 44-ter del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
13. 20. Giacomoni.
Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:
44-bis. Al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche al contrasto all'evasione fiscale, a decorrere dal 2018, per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, e applicato un canone fisso mensile per l'utilizzo e la gestione del servizio, comprensivo di tutte le commissioni relative alle transazioni elettroniche effettuate nel corso del mese, nonché dei costi di noleggio degli apparecchi.
44-ter. Il canone di cui al comma precedente, applicato ad ogni apparecchio dai prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di pagamento mediante carta, non deve superare il limite massimo di 20 euro mensili.
44-quater. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
44-quinquies. Al comma 4-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: «delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «del canone mensile, nonché».
44-sexies. Il CICR adotta disposizioni applicative dei commi 44-bis e seguenti, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali, si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
13. 4. Molteni, Guidesi.
Dopo il comma 44, è inserito il seguente:
44-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 44 hanno natura interpretativa.
Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: di 12,585.300 euro per l'anno 2018 e di 48.868.200 euro per l'anno 2019, di 130.812.100 euro per l'anno 2020, 175.008.500 euro per l'anno 2021, di 164.304.300 euro per l'anno 2022, di 118.800.700 euro per l'anno 2023, di 103.596.400 euro per l'anno 2024, di 134.392.100 euro per l'anno 2025, di 144.387.900 euro per l'anno 2026, di 136.083,600 euro per ciascuna degli anni 2027 e 2028 e di 139.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
13. 8. Giampaolo Galli, Misiani, Guerra.
AREA TEMATICA N. 14.
(Credito d'imposta per spese per consulenze relative a quotazione PMI).
(ART. 1, commi 46-49)
Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:
49-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano all'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane e dei monopoli salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina dettata, per le medesime agenzie, negli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.»;
49-ter. All'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica «Personale» è sostituita dalla seguente: «Autonomia regolamentare e personale»;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Al fine di garantire il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata all'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane e dei monopoli, e in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte e delle specifiche professionalità utilizzate, il regolamento di amministrazione, deliberato dal comitato di gestione, su proposta del direttore dell'agenzia, e sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale, nonché per la valutazione dello stesso;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;
d) prevede l'articolazione delle posizioni dirigenziali di livello non generale secondo diversi livelli di responsabilità a cui consegue la graduazione della retribuzione di posizione di parte variabile e, in caso di valutazione positiva prevede l'attribuzione della retribuzione di risultato, sulla base del livello di valutazione riportata;
e) prevede la facoltà di istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 135; disciplina il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti; prevede il riconoscimento ai titolari delle posizioni del potere di organizzare, gestire e controllare le risorse umane e finanziarie ad essi affidate; prevede l'articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di responsabilità con conseguente graduazione della retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, l'attribuzione della retribuzione di risultato, sulla base del livello di valutazione annuale riportata; attribuisce ai titolari delle posizioni organizzative il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; attribuisce ai medesimi titolari i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli procedono al reclutamento del personale con le seguenti modalità:
a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione del bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste ma o più prove preselettive di carattere psico-attitudinali e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati, con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce il concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione e ma prova finale;
b) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in ma prova scritta, a carattere tecnico-pratico, ed in urta orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, nelle materie e secondo le modalità stabilite nel bando, con la possibilità di prevedere ma prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni alla data del bando funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di cui al comma 3, lettera f), nonché quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 755, ed all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, », 125. I componenti delle commissioni di valutazione sono individuati tra i magistrati ordinari, amministrativi a contabili, gli avvocati dello Stato, i professori di prima fascia di università pubbliche o private, i dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni svolte dalle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Vengono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli; con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.».
49-quater. Il secondo periodo dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso. Le posizioni organizzative di cui al citato articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2, sono ridefinite in coerenza con. i criteri di individuazione delle posizioni organizzative di cui all'articolo 71, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal comma 2 del presente articolo, rideterminandone conseguentemente il trattamento retributivo. L'abrogazione di cui al primo periodo ha effetto dalla data di attivazione delle predette posizioni organizzative.
49-quinquies. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
49-sexies. Le disposizioni di cui al citato articolo 71, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano a tutte le procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, comprese quelle previste dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
14. 9. Marco Di Maio.
Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:
49-bis. Le persone fisiche e giuridiche, debitrici di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, soggetti autorizzati in base alla normativa vigente all'esercizio del credito, comprese le società, di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e agenzie di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito complessivamente denominati «soggetti autorizzati all'esercizio del credito», le cui posizioni siano classificate a sofferenza nella centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia alla data del 31 dicembre 2016, possono inoltrare, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di transazione stragiudiziale a saldo di quanto dovuto.
49-ter. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito sono tenuti a rispondere per iscritto entro trenta giorni alla richiesta di cui al comma 49-bis, evidenziando il valore contabile dell'esposizione bancaria del richiedente nonché dei relativi accantonamenti registrati nei propri bilanci come credito in sofferenza al 31 dicembre 2016.
49-quater. I debitori di cui al comma 49-bis, entro trenta giorni dalla risposta dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono proporre una transazione per un valore compreso tra il 50 per cento del credito in sofferenza e l'entità dell'accantonamento relativo alla propria posizione nel bilancio del creditore.
49-quinquies. I destinatari della richiesta di cui al comma 49-bis sono tenuti a comunicare la loro decisione entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta. Le parti possono stabilire un'ulteriore proroga di pari durata per concordare modifiche al contenuto della transazione. L'atto di transazione è esente dalle imposte di bollo e di registro.
49-sexies. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito non possono rifiutare la proposta transattiva qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore sia pari o superiore al valore netto di bilancio di ciascuno dei crediti.
49-septies. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione in forma scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stesso detenuto alla data dell'istanza di cui al comma 49-bis e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore; possa compromettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato, il debitore; a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.
49-octies, Per tutti i crediti ipotecari classificati a sofferenza alla data dei 31 dicembre 2016, per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione di cui al comma 49-bis il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2016.
49-novies. Qualora i soggetti autorizzati all'esercizio del credito non ottemperino all'istanza avanzata dal proprio debitore ai sensi del comma 49-bis, lo facciano in ritardo rispetto al termine ivi indicato, ovvero forniscano un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, sono soggetti alle sanzioni stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.
49-decies. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito che decidono di cedere a terzi un credito classificato a sofferenza di cui al comma 49-bis, sia singolarmente che nell'ambito di operazioni di cessione massiva, sono tenuti a comunicare a ciascun debitore il prezzo di cessione concordato con il cessionario per la relativa quota di debito in sofferenza, pena l'invalidità della cessione eventualmente perfezionata nonostante la mancata comunicazione.
49-undecies. Il debitore che riceve la comunicazione di cui al comma precedente può proporre al soggetto autorizzato all'esercizio del credito cedente di perfezionare una transazione a saldo e a stralcio da definire entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione.
49-duodecies. Il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non può rifiutare la proposta di transazione se il valore offerto è pari o superiore al prezzo di cessione comunicato ai sensi del comma 49-decies.
49-terdecies. Qualora la cifra proposta a transazione dal debitore ai sensi del comma 49-quater sia pari o superiore al valore netto di bilancio del credito come comunicato dal soggetto autorizzato all'esercizio del credito ai sensi del comma 49-ter e il soggetto stesso la rifiuti, le eventuali perdite aggiuntive, in caso di cessione a terzi dei relativi crediti, non sono fiscalmente deducibili.
49-quaterdecies. Qualora il debitore, non rispettando i termini concordati nella transazione, effettui anche uno solo dei pagamenti previsti con un ritardo superiore a centottanta giorni, la transazione perfezionata decade e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono agire anche giudizialmente per l'intero importo originariamente dovuto.
49-quinquedecies. Gli accordi transattivi perfezionati ai sensi dei commi precedenti, se efficacemente rispettati, comportano la relativa esdebitazione del debitore e la conseguente cancellazione dalla centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia della segnalazione a sofferenza del suo nominativo.
14. 22. Paglia, Marcon, Pastorino, Melilla.
Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
49-bis. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 decreto legislativo 385 del 1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 decreto legislativo 385 del 1993 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
49-ter. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma precedente, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al creditore ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso del curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.
49-quater. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuale a norma dell'articolo 41 comma 2, del decreto legislativo del 1o settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 49-bis il curatore non può procederci alla vendita in sede fallimentare se nell'ambito dell'esecuzione individuale sia stata già disposta la vendita ai sensi dell'articolo 569 cpc. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.
49-quinquies. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 49-ter, il credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura conforme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatto ai sensi dell'articolo, 2855 c.c. L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; è attribuita al fallimento la somma incassata ai sensi del comma 49-ter eccedente la quota che risulta spettante al creditore ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
49-sexies. Le disposizioni dei commi 49-bis e 49-ter si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data.
*14. 25. Tancredi.
Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
49-bis. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 decreto legislativo 385 del 1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 decreto legislativo 385 del 1993 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
49-ter. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma precedente, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al creditore ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso del curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.
49-quater. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuale a norma dell'articolo 41 comma 2, del decreto legislativo del 1o settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 49-bis il curatore non può procederci alla vendita in sede fallimentare se nell'ambito dell'esecuzione individuale sia stata già disposta la vendita ai sensi dell'articolo 569 cpc. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.
49-quinquies. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 49-ter, il credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura conforme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatto ai sensi dell'articolo, 2855 c.c. L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; è attribuita al fallimento la somma incassata ai sensi del comma 49-ter eccedente la quota che risulta spettante al creditore ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
49-sexies. Le disposizioni dei commi 49-bis e 49-ter si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data.
*14. 59. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
49-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito delle aziende termali di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020.
49-ter. Al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione in favore delle aziende stesse per gli anni 2018-2020. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 250.000 euro per ciascun beneficiario e comunque nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 49-quater. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposta sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto, legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I criteri e le modalità di concessione del credilo d'imposta, nonché le spese ammissibili, sono stabiliti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
49-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 49-ter è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –20.000;
2019: –20.000;
2020: –20.000.
14. 40. Fanucci, Camani, Arlotti, Capone.
Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
49-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 100-ter, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
«2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione, anche nel caso non ci si sia avvalsi del regime alternativo in sede di sottoscrizione, di quote rappresentative del capitale di start-up innovative, di piccole e medie imprese innovative e di imprese sociali costituite in forma di società a responsabilità limitata:
a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto del sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:
1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sodali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;
4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;
c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.
2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove, in ogni momento successivo all'offerta, è possibile richiedere l'applicazione del regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
49-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49-bis, pari a 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14. 49. La VI Commissione.
Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
49-bis. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
49-ter. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma precedente, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al creditore ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso dei curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.
49-quater. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuate a norma dell'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 49-bis il curatore non può procedere alla vendita in sede fallimentare se, nell'ambito dell'esecuzione individuale, sia stata già disposta la vendita ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.
49-quinquies. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 49-ter, il credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura conforme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatta ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile. L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; è attribuita al fallimento la somma Incassata ai sensi del comma 49-ter eccedente la quota che risulta spettante al creditore ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V dei titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
49-sexies. Le disposizioni dei commi 49-bis e 49-ter si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data.
*14. 5. Giampaolo Galli.
Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
49-bis. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
49-ter. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma precedente, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al creditore ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso dei curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.
49-quater. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuate a norma dell'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 49-bis il curatore non può procedere alla vendita in sede fallimentare se, nell'ambito dell'esecuzione individuale, sia stata già disposta la vendita ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.
49-quinquies. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 49-ter, il credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura conforme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatta ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile. L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; è attribuita al fallimento la somma Incassata ai sensi del comma 49-ter eccedente la quota che risulta spettante al creditore ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V dei titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
49-sexies. Le disposizioni dei commi 49-bis e 49-ter si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data.
*14. 52. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.
Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
49-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti.
49-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entra il limite di euro 3,5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia di cui al presente comma.
49-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**14. 3. Giampaolo Galli.
Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
49-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti.
49-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entra il limite di euro 3,5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia di cui al presente comma.
49-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**14. 54. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.
Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
49-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti.
49-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entra il limite di euro 3,5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia di cui al presente comma.
49-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**14. 60. Tancredi.
Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
49-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti.
49-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entra il limite di euro 3,5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia di cui al presente comma.
49-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**14. 2. Guidesi.
Dopo il comma 49, inserire il seguente:
«49-bis. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), è riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
49-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 49-bis è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro per l'anno 2020. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro per l'anno 2020.
49-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 49-bis e 49-ter, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 49-ter». Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ulteriormente ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni di euro per l'anno 2020.
14. 16. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale e la continuità dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati dai confidi soci al pagamento del contributo previsto ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
14. 50. La VI Commissione.
AREA TEMATICA N. 16.
(Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile).
(ART. 1, commi 50-65)
Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
50-bis. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1o gennaio 2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1o gennaio 2016, si applicano per un periodo massimo di trentasei mesi le aliquote di cui al comma 3, articolo 4, della medesima legge n. 381 dell'8 novembre 1991, entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.
16. 98. Giuseppe Guerini, Scuvera.
Dopo il comma 50, inserire il seguente:
50-bis. L'esonero di cui al precedente comma, nella misura del 100 per cento del contributo, si applica, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, alle assunzioni di collaboratori di studio, assistenti sanitari, infermieri professionali e altre professionalità effettuate dai medici di assistenza primaria della medicina generale presso i propri ambulatori. L'esonero contributivo di cui al periodo precedente si applica anche ai neo assunti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 100 milioni di euro a partire dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 80. Marazziti.
Al comma 54, sostituire le parole: licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva con le seguenti: licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, relativi a lavoratori inquadrati con la medesima qualifica del lavoratore che si intende assumere con l'esonero di cui al comma 50 nella medesima unità produttiva.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17,585.300 euro per l'anno 2018 con le seguenti: 12.585.300 euro per l'anno 2018.
16. 11. Giampaolo Galli, Tinagli.
Sopprimere il comma 58.
16. 46. Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.
Al comma 58, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) studenti che svolgono o hanno svolto attività di caregiver familiare come definito al comma 146, o che contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura prestato dal caregiver familiare che sia un affine entro il secondo grado, in favore dell'assistito di cui al comma 146, con il quale convivono.
Conseguentemente dopo il comma 58 aggiungere il seguente:
58-bis. Al fine dell'attuazione della lettera a-bis) del comma 58, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, sentite le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, riconosce l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura ai fini dell'obbligo alternanza scuola-lavoro, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di caregiver familiare come definito al comma 146, o che contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura prestato dal caregiver familiare che sia un affine entro il secondo grado, in favore dell'assistito di cui al comma 146, con il quale convivono.
*16. 8. Saltamartini, Guidesi, Simonetti.
Al comma 58, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) studenti che svolgono o hanno svolto attività di caregiver familiare come definito al comma 146, o che contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura prestato dal caregiver familiare che sia un affine entro il secondo grado, in favore dell'assistito di cui al comma 146, con il quale convivono.
Conseguentemente dopo il comma 58 aggiungere il seguente:
58-bis. Al fine dell'attuazione della lettera a-bis) del comma 58, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, sentite le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, riconosce l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura ai fini dell'obbligo alternanza scuola-lavoro, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di caregiver familiare come definito al comma 146, o che contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura prestato dal caregiver familiare che sia un affine entro il secondo grado, in favore dell'assistito di cui al comma 146, con il quale convivono.
*16. 26. Placido, Marcon, Pastorino, Paglia, Carnevali, Melilla.
Al comma 58, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dottori di ricerca per i quali il requisito anagrafico è soddisfatto rispetto agli anni compiuti al momento dell'ammissione al dottorato.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 8.000.000;
2019: – 8.000.000;
2020: – 8.000.000.
**16. 33. Gribaudo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli.
Al comma 58, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dottori di ricerca per i quali il requisito anagrafico è soddisfatto rispetto agli anni compiuti al momento dell'ammissione al dottorato.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 8.000.000;
2019: – 8.000.000;
2020: – 8.000.000.
**16. 4. La XI Commissione.
Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
58-bis. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 72 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridefinito attraverso decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di favorire l'occupazione delle giovani donne di età inferiore a 40 anni, in particolare prevedendo una forma di agevolazione fiscale o contributiva di entità non inferiore ai 5.000 euro per la loro assunzione a tempo indeterminato. Fino all'emanazione del decreto restano valide le disposizioni vigenti a valere su tale fondo.
16. 2. Gribaudo, Fabbri, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Narduolo, Carnevali, Gelmini, Cenni.
Dopo il comma 58 aggiungere il seguente:
58-bis. La condizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e successive modificazioni e integrazioni, si intende soddisfatta anche da parte dei cittadini italiani rimpatriati che avevano stabilito, nei cinque periodi d'imposta precedenti il rimpatrio, la propria residenza secondaria nel Paese terzo secondo la normativa ivi vigente. La disposizione si applica a tutte le fattispecie e controversie per le quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2019.
16. 116. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.
Dopo il comma 58 aggiungere il seguente:
58-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile l'ammontare dei costi sostenuti dai neodiplomati per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento necessarie per i certificati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, ottenuti entro 12 mesi dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo ciclo, presso un istituto tecnico di indirizzo trasporti e logistica, previa presentazione dell'estratto di matricola o fotocopia autenticata del libretto di navigazione attestanti l'avvenuto imbarco, è a carico dello Stato, entro il limite annuo di 800.000 euro, per chi ha un reddito da modello Isee familiare inferiore ai 13.000 euro.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 800.000;
2019: – 800.000;
2020: – 800.000.
16. 57. Carocci, Tullo, Carloni, Rocchi, Manzi, Malisani, Narduolo, Blazina, Rampi, D'Ottavio.
Dopo il comma 58 aggiungere il seguente:
58-bis. Al fine di poter fruire del regime speciale concesso ai lavoratori impiegati, per i soggetti che abbiano effettivamente svolto attività di studio all'estero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 20 dicembre 2010, n. 238, e successive modifiche e integrazioni, il requisito della continuità ed effettività dell'attività di studio all'estero si intende soddisfatto anche in presenza di fisiologiche interruzioni dell'anno accademico.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2019.
16. 87. Gebhard.
Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
58-bis. Agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle parole: «ventiquattro mesi», ovunque ricorrano.
16. 22. Gribaudo, Paris, Rotta, Fregolent, Raciti, Bonomo, Capozzolo, Coccia, Cominelli, Culotta, Lattuca, Moscatt, Narduolo, Piazzoni, Giuditta Pini, Tentori.
Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:
59-bis. Nell'ambito delle competenze digitali correlate al processo Industria 4.0, le scuole di ogni ordine e grado prevedono corsi di orientamento riferiti al settore delle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 10 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16. 71. Centemero, Palese.
Al comma 63, primo periodo, sopprimere le parole: non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 7. Simonetti, Fedriga.
Dopo il comma 64, aggiungere i seguenti:
64-bis. Le lavoratrici donne che abbiano compiuto il sessantatreesimo anno di età, che siano iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e siano in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore ai venticinque anni, nei limiti delle risorse di cui al comma 64-ter, possono richiedere la copertura contributiva previdenziale, fino ad un massimo di cinque anni, per i periodi di interruzione dell'attività lavorativa verificatisi nei venti anni precedenti all'atto della richiesta. I periodi di interruzione lavorativa di cui al primo periodo del presente comma non possono comunque essere superiori, nel loro complesso ad otto anni.
64-ter. Per le finalità di cui al comma 64-bis è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato «Integrazione Donna» con una dotazione pari a 50.000.000 di euro per ciascuno degli dal 2018 al 2027.
64-quater. Le modalità di attuazione dei commi 64-bis e 64-ter sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:
a) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui al comma 64-bis;
b) l'attività di monitoraggio delle richieste pervenute;
c) la documentazione da presentare per accedere al beneficio;.
Conseguentemente:
al comma 41, sopprimere, la lettera b);
dopo il comma 41, inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;
al comma 624 sostituire le parole da: 180.008.500 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 130.008.500 euro per l'anno 2021, 119.304.300 euro per l'anno 2022, 73.800.700 euro per l'anno 2023, 58.596.400 euro per l'anno 2024, 89.392.100 euro per l'anno 2025, 99.387.900 euro per l'anno 2026, 91.083.600 euro per l'anno 2027.
dopo il comma 624, aggiungere il seguente:
624-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.»;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 40.000.000;
2019: – 40.000.000;
2020: – 40.000.000.
16. 49. Nicchi, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Martelli, Cimbro, Marcon, Pastorino.
Dopo il comma 64, aggiungere i seguenti:
64-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
4-bis. – (Calcolo per lavoratori stagionali). – 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è calcolata nel seguente modo: 50 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di almeno 104 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI.
2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL – per l'intensificazione dell'attività produttiva dell'azienda in alcuni periodi dell'anno – nonché i lavoratori dello spettacolo e quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.
3. In ogni caso la NASPI non può superare nel 2018 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.;
b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.;
c) all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.»;
2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.»;
d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso.
64-ter. Dal comma 64-bis discendono oneri pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente:
al comma 41, sopprimere la lettera b);
dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
dopo il comma 624, aggiungere il seguente:
624-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
16. 50. Nicchi, Duranti, Melilla, Albini, Cimbro, Marcon, Pastorino.
Sostituire il comma 65 con il seguente:
65. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sopprimere le parole: «nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata». Per l'attuazione delle presente disposizione il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, n. 190, come rifinanziato dal comma 624, è ridotto di 25 milioni per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro a decorrere dal 2019.
16. 113. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 65 aggiungere il seguente:
65-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: «nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 e dal 1o gennaio al 31 dicembre 2018»;
b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«e) per il periodo 1o gennaio 2018 – 31 dicembre 2018, ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
2018: – 8.000.000.
16. 1. Vignali.
Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
65-bis. Al fine di promuovere la sperimentazione e la ricerca agraria, il credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 spetta anche ai progetti delle aziende agrarie sperimentali di proprietà delle università nazionali in materia di adattamenti ai cambiamenti climatici, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2011 e 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri di finanziamento dei progetti di cui al presente comma.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2017: –1.000.000;
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000.
*16. 102. Falcone.
Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
65-bis. Al fine di promuovere la sperimentazione e la ricerca agraria, il credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 spetta anche ai progetti delle aziende agrarie sperimentali di proprietà delle università nazionali in materia di adattamenti ai cambiamenti climatici, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2011 e 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri di finanziamento dei progetti di cui al presente comma.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2017: –1.000.000;
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000.
*16. 3. La XIII Commissione.
Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
65-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2017 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, viene incrementata del 35 per cento. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 57 milioni di euro per l'anno 2018 e in 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 97. Patrizia Maestri, Arlotti, Marchetti, Albanella, Damiano, Gnecchi.
Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
65-bis. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza, al fine di favorire la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale, al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «reddito imponibile», sono inserite le seguenti: «e, con riferimento alle rotte infra comunitarie, è attribuito a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario»;
b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «Registro Internazionale di cui all'articolo 1», sono inserite le seguenti: «con riferimento alle rotte infracomunitarie, a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce versamento del contributi di cui in seguito, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario» e dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «in ogni caso».
16. 15. Ruocco, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
65-bis. Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «1,4 per cento» sono sostituite con le seguenti: «3 per cento».
16. 96. Misiani, Carnevali.
AREA TEMATICA N. 17.
(Sgravi contributivi under 40).
(ART. 1, commi 66-67)
Al comma 66, primo periodo, sostituire le parole quaranta anni con le seguenti quarantacinque anni.
Conseguentemente, sostituire il comma 624, con il seguente:
«624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 15.085.300 euro per l'anno 2018 e di 51.368.200 euro per l'anno 2019, di 133.312.100 euro per l'anno 2020, 177.508.500 euro per l'anno 2021, di 166.804.300 euro per l'anno 2022, di 121.300.700 euro per l'anno 2023, di 106.096.400 euro per l'anno 2024, di 136.892.100 euro per l'anno 2025, di 146.887.900 euro per l'anno 2026, di 138.583.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 141.883.600 euro a decorrere dall'anno 2029.».
17. 5. Rampelli.
Dopo il comma 67, aggiungere i seguenti:
67-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) aggiungere la seguente lettera:
« e-quater). i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici.».
67-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 67-bis, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 624.
17. 9. Abrignani, Galati.
Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
67-bis. Alla legge 11 febbraio 1992 n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 dell'articolo 12 è sostituito con il seguente:
«7. Non costituiscono esercizio venatorio, e a essi non si applicano le disposizioni della presente legge, il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d), nonché gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di abbattimento di cui all'articolo 19 secondo e terzo comma.».
b) il comma 3 dell'articolo 19 è sostituito con il seguente:
«3. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono effettuare gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di abbattimento di cui al comma 2 anche avvalendosi di privati, muniti di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio, che abbiano frequentato con profitto appositi corsi di formazione da esse organizzati e i cui contenuti siano stati preventivamente sottoposti ed approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).».
