Disegno di legge n. 4768
V Commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
EDIZIONE PROVVISORIA
TOMO II
Aree tematiche 29-60-bis
AREA TEMATICA N. 29.
(Censimenti permanenti).
(ART. 1, commi 124-133)
Sopprimere i commi da 124 a 133.
Conseguentemente al comma 333, primo periodo sostituire le parole: 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 42 milioni di euro per l'anno 2018, di 67,8 milioni di euro per l'anno 2019, e 122,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
29. 19. Fregolent.
Al comma 124, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e). In collaborazione con Inps e Inail e utilizzando gli indicatori di mortalità della popolazione residente, è impegnata a individuare entro il 1o giugno 2018 le differenze di aspettativa di vita con riferimento alla classificazione delle professioni Istat edizione 2013.
29. 7. Capodicasa, Melilla, Albini, Cimbro.
Al comma 125, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: previo protocollo d'intesa tra Istat e Acquirente Unico S.p.A. sentite l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il settore idrico, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
*29. 16. Realacci, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Galati.
Al comma 125, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: previo protocollo d'intesa tra Istat e Acquirente Unico S.p.A. sentite l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il settore idrico, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
*29. 12. Galati.
Al comma 125, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: previo protocollo d'intesa tra Istat e Acquirente Unico S.p.A. sentite l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il settore idrico, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
*29. 13. Abrignani.
Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
126-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale, l'ISTAT sulla base delle fonti di dati di cui al comma 2, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di perimetrare le zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma.
*29. 15. La I Commissione.
Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
126-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale, l'ISTAT sulla base delle fonti di dati di cui al comma 2, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di perimetrare le zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma.
*29. 10. Giorgis, Lattuca, Cenni, Fabbri.
Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
126-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale, l'ISTAT sulla base delle fonti di dati di cui al comma 2, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di perimetrare le zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma.
*29. 9. Zampa, Gnecchi, Giacobbe.
Dopo il comma 126, aggiungere i seguenti:
126-bis.-1. Al fine di tutelare il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 impiegato nell'attività ispettiva, a decorrere dal 1o gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020, lo stesso è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con la speciale forma della gestione per conto di cui all'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e al decreto ministeriale 10 ottobre 1985. Al momento del passaggio dalla gestione per conto alla gestione ordinaria, quest'ultima si applica a tutti i dipendenti indipendentemente dalla data di assunzione, per gli eventi lesivi verificatisi a decorrere dalla data del passaggio. Gli oneri relativi agli eventi lesivi verificatisi prima della data del passaggio dalla gestione per conto alla gestione ordinaria continuano ad essere rimborsati dall'INAIL secondo le disposizioni che regolano la gestione per conto o, in alternativa, mediante trasferimento dei relativi importi, anche in modalità rateizzata, secondo apposite convenzioni da stipularsi tra l'Inail e l'Ispettorato.
126-ter, Per dare effettiva attuazione e operatività alla riforma di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nonché valorizzare le risorse umane impiegate nell'attività ispettiva, le risorse da trasferire all'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementate di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.
Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1 comma 631, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: – 8.000.000;
2019: – 8.000.000;
2020: – 8.000.000
29. 1. Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
Al comma 131, aggiungere in fine, le seguenti parole:, anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche.
*29. 2. L'Abbate, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.
Al comma 131, aggiungere in fine, le seguenti parole:, anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche.
*29. 4. Patrizia Maestri.
Al comma 131, aggiungere in fine, le seguenti parole:, anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche.
*29. 8. Catanoso.
Al comma 131, aggiungere in fine, le seguenti parole:, anche tramite convenzioni stipulate con gli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche.
*29. 11. Russo.
Dopo il comma 133, inserire i seguenti:
133-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1913, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Il personale militare di cui all'articolo 1919, comma 1, lettera a), è reiscritto d'ufficio al rispettivo fondo previdenziale integrativo all'atto del rientro nel ruolo di provenienza.»;
b) all'articolo 1914 dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Con riferimento alle posizioni giuridiche di cui all'articolo 1913, comma 3-bis, il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di rientro nei ruoli di provenienza.»;
c) l'articolo 1917, comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Agli iscritti che cessano dal servizio senza diritto all'indennità supplementare e salvo quanto previsto dall'articolo 1919, comma 1, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913 maggiorati degli interessi semplici maturati. Le predette somme sono reversibili.»;
d) all'articolo 1919:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'indennità di cui all'articolo 1914 è dovuta anche a coloro i quali, iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, siano:
a) trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili Ministero della difesa ovvero di altra amministrazione dello Stato;
b) transitati in altra categoria con decorrenza dalla data di immissione nel nuovo ruolo, salvo espressa rinuncia.»;
2) il comma 2 è abrogato.
133-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente riguardano esclusivamente i fondi previdenziali interessati, non possono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
29. 18. Cirielli.
Dopo il comma 133, aggiungere i seguenti:
133-bis. Al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato presso l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche si provvede alla stabilizzazione dei lavoratori che abbiano prestato la loro opera presso l'istituto fino al 31 dicembre 2017 per almeno tre anni.
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624, è ridotto di 11 milioni di euro a decorrere dal 2018.
29. 5. Pastorino, Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Palazzotto.
Dopo il comma 133, aggiungere il seguente:
133-bis. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assorbimento del personale delle società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 nate per scorporo di ramo d'azienda di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza e senza soluzioni di continuità, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove le concessionarie locali perdano gli affidamenti per la riscossione nelle Amministrazioni Locali, è trasferito all'ente pubblico economico «Agenzia delle entrate-Riscossione», ferma restando la ricognizione delle competenze possedute ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile».
Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:
624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 7,585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019, di 125.812.100 euro per l'anno 2020, 170,008,500 euro per l'anno 2021, di 159.304.300 euro per l'anno 2022, di 113,800.700 euro per l'anno 2023, 98.596.400 euro per l'anno 2024, di 129.392.100 euro per l'anno 2025, di 139.387,900 euro per l'anno 2026, di 131.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 134.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
29. 6. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 133, è aggiunto il seguente:
133-bis. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assorbimento del personale delle società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 nate per scorporo di ramo d'azienda di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato fino a scadenza e senza soluzioni di continuità, In servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, laddove le concessionarie locali perdano gli affidamenti per la riscossione nelle Amministrazioni Locali, è trasferito all'ente pubblico economico «Agenzia delle entrate-Riscossione», ferma restando la ricognizione delle competenze possedute ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dal comma 624 .
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018.
29. 3. Tancredi.
Dopo il comma 133, aggiungere i seguenti:
133-bis, Al fine di favorire la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel settore privato e ridurre i costi del personale, al comma 4 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole: «cinque anni» sono sostituite con le seguenti: «dieci anni».
133-ter. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è così modificato:
a) le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi» sono sostituite con le parole: «per un periodo massimo di 36 mesi.
29. 14. Famiglietti.
AREA TEMATICA N. 29-bis.
(Disposizioni in materia di prestito sociale nelle società cooperative).
(ART. 1, commi 134-139)
Sostituire i commi da 134 a 139 con i seguenti:
134. Nel rispetto delle prerogative del CICR di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e di Banca d'Italia, le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute all'impiego delle somme raccolte sotto forma di prestito sociale in operazioni strettamente caratteristiche previste nell'oggetto sociale.
135. Le società cooperative con un indebitamento nei confronti dei soci superiore nell'ammontare a 500.000 euro, e con un numero di soci superiore a 50 unità possono raccogliere prestito sociale limitativamente al valore del proprio Patrimonio Netto consolidato, tale limite è elevato fino al doppio del Patrimonio netto solo in presenza delle garanzie di cui al comma 137.
136. Le cooperative che alla data dell'entrata in vigore della presente legge presentano un indebitamento riferito al prestito sociale di entità superiore al proprio Patrimonio Netto di gruppo consolidato, hanno obbligo di rientrare nei limiti stabiliti entro i 12 mesi successivi.
137. Le cooperative di cui al comma 135 con un ammontare complessivo del prestito sociale superiore al proprio Patrimonio Netto consolidato devono prevedere nel regolamento del prestito sociale un importo pari al settantacinque per cento del valore del prestito sociale conferito da persone fisiche, eccedente il patrimonio netto della cooperativa, sia assistito dalla costituzione, nell'ambito dell'attivo patrimoniale e con obbligo di specifico rendiconto in apposito allegato del bilancio di esercizio, di un patrimonio separato da quello della società cooperativa, vincolato al rimborso dei soci privati medesimi, secondo criteri e le modalità previsti dai commi successivi:
a) La società cooperativa è tenuta ad affidare in custodia ed amministrazione le relative risorse ad un intermediario sottoposto a vigilanza prudenziale, con il compito di investire le risorse medesime in strumenti finanziari adeguati per liquidità, redditività, diversificazione e profilo di rischio, quotati in mercati regolamentati, provvisti di rating investment grade, individuati di comune accordo con la società cooperativa medesima, con obbligo altresì di liquidare con scadenza semestrale i relativi proventi alla società cooperativa, salvo che essi non risultino necessari per assicurare il rispetto della soglia del 75 per cento. L'intermediario dovrà altresì:
b) monitorare l'investimento attraverso una valutazione a Fair-Value e ove necessario, tempestivamente richiedere alla società cooperativa eventuali ulteriori versamenti in caso di riduzione del margine di garanzia, comprensivo dei proventi maturati nel periodo, al di sotto della soglia del 75 per cento della quota selezionata di prestito sociale. In difetto di tali versamenti la società cooperativa è tenuta a ridurre senza indugio il prestito soci in misura tale da ripristinare la predetta soglia di garanzia;
c) tempestivamente restituire alla società cooperativa che ne faccia richiesta, con conseguente venir meno del vincolo di separazione patrimoniale in riferimento ad essa, l'eventuale eccedenza delle risorse investite ai sensi del presente comma comprensivo dei proventi maturati nel periodo; al di sopra della soglia del 75 per cento.
138. Le risorse di cui al comma 135 costituiscono patrimonio separato per effetto dell'iscrizione a norma dell'articolo 2436 del codice civile della deliberazione dell'Organo amministrativo adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la quale deve indicare:
a) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
b) il contenuto dell'accordo con l'intermediario finanziario previsto al precedente comma 135;
c) le regole di rendicontazione.
A seguito dell'iscrizione della deliberazione i creditori della cooperativa diversi dai soci prestatori non possono far valere alcun diritto sul patrimonio separato così costituito, essendo questo destinato esclusivamente alla soddisfazione dei crediti dei soci aventi titolo nel rapporto di prestito sociale, sino a che questo non sia stato utilizzato per il rimborso dello stesso, nella misura sopra specificata.
139. La garanzia sulle medesime somme può essere inoltre costituita secondo una delle seguenti forme:
a) dalla prestazione di una fideiussione a prima richiesta da parte dei soggetti di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 da adeguarsi entro il 31 gennaio di ogni anno in base all'ammontare dei prestiti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. La fideiussione è stipulata dalla cooperativa esclusivamente a favore dei soci prestatori a garanzia della restituzione del prestito soci. In caso di insolvenza della cooperativa, le somme garantite sono escluse dalla procedura concorsuale;
b) le cooperative in fase di collocamento del prestito sociale ai sensi delle presenti disposizioni, utilizzano, nella relativa documentazione e nelle attività di marketing, esclusivamente la denominazione: «Prestito sociale».
29-bis. 7. Pesco, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.
Dopo il comma 135, aggiungere il seguente:
135-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 2 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.»
29-bis. 5. Marchi, Marco Di Maio, Montroni.
Dopo il comma 135 aggiungere il seguente:
135-bis. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto previsto all'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ai fini del computo del patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non si tiene conto del valore dei depositi aventi ad oggetto i libretti di prestito sociale nel caso in cui l'emittente sia sottoposto a procedura concorsuale.
29-bis. 11. Coppola.
Dopo il comma 139, inserire il seguente:
139-bis. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il socio della cooperativa agricola può partecipare a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzo della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza dover instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro.»
*29-bis. 1. La XIII Commissione.
Dopo il comma 139, inserire il seguente:
139-bis. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il socio della cooperativa agricola può partecipare a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzo della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza dover instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro.»
*29-bis. 3. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.
Dopo il comma 139, inserire il seguente:
139-bis. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il socio della cooperativa agricola può partecipare a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzo della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza dover instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro.»
*29-bis. 13. Mongiello, Antezza.
Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
139-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche, sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile»;
b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico»;
c) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
«5-ter. Lo scioglimento di un ente cooperativo è comunicato dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».
139-ter. All'articolo 2542 del codice civile, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, comma 2, si applica la disposizione prevista dal comma 2 dell'articolo 2383».
139-quater. All'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, sono apportate le seguenti modifiche:
al primo comma, le parole: «irregolare funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi»;
al terzo comma le parole: «di cui ai commi precedenti» sono sostituite con le parole: «di cui al comma seguente»;
dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.»
29-bis. 2. La X Commissione.
Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
«139-bis
(Termini di pagamento nelle transazioni commerciali).
1. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 193, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo è sostituito dal seguente:
«3. Nelle transazioni commerciali le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Se il creditore è una piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE e dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 luglio 2005, ovvero se il debitore è una pubblica amministrazione, i termini di cui al comma 2 non possono comunque essere superiori a sessanta giorni. Negli altri casi, termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.»
b) conseguentemente, l'articolo 4, comma 4, è abrogato;
c) conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 5, è sostituito dal seguente:
«1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora.»
d) all'articolo 7, comma 5, le parole «in cui il debitore è una pubblica amministrazione», sono soppresse.»
29-bis. 4. Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.
Dopo il comma 139 inserire i seguenti:
139-bis. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di un indennizzo, nei limiti delle disposizioni di cui al successivo comma 139-quinquies, in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del presente decreto detenevano strumenti finanziari emessi da società cooperative oggetto di procedure fallimentari. L'accesso all'indennizzo è riservato agli investitori che siano persona fisica, imprenditore individuale, anche agricolo, coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, il coniuge, il suo convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.
139-ter. L'importo dell'indennizzo è pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari e detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto al netto di:
a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;
b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.
139-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) le modalità di gestione del Fondo di solidarietà;
b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione dell'indennizzo;
c) le procedure da esperire.
139-quinquies. Il Fondo di solidarietà è alimentato per un massimo di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2018, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione dell'indennizzo in base alle seguenti disposizioni.
139-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 139-bis a 139-quinquies pari a 1 miliardo di euro si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi da 139-septies a 139-decies.
139-septies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
139-octies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
139-nonies. Le disposizioni di cui ai commi 139-septies e 139-octies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
139-decies. Le modifiche introdotte dai commi 139-septies e 139-octies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, al comma 41 la lettera b) è soppressa.
29-bis. 8. Spadoni, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.
Dopo il comma 139, inserire i seguenti:
139-bis. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di un indennizzo, nei limiti delle risorse di cui al Fondo di cui al successivo comma 139-quinquies, in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del presente decreto detenevano strumenti finanziari emessi da società cooperative oggetto di procedure fallimentari. L'accesso all'indennizzo è riservato agli investitori che siano persona fisica, imprenditore individuale, anche agricolo, coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, il coniuge, il suo convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.
139-ter. L'importo dell'indennizzo è pari al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari e detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto al netto di:
a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto;
b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria più vicina.
139-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) le modalità di gestione del Fondo di solidarietà;
b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione dell'indennizzo;
c) le procedure da esperire;
d) le modalità di versamento del contributi di cui al successivo comma 139-quinquies.
139-quinquies. Il Fondo di solidarietà è alimentato mediante un contributo obbligatorio pari al 5 per cento del fatturato lordo delle cooperative.
28-bis. 6. Pesco, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.
Dopo il comma 139 aggiungere i seguenti.
139-bis. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al medesimo comma le parole: «31 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2019»;
c) 139-ter. Le disposizioni di cui al comma 139-bis si applicano nel limite di spesa di euro dieci milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000.
29-bis. 9. Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
139-bis. La lettera b) del comma 2, dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato dalla legge n. 161 del 2017 è sostituita dalla seguente:
« b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento».
29-bis. 14. Marchi, Marco Di Maio, Arlotti.
Dopo il comma 139 aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo le parole «Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente» inserire le seguenti: «che abbiano che abbiano un fatturato annuo inferiore a un milione di euro».
29-bis. 12. Giorgia Meloni, Rampelli.
AREA TEMATICA N. 29-ter.
(Bonifica e messa in sicurezza del sito Officina Grande Riparazione ETR di Bologna).
(ART. 1, comma 140)
Sostituire il comma 140 con il seguente:
140. Ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da evidenze epidemiologiche, il sito Officina Grande Riparazione ETR di Bologna e l'area industriale ex Bemberg del comune di Gozzano in provincia di Novara, sono qualificati come sito di interesse nazionale. Agli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza delle aree, è destinata rispettivamente, la somma di 1.000.000 di euro per l'anno 2018 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per il sito Officina Grande Riparazione ETR di Bologna e di 2.000.000 di euro a valere del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'area industriale ex Bemberg del comune di Gozzano in provincia di Novara. Con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla perimetrazione del sito di interesse nazionale, per entrambi i territori in oggetto.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: di bonifica e messa in sicurezza sono sostituite dalle seguenti: urgenti di messa in sicurezza e bonifica, per garantire la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica,.
29-ter. 31. Falcone.
Dopo il comma 140, inserire i seguenti:
140-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro attività in processi produttivi legati all'amianto nei comuni che presentano un tasso di mortalità per patologie derivanti dall'esposizione all'amianto significativamente superiore a quello medio nazionale, individuati con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
140-ter. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020.
140-quater. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di rivalutazione contributiva e dei limiti di spesa, anche in via prospettica determinati ai sensi del comma 2, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di riconoscimento del beneficio.
140-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.
Conseguentemente, dopo il comma 379, inserire il seguente:
379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.
29-ter. 33. Simonetti, Guidesi.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. Al fine di accelerare gli interventi per le operazioni di bonifica da amianto e di messa in sicurezza dell'area industriale dell'ex Bemberg, in considerazione delle condizioni di natura emergenziale in cui si trova il sito interessato, è destinata la somma di I milioni di euro per l'anno 2018, in favore del comune di Gozzano in provincia di Novara. Ai relativi oneri si provvede mediante, corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, 232. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
29-ter. 32. Falcone.
Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
140-bis. L'estensione sperimentale delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso l'INAIL, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per gli anni 2018, 2019, 2020, a valere sulle risorse disponibili nel medesimo Fondo, e fino a loro eventuale esaurimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo modalità attuative definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
140-ter. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
*29-ter. 2. La XI Commissione.
Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
140-bis. L'estensione sperimentale delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso l'INAIL, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per gli anni 2018, 2019, 2020, a valere sulle risorse disponibili nel medesimo Fondo, e fino a loro eventuale esaurimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo modalità attuative definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
140-ter. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
*29-ter. 17. Boccuzzi, Lavagno, Albanella, Arlotti, Baruffi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Bargero, Fabbri.
Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
140-bis. L'estensione sperimentale delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso l'INAIL, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per gli anni 2018, 2019, 2020, a valere sulle risorse disponibili sul medesimo Fondo, e sino a loro eventuale esaurimento, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo le modalità attuative definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
29-ter. 15. Boccuzzi, Bargero.
Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
140-bis. (Agevolazioni per bonifica amianto). – 1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2018 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 1.5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.
3. Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate Fondi di bilancio».
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, al fine di individuare tra l'altro modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 1, nonché casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziate, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.
5. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è aumentata di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e rifinanziata di euro 10 milioni per l'anno 2020».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2018: –5,000.000;
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000.
29-ter. 5. Covello, Tartaglione, Antezza, Oliverio, Pes, Vico, Iacono.
Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
140-bis. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla tabella: A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –12.000.000;
2019: –12.000.000;
2020: –12.000.000.
29-ter. 14. Boccuzzi.
Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
140-bis. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni;
a) al primo periodo, le parole: «per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica», sono sostituite dalle seguenti: «durante le operazioni di bonifica», dopo le parole: «per il periodo corrispondente alla medesima bonifica» sono aggiunte le seguenti: «e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono inserite le seguenti: «corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti»;
c) al secondo periodo, le parole: «7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotta di 2,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2022, e di 1,6 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2023.
29-ter. 27. Fanucci, Bini, Parrini.
Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
140-bis. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica», sono sostituite dalle seguenti: «durante le operazioni di bonifica», dopo le parole: «per il periodo corrispondente alla medesima bonifica», sono aggiunte le seguenti: «e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,», sono inserite le seguenti: «corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente del sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni;
2018: –35.000.000;
2019: –40.000.000;
2020: –40.000.000.
29-ter. 19. Fossati, Melilla, Murer, Albini, Capodicasa, Fontanelli, Cimbro.
Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
140-bis. (Benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto). – All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica», sono sostituite con le seguenti: «durante le operazioni di bonifica», nonché dopo le parole: «per il periodo corrispondente alla medesima bonifica», sono aggiunte le seguenti: «e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge», sono aggiunte le seguenti: «corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti».
29-ter. 20. Tartaglione, Manfredi, Sgambato.
Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
140-bis. (Benefìci pensionistici per l'esposizione all'amianto). – All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica», sono sostituite con le seguenti: «durante le operazioni di bonifica»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge», sono aggiunte le seguenti: «corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti».
29-ter. 21. Tartaglione, Manfredi, Sgambato.
Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
140-bis. (Integrazione domanda benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto). – All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo periodo, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge», sono aggiunte le seguenti: «corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti.».
29-ter. 22. Tartaglione, Manfredi, Sgambato.
Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
140-bis. La prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 settembre 2015, è erogata negli anni 2018, 2019 e 2020 avvalendosi delle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prestazione è erogata anche in favore degli eredi ripartita tra gli stessi, Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su proposta dell'Inail, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la misura, non superiore a quella indicata dal citato decreto interministeriale di cui al primo periodo, e le modalità di erogazione della prestazione di cui al presente comma, per garantirne la tempestività.
140-ter. Per le finalità di cui al comma 140-bis, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è incrementata di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
29-ter. 29. Bargero, Fiorio.
Dodo il comma 140, aggiungere il seguente:
140-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano anche ai reati di cui agli articoli 434, 437, 449, 575, 589, 590 del codice penale, commessi in danno di persone esposte ad amianto.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –3.000.000;
2019: –3.000,000;
2020: –3.000.000.
29-ter. 28. Bargero.
Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
140-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il solo triennio 2018-2020 la soglia reddituale di cui al periodo precedente è aumentata fino a 5.681,02 euro.».
Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
2019:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
2020:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
2019:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
2020:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
29-ter. 23. Tancredi.
Dopo il comma 140, aggiungere il seguente;
140-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il solo triennio 2018-2020 la soglia reddituale di cui al periodo precedente è aumentata fino a 3.000 euro.».
Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
2019:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
2020:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23,2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
2019:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
2020:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
29-ter. 24. Tancredi.
Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:
140-bis. I lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nel settore manutenzione rotabili ferroviari in officine specializzate in grandi riparazioni di rotabili coibentati in amianto rispetto ai quali sentenze definitive abbiano certificato esposizioni di durata superiore a dieci anni e che fino al 31 dicembre 1995 non risultavano iscritti all'assicurazione obbligatoria INAIL, possono fare domanda per chiedere il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui al comma 8, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.
140-ter. Per i lavoratori che hanno prestato la loro attività in processi produttivi legati all'amianto, nei comuni che presentano un tasso di mortalità per patologie asbesto correlate significativamente superiore a quello medio nazionale, individuati con decreto dei Ministri della Salute e del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
140-quater. Nei casi di sentenze che abbiano riconosciuto l'esposizione per più di dieci anni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il lavoratore accede ai benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
140-quinquies. I benefìci sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
140-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2017, n. 244.
29-ter. 4. Marchi.
Dodo il comma 140, aggiungere i seguenti:
140-bis. Al fine di consentire un effettivo ampliamento dell'offerta pubblica dei servizi socio-educativi per la prima infanzia volto a garantire livelli più alti di utilizzo di detti servizi in termini di presa in carico degli utenti e ridurre le forti disparità territoriali nelle opportunità di accesso, per il triennio 2018-2020 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro annui, quale contributo dello Stato per la realizzazione dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, e il miglioramento e la messa in sicurezza di quelli esistenti.
140-ter. Le regioni e gli enti locali concorrono al finanziamento degli interventi di cui al comma 140-bis, per quanto delle loro disponibilità. Con intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuate le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse e di monitoraggio degli interventi.
140-quater. Al fine di avviare i necessari adeguamenti di organico conseguenti alle previsioni di cui al comma 140-bis, dall'anno 2018 si avviano le relative procedure concorsuali nel rispetto dell'attuale normativa in materia, anche in deroga ai limiti finanziari e assunzionali vigenti, prevedendo la possibilità di una riserva di posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge.».
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 è ulteriormente ridotto di un importo pari a 100 milioni, a decorrere dal 2018.
29-ter. 6. Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
140-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente:
« e-ter) le spese effettivamente sostenute nell'arco dell'anno d'imposta per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare assunti con contratto di lavoro subordinato, a titolo di retribuzioni mensili ed annuali e trattamento di fine rapporto, fino all'importo di euro 4.800 per ciascuna annualità. Il beneficio non è cumulabile tra contribuenti conviventi;».
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 è ulteriormente ridotto di un importo pari a 50 milioni, a decorrere dal 2018.
29-ter. 7. Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 140, inserire i seguenti:
140-bis. Al fine di ridurre l'inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali, nonché di contenere l'abbandono di rifiuti su spiagge marittime e lacuali, dal 1o giugno 2018, è vietata la commercializzazione dei bastoncini cotonati per l'igiene personale realizzati in plastica, ad esclusione di quelli biodegradabili e compostabili.
140-ter. La disposizione di cui al comma 140-bis si applica previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.
29-ter. 8. Micillo, Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
140-bis. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 100 milioni di euro annui a partire dal 2018.
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 100 milioni a decorrere dal 2018.
*29-ter. 12. Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.
Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
140-bis. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 100 milioni di euro annui a partire dal 2018.
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 100 milioni a decorrere dal 2018.
*29-ter. 25. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
140-bis. All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
29-ter. 11. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
140-bis. Al comma 412 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire le parole: «15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018».
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 100 milioni a decorrere dal 2018.
29-ter. 13. Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: –15.000.000;
2019: –15.000.000;
2020: –15.000.000.
29-ter. 16. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
140-bis. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 261, n. 232 sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» con le seguenti: «per il 2017, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 60 milioni a decorrere dal 2018.
29-ter. 26. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché prorogata, per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1 comma 354 della legge 11 dicembre 2016, n. 32, è ulteriormente prorogata per gli anni 2019 e 2020. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a sette giorni per gli anni 2018, 2019 e 2020. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 60 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.
Conseguentemente, al comma 625 sostituire le parole da: 6.050.000 fino alle parole: 2020 con le seguenti: 66.050.000 euro per l'anno 2018, di 61.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
29-ter. 18. Roberta Agostini, Martelli, Cimbro.
Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
140-bis. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché prorogata, per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1 comma 354 della legge 11 dicembre 2016, n. 32, è ulteriormente prorogata per gli anni 2019 e 2020. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a sette giorni per gli anni 2018, 2019 e 2020. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 30 milioni per il 2018 e in 70 milioni annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente, al comma 625 sostituire le parole da: 6.050.000 fino alle parole: 2020 con le seguenti: 36.050.000 euro per l'anno 2018, di 71.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
29-ter. 1. Roberta Agostini, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Gribaudo, Fabbri.
Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
140-bis. Le norme per il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano anche alle donne che hanno subito violenza domestica o nei luoghi di lavoro, nonché ai figli delle stesse in caso di decesso o di invalidità permanente con conseguente inidoneità totale al lavoro,».
29-ter. 3. Saltamartini, Guidesi.
Dopo il comma 140 è aggiungere il seguente:
140-bis. All'allegato C di cui all'articolo 25, comma 14, lettera d), dopo il punto M, è aggiunto il seguente:
« M-bis. Lavoratori addetti all'industria del freddo».
29-ter. 30. Sottanelli, Galati.
AREA TEMATICA N. 29-quater.
(Stabilizzazione e rideterminazione dell'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
(ART. 1, commi 141-142)
Sostituire i commi 141 e 142, con i seguenti:
141. Al fine di consentire un effettivo ampliamento dell'offerta pubblica dei servizi socio; educativi per la prima infanzia volto a garantire livelli più alti di utilizzo di detti servizi in termini di presa in carico degli utenti e ridurre le forti disparità territoriali nelle opportunità di accesso, per il quinquennio 2018-2022 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro annui, quale contributo dello Stato per la realizzazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, e il miglioramento e la messa in sicurezza di quelli esistenti.
142. Le regioni e gli enti locali concorrono al finanziamento degli interventi di cui al comma 141, per quanto nelle loro disponibilità. Con intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuate le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse e di monitoraggio degli interventi.
142-bis. Al fine di avviare i necessari adeguamenti di organico conseguenti alle previsioni di cui al comma 141, dall'anno 2018 si avviano le relative procedure concorsuali nel rispetto dell'attuale normativa in materia, anche in deroga ai limiti finanziari e assunzionali vigenti, prevedendo la possibilità di una riserva di posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge.
142-ter. A copertura delle disposizioni di cui ai commi da 141 a 142-bis, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 142-quater e 142-quinquies.
142-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 94 per cento».
142-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento».
29-quater. 31. Nicchi, Bossa, Albini, Scotto, Melilla, Roberta Agostini, Cimbro, Capodicasa, Fossati, Murer, Fontanelli, Duranti.
Sostituire i commi 141 e 142 con i seguenti:
«141. Per ciascun figlio di età compresa tra zero e sei anni di età è riconosciuto un assegno mensile pari a 400 euro. Ai fini del riconoscimento del contributo il nucleo familiare di appartenenza del minore deve essere in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 50.000 euro annui.
142. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 141 si provvede per una quota pari a 185 milioni di euro per il 2018, 235 milioni di euro per l'anno 2019 e a 201,5 milioni di euro dal 2020 a valere sulle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili come rideterminato dal comma 624 della presente legge, e, per la quota rimanente, valutata in 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2018, mediante variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali, disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.».
29-quater. 35. Giorgia Meloni, Rampelli.
Sostituire i commi 141 e 142 con i seguenti:
141. Per ciascun figlio di età compresa tra zero e sei anni di età è riconosciuto un assegno mensile pari a 400 euro. Ai fini del riconoscimento del contributo il nucleo familiare di appartenenza del minore deve essere in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 50.000 euro annui.
141-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 141 si provvede per una quota pari a 185 milioni di euro per il 2018, 235 milioni di euro per l'anno 2019 e a 201,5 milioni di euro dal 2020 a valere sulle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili come rideterminato dal comma 624 della presente legge, e per la quota rimanente mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose».
29-quater. 34. Giorgia Meloni, Rampelli.
Sostituire i commi 141 e 142 con i seguenti:
141. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 è riconosciuto un assegno di importo pari a 1.000 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo il del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani a di uno Stato membro dell'Unione europea e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a. quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro. Il predetto limite di reddito non opera nel caso in cui il figlio, nato o adottato, sia terzo o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. L'assegno di cui al presente nomina è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 142-bis, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
142. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni per l'attuazione del comma 1.
142-bis. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi del presente articolo.
Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:
2018:
CP: –400.000.000;
CS: –400.000.000.
2019:
CP: –800.000.000;
CS: –800.000.000.
2020;
CP: – 1.000.000.000;
CS: – 1.000.000.000.
29-quater. 5. Saltamartini, Guidesi.
Sostituire i commi 141 e 142 con i seguenti:
141. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 è riconosciuto un assegno di importo pari a 1000 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo. 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988. n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, complessivamente non superiore a 60.000 euro, Il predetto limite di reddito non opera nel caso in cui il figlio, nato o adottato, sia quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 142-bis, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
142. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni per l'attuazione del comma 1.
142-bis. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi del presente articolo.
Conseguentemente: alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27); programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:
2018:
CP: – 250.000.000;
CS: – 250.000.000.
2019:
CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000,000.
2020:
CP: – 800.000.000;
CS: – 800.000.000.
29-quater. 4. Saltamartini, Guidesi.
Sostituire il comma 141 col seguente:
141. All'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
Conseguentemente:
al comma 142 sostituire le parole: previsioni di spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2018, di 235 milioni di euro per l'anno 2019 e di 201,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti previsioni di spesa di 370 milioni di euro per l'anno 2018, di 470 milioni di euro per l'anno 2019 e di 403 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.;
dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
«142-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 142 si provvede: a) mediante riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 pari a 100 milioni per l'anno 2018, 50 milioni per l'anno 2019 e 103 milioni a decorrere dall'anno 2020; b) mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pari a 85 milioni per l'anno 2018, 185 milioni per l'anno 2019 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2020».
29-quater. 26. Lupi, Tancredi.
Al comma 141, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), ovunque ricorra sostituire la parola: primo con la seguente: terzo;
alla lettera b), primo periodo, sostituire la cifra: 480 con la seguente 960.
Conseguentemente, al comma 142 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2018, di 235 milioni di euro per l'anno 2019 e di 201,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, in 607 milioni di euro per l'anno 2019 e in 202 milioni di euro per l'anno 2020.
Dopo il comma 142 aggiungere i seguenti:
142-bis. Agli oneri di cui ai commi 141 e 142, pari a 827 milioni per il 2018, 372 milioni per il 2019 e 0,5 milioni a decorrere dal 2020, si provvede ai sensi dei successivi commi da 142-ter a 142-sexies.
142-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni: alla fine del comma 5 e inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»; al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».
142-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo e inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del ’89 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».
142-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 142-ter e 142-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
142-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 142-ter e 142-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente al comma 41 sopprimere la lettera b).
29-quater. 18. Colonnese, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Al comma 141, lettera b), aggiungere, in fine il seguente periodo: Con riferimento alle prestazioni relative agli anni 2019 e 2020 e limitatamente alle mensilità liquidate nei medesimi anni, l'importo mensile dell'assegno previsto ai sensi del primo periodo del presente comma: è aumentato di 27 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente rassegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui ed è aumentato di 54 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui.
Conseguentemente:
a) sopprimere i commi da 46 a 49;
b) sopprimere i commi da 115 a 118;
c) sopprimere i commi da 124 a 133.
29-quater. 50. Fregolent.
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
141-bis. Le risorse di cui al fondo per le adozioni internazionali istituito dalla legge n. 208 del 2015, articolo 1 comma 411, sono destinate prioritariamente e nel limite di spesa di 10 milioni ad assicurare, per ciascun anno del triennio 2018-2020, il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, partendo dalle coppie che hanno concluso l’iter nel 2012.
29-quater. 12. Scagliusi, Del Grosso, Marco Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Castelli.
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
141-bis. Le risorse di cui al fondo per le adozioni internazionali istituito dalla legge n. 208 del 2015, articolo 1 comma 411, sono destinate prioritariamente e nel limite di spesa di 7,5 milioni ad assicurare, per ciascun anno del triennio 2018-2020, il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, partendo dalle coppie che hanno concluso l’iter nel 2012.
29-quater. 11. Scagliusi, Spadoni, Marco Di Stefano, Di Battista, Del Grosso, Grande, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Castelli.
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
141-bis. Le risorse di cui al fondo per le adozioni internazionali istituito dalla legge n. 208 del 2015, articolo 1 comma 411, sono destinate prioritariamente e nel limite di spesa di 5 milioni ad assicurare, per ciascun anno del triennio 2018-2020, il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, partendo dalle coppie che hanno concluso l’iter nei 2012.
29-quater. 10. Scagliusi, Marco Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Castelli.
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
141-bis. Le risorse di cui al fondo per le adozioni internazionali istituito dalla legge n. 208 del 2015, articolo 1 comma 411, sono destinate prioritariamente e nel limite di spesa di 2,5 milioni ad assicurare, per ciascun anno del triennio 2018-2020, il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, partendo dalle coppie che hanno concluso l’iter nel 2012.
29-quater. 9. Scagliusi, Grande, Marco Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Del Grosso, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Castelli.
Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
141-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo di solidarietà per le vittime delle frodi nelle procedure di adozione internazionale» di seguito denominato Fondo. Il Fondo provvede al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano ottenuto il decreto di idoneità di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che non siano riuscite a. portare a termine la procedura di adozione internazionale prevista dal titolo III, Capo I, della medesima legge a causa di comportamenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in essere dagli enti autorizzati, da loro referenti all'estero, o da altri soggetti terzi, che si siano adoperati, anche di fatto e in assenza ai qualsivoglia rapporto contrattuale, nello svolgimento delle procedure di adozione.
Il rimborso delle spese spetta alle coppie che abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria per i comportamenti di cui al punto i) a condizione che la Commissione per le Adozioni Internazionali abbia revocato all'ente denunciato l'autorizzazione allo svolgimento delle procedure di adozione, anche in assenza di provvedimenti giurisdizionali da parte delle autorità competenti. Le spese spetteranno anche in caso di parziale inidoneità o revoca dell'Ente Autorizzato o con incarico a tempo determinato da parte della Commissione Adozioni Internazionali o delle altre autorità preposte. Il rimborso è riconosciuto nei limiti delle spese effettivamente documentate, aumentato con una percentuale tra il dieci ed il venti per cento a seconda della gravità del caso, indipendentemente dall'ammontare del reddito della coppia richiedente. In ogni caso, esso non può superare l'importo di euro diecimila per ogni minore in relazione al quale la procedura di adozione internazionale non è stata completata. Viene fatto salvo ogni diritto e eventuale azione della coppia adottante nei confronti dell'ente autorizzato, referenti all'estero o da altri soggetti terzi, per gli importi che dovessero superare la cifra di euro diecimila il Fondo ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per le somme pagate e le relative spese.
Con decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri determina le modalità di presentazione delle istanze nonché i termini, non superiori a sessanta, giorni entro cui sono effettuati i rimborsi.
Per le finalità di cui ai punti da i) a iii) è autorizzata la spesa di complessivi euro 500.000 per il 2018, da destinarsi alle coppie che abbiano avviato negli anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente regge le procedure di adozione internazionale non concluse e per le quali sussistano le condizioni di cui al punto ii).
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 500.000.
29-quater. 13. Scagliusi, Marco Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Del Grosso, Grande, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Castelli.
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
142-bis. In attuazione degli articoli 29, 30, 31, 117, primo comma, lettera m) e 118 commi primo e quarto della. Costituzione e nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, è stabilita la gratuità dell'accesso all'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con cui accedere al beneficio di cui al periodo precedente.
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un importo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
29-quater. 51. De Girolamo.
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
142-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
41-quinquies). Pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, destinati all'infanzia.
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un importo pari 80 milioni a decorrere dal 2018.
29-quater. 39. Calabria, Gelmini.
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
142-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto in fine, il seguente numero:
«41-quinquies). Pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili e girelli destinati all'infanzia».
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
29-quater. 36. Labriola.
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
142-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche, è altresì deducibile un importo annuo massimo di 700 euro per spese documentate tramite fattura o scontrino, sostenute dal contribuente per l'acquisto di prodotti alimentari e non alimentari destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi. Tale deduzione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a 40.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione è stabilito in ragione del numero dei figli.».
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'elenco dei beni il cui costo d'acquisto può essere oggetto della deduzione e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
Conseguentemente alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23..1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
2019:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
2020:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: —500.000.000;
CS: —500.000.000.
2019:
CP: —500.000.000;
CS: —500.000.000.
2020:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
29-quater. 38. Calabria, Gelmini.
Dopo comma 142 aggiungere il seguente:
142-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente comma:
«4. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 20 per cento per le spese documentate tramite fattura o scontrino sostenute dal contribuente fino ad un massimo annuo di 1.000 euro, per l'acquisto di prodotti alimentari e non alimentari destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi. Tale detrazione opera per i redditi complessivi pari o inferiori a 40.000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della detrazione è stabilito in ragione del numero dei figli.».
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'elenco dei beni il cui costo d'acquisto può essere oggetto della detrazione e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».
Conseguentemente alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
2019:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
2020:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
Conseguentemente alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
2019:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
2020:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
29-quater. 37. Calabria, Gelmini.
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
142-bis. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente:
«3-ter. Dall'importo dovuto ai sensi dei precedenti commi si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000,000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
29-quater. 40. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
142-bis. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente:
«3-ter. 1. L'addizionale di cui al comma 1 non è dovuta dai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico.».
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 50 milioni a decorrere dal 2018.
29-quater. 41. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 142, aggiungere i seguenti:
142-bis. All'articolo 1, comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 eliminare le seguenti parole: «previo pagamento degli interi costi di emissione» e le seguenti parole: «sulla base dell'ISEE».
«142-ter. Dopo il comma 391 inserire il seguente:
«391-bis. Per l'avvio sperimentale della Carta Famiglia è stanziata la somma di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 da attribuirsi nel bilancio del Dipartimento per le politiche della famiglia. Il Dipartimento provvederà all'avvio della sperimentazione sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 391.».
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 2019.
29-quater. 42. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
142-bis. All'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 108 milioni per l'anno 2018 e di 305 milioni a decorrere dal 2019.
29-quater. 43. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
142-bis. All'articolo 1, comma 357, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» con le seguenti: «per il 2017, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».
Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –20.000.000;
2020: –20.000.000.
29-quater. 44. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
142-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 del testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
«2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 7.002,12 euro, al lordo degli oneri deducibili, adeguato ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'indice aggiornato di povertà relativa, calcolato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).».
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 100 milioni di euro annui a partire dal 2018.
29-quater. 45. Gigli, Sberna.
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
142-bis. All'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2008, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La quota di credito che non ha trovato capienza nel periodo d'imposta corrispondente è erogato all'avente diritto dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale entro 90 giorni dall'insorgere del credito stesso.».
29-quater. 46. Gigli, Sberna.
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
142-bis. Al comma 3, dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «nella predetta imposta.» sono inserite le seguenti: «La quota di credito che non ha trovato capienza nel periodo d'imposta corrispondente è erogato all'avente diritto dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale entro 90 giorni dall'insorgere del credito stesso.».
29-quater. 47. Gigli, Sberna.
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
« 142-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da destinare ad interventi per le politiche, della famiglia con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 100 milioni di euro annui a partire dal 2018.
29-quater. 48. Gigli, Sberna.
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
142-bis. Al comma 412, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016», sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 100 milioni di euro annui a partire dal 2018.
29-quater. 49. Gigli, Sberna.
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
142-bis. Il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, di cui al comma 355, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto al nucleo familiare che ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivo, non superiore a 25.000 euro.
29-quater. 32. Nicchi, Murer, Fossati, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti, Cimbro.
Dopo il comma 142, aggiungere i seguenti:
142-bis. A titolo sperimentale, e riconosciuto in favore delle persone fisiche che, al di fuori dell'attività d'impresa, acquistano beni, per l'infanzia, un contributo per la spesa documentata, sostenuta nel 2018, di importo complessivo non superiore a mille euro annui per ciascun figlio fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nato negli anni 2017 e 2018.
142-ter. Il contributo di cui al comma 142-bis, corrisposto non oltre il 31 marzo 2019, è pari alla differenza, se positiva, tra imposta sul valore aggiunto pagata sulla spesa di cui al comma 142-bis e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota di cui alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
142-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono individuate le categorie di beni che possono accedere al contributo di cui al comma 142-bis e sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 142-bis e 142-ter, ivi compresi i documenti comprovati l'acquisto dei beni nonché le verifiche volte ad assicurare il rispetto dell'importo massimo di spesa per ciascun figlio, di cui al comma 142-bis e dei limiti annui di spesa pari a 103 milioni di euro nel 2018 e 34 milioni di euro nel 2019.
142-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 142-bis, 142-ter e 142-quater, pari a 103 milioni di euro per l'anno 2018 e 34 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29-quater. 33. Di Salvo.
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
142-bis. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 354 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è prorogata anche per l'anno 2019. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente per l'anno 2018 è aumentata a sei giorni consecutivi, con esclusione dei giorni di riposo previsti dal contratto di lavoro. Per l'anno 2019 la durata del congedo obbligatorio per il padre, lavoratore dipendente è aumentata a nove giorni consecutivi, con esclusione dei giorni di riposo previsti dal contratto di lavoro; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013, Per l'anno 2019 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un importo pari a 60 milioni per il 2018 e 180 milioni per il 2019.
29-quater. 27. Locatelli, Marzano, Gribaudo.
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
142-bis. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 354 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è prorogata anche per l'anno 2019. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a cinque giorni consecutivi per l'anno 2019; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2019 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima».
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019.
29-quater. 28. Locatelli, Marzano, Gribaudo.
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
142-bis. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis), f), i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 nonché comunque i parenti in linea retta, e tutti che si trovino nelle condizioni ivi previste, anche se non conviventi, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f) il limite complessivo ivi stabilito.».
Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 Fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: –500.000,000;
CS: –500.000.000.
2019:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
2020:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
2019:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
2020:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
29-quater. 29. Tancredi.
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
142-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sostituito dal seguente:
«3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale propria o di unità immobiliari concesse in comodato e effettivamente destinate ad abitazione principale di una persona indicata nell'articolo 433 del codice civile e comunque ad abitazione principale dei parenti in linea retta, nonché il reddito delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota dì possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede o detiene sulla base di un titolo idoneo, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.».
Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 Fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000;
2019:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000;
2020:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 Fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000;
2019:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000;
2020:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
29-quater. 30. Tancredi.
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
142-bis. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'anno 2016, dall'articolo 1 comma 205, della legge 28 dicembre 2015, 208, nonché per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 354 della leggi 11 dicembre 2016, n. 232 è prorogata anche per l'anno 2019. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente per l'anno 2018 è aumentata a sei giorni consecutivi, con esclusione dei giorni di riposo previsti dal contratto di lavoro. Per l'anno 2019 la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a nove giorni consecutivi, con esclusione dei giorni di riposo previsti dal contratto di lavoro; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2019 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un importo pari a 60 milioni per il 2018 e 180 milioni per il 2019.
29-quater. 3. Locatelli, Marzano, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Gelmini, Fabbri.
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
142-bis. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 354 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è prorogata anche per l'anno 2019. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a cinque giorni consecutivi per l'anno 2019; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2019 il padre lavoratore dipendente puoi astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019.
29-quater. 2. Locatelli, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Gelmini, Fabbri.
Dopo il, comma 142, aggiungere il seguente:
142-bis. Per garantire alle famiglie la gratuità dei servizi socio educativi per l'infanzia è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.
Conseguentemente alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:
2018:
CP: –1.000.000.000;
CS: –1.000.000.000.
2019:
CP: –1.000.000.000;
CS: –1.000.000.000.
2020:
CP: –1.000.000.000;
CS: –1.000.000.000.
29-quater. 6. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
142-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario per interventi mirati alla presa in carico delle persone disabili e delle loro famiglie è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo denominato «Dopo di noi», la cui dotazione per l'anno 2018 è pari a 100 milioni di euro. In via sperimentale per l'anno 2018, fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2018. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di progetti individualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle famiglie delle persone in condizione di gravità cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare.
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018.
29-quater. 7. Rondini, Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 142, aggiungere seguenti:
142-bis. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018, 2020. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.
142-ter. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di Concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:
a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;
b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.
29-quater. 8. Rondini, Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
142-bis. Il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, esteso alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici dall'articolo 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e concesso a queste per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, così come previsto per le madri lavoratrici dipendenti.
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018.
29-quater. 14. Guidesi.
Dopo il comma 142, aggiungere i seguenti:
142-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, per il triennio 2018-2020, è attribuito un credito di imposta annuale pari 960 euro per le spese relative a baby-sitter. Il credito spetta ai sostituti di imposta persone fisiche il cui nucleo familiare è composto da soggetti entrambi lavoratori cittadini italiani o comunitari con reddito complessivo di lavoro del nucleo familiare inferiore o pari a 30.000 euro lordi annui. Il medesimo credito spetta altresì alle ragazze madri lavoratrici cittadine italiane o comunitarie, nonché a genitori legalmente o effettivamente separati entrambi lavoratori cittadini italiani o comunitari.
142-ter. Al fine di sostenere le spese per l'assistenza agli anziani, è attributo un credito di imposta annuale pari 960 euro per le spese relative a colf e badanti per i sostituiti di imposta cittadini italiani o comunitari con reddito complessivo di lavoro del nucleo familiare inferiore o pari a 30.000 euro lordi annui.
142-quater. I crediti di cui ai corali 142-bis e 142-ter non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1o gennaio 2019, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui e stato sostenuto il costo. Il beneficio di cui ai commi 142-bis e 142-ter è riconosciuto, a domanda, nel limite di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al secondo periodo del presente comma, il beneficio di cui al è differito con criteri di priorità in ragione del rapporto reddito/familiari a carico.
142-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 142-bis a 142-quater hanno efficacia a decorrere dai periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.»
Conseguentemente, all'onere pari a 2.500 milioni di euro per il triennio 2018-2020 si provvede mediante:
a) quanto a 350 milioni di euro annui per il triennio 2018,2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per ,esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
c) quanto a 84 milioni di euro annui per il triennio 20182020,mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
d) quanto a 1.016 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti alla Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose;
e) quanto a 1.000 milioni di euro annui per il triennio 2018 2020, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
Conseguentemente, dopo il comma 379 inserire il seguente:
«379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico — SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per il triennio 2018-2020. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.000 milioni di ciao di minori spese per il 2019 e il 2020.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: –45.000.000;
2019: –45.000.000;
2020: –45.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2018: –2.000.000;
2019: –2.000.000;
2020: –2.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
2018: –9.000.000;
2019: –9.000,000;
2020: –9.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
2018: –2,000.000;
2019: –2.000.000;
2020: –2.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000,000;
2020: –1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
2018: –4.000.000;
2019: –4.000.000;
2020: –4.000,000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni.
2018: –19.000.000;
2019: –19.000,000;
2020: –19.000.000.
Conseguentemente, alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:
2018:
CP: –1.016.000.000;
CS: –1.016.000.000.
2019:
CP: –1.016.000.000;
CS: –1.016.000.000.
2020:
CP: –1.016.000.000;
CS: –1.016.000.000.
29-quater. 15. Saltamartini, Guidesi.
Dopo il comma 142, inserire i seguenti:
142-bis. Per il triennio 2018-2020, al fine di implementare il sistema territoriale dei servizi socio-educativi e sostenere le famiglie e la genitorialità, è applicata, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento in capo ai datori di lavoro del settore privato che, in convenzione, concedono l'utilizzo delle proprie strutture interne di accoglienza a carattere socio-educativo-ricreativo ai bambini di età compresa da 3 a 36 mesi figli di genitori residenti nella zona territoriale ove è ubicata l'azienda e di essa non dipendenti. L'agevolazione di cui al presente comma è concessa altresì alle aziende che, in convenzione, estendono il proprio servizio di ristorazione alle scuole pre-primarie e primarie ubicate nella medesima zona territoriale dell'azienda medesima.
142-ter. Il beneficio di cui al comma precedente è riconosciuto, a domanda, nel limite di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, il beneficio di cui al presente articolo è differito con criteri di priorità in ragione del rapporto territoriale natalità/siti aziendali.
Conseguentemente, all'onere pari a 2.500 milioni di euro per il triennio 2018-2020 si provvede mediante:
f) quanto a 350 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
g) quanto a 50 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
h) quanto a 84 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, mediante corrispondente, riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
i) quanto a 1.016 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, mediante corrispondente’ riduzione degli stanziamenti iscritti alla Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose;
j) quanto a 1.000 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
Conseguentemente, dopo il comma 379 inserire il seguente:
379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico — SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza., della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per il triennio 2018-2020. Nel caso in curi provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.000 milioni di euro di minori spese per il 2019 e il 2020.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: –45.000,000;
2019: –45.000.000;
2020: –45.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2018: –2.000.000;
2019: –2.000.000;
2020: –2.000,000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
2018: –9.000.000;
2019: –9.000.000;
2020: –9.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
2018: –2.000.000;
2019: –2.000.000;
2020: –2.000.000,
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000,000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
2018: –4.000.000;
2019; –4.000.000;
2020: –4.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2018: –19.000.000;
2019: –19.000.000;
2020: –19.000.000.
Conseguentemente, alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:
2018:
CP: –1.016.000.000;
CS: –1.016.000.000.
2019:
CP: –1.016.000.000;
CS: –1.016.000.000.
2020:
CP: –1.016.000.000;
CS: –1.016.000.000.
29-quater. 16. Saltamartini, Guidesi, Simonetti.
Dopo il comma 142, aggiungere i seguenti:
142-bis. All'articolo 1, comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 apportare le, seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole «previo pagamento degli interi costi di emissione» e le parole «sulla base dell'ISEE».
d) dopo il comma inserire il seguente:
«391-bis. Per l'avvio sperimentale della Carta Famiglia è stanziata la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 da attribuirsi nel bilancio del Dipartimento per le politiche della famiglia. Il Dipartimento provvederà all'avvio della sperimentazione sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 391.».
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
29-quater. 17. Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
142-bis. In conformità all'obiettivo comune, nella misura del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, del progressivo riequilibrio territoriale per attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, al fine di promuovere il diritto allo studio nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e garantire alle famiglie un adeguato incremento dei servizi socio educativi per l'infanzia, la quota parte riservata al rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 131, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), è rifinanziato con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti.
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un importo pari a 200 milioni a decorrere dal 2018.
29-quater. 19. Luigi Gallo, Lorefice, Nesci, Grillo, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
142-bis. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome Trento e di Bolzano, provvede, anche in via sperimentale, a istituire, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un servizio che, all'interno dei consultori e attraverso modelli di integrazione multiprofessionali e multidisciplinari degli operatori coinvolti, garantisca corsi post-partum per i tre anni successivi alla nascita, al fine di educare alla genitorialità.
Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 1 comma 631, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: —5.000.000;
2019: —5.000.000;
2020: —5.000.000.
29-quater. 20. Luigi Gallo, Lorefice, Nesci, Grillo, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:
142-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 355, al terzo periodo, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro per l'anno 2018, 400 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020»;
b) al comma 356, le parole: «40 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro».
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un importo pari a 160 milioni a decorrere dal 2018.
29-quater. 21. Luigi Gallo, Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
142-bis. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «950 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1050 euro» e le parole: «1220 euro» con le seguenti: «1350».
Conseguentemente la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotta di 150 milioni partire dal 2018.
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018.
29-quater. 22. Sberna, Gigli.
Dopo il comma 142 aggiungere il seguente:
142-bis. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente comma: «3-ter. Dall'importo dovuto ai sensi dei precedenti commi si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico».
Conseguentemente la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotta di 150 milioni partire dal 2018.
Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di 300 milioni di euro annui a partire dal 2018.
29-quater. 23. Sberna, Gigli.
AREA TEMATICA N. 30-bis.
(Risorse per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia).
(ART. 1, commi 143-144)
Dopo il comma 143 inserire il seguente:
143-bis. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
30-bis. 1. Tancredi.
Dopo il comma 144, aggiungere i seguenti:
144-bis. I Comuni a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, al fine di sostenere le famiglie indigenti e porre termine agli umilianti e diseducativi allontanamenti dalle mense scolastiche comunali delle scuole che adottano il pieno tempo di quei giovani studenti morosi nei confronti del servizio, devono garantire la gratuità della mensa per gli studenti appartenenti a famiglie con un basso livello dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
144-ter. Il Ministro della salute, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le principali associazioni rappresentative della filiera agroalimentare e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, elabora ogni due anni le linee guida per la ristorazione collettiva, al fine di definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare patologie quali sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione, allergie e intolleranze alimentari, nonché i criteri standard minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva.
144-quater. Ai fini di cui ai commi 144-bis e 144-ter, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la gratuità delle mense nelle scuole che adottano il tempo pieno, con una dotazione annua pari al gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 621-bis e 621-ter che introducono un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate c superalcolici.
144-quinquies. Con uno o più decreti il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso e di erogazione dei finanziamenti ai Comuni che avanzano richiesta di utilizzo del Fondo di cui al comma 144-quater.
Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere i seguenti:
621-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
621-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
30-bis. 4. Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Marcon, Pastorino.
Dopo il comma 144, sono aggiunti i seguenti:
144-bis. Nello stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo di 200 milioni di euro per il concorso al rimborso agli enti territoriali degli oneri conseguenti all'introduzione di misure specifiche volte a garantire la gratuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dei servizi scolastici e dei libri scolastici, nonché dei servizi erogati dagli enti territoriali, compreso il trasporto pubblico locale, ai minori di anni 16 il cui nucleo familiare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivo, non superiore a 25.000 euro. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, gli enti territoriali provvedono all'introduzione delle misure di cui al precedente periodo.
144-ter. A copertura delle disposizioni di cui al comma 144-bis, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 144-quater e 144-quinquies.
144-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 94 per cento».
144-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
30-bis. 6. Nicchi, Melilla, Fossati, Albini, Capodicasa, Fontanelli, Duranti, Cimbro.
Dopo il comma 144, inserire i seguenti commi:
144-bis. Il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, esteso alte madri lavoratrici autonome o imprenditrici dall'articolo 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è concesso a queste un periodo complessivo non superiore a sei mesi, così come previsto per le madri di lavoratrici dipendenti.
144-ter. A copertura delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 144-quater e 144-quinquies.
144-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
144-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
30-bis. 5. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 144, aggiungere i seguenti:
144-bis. All'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: «alle quali si riferiscono» sono aggiunte le seguenti: «fatte salve quelle di cui al comma 2-bis»;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che il figlio possieda un'età non superiore a 24 anni ed un reddito da lavoro non superiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili».
144-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 144-bis, valutati in 92,8 milioni di euro per l'anno 2018, 132,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 119,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
30-bis. 8. Preziosi, Marchi, Fabbri.
Dopo il comma 144 aggiungere il seguente:
144-bis. In considerazione della ripresa dei flussi di nuova emigrazione, il fondo di sostegno dell'attività dei patronati, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 309 della legge n. 190 del 2014, è integrato, a decorrere dal 2018, di 5 milioni di euro specificatamente destinati al sostegno dei progetti presentati dai patronati operanti anche all'estero, finalizzati all'informazione, all'orientamento e all'assistenza dei soggetti coinvolti in fenomeni di nuova mobilità nelle fasi dell'arrivo, dell'insediamento, della ricerca di un'occupazione, della scolarizzazione dei figli e dell'integrazione nella società locale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emana il bando contenente le modalità di accesso al fondo destinato al sostegno delle nuove migrazioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.
30-bis. 9. Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta, Tacconi.
Dopo il comma 144 inserire il seguente:
144-bis. Al fine di uniformare le prestazioni agevolate spettanti ai due genitori separati e/o divorziati con figli a minori e/o universitari a carico non conviventi, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, la lettera d) è abrogata;
b) all'articolo 7, la lettera c) è abrogata;
c) dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
«10-bis. In tutti i casi ove si richiedano prestazioni agevolate per i figli minori e/o universitari di genitori separati e/o divorziati, la documentazione attestante la situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del singolo genitore, in armonia con le leggi vigenti in materia di privacy e nel rispetto dei dettati normativi sul diritto di famiglia, l'ente gestore provvederà al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente separatamente e d'ufficio. L'ente gestore d'intesa con il Ministero del lavoro provvede a svolgere tutte le attività di controllo».
30-bis. 3. Fedriga, Saltamartini.
Dopo il comma 144, aggiungere il seguente:
144-bis. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli stessi, alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152, così come modificato dall'articolo 1, comma 607, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2019».
30-bis. 7. Marco Di Stefano.
Dopo il camma 144, inserire i seguenti:
144-bis. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza dei minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
c) all'articolo 4, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
d) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;
f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori.»;
g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;
h) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
«Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriate.
2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi dì cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.
3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento ditale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.
5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo dì informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.
Art. 23-ter – 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».
144-ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza all'istante o alla competente autorità consolare».
144-quater. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
144-quinquies. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».
144-sexies. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e ad accorpare in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza. Il regolamento di cui al periodo precedente è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere dei Consiglio di Stato è di trenta giorni.
144-septies. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei commi da 144-bis a 144-sexies agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.
144-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotte dal comma 144-bis della presente legge, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, della citata legge n. 91 del 1992, introdotto dal medesimo comma 144-bis, purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.
144-novies. Nei casi di cui al comma 144-octies, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 144-bis della presente legge, sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti dì espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.
144-decies. All'onere derivante dall'articolo 9-bis, comma 2, ultimo periodo, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 144-bis della presente legge, si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dal comma 621-bis. Le richieste di cui al comma 144-novies sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Conseguentemente, dopo il comma 621, inserire il seguente:
«Comma 621-bis. A decorrere dal primo gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
30-bis. 10. Marcon, Pastorino, Paglia, Fassina, Civati, Fratoianni.
AREA TEMATICA N. 30-ter.
(Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare).
(ART. 1, commi 145-147)
Al comma 145 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 200 milioni.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione: 5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: – 180.000.000;
CS: – 180.000.000.
2019:
CP: – 180.000.000;
CS: – 180,000.000.
2020:
CP: – 180.000.000;
CS: – 180.000.000.
30-ter. 3. Giorgia Meloni, Rampelli.
Al comma 145, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, con le seguenti: 20 milioni di euro l'anno 2018, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021.
Conseguentemente, al comma 116, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni.
30-ter. 1. Fregolent, Carnevali.
Al comma 145 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni e aggiungere in fine, il seguente periodo: Una quota non inferiore a 20 milioni di euro a valere sul fondo di cui al presente comma è destinata al riconoscimento di una indennità non inferiore a ventiquattro mesi propedeutica al reinserimento occupazionale dei caregiver familiare che, in seguito alla morte della persona assistita e di cui si è preso cura ai sensi del successivo comma 146, risulti disoccupata e comunque di fatto esclusa da processi formativi finalizzati al reinserimento occupazionale.
Conseguentemente alla Tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 20.000.000;
2019: – 20.000.000;
2020: – 20 000.000.
30-ter. 4. Capodicasa, Cimbro.
Al comma 145, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.
Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 20.000.000;
2019: – 20.000.000;
2020: – 20 000.000.
30-ter. 2. Gelmini, Calabria.
Dopo il comma 146 inserire il seguente:
146-bis. Il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 è incrementato per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, di 30 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
621-bis. Per gli anni dal 2018, 2019 e 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,3 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
30-ter. 5. Civati, Brignone, Marcon, Pastorino, Paglia, Melilla, Fassina, Gregori.
Sostituire il comma 147 con il seguente:
147. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 145 e 146, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
30-ter. 18. Pastorino, Marcon, Paglia, Civati.
Dopo il comma 147 aggiungere i seguenti:
147-bis. All'articolo 12, commi 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1989 n. 917, le parole: «2840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4000,00 euro».
147-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 147-bis, valutati in 500 milioni per l'anno 2018, 740 milioni per l'anno 2019 e 680 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dei commi 147- quinquies a 147-octies.
147-quater. All'articolo della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche;
a) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti:
«sono deducibili nel limite del 92 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 cento» sono sostituite dalle seguenti: «92 cento».
147-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli Interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 percento».
147-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 147-quater e 147-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
147-septies. Le modifiche introdotte dai commi 147-quater e 147-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
147-octies. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotto di 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).
30-ter. 19. Da Villa, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.
Dopo il comma 147 aggiungere i seguenti:
147-bis. Al primo e secondo periodo del numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e successive modificazioni e integrazioni le parole: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore d benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel», sono sostituite dalle seguenti: «azionati da motori a benzina, diesel, elettrici o ibridi termico-elettrici multimodali, aventi potenza non superiore a duecentoventicinque chilowatt».
147-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, le parole: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel» sono sostituite dalle seguenti; «azionati da motori a benzina, diesel, elettrici o ibridi termico elettrici multimodali, aventi potenza non superiore a duecentoventicinque chilowatt».
147-quater. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel», sono sostituite dalle seguenti: «aventi potenza non superiore a duecentoventicinque chilowatt».
147-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 147-bis a 147-quater si applicano alle operazioni effettuate a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
147-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, vellutati in 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30-ter. 8. Marco Di Maio.
Dopo il comma 147 inserire i seguenti:
147-bis. A decorrere dall'anno 2018, è autorizzata l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, nonché dell'assistenza domiciliare ai nuclei con persone non autosufficienti, anche al fine di far emergere e promuovere, di concerto con la rete dei servizi sociali locali, il lavoro di cura.
147-ter, A copertura delle disposizioni di cui al comma 147-bis, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 147-quater e 147-quinquies.
147-quater. All'articolo 96 del testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
147-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
30-ter. 17. Fossati, Murer, Fontanelli, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 147, inserire i seguenti:
147-bis. Al fine di finanziare i progetti relativi all'invecchiamento attivo delle persone, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione annua pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dei progetti di invecchiamento attico.
147-ter. Si definisce invecchiamento attivo il processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire e di aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere sociale, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone nel corso dell'invecchiamento, anche in maniera associata, a vantaggio dell'intera società e per contrastare il rischio di isolamento e di marginalizzazione sociale.
Conseguentemente:
147-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 147-bis e 147-ter pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 25 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30-ter. 27. Patriarca, Capone, D'Incecco, Miotto.
Dopo il comma 147, inserire i seguenti:
147-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il congedo può essere prorogato sino a cinque anni qualora sussistano le condizioni di cui al comma 5. In caso di accertata invalidità dopo i cinque anni di cui al periodo precedente, al soggetto che si trovi ancora nelle condizioni di cui al comma 5, è riconosciuto, a richiesta, il diritto alla pensione anticipata qualora abbia almeno quindici anni di contribuzione».
147-ter. Alle lavoratrici e ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al Ministro della sanità 5 febbraio 1992, sono riconosciuti, su richiesta:
a) un anticipo di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia di quattro mesi per ogni anno dedicato al lavoro di cura, fino ad un massimo di cinque anni di anticipo;
b) il diritto alla pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di 25 anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versato nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave. Le misure si applicano pia lavoratrice o al lavoratore che presta assistenza al disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dalla sua età anagrafica e dalla stia appartenenza al settore pubblico o al settore privato.
147-quater. Per coloro che hanno dovuto lasciare la propria occupazione lavorativa per assistere con carattere di continuità un familiare disabile graverai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di almeno quindici anni di contribuzione figurativa, al momento della cessazione dell'attività lavorativi è riconosciuto, a richiesta, il diritto alla pensione anticipata.
30-ter. 12. Minardo.
Dopo il comma 147 aggiungere i seguenti:
147-bis. Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e vita lavorativa, al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dell'articolo 32, è premesso il seguente: «01 Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, per ogni bambino, nei primi suoi tre anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro senza limiti di durata prestabiliti e senza previsione di alcun termine temporale tra le relative richieste, secondo le modalità stabilite dal presente articolo».
b) al comma 1, sostituire le parole: «nei primi suoi dodici anni di vita» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo tra tre e dodici anni»;
c) all'articolo 60 è aggiunto in fine infine il seguente comma: «3-bis. I limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro non si applicano ai contratti di lavoro part-time concessi per l'assistenza di un figlio di età inferiore a dodici anni».
147-ter. In via sperimentale per gli anni 2018, 2019 e 2020 i datori di lavoro pubblici privati sono esonerati dal pagamento del 50 per cento dei contributi previdenziali a loro carico per ciascun lavoratore con contratto part-time ai sensi del comma. 3-bis dell'articolo 60 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Con decreto del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma.
Conseguentemente alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire programma 23.1 Fondi da assegnazione, apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000.
2019:
CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000.
2020:
CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000.
Conseguentemente alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000.
2019:
CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000.
2020:
CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000.
30-ter. 22. Scopelliti.
Dopo il comma 147, aggiungere i seguenti:
147-bis. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, le parole: «euro 2.840,51» sono sostituite dalle seguenti: «4.000,00».
147-ter. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al terzo periodo, le parole: «situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale,» le parole: «nella misura del cinquanta per cento» sono soppresse.
30-ter. 6. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.
Dopo il comma 147, aggiungere i seguenti:
147-bis. All'articolo della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 4-bis è aggiunto, in fine il seguente:
4-ter. La lavoratrice è il lavoratore dipendenti pubblici e privati, hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno, in caso dì dichiarazione di stato dì emergenza di cui alta legge 24 febbraio del 1992, n. 225 e in presenza dei requisito di residenza e/o domicilio nei comuni interessati dallo stato di emergenza, allo scopo di far fronte alle attività connesse ai danni subiti a causa dell'evento.
147-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 147-bis pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
30-ter. 13. Marchetti.
Dopo il comma 147, aggiungere i seguenti:
147-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente: « e-ter). Le spese effettivamente sostenute nell'arco dell'anno composta per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare assunti con contratto di lavoro subordinato, a titolo di retribuzioni mensili ed annuali e trattamento di fine rapporto, fino all'importo di euro 4.800 per ciascuna annualità. Il beneficio non è cumulabile tra contribuenti conviventi;». Alla copertura della disposizione di cui al presente comma, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dall'attuazione di cui al successivo comma 147-ter.
147-ter, All'articolo 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25,5 per cento».
30-ter. 15. Nicchi, Albini, Melilla, Cimbro, Capodicasa, Fossati, Murer, Fontanelli, Duranti.
Dopo il comma 147 aggiungere i seguenti:
147-bis. Le procedure definite dal Consorzio CONOE ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, possono prevedere modalità semplificate di riscossione del contributo finalizzate a prevenire pratiche di rimborso o conguaglio ed ad evitare a monte l'applicazione del contributo a prodotti non destinati a diventare rifiuto, anche con possibilità di spostamento in avanti del punto di prelievo o dì applicazione forfettaria.
147-ter. All'articolo 256, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «233, commi» e prima delle parole: «12 e 13» sono aggiunte le parole: «10,».
30-ter. 16. Franco Bordo, Zaccagnini, Zaratti, Melilla, Cimbro.
Dopo il comma 147, inserire i seguenti:
147-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 28 dicembre 2015, 208, le parole: «al mantenimento proprio e dei figli minori» sono sostituite dalle seguenti: «al mantenimento proprio ovvero, dei tigli minori».
147-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 147-bis.
30-ter. 20. Spadoni, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:
147-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 2, terzo periodo, le parole: «lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «2.500»;
b) all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies le parole: «lire 2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000»;
Agli oneri di cui al comma 147-bis si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 151.
30-ter. 7. La VI Commissione
Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:
147-bis. Le risorse assegnate per le finalità di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente: Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 fondi da assegnare.
2018:
CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.
2019:
CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.
2020:
CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.
30-ter. 23. Scopelliti.
Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:
147-bis. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 le risorse assegnate per le finalità di cui al comma 353 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono incrementate in misurata tale da assicurare l'incremento dell'importo assegnato a ciascuna madre da 800 a 1.000 euro.
Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni.
2018:
CP: – 200.000.000;
CS: – 200.000.000.
2019:
CP: – 200.000.000;
CS: – 200.000.000.
2020:
CP: – 200.000.000;
CS: – 200.000.000.
30-ter. 25. Scopelliti.
Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:
147-bis. All'INPS è concesso un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, 20 milioni di euro per l'anno 2019, e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato all'incremento degli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69.
Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:
624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 33.868.200 euro per l'anno 2019, di 105.812.100 euro per l'anno 2020, 150.008.500 euro per l'anno 2021, di 139.304.300 euro per l'anno 2022, di 93.800.700 euro per l'anno 2023, di 78.596.400 euro per l'anno 2024, di 109.392.100 euro per l'anno 2025, di 119.387.900 euro per l'anno 2026, di 111.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 114.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
30-ter. 14. Rampelli.
Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:
147-bis. Le risorse assegnate per la finalità di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 concernente: Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 in misura pari a 100 milioni per l'anno 2018, 50 milioni per l'anno 2019 e 100 milioni per l'anno 2020; nonché mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 in misura pari a 50 milioni per l'anno 2019.
30-ter. 24. Scopelliti.
Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:
147-bis. Limitatamente agli anni 2019, 2020 e 2021, ai fini della fruizione delle detrazioni per figli a carico, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, le somme percepite da ciascun figlio a titolo di pensione ai superstiti indiretta e di reversibilità, di importo complessivo pari o inferiore ad euro 2.500 annui, non sono computate ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al comma 2 del medesimo articolo 12.
Conseguentemente, al comma 116, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2019, e a 27 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
30-ter. 10. Fregolent, Fabbri.
Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:
147-bis. Il Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente incrementato di 150 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2018-2020.
Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
621-bis. Limitatamente agli anni 2018, 2019 e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissati in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
30-ter. 21. Brignone, Marcon, Pastorino, Paglia, Airaudo, Melilla, Fassina, Gregori.
Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:
147-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di 112 milioni per il triennio 2018-2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
30-ter. 26. Carnevali, Miotto.
Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:
147-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio Decreto di natura non regolamentare le modalità per rendere facoltativo: l'obbligo alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di caregiver familiare, o sono figli di caregiver familiare e che svolgono, o contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura di una persona riconosciuta invalida al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Le previsioni di cui alla lettera a) non operano nei confronti degli studenti di cui al precedente periodo, indipendentemente dall'esercizio della facoltà loro riconosciuta dal decreto di cui al precedente periodo.
30-ter. 11. Marcon, Pannarale, Paglia, Pastorino, Fassina, Giancarlo Giordano.
Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:
147-bis. Una quota pari al 10 per cento delle risorse, di cui al comma 53 dell'articolo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riservata alle imprese che effettuano investimenti per promuovere la conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro attraverso la realizzazione di asili aziendali interaziendali, la flessibilità oraria per i lavoratori con figli minori a carico, di iniziative per il supporto ai lavoro familiare e per l'erogazione dì servizi ai lavoratori.
30-ter. 9. Cenni.
AREA TEMATICA N. 31.
(Presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa).
(ART. 1, comma 148)
Al comma 148, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 6 milioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:
2018: -3.000.000.
*31. 6. La III Commissione.
Al comma 148, sostituire le parole 3 milioni con le seguenti 6 milioni.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:
2018: -3.000.000.
*31. 7. Quartapelle Procopio.
Dopo il comma 148, inserire i seguenti:
148-bis. È istituito un prelievo contributivo nella misura del 10 per cento di ogni aumento contrattuale a carico del lavoratore, diretto a costituire un fondo speciale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato all'integrazione dei trattamenti minimi pensionistici erogati alle persone in possesso di invalidità civile, fino a un massimo di 1000 euro.
148-ter. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.
148-quater. Agli oneri di cui ai commi 148-bis e 148-ter, valutati in 2 miliardi di euro ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si provvede ai sensi dei commi 148-quinquies e 148-sexies.
148-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
148-sexies. Al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
148-septies. Le disposizioni di cui ai commi 148-quinquies e 148-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello, in corso al 31 dicembre 2017.
31. 1. Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 148, inserire il seguente:
148-bis. In occasione del 70o anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per la realizzazione, nel 2018, delle iniziative celebrative, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato Storico Scientifico per gli anniversari di interesse nazionale.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -500.000.
*31. 4. La III Commissione.
Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:
148-bis. In occasione del 70o anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per la realizzazione, nel 2018, delle iniziative celebrative, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato Storico Scientifico per gli anniversari di interesse nazionale.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -500.000.
*31. 3. Locatelli, Marzano.
Dopo il comma 148 inserire il seguente:
148-bis. I soggetti disabili che hanno un'invalidità civile compresa tra 74 e 99 per cento, ai fini fiscali sono assoggettati al limite reddituale pari a 8 mila euro lordi.
31. 2. Dall'Osso, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.
AREA TEMATICA N. 31-bis.
(Partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai).
(ART. 1, comma 149)
Dopo il comma 149, aggiungere il seguente:
149-bis. All'articolo 1, comma 485, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la parola: «scolastica» sono aggiunte le seguenti: «e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni».
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.
31-bis. 1. Cancelleri, D'Incà, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello.
Dopo il comma 149, inserire il seguente:
Il comma 429 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è sostituito dal seguente:
«429. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-bis dei decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono compresi nella misura del 30 per cento, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, salvo conguaglio con il Ministero dell'economia e finanze ad ogni fine esercizio. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le risorse agli uffici di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento del contributo di 300 euro di cui al primo periodo in proporzione ai versamenti ricevuti. Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari».
31-bis. 3. Porta, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Tacconi.
Dopo il comma 149 inserire il seguente:
149-bis. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici, la società Arexpo S.p.a. svolge, sulla base di apposite convenzioni, attività di centrale di committenza ai sensi degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in ordine agli interventi di interesse pubblico da realizzare, nell'ambito della propria mission societaria, a favore delle amministrazioni aggiudicatrici interessate.
31-bis. 2. Bernardo.
AREA TEMATICA N. 31-ter.
(Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali).
(ART. 1, comma 150)
Dopo il comma 150 inserire i seguenti:
«150-bis. Al fine di prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2018, 2019 e 2020, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
150-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i limiti di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 150-quinquies. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione delle banche e dei gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico-finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, di seguito, «istituti di credito» ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 150-quinquies.
150-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo, con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 150-bis. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.
150-quinquies. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati identificativi dell'unità, immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo base della successiva asta. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte a proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore o il garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi presente comma e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione senza obbligo di motivazione.
150-sexies. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 150-quinquies, il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui comma 150-bis, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.
150-septies. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 150-quinquies, secondo le modalità di cui al comma 150-decies del presente articolo, o partecipare alle singole aste giudiziarie secondo le modalità di cui al comma 150-undecies del presente articolo.
150-octies. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri creditori intervenuti.
150-novies. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.
150-decies. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di cui al comma 150-quinquies.
150-undecies. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto del comma 150-quinquies e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al comma 150-novies.
150-duodecies. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate, in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 150-quater. Il Fondo può delegare tali attività e professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da a altri enti pubblici.
150-terdecies. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 150-bis, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al comma 150-quater, dal rischio di perdita della disponibilità dell'Unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel quale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in locazione a canone agevolato le Unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse.
150-quaterdecies. Il Fondo, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 150-quater, può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione: del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita di cui ai presente comma, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.
150-quinquiesdecies. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018, 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi dì razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati; provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese paria 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; previo parere delle. Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
31-ter. 2. Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Laffranco.
Dopo il comma 150, aggiungere i seguenti:
150-bis. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di particolare agevolazioni fiscali in caso di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione per l'esercizio delle predette attività.
150-ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività avviate, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione, per la prestazione di «servizi primari di vicinato», per tali intendendo quegli esercizi, rientranti tra le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle corrispondenti norme di legge regionali, inerenti la distribuzione e la commercializzazione diffusa e capillare sul territorio, in particolare nei piccoli comuni ed in specifici ambiti urbani, dei prodotti alimentari di prima necessità.
150-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefici ammessi.
150-quinquies. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati al comma 1, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 3, si applica, fu base alla decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare, secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 15 per cento, ad eccezione dei contratti stipulati per una durata non inferiore ad otto e comunque dei contratti di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali l'aliquota è ridotta al 10 per cento.
150-sexies. Per l'applicazione del regime agevolativo di cui al comma 4 si fa rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.
150-septies. Ai soggetti che abbiano avviata un'attività fra quelle previste ai commi I e 2, del presente articolo mediante acquisizione in proprietà o in locazione di locali ubicati nelle aree individuate dai Comuni ai sensi del comma 3, Si applica un regime fiscale di vantaggio.
150-octies. Conseguentemente, a partire dal 1o gennaio 2016, si applica, dal periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata, esclusivamente agli imprenditori individuali e alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis c.c. che intraprendano l'attività successivamente al 31 dicembre 2015, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5 per cento.
150-novies. Il beneficio di cui al comma 6 è riconosciuto a condizione che il contribuente:
a) non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
c) dall'attività avviata abbia conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori agli importi previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
d) nel triennio solare precedente non abbia effettuato acquisti di belli strumentali, che mediante contratti di appalto e dì locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00.
150-decies. Per i soggetti che intraprendono le attività di cui al comma 2, il beneficio è riconosciuto a condizione che siano rispettati i soli limiti di cui alle lettere c) e d) del comma 8.
150-undecies. Per le attività di cui al comma 1, limitatamente ai primi tre anni, le tariffe ed i tributi locali sono applicati nella misura del 50 per cento.
150-duodecies. A copertura delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 150-terdecies e 150-quattuordecies.
150-terdecies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo; le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 94 per cento»:
150-quaterdecies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sano apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento».
31-ter. 1. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
AREA TEMATICA N. 32.
(Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana).
(ART. 1, commi 151-157)
Sopprimere i commi da 151 a 157.
*32. 3. Bernardo, Fregolent.
Sopprimere i commi da 151 a 157.
*32. 8. Capezzone, Latronico.
Dopo il comma 151, aggiungere il seguente:
«151-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, il Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 1, comma 202, lettera b), della legge 13 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 100 milioni di euro».
Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
«621-bis. Limitatamente agli anni 2018, 2019 e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
32. 2. Marcon, Pastorino, Paglia, Civati.
Dopo il comma 157 aggiungere i seguenti:
157-bis. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello internazionale in tema di partenariato con le società civili in relazione a quanto previsto dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, articolo, 26 comma 1 e per attuare le finalità previste dall'articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 di stimolo e sostegno alla cooperazione economica e sociale in ambito Mediterraneo e del Mar Nero, la Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo-Mar Nero ONLUS (FISPMED), provvede attraverso i membri del suo network presenti in 39 Paesi, all'istituzione dell’«Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche di cooperazione e partenariato in materia ambientale ed azioni di sviluppo economico sostenibile locale», di seguito denominato «Osservatorio». La gestione dell'Osservatorio è vigilata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Segreteria Generale, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
157-ter. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED ONLUS presenta alle Camere il programma di attività dell'Osservatorio, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari permanenti competenti, nei successivi 60 giorni. Il programma dovrà sostanziare, finalità di cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace in particolare:
a) individuando alcune soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico – sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo, 1 comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) realizzando alcune buone pratiche nei Paesi dell'Unione per il Mediterraneo e nei Paesi dell'Unione europea;
c) promuovendo un forum come luogo di incontro di confronto sullo sviluppo sostenibile;
d) attivando alcune campagne di monitoraggio e di analisi dello stato dell'ambiente nel Mediterraneo;
e) attivando un fondo a supporto di piccole iniziative imprenditoriali di partenariato economico in ambito Mediterraneo e del Mar Nero 157-quater. La FISPMED, è inserita nell'elenco delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180 per rafforzare lo sviluppo delle progettualità di cui al precedente punto 2.
157-quinquies. Gli oneri di istituzione e funzionamento dell'Osservatorio sono posti a carico della FISPMED.
157-sexies. Una quota parte pari al 30 per cento dei premi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta dai soggetti proponenti di cui all'articolo stesso, annualmente, all'Osservatorio secondo le modalità tecniche definite successivamente da un apposito decreto direttoriale della Direzione Generale mercato concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
32. 7. Causin.
Dopo il comma 157 inserire i seguenti:
157-bis. Il diritto agli indennizzi previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98, e successive modificazioni, spetta ai cittadini, agli enti e alle società italiane che abbiano crediti che abbiano subito svalutazione e/o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico-economica del Venezuela.
157-ter. L'indennizzo per le perdite di cui al comma 157-bis sarà liquidato, anche tramite riconoscimento di un equivalente credito d'imposta, in favore degli aventi diritto.
157-quater. A seguito della liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 157-bis e 157-ter, lo Stato subentra ex-lege nella titolarità del credito vantato dagli aventi diritto.
È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura degli oneri di cui al comma 1, con dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato.
157-quinquies. Gli indennizzi di cui al presente articolo integrano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come modificati dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98.
Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: 12.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019, di 115.812.100 euro per l'anno 2020.
32. 6. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.
Dopo il comma 157, inserire i seguenti:
157-bis. Il diritto agli indennizzi previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98, e successive modificazioni, spetta ai cittadini, agli enti e alle società italiane che abbiano crediti che hanno Subito svalutazione e/o che sono divenuti inesigibili a seguito della situazione politico-economica del Venezuela. L'indennizzo per le perdite di cui al presente comma è liquidato, anche tramite riconoscimento di un equivalente credito d'imposta, in favore degli aventi diritto. A seguito della liquidazione dell'indennizzo, lo Stato subentra ex-lege nella titolarità del credito vantato dagli aventi diritto. Gli indennizzi integrano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come modificati dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98.
157-ter. Per le finalità di cui al comma 157-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato.
15-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 157-bis e 157-ter, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 ai 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32. 1. Paola Bragantini, Marchi, Gianni Farina.
Dopo il comma 157 aggiungere i seguenti:
157-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo di garanzia per gli immobili sequestrati e confiscati alla mafia per la dotazione di, le cui risorse sono destinate in via esclusiva a quegli immobili sottoposti a sequestro o confiscati si sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 non facenti parte di complesso aziendale. La dotazione del Fondo pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 è finalizzata all'adozione delle misure di cui al comma 2-bis dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.
157-ter. I finanziamenti agevolati erogati dal Fondo di cui al comma 157-bis sono destinati:
a) dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, nella fase del sequestro e fino al a confisca emessa dalla Corte di Appello, alla messa in sicurezza all'adeguamento alle norme urbanistiche e alla normativa sulla sicurezza degli impianti in trazione alla utilizzazione, anche transitoria, autorizzata nel corso del procedimento;
b) dal coadiutore, previa autorizzazione dell'Agenzia, successivamente, alla ristrutturazione dell'immobile in funzione della loro destinazione;
c) in qualunque momento alla estinzione dei diritti reali gravanti sui beni immobili, all'esito dell'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della verifica dei crediti di cui all'articolo 59 del medesimo decreto legislativo o dell'accertamento della sussistenza e dell'ammontare del credito per i creditori di cui all'articolo 1 commi 198 e 200, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
157-quater. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanza con propri decreti determina i limiti, i criteri e le modalità di accesso al Fondo e di utilizzazione dei finanziamenti richiesti dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato o dell'Agenzia.
32. 10. Nuti.
Dopo il comma 157 aggiungere il seguente:
157-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:
«9-quater. Al fine di rafforzare il supporto alle esportazioni e all'internazionalizzazione dell'economia italiana, gli impegni assunti da SACE S.p.A. relativi alle operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, Paesi strategici di destinazione ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese e per l'indotto di riferimento, effettuate anche nell'ambito delle operazioni di «export banca» di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono garantiti dallo Stato, nei limiti di cui al comma 9 e secondo le modalità di cui ai commi 9-quinquies e 9-sexies.
9-quinquies. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili di cui al comma 9-quater, nonché l'ambito di applicazione del medesimo comma e le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato sono definiti con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica: (CIPE), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dello: sviluppo economico, tenuto anche conto delle deliberazioni già assunte dal CIPE con riferimento ad operazioni e categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.
9-sexies. La garanzia dello Stato di cui al comma 9-quater è rilasciata a prima domanda e con rinuncia all'azione di regresso su SACE S.p.A.» è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di SACE S.p.A., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze. In virtù della garanzia dello Stato di cui al comma 1, per gli impegni assunti in relazione alle operazioni di cui al medesimo comma, SACE S.p.A. riceve una remunerazione calcolata sulla base di quanto previsto dall'accordo « Arrangement on Officialy Supported Export Credito» dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Tale remunerazione verrà retrocessa allo Stato secondo le modalità di cui al comma 9-octies.
9 septies. Alle operazioni di cui al comma 9-quater non si applica quanto previsto ai commi 9-bis e 9-ter.
9-octies. Per le finalità di cui ai commi 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi dei medesimi commi, con una dotazione iniziale di (40) milioni di euro per l'anno 2018. Tale Fondo verrà ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da SACE S.p.A., al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione derivanti dalle operazioni di cui al comma 9-quater, che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse disponibili e non impegnate del Fondo a copertura della garanzie delle Stato di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con le delibere assunte ai sensi del comma 9-quinquies, il CIPE incrementa la dotazione del Fondo di cui al primo periodo, tenuto anche conto delle risorse disponibili del Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
32. 9. Palese.
AREA TEMATICA N. 32-bis.
(Misure per l'efficientamento del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per il sostegno all’export e all'internazionalizzazione del sistema produttivo).
(ART. 1, commi 158-159)
Dopo il comma 159 aggiungere il seguente:
159-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206. apportare le seguenti modifiche:
1) La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: « b) alla sicurezza, alla composizione, alla qualità e alla durata dei prodotti e dei servizi;».
2) Il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«2. Sicurezza, composizione, qualità e durata dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi»,
3) Il comma 1 dell'articolo 6 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f-bis) alla durata garantita e alla durata presumibile del prodotto».
4) All'articolo 132 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «due anni dalla consegna del bene» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di piccole dimensioni ed entro il termine di dieci anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di grandi dimensioni»;
b) al comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
c) al comma 4, le parole: «nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di cinque anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di piccole dimensioni e nel termine di dieci anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di grandi dimensioni».
5) Le disposizioni dell'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206. come modificato dai punti 1,2,3,4 del presente articolo, non si applicano alle vendite dei beni di consumo e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore è avvenuta prima della data di entrata in vigore della presente legge.
6) All'articolo 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) promuovere studi, ricerche e conferenze sulle conseguenze derivanti dalla pratica dell'obsolescenza programmata e sulle misure attuate per contrastarla;».
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Il Consiglio ha altresì il compito di vigilare e controllare in merito alle tecniche di obsolescenza programmata adottando le seguenti iniziative:
a) promuovere misure, anche dopo l'immissione di un bene nel mercato, per verificare il rispetto delle disposizioni del presente codice procedendo a ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita.
b) prevedere la sottoposizione dei beni, scelti con il metodo del campionamento casuale, a prove e ad analisi volte ad accertare la loro conformità alle disposizioni del presente codice nonché la redazione del relativo verbale;
c) disporre, tramite le autorità competenti, il ritiro effettivo e immediato del bene già immesso nel mercato e l'informazione dei consumatori sulla non conformità del bene alle disposizioni del presente codice. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;
d) ordinare o coordinare o, se ritenuto opportuno, organizzare con i produttori e con i distributori il ritiro del bene anche presso i compratori o i detentori e la sua distruzione con tecniche adeguate. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore».
7) Il produttore o, in sua mancanza, l'importatore di un bene di consumo è tenuto a garantire in favore dei compratori un adeguato servizio tecnico per i beni di consumo che fabbrica o importa, nonché la fornitura di pezzi di ricambio per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data di cessazione della produzione del bene.
8) Per i beni di consumo la fornitura delle parti di ricambio deve essere garantita per i seguenti periodi di tempo, decorrenti dalla data di cessazione della produzione del bene:
a) per le parti funzionali di prezzo superiore a 60,10 euro: sette anni;
b) per le parti funzionali di prezzo inferiore a 60,10 euro: cinque anni;
c) per le parti estetiche: due anni.
9) Le parti di ricambio e i componenti esauribili dei beni di consumo devono avere un costo adeguato e proporzionato al valore dei beni stessi.
32-bis. 1. Della Valle, Crippa, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.
Dopo il comma 159 aggiungere il seguente:
159-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2, sostituita dalla seguente: « b) alla sicurezza, alla composizione, alla qualità e alla durata dei prodotti e dei servizi;»,
2). Il comma 2 dell'articolo 5, è sostituito dal seguente:
«2. Sicurezza, composizione, qualità e durata dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi».
3) Al comma 1 dell'articolo 6, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f-bis) alla durata garantita e alla durata presumibile del prodotto»,
4) All'articolo 132 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «due anni dalla consegna del bene» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di piccole dimensioni ed entro il termine di dieci anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di grandi dimensioni»;
b) al comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «uh anno»;
c) al comma 4, le parole: «nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di cinque anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di piccole dimensioni e nel termine di dieci anni dalla data di consegna degli elettrodomestici e dei beni di grandi dimensioni».
32-bis. 2. Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.
Dopo il comma 159, aggiungere i seguenti:
159-bis. Il diritto agli indennizzi previsti dalla legge 26 gennaio 1980; n. 16, e successive modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985; n. 135, e successive modificazioni, e dalla legge 19 gennaio 1994, n. 98, e successive modificazioni, spetta ai cittadini, agli enti e alle società italiane che abbiano crediti che abbiano subito svalutazione o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico economica della Libia.
159-ter. L'indennizzo per le perdite di cui al comma precedente sarà liquidato, anche tramite riconoscimento di un equivalente credito d'imposta, in favore degli aventi diritto.
159-quater. A seguito della liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 159-bis e 159-ter, lo Stato subentra ex legge nella titolarità del credito vantato dagli aventi diritto.
159-quinquies. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura degli oneri di cui al comma 159-bis, con dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato.
159-sexies. Gli indennizzi di cui ai commi 159-bis, 159-ter, 159-quater e 159-quinquies integrano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985 n. 135, come modificati dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98.
159-septies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 159-bis a 159-sexies, pari a 40 milioni nel 2018 e 15 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32-bis. 6. Tidei.
Dopo il comma 159, inserire i seguenti:
159-bis. L'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capitali di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso a tutti i Paesi non appartenenti all'unione europea non ancora ricompresi nel Fondo stesso. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto di natura non regolamentare uniforma le modalità e le condizioni dell'intervento del Fondo.
159-ter. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: «fino al 40 per cento» sono sostituite dalle parole: «fino al 49 per cento» e sono soppresse le parole: «Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad un miliardo di lire e, comunque,».
159-quater. La Società italiana per le imprese all'estero – SIMEST S.p.A., istituita ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, può partecipare in società e imprese con soci esteri quando tale partecipazione sia funzionale ad attività di interesse nazionale per l'economia sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione dei processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché partecipare ad iniziative e progetti funzionali ad attività di interesse nazionale con riferimento all'attività produttiva o alla fornitura di beni o servizi delle imprese, anche cofinanziati o partecipati da istituzioni finanziarie europee o dalle istituzioni finanziarie multilaterali di cui lo Stato italiano è membro.
159-quinquies. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea» sono sostituite dalle seguenti: «internazionalizzazione» e dopo le parole: «aiuti di importanza minore (de minimis)», sono aggiunte le seguenti parole: «, dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 o comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.»
*32-bis. 8. Fitzgerald Nissoli, Preziosi.
Dopo il comma 159, inserire i seguenti:
159-bis. L'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capitali di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso a tutti i Paesi non appartenenti all'unione europea non ancora ricompresi nel Fondo stesso. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto di natura non regolamentare uniforma le modalità e le condizioni dell'intervento del Fondo.
159-ter. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: «fino al 40 per cento» sono sostituite dalle parole: «fino al 49 per cento» e sono soppresse le parole: «Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad un miliardo di lire e, comunque,».
159-quater. La Società italiana per le imprese all'estero – SIMEST S.p.A., istituita ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, può partecipare in società e imprese con soci esteri quando tale partecipazione sia funzionale ad attività di interesse nazionale per l'economia sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione dei processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché partecipare ad iniziative e progetti funzionali ad attività dì interesse nazionale con riferimento all'attività produttiva o alla fornitura di beni o servizi delle imprese, anche cofinanziati o partecipati da istituzioni finanziarie europee o dalle istituzioni finanziarie multilaterali di cui lo Stato italiano è membro.
159-quinquies. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea» sono sostituite dalle seguenti: «internazionalizzazione» e dopo le parole: «aiuti di importanza minore (de minimis)», sono aggiunte le seguenti parole: «, dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 o comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.»
*32-bis. 9. Gigli.
Dopo il comma 159, inserire i seguenti:
159-bis. L'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capitai di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso a tutti i Paesi extra-UE non ancora ricompresi nel Fondo stesso. Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto di natura non regolamentare uniforma le modalità e le condizioni dell'intervento del Fondo.
159-ter. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: «fino al 40 per cento» sono sostituite dalle parole: «fino al 49 per cento» e sono soppresse le parole: «Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad un miliardo di lire e, comunque,».
159-quater. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm., le parole: «promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea" sono sostituite dalle seguenti: «internazionalizzazione» e dopo le parole: «aiuti di importanza minore (de minimis)» sono aggiunte le seguenti parole: ", dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 o comunque in conformità con la normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato»
32-bis. 7. Ricciatti, Epifani, Simoni, Ferrara, Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla, Quaranta, Nicchi, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.
Dopo il comma 159 sono aggiunti i seguenti:
159-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 e per un periodo di quindici anni, una quota parte delle risorse di cui al comma 433 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232 è destinata al finanziamento delle misure a favore dei territori confinanti con Paesi stranieri del Verbano Cusio Ossola nella Regione Piemonte, assimilati ai territori extradoganali e costituiti in zona a fiscalità di vantaggio, ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013.
159-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico e d'intesa con la regione Piemonte si provvede alla delimitazione delle aree territoriali di cui al comma 1, alla definizione delle agevolazioni di carattere fiscale e creditizio, delle misure di carattere occupazionale rivolte alle microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI) operanti esclusivamente nelle aree territoriali delimitate, delle condizioni e delle modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali per l'apertura delle nuove attività produttive nelle aree territoriali delimitate, delle misure doganali, ivi compresa la repressione del contrabbando.
159-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 159-bis e 159-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: –40.000.000;
2018: –40.000.000;
2019: –40.000.000.
32-bis. 11. Falcone.
Dopo il comma 159 aggiungere i seguenti:
159-bis. Alla lettera a) del comma 4, dell'articolo 7, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il regime è altresì accessibile ai soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale».
159-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo le parole: «in cui avviene l'investimento e durature» sono inserite le seguenti: «e le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano».
*32-bis. 10. La VI Commissione.
Dopo il comma 159 aggiungere i seguenti:
159-bis. Alla lettera a) del comma 4, dell'articolo 7, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il regime è altresì accessibile ai soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale».
159-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo le parole: «in cui avviene l'investimento e durature» sono inserite le seguenti: «e le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16, commi 1-ter, l-quater e 1-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano».
*32-bis. 3. Bernardo.
Dopo 11 comma 159 inserire il seguente:
159-bis. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.128, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Il regime è altresì accessibile ai soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale.
32-bis. 4. Bernardo.
Dopo il comma 159 inserire il seguente:
159-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo le parole: «in cui avviene l'investimento e durature» sono inserite le seguenti: «e le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano".
32-bis. 5. Bernardo.
AREA TEMATICA N. 33.
(Personale a contratto degli uffici all'estero e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all'estero).
(ART. 1, commi 160-164)
Al comma 161 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero. Per tali enti il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000
33. 1. Di Battista, Grande, Marco Di Stefano, Scagliusi, Spadoni, Del Grosso, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Castelli.
Dopo il comma 163 aggiungere i seguenti:
163-bis. Al fine di tutelare le condizioni e garantire le professionalità del personale del settore ricerca dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni su Lavoro e le malattie professionali – INAIL, l'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 218 del 2016 si applica a tutto il personale della ricerca destinatario delle norme contrattuali e normative. Tale intervento è previsto nell'atto di indirizzo del Dipartimento della funzione pubblica indirizzato all'ARAN del 6 luglio 2017.
È stabilita altresì la conversione dei contratti in essere a tempo determinato del personale di cui al comma 1 in contratti a tempo indeterminato.
163-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 163-bis, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33. 2. Russo.
AREA TEMATICA N. 33-bis.
(Interventi per gli italiani all'estero).
(ART. 1, comma 165)
Sostituire il comma 165 con il seguente:
165. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
b) la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) è abrogata;
c) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, a favore dei Comitati degli italiani all'estero;
d) la spesa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2018, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto;
e) la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni;
f) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, ad integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
g) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 a favore delle Camere di commercio italiane all'estero.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –2.900.000;
2019: –2.000.000;
2020: –2.500.000.
*33-bis. 15. La III Commissione.
Sostituire il comma 165 con il seguente:
165. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
b) la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) è abrogata;
c) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, a favore dei Comitati degli italiani all'estero;
d) la spesa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2018, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto;
e) la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni;
f) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, ad integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
g) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 a favore delle Camere di commercio italiane all'estero.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –2.900.000;
2019: –2.000.000;
2020: –2.500.000.
*33-bis. 22. Fedi, Garavini, Gianni Farina, La Marca, Porta, Tacconi.
Al comma 165 apportare le seguenti modificazioni;
alla lettera a), sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 1,8 milioni e le parole: 1,5 milioni con le seguenti: 2,1 milioni.
Conseguentemente, sopprimere le lettere b), c), e), f).
33-bis. 1. Spadoni, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Grande, Del Grosso, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Castelli.
Al comma 165, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) la spesa di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per il finanziamento di lettorati di lingua italiana presso istituzioni universitarie estere, da conferire in via preferenziale a personale dotato di dottorato di ricerca.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –500.000;
2019: –500.000;
2020: –500.000.
*33-bis. 12. La III Commissione.
Al comma 165, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) la spesa di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per il finanziamento di lettorati di lingua italiana presso istituzioni universitarie estere, da conferire in via preferenziale a personale dotato di dottorato di ricerca.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –500.000;
2019: –500.000;
2020: –500.000.
*33-bis. 8. Nicoletti, Carrozza, Franco Cassano, Quartapelle Procopio.
Al comma 165, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) la spesa di 300.000 euro per incrementare il numero dei così detti «funzionari itineranti» inviati dai Consolati italiani sul proprio territorio di competenza ai fini della raccolta delle impronte digitali dei connazionali per il rilascio del passaporto.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: – 300.000;
2019: – 300.000;
2020: – 300.000.
33-bis. 11. Fitzgerald Nissoli.
Al comma 165, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) la spesa, a decorrere dall'anno 2018, di 500.000 euro a favore delle agenzie dì stampa e di 100.000 euro a favore dei giornali specializzati per gli italiani all'estero, che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni.
Conseguentemente, alla Tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018; – 200.000;
2019: – 200.000;
2020: – 200.000.
33-bis. 10. Fitzgerald Nissoli.
Al comma 165, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: soprattutto per favorire la promozione turistica.
33-bis. 3. Secco, Menorello, Catalano, Monchiero.
Al comma 165 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g-bis) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, ad integrazione delle misure in corso di applicazione, a sostegno della particolare condizione di emergenza riguardante gli italiani residenti in Venezuela, con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di disagio sociale.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2018: –1.500.000;
*33-bis. 14. La III Commissione.
Al comma 165 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g-bis) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, ad integrazione delle misure in corso di applicazione, a sostegno della particolare condizione di emergenza riguardante gli italiani residenti in Venezuela, con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di disagio sociale.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2018: –1.500.000;
*33-bis. 6. Porta, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, tacconi, Quartapelle Procopio.
Al comma 165, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g-bis) la spesa di euro 272.000 per il 2018, di euro 22.000 per il 2019 e di euro 22.000 per il 2020 per la ristrutturazione, manutenzione e guardiania del cimitero italiano di Hammangi nella città di Tripoli in Libia e della sola guardiania a decorrere dal 2019. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**33-bis. 13. La III Commissione.
Al comma 165, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g-bis) la spesa di euro 272.000 per il 2018, di euro 22.000 per il 2019 e di euro 22.000 per il 2020 per la ristrutturazione, manutenzione e guardiania del cimitero italiano di Hammangi nella città di Tripoli in Libia e della sola guardiania a decorrere dal 2019. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**33-bis. 7. Quartapelle Procopio.
Dopo il comma 165, inserire i seguenti:
165-bis. Al fine di dare attuazione all'accordo di Pace sottoscritto il 24 novembre 2016 tra il Governo della Repubblica di Colombia e le Forze Armate Rivoluzionarie Colombiane – Esercito del Popolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2018 2019 e 2020 per interventi di cooperazione finalizzati al compimento dell'accordo di Pace, in particolare finalizzate a:
a) reincorporazione socio-economica individuale e collettiva delle ex-guerrigliere e guerriglieri;
b) politiche pubbliche finalizzate a favorire l'equa partecipazione delle donne nella fase di implementazione dell'accordo come definito dalla risoluzione ONU n. 1325/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;
e) la capacitazione economica delle comunità contadine e gruppi etnici, nelle zone maggiormente colpite dal conflitto armato, come definito dall'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
d) politiche pubbliche destinate a superare gli effetti delle migrazioni forzate sia interne che esterne, causate dai conflitto armato.
165-ter. Gli interventi di cui al comma precedente dovranno essere concordati nell'ambito della Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo. Il piano economico dei progetti ammessi al finanziamento, nei termini individuati dalla Agenzia preposta, dovrà prevedere che, almeno il 75 per cento delle risorse previste siano direttamente assegnate ai partners colombiani operanti nelle comunità individuate e coinvolti direttamente nella progettazione.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.
33-bis. 4. Martelli, D'Ottavio, Piras, Scotto, Palazzotto, Airaudo, Andrea Maestri, Cimbro.
Dopo il comma 165, inserire i seguenti:
165-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 165, all'articolo 9-bis del decreto- legge del 28 marzo 2014 n. 47, come convertito dalla legge del 23 maggio 2014 n. 80, sono apportati le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. A partire dall'anno 2018, per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'Imposta Municipale Unica è dovuta in misura ridotta di due terzi, a condizione che l'immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso e che venga adibito ad abitazione per il soggiorno nel territorio dello Stato»;
b) il comma 2 è sostituito seguente:
«2. Sulle unità immobiliari di cui ai commi precedenti, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi».
165-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 165-bis pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 90 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 90 milioni di euro per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
33-bis. 9. Fitzgerald Nissoli.
Dopo il comma 165, inserire i seguenti:
165-bis. Al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
Art. 9-bis.
(Agenzie di stampa a diffusione nazionale).
1. Alle agenzie stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416 edite da oltre 5 anni da cooperative di giornalisti che entro l'anno 2018 adeguano il proprio statuto ai requisiti previsti dall'articolo 4 e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere a), b) c), d), e) e g) è concesso un contributo annuo pari ai 75 per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, nei limiti dell'articolo 8, comma 2, lettera a), comunque non superiore a 800.000 euro per ciascuna impresa.
2. Il beneficio di cui al precedente comma è riconosciuto agli aventi diritto nei limiti delle risorse annualmente disponibili e secondo l'ordine di priorità conseguente alla data della domanda.
3. Alle agenzie stampa a diffusione nazionale si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 4, 14 lettera d), 15 e 16.
165-ter. Per l'attuazione del comma 165-bis, è autorizzata la spesa fino a un milione di euro all'anno a decorrere dall'anno 2018 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33-bis. 16. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.
Dopo il comma 165 aggiungere i seguenti:
165-bis. La condizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e successive modificazioni e integrazioni, si intende soddisfatta anche da parte dei cittadini italiani rimpatriati che avevano stabilito, nei cinque periodi d'imposta precedenti il rimpatrio, la propria residenza secondaria nel Paese terzo secondo la normativa ivi vigente.
165-ter. La disposizione di cui al comma 165-bis si applica a tutte le fattispecie e controversie per le quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.
Conseguentemente, al comma 624, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2019.
33-bis. 18. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.
Dopo il comma 165, aggiungere i seguenti:
165-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 159 è sostituito dal seguente:
«159. Le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla date di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione del comma 150 per il quale vige la disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e successive modificazioni»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2018: – 10.000.000.
33-bis. 17. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.
Dopo il comma 165, inserire il seguente:
165-bis. I proventi derivanti dalla riscossione dei diritti per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di cui alla tabella dei diritti consolari allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono destinati interamente al miglioramento dei servizi consolari tramite distribuzione proporzionale ai consolati stessi in proporzione al numero di italiani residenti all'estero in ogni circoscrizione consolare.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 51.000.000
33-bis. 20. Merlo, Borghese.
Dopo il comma 165, inserire il seguente:
165-bis. A sostegno della particolare condizione di emergenza riguardante gli italiani residenti in Venezuela, con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di disagio sociale, è stanziato 1,5 milioni di euro ad integrazione delle misure in corso di applicazione.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.500.000.
33-bis. 21. Porta, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Tacconi.
Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
165-bis. Le liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di 0,04 euro, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.
Conseguentemente, al comma 625, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
33-bis. 2. Gianni Farina.
Dopo il comma 165, inserire il seguente:
165-bis. Alla tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sezione I, l'articolo 7-bis è soppresso.
Conseguentemente, al comma 632, sostituire le parole: 940 milioni di euro, 1.940 milioni di euro e 2.500 milioni di euro rispettivamente con le seguenti: 890 milioni di euro e 1.860 milioni di euro.
33-bis. 19. Merlo, Borghese.
Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
165-ter. Agli enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 – Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico, che nel 2017 hanno ricevuto contributi inferiori ai 100.000 euro, sono incrementati per il 2018 i contributi per una importo pari al doppio dell'esercizio precedente a valere sul Fondo di cui al comma 624.
33-bis. 5. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
AREA TEMATICA N. 34.
(Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose).
(ART. 1, commi 166-167)
Al comma 166 sostituire le parole: la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche con le seguenti: il recupero delle legalità, efficienza, trasparenza, efficacia e buona amministrazione.
34. 13. Capodicasa, Albini, Melilla, Cimbro.
Al comma 166, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 11 milioni.
34. 10. Nuti.
Al comma 166, secondo periodo, dopo le parole: 15.000 abitanti aggiungere le seguenti: nonché agli enti con territorio ad alto indice di delittuosità o già sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso o similari..
34. 8. Capodicasa, Melilla, Albini, Cimbro.
Dopo il comma 166 inserire i seguenti:
166-bis. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 il finanziamento di cui al comma 240, lettera d) è rifinanziato nella misura di 30 milioni a decorrere dal 2018.
166-ter. Agli oneri di cui al comma 166-bis, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.
34. 6. Cominardi, Dall'Osso, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Tripiedi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 167 aggiungere i seguenti:
167-bis. Ai fine di implementare investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia il fondo di cui al comma 632 è incrementato di 500 milioni di euro a decorrere dal 2018.
167-ter. Agli oneri di cui al comma 167-bis, pari a 500 milioni a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dei commi da 167-quater a 167-septies.
167-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 91 per cento del loro ammontare;
b) al comma 5-bis le parole: «98 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento».
167-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 91 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento».
167-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 167-quater a 167-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
167-septies. Le modifiche introdotte dai commi 167-quater a 167-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017,.
Conseguentemente al comma 41, sopprimere la lettera b).
34. 1. Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 167 aggiungere il seguente:
167-bis. All'articolo 145-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2673 e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
4-bis. Per l'esercizio finanziario in cui è stato decretato lo scioglimento e per quello successivo, in deroga alla legislazione vigente, l'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143 non è sottoposto ai vincoli del pareggio di bilancio di cui ai commi 710 e seguenti, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,61 deroga alla legislazione vigente, non sono inoltre applicate eventuali sanzioni qualora lo stesso ente non abbia rispettato, per V esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato decretato lo scioglimento, i vincoli del pareggio di bilancio di cui ai commi 710 e seguenti, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4-ter. La commissione straordinaria, di concerto con il comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 144, al fine di ripristinare i servizi essenziali e il buon funzionamento dell'amministrazione dell'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143, può chiedere un finanziamento alla società Cassa depositi e prestiti Spa. L'importo di tale finanziamento deve essere determinato in base a un conto preventivo dei costi che si prevedono di sostenere ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le caratteristiche, le modalità di richiesta, di erogazione e di restituzione di tali finanziamenti, 4-quater. Gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per la durata di cinque anni dal termine della gestione straordinaria di cui al medesimo articolo 143, per le procedure relative agli appalti di opere, lavori, forniture o servizi, compresi i bandi di gara e le procedure negoziali per l'acquisizione di beni e servizi, anche sotto forma di trattativa privata si avvalgono della centrale di committenza della regione di appartenenza, ove costituita ai sensi dell'articolo 1, Comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero di Consip Spa.
4-quinquies. I contratti conclusi dagli enti locali in violazione degli obblighi di cui al comma 4-quater sono nulli.
4-sexies. Il comitato di sostegno e monitoraggio verifica di cui all'articolo 144, per i cinque anni successivi alla conclusione della gestione straordinaria, il buon andamento e l'imparzialità degli enti locali, in particolare per quanto riguarda il buon funzionamento dei servizi e la correttezza delle procedure per l'assegnazione di incarichi, servizi, appalti e altri compiti.
34. 11. Nuti.
Dopo il comma 167 aggiungere il seguente:
167-bis. All'articolo 145-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
4-bis. La commissione straordinaria, di concerto con il comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'articolo 144, al fine di ripristinare i servizi essenziali e il buon funzionamento dell'amministrazione dell'ente locale sciolto ai sensi dell'articolo 143, può chiedere un finanziamento alla società Cassa depositi e prestiti Spa. L'importo di tale finanziamento deve essere determinato in base a un conto preventivo dei costi che si prevedono di sostenere ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le caratteristiche, le modalità di richiesta, di erogazione e di restituzione di tali finanziamenti.
4-ter. Gli enti locali sciolti ai sensi dell'articolo 143, per la durata di cinque anni dal termine della gestione straordinaria di cui al medesimo articolo 143, per le procedure relative agli appalti di opere, lavori, forniture o servizi, compresi i bandi di gara e le procedure negoziali per l'acquisizione di beni e servizi, anche sotto forma di trattativa privata, si avvalgono della centrale di committenza della regione di appartenenza ove costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, il, 296, ovvero di Consip Spa.
4-quater. I contratti conclusi dagli enti locali in violazione degli obblighi di cui al comma 4-quater sono nulli.
4-quinquies. Il comitato di sostegno e monitoraggio verifica di cui all'articolo 144, per i cinque anni successivi alla conclusione della gestione straordinaria, il buon andamento e l'imparzialità degli enti locali, in particolare per quanto riguarda il buon funzionamento dei servizi e la correttezza delle procedure per l'assegnazione di incarichi, servizi, appalti e altri compiti.
34. 12. Nuti.
Dopo il comma 167, aggiungere i seguenti:
167-bis. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio ad esclusione di quelle adibite a finizioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
167-ter. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.
167-quater. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 167-bis e 167-ter è collocato in mobilità.
167-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.
34. 4. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 167, aggiungere i seguenti:
167-bis. Al fine di sostenere i progetti degli enti locali volti ad applicare rette differenziate e graduali in base al reddito, fino alla piena gratuità del servizio, per la presa in carico delle persone anziane nelle strutture di assistenza pubblica o in regime di convenzione, nello stato di previsione del Ministero degli interni è istituto un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti che siano dotate di strutture pubbliche per l'assistenza delle persone anziane. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, stanziate ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.
167-ter. La dotazione del fondo di cui al comma precedente è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
167-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 167-bis e 167-ter pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
34. 2. Borghesi, Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 167, aggiungere i seguenti:
167-bis. All'articolo 1, comma 462-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e degli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
167-ter. Nei programmi dell'Agenzia per l'Italia Digitale, del Formez PA e delle altre agenzie pubbliche aventi finalità di gestione dei servizi pubblici e di supporto alle attività amministrative e allo sviluppo locale va attribuita priorità agli interventi e alle azioni degli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26.
34. 9. Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 167, inserire il seguenti:
167-bis. All'articolo 1, comma 6-sexies, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo le parole: «vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura sono aggiunte le seguenti: nonché dei reati di matrice terroristica interna.
34. 7. Menorello, Secco.
Dopo il comma 167, aggiungere il seguenti:
167-bis. Al fine di garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo gli organi di vertice e i dirigenti titolari di incarichi delle amministrazioni degli enti locali possono essere revocati nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario.
34. 5. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 167, aggiungere il seguenti:
167-bis. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.
34. 3. Caparini, Guidesi, Saltamartini.
AREA TEMATICA N. 34-bis.
(Misure in favore degli orfani per crimini domestici e femminicidio).
(ART. 1, commi 168-170)
Al comma 168 premettere il seguente:
0.168. Ai familiari delle vittime civili italiane dell'attentato avvenuto a Dacca in data 1o luglio 2016, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206. Per il conferimento del benefici gli interessati devono presentare, nel termine di decadenza di due anni successivi alla data dell'evento, apposita domanda al Prefetto della provincia di residenza, ovvero alla competente Autorità diplomatico-consolare, per la successiva trasmissione al Ministero dell'interno. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000.
34-bis. 4. D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli.
Al comma 168 sostituire le parole: è incrementata di ulteriori 2,5 milioni con le seguenti: è incrementata di ulteriori 5 milioni.
Conseguentemente:
dopo il comma 175 aggiungere il seguente:
«175-bis. All'articolo 609-septies, secondo comma, del codice penale le parole: «6 mesi» sono sostituite con le seguenti: «24 mesi».».
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: –2.500.000;
2019: –2.500.000;
2020: –2.500.000.
34-bis. 28. Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 168, aggiungere i seguenti:
168-bis. È istituto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il sostegno ai bambini e agli adolescenti impegnati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo. La dotazione del Fondo pari a 1,5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 è finalizzata all'adozione delle misure di cui al comma 2-bis dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.
168-ter. All'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
a) la presenza di un locale idoneo, posto a disposizione dei genitori o del tutore e atto a garantire il soddisfacimento delle principali esigenze fisiologiche del minore, con la presenza in loco di un pediatra chiamato a supervisionare il trattamento dei minori;
b) l'accertamento della preventiva idoneità dell'ambiente di svolgimento dello spettacolo da parte di uno specialista in pediatria o puericultura o neonatologia;
c) la mancata esposizione diretta del minore a fonti di luce viva o a radiazioni calorifere e all'accertamento che le condizioni di lavoro non comportino l'esposizione a sbalzi termici;
d) la mancata esposizione del minore a fonti di rumore particolarmente intense e che eccedano i 60dBA;
e) la presenza di una psicologa infantile sul luogo di lavoro, al fine di garantire un supporto costante ai minori;
f) per i minori fino a 3 anni:
1) l'impegno lavorativo non può in alcun caso superare le due ore giornaliere e le sei settimanali e deve avvenire in presenza del genitore o dei tutore ovvero di perdona da questi espressamente delegata;
2) il minore non può essere sottoposto a truccatura.
g) per i minori da tre a sei anni:
1) l'impegno lavorativo non può in alcun caso superare le tre ore giornaliere e le nove ore settimanali e deve avvenire in presenza del genitore o del tutore ovvero di persona da questi espressamente delegata;
2) il minore non può essere sottoposto a truccatura.
h) per i minori da sei a undici anni:
1) la somma delle ore impiegate per la frequenza scolastica e di quelle lavorative non può essere superiore a cinque ore giornaliere e trenta ore settimanali, fermo restando che il minore non può compiere più di otto giorni di assenza per motivi lavorativi nel corso dell'anno scolastico;
2) per la truccatura non possono essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti; i trucchi utilizzati e i prodotti usati per i capelli devono essere stati preventivamente testati e considerati idonei per i minori. La prestazione lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore ovvero da persona da questi espressamente delegata.
i) per i minori da dodici a quindici anni:
1) la somma delle ore impiegate per la frequenza scolastica e di quelle lavorative non può essere superiore a sette ore giornaliere e trentacinque ore settimanali, fermo restando che il minore non può compiere più di otto giorni di assenza per motivi lavorativi nel corso dell'anno scolastico;
2) per la truccatura non possono essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti. La prestazione lavorativa deve avvenire in presenza del genitore o del tutore ovvero da persona da questi espressamente delegata.
l) per i minori da quindici a diciotto anni:
1) la somma delle ore impiegate per la frequenza scolastica e di quelle lavorative non può essere superiore a otto ore giornaliere e quaranta ore settimanali, fermo restando che il minore non può compiere più di otto giorni di assenza per motivi lavorativi nel corso dell'anno scolastico;
2) per la truccatura non possono essere usate sostanze nocive o comunque note quali potenziali allergizzanti.
168-quater. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 17 dopo le parole: «dall'articolo 15,» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto di quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 4,»;
b) al comma primo dell'articolo 20 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-bis,»;
c) all'articolo 26:
1) al comma 1, dopo le parole: «articoli 4, comma 1» sono inserite le seguenti; «e comma 2-bis»;
2) al comma 4, dopo le parole: «articolo 4, comma 2» sono inserite le seguenti: «e 2-bis».
168-quinquies. I messaggi pubblicitari e le campagne pubblicitarie diffusi con qualsiasi mezzo al fine di promuovere la moda bimbo o l'abbigliamento per minori, devono essere rispettosi dell'età dei bambini cui gli stessi e le stesse sono rivolte, al fine di evitare la «ipersessualizzazione» tanto delle minori e dei minori utilizzati nei messaggi pubblicitari e nelle campagne pubblicitarie, quanto delle minori e dei minori cui lo spot stesso è rivolto.
168-sexies. Il dipartimento delle Pari opportunità ha il compito di monitorare gli spot pubblicitari per quanto specificato dal comma 168-quinquies.
168-septies. Il mancato rispetto delle disposizioni stabilite dal comma 168-quinquies comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
168-octies. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, l'Osservatorio per la tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti nella moda e nello spettacolo, con il compito di acquisire e monitorare t dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni interessate, per la prevenzione del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità, da emanare entro novanta giorni dall'approvazione della legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 750.000 euro per il triennio 2018-2020.
168-novies. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 168-octies, la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri dell'istruzione, Università e Ricerca, della Salute, Iella Giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori.
168-decies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi dal 168-bis al 168-novies, pari a 5,75 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 624 della presente legge.
34-bis. 25. Nuti.
Dopo il comma 168, inserire i seguenti:
168-bis. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è incrementato di ulteriori 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
168-ter. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, al fine di garantire efficienza ed economicità, istituiscono direttamente, in convenzione o tramite associazione, i servizi pubblici per l'adozione internazionale di cui all'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, hanno la facoltà di operare, informando la Commissione per le Adozioni internazionali, in tutti i Paesi che hanno ratificato o sottoscritto la Convenzione de L'Aja.
168-quater. La Commissione per le Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale, tramite convenzione, utilizzando le risorse del Fondo per le adozioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dei servizi pubblici per l'adozione internazionale di cui all'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, per ogni adempimento procedurale in cui ritenga necessario l'intervento del servizio pubblico.
168-quinquies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 168-bis e 168-quater, pari a 2.000.000 euro per l'anno 2018, a 2.000.000 euro per l'anno 2019 e a 2.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34-bis. 2. Rossomando, Quartapelle Procopio, Zampa, Carnevali.
Dopo il comma 168, inserire il seguente:
168-bis. In materia di trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie, è disposta la seguente proroga di termini:
a) All'articolo 16, comma 3 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».
34-bis. 20. Galati, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 169, aggiungere i seguenti:
169-bis. Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente: «143-quater. Ai nuovi nati e agli adottati, sono trasmessi, nell'ordine, il primo cognome del padre e il primo cognome della madre».
169-ter. La disposizione di cui al comma 169-bis ha effetto a partire da 100 giorni dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento.
169-quater. È finanziata con 250 mila euro una campagna di Pubblicità progresso, anche sulla stampa, per divulgare la possibilità di attribuire anche il cognome materno ai nuovi nati e agli adottati a seguito della dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 286/2016 della Corte costituzionale della norma desumibile dagli articoli 237, 262 e 299 del codice civile; 72, comma 1 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento, dello stato civile); e 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) e che, a partire da 100 giorni dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento ai nuovi nati e agli adottati sono trasmessi, nell'ordine, il primo cognome del padre e il primo cognome della madre.
169-quinquies. Con Regolamento da approvare entro lo stesso predetto termine di 100 giorni di cui al comma 169-ter, saranno emanate le disposizioni necessarie per rispettare l'eventuale difforme libera scelta dei genitori, a ulteriore modifica del Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. (1200076), modificato con decreto 13 marzo 2012, n. 54.
169-sexies. All'onere del comma 169-quinquies si provvede tramite l'incremento di 250 mila euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 del Fondo relativo ai diritti e alle pari opportunità.
34-bis. 6. Galgano, Catalano, Menorello, Mucci, Molea, Bueno.
Dopo il comma 169, inserire i seguenti:
169-bis. All'articolo 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'indennizzo è elargito in favore delle vittime, ovvero degli aventi diritto, per la rifusione delle spese mediche, assistenziali e legali per gli onorari di costituzione di parte civile, nonché per il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato.».
169-ter, Per le finalità di cui al comma 169-bis la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: –10,000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
34-bis. 3. Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 169, aggiungere il seguente;
169-bis. Al fine di incrementare le attività di assistenza e sostegno alle donne vittima di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, le risorse a favore dei servizi territoriali, delle case rifugio, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'articolo 5 e 5-bis, del suddetto decreto, sono incrementate di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.
Conseguentemente:
al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 con le seguenti: 7.585.300.
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –30.000.000;
2019: –40.000.000;
2020: –40.000.000.
34-bis. 12. Nicchi, Murer, Melilla, Albini, Roberta Agostini, Capodicasa, Fossati, Duranti, Cimbro.
Dopo il comma 170, inserire i seguenti:
170-bis. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Gli interventi del fondo di garanzia di cui al comma 1-bis possono essere assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai relativi eventuali oneri si provvede a valere sul fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009»;
b) all'articolo 12:
1) al comma 2, le parole: «tenuto conto della relazione di cui al comma 4» sono soppresse;
2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: «in allegato allo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo» sono soppresse;
c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4» sono soppresse;
d) all'articolo 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al rendiconto generale dello Stato è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4, per la parte relativa agli stanziamenti dei Ministeri»;
e) all'articolo 21, comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «dal direttore dell'Agenzia» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cui agli articoli 8 e 27, dal direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «all'ordine del giorno e» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto al primo periodo,».
f) all'articolo 26, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per il 30 per cento dell'importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi all'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia è svincolata in seguito ad approvazione della rendicontazione finale dell'iniziativa.»;
g) all'articolo 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8 può essere destinata a:
a) concedere finanziamenti in qualsiasi forma, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
b) concedere finanziamenti in qualsiasi forma ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino, secondo modalità identificate dal CIGS, imprese miste in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi;
c) costituire un fondo di garanzia per finanziamenti in qualsiasi forma a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti».
170-ter. All'articolo 18, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, la lettera e) è soppressa.
170-quater. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui 2 milioni, sempre a decorrere dall'anno 2018, per maggiori spese di funzionamento.».
*34-bis. 21. La III Commissione.
Dopo il comma 170, inserire i seguenti:
170-bis. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Gli interventi del fondo di garanzia di cui al comma 1-bis possono essere assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai relativi eventuali oneri si provvede a valere sul fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009»;
b) all'articolo 12:
1) al comma 2, le parole: «tenuto conto della relazione di cui al comma 4» sono soppresse;
2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: «in allegato allo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo» sono soppresse;
c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4» sono soppresse;
d) all'articolo 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al rendiconto generale dello Stato è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4, per la parte relativa agli stanziamenti dei Ministeri»;
e) all'articolo 21, comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «dal direttore dell'Agenzia» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cui agli articoli 8 e 27, dal direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «all'ordine del giorno e» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto al primo periodo,».
f) all'articolo 26, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per il 30 per cento dell'importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi all'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia è svincolata in seguito ad approvazione della rendicontazione finale dell'iniziativa.»;
g) all'articolo 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8 può essere destinata a:
a) concedere finanziamenti in qualsiasi forma, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
b) concedere finanziamenti in qualsiasi forma ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino, secondo modalità identificate dal CIGS, imprese miste in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi;
c) costituire un fondo di garanzia per finanziamenti in qualsiasi forma a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti».
170-ter. All'articolo 18, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, la lettera e) è soppressa.
170-quater. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui 2 milioni, sempre a decorrere dall'anno 2018, per maggiori spese di funzionamento.».
*34-bis. 15. Quartapelle Procopio, Stella Bianchi.
Dopo il comma 170, inserire il seguente:
170-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 144, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il decreto di cui al primo comma individua le residenze in aree di crisi nelle quali i termini di cui all'articolo 181, comma 1, sono dimezzati»;
b) all'articolo 171, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Qualora dipendenti in servizio all'estero condividano, a qualsiasi titolo, l'abitazione, l'indennità di servizio all'estero è ridotta per ciascuno di essi nella misura del 10 per cento»;
c) all'articolo 173, comma 4, le parole: «al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 18 per cento»;
d) all'articolo 175, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'indennità di sistemazione spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che condivide, a qualsiasi titolo, l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall'assunzione in servizio nella sede estera»;
e) all'articolo 176, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'indennità di rientro spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che ha condiviso, a qualsiasi titolo, l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno precedente al rientro in Italia»;
f) all'articolo 199:
1) al comma 1, le parole da: «un contributo fisso onnicomprensivo» fino a: «richiamato in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. La maggiorazione di cui al presente articolo non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di Missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1 del presente articolo»;
3) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se dipendenti condividono, a qualsiasi titolo, l'abitazione durante il servizio estero, e sempre che il divario fra le date di assunzione sia inferiore a centoottanta giorni, la maggiorazione di cui al comma 1 spetta al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del 20 per cento».
**34-bis. 22. La III Commissione.
Dopo il comma 170, inserire il seguente:
170-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 144, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il decreto di cui al primo comma individua le residenze in aree di crisi nelle quali i termini di cui all'articolo 181, comma 1, sono dimezzati»;
b) all'articolo 171, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Qualora dipendenti in servizio all'estero condividano, a qualsiasi titolo, l'abitazione, l'indennità di servizio all'estero è ridotta per ciascuno di essi nella misura del 10 per cento»;
c) all'articolo 173, comma 4, le parole: «al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 18 per cento»;
d) all'articolo 175, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'indennità di sistemazione spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che condivide, a qualsiasi titolo, l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall'assunzione in servizio nella sede estera»;
e) all'articolo 176, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'indennità di rientro spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che ha condiviso, a qualsiasi titolo, l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno precedente al rientro in Italia»;
f) all'articolo 199:
1) al comma 1, le parole da: «un contributo fisso onnicomprensivo» fino a: «richiamato in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. La maggiorazione di cui al presente articolo non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di Missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1 del presente articolo»;
3) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se dipendenti condividono, a qualsiasi titolo, l'abitazione durante il servizio estero, e sempre che il divario fra le date di assunzione sia inferiore a centoottanta giorni, la maggiorazione di cui al comma 1 spetta al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del 20 per cento».
** 34-bis. 17. Quartapelle Procopio.
Dopo il comma 170, aggiungere i seguenti:
170-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo di solidarietà per i familiari delle persone della cui scomparsa non sia accertata la volontarietà. Il Fondo è destinato al sostegno economico delle famiglie che hanno subito la scomparsa involontaria di un loro congiunto di primo grado e che hanno dovuto sostenere spese per favorire lo sviluppo delle relative indagini.
170-ter. Il Fondo è alimentato da un contributo dello Stato pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2018 e per i successivi anni 2019 e 2020. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al Fondo stesso per l'anno successivo. Le domande per accedere al Fondo, corredate da una relazione che documenta le spese effettivamente sostenute dalle famiglie, con le relative ricevute, sono inviate al competente ufficio del Ministero dell'interno. Sono ammesse a rimborso le spese sostenute sia nella fase delle indagini sia, eventualmente, nella fase processuale. Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinati i termini e le modalità per l'invio delle domande di cui al comma medesimo nonché le modalità di gestione del Fondo.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire rispettivamente le parole: 17.585.300, 53.868.200 e 135.812.100 con le seguenti: 12.585.300, 48.868.2002 e 130.812.100.
34-bis. 26. Nastri.
Dopo il comma 170, inserire i seguenti:
170-bis. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2018,10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2019, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Fondo per l'assistenza psicologica alle vittime di violenza di genere, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, stalking e maltrattamenti, al fine di garantire loro assistenza psicologica in ogni stato e grado del procedimento, sin dal primo contatto con l'autorità procedente.
170-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 170-bis pari a 10.000,000 euro per l'anno 2018, a 10.000.000 euro per l'anno 2019 e a 10.000.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34-bis. 14. Giuliani, Ferranti, Verini, Fabbri.
Dopo il comma 170, inserire il seguente:
170-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole: «nel triennio 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2016/2019»;
b) al comma 6, le parole: «e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 6.205.577 per l'anno 2018, di euro 6.488.245 per l'anno 2019 e di euro 8.147.805 a decorrere dall'anno 2020».
Conseguentemente, al comma 624, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 17.585.300 per l'anno 2018, di euro 53.585.532 per l'anno 2019, di euro 133.869.872 per l'anno 2020, di euro 178.066.272 per l'anno 2021, di euro 167.362.072 per l'anno 2022, di euro 121.858.472 per l'anno 2023, di euro 106.654.172 per l'anno 2024, di euro 137.449.872 per l'anno 2025, di euro 147.445.672 per l'anno 2026, di euro 139.141.372 per l'anno 2027, di euro 139.141.372 per l'anno 2028, di euro 142.441.372 a decorrere dall'anno 2029.
* 34-bis. 23. La III Commissione.
Dopo il comma 170, inserire il seguente:
170-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole: «nel triennio 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2016/2019»;
b) al comma 6, le parole: «e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 6.205.577 per l'anno 2018, di euro 6.488.245 per l'anno 2019 e di euro 8.147.805 a decorrere dall'anno 2020».
Conseguentemente, al comma 624, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 17.585.300 per l'anno 2018, di euro 53.585.532 per l'anno 2019, di euro 133.869.872 per l'anno 2020, di euro 178.066.272 per l'anno 2021, di euro 167.362.072 per l'anno 2022, di euro 121.858.472 per l'anno 2023, di euro 106.654.172 per l'anno 2024, di euro 137.449.872 per l'anno 2025, di euro 147.445.672 per l'anno 2026, di euro 139.141.372 per l'anno 2027, di euro 139.141.372 per l'anno 2028, di euro 142.441.372 a decorrere dall'anno 2029.
* 34-bis. 18. Quartapelle Procopio.
Dopo il comma 170 aggiungere il seguente:
«170-bis. Ai fini della realizzazione di progetti di inserimento o reinserimento lavorativo e di riqualificazione professionale di donne vittime di violenza di genere, degli autori di reati di violenza di genere e degli orfani di donne vittime di femminicidio con età compresa tra i 16 e i 29 anni può essere concesso un contributo straordinario fino a 1 milione di euro per l'anno 2018 a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti da parte degli enti promotori dei progetti.».
34-bis. 13. Taglialatela.
Dopo il comma 170, aggiungere il seguente:
170-bis. È autorizzata, in favore del Ministero della difesa, la spesa di 600.000 euro per l'anno 2018 per le operazioni di messa in sicurezza, trasporto e installazione presso l'Università degli studi di Milano del relitto del naufragio avvenuto il 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia.
Conseguentemente, al comma 624, primo periodo, sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 16.985.300 euro.
* 34-bis. 27. La IV Commissione.
Dopo il comma 170, aggiungere il seguente:
170-bis. È autorizzata, in favore del Ministero della difesa, la spesa di 600.000 euro per l'anno 2018 per le operazioni di messa in sicurezza, trasporto e installazione presso l'Università degli studi di Milano del relitto del naufragio avvenuto il 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia.
Conseguentemente, al comma 624, primo periodo, sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 16.985.300 euro.
* 34-bis. 11. Moscatt, Quartapelle Procopio.
Dopo il comma 170, aggiungere il seguente;
169-bis. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittima di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati, a favore del piano antiviolenza, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'articolo 5 e 5-bis, del suddetto decreto, 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
34-bis. 5. Galgano, Mucci, Menorello, Bueno, Catalano, Molea.
Dopo il comma 170, inserire il seguente:
170-bis. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata ad assumere fino a 10 unità di livello dirigenziale non generale, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.427.390 a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
* 34-bis. 24. La III Commissione.
Dopo il comma 170, inserire il seguente:
170-bis. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata ad assumere fino a 10 unità di livello dirigenziale non generale, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.427.390 a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
* 34-bis. 8. Patriarca, Miotto.
Dopo il comma 170, inserire il seguente:
170-bis. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata ad assumere fino a 10 unità di livello dirigenziale non generale, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.427.390 a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
* 34-bis. 29. Beni, Miotto.
Dopo il comma 170, inserire il seguente:
170-bis. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata ad assumere fino a 10 unità di livello dirigenziale non generale, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.427.390 a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
* 34-bis. 9. Tancredi.
Dopo il comma 170, inserire il seguente:
170-bis. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata ad assumere fino a 10 unità di livello dirigenziale non generale, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.427.390 a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
* 34-bis. 16. Quartapelle Procopio, Locatelli, Stella Bianchi.
Dopo il comma 170, inserire il seguente:
170-bis. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata ad assumere fino a 10 unità di livello dirigenziale non generale, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.427.390 a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
* 34-bis. 19. Marazziti, Santerini.
Dopo il comma 170, inserire il seguente:
170-bis. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata.
34-bis. 1. Molteni, Guidesi, Saltamartini.
AREA TEMATICA N. 36.
(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
(ART. 1, commi 171-177)
Al comma 171, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) 500 unità per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato, 100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza, 100 nel Corpo di polizia penitenziaria, e 200 nel Corpo dei vigili del fuoco.
Conseguentemente:
sostituire il comma 176 con i seguenti:
176. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, con una dotazione di 3.229.096 euro per l'anno 2018, 22.104.000 euro per l'anno 2019, 56.560.955 euro per l'anno 2020, 136.337.530 euro per l'anno 2021, 222.089.528 euro per l'anno 2022, 297.055.334 euro per l'anno 2023, 306.629.231 euro per l'anno 2024, 308.217.895 euro per l'anno 2025, 310.957.770 euro per l'anno 2026, 313.761.018 euro per l'anno 2027, 315.854,488 euro per l'anno 2028, 315.990.559 euro per l'anno 2029, 316.305.555 a regime.
176-bis. Limitatamente a quanto attiene alle facoltà assunzionali di cui alla lettera a), del comma 1, relative al Corpo dei vigili del fuoco oltre alle prime 50 unità, esse sono finanziate facendo ricorso al fondo di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
36. 6. Cozzolino, Cecconi, Dadone, Toninelli, D'Ambrosio, Dieni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
Al comma 171, alla lettera a), sostituire le parole: 350 unità per l'anno 2018 con le seguenti: 400 unità per l'anno 2018, e le parole: 50 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le seguenti: 100 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Conseguentemente dopo il comma 174, aggiungere il seguente: 174-bis. Sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sostituire il comma 176 con il seguente: 176. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2018, di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 100.622.455 euro per l'anno 2020, di 180.399.030 euro per l'anno 2021, di 266.151.028 euro per l'anno 2022, di 341.118.527 euro per l'anno 2023, di 350.599.231 euro per l'anno 2024, di 351.977.895 euro per l'anno 2025, di 354.717.770 euro per l'anno 2026, di 357.461.018 euro per l'anno 2027, di 359.524.488 euro per l'anno 2028, di 359.540.559 euro per l'anno 2029 e di 359.855.555 euro a regime.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 2.000.000;
2019: – 15.000.000;
2020: – 50.000.000.
36. 17. D'Uva, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Al comma 171 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) Per il reclutamento di Carabinieri effettivi si utilizza in via prioritaria la graduatoria del concorso per l'arruolamento di 1552 Carabinieri effettivi pubblicata nell'anno 2010 vigente alla data di approvazione della presente legge. La validità della predetta graduatoria è prorogata al 31 dicembre 2018.
36. 68. Rizzetto.
Dopo il comma 171, inserire i seguenti:
171-bis. Al fine di assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento delle graduatorie vigenti.
171-ter. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma si applica quanto previsto dal comma 174 del presente articolo con decorrenza 1o ottobre 2018. In caso di incapienza delle graduatorie vigenti, le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.
171-quater. Gli oneri derivanti dal comma 171-ter sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 2.945.854;
2019: – 12.124.370;
2020: – 12.124.370.
*36. 61. La I Commissione.
Dopo il comma 171, inserire i seguenti:
171-bis. Al fine di assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento delle graduatorie vigenti.
171-ter. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma si applica quanto previsto dal comma 174 del presente articolo con decorrenza 1o ottobre 2018. In caso di incapienza delle graduatorie vigenti, le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.
171-quater. Gli oneri derivanti dal comma 171-ter sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 2.945.854;
2019: – 12.124.370;
2020: – 12.124.370.
*36. 5. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.
Dopo il comma 171 inserire il seguente:
171-bis. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata, l'assunzione nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 300 unità, entro maggio 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere effettuate in data non anteriore al 1o ottobre 2018.
171-ter. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 500 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, con decorrenza 1o ottobre 2018, in caso di incapienza della predetta graduatoria le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 4.988.076 per l'anno 2018 e di euro 19.952.305 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa generati dal precedente comma 1 del presente articolo; a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» per un massimo di euro 15.052.678. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma 2, pari ad euro 4.899.627 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
171-quater. Nel biennio 2018-2019, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica.
171-quinquies. Per il rafforzamento delle attività connesse alla prevenzione incendi e alla lotta agli incendi boschivi, nonché per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 200 unità, con decorrenza non anteriore al 1o dicembre 2018, a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, attingendo dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere utilizzate in data non anteriore al 15 dicembre 2019. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione e determinati nel limite massimo complessivo pari di euro 665.076,83 per l'anno 2018 e di euro 7.980.922 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
36. 39. Crivellari, Albanella, Iacono, Cardinale, Moscatt, Terrosi, Ventricelli, Giacobbe, Incerti, Lodolini, Patrizia Maestri, Giuditta Pini, Cani, Capone, Garofalo, Impegno, Paola Bragantini, D'Ottavio, Minnucci, Michele Bordo, Piazzoni.
Dopo il comma 171, inserire i seguenti:
171-bis. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata, l'assunzione nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 500 unità, entro maggio 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 30 del 18 novembre 2008; a tal fine il termine della validità della predetta graduatoria è prorogato al 31 dicembre 2018. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di curai presente comma, possono essere effettuate in data non anteriore al 1o ottobre 2018.
171-ter. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 500 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, con decorrenza 1o ottobre 2018, in caso di incapienza della predetta graduatoria le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 4.988.076 per l'anno 2018 e di euro 19.952.305 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa generati dal precedente comma 1 del presente articolo; a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» per un massimo di euro 15.052.678. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma 2, pari ad euro 4.899.627 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
171-quater. Nel biennio 2018-2019, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica.
36. 40. Iacono, Albanella, Cardinale, Moscatt, Terrosi, Ventricelli, Giacobbe, Incerti, Lodolini, Patrizia Maestri, Giuditta Pini, Cani, Capone, Garofalo, Impegno, Crivellari, Paola Bragantini, D'Ottavio, Minnucci, Michele Bordo.
Dopo il comma 171, inserire i seguenti:
171-bis. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 500 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, con decorrenza 1o ottobre 2018, in caso di incapienze della predetta graduatoria le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 4.988.076 per l'anno 2018 e di euro 19.952.305 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione «Soccorso civile»; a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» per un massimo di euro 15.052.678. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari ad euro 4.899.627 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
171-ter. Nel biennio 2018-2019, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica.
36. 38. Lodolini, Albanella, Iacono, Cardinale, Moscatt, Terrosi, Ventricelli, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Giuditta Pini, Cani, Capone, Garofalo, Impegno, Crivellari, Paola Bragantini, D'Ottavio, Minnucci, Michele Bordo.
Dopo il comma 171, inserire i seguenti:
171-bis. Al fine di garantire gli standard operativi, oltre che gli elevati livelli di efficienza ed efficacia del Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica nella qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 800 unità, mediante l'autorizzazione all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 legge 6 agosto e successive modificazioni. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 800 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, con decorrenza non anteriore alla data 1o ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione e determinati nel limite massimo complessivo di euro 7.980.922 per l'anno 2018 e di euro 31.923.688 a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno e qualora questi fondi risultino insufficienti, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
171-ter. Nel biennio 2018-2019, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica.
*36. 41. Cardinale, Albanella, Iacono, Moscatt, Terrosi, Ventricelli, Giacobbe, Incerti, Lodolini, Patrizia Maestri, Giuditta Pini, Cani, Capone, Garofalo, Impegno, Crivellari, Paola Bragantini, D'Ottavio, Minnucci, Michele Bordo.
Dopo il comma 171, inserire i seguenti:
171-bis. Al fine di garantire gli standard operativi, oltre che gli elevati livelli di efficienza ed efficacia del Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica nella qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 800 unità, mediante l'autorizzazione all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 legge 6 agosto e successive modificazioni. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 800 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, con decorrenza non anteriore alla data 1o ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione e determinati nel limite massimo complessivo di euro 7.980.922 per l'anno 2018 e di euro 31.923.688 a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno e qualora questi fondi risultino insufficienti, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
171-ter. Nel biennio 2018-2019, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, è stabilita in mesi sei, di cui almeno uno di applicazione pratica.
*36. 74. Impegno, Iacono, Tino Iannuzzi, Tartaglione.
Dopo il comma 171, inserire i seguenti:
171-bis. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile dei fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento della graduatoria.
171-ter. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco, con decorrenza 1o ottobre 2018, ai sensi del presente comma, si applica quanto previsto dal comma 174.
171-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi precedenti pari a 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente:
al comma 174, primo periodo, sostituire le parole: 171 a 176 con le seguenti: 171, 171-ter, 171-quater e 176.
al medesimo comma 174 sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini delle predette assunzioni, nonché di quelle di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è eccezionalmente derogato. Per il personale volontario di età fino a 40 anni sono necessari i soli requisiti già richiesti per l'iscrizione nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del corpo medesimo. Per il personale volontario con età ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 250 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a 150 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di un richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Per il personale con età superiore ai 46 anni compiuti il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 400 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a 200 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Resta fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente.
Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i criteri di verifica dell'idoneità psico-fisica, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.
Al personale volontario in possesso dei requisiti di cui al presente comma, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato, a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per territorio, l'attestato di idoneità per addetto antincendio in attività a rischio elevato.
36. 46. Fabbri, Fiano, Piccione, Richetti, Lattuca, Famiglietti, De Menech, Marco Di Maio, Ferrari, Giorgis, Francesco Sanna, Paola Boldrini, D'Incecco, Albanella, Iacono, Incerti, Valeria Valente, Baruffi, Giuditta Pini, Nardi, Arlotti.
Dopo il comma 171 inserire il seguente:
171-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse alla prevenzione incendi e alla lotta agli incendi boschivi, nonché per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 200 unità, con decorrenza non anteriore al 1 dicembre 2018, a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, attingendo dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere utilizzate in data non anteriore al 15 dicembre 2019. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione e determinati nel limite massimo complessivo pari di euro 665.076,83 per l'anno 2018 e di euro 7.980.922 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
36. 42. Moscatt, Albanella, Iacono, Cardinale, Terrosi, Ventricelli, Giacobbe, Incerti, Lodolini, Patrizia Maestri, Giuditta Pini, Cani, Capone, Garofalo, Impegno, Crivellari, Paola Bragantini, D'Ottavio, Minnucci, Michele Bordo.
Dopo il comma 171 inserire il seguente:
171-bis. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-bis l'intero periodo di servizio militare svolto in posizione di servizio permanente effettivo è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito». Gli oneri derivanti dal presente comma, ivi inclusi quelli connessi alla eventuale corresponsione di arretrati da maturato economico, restano assorbiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate.
*36. 20. Tancredi.
Dopo il comma 171 inserire il seguente:
171-bis. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-bis l'intero periodo di servizio militare svolto in posizione di servizio permanente effettivo è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito». Gli oneri derivanti dal presente comma, ivi inclusi quelli connessi alla eventuale corresponsione di arretrati da maturato economico, restano assorbiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate.
*36. 80. Cirielli.
Dopo il comma 171 inserire il seguente:
171-bis. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-bis l'intero periodo di servizio militare svolto in posizione di servizio permanente effettivo è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito». Gli oneri derivanti dal presente comma, ivi inclusi quelli connessi alla eventuale corresponsione di arretrati da maturato economico, restano assorbiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate.
*36. 43. Fiano.
Dopo il comma 171, inserire il seguente:
171-bis. Al fine sancito dal precedente comma 171, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alla vigente normativa in materia di accesso ai ruoli ispettori dei corpi di polizia, per l'anno 2018, la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, 350 e 100 unità di personale nei rispettivi ruoli ispettori, esclusivamente mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato (G.U. IV serie speciale, n. 94 del 29 novembre 2011), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
36. 77. Fucci, Latronico, Distaso, Melilla.
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
171-bis, Al fine sancito dal comma 176, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alla vigente normativa in materia di accesso ai ruoli ispettori dei corpi di polizia, per l'anno 2018, l'Arma dei Carabinieri è autorizzata ad assumere 450 unità di personale nel corrispettivo ruolo ispettori-marescialli, esclusivamente mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato (G.U. IV serie speciale, n. 94 del 29 novembre 2011), con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
36. 64. Cenni.
Dopo il comma 171 inserire il seguente:
171-bis. Ai fini di cui al comma 171, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alla vigente normativa in materia di accesso ai ruoli ispettori dei corpi di polizia, per l'anno 2018, la Polizia di Stato è autorizzata ad assumere 450 unità di personale nel corrispettivo ruolo ispettori, esclusivamente mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale, n. 94 del 29 settembre 2011, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Conseguentemente:
al comma 41, sopprimere la lettera b);
dopo il comma 41 inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
36. 24. Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 171 aggiungere il seguente:
171-bis. Al fine di favorire il meccanismo di riallineamento del ruolo direttivo ordinario e speciale del corpo di polizia penitenziaria, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42, comma 6), le parole: «1o gennaio 2016» sono sostitute dalle seguenti: «1o luglio 2011»;
b) all'articolo 42, comma 7), le parole: «1o gennaio 2017» sono sostitute dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
c) all'articolo 42, comma 8), le parole: «capo penitenziario» sono sostitute dalle seguenti: «coordinatore penitenziario»;
d) il comma 9) dell'articolo 42 è soppresso;
e) all'articolo 42, comma 11, le parole: «tredici anni» sono sostitute dalle seguenti: «sette anni e sei mesi»;
f) all'articolo 44, comma 15, lettera t), le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 9» sono soppresse e la parola: «capo» è sostituita dalla seguente: «coordinatore».
36. 78. Fontanelli, Fiano, Cimbro.
Dopo il comma 171 inserire il seguente:
171-bis. Al fine di allineate il trattamento economico e giuridico nonché l'avanzamento di carriera ai vice ispettori della Polizia di Stato di cui al 9o concorso e di armonizzare le conseguenti immissioni in ruolo, in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017, esse decorrono dal 2 gennaio 2008.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000.
36. 16. Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 171, inserire il seguente:
171-bis. Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 171, è prorogato al 31 dicembre 2018 il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.
36. 53. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 171 aggiungere il seguente:
171-bis. Il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, nonché sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'aggiornamento della normativa tecnica antincendio relativa agli edifici scolastici sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione e articolazione dei requisiti di sicurezza antincendio per gli edifici scolastici, con scadenze differenziate per il loro rispetto, prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza;
b) previsione di una specifica disciplina semplificata per edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 16 settembre 1992, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste.
36. 36. Fusilli.
Dopo il comma 171, inserire il seguente:
171-bis. Nell'ambito delle risorse già previste per la realizzazione di nuove caserme dell'Arma dei Carabinieri, 5 milioni di euro sono destinati, in via prioritaria alla realizzazione di caserme nei comuni nei quali già esiste una caserma ed è in dismissione.
36. 1. Russo.
Dopo il comma 172, aggiungere i seguenti:
172-bis. All'articolo 788, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo le parole: «le disposizioni di cui agli articoli 2050 e 2052» sono aggiunte le seguenti: «e la riserva dei posti del 20 per cento nei concorsi pubblici civili delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti».
