Disegno di legge n. 4768

V Commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

EDIZIONE PROVVISORIA

TOMO I
Aree tematiche 2-28

AREA TEMATICA N. 2.
(Sterilizzazione dell'incremento di aliquote dell'Iva e delle accise).

(ART. 1, comma 2)

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 8 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.
*2. 1. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 8 dicembre 1997, n. 471, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.
*2. 11. Fiorio, Romanini, Cenni.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. All'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque per cento»;
   b) al comma 5, le parole da: «La vendita» fino a: «in via esclusiva» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva»;
   c) al comma 5, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6»;
   d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita: dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, già attivi alla data di entrata in vigore del presente comma, nonché per le farmacie e le parafarmacie attive nella vendita dei medesimi prodotti alla stessa data, sono stabilite, con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei medesimi prodotti, con esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio. Nelle more dell'adozione del decreto agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività»;
   e) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907 nonché le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50».

  2-ter. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque per cento».
  2-quater. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 11 è sostituito dal seguente:
  «11. È vietata la vendita a distanza transfrontaliera di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica, di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato»;
   b) dopo il comma 11, è inserito il seguente:
  «11-bis. La vendita a distanza non transfrontaliera di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato è consentita in regime di autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014.»;
   c) il comma 12 e sostituito dal seguente:
  «12. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web che effettuano vendite a distanza transfrontaliera ed i siti web che effettuano vendite a distanza non transfrontaliera in difetto dell'autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, ai quali inibire l'accesso attraverso le predette reti, offerenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina ai sensi dell'articolo 62-quater comma 1-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.».

  2-quinquies. Agli articoli 62-quater, comma 1-bis, e 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «venti per cento».
  2-sexies. Con le modalità di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino alla data di entrata in vigore del presente comma. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all'85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate mensili pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.
  2-septies. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del comma 2-sexies mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve prevedere la concessione da parte dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.
  2-octies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 2-quinquies. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 2-sexies. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  2-novies. Le maggiori entrate derivanti dalle norme di cui ai commi da 2-quinquies a 2-septies calcolate in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2004, n. 307.
2. 10. Abrignani.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Il comma 6, dell'articolo 39-octies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dal seguente:
  «6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011 64 UE del Consiglio, dei 21 giugno 2011, è pari al 97,5 per cento della fiscalità complessiva gravante sul «PMP-sigarette», di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, fino alla seconda cifra decimale»;

  2-ter. La lettera a), del decreto legislativo del 15 dicembre 2014 n. 188, è sostituita dalla seguente;
   a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali a euro 5,00 ed a 2,3 punti percentuali;

  2-quater. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo del 15 dicembre 2014, n. 188, è sostituito dal seguente:
  «3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso de 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione».
2. 2. Gianluca Pini.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. All'articolo 62-quater del testo unico del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Dal 1o gennaio 2018 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina».
  2-ter. Dalla data di entrata in vigore del presente comma 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come sostituito dal comma 2-bis del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1 del citato articolo 62-quater, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 10.000.000.
*2. 7. Tancredi.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. All'articolo 62-quater del testo unico del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Dal 1o gennaio 2018 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina».

  2-ter. Dalla data di entrata in vigore del presente comma 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come sostituito dal comma 2-bis del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1 del citato articolo 62-quater, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 10.000.000.
*2. 9. Tancredi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  «5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis sono stabilite con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione dell'attività di tali esercizi e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis osservando i seguenti criteri:
   a) il regime autorizzativo non sia discriminante nei confronti di alcun soggetto attivo sul mercato o intenzionato ad intraprendere una nuova attività nel settore;
   b) non ricomprendere nell'ambito della vendita a distanza vietata dal comma 11 dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6, la vendita online effettuata dai medesimi soggetti di cui alla lettera a).
2. 13. Cristian Iannuzzi, Galgano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6, prima delle parole: «È vietata» inserire la seguente: «Non».
2. 12. Cristian Iannuzzi, Galgano.

  Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. L'articolo 19-quinquies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 è abrogato.
2. 3. Galgano, Menorello, Catalano, Mucci, Molea, Oliaro, Monchiero.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter) aggiungere i seguenti:
  « 1-quater) pannolini usa e getta o riciclabili, tettarelle per biberon, biberon, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, prodotti alimentari destinati ai bambini da 0 a 3 anni, prodotti per l'igiene neonatale e per neonati allergici e intolleranti, strumenti ed accessori per autoveicoli, seggiolini per automobili, seggioloni, girelli, box e prodotti simili»;
  «1-quinquies. assorbenti esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali».

  2-ter. A decorrere dal 1o gennaio la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
  2-quater. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante quota parte del maggior gettito derivante dal comma 2-ter.
2. 4. Brignone, Marcon, Pannarale, Paglia, Pastorino.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Alla tabella A, parte. II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter) aggiungere i seguenti:
  1-quater) spettacoli teatrali e cinematografici;
  1-quinquies) gare ed eventi sportivi;
  1-sexies) mostre, fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari.

  2-ter. Alla tabella C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 i numeri 2), 4), 5) sono soppressi.
  2-quater. A decorrere dal 1o gennaio la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
  2-quinquies. All'onere derivante dai commi 2-bis, e 2-ter, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante quota parte del maggior gettito derivante dal comma 2-quater.
2. 5. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Pastorino, Paglia, Pellegrino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al numero 98), della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse.
  2-ter. Il comma 712 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.
  2-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
   a) quanto a 96 milioni di euro per l'anno 2018, a 58 milioni di euro per l'anno 2019 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 6. Ottobre, Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Marguerettaz.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «esclusi i pellet» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non destinati ad essere utilizzati nelle zone climatiche di fascia E ed F, di cui all'allegato A del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutati in 20 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. 8. Ottobre, Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Marguerettaz.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Al numero 3) della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti: «alla pesca,».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000.
2. 14. Grimoldi, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Al numero 3) della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti: «alla pesca, e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000.
2. 15. Grimoldi, Busin, Guidesi, Saltamartini.

AREA TEMATICA N. 3.
(Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili, detrazione per sistemazione a verde e cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato).

(ART. 1, commi 3-9)

  Al comma 3, lettera a), sostituire numero 1) con il seguente:
   1) le parole: al 31 dicembre 2018, ovunque ricorrono, sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, inserire il seguente:
  «621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2017, n. 96, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
3. 131. Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina, Pellegrino.

  Al comma 3, lettera a), sostituire numero 1) con il seguente:
   1) le parole: al 31 dicembre 2017, ovunque ricorrono, sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, inserire il seguente:
  «621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2017, n. 96, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
3. 111. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Alla lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).
3. 197. Parisi.

  All'articolo 1, comma 3, lettera a), sopprimere i punti 2) e 4).
3. 89. Vignali.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere i punti 2) e 4).

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole da: e di 53.868.200 fino alla fine del comma, con le seguenti: di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 265 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 263 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.
3. 162. Marchetti.

  All'articolo 1, comma 3, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 4).

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –80.000.000;
   2019: –80.000.000;
   2020: –80.000.000.
*3. 133. Patrizia Maestri, Romanini.

  All'articolo 1, comma 3, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 4).

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –80.000.000;
   2019: –80.000.000;
   2020: –80.000.000.
*3. 244. Moretto, Marco Di Maio, Fregolent, Donati, Gadda.

  All'articolo 1, comma 3, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 4).

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –80.000.000;
   2019: –80.000.000;
   2020: –80.000.000.
*3. 254. Donati.

  All'articolo 1, comma 3, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 4).

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –80.000.000;
   2019: –80.000.000;
   2020: –80.000.000.
*3. 258. Pagani.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 4).

  Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –40.000.000;
   2019: –40.000.000;
   2020: –40.000.000.
3. 140. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli, Cimbro.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere i punti 2) e 4).

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 36. Guidesi, Saltamartini, Allasia.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2).
*3. 259. Auci, D'Agostino, Vezzali.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2).
*3. 152. Polidori.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –29.000.000;
   2019: –29.000.000;
   2020: –29.000.000.
3. 224. Paola Bragantini, Braga.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –30.000.000;
   2019: –30.000.000;
   2020: –30.000.000.
3. 145. Melilla, Albini, Capodicasa, Zaratti, Formisano, Kronbichler, Cimbro.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, lettera a), valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 139. Boccuzzi, Portas, Albanella, Incerti, Casellato, Schirò, Malisani, Massa, Rocchi, Tullo, Carocci, D'Ottavio, Sgambato, Patrizia Maestri, Mattiello, Miotto, Ventricelli, Minnucci.

  Al comma 3, lettera a) sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 38. Guidesi, Fedriga, Saltamartini, Allasia.

  Al comma 3, lettera a), il numero 2 è sostituito dal seguente:
   2) al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) per interventi relativi ad acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione pari ad un importo massimo di 36,4 milioni di euro nel 2019, di 37,6 milioni di euro per il 2020, di 31,5 milioni di euro su base annua per il periodo 2021-2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2.014, a 190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.
3. 130. Paglia, Marcon, Pastorino, Pellegrino.

  Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
  2) ai commi 1 e 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1o gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».

  Conseguentemente dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), numero 2), valutati in 5 milioni di euro annui dal 2018 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 66. Misiani, Giampaolo Galli, Marcon.

  Al comma 3, lettera a), numero 2), sostituire le parole: ridotta al 50 con le seguenti: pari al 65.

  Conseguentemente al numero 4), capoverso 2-bis sostituire la parola: «50» con la seguente: «65»;
  all'onere recato pari a un importo massimo di 36.400.000 di euro nel 2019, di 37.600.000 milioni di euro per il 2020, di 31.500.000 milioni di euro su base annua per il periodo 2021-2028 si provvede apportando le seguenti variazioni:
   all'articolo 1 comma 624; sostituire le parole «53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, di 180.008,500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800,700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392,100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
   con le seguenti «17.468.200 euro per l'anno 2019, di 98.212.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 137.804.300 euro per l'anno 2022, di 92.300.700 euro per l'anno 2023, di 77,096.400 euro per l'anno 2024, di 107,892.100 euro per l'anno 2025, di 117.887,900 euro per l'anno 2026, di 109.583,600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
3. 110. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Al comma 3, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «ridotta al 50» con le seguenti: «pari al 65» e al numero 4), capoverso 2-bis sostituire la parola: «50» con la seguente: «65».

  Conseguentemente all'onere recato pari a un importo massimo di 36,4 milioni di euro nel 2019, di 37,6 milioni di euro per il 2020, di 31,5 milioni di euro su base annua per il periodo 2021-2028 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 132. Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina, Pellegrino.

  Al comma 3, lettera a), al numero 2) sostituire le parole: «e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione» con le seguenti: «ed è pari al 65 per cento per le spese di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A+».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –30.000.000;
   2019: –30.000.000;
   2020: –30.000.000.
3. 146. Melilla, Albini, Capodicasa, Zaratti, Formisano, Kronbichler, Cimbro.

  Al numero 2) della lettera a) del comma 3 dopo le parole: impianti dotati di caldaie a condensazione aggiungere le seguenti: con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione. Qualora dall'applicazione del periodo precedente derivasse un minor gettito si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, a disporre variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate.
*3. 269. Auci, D'Agostino, Vezzali.

  Al numero 2) della lettera a) del comma 3 dopo le parole: impianti dotati di caldaie a condensazione aggiungere le seguenti: con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione. Qualora dall'applicazione del periodo precedente derivasse un minor gettito si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, a disporre variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate.
*3. 236. Bargero.

  Al numero 2) della lettera a) del comma 3 dopo le parole: impianti dotati di caldaie a condensazione aggiungere le seguenti: con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori di aria calda a condensazione. Qualora dall'applicazione del periodo precedente derivasse un minor gettito si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, a disporre variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate.
*3. 215. Abrignani.

  Al comma 3, lettera a), numero 2) dopo le parole: impianti dotati di caldaie a condensazione aggiungere le seguenti: con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UH) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza interiore alla classe A di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/029 o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. Qualora dall'applicazione del periodo precedente derivasse un minor gettito si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, a disporre variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare le necessarie maggiori entrate.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –15.000.000;
   2020: –20.000.000.
3. 205. De Menech.

  Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: caldaie a condensazione aggiungere le seguenti:, nonché prodotti ed apparecchiature per l'efficienza e la pulizia degli impianti termici.

  Conseguentemente, all'onere pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018 derivante dall'applicazione della precedente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai semi dell'articolo 1, comma 624.
3. 31. Guidesi.

  Al comma 3, lettera a), numero 3), aggiungere il seguente capoverso:
  b-ter). Per acquisto, installazione e messa in opera di impianti di recupero dell'acqua piovana, ivi incluse le opere murarie relative alla costruzione della cisterna, sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), numero 3, lettera b-ter, alinea, stimati in 20 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 624 della presente legge.
*3. 73. Mariani.

  Al comma 3, lettera a), numero 3), aggiungere il seguente capoverso:
  b-ter). Per acquisto, installazione e messa in opera di impianti di recupero dell'acqua piovana, ivi incluse le opere murarie relative alla costruzione della cisterna, sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2021, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), numero 3, lettera b-ter, alinea, stimati in 20 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 624 della presente legge.
*3. 208. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, il seguente capoverso:
  b-ter) per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera a), numero 3), alinea, sostituire le parole: è aggiunta la seguente con le seguenti: sono aggiunte le seguenti;
   al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 20:19, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029. con le seguenti: di 12.585.300 euro per l'anno 2018 e di 23.868.200 euro per l'anno 2019, di 95.812.100 euro per l'anno 2020, 140.008.500 euro per l'anno 2021, di 129.304.300 euro per l'anno 2022, di 83.800.700 euro per l'anno 2023, di 68.596,400 euro per l'anno 2024, di 99.392.100 euro per l'anno 2025, di 109.387.900 euro per l'anno 2026, di 101.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 104.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
3. 223. Realacci, Borghi, Braga, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 3, lettera a), dopo il punto 3) inserire il seguente:
  3-bis. La detrazione di cui al presente comma si applica altresì alle spese sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, comprese quelle relative alla realizzazione di opere certificate finalizzate al recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, come definite ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. Gli interventi di cui al presente comma sono ammessi a finanziamento nel limite complessivo di 30 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-ter, All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono soppressi;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3-quater, All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento dei loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare».
  3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 percento del loro ammontare.»;
   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  3-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
  3-septies. Le modifiche introdotte dai commi 3-ter a 3-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
3. 80. De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 4).

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 37. Allasia, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera a), il numero 4) è sostituito dal seguente:
   3) a decorrere dal 1o gennaio 2017 è abrogato il comma 2-bis.
*3. 247. Senaldi, Montroni.

  Al comma 3, lettera a), il numero 4) è sostituito dal seguente:
   3) a decorrere dal 1o gennaio 2017 è abrogato il comma 2-bis.
*3. 90. Vignali.

  Al comma 3, lettera a), numero 4), capoverso 2-bis, sostituire la parola: 50 con la parola: 65.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per fanno 2019 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 35. Allasia, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera a), al numero 4) dopo le parole: biomasse combustibili inserire le seguenti: certificati sulla base della classe di prestazione emissiva più elevata di cui al decreto di attuazione dell'articolo 290, comma 4 dei decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152.
*3. 267. Cominelli, Carrescia, Giovanna Sanna.

  Al comma 3, lettera a), al numero 4) dopo le parole: biomasse combustibili inserire le seguenti: certificati sulla base della classe di prestazione emissiva più elevata di cui al decreto di attuazione dell'articolo 290, comma 4 dei decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152.
*3. 91. Vignali.

  Al comma 3, lettera a), al numero 4) dopo le parole: biomasse combustibili inserire le seguenti: certificati sulla base della classe di prestazione emissiva più elevata di cui al decreto di attuazione dell'articolo 290, comma 4 dei decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152.
*3. 248. Senaldi, Montroni.

  Al comma 3, lettera a), al numero 4) dopo le parole: biomasse combustibili inserire le seguenti: certificati sulla base della classe di prestazione emissiva più elevata di cui al decreto di attuazione dell'articolo 290, comma 4 dei decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152.
*3. 214. Cominelli, Giovanna Sanna, Carrescia.

  Al numero 4) della lettera a) del comma 3 dopo il capoverso 2-bis è inserito il seguente:
  2-bis) 1. La detrazione nella misura del 50 per cento per l'anno 2018 si applica altresì alla realizzazione di rampe o ascensori esterni o altri manufatti che alterano la sagoma dell'edificio volti all'eliminazione di barriere architettoniche.

  All'onere derivante dalle presente disposizione pari a pari a 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 51. Crippa, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Al numero 4 della lettera a) del comma 3 dopo il capoverso 2-bis è inserito il seguente:
  2-bis) 1. La detrazione nella misura del 50 per cento per l'anno 2018 si applica altresì alla realizzazione di rampe o ascensori esterni o altri manufatti che alterano la sagoma dell'edificio volti all'eliminazione di barriere architettoniche.

  All'onere derivante dalle presente disposizione pari a pari a 10 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al numero 31 della Tabella A Parte II Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «11 motore a diesel», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «nonché autovetture a motore elettrico».
3. 52. Crippa, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Al comma 3, lettera a), numero 4), dopo il capoverso 2-bis è inserito il seguente:
  2-bis.1. Le detrazioni spettanti ai sensi del precedente comma sono ripartite in tre quote annuali costanti e di pari importo per l'acquisto e la posa in opera di impianti dotati di generatori di calore a biomassa di nuova generazione rispettanti le classi 4 e 5 di cui all'allegato 1.

  Conseguentemente, al comma 3 è aggiunta la seguente lettera:
   c) al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 50 è annesso il seguente allegato:

All. 1

Monossido di carbonio, ij = Rendimento

Classe 4 stelle
Tipo di generatore PP
(mg/Nm3)
COT
(mg/Nm3)
NOx
(mg/Nm3)
CO
(mg/Nm3)
ij
(%)
Caminetti aperti 30 70 160 1250 77
Camini chiusi, inserti a legna 30 70 160 1250 77
Stufe a legna 30 70 160 1250 77
Cucine a legna 30 70 160 1250 77
Stufe ad accumulo 30 70 160 1000 77
Stufe, inserti e cucine a pellet –
Termostufe
20 35 160 250 87
Caldaie 20 10 150 200 87
Caldaie (alimentazione a pellet
o a cippato)
15 10 130 100 91
PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto,
CO = Monossido di carbonio, ij – Rendimento
Classe 5 stelle
Tipo di generatore PP
(mg/Nm3)
COT
(mg/Nm3)
NOx
(mg/Nm3)
CO
(mg/Nm3)
ij
(%)
Caminetti aperti 25 35 100 650 85
Camini chiusi, inserti a legna 25 35 100 650 85
Stufe a legna 25 35 100 650 85
Cucine a legna 25 35 100 650 85
Stufe ad accumulo 25 35 100 650 85
Stufe, inserti e cucine a pellet
– Termostufe
15 10 100 250 88
Caldaie 15 5 150 30 88
Caldaie (alimentazione a pellet
o a cippato)
10 5 120 25 92
PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 33. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera a), punto 4), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
  «2-bis.1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2018, per l'acquisto e la posa in opera di impianti dotati di generatori di calore a biomassa di nuova generazione rispettanti le classi 4 e 5 di cui all'allegato 1, e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo».

All. 1

Monossido di carbonio, ij = Rendimento

Classe 4 stelle
Tipo di generatore PP
(mg/Nm3)
COT
(mg/Nm3)
NOx
(mg/Nm3)
CO
(mg/Nm3)
ij
(%)
Caminetti aperti 30 70 160 1250 77
Camini chiusi, inserti a legna 30 70 160 1250 77
Stufe a legna 30 70 160 1250 77
Cucine a legna 30 70 160 1250 77
Stufe ad accumulo 30 70 160 1000 77
Stufe, inserti e cucine a pellet –
Termostufe
20 35 160 250 87
Caldaie 20 10 150 200 87
Caldaie (alimentazione a pellet
o a cippato)
15 10 130 100 91
PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto,
CO = Monossido di carbonio, ij – Rendimento


Classe 5 stelle
Tipo di generatore PP
(mg/Nm3)
COT
(mg/Nm3)
NOx
(mg/Nm3)
CO
(mg/Nm3)
ij
(%)
Caminetti aperti 25 35 100 650 85
Camini chiusi, inserti a legna 25 35 100 650 85
Stufe a legna 25 35 100 650 85
Cucine a legna 25 35 100 650 85
Stufe ad accumulo 25 35 100 650 85
Stufe, inserti e cucine a pellet
– Termostufe
15 10 100 250 88
Caldaie 15 5 150 30 88
Caldaie (alimentazione a pellet
o a cippato)
10 5 120 25 92
PP = Particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = Ossidi di azoto

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 34. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
   4-bis) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
  2-bis.1. Dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, e per le indagini diagnostiche per la sicurezza negli edifici è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
  2-bis.2. L'importo della detrazione di cui al comma 2-bis.1 è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà.
  2-bis.3. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
3. 61. Vallascas, Sorial, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
   5) al comma 2-ter le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito.»;

  Conseguentemente:
   dopo il numero 5) inserire il seguente:
   5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso.

   alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
   1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.

   alla lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
  2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
*3. 257. Pagani.

  Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
   5) al comma 2-ter le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito.»;

  Conseguentemente:
   dopo il numero 5) inserire il seguente:
   5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso.

   alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
   1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.

   alla lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
  2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
*3. 253. La VI Commissione.

  Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
   5) al comma 2-ter le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito.»;

  Conseguentemente:
   dopo il numero 5) inserire il seguente:
   5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso.

   alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
   1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.

   alla lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
  2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
*3. 225. Bini, Fregolent, Rubinato, Antezza, Vico.

  Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
   5) al comma 2-ter le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito.»;

  Conseguentemente:
   dopo il numero 5) inserire il seguente:
   5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso.

   alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
   1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.

   alla lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
  2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
*3. 245. Moretto, Marco Di Maio, Fregolent, Donati, Gadda.

  Al comma 3, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
   5) al comma 2-ter le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito.»;

  Conseguentemente:
   dopo il numero 5) inserire il seguente:
   5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso.

   alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
   1-bis) al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.

   alla lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
   4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
  2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
*3. 246. Moretto, Marco Di Maio, Donati.

  Sostituire il numero 6 della lettera a) del comma 3 con il seguente:
   6) al comma 2-quater sostituire le parole: «70 per cento» con: «80 per cento» e ultimo periodo le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –4.000.000;
   2019: –40.000.000;
   2020: –60.000.000.
3. 45. Crippa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Al comma 3, lettera a), al numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, le parole: «sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000», sono sostituite dalle seguenti: «spettano fino ad un limite massimo di euro 40.000» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «7 da ripartire in dieci rate annuali di pari importo».

  Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in euro 9 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 624, della presente legge.
3. 212. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 3 lettera a) dopo il numero 6), inserire il seguente:
   6-bis. Dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
  «2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiore. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio»

  Conseguentemente:
   al numero 5), aggiungere le seguenti parole: e le parole e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 sono sostituite dalle seguenti: , di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
   all'articolo 92, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro con le seguenti: 246 milioni di euro per l'anno 2018, di 323 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 321 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 290 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029; di 310 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031.
3. 250. Vico.

  Al comma 3, lettera a) dopo il numero 6), inserire il seguente:
   6-bis) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
  «2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischi inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.».

  Conseguentemente, il Fondo di cui comma 624, è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2018, 7 milioni di euro annui per l'anno 2019 e il 2020, 9 milioni di euro annui per l'anno 2022 e 2023, 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 e 20 milioni di euro annui per l'anno 2030 e 2031.
3. 58. Misiani, Vico.

  Alla lettera a), numero 7), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: nonché alle società ESCo che abbiano effettuato l'intervento investendo con garanzia di risultato.

  Conseguentemente, allo lettera b), numero 2), inserire alla fine le seguenti parole: nonché alle società ESCo che abbiano effettuato l'intervento investendo con garanzia di risultato.
3. 198. Abrignani.

  Al comma 3, lettera a), numero 8), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: «altri soggetti privati» sono aggiunte le seguenti: «, ad istituti di credito e ad intermediari Finanziari» e il secondo periodo è soppresso.
3. 25. Allasia, Guidesi, Saltamartini.

  Alla lettera a), numero 8), in fine, è aggiunto il seguente periodo: Tale cessione del credito deve essere ammessa soltanto per interventi di coibentazione della parte opaca dell'involucro, cioè quelli più efficaci ed efficienti. In alternativa, tutti gli altri interventi possono beneficiare della cessione del credito a condizione che l'involucro opaco sia già stato riqualificato nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto ministeriale del 26 giugno 2015.
*3. 200. Abrignani.

  Alla lettera a), numero 8), in fine, è aggiunto il seguente periodo: Tale cessione del credito deve essere ammessa soltanto per interventi di coibentazione della parte opaca dell'involucro, cioè quelli più efficaci ed efficienti. In alternativa, tutti gli altri interventi possono beneficiare della cessione del credito a condizione che l'involucro opaco sia già stato riqualificato nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto ministeriale del 26 giugno 2015.
*3. 270. Tancredi.

  Al comma 3, lettera a), punto 9, capoverso 2-septies dopo le parole: e operanti alla data del 31 dicembre 2013, inserire le seguenti: e alle fondazioni Onlus che svolgono servizi socio assistenziali per anziani.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 28. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 9) inserire il seguente:
   9-bis) dopo il comma 2-septies, inserire il seguente:
  «2-octies. Al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti in tema di edilizia pubblica, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari e il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono rispettivamente incrementati di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Per i fondi previsti per dall'articolo 4 della legge 23 maggio 2014, n. 80, si predispone una anticipazione al 2020 delle risorse stanziate lino al 2024».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-octies si provvede, per il 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.
3. 74. Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 9) è aggiunto il seguente:
   9-bis) dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente comma:
  «2-octies) In via sperimentale, a decorrere dal 1o gennaio 2018 e fino ai 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano anche nei confronti degli enti di tipo associativo di cui all'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, n. 917».
3. 268. Romanini, Pinna, Prina, Paolo Rossi, Patrizia Maestri.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:
   9-bis) dopo il comma 2-septies è inserito il seguente:
  «2-octies. Al fine di garantire migliori livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi, l'accesso alla detrazione di cui al comma 2-quater, secondo periodo, viene riconosciuto nel solo caso di utilizzo di prodotti isolanti o di kit, ai sensi dell'articolo 2.6 della Circolare Ministero dell'interno n. 5043 del 15 aprile 2013, di Euroclasse A1 o A2-s1, d0 di reazione al fuoco».
3. 67. Misiani, Abrignani.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 9) inserire il seguente:
   9-bis) al comma 3, le parole: «dieci quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «dieci o cinque quote annuali di pari importo ancorché non consecutivi».
3. 81. Parentela, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 9) aggiungere il seguente:
   9-bis) al comma 3, le parole: «dieci quote annuali» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote annuali».
3. 175. Labriola.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 9) aggiungere il seguente:
   9-bis) al comma 3, le parole: «dieci quote annuali» sono sostituite dalle seguenti: «tre quote annuali».
3. 180. Labriola.

  Al comma 3, lettera a), dopo il numero 9) inserire il seguente:
   9-bis) al comma 3, le parole: «dieci quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «dieci o cinque quote annuali di pari importo ancorché non consecutivi».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.
3. 84. Parentela, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 3, lettera a), numero 10, capoverso 3-ter, dopo le parole: requisiti tecnici inserire le seguenti: e di mantenimento in efficienza.
*3. 181. Bergamini.

  Al comma 3, lettera a), numero 10, capoverso 3-ter, dopo le parole: requisiti tecnici inserire le seguenti: e di mantenimento in efficienza.
*3. 134. Boccuzzi.

  Al comma 3, numero 10), capoverso comma 3-ter, dopo le parole: requisiti tecnici aggiungere le seguenti: e di mantenimento in efficienza.

  Conseguentemente, all'onere pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018 derivante dall'applicazione della precedente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
3. 138. Guidesi.

  Alla lettera a), numero 10), capoverso 3-ter, inserire dopo le parole: volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio, le seguenti parole: e il risparmio ottenibile con riferimento agli interventi particolarmente complessi ed articolati.
3. 199. Abrignani.

  Al comma 3, numero 10), lettera a), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per tale attività e i servizi forniti si provvede alla autorizzazione di spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
3. 62. Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Al comma 3, lettera a), numero 10), è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
  3-quinquies. Al fine di incentivare e agevolare lo scambio di energia da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l'autoproduzione negli edifici, nei distretti produttivi industriali e nelle aziende, mediante una gestione integrata di impianti di produzione e di accumulo in grado di offrire un efficiente servizio di bilanciamento e dispacciamento della rete attraverso immissioni e prelievi dell'energia stessa.
*3. 129. Pastorino, Civati, Marcon, Paglia.

  Al comma 3, lettera a), numero 10), è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
  3-quinquies. Al fine di incentivare e agevolare lo scambio di energia da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l'autoproduzione negli edifici, nei distretti produttivi industriali e nelle aziende, mediante una gestione integrata di impianti di produzione e di accumulo in grado di offrire un efficiente servizio di bilanciamento e dispacciamento della rete attraverso immissioni e prelievi dell'energia stessa.
*3. 109. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.
(Riqualificazione energetica in edilizia con demolizione e ricostruzione del corpo dell'edificio).

  1. Al fine di favorire e incentivare i processi di efficientamento energetico, di rinnovo edilizio e di riqualificazione profonda energetica, agli interventi di sostituzione edilizia ovvero a quegli interventi che prevedono la demolizione di un edificio e la ricostruzione di un nuovo edificio classificato “Edificio a energia quasi zero”, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si applicano detrazioni ai sensi dell'articolo 14 nella misura del 65 per cento delle spese sostenute.
  2. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere realizzati nelle medesime aree e nel rispetto delle volumetrie ovvero dei vincoli e degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e dall'articolo 4 della presente legge.
  3. Gli edifici di cui ai commi 1 e 2, devono avere i seguenti requisiti:
   a) rientrare nell'ambito delle zone B), così come sono definite dall'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444;
   b) essere di classe energetica G, secondo la classificazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2015;
   c) essere costituiti, con una prevalenza non inferiore al 70 per cento delle volumetrie, da unità abitative residenziali;
   d) essere costituiti da un numero di unità immobiliari non inferiore a 4 insistenti tutte nello stesso edificio così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;
   e) essere realizzate su due o più livelli ovvero avere un'altezza minima di 6 metri fuori terra;
   f) non devono essere edifici di pregio storico, artistico e architettonico ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
   g) gli interventi non potranno riguardare in nessun caso singole unità abitative o singole ripartizioni di un medesimo edificio ovvero parti separate o pertinenze;
   h) pertinenze o unità immobiliari separate di un edificio principale interessato da un intervento di riqualificazione, dovranno essere computate separatamente rispetto a quanto previsto alla precedente lettera d) e, in nessun caso, sono cumulabili con le unità immobiliari del corpo principale dell'edificio.
  4. Agli interventi di cui al presente articolo, in deroga a quanto disposto dal comma 3 e dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, viene riconosciuto un premio volumetrico, sino a un massimo del 5 per cento delle volumetrie dell'edificio preesiste, unicamente nei casi in cui vengano realizzate opere murarie ovvero installati impianti, come ascensori, volti all'abbattimento delle barriere architettoniche.
  5. La premialità volumetrica di cui al comma 4 deve essere calcolata unicamente sulla base degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche delle parti comuni dell'edificio e sulla base delle volumetrie del piano o dei piani in cui vengono realizzati gli interventi. La premialità viene riconosciuta in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.».
3. 50. Vallascas, Crippa, Della Valle, Cancelleri, Fantinati, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: «entro il 31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
3. 32. Allasia, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «l'adeguamento antisismico» aggiungere le seguenti: «, inteso anche come interventi di demolizione e ricostruzione in sito».

  Conseguentemente, al comma 5, le parole: La detrazione di cui al comma 4 sono sostituite dalle seguenti: La detrazione di cui ai commi da 1 a 4.
3. 263. Famiglietti.

  Al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 15-bis, è inserito il seguente:

«Art. 15-ter.

  1. Al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della politica energetica dell'Unione europea e nazionale, di promuovere il miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e di comfort ambientale nonché di favorire la sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, non vengono computati ai fini del calcolo del volume edificato e della superficie coperta complessiva: a) i maggiori spessori delle pareti perimetrali esterne, nella parte eccedente i 50 centimetri nel caso di recupero di edifici esistenti, fino ad un massimo di ulteriori 20 centimetri per interventi in bio-edilizia; b) i maggiori spessori dei solai orizzontali e delle coperture, anche inclinate, nella parte eccedente la misura media di 25 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 10 centimetri per interventi in bio-edilizia; c) le maggiori altezze interne nette dei vani di unità residenziali, nella parte eccedente le misure minime di metri 2,70 e di metri 2,40 previste dai regolamenti edilizi comunali, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per interventi in bio-edilizia.».
3. 261. Mannino.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    «1.1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro.».

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 erro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029, con le seguenti: di 16.585.300 euro per l'anno 2018 e di 41.868.200 euro per l'anno 2019, di 117.812.100 euro per l'anno 2020, 155.008.500 euro per l'anno 2021, di 134.304.300 euro per l'anno 2022, di 88.800.700 euro per l'anno 2023, di 73.596.400 euro per l'anno 2024, di 104.392.100 euro per l'anno 2025, di 114.387,900 euro per l'anno 2026, di 106.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 109.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
3. 216. Realacci, Borghi, Braga, Mariani, Tino Iannuzzi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1, inserire seguente:
   1-bis) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.» sono sostituite dalle seguenti: «a 96.000 euro per unità immobiliare adibita ad abitazione e a 150.000 euro per unità immobiliare adibita ad attività produttive per ciascun anno.».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, n. 1-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, dei decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 13. Castiello, Grimoldi, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1, inserire il seguente:
   1-bis) al comma 1-bis, le parole: «per unità immobiliare per ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «per unità immobiliari relative a costruzioni adibite ad abitazione e con un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 200.000 per unità immobiliari relative a costruzioni adibite in modo esclusivo ad attività produttive.».

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –   900.000;
   2019: –14.400.000;
   2020: –27.300.000.
3. 39. Marchi.

  Al comma lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
   1-bis) al comma 1-bis le parole: «cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi,» sono sostituite dalle seguenti: «cinque o dieci quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi ancorché non consecutivi.».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come modificato dal comma 625.
3. 86. Parentela, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1) inserire seguente:
   1-bis) al comma 1-bis le parole: «cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.» sono sostituite dalle seguenti: «cinque o dieci quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi ancorché non consecutivi.».
3. 83. Parentela, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:
   1-bis) al comma 1-sexies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché quelle inerenti l'acquisto e la messa in opera dei dispositivi di misurazione degli spostamenti delle strutture della costruzione e delle forze agenti sulle stesse, funzionali alla predetta classificazione».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –40.000.000;
   2019: –50.000.000;
   2020: –50.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000.
3. 27. Allasia, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:
   1-bis) al comma 1-sexies, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le spese per la redazione dell'Attestato di prestazione energetica di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015, fino a un valore massimo di 10.000 euro e nel limite complessivo di spesa non superiore a 20 milioni di euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «al commi 65 e 66».
  3-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare».
  3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dei 94 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;
   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
  3-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2006, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
  3-septies. Le modifiche introdotte dai commi da 3-ter a 3-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso ai 31 dicembre 2017.
3. 78. De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:
   1-bis) al comma 1-sexies, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le spese per la redazione del fascicolo del fabbricato, che racchiude le informazioni sulla classificazione sismica ed energetica degli edifici, le cui modalità di redazione e attuazione sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel limite complessivo di spesa non superiore a 20 milioni di euro».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «al commi 65 e 66».
  3-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare».
  3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dei 94 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;
   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
  3-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2006, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
  3-septies. Le modifiche introdotte dai commi da 3-ter a 3-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso ai 31 dicembre 2017.
3. 79. De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Al comma 3, lettera b), numero 2), aggiungere il seguente capoverso:
   1-sexies.2. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo e nei manufatti contenenti amianto strumentali all'attività agricola, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 3 inserire il seguente:
   «3-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-sexies.2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 3 del presente articolo sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2018,10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020.»;
   alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 5.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –15.000.000.
*3. 2. La XIII Commissione.

  Al comma 3, lettera b), numero 2), aggiungere il seguente capoverso:
   1-sexies.2. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo e nei manufatti contenenti amianto strumentali all'attività agricola, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 3 inserire il seguente:
   «3-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-sexies.2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 3 del presente articolo sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2018,10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020.»;
   alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 5.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –15.000.000.
*3. 204. Lavagno.

  Al comma 3, lettera b), al numero 2), aggiungere il seguente capoverso:
   1-sexies.2. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies si applicano anche per gli interventi realizzati su fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, e sono calcolate su un ammontare complessivo di spese non superiore a euro 96.000 ogni 200 metri quadri di superficie risultante dalla documentazione catastale. Per valori eccedenti i 200 metri quadri di superficie, la detrazione e calcolata in maniera proporzionale.
*3. 115. Tancredi.

  Al comma 3, lettera b), al numero 2), aggiungere il seguente capoverso:
   1-sexies.2. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies si applicano anche per gli interventi realizzati su fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, e sono calcolate su un ammontare complessivo di spese non superiore a euro 96.000 ogni 200 metri quadri di superficie risultante dalla documentazione catastale. Per valori eccedenti i 200 metri quadri di superficie, la detrazione e calcolata in maniera proporzionale.
*3. 187. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.

  Al comma 3, lettera b), al numero 2), aggiungere il seguente capoverso:
   1-sexies.2. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies si applicano anche per gli interventi realizzati su fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, e sono calcolate su un ammontare complessivo di spese non superiore a euro 96.000 ogni 200 metri quadri di superficie risultante dalla documentazione catastale. Per valori eccedenti i 200 metri quadri di superficie, la detrazione è calcolata in maniera proporzionale.
   All'onere derivante dalle presenti disposizioni, pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 255. Matarrese, Latronico, Vargiu, Dambruoso.

  Al comma 3, lettera b), al numero 2), aggiungere il seguente capoverso:
   1-sexies.2. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies si applicano anche per gli interventi realizzati su fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, e sono calcolate su un ammontare complessivo di spese non superiore a euro 96.000 ogni 200 metri quadri di superficie risultante dalla documentazione catastale. Per valori eccedenti i 200 metri quadri di superficie, la detrazione è calcolata in maniera proporzionale.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri di cui all'articolo 16, comma 1-sexies.2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla presente legge, pari a 35 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 213. Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 3, lettera b), al numero 2), dopo il capoverso 1.sexies.1 aggiungere il seguente:
   1-sexies.2. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies relative alle spese per gli interventi realizzati su fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono calcolate su un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 96.000 ogni 200 metri quadri di superficie risultante dalla documentazione catastale. Per valori eccedenti i 200 metri quadri di superficie, la detrazione è calcolata in maniera proporzionale.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
   3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, lettera b), numero 2), capoverso 1.sexies.2, valutati in 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 43. Marchi.

  Al comma 3, lettera b), al numero 2), aggiungere il seguente capoverso:
   1-sexies.2. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies si applicano anche per gli interventi realizzati su fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, e sono calcolate su un ammontare complessivo di spese non superiore a euro 96.000 ogni 200 metri quadri di superficie risultante dalla documentazione catastale. Per valori eccedenti i 200 metri quadri di superficie, la detrazione è calcolata in maniera proporzionale.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: –35.000.000;
   2019: –35.000.000;
   2020: –35.000.000.
  Inoltre al comma 624 le parole 180.008.500 euro per l'anno 2021 sono sostituite con le parole: 145.008.500 euro per l'anno 2021.
3. 94. Bernardo.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) al comma 1-septies le parole: «zone classificate a rischio sismico 1» sono sostituite dalle seguenti: «zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3».
*3. 182. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) al comma 1-septies le parole: «zone classificate a rischio sismico 1» sono sostituite dalle seguenti: «zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3».
*3. 116. Tancredi.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) al comma 1-septies le parole: «zone classificate a rischio sismico 1» sono sostituite dalle seguenti: «zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3».
   All'onere derivante dalle presenti disposizioni, pari a 24,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 256. Matarrese, Latronico, Vargiu, Dambruoso.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) al comma 1-septies le parole: «zone classificate a rischio sismico 1» sono sostituite dalle seguenti: «zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3».

  Conseguentemente il comma 624 è così sostituito:
  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di 30.568.200 euro per l'anno 2019, di 91.012.100 euro per l'anno 2020, 117.008.500 euro per l'anno 2021, di 89.404.300 euro per l'anno 2022, di 47.700.700 euro per l'anno 2023, di 71.296.400 euro per l'anno 2024, di 122.492.100 euro per l'anno 2025, di 145.887.900 euro per l'anno 2026, di 117.183.600 euro per l'anno 2027, di 132.783.600 per l'anno 2028, di 139.483.600 euro per l'anno 2029, di 141.683.600 per l'anno 2030, di 143.883.600 per l'anno 2031 e 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2032.
3. 93. Bernardo.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) al comma 1-septies le parole: «zone classificate a rischio sismico 1» sono sostituite dalle seguenti: «zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, lettera b), numero 2-bis), pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 32 milioni di euro per l'anno 2019, 50,5 milioni di euro per l'anno 2020, 69 milioni di euro per l'anno 2021, 84,5 milioni di euro per l'anno 2022, 73,5 milioni di euro per l'anno 2023, 38 milioni di euro per l'anno 2024, 17,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 41. Misiani, Marchi.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:
   2-bis) al comma 1-septies le parole: «zone classificate a rischio sismico 1» sono sostituite dalle seguenti: «zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –24.000.000;
   2020: –80.000.000.
3. 14. Castiello, Grimoldi, Guidesi, Fedriga, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente numero:
   2-bis) dopo il comma 1.septies inserire i seguenti:
   1.octies. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi cinque anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.
   1.novies. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al comma 1.octies, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al comma 1.octies.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera b), n. 2-bis e n. 2.ter, valutati in 48 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 12. Castiello, Grimoldi, Guidesi, Fedriga, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera b), numero 3), dopo le parole: anno 2018 inserire le seguenti: dopo le parole: «per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «, il montaggio e l'installazione».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 26. Caparini, Guidesi, Allasia, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera b) numero 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «A+» sono sostituite dalle seguenti: «A++» e le parole: A per i forni sono sostituite dalle seguenti: A+ per i forni.
3. 137. Tancredi.

  Al comma 3, lettera b), numero 3, in fine aggiungere le seguenti parole: le parole «A+» sono sostituite dalle seguenti: «A++» e le parole: A per i forni sono sostituite dalle seguenti: A+ per i forni e le cappe da cucina.
3. 222. Braga.

  Al comma 3, lettera b), numero 3) inserire in fine le seguenti parole: e le parole «dieci quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: dieci o cinque quote annuali di pari importo ancorché non consecutivi.
3. 82. Parentela, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 3, lettera b), numero 3) inserire in fine le seguenti parole: e le parole «dieci quote annuali di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «dieci o cinque quote annuali di pari importo ancorché non consecutivi».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.
3. 85. Parentela, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:
  3-bis. Dopo il comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è inserito il seguente comma:
  «1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere destinati anche ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti alle attività istituzionali di tutela della salute e di erogazione di prestazioni sanitarie e alle attività sportive, al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici destinati allo svolgimento di tali attività negli usi finali dell'energia. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello, sviluppo economico, con il Ministro della salute e con il Ministro dello sport, sono individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente comma».
  3-ter. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo del comma 2, le parole dai. «Per accedere» fino ai: «ultimi 12 mesi» sono soppresse.
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per lo sviluppo della green economy.
  3-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti pubblici o privati che operano nell'ambito della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nel settore idrico.
  1-ter. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere concesse garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie nei settori previsti dal presente articolo.
  1-quater. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La concessione di garanzie, di cui al comma 1-ter, è ricompresa nel Sistema nazionale di garanzia di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  1-quinquies. Le garanzie concesse dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere assistite dalla garanzia del Fondo europeo degli investimenti o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione europea o da essa cofinanziati».
*3. 7. Tancredi.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:
  3-bis. Dopo il comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è inserito il seguente comma:
  «1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere destinati anche ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti alle attività istituzionali di tutela della salute e di erogazione di prestazioni sanitarie e alle attività sportive, al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici destinati allo svolgimento di tali attività negli usi finali dell'energia. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello, sviluppo economico, con il Ministro della salute e con il Ministro dello sport, sono individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente comma».
  3-ter. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo del comma 2, le parole dai. «Per accedere» fino ai: «ultimi 12 mesi» sono soppresse.
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per lo sviluppo della green economy.
  3-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti pubblici o privati che operano nell'ambito della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nel settore idrico.
  1-ter. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere concesse garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie nei settori previsti dal presente articolo.
  1-quater. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La concessione di garanzie, di cui al comma 1-ter, è ricompresa nel Sistema nazionale di garanzia di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  1-quinquies. Le garanzie concesse dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere assistite dalla garanzia del Fondo europeo degli investimenti o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione europea o da essa cofinanziati».
*3. 262. Mannino.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi cinque anni, provvedano alta demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, nonché alla loro alienazione, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
  3-ter. Nel caso in cui non si verifichino le condizioni di cui al comma 3-bis, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al comma 3-bis.
  3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2018 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3. 42. Marchi.

  Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  3-bis. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo, si prescrive in due anni. Nei contratti di cui al primo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al terzo periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.
  3-quater. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
  3-quinquies. L'Autorità per l'energia, elettrica, il gas e il sistema idrico può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.
  3-sexies. Entro il 1o luglio 2019, il soggetto gestore del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, provvede agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere attraverso esso ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  3-septies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.
  3-octies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:
   a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) per il settore del gas, al 1o gennaio 2019;
   c) per il settore idrico al 1o gennaio 2020.
3. 171. Baldelli, Becattini, Ricciatti, Allasia, Rampelli, Crippa, Galgano, Vignali, Paglia, Gigli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  3-ter. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2019, 28 milioni di euro per l'anno 2020, 38 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029, 3 milioni di euro per l'anno 2030, e 8 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 40. Marchi.

  Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  3-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90, dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:
  «1-octies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni condominiali, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo delle detrazioni dall'imposta di cui al comma 1-quinquies possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  1-novies. A decorrere dal 1o gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui al comma 1-septies si applicano anche agli edifici ubicati nelle zone sismiche 2 e 3 di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta Ufficiale n.105 dell'8 maggio 2003».
  3-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 55. Misiani.

  Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  3-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente:
  «1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, su unità di abitazione indipendenti o su costruzioni adibite ad attività produttive le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 19 gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
  3-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.
3. 56. Misiani.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adotta disposizioni affinché, tra le tipologie di interventi incentivabili previsti dall'articolo 4.2 del Decreto Interministeriale del 16 febbraio 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.51 del 2 marzo 2016, sia ricompresa anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, limitatamente agli impianti condominiali centralizzati. Entro 30 giorni dall'emanazione delle suddette disposizioni, il Gestore dei Servizi Energetici aggiorna gli applicativi e le modalità operative per la gestione di quanto riportato al precedente periodo.
3. 57. Misiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sono individuati criteri e modalità volti a favorire la diffusione della tecnologia vehicle to grid, anche prevedendo la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.
  3-ter. Al fine di incentivare l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica, entro il medesimo termine di cui al comma 3-bis, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce le tariffe per il consumo dell'energia elettrica per la ricarica del veicoli, non superiori alle attuali tariffe previste per i clienti domestici residenti, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
3. 63. Fraccaro, Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello, Fantinati.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per le spese documentate, sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 relative all'acquisto e all'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, dotate di uno o più punti di ricarica non accessibili al pubblico, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257; spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito per una quota pari al 65 per cento degli importi a carico del contribuente, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
  3-ter. La detrazione di cui al comma 3-bis spetta anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis dei codice civile,.

  Conseguentemente, all'articolo 94, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –30.000.000;
   2020: –50.000.000.
3. 64. Crippa, Fraccaro, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello, Fantinati.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui al comma 3 e gli incentivi previsti dal Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016 si applicano all'installazione di apparecchiature ed impianti contenenti gas fluorurati a condizione che i lavori vengano svolti da persone e imprese certificate ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 e che il committente alleghi alla documentazione prevista copia del certificato rilasciato da un organismo di certificazione.
*3. 278. Gadda.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui al comma 3 e gli incentivi previsti dal Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016 si applicano all'installazione di apparecchiature ed impianti contenenti gas fluorurati a condizione che i lavori vengano svolti da persone e imprese certificate ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 e che il committente alleghi alla documentazione prevista copia del certificato rilasciato da un organismo di certificazione.
*3. 220. Gadda, Realacci, Borghi, Moretto, Braga, Vazio, Marco Di Maio, Galperti, Donati, Manfredi, Dallai, Famiglietti, Ermini, Iori, Giovanna Sanna, Carrescia, Coppola, Cominelli, Mazzoli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, le parole: «l'utilizzo di fonti rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «l'installazione di impianti da fonti rinnovabili e/o di unità di microcogenerazione come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20».
3. 75. Pelillo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, presso il Ministero dall'economia e delle finanze è istituito il «Fondo speciale per favorire il settore dell'energia rinnovabile e il risparmio energetico» destinato alle piccole e medie imprese e all'artigianato ovvero alle attività commerciali di tipo ambulante, con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, che installano accumulatori di energia rinnovabile. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

  Conseguentemente all'articolo 1 comma 631, Tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:
   2018: –30.000.000;
   2019: –30.000.000;
   2020: –30.000.000.
3. 105. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di favorire e accelerare gli interventi di bonifica da amianto, e sostenere contestualmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, qualora installati in sostituzione di coperture o tetti contenenti amianto, è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al successivo comma.
  3-ter. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'introduzione e l'attuazione del nuovo meccanismo di incentivazione.
  3-quater. A parziale copertura degli oneri conseguenti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, e in relazione alto stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma, è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento del servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi, i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge 41 del 2010.
  3-quinquies. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma precedente.

  Conseguentemente all'articolo 1 dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
  621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
3. 106. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio delle attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma.

  Conseguentemente all'articolo 1 comma 631, Tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:
   2018: –50.000.000.

  Conseguentemente al comma 624 sostituire le parole: 53.868.200 per l'anno 2019 e le parole: 135.812.100 per l'anno 2020 con le seguenti: 3.868.200 per l'anno 2019 e: 85.812.100 per l'anno 2020.
3. 107. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio delle attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma.

  Conseguentemente all'articolo 1 comma 631,, Tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:
   2018: –50.000.000;
   2019: –50.000.000;
   2020: –50.000.000.
3. 104. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per la riallocazione dei «Sussidi ambientalmente dannosi» a favore dei «Sussidi ambientalmente favorevoli», così come indicati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli», reso noto in data 23 febbraio 2017, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
  3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo Cop 21 Agenda 2030 ONU», dotato ed alimentato da risorse annuali di origine riallocativa, con riferimento al Catalogo dei Sussidi del Ministero Ambiente, previsto dall'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 nonché da eventuali altre entrate. Il CIPE, è incaricato della gestione e del reimpiego delle risorse di cui al citato Fondo ai fini di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla nuova occupazione permanente, destinando altresì una parte delle risorse non inferiore al 20 per cento ad azioni di compensazione a favore dell'occupazione nei settori che cedono risorse e prevedendo, altresì, un piano specifico per l'agricoltura.
  3-quater. Il processo riallocativo avrà inizio dal 1o gennaio 2018 e dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
3. 108. Pastorino, Marcon, Melilla, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «56. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'imposta corrisposta per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2018, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione medesima è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi di imposta successivi.».

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2018: –14.300.000.
3. 127. Menorello, Secco.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:
   a) soggetti pubblici, associazioni e società sportive senza fini di lucro, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici non compresi nel Piano di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2015 convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
   b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico di edifici pubblici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.»;
   b) conseguentemente, alla rubrica dell'articolo dopo la parola: «scolastici» sono inserite le seguenti: «sanitari, sportivi».

  3-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire l'immediato accesso ai finanziamenti per gli interventi di cui al precedente comma 3-bis, lettera a), a valere sulle risorse di cui al comma 1, dell'articolo 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ancora disponibili alla predetta data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della, tutela del territorio e del mare, sono integrati il decreto interministeriale 14 aprile 2015, recante «Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici», il decreto ministeriale 22 febbraio 2016, recante «Riprogrammazione delle risorse del Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici» e il decreto ministeriale 27 giugno 2017, recante «Proroga del termine di presentazione delle istanza a valere sulle risorse del Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici».
  3-quater. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «che operano» sono sostituite dalle seguenti: «e ad enti territoriali per effettuare interventi e attività»;
   b) al comma 1, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: d-ter) infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, riqualificazione, elettrica dei veicoli e in generale mobilità sostenibile»;
   c) al comma 2, sono soppressi il primo, il secondo e il terzo periodo;
   d) al comma 6, dopo le parole: «Ai progetti di investimento presentati» sono aggiunte le seguenti: «dagli enti territoriali,»;
   e) conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure per lo sviluppo della green economy».
3. 128. Catalano, Mucci, Oliaro, Galgano, Monchiero.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 149, le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018»;
   b) al comma 151, come modificato dall'articolo 57-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50; convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».

  Conseguentemente all'articolo 1 dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
  621-bis. Per gli anni dal 2018 e 2019 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
3. 135. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme sono assoggettate ad aliquota ridotta, di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili.
  3-quater. Non si fa luogo al recupero di imposta e all'irrogazione delle sanzioni in caso di applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni e alle forniture dei beni di cui al comma 3-bis relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti non rinnovabili, per le quali è stata emessa fattura prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
3. 141. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per le Province è consentito, in deroga all'articolo 188, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, applicare nei 10 esercizi successivi a quote costanti il disavanzo risultante dal rendiconto per l'anno 2017.

  Conseguentemente all'articolo 92, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 130 milioni di euro per l'anno 2018, di 210 milioni euro per gli anni dal 2019 al 2027 e di 330 milioni a decorrere dall'anno a decorrere dall'anno 2028.

  Alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: –30.000.000;
   2019: –30.000.000;
   2020: –30.000.000.
3. 173. Massa.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di incentivare il recupero edilizio, gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupera del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (ECOBONUS), e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917 (50 per cento), usufruiscono di un'aliquota dell'imposta del valore aggiunto agevolata del 5 per cento.
  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede ai sensi dei commi da 3-quinquies a 3-octies.
  3-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare»;
   al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».

  3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;
   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  3-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3-quinquies e 3-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
  3-septies. Le modifiche introdotte dai commi 3-quinquies e 3-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente:
   3-ter. Al comma 41 la lettera b) è soppressa;
   3-novies. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 60. Crippa, Sorial, Vallascas, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Sorial, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di favorire la mobilità e l'autonomia delle persone anziane nonché la valorizzazione del patrimonio edilizio, anche pubblico, è riconosciuto un contributo a fronte dell'installazione di ascensori in immobili di tre o più piani fuori terra, appartenenti a privati, o enti pubblici, già edificati alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne siano sprovvisti. Il contributo è erogato in favore dei proprietari o degli enti gestori dell'immobile quale rimborso, totale o parziale, delle spese per l'installazione degli ascensori sostenute a decorrere dal 1o novembre 2017 e regolarmente documentate, ed è cumulabile con altri benefici economici pubblici riconosciuti per la medesima spesa. Il contributo è erogato entro il limite massimo complessivo di euro 3 milione annui a decorrere dal 2018, entro il quale sono ricondotti anche gli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dagli adempimenti svolti dall'amministrazione competente per l'attuazione della presente disposizione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 25 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: i limiti del contributo erogabile per ciascun ascensore al fine di garantire il rispetto del limite massimo complessivo di spesa di cui al periodo precedente, i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità di richiesta, di concessione e di erogazione del contributo, i criteri di priorità nell'assegnazione, fra i quali si tiene conto della residenza attuale e prospettica di persone anziane e disabili, del numero di piani fuori terra, nonché le ulteriori norme necessarie per l'esecuzione della presente disposizione.
  3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis è autorizzata la spesa di 3 milioni annui a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –3.000.000;
   2019: –3.000.000;
   2020: –3.000.000.
3. 174. Fabbri, Lenzi, Braga.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera 1), aggiungere la seguente:
  «1-bis) finalizzati a garantivo adeguati livelli di sicurezza e di protezione dal fuoco degli involucri edilizi, nel solo caso di utilizzo di materiali isolanti di Euroclasse A1 o A2-sl,d0 di reazione al fuoco o di kit di Euroclasse A1 o A2-sl,d0 di reazione al fuoco, contenenti materiali isolanti».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –15.000.000;
   2020: –20.000.000.
3. 206. De Menech.

  Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  3-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunta la seguente lettera « g) gli interventi edilizi volti a portare a compimento le opere ricadenti nella dicitura di «stato allo scheletro strutturale», cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o di «stato rustico», cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, come stabilito dalla lettera b) del decreto ministeriale 22 novembre 2012, articolo 2, rimasti nello stato suddetto per almeno dieci anni, appartenenti alle categorie catastali A/6, A1/ A/7, A/8 e A/11, fermo restando l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme edilizie vigenti».
  3-ter. All'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo le parole: «b), c) e d)», inserire «g)».
  3-quater. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
3. 207. Ottobre, Schullian.

  All'articolo 1 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le misure di incentivazione agli interventi di efficienza energetica così come quelli di promozione della generazione da fonti rinnovabili e della mobilità sostenibile rientrano nelle politiche di decarbonizzazione necessarie per il rispetto degli accordi internazionali contro i cambiamenti climatici ratificati dall'Italia che vengono attuati anche con la definizione di una strategia energetica nazionale, rendicontata ogni anno con relazione al Parlamento e rivista ogni tre anni per assicurarne la coerenza agli impegni internazionali assunti, e di un piano clima energia redatto sulla base della strategia energetica nazionale così definita.
3. 221. Stella Bianchi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) per interventi di recupero del patrimonio edilizio e le detrazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, spettano anche nel caso in cui i lavori di ristrutturazione dell'intero immobile non siano ultimati, ma lo siano nella singola unità abitativa oggetto della richiesta di detrazione.
  3-ter, Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-bis, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2018 e in 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 229. Marco Di Maio, Galperti, Venittelli, Manfredi, Gadda, Donati, Iori, Morani, Crimì, Vazio, Rotta, Carrescia, Coppola, Dallai, Veronica Zanetti.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 le parole: «utilizzo di fonti rinnovabili», vengono sostituite dalle seguenti: «l'installazione di impianti da fonti rinnovabili ovvero di unità di microcogenerazione come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.
3. 170. Benamati, Arlotti, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Ginefra, Iacono, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Scuvera, Senaldi, Taranto, Tentori, Vico.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, si applicano anche alle spese sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
  3-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, stimati in 17 milioni di euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno 2019, 32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per Interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 237. Richetti.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, si applicano anche alle spese sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per un ammontare di spesa complessivo non superiore a 12.000 euro.
  3-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, stimati in 13 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 24 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 238. Richetti, Arlotti.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: g-bis) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al risparmio della risorsa idrica.
  3-ter. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono definite le tipologie di interventi che beneficiano della detrazione di cui al comma 3-bis, anche al fine di incentivarne la realizzazione, prevedendone l'applicazione in particolare:
   a) per il recupero delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione;
   b) per l'installazione di cassette d'acqua per uso sanitario con scarichi differenziati;
   c) per l'installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria e acqua;
   d) per l'impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50 per cento della superficie stessa, al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare l'effetto noto come isola di calore.

  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2018 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n. 190.
3. 239. Petrini.

  All'articolo 1 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge il Ministero delle infrastrutture d'intesa con le Regioni procede alla mappatura dei quartieri «industriali» presenti in Italia individuando per l'anno 2018 10 aree di intervento per il recupero e la riqualificazione di manufatti e immobili nati a seguito di importanti processi di industrializzazione, Le Regioni procedono a compartecipare a tale intervento nella misura non inferiore al 50 per cento. Tale piano proseguirà anche negli anni 2019 e 2020 con lo scorrimento della graduatoria che verrà a determinarsi a seguito della mappatura.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
3. 249. Burtone.

  Dopo il comma 3 aggiungere il comma 3-bis:
  3-bis. Le detrazioni previste dai commi 344, 345, 346 e 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, spettano anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per gli interventi su edifici o parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, da essi posseduti o detenuti, anche se destinati o concessi in locazione a terzi. Con decreto adottato ai sensi del comma 349 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 si provvede ad adeguare l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007.
3. 273. Cova, Zanin, Preziosi, Cominelli.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi, sull'imposta lorda e possibile applicare una detrazione di un importo entro il limite del 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente che possiede o detiene sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
   a) «sistemazione a verde» di pertinenze esterne di unità immobiliari private regolarmente accatastati (o iscritti al catasto), incluse recinzioni, impianti di irrigazione ad alta efficienza, sistemi di raccolta acque piovane e realizzazione pozzi nei limiti delle specifiche normative statali e regionali;
   b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
3. 77. De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Al comma 4, alinea, sostituire le parole: Per l'anno 2018, con le seguenti: Per gli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.200 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
*3. 3. La XIII Commissione.

  Al comma 4, alinea, sostituire le parole: Per l'anno 2018, con le seguenti: Per gli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.200 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
*3. 252. Falcone.

  Al comma 4 le parole: Per l'anno 2018 sono sostituite dalle seguenti: Per gli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, al comma 632, dopo la lettera n) aggiungere le seguenti lettere: « o) sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; p) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
3. 168. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 4 sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.

  Conseguentemente, al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 30.000 euro;
   2) al secondo periodo dopo le parole: al condominio aggiungere le seguenti: e da questo pagate al fornitore che ha eseguito l'intervento».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle precedenti disposizioni pali a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.
3. 54. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 4, dopo le parole: ad uso abitativo, inserire le seguenti:, ad esclusione di quelle alle quali sono attribuite le categorie catastali A/8 e A/9,.
*3. 59. Paglia, Marcon, Pastorino, Pellegrino.

  Al comma 4, dopo le parole: ad uso abitativo, inserire le seguenti:, ad esclusione di quelle alle quali sono attribuite le categorie catastali A/8 e A/9,.
*3. 97. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Al comma 4, lettera b), dopo le parole: a verde, inserire le seguenti: ovvero la realizzazione di coperture rimovibili.

  Conseguentemente all'articolo 1 dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
  621-bis. Limitatamente agli anni 2018 e 2019 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
3. 98. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  All'articolo 1 comma 4, dopo la lettera b) inserire la lettera:
  b-bis) controlli per la sicurezza degli alberi.

  Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero economie e finanze sono apportate le seguenti modificazioni:
   2018: –20.000.000.
3. 154. Tancredi.

  All'articolo 1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 12, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) da imprese agricole, artigiane, industriali, commerciali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze. Tali conoscenze si intendono acquisite se si riscontra almeno una delle seguenti condizioni:
    1) l'impresa sia iscritta al Registro delle imprese da almeno 5 anni;
    2) il responsabile tecnico dell'impresa abbia esercitato, per almeno cinque anni, l'attività di manutenzione del verde come titolare di azienda, come coadiuvante familiare o come dipendente con responsabilità tecniche.
*3. 149. Rampelli.

  All'articolo 1, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 12, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) da imprese agricole, artigiane, industriali, commerciali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze. Tali conoscenze si intendono acquisite se si riscontra almeno una delle seguenti condizioni:
    1) l'impresa sia iscritta al Registro delle imprese da almeno 5 anni;
    2) il responsabile tecnico dell'impresa abbia esercitato, per almeno cinque anni, l'attività di manutenzione del verde come titolare di azienda, come coadiuvante familiare o come dipendente con responsabilità tecniche.
*3. 8. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 5, dopo il primo periodo inserire i seguenti: La detrazione di cui al presente comma è altresì riconosciuta per le spese documentate per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano, gazebo e dehor destinati alla realizzazione di spazi ricreativi. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 3,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 1. Vignali.

  Al comma 5 aggiungere infine le seguenti parole: I lavori straordinari sulle pertinenze a verde dei fabbricati in condominio di cui al presente comma sono eseguibili anche in mancanza della costituzione del fondo speciale per le opere di manutenzione straordinaria e innovazioni di cui all'articolo 1135 comma 1, numero 4), del codice civile.
3. 217. Realacci, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1135, comma 4, del codice civile, per rendere operativa la norma di cui al comma 5, sono immediatamente eseguibili i lavori straordinari sulle pertinenze a verde dei fabbricati in condominio, anche in mancanza della costituzione del fondo speciale per le opere di manutenzione straordinaria e innovazioni.
*3. 251. La VI Commissione.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1135, comma 4, del codice civile, per rendere operativa la norma di cui al comma 5, sono immediatamente eseguibili i lavori straordinari sulle pertinenze a verde dei fabbricati in condominio, anche in mancanza della costituzione del fondo speciale per le opere di manutenzione straordinaria e innovazioni.
*3. 191. Fanucci, Bernardo.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1135, comma 4, del codice civile, per rendere operativa la norma di cui al comma 5, sono immediatamente eseguibili i lavori straordinari sulle pertinenze a verde dei fabbricati in condominio, anche in mancanza della costituzione del fondo speciale per le opere di manutenzione straordinaria e innovazioni.
*3. 95. Bernardo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La detrazione di cui al comma 4 è altresì usufruibile dalle fondazioni Onlus che svolgono servizi socio assistenziali per anziani per interventi di cui al medesimo comma 4, realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: e 5 con le seguenti:, 5 e 5-bis.

  Conseguentemente, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo c al secondo periodo, garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.000 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.
3. 18. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 6, aggiungere, in fine i seguenti:
  6-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale; il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nelle categorie catastali A/10 e C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registra e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
  6-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli Interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 6-bis, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente comma e del comma 6-bis.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis pari a 100 milioni si provvede, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.
3. 15. Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Pesco.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di promuovere la regolarizzazione fiscale del mercato dei biocombustibili legnosi, per le spese documentate relative all'acquisto di legna da ardere per l'alimentazione di generatori di calore finalizzati alla climatizzazione invernale degli edifici ad uso residenziale, spetta in via sperimentale e nel limite massimo di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, una detrazione dall'imposta lorda, in un'unica quota annuale, per una quota pari al 14 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150 euro per contribuente. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ad uso residenziale in grado di comprovare l'effettivo acquisto tramite i documenti fiscali previsti dalla vigente legislazione.

  Conseguentemente:
   al comma 7 sostituire le parole: di cui ai commi da 4 a 6 con le seguenti: di cui ai commi da 4 a 6-bis;
   al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: è incrementato di 297 milioni di euro per gli anni 2018, 2019, 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
*3. 4. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di promuovere la regolarizzazione fiscale del mercato dei biocombustibili legnosi, per le spese documentate relative all'acquisto di legna da ardere per l'alimentazione di generatori di calore finalizzati alla climatizzazione invernale degli edifici ad uso residenziale, spetta in via sperimentale e nel limite massimo di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, una detrazione dall'imposta lorda, in un'unica quota annuale, per una quota pari al 14 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150 euro per contribuente. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ad uso residenziale in grado di comprovare l'effettivo acquisto tramite i documenti fiscali previsti dalla vigente legislazione.

  Conseguentemente:
   al comma 7 sostituire le parole: di cui ai commi da 4 a 6 con le seguenti: di cui ai commi da 4 a 6-bis;
   al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: è incrementato di 297 milioni di euro per gli anni 2018, 2019, 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
*3. 202. Zanin.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole: «le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,» aggiungere le seguenti: «le cooperative e gli altri enti di diritto privato di cui sopra che operano nel campo dell'utilizzazione e della commercializzazione del legname e della filiera foresta-legno-energia,».
**3. 5. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole: «le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,» aggiungere le seguenti: «le cooperative e gli altri enti di diritto privato di cui sopra che operano nel campo dell'utilizzazione e della commercializzazione del legname e della filiera foresta-legno-energia,».
**3. 203. Zanin, Borghi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. I commi da 1 a 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:
  1. Ai fini del presente articolo, per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, stipulati a qualsiasi finalità, compresa quella turistica, dal titolare di diritto reale sull'immobile, dal locatario dello stesso o dal comodatario, di durata non superiore a 30 giorni, ivi compresi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia del locali stipulati direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero per il tramite di piattaforme telematiche che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
  2. Gli immobili locati, per intero o solo in parte, secondo i contratti di cui al comma 1 mantengono la destinazione ad uso abitativo e non sono assimilabili alle strutture ricettive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  3. A decorrere dal 1o giugno 2017, sui canoni e corrispettivi lordi derivanti dai contratti di cui al comma 1, in cui il locatore agisca in qualità di persona fisica al di fuori dell'attività di impresa, nonché nell'ambito dell'offerta di alloggio a titolo oneroso in strutture ricettive non imprenditoriali disciplinate ai sensi delle normative turistiche regionali, si applicano le disposizioni sulla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con l'aliquota del 21 per cento, salva opzione per il regime ordinario da esercitare in dichiarazione dei redditi.
  4. I soggetti che, senza incassare o intervenire nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi di cui al comma 1, esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
  5. Al fine di contrastare l'evasione fiscale, la cedolare secca di cui al comma 2 si applica con l'aliquota del 10 per cento anche qualora il contratto di cui al comma 1 sia concluso per il tramite di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero per il tramite delle piattaforme telematiche di cui al comma 1, a condizione che i relativi canoni o corrispettivi siano incassati da tali soggetti tramite metodi di pagamento tracciabili e che tali soggetti operino, in qualità di sostituti d'imposta, la ritenuta della cedolare secca in misura ridotta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario. Tali soggetti provvedono al versamento delle suddette ritenute con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla loro certificazione e dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La comunicazione dei dati di cui al precedente comma 4 è assolta mediante la certificazione e la dichiarazione di cui al periodo precedente. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione dei regime di cui al presente comma, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
  5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non fiscalmente residenti in Italia né ivi stabiliti, ma operanti da uno Stato che consente lo scambio di informazioni e che abbiano optato per la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati per il loro tramite in luogo di locatori, possono scegliere di adempiere gli obblighi di cui al comma 5 direttamente dal loro luogo di stabilimento ovvero tramite rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  5-ter. L'adempimento degli obblighi di cui al comma 5-bis da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e delle piattaforme telematiche operanti in libera prestazione di servizi da un altro Stato membro non comporta la presenza di una stabile organizzazione in Italia di tali soggetti.
  5-quater. L'accesso ai dati comunicati dai soggetti di cui al comma 5 è consentito esclusivamente alle amministrazioni fiscali e finanziarie dello Stato, le quali assicurano idonee misure organizzative e di sicurezza per evitare ogni ulteriore circolazione dei dati personali dei contribuenti non strettamente necessaria per finalità di accertamento e controllo degli adempimenti fiscali previsti dalla presente legge.
  5-quinquies. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «coloro che alloggiano nelle strutture ricettive» sono aggiunte le parole: «o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».
  5-sexies. All'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo le parole: «coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città» sono aggiunte le parole: «o negli immobili locati secondo i contratti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50» e le parole: «da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione» sono sostituite dalle parole: «da applicare, esclusivamente secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –18.250.000;
   2019: –18.250.000;
   2020: –18.250.000.
3. 172. Palese.

  All'articolo 1, comma 7, dopo le parole: delle operazioni, inserire le seguenti: ed il progetto, nei casi di cui al comma 6, sia redatto da un tecnico iscritto in un albo professionale del settore agrario.
3. 192. Russo.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 6.500.000;
   2019: –69.100.000;
   2020: –43.200.000.
3. 53. Gagnarli, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti – secondo il regolamento EGE/ONU 109 – da destinare ai veicoli di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, li credito spetta per l'acquisto di un treno di pneumatici ricostruiti secondo la norma ECE/ONU 109 – per ciascun Veicolo di cui all'articolo 164 del TUIR; ogni anno. Il credito di imposta IRPEF/IRES da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi, e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: –16.500.000;
   2019: –16.500.000;
   2025: –16.500.000.
3. 233. Bargero, Castiello.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al periodo precedente anche» sono aggiunte le seguenti: «le strutture ricettive all'aria aperta quali campeggi e villaggi turistici, nonché.
3. 234. Arlotti, Marchetti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal presente comma, i soggetti titolari delle concessioni autostradali sono obbligati ad affidare una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle medesime concessioni autostradali mediante procedura ad evidenza pubblica; la restante quota può essere realizzata da società direttamente o indirettamente controllate o collegate, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato;
   b) al comma 3, le parole: «del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti cui al comma 1, relativi agli affidamenti,» e le parole: «rispetto al limite indicato» dalle seguenti: «rispetto ai limiti indicati».
3. 201. Abrignani.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2018, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624, è ridotto di 18,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, di 7,9 milioni di euro per l'anno 2029.
3. 264. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026 destinato al finanziamento di interventi per la riconversione agricola di terreni situati al di fuori dei centri abitati, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sui quali risultano realizzati capannoni, edifici industriali o qualsiasi tipologia di strutture per attività produttive, non occupati da più di dieci anni.
  7-ter. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, relative a interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 1-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o della società pari al 50 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di demolizione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 40.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  7-quater. La detrazione di cui al comma 1-ter è concessa, nei limiti della dotazione annua del Fondo di cui al comma 7-bis, per l'esclusiva finalità della riconversione agricola del terreno, da attuare entro diciotto mesi dal termine dei lavori di demolizione e da utilizzare per attività agricola per un periodo di almeno quindici anni, anche attraverso contratti di affitto. La detrazione spetta ai soggetti aventi diritto sulla base delle richieste da essi presentate. Le somme non impegnate nell'anno di riferimento possono esserlo nell'esercizio successivo.
  7-quinquies. Per gli interventi di demolizione degli edifici di cui al comma 7-ter, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra le spese sostenute di cui al 7-ter sono comprese quelle per lo sgombero, trasporto e smaltimento in discarica del materiale risultato della demolizione.
  7-sexies. Gli incentivi fiscali di cui ai commi da 7-ter al 7-quinquies sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali, regionali ed europee per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –50.000.000;
   2020: –50.000.000.
3. 9. Guidesi.

  Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
  7-bis. Al fine di accelerare il recupero delle tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 378, l'agevolazione fiscale relativa alla realizzazione dei pertinenti interventi edilizi, indicati dal comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 55 per cento delle spese documentate da detrarre dall'imposta lorda, fino a un ammontare complessivo annuo delle spese medesime non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita, in cinque quote annuali di pari importo, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  7-ter. Sono fatte salve le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica riguardanti gli edifici di cui al comma 7-bis del presente articolo, previste dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché eventuali detrazioni fiscali di maggior favore per il contribuente, disposte, ai sensi dell'articolo 16, commi 1-bis e seguenti, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, sostenute ai fini della riduzione del rischio sismico degli edifici.
  7-quater. Per gli interventi di cui al comma 7-bis, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite: con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli incentivi fiscali di cui ai commi da 7-bis al presente comma sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali o regionali.
  7-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi da 7-bis al presente comma, sono ammessi interventi di conservazione, consolidamento, ripristino o ristrutturazione dello murature; delle strutture orizzontali, delle facciate, degli infissi e delle pavimentazioni esterne e recinzioni delle tipologie di architettura rurale, attuati con l'impiego di tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche originarie o comunque della tradizione locale. Nel rispetto della volumetria originaria degli edifici, è ammessa la modifica della destinazione d'uso degli immobili. È ammesso l'inserimento di impianti tecnologici purché non alterino l'immagine complessiva della tipologia architettonica.
  7-sexies. I commi da 7-bis al 7-quinquies si applicano anche agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i relativi incentivi fiscali sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai sensi delle disposizioni previste dal medesimo codice.
  7-septies. I commi da 7-bis al 7-quinquies si applicano nel limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e in 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –60.000.000;
   2020: –60.000.000.
3. 10. Guidesi.

  Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
  7-bis. A decorrere dall'anno 2018, le detrazioni spettanti ai sensi del presente articolo sono ripartite in cinque quote annuali costanti e di pari importo in favore di soggetti di età pari o superiore a settanta anni che si trovano in stato di quiescenza.

  Conseguentemente, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione è revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.000 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.
3. 19. Guidesi, Allasia, Saltamartini.

  Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
  7-bis. Alle famiglie, in cui almeno uno dei due coniugi sia cittadino italiano o comunitario, con figli di età compresa tra 0 e 3 anni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate sostenute entro 31 dicembre 2018, relativa all'acquisto di mobili per l'arredo di camerette di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, fino ad un valore massimo della detrazione di 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 20. Guidesi, Saltamartini, Allasia.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti «dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 30,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 21. Guidesi, Saltamartini, Allasia.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e sono altresì, ricompresi gli interventi su mobili e parti in legno montati fissi su misura».

  Conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico — SOSE: spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari amministrativi che assicurano minori spese pari a: 1.000 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.000 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.
3. 22. Caparini, Guidesi, Allasia, Saltamartini.

  Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
  7-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento della spesa totale sostenuta annualmente per la security per soddisfare i requisiti di «sicurezza sussidiaria» (security).
  7-ter. I servizi di security forniti da istituti di Vigilanza debitamente abilitati, con personale certificato a tal fine, dovranno essere fatturati agli enti di cui al comma 7-quater con una aliquota IVA agevolata del 4 per cento laddove non è prevista esenzione totale di tale imposta.
  7-quater. La compensazione di cui al comma 7-bis è usufruibile da parte:
   a) dei concessionari di aree demaniali marittime e aeroportuali ricadenti negli obblighi previsti dal Codice ISPS, dal Reg. CE. 725/04, Reg. CE 300/08 e dal DM 85/09;
   b) delle Compagnie di navigazioni ricadenti nell'applicazione del Codice I.S.P.S.;
   c) delle società ferroviarie e di trasporto pubblico locale;
   d) delle Associazioni pubbliche, con finalità no profit, quando ricadenti nell'ambito di applicazione della circolare del Ministero degli interni n. 0015663 del 7 giugno 2017;

  7-quinquies. Per spese di security si intendono:
   a) i servizi previsti dall'articolo 2 del DM 154/09;
   b) i servizi previsti dall'articolo 5.4 del decreto-legge n. 107 del 12 luglio 2011;
   c) per servizi di security richiesti dalla circolare del Ministero degli interni n. 0015663 del 7 giugno 2017;
   d) per la redazione di valutazioni di security e piani di security di terminal, porti e aeroporti;
   e) le redazioni dei Piani d'Impiego e dei Piani di Emergenza, di cui alla circolare del Ministero degli interni n. 0015663 del giugno 2017;
   f) la formazione e l'aggiornamento del personale con mansioni di security che opera nei porti, negli aeroporti, a bordo delle navi o degli aeromobili;
   g) l'acquisto delle tecnologie di security previste dal decreto ministeriale n. 85 del 2009;
   h) l'acquisto delle tecnologie di security previste nei Piani di security di terminal, porti, aeroporti e nei Piani d'Impiego e nei Piani di Emergenza di cui alla circolare del Ministero degli interni n. 0015663 del 7 giugno 2017.

  Conseguentemente all'onere pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 68. Pagano.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La detrazione fiscale di cui al comma 1 si applica anche all'acquisto o assegnazione da cooperative edilizie di abitazione di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B a condizione che:
   a) l'acquirente o l'assegnatario persona fisica, per i quali ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della Tabella A – Parte 1.1 allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, adibisca l'unità immobiliare ad abitazione principale;
   b) le unità immobiliari siano cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, indipendentemente dalla loro forma societaria;
   e) le unità immobiliari siano realizzate in aree dismesse o con interventi di sostituzione edilizia nei programmi di rigenerazione urbana o interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche mediante demolizione e ricostruzione».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –40.000.000;
   2019: –40.000.000;
   2020: –40.000.000.
3. 124. Menorello, Secco.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, dopo il comma è aggiunto il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «effettuate entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «effettuate entro il 31 dicembre 2018».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –30.000.000;
   2018: –30.000.000;
   2019: –30.000.000.
3. 125. Menorello, Secco.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  «7-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ove il genitore affidatario sia fiscalmente a carico di altro soggetto che sostiene anche le spese per i figli affidati, la detrazione spetta a tale soggetto.”».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
3. 150. Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per l'anno 2018, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
   a) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, fino a un totale di 2.000 euro;
   b) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, fino all'importo massimo di 2.000 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera a);
   c) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, fino all'importo massimo di 2.000 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti».

  7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 151. Ghizzoni.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «4. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017, 2018 e 2019, nella misura del 65 per cento. Per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto ministeriale 16 marzo 2012, rientrano tra le spese eleggibili al credito d'imposta anche quelle sostenute per l'adeguamento alla regola tecnica di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1994. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 4, come prorogato e modificato dal medesimo comma, e ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 140 milioni di euro nell'anno 2019, di 140 milioni di euro nell'anno 2020 e di 70 milioni di euro nell'anno 2021».

  Conseguentemente:
   alla Tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti modifiche:
   2019: –20.000.000;
   2020: –80.000.000.
   Al comma 624 sostituire le parole: 180.008.500 euro per l'anno 2021 con le seguenti: 160.008,500 euro per l'anno 2021.
3. 155. Vignali.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:

Art. 10-bis.
(Principio di risarcibilità del contribuente).

  1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.
  2. Il risarcimento e stabilito nella misura del trenta per cento della somma richiesta.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.
3. 158. Giorgia Meloni, Rampelli.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti»;
   b) all'articolo, 19, comma 1 le parole: «settantadue rate» sono sostituite dalle seguenti «centoventi rate»;
   c) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: «redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze» sono inserite le seguenti: «secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta».
   d) all'articolo 30, le parole «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi», sono sostituite dalle parole con gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi di interesse sui titoli di Stato ad un anno, maggiorate dell'uno per cento».
  7-ter. Sui ruoli emessi a partire dal 1o gennaio 2018 la percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, è ridotta di 2 punti percentuali.
  7-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3. 159. Giorgia Meloni, Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-septies è Inserito il seguente: «127-septies.1. prestazioni di servizi dipendenti da contratti di manutenzione del verde pubblico, nonché di riqualificazione e realizzazione di aree verdi pubbliche».
  7-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis, stimato in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 243. Braga, Guerra, Marchi.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti in fine i seguenti numeri:
  «27-vicies. Prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione degli spazi di verde attrezzato e delle aree verdi di quartiere previsti dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847.
  27-vicies-semel. Interventi per la sistemazione a verde di aree pubbliche, per il potenziamento del loro patrimonio arboreo e per la loro manutenzione».

  7-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 164. Braga.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Per gli impianti di produzione di energie elettrica da fonte solare fotovoltaica incentivati con la tariffa incentivante da parte del GSE ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, del decreto ministeriale del 6 agosto 2010, del decreto ministeriale del 5 maggio 2011 e del decreto ministeriale 5 luglio 2012 il cumulo con la detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 5 della legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e consentito nei limiti del 20 per cento inteso quale risparmio al costo sostenuto dall'impresa iscritto a bilancio per l'acquisizione del bene agevolato.
3. 272. Carrescia, Marchetti, Preziosi, Borghi, Cominelli, Giovanna Sanna, Morani, Donati, Dallai, Iori, Venittelli, Ascani, Gadda, Manfredi, Crimì, Senaldi, Luciano Agostini.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi cinque anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.
  7-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente comma, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma 7-bis.
  7-quater. All'onere derivante dai commi 7-bis e 7-ter, pari a 46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, 307.
3. 274. Matarrese, Latronico, Vargiu, Dambruoso.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». All'onere derivante dal presente comma, pari a 14.3 milioni di euro per l'anno 2018, 28.6 milioni di euro per l'anno 2019 e 42.9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 275. Matarrese, Latronico, Vargiu, Dambruoso.

  Sostituire il comma 8, con i seguenti:
  8. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «Per il quadriennio 2014-2017», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014»;

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale dei prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 8 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
3. 99. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  6. A decorrere dall'anno 2018 l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è ridotta al 10 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, con le seguenti: di 123,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 197,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
3. 196. Misiani.

  Al comma 8, sostituire le parole: dal 2014 al 2019, con le seguenti: dal 2014 al 2020.

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 8 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
3. 100. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al secondo periodo sono diramate le parole: «ad uso abitativo».
  8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8-quater. Agli oneri derivanti pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
3. 30. Guidesi.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le strutture ricettive all'aperto, come definite dalla normativa vigente e le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali»;
   b) al comma 5, le parole: «e di 60 milioni di euro nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 75 milioni di euro nell'anno 2020, di 30 milioni di euro nell'anno 2021 e di 15 milioni di euro nell'anno 2022».

  8-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
  8-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
*3. 117. La X Commissione.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le strutture ricettive all'aperto, come definite dalla normativa vigente e le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali»;
   b) al comma 5, le parole: «e di 60 milioni di euro nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 75 milioni di euro nell'anno 2020, di 30 milioni di euro nell'anno 2021 e di 15 milioni di euro nell'anno 2022».

  8-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
  8-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
*3. 242. Benamati, Senaldi, Arlotti, Camani.

  Dopo il comma, 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di particolari agevolazioni fiscali in caso di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o concessi in locazione per l'esercizio delle predette attività.
  8-ter. Le agevolazioni di cui al comma 8-bis si applicano anche alle attività avviate in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o concessi in locazione per la prestazione di «servizi primari di vicinato», per tali intendendo quegli esercizi, rientranti tra le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle corrispondenti norme di legge regionali, inerenti la distribuzione e la commercializzazione diffusa e capillare sul territorio, in particolare nei piccoli comuni ed in specifici ambiti urbani, dei prodotti alimentari di prima necessità.
  8-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefìci ammessi.
  8-quinquies. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati secondo quanto previsto dai precedenti commi, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 8-quater si applica, in base alla decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 15 per cento, ad eccezione dei contratti stipulati per una durata non inferiore ad anni otto e comunque dei contratti di cui al comma 8-ter, per i quali l'aliquota è ridotta al 10 per cento. Per l'applicazione del regime agevolativo si fa rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.
  8-sexies. Ai soggetti che abbiano avviato un'attività fra quelle previste ai commi 1 e 2, mediante acquisizione in proprietà o in locazione di locali ubicati nelle aree individuate dai Comuni ai sensi del comma 8-quater, si applica un regime fiscale di vantaggio. Conseguentemente, a partire dal 1o gennaio 2018, si applica, dal periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata, esclusivamente agli imprenditori individuali e alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis c.c. che intraprendano l'attività successivamente al 31 dicembre 2017, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5 per cento. Il beneficio è riconosciuto a condizione che il contribuente;
   a) non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività d'impresa, anche in forma associata o familiare;
   b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
   c) dall'attività avviata abbia conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori agli importi previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
   d) nel triennio solare precedente non abbia effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore ad 8-septies. Per i soggetti che intraprendono le attività di cui al comma 8-ter, il beneficio è riconosciuto a condizione che siano rispettati i soli limiti di cui alle lettere c) e d) del comma 8-sexies.

  8-octies. Per le attività di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai primi tre anni, le tariffe ed i tributi locali sono applicati nella misura del 50 per cento.

  Conseguentemente, all'onere pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fonda per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, camma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
   d) quanto a 166 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 379 inserire il seguente:
  219-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica, Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018, Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 600 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –45.000.000;
   2019: –45.000.000;
   2020: –45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: –9.000.000;
   2019: –9.000.000;
   2020: –9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000;
   2020: –4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2018: –19.000.000;
   2019: –19.000.000;
   2020: –19.000.000.
3. 69. Guidesi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:
  8-bis. Per il quadriennio 2017-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento, Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
  8-ter. La cedolare secca di cui al comma 8-bis è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
  8-quater. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 900 milioni di euro per l'anno 2019 e 900 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3. 163. Laffranco.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per il quadriennio 2017-2020, le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono regolate dal codice civile.

  Conseguentemente, al comma 132 sostituire il primo periodo con il seguente: Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 880 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.880 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033.
3. 161. Tancredi.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locati congiuntamente, può essere assoggettato,, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operai; nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca e applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
  8-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul redditi delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui e comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, al comma 632 sostituire il primo periodo con il seguente: Il fondo da ripartire di cui al l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rifinanziato per l'80 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.880 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033.
3. 160. Tancredi.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per il triennio 2018-2020, In via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nelle categorie catastali A/10 e C/1, situati in zona territoriale omogenea A), nonché immobili di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, inclusi nelle categorie catastali A/10 e C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sul contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
  8-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle Imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 8-bis, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente comma e del comma 8-bis.
  8-quater. Alle minori entrate, derivanti dall'applicazione dei commi 8-bis e 8-ter, valutate in 42 milioni di euro per l'anno 2018 e 15 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 65. Marchi.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo,
  8-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 8-bis nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
  8-quater. Alle minori entrate derivanti dalle misure di cui ai commi 8-bis e 8-ter, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 176. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Per il triennio 2018-2920, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si imposte di registro e di bollo.
  8-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente comma.
  8-quater. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 166. Laffranco.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
  8-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
  8-quater. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 240. Capezzone, Latronico.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019, al fine di favorire lo sviluppo di esercizi di vicinato situati nei soli centri storici (zone A, come definite dall'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444), è disposta l'introduzione della cedolare secca, in ragione di un'aliquota del 21 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione aventi ad oggetto immobili nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e le relative pertinenze locate congiuntamente. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
  8-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 8-bis nonché del versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente comma.
  8-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  8-quinquies. Agli oneri derivanti pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 29. Guidesi.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di favorire la ripresa economica dei piccoli esercizi di vicinato, in via sperimentale per il biennio 2018 e 2019, le persone fisiche e le società di persone, esercenti servizi commerciali di prima necessità nei territori dei piccoli comuni, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, possono essere assoggettate ad un'imposta, operata nella forma di cedolare secca, in ragione di un'aliquota del 21 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione dell'immobile in cui si svolge l'attività commerciale e le relative pertinenze locate congiuntamente. La cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.
  8-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno anno del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 24. Guidesi, Allasia, Saltamartini.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019 nel limite di spesa di 30 milioni l'anno, al fine di favorire il riutilizzo nei centri storici di locali sfitti da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare secca, in ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di:
   a) avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;
   b) di avvio di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

  8-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione, le clausole di salvaguardia relative al limite di spesa, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: –30.000.000;
   2019: –30.000.000;
   2020: –0.
3. 96. Bernardo.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 8-ter e dei limiti di spesa di cui al comma 8-quater, al fine di favorire il riutilizzo nei centri storici di locali sfitti da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare secca, in ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di:
   a) avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;
   b) di avvio di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

  8-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 8-bis, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.
  8-quater. Per le finalità di cui al comma 8-bis, è stanziata la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –30.000.000;
   2019: –30.000.000;
   2020: –0.
*3. 153. Tancredi.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 8-ter e dei limiti di spesa di cui al comma 8-quater, al fine di favorire il riutilizzo nei centri storici di locali sfitti da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare secca, in ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di:
   a) avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;
   b) di avvio di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

  8-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 8-bis, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.
  8-quater. Per le finalità di cui al comma 8-bis, è stanziata la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –30.000.000;
   2019: –30.000.000;
   2020: –0.

*3. 70. Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 8-ter e dei limiti di spesa di cui al comma 8-quater, al fine di favorire il riutilizzo nei centri storici di locali sfitti da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare secca, in ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di:
   a) avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;
   b) di avvio di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

  8-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 8-bis, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.
  8-quater. Per le finalità di cui al comma 8-bis, è stanziata la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –30.000.000;
   2019: –30.000.000;
   2020: –0.

*3. 230. Marchi.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 8-ter e dei limiti di spesa cui al comma 8-quater, al fine di favorire il riutilizzo nei centri storici di immobili inclusi nella categoria catastale C/1, non locati da almeno cinque anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare, secca, in ragione di un'aliquota del 21 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di avvio da parte di soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni di:
   a) un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;
   b) un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

  8-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.

  Conseguentemente, al comma 632 sostituire il primo periodo con il seguente: Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 880 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.880 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033.
3. 271. Tancredi.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 8-ter dei limiti di spesa cui al comma 8-quater, al fine di favorire il riutilizzo nei centri storici di locali sfitti da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare secca, in ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di:
   a) avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;
   b) di avvio di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

  8-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 8-bis, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.
  8-quater. Per le finalità di cui al comma 8-bis, è stanziata la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: –30.000.000;
   2019: –30.000.000;
   2020: –0.
3. 165. Laffranco.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per le spese documentate sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 relative all'acquisto e all'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, dotate di uno o più punti di ricarica non accessibili al pubblico, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito per una quota pari al 65 per cento degli importi a carico del contribuente, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
  8-ter. La detrazione di cui al comma 8-bis spetta anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile.

  Conseguentemente, alla Tabella A, di cui al comma 631, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –30.000.000;
   2020: –50.000.000.
3. 87. Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Per le spese documentate, sostenute dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1000 euro, relative all'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica del veicoli alimentati ad energia elettrica dotate di uno o più punti di ricarica non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito per una quota pari al 65 per cento degli importi a carico del contribuente, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
  8-ter. La detrazione di cui al comma 8-bis si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –12.000.000;
   2020: –20.000.000.
3. 218. Realacci, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente:
   a) le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali. Il credito è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2020, di 60 milioni di euro nell'anno 2021;
   b) strutture ricettive all'aperto definite ai sensi della legislazione vigente e dalle pertinenti, norme regionali. Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrete dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 20 milioni di euro nell'anno 2019, di 20 milioni di euro nell'anno 2020 e di 20 milioni di euro nell'anno 2021;
   c) alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, numero 323. Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 5 milioni di euro nell'anno 2019, di 5 milioni di euro nell'anno 2020 e di 5 milioni di euro nell'anno 2021.

  8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
3. 113. Tancredi.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. La Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, numero 127-duodevicies, è aggiunto il seguente periodo: «Agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e adibiti ad abitazione principale e alle locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 si applica l'aliquota IVA del 5 per cento».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: –20.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000.
3. 126. Menorello, Secco.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente;
  8-bis. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento ha per oggetto locali commerciali rientranti nelle categorie catastali C/1 C/2 e C/3: 6 per cento, tranne nei casi ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-septies»;
   b) alle note del comma 1 è aggiunta infine la seguente: «II-septies) L'aliquota è stabilita nella misura del 4 per cento per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di locali adibiti ad uso commerciale nel caso in cui il trasferimento riguardi locali in disuso da almeno due anni».

  Conseguentemente, all'onere pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
   d) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   e) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal. 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
   j) quanto a 50 milioni:
    4) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –40.000.000;
   2019: –40.000.000;
   2020: –40.000.000.

    5) alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: –9.000.000;
   2019: –9.000.000;
   2020: –9.000.000.

    6) alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
3. 72. Guidesi, Busin, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento ha per oggetto locali commerciali rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e C/3; 6 per cento, tranne nei casi ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-septies»;
   b) alle note del comma 1 è aggiunta infine la seguente:
  «II-septies) L'aliquota è stabilita nella misura del 4 per cento per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di locali adibiti ad uso commerciale nel caso in cui il trasferimento riguardi locali in disuso da almeno due anni o in locazione al cessionario per almeno due anni precedenti alla data del trasferimento».

  Conseguentemente, all'onere derivanti pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018 e a 800 milioni di euro a decorrere dal 2019, all'articolo 1, dopo il comma 379 inserire il seguente:
  319-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica, Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 800 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale, Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 800 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.
3. 71. Guidesi, Busin, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:
  8-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il comma 3 non si applica ai trasferimenti di immobili a titolo gratuito, ai contratti di donazione a favore del coniuge o parenti entro il terzo grado di parentela e ai contratti di cui all'articolo 768-bis del Codice Civile».
3. 136. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1314, le parole da: «una quota non inferiore» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «i proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 1312, sono destinati interamente al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero».

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 fino al: 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: 23.585.300 euro per l'anno 2018, 58.868.200 euro per l'anno 2019 e 140.812.000 euro per l'anno 2020.
3. 265. Merlo, Borghese.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, e successive modificazioni dopo la lettera q-decies) è aggiunta la seguente:
   q-undecies) «soggetti auto-produttori»: imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte – con cessione alla rete –), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
*3. 44. Montroni.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, e successive modificazioni dopo la lettera q-decies) è aggiunta la seguente:
   q-undecies) «soggetti auto-produttori»: imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte – con cessione alla rete –), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
*3. 219. Realacci.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, e successive modificazioni dopo la lettera q-decies) è aggiunta la seguente:
   q-undecies) «soggetti auto-produttori»: imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte – con cessione alla rete –), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
*3. 167. Laffranco.

  All'articolo 1, dono il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, le parole: «ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal 1o Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 12.000 euro».

  Conseguentemente, alla Tabella A alla voce: Ministero delle Economia e Finanze sono apportate le seguenti modifiche:
   2018: –20.200.000.
3. 157. Vignali.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 Dicembre 2015, n. 2083 dopo le parole: «dal 1o Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016» sono aggiunte le seguenti: «nonché dal 1o Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018».

  Conseguentemente, alla Tabella A alla voce: Ministero delle economia e finanze apportare le seguenti modificazioni:
   2018: –30.200.000.
3. 156. Vignali.

  Al comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Regime fiscale delle attività di economia collaborativa).

  1. Ai fini del presente articolo si intendono per:
   a) economia collaborativa: modello economico basato sull'offerta di servizi a richiesta e di uso temporaneo attraverso piattaforme digitali, anche mediante la condivisione di beni e in assenza di trasferimento della proprietà degli stessi;
   b) piattaforma digitale: lo strumento informatico che mette in contatto per via telematica gli utenti operatori e gli utenti fruitori, intermedia la condivisione e rende possibili transazioni tra gli stessi utenti;
   c) gestore: la persona fisica o giuridica che, nell'esercizio della propria attività commerciale o imprenditoriale, gestisce la piattaforma digitale, intermediando tra gli utenti ed eventualmente fornendo servizi a valore aggiunto;
   d) utente operatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e che, avvalendosi dell'intermediazione della piattaforma digitate, opera condividendo un proprio bene o un servizio;
   e) utente fruitore: la persona fisica o giuridica che, attraverso la piattaforma digitale, utilizza il servizio erogato o il bene condiviso dall'utente operatore;

  2. I rapporti tra gestore ed utente operatore sono disciplinati da apposito contratto avente forma scritta e, fatti salvi gli aspetti connaturati agli specifici settori eventualmente oggetto della disciplina di dettaglio, al rapporto tra gestore ed utente operatore si applicano le disposizioni di cui alla Parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. I rapporti tra gestore ed utente fruitore sono disciplinati da apposito contratto avente forma scritta. Se l'utente fruitore è un consumatore si applicano le disposizioni di cui alla Parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; se l'utente fruitore è un professionista si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile e all'articolo 1469-bis. Ai rapporti tra utente operatore ed utente fruitore si applicano le disposizioni previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, qualora entrambi siano consumatori, e del codice civile qualora l'utente fruitore sia un professionista.
  3. Il gestore garantisce modalità di registrazione univoche dell'identità degli utenti operatori e assicura che le informazioni relative alle attività degli utenti operatori e fruitori iscritti alle piattaforme digitali siano tracciate e conservate, nei rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ed è tenuto a renderle disponibili ai soggetti competenti per il controllo.
  4. Il gestore verifica che gli utenti operatori siano coperti da polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'attività oggetto di condivisione. Il gestore, nel rispetto del principio di trasparenza, fornisce all'utente fruitore le corrette informazioni relative al servizio offerto e alle polizze assicurative stipulate, esplicitando che si tratta di un'attività non professionale.
  5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito AGCM, vigila sull'attività delle piattaforme digitali dell'economia collaborativa. Presso ÌAGCM è istituito il Registro elettronico nazionale delle piattaforme digitali dell'economia collaborativa, di seguito denominato «Registro», la cui consultazione è pubblica e gratuita. L'iscrizione al Registro da parte dei gestori è facoltativa. I gestori delle piattaforme digitali che intendono iscriversi al Registro devono dotarsi di un «codice di autoregolamentazione», redatto in forma scritta, contenente la disciplina dei rapporti tra gestore, utenti operatori e utenti fruitori della piattaforma. Le clausole contenute nel codice di autoregolamentazione hanno natura di condizioni generali di contratto e non possono essere incluse clausole che impongano, pena la loro nullità, anche indirettamente:
   a) all'utente operatore ogni forma di esclusiva o di trattamento preferenziale in favore del gestore;
   b) il controllo, da parte del gestore, dell'esecuzione della prestazione dell'utente operatore, anche tramite apparati o sistemi hardware o software, finalizzata all'esclusione dell'utente medesimo dalla piattaforma;
   c) la fissazione di tariffe obbligatorie per gli utenti operatori;
   d) l'esclusione dell'utente operatore dall'accesso alla piattaforma digitale del gestore o la sua penalizzazione nella presentazione della sua offerta agli utenti fruitori in assenza di motivazioni gravi e oggettive;
   e) la cessione gratuita non revocabile da parte dell'utente operatore dei diritti d'autore;
   f) all'utente operatore il divieto di acquisizione e di utilizzo di informazioni pubbliche del gestore che non siano tutelate da adeguate misure tecniche di protezione;
   g) l'obbligo di promozione dei servizi del gestore da parte dell'utente operatore;
   h) il divieto di commento critico del gestore da parte dell'utente operatore;
   i) la condivisione con altri utenti operatori di informazioni, giudizi e analisi;
   j) l'obbligo di fornire il consenso a cedere a terzi un proprio dato personale, di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

  6. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge l'AGCM definisce con apposito regolamento le modalità per la valutazione della conformità del codice di autoregolamentazione alle disposizioni di cui alla presente legge ai fini dell'iscrizione al Registro, nonché le sanzioni da applicare qualora l'AGCM riscontri il mancato rispetto da parte di un gestore delle disposizioni di cui alla presente legge.
  7. In alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, agli utenti operatori si applica il regime fiscale di cui al presente articolo. Non concorrono in ogni caso a formare il reddito i rimborsi di spese e sono escluse dalla tassazione tutte le forme di condivisione che abbiano ad oggetto rimborsi di costi sostenuti. Per i soggetti che optano per il regime di tassazione alternativo, il reddito imponibile è determinato dall'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali, in ragione di un'aliquota del 10 per cento, fino ad una soglia di 10.000 euro. La parte del reddito eccedente tale soglia concorre alla determinazione del reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette. I gestori di piattaforme iscritte al Registro, non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contestualmente ad ogni transazione economica che avviene tramite la piattaforma, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti, iscritti al Registro, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, le transazioni in denaro sono operate mediante le piattaforme digitali e avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico e i gestori di piattaforme iscritte al Registro, contestualmente ad ogni transazione economica che avviene tramite la piattaforma, operano la relativa ritenuta a titolo di acconto e entro il termine stabilito con il provvedimento di cui al comma 8, versano all'erario l'importo corrispondente. I gestori rilasciano opportuna documentazione fiscale indicante il totale dei ricavi percepiti, all'utente operatore il quale la presenta in sede di dichiarazione dei redditi. I gestori di piattaforme iscritte al Registro, ai fini della integrazione dei dati nel modello dichiarativo 730 precompilato, comunicano all'Agenzia delle entrate, entro il termine stabilito con il provvedimento di cui al comma 8, i dati relativi a eventuali transazioni economiche che avvengono tramite le proprie piattaforme digitali. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'utente operatore, nell'ambito del servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, i dati relativi all'ammontare dei ricavi complessivamente percepiti che sono stati comunicati ai sensi del comma 8.
  8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità attuative e dichiarative incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte del gestore. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono determinate le modalità per garantire il controllo e l'interoperabilità delle piattaforme. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, successivamente aggiornabile annualmente, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base ai quali l'attività di condivisione di beni o servizi, da parte dell'utente operatore, è svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  9. I gestori delle piattaforme digitali si adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
3. 266. Tentori.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino alla concorrenza dei fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dal comma 621-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. Limitatamente agli anni 2018 e 2019, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) dei testo unico delle Seggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 8 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
3. 190. Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 81 aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale, è istituito, presso il Ministero per lo sviluppo economico, un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dei Comuni che provvedano ad installare reti comunali di tipo Wi-Fi (Wireless Fidelity) gratuito e aperto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità attuati ve del presente comma.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 101 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625, è ulteriormente ridotto di euro 100.000.000 a decorrere dall'anno 2018.
3. 88. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 9, aggiungere, il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018».

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica, economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 16. Saltamartini, Molteni.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 12.000 euro».

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 17. Saltamartini, Molteni.

  All'articolo 1, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o Gennaio 2016 ai 31 Dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018».

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30,2 milioni di euro annui, si provvede mediante (...).
3. 186. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 15 comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –;
   2019: –18.000.000;
   2020: –43.000.000.
3. 11. Castiello, Grimoldi, Guidesi, Fedriga, Saltamartini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo, non superiore a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 12.000 euro». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 20,4 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 625.
3. 276. D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli.

  All'articolo 1, dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «pertinenti norme regionali», sono aggiunte le parole per una quota non superiore al cinque per cento delle risorse disponibili.
*3. 227. Bini.

  All'articolo 1, dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «pertinenti norme regionali», sono aggiunte le parole per una quota non superiore al cinque per cento delle risorse disponibili.
*3. 194. Abrignani.

  All'articolo 1, dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «pertinenti norme regionali», sono aggiunte le parole per una quota non superiore al cinque per cento delle risorse disponibili.
*3. 46. Verini.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo; Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali per una quota non superiore al cinque per cento delle risorse disponibili.
  9.ter. Il credito d'imposta di cui al comma 9-bis, come prorogato e modificato dal medesimo comma, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 60 milioni di euro nell'anno 2022.
  9-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: –60.000.000.
*3. 195. Abrignani.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo; Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali per una quota non superiore al cinque per cento delle risorse disponibili.
  9.ter. Il credito d'imposta di cui al comma 9-bis, come prorogato e modificato dal medesimo comma, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 60 milioni di euro nell'anno 2022.
  9-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: –60.000.000.
*3. 228. Bini.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo; Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali per una quota non superiore al cinque per cento delle risorse disponibili.
  9.ter. Il credito d'imposta di cui al comma 9-bis, come prorogato e modificato dal medesimo comma, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 60 milioni di euro nell'anno 2022.
  9-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: –60.000.000.
*3. 47. Verini.

  All'articolo 1, dopo il comma 9, inserire i seguenti:
  9-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali per una quota non superiore al cinque per cento delle risorse disponibili.
  9-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 9-bis, come prorogato e modificato dal medesimo comma, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 60 milioni di euro nell'anno 2022.
  9-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro novanta giorni dalla data di entrata in rigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

  Conseguentemente, il Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624, è ridotto di 60 milioni di euro per l'anno 2020.
3. 209. Marguerettaz, Alfreider, Plangger, Schullian, Gebhard, Ottobre.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e nazionale, gli alberghi che siano in possesso dei requisiti necessari per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate sono autorizzati alla somministrazione al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 64 e all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59.
3. 48. Camani, Moretto, Ginato, Narduolo, Miotto, Rostellato, Rubinato, Crivellari, Casellato, Zan, D'Arienzo, Rotta.

  All'articolo 1, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

  Conseguentemente il comma 624 è così sostituito:
  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 36.568.200 euro per l'anno 2019, di 108.612.100 euro per l'anno 2020, 142.908,500 euro per l'anno 2021, di 139.604.300 euro per l'anno 2022, di 94.100.700 euro per l'anno 2023, di 78.896.400 euro per l'anno 2024, di 109.692.100 euro per l'anno 2025, di 119.687.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di 131.983.600 euro per l'anno 2029, di 141.883.600 per il 2030, di 137.433.600 per il 2031 e di 144.383.600 euro a decorrere dai 2032.
3. 76. Bernardo.

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
  9-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2018 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  9-ter. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.
  9-quater. Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito e utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivi produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non e soggetto a limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi d bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta. Il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso I servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi, la presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate Fondi di bilancio».
  9-quinquies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data d'entrata in virare della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, al fine di individuare, tra l'altro modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 9-bis, nonché casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato a risorse stanziate determina, l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari, e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.
  9-sexies. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è aumentata di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e rifinanziata di euro 10 milioni per l'anno 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 1 comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 di euro per l'anno 2018, 53.868,200 di euro per l'anno 2019 e 135.812.100 di euro per l'anno 2020, con le seguenti: 10.585.300 di euro per l'anno 2018, 46.868.200 di euro per l'anno 2019 e 125.812.100 di euro per l'anno 2020.
3. 101. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
  9-bis. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle facciate e delle parti comuni degli edifici privati dei centri storici o di aree di particolare pregio dei comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, presso il Ministero per beni culturali e ambientali è istituito il «Fondo per il recupero delle facciate degli immobili siti nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti» con una dotazione annuale di 50 milioni di euro per il triennio 2018-2020.
  9-ter. Hanno accesso ai finanziamenti gli interventi finalizzati al recupero delle facciate degli edifici che nei centri storici nelle «zone omogenee A» interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni. Nell'erogazione delle risorse, hanno priorità gli immobili di maggior pregio storico e architettonico, o che necessitano di più urgenti e importanti interventi di recupero.
  9-quater. I contributi, erogati dal Comune, coprono fino al 50 per cento dei costi dei lavori e spese tecniche relativamente agli interventi di cui al comma 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse dei fondo di cui al comma 1. I comuni possono stabilire di coprire il 100 per cento dei costi per le spese tecniche solo nel caso che i soggetti proprietari siano in condizioni accertate di impossibilità a sostenere i costi relativi al recupero delle facciate.
  9-quinquies. Ai fini delle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa vigente, i soggetti proprietari possono riferirsi alle somme eccedenti la quota di contributo erogata dal comune ai sensi del comma 9-quater.

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
  621-bis. Limitatamente agli anni 2018, 2019, e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
3. 102. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia, Melilla, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
  9-bis. Al fine di contribuire al riuso del suolo edificato, alla d generazione nelle aree urbane e alla riduzione del consumo di suolo inedificato, in caso di acquisto da parte di un'impresa di costruzione e di cooperative edilizie di un intero fabbricato, oggetto da parte dei medesimi soggetti di interventi di restauro, risanamento conservativo, recupero e ristrutturazione, e che provvedano alla sua vendita, è riconosciuto a medesimi soggetti, purché in assenza di contratti di locazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2027 un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo complessivo sostenuto per gli interventi edilizi di cui al presente comma, fino a un importo massimo di 50 mila euro annui per ciascuna unità immobiliare interessata dagli interventi di cui al presente comma.
  9-ter. Gli Interventi di cui al precedente comma, devono avvenire senza modifiche della sagoma esistente, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, nonché nel rispetto integrale del decreto legislativo gennaio 2004, n. 42, nel caso di immobili, di cui al comma 1, soggetti a vincolo.
  9-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 9-bis ripartito in tre quote annuali di pari importo, è elevato al 40 per cento con un limite di 70 mila euro, qualora l'immobile oggetto degli interventi di cui al medesimo comma 1, risulti ubicato all'interno dei centri storici, o nelle «zone omogenee A» interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.
  9-quinquies. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione del redditi, e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  9-sexies. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata una indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, si provvede al recupero dell'intero importo, maggiorato di interessi e sanzioni, come previsto dalla normativa vigente.
  9-septies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sono individuate le modalità e i criteri di attuazione dei commi da 9-bis a 9-sexies.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
  621-bis. Limitatamente agli anni 2018 e 2019, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo, 110 comma 6 lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, come rideterminata all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
3. 103. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  All'articolo 1, dopo il comma 9 è aggiungere il seguente comma:
  9-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: 31 dicembre 2017 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2020.
*3. 112. Tancredi.