17. 10. Parrini, Fanucci, Carrescia.
AREA TEMATICA N. 17-ter.
(Sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore della pesca).
(ART. 1, commi 70-71)
Dopo il comma 70, aggiungere i seguenti:
70-bis. Con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, è istituita la piattaforma italiana del fosforo, con dotazione per l'anno 2018 di 100.000 euro, con le seguenti finalità:
a) realizzazione di uno studio mirato al raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo del Fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche Europee dedicate;
b) raccolta delle migliori pratiche di recupero del Fosforo dal ciclo di gestione dei rifiuti;
c) raccolta e diffusione di Informazioni riguardanti la filiera di approvvigionamento del Fosforo, con particolare riguardo all'importazione da paesi esterni all’ Unione Europea;
d) messa a punto di proposte, anche di carattere legislativo o regolamentare, per incoraggiare il recupero del Fosforo e prevenirne gli sprechi;
e) istituzione di un tavolo tematico sulla conservazione e il recupero del Fosforo, con la partecipazione di centri di ricerca, istituzioni pubbliche e private, aziende, associazioni per la difesa dell'ambiente;
f) realizzazione di un portale telematico per la raccolta e la pubblicazione delle attività del tavolo tematico, dei documenti elaborati e delle altre informazioni raccolte durante le attività della piattaforma.
70-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 70-bis, pari a 100 mila euro per l'anno 2018, si provvede, per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2001, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come modificato dal comma 625.
17-ter. 8. Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:
70-bis. Le indennità di cui al comma 70 nonché le indennità di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non concorrono alla formazione del reddito.
Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000.
*17-ter. 4. La XIII Commissione.
Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:
70-bis. Le indennità di cui al comma 70 nonché le indennità di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non concorrono alla formazione del reddito.
Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000.
*17-ter. 12. Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Al comma 71, dopo la parola: integrata, inserire le seguenti: di 3 milioni di euro per l'anno 2018 e.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Agli oneri per l'anno 2018 derivanti dal precedente periodo, nella misura pari a 3 milioni di euro si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154. A tal fine le predette risorse, nella misura di 3 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –3.000.000;
2019: –3.000.000;
2020: –3.000.000.
**17-ter. 1. La XIII Commissione.
Al comma 71, dopo la parola: integrata, inserire le seguenti: di 3 milioni di euro per l'anno 2018 e.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Agli oneri per l'anno 2018 derivanti dal precedente periodo, nella misura pari a 3 milioni di euro si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154. A tal fine le predette risorse, nella misura di 3 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –3.000.000;
2019: –3.000.000;
2020: –3.000.000.
**17-ter. 13. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli.
Dopo il comma 71 inserire i seguenti:
71-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica ed a basso impatto ambientale, dal 1o gennaio 2017 al 30 giugno 2017 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
71-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vengono riportate le modalità, i criteri ed i soggetti beneficiari di cui al comma 71-bis.
Conseguentemente, al comma 624 sostituire la parola: 17.585.300 con la seguente: 7.585.300.
*17-ter. 2. La XIII Commissione.
Dopo il comma 71 inserire i seguenti:
71-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica ed a basso impatto ambientale, dal 1o gennaio 2017 al 30 giugno 2017 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
71-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vengono riportate le modalità, i criteri ed i soggetti beneficiari di cui al comma 71-bis.
Conseguentemente, al comma 624 sostituire la parola: 17.585.300 con la seguente: 7.585.300.
*17-ter. 17. Falcone.
Dopo il comma 71 aggiungere i seguenti:
71-bis. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 4 a 8, affluiscono in un apposito “Fondo antibracconaggio ittico”, istituito presso il Ministero dell'interno, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro a decorrere dal 2018, destinato a potenziare i controlli nelle acque interne, da parte del Comando Unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare (CUTFAA).
11-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto col Ministro della difesa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 11-bis, la cui dotazione può essere incrementata da parte delle regioni».
71-ter. Per gli oneri derivati dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 71-bis del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, è ridotto di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 218, 2019 e 2020.
17-ter. 7. Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Guidesi.
Dopo il comma 71 aggiungere il seguente:
71-bis. Al fine di poter completare le procedure di liquidazione dei danni già accertati alla data di entrata in vigore della presente legge derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme eventualmente eccedenti la copertura dei danni già accertati vanno ad integrare la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14, decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –2.000.000;
2019: –2.000.000;
2020: –2.000.000.
*17-ter. 3. La XIII Commissione.
Dopo il comma 71 aggiungere il seguente:
71-bis. Al fine di poter completare le procedure di liquidazione dei danni già accertati alla data di entrata in vigore della presente legge derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme eventualmente eccedenti la copertura dei danni già accertati vanno ad integrare la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14, decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –2.000.000;
2019: –2.000.000;
2020: –2.000.000.
*17-ter. 14. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
AREA TEMATICA N. 17-quater.
(Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa)
(ART. 1, commi 72-74)
Al comma 72, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: -5.000.000;
2019: -8.000.000;
2020: -13.000.000.
*17-quater. 9. La XIII Commissione.
Al comma 72, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: -5.000.000;
2019: -8.000.000;
2020: -13.000.000.
*17-quater. 49. Capone, Massa, Mariano, Vico.
Al comma 72, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2018,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 14.585.300 euro per l'anno 2018 e di 48.868.200 euro per l'anno 2019, di 130.812.100 euro per l'anno 2020.
**17-quater. 10. La XIII Commissione.
Al comma 72, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2018,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 14.585.300 euro per l'anno 2018 e di 48.868.200 euro per l'anno 2019, di 130.812.100 euro per l'anno 2020.
**17-quater. 41. Mongiello, Castricone, Chaouki, Ginefra, Grassi, Marroni, Pelillo, Taranto, Valiante, Antezza.
Al comma 72, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro con le seguenti: 4 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro.
Conseguentemente:
al comma 73 sostituire le parole: pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019 con le seguenti: pari a 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019.;
al comma 74, lettera a), capoverso comma 1-ter, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2 milioni di euro.;
alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -2.000.000;
2019: -4.000.000;
2020: -3.000.000.
17-quater. 47. Palese, Sandra Savino.
Dopo il comma 72 aggiungere il seguente:
72-bis. In relazione agli effetti non concorrenziali derivanti dall'importazione di prodotti agricoli, in particolare il riso, provenienti dalla Cambogia e dal Myanmar è concesso un contributo una tantum pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2018 in favore delle imprese risicole delle province di Novara, Vercelli, Pavia.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire la parola: 17.585.000 con la seguente: 12.585.000.
*17-quater. 11. La XIII Commissione.
Dopo il comma 72 aggiungere il seguente:
72-bis. In relazione agli effetti non concorrenziali derivanti dall'importazione di prodotti agricoli, in particolare il riso, provenienti dalla Cambogia e dal Myanmar è concesso un contributo una tantum pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2018 in favore delle imprese risicole delle province di Novara, Vercelli, Pavia.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire la parola: 17.585.000 con la seguente: 12.585.000.
*17-quater. 60. Falcone, Furnari.
Dopo il comma 74 aggiungere i seguenti:
74-bis. Al fine di sostenere l'apparato produttivo delle imprese agricole, in stato di difficoltà temporanea, con particolare riferimento al mantenimento dell'occupazione, è istituito un Fondo di sostegno, nello stato di previsione del Ministro dello sviluppo economico con una dotazione 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020.
74-ter. Possono accedere agli interventi del Fondo di cui al comma 74-bis le imprese, che versano in uno stato di transitoria difficoltà ai sensi del successivo comma 74-quater, qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa e ricorrano i seguenti ulteriori requisiti:
a) l'impresa sia in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assicurativi obbligatori nei confronti dei propri dipendenti;
b) l'impresa e i suoi amministratori siano in regola conia certificazione antimafia;
c) gli amministratori dell'impresa non siano stati in precedenza dichiarati falliti;
74-quater. I requisiti di cui al comma 74-bis devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa e devono essere mantenuti per tutto il periodo di durata di tale stato, a pena della revoca del contributo erogato, ai sensi del comma 74-decies.
74-quinquies. La domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa è presentata al Ministero dello sviluppo economico. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:
a) lo stato patrimoniale e il conto dei profitti e delle perdite dell'impresa relativi all'ultimo esercizio finanziario;
b) l'andamento dell'indebitamento alla data di presentazione della domanda;
c) una relazione contenente il piano economico-finanziario per la ristrutturazione dell'impresa e la descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali derivanti dall'eventuale cessazione dell'attività.
74-sexies. Alla domanda di cui al precedente comma deve, altresì, essere allegata una dichiarazione con la quale l'imprenditore si impegna, in caso di concessione dei contributi previsti dalla presente legge, a salvaguardare per tutto il periodo di difficoltà i livelli occupazionali delle imprese di cui al comma 74-bis esistenti alla data di presentazione della domanda.
74-septies. Entro un mese dalla data di presentazione della domanda il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ove ne riscontri i presupposti, dichiara lo stato di difficoltà temporanea delle imprese, definendo, altresì, le date di inizio e di fine del periodo di crisi.
74-octies. Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e i criteri di priorità da applicare nell'accoglimento delle domande, nonché la definizione di eventuali riserve in favore di imprese appartenenti a determinati settori o aventi determinati requisiti.
74-novies. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori che prevedono una disciplina più restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (CE) n. 1998/2006.
74-decies. Le risorse del Fondo di cui al comma 74-bis, sono erogate alle imprese fino all'esaurimento delle stesse.
74-undecies. Ferme restando le disposizioni penali previste in materia, qualora successivamente all'erogazione del contributo sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge ai fini della sua concessione, il Ministro delle, politiche agricole alimentari e forestali dispone la revoca del contributo stesso.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: -30.000.000;
2019: -30.000.000;
2020: -30.000.000.
17-quater. 33. La XIII Commissione.
Dopo il comma 74, aggiungere i seguenti:
74-bis. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria, nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti ricompresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo nel limite di 5 milioni di euro a decorrere dal 2018, finalizzato all'adozione, d'intesa con le Regioni interessate, di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli Enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza.
74-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 74-bis, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Le utenze di fornitura di energia elettrica per il sollevamento e lo scolo delle acque degli impianti degli Enti, costituiti ai sensi dell'articolo 59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e delle rispettive leggi regionali, ricadenti nei territori di cui al comma 15 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono esenti dagli oneri generali afferenti il sistema elettrico di cui al comma 11».
74-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 74-bis e 74-ter, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*17-quater. 39. Gallinella, Ferraresi, L'Abbate, Gagnarli, Lupo, Parentela, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Crivellari, Pagani, Romanini.
Dopo il comma 74, aggiungere i seguenti:
74-bis. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria, nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti ricompresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo nel limite di 5 milioni di euro a decorrere dal 2018, finalizzato all'adozione, d'intesa con le Regioni interessate, di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli Enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza.
74-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 74-bis, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Le utenze di fornitura di energia elettrica per il sollevamento e lo scolo delle acque degli impianti degli Enti, costituiti ai sensi dell'articolo 59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e delle rispettive leggi regionali, ricadenti nei territori di cui al comma 15 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono esenti dagli oneri generali afferenti il sistema elettrico di cui al comma 11».
74-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 74-bis e 74-ter, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*17-quater. 63. Gallinella, Ferraresi, L'Abbate, Lupo, Parentela, Gagnarli, Zolezzi.
Dopo il comma 74 aggiungere il seguente:
74-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di superare le emergenze derivate dagli organismi nocivi Liothrips oleae e Halyomorpha halys, dal Citrus Tristeza Virus, e dal Dryocosmus kuriphilus, il Fondo di cui al comma 1 è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite da Liothrips oleae e Halyomorpha halys, nonché al settore agrumicolo nelle aree colpite dal Citrus Tristeza Virus, nonché al settore castanicolo nelle aree colpite da Dryocosmus Kuriphilus.
1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato, per le finalità di cui al comma 1-bis, di 12 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, alla ricostituzione del potenziale produttivo agrumicolo danneggiato dal Citrus Tristeza Virus ed al sostegno della ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dal medesimo virus alle condizioni e modalità previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in misura pari a 3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 all'attuazione di misure di contrasto del Dryocosmus kuriphilus.
1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui ai commi 1-bis ed 1-ter del Fondo, ivi comprese l'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo dei benefici, la documentazione richiesta per l'ottenimento dei benefici stessi e le relative cause di decadenza e revoca, l'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riferimento all'applicazione di nuove tecniche colturali, di controllo e di contenimento ed al relativo monitoraggio.
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio dei settori colpiti da fitopatie e organismi nocivi».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: -12.000.000;
2019: -12.000.000;
2020: -12.000.000.
*17-quater. 12. La XIII Commissione.
Sostituire il comma 74 con il seguente:
74. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di superare le emergenze derivate dal batterio Xylella fastidiosa, dal Citrus Tristeza Virus, e dagli insetti infestanti Liothrips oleae e Halyomorpha halys, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 7 milioni di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative, con particolare riguardo, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo dei benefici, alla documentazione richiesta per l'ottenimento dei benefici stessi e alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, ivi compresa l'applicazione di nuove tecniche colturali, di controllo e di contenimento e al relativo monitoraggio.
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio dei settori colpiti da fitopatie e insetti infestanti».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 631, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: -12.000.000;
2019: -12.000.000;
2020: -12.000.000.
*17-quater. 53. Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Terrosi, Venittelli, Zanin, Capone.
Dopo il comma 74, inserire il seguente:
74-bis. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, il Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è esteso al settore zootecnico e conseguentemente incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuna della annualità 2019 e 2020 da destinare ad interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate. Gli interventi sono erogati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, alla condizioni e con i criteri, anche di natura altimetrica, stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: -10.000.000;
2019: -5.000.000;
2020: -5.000.000.
**17-quater. 5. La XIII Commissione.
Dopo il comma 74, inserire il seguente:
74-bis. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, il Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è esteso al settore zootecnico e conseguentemente incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuna della annualità 2019 e 2020 da destinare ad interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate. Gli interventi sono erogati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, alla condizioni e con i criteri, anche di natura altimetrica, stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: -10.000.000;
2019: -5.000.000;
2020: -5.000.000.
**17-quater. 55. Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
74-bis. Al fine di incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo, nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti ed agli accordi di filiera, con una dotazione pari 7 milioni di euro per ciascuna della annualità 2018, 2019 e 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo, attribuendo priorità alla aziende aderenti alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: -7.000.000;
2019: -7.000.000;
2020: -7.000.000.
*17-quater. 8. La XIII Commissione.
Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
74-bis. Al fine di incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo, nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti ed agli accordi di filiera, con una dotazione pari 7 milioni di euro per ciascuna della annualità 2018, 2019 e 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo, attribuendo priorità alla aziende aderenti alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: -7.000.000;
2019: -7.000.000;
2020: -7.000.000.
*17-quater. 58. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
74-bis. È istituito presso il Servizio Fitosanitario Nazionale un fondo per la ricerca e la sperimentazione di metodi di lotta contro la Cimice asiatica (Halyomorpha halys), privilegiando sistemi biologici o comunque a basso impatto ambientale, da realizzarsi anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe. Per le attività connesse alla attuazione del presente comma il fondo ha una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Il Ministero delle politiche agricole e agroalimentari con proprio provvedimento ne definisce condizioni e modalità di attuazione, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -5.000.000;
2019: -5.000.000.
**17-quater. 7. La XIII Commissione.
Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
74-bis. È istituito presso il Servizio Fitosanitario Nazionale un fondo per la ricerca e la sperimentazione di metodi di lotta contro la Cimice asiatica (Halyomorpha halys), privilegiando sistemi biologici o comunque a basso impatto ambientale, da realizzarsi anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe. Per le attività connesse alla attuazione del presente comma il fondo ha una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Il Ministero delle politiche agricole e agroalimentari con proprio provvedimento ne definisce condizioni e modalità di attuazione, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -5.000.000;
2019: -5.000.000.
**17-quater. 57. Taricco.
Dopo il comma 74, inserire il seguente:
74-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convetito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -250.000;
2019: -250.000;
2020: -250.000.
*17-quater. 2. La XIII Commissione.
Dopo il comma 74, inserire il seguente:
74-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convetito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -250.000;
2019: -250.000;
2020: -250.000.
*17-quater. 54. Falcone, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
74-bis. È istituto, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo nazionale per i centri di recupero della fauna selvatica di cui agli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all'articolo 31 della legge del 29 luglio 2010, n. 120, destinato al funzionamento e alla conduzione dei centri regolarmente autorizzati, gestiti dalle associazioni ambientalistiche riconosciute e dalle associazioni di volontariato.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23. Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: -8.000.000;
CS: -8.000.000.
2019:
CP: -8.000.000;
CS: -8.000.000.
2020:
CP: -8.000.000;
CS: -8.000.000.
17-quater. 20. Gagnarli, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
74-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 8-bis è abrogato.
17-quater. 37. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.
AREA TEMATICA N. 19.
(Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano).
(ART. 1, commi 76-77)
Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
76-bis. Entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018 ai lavoratori delle imprese per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono aperti tavoli di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico è riconosciuta, su richiesta, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la proroga fino al 30 giugno 2018 della mobilità in essere al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, dopo il comma 624, aggiungere i seguenti:
624-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un maggior gettito su base annua non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
624-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 624-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*19. 16. Miccoli, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Arlotti, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Carra.
Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
76-bis. Entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018 ai lavoratori delle imprese per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono aperti tavoli di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico è riconosciuta, su richiesta, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la proroga fino al 30 giugno 2018 della mobilità in essere al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, dopo il comma 624, aggiungere i seguenti:
624-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un maggior gettito su base annua non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
624-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 624-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*19. 34. La XI Commissione.
Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
76-bis, Con effetto dall'esercizio finanziario 2018, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stabilita nella misura del 78 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali, Ai maggiori oneri di cui al periodo precedente, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19. 10. Cinzia Maria Fontana, Sanga, Carnevali, Arlotti, Carrescia.
Dopo il comma 76, inserire il seguente:
76-bis. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli stessi, alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152, così come modificato dall'articolo comma 607, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2019».
19. 11. Carnevali, Cinzia Maria Fontana, Sanga.
Dopo il comma 76, inserire i seguenti:
76-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro»;
76-ter. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 76-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
19. 33. Marchi, Carra.
Dopo il comma 76 aggiungere il seguente:
«76-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
«6-ter. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre negli anni 2017 e 2018, anche in deroga ai limiti di durata di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, la proroga in continuità delle prestazioni non ancora cessate, da esse autorizzate alla data del 31 dicembre 2017, riguardanti crisi aziendali oggetto di accordo stipulato o in corso di esame in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione o provincia autonoma interessata, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse ad esse attribuite, per tale finalità, negli anni 2014, 2015 e 2016».
19. 27. Michele Bordo, Mongiello.
Dopo il comma 76 aggiungere i seguenti:
76-bis. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, nonché, alla consolidata giurisprudenza italiana, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario part-time verticale ciclico sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.
76-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 76-bis quantificato in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 76-quater a 76-quinquies.
76-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
76-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
76-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 76-quater e 76-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
19. 8. Cominardi, Dall'Osso, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Tripiedi, Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 76 aggiungere il seguente:
76-bis. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione e di recupero o tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali con i tavoli istituiti presso l'unita di crisi del Ministero dello sviluppo economico, le Regioni nel limite massimo del 50 per cento delle risorse a loro assegnate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1) del decreto legislativo 24 settembre 2016 n. 185, possono prorogare per un periodo massimo di 24 mesi, le prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), autorizzate anche in deroga entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. 28. Distaso, Latronico.
Sostituire il comma 77 con i seguenti:
77. A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, un'indennità giornaliera onnicomprensiva, che non concorre alla formazione del reddito, fino ad un importo massimo di 30 euro nei casi di sospensione dell'attività lavorativa previsti da accordi e avvisi comuni nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
77-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al comma 77. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 77 pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19. 30. De Girolamo, Palese.
Dopo il comma 77 aggiungere i seguenti:
«77-bis. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo. Coerentemente con le disposizioni del Parlamento europeo che a gennaio 2016 ha deciso che tutto l'abbigliamento motociclistico dovrà rispondere a standard europei relativi alla protezione offerta, rispettando in tutta Europa gli stessi standard di sicurezza, la detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN pubblicati dal CEDI: (European Committee for Standardization): EN13595, EN1621-1, EN1621–2, EN1621-4, EN13594, EN13634. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.
77-ter. La misura di cui al comma 77-bis si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Ove il predetto limite sia superato la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del limite medesimo, Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per i medesimi anni.
Conseguentemente al comma 624 sostituire le parole: e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008,50 euro per l'anno 2021, con le parole: e di 43.868.200 milioni per l'anno 2019, di 125.812.100 per l'anno 2020, 170.008.500 per l'anno 2021.
19. 1. Garofalo, Carbone.
AREA TEMATICA N. 20.
(Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi).
(ART. 1, commi 78-79)
Dopo il comma 78, inserire il seguente:
78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle imprese in crisi, limitando il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».
*20. 5. Cariello.
Dopo il comma 78, inserire il seguente:
78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle imprese in crisi, limitando il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».
*20. 7. D'Alia.
Dopo il comma 78, inserire il seguente:
78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle imprese in crisi, limitando il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».
*20. 8. Ginefra, Chaouki, Grassi, Marroni, Mongiello, Pelillo, Taranto, Valiante.
Dopo il comma 78, inserire il seguente:
78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle imprese in crisi, limitando il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».
*20. 12. Leva, Rostan, Cimbro.
Dopo il comma 78, inserire il seguente:
78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle imprese in crisi, limitando il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».
*20. 18. Abrignani.
Dopo il comma 78, inserire il seguente:
78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle imprese in crisi, limitando il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».
*20. 19. Narduolo.
Dopo il comma 78, inserire il seguente:
78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle imprese in crisi, limitando il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».
*20. 20. Massa.
Dopo il comma 78, inserire il seguente:
78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle, imprese in crisi, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma dell'articolo 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. 1 soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni».
20. 22. Cera.
Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
79-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i datori di lavoro che ricorrono a licenziamenti rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, sono tenuti a riconoscere una indennità non inferiore a otto mensilità e non superiore a trentasei mensilità, nonché un'indennità fissa pari a 1.000 euro, rivalutabili annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzata ad incrementare le dotazioni finanziarie destinate all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
*20. 25. La XI Commissione.
Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
79-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i datori di lavoro che ricorrono a licenziamenti rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, sono tenuti a riconoscere una indennità non inferiore a otto mensilità e non superiore a trentasei mensilità, nonché un'indennità fissa pari a 1.000 euro, rivalutabili annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzata ad incrementare le dotazioni finanziarie destinate all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
*20. 9. Damiano, Boccuzzi, Baruffi, Miccoli, Incerti, Patrizia Maestri, Giacobbe, Casellato, Albanella, Giorgio Piccolo, Nicchi, Melilla.
Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
79-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 33, è aggiunto il seguente: «33-bis. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei casi di risoluzione di diritto del contratto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000.
**20. 1. La XI Commissione.
Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
79-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 33, è aggiunto il seguente: «33-bis. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei casi di risoluzione di diritto del contratto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000.
**20. 10. Rostellato, Miccoli, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Arlotti, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rotta, Tinagli.
AREA TEMATICA N. 20-bis.
(Implementazione dell'assegno di ricollocazione).
(ART. 1, comma 80)
Al comma 80, sostituire le parole: dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale, con le seguenti: delle misure nazionali di politica attiva del lavoro, ivi compresi l'assegno di ricollocazione e l'alternanza scuola-lavoro.
*20-bis. 4. Tinagli, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Arlotti, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta.
Al comma 80, sostituire le parole: dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale, con le seguenti: delle misure nazionali di politica attiva del lavoro, ivi compresi l'assegno di ricollocazione e l'alternanza scuola-lavoro.
*20-bis. 8. La XI Commissione.
Dopo comma 80 aggiungere il seguente:
«80-bis. Al fine di sostenere la promozione e lo sviluppo di nuove imprese e la conseguente crescita dei livelli occupazionali, alle società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, per le finalità di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49 e all'articolo 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le nuove assunzioni effettuate tra il 1o gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dei complessivi contributi previdenziali, dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo di 10.000 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero ha una durata di 24 mesi per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e di 12 mesi per i contratti di lavoro a tempo determinato.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 10.000.000 per l'anno 2018, di euro 40.000.000 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. per l'anno 2019 e di euro 343.000.000 a decorrere dall'anno 2020.