172-ter. La riserva di cui al comma 172-bis si applica ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
36. 66. Sanga, Fragomeli.
Dopo il comma 172 aggiungere il seguente:
172-bis. Al fine di armonizzare il riordino delle carriere nelle Forze Armate al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2012 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 94 il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al comma 3 del presente articolo uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».
36. 2. Basilio, Corda, Rizzo, Frusone, Tofalo, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello.
Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:
173-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018». Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Conseguentemente:
al comma 41 sopprimere la lettera b);
dopo il comma 41, inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
36. 29. Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 173, inserire il seguente:
173-bis. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di sicurezza nazionale che interessano in particolare il territorio della Città metropolitana di Napoli, per incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dall'anno 2018, per un contingente massimo di 200 unità delle Forze di polizia, nei limiti di spesa di 17 milioni di euro annui, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
36. 55. Carfagna, Vito, Russo.
Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:
173-bis. All'articolo 8, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, dopo le parole: «Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458», sono aggiunte le seguenti: «e alle Associazioni dei mutilati ed invalidi per servizio».
36. 21. Bonomo.
Sostituire il comma 174 con il seguente:
174. Le assunzioni straordinarie di cui al presente comma, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 50 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni e integrazioni, che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Si procede alle assunzioni predette in conformità oltre ai requisiti di cui al decreto-legge 97/2017 altresì ai seguenti criteri:
a) da 40 anni a 43 anni di età non compiuti che siano stati effettuati non meno di 150 giorni di servizio;
b) da 43 anni a 45 anni di età non compiuti che siano stati effettuati non meno di 250 giorni di servizio;
c) da 45 anni età che siano stati effettuati non meno di 500 giorni di servizio. L'utilizzo di tale personale è destinato a ruoli non operativi ma correlati al soccorso;
d) per il personale femminile da 40 anni di età che siano stati effettuati non meno di 150 giorni di servizio.
*36. 70. Rizzetto, Mucci.
Sostituire il comma 174 con il seguente:
174. Le assunzioni straordinarie di cui al presente comma, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 50 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni e integrazioni, che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Si procede alle assunzioni predette in conformità oltre ai requisiti di cui al decreto-legge 97/2017 altresì ai seguenti criteri:
a) da 40 anni a 43 anni di età non compiuti che siano stati effettuati non meno di 150 giorni di servizio;
b) da 43 anni a 45 anni di età non compiuti che siano stati effettuati non meno di 250 giorni di servizio;
c) da 45 anni età che siano stati effettuati non meno di 500 giorni di servizio. L'utilizzo di tale personale è destinato a ruoli non operativi ma correlati al soccorso;
d) per il personale femminile da 40 anni di età che siano stati effettuati non meno di 150 giorni di servizio.
*36. 73. Carra.
Sostituire il comma 174 con il seguente:
174. Le assunzioni straordinarie di cui ai commi da 171 a 176, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Ai fini delle predette assunzioni, nonché di quelle di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente elevato a 40 anni, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i criteri di verifica dell'idoneità, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione; per il 30 per cento dei contingenti annuali, al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008 ai fini delle predette assunzioni, nonché di quelle di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.
36. 37. Albanella, Iacono, Cardinale, Moscatt, Terrosi, Ventricelli, Giacobbe, Incerti, Lodolini, Patrizia Maestri, Giuditta Pini, Cani, Capone, Garofalo, Impegno, Crivellari, Paola Bragantini, D'Ottavio, Minnucci, Michele Bordo.
Sostituire il comma 174 con il seguente:
174. Le assunzioni straordinarie di cui al presente articolo, relative al Corpo nazionale dei vigili dei fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive, modificazioni e integrazioni, che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Ai fini delle predette assunzioni, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente elevato a 40 anni, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile dei fuoco previsti dalla normativa vigente. Ai fini delle assunzioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente derogato, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i criteri di verifica dell'idoneità, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.
36. 75. Gandolfi.
Al comma 174 sostituire il primo periodo con il seguente:
174. Tutte le assunzioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono riservate, nel limite massimo del 50 per cento dei contingenti annuali e fino al completo esaurimento, al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
36. 11. Cozzolino, Cecconi, Dadone, Toninelli, D'Ambrosio, Dieni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
Al comma 174 sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento e le parole: 40 anni con le seguenti: 45 anni.
36. 79. Carra.
Al comma 174, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
36. 10. Cozzolino, Cecconi, Dadone, Toninelli, D'Ambrosio, Dieni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
Al comma 174, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini delle assunzioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente derogato, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente.
*36. 72. Carra.
Al comma 174, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini delle assunzioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente derogato, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente.
*36. 69. Rizzetto, Mucci.
Al comma 174, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini delle assunzioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente derogato, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente.
*36. 23. Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Gregori.
Al comma 174, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Ai fini delle assunzioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente derogato, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente.
**36. 22. Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Gregori.
Al comma 174, dopo il secondo periodo inserire il seguente: Ai fini delle assunzioni di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente derogato, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente.
**36. 9. Cozzolino, Cecconi, Dadone, Toninelli, D'Ambrosio, Dieni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
Al comma 174, secondo periodo, sostituire le parole: elevato a 40 anni con le seguenti: elevato a 45 anni.
36. 67. Verini, Marchi.
Dopo il comma 174, aggiungere i seguenti:
174-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutti i compiti indicati all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto legislativo, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.
174-ter. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del comma precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza. Il Commissario straordinario di cui al presente comma subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa italiana.
174-quater. A decorrere dal termine di cui al comma 174-bis l'Associazione italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.
174-quinquies. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione italiana della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
174-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
174-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.
174-octies. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8 del suddetto decreto legislativo, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare già transitato presso altre amministrazioni che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo status ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Il decreto di cui al comma 174-ter disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo è abrogato.
174-novies. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI).
36. 27. Leva, Cimbro.
Dopo il comma 174, aggiungere i seguenti:
174-bis. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di garantire gli interventi di soccorso in particolare negli eventi sismici e nelle calamità naturali a partire dall'anno 2018 si procede alla stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali.
174-ter. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti alla data del 31 dicembre 2017:
a) avere effettuato da almeno tre anni il corso 120 ore o il servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
b) avere effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.
174-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto definisce le modalità, i criteri e i termini per l'attuazione di quanto previsto dal comma 36-bis del presente articolo relativo alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 36-ter.
c) avere percepito almeno uno stipendio negli ultimi cinque anni da parte del ministero dell'interno.
d) non essere in possesso di un contratto a tempo indeterminato al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
174-quinquies. L'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2015 è soppresso.
174-sexies. Agli oneri di cui ai commi da 174-bis a 174-quater, pari a 300 milioni di euro a decorre dal 2018 si provvede in quota parte con le maggiori entrate di cui ai commi da 41-bis a 41-quinquies della presente legge.
Conseguentemente:
al comma 41, sopprimere la lettera b);
dopo il comma 41, inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
36. 26. Melilla, Cimbro.
Dopo il comma 174, inserire il seguente:
174-bis. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è di garantire gli interventi di soccorso in particolare nelle calamità naturali si procede alla stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali.
174-ter. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti alla data del 24 aprile 2017:
a) aver frequentato da almeno tre anni il corso di formazione di 120 ore o aver svolto il servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
b) aver effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi presso i comandi provinciali.
174-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità, i criteri e i termini per la stabilizzazione di cui al comma 174-bis, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 174-ter.
174-quinquies. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 81 del 2015 sostituire il testo con il seguente:
« c) il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
174-sexies. Alla stabilizzazione del personale di cui al comma 174-bis sono destinati risorse nel limite di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, a cui si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 621-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 percento ed al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto.
36. 59. Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.
Dopo il comma 174 aggiungere il seguente:
174-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012, il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;
b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.
174-ter. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 174-bis sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 7, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi.
174-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 174-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36. 63. Fiorio.
Dopo il comma 174 aggiungere i seguenti:
174-bis. In caso infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
174-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di età al presente comma pari a 15 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36. 52. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 174 aggiungere i seguenti:
174-bis. In caso infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
174-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 1,5 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36. 51. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 174, inserire il seguente:
174-bis. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, nonché in occasione delle attività di addestramento e formazione, al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è esteso il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente articolo, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.500.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
36. 3. Molteni, Caparini, Guidesi.
Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:
174-bis. In caso infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: – 1.500.000;
2019: – 1.500.000;
2020: – 1.500.000.
36. 8. Cozzolino, Cecconi, Dadone, Toninelli, D'Ambrosio, Dieni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 174, aggiungere i seguenti:
174-bis. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
174-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 174-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni corrispondenti, degli stanziamenti alla Tabella A, voce Ministero dell'interno.
36. 60. La I Commissione.
Dopo il comma 174 inserire il seguente:
174-bis. Al fine di dare concreta attuazione all'articolo 45 comma 24 del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i vincitori del concorso interno a 1400 posti per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013, sono nominati vice ispettori con decorrenza giuridica dal 1o gennaio 2009 e con decorrenza economica dal giorno successivo alla fine del corso di formazione.
174-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa dell'amministrazione interessata dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
36. 49. Vito.
Dopo il comma 174, inserire il seguente:
174-bis. Fatte salve le assunzioni di cui ai commi da 171 a 174, al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 248 all'articolo 7, comma 2, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 10 gennaio 2018, è autorizzata l'assunzione di tremilacinquecento unità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, attraverso processi di stabilizzazione del personale precario e, in particolare, dei Vigili del Fuoco discontinui e volontari».
Conseguentemente, dopo il comma 621, inserire il seguente:
621-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al secondo periodo, le parole: «6 per cento», sono sostituite con le seguenti: «7 per cento». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere del 1o gennaio 2018.
36. 58. Fassina, Pastorino, Marcon, Airaudo, Paglia, Pellegrino.
Dopo il comma 174 inserire il seguente:
174-bis. Al fine di valorizzare la specificità del personale civile della difesa, anche adeguandone il trattamento economico ai livelli garantiti ai dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato, il Governo è autorizzato, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a istituire un tavolo tecnico di confronto con il compito di elaborare e presentare un regolamento recante l'inquadramento del personale civile, la disciplina, il rapporto con le SSAA, il regime di tutela e la retribuzione al fine di un possibile passaggio al regime pubblico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
36. 33. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo il comma 174 inserire il seguente:
174-bis. Al fine di valorizzare la specificità del personale civile della difesa, anche adeguandone il trattamento economico ai livelli garantiti ai dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato, il Governo è autorizzato, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente leggera istituire un tavolo tecnico di confronto con il compito di valutare il transito dei dipendenti civili della difesa nel novero dei dipendenti pubblici ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
36. 32. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.
Dopo il comma 174, inserire il seguente:
174-bis. Le assunzioni di cui ai commi da 171 a 174 sono orientate a implementare i servizi di prevenzione, monitoraggio e controllo del territorio al fine di perseguire la tutela ambientale e forestale, in particolar modo perciò che concerne la prevenzione degli incendi, il contrasto ai reati ambientali e la vigilanza all'interno delle aree protette.
36. 57. Paglia, Fassina, Pastorino, Marcon, Airaudo, Placido.
Dopo il comma 174, inserire il seguente:
174-bis. Le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo della Guardia di finanza autorizzate con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione emanato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 4 agosto 2017, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e fino ad esaurimento delle stesse, anche attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso bandito per l'anno 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199.
36. 45. Fiano, Arlotti.
Dopo il comma 175, inserire i seguenti:
175-bis. All'articolo 52-quater, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «definisce,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2018,»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «l'ordinamento giuridico» sono aggiunte le seguenti: «ed economico»;
c) al secondo periodo, le parole: «Il trattamento economico» sono sostitute con le seguenti: «In sede di prima applicazione, il trattamento economico».
175-ter. Per le finalità di cui al comma 175-bis l'ANAC provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio.
36. 71. Dell'Aringa, Giampaolo Galli, Marchi, Misiani, Rubinato, Tancredi, Marco Meloni.
Dopo il comma 175, inserire i seguenti:
175-bis. L'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato altresì, per un contingente non superiore al 2 per cento dei posti messi a concorso, ad atleti disabili riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico.
176-ter. L'assunzione degli atleti avviene mediante pubblico concorso per titoli al quale è ammesso a partecipare il personale in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132. Per l'anno 2018 il Ministero della Giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere gli atleti di cui al comma 175-bis nel limite di spesa di 3 milioni di euro.
176-quater. Le modalità di espletamento del concorso previsto dal precedente comma, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono stabiliti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni.
Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:
624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 14.585.300 euro per l'anno 2018 e di 50.868,200 euro per l'anno 2019, di 132.812.100 euro per l'anno 2020, 177.008.500 euro per l'anno 2021, di 166.304.300 euro per l'anno 2022, di 120.800.700 euro per l'anno 2023, di 105.596.400 euro per l'anno 2024, di 136.392.100 euro per l'anno 2025, di 146.387.900 euro per l'anno 2026, di 138.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 141.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
36. 31. Tancredi.
Dopo il comma 175, inserire il seguente:
175-bis. Al fine di assicurare un adeguato supporto da parte della Guardia di Finanza nell'attività di prevenzione e contrasto al terrorismo, la disposizione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, nella parte riguardante l'assunzione di 400 unità nel Corpo della Guardia di Finanza, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, è prorogata per gli anni 2017 e 2018, a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2018 e 2019 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, attingendo in via prioritaria in deroga all'articolo 2199 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 20101 n. 661 e fino ad esaurimento delle stesse, alle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso bandito nel 2012, ai sensi del medesimo articolo 2199, comma 4.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000.
36. 18. Minnucci.
Sostituire il comma 176 con il seguente:
176. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2018 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, per le seguenti finalità:
a) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2019, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui ai commi 1 e 1-bis, nonché ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;
c) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, del finanziamento da destinare alle indennità accessorie al trattamento economico di cui all'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121;
d) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.
Conseguentemente, dopo il comma 176 aggiungere il seguente:
176-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1.198.270.341 euro per l'anno 2018, di 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, di 1.649.377.545 euro per l'anno 2020, di 1.569.600.970 euro per l'anno 2021, di 1.483.848.972 euro per l'anno 2022, di 1.408.881.473 euro per l'anno 2023, di 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, di 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, di 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, di 1.392.538.982 per l'anno 2027, di 1.390.475.512 per l'anno 2028, di 1.390.459.441 per l'anno 2029 e di 1.390.144.445 a regime, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.198.270.341 per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, 1.649.377.545 euro per l'anno 2020, 1.569.600.970 euro per l'anno 2021, 1.483.848.972 euro per l'anno 2022, 1.408.881.473 euro per l'anno 2023, 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, 1.392.538.982 per l'anno 2027, 1.390.475.512 per l'anno 2028, 1390.459.441 per l'anno 2029 e 1.390.144.445 a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
36. 48. Vito, Alberto Giorgetti, Milanato, Palese, Prestigiacomo, Labriola.
Sostituire il comma 176 con il seguente:
176. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2018 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, per le seguenti finalità:
a) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2019, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 1, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 11 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;
c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, il. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;
d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate in proporzione del personale complessivamente Interessato, compreso quello che, con decorrenza 1o gennaio 2018, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;
e) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, del Finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.
Conseguentemente, dopo il comma 176 aggiungere il seguente:
176-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1.198.270.341 euro per l'anno 2018, di 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, di 1.649.377.545 euro per l'anno 2020, di 1.569.600.970 euro per l'anno 2021, di 1.483.848.972 euro per l'anno 2022, di 1.408.881.473 euro per l'anno 2023, di 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, di 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, di 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, di 1.392.538.982 per l'anno 2027, di 1.390.475.512 per l'anno 2028, di 1.390.459.441 per l'anno 2029 e di 1.390.144.445 a regime, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.198.270.341 per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, 1.649.377.545 euro per l'anno 2020; 1.569.600.970 euro per l'anno 2021, 1.483.848.972 euro per l'anno 2022, 1.408.881.413 euro per l'anno 2023, 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, 1.392.538.982 per l'anno 2027, 1.390.475.512 per l'anno 2028, 1.390.459.441 per l'anno 2029 e 1.390.144.445 a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
36. 54. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano.
Sostituire il comma 176 con il seguente:
176. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.000.000.000 di euro per l'anno 2018 e di 1.500.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, per le seguenti finalità:
a) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2019, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui ai commi 1 e 1-bis, nonché ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale.
Conseguentemente, dopo il comma 176 aggiungere il seguente:
176-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 998.270.341 euro per l'anno 2018, di 1.483.834.500 euro per l'anno 2019, di 1.449.377.545 euro per l'anno 2020, di 1.369.600.970 euro per l'anno 2021, di 1.283.848.972 euro per l'anno 2022, di 1.208.881.473 euro per l'anno 2023, di 1.199,400.769 euro per l'anno 2024, di 1.198.022.105 euro per l'anno 2025, di 1.195.282.230 euro per l'anno 2026, di 1.192.538.982 per l'anno 2027, di 1.190.475.512 per l'anno 2028, di 1.190.459.441 per l'anno 2029 e di 1.190.144.445 a regime, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 998.270.341 euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.483.834.500 euro per l'anno 2019, 1.449.377.545 euro per l'anno 2020, 1.369.600.970 euro per l'anno 2021, 1.283.848.972 euro per l'anno 2022, 1.208.881.473 euro per l'anno 2023, 1.199.400.769 euro per l'anno 2024, 1.198.022.105 euro per l'anno 2025, 1.195.282.230 euro per l'anno 2026, 1.192.538.982 per l'anno 2027, 1.190.475.512 per l'anno 2028, 1.190.459.441 per l'anno 2029 e 1.190.144.445 a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione, relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
36. 47. Vito, Alberto Giorgetti, Milanato, Palese, Prestigiacomo, Labriola.
Dopo il comma 176 inserire i seguenti:
176-bis. All'articolo 6 comma 13 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e alla formazione informatica dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni».
176-ter. All'onere di cui al comma 176-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede attraverso la riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36. 34. Coppola.
Dopo il comma 176 inserire il seguente:
176-bis. Al fine di rendere più efficiente l'attività di coordinamento e smistamento svolta dalla centrale operativa del numero unico di emergenza 112, a decorrere dal 1o gennaio 2018, è istituito un organo nazionale composto dalle forze di polizia, carabinieri, vigili del fuoco e pronto soccorso nonché dai responsabili del 112 già attivi, per la gestione degli eventi di emergenza segnalati, lo scambio di dati e le necessità di personale.
36. 12. Lombardi, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 177, aggiungere i seguenti:
177-bis. Al fine di ridurre i contenziosi connessi al transito obbligatorio presso Corpi ed Enti dello Stato e del relativo contenzioso in atto, il personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016, nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, può presentare istanza di scambio tra personale assegnato nelle Amministrazioni statali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, indipendentemente dai numeri indicati per ogni grado e per ciascuna Amministrazione nella Tabella A, allegata al decreto medesimo.
177-ter. Il dipartimento della Funzione Pubblica definisce le modalità per la presentazione delle domande e le priorità per la presentazione della relativa graduatoria.
177-quater. La domanda di scambio va presentata alla competente direzione generale delle risorse umane sia dell'Amministrazione di provenienza che a quella di destinazione e al Dipartimento della funzione pubblica. Quest'ultimo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, cura l'emanazione dei decreti collettivi di scambio presso ciascuna Amministrazione interessata.
177-quinquies. Con raccoglimento dell'istanza di cui al presente articolo, il servizio prestato dal 1o gennaio 2017 nell'Amministrazione individuata con il corrispondente decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato vale ad ogni effetto di legge come se fosse stato svolto nel Corpo forestale dello Stato, quindi senza interruzione alcuna in materia di inquadramento giuridico, economico, contrattuale e previdenziale. Il personale che vedrà accolta l'istanza di scambio riprenderà servizio nella sede che occupava nel Corpo forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2016, ovvero nella sede più prossima in caso di sua soppressione.
36. 76. Melilli.
Dopo il comma 177, inserire i seguenti:
177-bis. Per le finalità del comma 171, in aggiunta a quanto previsto dai commi da 370 a 378 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2018, sono stanziati:
a) 70 milioni di euro annui da destinare al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;
b) 2,5 milioni di euro annui per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; da destinare al personale ivi previsto, ripartiti, in fase di prima applicazione, tra le Forze di polizia e le Forze armate in proporzione al personale complessivamente interessato e a quello che, con decorrenza 1o gennaio 2018, non rientra più nelle procedure previste dal predetto decreto legislativo n. 195 del 1995.
177-ter. Alla ripartizione delle, risorse si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e delle pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.
177-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 177-bis, pari a 72,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
36. 44. Fiano.
Dopo il comma 177, inserire il seguente:
177-bis. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2019, per l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrati ve od operative diverse da quelle connesse al soccorso, e per l'equiparazione del trattamento economico connesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: – 1.500.000;
CS: – 1.500.000;
2019:
CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000;
2020
CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.
*36. 19. Carnevali.
Dopo il comma 177, inserire il seguente:
177-bis. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2019, per l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrati ve od operative diverse da quelle connesse al soccorso, e per l'equiparazione del trattamento economico connesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: – 1.500.000;
CS: – 1.500.000;
2019:
CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000;
2020
CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.
*36. 65. Matteo Bragantini, Prataviera.
Dopo il comma 177 aggiungere il seguente:
177-bis. 1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2018, per l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta, ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrativi od operative diverse da quelle connesse al soccorso; e per l'equiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere daranno 2018 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36. 62. Fiorio.
Dopo il comma 177, inserire il seguente:
177-bis. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per il triennio 2018, 10 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.
36. 15. Tancredi.
Dopo il comma 177, inserire il seguente:
177-bis. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 45.000.000;
2019: – 20.000.000;
2020. – 20.000.000.
36. 14. Tancredi.
Dopo il comma 177, inserire il seguente:
177-bis. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000.
36. 13. Duranti, Melilla, Albini, Cimbro.
Dopo il comma 177, inserire il seguente:
177-bis. Allo scopo di adeguare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale in caso di grave infortunio o decesso applicato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a decorrere dal 1o gennaio 2018 la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio è equiparata al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. A decorrere dalla medesima data, il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari è altresì equiparato a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.500.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
36. 4. Molteni, Caparini, Guidesi.
Dopo il comma 177, inserire il seguente:
177-bis. Le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2018.
Conseguentemente, alla Tabella A:
alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze: 2018 – 80.000.000;
alla voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: 2018 – 15.000.000;
alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 2018 – 5.000.000.
36. 56. Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido, Melilla, Gregori.
Dopo il comma 177 aggiungere il seguente:
177-bis. All'articolo 52-quater, comma 15 primo periodo, del decreto-legge 50/2017, convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017, dopo le parole: «l'ordinamento giuridico» sono aggiunte le seguenti: «ed economico».
Al medesimo articolo 52-quater, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 50/2017, convertito in legge n. 96 del 21 giugno 2017, alle parole: «il trattamento economico del personale» sono premesse le seguenti: «In sede di prima applicazione».
Per le finalità di cui al presente comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio.
36. 50. Labriola, Palese.
Dopo il comma 177, inserire il seguente:
177-bis. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro svolto in turni notturni o festivi e in turni notturni festivi dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, di qualifica o categoria non direttiva e non dirigente, sono equiparate a quelle percepite dal personale delle Forze di polizia con medesima qualifica, di cui all'articolo 6 del decreto dei Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 40.000.000;
2019: – 40.000.000;
2020: – 40.000.000.
36. 30. Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
AREA TEMATICA N. 37.
(Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia).
(ART. 1, comma 178)
Sopprimere il comma 178.
37. 1. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:
178-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e per far fronte alle accresciute responsabilità in materia di immigrazione e ordine pubblico, il Ministero dell'interno è autorizzato, per ciascuna annualità del triennio 2018, 2019 e 2020, a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera prefettizia e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale di 35 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia.
178-ter. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico delle prefetture-uffici territoriali del Governo, il corso di formazione iniziale dei consiglieri dichiarati vincitori all'esito dei concorsi banditi nel triennio 2018-2020, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in un periodo di formazione teorico-pratica e in un periodo di tirocinio operativo, quest'ultimo di durata non inferiore a tre mesi.
178-quater. Al fine di favorire il ricambio generazionale, e per far fronte alle accresciute maggiori attività nei diversi settori di competenza istituzionale, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato, per ciascuna annualità del triennio 2018, 2019 e 2020, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno nei diversi profili della Area funzionale terza, per 90 unità annue, e dell'Area funzionale seconda, per 100 unità annue, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
178-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 178-bis a 178-quater, pari a 1.200.000 euro per l'anno 2018, 12.400.000 euro per l'anno 2019 e 18.600.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
37. 4. Gasparini.
Dopo il comma 178, inserire il seguente:
178-bis. Entro il 31 marzo 2018 il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere un'integrazione alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2017 (Autorizzazioni e proroghe di missioni internazionali), nella quale è riportato un quadro di sintesi delle risorse ad oggi impegnate per ciascuna delle missioni del 2017, con distinta evidenziazione del fabbisogno residuo relativamente alla prosecuzione delle medesime missioni per il periodo che va dal 1o ottobre al 31 dicembre 2017. Nell'integrazione è altresì riportato, in modo distinto per ciascuna autorizzazione alla prosecuzione, l'ammontare dei residui oneri da sostenersi distintamente a titolo di funzionamento e per oneri del personale.
37. 2. Paglia, Brignone, Marcon, Airaudo, Fassina, Pastorino, Placido.
Dopo il comma 178, inserire il seguente:
178-bis. I dipendenti assunti dall'Amministrazione Centrale dello Stato in base alla deroga al divieto di assunzioni previsto dall'articolo 34, comma 4, primo periodo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativamente alle assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, muniti di laurea e di master universitario, che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano maturato 5 anni di servizio in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, con decorrenza dal 1o gennaio 2018, accedono alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, a condizione che nell'Amministrazione presso la quale sono stati assunti o prestano servizio siano disponibili posti per incarichi dirigenziali di II fascia per il conferimento dell'incarico, ancorché ricoperti con incarico ad interim da dirigente titolare di altro incarico, o conferiti a personale non avente qualifica dirigenziale.
37. 3. Galati, Francesco Saverio Romano.
AREA TEMATICA N. 38.
(Assunzioni presso il Ministero dell'interno e Piano industriale industrie della difesa).
(ART. 1, commi 179-180)
Dopo il comma 179, inserire i seguenti:
179-bis. A decorrere dall'anno 2018 sono stanziati 5 milioni di euro annui destinati all'incremento delle risorse per la piena attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso gli allineamenti necessari per assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e dei connessi trattamenti economici, di cui ai decreti legislativi attuativi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.
179-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 179-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
38. 5. Fiano.
Dopo il comma 179 inserire il seguente:
179-bis. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per la manutenzione della rete nazionale standard Te.T.Ra dando continuità al servizio nelle aree in cui è già operativo il sistema, necessario per la continuità delle comunicazioni sicure delle Forze di Polizia, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018.
Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 7.585.300 euro per l'anno 2018.
38. 9. Melilli.
Dopo il comma 179, inserire il seguente:
179-bis. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità del Dipartimento della protezione civile e per valorizzare la professionalità acquisita dal personale in servizio all'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo» sono aggiunte le seguenti: «con decorrenza di servizio ad ogni effetto giuridico dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
b) alla lettera a)-bis, dopo le parole: «nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo» sono aggiunte le seguenti: «con decorrenza di servizio ad ogni effetto giuridico dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
38. 10. Francesco Saverio Romano, Galati.
Dopo il comma 179, aggiungere il seguente:
179-bis. Al fine di facilitare le operazioni di iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale ospitati nei centri di accoglienza di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale a tempo determinato, fino ad un massimo di due unità, da impiegare presso gli uffici anagrafe dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti nel cui territorio sia ubicato un centro di accoglienza ospitante più di 150 richiedenti. All'onere pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190.
38. 13. Narduolo, Moretto, Miotto, Naccarato, Rostellato, Camani, Crivellari.
Dopo il comma 179, inserire il seguente:
179-bis. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza connesse all'espletamento, anche in sede locale, dei compiti in materia di immigrazione di minori non accompagnati, previsti dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, l'Autorità garante è autorizzata ad avvalersi di ulteriori 10 unità di personale poste in posizione di comando obbligatorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 112, per gli anni 2018,2019 c 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 260.000;
2019: – 260.000;
2020: – 260.000;
38. 4. Zampa, Fregolent, Fabbri.
Dopo il comma 179, inserire il seguente:
179-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo le parole: «vittima del terrorismo», sono aggiunte le seguenti: «e di vittima del dovere» di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
b) al comma 2-ter dopo le parole: «vittime del terrorismo», sono aggiunge le seguenti: «e alle vittime del dovere», di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
c) Il comma 2-quater è sostituito dal seguente: Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo e le vittime del dovere, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo e delle vittime del dovere, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
38. 14. Manzi.
Dopo il comma 179, inserire il seguente:
179-bis. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
38. 15. Manzi.
Dopo il comma 179, aggiungere il seguente:
179-bis. Al fine di garantire in via immediata l'efficacia ed il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità operativa dell'amministrazione fiscale e la salvaguardia e valorizzazione delle peculiari professionalità ivi esistenti, corrispondendo in tal modo, pure a fini deflativi, anche alla necessità di un urgente adeguamento ai principi dell'ordinamento in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli procedono ad inquadrare nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in servizio da almeno dieci anni nell'area apicale e sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del titolo di studi previsto per l'accesso alla qualifica dirigenziale, ossia diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero diploma di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, o titolo equipollente;
b) aver avuto accesso nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, per essere stato selezionato con un pubblico concorso per la cui partecipazione era richiesto il possesso del titolo di studi di cui alla lettera a);
c) aver superato un pubblico esame di Stato finalizzato al conseguimento di un'abilitazione professionale post-universitaria;
d) essere stato ulteriormente selezionato all'esito di apposita procedura, bandita dall'agenzia fiscale di appartenenza per l'individuazione di figure dotate di elevata qualificazione professionale e di particolari competenze manageriali, divenendo destinatario della conseguente attribuzione di incarichi dirigenziali provvisori;
e) aver maturato, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione di appartenenza, l'avvenuto svolgimento di funzioni dirigenziali per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, conseguendo valutazioni positive.
Per il personale che sia in possesso del requisito di cui alla lettera e), ma che sia privo anche di uno solo dei requisiti di selezione di cui alle lettere b), c), e d) ovvero del requisito di cui alla lettera a), l'inquadramento è subordinato alla partecipazione ad un corso-concorso con colloquio finale per la verifica delle competenze possedute da espletarsi secondo le modalità che saranno stabilite dall'agenzia fiscale di appartenenza.
In relazione agli intervenuti processi di riordino delle agenzie fiscali con conseguente transito di personale, ai fini del possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo dirigenziale si considera anche il periodo maturato presso l'agenzia di provenienza.
L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria, senza maggiori oneri rispetto alle risorse disponibili.
*38. 8. Catanoso, Palese, Prestigiacomo.
Dopo il comma 179, aggiungere il seguente:
179-bis. Al fine di garantire in via immediata l'efficacia ed il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità operativa dell'amministrazione fiscale e la salvaguardia e valorizzazione delle peculiari professionalità ivi esistenti, corrispondendo in tal modo, pure a fini deflativi, anche alla necessità di un urgente adeguamento ai principi dell'ordinamento in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli procedono ad inquadrare nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in servizio da almeno dieci anni nell'area apicale e sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del titolo di studi previsto per l'accesso alla qualifica dirigenziale, ossia diploma di laurea magistrale o specialistica ovvero diploma di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, o titolo equipollente;
b) aver avuto accesso nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, per essere stato selezionato con un pubblico concorso per la cui partecipazione era richiesto il possesso del titolo di studi di cui alla lettera a);
c) aver superato un pubblico esame di Stato finalizzato al conseguimento di un'abilitazione professionale post-universitaria;
d) essere stato ulteriormente selezionato all'esito di apposita procedura, bandita dall'agenzia fiscale di appartenenza per l'individuazione di figure dotate di elevata qualificazione professionale e di particolari competenze manageriali, divenendo destinatario della conseguente attribuzione di incarichi dirigenziali provvisori;
e) aver maturato, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione di appartenenza, l'avvenuto svolgimento di funzioni dirigenziali per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, conseguendo valutazioni positive.
Per il personale che sia in possesso del requisito di cui alla lettera e), ma che sia privo anche di uno solo dei requisiti di selezione di cui alle lettere b), c), e d) ovvero del requisito di cui alla lettera a), l'inquadramento è subordinato alla partecipazione ad un corso-concorso con colloquio finale per la verifica delle competenze possedute da espletarsi secondo le modalità che saranno stabilite dall'agenzia fiscale di appartenenza.
In relazione agli intervenuti processi di riordino delle agenzie fiscali con conseguente transito di personale, ai fini del possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo dirigenziale si considera anche il periodo maturato presso l'agenzia di provenienza.
L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria, senza maggiori oneri rispetto alle risorse disponibili.
*38. 19. Pastorino, Marcon.
Dopo il comma 179, inserire il seguente:
179-bis. Alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, è fatto divieto di procedere, a decorrere dall'anno 2018, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Gli enti locali che violano questa disposizione sono assoggettati a sanzione pecuniaria, corrispondente alla diminuzione del 30 per cento del trasferimento delle risorse statali.
38. 16. Nuti.
Dopo il comma 179, aggiungere il seguente:
179-bis. Gli emolumenti diretti e indiretti degli amministratori delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte l'importo della retribuzione più bassa erogata al personale dipendente. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendali.
38. 17. Nuti.
Dopo il comma 179, inserire il seguente:
179-bis. Nel semestre antecedente la scadenza naturale della legislatura parlamentare il Governo non può procedere alle nomine di competenza inerenti alle aziende partecipate.
38. 2. Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, D'Incà.
Dopo il comma 179, inserire il seguente:
179-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:
Art. 50-bis.
Gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino in Italia, in un comune ricadente in una regione diversa da quella in cui sono anagraficamente residenti, nonché i familiari con loro conviventi, sono ammessi a votare nel comune ove si trovano. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dei seguenti documenti:
1) Certificato rilasciato dall'istituto scolastico che attesti l'iscrizione, per gli studenti;
2) Attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituti, per coloro che si trovino fuori sede per motivi di cura, e per i loro conviventi, certificato di stato di famiglia;
3) Attestazione del datore di lavoro, per chi si trova fuori sede per motivi di lavoro.
Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.
38. 1. Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 179, inserire i seguenti:
179-bis. Dopo l'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunti i seguenti:
Art. 53-bis.
1. In occasione delle elezioni per E rinnovo della Camera dei deputati gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono comunicare a tale comune, entro trenta giorni dalla data delle elezioni, che eserciteranno anticipatamente il proprio diritto di voto presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune in cui studiano o lavorano. La comunicazione avviene mediante l'invio di apposita domanda cui sono allegati, oltre a un documento d'identità valido, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio.
2. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, dopo aver verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette tempestivamente, pervia telematica, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione. Il Ministero dell'interno invia a ciascun tribunale un plico contenente la lista degli elettori che ivi eserciteranno il diritto di voto nonché le schede elettorali entro il giorno antecedente alla data prevista per il voto anticipato. L'elettore vota per i candidati e le liste del proprio comune di residenza.
3. Il voto anticipato è espresso nella giornata del lunedì antecedente al giorno stabilito per le elezioni.
Art. 53-ter.
1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.
2. I tribunali predispongono una sezione elettorale alla quale si applicano le disposizioni del presente testo unico, in quanto compatibili, nonché uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico nel quale inserire la scheda di voto. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento e un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
3. Gli elettori si presentano nella sede del tribunale muniti di un documento d'identità valido. Il presidente della sezione elettorale del tribunale, prima di consegnare il plico all'elettore, ne verifica l'identità confrontando il documento con le liste ricevute dal Ministero dell'interno.
4. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna e la consegna alla sezione elettorale.
5. Il presidente della sezione elettorale del Tribunale trasmette a ciascun comune, entro il quinto giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, le buste che devono pervenire alle sezioni elettorali, aperte, alla presenza dei componenti della sezione elettorale, dal presidente, il quale estrae la scheda, la vidima e la inserisce nell'urna.
6. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di trasmissione di cui al comma 5 atte a garantirne la segretezza e la tempestività,
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 710.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione, del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
38. 20. Nesci, Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 179, inserire i seguenti:
179-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 119 è aggiunto il seguente:
«Art. 119-bis.
1. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale o il certificato dei carichi pendenti siano richiesti da coloro che intendono candidarsi a elezioni per le quali siano stati convocati i comizi elettorali dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati sia finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, queste sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
2. Ai fini dell'attuazione del precedente comma 1 è autorizzata quale tetto massimo la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017- 2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».
179-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:
«Art. 1-bis.
Rilascio di certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti per uso elettorale».
38. 3. Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 180 aggiungere i seguenti:
180-bis. Per supportare l'effettivo efficientamento dello strumento militare di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa da operarsi nel rispetto delle vigenti consistenze massime, nonché ai fini di, una effettiva valorizzazione e ottimizzazione dell'impiego di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, con profilo di assistente e attribuzione della seconda fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, in conformità al CCNL comparto Ministeri.
180-ter. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato, per le stesse finalità di cui al comma 180-bis, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area funzionale alla terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area.
180-quater. Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno di cui alle procedure dei precedenti commi 180-bis e 180-quater è fissato, nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate nel biennio 2017-2018, gli accessi conseguenti ai transiti di personale militare eccedenti la quota del cinque per cento di cui al comma 3, dell'articolo 2209-quinquies, nonché quelli di cui all'articolo 2231-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
180-quinquies. Per le finalità di cui si provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sulle facoltà assunzionali annuali del Ministero della difesa.
38. 6. Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 180, inserire il seguente:
180-bis. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica. Ogni presidio deve essere composto da almeno un ufficiale di polizia giudiziaria e due agenti. Nei presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia, è previsto, nelle direttive del Ministero dell'interno e, conseguentemente, nei Piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti, che agenti di polizia sorveglino tali presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del eredito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
38. 11. Galati, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 180, inserire il seguente:
180-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
38. 12. Galati, Francesco Saverio Romano.
Dopo il comma 180, inserire il seguente:
180-bis. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, all'articolo 2, comma 4-bis, le parole: «entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla data di autorizzazione delle missioni da parte delle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 74 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche».
*38. 7. Vito, Gregorio Fontana, Palmizio, Sammarco, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 180, inserire il seguente:
180-bis. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, all'articolo 2, comma 4-bis, le parole: «entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla data di autorizzazione delle missioni da parte delle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 74 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche».
*38. 18. La IV Commissione.
AREA TEMATICA N. 38-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia ambientale (Poligoni militari)).
(ART. 1, comma 181)
Sopprimere il comma 181.
38-bis. 11. Rampelli.
Al comma 181, lettera b), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il predetto piano di monitoraggio è trasmesso entro 15 giorni all'ARPA competente, che lo pubblica entro ulteriori 15 giorni dal ricevimento sul proprio sito internet in una apposita sezione facilmente raggiungibile dal pubblico.»
38-bis. 5. Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 181, lettera b), capoverso 4-quater, dopo le parole: Lo stesso documento è messo a disposizione dell'ARPA e dei comuni competenti per territorio inserire le seguenti: che, entro 30 giorni dal ricevimento, lo rendono liberamente ed agevolmente fruibile tramite pubblicazione sul proprio sito internet.
38-bis. 4. Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 181, lettera b), capoverso 4-septies, dopo le parole: e con il Ministro della salute aggiungere le seguenti: da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento.
38-bis. 3. Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 181, lettera b) dopo il capoverso 4-novies aggiungere il seguente:
«4-decies. Con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della difesa, sono emanati entro sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, i criteri per la pubblicazione annuale dei dati ambientali riguardanti la produzione e la gestione dei rifiuti del corpi militari dello Stato, che dovranno rendere disponibili al pubblico almeno le seguenti informazioni:
a) la quantità e la tipologia dei rifiuti prodotti secondo la classificazione dell'Elenco Europeo Rifiuti, escluso quelli disciplinati dal comma 5-bis dell'articolo 184 decreto legislativo 152/2006;
b) gli impianti di destinazione dei rifiuti di cui alla precedente lettera a);
c) le modalità di raccolta dei rifiuti all'interno di ciascuna struttura militare;
d) le modalità e le tipologie di trattamento dei rifiuti di cui alla lettera a);
e) le iniziative previste per la riduzione della quantità totale di rifiuti prodotti e per l'incremento della raccolta differenziata all'interno di ciascuna struttura militare. All'attuazione della presente di posizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
38-bis. 6. Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 181, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
d) il comma 1 dell'articolo 263 è sostituito dal seguente: «1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti ai comuni e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale».
38-bis. 2. Terzoni, Castelli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 181, inserire il seguente:
181-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola «polietilene» ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: «e altre plastiche suddivise per tipologia di polimero».
38-bis. 17. Mannino.
Dopo il comma 181, inserire il seguente:
181-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: «polietilene» ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: «e altre plastiche».
*38-bis. 1. Micillo, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 181, inserire il seguente:
181-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: «polietilene» ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: «e altre plastiche».
*38-bis. 10. Paglia, Pellegrino, Marcon, Pastorino.
Dopo il comma 181, inserire il seguente:
181-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: «polietilene» ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: «e altre plastiche».
*38-bis. 13. Sisto.
Dopo il comma 181, inserire i seguenti:
181-bis. A decorrere dal 2018, presso il Ministero della difesa, è istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa (FASI), riservato ai militari di tutte le Forze Annate e ai dipendenti civili di tutte le Forze Armate, che abbiano partecipato a missioni all'estero in teatri bellici e che si siano ammalati, durante il periodo di servizio, anche per cause non connesse all'attività militare, o dopo il congedo per patologie conseguenti l'attività militare, di patologie neoplastiche, neurodegenerative, autoimmuni, di ipersensibilità a fattori fisici e/o chimici, infiammatorie, neurologiche, psichiatriche e psicosomatiche, e patologie correlate a stress lavoro correlato e/o a stress da combattimento, che non consentano più l'espletamento del servizio. Hanno diritto all'accesso al Fondo anche coloro che, censiti dal Ministero della difesa, hanno contratto la patologia in periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge.
181-ter. I soggetti di cui al precedente comma in relazione alle patologie ivi previste, fruiscono, presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e le strutture convenzionate, di un'esenzione totale dal ticket sanitario per le prestazioni sanitarie che non risultino già esenti in base alle norme della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nonché di un rimborso per l'acquisto di farmaci e/o presidi sanitari necessari e per l'effettuazione di esami di accertamento e controllo in strutture sanitarie pubbliche e/o private nazionali ed estere. L'erogazione del rimborso forfettario per le spese connesse ed accessorie avviene con un anticipo quadrimestrale delle spese, rendicontate entro il giorno 15 del mese successivo. Tale rimborso non è imponibile ai fini fiscali.
181-quater. Il Fondo, nel suo complesso, può erogare annualmente fino a un massimo di 25.000 euro l'anno per avente diritto, indicizzato annualmente all'inflazione. Il Fondo si alimenta mediante un prelievo progressivo dal trattamento economico dei militari e del personale civile del Ministero della difesa. Il calcolo del prelievo viene effettuato considerando il numero dei malati censiti presso il Ministero della difesa moltiplicato per l'erogazione massima qui prevista, in rapporto al numero dei militari e dei dipendenti civili in capo alle forze annate. Questo ammontare viene rideterminato ogni anno in automatico. I costi per il mantenimento e il funzionamento del fondo sono a carico del fondo stesso.
181-quinquies. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento e di accesso al fondo, ivi compresa la documentazione da presentare nonché le procedure per l'inserimento dei non compresi negli elenchi del Ministero della difesa, che si siano ammalati in servizio o dopo il congedo. Con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza stato regioni, sono determinate le modalità per l'erogazione dei servizi in esenzione, nonché l'acquisto di farmaci a carico del fondo.
38-bis. 9. Catalano, Mucci, Oliaro, Galgano, Prodani, Monchiero.
Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:
181-bis. Al fine di sostenere la competitività delle imprese del settore manifatturiero e di allineare la normativa italiana a quella in vigore in altri Stati membri dell'unione Europea concorrenti, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica in materia di monitoraggio delle acque reflue industriali svolto da parte delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente facenti parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla Legge 28 giugno 2016, n. 132, alla. Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al numero parametro 9 (alluminio) il valore limite di emissione in acque superficiali e in fognatura sono sostituiti dai seguenti: a) per lo scarico in acque superficiali: < 2; b) per lo scarico in rete fognaria: < 5.
181-ter. I risparmi derivanti dal comma 181-bis, possono essere utilizzati per il finanziamento delle funzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 3 della Legge 28 giugno 2016, n. 132.
38-bis. 12. Giovanna Sanna, Carrescia.
Dopo il comma 181, inserire i seguenti:
181-bis. All'articolo 9, comma 3, dei decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».
181-ter. All'articolo 11 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso, (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro»;
c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
A. fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
B. oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia Inferiore alla taglia minima di riferimento: per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria: compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
C. oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
D. oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5,000 euro e 30.000 euro3;
E. oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria: compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.
5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius)»;
d) al comma 6, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis».
e) al comma 10, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
f) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6».
181-quater. All'articolo 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a. sei mesi e, In caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione;
b) al comma 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».
181-quinquies. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti «, qualora la violazione sia compiuta da soggetti che, pur essendovi tenuti, siano privi della prescritta licenza di pesca, o, in caso di recidiva: da soggetti titolari di licenza di pesca,».
38-bis. 14. Oliverio.
Dopo il comma 181 inserire i seguenti:
«181-bis. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche, già introdotto dagli articoli 37 e 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella libera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il fondo di cui al presente comma è destinato ai Comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, attueranno entro il 31 dicembre 2018 una o più reti locali di compostaggio domestico, anche avvalendosi di specifiche figure qualificate.
181-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 181-bis pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede, per il 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625».
38-bis. 7. Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 181 aggiungere il seguente:
«181-bis. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 e sostituito dal seguente:
2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la pubblica incolumità, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inapplicabilità o l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento d'intesa con gli Ambiti Territoriali di Caccia e armonizzati con i loro piani di gestione. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di operatori abilitati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, previa frequenza di appositi corsi validati ISPRA, nonché delle guardie forestali e della Polizia locale. In caso di abbattimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio».
38-bis. 15. Ginoble.
Dopo il comma 181, inserire il seguente:
181-bis. Al fine di prevenire procedure di infrazione sulle misure di Conservazione previste dalla direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatica, le regioni competenti predispongono un piano di bonifica e di incidenza degli interventi proposti nelle aree militari ricadenti in tutto o in parte in Siti di Importanza Comunitaria. Tali interventi di bonifica e ripristino delle condizioni iniziali sono finanziati attraverso un piano triennale approvato dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate. Al fine di avviare entro il 2018 le attività di bonifica e di ripristino delle aree oggetto del piano sono stanziati 200 milioni per il 2018, 200 milioni per il 2019 e 200 milioni per il 2020.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della Difesa, missione 1 «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: –200.000.000;
CS: –200.000.000.
2019:
CP: –300.000.000;
CS: –300.000.000.
2020:
CS: –300.000.000;
Cp: –300.000.000.
38-bis. 8. Pili.
Dopo il comma 181, inserire il seguente:
«181-bis. In sede di prima applicazione, gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1o gennaio 2005 e ai quali sono stati conferiti o che svolgono incarichi dirigenziali alla data di pubblicazione della presente legge, sono iscritti nel ruoli dei dirigenti dell'amministrazione che ha conferito l'incarico».
Conseguentemente, al comma 684 sostituire le parole: «17.585.300 euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 12.585.300 euro per l'anno 2018».
38-bis. 20. Cani.
Dopo il comma 181 aggiungere il seguente:
181-bis. All'articolo 2257 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, e successive modificazioni, sono apportate, le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2019»;
b) al comma 1-bis, le parole; «15 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2019».
38-bis. 16. De Girolamo.
Dopo il comma 181 aggiungere il seguente:
181-bis. Al comma 1 dell'articolo 1735 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «per delegazione del presidente nazionale dell'Associazione» sono soppresse.
38-bis. 19. Fucci.
AREA TEMATICA N. 39.
(Interventi strutturali in materia di patrimonio culturale).
(ART. 1, commi 182-210)
Dopo il comma 182, aggiungere il seguente:
182-bis. Alla legge 22 aprile 1941, all'articolo 71-octies, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 7 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale, inoltre il 3 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società allo svolgimento di attività di monitoraggio e di segnalazione finalizzate al contrasto dell'utilizzo non autorizzato di produzioni sottoposte a diritti d'autore o diritti connessi, rafforzando il servizio antipirateria e realizzando campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa l'importanza della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi».
39. 16. Bernardo.
Dopo il comma 182, aggiungere il seguente:
182-bis. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, all'articolo 71-octies, comma 3-bis le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «7 per cento» aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre il 3 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, allo svolgimento di attività di monitoraggio e di segnalazione finalizzate al contrasto dell'utilizzo non autorizzato di produzioni sottoposte a diritti d'autore o diritti connessi e al rafforzamento del servigio antipirateria tramite la realizzazione di campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa l'importanza della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi».
39. 15. Bernardo.
Dopo il comma 182, aggiungere il seguente:
182-bis. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, all'articolo 71-octies, comma 3-bis le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «7 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre il 3 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai semi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società allo svolgimento di attività di monitoraggio e di segnalazione finalizzate al contrasto dell'utilizzo non autorizzato di produzioni sottoposte a diritti d'autore o diritti connessi, rafforzando il servizio antipirateria e realizzando campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa l'importanza della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi».
39. 14. Bernardo.
Dopo il comma 183, aggiungere il seguente:
183-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.
183-ter. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
Conseguentemente:
al comma 41 fa lettera b) è soppressa.
dopo il comma 41, inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
39. 47. Nicchi, Bossa, Scotto, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.
Dopo il comma 183, aggiungere il seguente:
183-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e dello sport, in deroga alla normativa vigente, avvia procedure concorsuali per l'assunzione di personale di musei, monumenti e siti archeologici statali. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, il Ministero può riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile.
Conseguentemente:
dopo il comma 625, aggiungere il seguente:
625-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
allo Stato di previsione del Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale» apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: –290.000.000;
CS: –290.000.000.
2019:
CP: –290.000.000;
CS: –290.000.000.
39. 46. Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Capodicasa.
Dopo il comma 184, aggiungere il seguente:
184-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «5000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro»;
b) al comma 7, dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente:
« d-bis) per attività a favore delle famiglie e della comunità,».
c) al comma 13, le parole: «o saltuarie di ridotta entità» sono soppresse;
d) al comma 14, la lettera a) è abrogata.
39. 125. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 184, inserire il seguente:
184-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative».
39. 128. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Al comma 185, sopprimere le lettere a) e b).
* 39. 3. Castiello, Grimoldi, Guidesi, Fedriga, Saltamartini.
Al comma 185, sopprimere le lettere a) e b).
* 39. 140. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.
Dopo il comma 185, inserire i seguenti:
185-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
185-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 185-bis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.
185-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
** 39. 33. Milanato.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
185-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 185-bis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.
185-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
** 39. 56. Taglialatela, Rampelli.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
185-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 185-bis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.
185-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
** 39. 93. Abrignani.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
185-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 185-bis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.
185-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
** 39. 90. Fanucci, Camani, Berlinghieri, Patrizia Maestri, Capone.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
185-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 185-bis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.
185-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
** 39. 92. Fauttilli.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
185-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 185-bis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.
185-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
** 39. 98. Cenni.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
185-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 185-bis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.
185-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
** 39. 101. De Mita.
All'articolo 1, dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, numero 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a questo ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
185-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 195-bis, è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.
185-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000.
39. 45. Lainati, Tancredi.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. Al fine di assicurare maggiori interventi per la tutela, messa in sicurezza, restauro, valorizzazione e promozione di luoghi di interesse culturale, parchi archeologici, giardini storici, poli museali, biblioteche e luoghi della memoria è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali un fondo denominato «Fondo per il recupero dei luoghi della cultura» con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare a tali finalità. Con decreto del Ministro dei Beni e delle attività culturali, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al fondo previsto dal presente comma.
185-ter. A maggiori oneri di spesa di cui al comma 185-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.
39. 17. L'Abbate, Scagliusi, Di Benedetto, Marzana, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Brescia, D'incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. Per l'anno 2018, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuta nella misura del 26 per cento per le erogazioni liberali effettuate in favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nel settore della danza.
185-ter. Agli oneri di spesa di cui al comma 185-bis, pari a 80 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, camma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.
39. 21. Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. Al fine di assicurare maggiori risorse per il Parco Nazionale del Vesuvio e per gli altri parchi nazionali che presentino carenze di organico, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un fondo denominato «Fondo per il personale dei Parchi Nazionali», con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al fondo previsto dal presente comma.
185-ter. Ai maggiori oneri di spesa di cui al comma 185-bis, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.
39. 18. Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 185, inserire i seguenti:
185-bis. Allo scopo di salvaguardare la storia e la memoria delle aree terremotate, dirute e abbandonate e ricostituirle quali luoghi culturali a cielo aperto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 300 mila euro a decorrere dall'anno 2018. Il Fondo per la rinascita culturale finanzia progetti degli Enti territoriali per iniziative volte a promuovere le culture e le tradizioni locali a rischio di scomparsa, eventi culturali e commemorativi finalizzati a rivitalizzare le aree colpite e a sviluppare il turismo con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, caratteristiche e modalità di presentazione dei progetti di cui al periodo precedente.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2018: –300.000;
2019: –300.000;
2020: –300.000.
39. 39. Moscatt, Fanucci.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. Per l'anno 2018, nei limite di spesa pari a 10 milioni di euro, al fine di incentivare le attività circensi che non facciano ricorso alla detenzione, all'addestramento e all'impiego di animali a scopo di lucro o per fini espositivi, nonché per lo svolgimento di attività di intrattenimento, ai circhi che non utilizzano animali per i propri spettacoli spetta un credito d'imposta pari all'importo della tassa di occupazione di suolo pubblico utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il pagamento dei debiti di cui al comma 2, lettere a), d), f) e g), del medesimo articolo. Con decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2018: –10.000.000.
39. 22. Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 185, inserire i seguenti:
185-bis. All'articolo 1, comma 485 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le parole: «, e 5 milioni di euro destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale italiana della cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni. I Comuni in cui non sono presenti avanzi di amministrazione utilizzabili a tali fini possono fruire di un credito d'imposta di compiessero pari importo per spese da destinare alle medesime finalità».
185-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 185-bis.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000.
39. 55. Murgia, Capelli, Pes, Marrocu, Mura, Pinna, Cani, Pili.
Dopo il comma 185, inserire i seguenti:
185-bis. Per la realizzazione del «Piano per l'arte contemporanea» di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2018, l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: di 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029
39. 83. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Sgambato, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli.
Dopo il comma 185, inserire il seguente:
185-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 185, entro il 31 marzo 2018, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia apposita selezione per titoli e colloquio finalizzata all'inquadramento, nel rispetto della dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, profili di funzionano archeologo, architetto e ingegnere, delle unità di personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106. Alla selezione di cui al precedente periodo possono partecipare le unità di personale che siano state reclutate a seguito di procedura selettiva pubblica e che, entro la suddetta data del 31 marzo 2018, abbiano prestato servizio per almeno trentasei mesi presso la Segreteria tecnica di progettazione di cui al medesimo articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014, conv. legge n. 106 del 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
39. 84. Sgambato, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli.
Dopo il comma 185, aggiungere il seguente:
185-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per tutti gli interventi previsti nel Contratti Istituzionali di Sviluppo di cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa è individuata quale soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dei Contratti istituzionali di Sviluppo».
39. 8. Covello, Tartaglione, Antezza, Oliverio, Pes, Vico, Iacono.
Dopo il comma 185, aggiungere il seguente:
185-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti dal programma comunitario e per garantire la manutenzione programmata nell'ambito del Parco Archeologico di Pompei il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente:
«5. Per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei e per garantire la manutenzione programmata del Parco Archeologico di Pompei, al fine di rispettare la scadenza del programma e rispettare gli standard comunitari, la Segreteria Tecnica di progettazione, costituita presso il Parco Archeologico di Pompei a diretto supporto del Direttore Generale, composta da non più di 20 unità di personale, assume, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi dirigenziali e di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in deroga all'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la durata massima di ulteriori trentasei mesi a decorrere dal 1 gennaio 2018, entro il limite di spesa di 900.000 euro annui, con risorse disponibili del bilancio del Parco Archeologico di Pompei, per la partecipazione alle attività e secondo le esigenze dell'Amministrazione».
* 39. 40. Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Cimbro.
Dopo il comma 185, aggiungere il seguente:
185-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti dal programma comunitario e per garantire la manutenzione programmata nell'ambito del Parco Archeologico di Pompei il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente:
«Per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei e per garantire la manutenzione programmata del Parco Archeologico di Pompei, al fine di rispettare la scadenza del programma e rispettare gli standard comunitari, la Segreteria Tecnica di progettazione, costituita presso il Parco Archeologico di Pompei a diretto supporto del Direttore Generale, composta da non più di 20 unità di personale, assume, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi dirigenziali e di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in deroga all'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la durata massima di ulteriori trentasei mesi a decorrere dal 1 gennaio 2018, entro il limite di spesa di 900.000 euro annui, con risorse disponibili del bilancio del Parco Archeologico di Pompei, per la partecipazione alle attività e secondo le esigenze dell'Amministrazione».
* 39. 70. Di Lello.
Dopo il comma 185, aggiungere il seguente:
185-bis. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei e per garantire la Segreteria Tecnica di progettazione, costituita presso il Parco Archeologico di Pompei a diretto supporto del Direttore Generale, composta da non più di 20 unità di personale, assume, in deroga al limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi dirigenziali e di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in deroga all'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è prorogata nella sua attività per la durata massima di ulteriori trentasei mesi a decorrere dai 1 gennaio 2018, entro il limite di spesa di 900.000 euro annui, con risorse disponibili del bilancio del Parco Archeologico di Pompei, per la partecipazione alle attività e secondo le esigenze dell'Amministrazione.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
39. 113. Cuomo.
Dopo il comma 185, aggiungere i seguenti:
185-bis. Al fine di ottimizzare nonché di consentire il necessario completamento degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo avvia le procedure finalizzate al contestuale assorbimento, nell'organico del Ministero, delle unità di personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 valutando i ruoli svolti nell'ambito della Pubblica Amministrazione e le pregresse esperienze curriculari.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –4.900.000;
2019: –5.900.000;
2020: –5.900.000.
39. 69. Di Lello.
Dopo il comma 185, aggiungere il seguente:
185-bis. Al fine di ottimizzare nonché di consentire il necessario completamento degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo avvia le procedure finalizzate al contestuale assorbimento, nell'organico del Ministero, delle unità di personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 valutando i ruoli svolti nell'ambito della Pubblica Amministrazione e le pregresse esperienze curriculari.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –6.000.000;
2019: –6.000.000;
2020: –6.000.000.
39. 41. Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Cimbro.
Al comma 187, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 10, comma 1, al primo periodo, sono premesse le parole: «Fatta eccezione per i beni culturali immobili di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».
*39. 85. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Al comma 187, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 10, comma 1, al primo periodo, sono premesse le parole: «Fatta eccezione per i beni culturali immobili di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.».
*39. 114. La VII Commissione.
Dopo il comma 188, inserire il seguente:
188-bis. All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;
b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1;
c) la documentazione che attesti la legittimità del beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della legge 229/2016;
d) relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;
e) relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.
1-bis. L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse».
1-ter. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;
b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6.
39. 143. Baldelli.
Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
188-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:
c-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11.
Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, dall'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore e supporto cartaceo, audio o video. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve esseri certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAM, da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale.
39. 71. Manzi, Rampi.
Dopo il comma 188, aggiungere i seguenti:
188-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato».
b) il comma 11 è sostituito dai seguente:
«11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018, Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
c) al comma 12 le parole: «febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2018»;
d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Le parole: «nell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2017 e 2018»;
2. Le parole: «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».
e) il comma 12-ter è sostituito dal seguente:
«12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate- struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno».
188-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto- legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1o dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».
188-quater. L'articolo 2, comma, 26 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è abrogato.
39. 135. Rampelli.
Dopo il comma 188, aggiungere i seguenti:
188-bis. I comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono ridurre fino all'esenzione la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulle occupazioni necessarie per la messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici e per le opere di ricostruzione.
188-ter. L'articolo 8, comma 3.3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è così sostituto:
«3.3. I comuni di cui all'articolo 1 e al comma 3.1 possono ridurre fino all'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sulle occupazioni necessarie per la messa in sicurezza dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici e per le opere di ricostruzione».
188-quater. Le disposizioni recate dai commi 188-bis e 188-ter sono applicabili anche retroattivamente sulla base di una deliberazione dei comuni interessati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
39. 65. Rampelli.
Dopo il comma 188, aggiungere i seguenti:
188-bis. All'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) la valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili;».
188-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 188-bis, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39. 146. Mariani.
Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
188-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «Le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo»;
b) al comma 2, le parole: «nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015»;
c) al comma 2, lettera c) dopo le parole: «per l'esercizio dell'attività economica» sono aggiunte le parole: «e professionale»;
d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente:
« e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente»;
e) al comma 3, le parole: «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle parole: «I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019»;
f) il comma 4, è sostituito dal seguente: «Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività»;
g) al comma 5, le parole: «dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1o febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015».
39. 62. Rampelli.
Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
188-bis. All'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
b-bis) La valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili;
39. 100. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
188-bis. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, 6 i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge.
39. 61. Rampelli.
Dopo il comma 188, inserire seguente:
188-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, i contributi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 10 gennaio 2019, è abrogato l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 31, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «dagli articoli 35 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 5».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
2019: –10.000.000;
2020: –20.000.000.
* 39. 78. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 188, inserire seguente:
188-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, i contributi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 10 gennaio 2019, è abrogato l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 31, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «dagli articoli 35 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo».
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
2019: –10.000.000;
2020: –20.000.000.
* 39. 115. La VII Commissione.
Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
188-bis. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:
«13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo».
39. 63. Rampelli.
Dopo il comma 188, aggiungere il seguente:
188-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dai punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica».
39. 64. Rampelli.
Dopo il comma 189, inserire il seguente:
189-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica, i circuiti teatrali regionali e le associazioni, non si applica l'articolo 50, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –20.000.000;
2019: –20.000.000;
2020: –20.000.000.
* 39. 72. Malisani, Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Ghizzoni, Sgambato, Narduolo, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli.
Dopo il comma 189, inserire il seguente:
189-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica, i circuiti teatrali regionali e le associazioni, non si applica l'articolo 50, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –20.000.000;
2019: –20.000.000;
2020: –20.000.000.
* 39. 116. La VII Commissione.
Dopo il comma 190, inserire i seguenti:
190-bis. Per l'anno finanziario 2018, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza, I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2018 possono esserlo in quello successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'arano 2018.
190-ter. Ai maggiori oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 164, dell'articolo 1 del presente disegno di legge.
39. 107. Ciracì, Latronico.
All'articolo 1, dopo il comma 190, aggiungere il seguente:
190-bis. I comuni beneficiari delle risorse di cui all'articolo 13 comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, possono accertare gli importi attribuiti a valere sull'annualità 2017 anche nell'esercizio finanziario 2018, in relazione all'esigibilità della spesa.
39. 4. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 190, inserire il seguente:
190-bis. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31.05.2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 267/2000.
39. 2. Guidesi.
Al comma 192, primo periodo, sostituire le parole: pari a 3 milioni di euro con le seguenti: pari a 5 milioni di euro.
Conseguentemente:
al comma 193, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o altre spese individuate dal decreto di cui al comma 195, anche in relazione all'assenza di librerie sul territorio comunale;
al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: di 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
*39. 79. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Al comma 192, primo periodo, sostituire le parole: pari a 3 milioni di euro con le seguenti: pari a 5 milioni di euro.
Conseguentemente:
al comma 193, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o altre spese individuate dal decreto di cui al comma 195, anche in relazione all'assenza di librerie sul territorio comunale;
al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: di 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
*39. 117. La VII Commissione.
Al comma 192, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2019, al Fondo affluisce altresì una quota parte delle risorse destinate alla carta di cui all'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed eventualmente non utilizzate. Detta quota è accertata con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e dei turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dal termine previsto per l'utilizzo della carta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**39. 86. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Al comma 192, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2019, al Fondo affluisce altresì una quota parte delle risorse destinate alla carta di cui all'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed eventualmente non utilizzate. Detta quota è accertata con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e dei turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dal termine previsto per l'utilizzo della carta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**39. 118. La VII Commissione.
Al comma 192, aggiungere, infine, il seguente periodo: In ogni caso, una quota non inferiore al 10 per cento del fondo di cui al presente comma viene destinata alla Biblioteca Italiana per Ipovedenti Onlus.
39. 37. Tancredi.
Al comma 192, aggiungere, infine, il seguente periodo: In ogni caso, all'interno del fondo di cui al presente comma viene riservata una quota pari a 150.000 euro per la Biblioteca Italiana per Ipovedenti Onlus.
39. 102. Rubinato.
Dopo il comma 192, inserire i seguenti:
192-bis. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva» sono aggiunte le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente»;
b) all'articolo 180, comma 1, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle entità di gestione indipendente».
192-ter. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 il comma 2 è abrogato.
*39. 25. Mazziotti di Celso, Catalano, Monchiero.
Dopo il comma 192, inserire i seguenti:
192-bis. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva» sono aggiunte le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente»;
b) all'articolo 180, comma 1, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alle entità di gestione indipendente».
192-ter. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 il comma 2 è abrogato.
*39. 104. Latronico, Capezzone.
Dopo il comma 192, aggiungere i seguenti:
192-bis. All'articolo 15, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente lettera:
e-ter) le spese per l'acquisto dei libri di testo della scuola secondaria di primo e secondo grado.
192-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 192-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307.
39. 10. Busin, Guidesi.
Dopo il comma 192, aggiungere i seguenti:
192-bis. All'articolo 15, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente lettera:
e-ter) le spese per l'acquisto dei libri di testo della scuola secondaria di primo e secondo grado, per un importo annuo non superiore a 300 euro.
192-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 192-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307.
39. 11. Busin, Guidesi.
Dopo il comma 192 inserire il seguente:
192-bis. Le disposizioni in materia di « bonus cultura» per i giovani di età inferiore a diciotto anni, di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, trovano applicazione a favore dei soggetti il cui nucleo familiare ha una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 13.000 euro annui. I risparmi derivanti dalla previsione di cui al periodo precedente, e conseguenti alla riduzione della platea dei giovani beneficiari, confluiscono nel «Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale», di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.
39. 48. Nicchi, Bossa, Scotto, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.
Dopo il comma 192, inserire il seguente:
192-bis. Le risorse non utilizzate e non impegnate al 31 dicembre 2017, finalizzate al finanziamento del « bonus cultura» a favore dei giovani di età inferiore a diciotto anni, di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, confluiscono nel «Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale», di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.
39. 49. Nicchi, Bossa, Scotto, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.
Dopo il comma 192, inserire il seguente:
192-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione, nei termini ivi previsti, anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2018, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui ai citato comma 979, anche per l'acquisto di abbonamenti a giornali quotidiani e periodici, anche nella versione digitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella presente legge.
39. 136. Palese, Calabria.
Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
192-bis. I benefici di cui all'articolo 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2017, n. 136, si estendono a coloro che pur avendo compiuto diciotto anni di età nell'anno 2016, non hanno avuto la possibilità di richiedere o di spendere la Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, poiché residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e aventi casa inagibile. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, quantificabile in 500.000 euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 192 della presente legge.
39. 132. Manzi, Narduolo.
Dopo il comma 192 aggiungere il seguente:
192-bis. Per la valorizzazione e il potenziamento dell'Ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa e dell'Ente morale Fondazione Pagliara di Napoli è autorizzata la spesa annua di 500 mila euro ciascuno per gli anni 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
39. 91. Salvatore Piccolo, Manfredi, Tartaglione, Carloni, Famiglietti, Tino Iannuzzi, Palma, Palladino.
Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
192-bis. Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 a valere sul fondo di cui all'articolo 22, comma 7-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –500.000;
2019: –500.000;
2020: –500.000.
39. 73. Narduolo.
Dopo il comma 193, inserire il seguente:
193-bis. A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri e che non risultano ricomprese in gruppi editoriali, è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro.
39. 23. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 193, inserire il seguente:
193-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri Fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. L'esenzione di cui al precedente periodo non si applica agli immobili o porzioni di immobili che presentano autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri, che sono comunque dichiarati in catasto come unità immobiliari autonome, censite nella categoria catastale più appropriata».
39. 53. Dal Moro, Boccadutri.
Dopo il comma 194 aggiungere i seguenti:
194-bis. Nei comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti le disposizioni di cui ai commi 193 e 194 si applicano in favore delle cartolibrerie considerata l'importante funzione svolta per la promozione della lettura.
194-ter. Il fondo di cui al comma 192 è incrementato di 1 milione di euro per ciascun anno 2018-2020.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
39. 119. Burtone.
Dopo il comma 195 sono aggiunti i seguenti:
195-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «le spese veterinarie, fino all'importo di euro 800, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11»;
195-ter. Agli oneri derivanti della disposizione di cui al precedente comma, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39. 130. Falcone.
Al comma 196, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tra i quali l'individuazione dei beni architettonici da tutelare come monumenti nazionali.
39. 24. Secco, Menorello, Catalano, Monchiero.
Dopo il comma 196 inserire il seguente:
196-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma precedente, in occasione del settantatreesimo anniversario della fondazione dell'AIG (Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù) e dei settantesimo anniversario di elezione ad Ente morale (decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 1948) e assistenziale (decreto ministeriale 6 novembre 1959 n. 10), è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 al fine di potenziare la rete del turismo giovanile internazionale nel nostro Paese.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –100.000;
2019: –100.000;
2020: –100.000.
39. 139. Fitzgerald Nissoli.
Dopo il comma 196, inserire il seguente:
196-bis. In occasione del settantatreesimo anniversario della fondazione, dell'AIG (Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù) e del settantesimo anniversario di elezione ad Ente morale (decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 1948) e assistenziale (decreto ministeriali 6 novembre 1959 n. 10) è autorizzata la spesa di euro 100,000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 al fine di potenziare la rete del turismo giovanile internazionale nel nostro Paese.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –100.000;
2019: –100.000;
2020: –100.000.
39. 35. Pastorelli, Locatelli, Marzano.
Dopo il comma 196, inserire i seguenti:
196-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali, effettuate nei periodi d'imposta a quelli successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, per interventi di manutenzione, protezione e restauro a favore di beni culturali riconosciuti dal Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo di proprietà di fondazioni e di privati, purché regolarmente aperti al pubblico.
196-ter. Il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo pubblica su apposito sito internet i dati relativi all'ordine di arrivo della documentazione fiscale richiesta e all'ammontare delle donazioni, e li aggiorna in tempo reale.
196-quater. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 5 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39. 142. Gigli, Sberna.
Dopo il comma 196 inserire il seguente:
196-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 196 è autorizzata la spesa di 500.000 euro a sostegno delle strutture archivistiche di comprovata esperienza pluriennale, non pubbliche, dotate di un rilevante patrimonio bibliografico, storico e audiovisivo. Con il medesimo decreto di cui al comma precedente sono individuati i criteri e le modalità di accesso ai contributi.
Conseguentemente, alla Tabella A, di cui al comma 631, apportare le seguenti modificazioni: Ministero dell'economia e delle finanze:
2018: –500.000.
39. 27. Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Pastorino.
Dopo il comma 196 aggiungere il seguente:
196-bis. All'allegato 1 di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, la voce: «Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1924 - conferma della esistenza di servitù spettante al Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati nel Monte di Condoglia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 26 ottobre 1927)» è soppressa.
39. 1. Tancredi, Lupi, Vignali.
Dopo il comma 196, inserire il seguente:
196-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di assicurare il completamento del percorso del loro risanamento, nonché di favorire le erogazioni liberali assoggettate, all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:
a) all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e di 15 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2022»;
b) all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: «entro l'esercizio finanziario 2018» sono sostituite dalla seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2019»;
c) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, parole: «entro l'esercizio 2018» sono sostituite dalla seguenti: «entro l'esercizio 2019».
Conseguentemente:
a) al comma 47, primo periodo, sostituire le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro con le seguenti: di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 25 milioni di euro;
b) al comma 124, lettera b), le parole: dall'anno 2018 con le seguenti: dall'anno 2019;
c) al comma 133, sopprimere le parole: di euro 5.000.000 per l'anno 2018;
d) al comma 624 sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 12.585.300 euro per l'anno 2018.
*39. 80. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 196, inserire il seguente:
196-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di assicurare il completamento del percorso del loro risanamento, nonché di favorire le erogazioni liberali assoggettate, all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:
a) all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e di 15 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2022»;
b) all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: «entro l'esercizio finanziario 2018» sono sostituite dalla seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2019»;
c) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, parole: «entro l'esercizio 2018» sono sostituite dalla seguenti: «entro l'esercizio 2019».
Conseguentemente:
a) al comma 47, primo periodo, sostituire le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro con le seguenti: di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 25 milioni di euro;
b) al comma 124, lettera b), le parole: dall'anno 2018 con le seguenti: dall'anno 2019;
c) al comma 133, sopprimere le parole: di euro 5.000.000 per l'anno 2018;
d) al comma 624 sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 12.585.300 euro per l'anno 2018.
*39. 122. La VII Commissione.
Dopo il comma 196, aggiungere il seguente:
196-bis. Al fine di consentire il raggiungimento del pareggio economico entro l'esercizio finanziario 2018, alle fondazioni lirico sinfoniche che alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione abbiano presentato il piano di risanamento per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero le integrazioni al piano di risanamento per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 1 comma 355 della citata legge n. 106 del 2015, è estesa l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per tutto il personale assunto a tempo indeterminato che entro il 31 dicembre 2018 abbia maturato il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Conseguentemente alla A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –5.200.000;
2019: –5.200.000;
2020: –5.200.000.
39. 50. Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.
Dopo il comma 196 aggiungere i seguenti:
196-bis. Il comma 3 dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:
«3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica e l'innovazione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali, ogni altro ente pubblico, nonché i soggetti di qualunque, tipologia in loro controllo analogo, anche congiunto, possono attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, la pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali materiali ed immateriali; per l'individuazione di uno o più partner privati, i soggetti di cui al presente comma ricorrono alle procedure semplificate analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1».
196-ter. Al maggior onere derivante dalla precedente disposizione pari a 50 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione.
Conseguentemente dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
39. 32. Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 196 inserire il seguente:
196-bis. Il comma 3 dell'articolo 151, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è sostituito dal seguente: «3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica e l'innovazione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali, ogni altro ente pubblico, nonché i soggetti di qualunque tipologia in loro controllo analogo, anche congiunto, possono attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro la manutenzione programmata, la gestione, la pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali materiali ed immateriali; per l'individuazione di uno o più partner privati, i soggetti di cui al presente comma ricorrono alle procedure semplificate analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1».
39. 133. Manzi, Narduolo.
Dopo il comma 196, inserire il seguente:
196-bis. Al fine di consentire il salvataggio, la messa in sicurezza e la continuità nella fruizione per i visitatori della fortezza svevo-angioina detta anche Castello di Lucera, è consentita una spesa di 1 milione e 500 mila euro per gli anni 2018 e 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.500.000;
2019: –1.500.000;
2020: –.
39. 120. Di Gioia.
Dopo il comma 196, inserire il seguente:
196-bis. Al fine di consentire il salvataggio, la messa in sicurezza e la continuità nella fruizione per i visitatori della fortezza svevo-angioina detta anche Castello di Lucera, è consentita una spesa di 1 milione e 500 mila euro per gli anni 2018 e 2019.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 per l'anno 2018 e di 53.868.200 per l'anno 2019 con le seguenti: 16.085.300 per l'anno 2018 e di 42.368.200 per l'anno 2019.
39. 121. Di Gioia.
Dopo il comma 196 inserire il seguente:
196-bis. Al fine di potenziare la valorizzazione del patrimonio culturale e della produzione artistica contemporanea di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 in favore della Fondazione Manifesta 12 Palermo come contributo alla realizzazione di «Manifesta 12, biennale europea di arte contemporanea».
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 16.585.300 euro per l'anno 2018.
39. 81. Piccione.
Dopo il comma 197, inserire il seguente:
197-bis. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2003, n. 291, il contributo annuo riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità di cui al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248, è incrementato di euro 250.000. Ai relativi maggiori oneri, valutati in 250 mila euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della, legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 624, della presente legge.
39. 126. Alfreider.
Dopo il comma 196, aggiungere il seguente:
196-bis. Al fine di promuovere e valorizzare la rete delle città della ceramica è riconosciuto al Comune di Castellamonte (Torino) il titolo di città della Ceramica.
39. 74. D'Ottavio.
Dopo il comma 198, inserire i seguenti:
198-bis. Al fine di promuovere e valorizzare la grande tradizione gastronomica del nostro Paese, anche attraverso forme di confronto e competizione ira le diverse realtà territoriali, promuovendo le peculiarità delle tradizioni culinarie del territorio, il turismo gastronomico e la cucina tipica, è istituito il programma per il conferimento annuale del titolo di «Capitale italiana della gastronomia».
198-ter. Ogni anno il Consiglio dei ministri conferisce il titolo di «Capitale italiana della gastronomia» a una città italiana sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La città vincitrice del titolo deve, nel corso dell'anno:
a) operare per assegnare alla gastronomia del territorio un ruolo rilevante nell'attrattiva turistica, per valore culturale, per importanza economica e come elemento di coesione territoriale;
b) contribuire alla diffusione dell'offerta gastronomica di eccellenza promuovendola a livello nazionale e internazionale, incentivando programmi e attività volti a diffondere la conoscenza delle specifiche peculiarità e tradizioni locali;
c) promuovere attività e iniziative volte allo sviluppo e alla promozione del turismo ricettivo;
d) valorizzare chef, cuochi del territorio e, in particolar modo, i giovani studenti delle scuole alberghiere e di gastronomia;
e) coinvolgere la filiera agro-alimentare nel suo complesso: ristoranti, trattorie, pizzerie, pasticcerie, paninoteche, forni, caseifici, macellerie, mulini, aziende agricole, cantine, birrerie e tutte le attività produttive e imprenditoriali di piccole dimensioni o a gestione familiare, che hanno reso la nostra Italia leader della gastronomia a livello mondiale;
f) contribuire alla promozione e alla diffusione dei prodotti agro-alimentari tipici della zona, i prodotti agro-alimentari tradizionali (PAT), i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP).
198-quater. Per le finalità di cui ai commi 198-bis e 198-ter è istituito, in via sperimentale, un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, denominato «Fondo per la Capitale italiana della gastronomia» con una dotazione di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
198-quinquies. Ai fini di cui al comma 198-bis lo Stato, le regioni e i comuni possono definire specifici accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
198-sexies. In sede di prima attuazione, la procedura di cui ai commi da 198-bis a 198-quinquies si applica per il conferimento, entro il 31 marzo 2019, del titolo di «Capitale italiana della gastronomia» per l'anno 2020. Tenuto conto delle esperienze acquisite nello svolgimento della procedura e nell'attuazione dei programmi della città proclamata «Capitale italiana della gastronomia», il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può emanare ulteriori disposizioni attuative e definire i termini della procedura relativa agli anni successivi.
Conseguentemente, al comma 164 sostituire le parole: e di 53.868.200 euro per l'anno 2019; di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021 con le seguenti: e di 52.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021.
39. 145. Ciracì, Latronico.
Dopo il comma 198, aggiungere il seguente:
198-bis. Al comma 485, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e di cui 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale italiana della Cultura. Per progetti di rete, si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni.».
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000.
39. 43. Kronbichler, Cimbro.
Dopo il comma 198, inserire i seguenti:
198-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono aggiunte in fine, le parole: «e di cui 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da comuni che hanno partecipato alla candidatura di Capitale italiana della cultura, diversi da quelli vincitori. Per progetti di rete s'intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più comuni».
198-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 5 milioni di euro annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.
39. 138. Capelli, Tabacci.
Dopo il comma 198, aggiungere il seguente:
198-bis. Al comma 485, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono aggiunte in fine le sognarti parole: «e di cui 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale italiana della Cultura. Per progetti di rete, si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni.».
39. 42. Kronbichler, Cimbro.
Dopo il comma 198 inserire il seguente:
198-bis. Al comma 485 dell'articolo della legge n. 232 del 2016, aggiungere in fine le parole: «e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni».
39. 99. Taricco.
Dopo il comma 198 aggiungere il seguente:
198-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 485 aggiungere, in fine, le parole: «, di cui 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati dai Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati da due o più Comuni.».
39. 124. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.
Dopo il comma 198, inserire il seguente:
198-bis. Al comma 2 dell'articolo 7-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «400.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro per il 2017, 550.000 euro per gli anni 2018 e 2019 e 200.000 euro per l'anno 2020».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: –150.000;
2019: –150.000;
2020: –200.000.
39. 105. Latronico.
Dopo il comma 198, aggiungere il seguente:
198-bis. Per interventi urgenti nella città di Matera, designata Capitale Europea della Cultura per il 2019, finalizzati a migliorare l'accoglienza, l'accessibilità dei visitatori e turisti, il sistema della mobilità e il decoro urbano, nonché per l'attuazione del programma culturale da parte della Fondazione Matera-Basilicata 2019, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro nel 2018 e di 20 milioni di euro nel 2019. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 40 di euro nel 2018 e 20 milioni di euro nel 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39. 7. Antezza, Covello, Vico.
Dopo il comma 198, aggiungere il seguente:
198-bis. All'articolo 1, comma 346, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole: «anche in deroga alle percentuali ivi previste.», sono aggiunte le seguenti: «con previsione di ulteriore posto in dotazione organica e relativo incremento percentuale del fondo salario accessorio della dirigenza».
39. 6. Antezza.
Dopo il comma 199, inserire i seguenti:
199-bis. Al decreto-legge del 31 maggio del 2014, n. 83, convertito con la legge 29 luglio 2014, n. 106, all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione, restauro e valorizzazione di beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42/2004, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42/2004, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, società concertistiche e degli enti e organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore culturale e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i) e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate».
b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione, restauro c valorizzazione di beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 42/2004, nonché per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 42/2004 siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari di detti beni, istituti e luoghi».
c) al comma 5 le parole: «ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi» sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni, degli istituti e dei luoghi di cui al comma 2».
199-ter. Al maggior onere derivante dal comma 199-bis pari a 100 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:
Conseguentemente dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
39. 29. Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 199, al comma 4, inserire il seguente:
199-bis) Al fine di consentire la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale custodito, con particolare riferimento alla collezione delle Matres Matutae, ed in considerazione della grave situazione di bilancio della provincia di Caserta, è concesso un contributo straordinario di euro 300 mila per ciascuno degli anni 2018 e 2019 al polo Museale della Campania per un accordo di valorizzazione ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, del patrimonio culturale del sistema museale casertano, con particolare riferimento al Museo provinciale campano di Capua.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300, con le seguenti: 17.285.300 e le parole: 53.868.200 con le seguenti: 53.568.200.
39. 66. Sgambato, Bossa, Manfredi, Tartaglione, Carloni.
Dopo il comma 199, aggiungere i seguenti:
199-bis. Gli utili percepiti dalle Istituzioni culturali inserite nell'apposita tabella prevista dall'articolo 1 della legge 17 ottobre del 1996, n. 534 non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95 per cento del loro ammontare per effetto dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 334.
199-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 199-bis pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39. 12. Busin.
Dopo il comma 199, aggiungere i seguenti:
199-bis. Dopo il comma 716 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è aggiunto il seguente: «716-bis. Per la loro particolare valenza culturale e sociale, le sale cinematografiche e teatrali possono dedurre per intero l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa.»
199-ter.Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39. 9. Borghesi.
Sostituire il comma 200 con i seguenti:
200. Al fine di individuare forme di finanziamento statali stabili atte a garantire lo sviluppo e la tutela di tutte le attività e le manifestazioni collegate al carnevale della tradizione italiana, a decorrere daranno 2018, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo vengono annualmente stanziate risorse economiche a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985. n. 163, nell'ambito della quota destinata alle iniziative multidisciplinari. Con il medesimo decreto sono stabilite le quote di riparto tra le istanze di finanziamento inoltrate dalle amministrazioni locali e territoriali interessate.
200-bis. Qualora le risorse di cui al comma 200 non soddisfino il fabbisogno finanziario derivante dalle istanze di cui al medesimo comma 200, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, sono annualmente individuate, previe apposite intese con ciascuna regione, le manifestazioni dei carnevali storici italiani alle quali abbinare una lotteria nazionale e sono stabilite le relative modalità tecniche di svolgimento nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione delle lotterie medesime, alle cui organizzazione e gestione provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677.
200-ter. Per la finalità di cui al comma 200, al fine di garantire un costante flusso di risorse finanziarie annuali, il Fondo unico per lo spettacolo è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000.
39. 51. Ricciatti, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Al comma 200, dopo le parole: manifestazioni carnevalesche, aggiungere la seguente: storiche.
39. 75. Narduolo.
Dopo il comma 200 aggiungere i seguenti:
200-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, è aggiunto il seguente paragrafo: «A decorrere dall'anno 2018 viene assegnato un contributo di un milione di euro a favore del Comune di Bassano del Grappa pieni progetto Operaestate Festival Veneto/CSC Centro per la scena contemporanea»
200-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione dì spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminata dalla tabella C della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
39. 13. Crimì, Sbrollini.
Sopprimere i commi 202, 203, 205, 211, 212, 213, 214, 215.
39. 44. Nicchi, Scotto, Duranti, Cimbro.
Dopo il comma 202 aggiungere il seguente:
202-bis. In considerazione dell'esiguità delle risorse assegnate agli interventi infrastrutturali nel settore della cultura presso la Regione Calabria, in sede di riparto delle risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, per gli anni 2018 e 2019 quota parte non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse afferenti è vincolata ad interventi urgenti di conservazione e restauro, immediatamente cantierabili, su beni culturali di rilevante importanza insistenti nella regione medesima, con priorità per gli interventi di messa in sicurezza e rigenerazione urbana in aree a forte vocazione commerciale e turistica. A tal fine le risorse già assegnate sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo riparto, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, con le parole: 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019.
39. 19. Tancredi.
Dopo il comma 202 inserire il seguente:
202-bis. Ai fini della tutela del patrimonio ambientale per l'anno 2018 è concesso al Comune di Vasto un contributo straordinario di euro 2.000.000 per il rafforzamento delle infrastrutture deputate alla depurazione degli scarichi anche provenienti da istituzioni pubbliche.
Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 con le seguenti: è incrementato di 15.585.300 euro per l'anno 2018.
39. 54. Tancredi.
Al comma 203, sostituire le parole: a 200.000 annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le seguenti: a 200.000 annui a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo: Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, valutate decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante:
a) riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 pari a 150 milioni per l'anno 2018, 50 milioni per l'anno 2019 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2020;
b) riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, pari a 50 milioni per l'anno 2018, 150 milioni per l'anno 2019 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2020.
39. 38. Tancredi.
Al comma 203, sostituire le parole: a 200.000 annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le seguenti: a 200.000 annui a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvederà mediante riduzione del fondo di cui al comma 624 nella misura di 200.000 euro nell'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2021.
39. 134. Brunetta, Palese.
Dopo il comma 203 aggiungere i seguenti:
203-bis. Dopo il comma 308 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto il seguente:
308-bis. Al fine di completare la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza, il restauro, il ripristino del decoro e il riallestimento di percorsi museali dei Luoghi della memoria nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018.
203-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 203-bis si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
39. 5. Narduolo, Manzi, Zardini, Rotta, Crivellari, Casellato.
Dopo il comma 203, inserire i seguenti:
203-bis. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, destinata alle seguenti Istituzioni: Civico Museo della Risiera di San Sabba – monumento nazionale, Fondazione ex Campo Fossoli, Istituto e Museo Alcide Cervi, Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema.
203-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 203-bis si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39. 76. Incerti, Mariani, Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Blazina, De Maria, Fabbri.
Dopo il comma 203 aggiungere il seguente:
203-bis. Al fine di promuovere la conoscenza della storia e della cultura nazionali, a decorrere dall'anno 2018 è autorizzata a favore dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana la spesa di cinquecentomila euro annui, come contributo straordinario per la realizzazione del Dizionario biografico degli Italiani.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029, con le seguenti: di 17.085.300 euro per l'anno 2018 e di 53.368.200 euro per l'anno 2019, di 135.312,100 euro per l'anno 2020, 179.508.500 euro per l'anno 2021, di 168.804.300 euro per l'anno 2022, di 123.300.700 euro per l'anno 2023, di 108.096.400 euro per l'anno 2024, di 138.892.100 euro per l'anno 2025, di 148.887.900 euro per l'anno 2026, di 140.583.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.883.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
39. 82. Manzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Rampi, Bonaccorsi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 203 aggiungere il seguente:
203-bis. Al fine di tutelarne il valore artistico e culturale, al Teatro massimo Vincenzo Bellini di Catania è concesso, a decorrere dal 2018, un contributo annuo di 1 milione di euro, per l'organizzazione del Bellini Teatro Festival.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
39. 57. Albanella.
Al comma 204, sostituire le parole: 2018 e 2019 con le seguenti: 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: –300.000.
39. 87. Preziosi, Pisicchio, Iori, Sanga, Berlinghieri.
Dopo il comma 204, aggiungere il seguente:
204-bis. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, in favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –250.000,00;
2019: –250.000,00;
2020: –250.000,00.
39. 123. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.
Dopo il comma 204 aggiungere il seguente:
204-bis. Per la messa in sicurezza della Torre civica campanaria del Duomo di Sant'Andrea Apostolo del comune di Portogruaro (Ve), soggetto a tutela ai sensi articolo 10 comma 1 e articolo 12 comma 1 e 2 del decreto legislativo 42/2004, alla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio dell'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso sono attribuite le somme di 1,5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.500.000;
2019: –1.500.000.
39. 77. Moretto.
Dopo il comma 205, inserire i seguenti:
205-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede ad adottare:
a) le linee guida volte a disciplinare l'inserimento dell'educazione alla pace tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria;
b) i piani per la formazione continua degli insegnanti, anche avvalendosi del contributo dei corpi civili di pace all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
205-ter. Ai fini di cui al comma 205-bis è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere 2 dall'anno 2018.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.500.000;
2019: –1.500.000;
2020: –1.500.000.
39. 67. Zanin.
Dopo il comma 205, aggiungere i seguenti:
205-bis. È autorizzata una spesa di 50.000 euro, per l'anno 2018 per lo svolgimento d'iniziative volte a promuovere e a divulgare la memoria della partecipazione delle comunità ebraiche italiane al movimento dell’Aliyah Bet ed al processo di creazione dello Stato d'Israele.
205-ter. Il coordinamento delle iniziative di cui al comma 205-bis è svolto dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari d'interesse nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine la composizione del Comitato è integrata da rappresentanti dell'Unione delle comunità ebraiche italiane (UCEI) e della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea.
Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
2018: – 50.000.
39. 112. Schirò, Bernardo, Fregolent, Gasparini.
Dopo il comma 205 aggiungere i seguenti:
205-bis. Per ciascuno degli esercizi ! 2018-2019-2020 è assegnato un contributo straordinario annuale di 600.000,00 a favore della Fondazione «Ottavio Ziino-Orchestra di Roma e del Lazio», Istituzione Concertistico-Orchestrale riconosciuta dallo Stato ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800, al fine di sostenerne il rilancio e la valorizzazione.
205-ter. La Fondazione «Ottavio Ziino-Orchestra di Roma e del Lazio» beneficiaria del contributo straordinario di cui al comma 205-bis è tenuta ad utilizzare, a pena di decadenza, le somme assegnate in maniera coerente con il piano di rilancio dell'attività che deve essere presentato alla competente Direzione Generale dello Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: – 600.000,00;
2019: – 600.000,00;
2020: – 600.000,00.
39. 110. Carella, Melilli, Argentin, Boccadutri, Bonaccorsi, Campana, Coscia, Cuperlo, Marco Di Stefano, Ferranti, Ferro, Fioroni, Garofani, Giachetti, Marroni, Pierdomenico Martino, Mazzoli, Meta, Miccoli, Minnucci, Morassut, Orfini, Piazzoni, Pilozzi, Terrosi, Tidei, Piccione.
Dopo il comma 205 aggiungere il seguente:
205-bis. Gli utili percepiti dalle Istituzioni culturali Inserite nell'apposita tabella prevista dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95 per cento del loro ammontare per effetto dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 334.
39. 52. Bossa, Nicchi, Cimbro, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.
Dopo il comma 206 aggiungere il seguente:
206-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte infine le parole: «e, a decorrere dal 2018, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Accademia Musicali Chigiana».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
39. 96. Dallai, Nardi, Cenni.
Dopo il comma 207, inserire il seguente:
207-bis. Per il triennio 2018-2020 è istituito un fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica con una dotazione di 5 milioni di euro per anno. Al fondo possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psico-sociologica, sanitaria tutte le forme e a favore del bambino affetto da malattia oncologica e alla sua famiglia. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, è disposto con regolamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
39. 88. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Palese.
Dopo il comma 207 aggiungere il seguente:
207-bis. Al fine di sostenere le attività dell'Albero dei desideri ONLUS (LAD Onlus), è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2018.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000.000;
2019: – ;
2020: – .
39. 89. Prestigiacomo.
Dopo il comma 207, inserire il seguente:
207-bis. È istituito l'Osservatorio Culture Migranti (OCM), laboratorio di ricerca indipendente dedicato allo studio sulle attività culturali degli immigrati e dei cittadini stranieri in Italia e finalizzato a stimolare l'integrazione sociale in una prospettiva interculturale. L'Osservatorio collabora con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche in relazione al progetto speciale «MigrArti» ed è curato dall'Istituto Italiano per l'industria Culturale (IsICult), ente culturale di ricerca fondato nel 1992 con sede a Roma, in collaborazione con la Fondazione Migrantes (CEI). L'Osservatorio predispone ogni anno una relazione al Ministero medesimo sulle dinamiche culturali dei cittadini immigrati e stranieri, nonché una mappatura aggiornata delle attività culturali da essi realizzate e monitora l'immagine degli immigrati nel sistema dei media. All'onere per il funzionamento dell'Osservatorio, valutato in euro 300.000 annui, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
39. 36. Pisicchio, Pastorelli.
Dopo il comma 208 aggiungere il seguente:
208-bis. Al fine di promuovere il rilancio culturale, turistico ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, è attribuito un finanziamento pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare alla realizzazione di progetti di alto valore culturale e turistico, da individuare su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in misura proporzionale all'incidenza dei danno.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 500.000;
2019: – 500.000;
2020: – 500.000.
39. 131. Manzi, Carrescia, Luciano Agostini, Lodolini, Marchetti, Morani, Petrini.
Dopo il comma 209 aggiungere i seguenti:
209-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera h-bis), è aggiunta la seguente:
h-ter) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11 costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, dall'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio o video.
209-ter. Ai fini della detrazione la spesa culturale, di cui alla suddetta lettera h-ter) deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale.
209-quater. A maggior onere derivante dalla dai commi 209-bis e 209-ter pari a 30 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:
Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
39. 31. Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 209 aggiungere i seguenti:
209-bis. All'articolo 17 della legge 12 novembre 2016, n. 220, al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2018 il credito è elevato al 50 per cento per interventi nelle sale cinematografiche già presenti all'interno dei centri storici e per interventi nei comuni al di sotto dei 30 mila abitanti, realizzati dalle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, nonché per interventi nelle sale gestite dai circoli di cultura cinematografiche e altri soggetti giuridici senza scopo di lucro, nonché nelle sale delle comunità ecclesiali e religiose».
209-ter. Alle disposizioni di cui al comma 209-bis si provvede nel limite di 30 milioni di euro, mediante quota parte del maggior gettito rinveniente dalla disposizione di cui al comma 621.
Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
39. 30. Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Marcon, Pastorino.
Dopo il comma 209 aggiungete il seguente:
209-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, si applicano anche ai prodotti dell'editoria audiovisiva, fermo restando i limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella Parte II, Sezione II, della presente legge.
*39. 59. Rampi.
Dopo il comma 209 aggiungere il seguente:
209-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, si applicano anche ai prodotti dell'editoria audiovisiva, fermi restando i limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella Parte II, Sezione II, della presente legge.
*39. 109. Ciracì, Latronico.
Dopo il comma 209, aggiungere il seguente:
209-bis. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti «carrati», necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidetto necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui al punto A16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. L'installazione di carrati, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione – da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente Locale, agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. Tale disposizione si applica, in deroga, anche in presenza di vincoli imposti da normativa nazionale, locale e regolamentare.
39. 108. Latronico.
Dopo il comma 209, inserire 11 seguente:
209-bis. Alle forniture di gas naturale impiegato per la combustione nelle sale cinematografiche si applica l'aliquota di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Conseguentemente, il rifinanziamento del fondo di cui al comma 624 è ridotto di euro 1.5 milioni annui.
*39. 20. Galgano, Catalano, Menorello, Molea, Mucci.
Dopo il comma 209, inserire 11 seguente:
209-bis. Alle forniture di gas naturale impiegato per la combustione nelle sale cinematografiche si applica l'aliquota di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Conseguentemente, il rifinanziamento del fondo di cui al comma 624 è ridotto di euro 1.5 milioni annui.
*39. 129. Valiante, Rubinato.
Dopo il comma 209 aggiungere il seguente:
209-bis. Alle forniture di gas naturale impiegato per la combustione nelle sale cinematografiche si applica l'aliquota di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39. 26. Galgano.
Dopo il comma 209, inserire il seguente:
209-bis. Alle forniture di gas naturale impiegato per la combustione nelle sale cinematografiche si applica l'aliquota di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.500.000;
2019: – 1.500.000;
2020: – 1.500.000.
39. 58. Ascani, Fregolent.
Al comma 210 sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.
Conseguentemente:
dopo il comma 215, inserire i seguenti:
215-bis. Ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 278, alla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi con sede in Roma è erogato un contributo straordinario di 2,5 milioni di Euro per l'anno 2018, per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime aggiuntive;
215-ter. Al line di realizzare valutazioni e test di affidabilità, usabilità, accessibilità, relativi ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi e agli ipovedenti, con conseguente rilascio di «bollino di qualità», all'istituto Nazionale di Valutazione degli Ausili e delle Tecnologie è erogato un contributo straordinario di 300.000 Euro per l'anno 2018;
al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018, e di euro 53.868.200 euro per l'anno 2019, con le seguenti: 14.785.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868.200 euro per l'anno 2019.
39. 111. Cenni, Marchi, De Maria, Rubinato, Fabbri, Tino Iannuzzi.
Al comma 210 sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 53.868.200 Euro annui, con le seguenti: 52.868.200 Euro per l'anno 2019.
*39. 97. Cenni, Marchi, De Maria, Rubinato.
Al comma 210 sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 53.868.200 Euro annui, con le seguenti: 52.868.200 Euro per l'anno 2019.
*39. 95. Dallai, Fanucci, Mariani.
Al comma 210 sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 53.868.200 Euro annui, con le seguenti: 52.868.200 Euro per l'anno 2019.
*39. 144. Russo.
Dopo il comma 210 inserire i seguenti:
210-bis. Per botteghe storiche artigiane si intendono le imprese artigiane connotate da particolare interesse storico, artistico e tradizionale, oggetto di specifica tutela legislativa a livello nazionale. In particolare in tale categoria sono da ricomprendere le botteghe storiche artigiane che hanno svolto, per più di cinquanta anni o per tre generazioni consecutive, nello stesso locale la stessa attività nello stesso laboratorio.
210-ter. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche artigiane con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro a partire dal 2018. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento e la ripartizione del Fondo. Una quota delle risorse del Fondo è destinata ai comuni che prevedono misure agevolative in favore dei proprietari delle mura e dei titolari delle botteghe storiche artigiane. In particolare, I comuni interessati possono prevedere l'istituzione di contributi per le spese connesse al canone di locazione e per il restauro dei locali delle botteghe storiche artigiane.
210-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 210-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
39. 106. Greco.
Dopo il comma 210 aggiungere i seguenti:
210-bis. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2003, n. 291, il contributo annuo riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità di cui al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248, è incrementato di euro 250.000.
210-ter. Ai maggiori oneri relativi al comma 210-bis valutati in 250 mila euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 624, della presente legge.
39. 127. Alfreider.
Dopo il comma 210 aggiungere il seguente:
210-bis. Per l'anno 2018 è concesso un contributo straordinario di euro 50.000 alla Biblioteca «Cardinale Ernesto Ruffini», appartenente alla scuola di servizio sociale «Santa Silvia» e all'Opera Pia Cardinale Ernesto Ruffini, con sede a Palermo, per il recupero, in vista dell'anno di svolgimento delle attività di Capitale della Cultura, il restauro e il riordino del materiale librario, storico, artistico e scientifico relativo all'attività svolta dalla predetta scuola. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39. 141. Centemero.
AREA TEMATICA N. 39-bis.
(Fondo per l'informatizzazione degli archivi dei movimenti politici).
(ART. 1, comma 211)
Sopprimere il comma 211.
39-bis. 1. Mazziotti di Celso.
Al comma 211, primo periodo, sostituire le parole: conservazione e della informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori con le seguenti: digitalizzazione dei processi di interesse storico, della realizzazione e della gestione di un catasto nazionale degli archivi giudiziari.
39-bis. 2. Catalano, Mucci, Oliaro, Galgano.
AREA TEMATICA N. 39-ter.
(Contributi a istituti culturali).
(ART. 1, commi 212-213)
Dopo il comma 212, inserire i seguenti:
212-bis. Per perseguire obiettivi volti alla fruibilità dei teatri italiani da parte di persone portatrici di handicap, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per interventi volti a adeguare i teatri alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
212-ter. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito l'assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo di ci al comma 212-bis. Il medesimo regolamento individua altresì l'amministrazione vigilante. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
212-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 212-bis e 212-ter, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39-ter. 8. Vezzali, D'Agostino, Auci.
Dopo il comma 212, inserire il seguente:
212-bis. I costi di cui al decreto interministeriale n. 663 del 12 settembre 2017, relativo alla prima costituzione dell'organico tecnico-amministrativo dell'ISIA di Pescara, sono posti a carico del capitolo di spesa del Bilancio dello Stato sul quale vengono imputati gli oneri per il personale tecnico-amministrativo degli altri ISIA nazionali.
39-ter. 5. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 213, inserire il seguente:
213-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di contributi in favore delle Scuole di Eccellenza Nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Al relativo riparto, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 16.585.300 euro.
39-ter. 1. Vignali, Dallai.
Dopo il comma 213, inserire il seguente:
213-bis. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 400, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, dopo le parole: «per le celebrazioni della battaglia di Montecassino», sono inserite le seguenti: «, nonché 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, di cui 1 milione di euro annui per consentire la gestione, la manutenzione e l'implementazione del relativo teatro Historiale di Cassino e 0,5 milioni di euro annui per la gestione e la manutenzione del Museo il Memoriale sito in Montecassino»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Al fine di assicurare la ricostruzione ed il recupero del Parco Archeologico di Faragola, è assegnato al comune di Ascoli Satriano (FG), un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».
3) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
7-bis. Al fine di concorrere allo svolgimento delle celebrazioni del Centesimo anno di pubblicazione del Vocabolario della lingua italiana «Nicola Zingarelli», è assegnato al comune di Cerignola (FG), un contributo di euro 500.000 per l'anno 2018.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 14.085.300 euro per l'anno 2018 e di 50.868.200 euro per l'anno 2019, di 132.812.100 euro per l'anno 2020.
39-ter. 2. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.
Dopo il comma 213, inserire il seguente:
213-bis. In occasione del settantatreesimo anniversario della fondazione dell'AIG (Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù) e del settantesimo anniversario di elezione ad Ente morale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1o giugno 1948 e assistenziale ai sensi del decreto ministeriale 6 novembre 1959, n. 10 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 al fine di potenziare la rete del turismo giovanile internazionale in Italia.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –100 mila euro;
2019: –100 mila euro;
2020: –100 mila euro.
39-ter. 4. Menorello, Secco.
Dopo il comma 213, inserire il seguente:
213-bis. All'articolo 71-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «degli stessi» sono inserite le seguenti: «e l'utilizzo di audio libri di ultima generazione».
39-ter. 6. Matteo Bragantini, Prataviera.
Dopo il comma 213, inserire il seguente:
213-bis. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma è riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, in favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della istituzione.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –250.000,00;
2019: –250.000.00;
2020: –250.000.00.
39-ter. 7. Matteo Bragantini.
Dopo il comma 213, aggiungere il seguente:
213-bis. Al fine di tutelarne il valore culturale ed artistico, nonché per la progettazione e la esecuzione dei dovuti interventi di preservazione e restauro è assegnato un contributo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 400.000 euro per l'anno 2019 a favore dell'ente proprietario dell'Oratorio dei Santi Pietro e Paolo di Palermo. I predetti interventi saranno effettuati sotto la supervisione della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Palermo. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39-ter. 10. Centemero.
AREA TEMATICA N. 39-quater.
(Trieste capitale europea della scienza 2020).
(ART. 1, commi 214-215)
Dopo il comma 215 inserire il seguente:
215-bis. Al fine di concorrere alla progettazione e alla realizzazione dell'itinerario tratto meridionale della Via Francigena avente come inizio del relativo percorso il comune di Monte sant'Angelo (FG), è autorizzata in favore del medesimo comune una spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 16.585.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020.
39-quater. 1. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.
Dopo il comma 215 inserire il seguente:
215-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, è rifinanziata, per l'anno 2018, per un importo pari a 4 milioni di euro.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, Fondi da ripartire programma 23.1. Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: – 4.000,000;
CS: – 4.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1, Tutela e valorizzazione del beni e attività culturali e paesaggistici programma 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dai vivo, apportare le seguenti modificazioni:
2018:
CP: + 4.000.000;
CS: + 4,000.000.
39-quater. 2. Pisicchio.
Dopo il comma 215 inserire il seguente:
215-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è rifinanziata, per l'anno 2018, per un importo pari a 4 milioni di euro.
Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 215-bis, per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.
39-quater. 3. Pisicchio.
Dopo il comma 215 aggiungere il seguente:
215-bis. Al comma 485 dell'articolo 1 della legge 232 del 2016, sono aggiunte, in fine le parole: «e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più comuni».
39-quater. 4. D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello.
Dopo il comma 215, inserire il seguente:
215-bis. I benefici spettanti dalla legge della legge 7 agosto 1990 n, 230 si applicano dal momento dell'acquisizione dei requisiti e limitatamente all'ambito geografico della regione di appartenenza e quelle a stretto confine, alle imprese radiofoniche private che operano ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, almeno dall'anno 2002 in ambito locale, e che attualmente svolgano attività di informazione di interesse generale per un movimento politico, rappresentato anche per la corrente legislatura da un garante, rappresentante eletto in qualsiasi schieramento, in almeno un ramo del Parlamento; certificazione datata da almeno 24 mesi. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, a decorrere dal 2008, anche relativamente ai benefici di cui all'articolo 44, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 215-bis, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come incrementato dall'articolo 1, comma 632 della presente legge.
39-quater. 5. Tancredi.
Dopo il comma 215, inserire il seguente:
215-bis. Ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 278, alla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi con sede in Roma è erogato un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018, per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime aggiuntive.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018, con le seguenti: 15.085.300 euro per l'anno 2018.
*39-quater. 7. Tancredi.
Dopo il comma 215, inserire il seguente:
215-bis. Ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 278, alla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi con sede in Roma è erogato un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018, per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime aggiuntive.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018, con le seguenti: 15.085.300 euro per l'anno 2018.
*39-quater. 10. Dallai, Fanucci, Mariani.
Dopo il comma 215, inserire il seguente:
215-bis. Ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 278, alla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi con sede in Roma è erogato un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018, per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime aggiuntive.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018, con le seguenti: 15.085.300 euro per l'anno 2018.
*39-quater. 13. Cenni, Marchi, De Maria, Rubinato.
Dopo il comma 215, inserire il seguente:
215-bis. Ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 278, alla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi con sede in Roma è erogato un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018, per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime aggiuntive.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018, con le seguenti: 15.085.300 euro per l'anno 2018.
*39-quater. 19. Russo.
Dopo il comma 215, inserire il seguente:
215-bis. Al fine di realizzare valutazioni e test di affidabilità, usabilità, accessibilità, relativi ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi e agli ipovedenti, con conseguente rilascio di «bollino di qualità», all'istituto Nazionale di Valutazione degli Ausili e delle Tecnologie è erogato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2018.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17,585.300 euro per l'anno 2018, con le seguenti: 17.285.300 euro per l'anno 2018.
**39-quater. 11. Dallai, Fanucci, Mariani.
Dopo il comma 215, inserire il seguente:
215-bis. Al fine di realizzare valutazioni e test di affidabilità, usabilità, accessibilità, relativi ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi e agli ipovedenti, con conseguente rilascio di «bollino di qualità», all'istituto Nazionale di Valutazione degli Ausili e delle Tecnologie è erogato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2018.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17,585.300 euro per l'anno 2018, con le seguenti: 17.285.300 euro per l'anno 2018.
**39-quater. 12. Cenni, De Maria, Marchi, Rubinato.
Dopo il comma 215, inserire il seguente:
215-bis. Al fine di realizzare valutazioni e test di affidabilità, usabilità, accessibilità, relativi ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi e agli ipovedenti, con conseguente rilascio di «bollino di qualità», all'istituto Nazionale di Valutazione degli Ausili e delle Tecnologie è erogato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2018.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17,585.300 euro per l'anno 2018, con le seguenti: 17.285.300 euro per l'anno 2018.
**39-quater. 20. Russo.
Dopo il comma 215 inserire il seguente:
215-bis. Al fine di promuovere la realizzazione e la gestione dei progetti relativi alla Biblioteca europea d'informazione e Cultura di Milano e la prosecuzione dell'attività della biblioteca digitale è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: di 12.585.300 euro per l'anno 2018 e di 48.868.200 euro per l'anno 2019, di 130,812.100 euro per l'anno 2020, 175.008.500 euro per l'anno 2021, di 164.304.300 euro per l'anno 2022, di 118.800.700 euro per l'anno 2023, di 103.596.400 euro per l'anno 2024, di 134.392.100 euro per l'anno 2025, di 144.387,900 euro per l'anno 2026, di 136.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 139.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
39-quater. 8. Rampi, Manzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Narduolo, Sgambato, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli.
Dopo il comma 215 inserire il seguente:
215-bis. Al fine di promuovere la realizzazione e la gestione dei progetti relativi alla Biblioteca europea d'informazione e Cultura di Milano e il completamento e la prosecuzione dell'attività della biblioteca digitale sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: –5,000.000;
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000.
39-quater. 18. Tinagli.
Dopo il comma 215, inserire il seguente:
215-bis. Per il sostegno delle attività di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura umanistica italiana, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per il finanziamento del Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna in Roma.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868,200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 17.085.300 euro per l'anno 2018 e di 53.368.200 euro per l'anno 2019, di 135.312.100 euro per l'anno 2020.
39-quater. 9. Piccoli Nardelli, Coscia, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Sgambato, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli.
Dopo il comma 215, inserire il seguente:
215-bis. Al fine di consentire il pieno conseguimento degli obiettivi perseguiti dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, gli accordi di valorizzazione ed i conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, possono includere, anche ai fini del relativo trasferimento, beni demaniali pertinenziali ancorché non assoggettati a vincolo ai sensi della predetta normativa ed anche appartenenti al demanio marittimo, qualora I beni stessi risultino direttamente e strettamente necessari all'attuazione dei programmi e piani strategici di valorizzazione culturale.
39-quater. 14. Fregolent, Moretto.
Dopo il comma 215, aggiungere il seguente:
215-bis. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica quale servizio pubblico essenziale, per il principio dell'eccezione culturale, per motivi di interesse generale quali la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, la protezione dei consumatori destinatari dei servizi, ivi compresi la loro sicurezza e incolumità, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale.
39-quater. 15. Giulietti.
Dopo il comma 215, inserire i seguenti:
215-bis. Anche in coerenza con quanto previsto dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158, ed in particolare dall'articolo 11 della medesima legge, al fine di sostenere le produzioni locali italiane di qualità, in particolare artigianali e agroalimentari, nonché la relativa filiera commerciale collocata nei centri storici a vocazione turistica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti, locali possono prevedere forme e modalità di riduzione dei tributi locali e, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, procedimenti amministrativi con livelli ulteriori di semplificazione rispetto a quelli previsti dal citato decreto, nonché politiche di sostegno per le attività produttive o esercizi commerciali da riqualificare o dismessi, a condizione che siano in grado di rafforzare la produzione locale di qualità e l'esperienza turistica dei visitatori, collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne.
215-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 215-bis, sono concessi contributi ai sistemi di aggregazione delle attività produttive, degli esercizi commerciali e delle imprese che offrono servizi turistici e ristorativi collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne. I contributi sono concessi, con procedura pubblica a seguito di pubblicazione di avviso pubblico per l'anno in corso ed i due anni successivi alla data dell'entrata in vigore della presente norma entro il limite dell'importo annuale di euro 5.000.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
215-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le disposizioni applicative del comma 215-ter, con particolare riferimento a:
a) le tipologie di sistemi di aggregazione, ed i relativi esercizi commerciali, attività produttive e imprese che possono fame parte, ammessi al contributo;
b) le tipologie di servizi turistici e ristorativi, destinati alla valorizzazione della produzione locale di qualità e alla relativa commercializzazione, che i sistemi di aggregazione devono offrire per essere ammessi al contributo;
c) le procedure e i criteri per l'ammissione al contributo, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 215-ter.
*39-quater. 22. La X Commissione.
Dopo il comma 215, inserire i seguenti:
215-bis. Anche in coerenza con quanto previsto dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158, ed in particolare dall'articolo 11 della medesima legge, al fine di sostenere le produzioni locali italiane di qualità, in particolare artigianali e agroalimentari, nonché la relativa filiera commerciale collocata nei centri storici a vocazione turistica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali possono prevedere forme e modalità di riduzione dei tributi locali e, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, procedimenti amministrativi con livelli ulteriori di semplificazione rispetto a quelli previsti dal citato decreto, nonché politiche di sostegno per le attività produttive o esercizi commerciali da riqualificare o dismessi, a condizione che siano in grado di rafforzare la produzione locale di qualità e l'esperienza turistica dei visitatori, collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne.
215-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 215-bis, sono concessi contributi ai sistemi di aggregazione delle attività produttive, degli esercizi commerciali e delle imprese che offrono servizi turistici e ristorativi collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne. I contributi sono concessi, con procedura pubblica a seguito di pubblicazione di avviso pubblico per l'anno in corso ed i due anni successivi alla data dell'entrata in vigore della presente norma entro il limite dell'importo annuale di euro 5.000.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge n. 190 del 2014.
215-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con Ministro dello sviluppo economico, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del comma 215-ter, con particolare riferimento a:
a) le tipologie di sistemi di aggregazione, ed i relativi esercizi commerciali, attività produttive e imprese che possono farne parte, ammessi al contributo;
b) le tipologie di servizi turistici e ristorativi, destinati alla valorizzazione della produzione locale di qualità e alla relativa commercializzazione, che i sistemi di aggregazione devono offrire per essere ammessi al contributo;
c) le procedure e i criteri per l'ammissione al contributo, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 215-ter.
*39-quater. 23. Tancredi.
Dopo il comma 215, inserire i seguenti:
215-bis. Anche in coerenza con quanto previsto dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158, ed in particolare dall'articolo 11 della medesima legge, al fine di sostenere le produzioni locali italiane di qualità, in particolare artigianali e agroalimentari, nonché la relativa filiera commerciale collocata nei centri storici a vocazione turistica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali possono prevedere forme e modalità di riduzione dei tributi locali e, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, procedimenti amministrativi con livelli ulteriori di semplificazione rispetto a quelli previsti dal citato decreto, nonché politiche di sostegno per le attività produttive o esercizi commerciali da riqualificare o dismessi, a condizione che siano in grado di rafforzare la produzione locale di qualità e l'esperienza turistica dei visitatori, collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne.
215-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 215-bis, sono concessi contributi ai sistemi di aggregazione delle attività produttive, degli esercizi commerciali e delle imprese che offrono servizi turistici e ristorativi collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne. I contributi sono concessi, con procedura pubblica a seguito di pubblicazione di avviso pubblico per l'anno in corso ed i due anni successivi alla data dell'entrata in vigore della presente norma entro il limite dell'importo annuale di euro 5.000.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge n. 190 del 2014.
215-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del comma 215-ter, con particolare riferimento a:
a) le tipologie di sistemi di aggregazione, ed i relativi esercizi commerciali, attività produttive e imprese che possono farne parte, ammessi al contributo;
b) le tipologie di servizi turistici e ristorativi, destinati alla valorizzazione della produzione locale di qualità e alla relativa commercializzazione, che i sistemi di aggregazione devono offrire per essere ammessi al contributo;
c) le procedure e i criteri per l'ammissione al contributo, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 215-ter.
*39-quater. 24. Benamati, Senaldi, Arlotti, Bargero, Becattini, Bini, Cani, Donati, Ginefra, Iacono, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Scuvera, Taranto, Tentori, Vico, Fabbri.
Dopo il comma 215, aggiungere il seguente:
215-bis. La percentuale degli utili percepiti che non concorre alla formazione del reddito imponibile, agli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è elevata al 95 per cento per le istituzioni culturali inseriti nella tabella prevista dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. All'onere derivante dal periodo precedente, quantificato in euro 300 mila annui a decorrere dal 2018, si fa fronte con la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39-quater. 17. Bonaccorsi, Piccoli Nardelli.
Dopo il comma 215, inserire i seguenti:
215-bis. All'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020», sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2018, di 60 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
215-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018 e per i successivi anni 2019 e 2020, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
39-quater. 21. Merlo, Borghese.
AREA TEMATICA N. 40.
(Disposizioni in materia di sport).
(ART. 1, commi 216-234)
Sopprimere il comma 216.
*40. 14. Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Simonetti.
Sopprimere il comma 216.
*40. 48. Melilla, Cimbro.
Sopprimere il comma 216.
*40. 56. Fossati, Melilla, Capodicasa, Cimbro.
Al comma 216, lettera a), capoverso, comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: nazionale dilettanti, aggiungere le seguenti: e associazioni sportive dilettantistiche concessionarie degli impianti sportivi pubblici.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 18. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 216, lettera a), capoverso comma 3-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo accertamento dell'assolvimento da parte delle società richiedenti degli obblighi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2017, in materia di impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita.
40. 44. Marcon, Pastorino, Placido, Paglia, Giancarlo Giordano, Pannarale.
Al comma 216, lettera a), capoverso comma 3-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, con le seguenti: 4 milioni di euro nell'anno 2018 e 34 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
Conseguentemente:
dopo il comma 333, inserire il seguente: 333-bis. Per la costruzione di edifici da destinare al Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
dopo il comma 466, inserire il seguente: 466-bis. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle suddette province e città metropolitane nonché ad interventi di riqualificazione degli edifici scolastici e sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2018 sopprimere i commi da 641 a 643.
40. 17. Carbone.
Al comma 216, lettera a), dopo il capoverso comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, destina al CONI una quota pari al 2 per cento delle risorse economiche e finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, per il finanziamento di progetti di associazioni sportive dilettantistiche relativi a discipline sportive diverse da quelle calcistiche, assicurando priorità a progetti destinati a promuovere interventi socio-educativi per la mediazione dei conflitti, il superamento del disagio sociale, la promozione dell'inclusione sociale e scuole, in collaborazione con scuole, università, enti locali.
40. 37. Marcon, Fossati, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano, Albini, Capodicasa, Nicchi, Fassina, Gregori.
Al comma 216, lettera a), dopo il capoverso comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, destina al CONI una quota pari al 2 percento delle risorse economiche e finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, per il finanziamento di progetti di associazioni sportive dilettantistiche relativi a discipline sportive diverse da quelle calcistiche, destinandole a progetti finalizzati alla promozione di interventi socio-educativi con l'obiettivo del superamento del disagio sociale, la promozione dell'inclusione sociale in coordinamento con enti locali, scuole, università.
40. 23. Brignone, Marcon, Pastorino, Paglia.
Al comma 216, lettera a), dopo il capoverso comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A, destina al CONI una quota pari ai 2 per cento delle risorse economiche e finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo, per il finanziamento di progetti di associazioni sportive dilettantistiche relativi a discipline sportive diverse da quelle calcistiche, assicurando priorità a progetti destinati a promuovere interventi socio-educativi per la mediazione dei conflitti, il superamento del disagio sociale, la promozione dell'inclusione sociale e scuole, in collaborazione con scuole, università, enti locali.
40. 59. Fossati, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Al comma 216, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Art. 26.
(Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A).
1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità:
a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A;
b) una quota del 25 per cento sulla base del risultati sportivi conseguiti;
c) una quota del 25 per cento sulla base del radicamento sociale.
2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati.
3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata nella misura del 20 per cento sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra tenendo principalmente in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, nella misura del 5 per cento sulla base delle società, se presenti, che prevedano forme di partecipazione popolare. Qualora nessuna società presenti forme di partecipazione popolare, la quota di cui al comma 1, lettera c) è determinata nella misura del 25 per cento sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo principalmente in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera c).
5. Con decreto del Ministro dello sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le forme di partecipazione popolare all'interno delle società sportive, attraverso l'emissione di strumenti partecipativi non patrimoniali idonei a garantire la piena ed effettiva partecipazione dei sostenitori, persone fisiche, all'interno delle società.».
40. 24. Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, D'incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, comma 1, lettera b), dopo le parole: sportivi conseguiti aggiungere le seguenti: e rispetto allo share televisivo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 4.
*40. 13. Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Simonetti.
Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, comma 1, lettera b), dopo le parole: sportivi conseguiti aggiungere le seguenti: e rispetto allo share televisivo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 4.
*40. 47. Palese, Pisicchio.
Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, comma 1, lettera b), dopo le parole: sportivi conseguiti aggiungere le seguenti: con un rapporto tra la prima classificata e l'ultima pari a cinquanta ad uno.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 4.
**40. 12. Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Simonetti.
Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, comma 1, lettera b), dopo le parole: sportivi conseguiti aggiungere le seguenti: con un rapporto tra fa prima classificata e l'ultima pari a cinquanta ad uno.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 4.
**40. 49. Latronico.
Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'incremento percentuale di cui al comma 1, lettera a), è progressivo in 5 anni, ed è pari al 2 per cento a partire dal prossimo Campionato di Serie A.
40. 11. Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Simonetti.
Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I criteri di cui al comma 1, lettere b) e c) devono essere calcolati sui seguenti criteri di ponderazione:
| Posizione in Classifica | Punteggio |
| 1 | 50 |
| 2 | 42 |
| 3 | 36 |
| 4 | 30 |
| 5 | 26 |
| 6 | 22 |
| 7 | 18 |
| 8 | 16 |
| 9 | 14 |
| 10 | 12 |
| 11 | 10 |
| 12 | 9 |
| 13 | 8 |
| 14 | 7 |
| 15 | 6 |
| 16 | 5 |
| 17 | 4 |
| 18 | 3 |
| 19 | 2 |
| 20 | 1 |
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al comma 3, sopprimere la parola: principalmente;
sopprimere il comma 4.
*40. 15. Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Simonetti.
Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I criteri di cui al comma 1, lettere b) e c) devono essere calcolati sui seguenti criteri di ponderazione:
| Posizione in Classifica | Punteggio |
| 1 | 50 |
| 2 | 42 |
| 3 | 36 |
| 4 | 30 |
| 5 | 26 |
| 6 | 22 |
| 7 | 18 |
| 8 | 16 |
| 9 | 14 |
| 10 | 12 |
| 11 | 10 |
| 12 | 9 |
| 13 | 8 |
| 14 | 7 |
| 15 | 6 |
| 16 | 5 |
| 17 | 4 |
| 18 | 3 |
| 19 | 2 |
| 20 | 1 |
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al comma 3, sopprimere la parola: principalmente;
sopprimere il comma 4.
*40. 50. Palese.
Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La ripartizione dei fondi dei diritti tv si applica con un criterio di premialità (bonus) per le società che hanno nelle rose delle prime squadre calciatori professionisti cresciuti, dai primi calci al professionismo, nei SGS italiani, anche dilettantistici. Tale bonus è previsto per ogni singolo calciatore in rosa che è nelle condizioni suddette ed è rapportato al numero delle partite effettivamente giocate.
40. 8. Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Simonetti.
Al comma 216, lettera b), capoverso Art. 26, comma 3, sopprimere la parola: principalmente.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: nonché in subordine l’audience televisiva certificata.
40. 67. Sbrollini.
Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:
216-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere, infine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2019, per le società sportive professionistiche, dal valore della produzione sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Per le medesime società sono, altresì, escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento della base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino solo le plusvalenze e/o le minusvalenze di cui ai periodi precedenti gli stessi vengono estinti d'ufficio. Agli oneri derivanti dalla presente disposizioni, pari a 25.000.000 di euro annui, si provvedere mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al successivo comma 624».
40. 81. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.
Dopo il comma 216, aggiungete il seguente:
216-bis. Al comma 3, dell'articolo 19 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
« b-bis) all'articolo 22, comma 6, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «1 predetti mandatari territoriali sono obbligatoriamente iscritti, in un apposito albo professionale, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile»».
40. 45. Pizzolante, Tancredi.
Sopprimere i commi 217, 218, 219, 220, 221 e 222.
*40. 21. Guidesi, Giancarlo Giorgetti.
Sopprimere i commi 217, 218, 219, 220, 221 e 222.
*40. 25. Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, D'incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Sopprimere i commi 217, 218, 219, 220, 221 e 222.
*40. 29. Marcon, Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Pastorino, Fassina, Gregori.
Sopprimere i commi 217, 218, 219, 220, 221 e 222.
*40. 40. Beni, Patriarca, Miotto.
Sopprimere i commi 217, 218, 219, 220, 221 e 222.
*40. 57. Fossati, Melilla, Nicchi, Albini, Bossa, Capodicasa, Scotto, Cimbro.
Sopprimere i commi 217, 218, 219 e 220.
40. 38. Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Marcon, Pastorino.
Sostituire i commi da 217 a 222 con i seguenti:
217. All'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
« c-bis. Impresa sociale, costituita ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, a prescindere dalla forma giuridica adottata».
21-bis. All'articolo 89, comma 1, del Codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, la lettera c) è abrogata.
40. 58. Fossati, Nicchi, Melilla, Albini, Bossa, Capodicasa, Scotto, Cimbro.
Sostituire i commi 217 e 218 con i seguenti:
217. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio delle attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro, che riguardo al contenuti degli statuti fissa i seguenti criteri, a pena di nullità:
a) costituzione in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile;
b) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;
c) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
d) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
e) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
40. 10. Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Simonetti.
Al comma 217, dopo le parole: sportive dilettantistiche aggiungere le seguenti: affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal CONI.
*40. 16. Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Simonetti.
Al comma 217, dopo le parole: sportive dilettantistiche aggiungere le seguenti: affiliate alle federazioni sportive riconosciute dal CONI.
*40. 46. Marcon, Palese, Melilla.
Dopo il comma 219, inserire il seguente:
219-bis. All'articolo 89, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: «la legge 16 dicembre 1991 n. 398» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 2004 e iscritte nell'apposito registro, tenuto dallo stesso CONI». All'onere derivante dal presente comma, pari a 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 33. Molea, Sbrollini, Coccia, Catalano, Monchiero.
Dopo il comma 219, aggiungere il seguente:
219-bis. All'articolo 89, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: «la legge 16 Dicembre 1991 n. 398» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del decreto-legge n. 136 del 2004 e iscritte nell'apposito registro, tenuto dallo stesso CONI».
40. 32. Molea, Sbrollini, Coccia.
Dopo il comma 220, inserire i seguenti:
220-bis. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come individuate dal Coni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
220-ter. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni costituiscono redditi di cui all'articolo 67, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni costituiscono redditi di cui all'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
220-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del cinquanta per cento del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in analoga misura, Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per invalidità, vecchiaia e superstiti.
220-quinquies. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24 le parole: «a tutte le società e associazioni sportive» sono sostituite dalle seguenti: «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
b) al comma 25, dopo la parola: «società» sono aggiunte le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»;
c) al comma 26 le parole: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche».
220-sexies. All'onere derivante dai commi da 220-bis a 220-quinquies, pari a 30 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 34. Molea, Sbrollini, Coccia, Catalano, Monchiero.
Sopprimere i commi 221 e 222.
40. 53. Fossati, Nicchi, Melilla, Cimbro.
Sopprimere il comma 222.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 con le seguenti: è incrementato di 14.785.300 euro per l'anno 2018.
40. 51. Tancredi.
Dopo il comma 222, aggiungere il seguente:
222-bis. Al fine incentivare iniziative utili a favorire l'invecchiamento attivo, all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni», sono aggiunte le seguenti: «e per le persone che hanno compiuto 60 anni di età».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –15.000.000;
2019: –20.000.000;
2020: –20.000.000.
40. 54. Nicchi, Melilla, Capodicasa, Bossa, Scotto, Albini, Fossati, Duranti, Cimbro.
Dopo il comma 222, aggiungere il seguente:
222-bis. In considerazione dell'alto valore socio-educativo dell'attività sportiva, alle associazioni sportive dilettantistiche giovanili si applicano i limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304.
40. 22. Brandolin, Fragomeli.
Sostituire il comma 223, con i seguenti:
223-bis. Al fino di proseguire il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e di sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate ed assicurare la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane, attribuendo natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi, giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c) del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso.
223-ter. All'onere di cui al comma 223-bis, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione.
Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
40. 43. Marcon, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Paglia, Pastorino.
Al comma 223, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni, con le seguenti: 50 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 223 aggiungere il seguente:
«223-bis. Ai maggiori oneri di spesa di cui al comma 223, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625».
40. 27. Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Al comma 223, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è ulteriormente incrementato di 3.561.258 per l'anno 2018 e di 3.561.737 per gli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri», Programma «Organi costituzionali», apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: –3.561.258;
CP: –3.561.737.
2019:
CP: –3.561,737;
CS: –3.561.258.
2020:
CS: –3.561.737;
CS: –3.561.737.
40. 72. La I Commissione.
Al comma 223, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al Fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono altresì trasferite le risorse iscritte nel capitolo 2178 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2019 e 2020.
40. 31. Mazziotti di Celso.
Al comma 223, terzo periodo, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
40. 60. Fossati, Melilla, Nicchi, Albini, Bossa, Capodicasa, Scotto, Cimbro.
Dopo il comma 223, inserire i seguenti:
223-bis. L'aliquota d'imposta unica sulle giocate relative a scommesse a quota fissa su simulazione di eventi, è pari al 30 per cento della raccolta al netto delle somme che sono restituite in vincite al consumatori. Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera h), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
223-ter. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 223-bis affluiscono al Fondo per la Sicurezza degli impianti sportivi, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
40. 75. Di Lello.
Dopo il comma 223, aggiungere i seguenti:
223-bis. Al fine di migliorare la qualità delle palestre scolastiche nel territorio italiano è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per la ristrutturazione delle palestre scolastiche», con una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Sono stabiliti i criteri di accesso al fondo di cui al presente comma.
Ai maggiori oneri di spesa di cui al comma 223-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 dei 2004, così come modificato dal comma 625.
40. 28. Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Sostituire i commi da 224 a 227, con i seguenti:
224. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
225. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 224 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 224 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.
226. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 224, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dello sport l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale; nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione dell'impianto 6; gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Il Ministero dello sport provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
227. Con apposito regolamento di organizzazione del Ministero dello sport si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 226. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 19. Guidesi, Saltamartini.
Sostituire i commi 224 e 225 con i seguenti:
224. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
225. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti dei 15 per cento dei reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.
Conseguentemente, all'onere pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 9. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Simonetti.
Al comma 224, dopo le parole: per interventi di, aggiungere le seguenti: manutenzione, messa norma,.
40. 61. Fossati, Nicchi, Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa, Scotto, Cimbro.
Sostituire il comma 227 con i seguenti:
227. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come individuate dal Coni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata c continuativa.
227-bis. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni costituiscono redditi di cui all'articolo 67, lettera m) del testo unico delle imposte sui redditi, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni costituiscono redditi di cui all'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
227-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del cinquanta per cento del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in analoga misura. Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per invalidità, vecchiaia e superstiti.
227-quater. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 24 le parole: «a tutte le società e associazioni sportive» sono sostituite dalle seguenti: «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»; b) al comma 25, dopo la parola: «società» sono aggiunte le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»; c) al comma 26 le parole: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «invia preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche».
40. 68. Sbrollini, Molea, Coccia.
Dopo il comma 227 inserire il seguente:
227-bis. Per perseguire obiettivi volti alla tutela e alla valorizzazione dello sport agonistico e non, praticato da persone portatrici di handicap, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per interventi volti a ristrutturare, adeguare o costruire impianti sportivi rivolti a portatori di handicap, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sport, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito l'assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo. Il medesimo regolamento individua altresì l'amministrazione vigilante. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
40. 88. Vezzali, D'Agostino, Auci.
Sopprimere il comma 228.
40. 55. Fossati, Nicchi, Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 228, inserire i seguenti:
228-bis. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'IRES e IRAP per i quali non è stato instaurato, alla medesima data, un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione con versamento volontario, delle imposte relative ai medesimi periodi di imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodo di imposta regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta.
228-ter. La regolarizzazione di cui al comma 228-bis, si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi: in presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP, con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo. In ogni caso o se in presenza di dichiarazioni negative, l'importo relativo a ciascun periodo d'imposta non potrà essere inferiore ad 800 euro ai fini IRES ed a 500 euro ai fini IRAP. In caso di omesse dichiarazioni l'importo da versare per la regolarizzazione ammonta ad euro 1.600 ai fini IRES e ad euro 1.000 ai fini IRAP per ciascun periodo d'imposta cui la regolarizzazione si riferisce.
228-quater. In presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 o per la proposizione del ricorso, i soggetti di cui al precedente articolo 1 possono procedere alla regolarizzazione di cui al comma 228-ter, riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate ed al 5 per cento delle sanzioni comminate o dell'ammontare degli interessi accertati.
228-quinquies. I soggetti di cui al comma 228-bis, possono procedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie od al giudice ordinario con il versamento volontario del:
a) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
b) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni ed interessi accertati in caso di soccombenza della società o associazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
228-sexies. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versamento e la conseguente regolarizzazione, si intende l'importo che ha formato oggetto di contestazione in primo grado.
228-septies. La definizione agevolata di cui ai commi da 228-bis a 228-undecies è preclusa quando l'ammontare complessivo delle imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a euro 30.000 per ciascuna imposta, IRES e IRAP, accertata o contestata.
228-octies. Il modello di definizione e le modalità di versamento con i codici di tributo relativi alle diverse imposte, saranno oggetto di provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
228-nonies. Le somme di cui ai commi precedenti possono essere versate ratealmente, gravate di interessi legali, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima o di una delle rate successive determina automaticamente annullamento della regolarizzazione e la conseguente acquisizione all'erario delle rate eventualmente già pagate.
228-decies. Il modello di definizione relativo ad uno o più periodi d'imposta dovrà essere inviato all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della data e dell'importo versato della prima o unica rata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
228-undecies. La regolarizzazione con versamento volontario o la definizione agevolata di cui ai commi 228-bis e seguenti rende definitiva la liquidazione delle imposte dovute e preclude nei confronti del soggetto che la effettua ogni accertamento tributario con riferimento alle imposte medesime; comporta, inoltre, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie nonché l'esclusione della punibilità per i reati tributari.
40. 6. Guidesi.
Dopo il comma 228, aggiungere il seguente:
228-bis. I soggetti che, svolgendo attività di collaborazione in modo continuativo, percepiscono i redditi di cui all'articolo 67, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo istituito presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, nella categoria b) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, n. 80, del 7 aprile 2005. A essi si applica un'aliquota contributiva del 10 per cento sull'intero compenso, per un terzo a carico del percipiente.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
40. 62. Fossati, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 228, inserire il seguente:
228-bis. Nei limiti di reddito di cui al comma 228, i contributi previdenziali sono versati alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
*40. 4. La XI Commissione.
Dopo il comma 228, inserire il seguente:
228-bis. Nei limiti di reddito di cui al comma 228, i contributi previdenziali sono versati alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
*40. 52. Incerti, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Fabbri.
Dopo il comma 228, inserire il seguente:
228-bis. Per l'anno 2018, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche alle spese, per un importo non superiore a 210,00 euro, sostenute dai soggetti di età superiore a settanta anni. All'onere derivante dal presente comma, pari a 7 milioni per il 2018 e a 75 milioni per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 35. Molea, Sbrollini, Coccia, Catalano, Monchiero.
Sostituire il comma 229 con il seguente:
229. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 sono apportate le modifiche seguenti:
a) al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «È in ogni caso ammesso il contratto di lavoro intermittente per prestazioni che non superino complessivamente 500 ore nell'arco di un anno.»;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato e attuato secondo le stesse regole di cui agli articoli 48 e 49, mediante accesso ad apposita sezione della stessa piattaforma Inps di cui all'articolo 48, comma 2, quando il prestatore sia:
a) titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) studente universitario o di scuola media superiore;
c) lavoratrice madre nel periodo di congedo facoltativo;
d) disoccupato da più di sei mesi;
e) affetto da disabilità che ne riduca l'attitudine al lavoro almeno del 33 per cento;
f) lavoratore extracomunitario dotato di permesso di soggiorno.
2-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) le parti del contratto possono pattuire l'esclusione del versamento del contributo per l'assicurazione pensionistica.».
40. 80. Tinagli.
Dopo il comma 229, inserire il seguente:
229-bis. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è ammessa la possibilità di acquisire opera lavorativa non abituale nell'ambito di attività ricreative, culturali e sportive. Il contratto di opera lavorativa non abituale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui al comma 2, acquisisce, con modalità semplificate, specifiche prestazioni di lavoro, di cui al comma 1, non abituali o continuative di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 3. Alle prestazioni di cui alle presenti disposizioni possono fare ricorso le persone fisiche e gli esercenti attività d'impresa o professionali organizzatori di eventi e/o manifestazioni nell'ambito delle attività di cui al periodo precedente. Gli utilizzatori di cui al precedente cui al periodo precedente possono avvalersi dei prestatori di lavoro occasionale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del ministero dell'interno 8 agosto 2007, come modificato dal decreto del ministero dell'interno 24 febbraio 2010, la cui opera è estesa, ai sensi delle presenti disposizioni, agli ulteriori ambiti di attività di cui al comma 1, intendendosi per tali opere lavorative non abituali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento a ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.
Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Non possono essere acquisite opere lavorative non abituali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con esclusione del lavoro intermittente. Per l'accesso all'opera lavorativa non abituale di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge il gennaio 1979, n. 12, all'interno della piattaforma informatica INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento del compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso il sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Ciascun utilizzatore di cui al comma 2, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, presso gli uffici postali, il Libretto Famiglia, per il pagamento dell'opera lavorativa non abituale resa a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito delle attività di cui al primo periodo. Per ciascun titolo di pagamento erogato, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, contenuto nel Libretto di Famiglia, sono Interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento dell'opera lavorativa non abituale, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata dell'opera lavorativa non abituale, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso. L'utilizzatore di cui al primo periodo, è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio dell'opera lavorativa non abituale, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento dell'opera lavorativa non abituale;
c) l'oggetto dell'opera lavorativa non abituale;
d) la data e l'ora di inizio e di termine dell'opera lavorativa non abituale.
e) il compenso pattuito per l'opera lavorativa non abituale, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata.
Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. Nel caso in cui l'opera lavorativa non abituale non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al primo periodo, è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento dell'opera lavorativa non abituale, in mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle opere lavorative non abituali e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 15. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del contratto dell'opera lavorativa non abituale retribuite attraverso il Libretto di Famiglia nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori di cui al comma 1, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa, Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 1, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle opere lavorative non abituali del periodo rendicontato. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.
40. 2. Palese.
Dopo il comma 229, il seguente:
229-bis. All'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «I lavoratori subordinati rientranti nel campo di applicazione della presente legge si intendono esclusi dalla base di computo dell'organica da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.».
*40. 1. Palese.
Dopo il comma 229, il seguente:
229-bis. All'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «I lavoratori subordinati rientranti nel campo di applicazione della presente legge si intendono esclusi dalla base di computo dell'organica da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
*40. 79. Losacco, Rotta.
Dopo il comma 229 aggiungere il seguente:
229-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.».
40. 84. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Al comma 230, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili anche mediante l'uso di ausili per lo sport; b) perseguire la diffusione dell'attività sportiva fra la popolazione con l'obiettivo di promuovere sani stili di vita, contrastare la sedentarietà assoluta, contribuire alla prevenzione delle patologie ad essa collegate e alla ricerca di una maggior salute per tutti i cittadini, in particolare minori ed anziani; c) garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori come insopprimibile momento di educazione e formazione della personalità, attraverso la diffusione della attività sportiva dentro e fuori dall'orario scolastico, coinvolgendo insegnanti, famiglie, istituzioni territoriali; d) perseguire la diffusione dell'attività sportiva all'aria aperta, con l'obiettivo di perseguire, attraverso lo sport, una maggior vivibilità degli spazi verdi urbani, una miglior tutela e valorizzazione delle aree naturali protette e pregiate, la crescita di modalità di spostamento non inquinanti e con un maggior risparmio di emissioni di CO2, la crescita delle attività turistiche rivolte ai praticanti sportivi; e) perseguire la diffusione dell'attività sportiva informale, spontanea e creativa, attraverso l'attrezzatura per il gioco sportivo di piccoli spazi coperti e indoor, diffusi sul territorio; f) perseguire la diffusione dell'attività sportiva organizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche di base, ad alto impatto sociale per la prevalenza della vocazione all'avviamento e all'educazione allo sport per tutti i cittadini su quella alla selezione dei talenti sportivi per le competizioni; g) sostenere la maternità delle donne che ricevono compensi sportivi o rimborsi spese forfettari di cui all'articolo 67, primo comma lettera m) del Testo unico delle imposte sui redditi.
40. 64. Fossati, Nicchi, Melilla, Bossa, Albini, Scotto, Capodicasa, Cimbro.
Al comma 230, secondo periodo, sopprimere la lettera d).
Conseguentemente, dopo il comma 230 inserire il seguente:
230-bis. Ai fini del sostegno alla maternità delle atlete non professioniste è istituito presso l'Ufficio per lo Sport un fondo denominato «Fondo a tutela della maternità delle atlete», cui è destinato per l'anno 2018 un importo pari a 40 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'Autorità di Governo che esercita le funzioni in materia di pari opportunità e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti, i criteri e le modalità di accesso del contributo economico alle atlete non professioniste che ne fanno richiesta. I criteri tengono conto anche del reddito complessivo del nucleo familiare e del tesseramento presso una federazione sportiva affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Ai maggiori oneri di spesa di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.
40. 26. Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Al comma 230, secondo periodo, aggiungere in fine le parole:
f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale ed internazionale.
40. 5. Saltamartini, Guidesi.
Al comma 230, sopprimere l'ultimo periodo.
40. 20. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 230 aggiungere i seguenti:
230-bis. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, così come definito dal decreto 26 giugno 2017 del Ministro della salute di concerto il Ministro dello sport, comporta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto degli stessi da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione del presente comma, nei limiti di spesa di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
230-ter. Il comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
«6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 97,5 per cento della fiscalità complessiva gravante sul “PMP-sigarette”, di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, troncato alla seconda cifra decimale».
230-quater. L'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014 n. 188 è sostituito dal seguente:
a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali a euro 5,00 ed a 2,3 punti percentuali;
230-quinquies. L'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014 n. 188 è sostituito dal seguente:
«3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione».
40. 73. Russo.
Dopo il comma 230, inserire i seguenti:
230-bis. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'istituto per il Credito Sportivo in chiusura nel 2018, 2019 e 2020 sono destinati, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, al «Fondo speciale per la concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva» di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
230-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
40. 7. Guidesi.
Dopo il comma 230 inserire il seguente:
230-bis. Al fine di ampliare le competenze delle guide di montagna e di favorire la creazione di personale specializzato per Io sviluppo del turismo sostenibile e della pratica consapevole del trekking nelle aree montuose dei parchi e delle aree protette, all'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono premesse le parole: La denominazione accompagnatore di media montagna è sostituita dalla guida escursionistica di montagna, gli articoli della legge 2 gennaio 1989, n.6, attinenti alla figura di accompagnatore di media montagna si intendono riferiti alla guida escursionistica di montagna;
b) al comma 2, le parole: in una zona o regione determinata sono sostituite dalle seguenti: senza limitazioni territoriali;
c) al comma 2, le parole: delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso della corda, piccozza e ramponi, sono sostituite dalle seguenti: dei terreni che richiedono per la progressione l'uso di attrezzature alpinistiche.
40. 65. Tancredi.
Dopo il comma 230, aggiungere il seguente:
230-bis. Il CONI trasmette alla Presidenza del Consiglio una Relazione annuale relativa all'utilizzo delle risorse ad esso destinate dallo Stato, comprensiva delle relazioni delle attività dei soggetti da esso riconosciuti a cui dette risorse venissero destinate. La Relazione di cui al precedente periodo, viene trasmessa dal Ministero alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
40. 63. Fossati, Nicchi, Melilla, Bossa, Albini, Scotto, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:
232-bis. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n.376, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis.componenti della Commissione non devono essere Presidenti di federazioni sportive e mediche o essere stati membri del consiglio federale di Federazioni Sportive negli ultimi 10 anni. I componenti non devono avere legami di consulenza o dipendenza con aziende farmaceutiche o aziende che commercializzano prodotti integratori.»
40. 86. Cova, Zanin, Preziosi.
Dopo comma 233 aggiungere i seguenti:
233-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge del 1o febbraio 2006, n. 43, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è individuata, nell'area della riabilitazione, la figura del massoterapista. Con il medesimo accordo sono definiti le attività proprie della figura del massoterapista, la formazione richiesta. Le funzioni caratterizzanti la figura del massoterapista devono evitare parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse. La figura del massoterapista non rientra nell'ambito delle professioni sanitarie individuate sulla base della procedura di cui all'articolo 5 della legge 1o febbraio 2006, n. 43.
233-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: la legge 19 maggio 1971, n. 403 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno del 1971, n. 162 (Professione sanitaria ausiliaria dei massaggiatori e dei massofisioterapisti), il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 12 aprile 1974 (Riconoscimento delle scuole per la formazione di terapisti della riabilitazione), l'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché le disposizioni di cui al regio decreto 31 maggio 1928 n. 1334 relativo al percorso formativo del massaggiatore e capo bagnino. Fermo restando che l'esercizio delle figure poste ad esaurimento deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale dello Stato o delle Regioni, recependo le direttive dell'unione Europea.
233-quater. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli per l'esercizio della professione o di arti ausiliarie di cui al comma 233-ter sono soppressi all'entrata in vigore della presente legge. Fermo restando la prosecuzione e la conclusione dei corsi già iniziati, senza possibilità di rinnovo.
233-quinquies. Ai sensi della legge n.42 del 1999 le figure richiamate dalle disposizioni abrogate dal comma 233-ter sono poste ad esaurimento. I titolari dei diplomi, di cui al comma 233-ter sono legittimati a continuare e svolgere le rispettive attività sanitarie di pertinenza. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento equipollenti.
233-sexies. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
40. 85. Cova, Nicoletti, Zanin, Preziosi.
Dopo comma 233 aggiungere i seguenti:
233-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge del 1o febbraio 2006, n. 43, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è individuata, nell'area della riabilitazione, la figura del massaggiatore. Con il medesimo accordo sono definiti le attività proprie della figura del massaggiatore, professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. La figura del massaggiatore non rientra nell'ambito delle professioni sanitarie individuate sulla base della procedura di cui all'articolo 5 della legge 1o febbraio 2006, n. 43.
233-ter. Dalla data di data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati la legge 19 maggio 1971, n. 403, il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 febbraio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 12 aprile 1974, l'articolo 5 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché le disposizioni di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
233-quater. I corsi di formazione per il rilascio dei titoli dell'attività di cui al comma 233-ter sono soppressi a decorrere dal raggiungimento dell'accordo di cui al comma 233-bis.
È garantita la prosecuzione e la conclusione, senza possibilità di rinnovo, dei soli corsi già autorizzati e avviati alla data del raggiungimento dell'accordo di cui al comma 233-bis.
233-quinquies. Le figure richiamate dalle disposizioni abrogate dal 233-ter sono ad esaurimento e i titolari possono continuare a svolgere le attività attribuite a tali figure sanitarie.
233-sexies. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
40. 87. Cova, Nicoletti, Zanin, Preziosi.
Dopo il comma 233 aggiungere i seguenti:
233-bis. Per cavalli adibiti a sport equestri devono intendersi i cavalli atleti ovvero i cavalli che possiedano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano cavalli registrati ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento CE 262/2015 recante disposizioni a norma delle Direttive 90/427 CE, 2009/156 CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino);
b) siano cavalli non DPA ovvero non destinati alla produzione alimentare per l'uomo ai sensi della Decisione 2000/68/CE e del Regolamento CE 2015/262;
c) siano tesserati presso una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CON.
233-ter. Le spese di gestione e mantenimento dei cavalli atleti come definiti dal precedente comma che abbiano più di 30 anni di età, requisito desumibile dal passaporto identificativo rilasciato ai sensi del Regolamento CE 262/2015, devono intendersi interamente deducibili fino all'importo massimo annuale di 1.000 euro.
233-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, quantificati in 1 milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
40. 39. Molea, Sbrollini, Coccia.
Dopo il comma 233 aggiungere il seguente:
233-bis. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è aggiunto infine il seguente periodo: «Per i premi speciali di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40».
40. 70. Sandra Savino.
Dopo il comma 233, inserire il seguente:
233-bis. A decorrere dal 2018 la quota del contributo di cui al comma 407 dell'articolo 1 della legge del 28 dicembre 2015 n. 208 è incrementata di 300.000 euro.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: –300.000;
2019: –300.000;
2020: –300,000.
40. 76. Latronico.
Dopo il comma 233 aggiungere il seguente:
233-bis. Il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
407. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità mentale ed intellettiva, il contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, Special Olympics Italia e per lo sviluppo dei predetti progetti di integrazione in tutto il territorio nazionale, è fissato in euro 800.000.
Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1 comma 631, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: –800.000;
2019: –800.000;
2020: –800.000.
*40. 71. Parrini, Fanucci.
Dopo il comma 233 aggiungere il seguente:
233-bis. Il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
407. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità mentale ed intellettiva, il contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, Special Olympics Italia e per lo sviluppo dei predetti progetti di integrazione in tutto il territorio nazionale, è fissato in euro 800.000.
Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1 comma 631, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: –800.000;
2019: –800.000;
2020: –800.000.
*40. 77. Latronico.
Dopo il comma 233 aggiungere il seguente:
233-bis. All'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale del 12 dicembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dopo le parole: «effettivamente dovuto» sono aggiunte le seguenti: «nonché nel caso di erronea comunicazione di masse salariali nelle liquidazioni annuali nell'ambito di classificazioni già comunicate all'INAIL».
40. 69. Sandra Savino.
Sopprimere il comma 234.
40. 3. Palese.
Dopo il comma 234, inserire il seguente:
234-bis. A decorrere dall'anno 2018, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato alle attività del «progetto Filippide» un contributo annuo pari a 500.000 euro.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –500.000;
2019: –500.000;
2020: –500.000.
40. 66. Coccia, Covello, Sbrollini, Molea, Marazziti.
Dopo il comma 234, inserire il seguente:
234-bis. All'articolo 957 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Al personale di cui al comma 2 non si applicano le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 579 c i requisiti psicofisici sono certificati da un medico specialista in medicina dello sport».
40. 41. Bini.
Dopo il comma 234, inserire il seguente:
234-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 maggio 2012, n. 65, l'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che, in relazione allo svolgimento dei Giochi, risultino ricompresi in accordi di programma o altri strumenti di programmazione negoziata.».
40. 74. Costa.
Dopo il comma 234, inserire il seguente:
234-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro»;
b) al comma 6, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91»;
c) al comma 10, dopo le parole: «lettera a)», sono aggiunte le seguenti: «e lettera b-bis)»;
d) al comma 10, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) attività di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2007 limitatamente alle società sportive di cui al comma 6 lettera b-bis) del presente articolo».
40. 78. Losacco, Rotta.
Dopo il comma 234 aggiungere i seguenti:
234-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Per le società sportive professionistiche sono interamente ammessi in deduzione i costi sostenuti per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali. Sono altresì ammessi in deduzione i costi sostenuti per compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato».
234-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente: «i-ter) i compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali, nonché i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato»; b) all'articolo 103, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis, I compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali e i compensi destinati a migliorare la prestazione dello sportivo professionista tesserato sono deducibili in ogni esercizio, in quote costanti ovvero in quote decrescenti, per l'intera durata del contratto che vincola il calciatore alla società sportiva professionistica».
234-quater. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deduzione di cui al presente comma è ammessa altresì per ciascuno sportivo professionista il cui tesseramento nella società sportiva professionistica abbia durata non inferiore a due anni».
40. 82. Famiglietti.
Dopo il comma 234, inserire il seguente:
234-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, le parole: «nella misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore e dal 1o gennaio 2020 nella misura dell’ 1,8 per cento, di cui 0,9 per cento a carico del datore di lavoro e 0,9 per cento a carico del lavoratore»;
b) all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, le parole: «nella misura dell'1,2 per cento di cui 0,60 per cento a carico del datore di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del lavoratore e dal 1o gennaio 2020 nella misura dell’ 1,8 per cento, di cui 0,9 per cento a carico del datore di lavoro e 0,9 per cento a carico del lavoratore»;
c) all'articolo 3, comma 8, le parole: «ai fini del conseguimento dell'età pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 20, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico».
40. 89. Sbrollini, Molea, Coccia.
Dopo il comma 234 aggiungere il seguente:
234-bis. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
le parole tra: 1.000 e 3.000 sono sostituite dalle seguenti: tra 1.000 e 5.000;
le parole: che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, sono soppresse.
40. 30. Pastorino, Marcon, Paglia.
AREA TEMATICA N. 40-bis.
(Misure urgenti per la realizzazione dell'Universiade 2019).
(ART. 1, commi 235-248)
Al comma 236, primo periodo, dopo le parole: nonché con il centro universitario sportivo italiano (CUSI), aggiungere le seguenti: e con enti morali ed assistenziali che favoriscono e promuovono il turismo giovanile.
*40-bis. 1. Galati.
Al comma 236, primo periodo, dopo le parole: nonché con il centro universitario sportivo italiano (CUSI), aggiungere le seguenti: e con enti morali ed assistenziali che favoriscono e promuovono il turismo giovanile.
*40-bis. 2. Auci, D'Agostino, Vezzali.
Al comma 236, primo periodo, dopo le parole: nonché con il Centro universitario sportivo (CUSI) aggiungere le seguenti: e con enti morali e assistenziali che favoriscono e promuovono il turismo giovanile.
*40-bis. 3. Menorello, Secco.
Al comma 236, primo periodo, dopo le parole: nonché con il Centro universitario sportivo (CUSI) aggiungere le seguenti: e con enti morali e assistenziali che favoriscono e promuovono il turismo giovanile.
*40-bis. 4. Pastorelli, Locatelli, Marzano.
Al comma 237, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Resta fermo che, per la realizzazione di lavori pubblici connessi all'evento, si applica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
Conseguentemente, sopprimere il comma 240.
40-bis. 5. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.
Dopo il comma 245, inserire i seguenti:
254-bis. All'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «cinque».
254-ter. All'articolo 31-bis comma 1, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335 la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «cinque».
254-quater. All'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. – Per gli ispettori capo promossi ispettori superiori con più di nove anni di servizio nella, qualifica di ispettore capo, gli ulteriori anni trascorsi nella suddetta qualifica sono utili per la maturazione dell'anzianità per concorrere alla qualifica di sostituto commissario».
40-bis. 6. Molteni, Saltamartini, Guidesi.
Dopo il comma 245, inserire il seguente:
245-bis. Al fine di consentire il riconoscimento economico della specificità del comparto sicurezza di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è costituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il finanziamento della specificità del ruolo delle Forze di Polizia, dotato di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da impiegarsi per l'integrazione di tutte le indennità riconosciute al personale operante nel comparto sicurezza.
Conseguentemente, all'onere pari a 600 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
a) quanto a 150 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004. n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
c) quanto a 84 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
d) quanto a 316 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti alla Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5. I Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 45.000,000;
2019: – 45.000.000;
2020: – 45.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000,000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2018: – 2.000,000;
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
2018: – 9.000,000;
2019: – 9.000.000;
2020: – 9.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
2018: – 2.000,000;
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000,000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
2018: – 4.000,000;
2019: – 4.000.000;
2020: – 4.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000,000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2018: – 19.000,000;
2019: – 19.000.000;
2020: – 19.000.000.
Conseguentemente, alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:
2018:
CP: – 316.000.000;
CS: – 316.000.000.
2019:
CP: – 316.000.000;
CS: – 316.000.000.
2020:
CP: – 316.000.000;
CS: – 316.000.000.
40-bis. 7. Molteni, Saltamartini, Guidesi.
Dopo il comma 245, inserire il seguente:
245-bis. – All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Fermo restando quanto stabilito precedentemente per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo sovrintendenti, gli assistenti capo accedono alla predetta qualifica al compimento del 23o anno di servizio, previo superamento di un corso-concorso. Anche gli agenti e assistenti con più di 4 anni di servizio possono accedere alla qualifica di vice sovrintendente mediante concorso per esame»;
b) le lettere c) e d) sono sostituite dalla seguente: «c) tutti gli attuali appartenenti al ruolo dei sovrintendenti transitano nel ruolo ispettori con la qualifica di vice ispettore, anche a copertura dei posti riservati a regime all'accesso mediante concorso pubblico».
c) alla lettera i), sono premesse le parole: «per i vincitori del 9o corso per vice ispettore la decorrenza giuridica nella qualifica è retrodatata al 1 gennaio 2014».
d) alla lettera r), le parole: «Per i posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, si provvede attraverso un unico concorso, per titoli ed esami, da bandire entro il 31 dicembre 2011, riservato agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già frequentatori del 7o e dell'8o corso di formazione per vice ispettore. La promozione alla qualifica di ispettore superiore decorre dal 1o gennaio 2018 e i vincitori del relativo concorso seguono il personale promosso con la medesima decorrenza, a seguito di scrutinio per merito comparativo. Per le modalità di svolgimento del concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «I posti complessivamente riservati ai concorsi non banditi per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, sono coperti attraverso un unico corso-concorso, per titoli, da bandire entro, il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori capo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già frequentatori del 7o e dell'8o corso di formazione per vice ispettore. La promozione alla qualifica di ispettore superiore decorre dal 1o gennaio 2018 e i frequentatori del relativo corso-concorso seguono il personale promosso, con la medesima decorrenza, a seguito di scrutinio per merito comparativo».
e) alla lettera le parole t) le parole: «vicecommissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari» sono sostituite dalle seguenti: «commissario, durante la frequenza del corso di formazione, e di commissario capo, con funzioni identiche a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari».
f) alla lettera aa) le parole: «ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334» sono sostituite dalle seguenti: «dopo cinque anni e mezzo nella qualifica di commissario capo».
g) alla lettera nn) le parole: «un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professione tecnico scientifiche» sono sostituite dalle seguenti: «un qualunque diploma di scuola secondari di secondo grado».
40-bis. 8. Molteni, Saltamartini.
Dopo il comma 245, inserire il seguente:
245-bis. – Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«4. Il cinquanta per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 3, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e di età non superiore a cinquanta anni, per la metà dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra metà al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti».
b) all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, le parole: «con un'età non superiore a trentacinque anni» sono soppresse e le parole: «vice commissario» sono sostituite dalla seguente: «commissario».
c) l'articolo 6 e sostituito dal seguente:
«Art. 6.
1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue:
a) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso pubblico, nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei funzionari con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo;
b) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno, nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento del corso di formazione di cui alla lettera a), riservato ai commissari capo, in possesso di ma delle lauree magistrali o specialistiche indicate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, con almeno sei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, secondo le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6.
2. La promozione a vice questore aggiunto decorre a tutti gli effetti dai 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso».
40-bis. 9. Molteni, Saltamartini, Guidesi.
Dopo il comma 245, inserire i seguenti:
245-bis. Allo scopo di adeguare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale tu caso di grave infortunio o decesso applicato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a decorrere dal 1 gennaio 2018 la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio è equiparata al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso.
A decorrere dalla medesima data, il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari è altresì equiparato a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.
245-ter. All'onere determinante dalle disposizioni di cui al comma 245-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40-bis. 10. Caparini, Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.
Dopo il comma 245, inserire il seguente:
245-bis. Al comma 4 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, le parole: «Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefìci economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno ma volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo.» sono soppresse.
40-bis. 11. Caparini.
Dopo il comma 245, inserire il seguente:
245-bis. Al fine di razionalizzare e ridurre le spese per la selezione ed il reclutamento degli ufficiali della Guardia di Finanza, gli ufficiali della Guardia di Finanza in ferma prefissata in servizio e in congedo dichiarati idonei non vincitori dei concorsi indetti con i bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 luglio 2008, che abbiano svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, transitano nel servizio permanente effettivo tramite scorrimento delle graduatorie, fino al loro completo assorbimento. Le risorse conseguentemente risparmiate nelle operazioni di selezione a mezzo concorso del personale corrispondente sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.
40-bis. 12. Molteni, Saltamartini, Guidesi.
Dopo il comma 245, inserire il seguente:
245-bis. All'articolo 45, comma 5 del 29 maggio 2017, n. 95 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «riassorbibile con i successivi incrementi» sono sostituite dalle seguenti: «cumulabile con i successivi incrementi»;
b) le parole: «riassorbibile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di camera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale» sono sostituite dalle seguenti: «cumulabile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale».
40-bis. 13. Molteni, Saltamartini, Guidesi.
Dopo il comma 248, inserire il seguente:
248-bis. Al fine di potenziare la rete del turismo giovanile internazionale, nonché rafforzare gli strumenti di attrattività turistica in occasione dell'Universiade di Napoli 2019, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a favore della Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 100.000;
2019: – 100.000;
2020: – 100.000.
40-bis. 14. Ricciatti, Scotto, Melilla, Duranti, Nicchi, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 248 aggiungere il seguente:
248-bis. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:
«Art. 51-bis.
(Iscrizione di alcuni provvedimenti al registro delle imprese).
1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, il provvedimento di cui all'articolo 34, il provvedimento di cui all'articolo 34-bis la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, il provvedimento di destinazione dei beni aziendali di cui all'articolo 47, nonché tutti gli atti giudiziari pubblici dì cui al presente decreto legislativo comunque denominati relativi alle imprese o a quote di imprese, sono iscritti nel registro delle imprese a cura del cancelliere nei termini di cui all'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in base alle specifiche tecniche di cui al Decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 e con le modalità individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita l'AGID e il Garante per la protezione dei dati personali, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».
40-bis. 15. Dell'Aringa.
AREA TEMATICA N. 41.
(Misure in materia sanitaria).
(ART. 1, commi 249-261)
Al comma 249, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
Il ripiano di cui al periodo precedente è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.
Conseguentemente, dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
251-bis. L'AIFA determina il ripiano per l'anno 2017 in modo tale che, in caso di superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, i titolari di AIC di uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per i quali non siano disponibili i dati di vendita relativi ai 12 mesi dell'anno precedente partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche per la determinazione degli oneri di ripiano accertati dall'AIFA a decorrere dall'anno 2018.
*41. 141. La XII Commissione.
Al comma 249, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
Il ripiano di cui al periodo precedente è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.
Conseguentemente, dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
251-bis. L'AIFA determina il ripiano per l'anno 2017 in modo tale che, in caso di superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, i titolari di AIC di uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per i quali non siano disponibili i dati di vendita relativi ai 12 mesi dell'anno precedente partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche per la determinazione degli oneri di ripiano accertati dall'AIFA a decorrere dall'anno 2018.
*41. 130. Sottanelli, Galati.
Al comma 249, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
Il ripiano di cui al periodo precedente è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.
Conseguentemente, dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
251-bis. L'AIFA determina il ripiano per l'anno 2017 in modo tale che, in caso di superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, i titolari di AIC di uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per i quali non siano disponibili i dati di vendita relativi ai 12 mesi dell'anno precedente partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche per la determinazione degli oneri di ripiano accertati dall'AIFA a decorrere dall'anno 2018.
*41. 77. Lenzi, Gelli, Sbrollini, D'Incecco, Miotto, Carnevali.
Al comma 249, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
Il ripiano di cui al periodo precedente è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.
Conseguentemente, dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
251-bis. L'AIFA determina il ripiano per l'anno 2017 in modo tale che, in caso di superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, i titolari di AIC di uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per i quali non siano disponibili i dati di vendita relativi ai 12 mesi dell'anno precedente partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche per la determinazione degli oneri di ripiano accertati dall'AIFA a decorrere dall'anno 2018.
*41. 72. Monchiero.
Al comma 249, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La determinazione dell'AIFA avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera individua l'importo spettante a ciascuna regione e provincia autonoma e costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio della stessa regione e provincia autonoma della quota ad essa spettante.
**41. 140. La XII Commissione.
Al comma 249, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La determinazione dell'AIFA avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera individua l'importo spettante a ciascuna regione e provincia autonoma e costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio della stessa regione e provincia autonoma della quota ad essa spettante.
**41. 123. Fanucci, Gelli.
Al comma 249, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La determinazione dell'AIFA avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera individua l'importo spettante a ciascuna regione e provincia autonoma e costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio della stessa regione e provincia autonoma della quota ad essa spettante.
**41. 60. Gelli, Lenzi, Piazzoni, Carnevali, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Capone, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Miotto, Piccione, Sbrollini.
Al comma 249 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
I tetti della spesa farmaceutica per gli anni 2018, 2019, 2020 sono calcolati al netto della spesa per ossigeno terapeutico, purché la spesa annuale per l'ossigeno, a parità di volumi forniti, non superi quella sostenuta nel 2015. In caso di superamento dei volumi, i tetti della spesa farmaceutica sono comunque calcolati al netto della spesa per ossigeno terapeutico, a condizione che il rapporto fra la spesa per l'ossigeno terapeutico e i volumi di ossigeno erogati non subisca incrementi rispetto ai valori registrati nel 2015.
Conseguentemente al comma 624 le parole: incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019 e di 135.812.100 euro per l'anno 2020 sono sostitute dalle seguenti: incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019 e di 125.812.100 euro per l'anno 2020.
41. 132. Latronico.
Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:
251-bis. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche ai fini del contenimento della spesa farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che:
a) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ai fini del ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, come ridefinito dall'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché per quelli effettuati ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del ripiano del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, come ridefinito dall'articolo 1, comma 398, della stessa legge n. 232 del 2016, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l'imposta sul valore aggiunto determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate nell'articolo 27, secondo comma, dello stesso decreto n. 633 del 1972, dall'ammontare dei versamenti effettuati;
b) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quali importi equivalenti a quelli che sarebbero derivati dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci, nonché per quelli effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrisposti per un importo pari all'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l'imposta sul valore aggiunto da applicarsi sull'ammontare dei versamenti stessi, a condizione che ad integrazione dei versamenti effettuati sia operato un ulteriore versamento a favore dell'erario, di ammontare pari a detta imposta, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
251-ter. Il diritto alla detrazione dell'imposta di cui al comma 251-bis sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma 251-bis sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.
251-quater. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi del comma 251-bis, le aziende farmaceutiche emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel quale sono indicati gli estremi dell'atto con cui l'AIFA ha determinato, in via definitiva, gli importi da versare.
251-quinquies. Per i versamenti di cui al comma 251-bis, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno di detta entrata in vigore. In relazione ai versamenti di cui al comma 251-bis, lettera a), sono fatti salvi i comportamenti delle aziende farmaceutiche, adottati ai fini contabili e ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che hanno dedotto il costo relativo all'imposta sul valore aggiunto nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; in tali casi, l'applicazione delle disposizioni di cui alla stessa lettera a) comporta l'iscrizione di una sopravvenienza attiva ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari all'importo dell'imposta detratta, nel periodo d'imposta in cui la detrazione è operata. In relazione ai versamenti di cui al comma 251-bis, lettera b), qualora le aziende farmaceutiche hanno detratto l'IVA scorporandola dall'ammontare dei versamenti effettuati, provvedono, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad effettuare un'apposita annotazione in rettifica a loro debito sul registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; qualora la detrazione dell'imposta sia stata operata nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tale rettifica comporta l'iscrizione di una sopravvenienza passiva ai sensi dell'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari all'importo della medesima, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
251-sexies. A partire dal 1o gennaio 2018, i versamenti di cui al comma 251-bis, lettera b), sono conteggiati al lordo dell'IVA ai sensi dei commi 251-octies e 251-nonies. La disposizione di cui al comma 251-octies si applica ai versamenti dovuti in relazione alla sospensione dalla riduzione dei prezzi richiesta per l'anno 2018 calcolati sulla base dei dati dei consumi dell'anno 2017 e per gli anni successivi. La disposizione di cui al comma 251-nonies si applica ai versamenti calcolati sulla base dei dati dei consumi dell'anno 2018 e successivi. A tali versamenti si applicano le disposizioni del comma 251-bis, lettera a).
251-septies. All'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «è calcolata» sono inserite le seguenti: «al lordo dell'IVA».
251-octies. All'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «degli importi» sono inserite le seguenti: «al lordo dell'IVA»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «alle singole regioni» sono inserite le seguenti: «e all'erario»;
c) al quarto periodo, dopo le parole: «alle singole regioni» sono inserite le seguenti: «e all'erario»;
d) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del secondo periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
251-nonies. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al quarto periodo, dopo le parole: «alle regioni medesime» sono inserite le seguenti: «e all'erario» e le parole «al netto dell'imposta sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «al lordo dell'IVA»;
b) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del quarto periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
251-decies. Le disposizioni dei commi da 251-bis a 251-nonies si applicano anche in relazione alle cessioni di farmaci soggette al regime della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
251-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 251-bis a 251-decies non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
41. 124. Crimì.
Dopo il comma 251 aggiungere i seguenti:
251-bis. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche ai fini del contenimento della spesa farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale, considerato che i tetti sono calcolati al lordo IVA, AIFA procede alla determinazione delle quote di ripiano per il superamento, nel 2016, del tetto della spesa farmaceutica al lordo IVA in coerenza con la normativa vigente. A tal fine, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che:
a) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ai fini del ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, come ridefinito dall'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché per quelli effettuati ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del ripiano del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, come ridefinito dall'articolo 1, comma 398, della stessa legge n. 232 del 2016, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l'imposta sul valore aggiunto determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate nell'articolo 27, secondo comma, dello stesso decreto n. 633 del 1972, dall'ammontare dei versamenti effettuati;
b) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quali importi equivalenti a quelli che sarebbero derivati dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci, nonché per quelli effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrisposti per un importo pari all'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l'imposta sul valore aggiunto da applicarsi sull'ammontare dei versamenti stessi, a condizione che ad integrazione dei versamenti effettuati sia operato un ulteriore versamento a favore dell'erario, di ammontare pari a detta imposta, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
251-ter. Il diritto alla detrazione dell'imposta di cui al comma 251-bis sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma 251-bis sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.
251-quater. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi del comma 251-bis, le aziende farmaceutiche emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel quale sono indicati gli estremi del fatto con cui l'AIFA ha determinato, in via definitiva, gli importi da versare.
251-quinquies. Per i versamenti di cui al comma 251-bis, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno di detta entrata in vigore. In relazione ai versamenti di cui al comma 251-bis, lettera a), sono fatti salvi i comportamenti delle aziende farmaceutiche, adottati ai fini contabili e ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che hanno dedotto il costo relativo all'imposta sul valore aggiunto nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; in tali casi, l'applicazione delle disposizioni di cui alla stessa lettera a) comporta l'iscrizione di una sopravvenienza attiva ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari ai l'importo dell'imposta detratta, nel periodo d'imposta in cui la detrazione è operata. In relazione ai versamenti di cui al comma 251-bis, lettera b), qualora le aziende farmaceutiche hanno detratto l'IVA scorporandola dall'ammontare dei versamenti effettuati, provvedono, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad effettuare un'apposita annotazione in rettifica a loro debito sul registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; qualora la detrazione dell'imposta sia stata operata nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tale rettifica comporta l'iscrizione di una sopravvenienza passiva ai sensi dell'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1936, n. 917, pari all'importo della medesima, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
251-sexies. A partire dal 1o gennaio 2018, i versamenti di cui al comma 251-bis, lettera b), sono conteggiati al lordo dell'IVA ai sensi dei commi 251-octies e 251-nonies. La disposizione di cui al comma 251-octies si applica ai versamenti dovuti in relazione alla sospensione dalla riduzione dei prezzi richiesta per l'anno 2018 calcolati sulla base dei dati dei consumi dell'anno 2017 e per gli anni successivi. La disposizione di cui al comma 251-nonies si applica ai versamenti calcolati sulla base dei dati dei consumi dell'anno 2018 e successivi. A tali versamenti si applicano le disposizioni del comma 251-bis, lettera a).
251-septies. All'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «è calcolata» sono inserite le seguenti: «al lordo dell'IVA».
251-octies. All'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «degli importi» sono aggiunte le seguenti: «al lordo dell'IVA»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «alle singole regioni» sono aggiunte le seguenti: «e all'erario»;
c) al quarto periodo, dopo le parole: «alle singole regioni» sono aggiunte le seguenti: «e all'erario»;
d) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del secondo periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
251-novies. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al quarto periodo, dopo le parole: «alle regioni medesime» sono aggiunte le seguenti: «e all'erario» e le parole «al netto dell'imposta sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «al lordo dell'IVA»;
b) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del quarto periodo sono versati per il 90,91 per cento alte singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
251-decies. Le disposizioni dei commi da 251-bis a 251-novies si applicano anche in relazione alle cessioni di farmaci soggette al regime della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
251-undecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 251-bis a 251-decies, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41. 12. Sanga, Marchi, Lenzi.
Dopo il comma 251, inserire i seguenti:
251-bis. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche ai fini del contenimento della spesa farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale, considerato che i tetti sono calcolati al lordo IVA, AIFA procede alla determinazione degli importi dei payback al lordo IVA in coerenza con la vigente normativa in materia di spesa farmaceutica, inoltre i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che:
a) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ai fini del ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, come ridefinito dall'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché per quelli effettuati ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del ripiano del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, come ridefinito dall'articolo 1, comma 398, della stessa legge n. 232 del 2016, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l'imposta sul valore aggiunto determinata scorporando la medesima, secondo le modalità indicate nell'articolo 27, secondo comma, dello stesso decreto n. 633 del 1972, dal l'ammontare dei versamenti effettuati;
b) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quali importi equivalenti a quelli che sarebbero derivati dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci, nonché per quelli effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, corrisposti per un importo pari all'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l'imposta sul valore aggiunto da applicarsi sull'ammontare dei versamenti stessi, a condizione che ad integrazione dei versamenti effettuati sia operato un ulteriore versamento a favore dell'erario, di ammontare pari a detta imposta, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
251-ter. Il diritto alla detrazione dell'imposta di cui al comma 251-bis sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma 251-bis sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.
251-quater. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi del comma 251-bis, le aziende farmaceutiche emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nel quale sono indicati gli estremi dell'atto con cui l'AIFA ha determinato, in via definitiva, gli importi da versare.
251-quinquies. Per i versamenti di cui al comma 251-bis, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno di detta entrata in vigore. In relazione ai versamenti di cui al comma 251-bis, lettera a), sono fatti salvi i comportamenti delle aziende farmaceutiche, adottati ai fini contabili e ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che hanno dedotto il costo relativo all'imposta sul valore aggiunto nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; in tali casi, l'applicazione delle disposizioni di cui alla stessa lettera a) comporta l'iscrizione di una sopravvenienza attiva ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari all'importo dell'imposta detratta, nel periodo d'imposta in cui la detrazione è operata. In relazione ai versamenti di cui al comma 251-bis, lettera b), qualora le aziende farmaceutiche hanno detratto l'IVA scorporandola dall'ammontare dei versamenti effettuati, provvedono, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad effettuare un'apposita annotazione in rettifica a loro debito sul registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; qualora la detrazione dell'imposta sia stata operata nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tale rettifica comporta l'iscrizione di una sopravvenienza passiva ai sensi dell'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari all'importo della medesima, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
251-sexies. A partire dal 1o gennaio 2018, i versamenti di cui al comma 251-bis, lettera b), sono conteggiati al lordo dell'IVA ai sensi dei commi 251-octies e 251-nonies. La disposizione di cui al comma 251-octies si applica ai versamenti dovuti in relazione alla sospensione dalla riduzione dei prezzi richiesta per l'anno 2018 calcolati sulla base dei dati dei consumi dell'anno 2017 e per gli anni successivi. La disposizione di cui al comma 251-nonies si applica ai versamenti calcolati sulla base dei dati dei consumi dell'anno 2018 e successivi. A tali versamenti si applicano le disposizioni del comma 251-bis, lettera a).
251-septies. All'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «è calcolata» sono inserite le seguenti: «al lordo dell'IVA».
251-octies. All'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «degli importi» sono inserite le seguenti: «al lordo dell'IVA»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «alle singole regioni» sono inserite le seguenti: «e all'erario»;
c) al quarto periodo, dopo le parole: «alle singole regioni» sono inserite le seguenti: «e all'erario».
d) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del secondo periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
251-nonies. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al quarto periodo, dopo le parole: «alle regioni medesime» sono aggiunte le seguenti: «e all'erario» e le parole: «al netto dell'imposta sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «al lordo dell'IVA»;
b) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del quarto periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
251-decies. Le disposizioni dei commi da 251-bis a 251-nonies si applicano anche in relazione alle cessioni di farmaci soggette al regime della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
251-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 251-bis a 251-decies non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
41. 11. Sanga, Marchi, Lenzi.
Dopo il comma 251 aggiungere i seguenti:
251-bis. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione della distribuzione dei farmaci, e sospendere le nuove concessioni delle autorizzazioni alla vendita di medicinali, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
251-ter. I farmacisti aventi i requisiti di cui ai commi da 251-sexies a 251-octies, sono riassorbiti nel servizio sanitario nazionale attraverso la assegnazione di una sede farmaceutica. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i suddetti farmacisti invieranno formale richiesta di riassorbimento al Ministero della salute, ai fini della redazione di un elenco degli aventi diritto.
251-quater. Entro 150 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è costituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico-legislativo per individuare tutti gli strumenti volti al riassorbimento dei farmacisti di cui al precedente comma. Ne fanno parte il Ministro della salute, i rappresentanti dei titolari di farmacia e dei farmacisti aventi diritto al riassorbimento.
251-quinquies. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero della salute, sono individuate modalità e criteri trasparenti per la redazione di una graduatoria riservata ai farmacisti inseriti nell'elenco di cui al comma 251-ter, per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche. L'individuazione delle sedi farmaceutiche necessarie al riassorbimento, non deve comunque avvenire attraverso la riduzione del vigente parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti.
251-sexies. I farmacisti aventi diritto al riassorbimento di cui al comma 251-ter, sono esclusivamente i farmacisti regolarmente iscritti all'albo professionale, che abbiano assunto il ruolo di amministratori purché soci di società che sono o siano state attive, di qualsiasi forma giuridica, sia di persone che di capitale, ma costituite da sole persone fisiche, nonché responsabili di cui all'articolo 2 del decreto del ministero della salute del 9 marzo 2012, o titolari unici di esercizi che sono o siano stati attivi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 autorizzati alla vendita di medicinali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
251-septies. I farmacisti che hanno ricoperto il ruolo di cui al precedente comma 251-sexies, il cui socio risulta assegnatario di sede farmaceutica a seguito di vincita per concorso, potrà inoltrare richiesta di riassorbimento così come previsto dai commi da 251-bis a 251-quinquies.
251-octies. Non possono avere diritto al riassorbimento di cui commi da 251-bis a 251-quinquies, tutti i farmacisti che:
a) pur avendo ricoperto il ruolo di cui ai commi 251-sexies e 251-septies, siano titolari di farmacia o abbiano partecipazioni agli utili e/o quote societarie di farmacie alla data dell'entrata in vigore della presente legge;
b) abbiano superato il 67o anno di età o che abbiano acquisito un vitalizio o una pensione alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) siano impiegati pubblici e/o privati che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipazioni agli utili e/o quote societarie di farmacie;
d) siano titolari di Parafarmacia e/o amministratori purché soci di società di qualsiasi forma giuridica, sia di persone che di capitale, ma costituite da sole persone fisiche che abbiano, o abbiano avuto negli ultimi 10 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, rapporto di coniugio o legami diretti e/o in indiretti fino al 2o grado di parentela acquisita e non in linea retta, con farmacisti titolari di farmacia;
e) siano amministratori purché soci di società di qualsiasi forma giuridica, sia di persone che di capitale, ma costituite da sole persone fisiche le cui società abbiano almeno un socio non farmacista, tranne che per le società di qualsiasi forma giuridica, sia di persone che di capitale, costituite le sole persone fisiche, indipendentemente dalla quota societaria e dal ruolo ricoperto dal socio farmacista, purché responsabili di cui all'articolo 2 del decreto del ministero della salute del 9 marzo 2012, i cui soci abbiano fra loro rapporto di coniugio o una parentela acquisita e non, fino al 2o grado in linea retta, ivi comprese le imprese familiari;
f) sono titolari e/o amministratori di Parafarmacia la cui ultima carica di titolare e/o amministratore sia finanziariamente riconducibile ad un farmacista titolare di farmacia.
251-novies. Al fine di consentire un graduale riassorbimento degli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, autorizzati alla vendita di medicinali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano nelle condizioni di cui ai commi 251-sexies, 251-septies, 251-octies, che hanno inviato la domanda di cui al comma 2, possono richiedere l'autorizzazione alla vendita dei medicinali di cui agli articoli 88, 89 e 96 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e possono richiedere di accedere alla rete di servizi connessi ai servizio sanitario nazionale previsti dalle normative vigenti.
251-decies. L'autorizzazione alla dispensazione dei medicinali di cui al precedente comma 251-novies, è richiesta attraverso l'invio di una domanda, via posta elettronica certificata, alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute, in cui le condizioni degli aventi diritto saranno indicate mediante autocertificazione. La domanda dovrà riportare le condizioni societarie e professionali previste dai commi 5, 6, 7. Congiuntamente alla richiesta di autorizzazione il farmacista richiedente dichiara il codice univoco del sito logistico nel quale intende esercitare tale autorizzazione. I farmacisti inseriti nell'elenco di cui al comma 251-ter, della presente legge, privi di codice identificativo univoco, possono richiederne uno entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in deroga al comma 251-bis. Il codice univoco allegato non potrà più essere variato. Non è possibile comunque esercitare l'autorizzazione abbinando un codice univoco di un esercizio che non corrisponda alle prescrizioni di cui ai commi 251-sexies, 251-septies, 251-octies.
251-undecies. L'autorizzazione di cui al precedente comma, è personale e non trasferibile, valida soltanto se abbinata al codice univoco dichiarato all'atto della richiesta, e decade non appena il farmacista perde le condizioni di cui ai commi 251-sexies, 251-septies, 251-octies. Gli esercizi nel quali il farmacista intende esercitare l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, in attesa del riassorbimento, sono denominati «farmadispensari», e identificati con il codice univoco riportato in calce alla richiesta di detta autorizzazione. Tali esercizi sanitari sono integrati nella rete di distribuzione dei farmaci, e cessano automaticamente l'attività, nel momento in cui il farmacista perde le condizioni di cui ai commi 251-sexies, 251-septies, 251-octies. È consentito, ma non obbligatorio, il trasferimento del sito logistico purché distante almeno 200 mt da una farmacia e/o da un farmadispensario. Il codice di identificazione rimane lo stesso di variare dell'ubicazione degli esercizi che chiedono il trasferimento. I farmadispensari, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati dal decreto del ministero della salute del 9 marzo 2012.
251-duodecies. È concesso il trasferimento anche di quegli esercizi non ricompresi nel comma 251-undecies.
251-terdecies. Così come previsto dal comma 251-novies, la rete dei servizi erogati connessi con il servizio sanitario nazionale, deve avere uniformità sul territorio nazionale in sinergia con il sistema delle farmacie, includendo all'interno di tale rete tutti i servizi previsti dall'articolo 11 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 e successive integrazioni.
251-quaterdecies. Al fine di promuovere il ricollocamento dei farmacisti che dovessero fuoriuscire dal mercato del lavoro a seguito della riorganizzazione della distribuzione dei farmaci, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo di centoventi mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
251-quinquiesdecies. L'esonero di cui al comma 251-quaterdecies, spetta alle aziende che assumono i farmacisti che, sono o siano stati titolari o soci di esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, autorizzati alla vendita di medicinali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che vengono ricollocati nel mercato del lavoro. L'esonero di cui al comma 251-quaterdecies, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero della salute, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
251-sexiesdecies. Si rimanda all'attività legislativa e normativa regionale la possibilità di procedere ad assunzioni dirette o comunque in maniera privilegiata mediante punteggio aggiuntivo in concorsi pubblici di farmacisti che, sono o siano stati titolari o soci di esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, autorizzati alla vendita di medicinali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
251-septiesdecies. Per i farmacisti appartenenti all'elenco di cui al comma 251-ter, è riconosciuto l'esonero del versamento dell'85 per cento della contribuzione Enpaf fino all'avvenuto riassorbimento.
251-octiesdecies. I farmacisti presenti nell'elenco degli aventi diritto al riassorbimento di cui al comma 251-ter, che entro 48 mesi dall'entrata in vigore della presente legge non siano stati riassorbiti attraverso l'assegnazione di sede farmaceutica, purché non abbiamo volontariamente rinunciato ad una sede indicata o non abbiano proceduto entro i termini di legge alla apertura della sede assegnata, possono richiedere l'assegnazione della sede farmaceutica contraddistinta dal codice univoco del sito logistico indicato in calce alla richiesta di autorizzazione di cui ai commi da 251-novies a 251-duodecies. Tale sede, in deroga temporanea alla pianta organica, deve essere almeno a 200 metri di distanza dalla sede farmaceutica più vicina e/o da un farmadispensario ed in locali rispondenti alle norme vigenti in materia. Qualora il sito logistico non rispetti tali prescrizioni, si consente lo spostamento all'interno del territorio comunale.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 8.000.000;
2019: – 8.000.000;
2020: – 8.000.000.
41. 125. Fregolent, Piazzoni, Giuseppe Guerini, Capone.
Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:
251-bis. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, concernente i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, per il triennio 2018-2020, è avviata, in tre regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 1 del richiamato decreto legislativo, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 251-quinquies.
251-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le tre regioni, con una popolazione residente superiore ai due milioni di abitanti, in cui avviare la sperimentazione di cui al comma 251-bis, tenendo conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al Nord, al Centro e al Sud.
251-quater. La sperimentazione di cui al comma 251-bis è sottoposta a monitoraggio da parte dei Tavoli di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di verificarne le modalità organizzative e gli impatti, nonché un'eventuale estensione sull'intero territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
251-quinquies. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al comma 251-bis, stanziato l'importo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
41. 120. Fauttilli.
Dopo il comma 251 aggiungere i seguenti:
251-bis. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per la gestione delle cronicità» teso alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dalla rimozione della preclusione per i medici di medicina generale della prescrizione di terapie innovative e di comprovata efficacia e sicurezza, quali ad esempio le terapie orali per i pazienti affetti diabete di tipo 2 che agiscono sul sistema incretinico quali i DPP-4l.
251-ter. Il Fondo di cui al comma 251-bis ha una dotazione di euro 60 mln per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le modalità attuative di effettiva erogazione del fondo verranno definite con proprio regolamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, da AIFA nell'ambito della metodologia applicativa della definizione del budget della spesa territoriale e ospedaliera.
251-quater. Agli oneri derivanti dai commi 251 e 251-ter del presente articolo, quantificati in euro 180 mln per il triennio 2018-2020 si provvede mediante riduzione corrispondente dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio di previsione 2018-2020, nell'ambito del programma dei «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2018, 2019 e 2020. Conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
251-quinquies. Il Ministero della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione della rimozione delle preclusioni di prescrittibilità per i medici di medicina generale di cui al comma 251-bis. Le modalità di erogazione di quanto disposto al comma 251-bis verranno stabilite dall'AIFA nel rispetto della normativa vigente.
41. 44. Bernardo.
Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:
251-bis. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, concernente i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, per il triennio 2018-2020, è avviata, in tre regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 1 del richiamato decreto legislativo, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 251-quinquies.
251-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le tre regioni, con una popolazione residente superiore ai due milioni di abitanti, in cui avviare la sperimentazione di cui al comma 251-bis, tenendo conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al Nord, al Centro e al Sud.
251-quater. La sperimentazione di cui al comma 251-bis è sottoposta a monitoraggio da parte dei Tavoli di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di verificarne le modalità organizzative e gli impatti, nonché un'eventuale estensione sull'intero territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
251-quinquies. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al comma 251-bis, è stanziato l'importo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere, sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
41. 85. Tancredi.
Dopo il comma 251 aggiungere il seguente:
251-bis. L'AIFA, nell'ambito delle competenze istituzionali definite dal vigente ordinamento, al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto dei tetti di spesa programmati provvede:
a) entro il 31 dicembre di ogni anno, con propria determinazione all'aggiornamento dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, adottando meccanismi quali il delisting dalla classe A alla classe C/C-bis di categorie terapeutiche a basso costo utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche;
b) a prevedere, contestualmente nell'ambito dell'aggiornamento di cui alla lettera a), misure di controllo del rispetto delle note AIFA, attraverso linee guida basate su evidenze che sottolineano i possibili danni da uso non appropriato al fine di favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci.
*41. 49. Binetti.
Dopo il comma 251 aggiungere il seguente:
251-bis. L'AIFA, nell'ambito delle competenze istituzionali definite dal vigente ordinamento, al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto dei tetti di spesa programmati provvede:
a) entro il 31 dicembre di ogni anno, con propria determinazione all'aggiornamento dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, adottando meccanismi quali il delisting dalla classe A alla classe C/C-bis di categorie terapeutiche a basso costo utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche;
b) a prevedere, contestualmente nell'ambito dell'aggiornamento di cui alla lettera a), misure di controllo del rispetto delle note AIFA, attraverso linee guida basate su evidenze che sottolineano i possibili danni da uso non appropriato al fine di favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci.
*41. 81. Tancredi.
Dopo il comma 251 aggiungere il seguente:
251-bis. L'AIFA, nell'ambito delle competenze istituzionali definite dal vigente ordinamento, al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto dei tetti di spesa programmati provvede:
a) entro il 31 dicembre di ogni anno, con propria determinazione all'aggiornamento dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, adottando meccanismi quali il delisting dalla classe A alla classe C/C-bis di categorie terapeutiche a basso costo utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche;
b) a prevedere, contestualmente nell'ambito dell'aggiornamento di cui alla lettera a), misure di controllo del rispetto delle note AIFA, attraverso linee guida basate su evidenze che sottolineano i possibili danni da uso non appropriato al fine di favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci.
*41. 146. Fucci.
Dopo il comma 251 aggiungere il seguente:
251-bis. L'AIFA, nell'ambito delle competenze istituzionali definite dal vigente ordinamento, al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto dei tetti di spesa programmati provvede:
a) entro il 31 dicembre di ogni anno, con propria determinazione all'aggiornamento dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, adottando meccanismi quali il delisting dalla classe A alla classe C/C-bis di categorie terapeutiche a basso costo utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche;
b) a prevedere, contestualmente nell'ambito dell'aggiornamento di cui alla lettera a), misure di controllo del rispetto delle note AIFA, attraverso linee guida basate su evidenze che sottolineano i possibili danni da uso non appropriato al fine di favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci.
*41. 35. Vignali.
Dopo il comma 251 aggiungere il seguente:
251-bis. L'AIFA, nell'ambito delle competenze istituzionali definite dal vigente ordinamento, al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto dei tetti di spesa programmati provvede:
a) entro il 31 dicembre di ogni anno, con propria determinazione, all'aggiornamento dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, adottando meccanismi quali il delisting dalla classe A alla classe C/Cbis di categorie terapeutiche a basso costo utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche;
b) a prevedere, contestualmente nell'ambito dell'aggiornamento di cui alla lettera a), misure di controllo del rispetto delle note AIFA, attraverso linee guida basate su evidenze che sottolineano i possibili danni da uso non appropriato e le implicazioni economiche conseguenti agli effetti collaterali dovuti al sovrautilizzo, al fine di favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci.
**41. 145. Fucci.
Dopo il comma 251 aggiungere il seguente:
251-bis. L'AIFA, nell'ambito delle competenze istituzionali definite dal vigente ordinamento, al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto dei tetti di spesa programmati provvede:
a) entro il 31 dicembre di ogni anno, con propria determinazione, all'aggiornamento dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, adottando meccanismi quali il delisting dalla classe A alla classe C/Cbis di categorie terapeutiche a basso costo utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche;
b) a prevedere, contestualmente nell'ambito dell'aggiornamento di cui alla lettera a), misure di controllo del rispetto delle note AIFA, attraverso linee guida basate su evidenze che sottolineano i possibili danni da uso non appropriato e le implicazioni economiche conseguenti agli effetti collaterali dovuti al sovrautilizzo, al fine di favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci.
**41. 50. Binetti.
Dopo il comma 251 aggiungere il seguente:
251-bis. Al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, l'AIFA prevede nell'ambito di categorie terapeutiche utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche, generalmente a basso costo, dove si riscontra un sovrautilizzo di farmaci senza i criteri di rimborsabilità previsti dalle Note Aifa, misure di controllo finalizzate a favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci, prevedendo per tali categorie l'eventuale riclassificazione dalla classe A alle classe C/Cbis dando mandato ad AIFA di aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale.
*41. 147. Fucci.
Dopo il comma 251 aggiungere il seguente:
251-bis. Al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, l'AIFA prevede nell'ambito di categorie terapeutiche utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche, generalmente a basso costo, dove si riscontra un sovrautilizzo di farmaci senza i criteri di rimborsabilità previsti dalle Note Aifa, misure di controllo finalizzate a favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci, prevedendo per tali categorie l'eventuale riclassificazione dalla classe A alle classe C/Cbis dando mandato ad AIFA di aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale.
*41. 51. Binetti.
Dopo il comma 251 aggiungere il seguente:
251-bis. Al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, l'AIFA prevede nell'ambito di categorie terapeutiche utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche, generalmente a basso costo, dove si riscontra un sovrautilizzo di farmaci senza i criteri di rimborsabilità previsti dalle Note Aifa, misure di controllo finalizzate a favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci, prevedendo per tali categorie l'eventuale riclassificazione dalla classe A alle classe C/Cbis.
**41. 148. Fucci.
Dopo il comma 251 aggiungere il seguente:
251-bis. Al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, l'AIFA prevede nell'ambito di categorie terapeutiche utilizzate per il trattamento di patologie lievi e non croniche, generalmente a basso costo, dove si riscontra un sovrautilizzo di farmaci senza i criteri di rimborsabilità previsti dalle Note Aifa, misure di controllo finalizzate a favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci, prevedendo per tali categorie l'eventuale riclassificazione dalla classe A alle classe C/Cbis.
**41. 52. Binetti.
Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
251-bis. L'Aifa, nell'ambito della negoziazione del prezzo dei farmaci, applica la procedura prezzo/volume (P/V) in base alla quale viene fissato uno sconto progressivo in rapporto all'aumento del fatturato. Entro il 31 giugno 2018 il direttore generale dell'AIFA, acquisito il parere della commissione tecnico scientifica (CTS) e dei comitato rimborso e prezzi (CPR), adotta un provvedimento nel quale sono indicate le soglie di incremento di fatturato a cui applicare gli sconti progressivi sul prezzo negoziato. L'AIFA entro il 31 Marzo di ogni anno applica gli sconti sui dati di fatturato dell'anno precedente.
41. 16. Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
251-bis. L'Aifa entro il 31 Gennaio 2018 individua i farmaci appartenenti alla classe H degli acquisti diretti, registrati al primo gennaio 2017, per un periodo superiore a 7 anni, sui quali applicare uno sconto del 10 per cento sul fatturato dell'anno 2017, aggiuntivo ad eventuali sconti già applicati da condizioni negoziali in essere. Il risparmio di spesa derivante dalla presente disposizione confluisce nel FSN per il finanziamento dei LEA.
41. 15. Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
251-bis. I tetti della spesa farmaceutica sono calcolati al netto della spesa per i medicinali a base di ossigeno.
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41. 42. Bernardo.
Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
251-bis. Nella legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, dopo il comma 399 è inserito il seguente:
«399-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sforamento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399,le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sforamento è stato accertato».
41. 149. Roccella, Piso.
Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
251-bis. Nella legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 402-bis, le parole da: «Le risorse» fino alla fine del comma sono soppresse.
Conseguentemente al comma 406 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sostituire le parole: di ciascuno con le seguenti: complessivo della somma.
41. 150. Roccella, Piso.
Al comma 252, primo periodo, dopo le parole: farmaci innovativi e innovativi oncologici aggiungere le seguenti: e dei vaccini.
Conseguentemente al comma 253 aggiungere, in fine, le parole: e dei vaccini di cui al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.
41. 17. Colonnese, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Al comma 252, secondo periodo, dopo le parole: real world evidence aggiungere le seguenti: e dei dati degli studi clinici controllati (RCT), dell'Evidence-based medicine (EBM), dell'Health Technology Assessment.
41. 18. Grillo, Colonnese, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Nesci, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Al comma 252, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il monitoraggio di cui al presente comma è condotto, dal punto di vista scientifico, da un gruppo di studio costituito presso il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (Cnesps) dell'Istituto superiore di sanità, i cui componenti, privi di ogni conflitto d'interesse e con competenze scientifiche specifiche, sono selezionati in maniera trasparente, sulla base di requisiti e criteri predefiniti. Il gruppo di studio procede al monitoraggio tenendo conto dei dati degli studi clinici controllati (RCT), dell'Evidence-based medicine (EBM), dell'Health Technology Assessment.
41. 19. Grillo, Colonnese, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Nesci, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:
252-bis. Al fine di corrispondere alle accresciute esigenze connesse alle nuove metodiche della minaccia terroristica internazionale, anche di natura fondamentalista, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per rafforzare il personale delle sezioni, i compiti ed i servizi degli agenti di polizia postale, nonché per incrementare ed aggiornare la tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche.
Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 252-bis pari a 100 milioni, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 625.
41. 7. D'Ambrosio, Cecconi, Toninelli, Lombardi, Dadone, Dieni, Cozzolino, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 252, inserire il seguente:
252-bis. Al fine di corrispondere alle accresciute esigenze di sicurezza nazionale connesse alle nuove metodiche della minaccia terroristica, anche di natura fondamentalista, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per l'addestramento permanente degli agenti di polizia operanti sul territorio nazionale.
Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 252-bis pari a 100 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 625.
41. 6. D'Ambrosio, Cecconi, Toninelli, Lombardi, Dadone, Dieni, Cozzolino, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:
252-bis. È autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per l'anno 2018 a favore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, per le esigenze delle agenzie di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge.
Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma pari a 20 milioni si provvede, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.
41. 8. D'Ambrosio, Cecconi, Toninelli, Lombardi, Dadone, Dieni, Cozzolino, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 253 aggiungere i seguenti:
253-bis. Ai fini di garantire l'attuazione della normativa in materia di tutela e protezione dell'ambiente e della salute, di cui alla legge 132/2016, alle Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) si applicano le disposizioni vigenti per gli enti del SSN di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificate ed integrate dall'articolo 17, commi 3 e 3-bis, della Legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento ai vincoli di spesa di personale determinati nell'ambito della programmazione regionale.
253-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 67 e 68 sono soppressi;
b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
253-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare».
253-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;
c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
253-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 623-bis a 623-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
253-septies. Le modifiche introdotte dai commi 623-bis a 623-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
41. 38. De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 253 aggiungere i seguenti:
253-bis. All'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132, è aggiunto il seguente comma: «8. Ai fini di garantire l'attuazione della normativa in materia di tutela e protezione dell'ambiente e della salute, di cui alla legge 132/2016, alle Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) si applicano le disposizioni vigenti per gli enti del SSN di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificate ed integrate dall'articolo 17, commi 3 e 3-bis, della Legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento ai vincoli di spesa di personale determinati nell'ambito della programmazione regionale».
253-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 67 e 68 sono soppressi;
b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66»,
253-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nei limite del 94 per cento del loro ammontare».
253-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;
b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;
c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
253-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 623-bis a 623-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
253-septies. Le modifiche introdotte dal commi 623-bis a 623-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
41. 39. De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 253, aggiungere i seguenti:
253-bis. Il Ministro della salute, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Ministero della salute del 20 settembre 2004, n. 245 prevedendo che la Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso siano nominati con proprio decreto e siano composti ciascuno da dieci membri. Sono componenti di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica il direttore generale dell'Agenzia e il Direttore del Centro nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci dell'istituto Superiore di Sanità, i restanti componenti sono individuati attraverso selezione pubblica per titoli ed esami con comprovata e documentata competenza tecnico- scientifica nel settore della valutazione dei farmaci. Sono componenti di diritto della Comitato prezzi e rimborso il direttore generale dell'Agenzia e il Direttore del Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci dell'istituto Superiore di Sanità, 1 restanti componenti sono individuati attraverso selezione pubblica per titoli ed esami con comprovata e documentata competenza nel settore della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, dell'economia sanitaria e di farmacoeconomia nonché dell'organizzazione sanitaria.
253-ter. Ai fini della valutazione dei componenti non di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, con decreto del Ministro della salute è nominata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare nel settore della valutazione dei farmaci nonché nella metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti non di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica c del Comitato prezzi e rimborso durano in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente per una sola volta.
41. 26. Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 253, aggiungere i seguenti:
253-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'AIFA, in accordo con il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua una nuova modalità di compilazione delle schede dei farmaci sottoposti a monitoraggio. Gli stessi devono essere accessibili ai soggetti preposti alla compilazione contestualmente alla determina AIFA di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di riferimento. Le regioni, nel rispetto della privacy dei pazienti ai sensi della normativa vigente, hanno accesso diretto ai flussi informativi dei medicinali sottoposti a schede di monitoraggio, secondo modalità da concordare con l'AIFA.
253-ter. Al fine di collegare l'appropriatezza terapeutica al prezzo di rimborso dei farmaci l'AIFA rende pubblici tutti i dati riferiti ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio e indica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i criteri da utilizzare ai fini dell'identificazione dei farmaci valutabili secondo il metodo dell'equivalenza terapeutica sulla base dell'assimilabilità dei princìpi attivi.
41. 30. Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 253 aggiungere il seguente:
253-bis. Il comma 8 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente: «8. A decorrere dall'anno 2018 è avviato il nuovo sistema di regolamentazione delle procedure di recupero del disavanzo del tetto di spesa di cui all'articolo 1 del comma 398 della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal primo periodo dei precedente comma 7 si applicano le seguenti disposizioni:
a) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'Aifa adotta le necessarie determinazioni per il recupero del disavanzo a carico delle aziende farmaceutiche, ripartendo lo stesso tra le singole aziende in proporzione al valore complessivo degli acquisiti dei farmaci erogati dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale relativo all'anno di riferimento;
b) la base di calcolo per la determinazione di tali importi è costituita per ciascuna azienda dal valore complessivo degli acquisti dei farmaci erogati dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale detratto il valore degli acquisiti dei farmaci orfani, dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi. Per i primi 12 mesi dalla loro prima commercializzazione il valore degli acquisti erogati dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale di nuove AIC, non concorre all'incremento della spesa riferita alla singola azienda di cui alla presente lettera a);
c) il ripiano dell'eventuale ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché il ripiano del superamento del tetto della spesa per acquisti diretti riferito al valore degli acquisti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per i farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di farmaci innovativi, è ripartito, al lordo dell'IVA, tra le tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto;
d) le disposizioni di cui alla lettera c) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000, e successive modificazioni, ancorché approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento;
e) ai fini del monitoraggio della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti si fa riferimento afflussi informativi di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
f) l'AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello nazionale, c ne comunica gli esiti al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni;
g) il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle Regioni e delle provincie autonome in proporzione alla quota di riparto delle complessive disponibilità del Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote relative alla mobilità interregionale; l'entità del ripiano a carico delle singole aziende titolare di AIC è calcolata secondo i criteri di cui alle lettere a) e b);
h) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto nei termini previsti comporta l'adozione da patte dell'AIFA di provvedimenti di riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell'azienda interessata in misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte delle pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti.
41. 67. Monchiero.
Dopo il comma 253 aggiungere il seguente:
253-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
«2. A decorrere dall'anno 2018 è avviato il nuovo sistema di regolamentazione delle procedure di recupero del disavanzo del tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 399 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le regole di ripiano del disavanzo sono così definite:
a) l'intero disavanzo è ripartito, a lordo dell'IVA, tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi al pubblico dei medicinali. L'entità del ripiano è calcolata, per ogni singola azienda farmaceutica, in proporzione al valore complessivo del fatturato dell'azienda per farmaci erogati in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale relativo all'anno di riferimento, L'Aifa adotta le conseguenti determinazioni per il recupero del disavanzo di cui al periodo precedente;
b) la base di calcolo per la determinazione di tali importi è costituita per ciascuna azienda farmaceutica dal valore complessivo degli acquisti dei tannaci erogati dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale detratto il valore degli acquisiti dei tannaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi. Per i primi 12 mesi dalla loro prima commercializzazione il valore degli acquisti erogati dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale di nuove AIC, non concorre all'incremento della spesa riferita alla singola azienda di cui alla presente lettera a);
c) l'eventuale disavanzo imputabile ai farmaci innovativi ed oncologici innovativi è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo dell'IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
d) l'AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza;
e) l'AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno l'eventuale superamento al livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell'Osservatorio Nazionale sull'impiego dei medicinali, disciplinato dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;
f) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, è comunicata dall'AIFA a ciascuna azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre, è comunicata dall'AIFA a ciascuna azienda entro il 15 novembre. Le aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell'AIFA, dandone contestuale comunicazione all'AIFA e ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute;
g) ai fini del ripiano per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l'AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera f) del presente comma, direttamente alle regioni dove si è verificato lo sforamento in proporzione al superamento del tetto di spesa regionale;
h) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci in misura tale da coprire l'importo corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi; Conseguentemente al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «Nelle more» fino a «nuovo sistema informativo sanitario».
41. 68. Monchiero.
Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
253-bis. All'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è sostituita con la seguente: « a) il direttore generale, nominato dal Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo concorso pubblico per titoli ed esami. Ai fini della selezione, con decreto del Ministro della salute, è nominata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta dà cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e gestione aziendale, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
2) la lettera b) è sostituita con la seguente: « b) il consiglio di amministrazione costituito da un presidente designato dai Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e da quattro componenti di cui uno designato dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, uno dall'autorità nazionale anticorruzione, uno designato dal Ministro della salute in rappresentanza delle associazioni a tutela della salute dei cittadini e uno dalla predetta Conferenza permanente.
41. 27. Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 253, inserire il seguente:
253-bis. All'articolo 48, comma 19, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il numero 4) sono aggiunti i seguenti:
5) alla copertura degli eventuali maggiori oneri relativi alla spesa farmaceutica derivanti dalla rimozione della preclusione per i medici di medicina generale della prescrizione di terapie innovative e di comprovata efficacia e sicurezza, come le terapie orali a beneficio di pazienti affetti da diabete di tipo 2 che agiscono sul sistema incretinico quali i DPP-4I nonché di LAMA/LABA e ICS, anche in associazione, a beneficio di pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva;
6) alla copertura dell'eventuale superamento del tetto di spesa per l'acquisto di ossigeno terapeutico, al netto del costo dei servizi accessori alla fornitura del medesimo.
41. 165. Marazziti.
Dopo il comma 253, inserire il seguente:
253-bis. All'articolo 48, comma 19, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
«5) alla copertura degli eventuali maggiori oneri relativi alla spesa farmaceutica derivanti dalla rimozione della preclusione per i medici di medicina generale della prescrizione di terapie innovative e di comprovata efficacia e sicurezza, come le terapie orali a beneficio di pazienti affetti da diabete di tipo 2 che agiscono sul sistema incretinico quali i DPP-4I nonché di LAMA/LABA e ICS, anche in associazione, a beneficio di pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva».
*41. 134. La XII Commissione.
Dopo il comma 253, inserire il seguente:
253-bis. All'articolo 48, comma 19, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
«5) alla copertura degli eventuali maggiori oneri relativi alla spesa farmaceutica derivanti dalla rimozione della preclusione per i medici di medicina generale della prescrizione di terapie innovative e di comprovata efficacia e sicurezza, come le terapie orali a beneficio di pazienti affetti da diabete di tipo 2 che agiscono sul sistema incretinico quali i DPP-4I nonché di LAMA/LABA e ICS, anche in associazione, a beneficio di pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva».
*41. 119. Marazziti.
Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
253-bis. All'articolo 48, comma 19, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
«5) alla copertura degli eventuali maggiori oneri relativi alla spesa farmaceutica derivanti dalla rimozione della preclusione per i medici di medicina generale della prescrizione di terapie innovative e di comprovata efficacia e sicurezza, come le terapie orali a beneficio di pazienti affetti da diabete di tipo 2 che agiscono sul sistema incretinico quali i DPP-4I nonché di LAMA/LABA e ICS, anche in associazione, a beneficio di pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva».
*41. 73. Gelli, Lenzi, Patriarca, Amato, Casati, Paola Boldrini, Carnevali, Sbrollini, D'Incecco, Beni, Capone, Giuditta Pini, Miotto, Piccione.
Dopo il comma 253, inserire il seguente:
253-bis. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze il «Fondo per la gestione delle cronicità», con una dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato, in ogni caso, limitatamente alla dotazione del fondo stesso, alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dalla rimozione della preclusione per i medici di medicina generale della prescrizione di terapie innovative e di comprovata efficacia e sicurezza, quali le terapie orali a beneficio di pazienti affetti da diabete di tipo 2 che agiscono sul sistema incretinico quali metformina e DPP-4I. Il ministero della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione del presente comma.
Conseguentemente al comma 624 sostituire le parole:. ..di 17.585,300 euro per l'anno 2018, di 53.868.200 euro per l'anno 2019 e di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le parole: 10.585.300 euro per l'anno 2018, di 46.868.200 euro per l'anno 2019, di 128.812.100 euro per l'anno 2020.
41. 47. Bernardo, Gelli.
Dopo il comma 253 aggiungere il seguente:
253-bis. Gli esercizi commerciali di cui l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni della legge 4 agosto 2006, n. 248 possono mettere a disposizione strumenti atti ad effettuare misurazioni e prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti.
41. 58. Galgano.
Dopo il comma 253 aggiungere il seguente:
253-bis. Negli esercizi commerciali di cui l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni della legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, a totale carico del cittadino e dietro presentazione di ricetta medica ove prevista, tutti i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con esclusione dei farmaci utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero.
41. 57. Galgano.
Dopo il comma 253 aggiungere il seguente:
253-bis. Gli esercizi commerciali di cui l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni della legge 4 agosto 2006, sono soggetti autorizzati ad erogare in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, secondo modelli organizzativi stabiliti dalle regioni e province autonome, ausili per l'incontinenza, per diabetici, prodotti dietetici per celiaci, e tutti i prodotti previsti dall'assistenza sanitaria integrativa e protesica inseriti nei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.).
41. 59. Galgano.
Dopo il comma 253 aggiungere i seguenti:
253-bis. Entro il 30 giugno 2018 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede a una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee, collocando nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i farmaci terapeuticamente superati. In sede di revisione straordinaria ai sensi del precedente periodo del presente comma e i medicinali equivalenti, ai sensi di legge, ai medicinali di cui è in scadenza il brevetto o il certificato di protezione complementare non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
253-ter. Le risorse derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma 266-bis sono destinate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 per il rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini (NPNV).
41. 62. Miotto, Carnevali, Amato, D'Incecco.
Dopo il comma 253, inserire il seguente:
253-bis. Entro il 31 gennaio 2018, il Ministro della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, con proprio decreto, individua le tariffe relative ai medicinali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 che hanno espletato la procedura di cui all'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dovute dalle aziende titolari per la variazione, il trasferimento e il rinnovo quinquennale delle autorizzazioni in commercio dei medesimi medicinali. Gli importi di cui al periodo precedente sono stabiliti in misura non superiore al 10 per cento delle somme indicate dall'allegato 1 decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2017, n. 25, nella parte riferita ai medicinali omeopatici concernente la modifica di un'autorizzazione all'immissione in commercio e la modifica di una registrazione di medicinali omeopatici di cui all'articolo 14 della direttiva 2001/83/CE e relativi diritti per il rinnovo e per il trasferimento.
41. 61. Monchiero, Vecchio, Catalano.
Dopo il comma 253 aggiungere il seguente:
253-bis Al fine di favorire la trasparenza e l'efficacia delle sperimentazioni cliniche, i dati inclusi nel rapporto su uno studio clinico non sono considerati informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio è già stata concessa, se la procedura per la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio si è già conclusa oppure se una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è stata ritirata, né sono considerate di carattere riservato le principali caratteristiche di una sperimentazione clinica, la conclusione sulla parte I della relazione di valutazione per l'autorizzazione di una sperimentazione clinica, la decisione riguardante l'autorizzazione a una sperimentazione clinica, la modifica sostanziale di quest'ultima e i relativi risultati, ivi incluse le ragioni dell'interruzione temporanea e della conclusione anticipata nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse.
41. 20. Grillo, Colonnese, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Nesci, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
253-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica e il contenimento della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti dei farmaci ad alto costo, la scelta della modalità di erogazione di medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non deve costituire un aggravio di spesa per il Servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, a tale fine sono valutati tutti i costi accessori connessi alla dispensazione dei farmaci.
41. 28. Mantero, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 253 aggiungere il seguente:
253-bis. Al fine di garantire l'efficienza e le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e abbattere i costi indiretti relativi alla chiusura dei Punti Nascite, con un numero di parti minori a 500 in un anno, come da Decreto Ministeriale n. 70 del 2015, si derogano i Punti Nascite ricadenti nel territorio delle Aree Interne, istituite da Programma Nazionale di Riforma deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2014, dal rispetto di tale obiettivo. Gli oneri derivanti dal rispetto delle norme della messa in sicurezza dei reparti sono a carico del Sistema Sanitario regionale di appartenenza.
41. 63. Culotta.
Dopo il comma 253, aggiungere il semente:
253-bis. Dopo il comma 399 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente:
«399-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sforamento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sforamento è stato accertato».
41. 110. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
253-bis. All'articolo 48, comma 19, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente: «5) alla copertura degli eventuali maggiori oneri relativi alla spesa farmaceutica derivanti dalla rimozione della preclusione per i medici di medicina generale della prescrizione di terapie innovative e di comprovata efficacia e sicurezza, come le terapie orali a beneficio di pazienti affetti da diabete di tipo 2 che agiscono sul sistema incretinico quali i DPP-4l nonché di LAMA-LABA e ICS, anche in associazione, a beneficio di pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva.».
41. 45. Bernardo, Gelli.
Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
253-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 407, capoverso «11-quater», articolo 1 le parole: «Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nei medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche.» sono soppresse.
41. 32. Mantero, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 253, inserire il seguente:
253-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed il contenimento della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 1, all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «hanno facoltà di» sono sostituite con le seguenti: «provvedono a»;
b) al comma 1 la lettera a) è soppressa.
41. 29. Mantero, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
253-bis. L'AIFA, al fine di garantire l'equilibrio di finanza pubblica, tenuto conto anche dell'importo di ripiano determinato al comma 1 del presente articolo, provvede a rideterminare il prezzo dei medicinali rimborsati dal SSN per un valore non inferiore a 500 milioni di euro, corrispondente alla differenza tra gli importi di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche iscritte nei bilanci regionali e gli importi adottati nell'ambito della determina riepilogativa di cui al comma 3 del presente articolo.
41. 33. Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
253-bis. In relazione all'esigenza di revisione della spesa farmaceutica, sono classificate in fascia C le specialità medicinali presenti nelle «liste di trasparenza», di cui all'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, il cui prezzo al pubblico risulta uguale o maggiore del 10 per cento rispetto al prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale.
41. 25. Grillo, Colonnese, Lorefice, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
253-bis. Al fine di collegare l'appropriatezza terapeutica al prezzo di rimborso dei farmaci l'AIFA rende pubblici tutti i dati riferiti ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio.
41. 31. Grillo, Lorefice, Nesci, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
253-bis. All'articolo 15 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 11-ter è sostituito dal seguente: «Nell'adottare eventuali decisioni finalizzate all'acquisto dei farmaci in concorrenza, basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le Regioni si attengono alle motivate è documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco».
41. 3. Rondini, Busin, Guidesi.
Dopo il comma 253 aggiungere il seguente:
253-bis. Al comma 19 lettera b) articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo il punto 4) è inserito il seguente:
5) alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dalla rimozione della preclusione per i medici di medicina generale della prescrizione di terapie innovative e di comprovata efficacia e sicurezza, quali le terapie orali a beneficio di pazienti affetti da diabete di tipo 2 che agiscono sul sistema incretinico quali metformina e DPP-4l.
41. 46. Bernardo, Gelli.
Dopo il comma 253, inserire il seguente:
253-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 399 è aggiunto il seguente: «399-bis. Nel caso in cui si verifichi lo sforamento di uno soltanto dei due tetti di cui ai commi 398 e 399, le risorse derivanti dal mancato raggiungimento di uno dei tetti sono detratte, in via compensativa, dal valore della spesa eccedente l'altro tetto con esclusivo riferimento al singolo anno in cui lo sforamento è stato accertato».
41. 70. Monchiero, Vecchio, Catalano.
Dopo il comma 253 aggiungere il seguente:
253-bis. All'articolo 1, comma 402-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è soppresso il secondo periodo. Conseguentemente all'articolo 1, comma 406, della medesima legge le parole «di ciascuno» sono sostituite dalle seguenti: «complessivo della somma».
41. 69. Monchiero.
Dopo il comma 253 aggiungere il seguente:
253-bis. Al comma 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «per i plasmaderivati di produzione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «per i farmaci derivati dal plasma umano».
41. 96. Tancredi.
Dopo il comma 253 aggiungere il seguente:
253-bis. Al comma 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «di produzione regionale» sono soppresse.
41. 82. Tancredi.
Dopo il comma 253 aggiungere il seguente:
253-bis. All'articolo 122, comma 1 del decreto legislativo 219/2006, alla quinta riga dopo la parola AIFA, sostituire la parola: «il numero» con la parola: «un elenco conforme»; aggiungere nella sesta riga, dopo le parole: «nell'anno precedente» la frase: «nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 119, comma 1».
41. 93. Marco Di Stefano.
Sopprimere il comma 254.
Conseguentemente le risorse non impiegate sono destinate a incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112.
41. 86. Murer, Fossati, Albini, Capodicasa, Melilla, Cimbro.
Dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
254-bis. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il finanziamento delle attività, è vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno di riferimento.».
254-ter. Al decreto del Ministero della salute 22 febbraio 2013 n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, il comma 1, è sostituito dal seguente: «L'Istituto svolge la sua attività sulla base di piani annuali e pluriennali predisposti dal direttore, in coerenza con gli indirizzi strategici definiti dal consiglio di indirizzo di cui all'articolo 8 e trasmessi al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»;
b) all'articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La tabella A può essere modificata, ad invarianza di oneri, con provvedimento del Direttore, sentito il Consiglio di indirizzo e informati il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.»;
c) all'articolo 8, comma 3, lettera a), le parole: «sui progetti» sono sostituite dalle seguenti: «sui piani»;
d) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: «fino all'attivazione» sono inserite le seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2018,».
254-quater. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
« a) all'articolo 19, comma 2, dopo la lettera «d)» è aggiunta la seguente:
«d-bis) Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), di cui al decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189»;
b) all'articolo 25, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. L'Istituto di cui alla lettera d-bis), del comma 2 dell'articolo 19, predispone un bilancio preventivo economico annuale, corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale. Il bilancio preventivo economico annuale viene sottoposto al Consiglio di indirizzo dell'ente per il preventivo parere. Il provvedimento di adozione bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa e dal piano degli investimenti nonché dai pareri del collegio sindacale e del Consiglio di indirizzo, è trasmesso al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'approvazione.»;
c) all'articolo 26, al comma 1, le parole «e d)», sono sostituite dalle seguenti: «d) e d-bis)»; dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Il bilancio di esercizio predisposto dall'Istituto di cui alla lettera d-bis), comma 2, dell'articolo 19 viene sottoposto al Consiglio di indirizzo dell'ente per ii preventivo parere; al comma 3, le parole ‘Gli enti di cui alla lettera d)’ sono sostituite dalle seguenti: ‘Gli enti di cui alle lettere d) e d-bis)’»;
d) all'articolo 28, comma 1, le parole: «e d)» sono sostituite dalle seguenti: «d) e d-bis)»;
e) all'articolo 30, comma 1, primo periodo, le parole «e d)», sono sostituite dalle seguenti: «d) e d-bis)»;
f) all'articolo 31, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Entro la medesima data del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, l'istituto di cui alla lettera d-bis) del comma 2 dell'articolo 19, deve trasmettere al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze il bilancio di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione del Direttore generale, dal parere preventivo del Consiglio di indirizzo e dalla relazione del collegio sindacale, ai fini dell'approvazione.»;
g) all'articolo 33, comma 1, le parole «e d)», sono sostituite dalle seguenti: «d) e d-bis).»».
254-quinquies. Presso l'istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio Epidemiologico Nazionale sull'immigrazione e sull'impatto della Povertà sulla salute della popolazione, di seguito OENIP, con funzioni di ricerca, analisi e valutazione nel campo delle diseguaglianze di salute, incluso il monitoraggio della salute della popolazione immigrata. L'OENIP accede alle basi dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della salute, anche interconnesse, che sono prive di identificativi individuali diretti, in tutte le fasi della loro gestione. L'OENIP si avvale peraltro della collaborazione dei servizi epidemiologici regionali e degli enti e delle istituzioni nazionali coinvolti sulle relative tematiche.
41. 54. Gelli, Piazzoni.
Dopo il comma 254, aggiungere i seguenti:
254-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia.
2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000».
254-ter. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, è istituito, presso la Federazione Ordini Farmacisti Italiani, un albo nel quale possono iscriversi le farmacie presso le quali gli esercenti le professioni o arti sanitarie svolgono le loro attività ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come novellato presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificabili in euro 100.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41. 111. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 254, aggiungere il seguente:
254-bis. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
41. 112. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.
Al comma 255, secondo periodo, dopo le parole: A tal fine aggiungere le seguenti:, al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dopo le parole: «beni e servizi» sono aggiunte le parole: «anche informatici» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il piano triennale emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale e con il proprio bilancio di previsione nonché, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanzaria degli enti» e,.
41. 13. D'Incà, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli.
Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:
255-bis. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «beni e servizi», sono aggiunte le parole: «anche informatici»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il piano triennale emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale e con il proprio bilancio di previsione nonché, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanzaria degli enti».
41. 14. D'Incà, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli.
Dopo il comma 255, inserire il seguente:
254-bis. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 4, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e le cooperative e gli altri enti di diritto privato di cui sopra che operano nel campo dell'utilizzazione e della commercializzazione del legname e della filiera foresta-legno-energia».
41. 164. Pellegrino, Marcon.
Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:
255-bis. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «beni e servizi», sono aggiunte le parole: «anche informatici»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il piano triennale emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale e con il proprio bilancio di previsione nonché, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanzaria degli enti».
41. 14. D'Incà, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli.
Dopo il comma 256, inserire il seguente:
256-bis. L'AIFA, nell'ambito delle competenze istituzionali definite dai vigente ordinamento, al fine di garantire l'efficienza del settore farmaceutico ed il rispetto dei tetti di spesa programmati provvede:
a) entro il 31 dicembre di ogni anno, con propria determinazione all'aggiornamento dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, adottando meccanismi quali il delisting dalla classe A e C alla classe C/Cbis di categorie terapeutiche in relazione ai principi di efficacia e appropriatezza;
b) a prevedere, contestualmente nell'ambito dell'aggiornamento di cui alla lettera a), misure di controllo del rispetto delle note AIFA, attraverso linee guida basate su evidenze che sottolineano i possibili danni da uso non appropriato e le implicazioni economiche conseguenti agli effetti collaterali dovuti al sovrautilizzo, al fine di favorire l'appropriatezza nel consumo dei farmaci.
41. 53. Galgano, Catalano, Menorello, Molea, Mucci, Catalano, Monchiero.
Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:
256-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 526, la parola: «sentita» è sostituita con le seguenti: «d'intesa con».
41. 151. Di Vita.
Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:
256-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 536, la parola: «sentita» è sostituita con le seguenti: «d'intesa con».
41. 152. Di Vita.
Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:
256-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 524, le parole: «della Giunta» sono soppresse.
41. 153. Di Vita.
Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:
256-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 525, le parole; «della Giunta» sono soppresse.
41. 154. Di Vita.
Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:
256-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 529, le parole: «della Giunta» sono soppresse.
41. 155. Di Vita.
Dopo il comma 257 aggiungere il seguente:
257-bis. Al fine di garantire la trasparenza ed economicità della spesa sanitaria il sistema di gestione di cui al comma 256, integrato ai sensi del comma 257, dovrà altresì essere implementato al fine di:
a) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici nonché il numero di proroghe e rinnovi sul totale degli affidamenti;
b) rendere uniforme sul territorio nazionale e tracciabile l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno e dalla programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare fino alla logistica e alle giacenze di magazzino;
c) garantire l'integrazione con un programma operativo contabile e patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale, che consenta ai cittadini, attraverso un'interfaccia accessibile a chiunque, di rilevare, in tempo reale, l'intera filiera di un centro di costo e di un capitolo di bilancio, attraverso un sistema di ricerca semplificato anche per singolo fornitore, per codice identificativo di gara, per singolo bene, per voce di bilancio;
d) rilevare, in tempo reale, per ciascun fornitore o creditore, tutti i pagamenti e gli incassi effettuati dalle strutture sanitarie, con un collegamento attivo informatizzato ai titoli che hanno consentito il pagamento o l'incasso;
e) rilevare, in tempo reale, lo stato patrimoniale delle strutture sanitarie, con evidenza dei beni d'inventario e delle rimanenze di magazzino nonché della movimentazione delle scorte, con associazione informatizzata ai cicli di terapia applicati a pazienti i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati, così da garantire la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico;
f) rilevare, in tempo reale, tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, opportunamente aggiornate dal responsabile o direttore dell'esecuzione del contratto, inclusi i contratti di convenzionamento o accreditamento con le strutture sanitarie private, con evidenza dei verbali ispettivi e delle verifiche condotte con periodicità prestabilita;
g) accedere alla prescritta contabilità separata dell'attività di intramoenia, con la possibilità di rilevare tutti i costi imputabili all'attività medesima, ivi incluse le attrezzature o gli spazi interni o esterni utilizzati per lo svolgimento del servizio nonché la relativa autorizzazione e il volume di attività per ciascun professionista;
h) assicurare che il mancato aggiornamento del sistema di gestione non consenta alcuna operazione successiva o cumulativa;
i) assicurare un sistema di segnalazione automatizzato in presenza di anomalie nell'acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione.
41. 21. Baroni, Colonnese, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Al comma 258 dopo le parole: Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e i tempi.
41. 22. Grillo, Colonnese, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Nesci, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 259 aggiungere i seguenti:
259-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 255 e al fine di ridurre gli sprechi e le diseconomie in ambito sanitario, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e nei locali ove si erogano prestazioni sanitarie convenzionate nonché durante gli eventi formativi, è vietato svolgere attività promozionali, dirette o indirette, di prodotti farmaceutici, dei dispositivi e delle tecnologie sanitarie tra le aziende/informatori e gli operatori/professionisti della sanità. Per le finalità di cui al presente comma ogni struttura sanitaria ha l'obbligo di rendere pubblici e conoscibili tutte le relazioni e gli interessi che possono coinvolgere i professionisti dell'area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività sia decisionali che esecutive e che siano in relazione a prodotti farmaceutici o parafarmaceutici o comunque a prodotti e servizi commercializzabili nell'ambito della salute.
259-ter. È fatto divieto per i professionisti della sanità di percepire qualsiasi tipo di vantaggio, diretto o indiretto, da parte delle industrie operanti nella sanità. È fatto altresì divieto per le industrie del settore sanitario correlare meccanismi premiali alla vendita di prodotti farmaceutici o presidi sanitari.
259-quater. Le attività di sponsorizzazione in ambito sanitario avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, evidenza pubblica, concorrenzialità, rotazione, imparzialità. A tal fine con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità di costituzione di fondi regionali indistinti destinati alla formazione dei professionisti della salute e all'attività di ricerca.
259-quinquies. L'incarico dirigenziale dei direttori generali, direttori amministrativi e di direttori sanitari, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi socio-sanitari è revocato in presenza di condanna, anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.
41. 23. Baroni, Colonnese, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 259, inserire i seguenti:
259-bis. Per l'anno 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è rideterminato in 114.998 milioni di euro, in coerenza con quanto indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per gli anni 2019 e 2020 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è rideterminato rispettivamente in 116.500 milioni di euro e in 118.000 milioni di euro.
259-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 259-bis pari a 998 milioni di euro nell'anno 2018, 1500 milioni nell'anno 2019 e 3000 milioni di euro nell'anno 2020 si provvede attraverso quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 259-quater.
259-quater. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.
41. 89. Speranza, Laforgia, Fossati, Murer, Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, D'Attorre, Cimbro.
Dopo il comma 259 aggiungere i seguenti:
259-bis Al fine di prevenire le malattie trasmissibili da agenti patogeni e parassiti, qualificando nel contempo l'offerta turistica italiana anche sotto il profilo della sicurezza igienico sanitaria ed accrescendone così la competitività attraverso standard qualitativi ed ambientali più elevati rispetto a quelli dei paesi concorrenti, alle strutture turistico ricettive ed agli esercizi pubblici che, nelle attività di ospitalità e di somministrazione di alimenti e bevande, fanno uso di tessili destinati alla vestizione del letto e all'arredo del tavolo per i quali il sistema di abbattimento microbiologico è garantito da aziende specializzate dotate della certificazione UNI EN 14065 o equivalente, per il periodo d'imposta 2018 e per i due successivi, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 5 per cento della spesa sostenuta con un massimo di euro 7.000,00.
259-ter. Il credito d'imposta di cui al comma che precede è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo anice delle imposte siti redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
259-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 259-bis e 259-ter del presente articolo, pari i 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
41. 43. Tancredi.
Dopo il comma 259, inserire i seguenti:
259-bis. È istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018.
259-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di registrazione delle DAT presso la banca dati di cui al comma precedente.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2018: –5.000.000;
2019: –;
2020: –.
*41. 135. La XII Commissione.
Dopo il comma 259, inserire i seguenti:
259-bis. È istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018.
259-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di registrazione delle DAT presso la banca dati di cui al comma precedente.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2018: –5.000.000;
2019: –;
2020: –.
*41. 64. Lenzi, Gelli, Patriarca, Amato, Casati, Paola Boldrini, Carnevali, Sbrollini, D'Incecco, Beni, Capone, Giuditta Pini, Mariano, Miotto, Piazzoni, Grassi, Fabbri.
Dopo il comma 259, inserire i seguenti:
259-bis. È istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018.
259-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di registrazione delle DAT presso la banca dati di cui al comma precedente.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2018: –5.000.000;
2019: –;
2020: –.
*41. 117. Marazziti.
Dopo il comma 259, aggiungere i seguenti:
259-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1 lettera d) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni professionali svolte in regime intramurario»;
b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «15» è sostituita con la seguente: «14»;
c) all'articolo 47, comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;
d) all'articolo 47, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme sono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione».
259-ter. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».
41. 34. Nesci, Lorefice, Grillo, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 259, aggiungere i seguenti:
259-bis. All'articolo 7-septies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera l) è inserita la seguente: « l-bis) le prestazioni di ricovero ospedaliero rese in regime di solvenza».
259-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 259-bis, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
41. 113. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 259, inserire i seguenti:
259-bis. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, nonché di avviare un rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali:
a) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 584, lettera a) le parole «al 2020» sono sostituite dalle seguenti «al 2017»;
b) nelle more del completamento delle procedure per la predisposizione e la verifica dei piani di cui al comma 541, lettera b), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a bandire, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, da destinare all'adeguamento del personale dipendente operante nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, riabilitazione, centri trapianti e di alta specialità, assistenza domiciliare, a condizione che gli oneri derivanti siano recuperati per almeno il 50 per cento tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute, da parte dei medesimi enti, per l'acquisizione di lavoro a tempo determinato e di lavoro temporaneo, nonché per l'acquisizione di servizi sanitari intermedi di diagnosi, cura e assistenza. Le assunzioni sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani.
259-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 259-bis si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 259-quater.
259-quater. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017 , n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
41. 87. Fossati, Murer, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 259, inserire il seguente:
259-bis. Al fine di garantire misure adeguate a favorire l'accesso a un'assistenza sanitaria e socio-sanitaria che tenga conto delle specifiche esigenze delle persone con disagio e disturbo mentale, nonché di promuovere la prevenzione dei disturbi severi, delle dipendenze e dei suicidi in quanto priorità di salute pubblica, le regioni e le province autonome, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministero della salute, di concerto con il Dipartimento per la semplificazione e la pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono bandire concorsi per l'assunzione, in deroga alle disposizioni vigenti, delle figure professionali operanti nei Dipartimenti di salute mentale nei limiti della spesa complessiva di 50 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2018 per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente:
dopo il comma 625 aggiungere il seguente:
625-bis. A decorrere dall'anno 2018 il costo del libretto connesso al rilascio della licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati di cui all'articolo 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed agli articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, nonché al rilascio della licenza di porto fucile anche per uso di caccia di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è pari a 10 euro.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 40.000.000;
2019: – 40.000.000;
2020: – 40.000.000.
41. 88. Murer, Fossati, Nicchi, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 259, aggiungere il seguente:
259-bis. Fra i beneficiari dell'equa riparazione di cui all'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono inclusi i familiari dei deceduti danneggiati, anche nei casi di azioni esercitate pure proprio, qualora la domanda di accesso all'iter transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia stata presentata entro il 19 gennaio 2010.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: – 1.000.000.
41. 159. Giuseppe Guerini, Tentori, Gandolfi, Mattiello.
Dopo il comma 259, aggiungere il seguente:
259-bis. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, nonché di avviare un rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali:
a) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 584, lettera a) le parole: «al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 2017»;
b) nelle more del completamento delle procedure per la predisposizione e la verifica dei piani di cui al comma 541, lettera b), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a bandire, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, da destinare all'adeguamento del personale dipendente operante nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e sub intensiva, riabilitazione, centri trapianti e di alta specialità, assistenza domiciliare dalla condizione che gli oneri derivanti siano recuperati per almeno il 50 per cento tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute, da parte dei medesimi enti, per l'acquisizione di lavoro a tempo determinato e di lavoro temporaneo, nonché per l'acquisizione di servizi sanitari intermedi di diagnosi, cura e assistenza. Le assunzioni sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani.
41. 116. Pastorino, Marcon, Fassina, Paglia.
Dopo il comma 259 aggiungere il seguente:
259-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il personale, medico, personale delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La partecipazione a dette procedure è consentita anche al personale di cui al presente comma che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Fino all'espletamento delle suddette procedure straordinarie le amministrazioni continuano ad avvalersi dei personale in servizio di cui al presente comma per il quale già sostengono la relativa spesa».
b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica della Servizio sanitario nazionale, compreso quello che garantisce servizi essenziali con modalità di fornitura di servizio da almeno cinque anni presso l'amministrazione che indice le procedure concorsuali, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca».
41. 109. Minardo.
Dopo il comma 259 aggiungere il seguente:
259-bis. Per garantire l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria anche agli esercenti la professione infermieristica, si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto riguarda le strutture in cui poter esercitare la libera professione intramuraria, data la caratteristica assistenziale anche extraospedaliera dell'attività infermieristica, si considera struttura idonea allo svolgimento anche il domicilio del paziente ovvero in subordine l'ambulatorio infermieristico territoriale o la farmacia secondo farti 1 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Il professionista a cui sia richiesta la prestazione libero professionale intramuraria dovrà informare l'azienda di appartenenza e, previa autorizzazione della stessa, espletare tutte le attività di garanzia di trasparenza previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto attiene alla quota di spettanza del professionista e dell'azienda sanitaria di appartenenza, un successivo decreto del ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentite le rappresentanze sindacali e professionali della categoria, stabilirà le tariffe spettanti e le modalità di loro acquisizione.
*41. 121. Fauttilli.
Dopo il comma 259 aggiungere il seguente:
259-bis. Per garantire l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria anche agli esercenti la professione infermieristica, si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto riguarda le strutture in cui poter esercitare la libera professione intramuraria, data la caratteristica assistenziale anche extraospedaliera dell'attività infermieristica, si considera struttura idonea allo svolgimento anche il domicilio del paziente ovvero in subordine l'ambulatorio infermieristico territoriale o la farmacia secondo farti 1 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Il professionista a cui sia richiesta la prestazione libero professionale intramuraria dovrà informare l'azienda di appartenenza e, previa autorizzazione della stessa, espletare tutte le attività di garanzia di trasparenza previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto attiene alla quota di spettanza del professionista e dell'azienda sanitaria di appartenenza, un successivo decreto del ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentite le rappresentanze sindacali e professionali della categoria, stabilirà le tariffe spettanti e le modalità di loro acquisizione.
*41. 114. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 259, inserire il seguente:
259-bis. Nell'ambito delle iniziative di investimento in start-up, in forma diretta o indiretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, per quanto concerne le aree della protesica e della riabilitazione l'INAIL valuta prioritariamente i progetti e le attività dei distretti produttivi e di ricerca correlati alle funzioni e competenze dei propri centri, protesici e riabilitativi, con particolare riferimento alle esigenze di sviluppo del polo integrato Inail-Regione Calabria di Lamezia Terme.
41. 122. Di Gioia, Galati.
Dopo il comma 259 aggiungere il seguente:
259-bis. La partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispositivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica.
41. 75. Miotto.
Dopo il comma 259 aggiungere il seguente:
259-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, al comma 7, il sesto periodo è soppresso.
41. 2. Cariello, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Sopprimere il comma 260.
41. 83. Fossati, Melilla, Murer, Capodicasa, Albini, Fontanelli, Cimbro.
Al comma 260, capoverso comma 16, sostituire le parole: articolo 64, comma 2 con le seguenti: articolo 64, commi 2 e 3.
41. 136. La XII Commissione.
Dopo il comma 260 aggiungere il seguente:
260-bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 251, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «qualifica unica di diligente del ruolo sanitario» sono aggiunte le seguenti: «nonché di dirigente del servizio sociale alla quale possono accedere gli assistenti sociali iscritti nella sezione A dell'albo professionale del relativo ordine, in possesso della specifica laurea magistrale o per gli iscritti ai sensi del terzo comma di cui all'articolo 22 e del quarto comma di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, di altra laurea magistrale»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «nuova qualifica di diligente del ruolo sanitario» sono aggiunte le seguenti: «nonché di dirigente del servizio sociale,».
41. 55. Piazzoni.
Dopo il comma 260, inserire i seguenti:
260-bis. Nella tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-bis) è inserito il seguente: «1-ter) Beni ceduti ad enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per la successiva donazione ad Aziende Sanitarie. Fino alla operatività del registro unico nazionale del terzo settore in luogo degli enti del terzo settore di cui al primo periodo si fa riferimento alle organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
260-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 260-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41. 129. Donati, Becattini, Ermini, Venittelli, Morani, Marco Di Maio, Camani, Dallai, Manfredi, Cani, Vico, Arlotti, Coppola, Famiglietti, Bargero, Di Lello, Capozzolo, Ascani, Iori, Senaldi, Mongiello, Montroni, Impegno, Barbanti, Galperti, Baruffi, Berretta, Iacono, Benamati, Basso, Crimì, Alfreider, Gadda, Cenni, Manciulli, Francesco Saverio Romano, Pastorino.
Dopo il comma 260 aggiungere il seguente:
260-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 non trovano applicazione nelle regioni in cui, pur in presenza di disavanzo di gestione nel servizio sanitario regionale, la gestione commissariale non sia affidata al Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 395 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
La copertura finanziaria derivante dalle minori entrate è assicurata con un incremento pari a 25 milioni di euro del Fondo di cui dall'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per il triennio 2018-2020.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 25.000.000;
2019: – 25.000.000;
2020: – 25.000.000.
41. 142. Battaglia, Bruno Bossio.
Dopo il comma 260 aggiungere il seguente:
260-bis. Al comma 4, dell'articolo 21-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanate dal Ministero della difesa alle Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'adozione del giudizio medico legale sul nesso causale per i soggetti affetti da sindrome da talidomide nati dal 1959 al 1965».
41. 56. Piazzoni.
Dopo il comma 260, inserire il seguente:
260-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006 n.296, devono intendersi riferite al periodo intercorrente tra il 1o gennaio 2007 e fino all'entrata in vigore del decreto del ministro della salute del 18 ottobre 2012, pubblicato come supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013.
41. 106. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.
Dopo il comma 260 aggiungere il seguente:
Con riferimento a quanto disciplinato dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, Allegato 1, punto 2.5, ai lini dell'operatività della soglia di accreditabilità e si sottoscrivibilità degli accordi contrattuali annuali per le strutture ospedaliere miste si devono conteggiare tutti i posti letto presenti nella struttura compresi quelli di riabilitazione e di lungodegenza. Dall'applicazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
41. 48. Lo Monte.
Dopo il comma 260 , aggiungere il seguente:
260-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 18, comma 1, alle lettere a) e b) ovunque ricorrano le parole: «, anche private» sono soppresse.
41. 41. Brignone, Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 260, aggiungere il seguente:
260-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 18, comma 1, alle lettere a) e b) ovunque ricorrano sostituirle parole: «anche private accreditate» sono sostituite con la seguente: «pubbliche».
41. 40. Brignone, Marcon, Pastorino, Paglia.
Sopprimere il comma 261.
*41. 84. Fossati, Murer, Melilla, Capodicasa, Albini, Fontanelli, Cimbro.
Sopprimere il comma 261.
*41. 71. Monchiero.
Dopo il comma 261, aggiungere i seguenti:
261-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati «Istituti», fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, nell'ambito rispettivamente della dirigenza sanitaria e della categoria apicale del Comparto.
261-ter. Il rapporto di lavoro è disciplinato da specifica sezione del CCNL della Dirigenza Sanitaria e del Comparto della Sanità, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001.
261-quater. Ai fini di quanto disposto dai commi da 261-bis a 261-sexiesdecies, gli atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca facente capo al Direttore generale.
261-quinquies. Per garantire un'adeguata, flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse finanziarie disponibili trasferite dal Ministero della Salute, nonché di quelle provenienti da altri finanziamenti destinati alla ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto dei CCNL di cui al comma 2, da destinare alla ricerca sanitaria ed alle attività di supporto alla ricerca.
261-sexies. Il reclutamento del personale della ricerca sanitaria e dell'attività di supporto, avviene con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse figure professionali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei CCNL di cui al comma 261-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
261-septies. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento di cui ai commi 261-quinquies e 261-sexies, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni, previa valutazione ai sensi del successivo comma 261-octies.
261-octies. Il personale assunto ai sensi dei commi 261-quinquies e 261-sexies è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute di concerto con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. Le progressioni economiche ed ogni altra forma incentivante sono subordinate a valutazione positiva, secondo i criteri definiti dal CCNL di cui al comma 261-ter previo accordo tra gli Istituti, fermo restando il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato.
261-nonies. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale e dei requisiti di accesso previsti dalla disciplina concorsuale per i rispettivi profili, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica, possono procedere all'inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina di cui al decreto interministeriale previsto al comma 261-octies.
261-decies. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato di cui ai commi 261-quinquies e 261-sexies con i « Principal Investigator» vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali o europei, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 261-sexies.
261-undecies. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziaria per stipulare, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti nel decreto di cui al comma 261-sexies.
261-duodecies, Il personale di cui ai commi 261-quinquies e 261-sexies, che opera in strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
261-terdecies. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma 261-ter, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile instaurati a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina prevista nel decreto di cui al comma 261-sexies.
261-quaterdecies. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'inquadramento di cui al comma 261-terdecies, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma 261-terdecies.
261-quinquiesdecies. Per le finalità di cui ai commi da 261-bis a 261-sexiesdecies, nei limiti delle risorse di cui al comma 261-quinquies, i contratti a tempo determinato di cui ai commi da 261-bis a 261-sexiesdecies sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, legge 30 luglio 2010, n. 122, ed all'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009.
261-sexiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi da 261-bis a 261-quinquiesdecies, valutati in 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41. 115. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 261, aggiungere i seguenti:
261-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale, e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito, presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, di seguito denominati «Istituti», fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria nell'ambito del Comparto del SSN.
261-ter. Il rapporto di lavoro del personale da inserire nel ruolo di cui al precedente comma è disciplinato, sulla base di quanto previsto nei commi successivi, nell'ambito del CCNL del Comparto della Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, suddivisi in profilo «ricercatore» e profilo «professionalità della ricerca», ciascuno articolato in tre livelli, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto. In relazione a quanto previsto dal comma 261-bis, gli atti aziendali degli Istituti prevedono, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche è senza nuovi e maggiori oneri, una specifica ed autonoma sezione per le funzioni di ricerca, facente capo, negli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico al Direttore Scientifico, e negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali al Direttore Generale.
261-quater. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, entro il limite del 60 per cento delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, personale con contralto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del CCNL di cui al comma 261-ter e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 261-quinquies.
261-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 261-quater.
261-sexies. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento del personale di cui al comma 261-quater nonché procedere all'immissione in servizio dei vincitori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa valutazione ai sensi del successivo comma 261-septies. L'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 261-quater.
261-septies. Il personale assunto ai sensi del comma 261-sexies è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della Salute di concerto con Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, l'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto. Previo accordo tra gli Istituti, fermo restando il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui al comma 261-quater.
261-octies. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica dedicata alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina di cui al decreto interministeriale previsto al comma 261-septies.
261-novies. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato, per la durata del relativo progetto di ricerca, con i « Principal Investigator» vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali, europei e internazionali, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 261-quinquies. Il costo del contratto grava sui fondi del progetto finanziato con il bando pubblico e il contratto può essere prorogato per il completamento del primo quinquennio di cui al comma 5, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie di cui al comma 261-quater.
261-decies. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziaria di cui al comma 261-quater per stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 261-sexies con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto di cui al comma 261-septies.
261-undecies. Il personale di cui al presente articolo è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'articolo 35, commi 4, e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
261-duodecies. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma 261-ter, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile instaurati a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 261-quater.
261-terdecies. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui al comma 261-duodecies, gli Istituti, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi, con le forme contrattuali, di lavoro in essere, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 261-quater.
261-quaterdecies. I contratti a tempo determinato di cui ai commi da 261-bis a 261-quinquiesdecies sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed all'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009.
261-quinquiesdecies. Le leggi regionali e provinciali possono disciplinare l'estensione della normativa di cui ai commi precedenti al personale di ricerca operante presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche ai fini dell'applicazione della cessione del contratto prevista al comma 261-septies.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:
2018: –20.000.000;
2019: –47,000.000;
2020: –47.000.000.
41. 104. Quartapelle Procopio, Gelli, Impegno, Lenzi.
Dopo il comma 261 aggiungere i seguenti:
261-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati «Istituti», fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, nell'ambito rispettivamente della dirigenza sanitaria e della categoria apicale del Comparto.
261-ter. Il rapporto di lavoro è disciplinato da specifica sezione del CCNL della Dirigenza Sanitaria e del Comparto della Sanità, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001.
261-quater. Gli atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca facente capo al Direttore generale.
261-quinquies, Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse finanziarie disponibili trasferite dal Ministero della Salute, nonché di quelle provenienti da altri finanziamenti destinati alla ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto dei CCNL di cui al comma 261-ter, da destinare alla ricerca sanitaria ed alle attività di supporto alla ricerca.
261-sexies. Il reclutamento del personale della ricerca sanitaria e dell'attività di supporto avviene con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse figure professionali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei CCNL di cui al comma 261-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
261-septies. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento di cui ai commi 261-quinquies e 261-sexies, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. 1 vincitori sono immessi in servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni, previa valutazione ai sensi del successivo comma 261-octies.
261-octies. Il personale assunto ai sensi dei commi 261-quinquies e 261-sexies è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute di concerto con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. Le progressioni economiche ed ogni altra forma incentivante sono subordinate a valutazione positiva, secondo i criteri definiti dal CCNL di cui al comma 261-ter previo accordo tra gli Istituti, fermo restando il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato.
261-novies. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale e dei requisiti di accesso previsti dalla disciplina concorsuale per i rispettivi profili, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica, possono procedere all'inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoti del Servizio sanitario nazionale del personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina di cui al decreto interministeriale previsto al comma 261-octies.
261-decies, Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato di cui ai commi 261-quinquies e 261-sexies con i « Principal Investigator» vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali o europei, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 261-sexies.
261-undecies. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziaria per stipulare, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti nei decreto di cui al comma 261-sexies.
261-duodecies. Il personale che opera in strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
261-terdecies. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma 261-ter, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile instaurati a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina prevista nel decreto di cui al comma 261-sexies.
261-quaterdecies. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'inquadramento di cui al comma 261-terdecies, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma 261-terdecies.
261-quinquiesdecies. Per le finalità dei commi da 261-bis a 261-quinquiesdecies, nei limiti delle risorse di cui al comma 261-quinquies, i contratti a tempo determinato sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, legge 30 luglio 2010, n. 122, ed all'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009.
261-sexiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi da 261-bis a 261-quinquiesdecies, valutati in 44 milioni di euro anno, si provvede a decorrere dal 2018 mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
41. 131. Latronico.
Dopo il comma 261, aggiungere i seguenti:
261-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria* e Istituito, presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali di seguito denominati «Istituti», fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca nell'ambito del Comparto del SSN.
261-ter. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma è disciplinato, sulla base di quanto previsto nei commi successivi, nell'ambito del CCNL del Comparto della Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del Comparto, in relazione a quanto previsto dal comma 1, gli atti aziendali degli Istituti prevedono, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, e senza nuovi o maggiori oneri, una specifica ed autonoma sezione per le funzioni di ricerca, facente capo, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico al Direttore scientifico, e negli Istituti zoo profilattici sperimentali al Direttore generale.
261-quater. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, entro il limite del 60 per cento delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del CCNL di cui al comma 261-ter del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 261-quinquies.
261-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione u il Ministro dell'economia e delle finanze, previo Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 261-quater.
261-sexies. Gli Istituti possono bandire le procedure, concorsuali per il reclutamento del personale di cui al comma 263-quater nonché procedere all'immissione in servizio dei vincitori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni, previa valutazione ai sensi del successivo comma 261-septies. L'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 261-quater.
261-septies. Il personale assunto ai sensi del comma 261-sexies è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute di concerto con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto. Previo accordo tra gli Istituti, fermo restando il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui al comma 261-quater.
261-octies. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica, possono inquadrare a tempo indeterminato nel ruoli del Servizio sanitario nazionale il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina di cui al decreto interministeriale previsto al comma 261-septies.
261-nonies. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato, per la durata del progetto, con i « Principal Investigator» vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali, europei e internazionali, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 4. Il costo del contratto grava sui fondi del progetto finanziato con il bando pubblico e, se di durata inferiore a cinque anni, il contratto può essere prorogato per il completamento del primo quinquennio di cui al comma 5, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie di cui al comma 261-quater.
261-decies. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziaria per stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto di cui al comma 261-septies.
261-undecies. Il personale di cui al presente articolo è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
261-duodecies. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma 2, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile instaurati a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 261-quater.
261-terdecies. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui al comma 11, gli Istituti, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 261-quater.
261-quaterdecies. I contratti a tempo determinato di cui ai commi da 261-bis a 261-sexiesdecies stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, legge 30 luglio 2010, n. 122, ed all'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009.
261-quinquiesdecies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 261-bis a 261-quaterdecies valutati in euro 20 milioni a decorrere daranno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2018 e la proiezione dell'accantonamento per gli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:
2018: –20.000.000;
2019: –20.000.000;
2020: –20,000.000.
Alla Tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, Missione 2 Ricerca e innovazione (17), Programma 2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20), sono apportate le seguenti variazioni:
2018: +20.000.000;
2019: +20.000.000;
2020: +20.000.000.
*41. 139. Impegno, Quartapelle Procopio, Tino Iannuzzi.
Dopo il comma 261, aggiungere i seguenti:
261-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria* e Istituito, presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali di seguito denominati «Istituti», fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca nell'ambito del Comparto del SSN.
261-ter. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma è disciplinato, sulla base di quanto previsto nei commi successivi, nell'ambito del CCNL del Comparto della Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del Comparto, in relazione a quanto previsto dal comma 1, gli atti aziendali degli Istituti prevedono, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, e senza nuovi o maggiori oneri, una specifica ed autonoma sezione per le funzioni di ricerca, facente capo, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico al Direttore scientifico, e negli Istituti zooprofilattici sperimentali al Direttore generale.
261-quater. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, entro il limite del 60 per cento delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del CCNL di cui al comma 261-ter del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 261-quinquies.
261-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione u il Ministro dell'economia e delle finanze, previo Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 261-quater.
261-sexies. Gli Istituti possono bandire le procedure, concorsuali per il reclutamento del personale di cui al comma 263-quater nonché procedere all'immissione in servizio dei vincitori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni, previa valutazione ai sensi del successivo comma 261-septies. L'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 261-quater.
261-septies. Il personale assunto ai sensi del comma 261-sexies è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute di concerto con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto. Previo accordo tra gli Istituti, fermo restando il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui al comma 261-quater.
261-octies. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica, possono inquadrare a tempo indeterminato nel ruoli del Servizio sanitario nazionale il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina di cui al decreto interministeriale previsto al comma 261-septies.
261-nonies. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato, per la durata del progetto, con i « Principal Investigator» vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali, europei e internazionali, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 4. Il costo del contratto grava sui fondi del progetto finanziato con il bando pubblico e, se di durata inferiore a cinque anni, il contratto può essere prorogato per il completamento del primo quinquennio di cui al comma 5, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie di cui al comma 261-quater.
261-decies. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziaria per stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto di cui al comma 261-septies.
261-undecies. Il personale di cui al presente articolo è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
261-duodecies. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma 2, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile instaurati a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 261-quater.
261-terdecies. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui al comma 11, gli Istituti, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 261-quater.
261-quaterdecies. I contratti a tempo determinato di cui ai commi da 261-bis a 261-sexiesdecies stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, legge 30 luglio 2010, n. 122, ed all'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009.
261-quinquiesdecies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 261-bis a 261-quaterdecies valutati in euro 20 milioni a decorrere daranno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2018 e la proiezione dell'accantonamento per gli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:
2018: –20.000.000;
2019: –20.000.000;
2020: –20,000.000.
Alla Tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, Missione 2 Ricerca e innovazione (17), Programma 2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20), sono apportate le seguenti variazioni:
2018: +20.000.000;
2019: +20.000.000;
2020: +20.000.000.
*41. 105. Impegno.
Dopo il comma 261 aggiungere i seguenti:
261-bis. Allo scopo di garantire il ripianamento dei debiti contratti dall'Associazione della Croce Rossa Italiana fino al 31 dicembre 2015, comprese le posizioni debitorie conseguenti alle soccombenze in giudizio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutti i compiti indicati all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.
261-ter. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione Italiana della Croce Rossa, nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza. Il Commissario straordinario subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.
261-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Associazione.
261-quinquies. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione Italiana della Croce Rossa sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti verso terzi prima dell'entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1o gennaio 2018 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e) f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
261-sexies. I beni di cui al comma 4 sono destinati al ripianamento dei debiti dell'Associazione italiana della Croce Rossa maturati alla data del 31 dicembre 2015, conseguentemente, entro sessanta giorni dalla sua nomina il Commissario straordinario redige la situazione dei residui attivi e passivi inerenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali e predispone un piano di recupero dei propri crediti, un piano di pagamento dei propri debiti, nonché le eventuali possibili compensazioni.
261-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
261-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare che riacquista lo status ed il grado rivestito al momento del collocamento in congedo e trasferimento presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.
261-novies. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI).»
41. 100. Rampelli.
Dopo il comma 261, aggiungere i seguenti:
261-bis. Gli IRCCS pubblici, al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale impiegato nelle attività di ricerca con rapporto di lavoro parasubordinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con H piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, bandire ed espletare procedure concorsuali riservate riferite agli specifici profili professionali, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti / assumere a tempo indeterminato, previa trasformazione entro il 31 gennaio 2018 dei relativi rapporti di lavoro, flessibili in altrettanti rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, con qualifiche corrispondenti agli specifici profili professionali, personale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, almeno di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di rapporti di lavoro flessibile ivi compresi assegni di ricerca e borse di studio comunque denominate, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
261-ter. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui al comma 261-bis possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per 1 contratti di lavoro flessibile nell'ambito dei finanziamenti della ricerca corrente e quelle appositamente stanziate da ciascuna regione a condizione che gli stessi IRCCS prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
261-quater. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo e di orientamento nella predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, gli IRCCS pubblici possono comunque procedere all'attuazione delle misure previste al comma 261-bis nel rispetto di quanto previsto al comma 261-ter.
261-quinquies. I piani dei fabbisogni di personale degli IRCCS pubblici ricomprendono il personale assegnato in via prevalente alle attività di ricerca e i relativi profili professionali.
261-sexies. Fino al termine delle procedure di cui al comma 261-bis, è fatto divieto ai medesimi IRCCS di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure.
261-septies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014. n. 190.
261-octies. Gli IRCCS possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 261-bis e 261-ter, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010. n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010. n. 122.
41. 80. Ginefra.
Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:
261-bis. All'articolo 1, comma 796, le lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppresse.
261-ter. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma precedente, quantificato in 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 261-quater.
261-quater. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 29 per cento».
261-quinquies. Le maggiori entrate derivante dalla disposizione di cui al comma 261-quater eccedenti la quota parte di cui al comma 261-ter, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
41. 79. Pastorino, Marcon, Paglia.
Dopo il comma 261 aggiungere i seguenti:
261-bis. Presso il Ministero della Salute è istituto in fondo con dotazione pari o a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 261- ter.
261-ter. Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 (Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e successive modificazioni».
261-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 261-ter, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41. 128. Cenni, Gelli.
Dopo il comma 261, inserire i seguenti:
261-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore a 604 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
261-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 261-bis, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
261-quater. Il maggior gettito di cui al comma 261-bis confluisce nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
41. 137. La XII Commissione.
Dopo il comma 261, aggiungere i seguenti:
261-bis. Alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 19, comma 11, dopo il primo «turistica», le parole da «ma» fino alla fine del comma sono soppresse.
Conseguentemente, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Gli iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale potranno essere impiegati solo in caso di carente disponibilità di medici in possesso di attestato di formazione specifica in medicina generale già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma avranno precedenza di chiamata nei confronti dei medici non in possesso di attestato di formazione specifica in medicina generale. Gli iscritti ai corsi di specializzazione potranno essere occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.
261-ter. Nella legge 29 dicembre 2000, n. 401, all'articolo 3, sono premesse le seguenti parole: «Entro e non oltre il 31 dicembre 2019».
41. 4. Crimì.
Dopo il comma 261, inserire i seguenti:
261-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
261-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 261-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*41. 143. La VII Commissione.
Dopo il comma 261, inserire i seguenti:
261-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
261-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 261-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*41. 95. Crimì, Coscia, Lenzi, Piccoli Nardelli, Gelli, Carnevali, Giuditta Pini, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 261, aggiungere il seguente:
261-bis. Nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole «modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione» sono aggiunte le seguenti: «e della scuola di specializzazione in medicina generale e cure primarie»;
2) all'alinea, dopo le parole: «ricerca scientifica e tecnologica» sono aggiunte le seguenti: «, sentito il Ministro della salute,»;
3) la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) le prove di ammissione si svolgono in una medesima data per tutte le tipologie di scuola di specializzazione e per la scuola di specializzazione in medicina generale e cure primarie, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;
4) alla lettera c) dopo le parole: « curriculum degli studi» sono aggiunte le seguenti: «, prevedendo un malus di punteggio per i concorrenti già in corso presso una scuola di specializzazione o presso il corso di formazione specifica in medicina generale ovvero già in possesso di un diploma di specializzazione o diploma di formazione specifica di medicina generale»;
5) la lettera d) è sostituita con la seguente: « d) all'esito delle prove è formata una graduatoria unica nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle scuole di specialità nelle sedi prescelte o ai corsi di specializzazione in medicina generale e cure primarie nella regione dove il concorrente ha conseguito la laurea, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e le norme specifiche per le province autonome di Trento e Bolzano.»
b) dopo l'articolo 46, sono aggiunti i seguenti:
Art. 46-bis.
1. Per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessaria una Formazione Specifica, di almeno tre anni, comprovata dal conseguimento del diploma di specializzazione universitaria in Medicina Generale e Cure Primarie, fermo restando la validità dei titoli attestanti la formazione specifica in medicina generale e degli attestati già rilasciati ai sensi del decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 10 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 267 del 14 novembre 1988, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 e del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277. A partire daranno accademico 2017/2018 di riferimento per le scuole di specializzazione di area medica viene riordinata la Scuola di Specializzazione in Medicina della Comunità e delle Cure primarie in Scuola di Specializzazione in Medicina Generale e Cure Primarie, e gli specializzandi in corso confluiscono nella scuola riordinata, fatto salvo il diritto al completamento degli studi ed il conseguimento del titolo per gli iscritti in corso.
Art. 46-ter.
1. Le denominazioni dei diplomi, certificati o altri titoli comprovanti la formazione specifica di medicina generale e la specializzazione in medicina generale e cure primarie sono quelli indicati nell'allegato.
Art. 46-quarter.
1. I cittadini di uno Stato membro in possesso di diplomi certificati o altri titoli di cui all'articolo 46-ter, se riconosciuti, utilizzano in Italia il corrispondente titolo professionale e la relativa abbreviazione in lingua italiana.
Art. 46-quinquies.
1. La specializzazione di cui all'articolo 46-bis si consegue attraverso lui corso triennale cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio alla professione entro l'inizio della presa in servizio, Ai corsi si accede tramite concorso come definito dall'articolo 36 del presente decreto.
2. All'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione in medicina generale e cure primarie, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica ai sensi degli articoli 37, 38, 39, 40 e 41. Le norme generali sui contratti di formazione restano applicabili per quanto non sia ivi previsto. Il contratto finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
Art. 46-sexies.
1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Università, dell'istruzione e della Ricerca, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti in medicina generale da formare tenuto conto del quadro epidemiologico e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.
2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministro della Salute e la Conferenza Stato-Regioni determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione di cui all'articolo 46-septies.
Art. 46-septies.
1. È attivata almeno una scuola di specializzazione su base regionale in funzione delle disponibilità delle sedi universitarie. A tal fine, le province autonome di Trento e Bolzano si appoggiano alle università di regioni viciniori.
2. Le scuole vengono sottoposte ad accreditamento ed a verifica della qualità della formazione ad opera dell'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica e degli omologhi Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del presente decreto.
3. La docenza è affidata nella misura di almeno il 50 per cento del totale a medici di medicina generale esercitanti l'attività convenzionata in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
4. La normativa, i decreti ed i regolamenti vigenti in tema di settori scientifico disciplinari e di abilitazione scientifica nazionale viene conseguentemente adeguata.
5. La scuola di specializzazione in medicina generale si articola in attività didattiche teoriche ed in attività didattiche pratiche, queste ultime da svolgersi nelle strutture, servizi e funzioni facenti capo ad una rete formativa comprendente le strutture universitarie, ospedaliere, IRCCS ed il territorio.
Art. 46-octies.
1. La specializzazione in medicina generale e cure primarie comporta la partecipazione personale dello specializzando all'attività professionale e la graduale assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
2. Presso le strutture della rete formativa la scuola di specialità individua del personale con funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica che deve essere affidata a medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno cinque anni di attività convenzionale con il servizio sanitario nazionale nonché con il possesso della titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e che operino in uno studio professionale organizzato accreditato, a dirigenti medici del personale del Servizio sanitario nazionale o posizione corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile della unità operativa qualora sia svolta in strutture ospedaliere, distrettuali o dipartimentali.
Art. 46-novies.
1. I corsi di specializzazione in Medicina Generale e delle cure primarie sono organizzati dagli Atenei nell'ambito dei rispettivi uffici delle scuole di specializzazione, Il relativo titolo è rilasciato dal Rettore.
2. I contratti di cui agli articoli 46-quinquies e 46-sexies e le docenze di cui all'articolo 46-septies sono finanziati tramite gli appositi fondi vincolati nel fondo sanitario nazionale non utilizzati per i contratti di formazione specifica in Medicina Generale con l'aggiunta di un ulteriore stanziamento di euro 50 milioni a decorrere dal 2018.
Art. 46-decies.
1. Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specifica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli articoli 46-septies e 46-octies.
Art. 46-undecies.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 46, hanno diritto ad esercitare fattività professionale in qualità di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.
2. Detto diritto è esteso ai medici cittadini di un Paese membro già iscritti all'albo dei medici chirurghi ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per l'attività di medico in medicina generale.
3. I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno dei Paesi membri, anche se non in possesso di un titolo che attesti una formazione specifica in medicina generale, devono chiedere il rilascio del relativo attestato al competente ordine provinciale dei medici chirurghi, previa presentazione della documentazione comprovante il diritto acquisito.
4. L'ordine provinciale dei medici chirurghi competente per l'iscrizione provvede alla relativa annotazione ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine del rilascio degli attestati di cui al comma 3.
Art. 46-duodecies.
1. Il Ministero della Salute riconosce i diplomi, certificati o altri titoli attestanti la formazione specifica o complementare in medicina generale dei cittadini dell'Unione europea, al fine dell'esercizio dell'attività di medico in medicina generale.
2. Il riconoscimento del diploma di medico in medicina generale è subordinato al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di medico di cui all'allegato A.
3. Il medico di cui ai commi 1 e 2 che abbia ottenuto un rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.
4. L'uso del titolo professionale e delle relative abbreviazioni è consentito nella lingua italiana.
5. Il Ministero della Salute, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma del possesso, da parte dell'interessato, di tutti i requisiti di formazione prescritti per il conseguimento del titolo.
6. Nel caso in cui il Ministero della Salute venga a conoscenza di fatti gravi o specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, chiede informazioni al riguardo alle competenti autorità dello Stato di origine e provenienza. Le informazioni acquisite sono sottoposte a segreto d'ufficio.
Art. 46-terdecies.
1. Il Ministero della Salute fornisce a richiesta delle competenti autorità sanitarie dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici chirurghi italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio dell'attività specifica in medicina generale nei Paesi dell'Unione europea e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione.
Art. 46-quaterdecies.
1. Ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale iniziati entro l'anno 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 24-29 del titolo IV.
Conseguentemente: Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 261-bis pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41. 98. Crimì.
Dopo il comma 261, inserire il seguente:
261-bis. Le risorse della retribuzione individuale di anzianità del personale del Servizio sanitario nazionale cessato dal servizio, con decorrenza dal 1o gennaio 2018, incrementano i corrispettivi fondi individuati nelle aree contrattuali per la contrattazione decentrata integrativa e non rilevano ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. I contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità di attribuzione agli specifici fondi contrattuali favorendo la tendenziale perequazione tra gli enti del Servizio sanitario nazionale della stessa regione o provincia autonoma.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –45.000.000;
2019: –45.000.000;
2020: –45.000.000.
*41. 138. La XII Commissione.
Dopo il comma 261, inserire il seguente:
261-bis. Le risorse della retribuzione individuale di anzianità del personale del Servizio sanitario nazionale cessato dal servizio, con decorrenza dal 1o gennaio 2018, incrementano i corrispettivi fondi individuati nelle aree contrattuali per la contrattazione decentrata integrativa e non rilevano ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. I contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità di attribuzione agli specifici fondi contrattuali favorendo la tendenziale perequazione tra gli enti del Servizio sanitario nazionale della stessa regione o provincia autonoma.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –45.000.000;
2019: –45.000.000;
2020: –45.000.000.
*41. 65. Gelli, Lenzi, Carnevali, Piazzoni, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Capone, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Miotto, Piccione, Sbrollini, Grassi, Covello, Iacono.
Dopo il comma 261, aggiungere il seguente:
261-bis. Le risorse della retribuzione individuale di anzianità del personale del Servizio Sanitario Nazionale cessate dal servizio, con decorrenza dal 1o gennaio 2018, incrementano i corrispettivi fondi individuati nelle aree contrattuali per la contrattazione decentrata integrativa e non rilevano ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 23 legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –45,000.000;
2019: –45.000.000;
2020: –45,000.000.
41. 66. Lenzi.
Dopo il comma 261, aggiungere il seguente:
261-bis. Nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36, comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole «modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione» sono aggiunte le seguenti: «e della scuola di specializzazione in medicina generale e cure primarie»;
2) all'alinea, dopo le parole: «ricerca scientifica e tecnologica» sono aggiunte le seguenti: «, sentito il Ministro della salute,»;
3) la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) le prove di ammissione si svolgono in una medesima data per tutte le tipologie di scuola di specializzazione e per la scuola di specializzazione in medicina generale e cure primarie, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;
4) alla lettera c) dopo le parole: « curriculum degli studi» sono aggiunte le seguenti: «, prevedendo un malus di punteggio per i concorrenti già in corso presso una scuola di specializzazione o presso il corso di formazione specifica in medicina generale ovvero già in possesso di un diploma di specializzazione o diploma di formazione specifica di medicina generale»;
5) la lettera d) è sostituita con la seguente: « d) all'esito delle prove è formata una graduatoria unica nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle scuole di specialità nelle sedi prescelte o ai corsi di specializzazione in medicina generale e cure primarie nella regione dove il concorrente ha conseguito la laurea, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e le norme specifiche per le province autonome di Trento e Bolzano.»
b) dopo l'articolo 46, sono aggiunti i seguenti:
Art. 46-bis.
1. Per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessaria una Formazione Specifica, di almeno tre anni, comprovata dal conseguimento del diploma di specializzazione universitaria in Medicina Generale e Cure Primarie, fermo restando la validità dei titoli attestanti la formazione specifica in medicina generale e degli attestati già rilasciati ai sensi del decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione 10 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 267 del 14 novembre 1988, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 e del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277. A partire daranno accademico 2017/2018 di riferimento per le scuole di specializzazione di area medica viene riordinata la Scuola di Specializzazione in Medicina della Comunità e delle Cure primarie in Scuola di Specializzazione in Medicina Generale e Cure Primarie, e gli specializzandi in corso confluiscono nella scuola riordinata, fatto salvo il diritto al completamento degli studi ed il conseguimento del titolo per gli iscritti in corso.
Art. 46-ter.
1. Le denominazioni dei diplomi, certificati o altri titoli comprovanti la formazione specifica di medicina generale e la specializzazione in medicina generale e cure primarie sono quelli indicati nell'allegato.
Art. 46-quarter.
1. I cittadini di uno Stato membro in possesso di diplomi certificati o altri titoli di cui all'articolo 46-ter, se riconosciuti, utilizzano in Italia il corrispondente titolo professionale e la relativa abbreviazione in lingua italiana.
Art. 46-quinquies.
1. La specializzazione di cui all'articolo 46-bis si consegue attraverso lui corso triennale cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio alla professione entro l'inizio della presa in servizio, Ai corsi si accede tramite concorso come definito dall'articolo 36 del presente decreto.
2. All'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione in medicina generale e cure primarie, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica ai sensi degli articoli 37, 38, 39, 40 e 41. Le norme generali sui contratti di formazione restano applicabili per quanto non sia ivi previsto. Il contratto finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
Art. 46-sexies.
1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Università, dell'istruzione e della Ricerca, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti in medicina generale da formare tenuto conto del quadro epidemiologico e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.
2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Ministro della Salute e la Conferenza Stato-Regioni determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione di cui all'articolo 46-septies.
Art. 46-septies.
1. È attivata almeno una scuola di specializzazione su base regionale in funzione delle disponibilità delle sedi universitarie. A tal fine, le province autonome di Trento e Bolzano si appoggiano alle università di regioni viciniori.
2. Le scuole vengono sottoposte ad accreditamento ed a verifica della qualità della formazione ad opera dell'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica e degli omologhi Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del presente decreto.
3. La docenza è affidata nella misura di almeno il 50 per cento del totale a medici di medicina generale esercitanti l'attività convenzionata in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
4. La normativa, i decreti ed i regolamenti vigenti in tema di settori scientifico disciplinari e di abilitazione scientifica nazionale viene conseguentemente adeguata.
5. La scuola di specializzazione in medicina generale si articola in attività didattiche teoriche ed in attività didattiche pratiche, queste ultime da svolgersi nelle strutture, servizi e funzioni facenti capo ad una rete formativa comprendente le strutture universitarie, ospedaliere, IRCCS ed il territorio.
Art. 46-octies.
1. La specializzazione in medicina generale e cure primarie comporta la partecipazione personale dello specializzando all'attività professionale e la graduale assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
2. Presso le strutture della rete formativa la scuola di specialità individua del personale con funzione tutoriale per le attività didattiche di natura pratica che deve essere affidata a medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno cinque anni di attività convenzionale con il servizio sanitario nazionale nonché con il possesso della titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e che operino in uno studio professionale organizzato accreditato, a dirigenti medici del personale del Servizio sanitario nazionale o posizione corrispondente qualora si tratti di docente universitario con funzioni assistenziali, in accordo con il responsabile della unità operativa qualora sia svolta in strutture ospedaliere, distrettuali o dipartimentali.
Art. 46-novies.
1. I corsi di specializzazione in Medicina Generale e delle cure primarie sono organizzati dagli Atenei nell'ambito dei rispettivi uffici delle scuole di specializzazione, Il relativo titolo è rilasciato dal Rettore.
2. I contratti di cui agli articoli 46-quinquies e 46-sexies e le docenze di cui all'articolo 46-septies sono finanziati tramite gli appositi fondi vincolati nel fondo sanitario nazionale non utilizzati per i contratti di formazione specifica in Medicina Generale con l'aggiunta di un ulteriore stanziamento di euro 50 milioni a decorrere dal 2018.
Art. 46-decies.
1. Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specifica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli articoli 46-septies e 46-octies.
Art. 46-undecies.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 46, hanno diritto ad esercitare fattività professionale in qualità di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.
2. Detto diritto è esteso ai medici cittadini di un Paese membro già iscritti all'albo dei medici chirurghi ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per l'attività di medico in medicina generale.
3. I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale nel regime nazionale di sicurezza sociale di uno dei Paesi membri, anche se non in possesso di un titolo che attesti una formazione specifica in medicina generale, devono chiedere il rilascio del relativo attestato al competente ordine provinciale dei medici chirurghi, previa presentazione della documentazione comprovante il diritto acquisito.
4. L'ordine provinciale dei medici chirurghi competente per l'iscrizione provvede alla relativa annotazione ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine del rilascio degli attestati di cui al comma 3.
Art. 46-duodecies.
1. Il Ministero della Salute riconosce i diplomi, certificati o altri titoli attestanti la formazione specifica o complementare in medicina generale dei cittadini dell'Unione europea, al fine dell'esercizio dell'attività di medico in medicina generale.
2. Il riconoscimento del diploma di medico in medicina generale è subordinato al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di medico di cui all'allegato A.
3. Il medico di cui ai commi 1 e 2 che abbia ottenuto un rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani.
4. L'uso del titolo professionale e delle relative abbreviazioni è consentito nella lingua italiana.
5. Il Ministero della Salute, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, svolge i necessari accertamenti presso la competente autorità dello Stato di origine o di provenienza e chiede conferma del possesso, da parte dell'interessato, di tutti i requisiti di formazione prescritti per il conseguimento del titolo.
6. Nel caso in cui il Ministero della Salute venga a conoscenza di fatti gravi o specifici, verificatisi fuori del territorio nazionale, che possano influire sull'ammissione del richiedente all'esercizio della professione, chiede informazioni al riguardo alle competenti autorità dello Stato di origine e provenienza. Le informazioni acquisite sono sottoposte a segreto d'ufficio.
Art. 46-terdecies.
1. Il Ministero della Salute fornisce a richiesta delle competenti autorità sanitarie dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici chirurghi italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio dell'attività specifica in medicina generale nei Paesi dell'Unione europea e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione.
Art. 46-quaterdecies.
1. Ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale iniziati entro l'anno 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 24-29 del titolo IV.
Conseguentemente: Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 261-bis pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41. 5. Crimì.
Dopo il comma 261, inserire i seguenti:
261-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, e di consentire la continuità e l'organica disciplina dei rapporti di lavoro con il personale della ricerca sanitaria operante con forme contrattuali a tipiche, è istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali di seguito denominati «Istituti», a valere sulle risorse dedicate alla ricerca, uno specifico percorso di sviluppo professionale del personale di ricerca. Il percorso è distinto in due aree, area «ricercatore», per il personale chiamato a svolgere direttamente attività di ricerca, e area «professionalità della ricerca», per il personale chiamato a svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività delle direzioni scientifiche e alle corrispondenti funzioni degli istituti zooprofilattici sperimentali ed è articolato su tre livelli:
a) personale di ricerca;
b) personale di ricerca esperto;
c) personale di ricerca senior.
261-ter. Al primo livello nel percorso di cui al comma l si accede con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse aree e professionalità, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e !a pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
261-quater. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali di cui al comma 2, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio, come personale di ricerca con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata, rispettivamente, per il personale dell'area «ricercatore» di dieci anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni e, per il personale dell'area «professionalità della ricerca» di sei anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 3 anni, secondo l'articolazione di cui ai commi da 5 a 8, Al termine del percorso di sviluppo professionale di cui al presente articolo e previa valutazione positiva, il personale di ricerca, su richiesta, può accedere al ruolo del SSN ai sensi dei commi 6 e 8 compatibilmente con la disponibilità della relativa posizione nella dotazione organica dell'ente.
261-quinquies. Il personale assunto ai sensi dei commi 261-bis e 261-ter è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per il passaggio al livello successivo, secondo le modalità ed i criteri di produttività stabiliti con decreto del Ministro della salute. Il passaggio tra i livelli è, altresì, subordinato alla preventiva verifica da parte dell'istituto della necessaria disponibilità finanziaria. E ammessa la mobilità tra Istituti, con il mantenimento del livello e dell'anzianità di servizio maturati.
261-sexies. Salvo quanto previsto al comma 261-opties per l'area «ricercatore» la permanenza nel livello iniziale non può essere inferiore a cinque e superiore a sette anni e, nel livello «esperto», inferiore a tre e superiore a cinque 21 ottobre 2017 17.35 35 anni. La permanenza nel livello senior può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di quindici anni. Il superamento a qualunque titolò dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli, comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.
261-septies. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello senior dell'area «ricercatore» consente a domanda, previa verifica del requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti l'immissione nei ruoli del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza,
261-octies. Per l'area «professionalità della ricerca» la permanenza nel livello iniziale e nel livello «esperto» non può essere, per ciascun livello, inferiore a due e superiore a tre anni. La permanenza nel livello senior può protrarsi fino al completamento del periodo complessivo di nove anni, il superamento a qualunque titolo dei periodi massimi di permanenza previsto per i diversi livelli comporta l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro. I periodi di astensione obbligatoria per maternità sono esclusi dal conteggio per il raggiungimento dei limiti posti dal presente comma.
261-novies. La valutazione positiva conseguita dopo almeno due anni di permanenza nel livello senior dell'area «professionalità della ricerca» consente a domanda, previa verifica dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, nei ruoli nei corrispondenti profili del Servizio Sanitario Nazionale, nell'ambito delle disponibilità della dotazione organica degli Istituti dedicate alle attività di ricerca o di assistenza.
261-decies. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero delle alte professionalità, gli Istituti possono inquadrare di diritto nel livello iniziale dell'area «ricercatore» « Principal Investigator» vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali e nel livello «esperto» i « Principal Investigator» vincitori di bandi pubblici europei, con perdita del beneficio in caso di mancato completamento, con valutazione positiva, del progetto di ricerca. Gli Istituti possono, altresì, utilizzare fino al 5 per cento delle disponibilità finanziaria per stipulare, nella medesima area, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri del livello «esperto» o «senior».
261-undecies. L'anzianità maturata dal personale con i contratti di cui al comma 3 è integralmente valutata come servizio di ruolo ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della pubblica amministrazione. Il personale dell'area «ricercatore» può concorrere per l'accesso in soprannumero ai corsi di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
261-duodecies. Il rapporto di lavoro del personale dell'area «ricercatore» è disciplinato da specifica sezione dei CCNL dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità, con esclusione, per tale personale, dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale. Il personale dell'area «professionalità della ricerca» è disciplinato da specifica sezione del CCNL del Comparto della Sanità.
261-terdecies. Il trattamento economico, differenziato per livello ed area di appartenenza, si compone di una parte fissa definita dai CCNL di cui al comma 11 e di una parte variabile alimentata dalla quota disponibile dei finanziamenti a qualunque titolo ricevuti dagli Istituti per l'attività di ricerca.
261-quaterdecies. Con il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, assunto a seguito di procedura selettiva con le forme contrattuali flessibili, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, è stipulato il contratto di lavoro subordinato di cui al comma 3 per la durata di 10 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni per il personale dell'area «ricercatore» e di 6 anni con eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni per il personale dell'area «professionalità della ricerca», Il medesimo personale è inserito in uno dei livelli di cui al comma 1, secondo i parametri di performance raggiunti, stabiliti ai sensi del comma 4. L'accesso ai moli del Servizio Sanitario Nazionale per il personale di cui al presente comma, che abbia maturato requisiti di cui ai commi 6 e 8, rimane subordinato al collocamento utile nell'ambito di graduatorie per l'accesso al SSN, a seguito di concorso pubblico, anche presso altri enti della regione o di altre regioni.
261-quinquiesdecies. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dall'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e nelle more della stipula dei Contratti Collettivi di cui al comma 11 e dell'individuazione dei criteri di produttività di cui al comma 4, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al comma 13.
261-sexiesdecies. Al fine di dare attuazione alla presente legge, ove già non abbiano provveduto, gli Atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma Sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di 21 ottobre 2017 17.35 36 ricerca, facente capo, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al Direttore Scientifico e negli Istituti zooprofilattici sperimentali al Direttore Generale.
261-septiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi da 261-bis a 261-sexiesviciessemel articolo, nel limite di spesa annua di 42 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 36 della presente legge.
261-octiesdecies. Le leggi regionali e provinciali possono disciplinare l'estensione della normativa di cui ai commi precedenti al personale di ricerca operante presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle procedure di mobilità di cui al comma 4.
261-noviesdecies. Per le finalità di cui al comma 261-bis nel limite di spesa annuale previsto dal comma 261-septiesdecies, i contratti a tempo determinato di cui ai commi da 261-bis a 261-sexiesdecies sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ed ai vincoli di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 così come modificato dall'articolo 1, comma 584 lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
261-vicies. Al fine di dare continuità all'attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, di base e finalizzata nonché all'attività di sorveglianza epidemiologica, di prevenzione e sperimentazione, gli Istituti zooprofilattici sperimentali che presentano l'equilibrio economico dal 2014 sono autorizzati, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni nonché alle procedure di cui all'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, a bandire, nel triennio 2017-2019, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di personale, ivi inclusi i profili professionali individuati nell'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre n. 298, con riserva non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 20 che opera presso gli istituti alla data di entrata in vigore della presente legge.
261-viciessemel. Al fine valorizzare la professionalità acquisita, la riserva del cinquanta per cento dei posti di cui al comma 19 si applica al personale che al momento della pubblicazione del bando ha maturato negli ultimi otto anni un'esperienza lavorativa ovvero di ricerca, in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di convenzioni ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005, e successive modificazioni, di lavoro flessibile ovvero di borse di studio, di almeno tre anni non continuativi anche presso Istituti zooprofilattici sperimentali diversi da quello che bandisce il concorso.
Conseguentemente:
sostituire il comma 624 con il seguente:
624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 33.868.200 euro per l'anno 2019, di 115.812,100 euro per l'anno 2020, 160.008.500 euro per l'anno 2021, di 149.304.300 euro per l'anno 2022, di 103.800.700 euro per l'anno 2023, di 88.596.400 euro per l'anno 2024, di 119.392.100 euro per l'anno 2025, di 129.387.900 euro per l'anno 2026, di 121.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 124.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
alla Tabella A, voce Ministero delle economia e finanze apportare le seguenti modifiche:
2018: –20.000.000.
41. 1. Tancredi, Miotto, Lenzi.
Dopo il comma 261, aggiungere i seguenti:
261-bis. Il regime di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, non si applica ai conferimenti, apporti o contributi in linea capitale effettuati dai partecipanti privati al patrimonio degli IRCCS trasformati in Fondazioni IRCCS ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
261-ter.L'importo dei conferimenti, apporti o contributi di cui al comma 261-bis, ferma restando la loro natura di componente inalienabile del patrimonio stesso, vincolata nei frutti al perseguimento delle finalità istituzionali di ricerca, può essere affidato in gestione ai partecipanti privati mediante apposite convenzioni, deliberate dagli Organi Amministrativi delle Fondazioni IRGCS, con il concorso dei loro organi di controllo, approvate dalle Regioni interessate e dal Ministero della Salute, che prevedano almeno:
a) una durata non inferiore a tre e non superiore a dieci anni;
b) impegni di mantenimento nel tempo dell'integrità in linea capitale e di rendimento minimo dei conferimenti, apporti o contributi, da verificarsi con cadenza almeno trimestrale da parte di revisori abilitati e controllabili in qualunque altro momento la Fondazione IRCCS lo richieda per iscritto;
c) l'obbligo di ricostituzione, in capo al partecipante privato, del conferimento o contributo alla scadenza della convenzione, salvo diverso accordo nel frattempo intervenuto per la sua prosecuzione a termini non meno vantaggiosi per quest'ultima.
261-quater. Alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, dopo le parole «istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (decreto legislativo n. 288 del 2003)» sono inserite le seguenti: «e Fondazioni IRCCS trasformate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, esclusi per queste ultime i conferimenti, apporti o contributi in linea capitale effettuati dai partecipanti privati al patrimonio delle Fondazioni IRCCS stesse».
41. 103. Quartapelle Procopio.
Dopo il comma 261 aggiungere i seguenti:
261-bis. Per il finanziamento corrente della spesa dell'attività dei Dipartimenti e dei Servizi per le dipendenze delle AASSLL, per la quota parte destinata alla prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da Disturbo da Gioco d'azzardo ed nello specifico della spesa per il personale è istituito, dall'anno 2019, il Fondo per la tutela del giocatore a valere per il 2 per 1000 sul pay out (vincite) di tutti i giochi leciti in denaro. Tale Fondo è annualmente trasferito alle Regioni quale finanziamento vincolato, unitamente al trasferimento del Fondo sanitario indistinto.
261-ter. Il Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico (GAP) istituito ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo I, comma 946, nonché il Fondo di cui al comma 261-bis, è destinato in via prioritaria e in misura non inferiore al 50 per cento al reclutamento del personale dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze del SSN – nello specifico per quanto attiene le figure professionali di assistente sociale, educatore professionale, psicologo. Ai fini dell'effettiva fattibilità di tale reclutamento sono derogate per l'anno 2018 le misure nazionali e regionali di blocco delle assunzioni e di definizione di un tetto per la spesa del personale comunque reclutato in tutte le AASSLL del territorio nazionale. A decorrere dal 2019, il Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 946 è destinato ad interventi innovativi e sperimentali nell'ambito della prevenzione strutturale e dedicata, agli interventi del privato sociale accreditato di settore e nell'area della riabilitazione residenziale.
41. 102. D'Ottavio.
Dopo il comma 261 aggiungere i seguenti:
261-bis. Per il finanziamento corrente della spesa dell'attività dei Dipartimenti e dei Servizi per le dipendenze delle AASSLL, per la quota parte destinata alla prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da Disturbo da Gioco d'azzardo ed nello specifico della spesa per il personale è istituito, dall'anno 2019, il Fondo per la tutela del giocatore a valere per l'1 per 1000 sul pay out (vincite) di tutti i giochi leciti in denaro e per l'1 per 100 sulla spesa del giocatore al netto del prelievo fiscale. Tale Fondo è annualmente trasferito alle Regioni quale finanziamento vincolato, unitamente al trasferimento del Fondo sanitario indistinto.
261-ter. Il Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico (GAP) istituito ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 946, nonché il Fondo di cui al comma 261-bis, è destinato in via prioritaria e in misura non inferiore al 50 per cento al reclutamento del personale dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze del SSN – nello specifico per quanto attiene le figure professionali di assistente sociale, educatore professionale, psicologo. Ai fini dell'effettiva fattibilità di tale reclutamento sono derogate per l'anno 2018 le misure nazionali e regionali di blocco delle assunzioni e di definizione di un tetto per la spesa del personale comunque reclutato in tutte le AASSLL del territorio nazionale. A decorrere dal 2019, il Fondo nazionale per il gioco d'azzardo patologico di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 946 è destinato ad interventi innovativi e sperimentali nell'ambito della prevenzione strutturale e dedicata, agli interventi del privato sociale accreditato di settore e nell'area della riabilitazione residenziale.
41. 101. D'Ottavio.
Dopo il comma 261 aggiungere i seguenti:
261-bis. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e dei Consiglio del 10 giugno 2002».
261-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 261-bis, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 624, della presente legge.
41. 161. Abrignani.
Dopo il comma 261, inserire i seguenti:
261-bis. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002».
261-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 261-bis, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*41. 162. Abrignani.
Dopo il comma 261, inserire i seguenti:
261-bis. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002».
261-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 261-bis, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*41. 133. Marchi.
Dopo il comma 261 aggiungere il seguente;
261-bis. L'articolo 8 e 9 del Contratto collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del gennaio 2005 firmato ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive vanno intesi nel senso che negli accordi integrativi regionali adottati a norma dell'articolo 4 comma 1 lettera c) del contratto collettivo nazionale possono essere previsti indennità e compensi orari per particolari situazioni di disagio e di rischio. Pertanto il compenso orario omnicomprensivo di cui all'articolo 72 del Contratto Collettivo Nazionale può essere integrato con detta indennità. Le prestazioni e i compensi legati ai rischi e alla tipologia dell'incarico previsti dagli accordi regionali integrativi adottati a norma dell'articolo 4 comma 1 lettera c) non possono essere oggetto di azioni di rivalsa da parte delle regioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: –45.000.000;
2019: –45.000.000;
2020: –45.000.000.
41. 144. Amato, Burtone, Antezza.
Dopo il comma 261 aggiungere il seguente;
261-bis. L'articolo 8 e 9 del Contratto collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del gennaio 2005 firmato ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive vanno intesi nel senso che negli accordi integrativi regionali adottati a norma dell'articolo 4 comma 1 lettera c) del contratto collettivo nazionale possono essere previsti indennità e compensi orari per particolari situazioni di disagio e di rischio. Pertanto il compenso orario omnicomprensivo di cui all'articolo 72 del Contratto Collettivo Nazionale può essere integrato con detta indennità. Le prestazioni e i compensi legati ai rischi e alla tipologia dell'incarico previsti dagli accordi regionali integrativi adottati a norma dell'articolo 4 comma 1 lettera c) non possono essere oggetto di azioni di rivalsa da parte delle regioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: –22.000.000;
2019: –22.000.000;
2020: –22.000.000.
*41. 74. Amato, Piazzoni, Carnevali, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Capone, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Miotto, Piccione, Sbrollini.
Dopo il comma 261 aggiungere il seguente;
261-bis. L'articolo 8 e 9 del Contratto collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del gennaio 2005 firmato ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive vanno intesi nel senso che negli accordi integrativi regionali adottati a norma dell'articolo 4 comma 1 lettera c) del contratto collettivo nazionale possono essere previsti indennità e compensi orari per particolari situazioni di disagio e di rischio. Pertanto il compenso orario omnicomprensivo di cui all'articolo 72 del Contratto Collettivo Nazionale può essere integrato con detta indennità. Le prestazioni e i compensi legati ai rischi e alla tipologia dell'incarico previsti dagli accordi regionali integrativi adottati a norma dell'articolo 4 comma 1 lettera c) non possono essere oggetto di azioni di rivalsa da parte delle regioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: –22.000.000;
2019: –22.000.000;
2020: –22.000.000.
*41. 24. Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Colletti, Del Grosso, Vacca, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 261 aggiungere i seguenti:
261-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
261-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 261-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41. 163. Laffranco.
Dopo il comma 261, inserire il seguente:
261-bis. Il Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 2018 è incrementato di 300 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
41. 78. Marcon, Pastorino, Paglia, Civati, Melilla, Fassina, Gregori.
Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:
261-bis. Nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'articolo 24, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. La durata del corso di cui al comma 1, può essere ridotta per un periodo massimo di 3 mesi esclusivamente nei casi in cui debba essere recuperato un ritardo dovuto allo scorrimento delle graduatorie. Al momento dell'acquisizione del titolo deve risultare completato il monte orario di attività teoriche e pratiche previsto dai percorsi didattici».
Conseguentemente all'articolo 24 il comma 2-ter è soppresso.
41. 10. Crimì.
Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:
261-bis. Per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso art 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. Con successivo Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stabilita la disciplina della facoltà di riscatto, tenendo conto della parametrazione con le retribuzioni dei periodo considerato e valutando quale aliquota di riferimento in vigore al momento della domanda. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41. 126. Cenni, Gelli.
Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:
261-bis. Per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. Con successivo Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la disciplina della facoltà di riscatto, tenendo conto della parametrazione con le retribuzioni del periodo considerato e valutando quale aliquota di riferimento in vigore al momento della domanda.
41. 127. Cenni, Gelli.
Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:
261-bis. Per far fronte alle attività di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo SO giugno 1993, n. 270, con particolare riferimento a quelle inerenti l'epidemiosorveglianza e la prevenzione e il controllo delle malattie animali, il monte ore del personale che presta servizio presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, alla data di entrata in vigore della presente legge, in virtù di convenzioni ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005, e successive modificazioni, non può essere inferiore alle ventiquattro settimanali, fermo restando il limite massimo previsto dall'articolo 16 dell'Accordo. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.
41. 94. Tancredi.
Dopo il comma 261, aggiungere il seguente:
261-bis. Al fine dell'istituzione del fondo necessario per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994 e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004 e della conseguente corresponsione nei confronti del personale medico ex condotto della Ria e delle altre indennità e voci retributive del trattamento fondamentale della dirigenza medico veterinaria, stimati in euro 5.000.000 annui per il triennio 2018/2020.
Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: 6 per cento con le parole: 6,4 per cento.
41. 160. Manzi.
Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:
261-bis. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-vicies) integratori alimentari di mi alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002». Al relativo onere derivante, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 624, della presente legge.
41. 37. Vignali.
Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:
261-bis. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-vicies) integratori alimentari di mi alla direttiva 2002/46/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002». Al relativo onere pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrete dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41. 36. Vignali.
Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:
261-bis. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2014».
41. 76. Paola Bragantini.
Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:
261-bis. Alla legge 28 dicembre 2015 n. 208 all'articolo comma 543, le parole: «di rapporto flessibile con i medesimi enti», sono sostituite con le seguenti: «di rapporto flessibile all'interno del medesimo Sistema Sanitario Regionale».
41. 9. Crimì.
Dopo il comma 261, inserire il seguente:
261-bis. Al comma 2 dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) programmi di assistenza a elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona dalle strutture ospedaliere di riabilitazione intensiva;
b) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
gg) programmi di supporto alle attività di ricerca traslazionale svolta dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.
41. 156. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.
Dopo il comma 261, inserire il seguente:
261-bis. All'articolo 8-octies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. Le regole di cui al punto a), cui le Regioni devono attenersi in relazione all'applicazione delle regressioni tariffarie e delle eventuali sanzioni all'esito dei controlli di congruità e di appropriatezza dei ricoveri, per motivi di equità, devono essere le medesime sull'intero territorio nazionale. A tale fine, le Regioni, per le prestazioni considerate inappropriate, devono prevedere una riduzione massima della tariffa fino al 10 per cento, comprensiva anche della eventuale sanzione.
*41. 157. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.
Dopo il comma 261, inserire il seguente:
261-bis. All'articolo 8-octies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. Le regole di cui al punto a), cui le Regioni devono attenersi in relazione all'applicazione delle regressioni tariffarie e delle eventuali sanzioni all'esito dei controlli di congruità e di appropriatezza dei ricoveri, per motivi di equità, devono essere le medesime sull'intero territorio nazionale. A tale fine, le Regioni, per le prestazioni considerate inappropriate, devono prevedere una riduzione massima della tariffa fino al 10 per cento, comprensiva anche della eventuale sanzione.
*41. 158. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.
AREA TEMATICA N. 41-bis.
(Edilizia sanitaria).
(ART. 1, comma 262)
Dopo il comma 262, aggiungere il seguente:
262-bis. All'articolo 8, comma 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24 le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».
41-bis. 1. Colletti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
AREA TEMATICA N. 41-ter.
(Istituzione della Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie).
(ART. 1, commi 263-264)
Dopo il comma 263, aggiungere i seguenti:
263-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è autorizzata un'ulteriore spesa di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le risorse ulteriori sono immediatamente destinate, in primo luogo, all'aumento del numero dei contratti di specializzazione medica previsti dal decreto ministeriale 29 settembre 2017, n. 720, per l'anno accademico 2016/2017. I contratti aggiuntivi sono suddivisi tra le diverse specialità, su tutto il territorio nazionale, proporzionalmente rispetto alla suddivisione già svolta ai fini concorsuali. I contratti aggiuntivi sono assegnati sulla, base dello scorrimento della graduatoria del concorso di cui al decreto ministeriale 29 settembre 2017, n. 720, secondo le ordinarie modalità ivi indicate.
263-ter. Agli oneri di cui al comma 263-bis si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2018, di euro 5 milioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di euro 5 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, collima 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di euro 8 milioni del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, nonché di euro 7 milioni del Fondo di cui all'articolo I, comma 200, della legge 23 dicembre. 2014, n. 190 e di euro 15 milioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre. 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio e provvede ad effettuare le eventuali rimodulazioni, ove necessario.
41-ter. 11. Centemero.
Dopo il comma 264, inserire i seguenti:
264-bis. Al fine di prevenire le malattie trasmissibili da agenti patogeni e parassiti, qualificando nel contempo l'offerta turistica italiana: anche sotto il profilo della sicurezza igienico sanitaria ed accrescendone così la competitività attraverso standard qualitativi ed ambientali più elevati rispetto a quelli dei paesi concorrenti, alle strutture turistico ricettive ed agli esercizi pubblici che, nelle attività di ospitalità e di somministrazione di alimenti e bevande, fanno uso di tessili destinati alla vestizione del letto e all'arredo del tavolo per i quali il sistema di abbattimento microbiologico è garantito da aziende specializzate dotate della certificazione UNI EN 14065 o equivalente, per il periodo d'imposta 2018 e per i due successivi, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 5 per cento della spesa sostenuta con un massimo di euro –7.000,00.
264-ter. II credito d'imposta di cui al comma che precede è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai ,fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte, sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
264-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei comma 264-bis e 264-ter, pari ad euro 30 milioni annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
41-ter. 15. Galperti, D'Incecco, Romanini, Donati, Prina, Paolo Rossi, Marco di Maio.
Dopo il comma 264, inserire il seguente:
264-bis. All'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di rafforzare, su tutto il territorio nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, il Centro nazionale sangue svolge attività di verifica e controllo ai fini della certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni normative nazionali ed europee, quale strumento di garanzia propedeutico al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome, previsti dall'articolo 20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse.
4-ter. Con decreto del Ministro della salute, acquisita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento, in seno al Centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
4-quater. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4-bis della presente legge, e destinata, in modo vincolato, alle attività del Centro nazionale sangue la somma di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dal lo gennaio 2018, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 34.».
*41-ter. 1. Paola Boldrini, Piazzoni, Amato, Argentin, Beni, Capone, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Piccione, Sbrollini, Carnevali.
Dopo il comma 264, inserire il seguente:
264-bis. All'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al fine di rafforzare, su tutto il territorio nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, il Centro nazionale sangue svolge attività di verifica e controllo ai fini della certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni normative nazionali ed europee, quale strumento di garanzia propedeutico al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome, previsti dall'articolo 20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse.
4-ter. Con decreto del Ministro della salute, acquisita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento, in seno al Centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
4-quater. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4-bis della presente legge, è destinata, in modo vincolato, alle attività del Centro nazionale sangue la somma di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dal lo gennaio 2018, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 34.».