  All'articolo 1, dopo il comma 9 è aggiungere il seguente comma:
  9-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: 31 dicembre 2017 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2020.
*3. 185. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano negli anni 2018, 2019 e 2020 un intervento di bonifica dall'amianto abbinato a interventi sull'isolamento termico delle coperture dei fabbricati e di installazione di impianti da fonte rinnovabile su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, un credito d'imposta nella misura del 35 per cento delle spese sostenute nel triennio di imposta successivo alla data di intervento. Il credito d'imposta non può essere superiore a 200.000 euro. Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Per la realizzazione delle attività di cui al presente comma si può accedere ai fondi occorrenti ai fini della regolazione contabile delle compensazioni esercitate:
   a) la bonifica dell'amianto su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio», recuperando anche i fondi stanziati e non utilizzati attraverso l'articolo 56 della legge 221/2015 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali e al successivo decreto ministeriale attuativo del 15 giugno 2016;
   b) le coperture di isolamento termico attingendo ai fondi previsti per i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) del decreto interministeriale del 16 febbraio 2016 recante l'aggiornamento delle discipline per l'innovazione dei piccoli interventi di incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui al decreto ministeriale del 28 dicembre 2012;
   c) le installazioni di impianti a fonte rinnovabile attingendo ai fondi già stanziati e non utilizzati indicati nell'articolo 3 comma 2 del decreto ministeriale del 6 luglio 2012 recante il nuovo sistema di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche, nell'articolo 1 comma 5 del decreto ministeriale del 5 luglio 2012 recante il nuovo sistema di incentivi per la produzione di energia fotovoltaica e nel successivo decreto ministeriale del 23 giugno 2016 recante disposizioni per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

  Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma, al fine di individuare tra l'altro modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo per interventi di cui al comma 1, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziate, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.
  Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente comma, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse nei limiti e alle condizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di stato.
3. 114. Bernardo.

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
  9-bis. All'articolo 23-ter dei decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Non è mutazione d'uso rilevante, ad ogni effetto di legge, l'utilizzo effettivo dell'immobile diverso da quello previsto dalla sua classificazione urbanistica o catastale, purché il carico urbanistico non aumenti e fa mutata destinazione rientri nei tipi di cui alte lettere b) e c) del comma 1, ferma restando il possesso degli altri requisiti ed obblighi previsti dalla normativa per l'uso effettivo, in tali casi non è richiesto neppure il cambio di classificazione catastale.»
  9-ter. L'importo delle imposte dovute per il possesso dell'immobile e sui reddito effettivo o presunto non può essere inferiore a quello dovuto per l'ipotesi che lo stesso immobile resti inutilizzato.
  9-quater. L'utilizzo diverso da quello previsto dalla classificazione urbanistica o catastale è consentito solo per immobili che non siano stati dati in locazione nell'ultima anno.
3. 118. Galgano, Menorello, Catalano, Molea, Mucci.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   d-bis). per il versamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell'ultimo mese o dell'ultimo trimestre dell'anno, previsto dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, i contribuenti possono compensare gli importi a debito con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione della lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotta dal comma del presente articolo. 3. I soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come da ultimo modificato dal presente articolo, trasmettono i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni semestre.
3. 119. Mucci.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Il termine per l'applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b-ter) del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472 per i fabbricati rurali ancora iscritti al Catasto Terreni e non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, di cui all'articolo 13, commi 14-ter e 14-quater, della legge del 6 dicembre 2011 n. 201, è prorogato al 30 giugno 2018.
3. 147. Tancredi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge del 28 Dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti «dal 1o Gennaio 2018 al 31 dicembre 2018».

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30,2 milioni di euro annui, si provvede mediante (...).
3. 148. Rampelli.

  All'articolo 1, dopo il comma 9, aggiungere seguenti:
  9-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006; n. 96, e dalle pertinenti norme regionali per una quota non superiore al cinque per cento delle risorse disponibili.
  9-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 9-bis, come prorogato e modificato dal medesimo comma, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 60 milioni di euro nell'anno 2022.
  9-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: –60.000.000.
*3. 120. Galgano, Catalano, Menorello, Molea, Mucci.

  All'articolo 1, dopo il comma 9, aggiungere seguenti:
  9-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006; n. 96, e dalle pertinenti norme regionali per una quota non superiore al cinque per cento delle risorse disponibili.
  9-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 9-bis, come prorogato e modificato dal medesimo comma, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 60 milioni di euro nell'anno 2022.
  9-quater. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: –60.000.000.
*3. 177. Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole «pertinenti norme regionali», sono aggiunte le seguenti: «, per una quota non superiore al cinque per cento delle risorse disponibili»».
3. 178. Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e nazionale, gli alberghi che siano in possesso dei requisiti necessari per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate sono autorizzati alla somministrazione al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 64 e all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59».
*3. 49. Verini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e nazionale, gli alberghi che siano in possesso dei requisiti necessari per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate sono autorizzati alfa somministrazione al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 64 e all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59».
*3. 169. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  «9-bis. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e nazionale, gli alberghi che siano in possesso dei requisiti necessari per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate sono autorizzati alla somministrazione al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 64 e all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59».
*3. 226. Bini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e nazionale, gli alberghi che siano in possesso dei requisiti necessari per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate sono autorizzati alla somministrazione al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 64 e all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59».
*3. 23. Allasia, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e nazionale, gli alberghi che siano in possesso dei requisiti necessari per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate sono autorizzati alla somministrazione al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 64 e all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59».
3. 193. Abrignani.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e nazionale, gli alberghi che siano in possesso dei requisiti necessari per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate sono autorizzati alla somministrazione al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 64 e all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59».
*3. 210. Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e nazionale, gli alberghi che siano in possesso dei requisiti necessari per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate sono autorizzati alla somministrazione al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 64 e all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59».
*3. 179. Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Sino alla emanazione delle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e nazionale, gli alberghi che siano in possesso dei requisiti necessari per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate sono autorizzati alla somministrazione al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 64 e all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59».
*3. 183. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 12.000 euro».

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 20,4 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 624.
3. 188. Palmieri, Crimi, Gelmini, Squeri, Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti «dal 1o Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018».

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30,2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 624.
3. 189. Palmieri, Crimi, Gelmini, Squeri, Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  «9-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione alle fatture e alle bollette doganali emesse nel mese di dicembre 2017, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».
  9-ter. La disposizione di cui al comma 12-bis si applica alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1o gennaio 2017».

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: «di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180,008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123,800.700 per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392,100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029» con le seguenti: «di 36.568.200 euro per l'anno 2019, di 125,912.100 euro per l'anno 2020, di 170.108.500 euro per l'anno 2021, di 159.404.300 per l'anno 2022, di 113,900.700 per l'anno 2023, di 98.696,400 euro per l'anno 2024, di 129.492.100 euro per l'anno 2025, di 139,487.900 euro per l'anno 2026, di 131.183.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 134.483.600 euro a decorrere dall'anno 2029».
3. 211. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  «9-bis. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si applica anche nel caso di fruizione della detassazione prevista dall'articolo 6 commi da 13 a 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e incentivati con certificati verdi, tariffa onnicomprensiva e tariffa incentivante, entrati in esercizio ai fini del riconoscimento dell'incentivo erogato dal GSE dal 1o gennaio 2009.
   9-ter. Per i soli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica incentivati con la tariffa incentivante da parte del GSE ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, del decreto ministeriale, 6 agosto 2010, del decreto ministeriale, 5 maggio 2011 e del decreto ministeriale 5 luglio 2012, il cumulo con la detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è consentito nei limiti del 20 per cento inteso quale risparmio d'imposta rispetto al costo sostenuto dall'impresa iscritto a bilancio per l'acquisizione del bene agevolato.
  9-quater. L'agevolazione di cui ai commi 9-bis e 9-ter va calcolata secondo l'articolo 23, comma 3 del Regolamento CE 6 agosto 2003, n. 800.
  9-quinquies, All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 9-bis a 9-quater, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 231. Bargero.

  Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
  9-bis. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 31) è sostituito dal seguente:
   «31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, a propulsione elettrica, ibrida, GPL o metano, ovvero di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a propulsione elettrica, ibrida, GPL o metano ovvero di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico».

  9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 232. Sanga, Cinzia Maria Fontana, Carnevali, Arlotti.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempreché il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera.
  9-ter. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.

  Conseguentemente, alle minori entrate, valutate in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624.
3. 260. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

AREA TEMATICA N. 3-bis.
(Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative e di sostegno e incentivo all'affitto).

(ART. 1, commi 10-12)

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è finanziato con 150 milioni di euro per il 2018 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente all'articolo 1, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
  621-bis. Limitatamente agli anni 2018, 2019 e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
3-bis. 6. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Al comma 10 sostituire le parole: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con le seguenti: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. Limitatamente agli anni 2018, 2019 e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
3-bis. 5. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Al comma 10, sostituire le parole: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le seguenti: 40 milioni di euro per il 2018 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 90.000.000;
   2020: – 90.000.000.
3-bis. 11. Nicchi, Zaratti, Albini, Melilla, Capodicasa, Kronbichler, Duranti, Cimbro.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 109, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che alla dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le quotazioni immobiliari semestrali fissate dall'osservatorio del mercato immobiliare costituito presso l'Agenzia delle entrate, diminuite del trenta per cento per i conduttori titolari di un contratto di locazione con la medesima amministrazione pubblica da almeno dieci anni.
*3-bis. 9. Tancredi.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 109, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che alla dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le quotazioni immobiliari semestrali fissate dall'osservatorio del mercato immobiliare costituito presso l'Agenzia delle entrate, diminuite del trenta per cento per i conduttori titolari di un contratto di locazione con la medesima amministrazione pubblica da almeno dieci anni.
*3-bis. 14. Fiano.

  Sostituire i commi 11 e 12 con il seguente:
  11. Il Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 della legge 28 ottobre 2014, n. 124, è incrementato di 150 milioni di euro nel 2018 e di 200 milioni di euro negli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
  621-bis. Limitatamente agli anni 2018, 2019 e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
3-bis. 8. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Sostituire i commi 11 e 12 con il seguente:
  11. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 631, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 50.000.000;
   2019: – 50.000.000;
   2020: – 50.000.000.
3-bis. 7. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al comma 9 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto interministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono definiti i requisiti di trasparenza che devono essere posseduti dai fondi iscritti all'anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato in Conferenza stato-regioni si disciplina l'intervento regionale in tema di assistenza sanitaria e sociale integrative al fine di assicurarne l'effettiva integrazione con i servizi sanitari e assistenziali regionali. Tale intervento potrà mediante interventi sperimentali di fondi integrativi territoriali o interventi diretti ad integrare fondi nazionali, quale che ne sia la natura, con i sistemi sanitari e assistenziali regionali anche di fuori degli ambiti di assistenza di cui all'articolo 9 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La Conferenza stato-regioni dedica una seduta annuale, presente il Ministro per la sanità o suo delegato, alla verifica degli interventi regionali posti in essere in attuazione delle suddette previsioni».
3-bis. 30. Cani.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al comma 485 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di cui 5 milioni destinati ai progetti di rete, elaborati dai comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di capitale italiana della cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più comuni».
3-bis. 31. Cani.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al fine di favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) e di preservare la parità di trattamento tra le imprese associate, le misure di attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono indirizzate contestualmente, a pena di inefficacia, sia ai confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, sia ai confidi che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, sia ai confidi che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.
3-bis. 4. Guidesi.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di particolari agevolazioni fiscali in caso di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e delle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione per l'esercizio delle predette attività.
  12-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefici ammessi.
  12-quater. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392 stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati al comma 1, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 12-ter si applica, in base alla decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione anno stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 20 per cento.
  12-quinquies. Per l'applicazione del regime agevolativo di cui al comma 12-quater si fa rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.
  12-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  12-septies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministro previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2018 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2019, in misura tale da garantire e risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro.
  12-octies. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2018 e non inferiore a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 12-septies, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 12-bis.
  12-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2018, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 12-quinquies, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 12-quinquies non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di bilancio sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
3-bis. 15. Gelmini, Calabria.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di particolari agevolazioni fiscali in caso di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e delle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o concessi in locazione per l'esercizio delle predette attività.
  12-ter. Le agevolazioni di cui al comma 12-bis si applicano anche alle attività avviate in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o concessi in locazione per la prestazione di «servizi primari di vicinato», per tali intendendo quegli esercizi, rientranti tra le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle corrispondenti norme di legge regionali, inerenti la distribuzione e la commercializzazione diffusa e capillare sul territorio, in particolare nei piccoli comuni ed in specifici ambiti urbani, dei prodotti alimentari di prima necessità.
  12-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefici ammessi.
  12-quinquies. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati secondo quanto previsto dai precedenti commi, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 12-quater si applica, in base alla decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 15 per cento, ad eccezione dei contratti stipulati per una durata non inferiore ad anni otto e comunque dei contratti di cui al comma 12-ter, per i quali l'aliquota è ridotta al 10 per cento. Per l'applicazione del regime agevolativo si fa rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.
  12-sexies. Ai soggetti che abbiano avviato un'attività fra quelle previste ai commi 12-bis e 12-ter mediante acquisizione in proprietà o in locazione di locali ubicati nelle aree individuate dai Comuni ai sensi del comma 12-quater si applica un regime fiscale di vantaggio. Conseguentemente, a partire dal 1o gennaio 2018, si applica, dal periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata, esclusivamente agli imprenditori individuali e alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che intraprendano l'attività successivamente al 31 dicembre 2017, un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5 per cento. Il beneficio è riconosciuto a condizione che il contribuente:
   a) non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività d'impresa, anche in forma associata o familiare;
   b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
   c) dall'attività avviata abbia conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori agli importi previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
   d) nel triennio solare precedente non abbia effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00.
  12-septies. Per i soggetti che intraprendono le attività di cui al comma 12-ter, il beneficio è riconosciuto a condizione che siano rispettati i soli limiti di cui alle lettere c) e d) del comma 12-sexies.
  12-octies. Per le attività di cui ai commi 12-bis e 12-ter limitatamente ai primi tre anni, le tariffe ed i tributi locali sono applicati nella misura del 50 per cento.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 15.000.000;
   2020: – 20.000.000.
3-bis. 19. Mariano.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano nell'anno 2018 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  12-ter. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.
  12-quater. Il credito d'imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 10 gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».
  12-quinquies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, al fine di individuare modalità e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 12-bis, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziate, determina l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.
  12-sexies. La dotazione del fondo di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è aumentata di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e rifinanziata di euro 10 milioni per l'anno 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 19.000.000;
   2019: – 19.000.000;
   2020: – 25.000.000.
3-bis. 12. Zaratti, Formisano, Kronbichler, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Per il quadriennio 2017-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locale congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
  12-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso dell'imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione; i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 12-bis, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile; anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
  12-quater. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data dei 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 900 milioni di euro per l'anno 2019 e 900 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018; per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere nelle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3-bis. 16. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
  12-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente comma.
  12-quater. Alle minori entrate, valutate in 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, come modificato dal comma 625, della presente legge.
3-bis. 21. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Per il triennio 2018-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nelle categorie catastali A/10 e C/1, situati in zona territoriale omogenea A), nonché immobili di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, inclusi nelle categorie catastali A/10 e C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
  12-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra di sposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente comma.
  12-quater. Alle minori entrate, valutate in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92, comma 624 della presente legge.
3-bis. 22. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tal fine è autorizzata la spesa massima complessiva di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza del fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
  12-ter. Le disposizioni di cui al comma 12-bis si applicano ai veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere al 10 gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2019.
  12-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis. 23. Cenni, Arlotti, Scuvera, Tentoni.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. L'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso.
  12-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, i commi 36-decies e 36-undecies sono soppressi.
  12-quater. All'onere pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede:
   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
3-bis. 1. Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera i-sexies) le parole «o 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate» sono sostituite con le seguenti: «e comunque in una provincia diversa» e il secondo periodo è soppresso;
   b) dopo la lettera i-sexies), è aggiunta la seguente:
    « i-sexies.01) limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.»
  12-ter. All'articolo 20 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 8-bis è abrogato.
3-bis. 26. Ghizzoni, Carnevali.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. Le detrazioni fiscali previste dall'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono prorogate per il triennio 2017-2019.
  12-ter. Le detrazioni fiscali di cui al comma precedente sono fruibili, per il triennio 2017-2019 anche dai soci di cooperative edilizie di abitazione assegnatari in godimento di alloggi adibiti a propria abitazione principale. La misura della detrazione spetta in conformità a quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000.
3-bis. 10. Menorello, Secco.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Il numero 1), comma 1, articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
   1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o atei effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta; le operazioni articolate in due successivi contratti, il primo di compravendita ai sensi dell'articolo 1470 del codice civile, ovvero di appalto, ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, e il secondo avente natura di compravendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, attraverso la quale l'istituto di credito vende un bene reale con regolamento differito a un prezzo pari al costo originario maggiorato di un margine prestabilito, da operazioni in cui l'istituto di credito compra, su richiesta del cliente, un determinato bene dal fornitore e lo cede in locazione al cliente a fronte del pagamento periodico di canone calcolato in base al costo del bene maggiorato di un margine prestabilito, da operazioni articolate in due successivi contratti di compravendita poste in essere per finanziare la produzione o la costruzione di beni, in cui la banca rivende il bene ultimato verso il corrispettivo di un margine prestabilito.
3-bis. 35. Causin.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601 dopo le parole «le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le operazioni articolate in due successivi contratti, il primo di compravendita ai sensi dell'articolo 1470 del codice civile, ovvero di appalto, ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile e il secondo avente natura di compravendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, attraverso la quale l'istituto di credito vende un bene reale con regolamento differito a un prezzo pari al costo originario maggiorato di un margine prestabilito e le operazioni di rent to buy compiute con l'intermediazione delle banche.»
3-bis. 37. Causin.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. La lettera h), comma 1, articolo 44, del Testo Unico del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
   h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, ivi compresi il margine corrisposto da operazioni articolate in due successivi contratti, il primo di compravendita ai sensi dell'articolo 1470 del codice civile, ovvero di appalto, ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, e il secondo avente natura di compravendita con patto di riservato dominio, ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile, attraverso la quale l'istituto di credito vende un bene reale con regolamento differito a un prezzo pari al costo originario maggiorato di un margine prestabilito, da operazioni in cui l'istituto di credito compra, su richiesta del cliente, un determinato bene dal fornitore e lo cede in locazione al cliente a fronte del pagamento periodico di canone calcolato in base al costo del bene maggiorato di un margine prestabilito, da operazioni articolate in due successivi contratti di compravendita poste in essere per finanziare la produzione o la costruzione di beni, in cui la banca rivende il bene ultimato verso il corrispettivo di un margine prestabilito, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
3-bis. 36. Causin.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 2 dell'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo dopo le parole «Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5» sono aggiunte le seguenti «ancorché acquisiti con una operazione in cui l'istituto di credito compra, su richiesta del cliente, un determinato bene dal fornitore e lo cede in locazione al cliente a fronte del pagamento periodico di canone calcolato in base al costo del bene maggiorato di un margine prestabilito»;
   b) al terzo periodo dopo le parole «di beni strumentali» aggiungere le seguenti «compresi i beni acquisiti con una operazione in cui l'istituto di credito compra, su richiesta del cliente, un determinato bene dal fornitore e lo cede in locazione al cliente a fronte del pagamento periodico di canone calcolato in base al costo del bene maggiorato di un margine prestabilito»;
   c) al quarto periodo dopo le parole «Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali» sono aggiunte le seguenti «compresi i beni acquisiti con una operazione in cui l'istituto di credito compra, su richiesta del cliente, un determinato bene dal fornitore e lo cede in locazione al cliente a fronte del pagamento periodico di canone calcolato in base al costo del bene maggiorato di un margine prestabilito».
3-bis. 38. Causin.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 1-ter, introdotto dall'articolo 11-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole «sottoscritti con firma digitale» sono sostituite dalle seguenti: «stipulati con atto pubblico informatico»;
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli articoli 2436, comma 1 e 2556, comma 2, del codice civile».
3-bis. 2. Castelli, Bonafede, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 le parole «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta anni».
3-bis. 33. Causin.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 le parole «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro anni».
3-bis. 34. Causin.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al terzo periodo. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.

  Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 10.000.000.
*3-bis. 24. Realacci, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive con uno stanziamento pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al terzo periodo. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.

  Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 10.000.000. 
*3-bis. 28. Pastorelli, Locatelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Nel caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa di cooperative edilizie a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi assistiti da contributi ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ovvero di successive leggi nazionali o regionali e l'obbligo del trasferimento degli stessi allo IACP territorialmente competente, in assenza dell'intervento di acquisizione da parte degli IACP, comunque ora denominati, alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, gli alloggi possono essere ceduti direttamente ai soci assegnatari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 107 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, alle condizioni stabilite al comma 2 lettera c), n. 2) dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e sue modifiche e integrazioni. Per i soci assegnatari che abbiano superato, alla data della dichiarazione del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa, il sessantesimo anno d'età, la cessione della nuda proprietà dell'alloggio può essere effettuata a un famigliare convivente o a un parente o affine fino al 2o grado, anche se non convivente.
3-bis. 27. Marantelli, Misiani, Marchi.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. Le società per azioni che abbiano nella ragione sociale la finalità di locare unità immobiliari residenziali e relative pertinenze e che il proprio patrimonio sia costituito almeno da 200 unità immobiliari residenziali, possono considerare tali unità immobiliari beni strumentali per l'esercizio di impresa ai fini della determinazione del reddito. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione del presente comma, nei limiti di spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis. 17. Palese.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Le società per azioni che abbiano nella ragione sociale la finalità di locare unità immobiliari residenziali e relative pertinenze e che il proprio patrimonio sia costituito almeno da 200 unità immobiliari residenziali, possono considerare tali unità immobiliari beni strumentali per l'esercizio di impresa ai fini della determinazione del reddito.
3-bis. 3. Marchi.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31), le parole: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e f)», sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)». Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis. 20. Cenni.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. È reintrodotta la possibilità di poter dedurre i costi legati ai canoni di leasing per l'acquisto di immobili ad uso professionale anche per i contratti antecedenti al 1o gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 1 comma 162, della legge n. 147 del 2013 per la parte rimanente del contratto ancora in essere, a partire dal 1o gennaio 2018 fino al termine già previsto al momento della stipula.
3-bis. 29. Carra.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. I cittadini iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), proprietari di un immobile sito sul territorio nazionale, sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole da: 17.585.300 fino a: 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: 11.585.300 euro per l'anno 2018, 47.868.200 euro per l'anno 2019, 129.812.100 euro per l'anno 2020.
3-bis. 32. Merlo, Borghese.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018».
  12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a 32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 31 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis. 39. Marchetti.

AREA TEMATICA N. 4.
(Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico).

(ART. 1, comma 13)

  Al comma 13 premettere alla lettera a), le seguenti:
  13-bis. Al comma 1, lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini della detrazione, rientrano nelle spese sanitarie anche quelle riguardanti il trasferimento urgente e il relativo soggiorno all'estero per motivi di salute.».
  13-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 13-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 10. Tullo, Fragomeli.

  Al comma 13, premettere alla lettera a) la seguente:
   0a) al comma 1 dell'articolo 10 dopo la lettera e-ter) aggiungere la seguente:
   «e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri, enti mutualistici».

  Conseguentemente, dopo il comma 13, inserire i seguenti:
  13-bis. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, al comma 237, le parole: «Per il triennio 2017-2019» sono soppresse.
  13-ter. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 237 e inserito il seguente:
  «237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con contributivo».

  13-quater. Agli oneri di cui alla lettera 0a) e ai commi 13-bis e 13-ter valutati in 15 milioni di euro annui si provvede con corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. 21. Bernardo.

  Al comma 13 lettera a), premettere al numero 1 il seguente:
   01) al comma 1 è inserita la seguente lettera:
   « g-bis) Le spese di manutenzione e riparazione dei veicoli e motoveicoli ad uso privato con un limite massimo di 200,00 euro per veicolo e nei limiti di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.».

  Conseguentemente:
   dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Agli oneri di cui al comma 13 lettera a), numero 01) a valere sui maggiori introiti di cui alle lettere a) e b):
   a) all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
    2) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   b) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;
    2) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
    3) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «82 per cento».
   c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
   d) le modifiche introdotte dalle lettere a) e b) rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
   Sopprimere la lettera b) del comma 41.
4. 3. Sorial, Cariello, Brugnerotto, Castelli, Caso, D'Incà.

  Al comma 13 lettera a), premettere al numero 01) il seguente:
  01) è inserita la seguente lettera:
   g-bis) le spese di manutenzione e riparazione dei veicoli e motoveicoli ad uso privato con un limite massimo di 200,00 euro per veicolo e nei limiti di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, ai sensi dei commi da 13-bis a 13-quinquies.

  Conseguentemente dopo il comma 13 inserire il seguente:
  13-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».
  13-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».
  13-quater. Le disposizioni di cui ai commi 13-bis e 13-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  13-quater. Le modifiche introdotte dai commi 13-bis e 13-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
   Sopprimere il comma 41 lettera b).
4. 1. Sorial, Cariello, Brugnerotto, Castelli, D'Incà.

  Al comma 13, lettera a) premettere al numero 1) il seguente:
   01) al comma 1, la lettera i-sexies) è sostituita dalla seguente:
   i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea;
   02) Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definiti modalità e termini di attuazione della disposizione di cui al numero 01). Per la finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 1o gennaio 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dall'aumento del prelievo erariale sugli apparecchi di cui al comma 621-bis.

  Conseguentemente dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
4. 26. Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Marcon, Pastorino.

  Al comma 13, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:
   01) al comma 1, alla lettera i-septies, le parole: «, per un importo non superiore a 2.100 euro,» sono soppresse.

  All'onere derivante dall'attuazione della presente, disposizione, pari a 170 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.
4. 12. Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 13, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:
   01) al comma 1, alla lettera i-septies, le parole: «2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.600».

  Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 1 comma 631, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2018: -20.000.000;
   2019: -20.000.000;
   2020: -20.000.000.
4. 13. Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  All'Articolo 1 comma 13 alla lettera a) numero 1) dopo le parole: e interregionale aggiungere le seguenti: o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

  Conseguentemente:
   a) alla lettera b) dopo le parole: e interregionale aggiungere le seguenti: nonché per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.;
   b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13 della presente legge, valutati in 13 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come incrementato dall'articolo 1, comma 632 della presente legge.
*4. 24. Impegno.

  All'articolo 1 comma 13 alla lettera a) numero 1) dopo le parole: e interregionale aggiungere le seguenti: o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

  Conseguentemente:
   a) alla lettera b) dopo le parole: e interregionale aggiungere le seguenti: nonché per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.;
   b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13 della presente legge, valutati in 13 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come incrementato dall'articolo 1, comma 632 della presente legge.
*4. 47. Bini.

  All'articolo 1 comma 13 alla lettera a) numero 1) dopo le parole: e interregionale aggiungere le seguenti: o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

  Conseguentemente:
   a) alla lettera b) dopo le parole: e interregionale aggiungere le seguenti: nonché per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.;
   b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13 della presente legge, valutati in 13 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come incrementato dall'articolo 1, comma 632 della presente legge.
*4. 18. Garofalo.

  All'articolo 1 comma 13 alla lettera a) numero 1) dopo le parole: e interregionale aggiungere le seguenti: o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

  Conseguentemente:
   a) alla lettera b) dopo le parole: e interregionale aggiungere le seguenti: nonché per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.;
   b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13 della presente legge, valutati in 13 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come incrementato dall'articolo 1, comma 632 della presente legge.
*4. 32. Tancredi.

  Al comma 13 alla lettera a) numero 1) dopo le parole: e interregionale aggiungere le seguenti: e per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

  Conseguentemente:
   a) alla lettera b) capoverso «d-bis» dopo le parole: interregionale aggiungere le seguenti: o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale;
   b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  «Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo del comma 13 riferiti ai servizi di mobilità condivisa a uso individuale pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.».
4. 7. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 13 lettera a) numero 1) dopo le parole: e interregionale aggiungere le seguenti: o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

  Conseguentemente:
   a) alla lettera b) dopo le parole: e interregionale aggiungere le seguenti: nonché per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale;
   b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -13.000.000;
   2019: -13.000.000;
   2020: -13.000.000.
4. 30. Ricciatti, Cimbro.

  Al comma 13, lettera a), numero 1), lettera i-decies), sostituire le parole: per un importo non superiore a 250 euro con le seguenti: inclusi quelli svolti con treni ad alta velocità, per un importo non superiore a 500 euro.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 13, lettera a), numero 1) della lettera i-decies) aggiungere, in fine, il seguente periodo: al maggior onere derivante dalla precedente disposizione si provvede, mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a circa 180 milioni di euro nell'anno 2019 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2020, di quota parte del maggior gettito derivante dall'aumento del prelievo erariale sugli apparecchi di cui al comma 621-bis.;
   dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  «621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
4. 27. Paglia, Fassina, Marcon, Pastorino, Placido, Melilla, Gregori.

  Al comma 13, lettera a), numero 1) dopo le parole: e interregionale inserire le seguenti: compresa l'Alta velocità.

  Conseguentemente:
   al comma 13, lettera a), numero 1), aggiungere il seguente periodo: al maggior onere derivante dalla precedente disposizione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dal prelievo erariale sugli apparecchi di cui al comma 621-bis.
  Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  «621-bis. A decorrere dal gennaio 2018, la percentuale: del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, i di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è fissata in misura pari al 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
4. 28. Paglia, Fassina, Marcon, Pastorino, Placido.

  Al comma 13, lettera a), numero 1), paragrafo i-decies), eliminare le parole: per un importo non superiore a 250 euro.

  Conseguentemente:
   a) alla Tabella A, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -3.800.000;
   2019: -14.500.000;
   2020: -14.500.000.
   b) alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -79.900.000;
   2019: -40,800.000.
4. 15. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Al comma 13, lettera a) numero 1), dopo la lettera i-decies) aggiungere la seguente:
   i-undecies) le spese sostenute per l'acquisto di una bicicletta a pedalata assistita dotata di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW di cui all'articolo 50 del codice della strada o, in alternativa, per l'acquisto di un mezzo concepito per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, dotato di sistemi di auto bilanciamento o motori elettrici, con potenza massima di 300 watt e velocità massima di 25 km/h possono beneficiare di una detrazione Irpef pari al 19 per cento.

  Conseguentemente dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al numero 1, capoverso, lettera i-undecies, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1 comma 624.
4. 5. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 13, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente lettera:
   « m) relativi alla realizzazione di certificate opere finalizzate al recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, come definite ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel limite complessivo di spesa non superiore a 10 milioni di euro».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: -10.000.000;
   2018: -10.000.000;
   2019: -10.000.000.
4. 11. De Rosa, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Al comma 13, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
   b-bis) all'articolo 67, comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
   «o) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, secondo la definizione contenuta nella tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, acquistati da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione.»;
   b-ter) all'articolo 68, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  «9-bis. Le plusvalenze derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera o) sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta, al netto della commissione pagata alla casa d'asta o ad altro intermediaria professionale, e il costo di acquisto degli oggetti ed opere cedute, aumentato di ogni altro costo inerente all'acquisizione dei medesimi oggetti e delle medesime opere. Tra le spese inerenti alla produzione di tali redditi sono ricomprese le spese di assicurazione, di restauro, di catalogazione, di custodia e conservazione degli oggetti e delle opere cedute. In caso di permuta se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente dagli oggetti e opere di cui all'articolo 67, comma 1, lettera o) si considera reddito soltanto il conguaglio in denaro pattuito. Il bene acquisito in cambio conserva lo stesso costo fiscale di quello dato in permuta. Non concorrono a formare il reddito le cessioni degli oggetti e delle opere indicate all'articolo 67, comma 1, lettera o) se l'ammontare complessivo dei corrispettivi non supera la somma di 10.000 euro per ciascun periodo di imposta. In alternativa i medesimi redditi possono essere determinati in misura pari al 40 per cento del corrispettivo della cessione».

  Conseguentemente alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportate le seguenti modifiche:
   a) alla parte II-bis, dopo il numero 1) aggiungere il seguente: 2) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, di cui alla tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, importati;
   b) alla parte III, sostituire il n. 127-septiesdecies) con il seguente: oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 ceduti dagli autori, dai loro credi o legatari o da soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte limitatamente alle opere acquistate dagli autori, dai loro eredi o legatari.
4. 34. Rampi, Manzi.

  Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:
   b-bis) all'articolo 164, comma 1:
   a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) nella misura del 70 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 50 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 10 mila per i motocicli, euro 5 mila per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccedei limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 10 mila per le autovetture e gli autocaravan, euro 2 mila per i motocicli, euro mille per i ciclomotori»;
   b) alla lettera b-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si tiene conto della parte di costo di acquisizione e dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente, nonché dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio indicati nella precedente lettera b)».
4. 42. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 13, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   c) all'articolo 92, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. La valutazione delle rimanenze dei prodotti suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro il periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, fatta esclusione per i prodotti alimentari e non, il cui consumo e/o utilizzo è consentito, per legge, entro una scadenza certa e prestabilita o, in ogni caso, determinabile, è effettuata, secondo quanto previsto dal comma 5, applicando i seguenti coefficienti: primo esercizio, 80 per cento del costo d'acquisto; secondo esercizio, 60 per cento del costo d'acquisto; terzo esercizio, 40 per cento del costo d'acquisto; quarto esercizio, 20 per cento del costo d'acquisto. Al termine del quarto esercizio le rimanenze devono essere distrutte, salvi i casi in cui le stesse siano donate ad organizzazioni umanitarie; in tali casi le suddette rimanenze hanno valore pari a zero.
  5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce i criteri per la determinazione delle rimanenze per anno d'acquisto in relazione a specifici metodi di valutazione adottati dalle, imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio e, con periodicità annuale, la percentuale di abbattimento ai fini della formazione del reddito di esercizio per le attività commerciali in modo da calcolare il valore effettivo delle rimanenze».
4. 61. Mannino.

  Dopo il comma 13 inserire i seguenti:
  13-bis. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli e i motoveicoli ai fini di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
  13-ter. L'esenzione di cui al comma 13-bis è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
   c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

  13-quater. I veicoli indicati al comma 13-ter sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASL e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.
  13-quinquies. I veicoli di cui ai commi 13-bis e 13-ter sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 70,00 per gli autoveicoli e di euro 25,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli. Agli oneri derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quinquies si provvede, per un importo annuo pari a 10 mila di euro a valere sul fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. 40. Abrignani, Galati, Sottanelli.

  Dopo il comma 13 inserire i seguenti:
  13-bis. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione per le imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alle legge 6 giugno 1974 n. 298 autorizzate alla locazione di veicoli senza conducente ai sensi dell'articolo 84 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 comma 6, ultimo periodo, dopo la parola: «conducente» sono inserite le seguenti: «, e tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte nel relativo albo».
  13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis, valutati in 120 milioni di euro per il 2018, in 74 milioni di euro per il 2019 e in 94 milioni e 200 mila euro all'anno a partire dal 2020, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 38. Fauttilli.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione per le imprese, iscritte all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alle legge 6 giugno 1974 n. 298 autorizzate alla locazione di veicoli senza conducente ai sensi dell'articolo 84 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 comma 6, ultimo periodo, dopo la parola «conducente» sono inserite le seguenti «, e tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte nel relativo albo».

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -120.000 euro;
   2019: -74.000 euro;
   2020: -94.200 euro.
4. 37. Fauttilli.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:
   « i-decies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute, per l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché presso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -20.000.000;
   2019: -23.600.000;
   2020: -23.600.000.
*4. 55. La VII Commissione.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:
   « i-decies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute, per l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché presso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -20.000.000;
   2019: -23.600.000;
   2020: -23.600.000.
*4. 35. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 27, comma 12-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «di affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «di evidenza pubblica per l'affidamento».
4. 54. La IX Commissione.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 11-bis è sostituito dal seguente:
  «11-bis. In caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggio a richiesta degli agenti accertatori e, previa esibizione di un valido documento di identità, la sanzione comminata è annullata qualora sia possibile dimostrare, entro 3 giorni lavorativi dall'accertamento/notificazione della violazione, con presentazione del documento di viaggio nominativo regolarizzato prima dell'accertamento, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso del titolo. Resta ferma l'applicazione di una sanzione da definirsi con legge regionale almeno pari a quella comminata in caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 9 e 10».
4. 53. La IX Commissione.

  Dopo il comma 13 inserire il seguente:
  13-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96 il comma 11-bis è sostituito dal seguente:
  «11-bis. In caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggia a richiesta degli agenti accertatori e, previa esibizione di un valido documento di identità, la sanzione comminata è annullata qualora sia possibile dimostrare, entro 7 giorni lavorativi dall'accertamento/notificazione della violazione, con presentazione del documento di viaggio nominativo regolarizzata prima dell'accertamento, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso del titolo. Resta ferma l'applicazione di una sanzione da definirsi con legge regionale almeno pari a quella comminata in caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 9 e 10».
*4. 44. Cenni.

  Dopo il comma 13 inserire il seguente:
  13-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96 il comma 11-bis è sostituito dal seguente:
  «11-bis. In caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggia a richiesta degli agenti accertatori e, previa esibizione di un valido documento di identità, la sanzione comminata è annullata qualora sia possibile dimostrare, entro 7 giorni lavorativi dall'accertamento/notificazione della violazione, con presentazione del documento di viaggio nominativo regolarizzata prima dell'accertamento, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso del titolo. Resta ferma l'applicazione di una sanzione da definirsi con legge regionale almeno pari a quella comminata in caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 9 e 10».
*4. 20. Garofalo.

  Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al comma 4, dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione della soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie di cui al presente comma, riferite agli atti relativi all'edilizia economica e popolare di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014».
  13-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini per l'esecuzione del rimborsi spettanti ai sensi del comma 13-bis.
  13-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 13-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. 41. Sani.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n.97, e successive modificazioni, si applicano anche alle cessioni di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: 20.000.000;
   2019: 20.000.000;
   2020: 20.000.000.
4. 31. Leva, Cimbro.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. All'articolo 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Al fine di garantire un congruo preavviso agli utenti, con il conseguente incremento delle, entrate tariffarie, i soggetti che hanno promosso lo sciopero comunicano alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, nonché alla Commissione di cui all'articolo 12, la eventuale revoca dello stesso almeno cinque giorni prima della data in cui è indetto lo sciopero.».
4. 22. Menorello, Secco.

  Dopo il comma 13 inserire il seguente:
  13-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis.1. Al fine della informazione agli utenti dei servizi attivi in costanza di sciopero, con il conseguente incremento, delle entrate tariffarie, i lavoratori comunicano alla direzione aziendale, almeno sette giorni prima della data in cui e indetto lo sciopero, la loro adesione individuale allo sciopero.»
4. 23. Menorello, Secco.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Al fine di ridurre l'inquinamento acustico nelle aree facenti parte dell'intorno aeroportuale e migliorare altresì la vivibilità dei territori coinvolti dalla attività aeroportuali, per favorire uniformità di disciplina nelle regioni a statuto ordinario, sono definiti con legge dello Stato criteri uniformi per il calcolo dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), il cui gettito sarà destinato alle regioni di pertinenza, a sostegno del costo degli interventi necessari per il contenimento del rumore. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri per la definizione di un valore minimo del livello dei tributi, univoco per tipologia e caratteristiche del velivolo.
4. 14. Spessotto, Liuzzi, Dell'Orco, Ferraresi, De Lorenzis, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Crippa, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
  13-bis. A decorrere dall'anno 2018 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è ridotta del 50 per cento per i seguenti soggetti:
   a) coloro i quali richiedono la licenza per la prima volta;
   b) gli ultrasessantacinquenni;
   c) i disoccupati da almeno sei mesi.

  13-ter. All'articolo 5 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 4 aggiungere il seguente: «4-bis. È dovuta in misura ridotta del 50 per cento da coloro i quali richiedono la licenza per la prima volta, dagli ultrasessantacinquenni e dai disoccupati da almeno sei mesi.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -25.000.000;
   2019: -25.000.000;
   2020: -25.000.000.
4. 8. Borghesi, Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al fine di incentivare nuove forme di mobilità e ridurre l'inquinamento in ambito urbano, sono autorizzati alla libera circolazione su strada e su piste ciclabili anche i velocipedi ad assistenza elettrica di cui al Regolamento europeo 168/2013, che possono essere condotti Senza limiti di età e senza obblighi di immatricolazione, targatura ed assicurazione.
  13-ter. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. I velocipedi di cui al comma 1 possono essere condotti senza limiti di età e senza obblighi di immatricolazione, targatura ed assicurazione.
  2-ter. Sono autorizzati alla libera circolazione su strada e su piste ciclabili anche i velocipedi, ad assistenza elettrica di cui al regolamento europeo 168/2013.
  2-quater. Per la categoria di velocipedi rientranti nelle categoria L1eA equipaggiati con motore elettrico ausiliario di potenza nominale continua massima non superiore a 1.000 W ed in grado di esprimere velocità non superiore a 25 km/h, il loro impiego non è soggetto a limitazioni.
  2-quinquies. Per la categoria di velocipedi rientranti nelle categorie LleB equipaggiati con motore elettrico ausiliario di potenza nominale continua massima non superiore a 4.000 W e in, grado di esprimere velocità fino a 45 km/h, il loro impiego è limitato a persone aventi più di 18 anni di età.
  2-sexies. I velocipedi di cui ai due commi precedenti sono soggetti ad omologazione, nonché alla copertura assicurativa RC famiglia e l'uso del casco ciclistico. Non sono soggetti a targatura, revisione periodica, né a tassa di proprietà.
  2-sexies. I velocipedi devono essere obbligatoriamente dotati di impianti di illuminazione anteriore e posteriore fissi di adeguata potenza atti ad illuminare la strada e a far percepire la presenza del ciclista in condizioni di scarsa visibilità da parte degli altri utenti della strada e delle piste ciclabili».
4. 6. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono, soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  Conseguentemente:
   al comma 624, sostituire le parole: 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800,700 euro per l'anno 2023, di 108,596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 3.868.200 euro per l'anno 2019, di 75.812.100 euro per l'anno 2020, 120.008.500.euro per l'anno 2021, di 109.304.300 euro per l'anno 2022, di 63.800.700 euro per l'anno 2023, di 48.596.400 euro per l'anno 2024, di 79.392.100 euro per l'anno 2025, di 89.387.900 euro per l'anno 2026, di 81.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 84,383.600 euro a decorrere dall'anno 2029;
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli importi previsti:
   2019: -50.000.000.
*4. 58. La VI Commissione.

  Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono, soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  Conseguentemente:
   al comma 624, sostituire le parole: 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800,700 euro per l'anno 2023, di 108,596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 3.868.200 euro per l'anno 2019, di 75.812.100 euro per l'anno 2020, 120.008.500.euro per l'anno 2021, di 109.304.300 euro per l'anno 2022, di 63.800.700 euro per l'anno 2023, di 48.596.400 euro per l'anno 2024, di 79.392.100 euro per l'anno 2025, di 89.387.900 euro per l'anno 2026, di 81.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 84,383.600 euro a decorrere dall'anno 2029;
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre come segue gli importi previsti:
   2019: -50.000.000.
*4. 17. Vignali.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi.»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessiva» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile fa perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  13-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 13-bis a 13-quater, stimato in 100 milioni di euro per il 2019, e di 60 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
*4. 49. Capezzone, Latronico.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi.»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessiva» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile fa perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  13-quinquies. Alle minori entrate derivanti dai commi da 13-bis a 13-quater pari a 100 milioni di euro per il 2019, e a 60 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*4. 65. Romanini, Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento del relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -60.000.000;
   2019: -60.000.000;
   2020: -60,.000.000.
4. 56. Vico.

  Dopo il comma 13 inserire i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi; in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi.»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico.
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 632, sostituire le parole: di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 con le seguenti: di 1.850 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033;
   b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: -10.000.000.
*4. 60. Pagani.

  Dopo il comma 13 inserire i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi; in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi.»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico.
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 632, sostituire le parole: di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 con le seguenti: di 1.850 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033;
   b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: -10.000.000.
*4. 48. Bini, Rubinato, Antezza, Vico.

  Dopo il comma 13 inserire i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi; in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi.»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico.
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 632, sostituire le parole: di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 con le seguenti: di 1.850 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033;
   b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: -10.000.000.
*4. 52. Moretto, Marco Di Maio, Fregolent, Donati, Gadda.

  Dopo il comma 13 inserire i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi; in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi.»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico.
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 632, sostituire le parole: di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 con le seguenti: di 1.850 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033;
   b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: -10.000.000.
*4. 50. Lodolini.

  Dopo il comma 13 inserire i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi; in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi.»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico.
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  13-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 13-bis a 13-quater pari a 100 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione pari a 100 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: -60.000.000.
4. 68. Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «considerando l'ultimo di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessi» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  Conseguentemente, alla Tabella A, di cui all'articolo 1 comma 631, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2018: -;
   2019: -100.000.000;
   2020: -60.000.000.
4. 4. Sorial.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1984, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessive» e soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    l) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fluiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di duri all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al prima periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  13-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 13-bis a 13-quater, pari a 100 milioni per il 2019 e a 60 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 57. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  13-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 13-bis a 13-quater, pari a 100 milioni per il 2019, e 60 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 29. Locatelli, Pastorelli, Marzano.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  13-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 13-bis a 13-quater, pari a 100 milioni per il 2019, e 60 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 25. Oliaro, Galgano.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  13-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 13-bis a 13-quater, pari a 100 milioni per il 2019, e 60 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 36. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  13-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 13-bis a 13-quater, pari a 100 milioni per il 2019, e 60 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 43. Gebhard, Alfreider, Schullian, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
**4. 9. Castricone.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
**4. 46. Basso, Giacobbe, Tullo.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
**4. 62. Donati, Nicoletti.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
**4. 59. Carra.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
**4. 67. Taricco.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
**4. 66. Cani.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
**4. 64. Falcone.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
**4. 45. De Mita.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
**4. 19. Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
**4. 16. Vignali.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
**4. 2. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
**4. 63. Nastri.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
**4. 33. Rampelli.

AREA TEMATICA N. 5.
(Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti).

(ART. 1, commi 14-20)

  Al comma 14, sopprimere il periodo da: esclusi fino a: n. 917.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.200 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
*5. 51. Nastri.

  Al comma 14, sopprimere il periodo da: esclusi fino a: n. 917.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.200 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
*5. 52. Falcone.

  Al comma 14:
   a) dopo le parole: «di cui all'articolo 164, comma 1,», inserire le seguenti: «lettere b) e b-bis),».

  Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
5. 25. Gelmini, Calabria.

  Al comma 14, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: eccetto quelli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio nell'esercizio della loro attività,.
5. 9. Allasia, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 14, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente:
   a) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
    2018: –30 milioni di euro;
    2019: –60 milioni di euro;
   b) il Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 624 è ridotto di euro 110 milioni per l'anno 2020, 93 milioni per l'anno 2021, 87 milioni per l'anno 2022, 86 milioni per l'anno 2023, 27 milioni per l'anno 2024.
*5. 55. D'Ottavio, Fabbri.

  Al comma 14, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente:
   a) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
    2018: –30 milioni di euro;
    2019: –60 milioni di euro;
   b) il Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 624 è ridotto di euro 110 milioni per l'anno 2020, 93 milioni per l'anno 2021, 87 milioni per l'anno 2022, 86 milioni per l'anno 2023, 27 milioni per l'anno 2024.
*5. 5. Allasia, Gianluca Pini.

  Al comma 14, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente:
   a) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
    2018: –30 milioni di euro;
    2019: –60 milioni di euro;
   b) il Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 624 è ridotto di euro 110 milioni per l'anno 2020, 93 milioni per l'anno 2021, 87 milioni per l'anno 2022, 86 milioni per l'anno 2023, 27 milioni per l'anno 2024.
*5. 33. Abrignani.

  Al comma 14, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente:
   a) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
    2018: –30 milioni di euro;
    2019: –60 milioni di euro;
   b) il Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 624 è ridotto di euro 110 milioni per l'anno 2020, 93 milioni per l'anno 2021, 87 milioni per l'anno 2022, 86 milioni per l'anno 2023, 27 milioni per l'anno 2024.
*5. 47. Parisi, Faenzi, Galati.

  Al comma 14, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente:
   a) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
    2018: –30 milioni di euro;
    2019: –60 milioni di euro;
   b) il Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 624 è ridotto di euro 110 milioni per l'anno 2020, 93 milioni per l'anno 2021, 87 milioni per l'anno 2022, 86 milioni per l'anno 2023, 27 milioni per l'anno 2024.
*5. 29. Causin.

  Al comma 14, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente:
   a) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
    2018: –30 milioni di euro;
    2019: –60 milioni di euro;
   b) il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 624, della presente legge, è ridotto di euro 110 milioni per l'anno 2020, 93 milioni per l'anno 2021, 87 milioni per l'anno 2022, 86 milioni per l'anno 2023, 27 milioni a decorrere dall'anno 2024.
5. 15. Bombassei, Oliaro, Librandi.

  Al comma 14, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:
  Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2018, 270 milioni di euro annui per l'anno 2019, 220 milioni di euro per l'anno 2020, 237 milioni per l'anno 2021, 243 milioni per l'anno 2022, 244 milioni per l'anno 2023, 303 milioni per l'anno 2024 e 303 milioni a decorrere dall'anno 2025.
5. 26. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 14, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad adottare, entro il 2018, un decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di modifica alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle tasse automobilistiche con riferimento alle autovetture immatricolate come Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, ad esclusione di quelle ultratrentennali e di quelle alimentate a metano e GPL, tale da comportare entrate pari a 60 milioni di euro nel 2019, 110 milioni di euro nel 2020, 93 milioni di euro nel 2021, 87 milioni di euro nel 2022, 86 milioni di euro nel 2023, 27 milioni di euro nel 2024. Conseguentemente gli incrementi percentuali approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente vengono ricalcolati sugli Importi maggiorati in base a quanto stabilito dai decreto stesso.
*5. 54. D'Ottavio, Fabbri.

  Al comma 14, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad adottare, entro il 2018, un decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di modifica alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle tasse automobilistiche con riferimento alle autovetture immatricolate come Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, ad esclusione di quelle ultratrentennali e di quelle alimentate a metano e GPL, tale da comportare entrate pari a 60 milioni di euro nel 2019, 110 milioni di euro nel 2020, 93 milioni di euro nel 2021, 87 milioni di euro nel 2022, 86 milioni di euro nel 2023, 27 milioni di euro nel 2024. Conseguentemente gli incrementi percentuali approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente vengono ricalcolati sugli Importi maggiorati in base a quanto stabilito dai decreto stesso.
*5. 16. Bombassei, Oliaro, Librandi.

  Al comma 14, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad adottare, entro il 2018, un decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di modifica alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle tasse automobilistiche con riferimento alle autovetture immatricolate come Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, ad esclusione di quelle ultratrentennali e di quelle alimentate a metano e GPL, tale da comportare entrate pari a 60 milioni di euro nel 2019, 110 milioni di euro nel 2020, 93 milioni di euro nel 2021, 87 milioni di euro nel 2022, 86 milioni di euro nel 2023, 27 milioni di euro nel 2024. Conseguentemente gli incrementi percentuali approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente vengono ricalcolati sugli Importi maggiorati in base a quanto stabilito dai decreto stesso.
*5. 30. Causin.

  Al comma 14, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad adottare, entro il 2018, un decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di modifica alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle tasse automobilistiche con riferimento alle autovetture immatricolate come Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, ad esclusione di quelle ultratrentennali e di quelle alimentate a metano e GPL, tale da comportare entrate pari a 60 milioni di euro nel 2019, 110 milioni di euro nel 2020, 93 milioni di euro nel 2021, 87 milioni di euro nel 2022, 86 milioni di euro nel 2023, 27 milioni di euro nel 2024. Conseguentemente gli incrementi percentuali approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente vengono ricalcolati sugli Importi maggiorati in base a quanto stabilito dai decreto stesso.
*5. 34. Abrignani.

  Al comma 14, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad adottare, entro il 2018, un decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di modifica alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle tasse automobilistiche con riferimento alle autovetture immatricolate come Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, ad esclusione di quelle ultratrentennali e di quelle alimentate a metano e GPL, tale da comportare entrate pari a 60 milioni di euro nel 2019, 110 milioni di euro nel 2020, 93 milioni di euro nel 2021, 87 milioni di euro nel 2022, 86 milioni di euro nel 2023, 27 milioni di euro nel 2024. Conseguentemente gli incrementi percentuali approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente vengono ricalcolati sugli Importi maggiorati in base a quanto stabilito dai decreto stesso.
*5. 48. Parisi, Faenzi, Galati.

  Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alta lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Per far fronte al minor gettito derivante dall'eccezione disposta ai sensi del comma 14, primo periodo, stimato in 30 milioni di euro nel 2018, 60 milioni di euro nel 2019, 110 milioni di euro nel 2020, 93 milioni di euro nel 2021, 87 milioni di euro nel 2022, 86 milioni di euro nel 2023 e 27 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**5. 17. Bombassei, Oliaro, Librandi, Catalano, Monchiero.

  Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alta lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Per far fronte al minor gettito derivante dall'eccezione disposta ai sensi del comma 14, primo periodo, stimato in 30 milioni di euro nel 2018, 60 milioni di euro nel 2019, 110 milioni di euro nel 2020, 93 milioni di euro nel 2021, 87 milioni di euro nel 2022, 86 milioni di euro nel 2023 e 27 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**5. 13. Vignali, Garofalo.

  Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 14, valutati in 60 milioni di euro nel 2019, 110 milioni di euro nel 2020, 93 milioni di euro nel 2021, 87 milioni di euro nel 2022, 86 milioni di euro nel 2023, 27 milioni di euro nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come incrementato dal comma 632.
*5. 53. D'Ottavio, Fabbri.

  Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 14, valutati in 60 milioni di euro nel 2019, 110 milioni di euro nel 2020, 93 milioni di euro nel 2021, 87 milioni di euro nel 2022, 86 milioni di euro nel 2023, 27 milioni di euro nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come incrementato dal comma 632.
*5. 28. Causin.

  Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 14, valutati in 60 milioni di euro nel 2019, 110 milioni di euro nel 2020, 93 milioni di euro nel 2021, 87 milioni di euro nel 2022, 86 milioni di euro nel 2023, 27 milioni di euro nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come incrementato dal comma 632.
*5. 49. Parisi, Faenzi, Galati.

  Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 14, valutati in 60 milioni di euro nel 2019, 110 milioni di euro nel 2020, 93 milioni di euro nel 2021, 87 milioni di euro nel 2022, 86 milioni di euro nel 2023, 27 milioni di euro nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come incrementato dal comma 632.
*5. 40. Latronico.

  Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 14, valutati in 60 milioni di euro nel 2019, 110 milioni di euro nel 2020, 93 milioni di euro nel 2021, 87 milioni di euro nel 2022, 86 milioni di euro nel 2023, 27 milioni di euro nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come incrementato dal comma 632.
*5. 37. Bini.

  Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 14, valutati in 60 milioni di euro nel 2019, 110 milioni di euro nel 2020, 93 milioni di euro nel 2021, 87 milioni di euro nel 2022, 86 milioni di euro nel 2023, 27 milioni di euro nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come incrementato dal comma 632.
*5. 35. Abrignani.

  Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 14, valutati in 60 milioni di euro nel 2019, 110 milioni di euro nel 2020, 93 milioni di euro nel 2021, 87 milioni di euro nel 2022, 86 milioni di euro nel 2023, 27 milioni di euro nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come incrementato dal comma 632.
*5. 19. Tancredi.

  Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere le seguenti: ad eccezione delle autovetture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad esclusivo uso strumentale.

  Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 14, valutati in 60 milioni di euro nel 2019, 110 milioni di euro nel 2020, 93 milioni di euro nel 2021, 87 milioni di euro nel 2022, 86 milioni di euro nel 2023, 27 milioni di euro nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come incrementato dal comma 632.
*5. 18. Bombassei, Oliaro, Librandi.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La piena detrazione dell'imposta è ammessa per l'acquisto in ciascun anno, a decorrere dal 1o gennaio 2018, da parte di attività alberghiere incluse nel codice ATECO 55.10.00, di un automezzo con capienza minima pari a sei persone e massima pari a nove persone compreso il conducente, che si intende utilizzato, salvo prova contraria da parte dell'Amministrazione finanziaria, esclusivamente nell'esercizio della medesima impresa».

  Conseguentemente, dopo il comma 625, aggiungere il seguente:
  625-bis. Il Fondo di cui sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal comma 625, è ridotto di 50 milioni di euro per il 2018, 80 milioni di euro per il 2019, 100 milioni di euro per il 2020 e il 2021 e 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
5. 50. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 15 aggiungere, infine, il seguente periodo: Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che titolari dei beneficio sono sia soggetti titolari di reddito di impresa che soggetti esercenti arti e professioni.
*5. 6. Castelli, Bonafede, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Castelli.

  Al comma 15 aggiungere, infine, il seguente periodo: Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che titolari dei beneficio sono sia soggetti titolari di reddito di impresa che soggetti esercenti arti e professioni.
*5. 10. Guidesi, Allasia, Saltamartini.

  Al comma 15 dell'articolo 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: il ministero dello sviluppo economico certifica, su richiesta dei produttori, la compatibilità dei beni strumentali con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le modalità per la richiesta e l'approvazione della suddetta certificazione sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 14. Becattini.

  Dopo il comma 15, inserire il seguente:
  15-bis. Le disposizioni di cui al comma 15 sono estese all'acquisto di strumenti e macchinari nuovi destinati alla escavazione dei materiali lapidei, nel rispetto delle condizioni ivi contenute, entro il limite massimo di spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 25 agosto 198, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative della presente disposizione, prevedendo procedure idonee a mantenere l'onere per la finanza pubblica entro il limite di spesa di cui al precedente periodo, anche mediante riparto di fondi o formazione di graduatorie.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
5. 23. Nardi.

  Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
  16-bis, Il soggetto fornitore di servizi telematici, elettronici e informatici che acquisisce beni immateriali di cui all'articolo 10 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, oggetto dell'allegato B di cui alla medesima legge n. 232 del 2016, può beneficiare della maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione anche qualora non risulti una interconnessa al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura propri purché tale acquisizione determini l'acquisizione di beni strumentali materiali, di cui al comma 9, o immateriali; di cui al comma 10, dell'articolo 10, della medesima legge n. 232 del 2016, da parte di terzi che si avvalgono dei servizi resi dalla fornitura dei nuovi beni immateriali acquisiti dai soggetti fornitori stessi.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
5. 38. Peluffo.

  Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
  16-bis. Il soggetto fornitore di servizi telematici, elettronici e informatici che acquisisce beni immateriali di cui all'articolo 10 della legge n. 232 del 2016, previsti in allegato B, può beneficiare della maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione anche quando questa non è interconnessa al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura propri purché tale acquisizione determini quella di beni strumentali materiali di cui al comma 9 o immateriali di cui al comma 10 della legge 232 del 2016 da parte di terzi che si avvalgono dei servizi resi dalla fornitura dei nuovi beni immateriali acquisiti dai soggetti fornitori stessi.
5. 46. Peluffo.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente comma:
  16-bis: All'Allegato A del comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 sono aggiunte le seguenti spese:
   sistemi per migliorare l'automazione, l'efficienza produttiva, le caratteristiche qualitative del prodotto/servizio, il contenimento energetico, nonché l'ergonomia e la sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0; ivi comprese le fasi di vendita e distribuzione;
   sistemi di gestione della realtà aumentata e virtual reality applicati a soluzioni tecnologiche in stare per l'ausilio ai processi di vendita;
   sistemi hardware (sensori) e software (algoritmi) per la profilazione e misurazione in store e in remoto interconnessi ai processi produttivi, ivi compresi i processi di distribuzione e vendita;
   sistemi integrati della gestione logistica ivi incluse le fasi di display e vendita, anche attraverso modalità alternative allo stare fisico (ad esempio « click and collect»);
   macchine automatiche di vendita interconnesse a sistemi di pagamento digitali e a sistemi di tracciabilità, rilevazione ed invio delle informazioni fiscali, gestibili anche da remoto;
   sistemi digitali per la gestione dei servizi ricreativi e turistici;.

  Conseguentemente alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2018: -17.000.000;
   2019: -17.000.000;
   2020: -17.000.000.
5. 7. Sorial.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'Allegato A del comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 sono aggiunte le seguenti spese:
   sistemi per migliorare l'automazione, l'efficienza produttiva, le caratteristiche qualitative del prodotto/servizio, il contenimento energetico, nonché l'ergonomia e la sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0; ivi comprese le fasi di vendita e distribuzione;
   sistemi di gestione della realtà aumentata e virtual reality applicati a soluzioni tecnologiche in store per l'ausilio ai processi di vendita;
   sistemi hardware (sensori) e software (algoritmi) per la profilazione e misurazione in store e in remoto interconnessi ai processi produttivi, ivi compresi i processi di distribuzione e vendita;
   sistemi integrati della gestione logistica ivi incluse le fasi di display e vendita, anche attraverso modalità alternative allo store fisico (ad esempio « click and collect»);
   macchine automatiche di vendita interconnesse a sistemi di pagamento digitali e a sistemi di tracciabilità, rilevazione ed invio delle informazioni fiscali, gestibili anche da remoto;
   sistemi digitali per la gestione dei servizi ricreativi e turistici.

  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 17 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. 32. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'Allegato A del comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 sono aggiunte le seguenti spese:
   sistemi per migliorare l'automazione, l'efficienza produttiva, le caratteristiche qualitative del prodotto/servizio, il contenimento energetico, nonché l'ergonomia e la sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0; ivi comprese le fasi di vendita e distribuzione;
   sistemi di gestione della realtà aumentata e virtual reality applicati a soluzioni tecnologiche in store per l'ausilio ai processi di vendita;
   sistemi hardware (sensori) e software (algoritmi) per la profilazione e misurazione in store e in remoto interconnessi ai processi produttivi, ivi compresi i processi di distribuzione e vendita;
   sistemi integrati della gestione logistica ivi incluse le fasi di display e vendita, anche attraverso modalità alternative allo store fisico (ad esempio « click and collect»);
   macchine automatiche di vendita interconnesse a sistemi di pagamento digitali e a sistemi di tracciabilità, rilevazione ed invio delle informazioni fiscali, gestibili anche da remoto;
   sistemi digitali per la gestione dei servizi ricreativi e turistici.
5. 21. Rampelli.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. All'articolo 1, comma 10, allegato B, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici Identificativi univoci della singola unità di prodotto (quali ad esempio RFID, NFC, QRCODE, ecc.) che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto». Agli investimenti effettuati per i beni di cui al comma 14, nell'arco temporale di cui al comma 15, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della citata legge nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018».
  16-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
5. 44. Senaldi, Montroni.

  Dopo il comma 16, inserire il seguente:
  16-bis. All'articolo 1, comma 10, allegato B, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e trattabilità dei prodotti a tutela dei marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto (quali ad esempio RFID, NFC, QRCODE, ecc.) che consentono al consumatore di verificare l'autenticità dei prodotto».

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812,100 euro per l'anno 2020, 180,008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139,392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029. con le seguenti: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 23.868.200 euro per l'anno 2019, di 85.812.100 euro per l'anno 2020, 130.008.500 euro per l'anno 2021, di 119.304.300 euro per l'anno 2022, di 73.800.700 euro per l'anno 2023, di 66,596.400 euro per l'anno 2024, di 97,392.100 euro per l'anno 2025, di 107,387,900 euro per l'anno 2026, di 99.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
5. 43. Senaldi, Montroni.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'Allegato B di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti spese:
   sistemi tecnologici per la multicanalità online e offline;
   sistemi di gestione della supply chain finalizzata al « drop shipping» nell’e-commerce;
   strumenti informativi, di amministrazione, digestione e di prenotazione online e mobile, dei servizi turistici e commerciali;
   piattaforme digitali per acquisti collettivi di beni e servizi nell'ambito del co-retail;
   software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata, applicazioni mobile;
   sistemi di customer relationship management e utilizzo dei big data per analisi del mercato e del comportamento di acquisto dei clienti in ambito artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, ivi compreso il software gestionale di servizi turistici digitali;
   piattaforme condivise per lo sviluppo di marketplace;
   software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -8.000.000;
   2019: -8.000.000;
   2020: -8.000.000.
5. 8. Sorial.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'Allegato B previsto dal comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 sono aggiunte le seguenti spese:
   sistemi tecnologici per la multicanalità online e offline;
   sistemi di gestione della supply chain finalizzata al « drop shipping» nell’e-commerce;
   strumenti informativi, di amministrazione, digestione e di prenotazione online e mobile, dei servizi turistici e commerciali;
   piattaforme digitali per acquisti collettivi di beni e servizi nell'ambito del co-retail;
   software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata, applicazioni mobile;
   sistemi di customer relationship management e utilizzo dei big data per analisi del mercato e del comportamento di acquisto dei clienti in ambito artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, ivi compreso il software gestionale di servizi turistici digitali;
   piattaforme condivise per lo sviluppo di marketplace;
   software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 8 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. 31. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'Allegato B previsto dal comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 sono aggiunte le seguenti spese:
   sistemi tecnologici per la multicanalità online e offline;
   sistemi di gestione della supply chain finalizzata al « drop shipping» nell’e-commerce;
   strumenti informativi, di amministrazione, digestione e di prenotazione online e mobile, dei servizi turistici e commerciali;
   piattaforme digitali per acquisti collettivi di beni e servizi nell'ambito del co-retail;
   software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata, applicazioni mobile;
   sistemi di customer relationship management e utilizzo dei big data per analisi del mercato e del comportamento di acquisto dei clienti in ambito artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, ivi compreso il software gestionale di servizi turistici digitali;
   piattaforme condivise per lo sviluppo di marketplace;
   software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 8 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. 22. Rampelli.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 («Testo Unico delle imposte sui redditi»), dopo la lettera e-ter) aggiungere la seguente lettera:
   e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di 80 euro, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici,

  20-ter. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, al comma 237, le parole: «Per il triennio 2017-2019» sono soppresse.
  20-quater. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 237 è inserito il seguente:
  «237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo Indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con contributivo».

  20-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 629 della presente legge.
5. 41. Rizzetto.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20-bis. 1. Nell'ambita delle attività di sperimentazione di cui al comma 1, dell'articolo 12, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, le regioni, favoriscono l'insediamento di nuove imprese all'interno di aree industriali dismesse che sono individuate dalle stesse regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un apposito elenco pubblicato sul sito internet istituzionale di ciascuna regione.
  20-ter. Con l'obiettivo di favorire l'occupazione nelle aree di cui al comma precedente, alle imprese che si insediano nelle suddette aree e procedono all'assunzione con contratti a tempo indeterminato, è riconosciuto, a decorrere dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, in via sperimentale per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero è a domanda ed è concesso nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
  20-quater. Alle imprese che preliminarmente all'insediamento nelle aree di cui al comma 20-bis, effettuano la bonifica dell'area dismessa, sono riconosciute, in aggiunta alle misure di cui al comma 20-ter, le seguenti agevolazioni:
   a) a decorrere dal 1o gennaio 2018, in via sperimentale per un periodo di trentasei mesi, i soggetti neo assunti sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni;
   b) la sospensione, per gli anni del triennio 2018,2019 e 2020 del pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
   20-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposte del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.000 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.
5. 12. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti» le parole: «macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici» sono sostituite dalle seguenti: «macchine operanti con laser ed altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni, protoni e fotoni) elettroerosione, processi elettrochimici, ionizzazioni»;
   b) all'allegato A, sezione «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità» le parole da: «sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali» a: «sistema informativo aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi per l'ispezione, la caratterizzazione, la verifica e la diagnosi (ad esempio macchine di prova di materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi o diagnosi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche e morfologiche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni, caratteristiche fisiche di composizione) e di generare opportuni report da inserire, nei casi richiesti, all'interno del sistema informativo aziendale.
  20-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 20-bis, pari a euro 0,7 milioni per il 2018, euro 2,8 milioni per il 2019, euro 3 milioni per il 2020, euro 3,1 milioni per il 2021, euro 3,3 milioni per il 2022 e euro 2,5 milioni per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del tendo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5. 3. La X Commissione.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti» le parole: «macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici» sono sostituite dalle seguenti: «macchine operanti con laser ed altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni, protoni e fotoni) elettroerosione, processi elettrochimici, ionizzazioni»;
   b) all'allegato A, sezione «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità» le parole da: «sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali» a: «sistema informativo aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi per l'ispezione, la caratterizzazione, la verifica e la diagnosi (ad esempio macchine di prova di materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi o diagnosi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche e morfologiche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni, caratteristiche fisiche di composizione) e di generare opportuni report da inserire, nei casi richiesti, all'interno del sistema informativo aziendale.
  20-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 20-bis, pari a euro 0,7 milioni per il 2018, euro 2,8 milioni per il 2019, euro 3 milioni per il 2020, euro 3,1 milioni per il 2021, euro 3,3 milioni per il 2022 e euro 2,5 milioni per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del tendo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5. 1. Bargero, Benamati, Senaldi, Becattini, Vico, Marchi, Arlotti, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Ginefra, Iacono, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Scuvera, Senaldi, Taranto, Tentori, Vico.

  Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:
  20-bis. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che acquistano beni strumentali nuovi che utilizzano tecniche ecologiche, quali la tecnica del diserbo fisico, per abbattere le erbe infestanti nel verde urbano e nelle aree agricole, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  20-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo dei beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine dei rispetto del limite di spesa di cui al comma 20-quater e al relativo monitoraggio.
  20-quater. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 20-bis non può comportare oneri superiori a 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.
**5. 2. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:
  20-bis. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che acquistano beni strumentali nuovi che utilizzano tecniche ecologiche, quali la tecnica del diserbo fisico, per abbattere le erbe infestanti nel verde urbano e nelle aree agricole, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  20-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo dei beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine dei rispetto del limite di spesa di cui al comma 20-quater e al relativo monitoraggio.
  20-quater. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 20-bis non può comportare oneri superiori a 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.
**5. 36. Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi), dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente lettera:
   e-quater) I contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di 80 euro, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici.

  20-ter. Alla legge n. 232 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, al comma 237, le parole: «Per il triennio 2017-2019» sono soppresse;
   b) All'articolo 1, dopo il comma 237 è inserito il seguente:
  «237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con contributivo».

  20-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
5. 20. Tancredi.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20-bis. Al comma 1, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Testo Unico delle imposte sui redditi», dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente lettera:
   e-quater) i contributi versati per l'assistenza sanitaria integrativa, fino ad un massimo di 80 euro, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici.

  20-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 20-bis, stimati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 27. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:
  20-bis. Al fine di favorire il completamento della digitalizzazione delle imprese di cui al «Piano Industria 4,0» sul piano della commercializzazione dei prodotti e servizi, il criterio dell'iperammortamento del 250 per cento è esteso agli investimenti effettuati negli anni 2018 e 2019 dalle imprese nella realizzazione di piattaforme aziendali integrate tra sito internet, commercio elettronico e scambio «B2B» tra imprese e centri di ricerca universitari e hub di innovazione e sviluppo per la circolazione e l'implementazione di brevetti e ricerche per un tetto di spesa complessivo di 25.000 euro per ogni richiedente.
  20-ter. All'onere pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. 4. Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, attuativo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento ai mobili di ufficio è elevata dal 12 al 20 per cento, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a condizione che le attrezzature rispondano ai criteri di certificazione UNI, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto n. 400.
  20-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.000 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.
5. 11. Caparini, Guidesi, Allasia, Saltamartini.

  Dopo il comma 20 aggiungere il seguente;
  20-bis. Per il periodo d'imposta in corso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per il solo anno 2018 è istituita un'imposta del 2 per cento della valutazione del patrimonio immobiliare risultante dal bilancio 2017 a carico delle società immobiliari per azioni, soggette a direzione e coordinamento da parte di unico socio, con capitale sociale interamente versato, superiore a 500.000.000 di euro e con un patrimonio netto superiore a 500.000.000 di euro allo scopo di finanziare un Fondo di Garanzia, destinato a prestare garanzie a prima richiesta per l'erogazione di prestiti da parte delle banche autorizzate all'esercizio del credito ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in favore dei sottoscrittori di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche s.p.a., dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – società cooperativa, dalla cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a., dalla Banca Popolare di Vicenza, da Ve neto Banca e dalla Banca Monte dei Paschi di Siena.
5. 24. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che titolari del beneficio sono sia soggetti titolari di reddito di impresa che soggetti esercenti arti e professioni.
5. 42. Rizzetto.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi quelli in materia di società a partecipazione pubblica,» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo; «Agli Enti aventi natura associativa di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
5. 45. Pilozzi.

AREA TEMATICA N. 6.
(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018).
(ART. 1, comma 21)

  Sopprimerlo.
6. 56. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 21, sopprimere la lettera a).
6. 53. Tancredi.

  Al comma 21, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16, del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote».
*6. 2. D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 21, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16, del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote».
*6. 105. Tentori, Gasparini, Carnevali.

  Al comma 21, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Ferma restando la sospensione di cui al primo periodo, le regioni potranno modulare la tassa automobilistica regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, differenziandola (bonus-malus) in funzione della maggiore efficienza energetica e del minore livello di emissioni inquinanti del veicolo. Da tale previsione non devono derivare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
**6. 46. D'Alia.

  Al comma 21, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Ferma restando la sospensione di cui al primo periodo, le regioni potranno modulare la tassa automobilistica regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, differenziandola (bonus-malus) in funzione della maggiore efficienza energetica e del minore livello di emissioni inquinanti del veicolo. Da tale previsione non devono derivare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
**6. 138. Carrescia, Marchetti, Preziosi, Borghi, Cominelli, Giovanna Sanna, Morani, Donati, Dallai, Iori, Venittelli, Ascani, Gadda, Manfredi, Crimì, Senaldi, Luciano Agostini.

  Al comma 21, lettera a), dopo le parole: 2017 e 2018, sono inserite le seguenti: Ferma restando la sospensione di cui al primo periodo, le regioni potranno modulare la tassa automobilistica regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, differenziandola (bonus-malus) in funzione della maggiore efficienza energetica e del minore livello di emissioni inquinanti del veicolo. Da tale previsione non devono derivare nuovi i maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*6. 79. Abrignani.

  Al comma 21, lettera a), dopo le parole: 2017 e 2018, sono inserite le seguenti: Ferma restando la sospensione di cui al primo periodo, le regioni potranno modulare la tassa automobilistica regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, differenziandola (bonus-malus) in funzione della maggiore efficienza energetica e del minore livello di emissioni inquinanti del veicolo. Da tale previsione non devono derivare nuovi i maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*6. 118. Gandolfi.

  Al comma 21, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Tale disposizione non si applica relativamente alla tassa di soggiorno.».
6. 52. Tancredi.

  Al comma 21, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, per l'anno 2018, gli enti locali possono deliberare aumenti delle aliquote della TASI e dell'IMU rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la maggiorazione complessiva, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l'1 per mille.
6. 12. Carnevali, Gasparini, Fragomeli.

  Al comma 21, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 26 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ferma restando la sospensione di cui al primo periodo, le regioni potranno modulare la tassa automobilistica regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, differenziandola (bonus-malus) in funzione della maggiore efficienza energetica e del minore livello di emissioni inquinanti del veicolo. Da tale previsione non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
6. 94. Marco Di Maio, Carrescia.

  Al comma 21, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) al comma 28 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione dei consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017. Per il medesimo anno di cui al precedente periodo i comuni che nell'anno 2015 hanno applicato l'imposta municipale unica o il tributo sui servizi indivisibili con aliquote inferiori ai massimi di legge possono applicare l'incremento dello 0,80 per cento sull'aliquota massima della predetta imposta municipale unica ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge n. 190 del 2014».
6. 104. Tentori, Gasparini, Carnevali.

  Al comma 21 aggiungere, in fine, le segnanti parole: Resta esclusa da quanto previsto l'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

  Conseguentemente, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Per il solo esercizio 2018 i comuni che nell'anno 2015 hanno applicato l'imposta municipale unica o il tributo sui servizi indivisibili con aliquote inferiori ai massimi di legge possono applicare l'incremento dello 0,80 per cento sull'aliquota massima della predetta imposta municipale unica ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge n. 190 del 2014.
6. 64. Fragomeli, Gasparini, Carnevali.

  Al comma 21, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno» con le parole: «Per il solo anno».
*6. 45. Galgano, Catalano, Menorello, Molea, Mucci.

  Al comma 21, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno» con le parole: «Per il solo anno».
*6. 63. Verini.

  Al comma 21, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno» con le parole: «Per il solo anno».
*6. 67. Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Al comma 21, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno» con le parole: «Per il solo anno».
*6. 78. Abrignani.

  Al comma 21, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: «A decorrere dall'anno» con le parole: «Per il solo anno».
*6. 88. Bini.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al numero 127-novies) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito» inserire le seguenti: «nonché prestazioni di trasporto di alimenti deperibili, come definiti dalle disposizioni di applicazione dell'Accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1o settembre 1970, e successive modificazioni, reso esecutivo in Italia dalla legge 2 maggio 1977, n. 264, ».
  21-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 21-bis, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
6. 110. Schirò.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al colma 2, terzo periodo, le parole; «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al camma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  21-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 21-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
  21-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 21-bis e 21-ter, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 123. La VI Commissione.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al colma 2, terzo periodo, le parole; «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al camma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  21-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 21-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
  21-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 21-bis e 21-ter, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 6. Ginato, Fregolent, Marco Di Maio, Moretto.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al colma 2, terzo periodo, le parole; «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al camma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  21-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 21-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
  21-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 21-bis e 21-ter, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 66. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole; «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al camma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  21-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 21-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
  21-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 21-bis e 21-ter, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 106. Taranto, Fregolent.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articola 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita e riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  21-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente, della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
6. 82. Parisi.

  Dopo comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono, in fine, aggiunti i seguenti periodi: «La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Agli enti locali è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della camera di commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno 5 quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse modalità di notifica previste per gli atti di accertamento possono essere utilizzate per la notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
  21-ter. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera gg-sexies è sostituita come segue: « gg-sexies. Ai fini di cui alla lettera gg-quater, il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, commi da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'ente locale.
6. 26. Cariello, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.260, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  21-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante quota parte delle le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 21-quater.
  21-quater. A decorrere dal 19 gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, dei decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 20 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
6. 54. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli, Cimbro.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  21-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 21-bis, valutati in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2005. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
6. 101. Capezzone, Latronico.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 50700, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750.
  21-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 21-bis, valutate in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante: a) riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 pari a 50 milioni per l'anno 2018, 50 milioni per l'anno 2019 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2020; b) riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pari a 70 milioni per l'anno 2018, 70 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2020.
6. 36. Vignali.

  Dopo il comma, 21 aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 1000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  Alle minori entrate derivanti dal comma 21-bis, pari a 120 milioni di euro a decorre dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. 137. Romanini.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  21-ter. Ai maggiori oneri determinati dal comma 21-bis, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 113. La VI Commissione.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  21-ter. Ai maggiori oneri determinati dal comma 21-bis, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 7. Ginato, Fregolent, Marco Di Maio, Moretto.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  21-ter. Ai maggiori oneri determinati dal comma 21-bis, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 50. Locatelli, Pastorelli, Marzano.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  21-ter. Ai maggiori oneri determinati dal comma 21-bis, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 59. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  21-ter. Ai maggiori oneri determinati dal comma 21-bis, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 8. Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  21-ter. Ai maggiori oneri determinati dal comma 21-bis, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 111. Moretto, Marco Di Maio, Fregolent, Donati, Gadda.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  21-ter. Ai maggiori oneri determinati dal comma 21-bis, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 93. Bini, Fregolent, Rubinato, Antezza, Vico.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  21-ter. Ai maggiori oneri determinati dal comma 21-bis, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 103. Lodolini.

  Dopo il comma 21, inserire i seguenti:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2,500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  21-ter. Ai maggiori oneri, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
6. 127. Pagani.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  21-ter. All'onere derivante dal comma 21-bis, pari a 120 milioni annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 121. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  21-ter. All'onere derivante dal comma 21-bis, pari a 120 milioni annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 47. Oliaro, Galgano.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1750».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -120.000.000;
   2019: -120.000.000;
   2020: -120.000.000.
6. 120. Vico.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».

  Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1):
   2018:
    CP: -120.000.000;
    CS: -120.000.000.
   2019:
    CP: -120.000.000;
    CS: -120.000.000.
   2020:
    CP: -120.000.000;
    CS: -120.000.000.
*6. 114. La VI Commissione.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».

  Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1):
   2018:
    CP: -120.000.000;
    CS: -120.000.000.
   2019:
    CP: -120.000.000;
    CS: -120.000.000.
   2020:
    CP: -120.000.000;
    CS: -120.000.000.
*6. 34. Vignali.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
**6. 13. Castricone.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
**6. 134. Falcone.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
**6. 39. Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
**6. 81. Parisi.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
**6. 91. De Mita.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
**6. 92. Basso, Giacobbe, Tullo.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
**6. 125. Carra.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
**6. 132. Nastri.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
**6. 129. Donati, Nicoletti.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
**6. 130. Cani.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì per i lavoratori stagionali e calcolata per ogni lavoratore impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -30.000.000;
   2019: -30.000.000;
   2020: -30.000.000.
6. 49. Mariano.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. L'ultimo periodo del comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e sostituito dal seguente: «Per i datori di lavoro imprenditori del settore dei turismo, la deduzione di cui al periodo precedente è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativa non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -45.000.000;
   2019: -45.000.000;
   2020: -45.000.000.
6. 65. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
  21-quater. All'articolo i della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  21-quinquies. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sul redenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare».
  21-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dei 94 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura dei 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;
   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  21-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 623-bis a 623-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
  21-octies. Le modifiche introdotte dai commi 623-bis a 623-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
6. 9. Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dai periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento e elevata al 100 per cento.
  21-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 157 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante quota parte delle le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 21-quinquies.
  21-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e fissata in misura pari al 20 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
6. 55. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli, Cimbro.

  Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai finì della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'Imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento e elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
  21-quater. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 157 milioni di euro per l'anno 2018, di 393 milioni di euro per l'anno 2019, di 629 milioni euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 157 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurino minori spese per 329 milioni di euro per l'anno 2019 e per 629 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
6. 100. Capezzone, Latronico.

  Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento e elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata ai 100 per cento.
  21-quater. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 157 milioni di euro per l'anno 2018 e a 236 milioni di euro a decorre dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. 136. Romanini, Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
  21-quater. Agli oneri derivanti dai commi 21-bis e 21-ter, pari a 157 milioni per il 2018 e a 236 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 48. Oliaro, Galgano.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
  21-quater. Agli oneri derivanti dai commi 21-bis e 21-ter, pari a 157 milioni per il 2018 e a 236 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 122. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
  21-quater. Agli oneri derivanti dai commi 21-bis e 21-ter, pari a 157 milioni per il 2018 e a 236 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**6. 51. Locatelli, Pastorelli, Marzano.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
  21-quater. Agli oneri derivanti dai commi 21-bis e 21-ter, pari a 157 milioni per il 2018 e a 236 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**6. 58. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
  21-quater. Agli oneri derivanti dai commi 21-bis e 21-ter, pari a 157 milioni per il 2018 e a 236 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**6. 84. Bini, Fregolent, Rubinato, Antezza, Vico.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
  21-quater. Agli oneri derivanti dai commi 21-bis e 21-ter, pari a 157 milioni per il 2018 e a 236 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**6. 102. Lodolini.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
  21-quater. Agli oneri derivanti dai commi 21-bis e 21-ter, pari a 157 milioni per il 2018 e a 236 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**6. 109. Moretto, Marco Di Maio, Fregolent, Donati, Gadda.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
  21-quater. Agli oneri derivanti dai commi 21-bis e 21-ter, pari a 157 milioni per il 2018 e a 236 milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**6. 128. Pagani.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -150.000.000;
   2019: -150.000.000;
   2020: -150.000.000.
6. 119. Vico.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.

  Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 2.3 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1):
   2018:
    CP: -160.000.000;
    CS: -160.000.000;
   2019:
    CP: -250.000.000;
    CS: -250.000.000.
   2020:
    CP: -250.000.000;
    CS: -250.000.000.
6. 112. La VI Commissione.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 21-bis, pari a 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 124. La VI Commissione.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 21-bis, pari a 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*6. 5. Ginato, Fregolent, Marco Di Maio, Moretto.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura dei 70 per cento è elevata al 100 per cento.

  Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da riparare (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1):
   2018:
    CP: -160.000.000;
    CS: -160.000.000;
   2019:
    CP: -250.000.000;
    CS: -250.000.000.
   2020:
    CP: -250.000.000;
    CS: -250.000.000.
6. 37. Vignali.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
*6. 14. Castricone.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
*6. 131. Cani.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
*6. 35. Vignali.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
*6. 40. Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
*6. 89. Basso, Giacobbe, Tullo.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
*6. 90. De Mita.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
*6. 108. Donati, Nicoletti.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
*6. 126. Carra.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
*6. 38. Vignali.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
*6. 133. Nastri.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
*6. 135. Falcone.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 14, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.».
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
*6. 80. Parisi.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni :
   a) al primo periodo, dopo le parole: «arti e professioni» sono inserite le seguenti: «e dell'imposta regionale sulle attività produttive»;
   b) al primo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
   c) il secondo periodo è soppresso.
  21-ter. Agli oneri derivanti dal comma 21-bis, valutati in euro 257 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come modificato dal comma 625.
6. 23. Ruocco, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 14, comma 1, primo capoverso, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento» con le parole: «nella misura del 40 per cento».
  21-ter. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 10. Fantinati, Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 14, comma 1, primo capoverso, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento» con le seguenti: «nella misura del 40 per cento».
  21-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, già oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 1, comma 625, è ridotto di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 120 milioni di euro per l'anno 2019, di 120 milioni di euro per l'anno 2020.
6. 83. Marguerettaz, Alfreider, Plangger, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento» con le seguenti: «nella misura del 40 per cento».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -120.000.000;
   2019: -120.000.000;
   2020: -120.000.000.
*6. 68. Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento» con le seguenti: «nella misura del 40 per cento».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -120.000.000;
   2019: -120.000.000;
   2020: -120.000.000.
*6. 77. Abrignani.

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di atti e professioni nella misura del 100 per cento. La medesima imposta è deducibile nella stessa misura (100 per cento) anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Alle minori entrate valutate in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante: a) riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 pari a 300 milioni per l'anno 2018, 50 milioni per l'anno 2019 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2020; b) riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pari a 100 milioni per l'anno 2018, 250 milioni per l'anno 2019 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2020.».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni:
   2019: -100.000.000.
6. 41. Tancredi.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
   2018: -200.000.000;
   2019: -200.000.000;
   2020: -200.000.000.
*6. 62. Verini.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
   2018: -200.000.000;
   2019: -200.000.000;
   2020: -200.000.000.
*6. 69. Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
   2018: -200.000.000;
   2019: -200.000.000;
   2020: -200.000.000.
*6. 76. Abrignani.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
   2018: -200.000.000;
   2019: -200.000.000;
   2020: -200.000.000.
*6. 87. Bini.

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) per le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. La riduzione di cui alla presente lettera non si applica agli immobili, o porzioni di immobili, dotati di autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, da censire nell'appropriata categoria catastale, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri».
  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -5.000.000;
   2020: -5.000.000.
**6. 115. La VI Commissione.

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) per le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. La riduzione di cui alla presente lettera non si applica agli immobili, o porzioni di immobili, dotati di autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, da censire nell'appropriata categoria catastale, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri».
  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -5.000.000;
   2020: -5.000.000.
**6. 95. Marco Di Maio, Guerra.

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   « b-bis) per le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. La riduzione di cui alla presente lettera non si applica agli immobili, o porzioni di immobili, dotati di autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, da censire nell'appropriata categoria catastale, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri».
  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -5.000.000;
   2020: -5.000.000.
**6. 99. Donati, Guerra, Benamati.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. L'esenzione di cui al precedente periodo non si applica agli immobili o porzioni di immobili che presentano autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri, che sono comunque dichiarati in catasto come unità immobiliari autonome, censite nella categoria catastale più appropriata.».
  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -8.000.000;
   2019: -8.000.000;
   2020: -8.000.000.
*6. 116. La VI Commissione.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. L'esenzione di cui al precedente periodo non si applica agli immobili o porzioni di immobili che presentano autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri, che sono comunque dichiarati in catasto come unità immobiliari autonome, censite nella categoria catastale più appropriata.».
  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -8.000.000;
   2019: -8.000.000;
   2020: -8.000.000.
*6. 96. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. L'esenzione di cui al precedente periodo non si applica agli immobili o porzioni di immobili che presentano autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri, che sono comunque dichiarati in catasto come unità immobiliari autonome, censite nella categoria catastale più appropriata.».
  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -8.000.000;
   2019: -8.000.000;
   2020: -8.000.000.
*6. 98. Donati.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è così sostituita:
   « d) 50 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -80.000.000;
   2019: -120.000.000;
   2020: -120.000.000.
**6. 61. Verini.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è così sostituita:
   « d) 50 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -80.000.000;
   2019: -120.000.000;
   2020: -120.000.000.
**6. 70. Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è così sostituita:
   « d) 50 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -80.000.000;
   2019: -120.000.000;
   2020: -120.000.000.
**6. 75. Abrignani.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è così sostituita:
   « d) 50 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -80.000.000;
   2019: -120.000.000;
   2020: -120.000.000.
**6. 86. Bini.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Il comma 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
  21-ter. All'articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera c) è soppressa.
6. 1. Castelli, D'Incà, Sorial, Cariello, Brugnerotto.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,» sono soppresse.
  21-ter. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   « d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  21-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 21-bis e 21-ter valutati in 8 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal comma 1 dell'articolo 92.
6. 43. Tancredi.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario o» sono sostituite con le seguenti: «, dai confidi iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo settembre 1993, n. 385, ovvero da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario».
6. 73. Gelmini, Calabria.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e 2018».
*6. 15. Lodolini, Fragomeli, Gasparini.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e 2018».
*6. 117. La VI Commissione.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 654-bis è abrogato.
  21-ter. All'onere di cui al comma 21-bis, pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede:
   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018; mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
   d) quanto a 316 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 379, aggiungere il seguente:
  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 316 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 316 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -45.000.000;
   2019: -45.000.000;
   2020: -45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000;
   2020; -1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2018: -2.000.000;
   2019: -2.000.000;
   2020: -2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: -9.000.000;
   2019: -9.000.000;
   2020: -9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
   2018: -2.000.000;
   2019: -2.000.000;
   2020: -2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019; -1.000.000;
   2020: -1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2018: -4.000.000;
   2019: -4.000.000;
   2020: -4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000;
   2020: -1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2018: -19.000.000;
   2019: -19.000.000;
   2020: -19.000.000.
6. 4. Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 1, comma 73, della legge 24 dicembre 2015, le parole: «nei limiti del 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 100 per cento».

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.00 euro a decorrere dall'anno 2029, con le seguenti: 2.585.300 euro per l'anno 2018, di 38.868.200 euro per l'anno 2019, di 120.812.100 euro per l'anno 2020, 165.008.500 euro per l'anno 2021, di 154.304.300 euro per l'anno 2022, di 108.800.700 euro per l'anno 2023, di 94.596.400 euro per l'anno 2024, di 124.392.100 euro per l'anno 2025, di 134.387.900 euro per l'anno 2026, di 126.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 129.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
6. 42. Tancredi.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, così come modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'ultimo periodo, dopo le parole: «e delle società da essi partecipate», sono inserite le parole: «, se effettuate a fronte di corrispettivi calcolati in proporzione alle entrate recuperate,».
6. 32. Guerra, Cinzia Maria Fontana, Misiani, Lodolini, Giulietti.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, al primo e al terzo periodo, dopo le parole: «sul conto corrente di tesoreria» aggiungere le parole: «o sul conto corrente postale».
6. 27. Cariello, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:
  21-bis. Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, dopo l'articolo 2-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-ter.
(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).
  1. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono escluse in ogni caso le attività di incasso diretto di tali entrate.». Conseguentemente, al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 2 dell'articolo 7, la lettera gg-septies) è abolita.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso un decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individua le modalità di accesso del soggetto affidatario alle rendicontazioni dei pagamenti intervenute con riferimento alle entrate affidate sui diversi canali di pagamento disponibili, anche di natura elettronica e le modalità con le quali gli enti locali assicurano ai soggetti privati affidatari dei servizi il pagamento delle prestazioni in termini temporali certi e correlati all'acquisizione delle entrate dell'ente impositore nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ricettivo della direttiva comunitaria 2011/7/UE. Il medesimo provvedimento può prevedere altresì un sistema di split payment, che gli enti locali possono inserire nei capitolati d'oneri riguardanti gli affidamenti delle attività remunerate in relazione alle risultanze delle rendicontazioni dei pagamenti, che consenta ai soggetti affidatari di ricevere il pagamento delle prestazioni rese contestualmente all'acquisizione delle entrate da parte dell'ente titolare, ferma restando la verifica della coerenza delle prestazioni stesse con le pattuizioni contrattuali.
  3. L'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la sola esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto stesso. Oltre alle norme previste dalla procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, possono applicarsi le norme del processo di esecuzione di cui al codice di procedura civile.
  4. Tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali possono essere iscritte a ruolo a seguito della emissione e della notifica dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva degli enti locali. L'ingiunzione è emessa dall'ente locale o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera h), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso del conferimento in concessione di tale funzione, ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche ed integrazioni.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1o gennaio 2017. Per la definizione dei rapporti tra i comuni ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.
  6. Le presenti disposizioni costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Art. 2-quater.
(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali).
  1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:
   a) ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;
   b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere a riscossione coattiva, accedono ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA – SALA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
   c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;
   d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;
   e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006;
   f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 83, comma 28-sexies, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006.
  2. All'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono, in fine, aggiunti i seguenti periodi: «La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). Agli enti locali è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi, Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica può essere eseguita con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'ente territoriale all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse modalità di notifica previste per gli atti di accertamento possono essere utilizzate per la notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.».
  3 All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'articolo 14-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera gg-sexies) è sostituita come segue;
   «gg-sexies). Ai fini di cui alla lettera gg-quater), il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni domandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, comuni da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'ente locale.».

Art. 2-quinquies.
(Tutela dei diritti del contribuente: moratoria sta crediti di modesta entità, regolazione della fase pre-coattiva, dilazioni di pagamento, certezza degli oneri della riscossione coattiva).
  1. Non si procede all'emissione di ingiunzione per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura, il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.
  2. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento delle procedure di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o prima di applicare una misura cautelare a seguito della notifica di ingiunzione, purché decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si ricorda che il termine di adempimento è scaduto e che qualora non si provveda al pagamento entro 90 giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari.
  3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione precoattiva, relativamente alle fasi sia precedenti che successive all'emissione dell'ingiunzione, fermo restando il limite temporale di cui al successivo comma 6.
  4. Al fine di dare attuazione alle attività di cui ai commi precedenti, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato possono, nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, avvalersi dei soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero dei soggetti abilitati all'attività di recupero crediti, anche nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 4.
  5. Sugli atti di riscossione precoattiva di cui ai commi 2 e 3, successivi alla notifica dell'ingiunzione, si applicano gli interessi di mora di cui al successivo comma 13. I costi di istruttoria, elaborazione, spedizione e di eventuale notifica possono essere determinati attraverso deliberazione dell'organo esecutivo ed essere oggetto di recupero nei confronti del debitore.
  6. In ragione della efficacia precettizia del titolo esecutivo, pari a due anni la fase precoattiva deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica dell'ingiunzione.
  7. Su richiesta del contribuente debitore, l'ente territoriale creditore o il soggetto da questo incaricato può concedere, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme richieste con l'ingiunzione di pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, secondo il seguente schema: – fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; – da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili; – da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili; – da euro 3.000.01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili; – da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili; – oltre euro 20.000,00 fino a 72 rate mensili;
  8. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 7, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
  9. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente titolare o la società affidataria può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.
  10. In caso di mancato pagamento di cinque rate nel corso del periodo di rateazione, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; b) il carico non può più essere rateizzato.
  11. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 7, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
  12. L'ente locale, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute.
  13. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.
  14. La riscossione coattiva dovrà svolgersi senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente ad eccezione di quelli espressamente previsti dalle norme di legge. Il costo di elaborazione, di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono poste a carico di chi è tenuto al pagamento delle entrate e viene determinato nelle seguenti modalità: a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro; b) una quota denominata «spese esecutive», correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore nella misura fissata con decreto non regolamentare del MEF, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano, le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000; c) una quota a carico del debitore correlata alla notifica della ingiunzione e degli altri atti della riscossione da determinarsi con il decreto di cui alla lettera b).
  15. Le spese di notifica degli atti sono ripetibili, nei limiti parametrati a quelli fissati dalla legge con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alla notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione. Qualora l'ingiunzione sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario è ripetibile la totalità delle spese di notifica, ivi compresi i diritti, effettivamente sostenute.

Art. 2-sexies.
(Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione locale).
  1. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), nelle more dell'organica regolamentazione del settore della riscossione delle entrate locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai seguenti punti: a) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche 8 con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni; b) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti locali devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; c) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente locale degli estremi dei contratti in materia di affidamento, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali; d) definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per le aziende abilitate al recupero crediti che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti locali.
  2. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 527, le parole: «e di rimborso» sono sostituite da: «, non si fa luogo al rimborso»;
   b) al comma 528 sono aggiunti i seguenti periodi: «Con riferimento alle quote previste dal presente comma, gli enti creditori possono procedere alla riscossione delle stesse, tranne nel caso in cui siano cadute in prescrizione, attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. A tal fine, il ministero dell'economia e delle finanze integra il decreto di cui al primo periodo così da comprendere tra le informazioni oggetto di comunicazione l'indicazione dell'ultimo atto notificato di ciascuna delle posizioni sulle quali l'agente della riscossione ha esaurito le attività di competenza. Tale facoltà è sempre consentita all'ente locale, in alternativa alla reiscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».

Art. 2-septies.
(Modifiche alla disciplina dei rapporti tra comuni e soggetti affidatari).
  1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), punto 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono eliminate le parole: «iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto«.
  2. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, è in fine aggiunto il seguente periodo: «Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

Art. 2-octies.
(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche).
  1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.
  2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni,
  3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.
  5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
  6. Le tasse e i diritti per atti giudiziari compresi quelli dovuti all'Ufficiale giudiziario anche per le notifiche e le iscrizioni a ruolo nei tribunali in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva azionato con ingiunzione di pagamento, continuano a essere ridotti alla metà e possono essere prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente se diversa dal soggetto procedente.».
6. 28. Cariello, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato.
  21-ter. Agli oneri derivanti dal comma 21-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 20. Rubinato.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 9-bis, comma 19, dei decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modifiche dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  «19-bis. L'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è esclusa per i periodi di imposta durante i quali il contribuente ha applicato il regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime di cui all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. 17. Rubinato.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, le parole: «enti territoriali», sono sostituite dalle seguenti: «enti locali».
*6. 3. Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, le parole: «enti territoriali», sono sostituite dalle seguenti: «enti locali».
*6. 16. Misiani.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, le parole: «enti territoriali», sono sostituite dalle seguenti: «enti locali».
*6. 139. Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Al comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, il secondo periodo è soppresso.
6. 21. Cariello, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 21, aggiungere seguente:
  21-bis. All'articolo 1, comma 11, ultimo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 dopo le parole: «sono affidate» inserire le seguenti: «ai soggetti muniti di licenza ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché».
6. 97. Sani.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Per ogni ulteriore o diverso adempimento comunicativo/dichiarativo di natura fiscale, rispetto a quelli per i quali decorre l'obbligo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, anche da trasmettersi a mezzo di canali telematici, qualora, a 90 giorni dalla prima scadenza prefissata per l'eventuale adempimento, non siano messi a disposizione degli utenti e dei contribuenti tutti gli strumenti, anche informatici, atti a consentire il rispetto dell'obbligo dichiarativo/comunicativo, sono automaticamente da escludere e quindi non applicabili:
   a) tutte le relative fattispecie di sanzioni ove previste;
   b) tutte le relative forme di controllo e accertamento previste e derivabili.

  21-ter. Eventuali malfunzionamenti dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione riscontrati nei 30 giorni che precedono la scadenza fissata per l'adempimento comportano automaticamente l'applicazione delle esclusioni di cui al comma precedente. Si identificano come «malfunzionamenti»: la sospensione, anche temporanea, dei servizi pubblici di ricezione delle dichiarazioni/comunicazioni, lo scarto di forniture informatiche, da parte dei servizi pubblici di ricezione, senza decodifica dell'errore riscontrato. Nel caso di rinvio della scadenza, costituisce motivo di applicazione delle suddette esclusioni, la relative comunicazione da parte degli Enti preposti avvenuta nel 15 giorni che precedono la scadenza rinviata. Quanto disposto dai commi 21-bis e 21-ter è applicabile anche ai processi di fatturazione elettronica.
6. 19. Rubinato.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
  21-ter. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali che gli operatori economici devono possedere per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4, del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso.
6. 31. Lodolini, Giulietti, Guerra, Cinzia Maria Fontana, Misiani.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Per l'anno 2018, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 30 per cento.
  21-ter. Agli oneri derivanti dal comma 21-bis, valutati in euro 160 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come modificato dal comma 625.
6. 22. Ruocco, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. A decorrere dall'anno 2018, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i terreni ricadenti in aree fabbricabili posseduti o detenuti, a qualunque titolo, e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
  21-ter. Agli oneri di cui al comma 21-bis pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.
6. 29. Del Grosso, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. A decorrere dall'anno 2018, i terreni ricadenti in aree fabbricabili si considerano non fabbricabili ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, anche se concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
  21-ter. Agli oneri di cui al comma 21-bis pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.
6. 30. Del Grosso, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13 della legge n. 208 del 2015 si applicano anche alle quote dovute per gli anni 2014 e 2015.
  21-ter. Agli oneri derivanti di cui al comma 21-bis si provvede nei limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 625.
6. 72. Minardo.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8, articolo 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, sono sospese nelle more della più generale revisione dei requisiti di iscrizione e delle attività soggette all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, da adottarsi mediante decreto del ministero dell'Economia entro il 31 dicembre 2018, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
6. 33. Guerra, Cinzia Maria Fontana, Misiani, Lodolini, Giulietti.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Per le comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, relative ai dati del 2017, non si applicano i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.
6. 18. Rubinato.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempre che il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000;
   2020: -1.000.000.
*6. 11. Fantinati, Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempre che il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000;
   2020: -1.000.000.
*6. 44. Galgano, Catalano, Menorello, Molea, Mucci.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempre che il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000;
   2020: -1.000.000.
*6. 60. Verini.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempre che il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000;
   2020: -1.000.000.
*6. 71. Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempre che il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000;
   2020: -1.000.000.
*6. 74. Abrignani.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempre che il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000;
   2020: -1.000.000.
*6. 85. Bini.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali possono essere iscritte a ruolo a seguito della emissione e della notifica dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva degli enti locali. L'ingiunzione è emessa dall'ente locale o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso del conferimento in concessione di tale funzione, ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1o gennaio 2017. Per la definizione dei rapporti tra i comuni ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.
6. 25. Cariello, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. L'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la sola esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto stesso. Oltre alle norme previste dalla procedura di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, possono applicarsi le norme del processo di esecuzione di cui al codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1o gennaio 2017. Per la definizione dei rapporti tra i comuni ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.
6. 24. Cariello, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è soppresso a decorrere dal lo gennaio 2018, per tutti i passeggeri in partenza dagli aeroporti con un traffico inferiore al milione di passeggeri per anno.

  Conseguentemente, al comma 632, sostituire il primo periodo con il seguente: Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 890 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.890 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033.
6. 57. Tancredi.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. I comuni risultanti da una fusione, anche in deroga alla sospensione di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono armonizzare i tributi e le tariffe dei territori degli enti preesistenti alla fusione, mantenendo inalterato il livello complessivo del prelievo, entro il quinto esercizio finanziario del nuovo comune.
6. 107. De Menech.

AREA TEMATICA N. 7.
(Sostegno agli investimenti delle PMI – Nuova Sabatini)

(ART. 1, commi 22-24)

  Al comma 22, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il numero: «33» con il seguente: «36,5»;
   b) sostituire il numero: «66» con il seguente: «74,7»;

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 338 a 343.
7. 16. Mazziotti Di Celso, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
  24-bis. Ai fini dei commi da 22 a 24, la nozione di PMI corrisponde alle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, inclusiva dei liberi professionisti e lavoratori autonomi.
*7. 3. Castelli, Bonafede, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
  24-bis. Ai fini dei commi 22, 23 e 24, la nozione di PMI corrisponde alle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, inclusiva dei liberi professionisti e lavoratori autonomi.
*7. 4. Guidesi, Allasia, Saltamartini.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
  24-bis. Al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo italiano, è riconosciuto un finanziamento di 10.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, alle piccole e medie imprese a conduzione familiare, per favorirne il ricambio generazionale, con particolare riferimento all'implementazione della digitalizzazione ed innovazione del processo produttivo.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le sedenti variazioni:
   2018: -10.000.000;
   2019: -10.000.000;
   2020: -10.000.000.
7. 5. Guidesi, Allasia, Saltamartini.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
  22-bis. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese in software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela del marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto, sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni, come rifinanziato dal comma 22 è riservata agli investimenti di cui al presente comma.
7. 15. Senaldi.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
  24-bis. Gli istituti di credito che fruiscono della controgaranzia pubblica di ultima istanza, mediante il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono acquisire dall'impresa garanzie accessorie, garanzie reali, bancarie o assicurative esclusivamente sulla parte del finanziamento non coperta dalla garanzia pubblica. È fatto divieto agli istituti di credito di acquisire ulteriori forme di protezione del credito, anche personali, sul finanziamento coperto dalla suddetta controgaranzia pubblica. Nel caso di inadempimento dell'impresa beneficiaria, l'istituto di credito, una volta escussa la garanzia del Fondo, può rivalersi sull'impresa inadempiente unicamente nei limiti della quota di finanziamento a proprio rischio non coperta dalla garanzia del Fondo stesso.
7. 17. Catalano, Mucci, Oliaro, Galgano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  24-bis. Possono beneficiare dei contributi previsti dai commi 22, 23 e 24 anche le imprese beneficiare che abbiano ottenuto dei finanziamenti con le stesse caratteristiche previste dal decreto ministeriale.
7. 6. Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 24 inserire i seguenti:
  24-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per la realizzazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi innovativi elaborati da enti di ricerca pubblici e privati destinati al trasferimento dei medesimi alle medie e piccole imprese. Le risorse del fondo sono erogate fino all'esaurimento delle stesse.
  24-ter. 11 Ministro dello sviluppo economico seleziona i progetti presentati ai sensi del comma precedente e concede il contributo alle proposte progettuali che presentino una comprovato livello di innovazione e di validità ai fini dell'impiego nei settori produttivi individuati ai sensi del comma 24-ter.
  24-quater. Al Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti e le modalità di selezione ed accesso ai contributi di cui al comma 24-bis con priorità per quei progetti innovativi che siano di elevato contenuto tecnico e imprenditoriale.

  Conseguentemente, al comma 624, tutti gli importi previsti sono ridotti di 20 milioni di euro.
7. 19. Minardo.

  Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
  24-bis. All'articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese.».

  24-ter. All'onere derivante dal comma 24-bis, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 20. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
  24-bis. Gli investimenti sostenuti dalle piccole e medie imprese in software, sistemi, piattaforme e applicazioni per sistemi di certificazione e tracciabilità dei prodotti a tutela del marchi aziendali tramite l'utilizzo di codici identificativi univoci della singola unità di prodotto che consentono al consumatore di verificare l'autenticità del prodotto, sono ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni e integrazioni come rifinanziato dal comma 1 è riservata agli investimenti di cui al presente comma.
7. 35. Senaldi, Montroni.

  Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
  24-bis. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente, in compensazione; ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  24-ter. Le disposizioni di cui al comma 39-bis si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
  24-quater. Il credito di imposta di cui al comma 24-bis si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  24-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento dei beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del reddito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 39-sexies e al relativo monitoraggio.
  24-sexies. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 24-bis al 24-quinquies non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018,2019 e 2020, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 2. La XIII Commissione.

  Dopo il camma 24, aggiungere il seguente:
  24-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo III e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -15.000.000;
   2020: -20.000.000.
*7. 1. La XIII Commissione.

  Dopo il camma 24, inserire il seguente:
  24-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo III e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -15.000.000;
   2020: -20.000.000.
*7. 29. Fiorio, Romanini, Cenni.

  Dopo il comma 24, inserire il seguente:
  24-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

  Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: Voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2018: -5.000.000;
   2019: -15.000.000;
   2020: -20.000.000.
*7. 22. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo, Fabrizio Di Stefano, Gelmini.

  Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
  24-bis. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione; ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  24-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari ai 20 per cento del costo di acquisizione.
  24-quater. Il credito di imposta di cui al comma 24-bis si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinano n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo I e Gruppo III, moltiplicate per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  24-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili/ all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per (’ottenimento dei beneficio ed.alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli/ nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del reddito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 39-sexies e al relativo monitoraggio.
  24-sexies. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 24-bis al 24-quinquies non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, al comma 624, ridurre gli impianti relativi al 2018, al 2019 e al 2020 di 15 milioni di euro.
7. 30. Fiorio.

  Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
  24-bis. Dopo il numero 3) del primo comma dell'articolo 2423-bis del codice civile è inserito il seguente:
  «3-bis. Per le imprese che non superano la cifra di euro 20.000.000 come totale dell'attivo dello stato patrimoniale o la cifra di euro 40.000.000 come ricavi delle vendite e delle prestazioni si può tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio solo se effettivamente pagati o incassati;».
  24-ter. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Per le imprese che non superano i limiti previsti dal numero 3-bis) del primo comma dell'articolo 2423 del codice civile si può tenere conto dei proventi e degli oneri dell'esercizio solo se effettivamente pagati o incassati e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 54 del presente testo unico;
   b) al comma 1:
    1) sono premesse le seguenti parole: «Le imprese che non superano i limiti previsti dal numero 3-bis) del primo comma dell'articolo 2423 del codice civile, possono determinare»;
    2) dopo la parola: «diversamente,» è inserita la seguente: «che»;
   c) l'alinea del comma 2 è sostituito dal seguente: «Per le imprese di cui al comma 1, l'esercizio di competenza può essere determinato in base ai seguenti criteri:».

  24-quater. Al comma 1 dell'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «rientranti nei limiti previsti dal numero 3-bis) del primo comma dell'articolo 2423-bis del codice civile.
  24-quinquies. Per le imprese che intendono adottare il regime previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, il termine e il tipo di pagamento si intendono definiti e concordati, tra le parti, come indicati nel documento fiscale obbligatorio ai sensi della legislazione vigente.
  24-sexies. Qualora il debitore non adempia entro il termine stabilito ai sensi del comma 24-quinquies il creditore può segnalare il mancato incasso all'Agenzia delle entrate, la quale procede all'accertamento.
  24-septies. Il mancato incasso determina l'applicazione all'esercizio di competenza delle disposizioni di cui al commi precedenti.
7. 31. Matteo Bragantini, Prataviera.

  Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
  24-bis. Le banche, gli intermediari finanziari e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di seguito denominati ” soggetti autorizzati all'esercizio del credito ”, entro Sessanta giorni dalla data, di entrata in vigore della presente legge devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca Italia le svalutazioni dei crediti effettuate e i relativi crediti fiscali contabilizzati in bilancio
  24-ter. Al fine di allineare il bilancio delle imprese debitrici al bilancio dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito,, questi ultimi, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 24-bis, notificano alle imprese debitrici il valore netto del debito residuo pari alla differenza tra il valore nominale del credito vantato e il corrispondente credito fiscale inserito in bilancio.
  24-quater. Le imprese debitrici, relativamente al debito residuo determinato ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 24-bis a 24-octies, possono richiedere la garanzia dello Stato di cui al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49. Successivamente alla concessione della garanzia dello Stato, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito richiedono la cancellazione dall'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia delle imprese debitrici e concordano con le stesse un nuovo piano di ammortamento del debito, residuo. Le imprese debitrici, in sede di definizione del nuovo piano di ammortamento, possono concordare con i soggetti autorizzati all'esercizio del credito anche il finanziamento del corrispettivo della garanzia dello Stato,
24-quinquies, Possono accedere alla misura straordinaria di cui ai commi da 24-bis a 24-octies le imprese che al 1o gennaio 2007 erano in possesso dei seguenti requisiti:
   a) avere un quoziente di indebitamento, pari al rapporto tra debiti finanziari netti e patrimonio netto relativo all'ultimo bilancio disponibile, inferiore a 1;
   b) non essere iscritte nell'archivio della centrale dei rischi della Banca d'Italia;
   c) avere un indice sintetico di affidabilità fiscale pari a superiore a 8.

  24-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni in attuazione dei commi da 24-bis a 24-octies.
  24-septies. Con il decreto di cui al 24-sexies il Ministro dell'economia e delle finanze individua, in particolare le modalità e le procedure per la richiesta, l'ammissione e l'escussione della garanzia dello Stato concessa ai sensi del comma 24-quater nonché i criteri di determinazione del relativo corrispettivo.
  24-octies. Il corrispettivo della garanzia dello Stato concessa ai sensi del comma 24-quater è erogato dopo la definizione del nuovo piano di ammortamento ai sensi del medesimo comma 24-quater.
7. 10. Ruocco, Sibilia, Pisano, Sorial, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
  24-bis. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 24-ter a 24-septiesdecies sono considerati posizioni in sofferenza i rapporti giuridici tra banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominato «testo unico bancario», soggetti autorizzati in base alla normativa vigente all'esercizio del credito, comprese le società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e agenzie di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito complessivamente denominati «soggetti autorizzati all'esercizio del credito», e i loro debitori, quando siano classificati come crediti in sofferenza secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia e risultino tali al 31 dicembre 2016 presso la Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia, di seguito denominati «debitori».
  24-ter. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informano i debitori del valore netto del credito di cui al comma 24-bis iscritto in bilancio alla medesima data. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il debitore può proporre al soggetto autorizzato all'esercizio del credito una transazione stragiudiziale per il pagamento a saldo e stralcio della somma dovuta, in base a un piano di ammortamento concordato tra le parti, per un importo non superiore al valore netto di bilancio di ciascuna esposizione, come risultante dal bilancio al 31 dicembre 2016.1 soggetti autorizzati all'esercizio del credito non possono rifiutare la proposta transattiva se l'importo offerto in pagamento dal debitore è pari al valore netto di bilancio di ciascun credito.
24-quater. L'atto di transazione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve prevedere la rinuncia del creditore al maggior credito e alle garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'ultimo effettivo pagamento a saldo previsto dall'accordo transattivo, 11 credito oggetto della transazione rimane iscritto nella Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia solo per la parte rideterminata contrattualmente. L'atto di transazione è esente dalle imposte di bollo e di registro.
  24-quinquies. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche sono a carico del soggetto autorizzato all'esercizio del credito.
  24-sexies. Al debitore non è consentito, senza l'accordo scritto dal creditore, di effettuare atti dispositivi dei proprio patrimonio immobiliare detenuto alla data della richiesta di cui al comma 24-ter fino al momento in cui non ha ultima i pagamenti previsti nell'accordo transattivo di cui allo stesso comma 24-ter.
  24-septies. Qualora il debitore sia un'impresa, alle riduzioni dei debiti proposte ai sensi della presente legge si applicano le esclusioni di cui all'articolo 88, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
24-octies. L'eventuale procedura esecutiva conseguente al mancato rispetto dei termini dell'accordo transattivo è disposta sul valore del eredito residuo del nuovo piano di ammortamento concordato sulla base del valore netto del credito iscritto in bilancio del soggetto autorizzato all'esercizio del credito.
  24-novies. Qualora il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non ottemperi alla richiesta avanzata dal debitore ai sensi del comma 24-quater ovvero lo faccia in ritardo rispetto al termine ivi indicato ovvero fornisca un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, allo stesso si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un minimo di 300.000 euro fino a un massimo del 10 per cento del fatturato.
  24-decies. Per i crediti ipotecati classificati come crediti in sofferenza al 31 dicembre 2016 per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, il soggetto autorizzato all'esercizio del credito e il debitore, in alternativa alla transazione con pagamento in un'unica soluzione a saldo e stralcio, possono concordare il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di tale credito al 31 dicembre 2016. Il ripristino del contratto di finanziamento ai sensi del presente comma comporta l'applicazione obbligatoria, secondo i diversi casi e sempre che il creditore non vi rinunci espressamente, di quanto previsto dagli articoli 48-bis e 120-quinquiesdecies del testo unico bancario. Si applicano comunque gli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  24-undecies. Qualora il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non aderisca alla proposta del debitore di formalizzare la transazione ai sensi dei precedenti commi le eventuali svalutazioni e perdite registrate nei quattro anni successivi sui relativi crediti non sono fiscalmente deducibili.
  24-duodecies. In ogni caso, qualora il credito oggetto della proposta di transazione rifiutata sia ceduto a terzi, non sono fiscalmente deducibili le perdite commisurate alla differenza tra il valore proposto dal debitore e l'eventuale minor prezzo di cessione realizzato sul relativo credito ceduto.
  24-terdecies. Le maggiori perdite dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito conseguenti alla formalizzazione degli accordi transattivi di cui ai precedenti commi sono interamente deducibili ai fini fiscali nell'esercizio in cui sono state registrate, con una maggiorazione del 20 per cento da dedurre: in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro esercizi successiva.
  24-quaterdecies. I crediti per i quali è stata proposta dal debitore al soggetti autorizzati all'esercizio dal credito una transazione ai sensi dei precedenti commi, per i tre anni successivi alla data della proposta di transazione, non possono esseri ceduti a terzi a qualunque titolo per un importo inferiore al loro valore netto iscritto in bilancio al 31 dicembre 2016.
  24-quinquiesdecies. In tutti i casi in cui, nella vigenza di un accordo transattivo formalizzato tra il soggetto autorizzato all'esercizio del credito e il debitore ai sensi dei commi precedenti, il debitore non provvede al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalle singole scadenze previste dall'accordo transattivo o dal ripristinato finanziamento ipotecario, il soggetto autorizzato all'esercizio del credito ha diritto di pretendere l'intero importo del debito originariamente dovuto dal debitore. Non si applica in tal caso il divieto di cessione di cui al comma 24-quaterdecies.
  24-sexiesdecies. Qualora il soggetto autorizzato all'esercizio del credito intenda cedere a terzi, in tutto o in parte, un credito considerato in sofferenza ai sensi del comma 24-bis, è tenuto a informarne per iscritto in tempo utile il debitore comunicandogli il prezzo di cessione concordato con il cessionario. Il debitore ha diritto di pagare al creditore cedente l'equivalente del prezzo comunicatogli entro novanta giorni dalla comunicazione del medesimo. Il pagamento così avvenuto libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore e tutte le garanzie cessano di avere efficacia.
  24-septiesdecies. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi dei commi precedenti comporta l'automatica cancellazione della posizione di sofferenza del debitore iscritta nella Centrale dei rischi dalla Banca d'Italia.
7. 11. Alberti, Pesco, Villarosa, Sorial, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sibilia.

  Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
  24-bis. Per far fronte all'esigenza di incrementare la partecipazione nelle società finanziarie di partecipazione cooperativa previste dalla legge il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato alla spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020. I fondi saranno resi immediatamente disponibili nell'ambito delle risorse già stanziate per le azioni mirate alla competitività e sviluppo delle imprese e in particolare sul Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 815.000.000 per l'anno 2018, di euro 5.000.000 per l'anno 2019 e di euro 5.000.000 per l'anno 2020.
7. 13. Ciprini, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
  24-bis. Per far fronte all'esigenza di incrementare la partecipazioni nelle società finanziarie di partecipazione cooperativa previste dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato alla spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni per l'anno 2019 e 5 milioni per l'anno 2020. I fondi saranno resi immediatamente disponibili nell'ambito delle risorse già stanziate per le azioni mirate alla competitività e sviluppo delle imprese e in particolare sul Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca di cui ai commi da 354 a 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni.
7. 14. Vignali.

  Dopo il comma 24 inserire il seguente:
  24-bis. Per far fronte all'esigenza di incrementare la partecipazione nelle società finanziarie di partecipazione cooperativa previste dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato alla spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni per l'anno 2019 e 5 milioni per l'anno 2010. I fondi saranno resi immediatamente disponibili nell'ambito delle risorse già stanziate per le azioni mirate alla competitività e sviluppo delle imprese e in particolare sul Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.
7. 25. Abrignani.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
  24-bis. Al fine di rafforzare le imprese e migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, al fine di stimolare la crescita e l'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali, in particolare del Sud d'Italia, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a «Industria 4.0» per la gestione intelligente di sistemi delle Aree Industriali, compreso il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, è favorita la promozione di piani e progetti operativi a cura della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI), già operante in alcune aree e Regioni del Mezzogiorno d'Italia, RIISI svolge, oltretutto, anche compiti di «facilitatore» per la mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1. per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.
  24-ter. Per tali finalità, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I.S.E.), già ente attuatore per il Ministero degli interni del «PON Legalità 2014-2020», per la Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con lo scopo di individuare strategie per lo sviluppo economico delle aree a ritardo di sviluppo (ob.1), compartecipa la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).
  24-quater. Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai commi 24-bis e 24-ter, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RHSI).

  Conseguentemente, ridurre di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 lo stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciale», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. 33. Latronico.

  Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
  24-bis. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo del Mezzogiorno, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali, in particolare del Sud d'Italia, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a «Industria 4.0» per la gestione intelligente di sistemi delle Aree Industriali, nonché per il recupero e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, è favorita la promozione di piani e progetti operativi a cura della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI), già operante in alcune aree e Regioni del Mezzogiorno d'Italia. Per le finalità di cui al periodo precedente, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I.S.E.) compartecipa allo sviluppo e alla operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). RIISI svolge anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1. per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.
  24-ter. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 24-bis è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

  Conseguentemente, ridurre di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 lo stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, inscritto ai fini del Bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciale», della missione «fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. 23. Russo.

  Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
  24-bis. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema produttivo italiano, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a «Industria 4.0» per la gestione intelligente di sistemi della Aree Industriali, è promossa la Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI), Per le finalità di cui al precedente periodo, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I.S.E.) compartecipa lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1. per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.
  24-ter. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di 1,5 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

  Conseguentemente, alla Tabella «B», voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.500.000;
   2019: -1.500.000;
   2020: -1.500.000.
7. 24. Russo.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
  «24-bis. In relazione all'esigenza di potenziate il sistema produttivo italiano, rafforzando le imprese e per migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, in relazione agli obiettivi del modello innovativo ispirato a “Industria 4.0” per la gestione intelligente di sistemi della Aree Industriali, è promossa la Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).
  24-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, la Confederazione Italiana Sviluppo Economico (C.I.S.B.) compartecipa lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).
  24-quater. RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e accelerazione ai fini del pieno utilizzo dei Fondi Europei, attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1. per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo, nel periodo finale del settennio 2014-2020.
  24-quinquies. Per l'attuazione degli obiettivi di cui ai precedenti punti a), b) e c), è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI). Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2018/2020, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla Tabella “B” della presente legge».

  Conseguentemente, alla Tabella «B», voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.500.000;
   2019: -1.500.000;
   2020: -1.500.000.
7. 21. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
  24-bis. Al fine di supportare le attività delle imprese che intendono potenziare la tecnologia finanziaria (FinTech) e l'offerta di prodotti e servizi nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, erogati attraverso le più moderne tecnologie messe a disposizione dall'ICT, anche agevolando il confronto tra gli operatori, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto per stabilire condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività da parte degli operatori FinTech. Il decreto di cui al presente comma si conforma al principio di proporzionalità previsto dalle normative europee e stabilisce, per un periodo massimo di trentasei mesi, requisiti patrimoniali ridotti e adempimenti semplificati.
  24-ter. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, produce annualmente una relazione d'analisi sul settore FinTech, segnala eventuali modifiche normative necessarie a favorirne lo sviluppo, anche proponendo gli eventuali interventi di modifica del decreto di cui al comma 24-bis.
  24-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze istituisce un tavolo denominato «Regulatory Fintech Hub», con il compito di osservare direttamente l'evoluzione del settore FinTech, identificando aree di rischio e strumenti tecnico-normativi per lo sviluppo della tecnologia finanziaria sul mercato finanziario, creditizio e assicurativo, e di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale, anche al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria.
  24-quinquies. Il tavolo di cui al comma 24-quater è composto da otto componenti, di cui tre individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, e di cui 5 rappresentanti, ciascuno individuato dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), dall'Agenzia per l'Italia digitale e dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
  24-sexies. Al fine di favorire il dialogo e il raccordo tra il tavolo di cui al comma 24-quater e gli operatori del settore FinTech e di promuovere i progetti nazionali del settore, è istituito l'Ente nazionale FinTech, ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, di seguito denominato «Ente».
  24-septies. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente di cui al comma 24-sexies può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità acquisito da altre pubbliche amministrazioni, ivi comprese, le autorità amministrative indipendenti, la Banca d'Italia e la CONSOB, mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza. L'Ente è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina il compenso a valere sulle risorse di cui al comma 24-undecies. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ente sono indicati nel numero di 5 dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel numero di 5 dal Ministero dello sviluppo economico, esercitano l'attività a titolo gratuito e durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta. Il Direttore è componente di diritto del Consiglio direttivo.
  24-octies. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente di cui al comma 24-sexies collabora, anche attraverso la stipula di appositi accordi, con le altre amministrazioni, con gli enti di diritto pubblico, con gli enti partecipati da soggetti pubblici e con le associazioni di categoria. L'Ente può, inoltre, concludere intese con amministrazioni ed enti per l'accesso alle banche dati in materia di mercati finanziario, creditizio e assicurativo.
  24-novies. All'Ente di cui al comma 24-sexies vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti della tecnologia finanziaria, L'Ente ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, anche al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria; supporta altresì le aziende FinTech nell'interpretazione della normativa vigente in relazione all'attività svolta, anche in riferimento a singoli progetti, per prevenire potenziali conflitti con la legislazione. Collabora attivamente con la Banca d'Italia e con la CONSOB anche ai fini di cui al comma 24-ter.
  24-decies. Lo statuto dell'Ente, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può essere modificato con delibera del Consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.
  24-undecies. All'articolo 1260 del codice civile, il secondo comma è sostituto dal seguente: «Sono nulle tutte le clausole che prevedono il divieto di cessione del credito».
  24-duodecies. Al primo comma, secondo periodo, dell'articolo 2481-bis, del codice civile, le parole: «in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.», sono sostituite dalle seguenti: «in tal caso, fermo restando il diritto di sottoscrizione, spetta ai soli soci con diritto di voto che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 salvo che il loro recesso non sia escluso da diversa previsione dello statuto.».
  24-terdecies. All'articolo 44, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
   « d-bis) le somme percepite a titolo di remunerazione dai soggetti che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, erogano finanziamenti attraverso portali on line».

  24-quaterdecies. In alternativa al regime di tassazione ordinario, i redditi di cui al comma 24-terdecies, corrisposti alle persone fisiche, possono essere assoggettati, in sede di dichiarazione, a tassazione con imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota prevista per le ritenute applicate alle medesime tipologie di reddito di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  24-quinquiesdecies. Al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 5-novies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129»;
   b) all'articolo 100-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o strumenti finanziari di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali ed a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla CONSOB e deve avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio.»;
    2) al comma 2-bis, alinea, dopo le parole: «per la sottoscrizione e per la successiva alienazione», sono aggiunte le seguenti: «anche qualora non ci si sia avvalsi del regime alternativo in sede di sottoscrizione»;
    3) al comma 2-bis, lettera a), è sostituita dalla seguente: «la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e) nonché attraverso i gestori di portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 50-quinquies gli intermediari abilitati o i gestori di portali per la raccolta di capitali effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale»;
    4) al comma 2-bis, lettera b), l'alinea è sostituita dalla seguente: « b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati o i gestori di portali per la raccolta di capitali depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari o ai gestori di portali per la raccolta di capitali incaricati affinché i medesimo»;
    5) al comma 2-bis, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario o dal gestore di portali per la raccolta di capitali; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario o dal gestore di portali per la raccolta di capitali, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile»;
    6) al comma 2-ter, le parole: «ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all'investitore di esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario», sono sostituite dalle seguenti: «ove in ogni momento successivo alla sottoscrizione dell'offerta è possibile richiedere l'applicazione del regime ordinario»;
    7) il comma 2-quater è sostituito dal seguente: «2-quater. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese e da imprese sociali ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari o dei gestori di portali per la raccolta di capitali coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario o gestore di portali per la raccolta di capitali. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari o ai gestori di portali per la raccolta di capitali».

  24-sexiexdecies. All'onere derivante dal funzionamento dell'Ente di cui al comma 24-sexies, con esclusione del personale di cui al comma 24-septies, pari a 750.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2018, e all'onere derivante dall'attuazione dei commi 24-terdecies e 25-quaterterdecies, pari a 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. 34. La VI Commissione.

  Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
  24-bis. Al fine di supportare le attività delle imprese che intendono potenziare la tecnologia finanziaria (FinTech) e l'offerta di prodotti e servizi nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, erogati attraverso le più moderne tecnologie messe a disposizione dall'ICT, anche agevolando il confronto tra gli operatori, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto per stabilire condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività da parte degli operatori FinTech. Il decreto di cui al presente comma si conforma al principio di proporzionalità previsto dalle normative europee e stabilisce, per un periodo massimo di trentasei mesi, requisiti patrimoniali ridotti e adempimenti semplificati.
  24-ter. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, produce annualmente una relazione d'analisi sul settore FinTech, segnala eventuali modifiche normative necessarie a favorirne lo sviluppo anche proponendo gli eventuali interventi di modifica del decreto di cui al comma 24-bis.
  24-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze istituisce un tavolo denominato «Regulatory FinTech Hub», con il compito di osservare direttamente l'evoluzione del settore FinTech, identificando aree di rischio e strumenti tecnico-normativi per lo sviluppo della tecnologia finanziaria sul mercato finanziario, creditizio e assicurativo, e di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale, anche al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria.
  24-quinquies. Il tavolo di cui al comma 24-quater è composto da otto componenti, di cui tre individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, e di cui 5 rappresentanti, ciascuno individuato dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), dall'Agenzia per l'Italia digitale e dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
  24-sexies. Al fine di favorire il dialogo e il raccordo tra il tavolo di cui al comma 24-quater e gli operatori del settore FinTech e di promuovere i progetti nazionali del settore, è istituito l'Ente nazionale FinTech, ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, di seguito denominato «Ente».
  24-septies. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente di cui al comma 24-sexies può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità acquisito da altre pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, la Banca d'Italia e la CONSOB, mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza. L'Ente è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina il compenso a valere sulle risorse di cui al comma 24-undecies. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ente sono indicati nel numero di 5 dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel numero di 5 dal Ministero dello sviluppo economico, esercitano inattività a titolo gratuito e durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta. Il Direttore è componente di diritto del Consiglio direttivo.
  24-octies. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente di cui al comma 24-sexies collabora, anche attraverso la stipula di appositi accordi, con le altre amministrazioni, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e con le associazioni di categoria. L'Ente può, inoltre, concludere intese con amministrazioni ed enti per l'accesso alle banche dati in materia di mercati finanziario, creditizio e assicurativo.
  24-novies. All'Ente di cui al comma 24-sexies vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti della tecnologia finanziaria. L'Ente ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra ¡ soggetti pubblici e privati, anche al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria; supporta altresì le aziende FinTech nell'interpretazione della normativa vigente in relazione all'attività svolta, anche in riferimento a singoli progetti, per prevenire potenziali conflitti con la legislazione. Collabora attivamente con la Banca d'Italia e con la CONSOB anche ai fini di cui al comma 24-ter.
  24-decies. Lo statuto dell'Ente, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può essere modificato con delibera del Consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.
  24-undecies. All'articolo 1260 del codice civile, il secondo comma è sostituto dal seguente: «Sono nulle tutte le clausole che prevedono il divieto di cessione del credito».
  24-duodecies. Al primo comma, secondo periodo, dell'articolo 2481-bis, del codice civile, le parole: «in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.», sono sostituite dalle seguenti: «in tal caso, fermo restando il diritto di sottoscrizione, spetta ai soli soci con diritto di voto che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 salvo che il loro recesso non sia escluso da diversa previsione dello statuto.».
  24-terdecies. All'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: « d-bis) le somme percepite a titolo di remunerazione dai soggetti che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, erogano finanziamenti attraverso portali on line».
  24-quaterdecies. In alternativa al regime di tassazione ordinario, i redditi di cui al comma 24-terdecies, corrisposti alle persone fisiche, possono essere assoggettati, in sede di dichiarazione, a tassazione con imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi con aliquota prevista per le ritenute applicate alle medesime tipologie di reddito di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  24-quinquiesdecies. Al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 5-novies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129»;
   b) all'articolo 100-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o strumenti finanziari di debito è riservata, nei limiti Stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali ed a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla CONSOB e deve avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio.»;
    2) al comma 2-bis, alinea, dopo le parole: «per la sottoscrizione e per la successiva alienazione», sono aggiunte le seguenti: «anche qualora non ci si sia avvalsi del regime alternativo in sede di sottoscrizione»;
    3) al comma 2-bis, lettera a), è sostituita dalla seguente: «la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e) nonché attraverso i gestori di portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 50-quinquies; gli intermediari abilitati o i gestori di portali per la raccolta di capitali effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale»;
    4) al comma 2-bis, lettera b), l'alinea è sostituita dalla seguente: « b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati o i gestori di portali per la raccolta di capitali depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi; a tale fine le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari o ai gestori di portali per la raccolta di capitali incaricati affinché i medesimi:»;
    5) al comma 2-bis, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione dei trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario o dal gestore di portali per la raccolta di capitali; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario o dal gestore di portali per la raccolta di capitali, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile»;
    6) al comma 2-ter, le parole: «ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all'investitore di esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario», sono sostituite dalle seguenti: «ove in ogni momento successivo alla sottoscrizione dell'offerta è possibile richiedere l'applicazione del regime ordinario»;
    7) il comma 2-quater, è sostituito dal seguente: «2-quater. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese e da imprese sociali ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari o del gestori di portali per la raccolta di capitali coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario o gestore di portali per la raccolta di capitali. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari a ai gestori di portali per la raccolta di capitali.»;

  24-sexiesdecies. All'onere derivante dal funzionamento dell'Ente di cui al comma 24-sexies, con esclusione del personale di cui al comma 24-septies, pari a 750.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2018, e all'onere derivante dall'attuazione dei commi 24-terdecies e 24-quaterterdecies, pari a 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. 32. Barbanti, Boccadutri, Bernardo, Fregolent, Pelillo, Moretto, Fragomeli, Pinna.

  Dopo il comma 24, inserire il seguente:
  «24-bis. Al fine di favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) e di preservare la parità di trattamento tra le imprese associate, le misure di attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono indirizzate contestualmente, a pena di inefficacia, sia ai confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, sia ai confidi che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, sia ai confidi che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti, i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.».
7. 27. Mariano.

  Dopo il comma 24, inserire il seguente:
  «24-bis. Alla costituzione di fondi interconsortili di garanzia da parte delle società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è destinato un ammontare pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, finalizzati alla crescita dimensionale d'impresa, alla digitalizzazione dei processi operativi aziendali, all'incremento della produttività e dell'occupazione. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che non risultano impegnate alla data del 30 giugno 2018. Tali disponibilità, qualora insufficienti, possono essere incrementate a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, stabilisce criteri e modalità per l'assegnazione di tali risorse.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -20.000.000;
   2019: -20.000.000;
   2020: -20.000.000.
7. 26. Mariano.

  Dopo il comma 24, inserire il seguente:
  «24-bis. L'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000;
   2020: -1.000.000.
7. 18. Laffranco.

  Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
  24-bis. Dopo il comma 5, dell'articolo 11, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci, purché l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il valore del patrimonio.».
7. 12. Ciprini, Pesco, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 24, inserire il seguente:
  «24-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'importo annuo dei canoni dovuti a titolo di corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500.».
7. 8. Gianluca Pini.

  Dopo il comma 24, inserire il seguente:
  «24-bis. Nelle more della revisione e del riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, dal 1o gennaio 2018 alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi si applicano le misure unitarie di canone previste dall'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni.».
7. 9. Gianluca Pini.

  Dopo il comma 24, inserire il seguente:
  «24-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -5.000.000;
   2020: -5.000.000.
7. 7. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
  24-bis. I cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E. sono esentati dal pagamento del canone TV.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000;
   2020: -1.000.000.
7. 36. Tacconi, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta.

  Dopo il comma 24, inserire il seguente:
  24-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il nono periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2018 i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, di età non superiore a 35 anni, sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria per una e una sola unità immobiliare posseduta, a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -5.000.000;
   2020: -5.000.000.
7. 37. Garavini, Tacconi, Gianni Farina, Fedi, La Marca, Porta.

  Dopo il comma 24, inserire il seguente:
  24-bis. All'articolo 13, comma 2, nono periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «nei paesi di residenza» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: «o in età pensionabile secondo le norme in vigore».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -2.500.000;
   2019: -2.500.000;
   2020: -2.500.000.
7. 38. Tacconi, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta.

  Dopo il comma 24, inserire il seguente:
  24-bis. Al fine di garantire innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modificazioni, è rifinanziato per una somma pari a 40 milioni di euro annui nel triennio 2018-2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
   2018: -40.000.000;
   2019: -40.000.000;
   2020: -40.000.000.
7. 39. Bergamini.

  Dopo il comma 24, inserire il seguente:
  24-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche finalizzate all'adozione di procedure di tracciabilità del prodotti e di contrasto delle contraffazioni».
7. 28. Cenni.

AREA TEMATICA N. 8.
(Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0).
(ART. 1, commi 25-35)

  Al comma 25, dopo le parole: A tutte le imprese, sono inserite le seguenti: e studi professionali.
8. 15. Guidesi, Allasia, Saltamartini.

  Al comma 25 sostituire le parole: A tutte le imprese, con le seguenti: A tutte le imprese e studi professionali.

  Conseguentemente:
   al comma 28 sostituire le parole: dall'impresa con le seguenti: dall'impresa e dagli studi professionali;
   al comma 35 sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 300 milioni;
   al comma 630 alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -40.000.000;
   al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812,100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 3.868.200 euro per l'anno 2019, di 85,812.100 euro per l'anno 2020, 130.008.500 euro per l'anno 2021, di 119.304.300 euro per l'anno 2022, di 73.800.700 euro per l'anno 2023, di 58.596.400 euro per l'anno 2024, di 89.392.100 euro per l'anno 2025, di 99.387.900 euro per l'anno 2026, di 91.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 94.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
8. 8. Castelli, Bonafede, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 25 sostituire le parole: A tutte le imprese con le seguenti: A tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni.

  Conseguentemente:
   al comma 28 sostituire le parole: dall'impresa con le seguenti: dai soggetti titolari di reddito d'impresa e dagli esercenti arti e professioni;
   al comma 35 sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 300 milioni;
   al comma 630 alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -40.000.000;
   al comma 624, sostituire le parole: 17.585,300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083,600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 117,585.300 euro per l'anno 2018 e di 3.868.200 euro per l'anno 2019, di 85.812.100 euro per l'anno 2020,130.008,500 euro per l'anno 2021, di 119.304.300 euro per l'anno 2022, di 73.800,700 euro per l'anno 2023, di 58.596.400 euro per l'anno 2024, di 89.392.100 euro per l'anno 2025, di 99.387.900 euro per l'anno 2026, di 91.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 94.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
8. 9. Sorial, Cariello, Brugnerotto, Castelli, Caso, D'Incà.

  Al comma 25, aggiungere, in fine, le seguenti parole: il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 400.000 per ciascun beneficiario, alle imprese che sostengono spese per l'attività formativa almeno per il sessanta per cento nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189 del 2016.
8. 96. Carrescia, Marchetti, Preziosi, Sereni, Borghi, Melilli, Cominelli, Giovanna Sanna, Morani, Manzi, Donati, Dallai, Iori, Venittelli, Ascani, Gadda, Manfredi, Lodolini, Crimì, Verini, Mazzoli, Giulietti, Senaldi, Ginoble.

  Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

  Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:
  2018
   CP: -500.000.000
   CS: -500.000.000
  2019
   CP: -500.000.000
   CS: -500.000.000
  2020
   CP: -500.000.000
   CS: -500.000.000
*8. 84. La VI Commissione.

  Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

  Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:
  2018
   CP: -500.000.000
   CS: -500.000.000
  2019
   CP: -500.000.000
   CS: -500.000.000
  2020
   CP: -500.000.000
   CS: -500.000.000
*8. 32. Vignali.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 19. Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 26. Castricone.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 34. Pastorino, Marcon, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 44. Oliaro, Galgano.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 52. Locatelli, Pastorelli, Marzano.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 63. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto, Gelmini.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 73. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 75. Realacci, Borghi.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 76. Taricco.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 78. Basso, Giacobbe, Tullo.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 79. Bini, Fregolent, Rubinato, Antezza, Vico.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 82. Lodolini.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 85. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 89. Carra.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 90. Donati, Nicoletti.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 91. Dell'Aringa.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 92. Cani.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 93. Nastri.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 95. Falcone.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 97. Romanini, Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 81. Capezzone, Latronico.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.

  Conseguentemente, al comma 26 sopprimere le seguenti parole: , pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
**8. 101. Vico.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35.
8. 77. De Mita.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 è erogato nella misura del 40 per cento per le imprese aventi numero di occupati sino a 49, del 30 per cento per le imprese aventi numero di occupati fra 50 e 249, del 20 per cento per le imprese aventi numero di occupati superiore a 250.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. Per gli anni dal 2018, 2019, 2020 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
8. 50. Pastorino, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «accesso al credito» inserire le seguenti parole: «ed ai servizi di pagamento»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «sulla base di dette convenzioni» sono inserite le seguenti: «nonché la raccolta di proposte contrattuali relative alla prestazione di servizi di pagamento»;
   c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per la conclusione dei contratti relativi ai servizi di pagamento effettuata sulla base delle suddette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 128-quater, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.».
*8. 69. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «accesso al credito» inserire le seguenti parole: «ed ai servizi di pagamento»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «sulla base di dette convenzioni» sono inserite le seguenti: «nonché la raccolta di proposte contrattuali relative alla prestazione di servizi di pagamento»;
   c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per la conclusione dei contratti relativi ai servizi di pagamento effettuata sulla base delle suddette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 128-quater, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.».
*8. 33. Vignali.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «accesso al credito» inserire le seguenti parole: «ed ai servizi di pagamento»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «sulla base di dette convenzioni» sono inserite le seguenti: «nonché la raccolta di proposte contrattuali relative alla prestazione di servizi di pagamento»;
   c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per la conclusione dei contratti relativi ai servizi di pagamento effettuata sulla base delle suddette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 128-quater, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.».
*8. 28. Boccadutri.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «accesso al credito» inserire le seguenti parole: «ed ai servizi di pagamento»;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «sulla base di dette convenzioni» sono inserite le seguenti: «nonché la raccolta di proposte contrattuali relative alla prestazione di servizi di pagamento»;
   c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per la conclusione dei contratti relativi ai servizi di pagamento effettuata sulla base delle suddette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 128-quater, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.».
*8. 11. Sorial.

  Dopo il comma 25, inserire il seguente:
  25-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «intermediari finanziari», le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario» sono sostituite con le seguenti: «iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.».
**8. 5. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 25, inserire il seguente:
  25-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: «intermediari finanziari», le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario» sono sostituite con le seguenti: «iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.».
**8. 60. Rampelli.

  Dopo il comma 25, inserire il seguente:
  25-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 10 è sostituito con il seguente:
  «10. Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca, del commercio e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali.».
8. 12. Sorial.

  Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:
  25-bis. Per i lavoratori di imprese con sede entro i 20 chilometri dal confine di Stato con la Svizzera, il limite di importo complessivo previsto al comma 182 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è elevato a 9000 euro lordi.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -9.000.000;
   2019: -9.000.000;
   2020: -9.000.000.
8. 43. Guerra, Gribaudo, Braga, Borghi, Gadda, Fragomeli, Senaldi, Plangger, Arlotti.

  Dopo il comma 25, inserire i seguenti:
  25-bis. A tutti gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 è riconosciuto un contributo sotto forma di credito di imposta, per il servizio di pagamento con modello F24, con modalità telematiche, effettuato in nome e per conto dei singoli contribuenti, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato, con compensazione, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il contributo viene riconosciuto nella misura di euro 1,00 per ogni modello F24 trasmesso e sarà utilizzabile in compensazione con modello F24 a partire dall'anno d'imposta successivo a quello di maturazione dello stesso. Il credito d'imposta è riconosciuto, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, fino ad un importo massimo annuale di euro 1.000 per ciascun beneficiario.
  25-ter. Agli oneri di cui al comma 25-bis, si provvede ai sensi dei commi da 25-quater a 25-septies.
  25-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  25-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  25-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 25-quater e 25-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  25-septies. Le modifiche introdotte dai commi 25-quater e 25-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente al comma 4 sopprimere la lettera b).
8. 10. Sorial, Cariello, Brugnerotto, Castelli, Caso, D'Incà.

  Al comma 26 sopprimere le seguenti parole:, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
8. 80. De Mita.

  Sostituire il comma 27 con il seguente:
  Sono ammissibili al credito di imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 quali big data e analisi dei dati, sistemi e tecniche per l'intelligenza artificiale, cloud computing, sicurezza digitale, sistemi cyber-fisici, sistemi di visualizzazione, grafica 3D, realtà virtuale o realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfacciamento uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, sistemi di tipo block-chain, sistemi multimediali interattivi e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'Allegato 1.
8. 51. Civati, Paglia, Pastorino, Marcon.

  Al comma 27, dopo le parole: nell'Allegato A sono aggiunte le seguenti: nonché in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e protezione dell'ambiente.

  Conseguentemente sopprimere il comma 28.
8. 29. Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Sopprimere il comma 28.
8. 59. Ricciatti, Epifani, Simoni, Ferrara, Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, è riconosciuto alle medesime, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 20 per cento delle, spese sostenute per la realizzazione di progetti di promozione internazionale, di penetrazione commerciale e di organizzazione delle reti di vendita sui mercati esteri. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 35 per cento qualora le predette spese siano sostenute da raggruppamenti di impresa costituiti con forma di contratto di rete e dotati di un fondo patrimoniale comune o da consorzi e società consortili di piccole e medie imprese.
  35-ter. Al fine del riconoscimento del credito d'imposta, i progetti di cui al comma 35-bis devono identificare un settore o una filiera produttiva specializzata e definire chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione finalizzato allo sviluppo di iniziative coordinate e strutturate per la promozione internazionale delle imprese, con specifici obiettivi di mercato, di penetrazione commerciale e di collaborazione industriale con partner esteri anche nel campo dell'innovazione e della ricerca e sviluppo.
  35-quater. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Agenzia delle entrate, entro novanta, giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 35-bis, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza ’e revoca del beneficio, ]e modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente e di assicurare priorità nell'accesso ai benefici ai soggetti che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito rispetto all'anno precedente sui mercati esteri e di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 4.
  35-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 35-bis-35-quater è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -10.000.000;
   2019: -10.000.000;
   2020: -10.000.000.
8. 20. Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. In conseguenza delle operazioni di conferimento e cessione dell'azienda o del ramo d'azienda ai quali si riferiscono le attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, la media di cui al comma 1 dell'articolo 3 del predetto decreto-legge rileva quale caratteristica specificamente connessa agli elementi dell'azienda oggetto dell'operazione.
  35-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica esclusivamente alle operazioni intervenute tra soggetti non appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali, ad eccezione dello Stato e gli altri enti pubblici Per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
  35-quater. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano alle operazioni di conferimento e cessione d'azienda o di ramo d'azienda poste in essere a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. 17. Tancredi.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Al fine di promuovere la sperimentazione e la ricerca agraria, il credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 spetta anche ai progetti delle aziende agrarie sperimentali di proprietà delle università nazionali in materia di adattamenti ai cambiamenti climatici, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
  35-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri di finanziamento dei progetti di cui al comma 35-bis.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
*8. 3. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Al fine di promuovere la sperimentazione e la ricerca agraria, il credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 spetta anche ai progetti delle aziende agrarie sperimentali di proprietà delle università nazionali in materia di adattamenti ai cambiamenti climatici, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
  35-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri di finanziamento dei progetti di cui al comma 35-bis.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
*8. 72. Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 35-ter, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. Sono imprese culturali e creative tutte le imprese o i soggetti di cui al titolo II del libro primo del codice civile che svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia, e che abbiano quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e sono previste adeguate forme di pubblicità.
  35-ter. Le imprese di cui al comma 35-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»). Il credito d'imposta di cui al comma 35-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  35-quater. Le disposizioni applicative dei commi 35-bis e 35-ter, con riferimento, in particolare, al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 17.085.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020.
**8. 88. La VII Commissione.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 35-ter, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. Sono imprese culturali e creative tutte le imprese o i soggetti di cui al titolo II del libro primo del codice civile che svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia, e che abbiano quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e sono previste adeguate forme di pubblicità.
  35-ter. Le imprese di cui al comma 35-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»). Il credito d'imposta di cui al comma 35-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  35-quater. Le disposizioni applicative dei commi 35-bis e 35-ter, con riferimento, in particolare, al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 17.085.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020.
**8. 62. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Capone.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sostengono costi per l'utilizzo di accesso ad un sistema virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione ovvero della supply chain, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e per un periodo comunque non superiore a cinque anni.
  35-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 35-bis, valutati in 25 milioni di euro nel 2019, 50 milioni di euro nel 2020, 90 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 87. Bruno Bossio, Basso, Boccadutri, Barbanti, Bonaccorsi, Coppola, Dell'Aringa.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni di personale dirigente, anche in forma temporanea, funzionali all'avvio di progetti di innovazione di processo o di prodotto, in eccedenza rispetto al periodo di imposta precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 percento rispetto ad un massimale della retribuzione annua lorda pari a sessantaseimila euro, il credito d'imposta si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge il credito d'imposta si applica con riguardo al numero complessivo delle assunzioni di personale dirigente realizzate in ciascun periodo d'imposta, il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione del redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali II credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia è delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate-Fondi di bilancio».
  35-ter. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è revocato:
   a) se l'imprenditore risolve il rapporto di lavoro o destina i dirigenti oggetto delle assunzioni a finalità estranee a progetti di innovazione di processo o di prodotto legati all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'assunzione;
   b) se i dirigenti oggetto delle assunzioni sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

  35-quater. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 35-ter è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. Qualora, a seguito del controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  35-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi dal 35-bis al 35-quater, valutati in 40 milioni di euro per il 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi dal 35-bis al 35-quater. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può provvedere alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziarlo riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, Il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.
8. 16. Saltamartini, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Allasia.

  Dopo il comma 35, inserire i seguenti:
  35-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni di personale dirigente, anche in forma temporanea, funzionali all'avvio di progetti di innovazione di processo o di prodotto, in eccedenza rispetto al periodo di imposta precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento rispetta ad un massimale della retribuzione annua lorda pari a sessantaseimila euro.
  35-ter. Il credito d'imposta si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge il credito d'imposta si applica con riguardo al numero complessivo delle assunzioni di personale dirigente realizzate in ciascun periodo d'imposta.
  35-quater. Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate-Fondi di bilancio».
  35-quinquies. Il credito d'imposta è revocato:
   a) se l'imprenditore risolve il rapporto di lavoro o destina i dirigenti oggetto delle assunzioni a finalità estranee a progetti di innovazione di processo o di prodotto legati all'esercizio di impresa prima dei secondo periodo di imposta successivo all'assunzione;
   b) se i dirigenti oggetto delle assunzioni sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

  35-sexies. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 35-quinquies è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
  35-septies. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  35-octies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per il 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può provvedere alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.
*8. 18. Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 35, inserire i seguenti:
  35-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni di personale dirigente, anche in forma temporanea, funzionali all'avvio di progetti di innovazione di processo o di prodotto, in eccedenza rispetto al periodo di imposta precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento rispetta ad un massimale della retribuzione annua lorda pari a sessantaseimila euro.
  35-ter. Il credito d'imposta si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge il credito d'imposta si applica con riguardo al numero complessivo delle assunzioni di personale dirigente realizzate in ciascun periodo d'imposta.
  35-quater. Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate-Fondi di bilancio».
  35-quinquies. Il credito d'imposta è revocato:
   a) se l'imprenditore risolve il rapporto di lavoro o destina i dirigenti oggetto delle assunzioni a finalità estranee a progetti di innovazione di processo o di prodotto legati all'esercizio di impresa prima dei secondo periodo di imposta successivo all'assunzione;
   b) se i dirigenti oggetto delle assunzioni sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

  35-sexies. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 35-quinquies è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
  35-septies. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  35-octies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per il 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può provvedere alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.
*8. 65. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 35, inserire i seguenti:
  35-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni di personale dirigente, anche in forma temporanea, funzionali all'avvio di progetti di innovazione di processo o di prodotto, in eccedenza rispetto al periodo di imposta precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento rispetta ad un massimale della retribuzione annua lorda pari a sessantaseimila euro.
  35-ter. Il credito d'imposta si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge il credito d'imposta si applica con riguardo al numero complessivo delle assunzioni di personale dirigente realizzate in ciascun periodo d'imposta.
  35-quater. Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate-Fondi di bilancio».
  35-quinquies. Il credito d'imposta è revocato:
   a) se l'imprenditore risolve il rapporto di lavoro o destina i dirigenti oggetto delle assunzioni a finalità estranee a progetti di innovazione di processo o di prodotto legati all'esercizio di impresa prima dei secondo periodo di imposta successivo all'assunzione;
   b) se i dirigenti oggetto delle assunzioni sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

  35-sexies. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 35-quinquies è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
  35-septies. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  35-octies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per il 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può provvedere alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.
*8. 83. Senaldi, Montroni.

  Dopo il comma 35, inserire i seguenti:
  35-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano assunzioni di personale dirigente, anche in forma temporanea, funzionali all'avvio di progetti di innovazione di processo o di prodotto, in eccedenza rispetto al periodo di imposta precedente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento rispetta ad un massimale della retribuzione annua lorda pari a sessantaseimila euro.
  35-ter. Il credito d'imposta si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge il credito d'imposta si applica con riguardo al numero complessivo delle assunzioni di personale dirigente realizzate in ciascun periodo d'imposta.
  35-quater. Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate-Fondi di bilancio».
  35-quinquies. Il credito d'imposta è revocato:
   a) se l'imprenditore risolve il rapporto di lavoro o destina i dirigenti oggetto delle assunzioni a finalità estranee a progetti di innovazione di processo o di prodotto legati all'esercizio di impresa prima dei secondo periodo di imposta successivo all'assunzione;
   b) se i dirigenti oggetto delle assunzioni sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

  35-sexies. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 35-quinquies è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
  35-septies. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
  35-octies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro per il 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, può provvedere alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.
*8. 94. Dell'Aringa.

  Dopo il comma 35, inserire i seguenti:
  35-bis. I commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono sostituiti dai seguenti:
  «60. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di contributi pubblici, qualora delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite, cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.
  61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 1 con almeno 1000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa, Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore del contributo il pagamento ai di una, sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del fatturato conseguito negli ultimi tre anni.
  61-bis. I soggetti erogatori dei contributi, di cui ai commi 1 e 2 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.
  61-ter. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato a incentivare le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano delocalizzato la propria produzione ad uno Stato anche appartenente alla Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi fiscali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo.».

  35-ter. All'articolo 1, comma 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «nonché» fino a «sostanziale» sono sostituite con la seguente: «e».
8. 31. Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. I commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono sostituiti dai seguenti:
  «60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite, cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.
  61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 60 con almeno 1.000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore del contributo il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2 per cento del fatturato conseguito negli ultimi cinque anni.
  61-bis. I soggetti erogatori dei contributi, di cui ai commi 1 e 2 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.
  61-ter. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a sostenere le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

  35-ter. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.
  35-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 35-ter, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -30.000.000;
   2019: -30.000.000;
   2020: -30.000.000.
8. 57. Ricciatti, Ferrara, Epifani, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla, Cimbro.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Al fine di catalizzare investimenti nei settori infrastrutturale, logistico ed industriale, connessi all'insediamento di nuove imprese o per lo sviluppo di imprese già esistenti in alcune aree del Paese, da cui discenda un maggiore aumento in termini di produzione, di maggiori opportunità di lavoro, di trasferimento tecnologico e di volume delle esportazioni, e per favorire l'acquisizione di maggiore competitività, soprattutto con riferimento agli interscambi commerciali con i Paesi esterni all'Unione europea, nei territori delle Città Metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono essere istituite le Zone Economiche Speciali consistenti in aree geograficamente delimitate situate entro i confini dello Stato ed individuate in detti territori, destinate allo svolgimento di attività economiche specificamente mirate per promuovere la crescita economica, attraverso la previsione di agevolazioni fiscali, amministrative ed infrastrutturali.
  35-ter. L'introduzione di ulteriori agevolazioni ed incentivi di natura doganale è disciplinata dal Codice Doganale dell'Unione europea.
  35-quater. L'istituzione di Zone Economiche Speciali è approvata con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nelle aree delle Città Metropolitane di cui al comma 1, individuate in base alle delimitazioni proposte con decreto dalle Regioni interessate, tenuto conto dei corrispondenti Piani Strategici triennali dei territori metropolitani di cui all'articolo 1, comma 44, della legge n. 54 del 2016.
  35-quinquies. Per l'attuazione delle zone economico speciali di cui ai precedenti commi è istituito un fondo la cui dotazione può essere alimentata da contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo modalità stabilite con decreto, ovvero attraverso la procedura prevista dal comma 876 della legge n. 208 del 2015. I predetti provvedimenti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione.
8. 45. Oliaro, Galgano, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Al fine di catalizzare investimenti nei settori infrastrutturale, logistico ed industriale, connessi all'insediamento di nuove imprese o per o sviluppo di imprese già esistenti in alcune aree del Paese, da cui discenda un maggiore aumento in termini di produzione, di maggiori opportunità di lavoro, di trasferimento tecnologico e di volume delle esportazioni, e per favorire l'acquisizione di maggiore competitività, soprattutto con riferimento agli interscambi commerciali con i Paesi esterni all'Unione europea, nei territori delle Città Metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono essere istituite le Zone Economiche Speciali consistenti in aree geograficamente delimitate situate entro i confini dello Stato ed individuate in detti territori, destinate allo svolgimento di attività economiche specificamente mirate per promuovere la crescita economica, attraverso la previsione di agevolazioni fiscali, amministrative ed infrastrutturali.
  35-ter. L'introduzione di ulteriori agevolazioni ed incentivi di natura doganale è disciplinata dal Codice Doganale dell'Unione europea.
  35-quater. L'istituzione di Zone Economiche Speciali è approvata con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nelle aree delle Città Metropolitane di cui al comma 1, individuate in base alle delimitazioni proposte con decreto dalle Regioni interessate, tenuto conto dei corrispondenti Piani Strategici triennali dei territori metropolitani di cui all'articolo 1, comma 44, della legge n. 54 del 2016.
  35-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con dotazione pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Tale fondo può essere alimentato dai contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo la procedura prevista dal comma 876 della legge n. 208 del 2015 i predetti provvedimenti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione.
  35-sexies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 35-bis a 35- quinquies, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 46. Oliaro, Galgano.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Al fine di catalizzare investimenti nei settori infrastrutturale, logistico ed industriale, connessi all'insediamento di nuove imprese o per o sviluppo di imprese già esistenti in alcune aree del Paese, da cui discenda un maggiore aumento in termini di produzione, di maggiori opportunità di lavoro, di trasferimento tecnologico e di volume delle esportazioni, e per favorire l'acquisizione di maggiore competitività, soprattutto con riferimento agli interscambi commerciali con i Paesi esterni all'Unione europea, nei territori delle Città Metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono essere istituite le Zone Economiche Speciali consistenti in aree geograficamente delimitate situate entro i confini dello Stato ed individuate in detti territori, destinate allo svolgimento di attività economiche specificamente mirate per promuovere la crescita economica, attraverso la previsione di agevolazioni fiscali, amministrative ed infrastrutturali.
  35-ter. L'introduzione di ulteriori agevolazioni ed incentivi di natura doganale è disciplinata dal Codice Doganale dell'Unione europea.
  35-quater. L'istituzione di Zone Economiche Speciali è approvata con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nelle aree delle Città Metropolitane di cui al comma 1, individuate in base alle delimitazioni proposte con decreto dalle Regioni interessate, tenuto conto dei corrispondenti Piani Strategici triennali dei territori metropolitani di cui all'articolo 1, comma 44, della legge n. 54 del 2016.
  35-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con dotazione pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Tale fondo può essere alimentato dai contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo la procedura prevista dal comma 876 della legge n. 208 del 2015 i predetti provvedimenti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione.
  35-sexies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 35-bis a 35- quinquies, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 47. Oliaro, Galgano.

  Dopo il comma 35, inserire i seguenti:
  35-bis. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3 del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   35-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
   35-quater. Il credito di imposta di cui al comma 35-bis si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
   35-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative, con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 35-sexies e al relativo monitoraggio.
   35-sexies. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –15.000.000;
   2019: –15.000.000;
   2020: –15.000.000.
*8. 2. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 35, inserire i seguenti:
  35-bis. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3 del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   35-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
   35-quater. Il credito di imposta di cui al comma 35-bis si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
   35-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative, con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 35-sexies e al relativo monitoraggio.
   35-sexies. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 631, alla tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –15.000.000;
   2019: –15.000.000;
   2020: –15.000.000.
*8. 71. Carra, Luciano Agostini, Antezza, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 35, inserire il seguente:
  35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –15.000.000;
   2019: –15.000.000;
   2020: –15.000.000.
**8. 4. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 35, inserire il seguente:
  35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –15.000.000;
   2019: –15.000.000;
   2020: –15.000.000.
**8. 25. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 35, inserire il seguente:
  35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –15.000.000;
   2019: –15.000.000;
   2020: –15.000.000.
**8. 66. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 35, inserire il seguente:
  35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –15.000.000;
   2019: –15.000.000;
   2020: –15.000.000.
**8. 74. Fiorio, Romanini, Cenni.

  Dopo il comma 35, inserire il seguente:
  35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –15.000.000;
   2019: –15.000.000;
   2020: –15.000.000.
**8. 99. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 35, inserire il seguente:
  35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 dei decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -15.000.000;
   2020: -20.000.000.
8. 24. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
  35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

  Conseguentemente al comma 631, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2018: -5.000.000;
   2019: -15.000.000;
   2020: -20.000.000.
8. 36. Placido, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Coerentemente con gli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di erogazione a fondo perduto di contributi ai costi di struttura e di funzionamento, nei limite di 2 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare, alle microimprese di donne fondate da donne vittime di violenza.
  35-ter. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
8. 1. Galgano, Mucci, Bueno, Menorello, Catalano, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Monchiero, Gribaudo, Gelmini.

  Al comma 35 le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni di euro l'anno 2019 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'onere aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante, corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. 67. Gelmini, Calabria.

  Dopo il comma 35, inserire il seguente:
  35-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è inserita la seguente lettera:
   «i-decies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, per la frequenza di corsi di musica, di arte e di teatro sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni ed altre strutture rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia».

  Conseguentemente, alla tabella, A, di cui all'articolo 1 comma 631, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2018: -20.000.000;
   2019: -20.000.000;
   2020: -20.000.000.
8. 13. Sorial.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
  35-bis. All'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera f), numero 5, dopo le parole: «delle utenze», sono inserite le seguenti: «, con indicazione separata del numero raggiunto con cavi e condutture proprie e utenze per le quali è erogato il solo servizio utilizzando cavi e condutture di terzi, specificando inoltre i soggetti proprietari delle occupazioni»;
   b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata comunicazione di cui al comma 2, lettera f), comporta una sanzione pari a 10 volte l'importo minimo di cui al numero 3) della lettera f) del comma 2.».
8. 23. Crippa, Colletti, Fantinati, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
  35-bis. Al comma 8 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, dopo le parole: «in favore delle Camere di commercio.» aggiungere le seguenti: «La start-up innovativa è esonerata dal pagamento annuale della tassa di concessione governativa».

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -3.000.000;
   2019: -4.000.000;
   2020: -5.000.000.
8. 21. Della Valle, Crippa, Vallascas, Da Villa, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
  «9. A decorrere dall'anno 2017 le start-up innovative sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

  35-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n.307.
8. 22. Della Valle, Crippa, Vallascas, Da Villa, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
  35-bis. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

  Conseguentemente dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
8. 37. Marcon, Pastorino, Paglia, Civati, Airaudo, Fratoianni, Melilla, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
  35-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

  Conseguentemente, al comma 631, Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2018: -5.000.000;
   2019: -5.000.000;
   2020: -5.000.000.
8. 35. Marcon, Pastorino, Paglia, Placido.

  Dopo il comma 35, inserire il seguente:
  35-bis All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:
   al comma 1, lettera a) la parola «5.000» è sostituita con la seguente: «7.000»;
   al comma 1, lettera b) la parola «5.000» è sostituita con la seguente: «7.000»;
   al comma 1, lettera d) la parola «2.5000» è sostituita con la seguente: «3.000»;
   al comma 14, lettera a), le parole «più di cinque lavoratori subordinati» sono sostituite dalle seguenti: «più di quindici lavoratori subordinati»;
   al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «In misura non inferiore a 36 euro con le seguenti misura non inferiore a nove euro all'ora».
8. 42. Galgano, Menorello, Catalano, Mucci, Oliaro, Molea.

  Dopo il comma 35, inserire il seguente:
  35-bis All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:
   al comma 1, lettera a) la parola «5.000» è sostituita con la seguente: «7.000»;
   al comma 1, lettera b) la parola «5.000» è sostituita con la seguente: «7.000»;
   al comma 1, lettera d) la parola «2.5000» è sostituita con la seguente: «3.000».
8. 39. Galgano, Menorello, Catalano, Mucci, Oliaro, Molea.

  Dopo il comma 35, inserire il seguente:
  35-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 14, lettera a), le parole «più di cinque lavoratori subordinati» sono sostituite dalle seguenti: «più di quindici lavoratori subordinati».
8. 40. Galgano, Menorello, Catalano, Mucci, Oliaro, Molea.

  Dopo il comma 35, inserire il seguente:
  35-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «in misura non inferiore a 36 euro» con le seguenti: «misura non inferiore a nove euro all'ora».
8. 41. Galgano, Menorello, Catalano, Mucci, Oliaro, Molea.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
  35-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'aliquota IVA sulla la somministrazione dei prodotti alimentari tramite distributori automatici è elevata al 12 per cento.
8. 54. Zaccagnini, Cimbro.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
  35-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'aliquota IVA sulla la somministrazione dei prodotti alimentari tramite distributori automatici è elevata al 13 per cento.
8. 55. Zaccagnini, Cimbro.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
  35-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'aliquota IVA sulla la somministrazione dei prodotti alimentari tramite distributori automatici è elevata al 15 per cento.
8. 56. Zaccagnini, Cimbro.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari» al fine di erogare appositi contributi alle start up, micro, piccole e medie imprese del settore manifatturiero dell'abbigliamento e del settore calzaturiero e tessile.
  35-ter. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 35-bis sono utilizzati esclusivamente per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi.
  35-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione delle risorse di cui al Fondo di cui al comma 35-bis, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate per le finalità di cui al comma 35-bis, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle risorse di cui l'impresa ha eventualmente fruito indebitamente.
  35-quinquies. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al Fondo di cui al comma 35-bis non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -5.000.000;
   2020: -5.000.000.
8. 58. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli, Cimbro.

  Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
  34. Al fine di stabilire ulteriori e concrete risposte ai bisogni dei comuni interessati dalla legge n. 6 del 2014 il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione e i comuni, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, definiscono e realizzano uno specifico Accordo di programma quadro ai sensi e per gli effetti della legge 23 dicembre 1996 n. 662 per l'attuazione delle speciali misure stabilite dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale della Campania 5 aprile 2016, n. 6, recante «Prime misure alla razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'Economia Campana. Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016», definendo altresì ulteriori specifiche azioni per meglio tutelare la salute dei cittadini e le produzioni agroalimentari delle aree interessate.
8. 61. Sgambato, Manfredi, Tartaglione.

  Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. I titoli digitali sono titoli, emessi esclusivamente in forma digitale, con l'impiego di strumenti tecnologici atti ad assicurare l'identificazione univoca del titolo e la relativa titolarità esclusiva.
  35-ter. I titoli digitali conferiscono a chi ne abbia la disponibilità la legittimazione all'esercizio dei diritti da essi rappresentati in base agli obblighi assunti dall'emittente all'atto della relativa emissione secondo le regole di circolazione proprie del titolo e le norme di legge vigenti.
  35-quater. I diritti rappresentati dal titolo digitale e gli obblighi degli emittenti possono essere modificati, successivamente all'emissione, nei limiti ed alle condizioni di legge in funzione della natura del titolo.
8. 64. Baldassarre.

  Dopo il comma 35, inserire il seguente:
  35-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 21 è soppresso. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, valutati in 140 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante i seguenti interventi:
   a) il comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
  «6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 97,5 per cento della fiscalità complessiva gravante sul “PMP-sigarette2, di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, troncato alla seconda cifra decimale.»;
   b) l'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014 n. 188 è sostituito dal seguente:
   «a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali a euro 5,00 ed a 2,3 punti percentuali»;
   c) l'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014 n. 188 è sostituito dal seguente:
  «3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione.»;
   d) il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 70 milioni di euro a decorrere dal 2018.
8. 68. Calabria.

  Dopo il comma 35, inserire il seguente:
  35-bis. Al fine di rendere effettivamente fruibile il credito di imposta per i redditi prodotti e tassati all'estero, all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata, di cui al comma 1, si applica la disciplina generale delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie.».
8. 98. Fedi, Porta, Gianni Farina, Garavini, La Marca, Tacconi.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
  35-bis. Al fine di assicurare a tutti i contribuenti una uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
8. 100. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
  35-bis. A partire dal 1o gennaio 2018, tutti i documenti trasmessi alle Camere devono pervenire esclusivamente in formato PDF, ove necessario mediante l'utilizzo della firma digitale, con testo ricercabile ed estraibile ai fini delle successive elaborazione da parte degli uffici parlamentari.
8. 53. Capodicasa, Melilla, Albini, Cimbro.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
  35-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:
  «9-quater. Al fine di rafforzare il supporto alle esportazioni e all'internazionalizzazione dell'economia italiana, gli impegni assunti da SACE S.p.A. relativi alle operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, Paesi strategici di destinazione ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese e per l'indotto di riferimento, effettuate anche nell'ambito delle operazioni di «export banca» di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono garantiti dallo Stato, nei limiti di cui al comma 9 e secondo le modalità di cui ai commi 9-quinquies e 9-sexies.
  9-quinquies. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili di cui al comma 9-quater, nonché l'ambito di applicazione del medesima comma e le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato, sono definiti con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dello sviluppo economico, tenuto anche conto delle deliberazioni già assunte dal CIPE con riferimento ad operazioni e categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.
  9-sexies. La garanzia dello Stato di cui al comma 9-quater è rilasciata a prima domanda e con rinuncia all'azione di regresso su SACE S.p.A., c onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di SACE S.p.A., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In virtù della garanzia dello Stato di cui al comma 1, per gli impegni assunti in relazione alle operazioni di cui al medesimo comma, SACE S.p.A. riceve una remunerazione calcolata sulla base di quanto previsto dall'accordo «Arrangement on Officially Supported Export Credits» dell'organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Tale remunerazione verrà retrocessa allo Stato secondo le modalità di cui al comma 9-octies.
  9-septies. Alle operazioni di cui al comma 9-quater non si applica quanto previsto ai commi 9-bis e 9-ter.
  9-octies. Per le finalità di cui ai commi 9-quater, 9-quinquies e 9-sexies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi dei medesimi commi, con una dotazione iniziale di [40] milioni di euro per l'anno 2018. Tale Fondo verrà ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da SACE S.p.A., al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione derivanti dalle operazioni di cui al comma 9-quater, che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse disponibili e non impegnate del Fondo a copertura della garanzie delle Stato di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con le delibere assunte ai sensi del comma 9-quinquies, il CIPE incrementa la dotazione del Fondo di cui al primo periodo, tenuto anche conto delle risorse disponibili del Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8. 27. Castricone.

AREA TEMATICA N. 9.
(Promozione del sistema della formazione terziaria non universitaria).
(ART. 1, commi 36-38)

  Al comma 36 sostituire le parole: 10 milioni nell'anno 2018, 20 milioni di euro nell'anno 2.019 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 40 milioni per l'anno 2018, euro 80 milioni per l'anno 2019 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione (32) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma (3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

  2018:
   CP: – 30.000.000;
   CS: – 30.000.000;

  2019:
   CP: – 60.000.000;
   CS: – 60.000.000;

  2020:
   CP: – 45.000.000;
   CS: – 45.000.000.
9. 6. Gelmini, Calabria.

  Al comma 36, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni e le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni;
   al comma 625 ridurre ulteriormente, per importi pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2020 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 1. Simonetti, Palese.

  Al comma 36, sostituire le parole:10 milioni con le parole 15 milioni; le parole 20 milioni con le parole 25 milioni; le parole 35 milioni con le parole 40 milioni

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 5 milioni;
   2019: – 5 milioni;
   2020: – 5 milioni.
9. 7. Minardo.

  Al comma 36 sostituire, le parole: 20 milioni con le seguenti: 35 milioni; e le parole: 35 milioni con le seguenti: 60 milioni.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 15 milioni di euro annui per l'anno 2019 e 25 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre. 2014, n.190, come rifinanziato dal comma 624 della presente legge.
9. 12. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Pastorino.

  Al comma 36, inserire in fine, il seguente periodo:
  «L'incremento del fondo è destinato prioritariamente a finanziare la crescita del sistema ed è assegnato alle fondazioni ITS in relazione all'aumento percentuale dei percorsi rilevato nell'anno precedente, con riferimento al limite di costo previsto dalla normativa vigente.
9. 11. Centemero.

  Dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  «36-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2018, per i contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2 lettera a) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stipulati a decorrere dalla medesima data ed entro il 31 dicembre 2018, è riconosciuto ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
  36-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui al camma 36-bis è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 36-bis, pari a 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 9.000.000 euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 9.000.000 euro per l'anno 2019, 9.000.000 euro per l'anno 2020 e 9.000.000 euro per l'anno 2021. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più, deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
9. 4. Gelmini, Calabria.

  Dopo il comma 36 inserire i seguenti:
  «36-bis. Con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo Indeterminato decorrenti dal 19 gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2022 a seguito di contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2 lettere a) e c) del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma rappresenta una dote contributiva in capo all'apprendista per la successiva assunzione a tempo indeterminato e la sua fruizione è garantita presso qualsiasi datore di lavoro che sottoscriva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  36-ter. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 36-bis, pari a 17.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2025, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 17.000.000 euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 17.000.000 euro per l'anno 2019 e 17.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi Inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglie e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
9. 5. Gelmini, Calabria.

  Dopo il comma 38, inserire il seguente:
  38-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, le start up innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, sono esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività. Ai finì dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si individuano i criteri e le condizioni ai quali le start up devono attenersi per poter accedere benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 8. Calabria, Gelmini, Palmieri.

  Dopo il comma 38, inserire il seguente:
  38-bis. Per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto sociale, le start up innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, anche al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché al fine di favorirne l'uso sociale, possono chiederne l'utilizzo, per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. L'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese più meritevoli per adeguatezza del progetto.
9. 9. Calabria, Gelmini, Palmieri.

  Dopo il comma 38, inserire il seguente:
  38-bis. Per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto sociale, le start up innovativo, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. L'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese più meritevoli per adeguatezza del progetto.
9. 10. Calabria, Gelmini, Palmieri.

  Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
  38-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1 comma 56 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è incrementato di 100 milioni per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 100.000.000.
9. 2. Crippa, Sorial, Vallascas, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Sorial, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:
  38-bis. Al fine di sostenere, d'intesa con le Regioni e gli enti locali, nuovi progetti di sostegno agli esercizi commerciali di prossimità nei comuni montani, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per il supporto allo sviluppo produttivo dei comuni montani", con una dotazione di 5 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020.
  32-ter. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, emana un decreto ministeriale per stabilire criteri e modalità di utilizzo del fondo, con particolare riferimento al potenziamento delle misure fiscali, nonché per favorire i centri multifunzionali, ovvero i negozi che vendono prodotti e allo stesso tempo svolgono servizi, anche attivando o sostenendo opportune intese con associazioni locali presenti nei piccoli comuni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000.
9. 3. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli, Cimbro.

AREA TEMATICA N. 10.
(Sperimentazione della mobilità sostenibile).
(ART. 1, comma 39)

  Al comma 39, primo periodo, sostituire le parole: dal 2019 con le seguenti: dal 2018.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
   39-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro si provvede, per gli oneri di cui al primo periodo del comma 39, per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 così come modificato dal comma 625.
10. 17. Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 39, primo periodo, sostituire le parole: dal 2019 con le seguenti: dal 2018.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
   39-bis. A copertura degli oneri, valutati in euro 100.000.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 9. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 39, primo periodo, dopo le parole: mobilità sostenibile, aggiungere le seguenti: e di intermodalità.
10. 55. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 39, primo periodo, sostituire le parole: su gomma ad alimentazione alternativa con le seguenti: su gomma e acqua ad alimentazione alternativa, di cui almeno il 50 per cento per veicoli a trazione elettrica,.
10. 25. Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, De Lorenzis, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Busto, Zolezzi.

  Al comma 39, primo periodo, dopo le parole: mezzi su gomma ad alimentazione alternativa sono inserite le seguenti parole: ivi compresi i mezzi finalizzati al trasporto turistico.

  Conseguentemente, al medesimo comma 39:
   al secondo periodo dopo le parole: mezzi di trasporto pubblico su gomma sono aggiunte le seguenti parole: dei mezzi finalizzati al trasporto turistico;
   al terzo periodo dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico sono aggiunte le seguenti parole: il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
*10. 62. Benamati, Senaldi, Arlotti, Camani.

  Al comma 39, primo periodo, dopo le parole: mezzi su gomma ad alimentazione alternativa sono inserite le seguenti parole: ivi compresi i mezzi finalizzati al trasporto turistico.

  Conseguentemente, al medesimo comma 39:
   al secondo periodo dopo le parole: mezzi di trasporto pubblico su gomma sono aggiunte le seguenti parole: dei mezzi finalizzati al trasporto turistico;
   al terzo periodo dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico sono aggiunte le seguenti parole: il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

*10. 36. Tancredi.

  Al comma 39, primo periodo, dopo le parole: mezzi su gomma aggiungere le seguenti: o imbarcazioni.
10. 2. Moretto, Arlotti.

  Al comma 39, primo periodo, dopo la parola: supporto aggiungere le seguenti: e per l'estensione delle piste ciclabili, per l'integrazione modale bici e trasporto pubblico e collettivo, per la realizzazione di aree di sosta e di parcheggio per biciclette negli edifici scolastici e in quelli adibiti a pubbliche funzioni.
10. 56. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 39, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: con priorità, in sede di prima applicazione, per le città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e i comuni capoluogo delle province ad alto inquinamento di particolato PM10 e di biossido di azoto.
10. 46. Arlotti, Marchetti.

  Al comma 39, secondo periodo, dopo la parola: finalizzate, inserire le seguenti: alla riqualificazione elettrica e.
10. 57. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 39, secondo periodo, dopo la parola: finalizzate, aggiungere le seguenti: alla riconversione dei mezzi già in uso in veicoli ad emissioni di CO2 pari a zero e.
10. 58. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 39, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con priorità per le aree metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.
10. 3. Tancredi.

  Al comma 39, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  «Il CIPE, entro sessanta giorni dalla vigenza della presente legge, assume una delibera quadro di programmazione delle risorse disponibili per il finanziamento nel 2018 di interventi aventi natura coerente con il presente articolo, assicurando adeguata priorità alle infrastrutture finalizzate all'implementazione di sistemi di mobilità sostenibile».
10. 38. Menorello, Secco, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 39, sono aggiunti i seguenti:

  39-bis. Ai fini sperimentali, a decorrere dal primo gennaio 2018, l'olio vegetale idrotrattato usato come carburante in forma non miscelata è esente da accisa.
  39-ter. Con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 39-bis.
  39-quater. Alla copertura degli oneri di cui al comma 39-bis, quantificabili nel limite massimo di dieci milioni di euro annui, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 39.
*10. 1. Allasia.

  Dopo il comma 39, sono aggiunti i seguenti:

  39-bis. Ai fini sperimentali, a decorrere dal primo gennaio 2018, l'olio vegetale idrotrattato usato come carburante in forma non miscelata è esente da accisa.
  39-ter. Con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 39-bis.
  39-quater. Alla copertura degli oneri di cui al comma 39-bis, quantificabili nel limite massimo di dieci milioni di euro annui, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 39.
*10. 31. Bernardo.

  Dopo il comma 39, inserire il seguente:

  39-bis. Al fine di favorire la crescita e la competitività delle imprese che operano nel settore nautico attraverso una revisione della disciplina concernente il regime fiscale delle accise utilizzate per la navigazione, è prevista l'esenzione dall'accisa per le società di boat renting di diritto.

  Conseguentemente, dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 39-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
10. 5. Gianluca Pini.

  Dopo il comma 39, inserire il seguente:

  39-bis. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:
  4-quater. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante accesso ai dati contenuti nella banca dati europea di cui al comma 4- quinquies.
  4-quinquies. A partire dal 1o febbraio 2018 è istituita, presso il Ministero dell'intero la «banca dati europea per le assicurazioni di responsabilità civile», che consente alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare che i veicoli con targa straniera circolanti sul nostra territorio siano regolarmente provvisti di copertura assicurativa e che tale copertura assicurativa rispetti i parametri fissati dalla direttiva 2005/14. In caso di inosservanza, si applicano le sanzioni previste dal presente articolo. Nel caso in cui si accerti per la seconda volta che lo stesso veicolo con targa straniera risulti sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria, il mezzo è sequestrato e l'accesso sul suolo nazionale è interdetto per cinque anni.

  Conseguentemente, dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 39-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018; 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
10. 7. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:
  39-bis. Al comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «nonché» è soppressa;
   b) dopo le parole: «ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali» sono aggiunte le seguenti: «nonché le merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima».
  39-ter. Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «nonché» è soppressa;
   b) dopo le parole: «su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi tra porti comunitari» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle merci caricate sulle unità navali della navigazione interna che effettuano la navigazione fluviomarittima.».
  39-quater. Al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare».
  39-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dell'articolo 1, alla lettera f), dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare,»;
   b) alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti: «e della modalità di trasporto per vie navigabili interne»;
   c) all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
    6-bis. Agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco, incluso il conteggio dell'eventuale peso del contenitore. Il contributo può essere erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole.
  39-sexies. All'articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 1, le parole: «all'articolo 3 della» sono sostituite con la parola: «alla»;
   dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
    2-bis. Al fine dello sviluppo del trasporto di merci e di persone sul sistema idroviario padano veneta nonché ai fini di tutela dell'ambiente e della sicurezza della navigazione, a ciascuna impresa armatoriale che effettua lavori di ammodernamento dell'unità operante regolarmente su un porto fluviale interno, installa a bordo della stessa nuove dotazioni, apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), dispositivi anche di ausilio alle operazioni di carico e scarico della merce o di imbarco e sbarco di persone, o nuovi motori dotati delle più recenti tecnologie per il controllo delle emissioni, è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi ed in Conformità al regolamento Ue n. 1407/2013. L'aiuto è altresì riconosciuto alle imprese che effettuano operazioni portuali nei porti fluviali interni, ai fini dell'acquisto o ammodernamento di applicazioni telematiche, di apparecchiature necessarie per la utilizzazione dei servizi di informazione fluviale (Ris), ovvero ai fini dell'ammodernamento delle attrezzature per il carico e lo scarico della merce. Ai fini dell'ottenimento l'armatore o l'operatore portuale presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soggetto erogante, specifica istanza corredata da relazione illustrativa indicante l'oggetto dell'intervento da effettuare.
  39-septies. Al comma 647, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «servizi marittimi» sono aggiunte le seguenti: «o di navigazione interna»;
   b) dopo le parole: «48,9 milioni di euro per l'anno 2018.» è aggiunto il seguente periodo: «Per il miglioramento e lo sviluppo della catena intermodale di cui al periodo precedente nonché ai fini della crescita della occupazione e dell'incremento degli investimenti nel settore, le imprese armatrici della navigazione interna, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 133 dei codice della navigazione ed imbarcato sia unità navali iscritte nei registri della navigazione interna e adibite al trasporto merci lungo il sistema idroviario padano veneto, nonché lo stesso personale, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge».
  39-octies. A copertura degli oneri, valutati in euro 1.000.000,00 derivanti dall'attuazione dei commi 39-bis e 39-ter, euro 1,500.000,00 derivanti dall'attuazione dei commi 39-quater e 39-quinquies, euro 1.500.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 39-sexies e euro 700.000,00 derivanti dall'attuazione del comma 639-septies si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 8. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 39 inserire il seguente comma:

  39-bis. Il comma 8, dell'articolo 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è sostituito dal seguente:
   «8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza, anteriore al 31 dicembre 2023 è prorogato fino a tale data. Fino alla medesima data alle concessioni in essere si applica il rinnovo automatico annuale con il pagamento dai diritti di istruttoria pari a 16 euro annui per concessione. Nelle more del complessivo riordino della disciplina in materia di concessioni di commercio su aree pubbliche sono sospese le procedure di selezione pubblica già avviate dalle amministrazioni competenti». Alle minori entrate derivanti dalla applicazione del presente comma, valutate in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante: a) riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 pari a 150 milioni per l'anno 2018, 50 milioni per l'anno 2019 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2020; b) riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazione dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pari a 100 milioni per l'anno 2018, 200 milioni per l'anno 2019 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2020.
10. 11. Tancredi.

  Dopo il comma 39, sono inseriti i seguenti commi:

  39-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 62-quater, così come modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole da: «La vendita» fino a: «in via esclusiva» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva»;
   b) il comma 5-bis è interamente sostituito dal seguente: «5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici che ne consentono il consumo, comprese le parti di ricambio, già attivi alla data di entrata in vigore della presente norma, sono stabilite, con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei medesimi prodotti, con esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio. Nelle more dell'adozione del decreto, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività.»;
   c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «8. Le disposizioni di cui agli articoli 291-bis, ter, e quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, trovano applicazione anche con riferimento ai prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al medesimo comma 1-bis. Trovano altresì applicazione ai prodotti di cui al comma 1, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici delle parti di ricambio, ed al comma 1-bis le disposizioni di cui all'articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907 nonché quelle di cui all'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
  39-ter. Agli articoli 62-quater, comma 1-bis, e 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole «cinquanta per cento» ogni qual volta ricorrano sono sostituite dalle parole «venticinque per cento».
  39-quater. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all'entrata in vigore della presente norma. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all'85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.
  39-quinquies. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente comma 39-quater mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve prevedere la concessione da parte dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.
  39-sexies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 39-quater. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 39-quinquies. 11 perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  39-septies. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, articolo 21, il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. È vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio delle Stato.».
  39-octies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle norme di cui ai commi 39-ter, 39-quater, 39-quinquies e 39-sexies.
*10. 41. Ginefra.

  Dopo il comma 39, sono inseriti i seguenti commi:

  39-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 62-quater, così come modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole da: «La vendita» fino a: «in via esclusiva» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva»;
   b) il comma 5-bis è interamente sostituito dal seguente: «5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici che ne consentono il consumo, comprese le parti di ricambio, già attivi alla data di entrata in vigore della presente norma, sono stabilite, con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei medesimi prodotti, con esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio. Nelle more dell'adozione del decreto, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività.»;
   c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «8. Le disposizioni di cui agli articoli 291-bis, ter, e quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, trovano applicazione anche con riferimento ai prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al medesimo comma 1-bis. Trovano altresì applicazione ai prodotti di cui al comma 1, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici delle parti di ricambio, ed al comma 1-bis le disposizioni di cui all'articolo 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907 nonché quelle di cui all'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
  39-ter. Agli articoli 62-quater, comma 1-bis, e 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole «cinquanta per cento» ogni qual volta ricorrano sono sostituite dalle parole «venticinque per cento».
  39-quater. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all'entrata in vigore della presente norma. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all'85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.
  39-quinquies. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente comma 39-quater mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve prevedere la concessione da parte dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.
  39-sexies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 39-quater. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 39-quinquies. 11 perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  39-septies. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, articolo 21, il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. È vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio delle Stato.».
  39-octies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle norme di cui ai commi 39-ter, 39-quater, 39-quinquies e 39-sexies.
*10. 43. Laffranco.

  Dopo il comma 39, sono inseriti i seguenti commi:

  39-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 62-quater, così come modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole da: «La vendita» fino a: «in via esclusiva» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva»;
   b) il comma 5-bis è interamente sostituito dal seguente: «5-bis. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici che ne consentono il consumo, comprese le parti di ricambio, già attivi al 31 dicembre 2017, con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, sono stabilite le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei medesimi prodotti di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività»;
   c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «8. I prodotti di cui al comma 1-bis sono assoggettati alle disposizioni in materia di vendita abusiva e di contrabbando di tabacchi lavorati secondo il meccanismo di equivalenza di cui al medesimo comma 1-bis.».
  39-ter. Agli articoli 62-quater, comma 1-bis, e 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole «cinquanta per cento» ogni qual volta ricorrano sono sostituite dalle parole «venticinque per cento».
  39-quater. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all'entrata in vigore della presente norma. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all'85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.
  39-quinquies. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente comma 39-quater mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve prevedere la concessione da parte dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.
  39-sexies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 39-quater. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 39-quinquies. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  39-septies. Al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, articolo 21, il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. È vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.».
  39-octies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle norme di cui ai commi 39-ter, 39-quater, 39-quinquies e 39-sexies.
10. 44. Laffranco.

  Dopo il comma 39, sono inseriti i seguenti commi:
  39-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'articolo 19-quinquies è soppresso.
  39-ter. Agli articoli 62-quater, comma 1-bis, e 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» ogni qual volta ricorrano sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».
  39-quater. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all'entrata in vigore della presente norma. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all'85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.
  39-quinquies. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente commina 39-quater mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve prevedere la concessione da parte –dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita, ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.
  39-sexies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi: aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 39-quater. Nel caso in cui tali provvedimenti siano statu oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 39-quinquies. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

  Conseguentemente: alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -45.000.000;
   2019: -45.000.000;
   2020: -45.000.000.
10. 10. Fedriga, Guidesi, Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 39, sono inseriti i seguenti commi:
  39-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'articolo 19-quinquies è soppresso.
  39-ter. Agli articoli 62-quater, comma 1-bis, e 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» ogni qual volta ricorrano sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».
  39-quater. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi di all'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all'entrata in vigore della presente norma. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all'85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti, tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.
  39-quinquies. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente comma 39-quater mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve, prevedere la concessione da parte dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita; ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.
  39-sexies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 39-quater. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 39-quinquies. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  39-septies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle norme di cui ai commi 39-ter, 39-quater, 39-quinquies e 39-sexies.
*10. 12. Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 39, sono inseriti i seguenti commi:
  39-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'articolo 19-quinquies è soppresso.
  39-ter. Agli articoli 62-quater, comma 1-bis, e 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» ogni qual volta ricorrano sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».
  39-quater. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi di all'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all'entrata in vigore della presente norma. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all'85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti, tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.
  39-quinquies. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente comma 39-quater mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve, prevedere la concessione da parte dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita; ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.
  39-sexies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 39-quater. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 39-quinquies. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  39-septies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle norme di cui ai commi 39-ter, 39-quater, 39-quinquies e 39-sexies.
*10. 37. Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Villarosa.

  Dopo il comma 39, sono inseriti i seguenti commi:
  39-bis. Agli articoli 62-quater, comma 1-bis, e 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» ogni qual volta ricorrano sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».
  39-ter. Con modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è possibile l'accertamento con adesione delle imposte di consumo dovute ai sensi di all'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 fino all'entrata in vigore della presente norma. L'accertamento con adesione dovrà prevedere la riduzione degli importi dovuti in misura non inferiore all'85 per cento e la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate pari a 120, tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori, dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti, tenuti al pagamento e dell'esigenza di garantire la continuità aziendale, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali. È esclusa la punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione.
  39-quater. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del precedente comma 39-ter mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro sessanta giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo deve, prevedere la concessione da parte dell'aderente di una garanzia fideiussoria, prestata secondo le modalità di cui all'articolo 1, legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di tre rate di pagamento. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita; ovvero della prima rata. Il mancato pagamento di tre rate determina la risoluzione del medesimo.
  39-quinquies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi aventi ad oggetto le imposte di cui al comma 39-ter. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 39-quater. Il perfezionamento della definizione in adesione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  39-sexies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle norme di cui ai commi 39-bis, 39-ter, 39-quater e 39-quinquies.
10. 47. Rotta, Boccadutri, Malpezzi, Morani, Paola Bragantini, Barbanti, Carbone.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. A decorrere dall'anno 2018 il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi lavoro, presso le famiglie, ivi compresi i nidi domiciliari, gli asili nido familiari organizzati dalle famiglie, in forma singola o associata; presso il proprio domicilio, gli asili nido di caseggiato organizzati dalle famiglie, è rifinanziato per 100 milioni di euro annui. Ai maggiori oneri pari a 100 milioni si provvede, a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004. Così come modificato dal comma 625.
10. 13. Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
  39-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere, in fine, i seguenti numeri: «41-quinquies. Pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia.
  41-sexies. Protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale non permanenti, pannoloni per incontinenti, cateteri, apparecchi di ortopedia, oggetti ed apparecchi per fratture, di protesi dentaria, oculistica; uditiva, motoria; poltrone e veicoli con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e mezzi simili, finalizzati a facilitare la capacità motoria, destinati alla terza età».

  39-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 luglio 2018, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
  39-quater. All'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: «fina all'importo di lire 3.000.000» sono sostituite con le seguenti: «fino all'importo di euro 3.100,00». La deduzione di cui al presente comma spetta al familiare di cui all'articolo 433 del codice civile che si prende cura del familiare assistito. Sono altresì deducibili, fino al suddetto importo e nel limite complessivo di cui al comma 5, i medesimi oneri versati dalle persone fisiche che fanno ricorso alle prestazioni occasionali ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità nonché il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 ghigno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
  39-quinquies. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001 le parole: «pari all'80 per cento della retribuzione» sono sostituite con le seguenti: «pari al 100 per cento della retribuzione».

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia delle finanze, apportare le seguenti variazioni.
   2018: -25.000.000;
   2019: -25.000.000;
   2020: -25.000.000.
10. 14. Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
  39-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, i treni adibiti al trasporto passeggeri e le autolinee a media e lunga percorrenza, sono equipaggiati di cassette di primo soccorso, erogatori di ossigeno e kit di coperte isotermiche, nonché di defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) per garantire tempestive prestazioni di primo soccorso ai passeggeri in caso di emergenza.
  39-ter. La dotazione minima di Primo Soccorso Passeggeri (PSP) cui al comma 39-bis è definita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza delle Regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con il medesimo decreto sono individuati modalità e criteri per la formazione del personale viaggiante sui treni a media e lunga percorrenza sulla sicurezza del trasporto passeggeri.
  39-quater. A titolo di contributo per l'acquisto della PSP di cui al comma 39-ter la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui al comma 301 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è incrementata di 2 milioni di euro nonché le risorse del contratto di servizio di Trenitalia per il trasporto ferroviario passeggeri destinate alla sicurezza del trasporto sono incrementate di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  39-quinquies. Agli oneri di cui ai commi 39-bis e 39-quater, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015).
10. 16. Rostellato, Arlotti, Paola Boldrini, Capone, Carra, Crivellari, Donati, Iacono, La Marca, Manfredi, Melilli, Narduolo, Terrosi, Venittelli, Di Salvo.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. All'articolo 15-quater, comma 1, primo periodo del decreto-legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 19 parole: «35 milioni» sono sostituite con le seguenti: «70 milioni».

  Conseguentemente, alla tabella A di cui al comma 631, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2018: -35.000.000.
10. 18. Dell'Orco, Ferraresi, Spessotto, De Lorenzis, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. All'articolo 20, comma 8-bis la lettera b) del decreto-legge 4 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 è soppressa.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui al comma 631, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -5.000.000.
10. 20. D'Ambrosio.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di diffondere la cultura della mobilità sostenibile mediante l'uso più efficiente del parco di veicoli privati circolanti e la contestuale diminuzione del numero medio di veicoli privati parcheggiati e non utilizzati, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per gli investimenti destinati ad un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità alternativa e sostenibile, con particolare riferimento alla promozione del car sharing tra privati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui al comma 631, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -10.000.000;
   2019: -10.000.000;
   2020: -10.000.000.
10. 21. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 39 aggiunge ed seguente:
  39-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i) della medesima legge n. 366 del 1998.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui al comma 631, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -10.000.000;
   2019: -10.000.000;
   2020: -10.000.000.
10. 22. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. L'incremento è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui al comma 631, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -5.000.000;
   2020: -5.000.000.
10. 19. Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il colma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di prevenire e contrastare il furto di biciclette e favorirne la restituzione in caso di ritrovamento e la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto essenziale per la mobilità sostenibile quotidiana, e autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuna degli anni 2018, 2019 e 2020, per l'acquisto da parte di Comuni e Città Metropolitane di rastrelliere, attraverso apposito bando, e per la realizzazione e funzionamento di un sistema informatico con funzione di Registro Nazionale delle biciclette contenente l'identificazione della bicicletta, i relativi dati descrittivi e l'indicazione del proprietario per il controllo e il contrasto dei furti di biciclette. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui al comma 631, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -10.000.000;
   2019: -10.000.000;
   2020: -10.000.000.
10. 23. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di tutelare, promuovere lo sviluppo sostenibile e valorizzare il turismo a piedi, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020; a sostegno degli itinerari da compiere a piedi che ripercorrono le antiche vie di pellegrinaggio o i tragitti di spostamento a piedi di particolare interesse paesaggistico, storico, artistico o religioso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla: data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui al comma 631, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000;
   2020: -1.000.000.
10. 24. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
  39-bis. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinata al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per il finanziamento di progetti di mobilità sostenibile è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2018. L'incremento è destinato ad incentivare iniziative di piedibus, di bicibus, di ciclo stazioni, zone 30, moderazione del traffico. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
  39-ter. Agli oneri di cui al comma 39-bis si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2018, del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.
10. 26. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
  39-bis. Il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto Pubblico Locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato di 250 milioni a decorrere dall'anno 2018.
  39-ter. Agli oneri di cui al comma 39-bis pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2018 si provvede ai sensi dei commi da 39-quater a 39-septies.
  39-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  39-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  39-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 39-quater e 39-septies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  39-septies. Le modifiche introdotte dai commi 39-quater e 39-septies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello iii corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41 sopprimere la lettera b).
10. 27. Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
  39-bis. Al fine di razionalizzare il sistema di trasporto pubblico locale e favorirne l'efficienza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi esclusivamente in favore delle aziende di trasporto pubblico locale, a totale partecipazione statale, in stato debitorio e commissariate purché dotate di un piano industriale di ristrutturazione e rilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di 500 milioni a decorrere dal 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
  39-ter. Agli oneri di cui al comma 39-bis pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2018 si provvede ai sensi dei commi da 39-quater a 39-septies.
  39-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportatele seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  39-quinquies. Al decreto legislativo l5 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  39-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 39-quater e 39-septies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  39-septies. Le modifiche introdotte dai commi 39-quater e 39-septies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41 sopprimere la lettera b).
10. 28. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
  39-bis. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 500 milioni di euro a decorrere dal 2018.
  39-ter. Agli oneri di cui al comma 39-bis pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2018 si provvede ai sensi dei commi da 39-quater a 39-septies.
  39-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del collima 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  39-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  39-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 39-quater e 39-septies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  39-septies. Le modifiche introdotte dai commi 39-quater e 39-septies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
10. 29. De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 alla fine del comma 640 aggiungere i seguenti periodi: «Al fine di contribuire allo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui al presente comma con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le Regioni possono finanziare progetti finalizzati all'acquisizione e la riconversione in ciclovie delle linee ferroviarie dismesse e per la valorizzazione delle relative pertinenze immobiliari. Le risorse di cui al periodo precedente sono rassegnate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.».
*10. 30. Garofalo.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 alla fine del comma 640 aggiungere i seguenti periodi: «Al fine di contribuire allo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui al presente comma con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le Regioni possono finanziare progetti finalizzati all'acquisizione e la riconversione in ciclovie delle linee ferroviarie dismesse e per la valorizzazione delle relative pertinenze immobiliari. Le risorse di cui al periodo precedente sono rassegnate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.».
*10. 48. Biasotti.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto-legge 4 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 per opere e programmi non ancora finanziati, il CIPE provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla integrazione della Delibera CIPE del 7 agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti, destinando una quota pari a 200 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 al rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
  621-bis. Limitatamente agli anni 2018, 2019 e 2020, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
10. 33. Marcon, Pastorino, Paglia, Gregori.

  Dopo comma 39 aggiungere i seguenti:
  39-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto del 5 agosto 2016, a decorrere dall'anno 2018, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, nonché per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.
  39-ter. A decorrere dal 1o giugno 2018 e successivamente con cadenza annuale, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria invia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento di attuazione degli interventi di cui al comma precedente.
  39-quater. Agli oneri di cui ai commi 39-bis e 39-ter si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 39-quinquies e 39-sexies.
  39-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  39-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  39-septies. Le maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui ai commi 39-quinquies e 39-sexies eccedenti la quota parte di cui al comma 1, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
10. 34. Gregori, Marcon, Pastorino, Paglia, Melilla.

  Dopo comma 39 sono aggiunti i seguenti:
  39-bis. Al fine di incentivare la realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche nonché lo sviluppo del mercato sulla mobilità elettrica, alle spese documentate per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica, ivi incluse le spese per acquisto ed installazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici su parti comuni degli edifici condominiali, è applicata una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento degli importi documentati. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 ci si provvede attraverso quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 39-ter.
  39-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
10. 42. Franco Bordo, Mognato, Folino, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine della realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche e incentivarne l'utilizzo nonché per lo sviluppo del mercato sulla mobilità elettrica, alle spese documentate per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica, incluse le spese per acquisto ed installazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici su parti comuni degli edifici condominiali, è applicata una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento degli importi documentati, nel limite massimo di 100 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 1, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
  621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
10. 32. Gregori, Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di incentivare la realizzazione di Infrastrutture di ricarica per le auto elettriche nonché lo sviluppo del mercato sulla mobilità elettrica, alle spese documentate per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica, ivi incluse le spese per acquisto ed installazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici su parti comuni degli edifici condominiali, è applicata una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento degli importi documentati nel limite massimo di 90 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 1, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
  621-bis. A decorrere dall'anno 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
10. 35. Gregori, Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il testing e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000.
*10. 63. La IX Commissione.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il testing e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000.
*10. 67. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il testing e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000.
*10. 66. Gandolfi.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il testing e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000.

*10. 53. Abrignani.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il testing e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000.
*10. 51. Causin.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il testing e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000.
*10. 39. Bombassei, Oliaro, Catalano, Librandi, Monchiero, Galgano.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
  39-bis. All'articolo 175 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di potenza inferiore a 11kW e motocarrozzette di potenza inferiore a 25kW;».
  39-ter.
All'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «L, M e N1» sono sostituite dalle seguenti: «L, M e N».
10. 40. Catalano, Mucci, Oliaro, Galgano.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di promuovere e supportare i Comuni e le Città metropolitane per l'elaborazione dei piani urbani della mobilità sostenibile le cui linee guida sono state individuate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2017, n. 397, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione saranno a carico e nei limiti dei fondi destinati al funzionamento della Struttura Tecnica di Missione di cui all'articolo 214, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.
*10. 45. Melilla, Albini, Capodicasa, Scotto, Cimbro.

  Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
  39-bis. Al fine di promuovere e supportare i Comuni e le Città metropolitane per l'elaborazione dei piani urbani della mobilità sostenibile le cui linee guida sono state individuate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2017, n. 397, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione saranno a carico e nei limiti dei fondi destinati al funzionamento della Struttura Tecnica di Missione di cui all'articolo 214, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.
*10. 49. Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
  39-bis. Al fine di promuovere e di stimolare il mercato dei veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità europea in materia di clima e di energia, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 39-bis, sono tenute a procedere dal 1o gennaio 2020 all'acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada esclusivamente alimentati ad energia elettrica.
  39-ter. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 39-bis sono quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa: la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), nonché l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché e le Forze di polizia.
  39-quater. Nel caso venga esperita una procedura di appalto con il criterio dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni di cui al comma 39-ter del presente articolo fondano la decisione di acquisizione altresì sull'impatto ambientale, sulle prestazioni e sui consumi, includendo tali caratteristiche tra i criteri di aggiudicazione dell'appalto.
  39-quinquies. Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è concessa facoltà di deroga a quanto previsto al comma 39-bis del presente articolo per motivate e non altrimenti risolvibili esigenze di servizio, con particolare riguardo ad autoveicoli delle forze armate impiegati in azioni militari all'estero, e a quelle delle forze dell'ordine per le quali siano richieste prestazioni non compatibili con l'attuale stato della tecnologia degli autoveicoli a motore elettrico.
  39-sexies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nell'intesa di cui al comma 39-octies del presente articolo.
  39-septies. Le regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal precedente comma 39-sexies in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
  39-octies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove la stipula di un'intesa per assicurare l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni sul territorio nazionale in materia di veicoli di servizio alimentati ad energia elettrica.
  39-novies. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 39-octies il Consiglio del ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e del Presidente della giunta regionale interessata, provvedono in via sostitutiva, in conformità dell'articolo 120 della Costituzione e dell'articolo 8 comma 1 della legge n. 131 del 5 giugno 2003.
  39-decies. Per la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici adibiti a trasporto pubblico o di servizio, si applica per quanto compatibile l'articolo 17-quater del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.
  39-undecies. Fatta salva la potestà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire ulteriori misure di incentivazione alla mobilità sostenibile, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per il triennio 2017-2019, il Fondo nazionale per lo sviluppo della mobilità elettrica, di seguito denominato Fondo.
  39-duodecies. Le risorse del Fondo sono utilizzate per l'erogazione a titolo di incentivo a fondo perduto in favore delle amministrazioni comunali per la realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici sia pubblici sia privati.
  39-terdecies. L'erogazione di contributi di cui al precedente comma viene stabilita con cadenza annuale tramite decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  39-quaterdecies. All'onere derivante dai commi 39-bis a 39 terdecies, pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
10. 52. Gigli, Sberna.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
  39-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di SO milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per gli investimenti destinati all'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di CO2 pari a zero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

10. 59. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
  39-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1 comma 1121 della legge 296 del 2006. Le risorse del Fondo saranno destinate al finanziamento agevolato di attività nei seguenti settori di intervento:
   a) acquisto di auto elettriche adibite al servizio di car-sharing nelle città capoluogo di provincia;
   b) acquisto van elettrici per la distribuzione delle merci nei centri storici;
   c) acquisto taxi elettrici (full electric);
   d) potenziamento ciclabilità in ambito urbano attraverso il finanziamento di opere infrastrutturali quali:
    1) costruzione/ampliamento/upgrading parcheggi protetti di interscambio;
    2) messa in sicurezza piste ciclabili esistenti;
    3) completamento dei tratti di itinerari ciclabili discontinui;
    4) realizzazione aree di parcheggio per le biciclette negli edifici pubblici e scolastici;
   e) sviluppo servizi di bike sharing;
   f) formazione mobiliti managers.
10. 60. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
  39-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   «e-bis) Lo 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo è destinato annualmente alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
*10. 64. La IX Commissione.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
  39-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   «e-bis) Lo 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo è destinato annualmente alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
*10. 70. Carloni.

  Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:
  39-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alle lettere a), b) e e) del comma 2 e del successivo comma 8, le percentuali di riparto di cui alla tabella allegata al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 novembre 2014, sono modificate con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, a decorrere dall'esercizio 2018, in ragione dell'incidenza che sulle stesse hanno le variazioni del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con decorrenza dal 1o gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
10. 65. Gandolfi.

  Dopo il comma 39, sono inseriti i seguenti:
  39-bis. I Comuni individuano, in favore dei proprietari di veicoli totalmente elettrici e nei limiti delle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, all'interno delle aree a parcheggio nei centri storici una quota pari al 5 per cento dei medesimi parcheggi da destinare, su richiesta degli interessati, a locazione agevolata e comunque con un canone annuo non superiore a 300 Euro. I Comuni, altresì, stipulano convenzioni con le società di distribuzione dell'energia elettrica al fine di installare in tali aree adibite a parcheggio colonnine di ricarica elettrica, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  39-ter. Le Province individuano e realizzano, nei limiti delle risorse disponibili dei rispettivi bilanci e senza oneri per la finanza pubblica, aree per la ricarica dei veicoli elettrici stipulando convenzioni con le società di distribuzione dell'energia elettrica nelle intersezioni delle strade provinciali con le piste ciclabili e lungo le strade provinciali, con un intervallo massimo di 30 KM.
  39-quater. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un apposito fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, da destinare alle agevolazioni fiscali per L'acquisto di auto elettriche e di colonnine per la ricarica elettrica ad uso residenziale e domestico da istallare in aree private. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al presente comma.
  39-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 39-bis, 39-ter 39-quater, pari a 50 milioni di euro dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
10. 68. Mannino.

  Dopo il comma 39 è inserito il seguente:
  39-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni, le regioni, gli enti locali, al momento della sostituzione del parco autobus non più utilizzabile, per il trasporto collettivo di persone su percorsi urbani e suburbani, sono tenute., ai fini della riduzione dell'inquinamento ambientale e del risparmio energetico, alla sostituzione dei veicoli stessi ad alimentazione alternativa, ovvero elettrici oppure con caratteristiche antinquinamento euro 0 e 1 oppure alimentati da combustibili a basso impatto ambientale.
10. 69. Falcone.

  Dopo il comma 39 inserire i seguenti:
  39-bis. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, adotta disposizioni relative alla mobilità elettrica volte a favorire la diffusione della tecnologia vehicle to grid anche attraverso la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.
  39-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 39-bis, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce tariffe per il consumo dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, non superiori alle attuali tariffe previste per i clienti domestici residenti, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4.9 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, che incentivino l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica.
10. 54. Realacci, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo il comma 39, inserire i seguenti:
  39-bis. All'articolo 63 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I»;
   b) dopo il comma 1, inserirci seguenti:
  «1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
   c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

  1-ter. I veicoli indicati al comma precedente sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'EM mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.».
   c) sostituire il comma 4 con il seguente: «I veicoli di cui ai commi precedenti sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in 51,64 euro per gli autoveicoli ed in 25,82 per i motoveicoli.

  39-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 39-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo l, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
10. 4. Caparini, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:
  39-bis. L'esenzione prevista dall'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applica agli autoveicoli ed ai motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dal ventesimo anno della loro costruzione. Sono considerati veicoli di particolare interesse storico e collezionistico quelli per i quali risulti perfezionata l'iscrizione di cui al successivo comma 39-quater. L'Automobile Club d'Italia-ACI e, per i motoveicoli, la. Federazione Motociclistica Italiana-FMI, quali Federazioni sportive nazionali competenti, predispongono ed aggiornano annualmente apposite liste dei modelli dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, con riferimento ai:
   a) veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
   b) veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista della partecipazione ad esposizioni o mostre;
   c) veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettera a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

  39-ter. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento delle liste e degli adempimenti di cui al presente comma, è costituito presso le stesse Federazioni sportive nazionali un comitato tecnico consultivo congiunto, con la partecipazione di un rappresentante per ciascuno dei registri ASI, Storico Lancia, FIAT italiano, Italiano Alfa Romeo, ACI Storico, AAVS e Storico FMI, oltre che, su richiesta, delle case costruttrici che dispongano o intendano dotarsi di un proprio settore storico e di altri registri di marca. L'iscrizione di cui al primo periodo del comma 39-quater è effettuata sulla base di richiesta rivolta alla Federazione sportiva competente dal proprietario o dall'avente titolo del veicolo, il quale dichiara la conformità dello stesso al modello inserito nella lista e la sussistenza dei requisiti di cui al quinto periodo del presente comma. La richiesta è corredata da adeguata documentazione fotografica. Ai fini dell'iscrizione, non è richiesto a carico del dichiarante alcun obbligo di preventiva iscrizione o di adesione ad associazioni o a registri di veicoli storici. Le competenti Federazioni sportive definiscono i requisiti minimi di originalità degli elementi essenziali del veicolo e della componentistica rilevante ed i requisiti di adeguata conservazione necessari per ottenere l'iscrizione, Le stesse Federazioni sportive disciplinano i casi e le modalità per lo svolgimento di verifiche tecniche preventive o successive sui veicoli, anche per il tramite dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma, intese ad accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti richiesti, e stabiliscono le relative tariffe a carico del soggetto interessato, commisurate ai costi del servizio. In caso di esito negativo, l'iscrizione è rigettata o revocata, sempre che l'interessato non provveda nei termini indicati, nei casi in cui ciò sia possibile, agli interventi tecnici necessari.
  39-quater. È costituita presso il pubblico registro automobilistico-PRA un'apposita sezione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, nella quale vengono iscritti i veicoli di cui ai commi 39-bis e 39-ter. FMI comunica al PRA, secondo le procedure telematiche definite con AGI, i motoveicoli per i quali sia stato riconosciuto il requisito di interesse storico e collezionistico, ed i relativi aggiornamenti. Le risultanze della sezione storica sono rese disponibili alle Regioni ed alle Provincie Autonome ai fini degli adempimenti di competenza in materia fiscale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 delle legge 27 dicembre 2002 n. 289, i proprietari o gli aventi titolo dei veicoli di interesse storico e collezionistico possono richiedere il rilascio di una targa identica a quella originale di prima immatricolazione per materiale utilizzato, dimensioni e caratteristiche. La gestione dei relativi adempimenti è assicurata, anche per conto degli uffici della motorizzazione civile, dagli uffici del PRA sulla base delle risultanze di istituto. Gli Uffici del PRA provvedono alla riscossione ed al riversamento agii enti beneficiari degli importi dovuti dal richiedente anche a titolo di imposte, ivi compresi quelli di competenza degli Uffici della motorizzazione civile. Le tariffe per il rilascio delle targhe conformi a quelle originali sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ACI. Le disposizioni del presente comma e dei commi 39-bis e 39-ter si applicano anche agli autoveicoli ed ai motoveicoli con caratteristiche di particolare interesse storico e collezionistico i provenienti dall'estero, che sono immatricolati previa iscrizione ai sensi del presente comma. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso. Dall'attuazione del presente comma e dei commi 39-bis e 39-ter non possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanza pubblica.
*10. 71. Bruno Bossio.

  Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:
  39-bis. L'esenzione prevista dall'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applica agli autoveicoli ed ai motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dal ventesimo anno della loro costruzione. Sono considerati veicoli di particolare interesse storico e collezionistico quelli per i quali risulti perfezionata l'iscrizione di cui al successivo comma 39-quater. L'Automobile Club d'Italia-ACI e, per i motoveicoli, la. Federazione Motociclistica Italiana-FMI, quali Federazioni sportive nazionali competenti, predispongono ed aggiornano annualmente apposite liste dei modelli dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, con riferimento ai:
   a) veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
   b) veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista della partecipazione ad esposizioni o mostre;
   c) veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettera a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

  39-ter. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento delle liste e degli adempimenti di cui al presente comma, è costituito presso le stesse Federazioni sportive nazionali un comitato tecnico consultivo congiunto, con la partecipazione di un rappresentante per ciascuno dei registri ASI, Storico Lancia, FIAT italiano, Italiano Alfa Romeo, ACI Storico, AAVS e Storico FMI, oltre che, su richiesta, delle case costruttrici che dispongano o intendano dotarsi di un proprio settore storico e di altri registri di marca. L'iscrizione di cui al primo periodo del comma 39-quater è effettuata sulla base di richiesta rivolta alla Federazione sportiva competente dal proprietario o dall'avente titolo del veicolo, il quale dichiara la conformità dello stesso al modello inserito nella lista e la sussistenza dei requisiti di cui al quinto periodo del presente comma. La richiesta è corredata da adeguata documentazione fotografica. Ai fini dell'iscrizione, non è richiesto a carico del dichiarante alcun obbligo di preventiva iscrizione o di adesione ad associazioni o a registri di veicoli storici. Le competenti Federazioni sportive definiscono i requisiti minimi di originalità degli elementi essenziali del veicolo e della componentistica rilevante ed i requisiti di adeguata conservazione necessari per ottenere l'iscrizione, Le stesse Federazioni sportive disciplinano i casi e le modalità per lo svolgimento di verifiche tecniche preventive o successive sui veicoli, anche per il tramite dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma, intese ad accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti richiesti, e stabiliscono le relative tariffe a carico del soggetto interessato, commisurate ai costi del servizio. In caso di esito negativo, l'iscrizione è rigettata o revocata, sempre che l'interessato non provveda nei termini indicati, nei casi in cui ciò sia possibile, agli interventi tecnici necessari.
  39-quater. È costituita presso il pubblico registro automobilistico-PRA un'apposita sezione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, nella quale vengono iscritti i veicoli di cui ai commi 39-bis e 39-ter. FMI comunica al PRA, secondo le procedure telematiche definite con AGI, i motoveicoli per i quali sia stato riconosciuto il requisito di interesse storico e collezionistico, ed i relativi aggiornamenti. Le risultanze della sezione storica sono rese disponibili alle Regioni ed alle Provincie Autonome ai fini degli adempimenti di competenza in materia fiscale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 delle legge 27 dicembre 2002 n. 289, i proprietari o gli aventi titolo dei veicoli di interesse storico e collezionistico possono richiedere il rilascio di una targa identica a quella originale di prima immatricolazione per materiale utilizzato, dimensioni e caratteristiche. La gestione dei relativi adempimenti è assicurata, anche per conto degli uffici della motorizzazione civile, dagli uffici del PRA sulla base delle risultanze di istituto. Gli Uffici del PRA provvedono alla riscossione ed al riversamento agii enti beneficiari degli importi dovuti dal richiedente anche a titolo di imposte, ivi compresi quelli di competenza degli Uffici della motorizzazione civile. Le tariffe per il rilascio delle targhe conformi a quelle originali sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ACI. Le disposizioni del presente comma e dei commi 39-bis e 39-ter si applicano anche agli autoveicoli ed ai motoveicoli con caratteristiche di particolare interesse storico e collezionistico i provenienti dall'estero, che sono immatricolati previa iscrizione ai sensi del presente comma. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso. Dall'attuazione del presente comma e dei commi 39-bis e 39-ter non possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanza pubblica.
*10. 50. Sisto.

  Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:
  39-bis. All'articolo 1, comma 89 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserita la seguente lettera:
   b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati e/o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer lending) gestite da società autorizzate da Banca d'Italia in quanto finanziarie ex articolo 106 del Testo Unico Bancario e/o istituti di pagamento ex articolo 114 del testo unico bancario o da soggetti operanti e vigilanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri stati dell'Unione europea.
10. 61. Pelillo, Valiante, Castricone, Ginefra.

AREA TEMATICA N. 11.
(PIR e società immobiliari)
.
(ART. 1, comma 40)

  Sopprimere il comma 40.
11. 1. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 40, all'alinea, sopprimere le parole: , comma 102,.