20-bis. 3. Lombardi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.
AREA TEMATICA N. 21.
(Prosecuzione di CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi complessa).
(ART. 1, comma 81)
Dopo il comma 81, aggiungere i seguenti:
81-bis. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, corrisposta per la sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al primo periodo del presente comma, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.
81-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 81-bis, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21. 37. Dell'Aringa, Montroni.
Dopo il comma 81 aggiungere i seguenti:
81-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui al comma 1, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».
81-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma 81-bis, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.
81-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 81-bis, pari a 2 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21. 3. Misiani.
Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
81-bis. All'articolo 15, comma 15-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole: «1o luglio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
*21. 5. Gribaudo, Paris, Rotta, Fregolent, Raciti, Bonomo, Capozzolo, Coccia, Cominelli, Culotta, Lattuca, Moscatt, Narduolo, Piazzoni, Giuditta Pini, Tentori.
Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
81-bis. All'articolo 15, comma 15-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole: «1o luglio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
*21. 36. La XI Commissione.
Dopo il colma 81, aggiungere il seguente;
81-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 dopo il comma 7, e aggiunto il seguente;
«7-bis. I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti possono ricorrere alle prestazioni di cui al presente articolo per compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro».
21. 7. Camani, Gribaudo, Tentori.
Dopo il comma 81, inserire il seguente:
Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero e/o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso l'unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico e/o delle Regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 le Regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso l'unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico e/o delle stesse Regioni possono autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di CIGD concesse entro la data del 31 dicembre 2016 ed aventi durata con effetti nell'anno 2017.
21. 10. Ginefra, Grassi, Castricone, Chaouki, Mongiello, Marroni, Pelillo, Taranto, Valiante.
Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
81-bis. All'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ultimo periodo, le parole: «con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione delle risorse erogate ai destinatari in base all'effettivo utilizzo dei corrispondenti trattamenti di cassa o mobilità in deroga».
21. 6. Miccoli, Baruffi, Albanella, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Patrizia Maestri.
Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
81-bis. All'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: «ed erogate ai destinatari in base all'effettivo utilizzo dei corrispondenti trattamenti di cassa o mobilità in deroga».
21. 34. Pilozzi, Melilli.
Dopo il comma 81 inserire il seguente:
81-bis. All'articolo 46 comma 2 del decreto legislativo 19 settembre 2015 n. 148 le lettere: « a)» e « b)» sono abrogate.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -1.000.000;
2019: -1.000.000;
2020: -1.000.000.
21. 19. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 81, aggiungere il seguente;
81-bis. All'articolo 18, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammenda da euro 10.000 a euro 20.000 per ogni lavoratore occupato».
21. 13. Baruffi, Patrizia Maestri, Albanella, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Incerti.
Dopo il comma 81 inserire i seguenti:
81-bis. I trattamenti straordinari di integrazione salariale e quelli di mobilità in deroga, nel limite delle risorse di cui al comma 81-ter, sono prorogati al 31 dicembre 2018 per le aziende non appartenenti ad aree di crisi complessa e per le quali e in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure preso il Ministero dello sviluppo economico finalizzate al superamento ovvero alla soluzione della crisi aziendale.
81-ter. Ai fini di cui al comma 81-bis il fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è rifinanziato di euro quaranta milioni per l'anno 2018.
Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2018: -40.000.000.
21. 18. Martelli, Melilla, Duranti, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 81, inserire il seguente:
81-bis. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23. Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP –2.000.000;
CS –2.000.000.
2019:
CP –1.500.000;
CS –1.500.000.
2020:
CP –1.500.000;
CS –1.500.000.
21. 27. Dellai, Realacci.
Dopo il comma 81, inserire il seguente:
81-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsto dal medesimo comma 12-bis deve essere emanato il 30 giugno 2018.
21. 1. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.
AREA TEMATICA N. 21-bis.
(Misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare).
(ART. 1, commi 82-95)
Sostituire il comma 82 con il seguente:
82. All'articolo 24, comma 13, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «con decorrenza 1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza 2021».
Conseguentemente, all'onere a decorre dal 2018 si provvede mediante:
a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 400 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
d) quanto a 84 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: –45.000.000;
2019: –45.000.000;
2020: –45.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2018: –2.000.000;
2019: –2.000.000;
2020: –2.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
2018: –9.000.000;
2019: –9.000.000;
2020: –9.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
2018: –2.000.000;
2019: –2.000.000;
2020: –2.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti, variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
2018: –4.000.000;
2019: –4.000.000;
2020: –4.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2018: –19.000.000;
2019: –19.000.000;
2020: –19.000.000.
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 378;
b) dopo il comma 379, inserire il seguente:
379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1,500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019;
c) dopo il comma 597, inserire il seguente:
597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 82.
d) a decorrere dal 1o gennaio 2018 l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in capo alle società cooperative la cui attività è assimilata al reddito di impresa nonché alle società cooperative operanti nel settore dell'accoglienza dei migranti è elevato di 5 punti percentuali.
21-bis. 10. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.
Al comma 83, dopo le parole: comma 84, inserire le seguenti: nonché per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 85;
ai relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo di quota parte del maggior gettito derivante, a decorrere dall'1o gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, così modificato: le parole: nella misura del 26 per cento, sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 26,5 per cento.
21-bis. 85. Rizzetto.
Dopo il comma 83, inserire i seguenti:
83-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è fissato a 65 anni. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la disposizione di cui al presente comma.
83-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».
83-quater. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 83-ter eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 83-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
21-bis. 67. Marcon, Airaudo, Pastorino, Civati, Paglia, Fratoianni, Fassina, Melilla.
All'allegato B, di cui al comma 84, lettera a) aggiungere la seguente lettera:
r) lavoratori che svolgono attività di guida alpina, in particolare con accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna; accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
Conseguentemente il Fondo per inferenti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, già oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 1, comma 625, è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2018, di 340 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020.
21-bis. 78. Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre.
Dopo il comma 89, inserire i seguenti:
89-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita una pensione di base finanziata dalla fiscalità generale, di importo pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rivalutabile ai sensi delle medesime disposizioni. L'importo della pensione di base è riconosciuto pro quota sulle pensioni liquidate a decorrere dal 1o gennaio 2018, in ragione di un quinto per anno fino al raggiungimento della quota di cinque quinti nell'anno 2022 ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e ai lavoratori iscritti ai fondi artigiani, ai commercianti e ai coltivatori diretti. Ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui al periodo precedente è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti: quindici anni di contribuzione, anche se non continuativa, in una o più gestioni di previdenza obbligatoria; aver compiuto sessantacinque anni di età fatta eccezione per le lavoratrici per le quali l'età può essere anticipata di due anni per ogni figlio, fermo restando come limite minimo aver compiuto sessanta anni di età per avere accesso alla pensione. La pensione complessivamente posta in pagamento non può comunque superare l'importo dato dalla somma del trattamento pensionistico spettante a calcolo e l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, annualmente rivalutato secondo le norme vigenti.
89-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai lavoratori iscritti per la prima volta a forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 e iscritti alla Gestione separata o ad una delle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi, si applicano meccanismi differenziati di calcolo della pensione, articolati secondo l'anzianità di contribuzione effettiva, nella forma di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti.
89-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 50 milioni di euro ogni due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, si provvede per pari importo, per ogni biennio corrispondente, mediante riduzione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato, fino alla copertura del fabbisogno complessivo,.
*21-bis. 2. La XIII Commissione.
Dopo il comma 89, inserire i seguenti:
89-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita una pensione di base finanziata dalla fiscalità generale, di importo pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rivalutabile ai sensi delle medesime disposizioni. L'importo della pensione di base è riconosciuto pro quota sulle pensioni liquidate a decorrere dal 1o gennaio 2018, in ragione di un quinto per anno fino al raggiungimento della quota di cinque quinti nell'anno 2022 ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e ai lavoratori iscritti ai fondi artigiani, ai commercianti e ai coltivatori diretti. Ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui al periodo precedente è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti: quindici anni di contribuzione, anche se non continuativa, in una o più gestioni di previdenza obbligatoria; aver compiuto sessantacinque anni di età fatta eccezione per le lavoratrici per le quali l'età può essere anticipata di due anni per ogni figlio, fermo restando come limite minimo aver compiuto sessanta anni di età per avere accesso alla pensione. La pensione complessivamente posta in pagamento non può comunque superare l'importo dato dalla somma del trattamento pensionistico spettante a calcolo e rassegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, annualmente rivalutato secondo le norme vigenti.
89-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai lavoratori iscritti per la prima volta a forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 e iscritti alla Gestione separata o ad una delle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi, si applicano meccanismi differenziati di calcolo della pensione, articolati secondo l'anzianità di contribuzione effettiva, nella forma di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti.
89-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 50 milioni di euro ogni due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, si provvede per pari importo, per ogni biennio corrispondente, mediante riduzione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato, fino alla copertura del fabbisogno complessivo.
*21-bis. 81. Fiorio, Romanini, Cenni.
Dopo il comma 89 aggiungere il seguente:
89-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile anche nel caso di lavoratori autonomi che versano contributi alla Gestione artigiani presso l'INPS e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero che prestano attività lavorativa nel settore edile.
Conseguentemente:
dopo il comma 567 aggiungere il seguente:
567-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 4 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione.;
al comma 625 sostituire le parole: è ridotto di 6.050.000 euro per l'anno 2018, di 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 44.700.000 euro per l'anno 2025, di 66.900.000 euro per l'anno 2026 e di 70,400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: è ridotto di 106.050.000 euro per l'anno 2018, di 101.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 100.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2.024, di 144.700.000 euro per l'anno 2025, di 166.900.000 euro per l'anno 2026 e di 170.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
21-bis. 95. Prataviera, Matteo Bragantini, Galati.
Dopo il comma 89 aggiungere il seguente:
89-bis. Alla Tabella A di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 è inserita la seguente voce: «edicolanti».
Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21-bis. 100. De Girolamo, Palese.
Dopo il comma 89 aggiungere il seguente:
89-bis. Ai medici che al compimento dei settanta anni di età non hanno completato i quaranta anni di contribuzione è data facoltà di rimanere in servizio sino al compimento del settantaduesimo anno di età.
21-bis. 56. La Russa.
Dopo il comma 90 sono inseriti i seguenti:
90-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.
90-ter. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.
90-quater. Agli oneri di cui al comma 90, valutati in 2 miliardi per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 90-sexies.
90-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
90-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».
90-septies. Le disposizioni di cui ai commi 90-quater e 90-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
21-bis. 32. Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 91 inserire, il seguente:
91-bis. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 34, dopo la parola: «integrativa,» sono aggiunte le seguenti: «socio-assistenziale, di sostegno al reddito e dell'esercizio della libera professione, nonché di welfare,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la sostenibilità della gestione previdenziale, gli enti possono destinare alle finalità di cui al presente comma e del comma 34-bis una quota non superiore all'1,5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio».
b) dopo il comma 34 è inserito il seguente:
«34-bis. Al fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 34 gli enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, anche per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, istituiscono appositi organismi di monitoraggio e verifica degli andamenti dei flussi finanziari, dei redditi, delle prestazioni, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria».
21-bis. 73. Russo.
Dopo il comma 92, inserire il seguente:
92-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1, che, nel corso dei mandato non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare, con oneri totalmente a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto, non superiore ad un mandato amministrativo, applicando il metodo contributivo.».
*21-bis. 76. La I Commissione.
Dopo il comma 92, inserire il seguente:
92-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1, che, nel corso dei mandato non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare, con oneri totalmente a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto, non superiore ad un mandato amministrativo, applicando il metodo contributivo.».
*21-bis. 62. Fabbri, Marchi, Guerra, Carra.
Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
95-bis. A decorrere dal l9 gennaio 2017, i soggetti iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione dal compimento di sessantatré anni e sette mesi di età a condizione che risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno 35 anni di contribuzione e che l'importo della pensione, calcolato prima dell'applicazione dell'eventuale riduzione di cui all'articolo 2, risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1o gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di cui al comma 1 a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere inferiore all'importo soglia mensile così come determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al requisito anagrafico di cui al presente comma si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
95-ter. Il comma 10, dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 20011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
« 10. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 41 anni. Al requisito contributivo di cui al presente comma non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni».
95-quater. A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 95-bis e 95-ter, all'articolo 24, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, le parole: «nonché al requisito contributivo di cui al comma 10» sono soppresse. A decorrere dalla medesima data è abrogato il secondo periodo, del comma 2-quater, dell'articolo 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e successive modificazioni.
Conseguentemente, all'onere si provvede a decorrere dal 2018 mediante:
a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
c) quanto a 400 milioni di euro a valere sul d Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
d) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze;
e) quanto a 84 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai finì del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: –45.000.000;
2019: –45.000.000;
2020: –45.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2018: –2.000.000;
2019: –2.000.000;
2020: –2.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
2018: – 9.000.000;
2019: – 9.000.000;
2020: – 9.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
2018: – 4.000.000;
2019: – 4.000.000;
2020: – 4.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2018: – 19.000.000;
2019: – 19.000.000;
2020: – 19.000.000.
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 378;
b) dopo il comma 379, inserire il seguente: « 379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica, Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019»;
c) dopo il comma 597, inserire il seguente: «597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero f all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 82;
d) A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in capo alle società cooperative la cui attività è assimilata al reddito di impresa nonché alle società cooperative operanti nel settore dell'accoglienza dei migranti è elevato di 5 punti percentuali.
21-bis. 7. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
95-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, i trattamenti pensionistici vigenti sono sostituiti dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente, in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, al raggiungimento del requisito di età anagrafica pari a 63 anni;
b) «pensione di anzianità», conseguita esclusivamente, a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un'anzianità contributiva pari ad almeno 41 anni.;
c) «pensione con quota», conseguita esclusivamente al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e contributiva, con un minimo di 40 anni di contributi ovvero di 60 anni di età anagrafica.
95-ter. Per il periodo 2017-2019, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato i requisiti minimi di legge per l'accesso al pensionamento di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalle disposizioni vigenti e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
95-quater. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che ha esercitato la facoltà di cui al comma 2 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalle disposizioni vigenti e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
95-quinquies. Le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, di cui al comma 2 del presente articolo, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente determinato ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità dopo aver maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni vigenti.
95-sexies. L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato. L'abrogazione del comma 10 del medesimo articolo 24 ha effetto retroattivo e le riduzioni percentuali applicate sui trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014 sono restituite in rate mensili con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Conseguentemente, all'onere a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
c) quanto a 84 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
d) quanto a 400 milioni di euro a valere sul d Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 45.000.000;
2019: – 45.000.000;
2020: – 45.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
2018: – 9.000.000;
2019: – 9.000.000;
2020: – 9.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca appartare le seguenti variazioni:
2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
2018: – 4.000.000;
2019: – 4.000.000;
2020: – 4.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2018: – 19.000.000;
2019: – 19.000.000;
2020: – 19.000.000.
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 378;
b) dopo il comma 379, inserire il seguente: «379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019»;
c) dopo il comma 597, inserire il seguente: «597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero f all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 82»;
d) a decorrere dal 1o gennaio 2018 l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in capo alle società cooperative la cui attività è assimilata al reddito di impresa nonché alle società cooperative operanti nel settore dell'accoglienza dei migranti è elevato di 5 punti percentuali.
21-bis. 6. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 95, inserire il seguente:
95-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata fino al 31 dicembre 2018, la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n.243, Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al predetto articolo 1, comma 9, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande presentate ai fini del rispetto dei limiti di spesa. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al comma 1, la facoltà di accesso alla sperimentazione è riconosciuta con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda.
Conseguentemente, all'onere a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
c) quanto a 84 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
d) quanto a 400 milioni di euro a valere sul d Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 45.000.000;
2019: – 45.000.000;
2020: – 45.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
2018: – 9.000.000;
2019: – 9.000.000;
2020: – 9.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000,
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
2018: – 4.000.000;
2019: – 4.000.000;
2020: – 4.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2018: – 19.000.000;
2019: – 19.000.000;
2020: – 19.000.000.
Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 378;
b) dopo il comma 379, inserire il seguente: «379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019»;
c) dopo il comma 597, inserire il seguente: «597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero f all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 82»;
d) a decorrere dal 1o gennaio 2018 l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in capo alle società cooperative la cui attività è assimilata al reddito di impresa nonché alle società cooperative operanti nel settore dell'accoglienza dei migranti è elevato di 5 punti percentuali.
21-bis. 4. Simonetti, Fedriga, Saltamartini, Guidesi.
Dopo il comma 95, inserire il seguente:
95-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, primo comma, primo periodo, le parole: «dall'inizio del Fanno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo» sono sostituite dalle seguenti: «di norma dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo, e su domanda fino al settantesimo,»;
b) all'articolo 34, settimo comma, primo periodo, le parole; «fino al compimento del sessantacinquesimo» sono sostituite dalle seguenti: «di norma fino al compimento del sessantacinquesimo, e su domanda fino al settantesimo,».
21-bis. 51. Pisicchio.
Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
95-bis. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 3, le parole: «di età compresa tra i 18 e 65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età compresa tra i 18 e 67 anni»;
b) all'articolo 7, comma 4, le parole: «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento»;
c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «in lire 25.000 annue» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 20,00 annui»;
d) All'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per gli infortuni in ambito domestico è corrisposto l'assegno per assistenza personale continuativa, di cui all'articolo 76 e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124»;
e) all'articolo 10, comma 4, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Annualmente, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, sono destinate delle risorse, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Fondo medesimo, per la realizzazione, a cura dell'INAIL, di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione».
95-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il presidente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modifiche al decreto ministeriale 15 settembre 2000, recante «Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico» in attuazione delle disposizioni di cui al comma 95-bis.
Conseguentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al comma 624 di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
21-bis. 75. Fregolent, Arlotti.
Dopo il comma 95 inserire i seguenti:
95-bis. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane s.p.a., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze finanziato con 91 milioni di euro annui dal 2018 al 2027 e con 4 milioni di euro annui dal 2028 al 2040.
95-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 95-bis nel limite delle somme del predetto Fondo.
Conseguentemente, dopo il comma 621, inserire il seguente:
621-bis. La percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal primo gennaio 2018 e in misura pari all'8 per cento a decorrere dal primo gennaio 2019.
21-bis. 22. Fassina, Marcon, Airaudo, Pastorino, Paglia, Melilla.
AREA TEMATICA N. 22.
(Azioni conferite ai dipendenti e anticipo pensionistico (APE)).
(ART. 1, commi 96-97)
Al comma 96 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) All'allegato C di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente lettera «N. Il personale civile dell'Amministrazione Difesa impiegati presso l'Area Tecnico Industriale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare e dei Poli di mantenimento dell'esercito italiano ex esposti all'amianto con certificazione INAIL».
Conseguentemente:
al medesimo comma, alla lettera d) sostituire le parole da: 688,7 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 718 milioni di euro per l'anno 2018, di 770,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 572,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 366,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 133 milioni di euro per l'anno 2022 e di 39,4 milioni di euro per l'anno 2023.;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: –30.000.000;
2019: –30.000.000;
2020: –30.000.000.;
al comma 624, sostituire le parole da: 180.008.500 fino a: l'anno 2023, con le seguenti: 150.008.500 euro per il 2021, 139.304.300 euro per l'anno 2022, 93.800.700 euro per l'anno 2023,.
22. 43. Duranti, Melilla, Albini, Cimbro, Marcon, Pastorino.
Dopo il comma 96 aggiungere i seguenti:
96-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2019, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
96-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 96-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e dei regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa di 767,20 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 96-bis.
96-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 96-ter sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
96-quinquies. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 96-bis si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,1 milioni di euro per l'anno 2020; 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.
Conseguentemente:
al comma 41, sopprimere la lettera b);
dopo il comma 41, inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
22. 45. Melilla, Albini, Capodicasa, Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla, Cimbro.
Sostituire il comma 97, con il seguente:
97. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 166, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»;
b) alla lettera a) del comma 179 e alla lettera a), del comma 199, dopo le parole: «procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966. n. 604,», sono inserite le seguenti: «ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato»;
c) alla lettera a) del comma 179 e alla lettera a) del comma 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; salvo che lo stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non derivi dalla volontà del lavoratore, la mancata fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione dei rapporto di lavoro non comporta l'esclusione dalle misure di cui al presente comma;
d) al comma 179, la lettera d), è sostituita dalla seguente: d) sono lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, rispetto al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni; per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno nove mesi di lavoro ogni anno;
e) dopo il comma 179, è inserito il seguente: « 179-bis. Ai fini dei riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di un anno per ogni figlio, nei limite massimo di due anni;
f) al comma 186, primo periodo, le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 688,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 740,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 336,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 103,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9,4 milioni di euro per l'anno 2023»;
g) al comma 186, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte risultino risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per essere nuovamente destinate al beneficio dell'indennità, disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185»;
h) al comma 199, la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) sono lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nell'allegato E annesso alla presente legge che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento, ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67; per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno nove mesi di lavoro ogni anno».
Conseguentemente:
dopo il comma 97, aggiungere il seguente:
97-bis, A decorrere dal 1o gennaio 2018, gli allegati C ed E annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono sostituiti dall'allegato 13 annesso alla presente legge;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –40.000.000;
2019: –50.000.000;
2020: –50.000.000.
*22. 102. La XI Commissione.
Sostituire il comma 97, con il seguente:
97. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 166, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»;
b) alla lettera a) del comma 179 e alla lettera a), del comma 199, dopo le parole: «procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966. n. 604,», sono inserite le seguenti: «ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato»;
c) alla lettera a) del comma 179 e alla lettera a) del comma 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; salvo che lo stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non derivi dalla volontà del lavoratore, la mancata fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione dei rapporto di lavoro non comporta l'esclusione dalle misure di cui al presente comma;
d) al comma 179, la lettera d), è sostituita dalla seguente: d) sono lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, rispetto al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni; per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno nove mesi di lavoro ogni anno;
e) dopo il comma 179, è inserito il seguente: « 179-bis. Ai fini dei riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di un anno per ogni figlio, nei limite massimo di due anni;
f) al comma 186, primo periodo, le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 688,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 740,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 336,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 103,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9,4 milioni di euro per l'anno 2023»;
g) al comma 186, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte risultino risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per essere nuovamente destinate al beneficio dell'indennità, disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185»;
h) al comma 199, la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) sono lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nell'allegato E annesso alla presente legge che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento, ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67; per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno nove mesi di lavoro ogni anno».
Conseguentemente:
dopo il comma 97, aggiungere il seguente:
97-bis, A decorrere dal 1o gennaio 2018, gli allegati C ed E annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono sostituiti dall'allegato 13 annesso alla presente legge;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –40.000.000;
2019: –50.000.000;
2020: –50.000.000.
*22. 41. Gnecchi, Giacobbe, Albanella, Baruffi, Incerti, Miccoli, Patrizia Maestri, Casellato, Boccuzzi, Paris, Damiano, Arlotti, Lavagno, Rotta, Di Salvo, Rostellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Tinagli.
Al comma 97, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 179, all'alinea, le parole «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019».
Conseguentemente, dopo il comma 629, aggiungere i seguenti:
629-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia
Al comma 97, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) al comma 179, dopo le parole: «74 per cento» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero che rientrano nei soggetti di cui all'articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138,».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –500.000;
2019: –500.000;
2020: –500.000.
22. 75. Marchi, Gribaudo, Rubinato.
All'articolo 1, comma 97, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) dopo il comma 179 inserire i seguenti:
179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio non disabile, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile.;
179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari» di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i «caregiver familiari» di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni;
Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,1 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
22. 33. Placido, Marcon, Pastorino, Paglia, Melilla.
All'articolo 1, comma 97, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) dopo il comma 179 inserire i seguenti:
179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio non disabile, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile.;
179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari» di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i «caregiver familiari» di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni;
Conseguentemente, il comma 624 è sostituito dal seguente:
624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019, di 125.812.100 euro per l'anno 2020, 170.008.500 euro per l'anno 2021, di 159.304.300 euro per l'anno 2022, di 113.800.700 euro per l'anno 2023, di 98.596.400 euro per l'anno 2024, di 129.392.100 euro per l'anno 2025, di 139.387.900 euro per l'anno 2026, di 131.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 134.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
*22. 6. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.