*41-ter. 18. La XII Commissione.
Dopo il comma 264, inserire i seguenti.
264-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Per la dirigenza medica e sanitaria, il personale delle professioni infermieristiche, tecnica sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro, conclusione e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La partecipazione a dette procedure è consentita anche al personale di cui al presente comma che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. La partecipazione alle medesime procedure è altresì consentita al personale di cui al presente comma che garantisce servizi essenziali con modalità di fornitura di servizio da almeno cinque anni presso l'amministrazione che indìce le procedure concorsuali. Fino all'espletamento delle suddette procedure straordinarie le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale in servizio di cui al presente comma per il quale già sostengono la relativa spesa».
246-ter. Ai fini di cui al comma 10 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dal comma 264-bis, la finalizzazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aumentata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
41-ter. 14. Melilli, Minnucci.
Dopo il comma 264, inserire i seguenti:
264-bis. Le risorse destinate alla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, comprensivi della rivalutazione dell'indennità integrativa, erogati dalle regioni a statuto ordinario, sono incrementate di 130 milioni di euro per l'anno 2018.
264-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 264-bis, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*41-ter. 16. La XII Commissione.
Dopo il comma 264, inserire i seguenti:
264-bis. Le risorse destinate alla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, comprensivi della rivalutazione dell'indennità integrativa, erogati dalle regioni a statuto ordinario, sono incrementate di 130 milioni di euro per l'anno 2018.
264-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 264-bis, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*41-ter. 2. Miotto, Patriarca, Amato, Casati, Paola Boldrini, Carnevali, Sbrollini, D'Incecco, Gelli, Beni, Capone, Giuditta Pini, Mariano, Piazzoni.
Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:
264-bis, Le risorse destinate alla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, comprensivi della rivalutazione dell'indennità integrativa, erogati dalle regioni a statuto ordinario, sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2018.
Conseguentemente
a) all'articolo 1 dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
621-bis – a decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
41-ter. 6. Paglia, Marcon, Pastorino, Brignone.
Dopo il comma 264, inserire il seguente:
264-bis. Fra i beneficiari dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono inclusi anche i familiari dei deceduti danneggiati, anche se agiscono solo iure proprio, a condizione che abbiano fatto domanda di accesso all’iter transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro la data del 19 gennaio 2010.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
*41-ter. 3. Miotto, Lenzi, Patriarca, Amato, Casati, Paola Boldrini, Carnevali, Sbrollini, D'Incecco, Gelli, Beni, Capone, Giuditta Pini, Mariano, Piazzoni.
Dopo il comma 264, inserire il seguente:
264-bis. Fra i beneficiari dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono inclusi anche i familiari dei deceduti danneggiati, anche se agiscono solo iure proprio, a condizione che abbiano fatto domanda di accesso all’iter transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro la data del 19 gennaio 2010.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
*41-ter. 17. La XII Commissione.
Dopo il comma 264, inserire seguente:
264-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:
«e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, tino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 3.880.000;
2019: – 7.780.000;
2020: – 11.660.000;
2021: – 15.000.000.
41-ter. 5. Gribaudo, Albanella, Baruffi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Patrizia Maestri, Fabbri, Iacono.
Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:
264-bis. È autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per ogni annualità nel triennio 2018 – 2020 per l'investimento in ricerca, diagnosi e cura di leucemie, linfomi e tumori solidi che coinvolgono l'età infantile.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
41-ter. 12. Sbrollini.
Dopo il comma 264 inserire il seguente:
264-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 dei decreto ministeriale 31 marzo 2008 le parole «istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, comprendono le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione definite nei commi 4 e 5 del medesimo articolo 9. Gli ambiti di intervento» sono sostituite con le seguenti «comprensivi di tutti i Fondi integrativi iscritti all'Anagrafe di cui all'articolo 9, comma 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n 502 e successive modificazioni»;
Conseguentemente:
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 31 marzo 2008 dopo le parole «patologie odontoiatriche» sono aggiunte le seguenti «erogate presso strutture e professionisti autorizzati all'esercizio in base alla vigente normativa»
41-ter. 13. Rizzetto.
Dopo il comma 264, inserire il seguente:
La trasmissione dei dati per il Registro Nazionale delle Coagulopatie Congenite, ufficialmente istituito presso l'istituto Superiore di Sanità, come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie», in attuazione del decreto-legge n. 179 del 2012, costituiscono debito informativo delle Regioni nei confronti dell'Istituto Superiore di Sanità.
41-ter. 9. Russo.
Dopo il comma 264 aggiungere il seguente:
L'accordo tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla definizione dei percorsi regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie Emorragie Congenite (MEC), Rep. Att. N. 66/CSR del 13 marzo 2013. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2013, pag. 37 con forza di norma vincolante e previsioni di sanzioni in caso di inosservanza.
41-ter. 7. Russo.
Dopo il comma 264 aggiungere il seguente:
La fornitura di dati adeguati ad alimentare il RNCC diviene debito informativo verso l'ISS.
41-ter. 8. Russo.
Dopo il comma 264 aggiungere il seguente:
Le Regioni istituiscono ed individuano al proprio interno Centri dell'Emofilia, delle Malattie Malattie Emorragiche Congenite e Trombosi, ispirandosi a quelli già individuati secondo le Reti già esistenti MEC.
41-ter. 10. Russo.
AREA TEMATICA N. 41-quater.
(Disposizioni in materia di società titolari di farmacie).
(ART. 1, comma 265)
Al comma 265, primo periodo, sostituire le parole: all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) con le seguenti: al Fondo nazionale, di cui all'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finalizzandole all'impiego di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie.
Conseguentemente al secondo periodo del medesimo comma sostituire la parola: ENPAF con la seguente: AIFA.
41-quater. 4. Silvia Giordano, Mantero, Grillo, Colonnese, Nesci, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 265, aggiungere i seguenti:
265-bis. Dal 1o gennaio 2018, è avviata l'assegnazione di sedi farmaceutiche, in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie.
265-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni dovranno comunicare al Ministero della Salute il numero di abitanti presenti al 31 dicembre 2017, e il numero delle sedi farmaceutiche aperte al pubblico, comprensive delle sedi aperte o prossime all'apertura indette dal concorso straordinario del Decreto Monti.
265-quater. Le suddette sedi farmaceutiche sono assegnate nel numero massimo di una per ogni farmacista che ne faccia richiesta e che, avendo i requisiti di legge, abbia rivestito il ruolo di amministratore o titolare unico di esercizi di vicinato di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, e che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbia esercitato il ruolo di cui sopra, nonché possedendo un'anzianità riferita a tale ruolo, nella fattispecie possono accedere a detta assegnazione farmacisti che sono stati o siano stati titolari unici o amministratori delle parafarmacie censite presso il NSIS, del Ministero.
265-quinquies. Sono esclusi gli aventi i requisiti di cui sopra che:
a) all'entrata in vigore della legge n. 248 del 2006, abbiano ceduto la titolarità o quote societarie di una o più farmacie, a qualsiasi titolo. Sono altresì esclusi i farmacisti che alla data dell'entrata in vigore della presente legge, pur possedendo i requisiti sopra enunciati, siano soci o titolari di farmacia sia in forma diretta che indiretta ovvero secondo il principio della ereditarietà della farmacia medesima, escludendo i coniugi e parenti fino al 3o grado; che abbiano venduto l'esercizio di vicinato di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
b) abbiano superato l'età di 65 anni, o che percepiscono un vitalizio o una pensione alla data di entrata in vigore della presente legge;
265-sexies. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale per il conferimento delle sedi, il punteggio per la costituzione della graduatoria verrà determinato in base al criterio di anzianità professionale al ruolo e all'esercizio di cui sopra secondo il seguente metodo: 0,5 punti per ogni anno di attività professionale svolta in parafarmacia, risultante dai registri contabili, alla data di entrata in vigore della presente legge. Per coloro che hanno l'idoneità alla titolarità si riconoscono ulteriore due punti sulla somma ottenuta dal conteggio complessivo. Si considera un anno, un periodo superiore a sei mesi ed un giorno.
265-septies. I farmacisti che rispondano ai requisiti indicati come sopra, che desiderino partecipare alla graduatoria, all'atto della presentazione della domanda, devono espressamente rinunciare alla sede che gli è stata eventualmente assegnata in seguito alla vincita del concorso straordinario previsto dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27. Per i farmacisti, invece, che non hanno acquisito l'idoneità titolarità, come prevista dalla normativa vigente, devono, se assegnatari, nominare un direttore in attesa della maturazione della stessa.
265-octies. Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i concorrenti dovranno comunicare, le sedi secondo l'ordine di preferenza così come previsto dalla normativa vigente.
265-novies. Dall'entrata in vigore della presente legge non sarà più concesso il codice univoco di tracciabilità del farmaco da parte del Ministero della Salute per la nuova apertura di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per tutti gli esercizi in essere restano valide le disposizioni vigenti.
265-decies. Per l'assegnazione si considera valida una graduatoria unica nazionale, su scala nazionale, a cura del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, del Ministero della salute al quale i Comuni dovranno obbligatoriamente conferire i dati necessari richiesti, entro 30 giorni, dalla richiesta. Tale graduatoria avrà la validità su scala nazionale per la durata di anni 5 dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
265-undecies. L'individuazione delle sedi avviene in base al suddetto nuovo censimento, nel rispetto delle leggi vigenti senza modificazioni del vigente quorum.
265-duodecies. Le pianta organica per le assegnazioni delle nuove sedi farmaceutiche, sono aggiornate ogni due anni per consentire lo scorrimento della graduatoria alla suddetta legge.
41-quater. 6. Ricciatti, Melilla, Cimbro.
Dopo il comma 265, inserire i seguenti:
265-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il «Fondo per l'attuazione della farmacia dei servizi», di seguito denominato Fondo, volto a favorire l'attivazione dei nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, con particolare riferimento ai servizi finalizzati a favorire l'aderenza alla terapia da parte dei malati cronici. Il Fondo è assegnato alle regione alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione dei servizi resi dalle farmacie, sulla base dei princìpi e dei criteri definiti dall'accordo collettivo nazionale di cui alla lettera c-bis) comma 2 dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificata dal comma 4 del presente articolo, e dei correlati accordi applicativi di livello regionale.
265-ter. Ai nuovi maggiori oneri di cui al comma 265-bis, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le somme non utilizzate nella singola annualità vanno a incrementare il finanziamento del fondo per l'anno successivo.
265-quater. Nelle more del rinnovo dell'accordo collettivo nazionale di cui alla lettera c-bis) comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificata dal comma 5 del presente articolo, le Regioni possono utilizzare il fondo suddetto per le finalità di cui al comma 265-bis sulla base di accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private.
265-quinquies. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le lettere c-bis) e c-ter), sono sostituite dalle seguenti:
« c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i princìpi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al decreto-legislativo 3 ottobre n. 153;
c-ter) gli accordi di livello regionale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario regionale integrate dal “Fondo per l'attuazione della Farmacia dei servizi” istituito presso il Ministero della salute e da eventuali ulteriori risorse destinate alle medesime finalità, individuano, sulla base dei princìpi e criteri per remunerazione definiti dell'accorda collettivo nazionale, le prestazioni e le funzioni assistenziali di cui alla lettera da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario regionale, determinano la remunerazione e disciplinano le modalità e i tempi di pagamento; gli accordi regionali definiscono, altresì, i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate. Le farmacie non possono erogare le prestazioni assistenziali al di fuori delle disponibilità finanziarie delle regioni, in tal caso la remunerazione delle prestazioni è a carico del privato che le ha richieste».
41-quater. 9. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 265, aggiungere i seguenti:
265-bis. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, concernente i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, per il triennio 2018-2020, è avviata, in tre regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 1 del richiamato decreto legislativo, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 265-quinquies.
265-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le tre regioni, con una popolazione residente superiore ai due milioni di abitanti, in cui avviare la sperimentazione di cui al comma 265-bis, tenendo conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al Nord, al Centro e al Sud.
265-quater. La sperimentazione di cui al comma 265-bis è sottoposta a monitoraggio da parte dei Tavoli di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di verificarne le modalità organizzative e gli impatti, nonché un'eventuale estensione sull'intero territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
265-quinquies. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al comma 265-bis, è stanziato l'importo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Ai nuovi maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41-quater. 8. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 265, aggiungere i seguenti:
265-bis. Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato.
265-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana;
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;
265-quater. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le norme di attuazione del presente alticcio e si provvede all'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di assegnazione.
41-quater. 1. Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Nesci, Mantero, Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 265 aggiungere i seguenti:
265-bis. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34.
265-ter. Nella prima applicazione della presente legge le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della Legge 12 novembre 2011 n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, 9 qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni.
41-quater. 15. Rizzetto.
Dopo il comma 265, inserire il seguente:
265-bis. Dopo l'articolo 4-bis, comma 6, della legge n. 247 del 2012, come modificata dall'articolo 141 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono inseriti i seguenti commi:
« 7. Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere ed inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione “società tra avvocati” nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 576/1980 e successive modificazioni, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA importo che dovrà essere riversato annualmente alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. In caso di mancato versamento del contributo integrativo da parte della società, i singoli soci avvocati restano obbligati, in solido con la società, per quanto dovuto per ciascun anno di esercizio, nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
8. I redditi derivanti dagli utili ai soci iscritti in un Albo professionale Forense, in relazione alle quote di competenza, sono equiparati, agli effetti previdenziali, a redditi derivanti da attività professionale e, quindi, assoggettati al pagamento del contributo soggettivo dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nella misura prevista dai suoi regolamenti.
9. I compensi percepiti dai professionisti iscritti in un Albo forense per le cariche di cui al comma 2 del presente articolo, sono equiparati, agli effetti previdenziali, a redditi derivanti da attività professionale e, quindi, assoggettati al pagamento del contributo soggettivo dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nella misura prevista dai suoi regolamenti.
10. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con proprio regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione dei principi contenuti nei commi 7, 8 e 9 del presente articolo. Il regolamento di cui sopra sarà sottoposto ad approvazione Ministeriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509/1994».
41-quater. 11. Di Gioia, Galati.
Dopo il comma 265, aggiungere il seguente:
265-bis. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e successive modificazioni, concernente i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, per il triennio 2018-2020, è avviata, in tre regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 1 del richiamato decreto legislativo, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale; nei limiti dell'importo di cui al quarto periodo del presente comma. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le tre regioni, con una popolazione residente superiore ai due milioni di abitanti, in cui avviare la sperimentazione di cui al primo periodo del presente comma, tenendo conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al Nord, al Centro e al Sud. La sperimentazione di cui al primo periodo del presente comma è sottoposta a monitoraggio da parte dei Tavoli di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di verificarne le modalità organizzative e gli impatti, nonché un'eventuale estensione sull'intero territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153. Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al primo periodo del presente comma, è stanziato l'importo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della Salute apportare le seguenti variazioni:
2018: – 6.000.000;
2019: – 6.000.000;
2020: – 6.000.000.
41-quater. 13. Marchi.
Dopo il comma 265, aggiungere il seguente:
265-bis. Al fine di tutelare le piccole farmacie rurali e per garantire la loro funzione di presidio sanitario unico nelle zone periferiche e disagiate, il fatturato del dispensario farmaceutico per loro vigente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, non concorre al fatturato della farmacia principale con riguardo agli sconti a carico delle farmacie in favore del servizio sanitario nazionale a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624, è ridotto di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018.
41-quater. 12. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 265 aggiungere il seguente:
265-bis. Le società esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della legge 12 novembre 2011 n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni.
41-quater. 14. Rizzetto.
Dopo il comma 265, aggiungere il seguente:
265-bis. L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, così come definito dal Decreto 26 giugno 2017 del Ministro della Salute di concerto il Ministro dello Sport, comporta l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto degli stessi da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41-quater. 10. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 265, aggiungere il seguente:
265-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, alla lettera tt) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «... sono estranee all'applicazione del presente codice le forniture acquisite esclusivamente al fine della rivendita dei prodotti acquistati all'ingrosso e destinati ad essere collocati su un mercato in regime di concorrenza».
41-quater. 2. Bernardo.
Dopo il comma 265 aggiungere il seguente:
265-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Non costituiscono appalto e pertanto sono estranee al campo di applicazione del presente codice le convenzioni concluse in applicazione di un sistema sottoposto a misure di pubblicità conformi alla previsione dei trattato sul funzionamento dell'UE, avente durata e condizioni predefinite e aperto a tutti gli operatori interessati per l'intero periodo di validità del sistema stesso».
41-quater. 3. Bernardo.
Dopo il comma 265, aggiungere il seguente:
265-bis. Le società operanti nel settore odontoiatrico, di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, versano un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo alla gestione «Quota B» del Fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello della chiusura dell'esercizio.
41-quater. 7. Tancredi.
Dopo il comma 265, aggiungere il seguente:
265-bis. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie che svolgono la loro attività in farmacia, o che abbiano partecipazioni societarie o diritto a utili di farmacie direttamente o indirettamente, fino al terzo grado di parentela non possono avere partecipazioni societarie direttamente o indirettamente al terzo grado di parentela in parafarmacie.
41-quater. 5. Ricciatti, Melilla, Cimbro.
AREA TEMATICA N. 41-quinquies.
(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali).
(ART. 1, commi 266-270)
Al comma 266 sostituire la parola: 17 con la seguente: 5,
Conseguentemente, al comma 267 sopprimere le seguenti parole: di cui 10 dirigenti di area III,
41-quinquies. 7. Nesci, Colonnese, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 266 aggiungere il seguente:
266-bis. Nel decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni;
1. Comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è soppresso.
2. Al comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Alla data prevista dall'articolo 8, comma 2, primo periodo, senza apportare nuovi o maggior oneri alla finanza pubblica con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, mediante le convenzioni di cui allo stesso articolo 8, comma 2, nono e decimo periodo, il contingente di cui al presente articolo, costituito dal personale vincitore della selezione di cui al comma 6, che conserva lo stato giuridico militare di cui all'articolo 985, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 ed il trattamento economica di cui all'articolo 1757, primo comma del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 sulla base della corrispondenza dei gradi di cui all'articolo 986 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, per garantire assoluta continuità all'attività di interesse pubblico di cui al presente comma nell'ambito delle suddette convenzioni è posto in sovrannumero all'organico, delle amministrazioni del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Le attrezzature per le emergenze di protezione civile e sanitarie e le sedi dei centri di mobilitazione che fanno parte del patrimonio Croce Rossa Italiana sono assegnate in via esclusiva al Corpo Militare della Croce Rossa,»
Conseguentemente:
agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 266-bis pari a 5 milioni di euro annui a decorrere annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
41-quinquies. 4. Crimì.
Al comma 267, sostituire le parole; in deroga alle con le seguenti: previa indizione delle:
Conseguentemente:
sostituire le parole: nonché ad ogni altra con le seguenti: nonché di ogni altra;
sostituire le parole da: con una riserva di posti fino alla fine del comma, con il seguente periodo: Alle procedure concorsuali di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
41-quinquies. 8. Mantero, Baroni, Colonnese, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Al comma 267, dopo le parole procedure concorsuali, per esami, aggiungere le seguenti e titoli.
41-quinquies. 24. Fossati, Murer, Melilla, Capodicasa, Albini, Fontanelli, Cimbro.
Al comma 267, dopo le parole procedure concorsuali, per aggiungere le seguenti: titoli ed.
41-quinquies. 16. Miotto.
Dopo il comma 270, aggiungere i seguenti;
270-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei princìpi della Carta europea del Ricercatore (raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005) e per consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito presso gli Istituti di ricovero e curava carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati «Istituti», un ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.
270-ter. Il rapporto di lavoro dei ricercatori e disciplinato da specifica sezione del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità con esclusione dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, mentre per il personale di supporto alla ricerca è disciplinato da specifica sezione del CCNL del comparto sanità.
270-quater. Ai fini del presente articolo, gli atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricette.
270-quinquies. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti possono assumere, per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse finanziarie disponibili trasferite dal Ministero della saluto; nonché di quelle provenienti da altri finanziamenti destinati alla ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto dei CCNL di cui al 270-ter, da destinare alla ricerca sanitaria ed alle attività di supporto alla ricerca.
270-sexies. Previo Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il reclutamento del personale della ricerca sanitaria e dell'attività di supporto avviene con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse figure professionali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei CCNL di cui al comma 270-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.
270-septies. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento di cui ai commi 270-quinquies e 270-sexies, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa valutazione. Modalità, criteri e condizioni per la valutazione di idoneità sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
270-octies. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale e dei requisiti di accesso previsti dalla disciplina concorsuale per i rispettivi profili; nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica, possono procedere all'inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva.
270-novies. Il personale di cui al presente articolo, che opera in strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, e ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
270-decies. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma 270-ter, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile instaurato a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque anni, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina prevista nel decreto di cui al comma 270-septies.
270-undecies. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'assunzione di cui al comma 270-decies, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma 270-decies attraverso la proroga dei contratti in essere.
270-duodecies. Per le finalità di cui ai commi da 270-bis a 270-undecies, nei limiti delle risorse di cui al comma 270-quinquies, i contratti a tempo determinato di cui ai predetti commi sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2019, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
270-terdecies. Gli oneri derivanti dai commi da 270-bis a 270-duodecies sono valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2018 e in 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente
sostituire il comma 625 con il seguente:
625. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 6.050.000 euro per l'anno 2018, di 25.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 68.700.000 euro per l'anno 2025, di 90.900000 euro per l'anno 2026 e di 94.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –20.000.000;
2019: –20.000.000;
2020: –20.000.000.
41-quinquies. 13. Lenzi, Gelli, Miotto, Carnevali, Amato, Argentin, Beni, Paola Boldrini, Capone, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Piazzoni, Piccione, Sbrollini, Miccoli, Burtone, Scuvera, Bruno Bossio, Ginefra, Grassi.
Dopo il comma 270, aggiungere i seguenti:
270-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei principi della Carta europea del Ricercatore (raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005) e per consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati «Istituti», un ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.
270-ter. Il rapporto di lavoro dei ricercatori è disciplinato da specifica sezione del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità con esclusione dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, mentre per il personale di supporto alla ricerca è disciplinato da specifica sezione del CCNL del comparto sanità.
270-quater. Ai fini del presente articolo, gli atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca.
270-quinquies. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse finanziarie disponibili trasferite dal Ministero della salute, nonché di quelle provenienti da altri finanziamenti destinati alla ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto dei CCNL di cui al 270-ter, da destinare alla ricerca sanitaria ed alle attività di supporto alla ricerca.
270-sexies. Previo Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il reclutamento del personale della ricerca sanitaria e dell'attività di supporto avviene con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse figure professionali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei CCNL di cui al comma 270-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.
270-septies. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento di cui ai commi 270-quinquies e 270-sexies, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa valutazione. Modalità, criteri e condizioni per la valutazione di idoneità sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
270-octies. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale e dei requisiti di accesso previsti dalla disciplina concorsuale per i rispettivi profili, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica, possono procedere all'inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva.
270-novies. Il personale di cui al presente articolo, che opera in strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
270-decies. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma 270-ter, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile instaurato a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina prevista nel decreto di cui al comma 270-septies.
270-undecies. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'inquadramento di cui al comma 270-decies, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma 270-decies attraverso la proroga dei contratti in essere.
270-duodecies. Per le finalità di cui ai commi da 270-bis a 270-undecies, nei limiti delle risorse di cui al comma 270-quinquies, i contratti a tempo determinato di cui ai predetti commi sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
270-terdecies. Agli oneri derivanti dai commi da 270-bis a 270-duodecies, valutati in 20 milioni di euro per il 2018 e in 44 milioni per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per l'anno 2018 e, per gli anni 2019 e 2020, oltre alla proiezione del medesimo accantonamento, per gli ulteriori 24 milioni di euro, attraverso le risorse a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per gli anni successivi al 2020, ai predetti oneri, valutati in 44 milioni di euro, si fa fronte esclusivamente con le risorse a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –20.000.000;
2019: –20.000.000;
2020: –20.000.000.
41-quinquies. 1. Tancredi.
Dopo il comma 270, aggiungere i seguenti:
270-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei princìpi della Carta europea del Ricercatore (raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005) e per consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati «Istituti », un ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.
270-ter. Il rapporto di lavoro dei ricercatori è disciplinato da specifica sezione del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità con esclusione dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, mentre per il personale di supporto alla ricerca è disciplinato da specifica sezione del CCNL del comparto sanità.
270-quater. Ai fini del presente articolo, gli atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca.
270-quinquies. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse finanziarie disponibili trasferite dal Ministero della salute, nonché di quelle provenienti da altri finanziamenti destinati alla ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto dei CCNL di cui al 270-ter, da destinare alla ricerca sanitaria ed alle attività di supporto alla ricerca.
270-sexies. Previo Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il reclutamento del personale della ricerca sanitaria e dell'attività di supporto avviene con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse figure professionali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei CCNL di cui al comma 270-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.
270-septies. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento di cui ai commi 270-quinquies e 270-sexies, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa valutazione. Modalità, criteri e condizioni per la valutazione di idoneità sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
270-octies. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale e dei requisiti di accesso previsti dalla disciplina concorsuale per i rispettivi profili, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica, possono procedere all'inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva.
270-novies. Il personale di cui al presente articolo, che opera in strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
270-decies. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma 270-ter, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile instaurato a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina prevista nel decreto di cui al comma 270-septies.
270-undecies. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'inquadramento di cui al comma 270-decies, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma 270-decies attraverso la proroga dei contratti in essere.
270-duodecies. Per le finalità di cui ai commi da 270-bis a 270-undecies, nei limiti delle risorse di cui al comma 270-quinquies, i contratti a tempo determinato di cui ai predetti commi sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
270-terdecies. Gli oneri derivanti dai commi da 270-bis a 270-duodecies sono valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2018 e in 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente:
a) sostituire il comma 625 con il seguente:
625. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 6.050.000 euro per l'anno 2018, di 25.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 68.700.000 euro per l'anno 2025, di 90.900.000 euro per l'anno 2026 e di 94.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –20.000.000;
2019: –20.000.000;
2020: –20.000.000.
41-quinquies. 35. La XII Commissione.
Dopo il comma 270 aggiungere i seguenti:
270-bis. In ciascuna regione e istituito il Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118», di seguito denominato «Sistema», al fine di garantire, con carattere di appropriatezza e di massima. tempestività, il soccorso professionale nelle situazioni di emergenza e urgenza.
Il Sistema è costituito dalla centrale operativa «118», con annessa sala operativa, dotata di ambienti idonei alle attività svolte, dalle postazioni territoriali, dalle risorse umane e professionali ad esso assegnate e dal centro direzionale di coordinamento e di gestione al fine di garantire le attività di emergenza sanitaria nel territorio di competenza, secondo criteri di efficienza organizzativa e di efficacia dei risultati.
Il Sistema è istituito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ed è organizzato a livello territoriale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3.
La centrale operativa «118» è un'unità operativa complessa. Alla direzione della centrale operativa «118» possono accedere, con le modalità previste dalla vigente normativa per il conferimento degli incarichi quinquennali della dirigenza medica i laureati in medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza, in anestesia e rianimazione e titoli equipollenti, Il direttore della centrale operativa è anche direttore del Sistema. Il Sistema, in quanto macrostruttura ad elevata complessità gestionale, è strutturato a valenza dipartimentale.
270-ter. Il Sistema e organizzato su base provinciale in conformità ai seguenti parametri:
a) popolazione servita: minimo 300.000 abitanti e massimo l.500.000 abitanti;
b) postazioni dotate di mezzi di soccorso avanzato: minimo 12 e massimo 30.
270-quater. Il numero di postazioni dotate di mezzi di soccorso avanzato è stabilito in base ai seguenti criteri:
a) popolazione servita: minimo 15.000 abitanti e massimo 70.000 abitanti;
b) estensione del territorio: minimo 200 chilometri quadrati (kmq) e massimo 300 kmq;
c) tempi medi di impegno: minimo 5-6 ore su 24 ore e massimo 12 ore su 24 ore;
d) tempi di intervento nei casi classificati come codici gialli e rossi: massimo 20 minuti.
270-quinquies. I medici del Sistema sono assunti mediante le procedure concorsuali previste per la dirigenza medica. In mancanza di candidati possono essere attribuiti incarichi a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 92 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. I medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano presso il Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporto convenzionale stipulato ai sensi dell'articolo 92 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale transitano nella dirigenza medica, previa domanda e prova di valutazione svolta da un'apposita commissione presieduta dal direttore del medesimo Sistema. I medici del Sistema assegnati alle centrali operative «118» svolgono, oltre alle ordinarie attività mediche, compiti specifici di coordinamento e di supervisione delle attività delle medesime centrali nonché di verifica, in tempo reale, della qualità dei servizi e delle cure prestati nonché della formazione professionale del personale assegnato, in conformità agli indirizzi e alle direttive del direttore della centrale operativa.
270-sexies. Gli infermieri del Sistema sono assunti mediante procedure concorsuali pubbliche. Gli infermieri del Sistema assegnati alle centrali operative «118» devono possedere una formazione professionale nell'area dell'emergenza, Ad ogni centrale operativa «118» sono assegnati almeno due infermieri.
270-septies. In ciascuna centrale operativa «118» è garantita la presenza di almeno un'unità di personale amministrativo dipendente dell'azienda sanitaria locale competente per territorio,
270-octies. Per i mezzi mobili di soccorso il Sistema si avvale di personale formato per le funzioni di autista soccorritore, Per tali funzioni il Sistema può altresì stipulare apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato.
270-nonies. Il personale medico, infermieristico e autista soccorritore dipende giuridicamente e funzionalmente dal Sistema e i relativi contratti di lavoro sono stipulati dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio con le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di categoria.
270-decies. Il Sistema è articolato nelle seguenti aree:
a) gestione del rischio;
b) gestione della qualità dei servizi prestati e delle attività svolte;
c) formazione del personale;
d) gestione delle maxiemergenze;
e) soccorsi speciali;
f) comunicazione e divulgazione della cultura dell'emergenza.
270-undecies. Presso ogni regione è istituito il comitato regionale del Sistema, di seguito denominato «comitato», composto da:
a) i direttori delle centrali operative «118»;
b) almeno due rappresentanti dei dirigenti medici delle centrali operative «118» sostituiti ogni anni a rotazione;
c) almeno due medici di medicina generale nominati dai direttori delle centrali operative «118» sostituiti ogni due anni a rotazione;
d) almeno due coordinatori infermieri nominati dai direttori delle centrali operative «118» sostituiti ogni due anni a rotazione;
e) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato convenzionate, indicati dalle organizzazioni medesime, sostituiti ogni due anni a rotazione;
f) altre figure ritenute utili o necessarie in base alla programmazione delle attività del Sistema.
270-duodecies. Il comitato nomina al suo interno il presidente fra i direttori delle centrali operative «118» con funzioni di coordinamento delle riunioni e della loro indizione, di promozione di iniziative per migliorare le attività e le funzioni dell'emergenza sanitaria territoriale nonché di rapportarsi alle istituzioni regionali per rappresentare le istanze comuni e le proposte di miglioramento. La durata dell'incarico e biennale ed e svolta a rotazione tra i direttori delle centrali operative «118».
Il comitato ha il compito di:
a) uniformare le attività svolte dalle centrali operative «118» e di favorire le integrazioni funzionali e operative;
b) valutare la congruità degli aspetti organizzativi comuni e individuare possibili interventi migliorativi;
c) elaborare linee guida comuni di intervento e di interoperatività;
d) proporre e uniformare le attività di formazione del personale;
e) definire i piani di comune interesse per le maxiemergenze e le relative modalità di gestione;
f) definire gli aspetti che richiedono il coinvolgimento di enti e di strutture esterni e le modalità di rapporto con essi;
g) elaborare l'analisi congiunta delle esigenze del territorio e formulare proposte per rendere più efficace la risposta in emergenza;
h) formulare proposte al fine di migliorare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del Sistema.
41-quinquies. 32. Labriola.
Dopo il comma 270 aggiungere i seguenti:
270-bis. Al farle di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, nei rispetto dei princìpi della Carta Europea del Ricercatore (raccomandazione della commissione Europea del 11 marzo 2005) e per consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli. Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati «Istituti», un ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.
270-ter. Il rapporto di lavoro dei ricercatori è disciplinato da specifica sezione del CCNL della area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità con esclusione dell'estensione degli, istituti tipici della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario nazionale, mentre per il personale di supporto alla ricerca è disciplinato da specifica sezione del CCNL del comparto sanità.
270-quater. Ai fini del presente articolo, gli atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma sezione dedicata alla dotazione organica per le finzioni di ricerca.
270-quinquies. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse finanziarie disponibili trasferite dal Ministero della Salute, nonché di quelle provenienti da altri finanziamenti destinati alla ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto dei CCNL di cui al comma 270-ter, da destinare alla ricerca sanitaria ed alle attività di supporto alla ricerca.
270-sexies. Previo Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il reclutamento del personale della ricerca sanitaria e dell'attività di supporto avviene con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse figure professionali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei CCNL di cui al comma 270-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.
270-septies. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento di cui ai commi 270-quinquies e 270-sexies, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori 5 anni, previa valutazione. Modalità, criteri e condizioni per la valutazione di idoneità sono stabiliti con decreto del Ministro della salute di concerto con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero della salute sono apportate le seguenti variazioni:
2018: –20.000,000;
2019: –20.000.000;
2020: –20.000.000.
a) Alla Tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, Missione 2 «Ricerca e innovazione» (17), Programma 2.1 «Ricerca per il settore della sanità pubblica» (17.20), sono apportate le seguenti variazioni:
2018: +20.000.000;
2019: +20.000.000;
2020: +20.000.000.
41-quinquies. 23. Tancredi.
Dopo comma 270, aggiungere i seguenti:
270-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n.111, il periodo successivo alle parole «ove abbia raggiunto l'equilibrio economico» è abrogato.
270-ter. Dopo il comma 71 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono aggiunti i seguenti commi: «71-bis. L'obiettivo di cui al comma 71 è adempiuto e verificato a livello di singola regione.».
270-quater. Ai fini della dichiarazione di inidoneità e inabilità del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche di verifica possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante della Regione designato dal competente ufficio regionale.
Conseguentemente, all'onere pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, emula 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo l, comma 624;
c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
a) quanto a 166 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 379 inserire il seguente:
379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico — SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo, periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a, 600 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 600 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 45.000.000;
2019: – 45.000.000;
2020: – 45.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni;
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
2018: – 9.000.000;
2019: – 9.000.000;
2020: – 9.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000,
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
2018: – 4.000.000;
2019: – 4.000.000;
2020: – 4.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni;
2018: – 19.000,000;
2019: – 19.000.000;
2020: – 19.000.000.
41-quinquies. 3. Guidesi.
Dopo il comma 270, inserire i seguenti:
270-bis. Le Aziende sanitarie possono stipulare per la durata di massimo un anno, rinnovabili fino ad un massimo di tre anni, contratti d'opera con operatori sanitari e con personale nel ruolo professionale qualora ricorrano delle seguenti condizioni:
a) la sussistenza di motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni e per garantire i livelli essenziali di assistenza;
b) l'oggetto del rapporto, deve concernere un'attività istituzionale delle Aziende sanitarie per la quale il rispettivo posto in organico non è coperto;
c) il concorso pubblico bandito nell'arco dei 12 mesi precedenti per la copertura, dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo;
d) l'impossibilità di provvedere in base alla normativa vigente alla sostituzione del titolare del posto;
e) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente.
270-ter. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento del servizio sanitario, i professionisti sono inseriti, sulla base del contratto d'opera stipulato con l'Azienda sanitaria, nei moduli organizzativi e operativi delle singole strutture ospedaliere.
270-quater. I compensi orari del personale assunto con i contratti di cui al comma 270-bis sono stabiliti dalle singole Aziende Sanitarie e non possono eccedere il costo orario per il personale di ruolo.
270-quinquies. I rapporti instaurati sulla base delle disposizioni di cui ai commi 270-bis, 270-ter e 270-quater non danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.
41-quinquies. 34. Schullian, Plangger, Gnecchi, Alfreider.
Dopo il comma 270, aggiungere i seguenti:
270-bis. La Fondazione IME, Istituto Mediterraneo di Ematologia, in liquidazione, è soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le funzioni già svolte dalla Fondazione IMF, che vengono trasferite alla Regione Lazio.
270-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma precedente è disposto il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie della Fondazione IME in liquidazione alla Regione Lazio, 270-quater. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la Fondazione IME in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero, rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze, nei ruoli del personale del SSR della Regione Lazio sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto.
270-quinquies. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, ai dipendenti è riconosciuta la differenza mediante un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici conseguenti a norme di legge e a dinamiche contrattuali.
270-sexies. Il passaggio del personale di cui ai commi 270-ter, 270-quater e 270-quinquies non apporta nuovi o maggiori oneri alla finanza del SSR della Regione Lazio, anche ai fini dell'equilibrio economico-finanziario dello stesso, in quanto finanziato con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico da riconoscersi al suddetto personale, sulla base della tabella di cui al comma 3. La spesa da sostenere per il trattamento economico delle unità trasferite al Servizio Sanitario della Regione Lazio non è considerata ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
41-quinquies. 9. Scopelliti.
Dopo il comma 270, aggiungere seguenti:
270-bis. Al fine di accrescere l'efficienza organizzativa e la sostenibilità del sistema di emergenza nel Servizio sanitario nazionale, le regioni possono, inquadrare nel ruolo della dirigenza medica i medici convenzionati nelle aziende sanitarie, operanti nei servizi di emergenza da cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge o comunque al compimento dei cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti previsti di anzianità di servizio continuativo e previa verifica della professionalità.
270-ter. Ai predetti professionisti, pur in assenza di titolo di specializzazione in medicina di emergenza urgenza o in discipline equipollenti o affini, transitati nei ruoli della dirigenza medica ai sensi della normativa richiamata, e riconosciuta la qualifica di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza e l'anzianità di servizio ai sensi e nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001 e nelle more della specializzazione in medicina di emergenza urgenza.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –45.000.000;
2019: –45.000.000;
2020: –45.000.000.
41-quinquies. 15. Paola Boldrini, Piazzoni, Amato, Argentin, Beni, Capone, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Sbrollini, Paola Bragantini.
Dopo il comma 270 aggiungere i seguenti:
270-bis: Al fine di concorrere all'efficiente l'utilizzo del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale l'articolo 1, comma 88, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: A decorrere dal 1o gennaio 2018 le regioni procedono a una verifica straordinaria, nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001. La permanenza dei requisiti sanitari previsti dai provvedimenti di inidoneità di cui al precedente periodo viene accertata a cura delle Unità Operative medico-legali dell'INPS competenti per domicilio dell'Azienda o dell'Istituto con eventuale sussidiarietà in ambito regionale. L'INPS per l'attività di verifica straordinaria di cui al presente decreto può avvalersi, sulla base di specifiche convenzioni tra Regioni e INPS, di risorse umane e strumentali degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le aziende procedono a ricollocare, il personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria mansione specifica, in esito alla predetta verifica.
270-ter. La verifica straordinaria d cui al precedente comma, da completarsi entro il 31 dicembre 2019, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011 convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 2011 n. 111 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «In caso contrario la regione è giudicata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato negli anni dal 2010 al 2019 un percorso di graduale riduzione della spesa del personale e abbia ottemperato alla verifica straordinaria di cui al comma 88 dell'articolo 1 della legge 228 del 2012».
41-quinquies. 14. Lenzi, Grassi, Amato, Carnevali, Miotto, Paola Boldrini.
Dopo il comma 270 inserire i seguenti
270-bis. Gli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento nelle forme previste dalla legislazione vigente, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio con contratti di lavoro subordinato rinnovabili a tempo determinato della durata massima di cinque anni (primo periodo contrattuale), con possibilità di ulteriori rinnovi per la durata massima di ulteriori cinque anni (secondo periodo contrattuale), previa valutazione. Modalità, criteri e condizioni per la valutazione di idoneità sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale, gli Istituti possono in automatico sottoscrivere i contratti a tempo determinato con i « Principal Investigator» vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali o europei per progetti da attivare o già attivi ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
270-ter, in sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del relativo contratto collettivo, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile o borsa di studio instaurato a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque anni, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.
41-quinquies. 5. Guidesi.
Dopo il comma 270, aggiungere il seguente:
270-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Per la dirigenza medica e sanitaria, il personale delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, La partecipazione a dette procedure è consentita anche al personale di cui al presente comma che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Fino all'espletamento delle suddette procedure straordinarie le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale in servizio di cui al presente comma per quale già sostengono la relativa spesa»;
b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale, compreso quello che garantisce servizi essenziali con modalità di fornitura di servizio da almeno cinque anni presso l'amministrazione che indice le procedure concorsuali, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.»
11-ter. Ai fini di cui al comma 10 e 11 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, a, 75, come modificati dal comma 11-bis, la finalizzazione di 150, milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aumentata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno: 2018.».
Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 270-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.
41-quinquies. 22. Pastorelli, Locatelli, Marzano.
Dopo il comma 270 aggiungere il seguente:
270-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'articolo 2, camini 79,80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 non trovano applicazione nelle regioni in cui, pur in presenza di disavanzo di gestione nel servizio sanitario regionale, la gestione commissariale non sia affidata al Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 395 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
La copertura finanziaria derivante dalle minori entrate è assicurata con un incremento pari a 25 milioni di euro del Fondo di cui dall'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per il triennio 2018-2020.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –25.000.000
2019: –25.000.000
2020: –25.000.000
41-quinquies. 39. Battaglia, Bruno Bossio.
Dopo il comma 270, aggiungere il seguente:
270-bis. Al fine di valorizzare e ridare piena centralità ai Consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, quale strumento essenziale per le politiche di prevenzione e promozione della maternità e della paternità libera e responsabile, attraverso un adeguamento delle risorse, della rete di servizi, degli organici, delle sedi, sono stanziati 40 milioni di euro per il 2018 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al riparto delle somme di cui al periodo precedente, si provvede previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Conseguentemente:
a) al comma 624, sostituire le parole 17.585.300, con le parole 7.585.300,
b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018 –30.000.000
2019 – 60.000.000
2020 – 60.000.000
41-quinquies. 25. Nicchi, Albini, Melilla, Capodicasa, Fossati, Duranti, Cimbro.
Dopo il comma 270, aggiungere il seguente:
270-bis. A partire dall'anno accademico 2018-2019 il numero dei contratti di formazione medica specialistica è incrementato di duemila unità, per venire incontro alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale e ai fabbisogni dichiarati dalle Regioni in ordine alla carenza di medici specialisti
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia, e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: –50.000000;
2019: –50.000.000;
2020: –50.000.000.
41-quinquies. 21. Pastorelli, Locatelli, Marzano.
Dopo il comma 270 aggiungere il seguente:
270-bis. Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 3. Il riscatto è posto a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 2 ottobre 2001.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018 – 5.000.000
2019 – 5.000.000
2020 – 5.000.000
41-quinquies. 26. Nicchi, Fossati, Melilla, Albini, Capodicasa, Murer, Fontanelli, Duranti, Cimbro.
Dopo il comma 270, aggiungere il seguente:
270-bis. Le risorse della retribuzione individuale di anzianità del personale del Servizio Sanitario Nazionale cessate dal servizio, con decorrenza dal 1o gennaio 2018, incrementano i corrispettivi fondi individuati nelle aree contrattuali per la contrattazione decentrata integrativa e non rilevano ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: – 45,000.000;
2019: – 45,000.000;
2020: – 45.000.000.
41-quinquies. 20. Pastorelli, Locatelli, Marzano.
Dopo il comma 270, aggiungere il seguente:
270-bis. Le limitazioni al salario accessorio dei dirigenti sanitari previste dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, cessano di avere efficacia, senza recupero degli arretrati, al 31 dicembre 2017. Al comma 3 dello stesso articolo le parole «con esclusione degli» sono sostituite con le parole «nonché gli»
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –45.000.000;
2019: –45.000.000;
2020: –45.000.000.
41-quinquies. 19. Pastorelli, Locatelli, Marzano.
Dopo il comma 270, inserire il seguente:
270-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 3) è inserito il seguente: 3-bis) bevande sostitutive del latte a base vegetale.
Conseguentemente alla tabella A, di cui all'articolo 1 comma 631, alla voce Ministero, dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: –20.000.000;
2019: –20.000.000;
2020: –20.000.000
41-quinquies. 6. Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 270, aggiungere il seguente:
270-bis. Al fine di consentire all'Autorità competente di effettuare i controlli ufficiali su animali, prodotti di origine animale, mangimi, alimenti di origine non animale e materiali ed oggetti a contatto con alimenti importati nell'Unione europea, nel rispetto dei requisiti in materia di salute umana e salute e benessere degli animali previsti dal regolamento (UE) 2017/625, in favore del Ministero della salute è autorizzata la spesa di sei milioni di euro in conto capitale, per l'anno 2018, e sei milioni di euro di parte corrente, a decorrere dal 2018, a cui si provvede, per la parte in conto capitale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale, iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2018, e per gli oneri relativi alla parte corrente, mediante incremento, rispettivamente dal 5 al 45 per cento e dall'8 al 40 per cento, delle quote degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione. I e sezione II, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, destinati e vincolati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a) del predetto decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, con corrispondente riduzione delle rimanenti quote dell'83 per cento e dell'80 per cento degli introiti destinati e vincolati all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma lettera d) e comma 3, lettera d) del predetto decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.
41-quinquies. 10. Scopelliti.
Dopo il comma 270 inserire il seguente:
270-bis. Al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché per consentire il corretto svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, l'Agenzia Italiana del farmaco può, nel triennio 2018-2020, assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale che possegga i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2018, ed in possesso dei requisiti previsti dalle normative concorsuali per la pubblica amministrazione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41-quinquies. 33. Palese.
Dopo il comma 270 aggiungere il seguente:
270-bis. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole «della spesa di personale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,».
41-quinquies. 2. Guidesi, Grimoldi, Lenzi.
Dopo il comma 270, aggiungere il seguente:
270-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive richieste dalle Aziende sanitarie finalizzate ad un programma di riduzione delle liste di attesa e a progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, nel biennio 2018-2019 si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
41-quinquies. 18. Pastorelli, Locatelli, Marzano.
Dopo il comma 270 aggiungere il seguente:
270-bis. Al fine di assicurare a tutte le donne la qualità dell'assistenza in termini di appropriatezza delle cure dei rispettivi livelli di necessità ed efficacia rispetto alla soddisfazione dei bisogni di salute, di presa in carico e di continuità dell'assistenza, rendendo uniforme l'accesso alle cure ed appropriati percorsi di assistenza alla nascita del Sistema sanitario nazionale in coerenza con la normativa sulle competenze professionali (decreto legislativo n. 206 del 2007 e s.m.i., decreto ministeriale n. 740 del 1994, decreto legislativo n. 15 del 2016, le ostetriche possono prescrivere prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica escluse dalla partecipazione al costo per accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale e prescrivere gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce di gravidanze a rischio.
41-quinquies. 17. Carnevali.
Dopo il comma 270 aggiungere il seguente:
270-bis. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole «della spesa di personale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,».
41-quinquies. 41. Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 270, aggiungere il comma 270-bis:
All'articolo 1 della legge 8 marzo 2017 n. 24 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «La presente legge non si applica per la professione medico veterinaria e le cure veterinarie,»
41-quinquies. 40. Cova, Zanin, Preziosi.
Dopo il comma 270, aggiungere il seguente:
270-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto ministeriale 31 marzo 2008 le parole «istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, comprendono le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione definite nei commi 4 e 5 del medesimo articolo 9. Gli ambiti di intervento» sono sostituite dalle seguenti: «comprensivi di tutti i Fondi integrativi iscritti all'Anagrafe di cui all'articolo 9, comma 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni».
41-quinquies. 12. Menorello, Secco.
Dopo il comma 270, aggiungere il seguente:
270-bis. Dopo l'articolo 18-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«Art. 18-ter. (Riordino ed efficientamento del settore dell'assistenza sanitaria integrativa) 1. Al fine di aumentare l'efficienza e la trasparenza del settore dell'assistenza sanitaria integrativa e di potenziare il relativo sistema dei controlli, anche in vista di possibili sinergie gestionali e funzionali con la previdenza complementare che agevolino una migliore risposta ai nuovi bisogni di protezione sociale anche legati alla non autosufficienza, alla COVIP è attribuita, ferma restando l'alta vigilanza del Ministero della salute sul settore della sanità integrativa, anche la vigilanza sui fondi sanitari integrativi e sugli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale. Ai predetti fini, la normativa del settore della sanità integrativa è riordinata, entro tre mesi, sulla base delle disposizioni e dei principi di cui al presente decreto legislativo, in quanto compatibili, con uno o più regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, per garantire un'adeguata ed uniforme disciplina delle forme di cui al primo periodo, criteri prudenziali di gestione e un più efficace controllo sulle forme stesse, anche per il tramite della soppressione dell'Anagrafe dei fondi sanitari e l'istituzione di un. Albo presso la COVIP, una più efficace determinazione delle prestazioni e della soglia delle risorse vincolate, nonché l'adozione di politiche di non selezione dei rischi. I componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle forme di cui al primo periodo che violano le disposizioni dettate dai regolamenti di cui al secondo periodo, nonché le disposizioni emanate dalla COVIP, e che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP ovvero ritardano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25.000, che viene comminata dalla COVIP con la procedura e secondo i criteri previsti dall'articolo 19-quater, comma 4, del presente decreto legislativo. Per permettere l'espletamento delle nuove funzioni, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale aggiuntivo e il suo finanziamento è integrato mediante il versamento annuale di una quota, non superiore allo 0,5 per mille dei contributi o premi incassati dalle predette forme. Ai fini del predetto finanziamento, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»
41-quinquies. 11. Menorello, Secco.
AREA TEMATICA N. 41-sexies.
(Contributo in favore della ricerca).
(ART. 1, comma 271)
Sopprimere il comma 271.
41-sexies. 53. Fossati, Murer, Melilla, Capodicasa, Albini, Fontanelli, Cimbro.
Al comma 271 sostituire le parole: per l'anno 2019. con le seguenti: a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, aggiungere infine il seguente periodo: All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41-sexies. 66. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.
Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:
271-bis. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le risorse di cui al presente comma sono vincolate al rimborso delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.
271-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 271-bis pari a 375 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dei successivi commi da 271-quater-ter a 271-septies.
271-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 92 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «92 per cento».
271-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «92 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «92 per cento».
271-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 271-quater a 271-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
271-octies. Le modifiche introdotte dai commi 271-quater a 271-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente:
al comma 41 la lettera b) è soppressa;
l'articolo 15, comma 1 i-septies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppresso.
41-sexies. 9. Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:
271-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 392, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo, la parola: «114,000» è sostituita dalla seguente: «115.000»;
al secondo periodo, la parola: «115.000» è sostituita dalla seguente: «116.000».
271-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 271-bis pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dei successivi commi da 271-quater a 271-septies.
271-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento»» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».
271-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».
271-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 271-quater e 271-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
271-septies. Le modifiche introdotte dai commi 271-quater e 271-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, al comma 41 la lettera b) è soppressa.
41-sexies. 34. Grillo, Nesci, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271 inserire i seguenti:
271-bis. Al fine di sopperire alle carenze di personale medico previste per i prossimi anni, il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce entro il 30 giugno 2018 un piano per il graduale aumento del numero di contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali e del numero di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale.
271-ter. Alle prestazioni aggiuntive richieste dalle Aziende sanitarie al personale sanitario, finalizzate alla riduzione delle liste di attesa e alla continuità nell'erogazione dei Lea nel biennio 2018-2019, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge 12 dicembre 2015, n. 208 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
271-quater. L'indennità di esclusività di rapporto dei dirigenti sanitari è calcolata al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.
271-quinquies. Al fine di superare la grave carenza di docenti afferenti al Settore Scientifico Disciplinare Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (MED/45), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, entro il 30 giugno 2018, nel rispetto dei vincoli di bilancio, adeguati strumenti per incentivare gli Atenei ad adottare strumenti per riequilibrare il rapporto studenti/docenti di ruolo nei Corsi di Scienze Infermieristiche.
271-sexies. Dall'attuazione dei commi 271-bis a 271-quinquies discendono oneri pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2018.
Conseguentemente, dopo il comma 625 aggiungere il seguente:
625-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce del Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 40.000.000;
2019: – 40.000.000;
2020: – 40.000.000.
41-sexies. 54. Fossati, Murer, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 271, inserire i seguenti:
271-bis. La fibromialgia è riconosciuta quale malattia invalidante ed è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
271-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, individua, con proprio decreto, i criteri oggettivi e omogenei per identificare le condizioni cliniche gravi al fine di inserire la fibromialgia tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa.
271-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute individua con proprio decreto i presidi sanitari pubblici già esistenti tra i reparti di reumatologia o immunologia, per la diagnosi e la cura della fibromialgia. Le regioni individuano, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti sul territorio, appositi ambulatori specialistici idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.
271-quinquies. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida affinché le regioni provvedano a predisporre una rilevazione statistica dei soggetti affetti da fibromialgia sulla base dei criteri di cui al comma 271-ter al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici riabilitativi. Il Ministro della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche legate alla fibromialgia.
271-sexies. Il Ministero del lavoro e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso delle persone affette da fibromialgia all'attività telelavorativa nelle forme sia del lavoro a distanza sia del telelavoro domiciliare, compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.
Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1, comma 631, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: –15.000.000;
2019 -15.000.000;
2020: –15.000 000.
41-sexies. 30. Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Grillo, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:
271-bis. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000.000 euro per l'anno 2018 e in 116.000.000.000 euro per l'anno 2019, come sancito nell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sui Livelli essenziali di assistenza del 7 settembre 2016.
271-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificato in 1.064 milioni di euro nell'anno 2018 e in 1.000 milioni di euro nell'anno 2019, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 271-quater.
271-quater. A decorrere dal 12 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».
271-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 271-quater eccedenti la quota parte di cui al comma 2, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
41-sexies. 38. Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 271 inserire i seguenti:
271-bis. 1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina istituite presso le università dall'anno accademico 1978/1979, e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 all'anno accademico 1991/1992, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale ovvero abbiano interrotto i termini di prescrizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfetario, una remunerazione annua onnicomprensiva di importo pari a 11.000 euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali né a somme a titolo di rivalutazione monetaria. Nel caso in cui i soggetti di cui al primo periodo abbiano beneficiato di sentenze passate in giudicato, con le quali sia stato riconosciuto il diritto a remunerazione superiore a quanto previsto al primo periodo per la partecipazione al corso di specializzazione, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime. Il diritto alla corresponsione della remunerazione è subordinato all'accertamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del possesso del diploma di specializzazione, ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
271-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 271-bis, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo, prevedendo altresì che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso realtà professionali di rilevanza nazionale operanti in rappresentanza degli interessi di medici, singolarmente o collettivamente intesi.
271-quater. In alternativa a quanto previsto dal comma 271-bis e sulla base di una scelta individuale, ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1978/1979 e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 sino all'anno accademico 1991/1992, il diritto alla corresponsione della remunerazione può essere tramutato in periodi di contribuzione figurativa. Il diritto agli anni di contribuzione figurativa, richiesto dal singolo medico, è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince la partecipazione del corso di specializzazione ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, Il diritto è riconosciuto anche qualora, negli anni indicati al primo periodo, il medico abbia già versato i contributi ad altri enti previdenziali, trattandosi in questa particolare situazione della restituzione a questi soggetti di un diritto a un'adeguata remunerazione. In caso di medici già in pensione, i contributi versati integrano la pensione già percepita. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al versamento dei contributi necessari a coprire gli anni di contribuzione figurativa ai seguenti enti previdenziali: a) Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) per i medici divenuti libero-professionisti, specialisti convenzionati, medici di famiglia e della continuità assistenziale; b) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i medici divenuti dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale e per tutti gli altri medici. Accertata l'appartenenza del medico alla categoria di cui al primo periodo, l'ente previdenziale interessato, effettuati i relativi conteggi, richiede ai soggetti di cui al periodo precedente il versamento dei contributi relativi alla copertura del periodo di contribuzione figurativa.
271-quinquies. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1992/1993 all'anno accademico 2005/2006 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale ovvero abbiano interrotto i termini di prescrizione per il riconoscimento retroattivo delle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alla legge 6 febbraio 2007, n. 13, e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché il risarcimento dei danni subiti per l'omesso o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 82176/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde, a titolo forfettario, un indennizzo onnicomprensivo di 10.000 euro per ogni anno del corso di specializzazione frequentato in ragione della durata legale dello stesso. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali né a somme a titolo di rivalutazione monetaria. Ai medici specialisti di cui al primo periodo del presente comma sono applicate, retroattivamente, altresì le previsioni di cui agli articoli 41 e 45 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi da 271-bis a 271-quinquies si provvede come segue: alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)
2018:
CP: –500.000 000;
CS: –500.000.000.
2019:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
2020:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2)
2018:
CP: –500.000 000;
CS: –500.000.000.
2019:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
2020:
CP: –500.000.000;
CS: –500.000.000.
41-sexies. 51. Tancredi.
Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:
271-bis. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppresse le seguenti parole: «, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa una ricetta pari a 10 euro.» e la lettera p-bis) è abrogata;
b) all'articolo 17, comma del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 l'ultimo periodo è soppresso;
c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, le parole: «i disoccupati» sono sostituite dalle seguenti: «i non occupati», in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
271-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere a decorrere dal 1o gennaio 2018 la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796 lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta.
271-quater. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 271-bis, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
Conseguentemente, all'articolo 1 dopo il comma 566 aggiungere i seguenti:
566-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nel limite del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del 94 per cento».
566-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»».
Conseguentemente, dopo l'articolo 1, dopo il comma 623 inserire il seguente:
623-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 8, sono abrogati».
Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
621-bis. Limitatamente agli anni 2018, 2019 e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come determinata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
41-sexies. 39. Brignone, Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:
271-bis. L'autorizzazione di spesa, di cui al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata dall'anno 2018 di 300 milioni.
271-ter. Al comma 186, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite con le seguenti: «erogati dalle regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e Bolzano con le rispettive Asl di competenza territoriale»;
b) la parola: «contributo» è sostituita con la seguente: «finanziamento»;
c) alla parola: «erogati» sono aggiunte le seguenti: «o da erogare»;
271-quater. Al comma 186, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome , come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015» sono sostituite con le seguenti: «in relazione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi censiti dai rispettivi soggetti interessati all'erogazione dell'indennizzo al 31 gennaio 2015 e previsione di stima dei nuovi percettori»;
b) la parola: «contributo» è sostituita con la seguente: «finanziamento»;
c) alla parola: «erogati» sono aggiunte le seguenti: «o da erogare»;
d) nel secondo periodo, le parole: «corrisposti dalle regioni e dalle province autonome sono sostituite con le seguenti: «a carico delle regioni e delle province autonome».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 271-bis a 271-quater pari a 300 milioni si provvede, a decorrere dal 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.
41-sexies. 27. Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:
271-bis. Per l'anno 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è rideterminato in 114.998 milioni di euro, in coerenza con quanto indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per gli anni 2019 e 2020 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre Io Stato è rideterminato rispettivamente in 116.500 milioni di euro e in 118.000 milioni di euro.
271-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 998 milioni di euro nell'anno 2018, 1.500 milioni nell'anno 2019 e 3.000 milioni di euro nell'anno 2020 si provvede attraverso quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 271-quater.
271-quater. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n, 208 del 2015..
41-sexies. 37. Brignone, Marcon, Pastorino, Paglia, Melilla, Fassina, Gregori.
Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:
271-bis. Alla lettera p), del comma 796 della legge n. 296 del 2006, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli assistiti che hanno una retribuzione lorda annua che non supera i 40.000 euro sono esclusi dal contributo. Per tutti gli altri assistiti il pagamento è proporzionale alla classe di reddito di appartenenza,».
271-ter. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 271-bis, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
Conseguentemente, all'articolo 1 dopo il comma 566 aggiungere i seguenti:
566-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nel limite del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del 94 percento».
566-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
Conseguentemente, dopo l'articolo 1, dopo il comma 623 inserire il seguente:
623-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999. n. 488, sono abrogati».
Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 562 aggiungere il seguente:
562-bis. Limitatamente agli anni 2018, 2019 e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
41-sexies. 40. Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:
271-bis. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico istituito nello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2018 ha una dotazione di 10 milioni di euro annui.
271-ter. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non utilizzate per l'anno 2017 confluiscono per l'anno 2018 nel fondo medesimo».
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 7.585.300 di euro per l'anno 2018.
41-sexies. 44. Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:
271-bis. All'articolo 7-septies, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera i) è inserita la seguente: « i-bis) le prestazioni di ricovero ospedaliero rese in regime di solvenza».
271-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 271-bis, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41-sexies. 65. Marchi.
Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:
271-bis. All'articolo 7-septies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera l) è inserita la seguente: « l-bis) le prestazioni di ricovero ospedaliero rese in regime di solvenza».
271-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 271-bis, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 624, della presente legge.
*41-sexies. 64. Famiglietti.
Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:
271-bis. All'articolo 7-septies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera l) è inserita la seguente: « l-bis) le prestazioni di ricovero ospedaliero rese in regime di solvenza».
271-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 271-bis, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 624, della presente legge.
*41-sexies. 57. Guerra.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 nonché alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie e al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, le regioni e le province autonome di Trento a Bolzano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione e stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale. La mancata adozione degli atti di cui al precedente periodo non consente alle regioni di stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per le finalità di cui al presente comma la relativa dotazione organica è aumentata di un massimo di 3.000 unità di personale medico e di 3.000 unità di personale tecnico professionale e infermieristico. Per le finalità di cui al presente comma, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 409, primo periodo, le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «750 milioni»;
b) al comma 392, primo periodo la parola: «114.000» è sostituita dalla seguente: «114.600» e, al secondo periodo, la parola: «115.000» è sostituita dalla seguente: «115.600».
Conseguentemente, alla tabella 2, Parte I, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Missione 2 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3), Programma 2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6), apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: +600.000.000;
CS: +600.000.000.
2019:
CP: +600.000.000;
CS: +600.000.000.
Conseguentemente, alla medesima tabella 2 Parte I, stato di previsione dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33) Programma 23.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: –600.000.000;
CS: –600.000.000.
2019:
CP: –600.000.000;
CS: –600.000.000.
41-sexies. 12. Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271 aggiungere il seguente:
271-bis. All'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Sono considerati beneficiari della somma di denaro a titolo di equa riparazione di cui al comma 1 anche i familiari che hanno subito il danno iure proprio per la morte del congiunto, purché abbiano fatto domanda di accesso all’iter transattivo di cui alle leggi n. 222 e n. 244 del 2007, nonché i familiari che sono stati contagiati dal danneggiato da sangue infetto».
Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 1, comma 631, voce Ministero dell'economa, e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.500.000;
2019: –1.500.000;
2020: –1.500.000.
41-sexies. 31. Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Lenzi.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis: Per l'anno 2018 sono stanziati presso il Ministero della Salute 1 milione di euro al fine di predisporre nelle aree territoriali coinvolte piani di controllo connessi al sovrappopolamento delle nutrie, alla loro incidenza sulle condizioni di salute delle popolazioni locali e sui danni causati all'agricoltura. Il Ministero della salute con proprio decreto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano prevede alla ripartizione delle risorse sulla base del censimento delle colonie di nutrie stanziate nei singoli territori.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: –1.000.000.
41-sexies. 47. Carra.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico istituito nello stato di previsione del Ministero della salute dall'anno 2018 ha una dotazione di 10 milioni di euro annui. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non utilizzate per l'anno 2017 confluiscono per l'anno 2018 nel fondo medesimo.
Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1 comma 632, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000.
41-sexies. 8. Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Le risorse di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, previste per l'attuazione dell'articolo 37, comma 1 del medesimo decreto e destinate alla promozione, allo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi per l'utilizzo a fini scientifici degli animali, sono incrementate di 1.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1, comma 631, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
41-sexies. 13. Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Baroni, Paolo Bernini, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Al fine di rimuove le barriere alla comprensione e alla comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 per interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di implantologia cocleare e logopedici. Con decreto del Ministero della salute da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente comma.
Conseguentemente, l'articolo 19-undecies del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con la legge 4 dicembre 2017, n. 172 è soppresso.
41-sexies. 7. Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. L'articolo 19-undecies del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con la legge 4, dicembre 2017, n. 172 è soppresso.
Conseguentemente, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 1 milione di euro.
41-sexies. 10. Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999.
Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
41-sexies. 3. Guidesi.
Dopo il comma 271, inserire il seguente:
271-bis. All'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Sono considerati beneficiari della somma di denaro a titolo di equa riparazione di cui al comma 1 anche i familiari che hanno subito il danno iure proprio per la morte del congiunto, purché abbiano fatto domanda di accesso all’iter transattivo di cui alle leggi n. 222 e n. 244 del 2007.
Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1, comma 631, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: –1.500.000;
2019: –1.500.000;
2020: -1.500.000.
41-sexies. 21. Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Al fine di rimuove le barriere alla comprensione e alla comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018 per interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di implantologia cocleare e logopedici. Con decreto del Ministero della salute da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente comma.
Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1 comma 631, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: –7.000.000;
2019: –--;
2020: –--.
41-sexies. 18. Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Ai fini dello sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale e dell'adempimento degli obblighi del decreto legislativo 4 marzo 2014 «Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici» nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per lo sviluppo di metodi sostitutivi alla sperimentazione animale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il 20 per cento delle risorse di cui al presente Fondo è destinato alla formazione degli operatori dei settore.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 27-bis pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede, per il 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificata dal comma 625.
41-sexies. 5. Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1204, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 150 milioni di euro per il 2018.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 271-bis pari a 150 milioni si provvede, per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.
41-sexies. 16. Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. I contributi, di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono rifinanziati anche per l'anno 2018 e sono estesi alle regioni ad autonomia speciale.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 271-bis pari a 70 milioni si provvede, per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.
41-sexies. 15. Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il Comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Al fine della copertura degli oneri derivanti dal completamento degli interventi previsto dal Ministero della salute, con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n.1 del 16 giugno 2017, per la perequazione del trattamento economico del personale medico ex condotto in ottemperanza alla sentenza del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994 e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, è costituito, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001 un fondo dell'importo di euro:
4.000.000 per l'anno 2018;
4.000.000 per l'anno 2019;
4.000.000 per l'anno 2020.
Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2018: –4.000.000;
2019: –4.000.000;
2020: –4.000.000.
41-sexies. 62. Gigli, Sberna.
Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:
271-bis. Al fine della copertura degli oneri derivanti dal completamento degli interventi previsto dal Ministero della Salute, con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n.1 del 16 giugno 2017, per la perequazione del trattamento economico del personale medico ex condotto in ottemperanza alla sentenza del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994 e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, è costituito, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001 un fondo dell'importo di euro:
4.000.000 per l'anno 2018;
4.000.000 per l'anno 2019;
4.000.000 per l'anno 2020.
271-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 4 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41-sexies. 63. Gigli, Sberna.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Presso il Ministero della Salute è istituito il fondo necessario per la copertura, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli oneri previsti per l'ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV Giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della Salute con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n.1 del 16 giugno 2017, con una dotazione di 3,5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.
Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:
624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 14.085.300 euro per l'anno 2018 e di 50.368.200 euro per l'anno 2019, di 132.312.100 euro per l'anno 2020, 180.008,500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
41-sexies. 56. Tancredi.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le risorse di cui al presente articolo sono vincolate al finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società, ai sensi della Linea di intervento 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 «Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità».
Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
41-sexies. 41. Pastorino, Marcon, Paglia.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Le risorse destinate al finanziamento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilita fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sono incrementate di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
41-sexies. 43. Pastorino, Marcon, Paglia.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
1. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018.
Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
621-bis. A decorrere dall'anno 2018 (a percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
41-sexies. 42. Brignone, Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. L'articolo 19-undecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 è soppresso.
Conseguentemente, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 1.000000 di euro per l'anno 2018.
41-sexies. 2. Grillo, Castelli, Sorial, Nesci, Mantero, Silvia Giordano, Colonnese, Lorefice, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Spadoni.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, nonché di avviare un rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali:
a) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 584, lettera a) le parole: «al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 2017»;
b) nelle more del completamento delle procedure per la predisposizione e la verifica dei piani di cui al comma 541, lettera b), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a bandire, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, da destinare all'adeguamento del personale dipendente operante nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e sub intensiva, riabilitazione, centri trapianti e di alta specialità, assistenza domiciliare dalla condizione che gli oneri derivanti siano recuperati per almeno il 50 per cento tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute da parte dei medesimi enti, per l'acquisizione di lavoro a tempo determinato e di lavoro temporaneo nonché per l'acquisizione di servizi sanitari intermedi di diagnosi, cura e assistenza. Le assunzioni sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani.
41-sexies. 36. Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il Ministero della salute è tenuto a rivalersi sulle aziende farmaceutiche produttrici dei vaccini a causa dei quali sia stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210».
41-sexies. 33. Lorefice, Colonnese, Nesci, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. All'articolo 5-ter del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, il comma 2 è sostituito con il seguente:
«All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di 359.000 euro per l'anno 2017 e di 1.076.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
41-sexies. 32. Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Nelle regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, la nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commissari ad acta che siano incompatibili ai sensi del primo periodo del presente comma decadono dall'incarico e sono sostituiti dai commissari ad acta nominati ai sensi della legislazione vigente. Conseguentemente i commi 395 e 396 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati.
41-sexies. 14. Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Le previsioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 243 del 30 dicembre 2016, convertito con legge n. 18 del 27 Febbraio 2017, sono estese a tutto il territorio nazionale. A tal fine nell'ambito sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, una quota pari a 100 milioni di euro è destinata alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione, con esclusione delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna. L'assegnazione dei fondi avviene attraverso la medesima procedura di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 243 del 30 dicembre 2016, convertito con legge n. 18 del 27 Febbraio 2017.
41-sexies. 60. Causin.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Al fine dell'istituzione del fondo necessario per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994 e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004 e della conseguente corresponsione nei confronti del personale medico ex condotto della Ria e delle altre indennità e voci retributive del trattamento fondamentale della dirigenza medico veterinaria, stimati in euro 3.500.000 annui per il triennio 2018/2020, si provvede mediante analoga riduzione di 3.500.000 annui a partire dal 2018 con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41-sexies. 61. Gigli, Sberna.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 nonché alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie e al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione e stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale. La mancata adozione degli atti di cui al precedente periodo non consente alle regioni di stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
41-sexies. 11. Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:
271-bis. In attuazione dell'articolo 1 commi 1, 2 e 3 del decreto del Ministro della salute 11 novembre 2015, considerando le particolari condizioni di insularità e di difficoltà nei trasporti, la regione Sardegna è autorizzata a riorganizzare il punto nascita dell'ospedale Paolo Merlo del comune di La Maddalena (Olbia Tempio) al fine di garantire l'intero percorso nascita e la gestione delle urgenze, sulla base dell'Intesa del 30 luglio 2015 e con l'utilizzo delle quote accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
41-sexies. 29. Corda, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Grillo, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al secondo periodo, le parole: «in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015» sono sostituite con le seguenti: «in relazione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi censiti dai rispettivi soggetti interessati all'erogazione dell'indennizzo al 31 gennaio 2015 e previsione di stima dei nuovi percettori».
41-sexies. 25. Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002, si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999 e al massofisioterapista il cui titolo, seppur conseguito entro il 17 marzo 1999, non ha ottenuto il riconoscimento di equivalenza.
41-sexies. 58. Rampelli.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è sostituito dal seguente:
ART. 1.
(Disposizioni per l'armonizzazione delle coperture vaccinali sul territorio nazionale).
1. La presente legge è finalizzata:
a) ad armonizzare le attività vaccinali in atto sul territorio nazionale per garantire equità e parità di accesso alle prestazioni da parte di tutti i cittadini;
b) alla promozione della salute e all'incremento della copertura vaccinale, oltre alle importanti misure comportamentali e ambientali in grado di ridurre la trasmissione, la gravità e la letalità delle malattie infettive sul territorio nazionale in modo da adottare una efficace azione preventiva sulla base del principio della raccomandazione ovvero favorendo l'esercizio cosciente della delibera scelta dei cittadini, nell'interesse della salute collettiva.
2. Al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019 (PNPV) adottato con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono una banca dati digitale delle vaccinazioni della popolazione al fine di raccogliere, in modo sistematico, i dati relativi ai vaccinati per sviluppare le attività di sorveglianza delle malattie suscettibili di vaccinazione e di monitorare nel tempo gli eventuali effetti indesiderati e gli eventi avversi delle vaccinazioni nonché per migliorarne i livelli di sicurezza e di efficacia.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe vaccinale nazionale digitale con il compito di raccogliere i dati delle banche dati digitali regionali di cui al comma 2, al fine di consentire di svolgere l'attività di monitoraggio delle vaccinazioni della popolazione. Tali dati possono essere utilizzati per aggiornare periodicamente il PNPV, con unico calendario nazionale, validato dall'istituto Superiore di Sanità.
4. La somministrazione dei vaccini oltre che dal servizio di cure primarie e di prevenzione regionale, può essere eseguita anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che accedono e implementano in tempo reale la banca dati regionale di cui al comma 3.
5. L'AIFA provvede con cadenza semestrale a pubblicare i dati sugli eventi avversi per i quali è stata confermata un'associazione con la vaccinazione sulla propria pagina web, suddivisi per regione e per Azienda Sanitaria. Il Direttore generale dell'azienda sanitaria è responsabile dell'analisi quantitativa e qualitativa dei dati raccolti sugli eventi avversi delle vaccinazioni ed è oggetto di valutazione della propria attività ai sensi dell'articolo 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
6. Il Ministero della salute, di concerto con l'istituto Superiore di sanità, valuta gli effetti negativi delle mancate vaccinazioni, sia in termini di salute pubblica che di maggior spese, predisponendo report semestrali che sono resi pubblici e pubblicati sulla pagina web del Ministero.
7. Gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati previste dal (PNPV) sono riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
8. La promozione attiva delle vaccinazioni raccomandate nel PNPV ed alla rimozione attiva è capillare di qualsiasi ostacolo alle vaccinazioni, effettuata attraverso il coordinamento dei distretti sanitari territoriali. Tale promozione deve realizzarsi attraverso:
a) un adeguato numero di centri vaccinali pubblici sul territorio nazionale con personale medico ed infermieristico con specifica formazione nell'assistenza ed esecuzione delle vaccinazioni;
b) la disponibilità immediata e gratuita dei vaccini inclusi nel PNPV, anche in formula monovalente;
c) strumenti di supporto per il monitoraggio in tempo reale a livello nazionale e regionale dei livelli di copertura vaccinale con l'ausilio di personale di sostegno informatico e statistico;
d) la predisposizione di adeguato materiale cartaceo ed audiovisivo sull'utilizzo dei vaccini;
e) strumenti e programmi di assistenza attraverso l'apporto di esperti di comunicazione per identificare e raggiungere individui o gruppi di individui che esprimono esitazione vaccinale (vaccine hesitancy);
f) la creazione di un'apposita pagina web che contengono tutte le necessarie informazioni teoriche e logistiche sulle immunizzazioni incluse nel PNPV, sui livelli di copertura vaccinali e su eventuali epidemie;
g) la previsione di iniziative presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per diffondere la conoscenza dei vaccini;
h) la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti da parte di istituzioni e di enti pubblici al fine di consentire un libero confronto scientifico, in contesti scientifici dedicati e in audizioni istituzionali, come garanzia di miglioramento continuo delle conoscenze indispensabili allo stesso progresso scientifico e al perfezionamento del processo legislativo;
i) la promozione da parte delle regioni e dei comuni, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competente, di iniziative pubbliche di approfondimento e di ascolto nonché di sensibilizzazione delle opportunità, delle potenzialità scientifiche e mediche e degli eventuali rischi del vaccino;
l) le regioni e le province autonome adottano modalità organizzative atte a facilitare l'accesso ai servizi vaccinali prevedendo anche meccanismi premiali di tipo economico;
m) la diffusione a tutti i livelli appropriati di programmi di comunicazione aperta ed efficace tra medici e genitori in modo da sviluppare un senso più alto di partecipazione dell'individuo alla gestione della salute pubblica nonché diffondere la conoscenza delle malattie infettive prevenibili con le vaccinazioni.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di implementazione delle azioni di promozione. L'intervento progressivo delle azioni di promozione della vaccinazione è attuato con costante monito raggio delle coperture vaccinali a livello locale, regionale e nazionale.
10. Nell'ambito dell'attività di monito raggio della copertura vaccinale qualora il Ministero della salute, sentito l'istituto superiore di sanità, rilevi scostamenti tali da compromettere la salute pubblica, adotta programmi informativi obbligatori a carico dei centri vaccinali presenti sul territorio nazionale al fine di stabilire ira confronto con chi esercita la responsabilità genitoriale.
11. Nei casi di particolari emergenze sanitarie nazionali o di specifici episodi epidemici il Ministro della salute definisce con proprio decreto, misure obbligatorie specifiche legate alla risoluzione dell'evento emergenziale, al fine di tutelare la salute pubblica.
12. Nei casi di emergenze sanitarie locali, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria deve fornire gli elementi al sindaco del comune interessato che adotta interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
13. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
Conseguentemente, il comma 4 dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3-bis, 4, 5 e 6 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 sono abrogati.
41-sexies. 35. Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Nesci, Grillo, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Per garantire l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria anche agli esercenti la professione infermieristica, si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto riguarda le strutture in cui poter esercitare la libera professione intramuraria, data la caratteristica assistenziale anche extraospedaliera dell'attività infermieristica, si considera struttura idonea allo svolgimento anche il domicilio del paziente ovvero in subordine l'ambulatorio infermieristico territoriale o la farmacia secondo l'articolo 11 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Il professionista a cui sia richiesta la prestazione libero professionale intramuraria dovrà informare l'azienda di appartenenza e, previa autorizzazione della stessa, espletare tutte le attività di garanzia di trasparenza previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto attiene alla quota di spettanza del professionista e dell'azienda sanitaria di appartenenza, un successivo decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentite le rappresentanze sindacali e professionali della categoria, stabilirà le tariffe spettanti e le modalità di loro acquisizione.
*41-sexies. 52. Tancredi.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Per garantire l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria anche agli esercenti la professione infermieristica, si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto riguarda le strutture in cui poter esercitare la libera professione intramuraria, data la caratteristica assistenziale anche extraospedaliera dell'attività infermieristica, si considera struttura idonea allo svolgimento anche il domicilio del paziente ovvero in subordine l'ambulatorio infermieristico territoriale o la farmacia secondo l'articolo 11 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Il professionista a cui sia richiesta la prestazione libero professionale intramuraria dovrà informare l'azienda di appartenenza e, previa autorizzazione della stessa, espletare tutte le attività di garanzia di trasparenza previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto attiene alla quota di spettanza del professionista e dell'azienda sanitaria di appartenenza, un successivo decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentite le rappresentanze sindacali e professionali della categoria, stabilirà le tariffe spettanti e le modalità di loro acquisizione.
*41-sexies. 59. Tancredi.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Per garantire l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria anche agli esercenti la professione infermieristica, si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto riguarda le strutture in cui poter esercitare la libera professione intramuraria, data la caratteristica assistenziale anche extraospedaliera dell'attività infermieristica, si considera struttura idonea allo svolgimento anche il domicilio del paziente ovvero in subordine l'ambulatorio infermieristico territoriale o la farmacia secondo l'articolo 11 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. Il professionista a cui sia richiesta la prestazione libero professionale intramuraria dovrà informare l'azienda di appartenenza e, previa autorizzazione della stessa, espletare tutte le attività di garanzia di trasparenza previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto attiene alla quota di spettanza del professionista e dell'azienda sanitaria di appartenenza, un successivo decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentite le rappresentanze sindacali e professionali della categoria, stabilirà le tariffe spettanti e le modalità di loro acquisizione.
*41-sexies. 48. Gelli, D'Incecco.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, ai professori ordinali delle Facoltà di Medicina e chirurgia che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1o ottobre 2017, è riconosciuta la facoltà di permanere in servizio, su richiesta, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti, esclusivamente per l'espletamento di attività di didattica e di ricerca.
41-sexies. 49. Tancredi.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Al fine di favorire l'interscambio di risorse umane tra il Servizio sanitario nazionale e le Università, al comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori ed ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziali e che abbiano esercitato l'opzione per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con la facoltà di mantenere il regime di tempo pieno».
41-sexies. 50. Tancredi.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel primo periodo, le parole: «erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite con le seguenti: «erogati dalle regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e Bolzano con le rispettive ASL di competenza territoriale».
41-sexies. 26. Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271 aggiungere il seguente:
271-bis. Gli Istituti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270, a decorrere dal 1o gennaio 2018, incrementano il monte orario settimanale dei contratti di lavoro degli specialisti ambulatoriali veterinari assunti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro convenzionato, di 8 ore settimanali ogni anno per il triennio 2018-2020, nel rispetto del massimale orario previsto dall'accordo collettivo nazionale del 17 dicembre 2015, e del limite di spesa annuo di 2 milioni di euro. Gli Istituti fanno fronte con fondi propri a tale onere.
41-sexies. 46. Culotta, Ribaudo.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Al comma 407, articolo 1 della legge n. 232 del 2016, capoverso «11-quater», lettera a) apportare la seguente modifica: dopo le parole: «i medesimi dosaggio e via di somministrazione» sono aggiunte le seguenti: «. La base d'asta dell'accordo quadro non deve essere superiore alla media del prezzi massimi di cessione al SSN calcolato su tutti i prodotti disponibili in commercio».
41-sexies. 45. Paglia, Marcon, Pastorino.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «della spesa di personale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,».
41-sexies. 4. Antezza, Carnevali.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. L'articolo 19-quinquies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 è soppresso.
41-sexies. 1. Paolo Bernini, Del Grosso, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Villarosa, Fantinati.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. I commi 395 e 396 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono soppressi.
41-sexies. 17. Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Al fine di garantire la Continuità del servizio di elisoccorso integrato tecnico-sanitario, la regione Sardegna e autorizzata ad affidare il servizio al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco attraverso il rinnovo della convenzione tra la Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Sardegna e la Direzione Generale della sanità della regione Sardegna anche per il 2018
41-sexies. 28. Corda, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Grillo, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. All'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «procedura transattiva,» sono aggiunte le seguenti: «ai soggetti che hanno instaurato azione di risarcimento danni contro il Ministero della salute pendenti alla data del 19 gennaio 2010,».
41-sexies. 20. Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:
271-bis. Sono considerati beneficiari della somma di denaro a titolo di equa riparazione di cui all'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche i familiari che sono stati contagiati dal danneggiato da sangue infetto.
41-sexies. 19. Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. All'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «della spesa di personale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,».
41-sexies. 6. Misiani, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Librandi, Losacco, Marchetti, Marchi, Melilli, Parrini, Preziosi, Rubinato, Carnevali.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 319 del 31 maggio 2001 sono apportate le seguenti modifiche: la parola: «La Regione» è sostituita dalle seguenti: «il Ministero della Salute, con apposito decreto ministeriale».
41-sexies. 55. Tancredi.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel primo periodo e nel secondo periodo, dopo la parola: «erogati» sono aggiunte le seguenti: «o da erogare».
41-sexies. 22. Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel secondo periodo, le parole: «corrisposti dalle regioni e dalle province autonome» sono sostituite con le seguenti: «a carico delle regioni e delle province autonome».
41-sexies. 23. Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia nel primo che nel secondo periodo, la parola: «contributo» è sostituita con la seguente: «finanziamento».
41-sexies. 24. Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il 271, aggiungere il seguente:
271-bis. Fatto salvo il possesso dell'abilitazione di Stato all'esercizio della professione veterinaria e l'iscrizione al relativo Ordine professionale, le attività sanitarie rivolte agli animali con finalità preventiva, diagnostica, terapeutica, riabilitativa e controllo sui prodotti alimentari di origine animale non possono essere svolte da soggetti formati, autorizzati e abilitati all'esercizio delle medesime attività rivolte all'uomo, indipendentemente dal grado e dalla disciplina di specializzazione conseguita da tali soggetti nel campo della medicina e della sanità umana. La violazione del comma precedente punto configura il reato di cui all'articolo 348 del codice penale.
41-sexies. 67. Cova, Zanin.
AREA TEMATICA N. 42.
(Funzionalità dell'amministrazione giudiziaria).
(ART. 1, commi 272-274)
Al comma 272, sostituire le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e le parole: e dei consigli giudiziari, con le seguenti:, dei consigli giudiziari e per la corresponsione delle borse di studio ai tirocinanti presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Conseguentemente:
1) all'articolo 73, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8-bis, sopprimere le parole: «e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181»;
b) il comma 8-ter è sostituito dal seguente: «il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo e i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis.»;
2) dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
621-bis. All'onere di cui al comma 272 si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dall'incremento, a decorrere dal primo gennaio 2018, della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
42. 22. Daniele Farina, Andrea Maestri, Marcon, Pastorino, Paglia, Fassina, Melilla, Gregori.
Al comma 272, dopo le parole: degli uffici giudiziari aggiungere le seguenti: e degli istituti penitenziari.
42. 30. Manzi, Carrescia, Morani, Marchetti, Petrini, Luciano Agostini, Lodolini, Verini, Pastorelli.
Dopo il comma 272, aggiungere seguente:
272-bis. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, entrambi i termini di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono prorogati di ulteriori dodici mesi dalla data di pubblicazione della delibera di assegnazione del finanziamento.
42. 2. Giulietti, Fragomeli.
Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:
272-bis. Alla legge 17 ottobre 2017, n. 161, all'articolo 2, comma 1, lettera b) capoverso comma 4 dopo le parole: «ove la persona dimori» le parole: «nel corrispondente circondario» sono sostituite con le seguenti «rispettivamente nel territorio delle province di Trapani e Caserta».
42. 21. Ferranti, Verini, Mattiello, Sgambato, Bindi.
Dopo il comma 273 aggiungere i seguenti:
273-bis. All'articolo 74 comma 3 dei decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 dopo le parole: «normativa previgente», sono inserite le seguenti: «Il medesimo comparto autonomo di contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro del personale amministrativo, ivi incluso quello di livello dirigenziale, in servizio presso gli Organi di rilievo costituzionale e presso l'avvocatura dello Stato.
273-ter. Al fine di salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di rilievo costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono applicate in quanto ritenute compatibili con l'autonomia e le funzioni ad essi assegnati dalla Costituzione.
273-quater. Ai fini di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, trovano applicazione anche ai fini della nomina negli organi di controllo e revisione delle società partecipate non quotate come individuate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e nei confronti del personale amministrativo della Corte dei conti addetto alte attività di revisione in possesso dei prescritti requisiti professionali.
273-quinquies. All'articolo 11, comma 8, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole: «quattro magistrati», sono sostituite dalle seguenti: «da otto magistrati di cui uno fra quelli di nomina governativa.».
273-sexies. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui al comma 3 del presente articolo e autorizzata la spesa di un milione di euro a decorrere dall'anno 2018. All'onere conseguente si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
42. 26. Cera.
Dopo il comma 273, aggiungere i seguenti:
273-bis. All'articolo 74 comma 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 dopo le parole «normativa previgente.» sono inserite le seguenti: «Il medesimo comparto autonomo di contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro del personale amministrativo, ivi incluso quello di livello dirigenziale, in servizio presso gli Organi di rilievo costituzionale e presso l'Avvocatura dello Stato.».
273-ter. Al fine di salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di rilievo costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono applicate in quanto ritenute compatibili con l'autonomia e le funzioni ad essi assegnati dalla Costituzione.
273-quater. Ai fini di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, trovano applicazione anche ai fini della nomina negli organi di controllo e revisione delle società partecipate non quotate come individuate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e nei confronti del personale amministrativo della Corte dei conti addetto alle attività di revisione in possesso dei prescritti requisiti professionali.
273-quinquies. All'articolo 11, comma 8, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole «quattro magistrati», sono sostituite dalle seguenti: «da otto magistrati di cui uno fra quelli di nomina governativa».
273-sexies. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui al comma 274-quater è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti modificazioni:
2018: – 1.000.000.
42. 14. Tancredi.
Dopo il comma 273 aggiungere i seguenti:
273-bis. All'articolo 74 comma 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 dopo le parole: «normativa previgente.» sono inserite le seguenti: «Il medesimo comparto autonomo di contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro del personale amministrativo, ivi incluso quello di livello dirigenziale, in servizio presso gli Organi di rilievo costituzionale e presso l'Avvocatura dello Stato.».
273-ter. Al fine di salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di rilievo costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato le disposizioni di contabilità e di finanza pubblica sono applicate in quanto ritenute compatibili con l'autonomia e le funzioni ad essi assegnati dalla Costituzione.
*42. 17. Tancredi.
Dopo il comma 273 aggiungere i seguenti:
273-bis. All'articolo 74 comma 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 dopo le parole: «normativa previgente.» sono inserite le seguenti: «Il medesimo comparto autonomo di contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro del personale amministrativo, ivi incluso quello di livello dirigenziale, in servizio presso gli Organi di rilievo costituzionale e presso l'Avvocatura dello Stato.».
273-ter. Al fine di salvaguardare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di rilievo costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato le disposizioni di contabilità e di finanza pubblica sono applicate in quanto ritenute compatibili con l'autonomia e le funzioni ad essi assegnati dalla Costituzione.
*42. 29. Cera.
Dopo il comma 273 è aggiunto il seguente:
273-bis. Al fine di preservare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica e tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile, il termine per il collocamento a riposo dei magistrati della Corte medesima in servizio alla data del 1o dicembre 2017 e collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 è prorogato fino all'effettiva immissione in ruolo dei nuovi magistrati nominati all'esito delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.
**42. 20. Tancredi.
Dopo il comma 273 è aggiunto il seguente:
273-bis. Al fine di preservare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica e tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile, il termine per il collocamento a riposo dei magistrati della Corte medesima in servizio alla data del 1o dicembre 2017 e collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 è prorogato fino all'effettiva immissione in ruolo dei nuovi magistrati nominati all'esito delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.
**42. 27. Cera.
Dopo il comma 273 aggiungere il seguente:
273-bis. Ai fini di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, trovano applicazione anche ai fini della nomina negli organi di controllo e revisione delle società partecipate non quotate come individuate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e nei confronti del personale amministrativo della Corte dei conti addetto alle attività di revisione in possesso dei prescritti requisiti professionali.
42. 18. Tancredi.
Dopo il comma 273 è inserito il seguente comma:
273-bis. All'articolo 11, comma 8, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole «quattro magistrati», sono sostituite dalle seguenti: «da otto magistrati di cui uno fra quelli di nomina governativa».
*42. 11. Tancredi.
Dopo il comma 273 è inserito il seguente comma:
273-bis. All'articolo 11, comma 8, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole «quattro magistrati», sono sostituite dalle seguenti: «da otto magistrati di cui uno fra quelli di nomina governativa».
*42. 28. Cera.
Dopo il comma 273, aggiungere il seguente:
273-bis. Al personale civile in servizio presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2018. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario non si applicano le condizioni reddituali indicate nelle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1, comma 631, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2018: – 200.000;
2019: – 200.000;
2020: – 200.000.
42. 32. Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 273 aggiungere il seguente:
273-bis. Al personale civile in servizio presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2018. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario non si applicano le condizioni reddituali indicate nelle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 per l'anno 2018. Agli oneri finanziari derivanti dall'attribuzione del suindicato contributo straordinario si provvederà, senza incremento di ulteriori aggravi per il bilancio dello Stato, con le risorse disponibili nel Fondo Unico Giustizia.
*42. 33. Dambruoso, Catalano, Monchiero.
Dopo il comma 273 aggiungere il seguente:
273-bis. Al personale civile in servizio presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2018. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario non si applicano le condizioni reddituali indicate nelle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 per l'anno 2018. Agli oneri finanziari derivanti dall'attribuzione del suindicato contributo straordinario si provvederà, senza incremento di ulteriori aggravi per il bilancio dello Stato, con le risorse disponibili nel Fondo Unico Giustizia.
*42. 24. Giulietti.
Al comma 274, capoverso comma 97-bis, lettera a), sostituire le parole: da un unico operatore con le seguenti: dall'operatore incaricato del servizio con medesimo segno distintivo.
*42. 3. Marchi.
Al comma 274, capoverso comma 97-bis, lettera a), sostituire le parole: da un unico operatore con le seguenti: dall'operatore incaricato del servizio con medesimo segno distintivo.
*42. 4. Tullo, Carloni.
Al comma 274, capoverso comma 97-bis, lettera a), sostituire le parole: da un unico operatore con le seguenti: dall'operatore incaricato del servizio con medesimo segno distintivo.
*42. 5. Spessotto, Liuzzi, Dell'Orco, Ferraresi, De Lorenzis, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Al comma 274, capoverso comma 97-bis, lettera a), sostituire le parole: da un unico operatore con le seguenti: dall'operatore incaricato del servizio con medesimo segno distintivo.
*42. 6. Garofalo.
Al comma 274, capoverso comma 97-bis, lettera a), sostituire le parole: da un unico operatore con le seguenti: dall'operatore incaricato del servizio con medesimo segno distintivo.
*42. 9. Catalano, Mucci, Oliaro, Galgano, Monchiero.
Al comma 274, capoverso comma 97-bis, lettera a), sostituire le parole: da un unico operatore con le seguenti: dall'operatore incaricato del servizio con medesimo segno distintivo.
*42. 31. Carloni.
Al comma 274, capoverso comma 97-bis, alla lettera e), sostituire il capoverso «Art. 6» con il seguente:
«Art. 6. — 1. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma l'operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spesa, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo ed a farlo avere al mittente che abbia assolto i propri obblighi di pagamento. Il duplicato dell'avviso di ricevimento può essere trasmesso in via telematica, quando l'Autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assicura, sentito il Ministero della giustizia, la conformità e l'uniformità delle modalità di invio telematico di ciascun operatore postale.».
**42. 1. Fanucci, Parrini, Arlotti.
Al comma 274, capoverso comma 97-bis, alla lettera e), sostituire il capoverso «Art. 6» con il seguente:
«Art. 6. — 1. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma l'operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spesa, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo ed a farlo avere al mittente che abbia assolto i propri obblighi di pagamento. Il duplicato dell'avviso di ricevimento può essere trasmesso in via telematica, quando l'Autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assicura, sentito il Ministero della giustizia, la conformità e l'uniformità delle modalità di invio telematico di ciascun operatore postale.».
**42. 8. D'Alia.
Al comma 274, capoverso comma 97-bis, alla lettera e), sostituire il capoverso «Art. 6» con il seguente:
«Art. 6. — 1. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma l'operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spesa, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo ed a farlo avere al mittente che abbia assolto i propri obblighi di pagamento. Il duplicato dell'avviso di ricevimento può essere trasmesso in via telematica, quando l'Autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assicura, sentito il Ministero della giustizia, la conformità e l'uniformità delle modalità di invio telematico di ciascun operatore postale.».
**42. 25. Latronico.
Dopo il comma 274 aggiungere i seguenti:
274-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, penali, amministrativi e tributari, lo stato di gravidanza e la maternità costituiscono legittimo impedimento del difensore a comparire:
a) alle udienze penali;
b) alle udienze di lavoro istruttorie e di discussione della causa ex articolo 420 del codice di procedura civile;
c) alle udienze civili di comparizione personale delle parti ex articolo 185 del codice di procedura civile, di istruzione probatoria ed eventuale discussione della causa ex articolo 281-quinquies, comma 2 e 281-sexies;
d) in altri procedimenti e fasi, assimilabili alle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c).
274-ter. La gravidanza e la maternità sono riconosciute quali cause di legittimo impedimento durante il periodo corrispondente al congedo obbligatorio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nei due mesi che precedono la data presunta del parto e nei tre mesi successivi.
274-quater. È altresì causa di legittimo impedimento l'adozione nazionale ed internazionale e l'affidamento di minore, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dall'ingresso in famiglia del minore; in caso di adozione internazionale, il legittimo impedimento può essere invocato anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza del genitore all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva per un periodo massimo di cinque mesi.
274-quinquies. Nel periodo successivo a quello disciplinato dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e sino al compimento del terzo anno di vita della prole, possono costituire cause di legittimo impedimento le necessità di allattamento e malattia del bambino.
274-sexies. Il difensore avrà cura di organizzare, in quanto possibile, la propria sostituzione, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il difensore comunica tempestivamente all'autorità procedente il legittimo impedimento a comparire, formulando apposita istanza motivata di rinvio dell'udienza o dell'atto da compiere, da depositare in cancelleria a mezzo posta elettronica certificata e comunicata altresì, con congruo anticipo, anche ai difensori delle altre parti.
274-septies. L'istanza, corredata da idonea documentazione, indica la causa dell'impedimento, le ragioni per cui è necessaria la presenza del difensore, e quelle per cui non è possibile procedere alla sostituzione.
274-octies. Il difensore può altresì formulare, nelle medesime ipotesi di legittimo impedimento, istanza di anticipazione dell'udienza, ovvero per richiedere la precedenza nell'ordine di trattazione dei procedimenti o per posticiparla ad orario fisso nella medesima giornata.
274-nonies. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 274-sexies e 274septies, l'autorità giudiziaria procedente emette un provvedimento motivato, disponendo il rinvio dell'udienza o dell'atto da compiere. Il rinvio concesso non potrà essere superiore a due mesi dalla cessazione del legittimo impedimento.
274-decies. Nel caso di cui al comma 274-octies, l'autorità giudiziaria procedente, con provvedimento motivato, dispone l'anticipazione dell'udienza ovvero la trattazione anticipata o posticipata del procedimento nella medesima udienza ad orario fisso, preventivamente concordato con il difensore che formula l'istanza.
274-undecies. Il difensore avrà cura di richiedere il rinvio per legittimo impedimento nel rispetto dei principi di lealtà processuale di cui al codice deontologico forense e avendo riguardo al concreto ricorrere delle esigenze di cui alle fattispecie disciplinate dalla presente normativa.
274-duodecies. Le istanze all'autorità procedente sono prodotte unitamente alla documentazione idonea a dimostrare l'impedimento.
274-terdecies. In ogni caso, ai fini di cui al comma precedente è da considerarsi documentazione idonea:
a) per l'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, un certificato medico indicante la data presunta del parto o il certificato di nascita del figlio, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La stessa documentazione può essere prodotta a corredo di istanza per allattamento ai sensi dell'articolo 1, comma 5;
b) per l'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 4, documentazione attestante l'effettivo ingresso del minore nella famiglia, ovvero certificazione dell'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di effettuare la procedura di adozione internazionale per il periodo di permanenza all'estero;
c) nei casi di malattia del bambino, certificazione del medico curante ovvero dell'autorità sanitaria competente.
274-quaterdecies. Nei casi di urgenza e malattia improvvisa il difensore può formulare l'istanza, riservandosi di produrre, entro tre giorni la documentazione o certificazione necessaria.
274-quinquiesdecies. I magistrati, gli avvocati ed il personale degli uffici giudiziari, nello svolgimento delle attività giudiziarie e degli adempimenti di cancelleria, daranno la precedenza all'avvocata, alla praticante ed alla delegata in stato di gravidanza, ovvero che adduca ragioni di urgenza legate all'allattamento ovvero ad altri obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita e ad altre gravi necessità dei figli. A tal fine potrà essere consentito l'accesso agli uffici giudiziari anche al di fuori dei limiti di orario eventualmente previsti, previo accordo con i responsabili e con il personale degli uffici interessati.
42. 23. De Girolamo, Ravetto, Locatelli, Gnecchi, Centemero, Carloni, Schirò, Gelmini.
Dopo il comma 274 aggiungere i seguenti:
274-bis. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, sono operate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, dopo il comma 4 e aggiunto il seguente: «4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la posta massiva è esclusa dall'ambito del servizio universale.»;
b) all'articolo 7, il comma 3-quinquies è abrogato;
c) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «è alimentato» sono aggiunte le seguenti: «dal bilancio dello Stato, nel limite di 50 milioni di euro annui,»;
d) all'articolo 10, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
e) all'articolo 23, il comma 4 è abrogato.
274-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dalla previsione di cui alla lettera c) del precedente comma, quantificati in 50 milioni di euro annui, si provvede mediante la destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto dei servizi di cui alla lettera a) del precedente comma.
42. 10. Catalano, Mucci, Oliaro, Galgano.
AREA TEMATICA N. 42-bis.
(Proroga di termine in materia di spese di funzionamento degli uffici giudiziari).
(ART. 1, comma 275)
Dopo il comma 275, aggiungere i seguenti:
275-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 787, sono aggiunti i seguenti:
«787-bis. Al fine di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio dell'attività giudiziaria e di contenere i costi agli stessi connessi, il presidente della Corte di appello 6 il procuratore generale presso la corte di appello, anche su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto, possono stipulare convenzioni con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche. L'individuazione dei soggetto con cui stipulare la convenzione ha luogo sulla base di un bando adottato dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello in conformità ad un modello-quadro predisposto dal Ministero della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione. Lo schema del bando predisposto dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello di cui al secondo periodo è preventivamente comunicato al Ministero della giustizia, che comunica gli eventuali profili di incompatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia ovvero di contrasto con il modello-quadro. In assenza della comunicazione di cui al terzo periodo, il bando può essere adottato.
787-ter. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
787-quater. L'elenco delle convenzioni concluse a norma dei commi 787 e 787-bis è pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia.
787-quinquies. Le comunicazioni di cui al comma 787-bis, terzo periodo, sono inserite in un'area riservata del sito internet del Ministero della giustizia, accessibile ai capi degli uffici giudiziari».
275-ter. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 787-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non devono dare luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
275-quater. Il modello-quadro di cui all'articolo 1, comma 787-bis della legge 28 dicembre 2015 è adottato con provvedimento del responsabile del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*42-bis. 5. Verini, Ferranti, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.
Dopo il comma 275, aggiungere i seguenti:
275-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 787, sono aggiunti i seguenti:
«787-bis. Al fine di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio dell'attività giudiziaria e di contenere i costi agli stessi connessi, il presidente della Corte di appello 6 il procuratore generale presso la corte di appello, anche su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto, possono stipulare convenzioni con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche. L'individuazione dei soggetto con cui stipulare la convenzione ha luogo sulla base di un bando adottato dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello in conformità ad un modello-quadro predisposto dal Ministero della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione. Lo schema del bando predisposto dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello di cui al secondo periodo è preventivamente comunicato al Ministero della giustizia, che comunica gli eventuali profili di incompatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia ovvero di contrasto con il modello-quadro. In assenza della comunicazione di cui al terzo periodo, il bando può essere adottato.
787-ter. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
787-quater. L'elenco delle convenzioni concluse a norma dei commi 787 e 787-bis è pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia.
787-quinquies. Le comunicazioni di cui al comma 787-bis, terzo periodo, sono inserite in un'area riservata del sito internet del Ministero della giustizia, accessibile ai capi degli uffici giudiziari».
275-ter. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 787-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non devono dare luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
275-quater. Il modello-quadro di cui all'articolo 1, comma 787-bis della legge 28 dicembre 2015 è adottato con provvedimento del responsabile del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*42-bis. 8. La II Commissione.
Dopo il comma 275, aggiungere i seguenti:
275-bis. Ai comuni sede di uffici giudiziari soppressi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in deroga ad ogni altra disposizione in contrasto con la presente, sono riconosciute le spese sostenute fino al 2015 in misura non inferiore al previgente sistema di cui al decreto del Presidente della Repubblica 187/1998 per tutte le annualità rimaste scoperte, che vengono valutati in 400 milioni di euro, da corrispondersi al massimo entro cinque annualità.
275-ter. Le somme già incamerate dai comuni o comunque previste ai sensi del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10.03.2017 si intendono acquisite definitivamente dai comuni e saranno scorporate da quelle previste dal comma 1 e corrisposte al massimo entro cinque annualità.
275-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dai commi 275-bis e 273-quater si demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che disciplineranno i criteri e le modalità di riparto dei fondi.
Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione delle precedenti disposizioni, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
42-bis. 1. Molteni, Guidesi.
Dopo il comma 275, aggiungere il seguente:
275-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le spese relative alle attività di cui al comma 1, autorizzate dal procuratore generale, presso la corte d'appello di Roma, sono imputate ai fondi iscritti nel programma «Sicurezza democratica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di ristoro dei costi sostenuti, in forma di canone annuo, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni effettuate nell'anno precedente, individuate con apposito repertorio».
*42-bis. 6. Verini, Ferranti.
Dopo il comma 275, aggiungere il seguente:
275-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le spese relative alle attività di cui al comma 1, autorizzate dal procuratore generale, presso la corte d'appello di Roma, sono imputate ai fondi iscritti nel programma «Sicurezza democratica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di ristoro dei costi sostenuti, in forma di canone annuo, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni effettuate nell'anno precedente, individuate con apposito repertorio».
*42-bis. 7. La II Commissione.
Dopo il comma 275, aggiungere il seguente:
275-bis. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 133/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
«1. Dopo le parole: «dell'ordine degli avvocati» sono aggiunte le parole: «con diritto di voto»;
2. Dopo le parole: «di altre amministrazioni pubbliche» sono abrogate le parole: «senza diritto di voto».
42-bis. 9. Castricone, Ginefra.
Dopo il comma 275, aggiungere il seguente:
275-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per specifiche ragioni organizzative o funzionali, il Ministro della giustizia può disporre che un tribunale possa essere dislocato in più sedi nello stesso comune o nella medesima circoscrizione giudiziaria, nel limite di spesa annuo di 2 milioni di euro a decorrere dal 2018».
Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:
«624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno, degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029».
42-bis. 3. Tancredi.
Dopo il comma 275, aggiungere il seguente:
275-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rimborso delle spese per gli uffici giudiziari sostenute dai comuni a decorrere dall'anno 2015 e fino al 31 dicembre 2017, da erogarsi agli aventi diritto entra il termine dell'anno 2018.
42-bis. 2. Dadone, Cecconi, Toninelli, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
AREA TEMATICA N. 42-ter.
(Consiglio di Stato della provincia di Bolzano).
(ART. 1, comma 276)
Dopo il comma 276, aggiungere i seguenti:
276-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la regione Emilia-Romagna, i comuni di Modena e di Reggio Emilia e gli altri comuni di tali province che intendano aderire all'iniziativa nonché l'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia costituiscono la Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia, di seguito denominata «Fondazione», La Fondazione, al fine di conservare e di valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli istituti psichiatrici la cui attività è cessata a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, promuove la costituzione di una rete nazionale dei comuni e delle aziende sanitarie locali sedi di analoghi istituti psichiatrici, che intendano aderirvi. La Fondazione, con sede in Reggio Emilia, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale e amministrativa. La Fondazione è regolata, quanto ai suoi organi e alla sua attività, dall'atto costitutivo e dallo statuto. Può ricevere donazioni e contributi da enti pubblici e privati. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la regione Emilia-Romagna, è adottato lo statuto della Fondazione. Lo statuto definisce gli organi della Fondazione, tra i quali devono essere compresi: a) l'assemblea; b) il consiglio di amministrazione; c) il presidente; d) il collegio dei revisori dei conti. Lo statuto definisce le funzioni, la composizione e le modalità dì nomina degli organi della Fondazione.
276-ter. Ferme restando le competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Fondazione di cui al comma 276-bis persegue le seguenti finalità:
a) conservare e valorizzare nella propria struttura, che assume la qualifica di museo nazionale, il patrimonio storico e documentale degli istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall'archivio video e fotografico e dall'archivio iconografico degli ex ricoverati;
b) promuovere e curare ricerche, pubblicazioni e ogni altra opportuna iniziativa culturale, dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli istituti dì cura, compresi gli ospedali psichiatrici giudiziari e le nuove strutture sanitarie regionali che li sostituiscono, negli aspetti scientifici e sociali, nonché del rapporto con le comunità;
c) coordinare la rete nazionale dei comuni e delle aziende sanitarie locali sedi degli istituti psichiatrici la cui attività è cessata con l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180.
276-quater. Vanno 2018 è dedicato alla salute mentale quale ricorrenza del quarantesimo anniversario dall'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione della Fondazione di cui al comma 276-bis, indice e sostiene in tutto il territorio nazionale iniziative di diffusione della conoscenza della citata legge n. 180 del 1978 e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici, anche in collaborazione con istituzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano nel settore della storia della psichiatria.
276-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al commi da 276-bis a 276-quater, pari a 700.000 euro per l'anno 2018 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede quanto a 500.000 euro dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2018: –200.000.
42-ter. 2. Marchi, Piccoli Nardelli, Iori.
Dopo il comma 276 aggiungere il seguente:
276-bis. Il Ministro della giustizia, può disporre, quando sussistono ragioni organizzative o funzionali, per permettere l'esercizio dell'attività giudiziaria, che gli uffici giudiziari indicati nella Tabella allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012, che utilizzano immobili su cui gravano canoni di locazione passiva a carico dello Stato, impieghino come sedi decentrate per lo svolgimento delle attività giudiziarie gli immobili interessati da interventi di edilizia finanziata con fondi statali e vincoli di utilizzo per fini di giustizia di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 119 anche se ubicati in comuni diversi dalla sede centrale ma sempre nel medesimo circondario giudiziario.
42-ter. 4. Minardo.
Dopo il comma 276 aggiungere il seguente:
276-bis. All'articolo 9 della legge 22 giugno 2016, n. 112, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze effettua il monitoraggio delle minori entrate recate dagli articoli 5 e 6. Le eventuali risorse corrispondenti alla minore esigenza dì copertura delle minori entrate di cui ai primo periodo, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del monitoraggio delle predette minori entrate e quantificata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 15 ottobre di ciascun anno, confluiscono, entro l'anno di quantificazione, nel Fondo di cui all'articolo 3.
42-ter. 5. Carnevali.
Dopo il comma 276 aggiungere il seguente:
276-bis. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente: «Il ricorso straordinario si considera perento se nel corso di un anno dal deposito del ricorso stesso presso il Ministero competente, il ricorrente non si avvalga della facoltà prevista dal comma precedente. Per i ricorsi straordinari già depositati alla data di entrata in vigore della presente norma, il ricorrente entro un anno, deve confermare l'interesse alla prosecuzione del gravame. La mancata conferma si intende quale rinuncia al ricorso.
42-ter. 6. Arlotti, Marchetti.
Dopo il comma 276 aggiungere il seguente:
276-bis. Al comma 2 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, il terzo e quarto periodo sono soppressi.
42-ter. 1. Tancredi.
Dopo il comma 276 aggiungere il seguente:
276-bis. All'articolo 1, comma 68 della legge 6 novembre 2012, n. 190 il periodo da: «non possono» sino a: «continuativi» è sostituito dal seguente: «possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'ateo del loro servizio, non superi dieci anni continuativi».
42-ter. 7. D'Alia.
Dopo il comma 276 inserire il seguente:
276-bis. Al comma 4 dell'articolo 22, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei.».
42-ter. 9. Tancredi.
AREA TEMATICA N. 43.
(Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo).
(ART. 1, commi 277-278)
Al comma 277, lettera a), capoverso «2-ter», dopo le parole: Ministero della Giustizia aggiungere le seguenti: e, in misura pari al restante 50 per cento, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, al fine di potenziare la capacità di governo e di valorizzazione dei beni,.
43. 4. Sannicandro, Rostan, Leva, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 278, aggiungere i seguenti:
278-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo le parole: «remunerazione massima spettante a titolo di aggio» sono aggiunte le seguenti: «, comunque non superiore al 3 per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo unico giustizia, al netto delle spese di gestione del Fondo medesimo».
279-ter. I risparmi derivanti dall'applicazione del 278-bis sono destinati al finanziamento delle opere per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.
43. 10. Nuti.
Dopo il comma 278 aggiungere i seguenti:
278-bis. L'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è sostituito dal seguente: «sono ammessi la testimonianza, l'interrogatorio formale, il giuramento, decisorio e suppletorio, nonché ogni mezzo di prova legale, senza alcuna limitazione».
278-ter. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 546/1992 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: « g-bis) il diniego, espresso o tacito, di istanze di annullamento in via di autotutela, per motivi di illegittimità o di infondatezza della pretesa tributaria».
43. 11. De Girolamo.
Dopo il comma 278 inserire il seguente:
278-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, prima dell'articolo 239 (R) è inserito il seguente articolo:
«Art. 238-bis (L).
(Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate).
1. Entro la fine di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni dette pene pecuniarie effettuati nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.
2. L'ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi 24 mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2 non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che sono rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione.
5. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente.
6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del debitore, può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che gli stessi possiedono altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, l'agente della riscossione riavvia le attività di competenza sullo stesso articolo di ruolo.
8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne dà comunicazione all'agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l'articolo di ruolo relativo.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime».
*43. 1. La II Commissione.
Dopo il comma 278 inserire il seguente:
278-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, prima dell'articolo 239 (R) è inserito il seguente articolo:
«Art. 238-bis (L).
(Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate).
1. Entro la fine di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni dette pene pecuniarie effettuati nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.
2. L'ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell'agente della riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi 24 mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2 non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che sono rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione.
5. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente.
6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del debitore, può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che gli stessi possiedono altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, l'agente della riscossione riavvia le attività di competenza sullo stesso articolo di ruolo.
8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne dà comunicazione all'agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l'articolo di ruolo relativo.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime».
*43. 6. Verini, Ferranti, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.
Dopo il comma 278 aggiungere il seguente:
278-bis. All'articolo 2751-bis, comma 1, numero 2) del codice civile, dopo le parole: «le retribuzioni dei professionisti» sono aggiunte le seguenti: «compresi il contributo integrativo da versarsi alla Cassa di Previdenza ed Assistenza e il credito di rivalsa per Iva».
43. 7. Castricone.
Dopo il comma 278 aggiungere il seguente:
278-bis. All'articolo 2751-bis, comma 5, del codice civile, sono aggiunte dopo le parole: «vendita dei manufatti», le seguenti: «nonché, i crediti delle imprese che gestiscono un servizio strumentale alla pubblica amministrazione o alle società da questa partecipate o controllate, anche in house providing, per gli oneri retributivi dei propri dipendenti compresi il contributo integrativo da versarsi alla Cassa di Previdenza ed Assistenza e il credito di rivalsa per Iva».
43. 2. Ginefra, Castricone, Chaouki, Grassi, Marroni, Mongiello, Pelillo, Taranto, Valiante.
Dopo il comma 278 aggiungere il seguente:
278-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, premettere alle parole: «in tutti gli altri casi» le parole: «per i ricorsi di cui all'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010 e», nonché aggiungere dopo la cifra: «650», le parole: «, salvo l'obbligo, per i ricorsi ex articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 104 del 2010, di integrazione del contributo fino ai valori di cui alla lettera d) qualora vengano impugnati atti successivi delle relative procedure di affidamento e ferma restando la debenza di ulteriore e autonomo contributo per ciascun ricorso principale, incidentale e motivi aggiunti che introducano domande nuove».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 500 mila euro;
2019: – 500 mila euro;
2020: – 500 mila euro.
43. 3. Menorello, Secco.
Dopo il comma 278 aggiungere il seguente:
278-bis. All'articolo 110 del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di potenziare la struttura amministrativa dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sono destinati alla stessa 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
43. 5. Rostan, Leva, Sannicandro, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 278 aggiungere il seguente:
278-bis. All'articolo 10, primo periodo, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole: «Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla» aggiungere le seguenti: «comunicazione della».
43. 8. Piso.
Dopo il comma 278 aggiungere il seguente:
278-bis. All'articolo 2545-terdecies, comma 1, del codice civile sostituire le parole: «Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento» con le seguenti: «Le cooperative e i consorzi di cooperative, che svolgono attività commerciali, non sono soggette al fallimento a far data dal 1o gennaio 2018».
43. 9. Piso.
AREA TEMATICA N. 44.
(Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario).
(ART. 1, comma 279)
Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:
279-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 del 2012, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Il personale di cui al precedente comma deve rivestire un profilo corrispondente a quello previsto nell'attuale pianta organica degli uffici dei Giudici di pace ed essere in possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno, a garanzia di una preparazione culturale e giuridica adeguata allo svolgimento delle proprie mansioni, nonché essere persona di provate qualità morali senza carichi pendenti, attesa la delicatezza delle mansioni da svolgere. Il trattamento economico accessorio da corrispondere al personale dipendente degli Enti locali e Regioni destinato a svolgere la propria attività, a qualsivoglia titolo, presso gli uffici dei giudici di pace, in luogo delle indennità di comparto di cui al CCNL 22 gennaio 2004 e successive modifiche, è da determinarsi, con le pari indennità di amministrazione nella misura spettante ai dipendenti del Ministero della Giustizia ed è a carico degli enti locali interessati.
279-ter. Per l'attuazione delle disposizioni dì cui al comma 279-bis, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per il trattamento economico del personale enti locali e regionale utilizzato dagli uffici dei giudici di pace» con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2018: – 5.000.000
2019: – 5.000.000
2020: – 5.000.000
44. 1. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 279 aggiungere i seguenti:
279-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 312, le parole «In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017», sono sostituite dalle seguenti: «In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».
279-ter. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 87, le parole: «per l'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: – 3.000.000;
2019: – 3.000.000;
2020: 0.
*44. 2. Verini, Ferranti, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.
Dopo il comma 279 aggiungere i seguenti:
279-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 312, le parole «In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017», sono sostituite dalle seguenti: «In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».
279-ter. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 87, le parole: «per l'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: – 3.000.000;
2019: – 3.000.000;
2020: 0.
*44. 3. La II Commissione.
AREA TEMATICA N. 44-bis.
(Personale alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale).
(ART. 1, commi 280-281)
Dopo il comma 280, aggiungere i seguenti:
280-bis. Per la gestione e le attività di sostegno delle «Case famiglia protette» di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62 è istituito presso il Ministero della giustizia il «Fondo Case famiglia protette». Il Fondo è alimentato a decorrere dal 2018, con un importo annuo di 1 milione di euro a valere su quota parte delle risorse destinate al Fondo unico di giustizia (FUG) derivanti dai trasferimenti di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad operare le conseguenti variazioni di bilancio.
280-ter. L'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – (Individuazione delle case famiglia protette). – 1. Il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, adotta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto con cui sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge.
2. Il Ministro della giustizia può stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come “Case famiglia protette” e ad individuare enti e/o associazioni private o del privato sociale per reperire finanziamenti aggiuntivi».
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53,868.200 euro per l'anno 2019, con le seguenti: è incrementato di 16.585.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868.200 euro per l'anno 2019,.
44-bis. 1. Andrea Maestri, Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 281, inserire i seguenti:
281-bis. Al fine di migliorare l'efficienza delle carceri e sopperire alle mancanze di organico nell'area socio-psico-educativa presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di turn over di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero della giustizia è autorizzato all'assunzione di n. 500 unità di personale per detta area. A tal fine sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, in particolare lo scorrimento delle graduatorie dei concorso per educatore penitenziario C2 e C1.
281-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 280-bis, è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2018: –30.000.000;
2019: –30.000.000;
2020: –30.000.000.
44-bis. 7. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 281, inserire il seguente:
281-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri, l'amministrazione penitenziaria, per l'anno 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali relative al medesimo anno previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è autorizzata l'assunzione straordinaria nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria di 1000 unità, attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), approvate in data non anteriore al 1o gennaio 2012 e per i posti residui attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi, con precedenza delle graduatorie relative ai concorsi più recenti nel tempo.
Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 281-bis pari a 42 milioni di euro si provvede, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.
44-bis. 5. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopa il comma 281, aggiungere il seguente:
281-bis. Al fine di garantire la sicurezza del sistema penitenziario italiano, anche attraverso la ristrutturazione delle carceri ed il ripristino della piena funzionalità dei sistemi di sorveglianza, è autorizzata in favore del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria del ministero della Giustizia, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2018.
Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 281-bis pari a 50 milioni di euro si provvede, per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.
44-bis. 6. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità operativa del Gruppo Operativo Mobile del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria del ministero della Giustizia, anche alla luce dei nuovi compiti ad esso assediati dal decreto del Ministro della giustizia 28 luglio 2017, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2018: –2.000.000;
2019: ...;
2020: ....
44-bis. 9. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 280 aggiungere il seguente:
280-bis. Gli onorari dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di euro 29,36 per la prima vacazione e di euro 16,3 per ciascuna delle vacazioni successive.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero, missione 1. giustizia (denominazione), programma 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6.6), apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000;
2019:
CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000;
2020:
CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000;
44-bis. 2. Vazio.
Dopo il comma 280, aggiungere il seguente:
280-bis. Il Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri nazionali di parità, di cui all'articolo 18, della legge 11 aprile 2006, e incrementato di 1 milione di euro dal 2018.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –1,000,000;
2019: –1.000.000;
2020: –1,000.000.
44-bis. 4. Roberta Agostini, Cimbro.
Dopo il comma 281 aggiungere il seguente:
281-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche ai reati di cui agli articoli 434, 437, 449, 575, 589, 590 del codice penale, commessi in danno di persone esposte ad amianto.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: –3.000.000;
2019: –3.000.000;
2020: –3.000.000.
44-bis. 8. Marchetti.
AREA TEMATICA N. 45.
(Assunzione di magistrati ordinari e di avvocati e procuratori dello Stato).
(ART. 1, commi 282-285)
Dopo il comma 283, aggiungere i seguenti:
283-bis. Al fine di conseguire una riduzione dei tempi del contenzioso giudiziario, il Ministero della giustizia è altresì autorizzato nell'anno 2018, a indire un concorso per esami, al fine di assumere, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, cinquecento magistrati ordinari.
283-ter. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 288-bis è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2018.
283-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 288-bis e 288-ter, è autorizzata la spesa nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 42 milioni di euro per gli anni 2019, a 46 milioni di euro per l'anno 2020, a 46.6 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, a 61 milioni di euro per l'anno 2024, a 62 milioni di euro per l'anno 2025, a 63 milioni di euro per l'anno 2026 e a 64,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
Conseguentemente:
a) alla tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2018 –21.000.000;
2019: –...;
2020: –...
b) il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625, è ulteriormente 15 milioni di euro per l'anno 2018, a 42 milioni di euro per gli anni 2019, a 46 milioni di euro per l'anno 2020, a 46,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, a 61 milioni di euro per l'anno 2024, a 62 milioni di euro per l'anno 2025, a 63 milioni di euro per l'anno 2026 e a 64,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
45. 2. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 284, aggiungere i seguenti:
284-bis. Al fine di dare stabilità agli organici e assicurarne la funzionalità, nel corso del 2018 il Ministero della Giustizia è autorizzato ad avviare le procedure per l'assunzione a tempo indeterminato, anche in deroga alla vigente normativa, del personale assegnato all'ufficio del processo attualmente inquadrato come tirocinante con un progetto a termine, che proviene da crisi aziendali e occupazionali e che dal 2010 è stato collocato in tirocinio formativo presso lo stesso ufficio del processo. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 cui si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti da quanto previsto dal comma 284-ter.
284-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dai seguente: La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
45. 5. Mognato, Murer, Zoggia, Rostan, Speranza, Leva, Sannicandro, Cimbro.
Dopo il comma 284, aggiungere il seguente comma:
284-bis. Al fine di garantire il libero mercato nell'ambito della professione forense, sono reintrodotte le tariffe minime nell'ambito della determinazione degli onorari dei liberi professionisti.
45. 3. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
Dopo il comma 285, aggiungere il seguente:
285-bis. All'articolo 19-quaterdecies, comma, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al comma 2 le parole: «tenuto conto dei» sono sostituite con le seguenti: «e conforme ai»;
2. Al comma 5 le parole: «salvo che siano state oggetto di specifica trattativa» sono eliminate;
3. Al comma 6 dopo le parole: «lettere a) e c)» aggiungere: « b), d), e), g), h) ed i)»;
4. Al comma 6 le parole: «anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione» sono eliminate;
5. Il comma 9 dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è abrogato.
45. 1. De Girolamo.
Dopo il comma 285, aggiungere il seguente:
285-bis. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «ad esclusione del» sono sostituite dalle parole: «ivi incluso il»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «compensi professionali» sono inserite le parole: «solo nelle cause nelle quali le amministrazioni patrocinate non siano rimaste soccombenti,»;
c) aggiungere in fine il seguente periodo: «I compensi di cui al presente comma possono essere liquidati in misura non superiore al cinquanta per cento delle competenze professionali che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente.».
2. I risparmi derivanti dal presente comma, realizzati sui bilanci degli enti statali interessati, sono versati all'entrata del bilancio statale e restano acquisiti all'erario.
45. 4. Naccarato, Lenzi.
All'articolo 1, dopo il comma 285, aggiungere il seguente:
285-bis. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «ad esclusione del» sono sostituite dalle parole: «ivi incluso il»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «compensi professionali» sono inserite le parole: «solo nelle cause nelle quali le amministrazioni patrocinate non siano rimaste soccombenti».
2. I risparmi derivanti dal presente comma, realizzati sui bilanci degli enti statali interessati, sono versati all'entrata del bilancio statale e restano acquisiti all'erario.
45. 6. Palese.
AREA TEMATICA N. 46.
(Personale dell'amministrazione giudiziaria)
(ART. 1, commi 286-288)
Al comma 286, dopo le parole: uffici giudiziari, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento per quelli svantaggiati.
46. 30. Falcone.
Al comma 286, sostituire le parole: 1400 unità con le seguenti: 2400 unità.
Conseguentemente:
a) al comma 287, sostituire le parole: «euro 2.000.000» con le seguenti: «euro 3.400.0000»;
b) al comma 288, sostituire le parole: «euro 26.704.640 per l'anno 2018 e di euro 49.409.280» con le seguenti: «euro 45.779.382 per l'anno 2018 e di euro 84.701.622».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2018: – 19.074.742;
2019: – 35.292.342;
2020: – .
46. 1. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 286, aggiungere il seguente periodo: Una quota di riserva pari al 10 per cento delle suddette unità è riservata al personale che ha completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 50, comma 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343 della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, n. 132 – Suppl. Ordinario n. 57.
*46. 27. Giuseppe Guerini, Tentori, Gandolfi, Mattiello.
Al comma 286, aggiungere il seguente periodo: Una quota di riserva pari al 10 per cento delle suddette unità è riservata al personale che ha completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 50, comma 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343 della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, n. 132 – Suppl. Ordinario n. 57.
*46. 4. Boccuzzi.
Al comma 286, aggiungere il seguente periodo: Una quota di riserva pari al 10 per cento delle suddette unità è riservate ai personale che ha completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
46. 3. Boccuzzi.
Dopo il comma 286 aggiungere i seguenti:
286-bis. Le assunzioni di cui al comma 286 sono riservate, nel limite massimo del 50 per cento, al personale che dal 2010 ha partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari.
286-ter. Nelle more dell'espletamento delle assunzioni di cui al comma 286, al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, è autorizzato, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015. Durante il periodo autorizzato a norma del presente comma è riconosciuto il diritto all'attribuzione della borsa di studio per l'importo e con le modalità di cui all'articolo 9 del citato decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.
286-quater. La domanda di cui al comma 286-ter è redatta e trasmessa secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione dei Ministero della giustizia e fatta pervenire al predetto Ministero, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un'attestazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dalla quale risulti che lo svolgimento da parte del richiedente dell'ulteriore periodo di perfezionamento di cui al comma 286-ter è funzionale alle esigenze dell'ufficio.
286-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 286-ter resta fermo il riconoscimento dei titoli di preferenza e di merito in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, 343. Per le finalità di cui ai commi da 286-bis a 286-quater è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:
2018: – 5,807.509.
46. 5. Rostan, Leva, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 286, aggiungere i seguenti:
286-bis. Per l'attuazione del comma 286, alla copertura di tutti i profili professionali dell'area funzionale 2 si provvede mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto con decreto 18 novembre 2016 – Concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Fanno eccezione soltanto quei profili professionali per i quali sono richiesti titoli o abilitazioni differenti o ulteriori rispetto a quelli richiesti nel suddetto concorso pubblico e per la copertura dei quali si provvede mediante scorrimento di altre graduatorie in vigore oppure mediante procedure di riqualificazione del personale di ruolo del ministero della Giustizia. Qualora siano indisponibili tali professionalità nelle graduatorie in vigore oppure non sia possibile provvedere mediante procedure di riqualificazione del personale di ruolo del ministero della Giustizia, si provvede mediante indizione di concorso pubblico.
286-ter. Per l'attuazione del comma 286, alla copertura dei profili professionali dell'area funzionale si provvede attraverso le procedure di cui alla legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni oppure mediante procedure di riqualificazione del personale di ruolo del ministero della giustizia.
Conseguentemente, sostituire il comma 287 con il seguente:
287. Per l'attuazione del comma 286, alla copertura dei profili professionali dell'area funzionale 3 si provvede mediante progressione professionale del personale di molo del Ministero della giustizia. Per le procedure concorsuali necessarie, nonché per altre procedure di riqualificazione del personale di ruolo del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2018.
46. 10. Albanella.
Dopo il comma 286, aggiungere il seguente:
286-bis. All'articolo 73, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8-bis, sopprimere le parole: «e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181»;
b) il comma 8-ter è sostituito dal seguente:
«Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo e i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis».
Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:
624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 16.085.300 euro per l'anno 2018 e di 52.368,200 euro per l'anno 2019, di 134.312.100 euro per l'anno 2020, 178.508.500 euro per l'anno 2021, di 167.804.300 euro per l'anno 2022, di 122.300.700 euro per l'anno 2023, di 107.096.400 euro per l'anno 2024, di 137.892,100 euro per l'anno 2025, di 147.887,900 euro per l'anno 2026, di 139.583.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.883.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
46. 18. Andrea Maestri, Daniele Farina, Pastorino, Marcon, Paglia, Fassina.
Dopo il comma 286, aggiungere il seguente:
286-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per assicurare la necessaria efficienza e continuità nell'esercizio delle funzioni relative alla rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea ed internazionale, anche al fine della salvaguardia delle professionalità esistenti, procede ad inquadrare il contingente di personale non dirigenziale assegnato allo stesso, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nell'area terza dei ruoli del Ministero, ad invarianza finanziaria e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
46. 26. Benedetti, Massimiliano Bernini.
Dopo il comma 288, aggiungere i seguenti:
288-bis. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-bis è sostituito dal seguente:
Capo III-bis.
DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Art. 281-bis.
(Norme applicabili).
1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.
Art. 281-ter.
(Forma della domanda. Costituzione delle parti).
1. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l'udienza, di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione dei convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevati d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, fame dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.
Art. 281-quater.
(Procedimento).
1. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-sexies all'accoglimento o al rigetto delle domande.
Art. 281-quinquies.
(Poteri istruttori del giudice).
1. Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.
Art. 281-sexies.
(Decisione e impugnazione).
1. Il giudice, latte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e dì diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione. Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.
Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita.
288-ter. L'articolo 183-bis e le disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge; è fatto salvo quanto previsto ai commi 288-quinquies e 288-sexies.
288-quater. Le disposizioni del comma 288-bis si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
288-quinquies. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 288-quater continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo n-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.
288-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 183-bis del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 288-quater.
288-septies. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è soppressa;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-bis del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile»;
b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito, davanti al tribunale in composizione monocratica»;
2) il comma 1 è soppresso;
3) al comma 1, le parole: «all'articolo 702-bis» sono sostituite dalle seguenti: «281-ter»;
4) al comma 3, le parole: «702-bis» e 702-ter» sono sostituite dalle seguenti: «281-ter e 281-quater»;
c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica» e le parole: «rito sommario di cognizione», ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: «rito davanti al tribunale in composizione monocratica»;
d) all'articolo 22, comma 9, le parole: «all'articolo 702-quater» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 281-sexies, terzo comma»;
e) dopo l'articolo 30, le parole: «Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione» sono soppresse;
f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)»;
2) al comma 3, le parole: «L'atto di citazione è notificato» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati»;
g) all'articolo 32, comma 1, le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)»;
h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c);
2) al comma 5, le parole: «L'atto di citazione è notificato» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati».
288-octies. Le disposizioni del precedente comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
46. 11. Tancredi, Marotta.
Dopo il comma 288, aggiungere i seguenti:
288-bis. Al fine di favorire il mercato e l'accesso al credito ipotecario dei beni immobili di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 561, primo comma, primo periodo, dopo le parole: «n. 8 dell'articolo 2652», sono aggiunte le seguenti: «e salvo che all'apertura della successione tutti I legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento della costituzione di ipoteca volontaria sul bene donato abbiano rinunciato all'azione di restituzione prevista dall'articolo 563 con atto annotato a margine della trascrizione della donazione»;
b) all'articolo 563, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: «Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante»;
c) se all'apertura della successione tutti i legittimati risultanti dai registri di stato civile al momento dell'alienazione del bene donato hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimati ulteriori nei confronti degli aventi causa dal donatario;
d) all'articolo 2655, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563 c.c.»
288-ter. Gli atti di rinuncia all'azione di restituzione di cui all'articolo 561 codice civile sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa.
46. 24. Abrignani.
Dopo il comma 288, inserire il seguente:
288-bis. Al fine di garantire l'efficienza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 110, comma 1, le parole: «la sede secondaria in Reggio Calabria» sono sostituite con le seguenti: «le sedi secondarie in Reggio Calabria, Napoli, Milano e Palermo»;
b) All'articolo 113-bis, comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «per i posti non coperti con la procedura di inquadramento di cui al comma 3»;
c) All'articolo 113-bis, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le spese per il personale di cui al primo periodo sono sostenute dalle amministrazioni di appartenenza ai sensi dell'articolo 57, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
2) all'ultimo periodo le parole: «secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «all'adozione del regolamento di cui al comma 1 e secondo le modalità ivi stabilite».
d) Dopo l'articolo 113-ter è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 113-quater. – (Personale Militare). – In aggiunta al personale di cui all'articolo 113-bis l'Agenzia può avvalersi di personale militare, nel limite massimo di quaranta unità, per lo svolgimento di attività ispettive, di sopralluogo e sgombero nell'ambito delle funzioni istituzionali».
288-ter. Gli oneri di cui al comma 288-bis sono quantificati in euro un milione per l'anno 2018 e in euro cinquecentomila per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero della Giustizia, apportare le seguenti modificazioni:
2018; – 1.000.000;
2019: – 500.000;
2020: – 500.000.
46. 6. Speranza, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:
288-bis. Al fine di garantire la riscossione delle imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate nei casi di mancato versamento da parte del notaio, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'Agenzia delle entrate, previa sospensione degli atti esecutivi nei confronti del contribuente, deve richiederne il pagamento direttamente al Fondo, L'erogazione da parte del Fondo è subordinata: a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio; b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate nei confronti del notaio.»;
2) il comma 3-quinquies è sostituito dal seguente: «3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa, secondo le ordinarie modalità, le somme pagate al Fondo. In caso di rimborso al fondo, il termine decennale di prescrizione del diritto all'imposta, previsto dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, decorre dalla data del passaggio in giudicato della decisione. Qualora il Fondo abbia recuperato le somme versate dal notaio, l'Agenzia delle entrate rimborsa le somme riscosse al notaio medesimo, sempreché sia stato accertato, in via giudiziale o amministrativa, che le stesse non erano dovute.»;
b) all'articolo 93-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, con modalità telematiche entro i novanta giorni successivi dalla data di registrazione, le informazioni sui versamenti telematici con esito negativo per incapienza del conto corrente di riferimento effettuati dai notai contestualmente alla richiesta di registrazione. Trasmette altresì, entro centoventi giorni dalla data di notifica, le informazioni relative ai versamenti omessi o tardivi degli avvisi di liquidazione emessi nei confronti dei notai di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. Il Consiglio nazionale del notariato comunica tali informazioni ai consigli notarili distrettuali per i provvedimenti di loro competenza».
*46. 9. Leva, Rostan, Sannicandro, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:
288-bis. Al fine di garantire la riscossione delle imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate nei casi di mancato versamento da parte del notaio, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'Agenzia delle entrate, previa sospensione degli atti esecutivi nei confronti del contribuente, deve richiederne il pagamento direttamente al Fondo, L'erogazione da parte del Fondo è subordinata: a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio; b) all'emissione,, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate nei confronti del notaio.»;
2) il comma 3-quinquies è sostituito dal seguente: «3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa, secondo le ordinarie modalità, le somme pagate al Fondo. In caso di rimborso al fondo, il termine decennale di prescrizione del diritto all'imposta, previsto dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, decorre dalla data del passaggio in giudicato della decisione. Qualora il Fondo abbia recuperato le somme versate dal notaio, l'Agenzia delle entrate rimborsa le somme riscosse al notaio medesimo, sempreché sia stato accertato, in via giudiziale o amministrativa, che le stesse non erano dovute.»;
b) all'articolo 93-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, con modalità telematiche entro i novanta giorni successivi dalla data di registrazione, le informazioni sui versamenti telematici con esito negativo per incapienza del conto corrente di riferimento effettuati dai notai contestualmente alla richiesta di registrazione. Trasmette altresì, entro centoventi giorni dalla data di notifica, le informazioni relative ai versamenti omessi o tardivi degli avvisi di liquidazione emessi nei confronti dei notai di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. Il Consiglio nazionale del notariato comunica tali informazioni ai consigli notarili distrettuali per i provvedimenti di loro competenza».
*46. 21. Abrignani.
Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:
288-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 1952 n. 756, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «90%» sono sostituite dalle seguenti: «80%»;
b) alla lettera b) le parole: «8%» sono sostituite dalle seguenti: «15%»;
c) alla lettera c) le parole: «2%» sono sostituite dalle seguenti: «5%».
46. 12. Tancredi.
Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:
288-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 ai direttori del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, già funzionari di cancelleria Vili qualifica funzionale, con almeno 20 anni di anzianità, è attribuita una indennità annuale di posizione forfettaria pari ad euro 600,00.
Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dal presente comma, pari a 1 milione di euro annuo dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fonda di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 624 della presente legge.
46. 13. Tancredi.
Dopo il comma 288 aggiungere il seguente:
288-bis. Al fine di garantire l'efficienza del sistema giudiziario e la ragionevole durata del processo, è indetta una procedura speciale di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1115 posti, ai sensi dell'articolo 35 comma 3-bis lettera b) del decreto legislativo n. 165 del 2001, per coloro che hanno svolto tirocinio, con esito positivo, per il periodo gennaio 2017 dicembre 2017 ed in possesso dell'attestato per l'anno 2017-riferimento: «legge 11 dicembre 2016 n. 232 comma 340 al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'Ufficio per il Processo con la partecipazione dei soggetti (articolo 37 legge 15 luglio 2001 articolo 37) di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014» n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, è autorizzato lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a 12 mesi presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della Giustizia 20 ottobre 2015.
Al fine di garantire la continuità e la funzionalità degli Uffici giudiziari, nelle more dell'espletamento delle procedure suindicate, al personale impegnato presso gli Uffici per il Processo ed in possesso delle condizioni di cui sopra, si applica l'articolo 30 comma 8 decreto legislativo n. 75 del 2017.
Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
46. 16. Polverini.
Dopo il comma 288 aggiungere il seguente:
288-bis. Al fine di consentire la ragionevole durata del processo, l'efficienza del sistema giudiziario nonché rispondere all'esigenza del fabbisogno del personale degli uffici giudiziari, è indetta una procedura concorsuale con la partecipazione dei soggetti laureati che hanno svolto tirocinio nell'ambito dell'Ufficio del Processo con esito positivo per il periodo gennaio 2017 – dicembre 2017 ed in possesso dell'attestato, ai sensi della legge 11 dicembre 2016 n. 232 comma 340, di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 5 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
46. 33. De Girolamo.
Dopo il comma 288 inserire il seguente:
288-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo periodo dopo le parole «A decorrere dall'anno 2015» sono inserite le seguenti «e sino all'anno 2017»;
2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui al terzo periodo è destinata a fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario è disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili.»;
b) al comma 12, primo periodo, le parole «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile di ciascuno degli anni interessati»;
c) il comma 13, è sostituito dal seguente:
«13. L'organo di autogoverno della magistratura tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.
Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia provvede, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici della giustizia ordinaria in conformità ai criteri di cui al primo periodo».
*46. 14. Verini, Ferranti, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.
Dopo il comma 288 inserire il seguente:
288-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo periodo dopo le parole «A decorrere dall'anno 2015» sono inserite le seguenti «e sino all'anno 2017»;
2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui al terzo periodo è destinata a fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario è disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili.»;
b) al comma 12, primo periodo, le parole «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile di ciascuno degli anni interessati»;
c) il comma 13, è sostituito dal seguente:
«13. L'organo di autogoverno della magistratura tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.
Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia provvede, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici della giustizia ordinaria in conformità ai criteri di cui al primo periodo».
*46. 19. La II Commissione.
Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:
288-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2017-2019» e le parole: «60 unità» sono sostituite dalle seguenti: «300 unità»;
b) al comma 3: le parole: «e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 4.493.000 per l'anno 2018 e di euro 11.958.000 annui a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2018: –;
2019: –;
2020: –140.000.
voce Ministero della giustizia:
2018: –2.093.000;
2019: –9.558.000;
2020: –9.418.000.
**46. 15. Ferranti, Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan, Piazzoni, Galati.
Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:
288-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2017-2019» e le parole: «60 unità» sono sostituite dalle seguenti: «300 unità»;
b) al comma 3: le parole: «e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 4.493.000 per l'anno 2018 e di euro 11.958.000 annui a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2018: –;
2019: –;
2020: –140.000.
voce Ministero della giustizia:
2018: –2.093.000;
2019: –9.558.000;
2020: –9.418.000.
**46. 20. La II Commissione.
Dopo il comma 275, aggiungere il seguente:
275-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2017-2019» e le parole: «60 unità» sono sostituite dalle seguenti: «300 unità»;
b) al comma 3 la parola: «2.400.000» è sostituita dalla seguente: «11.958.000».
Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9.558.000,00 a decorrere dal 2018, sostituire il comma 624 con il seguente:
624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 8.027.300 euro per l'anno 2018 e di 44.310.200 euro per l'anno 2019, di 126.254.100 euro per l'anno 2020,170.450.500 euro per l'anno 2021, di 159.746.300 euro per l'anno 2022, di 114.242.700 euro per l'anno 2023, di 99.038,400 euro per l'anno 2024, di 129.834.100 euro per l'anno 2025, di 139.829.900 euro per l'anno 2026, di 131.525.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 134.825.600 euro a decorrere dall'anno 2029.»
46. 34. Tancredi.
Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:
288-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle parole: «triennio 2017-2019» e le parole: «60 unità» sono sostituite dalle parole: «300 unità»;
b) al comma 3, la parola: «2.400,000» è sostituita dalla seguente: «11.958.000».
Ai nuovi maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 9.558,000 a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
46. 17. Prestigiacomo.
Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:
288-bis. Al fine di rendere effettivo anche in capo al personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile il godimento del diritto spettante al genitore il cui coniuge non svolga alcuna attività lavorativa» in applicazione del principio stabilito dall'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è autorizzata la spesa pari a 500 mila euro per l'anno 2018.
Conseguentemente, al comma 624 le parole: 17.585.300 sono sostituite dalle seguenti: 17.085.300.
46. 28. Nastri.
Dopo il comma 288 aggiungere il seguente:
288-bis. Dopo l'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è aggiunto il seguente: «37-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i compensi aggiuntivi dovuti ai giudici tributari per ruolo incremento delle quote variabili del relativo compenso ed al personale amministrativo delle commissioni tributarie provinciali e regionali a titolo di incentivazione, ambedue finanziati con quote del gettito del contributo unificato, sono ripartiti come segue:
a) il 75 per cento dei fondi disponibili è corrisposto ai giudici tributari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, in proporzione al numero delle sentenze depositate da ciascun giudice nel periodo 1o gennaio - 31 dicembre dell'anno precedente;
b) il 25 per cento dei fondi disponibili è corrisposto a titolo di incentivazione al personale amministrativo assegnato al funzionamento degli uffici delle commissioni tributarie provinciali e regionali».
46. 29. Falcone.
Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:
288-bis. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia delle Entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dal 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
46. 25. Sanga, Fragomeli.
Dopo il comma 288 aggiungere il seguente:
288-bis. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il triennio 2018-2020, da destinare all'incremento dell'organico del personale amministrativo e del Corpo della Polizia penitenziaria.
Conseguentemente, alla tabella A del Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2017:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2018:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2019:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
46. 31. Falcone.
Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:
288-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, sono abrogati.
46. 32. Manzi.
AREA TEMATICA N. 46-bis.
(Determinazione del numero dei notai e misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili).
(ART. 1, comma 289)
Al comma 289, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 93-ter è aggiunto, infine, il seguente comma:
«Agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare si applica l'articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
*46-bis. 11. Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.
Al comma 289, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 93-ter è aggiunto, infine, il seguente comma:
«Agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare si applica l'articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
*46-bis. 15. Gregorio Fontana, Prestigiacomo.
Al comma 289, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 93-ter è aggiunto, infine, il seguente comma:
«Agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare si applica l'articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
*46-bis. 27. Tabacci.
Dopo il comma 289, aggiungere i seguenti:
289-bis. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2017, n. 231, dopo le parole: «del regolamento EU n. 901/2014.» sono aggiunte le seguenti parole: «Il riscontro si considera assolto qualora l'identificazione, di cui alla lettera a) del presente comma, sia stata effettuata attraverso la lettura, alla presenza del titolare e secondo le specifiche di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta di identità elettronica.».
289-ter. La carta d'identità elettronica di cui al comma 289-bis costituisce strumento di autenticazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, e il riconoscimento dell'identità fisica del soggetto può essere effettuato attraverso la lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica nonché attraverso la verifica dei medesimi alla presenza del titolare della carta stessa. La lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica avviene secondo le specifiche pubblicate nel Portale della stessa carta previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.
289-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2019 in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le nuove installazioni o sostituzioni di dispositivi per la rilevazione della presenza tramite timbratura in ingresso e in uscita dal luogo di lavoro, dovranno anche contenere appositi lettori per consentire l'utilizzo della carta d'identità elettronica in associazione alla lettura dell'impronta digitale del dipendente, da effettuare attraverso la lettura dei dati personali e biometria contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica, secondo le specifiche pubblicate nel Portale della stessa carta previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.
*46-bis. 8. Fragomeli, Pelillo, Bernardo, Boccadutri, Marantelli, Melilli, Marco Di Maio, Richetti, Bruno Bossio, Ribaudo, Luciano Agostini, Paola Bragantini, Capone, Carella, Casati, Causi, Fitzgerald Nissoli, Ginoble, Giulietti, Iori, Lodolini, Losacco, Malisani, Manfredi, Moretto, Patriarca, Zardini.
Dopo il comma 289 aggiungere i seguenti:
289-bis. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2017, n. 231, dopo le parole: «del regolamento EU n. 901/2014.» sono aggiunte le seguenti parole: «Il riscontro si considera assolto qualora l'identificazione, di cui alla lettera a) del presente comma, sia stata effettuata attraverso la lettura, alla presenza del titolare e secondo le specifiche di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta di identità elettronica.».
289-ter. La carta d'identità elettronica di cui al comma 289-bis costituisce strumento di autenticazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, e il riconoscimento dell'identità fisica del soggetto può essere effettuato attraverso la lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica nonché attraverso la verifica dei medesimi alla presenza del titolare della carta stessa. La lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica avviene secondo le specifiche pubblicate nel Portale della stessa carta previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.
289-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2019 in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le nuove installazioni o sostituzioni di dispositivi per la rilevazione della presenza tramite timbratura in ingresso e in uscita dal luogo di lavoro, dovranno anche contenere appositi lettori per consentire l'utilizzo della carta d'identità elettronica in associazione alla lettura dell'impronta digitale del dipendente, da effettuare attraverso la lettura dei dati personali e biometria contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica, secondo le specifiche pubblicate nel Portale della stessa carta previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.
*46-bis. 28. La VI Commissione.
Dopo il comma 289, aggiungere i seguenti:
289-bis. Il comma 9 dell'articolo 21 della legge 247 del 31 dicembre 2012 è sostituito dal seguente: «La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con uno o più regolamenti da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con il divieto di esigere contributi minimi obbligatori o altri versamenti non riferiti in misura percentuale al reddito percepito dagli iscritti alla Cassa, le aliquote da applicare al reddito degli iscritti ai fini del calcolo dei contributi dovuti, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo, nonché dispone il diritto di opzione per tutti gli iscritti al sistema di calcolo contributivo della pensione definito dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche con contestuale avvio di un piano di ammortamento del debito previdenziale maturato con contribuzione anche proporzionale al beneficio ricevuto o ricevendo in pro rata temporis.
289-ter. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 289-bis, sono fatte le vigenti norme dei regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di cui alla Delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 e successive modificazioni, approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie n. 192 del 20 agosto 2014.
46-bis. 1. Colletti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 289, aggiungere i seguenti:
289-bis. Il comma 9 dell'articolo 21 della legge 247 del 31 dicembre 2012 è sostituito dal seguente: «La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con un regolamento da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con il divieto di esigere contributi minimi obbligatori o altri versamenti non riferiti in misura percentuale al reddito percepito dagli iscritti alla Cassa, le aliquote da applicare al reddito degli iscritti ai fini del calcolo dei contributi dovuti, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.
289-ter. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 289-bis, sono fatte le vigenti norme del regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di cui alla Delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 e successive modificazioni, approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie n. 192 del 20 agosto 2014.
46-bis. 2. Colletti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 289, aggiungere i seguenti:
289-bis. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista nei seguenti settori di specializzazione:
a) diritto di famiglia e delle successioni;
b) diritti reali, condominio e locazioni;
c) responsabilità civile e diritto delle assicurazioni;
d) diritto agrario;
e) diritto commerciale e societario;
f) diritto industriale e della proprietà intellettuale;
g) diritto della crisi di impresa, dell'insolvenza e dell'esecuzione forzata;
h) diritto bancario e dei mercati finanziari;
i) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
j) diritto tributario;
k) diritto internazionale e del commercio internazionale;
l) diritto dell'Unione europea;
m) diritto dei trasporti e della navigazione;
n) diritto penale minorile;
o) diritto penale dell'ambiente;
p) diritto penale dell'impresa;
q) diritto dell'esecuzione penale;
r) diritto amministrativo;
s) diritto urbanistico e diritto pubblico dell'ambiente;
t) diritto dei contratti pubblici;
u) diritto della concorrenza;
v) diritto dell'informazione e dell'informatica.