  Conseguentemente:
   premettere le seguenti lettere:
   0a) il comma 88 è sostituito dal seguente:
  88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo;
   0b) al comma 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero in obbligazioni emesse dalle predette imprese»;
    2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   c) in crediti classificati a sofferenza, secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia, detenuti da banche o intermediari finanziari individuati ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
   0c) al comma 91, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La previsione di cui al secondo periodo non si applica qualora le somme conseguite dalla cessione siano integralmente reinvestite negli strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta giorni.»;
   0d) il comma 92 è sostituito dal seguente:
  «92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.».
   0e) al comma 94, dopo il terzo periodo e inserito il seguente: «La previsione di cui al terzo periodo non si applica qualora le somme conseguite dalla cessione siano integralmente reinvestite negli strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta giorni.»;
   0f) al comma 101 le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro».

   alla lettera a) dopo la parola: al aggiungere le seguenti: comma 102, e aggiungere, infine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché di imprese di piccola e media dimensione non quotate dotate di piani di sviluppo sostenibili e che rispettano sia i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia i criteri sociali minimi adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, certificati da un ente terzo, per il tramite di fondi o soggetti individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, anche attraverso l'uso di canali e veicoli appropriati come equity crowfunding e fondi impact.»;

   dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al medesimo comma 102 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal presente comma sono calcolate sull'ammontare dei soli investimenti effettivamente realizzati».;

   dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
   b-bis) Al comma 104 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, nonché le quote di fondi comuni di investimento immobiliare il cui patrimonio sia prevalentemente costituito da immobili situati nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Si considerano altresì investimenti qualificati le quote di fondi comuni di investimento immobiliare costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 nonché le somme investite nei crediti di cui al comma 89, lettera c).»;
   b-ter) al comma 106, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Le previsioni di cui al secondo e al terzo; periodo non si applicano qualora le somme conseguite dalla cessione siano integralmente reinvestite negli strumenti finanziari di cui ai commi 102 e 104 entro novanta giorni.»;

   dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:
  40-bis. Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione da parte delle PMI di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 91 e 102 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori, semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.
  40-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
  «1-quinquies, L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica nella misura del 12,50 per cento ai proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, quotati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione, emessi da consorzi di piccole e medie imprese costituiti al solo scopo delle predette emissioni. La disciplina dei predetti consorzi è demandata ad un regolamento della CONSOB, da emanarsi nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

  40-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 40 a 40-ter, valutati in 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
11. 2. Giacomoni, Gelmini, Palmieri, Sandra Savino.

  Al comma 40, premettere la seguente lettera:
   0a) all'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre. 2016, n. 232, le parole: «a 30.000 euro» sono sostituite dalle segmenti: «100.000 euro» ovunque ricorrano e le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro» ovunque ricorrano.
   a-bis) dopo le parole: «o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati» aggiungere, infine, le seguenti: «e per almeno l'1,5 per cento in organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali, che investono per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rispettivo rendiconto di gestione o bilancio d'esercizio, in start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, o in incubatori certificati, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»;
   alla lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo:
  
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 28,2 milioni di euro per l'anno 2018, 73,5 milioni di euro per l'anno 2019, 133,8 milioni di euro per l'anno 2020, 209,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 290,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
* 11. 5. Fregolent, Bernardo, Barbanti.

  Al comma 40, premettere la seguente lettera:
   0a) all'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre. 2016, n. 232, le parole: «a 30.000 euro» sono sostituite dalle segmenti: «100.000 euro» ovunque ricorrano e le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro» ovunque ricorrano;
   a-bis) dopo le parole: «o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati» aggiungere, infine, le seguenti: «e per almeno l'1,5 per cento in organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali, che investono per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rispettivo rendiconto di gestione o bilancio d'esercizio, in start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, o in incubatori certificati, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»;
   alla lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo:
  
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 28,2 milioni di euro per l'anno 2018, 73,5 milioni di euro per l'anno 2019, 133,8 milioni di euro per l'anno 2020, 209,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 290,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
* 11. 6. La VI Commissione.

  Al comma 40, lettera a) aggiungere in fine, le seguenti parole:
  e sono aggiunte, in fine, le parole: ”, nonché di imprese di piccola e media dimensione non quotate dotate di piani di sviluppo sostenibili e che rispettano sia i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia i criteri sociali minimi adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, certificati da un ente terzo, per il tramite di fondi o soggetti individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, anche attraverso l'uso di canali e veicoli appropriati come equity crowfunding e fondi impact.
11. 3. Giacomoni, Gelmini, Palmieri, Sandra Savino.

  Al comma 40, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.» sono sostituite dalle seguenti: «imprese di piccola e media dimensione non quotate dotate di piani di sviluppo sostenibili e che rispettano sia i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia i criteri sociali minimi adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, certificati da un ente terzo, per il tramite di fondi o soggetti individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, anche attraverso l'uso di canali e veicoli appropriati come equity crowfunding e fondi impact».
11. 4. Giacomoni, Gelmini, Palmieri, Sandra Savino.

  Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
  40-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 102, dopo le parole: «con stabili organizzazioni nel territorio medesimo» sono aggiunte le seguenti: «, e in quote o azioni, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nel sistemi multilaterali di negoziazione, di organismi di investimento collettivo dei risparmio residenti net territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente in crediti; anche a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
   b) all'articolo 1, comma 104, dopo le parole: «dell'attivo in strumenti finanziari» sono aggiunte le seguenti: «e in quote o azioni»;
   c) all'articolo 1, comma 89, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «c) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che Investono prevalentemente in crediti, anche a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
11. 20. Bernardo.

  Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:
  40-bis. Le persone fisiche e giuridiche, debitrici di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, soggetti autorizzati in base alla normativa vigente all'esercizio del credito, comprese le società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e agenzie di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931;, n. 773, di seguito complessivamente denominati «soggetti autorizzati all'esercizio del credito», le cui posizioni siano classificate a sofferenza nella centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia alla data del 31 dicembre 2016, possono inoltrare, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di transazione stragiudiziale a saldo di quanto dovuto.
  40-ter. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito sono tenuti a rispondere per iscritto entro trenta giorni alla richiesta di cui al comma 40-bis, evidenziando il valore contabile dell'esposizione bancaria del richiedente nonché dei relativi accantonamenti registrati nei propri bilanci come credito in sofferenza al 31 dicembre 2016.
  40-quater. I debitori di cui al comma 40-bis, entro trenta giorni dalla risposta dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono proporre una transazione per un valore compreso tra il 50 per cento del credito in sofferenza e l'entità dell'accantonamento relativo alla propria posizione nel bilancio del creditore.
  40-quinquies. I destinatari della richiesta di cui al comma 40-bis sono tenuti a comunicare la loro decisione entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta. Le parti possono stabilire un ulteriore proroga di pari durata per concordare modifiche al contenuto della transazione. L'atto di transazione è esente dalle imposte di bollo c di registro.
  40-sexies. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito non possono rifiutare la proposta transattiva qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore sia pari o superiore al valore netto di bilancio di ciascuno dei crediti.
  40-septies. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione in forma scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stessa detenuto alla data dell'istanza di cui al comma 40-bis e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore possa compromettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato. Il debitore a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.
  40-octies. Per tutti i crediti ipotecari classificati a sofferenza alla data del 31 dicembre 2016, per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, i soggetti autorizzati all'esercizio del eredito e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione di cui al comma 40-bis, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2016.
  40-novies. Qualora i soggetti autorizzati all'esercizio del credito non ottemperino all'istanza avanzata dal proprio debitore ai sensi del comma 40-bis, lo facciano in ritardo rispetto al termine ivi indicato, ovvero forniscano un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, sono soggetti alle sanzioni stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.
  40-decies. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito che decidono di cedere a terzi un credito classificato a sofferenza di cui al comma 40-bis, sia singolarmente che nell'ambito di operazioni di cessione massiva, sono tenuti a comunicare a ciascun debitore il prezzo di cessione concordato con il cessionario per la relativa quota di debito in sofferenza, pena l'invalidità della cessione eventualmente perfezionata nonostante la mancata comunicazione.
  40-undecies. Il debitore che riceve la comunicazione di cui al comma 40-decies può proporre al soggetto autorizzato all'esercizio del credito cedente di perfezionare una transazione a saldo e a stralcio da definire entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione.
40-duodecies, Il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non può rifiutare la proposta di transazione se il valore, offerto è pari o superiore al prezzo di cessione comunicato ai sensi del comma 40-decies.
  40-terdecies. Qualora la cifra proposta a transazione dal debitore ai sensi del comma 40-quater sia pari o superiore al valore netto di bilancio del credito come comunicato dal soggetto autorizzato all'esercizio del credito ai sensi del comma 40-ter e il soggetto stesso la rifiuti, le eventuali perdite aggiuntive, in caso di cessione a terzi dei relativi crediti, non sono fiscalmente deducibili.
  40-quaterdecies. Qualora il debitore, non rispettando i termini concordati nella transazione, effettui anche uno solo dei pagamenti previsti con un ritardo superiore a centottanta giorni, la transazione perfezionata decade e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono agire anche giudizialmente per l'intero importo originariamente dovuto.
  40-quinquiesdecies. Gli accordi transattivi perfezionati ai sensi dei commi precedenti, se: efficacemente rispettati, comportano la relativa esdebitazione del debitore e la conseguente cancellazione dalla centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia della segnalazione a sofferenza del suo nominativo.
11. 7. Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:
  40-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 10-bis, dopo le parole: «Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo» sono aggiunte le seguenti: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia»;
   b) al comma 10-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia».

  40-ter. Le disposizioni di cui al comma 40-bis si applicano con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionate a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.
  40-quater. Al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento ai sensi dell'articolo 1, comma 151, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 40-bis.
*11. 8. Monchiero, Catalano.

  Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:
  40-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 10-bis, dopo le parole: «Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo» sono aggiunte le seguenti: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia»;
   b) al comma 10-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia».

  40-ter. Le disposizioni di cui al comma 40-bis si applicano con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionate a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.
  40-quater. Al fine di evitare fenomeni di doppia deduzione fiscale dei valori delle attività immateriali oggetto di riallineamento ai sensi dell'articolo 1, comma 151, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 40-bis.
* 11. 9. Bargero.

  Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
  40-bis. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42 comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 20 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli utili conseguiti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, nel limite complessivo di 50 milioni. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può superare il limite annuale per ciascuna impresa di euro 2 milioni.
  40-ter. All'articolo 42 comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con Legge del 20 luglio 2010, n. 122, al primo periodo sono soppresse le parole da: «, preventivamente asseverato» a «medesimo decreto». Al secondo periodo sono soppresse le parole da: «L'asseverazione è rilasciata» fino a: «che lo hanno sottoscritto,».
  40-quater. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole: «entro due mesi» sono inserite le seguenti: «qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater.».
  40-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 40-bis a 40-quater pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede alla corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11. 10. Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 40, inserire i seguenti:
  40-bis. Al fine della valorizzazione e ottimizazzione del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento alla gestione degli asset a destinazione pubblica, e per accelerare la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli immobili detenuti, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A., ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2, lettera d), del decreto legislativo n. 175 del 2016, sono autorizzati ad acquisire la partecipazione totalitaria di una società già esistente ovvero, eventualmente, a costituire una società per lo svolgimento delle attività di gestione amministrativa e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili da loro gestiti.
  40-ter. Ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016 l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e INVIMIT SGR S.p.A. sono inseriti nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari e la società di nuova costituzione ovvero quella di cui è stata acquisita la partecipazione di controllo ex comma 40-bis è una società in house e opera ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e nel rispetto del decreto legislativo n. 50 del 2016.
11. 11. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40-bis. In deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per le agenzie di viaggi e di turismo i corrispettivi derivanti dall'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale, si considerano conseguiti fili atto del pagamento integrale del corrispettivo ovvero, se antecedente, alla data di inizio del viaggio o del soggiorno.
  40-ter. La disposizione di cui al comma 40-bis si applica ai corrispettivi conseguiti, ai sensi del medesimo comma, dalla data di entrata in.vigore della presente legge.
  40-quater. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. 12. Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
  40-bis. Dopo il camma 123-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e aggiunto il seguente:
  123-ter. Per i primi cinque esercizi da quello di prima efficacia dell'opzione di cui al comma 120, l'ammontare complessivo di utile soggetto all'obbligo di distribuzione dell'esercizio, determinato ai sensi dei commi 123 e 123-bis, è da assumersi al netto della riduzione dell'indebitamento dell'esercizio. Qualora tale ammontare netto risulti minore o uguale a zero, nessuna distribuzione è dovuta ai sensi del comma 123. Ai fini della determinazione della riduzione dell'indebitamento dell'esercizio, di cui al primo periodo del presente comma, rilevano tutte le passività contabilizzate in bilancio ad eccezione di quelle riferibili a: (i) fondi rischi e oneri; (ii) passività per strumenti derivati di copertura; (iii) passività per imposte differite. «La presente disposizione si applica, per gli anni, mancanti al compimento del quinquennio, anche alle società che abbiano optato per il regime SIIQ prima dell'entrata in vigore del comma 123-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11. 13. Bernardo.

  Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
  40-bis. All'articolo 1, comma 141-bis, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo periodo, le parole «20 per cento» sono sostitute dalle parole: «5 per cento».
11. 14. Bernardo.

  Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
  40-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano a decorrere dall'anno 2018 con le modalità previste nel medesimo comma. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 15. Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 40 inserire il seguente:
  40-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme volte a:
   a) semplificare le regole per l'emissione, da parte delle piccole e medie imprese italiane, di azioni o obbligazioni oggetto dei meccanismi agevolativi, al fine di ampliare le opportunità di investimento in imprese nazionali, nonché di promuovere la semplificazione delle procedure di quotazione, in particolare per quanto riguarda i titoli obbligazionari, fermi restando tutti gli opportuni controlli delle autorità di vigilanza;
   b) predisporre adeguate procedure di verifica della corrispondenza del grado di rischio degli strumenti finanziari – PIR e strumenti di quotazione semplificati – con il profilo personale di rischio del cliente, implementando l'attuale sistema di vigilanza sul credito e sul risparmio;
   c) istituire presso la Consob un fondo – finanziato mediante una contribuzione degli intermediari degli strumenti PIR e degli strumenti di quotazione semplificati – preposto al risarcimento dei danni nelle ipotesi di misselling di strumenti finanziari ai danni di risparmiatori frodati con strumenti finanziari non coerenti con il proprio profilo di rischio;
   d) introdurre un limite alla sottoscrizione di PIR per ogni singolo cliente in relazione al proprio «portafoglio di investimento» complessivamente inteso.
11. 17. Sibilia, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 40 inserire il seguente:
  40-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di attuate gli impegni della risoluzione n. 7/01386 approvata in Commissione.
11. 18. Sibilia, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 40 inserire il seguente:
  40-bis. Le disposizioni dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano alle imprese che selezionano e a quelle che riciclarlo, i rifiuti di imballaggi in plastica le cui attività rientrano tra i codici ATECO 38, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  40-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i nuovi criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia.
11. 19. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:
  40-bis. Dopo il comma 566 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aggiungere il seguente:
  «566-bis. La possibilità di opzione di cui al comma precedente è estesa, alle medesime condizioni e con riguardo agli stessi beni, ai soggetti di cui all'articolo 73 comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
11. 21. Causin.

  Dopo il comma 40, inserire il seguente:
  40-bis. All'articolo 1, comma 141-bis, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo periodo, le parole: 20 per cento sono sostitute dalle parole: 5 per cento.
11. 22. Pagani.

  Dopo il comma 40 aggiungere il seguente comma:
  40-bis.
Al Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600, è introdotto il seguente articolo 26-sexies:
  1. Sui proventi di cui alla lettera h) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite o da società autorizzate da Banca D'Italia in quanto finanziarle ex articolo 106 TUB e/o istituti di pagamento ex articolo 114 TUB), le predette piattaforme o società operante una ritenuta nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
  2. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a, titolo di acconto nei confronti di:
   a) imprenditori individuali, se i prestiti sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 dei predetto testo unico;
   c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73, comma 1, del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), dei medesimo articolo, Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
  3. Sui redditi di capitale indicati nel comma 1, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta di cui al comma 2 può essere applicata direttamente dalle società finanziarie operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Nel caso in cui la ritenuta non sia applicata direttamente dalle imprese finanziarie operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso I quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
11. 23. Castricone.

  Dopo il comma 40, inserire il seguente:
  40-bis.(Misure in materia di recupero crediti conto terzi). – 1. Le agenzie di recupero crediti, autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non sono assimilabili agli operatori economici nel settore dei call center, laddove siano vigenti accordi collettivi nazionali, stipulati con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro degli studi professionali,.
11. 24. Tinagli.

AREA TEMATICA N. 12.
(Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRES).
(ART. 1, commi 41-43)

  Al Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:

  43-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 5 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  5-bis. Per le società sportive professionistiche la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del contratto dello sportivo professionista, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91, concorre a formare il valore della produzione netta per l'intero ammontare nell'esercizio in cui la medesima è stata realizzata ovvero, se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore ad un anno, a scelta della società sportiva professionistica, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi non oltre il quarto».
   b) All'articolo 11 dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
  1-ter. Per le società sportive professionistiche sono interamente ammessi in deduzione i costi sostenuti per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali.
  1-quater. I costi sostenuti dalla società a beneficio dei procuratori per l'attività di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipula di contratti tra società sportive e sportivi professionisti sono considerati «oneri pluriennali» e seguono la disciplina fiscale per le spese relative a più esercizi, di cui all'articolo 108, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
   43-ter. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente:
   i-ter) i compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali».
*12. 16. La VI Commissione.

  Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:

  43-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 5 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  5-bis.Per le società sportive professionistiche la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del contratto dello sportivo professionista, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91, concorre a formare il valore della produzione netta per l'intero ammontare nell'esercizio in cui la medesima è stata realizzata ovvero, se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore ad un anno, a scelta della società sportiva professionistica, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi non oltre il quarto».
   b) All'articolo 11 dopo il comma 1-bis sono inseriti  1 seguenti:
  1-ter. Per le società sportive professionistiche sono interamente ammessi in deduzione i costi sostenuti per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali.
  1-quater. I costi sostenuti dalla società a beneficio dei procuratori per l'attività di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipula di contratti tra società sportive e sportivi professionisti sono considerati «oneri pluriennali» e seguono la disciplina fiscale per le spese relative a più esercizi, di cui all'articolo 108, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
   43-ter. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente: i-ter) i compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali».
*12. 7. Bernardo.

  Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:
  43-bis. A decorrere dall'anno 2018 le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività.
  43-ter. Al comma 41 la lettera b) è soppressa;
  43-quater Agli oneri del comma 43-bis si provvede ai sensi dei commi da 43-quinquies a 43-septies.
  43-quinquies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 94 per cento del loro ammontare»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «94 per cento».
  43-sexies Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 94 per cento del loro ammontare.»;
   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
  43-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 43-quater a 43-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corsa al 31 dicembre 2017.
  43-octies. Le modifiche introdotte dai commi 43-quinquies a 43-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
  43-novies. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede a decorrere dall'anno 2018 alla riduzione di 50 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. 1. Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 43 è aggiunto il seguente:
  43-bis. A decorrere dal periodo, d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è totalmente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale stile attività produttive.

  Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
   d) quanto a 316 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 379 inserire il seguente;
  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente;, risparmi pari o superiori a 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 316 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentati e amministrativi che assicurano 316 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguenti variazioni:
   2018: –45.000.000;
   2019: –45.000.000;
   2020: –45.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: –9.000.000;
   2019: –9.000.000;
   2020: –9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000;
   2020: –4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2018: –19.000.000;
   2019: –19.000.000;
   2020: –19.000.000.
12. 3. Busin.

  Dopo il comma 43 è inserito il seguente:
  43-bis. A fini previdenziali la quota di reddito prodotta dalle società di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, è equiparata al reddito d'impresa.

  Conseguentemente:
   a) Il comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
  «6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 97,5 per cento della fiscalità complessiva gravante sul «PMP-sigarette», di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, troncato alla seconda cifra decimale».
   b) L'articolo 1 comma 2 lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014, n.188 è sostituito dal seguente:
  « a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 è del medesimo articolo fino, rispettivamente allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali a euro 5,00 ed a 2,3 punti percentuali»;
   c) L'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014 n. 188 è sostituito dal seguente:
  «3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione».
12. 13. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 43 è aggiunto il seguente:
  «43-bis. Al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti avicoli, per il benessere animale e per la tutela della salute del consumatore, in aggiunta alle detrazioni sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), previste dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si introduce, per gli allevamenti avicoli, una ulteriore detrazione pari al 2 per cento sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione antibiotic free). La detrazione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.»

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 43-bis, pari a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12. 2. Gianluca Pini.

  Dopo il comma 43 è inserito:
  43-bis. All’ articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Per le società sportive professionistiche la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del contratto dello sportivo professionista, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91, concorre a formare il valore della produzione netta per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui la medesima è stata realizzata ovvero, se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore ad un anno, a scelta della società sportiva professionistica, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi non oltre il quarto».
12. 4. Bernardo.

  Dopo il comma 43 è inserito:
  43-bis. All’ articolo il del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è inserito ii seguente:
  «1-ter. Per le società sportive professionistiche sono interamente ammessi in deduzione i costi sostenuti per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di. rinnovi contrattuali. I costi sostenuti dalla società a beneficio dei procuratori per l'attività di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipula di contratti tra società sportive e sportivi professionisti sono considerati "oneri pluriennali" e seguono la disciplina fiscale per le spese relative a più esercizi, di cui all'articolo 108, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»
12. 5. Bernardo.

  Dopo il comma 43 è inserito:
  43-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 51, comma 2, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente:
   «i-ter) i compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di conti atti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali».
12. 6. Bernardo.

  Dopo il comma 43 inserire il seguente:
  43-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di agenti di commercio che operino con attività prevalentemente personale senza l'ausilio di dipendenti o di collaboratori ad eccezione dei membri dell'impresa familiare, Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta.»
12. 8. Bernardo.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  «43-bis. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i soggetti individuati ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 92, in deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11) e per le cessioni di materiale d'oro, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso assunto nel giorno della cessione, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Le stesse disposizioni si applicano alle cessioni di prodotti semilavorati, componenti, accessori, parti di materiali, tutti contenenti oro o altri metalli preziosi, anche se destinati ad essere incorporati in altri prodotti in corso di lavorazione o alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, sempreché il valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il calore di quotazione come sopra individuato».

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero delle economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –30.000.000;
   2019: –30.000.000;
   2020: –30.000.000.
12. 9. Tancredi.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente comma:

  «43-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:
   g-bis) i depositi ed ogni altra passività nei confronti dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
12. 10. Rampelli.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  «43-bis. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per i soggetti individuati ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 92, in deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11) e per le cessioni di materiale d'oro, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso assunto nel giorno della cessione, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Le stesse disposizioni si applicano alle cessioni di prodotti semilavorati, componenti, accessori, parti di materiali, tutti contenenti oro o altri metalli preziosi anche se destinati ad essere incorporati in altri prodotti in corso di lavorazione o alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, sempreché il valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione come sopra individuato».

  Conseguentemente:
  1. Alla Tabella A alla voce: «Ministero delle Economia e finanze» sono apportate le seguenti modifiche:
   2018: –30.000.000;
   2019: –30.000.000;
   2020: –30.000.000.
12. 11. Tancredi.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  43-bis. A fini previdenziali la quota di reddito prodotta dalle società di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, è equiparata al reddito d'impresa.
12. 12. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 43, inserire il seguente:
  43-bis. Ai fini della semplificazione e della perequazione dei trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione per le imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alle legge 6.6.74 n. 298 autorizzate alla locazione di veicoli senza conducente ai sensi dell'articolo 84 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 6, ultimo periodo, dopo la parola: «conducente» sono inserite le seguenti: «e tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte nel relativo albo,».

  Conseguentemente, alla Tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –120.000;
   2019: – 74.000;
   2020: – 94.200.
12. 14. Fauttilli.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  43-bis. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione per le imprese iscritte all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alle legge 6.6.74 n. 298 autorizzate alla locazione di veicoli senza conducente ai sensi dell'articolo 84 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 comma 6, ultimo periodo, dopo la parola: «conducente» sono inserite le seguenti: e tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte nel relativo albo.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 120 milioni di euro per il 2018, in 74 milioni di euro per il 2019 e in 94 milioni e 200 mila euro all'anno a partire dal 2020, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta di.
12. 15. Fauttilli.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

  43-bis. All'articolo 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo il comma 1-bis è inserito il seguente;
  «1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di agenti di commercio che operino con attività prevalentemente personale senza l'ausilio di dipendenti o di collaboratori ad eccezione dei membri dell'impresa familiare. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta».
12. 17. La VI Commissione.

  Al comma 41, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:
  43-bis. A decorrere dall'anno 2018 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
  43-ter. Agli oneri del comma 43-bis si provvede ai sensi dei commi da 43-quinquies a 43-septies.
  43-quinquies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 82 per cento del loro ammontare».
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»
  43-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 82 per cento».
  96-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 43-quater a 43-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
   96-octies. Le modifiche introdotte dai commi 43-quinquies a 43-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede a decorrere dall'anno 2018 alla riduzione di 50 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. 18. Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà.

AREA TEMATICA N. 13.
(Imposta di registro).
(ART. 1, commi 44-45)

  Sopprimere comma 44.
13. 19. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 44, lettera a), dopo le parole all'articolo 20, comma 1, aggiungere le seguenti al fine di chiarire la corretta modalità di applicazione del principio normativo da esso recato.
13. 22. Enrico Zanetti.

  Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:
  44-bis. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente:
  «2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. La sanzione non può in ogni caso superare l'importo complessivo delle maggiori imposte sui redditi accertate, nei confronti dell'autore della violazione e dei rispettivi cedenti e cessionari o prestatori e committenti dei beni o dei servizi non effettivamente scambiati o prestati, in relazione ai componenti positivi e negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
  44-ter. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, comma 3, dei decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
  44-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 44-bis e 44-ter del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
13. 20. Giacomoni.

  Dopo il comma 44 aggiungere i seguenti:
  44-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata in materia di imposta di registro di cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli atti traslativi della proprietà o di altri diritti reali delle case di abitazione in corso di costruzione o ristrutturazione sulla base di un titolo abilitativo già rilasciato al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e, rispettivamente, dell'articolo 33 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, rimangono fermi i criteri di individuazione delle case di abitazione non di lusso di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.
  44-ter. Il comma 1-bis si applica solo sul primo trasferimento della proprietà o dei diritti reali successivo all'ultimazione dell'intervento edilizio.
  44-quater. All'onere derivante dai commi 44-bis e 44-ter, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624.
13. 24. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

  Dopo il comma 44 aggiungere i seguenti:
  44-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata in materia di imposta di registro di cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, agli atti traslativi della proprietà o di altri diritti reali delle case di abitazione in corso di costruzione o ristrutturazione, sulla base di un titolo abilitativo già rilasciato al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e, rispettivamente, dell'articolo 33 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, rimangono fermi i criteri di individuazione delle case di abitazione non di lusso di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, purché al momento dell'entrata in vigore della presente legge sia stato stipulato un preliminare registrato e i relativi rogiti siano effettuati entro il 31 dicembre 2018.
  44-ter. Il comma 1-bis si applica solo sul primo trasferimento della proprietà o dei diritti reali successivo all'ultimazione dell'intervento edilizia.
  44-quater. All'onere derivante dai commi 44-bis e 44-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2414, n. 190, come rifinanziato dal comma 624.
13. 23. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

  Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:
  44-bis. Al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche al contrasto all'evasione fiscale, a decorrere dal 2018, per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, e applicato un canone fisso mensile per l'utilizzo e la gestione del servizio, comprensivo di tutte le commissioni relative alle transazioni elettroniche effettuate nel corso del mese, nonché dei costi di noleggio degli apparecchi.
  44-ter. Il canone di cui al comma precedente, applicato ad ogni apparecchio dai prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di pagamento mediante carta, non deve superare il limite massimo di 20 euro mensili.
  44-quater. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  44-quinquies. Al comma 4-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: «delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «del canone mensile, nonché».
  44-sexies. Il CICR adotta disposizioni applicative dei commi 44-bis e seguenti, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali, si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
13. 4. Molteni, Guidesi.

  Dopo il comma 44, aggiungere i seguenti:
  44-bis. Al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche al contrasto all'evasione fiscale, a decorrere dal 2018, per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, non è applicato alcun onere relativo all'utilizzo e alla gestione.
  44-ter. Gli oneri di cui al comma precedente sono comprensive delle commissioni relative alle transazioni elettroniche effettuate e dei costi di noleggio degli apparecchi utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento di cui al comma 44-bis che sono sostenute interamente dai prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  44-quater. Al comma 4-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono soppresse le seguenti parole: «di assicurate trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché».
  44-quinquies. Il CICR adotta disposizioni applicative dei commi da 44-bis e seguenti, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
13. 5. Guidesi, Molteni.

  Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
  44-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2517 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
    ART. 1. Nel presente decreto legislativo s'intendono per:
   a) amministrazioni interessate: le amministrazioni e le istituzioni competenti al rilascio di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e titolari di poteri di controllo nei confronti degli operatori compro oro;
   b) attività di compro oro: l'attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro-oro, esercitata in via esclusiva;
   c) autorità competenti: il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), e la Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo speciale polizia valutaria;
   d) cliente: il privato che, anche sotto forma di permuta, acquista a cede oggetti preziosi usati;
   e) dati identificativi del cliente: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
   f) decreto antiriciclaggio: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;
   g) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;
   h) metalli preziosi: i metalli definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251;
   i) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferite, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi valori o disponibilità finanziarie;
   l) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
   m) oggetto prezioso usato: un oggetto contenente oro o altri metalli preziosi, già utilizzato per la sua funzione originaria che viene reimmesso nel ciclo produttivo, indipendentemente dalla forma e contenente o meno materiale gemmologico;
   n) operatore compro oro: il soggetto, che esercita l'attività di compro oro, così come definita nell'ambito della presente legge al successivo punto o);
   o) operazione di compro oro: l'acquisto al dettaglio e la successiva vendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati;
   p) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti del presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
   q) registro degli operatori compro oro: il registro pubblico informatizzato, istituito presso l'OAM, in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell'attività di compro oro.
   2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  Art. 3. — 1. L'esercizio dell'attività di compro oro è riservata agli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro, all'uopo istituito presso l'OAM. Dall'obbligo di iscrizione presso l'OAM sono esclusi gli operatori professionali in oro già tenuti agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7 e già compresi nell'elenco di cui alla medesima legge. L'iscrizione al registro OAM è subordinata al possesso della licenza per l'attività in materia di oggetti preziosi di cui all'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relative norme esecutive.
  2. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1, gli operatori inviano all'OAM, in formato esclusivamente elettronico e attraverso canali telematici, apposita istanza contenente l'indicazione del nome, del cognome e della denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del codice fiscale, dell'indirizzo ovvero della sede legale e, ove diversa, della sede operativa dell'operatore compro oro, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale, degli estremi della licenza di cui al comma 1 e del conto torrente di cui all'articolo 5, comma 1. All'istanza è allegata copia dei documenti di identificazione dell'operatore che richiede l'iscrizione nonché l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza di cui al comma 1. L'OAM, verificata la completezza della documentazione inviate, dispone l'iscrizione dell'operatore nel registro, e assegna a ciascun iscritto un codice identificativo unico, a margine del quale sono riportati i dati comunicati dall'operatore con l'istanza di iscrizione.
  3. Gli operatori compro oro, comunicano tempestivamente all'OAM per la relativa annotazione nel registro, ogni variazione dei dati comunicati, intervenuta successivamente all'iscrizione. È considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro trenta giorni dall'intervenuta variazione.
  4. Le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi della data di entrata in vigore del presente decreto, in modo che sia garantita:
   a) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dagli interessati e dei relativi aggiornamenti;
   b) la standardizzazione ed efficacia dei processi di iscrizione e relativo rinnovo;
   c) la chiarezza, la completezza e l'accessibilità dei dati riportati nella sezione ad accesso pubblico del registro;
   d) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto;
   e) le modalità d'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro di cui al presente articolo e gli altri elenchi o registri tenuti dell'OAM, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità competenti e alle altre amministrazioni interessate, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;
   f) l'entità e i criteri di determinazione del contributo, dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro nonché le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamento.
  5. Il mancato versamento dei contributi dovuti all'OAM costituisce causa ostativa all'iscrizione ovvero alla permanenza dell'operatore compro oro nel registro.
   3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
  Art. 4. — 1. Gli operatori compro oro procedono, contestualmente all'esecuzione dell'operazione, all'identificazione di ogni cliente, con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), e all'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio e pertanto in caso di vendite attraverso internet l'identificazione potrà avvenire sulla base di documenti dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
  2. Le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro sono effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente. In dette ipotesi, l'utilizzo di tali strumenti è obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato, siano effettuati con un'unica operazione o con più operazioni frazionate.
   4) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
  Art. 5. — 1. Al fine di assicurare la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio della propria attività, gli operatori compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, sul quale andranno anche versati, anche in modo cumulativo, gli eventuali incassi per contante di ogni singola transazione o, in caso di permuta l'eccedenza residua incassata.
  2. Gli operatori compro oro, per ogni operazione di compro oro effettuata predispongono anche con mezzi informatici una scheda, numerata progressivamente e recante:
   a) l'indicazione dei dati identificativi del cliente, acquisiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché, nelle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2, degli estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;
   b) la sintetica descrizione delle caratteristiche degli oggetti preziosi usati, della loro tintura e delle loro precipue qualità;
   c) l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell'operazione e la valutazione del medesimo in riferimento alle caratteristiche di cui alla lettera b), alla sua qualità e al suo stato;
   d) due fotografie in formato digitale degli oggetti preziosi ceduti dal privato acquisite da prospettive diverse, anche suddividendo gli oggetti in due o più lotti, in caso di numerosità elevata degli oggetti acquistati;
   e) l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti negli oggetti preziosi usati di cui al «fixing» del giorno;
   f) l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato;
   g) l'integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all'oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi della controparte acquirente.
  3. A conclusione dell'operazione, gli operatori compro oro rilasciano al cliente cedente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite ai sensi del comma 2. La ricevuta può anche consistere in una fotocopia sottoscritta dall'operatore compro oro della scheda di cui al presente articolo.
   5) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
  Art. 6. — 1 Gli operatori compro oro conservano i dati acquisiti ai sensi dell'articolo 4, le schede di cui all'articolo 5, comma 2, e copia della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 3, per un periodo di 5 anni.
  2. Gli operatori compro oro adottano sistemi di conservazione anche con modalità elettroniche idonei a garantire:
   a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti;
   b) l'integrità e la non alterabilità dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione;
   c) la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni acquisiti;
   d) il mantenimento della storicità dei medesimi, in modo che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite ai sensi del presente decreto.
  3. I sistemi di conservazione adattati garantiscono il rispetto delle norme e delle procedure dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto e laddove necessario, il rispetto delle norme in materia di conservazione elettronica dei dati di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2013 e normativa vigente collegata.
  4. L'adempimento degli obblighi di conservazione di cui al presente decreto costituisce valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 128 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Resta fermo il divieto temporaneo di alienazione o alterazione delle cose preziose usate cedute dal cliente all'operatore compro oro previsto dall'articolo 128, quinto comma, del predetta regio decreto.
   6) L'articolo 8 sostituito dal seguente:
  Art. 8. — 1 Chiunque svolge l'attività di compro oro, in assenza dell'iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui all'articolo 3 fatta salva l'esclusione per gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000 n. 7, e punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
   7) All'articolo 12, comma 1, la lettera g) è soppressa.
13. 1. Lupi, Tancredi, Vignali.

  Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

  44-bis. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante:
   a) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
13. 3. Guidesi.

  Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:

  44-bis. Al comma 14, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
   b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
  «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.».
13. 15. Pellegrino, Marcon, Pastorino, Paglia.

  Dopo il comma 44, inserire il seguente:

  44-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, è da interpretarsi nel senso che ai fondi di investimento alternativo immobiliare continua ad applicarsi l'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
13. 26. Pagani.

  Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

  44-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente hanno natura interpretativa.
13. 16. Tancredi.

  Dopo il comma 44, inserire il seguente:
  44-bis. All'articolo 17, comma 3 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole da «entro il limite» fino alla fine del periodo sono soppresse.
13. 6. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.

  Dopo il comma 44, inserire il seguente:

  44-bis. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il verbale di accordo di mediazione omologato dall'Autorità giudiziaria di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.».
13. 7. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.

  Dopo il comma 44, è inserito il seguente:

  44-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 44 hanno natura interpretativa.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: di 12,585.300 euro per l'anno 2018 e di 48.868.200 euro per l'anno 2019, di 130.812.100 euro per l'anno 2020, 175.008.500 euro per l'anno 2021, di 164.304.300 euro per l'anno 2022, di 118.800.700 euro per l'anno 2023, di 103.596.400 euro per l'anno 2024, di 134.392.100 euro per l'anno 2025, di 144.387.900 euro per l'anno 2026, di 136.083,600 euro per ciascuna degli anni 2027 e 2028 e di 139.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
13. 8. Giampaolo Galli, Misiani, Guerra.

  Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
  44-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, è da interpretarsi nel senso che ai fondi di investimento alternativo immobiliare continua ad applicarsi l'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
13. 9. Bernardo.

  Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

  44-bis. Le modifiche di cui al comma 44 lettera a) si applicano, in via retroattiva, a tutti i rapporti tributari non ancora esauriti alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. 10. Ruocco, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
  45-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi cinque anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.
  45-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente comma, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma 6-bis.
13. 21. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.

  Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
  45-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi cinque anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna.
  45-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente comma, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma 6-bis.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: – 48.000.000;
   2019: – 48.000.000;
   2020: – 48.000.000.

  Inoltre al comma 624 le parole: 180.008.500 euro per l'anno 2021 sono sostituite con le parole: 132.008.500 euro per l'anno 2021.
13. 14. Bernardo.

  Dopo comma 45, aggiungere i seguenti:
  45-bis. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni.
  45-ter. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per i atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2017.
13. 25. De Mita.

  Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
  45-bis. All'articolo 6, quinto comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212, disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, le parole «qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,» sono sostituite dalle seguenti: «all'emissione di avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni, nonché ogni altro atto o provvedimento avente natura impositiva o sanzionatoria, eccezioni fatta per quelli conseguenti a violazioni di natura meramente formale,».
  45-ter. Le modifiche di cui al comma precedente trovano applicazione agli atti impositivi emessi a decorrere dal 1o giugno 2018.
13. 12. Ruocco, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

  45-bis. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, aggiungere il seguente articolo:

Art. 12-bis.
(Obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale).

  1. Gli avvisi di accertamento di cui agli articoli 42 decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 56 decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché gli avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, 13 decreto legislativo n. 347 del 1990, 34 e 35 decreto legislativo n. 346 del 1990 devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente; ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicate le ragioni della potenziale pretesa impositiva.
  2. L'atto impositivo non può essere emanato, a pena di nullità, prima della scadenza del termine di cui al comma che precede, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
  3. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo e specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 1.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento agli atti diversi da quelli di cui al comma 1, per i quali la legge non prevede forme di dialogo preventivo con il contribuente.
13. 11. Ruocco, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
  45-bis. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: «quando vengono iniziate opere», sono inserite le seguenti: «, diverse dai manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), capoverso e.5), ricompresi in strutture ricettive all'aperto,».
13. 27. Petrini.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
  45-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 10 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente periodo valutati in euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come modificato dal comma 625.

13. 13. Pesco, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Cariello.

AREA TEMATICA N. 14.
(Credito d'imposta per spese per consulenze relative a quotazione PMI).

(ART. 1, commi 46-49)

  Sopprimere i commi: 46, 47, 48 e 49.
14. 30. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
  1. È autorizzata con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'assunzione dei soggetti individuati attraverso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del 20 ottobre 2015, emanato in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83., convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria per il funzionamento degli uffici giudiziari. Ai maggiori oneri derivanti dalle deposizioni di cui al presente comma pari a 50 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante un corrispondente riduzione del fondo di cui all’’articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.
14. 34. Sandra Savino.

  Dopo il comma 46 aggiungere il seguente:

  46-bis. All'articolo 1, comma. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sostituire le parole da: «nonché alle società da esse partecipate» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nonché alle società da esse controllate e partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate da amministrazioni pubbliche».
14. 10. Guidesi.

  Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:
  49-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano all'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane e dei monopoli salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina dettata, per le medesime agenzie, negli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.»;
  49-ter. All'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; sono apportate le seguenti modifiche:
   a) la rubrica «Personale» è sostituita dalla seguente: «Autonomia regolamentare e personale»;
   b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Al fine di garantire il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata all'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane e dei monopoli, e in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte e delle specifiche professionalità utilizzate, il regolamento di amministrazione, deliberato dal comitato di gestione, su proposta del direttore dell'agenzia, e sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60:
    a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
    b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale, nonché per la valutazione dello stesso;
    c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;
    d) prevede l'articolazione delle posizioni dirigenziali di livello non generale secondo diversi livelli di responsabilità a cui consegue la graduazione della retribuzione di posizione di parte variabile e, in caso di valutazione positiva prevede l'attribuzione della retribuzione di risultato, sulla base del livello di valutazione riportata;
    e) prevede la facoltà di istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 135; disciplina il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti; prevede il riconoscimento ai titolari delle posizioni del potere di organizzare, gestire e controllare le risorse umane e finanziarie ad essi affidate; prevede l'articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di responsabilità con conseguente graduazione della retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, l'attribuzione della retribuzione di risultato, sulla base del livello di valutazione annuale riportata; attribuisce ai titolari delle posizioni organizzative il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; attribuisce ai medesimi titolari i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
  4. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli procedono al reclutamento del personale con le seguenti modalità:
   a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione del bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste ma o più prove preselettive di carattere psico-attitudinali e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati, con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce il concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione e ma prova finale;
   b) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in ma prova scritta, a carattere tecnico-pratico, ed in urta orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, nelle materie e secondo le modalità stabilite nel bando, con la possibilità di prevedere ma prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni alla data del bando funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di cui al comma 3, lettera f), nonché quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 755, ed all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, », 125. I componenti delle commissioni di valutazione sono individuati tra i magistrati ordinari, amministrativi a contabili, gli avvocati dello Stato, i professori di prima fascia di università pubbliche o private, i dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni svolte dalle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Vengono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli; con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.».
  49-quater. Il secondo periodo dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso. Le posizioni organizzative di cui al citato articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2, sono ridefinite in coerenza con. i criteri di individuazione delle posizioni organizzative di cui all'articolo 71, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal comma 2 del presente articolo, rideterminandone conseguentemente il trattamento retributivo. L'abrogazione di cui al primo periodo ha effetto dalla data di attivazione delle predette posizioni organizzative.
  49-quinquies. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  49-sexies. Le disposizioni di cui al citato articolo 71, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano a tutte le procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, comprese quelle previste dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
14. 9. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:

  49-bis. Il Governo è autorizzato a emettere certificati di credito fiscale nel triennio 2018-20 secondo un Regolamento da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge nei limiti di quanto disposto dai commi da 49-bis a 49-sexiesdecies.
  49-ter. I Certificati di Credito Fiscale incorporano un diritto alla compensazione: con obbligazioni finanziarie verso le pubbliche amministrazioni, statali, regionali, locali e funzionali, di ogni tipo e non possono dare diritto in alcun modo alla corresponsione di somme di denaro da parte delle pubbliche amministrazioni, in ogni caso non concorrono alla formazione di reddito imponibile da parte degli assegnatari.
  49-quater. I Certificati di Credito Fiscale sono utilizzabili dal titolare nei confronti della P.A. a partire dal secondo anno successivo a quello della loro emissione.
  49-quinquies. I Certificati di Credito Fiscale sono emessi nel triennio per un ammontare annuo di 1 miliardo di euro annui; tale ammontare potrà essere rimodulato, nella misura in cui la loro emissione non alteri significativamente il livello dei prezzi né il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
  49-sexies. I Certificati di Credito Fiscale sono allocati mediante corresponsione di essi come percentuale sui pagamenti pubblici a imprese e professionisti ovvero come allocazione diretta a soggetti economicamente o socialmente svantaggiati; nel primo caso, il Regolamento di cui al comma 49-bis stabilisce la percentuale massima per la quale l'impresa o il professionista avente crediti verso lo Stato possa ricevere il proprio compenso: sotto forma di Certificato di Credito Fiscale.
  49-septies. I Certificati di Credito Fiscale sono emessi sotto qualunque forma, fisica o elettronica, in modo nominativo o al portatore, secondo quanto sarà disposto dal Regolamento di cui al comma 49-bis.
  49-octies. Non è vietato, sin dall'emissione, l'utilizzo dei Certificati di Credito Fiscale, come strumento di regolazione delle transazioni interne su base fiduciaria e nei limiti dell'autonomia privata, fatto salvo il diritto dei creditori di pretendere l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie integralmente in moneta legale. Per stimolarne la circolazione, il Governo promuoverà l'accettazione fiduciaria per i pagamenti interni con i Certificati di Credito Fiscale attraverso accordi con associazioni imprenditoriali rappresentanti della distribuzione commerciale, attraverso agevolazioni agli imprenditori che ne accetteranno una percentuale in pagamento dai loro clienti, attraverso l'investimento per la produzione e la diffusione di supporti informatici che ne rendano agevole l'utilizzo come mezzo fiduciario negli scambi interni; è istituito un apposito mercato telematico dei Certificati di Credito Fiscale nel quale gli stessi potranno essere liberamente negoziati sotto il controllo della Banca d'Italia.
  49-novies. Il Governo terrà separato inventario, per mezzo di apposito sistema informativo, delle emissioni, dei giroconti e delle estinzioni dei suddetti titoli, mediante apposito conto titoli gestito in maniera centralizzata;, in ogni caso per ogni anno sarà disposto un preventivo e un consuntivo, da allegare rispettivamente al bilancio dello Stato e al Rendiconto generale dello Stato, senza introdurre i rispettivi valori nei documenti finanziari in quanto non contemplanti entrate o uscite di carattere finanziario.
  49-decies. Il Regolamento di cui al comma 49-bis disporrà sull'autorità responsabile per la gestione dei Certificati di Credito Fiscale; essa potrà essere interna al Dipartimento del Tesoro, potrà essere la Banca d'Italia o apposito organo o ente istituito allo scopo.
  49-undecies. Il Regolamento dispone, in proporzione ai rispettivi prodotti interni lordi, e in proporzione alle quote di imposte dirette devolute secondo quanto disposto dai relativi statuti, le quantità di Certificato di Credito Fiscale da attribuire alle regioni a statuto speciale che traggono il loro finanziamento da tributi devoluti o da percentuali su tributi devoluti; le modalità di allocazione e gestione dei certificati di credito fiscale emessi dalle regioni a statuto speciale saranno le medesime, su scala, di quelle dello Stato e i diritti incorporati nei rispettivi titoli saranno identici a quelli emessi dallo Stato; in alternativa lo Stato potrà emettere in esclusiva i Certificati di Credito Fiscale ed attribuirli alle suddette Regioni, nelle due proporzioni del Prodotto Interno Lordo e delle quote riconosciute di partecipazione alle imposte dirette, soltanto per quanto riguarda l'allocazione ai destinatari degli stessi.
  49-duodecies. I Certificati di Credito Fiscale sono coperti finanziariamente dalle maggiori entrate derivanti dall'effetto moltiplicatore; connesso alla circolazione dei medesimi. Qualora le maggiori entrate non dovessero coprire finanziariamente il valore nominale dei Certificati di Credito Fiscale emessi si provvede per un massimo di 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante le disposizioni di cui ai commi da 49-bis a 49-sexiesdecies.
  49-terdecies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»
   b) al comma 5-bis le parole «a 96 per cento sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»

  49-quaterdecies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura, del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 percento».

  49-quinquiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi 49-terdecies e 49-quaterdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  49-sexicsdecies. Le modifiche introdotte dai commi 49-terdecies e 49-quaterdecies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41 la lettera b) e soppressa.
14. 12. Alberti, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.

  Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:
  49-bis. Le persone fisiche e giuridiche, debitrici di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, soggetti autorizzati in base alla normativa vigente all'esercizio del credito, comprese le società, di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e agenzie di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito complessivamente denominati «soggetti autorizzati all'esercizio del credito», le cui posizioni siano classificate a sofferenza nella centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia alla data del 31 dicembre 2016, possono inoltrare, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di transazione stragiudiziale a saldo di quanto dovuto.
  49-ter. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito sono tenuti a rispondere per iscritto entro trenta giorni alla richiesta di cui al comma 49-bis, evidenziando il valore contabile dell'esposizione bancaria del richiedente nonché dei relativi accantonamenti registrati nei propri bilanci come credito in sofferenza al 31 dicembre 2016.
  49-quater. I debitori di cui al comma 49-bis, entro trenta giorni dalla risposta dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono proporre una transazione per un valore compreso tra il 50 per cento del credito in sofferenza e l'entità dell'accantonamento relativo alla propria posizione nel bilancio del creditore.
  49-quinquies. I destinatari della richiesta di cui al comma 49-bis sono tenuti a comunicare la loro decisione entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta. Le parti possono stabilire un'ulteriore proroga di pari durata per concordare modifiche al contenuto della transazione. L'atto di transazione è esente dalle imposte di bollo e di registro.
  49-sexies. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito non possono rifiutare la proposta transattiva qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore sia pari o superiore al valore netto di bilancio di ciascuno dei crediti.
  49-septies. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione in forma scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stesso detenuto alla data dell'istanza di cui al comma 49-bis e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore; possa compromettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato, il debitore; a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.
  49-octies, Per tutti i crediti ipotecari classificati a sofferenza alla data dei 31 dicembre 2016, per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione di cui al comma 49-bis il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2016.
  49-novies. Qualora i soggetti autorizzati all'esercizio del credito non ottemperino all'istanza avanzata dal proprio debitore ai sensi del comma 49-bis, lo facciano in ritardo rispetto al termine ivi indicato, ovvero forniscano un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, sono soggetti alle sanzioni stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.
  49-decies. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito che decidono di cedere a terzi un credito classificato a sofferenza di cui al comma 49-bis, sia singolarmente che nell'ambito di operazioni di cessione massiva, sono tenuti a comunicare a ciascun debitore il prezzo di cessione concordato con il cessionario per la relativa quota di debito in sofferenza, pena l'invalidità della cessione eventualmente perfezionata nonostante la mancata comunicazione.
  49-undecies. Il debitore che riceve la comunicazione di cui al comma precedente può proporre al soggetto autorizzato all'esercizio del credito cedente di perfezionare una transazione a saldo e a stralcio da definire entro centoventi giorni dalla ricezione della comunicazione.
  49-duodecies. Il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non può rifiutare la proposta di transazione se il valore offerto è pari o superiore al prezzo di cessione comunicato ai sensi del comma 49-decies.
  49-terdecies. Qualora la cifra proposta a transazione dal debitore ai sensi del comma 49-quater sia pari o superiore al valore netto di bilancio del credito come comunicato dal soggetto autorizzato all'esercizio del credito ai sensi del comma 49-ter e il soggetto stesso la rifiuti, le eventuali perdite aggiuntive, in caso di cessione a terzi dei relativi crediti, non sono fiscalmente deducibili.
  49-quaterdecies. Qualora il debitore, non rispettando i termini concordati nella transazione, effettui anche uno solo dei pagamenti previsti con un ritardo superiore a centottanta giorni, la transazione perfezionata decade e i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono agire anche giudizialmente per l'intero importo originariamente dovuto.
  49-quinquedecies. Gli accordi transattivi perfezionati ai sensi dei commi precedenti, se efficacemente rispettati, comportano la relativa esdebitazione del debitore e la conseguente cancellazione dalla centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia della segnalazione a sofferenza del suo nominativo.
14. 22. Paglia, Marcon, Pastorino, Melilla, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. Al fine di rafforzare le misure a favore della finanza per la crescita, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 5-novies, dopo le parole «investono prevalentemente in piccole e medie: imprese» sono aggiunte le parole «e di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese, come, definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), primo alinea, del regolamento (VE) 2017/1129».
   b) all'articolo 50-quinquies, al comma 2 sono eliminate le parole «rappresentativi di capitale»;
   c) all'articolo 100-ter, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal Codice Civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob e deve avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio.»

  49-ter. Nell'ambito delle misure dirette, alla finanza per la crescita e nel contesto del generale adempimento dei relativi compiti finalizzati alla più ampia tutela a favore dei risparmiatori e degli investitori, a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di rafforzare la vigilanza a tutela dei consumatori, la dotazione della pianta organica della Consob è incrementata fino a 40 unità. Ai relativi oneri si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni
  49-quater. I soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili, Sezione A, su richiesta possono essere iscritti nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, nella sezione dei consulenti finanziari autonomi, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. A tal fine all'articolo 2 comma 30 lettera e) ultimo periodo del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 219 sopprimere le parole «All'Organismo» e dopo le parole «28 dicembre 2005 n. 262» aggiungere le parole: «L'attività dell'organismo, anche nei rapporti con i terzi è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. È in ogni caso esclusa l'applicazione all'organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici.»
14. 23. Tancredi.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis, All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti.»
  49-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3.5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto dei Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia di cui al presente comma.
  49-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. 57. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 decreto legislativo 385 del 1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 decreto legislativo 385 del 1993 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  49-ter. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma precedente, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al creditore ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso del curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.
  49-quater. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuale a norma dell'articolo 41 comma 2, del decreto legislativo del 1o settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 49-bis il curatore non può procederci alla vendita in sede fallimentare se nell'ambito dell'esecuzione individuale sia stata già disposta la vendita ai sensi dell'articolo 569 cpc. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.
  49-quinquies. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 49-ter, il credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura conforme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatto ai sensi dell'articolo, 2855 c.c. L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; è attribuita al fallimento la somma incassata ai sensi del comma 49-ter eccedente la quota che risulta spettante al creditore ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  49-sexies. Le disposizioni dei commi 49-bis e 49-ter si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data.
*14. 25. Tancredi.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 decreto legislativo 385 del 1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 decreto legislativo 385 del 1993 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  49-ter. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma precedente, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al creditore ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso del curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.
  49-quater. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuale a norma dell'articolo 41 comma 2, del decreto legislativo del 1o settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 49-bis il curatore non può procederci alla vendita in sede fallimentare se nell'ambito dell'esecuzione individuale sia stata già disposta la vendita ai sensi dell'articolo 569 cpc. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.
  49-quinquies. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 49-ter, il credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura conforme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatto ai sensi dell'articolo, 2855 c.c. L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; è attribuita al fallimento la somma incassata ai sensi del comma 49-ter eccedente la quota che risulta spettante al creditore ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  49-sexies. Le disposizioni dei commi 49-bis e 49-ter si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data.
*14. 59. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito delle aziende termali di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020.
  49-ter. Al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione in favore delle aziende stesse per gli anni 2018-2020. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 250.000 euro per ciascun beneficiario e comunque nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 49-quater. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposta sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto, legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I criteri e le modalità di concessione del credilo d'imposta, nonché le spese ammissibili, sono stabiliti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  49-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 49-ter è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000;
   2019: –20.000;
   2020: –20.000.
14. 40. Fanucci, Camani, Arlotti.

  Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:
  49-bis. Al fine di sostenere la riqualificazione delle aziende termali esistenti, è istituito un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione in favore delle aziende stesse per gli anni 2018, 2019 e 2020.
  49-ter. Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un massimo di 250.000 euro per ciascun beneficiario e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 49-sexies.
  49-quater. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 49-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  49-quinquies. I criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta, finalizzati anche a prevedere il monitoraggio dello stesso credito d'imposta e il rispetto del limite di spesa di cui al comma 49-sexies, nonché le spese ammissibili sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ente due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  49-sexies. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione massima di 5 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
14. 31. Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  All'articolo 1, dopo il comma 49, sono aggiunti i seguenti:
  49-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla, legge n. 214 del 2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli: di finanziamenti.»
  49-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, ed entro il limite di euro 3.5 milioni, a condizione che almeno il 60% del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia di cui al presente comma.
  49-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. 27. Tancredi.

  Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:
  49-bis. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si applica anche nel caso di fruizione della detassazione prevista dall'articolo 6 commi da 13 a 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, calcolata secondo l'articolo 23, comma 3 del Regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800, per tutti gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e incentivati con certificati verdi, tariffa onnicomprensiva e tariffa incentivante, entrati in esercizio ai fini del riconoscimento dell'incentivo erogato dal GSE dal 1o gennaio 2009.
  49-ter. Per i soli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica incentivati con la tariffa incentivante da parte del GSE ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e del decreto ministeriale 5 luglio 2012 il cumulo con la detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è consentito nei limiti del 20 per cento inteso quale risparmio d'imposta rispetto al costo sostenuto dall'impresa iscritto a bilancio per l'acquisizione del bene agevolato.
  49-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 49-bis e 49-ter discendono oneri pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –30.000.000;
   2019: –30.000.000;
   2020: –30.000.000.
14. 29. Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:
  49-bis. Al fine di favorire il processo di sviluppo e rafforzamento dell'industria di trattamento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e, in particolare, di valorizzazione dei rifiuti selezionati costituiti da plastiche miste, a ciascuna impresa che utilizza nel proprio processo produttivo materie prime seconde ottenute dal riciclo di plastiche miste spetta, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per acquisto della materia prima seconda, fino ad un ammontare complessivo, per ciascuna impresa, non superiore al limite annuo individuato con il decreto di cui al comma 49-quater.
  49-ter. Tra le spese di cui al comma 49-bis rientrano quelle sostenute per attività di progettazione, ricerca e sviluppo di nuove applicazioni nel tipo della selezione e dei riciclo delle plastiche miste e dell'utilizzo delle materie prime seconde ottenute nonché nel campo delle nuove applicazione per gli scarti di selezione in alternativa all'avvio a recupero energetico.
  49-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto disciplina le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta di cui al comma 49-bis, ivi compreso l'ammontare massimo annuo della spesa sostenuta da ciascuna impresa ammissibile all'agevolazione, da definire nel rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 49-quinquies.
  49-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 49-bis a 49-quater si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.
  49-sexies. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, con una dotazione annua di 120 milioni di euro a decorrere dal 2021, destinato all'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivanti da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).
  49-septies. I soggetti beneficiari del fondo di cui al comma 49-sexies sono enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate come siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

  49-octies. Il fondo di cui al comma 49-sexies è destinato all'acquisto di:
   a) arredo urbano per parchi e giardini pubblici;
   b) prodotti per la viabilità e allestimento di percorsi;
   c) contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;
   d) attrezzature varie, purché realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti da raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).
  49-novies. I prodotti di cui al comma 49-octies devono essere realizzati da plastiche miste, provenienti da raccolta differenziata di imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), aventi la conformità al protocollo europeo EuCertPlast, nonché essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare 4 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004.
  49-decies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative del comma 49-sexies, con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti del fondo di cui al medesimo comma, garantendo comunque il rispetto dei limiti del medesimo fondo, nonché eventuali criteri di esclusione.
  49-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da 49-bis a 49-decies, pari a 120 milioni annui a decorrere dal 2018, si provvede con le risorse derivanti dal comma 49-duodecies.
  49-duodecies. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 26 ottobre 1962, n. 633, alla Tabella A, Parte III, i numeri 110) e 113) sono soppressi.
14. 43. Stella Bianchi, Borghi, Bergonzi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo il comma 49 inserire i seguenti:
  49-bis. Al fine di favorire il processo di sviluppo e rafforzamento dell'industria di trattamento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e, in particolare, di valorizzazione dei rifiuti selezionati costituiti da plastiche miste, a ciascuna impresa che utilizza nel proprio processo produttivo materie prime seconde ottenute dal riciclo di plastiche miste spetta, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per acquisto della materia prima seconda, fino ad un ammontare complessivo, per ciascuna impresa, non superiore al limite annuo individuato con il decreto di cui al comma 49-quater.
  49-ter. Tra le spese di cui al comma 49-bis rientrano quelle sostenute per attività di progettazione, ricerca e sviluppo di nuove applicazioni nel campo della selezione e del riciclo delle plastiche miste e dell'utilizzo delle materie prime seconde ottenute nonché nel campo delle nuove applicazione per gli scarti di selezione in alternativa all'avvio a recupero energetico.
  49-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto disciplina le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta di cui al comma 49-bis, ivi compreso l'ammontare massimo annuo della spesa sostenuta da ciascuna impresa ammissibile all'agevolazione, da definire nel rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 49-quinquies.
  49-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 49-bis a 49-quater si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.
  49-sexies. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, con una dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021, destinato all'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivanti da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).
  49-septies. I soggetti beneficiari del fondo di cui al comma 49-sexies sono enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate come siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  49-octies. Il fondo di cui al comma 49-sexies è destinato all'acquisto di:
   a) arredo urbano per parchi e giardini pubblici;
   b) prodotti per la viabilità e allestimento di percorsi;
   c) contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;
   d) attrezzature varie, purché realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (EUR).

  49-novies. I prodotti di cui al comma 49-octies devono essere realizzati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), aventi la conformità al protocollo europeo EuCertPlast, nonché essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare 4 agosto 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004.
  49-decies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative del comma 49-sexies, con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti del fondo di cui al medesimo comma, garantendo comunque il rispetto dei limiti del medesimo fondo, nonché eventuali criteri di esclusione.
  49-undecies. Agli oneri di cui ai commi da 49-bis a 49-decies pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14. 42. Stella Bianchi, Borghi, Bergonzi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. Nel quadro del rafforzamento della competitività tecnologica nel settore della sicurezza cibernetica, definita dall'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai fini dei commi da 49-ter a 49-noviesdecies del presente articolo si definiscono start-up innovative nel settore della sicurezza cibernetica le società che hanno come oggetto sociale esclusivo la ricerca e lo sviluppo di strumenti e di servizi orientati alla sicurezza cibernetica e alla sicurezza delle informazioni attraverso l'uso di tecnologie o lo sviluppo di software originali. Tali strumenti e servizi devono riguardare almeno una tra le seguenti funzioni:
   a) raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni relative a minacce e vulnerabilità, nonché gestione della conoscenza che ne deriva;
   b) prevenzione, risposta e rimedio a incidenti informatici e a compromissioni di informazioni su reti e sistemi di comunicazione;
   c) comunicazione e condivisione sicura, rispettando i criteri di identificazione, autenticazione, integrità, non ripudiabilità e confidenzialità delle informazioni riguardanti la sicurezza di sistemi e di piattaforme delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
   d) prevenzione, gestione, analisi e valutazione del rischio relativo alla compromissione di informazioni nonché agli incidenti in sistemi e in piattaforme delle ICT;
   e) integrazione e standardizzazione di protocolli di sistemi, tecnologie e servizi già esistenti operanti nelle funzioni Indicate dalle lettere a) e seguenti;
   f) promozione e sviluppo della cultura della sicurezza cibernetica.

  49-ter. Le imprese start-up innovative di cui al comma 49-bis possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile.
  49-quater. Alle società di cui al comma 49-bis si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  49-quinquies. Le società di cui al comma 49-bis, qualora siano costituite da persone fisiche che non hanno compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima società, sono esenti dall'imposta di registro, dai diritti erariali e dalle tasse di concessione governativa.
  49-sexies. Le scadenze previste per il versamento dei contributi previdenziali a carico delle società di cui al comma 49-bis sono differite, per i primi due anni dall'iscrizione nella sezione speciale di cui comma 49-terdecies, di due anni solari.
  49-septies. Le retribuzioni dei soggetti che rivestono l'incarico di amministratore delle società di cui al comma 49-bis sono esentate, per la parte relativa a tale incarico, dalla contribuzione minima previdenziale.
  49-octies. Le società di cui al comma 49-bis sono esonerate dal versamento dell'accento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i primi due anni dall'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 49-terdecies.
  49-novies, i costi delle società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile, delle reti di imprese, delle organizzazioni di produttori, nonché dei consorzi e delle società consortili, costituite anche in forma cooperativa, finalizzati allo studio di innovazioni tecnologiche da utilizzare per migliorare i propri sistemi di sicurezza cibernetica sostenuti nei confronti delle società di cui al comma 49-bis, identificati mediante avviso di gara pubblicato nei sito web dell'ente che ha sostenuto i costi nell'osservanza del modello pubblicato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, sono assoggettati al regime fiscale e contabile dei costi in ricerca e sviluppo interni.
  49-decies. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, predispone, d'intesa con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, campagne annuali per la promozione delle società di cui al comma 49-bis nel territorio nazionale nonché nei principali mercati internazionali.
  49-undecies. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette alle Camere una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulle attività di cui al comma 49-decies e sui risultati ottenuti.
  49-duodecies. Le società di cui al comma 49-bis del presente articolo e all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, facenti parte di reti di imprese, ovvero di consorzi o di società consortili, costituite anche in forma cooperativa, possono altresì concertate con il Ministero dello sviluppo economico azioni di promozione d'intesa con le regioni, con i comuni e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura eventualmente interessati.
  49-terdecies. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono un'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile alla quale le società di cui al comma 49-bis del presente articolo devono essere iscritte per poter beneficiare della disciplina prevista dai commi da 49-ter a 49-duodecies.
  49-quaterdecies. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 49-terdecies, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 49-bis è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante della società di cui al citato comma 49-bis e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
  49-quinquiesdecies. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 49-terdecies, le società di cui al comma 49-bis del presente articolo devono altresì presentare una domanda contenente le informazioni di cui all'articolo 25, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tali informazioni devono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi.
  49-sexiesdecies. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle società di cui al comma 49-bis attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal citato comma 49-bis e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
  49-septiesdecies. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti previsti dal comma 49-bis, le società di cui al citato comma 49-bis sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione nella sezione ordinaria del medesimo registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 49-sexiesdecies. Si applica l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
  49-octiesdecies. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alle attività di cui ai commi da 49-terdecies a 49-septiesdecies nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  49-noviesdecies. Le società già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge e in possesso dei requisiti previsti dal comma 49-bis possono richiedere l'iscrizione alla sezione speciale di cui al comma 49-terdecies se entro sessanta giorni dalla stessa data depositano presso l'ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dai rappresentante legale che attesta il possesso dei citati requisiti.
  49-vicies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 49-bis a 49-noviesdecies, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 44. Villecco Calipari, Lorenzo Guerini, Orfini, Garofani, Gribaudo, Paris, Moscatt, Iacono, Giulietti, Bruno Bossio, Lodolini, Marantelli, Schirò, Mongiello, Albanella, Sgambato.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. Nel quadro del rafforzamento della competitività tecnologica nel settore della sicurezza cibernetica, definita dall'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai fini dei commi da 49-ter a 49-noviesdecies del presente articolo si definiscono start-up innovative nel settore della sicurezza cibernetica le società che hanno come oggetto sociale esclusivo la ricerca e lo sviluppo di strumenti e di servizi orientati alla sicurezza cibernetica e alfa sicurezza delle informazioni attraverso l'uso di tecnologie o lo sviluppo di software originali. Tali strumenti e servizi devono riguardare almeno una tra le seguenti funzioni:
   a) raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni relative a minacce e vulnerabilità, nonché gestione della conoscenza che ne deriva;
   b) prevenzione, risposta e rimedio a incidenti informatici e a compromissioni di informazioni su reti e sistemi di comunicazione;
   c) comunicazione e condivisione sicura, rispettando i criteri di identificazione, autenticazione, integrità, non ripudiabilità e confidenzialità delle informazioni riguardanti la sicurezza di sistemi e di piattaforme delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
   d) prevenzione, gestione, analisi e valutazione del rischio relativo alla compromissione di informazioni nonché agli incidenti in sistemi e in piattaforme delle ICT;
   e) integrazione e standardizzazione di protocolli di sistemi, tecnologie e servizi già esistenti operanti nelle funzioni indicate dalle lettere a) e seguenti;
   f) promozione e sviluppo della cultura della sicurezza cibernetica.
   49-ter. Le imprese start-up innovative di cui al comma 49-bis possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile.
  49-quater. Alle società di cui al comma 49-bis si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  49-quinquies. Le società di cui al comma 49-bis, qualora siano costituite da persone fisiche che non hanno compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima società, sono esenti dall'imposta di registro, dai diritti erariali e dalle tasse di concessione governativa.
  49-sexies. Le scadenze previste per il versamento dei contributi previdenziali a carico delle società di cui al comma 49-bis sono differite, per i primi due anni dall'iscrizione nella sezione speciale di cui comma 49-terdecies, di due anni solari.
  49-septies. Le retribuzioni dei soggetti che rivestono l'incarico di amministratore delle società di cui al comma 49-bis sono esentate, per la parte relativa a tale incarico, dalla contribuzione minima previdenziale.
  49-octies. Le società di cui al comma 49-bis sono esonerate dal versamento dell'accento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i primi due anni dall'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 49-terdecies.
  49-novies. I costi delle società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile, delle reti di imprese, delle organizzazioni di produttori, nonché dei consorzi e delle società consortili, costituite anche in forma cooperativa, finalizzati allo studio di innovazioni tecnologiche da utilizzare per migliorare i propri sistemi di sicurezza cibernetica sostenuti nei confronti delle società di cui al comma 49-bis, identificati mediante avviso di gara pubblicato nel sito web dell'ente che ha sostenuto i costi nell'osservanza del modello pubblicato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, sono assoggettati al regime fiscale e contabile dei costi in ricerca e sviluppo interni.
  49-decies. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, predispone, d'intesa con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, campagne annuali per la promozione delle società di cui al comma 49-bis nel territorio nazionale nonché nei principali mercati internazionali.
  49-undecies. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane trasmette alle Camere una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulle attività di cui al comma 49-decies e sui risultati ottenuti.
  49-duodecies. Le società di cui al comma 49-bis del presente articolo e all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, facenti parte di reti di imprese, ovvero di consorzi o di società consortili, costituite anche in forma cooperativa, possono altresì concertare con il Ministero dello sviluppo economico azioni di promozione d'intesa con le regioni, con i comuni e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura eventualmente interessati.
  49-terdecies. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono un'apposita sezione speciale dei registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile alla quale le società di cui al comma 49-bis del presente articolo devono essere iscritte per poter beneficiare della disciplina prevista dai commi da 49-ter a 49-duodecies.
  49-quaterdecies. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 49-terdecies, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 49-bis è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante della società di cui al citato comma 49-bis e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
  49-quinquiesdecies. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 49-terdecies, le società di cui al comma 49-bis del presente articolo devono altresì presentare una domanda contenente le informazioni di cui all'articolo 25, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tali informazioni devono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi.
  49-sexiesdecies. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle società di cui al comma 49-bis attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal citato comma 49-bis e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
  49-septiesdecies. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti previsti dal comma 49-bis, le società di cui al citato comma 49-bis sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione nella sezione ordinaria del medesimo registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 49-sexiesdecies. Si applica l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.
  49-octiesdecies. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alle attività di cui ai commi da 49-terdecies a 49-septiesdecies nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  49-noviesdecies. Le società già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge e in possesso dei requisiti previsti dal comma 49-bis possono richiedere l'iscrizione alla sezione speciale di cui al comma 49-terdecies se entro sessanta giorni dalla stessa data depositano presso l'ufficio del registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dai rappresentante legale che attesta il possesso dei citati requisiti.
  49-vicies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 49-bis a 49-noviesdecies, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14. 45. Villecco Calipari.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 100-ter, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
  «2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione, anche nel caso non ci si sia avvalsi del regime alternativo in sede di sottoscrizione, di quote rappresentative del capitale di start-up innovative, di piccole e medie imprese innovative e di imprese sociali costituite in forma di società a responsabilità limitata:
   a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto del sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;
   b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:
    1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
    2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sodali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;
    3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;
    4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;
   c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

  2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove, in ogni momento successivo all'offerta, è possibile richiedere l'applicazione del regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  49-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49-bis, pari a 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14. 47. Fregolent, Bernardo.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 100-ter, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
  «2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione, anche nel caso non ci si sia avvalsi del regime alternativo in sede di sottoscrizione, di quote rappresentative del capitale di start-up innovative, di piccole e medie imprese innovative e di imprese sociali costituite in forma di società a responsabilità limitata:
   a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto del sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;
   b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:
    1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
    2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sodali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;
    3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;
    4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;
   c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

  2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove, in ogni momento successivo all'offerta, è possibile richiedere l'applicazione del regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  49-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49-bis, pari a 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14. 49. La VI Commissione.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il capo III-bis è sostituito dal seguente:

«Capo III-bis
Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

Art. 281-bis.
(Norme applicabili).

  Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.
  Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-ter.
(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

  Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) dei terzo comma dell'articolo 163.
  A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e io presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione dei procedimento.
  Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.
  Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere precisa posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
  Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza, il giudice, con decreto comunicato dai cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281-quater.
(Procedimento).

  Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
  Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i documenti e i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto.
  Alla stessa udienza il giudice ammette i documenti e i mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima, assicurando il diritto della controparte a dedurre le prove che si rendano necessarie in relazione a quelle ammesse.
  Quando ricorrono specifiche ragioni, il giudice può concedere alle parti termini perentori per depositare note difensive.
  Se ritiene, sulla base delle difese delle parti, che la controversia non possa assolutamente essere trattata con il rito semplificato di cui al presente capo, il giudice fissa, con ordinanza specificamente motivata e non impugnabile, l'udienza di cui all'articolo 183.
  Le Udienze di mero rinvio sono vietate.

Art. 281-quinquies.
(Poteri istruttori del giudice).

  Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-sexies.
(Decisione e impugnazione).

  Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordino la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei trenta giorni successivi alta discussione.
  Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte dei giudice dei verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice da atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.
  Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di sessanta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza avvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita. Si applica l'articolo 327;
   b) all'articolo 281-septies, le parole: «degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 281-sexies».

  49-ter. Gli articoli 183-bis, 348-bis, secondo comma, lettera b) e le disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; è fatto salvo quanto previsto ai commi 49-quinquies e 49-sexies.
  49-quater. Le disposizioni del comma 49-bis si applicano ai procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica introdotti dopo il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  49-quinquies. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 49-quater continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile. Ai medesimi procedimenti continua altresì ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera b) del codice di procedura civile.
  49-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 183-bis nonché al Capo III-bis del titolo I del libro secondo e all'articolo 281-septies, nella formulazione previgente, del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza dei termine di cui al comma 49-ter.
  49-septies. Del numero dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 281-quater, quinto comma, del codice di procedura civile si tiene conto ai fini di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
  49-octies. Al decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la lettera a) è soppressa;
    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) Rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-bis del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile»;
   b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica»;
    2) il comma 1 è soppresso;
    3) al comma 2, le parole: «702-bis» sono sostituite dalle seguenti: «281-ter»;
    4) al comma 3, le parole: «702-bis e 702-ter» sono sostituite dalle seguenti: «281-ter e 281-quater»;
   c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica»; le parole: «rito sommario di cognizione», ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: «rito davanti al tribunale in composizione monocratica» e la parola: «ordinanza» è sostituita dalla seguente: «sentenza»;
   d) all'articolo 22, comma 9, le parole: «all'articolo 702-quater» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 281-sexies, terzo comma»;
   e) dopo l'articolo 30, le parole: «Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione» sono soppresse;
   f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;
    2) al comma 3, le parole: «L'atto di citazione è notificato» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati»;
   g) all'articolo 32, comma 1, le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;
   h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;
    2) al comma 5, le parole: «L'atto di citazione è notificato» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter; terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati».

  49-novies. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. 51. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  49-ter. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma precedente, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al creditore ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso dei curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.
  49-quater. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuate a norma dell'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 49-bis il curatore non può procedere alla vendita in sede fallimentare se, nell'ambito dell'esecuzione individuale, sia stata già disposta la vendita ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.
  49-quinquies. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 49-ter, il credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura conforme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatta ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile. L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; è attribuita al fallimento la somma Incassata ai sensi del comma 49-ter eccedente la quota che risulta spettante al creditore ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V dei titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  49-sexies. Le disposizioni dei commi 49-bis e 49-ter si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data.
*14. 5. Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  49-ter. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma precedente, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al creditore ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso dei curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.
  49-quater. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuate a norma dell'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 49-bis il curatore non può procedere alla vendita in sede fallimentare se, nell'ambito dell'esecuzione individuale, sia stata già disposta la vendita ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.
  49-quinquies. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 49-ter, il credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura conforme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatta ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile. L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; è attribuita al fallimento la somma Incassata ai sensi del comma 49-ter eccedente la quota che risulta spettante al creditore ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V dei titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  49-sexies. Le disposizioni dei commi 49-bis e 49-ter si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data.
*14. 52. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti.
  49-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entra il limite di euro 3,5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia di cui al presente comma.
  49-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**14. 3. Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti.
  49-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entra il limite di euro 3,5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia di cui al presente comma.
  49-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**14. 54. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti.
  49-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entra il limite di euro 3,5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia di cui al presente comma.
  49-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**14. 60. Tancredi.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti.
  49-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entra il limite di euro 3,5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia di cui al presente comma.
  49-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
**14. 2. Guidesi.

  Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
  49-bis. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica anche nel caso di fruizione della detassazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e incentivati con certificati verdi, tariffa onnicomprensiva e tariffa incentivante, entrati in esercizio ai fini del riconoscimento dell'incentivo erogato dal GSE dal 1o gennaio 2009.
  49-ter. Per i soli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica incentivati con la tariffa incentivante da parte del GSE ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e del decreto ministeriale 5 luglio 2012 il cumulo con la detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 5 della legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 è consentito nei limiti del 20 per cento inteso quale risparmio al costo sostenuto dall'impresa iscritto a bilancio per l'acquisizione del bene agevolato. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui ai commi 49-bis e 49-ter, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 35. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
  49-bis. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. All'articolo 1:
   a) al comma 1, dopo le parole «sia esistenti sia futuri», sono soppresse le parole «individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti,»;
   b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente «le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione, siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da, altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, al soddisfacimento dei crediti vantati dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e dalle controparti di altri contratti conclusi in relazione alle operazioni accessorie, nonché al pagamento dei costi dell'operazione»;
   c)  al comma 1-bis, dopo le parole «da parte, della società», le parole «emittenti i titoli» sono sostituite dalle parole «di cartolarizzazione» e dopo le parole «riferiti alla società emittente i titoli». è stato aggiunto l'inciso «Nel caso in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una società di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'articolo 2483, comma 2, del codice civile ed il requisito della quotazione previsto dall'articolo 2412 si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione soltanto dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione.»;
   d) il comma 1-ter è sostituito dal seguente «Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono, anche nel contesto e in aggiunta delle operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle imprese che presentino un attivo tangibile di bilancio o un totale di bilancio inferiore ad euro 2 milioni e dalle persone fisiche, nel rispetto delle seguenti condizioni;»
   2. All'articolo 2:
   a) Al comma 3:
    i. Alla lettera c) dopo le parole «i soggetti incaricati della» sono aggiunte le seguenti «gestione e della» e dopo le parole «dei crediti ceduti» sono aggiunte le seguenti «e dei finanziamenti erogati»;
    ii. Alla lettera f) dopo le parole «le eventuali operazioni» è eliminata la parola «finanziarie»;
    iii. La lettera i-bis) è sostituita dalla seguente «i soggetti dell'operazione alla legge ed al prospetto informativo»;
    iv. Dopo la lettera i-bis) sono aggiunte le seguenti:
    i-ter) qualora nominato, il rappresentante comune dei portatori dei titoli che, oltre ad esercitare i poteri stabiliti in sede di nomina a tutela, dell'interesse dei suddetti portatori dei titoli, può anche esercitare per conto degli stessi tutti o alcuni dei diritti dei medesimi, ivi inclusi i diritti, sostanziali o processuali, derivanti dalle garanzie costituite in loro favore o in favore del rappresentante stesso;
    i-quater) le modalità di realizzo dell'operazione e in particolare se l'operazione sia realizzata, in tutto o in parte, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-ter, o con quelle di cui all'articolo 7.1, comma 2 e/o comma 3;
    i-quinquies) ove ricorra, il soggetto nominato, ai sensi dell'articolo 7-sexies, dalla società di cartolarizzazione o della società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1 comma 3;
    b) Al comma 6, dopo le parole «del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385» sono aggiunte le seguenti parole «ovvero, nel caso delle operazioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo 7.1, comma 2, anche da società di intermediazione mobiliare o società di gestione del risparmio»;
   3. All'articolo 3:
   a) al comma 2 la parola «credito» è sostituita dalla seguente «diritto» e dopo le parole «dei crediti stessi» sono aggiunte le seguenti «, dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e dalle controparti di altri contratti conclusi nell'ambito delle operazioni accessorie,»;
   b) al comma 2-bis:
    i. al primo periodo dopo le parole «ai sensi dei contratti dell'operazione» sono aggiunte le seguenti «, salvo quanto altrimenti previsto ai sensi della presente legge»;
    ii. Il secondo periodo è sostituito dal seguente «Tali somme possono essere utilizzate dalle società di cui al comma 1 esclusivamente per il soddisfacimento dei crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2, nonché per il pagamento dei costi dell'operazione»;
   c) al comma 2-ter, la parola «ceduti» è sostituita dalle seguenti «, ivi incluse le società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1, comma 3, nonché le somme incassate relative al patrimonio destinato di cui al successivo articolo 7,
   4. All'articolo 4:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente «Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. Alle cessioni aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, può altresì applicarsi in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52»;
   b) al comma 4, dopo le parole «operazioni di cartolarizzazione» sono aggiunte le seguenti «in qualunque forma,».
   5. All'articolo 5:
   a) la rubrica «Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati» è sostituita dalla seguente «Titoli emessi»;
   b) al comma 1, le parole «dalla società cessionaria o dalla società emittente titoli, per finanziari l'acquisto dei crediti» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi della presente legge,».
   6. All'articolo 6:
   a) al comma 1, le parole «indicati nell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti «emessi ai sensi della presente legge»;
   b) al comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis. «L'articolo 6, comma 1, si interpreta nel senso che ai proventi derivanti dai titoli indicati nell'articolo 5 della medesima legge si applica in ogni caso il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239»;
   c) al comma 2, dopo le parole «continuano ad applicarsi» sono inserite le seguenti «alla cessione e alle altre operazioni aventi ad oggetto detti crediti,»;
   7. All'articolo 7:
   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli» sono aggiunte le seguenti «avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate»;
   b) al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente « b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni,»;
   c) il comma 2-quater è sostituito dal seguente «La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti, in tutto o in parte, dalla concessione di uno o più finanziamenti da parte della società emittente i titoli, anche ai sensi dell'articolo 7.1. Nel caso di operazioni realizzate, in tutto o in parte, mediante concessione di finanziamenti, i richiami, relativi alla parte dell'operazione realizzata mediante detta concessione di finanziamenti, al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7»;
   d) il comma 2-septies è sostituito dal seguente «Il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al precedente comma 1, lettera a) può destinare i crediti medesimi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia al rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione e dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare le operazioni di cui al precedente comma 1, lettera a), dei crediti delle controparti di contratti derivati e di altri contratti conclusi nell'ambito delle operazioni accessorie, oltre che per il pagamento dei costi dell'operazione, A tal fine il soggetto finanziato adotta apposita deliberazione contenente l'indicazione – anche attraverso criteri di blocco – dei diritti e dei beni destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione può prevedere la facoltà del soggetto finanziato di utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato, definendone limiti e circostanze. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione, i crediti, beni, diritti e rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Qualora il patrimonio destinato includa diritti su immobili o beni mobili registrati, la deliberazione non necessita di essere trascritta nei relativi pubblici registri ai fini della piena opponibilità del vincolo né è soggetta a ulteriori formalità. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti al cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato, così come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione preveda diversamente. Per il caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura concorsuale o di gestione delle crisi applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla stessa. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni previste al presente comma sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Il finanziamento o altra operazione derivata può anche essere riferito ad una specifica tranche rappresentativa di un determinato rischio di perdita riferibile al patrimonio separato complessivamente considerato;
   e) dopo il comma 2-septies, sono aggiunti i seguenti:
  «2-octies. La deliberazione di cui al comma 2-septies può altresì prevedere che sui diritti oggetto del patrimonio destinato sia costituito un pegno a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione. Si applicano a detto pegno le modalità di perfezionamento e di opponibilità previste dall'articolo 3 commi 1-ter e 1-quater del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170.
  2-novies. Il contratto relativo all'operazione suddetta può prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione. Il soggetto finanziato può conferire mandato alla società di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione, nell'interesse proprio e avvalendosi dell'asset manager di cui all'articolo 7-sexies, di detti crediti. In tal caso il soggetto finanziato è esente da responsabilità per le conseguenze delle attività effettuate dalla stessa società di cartolarizzazione mandataria o per suo conto in esecuzione di detto mandato, anche se compiute in nome del soggetto finanziato. È in ogni caso, fatta salva la facoltà per la società per la cartolarizzazione di erogare il finanziamento ai sensi dell'articolo 2447-decies del codice civile;
   8. All'articolo 7.1:
   a) la rubrica dell'articolo 7.1 è sostituita dalla seguente: «Cartolarizzazioni di crediti concessi da parte di banche e intermediari finanziari»;
   b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente, ovvero che, seppur ancora in bonis, abbiano un rating interno non-investment grade (per le banche con modelli IRB) ovvero un rating esterno, laddove disponibile, o valutazione del merito di credito del prenditore effettuata secondo i sistemi di valutazione del rischio interni, conformi alla normativa prudenziale, concessi da banche italiane o comunitarie e da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia si applicano altresì le disposizioni del presente articolo.»;
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si sono rese cessionari dei crediti di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti ai debitori ceduti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e se del caso anche il ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter, nonché acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi, anche derivanti dalla conversione di parte dei crediti. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. Qualora il finanziamento venga concesso nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, non si applica l'articolo 1, comma 1-ter e il finanziamento potrà essere concesso anche a soggetti collegati ai debitori ceduti ovvero assuntori di passività dei medesimi.»;
   d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Possono essere costituite una o più società veicolo d'appoggio, nella forma di società di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o attraverso uno o più ulteriori società veicolo controllate i beni immobili e mobili registrati e gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, nonché i beni e i contratti strumentali. Le società di cui all'articolo 3, comma 1, possono autorizzare l'assunzione totale o parziale del debito originario da parte della società veicolo d'appoggio, concordare con la società veicolo d'appoggio nuovi termini e condizioni dei debiti assunti o accollati, anche ove già scaduti o relativi a contratti risolti, nonché somministrare a tale società veicolo d'appoggio i mezzi finanziari necessari per l'acquisto, la gestione, la valorizzazione e lo sfruttamento di tali beni e diritti, in ogni caso restando esclusa l'applicazione dell'articolo 1, comma 1-ter, lettere (a) e (c) e ferma restando la facoltà della società veicolo d'appoggio di reperire tali mezzi anche da soggetti terzi, ove così previsto dal programma dell'operazione. Il trasferimento di suddetti beni, diritti, contratti e rapporti giuridici alla suddetta società veicolo d'appoggio può avvenire anche ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonché dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente ad oggetto beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Ai beni e ai diritti della società veicolo d'appoggio di cui al presento comma 3, nonché alle quote o azioni rappresentative del capitale della medesima e delle eventuali ulteriori società veicolo d'appoggio controllate, si applica l'articolo 3 comma 2 della presente legge, Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni, diritti e contratti, nonché dalla eventuale cessione, nell'interesse dell'operazione di cartolarizzazione, di quote o azioni rappresentative del capitale delle società veicolo d'appoggio, incluse quelle eventualmente controllate, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ivi incluso l'articolo 4, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e tali somme, insieme con i beni e i diritti acquisiti dalla società veicolo d'appoggio, sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi dalla società di cui all'articolo 3, dei crediti delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e delle controparti di altri contratti conclusi nell'ambito di operazioni accessorie, nonché al pagamento dei costi dell'operazione e per le altre finalità previste dal presente comma»;
   e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP la società veicolo d'appoggio è soggetta al medesimo regime applicabile alla società di cui all'articolo 3. A seguito della piena estinzione delle obbligazioni della società di cartolarizzazione al cui soddisfacimento le somme di cui al precedente comma 3 sono destinate, i costi sostenuti dalla società veicolo d'appoggio per l'acquisto dei beni e diritti di cui al comma 3, i ricavi, le perdite, le plusvalenze e le minusvalenze rivenienti dalla loro amministrazione, gestione o cessione, sono imputati alla società veicolo d'appoggio ai fini della determinazione del reddito imponibile in capo alla stessa. In deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono interamente deducibili dalla società veicolo d'appoggio per la parte maturata nei periodo d'imposta»;
   f) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Fatto salvo il disposto del comma 5 del presente articolo 7.1, per gli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 3 e 5, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 3, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti 6 cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
  4-ter. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal successivo comma 5 del presente articolo 7.1.
  4-quater. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-ter emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

  Conseguentemente, al comma 378, sostituire le parole «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti «50 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».
   g) al comma 5:
    i. il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo d'appoggio di cui al comma 3 deve essere consolidata nel bilancio di una banca, anche se non facente parte di un gruppo bancario, o di un intermediario finanziario autorizzato all'esercizio dell'attività di leasing finanziario e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria;
    ii. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «Le attività svolte dalla società veicolo d'appoggio ai sensi del presente articolo 7.1 non comportano in ogni caso l'obbligo di iscrizione all'albo di cui all'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario.»;
    iii. Al secondo periodo le parole «ai sensi del comma 8 del presente articolo» sono sostituite con le seguenti «ai sensi del comma 1 dell'articolo 7-sexies»;
    iv. Al terzo periodo, dopo le parole «si applicano integralmente alla società veicolo» sono inserite le parole «d'appoggio»;
    v. Al quarto periodo, dopo le parole «Alle cessioni di immobili» sono inserite le seguenti «oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore»;
    vi. Dopo il quarto periodo, è inserito il seguente «Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni acquisiti dalla società veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Agli atti aventi ad oggetto la costituzione ed il trasferimento a favore della società veicolo d'appoggio di diritti reali sui beni immobili di cui al comma 3 e relativi a crediti che al momento della cessione alla società di cartolarizzazione erano qualificati come deteriorati ai sensi della normativa applicabile:
   a) non si applicano l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; l'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52; l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380; l'articolo 36, nella parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
   b) non si applicano le ipotesi di nullità di cui agli articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Quando l'immobile ceduto si trova nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, la società veicolo d'appoggio presenta domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla conclusione del contratto di cessione;
   c) non si applicano le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità dell'immobile alla disciplina in materia urbanistica, edilizia e di tutela dei beni storici e architettonici, fermo restando che rispetto a qualsiasi ulteriore cessione da parte della società veicolo d'appoggio torneranno ad avere piena applicazione le norme di cui ai precedenti paragrafi (a), (b) e (c) del presente comma»;
   h) Al comma 6:
    i. al primo periodo, le parole «da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco,» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi del presente articolo»;
    ii. Al secondo periodo, dopo le parole «nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni» sono aggiunte le seguenti parole «, ivi inclusi quelli»;
    iii. Infine è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini di quanto previsto dall'articolo 127, paragrafo 7 del regio decreto n. 267 del 1942, le società che si sono rese cessionarie di crediti ai sensi della presente legge sono considerate intermediari finanziari»;
   i) i commi 7 e 8 sono soppressi.
   9. Dopo l'articolo 7-quater sono aggiunti i seguenti:

Art. 7-quinquies.
(Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni mobili registrati).

  1. Le società che effettuano le operazioni di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b-bis, non possono svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle indicate dall'articolo 7 comma 1 lettera b-bis. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2 del presente articolo.
  2. Per ogni operazione sono individuati i beni ed i diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei erediti e nei titoli ceduti. I beni e diritti individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi beni, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dalle società di cui al comma 1 costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle società ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti ovvero dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.
  3. Le società di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive. Per gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati alle società di cui al comma 1 o da parte delle stesse, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. I titoli emessi dalle società di cui al comma 1 sono soggetti alle disposizioni della presente legge. Al trasferimento dei beni e diritti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del testo unico bancario.

Art. 7-sexies.
(Asset Manager).

  1.  La società di cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata competenza cui può essere anche conferito potere di rappresentanza che, nell'interesse dei medesimi portatori dei titoli, nei casi previsti all'articolo 7.1 comma 2, eserciti tutti o alcuni diritti derivanti dai titoli di capitale e dagli strumenti partecipativi e fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società di cartolarizzazione divenga titolare.
  2. La società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1 comma 3 individua negli accordi intercorrenti con la società di cartolarizzazione, nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla stessa, un soggetto di adeguata competenza che fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società veicolo d'appoggio sia proprietaria».
*14. 1. Tancredi.

  Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
  49-bis. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. All'articolo 1:
   a) al comma 1, dopo le parole «sia esistenti sia futuri», sono soppresse le parole «individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti,»;
   b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente «le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione, siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da, altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, al soddisfacimento dei crediti vantati dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e dalle controparti di altri contratti conclusi in relazione alle operazioni accessorie, nonché al pagamento dei costi dell'operazione»;
   c)  al comma 1-bis, dopo le parole «da parte, della società», le parole «emittenti i titoli» sono sostituite dalle parole «di cartolarizzazione» e dopo le parole «riferiti alla società emittente i titoli». è stato aggiunto l'inciso «Nel caso in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una società di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'articolo 2483, comma 2, del codice civile ed il requisito della quotazione previsto dall'articolo 2412 si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione soltanto dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione.»;
   d) il comma 1-ter è sostituito dal seguente «Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono, anche nel contesto e in aggiunta delle operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle imprese che presentino un attivo tangibile di bilancio o un totale di bilancio inferiore ad euro 2 milioni e dalle persone fisiche, nel rispetto delle seguenti condizioni;»
   2. All'articolo 2:
   a) Al comma 3:
    i. Alla lettera c) dopo le parole «i soggetti incaricati della» sono aggiunte le seguenti «gestione e della» e dopo le parole «dei crediti ceduti» sono aggiunte le seguenti «e dei finanziamenti erogati»;
    ii. Alla lettera f) dopo le parole «le eventuali operazioni» è eliminata la parola «finanziarie»;
    iii. La lettera i-bis) è sostituita dalla seguente «i soggetti dell'operazione alla legge ed al prospetto informativo»;
    iv. Dopo la lettera i-bis) sono aggiunte le seguenti:
    i-ter) qualora nominato, il rappresentante comune dei portatori dei titoli che, oltre ad esercitare i poteri stabiliti in sede di nomina a tutela, dell'interesse dei suddetti portatori dei titoli, può anche esercitare per conto degli stessi tutti o alcuni dei diritti dei medesimi, ivi inclusi i diritti, sostanziali o processuali, derivanti dalle garanzie costituite in loro favore o in favore del rappresentante stesso;
    i-quater) le modalità di realizzo dell'operazione e in particolare se l'operazione sia realizzata, in tutto o in parte, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-ter, o con quelle di cui all'articolo 7.1, comma 2 e/o comma 3;
    i-quinquies) ove ricorra, il soggetto nominato, ai sensi dell'articolo 7-sexies, dalla società di cartolarizzazione o della società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1 comma 3;
    b) Al comma 6, dopo le parole «del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385» sono aggiunte le seguenti parole «ovvero, nel caso delle operazioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo 7.1, comma 2, anche da società di intermediazione mobiliare o società di gestione del risparmio»;
   3. All'articolo 3:
   a) al comma 2 la parola «credito» è sostituita dalla seguente «diritto» e dopo le parole «dei crediti stessi» sono aggiunte le seguenti «, dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e dalle controparti di altri contratti conclusi nell'ambito delle operazioni accessorie,»;
   b) al comma 2-bis:
    i. al primo periodo dopo le parole «ai sensi dei contratti dell'operazione» sono aggiunte le seguenti «, salvo quanto altrimenti previsto ai sensi della presente legge»;
    ii. Il secondo periodo è sostituito dal seguente «Tali somme possono essere utilizzate dalle società di cui al comma 1 esclusivamente per il soddisfacimento dei crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2, nonché per il pagamento dei costi dell'operazione»;
   c) al comma 2-ter, la parola «ceduti» è sostituita dalle seguenti «, ivi incluse le società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1, comma 3, nonché le somme incassate relative al patrimonio destinato di cui al successivo articolo 7,
   4. All'articolo 4:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente «Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. Alle cessioni aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, può altresì applicarsi in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52»;
   b) al comma 4, dopo le parole «operazioni di cartolarizzazione» sono aggiunte le seguenti «in qualunque forma,».
   5. All'articolo 5:
   a) la rubrica «Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati» è sostituita dalla seguente «Titoli emessi»;
   b) al comma 1, le parole «dalla società cessionaria o dalla società emittente titoli, per finanziari l'acquisto dei crediti» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi della presente legge,».
   6. All'articolo 6:
   a) al comma 1, le parole «indicati nell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti «emessi ai sensi della presente legge»;
   b) al comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis. «L'articolo 6, comma 1, si interpreta nel senso che ai proventi derivanti dai titoli indicati nell'articolo 5 della medesima legge si applica in ogni caso il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239»;
   c) al comma 2, dopo le parole «continuano ad applicarsi» sono inserite le seguenti «alla cessione e alle altre operazioni aventi ad oggetto detti crediti,»;
   7. All'articolo 7:
   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli» sono aggiunte le seguenti «avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate»;
   b) al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente « b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni,»;
   c) il comma 2-quater è sostituito dal seguente «La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti, in tutto o in parte, dalla concessione di uno o più finanziamenti da parte della società emittente i titoli, anche ai sensi dell'articolo 7.1. Nel caso di operazioni realizzate, in tutto o in parte, mediante concessione di finanziamenti, i richiami, relativi alla parte dell'operazione realizzata mediante detta concessione di finanziamenti, al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7»;
   d) il comma 2-septies è sostituito dal seguente «Il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al precedente comma 1, lettera a) può destinare i crediti medesimi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia al rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione e dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare le operazioni di cui al precedente comma 1, lettera a), dei crediti delle controparti di contratti derivati e di altri contratti conclusi nell'ambito delle operazioni accessorie, oltre che per il pagamento dei costi dell'operazione. A tal fine il soggetto finanziato adotta apposita deliberazione contenente l'indicazione – anche attraverso criteri di blocco – dei diritti e dei beni destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione può prevedere la facoltà del soggetto finanziato di utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato, definendone limiti e circostanze. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione, i crediti, beni, diritti e rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Qualora il patrimonio destinato includa diritti su immobili o beni mobili registrati, la deliberazione non necessita di essere trascritta nei relativi pubblici registri ai fini della piena opponibilità del vincolo né è soggetta a ulteriori formalità. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti al cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato, così come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione preveda diversamente. Per il caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura concorsuale o di gestione delle crisi applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla stessa. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni previste al presente comma sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Il finanziamento o altra operazione derivata può anche essere riferito ad una specifica tranche rappresentativa di un determinato rischio di perdita riferibile al patrimonio separato complessivamente considerato;
   e) dopo il comma 2-septies, sono aggiunti i seguenti:
  «2-octies. La deliberazione di cui al comma 2-septies può altresì prevedere che sui diritti oggetto del patrimonio destinato sia costituito un pegno a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione. Si applicano a detto pegno le modalità di perfezionamento e di opponibilità previste dall'articolo 3 commi 1-ter e 1-quater del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170.
  2-novies. Il contratto relativo all'operazione suddetta può prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione. Il soggetto finanziato può conferire mandato alla società di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione, nell'interesse proprio e avvalendosi dell'asset manager di cui all'articolo 7-sexies, di detti crediti. In tal caso il soggetto finanziato è esente da responsabilità per le conseguenze delle attività effettuate dalla stessa società di cartolarizzazione mandataria o per suo conto in esecuzione di detto mandato, anche se compiute in nome del soggetto finanziato. È in ogni caso, fatta salva la facoltà per la società per la cartolarizzazione di erogare il finanziamento ai sensi dell'articolo 2447-decies del codice civile;
   8. All'articolo 7.1:
   a) la rubrica dell'articolo 7.1 è sostituita dalla seguente: «Cartolarizzazioni di crediti concessi da parte di banche e intermediari finanziari»;
   b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente, ovvero che, seppur ancora in bonis, abbiano un rating interno non-investment grade (per le banche con modelli IRB) ovvero un rating esterno, laddove disponibile, o valutazione del merito di credito del prenditore effettuata secondo i sistemi di valutazione del rischio interni, conformi alla normativa prudenziale, concessi da banche italiane o comunitarie e da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia si applicano altresì le disposizioni del presente articolo.»;
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si sono rese cessionari dei crediti di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti ai debitori ceduti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e se del caso anche il ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter, nonché acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi, anche derivanti dalla conversione di parte dei crediti. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. Qualora il finanziamento venga concesso nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, non si applica l'articolo 1, comma 1-ter e il finanziamento potrà essere concesso anche a soggetti collegati ai debitori ceduti ovvero assuntori di passività dei medesimi.»;
   d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Possono essere costituite una o più società veicolo d'appoggio, nella forma di società di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o attraverso uno o più ulteriori società veicolo controllate i beni immobili e mobili registrati e gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, nonché i beni e i contratti strumentali. Le società di cui all'articolo 3, comma 1, possono autorizzare l'assunzione totale o parziale del debito originario da parte della società veicolo d'appoggio, concordare con la società veicolo d'appoggio nuovi termini e condizioni dei debiti assunti o accollati, anche ove già scaduti o relativi a contratti risolti, nonché somministrare a tale società veicolo d'appoggio i mezzi finanziari necessari per l'acquisto, la gestione, la valorizzazione e lo sfruttamento di tali beni e diritti, in ogni caso restando esclusa l'applicazione dell'articolo 1, comma 1-ter, lettere (a) e (c) e ferma restando la facoltà della società veicolo d'appoggio di reperire tali mezzi anche da soggetti terzi, ove così previsto dal programma dell'operazione. Il trasferimento di suddetti beni, diritti, contratti e rapporti giuridici alla suddetta società veicolo d'appoggio può avvenire anche ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonché dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente ad oggetto beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Ai beni e ai diritti della società veicolo d'appoggio di cui al presento comma 3, nonché alle quote o azioni rappresentative del capitale della medesima e delle eventuali ulteriori società veicolo d'appoggio controllate, si applica l'articolo 3 comma 2 della presente legge, Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni, diritti e contratti, nonché dalla eventuale cessione, nell'interesse dell'operazione di cartolarizzazione, di quote o azioni rappresentative del capitale delle società veicolo d'appoggio, incluse quelle eventualmente controllate, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ivi incluso l'articolo 4, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e tali somme, insieme con i beni e i diritti acquisiti dalla società veicolo d'appoggio, sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi dalla società di cui all'articolo 3, dei crediti delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e delle controparti di altri contratti conclusi nell'ambito di operazioni accessorie, nonché al pagamento dei costi dell'operazione e per le altre finalità previste dal presente comma»;
   e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP la società veicolo d'appoggio è soggetta al medesimo regime applicabile alla società di cui all'articolo 3. A seguito della piena estinzione delle obbligazioni della società di cartolarizzazione al cui soddisfacimento le somme di cui al precedente comma 3 sono destinate, i costi sostenuti dalla società veicolo d'appoggio per l'acquisto dei beni e diritti di cui al comma 3, i ricavi, le perdite, le plusvalenze e le minusvalenze rivenienti dalla loro amministrazione, gestione o cessione, sono imputati alla società veicolo d'appoggio ai fini della determinazione del reddito imponibile in capo alla stessa. In deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono interamente deducibili dalla società veicolo d'appoggio per la parte maturata nei periodo d'imposta»;
   f) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Fatto salvo il disposto del comma 5 del presente articolo 7.1, per gli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 3 e 5, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 3, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti 6 cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
  4-ter. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal successivo comma 5 del presente articolo 7.1.
  4-quater. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-ter emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

  Conseguentemente, al comma 378, sostituire le parole «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti «50 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».
   g) al comma 5:
    i. il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo d'appoggio di cui al comma 3 deve essere consolidata nel bilancio di una banca, anche se non facente parte di un gruppo bancario, o di un intermediario finanziario autorizzato all'esercizio dell'attività di leasing finanziario e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria;
    ii. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «Le attività svolte dalla società veicolo d'appoggio ai sensi del presente articolo 7.1 non comportano in ogni caso l'obbligo di iscrizione all'albo di cui all'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario.»;
    iii. Al secondo periodo le parole «ai sensi del comma 8 del presente articolo» sono sostituite con le seguenti «ai sensi del comma 1 dell'articolo 7-sexies»;
    iv. Al terzo periodo, dopo le parole «si applicano integralmente alla società veicolo» sono inserite le parole «d'appoggio»;
    v. al quarto periodo, dopo le parole «Alle cessioni di immobili» sono inserite le seguenti «oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore»;
    vi. Dopo il quarto periodo, è inserito il seguente «Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni acquisiti dalla società veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Agli atti aventi ad oggetto la costituzione ed il trasferimento a favore della società veicolo d'appoggio di diritti reali sui beni immobili di cui al comma 3 e relativi a crediti che al momento della cessione alla società di cartolarizzazione erano qualificati come deteriorati ai sensi della normativa applicabile:
   a) non si applicano l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; l'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52; l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380; l'articolo 36, nella parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
   b) non si applicano le ipotesi di nullità di cui agli articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Quando l'immobile ceduto si trova nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, la società veicolo d'appoggio presenta domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla conclusione del contratto di cessione;
   c) non si applicano le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità dell'immobile alla disciplina in materia urbanistica, edilizia e di tutela dei beni storici e architettonici, fermo restando che rispetto a qualsiasi ulteriore cessione da parte della società veicolo d'appoggio torneranno ad avere piena applicazione le norme di cui ai precedenti paragrafi (a), (b) e (c) del presente comma»;
   h) Al comma 6:
    i. al primo periodo, le parole «da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco,» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi del presente articolo»;
    ii. Al secondo periodo, dopo le parole «nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni» sono aggiunte le seguenti parole «, ivi inclusi quelli»;
    iii. Infine è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini di quanto previsto dall'articolo 127, paragrafo 7 del regio decreto n. 267 del 1942, le società che si sono rese cessionarie di crediti ai sensi della presente legge sono considerate intermediari finanziari»;
   i) i commi 7 e 8 sono soppressi.
   9. Dopo l'articolo 7-quater sono aggiunti i seguenti:

Art. 7-quinquies.
(Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni mobili registrati).

  1. Le società che effettuano le operazioni di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b-bis, non possono svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle indicate dall'articolo 7 comma 1 lettera b-bis. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2 del presente articolo.
  2. Per ogni operazione sono individuati i beni ed i diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei erediti e nei titoli ceduti. I beni e diritti individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi beni, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dalle società di cui al comma 1 costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle società ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti ovvero dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.
  3. Le società di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive. Per gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati alle società di cui al comma 1 o da parte delle stesse, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. I titoli emessi dalle società di cui al comma 1 sono soggetti alle disposizioni della presente legge. Al trasferimento dei beni e diritti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del testo unico bancario.

Art. 7-sexies.
(Asset Manager).

  1.  La società di cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata competenza cui può essere anche conferito potere di rappresentanza che, nell'interesse dei medesimi portatori dei titoli, nei casi previsti all'articolo 7.1 comma 2, eserciti tutti o alcuni diritti derivanti dai titoli di capitale e dagli strumenti partecipativi e fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società di cartolarizzazione divenga titolare.
  2. La società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1 comma 3 individua negli accordi intercorrenti con la società di cartolarizzazione, nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla stessa, un soggetto di adeguata competenza che fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società veicolo d appoggio sia proprietaria».
*14. 21. Pelillo, Bernardo.

  Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
  49-bis. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. All'articolo 1:
   a) al comma 1, dopo le parole «sia esistenti sia futuri», sono soppresse le parole «individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti,»;
   b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente «le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione, siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da, altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, al soddisfacimento dei crediti vantati dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e dalle controparti di altri contratti conclusi in relazione alle operazioni accessorie, nonché al pagamento dei costi dell'operazione»;
   c)  al comma 1-bis, dopo le parole «da parte, della società», le parole «emittenti i titoli» sono sostituite dalle parole «di cartolarizzazione» e dopo le parole «riferiti alla società emittente i titoli». è stato aggiunto l'inciso «Nel caso in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una società di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'articolo 2483, comma 2, del codice civile ed il requisito della quotazione previsto dall'articolo 2412 si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione soltanto dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione.»;
   d) il comma 1-ter è sostituito dal seguente «Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono, anche nel contesto e in aggiunta delle operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle imprese che presentino un attivo tangibile di bilancio o un totale di bilancio inferiore ad euro 2 milioni e dalle persone fisiche, nel rispetto delle seguenti condizioni;»
   2. All'articolo 2:
   a) Al comma 3:
    i. Alla lettera c) dopo le parole «i soggetti incaricati della» sono aggiunte le seguenti «gestione e della» e dopo le parole «dei crediti ceduti» sono aggiunte le seguenti «e dei finanziamenti erogati»;
    ii. Alla lettera f) dopo le parole «le eventuali operazioni» è eliminata la parola «finanziarie»;
    iii. La lettera i-bis) è sostituita dalla seguente «i soggetti dell'operazione alla legge ed al prospetto informativo»;
    iv. Dopo la lettera i-bis) sono aggiunte le seguenti:
    i-ter) qualora nominato, il rappresentante comune dei portatori dei titoli che, oltre ad esercitare i poteri stabiliti in sede di nomina a tutela, dell'interesse dei suddetti portatori dei titoli, può anche esercitare per conto degli stessi tutti o alcuni dei diritti dei medesimi, ivi inclusi i diritti, sostanziali o processuali, derivanti dalle garanzie costituite in loro favore o in favore del rappresentante stesso;
    i-quater) le modalità di realizzo dell'operazione e in particolare se l'operazione sia realizzata, in tutto o in parte, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-ter, o con quelle di cui all'articolo 7.1, comma 2 e/o comma 3;
    i-quinquies) ove ricorra, il soggetto nominato, ai sensi dell'articolo 7-sexies, dalla società di cartolarizzazione o della società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1 comma 3;
    b) Al comma 6, dopo le parole «del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385» sono aggiunte le seguenti parole «ovvero, nel caso delle operazioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo 7.1, comma 2, anche da società di intermediazione mobiliare o società di gestione del risparmio»;
   3. All'articolo 3:
   a) al comma 2 la parola «credito» è sostituita dalla seguente «diritto» e dopo le parole «dei crediti stessi» sono aggiunte le seguenti «, dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e dalle controparti di altri contratti conclusi nell'ambito delle operazioni accessorie,»;
   b) al comma 2-bis:
    i. al primo periodo dopo le parole «ai sensi dei contratti dell'operazione» sono aggiunte le seguenti «, salvo quanto altrimenti previsto ai sensi della presente legge»;
    ii. Il secondo periodo è sostituito dal seguente «Tali somme possono essere utilizzate dalle società di cui al comma 1 esclusivamente per il soddisfacimento dei crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2, nonché per il pagamento dei costi dell'operazione»;
   c) al comma 2-ter, la parola «ceduti» è sostituita dalle seguenti «, ivi incluse le società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1, comma 3, nonché le somme incassate relative al patrimonio destinato di cui al successivo articolo 7,
   4. All'articolo 4:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente «Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. Alle cessioni aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, può altresì applicarsi in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52»;
   b) al comma 4, dopo le parole «operazioni di cartolarizzazione» sono aggiunte le seguenti «in qualunque forma,».
   5. All'articolo 5:
   a) la rubrica «Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati» è sostituita dalla seguente «Titoli emessi»;
   b) al comma 1, le parole «dalla società cessionaria o dalla società emittente titoli, per finanziari l'acquisto dei crediti» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi della presente legge,».
   6. All'articolo 6:
   a) al comma 1, le parole «indicati nell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti «emessi ai sensi della presente legge»;
   b) al comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis. «L'articolo 6, comma 1, si interpreta nel senso che ai proventi derivanti dai titoli indicati nell'articolo 5 della medesima legge si applica in ogni caso il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239»;
   c) al comma 2, dopo le parole «continuano ad applicarsi» sono inserite le seguenti «alla cessione e alle altre operazioni aventi ad oggetto detti crediti,»;
   7. All'articolo 7:
   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli» sono aggiunte le seguenti «avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate»;
   b) al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente « b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni,»;
   c) il comma 2-quater è sostituito dal seguente «La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti, in tutto o in parte, dalla concessione di uno o più finanziamenti da parte della società emittente i titoli, anche ai sensi dell'articolo 7.1. Nel caso di operazioni realizzate, in tutto o in parte, mediante concessione di finanziamenti, i richiami, relativi alla parte dell'operazione realizzata mediante detta concessione di finanziamenti, al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7»;
   d) il comma 2-septies è sostituito dal seguente «Il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al precedente comma 1, lettera a) può destinare i crediti medesimi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia al rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione e dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare le operazioni di cui al precedente comma 1, lettera a), dei crediti delle controparti di contratti derivati e di altri contratti conclusi nell'ambito delle operazioni accessorie, oltre che per il pagamento dei costi dell'operazione, A tal fine il soggetto finanziato adotta apposita deliberazione contenente l'indicazione – anche attraverso criteri di blocco – dei diritti e dei beni destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione può prevedere la facoltà del soggetto finanziato di utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato, definendone limiti e circostanze. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione, i crediti, beni, diritti e rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Qualora il patrimonio destinato includa diritti su immobili o beni mobili registrati, la deliberazione non necessita di essere trascritta nei relativi pubblici registri ai fini della piena opponibilità del vincolo né è soggetta a ulteriori formalità. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti al cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato, così come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione preveda diversamente. Per il caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura concorsuale o di gestione delle crisi applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla stessa. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni previste al presente comma sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Il finanziamento o altra operazione derivata può anche essere riferito ad una specifica tranche rappresentativa di un determinato rischio di perdita riferibile al patrimonio separato complessivamente considerato;
   e) dopo il comma 2-septies, sono aggiunti i seguenti:
  «2-octies. La deliberazione di cui al comma 2-septies può altresì prevedere che sui diritti oggetto del patrimonio destinato sia costituito un pegno a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione. Si applicano a detto pegno le modalità di perfezionamento e di opponibilità previste dall'articolo 3 commi 1-ter e 1-quater del d.lg, 21 maggio 2004 n. 170.
  2-novies. Il contratto relativo all'operazione suddetta può prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione. Il soggetto finanziato può conferire mandato alla società di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione, nell'interesse proprio e avvalendosi dell'asset manager di cui all'articolo 7-sexies, di detti crediti. In tal caso il soggetto finanziato è esente da responsabilità per le conseguenze delle attività effettuate dalla stessa società di cartolarizzazione mandataria o per suo conto in esecuzione di detto mandato, anche se compiute in nome del soggetto finanziato. È in ogni caso, fatta salva la facoltà per la società per la cartolarizzazione di erogare il finanziamento ai sensi dell'articolo 2447-decies del codice civile;
   8. All'articolo 7.1:
   a) la rubrica dell'articolo 7.1 è sostituita dalla seguente: «Cartolarizzazioni di crediti concessi da parte di banche e intermediari finanziari»;
   b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente, ovvero che, seppur ancora in bonis, abbiano un rating interno non-investment grade (per le banche con modelli IRB) ovvero un rating esterno, laddove disponibile, o valutazione del merito di credito del prenditore effettuata secondo i sistemi di valutazione del rischio interni, conformi alla normativa prudenziale, concessi da banche italiane o comunitarie e da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia si applicano altresì le disposizioni del presente articolo.»;
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si sono rese cessionari dei crediti di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti ai debitori ceduti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e se del caso anche il ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter, nonché acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi, anche derivanti dalla conversione di parte dei crediti. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. Qualora il finanziamento venga concesso nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, non si applica l'articolo 1, comma 1-ter e il finanziamento potrà essere concesso anche a soggetti collegati ai debitori ceduti ovvero assuntori di passività dei medesimi.»;
   d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Possono essere costituite una o più società veicolo d'appoggio, nella forma di società di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o attraverso uno o più ulteriori società veicolo controllate i beni immobili e mobili registrati e gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, nonché i beni e i contratti strumentali. Le società di cui all'articolo 3, comma 1, possono autorizzare l'assunzione totale o parziale del debito originario da parte della società veicolo d'appoggio, concordare con la società veicolo d'appoggio nuovi termini e condizioni dei debiti assunti o accollati, anche ove già scaduti o relativi a contratti risolti, nonché somministrare a tale società veicolo d'appoggio i mezzi finanziari necessari per l'acquisto, la gestione, la valorizzazione e lo sfruttamento di tali beni e diritti, in ogni caso restando esclusa l'applicazione dell'articolo 1, comma 1-ter, lettere (a) e (c) e ferma restando la facoltà della società veicolo d'appoggio di reperire tali mezzi anche da soggetti terzi, ove così previsto dal programma dell'operazione. Il trasferimento di suddetti beni, diritti, contratti e rapporti giuridici alla suddetta società veicolo d'appoggio può avvenire anche ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonché dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente ad oggetto beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Ai beni e ai diritti della società veicolo d'appoggio di cui al presento comma 3, nonché alle quote o azioni rappresentative del capitale della medesima e delle eventuali ulteriori società veicolo d'appoggio controllate, si applica l'articolo 3 comma 2 della presente legge, Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni, diritti e contratti, nonché dalla eventuale cessione, nell'interesse dell'operazione di cartolarizzazione, di quote o azioni rappresentative del capitale delle società veicolo d'appoggio, incluse quelle eventualmente controllate, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ivi incluso l'articolo 4, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e tali somme, insieme con i beni e i diritti acquisiti dalla società veicolo d'appoggio, sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi dalla società di cui all'articolo 3, dei crediti delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e delle controparti di altri contratti conclusi nell'ambito di operazioni accessorie, nonché al pagamento dei costi dell'operazione e per le altre finalità previste dal presente comma»;
   e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP la società veicolo d'appoggio è soggetta al medesimo regime applicabile alla società di cui all'articolo 3. A seguito della piena estinzione delle obbligazioni della società di cartolarizzazione al cui soddisfacimento le somme di cui al precedente comma 3 sono destinate, i costi sostenuti dalla società veicolo d'appoggio per l'acquisto dei beni e diritti di cui al comma 3, i ricavi, le perdite, le plusvalenze e le minusvalenze rivenienti dalla loro amministrazione, gestione o cessione, sono imputati alla società veicolo d'appoggio ai fini della determinazione del reddito imponibile in capo alla stessa. In deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono interamente deducibili dalla società veicolo d'appoggio per la parte maturata nei periodo d'imposta»;
   f) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Fatto salvo il disposto del comma 5 del presente articolo 7.1, per gli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 3 e 5, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 3, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti 6 cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
  4-ter. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal successivo comma 5 del presente articolo 7.1.
  4-quater. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-ter emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

  Conseguentemente, al comma 378, sostituire le parole «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti «50 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».
   g) al comma 5:
    i. il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo d'appoggio di cui al comma 3 deve essere consolidata nel bilancio di una banca, anche se non facente parte di un gruppo bancario, o di un intermediario finanziario autorizzato all'esercizio dell'attività di leasing finanziario e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria;
    ii. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «Le attività svolte dalla società veicolo d'appoggio ai sensi del presente articolo 7.1 non comportano in ogni caso l'obbligo di iscrizione all'albo di cui all'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario.»;
    iii. Al secondo periodo le parole «ai sensi del comma 8 del presente articolo» sono sostituite con le seguenti «ai sensi del comma 1 dell'articolo 7-sexies»;
    iv. Al terzo periodo, dopo le parole «si applicano integralmente alla società veicolo» sono inserite le parole «d'appoggio»;
    v. al quarto periodo, dopo le parole «Alle cessioni di immobili» sono inserite le seguenti «oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore»;
    vi. Dopo il quarto periodo, è inserito il seguente «Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni acquisiti dalla società veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Agli atti aventi ad oggetto la costituzione ed il trasferimento a favore della società veicolo d'appoggio di diritti reali sui beni immobili di cui al comma 3 e relativi a crediti che al momento della cessione alla società di cartolarizzazione erano qualificati come deteriorati ai sensi della normativa applicabile:
   a) non si applicano l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; l'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52; l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380; l'articolo 36, nella parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
   b) non si applicano le ipotesi di nullità di cui agli articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Quando l'immobile ceduto si trova nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, la società veicolo d'appoggio presenta domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla conclusione del contratto di cessione;
   c) non si applicano le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità dell'immobile alla disciplina in materia urbanistica, edilizia e di tutela dei beni storici e architettonici, fermo restando che rispetto a qualsiasi ulteriore cessione da parte della società veicolo d'appoggio torneranno ad avere piena applicazione le norme di cui ai precedenti paragrafi (a), (b) e (c) del presente comma»;
   h) Al comma 6:
    i. al primo periodo, le parole «da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco,» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi del presente articolo»;
    ii. Al secondo periodo, dopo le parole «nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni» sono aggiunte le seguenti parole «, ivi inclusi quelli»;
    iii. Infine è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini di quanto previsto dall'articolo 127, paragrafo 7 del regio decreto n. 267/1942, le società che si sono rese cessionarie di crediti ai sensi della presente legge sono considerate intermediari finanziari»;
   i) i commi 7 e 8 sono soppressi.
   9. Dopo l'articolo 7-quater sono aggiunti i seguenti:

Art. 7-quinquies.
(Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni mobili registrati).

  1. Le società che effettuano le operazioni di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b-bis, non possono svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle indicate dall'articolo 7 comma 1 lettera b-bis. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2 del presente articolo.
  2. Per ogni operazione sono individuati i beni ed i diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei erediti e nei titoli ceduti. I beni e diritti individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi beni, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dalle società di cui al comma 1 costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle società ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti ovvero dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.
  3. Le società di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive. Per gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati alle società di cui al comma 1 o da parte delle stesse, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. I titoli emessi dalle società di cui al comma 1 sono soggetti alle disposizioni della presente legge. Al trasferimento dei beni e diritti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del testo unico bancario.

Art. 7-sexies.
(Asset Manager).

  1.  La società di cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata competenza cui può essere anche conferito potere di rappresentanza che, nell'interesse dei medesimi portatori dei titoli, nei casi previsti all'articolo 7.1 comma 2, eserciti tutti o alcuni diritti derivanti dai titoli di capitale e dagli strumenti partecipativi e fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società di cartolarizzazione divenga titolare.
  2. La società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1 comma 3 individua negli accordi intercorrenti con la società di cartolarizzazione, nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla stessa, un soggetto di adeguata competenza che fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società veicolo d appoggio sia proprietaria».
*14. 37. Abrignani.

  Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
  49-bis. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. All'articolo 1:
   a) al comma 1, dopo le parole «sia esistenti sia futuri», le parole «individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti,» sono soppresse;
   b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente «le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione, siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da, altra società, per finanziare l'acquisto di tali crediti, al soddisfacimento dei crediti vantati dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e dalle controparti di altri contratti conclusi in relazione alle operazioni accessorie, nonché al pagamento dei costi dell'operazione»;
   c)  al comma 1-bis, dopo le parole «da parte, della società», le parole «emittenti i titoli» sono sostituite dalle parole «di cartolarizzazione» e dopo le parole «riferiti alla società emittente i titoli». è stato aggiunto l'inciso «Nel caso in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una società di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'articolo 2483, comma 2, del codice civile ed il requisito della quotazione previsto dall'articolo 2412 si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione soltanto dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione.»;
   d) il comma 1-ter è sostituito dal seguente «Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono, anche nel contesto e in aggiunta delle operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle imprese che presentino un attivo tangibile di bilancio o un totale di bilancio inferiore ad euro 2 milioni e dalle persone fisiche, nel rispetto delle seguenti condizioni;»
   2. All'articolo 2:
   a) Al comma 3:
    i. Alla lettera c) dopo le parole «i soggetti incaricati della» sono aggiunte le seguenti «gestione e della» e dopo le parole «dei crediti ceduti» sono aggiunte le seguenti «e dei finanziamenti erogati»;
    ii. Alla lettera f) dopo le parole «le eventuali operazioni» è eliminata la parola «finanziarie»;
    iii. La lettera i-bis) è sostituita dalla seguente «i soggetti dell'operazione alla legge ed al prospetto informativo»;
    iv. Dopo la lettera i-bis) sono aggiunte le seguenti:
    i-ter) qualora nominato, il rappresentante comune dei portatori dei titoli che, oltre ad esercitare i poteri stabiliti in sede di nomina a tutela, dell'interesse dei suddetti portatori dei titoli, può anche esercitare per conto degli stessi tutti o alcuni dei diritti dei medesimi, ivi inclusi i diritti, sostanziali o processuali, derivanti dalle garanzie costituite in loro favore o in favore del rappresentante stesso;
    i-quater) le modalità di realizzo dell'operazione e in particolare se l'operazione sia realizzata, in tutto o in parte, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-ter, o con quelle di cui all'articolo 7.1, comma 2 e/o comma 3;
    i-quinquies) ove ricorra, il soggetto nominato, ai sensi dell'articolo 7-sexies, dalla società di cartolarizzazione o della società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1 comma 3;
    b) Al comma 6, dopo le parole «del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385» sono aggiunte le seguenti parole «ovvero, nel caso delle operazioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo 7.1, comma 2, anche da società di intermediazione mobiliare o società di gestione del risparmio»;
   3. All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 la parola «credito» è sostituita dalla seguente «diritto» e dopo le parole «dei crediti stessi» sono aggiunte le seguenti «, dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e dalle controparti di altri contratti conclusi nell'ambito delle operazioni accessorie,»;
   b) al comma 2-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
    i. al primo periodo dopo le parole «ai sensi dei contratti dell'operazione» sono aggiunte le seguenti «, salvo quanto altrimenti previsto ai sensi della presente legge»;
    ii. Il secondo periodo è sostituito dal seguente «Tali somme possono essere utilizzate dalle società di cui al comma 1 esclusivamente per il soddisfacimento dei crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2, nonché per il pagamento dei costi dell'operazione»;
   c) al comma 2-ter, la parola «ceduti» è sostituita dalle seguenti «, ivi incluse le società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1, comma 3, nonché le somme incassate relative al patrimonio destinato di cui al successivo articolo 7,
   4. All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente «Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. Alle cessioni aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, può altresì applicarsi in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52»;
   b) al comma 4, dopo le parole «operazioni di cartolarizzazione» sono aggiunte le seguenti «in qualunque forma,».
   5. All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica «Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati» è sostituita dalla seguente «Titoli emessi»;
   b) al comma 1, le parole «dalla società cessionaria o dalla società emittente titoli, per finanziari l'acquisto dei crediti» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi della presente legge,».
   6. All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «indicati nell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti «emessi ai sensi della presente legge»;
   b) al comma 1, è aggiunto il seguente comma 1-bis. «L'articolo 6, comma 1, si interpreta nel senso che ai proventi derivanti dai titoli indicati nell'articolo 5 della medesima legge si applica in ogni caso il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239»;
   c) al comma 2, dopo le parole «continuano ad applicarsi» sono inserite le seguenti «alla cessione e alle altre operazioni aventi ad oggetto detti crediti,»;
   7. All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli» sono aggiunte le seguenti «avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate»;
   b) al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente « b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni,»;
   c) il comma 2-quater è sostituito dal seguente «La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti, in tutto o in parte, dalla concessione di uno o più finanziamenti da parte della società emittente i titoli, anche ai sensi dell'articolo 7.1. Nel caso di operazioni realizzate, in tutto o in parte, mediante concessione di finanziamenti, i richiami, relativi alla parte dell'operazione realizzata mediante detta concessione di finanziamenti, al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7»;
   d) il comma 2-septies è sostituito dal seguente «Il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al precedente comma 1, lettera a) può destinare i crediti medesimi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia al rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione e dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare le operazioni di cui al precedente comma 1, lettera a), dei crediti delle controparti di contratti derivati e di altri contratti conclusi nell'ambito delle operazioni accessorie, oltre che per il pagamento dei costi dell'operazione. A tal fine il soggetto finanziato adotta apposita deliberazione contenente l'indicazione – anche attraverso criteri di blocco – dei diritti e dei beni destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione può prevedere la facoltà del soggetto finanziato di utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato, definendone limiti e circostanze. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione, i crediti, beni, diritti e rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Qualora il patrimonio destinato includa diritti su immobili o beni mobili registrati, la deliberazione non necessita di essere trascritta nei relativi pubblici registri ai fini della piena opponibilità del vincolo né è soggetta a ulteriori formalità. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti al cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato, così come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione preveda diversamente. Per il caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura concorsuale o di gestione delle crisi applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla stessa. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni previste al presente comma sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Il finanziamento o altra operazione derivata può anche essere riferito ad una specifica tranche rappresentativa di un determinato rischio di perdita riferibile al patrimonio separato complessivamente considerato;
   e) dopo il comma 2-septies, sono aggiunti i seguenti:
  «2-octies. La deliberazione di cui al comma 2-septies può altresì prevedere che sui diritti oggetto del patrimonio destinato sia costituito un pegno a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione. Si applicano a detto pegno le modalità di perfezionamento e di opponibilità previste dall'articolo 3 commi 1-ter e 1-quater del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170.
  2-novies. Il contratto relativo all'operazione suddetta può prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione. Il soggetto finanziato può conferire mandato alla società di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione, nell'interesse proprio e avvalendosi dell'asset manager di cui all'articolo 7-sexies, di detti crediti. In tal caso il soggetto finanziato è esente da responsabilità per le conseguenze delle attività effettuate dalla stessa società di cartolarizzazione mandataria o per suo conto in esecuzione di detto mandato, anche se compiute in nome del soggetto finanziato. È in ogni caso, fatta salva la facoltà per la società per la cartolarizzazione di erogare il finanziamento ai sensi dell'articolo 2447-decies del codice civile;
   8. All'articolo 7.1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica dell'articolo 7.1 è sostituita dalla seguente: «Cartolarizzazioni di crediti concessi da parte di banche e intermediari finanziari»;
   b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente, ovvero che, seppur ancora in bonis, abbiano un rating interno non-investment grade (per le banche con modelli IRB) ovvero un rating esterno, laddove disponibile, o valutazione del merito di credito del prenditore effettuata secondo i sistemi di valutazione del rischio interni, conformi alla normativa prudenziale, concessi da banche italiane o comunitarie e da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia si applicano altresì le disposizioni del presente articolo.»;
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si sono rese cessionari dei crediti di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti ai debitori ceduti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e se del caso anche il ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter, nonché acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi, anche derivanti dalla conversione di parte dei crediti. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. Qualora il finanziamento venga concesso nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, non si applica l'articolo 1, comma 1-ter e il finanziamento potrà essere concesso anche a soggetti collegati ai debitori ceduti ovvero assuntori di passività dei medesimi.»;
   d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Possono essere costituite una o più società veicolo d'appoggio, nella forma di società di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o attraverso uno o più ulteriori società veicolo controllate i beni immobili e mobili registrati e gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, nonché i beni e i contratti strumentali. Le società di cui all'articolo 3, comma 1, possono autorizzare l'assunzione totale o parziale del debito originario da parte della società veicolo d'appoggio, concordare con la società veicolo d'appoggio nuovi termini e condizioni dei debiti assunti o accollati, anche ove già scaduti o relativi a contratti risolti, nonché somministrare a tale società veicolo d'appoggio i mezzi finanziari necessari per l'acquisto, la gestione, la valorizzazione e lo sfruttamento di tali beni e diritti, in ogni caso restando esclusa l'applicazione dell'articolo 1, comma 1-ter, lettere (a) e (c) e ferma restando la facoltà della società veicolo d'appoggio di reperire tali mezzi anche da soggetti terzi, ove così previsto dal programma dell'operazione. Il trasferimento di suddetti beni, diritti, contratti e rapporti giuridici alla suddetta società veicolo d'appoggio può avvenire anche ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonché dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente ad oggetto beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Ai beni e ai diritti della società veicolo d'appoggio di cui al presento comma 3, nonché alle quote o azioni rappresentative del capitale della medesima e delle eventuali ulteriori società veicolo d'appoggio controllate, si applica l'articolo 3 comma 2 della presente legge, Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni, diritti e contratti, nonché dalla eventuale cessione, nell'interesse dell'operazione di cartolarizzazione, di quote o azioni rappresentative del capitale delle società veicolo d'appoggio, incluse quelle eventualmente controllate, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ivi incluso l'articolo 4, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e tali somme, insieme con i beni e i diritti acquisiti dalla società veicolo d'appoggio, sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi dalla società di cui all'articolo 3, dei crediti delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e delle controparti di altri contratti conclusi nell'ambito di operazioni accessorie, nonché al pagamento dei costi dell'operazione e per le altre finalità previste dal presente comma»;
   e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP la società veicolo d'appoggio è soggetta al medesimo regime applicabile alla società di cui all'articolo 3. A seguito della piena estinzione delle obbligazioni della società di cartolarizzazione al cui soddisfacimento le somme di cui al precedente comma 3 sono destinate, i costi sostenuti dalla società veicolo d'appoggio per l'acquisto dei beni e diritti di cui al comma 3, i ricavi, le perdite, le plusvalenze e le minusvalenze rivenienti dalla loro amministrazione, gestione o cessione, sono imputati alla società veicolo d'appoggio ai fini della determinazione del reddito imponibile in capo alla stessa. In deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono interamente deducibili dalla società veicolo d'appoggio per la parte maturata nei periodo d'imposta»;
   f) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Fatto salvo il disposto del comma 5 del presente articolo 7.1, per gli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 3 e 5, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 3, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti 6 cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
  4-ter. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal successivo comma 5 del presente articolo 7.1.
  4-quater. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-ter emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

  Conseguentemente, al comma 378, sostituire le parole «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti «50 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».
   g) al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
    i. il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo d'appoggio di cui al comma 3 deve essere consolidata nel bilancio di una banca, anche se non facente parte di un gruppo bancario, o di un intermediario finanziario autorizzato all'esercizio dell'attività di leasing finanziario e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria;
    ii. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «Le attività svolte dalla società veicolo d'appoggio ai sensi del presente articolo 7.1 non comportano in ogni caso l'obbligo di iscrizione all'albo di cui all'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario.»;
    iii. Al secondo periodo le parole «ai sensi del comma 8 del presente articolo» sono sostituite con le seguenti «ai sensi del comma 1 dell'articolo 7-sexies»;
    iv. Al terzo periodo, dopo le parole «si applicano integralmente alla società veicolo» sono inserite le parole «d'appoggio»;
    v. al quarto periodo, dopo le parole «Alle cessioni di immobili» sono inserite le seguenti «oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore»;
    vi. Dopo il quarto periodo, è inserito il seguente «Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni acquisiti dalla società veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Agli atti aventi ad oggetto la costituzione ed il trasferimento a favore della società veicolo d'appoggio di diritti reali sui beni immobili di cui al comma 3 e relativi a crediti che al momento della cessione alla società di cartolarizzazione erano qualificati come deteriorati ai sensi della normativa applicabile:
   a) non si applicano l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; l'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52; l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380; l'articolo 36, nella parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
   b) non si applicano le ipotesi di nullità di cui agli articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Quando l'immobile ceduto si trova nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, la società veicolo d'appoggio presenta domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla conclusione del contratto di cessione;
   c) non si applicano le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità dell'immobile alla disciplina in materia urbanistica, edilizia e di tutela dei beni storici e architettonici, fermo restando che rispetto a qualsiasi ulteriore cessione da parte della società veicolo d'appoggio torneranno ad avere piena applicazione le norme di cui ai precedenti paragrafi (a), (b) e (c) del presente comma»;
   h) Al comma 6:
    i. al primo periodo, le parole «da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco,» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi del presente articolo»;
    ii. al secondo periodo, dopo le parole «nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni» sono aggiunte le seguenti parole «, ivi inclusi quelli»;
    iii. infine è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini di quanto previsto dall'articolo 127, paragrafo 7 del regio decreto n. 267 del 1942, le società che si sono rese cessionarie di crediti ai sensi della presente legge sono considerate intermediari finanziari»;
   i) i commi 7 e 8 sono soppressi.
   9. Dopo l'articolo 7-quater sono aggiunti i seguenti:

Art. 7-quinquies.
(Cartolarizzazioni Immobiliari e di beni mobili registrati).

  1. Le società che effettuano le operazioni di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b-bis, non possono svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle indicate dall'articolo 7 comma 1 lettera b-bis. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2 del presente articolo.
  2. Per ogni operazione sono individuati i beni ed i diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei erediti e nei titoli ceduti. I beni e diritti individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi beni, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dalle società di cui al comma 1 costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle società ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti ovvero dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.
  3. Le società di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive. Per gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati alle società di cui al comma 1 o da parte delle stesse, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. I titoli emessi dalle società di cui al comma 1 sono soggetti alle disposizioni della presente legge. Al trasferimento dei beni e diritti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del testo unico bancario.

Art. 7-sexies.
(Asset Manager).

  1.  La società di cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata competenza cui può essere anche conferito potere di rappresentanza che, nell'interesse dei medesimi portatori dei titoli, nei casi previsti all'articolo 7.1 comma 2, eserciti tutti o alcuni diritti derivanti dai titoli di capitale e dagli strumenti partecipativi e fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società di cartolarizzazione divenga titolare.
  2. La società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1 comma 3 individua negli accordi intercorrenti con la società di cartolarizzazione, nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla stessa, un soggetto di adeguata competenza che fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società veicolo d appoggio sia proprietaria».
14. 56. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
  49-bis. All'articolo 19-quinquies del decreto legislativo 16 ottobre 2017 n. 148 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 4 dicembre 2017 n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 62-quater del testo unico di cui decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole da: «In attesa» fino a: «altresì» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, fatta eccezione per i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva»;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Per gli esercizi di vicinato attivi al 31 dicembre 2017 che vendono prodotti con o senza nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis e il fatturato dei quali derivante dal commercio di tali prodotti ammonti per il 2017 ad almeno 1.000 euro, sono stabilite con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con o senza nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis, fatta eccezione per i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio. Nelle more dell'adizione del decreto è consentita la prosecuzione dell'attività agli esercizi indicati nel primo periodo del presente comma».
   2. Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
  «3-bis. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2017, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di Finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e del Monopoli, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di definizione, in adesione dell'accertamento delle imposte di consumo di cui ai commi 1 e 1-bis dovute a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 e fino alla pubblicazione della sentenza di cui al presente comma, secondo modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e in particolare prevedendo:
   a) la riduzione degli importi dovuti tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori e dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali;
   b) l'esclusione della punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione;
   c) la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate mensili;
   d) l'attribuzione della competenza alla definizione in adesione delle imposte di consumo alla Direzione Centrale gestione accise e monopolio tabacchi – Ufficio circolazione tabacchi della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

  3-quater. I debitori di imposta presentano domanda di definizione in adesione ai sensi del comma 4 mediante presentazione in via telematica del modello approvato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro e non oltre il 31 marzo 2018. Il procedimento di definizione in adesione si conclude entro 60 giorni dalla presentazione del modello con la sottoscrizione dell'accordo di definizione. L'accordo si perfeziona al pagamento dell'imposta ivi definita ovvero della prima rata.
  3-quinquies. La presentazione del modello sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione di provvedimenti impositivi avanti ad oggetto le imposte di cui al comma 8. Nel caso in cui tali provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria, il processo è sospeso a domanda della parte più diligente fino alla conclusione del procedimento di cui al comma

9. Il perfezionamento della definizione in sessione produce gli effetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  3-sexies. La violazione delle disposizioni di cui al comma 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, il 504, nonché del decreto direttoriale di cui al comma 5-bis è punita con le sanzioni previste per le fattispecie di cui agli articoli 291-bis, ter e quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale».
14. 32. Tancredi.

  Dopo il comma 49 è aggiunto il seguente:
  49-bis. All'articolo 19-quinquies del D.l. 16 ottobre 2017 n. 148 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 4 dicembre 2017 n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 62-quater del testo unico di cui decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole da: «In attesa» fino a: «altresì» sono sostituite dalle seguenti: «La vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, fatta eccezione per i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, è effettuata in via esclusiva»;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Per gli esercizi di vicinato attivi al 31 dicembre 2017 che vendono prodotti con o senza nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis e il fatturato dei quali derivante dal commercio di tali prodotti ammonti per il 2017 ad almeno 1.000 euro, sono stabilite con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, area monopoli, da adottare entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con o senza nicotina di cui ai commi 1 e 1-bis, fatta eccezione per i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio. Nelle more dell'adizione del decreto è consentita la prosecuzione dell'attività agli esercizi indicati nel primo periodo del presente comma».
   2. Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:
  «3-bis. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2017, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e del Monopoli, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di definizione in adesione dell'accertamento delle imposte di consumo di cui ai commi 1 e 1-bis dovute a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 e fino alla pubblicazione della sentenza di cui al presente comma, secondo modalità corrispondenti a quelle disciplinate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e in particolare prevedendo:
   a) la riduzione degli importi dovuti tenendo conto dell'impossibilità di traslazione economica sui consumatori e dell'effettiva capacità di assolvere il debito tributario da parte dei soggetti tenuti al pagamento, determinata anche in base ai dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane e del Monopoli o di altre agenzie fiscali;
   b) l'esclusione della punibilità per le violazioni commesse da parte dei soggetti che aderiscono alla definizione in adesione;
   c) la dilazione del pagamento della somma definita in adesione in un numero di rate mensili;
   d) l'attribuzione della competenza alla definizione in adesione delle imposte di consumo alla Direzione Centrale gestione accise e monopolio tabacchi – Ufficio circolazione tabacchi della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
14. 24. Tancredi.

  Dopo il comma 49, sono aggiunti i seguenti:
  49-bis. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 594, il primo comma è sostituito dal seguente: «Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti»;
   b) all'articolo 596, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo, dopo le parole «l'udienza per la loro audizione» sono inserite le seguenti: «, da tenersi entro trenta giorni dal deposito.»
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del creditore, devono essere distribuiti con periodicità semestrale»;
   c) all'articolo 598, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione»;
   d) all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, dopo le parole «vizi procedurali» sono aggiunte le seguenti «, non manifestamente infondati».
*14. 4. Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 49, sono aggiunti i seguenti:
  49-bis. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 594, il primo comma è sostituito dal seguente: «Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti»;
   b) all'articolo 596, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo, dopo le parole «l'udienza per la loro audizione» sono inserite le seguenti: «, da tenersi entro trenta giorni dal deposito.»
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del creditore, devono essere distribuiti con periodicità semestrale»;
   c) all'articolo 598, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione»;
   d) all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, dopo le parole «vizi procedurali» sono aggiunte le seguenti «, non manifestamente infondati».
*14. 53. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

  Dopo il comma 49, sono aggiunti i seguenti:
  49-bis. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 594, il primo comma è sostituito dal seguente: «Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti»;
   b) all'articolo 596, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo, dopo le parole «l'udienza per la loro audizione» sono inserite le seguenti: «, da tenersi entro trenta giorni dal deposito.»
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del creditore, devono essere distribuiti con periodicità semestrale»;
   c) all'articolo 598, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione»;
   d) all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, dopo le parole «vizi procedurali» sono aggiunte le seguenti «, non manifestamente infondati».
*14. 58. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 49, sono aggiunti i seguenti:
  49-bis. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 594, il primo comma è sostituito dal seguente: «Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti»;
   b) all'articolo 596, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo, dopo le parole «l'udienza per la loro audizione» sono inserite le seguenti: «, da tenersi entro trenta giorni dal deposito.»
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del creditore, devono essere distribuiti con periodicità semestrale»;
   c) all'articolo 598, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione»;
   d) all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, dopo le parole «vizi procedurali» sono aggiunte le seguenti «, non manifestamente infondati».
*14. 61. Tancredi.

  Dopo il comma 49, inserire il seguente:
  «49-bis. 1. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti noti pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato» che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), è riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta pari al 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, fino ad un ammontare complessivo, per ciascuna impresa, non superiore al limite annuo individuato con il decreto di cui al comma 49-ter.
  49-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta di cui al comma 49-bis, ivi compreso l'ammontare massimo annuo della spesa sostenuta da ciascuna impresa ammissibile al l'agevolazione, da definire nel rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 49-quater.
  49-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 49-bis e 49-ter si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
  49-quinquies. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela, del territorio e del mare, un fondo, con una dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021, destinato all'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivanti da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).
  49-sexies. I soggetti beneficiari del fondo di cui al comma 49-quinquies sono enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate come siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  49-septies. Il fondo di cui al comma 49-quinquies è destinato all'acquisto di:
   a) arredo urbano per parchi e giardini pubblici;
   b) prodotti per la viabilità allestimento di percorsi;
   c) contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;
   d) attrezzature varie, purché realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

  49-octies. I prodotti di cui al comma 49-septies devono essere realizzati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), aventi la certificazione plastica seconda vita o certificazione rilasciata da organismo del sistema ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) o da un altro organismo equivalente in ambito internazionale sulla base degli accordi EA IAF, nonché la conformità al protocollo europeo EuCertPlast ed essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare 4 agosto 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004.
  49-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità attuative del comma 49-quinquies, con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti del fondo di cui al comma 49-quinquies, garantendo comunque il rispetto dei limiti del medesimo fondo, nonché eventuali criteri di esclusione». Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ulteriormente ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
14. 15. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 49, inserire il seguente:
  «49-bis. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), è riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
  49-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 49-bis è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro per l'anno 2020. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro per l'anno 2020.
  49-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 49-bis e 49-ter, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 49-ter». Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ulteriormente ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni di euro per l'anno 2020.
14. 16. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 49, inserire il seguente:
  «49-bis. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), è riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.
  49-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 49-bis è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno. A tal line è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.
  49-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 49-bis e 49-ter, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa annuo di cui al comma 49-ter».

  Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ulteriormente ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.
14. 17. Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
  49-bis. All'articolo 39, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli esperti indipendenti, le società da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, le società controllanti, gli amministratori e i dipendenti, si astengono dallo svolgimento di incarichi di valutazione e non estimativi nei confronti del gestore, delle società da esso controllate o che lo controllano, nonché delle società e dei gestori sottoposti a comune controllo qualora i corrispettivi ricevuti da questi ultimi superino il dieci per cento del totale complessivo dei ricavi dell'ultimo esercizio chiuso. Tale circostanza costituisce causa di revoca dell'incarico. Per incarichi non estimativi si intendono le attività di: (1) verifica e consulenza non direttamente connesse a valutazioni immobiliari; (2) amministrazione di immobili; (3) manutenzione ordinaria e straordinaria; (4) progettazione, sviluppo e ristrutturazione immobiliare; (5) intermediazione immobiliare. L'incarico di valutazione non può, avere durata superiore a un triennio e può essere rinnovato o nuovamente conferito una sola volta».
14. 13. Bernardo.

  Dopo il comma 49 inserire il seguente:
  «49-bis. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, anche in assenza delle caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione del comma 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Le agevolazioni di cui al presente comma decorrono dalla data di deliberazione dello stato di emergenza, emanata ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al termine della durata dello stato di emergenza».
14. 14. Luigi Di Maio, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 49, inserire il seguente:
  49-bis. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2017. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.
14. 20. Bernardo.

  Dopo il comma 49, inserire il seguente:
  49-bis. Al fine di assicurare un sostegno finanziario agli operatori del microcredito, è istituto un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro cinque milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, volto a finanziare le spese necessarie per contribuire alla costituzione e alla gestione degli operatori del microcredito che abbiano per soci consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, in deroga alle limitazioni recate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
14. 19. Bernardo.

  Dopo il comma 49, inserire il seguente:
  49-bis. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale e la continuità dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati dai confidi soci al pagamento del contributo previsto ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
14. 18. Bernardo.

  Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
  49-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  3-bis. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 2, al debitore si applica una sanzione sino ad euro 15.000,00. Nel caso in cui nelle transazioni commerciali tra imprese non vengano rispettati i termini di cui ai commi 2 e 3, al debitore si applica una sanzione un sino ad euro 75.000,00.
  3-ter. Al fine di agevolare la crescita economica, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito «Fondo per l'indennizzo delle piccole e medie imprese che subiscono i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con le pubbliche amministrazioni», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis.
  3-quater. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate:
   a) le modalità di erogazione e riscossione delle sanzioni;
   b) il funzionamento e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 3-ter.
14. 55. Falcone.

  Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
  49-bis. 1. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal presente comma, i soggetti titolari delle concessioni autostradali sono obbligati ad affidare una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle medesime concessioni autostradali mediante procedura ad evidenza pubblica; la restante quota può essere realizzata da società direttamente o indirettamente controllate o collegate; ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica anche di tipo semplificato»;
   b) al comma 3, le parole: «del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti cui al comma 1, relativi agli affidamenti» e le parole: «rispetto al limite indicato» dalle seguenti: «rispetto ai limiti indicati».
14. 48. Rizzetto.

  Dopo il comma 49, inserire il seguente:
  49-bis. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Gli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5), le società da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, le società controllanti, gli amministratori e i dipendenti, si astengono dallo svolgimento di incarichi di valutazione e non estimativi nei confronti del gestore, delle società da esso controllate o che lo controllano, nonché delle società e dei gestori sottoposti a comune controllo qualora i corrispettivi ricevuti da questi ultimi superino ii dieci per cento del totale complessivo dei ricavi dell'ultimo esercizio chiuso. La circostanza di cui al periodo precedente costituisce causa di revoca dell'incarico. L'incarico di valutazione non può avere durata superiore a un triennio e può essere rinnovato o nuovamente conferito una sola volta. Per incarichi non estimativi si intendono le attività di: (a) verifica e consulenza non direttamente connesse a valutazioni immobiliari; (b) amministrazione di immobili; (c) manutenzione ordinaria e straordinaria; (d) progettazione, sviluppo e ristrutturazione immobiliare; (e) intermediazione immobiliare».
14. 46. Pagani.

  Dopo il comma 49, inserire il seguente:
  49-bis. Sostituire l'articolo 7, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 con il seguente:

Art. 7.
(Fallimento del cedente).

  1. Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 non sono revocabili ai sensi dell'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  2. Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'articolo 67, comma 1, n. 1) del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all'articolo 5, comma 1.
  3. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.
  4. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 3.
*14. 41. Fregolent.

  Dopo il comma 49, inserire il seguente:
  49-bis. Sostituire l'articolo 7, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 con il seguente:

Art. 7.
(Fallimento del cedente).

  1. Le cessioni di credito verso corrispettivo di cui all'articolo 1 non sono revocabili ai sensi dell'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  2. Il corrispettivo deve essere pari al valore nominale del credito, fatto salvo il compenso a favore del cessionario nei limiti indicati dall'articolo 67, comma 1, n. 1) del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il pagamento può essere fatto nei termini di cui all'articolo 5, comma 1.
  3. Il curatore del fallimento del cedente può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa.
  4. In caso di recesso il curatore deve restituire al cessionario il corrispettivo pagato dal cessionario al cedente per le cessioni previste nel comma 3.
*14. 39. Abrignani.

  Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
  «49-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 convertito con modificazioni dalla l. 4 dicembre 2017 n. 172 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. al comma 1:
   a) alla lettera a), dopo le parole: «Ne gli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;
   b) alla lettera b), numero 1) dopo le parole: «ed agli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché alle entità di gestione indipendente»;
   2. al comma 2, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «e le entità di gestione indipendente»;
   3. al comma 3, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «all'articolo 20, il comma 2 è soppresso».
14. 28. Tancredi.

  Dopo il comma 49, inserire il seguente:
  «49-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole nell'anno anteriore sono sostituite con le seguenti «nei sei mesi anteriori»;
   b) sono eliminate le parole e prima della scadenza del credito ceduto.
14. 38. Abrignani.

  Dopo il comma 49, inserire il seguente:
  «49-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 173, del 30 aprile 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alla controgaranzia a prima richiesta a valere su fondi propri prestata dalle società finanziarie di cui all'articolo 24, del decreto legislativo n. 114, del 31 marzo 1998, a favore dei confidi operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca».
14. 36. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
  «49-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 convertito con modificazioni dalla l. 4 dicembre 2017 n. 172 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. Al comma 1:
   a) alla lettera a), dopo le parole: «Ne gli altri organismi, di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15, marzo 2017, n. 35»;
   b) alla lettera b), numero 1) dopo le parole: «ed agli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché alle entità di gestione indipendente»;
   2. Al comma 2, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «e le entità di gestione indipendente»;
   3. Al comma 3, la lettera b), e sostituita dalla seguente: «all'articolo 20, il comma 2 è soppresso».
14. 33. Tancredi.

  Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
  49-bis. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, anche in assenza delle caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione del comma 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Le agevolazioni di cui al presente comma decorrono dalla data di deliberazione dello stato di emergenza, emanata ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 Febbraio 1992, n. 225, fino al termine della durata dello stato di emergenza.

14. 11. Luigi Di Maio, Terzoni, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sibilia.

  Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
  48-bis. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,» sono soppresse. All'articolo 1-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, al comma 4 le parole «, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601» sono soppresse.
14. 6. L'Abbate, Parentela, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Caso, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 48, inserire il seguente:
  48-bis. Con riferimento agli adempimenti comunicativi di cui agli articoli 21, comma 1, e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, nonché al comma 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 trasmettono i dati con cadenza annuale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
14. 7. L'Abbate, Parentela, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
  49-bis. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale e la continuità dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati dai confidi soci al pagamento del contributo previsto ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
14. 50. La VI Commissione.

AREA TEMATICA N. 16.
(Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile).
(ART. 1, commi 50-65)

  Al comma 41, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente dopo il comma 41 inserire i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
16. 38. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Ai commi 50, 51, 53, 56, 57 e 58 sostituire ovunque ricorrano le parole: tempo indeterminato con le seguenti: tempo pieno e indeterminato.
* 16. 39. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Ai commi 50, 51, 53, 56, 57 e 58 sostituire ovunque ricorrano le parole: tempo indeterminato con le seguenti: tempo pieno e indeterminato.
* 16. 79. Pastorino, Marcon, Paglia, Fassina, Daniele Farina.

  Al comma 50, sopprimere la parola: giovanile.

  Conseguentemente, al comma 51, sostituire il primo periodo con il seguente: L'esonero spetta se il 50 per cento delle assunzioni è riservata ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e 50 per cento delle assunzioni sia riservato ai soggetti che alla medesima data abbiano superato il trentesimo anno di età, e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei sei mesi precedenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

  Conseguentemente, il comma 52 è sostituito dal seguente:
  52. Le disposizioni di cui ai commi 50 e 51 si applicano nel limite di spesa di 314 milioni di euro per l'anno 2018, di 900 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.350 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per Vanno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, stabilisce con proprio decreto le modalità attuative dei commi da 50 a 52 della presente legge.
16. 78. Gregori, Marcon, Airaudo, Paglia, Pastorino, Fassina.

  Al comma 50, sostituire le parole: per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento con le seguenti: per un periodo massimo di settantadue mesi, l'esonero del versamento del 25 per cento.
16. 29. Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli.

  Al comma 50, sostituire le parole: nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. con le seguenti: nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

  Conseguentemente, dopo il comma 653 aggiungere i seguenti:
  653-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  653-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  653-quater. Le disposizioni di cui ai commi 653-ter e 653-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  653-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 653-ter e 653-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Al comma 41, sopprimere la lettera b).
16. 9. Sorial.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1o gennaio 2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1o gennaio 2016, si applicano per un periodo massimo di trentasei mesi le aliquote di cui al comma 3, articolo 4, della medesima legge n. 381 dell'8 novembre 1991, entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000.
16. 98. Giuseppe Guerini.

  Dopo il comma 50, inserire il seguente:
  50-bis. L'esonero di cui al precedente comma, nella misura del 100 per cento del contributo, si applica, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, alle assunzioni di collaboratori di studio, assistenti sanitari, infermieri professionali e altre professionalità effettuate dai medici di assistenza primaria della medicina generale presso i propri ambulatori. L'esonero contributivo di cui al periodo precedente si applica anche ai neo assunti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 100 milioni di euro a partire dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 80. Marazziti.

  Dopo il comma 50, aggiungere il seguente:
  50-bis. L'esonero di cui al precedente comma, nella misura del 100 per cento del contributo, si applica, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, alle assunzioni di collaboratori di studio, assistenti sanitari, infermieri professionali e medici di assistenza primaria della medicina generale per lo svolgimento di attività ambulatoriale.
16. 18. Marazziti.

  Al comma 51, primo periodo, dopo le parole: trentesimo anno d'età e aggiungere le seguenti: 50 per cento delle assunzioni sia riservato ai soggetti che alla medesima data abbiano superato il trentesimo anno di età,.

  Conseguentemente, dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:
  51-bis. Agli oneri di cui al comma 51 valutati in 2 miliardi e 80 milioni di euro per l'anno 2018, in 2 miliardi e 150 milioni di euro per l'anno 2019, in 2 miliardi e 150 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 51-ter a 51-sexies, nonché ai sensi del comma 51-octies.
  51-ter. Agli oneri di cui al comma 52-bis e 52-ter, valutati in 2 miliardi e 80 milioni di euro per l'anno 2018, in 2 miliardi e 150 milioni di euro per l'anno 2019, in 2 miliardi e 150 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 51-quater a 51-sexies, nonché ai sensi del comma 5-septies.
  51-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  51-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  51-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  51-septies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 80.000.000 per l'anno 2018, di euro 150.000.000 per l'anno 2019 e di euro 150.000.000 a decorrere dall'anno 2020.
16. 16. Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Al comma 51, dopo le parole: non abbiano compiuto il trentesimo anno di età aggiungere le seguenti: e soggetti di età superiore ai trent'anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

  Al comma 41, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente dopo il comma 41 inserire i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 dei decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
16. 40. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 51, dopo le parole: non abbiano compiuto il trentesimo anno di età aggiungere le seguenti: e soggetti di età superiore ai trent'anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

  Conseguentemente, dopo il comma 567, aggiungere il seguente:
  567-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 4 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione.

  Conseguentemente, al comma 625, sostituire le parole: è ridotto di 6.050.000 euro per l'anno 2018, di 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 44.700.000 euro per l'anno 2025, di 66.900.000 euro per l'anno 2026 e di 70.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: è ridotto di 106.050.000 euro per l'anno 2018, di 101.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 100.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2.024, di 144.700.000 euro per l'anno 2025, di 166.900.000 euro per l'anno 2026 e di 170.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
16. 103. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 51, dopo le parole: non abbiano compiuto il trentesimo anno di età aggiungere le seguenti: e soggetti di età superiore ai trent'anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
16. 41. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 51 aggiungere il seguente:
  51-bis. Con riferimento alle assunzioni antecedenti al 31 dicembre 2018 è riconosciuto l'esonero contributivo nella misura del 50 per cento sulla trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato a prescindere dalla data anagrafica. Riguardo ai contratti di apprendistato antecedenti al 31 dicembre 2018 è riconosciuto un esonero del 35 per cento sul rinnovo a tempo indeterminato.

  Al comma 41, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente dopo il comma 41 inserire i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 percento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
16. 42. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 51 aggiungere il seguente:
  51-bis. Con riferimento alle assunzioni antecedenti al 31 dicembre 2018 è riconosciuto l'esonero contributivo nella misura del 50 per cento sulla trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato a prescindere dalla data anagrafica. Per i contratti di apprendistato antecedenti al 31 dicembre 2018 l'esonero è riconosciuto nella misura del 35 per cento sul rinnovo a tempo indeterminato.

  Conseguentemente, dopo il comma 567, aggiungere il seguente:
  567-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 4 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione.

  Conseguentemente, al comma 625, sostituire le parole: è ridotto di 6.050.000 euro per l'anno 2018, di 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 44.700.000 euro per l'anno 2025, di 66.900.000 euro per l'anno 2026 e di 70.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: è ridotto di 106.050.000 euro per l'anno 2018, di 101.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 100.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2.024, di 144.700.000 euro per l'anno 2025, di 166.900.000 euro per l'anno 2026 e di 170.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
16. 110. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 52, aggiungere, in fine il seguente periodo: Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è altresì riconosciuto in riferimento al soggetti che non abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, purché le relative assunzioni afferiscano ad un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ferme comunque restando le condizioni di cui al comma 51.

  Conseguentemente sostituire il comma 624 con il seguente:
  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 12.414.700 euro per l'anno 2018 ed è incrementato di 23.868.200 euro per l'anno 2019, di 105.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
16. 118. Pilozzi, Melilli.

  Dopo il comma 52, aggiungere i seguenti:
  52-bis. Con riferimento alle assunzioni antecedenti al 31 dicembre 2018 è riconosciuto l'esonero contributivo nella misura del 50 per cento sulla trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato indipendentemente dalla data anagrafica.
  52-ter. Per i contratti di apprendistato antecedenti al 31 dicembre 2018 è riconosciuto un esonero del 35 per cento sul rinnovo a tempo indeterminato.
  52-quater. Agli oneri di cui al comma 52-bis e 52-ter, valutati in 2 miliardi e 80 milioni di euro per l'anno 2018, in 2 miliardi e 150 milioni di euro per l'anno 2019, in 2 miliardi e 150 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 52-quinquies a 52-sexies, nonché ai sensi del comma 52-octies.
  52-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  52-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti. «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  52-septies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo dell'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  52-octies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 80.000.000 per l'anno 2018, di euro 150.000.000 per l'anno 2019 e di euro 150.000.000 a decorrere dall'anno 2020.
16. 17. Cominardi, Dall'Osso, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 52, aggiungere il seguente:
  52-bis. Con riferimento alle assunzioni entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è previsto per la metà degli assunti in azienda, con la fascia di età indicata ai sensi del comma 52.

  Al comma 41, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 41, inserire i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento dei loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento dei loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
16. 43. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Al comma 53, aggiungere, in fine, seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019, l'esonero spetta altresì nei confronti dei soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, purché risultino disoccupati da almeno sei mesi.

  Conseguentemente, dopo il comma 624, aggiungere i seguenti:
  624-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  629-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 30. Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli.

  Al comma 53, aggiungere, in fine il seguente periodo:
  Nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato occupato a tempo indeterminato con contratto di somministrazione, il beneficio di cui al comma 50 è comunque riconosciuto al datore di lavoro che nei 12 mesi precedenti è stato utilizzatore del lavoratore ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, e assume tale lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, fermo restando il requisito anagrafico di cui al comma 51.
16. 20. Minnucci, Gribaudo.

  Al comma 54, sostituire le parole: licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva con le seguenti: licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, relativi a lavoratori inquadrati con la medesima qualifica del lavoratore che si intende assumere con l'esonero di cui al comma 50 nella medesima unità produttiva.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17,585.300 euro per l'anno 2018 con le seguenti: 12.585.300 euro per l'anno 2018.
16. 11. Giampaolo Galli, Tinagli.

  Al comma 54, dopo le parole: per giustificato motivo oggettivo aggiungere le seguenti:, soggettivo e per giusta causa.

  Conseguentemente, al comma 55, primo periodo, dopo le parole: per giustificato motivo oggettivo aggiungere le seguenti:, soggettivo e per giusta causa.

  Conseguentemente, al medesimo comma 55, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La previsione di cui al presente comma si applica anche nel caso di licenziamenti collettivi.
16. 44. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 54, inserire il seguente:
  54-bis. L'esonero di cui al presente articolo è riconosciuto ai datori di lavoro agricolo anche in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno per tre annualità consecutive,.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000.
16. 14. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 55, sostituire le parole: nei sei mesi successivi con le seguenti: nei trentasei mesi successivi.
16. 73. Pastorino, Fassina, Marcon, Airaudo, Paglia, Placido.

  Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:
  55-bis. Per il datare di lavoro che licenzia il lavoratore assunto nei termini e con l'incentivo di cui, al comma 50 nei tre anni successivi a quello in cui ha utilizzato il beneficio, è prevista una sanzione pari ad un importo di 3.000 euro su base annua, riparametrata su base mensile e applicata per ogni mese fino al raggiungimento del periodo dei 36 mesi successivi alla fruizione del beneficio.
* 16. 74. Marcon, Airaudo, Paglia, Pastorino, Fassina, Palazzotto.

  Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:
  55-bis. Per il datare di lavoro che licenzia il lavoratore assunto nei termini e con l'incentivo di cui, al comma 50 nei tre anni successivi a quello in cui ha utilizzato il beneficio, è prevista una sanzione pari ad un importo di 3.000 euro su base annua, riparametrata su base mensile e applicata per ogni mese fino al raggiungimento del periodo dei 36 mesi successivi alla fruizione del beneficio.
* 16. 45. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 55, inserire il seguente:
  55-bis. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 50, effettuato nei dodici mesi successivi alla scadenza del periodo di fruizione dell'esonero, comporta il recupero del beneficio già fruito.
16. 75. Airaudo, Marcon, Paglia, Pastorino, Fassina, Gregori.

  Al comma 56 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente, dopo il comma 567, aggiungere il seguente:
  567-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 4 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione.

  Conseguentemente, al comma 625, sostituire le parole: è ridotto di 6.050.000 euro per l'anno 2018, di 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 44.700.000 euro per l'anno 2025, di 66.900.000 euro per l'anno 2026 e di 70.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: è ridotto di 106.050.000 euro per l'anno 2018, di 101.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 100.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2.024, di 144.700.000 euro per l'anno 2025, di 166.900.000 euro per l'anno 2026 e di 170.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
16. 104. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 57, dopo le parole: a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: nonché, con esclusivo riferimento al settore turismo, alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscano il diritto di precedenza nella riassunzione; e dopo le parole: data di conversione aggiungere le seguenti: o di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 57.000.000;
   2019: – 57.000.000;
   2020: – 57.000.000.
* 16. 92. Bini.

  Al comma 57, dopo le parole: a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: nonché, con esclusivo riferimento al settore turismo, alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscano il diritto di precedenza nella riassunzione; e dopo le parole: data di conversione aggiungere le seguenti: o di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 57.000.000;
   2019: – 57.000.000;
   2020: – 57.000.000.
* 16. 81. Abrignani.

  Al comma 57, dopo le parole: a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: nonché, con esclusivo riferimento al settore turismo, alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscano il diritto di precedenza nella riassunzione; e dopo le parole: data di conversione aggiungere le seguenti: o di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 57.000.000;
   2019: – 57.000.000;
   2020: – 57.000.000.
* 16. 64. Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Al comma 57, dopo le parole: a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: nonché, con esclusivo riferimento al settore turismo, alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscano il diritto di precedenza nella riassunzione; e dopo le parole: data di conversione aggiungere le seguenti: o di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 57.000.000;
   2019: – 57.000.000;
   2020: – 57.000.000.
* 16. 60. Verini.

  Al comma 57, dopo le parole: a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: nonché, con esclusivo riferimento al settore turismo, alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscano il diritto di precedenza nella riassunzione; e dopo le parole: data di conversione aggiungere le seguenti: o di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 57.000.000;
   2019: – 57.000.000;
   2020: – 57.000.000.
* 16. 19. Galgano, Catalano, Menorello, Molea, Mucci.

  Al comma 57, dopo le parole: a tempo indeterminato, inserire le seguenti: nonché, con esclusivo riferimento al settore turismo, alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscano il diritto di precedenza nella riassunzione e dopo le parole: data di conversione sono inserite le seguenti: o di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

  Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, già oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 1, comma 625, è ridotto di 57 milioni di euro per l'anno 2018, di 57 milioni di euro per l'anno 2019, di 57 milioni di euro per l'anno 2020.
16. 88. Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 58.
16. 46. Cimbro, Nicchi, Bossa, Scotto, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Sostituire il comma 58 con il seguente:
  58. È istituito un Fondo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il finanziamento di laboratori per la formazione all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica utile all'occupabilità dei giovani che non abbiano compiuto i trenta anni di età con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 16 milioni di euro per l'anno 2019, a 65 milioni di euro per l'anno 2020, a 94 milioni di euro per l'anno 2021, a 122 milioni di euro per l'anno 2022 e pari a 131 milioni di euro per l'anno 2023.
16. 76. Paglia, Marcon, Airaudo, Pastorino, Fassina, Giancarlo Giordano.

  Al comma 58, alinea, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, aggiungere le seguenti: ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante.

  Conseguentemente, al medesimo comma 58, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2015, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

  Conseguentemente, dopo il comma 567, aggiungere il seguente:
  567-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 4 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione.
16. 107. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 58, alinea, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, aggiungere le seguenti: ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante,.
16. 106. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 58, alinea, sostituire le parole: entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio con le seguenti: a sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio.

  Conseguentemente, al medesimo comma 58, lettera a), sostituire le parole: studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro con le seguenti: soggetti in numero pari al massimo al numero di studenti ospitati in percorsi di alternanza scuola lavoro nell'anno scolastico in corso purché abbiano svolto.

  Conseguentemente, al medesimo comma 58, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) giovani che abbiano svolto periodi di apprendistato di ricerca entro sei mesi dalla conclusione del progetto di ricerca.
16. 70. Centemero.

  Al comma 58, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) studenti che svolgono o hanno svolto attività di caregiver familiare come definito al comma 146, o che contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura prestato dal caregiver familiare che sia un affine entro il secondo grado, in favore dell'assistito di cui al comma 146, con il quale convivono.

  Conseguentemente dopo il comma 58 aggiungere il seguente:
  58-bis. Al fine dell'attuazione della lettera a-bis) del comma 58, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, sentite le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, riconosce l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura ai fini dell'obbligo alternanza scuola-lavoro, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di caregiver familiare come definito al comma 146, o che contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura prestato dal caregiver familiare che sia un affine entro il secondo grado, in favore dell'assistito di cui al comma 146, con il quale convivono.
* 16. 8. Saltamartini, Guidesi, Simonetti.

  Al comma 58, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) studenti che svolgono o hanno svolto attività di caregiver familiare come definito al comma 146, o che contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura prestato dal caregiver familiare che sia un affine entro il secondo grado, in favore dell'assistito di cui al comma 146, con il quale convivono.

  Conseguentemente dopo il comma 58 aggiungere il seguente:
  58-bis. Al fine dell'attuazione della lettera a-bis) del comma 58, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, sentite le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, riconosce l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura ai fini dell'obbligo alternanza scuola-lavoro, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di caregiver familiare come definito al comma 146, o che contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura prestato dal caregiver familiare che sia un affine entro il secondo grado, in favore dell'assistito di cui al comma 146, con il quale convivono.
* 16. 26. Placido, Marcon, Pastorino, Paglia, Fassina, Gregori.

  Al comma 58, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'articolo 43, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2015, nonché nei casi di prosecuzione del contratto, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
16. 105. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 58, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dottori di ricerca per i quali il requisito anagrafico è soddisfatto rispetto agli anni compiuti al momento dell'ammissione al dottorato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 8.000.000;
   2019: – 8.000.000;
   2020: – 8.000.000.
**16. 33. Gribaudo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli.

  Al comma 58, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dottori di ricerca per i quali il requisito anagrafico è soddisfatto rispetto agli anni compiuti al momento dell'ammissione al dottorato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 8.000.000;
   2019: – 8.000.000;
   2020: – 8.000.000.
**16. 4. La XI Commissione.

  Dopo il comma 58 aggiungere i seguenti:
  58-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sostituire il comma 159 con il seguente:
  «159. Le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione del comma 150 per il quale vige la disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e successive modificazioni».

  58-ter. All'onere derivante dal comma 58-bis, pari a 10 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
16. 115. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 58, inserire il seguente:
  58-bis. L'esonero di cui al comma 50 spetta anche ai datori di lavoro che assumono lavoratori, indipendentemente dal requisito anagrafico, con almeno 3 figli a carico e si trovino in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi. All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 30 milioni di euro annui decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 40.000.000;
   2020: – 40.000.000.

  alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 9.000.000;
   2019: – 9.000.000;
   2020: – 9.000.000.

  alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.
16. 27. Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
  58-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, della legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) nel rispetto delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego, da parte del datore di lavoro privato, di lavoratori subordinati oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, ed in assenza di preventiva pattuizione tra le parti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:
    1) da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00 per ciascun lavoratore, in caso di impiego del lavoratore oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
    2) da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00 per ciascun lavoratore, in caso di impiego del lavoratore oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, da trentuno sino a novanta giorni di effettivo lavoro;
    3) da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 per ciascun lavoratore, in caso di impiego del lavoratore oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, oltre novanta giorni di effettivo lavoro;
   b) al comma 3-quinquies del medesimo articolo, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso di violazione amministrativa di cui al comma 3 del presente articolo, sempre ferme restando le violazioni già previste dalla normativa in vigore, il datore di lavoro privato è altresì punito con la pena dell'arresto fino a ventiquattro mesi e dell'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 ove i lavoratori coinvolti dalle violazioni in oggetto siano più di cinque o nei casi di impiego irregolare, per assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto o per impiego oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, di uno o più lavoratori per più di 120 giorni. Ove le due ipotesi suindicate concorrano, il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto da dodici a trentasei mesi e l'ammenda è aumentata fino al triplo».
16. 48. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 58, inserire il seguente:
  58-bis. Alle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione indicano con cadenza annuale, secondo parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 68 del 1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.
16. 23. D'Alia.

  Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
  58-bis. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 72 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridefinito attraverso decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di favorire l'occupazione delle giovani donne di età inferiore a 40 anni, in particolare prevedendo una forma di agevolazione fiscale o contributiva di entità non inferiore ai 5.000 euro per la loro assunzione a tempo indeterminato. Fino all'emanazione del decreto restano valide le disposizioni vigenti a valere su tale fondo.
16. 2. Gribaudo, Fabbri, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Narduolo, Carnevali, Gelmini.

  Dopo il comma 58 aggiungere:
  58-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In ogni caso è vietato l'impiego dei lavoratori negli esercizi commerciali nei giorni di festività civili o religiose più di due volte l'anno. La quota parte dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e imputabile alle giornate festive lavorate è raddoppiata rispetto all'ordinario. In caso di violazione del divieto di cui al primo periodo è comminata una sanzione amministrativa di euro 5.000 per ogni giornata festiva lavorata in eccesso rispetto al limite ivi previsto.
16. 31. Albini, Cimbro.

  Dopo il comma 58 aggiungere il seguente:
  58-bis. La condizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e successive modificazioni e integrazioni, si intende soddisfatta anche da parte dei cittadini italiani rimpatriati che avevano stabilito, nei cinque periodi d'imposta precedenti il rimpatrio, la propria residenza secondaria nel Paese terzo secondo la normativa ivi vigente. La disposizione si applica a tutte le fattispecie e controversie per le quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2019.
16. 116. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
  58-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. In ogni caso è vietato l'impiego dei lavoratori negli esercizi commerciali nei giorni festivi più di due volte all'anno. La quota parte dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e imputabile alle giornate festive lavorate è raddoppiata rispetto all'ordinario. In caso di violazione del divieto di cui al primo periodo, è comminata la sanzione amministrativa di euro cinquemila per ogni giornata festiva lavorata in eccesso rispetto al limite ivi previsto.
16. 90. Albini, Cimbro.

  Dopo il comma 58 aggiungere il seguente:
  58-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile l'ammontare dei costi sostenuti dai neodiplomati per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento necessarie per i certificati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, ottenuti entro 12 mesi dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo ciclo, presso un istituto tecnico di indirizzo trasporti e logistica, previa presentazione dell'estratto di matricola o fotocopia autenticata del libretto di navigazione attestanti l'avvenuto imbarco, è a carico dello Stato, entro il limite annuo di 800.000 euro, per chi ha un reddito da modello Isee familiare inferiore ai 13.000 euro.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 800.000;
   2019: – 800.000;
   2020: – 800.000.
16. 57. Carocci, Tullo, Carloni, Rocchi, Manzi, Malisani, Narduolo, Blazina, Rampi, D'Ottavio.

  Dopo il comma 58 aggiungere il seguente:
  58-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile l'ammontare dei costi sostenuti dai neodiplomati per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento necessarie per i certificati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, ottenuti entro 12 mesi dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, presso un istituto tecnico di indirizzo trasporti e logistica, previa presentazione dell'estratto di matricola o fotocopia autenticata del libretto di navigazione attestanti l'avvenuto imbarco, è a carico dello Stato nel limite di spesa annuo di 800.000 euro.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 800.000;
   2019: – 800.000;
   2020: – 800.000.
16. 58. Carocci, Tullo, Carloni, Rocchi, Manzi, Malisani, Narduolo, Blazina, Rampi, D'Ottavio.

  Dopo il comma 58 aggiungere il seguente:
  58-bis. All'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 35 è aggiunto il seguente:
  35-bis. In ogni caso al fine di limitare l'abuso nell'utilizzo dell'istituto del tirocinio, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alla previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 qualora non venga rispettata la sua finalità formativa, nonché il divieto di sostituzione dei lavoratori con contratti a termine e del personale nei periodi di malattia, maternità o ferie.
16. 47. Albini, Melilla, Capodicasa, Nicchi, Bossa, Scotto, Cimbro, Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla.

  Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
  58-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), le parole: «5000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro»;
   b) al comma 7, dopo la lettera d) è aggiunta, in fine, la seguente:
    d-bis) per attività a favore delle famiglie e della comunità.
   c) al comma 13, sono soppresse le parole: o saltuarie di ridotta entità;
   d) al comma 14 è abrogata la lettera a).
16. 117. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 58 aggiungere il seguente:
  58-bis. Al fine di poter fruire del regime speciale concesso ai lavoratori impiegati, per i soggetti che abbiano effettivamente svolto attività di studio all'estero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 20 dicembre 2010, n. 238, e successive modifiche e integrazioni, il requisito della continuità ed effettività dell'attività di studio all'estero si intende soddisfatto anche in presenza di fisiologiche interruzioni dell'anno accademico.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2019.
16. 87. Gebhard, Alfreider.

  Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
  58-bis. Agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle parole: «ventiquattro mesi», ovunque ricorrano.
16. 22. Gribaudo, Paris, Rotta, Fregolent, Raciti, Bonomo, Capozzolo, Coccia, Cominelli, Culotta, Lattuca, Moscatt, Narduolo, Piazzoni, Giuditta Pini, Tentori.

  Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:
  59-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo del 15 aprile 2005, n. 77, è sostituito dal seguente: «Al fine di coordinare al meglio lo svolgimento dei predetti compiti, il fondo di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2019, n. 107, è incrementato di 30 milioni di euro. Le modalità di utilizzo e ripartizione delle risorse stanziate a favore dei soggetti ospitanti percorsi di alternanza scuola-lavoro vengono stabilite tramite decreto interministeriale di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –30.000.000;
   2019: –30.000.000;
   2020: –30.000.000.
16. 53. Narduolo, Rampi.

  Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:
  59-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo del 15 aprile 2005, n. 77, è sostituito dal seguente: «Al fine di coordinare al meglio lo svolgimento dei predetti compiti, il fondo di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 30 milioni di euro. Le modalità di utilizzo e ripartizione delle risorse stanziate a favore dei soggetti ospitanti percorsi di alternanza scuola-lavoro vengono stabilite tramite decreto interministeriale di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia».
16. 55. Narduolo, Rampi.

  Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:
  59-bis. All'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 35 è aggiunto il seguente:
  35-bis. In ogni caso al fine di limitare l'abuso nell'utilizzo dell'istituto del tirocinio, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alla previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 qualora non venga rispettata la sua finalità formativa, nonché il divieto di sostituzione dei lavoratori con contratti a termine e del personale nei periodi di malattia, maternità o ferie. Gli introiti provenienti dalle sanzioni amministrative di cui al periodo precedente sono versati al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convento, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
16. 69. Pannarale, Marcon, Paglia, Giancarlo Giordano, Pastorino, Fassina.

  Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:
  59-bis. Nell'ambito delle competenze digitali correlate al processo Industria 4.0, le scuole di ogni ordine e grado prevedono corsi di orientamento riferiti al settore delle STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 10 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16. 71. Centemero, Palese.

  Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:
  60-bis. Al fine di favorire l'occupazione stabile e a tempo indeterminato, all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. È consentita l'apposizione di un termine alla durata nel contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo».
16. 77. Paglia, Pastorino, Marcon, Airaudo, Fassina.

  Dopo il comma 61 aggiungere il seguente:
  61-bis. Al fine di sostenere l'attività di contrasto al lavoro sommerso, l'osservanza delle norme di legislazione sociale e di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tenuto conto del costo per il bilancio dello stato dei fenomeni di lavoro nero scaturenti dalla relativa omissione contributiva e dei costi sociali derivanti anch'essi dagli infortuni sui luoghi di lavoro, il F.U.A. (Fondo Unico Amministrazione) relativo al personale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, comprensivo delle Agenzie controllate I.N.L. (Ispettorato Nazionale del Lavoro) A.N.P.A.L. (Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro), è incrementato di 7 milioni di euro, al fine di permettere il corretto svolgimento della funzione ispettiva. Per cui le somme destinate al suddetto personale e finalizzate ad incentivare l'attività degli ispettori del lavoro non devono rientrare negli oneri e nelle riduzioni previste nell'allegato al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148.
  Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
16. 100. Rizzetto.

  Dopo il comma 61 aggiungere il seguente:
  61-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma pari a 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e di 99 milioni nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 108. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 63, primo periodo, sopprimere le parole: non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 7. Simonetti, Fedriga.

  Al comma 63, primo periodo, sopprimere le parole: ai rapporti di lavoro domestico e.
16. 54. Giorgia Meloni, Rampelli.

  Dopo il comma 64, aggiungere i seguenti:
  64-bis. Al fine di rafforzare il mercato del lavoro e di garantire tutele reali in caso di licenziamenti Individuali e collettivi illegittimi, il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 è abrogato.
  64-ter. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:
  «Art. 18. – (Tutela del lavoratore in caso di licenziamento individuale illegittimo). – 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, Impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il regime di tutela nel caso di licenziamento è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo.
  2. Il giudice ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con la sentenza con la quale dichiara inefficace il licenziamento perché intimato in forma orale, o per mancanza di motivazione, o perché la condotta è stata contestata al lavoratore in modo generico o non immediato, o per la violazione della procedura di cui all'articolo 7, o con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché:
   a) discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, o del considerando (3) della direttiva 2006/ 54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, in materia di parità di trattamento;
   b) accerta il difetto di giustificazione, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per inidoneità fisica o psichica del lavoratore;
   c) intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile, per ritorsione o rappresaglia, in concomitanza con il matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
   d) accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datare di lavoro per insussistenza del fatto contestato, ovvero perché esso non è stato commesso dal lavoratore o comunque non è a lui imputabile, ovvero perché non costituisce infrazione rilevante sul piano disciplinare, ovvero perché rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2106 del codice civile ovvero sulla base dei contratti collettivi di lavoro o dei codici disciplinari applicabili;
   e) riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile;
   f) accerta, acquisite d'ufficio le informazioni e le osservazioni delle associazioni sindacali registrate che hanno partecipato alla procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo per insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento o per aver accertato nel corso del giudizio che II licenziamento è stato determinato dalle ragioni di cui alle lettere da a) a e) del presente comma.

  3. Il giudice, con la sentenza di cui al comma 2, condanna altresì il datare di lavoro:
   a) al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa del licenziamento di cui è stata accertata l'illegittimità, stabilendo a tale fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di allontanamento dal lavoro, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non può essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
   b) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. La contribuzione dovuta è pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dal licenziamento illegittimo e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano a un'altra gestione previdenziale, essi sono imputati, d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro;
   c) al pagamento di una somma da corrispondere al lavoratore in caso di Inosservanza o di ritardo nel procedere all'effettiva reintegrazione. Tale somma non può essere inferiore alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di mancata reintegrazione e non è ripetibile anche in caso di successiva riforma del provvedimento di reintegrazione;
   d) nei caso di licenziamento discriminatorio di cui al comma 2, lettere a), b), c) e f):
    1) al pagamento al Fondo pensioni lavoratori dipendente di una somma variabile da una a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento mantenuto dal datore di lavoro in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell'impresa;
    2) alla pubblicazione della sentenza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile o dell'articolo 28, comma 7, dei decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150.

  4. In tutti i casi in cui il giudice ha ordinato la reintegrazione ai sensi del comma 2, al lavoratore è data la facoltà, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto del lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio se anteriore alla predetta comunicazione. Salvo il caso in cui il lavoratore abbia richiesto la predetta indennità sostitutiva. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora non abbia ripreso servizio entra trenta giorni dall'invito del datore di lavoro.
  5. Nel casi diversi da quelli del presente articolo, comma 1, lettera f), quando il giudice accerta, acquisite d'ufficio le informazioni e le osservazioni delle associazioni sindacali registrate che hanno partecipato alla procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, o nel caso in cui il datore di lavoro non dimostra di non poter ragionevolmente utilizzare il dipendente interessato in altre mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori, con il limite del rispetto della dignità del lavoratore, può, tenuto conto della capacità economica del datore di lavoro:
   a) applicare la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2 e 3;
   b) in alternativa, e con l'obbligo di specifica motivazione di tale scelta, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datare di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di quarantotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero tra un minimo di sei e un massimo di trentasei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti, tenuto conto oltre che della capacità economica dell'impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione.

  6. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisce mandato, il giudice di merito può disporre con ordinanza, quando ritiene irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
  7. L'ordinanza di cui al comma 6 può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
  8. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datare di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nei periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.
  9. Il lavoratore che intende agire in giudizio al fine di ottenere il provvedimento di cui al comma 2 è tenuto a esperire preventivamente il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.
  10. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11, la tutela prevista contro i licenziamenti illegittimi ai sensi del presente articolo si applica:
   a) a tutti i datori di lavoro, imprenditori o non imprenditori, inclusi quelli che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, quale che sia il numero di dipendenti occupati;
   b) alla pubblica amministrazione, con esclusione del commi 2, lettera f), 5, 12 e 13;
   c) al socio lavoratore di una cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, incluso il caso in cui all'annullamento della delibera di esclusione del socio consegue l'annullamento del suo licenziamento;
   d) ai dirigenti, limitatamente alla tutela prevista contro i licenziamenti illegittimi discriminatori, ai sensi del comma 2, lettere a), b), c) e f).

  11. Qualora il datore di lavoro occupi fino a cinque dipendenti, nel caso in cui il giudice accerta:
   a) con riferimento al comma 2, lettera d), che il fatto contestato ai fini del licenziamento rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa di particolare gravità;
   b) ovvero, con riferimento al comma 2, che ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, ma il licenziamento è inefficace per una delle ragioni ivi indicate, il giudice stesso, valutate ed esplicate le specifiche condizioni ambientali e relazionali in cui dovrebbe svolgersi il lavoro:
    1) applica la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2 e 3;
    2) condanna il datare di lavoro a reintegrare il lavoratore ai sensi dei commi 2 e 3 o, in mancanza, a versare al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, una somma commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello della sentenza, che non può in ogni caso essere inferiore a cinque mensilità della predetta retribuzione, nonché un'ulteriore somma forfetaria pari a quindici mensilità di tale retribuzione.

  12. Nei casi di condanna dei datare di lavoro, o nell'ambito della somministrazione di lavoro dell'utilizzatore o del somministratore, alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato si applica il comma 3, lettere a) e b)».

  2. Il regime di tutela previsto dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli per i quali non sono ancora decorsi i termini per l'impugnazione del licenziamento.

  64-quater. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:
  «Art. 7. – 1. Il datore di lavoro che intende effettuare un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 è tenuto a darne comunicazione preventiva per scritto al lavoratore, alla rappresentanza unitaria sindacale o alla rappresentanza sindacale aziendale (RSA), nonché alle rispettive associazioni sindacali registrate di categoria di livello territoriale. In mancanza della rappresentanza unitaria sindacale o della RSA la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni sindacali registrate di categoria di livello territoriale aderenti alle associazioni sindacali registrate di livello confederale più rappresentative. Tale comunicazione può essere effettuata per il tramite dell'associazione registrata di livello territoriale alla quale il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
  2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere con testualmente inviata anche alla direzione territoriale del lavoro del luogo in cui il lavoratore effettua la prestazione.
  3. Nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare puntualmente i fatti e i motivi per cui intende procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, le ragioni tecnico-produttive per cui risulta impossibile adibire il lavoratore a differenti mansioni, nonché le misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato che intende porre in essere.
  4. La direzione territoriale del lavoro, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, convoca per cui incontro davanti alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile il datore di lavoro e il lavoratore, nonché i soggetti sindacali di cui al comma 1. Per quanto riguarda il lavoratore, la convocazione si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio da lui indicato nel contratto di lavoro o a un altro domicilio formalmente comunicato al datore di lavoro, ovvero quando è consegnata nelle sue mani previa sottoscrizione per ricevuta.
  5. Le parti possono essere assistite da rappresentanti delle associazioni sindacali registrate cui sono iscritte o conferiscono mandato, oppure da cui componente della rappresentanza unitaria sindacale o di una RSA, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.
  6. Durante la procedura le parti e i rappresentanti sindacali esaminano e discutono i contenuti della comunicazione del datore di lavoro e procedono a esaminare anche soluzioni alternative al recesso ovvero percorsi di riqualificazione e di ricollocazione del lavoratore o altre misure sociali di accompagnamento. La procedura si concluda entro venti giorni dalla data del primo incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, ritengano di proseguire la discussione per il raggiungimento di un accordo. Se il tentativo di conciliazione fallisce o, comunque, decorso il predetto termine di venti giorni, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.
  7. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.
  8. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e, oltre alle specifiche misure sociali concordate con il datore di lavoro, può essere previsto, al fine di favorire la ricollocazione professionale del lavoratore, il suo affidamento a un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  9. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione, è valutato dal giudice anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 92 del codice di procedura civile.
  10. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 4, la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni».

  64-quinquies. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al fine di attuare la riduzione o la trasformazione di attività o di lavoro di cui all'articolo 24 della presente legge»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per scritto alle rappresentanze unitarie sindacali o alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché alle rispettive associazioni sindacali registrate di livello territoriale. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni sindacali registrate di livello territoriale afferenti alle associazioni sindacali registrate di livello confederale più rappresentative. Tale comunicazione può essere effettuata per II tramite dell'associazione sindacale registrata di livello territoriale alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato;
   c) al comma 5, le parole: «a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta della rappresentanza unitaria sindacale, della rappresentanza sindacale aziendale o delle rispettive associazioni» e dopo le parole: «e la riconversione dei lavoratori licenziati,» sono inserite le seguenti: «previste dall'impresa nel piano sociale»;
   d) al comma 9, le parole: «Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «Siglato l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa trasmette tempestivamente alla direzione territoriale del lavoro il piano sociale, da essa predisposto ed eventualmente approvato nell'ambito del predetto accordo, e successivamente»;
   e) al comma 10, la parola: «collochi» è sostituita dalla seguente: «licenzi»;
   f) dopo il comma 15-bis sono inseriti i seguenti:
  15-ter. Il piano sociale di cui ai commi 3, 5 e 9 deve prevedere, in tutto o in parte, le seguenti misure a carico dell'impresa in favore del lavoratori licenziati:
   a) ricollocazione in imprese collegate;
   b) attività formative o di riqualificazione professionale;
   c) affidamento a enti specializzati per la ricollocazione professionale;
   d) copertura aggiuntiva alla nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per ulteriori periodi rispetto alla durata legale;
   e) misure di accompagnamento alla pensione.

  15-quater. La direzione territoriale del lavoro accerta che il piano sociale inviatole dal datore di lavoro ai sensi del comma 9 contempli, in tutto o in parte, le misure di cui al comma 15-ter. In mancanza, comunica tale difformità al datore di lavoro stesso e alle associazioni sindacali di cui al comma 2;
   g) le parole: «Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «direzione territoriale dei lavoro» e le parole: «articolo 5, comma 4», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5, comma 3-quinquies».
  64-sexies. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguenti:
  3. Il giudice, acquisite d'ufficio le informazioni e le osservazioni delle associazioni sindacali registrate che hanno partecipato alla procedura di cui all'articolo 4 della presente legge e della direzione territoriale del lavoro presso cui essa si è svolta, emette sentenza con la quale applica la disciplina reintegratoria di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle seguenti ipotesi:
   a) nel caso in cui accerti l'insussistenza dei fatti e dei motivi dichiarati dall'impresa. In occasione della procedura, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e posti a fondamento della riduzione o trasformazione di attività o lavoro;
   b) nel caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12;
   c) nel caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1;
   d) nel caso in cui l'impresa abbia proceduto a effettuare i licenziamenti senza aver trasmesso il piano sociale alla direzione territoriale del lavoro competente, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, ovvero nel caso in cui accerti la sussistenza delle difformità rilevate dalla direzione territoriale del lavoro nella comunicazione di cui all'articolo 4, comma 15-quater;
   e) nel caso in cui il licenziamento del singoli lavoratori sia intimato senza l'osservanza della forma scritta.

  3-bis. Decorsi tre mesi dal licenziamento collettivo, qualora la direzione territoriale del lavoro competente accerti l'inadempimento totale o parziale dei piano sociale, il direttore dell'ufficio medesimo ordina all'impresa, con provvedimento motivato, l'esecuzione specifica delle misure mancanti, nonché il pagamento di una sanzione amministrativa a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti da 1.000 a 5.000 euro per ciascun lavoratore licenziato. In mancanza di ottemperanza al suddetto provvedimento, si applica l'articolo 650 del codice penale.
  3-quater. Ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
  3-quinquies. Per ciascun lavoratore licenziato l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale della NASpI spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale;
  3-sexies, L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla commissione regionale per l'impiego, procuri al lavoratore offerte di lavoro a tempo indeterminato professionalmente equivalenti ovvero, In mancanza di queste, che presentino omogeneità anche Intercategoriale e che, avendo riguardo al contratti collettivi nazionali di lavoro, siano inquadrate in un livello retributivo non inferiore del 10 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza, non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento della NASpI in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro. Il predetto beneficio è escluso per le imprese dello stesso o diverso settore di attività che al momento del licenziamento presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa disposta ad assumere, ovvero risultino con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
  3-septies. Qualora il lavoratore sia licenziato dopo la fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello del completamento del programma di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, nell'unità produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l'impresa è tenuta a versare ai sensi del comma 3-bis del presente articolo è aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma.
  3-octies. L'impresa che nei dodici mesi successivi alla conclusione della procedura intenda assumere a tempo indeterminato, ovvero convertire a tempo Indeterminato un rapporto di lavoro a termine, per mansioni o posizioni di lavoro fungibili con quelle di taluno dei lavoratori licenziati ai sensi della presente legge è tenuta, anche in assenza di richiesta del medesimi lavoratori, a offrire loro tale posizione mediante comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'offerta si intende rifiutata ove il lavoratore non provveda ad accettarla con comunicazione inviata entro sette giorni dal ricevimento della proposta. Il lavoratore che intenda accettare l'offerta ha diritto a posporre l'avvio del nuovo rapporto di lavoro al termine dell'eventuale periodo di preavviso che abbia l'obbligo di dare presso altro datore di lavoro.
  3-novies. Ai fini dell'esercizio dei diritti connessi alla presente legge e dell'eventuale impugnazione del licenziamento, il lavoratore ha diritto di ottenere dal datore di lavoro e dalle amministrazioni competenti ogni documento relativo alla procedura, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 9, nonché ogni documento e informazione relativi alle assunzioni effettuate dal datore di lavoro nel dodici mesi successivi al licenziamento. La mancata cooperazione del datore di lavoro all'esercizio del diritto di informazione di cui al presente comma è valutata dal giudice ai fini della prova del fatti controversi e del regolamento delle spese di giudizio.
  3-decies. L'impresa che, nell'ambito di operazioni economico produttive con le quali attui delocalizzazioni all'estero, effettui licenziamenti collettivi, è tenuta all'integrale restituzione di qualsiasi tipo di sussidio pubblico di cui abbia goduto nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio della procedura di cui all'articolo 4.
  64-septies. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza» sono sostituite dalle seguenti: «15-bis e 15-ter, e all'articolo 5, ad eccezione del comma 3-septies, si applicano alle imprese che occupino più di dieci dipendenti, compresi i dirigenti, e che, a causa»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai licenziamenti di cui al primo periodo sono equiparate le dimissioni incentivate e le risoluzioni consensuali del rapporti di lavoro riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione».

  64-octies. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 3 aprile 2001, n. 142, le parole: «, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo» sono soppresse.
16. 68. Airaudo, Marcon, Placido, Paglia, Pastorino, Fassina, Civati.

  Dopo il comma 64 inserire i seguenti:
  64-bis. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in ogni scuola secondaria di secondo grado è istituito lo «Sportello Placement», con il compito di svolgere attività di orientamento al lavoro per gli studenti, favorendo i primi contatti con le aziende, anche attraverso l'organizzazione di career days, e assistendo aziende ed enti pubblici che manifestino interesse nella ricerca e selezione di studenti.
  64-ter. Gli Sportelli Placement gestiscono i contatti con aziende, enti pubblici e privati, anche internazionali, che offrano opportunità di formazione e di lavoro rivolte agli studenti. Inoltre offrono un servizio di supporto alla redazione del curriculum vitae, alla preparazione al colloquio di lavoro e all'elaborazione del progetto professionale.
  64-quater. Per la realizzazione dello Sportello Placement in ogni scuola secondaria di secondo grado è stanziata, per l'anno 2018, la somma di euro 1 milione, destinata alle spese generali di organizzazione e per il reclutamento di esperti esterni chiamati a sviluppare l'intervento. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, stabilisce i termini, le modalità e i criteri per l'istituzione degli Sportelli Placement e la ripartizione delle risorse tra le Istituzioni scolastiche.
  64-quinquies. Agli oneri dalle disposizioni di cui ai commi da 64-bis, 64-ter e 64-quater si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 72. Centemero.

  Dopo il comma 64, aggiungere i seguenti:
  64-bis. Le lavoratrici donne che abbiano compiuto il sessantatreesimo anno di età, che siano iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e siano in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore ai venticinque anni, nei limiti delle risorse di cui al comma 64-ter, possono richiedere la copertura contributiva previdenziale, fino ad un massimo di cinque anni, per i periodi di interruzione dell'attività lavorativa verificatisi nei venti anni precedenti all'atto della richiesta. I periodi di interruzione lavorativa di cui al primo periodo del presente comma non possono comunque essere superiori, nel loro complesso ad otto anni.
  64-ter. Per le finalità di cui al comma 64-bis è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato «Integrazione Donna» con una dotazione pari a 50.000.000 di euro per ciascuno degli dal 2018 al 2027.
  64-quater. Le modalità di attuazione dei commi 64-bis e 64-ter sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:
   a) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui al comma 64-bis;
   b) l'attività di monitoraggio delle richieste pervenute;
   c) la documentazione da presentare per accedere al beneficio;.

  Conseguentemente:
   al comma 41, sopprimere, la lettera b);
   dopo il comma 41, inserire i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

   al comma 624 sostituire le parole da: 180.008.500 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 130.008.500 euro per l'anno 2021, 119.304.300 euro per l'anno 2022, 73.800.700 euro per l'anno 2023, 58.596.400 euro per l'anno 2024, 89.392.100 euro per l'anno 2025, 99.387.900 euro per l'anno 2026, 91.083.600 euro per l'anno 2027.
   dopo il comma 624, aggiungere il seguente:
  624-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.»;

   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 40.000.000;
   2020: – 40.000.000.
16. 49. Nicchi, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Martelli, Cimbro.

  Dopo il comma 64, aggiungere i seguenti:
  64-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis. – (Calcolo per lavoratori stagionali). – 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è calcolata nel seguente modo: 50 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di almeno 104 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI.
  2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL – per l'intensificazione dell'attività produttiva dell'azienda in alcuni periodi dell'anno – nonché i lavoratori dello spettacolo e quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.
  3. In ogni caso la NASPI non può superare nel 2018 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.;
   b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.;
   c) all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.»;
    2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.»;
   d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso.

  64-ter. Dal comma 64-bis discendono oneri pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente:
   al comma 41, sopprimere la lettera b);
   dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

   dopo il comma 624, aggiungere il seguente:
  624-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
16. 50. Nicchi, Duranti, Melilla, Albini, Cimbro.

  Dopo il comma 64 aggiungere il seguente:
  64-bis. La sperimentazione ai cui all'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata fino al 31 dicembre 2018 entro il limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per il medesimo anno.

  Al comma 41, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
16. 52. Nicchi, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Cimbro.

  Dopo il comma 64 inserire i seguenti:
  64-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, contratti di apprendistato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 2015, n. 81, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  64-ter. Agli oneri derivanti dal comma 64-bis, pari a 25 milioni di euro per il 2018, 76 milioni di euro per il 2019 e 245 milioni di euro a decorre dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal comma 625.
16. 114. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 64, aggiungere i seguenti:
  64-bis. Agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro deve essere garantita la formazione alla sicurezza prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008 per i rischi di base, i cui contenuti formativi sono progettati e resi disponibili dell'Inail. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'attuazione delle nuove disposizioni.
  64-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al numero 28, comma 3, dell'articolo 1 sono soppresse le parole: «di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi» e sostituite dalle parole: «per le attività didattiche/curriculari di cui al n. 5 dell'articolo 4»;
   2) al primo periodo del numero 5, comma 1, dell'articolo 4 sono soppresse le parole: «che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro» e sostituite dalle parole: «per le attività didattiche/curriculari».
16. 59. Rampi, Narduolo, Manzi.

  Dopo il comma 64 aggiungere il seguente:
  64-bis. All'articolo 54-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 1, lettera a) la parola: «5.000» è sostituita dalla seguente: «7.000»;
   2) al comma 1, lettera b) la parola: «5.000» è sostituita dalla seguente: «7.000»;
   3) al comma 1, lettera d) la parola: «2.500» è sostituita dalla seguente: «3.000»;
   4) al comma 14, lettera a) le parole: «più di cinque lavoratori subordinati» sono sostituite dalle seguenti: «più di quindici lavoratori subordinati»;
   5) al comma 1, lettera e) le parole: «in misura non inferiore a 36 euro» sono sostituite dalle seguenti: «misura non inferiore a nove euro all'ora».
16. 25. Galgano.

  Dopo il comma 64 aggiungere i seguenti:
  64-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. – (Calcolo per lavoratori stagionali). – 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è calcolata in base al 50 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di almeno 104 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI.
  2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL – per l'intensificazione dell'attività produttiva dell'azienda in alcuni periodi dell'anno – nonché i lavoratori dello spettacolo e quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.
  3. In ogni caso la NASPI non può superare nel 2018 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.»;
   b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.»;
   c) all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.»;
   2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.»;
   d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso».

  64-ter. Dal comma 64-bis discendono oneri pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 625, inserire il seguente:
  625-bis. L'ultimo periodo del comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
16. 51. Nicchi, Duranti, Melilla, Albini, Cimbro.

  Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
  64-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto il seguente comma:
  3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 50.000.000;
   2019: – 50.000.000;
   2020: – 50.000.000.
* 16. 65. Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
  64-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto il seguente comma:
  3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 50.000.000;
   2019: – 50.000.000;
   2020: – 50.000.000.
* 16. 61. Verini.

  Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
  64-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto il seguente comma:
  3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 50.000.000;
   2019: – 50.000.000;
   2020: – 50.000.000.
* 16. 82. Abrignani.

  Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
  64-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto il seguente comma:
  «3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 50.000.000;
   2019: – 50.000.000;
   2020: – 50.000.000.
* 16. 91. Bini.

  Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
  64-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 181 è inserito il seguente:
  «181-bis. Limitatamente alle imprese il cui costo del lavoro, alla data di entrata in vigore della presente legge, incida per almeno i due terzi dei costi totali d'impresa, l'esonero contributivo di cui al comma 178 è riconosciuto per ulteriori dodici mesi e fino al termine massimo del 31 dicembre 2018, nella misura del 20 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modificazione:
   2018: – 71.000.000.
16. 112. Tinagli.

  Dopo il comma 64 aggiungere il seguente:
  64-bis. Alla lettera a) del comma 1, l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui l'uno per cento costituito da persone sorde».
16. 119. Carrescia.

  Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
  64-bis. L'esonero spetta anche ai datori di lavoro che assumono lavoratori, indipendentemente dal requisito anagrafico, con almeno 3 figli a carico e si trovino in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi.
16. 89. Taricco.

  Dopo il comma 64 aggiungere il seguente:
  64-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 la lettera b) del comma 1 e il comma 5 sono soppressi.
16. 109. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 65, sopprimere le parole: Per l'anno 2018.

  Conseguentemente, al comma 65, aggiungere, infine il seguente periodo:
  Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, già oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 1, comma 625, è ridotto di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2020.
16. 86. Marguerettaz.

  Al comma 65, sopprimere le parole: Per l'anno 2018.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2019: – 12.500.000;
   2020: – 12.500.000.
* 16. 94. Bini.

  Al comma 65, sopprimere le parole: Per l'anno 2018.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2019: – 12.500.000;
   2020: – 12.500.000.
* 16. 83. Abrignani.

  Al comma 65, sopprimere le parole: Per l'anno 2018.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2019: – 12.500.000;
   2020: – 12.500.000.
* 16. 66. Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Al comma 65, sopprimere le parole: Per l'anno 2018.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2019: – 12.500.000;
   2020: – 12.500.000.
* 16. 62. Verini.

  Al comma 65, sopprimere le parole: Per l'anno 2018.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2019: – 12.500.000;
   2020: – 12.500.000.
* 16. 12. Fantinati, Crippa, Colletti, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Sostituire il comma 65 con il seguente:
  65. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sopprimere le parole: «nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata». Per l'attuazione delle presente disposizione il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, n. 190, come rifinanziato dal comma 624, è ridotto di 25 milioni per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro a decorrere dal 2019.
16. 113. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. All'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: «7.000» sono sostituite dalle seguenti: «15.000».

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 180.008.500 fino a: dell'anno 2029 con le seguenti: 140.008.500 euro per l'anno 2021, di 129.304.300 euro per l'anno 2022, di 83.800.700 euro per l'anno 2023, di 68.596,400 euro per l'anno 2024, di 99.392.100 euro per l'anno 2025, di 109.387.900 euro per l'anno 2026, di 101.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 104.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 40.000.000;
   2020: – 40.000.000.
16. 34. Zaccagnini, Cimbro.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. All'articolo 34, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: «7.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.500».

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 180.008.500 fino a: dell'anno 2029 con le seguenti: 160.008.500 euro per l'anno 2021, di 149.304.300 euro per l'anno 2022, di 103.800.700 euro per l'anno 2023, di 88.596.400 euro per l'anno 2024, di 119.392.100 euro per l'anno 2025, di 129.387.900 euro per l'anno 2026, di 121.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 124.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2018: – 20.000.000;
   2019: – 20.000.000;
   2020: – 20.000.000.
16. 36. Zaccagnini, Cimbro.

  Dopo il comma 65 inserire il seguente:
  65-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:
   e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria integrativa, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici.

  Conseguentemente, sostituire il comma 624 con il seguente:
  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 17,585.300 euro per l'anno 2018 e di 40.868.200 euro per l'anno 2019, di 120.812.100 euro per l'anno 2020, 165.008.500 euro per l'anno 2021, di 154.304.300 euro per l'anno 2022, di 108.800,700 euro per l'anno 2023, di 90.596.400 euro per l'anno 2024, di 120.392.100 euro per l'anno 2025, di 132.387.900 euro per l'anno 2026, di 125.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 130.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
16. 32. Tancredi.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), è soppresso il seguente periodo: «, per i periodi contributivi maturati dal 16 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,»;
   b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: «d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 8.000.000;
   2019: – 8.000.000;
   2020: – 8.000.000.
* 16. 13. Fantinati, Crippa, Colletti, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), è soppresso il seguente periodo: «, per i periodi contributivi maturati dal 16 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,»;
   b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: «d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 8.000.000;
   2019: – 8.000.000;
   2020: – 8.000.000.
* 16. 63. Verini.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), è soppresso il seguente periodo: «, per i periodi contributivi maturati dal 16 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,»;
   b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: «d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 8.000.000;
   2019: – 8.000.000;
   2020: – 8.000.000.
* 16. 67. Laffranco, Alberto Giorgetti, Palese, Sisto.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), è soppresso il seguente periodo: «, per i periodi contributivi maturati dal 16 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,»;
   b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: «d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 8.000.000;
   2019: – 8.000.000;
   2020: – 8.000.000.
* 16. 84. Abrignani.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), è soppresso il seguente periodo: «, per i periodi contributivi maturati dal 16 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,»;
   b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: «d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 8.000.000;
   2019: – 8.000.000;
   2020: – 8.000.000.
* 16. 93. Bini.

  Dopo il comma 65 aggiungere il seguente:
  65-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), le parole: «nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 e dal 1o gennaio al 31 dicembre 2018»;
   b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   «e) per il periodo 1o gennaio 2018 – 31 dicembre 2018, ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
   2018: – 8.000.000.
16. 1. Vignali.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 18 gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributiva del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773 quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  65-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 65-bis, 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e di 99 milioni nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
* 16. 95. Bini, Fregolent, Rubinato, Antezza, Vico.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 18 gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributiva del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773 quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  65-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 65-bis, 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e di 99 milioni nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
* 16. 99. Lodolini.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 18 gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributiva del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773 quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  65-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 65-bis, 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e di 99 milioni nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
* 16. 101. Moretto, Marco Di Maio, Fregolent, Donati, Gadda.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributiva del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773 quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  65-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 65-bis, 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e di 99 milioni nel 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
16. 111. Pagani.

  Dopo il comma 65, inserire il seguente:
  65-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati a partire dalla medesima data è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributiva del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773 quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Dall'attuazione della presente norma discendono oneri pari a 13 milioni di euro nel 2018, per 35 milioni di euro nel 2019 e di 99 milioni nel 2020.

  Conseguentemente, al comma 625, sostituire la cifra: 135.812.100 con la seguente: 125.192.100.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -13.000.000;
   2019: -35.000.000.
16. 37. Ricciatti, Epifani, Ferrara, Simoni, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa, Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli, Cimbro.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. Al fine di promuovere la sperimentazione e la ricerca agraria, il credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 spetta anche ai progetti delle aziende agrarie sperimentali di proprietà delle università nazionali in materia di adattamenti ai cambiamenti climatici, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2011 e 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri di finanziamento dei progetti di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2017: –1.000.000;
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000.
* 16. 102. Falcone.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. Al fine di promuovere la sperimentazione e la ricerca agraria, il credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 spetta anche ai progetti delle aziende agrarie sperimentali di proprietà delle università nazionali in materia di adattamenti ai cambiamenti climatici, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2011 e 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri di finanziamento dei progetti di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2017: –1.000.000;
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000.
* 16. 3. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2018, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
16. 85. Parisi.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2017 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, viene incrementata del 35 per cento. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 57 milioni di euro per l'anno 2018 e in 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. 97. Patrizia Maestri, Arlotti, Marchetti, Albanella, Damiano, Gnecchi, Fabbri.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'anno 2017 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, viene incrementata del 17,5 per cento, fino ad un massimo del 35 per cento, per ciascuno degli anni immediatamente precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione nei quali il lavoratore sia stato impiegato esclusivamente in attività stagionali dei medesimi settori del turismo e degli stabilimenti termali. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di quattro mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2017 e in 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
16. 28. Patrizia Maestri, Arlotti, Iacono, Tino Iannuzzi.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea e, in particolare, delle disposizioni sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza, al fine di favorire la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale, al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «reddito imponibile», sono inserite le seguenti: «e, con riferimento alle rotte infra comunitarie, è attribuito a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario»;
   b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «Registro Internazionale di cui all'articolo 1», sono inserite le seguenti: «con riferimento alle rotte infracomunitarie, a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce versamento del contributi di cui in seguito, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario» e dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «in ogni caso».
16. 15. Ruocco, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. Al comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «1,4 per cento» sono sostituite con le seguenti: «3 per cento».
16. 96. Misiani, Carnevali.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. A decorrere dall'anno 2018 sugli acquisti di biopesticidi e fitofarmaci organici è riconosciuta una detrazione dell'imposta pari al 50 per cento dei costi sostenuti e comunque non superiori a 5000 euro annui. La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta nel limite massimo di spesa di euro 50.000.000 annui.

  Al comma 41, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 41, inserire i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   c) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82   per cento del loro ammontare.»;
   d) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   d) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   e) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   f) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
16. 35. Zaccagnini, Cimbro.

AREA TEMATICA N. 17.
(Sgravi contributivi under 40).
(ART. 1, commi 66-67)

  Al comma 66, primo periodo, sostituire le parole quaranta anni con le seguenti quarantacinque anni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 624, con il seguente:
  «624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 15.085.300 euro per l'anno 2018 e di 51.368.200 euro per l'anno 2019, di 133.312.100 euro per l'anno 2020, 177.508.500 euro per l'anno 2021, di 166.804.300 euro per l'anno 2022, di 121.300.700 euro per l'anno 2023, di 106.096,400 euro per l'anno 2024, di 136.892.100 euro per l'anno 2025, di 146,887.900 euro per l'anno 2026, di 138,583.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 141.883.600 euro a decorrere dall'anno 2029.».
17. 5. Rampelli.

  Al comma 66, primo periodo, sostituire la parola: quaranta con la seguente: quarantadue.
17. 13. Falcone.

  Al comma 66, sostituire le parole; 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 67 inserire il seguente:
  67-bis. Agli oneri di cui al comma 66, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2018, 31,3 milioni per l'anno 2019, 50,3 milioni per l'anno 2020, 48,4 milioni per l'anno 2021, 38,8 milioni per l'anno 2022, 24,6 milioni per l'anno 2023, 9,1 milioni per l'anno 2024, 1,3 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 214, n. 190.
17. 6. Paglia, Pastorino, Marcon, Fassina.

  Al comma 66, dopo il terzo periodo, inserire, il seguente: «Nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 l'esonero di cui al presente comma si applica anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che in precedenza erano già iscritti nella previdenza agricola come coadiuvanti o affittuari sui medesimi fondi.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.250.000;
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000.
17. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 66, aggiungere i seguenti:

  66-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì per i lavoratori stagionali e calcolata per ogni lavoratore impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
  66-ter. A copertura delle disposizioni di cui al comma 66-bis, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 66-quater e 66-quinquies.
  66-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 94 per cento».
  66-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento».
17. 4. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 67 aggiungere i seguenti:
  67-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) aggiungere la seguente lettera:
   « e-quater). i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici.».
  67-ter. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, al comma 237, le parole: «Per il triennio 2017-2019» sono soppresse.
  67-quater. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 237 è inserito il seguente:
   «237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con contributivo.».
  67-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 67-bis a 67-quater, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 624 della presente legge.
17. 8. Abrignani.

  Dopo il comma 67, aggiungere i seguenti:
  67-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) aggiungere la seguente lettera:
   « e-quater). i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici.».

  67-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 67-bis, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 624.
17. 9. Abrignani.

  Dopo il comma 67, aggiungere i seguenti:
  67-bis. Il riconoscimento dell'accredito figurativo, a fini pensionistici, per i periodi di servizio militare obbligatorio prestato nelle Forze Armate Italiane e quelli ad esso equiparati, di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153 si applica, a domanda dell'interessato, anche agli obiettori di coscienza condannati a periodi di detenzione in ragione della loro obiezione.
  67-ter. Ai maggiori oneri previdenziali derivanti dal comma 67-bis si provvede mediante riduzione a decorrere dal 1o gennaio 2018 delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1, della presente legge.
17. 7. Marcon, Paglia, Pastorino, Fassina.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. Al fine di favorire le imprese agricole, nell'acquisto di nuovi automezzi, attrezzature e macchine operatrici agricole, conformi alla vigente disciplina comunitaria in materia di emissioni inquinanti, il contingente di gasolio in agricoltura ammesso al regime agevolato è incrementato nei limiti di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2018, 10 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni di euro per il 2020 in misura ulteriore rispetto a quanto disposto dal comma 292 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre n. 147 del 2013 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002.

  Conseguentemente, al comune 624, comma 2, sostituire le cifre: 17.585.300, 53.868.200 e 135.812.100 rispettivamente con le seguenti: 12.585.300, 43.868.200 e 120.812.100.
17. 11. Falcone.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni il moltiplicatore è pari a 75.».

  Conseguentemente, alla Tabella. A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 25.000.000;
   2019: – 25.000.000;
   2020: – 25.000.000.
17. 2. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;
   2020: – 5.000.000.
17. 1. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. Alla legge 11 febbraio 1992 n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 7 dell'articolo 12 è sostituito con il seguente:
    «7. Non costituiscono esercizio venatorio, e a essi non si applicano le disposizioni della presente legge, il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d), nonché gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di abbattimento di cui all'articolo 19 secondo e terzo comma.».
   b) il comma 3 dell'articolo 19 è sostituito con il seguente:
    «3. Le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono effettuare gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di abbattimento di cui al comma 2 anche avvalendosi di privati, muniti di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio, che abbiano frequentato con profitto appositi corsi di formazione da esse organizzati e i cui contenuti siano stati preventivamente sottoposti ed approvati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).».
17. 10. Parrini, Fanucci, Carrescia.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 è aggiunto in fine il seguente comma:
   «2-bis. A decorrere dall'anno 2018 le agevolazioni contributive di cui al comma 2 si applicano a favore dell'Imprenditore Agricolo Professionale qualora il centro aziendale ricada nei territori montani e nelle zone svantaggiate ovvero nei comuni immediatamente contigui, e almeno il 50 per cento della Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) si trovi nelle aree definite ai sensi del comma 2 lettere a) e b).».
17. 12. Romanini.

AREA TEMATICA N. 17-bis.
(Contratto di affiancamento per giovani agricoltori).
(ART. 1, commi 68-69)

  Dopo il comma 69, aggiungere i seguenti;
  69-bis. Al fine di favorire l'autonomia delle donne vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, così come certificati dall'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ai datori di lavoro privato che le assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.000 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta a domanda e alle condizioni di cui al successivo comma 69-ter, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito dal presente comma.
  69-ter. Il beneficio contributivo di cui al comma 69-bis è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 500 mila euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,74 milioni di euro per l'anno 2020, di 11,35 milioni di euro per l'anno 2021, di 6,85 milioni di euro per l'anno 2022 e di 580 mila euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Inps non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 69-bis.
  69-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 69-bis e 69-ter.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.583.300 euro per l'anno 2018 e di 53.869.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026 e di 141,083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 17.083.300 euro per l'anno 2018 e di 48.869.200 euro per l'anno 2019, di 124.072.100 euro per l'anno 2020, 168.973.500 euro per l'anno 2021, di 163.219.300 euro per l'anno 2022, di 123,220.700 euro per l'anno 2023, di 108, 596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026 e di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029.
17-bis. 5. Tentori, Gribaudo.

  Dopo il comma 69, inserire il seguente:
  69-bis. Al fine di consentire la più ampia ed effettiva circolazione giuridica dei terreni, rimuovendo limiti onerosi ed ostativi al conseguimento del credito ed alla vendita dei terreni, allo scopo eliminando dall'ordinamento istituti fondiari superati e inattuali, non noti in maniera esplicita agli interessati, all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo le parole: «e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1o dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766», sono inserite le seguenti: «nonché di ogni analoga tipologia di vincolo derivante da istituti giuridici quali livelli, censi, decime, canoni enfiteutici ed altri».
*17-bis. 1. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.

  Dopo il comma 69, inserire il seguente:
  69-bis. Al fine di consentire la più ampia ed effettiva circolazione giuridica dei terreni, rimuovendo limiti onerosi ed ostativi al conseguimento del credito ed alla vendita dei terreni, allo scopo eliminando dall'ordinamento istituti fondiari superati e inattuali, non noti in maniera esplicita agli interessati, all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo le parole: «e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1o dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766», sono inserite le seguenti: «nonché di ogni analoga tipologia di vincolo derivante da istituti giuridici quali livelli, censi, decime, canoni enfiteutici ed altri».
*17-bis. 4. La VI Commissione.

  Dopo il comma 69 aggiungere il seguente:
  69-bis. Al fine di garantire un'equa retribuzione a tutti i lavoratori in conformità all'articolo 36 della Costituzione, il Governo è delegato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad istituire una commissione indipendente che non comporti oneri finanziari aggiuntivi per individuare i criteri idonei per l'istituzione di una retribuzione minima garantita su base nazionale.

  Dopo il comma 69, inserire il seguente:
  69-bis. Al fine di consentire la più ampia ed effettiva circolazione giuridica dei terreni, rimuovendo limiti onerosi ed ostativi al conseguimento del credito ed alla vendita dei terreni, allo scopo eliminando dall'ordinamento istituti fondiari superati e inattuali, non noti in maniera esplicita agli interessati, all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo le parole: «e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1o dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766», sono inserite le seguenti: «nonché di ogni analoga tipologia di vincolo derivante da istituti giuridici quali livelli, censi, decime, canoni enfiteutici ed altri».
17-bis. 3. Rizzetto.