All'articolo 1, comma 97, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) dopo il comma 179 inserire i seguenti:
179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio non disabile, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile.;
179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari» di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i «caregiver familiari» di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni;
Conseguentemente, il comma 624 è sostituito dal seguente:
624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019, di 125.812.100 euro per l'anno 2020, 170.008.500 euro per l'anno 2021, di 159.304.300 euro per l'anno 2022, di 113.800.700 euro per l'anno 2023, di 98.596.400 euro per l'anno 2024, di 129.392.100 euro per l'anno 2025, di 139.387.900 euro per l'anno 2026, di 131.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 134.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
*22. 66. Abrignani.
Al comma 97, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) dopo il comma 179 inserire i seguenti:
179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio non disabile, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile.
179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari» di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i «caregiver familiari» di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni;
Conseguentemente, agli oneri derivanti dai precedente commi, valutati in 18 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22. 62. Marazziti.
Al comma 97, lettera c), capoverso 179-bis, sopprimere le parole: nel limite massimo di due anni sono soppresse.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 10 milioni di euro all'anno a partire dal 2018 si provvede con analoga riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22. 63. Sberna, Gigli.
Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:
97-bis. L'istituto del cumulo dei periodi assicurativi di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica anche ai fini dell'accesso a una delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi da 212 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché dell'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –20.000.000;
2019: –20.000.000;
2020: –20.000.000.
*22. 1. La XI Commissione.
Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:
97-bis. L'istituto del cumulo dei periodi assicurativi di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica anche ai fini dell'accesso a una delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi da 212 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché dell'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –20.000.000;
2019: –20.000.000;
2020: –20.000.000.
*22. 42. Baruffi, Cinzia Maria Fontana, Miccoli, Albanella, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Arlotti, Di Salvo, Gregorio Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli.
Dopo il comma 97, inserire i seguenti:
97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2018 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura e secondo le modalità ivi previste.
97-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 97-bis, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22. 67. Taranto, Gnecchi.
Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:
«97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 nella misura e secondo le modalità ivi previste».
*22. 57. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.
Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:
«97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 nella misura e secondo le modalità ivi previste».
*22. 30. Vignali.
Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:
«97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 nella misura e secondo le modalità ivi previste».
*22. 17. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:
«97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 nella misura e secondo le modalità ivi previste».
*22. 10. Allasia, Simonetti.
Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:
«97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 nella misura e secondo le modalità ivi previste».
*22. 9. Sorial.
Dopo il comma 97, inserire i seguenti:
97-bis. I commi da 1 a 20 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono abrogati.
97-ter. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per conseguire la pensione di vecchiaia sono fissati a 67 anni.
97-quater. Il requisito anagrafico di cui al comma 97-ter non costituisce età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchia, potendo i lavoratori optare per un'uscita flessibile dal lavoro a partire dal raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni, purché abbiano maturata un'anzianità contributiva di 40 anni, e fino a 70 anni.
97-quinquies. Il proseguimento dell'attività lavorativa oltre i 70 anni è consentito, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, sulla base dell'incremento delle speranze di vita accertato dall'ISTAT, validato da Eurostat, e aggiornato in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, integrato dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
97-sexies. L'accesso flessibile alla pensione di vecchiaia dei lavoratori nel regime misto a partire dai 62 anni di età comporta il ricalcolo interamente contributivo della prestazione pensionistica.
97-octies. L'ISTAT accerta entro il 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli standard dell'Unione europea e internazionali.
97-novies. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dall'ISTAT annualmente entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socioeconomiche sulle speranze di vita il dato deve essere distinto anche in base al genere.
97-decies. L'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dai seguenti:
«6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, rideterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, sono individuati coefficienti di trasformazione standard distinti per attività lavorativa sulla base delle tavole sulle speranze di vita rese disponibili dall'ISTAT.
6-bis. I coefficienti di trasformazione standard per attività lavorativa, rideterminati periodicamente, ai sensi del comma 11, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono proporzionalmente più alti rispetto a quello relativo alla media della popolazione italiana e vengono applicati per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato del lavoratore, che è elaborato tenendo conto del numero di anni o delle frazioni di anno in cui ha svolto una o più professioni.
6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dodici esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, quattro indicati dall'istituto nazionale di statistica e quattro indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2018, le formule matematiche per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato. Qualora la Commissione non termini i suoi lavori entro il 30 giugno 2018, le formule sono elaborate dall'ISTAT entro il 31 luglio 2017. La Commissione può chiedere all'ISTAT di integrare la classificazione delle professioni con quelle attività lavorative che non vi fossero già incluse.
6-quater. Le tavole recanti i coefficienti di trasformazione per ogni professione moltiplicate per il montante individuale dei contributi e le formule per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato sono adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6-quinquies. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa».
97-undecies. Il lavoratore che svolge un'attività lavorativa che impatta negativamente sulle speranze di vita può richiedere, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 2, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia.
97-duodecies. Il beneficio di cui al comma 97-undecies è riconosciuto se le speranze di vita del lavoratore sono ridotte di almeno un anno rispetto alla media della popolazione italiana accertata dall'ISTAT e abbia maturato almeno 35 anni di contributi.
97-terdecies. L'anticipo dell'età anagrafica di accesso alla pensione, anche in deroga a quanto previsto dai commi da 97-bis a 97-sexies, è pari alla riduzione delle speranze di vita, accertata dall'INPS sulla base del comma 97-octies, entro tre mesi dalla richiesta del lavoratore, inviata anche telematicamente.
97-quaterdecies. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente standard di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento reso disponibile dall'ISTAT.
97-quinquiesdecies. L'estratto conto inviato annualmente ad ogni assicurato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, indica altresì le speranze di vita del lavoratore in ragione delle attività lavorative svolte.
97-sexiesdecies. Al fine di tutelare la salute delle donne e riconoscere il valore della maternità, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuto alla lavoratrice, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi della maternità, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio.
97-septiesdecies. In caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 97-sedecies, nel settore pubblico e privato è riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.
97-octiesdecies. In alternativa all'anticipo di cui al comma 97-sedecies, la lavoratrice può optare per la determinazione dell'importo della pensione annuo con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o quattro figli e maggiorato di tre anni in caso di cinque o più figli.
97-noviesdecies. I benefici di cui ai commi 97-sedecies e 97-septiesdecies sono riconosciuti anche se la donna risulta inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e anche in assenza di precedenti versamenti contributivi.
97-vicies. Il requisito anagrafico per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è ridotto, per le donne, di un anno per ogni figlio.
97-viciessemel. Per il riconoscimento dei benefici previsti dalla presente legge, la persona interessata presenta richiesta, secondo modalità semplificate, anche tramite un ente di patronato, all'ente previdenziale. Nelle comunicazioni inviate dagli enti previdenziali alle lavoratrici è sempre riportata in nota la comunicazione della possibilità di avvalersi dei benefici di cui ai commi 97-sedecies e 97-octiesdecies, 97-viciesbis. La lettera c) del comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.
97-viciester. Al fine di garantire pensioni adeguate nel sistema contributivo ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno avuto carriere discontinue e periodi di disoccupazione involontaria, l'importo della pensione, al raggiungimento dell'età anagrafica di cui al comma 97-ter, è incrementato mediante il cumulo con l'assegno sociale, secondo quanto previsto dal comma seguente.
97-viciesquater. Ai lavoratori e alle lavoratrici nei sistema contributivo che abbiano versato almeno 15 anni di contributi, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 40 per cento dell'importo dell'assegno sociale. Tale somma è incrementata del 2 per cento annuo per ogni anno di contributi versati in più rispetto a 15, fino a un numero di anni di contributi versati pari a 25. A partire da 26 anni di contributi versati, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 61 per cento dell'assegno sociale, incrementato dell'1 percento per ogni anno in più di contributi versati.
97-viciesquinquies. Nel caso in cui l'importo della pensione calcolato ai sensi del comma precedente fosse inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, al lavoratore o alla lavoratrice è corrisposto l'intero ammontare dell'assegno sociale.
97-viciessexies. All'onere delle disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-vicies quinquies si provvede anche con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) a decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento»;
b) i soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa;
c) l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al periodo precedente.
d) Alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.
e) All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
f) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
2) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
g) All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
h) All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 491:
1a) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
1b) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
1c) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
2) al comma 492 le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo, comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
3) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
4) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente».
i) i commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal l9 gennaio 2016:
48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.
48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, dei testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;
d) a favore ed altri soggetti: 15 per cento.
49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
l) le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate
m) all'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono, sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia dei Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».
2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
4) la lettera c) è abrogata;
5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
22. 98. Airaudo, Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Melilla.
Dopo il comma 97, sono inseriti i seguenti commi:
97-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 216 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dell'articolo 42; comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 6.000 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere a), b), c), d), e), f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra. Quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra Per i lavoratori mobilitati la lettera e) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4,11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati la lettera d) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è sostituito dal seguente: « d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente al 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività».
95-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultima stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 6.000 posti in platea e dei limiti di spesa di 340,00 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.
95-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147,
95-quinquies. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 97-bis del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 41,5 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20,0 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro per l'anno 2030.
22. 11. Simonetti, Fedriga.
Dopo il comma 97, inserire il seguente:
97-bis. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Agli oneri derivanti dalla nona salvaguardia si provvede mediante l'utilizzo di quota parte del maggior gettito derivante, a decorrere dall'1o gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, così modificato: le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 26,5 per cento».
22. 69. Rizzetto.
Dopo il comma 97 sono aggiunti i seguenti:
97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua una ricognizione dei risparmi conseguenti all'attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e trasmette una relazione annuale al Parlamento. Le economie di cui al primo periodo, sono destinate all'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del «Fondo speciale Ape Sociale», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro, finalizzato ad ampliare la platea dei beneficiari.
97-ter. Agli oneri di cui al comma 97-bis, valutato in 800 milioni per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede ai sensi dei successivi commi da 97-quater a 97-sexies.
97-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
97-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
97-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 97-quater e 97-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
22. 28. Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 97, inserire i seguenti:
97-bis. I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che ricevono la lettera di certificazione dall'Inps per l'accesso alle misure di cui dall'articolo 1 commi 166,179,188 e 199 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, possono accedere alla relativa indennità, ovvero al trattamento pensionistico anticipato, a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 59,comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
97-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 261-bis, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 54. Malpezzi, Coscia, Gnecchi, Piccoli Nardelli, Crimì, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Carnevali.
Dopo il comma 97 inserire i seguenti:
97-bis. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2018 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale.
97-ter. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma 1, al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo periodo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi successivi.
97-quater. Agli oneri di cui ai commi 97-bis e 97-ter, valutati in 2 miliardi e 80 milioni di euro per l'anno 2018, in 2 miliardi e 150 milioni di euro per l'anno 2019, in 2 miliardi e 150 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dei commi da 97-quinquies a 97-sexies, nonché ai sensi del comma 97-octies.
97-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportata le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
97-sexsies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
97-septies. Le disposizioni di cui ai commi 97-quater e 97-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
97-octies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 80.000.000 per l'anno 2018, di euro 150.000.000 per l'anno 2019 e di euro 150.000.000 a decorrere dall'anno 2020.
22. 29. Ciprini, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 97, inserire i seguenti:
97-bis. In considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori esodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento alla normativa vigente alla data degli accordi.
97-ter. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 97-bis è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 97-quinquies, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 97-bis, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
97-quater. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma 97-bis. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
97-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 97-bis a 97-quater si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 97-sexies.
97-sexies. A decorrere dal 12 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 26,5 per cento».
22. 100. Airaudo, Andrea Maestri, Marcon, Paglia, Fassina, Pellegrino, Fratoianni, Placido, Melilla.
Dopo il comma 97 inserire il seguente:
97-bis. A decorrere dal 2018 ai soggetti nati nel 1952 che hanno avuto accesso al pensionamento negli anni 2012, 2013 e 2014 con il sistema contributivo è riconosciuto un incremento nella misura del 20 per cento del trattamento pensionistico in godimento, senza la corresponsione di arretrati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 84. Buttiglione, Palese.
AREA TEMATICA N. 23.
(Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata – RITA).
(ART. 1, commi 98-99)
Dopo il comma 98, inserire il seguente:
98-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti i casi di cessazione o sospensione dal servizio, l'iscritto all'ex gestione INPDAP che abbia attivato la procedura di riscatto del percorso legale di laurea e della specializzazione professionale o altri periodi di formazione specificamente riconosciuti dalla legge ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184 e successive modificazioni e integrazioni, e che per qualsiasi causa abbia interrotto gli ulteriori versamenti, ha facoltà di proseguire il piano alle seguenti condizioni:
a) che abbia regolarmente avviato il periodo di ammortamento per almeno trenta rate;
b) che sia disponibile a pagare le rate scadute in un'unica soluzione gravata degli interessi relativi al periodo di mancato versamento.
Ad avvenuto versamento delle rate scadute e non pagate, la sede INPS comunica l'importo degli interessi legali maturati alla data del versamento e l'iscritto riprende a effettuare i pagamenti con singoli modelli F24, attenendosi sia alle scadenze che all'ammontare della rata del piano di ammortamento iniziale.
23. 18. Galati, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 99, aggiungere il seguente:
99-bis. Tenuto conto della particolare gravosità del lavoro organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
23. 31. L'XI Commissione.
Dopo il comma 99 inserire il seguente:
99-bis. All'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «, della retribuzione effettivamente corrisposta» sono soppresse;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Tutte le aziende pubbliche o private che occupano oltre di 15 dipendenti sono tenute a dichiarare, con cadenza annuale, all'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) l'importo della retribuzione corrisposta, a parità di mansione, a lavoratrici e lavoratori. Nei casi in cui l'importo della retribuzione corrisposta alle lavoratrici e ai lavoratori dell'azienda sia uguale, in riferimento a tutte le parti, sia fisse che accessorie, l'ANPAL rilascia la dichiarazione di regolarità.
4-ter. Le Pubbliche Amministrazioni in sede di predisposizione degli atti relativi agli affidamenti di servizi, lavori pubblici e/o acquisizione di beni prevedono sistemi premianti per le aziende in possesso della dichiarazione di regolarità attestante l'uguaglianza salariale di cui al comma 5.
4-quater. Al fine di consentire il riequilibrio su tutto il territorio nazionale della differenza salariale tra donne e uomini presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è costituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Ministro del lavoro, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dell'entrata in vigore del presente comma, stabilisce le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo.
4-quinquies. È costituita presso l'ANPAL una banca dati accessibile finalizzata mappatura delle retribuzioni corrisposte alle lavoratrici e ai lavoratori, distinta per regioni, su tutto il territorio nazionale,».
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –11.000.000;
2019: –11.000.000;
2020: –11.000.000.
23. 1. Martelli, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Gribaudo, Gelmini.
Dopo il comma 99 inserire il seguente:
99-bis. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è differita al 30 giugno 2018. Fermo restando l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico a partire dal 1o gennaio 2019, l'Istat in collaborazione con Inps e Inail, sono impegnati a produrre entro il 1o giugno 2018 un sistema differenziato di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prendendo a riferimento la nuova edizione della classificazione delle professioni Istat (2013). Suddetto sistema differenziato di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico non dovrà comunque comportare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
23. 13. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
AREA TEMATICA N. 23-bis.
(Disposizioni in materia di previdenza complementare).
(ART. 1, commi 100-101)
Dopo il comma 101, inserire i seguenti:
101-bis. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la parola: «religiose» sono inserite le seguenti: «assistenziali, di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51».
101-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 101-bis, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23-bis. 1. Librandi.
AREA TEMATICA N. 23-ter.
(Disposizioni in materia di fondi integrativi territoriali del Servizio sanitario nazionale).
(ART. 1, comma 102)
Dopo il comma 102, inserire il seguente:
102-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 200 milioni di euro per anno 2017, 537,6 milioni di euro per l'anno 2018, 588,7 milioni di euro per l'anno 2019, 580,9 milioni di euro per l'anno 2020, 539,8 milioni di euro per l'anno 2021, 484,7 milioni di euro per anno 2022, 418,3 milioni di euro per l'anno 2023, 401,8 milioni di euro per l'anno 2025. A decorrere dall'anno 2018, 400 milioni di euro dell'incremento del Fondo di cui al periodo precedente sono destinati ad incrementare le risorse destinate alla spesa per gli ammortizzatori sociali.».
b) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e per 400 milioni a decorrere dall'anno 2018 dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter,»;
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: “nei limiti del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti del 95 per cento”.
3-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 95 per cento”;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 95 per cento”.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018.
3-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
23-ter. 12. Fassina, Paglia, Marcon, Pastorino, Andrea Maestri, Melilla.
Dopo il comma 102, inserire il seguente:
102-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato in Conferenza Stato-regioni, si disciplina l'intervento regionale in tema di assistenza sanitaria e sociale integrative al fine di assicurarne l'effettiva integrazione con i servizi sanitari e assistenziali regionali. Tale intervento potrà articolarsi mediante interventi sperimentati di fondi integrativi territoriali o interventi diretti ad integrare fondi nazionali, quale che ne sia la natura, con i sistemi sanitari e assistenziali regionali anche al di fuori degli ambiti di assistenza di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La conferenza Stato-regioni dedica una seduta annuale, presente il Ministro per la sanità o suo delegato, alla verifica degli interventi regionali posti in essere in attuazione delle suddette previsioni.
23-ter. 16. Dell'Aringa.
Dopo il comma 102, inserire i seguenti:
102-bis. Presso il Ministero della salute è istituto in fondo, con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 102-ter.
102-ter. Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 e successive modificazioni.
102-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 102-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23-ter. 13. Parrini, Carrescia, Cenni.
Dopo il comma 102 aggiungere i seguenti:
102-bis. All'allegato 10B del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 nell'ambito delle prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica escluse dalla partecipazione al costo per tutti i trimestri si aggiunge la seguente prestazione: «estrazione del DNA (91.36.5)»;
102-ter. Il comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 97,5 per cento della fiscalità complessiva gravante sul "PMP-sigarette", di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, troncato alla seconda cifra decimale».
102-quater. L'articolo 1, comma 2. lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituito dal seguente:
« a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali a euro 5,00 ed a 2,3 punti percentuali;
102-quinquies. L'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituito dal seguente:
«3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione».
23-ter. 9. Ravetto, Palese, De Girolamo, Gelmini.
AREA TEMATICA N. 24.
(Regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e l'INPS).
(ART. 1, commi 103-104)
Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
104-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le associazioni e le fondazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà delle stesse di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi».
104-ter. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in considerazione della specifica missione istituzionale da essi svolta, non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo.
* 24. 2. La XI Commissione.
Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
104-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le associazioni e le fondazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà delle stesse di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi».
104-ter. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in considerazione della specifica missione istituzionale da essi svolta, non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo.
*24. 26. Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Boccadutri.
Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
104-bis. Al fine di garantire l'applicazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, con cui si stabilisce l'obbligo di rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell'INPS e dell'INAIL e la previsione di coperture assicurative per eventi non coperti dal sistema assicurativo obbligatorio e dall'INAIL, si autorizza uno stanziamento in favore dell'INL di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
24. 17. Boccuzzi, Albanella, Baruffi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Patrizia Maestri, Mognato.
Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
104-bis. Al fine di consentire all'Ispettorato nazionale del lavoro lo svolgimento delle funzioni ad esso normativamente assegnate, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività ispettive di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nonché con riguardo alla funzione di rappresentanza in giudizio, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire un concorso per 100 funzionari amministrativi e 150 funzionari ispettivi.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –25.000.000;
2019: –25.000.000;
2020: –25.000.000.
* 24. 24. Boccuzzi, Lavagno, Damiano, Mognato.
Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
104-bis. Al fine di consentire all'Ispettorato nazionale del lavoro lo svolgimento delle funzioni ad esso normativamente assegnate, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività ispettive di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nonché con riguardo alla funzione di rappresentanza in giudizio, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire un concorso per 100 funzionari amministrativi e 150 funzionari ispettivi.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –25.000.000;
2019: –25.000.000;
2020: –25.000.000.
* 24. 30. Lavagno.
Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
104-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità alle lavoratrici di imprese che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove».
Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135,812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108, 596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387,900 euro per l'anno 2026 e di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 7.583.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019, di 125.812.100 euro per l'anno 2020, 170.008.500 euro per l'anno 2021, di 159.304.300 euro per l'anno 2022, di 113.800.700 euro per l'anno 2023, di 98.596.400 euro per l'anno 2024, di 129.392.100 euro per l'anno 2025, di 139.387.900 euro per l'anno 2026 e di 131.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 134.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029.
24. 29. Di Salvo, Paris, Giuliani, Fregolent, Fabbri, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Gribaudo, Albanella, Baruffi, Casellato, Damiano, Incerti, Carnevali, Carra, Cenni, Antezza.
Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
104-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.
104-ter. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito oltre alla restituzione a scadenza dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero.
104-quater. Per le finalità di cui al comma precedente, il Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche (FGOP), istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché per le operazioni di capitalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.
104-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 104-ter e 104-quater, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvarranno anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza Italia» istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.
104-sexies. Al Comitato di cui al precedente comma è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere direttamente o incaricando altri soggetti, iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscano alle forme di previdenza, assistenza e welfare complementare in genere.
104-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi anni 2019 e 2020, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 14.585.300 euro per l'anno 2018 e di 49.868.200 euro per l'anno 2019, di 131.812.100 euro per l'anno 2020.
24. 35. Francesco Saverio Romano, Galati.
AREA TEMATICA N. 24-bis.
(Prestazione assistenziale per i malati di mesotelioma).
(ART. 1, commi 105-106)
Dopo il comma 106, aggiungere i seguenti:
106-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro attività in processi produttivi legati all'amianto, nei comuni che presentano un tasso di mortalità per patologie asbesto correlate significativamente superiore a quello medio nazionale, individuati con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'Inps, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020.
106-ter. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande di riconoscimento del beneficio di cui al comma 106-bis e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di rivalutazione contributiva e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del medesimo comma 106-bis l'Inps non prende in esame ulteriori domande di riconoscimento del beneficio.
106-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefìci ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
24-bis. 6. Boccuzzi, Blazina, Albanella, Baruffi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Patrizia Maestri, Melilla, Scuvera, Antezza.
AREA TEMATICA N. 25.
(Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà).
(ART. 1, commi 107-114)
Dopo il comma 108, inserire il seguente:
108-bis. Ai medesimi fini di cui al comma precedente e limitatamente all'applicazione del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dell'articolo 4, comma 2, la lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è così modificata: « f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione della rendita per inabilità permanente erogata dall'INAIL ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.».
Conseguentemente, all'onere pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 derivante dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
25. 4. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 110, inserire i seguenti:
110-bis. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «incrementato di ulteriori 80 euro al mese per ogni componente del nucleo familiare a partire dal sesto».
110-ter. All'onere di cui al precedente comma 110-bis, quantificato in 26 milioni di euro annui a partire dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 37. Sberna, Gigli.
Dopo il comma 113, aggiungere il seguente:
113-bis. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1, lettera g) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite della metà delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali per il servizio sociale professionale in deroga ai divieti e alle limitazioni di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto ai sensi degli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
25. 13. Piazzoni, Giacobbe, Covello, Pilozzi, Ribaudo, Carnevali, Lenzi, Amato, Capone, Grassi, Casati, D'Incecco, Beni, Mariano, Miotto, Patriarca, Sbrollini, Piccione, Paola Boldrini, Scuvera.
Dopo il comma 113 aggiungere il seguente:
113-bis. La dotazione finanziaria del Fondo Povertà, come rideterminata dai precedenti commi, ed i relativi limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico, sono ulteriormente incrementati di quota parte fino ad un miliardo di euro annui delle maggiori entrate rivenienti dall'attuazione dei successivi commi 621-bis e 621-ter.
Conseguentemente dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:
621-bis. La coltivazione della cannabis nonché l'introduzione o la vendita della stessa e dei suoi derivati sono vietate e soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni.
621-ter. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il titolo II è inserito il seguente:
«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio).
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale).
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis).
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio).
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile).
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;
2) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
25. 15. Paglia, Daniele Farina, Marcon, Melilla.
Dopo il comma 113, inserire i seguenti:
«113-bis. Ai fini del riconoscimento della condizione di daltonico nella scuola e della promozione di iniziative volte al superamento delle difficoltà che ne derivano, a partire dall'anno scolastico 2019/2020 è attivata una campagna di screening gratuito in favore di studenti della scuola dell'obbligo.