2-ter. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si procede ove necessario all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2-bis sulla base dell'accertata evoluzione della domanda di servizi legali specializzati e del riconoscimento di nuove associazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera s), con rilevante numero di iscritti in ambito nazionale.»;
b) dopo il comma 4 è inserito il comma:
«4-bis. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense, ai fini del conferimento del titolo ai sensi del comma 5, convoca l'istante per sottoporlo a un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione davanti a una commissione di valutazione composta da due avvocati in possesso di adeguata qualificazione individuati tra i suoi componenti dal Consiglio stesso, da un avvocato iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non facente parte del Consiglio nazionale forense nominato dallo stesso Consiglio, da un professore universitario di ruolo in materie giuridiche e da un magistrato che abbia conseguito almeno la quarta valutazione, entrambi nominati dal Ministero della giustizia, con la necessaria qualificazione nel settore di specializzazione oggetto di valutazione. La commissione è presieduta da uno dei membri nominati dal Ministero della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti. Il colloquio è diretto ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attività professionale e formativa nel settore di specializzazione. Il regolamento adottato ai sensi del comma 1 disciplina i requisiti di cui al comma 4 stabilendo anche il numero di incarichi fiduciari la cui trattazione è necessaria ai fini della dimostrazione della comprovata esperienza, salva diversa e motivata valutazione della commissione in relazione alla natura e alla rilevanza degli incarichi documentati e alle specifiche caratteristiche del settore di specializzazione».
289-ter. L'avvocato può ottenere e indicare il titolo di specialista con le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 e successive modificazioni.
289-quater. Dall'attuazione dei commi 289-bis e 289-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
*46-bis. 21. Verini, Ferranti, Berretta, Rossomando, Morani, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.
Dopo il comma 289, aggiungere i seguenti:
289-bis. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
«2-bis. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista nei seguenti settori di specializzazione:
a) diritto di famiglia e delle successioni;
b) diritti reali, condominio e locazioni;
c) responsabilità civile e diritto delle assicurazioni;
d) diritto agrario;
e) diritto commerciale e societario;
f) diritto industriale e della proprietà intellettuale;
g) diritto della crisi di impresa, dell'insolvenza e dell'esecuzione forzata;
h) diritto bancario e dei mercati finanziari;
i) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
j) diritto tributario;
k) diritto internazionale e del commercio internazionale;
l) diritto dell'Unione europea;
m) diritto dei trasporti e della navigazione;
n) diritto penale minorile;
o) diritto penale dell'ambiente;
p) diritto penale dell'impresa;
q) diritto dell'esecuzione penale;
r) diritto amministrativo;
s) diritto urbanistico e diritto pubblico dell'ambiente;
t) diritto dei contratti pubblici;
u) diritto della concorrenza;
v) diritto dell'informazione e dell'informatica.
2-ter. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si procede ove necessario all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2-bis sulla base dell'accertata evoluzione della domanda di servizi legali specializzati e del riconoscimento di nuove associazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera s), con rilevante numero di iscritti in ambito nazionale.»;
b) dopo il comma 4 è inserito il comma:
«4-bis. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense, ai fini del conferimento del titolo ai sensi del comma 5, convoca l'istante per sottoporlo a un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione davanti a una commissione di valutazione composta da due avvocati in possesso di adeguata qualificazione individuati tra i suoi componenti dal Consiglio stesso, da un avvocato iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non facente parte del Consiglio nazionale forense nominato dallo stesso Consiglio, da un professore universitario di ruolo in materie giuridiche e da un magistrato che abbia conseguito almeno la quarta valutazione, entrambi nominati dal Ministero della giustizia, con la necessaria qualificazione nel settore di specializzazione oggetto di valutazione. La commissione è presieduta da uno dei membri nominati dal Ministero della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti. Il colloquio è diretto ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attività professionale e formativa nel settore di specializzazione. Il regolamento adottato ai sensi del comma 1 disciplina i requisiti di cui al comma 4 stabilendo anche il numero di incarichi fiduciari la cui trattazione è necessaria ai fini della dimostrazione della comprovata esperienza, salva diversa e motivata valutazione della commissione in relazione alla natura e alla rilevanza degli incarichi documentati e alle specifiche caratteristiche del settore di specializzazione».
289-ter. L'avvocato può ottenere e indicare il titolo di specialista con le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 e successive modificazioni.
289-quater. Dall'attuazione dei commi 289-bis e 289-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
*46-bis. 25. La II Commissione.
Dopo il comma 289 inserire i seguenti:
289-bis. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera r) è inserita la seguente:
«r-bis) garantisce la possibilità per i propri iscritti di conseguire il titolo di specialista promuovendo o organizzando l'istituzione di scuole di alta formazione»;
b) all'articolo 29, lettera d), dopo la parola «professionale» sono inserite le seguenti: «nonché l'istituzione di scuole di alta formazione e l'organizzazione di corsi di specializzazione per le finalità di cui all'articolo 39-bis»;
c) all'articolo 34, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Sezione A) dell'Albo comprende altresì elenchi suddivisi per specializzazioni nei quali sono riportati gli iscritti nella Sezione A in possesso di titolo di specializzazione professionale collegato ad attività rientranti tra le competenze riconosciute. In aggiunta ai dati e alle notizie richiesti per le Sezioni A) e B), in questi elenchi devono essere indicati per ciascun iscritto il titolo di specializzazione e la modalità di conseguimento.»;
d) dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:
«Art. 39-bis. – (Specializzazioni). – 1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, previo parere del consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.
2. Il regolamento individua i settori di specializzazione, in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
3. Il titolo di specialista può essere conseguito:
a) da iscritti da almeno cinque anni nella Sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1;
b) da iscritti nella Sezione A dell'albo da almeno cinque anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;
c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.
4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione-tipo definita dal Consiglio nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.
5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».
289-ter. All'attuazione del comma 289-bis si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**46-bis. 20. Verini, Ferranti, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.
Dopo il comma 289 inserire i seguenti:
289-bis. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera r) è inserita la seguente:
«r-bis) garantisce la possibilità per i propri iscritti di conseguire il titolo di specialista promuovendo o organizzando l'istituzione di scuole di alta formazione»;
b) all'articolo 29, lettera d), dopo la parola «professionale» sono inserite le seguenti: «nonché l'istituzione di scuole di alta formazione e l'organizzazione di corsi di specializzazione per le finalità di cui all'articolo 39-bis»;
c) all'articolo 34, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Sezione A) dell'Albo comprende altresì elenchi suddivisi per specializzazioni nei quali sono riportati gli iscritti nella Sezione A in possesso di titolo di specializzazione professionale collegato ad attività rientranti tra le competenze riconosciute. In aggiunta ai dati e alle notizie richiesti per le Sezioni A) e B), in questi elenchi devono essere indicati per ciascun iscritto il titolo di specializzazione e la modalità di conseguimento.»;
d) dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:
«Art. 39-bis. – (Specializzazioni). – 1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, previo parere del consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.
2. Il regolamento individua i settori di specializzazione, in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
3. Il titolo di specialista può essere conseguito:
a) da iscritti da almeno cinque anni nella Sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1;
b) da iscritti nella Sezione A dell'albo da almeno cinque anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;
c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.
4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione-tipo definita dal Consiglio nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.
5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».
289-ter. All'attuazione del comma 289-bis si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**46-bis. 24. La II Commissione.
Dopo il comma 289 inserire i seguenti:
289-bis. Al fine di favorire il mercato e l'accesso al credito ipotecario dei beni immobili di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 561, primo comma, primo periodo, dopo le parole: «n. 8 dell'articolo 2652», sono aggiunte le seguenti: «e salvo che all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento della costituzione di ipoteca volontaria sul bene donato abbiano rinunciato all'azione di restituzione prevista dall'articolo 563 con atto annotato a margine della trascrizione della donazione»;
b) all'articolo 563, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: «Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante. Se all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento dell'alienazione del bene donato hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori nei confronti degli aventi causa dal donatario»;
c) all'articolo 2655, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563 c.c.».
289-ter. Gli atti di rinuncia all'azione di restituzione di cui all'articolo 561 codice civile sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa».
*46-bis. 19. Verini, Ferranti, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan, Rubinato.
Dopo il comma 289 inserire i seguenti:
289-bis. Al fine di favorire il mercato e l'accesso al credito ipotecario dei beni immobili di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 561, primo comma, primo periodo, dopo le parole: «n. 8 dell'articolo 2652», sono aggiunte le seguenti: «e salvo che all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento della costituzione di ipoteca volontaria sul bene donato abbiano rinunciato all'azione di restituzione prevista dall'articolo 563 con atto annotato a margine della trascrizione della donazione»;
b) all'articolo 563, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: «Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante. Se all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento dell'alienazione del bene donato hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori nei confronti degli aventi causa dal donatario»;
c) all'articolo 2655, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563 c.c.».
289-ter. Gli atti di rinuncia all'azione di restituzione di cui all'articolo 561 codice civile sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa».
*46-bis. 22. La II Commissione.
Dopo il comma 289, aggiungere i seguenti:
289-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, la lettera b-bis) è abrogata.
289-ter. All'articolo 5, numero 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: «continuativamente dopo la laurea», sono aggiunte le seguenti: «anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137.».
46-bis. 5. Colletti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 289, aggiungere il seguente:
289-bis. I notai richiesti di predisporre atti, dichiarazioni e certificazioni inerenti una chiamata ereditaria o il conseguimento di un legato hanno accesso ai dati contenuti nell'archivio dei rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, allo scopo di individuare i rapporti coinvolti nelle procedure successorie, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La medesima facoltà di accesso di cui al comma 1 è consentita ai notai che abbiano ricevuto da parte di cittadini, anche residenti all'estero, incarico di verificare resistenza di un rapporto di loro pertinenza. Tali cittadini vengono identificati direttamente ovvero tramite i servizi consolari del Ministero degli esteri, ovvero, anche mediante l'impiego di piattaforme informatiche che consentano lo scambio sicuro di informazioni, in collaborazione con notai che esercitano la loro attività in Paesi esteri nei quali il servizio consolare non risulti disponibile. La comunicazione all'intermediario, come definito all'articolo 1, comma 1, lettera a), del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007, n. 116, effettuata dal notaio a seguito degli esiti dell'accesso all'archivio dei rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, costituisce iniziativa rilevante ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del predetto Regolamento. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono determinate le modalità telematiche per l'accesso da parte dei notai all'archivio dei rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
46-bis. 29. Garavini, Gianni Farina, Fedi, La Marca, Porta, Tacconi.
Dopo il comma 289, aggiungere il seguente:
289-bis. All'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il terzo periodo è soppresso.
46-bis. 6. Colletti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 289, aggiungere il seguente:
289-bis. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è abrogata.
46-bis. 7. Colletti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 289, aggiungere il seguente:
289-bis. All'articolo 13-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, modificata dalla legge 4 dicembre 2017, n. 217, le parole «a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «a), c) e g).
46-bis. 3. Colletti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 289, aggiungere il seguente:
289-bis. All'articolo 46, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «Diritto comunitario ed internazionale privato» sono sostituite dalle seguenti: «Diritto dell'Unione europea, Diritto internazionale privato.».
46-bis. 4. Businarolo, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 289, aggiungere il seguente:
289-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1-ter è abrogato.
46-bis. 9. Rubinato, Ventricelli.
Dopo il comma 289, aggiungere il seguente:
289-bis. Al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 sostituire le parole: «in tre precedenti concorsi» con le seguenti: «in cinque precedenti concorsi».
Conseguentemente, all'articolo 5, numero 5, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 dopo le parole: continuativamente dopo la laurea, aggiungere le seguenti: anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 2012, n. 137.
46-bis. 13. Ginoble.
Dopo il comma 289, aggiungere il seguente:
289-bis. Al fine di favorire la copertura dei posti notarili, al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 le parole «in tre precedenti concorsi» sono sostituite dalle parole: «in cinque precedenti concorsi».
46-bis. 12. Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 289, aggiungere il seguente:
289-bis. Al fine di favorire la copertura dei posti notarili, la lettera b-bis) dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 è abrogata.
46-bis. 14. Gregorio Fontana, Prestigiacomo.
Dopo il comma 289 aggiungere il seguente:
289-bis. All'articolo 161, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante «Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie», le parole: «non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento» sono sostituite con le parole: «, al momento del deposito della perizia e comunque non oltre dodici mesi, sono liquidati acconti in misura non inferiore al venti e non superiore al cinquanta per cento»; dopo le parole: «del compenso calcolato sulla base del valore di stima», inserire le parole: «unitamente al rimborso delle spese documentate».
*46-bis. 23. La II Commissione.
Dopo il comma 289 aggiungere il seguente:
289-bis. All'articolo 161, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante «Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie», le parole: «non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento» sono sostituite con le parole: «, al momento del deposito della perizia e comunque non oltre dodici mesi, sono liquidati acconti in misura non inferiore al venti e non superiore al cinquanta per cento»; dopo le parole: «del compenso calcolato sulla base del valore di stima», inserire le parole: «unitamente al rimborso delle spese documentate».
*46-bis. 17. Ventricelli.
Dopo il comma 289, inserire il seguente:
289-bis. La legge 2 febbraio 1990 n. 17 è modificata come segue:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «perito industriale» sono sostituite dalle parole: «ingegnere di primo livello»;
b) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
«3. Il titolo di “ingegnere di primo livello” spetta a coloro, che abbiano conseguito la laurea triennale, di cui all'articolo 1-septies della legge 28 maggio 2016 n. 89, tra quelle previste all'articolo 55 comma 2 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, previo superamento del relativo esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, previsto dalla legge. Resta immutato il titolo professionale di “perito industriale” per tutti gli iscritti all'albo con titolo di studio diverso dalla laurea, che saranno iscritti in apposita sezione fino ad esaurimento;
c) all'articolo 2, comma 1, le parole: «periti industriali» sono sostituite dalle seguenti: «ingegneri di primo livello»;
d) all'articolo 2, comma 1, lettera d) la parola: «collegio» è sostituita dalla seguente: «ordine»;
e) all'articolo 2, comma 5, le parole: «collegi» e «periti industriali» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «ordini» e «ingegneri di primo livello».
46-bis. 26. La II Commissione.
AREA TEMATICA N. 46-ter.
(Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici).
(ART. 1, comma 290)
Dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:
290-bis. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari, dell'UNEP, la costituzione dell'Ufficio del Processo, nonché al fine di realizzare il programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari mediante il reperimento delle professionalità occorrenti per le connesse innovazioni procedurali e tecnologiche, il personale del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed UNEP, in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzioni e di progressione professionale, è inquadrato nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore a far data dal 1o gennaio 2018, ove necessario mediante le modalità selettive previste dal protocollo d'intesa del 9 novembre 2006 sottoscritto tra l'amministrazione giudiziaria e le organizzazioni sindacali.
290-ter. Al personale inquadrato nella posizione economica ex C3, figura professionale di direttore di cancelleria, è corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex qualifica funzionale.
290-quater. Il Ministero della Giustizia di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 291-bis e 291-ter, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano per la riorganizzazione del personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep, compresi i ruoli tecnici, volto ad effettuare la rideterminazione delle dotazioni organiche, tale da inquadrare il personale tutto dentro e tra le aree da ex a1 e ex a1s in ex B1; da ex b1 in ex b2; da ex b2 a ex b3; da ex b3 e b3s in ex c1; da ex c1 e ex c1s in ex c2; da ex c2 in ex c3; da ex c3 in ex ruolo ad esaurimento, in base alle tabelle A (allegato 1) e D (allegato 2) del Decreto del Presidente Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, fino al completo riassorbimento e alla revisione della relativa pianta organica.
290-quinquies. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 291-bis, 291-ter e 291-quater.
290-sexies. Il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, professionalità tecniche ed uffici NEP è assegnato nei nuovi ruoli a far data dall'approvazione della presente legge ovvero alla definizione delle procedure di cui al comma 1 anche in sovrannumero sino alla definizione delle nuove piante organiche.
290-septies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 290-bis a 290-sexies, pari a 58 milioni, si provvede, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.
Allegato 1 – Tabella A
| Aree | Dotazione organica |
| TERZA | 20.441 |
| SECONDA | 21.993 |
| PRIMA | 1.268 |
| TOTALE ORGANICO | 43.702 |
Allegato 2 – Tabella D
| Allegato 1 – DOTAZIONI ORGANICHE DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA Declinazione dei contingenti di personale delle aree nei profili professionali individuati dal CCNI 29 luglio 2010 | ||
| Dotazione organica D.P.C.M. 15/12/2008 |
PROFILI PROFESSIONALI |
Numero POSTI |
| TERZA | Funzionario bibliotecario |
31 |
| Direttore amministrativo | 2.080 | |
| Funzionario informatico | 179 | |
| Funzionario dell'organizzazione |
18 | |
| Funzionario contabile | 310 | |
| Funzionario linguistico | 52 | |
| Funzionario statistico | 87 | |
| Funzionario giudiziario | 7.207 | |
| Funzionario UNEP | 2.275 | |
| Totale terza area | 12.239 | |
| SECONDA AREA | Cancelliere | 5.339 |
| Contabile | 266 | |
| Assistente informatico | 433 | |
| Assistente linguistico | 10 | |
| Assistente giudiziario | 10.334 | |
| Ufficiale giudiziario | 1.093 | |
| Assistente alla vigilanza dei locali e al servizio automezzi |
32 | |
| Operatore giudiziario | 5.264 | |
| Conducente di automezzi | 2.450 | |
| Totale seconda area | 25.221 | |
| PRIMA AREA | Ausiliario | 4.472 |
| Totale prima area | 4.472 | |
| Totale complessivo | 41.932 | |
46-ter. 6. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:
290-bis. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza di tutti i Registri ed Elenchi tenuti presso il Ministero della Giustizia, con decorrenza dal 1o gennaio 2018 è dovuto un contributo annuale fisso da pagarsi entro il 31 gennaio di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della Giustizia. I contributi sono destinati alla copertura dei costi operativi dell'ufficio del Ministero della Giustizia preposto alla vigilanza dei Registri e degli Elenchi, alla sua informatizzazione e al finanziamento delle campagne promozionali di informazione al pubblico sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
290-ter. Il contributo annuale fisso di cui al comma 290-bis è determinato in Euro 100 per le persone fisiche, in Euro 1.000 per società ed enti e, quando previsto, in Euro 500 per l'iscrizione di ogni sede operativa ovvero richiesta di autorizzazione per svolgere la propria attività in una circoscrizione di Tribunale o Corte d'Appello. L'importo del contributo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.
290-quater. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale fisso di cui al comma 290-bis devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro i sessanta giorni successivi al 31 gennaio ovvero al momento della richiesta di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione o di sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale variabile, per l'anno di riferimento, devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
290-quinquies. Nel caso di omesso pagamento dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della Giustizia, decorsi sessanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dall'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.
290-sexies. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1-bis, primo periodo, le parole «contratti assicurativi, bancari e finanziari» sono sostituite con le seguenti: «nonché in materia di contratti di ogni tipo e natura e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese».
b) all'articolo 17, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
«5-ter. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese di avvio e, comunque, prima dell'inizio della mediazione, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro, di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 270 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo conciliativo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione dovuta per il procedimento.».
46-ter. 3. Giampaolo Galli.
Dopo il comma 290, aggiungere i seguenti:
290-bis. All'articolo 1524 del codice civile, successivamente al terzo comma sono aggiunti i seguenti: «Ove l'acquisto di un autoveicolo o di un motoveicolo sia in tutto o in parte finanziato, la vendita può essere stipulata, ed il titolo di acquisto registrato al Pubblico Registro Automobilistico, con patto di riservato dominio nella cui titolarità subentra al venditore, all'atto del finanziamento totale o parziale, il finanziatore.»
290-ter. La riserva di proprietà si estingue con il pagamento dell'ultima rata del rimborso del finanziamento. A tale momento il finanziatore rilascerà al debitore quietanza liberatoria atta ad ottenere la cancellazione dal PRA della riserva.
290-quater. Il mancato pagamento di quattro rate di rimborso del finanziamento, attribuisce al finanziatore il diritto di ottenere, dal debitore finanziato, la consegna del veicolo acquistato tramite finanziamento, e di vendere, o di acquisire in proprietà, il detto bene, al valore stabilito dalla media dei listini comunemente utilizzati in Italia in relazione alle compravendite del bene il cui acquisto sia stato finanziato, da determinarsi in relazione all'anno di immatricolazione del veicolo – o di produzione dell'altro bene mobile registrato – ed al suo stato di conservazione.
290-quinquies. Nei tre mesi successivi alla presa in possesso del veicolo il finanziatore, anche ove non abbia perfezionato la vendita a terzi del bene, o l'acquisto di questo in proprietà definitiva, dovrà corrispondere al cliente l'eventuale differenza, al netto dei costi sostenuti e degli interessi moratori maturati a carico del debitore, fra il debito complessivo di questo ed il valore a cui il bene è stato venduto o acquisito in proprietà.
46-ter. 10. Fregolent.
Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
290-bis. All'articolo 13, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 43» sono sostituite dalle seguenti: «euro 37»;
b) al comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 98» sono sostituite dalle seguenti: «euro 85»;
c) al comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 237» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;
d) al comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 518» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;
e) al comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 759» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;
f) al comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.214» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;
g) al comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.686» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;
h) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli albi processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro.»;
i) al comma 5, le parole: «euro 851» sono sostituite dalle seguenti: «euro 740».
Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 290-bis pari a 42.500.000 di euro si provvede, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.
46-ter. 5. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
290-bis. All'articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.».
b) i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono abrogati.
Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1, comma 631, alla voce Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
46-ter. 4. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
290-bis. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Non è soggetto al contributo unificato il processo inerente le discriminazioni di genere.».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –2.000.000;
2019: –2.000.000;
2020: –2.000.000.
*46-ter. 1. Nicchi, Albini, Melilla, Capodicasa, Valeria Valente, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Gelmini.
Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
290-bis. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Non è soggetto al contributo unificato il processo inerente le discriminazioni di genere.»
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –2.000.000;
2019: –2.000.000;
2020: –2.000.000.
*46-ter. 8. Nicchi, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti, Cimbro, Gribaudo.
Dopo il comma 290, inserire il seguente:
290-bis. Al comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sostituire le parole: «violano gli obblighi» con le seguenti: «ritardano di oltre sei mesi l'adempimento degli obblighi».
46-ter. 2. Palese.
Dopo il comma 290 aggiungere il seguente:
290-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016 n. 197, sostituire le parole: «presso gli organi costituzionali», con le seguenti: «presso gli organi del Governo, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, e gli organi costituzionali.»
46-ter. 7. Tancredi.
Dopo il comma 290 aggiungere il seguente comma:
290-bis. All'articolo 8 del 20 giugno 2017, n. 91, dopo il comma 1, è introdotto il seguente comma 2:
«2. Possono altresì essere ammesse all'amministrazione straordinaria, su istanza del Commissario Straordinario, le società cessionarie dei complessi aziendali acquisiti da società sottoposte alla procedura di Amministrazione Straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, che, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dalla lettera b), comma 1, dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nel biennio successivo alla stipula del contratto di cessione risultino inadempienti rispetto agli obblighi assunti nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei fornitori e gravanti sui complessi acquisti.».
46-ter. 11. Valiante.
Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:
290-bis. Al comma 4 dell'articolo 22, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».
46-ter. 12. Valiante.
AREA TEMATICA N. 47.
(Distretti del cibo).
(ART. 1, comma 291)
Al comma 291, capoverso Art. 13 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «spreco alimentare» inserire le seguenti: «promuovere la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare»;
b) al comma 2, lettera g), dopo le parole: «sostenibilità ambientale» inserire le seguenti: «e della tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare».
47. 40. Cenni.
Al comma 291 capoverso Art. 13 sostituire ovunque ricorrano le parole: agricole e alimentari con le seguenti: agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione.
47. 25. Stumpo, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: –250.000.000;
CS: –250.000.000.
2019
CP: –250.000.000;
CS: –250.000.000.
2020:
CP: –250.000.000;
CS: –250.000.000.
*47. 5. La X Commissione.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: –250.000.000;
CS: –250.000.000.
2019
CP: –250.000.000;
CS: –250.000.000.
2020:
CP: –250.000.000;
CS: –250.000.000.
*47. 42. Basso, Giacobbe, Tullo.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
**47. 10. Castricone.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
**47. 9. Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
**47. 13. Guidesi, Saltamartini, Molteni, Simonetti, Pagano.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
**47. 16. Vignali.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
**47. 19. Pastorino, Marcon.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
**47. 20. Oliaro, Galgano.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
**47. 22. Locatelli, Pastorelli, Marzano.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
**47. 26. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
**47. 29. Rampelli.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
**47. 33. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
**47. 41. Realacci, Borghi.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
**47. 43. Bini, Fregolent, Rubinato, Antezza, Vico.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
**47. 47. Capezzone, Latronico.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
**47. 45. Lodolini.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
**47. 44. De Mita.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
**47. 50. Vico.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
**47. 52. Prataviera, Matteo Bragantini.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
**47. 53. Donati, Nicoletti.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
**47. 54. Carra.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
**47. 56. Nastri.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
**47. 57. Falcone.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;
b) al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».
**47. 58. Romanini, Patrizia Maestri.
Al comma 291 capoverso «Art. 13», comma 2, lettera g), sopprimere le parole: o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale.
47. 17. Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino.
Al comma 291, capoverso Art. 13, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 2, lettera g), dopo le parole: dei criteri, è aggiunta la seguente: agroecologici;
il comma 6 è sostituito dal seguente: 6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per le annualità 2018 e 2019,.
Conseguentemente all'articolo 48 sopprimere il comma 296.
47. 14. Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 291, capoverso Art. 13, comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
g-bis) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori in cui agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori, enti locali abbiano stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione, per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in merito ai biodistretti e/o ai distretti biologici, la definizione sarà quella riportata nella legge medesima.
*47. 2. La XIII Commissione.
Al comma 291, capoverso Art. 13, comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
g-bis) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori in cui agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori, enti locali abbiano stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione, per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in merito ai biodistretti e/o ai distretti biologici, la definizione sarà quella riportata nella legge medesima.
*47. 39. Terrosi, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Venittelli, Zanin.
Al comma 291, capoverso Art. 13 comma 3, dopo le parole: Le regioni inserire le seguenti: e le Province autonome.
47. 28. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, Furnari.
Al comma 291, capoverso «Art. 13», comma 3, dopo le parole: Le regioni provvedono, aggiungere le seguenti:, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
47. 18. Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino, Placido.
Al comma 291, capoverso Art. 13, comma 5, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,.
*47. 1. La XIII Commissione.
Al comma 291, capoverso Art. 13, comma 5, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,.
*47. 38. Antezza, Luciano Agostini, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Al comma 291, capoverso «Art. 13 – (Distretti del cibo).» sopprimere il comma 7.
**47. 12. Guidesi, Allasia, Saltamartini.
Al comma 291, capoverso «Art. 13 – (Distretti del cibo).» sopprimere il comma 7.
**47. 6. Sorial.
Al comma 291, capoverso «Art. 13 – (Distretti del cibo).» sopprimere il comma 7.
**47. 15. Vignali.
Al comma 291, capoverso «Art. 13 – (Distretti del cibo).» sopprimere il comma 7.
**47. 30. Rampelli.
Al comma 291, capoverso «Art. 13 – (Distretti del cibo).» sopprimere il comma 7.
**47. 34. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.
Al comma 291, capoverso «Art. 13 – (Distretti del cibo).» sopprimere il comma 7.
**47. 48. Senaldi, Carrescia, Montroni.
Al comma 291, sostituire il capoverso comma 7 con il seguente:
7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera f) del precedente comma 2, il comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 20113 n. 228 è sostituito dal seguente: «8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, anche manipolati o trasformati, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. È altresì consentito vendere prodotti, già pronti per il consumo, mediante utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private.».
47. 27. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
All'articolo 1, comma 291, capoverso Art. 13, comma 7, dopo la parola: nonché inserire le seguenti: ed al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, dopo le parole: stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza inserire le seguenti:, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,.
*47. 36. Russo, Giacomoni.
All'articolo 1, comma 291, capoverso Art. 13, comma 7, dopo la parola: nonché inserire le seguenti: ed al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, dopo le parole: stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza inserire le seguenti:, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,.
*47. 55. Dell'Aringa.
All'articolo 1, comma 291, capoverso Art. 13, comma 7, dopo la parola: nonché inserire le seguenti: ed al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, dopo le parole: stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza inserire le seguenti:, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,.
*47. 21. Patrizia Maestri, Narduolo, Rostellato.
All'articolo 1, comma 291, capoverso Art. 13, comma 7, dopo la parola: nonché inserire le seguenti: ed al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, dopo le parole: stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza inserire le seguenti:, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,.
*47. 32. Catanoso.
Dopo il comma 291 aggiungere i seguenti:
291-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi appartenenti alla classe Ateco 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
291-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è fissata ad euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe Ateco 02.30.
291-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non supera il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.
291-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.
291-sexies. Per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 4, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 1, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
47. 31. Marchetti.
Dopo il comma 291, inserire il seguente:
291-bis. Al fine di potenziare le attività volte alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nell'agenda Onu 2030, nonché per la realizzazione di eventi ed iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura dell'Italia per COP 26/2020, e in continuità con Expo 2015 e la Carta di Milano, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a favore del Milan Center for Food Law and Policy.
Conseguentemente, all'articolo 92, comma 625, sostituire le parole: è ridotto di 6.050.000 euro per l'anno 2018, di 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le seguenti: è ridotto di 7.050.000 euro per l'anno 2018, di 2.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,.
47. 11. Guerra, Boccadutri, Gelmini.
Dopo il comma 291, aggiungere il seguente:
291-bis. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo della ristorazione collettiva scolastica, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui destinato a garantire agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado l'accesso al servizio di ristorazione collettiva scolastica, da ritenersi ai sensi di legge parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche. Le risorse sono destinate in via principale al sostegno delle famiglie che non riescono a garantire l'accesso ai medesimi servizi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al presente comma.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000,
*47. 3. La XIII Commissione.
Dopo il comma 291, aggiungere il seguente:
291-bis. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo della ristorazione collettiva scolastica, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui destinato a garantire agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado l'accesso al servizio di ristorazione collettiva scolastica, da ritenersi ai sensi di legge parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche. Le risorse sono destinate in via principale al sostegno delle famiglie che non riescono a garantire l'accesso ai medesimi servizi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al presente comma.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000,
*47. 37. Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli.
Dopo il comma 291, inserire il seguente:
291-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, comma 4, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ai sensi del comma 3 del citato articolo 2135.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**47. 4. La XIII Commissione.
Dopo il comma 291, inserire il seguente:
291-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, comma 4, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ai sensi del comma 3 del citato articolo 2135.
Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**47. 8. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.
Dopo il comma 291, inserire il seguente:
291-bis. Per il potenziamento delle azioni di promozione del Made in Italy agroalimentare all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017,», sono inserite le seguenti: «nonché 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».
Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 624, sostituire le parole: 17,585,300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 14.585.300 euro per l'anno 2018 e di 50.868.200 euro per l'anno 2019, di 132.812.100 euro per l'anno 2020.
47. 7. Di Gioia, Galati.
Dopo il comma 291 aggiungere il seguente:
291-bis. Nella individuazione dei distretti del cibo di cui al comma 291 non possono non essere ricompresi anche i comuni nei quali da almeno 10 anni si svolgono manifestazioni enogastronomiche di valorizzazione di prodotti tipici locali.
47. 49. Burtone.
AREA TEMATICA N. 47-bis.
(Disciplina dell'attività di enoturismo).
(ART. 1, commi 292-295)
Sostituire i commi 292, 293, 294 e 295 con i seguenti:
292. Con il termine «enoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite le iniziative a carattere didattico e ricreativo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, nell'ambito delle cantine, anche in abbinamento alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP).
293. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
294. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per esercizio dell'attività enoturistica.
295. L'attività enoturistica è esercitata da cantine aderenti alle «strade del vino», ove presenti, di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268, previa presentazione al Comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 294.».
47-bis. 16. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.
Sostituire il comma 292 con il seguente:
292. Con il termine «enoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, le iniziative a carattere didattico e ricreativo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, nell'ambito delle cantine, anche in abbinamento alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP).
47-bis. 22. Dellai.
Al comma 292, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: il termine «enoturismo», inserire le seguenti: ed il termine «oleoturismo»;
b) dopo le parole: coltivazione della vite, inserire le seguenti: e dell'olivo;
c) dopo le parole: produzioni vinicole, inserire le seguenti: ed olearie;
d) dopo le parole: delle cantine, aggiungere le seguenti: e dei frantoi.
Conseguentemente, ai commi 293, 294 e 295, dopo la parola: «enoturistica, ovunque ricorrono, inserire la seguente: ed oleoturistica.
47-bis. 6. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni, Villecco Calipari.
Al comma 292 sostituire le parole: ad alimenti con le seguenti: alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DQP) o indicazione geografica protetta (IGP) cosi come disciplinate dall'articolo 87 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
*47-bis. 10. Oliaro.
Al comma 292 sostituire le parole: ad alimenti con le seguenti: alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) così come disciplinate dall'articolo 87 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
* 47-bis. 15. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 292, inserire i seguenti:
292-bis. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio, culturale immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su di un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.
292-ter. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.
292-quater. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni c province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
92-quinquies. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
292-sexies. Per attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e dette finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 500.000;
2019: – 500.000;
2020: – 500.000.
** 47-bis. 2. La XIII Commissione.
Dopo il comma 292, inserire i seguenti:
292-bis. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio, culturale immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su di un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.
292-ter. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.
292-quater. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni c province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
92-quinquies. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
292-sexies. Per attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e dette finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 500.000;
2019: – 500.000;
2020: – 500.000.
** 47-bis. 7. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.
Al comma 293, primo periodo, sostituire le parole: di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 con le seguenti: di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
* 47-bis. 3. La XIII Commissione.
Al comma 293, primo periodo, sostituire le parole: di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 con le seguenti: di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
* 47-bis. 26. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Al comma 294, prima periodo, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
** 47-bis. 4. La XIII Commissione.
Al comma 294, prima periodo, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
** 47-bis. 25. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Al comma 294, dopo le parole: standard minimi di qualità inserire le seguenti: con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio.
* 47-bis. 1. La XIII Commissione.
Al comma 294, dopo le parole: standard minimi di qualità inserire le seguenti: con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio.
* 47-bis. 23. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Sostituire il comma 295 con il seguente:
295. L'attività enoturistica è esercitata da cantine aderenti alle «strade del vino», ove presenti, di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268, previa presentazione al Comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 299.
47-bis. 21. Dellai.
Dopo il comma 295 sono aggiunti i seguenti:
295-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
295-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è fissata ad euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.
295-quater Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non supera il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.
295-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.
295-sexies. Per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 4, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 1, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
295-septies. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella parte 1, dopo il n. 15) è aggiunto il seguente:
15-bis) tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) nella parte II-bis, dopo il n. 1-ter) è aggiunto il seguente:
«1-quater) tartufi freschi, refrigerati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;
c) nella parte III, il n. 20-bis) è abrogato.
295-octies. I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, quindi esclusi dalla classe ATECO 02.30, e che sono diversi da quelli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale e non trovano applicazione i commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
47-bis. 29. Falcone.
Dopo il comma 295, inserire i seguenti:
295-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
295-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 295-bis è fissata ad euro 100,00 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.
295-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 295-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non fanno cumulo con altri redditi della persona fisica.
295-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto e stata effettuata.
295-sexies. Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 295-quinquies, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 295-bis, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
295-septies. I raccoglitori imprenditori agricoli che effettuano cessioni di prodotto sono assoggettati ai regimi fiscali del settore agricolo.
295-octies. All'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovunque presente, la parola: «occasionale» è eliminata.
295-novies. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: «occasionale» è eliminata.
295-decies. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122 è abrogato.
Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: –;
2019: – 8.400.000;
2020: – 4.100.000.
* 47-bis. 5. La XIII Commissione.
Dopo il comma 295, inserire i seguenti:
295-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
295-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 295-bis è fissata ad euro 100,00 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.
295-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 295-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non fanno cumulo con altri redditi della persona fisica.
295-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto e stata effettuata.
295-sexies. Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 295-quinquies, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 295-bis, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
295-septies. I raccoglitori imprenditori agricoli che effettuano cessioni di prodotto sono assoggettati ai regimi fiscali del settore agricolo.
295-octies. All'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovunque presente, la parola: «occasionale» è eliminata.
295-novies. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: «occasionale» è eliminata.
295-decies. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122 è abrogato.
Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: –;
2019: – 8.400.000;
2020: – 4.100.000.
* 47-bis. 24. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Dopo il comma 295, inserire i seguenti:
295-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
295-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 295-bis è fissata ad euro 100,00 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.
295-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 295-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non fanno cumulo con altri redditi della persona fisica.
295-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto e stata effettuata.
295-sexies. Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 295-quinquies, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 295-bis, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
295-septies. I raccoglitori imprenditori agricoli che effettuano cessioni di prodotto sono assoggettati ai regimi fiscali del settore agricolo.
295-octies. All'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovunque presente, la parola: «occasionale» è eliminata.
295-novies. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: «occasionale» è eliminata.
295-decies. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122 è abrogato.
Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: –;
2019: – 8.400.000;
2020: – 4.100.000.
* 47-bis. 27. Taricco.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295-bis. A decorrere dall'anno 2018 sono inserite nell'ambito del Documento pluriennale di pianificazione di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, le infrastrutture strategiche e gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione della logistica dei comparto agroalimentare, con particolare riferimento alle opere pubbliche orientate alle seguenti finalità:
a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;
d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;
e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.
295-ter. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e nel limite delle risorse, a ciò finalizzate, stanziate per le infrastrutture strategiche dalla legge di bilancio.
295-quater. Agli Interventi di cui al comma 295-bis è destinato, per l'anno 2018 l'importo di 20 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come rifinanziato dal comma 632 del presente articolo.
295-quinquies. All'articolo 146, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «alle aziende speciali dei comuni e delle province», sono aggiunte le seguenti: «, alle società consortili o partecipate dagli enti locali che gestiscono i mercati agroalimentari all'ingrosso,».
295-sexies. Le disposizioni in materia di alienazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano alle società di gestione dei mercati agroalimentari all'ingrosso».
Conseguentemente, all'articolo 90 dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
621-bis. Limitatamente agli anni 2018 e 2019, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate”.
47-bis. 8. Paglia, Marcon, Pastorino, Placido.
dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con dotazione pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, finalizzato alla promozione della sperimentazione e al sostegno di iniziative rivolte alla formazione e all'assistenza tecnica degli operatori dell'agricoltura sociale, come definita dalla legge 18 agosto 2015, n.141, e dalle pertinenti norme regionali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 295-ter.
295-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2018, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , accezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;
b) al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto»;
c) al numero 51) della Tabella A, parte III, le parole: «oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e» sono soppresse.
295-quater. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 295-bis.
47-bis. 9. Placido, Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 295 inserire i seguenti:
295-bis. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio, culturale immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su di un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.
295-ter. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.
295-quater. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari; e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
295-quinquies. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Per attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: – 500.000;
2019: – 500.000;
2020: – 500.000.
47-bis. 11. Tancredi.
Dopo il comma 295, aggiungere i seguenti:
295-bis. Al fine di potenziare le strutture ricettive del turismo all'aria aperta, nonché la promozione del comparto dei veicoli ricreazionali e l'introduzione di agevolazioni fiscali per il turismo verde, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il «Fondo per il turismo all'aria aperta», con una dotazione di 5 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020.
295-ter. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, emana un decreto ministeriale per stabilire criteri e modalità di utilizzo del fondo, nonché le misure agevolative di carattere fiscale, preventivamente concordate con la Commissione europea al fine di renderle compatibili con il regime degli aiuti di Stato, per incentivare gli interventi connessi all'attuazione delle misure di cui al comma precedente.
Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministeri dell'economia e delle finanze, apportata le seguenti variazioni:
201: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.
47-bis. 12. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli, Cimbro.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente comma:
295-bis. L'articolo 85, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituita dalla seguente:
«b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile; al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 5 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 5 per cento e che abbia stipulato uh patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 5 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;».
* 47-bis. 17. Vignali.
Dopo il comma 295, aggiungere il seguente comma:
295-bis. L'articolo 85, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituita dalla seguente:
«b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile; al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 5 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 5 per cento e che abbia stipulato uh patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 5 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;».
* 47-bis. 28. Arlotti, Marchetti.
AREA TEMATICA N. 48.
(IVA agevolata carne).
(ART. 1, comma 296)
Sostituire il comma 296 con il seguente:
Al fini dell'attuazione dell'Agenda di Parigi, degli obiettivi del Piano Nazionale dei Cambiamenti Climatici e della strategia per la qualità dell'aria e visti gli obiettivi di sviluppo Sostenibile individuati dall'Agenda 2030, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito il Fondo per la riconversione agricola e zootecnica sui criteri agroecologici e di sostenibilità ambientale definiti dalla normativa europea e nazionale, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 296 pari a 20 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede, per il 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.
48. 4. Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 296, aggiungere il seguente:
296-bis. 1. Alle bevande vegetali che contengano un cereale o frutta secca non geneticamente modificati o frutta secca almeno nella misura dell'8 per cento, che siano prive di olio di palma, zuccheri e Sali aggiunti e che abbiano un valore di glucosio e di fruttosio inferiore a 2 grammi per millilitro si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura del 4 per cento, stabilita ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6) è inserito il seguente: «6-bis) latte vegetale privo di olio di palma, senza zuccheri e sali aggiunti, con un valore di glucosio e di fruttosio inferiore a 2 grammi per millilitro e che contenga almeno l'8 per cento di cereale o di frutta secca non geneticamente modificati;»,
3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
48. 13. Cristian Iannuzzi.
Dopo il comma 296 aggiungere i seguenti:
«296-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
“41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia;”.
296-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
48. 9. Giorgia Meloni, Rampelli.
Dopo il comma 296, aggiungere i seguenti:
296-bis. All'articolo 8-bis, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se effettua, in ciascuno dei periodi di riferimento, viaggi oltre le dodici miglia marine in misura superiore al 70 per cento. I soggetti che intendono acquistare i beni senza l'applicazione dell'IVA possono attestare il requisito della navigazione in alto mare mediante dichiarazione scritta resa sotto la propria responsabilità. Tale dichiarazione dovrà essere comunicata alla Agenzia delle entrate anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione del periodo di riferimento;».
296-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma: «3-bis, Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua senza addebito d'imposta operazioni di cui all'articolo 8-bis, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in mancanza della dichiarazione ivi prevista, nonché al cessionario che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.».
48. 14. Pagani.
Dopo il comma 296 aggiungere il seguente:
296-bis. Al fine di migliorare la competitività al settore agro alimentare e favorire la trasparenza nei rapporti tra gli operatori del settore suinicolo, è previsto un contributo, pari a 1,5 milioni di euro per l'annualità 2018, a favore delle aziende di macellazione tenute all'obbligo di classificazione delle carcasse suine ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per l'acquisto, l'installazione e la messa in funzione di strumenti, apparecchiature, attrezzature e impianti idonei alla classificazione delle carcasse suine. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018, con le seguenti: di 16.085.300 euro per l'anno 2018.
* 48. 1. La XIII Commissione.
Dopo il comma 296 aggiungere il seguente:
296-bis. Al fine di migliorare la competitività al settore agroalimentare e favorire la trasparenza nei rapporti tra gli operatori del settore suinicolo, è previsto un contributo, pari a 1,5 milioni di euro per l'annualità 2018, a favore delle aziende di macellazione tenute all'obbligo di classificazione delle carcasse suine ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 dei Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per l'acquisto, l'installazione e la messa in funzione di strumenti, apparecchiature, attrezzature e impianti idonei alla classificazione delle carcasse suine. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018, con le seguenti: di 16.085.300 euro per l'anno 2018.
*48. 12. Cova, Zanin, Romanini, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Taricco, Terrosi, Venittelli.
Dopo il comma 296, aggiungere il seguente:
296-bis. 1. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo della ristorazione collettiva scolastica, per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui destinato a garantire agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado l'accesso al servizio di ristorazione collettiva scolastica, da ritenersi ai sensi di legge parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche. Le risorse sono destinate in via principale al sostegno delle famiglie che non riescono a garantire l'accesso ai medesimi servizi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al presente comma.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000.
48. 5. Gagnarli, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 296, inserire il seguente:
296-bis. L'articolo 55, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si intende nel senso che le agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione europea, ovvero i soggetti che hanno prestato garanzia a loro favore, non sono tenute a restituire le somme che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto risultavano rimborsate e per le quali, a seguito di richiesta di restituzione da parte dell'amministrazione finanziaria, non risultava avvenuto, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, il relativo versamento nelle casse erariali da parte delle stesse agenzie di viaggio o dei soggetti che hanno prestato la garanzia. Sono altresì rimborsate ai medesimi soggetti, le somme dovute dall'Erario a titolo di rimborso IVA maturate dai medesimi fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 55, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –45.000.000;
2019: –20.000.000;
2020: –20.000.000.
48. 8. Tancredi.
Dopo il comma 296, inserire il seguente:
296-bis. Al comma 12 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al presente comma non sono tenuti, altresì, a disporre del titolo di conduzione ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali previste dal punto 5 della Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per i carburanti utilizzati in lavori agricoli e, a tal fine, sono esentati dal rispetto degli obblighi di registrazione previsti dal citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche in caso di enunciazione.».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in euro 1 milione per ciascuno degli anni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 624, della presente legge.
48. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 296, inserire il seguente:
296-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000.
48. 3. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 296, aggiungere il seguente:
296-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110».
Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000.
48. 10. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 296, aggiungere il seguente:
296-bis. (Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa a prodotti igienici, alimentari e accessori per l'infamia).
In via sperimentale, per il triennio 2018-2020, al fine di favorire la natalità, alla Tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «quater) latte in polvere e liquido per neonati».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
48. 11. Gigli, Sberna.
Dopo il comma 296, aggiungere il seguente:
296-bis. Alla Tabella A, Parte III, recante Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente numero: «16-bis) servizio di impollinazione».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –3.000.000;
2019: –3.000.000;
2020: –3.000.000.
48. 7. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 296, aggiungere il seguente:
296-bis. Al numero 31 della Tabella A Parte II Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole: «motore a diesel» ovunque ricorrono aggiungere le seguenti: «nonché autovetture a motore elettrico».
48. 2. Crippa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.
AREA TEMATICA N. 48-bis.
(Interventi per il settore avicolo).
(ART. 1, commi 297-300)
Al comma 297, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) avviamento di allevamenti avicoli con metodo biologico.
*48-bis. 8. Terrosi, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Venittelli, Zanin.
Al comma 297, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) avviamento di allevamenti avicoli con metodo biologico.
*48-bis. 1. La XIII Commissione.
Dopo il comma 299, è aggiunto il seguente:
299-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali procede, per assicurare la necessaria efficienza, efficacia e continuità nell'esercizio delle attività relative alla rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea ed internazionale, anche per la salvaguardia delle professionalità esistenti, ad inquadrare – ai soli fini giuridici – il contingente di personale non dirigenziale assegnato allo stesso, a decorrere dal 1o gennaio 2017 ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nell'area terza dei ruoli del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
48-bis. 5. Vito.
Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
300-bis. Alle imprese agricole che hanno subito danni in seguito alle calamità naturali ed agli eventi atmosferici avversi nell'anno 2017 dichiarati eccezionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è riconosciuto un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti, negli anni 2018 e 2019, per interessi su mutui bancari contratti alla data del 31 dicembre 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare dei Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente misura e di istruttoria delle domande, anche avvalendosi degli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché di soggetti specializzati iscritti all'Albo degli Intermediari Finanziari non bancari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo al rispetto del limite di spesa previsto dalla presente disposizione ed al relativo monitoraggio. L'attuazione della presente disposizione non può comportare oneri superiori a 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 631, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: – 20.000,000;
2019: – 20.000.000;
2020: – 0.
*48-bis. 7. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
300-bis. Alle imprese agricole che hanno subito danni in seguito alle calamità naturali ed agli eventi atmosferici avversi nell'anno 2017 dichiarati eccezionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è riconosciuto un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti, negli anni 2018 e 2019, per interessi su mutui bancari contratti alla data del 31 dicembre 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare dei Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente misura e di istruttoria delle domande, anche avvalendosi degli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché di soggetti specializzati iscritti all'Albo degli Intermediari Finanziari non bancari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo al rispetto del limite di spesa previsto dalla presente disposizione ed al relativo monitoraggio. L'attuazione della presente disposizione non può comportare oneri superiori a 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 631, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: – 20.000,000;
2019: – 20.000.000;
2020: – 0.
*48-bis. 2. La XIII Commissione.
Dopo il comma 300 aggiungere il seguente:
300-bis. Nelle more della realizzazione di una riforma organica del settore della raccolta dei tartufi per l'introduzione della figura del produttore professionale e della relativa disciplina, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni;
a) alla tabella A, parte II, sostituire il punto 5 con il seguente: «5) ortaggi, piante mangerecce e tartufi, freschi e refrigerati, esclusi i tartufi presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarsene temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato»;
b) alla tabella A, parte III, al numero 20-bis), sopprimere le parole: «freschi e refrigerati o».
Conseguentemente alla tabella A, di cui all'articolo 1 comma 631, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: – 6.000,000;
2019: – 6.000.000;
2020: – 6.000.000.
48-bis. 4. Dadone, Massimiliano Bernini, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:
300-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 56-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96, relativa alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, è rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 6 milioni e 200 mila euro per l'anno 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000,000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 6.200.000.
48-bis. 3. Oliverio, Montroni.
Dopo il comma 300, inserire il seguente:
300-bis. – (Concessioni demaniali acquacoltura). – 1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2018: – 1.000,000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
48-bis. 6. Fabrizio Di Stefano, Laffranco.
AREA TEMATICA N. 48-ter.
(Apicoltura in aree montane).
(ART. 1, comma 301)
Sostituirlo con il seguente:
301. Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito, si stabilisce che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 10 alveari.
Conseguentemente al comma 625, sostituire le parole: 6.050.000 con: 8.050,000 e le parole: 1.050.000 con: 3.050.000.
48-ter. 39. Bergamini.
Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:
301-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione di un testo unico delle norme vigenti in materia di pesca e dì acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa.
301-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 301-bis è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni che sono state oggetto di abrogazione implicita;
b) coordinamento delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale ed europea in materia di pesca e di acquacoltura, anche ai fini di coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con quella in materia di tutela e di protezione dell'ecosistema marino e delle forme tradizionali di pesca e di acquacoltura.
301-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 301-bis è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con ii Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 301-bis o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
301-quinquies. Lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega contenuta nei commi dal 301-bis al 301-quater è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
48-ter. 50. Sani.
Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:
301-bis. Al fine di rendere più eque e sostenibili le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo e protezione della fascia costiera e delle zone acquee, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze di pesca.
301-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 301-bis è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere un sistema di rilascio e rinnovo delle concessioni che, compatibilmente con la normativa europea, consenta di incentivare investimenti, anche a lungo termine, nella valorizzazione della fascia costiera e delle zone acquee;
b) prevedere criteri di priorità per le iniziative e gli interventi che abbiano migliore impatto ambientale;
c) prevedere un sistema che garantisca l'accesso paritario alle concessioni e alle licenze di pesca anche ai piccoli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura;
d) introdurre un'equa diversificazione dell'ammontare dei canoni di concessione, anche in considerazione delle dimensioni dell'organizzazione aziendale degli operatori, dell'entità degli investimenti proposti e della sostenibilità ambientale dei progetti presentati;
e) prevedere un sistema di rilascio delle licenze di pesca che garantisca un'equa diversificazione dell'ammontare della tassa di concessione governativa richiesta per il rilascio delle predette licenze, tenendo conto delle dimensioni dell'attività del richiedente, consentendo altresì la possibilità di rateizzazione del pagamento della tassa;
f) prevedere termini congrui di durata delle licenze in relazione alle esigenze di ammortamento degli investimenti armatoriali, introducendo altresì meccanismi agevolati per la circolazione delle licenze all'interno delle cooperative;
g) semplificare l'azione amministrativa in materia di rilascio e rinnovo di autorizzazioni e licenze, mediante l'utilizzo degli sportelli delle Capitanerie di porto;
h) prevedere che le imprese di acquacoltura, di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00, concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica.
301-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 301-bis è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se ii termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 301-bis o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
301-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 301-bis al 301-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
48-ter. 51. Sani.
Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:
301-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».
301-ter. All'articolo 11 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro»;
c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3,4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.
«5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius)»;
d) al comma 6, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;
e) al comma 10, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus e pesce spada (Xiphias gladius»;
f) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini detta determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6».
301-quater. All'articolo 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente;
«3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione»;
b) al comma 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».
48-ter. 48. Sani.
Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:
301-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto delle specifiche competenze riservate ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, può, con apposita convenzione, stipulata senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.
301-ter. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese di pesca di cui al comma 301-sexies, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca e possono anche essere istituiti all'interno di centri di assistenza fiscale già costituiti.
301-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP e i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 301-bis.
301-quinquies. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 301-bis, i CASP, fermo restando quanto stabilito al comma 301-bis, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'attività dei CASP è comunque esercitata senza oneri per il bilancio dello Stato.
301-sexies. Ai fini dei commi dal 301-bis al 301-septies, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni rappresentative delle imprese di pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, delle imprese di pesca e delle imprese dì acquacoltura.
301-septies. Dall'attuazione dei commi dal 301-bis al 301-septies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
48-ter. 49. Sani.
Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:
301-bis. Ai fini della realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumento di valorizzazione delle produzioni e varietà locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse, degradate e dei terreni agricoli inutilizzati, i comuni, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico e ogni altra superficie assimilabile, favoriscono il loro impiego per la creazione di orti urbani sociali, a tale fine i comuni predispongono un apposito censimento dei terreni disponibili per tale iniziativa e predispongono le necessarie attività di informazione e formazione relative alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti urbani sociali.
301-ter. L'assegnazione dei terreni destinati alla realizzazione di orti sociali avviene tramite assegnazione diretta in favore dei cittadini residenti nel comune che ne facciano richiesta, anche riuniti in associazione o cooperativa; l'assegnazione, in caso di eccesso di domande rispetto alle disponibilità, viene effettuata tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente individuale dei soggetti richiedenti.
301-quater. Ai fini dell'assegnazione dei terreni per la realizzazione di orti urbani sociali, l'amministrazione comunale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, adotta un regolamento, indicando in particolare i criteri di accessibilità e fruizione degli spazi, le misure per il corretto inserimento paesaggistico e ambientale nel contesto urbano, le prescrizioni rispetto all'uso delle risorse irrigue, allo smaltimento dei rifiuti e al monitoraggio ambientale delle produzioni, valorizzando le pratiche esenti da ricorso ai pesticidi.
301-quinquies. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'ambiente il «Fondo a sostegno della realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi a livello comunale», finanziato con 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al citato Fondo sono definite in sede di Conferenza Stato-città entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
621-bis. a decorrere dall'anno 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,2 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
48-ter. 26. Marcon, Pastorino, Paglia, Placido.
Dopo il comma 301 è aggiunto il seguente:
301-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito l'articolo 19 con il seguente:
Art. 19
(Controllo della fauna selvatica)
1. Le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le Regioni, per la tutela della biodiversità e delle attività umane, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica. Il controllo della fauna selvatica, quale attività di interesse pubblico, non costituisce esercizio di attività venatoria e può essere effettuato sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le aree protette e le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria, ed è disposto ed organizzato dalle Regioni, dalle Province autonome o dagli enti gestori delle aree protette. Il controllo, nel caso delle specie autoctone e di quelle in allegato I del decreto 19 gennaio 2015 del Ministero dell'ambiente e delle politiche agricole, viene esercitato selettivamente, di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Qualora l'istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare catture, abbattimenti o entrambi. Nel caso delle specie alloctone (ad esclusione delle specie in allegato I del decreto 19 gennaio, 2015 del Ministero dell'ambiente e delle politiche agricole) il controllo è finalizzato all'eradicazione o al contenimento delle popolazioni con l'obiettivo della densità zero, sulla base di appositi provvedimenti regionali, sentito PISPRA. Le attività di cattura e abbattimento devono essere attuate dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali o regionali, che potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi medesimi, delle guardie forestali e delle guardie comunali, purché, in caso di abbattimento, muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Le regioni, con proprio atto, potranno, altresì, attuare gli interventi di cui al comma 4 anche avvalendosi di operatori abilitati dalle regioni e province autonome previa frequenza di appositi corsi, individuando altresì il soggetto incaricato dell'attività di coordinamento.
3. Le province autonome di Trento e Bolzano possono attuare gli interventi di cui al comma 4 anche avvalendosi di altro personale, purchè munite di licenza per l'esercizio venatorio.
48-ter. 19. Borghesi, Guidesi, Grimoldi.
Dopo il comma 301 inserire i seguenti:
301-bis. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'Unesco ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale-immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adattato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.
301-ter. Il Piano di cui al comma 301-bis promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.
301-quater. Il Piano di cui al comma 301-bis è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il comitato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
301-quinquies. Per l'attuazione dei Piano di cui al comma 301-bis, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria(Crea).
301-sexies. Per attuazione del Piano di cui al comma 301-bis è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –500,000;
2019: –500.000;
2020: –500.000.
*48-ter. 54. Fiorio.
Dopo il comma 301 inserire i seguenti:
301-bis. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'Unesco ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale-immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adattato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.
301-ter. Il Piano di cui al comma 301-bis promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.
301-quater. Il Piano di cui al comma 301-bis è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il comitato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
301-quinquies. Per l'attuazione dei Piano di cui al comma 301-bis, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria(Crea).
301-sexies. Per attuazione del Piano di cui al comma 301-bis è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –500,000;
2019: –500.000;
2020: –500.000.
*48-ter. 7. La XIII Commissione.
Dopo il comma 301 è aggiunto il seguente:
301-bis. Alla legge 11 febbraio 1992. n. 157, l'articolo 19 sostituirlo con il seguente:
Art. 19.
(Controllo della fauna selvatica)
1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o da operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome previa frequenza di appositi corsi, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali. In caso di abbattimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio.
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi dell'esercizio venatorio.
48-ter. 20. Borghesi, Guidesi, Grimoldi.
Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:
301-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi appartenenti alla classe Ateco 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
301-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 301-bis è fissata ad euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe Ateco 02.30.
301-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 301-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non supera il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.
301-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 306-bis con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.
301-sexies. Per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 301-quinquies, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 306-bis, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: –3.000.000;
2019: –3.000.000;
2020: –3.000.000.
*48-ter. 47. Fiorio.
Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:
301-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi appartenenti alla classe Ateco 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
301-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 301-bis è fissata ad euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe Ateco 02.30.
301-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 301-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non supera il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.
301-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 306-bis con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.
301-sexies. Per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 301-quinquies, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 306-bis, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: –3.000.000;
2019: –3.000.000;
2020: –3.000.000.
*48-ter. 6. La XIII Commissione.
Dopo il comma 301, inserire i seguenti:
301-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi appartenenti alla classe Ateco 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle relative addizionali.
301-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 301-bis è fissata ad euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe Ateco 02.30.
301-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 301-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non supera il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.
301-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 301-bis con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.
301-sexies. Per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 301-quinquies, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dai quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 301-bis, natura e quantità dei prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
301-septies. I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, quindi esclusi dalla classe ATECO 0230, e che sono diversi da quelli di cui all'articolo 34, comma fi, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale e non trovano applicazione i commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dai presenti commi, pari a 10 milioni di euro dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 1, comma 624 della presente legge.
48-ter. 34. Tancredi.
Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:
301-bis. All'articolo 35 dei decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni cd integrazioni, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 3-bis con il seguente:
3-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della Legge 1354 del 1962, l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno:
<5.000 hl/anno – riduzione del 50 per cento;
<10.000 hl/anno – riduzione del 40 per cento;
<20.000 hl/anno – riduzione del 30 per cento;
<40.000 hl/anno – riduzione del 20 per cento.
b) dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della Legge 1354 del 1962, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze sono stabilite modalità particolari per l'esercizio dei controlli, senza, tuttavia, imporre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata di cui al periodo precedente».
301-ter. Ai i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 301-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*48-ter. 43. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Gagnarli.
Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:
301-bis. All'articolo 35 dei decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni cd integrazioni, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 3-bis con il seguente:
3-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della Legge 1354 del 1962, l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno:
<5.000 hl/anno – riduzione del 50 per cento;
<10.000 hl/anno – riduzione del 40 per cento;
<20.000 hl/anno – riduzione del 30 per cento;
<40.000 hl/anno – riduzione del 20 per cento.
b) dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della Legge 1354 del 1962, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze sono stabilite modalità particolari per l'esercizio dei controlli, senza, tuttavia, imporre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata di cui al periodo precedente».
301-ter. Ai i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 301-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*48-ter. 4. La XIII Commissione.
Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
301-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 10.000.000 di euro per l'anno 2018. Il Fondo è finanziato mediante riduzione di 10.000,000 di euro per l'anno 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
301-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.
48-ter. 23. Borghesi, Guidesi, Grimoldi.
Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
301-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 5.000.000 di euro per l'anno 2018. Il Fondo è finanziato mediante riduzione di 5.000,000 di euro per l'anno 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
301-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.
48-ter. 22. Borghesi, Guidesi, Grimoldi.
Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
301-bis. All'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole: «di fondi precedentemente affittati singolarmente.», sono aggiunte le seguenti: «Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.».
301-ter. Per i contratti di affitto a coltivatori diretti ed a soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 7, della legge 3 maggio 1982, n. 203, ferma restando comunque l'esenzione ai fini IVA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, punto 8) del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e l'esclusione dall'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal punto 25 della TABELLA allegato B decreto del Presidente della Repubblica 642/72, l'imposta di registro minima è ridotta del 20 per cento.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 6.000,000;
2019: – 6.000.000;
2020: – 6.000.000.
*48-ter. 5. La XIII Commissione.
Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
301-bis. All'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole: «di fondi precedentemente affittati singolarmente.», sono aggiunte le seguenti: «Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.».
301-ter. Per i contratti di affitto a coltivatori diretti ed a soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 7, della legge 3 maggio 1982, n. 203, ferma restando comunque l'esenzione ai fini IVA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, punto 8) del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e l'esclusione dall'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal punto 25 della TABELLA allegato B decreto del Presidente della Repubblica 642/72, l'imposta di registro minima è ridotta del 20 per cento.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: – 6.000,000;
2019: – 6.000.000;
2020: – 6.000.000.
*48-ter. 42. Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Dopo il comma 301, inserire i seguenti:
301-bis. Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo con gli Enti territoriali, di cui alle delibere CIPE n. 25/2016, n. 26/2016, n. 55/2016 e n. 56/2016 al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne ed ai presidi di protezione civile (vie di fuga), confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
301-ter. Nell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e convertito con modificazione dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è soppresso il secondo periodo.
48-ter. 18. Covello, Tartaglione, Antezza, Oliverio, Pes, Vico, Iacono.
Dopo il comma 301, inserire i seguenti:
301-bis. I comuni nei quali ricadono i luoghi di produzione del patrimonio enogastronomico italiano, nonché della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità.
301-ter. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare, nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità agroalimentari.
301-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 2.
301-quinquies. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al comma 301-ter si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*48-ter. 13. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni, Antezza, Chaouki, Taranto.
Dopo il comma 301, inserire i seguenti:
301-bis. I comuni nei quali ricadono i luoghi di produzione del patrimonio enogastronomico italiano, nonché della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità.
301-ter. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare, nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità agroalimentari.
301-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 2.
301-quinquies. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al comma 301-ter si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*48-ter. 1. La XIII Commissione.
Dopo il comma 301, inserire il seguente:
301-bis. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 successive modificazioni.
48-ter. 21. Gianluca Pini, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:
301-bis. Rientrano tra le attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile, le attività di fornitura di beni e servizi, ivi compresa la ricezione e l'ospitalità, svolte da aziende faunistico-venatorie ed esercitate dall'imprenditore agricolo mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola.
301-ter. Le Regioni e le Province autonome, su richiesta degli interessati, possono autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, con le caratteristiche indicate all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche aventi scopo di lucro.
301-quater. Le disposizioni di cui ai commi 301-bis e 301-ter si applicano con effetto retroattivo, a partire dalla data di costituzione dell'azienda.
*48-ter. 3. La XIII Commissione.
Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:
301-bis. Rientrano tra le attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile, le attività di fornitura di beni e servizi, ivi compresa la ricezione e l'ospitalità, svolte da aziende faunistico-venatorie ed esercitate dall'imprenditore agricolo mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola.
301-ter. Le Regioni e le Province autonome, su richiesta degli interessati, possono autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, con le caratteristiche indicate all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche aventi scopo di lucro.
301-quater. Le disposizioni di cui ai commi 301-bis e 301-ter si applicano con effetto retroattivo, a partire dalla data di costituzione dell'azienda.
*48-ter. 45. Sani.
Dopo il comma 301, inserire il seguente:
301-bis. All'articolo 16, comma 1-quinquies.1. del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sostituire le parole: «trentacinque anni» con le seguenti: «quaranta anni».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 15.000.000;
2019: – 15.000.000;
2020: – 15.000.000.
48-ter. 14. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:
301-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557. convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».
301-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 301-bis, valutate in 5,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.
48-ter. 37. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
301-bis. Al fine di tutelare l'economia ittica e la salvaguardia ambientale dei compendi lagunari della regione SARDEGNA è riconosciuto per gli anni 2018, 2019, 2020 un contributo pari a 13 milioni di euro per il risarcimento dei danni alle imprese ittiche, e ai relativi consorzi riconosciuti e operanti negli specchi acquei gravemente aggrediti dall'attività predatoria di specie volatili.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2018 – 13.000.000;
2019 – 13.000.000;
2020 – 13.000.000.
48-ter. 28. Pili.
Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
301-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 14 luglio 1967, n. 585 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, non si applicano ai coltivatori diretti operanti in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia a delle finanze, apportare la seguente variazione:
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
48-ter. 36. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 301, inserire il seguente:
301-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti per l'applicazione delle aliquote ridotte di accisa per gli oli minerali impiegati nei lavori di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 marzo 2018, sono apportate modifiche al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, con particolare riguardo alla disciplina dei titoli di conduzione dei terreni sui quali effettuare i suddetti lavori conformemente al principio di libertà della forma del contratto.
Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000,
*48-ter. 30. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 301, inserire il seguente:
301-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti per l'applicazione delle aliquote ridotte di accisa per gli oli minerali impiegati nei lavori di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 marzo 2018, sono apportate modifiche al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, con particolare riguardo alla disciplina dei titoli di conduzione dei terreni sui quali effettuare i suddetti lavori conformemente al principio di libertà della forma del contratto.
Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
*48-ter. 16. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 301 aggiungere il seguente:
301-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 20 è inserito il seguente:
20-bis. La Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
48-ter. 52. Sani.
Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
301-bis. Al comma 2, dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 convertito dalla legge n. 116 del 2014 come modificato dalla legge n. 199 del 2016, le parole: «tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura,» sono sostituite dalle seguenti: «quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e da un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole.».
*48-ter. 9. La XIII Commissione.
Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
301-bis. Al comma 2, dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 convertito dalla legge n. 116 del 2014 come modificato dalla legge n. 199 del 2016, le parole: «tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura,» sono sostituite dalle seguenti: «quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e da un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole.».
*48-ter. 41. Rostellato.
Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
302. All'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Sono altresì considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca, nonché di interesse storico e collezionistico. Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche tecniche nonché le disposizioni assicurative dei veicoli di cui al presente comma.».
48-ter. 35. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
301-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
*48-ter. 12. La XIII Commissione.
Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
301-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
*48-ter. 40. Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Dopo il comma 301, inserire il seguente:
301-bis. All'articolo 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 20.000.000;
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000.
48-ter. 25. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 301, inserire il seguente:
301-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Alla tabella A, parte II-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-quater) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;
b) Alla Tabella A, parte III, sopprimere il numero 20-bis.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.
48-ter. 24. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 301, inserire il seguente:
301-bis. Il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato di 10.000.000 di euro per l'anno 2018.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000.
48-ter. 15. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 301, inserire il seguente:.
301-bis. Il campo di applicazione delle aliquote. di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche i soggetti che svolgono la propria attività su fondi agricoli condotti a titolo di comodato in forma verbale.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
*48-ter. 17. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 301, inserire il seguente:.
301-bis. Il campo di applicazione delle aliquote. di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche i soggetti che svolgono la propria attività su fondi agricoli condotti a titolo di comodato in forma verbale.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
*48-ter. 29. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, Furnari.
Aggiungere il seguente comma:
301-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.
48-ter. 27. Placido, Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 301, inserire il seguente:
301-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
*48-ter. 10. La XIII Commissione.
Dopo il comma 301, inserire il seguente:
301-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
*48-ter. 53. Fiorio, Romanini, Cenni.
Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
301-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2017: – 250.000;
2018: – 250.000;
2019: – 250.000.
48-ter. 11. La XIII Commissione.
Dopo il comma 301 aggiungere il seguente:
301-bis. All'articolo 25, comma 1 lettere c) e d) della legge 12 dicembre 2016, n. 238 le parole: «di almeno due anni» sono soppresse.
*48-ter. 2. La XIII Commissione.
Dopo il comma 301 aggiungere il seguente:
301-bis. All'articolo 25, comma 1 lettere c) e d) della legge 12 dicembre 2016, n. 238 le parole: «di almeno due anni» sono soppresse.
*48-ter. 44. Sani.
Dopo il comma 301, aggiungere il seguente comma:
306-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005 h. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2017: – 250.000;
2018: – 250.000;
2019: – 250.000.
48-ter. 55. Fiorio.
Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
301-bis. All'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le parole da «ad uso abitativo» alle parole «di cui all'articolo 2135 del codice civile» sono soppresse.
*48-ter. 8. La XIII Commissione.
Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:
301-bis. All'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le parole da «ad uso abitativo» alle parole «di cui all'articolo 2135 del codice civile» sono soppresse.
*48-ter. 46. Sani.
AREA TEMATICA N. 49.
(Piano invasi).
(ART. 1, commi 302-304)
Al comma 302, dopo le parole: reti acquedottistiche inserire le seguenti: anche per il loro ampliamento, la loro ristrutturazione e per la creazione di nuovi sistemi di interconnessione da attuare attraverso l'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1 comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 allegato 1 lettera c).
Conseguentemente al comma 632 apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c) sopprimere la parola: «anche»;
2) dopo il secondo periodo inserire il seguente: «le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono destinate agli interventi di cui alla lettera c) del presente comma attraverso uno stanziamento di 500 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019».
49. 9. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 302, dopo le parole: reti acquedottistiche inserire le seguenti: anche per il loro ampliamento, la loro ristrutturazione e per la creazione di nuovi sistemi di interconnessione da attuare attraverso l'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1 comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 allegato 1 lettera c).
49. 10. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 302, dopo le parole: reti acquedottistiche inserire le seguenti: anche per il loro ampliamento, la loro ristrutturazione e per la creazione di nuovi sistemi di interconnessione.
49. 8. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 302, dopo le parole: reti acquedottistiche, inserire le seguenti: ovvero a implementare o realizzare nuovi impianti di captazione,.
*49. 2. Misiani.
Al comma 302, dopo le parole: reti acquedottistiche, inserire le seguenti: ovvero a implementare o realizzare nuovi impianti di captazione,.
*49. 11. Daga, Zolezzi, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.
Al comma 302, dopo le parole: reti acquedottistiche, inserire le seguenti: ovvero a implementare o realizzare nuovi impianti di captazione,.
*49. 15. Cinzia Maria Fontana, Realacci.
Al comma 302, dopo le parole: reti acquedottistiche, inserire le seguenti: ovvero a implementare o realizzare nuovi impianti di captazione,.
*49. 20. Abrignani.
Al comma 302, dopo le parole: reti acquedottistiche, inserire le seguenti: ovvero a implementare o realizzare nuovi impianti di captazione,.
*49. 27. Romele.
Al comma 302 dopo le parole: perdite delle reti acquedottistiche, inserire le seguenti: e per la messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate in zona 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico.
49. 21. Famiglietti.
Al comma 303, primo periodo, dopo la parola: progettazione aggiungere le seguenti: e degli interventi volti al recupero della capacità di accumulo degli invasi esistenti.
49. 24. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
Al comma 303, dopo le parole: per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, aggiungere le seguenti: esecutiva ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni,.
*49. 1. La XIII Commissione.
Al comma 303, dopo le parole: per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, aggiungere le seguenti: esecutiva ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni,.
*49. 23. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Al comma 303, sostituire le parole: piano invasi con le seguenti: piano nazionale infrastrutture idriche.
49. 5. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 304, sostituire le parole: 50 milioni, con le seguenti: 500 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
«621-bis. Limitatamente agli anni 2018 e 2019, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 8,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 632 inserire il seguente:
«632-bis. Per il triennio 2108-2020, una quota pari a 250 milioni di euro annui del Fondo di cui al comma 304 è destinata ad interventi relativi al Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 303, della presente legge,».
49. 14. Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino.
Al comma 304, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui con le seguenti: è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui.
Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 304 pari a 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.
49. 6. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:
304-bis. Per i comuni nel cui territorio insiste almeno un serbatoio idrico naturale utilizzato per l'emungimento di acqua destinata al consumo umano, che abbiano subito, per la crisi idrica dell'estate 2017, una consistente diminuzione del volume complessivo ed una conseguente riduzione del livello idrometrico rispetto al valore di riferimento naturale (zero altimetrico) e rispetto al livello massimo di oscillazione sostenibile dall'ecosistema del bacino, è prevista la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione di interventi volti a mitigare gli effetti dei danni ambientali prodottisi e ad affrontare le situazioni di crisi occupazionale ed economica conseguenti al deterioramento della qualità dell'ambiente.
304-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, stimati in 10 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
49. 25. Minnucci, Melilli, Borghi.
Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
304-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con le regioni interessate, si provvede all'individuazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza delle grandi derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate in zone 1 e 2 o ad elevato rischio idrogeologico. I progetti definitivi delle opere previste dal predetto decreto sono approvati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici; detta approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle stesse. L'ente di governo dell'ambito che utilizza la derivazione in via prevalente provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione di conclusione della conferenza costituisce anche variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, inclusi i piani paesaggistici. Per gli interventi di cui al presente comma, la regione costituisce autorità espropriante e può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al soggetto gestore del servizio idrico integrato che realizza le opere.
*49. 3. Misiani.
Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
304-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con le regioni interessate, si provvede all'individuazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza delle grandi derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate in zone 1 e 2 o ad elevato rischio idrogeologico. I progetti definitivi delle opere previste dal predetto decreto sono approvati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici; detta approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle stesse. L'ente di governo dell'ambito che utilizza la derivazione in via prevalente provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione di conclusione della conferenza costituisce anche variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, inclusi i piani paesaggistici. Per gli interventi di cui al presente comma, la regione costituisce autorità espropriante e può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al soggetto gestore del servizio idrico integrato che realizza le opere.
*49. 12. Daga, Zolezzi, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
304-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con le regioni interessate, si provvede all'individuazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza delle grandi derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate in zone 1 e 2 o ad elevato rischio idrogeologico. I progetti definitivi delle opere previste dal predetto decreto sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici; detta approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle stesse. L'ente di governo dell'ambito che utilizza la derivazione in via prevalente provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione di conclusione della conferenza costituisce anche variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, inclusi i piani paesaggistici. Per gli interventi di cui al presente comma, la regione costituisce autorità espropriante e può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al soggetto gestore del servizio idrico integrato che realizza le opere.
*49. 28. Romele.
Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
304-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con le regioni interessate, si provvede all'individuazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza delle grandi derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate in zone 1 e 2 o ad elevato rischio idrogeologico. I progetti definitivi delle opere previste dal predetto decreto sono approvati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici; detta approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle stesse. L'ente di governo dell'ambito che utilizza la derivazione in via prevalente provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione di conclusione della conferenza costituisce anche variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, inclusi i piani paesaggistici. Per gli interventi di cui al presente comma, la regione costituisce autorità espropriante e può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al soggetto gestore del servizio idrico integrato che realizza le opere.
*49. 29. Abrignani.
Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
304-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con le regioni interessate, si provvede all'individuazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza delle grandi derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate in zone 1 e 2 o ad elevato rischio idrogeologico. I progetti definitivi delle opere previste dal predetto decreto sono approvati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici; detta approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle stesse. L'ente di governo dell'ambito che utilizza la derivazione in via prevalente provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione di conclusione della conferenza costituisce anche variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, inclusi i piani paesaggistici. Per gli interventi di cui al presente comma, la regione costituisce autorità espropriante e può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al soggetto gestore del servizio idrico integrato che realizza le opere.
*49. 16. Cinzia Maria Fontana.
Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
304-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con le regioni interessate, sì provvede all'individuazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza delle grandi derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate in zone 1 e 2 o ad elevato rischio idrogeologico. I progetti definitivi delle opere previste dal predetto decreto sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici; detta approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle stesse. L'ente di governo dell'ambito che utilizza la derivazione in via prevalente provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per gli interventi di cui al presente comma, la regione costituisce autorità espropriante e può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al soggetto gestore del servizio idrico integrato che realizza le opere.
49. 26. Valiante.
Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
304-bis. Al fine di garantire la navigabilità del Po, nelle more della realizzazione di opere di regimazione e sistemazione a corrente libera, per interventi di dragaggio preventivo dell'alveo di magra è autorizzata la spesa di 400.000 euro all'anno a decorrere dal 2018.
Conseguentemente agli oneri di cui al comma 304-bis, pari a 400.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.
49. 4. Carra.
Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
304-bis. All'articolo 185 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque», inserire le seguenti: «, degli invasi artificiali»;
b) dopo le parole: «ripristino dei suoli», aggiungere le seguenti: «o del ripristino della capacità di invaso per i bacini non irrimediabilmente compromessi».
49. 13. Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino.
Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
304-bis. All'articolo 113, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».
*49. 22. La I Commissione.
Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
304-bis. All'articolo 113, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».
*49. 19. Fabbri, Marchi, Guerra.
Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
304-bis. Il comma 19 dell'articolo 21 della legge n. 201 del 2011 è soppresso.
Conseguentemente al comma 305 sopprimere le parole: e il sistema idrico ovunque esse ricorrano.
49. 7. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 304, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Piano straordinario di cui al comma 303 e al Piano nazionale di cui al comma 302 sono prioritariamente destinate le risorse provenienti dalla nuova assegnazione delle concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute e in scadenza.
Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:
304-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nel casi di decadenza, rinuncia o revoca, le Regioni e le Province autonome, ove non sussista un prevalente interesse pubblico a un uso delle acque diverso e incompatibile con l'uso idroelettrico e fermo restando quanto previsto dal comma 4, indicono, dandone pubblico avviso, una procedura concorrenziale a evidenza pubblica per la nuova assegnazione della concessione, a titolo oneroso e per un periodo di trenta anni. La procedura concorrenziale, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, si svolge secondo il disposto dell'articolo 7 e seguenti del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi».
b) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Ogni richiedente presenta domanda di concessione entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1. La domanda è corredata solo da un'offerta in busta chiusa; nella quale il richiedente indica la percentuale dei ricavi annui, ottenuti dalla vendita dell'energia prodotta per mezzo della concessione, che offre per aggiudicarsi la stessa e ottenere l'uso trentennale delle inerenti opere dì cui al comma 1 dell'articolo 25 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Il richiedente che ha offerto la maggiore percentuale dei ricavi annui si aggiudica la concessione, che gli è assegnata entro novanta giorni e con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza, decadenza, rinuncia o revoca della concessione in essere. Entro la data di decorrenza, il concessionario versa anticipatamente la prima annualità, calcolata in base ai valori medi di produzione e prezzo dei tre anni precedenti. Per le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico già scadute, decadute, rinunciate o revocate alla data d'entrata in vigore della presente disposizione o scadenti entro il 31 dicembre 2018 il pubblico avviso è dato entro il 28 febbraio 2018 e la nuova concessione decorre dal 1 gennaio 2019; per quelle scadenti entro il 1o marzo 2023 il pubblico avviso è dato entro il 28 febbraio 2018».
c) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le nuove concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico sono assentite con una procedura concorrenziale ad evidenza pubblica che, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, si svolge secondo il disposto dell'articolo 7 e seguenti del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Se le domande sono incompatibili con concessioni di derivazione vigenti, potranno comunque essere ammesse a istruttoria e assentite se, rispetto a queste, comportino una più razionale utilizzazione delle acque o riducano l'impatto ambientale. Le utenze sottese saranno indennizzate ai sensi e nei limiti degli articoli 45 e 46 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775»,
d) i commi 8 e 8-bis sono abrogati.
e) Il comma 10-bis è modificato, aggiungendo in fine la seguente frase: «Le domande di concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico che prospettino la necessità di convenzioni internazionali sono comunque istruite secondo le normali procedure previste dagli articoli 7, 8 e 9 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775».
304-ter. All'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 4 è abrogato.
b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, prevede, per garantire la continuità della produzione d'energia rinnovabile, il trasferimento al nuovo concessionario della titolarità di quei beni, di cui al secondo comma dell'articolo 25 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che siano necessari all'esercizio della nuova concessione. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo determinato come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura del degrado, che sarà determinato da tre periti, nominati dal nuovo concessionario, da quello uscente e dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche territorialmente competente. Il nuovo concessionario subentra nell'utilizzo dei beni, nelle more del calcolo dell'indennizzo e del trasferimento della titolarità degli stessi».
c) Il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Alla scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico si applica alle opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate e ai canali di scarico quanto previsto dal primo comma dell'articolo 25 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 per i casi di termine dell'utenza, decadenza o rinuncia. Sono indennizzati al concessionario uscente, se approvati dall'autorità concedente, gli investimenti sostenuti nell'ultimo quinquennio, eccedenti l'ordinaria manutenzione e necessari per la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti. L'indennità è al massimo pari al valore residuo dell'investimento, secondo i tassi d'ammortamento usuali del settore, è determinata da tre periti, nominati dal nuovo concessionario, da quello uscente e dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche territorialmente competente ed è a carico del nuovo concessionario. Per garantire la continuità della produzione d'energia rinnovabile, il nuovo concessionario subentra nell'utilizzo dei beni, nelle more della definizione dell'indennità».
304-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 483 è sostituito dal seguente:
«483. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: i commi 3 e 5 sono abrogati».
b) I commi 485, 486, 487 e 488 sono abrogati.
304-quinquies. All'articolo 24 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
«4-bis. Un impianto idroelettrico, nuovo o oggetto di rifacimento totale o parziale è di speciale interesse pubblico se rispetta i seguenti requisiti:
a) non è entrato in esercizio, nella sua nuova configurazione in caso di rifacimento, prima del 31 dicembre 2017 e la concessione dì derivazione d'acqua è stata assentita dopo il 31 dicembre 2011;
b) è utile al buon regime delle acque, o all'irrigazione e bonifica, o al settore idropotabile, o alla navigazione interna per almeno una delle seguenti ragioni:
i) crea nuova capacità d'invaso, utilizzabile in periodi siccitosi, realizzando nuovi serbatoi o recuperandone di dismessi o realizza interventi di bacinizzazione di alvei fluviali;
ii) realizza nuove derivazioni, connesse con le reti irrigue o potabili che incrementano le portate per queste disponibili;
iii) preserva la qualità delle acque di falda o destinate all'irrigazione o all'uso potabile, impedendo o ostacolando la penetrazione di acque saline;
iv) regolarizza, demodulandole in appositi serbatoi, le portate intermittenti provenienti dai serbatoi montani, contrastando il formarsi di onde di magra artificiali nei corsi d'acqua sottostanti;
v) amplia la navigabilità dei tratti fluviali interessati dalla derivazione, anche realizzando apposite conche di navigazione.
c) non gode di indennizzi o risarcimenti da consorzi irrigui e di bonifica, gestori del servizio idrico o gestori della navigazione per l'uso congiunto delle opere, la minore producibilità o i maggiori costi d'esercizio. In caso di rifacimento totale o parziale, l'intervento di rifacimento deve includere la realizzazione delle opere o infrastrutture che consentono di soddisfare il pubblico interesse di cui alla lettera b).
La Regione o Provincia autonoma territorialmente competente accerta la sussistenza dei requisiti, nel caso l'impianto si estenda su più regioni, provvede l'Autorità di bacino distrettuale competente per territorio.
4-ter. Gli impianti idroelettrici di cui al comma 4-bis accedono direttamente all'incentivazione della loro produzione elettrica. In deroga ai criteri definiti dai precedenti commi del presente articolo ad essi si applicano i seguenti criteri specifici:
a) il periodo di diritto all'incentivo è pari alla durata della concessione di derivazione e decorre dall'entrata in esercizio dell'impianto, nella nuova configurazione se oggetto di rifacimento;
b) l'incentivo non è diversificato per scaglioni di potenza, si applica all'intera produzione dell'impianto ed è pari al Prezzo unico nazionale medio annuo moltiplicato rispettivamente per: 3 per i nuovi impianti, 2,5 per i rifacimenti totali e 2 per i rifacimenti parziali;
c) nel caso dei rifacimenti non si tiene conto del costo degli interventi di manutenzione ordinaria e di adeguamento a prescrizioni di legge. I programmi di potenziamento e di miglioramento ambientale, cui l'impianto sia assoggettato a seguito di modifica o nuova assegnazione della concessione di derivazione d'acqua, non costituiscono adeguamento a prescrizioni di legge;
d) Gli impianti iscritti al Registro o al Registro per gli interventi di rifacimento previsti dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, e inclusi nelle graduatorie pubblicate f dal GSE il 25 novembre 2016 e successivamente aggiornate, sia se in posizione tale da rientrare nei contingenti di potenza (“Tabelle A”), sia se in posizione tale dà non rientrarvi (“Tabelle C”), possono optare, senza ulteriori formalità, per il passaggio all'incentivazione prevista dal presente comma».
49. 17. Tancredi.
AREA TEMATICA N. 49-bis.
(Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA).
(ART. 1, commi 305-308)
Sopprimere i commi 305, 306, 307 e 308.
*49-bis. 3. Guidesi, Grimoldi, Castiello, Saltamartini.
Sopprimere i commi 305, 306, 307 e 308.
*49-bis. 6. Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.
Sopprimere i commi 305, 306, 307 e 308.
*49-bis. 14. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Sopprimere i commi 305, 306, 307 e 308.
*49-bis. 23. Senaldi.
Al comma 305, sostituire le parole da: sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico fino a: legge 14 novembre 1995, n.481, con le seguenti: il Ministero dell'ambiente assume.
49-bis. 17. Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 305, dopo le parole: le associazioni dei consumatori inserire le seguenti: e quelle impegnate nella tutela ambientale.
49-bis. 15. Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Al comma 305, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione si applica decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a tale data, al fine di evitare soluzione di continuità nel funzionamento dell'Autorità, restano in carica gli attuali componenti.
49-bis. 25. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 305, è aggiunto il seguente:
305-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma 29 – stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo – è fissata in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad. euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto.
49-bis. 35. Mannino.
Dopo il comma 305, è aggiunto il seguente:
305-bis. Per le aziende che richiedono una nuova autorizzazione ovvero un rinnovo per le attività di trattamento, di stoccaggio o recupero dei rifiuti è obbligatoria la videosorveglianza nel rispetto dell'articolo 4 della legge del 20 maggio 1970, n. 300. L'accesso alle registrazioni delle video camere è consentito solo al pubblico ministero e, su sua delega, alla polizia giudiziaria, per lo svolgimento di indagini su reati relativi a incendi ovvero a conseguenti danni ambientali. Nei casi di urgenza la polizia giudiziaria, anche a seguito di segnalazione, può accedere alle registrazioni dandone immediata comunicazione al pubblico ministero.
49-bis. 34. Mannino.
Dopo il comma 305, sono aggiunti i seguenti:
305-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma 29 stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo è fissata in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto.
305-ter. Le entrate derivanti dalla maggiorazione del tributo affluiscono in un apposito fondo destinato a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione.
49-bis. 36. Mannino.
Dopo il comma 305, è aggiunto il seguente:
305-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 24 è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima, a decorrere dal 1o gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni»;
b) il comma 27 è sostituito dal seguente: «Il tributo è dovuto alle regioni che affluisce in un apposito fondo destinano a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia La raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo»;
c) il comma 29 è sostituito dal seguente: «L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
49-bis. 37. Mannino.
Al comma 306, secondo periodo, dopo le parole: compreso il presidente, sopprimere la parola: e e aggiungere le seguenti parole: di cui tre e alla fine del secondo periodo dopo le parole: territorio e del mare aggiungere le seguenti parole: e due sono designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*49-bis. 11. Cinzia Maria Fontana, Misiani, Guerra.
Al comma 306, secondo periodo, dopo le parole: compreso il presidente, sopprimere la parola: e e aggiungere le seguenti parole: di cui tre e alla fine del secondo periodo dopo le parole: territorio e del mare aggiungere le seguenti parole: e due sono designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*49-bis. 22. Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.
Al comma 306, secondo periodo, dopo le parole: compreso il presidente, sopprimere la parola: e e aggiungere le seguenti parole: di cui tre e alla fine del secondo periodo dopo le parole: territorio e del mare aggiungere le seguenti parole: e due sono designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*49-bis. 26. Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Al comma 306, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si provvede alla nomina dei nuovi componenti di detta Autorità decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
49-bis. 7. Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.
Al comma 306, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono nominati i nuovi componenti della predetta Autorità.
49-bis. 13. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 306, inserire il seguente:
306-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –250.000;
2019: –250.000;
2020: –250.000.
*49-bis. 1. La XIII Commissione.
Dopo il comma 306, inserire il seguente:
306-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –250.000;
2019: –250.000;
2020: –250.000.
*49-bis. 8. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.
Dopo il comma 306, inserire il seguente:
306-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
**49-bis. 2. La XIII Commissione.
Dopo il comma 306, inserire il seguente:
306-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
**49-bis. 9. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.
Dopo il comma 306, inserire il seguente:
306-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 489, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, è rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, e 6 milioni e 200,000 euro per il 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000.
49-bis. 21. Laffranco.
Dopo il comma 307, aggiungere il seguente:
307-bis. Analogamente a quanto previsto al comma 307 ed in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di vigilanza a tutela dei risparmiatori anche in considerazione dei nuovi compiti assegnati ai sensi del decreto legislativo 14 novembre 2016 n. 224, la Consob procede mediante selezione pubblica, nel limite di spesa di euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite massimo di 40 unità della relativa dotazione della pianta organica per mantenete elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali.
49-bis. 16. Tancredi.
Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
308-bis. Le disposizioni dai commi 305 a 308 si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a tale data, al fine di evitare soluzione di continuità nel funzionamento dell'Autorità, restano confermati gli attuali componenti.
49-bis. 10. Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.
Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
308-bis. Le disposizioni dai commi 305 a 308 si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
49-bis. 5. Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.
Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
308-bis. Al fine di contenimento della spesa pubblica, di risparmio di risorse energetiche, di riduzione delle emissioni climalteranti, mediante un'efficiente riqualificazione e gestione della rete e del servizio di pubblica illuminazione, entro il 31 giugno 2019 i Comuni provvedono al censimento dei quadri elettrici e dei punti luce secondo le specifiche standard di contenuto della piattaforma PELL definite da ENEA con il concerto di AgID e pubblicate sul Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali RNDT articolo 59 del Codice dell'amministrazione digitale CAD.
308-ter. Per il monitoraggio giornaliero degli impianti di pubblica illuminazione finalizzato al miglioramento delle prestazioni, ad effettivi e strutturali risparmi di energia in un quadro di sostenibilità ambientale, entro il 31 dicembre 2019 sui quadri elettrici afferenti alla illuminazione pubblica sono installati dispositivi di misurazione (smart meters). Il gestore del servizio di illuminazione mette a disposizione i dati rilevati dagli smart meters su base giornaliera e, a regolari scadenze, il censimento aggiornato dei dati di cui al comma 1 alla piattaforma PELL (Public Energy Living Lab).
308-quater. Gli interventi necessari alla predisposizione di smart services quali dimmerazione adattiva della illuminazione, monitoraggio traffico, inquinamento, sicurezza e diagnostica della strada, videosorveglianza per la prevenzione e mitigazione degli effetti di disastri ambientali, gestione parcheggi, messaggistica stradale, spot-wifi, sono realizzati mediante componenti caratterizzati da protocolli aperti che consentano l'accesso ed il trasporto dei dati relativi anche a servizi introdotti successivamente, allo scopo di conseguire l'interoperabilità dei dati a supporto della gestione smart dei contesti urbani e territoriali.
308-quinquies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), dopo il comma 713 è aggiunto il seguente: 713-bis. Al fine della riduzione della spesa pubblica mediante riqualificazione della rete e del servizio di pubblica illuminazione, dal 30 giugno 2018 al 2019, nel saldo individuato ai sensi del comma 710, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti da trasferimenti a qualunque titolo e da ricorso al debito, per il censimento dei quadri elettrici e dei punti luce, per l'installazione di dispositivi di misurazione (smart meters) sui quadri elettrici afferenti all'illuminazione pubblica, e per la trasmissione dei dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione alla piattaforma PELL (Public Energy Living Lab) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), di cui all'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché le spese di parte corrente e in conto capitale degli enti locali e territoriali, relative a progetti di messa in sicurezza, di riqualificazione energetica, di ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica e per l'applicazione, in tali impianti, di tecnologie per la fornitura di servizi di interesse pubblico quali gli Smart Services complementari, entro il 31 dicembre 2019. L'esclusione opera nel limite massimo di 100 milioni di euro.
308-sexies. Per la copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, entro il 30 giugno 2018 l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas istituisce, con propria delibera, un'apposita componente tariffaria – in misura non superiore a tre euro – a carico, per l'anno 2018, dei titolari di utenze domestiche e non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico; con la medesima delibera, l'Autorità definisce altresì criteri e modalità per l'attribuzione delle relative risorse.
49-bis. 12. Rubinato.
Dopo il comma 308, è aggiunto il seguente:
308-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 654-bis è aggiunto il seguente:
654-ter. Al fine di garantire la massima trasparenza e diffondere le informazioni relative ai costi per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nel documento inviato all'utente recante la somma da corrispondere per il servizio di igiene urbana è indicata separatamente, sia in valore assoluto che in percentuale sul totale, la componente della tariffa a copertura degli oneri per il trasporto ed il conferimento dei rifiuti in impianti situati fuori dal territorio regionale nel quale gli stessi sono prodotti.
*49-bis. 18. D'Alia.
Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
308-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 654-bis è aggiunto il seguente:
654-ter. Al fine di garantire la massima trasparenza e diffondere le informazioni relative ai costi per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nel documento inviato all'utente recante la somma da corrispondere per il servizio di igiene urbana è indicata separatamente, sia in valore assoluto che in percentuale sul totale, la componente della tariffa a copertura degli oneri per il trasporto ed il conferimento dei rifiuti in impianti situati fuori dal territorio regionale nel quale gli stessi sono prodotti.
*49-bis. 28. Abrignani.
Dopo il comma 308, è aggiunto il seguente:
308-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 654-bis è aggiunto il seguente:
654-ter. Al fine di garantire la massima trasparenza e diffondere le informazioni relative ai costi per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nel documento inviato all'utente recante la somma da corrispondere per il servizio di igiene urbana è indicata separatamente, sia in valore assoluto che in percentuale sul totale, la componente della tariffa a copertura degli oneri per Il trasporto ed il conferimento dei rifiuti in impianti situati fuori dal territorio regionale nel quale gli stessi sono prodotti.
*49-bis. 39. Carrescia, Marchetti, Preziosi, Borghi, Cominelli, Giovanna Sanna, Morani, Donati, Dallai, Iori, Venittelli, Ascani, Gadda, Manfredi, Crimì, Senaldi, Luciano Agostini.
Dopo il comma 308, aggiungere i seguenti:
308-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e riciclo dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, reti ombreggianti, di copertura e di protezione.;
b) al comma 13, sono soppresse le parole: «Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità del contributi di cui al comma 10, lettera b).
308-ter. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi e le sentenze passati in giudicato, alle fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative disposizioni sanzionatorie. I contributi di cui all'articolo 234, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono dovuti a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dallo statuto del consorzio di cui al comma 3, quarto periodo, del medesimo articolo.
308-quater. In fase di prima applicazione del presente articolo, al fine di garantire la corretta funzionalità del Consorzio di cui al comma 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a fronte della riduzione dei contributi di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, derivante dalla novella di cui al comma 1 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo con dotazione pari ad euro 1 milione per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, la rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 624 è ridotta di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
**49-bis. 19. Tancredi.
Dopo il comma 308, aggiungere i seguenti:
308-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e riciclo dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, reti ombreggianti, di copertura e di protezione.;
b) al comma 13, sono soppresse le parole: «Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità del contributi di cui al comma 10, lettera b).
308-ter. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi e le sentenze passati in giudicato, alle fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative disposizioni sanzionatorie. I contributi di cui all'articolo 234, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono dovuti a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dallo statuto del consorzio di cui al comma 3, quarto periodo, del medesimo articolo.
308-quater. In fase di prima applicazione del presente articolo, al fine di garantire la corretta funzionalità del Consorzio di cui al comma 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a fronte della riduzione dei contributi di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, derivante dalla novella di cui al comma 1 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo con dotazione pari ad euro 1 milione per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, la rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 624 è ridotta di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
**49-bis. 38. Valiante.
Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
308-bis. Entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento la Regione Lazio provvede alla rilevazione del fabbisogno effettivo di impianti pubblici di termovalorizzazione e recupero energetico da CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti) sul proprio territorio. A tal fine, nella medesima Regione, per lo stesso periodo temporale su indicata, sono sospesi gli interventi di rinnovamento e/o manutenzione straordinaria previsti, programmati o in essere, su impianti di proprietà pubblica di termovalorizzazione e recupero energetico, non ancora entrati in esercizio.
49-bis. 27. Carella, Pilozzi, Ferro, Morassut, Minnucci, Tidei, Piazzoni, Melilli, Meta, Bonaccorsi.
Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
308-bis. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ai relativi impianti di smaltimento o, alternativamente, a impianti di recupero dei rifiuti».
49-bis. 29. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.
Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
308-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 27 dopo le parole: «Il tributo è dovuto alle regioni.» è aggiunto il seguente periodo: «Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico-sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all'impianto, io sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani.»; al secondo periodo le parole: «Il gettito» sono sostituite con le seguenti: «Il restante gettito»;
b) al comma 30, quarto, periodo, dopo le parole: «presentazione della dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita.».
*49-bis. 4. Simonetti, Guidesi, Allasia, Saltamartini.
Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
308-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 27 dopo le parole: «Il tributo è dovuto alle regioni.» è aggiunto il seguente periodo: «Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico-sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all'impianto, io sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani.»; al secondo periodo le parole: «Il gettito» sono sostituite con le seguenti: «Il restante gettito»;
b) al comma 30, quarto, periodo, dopo le parole: «presentazione della dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita.».
*49-bis. 30. Costa.
Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
308-bis. All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislativa o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 624, della presente legge.
49-bis. 31. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.
Dopo il comma 308, aggiungere il seguente:
308-bis. L'articolo 127, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpreta nel senso che ai fini dell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura devono essere rispettate esclusivamente le condizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.
49-bis. 33. Valiante, Oliverio.
AREA TEMATICA N. 49-ter.
(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
(ART. 1, commi 309-312)
Sostituire i commi 309 e 310 con i seguenti:
309. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il corretto funzionamento dei loro organi le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione delle spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono incrementate di 25 milioni di euro annui per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
309-bis. A partire dal 2018, le Autorità di bacino di cui al comma 309 provvedono alla copertura dei posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 9 comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
309-ter. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso, nonché le procedure di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 294 del 25 ottobre 2016, le Autorità di bacino di cui al comma 309, per il triennio 2018-2020, sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui al presente comma è disposto anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
310. Al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 161, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrogeologico nel bacino del fiume Tevere, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è autorizzata, nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale fino al completamento della dotazione organica approvata. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
310-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 309-bis, pari a 25 milioni di euro annui per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, nonché agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 310, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
49-ter. 1. Causi.
Al comma 309, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole «5 milioni di euro» con le seguenti: «8 milioni di euro»;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per le medesime finalità, le Autorità di bacino distrettuali sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di cui al presente comma salvo quanto previsto ai commi 310, 311 e 311-bis, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 165.»
Conseguentemente:
a) al comma 310 sostituire le parole da «l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale» fino alla fine del comma con le seguenti: «all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è assegnato uno stanziamento di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Per tali finalità l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è autorizzata, ai sensi del comma 309, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di cui al presente comma».
b) al comma 311, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole «all'Autorità di bacino nazionale dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, all'Autorità di distretto dell'Appennino meridionale e del fiume Po» con le seguenti: «all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po»:
2) sostituire le parole «7 milioni di euro» con le seguenti: «5 milioni di euro»;
3) aggiungere infine le seguenti parole: «Per tali finalità l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è autorizzata, ai sensi del comma 309, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di cui al presente comma.»
c) dopo il comma 311 aggiungere i seguenti:
«311-bis. Al fine di consentire all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale di adeguare le proprie strutture tecnico-organizzative, ivi comprese le sedi, alle esigenze scaturite dalla nuova articolazione territoriale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al fine di garantire l'efficiente esercizio dei compiti straordinari richiamati al comma precedente, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 63, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, a decorrere dall'anno 2018 è assegnato uno stanziamento di 2,5 milioni di euro per l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, di 2,5 milioni di euro per L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e di 5 milioni di euro per l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale. Per tali finalità le suddette Autorità di bacino distrettuali sono autorizzate, ai sensi del comma 309, ad assumere con contratto a tempo indeterminato un contingente di unità del personale nei limiti di spesa di cui al presente comma.
311-ter. Agli oneri di cui ai commi da 309 a 311-bis, pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
49-ter. 24. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Cenni.
Al comma 309, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole «5 milioni di euro» con le seguenti: «8 milioni di euro». Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per le medesime finalità, le Autorità di bacino distrettuali sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di cui al presente comma salvo quanto previsto al comma 310, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Conseguentemente:
a) al comma 310 sostituire le parole da «L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale» fino alla fine del comma con le seguenti: «all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è assegnato uno stanziamento di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Per tali finalità l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è autorizzata, ai sensi del comma 309, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di cui al presente comma.»
b) sostituire il comma 311 con il seguente:
«311. Al fine di consentire alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto di competenza dei servizi modellistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre, è assegnato uno stanziamento di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.»
49-ter. 23. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
Sostituire il comma 311 con il seguente:
311. Al fine di consentire all'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e all'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modulistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Pesaro, Rovigo o Venezia) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, così ripartito: 6,5 milioni di euro all'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e 500 mila euro all'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale.
49-ter. 26. Crivellari, Zardini.
Al comma 311, dopo le parole anno 2018 aggiungere le seguenti:, così ripartito: 6,5 milioni di euro all'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e 500 mila euro all'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale.
49-ter. 28. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.
Dopo il comma 312, aggiungere i seguenti:
312-bis. Al Fine di ridurre i consumi di energia nelle aree portuali su tutto il territorio nazionale e le emissioni atmosferiche delle navi ormeggiate, attraverso l'erogazione di elettricità da terra e di valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale di elettrificazione delle banchine portuali destinate al traffico commerciale e di passeggeri, di seguito denominato «Piano nazionale».
312-ter. Il Piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 312-bis.
312-quater. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di sistemi di elettrificazione delle banchine portuali denominati cold ironing, nonché di interventi per l'impiego di fonti rinnovabili, di sistemi di mobilità sostenibile per il trasporto dei passeggeri e delle merci all'interno delle aree portuali e di sistemi di impianti di illuminazione innovativi e ad alta efficienza energetica.
312-quinquies. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di elettrificazione nel territorio nazionale, sulla base di un'analisi sulla stagionalità, la frequenza e i tempi di permanenza delle navi presso gli ormeggi dei porti. In particolare, il Piano nazionale prevede:
a) la realizzazione di sistemi di connessione tra la rete elettrica terrestre di alimentazione e le imbarcazioni, anche attraverso l'installazione di convertitori di frequenza e la predisposizione di un adeguato sistema di movimentazione dei cavi elettrici;
b) l'incremento dell'utilizzo di fonti rinnovabili per lo svolgimento delle attività portuali, attraverso la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, prevedendo la copertura degli edifici ubicati nell'area demaniale dei porti, nonché da fonte eolica, e l'adozione di tecnologie che utilizzano l'energia delle onde marine;
c) l'istituzione di un servizio di ricarica per i veicoli elettrici destinati al trasporto dei passeggeri e la promozione di un trasporto sostenibile delle merci all'interno dell'area portuale;
d) l'adozione di sistemi di illuminazione a led a basso consumo in grado di garantire gli elevati standard di sicurezza per i lavoratori e i passeggeri nonché l'ottemperanza alle prescrizioni di security ISPS in ambito portuale.
312. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica.
312-septies. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
312-octies. A valere sulle risorse di cui al comma 312-septies, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo dei sistemi di elettrificazione delle banchine nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 312-sexies.
312-nonies. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 312-septies, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, è destinata ai porti ad alta congestione di traffico marittimo in cui vengono superati i valori limite per la qualità dell'aria oppure nei casi in cui siano stati accertati elevati livelli di inquinamento acustico, in particolare negli ormeggi situati nelle vicinanze di zone residenziali. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
312-decies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 312-bis fino a 312-nonies pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49-ter. 2. Crippa, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.
Dopo il comma 312, aggiungere i seguenti:
312-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 per incentivare i Comuni a promuovere e sostenere forme di multiproprietà delle autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone ai sensi dell'articolo 4 del decreto Ministeriale 27 marzo 1998.
312-ter. La incentivazione di cui al comma 312-bis è ammessa a condizione che i servizi di uso collettivo ottimale e le forme di multiproprietà avvengano con autoveicoli elettrici.
312-quater. Entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge è adottato il decreto del Ministero dell'ambiente per stabilire i criteri e le modalità di cui ai commi 312-bis e 312-ter.
312-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 312-bis pari a 20 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49-ter. 3. Dell'Orco, Crippa, Spessotto, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.
Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
312-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 91, della legge n. 208 del 2015 si applicano anche agli investimenti per l'acquisto di veicoli ibridi plug-in, fullcell ed elettrici al fine di promuovere e sostenere forme di multiproprietà delle autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 27 marzo 1998.
49-ter. 4. Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.
Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
312-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto elettriche e di colonnine per la ricarica elettrica ad uso residenziale e domestico da installare in aree private. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49-ter. 5. Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
312-bis. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile su gomma e acqua in utilizzo nelle regioni che superano le soglie di allarme di cui all'allegato XII della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il retrofit e per il revamping del materiale rotabile su gomma e acqua la cui dotazione è di 10 milioni di euro per ogni annualità a partire dal 2018 fino al 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma.
49-ter. 6. Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Crippa, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.
Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
312-bis. Al fine di favorire il rinnovo, nonché la riqualificazione elettrica e il miglioramento dell'efficienza energetica del materiale rotabile su gomma e acqua in utilizzo nelle regioni che superano le soglie di allarme di cui all'allegato XII della direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Agli oneri di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49-ter. 7. Dell'Orco, Spessotto, Sorial, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Crippa, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.
Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
312-bis. Al fine di assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria e l'effettivo contrasto all'inquinamento atmosferico, finalizzato altresì al superamento delle procedure di infrazione comunitaria avviate nei confronti dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, è assegnato un contributo aggiuntivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulle risorse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il sostegno dei piani di risanamento della qualità dell'aria dell'area delle Regioni del Bacino Padano, di cui al Nuovo Accordo di programma siglato il 9 giugno 2017 tra il Ministero dell'ambiente e le Regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte.
49-ter. 8. Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.
Dopo il comma 312 aggiungere il seguente:
312-bis. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera prodotte nelle attività di allevamento zootecnico con particolare riferimento a quelle provenienti da installazioni localizzate nelle regioni del Bacino Padano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, per l'adozione di interventi per la limitazione delle predette emissioni in atmosfera, con specifico riferimento al contrasto di quelle prodotte dallo spargimento di liquami e dall'uso fertilizzanti sulla base di un approccio integrato delle fonti inquinanti emissive e di una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari, a 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49-ter. 10. Busto, Zolezzi, Crippa, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto.
Dopo il comma 312, aggiungere i seguenti:
312-bis. Il Ministro dell'ambiente, nelle more dell'attuazione dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto del giugno 2017, effettua in costante monitoraggio dei livelli di inquinamento nell'area del Bacino Padano e, nel caso di un diffuso superamento dei valori limite di qualità dell'aria in violazione della direttiva 2008/507CE, ne dà tempestiva comunicazione al Ministro dello sviluppo economico.
312-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, sulla base del verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, dispone la sospensione degli incentivi di cui ai commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse ubicati nell'area del Bacino Padano.
312-quater. Al comma 149 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 203, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «purché detti impianti siano dotati di sistemi di recupero di energia termica».
49-ter. 11. Busto, Zolezzi, Crippa, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto.
Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
312-bis. Al fine di ridurre le emissioni inquinanti derivanti dalla combustione di legna e derivati, a partire dal 15 ottobre 2018, è fatto obbligo di sottoporre i generatori di calore alimentati a biomasse, a controllo e manutenzione secondo quanto disposto dalla normativa vigente e secondo le tempistiche indicate dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Tali impianti dovranno altresì essere muniti di libretto di impianto, così come indicato nel Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014.
49-ter. 12. Spessotto, De Rosa, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Crippa, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.
Dopo il comma 312 aggiungere il seguente:
312-bis. A partire dal 15 ottobre 2018, è fatto obbligo di utilizzo di pellet certificato conforme alle condizioni previste dall'Allegato X, Parte 11, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2, da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW. È fatto altresì obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore del pellet certificato.
49-ter. 13. De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
312-bis. Al fine di tutelare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico di Venezia, rispondere alle sollecitazioni avanzate in sedi internazionale dall'UNESCO e preservare l'ecosistema lagunare sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2033, per la realizzazione di opere di adeguamento delle linee di navigazione nella laguna di Venezia, escludendo il transito delle grandi navi dal canale della Giudecca. Le suddette opere di adeguamento devono essere individuate nel pieno rispetto della loro sostenibilità ambientale e nel rispetto della relativa normativa vigente con particolare riferimento ai limiti delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento acustico, escludendo ulteriori canali o l'approfondimento e l'ulteriore scavo di canali già esistenti, nonché qualsiasi soluzione atta a produrre moti ondosi che danneggino le fondamenta della città e l'ecosistema lagunare nel suo complesso.
Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
«621-bis. A decorrere dall'anno 2018 e fino all'anno 2033 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,4 per cento dell'ammontare delle somme giocate.»
49-ter. 14. Paglia, Marcon, Pastorino, Pellegrino.
Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
312-bis. Il Fondo da ripartire «per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani» di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato a decorrere dal 2018 per una somma pari a 100 milioni di euro annui.
Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
«621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.».
49-ter. 15. Pastorino, Paglia, Pellegrino, Marcon.
Dopo il comma 312, aggiungere i seguenti:
312-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, ai giovani imprenditori con età inferiore a quaranta anni, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area naturale protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1o gennaio 2018, è riconosciuto, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
312-ter. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:
a) educazione e formazione ambientale;
b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area naturale protetta;
c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
d) manutenzione del territorio e gestione forestale;
e) restauro e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.
312-quater. L'esonero contributivo di cui al comma 312-bis è concesso nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2018, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
49-ter. 16. Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino.
Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
312-bis. A decorrere dall'anno 2018, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro annui in favore delle aree protette, dei parchi nazionali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché per le aree marine protette ed il controllo marino delle aree prospicienti le piattaforme petrolifere ubicate nelle acque territoriali nazionali.
Conseguentemente, all'articolo 621, aggiungere il seguente:
«621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,4 percento dell'ammontare delle somme giocate.».
49-ter. 17. Pastorino, Paglia, Pellegrino, Marcon.
Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
312-bis. Al fine di consentire all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale di adeguare la propria struttura operativa e organizzativa per far fronte ai compiti istituzionali straordinari richiesti dal Commissario Straordinario alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia del 2016 e dalle Regioni e i Comuni interessati, di approfondimento conoscitivo, monitoraggio del rischio idrogeologico e aggiornamento delle mappe di rischio quale supporto alle attività per la localizzazione di aree insediativi provvisorie e permanenti e di previsione urbanistica per la ricostruzione; nonché per consentire la più rapida apertura di sedi territoriali dell'Autorità nelle Regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio e il loro allestimento, è assegnato uno stanziamento annuo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Per l'adeguamento della propria struttura organizzativa l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è altresì autorizzata, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un idoneo contingente di personale nei limiti della propria dotazione organica. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49-ter. 25. Realacci, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
312-bis. All'articolo 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la parola «definisce» aggiungere le seguenti parole: «entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge»;
2) dopo le parole «ordinamento giuridico» aggiungere le seguenti parole: «ed economico»;
3) dopo le parole «legge 14 novembre 1995, n. 481», aggiungere le seguenti: «In sede di prima applicazione».
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le finalità del presente comma l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio.»
*49-ter. 21. Tancredi.
Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
312-bis. All'articolo 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la parola «definisce» aggiungere le seguenti parole: «entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge»;
2) dopo le parole «ordinamento giuridico» aggiungere le seguenti parole: «ed economico»;
3) dopo le parole «legge 14 novembre 1995, n. 481», aggiungere le seguenti: «In sede di prima applicazione».
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le finalità del presente comma l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio.»
*49-ter. 27. Cera.
Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
312-bis. All'articolo 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la parola «definisce» aggiungere le seguenti parole: «entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge»;
2) dopo le parole «ordinamento giuridico» aggiungere le seguenti parole: «ed economico»;
3) dopo le parole «legge 14 novembre 1995, n. 481», aggiungere le seguenti: «In sede di prima applicazione».
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le finalità del presente comma l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio.»
*49-ter. 22. Labriola, Palese.
Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
312-bis. All'articolo 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la parola «definisce» aggiungere le seguenti parole: «entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge»;
2) dopo le parole «ordinamento giuridico» aggiungere le seguenti parole: «ed economico»;
3) dopo le parole «legge 14 novembre 1995, n. 481», aggiungere le seguenti: «In sede di prima applicazione».
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le finalità del presente comma l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio.»
*49-ter. 29. Dell'Aringa, Giampaolo Galli, Misiani.
Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
312-bis. All'articolo 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la parola «definisce» aggiungere le seguenti parole: «entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge»;
2) dopo le parole «ordinamento giuridico» aggiungere le seguenti parole: «ed economico»;
3) dopo le parole «legge 14 novembre 1995, n. 481», aggiungere le seguenti: «In sede di prima applicazione».
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le finalità del presente comma l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio.»
*49-ter. 19. Tancredi.
Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
312-bis. All'articolo 52-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la parola «definisce» aggiungere le seguenti parole: «entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge»;
2) dopo le parole «ordinamento giuridico» aggiungere le seguenti parole: «ed economico»;
3) dopo le parole «legge 14 novembre 1995, n. 481», aggiungere le seguenti: «In sede di prima applicazione».
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per le finalità del presente comma l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio.»
*49-ter. 20. Pastorelli, Locatelli, Marzano.
Dopo il comma 312, aggiungere il seguente:
312-bis. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: «in tempi ragionevoli»;
b) dopo le parole «dalle diagnosi stesse» inserire le seguenti: «con un tempo non superiore a due anni».
49-ter. 9. Crippa, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.
Dopo il comma 312, aggiungere i seguenti:
312-bis. Al fine di fare fronte alle prioritarie esigenze di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico è attivato un Piano triennale di investimenti pubblici finalizzato ad interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza del territorio, di seguito Piano per il territorio.
312-ter. Con decreto interministeriale adottato dal Presidente del Consiglio del ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il Piano per il territorio di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali.
312-quater. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, denominato Fondo per il finanziamento del Piano per il territorio.
312-quinquies. Fino al limite massimo di 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 al Fondo di cui al comma 3 affluiscono risorse, opportunamente accertate, rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per gli interventi del Piano per il territorio, nei limiti delle risorse di cui al presente comma.
312-sexies. Al fine di garantire l'efficacia e la celerità degli interventi previsti dal Piano per il territorio di cui al comma 1, nei limiti di spesa di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 a valere sul Fondo di cui al comma 312-ter, ogni Regione può istituire un ufficio speciale per la messa in sicurezza del territorio, le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere personale, di cui almeno il 30 per cento con professionalità tecnico-specialistiche, che risulti strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la messa in sicurezza del territorio, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal presente comma è effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie.
312-septies. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 312-quinquies sono a carico delle Regioni.
312-octies. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:
a) nel limite di 2.200 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 8-nonies.
b) nel limite di 800 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 518-bis;
c) nel limite di 150 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge;
d) nel limite di 350 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, dall'articolo 1 comma 632 della presente legge.
312-nonies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».
Conseguentemente, dopo il comma 518, aggiungere il seguente:
«518-bis. La coltivazione della cannabis, nonché l'introduzione o la vendita della stessa e dei suoi derivati sono vietate e soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.
518-ter. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
Titolo II-bis.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS
Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio).
1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).
1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater.
(Provvista personale).
1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.
Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis).
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.
Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.
Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio).
1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.
Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile).
1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III.».
b) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
49-ter. 18. Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino.
AREA TEMATICA N. 50.
(Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi).
(ART. 1, comma 313)
Al comma 313, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 15 milioni.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000.
*50. 39. Zaratti, Formisano, Kronbichler, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Al comma 313, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 15 milioni.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000.
*50. 22. Paglia, Marcon, Pastorino, Pellegrino.
Dopo il comma 313, aggiungere il seguente:
313-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, secondo capoverso, sostituire le parole: «idroelettrici ed eolici» con le seguenti: «e idroelettrici» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica del progetto autorizzato, consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che, a prescindere dalla potenza nominale, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento. I titolari di impianti eolici di cui al periodo precedente sono tenuti a versare una tantum, in favore del Comune dove insistono gli impianti, un importo pari a 1,5 euro per kW di potenza nominale per ciascuno degli aerogeneratori interessati dagli interventi di cui al periodo precedente, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale, paesaggistico e della naturalità».
**50. 25. Benamati, Arlotti, Bargero, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Ginefra, Iacono, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Scuvera, Senaldi, Taranto, Tentori, Vico.
Dopo il comma 313, aggiungere il seguente:
313-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, secondo capoverso, sostituire le parole: «idroelettrici ed eolici» con le seguenti: «e idroelettrici» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica del progetto autorizzato, consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che, a prescindere dalla potenza nominale, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento. I titolari di impianti eolici di cui al periodo precedente sono tenuti a versare una tantum, in favore del Comune dove insistono gli impianti, un importo pari a 1,5 euro per kW di potenza nominale per ciascuno degli aerogeneratori interessati dagli interventi di cui al periodo precedente, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale, paesaggistico e della naturalità».
**50. 1. La X Commissione.
Dopo il comma 313, è aggiunto il seguente:
313-bis. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
primo periodo, le parole: «per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica» sono sostituite con le seguenti: «durante le operazioni di bonifica», nonché dopo le parole: «per il periodo corrispondente alla medesima bonifica» sono aggiunte le seguenti: «e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica»;
secondo periodo, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti».
*50. 53. Abrignani.
Dopo il comma 313, è aggiunto il seguente:
313-bis. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
primo periodo, le parole: «per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica» sono sostituite con le seguenti: «durante le operazioni di bonifica», nonché dopo le parole: «per il periodo corrispondente alla medesima bonifica» sono aggiunte le seguenti: «e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica»;
secondo periodo, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti».
*50. 49. Boccadutri.
Dopo il comma 313, è aggiunto il seguente:
313-bis. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
primo periodo, le parole: «per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica» sono sostituite con le seguenti: «durante le operazioni di bonifica», nonché dopo le parole: «per il periodo corrispondente alla medesima bonifica» sono aggiunte le seguenti: «e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica»;
secondo periodo, dopo le parole: «entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti».
*50. 30. D'Alia.
Aggiungere il seguente comma:
313-bis. Per interventi finalizzati alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento e miglioramento antisismico e bonifica da amianto degli immobili di proprietà pubblica, con particolare riferimento agli edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e alle strutture di maggiore fruizione pubblica, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.
Conseguentemente, all'articolo 1 dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
621. Per gli anni dal 2018 al 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
50. 21. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 313, inserire i seguenti:
313-bis. Al fine di favorire gli interventi di bonifica di edifici privati contaminati da amianto, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare il fondo per la bonifica degli edifici privati contaminati da amianto, di seguito «Fondo».
313-ter. Il fondo di cui al precedente comma, ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2018, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
313-quater. Il Ministro dell'Ambiente e del territorio e del mare con proprio decreto fissa, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 2.
Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000,000;
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000.
50. 11. De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 313 aggiungere il seguente:
313-bis. (Fondo per la formazione qualificante dei dipendenti comunali su rischio amianto). Nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per Vanno 2018, riservato ai comuni che intendano qualificare i propri dipendenti nella gestione del rischio amianto. Il Fondo finanzia corsi di formazione qualificante, erogati da enti accreditati che coinvolgano docenze specializzate in ambito pubblico e privato, riconosciute per competenza, necessari per formare il personale comunale con particolare riferimento ad aspetti relativi al primo approccio all'amianto in caso di abbandoni sul territorio e alla formazione di Responsabili amianto comunali e di Coordinatori amianto.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: – 5.000.000.
50. 2. Grimoldi, Guidesi, Castiello, Saltamartini.
Dopo il comma 313 aggiungere i seguenti:
313-bis. All'articolo 20, al comma 3, della legge 4 dicembre 2017, n. 172, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «66 milioni di euro».
313-ter. All'articolo 20, comma 5, sopprimere le lettere f) e g), e dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Il prestito di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 febbraio 2015, n. 283, è prorogato, per l'importo non ancora speso alla data della conversione in legge del presente decreto-legge, fino all'aggiudicazione del trasferimento della proprietà del Gruppo ILVA e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria del Gruppo ILVA. Il predetto prestito è rimborsato nell'anno 2019 con le modalità previste dal comma 6-bis dell'articolo 1 del predetto decreto-legge.
Conseguentemente all'articolo 1 dopo il comma 562 aggiungere il seguente:
562-bis. A decorrere dal 19 gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 7,5 percento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto.
50. 23. Marcon, Pannarale, Pellegrino, Pastorino, Paglia, Melilla, Fassina, Gregori.
Dopo il comma 313 è aggiunto il seguente:
313-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «estranee alla pubblica amministrazione,» aggiungere le seguenti: «senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte del prescelto»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13)» con le seguenti: «, il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) nonché della procedura di infrazione 2014/2059»;
c) al comma 4, sostituire le parole: «e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13)» con le seguenti: «il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) nonché della procedura di infrazione 2014/2059»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, le competenze del Commissario unico, nominato ai sensi del presente articolo, possono essere estese anche ad altri agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto di cui al presente comma stabilisce;
e) la durata e gli obiettivi di ciascun incarico del Commissario unico;
f) la dotazione organica e finanziaria necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati per ciascun incarico.;
g) al comma 8, sostituire le parole: «e n. 2009/2034» con le seguenti: «n. 2009/2034 e n. 2014/2059»;
h) al comma 10, sostituire le parole: «scelti tra soggetti dotati di» con le seguenti: «senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di»;
i) al comma 10, dopo le parole: «e del ciclo delle acque» sono aggiunte le seguenti: «nonché di comprovata esperienza giuridico-amministrativa in materia di affidamento dei contratti pubblici nel settore ambientale».
Conseguentemente, nella rubrica dopo le parole: 2009/2034 sono aggiunte le seguenti: e 2014/2059.
*50. 35. Tancredi.
Dopo il comma 313 è aggiunto il seguente:
313-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «estranee alla pubblica amministrazione,» aggiungere le seguenti: «senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte del prescelto»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13)» con le seguenti: «, il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) nonché della procedura di infrazione 2014/2059»;
c) al comma 4, sostituire le parole: «e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13)» con le seguenti: «il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) nonché della procedura di infrazione 2014/2059»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, le competenze del Commissario unico, nominato ai sensi del presente articolo, possono essere estese anche ad altri agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto di cui al presente comma stabilisce;
e) la durata e gli obiettivi di ciascun incarico del Commissario unico;
f) la dotazione organica e finanziaria necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati per ciascun incarico.;
g) al comma 8, sostituire le parole: «e n. 2009/2034» con le seguenti: «n. 2009/2034 e n. 2014/2059»;
h) al comma 10, sostituire le parole: «scelti tra soggetti dotati di» con le seguenti: «senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di»;
i) al comma 10, dopo le parole: «e del ciclo delle acque» sono aggiunte le seguenti: «nonché di comprovata esperienza giuridico-amministrativa in materia di affidamento dei contratti pubblici nel settore ambientale».
Conseguentemente, nella rubrica dopo le parole: 2009/2034 sono aggiunte le seguenti: e 2014/2059.
*50. 59. Mannino.
Dopo il comma 313 è aggiunto il seguente:
313-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «estranee alla pubblica amministrazione,» aggiungere le seguenti: «senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte del prescelto»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13)» con le seguenti: «, il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) nonché della procedura di infrazione 2014/2059»;
c) al comma 4, sostituire le parole: «e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13)» con le seguenti: «il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) nonché della procedura di infrazione 2014/2059»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, le competenze del Commissario unico, nominato ai sensi del presente articolo, possono essere estese anche ad altri agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione. Il decreto di cui al presente comma stabilisce;
e) la durata e gli obiettivi di ciascun incarico del Commissario unico;
f) la dotazione organica e finanziaria necessaria al raggiungimento degli obiettivi assegnati per ciascun incarico.;
g) al comma 8, sostituire le parole: «e n. 2009/2034» con le seguenti: «n. 2009/2034 e n. 2014/2059»;
h) al comma 10, sostituire le parole: «scelti tra soggetti dotati di» con le seguenti: «senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte dei prescelti dei necessari requisiti di»;
i) al comma 10, dopo le parole: «e del ciclo delle acque» sono aggiunte le seguenti: «nonché di comprovata esperienza giuridico-amministrativa in materia di affidamento dei contratti pubblici nel settore ambientale».
Conseguentemente, nella rubrica dopo le parole: 2009/2034 sono aggiunte le seguenti: e 2014/2059.
*50. 26. Boccadutri.
Dopo il comma 313, aggiungere i seguenti:
313-bis. Nelle more della revisione degli allegati al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, esclusivamente i limiti degli allegati del suddetto decreto e quelli eventualmente più restrittivi stabiliti dalle discipline regionali, con l'avvertenza che possono essere utilizzati anche i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice CER 19.08.05) e quelli prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali e agro industriali che presentano caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, a condizione che non contengano sostanze pericolose in concentrazioni tali da conferire agli stessi una o più caratteristiche di pericolosità ai sensi del Regolamento 1357/2014/UE, della Decisione 955/2014/UE e del Regolamento 997/2017/UE.
313-ter. Con riferimento alla caratteristica di pericolo HP7 «Cancerogeno» e ai limiti applicabili per il parametro idrocarburi, coerentemente con la Decisione 955/2014/UE, si applica la nota «L» dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.
**50. 71. Carrescia, Marchetti, Preziosi, Borghi, Cominelli, Giovanna Sanna, Morani, Donati, Dallai, Iori, Venittelli, Ascani, Gadda, Manfredi, Crimì, Senaldi, Luciano Agostini.
Dopo il comma 313, aggiungere i seguenti:
313-bis. Nelle more della revisione degli allegati al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, esclusivamente i limiti degli allegati del suddetto decreto e quelli eventualmente più restrittivi stabiliti dalle discipline regionali, con l'avvertenza che possono essere utilizzati anche i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice CER 19.08.05) e quelli prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali e agro industriali che presentano caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, a condizione che non contengano sostanze pericolose in concentrazioni tali da conferire agli stessi una o più caratteristiche di pericolosità ai sensi del Regolamento 1357/2014/UE, della Decisione 955/2014/UE e del Regolamento 997/2017/UE.
313-ter. Con riferimento alla caratteristica di pericolo HP7 «Cancerogeno» e ai limiti applicabili per il parametro idrocarburi, coerentemente con la Decisione 955/2014/UE, si applica la nota «L» dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.
**50. 61. Valiante, Capozzolo.
Dopo il comma 313, aggiungere i seguenti:
313-bis. Nelle more della revisione degli allegati al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, esclusivamente i limiti degli allegati del suddetto decreto e quelli eventualmente più restrittivi stabiliti dalle discipline regionali, con l'avvertenza che possono essere utilizzati anche i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice CER 19.08.05) e quelli prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali e agro industriali che presentano caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, a condizione che non contengano sostanze pericolose in concentrazioni tali da conferire agli stessi una o più caratteristiche di pericolosità ai sensi del Regolamento 1357/2014/UE, della Decisione 955/2014/UE e del Regolamento 997/2017/UE.
313-ter. Con riferimento alla caratteristica di pericolo HP7 «Cancerogeno» e ai limiti applicabili per il parametro idrocarburi, coerentemente con la Decisione 955/2014/UE, si applica la nota «L» dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.
**50. 60. Palese.
Dopo il comma 313, aggiungere i seguenti:
313-bis. Nelle more della revisione degli allegati al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, esclusivamente i limiti degli allegati del suddetto decreto e quelli eventualmente più restrittivi stabiliti dalle discipline regionali, con l'avvertenza che possono essere utilizzati anche i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice CER 19.08.05) e quelli prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali e agro industriali che presentano caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, a condizione che non contengano sostanze pericolose in concentrazioni tali da conferire agli stessi una o più caratteristiche di pericolosità ai sensi del Regolamento 1357/2014/UE, della Decisione 955/2014/UE e del Regolamento 997/2017/UE.
313-ter. Con riferimento alla caratteristica di pericolo HP7 «Cancerogeno» e ai limiti applicabili per il parametro idrocarburi, coerentemente con la Decisione 955/2014/UE, si applica la nota «L» dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.
**50. 27. Boccadutri.
Dopo il comma 313 aggiungere il seguente:
Nelle more della revisione degli allegati al decreto legislativo n. 99/1992 e più in generale del decreto complessivo, come previsto dal disegno di legge delega al Governo 2323, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, esclusivamente i limiti degli allegati del suddetto decreto e quelli eventualmente più restrittivi stabiliti dalle discipline regionali, con l'avvertenza che possono essere utilizzati anche i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (190805), e quelli prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali e agro industriali che presentano caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, a condizione che non contengano sostanze pericolose in concentrazioni tali da conferire agli stessi una o più caratteristiche di pericolosità ai sensi del Regolamento 1357/2014/UE, della Decisione 955/2014/UE e del regolamento 997/2017/UE. Con riferimento alla caratteristica di pericolo HP7 «Cancerogeno» ed ai limiti applicabili per il parametro idrocarburi, coerentemente con la Decisione 955/2014/UE, si utilizza la determinazione dei marker di cancerogenicità contemplata nella nota «L» dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 così come specificato nel parere dell'ISS prot. 32074 del 23 giugno 2009. La mancata definizione delle modalità di trattamento lasciando l'alea attualmente presente determina un incremento dei costi di gestione dei fanghi da depurazione con ricadute sull'incremento delle tariffe del servizio idrico integrato. La norma chiarendo tali modalità determinerà un beneficio con riduzione dei costi ed effetti positivi sulle tariffe oltre che perseguire gli obiettivi dell'economia circolare indicati dall'Unione Europea favorendo il recupero di materia.
50. 32. Losacco.
Dopo il comma 313 sono aggiunti i seguenti:
313-bis. Alla «Tabella dei punteggi previsti all'articolo 126-bis» allegata al decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, premettere alle parole: «articolo 158, comma 2, lettere d), g) e h)», le parole articolo 158, comma 1, lettera h-bis).
313-ter. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 5, prima delle parole: «del comma 1», inserire le seguenti: «delle lettere a), b), c), d), e), j), g) ed h).
Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera h-bis), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 ad euro 174 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 95 ad euro 348 per i restanti veicoli.
*50. 38. Tancredi.
Dopo il comma 313 sono aggiunti i seguenti:
313-bis. Alla «Tabella dei punteggi previsti all'articolo 126-bis» allegata al decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, premettere alle parole: «articolo 158, comma 2, lettere d), g) e h)», le parole articolo 158, comma 1, lettera h-bis).
313-ter. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 5, prima delle parole: «del comma 1», inserire le seguenti: «delle lettere a), b), c), d), e), j), g) ed h).
Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera h-bis), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 ad euro 174 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 95 ad euro 348 per i restanti veicoli.
*50. 28. Boccadutri.
Dopo il comma 313, è aggiunto il seguente:
313-bis. Il punto 7.31 del sub-allegato 1 dell'Allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è sostituito dal seguente: «7.31. Tipologia: terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli, incluso il fango derivante dal primo lavaggio e pulizia del pomodoro da industria, e dalla battitura della lana sucida [020199] [020401] [170501].».
**50. 52. Abrignani.
Dopo il comma 313, è aggiunto il seguente:
313-bis. Il punto 7.31 del sub-allegato 1 dell'Allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è sostituito dal seguente: «7.31. Tipologia: terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli, incluso il fango derivante dal primo lavaggio e pulizia del pomodoro da industria, e dalla battitura della lana sucida [020199] [020401] [170501].».
**50. 37. Tancredi.
Dopo il comma 313, è aggiunto il seguente:
313-bis. Il punto 7.31 del sub-allegato 1 dell'Allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 è sostituito dal seguente: «7.31. Tipologia: terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli, incluso il fango derivante dal primo lavaggio e pulizia del pomodoro da industria, e dalla battitura della lana sucida [020199] [020401] [170501].».
**50. 31. D'Alia.
Dopo il comma 313 aggiungere il seguente:
313-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo l'articolo 194 è aggiunto il seguente:
Art. 194-bis.
1. In adempimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e al fine di consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto di cui agli articoli 190 e 193 sono effettuati anche in formato digitale.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia Digitale ed Unioncamere, può predisporre con proprio decreto il formato digitale degli adempimenti citati.
3. È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto prevista all'articolo 193, comma 2, anche mediante posta elettronica certificata.
*50. 4. Mucci.
Dopo il comma 313 aggiungere il seguente:
313-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo l'articolo 194 è aggiunto il seguente:
Art. 194-bis.
1. In adempimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e al fine di consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto di cui agli articoli 190 e 193 sono effettuati anche in formato digitale.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia Digitale ed Unioncamere, può predisporre con proprio decreto il formato digitale degli adempimenti citati.
3. È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto prevista all'articolo 193, comma 2, anche mediante posta elettronica certificata.
*50. 34. Tancredi.
Dopo il comma 313 è aggiunto il seguente:
313-bis. All'articolo 27, comma 1 lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «agli agenti dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «dalle regioni o».
**50. 74. Carrescia, Marchetti, Preziosi, Borghi, Cominelli, Giovanna Sanna, Morani, Donati, Dallai, Iori, Venittelli, Ascani, Gadda, Manfredi, Crimì, Senaldi, Luciano Agostini.
Dopo il comma 313 è aggiunto il seguente:
313-bis. All'articolo 27, comma 1 lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «agli agenti dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «dalle regioni o».
**50. 8. De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 313 è aggiunto il seguente:
313-bis. All'articolo 27, comma 1 lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «agli agenti dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «dalle regioni o».
**50. 56. Oliverio.
Dopo il comma 313 è aggiunto il seguente:
313-bis. All'articolo 27, comma 1 lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «agli agenti dipendenti» sono aggiunte le seguenti: «dalle regioni o».
**50. 36. Tancredi.
Dopo il comma 313 aggiungere i seguenti:
313-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sostituire le parole: «1997» con le seguenti: «2018», sostituire le parole: «7 per cento» e: «4 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;
b) sopprimere il comma 3;
313-ter. Le maggiori entrate rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 313-bis sono destinate allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.5 gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche.
50. 43. Zaratti, Kronbichler, Formisano, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 313 è aggiunto il seguente:
313-bis. Al fine di favorire lo sviluppo della banda ultralarga, all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) per la popolazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
50. 50. Boccadutri.
Dopo il comma 313 aggiungere il seguente:
«313-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, recante «Misure di razionalizzazione della finanzia pubblica», sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 27 dopo le parole: «Il tributo è dovuto alle regioni.» è aggiunto il seguente periodo: «Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico-sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all'impianto, lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani.»; al secondo periodo le parole: «Il gettito» sono sostituite con le seguenti: «Il restante gettito»;
b) al comma 30, quarto periodo, dopo le parole: «presentazione della dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di asservita».
50. 51. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 313 inserire il seguente:
313-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013. n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 3-bis e 9-bis, dopo le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre»; ovunque ricorrenti, sostituire: «2017» con: «2018»;
b) al comma 9-bis, quarto periodo, le parole: «nel corso dell'anno 2017.» sono sostituite con le seguenti: «nel corso degli anni 2017 e 2018».
50. 54. De Menech.
Dopo il comma 313, inserire i seguenti:
313-bis. All'articolo 10, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, anche prevedendo modalità semplificate di riscossione con possibilità di spostamento in avanti del punto di prelievo o di applicazione forfettaria, al fine di evitare l'applicazione del contributo a prodotti non destinati a diventare rifiuto e prevenire successive operazioni di rimborso o conguaglio».
313-ter. La sanzione di cui all'articolo 256, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è altresì applicata alle ipotesi di violazione dell'obbligo di pagamento del contributo previsto dall'articolo 233, comma 10, lettera d) del medesimo decreto, con le modalità stabilite nelle procedure di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154.
50. 55. Realacci.
Dopo il comma 313, aggiungere i seguenti:
313-bis. Il Fondo da ripartire «per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani» di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato a decorrere dal 2018 per una somma pari a 50 milioni di euro annui.
313-ter. Agli oneri di cui al comma 313-bis, pari a 50 milioni di euro annui a partire dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018, 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
50. 5. Mucci.
Dopo il comma 313, inserire i seguenti:
313-bis. Per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è fissato un importo minimo di Euro 40 per ogni tonnellata di rifiuti conferiti, dei quali il 50% affluisce in un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'Ambiente. Le Regioni hanno facoltà di aumentarlo fino ad un totale di 60 Euro/ton.
313-ter. Al comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le seguenti parole: «e di energia» sono soppresse.
313-quater. Il comma 27 dell'articolo 3 della legge 549/95, è sostituito dal seguente:
27. Il tributo è dovuto alle regioni che ne dispongono per il finanziamento delle politiche per la prevenzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio. Il 40 per cento del gettito derivate dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo del Ministero dell'Ambiente destinato a favorire la prevenzione dei rifiuti, le attività’ di riciclaggio, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. Una quota di almeno il 30% del suddetto fondo è destinata alla bonifica delle discariche incontrollate attive prima del 1999. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.
50. 24. Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 313, inserire il seguente:
313-bis. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è inserito il seguente:
Articolo 34-bis. – (Inventario nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito). – 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 104 della Legge 23 agosto 2004, n. 239, i soggetti che producono, detengono o che gestiscono rifiuti radioattivi, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettono all'ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, relativi al volume espresso in metri cubi (m3) e all'attività espressa in gigabecquerel (GBq) dei rifiuti radioattivi in loro possesso, secondo la classificazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. Alle medesime disposizioni soggiacciono i soggetti detentori di sorgenti radioattive dismesse per le quali, nella trasmissione dei dati all'ISIN, va specificato anche il nome del radioisotopo detenuto.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, i soggetti che detengono il combustibile esaurito, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettono all'ISIN i dati i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, relativi al tipo di combustibile, al numero di elementi di combustibile, alla massa del metallo pesante espressa in tonnellate (tHM) e all'attività espressa in terabecquerel (TBq).
3. Sulla base dei dati ricevuti dai soggetti di cui ai commi 1 e 2, l'ISIN predispone l'inventario nazionale dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito e lo trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico per le finalità connesse alla responsabilità dell'attuazione del programma nazionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.
4. I dati, il formato e le modalità per l'invio all'ISIN delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 da parte dei soggetti ivi indicati sono stabilite con guida tecnica emanata ai sensi dell'articolo 153 dall'ISIN stessa.
50. 6. Mucci.
Dopo il comma 313, è inserito il seguente:
313-bis. All'articolo 184, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «e sulle rive dei corsi d'acqua» sono aggiunte le seguenti: «o presenti in superficie, lungo la colonna d'acqua, sui fondali marini,».
*50. 66. Mannino.
Dopo il comma 313, è inserito il seguente:
313-bis. All'articolo 184, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «e sulle rive dei corsi d'acqua» sono aggiunte le seguenti: «o presenti in superficie, lungo la colonna d'acqua, sui fondali marini,».
*50. 7. De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 313 è aggiunto il seguente:
313-bis. Dopo l'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente articolo:
Art. 230-bis.
(Rifiuti di toner e cartucce per stampanti).
1. Rientra nell'attività di raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), il prelievo, compresi la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, dei rifiuti individuati quali cartucce e toner per stampanti.
2. Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti individuati al comma 1 può essere effettuato dal distributore da intendersi quale persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese il quale, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibili sul mercato cartucce e toner per stampanti.
3. Il deposito preliminare alla raccolta avviene presso i locali del punto vendita del distributore il quale garantisce che tali luoghi siano:
a) dotati di pavimentazione;
b) protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento;
c) allestiti in modo tale da assicurare che i rifiuti pericolosi rimangano distinti da quelli non pericolosi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti indicati al comma 1 presso i punti di raccolta è effettuato in condizioni di sicurezza, in modo tale da garantire l'integrità dei rifiuti, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento degli stessi e la fuoriuscita delle sostanze contenute.
5. I punti di raccolta dei rifiuti non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Per la raccolta, il deposito ed il trasporto dei rifiuti indicati al comma 1 sono utilizzati appositi contenitori muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e polveri. Le dimensioni massime degli appositi contenitori utilizzati devono essere pari a 35 centimetri x 35 centimetri x 70 centimetri ed il peso complessivo dell'imballo e dei rifiuti contenuti nello stesso non deve essere superiore a 30 kilogrammi.
7. Il prelievo dei rifiuti di cui al comma 1 dal deposito preliminare alla raccolta ed il trasporto degli stessi presso gli impianti di recupero è effettuato quando il quantitativo raggruppato raggiunge al massimo i 30 kilogrammi. La durata del deposito preliminare alla raccolta non deve superare un anno.
**50. 68. Mannino.
Dopo il comma 313 è aggiunto il seguente:
313-bis. Dopo l'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente articolo:
Art. 230-bis.
(Rifiuti di toner e cartucce per stampanti).
1. Rientra nell'attività di raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), il prelievo, compresi la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, dei rifiuti individuati quali cartucce e toner per stampanti.
2. Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti individuati al comma 1 può essere effettuato dal distributore da intendersi quale persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese il quale, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibili sul mercato cartucce e toner per stampanti.
3. Il deposito preliminare alla raccolta avviene presso i locali del punto vendita del distributore il quale garantisce che tali luoghi siano:
a) dotati di pavimentazione;
b) protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento;
c) allestiti in modo tale da assicurare che i rifiuti pericolosi rimangano distinti da quelli non pericolosi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti indicati al comma 1 presso i punti di raccolta è effettuato in condizioni di sicurezza, in modo tale da garantire l'integrità dei rifiuti, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento degli stessi e la fuoriuscita delle sostanze contenute.
5. I punti di raccolta dei rifiuti non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Per la raccolta, il deposito ed il trasporto dei rifiuti indicati al comma 1 sono utilizzati appositi contenitori muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e polveri. Le dimensioni massime degli appositi contenitori utilizzati devono essere pari a 35 centimetri x 35 centimetri x 70 centimetri ed il peso complessivo dell'imballo e dei rifiuti contenuti nello stesso non deve essere superiore a 30 kilogrammi.
7. Il prelievo dei rifiuti di cui al comma 1 dal deposito preliminare alla raccolta ed il trasporto degli stessi presso gli impianti di recupero è effettuato quando il quantitativo raggruppato raggiunge al massimo i 30 kilogrammi. La durata del deposito preliminare alla raccolta non deve superare un anno.
**50. 70. Carrescia, Marchetti, Preziosi, Borghi, Cominelli, Giovanna Sanna, Morani, Donati, Dallai, Iori, Venittelli, Ascani, Gadda, Manfredi, Crimì, Senaldi, Luciano Agostini.
Dopo il comma 313 è aggiunto il seguente:
313-bis. Dopo l'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente articolo:
Art. 230-bis.
(Rifiuti di toner e cartucce per stampanti).
1. Rientra nell'attività di raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), il prelievo, compresi la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, dei rifiuti individuati quali cartucce e toner per stampanti.
2. Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti individuati al comma 1 può essere effettuato dal distributore da intendersi quale persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese il quale, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibili sul mercato cartucce e toner per stampanti.
3. Il deposito preliminare alla raccolta avviene presso i locali del punto vendita del distributore il quale garantisce che tali luoghi siano:
a) dotati di pavimentazione;
b) protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento;
c) allestiti in modo tale da assicurare che i rifiuti pericolosi rimangano distinti da quelli non pericolosi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti indicati al comma 1 presso i punti di raccolta è effettuato in condizioni di sicurezza, in modo tale da garantire l'integrità dei rifiuti, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento degli stessi e la fuoriuscita delle sostanze contenute.
5. I punti di raccolta dei rifiuti non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. Per la raccolta, il deposito ed il trasporto dei rifiuti indicati al comma 1 sono utilizzati appositi contenitori muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e polveri. Le dimensioni massime degli appositi contenitori utilizzati devono essere pari a 35 centimetri x 35 centimetri x 70 centimetri ed il peso complessivo dell'imballo e dei rifiuti contenuti nello stesso non deve essere superiore a 30 kilogrammi.
7. Il prelievo dei rifiuti di cui al comma 1 dal deposito preliminare alla raccolta ed il trasporto degli stessi presso gli impianti di recupero è effettuato quando il quantitativo raggruppato raggiunge al massimo i 30 kilogrammi. La durata del deposito preliminare alla raccolta non deve superare un anno.
**50. 9. De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 313, aggiungere il seguente:
313-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo le parole: «produttori di AEE», sono aggiunte le seguenti: «, nonché i produttori e importatori di pile e accumulatori».
*50. 75. Carrescia, Marchetti, Preziosi, Borghi, Cominelli, Giovanna Sanna, Morani, Donati, Dallai, Iori, Venittelli, Ascani, Gadda, Manfredi, Crimì, Senaldi.
Dopo il comma 313, aggiungere il seguente:
313-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo le parole: «produttori di AEE», sono aggiunte le seguenti: «, nonché i produttori e importatori di pile e accumulatori».
*50. 10. De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 313, è aggiunto il seguente:
313-bis. Per assicurare la tracciabilità degli pneumatici al fine di garantirne la corretta gestione una volta divenuti rifiuti, la sostituzione degli pneumatici dei veicoli delle categorie internazionali L, MI ed N1 è annotata nel sistema informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a cura del soggetto autorizzato a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 122, con le modalità stabilite con decreto del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del citato Ministero. Copia dell'annotazione è consegnata al soggetto per il quale è stata eseguita la sostituzione.
313-ter. Chiunque omette di assolvere gli obblighi di annotazione e consegna di copia di cui al comma precedente soggiace alle sanzioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni.
313-quater. Alle sanzioni previste dal comma 313-ter soggiace anche il soggetto per il quale è stata eseguita la sostituzione dei pneumatici, qualora, a richiesta degli organi di controllo, non esibisca la copia dell'annotazione di cui al comma 313-bis.
313-quinquies. La corrispondenza dei pneumatici installati sui veicoli di cui al comma 313-bis con quelli annotati nel sistema informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è oggetto di controllo in fase di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 313-bis si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di euro 200.000, del fondo speciale di conto capitale (tabella B) iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dell'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
50. 13. Micillo, Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 313, è aggiunto il seguente:
313-bis. Per assicurare la tracciabilità degli pneumatici al fine di garantirne la corretta gestione una volta divenuti rifiuti, la sostituzione degli pneumatici dei veicoli delle categorie internazionali L, MI ed N1 è annotata nel sistema informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a cura del soggetto autorizzato a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 122, con le modalità stabilite con decreto del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del citato Ministero. Copia dell'annotazione è consegnata al soggetto per il quale è stata eseguita la sostituzione.
313-ter. Chiunque omette di assolvere gli obblighi di annotazione e consegna di copia di cui al comma precedente soggiace alle sanzioni di cui all'articolo 77, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni.
313-quater. Alle sanzioni previste dal comma 313-ter soggiace anche il soggetto per il quale è stata eseguita la sostituzione dei pneumatici, qualora, a richiesta degli organi di controllo, non esibisca la copia dell'annotazione di cui al comma 313-bis.
313-quinquies. La corrispondenza dei pneumatici installati sui veicoli di cui al comma 313-bis con quelli annotati nel sistema informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è oggetto di controllo in fase di revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2018: – 200 mila euro.
50. 67. Mannino.
Dopo il comma 313, inserire il seguente:
313-bis. 1. Al fine di migliorare e incrementare il riciclaggio delle materie plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020, per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).
313-ter. I soggetti beneficiari del fondo di cui al comma 313-bis sono enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate come siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
313-quater. Il fondo di cui al comma 313-bis è destinato all'acquisto di:
a) arredo urbano per parchi e giardini pubblici;
b) prodotti per la viabilità e allestimento di percorsi;
c) contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;
d) attrezzature varie, purché realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).
313-quinquies. I prodotti di cui al comma 313-quater devono essere realizzati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), aventi la certificazione plastica seconda vita o certificazione rilasciata da organismo del sistema ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) o da un altro organismo equivalente in ambito internazionale sulla base degli accordi EA IAF, nonché la conformità al protocollo europeo EuCertPlast ed essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare 4 agosto 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004.
313-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative di cui ai commi da 313-bis a 313-quinquies, con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti del fondo di cui al comma 313-bis, garantendo comunque il rispetto dei limiti del medesimo fondo, nonché eventuali criteri di esclusione.
Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ulteriormente ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020.
50. 14. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 313, inserire i seguenti:
313-bis. Al fine di migliorare e incrementare il riciclaggio delle materie plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).
313-ter. I soggetti beneficiari del fondo di cui al comma 313-bis sono enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate come siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
313-quater. Il fondo di cui al comma 313-bis è destinato all'acquisto di:
a) arredo urbano per parchi e giardini pubblici;
b) prodotti per la viabilità e allestimento di percorsi;
c) contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;
d) attrezzature varie, purché realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).
313-quinquies. I prodotti di cui al comma 313-quater devono essere realizzati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), aventi la certificazione plastica seconda vita o certificazione rilasciata da organismo del sistema ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) o da un altro organismo equivalente in ambito internazionale sulla base degli accordi EA IAF, nonché la conformità al protocollo europeo EuCertPlast ed essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 agosto 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004.
313-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative di cui ai commi da 313-bis a 313-quinquies, con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti del fondo di cui al comma 313-bis, garantendo comunque il rispetto dei limiti del medesimo fondo, nonché eventuali criteri di esclusione.
Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ulteriormente ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
50. 15. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 313, inserire il seguente:
313-bis. Con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'Ambiente il fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per la comunicazione in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, mirato a scuole, pubblico e imprese, con le seguenti finalità:
a) insegnamento e divulgazione delle strategie di prevenzione dei rifiuti, quali ad esempio le tecniche di compostaggio, anche con recupero del calore generato;
b) insegnamento e divulgazione delle migliori pratiche in materia di gestione di particolari filiere di rifiuti, come ad esempio la sterilizzazione in situ di rifiuti sanitari infettivi;
c) informazione e sensibilizzazione sulle criticità che derivano dallo smaltimento in discarica di particolari categorie di rifiuti, anche tramite documentari e incontri pubblici;
d) informazione e sensibilizzazione sui cicli biogeochimici naturali e sulle tecniche di preservazione e recupero degli elementi chimici fondamentali per la fertilità dei suoli.
Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 313-bis pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede, per il 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.
50. 16. Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa.
Aggiungere i seguenti commi:
313-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.
313-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.
313-quater. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni, il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2.1 finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.
313-quinquies. Agli oneri di cui al comma 313-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
313-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
313-septies. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto, a cui è trasmesso l'elenco delle opere non sanabili dal dirigente del competente ufficio comunale. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa.
50. 19. Marcon, Pellegrino, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 313 inserire il seguente 313-bis:
313-bis. Al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo, è rifinanziata di euro 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 313-ter.
313-ter. A decorrere dal 1o Gennaio 2018 l'aliquota del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 59 per cento dell'ammontare della somma risultante dalla differenza tra il totale delle somme giocate e l'ammontare delle somme restituite in vincita e delle somme spettanti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di canone.
50. 42. Zaratti, Formisano, Kronbichler, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 313 inserire il seguente 313-bis:
313-bis. Al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo, è rifinanziata di euro 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2018: – 40.000.000;
2019: – 40.000.000;
2020: – 40.000.000.
50. 41. Zaratti, Formisano, Kronbichler, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Aggiungere il seguente comma:
313-bis. Al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo, è rifinanziata di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, all'articolo 1 dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
621. Per gli anni dal 2018 al 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
50. 17. Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino.
Dopo il comma 313, aggiungere i seguenti:
313-bis. È istituito un contributo aggiuntivo al contributo per il rilascio del permesso di costruire, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, commisurato al consumo di suolo indotto dalle opere autorizzate e determinato nella misura minima pari alla somma derivante dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione dovuti per il medesimo intervento.
313-ter. Il contributo aggiuntivo di cui al presente articolo non si applica agli interventi nelle zone di cui all'articolo 2, lettere A e B, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, agli interventi di ristrutturazione e recupero edilizio e agli interventi per i quali non è dovuto il contributo per il rilascio del permesso di costruire.
313-quater. Le regioni e le province autonome determinano, con propri atti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'entità e le modalità di applicazione del contributo aggiuntivo di cui al comma 1, nonché le modalità di destinazione dei relativi proventi per interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale.
50. 20. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 313 aggiungere il seguente:
313-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al terzo periodo. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000.
50. 65. Pastorelli, Locatelli.
Dopo il comma 313 aggiungere il seguente:
313-bis. Al fine di favorire il recupero delle aree dismesse nei programmi di rigenerazione urbana che perseguono l'obiettivo del riuso in un'ottica di sostenibilità ambientale di contenimento di suolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato nonché i criteri e le modalità attuative a favore dei soggetti che realizzano le bonifiche ecologiche delle aree dismesse oggetto dei progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di opere di utilità pubblica compresi gli interventi finalizzati ad incrementare prioritariamente l'offerta di alloggi sociali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
50. 29. Menorello, Secco.
Dopo il comma 313 inserire il seguente:
313-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) alla luce delle funzioni ad esso attribuite dalla legge 28 giugno 2016, n.132, L'ISPRA è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato il personale con contratto a tempo determinato e quello con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere al 1 Giugno 2017, nel limite di spesa di 3.000.000 di euro annui per gli anni 2018 e 2019.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2018: – 3.000.000;
2019: – 3.000.000.
50. 40. Zaratti, Formisano, Kronbichler, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 313 aggiungere il seguente:
313-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) alla luce delle funzioni ad esso attribuite dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, L'ISPRA è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato il personale con contratto a tempo determinato e quello con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere al 19 Giugno 2017, nel limite di spesa di 3.000.000 di euro annui per gli anni 2018 e 2019.
Conseguentemente all'articolo 1 comma 624 sostituire le parole: «17.585.300» e «53.868 200» con le seguenti: «14.585.300», e: «50.868 200».
50. 18. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 313 inserire il seguente:
313-bis. Al fine di garantire il necessario sviluppo del «Piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche» a seguito della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche che ha interessato la Regione del Veneto, è attribuito alla stessa Regione un finanziamento di 5 milioni di euro a valere sulle quote vincolate del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale.
50. 3. Busin, Guidesi.
Dopo il comma 313, inserire il seguente:
313-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo le parole «sedi operative dei soggetti donatari» è aggiunto il seguente periodo «nonché presso contenitori mobili gestiti dagli stessi soggetti e da questi destinati in via esclusiva per la redistribuzione secondo finalità sociali».
50. 57. Gadda, Marco Di Maio, Fiorio.
Dopo il comma 313, sono aggiunti i seguenti:
313-bis. In relazione all'esigenza di prevenire l'instaurazione di nuove procedure di infrazione europee e l'aggravamento di quelle già in essere, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono attribuiti compiti di vigilanza, monitoraggio e ispezione in relazione all'esercizio delle competenze in materia di tutela dell'ambiente delle Amministrazioni regionali e locali connesse con l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
313-ter. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 313-bis la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 18 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 320 unità di personale non dirigenziale.
313-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e al previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di complessive 100 unità appartenenti all'Area III, posizione economica FI, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 1.027.600 nell'anno 2018, ed a euro 4.110.400 a decorrere dall'anno 2019. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è altresì autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di complessive 7 unità appartenenti all'Area II, posizione economica FI, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie di competenza del Ministero, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 60.069 nell'anno 2018 e ad euro 240.275 a decorrere dall'anno 2019. È parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 6 unità, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 166.500 nell'anno 2018, ed a euro 666.000 a decorrere dall'anno 2019.
313-quinquies. I bandi per le procedure concorsuali di cui al 313-quater sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la procedura concorsuale è affidata alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM, istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e successive integrazioni.
313-sexies. Agli oneri derivanti dalla presente norma, pari a 1.254.169 euro per il 2018 e a 5.016.675 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione di spesa di parte corrente dello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
50. 58. Realacci.
Dopo il comma 313, aggiungere il seguente:
313-bis. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica dopo le parole: «elettrici» sono aggiunte le parole: «ibridi e ibridi plug-in»;
b) al primo comma dopo le parole: «nuovi azionati da motore elettrico» sono aggiunte le parole: «e gli autoveicoli nuovi ibridi e ibridi plug-in».
50. 62. Gandolfi.
Dopo il comma 313 aggiungere il seguente:
313-bis. Al fine di velocizzare il processo di bonifica del sito di interesse nazionale concernente l'area industriale denominata Valbasento entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GU della presente legge il Governo procede alla nomina di un Commissario straordinario.
50. 63. Burtone.
Dopo il comma 313 aggiungere il seguente:
313-bis. Al fine di proseguire nell'opera di avanzamento e completamento del processo di bonifica in particolare per quanto concerne i marginamenti, il rifacimento delle sponde delle macroisole lagunari e la messa in sicurezza del sito di interesse nazionale (SIN) di Venezia – Porto Marghera, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui nel periodo 2018-2020.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.
50. 64. Martella, Mognato.
Dopo il comma 313 è inserito il seguente comma:
670-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 261 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente: «4-bis. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis, comma 1 e 226-ter, commi da 1 a 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis, secondo comma e 226-ter, quinto comma, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.
50. 69. Carrescia, Marchetti, Preziosi, Borghi, Cominelli, Giovanna Sanna, Morani, Donati, Dallai, Iori, Venittelli, Ascani, Gadda, Manfredi, Crimì, Senaldi, Luciano Agostini.
Dopo il comma 313, aggiungere il seguente:
313-bis. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «non pericolosi» sono aggiunte le seguenti: «e quattro tonnellate di rifiuti pericolosi».
50. 72. Carrescia, Marchetti, Preziosi, Borghi, Cominelli, Giovanna Sanna, Morani, Donati, Dallai, Iori, Venittelli, Ascani, Gadda, Manfredi, Crimì, Senaldi, Luciano Agostini.
Dopo il comma 313 aggiungere il seguente:
313-bis. All'articolo 1, comma 120, lettera b), della legge 4 agosto 2017, n. 124 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La sospensione è subordinata alla presentazione di una fideiussione bancaria o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 avente durata fino al provvedimento di riconoscimento definitivo per un importo pari almeno ad un terzo del contributo dovuto per le quantità immesse sul mercato nel medesimo periodo. La garanzia è escussa qualora il provvedimento definitivo accerti il mancato funzionamento del sistema e il contributo ambientale maturato durante la sospensione non sia versato al Consorzio entro i successivi trenta giorni».
50. 73. Carrescia, Marchetti, Preziosi, Borghi, Cominelli, Giovanna Sanna, Morani, Donati, Dallai, Iori, Venittelli, Ascani, Gadda, Manfredi, Crimì, Senaldi, Luciano Agostini.
AREA TEMATICA N. 51.
(Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia – Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo).
(ART. 1, commi 314-324)
Sostituire i commi dal 314 al 324 con i seguenti:
314. Per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia, potenziando la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, e per assicurare la rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali di settore, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia. Il Comitato è composto da 28 rappresentanti (o paritetico) di cui uno designato dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dal Ministero della difesa, uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e 21 in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato assicura la rappresentanza dell'Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per il tramite dei componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
315. Il Comitato opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con il decreto di cui al comma 314 è individuato il coordinatore del Comitato. Per la partecipazione al Comitato, al coordinatore e ai membri del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.
316. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa, fatti salvi le responsabilità dei servizi meteo regionali, nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale, è istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo», con sede centrale in Bologna, con i seguenti compiti:
a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi a supporto per la previsione, valutazione, monitoraggio e sorveglianza meteorologica e meteo-marina, l'omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace informazione alla popolazione;
b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione di specifiche ed applicate attività di ricerca e sviluppo nel campo delle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;
c) supporto alla realizzazione, sviluppo e gestione di reti convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e l'interscambio di dati e informazioni;
d) coordinamento generale delle funzioni e attività dei servizi regionali di cui al SNPA;
e) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;
f) comunicazione, informazione, divulgazione c formazione, anche post-universitaria;
g) partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e climatologia;
h) promozione di attività di partenariato con soggetti privati.
317. La dotazione organica dell'Agenzia di cui al comma 316 è determinata nel limite massimo di 52 unità complessive, di cui quattro dirigenti, da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 321.
318. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:
a) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.
L'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 anche tramite convenzioni con il SNPA.
319. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.
320. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, 15 Agenzia può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
321. Lo statuto di ItaliaMeteo è predisposto dal Comitato di cui al comma 1, nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato che formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua, altresì, i compiti di vigilanza che, per specifiche attività, il Comitato può delegare ad una o più amministrazioni statali, anche congiuntamente. Lo statuto individua gli organi dell'Agenzia e la dotazione organica ai sensi del comma 4 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. La presidenza del collegio dei revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze.
322. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia. L'agenzia stipula apposite convenzioni per attività di collaborazione e scambio di prodotti e servizi con i soggetti interessati con particolare riferimento ai servizi meteorologici regionali.
323. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi da 311 a 321 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
324. All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: «dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo,» sono soppresse. Conseguentemente sono abrogati il comma 4 del medesimo articolo 3-bis e l'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
51. 1. Busin, Guidesi.
Al comma 316, alinea, sostituire le parole: fatte salve le specifiche competenze delle Forze Armate con le seguenti: fatte salve le specifiche competenze del Centro Mediterraneo per i servizi a sostegno delle Blue Economy ai sensi del comma 324-bis e delle Forze Armate.
Conseguentemente, dopo il comma 324, inserire il seguente:
324-bis. Al fine di rafforzare la posizione strategica dell'Italia nel processo di Blue Growth sull'area mediterranea, promuovendone un ruolo di leadership nella cooperazione tra i paesi del Mediterraneo e del Mar Nero a sostegno di una crescita sostenibile del settore marino e marittimo; viste le competenze sviluppate dalla Regione Toscana anche attraverso le proprie strutture in house, in particolare in relazione al recupero e trasferimento del relitto della nave Costa Concordia, al servizio di previsioni meteo marine per le Guardie Costiere sulle acque di interesse nazionale e ai progetti in corso per l'innovazione in tale settore; viene conferito incarico alla Regione Toscana di potenziare le competenze esistenti in materia di servizi operativi per i trasporti, la nautica, la portualità, lo sviluppo sostenibile delle aree marine e costiere e delle attività connesse, con l'obiettivo di costituire un Centro Mediterraneo per i servizi a sostegno delle Blue Economy e della sua crescita sostenibile, con sede centrale a Firenze, avente i seguenti compiti:
a) progettare implementare e gestire una rete operativa di misure rilevanti per le aree marine e costiere, sia convenzionale sia basata su paradigmi cooperativi che coinvolgano le categorie professionali operanti nel settore marino e marittimo;
b) fornire prodotti operativi di osservazione, nowcasting e previsione calibrati alle esigenze del settore marino e marittimo in termini di programmazione, esercizio operativo, riduzione dei costi, riduzione dell'impronta ambientale, incremento della sicurezza, prevenzione e gestione delle emergenze, nonché a supporto della pianificazione dello spazio marittimo;
c) partecipare ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione europei e internazionali, in materia di Blue Growth;
d) promuovere la comunicazione, l'informazione e la divulgazione in relazione alle specifiche competenze, ai sensi delle lettere a), b) e c);
e) cooperare con l'Agenzia ItaliaMeteo, ai sensi del comma 316, in termini di fornitura di dati, prodotti e supporto alla formazione in relazione alle specifiche competenze, ai sensi delle lettere a), b), e c);
324-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 324-bis, valutati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 per gli investimenti tecnologici e in 1 milione a decorrere dal 2019 per il supporto al funzionamento, si provvede mediante corrispondente del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
51. 33. Parrini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 316, lettera c), sostituire le parole:, e gestione con le seguenti: , gestione coordinamento;
b) dopo il comma 316 inserire il seguente:
316-bis. L'Agenzia svolge le attività di cui al comma 316 anche in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano secondo le modalità definite con le convenzioni di cui al comma 9;
c) al comma 322, primo periodo, sostituire le parole da: e la stipula di apposite convenzioni fino alla fine del periodo con le seguenti: oppure tramite la stipula di apposite convenzioni per la definizione delle attività di collaborazione tra l'Agenzia e i soggetti interessati, in particolare le strutture meteorologiche regionali o servizi meteorologici regionali del SNPA di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132;
d) al comma 323, sostituire le parole: del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le seguenti: della Presidenza del Consiglio del Ministri;
e) dopo il comma 324, aggiungere i seguenti:
324-bis. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano dal relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
324-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più decreti ministeriali per disciplinare in modo organico il settore della meteorologia privata, riconoscere giuridicamente la figura professionale del Meteorologo civile e disciplinare un sistema nazionale in grado di assicurare gli indispensabili controlli circa la preparazione tecnico scientifica e la condotta deontologica dei soggetti privati 1 quali, a scopi commerciali ovvero non commerciali, elaborino modelli matematici previsionali o eroghino al cittadini ovvero alle imprese informazioni in ambito meteorologico.
51. 31. Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
Dopo il comma 318, aggiungere i seguenti:
318-bis. Al fine di assicurare adeguato indennizzo dei danni provocati dal lupo al settore agricolo e zootecnico del Paese, nel rispetto della normativa comunitaria, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.
318-ter. Il fondo è finalizzato a garantire un'adeguata copertura alla finalità di indennizzo dei danni provocati dal lupo al settore agricolo e zootecnico, ad integrazione delle previsioni di cui all'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
318-quater. Le risorse sono ripartite secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 marzo di ogni anno.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 624, primo periodo, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 12.585.300 euro per l'anno 2018 e di 48.868.200 euro per l'anno 2019, di 130.812.100 euro per l'anno 2020.
*51. 18. Tancredi.
Dopo il comma 318, aggiungere i seguenti:
318-bis. Al fine di assicurare adeguato indennizzo dei danni provocati dal lupo al settore agricolo e zootecnico del Paese, nel rispetto della normativa comunitaria, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.
318-ter. Il fondo è finalizzato a garantire un'adeguata copertura alla finalità di indennizzo dei danni provocati dal lupo al settore agricolo e zootecnico, ad integrazione delle previsioni di cui all'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
318-quater. Le risorse sono ripartite secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 marzo di ogni anno.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 624, primo periodo, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 12.585.300 euro per l'anno 2018 e di 48.868.200 euro per l'anno 2019, di 130.812.100 euro per l'anno 2020.
*51. 26. Oliverio.
Dopo il comma 318 sono aggiunti i seguenti:
318-bis. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432.
318-ter. Per le finalità di cui al comma 318-bis, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 250.000 euro annui per l'anno 2018.
318-quater. Dal 1o gennaio 2019 è fatto divieto di commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432 ed è obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti modificazioni:
2018: – 250.000.
51. 29. Realacci, Borghi, Misiani, Mariani, Braga, Bergonzi, Cominelli, Giovanna Sanna, Gadda, Valiante, Stella Bianchi, Zardini, Carrescia, Marroni, Tino Iannuzzi, Terzoni, Micillo, De Rosa, Zolezzi, Daga, Cristian Iannuzzi, Castiello, Vella, Pellegrino, Zaratti, Pastorelli.
Dopo il comma 319, aggiungere il seguente:
319-bis. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015; n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000»;
le parole: «che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio,» sono soppresse.
51. 19. Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.
Al comma 322, primo periodo, le parole: e la stipula di apposite convenzioni sono sostituite dalle seguenti: o la stipula di apposite convenzioni.
Conseguentemente, al comma 323, le parole: del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono sostituite dalle seguenti: della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
51. 13. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 324, inserire il seguente:
324-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più decreti ministeriali per disciplinare in modo organico il settore della meteorologia privata, riconoscere giuridicamente la figura professionale del meteorologo ed assicurare gli indispensabili controlli circa la preparazione tecnico scientifica e la condotta deontologica dei soggetti privati i quali, a scopi commerciali ovvero non commerciali, elaborino modelli matematici previsionali o eroghino ai cittadini ovvero alle imprese informazioni in ambito meteorologico. Con i medesimi decreti, sono altresì definite le sanzioni applicabili nel caso in cui le suddette attività vengano esercitate da soggetti privi dei requisiti previsti o comunque in violazione dei principi deontologici, ferme restando le responsabilità civili e penali in materia.
*51. 20. Moretto, Camani, Ginato, Narduolo, Miotto, Rostellato, Rubinato, Crivellari, Casellato, Zan, D'Arienzo, Rotta.
Dopo il comma 324, inserire il seguente:
324-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più decreti ministeriali per disciplinare in modo organico il settore della meteorologia privata, riconoscere giuridicamente la figura professionale del meteorologo ed assicurare gli indispensabili controlli circa la preparazione tecnico scientifica e la condotta deontologica dei soggetti privati i quali, a scopi commerciali ovvero non commerciali, elaborino modelli matematici previsionali o eroghino ai cittadini ovvero alle imprese informazioni in ambito meteorologico. Con i medesimi decreti, sono altresì definite le sanzioni applicabili nel caso in cui le suddette attività vengano esercitate da soggetti privi dei requisiti previsti o comunque in violazione dei principi deontologici, ferme restando le responsabilità civili e penali in materia.
*51. 21. Arlotti, Marchetti.
Dopo il comma 324, inserire il seguente:
324-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più decreti ministeriali per disciplinare in modo organico il settore della meteorologia privata, riconoscere giuridicamente la figura professionale del meteorologo ed assicurare gli indispensabili controlli circa la preparazione tecnico scientifica e la condotta deontologica dei soggetti privati i quali, a scopi commerciali ovvero non commerciali, elaborino modelli matematici previsionali o eroghino ai cittadini ovvero alle imprese informazioni in ambito meteorologico. Con i medesimi decreti, sono altresì definite le sanzioni applicabili nel caso in cui le suddette attività vengano esercitate da soggetti privi dei requisiti previsti o comunque in violazione dei principi deontologici, ferme restando le responsabilità civili e penali in materia.
*51. 22. Verini.
Dopo il comma 324, inserire il seguente:
324-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più decreti ministeriali per disciplinare in modo organico il settore della meteorologia privata, riconoscere giuridicamente la figura professionale del meteorologo ed assicurare gli indispensabili controlli circa la preparazione tecnico scientifica e la condotta deontologica dei soggetti privati i quali, a scopi commerciali ovvero non commerciali, elaborino modelli matematici previsionali o eroghino ai cittadini ovvero alle imprese informazioni in ambito meteorologico. Con i medesimi decreti, sono altresì definite le sanzioni applicabili nel caso in cui le suddette attività vengano esercitate da soggetti privi dei requisiti previsti o comunque in violazione dei principi deontologici, ferme restando le responsabilità civili e penali in materia.
*51. 23. Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.
Dopo il comma 324, inserire il seguente:
324-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più decreti ministeriali per disciplinare in modo organico il settore della meteorologia privata, riconoscere giuridicamente la figura professionale del meteorologo ed assicurare gli indispensabili controlli circa la preparazione tecnico scientifica e la condotta deontologica dei soggetti privati i quali, a scopi commerciali ovvero non commerciali, elaborino modelli matematici previsionali o eroghino ai cittadini ovvero alle imprese informazioni in ambito meteorologico. Con i medesimi decreti, sono altresì definite le sanzioni applicabili nel caso in cui le suddette attività vengano esercitate da soggetti privi dei requisiti previsti o comunque in violazione dei principi deontologici, ferme restando le responsabilità civili e penali in materia.
*51. 24. Abrignani.
Dopo il comma 324, inserire il seguente:
324-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più decreti ministeriali per disciplinare in modo organico il settore della meteorologia privata, riconoscere giuridicamente la figura professionale del meteorologo ed assicurare gli indispensabili controlli circa la preparazione tecnico scientifica e la condotta deontologica dei soggetti privati i quali, a scopi commerciali ovvero non commerciali, elaborino modelli matematici previsionali o eroghino ai cittadini ovvero alle imprese informazioni in ambito meteorologico. Con i medesimi decreti, sono altresì definite le sanzioni applicabili nel caso in cui le suddette attività vengano esercitate da soggetti privi dei requisiti previsti o comunque in violazione dei principi deontologici, ferme restando le responsabilità civili e penali in materia.
*51. 25. Marguerettaz, Alfreider, Schullian, Plangger, Gebhard, Ottobre.
Dopo il comma 324, inserire il seguente:
324-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta uno o più decreti ministeriali per disciplinare in modo organico il settore della meteorologia privata, riconoscere giuridicamente la figura professionale del meteorologo ed assicurare gli indispensabili controlli circa la preparazione tecnico scientifica e la condotta deontologica dei soggetti privati i quali, a scopi commerciali ovvero non commerciali, elaborino modelli matematici previsionali o eroghino ai cittadini ovvero alle imprese informazioni in ambito meteorologico. Con i medesimi decreti, sono altresì definite le sanzioni applicabili nel caso in cui le suddette attività vengano esercitate da soggetti privi dei requisiti previsti o comunque in violazione dei principi deontologici, ferme restando le responsabilità civili e penali in materia.
*51. 32. Bini.
Dopo il comma 324 inserire i seguenti:
324-bis. Al fine di garantire un adeguato funzionamento dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, anche in considerazione dei nuovi compiti di coordinamento attribuiti dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 recante l'Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a decorrere dal 1o gennaio 2018, il contributo ordinario dell'Istituto è incrementato di un apposito stanziamento di euro 1.000.000.
324-ter. Alla copertura degli oneri relativi si provvede con la corrispondente assegnazione di risorse all'ISPRA mediante il meccanismo di cui all'articolo 19, comma 6, decreto legislativo 30/2013 in ambito «emission trading».
51. 30. Braga, Borghi, Tino Iannuzzi.
Dopo il comma 324 inserire il seguente:
324-bis. Al fine di recepire nell'ordinamento nazionale i principi dell'articolo 2, comma c, dell'Accordo di Parigi, ratificato dall'Unione Europa il 4/10/2016, dove si prevede che i flussi finanziari siano coerenti con uno scenario di contenimento del riscaldamento globale ben al di sotto dei 2oC, a decorrere dal bilancio del 2018, gli investitori istituzionali sono tenuti annualmente a rendicontare su come il tema del cambiamento climatico sia tenuto in considerazione all'interno della politica di investimento. La comunicazione descrive gli obiettivi, i processi, i sistemi di governo e di controllo nonché i risultati della loro applicazione nell'esercizio. Nello specifico la comunicazione descrive in che misura la composizione degli investimenti sia allineata a scenari compatibili alla traiettoria di decarbonizzazione necessaria al rispetto dell'accordo di Parigi.
51. 15. Zaratti, Kronbichler, Formisano, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 324 inserire il seguente:
324-bis. Le somme dovute dal contravventore per l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 318-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono versate all'entrata dei bilanci delle Agenzie regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'Ambiente per essere poi dalle singole Agenzie destinate, nella misura del cinquanta per cento, al finanziamento delle proprie attività di controllo e, per la restante parte, devolute entro il 30 aprile dell'anno successivo ad un Fondo nazionale per la protezione dell'ambiente da costituirsi presso l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e da utilizzarsi per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132 secondo modalità da prevedere nel programma triennale di cui all'articolo 13 comma 2 della Legge 28 giugno 2016 n. 132.
51. 28. Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
Dopo il comma 324 inserire i seguenti:
324-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 e nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate, per il triennio 2018-2020, in deroga alla normativa vigente in materia di capacità assunzionali, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il contingente necessario ad assicurare le suddette attività. A tal fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle Regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento.
324-ter. Per le finalità assunzionali di cui al comma 324-bis, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate ad utilizzare graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, con validità in corso, banditi dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ovvero da altre Agenzie regionali o delle Province autonome. L'inquadramento verrà effettuato mediante l'utilizzo delle tabelle di equiparazioni vigenti ovvero, in caso di graduatorie di concorso per Tecnologo o Ricercatore, non equiparati ai sensi della normativa vigente, mediante inquadramento nel profilo di collaboratore tecnico professionale esperto.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.
51. 27. Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Cenni.
Dopo il comma 324 aggiungere i seguenti:
324-bis. Al fine di sviluppare la raccolta differenziata nell'ambito di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e al fine di conseguire una maggiore tutela dell'ambiente tramite la riduzione di emissioni nell'atmosfera è istituto il piano denominato «Riciclo totale» per la cui attuazione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stanziato un apposito fondo di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.
324-ter. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 324-bis e a valere sul fondo di cui al medesimo comma sono adottate le seguenti misure:
a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge su tutto il territorio nazionale sono costituiti otto distretti di riciclo comprendenti al loro interno impianti in grado di selezionare tutte le tipologie di materiali secchi, ivi compresi i rifiuti rinvenienti dall'attività di spazzamento delle strade pubbliche, i materiali decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché il residuo secco rimanente al termine della raccolta differenziata;
b) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono realizzati otto impianti di gestione anaerobica del rifiuto organico differenziato e di quello proveniente dal sottovaglio degli impianti di trattamento meccanico biologico (tmb) e relativi impianti di compostaggio del digestato, con dimensioni atte a soddisfare le esigenze del bacino regionale servito;
c) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla ristrutturazione ovvero all'implementazione degli impianti di trattamento meccanico biologico (tmb) dei rifiuti indifferenziati esistenti al fine di elevare il recupero di materia per evitare il conferimento in discarica degli scarti prodotti;
d) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua una ricognizione su tutto il territorio nazionale finalizzata alla mappatura degli impianti esistenti per il trattamento del rifiuto indifferenziato;
e) realizzazione di nuovi impianti per il trattamento del rifiuto indifferenziato nelle aree del territorio nazionale che ne siano prive sulla base delle risultanze della ricognizione di cui alla lettera d);
f) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge revoca dell'autorizzazione ad operare fino a saturazione del carico termico per gli impianti di incenerimento con recupero energetico con conseguente divieto di incenerire i rifiuti urbani indifferenziati non appartenenti al territorio regionale di appartenenza dell'impianto;
g) destinazione al recupero di materia del combustibile da rifiuti (CDR) e del combustibile solido secondario (CSS) prodotto dagli impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato, lo scarto fine nastro degli impianti di selezione del rifiuto secco, nonché del rifiuto secco rimanente dopo la raccolta differenziata;
h) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'ecotassa sulle discariche per i materiali riciclabili provenienti dal sopravaglio e sottovaglio degli impianti trattamento meccanico biologico (tmb) nonché per il conferimento delle plastiche miste (plasmix) è aumentata del 50 per cento per i materiali contraddistinti dai codici CER di cui Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, di seguito riportati:
1. 191210 CDR;
2. 191212 rifiuti da impianti di trattamento meccanico dei rifiuti;
3. 150102 imballaggi in plastica;
4. 101199 rifiuti di vetroresina;
5. 191204 plastica e gomma;
6. 101103 scarti in fibra di vetro;
7. 030307 scarti di recupero carta e cartone;
8. 200110 scarti di fibre di tessuti;
9. 150105 poliaccoppiati scarti compositi.
324-quater. L'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 10 agosto 2016 sono abrogati.
324-quinquies. L'attuazione dei commi da 324-bis a 324-quater è demandata ad un Decreto del Presidente del consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
324-sexies. Dall'attuazione dei commi 324-bis a 324-quater discendono oneri pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente:
a) al comma 41 la lettera b) è soppressa;
b) dopo il comma 41 inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
51. 14. Zaratti, Formisano, Kronbichler, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 324 aggiungere i seguenti:
324-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dall'articolo 21, comma 4, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 1307, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «informazione ambientale», aggiungere, le seguenti: «nonché per i ricorsi previsti dall'articolo 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349 e 146, comma 12, del decreto legislativo n. 42/2004».
324-ter. All'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 dopo la parola: «atti» sono aggiunte: «procedimentali, amministrativi e giudiziari».
324-quater. All'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) dopo le parole: «esercitano attività economica» sono aggiunte le seguenti: «ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.
51. 16. Kronbichler, Formisano, Zaratti, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 324, aggiungere il seguente:
324-bis. Per consentire la manutenzione straordinaria e l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza dei territori del Delta del Po ed alla difesa dalle acque dei territori subsidenti delle province di Ferrara e Rovigo, sono adottati i seguenti interventi:
a) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo di 5 milioni di euro, finalizzato all'adozione, d'intesa con le Regioni interessate, di un programma degli interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza;
b) all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79: dopo il comma 11 è inserito il seguente comma: «11-bis. Le utenze di fornitura di energia elettrica per il sollevamento e lo scolo delle acque degli impianti degli Enti, costituiti ai sensi dell'articolo 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e delle rispettive leggi regionali, ricadenti nei territori di cui al comma 15 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono esenti dagli oneri generali afferenti il sistema elettrico di cui al precedente comma 11».
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 8.000.000;
2019: – 8.000.000;
2020: 8.000.000.
51. 2. Benedetti, Sorial, Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.
Aggiungere i seguenti commi:
324-bis. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Fondo per cambiamenti climatici, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, per l'erogazione di finanziamenti destinati all'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici nonché per interventi di manutenzione, riqualificazione e adattamento degli spazi pubblici e di allarme per la messa in sicurezza dei cittadini.
324-ter. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con proprio decreto i criteri di accesso e valutazione dei processi.
324-quater. La dotazione del Fondo di cui al comma 324-bis può essere incrementata mediante la compartecipazione di risorse europee o regionali.
Conseguentemente, all'articolo 1 dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
621. Per gli anni dal 2018 al 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
51. 4. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia, Melilla, Fassina, Gregori.
Aggiungere i seguenti commi:
324-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Conferenza internazionale di Parigi COP21, a decorrere dal 1o gennaio 2018 è introdotto un costo minimo per le emissioni di CO2 in atmosfera da applicare nel settore di generazione termoelettrica per i soli impianti soggetti alla direttiva europea 87/2003 e successive modificazioni, nell'ottica di avviare un programma di interventi che consentano di:
a) perseguire e attuare gli impegni internazionali di riduzione delle emissioni di CO2 responsabili dei cambiamenti climatici, dando stabilità alla politica energetica ambientale nazionale attraverso un meccanismo che permetta di garantire un livello minimo di internalizzazione dei costi ambientali per la generazione termoelettrica;
b) stabilizzare le entrate dello Stato in relazione alle previsioni di vendita delle quote di emissioni ai sensi della direttiva 87/2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità Europea, per alcuni settori produttivi, tra cui la generazione termoelettrica;
c) assicurare un gettito prevedibile da destinare a strumenti a sostegno dell'occupazione nei settori maggiormente esposti alla riforma dei sistemi energetici nonché a strumenti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e efficienza energetica.
324-ter. Il costo minimo per il 2018 è stabilito in 20 euro per ciascuna tonnellata emessa di CO2 dai suddetti impianti. Il costo minimo è incrementato annualmente a partire dal 2018 in maniera lineare fino a raggiungere il valore di 30 euro per ciascuna tonnellata di CO2 al 2022. Il costo minimo per tonnellata di emissione di CO2 si applica ai volumi di emissione degli impianti del settore elettrico come calcolati in ottemperanza alle prescrizioni derivanti dall'applicazione della direttiva 87/2003. Il costo minimo include il valore che gli operatori sono tenuti a pagare in ottemperanza della direttiva 87/2003, acquistando all'asta i permessi di emissione.
324-quater. La differenza tra il costo minimo definito per l'anno in corso ed il valore dei diritti di emissione scambiati sui mercati europei è calcolata mensilmente dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Il GME è tenuto a pubblicare sul suo sito internet, entro il 10 di ogni mese il valore calcolato ai sensi del comma 2. Tale differenza è denominata valore residuale costo emissioni.
324-quinquies. Qualora il valore residuale costo emissioni come calcolato dal GME risulti positivo, gli operatori degli impianti sono tenuti a pagare alla Agenzia delle Entrate, entro il 25esimo giorno del mese successivo, il valore residuale costo emissioni moltiplicato per il numero di tonnellate di CO2 emesso nel mese dai relativi impianti. Qualora il prezzo delle quote di emissione ai sensi della Direttiva 87/2003 sia uguale o superiore al costo minimo come aggiornato annualmente, ed il valore residuale costo emissioni risulti nullo o negativo, nulla è dovuto dagli operatori per effetto del presente provvedimento.
324-sexies. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un apposito fondo per gli interventi previsti al comma 1, lettera c).
51. 5. Marcon, Pellegrino, Pastorino, Paglia, Melilla, Fassina, Gregori.
Dopo il comma 324 aggiungere i seguenti:
324-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sostituire la parola: «1997» con la seguente: «2018», sostituire le parole: «7 per cento» e «4 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;
b) sopprimere il comma 3.
324-ter. Le maggiori entrate rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 324-bis sono destinate allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.5 gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche.
51. 6. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.
AREA TEMATICA N. 52.
(Interventi urgenti per la sicurezza stradale).
(ART. 1, commi 325-327)
Al comma 325, primo periodo, la parola: 100 è sostituita dalla seguente: 270 e al secondo periodo le parole: n. 40 unità nel 2018, 30 nel 2019 e 30 nel 2020 sono sostituite dalle seguenti: n. 200 unità nel 2018, 50 nel 2019 e 20 unità nel 2020;
Conseguentemente, al comma 380 sostituire le parole: di euro 11.537.000 per l'anno 2018, di euro 12.690.000 per l'anno 2019 e di euro 13.843.000 a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di euro 17.686.000 per l'anno 2018, di euro 19.607.000 per l'anno 2019 e di euro 20.376.100 a decorrere dall'anno 2020.
52. 10. Carnevali.
Dopo il comma 325, aggiungere i seguenti:
325-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
325-ter. La sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018.
* 52. 19. Abrignani.
Dopo il comma 325, aggiungere i seguenti:
325-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
325-ter. La sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018.
* 52. 20. Francesco Saverio Romano, Galati.
Dopo il comma 327, aggiungere, il seguente:
327-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilita la disciplina particolare per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riguardo alle diverse tipologie di divieti.».
52. 12. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 327, inserire i seguenti:
327-bis. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Tali sistemi di ritenuta per bambini devono essere equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono dotato di un apposito segnalatore acustico che, mediante la riproduzione ripetitiva di un idoneo segnale sonoro, attivato dal peso corporeo, rileva e segnala la presenza di un bambino assicurato al sedile con un sistema di ritenuta per bambini dal momento in cui il motore del veicolo viene spento. Tale dispositivo è di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
327-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme anti-abbandono di cui al comma 321-bis.
327-quater. La disposizione di cui al comma 327-bis si applica decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 321-ter.
327-quinquies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito degli stanziamenti dedicati alle campagne per la sicurezza stradale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo di installazione nei veicoli dei segnalatori acustici attraverso il proprio sito internet istituzionale, e tramite una campagna pubblicitaria a mezzo dei principali canali di informazione.
52. 21. Vargiu, Latronico.
Dopo il comma 327, aggiungere i seguenti:
327-bis. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «Tali sistemi di ritenuta per bambini devono essere equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle specifiche tecnico-costruttive stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
327-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionati del dispositivo di allarme anti-abbandono di cui al comma 1.
327-quater. La disposizione di cui al comma 327-bis si applica decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 327-ter.
* 52. 28. La IX Commissione.
Dopo il comma 327, aggiungere i seguenti:
327-bis. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «Tali sistemi di ritenuta per bambini devono essere equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle specifiche tecnico-costruttive stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
327-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionati del dispositivo di allarme anti-abbandono di cui al comma 1.
327-quater. La disposizione di cui al comma 327-bis si applica decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 327-ter.
* 52. 13. Franco Bordo, Mognato, Folino, Cimbro.
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
327-bis. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «apparecchi radiotelefonici» sono aggiunte le seguenti: «smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi,»;
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 647. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1294 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi».
2. Alla Tabella dei punteggi previsti all'articolo 126-bis sostituire la voce articolo 173, con la seguente:
| «Art. 173 | Comma 3 | 5 |
| Comma 3-bis | 10» |
52. 27. La IX Commissione.
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
327-bis. All'articolo 174 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. È vietato effettuare a bordo del veicolo il riposo settimanale regolare di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento (CE) n. 561/2006, Il conducente che effettua a bordo del veicolo il riposo settimanale regolare di cui al precedente periodo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.304. Quando al momento del controllo viene accertato che il conducente sta fruendo di un periodo di riposo regolare, la sua presenza a bordo costituisce elemento sufficiente a constatare che il conducente medesimo effettua il riposo in violazione del presente comma,»;
b) al comma 14, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 561/2006», sono inserite le seguenti: «ivi compreso il fatto che non abbia organizzato il lavoro dei conducenti di cui si avvale o non abbia vigilato per evitare che gli stessi non effettuino il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo,».
52. 25. Paola Bragantini.
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
327-bis. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica».
b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;
c) al comma 5-bis le parole: «alla lettera c) del» sono sostituite dalla seguente: «al» e le parole: «polizia provinciale e di» sono soppresse.
52. 17. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
327-bis. All'articolo 2, comma terzo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'uso del car-pooling nel percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro deve intendersi sempre necessitato, per gli effetti positivi sulla riduzione dell'inquinamento e dei costi del trasporto, a condizione che il lavoratore che intende attivare un servizio di auto condivisa nel percorso casa-lavoro (car pooling) dia preventiva comunicazione per iscritto al datore di lavoro del veicolo utilizzato, dei soggetti che condividono il servizio, dell'abilitazione alla guida del conducente o dei conducenti il veicolo, del percorso e della relativa fascia oraria almeno 7 giorni prima della data di attivazione del nuovo sistema di trasporto»;
b) all'ultimo periodo le parole: «, in questo caso,» sono sostituite dalle seguenti: «, in ogni caso,».
* 52. 26. La IX Commissione.
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
327-bis. All'articolo 2, comma terzo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'uso del car-pooling nel percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro deve intendersi sempre necessitato, per gli effetti positivi sulla riduzione dell'inquinamento e dei costi del trasporto, a condizione che il lavoratore che intende attivare un servizio di auto condivisa nel percorso casa-lavoro (car pooling) dia preventiva comunicazione per iscritto al datore di lavoro del veicolo utilizzato, dei soggetti che condividono il servizio, dell'abilitazione alla guida del conducente o dei conducenti il veicolo, del percorso e della relativa fascia oraria almeno 7 giorni prima della data di attivazione del nuovo sistema di trasporto»;
b) all'ultimo periodo le parole: «, in questo caso,» sono sostituite dalle seguenti: «, in ogni caso,».
* 52. 40. Zardini.
Dopo il comma 327, aggiungere i seguenti:
327-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza dei tratti stradali interni al perimetro dei centri urbani delle aree metropolitane, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un programma straordinario di interventi di manutenzione stradale.
327-ter. Il programma è definito sulla base delle proposte formulate dai Comuni ricadenti nelle aree metropolitane a seguito di specifica procedura, da concludere entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale e della loro immediata cantierabilità.
327-quater. Per la realizzazione del programma straordinario di cui al comma 327-bis è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.
327-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono definiti gli indirizzi-generali del programma e le linee guida per l'attuazione dello stesso; i criteri di selezione degli intervalli; le modalità di riparto e assegnazione delle risorse. Nell'ambito della definizione dei criteri di selezione degli interventi e di assegnazione delle risorse si tiene conto dei flussi di traffico e del numero di abitanti ricadenti nel centro urbano, del tasso di incidentalità rilevato, nonché del livello di indebitamento dei Comuni richiedenti.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –50.000.000;
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000.
52. 6. Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.
Dopo il comma 327, aggiungere i seguenti commi:
327-bis. Al fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2018.
327-ter. Le risorse di cui al comma precedente sono ripartite tra i seguenti interventi:
a) ampliamento della carreggiata nel comune di Capalbio da 2 corsie a 4 corsie per circa 15 chilometri per complessivi 43 milioni di euro;
b) realizzazione di 3 cavalcavia in sostituzione degli accessi a raso in località: Capalbio Scalo (Comune di Capalbio), Quattro Strade (Comune di Orbetello), Loc. Uccellina Incrocio con Strada 56 di San Donato Prov.le n. (comune di Orbetello) per un totale di 6 milioni di euro;
c) interventi per rendere trasparente il rilevato stradale ai fini dei corretto smaltimento ovvero definizione delle acque di monte verso valle nel tratto di S.S. Aurelia da Loc. Patanella, comune di Orbetello, ad Albinia per un totale di 4 milioni di euro.
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018 -53.000.000;
2019: –
2020: –
52. 15. Nicchi, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Cimbro.
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
327-bis. Ai fini della realizzazione delle opere di potenziamento della Strada Provinciale n. 103 «Antica di Cassano» lotto 1, secondo stralcio di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62 dell'8 agosto 2013, la Città Metropolitana di Milano, anche avvalendosi di soggetti pubblici o società in house in possesso dei requisiti previsti dalla legge, è autorizzata a procedere alla realizzazione della progettazione esecutiva, delle attività di verifica e delle attività di cui di cui all'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 nei limiti dello stanziamento di euro 2.000.000, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 163 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti eroga le risorse al soggetto che svolge le attività di cui alla presente disposizione.
52. 2. Fiano.
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
327-ter. Al fine di favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale e di promuovere il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, la dotazione del Fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2018, 200 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni di euro per l'anno 2020.
Conseguentemente, alla Sezione II, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Missione 2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), Programma 2.4 «Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5.)», apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: –250.000.000;
CS: –250.000.000.
2019:
CP: –200.000.000;
CS: –200.000.000.
2020:
CP: –100.000.000;
CS: –100.000.000.
52. 8. Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
327-bis. Al fine di tutela di promuovere la mobilità sostenibile e la sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dei comuni che provvedano entro il 30 giugno 2018 ad introdurre i stabilmente nel proprio territorio di competenza i seguenti limiti di velocità: 50 km/h per le strade urbane di scorrimento e 30 km/h per le altre tipologie di strade urbane. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 così come modificato dal comma 625, è ulteriormente ridotto di 100.000.000 a decorrere dall'anno 2018.
52. 9. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
327-bis. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21), entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, emana un decreto ministeriale per la concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminal ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000.
52. 14. Franco Bordo, Mognato, Folino, Cimbro.
Dopo il comma 327, inserire i seguenti:
327-bis. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal presente comma, i soggetti titolari delle concessioni autostradali sono obbligati ad affidare una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle medesime concessioni, autostradali mediante procedura ad evidenza pubblica; la restante quota può essere realizzata da società direttamente o indirettamente controllate o collegate, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificata»;
b) al comma 3, le parole: «del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti cui al comma 1, relativi agli affidamenti,» e le parole: «rispetto al limite indicato» dalle seguenti: «rispetto ai limiti indicati».
327-ter. Le disposizioni di cui al comma 327-bis, non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
52. 22. Bargero, Tullo, Carrescia, Giuseppe Guerini, Preziosi, Marchetti, Giampaolo Galli.
Dopo il comma 327, inserire il seguente:
327-bis. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal presente comma, i soggetti titolari delle concessioni autostradali sono obbligati ad affidare una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e relative a medesime concessioni autostradali mediante procedura di evidenza pubblica; la restante quota può essere realizzata da società direttamente o indirettamente controllate o collegate, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.»;
b) al comma 3, le parole: «del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento, » sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti di cui al comma 1, relativi agli affidamenti,» e le parole: «rispetto al limite indicato» dalle seguenti: «rispetto ai limiti indicati».
52. 32. Bargero, Tullo, Carrescia, Lorenzo Guerini, Giampaolo Galli, Fiorio, Mazzoli, Borghi, Rossomando, Arlotti, Galperti, Paolo Rossi, D'Ottavio, Senaldi, Baruffi, Schirò, Incerti, Ginefra, Gasparini, Gandolfi, Berretta, Bonaccorsi, Sgambato, D'Incecco, Beni, Ginoble, Giacobbe, Lattuca, Giovanna Sanna, Montroni, Lodolini, Pagani, Giulietti, Bruno Bossio, Marchetti, Becattini, Manzi, Manfredi, Fregolent, Damiano, Morani, Marroni, Ventricelli, Franco Cassano, Casellato, Casati, Censore, Crivellari, Gadda, Iori, Tartaglione, Malpezzi, Iacono, Tentori, Berlinghieri, Carocci, Capone, Ermini, Fabbri, Lavagno, Fusilli, Paola Bragantini, Patrizia Maestri, Peluffo, Petrini, Taricco, Parrini, Scuvera, Carra, Gnecchi, Ferrari, Marco Di Maio, Marantelli, Cova, La Marca, Fedi, Sanga, Cuomo, Martella, Di Lello, Valiante, Terrosi, Luciano Agostini, Sbrollini, Piccoli Nardelli, Preziosi, Cinzia Maria Fontana, Donati, Dallai, Carbone, Romanini, Bergonzi, Lauricella, Famiglietti, Brandolin, Bonomo, Vico, Losacco, Boccuzzi, Bazoli, Cominelli, Prina, Misiani, Lacquaniti, Pisicchio, Portas, Pastorino, Pastorelli, Cenni, Covello.
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente
327-bis. Il comma 4 dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è sostituito dal seguente:
«4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1o giugno, 2015. Il presente comma si applica affatto della liquidazione del compenso professionale, e non al momento dell'affidamento dell'incarico. Nel caso di pendenze contributive la liquidazione dei compenso avverrà secondo fa previsione di cui all'articolo 4 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010».
52. 18. Fusilli.
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
327-bis. La dotazione del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclostazioni nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.
Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000.000;
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000.
52. 5. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.
Dopo il comma 327, aggiungere i seguenti:
327-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto n. 216 del 5 agosto 2016, per il triennio 2018-2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 200 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.
327-ter. Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati, per l'anno 2018, 30 milioni di euro per implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale.
328-quater. Entro il 31 maggio 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria presenta al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti e alle Camere un resoconto dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di cui ai commi precedenti.
328-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 327-bis, 327-ter e 327-quater, per gli anni dal 2018 al 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come determinata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
52. 11. Paglia, Gregori, Marcon, Pastorino.
Dopo il comma 527, aggiungere i seguenti:
121-bis. Per gli interventi di miglioramento dell'efficienza del trasferimento ferroviario modale all'interno dei sistemi portuali, nonché la risoluzione dei colli di bottiglia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –50.000.000;
2019: –50.000.000;
2020: –50.000.000.
52. 7. Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente comma:
327-bis. Al fine di procedere alla regolarizzazione dei rapporti con Trenitalia S.p.A. relativi ai servizi ferroviari regionali nelle Regioni a statuto speciale e indivisi già eserciti, è stanziato un importo pari a 18.000.000 euro per l'anno 2018 e 20.000.000 euro per l'anno 2019. Nelle more della definizione dei relativi rapporti contrattuali e nel rispetto della vigente normativa europea è inoltre autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia S.p.A. delle somme dovute in relazione a detti servizi, nel limite delle risorse già impegnate, ivi inclusi i residui perenti, nonché di quelle iscritte in bilancio. Con apposito Atto sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Trenitalia S.p.A. si procede alla ricognizione dei relativi rapporti contrattuali e alla programmazione dei servigi a tutto il 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede ad affidare i servizi relativi agli anni 2020 e seguenti ai sensi degli articoli 5 e 7 del Regolamento (CE) 1370/2007.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –15.000.000;
2019: –20.000.000;
*52. 34. Carloni, Fanucci.
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente comma:
327-bis. Al fine di procedere alla regolarizzazione dei rapporti con Trenitalia S.p.A. relativi ai servizi ferroviari regionali nelle Regioni a statuto speciale e indivisi già eserciti, è stanziato un importo pari a 18.000.000 euro per l'anno 2018 e 20.000.000 euro per l'anno 2019. Nelle more della definizione dei relativi rapporti contrattuali e nel rispetto della vigente normativa europea è inoltre autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia S.p.A. delle somme dovute in relazione a detti servizi, nel limite delle risorse già impegnate, ivi inclusi i residui perenti, nonché di quelle iscritte in bilancio. Con apposito Atto sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Trenitalia S.p.A. si procede alla ricognizione dei relativi rapporti contrattuali e alla programmazione dei servigi a tutto il 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede ad affidare i servizi relativi agli anni 2020 e seguenti ai sensi degli articoli 5 e 7 del Regolamento (CE) 1370/2007.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –15.000.000;
2019: –20.000.000;
*52. 36. Garofalo.
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
327-bis. All'articolo 72-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 1, dopo le parole: «molto elevato,» sono aggiunte le seguenti: «o insistenti nelle aree vincolate per legge ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –40.000.000;
52. 16. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
327-bis. Ai fini della realizzazione della complanare Rho-Monza – nuova autostrada A 52, relativa ai territori di Novate e Bollate, e assicurare le risorse per detta infrastruttura e per le connesse opere di mitigazione ambientale, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2018.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000.000;
52. 39. Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
327-bis. All'articolo 703 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 15-quinquies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al quinto comma, dopo la parola: «realizzati» secondo periodo, sono inserite le parole: «o acquisiti»;
b) al quinto comma, secondo periodo, le parole: «inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC» sono sostituite dalle parole: «inseriti nel contratto di programma o approvati dall'ENAC»;
c) al sesto comma, dopo la parola: «realizzati» sono inserite le parole: «o acquisiti»;
d) al sesto comma, dopo le parole: «alcun rimborso» sono inserite le parole: «salvo quelli per cui sia stata autorizzata la realizzazione o l'acquisizione dall'ENAC, per i quali spetta un rimborso pari al valore contabile residuo da contabilità analitica regolatoria»;
e) al settimo comma, le parole: «salvo diversa e motivata determinazione dall'ENAC,» sono sostituite dalle parole: «salvo diversa determinazione dell'ENAC motivata»;
f) l'ottavo comma, dopo le parole: «precedente concessionario» è inserita la parola: «almeno».
* 52. 24. Paola Bragantini, Guerra.
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
327-bis. All'articolo 703 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 15-quinquies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al quinto comma, dopo la parola: «realizzati» secondo periodo, sono inserite le parole: «o acquisiti»;
b) al quinto comma, secondo periodo, le parole: «inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC» sono sostituite dalle parole: «inseriti nel contratto di programma o approvati dall'ENAC»;
c) al sesto comma, dopo la parola: «realizzati» sono inserite le parole: «o acquisiti»;
d) al sesto comma, dopo le parole: «alcun rimborso» sono inserite le parole: «salvo quelli per cui sia stata autorizzata la realizzazione o l'acquisizione dall'ENAC, per i quali spetta un rimborso pari al valore contabile residuo da contabilità analitica regolatoria»;
e) al settimo comma, le parole: «salvo diversa e motivata determinazione dall'ENAC,» sono sostituite dalle parole: «salvo diversa determinazione dell'ENAC motivata»;
f) l'ottavo comma, dopo le parole: «precedente concessionario» è inserita la parola: «almeno».
*52. 35. Marchi.
Dopo il comma 327, inserire il seguente:
327-bis. Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita la nuova disciplina per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina individua la ripartizione delle attribuzioni in materia tra gli organi dello Stato e il coordinatore, di cui assicura l'indipendenza e lo svolgimento delle attività di competenza in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilendo, altresì, le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento del servizio di coordinamento, con la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato.
**52. 29. La IX Commissione.
Dopo il comma 327, inserire il seguente:
327-bis. Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita la nuova disciplina per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina individua la ripartizione delle attribuzioni in materia tra gli organi dello Stato e il coordinatore, di cui assicura l'indipendenza e lo svolgimento delle attività di competenza in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilendo, altresì, le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento del servizio di coordinamento, con la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato.
**52. 4. Minnucci.
Dopo il comma 327, inserire il seguente:
327-bis. Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita la nuova disciplina per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina individua la ripartizione delle attribuzioni in materia tra gli organi dello Stato e il coordinatore, di cui assicura l'indipendenza e lo svolgimento delle attività di competenza in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilendo, altresì, le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento del servizio di coordinamento, con la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato.
**52. 38. Anzaldi.
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
327-bis. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa Internazionale, l'ENAC, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di turn over nonché di facoltà assunzionali, è autorizzato, in considerazione dei significativi incrementi degli investimenti in opere aeroportuali, del numero dei passeggeri e delle merci trasportate, a procedere, previo svolgimento di procedure selettive pubbliche, alle assunzioni di 93 unità di personale appartenenti alle categorie professionali ed operative, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 4 comma 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per lo svolgimento, in particolare, di attività di certificazione, ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche.
All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, pari ad euro 5.050.000, si provvede mediante le entrate di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, a decorrere dall'anno 2018, per un importo pari ad euro 2.525.000.
*52. 23. Paola Bragantini.
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
327-bis. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa Internazionale, l'ENAC, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di turn over nonché di facoltà assunzionali, è autorizzato, in considerazione dei significativi incrementi degli investimenti in opere aeroportuali, del numero dei passeggeri e delle merci trasportate, a procedere, previo svolgimento di procedure selettive pubbliche, alle assunzioni di 93 unità di personale appartenenti alle categorie professionali ed operative, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 4 comma 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per lo svolgimento, in particolare, di attività di certificazione, ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche.
All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, pari ad euro 5.050.000, si provvede mediante le entrate di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto, a decorrere dall'anno 2018, per un importo pari ad euro 2.525.000.
*52. 30. Famiglietti.
Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
329-bis. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, l'ENAC, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di turn over nonché di facoltà assunzioni, è autorizzato, in considerazione dei significativi incrementi degli investimenti in opere aeroportuali, del numero dei passeggeri e delle merci trasportate, a procedere, previo svolgimento di procedure selettive pubbliche, alle assunzioni di 93 unità di personale appartenenti alle categorie professionali ed operative, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4 comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per lo svolgimento, in particolare, di attività di certificazione, ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche.
Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:
624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 12.535.300 euro per l'anno 2018 e di 48.818.200 euro per l'anno 2019, di 130.762.100 euro per l'anno 2020, 174.958.500 euro per l'anno 2021, 164.254.300 euro per l'anno 2022, di 118.750.700 euro per l'anno 2023, di 103.546.400 euro per l'anno 2024, di 134.342.100 euro per l'anno 2025, di 144.337.900 euro per l'anno 2026, di 136.033.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 139.333.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
52. 37. Mognato, Franco Bordo, Murer, Zoggia, Cimbro.
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
327-bis. Per interventi urgenti nella città di Matera, designata Capitale Europea della Cultura per il 2019, finalizzati a migliorare l'accoglienza, l'accessibilità dei visitatori e turisti, il sistema di sicurezza della mobilità e il decoro urbano, nonché per l'attuazione del programma culturale da parte della Fondazione Matera-Basilicata 2019, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro nel 2018 e di 20 milioni di euro nel 2019. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 40 milioni di euro nel 2018 e 20 milioni di euro nel 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
52. 1. Antezza, Covello, Vico.
Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
327-bis. Al comma 3-ter dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche già omologati per l'installazione e la circolazione su strada da parte di enti statali di altro Stato della Unione europea, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle omologazioni rilasciate dai suddetti enti statali.».
52. 41. Sorial.
AREA TEMATICA N. 52-bis.
(Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo).
(ART. 1, comma 328)
Dopo il comma 328, aggiungere i seguenti:
328-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale rientranti nelle autorità di sistema portuale di cui all'Allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi portuali afferenti merci e passeggeri di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta funzionalità dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali di cui al presente comma, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
328-ter. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 328-bis, ovvero i concessionari, a far data dal 1o gennaio 2018, possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, per la revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da quelli doganali, l'intestatario, ovvero il concessionario, allega all'atto di aggiornamento apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla utilizzazione dei depositi per operazioni e servizi portuali di cui al comma 328-bis, in base ad autorizzazione della competente autorità di sistema portuale. Resta fermo l'obbligo di dichiarare in catasto, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta funzionalità degli stessi alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 328-bis.
328-quater. Limitatamente all'anno di imposizione 2018, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 328-ter, presentati entro il 15 giugno 2018, le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili già censiti hanno effetto dai 1o gennaio 2018.
328-quinquies. Gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli di cui al comma 328-bis, che sono destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica, per la quale resta fermo quanto disposto al secondo periodo del comma 328-bis.
328-sexies. Entro il 30 settembre 2018, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 328-quater, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1o gennaio 2018; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2018, il decreto per ripartire il contributo annuo nell'importo massimo di 11 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2018. A decorrere dall'anno 2019, il contributo annuo nell'importo massimo di 11 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2019, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2019, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2018 ai sensi del comma 328-ter e a quelle già iscritte in catasto dal 1o gennaio 2018. Entro il 30 aprile 2020, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 11 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2018 ai sensi del comma 328-ter, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1o gennaio 2018.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 28.000.000;
2019: – 28.000.000;
2020: – 28.000.000.
52-bis. 7. Tullo, Guerra, Carrescia.
Dopo il comma 329 aggiungere i seguenti:
329-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale rientranti nelle Autorità di sistema portuale di cui all'Allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi portuali afferenti merci e passeggeri di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta funzionalità dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali di cui al presente comma, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
329-ter. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 1, ovvero i concessionari, a far data dal 1o gennaio 2018, possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, per la revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 1. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da quelli doganali, l'intestatario, ovvero il concessionario, allega all'atto di aggiornamento apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla utilizzazione dei depositi per operazioni e servizi portuali di cui al comma 1, in base ad autorizzazione della competente autorità di sistema portuale; resta fermo l'obbligo di dichiarare in catasto, ai sensi dell'articolo 20 del Regio Decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta funzionalità degli stessi alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 1.
329-quater. Limitatamente all'anno di imposizione 2018, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 329-ter, presentati entro il 15 giugno 2018, le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili già censiti hanno effetto dal 1o gennaio 2018.
329-quinquies. Gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli di cui al comma 1, che sono destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma 1, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle dei gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto.
329-sexies. Entro il 30 settembre 2018, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 3, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1o gennaio 2018; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2018, il decreto per ripartire il contributo annuo nell'importo massimo di 11 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2018. A decorrere dall'anno 2019, il contributo annuo nell'importo massimo di 11 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2019, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2019, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2018 ai sensi del comma 2 e a quelle già iscritte in catasto dal 1o gennaio 2018. Entro il 30 aprile 2020 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 11 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2018 ai sensi del comma 329-ter, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1o gennaio 2018.
329-septies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 329-bis a 329-sexies, pari a 28 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
52-bis. 8. Oliaro, Catalano, Monchiero.
Dopo il comma 328 aggiungere i seguenti:
328-bis. Ai fini del mantenimento dell'occupazione italiana nel settore marittimo, ai lavoratori marittimi italiani, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è riconosciuto un contributo corrispondente all'ammontare delle spese documentate e documentabili sostenute, a partire dall'anno 2016, per la partecipazione ai corsi e per le attività di formazione necessarie per l'ottenimento e/o il rinnovo dei certificati di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto.
328-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a definire modalità e termini per l'emanazione del contributo di cui al comma 328-bis.
328-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 328-bis e 328-ter il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, e 2020.
52-bis. 4. Tullo, Garofalo, Oliaro, Pagani, Carloni, Brandolin, Bruno Bossio, Giacobbe, Mura, Marco Di Stefano, Culotta.
Dopo il comma 328 aggiungere i seguenti:
328-bis. Al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare delle spese sostenute dai lavoratori marittimi italiani, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la partecipazione ai corsi e alle attività: di addestramento e formazione e per il rilascio dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento delle convalide e per il rinnovo dei medesimi certificati di cui agli articoli 5 e 6 del citato decreto, non concorre a formare il reddito».
328-ter. Qualora le spese inerenti ai corsi di cui al comma 328-bis siano a carico delle imprese di navigazione, anche per le attività di addestramento e formazione a bordo, a queste è riconosciuto un credito d'imposta, di ammontare pari al costo, documentato o documentabile, dei corsi e delle attività di addestramento e formazione, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
328-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 328-bis e 328-ter il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
52-bis. 3. Tullo, Garofalo, Oliaro, Pagani, Carloni, Brandolin, Bruno Bossio, Giacobbe, Mura, Marco Di Stefano, Culotta.
Dopo il comma 328 aggiungere il seguente:
328-bis. Al comma 278 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole: «in favore» sono inserite le seguenti: «dei lavoratori interessati e»;
2) dopo le parole: «2016, 2017 e 2018» è aggiunto: «2019»;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «in favore» sono aggiunte le altre: «dei lavoratori interessati e»;
4) dopo le parole: «con sentenza esecutiva» sono aggiunte le parole: «o con verbale di conciliazione giudiziale».
52-bis. 5. Tullo, Giacobbe, Pagani.
Dopo il comma 328 aggiungere il seguente:
328-bis. Gli Uffici della Motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali, al fine di assicurarne la gestione e il funzionamento, possono utilizzare il personale in mobilità o in esubero delle Amministrazioni Provinciali.
52-bis. 1. Sorial, Spessotto, Dell'Orco.
Dopo il comma 328 inserire il seguente:
328-bis. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento della MCTC UMC di Brescia, è autorizzata la mobilità del personale dell'Amministrazione Provinciale di Brescia a decorrere dall'anno 2018. La mobilità consisterà in n. 2 unità di personale tecnico e n. 1 unità di personale amministrativo.
52-bis. 2. Sorial.
Dopo il comma 328 aggiungere il seguente:
328-bis. Al fine di attenuare l'emergenza ambientale ed igienico-sanitaria nella Città di Villa San Giovanni, derivante dall'attraversamento stabile dello stretto da parte del traffico veicolare e dei mezzi pesanti è finanziato per il costo complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, il progetto per la realizzazione dei nuovi approdi a sud del porto di Villa San Giovanni (RC) in località Bolano-Acciarello secondo l'ipotesi progettuale redatta dal Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche – Sicilia – Calabria – Opere Marittime per la Calabria – Ufficio di Reggio Calabria.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 20.000.000;
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000.
52-bis. 6. Scopelliti.
AREA TEMATICA N. 52-ter.
(Contributo per l'attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica).
(ART. 1, comma 329)
Dopo il comma 329 aggiungere i seguenti:
329-bis. Al fine di agevolare lo sviluppo del porto di Gaeta e favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, nell'area portuale e retroportuale del precitato scalo è istituita una zona franca, ai sensi del Regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013 (Codice Doganale dell'Unione).
329-ter. Nelle aree di cui al comma 1 si provvede alla delimitazione della zona franca con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, sentita l'Autorità marittima locale e il Comune di Gaeta, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera q) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni.
329-quater. Le aree costituite in zona franca di cui al comma 1 sono considerate, ai sensi della legislazione doganale vigente, situate al di fuori della cinta doganale e ad esse si applicano le disposizioni previste ai sensi degli articoli 243, e seguenti di cui al Capo 3, Sezione 3, del precitato Codice Doganale dell'Unione.
329-quinquies. Con successivo decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito l'organismo di gestione della zona franca e le corrispondenti funzioni, le condizioni per l'ammissione delle imprese ad operare all'interno della zona, le attività ed operazioni commerciali ivi consentite, nonché le prescrizioni doganali specifiche.
52-ter. 16. Oliaro.
Dopo il comma 329 aggiungere i seguenti:
329-bis. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti, modificazioni:
a) al comma 4-bis dell'articolo 4 le parole: «Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare una o più proposte di istituzione di una ZES nel proprio territorio, sulla base delle aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2.»;
b) al comma 5 dell'articolo 5 le parole: «25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 c 150,2 milioni di euro nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni di euro nel 2018; 50,25 milioni di euro nel 2019 e 200 milioni di euro nei 2020».
329-ter. Per gli anni 2018 e 2019, in considerazione dell'ampliamento del numero delle aree ZES di cui al comma 1, agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 73 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
52-ter. 11. Garofalo.
Dopo il comma 329, inserire i seguenti:
329-bis. Al fine di garantire gli investimenti in infrastrutture di automazione leggera e la digitalizzazione della logistica per le regioni del Paese, interessate dal progetto Belt and Road, per gli anni 2018-2022 e fino ad un importo di 30 milioni di euro, il soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (PLN), di cui all'articolo 61-bis del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzato a contrarre un mutuo con la BEI di pari importo. A tale scopo il suddetto soggetto attuatore redige il progetto preliminare a base dell'investimento nel limite di spesa di 900.000 euro per l'anno 2018. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni nella convenzione con il citato soggetto attuatore.
329-ter. Per dotare dei necessari mezzi propri il soggetto attuatore di cui al comma 329-bis, anche in deroga alle disposizioni vigenti, le autorità di sistema portuale e le società a totale o parziale partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, operanti nei settori dell'intermodalità, dei trasporti, della promozione industriale, della logistica e dell'informatica sono autorizzate ad acquisire quote del capitale del soggetto attuatore di cui al comma 329-bis nel rispetto del disposto del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fino ad un importo totale massimo, inclusivo di eventuale sovrapprezzo, di 5 milioni di euro.
329-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuerà, gli opportuni strumenti atti a garantire l'investimento della BEI.
Conseguentemente, alla tabella A , voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2018: –900.000;
52-ter. 3. Tullo, Pagani, Brandolin.
Dopo il comma 329 aggiungere i seguenti;
329-bis. Al fine di garantite gli investimenti in infrastrutture di automazione leggera e la digitalizzazione della logistica per le regioni del Nord del Paese, con particolare riferimento al progetto Belt and Road, per gli anni 2018-2022 e fino ad un importo di 30 milioni di euro, il soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (PLN), di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 61, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzato a contrarre un mutuo con la BEI di pari importo. A tale scopo il suddetto soggetto attuatore redige il progetto preliminare a base dell'investimento nel limite di spesa di 900.000 euro per l'anno 2018. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad effettuate le necessarie variazioni nella convenzione con il citato soggetto attuatore.
329-ter. Al fine di dotare dei necessari mezzi propri il soggetto attuatore di cui al comma 329-bis anche in deroga alle disposizioni vigenti, le Autorità di Sistema Portuale c le società a totale, o parziale partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, operanti nei settori dell'intermodalità, dei trasporti, della promozione industriale, della logistica e dell'informatica sono autorizzate ad acquisire quote del capitale del soggetto attuatore di cui al comma 329-bis nel rispetto del disposto del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fino ad un importo totale massimo, inclusivo di eventuale sovrapprezzo, di 5 milioni di euro. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge individua gli opportuni strumenti atti a garantire l'investimento della BEI.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –900.000.
52-ter. 10. Garofalo.
Dopo il comma 329 aggiungere i seguenti:
329-bis. Al fine di garantire gli investimenti in infrastrutture di automazione leggera e la digitalizzazione della logistica per le regioni del Nord del Paese, con particolare riferimento al progetto Belt and Road, per gli anni 2018-2022 e fino ad un importo di 30 milioni di euro, il soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (PLN), di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 Gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzato a contrarre un mutuo con la BEI di pari importo. A tale scopo il suddetto soggetto attuatore redige il progetto preliminare a base dell'investimento nel limite di spesa di 900.000 euro per l'anno 2018. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni nella convenzione con il citato soggetto attuatore.
329-ter. Per dotare dei necessari mezzi propri il soggetto attuatore di cui al comma 329-bis, anche in deroga alle disposizioni vigenti, le Autorità di Sistema Portuale e le società a totale o parziale partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, operanti nei settori dell'intermodalità, dei trasporti, della promozione industriale, della logistica e dell'informatica sono autorizzate ad acquisire quote del capitale del soggetto attuatore di cui al comma 1 nel rispetto del disposto dal comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 Dicembre 2012, n. 228, fino ad un importo totale massimo, inclusivo di eventuale sovrapprezzo, di 5 milioni di euro.
329-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 900.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui alla Tabella A relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2018.
329-quinquies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge individuerà gli opportuni atti a garantire l'investimento della BEI.
52-ter. 22. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
329-bis. L'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 88 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999, sono dirette ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per interventi di efficientamento energetico, come stabiliti dal decreto di cui al comma 6, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla trasformazione dei motori per un utilizzo del GNL quale combustibile.
3. Le presenti disposizioni si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2017 o in tale anno avviati da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'articolo 143 del codice della navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, sempreché gli investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea.
4. Per «investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2017» si intendono esclusivamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti che alla data del 1o gennaio 2017 erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione e per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o negli anni successivi.
5. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per iniziative di investimento relative alle unità navali di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche: finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.
6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto individua gli interventi considerati ammissibili e i criteri e modalità di concessione dei contributi relativi al finanziamento di progetti nel campo navale.
Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –40.000.000;
2019: –40.000.000;
2020: –40.000.000.
52-ter. 1. Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.
Dopo il comma 329 aggiungere il seguente:
329-bis. Al fine di favorire la trasparenza e la competitività del settore aereo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, comma 14, del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, i gestori aeroportuali che disattendano l'obbligo di comunicare all'Enac, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'ammontare dei contributi, sussidi o altra forma di emolumenti concessi ai vettori aerei nell'anno precedente, anche sotto forma di contratti di promozione territoriale e attività turistica, sono soggetti a sanzione amministrativa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è stabilito l'importo della sanzione di cui al presente comma.
52-ter. 4. Spessotto, Liuzzi, Dell'Orco, Ferraresi, De Lorenzis, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 329 aggiungere il seguente:
329-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione delle attività cosiddetta « non aviation» all'interno del sedime aeroportuale ed assicurare altresì parità di trattamento tra i soggetti partecipanti alla gara, il concessionario affida a soggetti terzi, nell'ambito della concessione di cui alla parte III del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la gestione di tali attività, attraverso il ricorso a procedere ad evidenza pubblica. Gli affidamenti diretti relativi alle sub concessioni delle attività non aeronautiche di cui all'articolo 706-bis del codice della navigazione cessano a partire dal 31 dicembre 2017.
52-ter. 5. Spessotto, Liuzzi, Dell'Orco, Ferraresi, De Lorenzis, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 329 aggiungere il seguente:
329-bis. Al fine di garantire la tutela della concorrenza e della trasparenza nella gestione degli spazi aeroportuali e delle concessioni demaniali « non aviation» su sedime aeroportuale, per lo svolgimento di attività affidate in regime di subappalto è necessario acquisire la relativa certificazione rilasciata da parte di Enac che vi provvede in conformità con la verifica del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 18 del 1999. Nell'esercizio delle proprie funzioni di regolamentazione e di vigilanza, l'Enac provvede, con proprio regolamento, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla definizione dei requisiti e delle procedure per il rilascio della certificazione di cui al presente articolo.
52-ter. 6. Spessotto, Liuzzi, Dell'Orco, Ferraresi, De Lorenzis, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.
Dopo il comma 329 aggiungere il seguente:
329-bis. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000.
*52-ter. 9. Garofalo.
Dopo il comma 329 aggiungere il seguente:
329-bis. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000.
*52-ter. 34. Carloni.
Dopo il comma 329 aggiungere il seguente:
329-bis. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000.
*52-ter. 26. Latronico.
Dopo il comma 329 aggiungere il seguente:
329-bis. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000.
*52-ter. 23. Biasotti.
Dopo il comma 329 aggiungere il seguente:
329-bis. Al fine di attuare la misura di sostegno al trasporto ferroviario merci di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000.
*52-ter. 14. Catalano, Mucci, Oliaro, Galgano.
Dopo comma 329 aggiungere il seguente:
329-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, 96, dopo il comma 11-quinquies, aggiungere il seguente:
«11-sexies. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci con ma dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo è destinato al finanziamento della demolizione dei carri merci non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria che, alla data del 1o gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e che siano entrati in servizio da almeno venti anni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri e le modalità di ammissione al programma di cui al presente comma.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti modifiche:
2018: –10.000.000;
2019: –10 000.000.
52-ter. 7. Garofalo.
Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
329-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11-quinquies, aggiungere il seguente:
«11-sexies. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo è destinato al finanziamento della demolizione dei carri merci non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria che, alla data del 1o gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e che siano entrati in servizio da almeno venti anni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri e le modalità di ammissione al programma di cui al presente comma.»
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000.
52-ter. 35. Carloni, Fanucci.
Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
329-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11-quinquies, aggiungere il seguente:
«11-sexies. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato al finanziamento della demolizione dei carri merci non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria che, alla data del 1o gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e che siano entrati in servizio da almeno venti anni Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri e le modalità di ammissione al programma di cui al presente comma.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti variazioni:
2018: –4.000.000;
2019: –4.000.000;
2020: –4.000.000.
*52-ter. 13. Garofalo.
Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
329-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11-quinquies, aggiungere il seguente:
«11-sexies. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della rottamazione dei carri merci con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato al finanziamento della demolizione dei carri merci non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria che, alla data del 1o gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e che siano entrati in servizio da almeno venti anni Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri e le modalità di ammissione al programma di cui al presente comma.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti variazioni:
2018: –4.000.000;
2019: –4.000.000;
2020: –4.000.000.
*52-ter. 27. Latronico.
Dopo il comma 329, aggiungere i seguenti:
329-bis. Al fine di consentire al sistema aeroportuale regionale una ulteriore maggiore capacità di sviluppo del traffico e consentire un diritto alla mobilità strutturale, per il triennio 2018, 2019, 2020 le disposizioni relative alle addizionali comunali sui diritti di imbarco per gli aeroporti con traffico annuo inferiore a 1 milione di passeggeri di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 2 dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43, al comma 1438 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2008, n. 166 e, infine, al comma 75 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –13.300,000;
2019: –13.300,000;
2020: –13.300.000.
52-ter. 18. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
329-bis. Al fine di consentire la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione, così come definite dall'articolo 5, comma 9, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nei porti di categoria II, classe I e II, è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di 10 milioni di euro. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto ad individuare i porti che necessitano di urgenti interventi di manutenzione, con particolare riferimento alla costruzione di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali, al fine di garantire il ripristino delle condizioni necessarie ad assicurare la fruizione delle connesse funzioni infrastrutturali. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, le disposizioni della presente legge si applicano, in deroga all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, anche ai porti di categoria II, classe III, i quali sono individuati secondo la procedura descritta, sentite le regioni interessate.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –10.000,000;
2019: –10.000,000;
2020: –10.000.000.
52-ter. 19. Mongiello.
Dopo il comma 329, inserire il seguente:
329-bis. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazioni, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –50.000,000;
2019: –50.000,000;
2020: –50.000.000.
*52-ter. 36. Simonetti.
Dopo il comma 329, inserire il seguente:
329-bis. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazioni, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –50.000,000;
2019: –50.000,000;
2020: –50.000.000.
*52-ter. 25. Richetti.
Dopo il comma 329 aggiungere il seguenti:
329-bis. Alle concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, o dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto di concessione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: –3.595.000;
2019: –3.595.000;
2020: –3.595.000.
52-ter. 24. Arlotti, Marchetti.
Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
329-bis. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica ed i trasporti cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti e delle associazioni di categoria più rappresentative, che svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di Governo nel settore della logistica e dei trasporti e si avvale della Società RAM – Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. per le funzioni di segretariato tecnico. Per il funzionamento del Partenariato per la logistica ed i trasporti è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per l'anno 2018 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il Partenariato per la logistica ed i trasporti presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato della logistica e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate la composizione del Partenariato e le modalità di organizzazione e gestione delle attività.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2018: –500,000;
2019: –100.000;
2020: –100.000.
52-ter. 28. La IX Commissione.
Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:
329-bis. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica ed i trasporti cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti e delle associazioni di categoria più rappresentative, che svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di Governo nel settore della logistica e dei trasporti e si avvale della Società RAM – Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. per le funzioni di segretariato tecnico. Per il funzionamento del Partenariato per la logistica ed i trasporti è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per l'anno 2018, e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il Partenariato per la logistica ed i trasporti presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato della logistica e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate la composizione del Partenariato e le modalità di organizzazione e gestione delle attività.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2018: –500,000;
2019: –100.000;
2020: –100.000.
52-ter. 33. Carloni.
Dopo il comma 329, aggiungere i seguenti:
329-bis. Al fine di dare attuazione alle azioni 3.6 e 7.3 del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015:
a) al comma 2-ter dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare»;
b) al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006 n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera f) del comma 2, dell'articolo 1, dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare,»;
2) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti; «e della modalità di trasporto per vie navigabili interne»;
3) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Ai fini della tutela dell'ambiente e del territorio, agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce, di qualunque tipo, per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima in luogo della modalità stradale, è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco. Se la merce è trasportata in contenitori, il contributo include il conteggio del peso del contenitore ed è erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole. Le modalità e la procedura per la corresponsione del contributo sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
329-ter. Agli oneri derivanti dal comma 329-bis, valutati in euro 1.500.000,00, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*52-ter. 29. La IX Commissione.
Dopo il comma 329, aggiungere i seguenti:
329-bis. Al fine di dare attuazione alle azioni 3.6 e 7.3 del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015:
a) al comma 2-ter dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare»;
b) al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006 n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera f) del comma 2, dell'articolo 1, dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare,»;
2) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti; «e della modalità di trasporto per vie navigabili interne»;
3) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Ai fini della tutela dell'ambiente e del territorio, agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce, di qualunque tipo, per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima in luogo della modalità stradale, è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco. Se la merce è trasportata in contenitori, il contributo include il conteggio del peso del contenitore ed è erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole. Le modalità e la procedura per la corresponsione del contributo sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
329-ter. Agli oneri derivanti dal comma 329-bis, valutati in euro 1.500.000,00, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*52-ter. 30. Carra.
AREA TEMATICA N. 52-quater.
(Disposizioni per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio).
(ART. 1, comma 330)
Sopprimere il comma 330.
52-quater. 6. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Al comma 330, dopo le parole: 1 milione di euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2018 e.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000.000.
52-quater. 13. Tancredi.
Dopo il comma 330 aggiungere i seguenti:
330-bis. Al fine di far fronte alla grave emergenza ambientale e sanitaria in cui versa la gravina di Leucaspide, in provincia di Taranto, conseguente allo sversamento di rifiuti industriali prodotti dall'ex fabbrica Italsider, successivamente acquisita dal Gruppo ILVA, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 al fine di realizzarne la bonifica e il risanamento ambientale.
330-ter. Lo Stato esercita azione di rivalsa per le somme di cui al comma 330-bis nei confronti di chi essendo obbligato dalla legge o da contratto a provvedere al recupero dei rifiuti e al risanamento ambientale della gravina di Leucaspide non vi abbia provveduto e nei confronti di chiunque, a qualunque titolo, abbia concorso nel determinare la situazione esistente.
330-quater. Le somme di cui al comma 330-bis recuperate ai sensi del comma 330-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere attribuite al fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 20.000.000;
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000.
52-quater. 11. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 330, aggiungere i seguenti:
330-bis. Al fine di sensibilizzare i bambini e i giovani sulle problematiche ambientali e rendere gli stessi informati sull'importanza della salvaguardia e del miglioramento delle condizioni ambientali e dell'utilizzazione razionale delle risorse naturali, nonché di renderli partecipi alla promozione della qualità della vita umana e dello sviluppo sostenibile, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'attuazione della propria autonomia organizzativa e didattica, di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, introducono l'insegnamento obbligatorio dell'educazione ambientale, per almeno 3 ore settimanali di didattica, laboratori e uscite formative.
330-ter. L'insegnamento dell'educazione ambientale deve comunque esaminare le problematiche relative:
a) alla gestione dei rifiuti e alla raccolta differenziata, con particolare riferimento al l'emergenza mondiale sull'inquinamento provocato dalle plastiche;
b) all'arresto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, con particolare riferimento al decoro urbano;
c) alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione delle risorse idriche, con particolare riferimento alla riduzione dei consumi;
d) alla difesa del suolo, con particolare riferimento alla riduzione del consumo del suolo e del rischio idrogeologico nonché alla manutenzione dei corsi d'acqua;
e) alla tutela delle aree protette, con particolare riferimento all'importanza della conservazione della biodiversità.
330-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle disposizioni dei commi 330-bis e 330-ter, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
52-quater. 1. Guidesi.
Dopo il comma 330 aggiungere i seguenti:
330-bis. Ai fini della messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio nazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le amministrazioni comunali del proprio territorio, adottano entro il 30 giugno 2018 misure finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio. Il libretto di cui al precedente periodo è obbligatorio per ogni immobile di proprietà pubblica o privata, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale. Le Regioni e le Province autonome di Trenta e Bolzano dispongono altresì la tempistica per l'aggiornamento del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio con una cadenza non superiore a tre anni.
330-ter. Il libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, registra le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni tipo di intervento eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:
a) la localizzazione e I dati catastali del bene immobile;
b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
c) le planimetrie o, in loro assenza, i rilievi geometrici, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;
d) l'epoca di costruzione, il sistema costruttivo e i materiali utilizzati, nonché il relativo stato manutentivo;
e) le destinazioni di uso pregresse e attuali;
f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
g) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni, ovvero di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
h) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo;
i) l'analisi energetica dell'edificio e delle singole unità che lo costituiscono.
330-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso.
330-quinquies. Alla predisposizione della documentazione necessaria per il libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio provvede un professionista abilitato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca i rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri, del Consiglio nazionale degli architetti e del Consiglio nazionale dei geometri per stipulare una convenzione che individui i requisiti per lo svolgimento delle attività professionali predette e definire i compensi.
330-sexies. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 330-bis, 330-ter, 330-quater e 330-quinquies per gli anni dal 2018 al 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
52-quater. 7. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 330 aggiungere i seguenti:
330-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute, entro sei mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, a approvare una legge regionale che preveda l'obbligo della creazione del fascicolo del fabbricato per ogni immobile pubblico e privato che insiste sul territorio regionale, nella quale riportare la certificazione sismica, nonché le informazioni relative all'edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico e le modifiche strutturali apportate nel tempo.
330-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono ricomprese anche le spese relative alla creazione del fascicolo del fabbricato.
330-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 330-bis e 330-ter, si provvede nel limite delle risorse derivanti dalla disposizione di cui al comma 330-quinquies.
330-quinquies. A decorrere dal 19 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 29 per cento».
52-quater. 8. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 330 aggiungere i seguenti:
330-bis. Ai fini della messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano avviano, sulla base dei sistemi informativi territoriali forniti dalle istituzioni centrali competenti e coordinati dal Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), la predisposizione della cosiddetta cartografia informatizzata su supporto satellitare. Tale carta, denominata Carta di identità del territorio, è pubblicata sui siti informatici istituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Le amministrazioni procedenti concludono tassativamente il procedimento entro il 31 dicembre 2019.
330-ter. Al fine di assicurare una conoscenza approfondita, efficiente e unitaria del territorio, la Carta di identità di cui al comma 1 individua le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche e idrogeologiche del suolo;
b) la conoscenza della resistenza e della stabilità del suolo in relazione ai possibili effetti locali indotti da un evento sismico;
c) i vincoli, di qualsiasi natura, gravanti sul territorio;
d) la pianificazione del territorio, con particolare riferimento a quella urbanistica;
e) la mappatura del suolo occupato da superfici artificiali;
f) le rilevazioni e le analisi effettuate.
330-quater. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad aggiornare costantemente la predetta carta e trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sulle attività svolte, segnalando le eventuali criticità. La relazione annuale può individuare, sulla base di idonee valutazioni da parte degli enti competenti, le aree da assoggettare prioritariamente ad un programma di messa in sicurezza del territorio.
330-quinquies. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 330-bis, 330-ter e 330-quater per gli anni dal 2018 al 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari ai 6,4 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
52-quater. 10. Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino.
Dopo il comma 330, aggiungere i seguenti:
330-bis. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Lazio, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, e, in particolare, delle attività di combustione illecita dei rifiuti, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
330-ter. Almeno 500 unità del personale di cui al comma precedente dovrà essere impiegato nel territorio di Roma Capitale.
330-quater. Nel corso delle operazioni di cui al comma 330-bis i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
330-quinquies. Il personale di cui al comma 330-bis è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2019.
52-quater. 14. Rampelli.
Dopo il comma 330 aggiungere i seguenti:
330-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016; n. 229 e successive modifiche ed integrazioni, i commi 1, 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle, imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dai 24 agosto 2016 investimenti produttivi nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, con priorità per le imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1.
2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».
330-ter. All'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato»;
c) il comma 4 è soppresso.
52-quater. 19. Fusilli.
Dopo il comma 330 aggiungere i seguenti:
330-bis. All'articolo 72-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 1, dopo le parole: «molto elevato,» sono aggiunte le seguenti: «o insistenti nelle aree vincolate per legge ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». Ai fini dell'attuazione del presente comma per gli anni dal 2018 al 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,4 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
52-quater. 9. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 330 inserire il seguente:
330-bis. Al fine di rendere consapevoli i cittadini sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei rifiuti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con le regioni, con gli enti locali, con le associazioni di protezione ambientale, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, con le organizzazioni di volontariato, con i comitati e con le scuole locali attivi nell'educazione ambientale, attraverso appositi accordi con i gestori delle strade e delle autostrade comunali, provinciali, regionali e statali, da stipulare entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione contro l'abbandono dei rifiuti, con cartelloni inseriti nella segnaletica stradale verticale, anche attraverso l'utilizzo di immagini shock con avvertenze combinate relative alle conseguenze per l'ambiente e per la vita umana. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previste a legislazione vigente.
52-quater. 2. Guidesi.
Dopo il comma 330, inserire il seguente:
330-bis. Ai fini della tutela della biodiversità, della fauna selvatica, in attuazione delle direttive internazionali volte alla tutela delle specie e delle aree protette, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente del Territorio e del mare è istituito un Fondo con una dotazione pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per lo sviluppo di metodi non cruenti di gestione della fauna. Il Fondo è volto a finanziare metodi che non prevedano uccisione, cattura e danneggiamento a danno di animali, in modo da assicurare una convivenza pacifica tra uomo e animali e scongiurare eventuali danni al comparto agricolo e zootecnico. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 330-bis pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede, per il 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.
52-quater. 3. Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 330, inserire il seguente:
330-bis. Ai fini della tutela della biodiversità, della fauna selvatica, in attuazione delle direttive internazionali volte alla tutela delle specie e delle aree protette, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente del Territorio e del mare è istituito un Fondo con una dotazione pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per interventi in favore di santuari, centri di recupero di animali esotici e selvatici e per le strutture di supporto, soccorso, recupero ed eventuale reintroduzione in ambiente di fauna esotica e selvatica. Il 10 per cento delle risorse di cui al presente Fondo è destinato a finanziare il coordinamento tra le suddette strutture e le forze di polizia operanti sul territorio. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 330-bis pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede, per il 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.
52-quater. 4. Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 330, aggiungere il seguente:
330-bis. I Comuni, con proprio regolamento, stabiliscono agevolazioni per incentivare l'uso da parte delle scuole dell'infanzia (asili nido e scuole materne) di pannolini lavabili o, in subordine, di pannolini compostabili o almeno l'invio ad effettivo riciclaggio dei pannolini raccolti in modo differenziato.
Le agevolazioni possono essere erogate sotto forma di:
a) contributi per l'acquisto o per il noleggio a lungo termine di lavatrici da installare presso la scuola;
b) sgravi sulla parte variabile della TARI.
Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 330-bis nel limite di spesa di 10 milioni di euro per il 2018, 2019 e 2020, si provvede, per il 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.
52-quater. 5. Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Dopo il comma 330, aggiungere il seguente:
330-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 149, le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»;
b) al comma 151, come modificato dall'articolo 57-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».
330-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 330-bis per gli anni dal 2018 e 2019 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
52-quater. 12. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 330 aggiungere il seguente:
330-bis. Al fine di prevenire i danni alle persone ed alle cose conseguenti a calamità naturali sono stanziati, a decorrere dal 2018, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, 15 milioni di euro per il cofinanziamento della gestione, della manutenzione, dello sviluppo e dell'ammodernamento delle reti di osservazione idro meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzate dai centri funzionali regionali operanti nel sistema nazionale di allertamento. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo è rifinanziato di euro 15 milioni a decorrere dal 2018.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 15.000.000;
2019: – 15.000.000;
2020: – 15.000.000.
52-quater. 15. Fusilli.
Dopo il comma 330, aggiungere il seguente:
330-bis. All'articolo 16-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025» sono sostituite dalla parole: «58 milioni di euro per l'anno 2018, 42 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025»;
b) al comma 2, le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025» sono sostituite dalle parole: «58 milioni di euro per l'anno 2018, 42 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025».
330-ter. Nel rispetto della previsione di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per la realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 già approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata la sospensione dell'obbligazione di Strada dei Parchi S.p.A. avente ad oggetto il pagamento ad ANAS S.p.A. dell'annualità 2017, per l'importo di euro 55.860.000,00, del corrispettivo dovuto ai sensi dell'articolo 3 lettera c) della vigente convenzione stipulata il 18 aprile 2009. Strada dei Parchi S.p.A. utilizza il detto importo ai fini del completamento degli interventi di messa in sicurezza urgente delle autostrade A24 ed A25, nonché per evitare il blocco dei lavori in corso a causa dell'esaurimento delle risorse già destinate allo scopo dall'articolo 52-quinquies del decreto 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il pagamento dell'annualità sospesa come dai periodi precedenti avverrà in una unica soluzione alla data del 30 giugno 2021.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 71.860.000;
2019: + 16.000.000.
52-quater. 16. Fusilli.
Dopo il comma 330 aggiungere il seguente:
330-bis. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) per gli interventi di taglio “ceduo” come definito dalle apposite norme regionali».
52-quater. 18. Fiorio.
AREA TEMATICA N. 52-quinquies.
(Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili).
(ART. 1, comma 331)
Sopprimere il comma 331.
52-quinquies. 1. Micillo, Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
Sostituire il comma 331 con i seguente:
331. I commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 come modificati dall'articolo 3-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243 sono sostituiti dai seguenti:
149. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di emissioni gas ad effetto serra, energia rinnovabile ed efficienza energetica previsti dal «quadro per il clima e l'energia 2030» della EU, agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato o cesseranno entro il 31 dicembre 2027 di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta è concesso, a scelta dei predetti esercenti, ed in alternativa a qualsiasi altra diversa forma di incentivazione, il diritto di fruire fino al 31 dicembre 2030 o comunque per ulteriori 5 anni di un incentivo sull'energia prodotta, con le modalità e alle condizioni di cui ai commi 150 e 151.
150. L'incentivo sarà erogato dal GSE (Gestore Servizi Energetici S.p.A.) con le stesse modalità e sarà di valore pari al 90 per cento di quello riconosciuto allo stesso Impianto nel periodo incentivato precedente alla estensione prevista dal comma 149. A tale proposito il GSE, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente norma, pubblica le modalità con cui gli esercenti potranno aderire, entro i successivi 30 giorni, alla opzione riconosciuta al precedente comma, dando poi evidenza scritta agli stessi entro i successivi ulteriori 30 giorni, della nuova data di termine degli incentivi.
151. L'estensione del periodo incentivato di cui al comma 149 inizia, per ogni singolo impianto, dal giorno successivo in cui cessa il periodo di incentivazione previgente ovvero, se successivo, dal primo giorno del mese successivo al mese in cui il GSE rende evidenza scritta ad ogni singolo esercente di impianto della data di termine dell'incentivo di cui al comma 150. Gli aderenti all'opzione dovranno salvaguardare, nel periodo di estensione, il livello occupazionale in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione ed accrescerla del 10 per cento con occupazione giovanile con contratto di lavoro subordinato a tempo Indeterminato a tutele crescenti.
52-quinquies. 28. Pagani.
Sostituire il comma 331 con il seguente:
331. I commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n.208 come modificati dall'articolo 3-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243 e successive modificazioni e integrazioni sono sostituiti dai seguenti:
149. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2030 in materia di emissioni gas ad effetto serra, energia rinnovabile ed efficienza energetica previsti dal «quadro per il clima e l'energia 2030» dell'Unione europea, agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentanti da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato o cesseranno entro il 31 dicembre 2027 di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta è concesso, a scelta dei predetti esercenti, ed in alternativa a qualsiasi altra diversa forma di incentivazione, il diritto di fruire fino al 31 dicembre 2030 o comunque per ulteriori 5 anni di un incentivo sull'energia prodotta, con le modalità e alle condizioni di cui ai commi 150 e 151.
150. L'incentivo sarà erogato dal GSE (Gestore Servizi Energetici S.p.A.) con le stesse modalità e sarà di valore pari al 90 per cento di quello riconosciuto allo stesso impianto nel periodo incentivato precedente alla estensione prevista dal comma 149. A tale proposito il GSE, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente norma, pubblica le modalità con cui gli esercenti potranno aderire, entro i successivi 30 giorni, alla opzione riconosciuta al precedente comma, dando poi evidenza scritta agli stessi, entro i successivi ulteriori 30 giorni, della nuova data di termine degli incentivi.
151. L'estensione del periodo incentivato di cui al comma 149 inizia, per ogni singolo impianto, dal giorno successivo in cui cessa il periodo di incentivazione previgente ovvero, se successivo, dal primo giorno del mese successivo al mese in cui il GSE rende evidenza scritta ad ogni singolo esercente di impianto della data di termine dell'incentivo di cui al comma 150. Gli aderenti all'opzione dovranno salvaguardare, nel periodo di estensione, il livello occupazionale in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
52-quinquies. 2. Pagani.
Al comma 331, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) al comma 149, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per quindici anni dal rientro in esercizio degli impianti»;
a-ter) al comma 150, le parole: «pari all'80 per cento di» sono abrogate.
52-quinquies. 3. Palese.
Al comma 331, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al comma 149, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per quindici anni dal rientro in esercizio degli impianti».
52-quinquies. 4. Mongiello, Marroni, Ginefra.
Al comma 331, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al comma 149, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti».
* 52-quinquies. 5. Tancredi.
Al comma 331, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al comma 149, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti».
* 52-quinquies. 6. Marroni, Ginefra, Chaouki, Valiante.
Al comma 331, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al comma 149, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti».
* 52-quinquies. 7. Palese.
Al comma 331, dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al comma 150, le parole: «pari all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 90 per cento».
52-quinquies. 8. Palese.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331-bis. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché tra i professionisti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.
331-ter. Nei contratti di cui al comma 331-bis del presente articolo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al presente comma e di informarlo dei conseguenti diritti.
331-quater. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al comma 331-ter ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
331-quinquies. Le disposizioni dei commi 331-bis, 331-ter e 331-quater non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.
331-sexies. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi,
331-septies. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.
331-octies. Entro il 1o luglio 2019, il Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, permette ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
331-novies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.
331-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 331-bis a 331-novies si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:
a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) per il settore dei gas, al 1o gennaio 2019;
c) per il settore idrico, al 1o gennaio 2020.
* 52-quinquies. 10. La X Commissione.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331-bis. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché tra i professionisti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.
331-ter. Nei contratti di cui al comma 331-bis del presente articolo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al presente comma e di informarlo dei conseguenti diritti.
331-quater. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al comma 331-ter ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
331-quinquies. Le disposizioni dei commi 331-bis, 331-ter e 331-quater non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.
331-sexies. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi,
331-septies. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.
331-octies. Entro il 1o luglio 2019, il Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, permette ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
331-novies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.
331-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 331-bis a 331-novies si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:
a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) per il settore dei gas, al 1o gennaio 2019;
c) per il settore idrico, al 1o gennaio 2020.
*52-quinquies. 9. Crippa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331-bis. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, nonché tra i professionisti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.
331-ter. Nei contratti di cui al comma 331-bis del presente articolo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al presente comma e di informarlo dei conseguenti diritti.
331-quater. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al comma 331-ter ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
331-quinquies. Le disposizioni dei commi 331-bis, 331-ter e 331-quater non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.
331-sexies. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi,
331-septies. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.
331-octies. Entro il 1o luglio 2019, il Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, permette ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
331-novies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.
331-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 331-bis a 331-novies si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:
a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) per il settore dei gas, al 1o gennaio 2019;
c) per il settore idrico, al 1o gennaio 2020.
* 52-quinquies. 11. Becattini, Benamati, Senaldi, Bargero, Donati, Camani, Scuvera, Cani, Montroni, Basso, Tentori, Ginefra, Martella, Arlotti, Peluffo.
Dopo il comma 331, inserire i seguenti:
331-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, e nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) sono autorizzate, per il triennio 2018/2020, in deroga alla normativa vigente in materia di capacità assunzionali, a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per il contingente necessario ad assicurare le suddette attività. A tal fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle Regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento.
331-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
331-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare».
331-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le segmenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nelle misure del 94 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 percento del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
331-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 331-ter a 331-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
331-septies. Le modifiche introdotte dai commi 331-ter a 331-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
52-quinquies. 12. De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 331 aggiungere i seguenti:
331-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 si applicano le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418. All'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 13 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica» inserire le seguenti: «nonché per gli impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa nei comuni ricadenti nella zona climatica D,».
331-ter. All'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sopprimere la voce: «Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 – Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento».
331-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, al fine di mantenere invariati gli effetti positivi derivanti dalla riduzione dei restanti crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 1-bis.
331-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 1,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624.
52-quinquies. 13. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 331, sono aggiunti i seguenti:
331-bis. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica anche nel caso di fruizione della detassazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e incentivati con certificati verdi, tariffa onnicomprensiva e tariffa incentivante, entrati in esercizio ai fini del riconoscimento dell'incentivo erogato dal GSE dal 1o gennaio 2009.
331-ter Per i soli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica incentivati con la tariffa incentivante da parte del GSE ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e del decreto ministeriale 5 luglio 2012, il cumulo con la detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è consentito nei limiti del 20 per cento inteso quale risparmio d'imposta rispetto al costo sostenuto dall'impresa iscritto a bilancio per l'acquisizione del bene agevolato.
331-quater. L'agevolazione va calcolata secondo l'articolo 23, comma 3, del Regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800.
Conseguentemente, al comma 632, sostituire le parole: 940 milioni di euro con le seguenti: 910 milioni di euro e le parole: 1.940 milioni di euro con le seguenti: 1.910 milioni di euro.
52-quinquies. 14. Sottanelli, Galati.
Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:
331-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «è riassegnata,» sono aggiunte le seguenti: «nella misura del 40 per cento al fondo di cui all'articolo 27, comma 2, e il 60 percento»;
b) al comma 6, la lettera i-bis) è soppressa.
331-ter. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per il carbon leakage indiretto», per il sostegno di settori o di sottosettori considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 5, e le sue erogazioni sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato ed in particolare alla comunicazione della commissione (2012/C 158/04) – «Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012». Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono regolamentate le modalità di gestione del fondo».
52-quinquies. 15. Vignali.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331-bis. La Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN), di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzata ad investire sino ad un massimo di 10 milioni di euro con impegno di spesa entro il biennio 2018-2019 nello sviluppo della tecnologia di disattivazione dei rifiuti radioattivi mediante reazioni DST.
331-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 331-bis, pari a 10 milioni per gli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624.
52-quinquies. 25. Pisicchio.
Dopo il comma 331, inserire il seguente:
331-bis. Gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW che presentano richiesta di accesso agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dai relativi decreti di attuazione hanno diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti. L'accettazione delle richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 cessa, per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date:
a) il 1o dicembre 2019;
b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2 del decreto ministeriale medesimo.
* 52-quinquies. 16. Realacci, Borghi.
Dopo il comma 331, inserire il seguente:
331-bis. Gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW che presentano richiesta di accesso agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dai relativi decreti di attuazione hanno diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti. L'accettazione delle richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 cessa, per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto, decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date:
a) il 1o dicembre 2019;
b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2 del decreto ministeriale medesimo.
* 52-quinquies. 21. La XIII Commissione.
Dopo il comma 331, inserire il seguente:
331-bis. Gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW che presentano richiesta di accesso agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dai relativi decreti di attuazione hanno diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti. L'accettazione delle richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 cessa, per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto, decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date:
a) il 1o dicembre 2019;
b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2 del decreto ministeriale medesimo.
* 52-quinquies. 17. Mongiello, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Realacci, Borghi.
Dopo il comma 331, inserire il seguente:
331-bis. Gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW che presentano richiesta di accesso agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dai relativi decreti di attuazione hanno diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti. L'accettazione delle richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 cessa, per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto, decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date:
a) il 1o dicembre 2019;
b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2 del decreto ministeriale medesimo.
* 52-quinquies. 22. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.
Dopo il comma 331, inserire i seguenti:
331-bis. Gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW che presentano richiesta di accesso agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dai relativi decreti di attuazione hanno diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti.
331-ter. Per gli impianti di cui al comma 331-bis, l'accettazione delle richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 cessa il 31 dicembre 2019 ed è garantita fino al raggiungimento della potenza annua massima di 15 MW.
52-quinquies. 19. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.
Dopo il comma 331 aggiungere il seguente:
331-bis. Il comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il primo e il secondo periodo sono soppressi.
331-ter. L'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 è abrogato.
52-quinquies. 18. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto.
Dopo il comma 331 inserire il seguente:
331-bis. Al comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il primo periodo è sostituito dal seguente: «423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili, sino a 1.000.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario».
Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:
624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868,200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020,178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
52-quinquies. 24. Murgia.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331-bis. Il parametro di cui alle lettere b) e d) dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni, non si applica alle società partecipate dai comuni i cui territori risultino situati in aree territoriali interne nonché da comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT.
52-quinquies. 31. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331-bis. Per salvaguardare la produzione di energia elettrica da fonte eolica, la potenza nominale dell'impianto viene verificata esclusivamente con riguardo alla potenza nominale effettivamente installata, ai fini dell'ammissione dello stesso alla tariffa omnicomprensiva a seguito di regolare iscrizione al registra EOLN RG 2012 e dei successivi registri, rimanendo indifferente la potenza indicata nella relazione tecnica, allegata alla richiesta di PAS ovvero alla richiesta di altra autorizzazione, anche al fine del controllo della regolarità di iscrizione al registro.
52-quinquies. 32. Alfreider.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331-bis. Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti, prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dopo detta data, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi possono essere rivisti alla luce dei criteri contenuti nel decreto ministeriale 10 settembre 2010 e, segnatamente, nei punti 1.1, e 13.4.
* 52-quinquies. 34. Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331-bis. Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti, prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dopo detta data, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi possono essere rivisti alla luce dei criteri contenuti nel decreto ministeriale 10 settembre 2010 e, segnatamente, nei punti 1.1, e 13.4.
* 52-quinquies. 33. Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331-bis. Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti, prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dopo detta data, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi possono essere rivisti alla luce dei criteri contenuti nel decreto ministeriale 10 settembre 2010 e, segnatamente, nei punti 1.1, e 13.4.
* 52-quinquies. 39. Pastorino, Marcon, Paglia, Pellegrino.
Dopo il comma 331 è inserito il seguente:
331-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3.1. Ai fini della gradualità delle sanzioni, salve le fattispecie di dolo o colpa grave, non determinano la decadenza dagli incentivi, le violazioni, gli inadempimenti e le inesattezze dei dati forniti dai soggetti responsabili che non abbiano avuto rilevanza ai fini dell'ottenimento delle tariffe incentivanti. In tali casi, il GSE, qualora riscontri violazioni che rilevano ai fini della esatta quantificazione degli incentivi ovvero del premi, recupera le somme indebitamente erogate e dispone le sanzioni più opportune.
52-quinquies. 36. Pelillo, Castricone, Ginefra, Valiante.
Dopo il comma 331 aggiungere il seguente:
331-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 29 giugno 2016, n. 150 le parole: «1o dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o dicembre 2019».
52-quinquies. 37. Tancredi.
Dopo il comma 331, aggiungere il seguente:
331-bis. Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico che alla data del 31 dicembre 2018 sono stati oggetto di potenziamento o rifacimento da parte delle amministrazioni pubbliche le potenze massime di cui comma 3, lettere da a) a c), del decreto ministeriale 23 giugno 2016 per l'accesso diretto agli incentivi di cui al medesimo decreto ministeriale, sono raddoppiate.
52-quinquies. 38. Castricone, Sottanelli.
AREA TEMATICA N. 52-sexies.
(Risorse per le esigenze operative del Corpo delle capitanerie di porto).
(ART. 1, comma 332)
Al comma 332, sostituire le parole: per fronteggiare il con le seguenti: per contribuire al salvataggio delle persone in mare e per la gestione del.
52-sexies. 1. Andrea Maestri, Marcon, Palazzotto, Pastorino, Paglia, Melilla, Gregori, Fassina.
Dopo il comma 332, inserire i seguenti:
332-bis. Per supportare l'effettivo efficientamento dello strumento militare di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa da operarsi nel rispetto delle vigenti consistenze massime, nonché ai fini di una effettiva valorizzazione e ottimizzazione dell'impiego di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, con profilo di assistente e attribuzione della seconda fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto c attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, in conformità al CCNL comparto Ministeri.
332-ter. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato, per le stesse finalità di cui al comma 332-bis, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad avviare una o più procedure concorsuali per l'assunzione di personale da inquadrare nella terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, nonché a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area funzionale alla terza area funzionale, con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area.
332-quater. Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno di cui alle procedure dei precedenti commi 332-bis e 332-ter è fissato, nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate nel biennio 2017-2018, gli accessi conseguenti ai transiti di personale militare eccedenti la quota del cinque per cento di cui al comma 3 dell'articolo 2209-quinquies, nonché quelli di cui all'articolo 2231-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
332-quinquies. Per le finalità di cui ai commi 332-bis, 332-ter e 332-quater, si provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sulle facoltà assunzionali annuali del Ministero della difesa.
52-sexies. 2. Galperti.
Dopo il comma 332, aggiungere il seguente:
332-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il testing e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una specifica direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che individua le modalità attuative è gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000.
52-sexies. 4. Paola Bragantini.
Dopo il comma 332, aggiungere il seguente:
332-bis. Al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in relazione alle attività di soccorso in mare, nonché di vigilanza e controllo, nel rispetto del limite complessivo del numero di assunzioni previste per l'anno 2018, il personale già reclutato ai sensi dell'articolo 21, lettere a) e c), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, dopo il servizio di rafferma, non sia decaduto dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale in relazione alla procedura bandita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in attuazione della direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, viene richiamato in servizio permanente in deroga all'articolo 655 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, purché ne faccia Istanza entro il 31 gennaio 2018 e sia in possesso di idoneità fisica. Il richiamo avverrà entro il 1 aprile 2018 nel grado e ruolo di cui agli articoli 628, comma 1, lettera c), e 812, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove il personale richiamato verrà iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima nomina.
52-sexies. 3. Marchi.
Dopo il comma 332, inserire il seguente:
332-bis. Dopo l'articolo 614 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:
«Art. 614-bis. – Fondo per l'attribuzione di compensi per il personale civile del Ministero della difesa – 1. In relazione alla peculiarità del personale civile contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, è istituito, un fondo da ripartire attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa volto a prevedere compensi per il supporto fornito alle attività delle Forze armate in tema di difesa e sicurezza nazionale. La relativa dotazione finanziaria è pari a 21 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede, per il triennio 2018-2020, mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.».
52-sexies. 5. Galperti.
Dopo il comma 332, inserire il seguente:
332-bis. All'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 11, dopo le parole: «della Croce rossa» inserire le seguenti: «e delle associazioni di volontariato che svolgono servizi di primo soccorso sanitario».
52-sexies. 6. Guidesi, Saltamartini.
AREA TEMATICA N. 53.
(Dirigenti scolastici).
(ART. 1, comma 333)
Al comma 333, sostituire le parole: 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le parole: 74 milioni di euro per l'anno 2018, di 82 milioni di euro per l'anno 2019 e di 192 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli oneri di cui al presente comma, si provvede quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2018, 41 milioni di euro per l'anno 2019 e 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
53. 1. Centemero.
Al comma 333 sostituire le parole: 2018, 2019 e 2020 rispettivamente con le seguenti: 2016, 2017 e 2018.
53. 3. Capodicasa, Cimbro.
Al comma 333, aggiungere il seguente periodo: Sono prorogati anche per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 Legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
53. 5. Capodicasa, Cimbro.
Al comma 333, aggiungere in fine il seguente periodo: Tali risorse sono utilizzate, altresì, per garantire l'attribuzione della retribuzione individuale di anzianità di cui all'articolo 39 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell'ex area V del 2000-2001 ai dirigenti scolastici assunti dopo il 1o settembre 2002, e attualmente in servizio.
*53. 6. Capodicasa, Cimbro.
Al comma 333, aggiungere in fine il seguente periodo: Tali risorse sono utilizzate, altresì, per garantire l'attribuzione della retribuzione individuale di anzianità di cui all'articolo 39 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dell'ex area V del 2000-2001 ai dirigenti scolastici assunti dopo il 1o settembre 2002, e attualmente in servizio.
*53. 7. Borghesi.
Al comma 333 aggiungere in fine il seguente periodo: A tal fine, la dotazione del FUN assegnato ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018, è incrementata di 100 milioni di euro cui si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti da dall'attuazione dei commi da 566-bis a 566-sexies.
Conseguentemente al comma 41 la lettera b) è soppressa.
Conseguentemente dopo il comma 41 inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: 82 per cento.
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
53. 4. Capodicasa, Cimbro.
Al comma 333, aggiungere il seguente periodo: A tal fine, la dotazione del FUN assegnato ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, è incrementata di 100 milioni di euro.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
53. 8. Borghesi.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. Al fine di definire il contenzioso in corso relativo al concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 15 luglio 2011, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, fino al 31 dicembre 2018, per consentire, e reinserimento in ruolo dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, da tenersi entro il 30 giugno 2018, previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica 20 luglio 2015, n. 499, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso sono ammessi coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato la prova preselettiva e abbiano un contenzioso in corso, in relazione al suddetto concorso e nello stesso tempo, un contenzioso in corso avverso il citato decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015. Al termine del corso di formazione i candidati che hanno superato la prova finale, sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza giuridica ed economica a partire dal 1o settembre 2018.
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123,800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387,900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 12.585.300 euro per l'anno 2018 e di 38.868.200 euro per l'anno 2019, di 120.812.100 euro per l'anno 2020,165,008.500 euro per l'anno 2021, di 154.304,300 euro per l'anno 2022, di 108.800.700 euro per l'anno 2023, di 93.596,400 euro per l'anno 2024, di 124.392,100 euro per l'anno 2025, di 135.387.900 euro per l'anno 2026, di 126.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 129.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
53. 31. Misuraca, Lainati.
Dopo il comma 333, inserire i seguenti:
333-bis. Al fine di contrastare la straordinaria ed emergenziale situazione in cui versano le numerose scuole prive di dirigenti scolastici, nelle more dell'espletamento delle prossime procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per garantire la regolare funzionalità del servizio scolastico per l'anno scolastico 2017/18 ed affrontare le urgenze, nonché al fine della chiusura del contenzioso che ha accompagnato l’iter del concorso di cui al D.D.G. del 22 novembre 2004, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, considerata la grave carenza in organico, può assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale.
333-ter. Per le finalità di cui al comma 333-bis, oltre che per quelle connesse alla regolarizzazione di personale idoneo, precedentemente formato dall'amministrazione per avere partecipato a percorsi formativi riservati, finalizzati al reclutamento di dirigenti scolastici e, quindi, alla valorizzazione delle competenze professionali già acquisite, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta un provvedimento urgente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, volto a definire l'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici del contingente di cui al comma 333-bis.
333-quater. Le disposizioni del provvedimento ministeriale di cui al comma 333-bis riguardano i soggetti già dichiarati idonei per avere superato la ricorrezione delle prove scritte a seguito della rinnovazione dei corso-concorso D.D. 22 novembre 2004, ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, che hanno partecipato al relativo corso di formazione di 160 ore per sei mesi completando tutta la procedura e che non hanno avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva nell'ambito della procedura di riferimento.
333-quinquies. A seguito della produzione di una relazione scritta sull'esperienza svolta con rilascio di un attestato positivo da parte del Dirigente Scolastico nominato quale Tutor dal Direttore dell'USR, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con decorrenza 1o settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.
333-sexies. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza.
53. 27. Cardinale, Iacono.
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. Al fine di salvaguardare le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di prevenire e/o contenere le ripercussioni sul sistema scolastico relative ai possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, nelle more dell'espletamento del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è indetto un corso concorso riservato, per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali. Ciascun ruolo regionale comprende, in un unico settore formativo, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Il corso di formazione ha la durata di quattro mesi, e si articola in 160 ore di lezione frontale con una modalità che consenta ai docenti la permanenza nel proprio ruolo di servizio. L'esame finale, si articola in una prova scritta e una prova orale ed è relativo alle aree tematiche del corso. Le attività in presenza sono curate dagli Uffici Scolastici Regionali, che nominano le commissioni giudicatrici e vigilano sul corretto espletamento della procedura concorsuale e approvano le graduatorie finali di merito.
333-ter. La graduatoria finale è ottenuta sulla base:
1) del punteggio ottenuto alla prova preselettiva (punteggio minimo 80/100);
2) della valutazione dei titoli culturali e professionali secondo la tabella allegata al bando di concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
3) del punteggio ottenuto al termine delle prove scritta ed orale.
333-quater. Al termine del periodo di formazione i candidati vincitori hanno titolo per essere immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in corso d'anno.
333-quinquies. Al corso concorso riservato sono ammessi solo ed esclusivamente coloro che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, avevano superato alternativamente:
a) la prova preselettiva e contemporaneamente avevano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio senza sentenza definitiva, in riferimento al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e nello stesso tempo un contenzioso in corso avverso il decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015 in attuazione dei commi 87-90 della legge n. 107 del 2015, «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107», recante le istruzioni per l'attuazione dei commi dall'87 al 90 della legge n. 107 del 2015;
b) la prova preselettiva e contemporaneamente avevano un contenzioso in corso, in relazione al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e nello stesso tempo, un contenzioso in corso avverso il decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015 in attuazione dei commi 87-90 della legge n. 107 del 2015, «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107», recante le istruzioni per l'attuazione dei commi dall'87 al 90 della legge n. 107 del 2015;
c) la prova preselettiva e, nel contempo, avevano un contenzioso in corso, in riferimento al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
Conseguentemente al comma 41 la lettera b) è soppressa.
Conseguentemente dopo il comma 41 inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
53. 59. Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. Al fine di salvaguardare le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di prevenire e/o contenere le ripercussioni sul sistema scolastico relative ai possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che hanno partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
333-ter. Al suddetto corso sono ammessi coloro che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 abbiano superato la prova preselettiva e contemporaneamente abbiano un contenzioso in corso, in relazione al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e, nello stesso tempo, un contenzioso in corso avverso il decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015 in attuazione dei commi 87-90 della legge n. 107 del 2015, «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107», recante le istruzioni per l'attuazione dei commi dall'87 al 90 della legge n. 107 del 2015. Al termine del corso di formazione i candidati che hanno superato la prova finale, hanno titolo per essere immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in corso d'anno.
Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente dopo il comma 41 inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5, è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
53. 57. Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. Al fine di salvaguardare le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di prevenire e/o contenere le ripercussioni sul sistema scolastico relative ai possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai finì dell'inclusione dei soggetti che hanno partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
333-ter. Al suddetto corso sono ammessi coloro che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, abbiano superato la prova preselettiva e contemporaneamente abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, senza sentenza definitiva, in riferimento al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e, nello stesso tempo, abbiano un contenzioso in corso avverso il decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015 in attuazione dei commi 87-90 della legge n. 107 del 2015. Al termine del corso di formazione i candidati che hanno superato la prova finale, hanno titolo per essere immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in corso d'anno.
333-quater. All'attuazione delle procedure di cui sopra si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
53. 60. Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico sono prorogati i termini per una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore per l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per coloro che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo ai sensi del comma 87 e seguenti, da emanare con apposito decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti corsi potranno essere svolti ed organizzati attraverso il finanziamento a totale carico dei partecipanti ammessi e/o l'utilizzo del bonus «Carta Docente», al fine di poterne garantire la loro frequenza.
53. 35. Latronico.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. Al fine di razionalizzare le risorse, tutelare le esigenze di economicità., anche a seguito dei possibili esiti dei contenziosi in atto, limitare la spesa derivante dal ricorso alla istituzione delle reggenze nelle istituzioni scolastiche, garantire il regolare inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico 2018/2019, in attesa dello svolgimento del concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017, tutti i docenti a tempo indeterminato che ricoprono la funzione di dirigenti scolastici incaricati, previa frequentazione di un corso di formazione, anche online, saranno confermati, con contratto a tempo indeterminato, nella Provincia delle sedi in cui svolgono l'incarico di presidenza.
Conseguentemente, all'onere pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
53. 34. Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107, gli incarichi di funzione dirigenziale tecnica o amministrativa di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19 commi 5, 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche, entrati per concorso nei ruoli della pubblica amministrazione e che abbiano già svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, nel caso di almeno tre valutazioni positive e di tre rinnovi contrattuali consecutivi, hanno accesso ad una procedura selettiva, ai fini dell'inserimento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il limite dei posti disponibili della relativa dotazione organica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
333-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro che siano in possesso dei requisiti previsti al comma 333-bis, accedono ad una selezione per titoli e colloquio.
333-quater. Salvo buon esito della selezione di cui al comma 333-ter, i medesimi saranno tenuti alla frequenza di un corso di alta formazione previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge n. 448 del 2001 con esito positivo.
333-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 333-bis, pari ad euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.
53. 12. Pastorelli, Locatelli, Marzano.
Dopo il comma 333, inserire il seguente:
333-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, gli incaricati di funzioni dirigenziali tecniche o amministrative di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, entrati per concorso nei ruoli della Pubblica amministrazione e che abbiano già svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, nei caso di almeno tre valutazioni positive e di tre contratti già stipulati, hanno accesso ad una procedura selettiva ai fini dell'inserimento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione centrale e periferica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il limite dei posti disponibili della relativa dotazione organica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.
53. 40. Centemero.
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. Al fine di stabilizzare il personale di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, facente funzione di assistente amministrativo-tecnico presso le istituzioni scolastiche a valere su posti accantonati, è avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.
333-ter. Con apposito bando da pubblicare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma 333-bis.
333-quater. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma 333-ter, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati.
333-quinquies. L'onere derivante dall'attuazione dei commi da 333- bis a 333-quater è pari a 5.401.201 euro per l'anno 2018 e ad euro 16.203.603 a decorrere dall'anno 2019.
333-sexies. Nelle more dell'espletamento della selezione, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 10.802.402 per l'anno 2018.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –18.000.000;
2019: –17.000.000;
2020: –17.000.000.
53. 9. Capodicasa, Cimbro, Melilla.
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. Al fine di valorizzare la professionalità delle e dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, è istituito un apposito fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale fondo, progressivo, prevede uno stanziamento iniziale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2018.
333-ter. La contrattazione per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 333-bis è svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;
b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.
333-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 333-bis si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 15, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
53. 13. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, previa domanda, il personale con funzioni di Dirigente Scolastico, in servizio con contratto a tempo indeterminato, e nella facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo e comunque non oltre l'avvenuto espletamento della procedura concorsuale indetta secondo le modalità di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
53. 53. Rocchi, Carocci.
Dopo il comma 333, inserire il seguente:
333-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso di cui al comma 1-bis, articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è prorogata ai fini dell'inclusione dei candidati che vi abbiano superato la prova preselettiva, o comunque avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015, con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4a serie speciale n. 56 del 2011. I candidati svolgono un corso intensivo, senza oneri a carico dello Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 2015, prot. n. 499, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi da 87 a 91, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo la quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza 1o gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018.
Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: di 250 milioni fino alla fine con le seguenti: di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
53. 33. Crivellari.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è prorogata ai fini dell'inclusione dei candidati che vi abbiano superato la prova preselettiva o comunque avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015, con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4a serie speciale n. 56 del 2011. I candidati svolgono un corso intensivo, senza oneri a carico dello Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 20 luglio 2015, prot. n. 499, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi da 87 a 91, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo la quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza 1o gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018.
Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:
624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 16.585.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868,200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021, di 168.304.300 euro per l'anno 2022, di 122.800.700 euro per l'anno 2023, di 107.596.400 euro per l'anno 2024, di 138.392.100 euro per l'anno 2025, di 148.387.900 euro per l'anno 2026, di 140.083,600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
53. 30. Rampelli.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso di cui al comma 1-bis, articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è prorogata ai fini dell'inclusione dei candidati che vi abbiano superato la prova preselettiva, o comunque avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015, con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4a serie speciale n. 56 del 2011. I candidati svolgono un corso intensivo, senza oneri a carico dello Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 2015, prot. n. 499, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi da 87 a 91, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo la quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza 1o gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018.
Conseguentemente, riformulare il comma 624 del medesimo articolo 1 come segue:
624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 16.585.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868,200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021, di 168.304.300 euro per l'anno 2022, di 122.800.700 euro per l'anno 2023, di 107.596.400 euro per l'anno 2024, di 138.392.100 euro per l'anno 2025, di 148.387.900 euro per l'anno 2026, di 140.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
53. 29. Rampelli.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. Al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo-amministrativi scolastici, entro 30 giorni il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di Dirigenti Scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'Anno Scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. I nuovi Dirigenti saranno reclutati tra coloro che hanno superato tutte le prove valutabili in concorsi per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, o in subordine almeno due su tre, e tra coloro che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione, della durata minima di 80 ore, promossi e gestiti dal MIUR con Dirigenti Scolastici e DSGA di ruolo, per la preparazione a concorsi per Dirigente Scolastico, fino al raggiungimento del numero necessario. Il passaggio definitivo nei ruoli di Dirigenti avverrà previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata da sostenere al termine dell'anno Scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà esclusivamente un numero di Docenti pari agli Istituti scolastici privi di Dirigenti scolastici titolari, considerato l'organico di fatto definito dai Piani regionali di dimensionamento degli istituti scolastici, le Scuole di ogni ordine e grado prive di Dirigenti scolastici ed accertato che le graduatorie regionali dei Dirigenti Scolastici sono insufficienti o esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'anno scolastico 2017/2018.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –20.000.000;
2019: –20.000.000;
2020: –20.000.000.
53. 38. Rostan, Nicchi, Melilla, Bossa, Scotto, Cimbro.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. Nelle more dell'indizione del concorso a posti di dirigente scolastico, tenendo conto della situazione straordinaria dai caratteri emergenziali per l'elevatissimo numero di scuole affidate in reggenza, situazione destinata ad aggravarsi nel prossimo anno per effetto dei prevedibili ulteriori pensionamenti, nonché al fine della chiusura del contenzioso che ha accompagnato l’iter del concorso di cui al D.D.G. del 22 novembre 2004, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, considerata la grave carenza in organico, può assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale.
333-ter. Per le finalità di cui al comma 333-bis, oltre che per quelle connesse alla regolarizzazione di personale idoneo, precedentemente formato dall'amministrazione per avere partecipato a percorsi formativi riservati finalizzati .al reclutamento di dirigenti scolastici e, quindi, alla valorizzazione delle competenze professionali già acquisite, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta un provvedimento urgente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, volto a definire l'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici del contingente di cui al comma 333-bis.
333-quater. Le disposizioni del provvedimento, ministeriale di cui al comma 1 riguardano i soggetti già dichiarati idonei per avere superato la ricorrezione delle prove scritte a seguito della rinnovazione per la Regione Sicilia del corso-concorso D.D. 22 novembre 2004, ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, che hanno partecipato al relativo corso di formazione di 160 ore per sei mesi, che hanno completato tutta la procedura e che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva nell'ambito della procedura di riferimento.
333-quinquies. Ai soggetti destinatari di cui al comma 333-quater, a seguito della consegna di una relazione scritta sull'esperienza svolta nel corso del servizio con rilascio di attestato da parte del Dirigente Scolastico nominato quale Tutor dal Direttore dell'USR, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con decorrenza 1o settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.
333-sexies. All'attuazione delle suddette proceduti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza.
*53. 25. Cardinale, Iacono, Burtone, Cuomo.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. Nelle more dell'indizione del concorso a posti di dirigente scolastico, tenendo conto della situazione straordinaria dai caratteri emergenziali per l'elevatissimo numero di scuole affidate in reggenza, situazione destinata ad aggravarsi nel prossimo anno per effetto dei prevedibili ulteriori pensionamenti, nonché al fine della chiusura del contenzioso che ha accompagnato l’iter del concorso di cui al D.D.G. del 22 novembre 2004, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, considerata la grave carenza in organico, può assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale.
333-ter. Per le finalità di cui al comma 333-bis, oltre che per quelle connesse alla regolarizzazione di personale idoneo, precedentemente formato dall'amministrazione per avere partecipato a percorsi formativi riservati finalizzati .al reclutamento di dirigenti scolastici e, quindi, alla valorizzazione delle competenze professionali già acquisite, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta un provvedimento urgente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, volto a definire l'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici del contingente di cui al comma 333-bis.
333-quater. Le disposizioni del provvedimento, ministeriale di cui al comma 1 riguardano i soggetti già dichiarati idonei per avere superato la ricorrezione delle prove scritte a seguito della rinnovazione per la Regione Sicilia del corso-concorso D.D. 22 novembre 2004, ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, che hanno partecipato al relativo corso di formazione di 160 ore per sei mesi, che hanno completato tutta la procedura e che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva nell'ambito della procedura di riferimento.
333-quinquies. Ai soggetti destinatari di cui al comma 333-quater, a seguito della consegna di una relazione scritta sull'esperienza svolta nel corso del servizio con rilascio di attestato da parte del Dirigente Scolastico nominato quale Tutor dal Direttore dell'USR, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con decorrenza 1o settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.
333-sexies. All'attuazione delle suddette proceduti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza.
*53. 10. Iacono.
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) oltre le ordinarie facoltà assunzionali, nella misura di:
a) 2.500 posti di collaboratore scolastico e 500 di assistente amministrativo nell'anno scolastico 2018/2019;
b) tutti i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.
333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 333-bis, lettera a), pari ad euro 23,9 milioni nel 2018 ed euro 73,73 milioni a decorrere dal 2019 e dal comma 333-bis, lettera b), pari ad euro 21,8 milioni nel 2019 ed euro 81,7 a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**53. 20. La VII Commissione.
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) oltre le ordinarie facoltà assunzionali, nella misura di:
a) 2.500 posti di collaboratore scolastico e 500 di assistente amministrativo nell'anno scolastico 2018/2019;
b) tutti i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.
333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 333-bis, lettera a), pari ad euro 23,9 milioni nel 2018 ed euro 73,73 milioni a decorrere dal 2019 e dal comma 333-bis, lettera b), pari ad euro 21,8 milioni nel 2019 ed euro 81,7 a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**53. 19. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo.
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici sino anche all'intera Istituzione scolastica ed educativa, senza incorrere in pregiudizio alcuno, in quanto ogni lavoratore deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. La disposizione deve essere formalmente comunicata al Proprietario dell'immobile nonché al Prefetto quale garante della salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
333-ter. Per la disposizione di cui al comma precedente, il Dirigente Scolastico non può essere sanzionato per reato d'interdizione di pubblico servizio né le giornate lavorative didatticamente perse devono essere recuperate per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione.
333-quater. Il Proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente per dare conferma o rettifica della disposizione presa dal Dirigente Scolastico, mediante relazione tecnica a firma di professionista abilitato, formalmente trasmessa allo stesso Dirigente Scolastico e per conoscenza al Prefetto. Una volta certificato il provvedimento inibitorio da parte del Proprietario dell'immobile, è sua cura trovare attraverso l'ufficio tecnico preposto, sentito il Dirigente Scolastico, soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.
*53. 14. Borghesi.
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici sino anche all'intera Istituzione scolastica ed educativa, senza incorrere in pregiudizio alcuno, in quanto ogni lavoratore deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. La disposizione deve essere formalmente comunicata al Proprietario dell'immobile nonché al Prefetto quale garante della salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
333-ter. Per la disposizione di cui al comma precedente, il Dirigente Scolastico non può essere sanzionato per reato d'interdizione di pubblico servizio né le giornate lavorative didatticamente perse devono essere recuperate per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione.
333-quater. Il Proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente per dare conferma o rettifica della disposizione presa dal Dirigente Scolastico, mediante relazione tecnica a firma di professionista abilitato, formalmente trasmessa allo stesso Dirigente Scolastico e per conoscenza al Prefetto. Una volta certificato il provvedimento inibitorio da parte del Proprietario dell'immobile, è sua cura trovare attraverso l'ufficio tecnico preposto, sentito il Dirigente Scolastico, soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.
*53. 11. Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 19 settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento. Dall'attuazione della presente norma discendono oneri pari a 3.700,000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: –3.700.000;
2019: –3.700.000;
2020: –3.700.000.
53. 41. Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.
333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 333-bis, pari a 45,8 milioni nel 2018 ed euro 171,75 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*53. 17. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo.
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.
333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 333-bis, pari a 45,8 milioni nel 2018 ed euro 171,75 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*53. 18. La VII Commissione.
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 a tutte le Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado non è consentito imporre tasse o richiedere contributi volontari alle famiglie degli alunni di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse alla frequenza scolastica, come fotocopie, materiale didattico o altro, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime.
333-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 333-bis, si provvede nel limite massimo di 480 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 569-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 569 aggiungere il seguente:
569-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento».
53. 16. Pannarale, Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
333-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 333-bis pari ad euro 16,94 milioni nel 2018 ed euro 25,40 milioni nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*53. 22. La VII Commissione.
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
333-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 333-bis pari ad euro 16,94 milioni nel 2018 ed euro 25,40 milioni nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*53. 21. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo.
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2015, n. 65, al fine di procedere ad un complessivo processo di stabilizzazione del personale delle sezioni primavera allocate presso le scuole dell'infanzia pubbliche e comunali il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni di educatori e di docenti, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, nel limite di spesa di 10 milioni di euro in ragione annua.
333-ter. Agli oneri derivanti dal comma 333-bis, pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 13, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.
53. 23. Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia, Melilla, Fassina, Gregori.
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. Ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, è abolito ogni contributo pubblico alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ad esclusione delle scuole paritarie degli enti locali.
333-ter. Le risorse derivanti dal precedente comma, vengono riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università c della ricerca per incrementare le risorse finanziarie destinate al miglioramento dell'offerta formativa.
53. 24. Pannarale, Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. Al comma 68 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Fanno parte integrante dell'organico dell'autonomia di cui alla presente legge anche i docenti inidonei utilizzati in altri compiti per gravi patologie», conseguentemente il comma 6, dell'articolo 15 della legge 8 novembre 2013, n. 128, è soppresso.
Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.
53. 37. Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. Il termine di trenta giorni di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 88 del medesimo articolo, è prorogato, con riferimento ai candidati che avevano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio relativa al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011 o hanno un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in riferimento al suddetto concorso, ovvero con riferimento ai candidati che avevano superato la prova preselettiva d'esame del medesimo concorso e che hanno un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo il superamento della quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.
53. 50. Capone.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 1, comma 87, è prorogato, con riferimento ai candidati i quali hanno superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e che hanno riportato una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio relativamente al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
53. 51. Rocchi, Capone, Albanella.
Dopo il comma 333, inserire il seguente:
333-bis. Allo scopo di garantire la funzionalità del sistema scolastico, considerate le maggiori competenze attribuite dalla legge e la vacanza d'organico, al comma 88, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) i soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, abbiano superato la prova preselettiva, o le prove d'esame, ed abbiano, alla data del 31 dicembre 2017, un contenzioso pendente riferito al concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56, del 15 gennaio 2011 e, contestualmente, abbiano un contenzioso pendente riferito al decreto ministeriale 20 luglio 2015, n. 499, recante «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Conseguentemente, al comma 87, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro il termine del 28 febbraio 2017, sono disciplinate le modalità, anche telematiche, dello svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione in ruolo, anche in corso d'anno scolastico, dei soggetti di cui al comma 88, lettera c), della presente legge, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e a valere delle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del corso di formazione, quantificabili in 300.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse previste per le finalità di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107 o, in caso di incapienza, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
53. 44. Centemero.
Dopo il comma 333, inserire il seguente:
333-bis. Al comma 88, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
c) i soggetti che, fermo restando il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, abbiano superato la prova preselettiva, o le prove d'esame, ed abbiano, alla data del 31 dicembre 2017, un contenzioso pendente riferito al concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56, del 15 gennaio 2011 e, contestualmente, abbiano un contenzioso pendente riferito al decreto ministeriale 20 luglio 2015, n. 499, recante «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107».
Conseguentemente, al comma 87, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro il termine del 28 febbraio 2017, sono disciplinate le modalità dello svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione in ruolo, anche in corso d'anno scolastico, dei soggetti di cui al comma 88, lettera c), della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e a valere delle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
53. 28. Palmieri, Crimi.
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «Per l'anno scolastico 2015/2016», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019», e dopo le parole: «primaria e secondaria», sono inserite le seguenti: «nonché presso la scuola dell'infanzia».
333-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, quantificato in 480 milioni di euro nel 2018 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 569-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 569 aggiungere il seguente:
569-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 29 per cento a decorrere dall'anno 2019».
53. 15. Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per la costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un apposito fondo destinato a finanziare, per gli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, l'insegnamento della lingua inglese nella scuola dell'infanzia, svolto da docenti in possesso di titoli e di requisiti adeguati, attraverso metodi idonei ai bambini dai tre ai sei anni di età, al fine di promuovere il plurilinguismo nella formazione integrale delle bambine e dei bambini attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese, in attuazione dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come modificato dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 1 comma 631 alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: –30.000.000;
2019: –30.000.000;
2020: –30.000.000.
53. 32. Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. Sono prorogati anche per gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:
2018:
CP: –1.000.000.000;
CS: –1.000.000.000.
2019:
CP: –1.000.000.000;
CS: –1.000.000.000.
2020:
CP: –1.000.000.000;
CS: –1.000.000.000.
53. 42. Pagano, Borghesi.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. Sono prorogati per gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto dei Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*53. 49. Tartaglione, Manfredi, Di Lello, Grassi.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. Sono prorogati per gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto dei Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*53. 48. Capone.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. Sono prorogati per gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto dei Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*53. 45. Tancredi.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. Sono prorogati per gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto dei Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*53. 36. Latronico.
Dopo il comma 333, inserire il seguente:
333-bis. In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2017/2018, per l'anno scolastico 2018/2019 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico dell'autonomia di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.
53. 39. Centemero.
Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
333-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-ter. I dirigenti delle istituzioni scolastiche rispondono dei rischi connessi alle attività che si svolgono in presenza di alunne e alunni o del personale scolastico o, comunque, sono inserite nel piano triennale dell'offerta formativa. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi e le responsabilità relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica nonché le responsabilità e gli interventi strutturali e di manutenzione degli edifici e quelli riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche ed ai vani e locali tecnici, tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.»;
b) all'articolo 28, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«1. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali [o il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca], sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.»;
c) all'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
53. 43. Rocchi, Carocci, D'Ottavio, Malisani.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. I Collaboratori del Dirigenti scolastici, ai sensi del comma 83 della legge n. 107 del 2015 sono individuati in seno all'organico dell'autonomia, Tra i docenti, il Dirigente Scolastico sceglie un Collaboratore al quale riconoscere specifiche funzioni e l'esonero totale o parziale dalle attività di docenza secondo quanto stabilito dal ministero dell'università e della ricerca. Agli altri collaboratori scelti fino ad un massimo del 10 per cento dell'organico dell'autonomia, il Dirigente assegna altre funzioni, di coordinamento e di organizzazione, ritenute necessarie alla governance della propria Istituzione scolastica. Resta in capo alla contrattazione integrativa d'istituto la definizione dei compensi da assegnare ai Collaboratori sulla base di criteri che tengano conto dei seguenti criteri: complessità della scuola, numero degli alunni, numera di ordini e indirizzi funzionanti nell'istituto, presenza di plessi, numero di ore che il collaboratore è disponibile a prestare oltre le 18 ore di servizio, responsabilità degli incarichi assegnati. Il servizio prestato nella collaborazione è riconosciuto nella progressione di camera secondo modalità da definire nel CCNL e con un maggiore punteggio, rispetto a quello già previsto, tra i titoli per i futuri concorsi per dirigenti scolastici. Il riconoscimento giuridico della funzione di collaboratore è demandata alla CCNL, anche attraverso un passaggio concorsuale.
53. 46. Culotta.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. I candidati partecipanti alla procedura selettiva per titoli ed esami indetta con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali e che le abbiano portate a termine ottenendo giudizio positivo, conseguono comunque l'idoneità e vengono inseriti nelle graduatorie finali di seguito all'ultimo idoneo e nell'ordine ad essi spettante in base al punteggio conseguito.
53. 54. Sgambato, Tartaglione, Manfredi, Di Lello.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. L'apposita sezione istituita nel fondo di cui al comma precedente è altresì finalizzata alla integrazione della retribuzione accessoria complessiva nonché al finanziamento dell'incremento della retribuzione di risultato in caso di reggenza di una seconda istituzione scolastica.
53. 55. Centemero.
Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
333-bis. Per le scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per assegnarli a dirigenti scolastici, individuati tra coloro che hanno superato almeno la prova preselettiva del concorso a dirigente scolastico 2011, fino al raggiungimento dei numero necessario alla totale copertura delle sedi. Il citato decreto di assegnazione riguarda esclusivamente un numero di docenti pari agli Istituti scolastici privi di dirigenti titolari, previo accertamento che le graduatorie regionali sono esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato, e solo dopo un corso intensivo di ottanta ore e relativo superamento di prova finale.
53. 52. Bossa, Nicchi, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 333, inserire il seguente:
333-bis. All'articolo 2 comma 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole «apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente», aggiungere le seguenti parole: «Ai docenti di ruolo di seconda fascia che ne facciano domanda e che abbiano una anzianità di funzione docente di almeno tre anni e siano in possesso di adeguati titoli artistico-culturali è riconosciuto lo status giuridico ed economico della prima fascia nelle discipline attualmente insegnate nella sede di titolarità a seguito di procedure riservate vincolate alte necessità dell'offerta formativa già in essere presso le singole istituzioni. Tali procedure devono essere espletate a cura dei consigli accademici di ogni singola istituzione, secondo i criteri succitati, a decorrere dal gennaio 2018 entro il dicembre dello stesso anno.
53. 56. Marroni.
AREA TEMATICA N. 54.
(Personale amministrativo).
(ART. 1, commi 334-336)
Al comma 334, sopprimere le seguenti parole: a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.
Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:
2018:
CP: – 2.000.000.000;
CS: – 2.000.000.000;
2019:
CP: – 2.000.000.000;
CS: – 2.000.000.000;
2020:
CP: – 2.000.000.000;
CS: – 2.000,000.000.
54. 1. Borghesi.
Al comma 334, sopprimere le seguenti parole: a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.
54. 32. Capodicasa, Cimbro.
Al comma 334, dopo le parole: a decorrere dal trentesimo giorno di assenza aggiungere il seguente: e per il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico per assenze temporanee non inferiori a sette giorni.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.
54. 34. Albanella.
Al comma 334, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: quindicesimo giorno.
54. 5. Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Marcon, Pastorino.
Dopo il comma 334, aggiungere i seguenti:
334-bis. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all'articolo 400, comma 01, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
334-ter. Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.
* 54. 50. La VII Commissione.
Dopo il comma 334, aggiungere i seguenti:
334-bis. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all'articolo 400, comma 01, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
334-ter. Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.
* 54. 41. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo, Mongiello.
Dopo il comma 334 aggiungere il seguente:
334-bis. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il personale non dirigenziale ivi indicato, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge è immesso, in aggiunta a quanto autorizzato a valere sulle attuali facoltà assunzionali, a domanda da prodursi entro trenta giorni dalla medesima data e previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti al momento della domanda, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le aree e le posizioni economiche per il successivo inquadramento.
Conseguentemente, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.157.660,00;
2019: – 1.157.660,00;
2020: – 1.157.660,00.
54. 33. Albanella.
Dopo il comma 334 aggiungere il seguente:
334-bis. Ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi di cui all'articolo 34 del CCNL del 26 maggio 1999, inquadrati a livello retributivo secondo le disposizioni previste dall'articolo 8 del CCNL del 15 Marzo 2001, spetta, se più favorevole, dal 1o settembre 2003 l'applicazione del disposto previsto dall'articolo 66, comma 6 del CCNL 4 agosto 1995. Al fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 90 milioni di euro da destinare alla contrattazione collettiva negoziale in applicazione dell'articolo 48 comma 1 primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e da liquidare in 3 rate nel triennio 2018/2020.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 90.000.000;
2019: – 90.000.000;
2020: – 90.000.000.
54. 35. Albanella.
Dopo il comma 334, aggiungere il seguente:
334-bis. Al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo-amministrativi scolastici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nelle istituzioni scolastiche con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre sedi scolastiche. 1 nuovi dirigenti saranno reclutati tra coloro che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici e che abbiano instaurato un contenzioso giurisdizionale nel quale non sia intervenuta sentenza definitiva nel merito. Il passaggio definitivo nei ruoli di dirigenti avverrà previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà un numero di docenti pari agli Istituti scolastici privi di dirigenti scolastici titolari, considerato l'organico di fatto definito dai Piani regionali di dimensionamento degli istituti scolastici, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prive di dirigenti scolastici ed accertato che le graduatorie regionali, dei dirigenti scolastici sono insufficienti o esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'A.S. 2017/2018.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 25.000.000;
2019: – 25.000.000;
2020: – 25.000.000.
54. 15. Bossa, Nicchi, Melilla, Scotto, Cimbro.
Dopo il comma 334 aggiungere il seguente:
334-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare l'assunzione straordinaria a tempo indeterminato di 6000 unità del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.
Conseguentemente, a tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 20.000.000;
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000.
54. 36. Albanella.
Dopo il comma 334, aggiungere il seguente:
334-bis. Al fine di favorire la somministrazione di cibo biologico e a filiera corta da parte delle mense scolastiche e ospedaliere presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020. L'attuazione del presente comma è demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della Salute, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.
54. 18. Zaccagnini, Cimbro.
Dopo il comma 334 aggiungere il seguente:
334-bis. Le istituzioni scolastiche statali possono effettuate sostituzioni di personale ausiliare tecnico amministrativo per assenze non inferiori a cinque giorni. Tale limite può essere derogabile qualora ci siano plessi dove presta servizio una sola unità di personale e nel caso in cui presso l'istituzione scolastica ci siano contemporaneamente più di una unità di personale assente per non meno di due giorni.
Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.583.300 euro per l'anno 2018 e di 53.869.200 euro per l'anno 2019, di 135.812,100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026 e di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 7.583.300 euro per l'anno 2018 e di 43.869.200 euro per l'anno 2019, di 125.812.100 euro per l'anno 2020, 170.008.500 euro per l'anno 2021, di 159.304.300 euro per l'anno 2022, di 113.800.700 euro per l'anno 2023, di 98.596.400 euro per l'anno 2024, di 129.392.100 euro per l'anno 2025, di 139.387.900 euro per l'anno 2026 e di 131. 083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 134.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029.
54. 38. D'Ottavio.
Dopo il comma 334, inserire il seguente:
334-bis. All'articolo 1, comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
c-bis) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:
624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 14.585.300 euro per l'anno 2018 e di 50.868.200 euro per l'anno 2019, di 132.812.100 euro per l'anno 2020, 177.008.500 euro per l'anno 2021, di 166.304.300 euro per l'anno 2022, di 120.800.700 euro per l'anno 2023, di 105.596.400 euro per l'anno 2024, di 136.392.100 euro per l'anno 2025, di 146.387.900 euro per l'anno 2026, di 138.083,600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 141.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
54. 46. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
334-bis. In occasione degli aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 29 dicembre 2006, n. 296, e di quelle di istituto, inclusi i correlati elenchi per il sostegno didattico, relative ai gradi dell'infanzia e della primaria, la valutazione del titolo abilitante è effettuata assicurando una particolare valorizzazione ai docenti che hanno acquisito la abilitazione nell'ambito di percorsi universitari.
54. 39. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo.
Dopo il comma 334, inserire il seguente:
334-bis. All'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è aggiunto il seguente comma:
4-bis. Ai diplomi di laurea di cui al comma 2, nonché alle lauree in Scienze della formazione primaria di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, è riconosciuto, nelle tabelle di valutazione dei titoli relativi alle graduatorie di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 24 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni, un particolare punteggio aggiuntivo al punteggio previsto per il titolo di abilitazione, correlato alla durata dei percorsi e in analogia con il punteggio previsto per il servizio annuale, nonché in ragione della selettività in accesso dei percorsi stessi.
54. 48. Centemero.
Al comma 335, sostituire il primo periodo con i seguenti:
Il concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, deve essere bandito entro il mese di febbraio 2018. Tutte le prove previste per il concorso di cui al precedente periodo devono essere espletate entro il mese di giugno 2018 e i vincitori devono assumere servizio per l'anno scolastico 2018/2019.
54. 17. Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Cimbro.
Al comma 335, sostituire il primo periodo con i seguenti:
335. È bandito entro il mese di febbraio 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tutte le relative prove concorsuali devono essere espletate entro il successivo mese di giugno 2018, al fine di poter procedere all'assunzione dei vincitori per l'avvio, dell'anno scolastico 2018/2019.
54. 8. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Pastorino.
Al comma 335 sopprimere le parole: negli ultimi otto.
Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsioni del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:
2018:
CP: – 2.000.000.000;
CS: – 2.000.000.000;
2019:
CP: – 2.000.000.000;
CS: – 2.000.000.000;
2020:
CP: – 2.000.000.000;
CS: – 2.000.000.000.
54. 2. Borghesi.
Al comma 335, sopprimere le parole: negli ultimi otto.
54. 29. Capodicasa, Cimbro.
Al comma 335, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, è istituita una graduatoria di 24 mesi per la copertura dei posti vacanti di direttori S.G.A. a cui può accedere il personale ATA che ha coperto il ruolo di direttore S.G.A. per almeno 24 mesi di servizio effettivo in qualità di direttore S.G.A. e un'anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di responsabile amministrativo e assistente amministrativo.
Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:
2018:
CP: – 2,000.000.000;
CS: – 2.000.000.000;
2019:
CP: – 2.000.000.000;
CS: – 2.000.000.000;
2020:
CP: – 2.000.000.000;
CS: – 2.000.000.000.
54. 4. Borghesi.
Al comma 335, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Coloro i quali abbiano svolto le funzioni di direttore dei servizi generali e amministrativi presso le scuole statali con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-sexies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1 marzo 2018, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato dei direttori dei coordinatori di segreteria per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico.
Conseguentemente, Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:
2018:
CP: – 2.000.000.000;
CS: – 2.000.000.000;
2019:
CP: – 2.000.000.000;
CS: – 2.000.000.000;
2020:
CP: – 2.000.000.000;
CS. – 2.000.000.000.
54. 3. Borghesi.
Al comma 335, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Contestualmente viene bandito un concorso pubblico specifico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed ausiliari per le scuole, con lingua di insegnamento slovena e/o insegnamento bilingue italiano-sloveno. Tale concorso sarà gestito dall'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia.
Conseguentemente, dopo il comma 336, aggiungere il seguente:
336-bis. Al Fine di dare attuazione alle disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 l'organico dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001 viene reintegrato con il personale previsto dagli articoli 1 e 7 della legge n. 932 del 1973 e successive modifiche.
54. 37. Blazina.
Al comma 335, aggiungere in fine i seguenti periodi:
Coloro i quali abbiano svolto le funzioni di direttore dei servizi generali e amministrativi presso le scuole statali con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-sexies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1o marzo 2018, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato dei direttori dei coordinatori di segreteria per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vaganti e disponibili in organico.
54. 30. Capodicasa, Cimbro.
Al comma 335, aggiungere in fine i seguenti periodi:
I suddetti assistenti amministrativi sono altresì inseriti a domanda in specifica sessione riservata di mobilità professionale prevista dai CCNI - Comparto scuola del 3 dicembre 2009 per l'area C - Coordinatori amministrativi di cui alla Tabella «C» allegata CCNL – Comparto scuola 29 dicembre 2007, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al citato CCNL del 2007 e successive modificazioni. A tal fine sono determinati i relativi organici professionali dell'Area C per l'anno scolastico 2018/2019,.
54. 16. Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Duranti.
Al comma 335, aggiungere infine il seguente periodo:
Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, è istituita una graduatoria dei 24 mesi per la copertura dei posti vacanti di direttori S.G.A., a cui può accedere il personale ATA che ha coperto il ruolo di direttore S.G.A. per almeno 24 mesi di servizio effettivo in qualità di direttore S.G.A. e un'anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di responsabile amministrativo e assistente amministrativo.
54. 31. Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 335, aggiungere i seguenti:
335-bis. Per l'anno scolastico 2018/2019, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale Ata per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto.
335-ter. A decorrete dall'anno scolastico 2018/2019 viene istituito l'organico dell'autonomia per il personale Ata, che comprende l'organico di diritto e l'organico funzionale.
335-quater. Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale e per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, viene costituito anche l'organico di rete, con l'inserimento del profilo di Assistente tecnico nella scuola del primo cielo.