AREA TEMATICA N. 17-ter.
(Sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore della pesca).

(ART. 1, commi 70-71)

  Dopo il comma 70, aggiungere i seguenti:
  70-bis. Con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, è istituita la piattaforma italiana del fosforo, con dotazione per l'anno 2018 di 100.000 euro, con le seguenti finalità:
   a) realizzazione di uno studio mirato al raggiungimento dell'autosufficienza del ciclo del Fosforo su base nazionale e coordinamento con le politiche Europee dedicate;
   b) raccolta delle migliori pratiche di recupero del Fosforo dal ciclo di gestione dei rifiuti;
   c) raccolta e diffusione di Informazioni riguardanti la filiera di approvvigionamento del Fosforo, con particolare riguardo all'importazione da paesi esterni all’ Unione Europea;
   d) messa a punto di proposte, anche di carattere legislativo o regolamentare, per incoraggiare il recupero del Fosforo e prevenirne gli sprechi;
   e) istituzione di un tavolo tematico sulla conservazione e il recupero del Fosforo, con la partecipazione di centri di ricerca, istituzioni pubbliche e private, aziende, associazioni per la difesa dell'ambiente;
   f) realizzazione di un portale telematico per la raccolta e la pubblicazione delle attività del tavolo tematico, dei documenti elaborati e delle altre informazioni raccolte durante le attività della piattaforma.

  70-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 70-bis, pari a 100 mila euro per l'anno 2018, si provvede, per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2001, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come modificato dal comma 625.
17-ter. 8. Zolezzi, Daga, Vignaroli, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:
  70-bis. Le indennità di cui al comma 70 nonché le indennità di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non concorrono alla formazione del reddito.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
*17-ter. 4. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:
  70-bis. Le indennità di cui al comma 70 nonché le indennità di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non concorrono alla formazione del reddito.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
*17-ter. 12. Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Al comma 71, dopo la parola: integrata, inserire le seguenti: di 3 milioni di euro per l'anno 2018 e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Agli oneri per l'anno 2018 derivanti dal precedente periodo, nella misura pari a 3 milioni di euro si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154. A tal fine le predette risorse, nella misura di 3 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –3.000.000;
   2019: –3.000.000;
   2020: –3.000.000.
**17-ter. 1. La XIII Commissione.

  Al comma 71, dopo la parola: integrata, inserire le seguenti: di 3 milioni di euro per l'anno 2018 e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Agli oneri per l'anno 2018 derivanti dal precedente periodo, nella misura pari a 3 milioni di euro si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154. A tal fine le predette risorse, nella misura di 3 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –3.000.000;
   2019: –3.000.000;
   2020: –3.000.000.
**17-ter. 13. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli.

  Al comma 71, dopo la parola: integrata, inserire le seguenti: di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e.

  Conseguentemente, dopo il comma 71, aggiungere il seguente:
  71-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 71, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione, del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17-ter. 18. De Girolamo.

  Dopo il comma 71, aggiungere i seguenti:
  71-bis. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole gestite da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella gestione previdenziale agricola, che si trovano in difficoltà finanziaria a causa delle crisi di mercato dei prodotti agricoli e della concorrenza sleale, con evidenti squilibri in termini di prezzi e di redditi percepiti dagli stessi imprenditori, possono essere concessi mutui ad ammortamento quindicennale da erogare al tasso pari a quello di riferimento per il credito agevolato determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze per il mese di settembre 2016 pari a 1,68 per cento.
  71-ter. I mutui sono assistiti dalle garanzie rilasciate dall'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ovvero da altre garanzie prestate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, anche nella forma della controgaranzia.

71-quater. La presenza degli squilibri di cui al comma 71-bis si verifica nel caso di riduzione di almeno il 30 per cento del reddito medio annuo dell'imprenditore rispetto al reddito medio del triennio precedente.

71-quinquies. Alla domanda di finanziamento presentata all'istituto di credito, deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articolo 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la riduzione del reddito.
17-ter. 15. Falcone.

  Dopo il comma 71 inserire i seguenti:
  71-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica ed a basso impatto ambientale, dal 1o gennaio 2017 al 30 giugno 2017 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  71-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vengono riportate le modalità, i criteri ed i soggetti beneficiari di cui al comma 71-bis.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire la parola: 17.585.300 con la seguente: 7.585.300.
*17-ter. 2. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 71 inserire i seguenti:
  71-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica ed a basso impatto ambientale, dal 1o gennaio 2017 al 30 giugno 2017 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  71-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vengono riportate le modalità, i criteri ed i soggetti beneficiari di cui al comma 71-bis.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire la parola: 17.585.300 con la seguente: 7.585.300.
*17-ter. 17. Falcone.

  Dopo il comma 71 aggiungere i seguenti:
  71-bis. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
  «11-bis. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 4 a 8, affluiscono in un apposito “Fondo antibracconaggio ittico”, istituito presso il Ministero dell'interno, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro a decorrere dal 2018, destinato a potenziare i controlli nelle acque interne, da parte del Comando Unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare (CUTFAA).
  11-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto col Ministro della difesa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 11-bis, la cui dotazione può essere incrementata da parte delle regioni».

  71-ter. Per gli oneri derivati dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 71-bis del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, è ridotto di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 218, 2019 e 2020.
17-ter. 7. Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Guidesi.

  Dopo il comma 71, inserire i seguenti:
  71-bis. Al fine concorrere ad equilibrare le disuguaglianze di genere nei trattamenti pensionistici in agricoltura, con effetto dal 1o gennaio 2018 la misura della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, limitatamente alle lavoratrici agricole e rispetto all'importo della misura vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è incrementata di 50 euro o ad ogni modo di una quota di tale incremento tale da raggiungere e non superare il corrispondente importo previsto per il trattamento pensionistico dei lavoratori agricoli.
  71-ter. Le disposizioni di cui al comma 71-bis si applicano nel limite di spesa di 80 milioni di euro annui e per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019; di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 2.585300 euro per l'anno 2018 e di 38.868.200 euro per l'anno 2019, di 120.812.100 euro per l'anno 2020.
17-ter. 9. Mongiello, Castricone, Chaouki, Ginefra, Grassi, Marroni, Pelillo, Taranto, Valiante.

  Dopo il comma 71, inserire i seguenti:
  71-bis. Al fine concorrere ad equilibrare le disuguaglianze di genere nei trattamenti pensionistici in agricoltura, con effetto dal 1o gennaio 2018 la misura della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, limitatamente alle lavoratrici agricole e rispetto all'importo della misura vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è incrementata di 50 euro o ad ogni modo di una quota di tale incremento tale da raggiungere e non superare il corrispondente importo previsto per il trattamento pensionistico dei lavoratori agricoli.
  71-ter. Le disposizioni di cui al comma 71-bis si applicano nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui e per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: 2.585.300 euro per l'anno 2018 e di 38.868.200 euro per l'anno 2019, di 120.812.100 euro per l'anno 2020.
17-ter. 10. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.

  Dopo il comma 71 aggiungere il seguente:
  71-bis. Al fine di poter completare le procedure di liquidazione dei danni già accertati alla data di entrata in vigore della presente legge derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme eventualmente eccedenti la copertura dei danni già accertati vanno ad integrare la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14, decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.
*17-ter. 3. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 71 aggiungere il seguente:
  71-bis. Al fine di poter completare le procedure di liquidazione dei danni già accertati alla data di entrata in vigore della presente legge derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme eventualmente eccedenti la copertura dei danni già accertati vanno ad integrare la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14, decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.
*17-ter. 14. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 71 aggiungere il seguente:
  71-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, un Fondo per il sostegno delle imprese agricole che fanno uso di prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire la cifra: 17.585.300 con la seguente: 12.585.300.
17-ter. 16. Falcone.

  Dopo il comma 71, aggiungere il seguente:
  71-bis. All'articolo 79, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «delle acque di cui al comma» sono aggiunte le seguenti: «Tali programmi assicurano altresì risorse adeguate per garantire le condizioni minime di esercizio e sicurezza attraverso la manutenzione dei fondali, dei pontili e delle attività di controllo, per il cui svolgimento vengono individuali personale e mezzi per esercitare le funzioni di Polizia Lacuale».
17-ter. 11. Ascani, Verini, Sereni, Giulietti.

  Dopo il comma 71 aggiungere il seguente:
  71-bis. All'articolo 40, comma 4, della legge 29 luglio 2016, n. 154 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «l'arresto» sono sostituite con le seguenti: «la reclusione»;
   b) la parola: «o» è sostituita dalla parola: «e»;
   c) le parole: «l'ammenda» sono sostituite dalle parole: «la multa».
17-ter. 6. Tripiedi, Ciprini, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà.

AREA TEMATICA N. 17-quater.
(Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa)
(ART. 1, commi 72-74)

  Al comma 72, dopo le parole: Xylella fastidiosa aggiungere le seguenti: e dei territori castanicoli colpiti dal Dryocosmus kuriphilus e, conseguentemente, dalla recrudescenza del complesso delle Cydia spp.
17-quater. 48. Terrosi.

  Al comma 72, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -8.000.000;
   2020: -13.000.000.
*17-quater. 9. La XIII Commissione.

  Al comma 72, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -8.000.000;
   2020: -13.000.000.
*17-quater. 49. Capone, Massa, Mariano, Vico.

  Al comma 72, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2018,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 14.585.300 euro per l'anno 2018 e di 48.868.200 euro per l'anno 2019, di 130.812.100 euro per l'anno 2020.
**17-quater. 10. La XIII Commissione.

  Al comma 72, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2018,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 14.585.300 euro per l'anno 2018 e di 48.868.200 euro per l'anno 2019, di 130.812.100 euro per l'anno 2020.
**17-quater. 41. Mongiello, Castricone, Chaouki, Ginefra, Grassi, Marroni, Pelillo, Taranto, Valiante, Antezza.

  Al comma 72, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro con le seguenti: 4 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   al comma 73 sostituire le parole: pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019 con le seguenti: pari a 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019.;
   al comma 74, lettera a), capoverso comma 1-ter, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 2 milioni di euro.;
   alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -2.000.000;
   2019: -4.000.000;
   2020: -3.000.000.
17-quater. 47. Palese.

  Dopo il comma 72 aggiungere il seguente:
  72-bis. In relazione agli effetti non concorrenziali derivanti dall'importazione di prodotti agricoli, in particolare il riso, provenienti dalla Cambogia e dal Myanmar è concesso un contributo una tantum pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2018 in favore delle imprese risicole delle province di Novara, Vercelli, Pavia.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire la parola: 17.585.000 con la seguente: 12.585.000.
*17-quater. 11. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 72 aggiungere il seguente:
  72-bis. In relazione agli effetti non concorrenziali derivanti dall'importazione di prodotti agricoli, in particolare il riso, provenienti dalla Cambogia e dal Myanmar è concesso un contributo una tantum pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2018 in favore delle imprese risicole delle province di Novara, Vercelli, Pavia.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire la parola: 17.585.000 con la seguente: 12.585.000.
*17-quater. 60. Falcone, Furnari.

  Dopo il comma 72, aggiungere il seguente:
  72-bis. Al fine di sostenere le aziende agricole italiane operanti nel settore olivicolo ed oleario, è introdotta la possibilità di indicare sull'etichetta della bottiglia la dicitura «olio extravergine di oliva prodotto con metodo artigianale». Tale dicitura è riservata agli oli extravergini ottenuti nei frantoi italiani che utilizzano esclusivamente olive di varietà italiane coltivate in Italia, che abbiano una produzione annua non superiore a 10.000 quintali e che utilizzano processi di lavorazione conformi al disciplinare depositato dall'azienda presso la Camera di Commercio competente per territorio, previa convalidazione da parte di un ente terzo: a ciò abilitato, ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99.
17-quater. 40. Becattini.

  Al comma, 73, dopo le parole: Xylella fastidiosa aggiungere le seguenti: e dei territori castanicoli colpiti dal Dryocosmus kuriphilus e, conseguentemente dalla recrudescenza del complesso delle Cydia spp.
17-quater. 50. Terrosi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  73-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 73, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole: presente articolo, inserire le seguenti: i proprietari o i titolari di diritti dominicali sui fondi agricoli colpiti dal batterio della xylella fastidiosa, agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di cui dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17-quater. 59. Latronico.

  Al comma 74, capoverso 1-bis, dopo le parole: colpite dal batterio Xylella fastidiosa aggiungerete le seguenti: e al settore castanicolo nelle aree castanicole colpite da Dryocosmus kuriphilus, e, conseguentemente, dalla recrudescenza del complesso delle Cydia spp.
17-quater. 52. Terrosi.

  Al comma 74, capoverso 1-ter, aggiungere, infine, le seguenti parole: e da destinare altresì agli interventi di gestione agronomica delle piante di castagno attaccate da Dryocosmus kuriphilus e, conseguentemente, dalla recrudescenza del complesso delle Cydia spp.
17-quater. 51. Terrosi.

  Al comma 74, lettera a), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. Il 15 per cento del Fondo di cui comma 1-ter è destinato al reimpianto con piante di canapa.
17-quater. 44. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 74 aggiungi seguenti:
  74-bis. Al fine di sostenere l'apparato produttivo delle imprese agricole, in stato di difficoltà temporanea, con particolare riferimento al mantenimento dell'occupazione, è istituito un Fondo di sostegno, nello stato di previsione del Ministro dello sviluppo economico con una dotazione 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
  74-ter. Possono accedere agli interventi del Fondo di cui al comma 74-bis le imprese, che versano in uno stato di transitoria difficoltà ai sensi del successivo comma 74-quater, qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa e ricorrano i seguenti ulteriori requisiti:
   a) l'impresa sia in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assicurativi obbligatori nei confronti dei propri dipendenti;
   b) l'impresa e i suoi amministratori siano in regola con la certificazione antimafia;
   c) gli amministratori dell'impresa non siano stati in precedenza dichiarati falliti.

  14-quater. I requisiti di cui al comma 74-bis devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa e devono essere mantenuti per tutto il periodo di durata di tale stato, a pena della revoca del contributo erogato, ai sensi del comma 9.
  74-quinquies. La domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa è presentata al Ministero dello sviluppo economico. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:
   a) lo stato patrimoniale e il conto dei profitti e delle perdite dell'impresa relativi all'ultimo esercizio finanziario;
   b) l'andamento dell'indebitamento alla data di presentazione della domanda;
   c) una relazione contenente il piano economico-finanziario per la ristrutturazione dell'impresa e la descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali derivanti dall'eventuale cessazione dell'attività.

  74-sexies. Alla domanda di cui al precedente comma deve, altresì, essere allegata una dichiarazione con la quale l'imprenditore si impegna, in caso di concessione dei contributi previsti dalla presente legge, a salvaguardare per tutto il periodo di difficoltà i livelli occupazionali delle imprese di cui al comma 1 esistenti alla data di presentazione della domanda.
  74-septies. Entro un mese dalla data di presentazione della domanda il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ove ne riscontri i presupposti, dichiara lo stato di difficoltà temporanea delle imprese, definendo, altresì, le date di inizio e di fine del periodo di crisi.
  74-octies. Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e i criteri di priorità da applicare nell'accoglimento delle domande, nonché la definizione di eventuali riserve in favore di imprese appartenenti a determinati settori o aventi determinati requisiti.
  74-novies. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori che prevedono una disciplina più restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (CE) n. 1998/2006.
  74-decies. Le risorse del Fondo di cui al comma 74-bis, sono erogate alle imprese fino all'esaurimento delle stesse.
  74-undecies. Ferme restando le disposizioni penali previste in materia, qualora successivamente all'erogazione del contributo sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge ai fini della sua concessione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone la revoca del contributo stesso.
  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2018: -30.000.000;
   2019: -30.000.000;
   2020: -30.000.000.
17-quater. 61. Falcone.

  Dopo il comma 74 aggiungere i seguenti:
  74-bis. Al fine di sostenere l'apparato produttivo delle imprese agricole, in stato di difficoltà temporanea, con particolare riferimento al mantenimento dell'occupazione, è istituito un Fondo di sostegno, nello stato di previsione del Ministro dello sviluppo economico con una dotazione 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020.
  74-ter. Possono accedere agli interventi del Fondo di cui al comma 74-bis le imprese, che versano in uno stato di transitoria difficoltà ai sensi del successivo comma 74-quater, qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa e ricorrano i seguenti ulteriori requisiti:
   a) l'impresa sia in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assicurativi obbligatori nei confronti dei propri dipendenti;
   b) l'impresa e i suoi amministratori siano in regola conia certificazione antimafia;
   c) gli amministratori dell'impresa non siano stati in precedenza dichiarati falliti;

  74-quater. I requisiti di cui al comma 74-bis devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa e devono essere mantenuti per tutto il periodo di durata di tale stato, a pena della revoca del contributo erogato, ai sensi del comma 74-decies.
  74-quinquies. La domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa è presentata al Ministero dello sviluppo economico. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:
   a) lo stato patrimoniale e il conto dei profitti e delle perdite dell'impresa relativi all'ultimo esercizio finanziario;
   b) l'andamento dell'indebitamento alla data di presentazione della domanda;
   c) una relazione contenente il piano economico-finanziario per la ristrutturazione dell'impresa e la descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali derivanti dall'eventuale cessazione dell'attività.

  74-sexies. Alla domanda di cui al precedente comma deve, altresì, essere allegata una dichiarazione con la quale l'imprenditore si impegna, in caso di concessione dei contributi previsti dalla presente legge, a salvaguardare per tutto il periodo di difficoltà i livelli occupazionali delle imprese di cui al comma 74-bis esistenti alla data di presentazione della domanda.
  74-septies. Entro un mese dalla data di presentazione della domanda il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ove ne riscontri i presupposti, dichiara lo stato di difficoltà temporanea delle imprese, definendo, altresì, le date di inizio e di fine del periodo di crisi.
  74-octies. Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e i criteri di priorità da applicare nell'accoglimento delle domande, nonché la definizione di eventuali riserve in favore di imprese appartenenti a determinati settori o aventi determinati requisiti.
  74-novies. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori che prevedono una disciplina più restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (CE) n. 1998/2006.
  74-decies. Le risorse del Fondo di cui al comma 74-bis, sono erogate alle imprese fino all'esaurimento delle stesse.
  74-undecies. Ferme restando le disposizioni penali previste in materia, qualora successivamente all'erogazione del contributo sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge ai fini della sua concessione, il Ministro delle, politiche agricole alimentari e forestali dispone la revoca del contributo stesso.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -30.000.000;
   2019: -30.000.000;
   2020: -30.000.000.
17-quater. 33. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 74, aggiungere i seguenti:
  74-bis. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria, nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti ricompresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo nel limite di 5 milioni di euro a decorrere dal 2018, finalizzato all'adozione, d'intesa con le Regioni interessate, di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli Enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza.
  74-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 74-bis, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  «11-bis. Le utenze di fornitura di energia elettrica per il sollevamento e lo scolo delle acque degli impianti degli Enti, costituiti ai sensi dell'articolo 59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e delle rispettive leggi regionali, ricadenti nei territori di cui al comma 15 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono esenti dagli oneri generali afferenti il sistema elettrico di cui al comma 11».

  74-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 74-bis e 74-ter, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*17-quater. 39. Gallinella, Ferraresi, L'Abbate, Gagnarli, Lupo, Parentela, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Crivellari, Pagani.

  Dopo il comma 74, aggiungere i seguenti:
  74-bis. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria, nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti ricompresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo nel limite di 5 milioni di euro a decorrere dal 2018, finalizzato all'adozione, d'intesa con le Regioni interessate, di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli Enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza.
  74-ter. Per le stesse finalità di cui al comma 74-bis, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  «11-bis. Le utenze di fornitura di energia elettrica per il sollevamento e lo scolo delle acque degli impianti degli Enti, costituiti ai sensi dell'articolo 59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e delle rispettive leggi regionali, ricadenti nei territori di cui al comma 15 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono esenti dagli oneri generali afferenti il sistema elettrico di cui al comma 11».

  74-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 74-bis e 74-ter, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*17-quater. 63. Gallinella, Ferraresi, L'Abbate, Lupo, Parentela, Gagnarli, Zolezzi.

  Dopa il comma 74 aggiungere i seguenti:
  74-bis. A decorrere dall'anno 2018 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, e comunque non superiore a 5.000 euro l'anno, per l'acquisto da parte delle imprese agricole, di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del Regolamento n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
  74-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 74-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  74-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 74-bis a 74-ter è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
  74-quinquies. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 74-sexies.
  74-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie alla attuazione del credito di imposta, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi nonché le cause: di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
  74-septies. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 14.585.300 euro, le parole: 53.868.200 euro con le seguenti: 50.868.200 euro e le parole: 135.812.100 euro con le seguenti: 132.812.100 euro.
17-quater. 28. Benedetti, Parentela, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, aggiungere i seguenti:
  74-bis. – (Modifica della disciplina fiscale applicabile al settore della «raccolta di prodotti selvatici noti legnosi»). – I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
  74-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 74-bis è fissata ad euro 100,00 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.
  74-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 74-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non fanno cumulo con altri redditi della persona fisica.
  74-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.
  74-sexies. Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 74-quinquies, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale dei cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  74-septies. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) nella parte I, dopo il n. 15) è aggiunto il seguente: «15-bis) tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;»;
   b) nella parte II-bis, dopo il n. 1-ter) è aggiunto il seguente: «1-quater) tartufi freschi, refrigerati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atto ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;»;
   c) nella parte III, il n. 20-bis) è abrogato.

  74-octies. I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, quindi esclusi dalla classe ATECO 02.30, e che sono diversi da quelli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale e non trovano applicazione i commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2018: -12.000.000;
   2019: -12.000.000;
   2020: -12.000.000.
17-quater. 23. Gagnarli, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 74 aggiungere i seguenti:
  74-bis. Ai fini dell'applicazione dei regimi fiscali speciali in materia di imposte dirette e indirette, si presumono non agricole le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative nonché gli imprenditori agricoli in forma societaria, come definiti al comma 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, appartenenti a un gruppo di imprese verticalmente o orizzontalmente integrato e collegate o controllate, direttamente o indirettamente, da società di capitali che non rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
  74-ter. Non possono in ogni caso qualificarsi agricole le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative nonché gli imprenditori agricoli in forma societaria, come definiti al comma 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. appartenenti a un gruppo di imprese verticalmente o orizzontalmente integrato e collegate o controllate, direttamente o indirettamente, da società di capitali che, indipendentemente dal possesso dei requisiti dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non esercitano effettivamente le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, ivi comprese le attività di natura finanziaria, o di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
  74-quater. In presenza delle condizioni di cui ai commi 74-bis e 74-ter la società interessata può interpellare l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, fornendo la dimostrazione dell'attività agricola effettivamente svolta ovvero che il collegamento o controllo, diretto o indiretto, con società di capitali non sia privo di sostanza economica ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  74-quinquies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive in relazione alle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente comma.
  74-sexies. Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 74-quater ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.
  74-septies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 74-bis e seguenti entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
17-quater. 26. L'Abbate, Parentela, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. Al fine di sostenere la produzione della frutta a guscio è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per il rifinanziamento dei piani dei settori corilicolo, castanicolo, delle mandorle, delle noci, dei pistacchi e delle carrube. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli aggiornamenti dei piani e la ripartizione delle risorse finanziarie attivabili per l'esecuzione delle azioni previste dai relativi piani.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 15.585.300 euro, le parole: 53.868.200 euro con le seguenti: 51.868.200 euro e le parole: 135.812.100 euro dalle seguenti: 133.812.100 euro.
17-quater. 24. Gagnarli, Parentela, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 74 inserire il seguente:
  74-bis.(Prodotti energetici per imprese agricole unite in rete). – Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

  Conseguentemente, al comma 624, le parole: 17.585.300 euro sono sostituite con le seguenti: 16.585.300 euro, le parole: 53.868.200 euro sono sostituite con le seguenti: 52.868.200 euro e le parole: 135.812.100 euro con le seguenti: 134.812.100 euro.
17-quater. 4. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. All'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo la cifra: «7.000» è sostituita con la seguente: «10.000»;
   b) al terzo periodo la cifra: «7.000» è sostituita con la seguente: «10.000».

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 12.585.300 euro, le parole: 53.868.200 euro con le seguenti: 48.868.200 euro e le parole: 135.812.100 con le seguenti: 130.812.100 euro.
17-quater. 27. Parentela, L'Abbate, Lupo, Benedetti, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis. – (Esenzione IMU terreni agricoli in affitto). – A decorrere dall'anno 2018 e per i quattro periodi d'imposta successivi, l'esenzione di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche.

  Conseguentemente, al comma 624, le parole: 17.585.300 euro sono sostituite con le seguenti: 12.585.300 euro, le parole: 53.868.200 euro sono sostituite con le seguenti: 48.868.200 euro e le parole: 135.812.100 euro con le seguenti: 130.812.100 euro.
*17-quater. 1. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis. – (Esenzione IMU terreni agricoli in affitto). – A decorrere dall'anno 2018 e per i quattro periodi d'imposta successivi, l'esenzione di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche.

  Conseguentemente, al comma 624, le parole: 17.585.300 euro sono sostituite con le seguenti: 12.585.300 euro, le parole: 53.868.200 euro sono sostituite con le seguenti: 48. 868.200 euro e le parole: 135.812.100 euro con le seguenti: 130.812.100 euro.
*17-quater. 38. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. Il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui al decreto legislativo del maggio 2004, n. 154 è incrementato, per l'anno 2018, di 200.000 euro.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 17.385.300 euro, le parole: 53.868.200 euro con le seguenti: 53.668.200 euro e le parole: 135.812.100 euro con le seguenti: 135.612.100 euro.
17-quater. 29. Benedetti, Lupo, Parentela, Gagnarli, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 74 aggiungere il seguente:
  74-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Al fine di superare le emergenze derivate dagli organismi nocivi Liothrips oleae e Halyomorpha halys, dal Citrus Tristeza Virus, e dal Dryocosmus kuriphilus, il Fondo di cui al comma 1 è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite da Liothrips oleae e Halyomorpha halys, nonché al settore agrumicolo nelle aree colpite dal Citrus Tristeza Virus, nonché al settore castanicolo nelle aree colpite da Dryocosmus Kuriphilus.
  1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato, per le finalità di cui al comma 1-bis, di 12 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, alla ricostituzione del potenziale produttivo agrumicolo danneggiato dal Citrus Tristeza Virus ed al sostegno della ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dal medesimo virus alle condizioni e modalità previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in misura pari a 3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 all'attuazione di misure di contrasto del Dryocosmus kuriphilus.
  1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui ai commi 1-bis ed 1-ter del Fondo, ivi comprese l'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo dei benefici, la documentazione richiesta per l'ottenimento dei benefici stessi e le relative cause di decadenza e revoca, l'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riferimento all'applicazione di nuove tecniche colturali, di controllo e di contenimento ed al relativo monitoraggio.
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio dei settori colpiti da fitopatie e organismi nocivi».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -12.000.000;
   2019: -12.000.000;
   2020: -12.000.000.
*17-quater. 12. La XIII Commissione.

  Sostituire il comma 74 con il seguente:
  74. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Al fine di superare le emergenze derivate dal batterio Xylella fastidiosa, dal Citrus Tristeza Virus, e dagli insetti infestanti Liothrips oleae e Halyomorpha halys, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 7 milioni di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative, con particolare riguardo, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo dei benefici, alla documentazione richiesta per l'ottenimento dei benefici stessi e alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, ivi compresa l'applicazione di nuove tecniche colturali, di controllo e di contenimento e al relativo monitoraggio.
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio dei settori colpiti da fitopatie e insetti infestanti».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 631, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -12.000.000;
   2019: -12.000.000;
   2020: -12.000.000.
*17-quater. 53. Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) laddove ricorrano, le parole della regione Sardegna sono soppresse.
   2) le parole: «alla regione Sardegna» sono soppresse.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2018: -10.000.000;
   2019: -10.000.000;
   2020: -10.000.000.
17-quater. 15. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, il Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è esteso al settore zootecnico e conseguentemente incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuna della annualità 2019 e 2020 da destinare ad interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate. Gli interventi sono erogati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, alla condizioni e con i criteri, anche di natura altimetrica, stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -10.000.000;
   2019: -5.000.000;
   2020: -5.000.000.
*17-quater. 5. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, il Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è esteso al settore zootecnico e conseguentemente incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuna della annualità 2019 e 2020 da destinare ad interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate. Gli interventi sono erogati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, alla condizioni e con i criteri, anche di natura altimetrica, stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -10.000.000;
   2019: -5.000.000;
   2020: -5.000.000.
*17-quater. 55. Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. Al fine di incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo, nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti ed agli accordi di filiera, con una dotazione pari 7 milioni di euro per ciascuna della annualità 2018, 2019 e 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo, attribuendo priorità alla aziende aderenti alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -7.000.000;
   2019: -7.000.000;
   2020: -7.000.000.
**17-quater. 8. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. Al fine di incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo, nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti ed agli accordi di filiera, con una dotazione pari 7 milioni di euro per ciascuna della annualità 2018, 2019 e 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo, attribuendo priorità alla aziende aderenti alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -7.000.000;
   2019: -7.000.000;
   2020: -7.000.000.
**17-quater. 58. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. È istituito presso il Servizio Fitosanitario Nazionale un fondo per la ricerca e la sperimentazione di metodi di lotta contro la Cimice asiatica (Halyomorpha halys), privilegiando sistemi biologici o comunque a basso impatto ambientale, da realizzarsi anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe. Per le attività connesse alla attuazione del presente comma il fondo ha una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Il Ministero delle politiche agricole e agroalimentari con proprio provvedimento ne definisce condizioni e modalità di attuazione, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -5.000.000.
*17-quater. 7. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. È istituito presso il Servizio Fitosanitario Nazionale un fondo per la ricerca e la sperimentazione di metodi di lotta contro la Cimice asiatica (Halyomorpha halys), privilegiando sistemi biologici o comunque a basso impatto ambientale, da realizzarsi anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe. Per le attività connesse alla attuazione del presente comma il fondo ha una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Il Ministero delle politiche agricole e agroalimentari con proprio provvedimento ne definisce condizioni e modalità di attuazione, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -5.000.000.
*17-quater. 57. Taricco.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo nazionale per i centri di recupero della fauna selvatica di cui agli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all'articolo 31 della legge del 29 luglio 2010, n. 120, destinato al funzionamento e alla conduzione dei centri regolarmente autorizzati, gestiti dalle associazioni ambientaliste riconosciute e dalle associazioni di volontariato.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce del Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2018: -3.000.000;
   2019: -3.000.000;
   2020: -3.000.000.
17-quater. 31. Parentela, Lupo, Benedetti, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminata, per piccoli birrifici indipendenti, come definiti dall'articolo 2, comma 4-bis della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in euro 2,62 per ettolitro e per grado plato.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2018: -2.500.000;
   2019: -2.500.000;
   2020: -2.500.000.
17-quater. 22. Gagnarli, Colletti, L'Abbate, Parentela, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. La somma da assegnare alle regioni per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa degli incendi del patrimonio boschivo nazionale, di cui alla legge del 21 novembre 2000, n. 353 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2000, n. 280, è incrementata di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2018: -1.400.000;
   2019: -1.400.000;
   2020: -1.400.000.
17-quater. 30. Benedetti, Parentela, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e aghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000;
   2020: -1.000.000.
17-quater. 18. Benedetti, Parentela, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 74 aggiungere il seguente:
  74-bis. All'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola condizionamento sono aggiunte le seguenti: «e comunque dopo la fase di ammostamento».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000;
   2020: -1.000.000.
17-quater. 21. Gagnarli, Colletti, L'Abbate, Parentela, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. All'articolo 6, comma 1, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, la cifra: «700.000» è sostituita con la seguente: «1.500.000».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2018: -800.000;
   2019: -800.000;
   2020: -800.000.
17-quater. 32. Lupo, Parentela, Benedetti, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convetito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -250.000;
   2019: -250.000;
   2020: -250.000.
*17-quater. 2. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convetito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -250.000;
   2019: -250.000;
   2020: -250.000.
*17-quater. 54. Falcone, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è sostituito dal seguente: «1-bis. Il decreto di cui al comma 1 destina graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché di attività circensi in fase di riconversione e di esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnate».

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno, valorizzazioni e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti modificazioni:
  2018:
   CP: -8.042.234;
   CS: -8.042.234.
  2019:
   CP: -8.042.234;
   CS: -8.042.234.
  2020:
   CP: -8.042.234;
   CS: -8.042.234.
17-quater. 19. Gagnarli, L'Abbate, Parentela, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. È istituto, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo nazionale per i centri di recupero della fauna selvatica di cui agli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all'articolo 31 della legge del 29 luglio 2010, n. 120, destinato al funzionamento e alla conduzione dei centri regolarmente autorizzati, gestiti dalle associazioni ambientalistiche riconosciute e dalle associazioni di volontariato.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23. Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: -8.000.000;
   CS: -8.000.000.
  2019:
   CP: -8.000.000;
   CS: -8.000.000.
  2020:
   CP: -8.000.000;
   CS: -8.000.000.
17-quater. 20. Gagnarli, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  All'articolo 1, dopo il comma 74, inserire il seguente:
  Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, il Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160, è esteso al settore zootecnico.

  Conseguentemente, il predetto Fondo è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare ad interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate.
17-quater. 43. Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni, Antezza.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17-quater. 35. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. Al fine di migliorare la competitività al settore agroalimentare e favorire la trasparenza nei rapporti tra gli operatori del settore suinicolo, è previsto un contributo a favore delle aziende di macellazione tenute all'obbligo di classificazione delle carcasse suine ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 per l'acquisto, l'installazione e la messa in funzione di strumenti, apparecchiature, attrezzature e impianti idonei alla classificazione delle carcasse suine. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/20.13 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 1.5 milioni di euro per l'annualità 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17-quater. 62. Cova, Preziosi, Zanin.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il contributo di cui all'articolo 59, comma 1» della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aumentato al 3 per cento ed applicato, in aggiunta a quanto previsto al medesimo articolo 59, comma 1, anche al fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari etichettati con i codici di indicazione di pericolo H410, H411, H412, H413 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.
17-quater. 34. Benedetti, Parentela, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 74 aggiungere i seguenti:
  74-bis. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:
  «Art. 18. – (Reintegrazione nel posto di lavoro).1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
  2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al comma 1 si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
  3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al comma 2, non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
  4. Il giudice con la sentenza di cui al comma 1 condanna il datore, di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
  5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al comma 4, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.
  6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al comma 1 è provvisoriamente esecutiva.
  7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal tintore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nei posto di lavoro.
  8. L'ordinanza di cui al comma 7 può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
  9. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma 1 ovvero all'ordinanza di cui al comma 4, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al Lavoratore».
17-quater. 25. Tripiedi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Dall'osso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 74 aggiungere il seguente:
  74-bis. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «Ministero del tesoro» sono sostituita dalle seguenti: «ministero dell'economia e delle finanze»;
   b) il comma 2 è così sostituito:
  «2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, nel seguente modo:
   a) 30 per cento per il funzionamento e la conduzione dei centri recupero della fauna selvatica autorizzati e gestiti dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;
   b) 30 per cento per la realizzazione di azioni di monitoraggio della fauna selvatica ad opera di Università, Istituti scientifici riconosciuti, Enti di gestione, di aree protette, Regioni e Province autonome;
   c) 40 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa».
17-quater. 16. Benedetti.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis.(Qualifica imprenditore agricolo professionale). – Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
*17-quater. 3. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  74-bis.(Qualifica imprenditore agricolo professionale). – Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
*17-quater. 36. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  «74-bis. L'applicazione dell'articolo 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154 è prorogata al 1o gennaio 2019.».
**17-quater. 6. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 74, inserire il seguente:
  «74-bis. L'applicazione dell'articolo 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154 è prorogata al 1o gennaio 2019.».
**17-quater. 56. Oliverio.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 8-bis è abrogato.
17-quater. 37. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

  Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:
  74-bis. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo».
17-quater. 17. Benedetti, Parentela, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli.

AREA TEMATICA N. 18.
(Incremento soglie reddituali «Bonus 80 euro»).
(ART. 1, comma 75)

  Dopo il comma 75, inserire i seguenti:
  75-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parola 950 è sostituita dalla seguente: 1050 e la parola 1220 è sostituita dalla seguente: 1350.
  75-ter. All'onere pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
   d) quanto a 316 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, dopo il comma 379 inserire il seguente:
  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 316 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 316 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –45.000.000;
   2019: –45.000.000;
   2020: –45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2018; –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 9.000.000
   2019: – 9.000.000;
   2020: – 9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000;
   2020: –4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2018: –19.000.000;
   2019: –19.000.000;
   2020: –19.000.000.
18. 4. Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 75, inserire il seguente:
  75-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parola 950 è sostituita dalla seguente: 1050 e la parola 1220 è sostituita dalla seguente: 1350.
18. 15. Taricco.

  Dopo il comma 75, inserire i seguenti:
  75-bis. All'articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 7.002,12 euro, al lordo degli oneri deducibili, adeguato ogni anno, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'indice aggiornato di povertà relativa, calcolato annualmente dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT).»
  75-ter. All'onere pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi del comma 624;
   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
   d) quanto a 316 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, dopo il comma 379 inserire il seguente:
  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 316 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 316 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –45.000.000;
   2019: –45.000.000;
   2020: –45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: –9.000.000;
   2019: –9.000.000;
   2020: –9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000;
   2020: –4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2018: –19.000.000;
   2019: –19.000.000;
   2020: –19.000.000.
18. 10. Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 75, inserire il seguente:
  75-bis. All'articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente comma:
  «2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 7.002,12 euro, al tordo degli oneri deducibili, adeguato ogni anno, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'indice aggiornato di povertà relativa, calcolato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).»
18. 17. Taricco.

  Dopo il comma 75 inserire i seguenti:
  75-bis. Al comma 2 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Se il reddito complessivo posseduto è di ammontare superiore alla soglia di cui al precedente periodo, la misura delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis si riduce in misura corrispondente alla differenza tra il reddito complessivo e l'importo di euro 2.840,51.»
  75-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 75-bis, valutati in euro 150 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come modificato dal comma 625.
18. 5. L'Abbate, Cariello, Sorial, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 75, inserire il seguente:
  75-bis. All'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2008, recante Modalità di attribuzione della detrazione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'imposta netta, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o marzo 2008, n. 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. La quota di credito che non ha trovato capienza nel periodo d'imposta corrispondente è erogato all'avente diritto dall'istituto nazionale per la previdenza sociale entro 90 giorni dall'insorgere del credito stesso.»

  Conseguentemente, all'onere pari a 410 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
   a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi del comma 624;
     c) quanto a 10 milioni:
  Alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 9.000.000;
   2019: – 9.000.000;
   2020: – 9.000.000. 
  Alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.
18. 9. Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 75, inserire il seguente:
  75-bis. All'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2008, dopo il comma 2 inserire il seguente comma:
  «2-bis. La quota di credito che non ha trovato capienza nel periodo d'imposta corrispondente è erogato all'avente diritto dall'istituto nazionale per la previdenza sociale entro 90 giorni dall'insorgere del credito stesso.»
18. 16. Taricco.

  Dopo il comma 75 inserire i seguenti:
  75-bis. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, atto a garantire una detrazione pari al 50 per cento del costo di acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), per i titolari degli immobili di cui all'articolo 1117-bis del Codice Civile e con un numero di unità abitative superiore a dieci, che decidano di dotarsene attraverso una domanda presentata allo stesso Ministero. Al fine di accedere al fondo, è fatto obbligo per lo stesso di attestare la partecipazione di almeno uno ogni dieci residenti del condominio di età non inferiore ai 16 anni, ad un corso di formazione e di addestramento in Basic Life Support – Defibrillation (BLS-D) per i soccorritori non medici, così come stabilito dal decreto interministeriale 18 marzo 2011.
  75-ter. Le modalità di presentazione delle domande, accesso ed elargizione dell'agevolazione prevista dal comma 75-bis, sono stabilite dal Ministero dell'economia e finanze, con proprio provvedimento, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella 2, Stato di Previsione del Ministero dell'Economia e Finanze missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi di riserva e speciali», sono apportate le seguenti modifiche:
   2018
    CP: –10.000.000
    CS: –10.000.000
   2019
    CP: –10.000.000
    CS: –10.000.000
   2020
    CP: –10.000.000
    CS: –10.000.000
18. 6. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Gagnarli, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Nesci, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Colonnese, Baroni.

  Dopo il comma 75 inserire il seguente:
  75-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 31), è inserito il seguente:
   «31-bis) defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –45.000.000
   2019: –45.000.000
   2020: –45.000.000
18. 7. Gallinella, Parentela, L'Abbate, Lupo, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Gagnarli, Nesci, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Colonnese, Lorefice, Baroni.

  Dopo il comma 75 aggiungere il seguente:
  75-bis. Gli Enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure in forma associata, attraverso le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, destinano le somme del riversamento previsto dal comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le ulteriori azioni a sostegno all'avvio e all'esercizio della libera professione. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624.
*18. 8. Garofalo.

  Dopo il comma 75 aggiungere il seguente:
  75-bis. Gli Enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, singolarmente oppure in forma associata, attraverso le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, destinano le somme del riversamento previsto dal comma 417 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le ulteriori azioni a sostegno all'avvio e all'esercizio della libera professione. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624.
*18. 13. Misuraca, Tancredi.

  Dopo il comma 75 aggiungere il seguente:
  75-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, per l'anno 2018, è autorizzato ad assumere, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2008/2009, con contratto a tempo indeterminato i lavoratori ATA assistenti tecnici ed assistenti amministrativi, vincitori di concorso ed inseriti dall'anno 2008 nelle graduatorie ad esaurimento di I fascia della provincia di Palermo per un totale di 224 unità nel ruolo di assistenti tecnici e 338 unità nel ruolo di assistenti amministrativi. Le predette assunzioni avvengono tramite scorrimento delle graduatorie provinciali. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 70 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

  Conseguentemente:
   al comma 41 sopprimere la lettera b);
   dopo il comma 41 inserire i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 percento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 percento».
  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
18. 11. Zappulla, Cimbro.

  Dopo il comma 75 aggiungere il seguente:
  75-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica è autorizzato ad assumere con contratto a tempo indeterminato, previa procedura selettiva per titoli ed esami, i lavoratori di cui al Decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, in servizio ininterrotto dal 2001 e impiegati presso gli istituti scolastici con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Le predette assunzioni sono effettuate nel numero di 377 unità per l'anno 2018 e di 377 unità per l'anno 2019. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di euro 11,5 milioni per l'anno 2018 e di 23 milioni a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole da 17.585.300 fino alla fine del comma con le seguenti: 6.085.300 euro per l'anno 2018 e di 30.868.200 euro per l'anno 2019, di 112.812.100 euro per l'anno 2020, di 157.008.500 euro per l'anno 2021, di 146.304.300 euro per l'anno 2022, di 100.800.700 euro per l'anno 2023, di 85.596,400 euro per l'anno 2024, di 116.392,100 euro per l'anno 2025, di 126.387.900 euro per l'anno 2026, di 118.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 121.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
18. 12. Zappulla, Cimbro.

  Dopo il comma 75, aggiungere il seguente comma:
  75-bis. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, il provvedimento di cui all'articolo 34, il provvedimento di cui all'articolo 34-bis, la nomina dell'amministrazione giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, il provvedimento di destinazione dei beni aziendali di cui all'articolo 47, nonché tutti gli atti giudiziari pubblici di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, comunque denominati relativi a imprese o a quote di imprese, e gli analoghi provvedimenti disposti ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale e dell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, sono iscritti nel registro delle imprese a cura del cancelliere e nei termini di cui all'articolo 17 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, in base alle specifiche tecniche di cui al decreto ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011 e con le modalità individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita l'AGID e il Garante per la protezione dei dati personali, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
18. 14. Valeria Valente.

AREA TEMATICA N. 19.
(Sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano).
(ART. 1, commi 76-77)

  Al comma 76, capoverso articolo 22-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni, con le seguenti: 500 milioni e sopprimere le parole: con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sostituire le parole: pari a 100 milioni, con le seguenti: pari a 500 milioni;

  Conseguentemente, dopo il comma 578 aggiungere il seguente:

  578-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento».
19. 25. Airaudo, Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Placido.

  Al comma 76, capoverso Art. 22-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «Alle medesime condizioni e in deroga agli articoli 4 e 22, comma 3, il contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1 lettera c) e prorogato sino a un limite massimo di 6 mesi qualora siano stati previsti investimenti complessivi che necessitino di maggior tempo o siano presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane o la loro riqualificazione.»

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: — 30.000.000;
   2019: — 30.000.000.
19. 18. Albanella.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  «76-bis. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «1o gennaio 2017», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 3.000.000;
   2019: — 3.000.000;
   2020: — 3.000.000.
19. 15. Culotta, Ribaudo.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018 ai lavoratori delle imprese per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono aperti tavoli di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico è riconosciuta, su richiesta, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la proroga fino al 30 giugno 2018 della mobilità in essere al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, dopo il comma 624, aggiungere i seguenti:
  624-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un maggior gettito su base annua non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  624-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 624-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*19. 16. Miccoli, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Arlotti, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018 ai lavoratori delle imprese per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono aperti tavoli di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico è riconosciuta, su richiesta, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la proroga fino al 30 giugno 2018 della mobilità in essere al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, dopo il comma 624, aggiungere i seguenti:
  624-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un maggior gettito su base annua non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  624-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 624-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*19. 34. La XI Commissione.

  Dopo il comma 76 aggiungere i seguenti:
  76-bis. A decorrere dall'anno 2018 assegnato all'INPS della Regione Autonoma della Sardegna un contributo finanziario pari a 60 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020 finalizzato all'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori dell'industria sarda sia di area di crisi complessa, sia di area di crisi non complessa.
  76-ter. Ai fini di cui al comma 76-bis e consentita la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di mobilità in deroga anche per quei lavoratori che ne siano rimasti esclusi in quanto presentate successivamente al 31 dicembre 2016 al fine di favorirne il riesame da parte dell'INPS della Regione Autonoma della Sardegna. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dai commi 76-bis e 76-ter si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dal comma 76-quater.
  76-quater. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018 – 40.000.000;
   2019: – 40.000.000;
   2020: – 40.000.000.
19. 17. Piras, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis, Con effetto dall'esercizio finanziario 2018, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stabilita nella misura del 78 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali, Ai maggiori oneri di cui al periodo precedente, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19. 10. Cinzia Maria Fontana, Sanga, Carnevali, Arlotti, Carrescia.

  Dopo il comma 76, inserire il seguente:
  76-bis. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli stessi, alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152, così come modificato dall'articolo comma 607, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2019».
19. 11. Carnevali, Cinzia Maria Fontana, Sanga.

  Dopo il comma 76, inserire i seguenti:
  «76-bis. Al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la lettera m), è soppressa.
  76-ter. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 76-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
19. 32. Marchi.

  Dopo il comma 76, inserire i seguenti:
  76-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro»;
  76-ter. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 76-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
19. 33. Marchi.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  «76-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
   «3-bis. Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro». Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dell'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
*19. 12. Pizzolante.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  «76-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
   «3-bis. Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro». Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dell'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
*19. 22. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.

  Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:
  76-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
   3-bis. Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datare di lavoro.
  76-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 76-bis, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19. 3. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Al comma 4 dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la lettera: «m),» è soppressa.
*19. 4. Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Al comma 4 dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la lettera: «m),» è soppressa.
*19. 13. Pizzolante.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:

76-bis. Al comma 4 dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la lettera: «m),» è soppressa.
*19. 23. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole «4,70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4,00 per cento». Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, valutate in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante: a) riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 pari a 150 milioni per l'anno 2018, 50 milioni per l'anno 2019 e 150 milioni a decorrere dall'anno b) riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pari a 100 milioni per l'anno 2018, 200 milioni per l'anno 2019 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2020.
19. 14. Pizzolante.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 148 del 2015, le parole «4,70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4,00 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 20 milioni di euro: per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2020».
19. 5. Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 148 del 2015, le parole «4,70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4,00 per cento». Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 20 milioni a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19. 24. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.

  Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:
  76-bis, All'articolo 42 del decreto legislativo 14 Settembre 2015, n. 148, è aggiunto, infine, il seguente comma: «5-bis. Le imprese beneficiarie dei trattamenti straordinari di integrazione, salariale di cui al comma 3 che hanno registrato durante il periodo di utilizzo del trattamento stesso una variazione del proprio assetto industriale per acquisizioni o dismissione con la conseguenza di una modifica dell'originario piano di riorganizzazione, su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, hanno diritto ad includere nei destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale i lavoratori delle unità produttive del gruppo coinvolte nel nuovo piano di riorganizzazione. Al fine di cui al presente comma il Fondo sociale per, occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2018.».
  76-ter. Agli oneri di cui al comma 76-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19. 6. Misiani.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  «76-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 Settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Le imprese beneficiarie dei trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui al comma 3 che hanno registrato durante il periodo di utilizzo del trattamento stesso una variazione del proprio assetto industriale per acquisizioni o dismissione con la conseguenza di una modifica dell'originario piano di riorganizzazione, su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, hanno diritto ad includere nei destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale i lavoratori delle unità produttive del gruppo coinvolte nel nuovo piano di riorganizzazione. A tale scopo il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2018».

  Conseguentemente al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 con le seguenti: 7.585.300 euro per l'anno 2018.
19. 26. Paglia, Pastorino, Marcon, Fassina, Airaudo, Andrea Maestri.

  Dopo il comma 76 aggiungere il seguente:
  «76-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
  «6-ter. Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre negli anni 2017 e 2018, anche in deroga ai limiti di durata di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, la proroga in continuità delle prestazioni non ancora cessate, da esse autorizzate alla data del 31 dicembre 2017, riguardanti crisi aziendali oggetto di accordo stipulato o in corso di esame in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione o provincia autonoma interessata, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse ad esse attribuite, per tale finalità, negli anni 2014, 2015 e 2016».
19. 27. Michele Bordo.

  Dopo il comma 76 aggiungere i seguenti:
  76-bis. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, nonché, alla consolidata giurisprudenza italiana, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario part-time verticale ciclico sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.
  76-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 76-bis quantificato in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 76-quater a 76-quinquies.
  76-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
  76-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».
  76-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 76-quater e 76-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
19. 8. Cominardi, Dall'Osso, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Tripiedi, Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 76 aggiungere il seguente:
  76-bis. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione e di recupero o tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali con i tavoli istituiti presso l'unita di crisi del Ministero dello sviluppo economico, le Regioni nel limite massimo del 50 per cento delle risorse a loro assegnate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1) del decreto legislativo 24 settembre 2016 n. 185, possono prorogare per un periodo massimo di 24 mesi, le prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), autorizzate anche in deroga entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. 28. Distaso, Latronico.

  Sostituire il comma 77 con i seguenti:
  77. A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, un'indennità giornaliera onnicomprensiva, che non concorre alla formazione del reddito, fino ad un importo massimo di 30 euro nei casi di sospensione dell'attività lavorativa previsti da accordi e avvisi comuni nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  77-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al comma 77. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 77 pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19. 30. De Girolamo, Palese.

  Dopo il comma 77 aggiungere i seguenti:
  «77-bis. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo. Coerentemente con le disposizioni del Parlamento europeo che a gennaio 2016 ha deciso che tutto l'abbigliamento motociclistico dovrà rispondere a standard europei relativi alla protezione offerta, rispettando in tutta Europa gli stessi standard di sicurezza, la detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN pubblicati dal CEDI: (European Committee for Standardization): EN13595, EN1621-1, EN1621–2, EN1621-4, EN13594, EN13634. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.
  77-ter. La misura di cui al comma 77-bis si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Ove il predetto limite sia superato la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del limite medesimo, Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per i medesimi anni.

  Conseguentemente al comma 624 sostituire le parole: e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008,50 euro per l'anno 2021, con le parole: e di 43.868.200 milioni per l'anno 2019, di 125.812.100 per l'anno 2020, 170.008.500 per l'anno 2021.
19. 1. Garofalo.

  Dopo il comma 77, inserire il seguente:
  77-bis. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 2 del 200, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006, si interpreta nel senso che per gli operai agricoli a tempo determinato continuala trovare applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
19. 2. Caparini.

  Dopo il comma 77 aggiungere i seguenti:
  77-bis. Al Titolo I, Capo I, articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla rubrica dopo le parole «del patrimonio edilizio» sono aggiunte le seguenti: realizzazione di asili nido aziendali»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche alle imprese con numero di lavoratori superiore a quindici unità, per la realizzazione di opere finalizzate all'erogazione del servizio socio-assistenziale per la prima infanzia, di tipo diurno, da svolgersi al proprio interno a beneficio degli stessi lavoratori:».
  77-ter. A decorrere dal 1o giugno 2018 al fine di sostenere la maternità della donna lavoratrice nei primi anni di vita del figlio nato o adottato, alle donne lavoratrici con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro privato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, è riconosciuto un premio dell'importo di 150 euro mensili. L'attribuzione del premio è subordinato all'effettivo rientro della madre sul luogo di lavoro dopo il periodo di maternità. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in 12 rate mensili per la durata complessiva dei 36 mesi continuativi lavorativi svolti dalla lavoratrice a decorrere dalla conclusione del periodo di maternità previsto a normativa vigente. Il premio è riconosciuto su richiesta della futura madre da effettuare al compimento del terzo mese di nascita o dall'atto dell'adozione. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
  77-quater. Ai datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze lavoratrici madri che beneficiano del premio di cui al comma 77-ter, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta a domanda, nel limite massimo di cui al comma 77-quinquies, a decorrere dall'anno 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e previo il parere delle commissioni parlamentari competenti da adottarsi entro il 31 marzo 2018, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
  77-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da 77-bis a 77-quater valutati in 10 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: — 25.000.000;
   2019: — 25.000.000;
   2020: — 25.000.000.
19. 7. Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 77, inserire il seguente:
  77-bis. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   1-bis. Hanno altresì diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno, il lavoratore e la lavoratrice, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati e residenti o domiciliati nei comuni per i quali e stato richiesto lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, allo scopo di far fronte alle necessità connesse ai danni subiti a causa degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della medesima legge.
19. 29. Manzi, Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 77 inserire il seguente:
  77-bis. All'articolo 254 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 328 del 1952, così come integrato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970 n. 1487, al primo comma, n. 4), le parole: «effettuato 3 anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca di cui almeno 1 oltre gli Stretti» sono sostituite dalle seguenti: «aver effettuato quattro anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca». All'articolo 257 del citato Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, al secondo comma, numero 2), le parole: «nella zona compresa fra il 6o e il 20o meridiano» sono soppresse.
19. 31. Ribaudo, Culotta.

AREA TEMATICA N. 20.
(Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi).

(ART. 1, commi 78-79)

  Al comma 78, capoverso Art. 24-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale.
20. 14. Albanella.

  Dopo il comma 78, inserire il seguente:
  78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle imprese in crisi, limitando il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente:
  «3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».
*20. 5. Cariello.

  Dopo il comma 78, inserire il seguente:
  78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle imprese in crisi, limitando il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente:
  «3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».
*20. 7. D'Alia.

  Dopo il comma 78, inserire il seguente:
  78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle imprese in crisi, limitando il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente:
  «3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».
*20. 8. Ginefra, Chaouki, Grassi, Marroni, Mongiello, Pelillo, Taranto, Valiante.

  Dopo il comma 78, inserire il seguente:
  78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle imprese in crisi, limitando il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente:
  «3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».
*20. 12. Leva, Rostan, Cimbro.

  Dopo il comma 78, inserire il seguente:
  78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle imprese in crisi, limitando il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente:
  «3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».
*20. 18. Abrignani.

  Dopo il comma 78, inserire il seguente:
  78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle imprese in crisi, limitando il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente:
  «3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».
*20. 19. Narduolo.

  Dopo il comma 78, inserire il seguente:
  78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle imprese in crisi, limitando il più possibile il ricorso alla messa in mobilità dei lavoratori del settore, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 è sostituito dal seguente:
  «3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dandone comunicazione al ministero competente. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.».
*20. 20. Massa.

  Dopo il comma 78, inserire il seguente:
  78-bis. Al fine di garantire la sostenibilità occupazionale delle, imprese in crisi, nelle more di quanto previsto dall'articolo 16-quinquies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il comma dell'articolo 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione delle lettere g) e m), si intendono riferite alle singole imprese facenti parte della riunione di imprese. La condizione prevista alla lettera g) del comma 2 si intende riferita alla riunione di imprese. 1 soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si adeguano alle previsioni del presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il ministero effettua le verifiche entro sessanta giorni dalla comunicazione e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni».
20. 22. Cera.

  Dopo il comma 78 aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 1, comma 557-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse sia le spese sostenute per tirocini di formazione ed orientamento lavorativo, che per progetti di politica attiva per il lavoro finalizzati alla formazione ed inserimento o reinserimento occupazionale».
20. 15. D'Ottavio.

  Dopo il comma 78 aggiungere il seguente:
  78-bis. All'articolo 9, comma, 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni, di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nei rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le finalità di cui al precedente periodo prima, dell'entrata in vigore della presente disposizione e a decorrere dal 1o ottobre 2017 conservano la propria efficacia».
20. 16. D'Ottavio.

  Dopo il comma 78, aggiungere il seguente:
  78-bis. Per agevolare il rientro in Italia dei lavoratori espatriati, all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «trenta per cento»;
   b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2018. Le medesime disposizioni si applicano, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2021, anche ai lavoratori che negli anni 2016 o 2017 abbiano trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del comma 1 e, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2020, ai soggetti che negli anni 2016 o 2017 abbiano esercitato l'opzione ai sensi del comma 4.».
20. 24. Fedi, Porta, Gianni Farina, Garavini, La Marca, Tacconi.

  Dopo il comma 79, aggiungere i seguenti:
  79-bis. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2021, A decorrere dal 1o gennaio 2018; la lettera a) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituita: « a) almeno 63 anni di età;».
  79-ter. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2022.
  79-quater. All'articolo 19-ter, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, si intendono soddisfatte anche per le domande di cancellazione presentate entro il 31 gennaio 2017».

  Conseguentemente, all'onere pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano net corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
   d) quanto a 166 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, dopo il comma 379 inserire il seguente:
  319-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nei settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 600 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –45.000.000;
   2019: –45.000.000;
   2020: –45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: –9.000.000;
   2019: –9.000.000;
   2020: –9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000;
   2020: –4.000.000,

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2018: –19.000.000;
   2019: –19.000.000;
   2020: –19.000.000.
20. 6. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 79, aggiungere i seguenti:
  79-bis. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2021. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la lettera a) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituita: « a) almeno 63 anni di età;».
  79-ter. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2022.
20. 23. Bergonzi.

  Dopo il comma 79, inserire il seguente:
  79-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
20. 21. Vargiu, Latronico.

  Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
  79-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i datori di lavoro che ricorrono a licenziamenti rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, sono tenuti a riconoscere una indennità non inferiore a otto mensilità e non superiore a trentasei mensilità, nonché un'indennità fissa pari a 1.000 euro, rivalutabili annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzata ad incrementare le dotazioni finanziarie destinate all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
*20. 25. La XI Commissione.

  Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
  79-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i datori di lavoro che ricorrono a licenziamenti rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, sono tenuti a riconoscere una indennità non inferiore a otto mensilità e non superiore a trentasei mensilità, nonché un'indennità fissa pari a 1.000 euro, rivalutabili annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzata ad incrementare le dotazioni finanziarie destinate all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
*20. 9. Damiano, Boccuzzi, Baruffi, Miccoli, Incerti, Patrizia Maestri, Giacobbe, Casellato, Albanella, Giorgio Piccolo, Nicchi, Fabbri.

  Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
  79-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 33, è aggiunto il seguente: «33-bis. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei casi di risoluzione di diritto del contratto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 10.000.000.
*20. 1. La XI Commissione.

  Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
  79-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 33, è aggiunto il seguente: «33-bis. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei casi di risoluzione di diritto del contratto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000;
   2020: – 10.000.000.
*20. 10. Rostellato, Miccoli, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Arlotti, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rotta, Tinagli.

  Dopo il Comma 79 aggiungere il seguente:
  79-bis. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente: «Art. 40-bis. 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e quelle di cui all'articolo 40 del presente decreto legislativo, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore e somministratore e utilizzatore sono puniti con l'arresto fino a 18 mesi e con una ammenda:
   a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
   b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
   c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro».
20. 11. Melilla, Fassina, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 79 aggiungere i seguenti:
  79-bis. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori di stabilimenti chimici presenti sul territorio nazionale esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, ammine aromatiche, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2018. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018.
  79-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 79-bis con l'individuazione degli stabilimenti in cui si è esposti al rischio chimico e dei lavoratori interessati dall'assegnazione dei benefìci, nell'ambito delle disponibilità autorizzate nel medesimo comma 79-bis.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
20. 13. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
  19-bis. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
  «15-bis. Ai fini di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti le tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni».
20. 17. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

AREA TEMATICA N. 20-bis.
(Implementazione dell'assegno di ricollocazione).
(ART. 1, comma 80)

  Al comma 80, sostituire le parole: dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale, con le seguenti: delle misure nazionali di politica attiva del lavoro, ivi compresi l'assegno di ricollocazione e l'alternanza scuola-lavoro.
*20-bis. 4. Tinagli, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Arlotti, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Fabbri.

  Al comma 80, sostituire le parole: dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale, con le seguenti: delle misure nazionali di politica attiva del lavoro, ivi compresi l'assegno di ricollocazione e l'alternanza scuola-lavoro.
*20-bis. 8. La XI Commissione.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  80-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Il personale assegnato dalle camere di commercio a compiti ispettivi di metrologia legale deve appartenere alla categoria D. La figura abilitata a svolgere le mansioni di metrologia legale è quella dell'ispettore metrico, essendo abolita la figura dell'assistente al servizio.
  2-ter. Le camere di commercio devono provvedere al passaggio, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o marzo 2018, alla categoria D di tutto il personale di categoria C che per almeno tre anni negli ultimi sei, a seguito di superamento del corso abilitante da «assistente al servizio», abbia svolto attività ispettiva nell'ambito della metrologia legale in modo continuativo ed effettivo».
20-bis. 2. Castricone.

  Dopo comma 80 aggiungere il seguente:
  «80-bis. Al fine di sostenere la promozione e lo sviluppo di nuove imprese e la conseguente crescita dei livelli occupazionali, alle società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, per le finalità di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49 e all'articolo 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le nuove assunzioni effettuate tra il 1o gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dei complessivi contributi previdenziali, dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo di 10.000 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero ha una durata di 24 mesi per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e di 12 mesi per i contratti di lavoro a tempo determinato.

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 10.000.000 per l'anno 2018, di euro 40.000.000 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. per l'anno 2019 e di euro 343.000.000 a decorrere dall'anno 2020.
20-bis. 3. Lombardi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 80, aggiungere il seguente:
  «80-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Le percentuali dei contributi di cui al comma 1 sono incrementate di un 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2018 nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1-ter e sulla base delle date di stipulazione dei contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  1-ter. È istituito il Fondo di solidarietà per le riduzioni di orario presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dal 1o gennaio 2018, l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favore di tale Fondo di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.
  1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter.
  1-quinquies. Il versamento di cui al comma 1-ter non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative».
20-bis. 5. Airaudo, Daniele Farina, Paglia, Pastorino, Marcon, Fassina.

  Dopo il comma 80, inserire i seguenti:
  «80-bis. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2021. A decorrere dal lo gennaio 2018, la lettera a) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituita: "a) almeno 63 anni di età".
  80-ter. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, e prorogata, con le medesime modalità fino al 31 dicembre 2022.
  80-quater. All'articolo 19-ter, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, si intendono soddisfatte anche per le domande di cancellazione presentate entra il 31 gennaio 2017 ”».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 80-bis a 80-quater, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
20-bis. 6. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 80, inserire il seguente:
  80-bis. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Per favorire progetti di inclusione sociale finalizzati al sostegno al reddito delle famiglie meno abbienti, gli Istituti Autonomi Case Popolari, comunque denominati, sono autorizzati ad utilizzare contratti di prestazione occasionale, da stipularsi con propri inquilini, nell'ambito della gestione delle parti comuni di fabbricati, destinati all’housing sociale».
20-bis. 7. Giulietti.

AREA TEMATICA N. 21.
(Prosecuzione di CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi complessa).

(ART. 1, comma 81)

  Al comma 81, premettere le parole: Nelle aree di crisi industriale complessa.

  Conseguentemente, dopo il comma 81 aggiungere il seguente:
  81-bis. Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione e di recupero o tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso l'unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico e/o delle Regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 le Regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso l'unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico e/o delle stesse Regioni, possono autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di CIGD concesse entro la data del 31 dicembre 2016 ed aventi durata con effetti nell'anno 2017.
21. 9. Ginefra, Castricone, Chaouki, Grassi, Mongiello, Marroni, Pelillo, Taranto, Valiante.

  Al comma 81, aggiungere, in fine, le parole:, anche per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale non complessa provenienti da realtà aziendali con organici non inferiori alle 250 unità.
21. 30. Francesco Sanna, Marrocu, Cani, Pes, Mura, Pinna, Giovanna Sanna, Scanu.

  Dopo il comma 81 aggiungere il seguente:
  81-bis. Per l'anno 2018 le risorse di cui al comma 81 possono essere destinate dalle regioni interessate, per le medesime finalità anche a favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma vigenti alla data del 1o gennaio 2018, stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
21. 21. Laffranco.

  All'articolo 1, dopo il comma 81, inserire i seguenti:
  81-bis. All'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:
  «5-ter. A copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle partecipazioni è riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, alle società finanziarie, un compenso pari all'1,35 per cento, calcolato annualmente sul valore complessivo delle partecipazioni detenute, nelle cooperative».

  81-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 81-bis, pari a 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21. 2. Misiani.

  Dopo il comma 81, aggiungere i seguenti:
  81-bis. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, corrisposta per la sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al primo periodo del presente comma, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.
  81-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 81-bis, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21. 37. Dell'Aringa, Montroni, Fabbri.

  Dopo il comma 81 aggiungere i seguenti:
  81-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI di cui al comma 1, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

  81-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione di cui al comma 81-bis, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.
  81-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 81-bis, pari a 2 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21. 3. Misiani.

  Dopo il comma 81, inserire il seguente:
  81-bis. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 237 è inserito il seguente:
  «237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237 e per il solo biennio 2018-2019, nel quadro di attuazione di piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e i relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con il metodo contributivo».
21. 4. Tancredi.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. All'articolo 15, comma 15-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole: «1o luglio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -20.000.000;
   2019: -20.000.000;
   2020: -20.000.000.
21. 15. Gribaudo, Miccoli, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Arlotti, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Lavagno, Parisi, Rostellato, Rotta, Tinagli.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. All'articolo 15, comma 15-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole: «1o luglio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
*21. 5. Gribaudo, Paris, Rotta, Fregolent, Raciti, Bonomo, Capozzolo, Coccia, Cominelli, Culotta, Lattuca, Moscatt, Narduolo, Piazzoni, Giuditta Pini, Tentori.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. All'articolo 15, comma 15-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole: «1o luglio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
*21. 36. La XI Commissione.

  Dopo il colma 81, aggiungere il seguente;
  81-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 dopo il comma 7, e aggiunto il seguente;
  «7-bis. I comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti possono ricorrere alle prestazioni di cui al presente articolo per compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro».
21. 7. Camani, Gribaudo, Alfreider.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. Per l'anno 2018 le regioni, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono disporre, entro il limite di spesa di 1,2 milioni di euro, la prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1o agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori del comparto bieticolo saccarifero che risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga e abbiano operato in un'area di crisi industriale non complessa.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: -1.200.000;
   2019: -;
   2020: -.
21. 8. Venittelli.

  Dopo il comma 81, inserire il seguente:
  Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero e/o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso l'unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico e/o delle Regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 le Regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso l'unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico e/o delle stesse Regioni possono autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di CIGD concesse entro la data del 31 dicembre 2016 ed aventi durata con effetti nell'anno 2017.

21. 10. Ginefra, Grassi, Castricone, Chaouki, Mongiello, Marroni, Pelillo, Taranto, Valiante.

  Dopo il comma 81, aggiungere seguente:
  81-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la lettera b) è abrogata.
21. 16. Rubinato.

  Dopo il comma 81, è aggiunto seguente:
  81-bis. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 dopo le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2016» sono aggiunte le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2017». Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
21. 11. Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. L'intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 4 può essere autorizzato, sino ad un limite massimo di sei mesi ed entro il limite di spesa di 50 milioni di euro anche per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A tal fine il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato dell'importo di cui al primo periodo per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2».
21. 14. Patrizia Maestri.

  Dopo comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis.
(Accordo di ricollocazione).

  1. Nell'ambito dell'accordo sindacale che definisce l'utilizzo dell'ammortizzare sociale erogato a carico dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi costituiti ai sensi dell'articolo 27 è possibile prevedere il ricorso alla ricollocazione per i lavoratori a rischio di esubero. I lavoratori individuati in detto accordo, possono richiedere all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nei limiti e alle condizioni di cui al presente articolo. L'accordo può altresì prevedere che i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto n. 150 del 2015 possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzarsi con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000. Il lavoratore che, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, che non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente. Al datore di lavoro che assume tali lavoratori è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutato sulla: base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero e riconosciuto per una durata non superiore a:
   a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
   b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.

  2. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.».
21. 17. Rubinato.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. All'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ultimo periodo, le parole: «con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione delle risorse erogate ai destinatari in base all'effettivo utilizzo dei corrispondenti trattamenti di cassa o mobilità in deroga».
21. 6. Miccoli, Baruffi, Albanella, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Patrizia Maestri, Fabbri.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. All'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: «ed erogate ai destinatari in base all'effettivo utilizzo dei corrispondenti trattamenti di cassa o mobilità in deroga».
21. 34. Pilozzi, Melilli.

  Dopo il comma 81 inserire il seguente:
  81-bis. All'articolo 46 comma 2 del decreto legislativo 19 settembre 2015 n. 148 le lettere: « a)» e « b)» sono abrogate.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -1.000.000;
   2019: -1.000.000;
   2020: -1.000.000.
21. 19. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Castricone.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. I contenziosi amministrativi e giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge riguardanti l'applicazione dell'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono essere definiti, entro novanta giorni dalla entrata

in vigore della presente legge, a domanda dei datori di lavoro interessati, con la rinuncia ai contenziosi medesimi e con il pagamento integrale della contribuzione di finanziamento della indennità economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, senza l'aggravio di sanzioni civili, di somme aggiuntive, di interessi di mora e di ogni altro accessorio. Il pagamento integrale può anche avvenire in trentasei rate mensili di pari importo, con il solo aggravio degli interessi di dilazione applicabili ai debiti contributivi.
21. 12. Baruffi.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente;
  81-bis. All'articolo 18, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ammenda da euro 10.000 a euro 20.000 per ogni lavoratore occupato».
21. 13. Baruffi, Patrizia Maestri, Albanella, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Fabbri.

  Dopo il comma 81 inserire i seguenti:
  81-bis. I trattamenti straordinari di integrazione salariale e quelli di mobilità in deroga, nel limite delle risorse di cui al comma 81-ter, sono prorogati al 31 dicembre 2018 per le aziende non appartenenti ad aree di crisi complessa e per le quali e in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure preso il Ministero dello sviluppo economico finalizzate al superamento ovvero alla soluzione della crisi aziendale.
  81-ter. Ai fini di cui al comma 81-bis il fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è rifinanziato di euro quaranta milioni per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2018: -40.000.000.
21. 18. Martelli, Melilla, Duranti, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 81 aggiungere il seguente:
  81-bis. Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018 i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, non incentivati con tariffa onnicomprensiva, entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, possono optare per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (articolo 2, comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile annuale determinato secondo i criteri di cui al presente comma senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile annuale, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero. L'energia massima incentivabile annuale è determinata dal Gestore del Sistema Elettrico S.p.A. (GSE) moltiplicando la potenza elettrica nominale ricavabile dalla convenzione GRIN stipulata da ogni titolare di impianto con il GSE, diminuita dei servizi ausiliari risultanti dalla convenzione medesima, per 5.800 ore/annue. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il GSE dovrà emettere apposite istruzioni operative contenente le modalità di presentazione da parte dei titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista al presente comma. La predetta richiesta dovrà essere presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione ed avrà validità fino al termine del periodo d incentivazione risultante dalla convenzione sottoscritta con il GSE. Gli aderenti all'opzione si impegnano a salvaguardare il livello occupazionale in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fino al termine del periodo di incentivazione.

21. 20. Tancredi.

  Dopo il comma 81 inserire i seguenti:
  81-bis. In caso infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
  81-ter. Agli oneri derivanti dal comma 81-bis, valutati in 5 milioni di euro per il 2018, e in 3 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.
21. 28. Dellai, Realacci.

  Dopo il comma 81, inserire il seguente:
  81-bis. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23. Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP –2.000.000;
   CS –2.000.000.
  2019:
   CP –1.500.000;
   CS –1.500.000.
  2020:
   CP –1.500.000;
   CS –1.500.000.
21. 27. Dellai, Realacci.

  Dopo il comma 81, inserire i seguenti:
  81-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e al fine di prendere in considerazione, oltre alle disposizioni di cui dai commi 82 a 94, anche i risultati della Commissione tecnica di cui al comma 90, l'adozione definitiva del decreto per gli aggiornamenti previsti dal 1o gennaio 2019 è rinviata al 30 settembre 2018.

  Conseguentemente:
   al comma 90, apportare le seguenti modifiche:
    a) dopo le parole: «in relazione all'età anagrafica» aggiungere le seguenti: «, in base al genere»;
    b) le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2018»;
   dopo il comma 86 aggiungere il seguente:
  «86-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 12-bis:
    1) le parole: “con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche”;
    2) le parole: “La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale” sono soppresse;
   b) al comma 12-ter, le parole: “e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita” sono soppresse;
    c) dopo il comma 12-ter, sono aggiunti i seguenti:
  “12-ter.1. La Commissione tecnica di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2018, accerta, a decorrere dell'anno 2019, entro 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli standard dell'Unione europea e internazionali.
  12-ter.2. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dal Governo con la relazione annuale di cui al comma 90 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o al decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita. Il dato deve essere distinto anche in base al genere, In sede di prima applicazione i dati di cui ai commi 12-ter.1 e 12-ter.2 sono resi disponibili entro il 10 luglio 2018.
  12-ter.3. I criteri di adeguamento indicati al commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto ministeriale di cui al comma 12-bis sono differenziati per ogni attività professionale ed in base al genere sulla base del dati Istat di cui ai commi 12-ter.1 e 12-ter.2”».
    d) al comma 12-quater, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale»,
   dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
  «94-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 81-bis e 86-bis, quantificati in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 94-ter.
  94-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “nelle misura del 26 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 31 per cento”.
  94-quater. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-ter eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 81-bis e 86-bis, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
21. 23. Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido, Paglia, Fassina.

  Dopo il comma 81, inserire il seguente:
  81-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e al fine di prendere in considerazione, oltre alle disposizioni di cui al presente articolo, anche i risultati della Commissione tecnica di cui al comma 90 l'adozione definitiva del decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dal 12 gennaio 2019 è rinviata al 30 settembre 2018.

  Conseguentemente:
   al comma 90, le parole: entro il 30 settembre 2018 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 giugno 2018;
   dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
  «94-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 81-bis, quantificate in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 94-ter.
  94-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “nella misura del 26 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 31 per cento”.
  94-quater. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-ter eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 81-bis, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29, novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
21. 24. Airaudo, Marcon, Pastorino, Placido, Paglia, Fassina.

  Dopo il comma 81 aggiungere il seguente:
  «81-bis.1. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è differita al 30 giugno 2018».

  Conseguentemente, al comma 625 sostituire le parole: è ridotto di 6.050.000 euro per l'anno 2018, con le seguenti: e ridotto di 156.050.000 euro per l'anno 2018.
21. 33. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 81, inserire il seguente:
  81-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsto dal medesimo comma 12-bis deve essere emanato il 30 giugno 2018.
21. 1. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  «81-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 81 nonché per le aree di crisi non complessa sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro a carico del Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29, novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che sono assegnati e ripartiti tra le regioni con la medesima procedura di cui all'articolo 44 comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

  Conseguentemente, dopo comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. Limitatamente all'anno 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
21. 25. Airaudo, Pastorino, Marcon, Paglia, Fassina, Palazzotto.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 81 nonché per le aree di crisi non complessa sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che sono assegnati e ripartiti tra le regioni con la medesima procedura di cui all'articolo 44 comma 11-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

  Conseguentemente, dopo il comma 597, inserire i seguenti:
  «597-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate, le seguenti modifiche:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: “ai commi da 65 a 68” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 65 e 66”.

  597-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole; “sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare” sono sostituite con le seguenti: “sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare”.
  597-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare”;
   b) all'articolo 6, comma 9, al secondo, periodo, le parole: “nella misura del 96 per cento del loro ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'82 per cento del loro ammontare”;
   c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura dell'82 per cento”.

  597-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 597-bis a 597-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
  597-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 597-bis e 597-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».
21. 26. Airaudo, Pastorino, Paglia, Marcon, Placido.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. Nella Regione Autonoma della Sardegna, le disposizioni di cui al comma 81 si applicano anche per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale non complessa provenienti da realtà aziendali con organici non inferiori alle 250 unità.
21. 29. Francesco Sanna, Marrocu, Cani, Pes, Mura, Pinna, Giovanna Sanna, Scanu.

  Dopo il comma 81 aggiungere il seguente:
  81-bis. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante il «riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa», e i conseguenti provvedimenti attuativi, l'area industriale della Valbasento è riconosciuta quale area industriale di crisi complessa.
21. 31. Burtone.

  Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:
  81-bis. È consentito lo sblocco delle risorse già stanziate e assegnate alle Regioni per il pagamento delle mobilità in deroga al fine di consentire, previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il pagamento in qualità di indennità di mobilità in deroga, una tantum, in favore dei lavoratori la cui mobilità ordinaria è terminata nel corso dell'anno 2015.
21. 32. Burtone.

  Dopo il comma 81 inserire i seguenti:
  81-bis. All'articolo 77, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, la sanificazione, se prevista, tramite aziende specializzate che garantiscano standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, la verifica del mantenimento dei requisiti nel tempo, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;».

  81-ter. All'articolo 78, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la lettera a) è sostituita dalla seguente;
   «a) utilizzano diligentemente i DPI messi a loro disposizione e li custodiscono con cura;».

  81-quater. Dopo l'articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente:

«Art. 79-bis.
(Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso).

  1. Chiunque venda, noleggi, conceda in uso o metta in commercio dispositivi di protezione individuale, come da definizione dell'articolo 74, attesta sotto la propria responsabilità, a chi li acquista, noleggia o li riceva in uso, la conformità rispetto ai requisiti di sicurezza di cui rispettivamente all'articolo 76 del presente decreto ed all'allegato II della direttiva UE n. 89/686
  2. Chiunque noleggi o conceda in uso dispositivi di protezione individuale deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione del dispositivo di protezione individuale, una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione dei lavoratori incaricati dell'uso, i quali devono risultare firmati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di dispositivi di protezione individuale di 3a categoria, ovvero di dispositivi di protezione dell'udito, devono risultare anche opportunamente addestrati come previsto al comma 5, dell'articolo 77 del presente decreto».

  81-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 81-bis a 81-quater non producono oneri per la finanza pubblica.
21. 35. Galperti, D'Incecco, Romanini, Marco Di Maio, Donati, Prina, Paolo Rossi.

AREA TEMATICA N. 21-bis.
(Misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare).

(ART. 1, commi 82-95)

  Sostituire il comma 82, con il seguente:
  82. Sostituire il comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il seguente:
  1. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita sono aggiornati con cadenza annuale. La variazione della speranza di vita relativa all'anno di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra il valore dell'anno di riferimento rispetto al valore registrato nell'anno precedente. Gli adeguamenti annuali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i 30 giorni. Gli stessi adeguamenti vengono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativo all'anno di riferimento.;
   e, aggiungere i seguenti commi:
  82-bis. I riferimenti al triennio, di cui ai commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, devono intendersi riferita ad una cadenza annuale. Al citato comma 12-ter, le parole: «e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita» sono soppresse.
  82-ter. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai precedenti commi 82 e 82-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
  94-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».
  94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 82 e 82-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
21-bis. 64. Marcon, Airaudo, Pastorino, Placido, Paglia, Costantino, Fassina.

  Sostituire il comma 82 con il seguente:
  82. All'articolo 24, comma 13, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «con decorrenza 1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza 2021».

  Conseguentemente, all'onere a decorre dal 2018 si provvede mediante:
   a)
quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 400 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
   d) quanto a 84 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –45.000.000;
   2019: –45.000.000;
   2020: –45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: –9.000.000;
   2019: –9.000.000;
   2020: –9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti, variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000;
   2020: –4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2018: –19.000.000;
   2019: –19.000.000;
   2020: –19.000.000.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 378;
   b) dopo il comma 379, inserire il seguente:

  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1,500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019;
   c) dopo il comma 597, inserire il seguente:
  597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 82.
   d) a decorrere dal 1o gennaio 2018 l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in capo alle società cooperative la cui attività è assimilata al reddito di impresa nonché alle società cooperative operanti nel settore dell'accoglienza dei migranti è elevato di 5 punti percentuali.
21-bis. 10. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Il comma 82 è sostituito dai seguenti commi:
  82. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  82-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 12-bis:
    1) le parole: «con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;
    2) le parole: «La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale» sono soppresse;
   b) al comma 12-ter, le parole: «e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita» sono soppresse;
   c) al comma 12-quater, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».

  82-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 82 e 82-bis, quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 82-quater a 82-quinquies, nonché ai sensi del comma 82-septies.

  82-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  82-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  82-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  82-septies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 400 milioni a decorrere dall'anno 2019.
21-bis. 26. Tripiedi, Ciprini, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Al comma 82, lettera b), sostituire, ove ricorrono, le parole: tre mesi, con le seguenti: un mese.

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
  94-bis. A decorrere dal 19 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».
  94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle alte risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
21-bis. 65. Pastorino, Marcon, Airaudo, Placido, Paglia, Costantino, Fassina.

  Al comma 82, lettera h), sostituire le parole da: salvo recupero in sede di adeguamento fino alla fine del comma con le seguenti: Se la variazione della speranza di vita dovesse risultare negativa, con il medesimo decreto di cui al comma 12-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, viene effettuata una modifica dell'età anagrafica, al fine di ridurre l'età pensionabile.

  Conseguentemente, all'onere a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
   a)
quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 400 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   c) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
   d) quanto a 84 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –45.000.000;
   2019: –45.000.000;
   2020: –45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: –9.000.000;
   2019: –9.000.000;
   2020: –9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000;
   2020: –4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2018: –19.000.000;
   2019: –19.000.000;
   2020: –19.000.000.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 378;
   b) dopo il comma 379, inserire il seguente:

  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1,500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019;
   c) dopo il comma 597, inserire il seguente:
  597-bis
. A decorrere dal 1 o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 82.
   d) A decorrere dal 1 o gennaio 2018 l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in capo alle società cooperative la cui attività è assimilata al reddito di impresa nonché alle società cooperative operanti nel settore dell'accoglienza dei migranti è elevato di 5 punti percentuali.
21-bis. 9. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 82, lettera b), le parole: gli stessi adeguamenti non vengono effettuati nel caso di speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi, sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo il comma 82, aggiungere il seguente:
  82-bis. Al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita.», sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
  94-bis. A decorrere dal 19 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».
  94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
21-bis. 66. Placido, Paglia, Costantino, Fassina, Marcon, Airaudo, Pastorino.

  Al comma 82, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) il comma 16 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 è abrogato;

  Conseguentemente, dopo il comma 82, inserire i seguenti:
  82-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 12-bis:
    1) le parole: «con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali», sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;
    2) le parole: «La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale» sono soppresse;
   b) al comma 12-ter, le parole: «e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita» sono soppresse;
   c) al comma 12-quater, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».

  82-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 82-bis a 82-ter, quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 82-quater a 82-quinquies, nonché ai sensi del comma 82-septies.
  82-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  82-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla forni azione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  82-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  82-septies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
21-bis. 16. Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Lombardi, Dall'Osso, Brugnerotto, Sorial, Castelli.

  Dopo il comma 82 aggiungere il seguente:
  82-bis. — (Abrogazione criterio aspettativa di vita). — Ai fini del calcolo dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, a decorrere dal dall'1o gennaio 2018, è abrogato l'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive integrazioni e modificazioni, l'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive integrazioni e modificazioni, l'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive integrazioni e modificazioni e l'articolo 24, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive integrazioni e modificazioni, nonché le eventuali e ulteriori disposizioni non compatibili con le suddette abrogazioni.
21-bis. 93. Rizzetto.

  Dopo il comma 82, inserire i seguenti:
  82-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 12-bis, sono sostituite le parole: «a cadenza triennale» con le seguenti: «a cadenza annuale», e le parole: «almeno dodici mesi prima» con: «almeno sei mesi prima»;
   b) al comma 12-ter, le parole: «nel triennio precedente», «decreti a cadenza triennale», «al triennio di riferimento», sono sostituite con rispettivamente: «nell'anno precedente», «decreti a cadenza annuale», «all'anno di riferimento»;
   c) al comma 12-ter le parole: «e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita» sono soppresse;
   d) al comma 12-quinquies, le parole: «l'adeguamento triennale» sono sostituite con le seguenti: «l'adeguamento annuale»;

  82-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 89-bis, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 89-quater.
  82-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 26,5 per cento».
21-bis. 45. Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 82, inserire i seguenti:
  82-bis. All'articolo 22-ter, comma 2, primo periodo del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le seguenti: «30 settembre 2018».
  82-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 12-bis:
    1) le parole: «con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;
    2) le parole: «La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale» sono soppresse;
   b) al comma 12-ter, le parole: «e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita» sono soppresse;
   c) al comma 12-quater, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».

  82-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 82-bis a 82-ter, quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 82-quinquies a 82-sexies, nonché ai sensi del comma 82-octies.
  82-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  82-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  82-septies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  82-octies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
21-bis. 25. Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 82, inserire i seguenti:
  82-bis. L'adozione del decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è rinviata al 30 settembre 2018.
  82-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 12-bis:
    1) le parole: «con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;
    2) le parole: «La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale» sono soppresse;
   b) al comma 12-ter, le parole: «e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita» sono soppresse;
   c) al comma 12-quater, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».

  82-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 82 e 82-bis, quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro annui a decorrere dal l'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 82-quater a 82-quinquies, nonché ai sensi del comma 82-septies.
  82-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  82-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla forni azione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  82-septies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  82-octies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
21-bis. 24. Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Al comma 83, dopo le parole: n. 335, inserire le seguenti: anche se residenti all'estero,.
21-bis. 103. Porta, Fedi, Gianni Farina, Garavini, La Marca, Tacconi.

  Al comma 83, dopo le parole: comma 84, inserire le seguenti: nonché per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 85;
   ai relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo di quota parte del maggior gettito derivante, a decorrere dall'1o gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, così modificato: le parole:
nella misura del 26 per cento, sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 26,5 per cento.
21-bis. 85. Rizzetto.

  Dopo il comma 83, inserire i seguenti:
  83-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è fissato a 65 anni. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la disposizione di cui al presente comma.
  83-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».
  83-quater. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 83-ter eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 83-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
21-bis. 67. Marcon, Airaudo, Pastorino, Civati, Paglia, Fratoianni, Fassina, Melilla, Gregori.

  Dopo il comma 83, inserire il seguente:
  83-bis. Al fine del riconoscimento, a tutti i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, del coefficiente di maggiorazione riconosciuto per l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto in misura pari a 1,5, di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono ridotte, a decorrere dal 2018, di un milione di euro annui.
21-bis. 54. Moretto.

  Al comma 84 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
ai lavoratori dipendenti che sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni e svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato A o hanno svolto le medesime professioni per almeno metà del proprio periodo lavorativo complessivo.

  Conseguentemente, dopo il comma 84, inserire i seguenti:
  84-bis. Agli oneri di cui al comma 84, valutati agli oneri di cui al comma 84, valutati in 2 miliardi e 30 milioni per ciascuno degli anni 2018. 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 84-ter a 84-quater, nonché ai sensi del comma 84-sexies.
  84-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  84-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  84-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  84-sexies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
21-bis. 28. Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Al comma 84, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire le parole: «che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento» con le seguenti: «che hanno svolto per almeno sette anni nella vita lavorativa».
   2) dopo le parole: «allegato B» aggiungere le seguenti: «, ovvero se braccianti agricoli, che hanno svolto almeno settecento giorni di lavoro nei dieci anni precedenti il pensionamento,».

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
  94-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».
  94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono versate, al fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
21-bis. 68. Pastorino, Marcon, Airaudo, Placido, Paglia, Palazzotto, Andrea Maestri.

  Al comma 84, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire le parole: «che svolgono da almeno sette anni» con le seguenti: «che hanno svolto per almeno sei anni».

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
  94-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».
  94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono versate, al fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
21-bis. 69. Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Fratoianni, Airaudo.

  Al comma 84, lettera a), dopo le parole: che svolgono aggiungere le seguenti: da almeno la metà della vita lavorativa complessiva ovvero.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –50.000.000;
   2019: –50.000.000;
   2020: –50.000.000.
21-bis. 71. Pastorino, Marcon, Fassina, Paglia, Civati, Airaudo.

  Al comma 84, lettera a), dopo le parole: di cui all'Allegato B, inserire le seguenti: ovvero 800 ore per i lavoratori braccianti agricoli di cui alla lettera n) del medesimo allegato,.
21-bis. 15. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 84, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
   1) dopo le parole: «allegato B» aggiungere le seguenti: «, ovvero se braccianti agricoli, che hanno svolto almeno settecento giorni di lavoro nei dieci anni precedenti il pensionamento,».

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
  94-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».
  94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono versate, al fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
21-bis. 70. Marcon, Paglia, Fassina, Pastorino, Gregori, Airaudo.

  Al comma 84, lettere a) e b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 anni, con le seguenti: 20 anni.

  Conseguentemente, dopo il comma 84, inserire i seguenti:
  84-bis. Agli oneri di cui al comma 84, valutati agli oneri di cui al comma 84, valutati in 2 miliardi e 30 milioni per ciascuno degli anni 2018. 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 84-ter a 84-quater, nonché ai sensi del comma 84-sexies.
  84-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  84-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  84-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  84-sexies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
21-bis. 27. Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Al comma 84, lettere a) e b), sostituire le parole: anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, con le seguenti: anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni.

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
  94-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».
  94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
21-bis. 88. Marcon, Paglia, Pastorino, Fassina, Gregori, Airaudo.

  Al comma 84, lettere a) e b), sostituire le parole: almeno 30 anni con le seguenti: almeno 20 anni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –50.000.000;
   2019: –50.000.000;
   2020: –50.000.000.
21-bis. 53. Patrizia Maestri, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Miccoli.

  Al comma 84, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis. agli insegnanti che abbiano svolto attività di sostegno, come delineata dall'articolo 13 commi 5 e 6 della legge 104/1992, per non meno di 10 anni e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;.
21-bis. 83. Cristian Iannuzzi.

  All'allegato B di cui all'articolo 1, comma 84, lettera a), sostituire la lettera e), con la seguente:
   e)
conduttori di autoambulanze, mezzi pesanti e camion.
21-bis. 23. Patrizia Maestri.

  All'allegato B, di cui all'articolo 1, comma 84, lettera a), dopo la lettera n), inserire la seguente:
   n-bis) coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.
*21-bis. 1. La XIII Commissione.

  All'allegato B, di cui all'articolo 1, comma 84, lettera a), dopo la lettera n), inserire la seguente:
   n-bis) coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.
*21-bis. 82. Fiorio, Romanini, Cenni.

  All'allegato B, di cui al comma 84, lettera a) aggiungere la seguente lettera:
   r) lavoratori che svolgono attività di guida alpina, in particolare con accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna; accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

  Conseguentemente il Fondo per inferenti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, già oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 1, comma 625, è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2018, di 340 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020.
21-bis. 78. Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger, Ottobre.

  All'allegato B, di cui al comma 84, lettera a), aggiungere la seguente lettera:
   r) lavoratori del settore degli impianti a fune, in particolare delle attività di ispezione e manutenzione, conduzione mezzi battipista e motoslitte, innevamento artificiale, conduzione di mezzi d'opera e servizio di soccorso sulle piste.

  Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, già oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 1, comma 625, è ridotto di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 170 milioni di euro per l'anno 2019, di 176 milioni di euro per l'anno 2020.
21-bis. 77. Marguerettaz, Alfreider, Plangger, Schullian, Gebhard.

  All'allegato B, di cui al comma 84, lettera a), dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   r)
lavoratori dell'industria manifatturiera addetti alle catene di montaggio.

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
  94-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».
  94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-bis, eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2002, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
21-bis. 87. Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Palazzotto, Airaudo, Placido.

  All'allegato B, di cui al comma 84, lettera a), dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   r)
operai ceramisti.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –25.000.000;
   2019: –25.000.000;
   2020: –25.000.000.
21-bis. 106. Di Salvo, Mazzoli, Fioroni, Terrosi, Marco Di Maio, Morassut, Melilli, Bonaccorsi, Stella Bianchi, Richetti, Damiano.

  All'allegato B, di cui al comma 84, lettera a), dopo la lettera q), aggiungere la seguente:
   r)
lavoratori in altezza come indicato nella tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
21-bis. 105. Albanella.

  Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:
  86-bis. Al fine di tutelare la salute delle donne e riconoscere il valore della maternità, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuta alla lavoratrice, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi della maternità, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio.
  86-ter. In caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 86-bis, nel settore pubblico e privato è riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.
  86-quater. Il requisito anagrafico per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è ridotto, per le donne, di un anno per ogni figlio.
  86-quinquies. Per il riconoscimento dei benefici previsti dal commi 86-bis, 86-ter e 86-quater, la persona interessata presenta richiesta, secondo modalità semplificate, anche tramite un ente di patronato, all'ente previdenziale. Nelle comunicazioni inviate dagli enti previdenziali alle lavoratrici è sempre riportata in nota la comunicazione di avvalersi dei benefici di cui ai commi 86-bis, 86-ter e 86-quater.

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
  94-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».
  94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
21-bis. 89. Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Costantino, Airaudo, Brignone, Gregori, Pellegrino, Pannarale.

  Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:
  86-bis. Al fine di garantire pensioni adeguate nel sistema contributivo ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno avuto carriere discontinue e periodi di disoccupazione involontaria, l'importo della pensione, al raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, è incrementato mediante il cumulo con l'assegno sociale, secondo quanto previsto dal comma 86-ter.
  86-ter Ai lavoratori e alle lavoratrici nel sistema contributivo che abbiano versato almeno 15 anni di contributi, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 40 per cento dell'importo dell'assegno sociale. Tale somma è incrementata del 2 per cento annuo per ogni anno di contributi versati in più rispetto a 15, fino a un numero di anni di contributi versati pari a 25. A partire da 26 anni di contributi versati, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 61 per cento dell'assegno sociale, incrementato dell'1 per cento per ogni anno in più di contributi versati.
  86-quater. Nel caso in cui l'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 86-ter fosse inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, al lavoratore o alla lavoratrice è corrisposto l'intero ammontare dell'assegno sociale.

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere i seguenti:
  94-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».
  94-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
21-bis. 90. Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Daniele Farina, Airaudo, Palazzotto, Pannarale, Gregori.

  Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:
  86-bis. Al fine del riconoscimento dell'intera anzianità contributiva annuale per il calcolo dell'anzianità contributiva necessaria ad acquisire il diritto alla pensione distribuendo nell'arco dell'intero anno lavorativo la contribuzione versata per i periodi lavorati dai lavoratori con contratti di part-time verticale ciclico, i contributi da accreditare a tali lavoratori sono riproporzionati sull'intero anno cui si riferiscono, anziché esser versati solo in relazione a prestazioni lavorative eseguite in una frazione di esso.
  86-ter. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel limite di una spesa annua pari a 50 milioni di euro, stabilisce le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 86-bis.
  86-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 86-bis e 86-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili» di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».
21-bis. 91. Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Airaudo.

  Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
  86-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, primo comma, le parole: «con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e» sono soppresse;
   b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

Art. 6-bis.
(Anzianità di servizio).

  1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.
  2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; l'azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.
  3. Nel caso in cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.
  4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.
  5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS, la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.
  6. Per lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  Conseguentemente, dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
  94-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 86-bis, pari a 100 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 94-ter.
  94-ter, A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento».
  94-quater. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 94-ter eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, nel limite di cui al comma 94-bis, del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
21-bis. 92. Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Brignone, Airaudo.

  Dopo il comma 88 inserire il seguente:
  88-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo n. 503 del 1992, dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica ai lavoratori invalidi in misura non inferiore al 35 per cento che sono in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni e hanno compiuto 60 anni.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla suddetta disposizione si provvede, nei limiti di spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
21-bis. 63. Minardo.

  Al comma 89, dopo le parole: ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B aggiungere le seguenti: nonché ulteriori condizioni che possano determinare una riduzione della aspettativa di vita.
21-bis. 58. Giacobbe.

  Dopo il comma 89, inserire il seguente:
  89-bis. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, si applicano anche alle emittenti televisive locali, radiofoniche locali e radiofoniche nazionali. Dalla presente disposizione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
21-bis. 72. Bergamini.

  Dopo il comma 89, inserire i seguenti:
  89-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita una pensione di base finanziata dalla fiscalità generale, di importo pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rivalutabile ai sensi delle medesime disposizioni. L'importo della pensione di base è riconosciuto pro quota sulle pensioni liquidate a decorrere dal 1o gennaio 2018, in ragione di un quinto per anno fino al raggiungimento della quota di cinque quinti nell'anno 2022 ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e ai lavoratori iscritti ai fondi artigiani, ai commercianti e ai coltivatori diretti. Ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui al periodo precedente è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti: quindici anni di contribuzione, anche se non continuativa, in una o più gestioni di previdenza obbligatoria; aver compiuto sessantacinque anni di età fatta eccezione per le lavoratrici per le quali l'età può essere anticipata di due anni per ogni figlio, fermo restando come limite minimo aver compiuto sessanta anni di età per avere accesso alla pensione. La pensione complessivamente posta in pagamento non può comunque superare l'importo dato dalla somma del trattamento pensionistico spettante a calcolo e l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, annualmente rivalutato secondo le norme vigenti.
  89-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai lavoratori iscritti per la prima volta a forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 e iscritti alla Gestione separata o ad una delle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi, si applicano meccanismi differenziati di calcolo della pensione, articolati secondo l'anzianità di contribuzione effettiva, nella forma di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti.
  89-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 50 milioni di euro ogni due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, si provvede per pari importo, per ogni biennio corrispondente, mediante riduzione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato, fino alla copertura del fabbisogno complessivo,.
*21-bis. 2. La XIII Commissione.

  Dopo il comma 89, inserire i seguenti:
  89-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita una pensione di base finanziata dalla fiscalità generale, di importo pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rivalutabile ai sensi delle medesime disposizioni. L'importo della pensione di base è riconosciuto pro quota sulle pensioni liquidate a decorrere dal 1o gennaio 2018, in ragione di un quinto per anno fino al raggiungimento della quota di cinque quinti nell'anno 2022 ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e ai lavoratori iscritti ai fondi artigiani, ai commercianti e ai coltivatori diretti. Ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui al periodo precedente è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti: quindici anni di contribuzione, anche se non continuativa, in una o più gestioni di previdenza obbligatoria; aver compiuto sessantacinque anni di età fatta eccezione per le lavoratrici per le quali l'età può essere anticipata di due anni per ogni figlio, fermo restando come limite minimo aver compiuto sessanta anni di età per avere accesso alla pensione. La pensione complessivamente posta in pagamento non può comunque superare l'importo dato dalla somma del trattamento pensionistico spettante a calcolo e rassegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, annualmente rivalutato secondo le norme vigenti.
  89-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai lavoratori iscritti per la prima volta a forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 e iscritti alla Gestione separata o ad una delle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi, si applicano meccanismi differenziati di calcolo della pensione, articolati secondo l'anzianità di contribuzione effettiva, nella forma di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti.
  89-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 50 milioni di euro ogni due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, si provvede per pari importo, per ogni biennio corrispondente, mediante riduzione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato, fino alla copertura del fabbisogno complessivo.
*21-bis. 81. Fiorio, Romanini, Cenni.

  Dopo il comma 89 aggiungere i seguenti commi:
  89-bis. Gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati e comprensivi di quelli di reversibilità dei membri del Parlamento sono aboliti e sono sostituiti con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali al momento della maturazione del diritto. Le disposizioni della presente legge si applicano ai membri del Parlamento in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data, nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente.
  89-ter. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965. n. 1261, è sostituito dal seguente: «L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali». È fatto obbligo ai membri del Parlamento di versare i contributi previdenziali ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, di seguito denominato «trattamento previdenziale».
  89-quater. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optano, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza possono essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno versato almeno 260 contributi settimanali nei cinque anni precedenti.
  89-quinquies. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al medesimo trattamento. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale e per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico.
  89-sexies. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico. L'erogazione del trattamento previdenziale è incompatibile con la percezione di qualunque reddito da lavoro.
  89-septies. Le Camere rideterminano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge. Per i membri del Parlamento cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto l'età pensionabile, è sospesa l'erogazione del trattamento previdenziale fino al raggiungimento dei requisiti per percepirlo.
  89-octies. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento di sessantasei anni e sette mesi se di sesso maschile e di sessantacinque anni e sette mesi se di sesso femminile. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i rispettivi consiglieri.
  89-novies. La disciplina prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, relativa alla pensione erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta, radicata sulla posizione previdenziale di lavoratore, si applica anche ai soggetti di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
  89-decies. Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi i contributi, sono gestite dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le Camere provvedono alle opportune intese con l'INPS per il trasferimento nei rispettivi bilanci interni delle risorse previste.
  89-undecies. La verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale e i controlli sul mantenimento degli stessi è demandata all'INPS, con le modalità previste dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.
21-bis. 61. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo il comma 89 aggiungere il seguente:
  89-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile anche nel caso di lavoratori autonomi che versano contributi alla Gestione artigiani presso l'INPS e che siano iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero che prestano attività lavorativa nel settore edile.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 567 aggiungere il seguente:
  567-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 4 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione.;
   al comma 625 sostituire le parole: è ridotto di 6.050.000 euro per l'anno 2018, di 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 44.700.000 euro per l'anno 2025, di 66.900.000 euro per l'anno 2026 e di 70,400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: è ridotto di 106.050.000 euro per l'anno 2018, di 101.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 100.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2.024, di 144.700.000 euro per l'anno 2025, di 166.900.000 euro per l'anno 2026 e di 170.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
21-bis. 95. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 89 aggiungere il seguente:
  89-bis. A decorrere dall'anno 2018, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'istituto nazionale della previdenza sociale, affetti da emofilia, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali. Ai fini del riconoscimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico, i soggetti di cui al comma 1 presentano un'apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:
   a) certificazione attestante la malattia, rilasciata dalle commissioni mediche preposte;
   b) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
21-bis. 36. Gribaudo.

  Dopo il comma 89, è aggiunto il seguente:
  89-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 2013, n. 157, continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti da aziende del settore editoriale e stampatrici di periodici, che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, a cui è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1o gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il beneficio di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno ripreso attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al predetto Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente articolo, per le quali siano state accertate le condizioni di cui all'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2022. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente articolo secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente articolo, l'istituto nazionale della previdenza sociale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. All'onere di cui al presente comma valutato nella misura di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21-bis. 37. Gribaudo, Damiano.

  Dopo il comma 89 aggiungere il seguente:
  89-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano alle lavoratrici, per le quali gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1o gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza triennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A alla voce Ministero dell'economia e finanze gli importi sono così modificati:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
21-bis. 98. De Girolamo.

  Dopo il comma 89 aggiungere il seguente:
  89-bis. Alla Tabella A di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 è inserita la seguente categoria: «lavoratori dipendenti da aziende di panificazione».

  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21-bis. 99. De Girolamo.

  Dopo il comma 89 aggiungere il seguente:
  89-bis. Alla Tabella A di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 è inserita la seguente voce: «edicolanti».

  Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21-bis. 100. De Girolamo, Palese.

  Dopo il comma 89 aggiungere il seguente:
  89-bis. Ai medici che al compimento dei settanta anni di età non hanno completato i quaranta anni di contribuzione è data facoltà di rimanere in servizio sino al compimento del settantaduesimo anno di età.
21-bis. 56. La Russa.

  Dopo il comma 89, inserire i seguenti:
  89-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, l'adozione del decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dal 1o gennaio 2019 è rinviata al 30 giugno 2018.
  89-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 12-bis:
    1) le parole: «con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;
    2) le parole: «La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale» sono soppresse;
   b) al comma 12-ter, le parole: «e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita» sono soppresse;
   c) dopo il comma 12-ter, sono aggiunti i seguenti:
  12-ter-bis. L'ISTAT accerta entro il 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli standard dell'Unione europea e internazionali.
  12-ter-ter. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dall'ISTAT annualmente entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita. Il dato deve essere distinto anche in base al genere. In sede di prima applicazione i dati di cui ai commi 12-ter-bis e 12-ter-ter sono resi disponibili entro il 30 maggio 2018.
  12-ter-quater. I criteri di adeguamento indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto ministeriale di cui al comma 12-bis sono differenziati per ogni attività professionale ed in base al genere sulla base dei dati Istat di cui ai commi 12-ter-bis e 12-ter-ter.
   d) al comma 12-quater, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».

  89-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 89-bis e 89-ter, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 106-quinquies.
  89-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».
21-bis. 48. Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 89, inserire i seguenti:
  89-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 12-bis:
    1) le parole: «con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;
    2) le parole: «La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale» sono soppresse;
   b) al comma 12-ter, le parole: «e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita» sono soppresse;
   c) al comma 12-quater, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».

  89-ter. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  89-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 89-bis e 89-ter, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 106-quinquies.
  89-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».
21-bis. 47. Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 89 aggiungere il seguente:
  89-bis. Al primo comma, numero 1, dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sostituire il termine «cinquanta» con il seguente: «sessanta».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della presente legge.
21-bis. 57. Coppola.

  Dopo il comma 89, inserire i seguenti:
  89-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, l'adozione del decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dal 1o gennaio 2019 è rinviata al 30 giugno 2018.
  89-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 89-bis, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 106-quater.
  89-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».
21-bis. 46. Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Al comma 90, terzo periodo, dopo le parole: ed è composta da inserire la seguente: otto e dopo la parola: designati inserire la seguente: ognuno.
21-bis. 11. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 90, terzo periodo, sostituire le parole: da rappresentanti con le seguenti: da due rappresentanti ciascuno e dopo la parola: designati inserire la seguente: ognuno.

21-bis. 12. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 90, inserire i seguenti:
  90-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile delle pensioni il cui diritto è riconosciuto in virtù del cumulo dei periodi contributivi previsto da accordi o da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione accreditata in Italia, ad un ventesimo del trattamento minimo vigente alla medesima data di entrata in vigore ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa se successiva. Tale importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere inferiore a 20 euro mensili.
  90-ter. L'importo minimo mensile di cui al comma 90-bis è da considerare al netto delle somme dovute per l'applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni, degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché delle somme dovute per prestazioni familiari.
  90-quater. L'importo minimo mensile di cui al comma 90-bis è corrisposto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è annualmente rivalutato in relazione agli aumenti per perequazione automatica della generalità delle pensioni.
  90-quinquies. Per le pensioni erogate in regime internazionale con decorrenza antecedente, pari o successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede a confronto tra l'importo spettante in base al calcolo effettivo della pensione e l'importo minimo mensile previsto dal presente articolo ed è corrisposto l'importo più elevato.
  90-sexies. Il comma 15 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –7.000.000;
   2019: –7.000.000;
   2020: –7.000.000.
21-bis. 102. Porta, Fedi, Gianni Farina, Garavini, La Marca, Tacconi.

  Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:
  90-bis. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) eroga un importo una tantum agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici per infortuni verificatisi o malattie professionali denunciate dal 1o gennaio 2018, con danni permanenti accertati inferiori al 6 per cento. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 1o maggio di ciascuno anno, su proposta dell'Inail, sono determinati i criteri, la misura e le modalità di erogazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede compatibilmente con le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio dell'Inail.
21-bis. 59. Rampi, Manzi, Rocchi.