113-ter. Lo screening di cui al comma 113-bis viene eseguito entro il primo anno di iscrizione alla scuola dell'obbligo. Unicamente per l'anno scolastico 2019/2020, in sede di prima applicazione, l'obbligo di cui al presente comma è esteso a tutti gli iscritti della scuola dell'obbligo. I docenti della scuola dell'obbligo partecipano allo screening su base volontaria.
113-quater. Al fine di adeguare le attività dell'insegnamento alle esigenze degli alunni daltonici, a partire dall'anno scolastico 2019/2020 gli insegnanti della scuola dell'obbligo partecipano a corsi di formazione sul daltonismo predisposti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca nel limite delle risorse di cui al comma 7 lettera b). I corsi e le attività propedeutiche di cui al presente comma, che possono essere svolti anche in modalità telematica, sono attivati in tempi e modalità utili a consentirne la conclusione entro il 31 agosto di ogni anno e in ogni caso prima dell'avvio dell'anno scolastico successivo.
113-quinquies. A partire dall'anno scolastico 2018/2019 il materiale didattico, digitale o stampato, utilizzato all'interno delle scuole è predisposto da parte degli editori e dei produttori in modo che siano identificabili le pubblicazioni totalmente leggibili agli alunni daltonici.
113-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 113-bis il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge dall'anno 2018 specifiche attività di sensibilizzazione e informazione sul daltonismo tra cui mostre e iniziative sociali sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio similari. Nel corso di ogni anno scolastico gli insegnanti provvedono altresì a programmare discussioni informative in materia di daltonismo nelle classi.
113-septies. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede a dare attuazione e applicazione alle indicazioni di cui ai commi da 113-bis a 113-sexies entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
113-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 113-bis a 113-octies, si provvede:
a) per le disposizioni di cui ai commi da 113-bis a 113-ter (screening) nel limite massimo di cinquecento mila euro per l'anno 2019 e di centomila euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) per le disposizioni di cui al comma 113-quater (formazione) nel limite massimo di 200.000 euro nell'anno 2018 (attività preparatoria), di 2,3 milioni di euro nell'anno 2019 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) per le disposizioni di cui al comma 113-sexies (attività informative) nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di cinquecentomila euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018- 2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
25. 25. Capelli, Tabacci.
Dopo il comma 114, inserire il seguente:
114-bis. I costi sostenuti delle famiglie per la frequentazione dei figli di asili nido sono detraibili dal reddito nella misura del 60 per cento, fino ad un ammontare massimo di euro 3.000.
All'onere derivante dal presente comma pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. 9. Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.
Dopo il comma 114, inserire i seguenti:
114-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è fissato a 65 anni. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la disposizione di cui al precedente periodo.
114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione del comma 114-quater.
114-quater. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.
25. 22. Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:
114-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 11 dicembre 2016 n.232 è incrementata di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: -40.000.000;
2019: -40.000.000;
2020: -40.000.000.
25. 23. Murer, Albini, Melilla, Capodicasa, Roberta Agostini, Martelli, Ricciatti, Simoni, Duranti, Cimbro, Marcon, Pastorino, Mognato.
Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:
114-bis. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. In presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuto l'esonero totale dall'importo dell'Irpef regionale e comunale».
114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 250 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. 26. Sberna, Gigli.
Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:
114-bis. All'articolo 13 comma 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per i soggetti con almeno quattro figli a carico, l'importo di cui ai punti 1) e 2) viene incrementato di 240 euro per ogni figlio a carico, e i relativi limiti di reddito vengono incrementati di euro 2000 per ogni figlio a carico. Per questi soggetti l'intera detrazione viene riconosciuta anche in caso di incapienza rispetto all'imposta lorda dovuta».
114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 100 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. 27. Sberna, Gigli.
Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:
114-bis. Dopo la lettera i-novies dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, inserire la seguente: «i-decies) Per le famiglie con quattro o più figli a carico, le spese, per un importo non superiore a 250 euro pro capite, sostenute per l'acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale.».
114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 10 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui l'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 30. Sberna, Gigli.
Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:
114-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente: «e-ter) per le famiglie con quattro o più figli la spesa pro capite per libri di testo e di cancelleria per un massimo di 80 euro per le scuole elementari, 200 euro per le scuole medie, 400 euro per le scuole medie superiori e di 600 euro per le università.».
114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 50 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui l'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 28. Sberna, Gigli.
Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:
114-bis. Alla lettera i-sexies dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, le parole: «100 chilometri», sono sostituite dalle seguenti: «50 chilometri».
114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 50 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui l'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 29. Sberna, Gigli.
Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:
114-bis. La misura degli assegni al nucleo familiare da corrispondersi al cittadino italiano lavoratore in un Paese membro della Unione europea, stabilita ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è aumentata del 20 per cento in presenza di quattro o più figli.
114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 20 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 34. Sberna, Gigli.
Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:
114-bis. Per le famiglie con almeno quattro figli a carico, l'acquisto di un autoveicolo per uso privato con almeno sei posti è soggetto all'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento.
114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 50 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 35. Sberna, Gigli.
Dopo il comma 114 inserire i seguenti:
114-bis. Per l'assunzione di genitori lavoratori con quattro o più figli, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2018 con riferimento con contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 100 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. 36. Sberna, Gigli.
Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:
114-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, e di contrastare la povertà, in particolare quella minorile, e l'esclusione sociale, è riconosciuto ai figli minori o con disabilità grave appartenenti a nuclei familiari in condizioni di povertà un assegno mensile, per una spesa complessiva di 2.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2018. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità di erogazione degli assegni, nonché procedure per la determinazione dei beneficiari e dei benefici medesimi, prevedendo un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, nei limiti delle risorse di cui al periodo precedente.
114-ter. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 114-bis, pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
25. 46. Carfagna.
Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:
114-bis. Al fine di valorizzare la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, in particolare attraverso la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in àmbito minorile, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, della legge 1o agosto 2003, n. 206, è rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
25. 47. Laffranco.
AREA TEMATICA N. 26.
(Promozione del welfare di comunità).
(ART. 1, commi 115-118)
Al comma 115, dopo le parole: agli anziani e ai disabili inserire le seguenti: «e a sostegno delle attività delle Case rifugio e dei Centri antiviolenza.».
*26. 1. Saltamartini, Guidesi.
Al comma 115, dopo le parole: agli anziani e ai disabili inserire le seguenti: «e a sostegno delle attività delle Case rifugio e dei Centri antiviolenza.».
*26. 30. Carfagna.
Dopo il comma 115, aggiungere il seguente:
115-bis. All'articolo 101, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, al comma 2, dopo le parole: «Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore,» inserire le seguenti: «salvo quanto previsto dal successivo comma 2-bis,».
Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Nelle more della operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai fini del riconoscimento di associazioni e fondazioni del terzo settore, si intende adeguato il possesso di un patrimonio minimo avente i requisiti previsti dall'articolo 22, comma 4.».
26. 19. Guerra, Tentori.
Dopo il comma 118 aggiungere il seguente:
118-bis. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione sociale è istituito, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per l'innovazione sociale». A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 25 milioni di euro nel triennio 2018-2020, di cui 5 milioni nel 2018, 10 milioni di euro nel 2019 e 10 milioni di euro nel 2020.
118-ter. Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi:
a) studi di fattibilità e sviluppo di capacità delle Pubbliche Amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili;
b) strutturazione e realizzazione di strumenti di finanziamento specifici ad impatto sociale con evidenza dei risultati, denominati «Accordi ad impatto sociale». Tutti i finanziamenti saranno erogabili attraverso procedure ad evidenza pubblica.
Gli interventi di cui alla precedente lettera a) avranno una durata massima di un anno. Quelli di cui alla lettera b) potranno avere una durata pluriennale, fino ad un massimo complessivo di quattro annualità consecutive. Le risorse saranno erogate alla chiusura del progetto e saranno proporzionali all'effettivo raggiungimento dei risultati individuati nella definizione dello strumento finanziario o dell'accordo ad impatto sociale proposto inizialmente.
118-quater. Le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1 da parte di Ministeri, Regioni, Città metropolitane, Enti locali territoriali ed aggregazioni temporanee di Enti locali, le aree di intervento e gli importi per la remunerazione degli investitori legati alle diverse tipologie di progetto ed aree di investimento nonché l'eventuale soggetto deputato alla gestione del fondo medesimo o le modalità per un suo accrescimento anche tramite il concorso dei privati saranno disciplinate con uno o più decreti che la Presidenza del consiglio dei Ministri adotterà annualmente.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –5.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
26. 25. Argentin, Losacco, Preziosi, Carra.
Dopo il comma 118 aggiungere il seguente:
118-bis. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione sociale è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'innovazione sociale.
Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di 10 milioni nel 2019, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi:
a) studi di fattibilità e sviluppo di capacità delle Pubbliche Amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili;
b) strutturazione e realizzazione di Social Impact Bond e di strumenti di finanziamento pay by result erogabili attraverso procedure ad evidenza pubblica.
Gli interventi di cui alla lettera a) hanno durata annuale. Quelli di cui alla lettera b) possono avere anche una durata triennale a decorrere dall'anno 2019.
Le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 1, nonché le relative aree di intervento sono stabilite con uno o più decreti del presidente del consiglio da adottare entro il 30 marzo 2018.
Conseguentemente, al comma 47, primo periodo, sostituire le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti: di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
26. 24. Fregolent.
Dopo il comma 118 aggiungere il seguente:
118-bis. Al fine di contrastare le forme di esclusione sociale attraverso lo sviluppo delle iniziative finalizzate alla creazione di nuova autoimprenditorialità e di lavoro autonomo mediante l'accesso agli strumenti di microfinanza, con particolare riguardo ai giovani e alle donne, è assegnato all'Ente Nazionale per il Microcredito un contributo di 1.000.000 di euro a decorrere dal 2018.
Conseguentemente:
a) alla Tabella A: voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
2018: –820.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
b) alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione (32) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma (32.3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: –180.000;
CS: –180.000.
26. 18. Tancredi.
Dopo il comma 118, aggiungere i seguenti:
118-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera b) legge 19 agosto 2016 n. 166, le parole: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.» sono sostituite con: «gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117».
118-ter. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma 6, le parole: «gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106.» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117».
118-quater. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2016, n. 147, le parole: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017».
118-quinquies. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, le parole: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106,» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117».
118-sexies. All'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 primo periodo, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117» e al terzo periodo, le parole: «agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.» sono sostituite con: «agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117».
26. 2. Moretto, Gadda, Sanga.
Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
118-bis. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) favorire il recupero e la donazione di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;»;
b) all'articolo 2, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:
« h) “medicinali destinati alla donazione”: i medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (AlC), legittimamente in possesso del donatore, in confezionamento primario e secondario integro, in corso di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, senza obbligo di prescrizione, da banco e i relativi campioni gratuiti. I farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per altri motivi similari tali in ogni caso da non compromettere l'idoneità di utilizzo in termini di qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere donati alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o farmacisti presso le stesse associazioni, l'efficacia dei medesimi medicinali. Possono altresì essere donati, sulla base di principi stabiliti dal decreto del Ministero della sanità dell'11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1997 n. 72, e con le modalità previste dalla circolare del Ministro della salute del 23 marzo 2017, i medicinali per i quali non è ancora stata autorizzata l'immissione in commercio in Italia;
i) “Soggetti donatori del farmaco”; ai fini della presente legge si intendono per soggetti donatori dei farmaco, le farmacie, i grossisti, le parafarmacie, così come individuate ai sensi del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AlC), i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori;
l) “articoli di medicazione”: gli articoli di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
m) “altri prodotti”; i prodotti che saranno individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e).».
c) all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, il Tavolo potrà avvalersi anche di gruppi di lavoro costituiti dai soggetti indicati dai componenti di cui al comma 1 lettera b) nonché di altri esperti di settore.»;
d) all'articolo 9, comma 2, dopo la parola: «medesimi.» è aggiunto il seguente periodo: «Le campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità e le campagne volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari sono pianificate sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (CNCU).»;
e) all'articolo 11:
1) Alla rubrica dopo la parola: «innovativi» inserire le seguenti parole: «integrati, o di rete,»;
2) al comma 2 dopo la parola: «innovativi» inserire le seguenti parole: «integrati, o di rete,»;
e) all'articolo 16:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale»;
2) i commi 1, 2,3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie di beni qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b):
a) delle eccedenze alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
b) dei medicinali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), donati secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro della salute da adottarsi ai sensi dell'articolo 15;
c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie;
d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per altri motivi similari;
e) degli altri prodotti che saranno individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi del comma 7, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per altri motivi similari.
2. I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1917 e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che:
a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto avente le caratteristiche determinate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ovvero un documento equipollente;
b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente, nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;
c) l'ente donatario rilasci trimestralmente al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, una apposita dichiarazione, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, in cui si impegna ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle sue finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nell'esercizio di un'attività commerciale.
4. Al comma 7, le parole: «destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo».
d) all'articolo 18, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: «2. Sono fatte salve le disposizioni della legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2, commi 350, 351 e 352.»;
e) dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:
«ART. 19.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 10, primo comma, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) l'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441;
c) l'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
d) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460».
26. 3. Gadda, Fiorio, Cenni, Richetti, Giachetti, Cuperlo, Lenzi, Sanga, Marchi, Realacci, Vazio, Borghi, Guerra, Fiano, Moretto, Cinzia Maria Fontana, Marco Di Maio, Galperti, Dallai, Donati, Ascani, Fanucci, Coppola, Quartapelle Procopio, Parrini, Morani, Ermini, Capone, Braga, Venittelli, Famiglietti, Crimì, Mariani, Marroni, Giovanna Sanna, Cominelli, Tino Iannuzzi, Mazzoli, Manfredi, Massa, Nardi, Patrizia Maestri, Arlotti, Lodolini, Librandi, Fragomeli, Carocci, Burtone, Di Salvo, Garavini, Rotta, Malpezzi, Tartaglione, Pes, Paolo Rossi, Carrescia, Patriarca, Stella Bianchi, De Menech, Zardini, Francesco Sanna, Rampi, Marantelli, D'Ottavio, Tentori, Sbrollini, Cardinale, Luciano Agostini, Zan, Romanini, Scuvera, Cova, Carnevali, Carra, Barbanti, Gribaudo, Currò, Andrea Romano, Narduolo.
Dopo il comma 118 aggiungere i seguenti:
118-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis.
(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare).
1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:
a) dal contribuente;
b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.
2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del nucleo familiare, stabilita nei modi seguenti:
a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;
b) contribuenti coniugati senza figli a carico: 2;
c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;
d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;
f) contribuenti coniugati con due figli a carico: 3;
g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;
h) contribuenti coniugati con tre figli a carico: 4;
i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;
j) contribuenti coniugali con quattro figli a carico: 5;
k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;
l) contribuenti coniugati con cinque figli a carico: 6;
m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;
n) contribuenti coniugati con sei figli a carico: 7.
3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 2 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.
4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 2 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del nucleo familiare.
6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.
7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 190 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma i, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.
9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma i del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.».
118-ter. Le disposizioni del comma 118-bis hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
118-quater. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 118-bis, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
26. 28. Nastri.
AREA TEMATICA N. 26-ter.
(Estensione del congedo per le donne vittime di violenza di genere).
(ART. 1, comma 120)
Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:
120-bis. Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1o luglio 2016 si applicano, anche in assenza di sentenza, le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, così come modificato dalla legge n. 56 del 2003 di conversione del decreto-legge n. 13 del 2003.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –200 mila euro;
2019: –60 mila euro;
2020: –60 mila euro.
26-ter. 4. Quintarelli, Mucci, Palmieri, Coppola, Catalano, Monchiero.
Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:
120-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: «i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare» sono aggiunte le seguenti: «le donne vittime di violenza di genere inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per i primi cinque anni successivi al loro riconoscimento».
26-ter. 15. Tentori, Gribaudo, Camani, Fabbri, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pes, De Girolamo, Gelmini, Carra, Cenni, Scuvera.
Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
«120-bis. All'articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro giorni per l'anno 2018» con le seguenti: «cinque giorni per l'anno 2018 e dieci giorni a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente al medesimo comma sopprimere il terzo periodo».
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ulteriormente ridotto di 10 milioni per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
26-ter. 1. Di Salvo, Paris, Fabbri, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Gribaudo, Albanella, Baruffi, Casellato, Damiano, Incerti, Carnevali, Narduolo, Carra, Cenni, Tentori.
Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:
120-bis. La lavoratrice che subisce violenza sessuale sul luogo di lavoro o nell'ambito dello svolgimento della sua attività lavorativa ha diritto a ricevere un'indennità risarcitoria. A tal fine presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione di euro tre milioni per ciascuno degli anni 2018-2020. L'attuazione del presente comma è demandata ad un decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
2018: –3.000.000;
2019: –3.000.000;
2020: –3.000.000.
26-ter. 8. Roberta Agostini, Martelli, Cimbro, Marcon, Pastorino.
Dopo il comma 120, inserire il seguente:
120-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1-bis, ai quadri apicali dipendenti privati è consentito di accedere alla qualifica superiore, ovvero alla qualifica di dirigente. Il suddetto beneficio è riconosciuto con decorrenza economica dal 1o settembre 2004, se pensionati al 26 agosto 2004, ovvero dalla data del pensionamento; se successiva, il conseguente riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.
1-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2007, il beneficio dell'Incremento del 7,5 per cento si applica anche alla pensione e all'Indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente di cui al comma 1 e all'aumento figurativo di cui al comma 1 dell'articolo 3, della presente legge, in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico o i figli siano nati successivamente al medesimo evento, nonché, in mancanza di coniuge o di figli, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita ovvero deceduti includendo quelli defunti alla data del 26 agosto 2004, con invalidità non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1»;
b) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'invalido sia deceduto prima del 1o gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo la morte dell'invalido, con decorrenza economica dal 12 gennaio 2014»;
2) al comma 3-ter, sono abrogate le parole: «o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1o gennaio 2014»;
c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica inclusiva del danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di intercorso aggravamento le percentuali di invalidità già accertate devono essere rivalutate seguendo il medesimo criterio. La percentuale unica in ogni caso non può superare la misura del cento per cento.
1-bis. Le valutazioni e rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, ivi incluse le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti prima e dopo il 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, comprensiva anche del danno biologico e morale secondo quanto previsto dall'avicolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009.
1-ter. Le domande di revisione per intervenuto aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione»;
d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
Art. 7.
A decorrere dal 26 agosto 2004, ai trattamenti pensionistici diretti spettanti alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai familiari di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché ai trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità spettanti agli stessi soggetti è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alla suddetta rivalutazione si aggiunge un incremento annuale percentuale pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La sommatoria dei due valori percentuali determina l'incremento percentuale complessivo annuo da applicarsi alla misura della pensione dell'anno precedente.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
2018: –9.000.000;
2019: –7.000.000;
2020: –5.000.000.
26-ter. 12. Bolognesi, De Maria, Fabbri, Marchi.
Dopo il comma 120, inserire il seguente:
120-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-septies del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: «2.100 euro» con le parole: «3.000 euro».
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ulteriormente ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2018.
26-ter. 14. Misiani, Carnevali, Patrizia Maestri, Arlotti.
Dopo il comma 120, aggiungere i seguenti:
120-bis. Il congedo di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 si applica anche alle persone molestate sui luoghi di lavoro.
120-ter. Al fine di stabilire misure atte a prevenire e a contrastare le molestie e le molestie sessuali ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei luoghi e nei rapporti di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore che denuncia una molestia sul luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 26, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune di natura informativa e formativa al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e contrasto di cui al presente comma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2018.
Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026 e di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 16.483.300 euro per l'anno 2018 e di 52.869.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021, di 168.304.300 euro per l'anno 2022, di 122.800.700 euro per l'anno 2023, di 107.596.400 euro per l'anno 2024, di 138.392.100 euro per l'anno 2025, di 148.387.900 euro per l'anno 2026 e di 140.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029.
*26-ter. 7. Di Salvo, Paris, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Rostellato, Rotta, Tinagli, Fregolent, Giuliani.
Dopo il comma 120, aggiungere i seguenti:
120-bis. Il congedo di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 si applica anche alle persone molestate sui luoghi di lavoro.
120-ter. Al fine di stabilire misure atte a prevenire e a contrastare le molestie e le molestie sessuali ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei luoghi e nei rapporti di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore che denuncia una molestia sul luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 26, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune di natura informativa e formativa al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e contrasto di cui al presente comma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2018.
Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026 e di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 16.483.300 euro per l'anno 2018 e di 52.869.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021, di 168.304.300 euro per l'anno 2022, di 122.800.700 euro per l'anno 2023, di 107,596.400 euro per l'anno 2024, di 138.392.100 euro per l'anno 2025, di 148.387.900 euro per l'anno 2026 e di 140.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029.
*26-ter. 3. La XI Commissione.
AREA TEMATICA N. 27.
(Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione per Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale).
(ART. 1, comma 121)
Al comma 121 sostituire le parole: 2 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 con le seguenti: 4 milioni per gli anni 2018, 2019 e 2020 e 2 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 2021.
Conseguentemente, sopprimere il comma 200.
27. 5. Mazziotti di Celso, Catalano, Monchiero.
Dopo il comma 121, sono aggiunti i seguenti:
121-bis. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie attraverso l'erogazione di mutui, lo Stato, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore (de minimis), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, garantisce l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 121-quater.
121-ter. Gli aiuti di cui al comma precedente sono concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.
121-quater. Alla lettera a) del comma 100, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni sono aggiunte, infine, le seguenti parole: nonché a favore delle giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
121-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 121-quater.
121-sexies. Per le finalità previste dai commi da 121-bis a 121-quater del presente articolo, è previsto l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
121-septies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 121-bis a 121-sexies, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
27. 7. Nastri.
AREA TEMATICA N. 28.
(Spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative).
(ART. 1, commi 122-123)
Dopo il comma 122 aggiungere i seguenti:
122-bis. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono prorogate al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in ASU.
122-ter. Per le finalità del comma 122-bis, le previsioni di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché quelle dell'articolo 1, comma 163, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano anche per l'anno 2018.
122-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'adozione del decreto di cui all'articolo 1, commi 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed alla conseguente attuazione dei successivi commi 211 e 212, con riferimento alla spesa sostenuta a livello statale, fermo restando che le risorse individuate sono utilizzate quale incentivo, nel limite individuale annuo di euro 9.297, per l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori interessati da parte degli enti pubblici utilizzatori nel rispetto della disciplina richiamata.
28. 3. Paris, Covello, Bruno Bossio, Manfredi, Aiello, Barbanti, Battaglia, Censore, Magorno, Oliverio.
AREA TEMATICA N. 29.
(Censimenti permanenti).
(ART. 1, commi 124-133)
Sopprimere i commi da 124 a 133.
Conseguentemente al comma 333, primo periodo sostituire le parole: 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 42 milioni di euro per l'anno 2018, di 67,8 milioni di euro per l'anno 2019, e 122,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
29. 19. Fregolent.
Al comma 125, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: previo protocollo d'intesa tra Istat e Acquirente Unico S.p.A. sentite l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il settore idrico, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
*29. 16. Realacci, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Galati.
Al comma 125, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: previo protocollo d'intesa tra Istat e Acquirente Unico S.p.A. sentite l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il settore idrico, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
*29. 12. Galati.
Al comma 125, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: previo protocollo d'intesa tra Istat e Acquirente Unico S.p.A. sentite l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il settore idrico, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
*29. 13. Abrignani.
Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
126-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale, l'ISTAT sulla base delle fonti di dati di cui al comma 2, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di perimetrare le zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma.
**29. 15. La I Commissione.
Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
126-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale, l'ISTAT sulla base delle fonti di dati di cui al comma 2, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di perimetrare le zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma.
**29. 10. Giorgis, Lattuca, Cenni.
Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
126-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale, l'ISTAT sulla base delle fonti di dati di cui al comma 2, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di perimetrare le zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma.
**29. 9. Zampa, Gnecchi, Giacobbe.
Dopo il comma 133, inserire i seguenti:
133-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1913, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Il personale militare di cui all'articolo 1919, comma 1, lettera a), è reiscritto d'ufficio al rispettivo fondo previdenziale integrativo all'atto del rientro nel ruolo di provenienza.»;
b) all'articolo 1914 dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Con riferimento alle posizioni giuridiche di cui all'articolo 1913, comma 3-bis, il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di rientro nei ruoli di provenienza.»;
c) l'articolo 1917, comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Agli iscritti che cessano dal servizio senza diritto all'indennità supplementare e salvo quanto previsto dall'articolo 1919, comma 1, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913 maggiorati degli interessi semplici maturati. Le predette somme sono reversibili.»;
d) all'articolo 1919:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'indennità di cui all'articolo 1914 è dovuta anche a coloro i quali, iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, siano:
a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili Ministero della difesa ovvero di altra amministrazione dello Stato;
b) transitati in altra categoria con decorrenza dalla data di immissione nel nuovo ruolo, salvo espressa rinuncia.»;
2) il comma 2 è abrogato.