335-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai cottimi precedenti, quantificato in 480 milioni di euro nel 2018 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 569-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 569 aggiungere il seguente:
569-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019».
54. 6. Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giorgetti, Marcon, Paglia.
Dopo il comma 335, aggiungere i seguenti:
335-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso.
335-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante quota parte del maggior gettito rinveniente dalla disposizione di cui al comma 621-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
54. 7. Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Marcon, Pastorino.
Sostituire il comma 336 con il seguente:
336. A decorrere dal 1o settembre 2019 e fino al 31 agosto 2021 il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad assumere, a tempo determinato, fino ad un massimo di 50 soggetti, di età non superiore a 35 anni, dotati di adeguata competenza scientifica nell'ambito della legislazione in materia di istruzione e dell'università, allo scopo di provvedere alla redazione di un testo di revisione del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico in materia di istruzione), sotto il coordinamento degli uffici centrali del predetto ministero. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, da emanarsi entro il 28 febbraio 2018, sono stabiliti termini, modalità e criteri della selezione finalizzata al reclutamento di cui al precedente periodo, nonché i compensi da destinare ai soggetti reclutati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificabili in 1,85 milioni per il 2019 e 3,7 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse destinante alla finalità di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n.90.
54. 49. Centemero.
Dopo il comma 336 aggiungere il seguente:
336-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 sono inseriti i seguenti:
«108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del turn over mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo o amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
108-ter. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-bis persegue l'obiettivo dell'eliminazione dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:
a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del 100 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;
b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;
c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti; in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;
d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al fine di garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria: superiore di secondo grado; ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:
1) elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e misure: volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;
2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;
3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;
4) il potenziamento dell'insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;
5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento: degli insegnamenti di diritto ed economia.
108-quater. Al piano pluriennale di assunzioni; si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del pianti pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le seguenti modalità:
a) per la copertura del 50 per cento dèi posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai sensi della normativa vigente;
b) per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti;
2) essere risultato idoneo al concorso indetto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012;
3) risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non essere stato assunto nell'anno scolastico 2016/2017;
4) aver conseguito l'abilitazione mediante percorso abilitante speciale o tirocinio formativo attivo;
5) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
6) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.
108-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.
108-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019».
54. 10. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia, Pastorino.
Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
336-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle medesime dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche non facilmente reperibili all'interno delle stesse Istituzioni scolastiche quali, ad esempio, la gestione del contenzioso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, di n. 510 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti tecnici, 5 dirigenti amministrativi e 500 funzionari, area III, posizione economica F1.
336-ter. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 411-bis del codice di procedura civile, a seguito delle assunzioni del personale all'esito delle procedure concorsuali di cui al comma 336-bis, per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola, i dirigenti territorialmente competenti ed i direttori generali degli Uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche esclusivamente nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e non possono delegare ai medesimi la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione.
336-quater. Alle risorse umane necessarie per l'attuazione dei commi 336-bis e 336-ter si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
336-quinquies. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 336-bis avvengono in deroga sia alle ordinarie procedure autorizzatorie sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
336-sexies. Per l'attuazione dei commi da 336-bis a 336-quinquies è autorizzata la spesa di euro 1.544.949,84 per l'anno 2018 e di euro 20.084.347,92 a decorrere dall'anno 2019.
336-septies. Al maggior onere di cui al presente articolo, pari ad euro 1.544,949,84 per l'anno 2018, si provvede con lo stanziamento di pari importo a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero previste per gli anni 2017 e 2018.
336-octies. All'onere di euro 20.084,347,92 a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per un importo di euro 1.544.949,84, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previste per gli anni 2017 e 2018; per il restante importo di euro 18.539.398,08 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
* 54. 52. la VII Commissione.
Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
336-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle medesime dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche non facilmente reperibili all'interno delle stesse Istituzioni scolastiche quali, ad esempio, la gestione del contenzioso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, di n. 510 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti tecnici, 5 dirigenti amministrativi e 500 funzionari, area III, posizione economica F1.
336-ter. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 411-bis del codice di procedura civile, a seguito delle assunzioni del personale all'esito delle procedure concorsuali di cui al comma 336-bis, per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola, i dirigenti territorialmente competenti ed i direttori generali degli Uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche esclusivamente nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e non possono delegare ai medesimi la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione.
336-quater. Alle risorse umane necessarie per l'attuazione dei commi 336-bis e 336-ter si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
336-quinquies. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 336-bis avvengono in deroga sia alle ordinarie procedure autorizzatorie sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
336-sexies. Per l'attuazione dei commi da 336-bis a 336-quinquies è autorizzata la spesa di euro 1.544.949,84 per l'anno 2018 e di euro 20.084.347,92 a decorrere dall'anno 2019.
336-septies. Al maggior onere di cui al presente articolo, pari ad euro 1.544,949,84 per l'anno 2018, si provvede con lo stanziamento di pari importo a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero previste per gli anni 2017 e 2018.
336-octies. All'onere di euro 20.084,347,92 a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per un importo di euro 1.544.949,84, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previste per gli anni 2017 e 2018; per il restante importo di euro 18.539.398,08 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
* 54. 45. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo.
Dopo il comma 336 aggiungere i seguenti commi:
336-bis. Al fine di stabilizzare il personale di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001, titolare di contratti di collaborazione Coordinata e continuativa, facente funzione di assistente amministrativo-tecnico presso le istituzioni scolastiche a valere su posti accantonati, è avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una apposita procedura selettiva per titoli colloquio.
336-ter. Con apposito bando da pubblicare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma 1.
336-quater. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma precedente, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati.
336-quinquies. L'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, per un importo pari ad euro 5.401.201 nell'anno 2018 e per un importa pari ad euro 16.203.603, a decorrere dall'anno 2019, trovano copertura a valere sulle disponibilità attualmente iscritte sui capitoli relativi al fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche.
336-sexies. Nelle more dell'espletamento della selezione, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018.
336-septies. L'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, per un importo pari ad euro 10.802.402 nell'anno 2018, trova copertura a valere sulle disponibilità attualmente iscritte sui capitoli relativi al fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche.
336-octies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.
54. 54. Ribaudo, Rocchi, Culotta, Tino Iannuzzi, Iacono, Moscatt, Ventricelli, Raciti, Malpezzi, Albanella, Capone, Manzi, Coscia, Capozzolo, Crimì.
Dopo il comma 336 aggiungere i seguenti:
336-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018-2019 tutti i posti in organico di fatto sono convertiti in organico di diritto.
336-ter. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è sostituito dal seguente:
«75. L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto, nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta, salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità alla, sentenza delle Corte costituzionale n. 80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
336-quater. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione c sull'accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.
336-quinquies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui ai precedenti commi 336-bis, e 336-ter, si fa fronte con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 569-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 569 aggiungere il seguente:
569-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019».
54. 11. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia, Pastorino.
Dopo il comma 336 aggiungere i seguenti:
336-bis. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è sostituito dal seguente:
«75. L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga- in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità alla sentenza delle Corte costituzionale n. 80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
336-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente: comma 336-bis pari a 480 milioni di euro per Vanno 2018 ed a 1440 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2019, si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 569-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 569 aggiungere il seguente:
569-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole;: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019».
54. 14. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia, Pastorino.
Dopo il comma 336 aggiungere i seguenti:
336-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018-2019 la dotazione organica è incrementata di 30.000 posti comuni, mediante l'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare cattedre o posti interi, anche costituiti tra più scuole, e 10.000 posti di sostegno. La dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e l'organico di fatto dei posti di sostegno sono ridotti in pari misura.
336-ter. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione e sull'accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.
336-quater. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 336-bis, primo periodo, si fa fronte con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 569-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 569 aggiungere il seguente:
569-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per conto nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019».
54. 12. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia, Pastorino.
Dopo il comma 336 aggiungere i seguenti:
336-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018-2019 tutti i posti in organico di fatto sono convertiti in organico di diritto.
336-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 960 milioni di euro nel 2018 ed a 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successiva comma 569-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 569 aggiungere il seguente:
569-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019».
54. 13. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia, Pastorino.
Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
336-bis. Al fine di assicurare la qualità della prestazione didattica nella scuola dell'infanzia è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato fin dal primo giorno dell'assenza del titolare.
336-ter. Il personale educativo con incarico di lavoro a tempo determinato che abbia maturato 36 mesi di servizio anche non continuativo nelle istituzioni educative è assunto con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1o settembre 2018.
336-quater. Agli oneri di cui ai precedenti commi 336-bis e 336-ter, si provvede nei limite delle maggiori risorse rivenienti dai commi 621-bis e 621-ter.
Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere i seguenti:
621-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
621-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
54. 9. Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia.
Dopo il comma 336 aggiungere il seguente:
336-bis. Si istituiscono test di valutazione psicoattitudinali quale prova concorsuale per i docenti della scuola dell'infanzia. Per i soggetti in graduatoria si prevedono test psicoattitudinali, da espletarsi a partire dall'anno 2017, quale requisito indispensabile per l'ingresso all'insegnamento. Per il personale docente già inserito, supplente o di ruolo, nella scuola dell'infanzia, sono previsti test di valutazione psico-emotiva ogni sei mesi a partire dall'anno 2018. In attuazione di quanto disposto dal presente comma e al maggior onere derivante dall'attuazione si provvede mediante apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e ricerca. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 7 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
54. 47. Labriola.
Dopo il comma 336, inserire i seguenti:
336-bis. Al fine di qualificare gli investimenti pubblici nei settore dell'istruzione e ricerca, per migliorare l'offerta formativa, valorizzare le professionalità e armonizzare progressivamente le retribuzioni del personale alla media europea, il «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», di cui al comma 202 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 500 milioni di euro nell'anno 2018 e di ulteriori 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
336-ter. Ai fini di una gestione complessiva e trasparente di tutte le risorse disponibili, nel suddetto fondo potranno essere ricondotti tutti i finanziamenti attualmente disponibili e destinati alle diverse attività educative e d'istruzione.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 41, sopprimere la lettera b);
b) dopo il comma 41, inserire i seguenti:
«41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole: 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: 82 per cento.
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituire dalle seguenti: «82 per cento»;.
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
54. 28. Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.
Dopo il comma 343 aggiungere i seguenti:
343-bis. Al fine di qualificare gli investimenti pubblici nel settore dell'istruzione e ricerca, per migliorare l'offerta formativa, valorizzare le professionalità e armonizzare progressivamente le retribuzioni del personale alla media europea, il «Fondo ”La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», di cui al comma 202 della legge n. 107 del 2015, è incrementato di 500 milioni di euro nell'anno 2018 e di ulteriori 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
343-ter. Ai fini di una gestione complessiva e trasparente di tutte le risorse disponibili, nel suddetto fondo potranno essere ricondotti tutti i finanziamenti attualmente disponibili e destinati alle diverse attività educative e d'istruzione.
343-quater. Agli oneri finanziari derivanti dai commi 343-bis e 343-ter, pari a 500 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dal comma 343-quinquies.
343-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.
54. 56. Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia.
Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro 177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti comuni e a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.
336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro 177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
* 54. 51. La VII Commissione.
Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge il dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro 177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti comuni e a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.
336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro 177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
* 54. 43. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo, Di Lello.
Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro 105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilita a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.
336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro 105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
** 54. 53. La VII Commissione.
Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro 105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilita a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.
336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro 105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**54. 44. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo, Di Lello.
Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
336-bis. Ai fini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il contingente dell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e incrementato di 1.700 posti comuni e di 300 posti di sostegno agli alunni con disabilità.
336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari ad 21,27 milioni di euro nel 2018, 67,77 milioni nel 2019, 68,05 milioni nel 2020, 69,04 milioni nel 2021, 69,99 milioni nel 2022, 71,41 milioni nel 2023, 72,49 milioni nel 2024, 73,58 milioni nel 2025, 74,69 milioni nel 2026, 75,71 milioni nel 2017 e 76,62 milioni a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*54. 55. La VII Commissione.
Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:
336-bis. Ai fini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il contingente dell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e incrementato di 1.700 posti comuni e di 300 posti di sostegno agli alunni con disabilità.
336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari ad 21,27 milioni di euro nel 2018, 67,77 milioni nel 2019, 68,05 milioni nel 2020, 69,04 milioni nel 2021, 69,99 milioni nel 2022, 71,41 milioni nel 2023, 72,49 milioni nel 2024, 73,58 milioni nel 2025, 74,69 milioni nel 2026, 75,71 milioni nel 2017 e 76,62 milioni a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*54. 42. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo, Di Lello.
Dopo il comma 336, aggiungere il seguente:
336-bis. Al fine di perseguire le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti dei contenziosi pendenti con riferimento al concorso per Dirigenti Scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, i soggetti che hanno superato la prova preselettiva del suddetto concorso o i soggetti che hanno svolto un corso di formazione di cui al decreto ministeriale n. 499 del 2015, purché abbiano un ricorso avverso alla procedura concorsuale e per il quale non siano stati destinatari alla data di entrata in vigore della presente legge di sentenze definitive in merito a contenzioso instaurato vengono ammessi direttamente al tirocinio formativo di cui al Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica di cui al decreto 3 agosto 2017, n. 138 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 220 del 20 settembre 2017, i soggetti di cui al presente articolo sono ammessi in deroga al contingente di cui al limite del numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del citato regolamento delle procedure concorsuali.
54. 19. Valiante, Mongiello.
Dopo il comma 336, aggiungere il seguente:
336-bis. Al fine di favorire alle scuole del SUD la piena utilizzazione delle risorse disponibili per il Mezzogiorno, prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi ancora pendenti e relativi all'attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 ed al decreto ministeriale n. 499 del 2017, ridurre l'eccessivo numero di reggenze ed assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, entro 30 giorni il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di Dirigenti Scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. I nuovi Dirigenti saranno reclutati tra coloro che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione, della durata minima di 75 ore, promossi e gestiti dal MIUR con Dirigenti Scolastici e DSGA di ruolo per la preparazione a concorsi per Dirigente Scolastico in attuazione della legge n. 107 del 2015 e del decreto ministeriale n. 499 del 2015 e che abbiano un ricorso avverso alla procedura di cui al decreto ministeriale n. 499 del 2015 e per il quale non siano stati destinatari alla data di entrata in vigore della presente legge di sentenze definitive in merito a contenzioso instaurato.
I soggetti cosi individuati svolgono un tirocinio formativo nelle scuole con Dirigente Scolastico nominato con incarico di reggente, nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da apposito Decreto emanato dal MIUR. Ai soggetti nominati sarà assegnato un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, tutti coloro che supereranno una prova scritta sull'esperienza maturata saranno immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici con decorrenza 1o settembre 2018 per l'A.S. 2018/2019.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma dell'articolo, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13.
54. 20. Valiante, Mongiello.
Dopo il comma 336 inserire il seguente:
336-bis. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia, in virtù delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dispone la trasformazione di non meno del quaranta per cento dei posti in deroga sul sostegno in organico di diritto, e la conseguente titolarità a domanda degli interessati nel nuovo organico di diritto disponibile nell'ambito prescelto, dando priorità ai docenti assunti sulla base delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107.
Conseguentemente, alla Tabella 13, Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» Programma 1.9 «Tutela dei patrimonio culturale» (Azione: Promozione della fruizione del patrimonio culturale «legge 208 del 2015, articolo 1, comma 979»), apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000;
2019:
CP: – 20.000.000 ;
CS: – 20.000.000;
2020:
CP: – 20.000.000 ;
CS: –20.000.000.
54. 21. Bossa, Nicchi, Scotto, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa.
Dopo il comma 336 aggiungere il seguente:
336-bis. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia in virtù delle previsioni di cui alla legge 107 del 2015, con conseguenti ricadute-negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, trasferisce agli Uffici scolastici delle regioni suddette, la facoltà di gestire, in sede di contrattazione decentrata regionale per l'anno scolastico 2017/2018, e per gli anni scolastici successivi, ulteriori modalità di utilizzazione del personale titolare fuori regione che ha prodotto domanda di assegnazione provvisoria, al fine di favorirne la collocazione, prioritariamente sui posti disponibili in organico dell'autonomia; sui posti dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto, sui posti in deroga sul sostegno ed, in seconda istanza, sui progetti di cui al comma 336-ter del presente articolo.
336-ter. Nell'ambito delle facoltà di cui al precedente comma, è consentito:
a) fare richiesta di assegnazione provvisoria su tutte le province di una regione su richiesta dell'interessato, la cui residenza in quella regione deve risultare da certificazione anagrafica al 30 giugno 2017;
b) fare richiesta di assegnazione provvisoria dei docenti privi di titolo di specializzazione sul sostegno, su posti ancora disponibili, e solo dopo avere accantonato un numero di posti corrispondente ai docenti inseriti in GAE e in Graduatorie d'istituto di: II e III fascia, in possesso del titolo su sostegno per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato;
c) che l'assegnazione provvisoria può essere richiesta sulle relative classi di concorso, in deroga all'articolo 4, comma 1, e agli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 stabiliti dal C.C.N.I. dell'11 aprile 2017, per i docenti in possesso del titolo di abilitazione corrispondente e che, all'atto dell'assunzione in virtù della legge 13 luglio 2015 n. 107, non sono stati soddisfatti nella preferenza professionale e territoriale indicata;
d) al fine di agevolare la continuità educativa e didattica degli studenti con disabilità, ai docenti con contratto a tempo indeterminato per i posti di sostegno didattico, qualora in seguito alle operazioni di mobilità annuale, l'insegnante si ritrovi ad aver prodotto domanda di assegnazione provvisoria nello stesso ambito della scuola ove aveva lavorato nel precedente anno scolastico, si procederà alla riconferma del posto da parte degli uffici scolastici provinciali.
54. 27. Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.
Dopo il comma 336 aggiungere il seguente:
336-bis. Il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato di 150 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Conseguentemente, alla Tabella 13, Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale» (Azione: Promozione della fruizione del patrimonio culturale «legge 208/2015, articolo 1, comma 979»), apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: – 150.000.000;
CS: – 150.000.000 ;
2019:
CP: – 150.000.000;
CS: – 150.000.000.
54. 26. Nicchi, Bossa, Scotto, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.
Dopo il comma 343, inserire il seguente:
343-bis. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e di incentivare il diritto allo studio degli studenti e delle studentesse il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche, secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità a il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
54. 57. Centemero.
Dopo il comma 336 inserire il seguente:
336-bis. Al fine di implementare e rendere più omogeneo sul territorio nazionale il tempo pieno o prolungato, favorendo conseguentemente nuove opportunità in particolare per le regioni del sud; la legge 24 settembre 1971, n. 820, relativa all'ordinamento della scuola elementare e all'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale, è finanziata per ulteriori 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. La ripartizione delle suddette risorse è effettuata previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, al fine di consentire una effettiva perequazione territoriale in termini di offerta formativa e la conseguente sensibile riduzione dello squilibrio tra le regioni in termini di offerta di tempo pieno o prolungato.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 40.000.000;
2019: – 40.000.000;
2020: – 40.000.000.
54. 22. Nicchi, Bossa, Scotto, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.
Dopo il comma 336 inserire il seguente:
336-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività per l'anno accademico 2017-2018, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 20,000.000;
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000.
54. 24. Nicchi, Melilla, Duranti, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 336 inserire il seguente:
336-bis. Dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 20.000.000;
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000.
54. 23. Nicchi, Melilla, Duranti, Albini, Capodicasa, Cimbro.
AREA TEMATICA N. 54-bis.
(Assistenti amministrativi e tecnici nelle segreterie scolastiche).
(ART. 1, comma 337)
Al comma 337 apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: «irregolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018» seguenti: «il regolare svolgimento degli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 nonché i livelli occupazionali»;
b) le parale: «31 agosto 2018», seguenti: «31 agosto 2013»;
c) infine, il seguente periodo: «agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, stimati in 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 7 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
54-bis. 20. Latronico.
Dopo il comma 337, inserire i seguenti:
337-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 105 è inserito il seguente:
«105-bis. A decorrere dall'a.s, 2018/19, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 96, lettera b) avverrà annualmente. È pertanto abrogato il comma 10-bis dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 2016 n. 21. In occasione degli aggiornamenti annuali delle graduatorie di cui al presente comma, è consentito l'inserimento a domanda in terza fascia di tutti gli aspiranti in possesso di abilitazione all'insegnamento; è altresì consentito il reinserimento a domanda nella fascia di pertinenza del personale precedentemente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, già permanenti, depennato per mancato aggiornamento. Pertanto, è disposto l'accorpamento della fascia aggiuntiva alla terza».
337-ter. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 è inserito il seguente:
«108-bis. A decorrere dal 1o settembre 2018 è abrogato il vincolo triennale di permanenza nella provincia per tutto il personale della scuola e il vincolo quinquennale per il personale di sostegno, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonché il vincolo per le assegnazioni provvisorie».
337-quater. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 è inserito il seguente comma:
«108-ter. A decorrere dal 1o settembre 2018, il personale educativo assunto a tempo indeterminato può richiedere, ai fini dalla mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e ai fini della mobilità professionale, rassegnazione dei posti nella scuola primaria».
337-quinquies. Sono prorogati i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'articolo 1 comma 95 della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per gli anni scolastici successivi all'a.s, 2015/2016 per il personale docente della scuola dell'infanzia, il personale Ata e il personale educativo. Con successivo provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 8 mila unità per il personale docente della scuola dell'infanzia, alle 20mila unità per il personale Ata e alle 500 unità per il personale educativo. La copertura finanziaria sarà garantita dall'aumento delle accise sui tabacchi lavorati e di quelle sui prodotti alcolici. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni sui posti di cui al presente comma.
337-sexies. È abrogato il comma 75 e il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni. Conseguentemente tutti i posti in organico di fatto senza titolare di personale docente e amministrativo sono convertiti in organico di diritto a decorrere dal 1 settembre 2018, ivi inclusi i posti in deroga su sostegno in dotazione delle istituzioni scolastiche per più di un triennio. Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 15 della legge 8 novembre 2013, n. 128, è soppresso. Al comma 2-bis del suddetto articolo sono soppresse le seguenti parole: «Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2».
337-septies. Dopo il comma 135 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107 è inserito il seguente:
«135-bis. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 485, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: “predette” è soppressa;
b) le parole: “scuole statali e pareggiate” sono sostituite dalle seguenti: “scuole statali, pareggiate e paritarie”;
c) le parole: “è riconosciuto” sono sostituite dalle seguenti: “è interamente riconosciuto”;
d) le parole: “, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo” sono soppresse».
337-octies. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 8 novembre 2013 n. 128 sono soppresse le seguenti parole: «in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria». Al medesimo comma, sono eliminate anche le parole: «nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale». Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CGNL Scuola del 4/8/2011.
A partire dal 1o settembre 2017, il personale docente e ata a tempo determinato gode della stessa progressione di carriera del personale di ruolo. Al personale direttore dei servizi generali e amministrativi è riconosciuto il servizio prestato nei ruoli del personale ATA nella ricostruzione di carriera.
La professione docente, esercitata in qualsiasi ordine e grado delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, viene riconosciuta come altamente usurante sotto il profilo psicofisico e, pertanto, beneficia di tutte le agevolazioni, anche ai fini previdenziali, previste per queste categorie di lavoratori.
337-nonies. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 121, al primo periodo, dopo la parola: «docente» sono aggiunte le seguenti: «del personale educativo e ata» e dopo le parole: «di ruolo» sono aggiunte le seguenti: «e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata»;
b) il comma 73, è soppresso;
c) i commi 79, 80, 81 e 82, sono soppressi.
337-decies. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 39 è inserito il seguente:
«39-bis. L'insegnamento delle Scienze giuridiche ed economiche (classe di concorso A046 ex A019) viene introdotto dal 1o settembre 2018 nel primo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado, affinché sia adeguatamente rafforzato e rivitalizzato l'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», attribuendogli il ruolo di sintesi delle educazioni e sviluppo degli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7, con relativa valutazione dell'apprendimento. Tale insegnamento è introdotto altresì in tutti i percorsi didattici di «Alternanza scuola-lavoro» del secondo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado in misura pari ad almeno un terzo del programma previsto, con l'obiettivo di perseguire il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità, lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sicurezza, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali previsti dal comma 7 della suddetta legge».
Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza c garanzia dei diritti (27), programma 5,1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:
2018:
CP: – 2.000.000.000;
CS: – 2.000.000.000.
2019:
CP: – 2.000.000.000;
CS: – 2.000.000.000.
2020:
CP: – 2.000.000.000;
CS: – 2.000.000.000.
54-bis. 1. Borghesi.
Dopo il comma 337, inserire i seguenti:
337-bis. Al comma 109 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), primo periodo, eliminare le parole: «come modificato dal comma 113 del presente articolo»;
b) alla lettera a), terzo periodo, eliminare le parole: «di cui ai commi da 79 a 82»;
c) alla lettera b), secondo periodo, eliminare le parole: «come modificato dal comma 113 del presente articolo»;
d) alla lettera c) eliminare le parole: «di cui ai commi da 79 a 82»;
e) alla lettera c), dopo le parole: «ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti» aggiungere: «A decorrere dall'A.S. 2017/18, qualora le graduatorie a esaurimento fossero esaurite, sono destinatari della proposta di incarico gli aspiranti inseriti nella I e II fascia delle graduatorie di cui all'articolo 5 decreto ministeriale 13 giugno 2007 n. 131, trasformate in graduatorie per ambiti territoriali ai sensi del comma 107 del presente articolo»;
f) alla lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: «Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento» con le parola: «è abrogato».
337-ter. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, eliminare le parole: «come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente»;
b) al primo periodo, sostituire la parola: «abilitazione» con la parola: «accesso»;
c) al terzo periodo, modificare le parole: «Al personale educativo in possesso di titolo d'accesso continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali» con le seguenti: «I titoli d'accesso validi ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e/o di circolo e d'istituto di cui all'articolo. 5 decreto ministeriale 13 giugno 2007 n. 131, trasformate in graduatorie per ambiti territoriali ai sensi del comma 107 del presente articolo, sono validi altresì per la partecipazione alle procedure concorsuali per i posti comuni della scuola primaria»;
d) eliminare le parole: «Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali».
337-quater. Al comma 111 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 eliminare le parole: «come modificato dal comma 113 del presente articolo». Il comma 113 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è soppresso. Al comma 114 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, primo periodo, eliminare le parole: «come modificato dal comma 113 del presente articolo».
337-quinquies. Dopo il comma 114 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è inserito il seguente comma:
«114-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce) entro il 1 marzo 2018, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico».
337-sexies. Dopo il comma 114-bis dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è inserito il seguente comma:
«114-ter. Coloro i quali abbiano svolto incarichi di docenza presso le scuole statali con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova pre selettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove; del concorso di cui al comma 114-bis».
337-septies. Dopo il comma 114-nonies dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è inserito il seguente comma:
«114-decies. I soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia, primaria, di primo e di secondo grado, per posti comuni e posti di sostegno, dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016 nn. 105, 106 e 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n, 16 del 26 febbraio 2016 che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:
a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;
b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte, le regioni del sistema scolastico statale.
I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e a esaurimento.
All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti le graduatorie di merito dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016 nn. 105, 106 e 107, rimangono valide ai sensi del comma 17 dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ma producono effetti ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato esclusivamente nella regione per cui il candidato ha svolto il concorso.
Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria. Il servizio prestato come dottorato di ricerca è valido quale servizio di insegnamento per l'accesso ai concorsi del personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche.
Conseguentemente alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27,2), apportare le seguenti modificazioni:
2018:
CP: – 2.000.000.000;
CS: – 2.000.000.000.
2019:
CP: – 2.000.000.000;
CS: – 2.000.000.000.
2020:
CP: – 2.000.000.000;
CS: – 2.000.000.000.
54-bis. 4. Borghesi.
Dopo il comma 337, inserire i seguenti commi:
337-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo II comma 105 è inserito il seguente:
«105-bis. A decorrere dall'A.S. 2018/19, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 96, lettera b) avverrà annualmente. È pertanto abrogato il comma 10-bis dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 2016 n. 21. In occasione degli aggiornamenti annuali delle graduatorie di cui al presente comma, è consentito l'inserimento a domanda in terza fascia di tutti gli aspiranti in possesso di abilitazione all'insegnamento; è altresì consentito il reinserimento a domanda nella fascia di pertinenza del personale precedentemente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, già permanenti, depennato per mancato aggiornamento. Pertanto, è disposto l'accorpamento della fascia aggiuntiva alla terza».
337-ter. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 è aggiunto il seguente:
«108-bis. A decorrere dal 1o settembre 2018 è abrogato il vincolo triennale di permanenza nella provincia per tutto il personale della scuola e il vincolo quinquennale per il personale di sostegno, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, nonché il vincolo per le assegnazioni provvisorie».
337-quater. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 è aggiunto il seguente comma: «A decorrere dal 1o settembre 2018, il personale educativo assunto a tempo indeterminato può richiedere, ai fini dalla mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e ai fini della mobilità professionale, l'assegnazione dei posti nella scuola primaria».
337-quinquies. Sono prorogati i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'articolo 1 comma 95 della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per gli anni scolastici successivi all'A.S. 2015/2016 per il personale docente della scuola dell'infanzia, il personale Ata e il personale educativo. Con successivo provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 8 mila unità per il personale docente della scuola dell'infanzia, alle 20mila unità per il personale Ata e alle 500 unità per il personale educativo. La copertura finanziaria sarà garantita dall'aumento delle accise sui tabacchi lavorati e di quelle sui prodotti alcolici. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni sui posti di cui al presente comma.
337-sexies. È abrogato il comma 75 e il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni. Conseguentemente tutti i posti in organico di fatto senza titolare di personale docente e amministrativo sono convertiti in organico di diritto a decorrere dal 1 settembre 2018, ivi inclusi i posti in deroga su sostegno in dotazione delle istituzioni scolastiche per più di un triennio. Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 15 della legge 8 novembre 2013, n. 128, è soppresso. Al comma 2-bis del suddetto articolo sono soppresse le seguenti parole: «Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2».
337-septies. Dopo il comma 135, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è inserito il seguente:
«135-bis. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 sono apportiate le seguenti modifiche:
a) sopprimere la parola: “predette”;
b) sostituire le parole: “scuole statali e pareggiate” con le parole: “scuole statali, pareggiate e paritarie”;
c) sostituire le parole: “è riconosciuto” con le parole: “è interamente riconosciuto”;
d) sopprimere le parole: “, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.
Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 8 novembre 2013 n. 128 sono eliminate le seguenti parole: «in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria». Al medesimo comma, sono eliminate anche le parole: «nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale». Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4 agosto 2011.
A partire dal 1o settembre 2017, il personale docente e ata a tempo determinato gode della stessa progressione di carriera del personale dì ruolo. Al personale direttore dei servizi generali e amministrativi è riconosciuto il servizio prestato nei ruoli del personale ATA nella ricostruzione di carriera.
La professione docente, esercitata in qualsiasi ordine e grado delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, viene riconosciuta come altamente usurante sotto il profilo psicofisico e, pertanto, beneficia di tutte le agevolazioni, anche ai fini previdenziali, previste per queste categorie dì lavoratori».
397-octies. Al comma 121, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al primo periodo, dopo la parola: «docente» aggiungere: «del personale educativo e ata»; dopo le parole: «di ruolo» aggiungere: «e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata».
All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è soppresso il comma 73.
Al comma 79, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 eliminare il primo periodo.
All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono soppressi i commi 79, 80, 81 e 82.
337-nonies. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 39 è inserito il seguente comma:
«39-bis. L'insegnamento delle scienze giuridiche ed economiche (classe di concorso A046 ex A019) viene introdotto dal 1o settembre 2018 nel primo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado, affinché sia adeguatamente rafforzato e rivitalizzato l'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», attribuendogli il ruolo di sintesi delle educazioni e sviluppo degli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7, con relativa valutazione dell'apprendimento. Tale insegnamento è introdotto altresì, in tutti i percorsi didattici di «Alternanza scuola-lavoro» del secondo biennio di tutte le scuole secondarie di secondo grado in misura pari ad almeno un terzo del programma previsto, con l'obiettivo di perseguire il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità, lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e ai rispetto della legalità, della sicurezza, della sostenibilità; ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e. delle attività culturali previsti dal comma 7 della suddetta legge».
54-bis. 2. Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 337, inserire i seguenti:
337-bis. Al comma 109, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: «come modificato dal comma 113 del presente articolo»;
b) alla lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: «di cui ai commi da 79 a 82»;
c) alla lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «come modificato dal comma 113 del presente articolo»;
d) alla lettera c), sopprimere le parole: «di cui ai commi da 79 a 82»;
e) alla lettera c), dopo le parole: «ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti» aggiungere: «A decorrere dall'A.S. 2017/18, qualora le graduatorie a esaurimento fossero esaurite, sono destinatari della proposta di incarico gli aspiranti inseriti nella I e II fascia delle graduatorie di cui all'articolo 5 decreto ministeriale 13 giugno 2007 n. 131, trasformate in graduatorie per ambiti territoriali ai sensi del comma 107 del presente articolo»;
f) alla lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: «Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento» con le parole: «è abrogato».
337-ter. Al comma 110 dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sopprimere le parole: «come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente»;
b) al primo periodo, sopprimere la parola: «abilitazione» con la parola: «accesso»;
c) al terzo periodo, modificare le parole: «Al personale educativo in possesso di titolo d'accesso continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali» con le seguenti: «I titoli d'accesso validi ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e/o di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 decreto ministeriale 13 giugno 2007 n. 131, trasformate in graduatorie per ambiti territoriali ai sensi del comma 107 del presente articolo, sono validi altresì per la partecipazione alle procedure concorsuali per i posti comuni della scuola primaria»;
d) sopprimere le parole: «Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali».
337-quater. Al comma 111 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 eliminare le parole: «come modificato dal comma 113 del presente articolo». Il comma 113 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è soppresso. Al comma 114 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, primo periodo, eliminare le parole: «come modificato dal comma 113 del presente articolo».
337-quinquies. Dopo il comma 114 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è inserito il seguente comma:
«114-bis. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1o marzo 2018, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico».
337-sexies. Dopo il comma 114-bis dell'articolo 1 iella legge 13 luglio 2015, n. 107 è inserito il seguente comma:
«114-ter. Coloro i quali abbiano svolto incarichi di docenza presso le scuole statali con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-bis».
337-septies. Dopo il comma 114-nonies dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è inserito il seguente comma:
«114-decies. I soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia, primaria, di primo e di secondo grado, per posti comuni e posti di sostegno, dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016 nn. 105, 106 e 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:
a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto dì cui al comma 2;
b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.
I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e a esaurimento.
All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti le graduatorie di merito dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016 nn. 105, 106 e 107, rimangono valide ai sensi del comma 17, articolo 400, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ma producono effetti ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato esclusivamente nella regione per cui il candidato ha svolto il concorso.
Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso dì cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria. Il servizio prestato come dottorato di ricerca è valida quale servizio di insegnamento per l'accesso ai concorsi del personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche.
54-bis. 3. Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 337, inserire i seguenti:
337-bis. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma primo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementato di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2018, allo scopo di potenziare ulteriormente il sistema di reclutamento e formazione iniziale degli insegnanti. Per la medesima finalità, nell'ottica di razionalizzare l'utilizzo delle risorse destinate, all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:
«5-bis. La graduatoria di merito regionale di cui al comma 4 è divisa in due fasce, la prima delle quali riservata ai soggetti:
a) collocati a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso di cui ai decreti direttoriali 23 febbraio 2016 n, 106 e 107;
b) comunque collocati a pieno titolo negli elenchi graduati disposti ai sensi, e per gli effetti di cui al comma 2, lettera a), riservati ai soggetti che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando dei concorsi di cui alla lettera a) del presente comma.
5-ter. I soggetti di cui al comma 5-bis sono collocati nelle prime fasce per tutte le classi di concorso ove risultino collocati nelle procedure concorsuali di cui al comma precedente, fermo restando il diritto ad accedere alle seconde fasce delle graduatorie per le quali, sono in possesso dello specifico titolo di abilitazione o specializzazione per il sostegno. Per le immissioni in ruolo, si procede prioritariamente dalla prima fascia, graduata ai sensi di quanto previsto al comma 3.
5-quater. I soggetti collocati con riserva nelle graduatorie ovvero negli elenchi di cui al comma 5-bis sono ammessi a domanda allo svolgimento della prova orale di cui al comma 4 a seguito di positivo e definitivo scioglimento della stessa e successivamente inseriti nelle rispettive graduatorie di prima fascia di cui al comma 5-ter in caso di scioglimento positivo e definitivo della: riserva».
2) Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «siano iscritti» sono inserite le parole: «a pieno titolo». Conseguentemente, alla fine del quarto periodo, sono aggiunte, le seguenti parole: «; nel caso di inserimento con riserva, sono ammessi a domanda allo svolgimento della prova orale di cui al comma 4 a seguito di positivo e definitivo scioglimento della stessa e successivamente inseriti nelle rispettive graduatorie»;
3) Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «sfatta salva la possibilità di partecipazione per i soggetti titolari di contratto a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali con clausola rescissoria dovuta ad immissione in ruolo a seguito di sospensiva»;
4) Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Partecipano alla procedura di cui al comma 2, lettera b) i soggetti in possesso del diploma AFAM di secondo livello per la formazione dei docenti in discipline coreutiche attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 93. L'esame sostenuto a conclusione dei predetti bienni accademici ha valore di esame di Stato e abilita rispettivamente all'insegnamento nella classe di concorso A – 57, Tecniche della danza classica e nella classe di concorso A – 58, Tecniche della danza contemporanea, a seconda dell'indirizzo prescelto.
3-ter. Partecipano alla procedura di cui al comma 2, lettera b), con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per le relative classi di concorso e per il sostegno, anche i soggetti che abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di abilitazione di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni e i soggetti risultati vincitori di più procedure di Tirocinio formativo attivo o di percorsi di specializzazione sul sostegno, abbiano optato per uno o più dei percorsi cui avevano titolo, i predetti soggetti assolvono il conseguimento dell'abilitazione attraverso la frequenza e il superamento dell'anno di FIT in soprannumero e sono successivamente ammessi, una volta in turno di nomina ai sensi del comma 5, al percorso di cui al medesimo comma».
337-ter. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
54-bis. 5. Centemero.
Dopo il comma 337, aggiungere i seguenti:
337-bis. Al line: di incrementare la retribuzione durante il primo anno del percorso FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio), la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è rideterminata nel modo seguente: pari a euro 70.826.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 95.630.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, euro 121.604.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, euro 135.117.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nonché euro 167.000:000 annui a decorrere dall'anno 2027.
337-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 337-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, fino al fabbisogno, con quota parte del maggior gettito derivante dalle risorse di cui al comma 337-quater.
337-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno: 1931 n 773, e successive modificazioni, come, rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura, pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
54-bis. 7. Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia.
Dopo il comma 337, aggiungere i seguenti:
337-bis. All'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249».
337-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2880 milioni di euro annui a decorrere daranno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma al comma: 569-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 569 aggiungere il seguente:
«569-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019».
54-bis. 6. Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia.
Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:
337-bis. Al fine di garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e relativamente al personale di sostegno, tutti i posti in organico di fatto sono convertiti in organico di diritto a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, attingendo a tal fine alle graduatorie ad esaurimento e ai vincitori del concorso 2016 ancora in graduatoria.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanza, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 40.000.000;
2019: – 60.000.000;
2020: – 60.000.000.
54-bis. 8. Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.
Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:
337-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo formativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano di cui all'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della predetta legge il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.
*54-bis. 19. La VII Commissione.
Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:
337-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo formativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano di cui all'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo l, comma 68, della predetta legge il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.
*54-bis. 18. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo.
Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:
337-bis. Al fine del riconoscimento delle competenze acquisite, il personale docente di terza fascia con almeno tre anni di servizio nell'insegnamento, può accedere al percorso biennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (percorso FIT), di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, senza prove di sbarramento, e conseguire l'abilitazione in itinere, ai fini dell'accesso alle immissioni in ruolo mediante graduatoria di merito regionale.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 35.000.000;
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000.
54-bis. 9. Bossa, Cimbro, Nicchi, Melilla, Albini, Scotto, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:
333-bis. Al fine di stabilizzare il personale di cui al decreto ministeriale 66/2001, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, facente funzione di assistente amministrativo – tecnico presso le istituzioni scolastiche a valere su posti accantonati, è avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una apposita procedura selettiva per titoli e colloquio. Con apposito bando da pubblicare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al periodo precedente, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati. Nelle more dell'espletamento della selezione, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anni scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 16.203.603;
2019: – 16.203.603;
2020: – 16.203.603.
54-bis. 11. Moscatt.
Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:
337-bis. I lavoratori ATA assistenti tecnici ed assistenti amministrativi inseriti dal 2008, nelle graduatorie ad esaurimento di I fascia della provincia di Palermo, vincitori di concorso ed aventi diritto all'immissione nei ruoli dello Stato ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo 297/1994 e dell'articolo 4 della legge 124/1999, individuati nella misura di 224 assistenti tecnici e 338 assistenti amministrativi, per i quali non è intervenuta la stabilizzazione prevista dalla legge, vengono immessi nei ruoli dello Stato con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2008/2009, con scorrimento ed in applicazione delle relative graduatorie provinciali ad esaurimento.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti: variazioni:
2018: – 3.000.000;
2019: – 3.000.000;
2020: – 3.000.000.
54-bis. 15. Cimbro, Nicchi, Scotto, Bossa, Melilla, Capodicasa, Albini.
Dopo il camma 337, aggiunger il seguente:
337-bis. I lavoratori ATA assistenti tecnici ed assistenti amministrativi inseriti dal 2008, nelle graduatorie ad esaurimento di I fascia della provincia di Palermo, vincitori di concorso ed aventi diritto all'immissione nei ruoli dello Stato ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo 297/1994 e dell'articolo 4 della legge 124/ 1999, individuati nella misura di 224 assistenti tecnici e 338 assistenti amministrativi, per i quali non è intervenuta la stabilizzazione prevista dalla legge, vengono immessi nei ruoli dello Stato con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2008/2009, con scorrimento ed in applicazione delle relative graduatorie provinciali ad esaurimento.
54-bis. 16. Cimbro, Nicchi, Scotto, Bossa, Melilla, Capodicasa, Albini.
Dopo il somma 337, aggiungere il seguente:
337-bis. In considerazione del ruolo delle scuole paritarie nel concorrere insieme alte scuole statali al funzionamento del sistema nazionale di istruzione, ai docenti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie, è attribuito il medesimo punteggio previsto per il servizio preruolo svolto nella scuola statale. A tal fine, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento per riconoscere anche il servizio preruolo prestato nelle scuole paritarie, in ragione della pari dignità tra le istituzioni scolastiche statali e non statali sancita dalla legge n. 62 del 2000. Il Contratto collettivo nazionale integrativo si adegua alle disposizioni di cui al presente comma.
54-bis. 17. Bossa, Nicchi, Scotto, Melilla, Capodicasa, Albini, Cimbro.
AREA TEMATICA N. 54-ter.
(Concorso riservato per i collaboratori scolastici nelle scuole della provincia di Palermo).
(ART. 1, commi 338-343)
Al comma 338, dopo le parole: è avviata dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: entro sei mesi dell'approvazione della presente legge.
54-ter. 53. Mannino.
Dopo il comma 338, aggiungere il seguente:
338-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma: 3-ter, I dirigenti delle istituzioni scolastiche rispondono dei rischi connessi alle attività che si svolgono in presenza di alunne e alunni o dei personale scolastico o, comunque, sono inserite nel piano triennale dell'offerta formativa, I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi e le responsabilità relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica nonché le responsabilità e gli interventi strutturali e di manutenzione degli edifici e quelli riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche ed ai vani e locali tecnici, tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione,
b) all'articolo 28, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: 1. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.
338-ter. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
54-ter. 35. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.
Dopo il comma 338, aggiungere il seguente:
338-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 articolo 144 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, lettera c) dopo le parole: «lo sconto incondizionato verso gli esercenti» sono aggiunte le seguenti: «comunque non superiore al 4 per cento del valore facciale del buono pasto, omnicomprensivo dello sconto incondizionato, servizi aggiuntivi e commissioni».
b) comma 6, lettera d) dopo le parole: «i termini di pagamento agli esercizi convenzionati» sono aggiunte le seguenti: «non possono essere superiori a 60 giorni dal ricevimento della fatture del buono pasto».
c) al comma 8 sono aggiunte infine le seguenti parole: «fino ad un valore complessivo massimo giornaliero non superiore a 21 euro».
d) dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: «8-bis. Le società emittenti e le associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti o distributori possono stipulare le condizioni e i termini del contratto di convenzionamento per la somministrazione di alimenti e bevande e/o per la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare difformi da quanto previsto dalla presente legge».
54-ter. 2. Mantero, Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.
Dopo il comma 338, aggiungere il seguente:
338-bis. Al fine di consentire l'abolizione dei contributi pubblici statali alle scuole private paritarie primarie e secondarie di primo e di secondo grado all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «delle scuole» sono inserite le seguenti: «dell'infanzia»;
b) il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, gli stanziamenti iscritti nel programma «Istituzioni scolastiche non statali» della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sono incrementati della somma di euro 150 milioni per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.
Le eventuali economie di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».
54-ter. 17. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 338, aggiungere il seguente:
338-bis. I lavoratori di cui al decreto ministeriale 65 del 2001 appartenenti alla platea ex LSU destinatari di misure di stabilizzazione ai sensi della legge 388 del 2000, che operano nei servizi di pulizia e decoro degli Istituti scolastici della regione Sicilia, individuati nella misura di 1627 unità, non stabilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono immessi nei ruoli dello Stato con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2018-2019.
Conseguentemente:
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 35.000,000;
2019: – 35.000.000;
2020: – 35.000.000.
54-ter. 36. Cimbro, Bossa, Nicchi, Albini, Melilla, Scotto, Capodicasa.
Dopo il comma 343, inserire i seguenti:
343-bis. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2017/2018, presso le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2018, può essere utilizzata per:
a) l'iscrizione immatricolazione e la frequenza:
di corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di I livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sui territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente;
di corsi di alta formazione presso gli Istituti tecnici superiori e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;
c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di software.
343-ter. Le somme assegnate con la Carta di cui al precedente comma sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma 343-bis, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
343-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
343-quinquies. Per le finalità di cui al comma 343-bis è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 290 milioni di euro per l'anno 2018, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o nella maggiore o minore somma, individuata da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevista nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
343-sexies. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistiche, Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale», Obiettivo 21, Azione correlata 10, apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: – 290.000,000;
CS: – 290.000,000.
2019:
CP: – 290.000,000;
CS: – 290.000,000.
2020:
CP: – 0;
CS: – 0.
54-ter. 1. Centemero.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 legge 62 del 2000.
All'articolo 1 comma 1-bis della legge 440 del 1997 dopo le parole: «presso le istituzioni scolastiche statali» sono aggiunte le seguenti: «e paritarie».
*54-ter. 3. Borghesi.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 legge 62 del 2000.
All'articolo 1 comma 1-bis della legge 440 del 1997 dopo le parole: «presso le istituzioni scolastiche statali» sono aggiunte le seguenti: «e paritarie».
*54-ter. 33. Patriarca, Miotto.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 legge 62 del 2000.
All'articolo 1 comma 1-bis della legge 440 del 1997 dopo le parole: «presso le istituzioni scolastiche statali» sono aggiunte le seguenti: «e paritarie».
*54-ter. 19. Vignali.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 legge 62 del 2000.
All'articolo 1 comma 1-bis della legge 440 del 1997 dopo le parole: «presso le istituzioni scolastiche statali» sono aggiunte le seguenti: «e paritarie».
*54-ter. 49. Rubinato.
Dopo il comma 343 aggiungere il seguente:
343-bis. Considerato l'elevato tasso di dispersione scolastica a livello nazionale e, in particolar modo, nelle regioni meridionali e insulari, al fine di implementare e rendere più omogeneo sul territorio nazionale il tempo pieno o prolungato nel lungo periodo, a partire dall'anno scolastico 2018/2019 nelle suddette regioni è prevista estensione del tempo scuola di tutte le classi di scuola primaria.
343-ter. Ai fini di cui al comma 343-bis, nell'organico di diritto delle classi di scuola primaria delle regioni meridionali e insulari sono assegnate 30 ore settimanali in luogo delle attuali 27.
343-quater. La legge 24 settembre 1971, n. 820, è finanziata per ulteriori 500 milioni di euro a decorrere daranno 2018. La ripartizione delle suddette risorse è effettuata previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di consentire una effettiva perequazione territoriale in termini di offerta formativa e la conseguente sensibile riduzione dello squilibrio tra le regioni in termini di offerta di tempo pieno o prolungato.
343-quinquies. Agli oneri di cui al comma 343-bis si provvede per un limite massimo pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante quota parte del gettito riveniente dalle disposizioni di cui al successivo comma 343-sexies.
343-sexies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 343-bis, 343-ter, 343-quater, e 343-quinquies all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento a decorrere dall'anno 2018».
54-ter. 26. Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Marcon, Pastorino.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2018 è incrementato di ulteriori 48 milioni di euro.
Conseguentemente:
a) sostituire il comma 624 con il seguente: 624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 5.868.200 euro per l'anno 2019, di 87.812.100 euro per l'anno 2020, 132.008.500 euro per l'anno 2021, di 121.304.300 euro per l'anno 2022, di 75.800.700 euro per l'anno 2023, di 60.596.400 euro per l'anno 2024, di 91.392.100 euro per l'anno 2025, di 101.387.900 euro per l'anno 2026, di 93.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 96.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
b) alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente modifica:
2018: – 48.000.000.
54-ter. 23. Vignali.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2018 è incrementato di ulteriori 48 milioni di euro. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma pari a 48 milioni di euro a decorre dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
54-ter. 29. Patriarca, Miotto.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. Il fondo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1 comma 619 della legge 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2018
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 624 con il seguente: «Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 3.868.200 euro per l'anno 2019, di 85.812.100 euro per l'anno 2020, 130.008.500 euro per l'anno 2021, di 119.304.300 euro per l'anno 2022, di 73.800.700 euro per l'anno 2023, di 58.596.400 euro per l'anno 2024, di 89.392.100 euro per l'anno 2025, di 99.387.900 euro per l'anno 2026, di 91.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 94.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029».
b) alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2018: – 50.000.000.
54-ter. 20. Vignali.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. Il fondo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1 comma 619 della legge 232 del 2016, destinato alle scuole dell'infanzia paritarie, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
54-ter. 4. Borghesi.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. Il fondo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole dell'infanzia paritarie, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*54-ter. 46. Rubinato, Malpezzi, Sanga, Moretto, Carrescia.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. Il fondo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole dell'infanzia paritarie, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*54-ter. 32. Patriarca, Miotto.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. Il contributo di cui all'articolo 1 comma 619 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole dell'infanzia paritarie, pari a 50 milioni di euro è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 343-bis, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624.
54-ter. 11. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, per il personale dipendente e dirigente del pubblico impiego, è abolita la trattenuta di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999.
Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:
2018:
CP: – 2.000.000,000;
CS: – 2.000.000,000;
2019:
CP: – 2.000.000,000;
CS: – 2.000.000,000;
2020:
CP: – 2.000.000,000;
CS: – 2.000.000,000;
54-ter. 5. Borghesi.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. A seguito della soppressione dell'ENAM come disposta dall'articolo 7, comma 3-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per il personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche, è abolita la relativa trattenuta obbligatoria, dal 1o settembre 2017.
Conseguentemente alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni;
2018:
CP: – 2.000.000,000;
CS: – 2.000.000,000;
2019:
CP: – 2.000.000,000;
CS: – 2.000.000,000;
2020:
CP: – 2.000.000,000;
CS: – 2.000.000,000;
54-ter. 6. Borghesi.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. A seguito della soppressione dell'ENAM come disposta dall'articolo 7, comma 3-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per il personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche, è abolita la relativa trattenuta obbligatoria, a far fede dal 1o settembre 2017.
54-ter. 38. Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. A partire dal 1o settembre 2015, è abrogato il comma 17, dell'articolo 9 della legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. Conseguentemente, in attesa del rinnovo dei contratti del pubblico impiego, l'indennità di vacanza contrattuale del personale dipendente e dirigente dell'amministrazione statale è rivalutata dal 1o settembre 2015 attraverso la sua indicizzazione all'aumento del tasso di inflazione certificata dal 1o gennaio 2009, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:
2018:
CP: – 2.000.000.000;
CS: –2.000.000.000.
2019:
CP: – 2.000.000.000;
CS: – 2.000.000.000.
2020:
CP: – 2.000.000.000;
CS: –2.000.000.000.
54-ter. 7. Borghesi.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
341-bis. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007 convertito dalla legge n. 31 del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) Sostituire il comma 624 con il seguente:
624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 3.868.200 euro per l'anno 2019, di 85.812.100 euro per l'anno 2020, 130.008.500 euro per l'anno 2021, di 119.304.300 euro per l'anno 2022, di 73.800.700 euro per l'anno 2023, di 58.596.400 euro per l'anno 2024, di 89.392.100 euro per l'anno 2025, di 99.387.900 euro per l'anno 2026, di 91.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 94.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029;
b) alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 50.000.000.
54-ter. 18. Vignali.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. I comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008, e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre. 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624.
54-ter. 10. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007 convertito dalla legge n. 31 del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.
*54-ter. 31. Patriarca, Miotto.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007 convertito dalla legge n. 31 del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.
*54-ter. 48. Rubinato.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. Al fine di garantire il rafforzamento dei servizi formativi ed educativi presso i consultori familiari in misura diffusa su tutto il territorio dello Stato, con particolare riferimento ai corsi rivolti ai genitori e, contestualmente, a quelli in favore dei minori da 0 a 3 anni è istituito il Fondo denominato «Fondo per i servizi formativi ed educativi dei consultori familiari», con una dotazione pari a 5 milioni per il triennio 2018-2020.
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000.
54-ter. 12. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 343, aggiungere i seguenti:
343-bis. Al fine di assicurare adeguate condizioni economiche in favore dei personale assunto all'interno delle istituzioni scolastiche, e garantire l'aumento dei livelli stipendiali in favore del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), del personale docente e dei dirigenti scolastici, è autorizzata la spesa nel limite 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'attuazione della presente legge, sono definiti gli aumenti stipendiali in favore delle categorie di cui al presente comma.
349-ter. Agli oneri di cui al comma 349-bis, nel limite di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 349-quater a 349-septies.
349-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».
349-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione dei valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».
349-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 349-quater e 349-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
349-septies. Le modifiche introdotte dai commi 349-quater e 349-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).
54-ter. 14. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. Al fine di assicurare la retribuzione delle ore di formazione dei docenti è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo denominato «Fondo per la formazione dei docenti», con una dotazione pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, i commi 121, 122, 123, 126, 127, 128 sono abrogati.
54-ter. 13. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. Al fine di incrementare le risorse da destinare al diritto allo studio gli enti e i soggetti privati sono autorizzati ad effettuare donazioni in favore del fondo Integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'attuazione della presente legge, sono disciplinate le modalità di trasferimento delle risorse in favore del Fondo di cui al comma precedente.
54-ter. 15. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 343, aggiungere i seguenti:
343-bis. Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Fondo è ripartito tra le regioni in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico in corso, pubblicate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2.
343-ter. Ai maggiori oneri di spesa di cui al comma 343-bis, pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.
343-quater. All'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, n. 390, sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il primo capoverso del comma 4 dell'articolo 16 del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 è sostituito dal seguente: «Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui al comma 1, il numero degli idonei è convenzionalmente incrementato rispettivamente del 100 per cento, del 200 per cento, e del 300 per cento per gli organismi regionali di gestione che, nell'anno accademico in corso, abbiano rispettato uno, due, tre o tutti i seguenti termini, previsti dal presente decreto;
b) i commi 3, 6 e 7 sono abrogati.
54-ter. 16. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente comma:
343-bis. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 è sostituito dal seguente:
«145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione ed il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015».
Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:
624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
54-ter. 21. Vignali.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 è sostituito dal seguente:
145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione ed il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 2 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge n. 190 del 2014.
*54-ter. 50. Rubinato.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 è sostituito dal seguente:
145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione ed il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 2 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge n. 190 del 2014.
*54-ter. 34. Patriarca, Miotto.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 che ne facciano richiesta, il comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito all'offerta formativa delle scuole presenti nel territorio.
**54-ter. 9. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 che ne facciano richiesta, il comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito all'offerta formativa delle scuole presenti nel territorio.
**54-ter. 30. Patriarca.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 che ne facciano richiesta, il comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito all'offerta formativa delle scuole presenti nel territorio.
**54-ter. 47. Rubinato.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 che ne facciano richiesta, il comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito all'offerta formativa delle scuole presenti nel territorio.
**54-ter. 22. Vignali.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
343-bis. Alle misure del Programma Operativo Nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», relativo alla programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17 dicembre 2014, partecipano anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni a norma del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, parte costitutiva della «Rete nazionale delle scuole professionali», di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, per il raggiungimento degli scopi ivi indicati. Ai progetti da esse presentati è destinato il 5 per cento delle risorse del P.O.N. Scuola.
54-ter. 24. Menorello, Secco, Vaccaro, Catalano, Monchiero, Galgano.
Dopo il comma 343, aggiungere i seguenti:
343-bis. Al fine di contrastare la formazione del precariato nell'ambito delle professioni dell'educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e del pedagogista il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dall'anno scolastico 2018-2019, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, avvia di un Piano pluriennale di assunzioni dedicato alle ligure di educatori professionali e pedagogisti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'obiettivo prioritario di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
343-ter. Ai fini di cui al comma precedente è istituita la figura di un educatore professionale e di un pedagogista in ogni Istituzione scolastica.
343-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti nel limite del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 621-bis e 621-ter.
343-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 343-bis, 343-ter e 343-quater, nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al periodo precedente.
54-ter. 25. Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente comma:
343-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, per il personale dipendente e dirigente del pubblico impiego, è abolita la trattenuta di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999.
54-ter. 37. Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 343, aggiungere il seguente comma:
343-bis. A decorrere dal 1o settembre 2015, è abrogato il comma 17, dell'articolo 9 della legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. Conseguentemente, in attesa del rinnovo dei contratti del pubblico impiego, l'indennità di vacanza contrattuale del personale dipendente e dirigente dell'amministrazione statale è rivalutata dal 1o settembre 2015 attraverso la sua indicizzazione all'aumento del tasso di inflazione certificato dal 1o gennaio 2009, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
54-ter. 39. Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 343, inserire il seguente comma:
343-bis. Allo scopo di favorire lo studio consapevole delle radici storico giuridiche italiane ed europee, nonché di comprendere l'impatto dell'economia nella vita quotidiana, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, avente natura regolamentare, all'inserimento dell'insegnamento di diritto e di economia in tutti gli ordinamenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, ove non previsto dai piani di studio, anche attraverso il potenziamento dell'offerta formativa. Il predetto inserimento è assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, nel quadro degli spazi dedicati dalla legislazione vigente al potenziamento dell'offerta formativa, da docenti abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti.
54-ter. 52. Centemero.
AREA TEMATICA N. 55.
(Scatti stipendiali dei professori universitari).
(ART. 1, commi 344-346)
Sostituire i commi 344 e 345 con il seguente:
344. Con decorrenza giuridica dal 1o gennaio 2013 il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1o gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i docenti in servizio al 1o gennaio 2018 è fissata al 1o gennaio 2018 stesso. Sono abrogati, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il comma 1 e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
Conseguentemente:
al comma 41, sopprimere la lettera b);
dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 percento del loro ammontare»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
55. 11. Cimbro, Bossa, Nicchi, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.
Sostituire i commi 344 e 345:
344. Con decorrenza giuridica dal 1o gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della citata legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della citata legge n. 240 del 2010. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1o gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i docenti in servizio al 1o gennaio 2018 è fissata al 1o gennaio 2018 stesso. Sono abrogati, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il 10 comma e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta in vigore la disposizione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
Conseguentemente:
al comma 41 sopprimere la lettera b);
dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per centri».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 percento del loro ammontare»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
55. 14. Nicchi, Bossa, Cimbro, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.
Sostituire i commi 344 e 345 con il seguente:
344. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della citata legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della citata legge n. 240 del 2010. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
Conseguentemente:
al comma 41, sopprimere la lettera b);
dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
*55. 13. Nicchi, Bossa, Cimbro, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.
Sostituire i commi 344 e 345 con il seguente:
344. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della citata legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della citata legge n. 240 del 2010. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
Conseguentemente:
al comma 41, sopprimere la lettera b);
dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
*55. 16. Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.
Sostituire i commi 344 e 345 con il seguente:
344. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi ottenibili previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Le classi della nuova progressione biennale saranno ottenibili previa valutazione, con cadenza quadriennale, da effettuare con le modalità, ricondotte ad una durata quadriennale, definite dall'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente torna nelle disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e viene riassegnata, nell'anno successivo, al fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020 di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
Conseguentemente:
al comma 41, sopprimere la lettera b);
dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine dei comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
55. 12. Scotto, Nicchi, Bossa, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa.
Sostituire i commi 344 e 345 con i seguenti:
344. Con decorrenza giuridica dal 1o gennaio 2013 il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1o gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i docenti in servizio al 1o gennaio 2018 è fissata al 1o gennaio 2018 stesso.
345. Ai fini di cui al precedente comma 344, sono soppressi il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni ed il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica.
345-bis. Per le finalità di cui ai commi 344 e 345, il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020,120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla precedente disposizione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018 ed a 75 milioni di euro per Vanno 2019, si provvede, fino al fabbisogno, con quota parte del maggior gettito derivante dalla dal comma 621-bis.
Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
55. 9. Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia.
Sostituire i commi 344 e 345 con i seguenti:
344. Con decorrenza giuridica dal 1o gennaio 2013 il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1o gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza. Per i docenti in servizio alla data del 1o gennaio 2018 la decorrenza economica è fissata a partire dal 1o gennaio 2018 stesso.
344-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 sono abrogate le norme di cui al comma 1 e al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni incompatibili con le misure contenute nella presente legge. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 la prima progressione biennale spettante successiva all'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avviene con modalità automatica.
345. Per le finalità di cui ai commi 344 e 344-bis il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
Conseguentemente, al comma 625, sostituire le parole: 6.050.000 con le seguenti: 66.050.000 e le parole: 1.050.000 con le seguenti: 1.125.000.
55. 29. Centemero.
Sostituire il comma 344 con i seguenti:
344. Con decorrenza giuridica dal 1o gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari, previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, di cui all'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente, è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010.
344-bis. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1o gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza. Per i docenti in servizio alla data del 1o gennaio 2018 la decorrenza economica è fissata a partire dal 1o gennaio 2018 stesso.
344-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2018 sono abrogate le norme di cui al comma 1 e al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 9 del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni incompatibili con le disposizioni della presente legge. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 la prima progressione biennale spettante successiva all'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avviene con modalità automatica.
344-quater. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
Conseguentemente, al comma 625, sostituire le parole: 6.050.000 con le seguenti: 66.050.000 e le parole: 1.050.000 con le seguenti: 1.125.000.
55. 28. Centemero.
Sostituire il comma 344 con il seguente:
344. Con decorrenza giuridica dal 1o gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010. La decorrenza economica è fissata per i Docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1o gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i Docenti in servizio al 1o gennaio 2018 è fissata al 18 gennaio 2018 stesso. Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
Conseguentemente, al comma 347, sostituire le parole: 12 milioni di euro con le seguenti: 72 milioni di euro le parole: 76,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 le seguenti: 140 milioni per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
55. 21. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Sostituire il comma 344 con il seguente:
344. Con decorrenza giuridica dal 1o gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1o gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i Docenti in servizio al 1o gennaio 2018 è fissata al 1o gennaio 2018 stesso. Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il 19 comma dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 che prevede che la prima progressione dopo entrata in vigore della legge 240/2010 avvenga con modalità automatica. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020,120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
Conseguentemente al comma 347 sostituire le parole: 12 milioni di euro con le seguenti: 72 milioni di euro e le parole: 76,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 con le seguenti: 140 milioni per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
55. 24. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Sostituire il comma 344 con il seguente:
344. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della legge 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020,120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
Conseguentemente al comma 347 dopo le parole: per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca aggiungere le seguenti: Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
55. 18. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Sostituire il comma 344 con il seguente:
344. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari, previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, di cui all'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
55. 27. Centemero.
Al comma 344, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: docenti universitari con le seguenti: professori e ricercatori universitari; le parole: dall'articolo 8 con le seguenti: dagli articoli 6, comma 14, e dall'articolo 8; ovunque ricorrano, sopprimere le parole: su base premiale;
b) sopprimere il secondo periodo;
c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per i professori e i ricercatori universitari che maturano il triennio nel corso dell'anno 2017, l'effetto economico del passaggio al regime di progressione biennale decorre comunque dalla data del 1o gennaio 2020. A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1o gennaio 2011, o hanno preso servizio tra il 1o gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2015, è attribuito, negli anni 2018 e 2019, un importo ad personam una tantum in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo ad personam una tantum cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di camera. Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aumentato di 60 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Conseguentemente, al comma 347, apportare le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, sostituire la parola: l'obiettivo con le seguenti: gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché;
b) al terzo periodo, dopo le parole: si fa riferimento aggiungere le seguenti: per l'obiettivo del riequilibrio, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore; per l'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca;
c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dall'anno 2018, senza maggiori oneri per lo Stato, le facoltà assunzionali delle università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le università statali, con esclusione degli istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno un numero di ricercatori a tempo indeterminato e di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inferiore al numero di professori di II fascia, il numero di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge, deve essere almeno pari al numero di professori di I e II fascia reclutati nel medesimo periodo maggiorato del 50 per cento nei limiti delle risorse disponibili. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027 le percentuali di cui all'articolo 1, comma 335, lettera a) e lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento.
*55. 33. La VII Commissione.
Al comma 344, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: docenti universitari con le seguenti: professori e ricercatori universitari; le parole: dall'articolo 8 con le seguenti: dagli articoli 6, comma 14, e dall'articolo 8; ovunque ricorrano, sopprimere le parole: su base premiale;
b) sopprimere il secondo periodo;
c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per i professori e i ricercatori universitari che maturano il triennio nel corso dell'anno 2017, l'effetto economico del passaggio al regime di progressione biennale decorre comunque dalla data del 1o gennaio 2020. A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1o gennaio 2011, o hanno preso servizio tra il 1o gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2015, è attribuito, negli anni 2018 e 2019, un importo ad personam una tantum in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo ad personam una tantum cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di camera. Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aumentato di 60 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Conseguentemente, al comma 347, apportare le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, sostituire la parola: l'obiettivo con le seguenti: gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché;
b) al terzo periodo, dopo le parole: si fa riferimento aggiungere le seguenti: per l'obiettivo del riequilibrio, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore; per l'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca;
c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dall'anno 2018, senza maggiori oneri per lo Stato, le facoltà assunzionali delle università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le università statali, con esclusione degli istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno un numero di ricercatori a tempo indeterminato e di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inferiore al numero di professori di II fascia, il numero di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge, deve essere almeno pari al numero di professori di I e II fascia reclutati nel medesimo periodo maggiorato del 50 per cento nei limiti delle risorse disponibili. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027 le percentuali di cui all'articolo 1, comma 335, lettera a) e lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento.
*55. 2. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.
Al comma 344, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: docenti universitari con le seguenti: professori e ricercatori universitari; le parole: dall'articolo 8 con le seguenti: dagli articoli 6, comma 14, e dall'articolo 8; ovunque ricorrano, sopprimere le parole: su base premiale;
b) sopprimere il secondo periodo;
c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per i professori e i ricercatori universitari che maturano il triennio nel corso dell'anno 2017, l'effetto economico del passaggio al regime di progressione biennale decorre comunque dalla data del 1o gennaio 2020. A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1o gennaio 2011, o hanno preso servizio tra il 1o gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2015, è attribuito, negli anni 2018 e 2019, un importo ad personam una tantum in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo ad personam una tantum cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di camera. Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aumentato di 60 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Conseguentemente, al comma 347, apportare le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, sostituire la parola: l'obiettivo con le seguenti: gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché;
b) al terzo periodo, dopo le parole: si fa riferimento aggiungere le seguenti: per l'obiettivo del riequilibrio, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore; per l'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca;
c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dall'anno 2018, senza maggiori oneri per lo Stato, le facoltà assunzionali delle università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le università statali, con esclusione degli istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno un numero di ricercatori a tempo indeterminato e di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inferiore al numero di professori di II fascia, il numero di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge, deve essere almeno pari al numero di professori di I e II fascia reclutati nel medesimo periodo maggiorato del 50 per cento nei limiti delle risorse disponibili. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027 le percentuali di cui all'articolo 1, comma 335, lettera a) e lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento.
*55. 34. Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Giorgis.
Al comma 344, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: giuridica dal primo gennaio 2013;
b) in fine, aggiungere il seguente periodo: Agli oneri derivanti dagli effetti del capoverso precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 121 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
55. 7. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Al comma 344, ovunque ricorra, sostituire le parole: su base premiale con le seguenti: previa valutazione da effettuare con le modalità dell'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010.
55. 23. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Dopo il comma 344, inserire i seguenti:
344-bis. Al fine di aumentare il fabbisogno dei docenti universitari è attivato un piano straordinario di assunzioni, in deroga al sistema di accreditamento vigente previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 dicembre 2016, n. 987.
344-ter. Al piano di assunzioni di cui al comma precedente si provvede con una dotazione annua nel limite massimo di 350 milioni di euro a decorrere dal 2018.
Conseguentemente, al comma 351, sostituire le parole: di cui al comma 350 con le seguenti: di cui ai commi 344-bis, 344-ter e 350.
55. 22. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Dopo il comma 344, inserire il seguente:
344-bis. Alla legge 28 dicembre 2015 n. 208, comma 257, primo periodo, le parole: «non più di due anni» sono sostituite con le seguenti: «non più di tre anni».
55. 10. Marroni.
Dopo il comma 345, aggiungere i seguenti:
345-bis. Ai fini dell'armonizzazione della normativa italiana con quella comunitaria e della riduzione della spesa statale per le procedure relative al conseguimento dell'abilitazione, alla professione di geometra si accede con uno specifico corso di laurea professionalizzante e abilitante, istituito e attivato dalle università, anche in collaborazione con gli istituti tecnici, gli istituti tecnici superiori (ITS) e i collegi professionali territoriali interessati. La denominazione, la classe di appartenenza, gli obiettivi formativi e l'ordinamento didattico del corso di laurea sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ordinamento didattico prevede al suo interno un tirocinio professionale semestrale, sostitutivo di quello previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, a cui sono riservati almeno 30 crediti formativi universitari. L'esame finale per il conseguimento della laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di geometra e all'iscrizione al relativo albo. Della commissione fanno parte anche professionisti designati dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati. Ai laureati del corso di laurea di cui al presente comma spetta il titolo professionale di geometra laureato.
345-ter. Il titolo di geometra laureato spetta altresì agli iscritti all'albo professionale dei geometri e geometri laureati che abbiano conseguito una delle lauree previste dalle norme previgenti di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, purché tale laurea sia stata conseguita entro il terzo anno accademico successivo a quello della data di emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 345-bis, ferme restando le loro competenze professionali come stabilite dal Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. Fino al 31 dicembre 2024, l'iscrizione all'albo è altresì consentita sulla base delle norme previgenti di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Conservano efficacia fino alla medesima data i periodi di tirocinio e i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato secondo le disposizioni previgenti, nonché i provvedimenti assunti al riguardo dagli organi professionali.
345-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge 7 marzo 1985, n. 75, e la lettera b) del comma 2 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Nel medesimo articolo 55 sono soppresse la parola «geometra» nella rubrica e nel comma 1, nonché le parole «geometra laureato» nel comma 4. A decorrere dal 1o gennaio 2025 è soppresso l'esame di Stato per l'accesso alla professione di geometra.
55. 19. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.
Dopo il comma 345, aggiungere il seguente:
345-bis. Il contratto di formazione messo a concorso per i neo-laureati in medicina e chirurgia ha inizio con il 1o di gennaio di ogni anno e termina con il 31 di dicembre di ciascun anno. Vi potranno quindi accedere gli studenti che si sono laureati nelle due prime sessioni di laurea: luglio e ottobre. Gli esami di ammissione alle scuole di specializzazione avranno luogo entro il mese di novembre di ogni anno per concludersi entro il 20 di dicembre dello stesso anno.
55. 4. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.
Dopo il comma 345, aggiungere il seguente:
345-bis. L'abilitazione è condizione necessaria per accedere all'esame di ammissione alle scuole di specializzazione. Il numero di contratti di formazione previsti ogni anno per la scuola di specializzazione dei neolaureati in medicina è variabile ed è fissato nella misura dell'85 per cento del numero dei soggetti iscritti sei anni prima al corso di laurea in medicina e chirurgia e risultati allora vincitori di regolare concorso.
55. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.
Dopo il comma 345, aggiungere il seguente:
345-bis. Il corso di laurea in Medicina e Chirurgia ha carattere abilitante per cui lo studente contemporaneamente si laurea e si abilita, sostenendo quest'ultimo esame subito dopo la discussione della tesi di laurea.
55. 3. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.
Dopo il comma 345, aggiungere il seguente:
345-bis. All'articolo 14 comma 1 della legge 18 marzo 1980, Norme sullo stato giuridico dei professori universitari, le parole: «70o anno di età» sono sostituite con le seguenti: «72o anno di età».
55. 30. Gigli, Sberna.
Dopo il comma 346, aggiungere i seguenti:
346-bis. A decorrere dall'anno 2018 le facoltà assunzionali delle Università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le Università statali, con esclusione degli Istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre del 2017 riportano un valore dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) di cui al decreto legislativo n. 49 del 2012 superiore a 1,20, sia consentito assumere personale oltre il limite imposto dal turnover di cui all'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con oneri a carico del proprio bilancio previa relazione analitica del Collegio dei revisori dei Conti dell'Ateneo.
346-ter. All'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono soppresse.
55. 8. Carnevali.
Dopo il comma 346, aggiungere il seguente:
346-bis. A decorrere dall'anno 2018 le regioni a statuto ordinario e gli enti strumentali ad esse collegati, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono superare il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 3.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 7.000.000.
*55. 1. La XIII Commissione.
Dopo il comma 346, aggiungere il seguente:
346-bis. A decorrere dall'anno 2018 le regioni a statuto ordinario e gli enti strumentali ad esse collegati, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono superare il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 3.000.000;
2019: – 5.000.000;
2020: – 7.000.000.
*55. 31. Prina, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
Dopo il comma 346, è inserito il seguente:
346-bis. Al fine di procedere alla chiamata dei professori associati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia sono stanziati 18 milioni di euro, ripartiti in ragione di 6 milioni di euro per l'anno 2018, di 6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Nei limiti delle risorse di cui al periodo precedente, i professori associati con almeno cinque anni di anzianità di servizio nel ruolo ed in possesso di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia conseguita nelle tornate 2012 c 2013, previo espletamento della procedura valutativa di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono chiamati nel ruolo dei professori ordinari presso l'Ateneo nel quale prestano servizio al momento di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 6.000.000;
2019: – 6.000,000;
2020: – 6.000.000.
55. 32. Ciracì, Latronico.
Dopo il comma 346, aggiungere il seguente:
346-ter. Al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad adottare un piano di stabilizzazione del personale precario all'interno degli Enti Pubblici Ricerca (EPR). Per tali finalità nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo denominato «Fondo per la stabilizzazione del personale precario degli Enti Pubblici di Ricerca», con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018, e 70 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, ai maggiori oneri di spesa di cui al comma 346-ter, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 70 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.
55. 6. Grillo, Cariello, Vacca, D'Uva, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 346 inserire il seguente:
346-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «albi professionali» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle collaborazioni giornalistiche, che, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, per i rapporti di collaborazione giornalistica instaurati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento trova applicazione la previgente normativa fino alla rispettiva scadenza contrattuale e comunque non oltre al 30 giugno 2018».
55. 25. Verini, Ginefra, Albanella, Baruffi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Patrizia Maestri.
Dopo il comma 346, aggiungere il seguente:
346-bis. Al fine di promuovere la formazione e la crescita culturale ed economica del Paese, il secondo comma dell'articolo 142, del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 è abrogato.
55. 20. Calabria.
AREA TEMATICA N. 56.
(Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca).
(ART. 1, comma 347)
Al comma 347, primo periodo, sostituire le parole: 12 milioni; 76,5 milioni; 2 milioni; 13,5 milioni, rispettivamente con le seguenti: 80 milioni; 250 milioni; 20 milioni; 100 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 347, aggiungere i seguenti:
347-bis. A parziale copertura delle disposizioni di cui al comma 347, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 347-ter e 347-quater.
347-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 94 per cento».
347-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura, del 94 per cento».
56. 3. Nicchi, Bossa, Melilla, Scotto, Capodicasa, Albini, Duranti, Cimbro.
Al comma 347, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, con le seguenti: per l'assunzione di ricercatori e tecnologi di III livello negli enti pubblici di ricerca;
b) dopo il terzo periodo, aggiungere, il seguente: Negli enti ed istituzioni di ricerca ove si applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la metà dei fondi assegnati viene destinata all'assunzione di giovani ricercatori con contratto flessibile aventi i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del suddetto decreto, secondo le procedure indicate.
56. 1. Pastorelli, Locatelli, Marzano.
Al comma 347, primo periodo, sostituire la parola: ricercatori con le seguenti: personale non dirigenziale.
56. 4. Giorgis, Cenni.
Al comma 347, secondo periodo, dopo le parole: individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica, aggiungere le seguenti: Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua altresì i criteri preferenziali cui attenersi per la valutazione del servizio prestato all'estero da ricercatori italiani che intendano accedere al sistema nazionale di ricerca.
56. 2. Garavini, Gianni Farina, Fedi, La Marca, Porta, Tacconi.
Dopo il comma 347, aggiungere i seguenti:
347-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è definito dal Governo un piano assunzionale straordinario per un contingente massimo di 8.800 unità, concernente ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi, a favore degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca.
347-ter. La distribuzione tra i predetti enti della corrispettiva quota di assunzioni straordinarie è definita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti di ricerca interessati circa l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
347-quater. Allo scopo di determinare il cinquanta per cento dei posti per le procedure concorsuali riservate di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede ad individuare le unità destinate, per livello, di accesso, alle assunzioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, da sottrarre al contingente massimo di 8.800 unità. Conseguentemente, il cinquanta per cento dei posti, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata negli enti, sarà bandito tramite concorsi nazionali per titoli ed esami.
347-quinquies. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, idoneo a selezioni per l'assunzione con contratto a tempo determinato ovvero con contratto a tempo indeterminato è assunto con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
347-sexies. Le procedure di cui ai commi 347-ter e 347-quinquies sono concluse entro e non oltre il 31 marzo 2018.
347-septies. I concorsi di cui al comma 347-quater sono banditi entro e non oltre il 30 giugno 2018 e sono suddivisi per titolo di studio. Le relative assunzioni sono effettuate entro e non oltre il 31 marzo 2019.
347-octies. Agli oneri di cui ai commi da 347-bis a 347-septies, nel limite massimo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 569-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 569 aggiungere il seguente: 569-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento».
56. 5. Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia.
Dopo il comma 347, aggiungere i seguenti:
347-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto-legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR viene definito un piano assunzionale straordinario per 8.800 unità,
347-ter. La distribuzione ai vari Enti della corrispettiva quota assunzionale avverrà per apposito decreto congiunto del Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro dell'Economia a seguito della ricognizione ottenuta da appelli per l'applicazione dei suddetti commi indetti negli Enti interessati entro e non oltre il 4 gennaio 2018.
347-quater. Allo scopo di determinare il 50 per cento da destinare ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvederà ad individuare le unità destinate, per livello di accesso, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 20 da sottrarre alle 8.800 unità,
347-quinquies. Il personale con i requisiti dell'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 risultato idoneo a selezioni per il conseguimento di contratti a tempo determinato o con conseguita idoneità a concorsi nazionali a tempo indeterminato, potrà essere assunto con le modalità del comma 1 del suddetto articolo 20.
347-sexies. Il 50 per cento delle unità così come determinato con le modalità del comma 347-quater del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata, sarà avviato a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami. Le procedure di cui ai precedenti commi devono essere concluse entro e non oltre marzo 2018. I bandi di concorso di cui al presente comma devono essere emanati entro e non oltre il 30 giugno 2018 e si devono svolgere raggruppati per titolo di studio. Le assunzioni di cui al precedente periodo articolo devono concludersi entro e non oltre il 30 marzo 2019.
Conseguentemente:
al comma 4 sopprimere la lettera b);
dopo il comma 41 inserire i seguenti:
41-bis, All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
56. 6. Laforgia, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Fontanelli, D'Attorre, Cimbro.
Dopo il comma 347, inserire i seguenti:
347-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato»
347-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
347-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
347-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 347-bis, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
347-sexies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 347-bis a 347-quinquies si provvede attraverso la corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
56. 7. Rampelli.
Dopo il comma 347 inserire i seguenti:
347-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019, A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
347-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. 347-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:
624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 16.585.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868,200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021, di 168.304.300 euro per l'anno 2022, di 122.800.700 euro per l'anno 2023, di 107.596.400 euro per l'anno 2024, di 138.392.100 euro per l'anno 2025, di 148.387,900 euro per l'anno 2026, di 140.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
56. 8. Rampelli.
Dopo il comma 347, aggiungere i seguenti:
347-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il personale docente dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e degli ISIA che abbia maturato presso le predette Istituzioni i requisiti di servizio previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la stabilizzazione del personale precario delle Pubbliche Amministrazioni, è inquadrato nei ruoli dello Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite trasformazione in graduatorie per l'assegnazione di contratti a tempo indeterminato delle graduatorie nazionali costituite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
347-ter. Nelle suddette nuove graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'assunzione a tempo indeterminato di cui sopra sono inseriti, in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre i docenti in possesso di tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della presente legge, graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti nelle graduatorie nazionali alla legge 8 novembre 2013, n. 128 e selezionati con medesimi titoli di accesso.
Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 20 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
56. 9. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 347, inserire i seguenti:
347-bis. A partire dall'anno accademico 2018-2019, gli studenti immatricolati presso atenei non italiani per il conseguimento del titolo di Philosophiae doctor svolto con attività frontali nello Stato in cui è ubicata l'università estera, devono effettuare il pagamento di una tassa governativa di euro 300 una tantum. Per tali studenti la valutazione "ex ante" dell'equipollenza del titolo non è dovuta. Il datore di lavoro, ai fini del rilascio della valutazione "ex ante", deve acquisire il certificato di immatricolazione al corso di studio, il certificata di valore dell'ambasciata di Italia presso lo Stato in cui si svolge il dottorato di ricerca e la ricevuta di versamento di euro 300, effettuato secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293 e dell'articolo 230 del Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni.
347-ter. A partire dall'anno accademico 2018-2019, gli studenti immatricolati presso atenei non italiani per il conseguimento del titolo di Philosophiae doctor svolto con attività in forma blended o a distanza, devono effettuare il pagamento di una tassa governativa di euro 2000 per ogni anno di corso, effettuato secondo le modalità previste al comma 347-bis. Per tali studenti la valutazione "ex ante" dell'equipollenza del titolo è effettuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di svolgimento dei dottorati di ricerca di cui al presente comma, stante il limite massimo di 50 iscritti presso lo stesso ateneo estero.
56. 10. Tancredi.
Dopo il comma 347 aggiungere il seguente:
347-bis. In deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per l'anno accademico 2017/2018 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata, sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 1° marzo 2018.
Conseguentemente alla Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:
2018:
CP: –2.000.000.000;
CS: –2.000.000.000;
2019:
CP: –2.000.000.000;
CS: –2.000.000.000;
2020:
CP: –2.000.000.000;
CS: –2.000.000.000.
56. 24. Borghesi.
Dopo il comma 347 inserire i seguenti:
347-bis. Al fine di perseguire i medesimi obiettivi cui al comma 347, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993 n. 573, è incrementato di ulteriori 9,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L'assegnazione degli ulteriori fondi previsti dal presente comma alle singole Università è effettuata con il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 347.
347-ter. All'onere di cui al comma 347-bis si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
56. 11. Crimì.
Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
347-bis. In applicazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, al fine della stabilizzazione del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), tenuto conto del fabbisogno di nuovo personale pari a 4500 unità del medesimo ente, è previsto a decorrere dall'anno 2018 un finanziamento straordinario di 190 milioni di euro annui. L'assegnazione del predetto finanziamento straordinario è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Conseguentemente:
al comma 41 sopprimere la lettera b);
dopo il comma 41 inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione dei valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare».
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 82 per cento;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater, Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo composta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
56. 14. Laforgia, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Fontanelli, Cimbro.
Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
347-bis. In applicazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, al fine della stabilizzazione del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), tenuto conto del fabbisogno di nuovo personale pari a 2.634 unità del medesimo ente, è previsto per l'anno 2018 un finanziamento straordinario di 120 milioni di euro. L'assegnazione del finanziamento straordinario è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Conseguentemente:
al comma 41 sopprimere la lettera b);
dopo il comma 41 inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione dei valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
56. 13. Laforgia, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Fontanelli, Cimbro, D'Attorre.
Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
347-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 347, al fine di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato nonché valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la dotazione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ulteriormente incrementata dalle maggiori entrate rivenienti dall'attuazione del successivo comma 621-bis. L'assegnazione dei fondi e la sua ripartizione avviene nelle stesse modalità e con i medesimi criteri indicati al comma 347.
Conseguentemente, dopo il comma il comma 621, aggiungere il seguente:
621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 21 per cento dell'ammontare delle somme giocate. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento.
56. 15. Pannarale, Fassina, Paglia, Marcon, Pastorino, Melilla, Fassina, Gregori.
Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
347-bis. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 347, la dotazione finanziaria del Fondo ordinano per gli Enti di Ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ulteriormente incrementata dalle maggiori entrate rivenienti dall'attuazione del successivo comma 621-ter.
Conseguentemente, dopo il comma il comma 621, aggiungere il seguente:
621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 21 per cento dell'ammontare delle somme giocate. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento.
56. 16. Paglia, Marcon, Pastorino.
Dopo il comma 347, inserire il seguente:
347-bis. All'articolo 1, comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
« c-bis) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296».
Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 14.585.300 euro.
56. 17. Dallai.
Dopo il comma 347, inserire il seguente:
347-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 sono inseriti i seguenti:
«108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del turn over mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
108-ter. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-bis persegue l'obiettivo dell'eliminazione dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi: a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del 100 per 100 della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano; b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica; c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri; d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al fine di garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado; e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado; f) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso: 1) l'elaborazione e fa realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze; 2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria; 3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni; 4) il potenziamento dell'insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali; 5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.
108-quater. Al piano pluriennale di assunzioni si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le seguenti modalità: a) per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai sensi della normativa vigente; b) per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti; 2) essere risultato idoneo al concorso indetto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 dei 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012; 3) risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non essere stato assunto nell'anno scolastico 2016/2017; 4) aver conseguito l'abilitazione mediante percorso abilitante speciale o tirocinio formativo attivo; 5) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione; 6) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002».
108-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.
108-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019».
56. 12. Nicchi, Bossa, Scotto, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.
Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
347-bis. In deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per l'anno accademico 2017/2018 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non da diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti.
Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca da emanare entro il 1 marzo 2018.
56. 18. Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 347, inserire il seguente:
347-bis. Una quota parte delle risorse destinate alle finalità di cui al primo periodo del comma precedente, non superiore al 3 per cento, è in ogni caso destinata al reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, delle università, statali a non statali, che svolgano corsi in scienze del servizio sociale, nel Mezzogiorno, in convenzione con le scuole di servizio sociale gestite da enti pubblici. Oltre ai requisiti già previsti dall'articolo 24 della predetta legge, i partecipanti alla selezione dovranno aver svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i predetti corsi in convenzione, attività di insegnamento, anche di didattica integrativa, o aggiunta, per almeno 5 anni.
56. 19. Centemero.
Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
347-bis. All'articolo 15, comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere la seguente lettera:
« c-bis) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I conseguenti risparmi di spesa sono ottenuti mediante la riduzione di 3 milioni di euro dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2018».
* 56. 22. La VII Commissione.
Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
347-bis. All'articolo 15 comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aggiungere la seguente lettera:
« c-bis) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I conseguenti risparmi di spesa sono ottenuti mediante la riduzione di 3 milioni di euro dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2018».
* 56. 21. Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Giorgis.
Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:
347-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «nel limite» sono sostituite dalle parole: «sulla base dell'utilizzazione integrale» e, dopo la parola: «nonché» sono aggiunte le seguenti: «nel limite».
*56. 23. La VII Commissione.
Dopo il comma 347 aggiungere il seguente:
347-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole «nel limite» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dell'utilizzazione integrale» e, dopo la parola «nonché» sono aggiunte le seguenti: «nel limite».
*56. 25. Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Giorgis.
Dopo il comma 347, inserire il seguente:
347-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli Enti Pubblici di Ricerca.
56. 20. Berretta, Carrozza.
AREA TEMATICA N. 57.
(Incremento del fondo per il diritto allo studio universitario e delle borse di dottorato).
(ART. 1, commi 348-352)
Sostituire i commi 348 e 349 con i seguenti:
Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 ed il cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338 è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019. Al fine di rendere più accessibile e funzionale il predetto cofinanziamento il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e della Conferenza Stato-Regioni, provvede a modificare il relativo bando di accesso e ad emanare il successivo entro il 31 dicembre 2018.
349. All'onere di cui al comma 348, pari a 200 milioni di euro nell'anno 2018 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le maggiori risorse rivenienti dal comma 569-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 569, aggiungere il seguente:
569-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento».
57. 4. Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia, Fassina, Gregori.
Sostituire il comma 348 con il seguente:
«348. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di, cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 e il cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie formato dalla legge del 14 novembre 2000, n. 338 è incrementato di 50 milioni a decorrere dal triennio 2019-2021.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 41 la lettera b) è soppressa;
b) dopo il comma 41 inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 e inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
57. 5. Nicchi, Bossa, Cimbro, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Laforgia, Duranti.
Al comma 348, sostituire dalle parole: di 20 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 e il cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie, di cui alla legge del 14 novembre 2000 n. 338, è incrementato di 50 milioni a decorrere dall'anno 2019. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e della Conferenza Stato-Regioni, modifica il bando per l'accesso a tale cofinanziamento, al fine di renderlo più accessibile e funzionale per i soggetti ed enti partecipanti. Il successivo bando è emanato entro il 31 dicembre 2018.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 41 la lettera b) è soppressa;
b) dopo il comma 41 inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 e inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
57. 6. Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Laforgia.
Al comma 348, sostituire le parole 20 milioni, con le seguenti: 150 milioni.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 348, aggiungere i seguenti:
348-bis. I commi da 273 a 289 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono abrogati.
348-ter. A decorrere dall'anno 2018 le risorse di cui agli articoli 286 e 287 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferite al Fondo di cui al comma 348.
b) al comma 41 sopprimere la lettera b);
c) dopo il comma 41 inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 e inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
57. 7. Nicchi, Bossa, Scotto, Cimbro, Melilla, Albini, Capodicasa, Laforgia, Duranti, D'Attorre.
Al comma 348, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 60 milioni.
Conseguentemente, sostituire il comma 349 con il seguente: «349. All'onere di cui al comma 348 si provvede mediante riduzione pari a 60 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
57. 8. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il camma 349, aggiungere i seguenti:
349-bis. Al fine di assicurare la coincidenza tra organico di fatto ed organico di diritto, e nell'ottica del potenziamento degli insegnamenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2018/2019 è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, nei limite massimo di spesa di 1 miliardo di euro per l'anno 2018. Sono assunti a tempo indeterminato, entro il primo settembre 2018, nei limiti dei posti disponibili:
a) i soggetti iscritti nelle graduatorie di merito. All'interno di tali graduatorie il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto ad inserire, inoltre, i soggetti risultati idonei oltre la quota del 10 per cento di cui al concorso 2016;
b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
349-ter. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
a) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili;
b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti disponibili.
349-quater. Agli oneri di cui ai commi 349-bis e 349-ter, nel limite di 1 miliardo di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 349-quinquies a 349-octies.
349-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 e inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «89 per cento».
349-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo e inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».
349-septies. Le disposizioni di cui ai commi 349-quinquies e 349-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
349-octies. Le modifiche introdotte dai commi 349-quinquies e 349-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).
57. 11. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 349 aggiungere i seguenti:
349-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca viene definito un piano assunzionale straordinario per 8.800 unità per l'anno 2018. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilita la corrispettiva quota assunzionale, a seguito della ricognizione ottenuta da appelli per l'applicazione dei suddetti commi indetti negli enti interessati entro e non oltre il 4 gennaio 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, allo scopo di determinare il 50 per cento da destinare al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono individuate le unità destinate, per livello di accesso, al comma 1 da sottrarre alle 8.800 unità di cui al piano assunzionale straordinario.
349-ter. II personale con i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, idoneo a selezioni per il conseguimento di contratti a tempo determinato o di idoneità a concorsi nazionali a tempo indeterminato può essere assunto ai sensi del comma 1 del citato articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il 50 per cento delle unità, così come determinate con le modalità di cui al comma 349-bis, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata, è messo a concorso nazionale per titoli ed esami. Le procedure di cui ai commi 349-bis e 349-ter sono concluse entro il mese di dicembre 2018. I bandi di concorso di cui al comma 349-ter sono emanati entro il 30 aprile 2019 e sono raggruppati per titolo di studio. Le procedure assunzionali, in seguito ai bandi di concorso di cui al presente comma devono concludersi entro il 30 aprile 2020.
349-quater. Agli oneri di cui ai commi 349-bis e 349-ter, nel limite di un miliardo di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 349-quinquies a 349-octies.
349-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, in fine, è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».
349-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono appostate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».
349-septies. Le disposizioni di cui ai commi 349-quinquies e 349-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
349-octies. Le modifiche introdotte dai commi 349-quinquies e 349-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).
57. 12. D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial, Grillo.
Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
349-bis. Al fine di estendere la fase transitoria introdotta dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, anche per le assunzioni di personale nelle scuole primarie e dell'infanzia e autorizzata la spesa nel limite massimo di spesa di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «scuole secondarie», sono aggiunte le seguenti: «, primarie e dell'infanzia,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «scuole secondarie», sono aggiunte le seguenti: «, primarie e dell'infanzia,»;
c) al comma 3, dopo le parole: «scuole secondarie», sono aggiunte le seguenti: «, primarie e dell'infanzia,».
349-ter. Agli oneri di cui al comma 349-bis, nel limite di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede ai sensi dei commi da 349-quater a 349-septies.
349-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 e inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».
349-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».
349-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 349-quater e 349-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
349-septies. Le modifiche introdotte dai commi 349-quater e 349-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).
57. 10. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
349-bis. Al fine di assicurare la continuità dell'insegnante di sostegno agli alunni con disabilità e una definizione del fabbisogno relativo all'organico sulla base delle effettive esigenze delle scuole, per l'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad adottare un piano di assunzioni a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno entro il limite massimo di spesa di un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e i commi 2 e 2-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono abrogati.
349-ter. Agli oneri di cui al comma 349-bis, nel limite di un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 349-quater a 349-septies.
349-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sano apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».
349-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».
349-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 349-quater e 349-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
349-septies. Le modifiche introdotte dai commi 349-quater e 349-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).
57. 13. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
349-bis. Al fine di migliorare l'offerta formativa e garantire la continuità e la qualità didattica, il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2021/2022, nei limiti di spesa di 338.500.000 euro per l'anno 2018, 1.180.000.000 euro per l'anno 2019, 1.715.100.000 euro per l'anno 2020 e 2.130.000.000 euro a decorrere dall'anno 2021».
349-ter. Agli oneri di cui al comma 349-bis nel limite di un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 349-quater a 349-septies.
349-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
349-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
349-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 349-quater e 349-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
349-septies. Le modifiche introdotte dai commi 349-quater e 349-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).
57. 14. Chimienti, Marzana, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
349-bis. Al fine di migliorare l'offerta formativa e garantire la continuità e la qualità didattica, il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 è sostituito dal seguente: «Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2021/2022, nei limiti di spesa pari a 338.500.000 euro per l'anno 2018, pari a 1.180.000.000 euro per l'anno 2019, pari a 1.715.100.000 euro per l'anno 2020 e pari a 2.130.000.000 euro a decorrere dall'anno 2021.
349-ter. Agli oneri di cui al comma 349-bis, si provvede ai sensi dei commi da 349-quater a 349-septies.
349-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili, nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
349-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
349-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 349-quater e 349-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
349-septies. Le modifiche introdotte dai commi 349-quater e 349-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.»
Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).
57. 15. Chimienti, Marzana, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
349-bis. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn-over del personale delle istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
349-ter. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 349-bis, nei limiti del posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
2018: — 4.000.000;
2019: — 4.000.000;
2020: — 4.000.000.
57. 17. Brescia, Corda, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
349-bis. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn-over del personale delle istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Fino all'esaurimento nelle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
349-ter. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 349-bis del presente comma, nel limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento e disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
349-quater. Ai maggiori oneri di spesa di cui ai commi 349-bis e 349-ter, pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, e 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.
57. 16. Brescia, Corda, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
349-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, assicurando il superamento della condizione di precariato nell'istituzione dell'Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM), viene definito un piano assunzionale per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato presso tali istituti. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate, in via prioritaria e fino a loro completo esaurimento, attraverso l'utilizzo delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
349-ter. Al piano di assunzioni di cui al comma 349-bis, esaurite le graduatorie, concorre inoltre il personale docente che, a norma dell'articolo 20, comma 1, lettera c), dei decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato, al 31 dicembre 2017, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni AFAM statali è pari ai 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: — 4.000.000;
2019: — 4.000.000;
2020: — 4.000.000.
57. 18. Brescia, Corda, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial
Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
349-bis. A decorrere dall'anno 2018 a tutti gli studenti universitari e a quelli impegnati nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, compresi quelli non beneficiari di borsa di studio o di borsa dei servizi previste dalla presente legge, sono assicurate agevolazioni fiscali sull'acquisto di ogni strumento finalizzato alla didattica, come libri o testi anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi; agevolazioni tariffarie sul servizio di mensa, sul trasporto pubblico locale e sull'accesso ai luoghi di cultura come siti museali o archeologici; canoni calmierati e agevolazioni fiscali per la locazione di immobili nel comune in cui ha sede l'ateneo e l'effettività dell'assistenza sanitaria gratuita nella regione in cui ha sede l'Ateneo.
349-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, si provvede con una dotazione annua nel limite massimo di 960 milioni di euro a decorrere dal 2018 con il maggiore gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo 569-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 569 aggiungere il seguente:
569-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento».
57. 20. Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia.
Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
349-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il «Fondo per i servizi relativi ai servizi essenziali per gli studenti», finalizzato all'emissione di risorse volte a garantire servizi di trasporto, ristorazione e abitativi agevolati per la totalità degli studenti iscritti presso le scuole statali durante il periodo di istruzione obbligatoria. La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è determinata nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2018, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse di cui al secondo comma, sono ripartite tra le regioni, anche a statuto speciale, e gli enti locali per l'anno 2018 in base al numero di studenti iscritti in ciascuna regione. A decorrere dall'anno 2019 la distribuzione avviene in misura proporzionale al fabbisogno regionale, assegnando le risorse in via prioritaria ai territori svantaggiati ed in maggiore difficoltà economica.
349-ter. Agli oneri derivanti dal comma 349-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come rideterminato dal comma 625.
57. 27. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
349-bis. Alla legge 16 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 255, alinea, dopo le parole: «Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti», aggiungere le seguenti: «, ivi compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio,»;
b) al comma 255, lettera c), e aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale requisito non si applica per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca»;
c) al comma 257, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale disposizione si applica agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio, con l'esclusione di quanto stabilito dalla lettera c) del comma 255».
349-ter. Ai maggiori oneri di spesa di cui al comma 349-bis, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.
57. 25. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
349-bis. Al fine di favorire il diritto allo studio universitario e incrementare il numero di iscritti all'università, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 255 le parole: «13.000» sono sostituite con le seguenti: «24.000»;
b) al comma 257 le parole: «13.001» sono sostituite con le seguenti: «24.001» e le parole: «13.000» sono sostituite con le seguenti: «24.000»;
349-ter. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 65 milioni a decorrere dall'anno 2018. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
57. 22. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 349, aggiungere i seguenti:
349-bis. Al fine di favorire il diritto allo studio universitario e incrementare il numero di iscritti all'università, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 255, lettera a) le parole: «13.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «24.000 euro»;
b) al comma 257, le parole: «13.001 euro» sono sostituite dalle seguenti: «24.001 euro» e le parole «13.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «24.000 euro»;
c) al comma 265, le parole: «105 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
349-ter. Agli oneri di cui al comma 349-ter si provvede mediante riduzione per 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
57. 23. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:
349-bis. A decorrere dal 1o settembre 2018, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le procedure di gara con convenzione CONSIP sono sospese e le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia — limitatamente al numero degli addetti destinatari del presente provvedimento — per il tempo strettamente necessario, per perfezionare dell'assunzione di tutto il personale di cui al presente comma, e comunque non oltre 30 settembre 2018. Entro il 1o maggio 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione di appositi bandi per l'inserimento, a domanda nelle graduatorie provinciali del personale ata di prima fascia e per la copertura del totale dei posti accantonati, del personale occupato alla data di entrata in vigore della presente legge e utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con mansioni assimilabili alla qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali. Entro il 1o maggio 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede altresì all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda altresì al personale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici ed amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato decreto ministeriale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dei commi da 566-bis a 566-sexies.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 41 sopprimere la lettera b);
b) dopo il comma 41 inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»
b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
57. 21. Capodicasa, Cimbro.
Dopo comma 349, aggiungere il seguente:
349-bis. Il comma 332 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Ai maggiori oneri di spesa di cui al precedente periodo, pari a 150 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.
57. 34. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:
349-bis. Il comma 334 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Ai maggiori oneri di spesa di cui al precedente periodo, pari a 150 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.
57. 35. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo comma 349, aggiungere il seguente:
349-bis. Agli iscritti ai corsi di dottorato non beneficiari di borsa di studio è garantito un fondo per la mobilità internazionale non inferiore all'importo minimo mensile della borsa di dottorato per ogni mese di permanenza all'estero. Ai maggiori oneri di spesa di cui al precedente periodo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.
57. 24. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 349 aggiungere il seguente:
349-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il «Fondo per i servizi relativi al diritto allo studio», finalizzato alla emissione di risorse volte a garantire servizi di trasporto, ristorazione e abitativi agevolati per la totalità degli studenti universitari. La dotazione del Fondo, di cui al precedente comma, è determinata nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
Le risorse di cui alla precedente disposizione, sono ripartire tra le regioni, anche a statuto speciale, e gli Enti locali per l'anno 2018 in base al numero di studenti iscritti in ciascuna regione. A decorrere dall'anno 2019 la distribuzione avviene in misura proporzionale al fabbisogno regionale, determinato dal numero di studenti universitari idonei. Ai maggiori oneri di spesa di cui al presente comma pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.
57. 26. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:
349-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. L'aumento è assicurato anche per le borse concesse per la frequenza ai dottorati attivi e attualmente in corso. L'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'attuazione della presente legge. Ai maggiori oneri di spesa di cui al presente comma, pari a 30 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.
57. 28. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:
349-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme di cui al primo periodo sono destinate alle università non statali legalmente riconosciute aventi un numero di iscritti non superiore ai 3.500 studenti, con riferimento all'anno accademico 2016-2017, escluse le università telematiche, con sede legale in una delle regioni meno sviluppate dell'Obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione», e sono ripartite tra le stesse, proporzionalmente al numero degli iscritti e nella misura di euro 3.500 a studente, per essere prioritariamente finalizzate al sostegno delle spese generali di funzionamento ovvero, per la parte eventualmente residua, al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: — 10.000.000;
2019: — 10.000.000;
2020: — 10.000.000.
57. 30. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:
349-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 l'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e incrementato di 400 unità al fine di assicurare l'insegnamento individuale di esecuzione e interpretazione nel primo biennio dei licei musicali.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
2018: — 6.200.000;
2019: — 18.400.000;
2020: — 18.400.000.
57. 31. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:
349-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme di cui al primo periodo sono destinate alle università non statali legalmente riconosciute aventi un numero di iscritti non superiore a 3.500 studenti, con riferimento all'anno accademico 2016-2017, escluse le università telematiche, con sede legale in una delle regioni meno sviluppate dell'Obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione», e sono ripartite tra le stesse, proporzionalmente al numero degli iscritti e nella misura di euro 3.500 a studente, per essere prioritariamente finalizzate al sostegno delle spese generali di funzionamento ovvero, per la parte eventualmente residua, al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
57. 29. Laffranco.
Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:
349-bis. Allo scopo di realizzare percorsi educativi e didattici per il potenziamento dei linguaggi espressivi, musicali, della danza teatrale e artistici per il miglioramento dell'offerta formativa istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo denominato «Fondo per il potenziamento dei linguaggi espressivi», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018. Presso il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un albo di figure professionali che intendano dare la propria disponibilità alla realizzazione di progetti e attività espressive con alunni delle scuole primarie e dell'infanzia. Gli istituti scolastici possono avvalersi della collaborazione di queste figure professionali per proporre progetti e attività per lo sviluppo dei diversi linguaggi espressivi nell'ambito dell'orario curriculare.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanza, apportare le seguenti variazioni:
2018: –5.000.000.
57. 32. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:
349-bis. Al fine di tutelare la sicurezza degli alunni, migliorare l'offerta formativa e garantire la continuità e la qualità didattica, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è abrogato.
57. 33. Chimienti, Marzana, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:
349-bis. All'articolo 5, comma 1-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo le parole: «comma 1-ter,» sono aggiunte le seguenti: «per gli studenti internazionali e».
57. 36. Vignali.
Al comma 350, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 20.000.000;
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000.
57. 39. D'Uva, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Al comma 350, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.
Conseguentemente, al comma 351, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 15 milioni.
57. 40. Centemero.
Al comma 350, sostituire le parole: 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 23,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e 28,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, sopprimere i commi da 338 a 343.
57. 41. Mazziotti di Celso.
Dopo il comma 350, aggiungere i seguenti:
350-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018/2019 per gli studenti ammessi ai corsi di Dottorato di Ricerca, non beneficiari di borsa di studio, è garantito un fondo per la mobilità internazionale non inferiore all'importo minimo mensile della borsa di dottorato per ogni mese di permanenza all'estero.
350-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente si provvede nel limite di spesa di 50 milioni in ragione annua, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario mediante quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 350-quater.
350-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e fissata in misura pari al 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
57. 43. Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia, Palazzotto.
Dopo il comma 350, aggiungere il seguente:
350-bis. L'articolo 2, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e il comma 01, articolo 60, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono abrogati.
57. 42. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Al comma 351, sostituire le parole da: quanto ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018, fino alla fine del comma con le seguenti: mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Conseguentemente, sopprimere il comma 352.
57. 45. Centemero.
Dopo il comma 351, aggiungere i seguenti:
351-bis. In applicazione del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di stabilizzare il personale di ricerca precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), tenuto conto del fabbisogno di nuovo personale pari a 2.634 unità del medesimo ente, è previsto per l'anno 2018 un finanziamento straordinario di 120.211.000,00, a decorrere dal 2018.
351-ter. L'assegnazione del finanziamento straordinario è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
351-quater. Ai fini dell'attuazione del comma 351-bis, il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, è ridotto di 120.211.000,00 euro a decorrere l'anno 2018.
57. 46. Lombardi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.
Sopprimere il comma 352.
Conseguentemente, dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
352-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto in misura pari a 50 milioni di euro.
57. 47. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 352, aggiungere i seguenti:
352-bis. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina istituite presso le università dall'anno accademico 1978/1979, e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 all'anno accademico 1991/1992, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale ovvero abbiano interrotto i termini di prescrizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfetario, una remunerazione annua onnicomprensiva di importo pari a 11.000 euro.
352-ter. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali né a somme a titolo di rivalutazione monetaria.
352-quater. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano beneficiato di sentenze passate in giudicato, con le quali sia stato riconosciuto il diritto a remunerazione superiore a quanto previsto al comma 352-bis per la partecipazione al corso di specializzazione, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime,
352-quinquies. Il diritto alla corresponsione della remunerazione di cui al comma 352-bis è subordinato all'accertamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del possesso del diploma di specializzazione, ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
352-sexies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, le modalità di presentazione dell'istanza di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 352-bis, il termine entro il quale la stessa, a pena di decadenza, deve essere trasmessa, nonché le modalità di pagamento dell'indennizzo, prevedendo altresì che le predette istanze possano essere presentate anche attraverso realtà professionali di rilevanza nazionale operanti in rappresentanza degli interessi di medici, singolarmente o collettivamente intesi.
352-septies. In alternativa a quanto previsto dal comma 352-bis e sulla base di una scelta individuale, ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1978/1979 e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 sino all'anno accademico 1991/1992, il diritto alla corresponsione della remunerazione può essere tramutato in periodi di contribuzione figurativa da attribuire con le modalità di cui ai commi da 7 a 10.
352-octies. Il diritto agli anni di contribuzione figurativa, richiesto dal singolo medico, è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince la partecipazione del corso di specializzazione ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
352-novies. Il diritto di cui al comma 352-octies è riconosciuto anche qualora, negli anni indicati dal comma 6, il medico abbia già versato i contributi ad altri enti previdenziali, trattandosi in questa particolare situazione della restituzione a questi soggetti di un diritto a un'adeguata remunerazione. In caso di medici già in pensione, i contributi versati integrano la pensione, già percepita.
352-decies. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al versamento dei contributi necessari a coprire gli anni di contribuzione figurativa ai seguenti enti previdenziali:
a) Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) per i medici divenuti liberi-professionisti, specialisti convenzionati, medici di famiglia e della continuità, assistenziale;
b) Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i medici divenuti dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale e per tutti gli altri medici.
352-undecies. Accertata l'appartenenza del medico alla categoria di cui al comma 352-septies, l'ente previdenziale interessato, effettuati relativi conteggi, richiede ai soggetti di cui al comma decies il versamento dei contributi relativi alla copertura del periodo di contribuzione figurativa,
352-duodecies. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1992/1993 all'anno accademico 2005/2006 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale ovvero abbiano interrotto i termini di prescrizione per il riconoscimento retroattivo delle previsioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alla legge 6 febbraio 2007, n. 13, e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché il risarcimento dei danni subiti per l'omesso o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 82176/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, la Presidenza del Consiglio dei Ministri corrisponde, a titolo forfettario, un indennizzo onnicomprensivo di 10.000 euro per ogni anno del corso di specializzazione frequentato in ragione della durata legale dello stesso. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali né a somme a titolo di rivalutazione monetaria. Ai medici specialisti di cui al primo periodo del presente comma sono applicate, retroattivamente, altresì le previsioni di cui agli articoli 41 e 45 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1):
2018:
CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000.
2019:
CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000.
2020:
CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000.
alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2):
2018:
CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000.
2019:
CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000.
2020:
CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000.
57. 48. Latronico.
Dopo il comma 352 aggiungere i seguenti:
352-bis. A decorrere dall'anno 2018 e per i successivi anni 2019 e 2020, corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 70 milioni di euro annui. Il limite è aggiornato con cadenza triennale. Il contributo di cui al presente comma è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.
352-ter. Il contributo di cui al comma precedente è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento ad esclusione di una quota pari allo 0,02 per cento del contributo stesso, da erogare entro il 31 maggio dello stesso anno scolastico sulla base dell'aggiornamento del numero di alunni con disabilità realmente frequentanti ciascuna scuola paritaria.
Conseguentemente, al comma 632, sostituire le parole: 940 milioni di euro, 1.940 milioni di euro e 2.500 milioni di euro con le seguenti: 870 milioni di euro, 1.870 milioni di euro e 2.430 milioni di euro.
57. 50. Falcone.
Dopo il comma 352, aggiungere i seguenti:
352-bis. A decorrere dall'anno 2018 le facoltà assunzionali delle università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le Università statali, con esclusione degli Istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre del 2017 riportano un valore dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, superiore a 1,20, sia consentito assumere personale oltre il limite imposto al turnover ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con oneri a carico del proprio bilancio previa relazione analitica del Collegio dei revisori dei conti dell'Ateneo.
352-ter. All'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono soppresse.
*57. 51. Misiani, Carnevali.
Dopo il comma 352, aggiungere i seguenti:
352-bis. A decorrere dall'anno 2018 le facoltà assunzionali delle università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le Università statali, con esclusione degli Istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre del 2017 riportano un valore dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, superiore a 1,20, sia consentito assumere personale oltre il limite imposto al turnover ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con oneri a carico del proprio bilancio previa relazione analitica del Collegio dei revisori dei conti dell'Ateneo.
352-ter. All'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono soppresse.
*57. 52. Centemero, Palese.
Dopo il comma 352, aggiungere i seguenti:
352-bis. Al fine di potenziare gli interventi posti in essere dalla università per favorire l'attività sportiva degli studenti universitari e al fine di sostenere la promozione dello sport universitario, il contributo delle Università di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, iscritto ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di due milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
352-ter. Agli oneri derivanti dal comma 352-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
57. 53. Dell'Aringa, Misiani, D'Ottavio, Marco Meloni.
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
352-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali sulla base di progetti per l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture didattiche. Le modalità di ripartizione delle risorse, i criteri di selezione dei progetti, gli obiettivi ed i tempi di erogazione ed utilizzo delle risorse saranno stabiliti: con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 41, sopprimere la lettera b);
b) dopo il comma 41, inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 e inserito, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono, apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 5 dopo il primo periodo à inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
57. 55. Nicchi, Bossa, Cimbro, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
352-bis. Al fine di perseguire i medesimi obiettivi cui al comma 352, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993 n. 537, è incrementato di ulteriori 9,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L'assegnazione degli ulteriori fondi previsti dal presente comma alle singole Università è effettuata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*57. 71. La VII Commissione.
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
352-bis. Al fine di perseguire i medesimi obiettivi cui al comma 352, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993 n. 537, è incrementato di ulteriori 9,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L'assegnazione degli ulteriori fondi previsti dal presente comma alle singole Università è effettuata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*57. 66. Crimì.
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
352-bis. All'articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite con le seguenti: «360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».
Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 41, sopprimere la lettera b);
b) dopo il comma 41, inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono, apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 5 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
57. 57. Nicchi, Bossa, Cimbro, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Cimbro.
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
352-bis. I commi 255, 256, 257 e 258 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono sostituiti dai seguenti:
«255. Sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) appartengono ad un nucleo familiare il cui «Indicatore della situazione economica equivalente», di seguito «ISEE», calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 28.000 euro;
b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi.
256. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, il contributo omnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente 28.000 euro».
Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.
57. 56. Pannarale, Pastorino, Giancarlo Giordano, Marcon, Paglia, Melilla, Fassina, Gregori.
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
352-bis. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni
a) al comma 145, dopo le parole «l'occupabilità degli studenti», sono aggiunte le seguenti: «nonché al potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari dal piano triennale dell'offerta formativa di cui al comma 12, tra quelli indicati dal comma 7,»;
b) il comma 148 è sostituito dal seguente: «148. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le erogazioni liberali destinate agli investimenti siano effettuate sul conto di tesoreria intestato alle scuole statali con sistemi di pagamento tracciabili a seguito del rilascio di apposita certificazione da parte dell'istituzione scolastica destinataria dell'erogazione liberale, la quale ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a: a) comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali di cui alla lettera a), il 10 per cento su un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato indicato dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Le predette somme sono (rassegnate ad apposito fondo iscritto nello stata di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che provvede a ripartirle, con proprio decreto e per le medesime finalità di cui al comma 145, tra le istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 41, sopprimere la lettera b);
b) dopo il comma 41 inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
57. 58. Nicchi, Bossa, Cimbro, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Cimbro.
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
352-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera i-sexies) è sostituita con la seguente:
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 50 chilometri, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis.
Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 41, sopprimere la lettera b);
b) dopo il comma 41, inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono, apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 5 dopo il primo periodo à inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
57. 54. Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Bossa, Cimbro, Scotto.
Dopo il comma 352 aggiungere il seguente:
352-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), sopprimere le seguenti parole: «ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa».
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018 – 25.000.000;
2019 – 25.000.000;
2020 – 25.000.000.
57. 61. Cimbro, Melilla.
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
352-bis. Al fine di incrementare la retribuzione durante il primo anno del percorso FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio) il Fondo di cui all'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, è incrementato di 118: milioni di euro dal 2019.
Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 41, sopprimere la lettera b);
b) dopo il comma 41, inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono, apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 5 dopo il primo periodo à inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
57. 59. Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.
Dopo il comma 352, inserire il seguente:
352-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «si interpreta nel senso che vi sono compresi» sono sostituite con le seguenti: «si interpreta nel senso che non vi sono compresi»;
b) al comma 2, la parola: «erroneamente» è soppressa.
Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 41, sopprimere la lettera b);
b) dopo il comma 41, inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono, apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 5 dopo il primo periodo à inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
57. 60. Melilla, Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 352, inserire il seguente:
352-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 2-bis della legge n. 95 del 24 aprile 2017 sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Al fine di sopperire ai maggiori oneri derivanti dal compimento delle operazioni di rettifica di cui al comma 2, nonché dall'adeguamento del regime fiscale di cui al comma 1, secondo l'interpretazione autentica del regime dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari, è istituito, in via transitoria per le annualità 2018, 2019 e 2020, un apposito fondo di dotazione a favore degli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni e chiamati ad adeguarsi al regime di esenzione di cui all'articolo 10.
2-ter. L'ammontare delle risorse del fondo è così articolato: per l'annualità 2018, 13.000.000 di euro; per l'annualità 2019, 9.000.000 di euro; per l'annualità 2020, 5.000.000 di euro.
2-quater. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono: stabilite con decreto del Presidente del Consiglio, del ministri, le modalità di accesso e di riparto del fondo.
57. 72. Cenni, Dallai, Parrini.
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
352-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo di start up innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, ai sensi del presente comma. I contributi sono concessi a docenti, ricercatori universitari e giovani laureati della stessa università o di altre università. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le università destinatarie del Fondo di cui primo periodo, nonché i criteri e le modalità di ripartizione dello stesso. Le università che ricevono le risorse di cui al primo periodo, sostengono, attraverso specifici contribuiti, la costituzione e lo sviluppo di start up innovative, nonché lo sviluppo, la valorizzazione, la produzione o la distribuzione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico, anche mediante l'uso di nuove tecnologie e lo sviluppo di software originali. Le università che ricevono le risorse di cui al primo periodo, dedicano un'apposita sezione del proprio sito internet nella quale pubblicano le informazioni relative all'ammontare e all'utilizzo dei contributi assegnati alle start up, le quali devono essere trasmesse al Ministero medesimo con cadenza almeno semestrale mediante procedura telematica.
Conseguentemente, alla tabella A alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 20.000.000;
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000.
57. 62. Calabria, Gelmini, Palmieri.
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
352-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 626 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono prorogate per l'anno 2018, secondo le modalità ivi previste, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni euro. La misura del contributo una tantum, destinato all'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, con esclusione dei personal computer, è ridotta al 50 per cento del prezzo finale per un massimo di euro 1000 a studente. Sono esclusi dal contributo gli studenti che hanno beneficiato del bonus ai sensi dell'articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre, 2016, n. 232. È riconosciuta al produttore o al rivenditore la facoltà di optare per rimborso della quota non utilizzata del credito d'imposta di cui al presente comma nella misura massima del 50 per cento del credito d'imposta maturato. L'opzione va esercitata al momento della prenotazione.
Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 2.585.300 euro;
b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000.
57. 63. Vignali, Tino Iannuzzi.
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
352-bis. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, ai fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il fondo comune d'investimento immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il fondo comune d'investimento immobiliare deve dichiarare di subentrate negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e, laddove non risultino rispettate le prescrizioni, può vietare il trasferimento. In mancanza di comunicazione da parte del Ministero nel termine predetto il trasferimento al fondo di investimento immobiliare si intende assentito. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, stimate in 2 milioni di euro annui, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
57. 65. Vignali.
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
352-bis. Per il personale civile in servizio alla data del 1o gennaio 1994 presso «Maritelradar» di Livorno, nel passaggio dal Comparto Ministeri al Comparto ricerca, gli inquadramenti nei profili professionali Ricerca, dal III al X livello, come previsti dalla tabella di equiparazione, sono effettuati tutti con il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio pregressa, comunque maturata alla data di passaggio dell'Istituto nel computo ricerca.
Conseguentemente, Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000.
57. 64. Scotto, Cimbro.
Dopo il comma 352, inserire il seguente:
352-bis. Ciascuna università statale, nell'esercizio della propria autonomia normativa, approva il regolamento che disciplina un programma di raccolta di capitali per la costituzione e il sostegno alle start-up innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, nonché per lo sviluppo, la valorizzazione, la produzione o la distribuzione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico, anche mediante l'uso di nuove tecnologie e lo sviluppo di software originali. Il programma prevede l'istituzione di una piattaforma un line che abbia come finalità-esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative e di donazioni. Lo stesso regolamento di cui al primo periodo promuove una campagna di comunicazione mediante strumenti digitali al fine di rendere nota l'esistenza dei programmi di raccolta di capitali per la valorizzazione e il sostegno delle start up innovative. Le università dedicano inoltre un'apposita sezione del proprio sito internet nella quale pubblicano le informazioni relative all'ammontare e all'utilizzo delle risorse reperite dalle start up attraverso lo strumento del crowdfiundlng.
57. 67. Calabria, Gelmini, Palmieri.
Dopo il comma 352, inserire il seguente:
352-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi iscritti alle scuole dì specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria». Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al periodo precedente, quantificati in euro 10 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma. 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
57. 68. Latronico.
Dopo il comma 352, inserire il seguente:
352-bis. Al fine di adeguare gli importi delle borse concesse per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca di carattere peculiare e innovativo il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 251.261,55 euro annui, per un triennio a decorrere dall'anno 2018, per l'istituzione di un corso di dottorato di ricerca in tema di legislazione scolastica, tendente a sviluppare un progetto di ricerca normativo finalizzato alla revisione del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione). Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabiliti le modalità, i termini e i criteri per l'attivazione, da parte di uno o più atenei selezionati, del corso di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 e fino al 2020 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
57. 69. Centemero.
Dopo il comma 352, inserire il seguente:
352-bis. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
57. 70. Latronico.
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
352-bis. Al fine di potenziare gli interventi posti in essere dalla università per favorire l'attività sportiva degli studenti universitari ed al fine di sostenere la promozione dello sport universitario, contributo in favore delle Università di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, iscritto ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementata di due milioni di euro a decorrere dall'E.F. 2018;
57. 73. Palese.
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
352-bis. All'Articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al settimo comma la parola «sessantacinquesimo» e sostituita con la seguente: «settantesimo».
57. 74. Misiani.
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
352-bis. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo la lettera a) è inserita la seguente: « a-bis) al corso di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche».
57. 75. Latronico.
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
352-bis. Il farmacista, in possesso di idonea formazione universitaria post lauream, elabora diete con finalità salutari e non terapeutiche, nonché cura l'attuazione di diete anche prescritte per Finalità terapeutiche».
57. 76. Latronico.
Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:
352-bis. I Nuclei di valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale previsti dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sui funzionamento dell'istituzione oltre che al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca anche all'Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini. L'ANVUR verifica l'adozione nelle relazioni cui al precedente periodo, dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito.
352-ter. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è sostituito dal seguente: «1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le, linee guida relative elaborati dall'ANVUR».
352-quater. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti di cui ai commi 352-bis e 352-ter attribuiti all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2018, di una unità di Area terza del contratto collettivo nazionale di lavoro, Ministeri (con mansioni di funzionario valutatore tecnico nel settore AFAM) mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al relativo onere, pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo.
57. 49. Vignali.
AREA TEMATICA N. 57-bis.
(Sblocco delle risorse degli anni 2016-2017 accantonate per il finanziamento premiale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR).
(ART. 1, commi 353-354)
Al comma 353, alinea, dopo le parole: Al fine inserire le seguenti: di incentivare gli investimenti in regime di cofinanziamento per l'assunzione di personale e.
57-bis. 2. Pannarale, Palazzotto, Fassina, Marcon, Pastorino.
Al comma 353, alinea, dopo le parole: Al fine di aggiungere le seguenti: incentivare gli investimenti in regime di cofinanziamento per l'assunzione di persone di cui al comma 366 e di.
57-bis. 3. Pastorelli, Locatelli, Marzano.
Al comma 353, alinea, dopo le parole: Al fine aggiungere le seguenti: di incentivare gli investimenti in regime di cofinanziamento per l'assunzione di personale di cui al comma 371 e.
57-bis. 4. Giorgis, Cenni.
Al comma 353, alinea, dopo le parole: vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca inserire le seguenti: attraverso l'assunzione e la stabilizzazione del personale in servizio presso i medesimi enti,.
57-bis. 1. Pannarale, Palazzotto, Fassina, Marcon, Pastorino.
Dopo il comma 353, inserire il seguente:
353-bis. Sono fatte salve le indennità attribuite ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 e dell'articolo 9 del CCNL del 5 marzo 1998, Area VII Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione, relativamente ad incarichi di direzione di strutture al di fuori dei casi prescritti e/o per compiti di natura amministrativo-gestionale già conferiti a personale con qualifica di ricercatore o tecnologo.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 150.000;
2019: – 150.000;
2020: – 150.000.
57-bis. 5. D'Ottavio.
Dopo il comma 353, inserire il seguente:
353-bis. Sono fatte salve le indennità attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge a personale con qualifica di ricercatore o tecnologo ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 e dell'articolo 9, sezione seconda, del CCNL comparto Area VII Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione del 5 marzo 1998, area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali, in relazione al conferimento di incarichi di direzione di strutture comunque denominate comprese quelle aventi compiti di natura amministrativo-gestionale.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 100.000;
2019: – 100,000;
2020: – 100.000.
57-bis. 6. Dallai, D'Ottavio.
Al comma 354, alla lettera a), sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 30 per cento.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente: «una quota del 70 per cento è attribuita in proporzione al fabbisogno di personale degli enti e delle istituzioni di ricerca indicato nei piani triennali di attività ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con particolare riferimento all'applicazione dell'articolo 20, commi 1, 2 ed 8 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*57-bis. 7. Pannarale, Palazzotto, Fassina, Marcon, Pastorino.
Al comma 354, alla lettera a), sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 30 per cento.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente: «una quota del 70 per cento è attribuita in proporzione al fabbisogno di personale degli enti e delle istituzioni di ricerca indicato nei piani triennali di attività ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con particolare riferimento all'applicazione dell'articolo 20, commi 1, 2 ed 8 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*57-bis. 8. Giorgis, Cenni.
Dopo il comma 354, aggiungere i seguenti:
354-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al personale in servizio presso gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono assegnate le seguenti risorse:
a) 80 milioni euro del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, destinati per l'esercizio 2016 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, abrogato dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto 2016;
b) 75 milioni di euro destinati per l'esercizio 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attività e di specifici programmi con riduzione delle risorse del FOE per l'esercizio 2017 ai sensi dall'articolo 19 comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 18.
354-ter. Ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 354-bis sono utilizzati i seguenti criteri:
a) una quota del 70 per cento è attribuita in proporzione all'ultima assegnazione effettuata in base alla valutazione della qualità della ricerca effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR, disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 ottobre 2017 n. 850;
b) una quota del 30 per cento è attribuita in proporzione all'assegnazione della quota disponibile del FOE 2017 effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto 2017, n. 608.
354-quater. Per l'anno 2018 sono assegnati 50 milioni di puro iscritti al fondo di cui all'articolo 12 comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per essere destinati al sostegno dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la cui assegnazione è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti .
354-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 354-bis a 354-quater pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
57-bis. 9. Borghesi.
Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:
354-bis. Al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquista, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad adottare un piano di stabilizzazione del personale precario all'interno degli Enti Pubblici Ricerca (EPR), Per tali finalità nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo denominato «Fondo per la stabilizzazione del personale precario degli Enti Pubblici di Ricerca», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Al fine di coprire gli oneri di cui al precedente periodo, il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 20.000.000 per l'anno 2018 e di euro 60.000.000 a decorrere dall'anno 2019.
57-bis. 10. Cariello, Vacca, D'Uva.
Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:
354-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al personale in servizio presso gli enti di ricerca, per gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente periodo, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307.
57-bis. 11. Borghesi.
Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:
354-bis. In coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale delle ricerca (PNR) 2015 – 2020, nonché del Programma nazionale in Antartide (PNRA) e allo scopo di sostenere la ricerca italiana in aree polari da sempre legata ai mezzi navali che hanno costituito la spina dorsale della ricerca scientifica consentendo, tra l'altro, la gestione logistica della base antartica, è assegnato all'Istituto di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS un finanziamento di 12 milioni di euro finalizzato all'acquisto di una nave quale infrastruttura di ricerca scientifica e di supporto alla base Antartica. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro è a valere sullo stanziamento dell'esercizio finanziario 2018 del fondo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
57-bis. 12. Blazina.
Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:
354. L'età di quiescenza dei professori ordinari, a richiesta dell'interessato, è fissata al 31 ottobre dell'anno accademico di compimento del settantaduesimo anno di età nei seguenti casi:
a) il professore, ordinario ha ricoperto per almeno cinque anni la carica di Rettore, di Preside, di Direttore di dipartimento, di membro del CUN o per un identico periodo sia stato collocato in aspettativa obbligatoria relativa all'assunzione di incarichi politici;
b) il professore ordinario ha le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale.
57-bis. 13. Piccione, Famiglietti.
AREA TEMATICA N. 57-ter.
(Norme in materia di aerospazio).
(ART. 1, comma 355)
Dopo il comma 355, aggiungere il seguente:
355-bis. Ai fini del potenziamento della capacità di produrre conoscenze nel Mezzogiorno d'Italia e del funzionamento di base del centro di ricerca CEINGE – Biotecnologie Avanzate S.C. a r. l. di Napoli, ente senza fini di lucro, interamente partecipato direttamente o indirettamente da amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, è istituito un fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca scientifica, servizi e formazione nel campo della biologia avanzata, della biomedicina e delle biotecnologie mediche, da destinare secondo criteri e modalità individuati dal Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000.
57-ter. 1. Valeria Valente, Manfredi.
Dopo il comma 355, aggiungere il seguente:
355-bis. Il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, corrisponde a quello disciplinato dalla vigente normativa in materia, per il conseguimento del trattamento pensionistico previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Il comma 5 dell'articolo del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.
57-ter. 2. Francesco Saverio Romano.
AREA TEMATICA N. 57-quater.
(Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica).
(ART. 1, comma 356)
Dopo il comma 356, aggiungere il seguente:
356-bis. Al fine di promuovere e sviluppare le competenze scientifiche nell'ambito delle scienze religiose è autorizzata, a decorrere dall'anno 2018, la spesa di euro 1.000,000 a favore del Progetto di Traduzione del Talmud Babilonese (sviluppato dal MIUR, dal CNR e dall'Unione delle comunità ebraiche italiane) da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Alla copertura dell'onere complessivo derivante dall'applicazione del precedente periodo, pari a 1.000,000 di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
57-quater. 1. Melilli, Fiano, Bonaccorsi, Malpezzi.
AREA TEMATICA N. 57-quinquies.
(Disposizioni in materia di statizzazione e di razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti, nonché di riorganizzazione e di razionalizzazione dell'AFAM)
(ART. 1, commi 357-359)
Sostituire il comma 357, con i seguenti:
357. Al fine di consentire, nel triennio 2018-2020, il completamento del processo di statizzazione e di razionalizzazione di cui 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Con i decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo 22-bis e con riferimento al triennio 2018-2020, sono altresì definiti i requisiti che gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, devono possedere per il completamento del processo di stabilizzazione, gli obblighi cui devono attenersi al medesimo fine nonché le modalità e le fasi attraverso cui si realizza il processo di statizzazione, fatti salvi i percorsi già avviati da tali Accademie tenuto conto dei finanziamenti all'uopo già erogati e dei relativi accordi di programma.
357-bis. A seguito del completamento del processo di statizzazione si procede all'inquadramento del personale delle istituzioni di cui al comma 251-bis nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inquadramento automatico nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), per coloro che entro l'inizio dell'anno accademico 2017-2018 sono stati assunti con procedure concorsuali o che sono collocati in graduatorie nazionali;
b) possibilità, per il restante personale che all'inizio dell'anno accademico 2017-2018 abbia maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, di permanere in servizio con contratto a tempo determinato per un periodo massimo di due anni accademici a decorrere dal primo anno accademico successivo al completamento del processo di statizzazione; possibilità di partecipare nel corso dei due anni accademici a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami prevedendo, in caso di superamento, l'inquadramento nei ruoli statali a tempo indeterminato del personale del comparto AFAM e, in caso di mancato superamento delle procedure concorsuali, la cessazione dal servizio alla scadenza del contratto a tempo determinato.
357-ter. All'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di un graduale processo di statizzazione e di razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo».
357-quater. Entro l'anno 2021, con regolamento di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si provvede alla riorganizzazione e alla razionalizzazione della rete territoriale del sistema statale dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), costituito dagli Istituti superiori musicali e dalle Accademie di belle arti di cui al comma i, dai Conservatori di musica statali, dalle Accademie di belle arti statali e dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), di seguito denominate «Istituzioni AFAM», mediante l'istituzione di Politecnici delle arti, di seguito denominati «Politecnici», di ambito regionale o interregionale, in cui le suddette Istituzioni AFAM confluiscono sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà, dell'integrazione e della valorizzazione dell'offerta formativa salvaguardando la propria l'identità e il proprio ruolo nel territorio. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le forme organizzative peculiari mediante le quali ogni singola Istituzione AFAM partecipa alle attività istituzionali e formative dei Politecnici, valorizzando l'identità, il ruolo nel territorio e la specifica tradizione di ciascuna. I Politecnici sono costituiti tra le Istituzioni AFAM statali della stessa o di diversa tipologia, previa verifica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede sentito l'ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni AFAM dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento. I Politecnici godono di autonomia statutaria didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Accademia nazionale di arte drammatica e all'Accademia nazionale di danza.
357-quinquies. Ai fini di cui al comma 357-quinquies, all'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
« i) costituzione, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione e valorizzazione dell'offerta formativa, di Politecnici delle arti salvaguardando l'identità delle Istituzioni statali che vi confluiscono e prevedendo quali organi del Politecnico il direttore, consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il direttore amministrativo, il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione. Il mandato del direttore è pari ad un massimo di 6 anni e non è rinnovabile. Il mandato del direttore amministrativo è pari ad un massimo di 3 anni ed è rinnovabile».
357-sexies. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018 le risorse finanziarie di parte corrente destinate dallo Stato alle Istituzioni AFAM e, dal momento della loro costituzione, ai Politecnici, sono iscritte in un'unica autorizzazione di spesa destinata al finanziamento ordinario degli stessi, relativa alla quota a carico del bilancio dello Stato delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, con esclusione degli oneri stipendiali e contributivi e del salario accessorio per il personale docente e non docente.
357-septies. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-octies. Dall'anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che, entro l'anno accademico 2017/2018, abbia maturato nel medesimo settore artistico disciplinare almeno tre anni accademici di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o in altra Istituzione AFAM, è inserito in una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'assegnazione di contratti a tempo determinato e indeterminato da utilizzare in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti e a quelle di cui al comma 351-septies, le graduatorie sono definite secondo criteri stabiliti da apposito decreto ministeriale per gli incarichi a tempo determinato e con modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999 n. 508 per i contratti a tempo indeterminato.
357-novies. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, la spesa per il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico precedente per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato; prevedendo la contestuale e definitiva riduzione del corrispondente onere per contratti a tempo determinato. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinato una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.
357-decies. Gli oneri di cui ai commi 357-bis, 357-ter e 357-quater sono pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020. Gli oneri di cui ai commi 357-quinquies e 357-sexies sono pari a 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 358 e 359;
al comma 624, sostituire le parole: «180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «152.008.500 euro per l'anno 2021, di 141.304.300 euro per l'anno 2022, di 95.800.700 euro per l'anno 2023, di 80.596.400 euro per l'anno 2024, di 111.392.100 euro per l'anno 2025, di 121.387.900 euro per l'anno 2026, di 113.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 116.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029».
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5,000.000;
2019: – 15.000.000;
2020: – 30.000.000.
57-quinquies. 3. Latronico.
Sostituire il comma 357 con i seguenti:
357. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232. Le disposizioni di cui al precedente periodo sono ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
357-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertita, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
57-quinquies. 4. Borghesi.
Al comma 357, sostituire il primo periodo con i seguenti:
Al fine di consentire entro il 2020, la completa realizzazione del processo di statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali di cui all'articolo 22-bis, comma 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018, e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Nell'ambito delle risorse di cui al periodo precedente, una quota parte è prioritariamente destinata alla statizzazione dell'istituto musicale parificato Paisiello di Taranto, anche in conseguenza dello stato di crisi e l'imminente avvio delle procedure di mobilità del personale ivi impiegato.
Conseguentemente:
al comma 624, sostituire la cifra: 17.585.300, con la seguente: 2.585.300;
alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 35.000,000;
2019: – 60.000.000;
2020: – 40.000.000.
57-quinquies. 5. Nicchi, Duranti, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Al comma 357, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 25.000.000;
2019: – 40.000.000;
2020: – 35.000.000.
57-quinquies. 6. Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Duranti.
Al comma 357, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati con le Accademie non statali di belle arti e la conferma dei finanziamenti come determinati per l'anno 2016.
57-quinquies. 7. Carocci, Sereni, Rocchi, Manzi, Malisani, Narduolo, Blazina, Rampi, D'Ottavio.
Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica nell'ambito degli enti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettere a), b), g) e i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. A seguito dell'emanazione di tali regolamenti gli istituti superiori di studi musicali, in ottemperanza di quanto previsto all'articolo 2, comma 7, lettera h), in combinato disposto con l'articolo 2, comma 8, lettera i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono, ai sensi della presente legge, costituirsi in poli di ambito regionale o interregionale sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione e valorizzazione dell'offerta formativa, con istituti che operano nell'ambito dell'alta formazione pubblici o privati. La costituzione dei poli è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui alla lettera g), tenendo conto dell'identità e dell'integrità degli istituti che vi confluiscono.
357-ter. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul reclutamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-quater. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-ter del presente articolo nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
357-quinquies. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n 132, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-sexies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 359-bis a 359- quinquies, valutato in euro 2.522.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi del comma 624.
57-quinquies. 25. La VII Commissione.
Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul reclutamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
359-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 357-bis, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 30.000.000;
2019: – 30.000.000;
2020; – 30.000.000.
57-quinquies. 23. Bossa, Scotto, Melilla, Nicchi, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 1 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013. n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei nostri vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
357-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le vari azioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 35-bis del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
357-sexies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti criteri e modalità di inserimento nelle graduatorie di cui al comma 357-quinquies.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000,000;
2019: – 3.000,000;
2020: – 3.000.000.
57-quinquies. 2. Ginoble.
Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul reclutamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. Sono inseriti nelle medesime graduatorie tutti coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno acquisito i titoli richiesti dalla citata legge n. 128 del 2013 per accedervi.
357-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
357-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 357-bis, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
357-sexies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti criteri e modalità di inserimento nelle graduatorie di cui al comma 357-quinquies.
357-septies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 357-bis a 357-sexies, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.
57-quinquies. 17. Pannarale, Pellegrino, Marcon, Pastorino, Melilla, Fassina, Gregori.
Dopo il comma 357, inserire i seguenti:
357-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
357-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 357-bis del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 357-sexies. Ai maggiori oneri derivanti da quanto previsto, si provvede attraverso la corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del MIUR.
57-quinquies. 24. Michele Bordo.
Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo, 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
357-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insediamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 357-bis, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000.000;
2019: – 3.000.000;
2020: – 3.000.000.
*57-quinquies. 10. Rigoni.
Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo, 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
357-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insediamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 357-bis, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 1.000.000;
2019: – 3.000.000;
2020: – 3.000.000.
*57-quinquies. 12. Covello.
Dopo il comma 357, inserire i seguenti:
357-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il turnover del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
357-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 357-bis del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
357-sexies. Al relativo onore di cui al comma 357-bis, quantificato in 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**57-quinquies. 8. Rocchi, Carocci, Rotta, Tino Iannuzzi, Manzi.
Dopo il comma 357, inserire i seguenti:
357-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il turnover del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
357-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 357-bis del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
357-sexies. Al relativo onore di cui al comma 357-bis, quantificato in 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**57-quinquies. 9. Mura.
Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
357-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-bis del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
357-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti da quanto previsto, si provvede attraverso la corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del MIUR.
57-quinquies. 11. Bini, Crivellari, Tino Iannuzzi, Crimì.
Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul reclutamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inelusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 357-bis nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
357-quater. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui ai commi 357-bis, 357-ter e 357-quater, valutati in euro 2.522.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
57-quinquies. 1. Vignali, Crimì, Crivellari, Tancredi.
Dopo il comma 357, aggiungere il seguente:
357-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 1, comma 624, della presente legge.
57-quinquies. 37. Pastorino, Marcon.
Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che abbia maturato, entro l'anno accademico 2017-2018, almeno 3 anni, anche non consecutivi, di insegnamento, è istituita una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di posti che risultino vacanti e disponibili in subordine alle graduatorie nazionali previste al comma 357-bis ed all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
357-quater. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
357-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 357-bis, 357-ter e 357-quater, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*57-quinquies. 28. La VII Commissione.
Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che abbia maturato, entro l'anno accademico 2017-2018, almeno 3 anni, anche non consecutivi, di insegnamento, è istituita una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di posti che risultino vacanti e disponibili in subordine alle graduatorie nazionali previste al comma 357-bis ed all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
357-quater. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
357-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 357-bis, 357-ter e 357-quater, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*57-quinquies. 27. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.
Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che abbia maturato, entro l'anno accademico 2017-2018, almeno 3 anni, anche non consecutivi, di insegnamento, è istituita una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di posti che risultino vacanti e disponibili in subordine alle graduatorie nazionali previste al comma 357-bis ed all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
357-quater. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.
357-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 357-bis, 357-ter e 357-quater, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*57-quinquies. 30. Crimì, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Cinzia Maria Fontana, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Covello, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Vico, Antezza, Tino Iannuzzi, Ribaudo, Cenni, Crivellari, Rotta, Cova, Bini, Rigoni, Zan, Carnevali, Iacono, Scuvera.
Dopo il comma 357, aggiungere il seguente:
357-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. In coda alle predette graduatorie nazionali sono inseriti coloro che alla data di promulgazione della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM, graduati con le stesse modalità dei docenti già inclusi in dette graduatorie e selezionati con i medesimi titoli di accesso. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Una quota del restante 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico di riferimento deve essere riservata all'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia. L'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi 4 giugno 2004, n. 143 e della legge 8 novembre 2013, n. 128, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.
Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: – 2.000.000.000;
CS: –2.000.000.000.
2019:
CP: – 2.000.000.000;
CS: – 2.000.000,000.
2020:
CP: – 2.000.000.000;
CS: – 2,000.000.
57-quinquies. 13. Borghesi.
Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. In coda alle predette graduatorie nazionali sono inseriti coloro che alla data di promulgazione della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM, graduati con le stesse modalità dei docenti già inclusi in dette graduatorie e selezionati con i medesimi titoli di accesso.
357-quater. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, o in sede contrattuale, è definito l'adeguamento giuridico- economico della docenza di seconda fascia alla prima fascia nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale.
357-quinquies. L'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi 4 giugno 2004, n. 143 e della legge 8 novembre 2013, n. 128, come integrate ai sensi del comma 2, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali.
357-sexies. Ai fini dell'attuazione di cui ai commi precedenti è autorizzata una spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili» di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
57-quinquies. 18. Carloni.
Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
357-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il personale docente che, entro l'anno accademico 2017/2018, abbia maturato nel settore artistico disciplinare almeno tre anni accademici di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici alle dipendenze dell'istituzione che procede all'assunzione o in altra Istituzione AFAM, è inserito in una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'assegnazione di contratti a tempo determinato e indeterminato da utilizzare in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti; le graduatorie sono definite secondo criteri stabiliti da apposito decreto ministeriale per gli incarichi a tempo determinato e con modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per i contratti a tempo indeterminato.
357-quater. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, la spesa per il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico precedente per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione del corrispondente onere per contratti a tempo determinato. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinato una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.
57-quinquies. 33. Latronico.
Dopo il comma 357, inserire i seguenti:
357-bis. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione, in analogia con i criteri adottati dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988. n. 400, su proposta del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.
357-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 28-bis, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
57-quinquies. 14. Rampi, Manzi.
Dopo il comma 357, aggiungere il seguente:
357-bis. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione, in analogia con i criteri adottati dal sistema pubblicistico. Con regolamento, da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988. n. 400, su proposta del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.
Conseguentemente:
all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui con le seguenti: di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui;
alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 20.000.000;
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000.
57-quinquies. 35. Vignali.
Dopo il comma 357, aggiungere il seguente:
357-bis. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le camere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.
Conseguentemente:
al comma 624 sostituire le parole: «di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144,383.600 euro a decorrere dall'anno 2029» con le seguenti: 2.585.300 euro per l'anno 2018 e di 33.868.200 euro per l'anno 2019, di 115.812,100 euro per l'anno 2020, 160.008.500 euro per l'anno 2021, di 149.304.300 euro per l'anno 2022, di 103.800.700 euro per l'anno 2023, di 88.596.400 euro per l'anno 2024, di 119.392.100 euro per l'anno 2025, di 129.387.900 euro per l'anno 2026, di 121.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 124.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.».
alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000;
57-quinquies. 34. Vignali.
Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica nell'ambito degli Enti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati i regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7, lettere a), b), g) e i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. A seguito dell'emanazione di tali regolamenti gli Istituti Superiori di Studi Musicali in ottemperanza di quanto previsto all'articolo 2 comma 7 lettera h) in combinato disposto con l'articolo 2 comma 8 lettera i) della legge 21 dicembre 1999 n. 508, possono ai sensi della presente legge costituirsi in Poli di ambito regionale o interregionale sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione e valorizzazione dell'offerta formativa, con istituti che operano nell'ambito dell'alta formazione pubblici o privati. La costituzione dei poli è autorizzata con decreto del Ministro dell'università e ricerca sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui alla lettera g) tenendo conto dell'identità e dell'integrità degli istituti che vi confluiscono.
57-quinquies. 38. Vignali, Crimì, Crivellari, Tancredi.
Dopo il comma 357, aggiungere il seguente:
357-bis. Con riguardo all'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, e in relazione al rapporto di lavoro del personale delle istituzioni Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati, al comma 6, articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole «apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente», aggiungere le seguenti parole: «Il ruolo e status giuridico-economico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica è unico.»;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tutti i professori che alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono in servizio con almeno dieci anni di ruolo nella seconda fascia di docenza nelle Istituzioni AFAM, sono inquadrati nella prima fascia di docenza sulle cattedre attualmente da loro occupate.».
57-quinquies. 39. Bossa, Nicchi, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. I nuclei di valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale previsti dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione oltre che al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche all'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini.
357-ter. L'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) verifica l'adozione nelle relazioni di cui al comma 357-bis dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito;
357-quater. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è sostituito dal seguente: «Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida relative elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca».
357-quinquies. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti attribuiti all'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di una unità di Area terza del CCNL Ministeri (1 funzionario valutatore tecnico nel settore AFAM), mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
357-sexies. Per i fini di cui ai commi da 357-bis a 357-quinquies, è autorizzata la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dal 2018.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –200.000;
2019: –200.000;
2020: –200.000.
57-quinquies. 21. La VII Commissione.
Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. I Nuclei di valutazione delle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale previsti dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2015 n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione oltre che al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini.
357-ter. L'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'università e della Ricerca (ANVUR) verifica l'adozione nelle relazioni di cui al comma 357-bis dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito.
357-quater. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è così modificato: «Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle Istituzioni seguendo i criteri e le linee guida relative elaborati dall'ANVUR».
357-quinquies. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti attribuiti all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di 1 unità di Area terza del CCNL Ministeri (1 funzionario valutatore tecnico nel settore AFAM), mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 200.000;
2019: – 200.000;
2020: – 200.000.
57-quinquies. 26. Crimì.
Dopo il comma 357 aggiungere il seguente:
357-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è iscritto un Fondo per i servizi per il diritto allo studio dedicati alla totalità degli studenti universitari, vincolato alle spese degli Enti per il Diritto allo Studio volte a garantire servizi di trasporto, ristorazione e abitativi agevolati per la totalità degli studenti.
La dotazione del Fondo di cui al precedente periodo e di 50 milioni per il 2018, e 100 milioni a decorrere dall'anno 2019, ripartito tra gli Enti per il Diritto allo Studio. Nel 2018 in base al numero di studenti iscritti in ciascuna regione, a decorrere dal 2019 proporzionalmente al fabbisogno regionale, determinato dal numero di studenti universitari, dal numero di pasti erogati in tariffa agevolata e dal numero di posti alloggio attribuiti senza alcun onere per gli studenti non ricompresi nei criteri di eleggibilità definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001. Sono da intendersi pasti a tariffa agevolata pasti dal costo non superiore a 2,50 euro per coloro il cui ISEE è inferiore a 28.000, e mai superiore a 4,00 euro.
Conseguentemente:
al comma 41, sopprimere la lettera b);
dopo il comma 41, inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare,»;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
57-quinquies. 15. Cimbro, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Bossa.
Dopo il comma 357, aggiungere i seguenti:
357-bis. I requisiti per l'accesso alla no tax, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati secondo le previsioni di cui al comma 357-ter.
357-ter. Sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) appartengano ad un nucleo familiare il cui «Indicatore della Situazione Economica Equivalente», di seguito «ISEE», calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159, sia inferiore o eguale a 28,000 euro;
b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi;
357-quater. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alla lettera b) del comma 357-ter, il contributo omnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente a 28.000 euro.
Conseguentemente:
al comma 41 sopprimere la lettera b);
dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.
b) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 9, primo periodo, dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
57-quinquies. 16. Cimbro, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Nicchi, Bossa.
Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:
358-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il personale docente è ricompreso in un'unica fascia».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000,000.
57-quinquies. 19. Minnucci.
Dopo il comma 358, aggiungere il seguente comma:
358-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il personale docente è ricompreso in un'unica fascia e dall'applicazione della presente previsione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 10.000.000;
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000,000.
57-quinquies. 20. Minnucci.
Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:
359-bis. Il Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano, già Istituto di alta formazione artistica e musicale (AFAM), è accorpato alla libera Università di Bolzano (LUB) ed assume la denominazione di Facoltà di musica «Conservatorio Claudio Monteverdi» della libera università di Bolzano.
359-ter. Il consiglio della libera Università di Bolzano approva le opportune modifiche ed integrazioni allo statuto e ai regolamenti, d'intesa con il direttore del conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano.
359-quater. Le modifiche e le integrazioni di cui al precedente comma sono approvate con decreto del Ministro per la istruzione, l'università e la ricerca, d'intesa con il Presidente della provincia autonoma di Bolzano, in applicazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
359-quinquies. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il nuovo assetto ordinamentale della Facoltà di musica della LUB «Conservatorio Claudio Monteverdi», le norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245, ivi comprese quelle relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente e amministrativo del Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano.
359-sexies. Fino al completamento delle operazioni e delle attività di accorpamento, restano ferme le vigenti disposizioni di legge sulle procedure e modalità di trasferimento a domanda del personale docente del Conservatorio di musica di Bolzano ad altro conservatorio, nonché quelle sulle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, dal decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e dal decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
57-quinquies. 22. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.
AREA TEMATICA N. 57-septies.
(Agevolazioni fiscali a sostegno delle spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento – DSA).
(ART. 1, commi 361-363)
Dopo il comma 363, aggiungere il seguente:
363-bis. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 30 milioni di euro nell'anno 2018.
Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
«621-bis. Per gli anni dal 2018, 2019, 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,2 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
57-septies. 1. Marcon, Pastorino, Paglia, Airaudo, Placido.
AREA TEMATICA N. 57-octies.
(Disposizioni per la stabilizzazione di ricercatori e tecnologi).
(ART. 1, commi 364-367)
Al comma 364, primo periodo dopo le parole: percorso di stabilizzazione, inserire le seguenti: del personale.
Conseguentemente:
al medesimo comma, primo periodo sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni e le parole: 50 milioni con le seguenti: 55 milioni;
al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è corrispondentemente ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro per l'anno 2019;
al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 12.585.300 euro e le parole: 53.868.200 euro con le seguenti: 48.868.200.
57-octies. 22. Dallai, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.
Al comma 364, primo periodo, sostituire le parole: dei ricercatori e dei tecnologi con le seguenti: del personale.
Conseguentemente:
al comma 366, sostituire le parole: aventi carattere di certezza e stabilità con le seguenti:, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 218 del 2016,;
dopo il comma 367, aggiungere il seguente:
367-bis. Al fine di consentire la realizzazione delle procedure di cui ai commi 364 e 367, gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con le risorse disponibili a legislazione vigente, possono prorogare i contratti a tempo determinato e flessibili in essere alla data del 31 dicembre 2017 fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
57-octies. 25. Miccoli, Albanella, Baruffi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Patrizia Maestri.
Al comma 364, primo periodo, sostituire le parole: dei ricercatori e dei tecnologi con le seguenti: del personale,
Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui al decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro annui per l'anno 2019 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
All'onere pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 40 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
57-octies. 7. Pannarale, Palazzotto, Fassina, Marcon, Pastorino.
Al comma 364, primo periodo, sostituire le parole: dei ricercatori e tecnologi con le seguenti: di tutto il personale.
Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
57-octies. 15. Giorgis, Cenni.
Al comma 364, primo periodo, sostituire le parole: dei ricercatori e dei tecnologi con le seguenti: del personale.
Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per il 2019 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
57-octies. 4. Pastorino, Marcon.
Al comma 364, primo periodo, sostituire le parole: dei ricercatori e dei tecnologi con le seguenti: dei ricercatori, dei tecnologi, del personale tecnico e amministrativo.
Conseguentemente:
al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni e le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni;
alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000;
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000.
* 57-octies. 9. Capone.
Al comma 364, primo periodo, sostituire le parole: dei ricercatori e dei tecnologi con le seguenti: dei ricercatori, dei tecnologi, del personale tecnico e amministrativo.
Conseguentemente:
al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni e le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni;
alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000;
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000.
* 57-octies. 24. Berretta, Carrozza.
Al comma 364, primo periodo, sostituire le parole: dei ricercatori e dei tecnologi con le seguenti: dei ricercatori, dei tecnologi, del personale tecnico e amministrativo.
Conseguentemente:
al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni e le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni;
alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 5.000.000;
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000.
* 57-octies. 10. Bini.
Al comma 364, primo periodo, sostituire le parole: ricercatori e dei tecnologi con le seguenti: di tutto il personale degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
Conseguentemente:
al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
al comma 366, sostituire le parole: risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti con le seguenti: risorse proprie nei limiti di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 40 milioni di euro annui per il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
57-octies. 1. Ginefra, Losacco.
Al comma 364, dopo le parole: percorso di stabilizzazione inserire le seguenti: del personale,.
57-octies. 23. Dallai, Manzi, Capone.
Al comma 364, primo periodo dopo le parole: presso il Ministero dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,.
57-octies. 6. Pannarale, Palazzotto, Fassina, Marcon, Pastorino.
Al comma 364, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente dopo il comma 366, aggiungere i seguenti:
366-bis. A parziale copertura delle disposizioni di cui al comma 364, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 366-ter e 366-quater.
366-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
366-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento».
57-octies. 8. Nicchi, Bossa, Melilla, Albini, Scotto, Capodicasa, Duranti, Cimbro.
Al comma 364, primo periodo, sostituire le parole da: 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 fino alla fine del comma con le seguenti: 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 76,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, sopprimere i commi da 124 a 133.
57-octies. 2. Marco Di Maio, Carrescia.
Al comma 364 dopo le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, aggiungere le seguenti: Tale fondo è prioritariamente finalizzato al superamento della precarietà nella ricerca.
57-octies. 13. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Dopo il comma 364, inserire i seguenti:
364-bis. A decorrere dall'anno 2018 è attivato un piano triennale di stabilizzazione del personale precario in servizio con contratti a tempo determinato e atipici presso gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca.
364-ter. La distribuzione tra i predetti enti della corrispettiva quota di assunzioni straordinarie è definita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti di ricerca interessati.
364-quater. Agli oneri di cui al comma 364-bis si provvede per gli anni 2018 e 2019, nel limite di 290 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 979 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e nel limite di 160 milioni di euro annui, mediante quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 569-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 569, aggiungere il seguente:
569-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento».
57-octies. 5. Pannarale, Palazzotto, Fassina, Marcon, Pastorino.
Al comma 366, sostituire le parole: risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti con le seguenti: risorse proprie pari ad almeno il 50 per cento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo n. 218 del 2016.
57-octies. 16. Giorgis, Cenni.
Dopo il comma 366, aggiungere il seguente:
366-bis. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per ogni amministrazione del sistema universitario statale e degli enti pubblici di ricerca è incrementato degli oneri contrattuali per il triennio 2016-2018 nella misura del 3.48 per cento della massa salariale. Le risorse necessarie a quanto disposto dal precedente periodo saranno finanziate dal comma 632 punto e) dell'articolo 1 della presente legge.
57-octies. 17. Giorgis, Cenni.
Dopo il comma 366, aggiungere il seguente:
366-bis. Gli Enti pubblici di Ricerca di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016, il cui regime delle assunzioni è disciplinato dallo stesso decreto legislativo, per applicare l'articolo 9 comma 2, che prevede come unico limite massimo alle spese per le assunzioni del personale il rapporto tra le spese per il personale di competenza dell'anno di riferimento e la media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio e che tale rapporto non può superare l'80 per cento, dovrà considerare come costo unitario per assunzione ai fini della determinazione di quanto previsto dalla lettera a) e b) del comma 6, il costo complessivo contrattuale per ciascun livello retributivo. In fase di predisposizione dei piani triennali di fabbisogno le amministrazioni dovranno indicare anno per anno l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 9 comma 2 lettera b).
57-octies. 18. Giorgis, Cenni.
Dopo il comma 366, aggiungere il seguente:
366-bis. All'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017, è aggiunto in fine il seguente periodo:
Per gli Enti Pubblici di Ricerca di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 218 del 2016, il limite per l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, è quello indicato al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 218 del 2016.
57-octies. 19. Giorgis, Cenni.
Dopo il comma 366, aggiungere il seguente:
366-bis. Le poste finanziarie della ex Fondazione IRI attribuite alla Fondazione IIT di Genova con la legge 133 del 2008 sono distribuite nella misura del 40 per cento a un fondo straordinario per gli enti pubblici di ricerca e nella misura del 20 per cento a un fondo straordinario per le università statali, da ripartire attraverso apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
57-octies. 20. Giorgis, Cenni.
Dopo il comma 366, aggiungere il seguente:
366-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per la valorizzazione del merito,» sono sostituite dalle seguenti: «Per la valorizzazione professionale e la valorizzazione dell'attività scientifica e tecnologica»;
b) al comma 1, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «destinano»;
c) al comma 1 le parole da: «istituire» fino a: «personale» sono sostituite dalle seguenti: «alla valorizzazione della professionalità del personale tecnico scientifico e amministrativo impiegato nelle attività di ricerca e di supporto, nonché per la valorizzazione dell'attività di ricerca e tecnologica, nelle specifiche discipline di competenza»;
d) il comma 2 è sostituito con il seguente: «Le procedure per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, per la loro distribuzione anche in forma aggregata e premiale, sono definite in sede di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'istruzione e ricerca, nell'ambito dello specifico settore delle Istituzione e Enti di ricerca e sperimentazione».
57-octies. 21. Giorgis, Cenni.
Dopo il comma 366, aggiungere il seguente:
366-bis. Entro il 31 dicembre 2018, le università con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono attivare procedure di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato riservate a personale già in servizio presso altre università, che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento. A tal fine, il turn over derivante dalla cessazione presso l'ateneo di appartenenza del suddetto personale è assegnato all'università che dispone la chiamata.
57-octies. 26. Pilozzi, Manfredi.
Dopo il comma 367, aggiungere il seguente:
367-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 43 il comma 1 è sostituito con i seguenti:
1. Presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca è istituito l'Osservatorio nazionale della formazione specialistica sanitaria, con il compito di sovrintendere alla loro formazione specialistica dei profili medici e non medici e di determinare i criteri per l'accreditamento delle strutture universitarie, ospedaliere e territoriali che compongono le reti formative delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei profili sanitari medici e non medici.
1-bis. L'Osservatorio, organo consultivo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca e del Ministero della Salute, elabora regolamenti, linee di indirizzo e proposte, volti all'organizzazione ed al miglioramento continuo della qualità della formazione specialistica di area sanitaria. L'Osservatorio Nazionale compartecipa alla pianificazione e programmazione del fabbisogno di specialisti, fatte salve le prerogative del Ministero della Salute e delle Regioni, avendo inoltre specifica competenza nel definire i criteri di attivazione delle scuole di specializzazione di area sanitaria. A tal fine, l'Osservatorio effettua anche rilevazioni e studi sulla domanda di formazione post-lauream nonché in ordine alla qualità percepita dagli specializzandi sulla formazione erogata dalle scuole di specializzazione di area sanitaria, sugli esiti delle selezioni per l'accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria. Per assolvere alle predette finalità l'Osservatorio si avvale dei flussi informativi esistenti, che vengono messi a disposizione dalle Istituzioni ed Enti competenti.
1-ter. Ai fini dell'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria, per ciascuna tipologia di specializzazione, l'Osservatorio definisce, determina e verifica la sussistenza degli standard, dei requisiti e degli indicatori di performance, nonché i livelli minimi richiesti per l'accreditamento delle scuole di specializzazione e per effettuare il monitoraggio continuo della qualità della formazione, in conformità, ove richiesto dalla normativa di riferimento, alle indicazioni dell'Unione Europea. Ai fini dell'accreditamento si tiene conto:
a) dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei medici e non medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di accesso alla lettura professionale nazionale e internazionale;
b) di un numero e di una varietà di procedure sanitarie pratiche sufficienti per un addestramento completo alla professione dello specialista;
c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione;
d) delle coesistenze di specialità affini e di servizi che permettono un approccio formativo multidisciplinare;
e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualità delle prestazioni professionali;
f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e specializzandi in formazione di cui all'articolo 38, comma 1;
g) delle performance assistenziali e formative espresse da ciascuna struttura afferente alla rispettiva rete formativa e dalla scuola di specializzazione in toto;
b) all'articolo 43, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
2-bis. L'Osservatorio, di concerto con gli omologhi Osservatori regionali di cui al successivo comma 3, verifica la sussistenza degli standard, dei requisiti e degli indicatori di performance assistenziale e formativa, nonché sostiene il miglioramento continuo della qualità della formazione erogata dalle scuole di specializzazione di area sanitaria, definendo ed adottando tutti gli strumenti necessari ad assolvere a tali compiti. A tali fini, l'Osservatorio dispone ed effettua rilevazioni sulla qualità della formazione, nonché, anche di concerto gli omologhi Osservatori regionali, site visits strutturate cui conseguono gli adeguati interventi migliorativi.
Per assolvere a tutte le competenze conferite, l'Osservatorio si avvale anche della collaborazione di Agenzie nazionali che documentino specifiche competenze sul tema di valutazione e di accreditamento. Può, altresì, avvalersi del contributo di esperti qualificati.
2-ter. Le attività dell'Osservatorio Nazionale vengono espletate col supporto tecnico-amministrativo di personale dedicato, a ciò preposto dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, nonché dalle diverse Istituzioni ed Agenzie che compartecipano alla costituzione del medesimo organo;
c) all'articolo 43, il comma 3 è sostituito con il seguente:
3. L'Osservatorio nazionale è composto da: a) tre rappresentanti designati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca; b) tre rappresentanti designati dal Ministero della Salute; c) tre presidenti delle Scuole di medicina e chirurgia, designati dalla Conferenza permanente dei rettori; d) tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza permanente dei presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; e) tre esperti in tema di accreditamento delle scuole di specializzazione, designati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca; f) tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica – uno per ciascuna delle tre aree cui afferiscono le scuole di specializzazione ad accesso dei medici – ed un rappresentante degli specializzandi dei profili sanitari non medici, iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, eletti fra gli iscritti alle scuole di specializzazione con modalità definite con successivo decreto del Ministro dell'università, istruzione e ricerca scientifica. Fino alla data della definizione del regolamento elettorale, i rappresentanti di cui alla presente lettera, fanno parte dell'Osservatorio tre medici ed un non medico in formazione specialistica, nominati dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca, d'intesa con il Ministro della Salute, su designazione delle rispettive associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, previa ricognizione degli elementi utili a definire la rappresentatività delle predette associazioni di categoria.
Sono, altresì, componenti di diritto dell'Osservatorio Nazionale i Dirigenti Generali delle competenti Direzioni del MIUR e del Ministero della Salute o loro delegati;
d) all'articolo 43, il comma 4 è sostituito con il seguente:
4. Il presidente dell'Osservatorio è nominato d'intesa fra il Ministro dell'istruzione, università e ricerca ed il Ministro della salute.
e) all'articolo 43, comma 4, la parola: sanità è sostituita con la seguente: salute e le parole: dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono sostituite dalle seguenti: dell'istruzione, università e ricerca;
f) all'articolo 43, comma 5, la parola: sanità è sostituita con la seguente: salute e le parole: dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono sostituite dalle seguenti: dell'istruzione, università e ricerca e dopo la cifra 1 aggiungere la seguente parola: ter;
g) all'articolo 43, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. L'attuale composizione dell'Osservatorio Nazionale viene integrata con i profili di nuova istituzione, prorogando il mandato dell'organo di un biennio a partire dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo;
h) all'articolo 44 il comma 1 è sostituito con il seguente:
1. Presso ciascuna delle Regioni nelle quali insistono le Università sede delle scuole di specializzazione di area sanitaria, di cui al presente decreto legislativo, è istituito un Osservatorio Regionale per la formazione specialistica di area sanitaria, composto, in forma paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari delle strutture presso le quali si svolge la formazione, nonché da rappresentanti dei profili sanitari medici e non medici in formazione specialistica, secondo le specifiche di cui al seguente comma, L'Osservatorio è presieduto da un docente universitario nominato dall'Assessore regionale competente. Fanno parte dell'Osservatorio Regionale tre rappresentanti dei direttori delle scuole di specializzazione, uno per ciascuna delle università della Regione sede di scuole di specializzazione, designati ognuno dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia di appartenenza. È, altresì, prevista la presenza di un direttore in rappresentanza delle scuole di specializzazione riservate ai non medici, designato di concerto tra i Presidenti delle Scuole di Medicina e Chirurgia della Regione. È garantita la rappresentanza di un medico in formazione specialistica per ciascuna delle università della regione sede di scuole di specializzazione. In ogni caso, la rappresentanza degli specializzandi, individuata attraverso elezioni, non può essere inferiore a tre medici più un profilo non medico, L'Osservatorio regionale può avvalersi del contributo di esperti. L'Osservatorio regionale può articolarsi in commissioni e gruppi di lavoro, L'Osservatorio definisce i criteri per la rotazione di cui all'articolo 38, comma 2, e verifica di concerto con l'Osservatorio Nazionale la sussistenza degli standard, dei requisiti e degli indicatori di performance di cui al comma 1-ter dell'articolo 43, nonché lo standard di attività assistenziali degli specializzandi in formazione nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformità, ove richiesto dalla normativa di riferimento, alle indicazioni dell'Unione Europea. L'Osservatorio Regionale sostiene il miglioramento continuo della qualità della formazione erogata dalle scuole di specializzazione e supporta l'Osservatorio Nazionale in tutte le attività cui esso è preposto.
A tali fini, l'Osservatorio Regionale adotta gli strumenti definiti dall'Osservatorio Nazionale, cui presenta report con cadenza almeno annuale, L'Osservatorio, anche di concerto con l'Osservatorio Nazionale, dispone ed effettua rilevazioni sulla qualità della formazione, nonché site visits strutturate cui conseguono gli adeguati interventi migliorativi.
L'Osservatorio Regionale è convocato dal Presidente, con cadenza almeno bimestrale, o su richiesta di almeno 5 componenti dell'Osservatorio medesimo;
i) all'articolo 44 il comma 2 è sostituito con il seguente:
2. Le Regioni provvedono all'istituzione degli Osservatori e ne danno comunicazione al Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed al Ministero della Salute, In caso di mancata istituzione e/o attivazione dell'Osservatorio Regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, questo viene istituito ed attivato di concerto dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca e dal Ministero della Salute, Nelle more della costituzione e/o attivazione l'Osservatorio Regionale viene vicariato dall'Osservatorio Nazionale nell'espletamento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo.
2-bis. L'Osservatorio Regionale viene dotato di una tecnostruttura dedicata di supporto alle attività dell'organo ad opera dell'Assessorato regionale con deleghe alla Sanità e Salute ed ha accesso ai flussi informativi istituzionali necessari ad espletare le proprie funzioni. ’
j) all'articolo 44, comma 3, le parole: una delle aziende sanitarie della rete formativa dei corsi di specializzazione sono sostituite con le seguenti: il competente Assessorato regionale con deleghe alla Sanità e Salute;
k) all'articolo 43, dopa il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. L'attuale composizione dell'Osservatorio Regionale viene integrata con i profili di nuova istituzione, prorogando il mandato dell'organo di un biennio a partire dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
57-octies. 3. Crimì.
Dopo il comma 367, aggiungere il seguente:
367-bis. Per favorire la costruzione dello spazio europeo dei big data e rafforzare il ruolo dell'Italia attraverso le università e gli enti nazionali di ricerca, potenziandone l'attività di ricerca e le infrastrutture di calcolo disponibili, è autorizzata la spesa per la predisposizione degli spazi necessari alla ri-localizzazione del Data Center Tier-1 CNAF dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e alla collocazione di una nuova macchina di calcolo parallelo pre-exascale, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sono attribuite le risorse necessarie per la predisposizione delle infrastrutture di cui al periodo precedente.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 3.000.000;
2019: – 10.000.000;
2020; – 7.000.000.
57-octies. 11. Ghizzoni.
Dopo il comma 367, aggiungere il seguente:
367-bis. Al fine di dare continuità all'attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, di base e finalizzata nonché all'attività di sorveglianza epidemiologica, di prevenzione e sperimentazione, gli Istituti zooprofilattici sperimentali che presentano l'equilibrio economico dal 2014 sono autorizzati, nei limiti della dotazione organica all'uopo rideterminata, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni nonché alle procedure di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, a bandire, nel triennio 2017-2019, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzione a tempo indeterminato di personale, ivi inclusi i profili professionali individuati nell'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 298, con riserva non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 che opera presso gli Istituti alla data di entrata in vigore della presente legge. La riserva del cinquanta per cento dei posti si applica al personale che al momento della pubblicazione del bando ha maturato negli ultimi otto anni un'esperienza lavorativa ovvero di ricerca, in virtù di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di lavoro flessibile ovvero di borse di studio, di almeno tre anni non continuativi anche presso Istituti zooprofilattici sperimentali diversi da quello che bandisce il concorso.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 30.000.000;
2019; – 30.000.000;
2020: – 30.000.000.
57-octies. 12. D'Ottavio.
AREA TEMATICA N. 57-novies.
(Misure in favore dell'Università degli studi di Padova e dell'Università degli studi di Napoli «Federico II»).
(ART. 1, commi 368-369)
Sostituire il comma 368 con i seguenti:
368. In occasione dell'ottavo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Padova, avvenuta nel 1222, e dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», avvenuta nel 1224, è concesso un contributo straordinario di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annuo per il periodo 2019-2022 all'Università degli studi di Padova e di 500.000 euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro annuo per il periodo 2021-2024 all'Università degli studi di Napoli «Federico II».
368-bis. All'onere di cui al comma 368, pari a 500.000 euro per l'anno 2018 e a 1 milione di euro annuo per il periodo 2019-2022 e di 500.000 euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro annuo per il periodo 2021-2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
57-novies. 1. Narduolo, Manfredi, Sgambato, Crivellari, Naccarato, Valeria Valente, Zan, Rostellato.
Dopo il comma 368, inserire i seguenti:
368-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per il solo triennio 2018-2020 l'importo massimo annuale di euro 20 milioni di cui al precedente comma è incrementato di euro 2 milioni, per quelle imprese che nel triennio 2015-2017 abbiano incrementata le assunzioni di personale dipendente subordinato in ragione almeno di una percentuale pari al 30 per cento rispetto al triennio precedente. L'incremento del credito di imposta è concesso alle imprese che rispondono ai requisiti di cui al periodo precedente nel limite complessivo di euro 60 milioni per il triennio 2018-2020. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità applicative del presente comma.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2018: –20.000.000;
2019: –20.000.000;
2020: –20.000.000.
57-novies. 2. Bernardo.
Dopo il comma 368, aggiungere il seguente:
368-bis. Al fine di promuovere e sostenere l'eccellenza nella ricerca scientifica nei Paesi in via di sviluppo, a decorrere dall'anno 2018 è autorizzato a favore dell'Accademia The Word Academy of Sciences (TWAS), con sede nel centro Internazionale di fisica Teorica, la spesa di 200 mila euro.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –200.000;
2019: –200.000;
2020: –200.000.
57-novies. 3. Blazina.
Dopo il comma 369, inserire i seguenti:
369-bis. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementato di 1 milione di euro annuo, a decorrere dal 2018, allo scopo di potenziare ulteriormente il sistema di reclutamento e formazione iniziale degli insegnanti.
369-ter. Per la medesima finalità di cui al comma 369-bis, nell'ottica di razionalizzare l'utilizzo delle risorse destinate, all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole «siano iscritti» sono inserite le parole «a pieno titolo». Conseguentemente, alla fine del quarto periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, nel caso di inserimento con riserva, sono ammessi a domanda allo svolgimento della prova orale di cui al comma 4 a seguito di positivo e definitivo scioglimento della stessa e successivamente inseriti nelle rispettive graduatorie»;
b) al comma 3, ultimo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «fatta salva la possibilità di partecipazione per i soggetti titolari di contratto a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali con clausola rescissoria dovuta ad immissione in ruolo a seguito di sospensiva.»
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Partecipano alla procedura di cui al comma 2, lettera b) i soggetti in possesso del diploma AFAM di secondo livello per la formazione dei docenti in discipline coreutiche attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 93. L'esame sostenuto a conclusione dei predetti bienni accademici ha valore di esame di Stato e abilitato rispettivamente all'insegnamento nella classe di concorso A –57, Tecniche della danza classica e nella classe di concorso A – 58, Tecniche della danza contemporanea, a seconda dell'indirizzo prescelto.
3-ter. Partecipano alla procedura di cui al comma 2, lettera b), con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per le relative classi di concorso e per il sostegno, anche i soggetti che abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di abilitazione di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni e i soggetti che, risultati vincitori di più procedure di Tirocinio formativo attivo o di percorsi di specializzazione sul sostegno, abbiano optato per uno o più dei percorsi cui avevano titolo. I predetti soggetti assolvono il conseguimento dell'abilitazione attraverso la frequenza e il superamento del I anno di FIT in soprannumero e sono successivamente ammessi, una volta in turno di nomina ai sensi del comma 5, al percorso di cui al medesimo comma.»
d) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. La graduatoria di merito regionale di cui al comma 4 è divisa in due fasce, la prima delle quali riservata ai soggetti:
a) collocati a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso di cui ai decreti direttoriali 23 febbraio 2016 n. 106 e 107;
b) comunque collocati a pieno titolo negli elenchi graduati disposti ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2, lettera a), riservati ai soggetti che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando dei concorsi di cui alla lettera a) del presente comma.
5-ter. I soggetti di cui al comma 5-bis sono collocati nelle prime fasce per tutte le classi di concorso ove risultino collocati nelle procedure concorsuali di cui al comma precedente, fermo restando il diritto ad accedere alle seconde fasce delle graduatorie per le quali sono in possesso dello specifico titolo di abilitazione o specializzazione per il sostegno. Per le immissioni in ruolo, si procede prioritariamente dalla prima fascia, graduata ai sensi di quanto previsto al comma 3.
5-quater. I soggetti collocati con riserva nelle graduatorie ovvero negli elenchi di cui al comma 5-bis sono ammessi a domanda allo svolgimento della prova orale di cui al comma 4 a seguito di positivo e definitivo scioglimento della stessa e successivamente inseriti nelle rispettive graduatorie di prima fascia di cui al comma 5-ter in caso di scioglimento positivo e definitivo della riserva.»
369-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 369-bis e 369-ter, pari a 1 milione di euro annuo dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
57-novies. 4. Tancredi.
Dopo il comma 369, inserire i seguenti:
369-bis. Al fine di promuove la formazione delle competenze connesse ai mestieri artigiani, il Governo, nell'ambito del Programma nazionale d'intervento, concorda annualmente con le regioni un accordo quadro per la programmazione dell'offerta formativa dei mestieri artigiani, definiti sulla base di un'azione di analisi e verifica dei fabbisogni formativi delle imprese artigiane nei territori di riferimento. Per le finalità di cui al periodo precedente, sono individuati, con legge regionale, gli ambiti settoriali e le modalità di esercizio della «bottega scuola» quale modalità di formazione e di incontro tra giovani studenti e botteghe artigiane, anche attraverso scuole di formazione artigianale, con prioritaria considerazione per le imprese dell'artigianato artistico.
369-ter. Le attività di formazione prevedono lo svolgimento di uno stage o di una forma di alternanza scuola-lavoro presso un'impresa artigiana per la definizione di una formazione teorico-pratica e la graduale acquisizione di sicurezza nelle proprie capacità operative. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.
369-quater. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 369-bis e 369-ter è utilizzata quota parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui alla legge n. 662 del 23 dicembre 1996.
57-novies. 5. Greco.
Dopo il comma 369, inserire il seguente:
369-bis. A decorrere dal 2018, i Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007 convertito nella legge n. 31 del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola. All'onere derivante dal precedente periodo pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
57-novies. 6. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 369, inserire il seguente:
369-bis. L'articolo 1, comma 16, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si interpreta nel senso che i diplomi universitari di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico rilasciati da Facoltà universitarie diverse da quelle di Medicina e Chirurgia al termine di corsi attivati o istituiti dalle università anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, rientrano in quanto disposto dell'articolo 1, comma 1-6 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ancorché rilasciati successivamente all'entrata in vigore della medesima, e sono validi a tutti gli effetti di legge, ivi compresa l'efficacia abilitante all'esercizio della professione ove prevista dall'ordinamento del corso di diploma.
57-novies. 7. Marchetti.
Dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
369-bis. In considerazione del sessantacinquesimo anno dalla fondazione della scuola di servizio sociale «Santa Silvia» di Palermo, visto l'alto valore formativo offerto dalla stessa nel campo delle scienze sociali, è concesso all'Opera Pia Cardinale Ruffini, ente gestore della scuola per l'anno 2019, un contributo straordinario di euro 400,000 per il recupero, il restauro e il riordino di materiale librario, storico, artistico e scientifico relativo all'attività svolta dalla scuola; nonché per la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili di proprietà del predetto Ente, finalizzati allo svolgimento della attività accademica e formativa della scuola e alla copertura di eventuali esposizioni debitorie legate all'attività formativa e accademica della stessa. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
57-novies. 8. Centemero.
Dopo il comma 369, aggiungere il seguente:
369-bis. Al fine di consentire l'effettiva fruibilità, impedita da inconvenienti tecnici, del bonus «18App» previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2016, n. 187, modificato dal decreto-legge n. 244 del 2016 così come convertito dalla legge n. 19 del 2017, i giovani nati nel 1998, debitamente registrati entro il 30 giugno 2017, sono autorizzati a perfezionare la registrazione ed utilizzare il bonus «18App» entro il 30 giugno 2018.
57-novies. 9. Miotto.
Dopo il comma 369, inserire il seguente:
369-bis. I costi di cui al Decreto Interministeriale n. 663 del 12 settembre 2017, relativo alla prima costituzione dell'organico tecnico-amministrativo dell'ISIA di Pescara, sono posti a carico del capitolo 1673 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante «per la parte relativa al finanziamento di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 262 per un ammontare non superiore ad euro 500.000.»
Conseguentemente:
al comma 624, sostituire le parole: «è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018» con le seguenti: «è incrementato di 17.085,300 euro per l'anno 2018»;
allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 2 – missione istruzione universitaria e formazione postuniversitaria – programma 2.2 istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, apportare le seguenti variazioni:
2018: +500.000;
2019: +500.000;
2020: +500.000.
57-novies. 10. Tancredi.
Dopo il comma 396, inserire il seguente:
396-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili nelle aree della Regione Abruzzo colpite dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, le disposizioni del comma 3-novies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano ai soggetti, anche privati, insistenti nelle aree individuate negli allegati 1, 2) e 2-bis), annessi al decreto 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazione dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificati dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, a condizione che l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata entro i termini di vigenza del decreto legislativo medesimo, sia stata rinnovata e sia valida alla data di entrata in vigore della presente legge.
57-novies. 11. Tancredi.
AREA TEMATICA N. 58.
(Politiche invariate).
(ART. 1, commi 370-378)
Dopo il comma 370, aggiungere i seguenti:
370-bis. All'articolo 4, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: «È autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «È autorizzata la spesa di euro 6,6 milioni a decorrere dall'anno 2018».
370-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
58. 69. Fiano.
Dopo il comma 370, aggiungere i seguenti:
370-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate è dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 370, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 150 milioni di euro per l'anno 2019 e 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinati ad incrementare i trattamenti accessori relativi all'espletamento delle specifiche funzioni per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, comprensivi di 5 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinati all'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ripartiti tra le Forze di polizia e le Forze armate anche in proporzione del personale che con decorrenza 1o gennaio 2018 non rientra più nelle procedure previste dal predetto decreto legislativo n. 195 del 1995. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e delle pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in aggiunta a quanto previsto dal comma 370, sono stanziati 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, comprensivi delle risorse per finanziare i conseguenti miglioramenti economici del restante personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, per il triennio 2019-2021, sono stanziati 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, comprensivi delle risorse per finanziare i conseguenti miglioramenti economici del restante personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.
370-ter. Agli oneri derivanti, dal comma 370-bis pari a 57 milioni di euro per l'anno 2018, 182 milioni di euro per l'anno 2019 e 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*58. 90. Fiano.
Dopo il comma 370, aggiungere i seguenti:
370-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate è dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 370, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 150 milioni di euro per l'anno 2019 e 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinati ad incrementare i trattamenti accessori relativi all'espletamento delle specifiche funzioni per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, comprensivi di 5 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinati all'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ripartiti tra le Forze di polizia e le Forze armate anche in proporzione del personale che con decorrenza 1o gennaio 2018 non rientra più nelle procedure previste dal predetto decreto legislativo n. 195 del 1995. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e delle pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in aggiunta a quanto previsto dal comma 370, sono stanziati 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, comprensivi delle risorse per finanziare i conseguenti miglioramenti economici del restante personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, per il triennio 2019-2021, sono stanziati 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, comprensivi delle risorse per finanziare i conseguenti miglioramenti economici del restante personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.
370-ter. Agli oneri derivanti, dal comma 370-bis pari a 57 milioni di euro per l'anno 2018, 182 milioni di euro per l'anno 2019 e 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*58. 118. La I Commissione.
Dopo il comma 370 inserire il seguente:
370-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «tali ultimi incarichi, fermi restando i limiti di età per il collocamento a riposo, hanno durata di cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta».
**58. 134. Manfredi.
Dopo il comma 370 inserire il seguente:
370-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «tali ultimi incarichi, fermi restando i limiti di età per il collocamento a riposo, hanno durata di cinque anni e possono essere rinnovati una sola volta».
**58. 39. Tancredi.
Dopo il comma 371, aggiungere i seguenti:
371-bis. Per l'adeguamento stipendiale del personale docente in servizio nelle istituzioni statali di ogni ordine e grado agli stipendi medi dei docenti in servizio negli altri Stati Europei, in aggiunta a quanto previsto dai precedenti commi 370 e 371, sono stanziati 480 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.440 milioni di euro a decorrere dal 2019.
371-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 371-bis, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 29 per cento a decorrere dall'anno 2019».
*58. 43. Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Marcon, Pastorino.
Dopo il comma 371, aggiungere i seguenti:
371-bis. Per l'adeguamento stipendiale del personale docente in servizio nelle istituzioni statali di ogni ordine e grado agli stipendi medi dei docenti in servizio negli altri Stati Europei, in aggiunta a quanto previsto dai precedenti commi 370 e 371, sono stanziati 480 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.440 milioni di euro a decorrere dal 2019.
371-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 371-bis, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 29 per cento a decorrere dall'anno 2019».
*58. 110. Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.
Dopo il comma 371, aggiungere i seguenti:
371-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali, comunicano al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione le vacanze relative alle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti.
371-ter. Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei successivi trenta giorni emana un decreto ministeriale atto a definire le graduatorie vigenti dalle quali attingere ed i criteri da utilizzare, per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato, tenendo conto delle preferenze espresse. Si intendono vigenti le graduatorie attualmente in vigore in base all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito nella legge 125 del 2013, e successive modificazioni e integrazioni. Le singole Amministrazioni non potranno essere autorizzate a bandire alcun concorso per la qualifica dirigenziale, né ad alcuna assunzione dirigenziale neanche a tempo determinato, se non previa verifica, presso le graduatorie vigenti, della insussistenza della necessaria professionalità dirigenziale. Il dirigente entra nel ruolo dell'amministrazione presso cui è contrattualizzato.
371-quater. Fermi restando i presupposti di cui ai commi precedenti, la norma è applicabile anche ai fini dell'assunzione dei professionisti dipendenti avvocati degli enti pubblici appartenenti al Comparto Funzioni Centrali, per tutti coloro i quali abbiano superato un concorso dirigenziale, siano abilitati all'esercizio della professione forense ed abbiano svolto attività di rappresentanza in giudizio negli ultimi terza anni per l'ente di appartenenza.
371-quinquies. Il dirigente, durante il primo anno di servizio, è tenuto a frequentare un corso di formazione organizzato dalla SNA secondo le previsioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
371-sexies. A copertura degli oneri per le assunzioni di cui ai precedenti commi si provveda a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
58. 60. Scotto, Melilla, Cimbro.
Dopo il comma 372, aggiungere il seguente:
372-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate, si applicano le seguenti disposizioni:
a) a decorrere dall'anno 2018 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e 28 milioni di euro a favore delle province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2018. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo;
b) nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 confluiscono le quote dell'avanzo di amministrazione accantonato per gli oneri di cui al presente comma, ai fini della copertura finanziaria dei medesimi oneri.
Conseguentemente:
al comma 41, la lettera b) è soppressa;
dopo il comma 41, inserire i seguenti:
41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 inserire in fine il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis è 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
58. 61. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 372, aggiungere il seguente:
372-bis. Le risorse destinate, ai sensi dell'articolo 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, a finanziare il fondo incentivi funzioni tecniche per il personale dipendente, sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75. Esse non possono superare, annualmente, l'ammontare medio annuale degli importi destinati, dalla stessa amministrazione, per finanziare il fondo di cui all'articolo 93, commi 7-bis e 7-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni nel triennio 2014-2016. Le stesse risorse sono da comprendersi nel computo della spesa per personale, considerato, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, dall'articolo unico, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni e integrazioni.
58. 58. Bonomo.
Dopo il comma 373, aggiungere il seguente:
373-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 possono confluire quote dell'avanzo di amministrazione in proporzione al personale in servizio al 30 giugno 2017, nella misura massima di 1.570 euro per dipendente ai fini della copertura finanziaria degli oneri di cui al comma precedente.
*58. 18. Cinzia Maria Fontana, Misiani, Guerra.
Dopo il comma 373, aggiungere il seguente:
373-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 possono confluire quote dell'avanzo di amministrazione in proporzione al personale in servizio al 30 giugno 2017, nella misura massima di 1.570 euro per dipendente ai fini della copertura finanziaria degli oneri di cui al comma precedente.
*58. 24. Lodolini, Giulietti, Guerra, Cinzia Maria Fontana, Misiani.
Dopo il comma 373, aggiungere il seguente:
373-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 possono confluire quote dell'avanzo di amministrazione in proporzione al personale in servizio al 30 giugno 2017, nella misura massima di 1.570 euro per dipendente ai fini della copertura finanziaria degli oneri di cui al comma precedente.
*58. 44. Pastorino, Marcon, Paglia.
Dopo il comma 373, aggiungere il seguente:
373-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 possono confluire quote dell'avanzo di amministrazione in proporzione al personale in servizio al 30 giugno 2017, nella misura massima di 1.570 euro per dipendente ai fini della copertura finanziaria degli oneri di cui al comma precedente.
*58. 87. Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.
Dopo il comma 373, aggiungere il seguente:
373-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 possono confluire quote dell'avanzo di amministrazione in proporzione al personale in servizio al 30 giugno 2017, nella misura massima di 1.570 euro per dipendente ai fini della copertura finanziaria degli oneri di cui al comma precedente.
*58. 78. Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:
374-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del 2005 e allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche nonché per incentivare la creazione, all'interno delle medesime amministrazioni, di autonome strutture organizzative dedicate a tale finalità, è prevista l'istituzione, dell'Albo dei dirigenti informatici presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale si accede mediante superamento di concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi del comma 374-sexies.
374-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, procedono, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'istituzione di un'apposita struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, cui è preposto il dirigente di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005. L'assunzione del dirigente è disposta utilizzando la prima unità di personale disponibile nell'albo di cui al comma 374-bis, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) la dotazione organica dell'ente presenti almeno due posizioni dirigenziali di livello generale;
b) l'ente avvii la procedura per la copertura di una posizione dirigenziale di livello generale;
c) non risulti già in servizio nell'ente un dirigente di livello generale in possesso dei requisiti ed incaricato in via esclusiva delle funzioni di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005.
374-quater. L'assunzione del dirigente generale di cui al comma 374-ter è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata. È data facoltà di procedere all'assunzione anche a valere sulle risorse derivanti dall'utilizzo, per una quota finanziariamente equivalente, delle facoltà assunzionali relative al personale non dirigenziale. L'assunzione ha durata triennale e può essere rinnovata.
374-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate le amministrazioni che, in ragione della specificità delle funzioni svolte o della ridotta dimensione della dotazione organica, non sono tenute all'applicazione delle norme di cui ai commi 374-ter e 374-quater.
374-sexies. In applicazione dei commi da 374-bis a 374-quater, nell'anno 2018 e con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è bandito un concorso per la formazione di un elenco di soggetti da inserire nell'Albo dei dirigenti informatici. L'inserimento nell'Albo avviene in base ad una graduatoria di merito e non dà diritto all'assunzione. I requisiti per la partecipazione al concorso sono fissati nel bando in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In esito alla formazione della graduatoria di ogni concorso successivo a quello bandito nel 2018, l'intero elenco degli iscritti all'Albo formato in precedenza è sostituito da quello formato in esito allo svolgimento della nuova procedura. All'atto dell'assegnazione di un incarico e decorsi i tre anni, il soggetto può essere iscritto nuovamente all'Albo a condizione che la valutazione della performance individuale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia, stata pari o superiore al 90 per cento. All'onere relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle dotazioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
374-septies. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di livello dirigenziale, valutano la possibilità di assumere, in via prioritaria, un soggetto a cui assegnare le funzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine i predetti enti possono utilizzare la prima unità di personale disponibile nell'Albo di cui al comma 374-bis.
374-octies. Presso la Presidenza: del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo incentivante l'innovazione digitale con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, finalizzato all'erogazione di contributi alle amministrazioni che costituiscono le strutture di cui al comma 374-ter e procedono alle assunzioni di cui ai commi da 374-bis a 374-sexies nonché alle regioni e agli enti locali che procedono ad assunzioni ai sensi del comma 374-septies. I contributi sono finalizzati ad agevolare il processo di digitalizzazione delle amministrazioni e degli enti destinatari e sono erogati nella misura del 30 per cento del costo del personale e in ordine di priorità di arrivo delle richieste, fino a esaurimento del Fondo.
374-novies. All'onere di cui al comma 374-octies, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
374-decies. Il mancato rispetto delle previsioni di cui ai commi da 374-bis a 374-novies comporta l'erogazione di sanzioni individuate con regolamento del Ministro per lo sviluppo economico, sentito il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e stabilite con parere conforme dell'Agenzia per l'Italia digitale. Tali sanzioni sono individuate anche attraverso un decurtamento delle somme stanziate a favore delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto stabilito dal Piano operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 e dal Piano operativo nazionale 2014-2020.
58. 30. Mucci, Bruno, Catalano, Monchiero.
Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:
374-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche nonché per incentivare la creazione, all'interno delle medesime amministrazioni, di autonome strutture organizzative dedicate a tale finalità, è prevista l'istituzione dell'Albo del dirigenti per la transizione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale si accede mediante superamento di concorso pubblico per titoli ed esami di cui al comma 374-sexies.
374-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, procedono, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'istituzione di un'apposita struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, cui è preposto il dirigente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'assunzione del dirigente è disposta utilizzando la prima unità di personale disponibile nell'Albo di cui al comma 374-bis, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) la dotazione organica dell'ente presenti almeno due posizioni dirigenziali di livello generale;
b) l'ente avvii la procedura per la copertura di una posizione dirigenziale di livello generale;
c) non risulti già in servizio nell'ente un dirigente di livello generale in possesso dei requisiti ed incaricato in via esclusiva delle funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
374-quater. L'assunzione del dirigente generale di cui al comma 374-ter è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata. È data facoltà di procedere all'assunzione anche a valere sulle risorse derivanti dall'utilizzo, per una quota finanziariamente equivalente, delle facoltà assunzionali relative al personale non dirigenziale. L'assunzione ha durata triennale e può essere rinnovata.
374-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate le amministrazioni che, in ragione della specificità delle funzioni svolte o della ridotta dimensione della dotazione organica, non sono tenute all'applicazione delle norme di cui al comma 374-ter.
374-sexies. In applicazione dei commi da 374-bis a 374-quater, nell'anno 2018 e con cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è bandito un concorso per la formazione di un elenco di soggetti da inserire nell'Albo dei dirigenti per la transizione digitale. L'inserimento nell'Albo avviene in base ad una graduatoria di merito e non dà diritto all'assunzione. I requisiti per la partecipazione al concorso sono fissati nel bando in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In esito alla formazione della graduatoria di ogni concorso successivo a quello bandito nel 2018, l'intero elenco degli iscritti all'Albo formato in precedenza è sostituito da quello formato in esito allo svolgimento della nuova procedura. All'atto dell'assegnazione di un incarico e decorsi i tre anni, il soggetto può essere iscritto nuovamente all'Albo a condizione che la valutazione della performance individuate, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia stata pari o superiore al 90 per cento. All'onere relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle dotazioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
374-septies. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di livello dirigenziale, valutano la possibilità di assumere, in via prioritaria, un soggetto a cui assegnare le funzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine i predetti enti possono utilizzare la prima unità di personale disponibile nell'albo di cui al comma 374-bis.
374-octies. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo incentivante l'innovazione digitale con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 finalizzato all'erogazione di contributi alle amministrazioni che costituiscono le strutture di cui al comma 374-ter e procedono alle assunzioni di cui ai commi da 374-bis a 374-sexies nonché alle regioni e agli enti locali che procedono ad assunzioni ai sensi del comma 374-septies. I contributi sono finalizzati ad agevolare il processo di digitalizzazione delle amministrazioni e degli enti destinatari è sono erogati nella misura del 30 per cento del costo del personale e in ordine di priorità di arrivo delle richieste, fino a esaurimento del Fondo.
374-novies. All'onere di cui al comma 374-octies, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*58. 91. Coppola, Bruno Bossio, Bonaccorsi, Boccadutri, Catalano, Mucci, Incerti, Carrozza, Quintarelli, Dallai, Barbanti, Fragomeli, Tentori, Bonomo.
Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:
374-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche nonché per incentivare la creazione, all'interno delle medesime amministrazioni, di autonome strutture organizzative dedicate a tale finalità, è prevista l'istituzione dell'Albo del dirigenti per la transizione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale si accede mediante superamento di concorso pubblico per titoli ed esami di cui al comma 374-sexies.
374-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, procedono, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'istituzione di un'apposita struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, cui è preposto il dirigente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'assunzione del dirigente è disposta utilizzando la prima unità di personale disponibile nell'Albo di cui al comma 374-bis, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) la dotazione organica dell'ente presenti almeno due posizioni dirigenziali di livello generale;
b) l'ente avvii la procedura per la copertura di una posizione dirigenziale di livello generale;
c) non risulti già in servizio nell'ente un dirigente di livello generale in possesso dei requisiti ed incaricato in via esclusiva delle funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
374-quater. L'assunzione del dirigente generale di cui al comma 374-ter è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata. È data facoltà di procedere all'assunzione anche a valere sulle risorse derivanti dall'utilizzo, per una quota finanziariamente equivalente, delle facoltà assunzionali relative al personale non dirigenziale. L'assunzione ha durata triennale e può essere rinnovata.
374-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate le amministrazioni che, in ragione della specificità delle funzioni svolte o della ridotta dimensione della dotazione organica, non sono tenute all'applicazione delle norme di cui al comma 374-ter.
374-sexies. In applicazione dei commi da 374-bis a 374-quater, nell'anno 2018 e con cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è bandito un concorso per la formazione di un elenco di soggetti da inserire nell'Albo dei dirigenti per la transizione digitale. L'inserimento nell'Albo avviene in base ad una graduatoria di merito e non dà diritto all'assunzione. I requisiti per la partecipazione al concorso sono fissati nel bando in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In esito alla formazione della graduatoria di ogni concorso successivo a quello bandito nel 2018, l'intero elenco degli iscritti all'Albo formato in precedenza è sostituito da quello formato in esito allo svolgimento della nuova procedura. All'atto dell'assegnazione di un incarico e decorsi i tre anni, il soggetto può essere iscritto nuovamente all'Albo a condizione che la valutazione della performance individuate, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia stata pari o superiore al 90 per cento. All'onere relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle dotazioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
374-septies. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di livello dirigenziale, valutano la possibilità di assumere, in via prioritaria, un soggetto a cui assegnare le funzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine i predetti enti possono utilizzare la prima unità di personale disponibile nell'albo di cui al comma 374-bis.
374-octies. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo incentivante l'innovazione digitale con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 finalizzato all'erogazione di contributi alle amministrazioni che costituiscono le strutture di cui al comma 374-ter e procedono alle assunzioni di cui ai commi da 374-bis a 374-sexies nonché alle regioni e agli enti locali che procedono ad assunzioni ai sensi del comma 374-septies. I contributi sono finalizzati ad agevolare il processo di digitalizzazione delle amministrazioni e degli enti destinatari è sono erogati nella misura del 30 per cento del costo del personale e in ordine di priorità di arrivo delle richieste, fino a esaurimento del Fondo.
374-novies. All'onere di cui al comma 374-octies, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*58. 21. Mucci.
Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:
374-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche nonché per incentivare la creazione, all'interno delle medesime amministrazioni, di autonome strutture organizzative dedicate a tale finalità, è prevista l'istituzione dell'Albo del dirigenti per la transizione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale si accede mediante superamento di concorso pubblico per titoli ed esami di cui al comma 374-sexies.
374-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, procedono, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'istituzione di un'apposita struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, cui è preposto il dirigente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'assunzione del dirigente è disposta utilizzando la prima unità di personale disponibile nell'Albo di cui al comma 374-bis, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) la dotazione organica dell'ente presenti almeno due posizioni dirigenziali di livello generale;
b) l'ente avvii la procedura per la copertura di una posizione dirigenziale di livello generale;
c) non risulti già in servizio nell'ente un dirigente di livello generale in possesso dei requisiti ed incaricato in via esclusiva delle funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
374-quater. L'assunzione del dirigente generale di cui al comma 374-ter è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata. È data facoltà di procedere all'assunzione anche a valere sulle risorse derivanti dall'utilizzo, per una quota finanziariamente equivalente, delle facoltà assunzionali relative al personale non dirigenziale. L'assunzione ha durata triennale e può essere rinnovata.
374-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate le amministrazioni che, in ragione della specificità delle funzioni svolte o della ridotta dimensione della dotazione organica, non sono tenute all'applicazione delle norme di cui al comma 374-ter.
374-sexies. In applicazione dei commi da 374-bis a 374-quater, nell'anno 2018 e con cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è bandito un concorso per la formazione di un elenco di soggetti da inserire nell'Albo dei dirigenti per la transizione digitale. L'inserimento nell'Albo avviene in base ad una graduatoria di merito e non dà diritto all'assunzione. I requisiti per la partecipazione al concorso sono fissati nel bando in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In esito alla formazione della graduatoria di ogni concorso successivo a quello bandito nel 2018, l'intero elenco degli iscritti all'Albo formato in precedenza è sostituito da quello formato in esito allo svolgimento della nuova procedura. All'atto dell'assegnazione di un incarico e decorsi i tre anni, il soggetto può essere iscritto nuovamente all'Albo a condizione che la valutazione della performance individuate, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia stata pari o superiore al 90 per cento. All'onere relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle dotazioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
374-septies. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di livello dirigenziale, valutano la possibilità di assumere, in via prioritaria, un soggetto a cui assegnare le funzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine i predetti enti possono utilizzare la prima unità di personale disponibile nell'albo di cui al comma 374-bis.
374-octies. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo incentivante l'innovazione digitale con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 finalizzato all'erogazione di contributi alle amministrazioni che costituiscono le strutture di cui al comma 374-ter e procedono alle assunzioni di cui ai commi da 374-bis a 374-sexies nonché alle regioni e agli enti locali che procedono ad assunzioni ai sensi del comma 374-septies. I contributi sono finalizzati ad agevolare il processo di digitalizzazione delle amministrazioni e degli enti destinatari è sono erogati nella misura del 30 per cento del costo del personale e in ordine di priorità di arrivo delle richieste, fino a esaurimento del Fondo.
374-novies. All'onere di cui al comma 374-octies, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*58. 22. D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.
Dopo il comma 374, inserire i seguenti:
374-bis. All'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti i seguenti commi:
«In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo per esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi (come definito all'articolo 40) con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di veicoli formati da questi veicoli, presentano al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà relative al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
Ove l'impresa abbia più di una sede, la segnalazione certificata di inizio attività deve essere comunicata anche agli uffici provinciali della motorizzazione civile nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie».
374-ter. All'articolo 17 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto il seguente comma:
«Per le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo per esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi (come definito all'articolo 40) con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di veicoli formati da questi veicoli il procedimento di iscrizione all'albo e regolato dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e l'attività di trasporto di cose per conto di terzi può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività».
374-quater. Il comma 2 dell'articolo 88 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base dell'autorizzazione prescritta per effettuare il servizio. Le disposizioni di cui al presente articolo e della legge 6 giugno 1974 n. 298 non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, per i quali non è richiesta l'immatricolazione ad uso di terzi e ai quali non si applica l'articolo 93, comma 3, del presente decreto».
374-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è sostituito dal seguente:
«2. Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 385 e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale si possano desumere anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto. La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai vettori iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori per l'esercizio dell'attività di autotrasporto, con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di veicoli formati da questi veicoli, i quali possono utilizzare veicoli acquisiti in disponibilità a qualunque titolo da terzi, anche non iscritti all'Albo».
374-sexies. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi e nell'ottica di promuovere il rilancio del settore dell'autotrasporto nel Paese, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a stipulare apposite convenzioni con le società così come definite all'articolo 1 del decreto del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture 18 maggio 1995, n. 317 che svolgono le attività di insegnamento alla guida e le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, per definire idonei percorsi e facilitare la formazione professionale degli individui che intendono iscriversi all'albo di cui all'articolo 40 della legge n. 298 del 1974 secondo la procedura descritta al comma 1.
58. 54. Tancredi.
Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:
374-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche nonché per incentivare la creazione, all'interno delle medesime amministrazioni, di autonome strutture organizzative dedicate a tale finalità, è prevista l'istituzione dell'Albo dei dirigenti informatici presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale si accede mediante superamento di concorso pubblico per titoli ed esami di cui al comma 374-sexies.
374-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, procedono, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'istituzione di una apposita struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, cui è preposto il dirigente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'assunzione del dirigente è disposta utilizzando la prima unità di personale disponibile nell'Albo di cui al comma 374-bis, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) la dotazione organica dell'ente presenti almeno due posizioni dirigenziali di livello generale;
b) l'ente avvii la procedura per la copertura di una posizione dirigenziale di livello generale;
c) non risulti già in servizio nell'ente un dirigente di livello generale in possesso dei requisiti ed incaricato in via esclusiva delle funzioni di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005.
374-quater. L'assunzione del dirigente generale di cui al comma 374-ter è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata. È data facoltà di procedere all'assunzione anche a valere sulle risorse derivanti dall'utilizzo, per una quota finanziariamente equivalente, delle facoltà assunzionali relative al personale non dirigenziale. L'assunzione ha durata triennale e può essere rinnovata.
374-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate le amministrazioni che, in ragione della specificità delle funzioni svolte o della ridotta dimensione della dotazione organica, non sono tenute all'applicazione delle norme di cui ai commi 374-ter e 374-quater.
374-sexies. In applicazione dei commi da 374-bis a 374-quater, nell'anno 2018 e con cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è bandito un concorso per la formazione di un elenco di soggetti da inserire nell'Albo dei dirigenti informatici. L'inserimento nell'Albo avviene in base ad una graduatoria di merito e non dà diritto all'assunzione, I requisiti per la partecipazione al concorso sono fissati nel bando in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005. In esito alla formazione della graduatoria di ogni concorso successivo a quello bandito nel 2018, l'intero elenco degli iscritti all'Albo formato in precedenza è sostituito da quello formato in esito allo svolgimento della nuova procedura. All'atto dell'assegnazione di un incarico e decorsi i tre anni, il soggetto può essere iscritto nuovamente all'Albo a condizione che la valutazione della performance individuale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia stata pari o superiore al 90 per cento. All'onere relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle dotazioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
58. 104. Palmieri, Crimi.
Dopo il comma 374, inserire il seguente:
374-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali, comunicano al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione le vacanze relative alle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti.
374-ter. Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei successivi trenta giorni emana un decreto atto a definire le graduatorie vigenti dalle quali attingere ed i criteri da utilizzare, per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato, tenendo conto delle preferenze espresse. Si intendono vigenti le graduatorie attualmente in vigore in base all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 125 del 2013, come modificato dalla legge dell'11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità) e dal decreto milleproroghe (decreto-legge n. 244 del 2016) convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19. Le singole Amministrazioni non potranno essere autorizzate a bandire alcun concorso per la qualifica dirigenziale, né ad alcuna assunzione dirigenziale neanche a tempo determinato se non previa verifica, presso le graduatorie vigenti, della insussistenza della necessaria professionalità dirigenziale. Il dirigente entra nel ruolo dell'amministrazione presso cui è contrattualizzato.
374-quater. Fermi restando i presupposti di cui ai commi precedenti, la norma è applicabile anche ai fini dell'assunzione dei professionisti dipendenti avvocati degli Enti pubblici appartenenti al Comparto Funzioni Centrati, per tutti coloro i quali abbiano superato un concorso dirigenziale, siano abilitati all'esercizio della professione forense ed abbiano svolto attività di rappresentanza in giudizio negli ultimi dieci anni per l'ente di appartenenza.
374-quinquies. Il dirigente, durante il primo anno di servizio, è tenuto a frequentare un corso di formazione organizzato dalla SNA secondo le previsioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
374-sexies. Le risorse per le assunzioni verranno recepite dal fondo previsto dall'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
58. 20. Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 374, inserire il seguente:
374-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:
«2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto del lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi».
374-quater. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
«7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della, legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego effettuato:
a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 70.000 euro;
b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 70.000 euro, ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 70.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi, è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi è pari all'ammontare residuo;
c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 70.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo;
d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione al lordo delle relative trattenute fiscali è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 70.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo».
374-quater. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.
374-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da 374-bis a 374-quater, valutati in 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 374-sexies a 374-novies.
374-sexies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare;
b) al comma 5-bis le parole: «96 percento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
374-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
374-octies. Le disposizioni di cui ai commi 374-octies e 374-novies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
374-novies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di 80.000.000 di euro per l'anno 2018, di 150.000.000 a decorrere dall'anno 2019.
58. 1. Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:
374-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle effettive capacità di spesa e della sostenibilità di bilancio, nonché nella misura e con le specifiche modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, possono concorrere alla copertura assicurativa dei propri dirigenti per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali e riguardanti la responsabilità per danni arrecati alla pubblica amministrazione e la responsabilità contabile.
374-ter. L'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.
58. 126. Famiglietti.
Dopo il comma 374 aggiungere i seguenti:
374-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 121 è abrogato.
374-ter. Al fine di assicurare l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e consentire il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia il Fondo del finanziamento ordinario delle università è incrementato di 70 milioni di euro. Le ulteriori maggiori risorse derivanti dall'abrogazione del comma 121, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, sono assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di incrementare il sostegno relativo al diritto allo studio. L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al presente comma è determinata, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, commi 248 e 249, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
58. 32. D'Uva, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:
374-bis. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato alla definizione di un piano straordinario per assicurare l'aumento dei contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, e del numero di borse di studio da destinare alla formazione specifica in medicina generale. Per garantire l'effettiva attuazione del nuovo piano è disposto lo stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
374-ter. Ai maggiori oneri di spesa di cui al comma 374-bis, pari a 50 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 dei 2004, così come modificato dal comma 625.
58. 34. D'Uva, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:
374-bis, Al fine di garantire la detrazione per le spese sostenute per l'insegnamento musicale dei ragazzi, all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-novies), è aggiunta la seguente:
« i-decies) le spese documentate, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per la frequenza ai corsi di musica per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni».
374-ter. Ai maggiori oneri di spesa di cui al comma 374-bis, pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.
58. 42. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:
374-bis. Al fine di assicurare maggiori risorse all'assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, l'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Le maggiori risorse derivanti dall'abrogazione dell'articolo di cui al presente comma sono trasferite stabilmente al Fondo del finanziamento ordinario delle università a decorrere dall'anno 2018, con vincolo di destinazione per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia.
374-ter. L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma precedente è effettuata, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, commi 248 e 249, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
58. 31. D'Uva, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 374 aggiungere i seguenti:
374-bis. All'articolo 4, comma 10-bis decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto il seguente periodo: «I medici di cui al presente comma assumono la denominazione di «medici di medicina fiscale», il cui incarico è confermato fino ad esaurimento della lista e ai quali viene confermato, nelle more dell'applicazione di un Accordo Collettivo Nazionale del tutto conforme a quello riconosciuto ai medici specialisti ambulatoriali interni convenzionati a tempo indeterminato con l'INAIL, il trattamento normativo ed economico stabilito dalla disciplina emanata con i decreti interministeriali di cui all'articolo 5, comma 13, decreto-legge del 13 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, previo aggiornamento dei compensi di cui all'articolo 3, del decreto ministeriale 8 maggio 2008, sulla base degli indici ISTAT».
374-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 374-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
58. 102. Polverini.
Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:
374-bis. Nelle more della piena applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'indennità di vacanza contrattuale del personale dipendente delle amministrazioni dello Stato con decorrenza dal 1o gennaio 2018 è annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, nel limite massimo della disponibilità di 800 milioni di euro annui. Per tutti i soggetti aventi diritto e che non hanno conseguito l'indennità nel periodo 2011-2015, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2018, un apposito fondo di 300 milioni di euro. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al periodo precedente, è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le parti sociali,
374-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 374-bis, pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2018, e a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2018; entro la data del 15 gennaio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la previsione relativa al 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
58. 79. Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Laffranco.
Dopo il comma 374 aggiungere i seguenti:
374-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, per il triennio 2018-2020, al fine di contribuire al sostegno degli oneri per la contrattazione collettiva e per la corresponsione dei miglioramenti economici a favore del personale dipendente dei comuni che presentano bilanci con accantonamenti o avanzi di gestione nell'esercizio precedente, sono complessivamente stanziati, in aggiunta, a carico del bilancio statale 80 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 120 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio, dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le dovute integrazioni al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.
347-ter. Agli oneri di spesa di cui al comma 374-bis si provvede con riduzione di euro 80.000.000 per l'anno 2018, di euro 100.000.000 per l'anno 2019 e di euro 120.000.000 a decorrere dall'anno 2020 dal fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
58. 4. Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.
Dopo il comma 374 aggiungere i seguenti:
374-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, per il triennio 2018-2020, al fine di contribuire al sostegno degli oneri per la contrattazione collettiva e per la corresponsione dei miglioramenti economici a favore del personale dipendente dei comuni, posti, a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono complessivamente stanziati, in aggiunta, a carico del bilancio statale 60 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le dovute integrazioni al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.
374-ter. Agli oneri di spesa di cui al comma 374-bis si provvede con riduzione di euro 60.000.000 per l'anno 2018, di euro 80.000.000 per l'anno 2019 e di euro 160.000.000 a decorrere dall'anno 2020 del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
58. 3. Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.
Dopo il comma 374 inserire il seguente:
374-bis. I dipendenti assunti dalle amministrazioni centrali dello Stato, nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per le figure professionali non fungibili, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di un titolo di studio non inferiore ad un master universitario di II livello e, abbiano maturato almeno 5 anni di servizio in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, con decorrenza dal 1 gennaio 2018» accedono alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, a condizione che nell'Amministrazione presso la quale sono stati assunti o prestano servizio siano disponibili posti vacanti nella pianta organica per incarichi dirigenziali di II fascia, ancorché ricoperti con incarico ad interim da dirigente titolare di altro incarico, o conferiti a personale non avente qualifica dirigenziale. Le facoltà assunzionali del precedente comma avvengono nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:
624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n. 190, è incrementato di 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
58. 57. Tancredi.
Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
374-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del fenomeno mafioso nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo denominato «Fondo per l'insegnamento della storia del contrasto alle mafie», con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per la formazione del personale docente finalizzata all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze necessarie all'insegnamento della storia del contrasto del fenomeno mafioso, relativo al complesso dell'impegno istituzionale, civile e religioso condotto contro ogni forma di associazione mafiosa, nonché contro ogni altra associazione criminale similare, anche straniera.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -2.000.000;
2019: -2.000.000;
2020: -2.000.000.
58. 33. Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Dopo il comma 374 inserire il seguente:
374-bis. Le disposizioni dei contratti collettivi nazionali che individuano voci della retribuzione utili ai fini del calcolo del Trattamento di fine servizio cessano di essere applicate dalla data della stipula dei Contratti collettivi dei comparti di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con i quali saranno dettate disposizioni di razionalizzazione e contenimento della spesa, garantendo l'omogeneità applicativa di tale istituto.
58. 132. Mottola.
Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
374-bis. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportato le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «La gravità della colpa è altresì esclusa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto conforme alla legge, ai pareri resi dalle autorità preposte ovvero alle linee guida o ai modelli organizzativi adottati dall'amministrazione d'appartenenza, nonché quando si verifichi a fronte di un contesto normativo oggettivamente poco chiaro, tale da ingenerare consistenti dubbi interpretativi, o comunque in assenza di un indirizzo amministrativo e giurisprudenziale costante ed univoco».
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «deve tenersi conto» sono inserite le seguenti: «del contesto organizzativo in cui sono maturate le condotte, nonché».
58. 125. Famiglietti.
Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
374-bis. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, al personale interessato che presta servizio presso i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, tenendo conto delle predette modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nel limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, Con determina del Capo Dipartimento sono individuati i soggetti beneficiari.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -7.000.000;
2019: -7.000.000;
2020: -7.000.000.
*58. 36. Tancredi.
Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
374-bis. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, al personale interessato che presta servizio presso i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, tenendo conto delle predette modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nel limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, con determina del Capo Dipartimento sono individuati i soggetti beneficiari.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -7.000.000;
2019: -7.000.000;
2020: -7.000.000.
*58. 10. Giulietti.
Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
374-bis. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, al personale interessato che presta servizio presso i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, tenendo conto delle predette modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle maggiorazioni, nel limite di spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, con determina del Capo Dipartimento sono individuati i soggetti beneficiari.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -7.000.000;
2019: -7.000.000;
2020: -7.000.000.
*58. 80. Alberto Giorgetti, Palese.
Dopo il comma 374 aggiungere il seguente:
374-bis. Al fine di sostenere, assicurare e promuovere l'attività sociale svolta dalle Università della terza età è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per le seguenti finalità:
a) l'attuazione di corsi o laboratori annuali o pluriennali comunque curricolari e la realizzazione di altre attività culturali;
b) la promozione ed il sostegno di studi, ricerche ed altre iniziative per il confronto tra le culture e le generazioni;
c) lo stimolo allo studio della condizione della persona adulta e anziana, anche in collaborazione con altri enti, la sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una sempre maggiore integrazione sociale degli adulti-anziani nel dialogo intergenerazionale;
d) l'inserimento delle persone adulte nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -1.000.000;
2019: -1.000.000;
2020: -1.000.000.
58. 75. Ventricelli.
Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
374-bis. Per il riequilibrio del salario accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, inquadrato nei ruoli regionali e proveniente dalle province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono utilizzare le risorse di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e le risorse di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
58. 119. Marchi.
Dopo il comma 374, inserire il seguente:
374-bis. Al fine di garantire in via immediata l'efficacia e il buon andamento dell'azione amministrativa in ambito fiscale attraverso il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria e la salvaguardia delle professionalità esistenti, corrispondendo in tal modo anche alla necessità di urgente adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, le agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di un titolo di studio universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo unicamente valutazioni positive. L'Inquadramento viene effettuato nei limiti delle risorse disponibili correlate alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base del criterio della maggiore durata degli incarichi dirigenziali.
58. 120. Sanga.
Dopo il comma 374, inserire il seguente:
374-bis. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, il personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova in posizione di comando da almeno due anni in una delle agenzie fiscali, in deroga all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, può richiedere di essere trasferito nei ruoli della medesima agenzia dove presta servizio, nei limiti dei posti vacanti in organico, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza. Il personale transita nei ruoli dal 1o febbraio 2018.
58. 121. Sanga.
Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
374-bis. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avente sede principale a Roma e sede secondaria a Reggio Calabria, svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso l'istituzione di presidi territoriali nelle regioni ove si registra una particolare incidenza quantitativa di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle previsioni di cui all'articolo 113-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, continuano ad operare le sedi secondarie già istituite.
*58. 97. Mattiello, Fabbri.
Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
374-bis. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avente sede principale a Roma e sede secondaria a Reggio Calabria, svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso l'istituzione di presidi territoriali nelle regioni ove si registra una particolare incidenza quantitativa di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle previsioni di cui all'articolo 113-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, continuano ad operare le sedi secondarie già istituite.
*58. 116. La I Commissione.
Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
374-bis. L'agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzato, nel limite della propria dotazione organica e fino al completamento delle procedure di cui all'articolo 113-bis, commi 2 e 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. L'agenzia, inoltre, può avvalersi in posizione di comando di personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale nel limite massimo di venti unità. Il predetto personale, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.
**58. 117. La I Commissione.
Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
374-bis. L'agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzato, nel limite della propria dotazione organica e fino al completamento delle procedure di cui all'articolo 113-bis, commi 2 e 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. L'agenzia, inoltre, può avvalersi in posizione di comando di personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale nel limite massimo di venti unità. Il predetto personale, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.
**58. 98. Mattiello, Fabbri.
Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
374-bis. In fase sperimentale, al fine di garantire la continuità assistenziale territoriale nei limiti massimi di 50 milioni di euro per il triennio 2018-2020, è istituita una indennità di rischio per i medici esercenti la professione nelle guardie mediche delle aziende sanitarie locali, La definizione delle modalità di attribuzione del suddetto corrispettivo è demandata ad apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. All'onere di cui alla presente disposizione pari a 50 milioni di euro nel triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
58. 112. Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
374-bis. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
58. 113. Enrico Zanetti.
Dopo il comma 374 aggiungere il seguente:
374-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «intendono escluse dalle limitazioni di cui al presente comma le risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente, anche riferite ai compensi di lavoro straordinario, ove previste in sede di contrattazione collettiva nazionale, i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione con vittoria di spese, le risorse acquisite per servizi conto terzi individuale e conto terzi collettivo, nonché le economie aggiuntive effettivamente realizzate ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98 del 2011, gli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed ogni ulteriore voce di finanziamento non gravante sulle risorse proprie dell'ente».
58. 92. Paola Boldrini, Giacobbe.
Dopo il comma 374 aggiungere il seguente:
374-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 13 è abrogato.
58. 5. Sorial.
Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
374-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, nel caso di inadempienza da parte delle amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché da parte dei concessionari di servizi pubblici e delle società a prevalente partecipazione o controllo pubblico, rispetto agli obblighi nei termini indicati dalla presente legge è disposta una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio loro spettanti pari al 2 per cento. L'inadempienza nei termini di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, a una sanzione pecuniaria a carico del rispettivo trattamento economico, pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.
58. 9. Cecconi, Toninelli, Lombardi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 374, inserire il seguente:
374-bis. All'articolo 12, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La Commissione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Il trattamento economico del personale della commissione è pari all'ottanta per cento del trattamento del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è in ogni caso garantito con le risorse ordinarie di bilancio previste per il funzionamento della Commissione ai sensi del comma 5, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
58. 11. Ginato.
Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
374-bis. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è interpretata nel senso che sono escluse dalle risorse economiche che concorrono a formare il tetto massimo di spesa:
a) le risorse non utilizzate derivanti dall'esercizio precedente;
b) le risorse derivanti dai risparmi di spesa per prestazioni straordinarie;
c) La riacquisizione delle retribuzioni individuali di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam del personale cessato dal servizio;
d) le risorse derivanti dai piani di razionalizzazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ivi comprese le quote di turn-over non utilizzate;
e) ulteriori risorse previste da specifiche disposizioni di legge relativamente ai corrispettivi dovuti ai sensi dell'articolo 113, terzo comma, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dei proventi da destinare a specifiche attività di presidio e controllo del territorio di cui all'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f) risorse derivanti dai servizi resi a terzi tramite apposite convenzioni;
g) le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri soggetti pubblici e privati ai sensi di legge.
58. 15. Misiani.
Dopo il comma 374, inserire il seguente:
374-bis. Al fine di compensare la riduzione di risorse che impediscono le progressioni economiche, nonché la formazione e la riqualificazione dei dipendenti del Ministero del lavoro, in particolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro, è stanziata la somma di 4.000.000, a valere sulle risorse del Fondo Unico d'Amministrazione 2018 (FUA).
374-ter. Agli oneri di cui al comma 374-bis, valutati in 2 miliardi per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 374-quater a 374-quinquies.
374-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 è inserito in fine il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
374-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «gli interessi passivi concorrono alla formazione del Valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
374-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 374-quater e 374-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
58. 16. Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
374-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «nel triennio 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio 2013-2017» e dopo le parole: «la contestuale e definitiva riduzione» sono inserite le seguenti: «, nella misura del 50 per cento,».
58. 19. Guerra, Carnevali.
Dopo il comma 374 aggiungere il seguente:
374-bis. Al fine di favorire la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni verso il settore privato e ridurre i costi del personale, sono adottate le seguenti misure:
a) all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 4, le parole: «cinque anni» sono sostituita con le seguenti: «dieci anni»;
b) all'articolo 18, della legge 4 novembre 2010, n. 183, al comma 1, le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi» sono sostituite con le seguenti: per un periodo minimo di 36 mesi.
58. 23. Garofalo.
Dopo il comma 374, inserire il seguente:
374-bis. Il personale noti dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 dicembre 2017 risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso una di tali amministrazioni e che abbia maturato almeno due anni di servizio negli ultimi otto ma non rientri nella ipotesi prevista dall'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, accede di diritto alle fasi finali delle procedure concorsuali bandite dall'amministrazione di appartenenza per le medesime attività svolte.
58. 28. Gasparini.
Dopo il comma 374, inserire il seguente:
374-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «degli assessori» sono aggiunte le seguenti: «e dei Gruppi consiliari comunali».
58. 29. Galgano, Catalano, Menorello, Molea, Mucci.
Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
374-bis. Ai fini del computo del termine di cui all'articolo 1, comma 68 della legge è novembre 2012, n. 190, non si considerano i periodi di servizio prestati quali segretario generale di organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, capo o vicario di uffici di diretta collaborazione di ministri e collaboratore di organismi parlamentari. A tali incarichi continua ad applicarsi l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
58. 35. D'Alia.
Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
374-bis. Ai fini del computo del termine di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190, non si considerano i periodi di servizio prestati quale capo di uffici di diretta collaborazione di ministri. A tali incarichi continua ad applicarsi l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
58. 38. D'Alia.
Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
374-bis. Ai fini del computo del termine di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190, non si considerano i periodi di servizio prestati quale capo o vicario di uffici di diretta collaborazione di ministri e collaboratore di organismi parlamentari. A tali incarichi continua ad applicarsi l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
58. 37. D'Alia.
Dopo il comma 374 aggiungere il seguente:
374-bis. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assunti prima del 1o gennaio 2001, che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto, in attesa della nuova regolamentazione contrattuale della materia, di cui all'articolo 69, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, continuano ad applicarsi, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che individuano voci della retribuzione utili ai fini del predetto calcolo, stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
58. 49. D'Alia.
Dopo il comma 374 inserire il seguente:
374-bis. Le disposizioni dei contratti collettivi nazionali che individuano voci della retribuzione utili ai fini del calcolo del trattamento di fine servigio cessano di essere applicate dalla data della stipula dei Contratti collettivi dei comparti di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con i quali saranno dettate disposizioni di razionalizzazione e contenimento della spesa, garantendo l'omogeneità applicativa di tale istituto.
58. 50. D'Alia.
Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
374-bis. Esclusivamente per le finalità di cui all'articolo del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e al fine di garantire la continuità dei servizi, per l'anno 2018, nelle regioni a statuto speciale dove non risultano ancora definite le procedure previste dall'articolo 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle stesse regioni nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse con i soggetti aventi titolo a partecipare alle relative procedure, in deroga ai vincoli e divieti assunzionali prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, possono essere prorogati a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Per gli enti territoriali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
58. 76. Iacono, Culotta, Causi, Currò, Cardinale, Piccione, Ribaudo, Moscatt, Lauricella, Raciti, Berretta, Greco, Albanella, Burtone, Schirò, Boccadutri.
Dopo il 374 aggiungere il seguente:
374-bis. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 5, primo periodo, le parole: «il comma 1» sono sostituite dalle seguenti: i commi 1 e 2».
58. 84. Iacono, Culotta, Causi, Currò, Cardinale, Piccione, Ribaudo, Moscatt, Lauricella, Raciti, Berretta, Greco, Albanella, Burtone, Schirò.
Sostituire il comma 375 con il seguente:
375. A decorrere dal 1 settembre 2018, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le procedure di gara con convenzione CONSIP sono sospese e le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia, limitatamente al numero degli addetti destinatari del presente provvedimento, per il tempo strettamente necessario per perfezionare dell'assunzione di tutto il personale di cui al presente comma, e comunque non oltre 30 settembre 2018.
375-bis. Ai fini di cui al comma 375 entro il 1o maggio 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione di appositi bandi per l'inserimento a domanda nelle graduatorie provinciali del personale ATA di prima fascia e per la copertura del totale dei posti accantonati, del personale occupato alla data di entrata in vigore della presente legge ed utilizzato inforza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con mansioni assimilabili alla qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali. Entro il 1o maggio 2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede altresì all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda altresì al personale di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e delle previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 20 aprile 2001, n. 66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici ed amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato decreto n. 66 del 2001.
375-ter. Agli oneri, derivanti dai commi 375 e 375-bis si provvede in parte a valere sugli stanziamenti e nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017, di 192 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018 c di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019 ed in parte con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 569-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 569 aggiungere il seguente:
569-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019».
58. 45. Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Marcon, Pastorino, Melilla, Fassina, Gregori.
Sostituire il comma 375 con i seguenti:
375. Al fine di garantire un regolare funzionamento degli istituti scolastici, a decorrere dal 1o settembre 2018, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1o giugno 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale, occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica AIA nelle istituzioni scolastiche statali, utilizzata in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è inserito a domanda nelle relative graduatorie provinciali. Entro il 1o giugno 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda altresì al personale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2001, n.66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici ed amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato Decreto Ministeriale.
375-bis. Agli oneri di cui al comma 375, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 375-ter a 375-sexies.
375-ter, All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 è inserito in fine il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;
b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».
374-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 6, al comma 9, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;
c) all'articolo 7, al comma 2, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».
375-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 375-ter e 375-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
375-sexies. Le modifiche introdotte dal commi 375-ter e 375-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).
58. 136. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.
Sostituire il comma 375 con i seguenti:
375. L'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato a decorrere dal 1o aprile 2018. Dalla stessa data sono disaccantonati i posti dei collaboratori scolastici e le relative funzioni sono assicurate esclusivamente mediante ricorso a personale dipendente. Sono fatti salvi gli accantonamenti e i contratti di appalto di cui al citato articolo 58, comma 5, nelle regioni ove non sono risolte le convenzioni CONSIP e non sono scaduti i relativi contratti attuativi, sino alla loro scadenza.
375-bis. Le facoltà, assunzionali per il personale con mansione di collaboratore scolastico sono incrementate, a decorrere dal 1o aprile 2018, in misura corrispondente ai risparmi di spesa conseguenti al comma 375, primo periodo.
375-ter. Nelle graduatorie di cui all'articolo 552 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è istituita una fascia distinta, alla quale possono iscriversi i soggetti che alla data del 31 agosto 2017 risultavano dipendenti a tempo indeterminato da imprese titolari di contratti di appalto ai sensi dell'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, oppure dell'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, oppure dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che siano stati impiegati nei predetti appalti per almeno 36 mesi tra il 2010 e il 2017, che non abbiano riportato condanne penali nemmeno qualora il reato risulti estinto e non abbiano in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione. La fascia distinta è utile unicamente per l'accesso ai posti di cui al comma 375, secondo periodo, che sono coperti, anche a tempo parziale, esclusivamente mediante scorrimento della predetta fascia distinta. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri per la formazione della fascia distinta e la determinazione del punteggio da riconoscere a chi chieda di iscrivervisi, sulla base dei titoli culturali e professionali. Il servizio svolto presso le imprese titolari di contratti di appalto dal personale inserito nella fascia distinta non ha effetti ai fini della determinazione della classe di anzianità stipendiale.
375-quater. All'onere di cui al comma 375-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296.
375-quinquies. Le risorse disponibili per la contrattazione collettiva del personale scolastico sono incrementate di 192 milioni di euro nell'anno 2018 e 96 milioni di euro nell'anno 2019, nonché, in termini di indebitamento netto, di 95 milioni di euro nel 2018 e 127 milioni di euro a decorrere dal 2019.
58. 77. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo.
Dopo il comma 375, aggiungere i seguenti:
375-bis. A partire dall'anno scolastico 2017-2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a 30 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai Comuni a seguito di rilevazione effettuata dai Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale della scuola.
375-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 375-bis, pari a 30 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
58. 103. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 375 inserire il seguente:
375-bis. A partire dall'anno scolastico 2017-18, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a 30 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai Comuni a seguito di rilevazione effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale della scuola.
58. 105. Centemero.
Dopo il comma 375, aggiungere il seguente:
375-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. A partire da settembre 2018, si prevede un piano triennale di assunzioni equivalenti alla vacanza organica del personale ATA. È riconosciuta la possibilità, in deroga rispetto ai titoli di accesso, di inserimento in graduatoria del personale ex LSU ed appalti storici in virtù del servizio prestato presso le scuole.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -64.000.000;
2019: -108.000.000;
2020: -108.000.000.
58. 131. Di Gioia.
Dopo il comma 375 inserire il seguente:
375-bis. Alfine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi all'attuazione della legge n. 107 del 2015, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della legge 13 luglio 2015, n. 107, svolgono un tirocinio formativo nei tempi, nelle forme e nelle modalità stabilite da un decreto emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito del superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata sono immessi nel ruolo del dirigenti scolastici dal primo settembre 2018 sui posti accantonati con DM 3 Agosto 2017 n. 138 articolo 25 comma 1. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
58. 95. Boccadutri.
Dopo il comma 376, aggiungere i seguenti:
376-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni del testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. L'assicurazione di detto personale è attuata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, su proposta della commissione scientifica istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, formulata previa individuazione delle malattie professionali derivanti dalle attività del personale di cui al primo periodo sulla base della verifica delle denunce ricevute. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sostituire le parole: «del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» con le seguenti: «del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e finanze».
376-ter. Al personale di cui al comma 376-bis continuano ad applicarsi gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di cura e degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
376-quater. L'assolvimento dell'obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla provvidenza dell'equo indennizzo. L'accertamento positivo sulla sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale effettuato dall'INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della medesima lesione od infermità. Le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono cumulabili con le provvidenze previste in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, dei familiari di militari vittime del servizio nonché con i trattamenti privilegiati ordinari o speciali correlati alla causa di servizio con esclusione dell'equo indennizzo.
376-quinquies. Le Amministrazioni di cui al comma 376-bis, trasmettono all'INAIL entro dodici mesi, con modalità da concordare, la denuncia telematica di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per l'evento lesivo o infermità che costituisce oggetto del procedimento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'accertamento della dipendenza della lesione o dell'infermità da causa di servizio. Gli infortuni sui lavoro verificatisi e le malattie professionali manifestatesi prima dell'entrata in vigore della presente legge e in relazione ai quali sia già intervenuto un provvedimento definitivo sulla dipendenza da causa di servizio, senza concessione della provvidenza dell'equo indennizzo, possono essere denunciati all'INAIL, a pena di decadenza, entro dodici mesi.
376-sexies. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. (Obblighi del datore di lavoro committente e sorveglianza sanitaria nell'ambito dell'Amministrazione della difesa). 1. Per il personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture cui si applicano le disposizioni dell'articolo 256 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal presente decreto sono a carico del datore di lavoro delle medesime, fatti salvi gli obblighi del datore di lavoro committente previsti dall'articolo 26 del presente decreto legislativo.
2. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alle verifiche previste dall'articolo 41, comma 4, del presente decreto sono effettuati dal medico competente, che, per accertamenti diagnostici, può avvalersi degli organi della Sanità militare, ai sensi dell'articolo 929 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del libro quarto, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
3. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori civili e militari dell'Amministrazione della difesa, fatta salva la piena autonomia del medico competente, il Servizio sanitario militare, vista la specificità delle Forze armate:
a) effettua attività di studio e ricerca in materia di medicina occupazionale, trasferendone i risultati a favore degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa;
b) fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;
c) definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per la salute elaborando, altresì, i protocolli da applicare per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori militari e civili dell'Amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell'attività svolta.»;
b) all'articolo 9, comma 4, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
« d-ter) fornisce alle Forze armate, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro»;
c) all'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. L'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del fuoco è condotta da nuclei composti dal personale ispettivo del ministero interessato e dell'Ispettorato nazionale del lavoro con le modalità stabilite dal Comitato di indirizzo di cui al comma 2-bis»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Comitato di indirizzo sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del fuoco, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da un rappresentante del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare, del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della giustizia. Al Comitato partecipa, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL. Il Comitato ha il compito di:
a) stabilire le linee-guida della vigilanza a livello nazionale nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco;
b) disciplinare le modalità con cui condurre l'attività ispettiva anche tenuto conto delle particolari esigenze di riservatezza;
2-ter. Il personale dell'Ispettorato nazione del lavoro destinato allo svolgimento delle attività di vigilanza di cui al comma 1-bis deve essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza, qualora prevista.
376-septies. All'articolo 206-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «con il Ministro della salute», sono inserite le seguenti: «sentita la Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
376-octies. All'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «coloro che abbiano» sono aggiunte le parole: «riportato lesioni o».
376-novies. Ai fini dell'attuazione dei commi da 376-bis a 376-octies è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018. Al relativo onere, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
58. 96. Scanu, Damiano, Marazziti, Duranti, Catalano, Boccuzzi, Casati, Zardini, Amato, Paola Boldrini, Capelli, Carrozza, Cova, Crivellari, Grillo, Lacquaniti, Rizzo, Albini, Antezza, Argentin, Bargero, Bolognesi, Borghi, Burtone, Brandolin, Campana, Cani, Carloni, Carella, Carra, Caruso, Casellato, Cenni, Chaouki, Coppola, Crimì, Dallai, De Maria, Marco Di Maio, Ermini, Fedi, Fauttilli, Cinzia Maria Fontana, Fontanelli, Fregolent, Fusilli, Giampaolo Galli, Garavini, Gasparini, Giacobbe, Ginefra, Ginoble, Grassi, Gribaudo, Tino Iannuzzi, Lattuca, Lauricella, Lodolini, Andrea Maestri, Malisani, Marchi, Marcon, Martella, Marzano, Mazzoli, Melilla, Minnucci, Mognato, Mongiello, Montroni, Morani, Mura, Nicoletti, Oliverio, Pastorelli, Patriarca, Piccione, Giuditta Pini, Pinna, Preziosi, Ribaudo, Romanini, Rostellato, Rubinato, Francesco Sanna, Giovanna Sanna, Sberna, Sbrollini, Sgambato, Simonetti, Speranza, Stumpo, Taricco, Tullo, Venittelli, Zanin, Zappulla, Zoggia, Paola Bragantini, Guerra, Librandi, Pastorino, Capodicasa, Fabbri.
Dopo il comma 376, aggiungere i seguenti:
376-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale delle Forze armate delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni del testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. L'assicurazione di detto personale è attuata dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, su proposta della commissione scientifica istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, formulata previa individuazione delle malattie professionali derivanti dalle attività del personale di cui al comma 1 sulla base della verifica delle denunce ricevute. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo le parole: «del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono aggiunte le parole: «del Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e finanze.
376-ter. Al personale di cui al comma 376-bis continuano ad applicarsi gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di cura e degenza per causa di servizio dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
376-quater. L'assolvimento dell'obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla provvidenza dell'equo indennizzo. L'accertamento positivo sulla sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale effettuato dall'INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della medesima lesione od infermità. Le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono cumulabili con le provvidenze previste in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, del familiari di militari vittime del servizio nonché con i trattamenti privilegiati ordinari o speciali correlati alla causa di servizio, con esclusione dell'equo indennizzo.
376-quinquies. Le Amministrazioni di cui al comma 376 trasmettono all'Inail entro 12 mesi, con modalità da concordare, la denuncia telematica di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per l'evento lesivo o infermità che costituisce oggetto del procedimento, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'accertamento della dipendenza della lesione o dell'infermità da causa di servizio. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali manifestatesi prima dell'entrata in vigore della presente legge e in relazione ai quali sia già intervenuto un provvedimento definitivo sulla dipendenza da causa di servizio, senza concessione della provvidenza dell'equo indennizzo, possono essere denunciati all'INAIL, a pena di decadenza, entro 12 mesi.
376-sexies. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente: «Art. 3-bis. – (Obblighi del datore di lavoro committente e sorveglianza sanitaria nell'ambito dell'Amministrazione della difesa). – 1. Per il personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture cui si applicano le disposizioni dell'articolo 256 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal presente decreto sono a carico del datore di lavoro delle medesime, fatti salvi gli obblighi del datore di lavoro committente previsti dall'articolo 26 del presente decreto legislativo.
2. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alle verifiche previste dall'articolo 41, comma 4, del presente decreto legislativo sono effettuati dal medico competente, che, per accertamenti diagnostici, può avvalersi degli organi della Sanità militare, ai sensi dell'articolo 929 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del libro quarto, titolo 11, capo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
3. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori civili e militari; dell'amministrazione della difesa, fatta salva la piena autonomia del medico competente, il Servizio sanitario militare, vista la specificità delle Forze Armate:
a) effettua attività di studio e ricerca in materia di medicina occupazionale, trasferendone i risultati a favore degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa;
b) fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;
c) definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per la salute elaborando, altresì, i protocolli da applicare per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori militari e civili dell'Amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell'attività svolta.»;
b) all'articolo 9, comma 4, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
d-ter) fornisce alle Forze armate, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) all'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis, I attività di vigilanza nel luoghi di lavoro delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del fuoco e condotta da nuclei composti dal personale ispettivo del ministero interessato e dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, con le modalità stabilite dal Comitato di indirizzo di cui al successivo comma 2-bis»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Comitato di indirizzo sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del fuoco di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche Sociali ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del mare, della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia. Al Comitato partecipa, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL. Il Comitato di cui al comma 2-bis ha il compito di: a) stabilire le linee-guida della vigilanza a livello nazionale nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco; b) disciplinare le modalità con cui condurre l'attività ispettiva anche tenuto conto delle particolari esigenze di riservatezza;
2-ter. Il personale dell'ispettorato nazionale del lavoro destinato allo svolgimento delle attività di vigilanza di cui al comma 1-bis deve essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza qualora prevista.
376-septies. All'articolo 206-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «con il Ministro della salute sono inserite le seguenti: «sentita la Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
376-octies. All'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «coloro che abbiano» sono aggiunte le parole: «riportato lesioni o».
376-novies. Ai fini dell'attuazione dei commi da 376-bis a 376-octies è autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2018.
58. 133. Scanu, Damiano, Marazziti, Catalano, Duranti, Boccuzzi, Casati.
Dopo il comma 376, aggiungere il seguente:
376-bis. Al fine di agevolare la mobilità del personale militare, con particolare riguardo a quello appartenente ai ruoli della truppa, nella regione dove presta servizio; è istituito presso il Ministero della difesa un fondo con una dotazione pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinato a consentire la realizzazione di convenzioni con le regioni, intese a garantire allo stesso personale la possibilità di fruire gratuitamente dei trasporti pubblici regionali.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -300,000;
2019: -300.000;
2020: -300.000.
58. 135. La IV Commissione.
Dopo il comma 376 aggiungere il seguente:
376-bis. All'articolo 4 della legge n. 78 del 1983, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «le indennità di cui ai precedenti commi spettano anche al personale militari in temporaneo imbarco».
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa:
missione 1 – sicurezza del territorio, programma 1.3 approntamento e impiego le seguenti variazioni:
2018:
CP: +6.000.000;
CS: +6.000.000.
2019:
CP: +6.000.000;
CS: +6.000.000.
2020:
CP: +6.000.000;
CS: +6.000.000.
missione 3 – servizi istituzionali e generali della Amministrazioni pubbliche, programma 3.2, servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: -6.000.000;
CS: -6.000.000.
2019:
CP: -6.000.000;
CS: -6.000.000.
2020:
CP: -6.000.000;
CS: -6.000.000.
58. 6. Rizzo, Basilio, Corda, Frusone, Tofalo, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello.
Dopo il comma 376 aggiungere il seguente:
376-bis. Al fine di garantire la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori di cui al comma 376 così come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni ed impiegato in attività di ordine pubblico, è autorizzata la spesa sino alla concorrenza di euro 150.000 per la dotazione di adeguate strutture di protezione dalle condizioni climatiche estreme.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa:
missione 5 – difesa e sicurezza del territorio programma 5.2 approntamento e impiego delle forze terrestri apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: +150.000;
CS: +150.000.
2019:
CP: +150.000;
CS: +150.000.
2020:
CP: +150.000;
CS: +150.000.
alla missione 3 – servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma 3.2, servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
2018:
CP: -150.000;
CS: -150.000.
2019:
CP: -150.000;
CS: -150.000.
2020:
CP: -150.000;
CS: -150.000.
58. 7. Rizzo, Basilio, Corda, Frusone, Tofalo, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello.
Dopo il comma 376 aggiungere il seguente:
376-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle attività di deterrenza e controllo del reati contro il patrimonio ambientale e delle aree boschive maggiormente a rischio di incendi, secondo criteri individuati di concerto con le prefetture ed in collaborazione con il Centro operativo aereo unificato presso il dipartimento di protezione civile, è istituito un Fondo presso il Ministero della difesa per avviare un'operazione di ricognizione aerea costante, tramite gli APR e gli altri sistemi di videosorveglianza e sorveglianza passiva con una dotazione iniziale di 1 milione per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. È comunque fatto obbligo di esercitare il diritto di rivalsa verso chi sia stato individuata responsabile di detti reati. Gli importi derivanti dall'esercizio del diritta di rivalsa sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo di cui al presente comma.
Conseguentemente, allo stato di previsione dei Ministero dello sviluppo economico:
missione 11 «Competitività e sviluppo delle imprese», programma 11.5 «Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sacrale d'impresa e movimento cooperativo, apportare le seguenti modificazioni:
2017:
CP: -1.000.000;
CS: -1.000.000.
2018:
CP: -1.000.000;
CS: -1.000.000.
2019:
CP: -1.000.000;
CS: -1.000.000.
58. 8. Rizzo, Basilio, Corda, Frusone, Tofalo, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello.
Dopo il comma 376, aggiungere il seguente:
376-bis. Al fine di agevolare la mobilità del personale militare, con particolare riguardo a quello appartenente ai ruoli della truppa, nella regione dove presta servizio, è istituito presso il Ministero della difesa un fondo pari a 300 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2018, 2019 e 2020, destinato a consentire la realizzazione di convenzioni con le Regioni, intese a garantire allo stesso personale la possibilità di fruire gratuitamente dei trasporti pubblici regionali.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2018: -300.000;
2019: -300.000;
2020: -300.000.
58. 59. Zanin.
Dopo il comma 376 aggiungere il seguente:
316-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 all'articolo 1058 dopo lettera b) è inserita la seguente: « b-bis). Il trasferimento d'autorità senza assegnai al fine di soddisfare le più generali esigenze di riorganizzazione delle Forza Armate, fermo restando a favore degli stessi la possibilità di fruire dei benefici di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio del 1999 n. 266».
58. 71. Zanin.
Dopo il comma 377 aggiungere i seguenti;
377-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880»;
b) all'articolo 1, comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a «fra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituire dalle seguenti: «175 milioni».
377-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92.
377-quater. Agli derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 377-bis, pari a 175 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi del comma 624.
58. 13. Altieri, Caparini.
Dopo il comma 377 aggiungere i seguenti:
377-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1983, n. 880».
b) all'articolo 1, comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a «fra le due amministrazioni» sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 1 sono ripartite, a decorrere da 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni».
377-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano rassegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 11 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 624.
*58. 123. Latronico.
Dopo il comma 377 aggiungere i seguenti:
377-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1983, n. 880».
b) all'articolo 1, comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a «fra le due amministrazioni» sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 1 sono ripartite, a decorrere da 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni».
377-ter. Per l'anno 2,018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano rassegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 11 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 624.
*58. 63. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 377 aggiungere i seguenti:
377-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al Regio Decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1983, n. 880».
b) all'articolo 1, comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a «fra le due amministrazioni» sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 1 sono ripartite, a decorrere da 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni».
377-ter. Per l'anno 2,018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano rassegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 11 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 624.
*58. 66. Ginefra, Grassi, Marroni, Mongiello, Pelillo, Taranto, Valiante, Castricone, Chaouki.
Dopo il comma 377 aggiungere i seguenti:
377-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1983, n. 880».
b) all'articolo 1, comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a «fra le due amministrazioni» sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 1 sono ripartite, a decorrere da 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni».
377-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano rassegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 11 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 624.
*58. 47. Marcon, Pannarale, Pastorino, Fratoianni, Paglia.
Dopo il comma 377 aggiungere i seguenti:
377-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1983, n. 880».
b) all'articolo 1, comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a «fra le due amministrazioni» sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 1 sono ripartite, a decorrere da 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni».
377-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano rassegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 11 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 624.
*58. 51. Pisicchio.
Dopo il comma 377 aggiungere i seguenti:
377-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1983, n. 880».
b) all'articolo 1, comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a «fra le due amministrazioni» sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 1 sono ripartite, a decorrere da 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni».
377-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano rassegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 11 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 624.
*58. 100. Palese.
Dopo il comma 377 aggiungere i seguenti:
377-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1983, n. 880».
b) all'articolo 1, comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a «fra le due amministrazioni» sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 1 sono ripartite, a decorrere da 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni».
377-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano rassegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 11 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 624.
*58. 129. Di Gioia.
Dopo il comma 377 aggiungere i seguenti:
377-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al Regio Decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
b) all'articolo 10, comma 1, le parole «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni».
377-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 624 dell'articolo 1.
**58. 124. Latronico.
Dopo il comma 377 aggiungere i seguenti:
377-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al Regio Decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
b) all'articolo 10, comma 1, le parole «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni».
377-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 624 dell'articolo 1.
**58. 99. Palese.
Dopo il comma 377 aggiungere i seguenti:
377-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al Regio Decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
b) all'articolo 10, comma 1, le parole «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni».
377-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 624 dell'articolo 1.
**58. 64. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 377 aggiungere i seguenti:
377-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al Regio Decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
b) all'articolo 10, comma 1, le parole «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni».
377-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 624 dell'articolo 1.
**58. 48. Marcon, Pannarale, Pastorino, Fratoianni, Paglia.
Dopo il comma 377 aggiungere i seguenti:
377-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al Regio Decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
b) all'articolo 10, comma 1, le parole «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni».
377-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 624 dell'articolo 1.
**58. 67. Ginefra, Grassi, Marroni, Mongiello, Pelillo, Taranto, Valiante, Castricone, Chaouki.
Dopo il comma 377 aggiungere i seguenti:
377-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al Regio Decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
b) all'articolo 10, comma 1, le parole «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni».
377-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 624 dell'articolo 1.
**58. 52. Pisicchio.
Dopo il comma 377 aggiungere i seguenti:
377-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al Regio Decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
b) all'articolo 10, comma 1, le parole «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni».
377-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 624 dell'articolo 1.
**58. 128. Di Gioia.
Dopo il comma 377 aggiungere i seguenti:
377-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al Regio Decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
b) all'articolo 10, comma 1, le parole «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni».
377-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 624 dell'articolo 1.
**58. 14. Altieri, Caparini.
Dopo il comma 377 aggiungere i seguenti:
377-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, dopo le parole: «della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni.
377-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 377-bis, pari a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi del comma 624.
58. 12. Altieri, Caparini.
Dopo il comma 377 aggiungere il seguente:
377-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, dopo le parole: «della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al Regio Decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni.
*58. 101. Palese.
Dopo il comma 377 aggiungere il seguente:
377-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, dopo le parole: «della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al Regio Decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni.
*58. 62. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 377 aggiungere il seguente:
377-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, dopo le parole: «della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al Regio Decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni.
*58. 65. Ginefra, Grassi, Marroni, Mongiello, Taranto, Valiante, Castricone, Chaouki.
Dopo il comma 377 aggiungere il seguente:
377-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, dopo le parole: «della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al Regio Decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni.
*58. 46. Marcon, Pannarale, Pastorino, Fratoianni, Paglia.
Dopo il comma 377 aggiungere il seguente:
377-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, dopo le parole: «della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al Regio Decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni.
*58. 53. Pisicchio.
Dopo il comma 377 aggiungere il seguente:
377-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, dopo le parole: «della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al Regio Decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni.
*58. 130. Di Gioia.
Dopo il comma 377 aggiungere il seguente:
377-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, dopo le parole: «della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al Regio Decreto 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni.
*58. 122. Latronico.
Sopprimere il comma 378.
58. 2. Guidesi, Simonetti.
Sostituire il comma 378 con il seguente:
378. All'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di 158 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020». Conseguentemente all'elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014 è aggiunta la seguente voce: «Altri lavori socialmente utili» con un importo di 58 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui almeno 8 milioni, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Puglia.
Conseguentemente dopo il comma 378 aggiungere il seguente:
378-bis. Per gli anni 2018 e 2019 le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono ridotte di 8 milioni di euro.
58. 115. Michele Bordo.
Al comma 378, primo periodo, sostituire le parole: di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con le seguenti: di 149 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente medesimo comma, al secondo periodo, sostituire le parole: un importo di 50 milioni di euro per ciascun degli anni 2018 e 2019 con le seguenti: un importo di 49 milioni di euro per l'anno 2018 e un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2019;
dopo il comma 378 inserire il seguente: 378-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2 comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018.
58. 55. Tancredi.
Al comma 378 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'importo di cui al secondo periodo, è destinato, per un ammontare non superiore ad un milione di euro per il 2018, alle finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
58. 56. Tancredi.
Al comma 378, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse destinate ai programmi a sostegno della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili sono assegnate, prioritariamente, ai progetti di stabilizzazione dei lavoratori in servizio presso gli enti locali in cui è impegnato un numero di lavoratori non inferiore a 50 unita.
58. 114. Michele Bordo, Manfredi.
Dopo il comma 378, inserire i seguenti:
378-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente comma: «14-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 a seguito dei processi di stabilizzazione attuati di cui al presente articolo valutano, in deroga al limite previsto dal successivo comma 2 dell'articolo 23, la possibilità di incrementare in quota parte i fondi contrattuali di parte stabile destinati al trattamento economico accessorio del personale».
378-ter. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalle risorse economiche che concorrono a formare il tetto massimo di spesa: a) le risorse non utilizzate derivanti dall'esercizio precedente; b) le risorse derivanti dai risparmi di spesa per prestazioni straordinarie; c) la riacquisizione delle retribuzioni individuali di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam del personale cessato dal servizio; d) le risorse derivanti dai piani di razionalizzazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011. n. 98 ivi comprese le quote di turn-over non utilizzate; e) ulteriori risorse previste da specifiche disposizioni di legge relativamente ai corrispettivi dovuti ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2017, n. 50 e dei proventi da destinare a specifiche attività di presidio e controllo del territorio di cui all'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; f) le risorse derivanti dai servizi resi a terzi tramite apposite convenzioni; g) le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri soggetti pubblici e privati ai sensi di legge.
378-quater. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: «le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane», aggiungere le seguenti: «Province e Comuni».
58. 111. Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.
Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:
378-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».
*58. 25. Giulietti, Guerra, Cinzia Maria Fontana, Misiani, Lodolini.
Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:
378-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».
*58. 83. Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.
Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:
378-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».
*58. 40. Pastorino, Marcon.
Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:
378-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2018, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».
*58. 107. Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:
378-bis. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto non si computa ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
**58. 106. Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:
378-bis. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto non si computa ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
**58. 41. Pastorino, Marcon.
Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:
378-bis. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto non si computa ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
**58. 85. Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.
Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:
378-bis. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto non si computa ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
**58. 26. Guerra, Gadda, Giulietti, Cinzia Maria Fontana, Misiani, Lodolini.
Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:
378-bis. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 1o ottobre 2017 conservano la propria efficacia».
*58. 86. Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.
Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:
378-bis. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 1o ottobre 2017 conservano la propria efficacia».
*58. 27. Giulietti, Guerra, Cinzia Maria Fontana, Misiani, Lodolini.
Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:
378-bis. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima dell'entrata in vigore della presente legge e a decorrere dal 1o ottobre 2017 conservano la propria efficacia».
*58. 108. Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 378 inserire il seguente:
378-bis. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli stessi, alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2018».
Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e finanze sono apportate le seguenti modifiche:
2018: -45.000.000.
58. 68. Tancredi.
Dopo il comma 378, aggiungere il seguente:
378-bis. All'articolo 9, comma 33, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti «20 per cento».
58. 81. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:
378-bis. L'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si interpreta nel senso che gli incentivi ivi disciplinati non rientrano nelle limitazioni all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come definite dalla normativa nel tempo in vigore.
58. 93. Paola Boldrini, Giacobbe.
Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:
378-bis. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*58. 109. Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:
378-bis. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*58. 82. Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.
Dopo il comma 378 aggiungere il seguente:
378-bis. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*58. 94. Paola Boldrini, Giacobbe.
AREA TEMATICA N. 59.
(Misure di razionalizzazione della spesa pubblica).
(ART. 1, commi 379-392)
Dopo il comma 379 aggiungere il seguente:
379-bis. Per garantire la tempestiva copertura dei posti dirigenziali vacanti tenuto conto delle reiterate limitazioni assunzionali e al fine di assicurare l'efficienza e la piena operatività degli uffici, in coerenza con il dettato recato dall'articolo 97 della Costituzione, con il principio di economicità e di trasparenza delle procedure e nel limite dell'assorbimento delle graduatorie dirigenziali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali provvedono ai propri fabbisogni attingendo dalle graduatorie vigenti interne di dirigenti vincitori o idonei a seguito di selezione per pubblico concorso, o, in assenza, dalle graduatorie dirigenziali di altre Amministrazioni, come risultanti dal monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Entro trenta giorni all'entrata in vigore della presente legge, tutte le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali, comunicano al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione le vacanze relative alle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei successivi trenta giorni emana un decreto atto a definire le graduatorie vigenti dalle quali attingere ed i criteri da utilizzare, per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato, tenendo conto delle preferenze espresse. Si intendono vigenti le graduatorie attualmente in vigore in base all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Le singole Amministrazioni non potranno essere autorizzate a bandire alcun concorso per la qualifica dirigenziale, né ad alcuna assunzione dirigenziale neanche a tempo determinato, se non previa verifica, presso le graduatorie vigenti, della insussistenza della necessaria professionalità dirigenziale. Il dirigente entra nel ruolo dell'amministrazione presso cui è contrattualizzato. Il dirigente, durante il primo anno di servizio, è tenuto frequentare un corso di formazione organizzato dalla SNA secondo le previsioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
59. 15. Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 379, inserire i seguenti:
321-bis. Per garantire la tempestiva copertura dei posti dirigenziali vacanti tenuto conto delle reiterate limitazioni assunzionali, e al fine di assicurare l'efficienza e la piena operatività degli uffici, in coerenza con il dettato recato dall'articolo 97 della Costituzione, con il principio di economicità e di trasparenza delle procedure e nel limite dell'assorbimento delle graduatorie dirigenziali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali provvedono ai propri fabbisogni attingendo dalle graduatorie vigenti interne di dirigenti vincitori o idonei a seguito di selezione per pubblico concorso, o, in assenza, dalle graduatorie dirigenziali di altre Amministrazioni, come risultanti dal monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei ministri Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
388-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali, comunicano al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione le vacanze relative alle funzioni dirigenziali or: liste dai rispettivi ordinamenti.
379-quater. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei successivi trenta giorni emana un decreto atto a definire le graduatorie vigenti dalle quali attingere ed i criteri da utilizzare, per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato, tenendo conto delle preferenze espresse. Si intendono vigenti le graduatorie attualmente in vigore in base all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 125 del 2013, come modificato dalla legge dell'11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità) e dal decreto milleproroghe (decreto-legge 244/16) convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19. Le singole amministrazioni non potranno essere autorizzate a bandire alcun concorso per la qualifica dirigenziale, né ad alcuna assunzione dirigenziale neanche a tempo determinato, se non previa verifica, presso le graduatorie vigenti, della insussistenza della necessaria professionalità dirigenziale. Il dirigente entra nel ruolo dell'amministrazione presso cui è contrattualizzato.
379-quinquies. Il dirigente, durante il primo anno di servizio, è tenuto a frequentare un corso di formazione organizzato dalla SNA secondo le previsioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
379-sexies. Per le risorse occorrenti per le assunzioni si provvede a valere sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
59. 17. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.
Dopo il comma 379 aggiungere il seguente:
379-bis. Ai fini della stipula definitiva del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto dell'Istruzione e della Ricerca e per la relativa area dirigenziale previsto per il triennio 2016-2018, oltre agli Enti Pubblici di Ricerca indicati all'articolo 5, comma 1, del Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali sottoscritto il 13 luglio 2016, la contrattazione collettiva si rivolge, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, anche all'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni su lavoro e malattie professionali — INAIL limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4 e 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro — ANPAL, limitatamente al personale ed alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
59. 11. D'Alia.
Dopo il comma 380 aggiungere il seguente:
380-bis. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342, è sostituito dal seguente:
Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli).
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'ASI e dal RIVS e per i motoveicoli dall'FMI, un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume;
d) veicoli prodotti in serie limitate che rivestono un particolare interesse da tutelare.
3. I veicoli indicati al comma 2 in possesso del Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica rilasciato dall'ASI, dei registri di marca e dal FMI sono individuati con propria determinazione dall'ASI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. L'esenzione ci cui al comma 2 è estesa anche per i veicoli con anzianità di produzione compresa tra i 20 ed i 29 anni non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni se in possesso del Certificato di identità rilasciato dall'ASI.
5. Il certificato di rilevanza storica e collezionistica ed il certificato di identità hanno validità per un periodo di quattro anni trascorsi i quali l'ente che l'ha rilasciato dovrà riesaminare il veicolo per verificare la permanenza dei requisiti che consentono di qualificarli come veicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico. La mancata permanenza dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio comporterà il mancato rinnovo di validità dei certificati di cui al primo periodo e la conseguente sospensione delle agevolazioni fiscali. Le agevolazioni fiscali potranno riottenersi a seguito di ulteriore esame del veicolo.
6. I veicoli ultraventennali in possesso del certificato di rilevanza storica e collezionistica o del certificato di identità dovranno essere sottoposti, con le modalità disposte dalla Motorizzazione Civile, a revisione tecnica quadriennale finalizzata alla verifica della rispondenza tecnica ai parametri originari che hanno consentito la circolazione all'epoca della costruzione con eventuale integrazione degli aggiornamenti dovuti per legge. La revisione di cui al periodo precedente dovrà essere effettuata presso le officine autorizzate o presso gli uffici della Motorizzazione Civile.
7. Al fine di incentivare il mantenimento e la salvaguardia del patrimonio motoristico storico italiano, i proprietari di veicoli storici in possesso del Certificato di identità e del Certificato di rilevanza storica e collezionistica potranno beneficiare di un'aliquota IVA pari al 10 per cento sull'acquisto di ricambi e sulla mano d'opera relativa agli interventi di manutenzione e restauro, finalizzati al mantenimento e alla valorizzazione dei veicoli suddetti. Qualora sia sottoposto a restauro un veicolo le cui condizioni non permettano di ottenere i certificati di cui al periodo precedente è richiesto agli enti preposti il rilascio di un apposito certificato di rilevanza storica e collezionistica ai fini del restauro con il quale si potrà beneficiare di un'aliquota IVA pari al 10 per cento.
Conseguentemente, al comma 625, ridurre ulteriormente di 100 milioni per l'anno 2018 e di 150 milioni a decorrere dal 2019 il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
59. 29. Brunetta.
Dopo il comma 380, aggiungere il seguente:
380-bis. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. I veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati ad una tassa annua di proprietà di euro 60,00 per gli autoveicoli e di euro 25,00 per i motoveicoli. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. Ai fini di quanto previsto dal presente comma l'Automotoclub Storico Italiano (ASI) per tutte le tipologie di veicoli e la Federazione Motociclistica Italiano (FMI) per i motoveicoli, redigono un apposito elenco, con propria determinazione, indicante i periodi di produzione dei veicoli.
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
1-bis. Gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di particolare interesse storico e collezionistico, a decorrere dall'anno in cui si compire il ventesimo anno dalla costruzione e fino al compimento del trentesimo anno sono assoggettati ad una tassa di annua di proprietà di euro 80,00 per gli autoveicoli e di euro 30,00 per i motoveicoli. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli per i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
1-ter. I veicoli di cui al comma 1-bis sono individuati, previo esame di ogni singolo esemplare, con propria determinazione, dall'ASI per tutti i veicoli e dalla FMI per i soli motoveicoli, mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della tasse di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli di cui al comma 1 e 1-bis l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 70,00 per gli autoveicoli ed in euro 40,00 per i motoveicoli.
59. 24. Marco Di Stefano.
Dopo il comma 380, inserire il seguente:
380-bis. Al punto 2.18 dell'allegato 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono aggiunti i seguenti capoversi: Nelle gallerie in fase di progettazione i materiali da costruzione impiegati massivamente devono soddisfare i requisiti di classificazione A (A1 o A2) di cui al decreto del Ministro dell'interno 25 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2007. Gli altri materiali, che non contribuiscono in maniera significativa a un carico di incendio, devono essere elencati, e possono non soddisfare i requisiti di cui sopra. Nelle gallerie esistenti in fase di manutenzione deve essere valutata l'efficacia della sostituzione dei materiali da costruzione non idonei, o non classificati, in termini di reazione al fuoco con materiali di classe A, tramite apposita analisi di rischio.
59. 26. Rotondi.
Dopo il comma 380, inserire il seguente:
380-bis. Al punto 2.18 dell'allegato 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono aggiunti i seguenti capoversi: «Nelle gallerie in fase di progettazione, di lunghezza superiore a 800 metri, la cui previsione a 15 anni indica che il volume di traffico supererà i 2000 veicoli al giorno per corsia, i materiali da costruzione impiegati massivamente devono soddisfare i requisiti di classificazione A (A1 o A2) di cui al decreto del Ministro dell'interno 25 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2007, Gli altri materiali, che non contribuiscono in maniera significativa a un carico di incendio, devono essere elencati, e possono non soddisfare i requisiti di cui sopra. Nelle gallerie esistenti in fase di manutenzione, di lunghezza superiore a 800 metri, la cui previsione a 15 anni indica che il volume di traffico supererà i 2000 veicoli al giorno per corsia, deve essere valutata l'efficacia della sostituzione dei materiali da costruzione non idonei, o non classificati, in termini di reazione al fuoco con materiali di classe A, tramite apposita analisi di rischio».
59. 27. Rotondi.
Dopo il comma 380, aggiungere il seguente:
380-bis. All'articolo 703 del Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e sue modificazioni, come modificato dall'articolo 15-quinquies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto comma, dopo la parola: «realizzati» e prima delle parole: «dal concessionario uscente» sono aggiunte le seguenti: «o acquisiti»;
b) al quinto comma, le parole: «inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC» sono sostituite dalle seguenti: «inseriti nel contratto di programma o approvati dall'ENAC»;
c) al sesto comma, dopo la parola: «realizzati» e prima delle parole: «dal concessionario uscente» sono aggiunte le seguenti: «o acquisiti»;
d) al sesto comma, dopo le parole: «alcun rimborso» sono aggiunte le seguenti: «salvo quelli per cui sia stata autorizzata la realizzazione o l'acquisizione dall'ENAC, per i quali spetta un rimborso pari al valore contabile residuo da contabilità analitica regolatoria»;
e) al settimo comma, le parole: «salvo diversa e motivata determinazione dell'ENAC,» sono sostituite dalle seguenti: «salvo diversa determinazione dell'ENAC motivata»;
f) all'ottavo comma, dopo le parole: «precedente concessionario» e prima delle parole: «il valore contabile residuo» è aggiunta la seguente «almeno».
59. 25. Biasotti.
Dopo il comma 380 inserire il seguente:
380-bis. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «1o luglio 2018» sono sostituite dalle parole: «1o luglio 2019»;
b) all'articolo 2, comma 2, le parole: «30 aprile 2018» sono sostituite dalle parole: «30 aprile 2019»;
c) all'articolo 5, comma 3, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle parole: «il 30 aprile 2019»;
d) comma 4, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle parole: «il 30 aprile 2019»;
e) all'articolo 7, comma 1, le parole: «1o luglio 2018» sono sostituite dalle parole: «1o luglio 2019».
59. 18. Rampelli.
Dopo il comma 380, aggiungere il seguente:
380-bis. Al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il decreto di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo, il termine per l'adozione di eventuali decreti integrativi è di 24 mesi».
59. 19. Rampelli.
Dopo il comma 380, inserire il seguente:
380-bis. All'articolo 1, comma 7, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola «legalità,» sono aggiunte le seguenti: «anche in termini di conoscenza e rispetto delle regole di circolazione e sicurezza stradale,.»
59. 20. Rampelli.
Dopo il comma 381, aggiungere i seguenti:
381-bis. Qualora un'impresa voglia procedere allo delocalizzazione all'estero della produzione, i soggetti preposti devono accertare gli eventuali contributi pubblici, sotto qualsiasi forma che la stessa ha ricevuto negli ultimi quindici anni.
381-ter. Effettuato l'accertamento di cui al comma precedente, l'impresa ha facoltà di procedere all'operazione di delocalizzazione, esclusivamente previa restituzione degli eventuali contributi pubblici percepiti.
59. 33. Rizzetto.
Dopo il comma 383, aggiungere il seguente:
383-bis. All'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «80 milioni»;
b) dopo le parole «27, comma 2», sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 31, comma 9».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –30.000.000;
59. 12. Di Lello, Verini.
Dopo il comma 383, aggiungere i seguenti:
383-bis. Al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni, le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti si avvalgono della banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio costituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La banca di dati nazionale di cui al periodo precedente è costituita entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un onere finanziario massimo di 3 milioni di euro. Le modalità di accesso alla banca di dati da parte delle amministrazioni e degli uffici giudiziari competenti e le modalità di gestione della medesima e dei rilievi satellitari effettuati per monitorare il territorio a fini di contrasto dell'abusivismo edilizio sono determinate dall'Agenzia per l'Italia digitale secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce le modalità e le procedure di omogeneizzazione e trasmissione dei dati e delle informazioni per l'acquisizione alla medesima banca di dati. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati all'interno della banca di dati nazionale di cui al comma 1 si applica una sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 a carico del dirigente o funzionario inadempiente.
383-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi dalle autorità competenti nonché delle informazioni contenute nella banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'abusivismo edilizio, sulle demolizioni effettuate, sull'attuazione e l'efficacia delle norme di prevenzione e repressione come previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Al funzionamento della banca di dati nazionale di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –3.000.000.
59. 13. Di Lello, Verini.
Dopo il comma 383, aggiungere il seguente:
383-bis. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, è autorizzata la spesa di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico si provvede a ripartire predetto importo tra le finalità di cui ai commi 2 e 8-bis del predetto articolo.
Conseguentemente, al comma 625 ridurre ulteriormente 140 milioni di euro annui, per il triennio 2018-2020, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
59. 14. Guidesi, Allasia.
Dopo il comma 384 aggiungere il seguente:
384-bis. Al fine di garantire la continuità aziendale, occupazionale e reddituale delle aziende colpite dal sisma de L'Aquila del 2009 che hanno goduto di aiuti soggetti a recupero disposto dalla Commissione europea, è istituito un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio volto ad individuare soluzioni per la sospensione delle procedure di recupero; il tavolo, i cui partecipanti sono definiti dalla Presidenza del Consiglio,è attivato entro la fine di febbraio 2018 e conclude i lavori entro aprile 2018.
59. 30. Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 384 aggiungere i seguenti:
384-bis. Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente e favorire interventi di elevata qualità di efficientamento energetico, entro il 31 dicembre 2022 è promossa la realizzazione, da parte degli enti locali, di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà, tali da ottenere, entro il 31 dicembre 2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 ed ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano una emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (Im/W), fermo restando quanto previsto all'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
384-ter. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 384-bis, gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo ivi previsti possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. e, ove realizzati da imprese, possono essere agevolati, nel limite di 288 milioni di euro, a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca — FRI di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il decreto di cui al comma 357 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
384-quater. Non possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 384-ter gli impianti per i quali siano già stati eseguiti nell'ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico, nonché gli impianti per i quali siano stati installati apparecchi per l'illuminazione pubblica a tecnologia LED.
384-quinquies. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 384-bis, tenendo conto degli interventi di efficientamento energetico già eseguiti o in corso di esecuzione, dell'avvenuto ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A., nonché le modalità di raccolta dei dati sui consumi e di monitoraggio dei risultati raggiunti e dei risparmi conseguiti.
59. 32. Gutgeld.
Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:
385-bis. Al comma 1 dell'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 le parole «per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento» sono sostituite con le seguenti le: «per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli.».
Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: 10,000.000;
2019: -10.000.000;
2020: -10.000.000.
59. 9. Minnucci.
Dopo il comma 385 aggiungere i seguenti:
385-bis. Al personale dipendente degli Enti destinato a svolgere la propria attività, a qualsivoglia titolo, presso gli uffici dei giudici di pace è corrisposta, in luogo della indennità di comparto, la indennità di amministrazione nella misura spettante ai dipendenti del Ministero della Giustizia. Gli oneri sono a carico dei fondi per le risorse decentrate dei singoli Enti, unitamente ai Comuni assoggettati nel comprensorio territoriale dell'Ente facente capo, che possono per questa finalità essere incrementati in deroga al vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con oneri interamente a carico dei bilanci dei singoli Enti.
385-ter. Gli Enti e le regioni assegnano il personale agli uffici dei giudici di pace sulla base di criteri adottati preventivamente con una disposizione regolamentare. Costituisce titolo di preferenza il consenso del dipendente e, per i posti residui non coperti, sulla base della esperienza maturata, anche nello svolgimento di attività analoghe.
385-quater. I dipendenti dei comuni e delle regioni assegnati agli uffici dei giudici di pace dipendono funzionalmente dai coordinatori di tali uffici, ivi compresa la attribuzione del salario accessorio, la autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario e la valutazione anche ai fini delle progressioni orizzontali.
59. 5. Misiani, Catanoso.
Dopo il comma 388 aggiungere il seguente:
388-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica il programma Joint Strike Fighter (F-35) è integralmente definanziato.
59. 1. Basilio, Corda, Frusone, Rizzo, Tofalo, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello.
Dopo il comma 388, aggiungere il seguente:
388-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica il programma di acquisizione di un servizio di disponibilità di ore di volo basato su un velivolo quadrimotore turbofan a lungo raggio per garantire le esigenze di trasporto e i frequenti impegni istituzionali in campo internazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (sezione 77 SGD-CAP.1322-09 del Ministero della Difesa) è integralmente definanziato.
59. 2. Frusone, Basilio, Corda, Rizzo, Tofalo, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello.
Dopo il comma 388 aggiungere i seguenti:
388-bis, Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, le parole: «aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica», sono sostituite dalle seguenti: «aumentato a euro 9 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica». La disposizione entra in vigore il 1o luglio 2018.
388-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2021, all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) lettera c) del comma 2 le parole: «euro 5,29, aumentato a», sono eliminate e le parole: «nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica», sono sostituite con: «solo se le stesse siano rese in forma elettronica»;
b) al comma 3-bis le parole: «dei commi 2 e 3», sono sostituite con: «del comma 2, salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma, e del comma 3».
Conseguentemente al comma 625, ridurre di ulteriori 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
59. 28. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 389 aggiungere i seguenti:
389-bis. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza tra i cittadini, i commi 389-bis, 389-ter, 389-quater, 389-quinquies, 389-sexies,389-septies, 389-octies, 389-novies, 389-decies, 389-undecies, 389-duodecies e 389-terdecies della presente legge sono volti ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali. Si applicano ai titolari di cariche elettive in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, a quelli eletti successivamente a tale data nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente ad essa.
389-ter. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente: «L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
389-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano ai principi di cui ai commi 389-bis, 389-ter, 389-quinquies, 389-sexies,389-septies, 389-octies, 389-novies, 389-decies, 389-undecies, 389-duodecies e 389-terdecies la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive e rideterminano gli importi dei vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei criteri previsti dal comma 389-ter-decies. L'obbligo di cui al periodo precedente costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 389-bis, 389-ter, 389-quinquies, 389-sexies,389-septies, 389-octies, 389-novies, 389-decies, 389-undecies, 389-duodecies e 389-terdecies della presente legge, compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. In caso di mancato adeguamento da parte di una regione o provincia autonoma entro il termine di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alla medesima sono ridotti di un importo corrispondente alla metà delle somme destinate dalla regione o dalla provincia autonoma per ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 2018, ai vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive.
389-quinquies. Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come modificato dal comma 389-ter della presente legge, i membri del Parlamento sono assoggettati al versamento di contributi previdenziali, trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza possono chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. In tale caso, le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.
389-sexies. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno cinque anni, anche cumulando la durata dei mandati di più legislature. La frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai membri del Parlamento cessati dal mandato a decorrere dal raggiungimento di un'età pari a quella prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i parlamentari che esercitano o hanno esercitato il mandato fino alla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i requisiti anagrafici previsti dalle determinazioni delle Camere vigenti alla medesima data. Al membro del Parlamento che sostituisce un altro parlamentare la cui elezione è stata annullata è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso membro del Parlamento.
389-septies. Il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento è corrisposto in dodici mensilità. Esso è determinato dalle Camere con il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell'allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all'età del parlamentare alla data del conseguimento del diritto alla pensione. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del membro del Parlamento e il numero di mesi.
389-octies. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al terzo periodo del presente comma. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria. L'ammontare delle quote contributive a carico del membro del Parlamento e dell'organo di appartenenza è pari a quello stabilito per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle successive rideterminazioni. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del prodotto interno lordo operate dall'ISTAT, il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.
389-novies. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al trattamento. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione dal mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui al comma 389-sexies, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, o dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese. Nel caso di cessazione dal mandato per fine della legislatura, coloro che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.
389-decies. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o europeo, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale preveda l'incompatibilità con il mandato parlamentare, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata del mandato o dell'incarico. Nel caso di nomina a incarico per il quale la legge prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, l'erogazione del trattamento è sospesa se l'ammontare dell'indennità per tale incarico sia superiore a quello del trattamento previdenziale previsto dalla presente legge, l'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione del mandato o dell'incarico di cui ai precedenti periodi del presente comma. Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, l'importo del trattamento è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al trattamento previdenziale sospeso e dei contributi relativi agli ulteriori mandati parlamentari. Negli altri casi di sospensione, il trattamento previdenziale è rivalutato ai sensi del comma duodecies.
389-undecies. Nel caso di morte del titolare del trattamento previdenziale, a condizione che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, i requisiti di contribuzione indicati dalla presente legge, si applicano le disposizioni stabilite per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione ai superstiti, del calcolo delle aliquote di reversibilità e delle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.
389-duodecies. L'importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi dei commi 389-septies e 389-octies della presente legge, è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
389-terdecies. Le Camere rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge. Nel caso in cui non sia espressamente individuato ai sensi del secondo periodo del comma 389-septies si applica il coefficiente di trasformazione riferito all'età anagrafica più prossima. In ogni caso l'importo non può essere superiore a quello del trattamento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, a seguito della rideterminazione l'importo non può essere inferiore a quello risultante dal calcolo figurativo, effettuato secondo le modalità previste dalla presente legge, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali del membro del Parlamento e dell'organo di appartenenza applicato nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
329-quinquies. I membri del Parlamento cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio continuano a percepire gli emolumenti ricalcolati con il sistema contributivo di cui ai commi 389-sexies, septies e octies.
389-quindecies. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti dal terzo e quarto periodo del comma 389 sexies, secondo le modalità di cui ai commi 389-sexies, 389-septies e 389-octies.
389-sexiesdecies. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
389-septiesdecies. In considerazione della difformità tra la natura e il regime giuridico dei vitalizi e dei trattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e quelli dei trattamenti pensionistici ordinari, la rideterminazione di cui al presente articolo non può in alcun caso essere applicata alle pensioni in essere e future dei lavoratori dipendenti e autonomi.
59. 23. Richetti.
Dopo il comma 389 inserire i seguenti:
392-bis. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza tra i cittadini, gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici, comunque denominati, del titolari di cariche elettive sono aboliti e sostituiti con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali. La disposizione del periodo precedente si applica ai titolari di cariche elettive in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, a quelli eletti successivamente a tale data nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente ad essa.
392-ter. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente: «L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali».
392-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano ai princìpi di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive e rideterminano gli importi dei vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei criteri disposti, L'obbligo di cui al periodo precedente costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.
392-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti al principi di cui alla presente legge compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
392-sexies. In caso di mancato adeguamento da parte di una regione o provincia autonoma entro il termine di cui al comma 392-quater i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alla medesima sono ridotti di un importo corrispondente alla metà delle somme destinate dalla regione o dalla provincia autonoma per ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 2018, ai vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive.
392-septies. Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come modificato dal comma 392-ter i membri del Parlamento sono assoggettati al versamento di contributi previdenziali, trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza possono chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. In tale caso, le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.
392-octies. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno cinque anni, anche cumulando la durata dei mandati di più legislature. La frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai membri del Parlamento cessati dal mandato a decorrere dal raggiungimento di un'età pari a quella prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, Per i parlamentari che esercitano o hanno esercitato il mandato fino alla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i requisiti anagrafici previsti dalle determinazioni delle Camere vigenti alla medesima data.
392-novies. Al membro del Parlamento che sostituisce un altro parlamentare la cui elezione è stata annullata è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso membro del Parlamento.
392-decies. Il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento è corrisposto in dodici mensilità. Esso è determinato dalle Camere con il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell'allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all'età del parlamentare alla data del conseguimento del diritto alla pensione. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del membro del Parlamento e il numero di mesi.
392-undecies. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al quarto periodo del presente comma. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria. L'ammontare delle quote contributive a carico del membro del Parlamento e dell'organo di appartenenza è pari a quello stabilito per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle successive rideterminazioni.
392-duodecies. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del prodotto interno lordo operate dall'ISTAT, il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.
392-terdecies. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al trattamento. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione dal mandato, sia già In possesso dei requisiti di cui al comma 392-octies, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, o dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese. Nel caso di cessazione dal mandato per fine della legislatura, coloro che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.
392-quaterdecies. L'importo del trattamento previdenziale determinato ai sensi dei precedenti commi è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
392-quinquiesdecies. Le Camere rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui ai precedenti commi. Nel caso in cui non sia possibile l'individuazione espressa, il coefficiente di trasformazione riferito all'età anagrafica più prossima. In ogni caso l'importo non può essere superiore a quello del trattamento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, a seguito della rideterminazione l'importo non può essere inferiore a quello risultante dal calcolo figurativo, effettuato secondo le modalità previste dalla presente legge, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali del membro del Parlamento e dell'organo di appartenenza applicato nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
392-sexiesdecies. I membri del Parlamento cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio continuano a percepire gli emolumenti ricalcolati con il sistema contributivo ai sensi dei precedenti commi. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti dal comma 392-octies, secondo le modalità di cui allo stesso comma.
392-septiesdecies. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
392-octiesdecies. In considerazione della difformità tra la natura e il regime giuridico dei vitalizi e dei trattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e quelli dei trattamenti pensionistici ordinari, la rideterminazione di cui al presente articolo non può in alcun caso essere applicata alle pensioni in essere e future dei lavoratori dipendenti e autonomi.
59. 8. Cecconi, Toninelli, Lombardi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
Sopprimere i commi 389, 390, 391 e 392.
*59. 10. Mazziotti di Celso.
Sopprimere i commi 389, 390, 391 e 392.
*59. 22. Carbone.
Al comma 389, sopprimere la lettera a).
59. 31. Famiglietti.
Dopo il comma 392 aggiungere il seguente:
392-bis. L'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è abrogato.
59. 7. Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 392 aggiungere il seguente:
«392-bis. Le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, sono interamente destinate a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.».
59. 21. Giorgia Meloni, Rampelli.
Dopo il comma 392 inserire il seguente:
4392-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: Art. 1 – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila.
59. 6. Cecconi, Toninelli, Lombardi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà.
Dopo il comma 392 aggiungere il seguente:
392-bis. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge sono soppressi gli uffici esteri dell'Agenzia Nazionale del Turismo Enit. Le competenze e funzioni sono trasferite all'Istituto del commercio estero (ICE). Con decreto del Ministero dei beni culturali sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale a tempo indeterminato è assegnato alle sedi nazionali dell'Agenzia nazionale del turismo o, su richiesta delle parti presso le sedi estere dell'Istituto del commercio estero.
59. 3. Fantinati, Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.
Dopo il comma 392, inserire i seguenti:
392-bis. È istituito, in attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 20 settembre 2016 (2016/C 349/01) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 settembre 2016, il Comitato nazionale indipendente per la produttività presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
392-ter. Al Comitato di cui al comma 392-bis sono attribuiti tutti i compiti e le funzioni di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 20 settembre 2016 (2016/C 349/01); in particolare il Comitato analizza e valuta la produttività e la competitività del sistema produttivo nazionale, ne monitora gli sviluppi e informa il dibattito nazionale nel settore della produttività e della competitività, rafforzando la titolarità delle politiche e delle riforme necessarie a livello nazionale e migliorare la base delle conoscenze per il coordinamento delle politiche economiche dell'Unione europea.
392-quater. Il Comitato di cui al comma 392-bis, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favorire l'indagine e l'approfondimento dei fattori che contribuiscono alla produttività e alla competitività nazionale.
392-quinquies. Il Comitato di cui al comma 392-bis svolge altresì analisi economiche imparziali, valuta le misure pertinenti e formula raccomandazioni, tenendo conto delle specificità nazionali e delle prassi consolidate e le comunica alla Commissione europea. Il Comitato predispone e pubblica una Relazione annuale propedeutica alle analisi della Commissione europea effettuate nell'ambito del semestre europeo e della procedura per gli squilibri macroeconomici. Il Comitato mantiene relazioni di confronto e scambio informativo con gli analoghi Comitati costituiti negli altri Stati membri dell'Unione europea.
392-sexies. Il Comitato di cui al comma 392-bis acquisisce dati dalle Istituzioni nazionali e analisi formulate da Esperti e altri organismi di comprovata professionalità, procede ad un esame critico dei dati disponibili e delle loro fonti, al fine di conseguire l'elaborazione di risultati univoci sui singoli fenomeni. Le Istituzioni pubbliche sono tenute a fornire gratuitamente tutti i dati in loro possesso necessari alle attività del Comitato. Al fine di consentire al Comitato lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le amministrazioni e gli enti pubblici assicurano al Comitato medesimo l'accesso a tutte le banche dati in materia di economia e finanza da loro costituite o alimentate. Ai fini dell'accesso ai dati raccolti per finalità statistiche ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il Comitato è equiparato agli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.
392-septies. Il Comitato di cui al comma 392-bis è composto da 12 membri, rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, del CNEL, Ufficio bilancio del Parlamento, della Corte dei Conti, della Banca D'Italia, dell'Istat, ovvero di altri organismi con competenze in materia di produttività e competitività, nonché da esperti scelti tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata professionalità ed esperienza nelle suddette materie a livello nazionale e internazionale.
392-octies. Il Comitato di cui al comma 392-bis è dotato di autonomia funzionale e si avvale di una segreteria tecnica composta da personale del CNEL, da personale specializzato di altre Amministrazioni Pubbliche e da esperti con contratto a tempo determinato.
392-novies. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Presidente del CNEL, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definite la composizione e modalità di funzionamento del Comitato.
392-decies. All'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 392-bis al comma 392-novies si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del CNEL di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
59. 4. Causi, Giampaolo Galli.
AREA TEMATICA N. 60.
(Contributo straordinario in favore del comune de L'Aquila).
(ART. 1, commi 393-394)
Al comma 394 sostituire le parole: Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro con le seguenti: Per il triennio 2018 – 2020 è destinato un contributo pari a 2,5 milioni di euro annui, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere»
Conseguentemente, dopo il comma 394 aggiungere il seguente:
394-bis. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 394, pari a 500.000 euro per il 2018, 2,5 milioni per il 2015 e 2,5 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
60. 15. Tancredi.
Al comma 394, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti e con le modalità ivi previste.
Conseguentemente:
dopo il comma 394, sono aggiunti i seguenti:
394-bis. Al comma 32 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «1o maggio 2018» ove ricorrono sono sostituite da: «31 dicembre 2018»;
b) al sesto periodo, dopo le parole: «legge 7 agosto 2012, n. 134», sono aggiunte le seguenti: «informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee,»;
c) all'ultimo periodo, infine, aggiungere le seguenti parole: «, informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee».
394-ter. Al comma 38 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite da «dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009; dell'Ordinanza 3803 del 15 agosto 2009; dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009; dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010; dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010; dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011; dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3950 del 30 giugno 2011; dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3992 del 2 gennaio 2012; dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012; della legge n. 228 del 24 dicembre 2012; della legge n. 71 del 24 giugno 2013; della legge n. 147 del 27 dicembre 2013; della legge n. 190 del 23 dicembre 2014; della legge n. 208 del 28 dicembre 2015; della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.
Al comma 395, il capoverso 1-bis è sostituito dal presente: «1-bis. Il contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (OSSI) è incrementato a decorrere dal 2019 di 4,5 milioni di euro annui. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.».
dopo il comma 395, sono aggiunti i seguenti:
395-bis. All'articolo 4, comma 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, le parole: «nonché per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per gli anni fino al 2019»
395-ter. Le graduatorie formatesi a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con vigenza al 31 dicembre 2018, al fine di continuare a garantire, mediante l'istituto dello scorrimento, le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, in deroga all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2018: -;
2019: -3.000.000;
2020: -3.000.000.
60. 6. Castricone.
Dopo il comma 394, sono inseriti i seguenti:
394-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche ed integrazione, i commi 1, 2 e 3, sono integralmente sostituiti dai seguenti:
1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse dei fondo di cui all'articolo 4, è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, con priorità per le imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1.
2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
394-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche ed integrazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è integralmente sostituito dal seguente: «I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».
b) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: «Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato»;
c) il comma 4 è soppresso.
60. 11. Castricone.
Dopo il comma 394 inserire il seguente:
394-bis. Nel rispetto della previsione di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per la realizzazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 già approvati dal Ministero delle Infrastrutture con il decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, in attesa che siano perfezionate le procedure già avviate dal Concessionario, autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze, per poter utilizzare anticipatamente le risorse allo scopo stanziate dall'articolo 16-bis della legge n. 123 del 2017 ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025, in base a quanto previsto dall'Articolo 52-quinquies della legge n. 96 del 2017, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c) della vigente convenzione stipulata 18 novembre 2009, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, è sospeso anche per l'anno 2017, previa emissione, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individui gli interventi già approvati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con il decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 ma non ancora finanziati, nei limiti delle risorse di cui al presente comma. Nel medesimo decreto sono altresì definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la regolazione di detto periodo transitorio. Il concessionario effettua il versamento all'Anas S.p.A. della rata sospesa del corrispettivo della concessione, di spettanza dell'Anas S.p.A., per complessivi euro 55.860.000 maggiorati degli interessi maturati calcolati al tasso legale, in un'unica soluzione, non appena saranno perfezionate le procedure per l'anticipazione delle risorse previste allo scopo dall'Articolo 16-bis, decreto-legge 20 giugno 2017, convertita con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017 n. 123. Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'Anas S.p.A.
60. 12. Castricone.
Dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
394-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 le parole: «contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «contratti di servizio per i quali alla data del 30 settembre 2017 siano state avviate le procedure di affidamento».
60. 13. Castricone.
Dopo il comma 394, inserire i seguenti:
394-bis. 1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 2019, fermo restando il contributo di cui al comma 1, è assegnato un contributo di 7 milioni di euro annui.».
394-ter. All'articolo 1, comma 443, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima delle parole: «Le eventuali economie» sono aggiunte le seguenti: «Nei casi di somme giacenti sui conti vincolati alla scadenza del periodo di utilizzo dei conto vincolato disciplinato dalla Convenzione tra l'Associazione Bancaria Italiana e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulata ai sensi delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 e n. 3790 del 2009, i Comuni, qualora non abbiano già provveduto, sono tenuti ad adottare, entro il 30 giugno 2018, i provvedimenti stato finale lavori, di proroga lavori nonché di revoca, parziale o totale, in ordine a ciascuno del contributi concessi per gli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed a notificarli nei successivi trenta giorni agli istituti di credito. I predetti provvedimenti possono estendere l'originario periodo di utilizzo del conto vincolato fissato da ciascun contratto di finanziamento fino a un massimo di ulteriori quattro anni, prorogabile, con successivo provvedimento comunale, una sola volta per ulteriori due anni»;
b) le parole: «decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,» sono soppresse.
3. Per le graduatorie concorsuali formatesi a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con vigenza al 31 dicembre 2018, al fine di continuare a garantire, mediante l'istituto dello scorrimento, le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, in deroga all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2019.
4. Al fine di realizzare il centro di arte e creatività contemporanea denominato «MAXXI L'Aquila» a decorrere dal 2018 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui».
Conseguentemente:
agli oneri derivanti dai commi 394 e 394-bis, pari a 50 milioni di euro nel 2018 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede a valere sul Fondo di cui al comma 624.
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: -7.000.000;
2019: -7.000.000;
2020: -7.000.000.
60. 14. Melilla, Tancredi, Castricone, Cimbro.
Dopo il comma 394 inserire il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 6 della citata legge dopo le parole: Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi inserire le seguenti: e altri interventi.
60. 3. Castiello, Saltamartini, Grimoldi, Guidesi.
Dopo il comma 394 inserire il seguente:
394-bis. L'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:
Art. 13.
(Interventi su edifici giù interessati da precedenti eventi sismici).
1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi siano stati già ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed i cui lavori di ripristino dell'agibilità sismica non siano stati ultimati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto è in ogni caso richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente decreto sia di entità inferiore rispetto al danno già riportato dall'immobile, il contributo ulteriore è richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, Qualora il nuovo danno sia di entità prevalente rispetto a quello pregresso, e riguardi immobili che non ricadano all'interno del perimetro dei Piani di Ricostruzioni approvati ai sensi del Decreto n. 3 del 9 marzo 2010 del Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.
3. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, sentiti gli Uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabiliti criteri tecnici per l'accertamento della prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonché le modalità e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo. In ogni caso per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi ricadano all'interno del perimetro dei Piani di Ricostruzioni approvati ai sensi del Decreto n. 3 del 9 marzo 2010 dei Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo, il contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli eventi sismici di cui al presente decreto è in ogni caso richiesto ed erogato con le modalità e le procedure di cui allo stesso decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009.
4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al primo periodo del comma 2 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma 3 è posta a carico della contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, ed è oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le modalità di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto con l'ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40 milioni per l'anno 2018, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3.
5. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese nel capo II del presente titolo, secondo le modalità ivi previste.
6. Per gli interventi non ancora finanziati su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, che determini un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità, si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già finalizzate per la predetta crisi sismica, le modalità e le condizioni previste dal presente decreto.
60. 7. Castricone.
Dopo il comma 394 è aggiunto il seguente:
394-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 2017 è aggiunto il seguente periodo: Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016.
* 60. 30. Sottanelli, Galati.
Dopo il comma 394 è aggiunto il seguente:
394-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 2017 è aggiunto il seguente periodo: Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016.
* 60. 32. Ciracì, Latronico.
Dopo il comma 394 è aggiunto il seguente:
394-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 2017 è aggiunto il seguente periodo: Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016.
* 60. 35. Cirielli.
Dopo il comma 394 è aggiunto il seguente:
394-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 2017 è aggiunto il seguente periodo: Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016.
* 60. 21. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, De Girolamo, Milanato, Russo, Centemero, Sisto, Squeri.
Dopo il comma 394 è aggiunto il seguente:
394-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 91, 20 giugno 2017, convertita con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è aggiunto in fine il seguente periodo: Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016.
* 60. 2. Pastorelli, Locatelli, Marzano.
Dopo il comma 394 è aggiunto il seguente:
394-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 91, 20 giugno 2017, convertita con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è aggiunto in fine il seguente periodo: Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016.
* 60. 16. Venittelli.
Dopo il comma 394 è aggiunto il seguente:
394-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 91, 20 giugno 2017, convertita con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è aggiunto in fine il seguente periodo: Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016.
* 60. 4. Simonetti, Caparini, Guidesi, Invernizzi.
Dopo il comma 394 è aggiunto il seguente:
394-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge n. 91, 20 giugno 2017, convertita con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 è aggiunto in fine il seguente periodo: Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016.
* 60. 10. De Menech, Borghi, Nicoletti, Cenni, Antezza, Bini, Rigoni, Tino Iannuzzi, Mariani, Mariano.
Dopo il comma 394, aggiungere il seguente:
394-bis. All'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «legge 15 dicembre 2016, n. 229» aggiungere le seguenti: «e alle province in cui ricadono i suddetti enti locali».
60. 8. De Menech, Borghi, Nicoletti, Cenni, Antezza, Bini, Rigoni, Tino Iannuzzi, Mariani, Mariano.
Dopo il comma 394 aggiungere il seguente:
394-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
* 60. 31. Ciracì, Latronico.
Dopo il comma 394 aggiungere il seguente:
394-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
* 60. 36. Cirielli.
Dopo il comma 394 aggiungere il seguente:
394-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
* 60. 9. De Menech, Borghi, Nicoletti, Cenni, Antezza, Bini, Rigoni, Tino Iannuzzi, Mariani, Mariano.
Dopo il comma 394 aggiungere il seguente:
394-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
* 60. 20. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, De Girolamo, Milanato, Russo, Centemero, Sisto, Squeri.
Dopo il comma 394 aggiungere il seguente:
394-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
* 60. 5. Simonetti, Caparini, Guidesi, Invernizzi.
Dopo il comma 394 è aggiunto il seguente:
394-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
* 60. 29. Sottanelli, Galati.
Dopo il comma 394 è aggiunto il seguente:
394-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
* 60. 1. Pastorelli, Locatelli, Marzano.
Dopo il comma 394 è aggiunto il seguente:
394-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si applicano anche alle Province in cui ricadono i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
* 60. 17. Venittelli.
Dopo il comma 394 aggiungere il seguente:
394-bis. Al comma 5 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Dal 1o gennaio 2018 al personale è applicato il successivo comma 6, terzo periodo, salvo che il dipendente voglia avvalersi della facoltà di rimanere nei ruoli degli enti locali ai quali, in tale caso, sono trasferite le risorse di cui all'articolo 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».
60. 22. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo il comma 394 aggiungere il seguente comma:
394-bis. Per le graduatorie concorsuali formatesi a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con vigenza al 31 dicembre 2018, al fine di continuare a garantire, mediante l'istituto dello scorrimento, le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, in deroga all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2019.
60. 23. Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 394 è inserito il seguente:
394-bis. Al comma 5 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
Dal 1o gennaio 2018 al personale è applicato il successivo comma 6, terzo periodo, salvo che il dipendente voglia avvalersi della facoltà di rimanere nei ruoli degli Enti Locali ai quali, in tale caso, sono trasferite le risorse di cui all'articolo 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
60. 24. Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 394 è inserito il seguente:
394-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 16-quater è aggiunto il seguente:
16-quinquies. Gli enti focali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77 possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20 commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 75 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, all'articolo 67-ter, comma 3. Agli oneri derivanti dalle predette assunzioni si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 pari a euro 1.038.735,00 per il comune dell'Aquila e ad euro 1.038.735,00 per i restanti comuni del cratere, a decorrere dal 2018 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività del personale.
60. 25. Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 394 è inserito il seguente:
394-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 16-quater è aggiunto il seguente:
16-quinquies. Gli enti focali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77 possono avvalersi delle prerogative di cui al presente articolo in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20 commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato sulla base della normativa emergenziale. Agli oneri derivanti dalle predette assunzioni si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2009, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 pari ad euro 1.628.933,96 per il comune dell'Aquila a decorrere dal 2018 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività del personale.
60. 26. Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 394 è inserito il seguente:
394-bis. All'articolo 14 della legge 229 del 15 dicembre 2016, di conversione del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente comma: «3-ter. Per gli interventi di edilizia scolastica e universitaria, ricadenti nei territori individuati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito in legge n. 77 del 24 giugno 2009, si applicano le procedure previste di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.
60. 27. Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 394 è inserito il seguente:
394-bis. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 3 della legge n. 77 del 24 giugno 2009, dopo il periodo: «Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente» è inserito il seguente: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà».
60. 28. Fabrizio Di Stefano.
Dopo il comma 394, inserire i seguenti:
394-bis. Per le finalità di cui all'articolo 67-sexies, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, connesse alle esigenze di riparazione e miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre del 2009 sono stanziati ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
394-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 394-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225».
60. 34. Giulietti, Sereni.
Dopo il comma 394, inserire il seguente:
394-bis. Per le finalità di cui all'articolo 67-sexies, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, connesse alle esigenze di riparazione e miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre del 2009 sono stanziati ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –5.000.000;
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000.
60. 33. Giulietti, Sereni.
AREA TEMATICA N. 60-bis.
(Contributo a favore della scuola internazionale Gran Sasso Science Institute).
(ART. 1, comma 395)
Dopo il comma 395 aggiungere il seguente:
395-bis. A decorrere dall'esercizio 2018 lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 1 milione di euro per le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –1.000.000;
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000.
60-bis. 1. De Menech, Borghi.
Dopo il comma 395 aggiungere il seguente:
395-bis. Per favorire la costruzione dello spazio europeo dei big data e rafforzare il ruolo dell'Italia attraverso le università e gli enti nazionali di ricerca, potenziandone l'attività di ricerca e le infrastrutture di calcolo disponibili, è autorizzata la spesa per la predisposizione degli spazi necessari alla localizzazione dei Data Center Tier-1 CNAF dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e alla collocazione di una nuova macchina di calcolo parallelo pre-exascale, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono attribuite le risorse necessarie per la predisposizione delle infrastrutture di cui al presente comma.
Conseguentemente, al comma 641, sostituire le parole 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 240 milioni di euro per l'anno 2019, 243 milioni di euro per l'anno 2020 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
60-bis. 2. Marchi, Benamati, Lenzi, Fabbri, De Maria.