  Dopo il comma 90, inserire i seguenti:
  90-bis. All'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, all'alinea, dopo le parole: «sistema contributivo», sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente alla lettera c), anche per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema misto,».
  90-ter Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.
  90-quater. Agli oneri di cui al comma 90, valutati in 2 miliardi annui a decorrere dal 2018 si provvede ai sensi dei successivi commi da 90-quinquies a 90-sexies, nonché ai sensi del comma 90-octies.
  90-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  90-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  90-septies. Le disposizioni di cui ai commi 90-quater e 90-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  90-octies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 30.000.000 per l'anno 2018, di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
21-bis. 30. Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 90 sono inseriti i seguenti:
  90-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.
  90-ter. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.
  90-quater. Agli oneri di cui al comma 90, valutati in 2 miliardi per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 90-sexies.
  90-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  90-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  90-septies. Le disposizioni di cui ai commi 90-quater e 90-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

21-bis. 32. Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 90 sono inseriti i seguenti:
  90-bis 1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.
  90-ter. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.
  90-quater. Agli oneri di cui al comma 90, valutati in 2 miliardi per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 90-quater a 90-quinquies.
  90-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  90-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  90-septies. Le disposizioni di cui ai commi 90-quater e 90-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
21-bis. 31. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 90 sono inseriti i seguenti:
  90-bis. Ai lavoratori dipendenti e autonomi, che al momento della maturazione del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico, non abbiano maturato i requisiti contributivi, è riconosciuto il diritto alla restituzione, su domanda, dei contributi previdenziali versati.
  90-ter. Il diritto alla restituzione, su domanda, dei contributi previdenziali versati spetta anche al lavoratore che, pur essendo inabile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, non possieda i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'articolo 4 della citata legge n. 222 del 1984, e successive modificazioni.
  90-quater. contributi restituiti sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
  90-quinquies. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.
  90-sexies. Agli oneri di cui al comma 90, valutati in 2 miliardi per ciascuno degli anni 2018. 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 90-septies a 90-octies.
  90-septies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  90-octies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  90-novies. Le disposizioni di cui ai commi 90-quater e 90-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
21-bis. 33. Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 90 sono inseriti i seguenti:
  90-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, l'importo dei trattamenti pensionistici minimi dei lavoratori dipendenti e autonomi non può essere inferiore a 780 euro mensili.
  90-ter. Per gli assegni che eccedono di 8 volte il trattamento minimo, alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica una riduzione dello 0,3 per cento per ogni anno di differenza tra l'età di pensionamento effettivo e l'età di pensionamento stabilita sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  90-quater. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.
  90-quinquies. Agli oneri maggiori di cui al comma 90, valutati in 2 miliardi per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 90-sexsies a 90-septies.
  90-sexsies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  90-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare,»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  90-octies. Le disposizioni di cui ai commi 90-quater e 90-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
21-bis. 18. Tripiedi, Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 90 è inserito il seguente:
  90-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, al fine di sostenere il sostegno al reddito di tutti quei soggetti, percettori del trattamento pensionistico, che si trovino al di sotto della soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori utilizzati da ISTAT ed EUROSTAT è istituito, un contributo progressivo di solidarietà a carico dei redditi da pensione, le cui percentuali di riduzione sono definite in relazione alle seguenti fasce di reddito:
   a) 0,50 per cento per gli superiori a 7 e pari a 10 volte il trattamento minimo;
   b) 0,75 per cento per gli importi superiori a 10 fino a 12 volte il trattamento minimo;
   c) 1 per cento per gli importi superiori a 12 fino a 14 volte il trattamento minimo;
   d) 1,50 per cento per gli importi superiori a 14 fino a 16 volte il trattamento minimo;
   e) 1,75 per cento per gli importi superiori a 16 fino a 18 volte il trattamento minimo;
   f) 2 per cento per gli importi superiori a 18 fino a 20 volte il trattamento minimo;
   g) 3 per cento per gli importi superiori a 20 fino a 25 volte il trattamento minimo;
   h) 4 per cento per gli importi superiori a 25 fino a 30 volte il trattamento minimo;
   i) 5 per cento per gli importi superiori a 30 fino a 35 volte il trattamento minimo;
   l) 6 per cento per gli importi superiori a 35 fino a 40 volte il trattamento minimo;
   m) 7 per cento per gli importi superiori a 40 fino a 45 volte il trattamento minimo;
   n) 8 per cento per gli importi superiori a 45 fino a 50 volte il trattamento minimo;
   o) 9 per cento per gli importi superiori a 50 fino a 55 volte il trattamento minimo;
   p) 10 per cento per gli importi superiori a 55 fino a 60 volte il trattamento minimo;
   q) 12 per cento per gli importi superiori a 60 fino a 70 volte il trattamento minimo;
   r) 14 per cento per gli importi superiori a 70 fino a 80 volte il trattamento minimo;
   s) 16 per cento per gli importi oltre 80 volte il trattamento minimo.
21-bis. 17. Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 91 aggiungere i seguenti:
  91-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le associazioni e le fondazioni di cui al presente decreto e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stetti destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le predette associazioni e fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni e delle fondazioni depositate a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi».

  91-ter. Agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, in considerazione della specifica missione istituzionale da essi svolta, non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 1, comma 624, della presente legge.
  91-quater. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 34, dopo la parola: «integrativa,» sono aggiunte le seguenti: «socio-assistenziale, di sostegno al reddito e dell'esercizio della libera professione, nonché di welfare,» e al termine del comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la sostenibilità della gestione previdenziale, gli enti possono destinare alle finalità di cui al presente comma e del comma 34-bis una quota non superiore all'1,5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio.
   b) dopo il comma 34 è inserito il seguente: «34-bis. Al finì dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 34 gli enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, anche per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, istituiscono appositi organismi di monitoraggio e verifica degli andamento dei flussi finanziari, dei redditi, delle prestazioni, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria».
*21-bis. 21. Bernardo.

  Dopo il comma 91 aggiungere i seguenti:
  91-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le associazioni e le fondazioni di cui al presente decreto e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stetti destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le predette associazioni e fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni e delle fondazioni depositate a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi».

  91-ter. Agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, in considerazione della specifica missione istituzionale da essi svolta, non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 1, comma 624, della presente legge.
  91-quater. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 34, dopo la parola: «integrativa,» sono aggiunte le seguenti: «socio-assistenziale, di sostegno al reddito e dell'esercizio della libera professione, nonché di welfare,» e al termine del comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la sostenibilità della gestione previdenziale, gli enti possono destinare alle finalità di cui al presente comma e del comma 34-bis una quota non superiore all'1,5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio.
   b) dopo il comma 34 è inserito il seguente: «34-bis. Al finì dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 34 gli enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, anche per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, istituiscono appositi organismi di monitoraggio e verifica degli andamento dei flussi finanziari, dei redditi, delle prestazioni, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria».
*21-bis. 96. Melilli.

  Dopo il comma 91 aggiungere i seguenti:
  91-bis. Agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, in considerazione della specifica missione istituzionale da essi svolta, non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 1, comma 624, della presente legge.
  91-ter. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 34, dopo la parola: «integrativa,» sono aggiunte le seguenti: «socio-assistenziale, di sostegno al reddito e dell'esercizio della libera professione, nonché di welfare,» e al termine del comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la sostenibilità della gestione previdenziale, gli enti possono destinare alle finalità di cui al presente comma e del comma 34-bis una quota non superiore all'1,5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio»;
   b) dopo il comma 34 è inserito il seguente: 34-bis. Al fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 34 gli enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, anche per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, istituiscono appositi organismi di monitoraggio e verifica degli andamenti dei flussi finanziari, dei redditi, delle prestazioni, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria.
**21-bis. 35. Pastorino, Marcon.

  Dopo il comma 91 aggiungere i seguenti:
  91-bis. Agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, in considerazione della specifica missione istituzionale da essi svolta, non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 1, comma 624, della presente legge.
  91-ter. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 34, dopo la parola: «integrativa,» sono aggiunte le seguenti: «socio-assistenziale, di sostegno al reddito e dell'esercizio della libera professione, nonché di welfare,» e al termine del comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la sostenibilità della gestione previdenziale, gli enti possono destinare alle finalità di cui al presente comma e del comma 34-bis una quota non superiore all'1,5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio»;
   b) dopo il comma 34 è inserito il seguente:
  «34-bis. Al fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 34 gli enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, anche per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, istituiscono appositi organismi di monitoraggio e verifica degli andamenti dei flussi finanziari, dei redditi, delle prestazioni, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria».
**21-bis. 44. D'Incecco.

  Dopo il comma 91 aggiungere i seguenti:
  91-bis. Agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, in considerazione della specifica missione istituzionale da essi svolta, non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 1, comma 624, della presente legge.
  91-ter. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 34, dopo la parola: «integrativa,» sono aggiunte le seguenti: «socio-assistenziale, di sostegno al reddito e dell'esercizio della libera professione, nonché di welfare,» e al termine del comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la sostenibilità della gestione previdenziale, gli enti possono destinare alle finalità di cui al presente comma e del comma 34-bis una quota non superiore all'1,5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio»;
   b) dopo il comma 34 è inserito il seguente:
  «34-bis. Al fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 34 gli enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, anche per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, istituiscono appositi organismi di monitoraggio e verifica degli andamenti dei flussi finanziari, dei redditi, delle prestazioni, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria».
**21-bis. 50. Pizzolante.

  Dopo il comma 91 aggiungere i seguenti:
  91-bis. Agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, in considerazione della specifica missione istituzionale da essi svolta, non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 1, comma 624, della presente legge.
  91-ter. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 34, dopo la parola: «integrativa,» sono aggiunte le seguenti: «socio-assistenziale, di sostegno al reddito e dell'esercizio della libera professione, nonché di welfare,» e al termine del comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la sostenibilità della gestione previdenziale, gli enti possono destinare alle finalità di cui al presente comma e del comma 34-bis una quota non superiore all'1,5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio»;
   b) dopo il comma 34 è inserito il seguente:
  «34-bis. Al fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 34 gli enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, anche per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, istituiscono appositi organismi di monitoraggio e verifica degli andamenti dei flussi finanziari, dei redditi, delle prestazioni, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria».
**21-bis. 101. Manfredi.

  Dopo il comma 91 aggiungere i seguenti:
  91-bis. Agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, in considerazione della specifica missione istituzionale da essi svolta, non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 1, comma 624, della presente legge.
  91-ter. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 34, dopo la parola: «integrativa,» sono aggiunte le seguenti: «socio-assistenziale, di sostegno al reddito e dell'esercizio della libera professione, nonché di welfare,» e al termine del comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la sostenibilità della gestione previdenziale, gli enti possono destinare alle finalità di cui al presente comma e del comma 34-bis una quota non superiore all'1,5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio»;
   b) dopo il comma 34 è inserito il seguente:
  «34-bis. Al fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 34 gli enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, anche per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, istituiscono appositi organismi di monitoraggio e verifica degli andamenti dei flussi finanziari, dei redditi, delle prestazioni, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria».
**21-bis. 84. Sottanelli, Galati.

  Dopo il comma 91 inserire, il seguente:
  91-bis. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 34, dopo la parola: «integrativa,» sono aggiunte le seguenti: «socio-assistenziale, di sostegno al reddito e dell'esercizio della libera professione, nonché di welfare,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la sostenibilità della gestione previdenziale, gli enti possono destinare alle finalità di cui al presente comma e del comma 34-bis una quota non superiore all'1,5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio».
   b) dopo il comma 34 è inserito il seguente:
  «34-bis. Al fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 34 gli enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, anche per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, istituiscono appositi organismi di monitoraggio e verifica degli andamenti dei flussi finanziari, dei redditi, delle prestazioni, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria».
21-bis. 73. Russo.

  Dopo il comma 92 è aggiunto il seguente:
  92-bis. Con riferimento al personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, a decorrere dal 1o gennaio 2018 le risorse per il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e già iscritte, per l'anno 2017, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione dei singoli ministeri ed amministrazioni ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. È abrogato il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
*21-bis. 104. Porta, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Tacconi.

  Dopo il comma 92 è aggiunto il seguente:
  92-bis. Con riferimento al personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, a decorrere dal 1o gennaio 2018 le risorse per il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e già iscritte, per l'anno 2017, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in appositi capitoli di bilancio dello stato di previsione dei singoli ministeri ed amministrazioni ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. È abrogato il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
*21-bis. 20. Minnucci.

  Dopo il comma 92 aggiungere il seguente:
  92-bis. Al fine di riconoscere la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane s.p.a., il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative per porre in essere la rivalutazione e istituisce un apposito Fondo con vincolo di destinazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
21-bis. 86. Rizzetto.

  Dopo il comma 92, inserire il seguente:
  92-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1, che, nel corso dei mandato non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare, con oneri totalmente a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto, non superiore ad un mandato amministrativo, applicando il metodo contributivo.».
*21-bis. 76. La I Commissione.

  Dopo il comma 92, inserire il seguente:
  92-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1, che, nel corso dei mandato non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare, con oneri totalmente a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto, non superiore ad un mandato amministrativo, applicando il metodo contributivo.».
*21-bis. 62. Fabbri, Marchi, Guerra.

  Dopo il comma 92, inserire seguente:
  92-bis. Alla legge 20 marzo 1975, n. 70, al secondo comma, dopo le parole: «gli ordini e i collegi professionali» inserire le seguenti: «a considerare come enti pubblici non economici a carattere associativo competenti per la cura e dell'interesse pubblico al corretto svolgimento della professione, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, finanziati con i contributi degli iscritti».
21-bis. 80. Fregolent.

  Dopo il comma 92, inserire seguente:
  92-bis. Alla legge 20 marzo 1975, n. 70, al secondo comma, dopo le parole: «gli ordini e i collegi professionali» inserire le seguenti: «da considerare Organismi privati di interesse pubblico».
21-bis. 79. Fregolent.

  Al comma 93, secondo periodo, dopo le parole: ed è composta da inserire la seguente: sei e dopo la parola: designati inserire la seguente: ognuno.
21-bis. 13. Simonetti, Guidesi.

  Al comma 93, secondo periodo, sostituire le parole: da rappresentanti con le seguenti: da due rappresentanti ciascuno e dopo la parola: designati inserire la seguente: ognuno.
21-bis. 14. Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 93, inserire il seguente:
  93-bis. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, si interpreta nel senso che le Amministrazioni destinatarie di tale disposizione non ricomprendono gli Enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti.
21-bis. 97. Di Gioia.

  Dopo il comma 93, inserire il seguente:
  93-bis. È avviata la riforma del sistema previdenziale dei musicisti prevedendo la soppressione degli attuali requisiti e delle soglie di sbarramento, l'avvio di un percorso di riforma del rapporto con il settore amatoriale anche attraverso la modifica di quanto stabilito dal comma 188 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché la revisione degli strumenti telematici attualmente utilizzati. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dal comma 621-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, inserire il seguente:
  621-bis. Limitatamente agli anni 2018 e 2019, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 9 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

21-bis. 74. Pellegrino, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 94 inserire il seguente:
  94-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermi restando gli effetti e gli oneri derivanti dall'applicazione della medesima disposizione, con la locuzione:
   a) lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo si intendono i lavoratori che abbiano comunque operato nell'area del sito dove è avvenuta la sostituzione delle lastre di copertura del luogo di lavoro costituite da materiale contenente amianto;
   b) senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione delle polveri di amianto si intende che i lavoratori siano stati sforniti di mezzi individuali di prevenzione per tutta la durata delle operazioni.
21-bis. 60. Marchetti.

  Dopo il comma 95 inserire i seguenti:
  95-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dell'articolo 2, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente: «6-bis) economiche»;
   b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente: «Art. 4-bis. A decorrere dal 1o giugno 2018 l'indennità di malattia di cui al n. 6-bis del primo comma dell'articolo 2 è corrisposta dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) secondo i criteri stabiliti per gli operai e impiegati del settore terziario e servizi, a condizione che nei confronti del soggetto interessato risultino versati o dovuti dal datore di lavoro, anche in settori diversi da quello domestico, dodici contributi settimanali nei dodici mesi che precedono l'inizio dell'assenza dal lavoro per malattia. A partire dalla stessa data, l'aliquota dei contributi relativi a tale prestazione è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in modo che dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

  95-ter. Per la determinazione del numero dei contributi da accreditare in corrispondenza di attività svolta in qualità di lavoratore addetto ai servizi domestici e familiari si applicano i criteri di cui all'articolo 10 del presente decreto.
  95-quater. La retribuzione giornaliera su cui si commisura l'indennità di malattia è pari alla sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali, relative alle settimane di contribuzione comprese nei sei mesi antecedenti l'inizio del periodo di assenza dal lavoro.
21-bis. 94. Carnevali, Misiani, Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 95, inserire il seguente:
  95-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 24, primo comma, primo periodo, le parole: «dall'inizio del Fanno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo» sono sostituite dalle seguenti: «di norma dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo, e su domanda fino al settantesimo,»;
   b) all'articolo 34, settimo comma, primo periodo, le parole; «fino al compimento del sessantacinquesimo» sono sostituite dalle seguenti: «di norma fino al compimento del sessantacinquesimo, e su domanda fino al settantesimo,».
21-bis. 51. Pisicchio.

  Dopo il comma 95, inserire il seguente:
  95-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. E riconosciuta la facoltà di riscatto dei periodi di studio universitario e postuniversitario ai soli fini del calcolo dell'anzianità contributiva senza il concorso alla definizione della misura della prestazione. I relativi oneri a carico del lavoratore sono rideterminati in proporzione al beneficio conseguito senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica».
21-bis. 43. Menorello, Secco.

  Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
  95-bis. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 3, le parole: «di età compresa tra i 18 e 65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età compresa tra i 18 e 67 anni»;
   b) all'articolo 7, comma 4, le parole: «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «16 per cento»;
   c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «in lire 25.000 annue» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 20,00 annui»;
   d) All'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Per gli infortuni in ambito domestico è corrisposto l'assegno per assistenza personale continuativa, di cui all'articolo 76 e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124»;
   e) all'articolo 10, comma 4, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Annualmente, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, sono destinate delle risorse, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Fondo medesimo, per la realizzazione, a cura dell'INAIL, di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione».

  95-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il presidente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modifiche al decreto ministeriale 15 settembre 2000, recante «Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico» in attuazione delle disposizioni di cui al comma 95-bis.

  Conseguentemente ridurre l'autorizzazione di spesa di cui al comma 624 di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
21-bis. 75. Fregolent, Arlotti.

  Dopo il comma 95, inserire il seguente:
  95-bis. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente comma:
  « 3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2000».

  Conseguentemente, all'onere pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 derivante dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.

21-bis. 3. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:
  95-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
  « Art. 4-bis. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASPI, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è così calcolata:
   a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI;
   b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI;
   c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI.

  2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL, nonché quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.
  3. In ogni caso la NASPI non può superare nel 2018 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente».
   b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  « 1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASPI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione».
   c) all'articolo 9:
    1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2»;
    2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2».
   d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  « 1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso».

  95-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 95-bis, si provvede ai sensi dei commi da 95-quater a 95-septies.
  95-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  95-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  95-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 95-quater e 95-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  95-septies. Le modifiche introdotte dai commi 95-quater e 95-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41 la lettera b) è soppressa.
21-bis. 39. Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 95, aggiungere il seguente:
  95-bis. L'intervento del patronato di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 193 del 10 ottobre 2008, relativo alla denuncia di infortunio di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è riconosciuto efficace ai fini del finanziamento, indipendentemente dal decorso del termine assegnato all'istituto previdenziale per provvedere di cui al medesimo articolo 100.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
21-bis. 8. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 95, inserire il seguente:
  95-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, gli enti di previdenza di diritto privato, al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale nei confronti degli iscritti, sono abilitati, anche in forma associata, ad attivare oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali a sostegno del reddito e dell'attività professionale che abbiano comunque effetto sulla capacità reddituale e contributiva dei propri iscritti, nel rispetto delle procedure previste dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. In caso di disavanzo economico-finanziario è possibile attivare misure di sostegno al reddito, nei confronti degli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie, solo se finanziate da apposita contribuzione.
21-bis. 38. Gribaudo.

  Dopo il comma 95 inserire i seguenti:
  95-bis. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane s.p.a., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze finanziato con 91 milioni di euro annui dal 2018 al 2027 e con 4 milioni di euro annui dal 2028 al 2040.
  95-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 95-bis nel limite delle somme del predetto Fondo.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, inserire il seguente:
  621-bis. La percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal primo gennaio 2018 e in misura pari all'8 per cento a decorrere dal primo gennaio 2019.
21-bis. 22. Fassina, Marcon, Airaudo, Pastorino, Paglia, Melilla, Gregori.

  Dopo l'articolo 95 inserire i seguenti:
  95-bis.
In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, e, in via provvisoria per dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, con una riduzione della capacità lavorativa non inferiore all'80 per cento che abbiano in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (effettivo e continuativo) nei venticinque anni precedenti alla data della domanda di pensione, a domanda possono essere collocati in pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica.
  95-ter. I periodi di aspettativa a qualunque titolo sono da intendersi quale prestazione di lavoro continuativo ed effettivo.
  95-quater. Con effetto dall'approvazione della presente legge, per i soggetti di cui al comma 95bis, la pensione è calcolata in misura pari a quella prevista al raggiungimento dei requisiti per il collocamento a riposo di cui all'articolo 1, commi 6 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo del trattamento sarà pari al 100 per cento della base pensionabile.
  95-quinquies. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 95-bis, l'I.N.P.S. comunica al richiedente le condizioni giuridiche ed economiche relative alla pensione. Il collocamento in pensione decorre dal giorno dell'accettazione della domanda.
  95-sexies. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.
  95-septies. Agli oneri di cui al comma 95-bis e seguenti, valutati in 2 miliardi per ciascuno degli anni 2018. 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 95-septies a 95-octies.
  95-octies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  95-novies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  95-undecies. Le disposizioni di cui ai commi 90-quater e 90-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
21-bis. 19. Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, L'Abbate, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
  95-bis. A decorrere dal l9 gennaio 2017, i soggetti iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione dal compimento di sessantatré anni e sette mesi di età a condizione che risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno 35 anni di contribuzione e che l'importo della pensione, calcolato prima dell'applicazione dell'eventuale riduzione di cui all'articolo 2, risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1o gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di cui al comma 1 a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere inferiore all'importo soglia mensile così come determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al requisito anagrafico di cui al presente comma si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
  95-ter. Il comma 10, dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 20011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
  « 10. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 41 anni. Al requisito contributivo di cui al presente comma non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni».

  95-quater. A decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 95-bis e 95-ter, all'articolo 24, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, le parole: «nonché al requisito contributivo di cui al comma 10» sono soppresse. A decorrere dalla medesima data è abrogato il secondo periodo, del comma 2-quater, dell'articolo 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e successive modificazioni.

  Conseguentemente, all'onere si provvede a decorrere dal 2018 mediante:
   a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
   c) quanto a 400 milioni di euro a valere sul d Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   d) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze;
   e) quanto a 84 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai finì del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –45.000.000;
   2019: –45.000.000;
   2020: –45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 9.000.000;
   2019: – 9.000.000;
   2020: – 9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000.000;
   2020: – 4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 19.000.000;
   2019: – 19.000.000;
   2020: – 19.000.000.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 378;
   b) dopo il comma 379, inserire il seguente: « 379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica, Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019»;
   c) dopo il comma 597, inserire il seguente: «597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero f all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 82;
   d) A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in capo alle società cooperative la cui attività è assimilata al reddito di impresa nonché alle società cooperative operanti nel settore dell'accoglienza dei migranti è elevato di 5 punti percentuali.
21-bis. 7. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
  95-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, i trattamenti pensionistici vigenti sono sostituiti dalle seguenti prestazioni:
   a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente, in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, al raggiungimento del requisito di età anagrafica pari a 63 anni;
   b) «pensione di anzianità», conseguita esclusivamente, a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un'anzianità contributiva pari ad almeno 41 anni.;
   c) «pensione con quota», conseguita esclusivamente al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e contributiva, con un minimo di 40 anni di contributi ovvero di 60 anni di età anagrafica.

  95-ter. Per il periodo 2017-2019, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato i requisiti minimi di legge per l'accesso al pensionamento di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalle disposizioni vigenti e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
  95-quater. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che ha esercitato la facoltà di cui al comma 2 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalle disposizioni vigenti e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
  95-quinquies. Le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, di cui al comma 2 del presente articolo, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente determinato ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità dopo aver maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni vigenti.
  95-sexies. L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato. L'abrogazione del comma 10 del medesimo articolo 24 ha effetto retroattivo e le riduzioni percentuali applicate sui trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014 sono restituite in rate mensili con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2018.

  Conseguentemente, all'onere a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
   a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
   c) quanto a 84 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
   d) quanto a 400 milioni di euro a valere sul d Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 45.000.000;
   2019: – 45.000.000;
   2020: – 45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 9.000.000;
   2019: – 9.000.000;
   2020: – 9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca appartare le seguenti variazioni:
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000.000;
   2020: – 4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 19.000.000;
   2019: – 19.000.000;
   2020: – 19.000.000.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 378;
   b) dopo il comma 379, inserire il seguente: «379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019»;
   c) dopo il comma 597, inserire il seguente: «597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero f all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 82»;
   d) a decorrere dal 1o gennaio 2018 l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in capo alle società cooperative la cui attività è assimilata al reddito di impresa nonché alle società cooperative operanti nel settore dell'accoglienza dei migranti è elevato di 5 punti percentuali.
21-bis. 6. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 95 inserire i seguenti:
  95-bis. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del T.U. infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del Presidente dell'INAIL.
  95-ter. Agli oneri di cui al comma 95-bis e seguenti, valutati in 2 miliardi per ciascuno degli anni 2018. 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 95-quater a 95-sexsies.
  95-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  95-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  95-sexsies. Le disposizioni di cui ai commi 95-quater e 95-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
21-bis. 34. Nesci, Dall'Osso, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 95, inserire il seguente:
  95-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata fino al 31 dicembre 2018, la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n.243, Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al predetto articolo 1, comma 9, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande presentate ai fini del rispetto dei limiti di spesa. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al comma 1, la facoltà di accesso alla sperimentazione è riconosciuta con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda.

  Conseguentemente, all'onere a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
   a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
   c) quanto a 84 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
   d) quanto a 400 milioni di euro a valere sul d Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 45.000.000;
   2019: – 45.000.000;
   2020: – 45.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 9.000.000;
   2019: – 9.000.000;
   2020: – 9.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000;
   2020: – 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000,

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000.000;
   2020: – 4.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000;
   2020: – 1.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 19.000.000;
   2019: – 19.000.000;
   2020: – 19.000.000.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 378;
   b) dopo il comma 379, inserire il seguente:
«379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019»;
   c) dopo il comma 597, inserire il seguente: «597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero f all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 82»;
   d) a decorrere dal 1o gennaio 2018 l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in capo alle società cooperative la cui attività è assimilata al reddito di impresa nonché alle società cooperative operanti nel settore dell'accoglienza dei migranti è elevato di 5 punti percentuali.
21-bis. 4. Simonetti, Fedriga, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 95, inserire il seguente:
  95-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata fino al 31 dicembre 2018 la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al predetto articolo 1, comma 9, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.

  Conseguentemente:
   a) a decorrere dal 2018, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307sopprimere il comma 378 è ridotto di 200 milioni di euro;
   b) dopo il comma 379, inserire il seguente: «379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico - SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale, Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019»;
   c) dopo il comma 597, inserire il seguente: «597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero f all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 4 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma.
21-bis. 5. Simonetti, Fedriga, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 95, inserire il seguente:
  95-bis. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli Istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli stessi, alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152, così come modificato dall'articolo 1, comma 607, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2019».
21-bis. 52. Pisicchio.

  Dopo il comma 95, inserire il seguente:
  95-bis. In ragione della particolare usura e pericolosità delle mansioni svolte dai lavoratori turnisti di palcoscenico, all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis). Lavoratori turnisti di palcoscenico»;
   b) al comma 2, le parole: «lettere a), b), c) e d) », sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis) »;
   c) al comma 3, le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)»;
   d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

  Conseguentemente:
   1) al comma 84, lettera b), sostituire le parole: «lettere a), b), c) e d)», con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)».
   2) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 20.000.000;
   2019: – 20.000.000;
   2020: – 20.000.000.
21-bis. 40. Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
  95-bis. In attesa del completamento della riforma previdenziale, al fine di favorire il ricambio generazionale nelle imprese e nelle attività professionali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, i datori di lavoro possono integrare il reddito e i versamenti contributivi di loro dipendenti nei tre anni che precedono la maturazione del diritto alla prestazione previdenziale di vecchiaia o anticipata per anzianità contributiva.
  95-ter. I lavoratori possono accettare un percorso di durata non superiore a tre anni di trasformazione del rapporto a tempo parziale o di risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente diritto alla Naspi per i primi 24 mesi e a una indennità speciale equivalente per i successivi 12 mesi. Il datore di lavoro integra in entrambe le ipotesi il reddito del lavoratore fino alla prestazione previdenziale teoricamente maturata nel momento di avvio del percorso sperimentale, nonché integra i contributi figurativi previsti dalla Naspi e nell'anno della successiva indennità speciale per la parte corrispondente all'ultimo reddito a tempo pieno del lavoratore. Lo Stato concorre alla sperimentazione con la indennità speciale nell'eventuale terzo anno, con l'accredito di contributi figurativi al lavoratore nel caso dello stato di disoccupazione e, nel caso di trasformazione del rapporto a tempo parziale, per la parte integrativa corrispondente all'ultimo reddito a tempo pieno del lavoratore. Tutti i versamenti del datore di lavoro sono deducibili ai fini Ires, Irpef e Irap.
  95-quater. Il datore di lavoro versa all'Inps, mensilmente o in unica soluzione, la provvista corrispondente alla integrazione del reddito e ai contributi di sua competenza in base al percorso convenuto.
  95-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità attuati ve delle previsioni contenute nel presente articolo.
  95-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018, 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 60 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 dei decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018, 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 60 milioni di euro per l'anno 2020 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente comma.
  95-septies. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter della legge n. 92 del 2012 e all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015 le cui dotazioni finanziarie sono assorbite dal bilancio dello Stato per compensare le deduzioni dall'Irap.

  Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 500.000.000;
   CS: – 500.000.000.
  2019:
   CP: – 500.000.000;
   CS: – 500.000.000.
  2020:
   CP: – 500.000.000;
   CS: – 500.000.000.

  Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 500.000.000;
   CS: – 500.000.000.
  2019:
   CP: – 500.000.000;
   CS: – 500.000.000.
  2020:
   CP: – 500.000.000;
   CS: – 500.000.000.
21-bis. 41. Menorello, Secco.

  Dopo il comma 95, inserire il seguente:
  95-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano alle lavoratrici, per le quali gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1o gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza triennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

  Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 500.000.000;
   CS: – 500.000.000.
  2019:
   CP: – 500.000.000;
   CS: – 500.000.000.
  2020:
   CP: – 500.000.000;
   CS: – 500.000.000.

  Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: – 500.000.000;
   CS: – 500.000.000.
  2019:
   CP: – 500.000.000;
   CS: – 500.000.000.
  2020:
   CP: – 500.000.000;
   CS: – 500.000.000.
21-bis. 42. Menorello, Secco.

AREA TEMATICA N. 22.
(Azioni conferite ai dipendenti e anticipo pensionistico (APE)).

(ART. 1, commi 96-97)

  Al comma 96 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) All'allegato C di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente lettera «N. Il personale civile dell'Amministrazione Difesa impiegati presso l'Area Tecnico Industriale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare e dei Poli di mantenimento dell'esercito italiano ex esposti all'amianto con certificazione INAIL».

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, alla lettera d) sostituire le parole da: 688,7 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 718 milioni di euro per l'anno 2018, di 770,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 572,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 366,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 133 milioni di euro per l'anno 2022 e di 39,4 milioni di euro per l'anno 2023.;
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –30.000.000;
   2019: –30.000.000;
   2020: –30.000.000.;
   al comma 624, sostituire le parole da: 180.008.500 fino a: l'anno 2023, con le seguenti: 150.008.500 euro per il 2021, 139.304.300 euro per l'anno 2022, 93.800.700 euro per l'anno 2023,.
22. 43. Duranti, Melilla, Albini, Cimbro.

  Al comma 96 apportare le seguenti modificazioni:
  1) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) All'allegato c di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta la seguente lettera «N. Il personale civile dell'amministrazione difesa appartenente all'area tecnico industriale e tecnico operativa».
  2) Alla lettera d) sostituire le parole da «688,7 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti «718 milioni di euro per l'anno 2018, di 770,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 572,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 366,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 133 milioni di euro per l'anno 2022 e di 39,4 milioni di euro per l'anno 2023».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
   2018: –30.000.000;
   2019: –30.000.000;
   2020: –30.000.000.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole da: 180.008.500 fino alle parole: l'anno 2023 con le seguenti: 150.008.500 euro per il 2021, 139.304.300 euro per l'anno 2022, 93.800.700 euro per l'anno 2023,.
22. 44. Duranti, Melilla, Albini, Cimbro.

  Dopo il comma 96 aggiungere i seguenti:
  96-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2019, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d) e f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 147, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
  96-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 96-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e dei regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa di 767,20 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 96-bis.
  96-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 96-ter sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  96-quinquies. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 96-bis si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,1 milioni di euro per l'anno 2020; 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente:
   al comma 41, sopprimere la lettera b);
   dopo il comma 41, inserire i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
22. 45. Melilla, Albini, Capodicasa, Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla, Cimbro.

  Dopo il comma 96, inserire il seguente:
  96-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sostituire l'articolo 11, con il seguente:
  Art. 11. – 1. Il Fondo di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018;
  2. Ai fini della concessione di finanziamenti a favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali per l'anno 2018 sono destinati 200 milioni di euro;
  3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti di cui al comma 2.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  621-bis. Il prelievo erariale unico sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementato di due punti percentuali.
22. 58. Paglia, Pastorino, Airaudo, Marcon, Fassina, Palazzotto.

  Dopo il comma 96, inserire il seguente:
  96-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 11 comma 1, alla lettera b):
   a) sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;
   b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tali criteri dovranno garantire il mantenimento o il miglioramento dei livelli e della qualità occupazionale nonché la tutela delle persone, dell'ambiente e del territorio, promuovendo, in particolare:
    1) la ristrutturazione delle linee e degli impianti di produzione, dei processi e dei prodotti e dell'organizzazione dei servizi, al fine di annullare o ridurre i danni all'ambiente e alla salute umana e animale;
    2) l'adozione di misure volte alla riduzione dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva;
    3) una consistente riconversione dell'utilizzo di materie prime e di energia proveniente da fonti fossili, anche attraverso il recupero e il riutilizzo di componenti e sostanze;
    4) la riduzione delle distanze percorse da materie e sostanze utilizzate, nonché dai prodotti distribuiti;
    5) la modifica delle caratteristiche di prodotti e servizi al fine di abbattere l'inquinamento del territorio, delle acque, dell'aria e i danni a persone e animali;
    6) interventi di rigenerazione urbana e territoriale, in particolar modo attraverso il recupero di spazi in situazione di degrado e disuso;
    7) la formazione continua dei dipendenti sui processi di conversione).
   c) dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:
  3-quater. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3-ter può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.
22. 59. Fassina, Paglia, Pastorino, Marcon, Brignone, Gregori, Airaudo.

  Dopo il comma 96, inserire il seguente:
  Art. 96-bis. Al fine di incremento le risorse destinate alla spesa per gli ammortizzatori sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a decorrere dal 2018 è incrementato di 400 milioni di euro destinati ad incrementare le risorse per gli ammortizzatori sociali. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede alla destinazione delle risorse aggiuntive di cui al periodo precedente per la spesa per ammortizzatori sociali.

  Conseguentemente, dopo il comma 597, aggiungere il seguente:
  597-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento».
22. 60. Airaudo, Paglia, Pastorino, Marcon, Fassina.

  Dopo il comma 96, inserire 11 seguente:
  96-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprite 2011, n. 67 è aggiunta la seguente lettera:
   d-bis) personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

  Conseguentemente, al comma 41 la lettera b) è soppressa.

  Conseguentemente, dopo il comma 41 inserire i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
22. 48. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 96, inserire i seguenti:
  96-bis. All'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011 n. 214 dopo il comma 15-bis, è aggiunto il seguente comma:
  15-ter. Fermo restando i requisiti cui ai commi 6 e 10, è consentito altresì in via sperimentale per un periodo di 5 anni l'accesso alla pensione con il sistema contributivo con un'età minima di 60 anni e con almeno 5 anni di contribuzione effettivamente versata a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore all'importo dell'assegno sociale. Suddetta facoltà è esercitabile anche attraverso l'istituto del cumulo dei contributi di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificato dall'articolo 1 comma 195 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, fermo restando il requisito minimo di 60 anni di età. Il relativo trattamento pensionistico liquidato con il sistema contributivo, è cumulabile con redditi da lavoro subordinato parasubordinato o autonomo, purché la somma dei redditi da pensione e da lavoro risulti essere inferiore a tre volte l'importo dell'assegno sociale. Sono conseguentemente abrogati i commi 7 e 11 dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011 n. 214.

  96-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 96-bis pari a 2.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 96-quater.
  96-quater. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.
22. 47. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 96, inserire il seguente:
  96-bis. Al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è aggiunto il in fine il seguente periodo:
  «Qualora invece dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, risultassero risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sono nuovamente riutilizzabili per il beneficio previsto dai commi 179 a 185 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.
22. 46. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Sostituire il comma 97, con il seguente:
  97. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 166, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»;
   b) alla lettera a) del comma 179 e alla lettera a), del comma 199, dopo le parole: «procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966. n. 604,», sono inserite le seguenti: «ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato»;
   c) alla lettera a) del comma 179 e alla lettera a) del comma 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; salvo che lo stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non derivi dalla volontà del lavoratore, la mancata fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione dei rapporto di lavoro non comporta l'esclusione dalle misure di cui al presente comma;
   d) al comma 179, la lettera d), è sostituita dalla seguente: d) sono lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, rispetto al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni; per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno nove mesi di lavoro ogni anno;
   e) dopo il comma 179, è inserito il seguente: « 179-bis. Ai fini dei riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di un anno per ogni figlio, nei limite massimo di due anni;
   f) al comma 186, primo periodo, le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 688,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 740,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 336,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 103,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9,4 milioni di euro per l'anno 2023»;
   g) al comma 186, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte risultino risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per essere nuovamente destinate al beneficio dell'indennità, disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185»;
   h) al comma 199, la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) sono lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nell'allegato E annesso alla presente legge che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento, ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67; per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno nove mesi di lavoro ogni anno».

  Conseguentemente:
   dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

  97-bis, A decorrere dal 1o gennaio 2018, gli allegati C ed E annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono sostituiti dall'allegato 13 annesso alla presente legge;
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –40.000.000;
   2019: –50.000.000;
   2020: –50.000.000.
*22. 102. La XI Commissione.

  Sostituire il comma 97, con il seguente:
  97. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 166, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»;
   b) alla lettera a) del comma 179 e alla lettera a), del comma 199, dopo le parole: «procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966. n. 604,», sono inserite le seguenti: «ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato»;
   c) alla lettera a) del comma 179 e alla lettera a) del comma 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; salvo che lo stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non derivi dalla volontà del lavoratore, la mancata fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione dei rapporto di lavoro non comporta l'esclusione dalle misure di cui al presente comma;
   d) al comma 179, la lettera d), è sostituita dalla seguente: d) sono lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, rispetto al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni; per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno nove mesi di lavoro ogni anno;
   e) dopo il comma 179, è inserito il seguente: « 179-bis. Ai fini dei riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di un anno per ogni figlio, nei limite massimo di due anni;
   f) al comma 186, primo periodo, le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 688,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 740,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 336,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 103,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9,4 milioni di euro per l'anno 2023»;
   g) al comma 186, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte risultino risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per essere nuovamente destinate al beneficio dell'indennità, disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185»;
   h) al comma 199, la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) sono lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nell'allegato E annesso alla presente legge che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento, ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67; per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno nove mesi di lavoro ogni anno».

  Conseguentemente:
   dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

  97-bis, A decorrere dal 1o gennaio 2018, gli allegati C ed E annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono sostituiti dall'allegato 13 annesso alla presente legge;
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –40.000.000;
   2019: –50.000.000;
   2020: –50.000.000.
*22. 41. Gnecchi, Giacobbe, Albanella, Baruffi, Incerti, Miccoli, Patrizia Maestri, Casellato, Boccuzzi, Paris, Damiano, Arlotti, Lavagno, Rotta, Di Salvo, Rostellato, Cinzia Maria Fontana, Gribaudo, Tinagli.

  Al comma 97, apportare le seguenti modificazioni:
  1) Dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) Al comma 179 sostituire le parole « 2018» con le seguenti: «2019».
  2) Sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) Al comma 186 le parole: « 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: « 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 788,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 810,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 592,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 366,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 109,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10,4 milioni di euro per l'anno 2023».
  3) Dopo la lettera d) inserire la seguente:
   e) Ai fini dell'attuazione della lettera a-bis) il Presidente del consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad integrare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2017, n. 88 individuando i termini temporali di invio delle domande di accesso all'indennità di cui al comma 179 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2019.

  Conseguentemente, dopo il comma 565 aggiungere il seguente:
  565-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

  Conseguentemente, al comma 41, la lettera b) è soppressa.

  Conseguentemente, dopo il comma 41 inserire i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole da 135.812.100 euro fino alle parole per l'anno 2023 con le seguenti 85.812.100 euro per l'anno 2020, 150.008.500 euro per l'anno 2021, 163.304.300 euro per l'anno 2022, 122.800.000 euro per l'anno 2023.
22. 50. Nicchi, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti, Cimbro.

  Al comma 97:
   a) dopo la lettera
a) inserire la seguente: a-bis) all'articolo 1, comma 199, alinea, le parole « 41 anni», sono sostituite dalle seguenti: « 30 anni».
   b) aggiungere i seguenti commi:
  97-bis. Agli oneri di cui al comma 97, valutati in 2 miliardi e 30 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 97-ter a 97-quater, nonché dal comma 97-sexies.
  97-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  97-sexies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
22. 23. Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Al comma 97, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera a), inserire la seguente:
    a-bis) al comma 179 dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, apportare le seguenti modificazioni:
   alla lettera a) sostituire le parole di almeno 30 anni con le seguenti di almeno 25 anni;
   alla lettera b) sostituire le parole di almeno 30 anni con le seguenti di almeno 25 anni;
   alla lettera e) sostituire le parole di almeno 30 anni con le seguenti di almeno 25 anni;
   alla lettera d) sostituire le parole di almeno 36 anni con le seguenti di almeno 30 anni;
   b) aggiungere in fine il seguente comma:
  97-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 97 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli necessari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per le successive, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi necessari al finanziamento della misura in oggetto, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
22. 56. Minardo.

  Al comma 97, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) al comma 179, all'alinea, le parole «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019».

  Conseguentemente, dopo il comma 629, aggiungere i seguenti:
  629-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore a 150 milioni di euro per l'anno 2019.
  629-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. 40. Baruffi, Albanella, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli.

  Al comma 97, lettera b), aggiungere il seguente periodo: Per gli operai agricoli a tempo determinato il requisito minimo per l'accesso all'APE social è di aver svolto almeno 101 giornate di lavoro per ogni anno, negli ultimi tre anni;
22. 89. Ribaudo, Culotta.

  Al comma 97, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera b), inserire la seguente:
    b-bis)
al comma 179, lettera d), le parole: « 36 anni», sono sostituite dalle seguenti: « 30 anni».
   b) dopo il comma 97, inserire i seguenti:
  97-bis. Agli oneri di cui al comma 97, valutati in 2 miliardi e 30 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 si provvede ai sensi dei successivi commi da 97-ter a 97-quater, nonché dal comma 97-sexies.
  97-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 52-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  97-sexies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
22. 24. Tripiedi, Dall'Osso, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Al comma 97, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) al comma 179, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
    c-bis) Il requisito anagrafico di cui all'articolo, non opera per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;
    c-ter) Per i soggetti di cui alla lettera c-bis), non opera la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, con le seguenti: è incrementato di 10.585.300 euro per l'anno 2018 e di 46.868.200 euro per l'anno 2019.
22. 92. Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Daniele Farina, Placido.

  Al comma 97, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) al comma 179, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
    c-bis) Il requisito anagrafico di cui all'articolo, non opera per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;
    c-ter) Per i soggetti di cui alla lettera c-bis), non opera la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2018: –3 milioni di euro;
   2019: –3 milioni di euro;
   2020: –3 milioni di euro.
22. 93. Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Fratoianni, Airaudo.

  Al comma 97, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) al comma 179, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
    c-bis) Il requisito anagrafico di cui all'articolo, non opera per le persone riconosciute invalide al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;
    c-ter) Per i soggetti di cui alla lettera c-bis), non opera la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 24, comma 12 della legge 6 dicembre 2011, n. 201.

  Conseguentemente, al comma 223, sostituire le parole: 10 milioni annui, con le seguenti: 7 milioni annui.
22. 91. Pastorino, Fratoianni, Airaudo, Marcon, Fassina, Paglia.

  Al comma 97, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo la lettera b), inserire la seguente:
    b-bis)
al comma 179, lettera d), dopo le parole: «un'anzianità contributiva di almeno 36 anni» sono aggiunte le seguenti parole: «, fatte salve le professioni di cui alle lettere A e B dell'Allegato C per le quali è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni»;
   b) dopo il comma 97, inserire il seguente:
  97-bis. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 97, lettera pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 18. Marchi.

  Al comma 97, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) al comma 179, dopo le parole: «74 per cento» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero che rientrano nei soggetti di cui all'articolo 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138,».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –500.000;
   2019: –500.000;
   2020: –500.000.
22. 75. Marchi, Gribaudo, Rubinato.

  Al comma 97, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis)
al comma 179 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: e) sono lavoratori impiegati nei mezzi acquei esercenti in servizio di trasporto pubblico di linea.
22. 7. Simonetti, Guidesi, Busin.

  Al comma 97, alinea, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) dopo il comma 179 sono inseriti i seguenti:
  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni;
  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari», come definiti ai sensi del comma 179-quater, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i «caregiver familiari» l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un'anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.
  179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si definisce «caregiver familiare» il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2015, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, avvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.
  179-quinquies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai «caregiver familiari» di cui al comma 179-quater, nei confronti dell'assistito. Le previsioni di cui al presente comma si applicano ad un «caregiver familiare» per assistito, eccetto i genitori.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2018: –10 milioni di euro;
   2019: –10 milioni di euro;
   2020: –10 milioni di euro.
22. 95. Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Civati, Airaudo.

  Al comma 97, alinea, sostituire la lettera c);
   c) dopo il comma 179 sono inseriti i seguenti:
  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni;
  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anno di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari», come definiti ai sensi del comma 179-quater, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i «caregiver familiari», l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.
  179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si definisce «caregiver familiare» il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3. della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.
  179-quinquies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai «caregiver familiari», di cui al comma 179-quater, nei confronti dell'assistito. Le previsioni di cui al presente comma si applicano ad un «caregiver familiare» per assistito, eccetto i genitori.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, con le seguenti: è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019,.
22. 96. Pastorino, Palazzotto, Airaudo, Marcon, Fassina, Paglia.

  Al comma 97, alinea, sostituire la lettera c):
   c) dopo il comma 179 sono inseriti i seguenti:
  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni.
  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari», come definiti ai sensi del comma 179-quater, che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Per i «caregiver familiare» l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni.
  179-quater. Ai fini di cui alla presente legge si definisce «caregiver familiare» il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.
  179-quinquies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di assistenza globale e continua effettivamente prestato dai «caregiver familiari» di cui al comma 179-quater, nei confronti dell'assistito. Le previsioni di cui al presente comma si applicano ad un «caregiver familiare» per assistita, eccetto i genitori.

  Conseguentemente, al comma 113, sostituire le parole: 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rei di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2.120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. con le seguenti: 2.049 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.535 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rei di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.737 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.188 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.148 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2.120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
22. 94. Fratoianni, Airaudo, Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino.

  All'articolo 1, comma 97, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
dopo il comma 179 inserire i seguenti:
  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio non disabile, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile.;
  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari» di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i «caregiver familiari» di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni;

  Conseguentemente, dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
  621-bis. A decorrere dall'anno 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,1 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
22. 33. Placido, Marcon, Pastorino, Paglia, Melilla, Fassina, Gregori.

  All'articolo 1, comma 97, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
dopo il comma 179 inserire i seguenti:
  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio non disabile, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile.;
  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari» di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i «caregiver familiari» di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni;

  Conseguentemente, il comma 624 è sostituito dal seguente:
  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019, di 125.812.100 euro per l'anno 2020, 170.008.500 euro per l'anno 2021, di 159.304.300 euro per l'anno 2022, di 113.800.700 euro per l'anno 2023, di 98.596.400 euro per l'anno 2024, di 129.392.100 euro per l'anno 2025, di 139.387.900 euro per l'anno 2026, di 131.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 134.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
*22. 66. Abrignani.

  All'articolo 1, comma 97, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
dopo il comma 179 inserire i seguenti:
  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio non disabile, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile.;
  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari» di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i «caregiver familiari» di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni;

  Conseguentemente, il comma 624 è sostituito dal seguente:
  624. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019, di 125.812.100 euro per l'anno 2020, 170.008.500 euro per l'anno 2021, di 159.304.300 euro per l'anno 2022, di 113.800.700 euro per l'anno 2023, di 98.596.400 euro per l'anno 2024, di 129.392.100 euro per l'anno 2025, di 139.387.900 euro per l'anno 2026, di 131.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 134.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.
*22. 6. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 97, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il comma 179 inserire i seguenti:
  179-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio non disabile, nel limite massimo di due anni, e di due anni per ogni figlio disabile.
  179-ter. Il requisito anagrafico di cui al comma 179, alinea, è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni per i «caregiver familiari» di cui al comma 146 che siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ove non applicabile la riduzione di cui al comma 179-bis. Per i «caregiver familiari» di cui al comma 146, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni;

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dai precedente commi, valutati in 18 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22. 62. Marazziti.

  Al comma 97, lettera c), capoverso comma 179-bis, sostituire le parole: 6 mesi per ogni figlio nel limite massimo di due anni con le seguenti: un anno per ogni figlio nel limite massimo di tre anni.
22. 86. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 97, lettera c), capoverso 179-bis, sopprimere le parole: nel limite massimo di due anni sono soppresse.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 10 milioni di euro all'anno a partire dal 2018 si provvede con analoga riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22. 63. Sberna, Gigli.

  Al comma 97, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis)
al comma 199 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: e) sono lavoratori impiegati nei mezzi acquei esercenti in servizio di trasporto pubblico di linea.

  Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
   a)
quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro o decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
22. 8. Simonetti, Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:
  97-bis. L'istituto del cumulo dei periodi assicurativi di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica anche ai fini dell'accesso a una delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi da 212 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché dell'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n.  243.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000.
*22. 1. La XI Commissione.

  Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:
  97-bis. L'istituto del cumulo dei periodi assicurativi di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica anche ai fini dell'accesso a una delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi da 212 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché dell'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n.  243.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000.
*22. 42. Baruffi, Cinzia Maria Fontana, Miccoli, Albanella, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Arlotti, Di Salvo, Gregorio Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli.

  Dopo il comma 97, inserire il seguente:
  97-bis. Al comma 179 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole «che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti: «che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a e);
   b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi ed ai disoccupati involontari da almeno 2 anni anche se non iscritti a centro per impiego, cioè senza prestazioni per la disoccupazione e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
   c) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: e) si trovano in stato di esclusi dalle 8 salvaguardie previste dalle tipologie dei soggetti individuati tra i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), e), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 25 anni.
22. 81. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 97 inserire il seguente:
  97-bis. All'articolo 1, comma 179 lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «74 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento o rientrante tra le prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915».

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
22. 90. Carrescia.

  Dopo il comma 97 inserire il seguente:
  97-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla lettera c), dopo le parole: «74 per cento» aggiungere: «o che hanno ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –12.000.000;
   2019: –12.000.000;
   2020: –12.000.000.
22. 51. Giacobbe, Vico.

  Dopo il comma 97, inserire il seguente:
  97-bis. All'articolo 1 comma 179 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: « d-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni».

  Conseguentemente, all'onere pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 derivante dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
22. 3. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 97 aggiungere il seguente:
  97-bis. All'articolo 1 comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 alla lettera c), dopo le parole: «74 per cento» aggiungere: «o che hanno ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge 326 del 2003».

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000,
22. 52. Giacobbe, Vico.

  Dopo il comma 97, inserire il seguente:
  97-bis. All'articolo 1 comma 199 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: « c-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento».

  Conseguentemente, all'onere pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 derivante dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
22. 4. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 97, inserire i seguenti:
  97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
  97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2018 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura e secondo le modalità ivi previste.
   97-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 97-bis, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22. 67. Taranto, Gnecchi.

  Dopo il comma 97, sono aggiunti i seguenti commi:
  «97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
  97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 nella misura e secondo le modalità ivi previste».
22. 77. Senaldi, Montroni.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:
  «97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
  97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 nella misura e secondo le modalità ivi previste».
*22. 57. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:
  «97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
  97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 nella misura e secondo le modalità ivi previste».
*22. 30. Vignali.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:
  «97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
  97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 nella misura e secondo le modalità ivi previste».
*22. 17. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:
  «97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
  97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 nella misura e secondo le modalità ivi previste».
*22. 10. Allasia, Simonetti.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:
  «97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni, spetta ai soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
  97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali sono tenuti al versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 nella misura e secondo le modalità ivi previste».
*22. 9. Sorial.

  Dopo il comma 97, sono aggiunti i seguenti commi:
  «97-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis. (Calcolo per lavoratori stagionali). – 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASPI, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è così calcolata:
   a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI;
   b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI;
   c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI.

  2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL, nonché quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4,
  3. In ogni caso la NASPI non può superare nel 2018 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente».
   b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASPI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione».
   c) all'articolo 9:

  1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2».
  2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis ai fini di cui all'articolo 5, comma 2».
   d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1, 2 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso.»
22. 74. Rizzetto.

  Dopo il comma 97, inserire i seguenti:
  97-bis. I commi da 1 a 20 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono abrogati.
  97-ter. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per conseguire la pensione di vecchiaia sono fissati a 67 anni.
  97-quater. Il requisito anagrafico di cui al comma 97-ter non costituisce età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchia, potendo i lavoratori optare per un'uscita flessibile dal lavoro a partire dal raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni, purché abbiano maturata un'anzianità contributiva di 40 anni, e fino a 70 anni.
  97-quinquies. Il proseguimento dell'attività lavorativa oltre i 70 anni è consentito, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, sulla base dell'incremento delle speranze di vita accertato dall'ISTAT, validato da Eurostat, e aggiornato in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, integrato dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
  97-sexies. L'accesso flessibile alla pensione di vecchiaia dei lavoratori nel regime misto a partire dai 62 anni di età comporta il ricalcolo interamente contributivo della prestazione pensionistica.
  97-octies. L'ISTAT accerta entro il 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli standard dell'Unione europea e internazionali.
  97-novies. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dall'ISTAT annualmente entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socioeconomiche sulle speranze di vita il dato deve essere distinto anche in base al genere.
  97-decies. L'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dai seguenti:
  «6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, rideterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, sono individuati coefficienti di trasformazione standard distinti per attività lavorativa sulla base delle tavole sulle speranze di vita rese disponibili dall'ISTAT.
  6-bis. I coefficienti di trasformazione standard per attività lavorativa, rideterminati periodicamente, ai sensi del comma 11, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono proporzionalmente più alti rispetto a quello relativo alla media della popolazione italiana e vengono applicati per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato del lavoratore, che è elaborato tenendo conto del numero di anni o delle frazioni di anno in cui ha svolto una o più professioni.
  6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dodici esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, quattro indicati dall'istituto nazionale di statistica e quattro indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2018, le formule matematiche per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato. Qualora la Commissione non termini i suoi lavori entro il 30 giugno 2018, le formule sono elaborate dall'ISTAT entro il 31 luglio 2017. La Commissione può chiedere all'ISTAT di integrare la classificazione delle professioni con quelle attività lavorative che non vi fossero già incluse.
  6-quater. Le tavole recanti i coefficienti di trasformazione per ogni professione moltiplicate per il montante individuale dei contributi e le formule per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato sono adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  6-quinquies. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa».

  97-undecies. Il lavoratore che svolge un'attività lavorativa che impatta negativamente sulle speranze di vita può richiedere, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 2, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia.
  97-duodecies. Il beneficio di cui al comma 97-undecies è riconosciuto se le speranze di vita del lavoratore sono ridotte di almeno un anno rispetto alla media della popolazione italiana accertata dall'ISTAT e abbia maturato almeno 35 anni di contributi.
  97-terdecies. L'anticipo dell'età anagrafica di accesso alla pensione, anche in deroga a quanto previsto dai commi da 97-bis a 97-sexies, è pari alla riduzione delle speranze di vita, accertata dall'INPS sulla base del comma 97-octies, entro tre mesi dalla richiesta del lavoratore, inviata anche telematicamente.
  97-quaterdecies. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente standard di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento reso disponibile dall'ISTAT.
  97-quinquiesdecies. L'estratto conto inviato annualmente ad ogni assicurato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, indica altresì le speranze di vita del lavoratore in ragione delle attività lavorative svolte.
  97-sexiesdecies. Al fine di tutelare la salute delle donne e riconoscere il valore della maternità, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuto alla lavoratrice, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi della maternità, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio.
  97-septiesdecies. In caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 97-sedecies, nel settore pubblico e privato è riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.
  97-octiesdecies. In alternativa all'anticipo di cui al comma 97-sedecies, la lavoratrice può optare per la determinazione dell'importo della pensione annuo con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o quattro figli e maggiorato di tre anni in caso di cinque o più figli.
  97-noviesdecies. I benefici di cui ai commi 97-sedecies e 97-septiesdecies sono riconosciuti anche se la donna risulta inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e anche in assenza di precedenti versamenti contributivi.
  97-vicies. Il requisito anagrafico per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è ridotto, per le donne, di un anno per ogni figlio.
  97-viciessemel. Per il riconoscimento dei benefici previsti dalla presente legge, la persona interessata presenta richiesta, secondo modalità semplificate, anche tramite un ente di patronato, all'ente previdenziale. Nelle comunicazioni inviate dagli enti previdenziali alle lavoratrici è sempre riportata in nota la comunicazione della possibilità di avvalersi dei benefici di cui ai commi 97-sedecies e 97-octiesdecies, 97-viciesbis. La lettera c) del comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.
  97-viciester. Al fine di garantire pensioni adeguate nel sistema contributivo ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno avuto carriere discontinue e periodi di disoccupazione involontaria, l'importo della pensione, al raggiungimento dell'età anagrafica di cui al comma 97-ter, è incrementato mediante il cumulo con l'assegno sociale, secondo quanto previsto dal comma seguente.
  97-viciesquater. Ai lavoratori e alle lavoratrici nei sistema contributivo che abbiano versato almeno 15 anni di contributi, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 40 per cento dell'importo dell'assegno sociale. Tale somma è incrementata del 2 per cento annuo per ogni anno di contributi versati in più rispetto a 15, fino a un numero di anni di contributi versati pari a 25. A partire da 26 anni di contributi versati, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 61 per cento dell'assegno sociale, incrementato dell'1 percento per ogni anno in più di contributi versati.
  97-viciesquinquies. Nel caso in cui l'importo della pensione calcolato ai sensi del comma precedente fosse inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, al lavoratore o alla lavoratrice è corrisposto l'intero ammontare dell'assegno sociale.
  97-viciessexies. All'onere delle disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-vicies quinquies si provvede anche con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle seguenti disposizioni:
   a) a decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento»;
   b) i soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa;
   c) l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al periodo precedente.
   d) Alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.
   e) All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
   f) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
    2) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
   g) All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
   h) All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 491:
     1a) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
     1b) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
     1c) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;

  2) al comma 492 le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo, comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
  3) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
  4) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente».
   i) i commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal l9 gennaio 2016:
  48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.
  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, dei testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;
   d) a favore ed altri soggetti: 15 per cento.
  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
   l) le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate
   m) all'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
   a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono, sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia dei Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».

  2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
   b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
  669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

  3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
  b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:
  671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
  b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;

  4) la lettera c) è abrogata;
  5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
   d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
  681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
22. 98. Airaudo, Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino, Melilla, Gregori.

  Dopo il comma 97, inserire i seguenti:
  97-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite numerico massimo di cui all'articolo 1, comma 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 fino alla concorrenza massima di 14.400 soggetti:
   a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b) lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato;
   c) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente a coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativa 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
  97-ter. Per i lavoratori di cui alle lettere a) e b) del comma 97-bis, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
  97-quater. Ai lavoratori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 97-bis a decorrere dal primo gennaio 2018 cessa di applicarsi l'ulteriore adeguamento dell'età pensionabile alle speranze di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  97-quinquies. La salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  97-sexies. All'articolo 1, comma 194, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono abrogate le parole: «compreso tra il 10 gennaio 2007 e» e le parole: «non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato».
  97-octies. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 14.400 posti in platea e dei limiti di spesa di 950 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.
  97-novies. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 97-ter sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  97-decies. Il cumulo di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica anche ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno i requisiti per richiedere l'accesso ad una delle misure di salvaguardia. A decorrere dal primo gennaio 2018 ad essi cessa di applicarsi l'ulteriore adeguamento dell'età pensionabile alle speranze di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  97-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da 97-bis a 97-decies, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per un anno 2019, 188,7 milioni di euro per l'anno 2020, 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, fino alla concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione del comma 621-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 621, aggiungere il seguente:
  «621-bis. A decorrere dal primo gennaio 2018, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
22. 99. Airaudo, Andrea Maestri, Marcon, Paglia, Fassina, Pellegrino, Fratoianni, Placido.

  Dopo il comma 97 aggiungere i seguenti:
  97-bis. 1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 14.400 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere a), b), c), d), e), f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra. Quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra. Per i lavoratori mobilitati la lettera e) di cui al citato articolo comma 194 legge 147/2013 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati la lettera d) di cui al citato articolo comma 194 legge 147/2013 è sostituito dal seguente: « d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività».
  97-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 14.400 posti in platea e dei limiti di spesa di 950,00 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi 97-bis e 97-ter.
  97-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 97-ter sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  97-quinquies. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 97-bis, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,7 milioni di euro per l'anno 2020, 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.
*22. 78. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 97 aggiungere i seguenti:
  97-bis. 1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 14.400 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere a), b), c), d), e), f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra. Quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra. Per i lavoratori mobilitati la lettera e) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati la lettera d) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è sostituito dal seguente: « d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività».
  97-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 14.400 posti in platea e dei limiti di spesa di 950,00 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi 97-bis e 97-ter.
  97-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 97-ter sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  97-quinquies. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 97-bis, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,7 milioni di euro per l'anno 2020, 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025.
*22. 14. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 97 aggiungere i seguenti:
  97-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 6.000 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere a), b), c), d), e), 0 della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra. Quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra. Per i lavoratori mobilitati la lettera e) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati la lettera d) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è sostituito dal seguente: « d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente al 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività».
  97-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 6.000 posti in platea e dei limiti di spesa di 340,00 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi 97-bis e 97-ter.
  97-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 97-ter sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  97-quinquies. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 97-bis, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 41,8 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20,0 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, 0,3 milioni di euro per l'anno 2029, 0,1 milioni di euro per l'anno 2030.
**22. 79. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 97, aggiungere i seguenti:
  97-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 6.000 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere a), b), c), d), e), 0 della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra. Quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra. Per i lavoratori mobilitati la lettera e) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati la lettera d) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è sostituito dal seguente: « d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente al 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività».
  97-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 6.000 posti in platea e dei limiti di spesa di 340,00 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi 97-bis e 97-ter.
  97-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 97-ter sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  97-quinquies. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 97-bis, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 41,8 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20,0 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, 0,3 milioni di euro per l'anno 2029, 0,1 milioni di euro per l'anno 2030.
**22. 15. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 97, sono inseriti i seguenti commi:
  97-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 216 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dell'articolo 42; comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 6.000 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere a), b), c), d), e), f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra. Quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra Per i lavoratori mobilitati la lettera e) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è estesa ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4,11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, attivate entro il 31 dicembre 2011, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, senza alcun limite dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i lavoratori licenziati la lettera d) di cui al citato articolo comma 194 legge n. 147 del 2013 è sostituito dal seguente: « d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo precedente al 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività».
  95-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultima stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 6.000 posti in platea e dei limiti di spesa di 340,00 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.
  95-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147,
  95-quinquies. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 97-bis del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 41,5 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20,0 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro per l'anno 2030.
22. 11. Simonetti, Fedriga.

  Dopo il comma 97 aggiungere i seguenti:
  97-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 150 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 150 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere a), b), c), d), e), f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra; quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra.
  97-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 150 posti in platea e dei limiti di spesa di 8,50 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti da commi 97-bis e 97-ter.
  97-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 97-ter sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  97-quinquies. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 97-bis, si procede attraverso conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 1,045 milioni di euro per l'anno 2018, 1,560 milioni di euro per l'anno 2019, 1,670 milioni di euro per l'anno 2020, 1,413 milioni di euro per l'anno 2021, 1,128 milioni di euro per l'anno 2022, 0,803 milioni di euro per l'anno 2023, 0,500 milioni di euro per l'anno 2024, 0,260 milioni di euro per l'anno 2025, 0,068 milioni di euro per l'anno 2026, 0,028 milioni di euro per l'anno 2027, 0,015 milioni di euro per l'anno 2028, 0,008 milioni di euro per l'anno 2029, 0,003 milioni di euro per l'anno 2030.
*22. 80. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 97 aggiungere i seguenti:
  97-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 150 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a), b), c), d), e), f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, mese per mese fino alla concorrenza del limite dei 150 posti in platea. Per i lavoratori di cui al citato articolo comma 194, lettere a), b), c), d), e), f) della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera e), della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. I requisiti previdenziali vigenti prima sono congelati ai valori dell'anno 2018: 40 anni con 15 mesi di finestra; pensione vecchiaia donne congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi con 12 mesi di finestra; quota 97,6: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi con 12 mesi di finestra.
  97-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di 150 posti in platea e dei limiti di spesa di 8,50 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti da commi 97-bis e 97-ter.
  97-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 97-ter sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  97-quinquies. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 97-bis, si procede attraverso conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 1,045 milioni di euro per l'anno 2018, 1,560 milioni di euro per l'anno 2019, 1,670 milioni di euro per l'anno 2020, 1,413 milioni di euro per l'anno 2021, 1,128 milioni di euro per l'anno 2022, 0,803 milioni di euro per l'anno 2023, 0,500 milioni di euro per l'anno 2024, 0,260 milioni di euro per l'anno 2025, 0,068 milioni di euro per l'anno 2026, 0,028 milioni di euro per l'anno 2027, 0,015 milioni di euro per l'anno 2028, 0,008 milioni di euro per l'anno 2029, 0,003 milioni di euro per l'anno 2030.
*22. 16. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 97, inserire il seguente:
  97-bis. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Agli oneri derivanti dalla nona salvaguardia si provvede mediante l'utilizzo di quota parte del maggior gettito derivante, a decorrere dall'1o gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, così modificato: le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 26,5 per cento».
22. 69. Rizzetto.

  Dopo il comma 97, inserire il seguente:
  97-bis. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applicano, a domanda, ai soggetti che hanno sottoscritto gli accordi individuali all'esodo entro il 30 giugno 2011. Agli oneri derivanti dalla nona salvaguardia si provvede mediante l'utilizzo di quota parte del maggior gettito derivante, a decorrere dal 1o gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, così modificato: le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 26,5 per cento».
22. 76. Rizzetto.

  Dopo il comma 97, inserire i seguenti:
  97-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'alinea, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  97-ter. Il personale della scuola che ai sensi del precedente comma 97-bis intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 può, in deroga al termine stabilito dal DM 23 novembre 2017 n. 913, presentare entro e non oltre il 28 febbraio 2018 domanda di dimissione volontaria dal servizio con effetti dal 1o settembre 2018.
  97-quater. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il beneficio di cui al comma 97-bis è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2018, nel limite massimo di 300 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 97-quinquies.
  97-quinquies. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento inviate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il termine previsto dal comma 97-bis definendo un elenco numerico delle stesse basato, in ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione di cui al comma 97-quater, l'INPS non prende in esame ulteriori domande.
  97-sexies. Per l'attuazione di quanto stabilito dai commi da 97-bis a 97-quinquies, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

  Conseguentemente al relativo onere si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno finanziario, con quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:

  dopo il comma 621 aggiungere il seguente:
  621-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
22. 35. Pannarale, Marcon, Paglia, Pastorino, Airaudo.

  Dopo il comma 97 sono aggiunti i seguenti:
  97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale effettua una ricognizione dei risparmi conseguenti all'attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e trasmette una relazione annuale al Parlamento. Le economie di cui al primo periodo, sono destinate all'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del «Fondo speciale Ape Sociale», con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro, finalizzato ad ampliare la platea dei beneficiari.
  97-ter. Agli oneri di cui al comma 97-bis, valutato in 800 milioni per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede ai sensi dei successivi commi da 97-quater a 97-sexies.
  97-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) a comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  97-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  97-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 97-quater e 97-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
22. 28. Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 97, inserire i seguenti:
  97-bis. I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che ricevono la lettera di certificazione dall'Inps per l'accesso alle misure di cui dall'articolo 1 commi 166,179,188 e 199 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, possono accedere alla relativa indennità, ovvero al trattamento pensionistico anticipato, a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 59,comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  97-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 261-bis, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 54. Malpezzi, Coscia, Gnecchi, Piccoli Nardelli, Crimì, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Carnevali.

  Dopo il comma 97 inserire il seguente comma:
  97-bis. I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che ricevono la lettera di certificazione dall'INPS per l'accesso alle misure di cui dall'articolo 1 commi 166,179,188 e 199 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, possono accedere alla relativa indennità, ovvero al trattamento pensionistico anticipato, a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 59,comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
*22. 38. Gnecchi.

  Dopo il comma 97, inserire il seguente comma:
  97-bis. I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che ricevono la lettera di certificazione dall'INPS per l'accesso alle misure di cui dall'articolo 1 commi 166,179,188 e 199 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, possono accedere alla relativa indennità, ovvero al trattamento pensionistico anticipato, a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 59,comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
*22. 55. Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo.

  Dopo il comma 97, inserire il seguente:
  97-bis. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma, pari a 7 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**22. 31. Tancredi.

  Dopo il comma 97, inserire il seguente:
  97-bis. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma, pari a 7 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**22. 68. Marchi.

  Dopo il comma 97 aggiungere i seguenti:
  97-bis. – (Misure in materia di irrilevanza fiscale dei trattamenti pensionistici di guerra). – Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.
  97-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in un milione di euro annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.
22. 64. Fauttilli.

  Dopo il comma 97 inserire i seguenti:
  97-bis. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2018 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale.
  97-ter. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma 1, al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo periodo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi successivi.
  97-quater. Agli oneri di cui ai commi 97-bis e 97-ter, valutati in 2 miliardi e 80 milioni di euro per l'anno 2018, in 2 miliardi e 150 milioni di euro per l'anno 2019, in 2 miliardi e 150 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi dei commi da 97-quinquies a 97-sexies, nonché ai sensi del comma 97-octies.
  97-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportata le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  97-sexsies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  97-septies. Le disposizioni di cui ai commi 97-quater e 97-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  97-octies. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 80.000.000 per l'anno 2018, di euro 150.000.000 per l'anno 2019 e di euro 150.000.000 a decorrere dall'anno 2020.
22. 29. Ciprini, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 97, inserire i seguenti:
  97-bis. Al fine di prorogare il regime di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, entro il 31 giugno 2018 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale.
  97-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla proroga si provvede a valere sulle risorse residue del medesimo comma 281 e fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al successivo punto 3.
  97-quater. A decorrere dall'1 gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
22. 72. Rizzetto.

  Dopo il comma 97 aggiungere i seguenti:
  97-bis. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche a tutte le lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2018, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale.
  97-ter. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma precedente, al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al successivo comma 97-quater.
  97-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica, sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
22. 34. Andrea Maestri, Fassina, Marcon, Airaudo, Paglia.

  Dopo il comma 97, inserire i seguenti:
  97-bis. Al fine di prorogare il regime di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, entro il 31 dicembre 2018 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale.
  97-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla proroga si provvede a valere sulle risorse residue del medesimo comma 281 e fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al successivo punto 3.
  97-quater. A decorrere dall'1 gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
22. 73. Rizzetto.

  Dopo il comma 97 inserire i seguenti:
  97-bis. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale.
  97-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla proroga si provvede a valere sulle risorse residue del medesimo comma 281 e fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori risorse derivanti dalle disposizioni di cui al successivo punto 3.
  97-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
22. 71. Rizzetto.

  Dopo il comma 97 inserire i seguenti:
  97-bis. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di eguaglianza tra i cittadini, la presente legge è volta ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  97-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano ai titolari di cariche elettive in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente ad essa.
  97-quater. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente: «L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali».
  97-quinquies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano ai princìpi di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive e rideterminano gli importi dei vitalizi e dei trattamenti in essere sulla base dei criteri previsti al comma 97-terdecies. L'obbligo di cui al periodo precedente costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.
  97-sexies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui alla presente legge compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
  97-septies. In caso di mancato adeguamento da parte di una regione o provincia autonoma entro il termine di cui al comma 97-quinquies, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alla medesima sono ridotti di un importo corrispondente alla metà delle somme destinate dalla regione o dalla provincia autonoma per ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 2017, ai vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive.
  97-octies. Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come modificato dai presenti commi, i membri del Parlamento sono assoggettati al versamento di contributi previdenziali, trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare.
  97-novies. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza possono chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. In tale caso, le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.
  97-decies. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno cinque anni, anche cumulando la durata dei mandati di più legislature. La frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi.
  97-undecies. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai membri del Parlamento cessati dal mandato a decorrere dal raggiungimento di un'età pari a quella prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per i parlamentari che esercitano o hanno esercitato il mandato fino alla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i requisiti anagrafici previsti dalle determinazioni delle Camere vigenti alla medesima data.
  97-duodecies. Al membro del Parlamento che sostituisce un altro parlamentare la cui elezione è stata annullata è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso membro del Parlamento.
  97-terdecies. Il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento è corrisposto in dodici mensilità. Esso è determinato dalle Camere con il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell'allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all'età del parlamentare alla data del conseguimento del diritto alla pensione.
  97-quaterdecies. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del membro del Parlamento e il numero di mesi.
  97-quindecies. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.
  97-sedecies. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.
  97-septiesdecies. L'ammontare delle quote contributive a carico del membro del Parlamento e dell'organo di appartenenza è pari a quello stabilito per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle successive rideterminazioni.
  97-octiesdecies. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del prodotto interno lordo operate dall'ISTAT, il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi. 97-noviesdecies. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al trattamento.
  97-vicies. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione dal mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui ai commi dal 97-decies al 97-duodecies, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, o dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.
  97-viciessemel. Nel caso di cessazione dal mandato per fine della legislatura, coloro che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.
  97-viciesbis. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o europeo, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale preveda l'incompatibilità con il mandato parlamentare, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata del mandato o dell'incarico. Nel caso di nomina a incarico per il quale la legge prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, l'erogazione del trattamento è sospesa se l'ammontare dell'indennità per tale incarico sia superiore a quello del trattamento previdenziale previsto dalla presente legge.
  97-viciester. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione del mandato o dell'incarico di cui al comma 97-viciesbis. Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, l'importo del trattamento è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al trattamento previdenziale sospeso e dei contributi relativi agli ulteriori mandati parlamentari. Negli altri casi di sospensione, il trattamento previdenziale è rivalutato ai sensi del comma 97-viciesquinquies.
  97-viciesquater. Nel caso di morte del titolare del trattamento previdenziale, a condizione che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, i requisiti di contribuzione indicati dalla presente legge, si applicano le disposizioni stabilite per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione ai superstiti, del calcolo delle aliquote di reversibilità e delle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.
  97-viciesquinquies. L'importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge, è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
  97-viciessexies. Le Camere rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge. Nel caso in cui non sia espressamente individuato ai sensi del comma 97-terdecies, si applica il coefficiente di trasformazione riferito all'età anagrafica più prossima. In ogni caso l'importo non può essere superiore a quello del trattamento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, a seguito della rideterminazione l'importo non può essere inferiore a quello risultante dal calcolo figurativo, effettuato secondo le modalità previste dalla presente legge, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali del membro del Parlamento e dell'organo di appartenenza applicato nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  97-viciessepties. I membri del Parlamento cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio continuano a percepire gli emolumenti ricalcolati con il sistema contributivo di cui ai commi dal 97-decies al 97-octiesdecies.
  97-viciesocties. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti dal comma 97-undecies, secondo le modalità di cui ai commi dal 97-decies al 97-octiesdecies.
  97-viciesnovies. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  97-tricies. In considerazione della difformità tra la natura e il regime giuridico dei vitalizi e dei trattamenti pensionistici, comunque denominati, dei titolari di cariche elettive e quelli dei trattamenti pensionistici ordinari, la rideterminazione di cui al presente articolo non può in alcun caso essere applicata alle pensioni in essere e future dei lavoratori dipendenti e autonomi.
22. 32. Mucci.

  Dopo il comma 97, inserire i seguenti:
  97-bis. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2021. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la lettera a) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è così sostituita: « a) almeno 63 anni di età;».
  97-ter. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2022.
  97-quater. All'articolo 19-ter, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, si intendono soddisfatte anche per le domande di cancellazione presentate entro il 31 gennaio 2017».
22. 37. Mariano.

  Dopo il comma 97, inserire i seguenti:
  97-bis. In considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori esodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento alla normativa vigente alla data degli accordi.
  97-ter. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 97-bis è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 97-quinquies, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 97-bis, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
  97-quater. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma 97-bis. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  97-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi da 97-bis a 97-quater si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 97-sexies.
  97-sexies. A decorrere dal 12 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 26,5 per cento».
22. 100. Airaudo, Andrea Maestri, Marcon, Paglia, Fassina, Pellegrino, Fratoianni, Placido, Melilla, Gregori.

  Dopo il comma 97, inserire il seguente:
  97-bis. ln considerazione del limitato utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 confluite, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze, vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, con il cumulo dei contributi per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, salvaguardia, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. La predetta facoltà può essere esercitata anche per la liquidazione del trattamento pensionistico in salvaguardia, Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
22. 13. Simonetti, Fedriga, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 97, inserire i seguenti:
  97-bis.1. Al fine di garantire pensioni adeguate nel sistema contributivo ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno avuto carriere discontinue e periodi di disoccupazione involontaria, l'importo della pensione, al raggiungimento del requisito di accesso alla pensione di vecchiaia, è incrementato mediante il cumulo con l'assegno sociale, secondo quanto previsto dal comma seguente.
  97-ter. Ai lavoratori e alle lavoratrici nel sistema contributivo che abbiano versato almeno 15 anni di contributi, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 40 per cento dell'importo dell'assegno sociale. Tale somma è incrementata del 2 per cento annuo per ogni anno di contributi versati in più rispetto a 15, fino a un numero di anni di contributi versati pari a 25. A partire da 26 anni di contributi versati, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al61 per cento dell'assegno sociale, incrementato del 1 per cento per ogni anno in più di contributi versati.
  97-quater. Nel caso in cui l'importo della pensione calcolato ai sensi del comma precedente fosse inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, al lavoratore o alla lavoratrice è corrisposto l'intero ammontare dell'assegno sociale.
  97-quinquies. All'onere delle disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si provvede anche con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni dei commi da 97-sexies a 97-octies-decies.
  97-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 31 per cento».
  97-septies. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.
  97-octies. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  97-novies. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al comma 97-octies.
  97-decies. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.
  97-undecies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  97-duodecies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  97-terdecies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
  97-quaterdecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella Stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,», sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate m mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   b) al comma 492:
    1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo, comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma», sono soppresse, le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

  499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
   d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari».

  97-quindecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 97-quaterdecies.
  97-sedecies. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, dei testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro; 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  97-septiesdecies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  97-octiesdecies. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
    a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile», sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia dei Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
   2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
    b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A18 e A19»;
   3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
    b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: «671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669, In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria»;
    b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
   4) la lettera c) è soppressa;
   5) la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) il comma 681 è sostituito dal seguente: “681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”».
22. 101. Marcon, Pastorino, Fassina, Paglia, Airaudo, Daniele Farina.

  Dopo il comma 97 inserire il seguente:
  97-bis. Il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è prorogato fino al 31 dicembre 2018. Il termine del 31 dicembre 2018 deve intendersi come termine entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime di cui al predetto articolo 1 comma 9.

  Conseguentemente, dopo il comma 567 aggiungere il seguente:
  567-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 4 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione.

  Conseguentemente, dopo il comma 624 aggiungere il seguente:
  624-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 350.000.000 per l'anno 2018.

  Conseguentemente, al comma 625 sostituire le parole: «è ridotto di 6.050.000 euro per l'anno 2018,» con le seguenti: «è ridotto di 356.050.000 euro per l'anno 2018,».
22. 83. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 97 inserire il seguente:
  97-bis. Le indennità derivanti dal trattamento di fine rapporto e/o dal trattamento di fine servizio sono liquidate, su richiesta dell'interessato all'ente erogatore, entro 90 gironi dalla data cessazione del rapporto di lavoro.
22. 85. Pastorelli, Locatelli.

  Dopo il comma 97 inserire il seguente:
  97-bis. A decorrere dal 2018 ai soggetti nati nel 1952 che hanno avuto accesso al pensionamento negli anni 2012, 2013 e 2014 con il sistema contributivo è riconosciuto un incremento nella misura del 20 per cento del trattamento pensionistico in godimento, senza la corresponsione di arretrati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 84. Buttiglione, Palese.

  Dopo il comma 97 inserire il seguente:
  97-bis. Con effetto dall'anno 2018, e con oneri a carico del bilancio dell'INAIL nel limite delle risorse disponibili e fino ad un massimo di 850 milioni di euro, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del T.U. infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, su base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute rispetto all'anno precedente rilevate dell'ISTAT, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del Presidente dell'INAIL.
22. 5. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 97 inserire il seguente:
  97-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni è reso strutturale ed è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla medesima data.
  97-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019 l'aliquota contributiva aggiuntiva di cui al comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali è resa strutturale, con le medesime modalità.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 97-bis e 97-ter, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. 61. Alberto Giorgetti, Palese, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 97 inserire il seguente:
  97-bis. All'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  5-bis. In assenza di documenti di data certa idonei a provare l'esistenza del rapporto di lavoro, nonché l'inizio o la fine dell'attività lavorativa, è ammessa come prova la dichiarazione confermativa del datore di lavoro (persona fisica o giuridica) ancora in vita, convenuto a risarcire in danno il lavoratore. È valutata altresì ogni altra prova testimoniale volta a dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro.
22. 87. Ribaudo, Culotta.

  Dopo il comma 97 inserire il seguente:
  97-bis. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è abrogata, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto.
22. 70. Rizzetto.

  Dopo il comma 97 inserire il seguente:
  97-bis. All'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Fermo restando i requisiti contributivi e di età anagrafica richiesti dalle norme vigenti, la pensione di inabilità può essere trasformata in pensione di vecchiaia a richiesta dell'interessato al raggiungimento dell'età pensionabile per la categoria di appartenenza».
22. 88. Ribaudo, Culotta.

  Dopo il comma 97 inserire il seguente:
  97-bis. L'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2018, ai coniugi superstiti dei grandi invalidi da guerra, spetta un assegno supplementare pari al 60 per cento dell'assegno di superinvalidità, nonché dell'assegno di cumulo di cui alle tabelle E ed F, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915 e successive modificazioni, fruiti in vita dal grande invalido».

  Conseguentemente, olio tabella 8, Stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:
   2018:
    CP: -5.800.000;
    CS: -5.800.000.
   2019:
    CP: -5.800.000;
    CS: -5.800.000.
   2020:
    CP: -5.800.000;
    CS: -5.800.000.
22. 12. Simonetti, Fedriga, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 97 inserire il seguente:
  97-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, le parole «con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».
22. 65. Fauttilli.

  Dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:
  97-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   d-bis) i lavoratori appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco che possano far valere una permanenza minima di diciotto anni in attività operativa.

  97-ter. Per effetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 1086,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 1124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 1126.6 milioni di euro per l'anno 2020, di 1123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 1144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 1145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1151.8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
  97-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 97-bis e seguenti, quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 97-quinquies a 97-sexies.
  97-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-septies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 97-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
22. 27. Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Cozzolino.

  Dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:
  97-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   d-bis) operatori socio-sanitari.

  97-ter. Per effetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 1086,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 1124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 1126.6 milioni di euro per l'anno 2020, di 1123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 1144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 1145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1151.8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
  97-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 97-bis e seguenti, quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 97-quinquies a 97-sexies.
  97-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-septies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 97-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
22. 25. Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:
  97-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   d-bis) lavoratori delle professioni sanitarie infermieristiche ospedaliere.

  97-ter. Per effetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 1086,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 1124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 1126.6 milioni di euro per l'anno 2020, di 1123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 1144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 1145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1151.8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
  97-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 97-bis e seguenti, quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 97-quinquies a 97-sexies.
  97-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-septies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 97-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
22. 22. Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:
  97-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   d-bis) autisti di mezzi pesanti.

  97-ter. Per effetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 1086,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 1124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 1126.6 milioni di euro per l'anno 2020, di 1123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 1144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 1145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1151.8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
  97-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 97-bis e seguenti, quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 97-quinquies a 97-sexies.
  97-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-septies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 97-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
22. 21. Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:
  97-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   d-bis) edili.

  97-ter. Per effetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 1086,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 1124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 1126.6 milioni di euro per l'anno 2020, di 1123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 1144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 1145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1151.8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
  97-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 97-bis e seguenti, quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi da 97-quinquies a 97-sexies.
  97-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  97-septies. Le disposizioni di cui ai commi 52-quater e 97-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
22. 20. Tripiedi, Ciprini, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 97 inserire il seguente:
  97-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 è aggiunta la seguente lettera:
   d-bis) lavoratori marittimi.

  Conseguentemente al comma 41 la lettera b) è soppressa.

  Conseguentemente dopo il comma 41 inserire i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
22. 49. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 97 è inserito il seguente:
  97-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 è aggiunta la seguente lettera: «d-bis) boscaioli».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004 è ridotto di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
22. 26. Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 97 inserire il seguente:
  97-bis. All'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 le parole «le finalità di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «le finalità di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a), b), c) nonché quelle individuate dalla contrattazione collettiva nazionale di settore per la definizione di misure di sostegno al reddito e welfare contrattuale in favore dei lavoratori».
22. 39. Damiano.

  Dopo il comma 97 aggiungere il seguente:
  97-bis. Alla fine del comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora invece dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, risultassero risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sono nuovamente riutilizzabili per il beneficio previsto dai commi 179 a 185 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232».
22. 97. Airaudo, Andrea Maestri, Marcon, Pastorino, Fassina, Paglia, Placido.

  Dopo il comma 97 aggiungere il seguente:
  97-bis. La lettera b) del comma 195 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è sostituita dalla seguente:
   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici per rientrare fra coloro che hanno titolo per l'applicazione di una delle misure di salvaguardia, ovvero abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita congelati ai valori dell'anno 2018: congelando il requisito anagrafico a 61 anni 7 mesi per la quota 97,6; congelando il requisito anagrafico a 61 anni 5 mesi per la pensione vecchiaia donne, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto».
22. 82. Prataviera, Matteo Bragantini.

AREA TEMATICA N. 23.
(Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata – RITA).

(ART. 1, commi 98-99)

  Dopo il comma 98 aggiungete i seguenti:
  98-bis. Il sistema previdenziale applicabile ai membri del Parlamento è basato sul metodo di calcolo contributivo.
  98-ter. I membri del Parlamento conseguono il diritto alla pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno cinque anni effettivi. A tal fine, i parlamentari versano un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità lorda determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, trattenuto d'ufficio sull'indennità parlamentare.
  98-quater. Il trattamento pensionistico non è erogato, per tutta la durata del mandato, qualora il membro del Parlamento sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o componente di un consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. L'erogazione è inoltre interrotta in caso di nomina ad un incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare.
  98-quinquies. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione dei commi 98-bis e 98-ter.
  98-sexies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai principi di cui al presente articolo la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati. In caso di mancato adeguamento, i trasferimenti erariali diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale spettanti alle regioni e alle province autonome sono ridotti a decorrere dall'anno 2016 di una quota pari all'80 per cento.
  98-septies. Per quanto non previsto dai commi dal 98-bis al 98-sexies si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  98-octies. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sostituita dalle seguenti:
   n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per i reati di cui al Libro II, titolo II del codice penale nonché per i reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
   n-bis) abbia previsto la sospensione dell'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato, in via non definitiva, per i delitti di cui alla lettera n) e il suo ripristino nel caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato;
   n-ter) abbia previsto, per gli effetti disciplinati dalle lettere n) e n-bis), che la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a condanna.

  98-novies. Fermo restando quanto disposto per le regioni dall'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 7 del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono assegni vitalizi erogati da altri organi della Repubblica italiana, l'erogazione dei medesimi assegni è interrotta o sospesa nei casi di cui alle predette lettere n), n-bis) e n-ter).
  98-decies. Le sentenze giudiziarie concernenti le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal presente articolo, sono comunicate, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, all'organo preposto all'erogazione del trattamento vitalizio di cui è destinatario il soggetto interessato, ai fini dell'immediata adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione del trattamento stesso. In sede di prima attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia trasmette agli organi preposti all'erogazione dei trattamenti vitalizi l'elenco dei soggetti che, alla medesima data, rientrano nelle predette fattispecie ai fini della revoca o della sospensione, con effetto non retroattivo, dell'assegno vitalizio.
  98-undecies. I trattamenti pensionistici comunque denominati conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulativi con i redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.
  98-duodecies. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo destinati al finanziamento delle opere per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.
23. 28. Nuti.

  Dopo il comma 98 inserire i seguenti:
  98-bis. Il sistema previdenziale applicabile ai membri del Parlamento è basato sul metodo di calcolo contributivo,
  98-ter. I membri del Parlamento conseguono il diritto alla pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno cinque anni effettivi. A tal fine, i parlamentari versano un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità lorda determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, trattenuto d'ufficio sull'indennità parlamentare.
  98-quater. Il trattamento pensionistico non è erogato, per tutta la durata del mandato, qualora il membro del Parlamento sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o componente di un consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. L'erogazione è inoltre interrotta in caso di nomina ad un incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare.
  98-quinquies. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione dei commi 98-bis e 98-ter.
  98-sexies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai principi di cui al presente articolo la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati. In caso di mancato adeguamento, i trasferimenti erariali diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale spettanti alle regioni e alle province autonome sono ridotti a decorrere dall'anno 2016 di una quota pari all'80 per cento.
  98-septies. Per quanto non previsto dai commi dal 98-bis al 98-sexies si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  98-octies. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinati al finanziamento delle opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
23. 22. Nuti.

  Dopo il comma 98 inserire i seguenti:
  98-bis. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sostituita dalle seguenti:
   n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per i reati di cui al Libro II, titolo II del codice penale nonché per i reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
   n-bis) abbia previsto la sospensione dell'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato, in via non definitiva, per i delitti di cui alla lettera n) e il suo ripristino nel caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato;
   n-ter) abbia previsto, per gli effetti disciplinati dalle lettere n) e n-bis), che la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a condanna.

  98-ter. Fermo restando quanto disposto per le regioni dall'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 1 del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono assegni vitalizi erogati da altri organi della Repubblica italiana, l'erogazione dei medesimi assegni è interrotta o sospesa nei casi di cui alle predette lettere n), n-bis) e n-ter).
  98-quater. Le sentenze giudiziarie concernenti le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 7 del presente articolo, sono comunicate, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, all'organo preposto all'erogazione del trattamento vitalizio di cui è destinatario il soggetto interessato, ai fini dell'immediata adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione del trattamento stesso. In sede di prima attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia trasmette agli organi preposti all'erogazione dei trattamenti vitalizi l'elenco dei soggetti che, alla medesima data, rientrano nelle predette fattispecie ai fini della revoca o della sospensione, con effetto non retroattivo, dell'assegno vitalizio.
  98-quinquies. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinati al finanziamento delle opere per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.
23. 23. Nuti.

  Dopo il comma 98, inserire il seguente:
  98-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutti i casi di cessazione o sospensione dal servizio, l'iscritto all'ex gestione INPDAP che abbia attivato la procedura di riscatto del percorso legale di laurea e della specializzazione professionale o altri periodi di formazione specificamente riconosciuti dalla legge ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184 e successive modificazioni e integrazioni, e che per qualsiasi causa abbia interrotto gli ulteriori versamenti, ha facoltà di proseguire il piano alle seguenti condizioni:
   a) che abbia regolarmente avviato il periodo di ammortamento per almeno trenta rate;
   b) che sia disponibile a pagare le rate scadute in un'unica soluzione gravata degli interessi relativi al periodo di mancato versamento.

  Ad avvenuto versamento delle rate scadute e non pagate, la sede INPS comunica l'importo degli interessi legali maturati alla data del versamento e l'iscritto riprende a effettuare i pagamenti con singoli modelli F24, attenendosi sia alle scadenze che all'ammontare della rata del piano di ammortamento iniziale.
23. 18. Galati, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 98 inserire i seguenti:
  98-bis. Ai fini di una maggiore equità con tutti i lavoratori, l'integrazione della retribuzione base ai fini pensionistici dei lavoratori delle Organizzazioni sindacali ha effetti solo sulla retribuzione pensionabile riferita alle anzianità contributive successive al 31 dicembre 1992.
  98-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data.
  98-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
  «6-bis. La richiesta di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva, secondo i precedenti commi 5 e 6, può essere proposta dal datore di lavoro (Organizzazione Sindacale) solo nel caso in cui l'incarico sindacale duri continuativamente da almeno 4 anni.

  98-quinquies. Fermi restando i criteri per l'esercizio della facoltà e il versamento della contribuzione previsti dai commi precedenti, è data altresì facoltà al datore di lavoro (organizzazione sindacale) di versare la contribuzione riferita ai primi 5 anni di durata dell'incarico con l'aggiunta degli interessi legali, unitamente al primo versamento della contribuzione aggiuntiva.».
23. 6. Dall'Osso, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 99, inserire il seguente:
  99-bis. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 237 inserire il seguente:
  «237-bis. Ai finì dell'applicazione del comma 237 e per il solo biennio 2018-2019, nel quadro di attuazione di piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e i relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con il metodo contributivo.».
*23. 8. Tancredi.

  Dopo il comma 99, inserire il seguente:
  99-bis. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 237 inserire il seguente:
  «237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237 e per il solo biennio 2018-2019, nel quadro di attuazione di piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e i relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con il metodo contributivo.».
*23. 20. Dell'Aringa, Misiani.

  Dopo il comma 99, inserire il seguente:
  99-bis. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 237, inserire il seguente:
«237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237 e per il solo biennio 2018-2019, nel quadro di attuazione di piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e i relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con il metodo contributivo.».
*23. 29. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 99, aggiungere il seguente:
  99-bis. Tenuto conto della particolare gravosità del lavoro organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
23. 31. L'XI Commissione.

  Dopo il comma 99 inserire i seguenti:
  99-bis. All'articolo 1, comma 281, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «adeguati agli incrementi della speranza di vita» fino a: «e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  99-ter. Al comma 41 la lettera b) è soppressa.
  99-quater. Agli oneri di cui al comma 99-bis, quantificati in 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 99-quinquies a 99-octies.
  99-quinquies. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'90,5 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90,5 per cento».
  99-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90,5 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90,5 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90,5 per cento».

  99-septies. Le disposizioni di cui ai commi 99-quinquies e 99-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  99-octies. Le modifiche introdotte dai commi 99-quinquies e 99-sexies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
23. 4. Ciprini, Lombardi, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 99 inserire seguenti:
  99-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, dopo il comma 285 inserire i seguenti:
  285-bis. Nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che nei 48 mesi che precedono la maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato concordano con il datore di lavoro – anche nell'ambito di contratti aziendali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – una riduzione stabile dell'orario di lavoro fino alla data di maturazione dei requisiti pensionistici, il datore di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 e successivi del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, possono versare la contribuzione ai fini pensionistici, correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS.
  285-ter. Nell'ipotesi di cui ai commi 285 e 285-bis, per sopperire alla diminuzione di reddito conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro, l'anticipazione della posizione individuale maturata ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, può essere richiesta dai lavoratori per un importo sino al 50 per cento della posizione stessa.
*23. 27. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 99 aggiungere i seguenti:
  99-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, dopo il comma 285 inserire i seguenti:
  285-bis. Nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che nei 48 mesi che precedono la maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato concordano con il datore di lavoro – anche nell'ambito di contratti aziendali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – una riduzione stabile dell'orario di lavoro fino alla data di maturazione dei requisiti pensionistici, il datore di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 e successivi del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, possono versare la contribuzione ai fini pensionistici, correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS.
  285-ter. Nell'ipotesi di cui ai commi 285 e 285-bis, per sopperire alla diminuzione di reddito conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro, l'anticipazione della posizione individuale maturata ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, può essere richiesta dai lavoratori per un importo sino al 50 per cento della posizione stessa.
*23. 9. Tancredi.

  Dopo il comma 99 aggiungere i seguenti:
  99-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, dopo il comma 285 inserire i seguenti:
  285-bis. Nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che nei 48 mesi che precedono la maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato concordano con il datore di lavoro – anche nell'ambito di contratti aziendali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – una riduzione stabile dell'orario di lavoro fino alla data di maturazione dei requisiti pensionistici, il datore di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 e successivi del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, possono versare la contribuzione ai fini pensionistici, correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS.
  285-ter. Nell'ipotesi di cui ai commi 285 e 285-bis, per sopperire alla diminuzione di reddito conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro, l'anticipazione della posizione individuale maturata ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, può essere richiesta dai lavoratori per un importo sino al 50 per cento della posizione stessa.
*23. 25. Dell'Aringa, Misiani.

  Dopo il comma 99 inserire il seguente:
  99-bis. Tenuto conto della particolare gravosità del lavoro organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
23. 10. Damiano, Miccoli, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Arlotti, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli.

  Dopo il comma 99, inserire il seguente:
  99-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza» sono soppresse.

  Conseguentemente, al comma 632, le parole: 940 milioni di euro, 1.940 milioni di euro e: 2.500 milioni di euro sono sostituite rispettivamente con le seguenti: 910 milioni di euro, 1.910 milioni di euro e: 2.470 milioni di euro.
23. 24. Merlo, Borghese.

  Dopo il comma 99 inserire il seguente:
  99-bis. All'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo le parole: «limitatamente alla relativa attività» sono aggiunte le seguenti: «e gli amministratori di società che versino alla Gestione autonoma artigiani e commercianti.»

  Conseguentemente, dopo il comma 567 aggiungere il seguente:
  567-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 4 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione.

  Conseguentemente, al comma 625 sostituire le parole: è ridotto di 6.050.000 euro per anno 2018, di 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 44.700.000 euro per l'anno 2025, di 66.900.000 euro per l'anno 2026 e di 70.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: è ridotto di 106.050.000 euro per l'anno 2018, di 101.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 100.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2.024, di 144.700.000 euro per l'anno 2025, di 166.900.000 euro per l'anno 2026 e di 170.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
23. 21. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 99 inserire i seguenti:
  99-bis. Sulle somme di denaro e sugli strumenti, finanziari degli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 19 febbraio 1996, n. 103, e dei fondi interprofessionali depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario del sub depositario o nell'interesse degli stessi. La stessa tutela opera anche con riferimento alle somme di denaro e agli strumenti finanziari depositati dai soggetti di cui al presente comma presso una banca che non svolga il ruolo di depositario.
  99-ter. Al comma 3-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa tutela opera anche con riferimento alle somme di denaro e agli strumenti finanziari depositate da una forma pensionistica complementare presso una banca che non svolga il ruolo di depositario».
23. 7. Garofalo.

  Dopo il comma 99 inserire il seguente:
  99-bis. All'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio e di nove anni da quello della manifestazione della malattia professionale,».

  Conseguentemente:
   al comma 41 la lettera b) è soppressa;
   dopo il comma 41 inserire i seguenti:
  41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione dei valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
23. 15. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 99, inserire i seguenti:
  99-bis. Al Capo III, articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto infine il seguente comma:
  « 3-bis. Ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico, i contributi figurativi riconosciuti alla lavoratrice per i periodi di tutela della maternità e per quelli di assistenza e cura del coniuge o del parente di primo grado, sono moltiplicati per due. Tali periodi sono altresì moltiplicati per due ai fini del raggiungimento del requisito anagrafico.».

  99-ter. Agli oneri di cui al comma 99-bis, quantificati in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 99-quater a 99-quinquies.
  99-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'95,5 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «95,5 per cento».

  99-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95,5 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «95,5 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «95,5 per cento».
  99-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 99-quater e 99-quinquies applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  99-septies. Le modifiche introdotte dai commi 99-quater e 99-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
23. 5. Ciprini, Lombardi, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 99, inserire i seguenti:
  99-bis. Al Capo V, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, apportare le seguenti modifiche;
   a) all'articolo 34, comma 1 sostituire le parole: «un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione» con le seguenti: «un'indennità pari al 80 per cento della retribuzione».
   b) all'articolo 32, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  «4-ter. Il lavoratore o lavoratrice che fruisce del congedo parentale ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza ricevere alcun tipo di penalizzazione, beneficiando di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro cui abbiano avuto diritto durante la loro assenza. È fatto divieto di licenziare il lavoratore o lavoratrice sulla base di richieste di lavoro flessibile».

  99-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede mediante le seguenti modifiche:
   a) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –30.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000.
   b) al comma 624, sostituire le parole: «17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2.020.180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304,300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029» con le seguenti: «7.585.300 euro per l'anno 2018 e di 33.868.200 euro per l'anno 2019, di 115.812.100 euro per l'anno 2020, 140.008.500 euro per l'anno 2021, di 129.304.300 euro per l'anno 2022, di 83.800.700 euro per l'anno 2023, di 68.596.400 euro per l'anno 2024, di 99.392.100 euro per l'anno 2025, di 109.387.900 euro per l'anno 2026, di 101.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 104.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029».
23. 2. Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 99, inserire il seguente:
  99-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti: la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si rendono applicabili a decorrerò dal 1o gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, fatti salvi i montanti trasferiti da altri fondi, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
  99-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 recante «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione; dei pubblici dipendenti», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1o gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente le modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive Covip.
23. 12. Di Salvo.

  Dopo il comma 99 inserire il seguente:
  99-bis. In via sperimentale, a partire dal 1o gennaio 2008, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è calcolato su base regionale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, assicurando l'invarianza di spesa.
23. 26. Russo.

  Dopo il comma 99 inserire il seguente:
  99-bis. All'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «, della retribuzione effettivamente corrisposta» sono soppresse;
   b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Tutte le aziende pubbliche o private che occupano oltre di 15 dipendenti sono tenute a dichiarare, con cadenza annuale, all'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) l'importo della retribuzione corrisposta, a parità di mansione, a lavoratrici e lavoratori. Nei casi in cui l'importo della retribuzione corrisposta alle lavoratrici e ai lavoratori dell'azienda sia uguale, in riferimento a tutte le parti, sia fisse che accessorie, l'ANPAL rilascia la dichiarazione di regolarità.
  4-ter. Le Pubbliche Amministrazioni in sede di predisposizione degli atti relativi agli affidamenti di servizi, lavori pubblici e/o acquisizione di beni prevedono sistemi premianti per le aziende in possesso della dichiarazione di regolarità attestante l'uguaglianza salariale di cui al comma 5.
  4-quater. Al fine di consentire il riequilibrio su tutto il territorio nazionale della differenza salariale tra donne e uomini presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è costituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Ministro del lavoro, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dell'entrata in vigore del presente comma, stabilisce le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo.
  4-quinquies. È costituita presso l'ANPAL una banca dati accessibile finalizzata mappatura delle retribuzioni corrisposte alle lavoratrici e ai lavoratori, distinta per regioni, su tutto il territorio nazionale,».

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018 –11.000.000;
   2019 –11.000.000;
   2020 –11.000.000.
23. 1. Martelli, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Gribaudo, Gelmini.

  Dopo il comma 99 inserire il seguente:
  99-bis. All'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo la parola: «pensionamenti» sopprimere le seguenti: «della retribuzione effettivamente corrisposta»;
   b) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti commi:
  «5. Tutte le aziende pubbliche o private che occupano oltre di 15 dipendenti sono tenute a dichiarare, con cadenza annuale, all’ Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) l'importo della retribuzione corrisposta, a parità di mansione, a lavoratrici e lavoratori. Nei casi in cui l'importo della retribuzione corrisposta alle lavoratrici e ai lavoratori dell'azienda sia uguale, in riferimento a tutte le parti, sia fisse che accessorie, l'ANPAL rilascia la dichiarazione di regolarità.
  6. Le Pubbliche Amministrazioni in sede di predisposizione degli atti relativi agli affidamenti di servizi, lavori pubblici e/o acquisizione di beni prevedono sistemi premianti per le aziende in possesso della dichiarazione di regolarità attestante l'uguaglianza salariale di cui al comma 5.
  7. Al fine di consentire il riequilibrio su tutto il territorio nazionale della differenza salariale tra donne e uomini presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è costituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, il Ministro del lavoro, con proprio decreto da adottare entro 60 giorni dell'entrata in vigore del presente comma, stabilisce le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo.
  8. È costituita presso l'ANPAL una banca dati accessibile finalizzata mappatura delle retribuzioni corrisposte alle lavoratrici e ai lavoratori, distinta per regioni, su tutto il territorio nazionale.»

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
23. 11. Martelli, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 99 inserire il seguente:
  99-bis. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è differita al 30 giugno 2018. Fermo restando l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico a partire dal 1o gennaio 2019, l'Istat in collaborazione con Inps e Inail, sono impegnati a produrre entro il 1o giugno 2018 un sistema differenziato di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prendendo a riferimento la nuova edizione della classificazione delle professioni Istat (2013). Suddetto sistema differenziato di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico non dovrà comunque comportare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
23. 13. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 99 inserire i seguenti:
  99-bis. La misura di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prevista anche per gli anni 2018, 2019, 2020.
  99-ter. Il Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 40.000.000;
   2020: – 40.000.000.
23. 14. Duranti, Piras, Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 99, inserire il seguente:
  99-bis. Dopo l'articolo 20 della legge 22 maggio 2017, n. 81, recante Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, aggiungere il seguente: «Art. 20-bis. – (Ferie solidali). – 1. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di flessibilità dell'orario, funzionali alle esigenze di cura personale o familiare dei lavoratori, le ferie e i riposi compensativi previsti dalla disciplina della banca delle ore del contratto collettivo possono essere ceduti in tutto o in parte tra lavoratori dipendenti, in favore del lavoratore affetto da patologie gravi proprie, dei figli, del coniuge, del convivente di fatto, o della persona legata da un'unione civile ai sensi della legge n. 76 del 2016, che necessiti di usufruirne, avendo esaurito i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa ai sensi del presente articolo è disciplinato da accordi decentrati di secondo livello, nei quali sono definite le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione dei tempi della medesima.
  3. Gli accordi di cui al comma 1 possono essere applicati nei rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato.
  4. La misura delle ferie solidali disciplinata dal presente articolo rientra tra misure che permettono l'accesso al beneficio di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad apportare modifiche, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al decreto 12 settembre 2017 che definisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, destinate ai datori di lavoro del settore privato per la promozione tra vita professionale e vita privata attraverso la stipula di contratti collettivi aziendali, in attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo di cui al presente comma.
23. 3. Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 99, inserire il seguente;
  99-bis. All'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
  «17-bis. Le previsioni del comma 17 si applica, su richiesta dagli interessati, anche ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca. I ricercatori acquisiscono il diritto alla permanenza in servizio, presentando la domanda al presidente dell'ente di appartenenza, almeno sei mesi prima della data di collocamento a riposo.»

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –3.000.000;
   2019: –3.000.000;
   2020: –3.000.000.
23. 16. Rotta, Zardini.

AREA TEMATICA N. 23-bis.
(Disposizioni in materia di previdenza complementare).
(ART. 1, commi 100-101)

  Sopprimere i commi 100, 101 e 102.
* 23-bis. 5. Pizzolante.

  Sopprimere i commi 100, 101 e 102.
* 23-bis. 10. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.

  Dopo il comma 101, inserire i seguenti:
  101-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 («Testo Unico delle imposte sui redditi»), dopo la lettera e-ter) aggiungere la seguente lettera:
   e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici.

  101-ter. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, al comma 237, le parole: «Per il triennio 2017-2019» sono soppresse.
  101-quater. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 237 è inserito il seguente:
  «237-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 237, limitatamente all'ipotesi di riscatto, i relativi oneri sono determinati con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi stessi, assumendo a riferimento la retribuzione di cui all'articolo 40, legge 4 novembre 2010, n. 183, e relativi versamenti sono esclusivamente valutati con il sistema contributivo e imputati alla quota di pensione calcolata con contributivo».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 101-bis, stimati in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
23-bis. 7. Guidesi.

  Dopo il comma 101, inserire i seguenti:
  101-bis. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la parola: «religiose» sono inserite le seguenti: «assistenziali, di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51».
  101-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 101-bis, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23-bis. 1. Librandi.

  Dopo il comma 101, inserire i seguenti:
  101-bis. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la parola: «religiose» è inserita la seguente: «assistenziali».
  101-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 101-bis, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23-bis. 2. Librandi.

  Dopo il comma 101, aggiungere il seguente:
  101-bis. Presso il Ministero della Salute è istituto in fondo, con dotazione pari o a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 101-ter.
  101-ter. Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare le annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001..
  101-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 101-bis e 101-ter, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23-bis. 11. Donati.

  Dopo il comma 101, inserire i seguenti:
  101-bis. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari degli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 19 febbraio 1996, n. 103, e dei fondi interprofessionali depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.
101-ter. La stessa tutela opera anche con riferimento alle somme di denaro e agli strumenti finanziari depositati dai soggetti di cui al comma 1 presso una banca che non svolga il ruolo di depositario.
  101-quater. Al comma 3-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è aggiunto infine il seguente periodo: «La stessa tutela opera anche con riferimento alle somme di denaro e agli strumenti finanziari depositate da una forma pensionistica complementare presso una banca che non svolga il ruolo di depositario».
23-bis. 6. Menorello, Secco.

  Dopo il comma 101, inserire i seguenti:
  101-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  «4-bis. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

  101-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 101-bis, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23-bis. 3. Librandi.

  Dopo il comma 101, inserire il seguente:
  101-bis. Sono restituiti ad INPS e da questa ai legittimi titolari, dietro richiesta degli stessi tramite rimborso o tramutandoli in altro trattamento pensionistico a loro beneficio, i contributi previdenziali incamerati a quei lavoratori che, transitando da INPS ad INPDAP, avevano chiesto il prosieguo pensionistico (legge 7 febbraio 1979, n.29) ed avevano un importo complessivo di contributi (capitale ed interessi) superiore alla riserva matematica per cui l'eccedenza alla medesima era stata versata sul capitolo 3352, capo X, in forza alla circolare numero 21 del 28/03/1981 della ragioneria dello stato. La restituzione è regolamentata secondo i seguenti punti:
   a) le richieste di restituzione, ordinate con graduatoria annuale, fino ad esaurimento fondi per l'anno in corso, saranno evase in base al seguente ordine di priorità: verrà data la precedenza alla domanda il cui richiedente vanta indice ISEE ordinario inferiore e in caso di parità sarà assegnata priorità al richiedente più anziano;
   b) sono accolte domande nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuna annualità a decorrere dal 2018. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle Commissioni competenti per i profili di merito e finanziari, sono disciplinate le modalità applicative della presente disposizione, con particolare riguardo ai meccanismi per contenere i rimborsi entro il predetto limite massimo e al monitoraggio delle domande presentate. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande. Le domande non accolte in una annualità per superamento del limite di spesa si possono ripresentare nelle annualità successive.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 101-bis pari a 100 milioni di euro annui a annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23-bis. 4. Crimi.