133-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente riguardano esclusivamente i fondi previdenziali interessati, non possono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
29. 18. Cirielli.
AREA TEMATICA N. 29-bis.
(Disposizioni in materia di prestito sociale nelle società cooperative).
(ART. 1, commi 134-139)
Sostituire i commi da 134 a 139 con i seguenti:
134. Nel rispetto delle prerogative del CICR di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e di Banca d'Italia, le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute all'impiego delle somme raccolte sotto forma di prestito sociale in operazioni strettamente caratteristiche previste nell'oggetto sociale.
135. Le società cooperative con un indebitamento nei confronti dei soci superiore nell'ammontare a 500.000 euro, e con un numero di soci superiore a 50 unità possono raccogliere prestito sociale limitativamente al valore del proprio Patrimonio Netto consolidato, tale limite è elevato fino al doppio del Patrimonio netto solo in presenza delle garanzie di cui al comma 137.
136. Le cooperative che alla data dell'entrata in vigore della presente legge presentano un indebitamento riferito al prestito sociale di entità superiore al proprio Patrimonio Netto di gruppo consolidato, hanno obbligo di rientrare nei limiti stabiliti entro i 12 mesi successivi.
137. Le cooperative di cui al comma 135 con un ammontare complessivo del prestito sociale superiore al proprio Patrimonio Netto consolidato devono prevedere nel regolamento del prestito sociale un importo pari al settantacinque per cento del valore del prestito sociale conferito da persone fisiche, eccedente il patrimonio netto della cooperativa, sia assistito dalla costituzione, nell'ambito dell'attivo patrimoniale e con obbligo di specifico rendiconto in apposito allegato del bilancio di esercizio, di un patrimonio separato da quello della società cooperativa, vincolato al rimborso dei soci privati medesimi, secondo criteri e le modalità previsti dai commi successivi:
a) La società cooperativa è tenuta ad affidare in custodia ed amministrazione le relative risorse ad un intermediario sottoposto a vigilanza prudenziale, con il compito di investire le risorse medesime in strumenti finanziari adeguati per liquidità, redditività, diversificazione e profilo di rischio, quotati in mercati regolamentati, provvisti di rating investment grade, individuati di comune accordo con la società cooperativa medesima, con obbligo altresì di liquidare con scadenza semestrale i relativi proventi alla società cooperativa, salvo che essi non risultino necessari per assicurare il rispetto della soglia del 75 per cento. L'intermediario dovrà altresì:
b) monitorare l'investimento attraverso una valutazione a Fair-Value e ove necessario, tempestivamente richiedere alla società cooperativa eventuali ulteriori versamenti in caso di riduzione del margine di garanzia, comprensivo dei proventi maturati nel periodo, al di sotto della soglia del 75 per cento della quota selezionata di prestito sociale. In difetto di tali versamenti la società cooperativa è tenuta a ridurre senza indugio il prestito soci in misura tale da ripristinare la predetta soglia di garanzia;
c) tempestivamente restituire alla società cooperativa che ne faccia richiesta, con conseguente venir meno del vincolo di separazione patrimoniale in riferimento ad essa, l'eventuale eccedenza delle risorse investite ai sensi del presente comma comprensivo dei proventi maturati nel periodo; al di sopra della soglia del 75 per cento.
138. Le risorse di cui al comma 135 costituiscono patrimonio separato per effetto dell'iscrizione a norma dell'articolo 2436 del codice civile della deliberazione dell'Organo amministrativo adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la quale deve indicare:
a) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
b) il contenuto dell'accordo con l'intermediario finanziario previsto al precedente comma 135;
c) le regole di rendicontazione.
A seguito dell'iscrizione della deliberazione i creditori della cooperativa diversi dai soci prestatori non possono far valere alcun diritto sul patrimonio separato così costituito, essendo questo destinato esclusivamente alla soddisfazione dei crediti dei soci aventi titolo nel rapporto di prestito sociale, sino a che questo non sia stato utilizzato per il rimborso dello stesso, nella misura sopra specificata.
139. La garanzia sulle medesime somme può essere inoltre costituita secondo una delle seguenti forme:
a) dalla prestazione di una fideiussione a prima richiesta da parte dei soggetti di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 da adeguarsi entro il 31 gennaio di ogni anno in base all'ammontare dei prestiti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. La fideiussione è stipulata dalla cooperativa esclusivamente a favore dei soci prestatori a garanzia della restituzione del prestito soci. In caso di insolvenza della cooperativa, le somme garantite sono escluse dalla procedura concorsuale;
b) le cooperative in fase di collocamento del prestito sociale ai sensi delle presenti disposizioni, utilizzano, nella relativa documentazione e nelle attività di marketing, esclusivamente la denominazione: «Prestito sociale».
29-bis. 7. Pesco, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.
Dopo il comma 135, aggiungere il seguente:
135-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 2 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.»
29-bis. 5. Marchi, Marco Di Maio, Montroni.
Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
139-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche, sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile»;
b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico»;
c) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
«5-ter. Lo scioglimento di un ente cooperativo è comunicato dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».
139-ter. All'articolo 2542 del codice civile, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, comma 2, si applica la disposizione prevista dal comma 2 dell'articolo 2383».
139-quater. All'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, sono apportate le seguenti modifiche:
al primo comma, le parole: «irregolare funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi»;
al terzo comma le parole: «di cui ai commi precedenti» sono sostituite con le parole: «di cui al comma seguente»;
dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.»
29-bis. 2. La X Commissione.
Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
139-bis. La lettera b) del comma 2, dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato dalla legge n. 161 del 2017 è sostituita dalla seguente:
« b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento».
29-bis. 14. Marchi, Marco Di Maio, Arlotti.
Dopo il comma 139 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo le parole «Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente» inserire le seguenti: «che abbiano che abbiano un fatturato annuo inferiore a un milione di euro».
29-bis. 12. Giorgia Meloni, Rampelli.
AREA TEMATICA N. 29-ter.
(Bonifica e messa in sicurezza del sito Officina Grande Riparazione ETR di Bologna).
(ART. 1, comma 140)
Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
140-bis. L'estensione sperimentale delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso l'INAIL, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per gli anni 2018, 2019, 2020, a valere sulle risorse disponibili nel medesimo Fondo, e fino a loro eventuale esaurimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo modalità attuative definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
140-ter. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
*29-ter. 2. La XI Commissione.
Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
140-bis. L'estensione sperimentale delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso l'INAIL, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per gli anni 2018, 2019, 2020, a valere sulle risorse disponibili nel medesimo Fondo, e fino a loro eventuale esaurimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo modalità attuative definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
140-ter. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
*29-ter. 17. Boccuzzi, Lavagno, Albanella, Arlotti, Baruffi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Bargero, Carra.
Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
140-bis. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al primo periodo, le parole: «per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica», sono sostituite dalle seguenti: «durante le operazioni di bonifica», dopo le parole: «per il periodo corrispondente alla medesima bonifica» sono aggiunte le seguenti: «e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono inserite le seguenti: «corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti»;
c) al secondo periodo, le parole: «7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotta di 2,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2022, e di 1,6 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2023.
29-ter. 27. Fanucci, Bini, Parrini.
Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
140-bis. I lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nel settore manutenzione rotabili ferroviari in officine specializzate in grandi riparazioni di rotabili coibentati in amianto rispetto ai quali sentenze definitive abbiano certificato esposizioni di durata superiore a dieci anni e che fino al 31 dicembre 1995 non risultavano iscritti all'assicurazione obbligatoria INAIL, possono fare domanda per chiedere il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui al comma 8, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
140-ter. Per i lavoratori che hanno prestato la loro attività in processi produttivi legati all'amianto, nei comuni che presentano un tasso di mortalità per patologie asbesto correlate significativamente superiore a quello medio nazionale, individuati con decreto dei Ministri della Salute e del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
140-quater. Nei casi di sentenze che abbiano riconosciuto l'esposizione per più di dieci anni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il lavoratore accede ai benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
140-quinquies. I benefìci sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
140-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2017, n. 244.
29-ter. 4. Marchi.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché prorogata, per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1 comma 354 della legge 11 dicembre 2016, n. 32, è ulteriormente prorogata per gli anni 2019 e 2020. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a sette giorni per gli anni 2018, 2019 e 2020. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 60 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.
Conseguentemente, al comma 625 sostituire le parole da: 6.050.000 fino alle parole: 2020 con le seguenti: 66.050.000 euro per l'anno 2018, di 61.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
29-ter. 18. Roberta Agostini, Martelli, Cimbro, Marcon, Pastorino.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché prorogata, per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1 comma 354 della legge 11 dicembre 2016, n. 32, è ulteriormente prorogata per gli anni 2019 e 2020. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a sette giorni per gli anni 2018, 2019 e 2020. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 30 milioni per il 2018 e in 70 milioni annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente, al comma 625 sostituire le parole da: 6.050.000 fino alle parole: 2020 con le seguenti: 36.050.000 euro per l'anno 2018, di 71.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
29-ter. 1. Roberta Agostini, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Gribaudo, Cenni.
Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
140-bis. Le norme per il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano anche alle donne che hanno subito violenza domestica o nei luoghi di lavoro, nonché ai figli delle stesse in caso di decesso o di invalidità permanente con conseguente inidoneità totale al lavoro,».
29-ter. 3. Saltamartini, Guidesi.
AREA TEMATICA N. 29-quater.
(Stabilizzazione e rideterminazione dell'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
(ART. 1, commi 141-142)
Sostituire i commi 141 e 142 con i seguenti:
«141. Per ciascun figlio di età compresa tra zero e sei anni di età è riconosciuto un assegno mensile pari a 400 euro. Ai fini del riconoscimento del contributo il nucleo familiare di appartenenza del minore deve essere in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 50.000 euro annui.
142. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 141 si provvede per una quota pari a 185 milioni di euro per il 2018, 235 milioni di euro per l'anno 2019 e a 201,5 milioni di euro dal 2020 a valere sulle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili come rideterminato dal comma 624 della presente legge, e, per la quota rimanente, valutata in 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2018, mediante variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali, disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.».
29-quater. 35. Giorgia Meloni, Rampelli.
Sostituire il comma 141 col seguente:
141. All'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
Conseguentemente:
al comma 142 sostituire le parole: previsioni di spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2018, di 235 milioni di euro per l'anno 2019 e di 201,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti previsioni di spesa di 370 milioni di euro per l'anno 2018, di 470 milioni di euro per l'anno 2019 e di 403 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.;
dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
«142-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 142 si provvede: a) mediante riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 pari a 100 milioni per l'anno 2018, 50 milioni per l'anno 2019 e 103 milioni a decorrere dall'anno 2020; b) mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pari a 85 milioni per l'anno 2018, 185 milioni per l'anno 2019 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2020».
29-quater. 26. Lupi, Tancredi.
Al comma 141, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: Con riferimento alle prestazioni relative agli anni 2019 e 2020 e limitatamente alle mensilità liquidate nei medesimi anni, l'importo mensile dell'assegno previsto ai sensi del primo periodo del presente comma: è aumentato di 27 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente rassegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui ed è aumentato di 54 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui.
Conseguentemente:
a) sopprimere i commi da 46 a 49;
b) sopprimere i commi da 115 a 118;
c) sopprimere i commi da 124 a 133.
29-quater. 50. Fregolent.
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
« 142-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da destinare ad interventi per le politiche, della famiglia con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 100 milioni di euro annui a partire dal 2018.
29-quater. 48. Gigli, Sberna.
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
142-bis. Al comma 412, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016», sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 100 milioni di euro annui a partire dal 2018.
29-quater. 49. Gigli, Sberna.
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
142-bis. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'anno 2016, dall'articolo 1 comma 205, della legge 28 dicembre 2015, 208, nonché per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 354 della leggi 11 dicembre 2016, n. 232 è prorogata anche per l'anno 2019. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente per l'anno 2018 è aumentata a sei giorni consecutivi, con esclusione dei giorni di riposo previsti dal contratto di lavoro. Per l'anno 2019 la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a nove giorni consecutivi, con esclusione dei giorni di riposo previsti dal contratto di lavoro; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2019 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un importo pari a 60 milioni per il 2018 e 180 milioni per il 2019.
29-quater. 3. Locatelli, Marzano, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Gelmini, Cenni.
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
142-bis. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 354 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è prorogata anche per l'anno 2019. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a cinque giorni consecutivi per l'anno 2019; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2019 il padre lavoratore dipendente puoi astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019.
29-quater. 2. Locatelli, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Gelmini, Cenni.
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
142-bis. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «950 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1050 euro» e le parole: «1220 euro» con le seguenti: «1350».
Conseguentemente la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotta di 150 milioni partire dal 2018.
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018.
29-quater. 22. Sberna, Gigli.
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
142-bis. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente comma: «3-ter. Dall'importo dovuto ai sensi dei precedenti commi si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico».
Conseguentemente la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotta di 150 milioni partire dal 2018.
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 300 milioni di euro annui a partire dal 2018.
29-quater. 23. Sberna, Gigli.
AREA TEMATICA N. 30-bis.
(Risorse per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia).
(ART. 1, commi 143-144)
Dopo il comma 144, aggiungere i seguenti:
144-bis. All'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: «alle quali si riferiscono» sono aggiunte le seguenti: «fatte salve quelle di cui al comma 2-bis»;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che il figlio possieda un'età non superiore a 24 anni ed un reddito da lavoro non superiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili».
144-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 144-bis, valutati in 92,8 milioni di euro per l'anno 2018, 132,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 119,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
30-bis. 8. Preziosi, Marchi, Carra, Scuvera.
AREA TEMATICA N. 30-ter.
(Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare).
(ART. 1, commi 145-147)
Al comma 145 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 200 milioni.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione: 5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: – 180.000.000;
CS: – 180.000.000.
2019:
CP: – 180.000.000;
CS: – 180,000.000.
2020:
CP: – 180.000.000;
CS: – 180.000.000.
30-ter. 3. Giorgia Meloni, Rampelli.
Al comma 145, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, con le seguenti: 20 milioni di euro l'anno 2018, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021.
Conseguentemente, al comma 116, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni.
30-ter. 1. Fregolent.
Dopo il comma 146 inserire il seguente:
146-bis. Il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 è incrementato per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, di 30 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
621-bis. Per gli anni dal 2018, 2019 e 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,3 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
30-ter. 5. Civati, Brignone, Marcon, Pastorino, Paglia, Melilla.
Dopo il comma 147 inserire i seguenti:
147-bis. A decorrere dall'anno 2018, è autorizzata l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, nonché dell'assistenza domiciliare ai nuclei con persone non autosufficienti, anche al fine di far emergere e promuovere, di concerto con la rete dei servizi sociali locali, il lavoro di cura.
147-ter, A copertura delle disposizioni di cui al comma 147-bis, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 147-quater e 147-quinquies.
147-quater. All'articolo 96 del testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
147-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
30-ter. 17. Fossati, Murer, Fontanelli, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Marcon, Pastorino.
Dopo il comma 147, aggiungere i seguenti:
147-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente: « e-ter). Le spese effettivamente sostenute nell'arco dell'anno composta per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare assunti con contratto di lavoro subordinato, a titolo di retribuzioni mensili ed annuali e trattamento di fine rapporto, fino all'importo di euro 4.800 per ciascuna annualità. Il beneficio non è cumulabile tra contribuenti conviventi;». Alla copertura della disposizione di cui al presente comma, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dall'attuazione di cui al successivo comma 147-ter.
147-ter, All'articolo 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25,5 per cento».
30-ter. 15. Nicchi, Albini, Melilla, Cimbro, Capodicasa, Fossati, Murer, Fontanelli, Duranti, Marcon, Pastorino.
Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:
147-bis. All'INPS è concesso un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, 20 milioni di euro per l'anno 2019, e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato all'incremento degli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69.
Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:
624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 33.868.200 euro per l'anno 2019, di 105.812.100 euro per l'anno 2020, 150.008.500 euro per l'anno 2021, di 139.304.300 euro per l'anno 2022, di 93.800.700 euro per l'anno 2023, di 78.596.400 euro per l'anno 2024, di 109.392.100 euro per l'anno 2025, di 119.387.900 euro per l'anno 2026, di 111.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 114.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
30-ter. 14. Rampelli.
Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:
147-bis. Limitatamente agli anni 2019, 2020 e 2021, ai fini della fruizione delle detrazioni per figli a carico, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, le somme percepite da ciascun figlio a titolo di pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità, di importo complessivo pari o inferiore ad euro 2.500 annui, non sono computate ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 2 del medesimo articolo 12.
Conseguentemente, al comma 116, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2019, e a 27 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
30-ter. 10. Fregolent, Antezza.
Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:
147-bis. Il Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente incrementato di 150 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2018-2020.
Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
621-bis. Limitatamente agli anni 2018, 2019 e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissati in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
30-ter. 21. Brignone, Marcon, Pastorino, Paglia, Airaudo, Melilla.
AREA TEMATICA N. 31.
(Presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa).
(ART. 1, comma 148)
Al comma 148, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 6 milioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:
2018: -3.000.000.
*31. 6. La III Commissione.
Al comma 148, sostituire le parole 3 milioni con le seguenti 6 milioni.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:
2018: -3.000.000.
*31. 7. Quartapelle Procopio.
Dopo il comma 148, inserire il seguente:
148-bis. In occasione del 70o anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per la realizzazione, nel 2018, delle iniziative celebrative, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato Storico Scientifico per gli anniversari di interesse nazionale.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -500.000.
**31. 4. La III Commissione.
Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:
148-bis. In occasione del 70o anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per la realizzazione, nel 2018, delle iniziative celebrative, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato Storico Scientifico per gli anniversari di interesse nazionale.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -500.000.
**31. 3. Locatelli, Marzano.
AREA TEMATICA N. 31-bis.
(Partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai).
(ART. 1, comma 149)
Dopo il comma 149, aggiungere il seguente:
149-bis. All'articolo 1, comma 485, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola: «scolastica» sono aggiunte le seguenti: «e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni».
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.
31-bis. 1. Cancelleri, D'Incà, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello.
AREA TEMATICA N. 31-ter.
(Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali).
(ART. 1, comma 150)
Dopo il comma 150 inserire i seguenti:
«150-bis. Al fine di prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2018, 2019 e 2020, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
150-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i limiti di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 150-quinquies. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione delle banche e dei gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico-finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, di seguito, «istituti di credito» ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 150-quinquies.
150-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo, con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 150-bis. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.
150-quinquies. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati identificativi dell'unità, immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo base della successiva asta. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte a proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore o il garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi presente comma e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione senza obbligo di motivazione.
150-sexies. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 150-quinquies, il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui comma 150-bis, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.
150-septies. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 150-quinquies, secondo le modalità di cui al comma 150-decies del presente articolo, o partecipare alle singole aste giudiziarie secondo le modalità di cui al comma 150-undecies del presente articolo.
150-octies. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri creditori intervenuti.
150-novies. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.
150-decies. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di cui al comma 150-quinquies.
150-undecies. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto del comma 150-quinquies e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al comma 150-novies.
150-duodecies. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate, in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 150-quater. Il Fondo può delegare tali attività e professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da a altri enti pubblici.
150-terdecies. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 150-bis, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al comma 150-quater, dal rischio di perdita della disponibilità dell'Unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel quale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in locazione a canone agevolato le Unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse.
150-quaterdecies. Il Fondo, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 150-quater, può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione: del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita di cui ai presente comma, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.
150-quinquiesdecies. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018, 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi dì razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati; provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese paria 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; previo parere delle. Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
31-ter. 2. Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Laffranco.
AREA TEMATICA N. 32.
(Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana).
(ART. 1, commi 151-157)
Sopprimere i commi da 151 a 157.
*32. 3. Bernardo, Fregolent.
Sopprimere i commi da 151 a 157.
*32. 8. Capezzone, Latronico.
Dopo il comma 157 inserire i seguenti:
157-bis. Il diritto agli indennizzi previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98, e successive modificazioni, spetta ai cittadini, agli enti e alle società italiane che abbiano crediti che abbiano subito svalutazione e/o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico-economica del Venezuela.
157-ter. L'indennizzo per le perdite di cui al comma 157-bis sarà liquidato, anche tramite riconoscimento di un equivalente credito d'imposta, in favore degli aventi diritto.
157-quater. A seguito della liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 157-bis e 157-ter, lo Stato subentra ex-lege nella titolarità del credito vantato dagli aventi diritto.
È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura degli oneri di cui al comma 1, con dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato.
157-quinquies. Gli indennizzi di cui al presente articolo integrano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come modificati dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98.
Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: 12.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019, di 115.812.100 euro per l'anno 2020.
32. 6. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato, Sandra Savino.
AREA TEMATICA N. 32-bis.
(Misure per l'efficientamento del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per il sostegno all’export e all'internazionalizzazione del sistema produttivo).
(ART. 1, commi 158-159)
Dopo il comma 159, aggiungere i seguenti:
159-bis. Il diritto agli indennizzi previsti dalla legge 26 gennaio 1980; n. 16, e successive modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985; n. 135, e successive modificazioni, e dalla legge 19 gennaio 1994, n. 98, e successive modificazioni, spetta ai cittadini, agli enti e alle società italiane che abbiano crediti che abbiano subito svalutazione o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico economica della Libia.
159-ter. L'indennizzo per le perdite di cui al comma precedente sarà liquidato, anche tramite riconoscimento di un equivalente credito d'imposta, in favore degli aventi diritto.
159-quater. A seguito della liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 159-bis e 159-ter, lo Stato subentra ex legge nella titolarità del credito vantato dagli aventi diritto.
159-quinquies. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura degli oneri di cui al comma 159-bis, con dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato.
159-sexies. Gli indennizzi di cui ai commi 159-bis, 159-ter, 159-quater e 159-quinquies integrano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985 n. 135, come modificati dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98.
159-septies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 159-bis a 159-sexies, pari a 40 milioni nel 2018 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32-bis. 6. Tidei.
Dopo il comma 159, inserire i seguenti:
159-bis. L'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capitali di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso a tutti i Paesi non appartenenti all'unione europea non ancora ricompresi nel Fondo stesso. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto di natura non regolamentare uniforma le modalità e le condizioni dell'intervento del Fondo.
159-ter. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: «fino al 40 per cento» sono sostituite dalle parole: «fino al 49 per cento» e sono soppresse le parole: «Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad un miliardo di lire e, comunque,».
159-quater. La Società italiana per le imprese all'estero – SIMEST S.p.A., istituita ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, può partecipare in società e imprese con soci esteri quando tale partecipazione sia funzionale ad attività di interesse nazionale per l'economia sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione dei processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché partecipare ad iniziative e progetti funzionali ad attività di interesse nazionale con riferimento all'attività produttiva o alla fornitura di beni o servizi delle imprese, anche cofinanziati o partecipati da istituzioni finanziarie europee o dalle istituzioni finanziarie multilaterali di cui lo Stato italiano è membro.
159-quinquies. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea» sono sostituite dalle seguenti: «internazionalizzazione» e dopo le parole: «aiuti di importanza minore (de minimis)», sono aggiunte le seguenti parole: «, dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 o comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.»
*32-bis. 8. Fitzgerald Nissoli, Preziosi.
Dopo il comma 159, inserire i seguenti:
159-bis. L'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capitali di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso a tutti i Paesi non appartenenti all'unione europea non ancora ricompresi nel Fondo stesso. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto di natura non regolamentare uniforma le modalità e le condizioni dell'intervento del Fondo.
159-ter. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: «fino al 40 per cento» sono sostituite dalle parole: «fino al 49 per cento» e sono soppresse le parole: «Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad un miliardo di lire e, comunque,».
159-quater. La Società italiana per le imprese all'estero – SIMEST S.p.A., istituita ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, può partecipare in società e imprese con soci esteri quando tale partecipazione sia funzionale ad attività di interesse nazionale per l'economia sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione dei processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché partecipare ad iniziative e progetti funzionali ad attività dì interesse nazionale con riferimento all'attività produttiva o alla fornitura di beni o servizi delle imprese, anche cofinanziati o partecipati da istituzioni finanziarie europee o dalle istituzioni finanziarie multilaterali di cui lo Stato italiano è membro.
159-quinquies. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea» sono sostituite dalle seguenti: «internazionalizzazione» e dopo le parole: «aiuti di importanza minore (de minimis)», sono aggiunte le seguenti parole: «, dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 o comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.»
*32-bis. 9. Gigli.
Dopo il comma 159 aggiungere i seguenti:
159-bis. Alla lettera a) del comma 4, dell'articolo 7, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il regime è altresì accessibile ai soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale».
159-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo le parole: «in cui avviene l'investimento e durature» sono inserite le seguenti: «e le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano».
**32-bis. 10. La VI Commissione.
Dopo il comma 159 aggiungere i seguenti:
159-bis. Alla lettera a) del comma 4, dell'articolo 7, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il regime è altresì accessibile ai soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale».
159-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo le parole: «in cui avviene l'investimento e durature» sono inserite le seguenti: «e le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16, commi 1-ter, l-quater e 1-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano».
**32-bis. 3. Bernardo.
AREA TEMATICA N. 33-bis.
(Interventi per gli italiani all'estero).
(ART. 1, comma 165)
Sostituire il comma 165 con il seguente:
165. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
b) la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) è abrogata;
c) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, a favore dei Comitati degli italiani all'estero;
d) la spesa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2018, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto;
e) la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni;
f) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, ad integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
g) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 a favore delle Camere di commercio italiane all'estero.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –2.900.000;
2019: –2.000.000;
2020: –2.500.000.
*33-bis. 15. La III Commissione.
Sostituire il comma 165 con il seguente:
165. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
b) la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) è abrogata;
c) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, a favore dei Comitati degli italiani all'estero;
d) la spesa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2018, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto;
e) la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni;
f) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, ad integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
g) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 a favore delle Camere di commercio italiane all'estero.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –2.900.000;
2019: –2.000.000;
2020: –2.500.000.
*33-bis. 22. Fedi, Garavini, Gianni Farina, La Marca, Porta, Tacconi.
Al comma 165, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) la spesa di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per il finanziamento di lettorati di lingua italiana presso istituzioni universitarie estere, da conferire in via preferenziale a personale dotato di dottorato di ricerca.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –500.000;
2019: –500.000;
2020: –500.000.
**33-bis. 12. La III Commissione.
Al comma 165, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) la spesa di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per il finanziamento di lettorati di lingua italiana presso istituzioni universitarie estere, da conferire in via preferenziale a personale dotato di dottorato di ricerca.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –500.000;
2019: –500.000;
2020: –500.000.
**33-bis. 8. Nicoletti, Carrozza, Franco Cassano, Quartapelle Procopio.
Al comma 165, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) la spesa di 300.000 euro per incrementare il numero dei così detti «funzionari itineranti» inviati dai Consolati italiani sul proprio territorio di competenza ai fini della raccolta delle impronte digitali dei connazionali per il rilascio del passaporto.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: – 300.000;
2019: – 300.000;
2020: – 300.000.
33-bis. 11. Fitzgerald Nissoli.
Al comma 165, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: soprattutto per favorire la promozione turistica.
33-bis. 3. Secco, Menorello, Catalano, Monchiero.
Al comma 165 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g-bis) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, ad integrazione delle misure in corso di applicazione, a sostegno della particolare condizione di emergenza riguardante gli italiani residenti in Venezuela, con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di disagio sociale.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2018: –1.500.000;
*33-bis. 14. La III Commissione.
Al comma 165 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g-bis) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, ad integrazione delle misure in corso di applicazione, a sostegno della particolare condizione di emergenza riguardante gli italiani residenti in Venezuela, con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di disagio sociale.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2018: –1.500.000;
*33-bis. 6. Porta, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, tacconi, Quartapelle Procopio.
Al comma 165, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g-bis) la spesa di euro 272.000 per il 2018, di euro 22.000 per il 2019 e di euro 22.000 per il 2020 per la ristrutturazione, manutenzione e guardiania del cimitero italiano di Hammangi nella città di Tripoli in Libia e della sola guardiania a decorrere dal 2019. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**33-bis. 13. La III Commissione.
Al comma 165, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g-bis) la spesa di euro 272.000 per il 2018, di euro 22.000 per il 2019 e di euro 22.000 per il 2020 per la ristrutturazione, manutenzione e guardiania del cimitero italiano di Hammangi nella città di Tripoli in Libia e della sola guardiania a decorrere dal 2019. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**33-bis. 7. Quartapelle Procopio.
Dopo il comma 165, inserire i seguenti:
165-bis. Al fine di dare attuazione all'accordo di Pace sottoscritto il 24 novembre 2016 tra il Governo della Repubblica di Colombia e le Forze Armate Rivoluzionarie Colombiane – Esercito del Popolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2018 2019 e 2020 per interventi di cooperazione finalizzati al compimento dell'accordo di Pace, in particolare finalizzate a:
a) reincorporazione socio-economica individuale e collettiva delle ex-guerrigliere e guerriglieri;
b) politiche pubbliche finalizzate a favorire l'equa partecipazione delle donne nella fase di implementazione dell'accordo come definito dalla risoluzione ONU n. 1325/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
e) la capacitazione economica delle comunità contadine e gruppi etnici, nelle zone maggiormente colpite dal conflitto armato, come definito dall'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
d) politiche pubbliche destinate a superare gli effetti delle migrazioni forzate sia interne che esterne, causate dai conflitto armato.
165-ter. Gli interventi di cui al comma precedente dovranno essere concordati nell'ambito della Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo. Il piano economico dei progetti ammessi al finanziamento, nei termini individuati dalla Agenzia preposta, dovrà prevedere che, almeno il 75 per cento delle risorse previste siano direttamente assegnate ai partners colombiani operanti nelle comunità individuate e coinvolti direttamente nella progettazione.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.
33-bis. 4. Martelli, D'Ottavio, Piras, Scotto, Palazzotto, Airaudo, Andrea Maestri, Cimbro.
Dopo il comma 165, inserire i seguenti:
165-bis. Al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
Art. 9-bis.
(Agenzie di stampa a diffusione nazionale).
1. Alle agenzie stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416 edite da oltre 5 anni da cooperative di giornalisti che entro l'anno 2018 adeguano il proprio statuto ai requisiti previsti dall'articolo 4 e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere a), b) c), d), e) e g) è concesso un contributo annuo pari ai 75 per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, nei limiti dell'articolo 8, comma 2, lettera a), comunque non superiore a 800.000 euro per ciascuna impresa.
2. Il beneficio di cui al precedente comma è riconosciuto agli aventi diritto nei limiti delle risorse annualmente disponibili e secondo l'ordine di priorità conseguente alla data della domanda.
3. Alle agenzie stampa a diffusione nazionale si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 4, 14 lettera d), 15 e 16.
165-ter. Per l'attuazione del comma 165-bis, è autorizzata la spesa fino a un milione di euro all'anno a decorrere dall'anno 2018 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33-bis. 16. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.
Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
165-bis. Le liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di 0,04 euro, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.
Conseguentemente, al comma 625, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
33-bis. 2. Gianni Farina.
AREA TEMATICA N. 34.
(Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose).
(ART. 1, commi 166-167)
Dopo il comma 167 aggiungere il seguente:
167-bis. All'articolo 145-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
4-bis. La commissione straordinaria, di concerto con il comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 144, al fine di ripristinare i servizi essenziali e il buon funzionamento dell'amministrazione dell'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143, può chiedere un finanziamento alla società Cassa depositi e prestiti Spa. L'importo di tale finanziamento deve essere determinato in base a un conto preventivo dei costi che si prevedono di sostenere ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le caratteristiche, le modalità di richiesta, di erogazione e di restituzione di tali finanziamenti.
4-ter. Gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per la durata di cinque anni dal termine della gestione straordinaria di cui al medesimo articolo 143, per le procedure relative agli appalti di opere, lavori, forniture o servizi, compresi i bandi di gara e le procedure negoziali per l'acquisizione di beni e servizi, anche sotto forma di trattativa privata, si avvalgono della centrale di committenza della regione di appartenenza ove costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, il, 296, ovvero di Consip Spa.
4-quater. I contratti conclusi dagli enti locali in violazione degli obblighi di cui al comma 4-quater sono nulli.
4-quinquies. Il comitato di sostegno e monitoraggio verifica di cui all'articolo 144, per i cinque anni successivi alla conclusione della gestione straordinaria, il buon andamento e l'imparzialità degli enti locali, in particolare per quanto riguarda il buon funzionamento dei servizi e la correttezza delle procedure per l'assegnazione di incarichi, servizi, appalti e altri compiti.
34. 12. Nuti, Nesci.
AREA TEMATICA N. 34-bis.
(Misure in favore degli orfani per crimini domestici e femminicidio).
(ART. 1, commi 168-170)
Dopo il comma 168, inserire i seguenti:
168-bis. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è incrementato di ulteriori 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
168-ter. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, al fine di garantire efficienza ed economicità, istituiscono direttamente, in convenzione o tramite associazione, i servizi pubblici per l'adozione internazionale di cui all'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, hanno la facoltà di operare, informando la Commissione per le Adozioni internazionali, in tutti i Paesi che hanno ratificato o sottoscritto la Convenzione de L'Aja.
168-quater. La Commissione per le Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, tramite convenzione, utilizzando le risorse del Fondo per le adozioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dei servizi pubblici per l'adozione internazionale di cui all'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, per ogni adempimento procedurale in cui ritenga necessario l'intervento del servizio pubblico.
168-quinquies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 168-bis e 168-quater, pari a 2.000.000 euro per l'anno 2018, a 2.000.000 euro per l'anno 2019 e a 2.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34-bis. 2. Rossomando, Quartapelle Procopio, Zampa, Carnevali, Carra, Cenni, Tentori.
Dopo il comma 169, inserire i seguenti:
169-bis. All'articolo 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'indennizzo è elargito in favore delle vittime, ovvero degli aventi diritto, per la rifusione delle spese mediche, assistenziali e legali per gli onorari di costituzione di parte civile, nonché per il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato.».
169-ter, Per le finalità di cui al comma 169-bis la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: –10,000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
34-bis. 3. Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 170, inserire i seguenti:
170-bis. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Gli interventi del fondo di garanzia di cui al comma 1-bis possono essere assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai relativi eventuali oneri si provvede a valere sul fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009»;
b) all'articolo 12:
1) al comma 2, le parole: «tenuto conto della relazione di cui al comma 4» sono soppresse;
2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: «in allegato allo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo» sono soppresse;
c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4» sono soppresse;
d) all'articolo 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al rendiconto generale dello Stato è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4, per la parte relativa agli stanziamenti dei Ministeri»;
e) all'articolo 21, comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «dal direttore dell'Agenzia» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cui agli articoli 8 e 27, dal direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «all'ordine del giorno e» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto al primo periodo,».
f) all'articolo 26, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per il 30 per cento dell'importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi all'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia è svincolata in seguito ad approvazione della rendicontazione finale dell'iniziativa.»;
g) all'articolo 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8 può essere destinata a:
a) concedere finanziamenti in qualsiasi forma, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
b) concedere finanziamenti in qualsiasi forma ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino, secondo modalità identificate dal CIGS, imprese miste in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi;
c) costituire un fondo di garanzia per finanziamenti in qualsiasi forma a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti».
170-ter. All'articolo 18, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, la lettera e) è soppressa.
170-quater. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui 2 milioni, sempre a decorrere dall'anno 2018, per maggiori spese di funzionamento.».
*34-bis. 21. La III Commissione.
Dopo il comma 170, inserire i seguenti:
170-bis. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Gli interventi del fondo di garanzia di cui al comma 1-bis possono essere assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai relativi eventuali oneri si provvede a valere sul fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009»;
b) all'articolo 12:
1) al comma 2, le parole: «tenuto conto della relazione di cui al comma 4» sono soppresse;
2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: «in allegato allo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo» sono soppresse;
c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4» sono soppresse;
d) all'articolo 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al rendiconto generale dello Stato è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4, per la parte relativa agli stanziamenti dei Ministeri»;
e) all'articolo 21, comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «dal direttore dell'Agenzia» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cui agli articoli 8 e 27, dal direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «all'ordine del giorno e» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto al primo periodo,».
f) all'articolo 26, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per il 30 per cento dell'importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi all'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia è svincolata in seguito ad approvazione della rendicontazione finale dell'iniziativa.»;
g) all'articolo 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8 può essere destinata a:
a) concedere finanziamenti in qualsiasi forma, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
b) concedere finanziamenti in qualsiasi forma ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino, secondo modalità identificate dal CIGS, imprese miste in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi;
c) costituire un fondo di garanzia per finanziamenti in qualsiasi forma a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti».
170-ter. All'articolo 18, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, la lettera e) è soppressa.
170-quater. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui 2 milioni, sempre a decorrere dall'anno 2018, per maggiori spese di funzionamento.».
*34-bis. 15. Quartapelle Procopio, Stella Bianchi.
Dopo il comma 170, inserire i seguenti:
170-bis. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2018,10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2019, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Fondo per l'assistenza psicologica alle vittime di violenza di genere, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, stalking e maltrattamenti, al fine di garantire loro assistenza psicologica in ogni stato e grado del procedimento, sin dal primo contatto con l'autorità procedente.
170-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 170-bis pari a 10.000,000 euro per l'anno 2018, a 10.000.000 euro per l'anno 2019 e a 10.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34-bis. 14. Giuliani, Ferranti, Verini.
Dopo il comma 170, inserire il seguente:
170-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole: «nel triennio 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2016/2019»;
b) al comma 6, le parole: «e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 6.205.577 per l'anno 2018, di euro 6.488.245 per l'anno 2019 e di euro 8.147.805 a decorrere dall'anno 2020».
Conseguentemente, al comma 624, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 17.585.300 per l'anno 2018, di euro 53.585.532 per l'anno 2019, di euro 133.869.872 per l'anno 2020, di euro 178.066.272 per l'anno 2021, di euro 167.362.072 per l'anno 2022, di euro 121.858.472 per l'anno 2023, di euro 106.654.172 per l'anno 2024, di euro 137.449.872 per l'anno 2025, di euro 147.445.672 per l'anno 2026, di euro 139.141.372 per l'anno 2027, di euro 139.141.372 per l'anno 2028, di euro 142.441.372 a decorrere dall'anno 2029.
* 34-bis. 23. La III Commissione.
Dopo il comma 170, inserire il seguente:
170-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole: «nel triennio 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2016/2019»;
b) al comma 6, le parole: «e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 6.205.577 per l'anno 2018, di euro 6.488.245 per l'anno 2019 e di euro 8.147.805 a decorrere dall'anno 2020».
Conseguentemente, al comma 624, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 17.585.300 per l'anno 2018, di euro 53.585.532 per l'anno 2019, di euro 133.869.872 per l'anno 2020, di euro 178.066.272 per l'anno 2021, di euro 167.362.072 per l'anno 2022, di euro 121.858.472 per l'anno 2023, di euro 106.654.172 per l'anno 2024, di euro 137.449.872 per l'anno 2025, di euro 147.445.672 per l'anno 2026, di euro 139.141.372 per l'anno 2027, di euro 139.141.372 per l'anno 2028, di euro 142.441.372 a decorrere dall'anno 2029.
* 34-bis. 18. Quartapelle Procopio.
Dopo il comma 170 aggiungere il seguente:
«170-bis. Ai fini della realizzazione di progetti di inserimento o reinserimento lavorativo e di riqualificazione professionale di donne vittime di violenza di genere, degli autori di reati di violenza di genere e degli orfani di donne vittime di femminicidio con età compresa tra i 16 e i 29 anni può essere concesso un contributo straordinario fino a 1 milione di euro per l'anno 2018 a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti da parte degli enti promotori dei progetti.».
34-bis. 13. Taglialatela.
Dopo il comma 170, aggiungere il seguente:
170-bis. È autorizzata, in favore del Ministero della difesa, la spesa di 600.000 euro per l'anno 2018 per le operazioni di messa in sicurezza, trasporto e installazione presso l'Università degli studi di Milano del relitto del naufragio avvenuto il 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia.
Conseguentemente, al comma 624, primo periodo, sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 16.985.300 euro.
* 34-bis. 27. La IV Commissione.
Dopo il comma 170, aggiungere il seguente:
170-bis. È autorizzata, in favore del Ministero della difesa, la spesa di 600.000 euro per l'anno 2018 per le operazioni di messa in sicurezza, trasporto e installazione presso l'Università degli studi di Milano del relitto del naufragio avvenuto il 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia.
Conseguentemente, al comma 624, primo periodo, sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 16.985.300 euro.
* 34-bis. 11. Moscatt, Quartapelle Procopio.
AREA TEMATICA N. 36.
(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
(ART. 1, commi 171-177)
Dopo il comma 171, inserire i seguenti:
171-bis. Al fine di assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento delle graduatorie vigenti.
171-ter. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma si applica quanto previsto dal comma 174 del presente articolo con decorrenza 1o ottobre 2018. In caso di incapienza delle graduatorie vigenti, le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.
171-quater. Gli oneri derivanti dal comma 171-ter sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 2.945.854;
2019: – 12.124.370;
2020: – 12.124.370.
*36. 61. La I Commissione.
Dopo il comma 171, inserire i seguenti:
171-bis. Al fine di assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento delle graduatorie vigenti.
171-ter. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma si applica quanto previsto dal comma 174 del presente articolo con decorrenza 1o ottobre 2018. In caso di incapienza delle graduatorie vigenti, le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.
171-quater. Gli oneri derivanti dal comma 171-ter sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 2.945.854;
2019: – 12.124.370;
2020: – 12.124.370.
*36. 5. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni, Antezza.
Dopo il comma 171, inserire i seguenti:
171-bis. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile dei fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento della graduatoria.
171-ter. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco, con decorrenza 1o ottobre 2018, ai sensi del presente comma, si applica quanto previsto dal comma 174.
171-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi precedenti pari a 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente:
al comma 174, primo periodo, sostituire le parole: 171 a 176 con le seguenti: 171, 171-ter, 171-quater e 176.
al medesimo comma 174 sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini delle predette assunzioni, nonché di quelle di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è eccezionalmente derogato. Per il personale volontario di età fino a 40 anni sono necessari i soli requisiti già richiesti per l'iscrizione nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del corpo medesimo. Per il personale volontario con età ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 250 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a 150 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di un richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Per il personale con età superiore ai 46 anni compiuti il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 400 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a 200 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Resta fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente.
Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i criteri di verifica dell'idoneità psico-fisica, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.
Al personale volontario in possesso dei requisiti di cui al presente comma, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato, a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per territorio, l'attestato di idoneità per addetto antincendio in attività a rischio elevato.
36. 46. Fabbri, Fiano, Piccione, Richetti, Lattuca, Famiglietti, De Menech, Marco Di Maio, Ferrari, Giorgis, Francesco Sanna, Paola Boldrini, D'Incecco, Albanella, Iacono, Incerti, Valeria Valente, Baruffi, Giuditta Pini, Nardi, Arlotti, Carra.
Dopo il comma 171, inserire il seguente:
171-bis. Al fine sancito dal precedente comma 171, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alla vigente normativa in materia di accesso ai ruoli ispettori dei corpi di polizia, per l'anno 2018, la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, 350 e 100 unità di personale nei rispettivi ruoli ispettori, esclusivamente mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato (G.U. IV serie speciale, n. 94 del 29 novembre 2011), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
36. 77. Fucci, Latronico, Distaso.
Dopo il comma 171, inserire il seguente:
171-bis. Nell'ambito delle risorse già previste per la realizzazione di nuove caserme dell'Arma dei Carabinieri, 5 milioni di euro sono destinati, in via prioritaria alla realizzazione di caserme nei comuni nei quali già esiste una caserma ed è in dismissione.
36. 1. Russo.
Dopo il comma 173, inserire il seguente:
173-bis. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di sicurezza nazionale che interessano in particolare il territorio della Città metropolitana di Napoli, per incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dall'anno 2018, per un contingente massimo di 200 unità delle Forze di polizia, nei limiti di spesa di 17 milioni di euro annui, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
36. 55. Carfagna, Vito, Russo.
Al comma 174, secondo periodo, sostituire le parole: elevato a 40 anni con le seguenti: elevato a 45 anni.
36. 67. Verini, Marchi, Carra.
Dopo il comma 174, aggiungere i seguenti:
174-bis. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di garantire gli interventi di soccorso in particolare negli eventi sismici e nelle calamità naturali a partire dall'anno 2018 si procede alla stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali.
174-ter. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti alla data del 31 dicembre 2017:
a) avere effettuato da almeno tre anni il corso 120 ore o il servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
b) avere effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.
174-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto definisce le modalità, i criteri e i termini per l'attuazione di quanto previsto dal comma 36-bis del presente articolo relativo alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 36-ter.
c) avere percepito almeno uno stipendio negli ultimi cinque anni da parte del ministero dell'interno.
d) non essere in possesso di un contratto a tempo indeterminato al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
174-quinquies. L'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2015 è soppresso.
174-sexies. Agli oneri di cui ai commi da 174-bis a 174-quater, pari a 300 milioni di euro a decorre dal 2018 si provvede in quota parte con le maggiori entrate di cui ai commi da 41-bis a 41-quinquies della presente legge.
Conseguentemente:
al comma 41, sopprimere la lettera b);
dopo il comma 41, inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
36. 26. Melilla, Cimbro, Marcon, Pastorino.
Dopo il comma 174, aggiungere i seguenti:
174-bis. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
174-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 174-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni corrispondenti, degli stanziamenti alla Tabella A, voce Ministero dell'interno.
36. 60. La I Commissione.
Dopo il comma 174, inserire il seguente:
174-bis. Le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di finanza autorizzate con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione emanato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 4 agosto 2017, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fino ad esaurimento delle stesse, anche attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso bandito per l'anno 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199.
36. 45. Fiano, Arlotti.
Dopo il comma 175, inserire i seguenti:
175-bis. All'articolo 52-quater, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «definisce,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2018,»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «l'ordinamento giuridico» sono aggiunte le seguenti: «ed economico»;
c) al secondo periodo, le parole: «Il trattamento economico» sono sostitute con le seguenti: «In sede di prima applicazione, il trattamento economico».
175-ter. Per le finalità di cui al comma 175-bis l'ANAC provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio.
36. 71. Dell'Aringa, Giampaolo Galli, Marchi, Misiani, Rubinato, Tancredi.
Dopo il comma 177, inserire i seguenti:
177-bis. Per le finalità del comma 171, in aggiunta a quanto previsto dai commi da 370 a 378 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2018, sono stanziati:
a) 70 milioni di euro annui da destinare al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;
b) 2,5 milioni di euro annui per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; da destinare al personale ivi previsto, ripartiti, in fase di prima applicazione, tra le Forze di polizia e le Forze armate in proporzione al personale complessivamente interessato e a quello che, con decorrenza 1o gennaio 2018, non rientra più nelle procedure previste dal predetto decreto legislativo n. 195 del 1995.
177-ter. Alla ripartizione delle, risorse si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e delle pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.
177-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 177-bis, pari a 72,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
36. 44. Fiano, Carra.
Dopo il comma 177, inserire il seguente:
177-bis. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2019, per l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrati ve od operative diverse da quelle connesse al soccorso, e per l'equiparazione del trattamento economico connesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: – 1.500.000;
CS: – 1.500.000;
2019:
CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000;
2020
CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.
*36. 19. Carnevali.
Dopo il comma 177, inserire il seguente:
177-bis. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2019, per l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrati ve od operative diverse da quelle connesse al soccorso, e per l'equiparazione del trattamento economico connesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: – 1.500.000;
CS: – 1.500.000;
2019:
CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000;
2020
CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.
*36. 65. Matteo Bragantini, Prataviera, Galati.
Dopo il comma 177, inserire il seguente:
177-bis. Allo scopo di adeguare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale in caso di grave infortunio o decesso applicato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a decorrere dal 1o gennaio 2018 la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio è equiparata al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. A decorrere dalla medesima data, il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari è altresì equiparato a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.500.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
36. 4. Molteni, Caparini, Guidesi.
Dopo il comma 177, inserire il seguente:
177-bis. Le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2018.
Conseguentemente, alla Tabella A:
alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze: 2018 – 80.000.000;
alla voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: 2018 – 15.000.000;
alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 2018 – 5.000.000.
36. 56. Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido, Melilla.