AREA TEMATICA N. 23-ter.
(Disposizioni in materia di fondi integrativi territoriali del Servizio sanitario nazionale).
(ART. 1, comma 102)

  Sopprimere il comma 102.
*23-ter. 1. Sorial.

  Sopprimere il comma 102.
*23-ter. 2. Vignali.

  Sopprimere il comma 102.
*23-ter. 10. Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

  Dopo il comma 102, inserire i seguenti:
  102-bis. La forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'Inps, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è soppressa, con decorrenza dalla data indicata con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  102-ter. Con il medesimo decreto ministeriale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato, è individuata la forma pensionistica alla quale far affluire le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Tale forma pensionistica, che assumerà diritti e obblighi della forma pensionistica complementare di cui al comma precedente, è individuata tra le forme pensionistiche negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e dotata di un assetto organizzativo in linea con le previsioni di cui all'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
  102-quater. Alla forma pensionistica di cui al comma precedente sono altresì trasferite le posizioni individuali costituite presso la forma pensionistica complementare di cui al comma 1, in essere alla data di soppressione della stessa, secondo modalità stabilite nel medesimo decreto ministeriale, sentita la COVIP.
  102-quinqines. A partire dalla decorrenza indicata nel decreto ministeriale di cui al comma 102-bis, all'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS» sono sostituite con le parole: «alla forma pensionistica complementare individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» e l'articolo 9 del medesimo decreto è soppresso. A partire dalla medesima data è altresì soppresso il Capo II del decreto ministeriale 30 gennaio 2007 adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'Inps (Fondinps)».
23-ter. 3. Damiano, Giacobbe.

  All'articolo 1, dopo il comma 102, inserire il seguente:
  102-bis. L'articolo 1, comma 195, lettera b), della legge n. 232 del 2016 si interpreta nel senso che i requisiti di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 sono da riferirsi esclusivamente alla liquidazione del pro quota spettante ai soggetti iscritti all'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 che prevedono requisiti inferiori per le contribuzioni maturate in tali gestioni. Rimane fermo che ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva minima prevista dal periodo precedente si considera anche la contribuzione versata negli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996 diversi da quelli di cui al medesimo periodo.
23-ter. 17. Auci, Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 102, inserire il seguente:
  102-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 200 milioni di euro per anno 2017, 537,6 milioni di euro per l'anno 2018, 588,7 milioni di euro per l'anno 2019, 580,9 milioni di euro per l'anno 2020, 539,8 milioni di euro per l'anno 2021, 484,7 milioni di euro per anno 2022, 418,3 milioni di euro per l'anno 2023, 401,8 milioni di euro per l'anno 2025. A decorrere dall'anno 2018, 400 milioni di euro dell'incremento del Fondo di cui al periodo precedente sono destinati ad incrementare le risorse destinate alla spesa per gli ammortizzatori sociali.».
   b) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «e per 400 milioni a decorrere dall'anno 2018 dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter,»;
   c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
   «3-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: “nei limiti del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti del 95 per cento”.
   3-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 6, comma 9, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 95 per cento”;
    b) all'articolo 7, comma 2, le parole: “nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 95 per cento”.
   3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2018.
   3-quinquies. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
23-ter. 12. Fassina, Paglia, Marcon, Pastorino, Andrea Maestri, Melilla, Gregori.

  Dopo il comma 102, inserire i seguenti:

  102-bis. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, M e N, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2018 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  102-ter. Gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2018 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  102-quater. All'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui al precedente comma 102-ter si applica l'adeguamento automatico di cui alla legge 10 ottobre 1989, n. 342.
  102-quinquies. L'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986 n. 656 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, spetta un assegno supplementare pari al 60 per cento dell'assegno di superinvalidità, nonché dell'assegno di cumulo di cui alle tabelle E ed F, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, fruiti in vita dal grande invalido.»
  102-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2018, l'importo della pensione di cui alla tabella G, allegata al citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 60 per cento dell'importo della pensione di categoria di cui alla tabella C.
  102-septies. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, le parole «con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze»
  102-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –12.000.000.
23-ter. 14. Marchi.

  Dopo il comma 102, inserire i seguenti:
  102-bis. Sui trattamenti pensionistici anticipati erogati agli iscritti ai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è applicato in via sperimentale per gli anni 2018, 2019, 2020, un contributo di solidarietà in misura del 10 per cento da calcolare sulla differenza tra l'ammontare della pensione integrata al minimo in ciascuno degli anni considerati e l'importo del trattamento percepito dal soggetto interessato. Tale contributo è stabilito in misura del 15 per cento per il medesimo periodo sui trattamenti anticipati erogati dai regimi esclusivi dell'AGO prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
  102-ter. I risparmi di spesa derivanti dal comma 102-bis, sono integralmente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in quote paritarie ai seguenti Fondi:
   a) Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112;
   c) Per le finalità di cui al comma 102-quinquies è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare».

  102-quater. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 102-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  102-quinquies. Il fondo di cui al comma 102-ter, lettera c) è istituito con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio dí lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamenti ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua, adeguate misure, anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono poste a carico del Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del periodo precedente.
  102-sexies. II Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del presente articolo.
  102-septies. Il Governo, ogni due anni, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2020, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 102-sexies, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni del presente articolo e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità dei fondi di cui al comma 102-ter, lettere a), b), c).
23-ter. 4. Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma, inserire i seguenti:
  102-bis. Dall'aggiornamento dei requisiti in vigore dal 1o gennaio 2019 definito dal decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi gli addetti alle catene di montaggio.
  102-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure attuative della disposizione di cui al comma 1 nel limite di spesa di 450 milioni di euro annui.
  102-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 102-bis e 102-ter, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 102-quinquies.
  102-quinquies. A decorrere dal 12 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento».
23-ter. 5. Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 102, inserire il seguente:
  102-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato in Conferenza Stato-regioni, si disciplina l'intervento regionale in tema di assistenza sanitaria e sociale integrative al fine di assicurarne l'effettiva integrazione con i servizi sanitari e assistenziali regionali. Tale intervento potrà articolarsi mediante interventi sperimentati di fondi integrativi territoriali o interventi diretti ad integrare fondi nazionali, quale che ne sia la natura, con i sistemi sanitari e assistenziali regionali anche al di fuori degli ambiti di assistenza di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La conferenza Stato-regioni dedica una seduta annuale, presente il Ministro per la sanità o suo delegato, alla verifica degli interventi regionali posti in essere in attuazione delle suddette previsioni.
23-ter. 16. Dell'Aringa.

  Dopo il comma 102, inserire il seguente:

  102-bis. Con decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore, della presente legge, vengono definiti i requisiti di trasparenza che devono essere posseduti dai fondi iscritti all'anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui al comma 9 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992.
23-ter. 15. Dell'Aringa.

  Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
  102-bis. Al fine di scongiurare una disparità di trattamento, in termini di semplificazione fiscale, dei contribuenti italiani che intendono esercitare il diritto sancito dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2016, sono demandate le conseguenti azioni adeguative agli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
23-ter. 7. Catanoso.

  Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:
  102-bis. Presso il Ministero della salute è istituto in fondo, con dotazione pari o a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
  102-ter. Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 (Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e successive modificazioni.

  Conseguentemente
   a) Al comma 624 sostituire le parole: 17.583.300 euro per l'anno 2018 e di 53.869.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108, 596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026 e di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 15.583,300 euro per l'amo 2018 e di 51.869.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108, 596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026 e di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029.
23-ter. 6. Di Salvo, Nardi.

  Dopo il comma 102, inserire i seguenti:
  102-bis. Presso il Ministero della salute è istituto in fondo, con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 102-ter.
  102-ter. Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 e successive modificazioni.
  102-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 102-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23-ter. 13. Parrini, Carrescia.

  Dopo il comma 102 aggiungere i seguenti:
  102-bis. All'allegato 10B del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 nell'ambito delle prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica escluse dalla partecipazione al costo per tutti i trimestri si aggiunge la seguente prestazione: «estrazione del DNA (91.36.5)»;
  102-ter. Il comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
   «6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 97,5 per cento della fiscalità complessiva gravante sul "PMP-sigarette", di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2, troncato alla seconda cifra decimale».

  102-quater. L'articolo 1, comma 2. lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituito dal seguente:
   « a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali a euro 5,00 ed a 2,3 punti percentuali;

  102-quinquies. L'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo del 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituito dal seguente:
   «3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione».
23-ter. 9. Ravetto, Palese, Gelmini.

  Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:
  102-bis. All'allegato 10B del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 nell'ambito delle prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica escluse dalla partecipazione al costo per tutti i trimestri si aggiunge la seguente prestazione: «estrazione del DNA (9136.5)».

  Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 70 milioni a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
23-ter. 8. Ravetto.

  Dopo il comma 102, inserire i seguenti:
  102-bis. Al fine di garantire una efficace funzionalità del servizio sanitario nazionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a procedere, in deroga ai limiti finanziari e assunzionali vigenti, ad assunzioni di personale sanitario, medico, infermieristico e socio sanitario di supporto, nonché alla progressiva stabilizzazione del personale precario degli enti e delle aziende dei Servizio sanitario nazionale.
  102-ter. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico e infermieristico in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data del bando almeno tre anni di servizio, anche a carattere non continuativo, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.
  102-quater. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui ai commi precedenti, quantificato in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 102-quinquies.
  102-quinquies. A decorrere dal 19 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento».
  102-sexies. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 102-quinquies eccedenti la quota parte di cui al comma 102-quater, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
23-ter. 11. Gregori, Marcon, Fassina, Paglia, Pastorino.

AREA TEMATICA N. 24.
(Regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e l'INPS).
(ART. 1, commi 103-104)

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le associazioni e le fondazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà delle stesse di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi».
  104-ter. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in considerazione della specifica missione istituzionale da essi svolta, non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo.
* 24. 2. La XI Commissione.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le associazioni e le fondazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà delle stesse di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi».
  104-ter. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in considerazione della specifica missione istituzionale da essi svolta, non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo.
*24. 26. Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Boccadutri, Fabbri.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è soppresso.
  104-ter. Presso ciascuna Regione è istituito l'istituto regionale di previdenza sociale (IRPS), che esercita la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria contro la vecchiaia, l'invalidità e per i superstiti e delle altre forme assicurative obbligatorie in favore dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato e dei lavoratori autonomi, ad eccezione dei liberi professionisti iscritti obbligatoriamente a casse o istituti privatizzati.
  104-quater. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Inps sono trasferiti all'IRPS, che utilizzeranno le sedi regionali e provinciali dell'Inps già esistenti.
  104-quinquies. All'interno degli IRPS sono costituite le seguenti gestioni autonome:
   a) fondo pensioni lavoratori dipendenti pubblici;
   b) fondo pensioni lavoratori dipendenti privati;
   c) fondo pensioni lavoratori autonomi;
   d) fondo pensioni lavoratori del settore del commercio e dell'artigianato;
   e) fondo pensioni lavoratori del settore agricolo, coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
   f) fondo gestione prestazioni temporanee, relativo all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, alla cassa integrazione guadagni, alla cassa unica assegni familiari ed alle indennità di malattia e maternità.

  104-sexies. Con legge regionale da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le nome che regolano il regime contributivo, i requisiti assicurativi ed il calcolo delle prestazioni.
  104-septies. Presso ogni IRPS è costituito:
   a) un archivio principale delle posizioni assicurative dei lavoratori residenti nella regione;
   b) un archivio secondario dei contributi accreditati in favore di lavoratori non residenti nella regione, relativi a prestazioni di lavoro svolte in tale regione.

  104-octies. I periodi di lavoro svolti in qualunque regione sono totalizzabili ai fini dell'anzianità contributiva,
  104-novies. Il lavoratore che, nel corso della vita lavorativa abbia prestato attività in diverse regioni, al maturare del diritto a pensione, dovrà presentare domanda nella regione di residenza.

104-decies. Presso ciascuna Regione è istituito l'istituto regionale di assistenza sociale (IRAS) con il compito di:
   a) gestione delle pensioni sociali;
   b) accertamento e liquidazione dei trattamenti indenni tari agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti;
   c) gestione dei trattamenti di integrazione al minimo.

  104-undecies. Con legge regionale da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione definisce le modalità per l'espletamento delle attività assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo.
  104-duodecies. Gli IRPS e gli IRAS sono sottoposti alla vigilanza degli assessorati regionali competenti in materia di lavoro e di bilancio ed al controllo successivo delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. Gli IRPS ed IRAS hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio. Nel caso in cui si verifichi un deficit per tre anni consecutivi della gestione dei predetti enti, la Regione nomina un commissario incaricato di ristabilire il pareggio di bilancio dell'INPS/IRAS in questione. La nomina del commissario è altresì obbligatoria nel caso in cui il deficit anche per un solo anno superi il 3 per cento. È espressamente vietato procedere al risanamento dei deficit utilizzando fondi, contributi, trasferimenti, tasse ed ogni altro sostegno proveniente da altre Regioni e quindi anche dai relativi INPS/IRAS o dallo Stato centrale. La Regione, al fine di ristabilire il pareggio di bilancio degli enti, può procedere all'aumento dell'addizionale regionale alle imposte sui redditi, in deroga ai limiti vigenti, al fine di ottenere un gettito aggiuntivo pari e non superiore al deficit dell'istituto, Il Commissario, al fine di ristabilire il pareggio di bilancio, deve ridurre i costi sostenuti dall'istituto e può ridurre le prestazioni da questo erogate.
24. 10. Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'istituto nazionale della previdenza sociale e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

  1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
  2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:
   a) il presidente;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il consiglio di strategia e vigilanza;
   d) il direttore generale;
   e) il collegio dei sindaci.

  3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
  6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:
   a) delibera ogni triennio il piano industriale;
   b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
   e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica; I regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;
   h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

  7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
  11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
  12. Il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
  13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:
   a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;
   b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
   c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
   e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;
   f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
   g) predispone e adotta il bilancio sociale;
   h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

  14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
  16. Il direttore generale:
   a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
   b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;
   c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;
   d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;
   e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;
   f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;
   g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
   h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
  18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, i componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni,
  19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
  20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
  21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
  23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
  25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze».

  104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
  104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
  104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.».
* 24. 3. La XI Commissione.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'istituto nazionale della previdenza sociale e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

  1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
  2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:
   a) il presidente;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il consiglio di strategia e vigilanza;
   d) il direttore generale;
   e) il collegio dei sindaci.

  3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
  6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:
   a) delibera ogni triennio il piano industriale;
   b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
   e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica; I regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;
   h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

  7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
  11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
  12. Il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
  13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:
   a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;
   b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
   c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
   e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;
   f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
   g) predispone e adotta il bilancio sociale;
   h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

  14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
  16. Il direttore generale:
   a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
   b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;
   c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;
   d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;
   e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;
   f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;
   g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
   h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
  18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, i componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni,
  19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
  20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
  21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
  23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
  25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze».

  104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
  104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
  104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.».
*24. 14. Simonetti.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'istituto nazionale della previdenza sociale e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

  1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
  2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:
   a) il presidente;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il consiglio di strategia e vigilanza;
   d) il direttore generale;
   e) il collegio dei sindaci.

  3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
  6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:
   a) delibera ogni triennio il piano industriale;
   b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
   e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica; I regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;
   h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

  7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
  11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
  12. Il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
  13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:
   a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;
   b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
   c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
   e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;
   f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
   g) predispone e adotta il bilancio sociale;
   h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

  14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
  16. Il direttore generale:
   a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
   b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;
   c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;
   d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;
   e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;
   f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;
   g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
   h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
  18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, i componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni,
  19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
  20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
  21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
  23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
  25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze».

  104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
  104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
  104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.».
*24. 25. Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'istituto nazionale della previdenza sociale e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

  1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
  2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:
   a) il presidente;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il consiglio di strategia e vigilanza;
   d) il direttore generale;
   e) il collegio dei sindaci.

  3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
  6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:
   a) delibera ogni triennio il piano industriale;
   b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
   e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica; I regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;
   h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

  7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
  11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
  12. Il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
  13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:
   a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;
   b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
   c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
   e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;
   f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
   g) predispone e adotta il bilancio sociale;
   h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

  14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
  16. Il direttore generale:
   a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
   b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;
   c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;
   d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;
   e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;
   f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;
   g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
   h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
  18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, i componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni,
  19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
  20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
  21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
  23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
  25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze».

  104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
  104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
  104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.».
*24. 34. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'istituto nazionale della previdenza sociale e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

  1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
  2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:
   a) il presidente;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il consiglio di strategia e vigilanza;
   d) il direttore generale;
   e) il collegio dei sindaci.

  3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
  6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:
   a) delibera ogni triennio il piano industriale;
   b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
   e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica; I regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;
   h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

  7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
  11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
  12. Il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
  13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:
   a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;
   b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
   c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
   e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;
   f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
   g) predispone e adotta il bilancio sociale;
   h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

  14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
  16. Il direttore generale:
   a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
   b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;
   c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;
   d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;
   e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;
   f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;
   g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
   h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
  18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, i componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni,
  19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
  20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
  21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
  23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
  25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze».

  104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
  104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
  104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.».
*24. 39. Polverini.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'istituto nazionale della previdenza sociale e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

  1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
  2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:
   a) il presidente;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il consiglio di strategia e vigilanza;
   d) il direttore generale;
   e) il collegio dei sindaci.

  3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
  6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:
   a) delibera ogni triennio il piano industriale;
   b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
   e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica; I regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;
   h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

  7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
  11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
  12. Il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
  13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:
   a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;
   b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
   c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
   e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;
   f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
   g) predispone e adotta il bilancio sociale;
   h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

  14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
  16. Il direttore generale:
   a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
   b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;
   c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;
   d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;
   e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;
   f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;
   g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
   h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
  18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, i componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni,
  19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
  20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
  21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
  23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
  25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze».

  104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
  104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
  104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.».
*24. 38. Rizzetto.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'istituto nazionale della previdenza sociale e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

  1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
  2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:
   a) il presidente;
   b) il consiglio di amministrazione;
   c) il consiglio di strategia e vigilanza;
   d) il direttore generale;
   e) il collegio dei sindaci.

  3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
  6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:
   a) delibera ogni triennio il piano industriale;
   b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
   c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
   e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica; I regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
   f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;
   h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

  7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
  10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
  11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
  12. Il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
  13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:
   a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;
   b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
   c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
   d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;
   e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;
   f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
   g) predispone e adotta il bilancio sociale;
   h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

  14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
  15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
  16. Il direttore generale:
   a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
   b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;
   c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;
   d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;
   e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;
   f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;
   g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
   h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;
   i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

  17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
  18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, i componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni,
  19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
  20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
  21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
  22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
  23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
  25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze».

  104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
  104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
  104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.».
*24. 43. Placido, Marcon, Pastorino, Paglia, Fassina, Civati.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, la percentuale del 72 per cento indicata all'articolo 13, comma 5, della legge 30 marzo 2001, n. 152, è innalzata all'80 per cento. All'onere derivante dal presente comma pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24. 11. Saltamartini.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 309, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. All'onere derivante dal presente comma pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24. 12. Saltamartini.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, il compenso di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è quantificato in 24 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e in 36 euro per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta. All'onere derivante dal presente comma pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertita, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24. 13. Saltamartini.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la separazione contabile dei trattamenti di previdenza e delle erogazioni di natura assistenziale a carico dell'INPS, nel quadro della riorganizzazione e della ridefinizione della struttura di direzione del medesimo Istituto, secondo il seguente principio e criterio direttivo: distinguere le erogazioni riconducibili a funzioni di natura assistenziale, da porre a carico della fiscalità generale, da quelle di natura previdenziale, finanziate dai contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori.
  104-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le parti sociali e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
24. 15. Dall'Osso, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. Per sostenere l'accesso al credito delle micro piccole e medie imprese ed il finanziamento degli investimenti previsti nel piano Industria 4.0, gli enti del sistema camerale nel triennio 2018- 2020 destinano i risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa, previsti dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, alla concessione di garanzie, anche di portafoglio, da parte dei Confidi. L'Unioncamere trasmette annualmente al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze un rapporto sul monitoraggio delle somme erogate e degli interventi realizzati ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24. 16. Rubinato.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. Al fine di garantire l'applicazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, con cui si stabilisce l'obbligo di rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell'INPS e dell'INAIL e la previsione di coperture assicurative per eventi non coperti dal sistema assicurativo obbligatorio e dall'INAIL, si autorizza uno stanziamento in favore dell'INL di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
24. 17. Boccuzzi, Albanella, Baruffi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. Al fine di dell'efficientamento dei servizi resi dall'ispettorato e nell'ottica della valorizzazione delle risorse umane allo stesso assegnate, fermo il mantenimento dei vincoli di bilancio stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, il comma 2 dell'articolo 9 decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 è sostituito dal seguente: «l'Ispettorato può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione, a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo è, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1o settembre 2011 n. 150, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, è fatta salva la possibilità per l'Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la trattazione della causa secondo le modalità stabilite al fine dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1. In caso di esito favorevole della lite all'ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto, Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono in un apposito capitolo di bilancio dell'ispettorato, integrandone le relative dotazioni finanziarie, e sono destinate, nella misura del 60 per cento dell'ammontare complessivo annuo del saldo attivo di detto capitolo di bilancio, alla valorizzazione del personale impegnato, a vario titolo, nell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio nelle controversie di cui al presente comma, nonché in quelle ad essa connessa, ovvero in attività parallele aventi finalità deflattiva del contenzioso giudiziario in materia di giuslavoristica, con i criteri stabiliti dalla Contrattazione Collettiva di settore».
24. 18. Boccuzzi.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. Al fine di consentire all'Ispettorato nazionale del lavoro lo svolgimento delle funzioni ad esso normativamente assegnate, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività ispettive di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nonché con riguardo alla funzione di rappresentanza in giudizio, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire un concorso per 100 funzionari amministrativi e 150 funzionari ispettivi.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –25.000.000;
   2019: –25.000.000;
   2020: –25.000.000.
* 24. 24. Boccuzzi, Lavagno, Damiano.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. Al fine di consentire all'Ispettorato nazionale del lavoro lo svolgimento delle funzioni ad esso normativamente assegnate, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività ispettive di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nonché con riguardo alla funzione di rappresentanza in giudizio, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire un concorso per 100 funzionari amministrativi e 150 funzionari ispettivi.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –25.000.000;
   2019: –25.000.000;
   2020: –25.000.000.
* 24. 30. Lavagno.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. Al fine di garantire l'effettiva implementazione e il corretto funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, e di dotarlo di adeguate risorse, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 12.585.300 euro per l'anno 2018 e di 48,868.200 euro per l'anno 2019, di 130.812.100 euro per l'anno 2020.
24. 36. Cirielli.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. Per gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 pugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 13 per cento. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma 3 pari a 192 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante:
   a) riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 pari a 100 milioni per l'anno 2018, 50 milioni per l'anno 2019 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2020;
   b) riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pari a 92 milioni per l'anno 2018, 142 milioni per l'anno 2019 e 92 milioni a decorrere dall'anno 2020.
24. 19. Garofalo.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. Al decreto del Presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 6 dopo le parole: «Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo» sono aggiunte le seguenti: «complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo» e dopo le parole: «a somma maggiore dell'indennità che» sono aggiunte le seguenti: «a qualsiasi titolo ed indistintamente»;
   b) all'articolo 10, comma 7, dopo le parole: «a norma degli articoli 66 e seguenti» sono inserite le seguenti: «e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell'articolo 13, secondo comma lettera a) e b), decreto legislativo n. 38 del 2000».
   c) all'articolo 10, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, tra la parola: «rendita» e la parola: «liquidata» si inserisce la seguente: «complessivamente» e dopo le parole: «calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39» sono aggiunte le seguenti: «nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo»;
   d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per le somme» sono inserite le seguenti: «a qualsiasi titolo» e dopo le parole: «e per le spese accessorie» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti del complessivo danno risarcibile»;
  e) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo tra le parole: «dell'ulteriore rendita» e le parole: «dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39» si inseriscono le seguenti: «a qualsiasi titolo» e dopo le parole: «calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39» sono aggiunte le seguenti: «nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo».

  104-ter. All'articolo 142 comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 dopo le parole: «solo previo accantonamento di una somma» sono aggiunte le seguenti: «, a valere sul complessivo risarcimento dovuto,» e dopo le parole: «erogate o da erogare» sono aggiunte le seguenti: «a qualsiasi titolo».
24. 21. D'Alia.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. Al fine di consentire, con decorrenza 1o settembre 1998, il riconoscimento, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non oggetto di riassorbimento, al personale docente dal Ministero della pubblica istruzione trasferito ai ruoli dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, della differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuto all'INPS uno specifico contributo straordinario di 10 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
24. 22. Incerti.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998,la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1o settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
24. 23. Incerti.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, le disposizioni di cui alle Direttive dell'Unione Europea D 1977 187 – D 1998 50 – D 2001 23 devono intendersi e applicarsi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1o settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
24. 27. Incerti, Mariani.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 34, dopo la parola: «integrativa,» sono aggiunte le seguenti: «socio assistenziale, di sostegni all'esercizio della libera professione, nonché di welfare,» e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «Ferma restando la sostenibilità della gestione previdenziale, gli enti possono destinare alle finalità di cui al presente comma e al successivo comma 34-bis una quota non superiore al 10 per cento dei rendimenti annuali del patrimonio»;
   b) dopo il comma 34, è aggiunto il seguente:
  «34-bis. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 34 gli enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, anche per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, istituiscono appositi organismi di monitoraggio e verifica degli andamenti dei flussi finanziari, dei redditi, delle prestazioni, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria».
24. 28. Di Salvo, Boccadutri.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità alle lavoratrici di imprese che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove».

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135,812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108, 596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387,900 euro per l'anno 2026 e di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 7.583.300 euro per l'anno 2018 e di 43.868.200 euro per l'anno 2019, di 125.812.100 euro per l'anno 2020, 170.008.500 euro per l'anno 2021, di 159.304.300 euro per l'anno 2022, di 113.800.700 euro per l'anno 2023, di 98.596.400 euro per l'anno 2024, di 129.392.100 euro per l'anno 2025, di 139.387.900 euro per l'anno 2026 e di 131.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 134.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029.
24. 29. Di Salvo, Paris, Giuliani, Fregolent, Fabbri, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Gribaudo, Albanella, Baruffi, Casellato, Damiano, Incerti, Carnevali.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. La speciale forma della «gestione per conto dello Stato» di cui all'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e al decreto ministeriale 10 ottobre 1985, oltre che ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche nazionali di cui all'allegato elenco, periodicamente aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  104-ter. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate prima della data di entrata in vigore della presente legge (1o gennaio 2018) relativi ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'allegato elenco continuano ad essere gestiti secondo il regime ordinario se nell'anno in cui si sono verificati o manifestate, l'amministrazione interessata ha versato il premio dovuto all'INAIL. Agli eventi lesivi verificatisi o manifestatisi in anni per i quali non sia stato versato il premio assicurativo richiesto dall'INAIL si applica il regime della «gestione per conto» e i perni e le sanzioni relativi alle predette annualità non sono dovuti.
  104-quater. Nei casi di passaggio della gestione per conto dello Stato alla gestione ordinaria, quest'ultima si applica a tutti i dipendenti dell'amministrazione, istituto o ente, indipendentemente dalla data di assunzione, per gli eventi lesivi verificatisi a decorrere dalla data del passaggio. Tutti gli oneri relativi agli eventi lesivi verificatisi prima della data del passaggio dalla gestione per conto dello Stato alla gestione ordinaria continuano ad essere rimborsati all'INAIL secondo le disposizioni che regolano la gestione per conto dello Stato, o in alternativa, mediante versamento di una riserva matematica, anche in modalità rateizzati secondo accordi convenzionali da stipularsi tra l'INAIL e l'Amministrazione interessata.
24. 33. Scopelliti.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. La speciale forma della «gestione per conto dello Stato» di cui all'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e al decreto ministeriale 10 ottobre 1985, oltre che ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche nazionali di cui all'allegato elenco, periodicamente aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  104-ter. Gli infortuni sul laverò verificatisi e le malattie professionali denunciate prima della data di entrata in vigore della presente legge (1o gennaio 2018) relativi ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'allegato elenco continuano ad essere gestiti secondo il regime ordinario se nell'anno in cui si sono verificati o manifestate, l'amministrazione interessata ha versato il premio dovuto all'INAIL, Agli eventi lesivi verificatisi o manifestatisi in anni per i quali non sia stato versato il premio assicurativo richiesto dall'INAIL si applica il regime della «gestione per conto» e i premi e le sanzioni relativi alle predette annualità non sono dovuti.
  104-quater. Nei casi di passaggio dalla gestione per canto dello Stato alla gestione ordinaria, quest'ultima si applica a tutti i dipendenti dell'amministrazione, istituto o ente, indipendentemente dalla data di assunzione, per gli eventi lesivi verificatisi a decorrere dalla data del passaggio. Tutti gli oneri relativi agli eventi lesivi verificatisi prima della data del passaggio dalla gestione per conto dello Stato alla gestione ordinaria continuano ad essere rimborsati all'INAIL secondo le disposizioni che regolano la gestione per conto dello Stato, o in alternativa, mediante versamento di una riserva matematica, anche in modalità rateizzata secondo accordi convenzionali da stipularsi tra l'INAIL e l'Amministrazione interessata.
24. 20. Scopelliti.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. A decorrere dal 1o luglio 2018 di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riqualificazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del testo unico infortuni n. 1124 del 1965, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su determina del Presidente dell'INAIL.

  Conseguentemente:
   al comma 41 la lettera b) è soppressa;
   dopo il comma 41 inserire i seguenti:
  «41-bis. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli Interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento».

  41-ter.Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dei 82 per cento del loro ammontare;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

«82 per cento».

  41-quater. Le disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  41-quinquies. Le modifiche introdotte dai commi 41-bis e 41-ter rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.».
24. 31. Ricciatti, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. Ai fini dell'attività di accertamento, l'Inps definisce idonee modalità per la comunicazione telematica da parte dei committenti delle informazioni relative agli appalti e subappalti, di natura sia pubblica che privata, e fornisce, mediante posta elettronica certificata, apposito codice identificativo dell'appalto ai soggetti contraenti.
  104-ter. L'appaltatore e il subappaltatore indicano il codice identificativo dell'appalto, con riferimento a ciascun lavoratore in esso impiegato, nella compilazione delle denunce mensili Uniemens,
  104-quater. Ai fini di un efficace coordinamento istituzionale l'INPS trasmette in via telematica, le informazioni di cui al comma 104-bis all'ispettorato Nazionale del Lavoro qualora, all'esito dell'attività di vigilanza documentale dell'INPS, emergano elementi di specifico rilievo per l'accertamento ispettivo. Le Amministrazioni pubbliche coinvolte provvederanno all'attuazione di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
24. 32. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.
  104-ter. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito oltre alla restituzione a scadenza dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero.
  104-quater. Per le finalità di cui al comma precedente, il Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche (FGOP), istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché per le operazioni di capitalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.
  104-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 104-ter e 104-quater, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvarranno anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza Italia» istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.
  104-sexies. Al Comitato di cui al precedente comma è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere direttamente o incaricando altri soggetti, iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscano alle forme di previdenza, assistenza e welfare complementare in genere.
  104-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi anni 2019 e 2020, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: di

14.585.300 euro per l'anno 2018 e di 49.868.200 euro per l'anno 2019, di 131.812.100 euro per l'anno 2020.
24. 35. Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. Le spese sostenute dalle aziende che adottino interventi aggiuntivi rispetto all'anno precedente, per la formazione professionale e per la tutela sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente, sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate nel limite massimo complessivo di 250 milioni per il 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 250 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24. 40. Polverini.

  Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:
  104-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale e salvaguardare i lavoratori, è costituito presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in via sperimentale a partire dall'anno 2018, un sistema di controllo di regolarità contributiva e fiscale riguardante la categoria dei collaboratori domestici e degli assistenti personali. Con uno o più decreti adottati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto stabilito al periodo precedente senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
24. 41. Caon.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, M e N, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2018 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019. Gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2018 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  104-ter. L'articolo 38, quarto comma, delegato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2018 ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, spetta un assegno supplementare pari al 60 per cento dell'assegno di superinvalidità della tabella E e dell'assegno di cumulo della tabella F fruiti in vita dal grande invalido».
  104-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2018, l'importo della pensione di cui alla tabella G, allegata al testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è elevato di una misura pari alla metà della differenza tra l'importo attuale e il 60 per cento dell'importo della pensione di categoria di cui alla tabella C, A decorrere dal 1o gennaio 2019, l'importo della pensione di cui alla tabella G, allegata al testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 60 per cento dell'importo della pensione di 1a categoria di cui alla tabella C.
  104-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 104-bis a 104-quater, valutato complessivamente in euro 31.276.600 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
24. 42. Palese.

  Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. A decorrere dall'anno 2018, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), affetti da emofilia, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali.
  104-ter. Ai fini del riconoscimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico, i soggetti di cui al comma 1 presentano un'apposita domanda all'INPS, Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:
   a) certificazione attestante la malattia, rilasciata dalle commissioni mediche preposte;
   b) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –3.000.000;
   2019: –3.000.000;
   2020: –3.000.000.
24. 37. Carrescia.

AREA TEMATICA N. 24-bis.
(Prestazione assistenziale per i malati di mesotelioma).
(ART. 1, commi 105-106)

  Sostituire il comma 105 con i seguenti:
  105. In via sperimentale, per gli anni dal 2018 al 2020, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 12.000,00 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per gli eventi accertati nel predetto triennio. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso a favore degli eredi dei malati di cui al presente comma, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL entro un anno dalla data del decesso stesso, a pena di decadenza.
  105-bis. I soggetti di cui al comma precedente che hanno beneficiato per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, della prestazione una tantum pari a 5.600,00 euro di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2015, possono, su domanda da presentare all'INAIL entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere l'interazione della prestazione sino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 105. Qualora i malati di mesotelioma non professionale che hanno già percepito la prestazione una tantum per il triennio 2015-2017 siano deceduti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'integrazione i loro eredi, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo.
  105-ter. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni e le integrazioni di cui ai commi di cui ai commi 105 e 105-bis a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di spesa complessivo per il triennio di euro 25.000.000,00, e comunque, nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
24-bis. 13. Laffranco.

  Dopo il comma 105 aggiungere i seguenti commi:
  105-bis. Per i lavoratori che nel 2003 erano esposti all'amianto sono riaperti i termini per l'avanzamento di domanda di riconoscimento dell'intervenuta esposizione all'amianto ai fini del riconoscimento del diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, della legge 21 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
  105-ter. Per i malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva è prevista la cumulabilità di tutte le disposizioni di accesso agevolato al trattamento pensionistico a loro riconosciuto.
  105-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 105-bis e 105-ter si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli necessari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per le successive, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi necessari al finanziamento della misura in oggetto, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
24-bis. 14. Laffranco.

  Dopo il comma 106 aggiungere il seguente:
  10-bis. Per le finalità di cui al comma 105, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aumentata di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sui risparmi strumentali della spesa per prestazioni istituzionali dell'INAIL risultanti dai bilanci dell'istituto previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze che sarà effettuata entro il primo semestre del 2018.
24-bis. 1. Marchi.

  Dopo il comma 106 aggiungere i seguenti:
  106-bis. L'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986 n. 656 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – A decorrere dal 1o gennaio 2018, ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, spetta un assegno supplementare pari al 60 per cento dell'assedio di superinvalidità, nonché dell'assegno di cumulo di cui alle tabelle E ed F, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, fruiti in vita dal grande invalido,».

  106-ter. Al maggior onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in euro 5.800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24-bis. 2. Miotto

  Dopo il comma 106 aggiungere il seguente:
  106-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2016, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2018.
24-bis. 3. Miccoli, Carella, Rotta.

  Dopo il comma 106 aggiungere il seguente:
  106-bis. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 10 luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assunzione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1965, n. 1124, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del Presidente dell'INAIL.
24-bis. 4. Carra.

  Dopo il comma 106 aggiungere il seguente:
  106-bis. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario part-time verticale sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000.
*24-bis. 5. Carra.

  Dopo il comma 106 aggiungere il seguente:
  106-bis. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario part-time verticale sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –20.000.000;
   2019: –20.000.000;
   2020: –20.000.000.
*24-bis. 15. Cominelli, Patrizia Maestri, Albanella.

  Dopo il comma 106, aggiungere i seguenti:
  106-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro attività in processi produttivi legati all'amianto, nei comuni che presentano un tasso di mortalità per patologie asbesto correlate significativamente superiore a quello medio nazionale, individuati con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'Inps, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020.
  106-ter. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande di riconoscimento del beneficio di cui al comma 106-bis e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di rivalutazione contributiva e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del medesimo comma 106-bis l'Inps non prende in esame ulteriori domande di riconoscimento del beneficio.
  106-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefìci ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
24-bis. 6. Boccuzzi, Blazina, Albanella, Baruffi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Patrizia Maestri, Fabbri.

  Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
  106-bis. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) eroga un importo una tantum agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici per infortuni verificatisi o malattie professionali denunciate dal 1o gennaio 2018, con danni permanenti accertati inferiori al 6 per cento. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 1o maggio di ciascuno anno, su proposta dell'Inail, sono determinati i criteri, la misura e le modalità di erogazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede compatibilmente con le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio dell'Inail.
24-bis. 8. Cinzia Maria Fontana, Boccuzzi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli.

  Dopo il comma 106, aggiungere il seguente:
  106-bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –12.000.000.
24-bis. 9. Giacobbe.

  Dopo il comma 106, aggiungere il seguente:
  106-bis. Il Fondo Nazionale per il risanamento degli edifici pubblici di cui all'articolo 2, comma 440, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –40.000.000;
   2019: –40.000.000;
   2020: –40.000.000.
24-bis. 10. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 106, aggiungere i seguenti:
  106-bis. All'articolo 1 comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: «in favore» sono inserite le seguenti: «dei lavoratori interessati e», dopo le parole: «2016, 2017 e 2018» è inserita la cifra: «2019»; al terzo periodo, dopo le parole: «in favore», sono inserite le seguenti: «dei lavoratori interessati e» dopo le parole: «con sentenza esecutiva» sono inserite le seguenti: «o con verbale di conciliazione giudiziale».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000;
   2020: –5.000.000.
24-bis. 11. Tullo, Giacobbe, Pagani.

  Dopo il comma 106, aggiungere i seguenti:
  106-bis. Ai soli fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, senza corresponsione di arretrati, per i lavoratori che abbiano prestato la loro attività nell'ambito di stabilimenti industriali censiti come siti contaminati da amianto dai Piani Regionali di Intervento e Bonifica, alle dipendenze di aziende la cui responsabilità per inquinamento da asbesto sia stata accertata con sentenza penale, il numero di settimane coperte da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di lavoro in condizioni di esposizione all'amianto successivi al 31 dicembre 1992 è moltiplicato per il coefficiente 1,5.
  106-ter. Ai fini di cui al comma 106-bis, per periodi di esposizione all'amianto si intendono quelli durante i quali i lavoratori hanno operato nell'area del sito ove sono avvenute attività, comportanti manipolazione di materiali in amianto o comunque per le quali sia stata accertata in sede penale una diffusa situazione di inquinamento ambientale da asbesto; a tal fine non si tiene conto dei limiti quantitativi previsti dall'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con la legge 24 novembre 2009, n. 326.
  106-quater. Ai soli fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, senza corresponsione di arretrati, per i lavoratori del settore delle riparazioni navali per i periodi di esposizione all'amianto già certificati dall'INAIL all'entrata in vigore del presente provvedimento, anche se inferiori a dieci anni, il numero di settimane coperte da contribuzione obbligatoria è moltiplicato per il coefficiente 1,5.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –3.000.000;
   2019: –3.000.000;
   2020: –3.000.000.
24-bis. 12. Pagani, Giacobbe, Tullo.

  Dopo il comma 106, aggiungere i seguenti:
  106-bis. All'articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ivi compresi coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione ex IPOST, abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e risultano iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'assicurazione generale obbligatoria».
  106-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 106-bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 276 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando l'applicazione dell'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
24-bis. 16. Famiglietti.

AREA TEMATICA N. 25.
(Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà).
(ART. 1, commi 107-114)

  Sostituire i commi da 107 a 114 con il seguente:
  «107. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 20 e alla tabella 3 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, nonché alle tabelle F e G allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017. Ai fini della determinazione della differenza di cui al periodo precedente per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo non più dovuto da province e città metropolitane del versamento previsto sino all'anno 2018 dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, negli importi indicati nella tabella 2 allegata al decreto-legge 20 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, 96».
25. 3. Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Sostituire il comma 107 con il seguente:
  107. Il reddito di cittadinanza è disciplinato dai seguenti punti:
  1. Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei princìpi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
  2. il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
  3. Il reddito di cittadinanza è istituito a decorrere dal 10 aprile 2017 in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza.
  4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e compartecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.
  5. Per le finalità di cui al punto 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».
  6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:
   a) reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);
   b) «beneficiario»: qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;
   c) «soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro»: i beneficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;
   d) «struttura informativa centralizzata»: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;
   e) «sistema informatico nazionale per l'impiego»: la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
   f) «fascicolo personale elettronico del cittadino»: l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica, amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale dei lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
   g) «libretto formativo elettronico del cittadino»: documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;
   h) «soglia di rischio di povertà»: il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (RU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;
   i) «reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza»: il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;
   l) «nucleo familiare»; il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare ai quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;
   m) «Fondo per il reddito di cittadinanza»: il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
   n) «bilancio di competenze»: il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di rendere possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;
   o) «registro nazionale elettronico delle qualifiche»: l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;
   p) «salario minimo orario»: la retribuzione oraria minima che il datare di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;
   q) «tessera sanitaria nazionale»: il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

  7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.
  8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.
  9. La misura del reddito di cittadinanza di cui, ai punti 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.
  10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.
  11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai punti 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.
  12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.
  13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.
  14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
  15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
  16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.
  17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
   a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;
   b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

  18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.
  19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.
  20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.
  21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al punto 17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.
  22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite, nei limiti delle rispettive risorse disponibili, le seguenti funzioni:
   a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatica nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;
   b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale dei mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al punto 56;
   c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;
   d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al punto 6, lettere b) e c). I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;
   e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;
   f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
   g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;
   h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;
   i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;
   l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al comma 103;
   m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati Inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
   n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
   o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fluiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

  23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse disponibili, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.
  24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai punti 22 e 23.
  25. I soggetti di cui al punto 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico dei cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui al punto 22. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.
  26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai punti da 97 a 104.
  27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.
  28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
  29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e dell'INRS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.
  30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere e) e d), allegando:
   a) copia della dichiarazione ISEE;
   b) auto dichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al punto 11;
   c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  32. La sussistenza delle condizioni di cui ai punti da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al punto 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.
  33. I soggetti di cui al punto 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.
  34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al punto 22, lettera competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.
  35. Sui siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta.
  36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.
  37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai punti da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.
  38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.
  39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai punti 47 e da 52 a 58.
  40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.
  41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al punto 62, lettera b), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.
  42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al punto 41.
  43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal punto 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.
  44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al punto 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.
  45. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al punto 41.
  46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.
  47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.
  48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.
  49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

Art. 66.
(Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola).

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
  2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.
  3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:
   a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
   b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
   c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

  4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
  5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
  6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.
  7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
  9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
  10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
  11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.
  12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale.

  50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai punti 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up Innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012».

  51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-bis dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.
  52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.
  53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.
  54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al punto 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al punto 62, lettera b).
  55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina web personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.
  56. Le agenzie di cui ai punti 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
  57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al punto 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al punto 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.
  58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.
  59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente, relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione del percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito Internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.
  60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.
  61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del voucher online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del voucher presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.
  62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:
   a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;
   b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
   c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
   d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
   e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui al comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;
   f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;
   g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;
   h) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

  63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
   a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 62;
   b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;
   c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;
   d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;
   a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

  64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:
   a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;
   b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;
   a) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

  65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 64, lettera a), qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.
  66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.
  67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62 le madri, fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.
  68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi dei comma 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere e), g) e h).
  69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai principi di congruità di cui al comma 64.
  70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici; sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.
  71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.
  72. I benefici di cui alla presente legge sono erogati in rate anticipate entro il 10 di ciascun mese a decorrere dall'aprile 2017.
  73. Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
  74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai punti 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.
  75. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: «di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza».
  76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente: «479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476».
  77. Ai fini di cui ai punti da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, e le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:
   a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;
   b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;
   c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
   d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
   e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;
   f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

  78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.
  79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
  80. I programmi di cui al punto 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
  81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.
  82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al punto 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.
  83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:
   a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
   b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

  84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.
  85. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.
  86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
  87. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito, il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.
  88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.
  89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.
  90. Le assunzioni di cui ai punti 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.
  91. L'incentivo mensile di cui ai punti 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
  92. L'incentivo mensile di cui al punto 88 ha una durata massima di dodici mesi.
  93. L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione, il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
  94. L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
  95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino princìpi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.
  96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.
  97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento dei reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa dei fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.
  98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.
  99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
  100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al punto 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.
  101. Il termine per la segnalazione di cui al punto 40 è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.
  102. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborsa di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
   103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.
  104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionati alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:
   a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;
   c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;
   d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai commi 22, lettera c), 42, 47 e da 79 a 82.

  105. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 106 a 143.
  106. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
  107. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio del ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  108. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
  109. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.
  110. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1.
   «1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
   2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.».

  2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2.

  1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.».

  111. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. A decorrere dal 10 gennaio 2018, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;
   b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;
   d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato.

  112. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
  113. A decorrere dal 10 gennaio 2018, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
  114. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
   b) al comma 8, primo periodo, le parole da: «e tenendo conto delle riduzioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) al comma 12, le parole: «la Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie»;
   d) al comma 14, le parole: «per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie».

  115. A decorrere dal 10 gennaio 2017, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
  116.All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  117. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «82 per cento».

  118. Le disposizioni di cui ai punti 116 e 117 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  119. Le modifiche introdotte dai commi 116 e 117 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  120. Al comma 41 la lettera b) è soppressa.
  121. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2018-2020 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
  122. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
  123. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2018, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita.
  124. A decorrere dall'anno 2018, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.
  125. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5.
  126. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al punto 5.
  127. A decorrere dall'anno 2017, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5, nella misura del 70 per cento.
  128. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
   486. A decorrere dal periodo di imposta 2018, sugli importi lordi dei nuovi trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
   a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
   b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
   c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
   d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
   e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
   f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
   g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
   h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

   486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo.

  129. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS):
  130. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.
  131. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
  132. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 129, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
  133. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
  134. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al comma 5.
  135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
  136. A decorrere dal 1o maggio 2018, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
  137. Ai fini della razionalizzazione e del ridimensionamento delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture sono adottate misure di riduzione delle spese delle amministrazioni pubbliche che prevedano anche l'introduzione di costi standard in tutti i settori di spesa e l'introduzione di tetti di spesa su base annua per ciascuna amministrazione interessata, e ulteriori misure di contenimento al fine di conseguire un risparmio complessivo non inferiore a 1,5 miliardi nel 2018 e a 2 miliardi a decorrere dall'esercizio 2019. Nell'ambito delle predette misure sono previste riduzioni, ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, dei corrispettivi indicati nelle convenzioni e negli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. Gli enti di cui al presente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani CANCI) e l'Unione delle province d'Italia CUPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.
  138. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 137, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
  139. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente, secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popolazione, per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  140. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 apporre le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole «19 per cento» con le seguenti: «23 per cento»;
   b) sostituire le parole «6 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

  141. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il beneficio del REI di cui al decreto legislativo 147 del 2017 non trova applicazione ed è sostituito dal reddito di cittadinanza di cui al comma 1. Conseguentemente le risorse complessivamente disponibili per il REI a valere sul Fondo della povertà sono destinate al finanziamento del reddito di cittadinanza.
  142. Sono soppressi i commi da 108 a 114 dell'articolo 1.
  143. Il fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625, è ulteriormente è ridotto di euro 360.000.000 per l'anno 2018, di euro 377.000.000 per l'anno 2019 e di euro 343.000.000 a decorrere dall'anno 2020.
  144. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1 comma 624 è ridotto di euro 362.000.000 per l'anno 2018, di euro 48.000.000 per l'anno 2019, di euro 154.000.000 a decorrere dall'anno 2020.

Allegato 1

Scala OCDE modificata Relazione annuale Istat 2014 Erogazione (Relazione annuale Istat 2014)
Totale componenti

Adulti (14+anni)

Ragazzi (<14 anni)

Coeff.

Importo annuale massimo erogabile (Euro) Importo mensile massimo erogabile (Euro)
1 1 0 1 9.360 780
2 1 1 1,3 12.168 1.014
2 2 0 1,5 14.040 1.170
3 1 2 1,6 14.976 1.248
3 2 1 1,8 16.848 1.404
4 1 3 1,9 17.784 1.482
3 3 0 2 18.720 1.560
4 2 2 2,1 19.656 1.638
5 1 4 2,2 20.592 1.716
4 3 1 2,3 21.528 1.794
5 2 3 2,4 22.464 1.872
4 4 0 2,5 23.400 1.950
6 1 5 2,5 23.400 1.950
5 3 2 2,6 24.336 2.028
6 2 4 2,7 25.272 2.106
5 4 1 2,8 26.208 2.184
7 1 6 2,8 26.208 2.184
6 3 3 2,9 27.144 2.262
5 5 0 3 28.080 2.340
7 2 5 3 28.080 2.340
6 4 2 3,1 29.016 2.418
7 3 4 3,2 29.952 2.496
6 5 1 3,3 30.888 2.574
7 4 3 3,4 31.824 2.652
6 6 0 3,5 32.760 2.730
7 5 2 3,6 33.696 2.808
7 6 1 3,8 35.568 2.964
7 7 0 4 37.440 3.120

Allegato 2 (articolo 3, comma 5)

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Caso 1
Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare: Rf=Ra+Rb+Rc+...Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1
Rcf = Sp-Rf
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx = Sp/Ni
Rca, Rcb, Rcc,....Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
Rci = Rcx-Ri

Caso 2
Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare: Rf = Ra+Rb+Rc+Rs+... Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1
Rcf = Sp-Rf
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx = Sp/Ni
Es=Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale
Es = Rs-Rcx
Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare
Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
Rci = Rcx-(Ri+(Es/(N-1)))

Note.
1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell'extrareddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.
2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

Allegato 3
N mesi = parte intera di (Rfa – 3 RdC)/(Rdc/4)
N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza
Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)
Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)
25. 1. Pesco, Sorial, Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 108, inserire il seguente:
  108-bis. Ai medesimi fini di cui al comma precedente e limitatamente all'applicazione del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dell'articolo 4, comma 2, la lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è così modificata: « f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione della rendita per inabilità permanente erogata dall'INAIL ai sensi dell'articolo 66, numero 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.».

  Conseguentemente, all'onere pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 derivante dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
25. 4. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 110, aggiungere il seguente:
  110-bis. È autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2018 e di 250 mila euro a decorrere dal 2019, per la creazione di un Fondo presso il Ministero della Difesa, al fine di garantire adeguato sostegno psicologico e benessere organizzativo al personale delle Forze Armate, nonché alle loro famiglie;

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, missione Promozionee attuazione delle politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo apportare le seguenti modificazioni:
  2018:
   CP: –500.000;
   CS: –500.000.
  2019:
   CP: –250.000;
   CS: –250.000.
  2020:
   CP: –250000.
   CS: 250.000.
25. 5. Basilio, Rizzo, Corda, Frusone, Tofalo, Sorial, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 110, inserire i seguenti:
  110-bis. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «incrementato di ulteriori 80 euro al mese per ogni componente del nucleo familiare a partire dal sesto».
  110-ter. All'onere di cui al precedente comma 110-bis, quantificato in 26 milioni di euro annui a partire dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 37. Sberna, Gigli.

  Al comma 111, sostituire le parole: 297 milioni di euro nel 2018 con le seguenti: 497 milioni di euro nel 2018.

  Conseguentemente al comma 625, sostituire le parole 6.050.000 euro con le seguenti: 206.050.000 euro.
25. 11. Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 111, inserire il seguente:
  111-bis. Gli enti locali, al fine di consentire ai bambini con disabilità di interagire senza discriminazioni e limitazioni, provvedono alla costruzione di parchi giochi inclusivi, alla messa in sicurezza dei parchi giochi esistenti, nonché alla riqualificazione di aree verdi disponibili, anche utilizzando materiali riciclati. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto definisce le modalità attuative per garantire agli enti locali le agevolazioni e gli incentivi necessari. Per le finalità di cui al presente comma le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono incrementate di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente:
  al comma 112, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 320 milioni.
  Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
  2018: –20.000.000;
  2019: –20.000.000;
  2020: –20.000.000.
25. 10. Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 112, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente al comma 625, sostituire le parole: 6.050.000 con le seguenti: 206.050.000.
25. 12. Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 113, aggiungere il seguente:
  113-bis. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1, lettera g) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite della metà delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali per il servizio sociale professionale in deroga ai divieti e alle limitazioni di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto ai sensi degli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
25. 13. Piazzoni, Giacobbe, Covello, Pilozzi, Ribaudo, Carnevali, Lenzi, Amato, Capone, Grassi, Casati, D'Incecco, Beni, Mariano, Miotto, Patriarca, Sbrollini, Piccione, Paola Boldrini, Galati.

  Dopo il comma 113 aggiungere il seguente:
  113-bis. La dotazione finanziaria del Fondo Povertà, come rideterminata dai precedenti commi, ed i relativi limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico, sono ulteriormente incrementati di quota parte fino ad un miliardo di euro annui delle maggiori entrate rivenienti dall'attuazione dei successivi commi 621-bis e 621-ter.

  Conseguentemente dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:
  621-bis. La coltivazione della cannabis nonché l'introduzione o la vendita della stessa e dei suoi derivati sono vietate e soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni.
  621-ter. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-BIS
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.
(Oggetto del monopolio).

  1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.
(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

  1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.
(Provvista personale).

  1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.
(Licenza di coltivazione della cannabis).

  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.
(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.
(Tutela del monopolio).

  1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.
(Disciplina applicabile).

  1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III»;
  2) alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».
25. 15. Paglia, Daniele Farina, Marcon, Melilla, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 113, inserire il seguente:
  «113-bis. La Presidenza del Consiglio, con propri decreti, stabilisce misure per l'uso efficiente e sinergico delle risorse finanziarie, ivi comprese quelle di cui ai commi da 107 a 113 della presente legge, in materia di povertà, immigrazione, diritti, sviluppo e cooperazione, gestite dal Ministero dell'interno, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con lo scopo di migliorarne l'impatto e di collegare gli interventi sul territorio nazionale con quelli degli Stati di provenienza dei migranti».
25. 17. Marcon, Airaudo, Paglia, Fassina, Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 113, inserire i seguenti:
  «113-bis. Ai fini del riconoscimento della condizione di daltonico nella scuola e della promozione di iniziative volte al superamento delle difficoltà che ne derivano, a partire dall'anno scolastico 2019/2020 è attivata una campagna di screening gratuito in favore di studenti della scuola dell'obbligo.
  113-ter. Lo screening di cui al comma 113-bis viene eseguito entro il primo anno di iscrizione alla scuola dell'obbligo. Unicamente per l'anno scolastico 2019/2020, in sede di prima applicazione, l'obbligo di cui al presente comma è esteso a tutti gli iscritti della scuola dell'obbligo. I docenti della scuola dell'obbligo partecipano allo screening su base volontaria.
  113-quater. Al fine di adeguare le attività dell'insegnamento alle esigenze degli alunni daltonici, a partire dall'anno scolastico 2019/2020 gli insegnanti della scuola dell'obbligo partecipano a corsi di formazione sul daltonismo predisposti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca nel limite delle risorse di cui al comma 7 lettera b). I corsi e le attività propedeutiche di cui al presente comma, che possono essere svolti anche in modalità telematica, sono attivati in tempi e modalità utili a consentirne la conclusione entro il 31 agosto di ogni anno e in ogni caso prima dell'avvio dell'anno scolastico successivo.
  113-quinquies. A partire dall'anno scolastico 2018/2019 il materiale didattico, digitale o stampato, utilizzato all'interno delle scuole è predisposto da parte degli editori e dei produttori in modo che siano identificabili le pubblicazioni totalmente leggibili agli alunni daltonici.
  113-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 113-bis il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge dall'anno 2018 specifiche attività di sensibilizzazione e informazione sul daltonismo tra cui mostre e iniziative sociali sul modello di altre già in corso per condizioni di disagio similari. Nel corso di ogni anno scolastico gli insegnanti provvedono altresì a programmare discussioni informative in materia di daltonismo nelle classi.
  113-septies. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede a dare attuazione e applicazione alle indicazioni di cui ai commi da 113-bis a 113-sexies entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  113-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 113-bis a 113-octies, si provvede:
   a) per le disposizioni di cui ai commi da 113-bis a 113-ter (screening) nel limite massimo di cinquecento mila euro per l'anno 2019 e di centomila euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) per le disposizioni di cui al comma 113-quater (formazione) nel limite massimo di 200.000 euro nell'anno 2018 (attività preparatoria), di 2,3 milioni di euro nell'anno 2019 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   c) per le disposizioni di cui al comma 113-sexies (attività informative) nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di cinquecentomila euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018- 2020 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
25. 25. Capelli, Tabacci.

  Dopo il comma 113, aggiungere il seguente:
  113-bis. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 1, lettera g) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite della metà delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali per il servizio sociale professionale in deroga ai divieti e alle limitazioni di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto ai sensi degli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
25. 41. Piazzoni.

  Dopo il comma 113 inserire il seguente:
  «113-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferma restando la revisione qualitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, in previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche connessi all'attuazione del reddito di inclusione, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, l'INPS provvede alle medesime attività rispetto al limite stabilito per la corrispondente voce: di spesa nel bilancio preventivo 2017, a decorrere dall'anno 2018».
25. 44. Ribaudo.

  Dopo il comma 113 inserire il seguente:
  «113-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferma restando la revisione qualitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, in previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche connessi all'attuazione del reddito di inclusione, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, l'INPS provvede alle medesime attività nel limite dei costi sostenuti nel 2011, a decorrere dall'anno 2018».
25. 45. Ribaudo.

  Dopo il comma 114 inserire il seguente:
  «114-bis. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del Presidente dell'INAIL. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per l'anno 2020. A decorrere dall'anno 2021, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si provvede nell'ambito della revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2021 l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma, anche con riferimento alle rivalutazioni relative agli anni 2018-2020, è subordinata all'attuazione della predetta revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali».
*25. 2. Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 114 inserire il seguente:
  «114-bis. Con effetto dall'anno 2018, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, come definito con l'articolo 116 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su determina del Presidente dell'INAIL. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per l'anno 2020. A decorrere dall'anno 2021, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si provvede nell'ambito della revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2021 l'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma, anche con riferimento alle rivalutazioni relative agli anni 2018-2020, è subordinata all'attuazione della predetta revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali».
*25. 48. Boccuzzi.

  Dopo il comma 114,aggiungere il seguente:
  114-bis. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente:
  3-ter. L'addizionale di cui al comma 1 non è dovuta dai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico. All'onere derivante dal presente comma, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
   a) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624.
25. 6. Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 114, inserire il seguente:
  «114-bis. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente:
  3-ter: Ai fini del calcolo dell'addizionale di cui al comma 1, non viene computata una somma di euro 3.000 per ciascun componente del nucleo familiare. Detta somma è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
   d) quanto a 316 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica».

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 379, inserire il seguente:
  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 316 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 316 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.
  Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –45.000.000;
   2019: –45.000.000;
   2020: –45.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: –9.000.000;
   2019: –9.000.000;
   2020: –9.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000;
   2020: –4.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2018: –19.000.000;
   2019: –19.000.000;
   2020: –19.000.000.
25. 7. Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 114, inserire il seguente:
  114-bis. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è inserito il seguente: 3-ter. Dall'importo dovuto ai sensi dei precedenti commi si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico dall'onere derivante dal presente comma pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
   d) quanto a 316 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 379 inserire il seguente:
  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico — SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 316 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 316 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 316 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018; –45.000.000;
   2019: –45.000.000;
   2020: –45.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: –9.000.000;
   2019: –9.000.000;
   2020: –9.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000;
   2020: –4.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2018: –19.000.000;
   2019: –19.000.000;
   2020: –19.000.000.
25. 8. Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 114, inserire il seguente:
  114-bis. I costi sostenuti delle famiglie per la frequentazione dei figli di asili nido sono detraibili dal reddito nella misura del 60 per cento, fino ad un ammontare massimo di euro 3.000.
  All'onere derivante dal presente comma pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. 9. Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 114, inserire il seguente:
  114-bis. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50 dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. L'addizionale di cui al comma 1 non è dovuta dai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico. Il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni del presente comma è compensato previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provino autonome di Trento e Bolzano.

  All'onere derivante il presente comma, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
   d) quanto a 166 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, dopo il comma 379 inserire il seguente:
  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico — SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 600 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –45.000.000;
   2019: –45.000.000;
   2020: –45.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: –9.000.000;
   2019: –9.000.000;
   2020: –9.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000;
   2020: –4.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2018: –19.000.000;
   2019: –19.000.000;
   2020: –19.000.000.
25. 18. Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 114, inserire i seguenti:
  114-bis. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Ai fini del calcolo dell'addizionale di cui al comma 1, non viene computata una somma di euro 3000 per ciascun componente del nucleo familiare. Detta somma è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.

  114-ter. Il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11-bis e compensato previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  114-quater a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
   d) quanto a 166 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 379 inserire il seguente:
  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico — SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 600 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –45.000.000;
   2019: –45.000.000;
   2020: –45.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: –9.000.000;
   2019: –9.000.000;
   2020: –9.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000;
   2020: –4.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2018: –19.000.000;
   2019: –19.000.000;
   2020: –19.000.000.
25. 19. Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 114, inserire i seguenti:
  114-bis. Alla legge 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 50 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Dall'importo dovuto ai sensi del comma 2 si detrae una somma di euro 100 per ciascun figlio a carico.

  114-ter. Il minor gettito regionale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 114-bis è compensato previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  114-quater. All'onere derivante dal comma 114-bis pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 si provvede mediante:
   a) quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 624;
   c) quanto a 84 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri indicati nella medesima Tabella A;
   d) quanto a 166 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 379 inserire il seguente:
  379-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico — SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre limiti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 600 milioni di euro di minori spese a decorrere dal 2019.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: –45.000.000;
   2019: –45.000.000;
   2020: –45.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
   2018: –9.000.000;
   2019: –9.000.000;
   2020: –9.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
   2018: –2.000.000;
   2019: –2.000.000;
   2020: –2.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000;
   2020: –4.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
   2018: –19.000.000;
   2019: –19.000.000;
   2020: –19.000.000.
25. 20. Fedriga, Guidesi, Busin, Saltamartini.

  Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:
  114-bis. Il comma 8 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato. Il requisito di accesso all'assegno sociale non è soggetto agli incrementi di speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.
  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione del comma 114-quater.
  114-quater. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.
25. 21. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 114, inserire i seguenti:
  114-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è fissato a 65 anni. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la disposizione di cui al precedente periodo.
  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione del comma 114-quater.
  114-quater. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.
25. 22. Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

  Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:
  114-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 11 dicembre 2016 n.232 è incrementata di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: -40.000.000;
   2019: -40.000.000;
   2020: -40.000.000.
25. 23. Murer, Albini, Melilla, Capodicasa, Roberta Agostini, Martelli, Ricciatti, Simoni, Duranti, Cimbro.

  Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:
  114-bis. È autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro per ogni annualità nel triennio 2018-2020 per il contrasto della povertà da destinare alle società di mutuo soccorso.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –6.000.000;
   2019: –6.000.000;
   2020: –6.000.000,
25. 24. Sbrollini.

  Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:
  114-bis. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. In presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuto l'esonero totale dall'importo dell'Irpef regionale e comunale».
  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 250 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. 26. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:
  114-bis. All'articolo 13 comma 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per i soggetti con almeno quattro figli a carico, l'importo di cui ai punti 1) e 2) viene incrementato di 240 euro per ogni figlio a carico, e i relativi limiti di reddito vengono incrementati di euro 2000 per ogni figlio a carico. Per questi soggetti l'intera detrazione viene riconosciuta anche in caso di incapienza rispetto all'imposta lorda dovuta».
  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 100 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. 27. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:
  114-bis. Dopo la lettera i-novies dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, inserire la seguente: «i-decies) Per le famiglie con quattro o più figli a carico, le spese, per un importo non superiore a 250 euro pro capite, sostenute per l'acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale.».
  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 10 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui l'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 30. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:
  114-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente: «e-ter) per le famiglie con quattro o più figli la spesa pro capite per libri di testo e di cancelleria per un massimo di 80 euro per le scuole elementari, 200 euro per le scuole medie, 400 euro per le scuole medie superiori e di 600 euro per le università.».
  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 50 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui l'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 28. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:
  114-bis. Dopo la lettera e-bis dell'articolo 15 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, inserire la seguente e-ter). Per le famiglie con quattro o più figli a carico, la spesa pro capite per libri di testo e di cancelleria per un massimo di 8,0 euro per le scuole elementari, 200 euro per le scuole medie, 400 euro per le scuole medie superiori e 600 euro per le università.
  114-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 50 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 31. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:
  114-bis. Alla lettera i-sexies dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, le parole: «100 chilometri», sono sostituite dalle seguenti: «50 chilometri».
  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 50 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui l'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 29. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114 aggiungere il seguente:
  114-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, la Tabella 2 (scala di equivalenza) allegata è modificata come segue:

Numero componenti Scala di equivalenza normalizzata
1 1
2 1,57
3 2,355
4 3,14
5 3,925
6 4,71
7 5,495
8 6,28
9 7,065
10 7,85
11 8,635
12 9,42
13 10,205
14 10,99

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -50.000.000;
   2019: -50.000.000;
   2020: -50.000.000.
25. 33. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:
  114-bis. La misura degli assegni al nucleo familiare da corrispondersi al cittadino italiano lavoratore in un Paese membro della Unione europea, stabilita ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è aumentata del 20 per cento in presenza di quattro o più figli.
  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 20 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 34. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114 aggiungere i seguenti:
  114-bis. Per le famiglie con almeno quattro figli a carico, l'acquisto di un autoveicolo per uso privato con almeno sei posti è soggetto all'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento.
  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 50 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25. 35. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114 inserire i seguenti:
  114-bis. Per l'assunzione di genitori lavoratori con quattro o più figli, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2018 con riferimento con contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  114-ter. Agli oneri derivanti dal comma 114-bis, valutati in 100 milioni annui a partire dal 2018, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. 36. Sberna, Gigli.

  Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:
  114-bis. Al fine di consentire, la possibilità di accesso alla procedura di esdebitazione prima di soggiacere alla procedura esecutiva immobiliare, l'articolo 569 del codice di procedura civile è sostituito con il seguente: «Art. 569. A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, accerta se l'indebitato abbia avviato una procedura di sovraindebitarnento di cui all'articolo 6-bis della legge 3/2012, nomina l'esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni e non meno di 75 nel caso il debitore abbia adito un organo di composizione della crisi da sovraindehitamento. All'Udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. I termini vengono sospesi nel caso sia stato depositato un accordo di ristrutturazione. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, l'offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568».
25. 38. Fauttilli.

  Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:
  114-bis. È autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ogni annualità nel triennio 2018-2020 per il contrasto della povertà da destinare agli istituti di pubblico di assistenza e beneficenza che si occupano del sostegno ai minori.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2018: –5.000.000;
  2019: –5.000.000;
  2020: –5.000.000.
25. 39. Sbrollini.

  Dopo il comma 114, inserire i seguenti:
  114-bis. Gli enti locali territoriali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2017, n. 123 che hanno carenza organica di personale qualificato e specializzato per svolgere il servizio di assistenza sociale con il profilo di assistenti sociali e/o psicologi, per gli anni 2018 e 2019, in deroga a tutti i limiti previsti dalle norme per la finanza locale riguardanti le assunzioni di personale come previsto anche dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, possono assumere a tempo determinato, per la durata del progetto del Reddito di inclusione (REI) di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e comunque per un massimo di 2 anni, in numero proporzionale agli abitanti secondo le seguenti fasce di appartenenza: una unità fino a 5.000 abitanti, due unità fino a 10.000 abitanti, quattro unità fino a 30.000 abitanti, sei unità oltre 30.000 abitanti, a valere sulle risorse già stanziate di cui all'articolo 7, comma 3 del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e senza ulteriori maggiori oneri per la finanza pubblica.
  114-ter. Si applicano le procedure di reclutamento, previste dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 così come novellato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 393 del 2017.
25. 42. Ribaudo, Tino Iannuzzi, Culotta.

  Dopo il comma 114, aggiungere i seguenti:
  114-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e il pieno sviluppo della persona, e di contrastare la povertà, in particolare quella minorile, e l'esclusione sociale, è riconosciuto ai figli minori o con disabilità grave appartenenti a nuclei familiari in condizioni di povertà un assegno mensile, per una spesa complessiva di 2.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2018. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità di erogazione degli assegni, nonché procedure per la determinazione dei beneficiari e dei benefici medesimi, prevedendo un requisito di durata minima del periodo di residenza nel territorio nazionale nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, nei limiti delle risorse di cui al periodo precedente.
  114-ter. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 114-bis, pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
25. 46. Carfagna.

  Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:
  114-bis. Al fine di valorizzare la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, in particolare attraverso la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in àmbito minorile, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, della legge 1o agosto 2003, n. 206, è rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000;
   2020: –1.000.000.
25. 47. Laffranco.

  Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:
  116-bis. Per il personale civile in servizio alla data del 10 gennaio 1994 presso Mariteleradar di Livorno, gli inquadramenti, a far data dal 10 gennaio 1994, nei profili professionali ricerca, dal IIIo al Xo livello, previsti dalla tabella di equiparazione, sono effettuati tutti con il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio pregressa, comunque maturata al 31 dicembre 1993.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –100.000;
   2019: –100.000;
   2020: –100.000.
25. 16. Andrea Romano.

AREA TEMATICA N. 26.
(Promozione del welfare di comunità).

(ART. 1, commi 115-118)

  Sostituire i commi 115, 116, 117 e 118 con il seguente:
  115 il Fondo nazionale, di cui all'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e incrementato di 100 milioni di euro dall'anno 2019 per l'impiego di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie.
26. 5. Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Sostituire i commi da 115 a 118 con il seguente:
  115. Al fine di promuovere un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alla povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero della salute, definisce i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
26. 4. Lupo, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 115, sostituire le parole: interventi e misure di contrasto con le seguenti: interventi e misure sussidiarie e di volontariato per il.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: degli enti di cui all'articolo 114 fino a: socio assistenziali e.
26. 6. Nesci, Silvia Giordano, Grillo, Colonnese, Mantero, Lorefice, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 115, dopo le parole: agli anziani e ai disabili inserire le seguenti: «e a sostegno delle attività delle Case rifugio e dei Centri antiviolenza.».
*26. 1. Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 115, dopo le parole: agli anziani e ai disabili inserire le seguenti: «e a sostegno delle attività delle Case rifugio e dei Centri antiviolenza.».
*26. 30. Carfagna.

  Al comma 115, dopo le parole: su richiesta inserire le seguenti: e tramite selezione pubblica.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: socio-assistenziali e sopprimere le seguenti: tramite selezione pubblica,.
26. 7. Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 115 sostituire le parole: 65 per cento con le seguenti: 35 per cento.
26. 29. Pastorino, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 115, aggiungere i seguenti:
  115-bis. Formazione delle figure professionali di educatore professionale socio-sanitario, educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista:
   All'educatore professionale socio-sanitario, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.
   L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, come indicato dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000.
   L'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico è subordinato al conseguimento della qualifica attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
   La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 delle professioni sanitarie della riabilitazione.
   La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate.
   La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista sono funzionali al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del 6o e 7o livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ) dove pedagogista è un professionista di livello apicale.

  115-ter. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nei servizi e nei presìdi socio-educativi e socio-assistenziali, nonché nei servizi e nei presìdi socio-sanitari, limitatamente agli aspetti socio-educativi, con le seguenti modalità:
   a) l'educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e nei presìdi sanitari nonché nei servizi e nei presìdi socio-sanitari;
   b) l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nei servizi e presìdi pubblici e privati riguardanti persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-sanitario e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi; socio-assistenziale; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale;
   c) ai sensi della legge n. 4 del 14 gennaio 2013, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista rientrano nelle professioni non organizzate in ordini o collegi.

  115-quater. In via transitoria, possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti, da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti e intraprendono i predetti corsi intensivi entro tre anni dalla medesima data:
   a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
   b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
   c) diploma abilitante rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale;
   d) Il predetto corso intensivo è organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università. Le relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università.

  115-quinquies. Acquisiscono direttamente la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, essendo titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui alla presente legge, siano in possesso anche di uno solo dei seguenti requisiti: almeno cinquanta anni di età e almeno dieci anni di servizio; almeno venti anni di servizio.
  115-sexies. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione abbiano svolto legittimamente l'attività documentata di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, possono continuare ad esercitare l'attività di educatore ma non possono avvalersi della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico». Il mancato possesso della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico» o di «educatore professionale socio-sanitario» non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al prestatore.
  115-septies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
26. 20. Iori, Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blazina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 115, aggiungere il seguente:
  115. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo unico sul pubblico impiego, come modificato dal decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dal decreto legislativo 20 luglio 2017, n. 118).

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  5. I datori di lavoro pubblici hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione «Amministrazione trasparente», le quote d'obbligo non coperte relative ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e di aggiornare in modo continuo le relative informazioni. Analogo adempimento di pubblicazione deve essere effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri attinente al monitoraggio, di cui all'articolo 7 comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 1014.
  6. I datori di lavoro pubblici, il Dipartimento della Funzione Pubblica e gli organi di controllo implementano il proprio sistema informativo al fine di:
   a) realizzare il monitoraggio, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;
   b) aggiornare i dati e le informazioni in modo costante da parte dei datori di lavoro pubblici;
   c) facilitare la comunicazione dei dati e delle informazioni trasmesse in via telematica dai datori di lavoro pubblici;
   d) aggiornare il monitoraggio con i dati e le informazioni ricevute in via telematica dai datori di lavoro pubblici con cadenza mensile.
26. 26. Tinagli, Zardini.

  Dopo il comma 115, aggiungere il seguente:
  115-bis.(Concessione di un contributo straordinario a favore della Cooperativa sociale IRIFOR del Trentino). – Per sostenere l'attività di sensibilizzazione alle tematiche legate alla disabilità delle persone non vedenti ed ipovedenti, anche con iniziative quali «cene al buio» mediante l'ausilio di un mezzo speciale ed itinerante, alla Cooperativa Sociale IRIFOR del Trentino Onlus è erogato un contributo straordinario di 400.000 euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 624, sostituire le parole: 17.585.300, con le seguenti: 17.185.300.
26. 23. Dellai.

  Dopo il comma 115, aggiungere il seguente:
  115-bis. All'articolo 101, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, al comma 2, dopo le parole: «Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore,» inserire le seguenti: «salvo quanto previsto dal successivo comma 2-bis,».

  Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Nelle more della operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai fini del riconoscimento di associazioni e fondazioni del terzo settore, si intende adeguato il possesso di un patrimonio minimo avente i requisiti previsti dall'articolo 22, comma 4.».
26. 19. Guerra.

  Al comma 116, primo periodo, sostituire le parole da: all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) con le seguenti: al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo e terzo periodo, sostituire la parola: ACRI con le seguenti: Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   al comma 118 aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il medesimo decreto di cui al presente comma, definisce gli obiettivi e i progetti finanziabili dalle fondazioni bancarie nonché i criteri per la valutazione delle richieste di cui al comma 1 del presente articolo, da inoltrare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
26. 8. Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 116 aggiungere in fine, il seguente periodo: Le Fondazioni che non aderiscono all'ACRI trasmettono direttamente all'Agenzia delle entrate l'impegno, a effettuare le erogazioni fatto sempre valido l'ordine temporale di inoltro, e dalla stessa Agenzia ricevono la comunicazione di riconoscimento del credito di imposta senza comunicazione per conoscenza all'ACRI.

26. 22. Parisi, Faenzi, Galati.

  Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:
  116-bis. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1
milione di euro a decorrere dal 2019, per l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso; e per l'equiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
  2018:
   CP –1.500.000;
   CS –1.000.000.
  2019:
   CP –1.000.000;
   CS –1.000.000.
  2020:
   CP –1.000.000;
   CS –1.000.000.
26. 11. Gribaudo.

  Dopo il comma 117 aggiungere il seguente:
  117-bis. All'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, sopprimere le parole: «nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni».
26. 15. Patriarca, Beni, Miotto.

  Dopo il comma 117 aggiungere il seguente:
  117-bis. Al fine di assicurare il sostegno alle famiglie adottive che hanno concluso le procedure di adozione internazionale negli anni compresi dal 2012 al 2015 che ancora oggi non siano state oggetto di rimborso, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: –15.000.000.
26. 16. Carra, Carnevali, Miotto.

  Dopo il comma 118 aggiungere il seguente:
  118-bis. Le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono incrementate di 80 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente gli importi del Fondo di cui al comma 625 sono ulteriormente ridotti di 80 milioni di euro per l'anno 2018.
26. 14. Bonomo, Piazzoni, Beni, Miotto.

  Dopo il comma 118 aggiungere il seguente:
  118-bis. Le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente gli importi del Fondo di cui al comma 635 sono ulteriormente ridotti per l'anno 2018 di 50 milioni di euro.
26. 27. Narduolo, Patriarca, Miotto, Beni, Gribaudo, Manzi.

  Dopo il comma 118 aggiungere il seguente:
  118-bis. Le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono incrementate di 40 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: –40.000.000.
26. 17. Narduolo, Miotto, Patriarca, Beni.

  Dopo Il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. 1). Al fine di favorire e potenziare l'innovazione sociale secondo gli standard europei è istituito, sullo, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per l'innovazione sociale».
  2). Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi:
   a) studi di fattibilità e sviluppo di capacità delle Pubbliche Amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili;
   b) strutturazione e realizzazione di Social Impact Bond e di strumenti di finanziamento « pay by result» erogabili attraverso procedure a evidenza pubblica.

  Gli interventi di cui alla precedente lettera a) hanno una durata massima di un anno. Quelli di cui alla lettera b) possono avere una durata pluriennale, fino a un massimo complessivo di tre annualità consecutive. Le risorse saranno erogate alla chiusura del progetto e saranno proporzionali all'effettivo raggiungimento dei risultati individuati nella definizione del Social impact Bond/pay by result.
  3). Le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1 da parte di Ministeri, Regioni, Città metropolitane, Enti locali territoriali e aggregazioni temporanee di ETS nonché le aree di intervento e gli importi per la remunerazione degli investitori legati alle diverse tipologie di progetto e aree di investimento sono stabilite con uno o più decreti che la Presidenza del Consiglio dei ministri adotterà annualmente.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2018: –10.000.000;
   2019: –15.000.000;
   2020: –15.000.000.
26. 12. Paris, Gribaudo.

  Dopo il comma 118 aggiungere il seguente:

118-bis. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione sociale è istituito, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per l'innovazione sociale». A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 25 milioni di euro nel triennio 2018-2020, di cui 5 milioni nel 2018, 10 milioni di euro nel 2019 e 10 milioni di euro nel 2020.
  118-ter. Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi:
   a) studi di fattibilità e sviluppo di capacità delle Pubbliche Amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili;
   b) strutturazione e realizzazione di strumenti di finanziamento specifici ad impatto sociale con evidenza dei risultati, denominati «Accordi ad impatto sociale». Tutti i finanziamenti saranno erogabili attraverso procedure ad evidenza pubblica.

  Gli interventi di cui alla precedente lettera a) avranno una durata massima di un anno. Quelli di cui alla lettera b) potranno avere una durata pluriennale, fino ad un massimo complessivo di quattro annualità consecutive. Le risorse saranno erogate alla chiusura del progetto e saranno proporzionali all'effettivo raggiungimento dei risultati individuati nella definizione dello strumento finanziario o dell'accordo ad impatto sociale proposto inizialmente.
  118-quater. Le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1 da parte di Ministeri, Regioni, Città metropolitane, Enti locali territoriali ed aggregazioni temporanee di Enti locali, le aree di intervento e gli importi per la remunerazione degli investitori legati alle diverse tipologie di progetto ed aree di investimento nonché l'eventuale soggetto deputato alla gestione del fondo medesimo o le modalità per un suo accrescimento anche tramite il concorso dei privati saranno disciplinate con uno o più decreti che la Presidenza del consiglio dei Ministri adotterà annualmente.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –5.000.000;
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
26. 25. Argentin, Losacco, Preziosi.

  Dopo il comma 118 aggiungere il seguente:
  118-bis. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione sociale è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'innovazione sociale.
  Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di 10 milioni nel 2019, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi:
   a) studi di fattibilità e sviluppo di capacità delle Pubbliche Amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili;
   b) strutturazione e realizzazione di Social Impact Bond e di strumenti di finanziamento pay by result erogabili attraverso procedure ad evidenza pubblica.

  Gli interventi di cui alla lettera a) hanno durata annuale. Quelli di cui alla lettera b) possono avere anche una durata triennale a decorrere dall'anno 2019.
  Le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 1, nonché le relative aree di intervento sono stabilite con uno o più decreti del presidente del consiglio da adottare entro il 30 marzo 2018.

  Conseguentemente, al comma 47, primo periodo, sostituire le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti: di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
26. 24. Fregolent.

  Dopo il comma 118 aggiungere i seguenti:
  118-bis. Al fine di promuovere la produzione culturale giovanile nelle zone di intervento prioritario per il contrasto della povertà educativa di cui all'articolo 11 della legge 3 agosto 2017, n. 123, alle imprese e alle istituzioni operanti nel settore culturale è riconosciuto, nel limite di spesa di 500 mila euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annui per gli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per la produzione o la promozione di opere e manifestazioni artistiche e culturali sviluppate in attuazione di appositi accordi con scuole d'ogni ordine e grado finalizzati ad assicurare la partecipazione attiva degli studenti degli istituti presenti nelle zone di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
  118-ter. I beneficiari possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868,200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 17.085.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020.
26. 21. Ascani, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Bonaccorsi, Manzi, Narduolo, Sgambato, Malisani, Blazina, Iori, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malpezzi, Pes, Rocchi, Ventricelli.

  Dopo il comma 118 aggiungere il seguente:
  118-bis. Al fine di contrastare le forme di esclusione sociale attraverso lo sviluppo delle iniziative finalizzate alla creazione di nuova autoimprenditorialità e di lavoro autonomo mediante l'accesso agli strumenti di microfinanza, con particolare riguardo ai giovani e alle donne, è assegnato all'Ente Nazionale per il Microcredito un contributo di 1.000.000 di euro a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente:
   a) alla Tabella A: voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
    2018: –820.000;
    2019: –1.000.000;
    2020: –1.000.000.
   b) alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione (32) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma (32.3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
  2018:
   CP: –180.000;
   CS: –180.000.
26. 18. Tancredi.

  Dopo il comma 118 aggiungere i seguenti:
  118-bis. Al fine di fornire pasti di elevata qualità nutrizionale, adeguati alle diverse esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali della comunità infantile, e di garantire, in deroga al regime di compartecipazione alla spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativa 13 aprile 2017, n. 63, l'effettività del diritto universale alla completa gratuità del servizio di mensa per tutte le alunne e gli alunni delle scuole primarie statali che attivano il tempo pieno, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e dell'università un Fondo, denominato «Fondo per la gratuità della ristorazione nella scuola primaria statale», destinato al finanziamento della copertura integrale del costo sostenuto dai Comuni per l'offerta del servizio gratuito di mensa gestito in house, ed alimentato dal maggior gettito derivante da un incremento dell'imposizione fiscale a carico dei produttori di bevande contenenti elevati livelli di zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il sessanta giorni dall'approvazione della seguente legge, viene introdotto, a decorrere dall'anno 2018, un contributo per ogni ettolitro di prodotto immesso sul mercato, a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, nonché a carico di produttori di superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in ragione annua pari a 800 milioni di euro.
  118-ter. Possono avanzare richiesta di accesso alle risorse del «Fondo» di cui al precedente comma 118-bis, tutti i Comuni che gestiscono direttamente l'intera filiera del servizio di refezione scolastica presso le scuole statali primarie che attivano il tempo pieno, per la copertura integrale delle relative spese effettivamente dagli stessi sostenute, previo presentazione al Ministero dell'istruzione e dell'università di un progetto di erogazione del servizio fondato su parametri di qualità e riferibili: a) ai criteri stabiliti come obbligatori nelle tabelle allegate alle linee d'indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del 29 aprile 2010, adottate dal Ministero della salute; b) all'offerta di alimenti a filiera corta; c) all'utilizzo di alimenti provenienti da produzione biologica e da produzione integrata; d) all'utilizzo di prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale, quali materiali riutilizzabili e biodegradabili.
  118-quater. Le risorse accreditate ai Comuni richiedenti, ai sensi della presente legge, sono da ritenersi aggiuntive e non sostitutive di altre forme di contribuzione o sostegno finanziario da parte dello Stato al funzionamento delle istituzioni scolastiche.
  118-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione e dell'università vengono stabiliti termini, piani di ripartizione e modalità di erogazione ai richiedenti, delle risorse del «Fondo» di cui al comma 118-bis.
26. 13. Paglia, Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon,Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. All'articolo 11, comma 3, della legge 19 agosto 2016 n. 166 le parole: «per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016, al milione di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per l'anno 2018,».

  Conseguentemente gli importi del Fondo di cui al comma 625 sono ulteriormente ridotti di 1 milione di euro per l'anno 2018.
26. 10. Gadda, Fiorio, Moretto, Vazio, Morani, Rotta, Ascani, Parrini, Ermini, Fanucci, Crimì, Galperti, Dallai, Famiglietti, Marco Di Maio, Cenni, Donati, Manfredi, Coppola, Carrescia, Fregolent, Iori, Venittelli.

  Dopo il comma 118, aggiungere i seguenti:
  118-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera b) legge 19 agosto 2016 n. 166, le parole: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.» sono sostituite con: «gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117».
  118-ter. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma 6, le parole: «gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106.» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117».
  118-quater. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2016, n. 147, le parole: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017».
  118-quinquies. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, le parole: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106,» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117».
  118-sexies. All'articolo 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 primo periodo, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117» e al terzo periodo, le parole: «agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.» sono sostituite con: «agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117».
26. 2. Moretto, Gadda, Sanga.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  118-bis. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) favorire il recupero e la donazione di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;»;
   b) all'articolo 2, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:
   « h) “medicinali destinati alla donazione”: i medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (AlC), legittimamente in possesso del donatore, in confezionamento primario e secondario integro, in corso di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, senza obbligo di prescrizione, da banco e i relativi campioni gratuiti. I farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per altri motivi similari tali in ogni caso da non compromettere l'idoneità di utilizzo in termini di qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere donati alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o farmacisti presso le stesse associazioni, l'efficacia dei medesimi medicinali. Possono altresì essere donati, sulla base di principi stabiliti dal decreto del Ministero della sanità dell'11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1997 n. 72, e con le modalità previste dalla circolare del Ministro della salute del 23 marzo 2017, i medicinali per i quali non è ancora stata autorizzata l'immissione in commercio in Italia;
   i) “Soggetti donatori del farmaco”; ai fini della presente legge si intendono per soggetti donatori dei farmaco, le farmacie, i grossisti, le parafarmacie, così come individuate ai sensi del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AlC), i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori;
   l) “articoli di medicazione”: gli articoli di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   m) “altri prodotti”; i prodotti che saranno individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e).».
   c) all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

  «4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, il Tavolo potrà avvalersi anche di gruppi di lavoro costituiti dai soggetti indicati dai componenti di cui al comma 1 lettera b) nonché di altri esperti di settore.»;
   d) all'articolo 9, comma 2, dopo la parola: «medesimi.» è aggiunto il seguente periodo: «Le campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità e le campagne volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari sono pianificate sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (CNCU).»;
   e) all'articolo 11:
    1) Alla rubrica dopo la parola: «innovativi» inserire le seguenti parole: «integrati, o di rete,»;
    2) al comma 2 dopo la parola: «innovativi» inserire le seguenti parole: «integrati, o di rete,»;
   e) all'articolo 16:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale»;
    2) i commi 1, 2,3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie di beni qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b):
   a) delle eccedenze alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
   b) dei medicinali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), donati secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro della salute da adottarsi ai sensi dell'articolo 15;
   c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di cui al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie;
   d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per altri motivi similari;
   e) degli altri prodotti che saranno individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi del comma 7, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per altri motivi similari.

  2. I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1917 e successive modificazioni.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che:
   a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto avente le caratteristiche determinate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ovvero un documento equipollente;
   b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente, nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;
   c) l'ente donatario rilasci trimestralmente al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, una apposita dichiarazione, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, in cui si impegna ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle sue finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nell'esercizio di un'attività commerciale.

  4. Al comma 7, le parole: «destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo».
   d) all'articolo 18, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: «2. Sono fatte salve le disposizioni della legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2, commi 350, 351 e 352.»;
   e) dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«ART. 19.
(Abrogazioni).

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 10, primo comma, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   b) l'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441;
   c) l'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
   d) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460».
26. 3. Gadda, Fiorio, Cenni, Richetti, Giachetti, Cuperlo, Lenzi, Sanga, Marchi, Realacci, Vazio, Borghi, Guerra, Fiano, Moretto, Cinzia Maria Fontana, Marco Di Maio, Galperti, Dallai, Donati, Ascani, Fanucci, Coppola, Quartapelle Procopio, Parrini, Morani, Ermini, Capone, Braga, Venittelli, Famiglietti, Crimì, Mariani, Marroni, Giovanna Sanna, Cominelli, Tino Iannuzzi, Mazzoli, Manfredi, Massa, Nardi, Patrizia Maestri, Arlotti, Lodolini, Librandi, Fragomeli, Carocci, Burtone, Di Salvo, Garavini, Rotta, Malpezzi, Tartaglione, Pes, Paolo Rossi, Carrescia, Patriarca, Stella Bianchi, De Menech, Zardini, Francesco Sanna, Rampi, Marantelli, D'Ottavio, Tentori, Sbrollini, Cardinale, Luciano Agostini, Zan, Romanini, Scuvera, Cova, Carnevali, Carra, Barbanti, Gribaudo, Currò, Andrea Romano, Narduolo.

  Dopo il comma 118 aggiungere i seguenti:
  118-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.
(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare).

  1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:
   a) dal contribuente;
   b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
   c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
   d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
   e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

  2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del nucleo familiare, stabilita nei modi seguenti:
   a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;
   b) contribuenti coniugati senza figli a carico: 2;
   c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;
   d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
   e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;
   f) contribuenti coniugati con due figli a carico: 3;
   g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;
   h) contribuenti coniugati con tre figli a carico: 4;
   i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;
   j) contribuenti coniugali con quattro figli a carico: 5;
   k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;
   l) contribuenti coniugati con cinque figli a carico: 6;
   m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;
   n) contribuenti coniugati con sei figli a carico: 7.

  3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 2 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.
  4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 2 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del nucleo familiare.
  6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.
  7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 190 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
  8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma i, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.
  9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma i del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.».

  118-ter. Le disposizioni del comma 118-bis hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
  118-quater. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 118-bis, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
26. 28. Nastri.

AREA TEMATICA N. 26-bis.
(Disposizioni in favore del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza).
(ART. 1, comma 119)

  Dopo il comma 119, inserire i seguenti:
  119-bis. A decorrere dal 1o luglio 2018 le imprese private con oltre 15 dipendenti e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, attuano un Piano di Azioni volte a colmare il divario retributivo e le disparità di trattamento tra i generi. Il Piano di Azioni è volto a:
   a) prevenire qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e formazione professionale, nelle condizioni di lavoro;
   b) garantire il diritto delle lavoratrici ad una parità di retribuzione in caso di uguali mansioni e il superamento dei differenziali di genere rimuovendo le disparità di trattamento;
   e) superare condizioni di organizzazione e distribuzione del lavoro di fatto pregiudizievoli per l'avanzamento professionale, di camera ed economico della donna;
   d) promuovere una migliore articolazione tra attività lavorativa e «tempi di vita»;
   e) sviluppare misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternità.
   f) avviare una fase sperimentale nelle procedure di selezione in cui le informazioni contenute nel curriculum indicate dal candidato ovvero richieste dall'azienda sono comunicate in maniera anonima, senza riferimenti personali quali nome, sesso, data di nascita, situazione familiare del candidato, fotografie e con la sola espressione del profilo, formazione, esperienze lavorative, competenze, conoscenze, capacità e attitudini professionali del candidato.
  119-ter. Il Piano di cui al presente comma è condiviso e ratificato dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali che ne valutano i contenuti e trasmesso dall'impresa ai lavoratori, alle rappresentanze sindacali, agli organismi di parità di cui al Libro I, Titolo I, Capi II, III e IV del decreto legislativo n. 198 del 2006.
  119-quater. Con cadenza annuale i soggetti di cui al comma precedente verificano l'attuazione del Piano di Azioni adottato. Qualora dalle verifiche annuali emergano eventuali disparità retributive ovvero di condizioni di organizzazione e distribuzione del lavoro di fatto pregiudizievoli per l'avanzamento professionale, di carriera ed economica della donna ovvero violazioni delle disposizioni antidiscriminatorie previste dal Codice delle pari opportunità, i soggetti lo segnalano all'impresa che provvede a modificarne i contenuti e alla rimozione della discriminazione.
  119-quinquies. Alle imprese private che hanno realizzato il Piano di Azioni con le modalità di cui al comma 1 e rimosso le eventuali discriminazioni, è riconosciuta a decorrere dal 1o gennaio 2019 una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di beni materiali strumentali nuovi, di dispositivi informatici, nonché per l'erogazione di servizi a favore dei dipendenti e delle loro famiglie, per ogni altro prodotto o dotazione, in conformità al decreto legislativo n. 81 del 2008, che permetta condizioni di organizzazione e distribuzione del lavoro finalizzate a conciliare le esigenze di vita e di lavoro anche mediante una articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro.
  119-sexies. La detrazione di cui al comma 119-quinquies spetta, a domanda e nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro annui. Qualora a seguito di due verifiche annuali successive a quella che ha permesso di accedere al beneficio di cui al presente comma, si rilevino violazioni del Piano di Azioni, all'impresa si applica la sanzione prevista dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 198 del 2016.
  119-septies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottarsi entro il 31 marzo 2018, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le parti sociali e previo parere delle commissioni parlamentari competenti, emana le misure per l'avvio della piattaforma digitale e la relativa modulistica attraverso cui le imprese private trasmettono i dati e le informazioni necessari per le verifiche di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute dal presente articolo.
  119-octies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, con decreto da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le linee guida per la definizione del modulo base di curriculum anonimo e per la sperimentazione dello stesso.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000.
26-bis. 1. Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Tripiedi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

Dopo il comma 119, inserire i seguenti:

  119-bis. Le risorse che, nell'ambito del bilancio dello Stato sono diversamente destinate all'infanzia e all'adolescenza, confluiscono nel Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza istituito dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285. In detto fondo confluiscono anche le risorse che, nell'ambito della missione 024 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» sono destinate al funzionamento del Garante per l'infanzia.
  119-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 119-bis sono incrementate di 250 milioni. L'incremento è finalizzato a:
   a) porre in essere azioni strutturali e coordinate per dare concreta attuazione alle azioni individuate dal Piano Nazionale d'Azione per l'infanzia e Adolescenza, individuando i soggetti promotori delle singole azioni e indicandone le correlate risorse;
   b) garantire in tutto il territorio nazionale condizioni per l'uguaglianza di accesso alle risorse non solo della salute, ma anche delle risorse sociali, della cultura, dell'educazione, dell'abitazione per abbattere l'impatto dell'insieme delle ineguaglianze che sono alla base della vulnerabilità familiare e che pesano sullo sviluppo del bambino limitandone le potenzialità, anche attraverso l'adozione di modelli di welfare generativo;
   c) garantire unitarietà del sistema di governance alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, a livello nazionale e regionale, superando l'attuale settorializzazione delle competenze e degli interventi, al fine di garantire tutte le condizioni organizzative, economiche e professionali affinché le politiche minorili e per le famiglie siano uniformi, eque e inclusive;
   d) colmare il deficit di informazione nel sistema dei servizi tramite l'implementazione di un sistema informatico uniforme, finalizzato alla realizzazione di un flusso informativo costantemente aggiornato tramite l'ISTAT, nell'ambito del programma statistico nazionale e in coordinamento con il centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia, anche al fine di assicurare un'azione di monitoraggio sistemica e strutturata tale da garantire livelli ottimali di raccordo e dialogo fra sistemi e servizi;
   e) garantire adeguate risorse umane e strumentali affinché in ogni regione sia istituita la figura del Garante dell'infanzia.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 ulteriormente ridotto di 250 a decorrere dal 2018.
26-bis. 2. Lupo, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Colonnese, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

AREA TEMATICA N. 26-ter.
(Estensione del congedo per le donne vittime di violenza di genere).

(ART. 1, comma 120)

  Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:
  120-bis. Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1o luglio 2016 si applicano, anche in assenza di sentenza, le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, così come modificato dalla legge n. 56 del 2003 di conversione del decreto-legge n. 13 del 2003.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –200 mila euro;
   2019: –60 mila euro;
   2020: –60 mila euro.
26-ter. 4. Quintarelli, Mucci, Palmieri, Coppola, Catalano, Monchiero.

  Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:
  120-bis. Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1o luglio 2016 si applicano, anche in assenza di sentenza, le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: –200 mila euro;
   2019: –60 mila euro;
   2020: –60 mila euro.
26-ter. 5. Quintarelli, Mucci, Palmieri, Coppola.

  Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:
  120-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: «i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare» sono aggiunte le seguenti: «le donne vittime di violenza di genere inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per i primi cinque anni successivi al loro riconoscimento».
26-ter. 15. Tentori, Gribaudo, Camani, Fabbri, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pes, De Girolamo, Gelmini.

  Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
  «120-bis. All'articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro giorni per l'anno 2018» con le seguenti: «cinque giorni per l'anno 2018 e dieci giorni a decorrere dall'anno 2019».

  Conseguentemente al medesimo comma sopprimere il terzo periodo».

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ulteriormente ridotto di 10 milioni per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
26-ter. 1. Di Salvo, Paris, Fabbri, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pellegrino, Pes, De Girolamo, Gribaudo, Albanella, Baruffi, Casellato, Damiano, Incerti, Narduolo, Carnevali.

  Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
  «120-bis. All'articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016, secondo periodo, sostituire le parole: «quattro giorni per l'anno 2018» con le seguenti: «cinque giorni per l'anno 2018 e 10 giorni a decorrere dall'anno 2019».

  Conseguentemente al medesimo comma sopprimere il terzo periodo.».

  Conseguentemente, dopo il comma 624, aggiungere il seguente:
  624-bis. Al fine di far fronte alle spese di cui al comma 120-bis, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2018 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro e, in via permanente, a decorrere dall'anno 2019, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
26-ter. 11. Di Salvo, Paris, Giuliani, Fregolent.

  Dopo il comma 120, aggiungere i seguenti:
  120-bis. Il congedo di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 si applica anche alle persone molestate sui luoghi di lavoro,
  120-ter. Al fine di stabilire misure atte a prevenire e a contrastare le molestie e le molestie sessuali ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei luoghi e nei rapporti di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore che denuncia una molestia sul luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 26, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune di natura informativa e formativa al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e contrasto di cui al presente comma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2018.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026 e di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 16.483.300 euro per l'anno 2018 e di 52.869.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021, di 168.304.300 euro per l'anno 2022, di 122.800.700 euro per l'anno 2023, di 107,596.400 euro per l'anno 2024, di 138.392.100 euro per l'anno 2025, di 148.387.900 euro per l'anno 2026 e di 140.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029.
26-ter. 7. Di Salvo, Paris, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Rostellato, Rotta, Tinagli, Fregolent, Giuliani.

  Dopo il comma 120, aggiungere i seguenti:
  120-bis. Il congedo di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 si applica anche alle persone molestate sui luoghi di lavoro,
  120-ter. Al fine di stabilire misure atte a prevenire e a contrastare le molestie e le molestie sessuali ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei luoghi e nei rapporti di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore che denuncia una molestia sul luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 26, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune di natura informativa e formativa al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e contrasto di cui al presente comma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2018.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108, 596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026 e di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 16.483.300 euro per l'anno 2018 e di 52.869.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021, di 168.304.300 euro per l'anno 2022, di 122.800.700 euro per l'anno 2023, di 107,596.400 euro per l'anno 2024, di 138.392.100 euro per l'anno 2025, di 148.387.900 euro per l'anno 2026 e di 140.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029.
26-ter. 3. La XI Commissione.

  Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:
  120-bis. La lavoratrice che subisce violenza sessuale sul luogo di lavoro o nell'ambito dello svolgimento della sua attività lavorativa ha diritto a ricevere un'indennità risarcitoria. A tal fine presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione di euro tre milioni per ciascuno degli anni 2018-2020. L'attuazione del presente comma è demandata ad un decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
   2018: –3.000.000;
   2019: –3.000.000;
   2020: –3.000.000.
26-ter. 8. Roberta Agostini, Martelli, Cimbro.

  Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:
  120-bis. Al fine di facilitare il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, denominato «Reinserimento Donna», con una dotazione di tre milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. L'attuazione del presente comma è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2018: –3.000.000;
   2019: –3.000.000;
   2020: –3.000.000.
26-ter. 9. Roberta Agostini, Martelli, Cimbro.

  Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:
  120-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 1 comma 624, sostituire le cifre: 17.585.300, 53.868.20 e 135.812.100 con le seguenti: 7.585.300, 43,868.20 e 125.812.100.
26-ter. 6. Pastorino, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
  120-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  «1-ter. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, nonché in caso di morte prematura del feto dopo i primi novanta giorni e fino al 180o giorno dall'inizio della gestazione, le lavoratrici possono avvalersi del congedo di maternità per un periodo non superiore a 30 giorni.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.583,300 euro per l'anno 2018 e di 53.869.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108, 596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026 e di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 7.583.300 euro per l'anno 2018 e di 43.869.200 euro per l'anno 2019, di 125.812.100 euro per l'anno 2020, 170.008.500 euro per l'anno 2021, di 159.304.300 euro per l'anno 2022, di 113.800.700 euro per l'anno 2023, di 98,596.400 euro per l'anno 2024, di 129.392.100 euro per l'anno 2025, di 139.387.900 euro per l'anno 2026 e di 131,083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 134.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029.».
26-ter. 10. Di Salvo.

  Dopo il comma 120, inserire il seguente:
  120-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:
  «1-ter. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1-bis, ai quadri apicali dipendenti privati è consentito di accedere alla qualifica superiore, ovvero alla qualifica di dirigente. Il suddetto beneficio è riconosciuto con decorrenza economica dal 1o settembre 2004, se pensionati al 26 agosto 2004, ovvero dalla data del pensionamento; se successiva, il conseguente riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.
  1-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2007, il beneficio dell'Incremento del 7,5 per cento si applica anche alla pensione e all'Indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente di cui al comma 1 e all'aumento figurativo di cui al comma 1 dell'articolo 3, della presente legge, in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico o i figli siano nati successivamente al medesimo evento, nonché, in mancanza di coniuge o di figli, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita ovvero deceduti includendo quelli defunti alla data del 26 agosto 2004, con invalidità non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1»;
   b) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al comma 3-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'invalido sia deceduto prima del 1o gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo la morte dell'invalido, con decorrenza economica dal 12 gennaio 2014»;
    2) al comma 3-ter, sono abrogate le parole: «o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento»;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1o gennaio 2014»;
   c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica inclusiva del danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di intercorso aggravamento le percentuali di invalidità già accertate devono essere rivalutate seguendo il medesimo criterio. La percentuale unica in ogni caso non può superare la misura del cento per cento.
  1-bis. Le valutazioni e rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, ivi incluse le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti prima e dopo il 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, comprensiva anche del danno biologico e morale secondo quanto previsto dall'avicolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009.
  1-ter. Le domande di revisione per intervenuto aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione»;
   d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Art. 7.

  A decorrere dal 26 agosto 2004, ai trattamenti pensionistici diretti spettanti alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai familiari di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché ai trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità spettanti agli stessi soggetti è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alla suddetta rivalutazione si aggiunge un incremento annuale percentuale pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La sommatoria dei due valori percentuali determina l'incremento percentuale complessivo annuo da applicarsi alla misura della pensione dell'anno precedente.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
   2018: –9.000.000;
   2019: –7.000.000;
   2020: –5.000.000.
26-ter. 12. Bolognesi, De Maria, Fabbri, Marchi.

  Dopo il comma 120, inserire i seguenti:
  120-bis. All'articolo 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera i-septies) è abrogata;
   b) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
  «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento delle spese, per un importo non superiore a 15.000 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 55.000 euro.»;
   c) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Per le spese di cui al comma 1-quinquies, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo».

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ulteriormente ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018.
26-ter. 13. Carnevali, Misiani, Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 120, inserire il seguente:
  120-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-septies del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: «2.100 euro» con le parole: «3.000 euro».

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ulteriormente ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2018.
26-ter. 14. Misiani, Carnevali, Patrizia Maestri, Arlotti.

AREA TEMATICA N. 27.
(Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione per Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale).

(ART. 1, comma 121)

  Al comma 121 sostituire le parole: 2 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 con le seguenti: 4 milioni per gli anni 2018, 2019 e 2020 e 2 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 2021.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 200.
27. 5. Mazziotti di Celso, Catalano, Monchiero.

  Al comma 121, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 624 è ridotto per un importo pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
27. 6. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Pastorino.

  Dopo il comma 121, sono aggiunti i seguenti:
  121-bis. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie attraverso l'erogazione di mutui, lo Stato, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore (de minimis), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, garantisce l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 121-quater.
  121-ter. Gli aiuti di cui al comma precedente sono concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.
  121-quater. Alla lettera a) del comma 100, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni sono aggiunte, infine, le seguenti parole: nonché a favore delle giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  121-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 121-quater.
  121-sexies. Per le finalità previste dai commi da 121-bis a 121-quater del presente articolo, è previsto l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
  121-septies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 121-bis a 121-sexies, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
27. 7. Nastri.

  Dopo il comma 121 aggiungere i seguenti:
  121-bis. Al fine di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all'istruzione, e consentire una erogazione omogenea sul territorio nazionale, ivi comprese nelle Province autonome e le Regioni a statuto speciale, determinando l'effettivo superamento delle diseguaglianze territoriali, sociali ed economiche, è istituito presso il Ministero dell'economia e finanze è istituito un apposito Fondo, denominato «Fondo per i livelli essenziali delle prestazioni», con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  121-ter. Agli oneri di cui al comma 121-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dei commi da 121-quater a 121-septies.
  121-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo sono deducibili nel limite dell'89 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 5-bis le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  121-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 dell'articolo 6 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 89 per cento del loro ammontare.»;
   b) al comma 9 dell'articolo 6 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento»;
   c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «89 per cento».

  121-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 121-quater e 121-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  121-septies. Le modifiche introdotte dai commi 121-quater e 121-quinquies rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, al comma 41, sopprimere la lettera b).
27. 2. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:
  121-bis. Al fine di garantire l'ampliamento dell'offerta relativa agli asili nido comunali su tutto il territorio nazionale all'articolo 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento»;
   b) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione della lettera a),»;
   c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 è ulteriormente ridotto di un importo pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2018.
27. 1. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:
  121-bis. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e assicurare il tempo pieno nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo denominato «Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica», con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, il fondo di cui al comma 625 è ulteriormente ridotto di un importo pari a 50 milioni a decorrere dall'anno 2018.
27. 3. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Brescia, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 121, inserire il seguente:
  121-bis. All'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 le parole: «le finalità di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b)», sono sostituite dalle seguenti: «le finalità di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a), b), c) nonché quelle individuate dalla contrattazione collettiva nazionale di settore per la definizione di misure di sostegno al reddito e welfare contrattuale in favore dei lavoratori».
27. 4. Menorello, Secco.

AREA TEMATICA N. 28.
(Spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative).

(ART. 1, commi 122-123)

  Dopo il comma 122 aggiungere i seguenti:
  122-bis. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono prorogate al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in ASU.
  122-ter. Per le finalità del comma 122-bis, le previsioni di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché quelle dell'articolo 1, comma 163, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano anche per l'anno 2018.
  122-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'adozione del decreto di cui all'articolo 1, commi 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed alla conseguente attuazione dei successivi commi 211 e 212, con riferimento alla spesa sostenuta a livello statale, fermo restando che le risorse individuate sono utilizzate quale incentivo, nel limite individuale annuo di euro 9.297, per l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori interessati da parte degli enti pubblici utilizzatori nel rispetto della disciplina richiamata.
28. 3. Paris, Covello, Bruno Bossio, Manfredi, Aiello, Barbanti, Battaglia, Censore, Magorno, Oliverio.

  Dopo il comma 122, aggiungere il seguente:
  122-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.35, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, ovvero, nel caso di servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle relative unità o strutture di missione o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, o prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, almeno sei anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso»;
  b) al comma 7, dopo le parole: «Ai fini» sono inserite le seguenti: «del comma 1».
*28. 1. Giulietti.

  Dopo il comma 122, aggiungere il seguente:
  122-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.35, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, ovvero, nel caso di servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle relative unità o strutture di missione o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, o prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, almeno sei anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso»;
  b) al comma 7, dopo le parole: «Ai fini» sono inserite le seguenti: «del comma 1».
*28. 4. Palese.

  Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:
  «123-bis. A decorrere dall'anno 2018, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di euro 50 milioni, al fine di assegnare alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo. Il contributo è ripartito secondo le modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

  Conseguentemente il fondo di cui al comma 632 è ridotto per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
28. 2. Tancredi.