Dopo il comma 177, inserire il seguente:
177-bis. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro svolto in turni notturni o festivi e in turni notturni festivi dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, di qualifica o categoria non direttiva e non dirigente, sono equiparate a quelle percepite dal personale delle Forze di polizia con medesima qualifica, di cui all'articolo 6 del decreto dei Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 40.000.000;
2019: – 40.000.000;
2020: – 40.000.000.
36. 30. Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Marcon, Pastorino.
AREA TEMATICA N. 38.
(Assunzioni presso il Ministero dell'interno e Piano industriale industrie della difesa).
(ART. 1, commi 179-180)
Dopo il comma 179, inserire i seguenti:
179-bis. A decorrere dall'anno 2018 sono stanziati 5 milioni di euro annui destinati all'incremento delle risorse per la piena attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso gli allineamenti necessari per assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e dei connessi trattamenti economici, di cui ai decreti legislativi attuativi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
179-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 179-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
38. 5. Fiano.
Dopo il comma 179, inserire il seguente:
179-bis. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità del Dipartimento della protezione civile e per valorizzare la professionalità acquisita dal personale in servizio all'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo» sono aggiunte le seguenti: «con decorrenza di servizio ad ogni effetto giuridico dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
b) alla lettera a)-bis, dopo le parole: «nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo» sono aggiunte le seguenti: «con decorrenza di servizio ad ogni effetto giuridico dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
38. 10. Francesco Saverio Romano, Galati.
Dopo il comma 179, inserire il seguente:
179-bis. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza connesse all'espletamento, anche in sede locale, dei compiti in materia di immigrazione di minori non accompagnati, previsti dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, l'Autorità garante è autorizzata ad avvalersi di ulteriori 10 unità di personale poste in posizione di comando obbligatorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 112, per gli anni 2018,2019 c 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 260.000;
2019: – 260.000;
2020: – 260.000;
38. 4. Zampa, Fregolent.
Dopo il comma 179, inserire il seguente:
179-bis. Alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, è fatto divieto di procedere, a decorrere dall'anno 2018, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Gli enti locali che violano questa disposizione sono assoggettati a sanzione pecuniaria, corrispondente alla diminuzione del 30 per cento del trasferimento delle risorse statali.
38. 16. Nuti.
Dopo il comma 179, inserire i seguenti:
179-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 119 è aggiunto il seguente:
«Art. 119-bis.
1. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale o il certificato dei carichi pendenti siano richiesti da coloro che intendono candidarsi a elezioni per le quali siano stati convocati i comizi elettorali dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati sia finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, queste sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
2. Ai fini dell'attuazione del precedente comma 1 è autorizzata quale tetto massimo la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».
179-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:
«Art. 1-bis.
Rilascio di certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti per uso elettorale».
38. 3. Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 180, inserire il seguente:
180-bis. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica. Ogni presidio deve essere composto da almeno un ufficiale di polizia giudiziaria e due agenti. Nei presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia, è previsto, nelle direttive del Ministero dell'interno e, conseguentemente, nei Piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti, che agenti di polizia sorveglino tali presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del eredito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
38. 11. Galati, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 180, inserire il seguente:
180-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
38. 12. Galati, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 180, inserire il seguente:
180-bis. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, all'articolo 2, comma 4-bis, le parole: «entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla data di autorizzazione delle missioni da parte delle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 74 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche».
*38. 7. Vito, Gregorio Fontana, Palmizio, Sammarco, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 180, inserire il seguente:
180-bis. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, all'articolo 2, comma 4-bis, le parole: «entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla data di autorizzazione delle missioni da parte delle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 74 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche».
*38. 18. La IV Commissione.
AREA TEMATICA N. 38-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia ambientale (Poligoni militari)).
(ART. 1, comma 181)
Sopprimere il comma 181.
38-bis. 11. Rampelli.
Dopo il comma 181, inserire i seguenti:
181-bis. A decorrere dal 2018, presso il Ministero della difesa, è istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa (FASI), riservato ai militari di tutte le Forze Annate e ai dipendenti civili di tutte le Forze Armate, che abbiano partecipato a missioni all'estero in teatri bellici e che si siano ammalati, durante il periodo di servizio, anche per cause non connesse all'attività militare, o dopo il congedo per patologie conseguenti l'attività militare, di patologie neoplastiche, neurodegenerative, autoimmuni, di ipersensibilità a fattori fisici e/o chimici, infiammatorie, neurologiche, psichiatriche e psicosomatiche, e patologie correlate a stress lavoro correlato e/o a stress da combattimento, che non consentano più l'espletamento del servizio. Hanno diritto all'accesso al Fondo anche coloro che, censiti dal Ministero della difesa, hanno contratto la patologia in periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge.
181-ter. I soggetti di cui al precedente comma in relazione alle patologie ivi previste, fruiscono, presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e le strutture convenzionate, di un'esenzione totale dal ticket sanitario per le prestazioni sanitarie che non risultino già esenti in base alle norme della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nonché di un rimborso per l'acquisto di farmaci e/o presidi sanitari necessari e per l'effettuazione di esami di accertamento e controllo in strutture sanitarie pubbliche e/o private nazionali ed estere. L'erogazione del rimborso forfettario per le spese connesse ed accessorie avviene con un anticipo quadrimestrale delle spese, rendicontate entro il giorno 15 del mese successivo. Tale rimborso non è imponibile ai fini fiscali.
181-quater. Il Fondo, nel suo complesso, può erogare annualmente fino a un massimo di 25.000 euro l'anno per avente diritto, indicizzato annualmente all'inflazione. Il Fondo si alimenta mediante un prelievo progressivo dal trattamento economico dei militari e del personale civile del Ministero della difesa. Il calcolo del prelievo viene effettuato considerando il numero dei malati censiti presso il Ministero della difesa moltiplicato per l'erogazione massima qui prevista, in rapporto al numero dei militari e dei dipendenti civili in capo alle forze annate. Questo ammontare viene rideterminato ogni anno in automatico. I costi per il mantenimento e il funzionamento del fondo sono a carico del fondo stesso.
181-quinquies. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento e di accesso al fondo, ivi compresa la documentazione da presentare nonché le procedure per l'inserimento dei non compresi negli elenchi del Ministero della difesa, che si siano ammalati in servizio o dopo il congedo. Con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza stato regioni, sono determinate le modalità per l'erogazione dei servizi in esenzione, nonché l'acquisto di farmaci a carico del fondo.
38-bis. 9. Catalano, Mucci, Oliaro, Galgano, Prodani, Monchiero.
Dopo il comma 181, inserire il seguente:
181-bis. Al fine di prevenire procedure di infrazione sulle misure di Conservazione previste dalla direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatica, le regioni competenti predispongono un piano di bonifica e di incidenza degli interventi proposti nelle aree militari ricadenti in tutto o in parte in Siti di Importanza Comunitaria. Tali interventi di bonifica e ripristino delle condizioni iniziali sono finanziati attraverso un piano triennale approvato dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. Al fine di avviare entro il 2018 le attività di bonifica e di ripristino delle aree oggetto del piano sono stanziati 200 milioni per il 2018, 200 milioni per il 2019 e 200 milioni per il 2020.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della Difesa, missione 1 «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: –200.000.000;
CS: –200.000.000.
2019:
CP: –300.000.000;
CS: –300.000.000.
2020:
CS: –300.000.000;
Cp: –300.000.000.
38-bis. 8. Pili.
Dopo il comma 181, inserire il seguente:
181-bis. L'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è sostituito dal seguente:
«Art. 177.
(Affidamenti dei concessionari).
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari al sessanta per cento del valore complessivo dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alla concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.
2. Le concessioni di cui al comma 1 già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
3. Il limite di cui al comma 1, pari al sessanta per cento, e riferito esclusivamente agli affidamenti a partire dalla data del 19 aprile 2018, non tiene conto di quanto eseguito fino a tale data ed è sottoposto a verifica da parte dei soggetti preposti e dell'Anac, effettuata, annualmente, secondo le modalità indicate dall'Anac stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di reiterate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedure ad evidenza pubblica».
38-bis. 18. Pastorelli, Locatelli.
AREA TEMATICA N. 39.
(Interventi strutturali in materia di patrimonio culturale).
(ART. 1, commi 182-210)
Dopo il comma 184, inserire il seguente:
184-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative».
39. 128. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 185, inserire i seguenti:
185-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
185-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 185-bis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.
185-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
* 39. 33. Milanato.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
185-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 185-bis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.
185-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
* 39. 56. Taglialatela, Rampelli.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
185-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 185-bis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.
185-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
* 39. 93. Abrignani.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
185-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 185-bis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.
185-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
* 39. 90. Fanucci, Camani, Berlinghieri, Patrizia Maestri.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
185-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 185-bis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.
185-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
* 39. 92. Fauttilli.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
185-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 185-bis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.
185-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
* 39. 98. Cenni, Scuvera.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
185-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 185-bis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.
185-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
* 39. 101. De Mita.
Dopo il comma 185, inserire i seguenti:
185-bis. Allo scopo di salvaguardare la storia e la memoria delle aree terremotate, dirute e abbandonate e ricostituirle quali luoghi culturali a cielo aperto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 300 mila euro a decorrere dall'anno 2018. Il Fondo per la rinascita culturale finanzia progetti degli Enti territoriali per iniziative volte a promuovere le culture e le tradizioni locali a rischio di scomparsa, eventi culturali e commemorativi finalizzati a rivitalizzare le aree colpite e a sviluppare il turismo con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, caratteristiche e modalità di presentazione dei progetti di cui al periodo precedente.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2018: –300.000;
2019: –300.000;
2020: –300.000.
39. 39. Moscatt, Fanucci.
Dopo il comma 185, inserire i seguenti:
185-bis. All'articolo 1, comma 485 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le parole: «, e 5 milioni di euro destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale italiana della cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni. I Comuni in cui non sono presenti avanzi di amministrazione utilizzabili a tali fini possono fruire di un credito d'imposta di compiessero pari importo per spese da destinare alle medesime finalità».
185-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 185-bis.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000.
39. 55. Murgia, Capelli, Pes, Marrocu, Mura, Pinna, Cani, Pili.
Dopo il comma 185, inserire i seguenti:
185-bis. Per la realizzazione del «Piano per l'arte contemporanea» di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2018, l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: di 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029
39. 83. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Sgambato, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli.
Dopo il comma 185, inserire il seguente:
185-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 185, entro il 31 marzo 2018, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia apposita selezione per titoli e colloquio finalizzata all'inquadramento, nel rispetto della dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, profili di funzionano archeologo, architetto e ingegnere, delle unità di personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106. Alla selezione di cui al precedente periodo possono partecipare le unità di personale che siano state reclutate a seguito di procedura selettiva pubblica e che, entro la suddetta data del 31 marzo 2018, abbiano prestato servizio per almeno trentasei mesi presso la Segreteria tecnica di progettazione di cui al medesimo articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014, conv. legge n. 106 del 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
39. 84. Sgambato, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli.
Dopo il comma 185, aggiungere il seguente:
185-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per tutti gli interventi previsti nel Contratti Istituzionali di Sviluppo di cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa è individuata quale soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dei Contratti istituzionali di Sviluppo».
39. 8. Covello, Tartaglione, Antezza, Oliverio, Pes, Vico, Iacono.
Al comma 187, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 10, comma 1, al primo periodo, sono premesse le parole: «Fatta eccezione per i beni culturali immobili di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».
*39. 85. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Al comma 187, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 10, comma 1, al primo periodo, sono premesse le parole: «Fatta eccezione per i beni culturali immobili di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.».
*39. 114. La VII Commissione.
Dopo il comma 188, inserire il seguente:
188-bis. All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1;
c) la documentazione che attesti la legittimità del beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della legge 229/2016;
d) relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;
e) relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.
1-bis. L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse».
1-ter. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;
b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6.
39. 143. Baldelli.
Dopo il comma 188, inserire seguente:
188-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, i contributi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 10 gennaio 2019, è abrogato l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 31, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «dagli articoli 35 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 5».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
2019: –10.000.000;
2020: –20.000.000.
* 39. 78. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 188, inserire seguente:
188-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, i contributi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 10 gennaio 2019, è abrogato l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 31, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «dagli articoli 35 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
2019: –10.000.000;
2020: –20.000.000.
* 39. 115. La VII Commissione.
Dopo il comma 189, inserire il seguente:
189-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica, i circuiti teatrali regionali e le associazioni, non si applica l'articolo 50, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –20.000.000;
2019: –20.000.000;
2020: –20.000.000.
** 39. 72. Malisani, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Ghizzoni, Sgambato, Narduolo, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli.
Dopo il comma 189, inserire il seguente:
189-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica, i circuiti teatrali regionali e le associazioni, non si applica l'articolo 50, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –20.000.000;
2019: –20.000.000;
2020: –20.000.000.
** 39. 116. La VII Commissione.
Dopo il comma 190, inserire i seguenti:
190-bis. Per l'anno finanziario 2018, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza, I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2018 possono esserlo in quello successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'arano 2018.
190-ter. Ai maggiori oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 164, dell'articolo 1 del presente disegno di legge.
39. 107. Ciracì, Latronico.
Al comma 192, primo periodo, sostituire le parole: pari a 3 milioni di euro con le seguenti: pari a 5 milioni di euro.
Conseguentemente:
al comma 193, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o altre spese individuate dal decreto di cui al comma 195, anche in relazione all'assenza di librerie sul territorio comunale;
al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: di 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
*39. 79. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Antezza.
Al comma 192, primo periodo, sostituire le parole: pari a 3 milioni di euro con le seguenti: pari a 5 milioni di euro.
Conseguentemente:
al comma 193, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o altre spese individuate dal decreto di cui al comma 195, anche in relazione all'assenza di librerie sul territorio comunale;
al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: di 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
*39. 117. La VII Commissione.
Al comma 192, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2019, al Fondo affluisce altresì una quota parte delle risorse destinate alla carta di cui all'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed eventualmente non utilizzate. Detta quota è accertata con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e dei turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dal termine previsto per l'utilizzo della carta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**39. 86. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Al comma 192, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2019, al Fondo affluisce altresì una quota parte delle risorse destinate alla carta di cui all'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed eventualmente non utilizzate. Detta quota è accertata con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e dei turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dal termine previsto per l'utilizzo della carta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**39. 118. La VII Commissione.
Dopo il comma 192, inserire i seguenti:
192-bis. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva» sono aggiunte le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente»;
b) all'articolo 180, comma 1, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle entità di gestione indipendente».
192-ter. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 il comma 2 è abrogato.
*39. 25. Mazziotti di Celso, Catalano, Monchiero.
Dopo il comma 192, inserire i seguenti:
192-bis. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva» sono aggiunte le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente»;
b) all'articolo 180, comma 1, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle entità di gestione indipendente».
192-ter. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 il comma 2 è abrogato.
*39. 104. Latronico, Capezzone.
Dopo il comma 192, inserire il seguente:
192-bis. Le risorse non utilizzate e non impegnate al 31 dicembre 2017, finalizzate al finanziamento del « bonus cultura» a favore dei giovani di età inferiore a diciotto anni, di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, confluiscono nel «Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale», di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.
39. 49. Nicchi, Bossa, Scotto, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.
Dopo il comma 192, inserire il seguente:
192-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione, nei termini ivi previsti, anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2018, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui ai citato comma 979, anche per l'acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani e periodici, anche nella versione digitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella presente legge.
39. 136. Palese, Calabria.
Al comma 196, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tra i quali l'individuazione dei beni architettonici da tutelare come monumenti nazionali.
39. 24. Secco, Menorello, Catalano, Monchiero.
Dopo il comma 196, inserire il seguente:
196-bis. In occasione del settantatreesimo anniversario della fondazione, dell'AIG (Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù) e del settantesimo anniversario di elezione ad Ente morale (decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 1948) e assistenziale (decreto ministeriali 6 novembre 1959 n. 10) è autorizzata la spesa di euro 100,000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 al fine di potenziare la rete del turismo giovanile internazionale nel nostro Paese.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –100.000;
2019: –100.000;
2020: –100.000.
39. 35. Pastorelli, Locatelli, Marzano.
Dopo il comma 196, inserire i seguenti:
196-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali, effettuate nei periodi d'imposta a quelli successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, per interventi di manutenzione, protezione e restauro a favore di beni culturali riconosciuti dal Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo di proprietà di fondazioni e di privati, purché regolarmente aperti al pubblico.
196-ter. Il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo pubblica su apposito sito internet i dati relativi all'ordine di arrivo della documentazione fiscale richiesta e all'ammontare delle donazioni, e li aggiorna in tempo reale.
196-quater. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 5 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39. 142. Gigli, Sberna.
Dopo il comma 196, inserire il seguente:
196-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di assicurare il completamento del percorso del loro risanamento, nonché di favorire le erogazioni liberali assoggettate, all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:
a) all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e di 15 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2022»;
b) all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: «entro l'esercizio finanziario 2018» sono sostituite dalla seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2019»;
c) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, parole: «entro l'esercizio 2018» sono sostituite dalla seguenti: «entro l'esercizio 2019».
Conseguentemente:
a) al comma 47, primo periodo, sostituire le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro con le seguenti: di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 25 milioni di euro;
b) al comma 124, lettera b), le parole: dall'anno 2018 con le seguenti: dall'anno 2019;
c) al comma 133, sopprimere le parole: di euro 5.000.000 per l'anno 2018;
d) al comma 624 sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 12.585.300 euro per l'anno 2018.
*39. 80. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 196, inserire il seguente:
196-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di assicurare il completamento del percorso del loro risanamento, nonché di favorire le erogazioni liberali assoggettate, all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:
a) all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e di 15 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2022»;
b) all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: «entro l'esercizio finanziario 2018» sono sostituite dalla seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2019»;
c) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, parole: «entro l'esercizio 2018» sono sostituite dalla seguenti: «entro l'esercizio 2019».
Conseguentemente:
a) al comma 47, primo periodo, sostituire le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro con le seguenti: di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 25 milioni di euro;
b) al comma 124, lettera b), le parole: dall'anno 2018 con le seguenti: dall'anno 2019;
c) al comma 133, sopprimere le parole: di euro 5.000.000 per l'anno 2018;
d) al comma 624 sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 12.585.300 euro per l'anno 2018.
*39. 122. La VII Commissione.
Dopo il comma 197, inserire il seguente:
197-bis. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2003, n. 291, il contributo annuo riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità di cui al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248, è incrementato di euro 250.000. Ai relativi maggiori oneri, valutati in 250 mila euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della, legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 624, della presente legge.
39. 126. Alfreider.
Dopo il comma 198, inserire i seguenti:
198-bis. Al fine di promuovere e valorizzare la grande tradizione gastronomica del nostro Paese, anche attraverso forme di confronto e competizione ira le diverse realtà territoriali, promuovendo le peculiarità delle tradizioni culinarie del territorio, il turismo gastronomico e la cucina tipica, è istituito il programma per il conferimento annuale del titolo di «Capitale italiana della gastronomia».
198-ter. Ogni anno il Consiglio dei ministri conferisce il titolo di «Capitale italiana della gastronomia» a una città italiana sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La città vincitrice del titolo deve, nel corso dell'anno:
a) operare per assegnare alla gastronomia del territorio un ruolo rilevante nell'attrattiva turistica, per valore culturale, per importanza economica e come elemento di coesione territoriale;
b) contribuire alla diffusione dell'offerta gastronomica di eccellenza promuovendola a livello nazionale e internazionale, incentivando programmi e attività volti a diffondere la conoscenza delle specifiche peculiarità e tradizioni locali;
c) promuovere attività e iniziative volte allo sviluppo e alla promozione del turismo ricettivo;
d) valorizzare chef, cuochi del territorio e, in particolar modo, i giovani studenti delle scuole alberghiere e di gastronomia;
e) coinvolgere la filiera agro-alimentare nel suo complesso: ristoranti, trattorie, pizzerie, pasticcerie, paninoteche, forni, caseifici, macellerie, mulini, aziende agricole, cantine, birrerie e tutte le attività produttive e imprenditoriali di piccole dimensioni o a gestione familiare, che hanno reso la nostra Italia leader della gastronomia a livello mondiale;
f) contribuire alla promozione e alla diffusione dei prodotti agro-alimentari tipici della zona, i prodotti agro-alimentari tradizionali (PAT), i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP).
198-quater. Per le finalità di cui ai commi 198-bis e 198-ter è istituito, in via sperimentale, un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, denominato «Fondo per la Capitale italiana della gastronomia» con una dotazione di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
198-quinquies. Ai fini di cui al comma 198-bis lo Stato, le regioni e i comuni possono definire specifici accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
198-sexies. In sede di prima attuazione, la procedura di cui ai commi da 198-bis a 198-quinquies si applica per il conferimento, entro il 31 marzo 2019, del titolo di «Capitale italiana della gastronomia» per l'anno 2020. Tenuto conto delle esperienze acquisite nello svolgimento della procedura e nell'attuazione dei programmi della città proclamata «Capitale italiana della gastronomia», il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può emanare ulteriori disposizioni attuative e definire i termini della procedura relativa agli anni successivi.
Conseguentemente, al comma 164 sostituire le parole: e di 53.868.200 euro per l'anno 2019; di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021 con le seguenti: e di 52.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021.
39. 145. Ciracì, Latronico.
Dopo il comma 198, inserire i seguenti:
198-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono aggiunte in fine, le parole: «e di cui 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da comuni che hanno partecipato alla candidatura di Capitale italiana della cultura, diversi da quelli vincitori. Per progetti di rete s'intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più comuni».
198-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 5 milioni di euro annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.
39. 138. Capelli, Tabacci.
Dopo il comma 198, inserire il seguente:
198-bis. Al comma 2 dell'articolo 7-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «400.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro per il 2017, 550.000 euro per gli anni 2018 e 2019 e 200.000 euro per l'anno 2020».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: –150.000;
2019: –150.000;
2020: –200.000.
39. 105. Latronico.
Al comma 203, sostituire le parole: a 200.000 annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le seguenti: a 200.000 annui a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo: Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, valutate decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante:
a) riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 pari a 150 milioni per l'anno 2018, 50 milioni per l'anno 2019 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2020;
b) riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, pari a 50 milioni per l'anno 2018, 150 milioni per l'anno 2019 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2020.
39. 38. Tancredi.
Al comma 203, sostituire le parole: a 200.000 annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le seguenti: a 200.000 annui a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvederà mediante riduzione del fondo di cui al comma 624 nella misura di 200.000 euro nell'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2021.
39. 134. Brunetta, Palese.
Dopo il comma 203, inserire i seguenti:
203-bis. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, destinata alle seguenti Istituzioni: Civico Museo della Risiera di San Sabba – monumento nazionale, Fondazione ex Campo Fossoli, Istituto e Museo Alcide Cervi, Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema.
203-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 203-bis si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39. 76. Incerti, Mariani, Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Blazina, De Maria, Carra, Scuvera.
Dopo il comma 205, inserire i seguenti:
205-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede ad adottare:
a) le linee guida volte a disciplinare l'inserimento dell'educazione alla pace tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria;
b) i piani per la formazione continua degli insegnanti, anche avvalendosi del contributo dei corpi civili di pace all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
205-ter. Ai fini di cui al comma 205-bis è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere 2 dall'anno 2018.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.500.000;
2019: –1.500.000;
2020: –1.500.000.
39. 67. Zanin, Scuvera, Marcon.
Dopo il comma 207, inserire il seguente:
207-bis. Per il triennio 2018-2020 è istituito un fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica con una dotazione di 5 milioni di euro per anno. Al fondo possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psico-sociologica, sanitaria tutte le forme e a favore del bambino affetto da malattia oncologica e alla sua famiglia. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, è disposto con regolamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
39. 88. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Palese.
Dopo il comma 207, inserire il seguente:
207-bis. È istituito l'Osservatorio Culture Migranti (OCM), laboratorio di ricerca indipendente dedicato allo studio sulle attività culturali degli immigrati e dei cittadini stranieri in Italia e finalizzato a stimolare l'integrazione sociale in una prospettiva interculturale. L'Osservatorio collabora con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche in relazione al progetto speciale «MigrArti» ed è curato dall'Istituto Italiano per l'industria Culturale (IsICult), ente culturale di ricerca fondato nel 1992 con sede a Roma, in collaborazione con la Fondazione Migrantes (CEI). L'Osservatorio predispone ogni anno una relazione al Ministero medesimo sulle dinamiche culturali dei cittadini immigrati e stranieri, nonché una mappatura aggiornata delle attività culturali da essi realizzate e monitora l'immagine degli immigrati nel sistema dei media. All'onere per il funzionamento dell'Osservatorio, valutato in euro 300.000 annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
39.